Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Le leggi - Legge di bilancio 2019 - Volume I - Articolo 1, commi 1 - 401
Riferimenti: AC N.1334/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 58/9 - Volume I
Data: 16/01/2019
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea

 

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Dossier n. 78/9 Volume I

 

 

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Progetti di legge n. 58/9 Volume I

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in quattro volumi:

§  Volume I - Articolo 1, commi 1 – 401;

§  Volume II - Articolo 1, commi 402 – 801;

§  Volume III - Articolo 1, comma 802 – Articolo 19;

§  Volume IV – Stati di previsione.

 

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INDICE VOLUME I

 

TAVOLA DI RAFFRONTO.. 27

PARTE I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici 55

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato) 55

Articolo 1, commi 2 e 5 (Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA e accise) 57

Articolo 1 comma 3 (Aliquota IVA dispositivi medici) 60

Articolo 1, comma 4 (IVA agevolata prodotti di panetteria) 62

Articolo 1, comma 6 (Sterilizzazione aumento accise carburanti) 64

Articolo 1, commi 7-8 (Interessi passivi società immobiliari) 65

Articolo 1, commi 9-11 (Estensione del regime forfetario) 67

Articolo 1, comma 12 (Deducibilità IMU immobili strumentali) 73

Articolo 1, commi 13-16 (Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni) 74

Articolo 1, commi 17-22 (Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni) 76

Articolo 1, commi 23-26 (Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef) 81

Articolo 1, comma 27 (Detrazioni fiscali per i cani guida per i non vedenti) 86

Articolo 1, commi 28-34 (Tassazione agevolata utili reinvestiti in beni materiali strumentali e incremento dell’occupazione) 87

Articolo 1, commi 35-50 (Imposta sui servizi digitali) 95

Articolo 1, commi 51 e 52 (Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iacp) 101

Articolo 1, commi 53 e 54 (Dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria) 103

Articolo 1, comma 55 (Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio telematico corrispettivi) 107

Articolo 1, comma 56 (Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione) 109

Articolo 1, commi 57 e 58 (Accise in materia di autotrasporto) 111

Articolo 1, comma 59 (Cedolare secca sugli immobili commerciali) 114

Articolo 1, commi 60-65 (Proroga e rimodulazione dell’iperammortamento) 116

Articolo 1, comma 66 (Estromissione agevolata beni strumentali) 122

Articolo 1, comma 67 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili) 124

Articolo 1, comma 68 (Proroga detrazioni sistemazione a verde) 128

Articolo 1, comma 69 (Proroga di termini in materia bancaria e creditizia) 130

Articolo 1, commi 70-72 (Modifiche al credito d’imposta per ricerca e sviluppo) 131

Articolo 1, commi 73-77 (Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati) 140

Articolo 1, commi 78-81 (Credito d'imposta formazione 4.0) 144

Articolo 1, commi 82 e 83 (Fondazioni ex Ipab operanti in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario) 148

Articolo 1, commi 84-87 (Contributo per l'Istituto di riabilitazione e formazione dell'ANMIL) 149

Articolo 1, comma 88 (Proroga della convenzione con Radio radicale) 150

Articolo 1, commi 89 e 90 (Canone RAI) 152

Articolo 1, commi 91-94 (Contributi dello Stato a società partecipate) 154

Articolo 1, commi 95, 96, 98 e 105 (Fondo investimenti Amministrazioni centrali) 156

Articolo 1, comma 97 (Risorse del contratto di programma ANAS per interventi sugli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia) 162

Articolo 1, comma 99 (Spazi finanziari per il sisma 2016) 163

Articolo 1, comma 100 (Proroga dei termini di ultimazione dei programmi di riqualificazione urbana) 164

Articolo 1, comma 101 (Contributo alla RAI) 168

Articolo 1, comma 102 (Sperimentazione nelle città di velocipedi elettrici) 169

Articolo 1, comma 103 (Accesso alle zone a traffico limitato delle auto elettriche o ibride) 171

Articolo 1, comma 104 (Finanziamento autostrade ciclabili) 173

Articolo 1, commi 107-114 (Contributo per i piccoli investimenti dei comuni) 174

Articolo 1, comma 115 (Riduzione del Fondo investimenti ) 179

Articolo 1, commi 116-121 (Cessione di una quota di partecipazione in Invitalia SGR e in fondi da essa gestiti) 180

Articolo 1, commi 122,123 e 126 (Fondo investimenti Enti Territoriali) 186

Articolo 1, comma 124 (Personale utilizzato a tempo parziale da enti locali diversi da quelli di appartenenza) 190

Articolo 1, comma 125 (Finanziamento per eventi calamitosi in Liguria) 192

Articolo 1, comma 127 (Riqualificazione di aree industriali dismesse) 193

Articolo 1, comma 128 (Elettrificazione della linea ferroviaria Biella – Novara) 195

Articolo 1, comma 129 (Restauro della sede della “Società Dante Alighieri”) 196

Articolo 1, comma 130 (Limiti acquisti di beni e servizi con Mercato elettronico della PA - MEPA) 197

Articolo 1, commi 131 e 132 (Aeroporto di Reggio Calabria) 198

Articolo 1, comma 133 (Continuità territoriale con riferimento all’aeroporto di Crotone) 199

Articolo 1, commi 134-148 (Risorse per la messa in sicurezza del territorio) 202

Articolo 1, commi 149-152 (Risorse per il personale civile del Ministero dell'interno) 215

Articolo 1, commi 153-155 (Interventi settore idrico) 218

Articolo 1, commi 156-161 (Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale e rimozione dell’amianto) 229

Articolo 1, commi 162-170 e 106 (Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici) 232

Articolo 1, commi 171-175 (Fondo per la progettazione) 238

Articolo 1, commi 176-178 (Acceleratore degli investimenti regionali) 246

Articolo 1, commi 179-183 e 368 (InvestItalia) 248

Articolo1, commi 184-199 (Definizione agevolata debiti tributari contribuenti in difficoltà economica) 252

Articolo 1, comma 200 (Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”) 260

Articolo 1, comma 201 (Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy) 263

Articolo 1, comma 202 (Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa) 266

Articolo 1, comma 203 (Fondo per contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica) 269

Articolo 1, commi 204 e 205 (Rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile per le aree di crisi industriale) 270

Articolo 1, commi 206-220 (Investimenti in capitale di rischio) 275

Articolo 1, comma 221 (Confidi) 286

Articolo 1, commi 222-225 (Chiusura del Fondo rotativo fuori bilancio “Fondo Start Up”) 288

Articolo 1, comma 226 (Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things) 291

Articolo 1, comma 227 (Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di difesa cibernetica) 295

Articolo 1, commi 228, 230 e 231 (Voucher Manager) 297

Articolo 1, comma 229 (Inclusione di ulteriori beni nella disciplina dell’iperammortamento) 301

Articolo 1, commi 232 e 233 (Riqualificazione energetica degli edifici della P.A.) 303

Articolo 1, commi 234 e 235 (Finanziamenti per il trasporto merci intermodale con vie navigabili interne) 307

Articolo 1, commi 236, 238 e 240 (Portali per la raccolta di capitali on-line) 309

Articolo 1 comma 237 (Consulenza in materia di investimenti) 311

Articolo 1, comma 239 (Modifiche alla disciplina degli esperti indipendenti per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR) 313

Articolo 1, commi 241-243 (Monitoraggio e controllo progetti settore aeronautico) 316

Articolo 1, comma 244 (Scuola europea di industrial engineering and management) 319

Articolo 1, comma 245 (Modifiche alla normativa in materia di limiti all’utilizzo del denaro contante) 320

Articolo 1, comma 246 (Concessioni demaniali marittime) 323

Articolo 1, comma 247 (Proroga dell'incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno) 326

Articolo 1, commi 248-250 (Rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale straordinaria gruppo ILVA) 328

Articolo 1, commi 251-253 (Trattamenti di mobilità di deroga) 330

Articolo 1, comma 254 (Stanziamento risorse per le aree di crisi complessa della regione Lazio) 333

Articolo 1, commi 255-259 (Istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza e del Fondo per la revisione del sistema pensionistico) 335

Articolo 1, comma 260 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici) 342

Articolo 1, commi 261-268 (Riduzioni transitorie della misura dei trattamenti pensionistici di importo elevato) 347

Articolo 1, comma 269 (Previdenza complementare dei dipendenti statali) 354

Articolo 1, commi 270-272 (Personale province e città metropolitane in materia di politiche attive del lavoro) 355

Articolo 1, commi 273 e 274 (Imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno) 358

Articolo 1, comma 275 (Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno) 362

Articolo1, comma 276 (Contratti a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 2016) 363

Articolo 1, comma 277 (Pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi) 364

Articolo 1, comma 278 (Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente) 365

Articolo 1, comma 279 (Lavoratori esposti all’amianto) 366

Articolo 1, comma 280 (Contributo in favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap) 369

Articolo 1, commi 281 e 290 (Apprendistato e alternanza scuola-lavoro) 370

Articolo 1, comma 282 (Piani di recupero occupazionale) 372

Articolo 1, commi 283 e 284 (Indennizzo per la cessazione di attività commerciale) 374

Articolo 1, comma 285 (Politiche attive del lavoro) 376

Articolo 1, comma 286 (Fondo nazionale per le politiche migratorie) 378

Articolo 1, commi 287-288 (Fondo per il sostegno diretto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi) 380

Articolo 1, comma 289 (Contributo annuo del MAECI al Comitato atlantico) 382

Articolo 1, commi 291-295 (Incentivi giovani conducenti del settore autotrasporto) 383

Articolo 1, comma 296 (Dispositivi antiabbandono) 386

Articolo 1, comma 297 (Compensazioni per i maggiori oneri del trasporto merci ferroviario) 388

Articolo 1, commi 298-300 (Assunzioni nella pubblica amministrazione) 390

Articolo 1, commi 301 e 302 (Limiti di spesa per assunzioni nella PA) 394

Articolo 1, commi 303 e 304 (Assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico) 397

Articolo 1, commi 305 e 306 (Assunzioni di personale per arsenali e stabilimenti militari) 399

Articolo 1, commi 307-311 (Assunzione di personale amministrativo presso il Ministero della giustizia) 401

Articolo 1, comma 312 (Assunzioni sisma Umbria) 406

Articolo 1, comma 313 (Assunzioni Ministero Interno) 407

Articolo 1, commi 314 e 315 (Assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) 409

Articolo 1, comma 316 (Assunzione di personale a contratto presso gli uffici della rete diplomatico-consolare) 411

Articolo 1, comma 317 (Assunzioni presso il Ministero dell’ambiente) 413

Articolo 1, commi 318 e 319 (Assunzioni e ampliamento di organici presso l’Avvocatura dello Stato) 417

Articolo 1, commi 320 e 321 (Assunzioni nella giustizia amministrativa) 420

Articolo 1, comma 322 (Assunzioni di nuovi referendari della Corte dei conti) 422

Articolo 1, commi 323-325 (Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali) 424

Articolo 1, commi 326–328 (Contributo in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione) 427

Articolo 1, comma 329 (Comando di personale presso il Ministero della Salute) 430

Articolo 1, commi 330-332 (Assunzioni di personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) 432

Articolo 1, comma 333 (Adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici della rete diplomatico-consolare) 435

Articolo 1, comma 334 (Trattamento economico del personale del MAECI in servizio all’estero) 437

Articolo 1, comma 335 (Personale della carriera diplomatica) 440

Articolo 1, comma 336 (Dotazione organica di personale  dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) 442

Articolo 1, comma 337 (Compiti della società Cassa depositi e prestiti per la cooperazione allo sviluppo) 444

Articolo 1, commi 338, 339, 342 (Assunzioni nel Mibac) 447

Articolo 1, comma 340 (Risorse per le istituzioni culturali) 452

Articolo 1, comma 341 (Risorse per l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano) 454

Articolo 1, comma 343 (Rapporti di lavoro a tempo determinato in istituti e luoghi della cultura) 455

Articolo 1, comma 344 (Obbligo di comunicazione) 457

Articolo 1, comma 345 (Dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) 458

Articolo 1, commi 346 e 347 (Assunzioni a tempo indeterminato ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)) 459

Articolo 1, commi 348 e 349 (Assunzioni presso il MEF) 462

Articolo 1, commi 350-353 (Revisione degli assetti organizzativi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze) 463

Articolo 1, comma 354 (Consultazione delle fatture elettroniche) 466

Articolo1, commi 355-359 (Assunzioni nel Ministero della salute) 468

Articolo 1, commi 360-366 (Disposizioni in materia di procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni) 473

Articolo 1, commi 369-371 (Assunzioni di personale da parte dell’Accademia della Crusca) 476

Articolo 1, commi 372-374 (Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 479

Articolo 1, commi 375 e 376 (Dirigenza sanitaria del Ministero della salute e dell'AIFA) 482

Articolo 1, commi 377-380 (Assunzioni di magistrati ordinari) 484

Articolo 1, commi 381-388 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia) 488

Articolo 1, commi 389-393 (Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 495

Articolo 1, commi 394 - 397 (Personale Capitanerie di porto) 498

Articolo 1, comma 398 (Armonizzazione trattamento assicurativo personale volontario Vigili del fuoco) 501

Articolo 1, comma 399 (Divieto assunzioni personale) 502

Articolo 1, commi 400 e 401 (Assunzioni e progressioni di carriera di ricercatori universitari) 503


INDICE VOLUME II

 

Articolo 1, comma 402 (Chiamata diretta di ricercatori negli enti pubblici di ricerca)........................................................................................ 509

Articolo 1, comma 403 (Deroga alla disciplina delle assunzioni a tempo determinato per le Università private)............................................... 511

Articolo 1, commi 404 e 980 (Finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR)........................................................................................ 513

Articolo 1, commi 405 e 406 (Interventi per l’Accademia Nazionale dei Lincei).............................................................................................. 514

Articolo 1, commi 407 e 408 (Contributo straordinario all’European Brain Research Institute)............................................................................ 516

Articolo 1, commi 409-413 (Scuola superiore meridionale)................ 518

Articolo 1, comma 414 (Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute).............................................................................. 521

Articolo 1, comma 415 (Assunzioni di personale educativo)............... 522

Articolo 1, comma 416 (Risorse per la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice).............................................................................................. 523

Articolo 1, commi 417 e 418 (INAIL)................................................. 524

Articolo 1, commi 419-421 (Investimenti mobiliari e immobiliari dell’INAIL)....................................................................................... 527

Articolo 1, commi 422-433 (Dismissioni immobiliari)........................ 529

Articolo 1, comma 434 (Società partecipate del Ministero dell’economia e delle finanze).................................................................................... 536

Articolo 1, comma 435 (Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)................................................................. 537

Articolo 1, commi 436-441 e 444 (Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici)... 539

Articolo 1, comma 442 (Risorse aggiuntive per il comparto sicurezza e difesa).............................................................................................. 545

Articolo 1, comma 443 (Trattamento economico accessorio per il personale dipendente DIA)................................................................ 548

Articolo 1, comma 445 (Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro e sanzioni in materia di lavoro).............................................. 549

Articolo 1, commi 446-449 (Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità). 555

Articolo 1, comma 450 (Assunzioni da parte delle Camere di Commercio)        558

Articolo 1, comma 451 (Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)....................................... 560

Articolo 1, comma 452 (Contributi in favore di biblioteche per ciechi o ipovedenti)....................................................................................... 565

Articolo 1, commi 453 e 454 (Contributo in favore dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità).................................. 567

Articolo 1, comma 455 (Dotazione del Fondo persone con disabilità grave – Fondo Dopo di noi)........................................................................ 569

Articolo 1, commi 456-458 (Istituzione del Fondo inclusione delle persone sorde e con ipoacusia)...................................................................... 571

Articolo 1, comma 459 (Fondo per le politiche giovanili)................... 573

Articolo 1, commi 460-464 (Istituzione del Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti).............................................................. 574

Articolo 1, commi 465-469 (Interventi per gli Istituti tecnici superiori) 576

Articolo 1, commi 470-477 (Consiglio Nazionale Giovani)................. 581

Articolo 1, commi 478-480 (Misure di contrasto alla povertà educativa) 585

Articolo 1, comma 481 (Fondo nazionale servizio civile).................... 588

Articolo 1, comma 482 (Nuova disciplina del Fondo per le politiche della famiglia)........................................................................................... 590

Articolo 1, commi 483 e 484 (Incremento del Fondo caregiver familiare)        598

Articolo 1, commi 485 e 486 (Misure di conciliazione vita-lavoro)..... 600

Articolo 1, comma 487 (Carta Famiglia)........................................... 602

Articolo 1, comma 488 (Buono per l’iscrizione in asili nido).............. 604

Articolo 1, commi 489-491 (Istituzione del Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità)................................................ 606

Articolo 1, comma 492 (Incremento del Fondo per le vittime di violenza domestica)........................................................................................ 609

Articolo 1, commi 493-507 (Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR)... 611

Articolo 1, comma 508 (Regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali)....................... 620

Articolo 1, comma 509 (Potenziamento della COVIP)........................ 622

Articolo 1, commi 510-512 (Risorse per riduzione tempi di attesa prestazioni sanitarie)........................................................................ 623

Articolo 1, comma 513 (Sistema AGENAS di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie)................................................. 626

Articolo 1, commi 514-516 (Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019 -2021).............................................................................................. 628

Articolo 1, comma 517 (Estensione dell’ambito di attività dell’educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista).................................. 635

Articolo 1, commi 518 (Borse di studio per la formazione specifica di medici di medicina generale)............................................................. 637

Articolo 1, comma 519 (Disposizioni per la valorizzazione dell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione - ISMETT)........................................................................................... 638

Articolo 1, comma 520 (Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)...... 640

Articolo 1, comma 521 (Contratti di formazione specialistica)............ 641

Articolo 1, comma 522 (Medici in servizio presso reti dedicate alle cure palliative)......................................................................................... 643

Articolo 1, comma 523 (Finanziamento IRCCS delle reti oncologica e cardiovascolare del Ministero salute)................................................ 646

Articolo 1, comma 524 (Qualificazione degli IRCCS come organismi di ricerca)............................................................................................ 648

Articolo 1, commi 525 e 536 (Pubblicità sanitaria e Incarichi di direttore sanitario nelle strutture private di cura)............................................ 649

Articolo 1, commi 526-532 (Trasferimenti al FSN da parte dell’INAIL per la trasmissione in via telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale)...................................................................... 651

Articolo 1, comma 533 (Retribuzioni per i disabili)............................ 654

Articolo 1, commi 534 e 535 (Infortuni domestici).............................. 656

Articolo1, commi 537-542 (Iscrizione agli albi professionali di taluni professionisti in ambito sanitario ed equipollenza dei diplomi universitari di educatore professionale socio-sanitario)........................................ 658

Articolo 1, comma 543 (Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali).............................................................. 664

Articolo 1, comma 544 (Accertamenti diagnostici neonatali).............. 665

Articolo 1, commi 545-549 (Disposizioni varie in materia di spesa sanitaria e di concorsi per dirigenti medici)....................................... 668

Articolo 1, comma 550 (Trasferimento fondi medicinali innovativi e oncologici innovativi)........................................................................ 671

Articolo 1, commi 551 e 552 (Disposizioni in materia di sconto per le farmacie).......................................................................................... 673

Articolo 1, commi 553 e 554 (Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale).......... 676

Articolo 1, commi 555-556 e 559 (Programmi di edilizia sanitaria e contributo in favore del CNAO)......................................................... 678

Articolo 1, comma 557 (Eventuale superamento dei limiti di spesa per i dispositivi medici)............................................................................. 680

Articolo 1, comma 558 (Sistemi e registri di sorveglianza sanitaria e dispositivi medici impiantabili).......................................................... 681

Articolo 1, comma 560 (Fondazione per la ricerca sul pancreas)....... 683

Articolo 1, commi 561 e 562 (Risorse per i servizi di supporto per l’istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio)... 685

Articolo 1, comma 563 (Carta europea della disabilità)..................... 687

Articolo 1, comma 564 (Fondo piattaforma italiana fosforo)............... 688

Articolo 1, comma 565 (Assunzioni Enti parco).................................. 689

Articolo 1, commi 566-568 (Prevenzione incendi in istituti e luoghi della cultura, sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, e sedi di altri Ministeri sottoposte a vincolo)........................................................... 691

Articolo 1, commi 569 e 571 (Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo)........................................................................................ 695

Articolo 1, comma 570 (Commissario per la casa da gioco di Campione d’Italia)............................................................................................ 697

Articolo 1, comma 572 (Ospedale Mater Olbia)................................. 699

Articolo 1, comma 573 (Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento -DAT).......... 702

Articolo 1, commi 574-584 (Disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica)................................................................................... 704

Articolo 1, comma 585 (Anagrafe nazionale vaccini ed anagrafi regionali vaccini)............................................................................................ 709

Articolo 1, commi 586-588 (Presidenza italiana del G20, partecipazione dell’Italia ad EXPO 2020 a Dubai e disciplina enti internazionalistici) 710

Articolo 1, comma 589 (Partecipazione dell’Italia a iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale)..................................................... 715

Articolo 1, comma 590 (Dotazione del fondo per la promozione dell’Italia)        717

Articolo1, comma 591 (Servizi penitenziari minorili).......................... 719

Articolo 1, commi 592-596 (Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti)......................................... 721

Articolo 1, commi 597-600 (Verifica dell’assegnazione degli stanziamenti statali ordinari in conto capitale su base territoriale)......................... 728

Articolo 1, comma 601 (Modifiche alla misura “Resto al Sud”).......... 732

Articolo 1, commi 602-603 e 607 (Risanamento fondazioni lirico-sinfoniche)........................................................................................ 736

Articolo 1, commi 604, 616 e 803 - secondo periodo (Card cultura per i diciottenni)....................................................................................... 740

Articolo 1, commi 605, 608, 615, 818 (Risorse per lo spettacolo e per il cinema)............................................................................................ 743

Articolo 1, commi 606, 614 e 619 (Risorse per le attività culturali e la sicurezza del patrimonio culturale in aree colpite da eventi sismici)... 747

Articolo 1, comma 609 (Risorse per la promozione delle arti applicate) 749

Articolo 1, comma 610 (Risorse per la riqualificazione delle periferie urbane)............................................................................................ 750

Articolo 1, comma 611 (Risorse per la digitalizzazione del patrimonio culturale)......................................................................................... 751

Articolo 1, commi 612 e 613 (Risorse per le Capitali della cultura).... 752

Articolo 1, comma 617 (Disposizioni in materia di filatelica).............. 755

Articolo 1, comma 618 (Salvaguardia siti e patrimonio culturale immateriale Unesco)......................................................................... 757

Articolo 1, comma 620 (Promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero)......................................................................................... 758

Articolo 1, commi 621-628 (Sport bonus).......................................... 759

Articolo 1, commi 629-633 (Riassetto della CONI Servizi Spa e modifica del sistema di finanziamento dello sport)........................................... 763

Articolo 1, commi 634-639 (Riforma dei concorsi pronostici sportivi). 770

Articolo 1, comma 640 (Somme per il Fondo “Sport e periferie”)....... 775

Articolo 1, commi 641-644 (Ripartizione dei diritti audiovisivi del campionato italiano di calcio)........................................................... 777


 

Articolo 1, commi 645 e 646 (Ulteriori disposizioni in materia di sport) 782

Articolo 1, commi 647-650 (Disposizioni in materia di giustizia sportiva)        784

Articolo 1, comma 651 (Disposizioni in materia di titolarità dei diritti audiovisivi sportivi).......................................................................... 795

Articolo 1, comma 652 (Incremento del contributo al programma Special Olympics Italia)................................................................................ 797

Articolo 1, comma 653 (Mutui con finalità sportive)........................... 799

Articolo 1, commi 657, 660 e 661 (Xylella fastidiosa)......................... 805

Articolo 1, commi 658 e 659 (Fondo di garanzia prima casa e Cassa Depositi e Prestiti)............................................................................ 808

Articolo 1, commi 662-664 (Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno)................................................................. 812

Articolo 1, comma 665 (Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno)......................................................... 814

Articolo 1, comma 668 (Fondo derrate alimentari agli indigenti)........ 816

Articolo 1, commi 669-671 (Rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari)................................. 817

Articolo 1 commi 673 e 674 (Sostegno al reddito per i lavoratori della pesca nel periodo di sospensione dell’attività)................................... 820

Articolo 1, commi 675-685 (Revisione delle concessioni demaniali marittime, sospensione dei canoni per le imprese balneari danneggiate dal maltempo)........................................................................................ 822

Articolo 1, comma 686 (Esclusione del commercio al dettaglio su aree pubbliche dalle norme attuative della direttiva Bolkestein)................. 835

Articolo 1, comma 687 (Permanenza nei ruoli della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN)............................... 849

Articolo 1, comma 688 (Incremento dell’autorizzazione di spesa per la struttura tecnica interregionale per i rapporti con il personale convenzionato con il SSN)................................................................. 850

Articolo 1, commi 689-691 (Accisa sulla birra).................................. 851

Articolo 1, commi 692-698 (Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee)............. 854

Articolo 1, comma 699 (Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi)........................................................... 859

Articolo 1, commi 700 e 701 (Vendita diretta prodotti agricoli).......... 861

Articolo 1, commi 702 e 703 (Aziende agricole prealpine di collina)... 863

Articolo 1, comma 704 (Eventi sismici del maggio 2012 - Contributo per la gestione commissariale del Veneto)................................................... 865

Articolo 1, comma 705 (Trattamento fiscale dei familiari dell’imprenditore agricolo).......................................................................................... 866

Articolo 1, commi 706-717 (Bonus occupazionale per giovani eccellenze)        867

Articolo 1, commi 718 e 719 (A.N.P.A.L.).......................................... 871

Articolo 1, comma 720 (Incremento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate)... 873

Articolo 1, commi 721-724 (Modifiche al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica)................................................................... 875

Articolo 1, commi 725-727 (Equipe formative per innovazione didattica e digitale nelle scuole)......................................................................... 881

Articolo 1, commi 728 e 729 (Incremento del tempo pieno nella scuola primaria).......................................................................................... 883

Articolo 1, comma 730 (Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali).......................................................................................... 885

Articolo 1, comma 731 (Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica)........................................................................... 887

Articolo 1, commi 732-737 (Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile e Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto)...................................................... 888

Articolo 1, commi 738-740 (Rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche)........................................................ 891

Articolo 1, comma 741 (Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione).................................................................... 894

Articolo 1, comma 742 (Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità nelle Istituzioni AFAM)....................................................... 896

Articolo 1, commi 743-745 (Interventi a valere sul fondo Kyoto)........ 898

Articolo 1, comma 746 (Inquinamento acustico).................................. 903

Articolo 1, comma 747 (Stanziamento del Fondo risorse decentrate MIBAC)............................................................................................ 905

Articolo 1, comma 748 (Fondo per l’attuazione del programma di Governo).......................................................................................... 906

Articolo 1, comma 749 (Fondi per le connessioni ferroviarie)............ 907


 

Articolo 1, comma 750 (Museo della Civiltà istriano-fiumano-dalmata e Archivio museo storico di Fiume)...................................................... 909

Articolo 1, commi 751 e 752 (Pneumatici fuori uso - PFU)................. 910

Articolo 1, commi 753-755 (Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi).................................................................. 913

Articolo 1, comma 756 (Incremento dello stanziamento per la legge quadro sugli animali di affezione)................................................................. 914

Articolo 1, commi 757, 760 e 761 (Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole).......................................................................... 915

Articolo 1, comma 758 (Stanziamento per il Fondo di mobilità al servizio delle fiere)........................................................................................ 920

Articolo 1, comma 759 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia).... 921

Articolo 1, comma 762 (Limite de minimis per gli incentivi all’editoria e all’emittenza locale).......................................................................... 923

Articolo 1, comma 763 (Incremento del Fondo per il funzionamento delle scuole)............................................................................................. 925

Articolo 1, commi 764 e 765 (Fondo contenzioso enti locali e contributi Torino per errata determinazione gettiti IMU)................................... 926

Articolo 1, comma 766 (Soppressione dell’incremento di fondi disposto con il decreto n. 119 del 2018)................................................................ 928

Articolo 1, commi 767 e 768 (Misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione).......................................... 930

Articolo 1, comma 769 (Accesso dei Comuni al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)......................... 933

Articolo 1, commi 770 e 771 (Consip)............................................... 935

Articolo 1, commi 772-775 (Soppressione delle riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive)............................. 936

Articolo 1, comma 776 (Corrispettivo in favore di Consip)................. 940

Articolo1, comma 777 (Oneri in capo alle società emittenti)............... 941

Articolo 1, comma 778 (Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia)        942

Articolo 1, comma 779 (Riduzione dei versamenti alla CSEA)............ 943

Articolo 1, comma 780 (Fondo efficienza giustizia - riqualificazioni).. 946

Articolo 1, comma 781 (Riduzione del contributo alle Nazioni Unite).. 948

Articolo 1, comma 782 (Riduzione dei seggi all'estero per le elezioni europee)........................................................................................... 951

Articolo 1, comma 783 (Acquisizione all’erario di somme non utilizzate dalle scuole e dal MIUR)................................................................... 953

Articolo 1, commi 784-787 (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)................................................................................. 955

Articolo 1, comma 788 (Abrogazione del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta").............................................. 958

Articolo 1, commi 789-791 (Rinegoziazione dei contributi ad organismi internazionali).................................................................................. 960

Articolo 1, commi 792 e 794-796 (Revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria e titolarità di tutti i docenti sulla singola scuola)................................................................................. 962

Articolo 1, comma 793 (Incremento del Fondo “La Buona Scuola”)... 978

Articolo 1, commi 797 e 798 (Riduzioni e riprogrammazione di spese della Difesa)............................................................................................. 980

Articolo 1, commi 799-801 (Terra dei fuochi e bonifiche dei siti inquinati)        984

 

 


INDICE VOLUME III

 

Articolo 1, comma 802 (Plastiche monouso) 989

Articolo 1, comma 803 , primo periodo (Indennità giornaliera settore pesca per periodi di fermo non obbligatorio) 993

Articolo 1, comma 803 , secondo periodo (Card cultura per i diciottenni) 994

Articolo 1, comma 804 (Disposizioni inerenti agli istituti del Mibac dotati di autonomia speciale) 995

Articolo 1, comma 805 (Fruizione crediti d’imposta) 998

Articolo 1, commi 806-809 (Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici) 1001

Articolo 1, comma 810 (Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici) 1004

Articolo 1, commi 811 e 812 (Carta d’identità elettronica) 1009

Articolo 1, commi 813 e 814 (Disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta) 1015

Articolo 1, commi 815-817 (Celebrazioni ovidiane) 1017

Articolo 1, commi 819-826 (Semplificazione delle regole di finanza pubblica) 1019

Articolo 1, commi 827-830 (Disapplicazione di sanzioni agli enti locali per violazioni del patto di stabilità e del pareggio di bilancio) 1027

Articolo 1, comma 831 (Contabilità economico patrimoniale) 1031

Articolo 1, commi 832-843 (Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario) 1032

Articolo 1, comma 844 (Premialità di spese per investimento delle regioni) 1042

Articolo 1, commi 845-848 (Compensazione dei crediti e dei debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica) 1044

Articolo 1, commi 849-872 (Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali e rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali) 1048

Articolo 1, comma 873 (Assunzioni personale sanitario nelle zone colpite dal sisma) 1059

Articolo 1, comma 874 (Ripiano del disavanzo a seguito di cancellazione di crediti) 1061

Articolo 1, commi 875-886 (Rapporti finanziari con le autonomie speciali) 1063

Articolo 1, comma 887 (Accoglienza richiedenti protezionale nelle Province autonome di Trento e Bolzano) 1074

Articolo 1, comma 888 (Minoranza italiana in Croazia e Slovenia e esuli istriani, giuliani e dalmati) 1076

Articolo 1, commi 889 e 890 (Contributi alle province per la manutenzione di strade e scuole) 1077

Articolo 1, comma 891 (Interventi bacino del Po) 1080

Articolo 1, commi 892-895 (Rimborso minor gettito TASI comuni) 1082

Articolo 1, comma 896 (Fondo sperimentale di riequilibrio delle province) 1085

Articolo 1, commi 897-900 (Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo) 1088

Articolo 1, comma 901 (Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali) 1091

Articolo 1, commi 902-905 (Semplificazione adempimenti contabili degli enti locali) 1092

Articolo 1, comma 906 (Anticipazioni di tesoreria enti locali) 1096

Articolo 1, comma 907 (Anticipazione di somme ai comuni in dissesto per pagamenti in sofferenza) 1098

Articolo 1, comma 908 (Servizi di tesoreria dei piccoli comuni) 1100

Articolo 1, commi 909-911 (Fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici) 1102

Articolo 1, comma 912 (Deroghe al Codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea) 1105

Articolo 1, commi 913-916 (Programma straordinario per le periferie urbane) 1107

Articolo 1, commi 917 e 919 (Imposta comunale sulla pubblicità) 1112

Articolo 1, comma 918 (Risorse per il Ponte San Michele) 1114

Articolo 1, comma 920 (Fondo per la sicurezza urbana) 1115

Articolo 1, comma 921 (Fondo di solidarietà comunale) 1116

Articolo 1, commi 922-930 e 932 (Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale) 1120

Articolo 1, comma 931 (Fondi per la metropolitana di Roma) 1129

Articolo 1, commi 933-936 (Ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità di Roma) 1132

Articolo 1, commi 937, 938 e 952 (Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali) 1134

Articolo 1, comma 939 (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) 1139

Articolo 1, commi 940-950 (Rivalutazione quote societarie) 1141

Articolo 1, comma 951 (Commissari per il completamento del Piano nazionale per le città) 1143

Articolo 1, comma 953 (Proventi economici pattuiti tra operatori del settore delle fonti rinnovabili ed enti locali) 1146

Articolo 1, commi 954-957 (Incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli) 1149

Articolo 1, commi 958 e 959 (Tavolo di lavoro in materia di autonomia di entrata delle Regioni) 1153

Articolo 1, comma 960 (Piano di riequilibrio finanziario pluriennale) 1156

Articolo 1, commi 961-964 (Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del MEF) 1159

Articolo 1, commi 965-967 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni e nelle province autonome) 1161

Articolo 1, comma 968 (Elezioni suppletive) 1169

Articolo 1, comma 969 (Fondo aree di confine) 1172

Articolo 1, comma 970 (Fondo nazionale della montagna) 1176

Articolo 1, commi 971-977 (Fabbisogno finanziario delle università) 1177

Articolo 1, comma 978 (Turn over nelle università statali “virtuose”) 1182

Articolo 1, comma 979 (Incremento Fondo per il finanziamento ordinario delle università) 1186

Articolo 1, comma 980 (Finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR) 1187

Articolo 1, comma 981 (Incremento Fondo borse di studio universitarie) 1188

Articolo 1, commi 982-984 (112 Numero Unico Europeo) 1189

Articolo 1, commi 985 e 987 (Esenzione IMU e proroga sospensione mutui su immobili inagibili sisma 2012) 1192

Articolo 1, comma 986 (Esclusione ISEE immobili inagibili) 1195

Articolo 1, comma 988 (Proroga stato di emergenza sisma Centro Italia) 1196

Articolo 1, comma 989 (Emergenza sisma Centro Italia - Contributo Camera dei deputati) 1198

Articolo 1, comma 990 (Proroga gestione straordinaria sisma Centro Italia) 1199

Articolo 1, commi 991, 993-995, 997 e 998 (Proroga termini sisma centro Italia) 1201

Articolo 1, comma 992 (Recupero di somme eccedenti i contributi dovuti in caso di contenzioso sugli interventi sostitutivi per la ricostruzione nelle regioni Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici iniziati nel 1997) 1204

Articolo 1, comma 996 (Contributo per i comuni colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009 diversi dal Comune dell’Aquila) 1206

Articolo 1, commi 999 e 1000 (Proroga Convenzione Fintecna sisma 2012) 1207

Articolo 1, comma 1001 (Assunzioni di personale in deroga - sisma 2012) 1209

Articolo 1, commi 1002 e 1003 (Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro) 1211

Articolo 1, commi 1004 e 1005 (Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento alla città di Genova) 1213

Articolo 1, commi 1006-1009 (Proroga sospensione pagamento ratei mutui - sisma 2012) 1214

Articolo 1, comma 1010 (Comunicazione ammontare danni subiti eventi sismici) 1217

Articolo 1, commi 1011 e 1012 (Fondo per la ricostruzione sisma 2012) 1220

Articolo 1, commi 1013 e 1014 (Contributi alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994) 1222

Articolo 1, commi 1015–1018 (Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità enti locali) 1225

Articolo 1, comma 1019 (Rifinanziamento delle misure di sostegno dell'autotrasporto) 1229

Articolo 1, comma 1020 (Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova) 1230

Articolo 1, comma 1021 (Insediamenti di container in zone emergenziali per lo svolgimento di servizi di interesse generale) 1233

Articolo 1, comma 1022 (Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici 1235

Articolo 1, commi 1023 e 1024 (Finanziamento del piano di investimenti straordinario del porto di Genova) 1237

Articolo ,1 commi 1025-1027 (Flussi veicolari nel porto di Genova) 1239

Articolo 1, commi 1028 e 1029 (Investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per la resilienza di strutture e infrastrutture nei territori in emergenza) 1241

Articolo 1, comma 1030 (Utilizzo da parte delle Regioni delle risorse disponibili per il dissesto idrogeologico) 1247

Articolo 1, commi 1031-1047 (Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica) 1249

Articolo 1, comma 1048 (Riduzione della tassa automobilistica per i veicoli storici) 1257

Articolo 1, commi 1049 e 1050 (Attività di revisione dei veicoli adibiti a trasporto di merci) 1259

Articolo 1, comma 1051 (Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento - PREU) 1261

Articolo 1, comma 1052 (Imposta unica giochi a distanza e scommesse) 1263

Articolo 1, commi 1053 e 1054 (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni) 1265

Articolo 1, comma 1055 (Abrogazione IRI) 1267

Articolo 1, commi 1056 e 1065 (Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti) 1269

Articolo 1, commi 1057-1064 (Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti) 1271

Articolo 1, comma 1066 (Rideterminazione dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni) 1276

Articolo 1, commi 1067-1069 (Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9) 1277

Articolo 1, commi 1070 e 1071 (Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali) 1280

Articolo 1, comma 1072 (Bilanci capogruppo BCC) 1282

Articolo 1, comma 1073 (Comunicazione non finanziarie delle grandi imprese) 1285

Articolo 1, commi 1074-1078 (Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati) 1287

Articolo 1, comma 1079 (Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali) 1291

Articolo 1, comma 1080 (Soppressione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE) 1294

Articolo 1, commi 1081-1083 (Vendita GPL) 1296

Articolo 1, comma 1084 (Imposta di registro) 1300

Articolo 1, commi 1085-1087 (Abrogazione deduzioni e credito d'imposta IRAP) 1302

Articolo 1, commi 1088 e 1089 (Cartolarizzazione crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società di cartolarizzazione) 1304

Articolo 1, comma 1090 (Supporto alle PMI da parte delle società di cartolarizzazione) 1307

Articolo 1, comma 1091 (Potenziamento uffici comunali gestione entrate) 1309

Articolo 1, comma 1092 (Riduzione base imponibile IMU) 1312

Articolo 1, comma 1093  (Modalità di commisurazione Tari) 1313

Articolo 1, comma 1094 (Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G) 1315

Articolo 1, commi 1095-1098 (Disposizioni in materia di giochi) 1317

Articolo 1, commi 1099-1100 (Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo) 1319

Articolo 1, commi 1101-1111 (Interventi in materia di riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive) 1324

Articolo 1, commi 1112-1113 (Agenzia Torino 2006) 1337

Articolo 1, comma 1114 (Celebrazioni della figura di Nilde Iotti) 1338

Articolo 1, comma 1115 (Tabelle A e B) 1339

Articolo 1, comma 1116 (Incremento Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione) 1349

Articolo 1, commi 1117-1120 (Monitoraggio dell’andamento dei conti pubblici e accantonamento di 2 miliardi di euro per il 2019.) 1352

Articolo 1, commi 1121-1126 (Disposizioni in materia di premi e contributi INAIL ed in materia di tutela assicurativa INAIL) 1355

Articolo 1, comma 1127 (Acconto cedolare secca) 1361

Articolo 1, comma 1128 (Imposta di bollo virtuale per banche e intermediari finanziari) 1363

Articolo 1, comma 1129 (Contributo di sbarco nel comune di Venezia) 1364

Articolo 1, comma 1130 (Clausola di salvaguardia) 1365

Articolo 1, comma 1131 (Proroghe in materie di interesse. 1367

della Presidenza del Consiglio dei ministri) 1367

Articolo 1, comma 1132, lettere a) e b) (Proroghe in materie di interesse del Ministero dell'interno) 1374

Articolo 1, comma 1132, lettera c) (Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali) 1378

Articolo 1, comma 1133, lettera a) (Rendicontazione di ordini collettivi di pagamento) 1380

Articolo 1, comma 1133 lettera b) (Proroga aliquote TASI) 1381

Articolo 1, comma 1133, lettera c) (Proroga termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico) 1383

Articolo 1, comma 1133, lettera d) (Contenimento costi Agenzie fiscali) 1384

Articolo 1, comma 1134, lettera a) (Divieto di partecipazioni incrociate TV editoria) 1385

Articolo 1, comma 1134, lettera b) (Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri) 1388

Articolo 1, comma 1135, lettera a) (Galleria Pavoncelli) 1390

Articolo 1, comma 1135, lettera b) (Differimento dell'entrata in vigore del documento unico di circolazione) 1392

Articolo 1, comma 1135, lettera c)  (Proroghe in materia di impianti a fune delle regioni Abruzzo e Marche) 1394

Articolo 1, comma 1136, lettera a) (Norme transitorie in materia di reddito di inclusione) 1396

Articolo 1, comma 1136, lett. b) (Differimento dei termini in materia di UNIEMENS nel settore agricolo) 1397

Articolo 1, comma 1136, lettera c) (Piani recupero occupazionale) 1398

Articolo 1, comma 1137 (Proroga di norma relativa alle assunzioni da parte dell'AIFA) 1399

Articolo 1, comma 1138, lettera a) (Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica) 1400

Articolo 1, comma 1138, lettera b) (Inclusione scolastica degli studenti con disabilità) 1402

Articolo 1 comma 1139, lettera a)  (Proroga di termini in materia di intercettazioni) 1405

Articolo 1, comma 1139, lettera b) (Funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna) 1409

Articolo 1, comma 1139, lettera c) (Funzionalità uffici giudiziari) 1410

Articolo 1, comma 1139, lettera d) (Proroga di termini in materia di circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti) 1412

Articolo 1, comma 1139, lettera e) (Albo delle giurisdizioni superiori) 1414

Articolo 1, comma 1140, lettera a) (Proroga banche dati Prum) 1416

Articolo 1, comma 1140, lettera b) (Proroghe in materie di interesse del Ministero della Difesa) 1418

Articolo 1, comma 1141 (Adeguamento antincendio strutture ricettive) 1420

Articolo 1, comma 1142 (Proroghe in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi) 1422

Articolo 1, comma 1143 (Tecnici inquinamento acustico) 1428

PARTE II – Approvazione degli stati di previsione. 1429

Articoli 2-15 (Approvazione degli stati di previsione) 1429

Articoli 16 e 17 (Quadri generali riassuntivi) 1441

Articolo 18 (Disposizioni diverse) 1446

Articolo 19 (Entrata in vigore) 1452

APPENDICE - Elenco dei provvedimenti attuativi della legge di bilancio 2019. 1453

 

 


TAVOLA DI RAFFRONTO[1]

Oggetto

A.C. 1334[2]
Art.

A.C. 1334 A-R[3]
Art. 1, co.

A.S. 981[4]
Art. 1, co.

Maxi-emendamento Governo[5]
(al Senato)
Art. 1, co.

L. n. 145/2018
Art. 1, co.

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

1

1

Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise

2

2-3

2-3

2-3

2 e 5

IVA Dispositivi medici

 

 

 

2-bis

3

IVA prodotti panetteria

 

-

 

2-ter

4

Sterilizzazione aumento accise carburanti

3

4

4

4

6

Interessi passivi società immobiliari

 

 

 

4-bis e 4-ter

7-8

Estensione del “regime forfetario” (Minimi)

4

5-6

5-6

5-6, 6-bis

9-11

Deducibilità ai fini Ires e Irpef dell’Imu sugli immobili strumentali

 

7

7

7

12

Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni

5

8-11

8-11

8-11

13-16

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

6

12-17

12-17

12-17

17-22

Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef

7

18-21

18-21

18-21

23-26

Detrazioni fiscali per i cani da guida per i non vedenti

 

22

22

22

27

Tassazione agevolata utili reinvestiti in beni materiali strumentali e incremento dell’occupazione

8

23-29

23-29

23-29

28-34

Imposta servizi digitali

 

 

 

29-bis – 29- septiesdecies

35-50

Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iacp

 

 

 

29-octiesdecies-noviesdecies

51-52

Dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria

 

 

 

29-vicies – 29-viciesemel

53-54

Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio telematico corrispettivi

 

 

 

29-vicies bis

55

Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione

 

 

 

29-vicies ter

56

Accise in materia di autotrasporto

 

30-31

30-31

30-31

57-58

Cedolare secca sugli immobili commerciali

9

32

32

32

59

Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento (iper ammortamento)

10

33-38

33-38

33-38

60-65

Estromissione agevolata immobili strumentali

 

39

39

39

66

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili

11

40

40

40

67

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde

12

41

41

41

68

Proroga di termini in materia bancaria e creditizia

 

 

 

41-bis

69

Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

13

42-44

42-44

42-44

70-72

Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati

 

 

 

44-bis - sexies

73-77

Modifiche alla disciplina del credito d’imposta formazione 4.0

 

45-48

45-48

45-48

78-81

Fondazioni ex Ipab operanti in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario

 

49-50

49-50

49-50

82-83

Contributo per l'Istituto di riabilitazione e formazione dell'ANMIL

 

51-54

51-54

51-54

84-87

Proroga della convenzione con Radio radicale

 

55-bis

55

55

88

Canone RAI

14

56-57

56-57

56-57

89-90

Contibuti dello Stato a società partecipate dallo Stato

 

 

 

57-bis-quinquies

91-94

Fondo investimenti Amministrazioni centrali

15, co. 1-4

58-60 e-62

58-60 e-62

58-60, 62

95-96, 98, 105

Contratto di programma ANAS 2016-2020

 

 

 

59-bis

97

Destinazione spazi finanziari zone sisma 2016

 

 

 

60-bis

99

PRiU

 

 

 

60-ter

100

RAI

 

 

 

60-quater

101

Sperimentazione nelle città di velocipedi elettrici

 

61

61

61

102

Ingresso ZTL per autoelettriche o ibride

 

 

 

61-bis

103

Stanziamento per autostrade ciclabili

 

 

 

61-ter

104

Contributi ai comuni messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale

 

 

 

63-bis – 63-novies

107-114

Riduzione autorizzazione di spesa Fondo investimenti

 

 

 

63-decies

115

Cessione di una quota di partecipazione in Invitalia SGR e in fondi da essa gestiti

 

 

 

63-undecies – 63-sedecies

116-121

Fondo investimenti Enti territoriali

16, co. 1-3

64-66

64-66

64-66

122-123, 126

Utilizzo personale enti locali

 

 

 

65-bis

124

Finanziamento per eventi calamitosi in Liguria

 

 

 

65-ter

125

Riqualificazione aree industriali dismesse

 

 

 

66-bis

127

Stazioni appaltanti

16, co. 4

67

67

 

soppresso

Elettrificazione linea ferroviaria Biella Novara

 

 

 

67-bis

128

Restauro della sede della “Società Dante Alighieri”

 

 

 

67-ter

129

Limite acquisti di beni e servizi con Mercato Elettronico della PA (MEPA)

 

68

68

68

130

Aeroporto di Reggio Calabria

 

69-70

69-70

69-70

131-132

Continuità territoriale con riferimento all’aeroporto di Crotone

 

 

 

70-bis

133

Contributi per investimenti di messa in sicurezza del territorio

 

71-85

71-85

71-85

134-148

Personale dell’amministrazione civile dell’Interno

 

 

 

85-bis - 85-quinquies

149-152

Piano nazionale d’interventi nel settore idrico

 

 

 

85-sexies – 85-octies

153-155

Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale e rimozione dell’amianto

 

 

 

85-novies – 85-quaterdecies

156-161

Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici

17 e
15, co. 5

86-93 e 63

86-93 e 63

86-93e 63

162-170 e 106

Fondo per la progettazione

 

 

 

93-bis - 93-sexies

171-175

Acceleratore degli investimenti regionali

 

94-96

94-96

94-96

176-178

InvestItalia

18

97-101

97-101

97-101

179-183

Definizione agevolata debiti tributari contribuenti in difficoltà economica

 

 

 

101-bis - 101-septiesdecies

184-199

Nuova Sabatini

19, Co. 1

102

102

102

200

Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy

19, Co. 2

103

103

103

201

Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa

19, Co 3

104

104

104

202

Fondo per contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica

19, Co. 4

105

105

105

203

Aree di crisi industriale - Fondo per la crescita sostenibile

19, Co. 5-6

106-107

106-107

106-107

204-205

Investimenti in capitale di rischio

19, Co. 7-15

108-116

108-116

108-111-bis – 111-decies e 112-bis -116

206-218, 219; 220

Confidi

 

 

 

112-ter

221

Chiusura del Fondo rotativo fuori bilancio “Fondo Start Up”

19, Co. 16-19

117-120

117-120

117-120

222-225

Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things

19, co. 20

121

121

121

226

Fondo per difesa cibernetica

 

122

122

122

227

Contributo a fondo perduto - Voucher Manager

19, 21-23

123-125

123-125

123-125

228, 230-231

Inclusione di ulteriori beni nella disciplina dell’iperammortamento - Cloud computing

 

 

 

123-bis

229

Riqualificazione energetica immobili delle PA

 

 

 

125-bis - 125-ter

232-233

Finanziamenti per il trasporto merci intermodale con vie navigabili interne

 

126-127

126-127

126-127

234-235

Disciplina PIR

 

128

128

soppresso

 

Portali per la raccolta di capitali on-line

 

129-131

129-131

129-131

236, 238, 240

Albo unico dei consulenti finanziari

 

 

 

129-bis

237

Organismi di investimento collettivo di risparmio

 

 

 

130-bis

239

Monitoraggio e controllo progetti settore aeronautico

 

132-134

132-134

132-134

241-243

Scuola Europea Industrial Engineering and Management

 

135

135

135

244

Modifiche alla normativa in materia di limiti all’utilizzo del denaro contante

 

136

136

136

245

Concessioni demaniali marittime

 

 

 

136-bis

246

Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno

20

137

137

137

247

Estensione trattamento integrazione salariale lavoratori ILVA

 

 

 

137-bis – 137-quater

248-250

Trattamento mobilità in deroga

 

 

 

137-quinquies – 137-septies

251-253

Situazioni occupazionali Regione lazio

 

 

 

137-octies

254

Fondi per l’introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico

21, co. 1-4-bis

138-142

138-142

138-142

255-259

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici

 

 

 

142-bis

260

Riduzioni trattamenti pensionistici di importo elevato

 

 

 

142-ter – 142-decies

261-268

Previdenza complementare dei dipendenti statali

 

 

 

142-undecies

269

Personale province e città metropolitane

 

 

 

142-duodecies – 142-quaterdecies

270-272

Imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno

 

 

 

142-quinquiesdecies - 142-sedecies

273-274

Fondo poli universitari nel

 

 

 

142- septiesdecies

275

Contratti a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 2016

 

 

 

142- octiesdecies

276

Pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi

 

143

143

143

277

Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente

 

144

144

144

278

Lavoratori esposti all’amianto

 

145

145

145

279

Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus (FISH)

 

146

146

146

280

Sistema duale

22

147

147

147

281

Piani di recupero occupazionale

23

148

148

148

282

Indennizzo per fine attività commerciale

 

 

 

148-bis e 148-ter

283-284

ANPAL

24

149

149

149

285

Fondo politiche migratorie

25

150

150

150

286

Fondo per l’assistenza e l’aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi

 

151-152

151-152

151-152

287-288

Comitato atlantico

 

 

 

152-bis

289

Incentivi al contratto di apprendistato

26

153

153

153

290

Investimenti qualificati

27

154

154

soppresso

 

Incentivi per l’assunzione di giovani conducenti nel settore dell’autotrasporto

 

155-159

155-159

155-159

291-295

Dispositivi antiabbandono

 

160

160

160

296

Noleggio con conducente

 

 

 

160-bis - 160-novies ESPUNTI DAL TESTO

 

Compensazioni per i maggiori oneri del trasporto merci ferroviario

 

 

 

160-decies

297

Assunzioni nella pubblica amministrazione

28, co. 1-3

161-163

161-163

161-163

298-300

Limiti di spesa per assunzioni nella PA

 

 

 

163-bis –163-ter

301-302

Assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

163-quater – 163-quinquies

303-304

Assunzioni di personale per arsenali e stabilimenti militari

 

 

 

163-sexies – 163-septies

305-306

Proroghe graduatorie e assunzioni PA

 

 

 

163-octies – 163-novies

ESPUNTI DAL TESTO

 

Assunzioni Ministero giustizia

28, co. 4

164

164

164

307

Assunzione dirigenti istituto penitenziario

 

165-167

165-167

165-167

308-310

Dirigenti dipartimento giustizia minorile

 

 

 

167-bis

311

Assunzioni Sisma Umbria

 

 

 

167-ter

312

Assunzioni Ministero Interno

28, co 5

168

168

168

313

Assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

 

 

168-bis – 168-ter

314-315

Assunzione di personale a contratto presso gli uffici della rete diplomatico-consolare

 

 

 

168-quater

316

Assunzioni Ministero Ambiente

28, co. 6

169

169

169

317

Dotazione organica dell’Avvocatura dello Stato

28, co. 7

170-171

170-171

170-171

318-319

Assunzioni nella giustizia amministrativa

28, co. 8 - 28, co. 9

172-173

172-173

172-173

320-321

Ampliamento dotazione organica Referendari Corte dei conti

 

174

174

174

322

Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali

 

 

 

174-bis – 174-quater

323-325

Contributo in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione

 

 

 

174-quinquies – 174-septies

326-328

Comando di personale presso il Ministero della Salute

 

 

 

174-octies

329

Assunzioni Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostrada

28, co. 10-12

175-177

175-177

175-177

330-332

Retribuzioni personale a contratto degli uffici della rete diplomatico-consolare

 

 

 

177-bis

333

Trattamento economico del personale del MAECI in servizio all’estero

 

 

 

177-ter

334

Personale della carriera diplomatica

28, co. 13

178

178

178

335

Dotazione organica di personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS)

 

179

179

179

336

Compiti della Cassa Depositi e Prestivi per la cooperazione allo sviluppo

 

 

 

179-bis

337

Assunzioni nel Mibac

28, co. 14-15

180-182

180-182

180-182

338-339, 342

Risorse per le istituzioni culturali

 

 

 

181-bis

340

Risorse per l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano

 

 

 

181-ter

341

Contratti a tempo determinato istituti e luoghi della cultura

 

 

 

182-bis

343

Obbligo di comunicazione

28, co. 16

183

183

183

344

Assunzione ministero istruzione

 

 

 

183-bis

345

Assunzioni a tempo indeterminato ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)

 

184-185

184-185

184-185

346-347

Incremento dotazioni organiche MEF

 

186-187

186-187

186-187

348-349

Articolazione uffici periferici MEF

 

 

 

187-bis - 187-quinquies

350-353

Consultazione delle fatture elettroniche

 

 

 

187-sexies

354

Assunzioni Ministero della salute

 

 

 

187-septies -187-undecies

355-359

Assunzioni PA

 

 

 

187-duodecies - 187-octiesdecies

360-366

Concorsi di cui al comma 349

 

 

 

187-noviesdecies

367

Investitalia

 

188

188

188

368

Assunzioni Accademia della Crusca

 

189-191

189-191

189-191

369-371

Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

 

 

191-bis – 191-quater

372-374

Dirigenza sanitaria Ministero della salute e AIFA

 

 

 

191-quinques – 191-sexies

375-376

Assunzioni di magistrati ordinari

29

192-195

192-195

192-195

377-380

Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia

30

196-203

196-203

196-203

381-388

Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

31

204-208

204-208

204-208

389-393

Personale Capitanerie di porto

 

 

 

208-bis – 208-quinquies

394-397

Armonizzazione trattamento assicurativo personale volontario Vigili del fuoco

 

 

 

208-sexies

398

Divieto assunzioni personale

 

 

 

208-septies 

399

Assunzioni e progressioni di carriera di ricercatori universitari

32, co. 1

209

209

209-209-bis

400-401

Chiamata diretta ricercatori enti ricerca

32, co. 2

210

210

210

402

Contratti di lavoro università private

 

 

 

210-bis

403

Finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR

 

211

211

211

404

Accademia nazionale dei Lincei

 

 

 

211-bis – 211-ter

405-406

Contributo straordinario all’European Brain Research Institute

 

212-213

212-213

212-213

407-408

Scuola superiore meridionale

 

214-218

214-218

214-218

409-413

Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute

 

 

 

218-bis

414

Assunzioni di personale educativo

 

 

 

218-ter

415

Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice

 

 

 

218-quater

416

INAIL

33, co. 1-2

219-220

219-220

219-220

417-418

Investimenti mobiliari e immobiliari dell’INAIL

 

221-223

221-223

221-223

419-421

Dismissioni immobiliari

 

 

 

223-bis – 223-terdecies

422-433

Società Partecipate del MEF

 

224

224

224

434

Incremento del fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro

 

225

225

225

435

Rinnovo contrattuale 2019-2021

34

226-232

226-232

226-232

436-441, 444

Risorse aggiuntive per il comparto sicurezza e difesa

 

 

 

231-bis

442

Trattamento economico accessorio per il personale dipendente DIA

 

 

 

231-quater

443

Assunzioni presso l’ispettorato nazionale del lavoro

35

233

233

233

445

Assunzione lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità

 

 

 

233-bis – 233-quinquies

446-449

Modifiche all’articolo 3 del D.Lgs. n. 219/2016, in materia riordino delle Camere di Commercio

 

234

234

234

450

Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

36

235

235

235

451

Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi “Regina Margherita” di Monza

 

236

236

236

452

Contributo in favore dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità

 

237-238

237-238

237-238

453-454

Fondo persone con disabilità grave

 

 

 

238-bis

455

Fondo inclusione delle persone sorde e con ipoacusia

 

 

 

238-ter – 238-quiquies

456-458

Fondo per le politiche giovanili

37

239

239

239

459

Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti

 

 

 

239-bis – 239-sexies

460-464

Riparto delle risorse destinate agli Istituti tecnici superiori

 

240-242

240-242

240-242,
242-bis-242-ter

465-469

Consiglio Nazionale dei Giovani

 

243-250

243-250

243-250

470-477

Fondo povertà educativa

 

 

 

250-bis – 250-quater

478-480

Fondo nazionale servizio civile

 

 

 

250-quinquies

481

Nuova disciplina del Fondo per le politiche della famiglia

 

251

251

251

482

Incremento Fondo caregiver familiare

 

 

 

251-bis – 251-ter

483-484

Misure di conciliazione vita-lavoro

 

252-253

252-253

252-253

485-486

Carta famiglia e

 

254

254

254

487

Buono per l’iscrizione in asili nido

 

255

255

255

488

Fondo mobilità disabili

 

 

 

255-bis – 255-quater

489-491

Fondo vittime violenza domestica

 

 

 

255-quinquies

492

Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR

38

256-267

256-267

256-266, 266-bis, 267, 267-bis, 267-ter

493-507

Regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli di imprese italiane operanti su mercati internazionali

 

 

 

267-quater

508

Potenziamento della COVIP

 

268

268

268

509

Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie

39

269-271

269-271

269-271

510-512

Sistema AGENAS di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie

 

 

 

271-bis

513

Fabbisogno sanitario nazionale standard 2019-2021

40, co. 1-3

272-274

272-274

272-274

514-516

Estensione dell’ambito di attività dell’educatore professionale socio-pedagogico

 

275

275

275

517

Borse di studio per la formazione specifica di medici di medicina generale

40, co. 4

276

276

276

518

Disposizioni per la valorizzazione dell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT)

 

277

277

277

519

Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

 

278

278

278

520

Contratti di formazione specialistica

41

279

279

279

521

Idoneità medici reti cure palliative

 

280

280

280

522

Finanziamento IRCCS delle reti oncologica e cardiovascolare del Ministero salute

 

281

281

281

523

Qualificazione degli IRCCS come organismi di ricerca

 

 

 

281-bis

524

Pubblicità sanitaria

 

282-283

282-283

282-283

525, 536

Trasferimento al FSN da parte dell’INAIL per la trasmissione in via telematica dei certificati medici di infortunio e malattia professionale

 

 

 

282-bis – 282-octies

526-532

Retribuzioni per i disabili

 

 

 

282-novies

533

Infortuni domestici

 

 

 

282-decies – 282-undecies

534-535

Professioni sanitarie

 

 

 

283-bis – 283-septies

537-542

Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali

 

284

284

284

543

Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 167 “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie ereditarie”

 

285

285

285

544

Disposizioni in materia sanitaria

 

286-290

286-290

286-290

545-549

Fondi medicinali innovativi e oncologici innovativi

 

291

291

291

550

Disposizioni in materia di sconto per le farmacie

 

292-293

292-293

292-293

551-552

Disposizioni in materia di società titolari dell’esercizio di farmacia privata

 

Stralciato

 

 

 

Disposizioni in materia di negoziazione dei prezzi dei medicinali a carico del SSN

 

294-295

294-295

294-295

553-554

Programmi di edilizia sanitaria

42, co. 1-2

296-297

296-297

296-297

555-556

Dispositivi medici

 

 

 

297-bis – 297-ter

557-558

CNAO

 

298

298

298

559

Fondazione malattie pancreas

 

 

 

298-bis

560

Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali

 

299-300

299-300

299-300

561-562

UE Disability Card

 

301

301

301

563

Piattaforma italiana del fosforo

 

302

302

302

564

Assunzioni Enti parco

 

 

 

302-bis

565

Disposizioni in materia di controllo di prevenzione incendi negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali

 

303-305

303-305

303-305

566-568

Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo

 

306-308

306-308

306 e 308
307 soppresso

569, 571

Commissario per la casa da gioco di Campione d’Italia

 

 

 

307-bis

570

Ospedale Mater Olbia

 

309

309

309

572

Finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

 

310

310

310

573

Disposizioni in materia di politica farmaceutica

 

311-320

311-320

311-320 e 320 bis

574-584

Anagrafe nazionale vaccini ed anagrafi regionali vaccini

 

 

 

320-ter

585

Presidenza italiana del G20, partecipazione italiana dell’Italia a EXPO 2020 a Dubai ed enti internazionalistici

 

321-323

321-323

321-323

586-588

Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale

 

 

 

323-bis

589

Fondo per la promozione dell’Italia

 

 

 

323- ter

590

Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario

43

324

324

324

591

Modifiche al codice civile in materia di donazioni

 

stralciato

 

 

 

Disposizioni in tema di indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui alla legge 7 luglio 2016 n. 122

 

325-329

325-329

325-329

592-596

Modifiche all’articolo 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 recante modifiche per il riequilibrio territoriale

44

330-333

330-333

330-333

597-600

Modifiche alla misura “Resto al Sud”

45

334

334

334

601

Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

46

335-336 e 340

335-336 e 340

335-336 e 340

602-603 e 607

Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali

 

337-339, 341-345, 346-348

337-339, 341-345 346-348

337-345, 346-348

604-612, 614-616

Parma, Capitale italiana della cultura 2020

 

 

 

345-bis

613

Disposizioni in materia di filatelica

 

 

 

348-bis

617

Salvaguardia patrimonio culturale immateriale Unesco

 

349

349

349

618

Sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma 2016/2017

 

 

 

349-bis

619

Promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero

 

 

 

349-ter

620

Sport bonus

47

350-357

350-357

350-357

621-628

Disposizioni in materia di sport

48, co. 1-4

358-361

358-361

358-360, 360-bis e 361

629-633

Riforma dei concorsi pronostici sportivi

 

 

 

361 bis-septies

634-639

Fondo sport periferie

 

 

 

361-octies

640

Ripartizione dei diritti audiovisivi del campionato italiano di calcio di serie A

48, co. 5-6

362-363

362-363

362, 362-bis –362-ter, 363-

641-644

Ulteriori disposizioni in materia di sport

48, co. 7-8

364-365

364-365

364-365

645-646

Controversie Federazioni sportive

 

 

 

365-bis-quinquies

647-650

Pirateria diritti audiovisivi

 

 

 

365-sexies

651

Programma internazionale di allenamento sportivo “Special Olympics italia”

 

366

366

366

652

Mutui per finalità sportive

 

367

367

367

653

Interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali

49, co. 1-3

368-370

368-370

368-370

654-656

Fondo di garanzia prima casa e Cassa Depositi e Prestiti

49, co. 4

371-373

371-373

371-373

658-659

Xylella fastidiosa

 

374

374

374 - 374-bis

657, 660-661

Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno

 

375-377

375-377

375-377

662-664

Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno

 

378

378

378

665

Catasto frutticolo nazionale

 

379-380

379-380

379-380

666-667

Fondo derrate alimentari

 

 

 

380-bis

668

Rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari

 

381-383

381-383

381-383

669-671

Sostegno all’apicoltura nazionale

 

384

384

384

672

Sostegno al reddito per i pescatori nel fermo biologico

 

385-386

385-386

385-386

673-674

Revisione delle concessioni demaniali marittime, sospensione dei canoni per le imprese balneari danneggiate dal maltempo

 

 

 

386-bis -
386-duodecies

675-685

Esclusione dall’applicazione della direttiva Bolkestein per il commercio al dettaglio su aree pubbliche

 

 

 

386-terdecies

686

Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN

 

 

 

386-quaterdecies

687

Struttura tecnica interregionale per i rapporti con il personale convenzionato con il SSN

 

 

 

386-quinquiesdecies

688

Accise sulla birra e birrifici artigianali di minore dimensione

 

387-389

387-389

387-389

689-691

Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee

 

 

 

389-bis – 389-octies

692-698

Regime fiscale per i produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi

 

 

 

389-novies

699

Vendita diretta prodotti agricoli

 

 

 

389-decies – 389-undecies

700-701

Aziende agricole prealpine di collina

 

 

 

389-duodecies-terdecies

702-703

Sisma Veneto

 

 

 

389-quaterdecies

704

Trattamento fiscale dei familiari dell’imprenditore agricolo

 

 

 

389-sexiesdecies

705

Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze

50

390-401

390-401

390-401

706-717

Organi ANPAL

 

 

 

401-bis – 401-ter

718-719

Fondo politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate

 

 

 

401-quater

720

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

51

402-403

402-403

402, ,402-bis, 403, 403-bis

721-724

Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole

52

404-406

404-406

404-406

725-727

Incremento del tempo pieno nella scuola primaria

 

407-408

407-408

407-408

728-729

Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali

53

409-410

409

409

730

Incremento del FISPE

 

410

410

410

731

Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile

 

411-412

411-412

 

411-412

+ 411-bis-ter

+ 412-bis-ter

732-737

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche

54

413-415

413-415

413-415

738-740

Fondo sistema integrato di educazione ed istruzione

 

 

 

415-bis

741

Risorse per iniziative a favore degli studenti con disabilità presso le Istituzioni AFAM

 

416

416

416

742

Interventi a valere sul Fondo Kyoto

 

417-419

417-419

417-419

743-745

Inquinamento acustico

 

 

 

419-bis

746

Stanziamento del Fondo risorse decentrate relativo al MIBAC

 

420

420

420

747

Fondo per l’attuazione del programma di Governo

55

421

421

421

748

Contratto di programma MIT RFI

 

423

422

422

749

Museo della Civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell’Archivio museo storico di Fiume

 

424

423

423

750

Gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)

 

425-426

424-425

424-425

751-752

Fondo per sopravvenute esigenze di spese per acquisto di beni e servizi

 

427-429

426-428

426-428

753-755

Animali di affezione

 

 

 

428-bis

756

Scuole belle

56, co. 1-1-quater

430-433

429-432

429-432

757, 760-761,763

Fondo di mobilità al servizio delle fiere

 

 

 

429-bis

758

Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

 

 

 

429-ter

759

Limite de minimis per gli incentivi all’editoria e all’emittenza locale

 

 

 

431-bis

762

Contenzioso enti locali (Oneri derivanti da sentenze esecutive per contributi e trasferimenti fiscalizzati)

56, co. 2

434

433

433

764

Contributi Torino per errata determinazione gettiti IMU

 

 

 

433-bis

765

Soppressione degli incrementi del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari (art. 26 del decreto-legge n. 119 del 2018)

57, Co.1

435

434

434

766

Revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione conseguenti alla contrazione del fenomeno migratorio

57, Co.2-3

436-437

435-436

435-436

767-768

Accesso dei Comuni al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

 

 

 

436-bis

769

Consip

57, Co.4-5

438-439

437-438

437-438

770-771

Riduzioni tariffarie e dei contributi per le imprese editrici e radiotelevisive soppressione

57, Co. 6-9

440-443

439-442

439-442

772-775

Corrispettivo in favore di CONSIP

57, Co.10

444

443

443

776

Oneri in capo alle società emittenti

57, Co.11

445

444

444

777

Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia

57, Co.12

446

445

445

778

Somme da trasferire alla CSEA

57, Co.13

447

446

446

779

Fondo efficienza giustizia (riqualificazioni)

57, Co.14

448

447

447

780

Contributo Organizzazione della Nazioni Unite

57, Co.15

449

448

448

781

Riduzione dei seggi all’estero per le elezioni europee

57, Co.16

450

449

449

782

Somme giacenti presso le istituzioni scolastiche

57, Co.17

451

450

450

783

Percorsi per le competenze trasversali

57, Co.18-21

452-455

451-454

451-454

784-787

Abrogazione delle cattedre Natta

57, Co.22

456

455

455

788

Rinegoziazione dei contributi ad organismi internazionali

 

457-459

456-458

456-458

789-791

Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici

58

460-464

459-463

459-463

792-796

Investimenti Difesa

59, co. 1-2

465-466

464-465

464-465

797-798

Terra dei fuochi

59, co. 3-5

467-469

466-468

466-468

799-801

Plastiche monouso

 

 

 

468-bis

802

Trasferimenti alle imprese per l’attività di pesca

59, co. 6

470, primo periodo

469, primo periodo

469, primo periodo

803, primo periodo

CARD diciottenni

59, co. 7

470, secondo periodo

469, secondo periodo

469, secondo periodo

803, secondo periodo

Istituti e musei dotati di autonomia speciale

59, co. 8

471

470

470

804

Quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta di cui all’elenco 1

59, co. 9

472

471

471

805

Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici

 

 

 

471-bis – 471-quinquies

806-809

Contributi imprese radiofoniche ed editrici di quotidiani e periodici

 

 

 

471-sexies

810

Ulteriori misure di riduzione della spesa (carta d'identità elettronica e notifica atti giudiziari)

 

473-476

472-475

472-475

811-814

Celebrazioni ovidiane

 

477-478 e 478-bis

476-478

476-478

815-817

Sostegno alle attività della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e della Cineteca del Friuli

 

479

479

479

818

Semplificazione delle regole di finanza pubblica

60

480-487

480-487

480-487

819-826

Disapplicazione delle sanzioni agli enti locali per violazioni del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio

 

488-491

488-491

488-491

827-830

Contabilità economico patrimoniale

 

492

492

492

831

Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario

61

493-504

493-504

493-504

832-843

Premialità investimenti delle regioni

 

505

505

505

844

Compensazione dei crediti e debiti delle Regioni e delle Province autonome in materia di tassa automobilistica

62

506-509

506-509

506-509

845-848

Anticipi di liquidità enti territoriali per pagamento debiti della Pa

 

 

 

509-bis – 509-vicies quinquies

849-872

Assunzioni personale sanitario nelle zone colpite dal sisma

 

 

 

509-viciessexies

873

Ripiano del disavanzo regioni a statuto speciale a seguito di cancellazione di crediti

 

 

 

509-vicies septies

874

Rapporti finanziari con le autonomie speciali

63

510

510

510

875

Contributo alla finanza pubblica della Regione Valle d'Aosta

 

 

 

510-bis –quinquies

876-879

Contributo alla finanza pubblica della Regione Siciliana

 

 

 

510-sexies-duodecies

880-886

Accoglienza richiedenti protezionale nelle province autonome di Trento e Bolzano

 

 

 

510-terdecies

887

Minoranza italiana in Croazia e Slovenia ed esuli istriani, giuliani e dalmati

 

511

511

511

888

Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province delle regioni a statuto ordinario

64

512-515

512-515

512, 514

Soppressi co 513 e co 515

889-890

Interventi bacino del Po

 

516

516

516

891

Rimborso minor gettito TASI comuni

 

 

 

516-bis – 516-quinquies

892-895

Fondo sperimentale di riequilibrio per le province

 

517

517

517

896

Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

65

518-521

518-521

518-521

897-900

Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali

 

522

522

522

901

Semplificazione adempimenti contabili

66

523-526

523-526

523-526

902-905

Anticipazioni di tesoreria enti locali

 

 

 

526-bis

906

Anticipazione di somme ai comuni in dissesto per pagamenti in sofferenza

 

 

 

526-ter

907

Servizi di tesoreria dei piccoli comuni

 

 

 

526-quater

908

Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici

67

527-529

527-529

527-529

909-911

Deroghe al Codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

 

 

 

529-bis

912

Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia

68

530-533

530-533

530-533

913-916

Imposta comunale sulla pubblicità

 

534-535

534-535

534-535

917, 919

Risorse per il Ponte San Michele

 

 

 

534-bis

918

Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

 

536

536

536

920

Fondo solidarietà comunale

 

 

 

536-bis

921

Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale

69

537-546

537-546

537-546

922-930, 932

Fondi per la metropolitana di Roma

 

 

 

545-bis

931

Ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità di Roma

 

 

 

546-bis - 546-quinquies

933-936

Disposizione per il finanziamento degli investimenti regionali

70

547-548

547-548

547-548

937-938

Debiti Regioni

 

 

 

548-bis

939

Rivalutazione quote societarie

 

549-559

549-559

549-559

940-950

Commissari per il completamento del Piano nazionale per le città

 

 

 

559-bis

951

Variazioni di bilancio amministrative

71

560

560

560

952

Impianti alimentati da fonti rinnovabili

 

561

561

561

953

Incentivi per impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli

 

 

 

561-bis-quinquies

954-957

Tavolo di lavoro per favorire l’attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

72

562-563

562-563

562-563

958-959

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

73

564

564

564

960

Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze

74

565-568

565-568

565-568

961-964

Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome)

75

569-572

569-572

569-571

572 soppresso

965-967

Consultazioni elettorali

 

573

573

573

968

Fondo aree confine

76

574

574

574

969

Fondo montagna

77

575

575

575

970

Fabbisogno finanziario Università

78

576-582

576-582

576-582

971-977

Turn over università statali “virtuose”

 

 

 

582-bis

978

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università

 

583

583

583

979

Finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR

 

584

584

584

980

Incremento del Fondo per le borse di studio universitarie

 

585

585

585

981

112 Numero Unico Europeo

 

586-588

586-588

586-588

982-984

Esigenze emergenziali - Esenzione IMU

79, co.1

589

589

589

985

Esclusione ISEE immobili inagibili

 

 

 

589-bis

986

Proroga sospensione mutui

79, co. 2

590

590

590

987

Protezione civile sisma centro Italia proroga stato emergenza

79, co. 3

591

591

591

988

Somme Camera deputati per il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell’Italia centrale

 

592

592

592

989

Proroga gestione straordinaria sisma 2016

79, co. 4

593

593

593

990

Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

 

 

 

593-bis -e quater

991 e 993

Contenzioso sisma Umbria 1997

 

 

 

593-ter

992

Riscossione somme comuni terremotati

 

 

 

593-quinquies-sexies

994-995

Contributo per i comuni colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009 diversi dal Comune dell’Aquila

 

 

 

593-septiess

996

Esenzione alcune imposte territori sisma

 

 

 

593-octies-novies

997-998

Convenzione Fintecna eventi sismici 2012

 

594-595

594-595

594-595

999-1000

Assunzioni in deroga Commissari delegati, comuni e prefetture per eventi sismici 2012

 

696

596

596

1001

Lavoro straordinario (eventi sismici 2012)

 

597-598

597-598

597-598

1002-1003

Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  anche con riferimento alla città di Genova

 

 

 

598-bis – 589-ter

1004-1005

Sospensione rate mutui Cdp (eventi sismici 2012)

 

599-602

599-602

599-602

1006-1009

Comunicazione ammontare danni subiti eventi sismici

 

 

 

602-bis

1010

Incremento Fondo ricostruzione eventi sismici 2012

 

603-604

603-604

603-604

1011-1012

Contributo a imprese colpite alluvione Piemonte 1994

 

605-606

605-606

605-606

1013-1014

Riduzione Fondo crediti di dubbia esigibilità enti locali

 

 

 

606-bis-quinquies

1015-1018

Rifinanziamento misure di sostegno all’autotrasporto previste dal decreto legge 109 del 2018

79, co. 5

607

607

607

1019

Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova

79, co. 6

608

608

608

1020

Insediamenti container in zone emergenziali

 

 

 

608-bis

1021

Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici

 

 

 

608-ter

1022

Finanziamento del Piano Straordinario di investimenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

79, co. 7-8

609-610

609-610

609-610

1023-1024

Flussi veicolari porto Genova

 

 

 

610-bis-quater

1025-1027

Dissesto idrogeologico e messa in sicurezza nei territori in emergenza

 

 

 

610-quinquies-sexies

1028-1029

Utilizzo da parte delle Regioni delle risorse disponibili per il dissesto idrogeologico 

 

 

 

610-septies

1030

Bonus malus sulle emissioni di CO2 g/km delle nuove autovetture

 

611-620

611-620

611-612, -612-bis-quinquies, 613-619, 619-bis-quinquies
soppresso comma 620

1031-1047

Riduzione tassa automobilistica veicoli storici

 

 

 

619-sexies

1048

Attività di revisione dei veicoli adibiti a trasporto di merci

 

 

 

619-septies-octies

1049-1050

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento (PREU)

80

621

621

621

1051

Imposta unica giochi a distanza e scommesse

 

 

 

621-bis

1052

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

81

622-623

622-623

622-623

1053-1054

Abrogazione IRI

82

624

624

624

1055

Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (Rimodulazione DTA)

83

625-626

625-626

625-626

1056, 1065

Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti

 

 

 

625-bis – 625-novies

1057-1064

Rideterminazione dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni

84

627

627

627

1066

Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9

85

628-630

628-630

628-630

1067-1069

Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali

 

631-632

631-632

631-632

1070-1071

Bilanci capogruppo BCC

 

 

 

632-bis

1072

Comunicazione non finanziarie delle grandi imprese

 

 

 

632-ter

1073

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati

86

633-637

633-637

633-637

1074-1078

Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali

87

638

638

638

1079

Abrogazione ACE

88

639

639

639

1080

Vendita GPL

 

 

 

639-bis-quater

1081-1083

Imposta di registro

 

 

 

639-quinquies

1084

Abrogazione deduzioni e credito d'imposta IRAP

 

 

 

639-sexies-octies

1085-1087

Cartolarizzazione crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società di cartolarizzazione

 

640-641

640-641

640-641

1088-1089

Supporto alle PMI da parte delle società di cartolarizzazione

 

642

642

642

1090

Entrate locali

 

643

643

643
soppresso

(ora vedi 654-quater, lett. b))

 

Riscossione TARI

 

 

 

643-bis

1091

Riduzione base imponibile IMU

 

644

644

644

1092

Modalità di commisurazione Tari

 

 

 

644-bis

1093

Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G (Banda larga)

89

645

645

645

1094

Disposizioni in materia di giochi 

 

646-649

646-649

646-649

1095-1098

Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo

 

650-651

650-651

650-651

1099-1100

Interventi in materia di riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive

 

 

 

651-bisduodecies

1101-1111

Agenzia Torino 2006

 

 

 

651-terdecies - quinquiesdecies

1112-1113

Celebrazioni figura Nilde Iotti

 

 

 

651-sexiesdecies

1114

Fondi Tabella A e B

90, co. 1

652

652

652

1115

Incremento Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione

90, co. 2

653

653

653

1116

Monitoraggio dell’andamento dei conti pubblici e accantonamento di 2 miliardi di euro per il 2019

 

 

 

653-bis-quinquies

1117-1120

Disposizioni in materia di premi e contributi INAIL ed in materia di tutela assicurativa INAIL

 

 

 

653-sexies-undecies

1121-1126

Acconto cedolare secca

 

 

 

653-duodecies

1127

Imposta di bollo virtuale per banche e intermediari finanziari

 

 

 

653- terdecies

1128

Contributo di sbarco nel comune di Venezia

 

 

 

653-quaterdecies

1129

Clausola di salvaguardia

 

654

654

654

1130

Proroga termine per assunzioni presso pubbliche amministrazioni

 

 

 

654-bis – lett. a), b), c), d) 

1131, lett. a), b), c), d) 

Stabilizzazione personale del CREA e dell’INAPP

 

 

 

 lett. e)

1131, lett. e)

Proroga divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione

 

 

 

lett. f)

1131, lett. f)

Colloqui investigativi con i detenuti

 

 

 

lett. g)

1131, lett. g)

Deposito materiale derivate dal crollo di edifici

 

 

 

lett. h)

1131, lett. h)

Proroga di termini per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri

 

 

 

654-ter, lett- a)

1132, lett. a)

Proroga di termini per l’impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria

 

 

 

lett. b)

1132, lett. b)

Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali

 

 

 

lett. c)

1132, lett. c)

Proroga termini rendicontazione di ordini collettivi di pagamento

 

 

 

654-quater lett a)

1133, lett. a)

Proroga aliquote TASI

 

 

 

lett. a-bis)

1133, lett. b)

Proroga termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico

 

 

 

lett. b)

1133, lett. c)

Proroga norme di contenimento costi agenzie fiscali

 

 

 

lett. c)

1133, lett. d)

Proroga divieto partecipazioni incrociate TV editoria

 

 

 

654-quinquies, lett a)

1134, lett. a)

Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri

 

 

 

lett. a-bis)

1134, lett. b)

Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli

 

 

 

654-sexies lett. a)

1135, lett. a)

Differimento dell'entrata in vigore del documento unico di circolazione

 

 

 

lett. b)

1135, lett. b)

Proroghe in materia di impianti a fune delle regioni Abruzzo e Marche

 

 

 

lettera b-bis)

1135, lett. c)

Proroga versamento del beneficio ReI

 

 

 

654-septies lett. a)

1136, lett. a)

Proroga adozione sistema UNIEMENS al settore agricolo

 

 

 

lett. b)

1136, lett. b)

Piani recupero occupazionale

 

 

 

lett. b-bis)

1136, lett. c)

Proroga di norma relativa alle assunzioni da parte dell'AIFA

 

 

 

654-octies

1137

Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica

 

 

 

654-novies lett. a)

1138, lett. a)

Proroghe in materia di inclusione scolastica studenti con disabilità

 

 

 

lett. b)

1138, lett. b)

Proroga di termini in materia di intercettazioni

 

 

 

654-decies lett. a)

1139, lett. a)

Funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna

 

 

 

lett. b)

1139, lett. b)

Funzionalità uffici giudiziari

 

 

 

lett. c)

1139, lett. c)

Proroga di termini in materia di circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e Chieti

 

 

 

lett. d)

1139, lett. d)

Albo delle giurisdizioni superiori

 

 

 

lett. e)

1139, lett. e)

Banca dati Prum

 

 

 

654-undecies lett. a)

1140, lett. a)

Proroga dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano

 

 

 

lett. b)

1140, lett. b)

Proroga adeguamento antincendio strutture ricettive

 

 

 

654-duodecies

1141

Proroghe in materia di promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi

 

 

 

654-terdecies

1142

Tecnici inquinamento acustico

 

 

 

654-quaterdecies

1143

Sezione II - Approvazione Stati di previsione

 

 

 

 

 

Stato di previsione dell’entrata

91

2

2

2

2

Stato di previsione del Ministero dell’economia

92

3

3

3

3

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico

93

4

4

4

4

Stato di previsione del Ministero del lavoro

94

5

5

5

5

Stato di previsione del Ministero della giustizia

95

6

6

6

6

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri

96

7

7

7

7

Stato di previsione del Ministero dell’istruzione

97

8

8

8

8

Stato di previsione del Ministero dell’interno

98

9

9

9

9

Stato di previsione del Ministero dell’ambiente

99

10

10

10

10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti

100

11

11

11

11

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

101

12

12

12

12

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo

102

13

13

13

13

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali

103

14

14

14

14

Stato di previsione del Ministero della salute

104

15

15

15

15

Totale generale della spesa

105

16

16

16

16

Quadro generale riassuntivo

106

17

17

17

17

Disposizioni diverse

107

18

18

18

18

Entrata in vigore

108

19

19

19

19

 

 


PARTE I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 


1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019, 2020 e 2021, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. Resta fermo che i livelli effettivi dei saldi di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, validi ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 17.


 

 

Il comma 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa.

 

Il comma 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e, per il saldo netto da finanziare, anche in termini di cassa.

Resta fermo che i livelli effettivi dei saldi di cui al citato allegato 1, validi ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 17 (alla cui scheda si rinvia).

Si fa presente che, diversamente da quanto desumibile dall'articolato, in realtà l'allegato 1 reca per il ricorso al mercato anche i livelli massimi in termini di cassa.

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.


 

Tabella 1                                                                             (importi in milioni di euro)

 

2019

2020

2021

Livello massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza

-68.179

-55.343

-43.895

Livello massimo del saldo netto da finanziare in termini di cassa

-146.309

-109.319

-94.488

Livello massimo del ricorso al mercato in termini di competenza

299.687

284.252

288.730

Livello massimo del ricorso al mercato in termini di cassa

377.818

338.228

339.323

 

Si rammenta che il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Quanto al ricorso al mercato, questo rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Come si evince dall’Allegato 1 all’articolo in esame, gli importi del saldo netto da finanziare sono leggermente inferiori ai livelli programmatici di tale saldo indicati nella Nota di aggiornamento, - come poi previsti nelle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota medesima - nella quale gli stessi, riferiti per il 2019 ad un livello di indebitamento netto del 2,4 per cento di Pil, risultavano cifrati, in termini di competenza, in 68,5 miliardi nel 2019 e poi in 56,5 e 45,5 miliardi per il 2020 ed il 2021.

Un livello leggermente inferiore è riscontrabile anche per il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di cassa, rispetto a quanto previsto nelle risoluzioni approvate sulla Nadef 2018, che fissavano i valori massimi in 147 miliardi per il 2019, 110,5 miliardi per il 2020 e 96 miliardi per il 2021.

 

Tutti i valori riportati nella tabella corrispondono a quanto risultante dalla legge di bilancio per il triennio considerato, nel quale gli importi iscritti nel bilancio “integrato” per ciascun anno sono egualmente costruiti ricomprendendovi i risultati derivanti dalla manovra di bilancio e dal decreto fiscale n.119 del 2018.

 

 


 

Articolo 1, commi 2 e 5
(
Sterilizzazione clausole di salvaguardia IVA e accise)

 


2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019, è incrementata di 0,3 punti percentuali per l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi.

5. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 400 milioni di euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi ».


 

 

I commi 2 e 5 prevedono la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l’anno 2019.

Per gli anni successivi si prevede la conferma dell’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 13% dal 2020 e un aumento di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2021 - che si somma ai già previsti aumenti - dell’IVA ordinaria fino al 26,5%.

Analoga rimodulazione in aumento è prevista per le accise.

 

L’impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l’anno 2019 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

 

In relazione alle aliquote IVA, occorre preliminarmente ricordare che a decorrere dal 1° ottobre 2013 l'aliquota ordinaria è rideterminata nella misura del 22 per cento. L’ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: un’aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest’ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, applicabile a condizione che l’aliquota sia in vigore al 1° gennaio 1991 e che essa risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

 

Si ricorda che i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall’anno 2016.

La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 ed al 2018 e ridotto gli aumenti dell’accisa a 350 milioni di euro. La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la precedente clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. tax expenditures) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

Successivamente, l’articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi, mentre la legge di bilancio 2018 ha completato la sterilizzazione degli aumenti IVA per l’anno 2018 e delle accise per l’anno 2019, già parzialmente avviata con il decreto-legge n. 148 del 2017, rimodulando per il 2019 gli aumenti IVA, mentre sono rimasti invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.

 

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dalla legge di bilancio 2018

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10% al 13%

0

(11,5%)

3.478,5

(13%)

6.957

(13%)

6.957

Aliquota Iva 22% al 25 %

0

(25,4%)

8.993,4

(24,9%)

11.855

(25%)

12.263,80

Incremento

accise

0

0

350

350

TOTALE CLAUSOLE

0

12.471,9

19.162

19.570,80

 

Il comma 2 in commento elimina per l’anno 2019:

§  l’aumento di 1,5 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta al 10%, che rimane quindi fissata al 10%;

§  l’aumento di 2,2 punti percentuali dell’aliquota IVA ordinaria, che rimane quindi fissata al 22%.

 

Per gli anni successivi:

§  l’aliquota ridotta non viene modificata: resta quindi confermato il previsto aumento di 3 punti percentuali dell’IVA al 10%, che passa al 13%, a decorrere dal 2020;

§  è aumentato di ulteriori 0,3 punti percentuali il già previsto incremento dell’aliquota ordinaria per il 2020 (passando quindi dal 22 al 25,2%) e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021 (passando al 26,5%), con un aumento complessivo, a regime, di 4,5 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo si segnala che la norma in commento interviene direttamente sulla Tabella A, Parte III, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, (decreto IVA), che contiene le aliquote IVA; viceversa gli aumenti introdotti dalle leggi di stabilità e di bilancio sopra illustrate sono contenuti all’articolo 1, comma 718, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015, come modificata nel tempo, che la norma in commento non modifica.

 

Il comma 5 incrementa l’aumento delle accise su benzina e gasolio da 350 a 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 (a tal fine modificando l’articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015).

 

Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, ai fini del calcolo del gettito derivante della nuova clausola di salvaguardia, diversamente da quanto effettuato per le sterilizzazioni precedenti, gli incrementi delle aliquote dell’IVA sono parametrati non ai valori storici utilizzati alla base dei calcoli nelle diverse clausole succedutesi nel tempo ma vengono calcolati sulla base degli ultimi dati del gettito IVA disponibili. Questi dati mostrano un valore di circa 2,9 miliardi di euro per un punto percentuale dell’aliquota ridotta IVA del 10% e di circa 4,37 miliardi di euro per un punto percentuale dell’aliquota ordinaria.

 

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dai commi 2 e 3 in commento

 

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10%

sterilizzazione per il 2019

+ 3 punti percentuali dal 2020

0

(13%)

8.688

(13%)

8.688

Aliquota Iva 22%

sterilizzazione per il 2019

+ 3,2 punti percentuali nel 2020

+ 4,5 punti percentuali dal 2021

0

(25,2%)

13.984

(26,5%)

19.665

Accise carburanti

0

400

400

TOTALE CLAUSOLE

0

23.072

28.753

 

Rispetto alla legislazione vigente, si determinano minori effetti finanziari pari a 12.471,9 milioni di euro per il 2019 e maggiori effetti finanziari pari a 3.910 milioni di euro per il 2020 e 9.182,2 milioni a decorrere dal 2021.

 

 


 

Articolo 1 comma 3
(Aliquota IVA dispositivi medici)

 


3.  Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.


 

 

Il comma 3 dispone che anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, possono rientrare nell’applicazione dell’Iva al 10 per cento prevista per i medicinali.

 

In particolare, il comma 3, con una norma interpretativa, stabilisce che ai dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017, si applica l’aliquota IVA del 10 per cento.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, stabilisce che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Si ricorda altresì che il numero 114 della tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede un’aliquota al 10 per cento per i medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.

Si segnale infine che rientrano nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 i medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.


 

Articolo 1, comma 4
(IVA agevolata prodotti di panetteria)

 


4.  All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (2), e successive modificazioni ».


 

 

Il comma 4 prevede che si applichi l’IVA agevolata al 4% non solo ai prodotti di panetteria ma anche a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane.

 

La normativa alimentare sulla panificazione è regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 («Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane»), che ha modificato la legge 4 luglio 1967, n. 580 («Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari»).

Nello specifico, con l’abrogazione di alcuni articoli del Titolo III della legge n. 580 del 1967, è venuta meno l’indicazione tassativa degli ingredienti e delle sostanze ammesse per la produzione dei prodotti della panetteria.

La disciplina IVA recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha mantenuto il riferimento alla legge n. 580 del 1967 (in vigore prima delle modifiche introdotte dal D.P.R. n. 502 del 1998) allo scopo di individuare i prodotti della panetteria ordinaria soggetti ad aliquota super ridotta del 4%.

 

Si ricorda che la Tabella A - Parte II-Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta- n.15) che sono soggetti all'aliquota del 4 per cento paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio.

 

Il comma 4 dispone pertanto che ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.

 

La disposizione in esame amplia, quindi, il novero degli ingredienti e delle sostanze che possono beneficiare dell’IVA agevolata al 4 per cento se utilizzati per la preparazione di prodotti di panetteria.

In relazione alle aliquote IVA, si ricorda che ai sensi della direttiva 2006/112/CE (articolo 110, direttiva IVA), l'aliquota super–ridotta al 4 per cento è applicabile a condizione che l’aliquota sia in vigore al 1° gennaio 1991 e che essa risponda a ben definite ragioni di interesse sociale. La predetta aliquota resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA.

 

L’ultimo periodo del comma 4, infine, stabilisce che la disposizione non dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né consente la variazione in detrazione.

L’articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, prevede che se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di un piano attestato, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione.

 


 

Articolo 1, comma 6
(Sterilizzazione aumento accise carburanti)

 

6.  Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.

 

 

Il comma 6 elimina l’aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, previsto a copertura delle agevolazioni introdotte con l’ACE.

 

Si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per incentivare la capitalizzazione delle imprese italiane, ha introdotto il cd. Aiuto alla crescita economica – ACE, che consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. L'articolo 19 del decreto-legge n. 91 del 2014 ha disposto una maggiorazione del 40 per cento dell'ACE per le società ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati. Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 7) ha rideterminato, abbassandole, le aliquote ACE, già modificate dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 549-553, della legge n. 232 del 2016). Da ultimo, il comma 1080 del provvedimento in esame abroga l’agevolazione, che continua ad applicarsi relativamente all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

 

Il comma 3 del predetto articolo 19 del decreto-legge n. 91 del 2014 - qui abrogato - prevedeva che agli oneri derivanti dalla citata maggiorazione dell’ACE si provvedesse, a decorrere dal 1° gennaio 2019, mediante aumento, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, (di cui all'allegato I del TU accise, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Gli oneri per gli anni 2015-2018 erano invece coperti mediante riduzione della quota  nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.


 

Articolo 1, commi 7-8
(Interessi passivi società immobiliari)

 


7.  Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8.  Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 17,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.


 

 

Il comma 7 chiarisce che, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, gli interessi passivi riferiti a mutui ipotecari su immobili destinati alla locazione, sono esclusi dalla deducibilità secondo gli ordinari limiti e regole previsti dalla disciplina IRES (articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Il comma 8 autorizza, per le finalità di cui al comma precedente, la spesa di 17,7 milioni per l’anno 2020 e di 10,1 milioni a decorrere dall’anno 2021.

 

In particolare il comma 7, nelle more della revisione della normativa fiscale delle imprese immobiliari, applica e fa salve le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 36 della legge finanziaria 2008, legge n. 244 del 2007.

Tale disposizione è stata più volte modificata nel tempo e, da ultimo, dall’articolo 14, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (che ha recepito nell’ordinamento la direttiva ATAD in tema di elusione fiscale; si veda qui il relativo dossier), con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

 

Il comma 36 della legge finanziaria 2008 dispone da un lato (con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze) l’istituzione di una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre modifiche normative volte a semplificare e razionalizzare il sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell’edilizia abitativa. Come anticipato, l’istituzione di siffatta Commissione non è mai avvenuta. Tale disposizione risulta vigente.

 

Lo stesso comma 36, nella formulazione applicabile fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, dispone altresì la non rilevanza, ai fini dei limiti di deducibilità posti dall'articolo 96 del TUIR, degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari su immobili destinati alla locazione, per le società svolgenti in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

Si tratta delle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione.

 

Si ricorda al riguardo che i soggetti IRES, ai sensi dell’articolo 96 (anch’esso modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2018, con la decorrenza sopra indicata), a esclusione delle banche e di altri soggetti operanti nel settore finanziario e assicurativo,  possono dedurre gli oneri finanziari ed assimilati senza limiti, fino a concorrenza degli interessi attivi ed assimilati; l’eccedenza di tali interessi è deducibile entro specifici limiti, commisurati al 30 per cento del risultato operativo lordo – ROL della gestione caratteristica. Il D.Lgs. n. 142 del 2018 ha disposto che, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il limite del 30 per cento del ROL si applichi anche agli interessi capitalizzati, introducendo una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati; ha reso riportabile in avanti anche l’eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi; ha adottato un diverso concetto di ROL, basato sulla normativa fiscale in luogo di quella contabile. E’ stato limitato a 5 anni il riporto in avanti dell’eccedenza sua eccedenza.

 

Per effetto delle modifiche di cui all’articolo 14, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 sopra citato, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 viene abrogata la parte del comma 36 che riguarda gli interessi passivi delle società immobiliari.

Di conseguenza le norme in esame - come anche si ricava dalla Relazione Tecnica al maxiemendamento 1.9000 che le ha introdotte - sembrano voler mantenere l’esclusione degli interessi passivi, riferiti a mutui ipotecari su immobili destinati alla locazione, dalla deducibilità secondo le regole dell’articolo 96 del TUIR, ovvero nei limiti del 30 per cento del risultato operativo lordo - ROL.

 

Il comma 8 autorizza, per le finalità di cui al comma precedente, la spesa di 17,7 milioni per l’anno 2020 e di 10,1 milioni a decorrere dall’anno  2021.

 

Al riguardo si segnala che le norme in commento mantengono ferme, in genere, le disposizioni di cui al richiamato comma 36 che – come si è visto – prevede anche l’istituzione della Commissione sulla fiscalità delle imprese immobiliari. Occorrerebbe dunque chiarire se  le norme in esame intendono anche ripristinare l’istituzione della predetta Commissione.

Articolo 1, commi 9-11
(
Estensione del regime forfetario)

 


9.  All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti:

« 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate »;

b)  al comma 56, le parole: « dei requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « del requisito »;

c)  al comma 57, le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti:

« d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro »;

d)  al comma 65, lettera c), le parole: « ai limiti » sono sostituite dalle seguenti: « al limite »;

e)  al comma 71, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « il requisito »;

f)  al comma 73, il primo periodo è soppresso;

g)  al comma 74, terzo periodo, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;

h)  al comma 82:

1)  al primo periodo, le parole: « taluna delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « la condizione »;

2)  al terzo periodo, le parole: « sussistano le condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « sussista la condizione »;

3)  al quarto periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;

i)  al comma 83, secondo periodo, le parole: « delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « della condizione »;

l)  al comma 87, la parola: « triennio » è sostituita dalla seguente: « quinquennio ».

10.  L'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall'allegato 2 annesso alla presente legge.

11.  Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


 

 

I commi da 9 a 11 estendono il regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuenti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e ne semplificano le condizioni di accesso.

 

Il comma 9, lettera a), modifica, sostituendoli, i commi 54 e 55 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 che aveva istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento.

Tale regime costituisce il regime naturale per chi possiede i requisiti, in quanto i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare un’opzione, comunicazione preventiva o successiva, per l’ingresso nel regime.

 

Per una ricognizione completa della disciplina del regime forfettario si rinvia al focus Il regime forfetario agevolato del Portale della documentazione, nonché alla circolare dell’Agenzia delle entrate 10/E del 4 aprile 2016.

In tema di fatturazione elettronica, si ricorda, inoltre, che la stessa legge di bilancio 2018 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, ha previsto alcuni esoneri, tra i quali i soggetti che applicano il regime forfettario.

 

Le modifiche introdotte al comma 54 della legge di stabilità 2015 elevano, in primo luogo, a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario, disciplinato dai commi da 55 a 89 della legge di stabilità 2015. Tale soglia di accesso è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori soglia dei ricavi/compensi percepiti - fissati tra 25.000 e 50.000 euro - differenziati sulla base del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (riportati nell’Allegato 4 della legge di stabilità 2015).

 

Si ricorda che ai fini dell’accesso al regime forfettario il comma 54 della legge di stabilità 2015, qui modificato, prevedeva che i contribuenti interessati applicano il regime forfetario se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Sono eliminati gli ulteriori requisiti, oltre a quello del conseguimento annuale di ricavi non superiori a 65.000 euro, necessari per l’accesso al regime forfettario come stabilito nella normativa previgente.

 

Il comma 54, lettere b) e c) disponeva che per accedere al regime forfettario fosse necessario che si siano sostenute spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, nonché che il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non avesse superato, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.

Si segnala, inoltre, che il comma 17 del provvedimento in esame consente dal 1° gennaio 2020 alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno, di applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato con le modalità ordinarie, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali IRPEF e dell’IRAP dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota al 20 per cento.

 

È conseguentemente modificato il comma 56 della legge di stabilità 2015 in tema di dichiarazione di inizio attività (comma 9, lettera b).

 

Il nuovo comma 55, lettera a), della legge di stabilità 2015, stabilisce che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali, adeguando il riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale, che hanno sostituito gli studi di settore.

Si ricorda che, in base a quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale.

 

Non viene modificata la disposizione, contenuta al comma 55, lettera b), della legge di stabilità 2015, che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, stabilisce di assumere, sempre ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Il nuovo comma 57 della legge di stabilità 2015, come modificato dal comma 9, lettera c), prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (nuova lettera d) del comma 57 della legge di stabilità 2015).

Ai sensi della nuova lettera d-bis) del comma 57 della legge di stabilità 2015 non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento.

Si segnala, inoltre, che dalla norma in esame viene espunto il vigente tetto dei 30.000 euro, percepiti da reddito da lavoro dipendente o assimilabile, oltre il quale opera l’esclusione dall’ regime forfetario.

 

Si ricorda che la previgente lettera d-bis) prevedeva che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

 

Le modifiche al comma 71 della legge di stabilità 2015 sono volte a chiarire che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro (comma 9, lettera e)).

 

Il comma 9, lettera f), coerentemente con quanto disposto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, che reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sopprime il primo periodo del comma 73 della legge di stabilità 2015 che disponeva la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario.

A tale proposito si ricorda inoltre che il decreto 28 dicembre 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze ha escluso i soggetti che si avvalgono del regime forfetario agevolato dalle categorie di contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

 

Anche la lettera g) del comma 9 è volta a inserire una modifica di coordinamento formale: il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno il requisito dei 65.000 euro.

 

Le modifiche introdotte dalle lettere h) e i) del comma 9 sono volte a introdurre analoghe modifiche di coordinamento formale con riguardo al regime contributivo agevolato di cui ai commi 77 e seguenti della legge di stabilità 2015, cui si applicano il requisito e condizioni già illustrate per il regime forfetario.

La lettera j) modifica il comma 87 della legge di stabilità 2015, prevedendo un termine più lungo, un quinquennio al posto di un triennio, entro il quale i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfettario previsto per le nuove iniziative economiche.

Il comma 87 richiamato stabilisce che i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per il trattamento degli avanzi di gestione di consorzi o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del quinquennio agevolato.

Si ricorda, a tal proposito, che il comma 65 richiamato stabilisce una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni.

 

Il nuovo allegato n. 4, introdotto dal comma 10 sostituisce il precedente allegato annesso alla legge di stabilità 2015, tenendo conto delle modifiche illustrate, non prevede l’indicazione dei valori soglia dei ricavi e compensi,

Si rammenta che il previgente allegato indicava soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità 2016, variavano da 25.000 a 50.000 euro.


 

 

PROGRESSIVO

GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITA' ATECO 2007

COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’

 

1

Industrie alimentari e delle bevande

(10 - 11)

40%

 

2

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40%

 

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

40%

 

4

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 - 47.89

54%

 

5

Costruzioni e attività immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68)

86%

 

6

Intermediari del commercio

46.1

62%

 

7

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione

(55 - 56)

40%

 

8

 

 

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

78%

 

 

 

 

 

9

Altre attività economiche

(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

67%

 

 

Il comma 11 dispone infine che per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.

 

 


 

Articolo 1, comma 12
(Deducibilità IMU immobili strumentali)

 

12.  All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

 

 

Il comma 12 eleva dal 20 al 40 per cento la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’IMU dovuta su immobili strumentali.

 

A tal fine viene modificato l’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, che dispone:

§  la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa, sia del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni; con le norme in esame la misura della deducibilità è raddoppiata, elevandola dal 20 al 40 per cento;

§  l’indeducibilità dell’IMU a fini IRAP;

§  l’applicazione delle predette regole anche con riferimento all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

 

Con riferimento alle imposte immobiliari, il provvedimento in esame prevede la possibilità per i comuni di confermare, anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera consiliare (articolo 1, comma 1133, lettera b)); l’estensione della riduzione a metà della base imponibile IMU / TASI per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori (articolo 1, comma 1092); l'introduzione della cedolare secca anche per le locazioni degli immobili commerciali (articolo 1, comma 59), l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale (articolo 1, comma 66) e la rivalutazione del valore dei terreni  agli effetti della determinazione delle plusvalenze (articolo 1, commi 1053 e 1054).

 


 

Articolo 1, commi 13-16
(Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni)

 


13.  A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

14.  I dipendenti pubblici di cui al comma 13, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

15.  L'imposta sostitutiva di cui al comma 13 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

16.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 13.


 

 

I commi 13-16 introducono un’imposta sostitutiva al 15 per cento sull’attività di lezioni private e di ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado.

 

In particolare, ai sensi del comma 13, a partire dal 2019, alle predette attività si applica un’imposizione sostitutiva e - dunque - separata da quella ordinaria, con l’aliquota del 15 per cento. L’imposta tiene il luogo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali. Sotto l’aspetto soggettivo, come già detto, possono usufruire dell’aliquota agevolata i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta ferma la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

 

Dal tenore della norma sembrerebbero esclusi coloro i quali svolgono lavoro di docenti nella scuola statale senza titolarità di cattedra (coloro – per esempio – che sono inseriti nelle graduatorie di istituto). Esclusi anche i soggetti che non svolgano attività di insegnamento nelle scuole.

Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, sulla base anche dei dati riportati da uno studio della fondazione Einaudi, si stima un volume di affari complessivo legato a compensi per attività di lezioni private e ripetizioni di quasi 1 miliardo. Dallo stesso studio risulta che solo il 10% viene regolarmente dichiarato.

 

Il comma 14 stabilisce che i dipendenti pubblici devono comunicare all’amministrazione d’appartenenza l’esercizio dell’attività ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

 

Si segnala che l’art. 508 del TU in materia di istruzione (d.lgs. n. 297 del 1994) vieta al personale docente di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Il personale docente, ove svolga lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli studenti e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare lo svolgimento di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. Nessuno studente può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

 

Ai sensi del medesimo comma, resta ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi prevista dall’articolo 53 del TU sul pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Si ricorda che l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, che fissa criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, in base ai quali rilasciare l’autorizzazione.

 

L’imposta sostitutiva è versata entro i termini stabiliti per l’IRPEF, alla cui disciplina si rinvia per gli aspetti di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso (comma 15). Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni, sono stabilite le modalità attuative (comma 16).

 

 


 

Articolo 1, commi 17-22
(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali
ed esercenti arti e professioni)

 


17.  A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.

18.  Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 17:

a)  non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b)  nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

19.  Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 17:

a)  le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b)  i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;

c)  i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d)  gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

e)  le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

20.  I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

21.  I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

22.  I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.


 

 

I commi da 17 a 22 introducono un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con ricavi fino a 100.000 euro che non ricadono nel regime forfettario.

 

Il comma 17 in particolare consente, dal 1° gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno, di applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato con le modalità ordinarie, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali IRPEF e dell’IRAP dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota al 20 per cento.

L’imposta sostitutiva al 20 per cento trova applicazione dal 2020 ai soggetti che non rientrano nel regime forfettario “esteso”, come risultante dalle modifiche dell’articolo 1, commi 9-11 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).

 

Il comma 18 individua le modalità di computo delle soglie di reddito che danno diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva.

In particolare, per individuare tali soglie:

a)   non rilevano gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, che i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere all’apposito regime premiale (ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 9 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).

Rinviando alla documentazione web per ulteriori approfondimenti, nonché alle schede predisposte dall’Agenzia delle Entrate, in questa sede si ricorda sinteticamente che agli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA, istituiti dal decreto-legge n. 50 del 2017 ed applicabili dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità dei contribuenti. L’introduzione degli ISA ha previsto al contempo la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore;

b)  ove il contribuente eserciti contemporaneamente differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

 

Il comma 19 disciplina le esclusioni. In particolare, non possono applicare l’imposta sostitutiva:

a)   le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b)  i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c)   i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili (che, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. IVA, n. 633 del 1972, sono operazioni esenti da IVA) o di mezzi di trasporto nuovi (di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993). Sulla base della normativa vigente, se tali soggetti non operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni ed effettuano le cessioni nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, ai primi spetta il rimborso dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione;

d)  gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o imprese familiari (di cui all’articolo 5 del citato TUIR), a srl o ad associazioni in partecipazione. L’esclusione opera per i soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;

e)   persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori coi quali siano in essere rapporti di lavoro o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro. La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento, analogamente a quanto previsto al comma 9 dell’articolo 1 del provvedimento in esame.

 

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, il comma 20 prescrive che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, spetta ai contribuenti rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

 

Il comma 21 dispone che le persone fisiche  che applicano l’imposta sostitutiva non debbano effettuare le ritenute alla fonte obbligatorie per legge (di cui al titolo III del DPR n. 600 del 1973 sull’accertamento), ma sono obbligati, nella dichiarazione dei redditi, a indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

 

Il comma 22 dispone che l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle persone fisiche:

§  esonera dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, analogamente a quanto previsto per gli aderenti al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per cui si vedano i commi 5 e 6 del disegno di legge in esame;

§  mantiene tuttavia fermo l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127. Con riferimento alla fatturazione elettronica – obbligatoria nei rapporti tra privati dal 1° gennaio 2019 – si rinvia alla relativa documentazione web.

 

Si rammenta in questa sede che il Consiglio UE ha autorizzato l’Italia a rinnovare fino al 31 dicembre 2019 le esenzioni IVA previste dal citato regime forfettario (disciplinato dalla legge di stabilità 2015 e modificato dal provvedimento in parola) con la decisione di esecuzione n. 2016/1988/UE. In tal modo ha risposto alla richiesta di autorizzazione avanzata dall’Italia per continuare a prevedere, in deroga all’articolo 285 della direttiva n. 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA, l’esenzione da IVA per i contribuenti in regime forfettario.

Già con la decisione n. 2008/737/CE, l'Italia era stata autorizzata, come misura di deroga, a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 30.000 euro fino al 31 dicembre 2010. La misura di deroga era stata quindi prorogata, dapprima fino al 31 dicembre 2013, successivamente - con la decisione n. 2013/678/UE - fino al 31 dicembre 2016; contestualmente, la decisione del 2013 ha aumentato fino a un volume di affari annuo di 65.000 euro la soglia massima di esenzione autorizzata.


 

Articolo 1, commi 23-26
(Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef)

 


23.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 8:

1)  al comma 1, le parole: « derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle » sono soppresse;

2)  il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: « Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi »;

b)  all'articolo 56, comma 2, la parola: « complessivo » è soppressa;

c)  all'articolo 101, comma 6, le parole: « nei successivi cinque periodi d'imposta » sono soppresse;

d)  all'articolo 116:

1)  al comma 2, le parole: « del primo e terzo periodo » sono soppresse;

2)  al comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo ».

24.  In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 23 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

25.  In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 23 del presente articolo, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a)  del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b)  del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

26.  Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

a)  nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b)  nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.


 

I commi 23-26 introducono il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato. Le perdite sono rese riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell’ottanta per cento dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l’intero importo che vi trova capienza.

 

Si ricorda che, ai sensi delle norme previgenti, per i soggetti IRPEF che lavoratori autonomi (soggetti esercenti arti e professioni) e imprese minori in contabilità semplificata si applicava, ai fini delle imposte sui redditi, la compensazione orizzontale delle perdite: in sostanza, le perdite potevano essere utilizzate per compensare i redditi eventualmente prodotti dal contribuente nello stesso periodo di imposta. L’eventuale eccedenza era perduta.

Il previgente articolo 8, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) stabiliva infatti che, per i predetti soggetti, il reddito complessivo si determinasse sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti:

§  dall’esercizio di imprese commerciali minori (di cui all’articolo 66 TUIR, ossia dei soggetti che operano in contabilità semplificata);

§  dall’esercizio di arti e professioni.

Per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria (articolo 8, comma 3, TUIR), in presenza di perdite di esercizio, tali componenti potevano essere compensati con gli eventuali altri redditi d’impresa o partecipazione conseguiti dal medesimo contribuente. Ove non esistessero o non soccorressero altri imponibili d’impresa nell’anno di competenza, il TUIR riconosceva la possibilità di riportare la perdita fiscale residua nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto (comma 3 del richiamato articolo 8, secondo periodo), escludendo esplicitamente da tale regola le perdite delle imprese minori determinate a norma dell'articolo 66 TUIR (comma 3, terzo periodo del richiamato articolo 8).

 

Con una prima modifica (comma 23, lettera a), n. 1) si espunge dall’articolo 8, comma 1, TUIR, che disciplina il regime delle perdite a fini IRPEF, il riferimento alle imprese cd. minori, ovvero le imprese in contabilità semplificata di cui all’articolo 66 TUIR. Dunque la disciplina della “compensazione orizzontale” delle perdite ivi contenuta opera per i soli soggetti IRPEF lavoratori autonomi (professionisti ed artisti).

Inoltre con le modifiche al comma 1 dell’articolo 8 TUIR le imprese in contabilità semplificata di cui all’articolo 66 del TUIR possono scomputare le perdite esclusivamente dai redditi d’impresa e, dunque, non dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo; tale possibilità rimane riservata ai lavoratori autonomi.

Inoltre (comma 23, lettera a), n. 2, che incide sull’articolo 8, comma 3 del TUIR, sostituendo con un unico periodo i vigenti periodi secondo e terzo) si stabilisce che:

§  le imprese minori sono incluse nel novero dei soggetti che possono riportare le perdite negli esercizi successivi;

§  è contestualmente modificata la disciplina delle perdite per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria (imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice), eliminando il limite quinquennale alla riportabilità delle perdite e introducendo invece un limite quantitativo: le perdite ottenute nell’esercizio d’impresa sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell’ottanta per cento dei redditi conseguiti in detti periodi d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in essi.

 

In tal modo il legislatore sembra operare un avvicinamento del regime fiscale delle perdite IRPEF con quanto già stabilito, in linea generale, per i soggetti IRES: nei confronti di questi ultimi (articolo 84, comma 1 TUIR), la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Si ricorda che per i soggetti IRES sono previste ulteriori, specifiche regole per i primi tre periodi di attività di impresa (articolo 84, comma 2), nonché alcune disposizioni antielusive (che, come si vedrà in seguito, sono contenute all’articolo 84, comma 3, TUIR).

 

La relazione illustrativa al disegno di legge ha specificato che tali modifiche hanno inteso superare alcuni problemi emersi per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa.

I soggetti in contabilità semplificata, nel primo anno di applicazione del nuovo principio di cassa (articolo 1, comma 18 della legge n. 232 del 2016) devono ridurre il reddito del periodo di imposta in cui si applica il regime semplificato sottraendo l’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza. Nel caso in cui tali imprese, per effetto della deduzione dell’intero importo del magazzino presente alla fine dell’anno precedente, dovessero eventualmente trovarsi in perdita nel 2017, ai sensi dell’articolo 8 del TUIR nella versione vigente, possono sottrarre le perdite dagli altri redditi eventualmente posseduti, ma senza riportare l’eventuale eccedenza negli anni successivi.

Con le modifiche introdotte si prevede la possibilità, per le imprese in contabilità semplificata (nonché per gli altri soggetti Irpef che svolgono attività d’impresa) di riportare le perdite nei periodi d’imposta successivi senza limiti temporali, ma in misura non superiore al 80 per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi.

 

La lettera b) del comma 23 modifica le regole di computo delle perdite nel reddito d’impresa (articolo 56 TUIR, comma 2).

Le norme vigenti consentono di scomputare le perdite derivanti dal reddito d’impresa dal reddito complessivo dell’imprenditore, e, dunque, di utilizzarle anche a scomputo di componenti reddituali diverse dal reddito d’impresa (ad es. redditi fondiari o da lavoro autonomo).

Le modifiche in commento eliminano il riferimento al reddito complessivo, rendendo le perdite conseguite nell’esercizio dell’impresa compensabili solo con i relativi redditi d’impresa.

 

Con la lettera c) del comma 23 (che incide sull’articolo 101, comma 6 TUIR) viene modificato il regime di utilizzabilità delle perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Ai sensi delle norme vigenti, tali perdite sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite; con le modifiche in esame si elimina il limite temporale dei cinque anni relativo alla riportabilità di dette perdite.

 

La lettera d) effettua le seguenti modifiche:

1)  novella, con finalità di coordinamento, l’articolo 116, comma 2 del TUIR, relativo al regime delle perdite per le società a ristretta base proprietaria; scopo della norma è rinviare all’articolo 8, comma 3 TUIR come modificato dalla lettera a) del comma in esame.

Si ricorda che sono società “a ristretta base proprietaria” le srl il cui volume di ricavi non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (oggi indici sintetici di affidabilità fiscale) e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10, o a 20 nel caso di società cooperativa; esse possono optare per l’applicazione della trasparenza fiscale (il reddito prodotto viene determinato in capo alla società e imputato ai soci indipendentemente dall’effettiva percezione e in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili);

2)   aggiunge alla fine del comma 2-bis due periodi, al fine di applicare alle società a ristretta base proprietaria le norme che disincentivano il commercio delle cd. “bare fiscali” (contenute al comma 3 dell’articolo 84 TUIR) e per consentire, ai soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, di riportare le perdite per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (articolo 84, comma 1, secondo periodo TUIR).

Il richiamato comma 3 dell’articolo 84 contiene una norma antielusione, che limita il commercio di società con ingenti perdite (cd. “bare fiscali”). In sintesi, viene vietato il riporto delle perdite fiscali pregresse, laddove la maggioranza delle azioni o quote della società titolare delle perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo, e inoltre risulti modificata, in uno spazio temporale limitato, l’attività principale effettivamente esercitata dalla medesima società nei periodi di formazione delle perdite. Il divieto non opera se l’impresa che riporta le perdite soddisfa taluni indici (di carattere contabile ed extra-contabile) ritenuti sintomatici della sua persistente vitalità economica.

Il legislatore, per alcune società, prevede l’esenzione – totale o parziale – da imposta dell’utile di esercizio (ad es. le cooperative a mutualità prevalente), a condizione che tale utile sia destinato a specifiche finalità ritenute meritevoli (ad es. a riserve indivisibili).

 

Il comma 24 disciplina la decorrenza delle modifiche in esame, che si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, dunque retroattivamente.

 

Il comma 25 reca una disciplina transitoria per le perdite delle imprese in contabilità semplificata.  In particolare le perdite:

a)   del periodo d’imposta 2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;

b)  del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

 

Il comma 26 reca la disciplina transitoria per le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, TUIR nel testo previgente alle modifiche apportate dalle norme in esame.

Esse sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

a)   nei periodi di imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al quaranta per cento dei medesimi redditi, per l’intero importo che trova capienza in essi;

b)  nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Articolo 1, comma 27
(Detrazioni fiscali per i cani guida per i non vedenti)

 

27.  Il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è sostituito dal seguente:

« 1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida ».

 

 

Il comma 27 innalza da 516.46 a 1.000 euro la detrazione forfetaria per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2020 e 290.000 euro a decorrere dall’anno 2021.

 

In particolare, il comma 27 sostituisce interamente il comma 1-quater dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (Tuir), in materia di detrazione per oneri.

 

Con le modifiche apportate, dall’imposta lorda si possono detrarre, nella misura forfetaria di 1.000 euro, le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2020 e 290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021.

 

Si ricorda che il previgente comma 1-quater dell’articolo 15 Tuir prevedeva che la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida si detrae dall'imposta lorda nella misura forfettaria di un milione di lire.

Si segnala, infine, che sul sito dell’Agenzia delle entrate vi è un’apposita scheda dedicata alle Agevolazioni specifiche per non vedenti.

 

 


 

Articolo 1, commi 28-34
(Tassazione agevolata utili reinvestiti in beni materiali strumentali
e incremento dell’occupazione)

 


28.  A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

a)  degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico;

b)  del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

29.  Ai fini del comma 28:

a)  si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

b)  per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

c)  il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

30.  Ai fini dei commi 28 e 29, per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

a)  la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 28 che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 28 dell'esercizio successivo;

b)  la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 28 che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 28 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva di cui al comma 28 dell'esercizio successivo;

c)  la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 28 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 28 è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 28 dell'esercizio successivo.

31.  Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 28 a 30 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

32.  In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 28 a 30 del presente articolo, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 28 a 30.

33.  Le disposizioni dei commi da 28 a 32 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217, secondo comma, del codice civile siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

34.  Le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 sono cumulabili con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.


 

 

I commi 28-34 prevedono l’applicazione di un’aliquota IRES agevolata al 15 per cento (in luogo dell’ordinaria 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l’applicazione di tale agevolazione alle imprese soggette a IRPEF.

 

Più in dettaglio, dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2018, il comma 28 assoggetta ad aliquota agevolata al 15 per cento (aliquota IRES del 24 per cento ridotta di nove punti) una parte di reddito complessivo netto dei soggetti IRES,  per la parte corrispondente agli utili  del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali e accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, entro specifici limiti di importo.

L’importo massimo assoggettabile ad aliquota ridotta è pari alla somma tra:

a)   investimenti in beni strumentali materiali nuovi (ai sensi dell’articolo 102 del TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986);

b)  costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

 

Il comma 29 reca le definizioni rilevanti ai fini del computo degli importi sottoposti a tassazione agevolata.

In particolare, sono “riserve di utili non disponibili” quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile, in quanto derivanti da processi di valutazione.

L’articolo 2433 c.c., si ricorda, disciplina le modalità di distribuzione degli utili: in linea generale, la relativa delibera è adottata dall'assemblea che approva il bilancio. Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti (comma 29, lettera a)).

Il richiamato articolo 2433 stabilisce che, se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

 

La lettera b) del comma 29 individua la definizione rilevante di “investimento”. Per tale si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (le cui spese sono deducibili al 70 per cento, ai sensi dell’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi.

La norma poi individua puntualmente il calcolo, per ciascun periodo d’imposta, dell’ammontare degli investimenti rilevanti.

Tale ammontare è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, a norma dell’articolo 102 del TUIR.

 

Il richiamato articolo disciplina l’ammortamento ordinario, che si effettua mediante la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. Le quote sono calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti ordinari previsti dalle tabelle ministeriali.

La norma tuttavia chiarisce che l’ammontare degli investimenti è calcolato nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione dei beni immobili e dei veicoli menzionati, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di immobili e veicoli, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

 

La lettera c) definisce cosa debba intendersi per costo del personale dipendente, in ciascun periodo d’imposta. Tale costo è rilevante a condizione che:

§  il personale sia destinato, per la maggior parte del periodo d’imposta, a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato;

§  che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali, rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale rilevato in specifiche voci del conto economico dell’impresa, rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Si tratta delle spese per il personale individuate dall’articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 9) e 14), del codice civile (relativo alle voci del conto economico): costi per il personale (salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili e altri costi) ed oneri diversi di gestione.

L’incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate in senso civilistico (ai sensi dell’articolo 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per i soggetti IRES diversi dalle società (articolo 73, comma 1, lettera c), TUIR) la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell’attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività.

In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all’attività commerciale individuato in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

I datori di lavoro possono usufruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

 

Il comma 30 reca le ulteriori modalità di calcolo delle somme agevolabili. Ai fini della concessione dell’agevolazione di cui al comma 28 e delle definizioni rilevanti ai sensi del comma 29, per ciascun periodo d’imposta, alternativamente:

a)   la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale (di cui al comma 28) che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computato in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale (di cui al comma 28) dell’esercizio successivo;

b)  la parte degli utili accantonati a riserva (di cui al comma 28) che eccede l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale (di cui allo stesso comma 28) è computato in aumento dei predetti utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo;

c)   la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computato in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo.

d)  Il comma 31 reca le disposizioni valide per le società che partecipano al consolidato nazionale (di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR). Per tali soggetti l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

Tali norme si applicano anche per l’importo determinato dalle società e dagli enti che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale.

 

Gli istituti del consolidato nazionale e del consolidato mondiale prevedono, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un’unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti (articoli da 117 a 142 del TUIR).

Il consolidato nazionale non obbliga al consolidamento di tutto il gruppo: l’opzione può essere esercitata anche soltanto da alcune delle società del gruppo. Inoltre, l’esercizio dell’opzione va effettuato congiuntamente da ciascuna controllata e dall’ente o società controllante.

L'opzione per il consolidato mondiale consente alle società di capitale e agli enti commerciali di includere nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi di tutte le proprie controllate non residenti. L'imputazione dei risultati positivi e negativi avviene per la quota parte corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.

 

Il comma 32 reca le disposizioni applicabili in caso di opzione per la trasparenza fiscale (articolo 115 TUIR): in tal caso, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo determinato ai sensi delle norme in esame.

 

Le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone. Il regime di trasparenza è applicabile alle società di capitali partecipate da altre società di capitali (articolo 115 TUIR) ed alle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria (articolo 116 TUIR).

Il comma 33 estende le agevolazioni in commento anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d’impresa dichiarato da imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Per le imprese in regime di contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono integrate le scritture contabili previste per tali soggetti dall’articolo 2217, secondo comma, del codice civile: occorre redigere un con apposito prospetto, da cui devono risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva.

L’IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le ordinarie aliquote, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

 

Il comma 34 consente il cumulo dell’aliquota agevolata in commento con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito (tra cui i cd. ex minimi di cui all’articolo 4 del provvedimento in esame).

 


 

Articolo 1, commi 35-50
(Imposta sui servizi digitali)

 


35.  E' istituita l'imposta sui servizi digitali.

36.  Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente:

a)  un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;

b)  un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

37.  L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

a)  veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

b)  messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

c)  trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

38.  Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37 resi a soggetti che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

39.  I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

40.  Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:

a)  nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera a), la pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;

b)  nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera b), se:

1)  il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;

2)  il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;

c)  nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera c), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

41.  L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

42.  I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. Con il decreto di cui al comma 45 può essere previsto che, per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali sia nominata una singola società del gruppo.

43.  I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati al comma 36 devono fare richiesta all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 46. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al primo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.

44.  Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sui servizi digitali, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

45.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali.

46.  Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.

47.  Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 45.

48.  Dall'attuazione della disciplina contenuta nei commi da 35 a 50 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

49.  Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione della disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

50.  I commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati.


 

 

I commi da 35 a 50 istituiscono un’imposta sui servizi digitali, che si applica ai soggetti che prestano tali servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. L’imposta si applica con un'aliquota del 3 per cento sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. E’ contestualmente abrogata l’imposta sulle transazioni digitali istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Più in dettaglio, il comma 35 istituisce l’imposta sui servizi digitali.

 

Soggetti passivi dell’imposta sono (comma 36) tutti i soggetti esercenti attività d'impresa (dunque persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla tipologia e dalla forma giuridica utilizzata), a condizione che superino la soglia di ricavi richiesta ex lege, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare.

 

In particolare, i soggetti passivi devono realizzare congiuntamente:

a)   un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a  750.000.000 euro;

b)  un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, nel territorio dello Stato, non inferiore a 5.500.000 euro.

 

Ai sensi del comma 37, i ricavi da servizi digitali, cui si applica l’imposta, sono quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

a)   veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

b)  messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

c)   trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

 

Il comma 38 esclude dall’imposta i ricavi derivanti dai servizi digitali, se sono resi a soggetti che, ai sensi delle norme del codice civile (articolo 2359) si considerano in posizione di controllo (siano essi controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante).

Il comma 39 definisce le modalità di calcolo dell’imponibile: i ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

 

Ai sensi del comma 40 il periodo d'imposta coincide con l'anno solare.

Il comma chiarisce altresì che un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo.

Un utente è localizzato nel territorio dello Stato se:

a)   nel caso di un servizio di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata (comma 37, lettera a)), la pubblicità in questione figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta, per accedere a un'interfaccia digitale;

b)  nel caso di un servizio di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (comma 37, lettera b):

1.  se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;

2.  se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto 1, l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta, che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;

c) nel caso di un servizio di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale (comma 37, lettera c), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

 

Il comma 41 chiarisce che l'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

 

Il comma 42 indica le modalità di versamento dell’imposta, da effettuarsi entro il mese successivo a ciascun trimestre; la dichiarazione dell’imposta è invece annuale e riguarda l'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. Con norma secondaria (decreto di cui al comma 45) può essere previsto che, per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni in commento sia nominata una singola società del gruppo.

 

Ai sensi del comma 43, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero di partita IVA, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta, sono tenuti a richiedere all’Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta è effettuata secondo modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (di cui al comma 46).

I soggetti residenti nel territorio dello Stato, ove appartengano allo stesso gruppo dei soggetti non residenti (di cui supra) sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalla nuova imposta, la cui disciplina è contenuta nelle norme in esame.

 

Secondo il comma 44, per l’'accertamento, le sanzioni e la riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

 

Il comma 45 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° maggio 2019), il compito di  stabilire le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali. Il successivo comma 46 affida invece ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare le modalità applicative dell’imposta.

 

Con riferimento all’applicabilità dell’imposta (comma 47) essa decorre dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MEF (di cui al comma 45).

Il comma 48 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 49 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni così introdotte. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione della disciplina dell’imposta, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

 

Il comma 50 – a sua volta - abroga la disciplina (contenuta nell’articolo 1, commi da 1011 a 1019 della legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205) dell’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Tale imposta, con un'aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione al netto dell'IVA, si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettui nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità. Sono escluse le prestazioni rese nei confronti di soggetti committenti che hanno aderito al regime agevolato forfetario per imprese e professionisti di ridotte dimensioni. L'imposta è  prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi assoggettati a imposizione, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo specifiche ipotesi individuate dalla legge.  Presupposto per l’applicazione del tributo sono le transazioni che corrispondono alla erogazione di un servizio tramite mezzo elettronico di tipo business to business (B2B). Sono pertanto escluse le transazioni di commercio elettronico (beni) e quelle di tipo business to consumer (B2C).

Sul piano soggettivo, l’imposta si applica a tutte le imprese che erogano un servizio digitale (residenti e non residenti), con la sola esclusione delle imprese soggette al regime forfetario e dei soggetti agevolati per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Le norme abrogate prevedevano un limite dimensionale all’attività digitale tassata, sotto forma del numero di transazioni effettuate, che deve essere superiore a 3.000 su base annua senza alcun riferimento all’ammontare coinvolto (il presupposto dell’imposta è definito, ad esempio, sia da 3.000 operazioni di 1 euro sia da 3.000 operazioni da 1.000 euro ciascuna).

Ai fini della riscossione, l’imposta viene prelevata dai soggetti committenti dei servizi con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori.

Tale imposta era destinata ad applicarsi dal 1° gennaio 2019; tuttavia, il perimetro oggettivo di applicazione della stessa è stato demandato a un decreto ministeriale, che avrebbe dovuto essere emanato il 30 aprile 2018 (comma 1012 legge di bilancio 2018), ma che non è stato ancora emanato.  Detto decreto avrebbe dovuto anche individuare le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Nella risposta all’interrogazione n. 5-01007 in Commissione Finanze del 28 novembre 2018 il Governo ha riferito che l’adozione di detto decreto è in fase di istruttoria, anche al fine di tener conto degli sviluppi normativi europei, dove è in discussione presso il Consiglio dell'Unione europea la proposta di direttiva relativa ad un'imposta applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali. Per ulteriori informazioni e commenti, si rinvia:

§   alla pubblicazione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio sulla nuova imposta;

§  al focus Web Tax ed economia digitale, anche in ordine alle iniziative intraprese in Europa.


 

Articolo 1, commi 51 e 52
(Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iacp)

 

51.  L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è abrogato.

52.  La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la disposizione di cui al comma 51.

 

 

I commi 51 e 52 abrogano la riduzione a metà dell’IRES prevista per alcuni enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari. Di conseguenza, per effetto delle norme in esame i predetti enti sono soggetti a IRES in misura ordinaria (con aliquota al 24 per cento).

 

In particolare, il comma 51 abroga l’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 che dispone la riduzione alla metà dell’IRES (dal 24 al 12 per cento) nei confronti dei seguenti enti (comma 1 dell’articolo 6):

§  enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

§  istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

§  enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

§  istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

La riduzione competeva a condizione che i predetti soggetti avessero personalità giuridica (comma 2) e non si applicava agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore (di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017; per approfondimenti si rinvia al portale della Documentazione parlamentare). Agli enti religiosi (articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore) iscritti nel predetto Registro, la riduzione si applicava limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale (elencate all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017).

 

Il comma 52 chiarisce che il calcolo dell’acconto per il 2019 sia effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall’introduzione delle nuove norme in commento.

 

 


 

Articolo 1, commi 53 e 54
(Dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria)

 


53.  L'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente:

« Art. 10-bis. - (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) - 1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato ».

54.  All'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 1, lettera c), il capoverso 6-quater è sostituito dal seguente:

« 6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato ».


 

 

I commi 53 e 54 integrano la disciplina relativa alla trasmissione dei dati fiscali dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Viene chiarito che i dati trasmessi possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni ed esclusivamente per garantire l'applicazione delle norme in materia tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

 

In particolare, il comma 53, che sostituisce l'articolo 10-bis del decreto legge n. 119 del 2018, conferma in primo luogo che per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

 

Si chiarisce che i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per due finalità esclusive:

§  garantire l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale;

§  in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

 

Con decreto del MEF, di concerto con il Ministero della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali:

§  i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti;

§  i tipi di dati che possono essere trattati;

§  le operazioni eseguibili;

§  le misure per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato.

 

Il comma 54, sostituisce il comma 6-quater all’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla fatturazione elettronica, il quale stabilisce che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

 

Anche in tale caso, sono introdotte le norme per il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali sopra illustrate.

Si ricorda che, con provvedimento del 15 novembre 2018, il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito l’Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall’Agenzia delle entrate, presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Per questo motivo ha chiesto all’Agenzia di far sapere con urgenza come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica.

È la prima volta che il Garante esercita il nuovo potere correttivo di avvertimento, attribuito dall’articolo 58 del Regolamento europeo 2016/679, verso un provvedimento adottato senza che il Garante sia stato consultato preventivamente (articolo 36 del Regolamento richiamato).

In particolare, il Garante ha rilevato che non saranno archiviati solo i dati obbligatori a fini fiscali, ma la fattura vera e propria, che contiene di per sé informazioni di dettaglio ulteriori sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici e di telecomunicazioni (es. regolarità nei pagamenti, appartenenza a particolari categorie di utenti), o addirittura la descrizione delle prestazioni sanitarie o legali. Ulteriori problemi pone il ruolo assunto dagli intermediari delegabili dal contribuente per la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture, alcuni dei quali operano anche nei confronti di una moltitudine di imprese, accentrando enormi masse di dati personali con un aumento dei rischi, non solo per la sicurezza delle informazioni, ma anche relativi a ulteriori usi impropri, grazie a possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici. Anche le modalità di trasmissione attraverso lo SDI e gli ulteriori servizi offerti dall’Agenzia (come la conservazione dei dati) presentano criticità per quanto riguarda i profili di sicurezza, a partire dalla mancata cifratura della fattura elettronica, tanto più considerato l’utilizzo della PEC per lo scambio delle fatture, con la conseguente possibile memorizzazione dei documenti sui server di posta elettronica.

Da ultimo, nel rispondere all’interrogazione n. 5-00911 a risposta immediata in Commissione finanze alla Camera dei deputati, circa possibili problemi di violazione di segreti industriali e commerciali nonché di violazioni della privacy dei consumatori, il sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Villarosa, ha precisato che tutte le modalità disponibili per la ricezione e per il successivo inoltro delle fatture elettroniche e delle relative ricevute rispettano i più aggiornati protocolli di sicurezza, in termini di autenticazione del trasmittente, riservatezza e disponibilità. I dati infatti sono crittografati e la consultazione sicura degli archivi informatici dell'Agenzia delle entrate è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte, nonché di conservazione di copie di sicurezza. Il sottosegretario ha poi annunciato che è stato attivato un tavolo tecnico congiunto fra Agenzia delle entrate e Autorità Garante finalizzato ad individuare soluzioni idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy.

Con un nuovo provvedimento del 20 dicembre 2018, il Garante - preso atto delle modifiche apportate all’impianto originario della fatturazione elettronica e delle ulteriori rassicurazioni fornite dall’Agenzia delle entrate - ha individuato i presupposti e le condizioni perché la stessa Agenzia possa avviare dal 1 gennaio 2019 i trattamenti di dati connessi al nuovo obbligo.

 


 

Articolo 1, comma 55
(Credito d’imposta adeguamento tecnologico
per invio telematico corrispettivi)

 


55.  All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al medesimo soggetto il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;

b)  al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo »;

c)  al quarto periodo, le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2019 ».


 

 

Il comma 55 modifica la disciplina del contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, prevedendo che tale contributo sia direttamente concesso al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione, sotto forma di credito d’imposta, in luogo di prevedere una scontistica obbligatoria da parte del fornitore degli strumenti e di attribuire il credito d’imposta al fornitore medesimo.

 

Le norme in esame modificano l’articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che nella previgente formulazione attribuiva, per gli anni 2019 e 2020, un contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, introdotto dal decreto-legge n. 119 del 2018.

A decorrere dal 2020, tale memorizzazione e trasmissione spetta ai commercianti al minuto ed ai soggetti ad essi assimilati (di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), non obbligati ad emettere fattura.

Il contributo è pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.

La norma previgente disponeva che il contributo fosse anticipato dal fornitore, sotto forma di sconto sul prezzo praticato, e fosse a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Per effetto delle norme in esame (lettera a), che modifica il secondo periodo dell’articolo 2, comma 6-quinquies) il contributo viene direttamente concesso al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in luogo di prevedere una scontistica obbligatoria e di attribuire il credito d’imposta al fornitore.

 

Con una seconda novella (lettera b), che modifica il terzo periodo dell’articolo 2, comma 6-quinquies) si chiarisce che il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

 

Infine (lettera c), che modifica il quarto periodo dell’articolo 2, comma 6-quinquies) si dispone che le norme attuative del credito d’imposta siano emanate entro il 31 gennaio 2019, ovvero entro trenta giorni dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della presente legge).

 

 


 

Articolo 1, comma 56
(Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione)

 

56.  All'articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 02 è abrogato.

 

 

Il comma 56 esonera anche i concessionari dall’obbligo di adempimento di fatturazione elettronica relativo a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche.

 

Il comma 56 abroga il comma 02 dell’articolo 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, cosiddetto decreto fiscale, che dispone che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità relativi alle società sportive dilettantistiche (che applicano il regime forfettario opzionale) siano adempiuti dai cessionari.

 

     Si segnala che il comma 01, sempre dell’articolo 10, include tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni sull’obbligo di fatturazione elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi un importo non superiore a euro 65.000.

 

Si specifica che le associazioni indicate ai commi 01 e 02 del decreto fiscale, come individuate  dall’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 400.000 euro.

Pertanto, con la modifica apportata dal comma in esame, viene meno anche per i concessionari l’obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche.

 

Per una dettagliata ricostruzione del regime fiscale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche si rimanda alla scheda della commissione fiscale del Coni del 28 settembre 2018.

 

L'introduzione della fattura elettronica

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 209, legge n. 244 del 2007, ha introdotto l'obbligo di invio elettronico delle fatture alla PA, mentre il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha dato attuazione all'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, in un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica: Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applica, dal 31 marzo 2015, a tutte le altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali (articolo 25 del D.L. n. 66 del 2014). A partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.

La legge di delega fiscale (articolo 9, legge n. 23 del 2014) ha previsto di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica: in attuazione di tali norme è stato emanato il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, che consente ai contribuenti di usare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate dal 1° luglio 2016.

Dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze ha messo a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio per la trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura. Dalla stessa data, chi effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) può trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata di quinquennio in quinquennio. In sostanza, ciò consente il superamento dell'obbligo di emissione dello scontrino ai fini fiscali (art. 2, comma 1).

La legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B) l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, dal 1° gennaio 2019.

 


 

Articolo 1, commi 57 e 58
(Accise in materia di autotrasporto)

 


57.  L'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

58.  Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 57 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


 

 

I commi 57 e 58 recano norme interpretative in tema di accise applicabili al gasolio utilizzato come carburante per autotrasporto.

In particolare si chiarisce che è da intendersi abrogata la norma che dispone l’operatività dal 2019 del taglio del 15 per cento della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori per l’aumento di accisa sui carburanti. In sostanza, per effetto delle norme in commento, tale credito d’imposta - modificato nel 2016 – è da ritenersi applicabile senza riduzioni; non trova infatti applicazione il taglio, previsto nel 2014 e più volte posticipato nel tempo, che avrebbe dovuto operare dal 2019.

 

Più in dettaglio il comma 57 chiarisce che l’articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 ha fissato la nuova aliquota dell’accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante (numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico Accise – TUA).

 

Il predetto decreto fiscale del 2016, modificando il Testo unico accise, ha previsto:

§  una specifica misura di accisa per il gasolio commerciale usato come carburante, assoggettandolo a imposta con aliquota pari a 403,22 euro per mille litri;

§  la disciplina del rimborso dell’onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale, determinato come differenza tra l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e l’aliquota di 403, 22 euro per mille litri;

§  la possibilità di utilizzare il credito mediante compensazione con F24 entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui lo stesso è sorto (in alternativa, il credito può essere riconosciuto in denaro).

Si ricorda che nel corso del tempo diverse previsioni legislative hanno previsto il rimborso, a favore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto, del maggior onere derivante da specifici incrementi di accise sul gasolio. In particolare, il decreto-legge n. 1/2012 prevede che in tutti i casi in cui disposizioni di legge determinano aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, il maggior onere conseguente deve essere sempre rimborsato, anche mediante compensazione con F24, nei confronti di alcuni soggetti che esercitano attività di trasporto (articolo 61, comma 4).

 

Di conseguenza, le norme chiariscono che è da intendersi superato l’effetto di riduzione del credito d’imposta disposto dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014.

 

I commi da 577 a 580 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) hanno introdotto disposizioni finalizzate al riordino di specifiche agevolazioni tributarie e crediti d’imposta. In particolare, si è affidato a un D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di stabilire, per ciascuno dei crediti d’imposta indicati all’elenco n. 2 allegato alla predetta legge di stabilità, le percentuali di fruizione dei crediti d’imposta, in misura pari ad almeno l’85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente.

 In particolare, il comma 579, nella sua formulazione originaria, stabiliva che per il solo 2014 la riduzione dello stanziamento non si applicasse al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.

Nella G.U. n. 67 del 21 marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2014, contenente le indicazioni sulla riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati nel predetto elenco 2 allegato alla legge di stabilità 2014.

Ai sensi del predetto D.P.C.M., a partire dal 1° gennaio 2014 sono rideterminate, in modo da ridurre del 15% l'importo agevolato calcolato secondo le disposizioni istitutive e attuative di ciascun incentivo, alcune agevolazioni fiscali.

 

Successivamente l’articolo 1, comma 234, della legge di stabilità 2016 (legge n. 190 del 2014) novellando il citato comma 579, ha posticipato dal 2015 al 2019 la decorrenza della riduzione delle percentuali di fruizione del credito d’imposta relativo all’innalzamento delle accise sul gasolio per autotrazione.

Il comma 57 in esame chiarisce infine che il predetto comma 234 è da intendersi implicitamente abrogato.

 

In sostanza, per effetto delle norme in commento, il credito d’imposta per gli autotrasportatori - come modificato delle citate norme del 2016 – è da ritenersi pienamente applicabile; non trova applicazione il taglio, previsto nel 2014 e più volte posticipato nel tempo, che avrebbe dovuto operare dal 2019.

 

Il comma 58 reca la clausola di invarianza finanziaria.


 

Articolo 1, comma 59
(Cedolare secca sugli immobili commerciali)

 


59.  Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.


 

 

Il comma 59 estende il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell’anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie.

 

In particolare, il comma 59 interviene sull’ambito di applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha istituito il regime facoltativo della cedolare secca, prevedendo l’estensione della  disciplina (imposta sostitutiva del 21% ovvero del 10% in presenza di locazioni a canone concordato) anche alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie, al netto delle pertinenze, fino a 600 mq e alle relative pertinenze locate congiuntamente.

 

La cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti in regime di cedolare secca non vanno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

È inoltre, prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).

Dal 2013 l'aliquota per questi contratti è pari al 15% (Dl 102/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Il Dl 47/2014 ha disposto che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Infine, con la legge di bilancio 2018 è stata prorogata di altri 2 anni (2018 e 2019) l’aliquota ridotta al 10% per i contratti a canone concordato.

 

Per una panoramica più dettagliata sul regime della cedolare secca si consiglia la lettura del paragrafo Regime fiscale delle locazioni sul Portale della documentazione, all’interno del tema “Tassazione delle persone fisiche”.

Per un’analisi degli effetti in termini di gettito e di lotta all’evasione si rinvia al volume Gli Immobili in Italia-2017 del Dipartimento delle Finanze del Mef e dell’Agenzia delle Entrate.

 

Si ricorda che per categoria catastale C/1 si intendono negozi e botteghe ovvero locali per attività commerciale per vendita o rivendita di prodotti. Pertanto, l’opzione per la cedolare secca non si applica a tutti gli immobili non abitativi, ma solo a quelli destinati ad attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti, restando escluse, ad esempio, le locazioni di immobili ad uso uffici o studi privati (categoria A/10).

 

Come anticipato, l’agevolazione è estesa alle relative pertinenze, che sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle scuderie e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), se congiuntamente locate.

 

Per evitare che si proceda alla risoluzione di un contratto in essere e alla contestuale sottoscrizione di altro contratto tra le stesse parti e per lo stesso bene con effetto dal 2019, il regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

 

Si ricorda che il comma 1127 del provvedimento modifica la disciplina della cedolare secca, innalzando al 100 per cento la misura dell’acconto dovuto a decorrere dal 2021.

 

 


 

Articolo 1, commi 60-65
(Proroga e rimodulazione dell’iperammortamento)

 


60.  Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 », le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

61.  La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

62.  Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

63.  Ai fini della fruizione dei benefìci di cui ai commi 60 e 62, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

64.  Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

65.  La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 60 e 62.


 

 

I commi da 60 a 65 recano la proroga e rimodulazione del cd. iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale: innovando la normativa vigente in materia, il beneficio viene concesso in misura differenziata secondo l’importo degli investimenti effettuati. Sono conseguentemente sterilizzati gli acconti di imposta dovuti per il 2019 e 2020, al fine di non tener conto delle norme agevolative introdotte.

Il comma 60 proroga il cd. iperammortamento, disposto in origine dalla legge di bilancio 2017.

Tale misura consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0.

 

Com’è noto, l'espressione Industria 4.0 indica un processo generato da trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri, finalizzato alla produzione industriale automatizzata e interconnessa.

L’articolo 1, comma 9 della legge di bilancio 2017 ha introdotto il beneficio dell’iperammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della stessa legge di bilancio). Il beneficio è stato prorogato dall’articolo 1, comma 30 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019 a specifiche condizioni.

La misura consisteva, in origine, nella maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, permettendo in sostanza di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto dei beni.

 

Viene dunque prorogata la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017.

Essa viene riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Si ricorda che sulla disciplina dell’iperammortamento fiscale è intervenuto l’articolo 7 del decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità) che ha subordinato l’applicazione della misura alla condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Tale condizione è esplicitamente richiamata nelle disposizioni in commento.

Il medesimo decreto ha previsto che si proceda al recupero dell’iperammortamento se, nel periodo di fruizione del beneficio, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

 

Il comma 61, a differenza del passato, modula l’iperammortamento secondo gli importi degli investimenti effettuati.

 

In particolare la maggiorazione:

§  si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  si applica nella misura del 100 per cento per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni;

§  si applica nella misura del 50 per cento per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni;

§  non si applica sulla parte di investimenti eccedenti il limite di 20 milioni;

§  non si applica agli investimenti che fruiscono dell’iperammortamento 2018, ossia della maggiorazione al 150 per cento disposta dalla legge di bilancio 2018 (di cui al richiamato articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

 

Il comma 62 proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), in favore dei soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2019, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2020.

 

Tale maggiorazione è stata introdotta in origine dall’articolo 1, comma 10 della legge di bilancio 2017 ed è stata prorogata dal comma 31 della legge di bilancio 2018.

Il comma 10 della legge di bilancio 2017 ha concesso ai soggetti che beneficiano dell’iperammortamento e che investono, nel periodo di riferimento, in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di tali beni con una maggiorazione del 40 per cento.

Dunque, per quanto riguarda l’estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2020, anche per i beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2019, le condizioni sopra indicate: accettazione dell’ordine da parte del venditore e pagamento di acconti pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Si ricorda che l’allegato B alla legge di bilancio 2017 è stato integrato dal comma 32 della legge di bilancio 2018 (cui esplicitamente si riferisce la norma in esame), al fine di includervi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.

Si tratta in particolare di:

§  sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;

Per drop shipping si intende un modello di vendita grazie al quale il venditore vende un prodotto ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. Il venditore, effettuata la vendita, trasmette l'ordine al fornitore, il quale spedirà il prodotto direttamente all'utente finale. In questo modo, il venditore si preoccupa esclusivamente della pubblicizzazione dei prodotti, senza le relative incombenze legate ai processi di imballaggio e spedizione che invece sono a cura del fornitore.

§  software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

§  software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

 

Si segnala che il comma 229 del provvedimento in esame comprende tra i costi cui si applica la misura agevolata della maggiorazione del 40 per cento, ai fini fiscali, anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali cui tale agevolazione già si applica ex lege, con specifiche limitazioni.

 

Il comma 63, nel confermare la documentazione già richiesta dalle precedenti leggi di bilancio (dettagliata all’articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232) dispone che, ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge di bilancio, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l’eventuale perizia e l’attestato di conformità devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il comma 64 mantiene ferma la norma (contenuta nell’articolo 1, comma 93 della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016, e riferita in passato al cd. superammortamento) che esclude la possibilità di maggiorare l’ammortamento per i beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, per gli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché per gli acquisti dei beni di cui allo specifico allegato 3 alla medesima legge di stabilità 2016.

Tale allegato si riferisce in particolare a condutture, condotte, materiale rotabile e aerei. Nel citato allegato 3, con riferimento al "Materiale rotabile, ferroviario e tranviario (motrici escluse)" viene specificato che fanno eccezione i macchinari e le attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie.

 

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97 della legge n. 208 del 2015) aveva introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata). L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con le circolari 26/E del 26 maggio 2016 e 4/E del 30 marzo 2017. Il superammortamento per gli investimenti relativi a tali beni è stato da ultimo prorogato dalla legge di bilancio 2018, in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti: per il 2018 l’aumento del costo di acquisizione è stato pari al 30 per cento e sono stati esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto. Esso non viene prorogato dalle norme in esame.

 

Il medesimo comma 64 mantiene ferme le norme in tema di investimenti sostitutivi (contenute nei commi 35 e 36 della legge di bilancio 2018).

Tali norme intendono evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. In particolare le richiamate norme contemplano l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso, (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

§  sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

§  attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione, secondo le regole previste dal citato articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Si ricorda che sulla materia è intervenuto il cd. decreto dignità (articolo 7, comma 4 del richiamato decreto-legge n. 87 del 2018) il quale ha chiarito che, se si tratta di investimenti sostitutivi, non si applica la revoca dell’iperammortamento (di cui al comma 2 del medesimo articolo 7) ordinariamente prevista nel caso di delocalizzazione, ossia nel caso in cui i beni agevolabili sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero.

 

Il comma 65 ridetermina gli acconti d’imposta per i soggetti che usufruiscono dell’agevolazione: il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative di cui ai commi 33 e 35.

 


 

Articolo 1, comma 66
(Estromissione agevolata beni strumentali)

 


66.  Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.


 

 

Il comma 66 estende la procedura di estromissione agevolata, ovvero di esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, disposta dalla legge di stabilità 2016 (comma 121 della legge n. 208 del 2015), ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018. Anche per tali beni si può optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

 

Più in dettaglio il comma 66 consente agli imprenditori individuali che alla data del 31 ottobre 2018 possiedono beni immobili strumentali di optare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 2019, per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. L’esclusione implica il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni in esame, gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

 

La disposizione agevolativa consente all’imprenditore individuale una maggiore flessibilità in ordine alla definizione dell’assetto patrimoniale della propria impresa, riproponendo nella sostanza una disciplina già conosciuta dal nostro ordinamento, in quanto introdotta dapprima con l’articolo 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, successivamente riproposta con l’articolo 3, commi da 4 45 a 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), con l’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con il richiamato comma 121 della legge di stabilità 2016.

 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26 del 2016, l’esclusione dal patrimonio dell’impresa riguarda i beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del TUIR, posseduti dall’imprenditore alla data del 31 ottobre 2018 e precisamente i beni immobili:

§  strumentali per destinazione, che sono utilizzati cioè esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;

§  strumentali per natura, cioè “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

 

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

 


 

Articolo 1, comma 67
(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili)

 


67.  Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 14:

1)  ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2)  al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » e, al terzo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2019 »;

3)  al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2019 »;

b)  all'articolo 16:

1)  al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

2)  al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2018 », le parole: « anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 », le parole: « anno 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2018 » e le parole: « nel 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2019 ».


 

 

Il comma 67 dispone la proroga, per l’anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

Il comma 67, lettera a), n.1) proroga al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

 

Si ricorda che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo dai provvedimenti di seguito illustrati, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento) delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese sostenute per:

§  la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;

§  il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;

§  l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;

§  la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima 30.000 euro.

§  la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro (articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011).

§  Il decreto-legge n. 63 del 2013 (articolo 14) ha elevato la misura al 65 per cento anche per i condomini (parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio). La legge di stabilità per il 2015 (n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47, lettera a)), ha introdotto:

§  l'acquisto e posa in opera delle schermature solari, fino a 60.000 euro;

§  l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a 30.000 euro.

La legge di stabilità 2016 (n. 208 del 2015, art. 1, co.74, lett. a)) ha introdotto:

§  - l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (comma 88).

§  - per gli interventi nei condomini, la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti) di cedere la detrazione fiscale ai fornitori che hanno effettuato i lavori.

La legge di bilancio 2017 (n. 232 del 2016, articolo 1, comma 2) ha prorogato la detrazione per i condomini fino al 31 dicembre 2021. La misura è aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25 per cento della superficie disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per i condomini situati in zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). la misura della detrazione è dell’80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell’85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio (legge di bilancio 2018).

La legge di bilancio 2018, infine, ha prorogato le detrazioni illustrate al 31 dicembre 2018.

 

Il comma 67, lettera a), n. 2) proroga al 31 dicembre 2019 il termine per avvalersi della detrazione al 65 per cento per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 (a tal fine modificando il comma 2, lettera b-bis) dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).

Si ricorda che per poter beneficiare della detrazione gli interventi in esame devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del D.M. 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento (lettera b-bis) del comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013).

 

Infine, la lettera a), n. 3) estende al 2019 la detrazione prevista al 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (con una modifica al comma 2-bis, del citato articolo 14).

 

Per una più dettagliata ricognizione della legislazione vigente in materia di agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica si rinvia alla scheda dell’articolo 1, comma 3, del dossier “Legge di bilancio 2018” del Servizio studi di Camera e Senato. Si segnala infine la guida dell’Agenzia delle entrate sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La lettera b) n. 1) proroga al 31 dicembre 2019 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR (con una modifica all’articolo 16 del D.L.63/2013).

Si ricorda che gli interventi previsti dall’articolo 16-bis del TUIR sono:

§  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia,

§  ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

§  realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

§  eliminazione delle barriere architettoniche;

§  misure finalizzate a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi

§  opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;

§  opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia

§  adozione di misure antisismiche

§  bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

Per una più dettagliata ricognizione della legislazione vigente in materia di agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie si rinvia alla scheda dell’articolo 1, comma 3, del dossier Legge di bilancio 2018 dei Servizi studi di Camera e Senato. Si segnala, infine, la guida dell’Agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni edilizie.

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

La lettera b), n. 2) proroga al 2019 la detrazione al 50 per cento per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (con una modifica all’articolo 16, comma 2, D.L.63/2013).

 

Si ricorda che a legislazione vigente per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l’ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013).

 

Per una più dettagliata ricognizione della legislazione vigente in materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici si rinvia alla scheda dell’articolo 1, comma 3, del dossier Legge di bilancio 2018 dei Servizi studi di Camera e Senato. Si segnala, infine, la guida dell’Agenzia delle entrate sulle Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Per una dettagliata ricognizione dell’impatto delle detrazioni fiscali per il recupero e la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in Italia si consiglia la lettura del dossier Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione del Servizio Studi della Camera dei deputati in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio).

 


 

Articolo 1, comma 68
(Proroga detrazioni sistemazione a verde)

 

68.  All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2019 ».

 

 

Il comma 68 proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione riguarda l’IRPEF e consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nei limiti di un massimo di spesa di euro 5000 annui, entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

 

La misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all’articolo 1, commi da 12 a 15). La disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono:

a)   la «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b)  la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Condizioni per la detraibilità della spesa sono che:

i)    le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;

ii)  le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi. 

Ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per gli aspetti applicativi - poi - la disposizione in esame rinvia alle norme sulla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 16-bis, commi 5, 6 e 8 del testo unico delle imposte sui redditi (d. P. R. n. 917 del 1986), per i quali si veda la relativa scheda di lettura (comma 67).

 

Si ricorda che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato è disciplinata dall'articolo 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154 ed è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la regolazione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione necessari per ottenere i relativi titoli abilitativi.

Per una dettagliata ricognizione dell’impatto delle detrazioni fiscali per il recupero e la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in Italia si consiglia la lettura del dossier Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione del Servizio Studi della Camera dei deputati in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio).

Sulle agevolazioni per gli interventi di sistemazione a verde si rinvia alla scheda dell’articolo 1, commi 12-15, del dossier “Legge di bilancio 2018” del Servizio studi di Camera e Senato.

 


 

Articolo 1, comma 69
(Proroga di termini in materia bancaria e creditizia)

 

69.  Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

 

 

Il comma 69 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le società cooperative che operano nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 112, comma 7, del TUB possono continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari.

 

L'articolo 112 del TUB, ultimo periodo, prevede che, in attesa di un riordino complessivo dei soggetti che operano nel settore dell'intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari (di cui all'articolo 106 TUB), le società cooperative esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

a)   non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

b)  il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

c)   l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

d)  i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

 

Il termine del 31 dicembre 2014 era stato prorogato dapprima dal comma 176 della legge n. 147 del 2013 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2018 dal decreto legge n. 192 del 2014. 

 

Il comma 69 stabilisce che le disposizioni in argomento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 1, commi 70-72
(Modifiche al credito d’imposta per ricerca e sviluppo)

 


70.  All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1, le parole: « nella misura del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, »;

b)  al comma 3, le parole: « euro 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 10 milioni »;

c)  al comma 6:

1)  la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

« a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo »;

2)  la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

3)  dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile »;

d)  dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente riferibile alle spese indicate alle lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte residua »;

e)  al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11 »;

f)  il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’ International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3 »;

g)  dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015 »;

h)  al comma 12, le parole: « Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti » sono sostituite dalle seguenti: « Nei confronti del soggetto incaricato ».

 

71.  Le disposizioni del comma 70 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione di quelle recate dalle lettere e), f) e g), i cui effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018.

72.  Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.


 

 

I commi 70-72 intervengono sulla disciplina del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo, prevedendo l’abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 a 10 milioni; si introduce un maggior dettaglio nell’individuazione delle spese agevolabili; si prevede infine l’introduzione di adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta.

 

Si ricorda in breve che l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, come successivamente modificato nel tempo (in particolare dalla legge di bilancio 2017, legge n. 232 del 2016, e dal decreto cd. dignità, decreto-legge n. 87 del 2018) istituisce e disciplina il credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Esso si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020. Destinatari dell’agevolazione sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. La misura del credito d’imposta è pari al 50 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti calcolati secondo specifici criteri. 

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017 (commi 15 e 16 della legge n. 232 del 2016), il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996).

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo devono almeno ammontare a 30 mila euro, mentre l’importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario è pari a 20 milioni di euro.

I commi 4 e 5 dell'articolo 3 elencano le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta e quelle che, invece, non possono essere considerate tali. Il comma 6 reca l’indicazione (lettere da a) a d)) delle spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d’imposta.

Il decreto dignità (articolo 8 del decreto-legge n. 87 del 2018) ha escluso dal credito d'imposta taluni costi di acquisto - anche in licenza d'uso - di beni immateriali connessi ad operazioni all’interno del gruppo societario. Si tratta di spese relative a competenze tecniche e privative industriali. La disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14 luglio 2018.

 

Più in dettaglio, con una prima novella, la norma in esame (comma 70, lettera a), che modifica l’articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 145 del 2013, interviene sulla misura del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, che viene in linea generale abbassata dal 50 al 25 per cento dell’eccedenza agevolabile.

Resta ferma la misura del 50 per cento solo con riferimento a specifiche spese (di cui al comma 6-bis), nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, e cioè: per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

 

Con la lettera b), che incide sul comma 3 del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, viene abbassato da 20 a 10 milioni di euro l’importo massimo annuo concedibile a ciascuna impresa a titolo di credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

 

La lettera c) modifica in più parti il comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, che elenca le spese agevolabili.

In particolare, sostituendo la lettera a) del comma 6 (lettera c), n. 1)) si chiarisce che le spese per il personale ammissibili al credito sono solo quelle relative a personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, che sia direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (spesa agevolabile al 50 per cento); la disciplina vigente invece vi include genericamente le spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. 

Viene inoltre introdotta lettera a-bis) che comprende tra le spese agevolabili anche quelle per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (che, come chiarisce la relazione illustrativa, è una spesa agevolabile al 25 per cento).

 

Con le modifiche alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 (lettera c), n. 2)), sostituita con le due nuove lettere c) e c-bis), viene specificato l’ambito delle spese ammissibili al credito d’imposta sostenute per contratti di ricerca.

La norma previgente ammetteva all’agevolazione le spese per contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative.

Per effetto delle modifiche in commento, sono ammissibili al credito d’imposta le spese relative a:

§  contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, agevolabile al 50 per cento per effetto delle norme in esame (nuova lettera c));

§  contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non appartengano al medesimo gruppo dell’impresa committente. A tale scopo rileva il controllo a fini civilistici (ai sensi dell’articolo 2359 c.c.), inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati a fini fiscali (articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986). Per la definizione di start-up innovative e PMI innovative si rinvia alla relativa documentazione web, anch’essa agevolabile al 50 per cento per effetto delle norme in esame (nuova lettera c));

§  contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella precedente lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, sempre che non appartengano al medesimo gruppo dell’impresa committente. Anche in tale caso rileva la nozione civilistica di controllo o, per le persone fisiche, la definizione fiscale; tale spesa è agevolabile al 25 per cento (nuova lettera c-bis)).

 

La lettera c), n. 3 introduce tra le spese agevolabili (lettera d-bis)) del comma 6) dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013) quelle sostenute per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013).

L’ammissibilità di nuove fattispecie di spesa al credito d’imposta (spese sostenute per materiali, forniture e prodotti analoghi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale) non opera, qualora l’inclusione del costo di tali beni tra le spese ammissibili al credito d’imposta abbia l’effetto di ridurre l’eccedenza agevolabile.

 

La lettera d) del comma 70 introduce un nuovo comma 6-bis all’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, che individua nuovi criteri di calcolo del beneficio, in quanto le modifiche al comma 1 dell’articolo 3, come si è visto, hanno differenziato le aliquote applicabili.

In particolare, il nuovo criterio opera direttamente sull’eccedenza agevolabile (differenza tra l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota su cui applicare l’aliquota del 50 per cento e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25 per cento in ragione della diversa incidenza della varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile:

La quota del 50 per cento si applica, in particolare, sulla parte delle somme agevolabili (ovvero sulla parte dell’eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto agli esercizi di imposta passati, ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge  n. 145), proporzionalmente riferibile alle spese per il personale e per i contratti di ricerca, indicate nelle lettere a) e c) del comma 6 (come modificate dalle disposizioni in commento, vedi supra), rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile; per la parte residua, si applica l’aliquota del 25 per cento.

 

La lettera e) del comma 70 (aggiungendo un periodo alla fine del comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013), chiarisce che l’utilizzabilità del credito d’imposta è subordinata all’avvenuto adempimento di specifici obblighi di certificazione previsti dalla legge (successivo comma 11 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, come modificato dall’articolo in commento).

Il comma 8 disciplina la rilevanza a fini fiscali del credito d’imposta; esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili.

 

Il nuovo comma 11 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 (come sostituito dalla lettera f) del comma 1) subordina il riconoscimento del credito d’imposta - e, in virtù delle modifiche al comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, l’utilizzabilità dello stesso - ad alcuni adempimenti certificativi.

 

Il previgente comma 11 recava invece la disciplina dei controlli, (che per effetto delle norme in esame confluisce con sostanziali modifiche nel seguente comma 11-bis) da svolgere sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, da allegare al bilancio. Se l’impresa non era soggetta a revisione legale dei conti ed era priva di un collegio sindacale, era comunque necessario avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti, quali attivi, nell’apposito registro. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osservava i princìpi di indipendenza richiesti dalla legge (ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010: detti principi sono elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob; non risultano ancora emanati) e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo erano ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato erano esenti da tali obblighi.

Con le modifiche in commento, come anticipato, il credito d’imposta è riconosciuto ed utilizzabile solo previa documentazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, nonché del fatto che le spese corrispondono alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Le predette circostanze devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010,: si tratta degli iscritti che al momento dell’istituzione del registro svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti). Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i già menzionati princìpi di indipendenza.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di importo concedibile per ciascuna impresa su base annuale.

 

La successiva lettera g) fa confluire la disciplina dei controlli successivi, con importanti modifiche, nel nuovo comma 11-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013.

A tale scopo, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del TU in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000). Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

Viene tenuto fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 maggio 2015, che all’articolo 7, tra l’altro, disciplina gli obblighi di conservazione dei documenti a carico delle imprese.

 

La lettera h) del comma 70 effettua una modifica di coordinamento al comma 12 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, che nella formulazione previgente disponeva l’applicazione della disciplina penale sulle attività dei periti al revisore legale dei conti o al professionista responsabile della revisione legale dei conti, ove questi incorresse in colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti per il rilascio della certificazione di cui al menzionato comma 11 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013.

Con le norme in esame si sostituisce il riferimento al revisore legale o al professionista responsabile con quello al generico “soggetto incaricato” della predetta attività.

 

Il comma 71 individua la decorrenza delle modifiche apportate con le norme in esame. Queste si applicano, in linea generale, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Tuttavia, in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie sancito all’articolo 3 dello statuto dei contribuenti (legge n. 212 del 2000), si applicano già al periodo d’imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018 le norme che riguardano gli adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta e il regime dei controlli successivi (lettere e), f), g) del comma 42).

 

Il comma 72 reca una norma interpretativa della disposizione (comma 1-bis dell’articolo 3 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013) che riconosce il credito d’imposta in parola ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi con i quali è  attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996).

Tale norma si interpreta nel senso che, ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.

 


 

Articolo 1, commi 73-77
(Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati)

 


73.  Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

74.  Il credito d'imposta di cui al comma 73 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

75.  Il credito d'imposta di cui al comma 73 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 73. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».

76.  Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 73 a 75, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 74.

77.  E' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I conseguenti risparmi sono destinati alla copertura dell'onere derivante dal comma 74, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.


 

I commi da 73 a 77 riconoscono un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Sono altresì disciplinati i limiti di fruizione (pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021) e le modalità di applicazione del credito d’imposta, rinviandone la disciplina ad un apposito decreto ministeriale, che deve definire anche i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ai fini della fruizione del credito medesimo.

Tale misura è sostitutiva dell’agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 della legge di bilancio 2018. Per questo motivo viene conseguentemente abrogata la relativa autorizzazione di spesa (contenuta nel comma 97 della medesima legge).

Credito d’imposta e ambito di applicazione (comma 73)

Il comma 73 riconosce, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:

§  prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

§  imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

La norma tecnica UNI EN 13432:2002 (intitolata “Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

Finalità dell’agevolazione (comma 73)

La finalità dell’introduzione del credito d’imposta in questione è quella, esplicitata dalla norma, di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Disciplina del credito d’imposta (commi da 74 a 76)

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

§  i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa, europea e nazionale;

§  nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Abrogazione dell’analogo credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2018 (comma 77, primo periodo)

Il primo periodo del comma 77 dispone l’abrogazione dello stanziamento autorizzato dall’art. 1, comma 97, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) per la copertura degli oneri del credito d’imposta previsto, per finalità analoghe a quelle del comma 73.

Il comma 96 dell’art. 1 della citata L. 205/2017 concede a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Ai sensi del successivo comma 97, il predetto credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

I successivi commi 98 e 99 disciplinano le modalità di utilizzo del credito d’imposta e rinviano, per la disciplina di dettaglio, ad un decreto ministeriale che non è mai stato emanato.

Ciò premesso, si valuti l’opportunità di abrogare non solo il comma 97, ma anche i connessi commi 96, 98 e 99 dell’art. 1 della legge n. 205/2017.

Copertura degli oneri (comma 77, secondo periodo)

In base al secondo periodo del comma 77, i risparmi derivanti dalla citata abrogazione sono destinati alla copertura dell’onere derivante dal nuovo credito d’imposta.

 


 

Articolo 1, commi 78-81
(Credito d'imposta formazione 4.0)

 


78.  La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

79.  Il credito d'imposta di cui al comma 78, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

80.  Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 78 e 79 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.

81.  Per l'attuazione dei commi 78 e 79 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


 

 

I commi da 78 a 81 prorogano di un anno l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0, più precisamente estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Le disposizioni in esame mantengono fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro ed effettuano alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese: in particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40 per cento); rimane ferma la misura del 40 per cento per le medie imprese e viene ridotta al 30 per cento per le grandi imprese. Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro.

Si autorizza, a tal fine, una spesa di 250 milioni di euro anche per l’anno 2020.

 

In dettaglio, il comma 78 estende l’applicazione della disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 46 a 55 della legge di bilancio 2018 anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Si ricorda che la legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017, n.205, stabilisce che il credito di imposta è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Il comma 48 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

 

Si ricorda, altresì, che il comma 49 della legge di bilancio 2018 ha escluso in ogni caso dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni). Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Al beneficio in esame non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni).

Il beneficio si applica nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Agli adempimenti in àmbito europeo provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 53 della legge di bilancio 2018 disciplina i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro.

Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le sanzioni penali richiamate dall’articolo 64 del codice di procedura civile. (sanzioni relative al consulente tecnico nel processo civile).

Ai sensi del comma 55 della legge 27 dicembre 2017 n.205, con D.M. 4 maggio 2018 sono state emanate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.

 

Il comma 79 effettua alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che il credito d’imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come definite dalla normativa europea, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

 

Si ricorda che l’allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014 fornisce i criteri per la definizione di piccole, medie e grandi imprese. In particolare l’articolo 2 stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

 

Il comma 80 dispone che per l’attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, che attua il credito d’imposta per la formazione 4.0.

 

Infine il comma 81 stabilisce che per l’attuazione delle misure previste ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2020.

Si dispone, inoltre, che il Ministero dell’economia e delle finanze effettui il monitoraggio dell’applicazione del credito d’imposta ai fini di quanto previsto in merito alla copertura finanziaria dalla legge articolo17, comma 13, della legge 31 dicembre2009, n. 196.

 

Si ricorda che l’articolo17, comma 13, della legge 31 dicembre2009, n. 196, stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

 

 


 

Articolo 1, commi 82 e 83
(Fondazioni ex Ipab operanti in ambito sociale,
sanitario e socio-sanitario)

 


82.  All'articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi ».

83.  Le agevolazioni conseguenti alla disposizione di cui al comma 82 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo.


 

 

I commi 82 e 83 recano una disposizione fiscale in favore delle fondazioni ex Ipab che svolgano attività in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario.

 

La norma - che novella una norma del codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) - prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, tali attività siano considerate non commerciali, a condizione che gli utili siano reinvestiti interamente nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso in favore degli organi amministrativi.

È fatto salvo il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato in regime cosiddetto di de minimis.

 

La novella in esame riguarda le ex istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza che siano state trasformate in fondazioni ai sensi del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

 


 

Articolo 1, commi 84-87
(Contributo per l'Istituto di riabilitazione e formazione dell'ANMIL)

 


84.  Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, a decorrere dall'anno 2019 è attribuito all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.

85.  Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dispone il trasferimento all'IRFA dell'ANMIL di un importo pari all'80 per cento del contributo di cui al comma 84 spettante per l'anno di riferimento, a titolo di primo acconto.

86.  Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione del primo acconto di cui al comma 85, l'IRFA dell'ANMIL trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite nell'anno precedente.

87.  All'esito positivo della verifica amministrativo-contabile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'erogazione del restante 20 per cento del contributo a titolo di saldo.


 

 

I commi 84-87 prevedono un contributo annuo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, per l'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL).

 

Il contributo è stanziato al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, nonché delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie. Il contributo è erogato secondo la procedura di acconto, di verifica amministrativo-contabile degli utilizzi e di conguaglio ivi disciplinata.


 

Articolo 1, comma 88
(Proroga della convenzione con Radio radicale)

 

88.  Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare di ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

 

 

Il comma 88 autorizza la proroga, dall’1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. A tal fine, autorizza la spesa di € 5 mln per il 2019.

 

Si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni[6], ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata[7] tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità[8]. In particolare, con riferimento all’ultimo periodo:

 

 

 

Provvedimento

Anno

Onere annuo

art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010)

2010

€ 9,9 mln

2011

€ 9,9 mln

art. 33, co. 38, L. 183/2011 (L. stabilità 2012)

2012

€ 3 mln

art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012)

€ 7 mln

art. 33-sexies D.L. 179/2012 (L. 221/2012)

2013

€ 10 mln

Art. 1, co. 306, L. 147/2013 (L. stabilità 2014)

2014

€ 10 mln

2015

€ 10 mln

Art. 1, co. 177, L. 208/2015 (L. stabilità 2016)

2016

€ 10 mln

Art. 6, co. 2, D.L. 244/2016 (L. 19/2017)

2017

€ 10 mln

Art. 1, co. 689, L. 205/2017 (L. bilancio 2018)

2018

€ 10 mln

 

Le risorse sono appostate sul cap. 3021 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 


 

Articolo 1, commi 89 e 90
(
Canone RAI)

 

 


89.  All'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2017 » e le parole: « per ciascuno dei due anni » sono sostituite dalla seguente: « annui ».

90.  All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « Per gli anni dal 2016 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2016 » e le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2017 ».


 

Il comma 89 conferma, a regime, l’importo di € 90 dovuto per il canone RAI per uso privato, già fissato per il 2017 e il 2018.

Il comma 90 stabilizza la previsione – già vigente per il 2017 e il 2018 – secondo cui la metà delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI (c.d. extra gettito) è riversata all’Erario, confermandone anche le finalizzazioni, tra cui l'ampliamento sino a € 8.000 della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone per gli ultrasettantacinquenni.

 

In particolare, quanto all’importo di € 90 definitivamente fissato per il canone RAI per uso privato, il comma 89 estende agli anni successivi quanto già previsto per il 2017 e il 2018 dall’art. 1, co. 40, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), come modificato dall’art. 1, co. 1147, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018).

A tal fine, novella ulteriormente il citato art. 1, co. 40, della L. 232/2016.

 

Si ricorda che, a decorrere dal 2014, l’importo del canone è stato definito a livello legislativo (e non più con decreto del Ministro delle comunicazioni, come previsto dall’art. 47, co. 3, del d.lgs. 177/2005) e che, a partire dall’introduzione delle nuove modalità di riscossione, con l’addebito dello stesso nella bolletta elettrica (art. 1, co. 152 e ss., della L. 208/2015-L. di stabilità 2016), è stata avviata una progressiva riduzione del suo importo.

In particolare, per il 2016 la misura del canone è stata fissata dal medesimo art. 1, co. 152, della L. 208/2015 in € 100 (a fronte di € 113,50 dovuti negli anni dal 2013 al 2015), mentre per il 2017 e il 2018 – come già detto – è stata pari a € 90.

 

Relativamente alla destinazione a regime del c.d. extra gettito, il comma 90 novella, invece, l’art. 1, co. 160, della L. 208/2015.

 

L’art. 1, co. 160, della L. 208/2015 - come modificato, da ultimo, dall’art. 57, co. 3-bis, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) - ha previsto che, per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. extra gettito) – derivanti dalle nuove modalità di riscossione del canone, con l’addebito dello stesso nella bolletta elettrica – dovevano essere riversate all'Erario per una quota pari al 33% del loro ammontare per il 2016 e del 50% per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate:

§  all'ampliamento sino a € 8.000 della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni.
Al riguardo, infatti, si ricorda che l’art. 1, co. 132, della L. 244/2007 (L. di stabilità 2008) – come modificato dall’art. 42, co. 2-bis, del D.L. 248/2007 (L. 31/2008) – ha abolito, a decorrere dal 2008, il pagamento del canone di abbonamento alla televisione (esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito) per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a € 516,46 per tredici mensilità (€ 6.713,98 annui), senza conviventi.

§  La soglia è stata elevata, per il 2018, ad € 8.000 (annui) dal DI 16 febbraio 2018, che ha destinato a tal fine € 20,9 mln, provenienti da parte delle risorse accertate quale extra gettito relativo al canone RAI per il 2017. Le relative modalità attuative sono state definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018;

§  al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (di cui all’art. 1 della L. 198/2016), destinato al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, fino ad un importo massimo di € 125 mln in ragione d’anno;

§  al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (di cui all'art. 1, co. 431, della L. 147/2013).

La restante parte dell’eventuale extragettito è assegnata alla RAI.

 


 

Articolo 1, commi 91-94
(Contributi dello Stato a società partecipate)

 


91.  I contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile più IVA, e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura « comprensivo di IVA ».

92.  Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui al comma 91 senza la dicitura « comprensivo di IVA », lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità di cui al comma 91, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.

93.  I commi 91 e 92 si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

94.  L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 91 a 93 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.


 

 

I commi da 91 a 94 dettano norme relative all’erogazione di contributi dello Stato a società da esso partecipate.

 

Nello specifico, si prevede che i contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell’intervento in forma globale, ovvero quota imponibile e IVA, e progressivamente alla realizzazione dell’intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura “comprensivo di IVA”.

Nel caso di contributi concessi senza la dicitura “comprensivo di IVA”, lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell’intervento.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche.

Le suddette disposizioni si applicano subordinatamente alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva n. 112/2006/CE.

 

La Direttiva n. 112/2006/CE detta norme relative alla disciplina comune d’imposta sul valore aggiunto. In particolare, l’articolo 395 definisce una procedura (che può durare al massimo 8 mesi) per consentire a uno Stato membro di derogare alla Direttiva. Al riguardo si prevede Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

 

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni intendono disciplinare le ipotesi in cui il contributo erogato dallo Stato sia teso a rimborsare al beneficiario, oltre alla quota imponibile dell’investimento, anche l’IVA da questi pagata ai propri fornitori per la realizzazione dell’intervento e le ipotesi in cui, invece, il contributo intenda coprire la sola quota imponibile dell’investimento.

 

 


 

Articolo 1, commi 95, 96, 98 e 105
(
Fondo investimenti Amministrazioni centrali)

 


95.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

96.  Il fondo di cui al comma 95 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del fondo di cui al comma 95 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. A valere sul fondo di cui al comma 95, sono destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027.

98.  Il fondo di cui al comma 95 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 95 a 106. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019.

105.  Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 95 del presente articolo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.


 

 

I commi 95-96 dispongono l’istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 49,7 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, da ripartirsi

Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 gennaio 2019, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (comma 98).

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 105 prevede una relazione annuale da parte dei singoli Ministeri, entro il 15 settembre di ogni anno, sullo stato di utilizzo dei relativi finanziamenti.

 

Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7557), è il seguente: 740 milioni di euro per l'anno 2019, 1.260 milioni per l'anno 2020, 1.600 milioni per l’anno 2021, 3.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033 per una dotazione complessiva di risorse pari a 43,6 miliardi di euro nel periodo indicato (comma 95).

 

Si sottolinea che il testo iniziale del disegno di legge (AC 1334) prevedeva una dotazione complessiva del Fondo di 50,2 miliardi di euro. Su tale dotazione è stata tuttavia posta la copertura finanziaria di alcune disposizioni introdotte nel corso dell’esame parlamentare, che ne hanno ridotto l’importo.

Tra le principali si ricorda, in particolare, il comma 107, che assegna, per l'anno 2019, un contributo di 400 milioni di euro ai comuni fino a 20.000 abitanti, al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale; il comma 155, che autorizza la spesa di 100 milioni per ciascun anno nel periodo dal 2019 al 2028 per l’attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico; il comma 510, che ha incrementato di 200 milioni per il triennio 2019-2021 le spese in conto capitale per l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche relative ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie; il comma 891, che ha stanziato 250 milioni di euro nel periodo 2019-2023 per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti sul bacino del Po; il comma 1028, che autorizza la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.

Le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota parte – peraltro non quantificata – viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria (comma 96).

Il medesimo comma 96 dispone inoltre l’utilizzo delle risorse del Fondo in questione, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, per il finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (secondo la seguente ripartizione annuale: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027).

 

Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati - sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (comma 98).

Tali D.P.C.M. di riparto sono adottati entro il 31 gennaio 2019.

I decreti individuano altresì i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell’ambito delle finalità previste dalla norma in esame.

Il comma 98 prevede, inoltre, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, che vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

 

Dalla formulazione della norma non risulta chiaro se il parere parlamentare è richiesto sugli schemi di D.P.C.M. di riparto del Fondo (come sembrerebbe desumersi dalla relazione illustrativa), oppure sugli schemi di decreto adottati nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale (di cui al quarto periodo del comma 98).

Andrebbe inoltre chiarita la natura dei decreti da adottare nel caso di materie di competenza regionale, ossia se si tratta di D.P.C.M. oppure di decreti ministeriali (nel qual caso andrebbe indicato il Ministro competente).

 

Si evidenzia che il fondo in esame presenta caratteristiche analoghe a quelle del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese[9], istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032) e rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033). Tale ultimo Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa e viene ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

Il comma 98 prevede, infine, che nei medesimi decreti devono essere indicate le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancari ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

 

Si segnala come tale modalità di utilizzo dei contributi, che ne prevede l’impiego anche con ricorso ad operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia già stata prevista in altre disposizioni legislative, quali in particolare:

§  il comma 140 dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che reca la disciplina del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, che prevede una norma del tutto analoga a quella prevista dal comma in esame;

§  il D.L. n. 189 del 2016, sul sisma del 2016 in Italia centrale, il cui articolo 5, comma 6 prevede che il commissario straordinario possa stipulare appositi mutui (di durata massima venticinquennale) con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato - pagati agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato - con i medesimi soggetti finanziatori;

§  l’articolo 10 del D.L. n. 104 del 201 ove si fa riferimento ai soggetti finanziatori di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e si dispone il pagamento diretto ai soggetti medesimi da parte dello Stato.

 

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 105 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell’ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi, nell’ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell’articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.

Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del già citato Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

 

 

Il decreto legislativo n. 229/2011 ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto introduce nuovi obblighi informativi a carico delle amministrazioni pubbliche e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti.

La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è disciplinata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in data 26 febbraio. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

L’art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.


 

Articolo 1, comma 97
(Risorse del contratto di programma ANAS per interventi sugli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia)

 


97.  In sede di aggiornamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, viene destinata alla progettazione e alla realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia.


 

 

Il comma 97 prevede che, in sede di aggiornamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell’ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, viene destinata alla progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia.

 

Si ricorda che nella seduta del 7 agosto 2017, con la delibera n. 65/2017, il CIPE ha approvato lo schema di contratto di programma tra MIT e ANAS per il 2016-2020. Con il decreto interministeriale 27 dicembre 2017, n. 588, è stato approvato il contratto di programma, sottoscritto in data 21 dicembre 2017, recependo le prescrizioni indicate nella citata delibera del CIPE.

 

 


 

Articolo 1, comma 99
(Spazi finanziari per il sisma 2016)

 

99.  All'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « degli edifici » sono aggiunte le seguenti: « e delle infrastrutture ».

 

 

Il comma 99 modifica l'articolo 44, comma 6-ter del D.L. n. 189/2016, al fine di stabilire che gli spazi finanziari previsti a favore delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono destinati - oltre che ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici, all’adeguamento antisismico e alla messa in sicurezza degli edifici - anche ad interventi infrastrutturali.

 

Il comma 99 modifica l'art. 44, comma 6-ter del D.L. n. 189/2016, il quale dispone - sulla base degli esiti della verifica dell’andamento degli oneri connessi agli eventi sismici - la determinazione dell’ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno del periodo 2018-2021, da assegnare alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali (art. 10, comma 4, della legge n. 243/2012).

Il comma 6-ter (introdotto dall’art. 1, comma 792, della legge di bilancio 2018 – L. n. 205/2017) prevede, in particolare, che tali spazi finanziari sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici.

La norma in esame amplia la destinazione degli spazi finanziari anche ad interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture.

Si ricorda che il comma 6-bis dell’art. 44 del D.L n. 189/2016 (introdotto dall’art. 1, comma 792 della legge di bilancio 2018 – L. n. 205/2017) dispone l’effettuazione di una verifica dell’andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica deve basarsi anche su apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell’ordinanza di protezione civile del 26 agosto 2016 n. 388135 e dell’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 189/2016.

 


 

Articolo 1, comma 100
(Proroga dei termini di ultimazione dei programmi di riqualificazione urbana)

 


100.  Per i programmi di riqualificazione urbana (PRU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di «fermo cantiere», come riconosciuto dal collegio di vigilanza. Per «opere pubbliche avviate» si intendono quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo la legislazione in materia di lavori pubblici; per «opere private avviate» si intendono quelle per le quali sia stata presentata all'ufficio competente istanza di permesso di costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del collegio di vigilanza di modificare il cronoprogramma.


 

 

Il comma 100, al fine di favorire il completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, co. 2, della legge n. 179/1992, proroga il termine di ultimazione delle opere pubbliche e private già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore, prevedendo che la proroga abbia durata pari a quella del “fermo cantiere”. La disposizione precisa altresì che per “opere pubbliche avviate” devono intendersi quelle per le quali sia stata già avviata la progettazione definitiva e per “opere private avviate” quelle per le quali sia stata già inoltrata istanza di permesso di costruire all’ufficio competente.

 

Più nel dettaglio, il comma 100, primo periodo, dispone che per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di «fermo cantiere», così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza.

 

Come si legge nella relazione tecnica, la disposizione è volta ad allineare le  norme di cui al D.M. infrastrutture e trasporti 9 settembre 2015 con la generale disciplina in tema di lavori pubblici. Sempre nella relazione tecnica si ricorda che i programmi PRiU interessano una pluralità di operatori e finanziatori degli interventi e sono stati tra i primi a prevedere la partecipazione del privato in operazioni di riqualificazione di ambiti urbani, attraverso lo strumento programmatorio ed attuativo degli Accordi di Programma (su cui v. infra). Nella relazione tecnica si aggiunge che la disposizione, essendo di carattere meramente ordinamentale, non reca nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e che essa cristallizza un consolidato orientamento giurisprudenziale in ragione del quale i cosiddetti “fermi cantiere” che si registrano per cause indipendenti dal prestatore d’opera o dal committente (comunque formalmente riconosciuti come tali dal collegio di vigilanza stabilito per i programmi PRiU) sono da considerarsi quali eventi di forza maggiore, comportando quindi uno slittamento dei termini stabiliti dall’art. 1 del D.M. 9 settembre 2015.

Più in particolare, il D.M. infrastrutture e trasporti 9 settembre 2015, recante “Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera CIPE 23 aprile 1997”, stabilisce che per le opere pubbliche e private comprese negli Accordi di programma originari o nelle loro modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi e già avviate alla data di pubblicazione dello stesso decreto, il termine di ultimazione è prorogato alla data indicata nei relativi cronoprogrammi e che tali cronoprogrammi devono essere approvati dai Collegi di vigilanza (art. 1). Il citato D.M. prevede, inoltre, che le risorse ministeriali residue ancora disponibili (alla data di emanazione del decreto) presso le contabilità speciali delle singole amministrazioni comunali, nonché le risorse di cui alla delibera CIPE del 23 aprile 1997 per le quali sia già stato assunto impegno di spesa da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere utilizzate oltre il termine del 31 dicembre 2014, previo parere favorevole del Collegio di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche comprese negli Accordi di programma originari o nelle loro modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi e non ancora avviate alla data del 31 dicembre 2014 (art. 2). Sempre ai sensi del citato decreto (art. 3), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali cura il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, e procede ai provvedimenti di revoca ove siano disattesi i termini di cui al precedente art. 2. In allegato al decreto ministeriale è riportato l’elenco dei Programmi di riqualificazione urbana (P.R.U.) aggiornato al 12/12/2014.

Si ricorda che l’art. 2, comma 2, della L. 179/1992 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) ha destinato la somma di Lire 288.000.000.000 per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana (P.Ri.U.) individuati, ai sensi dell’art. 16 delle medesima legge, con accordi di programma finalizzati alla riqualificazione del tessuto  urbanistico, edilizio ed ambientale.

 Con delibera CIPE del 23 aprile 1997 sono state stanziate risorse a valere sui fondi strutturali di provenienza comunitaria per interventi localizzati in aree depresse (obiettivo 1) ed in zone di declino industriale (obiettivo 2) con le quali il Ministero dei lavori pubblici ha potuto finanziare programmi di riqualificazione urbana che si proponevano, in via prioritaria, la realizzazione di opere infrastrutturali.

L’iniziale termine di ultimazione delle opere era stato prorogato, con successivi decreti ministeriali, dapprima al 31 dicembre 2011 e quindi al 31 dicembre 2014. In esito al monitoraggio effettuato dal MIT nell’aprile 2014, erano state riscontrate difficoltà rappresentate dai comuni nell'organizzazione e gestione di programmi complessi, caratterizzati da una molteplicità di interventi interconnessi tra loro, sulla base delle quali sono state quindi accolte le istanze di ulteriore proroga con il citato D.M. 9 settembre 2015 (che ha disposto una proroga non più a termine fisso, ma in relazione alle date indicate nei rispettivi cronoprogrammi approvati dai Collegi di vigilanza).

 

Si ricorda che i programmi di riqualificazione urbana oggetto della disposizione in esame sono realizzati medianti il ricorso all’istituto dell’accordo di programma, disciplinato dall’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

L’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede, in particolare, che per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

Ai sensi del comma 7 del citato art. 34, la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione (figura ora soppressa) o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il collegio di vigilanza, in tal caso, è presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il comma 100, secondo periodo, precisa le nozioni di “opere pubbliche avviate” e “opere private avviate” di cui al citato D.M. 9 settembre 2015 stabilendo che per «opere pubbliche avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo la legislazione sui lavori pubblici, e che per «opere private avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'Ufficio competente istanza di permesso di costruire o atto equivalente. La disposizione aggiunge (terzo periodo) che resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma.

Per l’art. 23, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il progetto definitivo è il livello di progettazione nel quale si individuano compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma.

L’istituto del permesso di costruire è disciplinato dal Capo II del D. Lgs. n. 380/2001 (Testo unico sull’edilizia), che si compone degli articoli da 10 a 15. In particolare, ai fini della disposizione in esame, rileva l’art. 10, comma 1, del citato Testo unico, il quale dispone che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

 


 

Articolo 1, comma 101
(Contributo alla RAI)

 

101.  Per l'adempimento degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale, alla RAI - Radiotelevisione Italiana Spa è riconosciuto un contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

 

Il comma 101 riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. un contributo di € 40 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per l’adempimento degli obblighi del contratto di servizio, inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale.

 

In base all’art. 49 del d.lgs. 177/2005 – come, da ultimo, modificato dall’art. 9 della L. 198/2016 – il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione decennale, previa consultazione pubblica sugli obblighi del servizio.

L’affidamento in concessione decennale alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., a decorrere dal 30 aprile 2017, e l’approvazione dell’annesso schema di convenzione, sono stati operati con DPCM 28 aprile 2017.

In base all’art. 45 del medesimo d.lgs. 177/2005 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1 della L. 220/2015 – il servizio pubblico è svolto sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria.

 

Il contratto di servizio 2018-2022 ha per oggetto l'attività che la RAI svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico e, in particolare, l'offerta radiofonica, televisiva, e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme in tutte le modalità, l'impiego della capacità trasmissiva necessaria, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.

 

Le somme sono state appostate sul cap. 7520 dello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico.

 


 

Articolo 1, comma 102
(
Sperimentazione nelle città di velocipedi elettrici)

 


102.  Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.


 

 

Il comma 102 autorizza la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (Segway, hoverboard, monopattini).

 

Il comma 102, autorizza tale sperimentazione nelle città al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili.

Si tratta di mezzi elettrici a due ruote che possono essere a bilanciamento assistito (come i segway e gli hoverboard), o meno (monopattini elettrici e skateboard elettrici) i quali, attualmente, non sono regolamentati dal Codice della Strada in quanto non sono inclusi nell’elenco dei mezzi che vengono qualificati come “veicoli” ai sensi dell’articolo 47 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).

 

Si ricorda che l’art. 47 classifica come veicoli, i seguenti:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazione animale;

c) velocipedi;

d) slitte;

e) ciclomotori;

f) motoveicoli;

g) autoveicoli;

h) filoveicoli;

i) rimorchi;

l) macchine agricole;

m) macchine operatrici;

n) veicoli con caratteristiche atipiche.

 

I velocipedi, sono definiti in dettaglio dall’art. 50 del Codice, che vi ricomprende le biciclette, anche a pedalata assistita elettrica.

Nella proposta di legge A.C. 1368 in corso di esame in sede referente presso la IX Commissione della Camera dei deputati insieme ad ulteriori proposte di legge abbinate, si dispone, con riferimento a questi mezzi, la modifica dell'articolo 50, comma 1 del Codice della strada relativo ai velocipedi (biciclette, anche a pedalata assistita), al fine di ricomprendere tra questi anche i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h.

 

Per le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 


 

Articolo 1, comma 103
(Accesso alle zone a traffico limitato delle auto elettriche o ibride)

 

103.  All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida ».

 

 

Il comma 103 inserisce un comma 9-bis all’articolo 7 del Codice della strada, prevedendo che i comuni, i quali realizzino una zona a traffico limitato, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Codice, consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

 

L’articolo 7, comma 9, del Codice della strada stabilisce che i comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Analogamente, i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico.

I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.

Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

 

La formulazione della norma sembrerebbe consentire l’accesso di tali veicoli non solo nelle zone a traffico limitato ma anche alle aree pedonali.

 

Nella seduta del 17 gennaio 2018 della IX Commissione della Camera dei deputati il Governo ha risposto a due interrogazioni a risposta immediata (5-01236 Pizzetti e 5-01237 Stumpo) che davano conto delle perplessità espresse da ANCI e da diverse associazioni ambientaliste sulla portata della norma, con specifico riferimento alla possibilità per le auto elettriche o ibride di accedere anche nelle zone pedonali oltre che in relazione all’obbligo per gli enti locali di consentire in ogni caso l’accesso a tali aree da parte delle auto elettriche e ibride.

Il rappresentante del Governo in risposta alle citate interrogazioni ha precisato che, secondo l’interpretazione del Governo, tale disposizione si applicherebbe solo a zone a traffico limitato di nuova istituzione e che non si applicherebbe, in ogni caso, alle aree pedonali.

Ha inoltre annunciato che il Governo intende comunque esprimere parere favorevole su un emendamento modificativo del testo volto da un lato a limitare al facoltà di accesso alle sole auto elettriche (sopprimendo quindi il riferimento alle auto ibride) e dall’altro a sopprimere le parole “in ogni caso”.

 

Non sembra tuttavia che tale ultima modifica elimini l’obbligo per gli enti locali di consentire l’accesso a tali zone alle auto elettriche.

 

Il comma 11 del medesimo articolo 9 stabilisce che nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

 

Dovrebbe essere precisato se oltre all’accesso alle zone di cui all’articolo 9 a tali veicoli sia consentita la sosta e a quali condizioni.


 

Articolo 1, comma 104
(Finanziamento autostrade ciclabili)

 


104.  Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione delle autostrade ciclabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al presente comma.


 

 

Il comma 104 prevede l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato alla progettazione delle “autostrade ciclabili” con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019.

 

Le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il decreto ministeriale definisce le modalità di erogazione delle risorse, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità previste.

All’onere derivante dal comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748.

 

Si segnala che non è presente nell’ordinamento nazionale la definizione di “autostrade ciclabili”.

L’articolo 2, della legge n. 2 del 2018 ha introdotto le definizioni di ciclovia, rete cicloviaria, via verde ciclabile (articolo 2).

Per un approfondimento in merito ai contenuti della legge n. 2 del 2018 e degli interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica si veda l’apposito tema.

 


 

Articolo 1, commi 107-114
(Contributo per i piccoli investimenti dei comuni)

 


107.  Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

108.  Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

109.  Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

110.  I contributi di cui al comma 107 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

111.  Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 109, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

112.  Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 ».

113.  Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 107 a 112.

114.  I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.


 

 

I commi da 107 a 114 disciplinano l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Sono stabiliti, inoltre, i criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, inclusi i termini per l’eventuale revoca e riassegnazione dei contributi previsti.

Si disciplinano altresì il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti erogati e dell’esecuzione delle opere pubbliche.

Contributo ai comuni (comma 107)

Il comma 107 assegna, per l'anno 2019, un contributo nel limite complessivo di 400 milioni di euro ai comuni, al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale.

I contributi vengono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni:

§  con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40.000 euro ciascuno;

§  con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, nella misura di 50.000 euro ciascuno;

§  con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno;

§  con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno.

 

Si fa notare che la norma in esame non prevede l’invio di richieste di contributo da parte dei Comuni. L’importo limite di 400 milioni di euro è ottenuto moltiplicando, per ogni classe di popolazione individuata, il numero di comuni per l’importo corrispondente, in modo da garantire l’erogazione del contributo indicato per ognuno dei comuni considerati dalla norma in esame.

 

In attuazione del comma in esame è stato emanato il D.M. Interno 10 gennaio 2019 che ha provveduto all’attribuzione a tutti i comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti di contributi nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019, secondo le tabelle di riparto (elaborate tenendo conto delle fasce di popolazione) contenute negli allegati al decreto medesimo.

 

Il comma in esame prevede altresì che, entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

Finanziamento, affidamento ed esecuzione dei lavori (commi 108-109)

Il comma 108 riconosce al comune beneficiario del contributo la possibilità di finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che tali lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti. 

Ulteriore condizione prevista è che tali finanziamenti siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Il decreto ministeriale n. 14/2018  disciplina il regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, emanato in attuazione dell’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016. Sono compresi  nel  programma  triennale  e  nei relativi  aggiornamenti  le  opere  pubbliche  incompiute, i lavori realizzabili  attraverso  contratti di  concessione  o  di  partenariato  pubblico  privato,  i lavori realizzabili tramite cessione  del  diritto  di  proprietà o  altro titolo di godimento di beni immobili.

 

L’affidamento dei lavori e degli interventi di manutenzione straordinaria è previsto secondo le seguenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici:

§  procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016);

La procedura negoziata prevede la consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

I suddetti lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Si ricorda che il comma 912 dell’art. 1 della presente legge dispone, nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, che fino al 31 dicembre 2019 le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

§  acquisizione diretta di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016).

 

Il comma 109 obbliga il comune beneficiario del contributo ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

 

Modalità per l’erogazione dei contributi e revoca  (commi 110-111)

Il comma 110 disciplina l’erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità:

§  per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio previsto al successivo comma 112;

§  e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici.

 

Il comma 111 prevede che, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno, sia disposta la revoca parziale o totale dei contributi previsti:

§  nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 per l’inizio dell'esecuzione dei lavori;

§  o nel caso di parziale utilizzo del contributo medesimo.

 

Con il medesimo decreto del Ministero dell’interno è prevista l’assegnazione delle somme revocate, a favore dei comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero.

I comuni beneficiari dei contributi revocati sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

Monitoraggio e controllo delle opere pubbliche (commi 112-114)

Il comma 112 stabilisce l’applicazione da parte dei comuni beneficiari dei contributi delle procedure previste dal sistema disciplinato nel decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per il monitoraggio dello stato di attuazione delle suddette opere pubbliche, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019".

Il comma 113 dispone l’effettuazione di controlli a campione da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

Il comma 114 obbliga i comuni assegnatari del contributo a indicare la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione, nella sezione “Opere pubbliche” del sito Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Si dispone altresì che il Sindaco ha l’obbligo di fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

 


 

Articolo 1, comma 115
(Riduzione del Fondo investimenti )

 


115.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente le risorse per il finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, relative al settore di spesa delle « infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione », ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2019.


 

 

Il comma 115 dispone una riduzione di 30 milioni di euro per il 2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

 

La riduzione riguarda, in particolare, l’autorizzazione di spesa (nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016) concernente le risorse per il finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, relative al  settore di spesa delle “infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione”, ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032) e rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033). Tale ultimo Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa e viene ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Per approfondimenti si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

 

 


 

Articolo 1, commi 116-121
(Cessione di una quota di partecipazione in Invitalia
SGR e in fondi da essa gestiti)

 


116.  Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 del presente articolo, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l'apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 117, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio dei diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.

117.  Per le finalità e alle condizioni previste dal comma 116, è attribuito all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, da esercitare nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 116, ove ritenuti congrui.

118.  Nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 116 già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altra società veicolo eventualmente costituita a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.

119.  In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma 116 e alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.

120.  Per le finalità di cui ai commi da 116 a 119, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 899, le parole: « per almeno il 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche »;

b)  al comma 900, le parole: « il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi » sono sostituite dalle seguenti: « la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo ».

121.  Le risorse per complessivi 200 milioni di euro di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 28 febbraio 2018 (3), assegnate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2018, ad Invitalia, a valere sulle risorse del « Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 », per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato « Italia Venture III », già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 116 in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di concerto con il Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'informativa al CIPE.


 

 

Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti (comma 116).

È attribuito alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. – in qualità di Istituto nazionale di promozione - il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti (comma 117).

Le operazioni sopra illustrale non determinano effetti per la finanza pubblica, essendo realizzate da soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 119).

Si prevede, inoltre, che le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 maggio 2018, ad Invitalia, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020» per la costituzione di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato «Italia Venture III» siano assegnate al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di cui al comma 63-undecies. La disposizione non modifica l’entità delle risorse, intervenendo unicamente sulla titolarità della gestione delle risorse (comma 121).

La relazione tecnica precisa che le restanti disposizioni hanno natura procedimentale.

 

In particolare, il comma 116, al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, dispone che il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (L. n. 134/2012) (Fondo per la crescita sostenibile), all’articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo imprese Sud[10]), e al successivo comma 121, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l’apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui al successivo comma 116, unitamente ai criteri di governance per l’esercizio dei diritti di azionista sull’eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.

 

Invitalia Ventures S.g.r. S.p.A (ex Strategia Italia SGR) è una società controllata al 100 per cento da Invitalia S.p.A., gestisce fondi comuni di investimento mobiliare chiuso finalizzati a sostenere la realizzazione di investimenti nel capitale di rischio di imprese con elevato potenziale di sviluppo (startup e PMI in Italia, in partnership con operatori nazionali e internazionali).

Secondo quanto risulta dal relativo sito istituzionale, gestisce il fondo di venture capital "Italia Venture I", dedicato a startup e PMI innovative, e il fondo di private equity "Italia Venture II - Fondo Imprese Sud" dedicato alle PMI del Mezzogiorno operanti soprattutto nei settori con alto potenziale di sviluppo, tra cui: agroalimentare, meccatronica, medicale, turismo, moda.

Italia Venture I è dotato di 87 milioni di euro ed è dedicato a investimenti early-stage in startup e PMI innovative. Sottoscrittori pubblici e privati hanno investito nel Fondo: MISE/Invitalia[11], Banca Europea per gli Investimenti (FEI), Cisco, Fondazione di Sardegna e il Gruppo Metec.

Italia Venture II Fondo Imprese Sud ha una dotazione di 150 milioni (dotazione autorizzata dal comma 897 della legge n. 205/2017 per il Fondo imprese sud) ed è finalizzato ad accelerare la competitività e la crescita dimensionale delle PMI del Mezzogiorno anche attraverso acquisizioni e/o aggregazioni.

Si rinvia anche alla Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Invitalia S.p.A., approvata dalla Corte dei Conti con deliberazione del 27 settembre 2018, n. 92.

 

Il comma 117 prevede che, per le finalità e alle condizioni previste dal comma 116, è attribuito a Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualità di Istituto nazionale di promozione delle piattaforme di investimento nell’ambito del cd. Piano Juncker - il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in altri fondi gestiti da Invitalia, da esercitarsi nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al precedente comma 116, ove ritenuti congrui.

 

Si ricorda in questa sede che la strategia del Piano di investimenti per l’Europa, il cd. Piano Juncker, lanciato con la Comunicazione della Commissione UE del 26 novembre 2014 (COM (2014) 903 final) – prevede, attraverso l’istituzione del Fondo europeo investimenti strategici (FEIS), la mobilitazione di risorse finanziarie finalizzate a promuovere progetti in grado di attrarre investitori privati.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015, articolo 1, commi 822-830) ha qualificato CDP S.p.A. quale Istituto nazionale di promozione delle operazioni finanziarie relative alle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).

Per esplicita previsione normativa, CDP può impiegare le risorse della gestione separata per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti.

Cassa depositi e prestiti S.p.A., dunque, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione, è impegnata nel finanziamento di piattaforme di investimento e di singoli progetti supportati dal FEIS, il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, che ha come scopo quello di attuare gli indirizzi del Piano Juncker.

Secondo quanto risulta dal sito istituzionale della Commissione europea, dedicato al Piano Juncker e ai risultati dello stesso, in termini di investimenti, nei diversi Stati membri, a dicembre 2018, il totale dei finanziamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) in Italia è pari a 9,4 miliardi di euro, che dovrebbero mobilitarne altri 55 di investimenti aggiuntivi.

Sono stati, in particolare, approvati:

§  80 progetti (in settori quali energia - infrastrutture sociali - trasporti - digitale – agricoltura, ambiente e impiego efficiente delle risorse - ricerca, sviluppo e innovazione - società di piccole dimensioni) finanziati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) con il sostegno del FEIS per circa 6,9 miliardi di euro di finanziamento complessivo;

§  a sostegno delle PMI, 70 accordi con banche intermediarie o fondi finanziati dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) con il sostegno del FEIS, per circa 2,5 miliardi di euro di finanziamento complessivo.

§  Si rinvia, per un esame più approfondito all’ “Investment Plan - state of play - Italy”, disponibile sul sito della Commissione UE.

 

La relazione tecnica precisa che le operazioni sopra illustrate non determinano effetti per la finanza pubblica, essendo realizzate da soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

 

Il comma 118 prevede che, nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 116 già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altro veicolo eventualmente costituto a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.

 

Il comma 119 prevede che, in caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma 116 e alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.

 

Il comma 120, per le finalità di cui ai commi precedenti, introduce alcune modifiche alla disciplina del “Fondo imprese Sud” di cui all’articolo 1, commi 899 e 900 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).

Mentre l’attuale testo del citato comma 899 prevede che l'investimento nel capitale di ciascuna impresa target sia finanziato per almeno il 50 per cento da risorse apportate da investitori privati indipendenti, il nuovo testo prevede che tale investimento sia finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche da risorse apportate da investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.

Inoltre, mentre l’attuale testo del citato comma 900 prevede che l’investimento del Fondo in questione in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR) non possa superare il 30% della consistenza complessiva dei predetti fondi, il nuovo testo prevede che l’investimento non possa superare la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo.

 

Il comma 121 dispone, infine, che le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 227 del 29 settembre 2018 ad Invitalia, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020», per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato «Italia Venture III», già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 116 in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo di sviluppo e coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di concerto con il Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la Coesione, sentita la Cabina di Regia di cui all’articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l’informativa al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).”

 

Si ricorda che la delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018 prevede uno stanziamento di euro 200 milioni per contrastare i fenomeni di cessazione delle attività e/o di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione che favoriscano la transizione di grandi imprese e complessi industriali di rilevante dimensione caratterizzati da gravi crisi finanziarie e/o produttive, ivi incluse quelle insolventi, verso nuovi assetti imprenditoriali.

 


 

Articolo 1, commi 122,123 e 126
(
Fondo investimenti Enti Territoriali)

 


122.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

123.  Il fondo di cui al comma 122 è destinato, oltre che per le finalità previste dai commi 556, 826, 843 e 890, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali.

126.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma 122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale di cui al comma 875, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in parte, degli accordi di cui al comma 875 entro il termine del 31 gennaio 2019, le somme del fondo di cui al primo periodo non utilizzate sono destinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da raggiungere entro il 20 febbraio 2019, ad incrementare i contributi di cui ai commi 134 e 139, includendo tra i destinatari anche le province e le città metropolitane, nonché i contributi di cui al comma 107. In caso di mancata intesa il decreto è comunque emanato entro il 10 marzo 2019.


 

 

I commi 122 e 123 prevedono l’istituzione, a decorrere dal 2019, di un Fondo da ripartire destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali, nonché alle finalità di copertura finanziaria di alcune disposizioni del provvedimento, espressamente indicate dal comma 123.

A valere sulle risorse residue del suddetto Fondo, il comma 126 dispone l’istituzione di un ulteriore fondo, che viene finalizzato ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, secondo quanto previsto negli accordi che dovranno essere sottoscritti ai sensi del comma 875.

Laddove le regioni non pervenissero ai citati accordi, le risorse non utilizzate vengono destinate ad incremento dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di regioni, province e città metropolitane, già autorizzati dai commi 134 e 139, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 10 marzo 2019.

 

In particolare, il comma 122 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7558), a decorrere dal 2019, di un Fondo da ripartire con la seguente dotazione finanziaria: 2.780 milioni di euro per l’anno 2019, di 3.180,2 milioni per l’anno 2020, di 1.255 milioni per l’anno 2021, di 1.855 milioni per l’anno 2022, di 2.255 milioni per l’anno 2023, di 2.655 milioni per l’anno 2024, di 2.755 milioni per l’anno 2025, di 2.590 milioni per l’anno 2026, di 2.445 milioni per l’anno 2027, di 2.245 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.195 milioni per l’anno 2032, di 2.150 milioni per l’anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2034.

Il comma 123 stabilisce che le risorse del Fondo sono destinate al rilancio degli investimenti degli enti territoriali, nonché alle finalità di copertura previste dalle seguenti norme del provvedimento in esame:

§  comma 556, diretto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico (complessivamente pari a 4 miliardi di euro) con una riduzione delle risorse del Fondo in esame di 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 300 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2025, 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 300 milioni di euro nel 2032 e 200 milioni per l’anno 2033;

§  comma 826, che quantifica gli oneri derivati dalle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali ai fini del pareggio di bilancio, che consentono agli enti l’utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa senza vincoli, che vengono posti a valere sulle risorse del Fondo in esame per 404 milioni di euro per il 2020, 711 milioni per il 2021, 1.334 milioni per il 2022, 1.528 milioni per il 2023di 1.931 milioni per il 2024, 2.050 milioni per il 2025, 1.891 milioni per il 2026, 1.678 milioni per il 2027 e per 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028;

§  comma 843 che pone a valere sulle risorse del Fondo in esame la copertura degli oneri, per complessivi 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, derivanti dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2020 e dall’attribuzione di contributi agli investimenti alle medesime regioni per il 2019 e il 2020;

§  comma 890, che pone a valere sulle risorse del Fondo in esame la copertura degli oneri derivati dal contributo concesso a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole, pari a 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.

 

Si sottolinea che, nel corso dell’esame parlamentare, la dotazione finanziaria del Fondo in esame è stata ridotta (di oltre 12 miliardi di euro complessivi), in quanto utilizzata a copertura finanziaria di ulteriori disposizioni introdotte alla Camera e al Senato.

 

Tra le principali si ricordano, in particolare, i commi 134-148, che attribuiscono contributi alle regioni a statuto ordinario e ai comuni per opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per oltre 8 miliardi complessivi per il periodo 2021-2033 (in particolare, per le regioni sono stanziati 135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033; lo stanziamento per i comuni è pari a 250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni per il 2032 e 2033); il comma 844, che 650 milioni complessivi (50 milioni annui nel periodo dal 2021 al 2033) finalizzati a spesa di investimento delle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità relativamente al contenimento dei costi degli apparati amministrativi; i commi 892-895, che attribuiscono ai comuni un contributo di 190 milioni di euro annui nel periodo dal 2019 al 2033, a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI sugli immobili (complessivi 2.850 milioni); il comma 879, che riconosce alla Regione Valle d’Aosta un trasferimento complessivo di 120 milioni di euro negli anni 2019-2025 da destinare a spese di investimento in opere pubbliche (10 milioni annui nel 2019-2020 e 20 milioni annui nel restante quinquennio); il comma 883 che attribuisce alla Regione Siciliana 540 milioni per gli anni dal 2019 al 2025, da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane manutenzione straordinaria di strade e scuole (di cui 20 milioni per ciascuno degli anni 2019-2020 e 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025).

 

Pertanto, sul Fondo investimenti enti territoriali (iscritto sul cap. 7558/MEF) - che nel ddl iniziale (A.C. 1334, II Sezione) presentava, considerando le coperture finanziarie sopra indicate, una dotazione finanziaria pari a 253,8 milioni per l’anno 2019, 250 milioni per l’anno 2020 e di 989 milioni per l’anno 2021 – residuavano, a seguito delle modifiche introdotte durante l’esame parlamentare, risorse pari a 33,8 milioni per il 2019, 30 milioni per il 2020, 194 milioni per il 2021, 171 milioni per il 2022, 177 milioni per il 2023, 174 milioni per il 2024, 155 milioni per il 2025, 49 milioni per il 2026, 117 milioni per il 2027, 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 , 145 milioni per il 2032 e 200 milioni per il 2033 (circa 3,5 miliardi di euro per il periodo dal 2019 al 2033).

Tali disponibilità residue non sono state mantenute sul Fondo in questione (che nel bilancio per il triennio 2019-2021, risulta, infatti, privo di dotazione[12]) ma sono state trasferite, ai sensi del successivo comma 126, ad altro fondo ai fini del loro utilizzo.

Più in particolare, il comma 126 dispone l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un ulteriore fondo, alimentato appunto con le suddette risorse residue del Fondo investimenti enti territoriali, ai fini del loro utilizzo, destinato ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, nell’ambito degli accordi bilaterali di cui al comma 875, sottoscritti tra lo Stato e ciascuna delle due regioni a statuto speciale per la definizione del concorso di ciascuna autonomia al contenimento del debito pubblico, da concludersi entro il 31 gennaio 2019.

Nel bilancio per il triennio 2019-2021, il Fondo (cap. 7512/MEF, denominato “Fondo finalizzato agli investimenti nell'ambito degli accordi tra lo stato e le regioni a statuto speciale”) presenta una dotazione, per il triennio 2019-2021, di 33,8 milioni per il 2019, di 30 milioni per il 2020 e di 194 milioni per il 2021.

 

Nel caso in cui le regioni non pervenissero ai citati accordi entro il predetto termine, il medesimo comma 126 dispone che le risorse del fondo non utilizzate saranno destinate ad incremento dei contributi autorizzati dai commi 134 e 139, finalizzati ad opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio delle regioni, includendo tra i destinatari anche le province e le città metropolitane, nonché dei contributi di cui al comma 107, assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

A tale assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 10 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da raggiungere entro il 20 febbraio 2019.

 


 

Articolo 1, comma 124
(Personale utilizzato a tempo parziale da enti locali diversi
da quelli di appartenenza)

 


124.  Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.


 

 

Il comma 124 conferisce una veste legislativa alla disciplina (attualmente rimessa alla contrattazione collettiva) sull'utilizzo da parte degli enti locali, a tempo parziale e mediante convenzione, del personale di altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali (CCNL).

 

Il comma 124 autorizza gli enti locali ad utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL. A tal fine, occorre: i) il consenso dei lavoratori interessati, ii) che tale utilizzo sia circoscritto a periodi predeterminati; iii) che riguardi una parte del tempo di lavoro d'obbligo; iv) che sia effettuato sulla base di una convenzione; v) che sia disposto previo assenso dell'ente di appartenenza.

La finalità è quella di "soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali" dell'ente locale e di assicurare "una economica gestione delle risorse".

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad apposita convenzione fra gli enti interessati, chiamata a disciplinare gli aspetti utili per il corretto utilizzo del lavoratore. Fra questi, la disposizione richiama esplicitamente la definizione del tempo di lavoro in assegnazione, il rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo e la ripartizione degli oneri finanziari.

Infine, il comma aggiuntivo dispone l'applicazione, ove compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 14 del (CCNL) 22 gennaio 2004 del comparto Regioni-autonomie locali.

 

L'articolo 14 del CCNL, al primo comma, periodi primo e secondo, contiene le medesime disposizioni di cui al comma 65-bis in esame, periodi primo e secondo. L'articolo stabilisce altresì che il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza (comma 2); che la contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore di tale personale (comma 3); che detti lavoratori possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa (comma 4), cui è associata una specifica retribuzione (comma 5); che l'eventuale rimborso delle spese sostenute sia a carico dell'ente utilizzatore nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14 settembre 2000 (comma 6); che la disciplina in commento trovi applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi che gli enti locali decidono di svolgere in modo coordinato fra loro sulla base di convenzioni (ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000), con oneri a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dai rimborsi spese (comma 7).

 

 

 


 

Articolo 1, comma 125
(Finanziamento per eventi calamitosi in Liguria)

 


125.  A fronte degli effetti derivati sul territorio della regione Liguria a causa degli eccezionali eventi meteorologici marini verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, è assegnata per l'anno 2019 al Presidente della regione Liguria in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 la somma di 8.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici.


 

 

Il comma 125 assegna 8 milioni di euro per l’anno 2019 al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato, per interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018.  

 

Il comma 125 assegna 8 milioni di euro, per l’anno 2019, al Presidente della Regione Liguria, in qualità di Commissario Delegato (ai sensi della ordinanza di protezione civile n. 558/2018), per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018.

Con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, è stato dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di emergenza e assegnati complessivi 53,5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui 6,5 milioni di euro alla Regione Liguria, in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici che hanno   interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna,  Regione  Siciliana, Veneto e delle Province autonome, colpito dagli eccezionali  eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. Con l’ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile, prevedendo altresì la nomina a commissari delegati dei presidenti delle medesime Regioni, i quali redigono un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.  Successivamente è stata emanata l’ordinanza di protezione civile n. 559 che ha previsto la partecipazione dei comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi in premessa, e per le attività volte a garantire  la continuità amministrativa negli enti locali e nei territori interessati dagli eventi.  

 


 

Articolo 1, comma 127
(Riqualificazione di aree industriali dismesse)

 


127. Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, all'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « e infrastrutture di aree industriali dismesse » sono sostituite dalle seguenti: « infrastrutture e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico ».


 

 

Il comma 127, al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, prevede che gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale nel territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (area ex Fiat Alfa-Romeo), nonché nel comune di Marcianise e nel distretto di Brindisi, possano riguardare anche sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l’esistente rete del trasporto pubblico.

 

Si ricorda che in base all’articolo 1, comma 265, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 (recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia) sono estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004, nonché al comune di Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di Brindisi. Il successivo comma 266 dispone l’estensione del programma di reindustrializzazione alla bonifica di aree industriali dismesse, prevedendo segnatamente che il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 265, proposto e attuato da Invitalia Spa in accordo con le rispettive regioni, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse”.

Quanto all’Accordo di programma per area ex Fiat Alfa Romeo, si segnala che esso è stato oggetto di Atti integrativi per la riperimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione.

 

La disposizione in esame, al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, modifica ed integra il citato comma 266, precisando che il programma di reindustrializzazione possa prevedere, oltre ad interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture, anche sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l’esistente rete del trasporto pubblico.


 

Articolo 1, comma 128
(Elettrificazione della linea ferroviaria Biella – Novara)

 

128.  Al fine di garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019.

 

 

Il comma 128 assegna alla regione Piemonte un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l’elettrificazione della linea ferroviaria Biella Novara.

 

La linea è una ferrovia a binario semplice non elettrificato e ordinario lunga complessivamente 50,8 chilometri gestita da Rete ferroviaria italiana che la qualifica come "linea complementare".

 

Lo schema di contratto di programma, parte investimenti, 2017-2021 tra Rete ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non prevede specifici interventi su tale linea.

Sono viceversa finanziate opere per 91 milioni di euro per interventi sul nodo di Novara che si inquadrano nel programma di sistemazione del nodo di Novara per ottimizzare i flussi di traffico dei corridoi Reno-Alpi e Mediterraneo che convergono nel capoluogo piemontese.

Gli interventi consistono nella realizzazione di una bretella merci sulla linea Vignale-Novara Centrale per l’accesso all’impianto di Novara Boschetto da nord e la prima fase di adeguamento del piano del ferro dell'impianto di Novara Boschetto con creazione di una radice per l’ingresso da nord dei treni di autostrada viaggiante con annesso terminal per tale servizio e relativa viabilità di accesso, nonché l'adeguamento del piano del ferro e upgrade tecnologico dell'impianto di Vignale.

Ulteriori opere consistono nell'interconnessione tra la futura bretella merci di Vignale-Boschetto e linea FNM Novara-Seregno.

 


 

Articolo 1, comma 129
(Restauro della sede della “Società Dante Alighieri”)

 

129. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 4.725.000 euro quale contributo straordinario per i lavori di recupero, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio demaniale Palazzo Firenze, sede della “Società Dante Alighieri”.

 

 

Il comma 129 dispone, per il 2019, l’erogazione di un contributo straordinario di 4.725.000 euro per l’esecuzione di lavori di restauro dell’edificio demaniale Palazzo Firenze, sede nazionale della “Società Dante Alighieri” a Roma.

 

La norma assegna, per il 2019, un contributo straordinario di 4.725.000 euro per i lavori di recupero, risanamento conservativo e straordinaria manutenzione di Palazzo Firenze a Roma, che ospita la sede nazionale della “Società Dante Alighieri”.

Le risorse sono appostate sul cap. 7259 appositamente istituito nello stato di previsione del MAECI.

 

Il finanziamento statale alla Società Dante Alighieri, ente morale con la missione di promuovere la lingua e la cultura italiane, disposto ai sensi della legge n. 411/1985, è allocato a carico del cap. 2742 dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che, con riferimento al triennio 2019-2021, espone un importo di 3,2 milioni di euro per ciascuna annualità 2019 e 2020, e di 0,6 milioni per il 2021.

 

 


 

Articolo 1, comma 130
(Limiti acquisti di beni e servizi con Mercato
elettronico della PA - MEPA)

 

130.  All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».

 

 

Il comma 130 dispone l'innalzamento del limite di importo previsto per il ricorso al MePA.

 

Il comma 130 dispone l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MePA).

 

Il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), introdotto dal D.P.R. n. 101 del 2002, è uno strumento di commercio elettronico tramite cui le amministrazioni pubbliche italiane registrate possono effettuare acquisti, di importo inferiore alla soglia comunitaria, consultando il catalogo elettronico relativo ai beni e servizi offerti dai fornitori abilitati sul sistema.

Il MePA è gestito da Consip per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 131 e 132
(
Aeroporto di Reggio Calabria)

 


131.  Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

132.  All'onere derivante dal comma 131, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.


 

 

I commi 131 e 132 dispongono uno stanziamento di 25 milioni € complessivi in tre anni per l’aeroporto di Reggio Calabria, al fine di consentire i lavori di ristrutturazione e la messa in sicurezza dell’aeroporto.

 

Il comma 131 dispone uno stanziamento di 15 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 per l’aeroporto di Reggio Calabria.

I fondi sono finalizzati a consentire i lavori di ristrutturazione e la messa in sicurezza dell’aeroporto.

 

L’aeroporto di Reggio Calabria, conosciuto anche con il nome di aeroporto dello Stretto Tito Minniti, è classificato come aeroporto di interesse nazionale (D.P.R. n. 201/2015) e fa parte della rete comprehensive nell’ambito delle reti treanseuropee TEN-T. E’ il secondo aeroporto per numero di passeggeri della regione Calabria dopo l’aeroporto di Lamezia Terme, classificato invece, tra gli aeroporti di interesse nazionale, come aeroporto di particolare rilevanza strategica. L’aeroporto di Reggio Calabria è servito da tre compagnie aeree: Alitalia, Blu-express e Blue Air. L’area complessiva dello scalo ospita due piste ed un unico terminal passeggeri.

Si ricorda che la disciplina nazionale e la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico, prevista dall’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha assegnato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su alcuni scali aeroportuali, in conformità con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008, è stata estesa  dall'art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Reggio Calabria ed i principali aeroporti nazionali.

 

In base al comma 132, all’onere della norma, pari a 15 milioni per il 2019 e a 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) si provvede con a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e coesione.

Articolo 1, comma 133
(Continuità territoriale con riferimento all’aeroporto di Crotone)

 

133.  Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l'aeroporto di Crotone è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

 

 

Il comma 133 assegna 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 all’aeroporto di Crotone al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale.

 

L’aeroporto di Crotone rientra tra gli aeroporti di interesse nazionale ai sensi del Piano nazionale degli aeroporti. Nel corso dell’anno 2018  fino al mese di giugno, lo scalo, pur formalmente aperto, non è stato servito da voli. Da giugno 2018 sono stati riattivati alcuni voli sulla tratta.

 

Con riferimento alla materia della continuità territoriale l'articolo36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ha assegnato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformità con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008  (il riferimento nel testo della legge è al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio successivamente abrogato e sostituito dal vigente Regolamento (CE) n. 1008/20008).

L'articolo 135 della legge n. 388 del 2000 ha previsto poi un'analoga disposizione per la realizzazione della continuità territoriale per la Sicilia (in particolare tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane), prevedendo che l'entità del cofinanziamento regionale alle agevolazioni non potrà essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'articolo 136 della legge n. 388 del 2000 ha quindi stabilito in via generale che con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 (oggi abrogato e sostituito dal regolamento 1303 del 2013) e provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni. I contenuti dell'onere di pubblico servizio sono determinati secondo le modalità previste dall'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (commi 2 e 3).

La legge n. 289 del 2002, all'articolo 82, ha esteso le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa.

Successivamente l'art. 4, comma 206, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, modificando l'art. 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui al predetto art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali nei limiti delle risorse già preordinate.

Il procedimento per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico prevede che il Presidente della regione interessata chieda al Ministro delle infrastrutture e trasporti il conferimento di una delega per indire una Conferenza di Servizi avente ad oggetto la definizione dei contenuti degli oneri di servizio pubblico per il collegamento aereo con uno degli aeroporti previsti dalle disposizioni sopra individuate (art. 36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e articolo 135 della legge n. 388 del 2000).

In particolare la conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:

a) le tipologie e i livelli tariffari;

b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;

c) il numero dei voli;

d) gli orari dei voli;

e) i tipi di aeromobili;

f) la capacità di offerta.

Ad esito della conferenza di servizi il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone con proprio decreto:

a) gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli aeroporti individuati dalla stessa conferenza;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte interessate.

A seguito della definizione degli oneri di servizio pubblico, in sede di conferenza dei servizi, e individuata la copertura necessaria per il finanziamento dell'intervento, il Ministero, ricevuta la comunicazione da parte della regione interessata, comunica a sua volta alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico, che viene disposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento europeo prevede che la Commissione pubblichi una nota informativa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nella quale: a) specifica i due aeroporti collegati dalla rotta in questione e gli eventuali scali intermedi; specifica la data di entrata in vigore dell'onere di servizio pubblico e l'indirizzo completo presso il quale lo Stato membro interessato rende disponibile senza indugio e a titolo gratuito il testo e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata all'onere di servizio pubblico.

 


 

Articolo 1, commi 134-148
(
Risorse per la messa in sicurezza del territorio)

 


134.  Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

135.  I contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:

a)  la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b)  la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c)  la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.

136.  Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

137.  Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

138.  Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 134 a 137 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».

139.  Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

140.  Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:

a)  la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;

b)  ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

c)  il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

141.  L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

142.  Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

143.  L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

144.  I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

145.  Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 .

146.  Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».

147.  Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 139.

148.  Il Ministero dell'interno può stipulare un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 139, con oneri posti a carico del medesimo fondo.


 

 

I commi 134-148 prevedono due distinti programmi - gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell’interno - aventi però la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per la realizzazione di tali programmi sono assegnati ai comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal soggetto gestore, contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro.

Oltre alle procedure per la concessione dei contributi ai comuni, sono disciplinati l’utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta nonché il monitoraggio degli investimenti effettuati.

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni, commentando separatamente i due blocchi di norme corrispondenti, rispettivamente, al programma affidato alle regioni (commi 134-138) e al programma gestito dal Ministero dell’interno (commi 139-148).

Il programma gestito dalle regioni a statuto ordinario (co. 134-138)

Le risorse assegnate (comma 134, primo periodo)

Il comma 134 assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro (135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033).

Investimenti a cui sono destinati i contributi (comma 135, secondo periodo)

Il comma 135 chiarisce che i contributi sono destinati ad investimenti per la messa in sicurezza:

§  del territorio a rischio idrogeologico;

§  di strade, ponti, e viadotti;

§  nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni.

Procedura per l’assegnazione dei contributi ai comuni (commi 134, secondo periodo, e 135, primo periodo)

Il secondo periodo del comma 134 dispone che il riparto dei contributi tra le regioni avvenga nella misura definita da apposita tabella (tabella 1 allegata alla legge); tale riparto può essere modificato mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2020.

Il primo periodo del comma 135 dispone invece che, ogni anno, le regioni devono provvedere all’assegnazione dei contributi ricevuti ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.

La disposizione precisa che tali contributi devono essere assegnati per almeno il 70% per ciascun anno.

Si segnala che la previsione dell’obbligatoria assegnazione ai comuni da parte delle regioni a statuto ordinario di una quota pari ad almeno il 70% dei contributi annuali non è sorretta dalla previsione di meccanismi sostitutivi da attivare in caso di mancata osservanza del predetto obbligo.

Affidamento dei lavori (comma 136, primo periodo)

Il comma 136, primo periodo, prevede che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.

Poiché il comma 135 prevede che tale attribuzione debba avvenire entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento, l’affidamento dei lavori dovrà presumibilmente intervenire entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta (comma 136, secondo periodo)

Il comma 136, secondo periodo, prevede che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione.

Successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, se vengono impegnati entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione.

Monitoraggio (commi 137-138)

In base al comma 137, le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

Il comma 138 disciplina invece le modalità di monitoraggio delle opere pubbliche in questione, stabilendo che lo stesso sia effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. 229/2011, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti legge di bilancio 2019».

Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

L'art. 5 del decreto legislativo n. 229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto.

In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera.

Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l’altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP).

In tal modo l’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP.

Il comma 6 dispone inoltre che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dell’attuazione degli interventi (identificati dai CUP) insistenti sulle opere pubbliche (identificate dai codici IOP) e delle relative risorse assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

Il programma gestito dal Ministero dell’interno (co. 139-148)

Le risorse assegnate (comma 139, primo periodo)

Il comma 139 assegna ai comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 4,9 miliardi di euro (250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni annui per il 2032-2033).

Le disposizioni citate sono volte, nella sostanza, a prolungare fino al 2033 quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. A differenza della norma in esame, il comma 853 citato ha previsto che i comuni destinatari possono essere solo quelli che non risultano beneficiare delle risorse connesse al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (previsto dal comma 974 della L. 208/2015).

Procedura per l’assegnazione dei contributi ai comuni (commi 139, secondo periodo, 140, 141, 142 e 144)

I commi 140-142 e 144 disciplinano la procedura per la concessione dei contributi ai comuni prevedendo le seguenti fasi procedurali:

1.   presentazione, al Ministero dell’interno, delle richieste di contributo entro il 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo (comma 140);

2.   determinazione, con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dei contributi entro il 15 novembre (comma 141, primo periodo);

3.   erogazione dei contributi, da parte del Ministero dell’interno, a partire dal 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, secondo uno scadenziario che tiene conto delle fasi di avanzamento (comma 144). In particolare, la tranche più consistente (pari al 60% del contributo) viene erogata entro il successivo 31 luglio, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori. L’affidamento dei lavori, in base al comma 80, deve avvenire entro 8 mesi dall’emanazione del decreto di determinazione del contributo, quindi, presumibilmente, entro il 15 luglio.

Fase 1 - Presentazione delle richieste entro il 15 settembre (comma 140)

Il comma 140, primo periodo, dispone che i comuni presentano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo.

Contenuto e importi massimi delle richieste (comma 140, quarto periodo)

Per ciascun anno viene stabilito che la richiesta di contributo non può eccedere i seguenti importi massimi:

§  ogni comune può inviare una richiesta, nel limite di 1 milione di euro, se ha una popolazione fino a 5.000 abitanti;

§  ogni comune può inviare una richiesta, nel limite di 2,5 milioni di euro, se ha una popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;

§  ogni comune può inviare una richiesta, nel limite di 5 milioni di euro, se ha una popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Condizioni per l’ammissibilità delle richieste di contributo (commi 139, secondo periodo, e 140, periodi secondo, terzo e quarto)

In base al secondo periodo del comma 139, non sono assegnati contributi per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

La richiesta di contributo deve contenere, ai sensi del secondo periodo del comma 140, le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. In mancanza dell’indicazione di un CUP valido, o in caso di errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo, viene prevista l’esclusione dalla procedura (comma 140, terzo periodo).

Il codice unico di progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) istituito presso il CIPE (art. 1, comma 5, della L. 144/1999 e art. 11 della L. 3/2003).

Il CUP, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri (v. deliberazione del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, disciplinante il sistema per l'attribuzione del CUP), accompagna ciascun progetto dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione fino al completamento dello stesso.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari e per prevenire eventuali infiltrazioni criminali.

 

Il quarto periodo del comma 140 dispone, inoltre, che la richiesta di contributo deve:

§  riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio;

§  riguardare tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

 

Ulteriori requisiti, che fanno riferimento alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di specifici documenti contabili, sono previsti dal comma 142 (al cui commento si rinvia, per una trattazione dettagliata).

 

Fase 2 - Determinazione dei contributi entro il 15 novembre (comma 141, primo periodo)

La determinazione dei contributi attribuiti agli enti avviene entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:

a)   investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b)  investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c)   investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente locale.

Disciplina per il caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili (comma 141, secondo periodo)

Ferme restando le succitate priorità, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

L'art. 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42") prevede che le regioni e gli enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

L'Allegato 13 al D.Lgs. 118/2011 reca l'Elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie. I titoli richiamati nel comma in esame sono i seguenti: titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa); titolo 2 (Trasferimenti correnti); titolo 3 (Entrate extratributarie); titolo 4 (Entrate in conto capitale); titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie).

Modalità di acquisizione delle informazioni (comma 142)

In base al comma 142, primo periodo, le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire ai sensi del precedente comma sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

In base al secondo periodo del medesimo comma, sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno provveduto alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei documenti contabili di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’art. 3 del D.M. Economia e finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella G.U. n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato.

Per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali l'art. 44, comma 3, del D.L. 189/2016 ha disposto (per un periodo di dodici mesi, salva ulteriore proroga[13]) la sospensione dei termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL (di cui al D.Lgs. 267/2000) e da altre specifiche disposizioni, le informazioni citate sono desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno (comma 79, terzo periodo).

L'art. 13 della legge n.196 del 2009, recante la disciplina della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, impone alle amministrazioni pubbliche di inserire in essa i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della medesima legge n. 196.

L'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 - richiamato nel comma in esame - dispone che le regioni e gli enti locali trasmettano i loro bilanci preventivi e i bilanci consuntivi alla predetta banca dati, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge n.196, il quale ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di schemi, tempi e modalità di acquisizione dei dati.

In attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge n.196/2009, è stato adottato il succitato D.M. 12 maggio 2016, recante "Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni".

Nel comma in esame vengono richiamati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett. b) ed e), e di cui all'art. 3 del D.M. 12 maggio 2016. Si tratta dei seguenti documenti:

§  i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del D.Lgs. 118/2011, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al medesimo decreto legislativo (art. 1, comma 1, lett.b));

§  il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 (art. 1, comma 1, lett.e));

§  i dati afferenti al rendiconto della gestione secondo la struttura del piano dei conti integrato (art.3).

 

Fase 3 – Erogazione dei contributi (comma 144)

Il comma 144 dispone che all’erogazione dei contributi agli enti beneficiari provvede il Ministero dell'interno, secondo il seguente scadenziario:

§  erogazione di una quota pari al 20% entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo;

§  erogazione di una quota pari al 60% entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica (attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal comma 146) dell'avvenuto affidamento dei lavori;
Si fa notare che l’affidamento dei lavori, in base al comma 80, deve avvenire entro otto mesi dall’emanazione del decreto di determinazione del contributo, e quindi, presumibilmente, entro il 15 luglio.

§  erogazione del restante 20% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

L'art. 102 del Codice dei contratti pubblici disciplina il collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi e per le forniture. Si tratta di procedure volte a certificare che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il collaudo finale deve avere luogo, di norma, non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Nei casi contemplati dal comma 2 dell’art. 102, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato, per i lavori, dal direttore dei lavori. In tali casi, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Affidamento dei lavori (comma 143, primo periodo)

Il primo periodo del comma 143 impone all’ente beneficiario del contributo di affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi dalla data di emanazione del decreto di determinazione del contributo.

Poiché il comma 141 prevede che tale decreto debba essere emanato entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, l’affidamento dei lavori dovrà presumibilmente intervenire entro il 15 luglio dell’anno di riferimento del contributo.

Utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta (comma 143, secondo periodo)

Il comma 143, secondo periodo, prevede che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione.

Successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, se vengono impegnati entro 6 mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione.

Recupero dei contributi da parte del Ministero dell’interno (comma 145)

In base al comma 145, in caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143-144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128-129 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.

L'art. 1, comma 128, della L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) reca disposizioni relative al recupero, a decorrere dal 1° gennaio 2013, delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Il successivo comma 129 disciplina il recupero delle somme in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128.

Monitoraggio (commi 146-147)

Il comma 146 dispone che il monitoraggio delle opere pubbliche del programma in questione è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. 229/2011 (v. supra), classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».

Il successivo comma 147 prevede che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto di contribuzione.

Assistenza tecnica da parte della Cassa depositi e prestiti (comma 148)

In base al comma 148, il Ministero dell'interno può stipulare un’apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse stanziate dal comma 139.

A carico delle medesime risorse è assicurata la copertura degli oneri relativi alle citate attività in convenzione.

Il comma in esame ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 826, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione (come definito dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015)361 final)).

 

 


 

Articolo 1, commi 149-152
(Risorse per il personale civile del Ministero dell'interno)

 


149.  Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'Interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. E' altresì incrementato di 500.000 euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

150.  Gli incrementi di cui al comma 149 sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

151.  All'onere di cui al comma 149, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a)  quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b)  quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'Interno del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », del programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » e del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » nell'ambito della missione « Soccorso civile ». E' conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di spesa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017;

c)  quanto a 13 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante riduzione del fondo di cui al comma 748 del presente articolo.

152.  Il fondo di cui al primo periodo del comma 149 può essere ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

I commi 149-152 dispongono alcuni incrementi di risorse per il personale civile dell'amministrazione del Ministero dell'interno, con particolare riferimento alle attività rese nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione.

 

Si vengono a prevedere alcuni incrementi di risorse destinate al personale civile dell'amministrazione dell'Interno.

Tali incrementi investono:

§  il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente;

§  il Fondo per la retribuzione, di posizione e di risultato, del personale contrattualizzato di livello dirigenziale.

Il primo dei due Fondi, destinato al personale non dirigente, riceve un incremento pari a: 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 18 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Il secondo dei due Fondi, destinato al personale dirigente, riceve un incremento pari a: 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Tali incrementi sono volti - si legge nella disposizione - "a incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione".

Al contempo si dispone che siffatti incrementi siano in deroga al vincolo imposto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Quest'ultimo ha previsto - nelle more della convergenza e armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni - che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) di ciascuna amministrazione pubblica non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

 

Quanto alla copertura finanziaria degli oneri così previsti – pari dunque a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ed a 20,5 milioni di euro dal 2021 - essa è reperita attingendo:

§  per 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (come degli altri Ministeri) a seguito del taglio lineare delle dotazioni dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, disposto dalla legge n. 289 del 2002 (cfr. articolo 23, comma 1);

§  per 2,5 milioni annui a decorrere dal 2019, alle risorse per compensi per lavoro straordinario del personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno (le quali sono conseguentemente rideterminate in riduzione) del programma "contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione 3 "ordine pubblico e sicurezza" e del programma “prevenzione del rischio e soccorso pubblico” della missione “soccorso civile” dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

§  per 13 milioni annui a decorrere dal 2021, al per l’attuazione del programma di Governo.

 

È previsto inoltre che il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente (di cui comma 149, primo periodo) possa essere ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro dal 2019, a fronte di risparmi strutturali di spesa corrente, derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma 1 ("contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica") della missione 3 ("ordine pubblico e sicurezza") dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

È affidata ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle misure e dei conseguenti risparmi.

 


 

Articolo 1, commi 153-155
(Interventi settore idrico)

 


153.  Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarità tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 »;

b)  al comma 517:

1)  la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche »;

2)  l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari »;

c)  dopo il comma 523 è inserito il seguente:

« 523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516 »;

d)  al comma 525:

1)  al primo periodo, le parole: « i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e » sono sostituite dalle seguenti: « i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato, »;

2)  al secondo periodo, dopo le parole: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, » sono inserite le seguenti: « e comunque non oltre il termine di centoventi giorni, » e le parole: « nomina un commissario ad acta » sono sostituite dalle seguenti: « nomina Commissario straordinario di governo il Segretario generale dell'Autorità di distretto di riferimento »;

3)  dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il Segretario generale dell'Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare »;

4)  il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 »;

5)  è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario ».

154.  Per la medesima finalità di cui al comma 153, all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

b)  dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio della società di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente di cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario generale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo. Per l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo tre subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario e dei subcommissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei subcommissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario ».

155.  Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione « invasi ».


 

 

I commi 153-155 intervengono sui criteri per l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, disponendo che si tenga conto dello stato di avanzamento degli interventi 'in corso di realizzazione' già inseriti nel medesimo Piano nazionale, oltreché delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Il comma 153, novellando la normativa, indica il criterio di preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto ai sensi del codice dell'ambiente (mentre la norma previgente stabiliva la priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva in base al codice degli appalti). Si novella il comma 517 della legge di bilancio per il 2018, prevedendo, nel primo degli obiettivi prioritari previsti dalla norma, inerente il raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, l’obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche, nonché modificando le modalità di trasmissione dei dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse.

Si inserisce un nuovo comma 523-bis nella legge di bilancio per il 2018, in base al quale i soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi stessi. Si novella in più punti il comma 525 della citata legge di bilancio per il 2018, prevedendo, tra l'altro, la nomina quale Commissario straordinario di governo del Segretario Generale dell’Autorità di distretto di riferimento. Il Segretario Generale dell’Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare. Qualora sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall’incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.

Il comma 154 stabilisce, per la medesima finalità di accelerare la predisposizione e l’attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, una serie di modifiche all’articolo 21 del decreto-legge, n. 201/2011, in materia di soppressione di enti e organismi, con riferimento alle disposizioni ivi recate in materia di soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).

Si autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028 per l’attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano; si specifica che, di questa spesa, 60 milioni annui sono per la sezione «invasi» (comma 155).

 

 

Il comma 153 apporta una serie di modifiche all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'indicata finalità di accelerare la predisposizione e l’attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico:

a)     con una novella al comma 516 della citata legge, si interviene sulle modalità di aggiornamento del Piano nazionale. La nuova previsione conferma l'aggiornamento di norma biennale del Piano nazionale, disponendo tuttavia che si tenga conto dello stato di avanzamento degli interventi 'in corso di realizzazione' (mentre la norma previgente si riferiva a quelli effettuati) già inseriti nel medesimo Piano nazionale (come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524 della stessa legge n. 205), delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, finalità già indicata dalla norma previgente.

La nuova disposizione, novellando la normativa, indica il criterio di preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del codice dell'ambiente (mentre la norma vigente stabiliva la priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva in base al codice degli appalti).

Il comma 516 previgente stabiliva che per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio n. 205 citata, fosse adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione « acquedotti » e sezione « invasi ». Il Piano nazionale si è previsto possa essere approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, l'ultimo periodo, qui oggetto di novella, prevede che il Piano nazionale sia aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi effettuati, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da realizzare per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche.

 

b) si novella il comma 517 della citata legge di bilancio per ilo 2018, prevedendo:

Ø una riscrittura del primo degli obiettivi prioritari previsti dalla norma, inerente il raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, cui viene aggiunta la ricomprensione dell’obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;

Si ricorda che il previgente primo obiettivo prioritario indicato in norma recava (lettera a) del co. 517) il raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica; i successivi obiettivi fanno riferimento (lett. b)) al recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso e (lett. c)) alla diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili.

Ø Si novella l’ultimo periodo della norma, prevedendo che gli enti di governo dell'ambito, d’intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi (individuando un unico soggetto incaricato della trasmissione, d'intesa con gli altri, mentre la norma previgente prevedeva l'obbligo di trasmissione dei dati da parte di entrambi i soggetti, sia gli enti di gestione d'ambito sia gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi), trasmettono all’ARERA, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse (mentre la norma previgente faceva riferimento ad eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari).

Per tale trasmissione di dati non si prevede in norma un termine temporale, rinviandosi alle modalità che saranno previste dall'ARERA.

§  La nuova disposizione prevede poi la trasmissione di eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari entro sessanta giorni dalla richiesta all'ARERA da parte degli Enti di governo dell’ambito.

Il previgente comma 517 prevedeva, ai fini della definizione della sezione «acquedotti» della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, che l'ARERA, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti per ciascun settore nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori, trasmettesse ai Ministri indicati al comma 516 l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica (obiettivo questo novellato dalla norma in esame); b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili. In base all'ultimo periodo - qui oggetto di novella - gli enti di gestione d'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono all'Autorità, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.

 

c) si inserisce un nuovo comma 523-bis nella legge di bilancio per il 2018, in base al quale i soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516.

 

d) si novella il comma 525 della citata legge di bilancio per il 2018, prevedendo:

1) con una novella al primo periodo, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ARERA (rispettivamente con riferimento alla sezione « invasi » del Piano nazionale e al piano straordinario, ovvero alla sezione « acquedotti » del Piano nazionale) segnalano i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché - aggiunge la novella qui in esame - , in caso di assenza del soggetto legittimato, propongono gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati.

2) con una novella al secondo periodo, si stabilisce per la diffida ad adempiere prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri un termine ad adempiere comunque non oltre i 120 giorni; termine decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, procede a nominare - in base alla novella - quale Commissario straordinario di governo il Segretario Generale dell’Autorità di distretto di riferimento, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento. La norma previgente prevedeva invece la nomina di un commissario ad acta, senza individuare questi nel Segretario Generale dell’Autorità di distretto di riferimento.

In base al co. 525 previgente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla sezione « invasi » del Piano nazionale e al piano straordinario, e l'ARERA con riferimento alla sezione « acquedotti » del Piano nazionale, segnalano i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e propongono gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati. Si prevedeva, prima della novella qui in esame, che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nominasse un commissario ad acta, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento.

3) si prevede, con un nuovo terzo periodo, che il Segretario Generale dell’Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.

4) si prevede che gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata dalla normativa sui compensi dei commissari, dettata dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.

La disciplina previgente prevedeva solo che gli oneri per i compensi dei commissari ad acta fossero posti a carico delle risorse destinate agli interventi.

Si ricorda che in base all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

5) si specifica che nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall’incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.

 

Il comma 154 stabilisce, per la medesima finalità di cui al comma 153, vale a dire accelerare la predisposizione e l’attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, una serie di modifiche all’articolo 21 del decreto-legge, n. 201 del 2011, in materia di soppressione di enti e organismi, con riferimento alle disposizioni ivi recate in materia di soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI):

a) si aggiunge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai soggetti vigilanti - ora indicati, nella norma vigente, nel Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - la società cui sono trasferite le funzioni del soppresso ente.

La norma previgente prevedeva, al comma 11, primo periodo, la  vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si ricorda che la medesima norma ha previsto che le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, siano trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per un quadro a tale riguardo, con riferimento alle funzioni esercitate dall'Ente, si veda la sezione 'Ente' dell'Eipli.

Si ricorda che il co. 10 della norma novellata aveva soppresso e posto in liquidazione. l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) nella finalità di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino.

 

b)    si inserisce una nuova disposizione, in base alla quale, nelle more della costituzione ed avvio della società di cui al comma 11, si affida al Segretario Generale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale, in qualità di Commissario straordinario di governo, l’avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell’ l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) previsti nel Piano Nazionale di interventi nel settore idrico, nei Patti per lo Sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi indicati, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi.

 Per l’attuazione del comma e dell’articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, si attribuisce al Commissario la facoltà di nominare un numero di massimo 3 sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica.

Si stabilisce l'applicazione al Commissario di una serie di previsioni, quali:

Ø i commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

Si tratta:

-        della previsione per cui il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso (co. 2-ter citato);

-        della norma in base a cui per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione (co. 4);

-        della possibilità che il Presidente della regione sia titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvalga dei poteri di sostituzione e di deroga, a tal fine emanando gli atti e i provvedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (co. 5 cit).

-        della previsione che l'autorizzazione in parola sostituisca tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportando dichiarazione di pubblica utilità e costituendo, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, in base alla normativa richiamata.

Ø i commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito.

Si tratta:

-        della previsione che i Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento (co. 5);

-        della previsione che i commissari straordinari che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al codice dei contratti pubblici, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale (co. 7-bis cit.);

-        della norma per cui le contabilità speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

A tali fini si attribuisce all’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale l'autorizzazione ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall’anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente fino a 40 unità. Si stabilisce comunque il limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d’anno.

Gli oneri per il compenso del Commissario, dei sub commissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei sub commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata dal già richiamato articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Il Commissario provvede al trasferimento alla società in parola delle attività previste e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro 60 giorni dalla costituzione della medesima società. Si prevede, per il caso di nomina di un nuovo Segretario Generale, che il Commissario cessi dall’incarico e venga automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.

 

Il comma 155 autorizza la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028 per l’attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano; si specifica che di questa spesa, 60 milioni annui sono per la sezione «invasi».

 

 

 


 

Articolo 1, commi 156-161
(Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale e rimozione dell’amianto)

 


156.  Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

157.  Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 156 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 156 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 156 siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

158.  Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

159.  Al credito d'imposta di cui ai commi da 156 a 161 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

160.  I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 156, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

161.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 156 a 160, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.


 

 

I commi da 156 a 161 istituiscono un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

 

Più in dettaglio, il comma 156 stabilisce che per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

 

Ai sensi del comma 157, il credito d'imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo,  è riconosciuto:

§  alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile;

§  ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

 

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile solo in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (comma 158). Inoltre non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (comma 159).

 

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.

Essi devono inoltre pubblicare destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero.

Sul portale del Ministero sono disponibili, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni relative all’intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede allo svolgimento delle funzioni illustrate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 160).

 

Le disposizioni attuative delle norme in commento sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi da 85-novies a 85-terdecies, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 (comma 161).

 


 

Articolo 1, commi 162-170 e 106
(
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici)

 


162.  Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni.

163.  Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

164.  Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.

165.  Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 162 a 170, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.

166.  A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 164 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

167.  Per garantire l'immediata operatività della Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163, in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, si può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

168.  Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

169.  Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.

170.  Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della Struttura, nonché all'assunzione del personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106.

106.  Per le finalità di cui ai commi da 162 a 170 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio.


 

 

I commi da 162 a 170 istituiscono una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (di seguito “Struttura”), di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali.

La denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito D.P.C.M. da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, si autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di un massimo di 300 unità di personale (120 delle quali sono temporaneamente destinate alle stazioni uniche appaltanti provinciali) nonché il reclutamento di 50 unità di personale di ruolo della pubblica amministrazione.

Alla copertura degli oneri per l’istituzione, il funzionamento e l’assunzione del personale della Struttura si provvede con le risorse stanziate dal comma 106 (100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019).

 

Istituzione, finalità e funzioni della Struttura (commi 162-164)

Istituzione e regolamentazione mediante D.P.C.M. (comma 162)

Il comma 162, al fine di favorire gli investimenti pubblici, prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzato all’individuazione di una apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.

 

Il comma in esame dispone altresì che, con il medesimo D.P.C.M., si provvede ad indicare la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura.

Finalità e funzioni della Struttura (comma 163)

Il comma 163 dispone che, ferme le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura svolge le proprie funzioni:

§  su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, alla quale questi possono rivolgersi ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

L’art. 24 del Codice disciplina la progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici e stabilisce, in particolare, che “le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici” possono essere espletate “dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge” (lettera c) del comma 1).

§  previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti;

§  nei termini indicati dal regolamento che disciplina la struttura, emanato con il D.P.C.M. previsto dal comma 162;

§  con l’obiettivo di perseguire le seguenti finalità:

-      favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;

-      contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici;

-      contribuire alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria;

-      contribuire alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

Raccordo e collaborazione con altre amministrazioni (comma 164)

Il comma 164 dispone che il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi.

Tale disposizione stabilisce altresì che la Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza (secondo periodo del comma 164).

 

Personale della Struttura (commi 165-166)

Assunzioni nel limite di 300 unità di personale (comma 165)

Il comma 165, al fine di consentire lo svolgimento dei compiti affidati alla Struttura, autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dall’anno 2019, con destinazione alla Struttura, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70%, a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5%.

 

Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica le cui modalità di svolgimento e i criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.

Destinazione temporanea di 120 unità alle stazioni uniche appaltanti provinciali (comma 166)

Il comma 166 dispone l’assegnazione temporanea alle province delle regioni a statuto ordinario di 120 unità di personale (a valere sul contingente di personale destinato alla Struttura), per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 164 nell’ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Reclutamento di un massimo di 50 unità da altre amministrazioni (comma 167)

Il comma 167 prevede altresì, per garantire l’immediata operatività della Struttura e in sede di prima applicazione, che si possa procedere al reclutamento di un massimo di 50 unità di personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell’interessato:

§  sulla base di appositi protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche;

§  e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

 

La norma non chiarisce se tali 50 unità di personale siano o meno ricomprese nel limite delle 300 unità da assumere.

Da un lato, il comma 167, nel momento in cui prevede la possibilità di “assegnazione temporanea”, sembrerebbe finalizzato a considerare tali 50 unità come personale provvisorio, e dunque aggiuntivo rispetto alla dotazione ordinaria di 300 unità da assumere a tempo indeterminato. Dall’altro, tuttavia, la previsione secondo cui le assunzioni, anche temporanee, per garantire la prima operatività della Struttura possono essere effettuate “limitatamente alle prime 50 unità di personale” potrebbe interpretarsi nel senso che tali assunzioni rappresentino una quota della dotazione complessiva di personale. Va, inoltre, considerato che il comma 170 disciplina la copertura anche degli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal comma in esame.

Coordinamento con la normativa vigente (comma 168)

Il comma 168 prevede che, con apposito decreto del Presidente della Repubblica, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 50/2016).

 

Relativamente ai termini e alle modalità di emanazione del decreto, lo stesso comma stabilisce che lo stesso dovrà essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 400/1988.

 

Esenzione da imposte e tasse (comma 169)

In base al comma 169, tutti gli atti connessi con l’istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.

 

Autorizzazione di spesa (commi 106 e 170)

Il comma 170 prevede che agli oneri connessi all’istituzione e al funzionamento della Struttura si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106 (il quale, a sua volta, dispone che per le finalità di cui ai commi da 162 a 170 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 a favore dell’Agenzia del Demanio).

Si segnala che, mentre nel comma 106 si prevede che la spesa sia autorizzata a favore dell’Agenzia del Demanio e non della Struttura, non risultano specifiche disposizioni che prevedano che la Struttura sia istituita presso la predetta Agenzia o sia ad essa collegata.

 

La disposizione dettata dal comma 170 precisa che le risorse indicate sono destinate anche alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale previste dai commi 165 e 167, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 166.

 


 

Articolo 1, commi 171-175
(Fondo per la progettazione)

 


171.  Al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 54, dopo le parole: « ammessi al cofinanziamento comunitario » sono inserite le seguenti: « e ai contratti di partenariato pubblico privato », il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente », il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni » e il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il Fondo può operare in complementarietà con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali »;

b)  al comma 55, le parole: « il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti. Relativamente alle anticipazioni a favore degli enti locali, il Ministero dell'interno corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze quanto da esso rimborsato alla Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle procedure di recupero di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Relativamente alle anticipazioni a favore delle regioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso trattenendo le relative somme dai trasferimenti alle medesime regioni »;

c)  il comma 56 è sostituito dal seguente:

« 56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni sono concesse con determinazione della Cassa depositi e prestiti e non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa. In sede di domanda dei finanziamenti, i soggetti di cui al comma 1 producono un'attestazione circa la corrispondenza della documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici »;

d)  il comma 56-bis è abrogato;

e)  al comma 57, le parole: « con deliberazione del consiglio di amministrazione, » sono soppresse.

172.  L'articolo 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

173.  La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. Il rimborso di tali anticipazioni può essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.

174.  Al fine di potenziare il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: « Finanziamento della progettazione »;

b)  i commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati;

c)  al comma 5, le parole: « della progettazione preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « del documento di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo », dopo le parole: « dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, » sono inserite le seguenti: « esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato », e gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: « L'assegnazione può essere incrementata, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

d)  il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse ».

175.  Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilità finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione.


 

 

I commi 171-175 intervengono sull’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere. Il comma 171 prevede, in particolare, l’estensione delle risorse del Fondo ai contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto idrogeologico, e alla prevenzione del rischio sismico. Il comma 172 sopprime i criteri di priorità nelle destinazioni delle risorse del Fondo. Il comma 173 consente una riserva delle risorse del Fondo, nel limite del 30 per cento e fino al 31 dicembre 2020, per la progettazione di edilizia scolastica. Il comma 174 interviene sul finanziamento della progettazione di opere con contratti di PPP e il comma 175 prevede disposizioni transitorie per la gestione di tali finanziamenti. 

 

Il comma 171 modifica in più punti l'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici, mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato.

 

L’articolo 3 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), al comma 1, lettera eee), definisce un contratto di PPP come «il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore». Le disposizioni di riferimento sono contenute nella Parte IV del codice, rubricata «Partenariato pubblico privato e contraente generale». In particolare, l’articolo 180, comma 8, del codice dei contratti pubblici fornisce un elenco esemplificativo di contratti di PPP, includendo in tale categoria «la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti». La disciplina di riferimento dei contratti di concessione è contenuta nella Parte III del codice, come anche evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto legislativo recante “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” (parere n. 00855/2016 del 01/04/2016). In base ai dati contenuti nella Banca Dati dell’Autorità, la concessione è senz’altro la tipologia maggiormente rappresentativa del PPP italiano. La concessione di lavori e la concessione di servizi si ritagliano, infatti, più del 90 per cento del mercato totale del PPP, inteso come numerosità dei bandi di gara.

 

Fondo rotativo per la progettualità
(modifiche al comma 54, art. 1 legge n. 549/1995)

Le modifiche apportate dal comma 171, lettera a) prevedono:

§  l’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, oltreché per la realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, anche per i contratti di partenariato pubblico privato;

§  l’anticipazione del Fondo rotativo per la progettualità delle spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente; 

§  l’alimentazione del Fondo anche tramite risorse finanziarie di soggetti esterni;

§  la destinazione del Fondo in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere, oltreché relative all'edilizia scolastica come previsto dalla norma vigente, anche al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico privato, prevedendosi la complementarietà del Fondo con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali.

 

Si ricorda che l'articolo 1, comma 54, della legge n. 549 del 1995, prevede, al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti del Fondo rotativo per la progettualità.

In base al secondo periodo, che viene sostituito dalla norma in esame,  il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente.

La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58 della legge in parola.

Il quarto periodo, che viene sostituito dalla norma in esame, prevede che la dotazione del Fondo è riservata, per un biennio (successivamente prorogato al 31 dicembre 2006 dall'art. 9, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, e prorogato al 31 dicembre 2018 dal comma 166 dell'art. 1, L. 13 luglio 2015, n. 107) ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzate in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, non localizzate nelle predette aree depresse.

 

Anticipazioni e rimborsi Cassa depositi e prestiti (modifiche ai commi  55, 56, e 57, art. 1 legge n. 549/1995)

Le modifiche apportate dal comma 171 lettera b), c), ed e), rispettivamente, prevedono:

 

§  lettera b): in caso di mancato rimborso da parte degli enti locali e delle regioni delle anticipazioni concordate con la Cassa depositi e prestiti, il rimborso di tali somme dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Cassa depositi e prestiti e il successivo versamento delle medesime somme dal Ministero dell'interno al Ministero dell'economia, attraverso l’utilizzo di procedure di recupero a carico degli enti inadempienti (articolo 1, commi 128 e 129, della legge di stabilità 2013 - L. n. 228/2012) (modifiche al comma 55).

Il comma 55 disponeva invece che, qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero dell’economia avrebbe dovuto provvedere al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.

§  lettera c):

-      l’attribuzione alla Cassa depositi e prestiti (e non più ad una deliberazione del suo consiglio di amministrazione) del compito di stabilire la disciplina per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo;

-      la concessione delle anticipazioni, attraverso una determinazione della Cassa depositi e prestiti (e non più del direttore generale), le quali non devono superare l’importo delle tariffe professionali vigenti (venendo meno l’ulteriore vincolo del dieci per cento del costo presunto dell'opera);

-      la corrispondenza della documentazione presentata dai soggetti previsti alla disciplina dei contratti pubblici, in sede di domanda per l’erogazione dei finanziamenti (modifiche al comma 56).

Il comma 56 disponeva che i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo fossero stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale non potessero superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera

§  lettera e): le modalità e i tempi di revoca e riduzione dei finanziamenti anticipati sono stabiliti dalla Cassa depositi, e prestiti, senza deliberazione del consiglio di amministrazione (modifiche al comma 57).

In base al comma 57, la Cassa depositi e prestiti stabiliva con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo.

Soppressione dei requisiti per determinate opere (soppressione comma 56-bis,  art. 1 legge n. 549/1995)

Il comma 171, lettera d) non prevede più per le opere di importo superiore a 4 milioni di euro l’obbligo del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti di introdurre una serie di requisiti tra i presupposti istruttori.

I requisiti previsti dal comma 56-bis riguardavano:

a) lo studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;

b) il provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.

 

Soppressione dei criteri di priorità nelle destinazioni delle risorse del Fondo (abrogazione art. 6-ter D.L. n. 138/2011)

Il comma 172 abroga l'articolo 6-ter del D.L. n. 138/2011 (Fondo di rotazione per la progettualità), al fine di eliminare i criteri di priorità nelle destinazioni delle risorse del Fondo.

In particolare, le risorse disponibili sul Fondo per la progettazione non sono più destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani triennali degli enti locali (approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato, aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare.

 

Destinazione delle risorse del Fondo per l’edilizia scolastica

Il comma 173 stabilisce che la dotazione del Fondo può essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. Il rimborso di tali anticipazioni può essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.

 

Potenziamento della progettazione per la realizzazione di opere con contratti di PPP (modifiche all’art. 4 L. n. 144/1999)

Il comma 174 modifica in più punti l'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di potenziare il finanziamento della progettazione relativa ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato da parte degli enti locali e delle regioni.  

In particolare, il comma 174, lettera c), prevede: la riserva del finanziamento a fondo perduto della progettazione di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilità tecnico- economica e del progetto definitivo, esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato e, altresì, la facoltà di incrementare l’assegnazione prevista, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.

L'art. 202 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16) disciplina il Finanziamento e la riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie. In particolare, il comma 1, al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

Il comma 174, lettera d) prevede, inoltre, l’erogazione dei suddetti finanziamenti attraverso le determinazioni della Cassa depositi e prestiti, e il rinvio ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per la definizione di termini e condizioni di utilizzo di tali risorse.

In conseguenza delle suddette modifiche, il comma 174, con la lettera b), sopprime i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 4 della L. n. 144/1999, che disciplinavano le procedure riguardanti la progettazione per le opere di costo complessivo superiore a 20 miliardi di lire e superiore a 100 miliardi di lire, e con la lettera a) provvede a ridenominare la rubrica dell’art. 4 come "Finanziamento della progettazione".

Disciplina transitoria per la gestione dei finanziamenti del Fondo

Il comma 175 dispone l’applicazione - fino alla data di entrata in vigore del citato decreto (di cui al comma 174, lettera d) - delle vigenti disposizioni per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul Fondo, fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilità finanziarie del fondo non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione.

 

 


 

Articolo 1, commi 176-178
(
Acceleratore degli investimenti regionali)

 


176.  Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o dell'Unione europea, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del rispettivo territorio, le regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.

177.  Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 176, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, le regioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.

178.  Le assunzioni con contratti di lavoro flessibile sono effettuate dalle regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


 

 

I commi 176-178 aumentano le facoltà assunzionali delle regioni che attivano determinate misure amministrative, prevedendo che le stesse possono assumere, per il triennio 2019-2021, sino ad un massimo di 50 unità di personale a tempo determinato.

 

Il suddetto aumento è disposto in favore delle regioni che attivano misure amministrative volte a rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti (previsti nel relativo piano definito con il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021) (comma 176).

Nel dettaglio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, le regioni possono procedere, per il triennio 2019-2021, all’assunzione a tempo determinato, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 50/2016) (comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici) (comma 177).

Riguardo alle facoltà assunzionali, il D.L. 90/2014 ha eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell'anno precedente. Da ultimo, per quanto attiene al triennio 2016/2018, la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è stata ridotta, dall'articolo 1, commi 227-228, della L. 208/2015 (stabilità 2016), nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.  A partire dal 2019, quindi, il richiamato limite è pari al 100%.

Per quanto riguarda specificamente le regioni che nell'anno precedente rilevino una spesa di personale inferiore al 12% al titolo I delle entrate correnti (entrate tributarie), al netto delle entrate a destinazione vincolate, si ricorda che l'articolo 22, comma 1-bis, del D.L. 50/2017 ha disposto che la suddetta percentuale del 25% fosse aumentata al 75% per il biennio 2017-2018.

Per ulteriori approfondimenti in materia di facoltà assunzionali degli enti locali, si rinvia al Quaderno elaborato dall'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), "Il personale degli enti locali – le assunzioni", del giugno 2018.

 

Le suddette assunzioni, con contratti di lavoro flessibile, sono realizzate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I relativi contratti rientrano nell’applicazione di quanto previsto dall’art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010, secondo cui le amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (comma 178).

Sul punto, si ricorda che l’ultima modifica apportata al predetto comma 28 è quella recata dall’art. 16, c. 1-quater, del D.L. 113/2016 secondo cui le spese sostenute per i contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, non rientrano nei vincoli di spesa normativamente fissati.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 179-183 e 368
(InvestItalia)

 


179.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 180, denominata « InvestItalia », che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

180.  A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:

a)  analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;

b)  valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;

c)  verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;

d)  elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;

e)  individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;

f)  affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;

g)  individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;

h)  elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;

i)  ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

181.  A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.

182.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Struttura di cui al comma 162, nonché con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.

183.  Per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 179 a 182 e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

368.  Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dei commi da 179 a 183, la struttura di missione InvestItalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.


 

 

I commi 179-183 prevedono l’istituzione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione temporanea per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata “InvestItalia” sono attribuiti diversi compiti, funzionali al potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici, tra cui in particolare quello di analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali. Vengono inoltre disciplinati i profili relativi al personale della struttura e al coordinamento con altre strutture esistenti competenti in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale.

Per l’attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

 

Istituzione e durata della struttura “InvestItalia” (comma 179)

Il comma 179 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita e disciplinata (ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 303/1999), una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 2, denominata «InvestItalia».

Il D.Lgs. 303/1999 (che disciplina l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede, all’art. 7, comma 4, che per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente del Consiglio istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall’atto istitutivo.

 

Il comma 119 dispone inoltre che InvestItalia opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia “Strategia Italia”.

Tale cabina di regia è prevista dall’art. 40 del D.L. 109/2018 (convertito in legge n. 130/2018), che ne ha demandato l’istituzione ad un apposito D.P.C.M. da adottare su proposta del Segretario del CIPE.

A tale struttura sono attribuiti i compiti di verifica dello stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adozione delle iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi, nonché quelli di verifica dello stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e di proposizione di possibili rimedi.

Compiti attribuiti a InvestItalia (comma 180)

In base al comma 180, a InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:

§  analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;

§  valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;

§  verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;

§  elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze;

§  individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;

§  affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;

§  individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;

§  elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;

§  ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Personale di InvestItalia (comma 181)

Il comma 181 stabilisce che a InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza.

Norme di coordinamento (comma 182)

Il comma 182 demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, la definizione delle misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui al comma 162, e con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.

Si segnala che presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) è istituita una struttura tecnica di missione istituita e disciplinata dall’art. 214, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Tale comma dispone che il MIT può avvalersi di tale struttura “per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture”. Lo stesso comma dispone che la struttura tecnica di missione “svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”.

Si ricorda che l’art. 1 della legge 144/1999, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, ha previsto l’istituzione, presso le amministrazioni centrali e regionali, di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione.

Copertura finanziaria (comma 183)

Per l’attuazione di quanto disposto dalle presenti disposizioni e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata, dal comma 183, la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Investimenti locali (comma 368)

Infine, si segnala che il comma 368, relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dei commi da 179 a 183, prevede la facoltà, per InvestItalia, di avvalersi della collaborazione tecnica della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI.

 

 

 


 

Articolo1, commi 184-199
(Definizione agevolata debiti tributari contribuenti
in difficoltà economica)

 


184.  I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188.

185.  Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

186.  Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000.

187.  Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:

a)  le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1)  al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;

2)  al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;

3)  al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;

b)  le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

188.  Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.

189.  Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190.

190.  Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.

191.  In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 190, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

192.  Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185.

193.  Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

194.  I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 184 e 185.

195.  Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 186 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

196.  All'esito del controllo previsto dal comma 195 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a venti giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

197.  Nell'ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 196, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

198.  Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

199.  Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.


 

 

I commi da 184 a 199 consentono di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti  dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

Detti debiti possono essere definiti mediante pagamento del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all’agente della riscossione. Gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.

Le norme recano una specifica disciplina dei controlli sulle autodichiarazioni rese ai fini dell’attestazione della difficoltà economica, nonché alcune norme di chiusura volte a coordinare la definizione agevolata in commento con le “rottamazioni” precedenti e quelle attualmente applicabili, ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018.

 

Il comma 184 consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, purché si tratti di carichi diversi da quelli annullati automaticamente (“saldo e stralcio 2018” per i debiti inferiori a mille euro) ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti  dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA (rispettivamente, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

Tali carichi possono essere definiti versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, che comprende il capitale, gli interessi e le somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese esecutive.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

 

Il comma 185 consente di definire con tali modalità anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi agevolabili, che può essere utilizzata ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

 

Ai sensi del comma 186, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad 20.000 euro.

 

Il comma 187 individua le modalità di calcolo delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata.

In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante ISEE, i già menzionati debiti tributari e contributivi (di cui al comma 184 e al comma 185) possono essere estinti senza corrispondere:

§  le sanzioni comprese in tali carichi;

§  gli interessi di mora (ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973).

Gli interessi di mora sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti. Gli interessi di mora, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi. La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente dall’Agenzia delle Entrate, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia. Dal 15 maggio 2018 sono pari al 3,01 per cento annuo;

§  le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).

Si ricorda brevemente che nella cartella di pagamento (e per i debiti tributari nell’accertamento esecutivo) viene indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta tramite l’agente della riscossione. Sono inoltre indicati il dettaglio dei singoli tributi / somme non pagati, gli interessi, le sanzioni, l’aggio e le altre spese.

Se il pagamento avviene oltre i termini di scadenza indicati nella cartella/avviso, all'importo si aggiungeranno:

§  ulteriori interessi di mora e sanzioni, previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori;

§  la remunerazione del servizio di riscossione (aggio);

§  le eventuali spese per le azioni cautelari/esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti).

 

I soggetti interessati versano:

a)   le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1. al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.

2. al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;

3. al 35 per cento, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro;

 

b)  l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione ( ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

 

Il comma 188 chiarisce che versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n.3).  

Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi,  in misura pari al 10 per cento, nonché le somme maturate in favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso. A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione.

 

I commi da 189 a 193 disciplinano le procedure per accedere alla definizione agevolata. In sintesi:

§  il debitore inoltra apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019 (in conformità alle modalità individuate dall’agente della riscossione, da pubblicare sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018) (comma 189);

§  le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021 (comma 190). In caso di rateazione (comma 191) si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari (articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973);

§  entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione (comma 192), l’ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento;

§  nel caso della predetta comunicazione negativa (comma 193), l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la cd. rottamazione 2018 (definizione agevolata ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119), sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. L’ammontare è ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1°dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

 

L'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).

Analogamente alle precedenti rottamazioni, il debitore beneficia dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive. Rispetto alle passate rottamazioni:

-      si può effettuare il pagamento in cinque anni, a rate e con un tasso di interesse al 2 per cento;

-      è possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;

-      col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Accanto ad alcune specifiche novità, le norme riproducono le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione; a seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.  Le norme consentono l’accesso alla definizione agevolata anche a chi ha aderito alle precedenti “rottamazioni” con pagamento tempestivo del quantum dovuto per la restante parte del debito.

 

Al fine di coordinare tra loro le procedure di definizione agevolata previste dalla legge, il comma 194 consente di estinguere i debiti in commento anche se già oggetto di precedenti “rottamazioni”, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione in commento.

 

Il comma 195 prevede che, i fini dei controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE (articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159) l’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la comprovata difficoltà economica (di cui al comma 186) nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della “rottamazione 2018”(di cui all’articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119). Il comma 196 prevede che, all’esito del predetto controllo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Nel caso di mancata, tempestiva produzione della documentazione (comma 197), ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

Il comma 198, con una norma di chiusura, rinvia per tutto quanto non previsto dalle norme in esame alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20).

Si rinvia alla documentazione web sul Portale della documentazione parlamentare ed al dossier relativo al richiamato decreto-legge n. 119 del 2018.

Infine il comma 199, a copertura delle norme in esame,  riduce il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Articolo 1, comma 200
(Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”)

 


200. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrata di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024. Si applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva citata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.


 

 

Il comma 200 dispone un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione - alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”, nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018.

Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

 

Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" – istituito dall'articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) e successivamente rifinanziato ed esteso – è finalizzato a migliorare l'accesso al credito per investimenti produttivi e tecnologici delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e consente:

§  l'accesso a finanziamenti agevolati per investimenti in beni strumentali (anche mediante operazioni di leasing finanziario) e

§  l’accesso a contributi statali in conto impianti per gli investimenti in beni strumentali in questione.

La tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio – inizialmente individuata in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013) - è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) ai seguenti investimenti cd. "Industria 4.0": macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequencyidentification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (articolo 1, comma 55 della legge di bilancio 2017 e circolare attuativa 15 febbraio 2017, n. 14036, allegati 6/A e 6/B). Per tali investimenti, la legge di bilancio 2017 ha costituito apposita riserva di risorse ed una maggiorazione del contributo statale in conto impianti concedibile a valere sulle nuove risorse dalla medesima legge stanziate.

La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) ha rifinanziato, all’articolo 1, comma 40, la misura e ha mantenuto il meccanismo preferenziale, introdotto nell’anno precedente, per gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”. Ad essi ha riservata una quota pari al 30 per cento delle nuove risorse stanziate dalla medesima legge e ha disposto che il relativo contributo statale in conto impianti rimanga maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. La legge ha altresì disposto che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrino nella disponibilità complessiva della misura (articolo 1, comma 41). Inoltre, ha portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla misura in questione dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).

Quanto ai finanziamenti agevolati, la normativa istitutiva del 2013 aveva previsto che la concessione degli stessi avvenisse da parte di banche e società di leasing finanziario esclusivamente a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A.. Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), che ha previsto la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento - compreso il leasing finanziario - non più necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista CDP (articolo 8, comma 1).

I finanziamenti vengono concessi alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) per un importo non superiore a 2 milioni di euro, anche frazionato in più iniziative di acquisto, possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (commi 2 e 3 del D.L. n. 69/2013).

Come detto, alle PMI beneficiarie è concesso - sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati - un contributo statale in conto impianti. Esso è pari all'ammontare degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura: il contributo è concesso dal MISE e determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento al tasso del 2,75% (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e Circolare 23 marzo 2016, n. 26673). Per gli investimenti "Industria 4.0", il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. Dunque, il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio è elevato al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036). Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell'ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo 29 settembre 2015.

Quanto alle risorse statali appostate per la misura in questione, destinate alla concessione del sopra citato contributo in conto impianti, si ricorda che il D.L. n. 69/2013 ha inizialmente previsto uno stanziamento iniziale pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9 bis, lett. b)) è stata costituita nell’ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un’apposita contabilità speciale n. 5850 denominata “Contributi per investimenti in beni strumentali” nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiarie. Da ultimo, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017), all’articolo 1, comma 40, ha autorizzato la spesa di 33 milioni di euro per il 2018, di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

Si segnala, infine, che la Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ha recentemente condotto un’analisi della misura di sostegno cd. “Nuova Sabatini” (Relazione approvata con deliberazione 25 ottobre 2018, n. 21/2018/G). Per quel che riguarda le considerazioni di sintesi della Corte circa i controlli propedeutici alle erogazioni condotti dal Mise, si rinvia a pagina 14 e ss. della Relazione.


 

Articolo 1, comma 201
(Potenziamento del Piano straordinario
per la promozione del
Made in Italy)

 


201. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020 da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.


 

Il comma 201 dispone lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l’attuazione del Piano medesimo.

 

La norma prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia.

 

Sia la Relazione illustrativa sia la relazione tecnica evidenziano che la finalità dell’intervento normativo è il rafforzamento della presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane, alla luce dei risultati molto positivi conseguiti dal Piano straordinario per il Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia nel quadriennio 2015-2018.

 

Si dispone, inoltre, che all’attuazione del Piano provveda l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

 

Tale disposizione, soppressa nel corso dell’esame presso la Camera, è stata reinserita nel corso dell’esame al Senato.

 

Si ricorda che l’art. 30 del D.L. n. 133/2014 ha previsto l’istituzione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e per l’attrazione degli investimenti, le cui finalità sono:

 

§  l’ampliamento del numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale;

§  l’espansione delle quote italiane del commercio internazionale;

§  la valorizzazione dell’immagine del Made in Italy nel mondo;

§  il sostegno alle iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

A tal fine, il citato art. 30 del D.L. n. 133/2014, nell’indicare le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione (comma 2, lettere da a) a l)), ha demandato l’adozione del Piano a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (attualmente denominato “Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”) con specifico riferimento alle azioni relative al settore agroalimentare (cfr. D.M. del 20 febbraio 2015). L’art. 30 citato, al comma 3, prevede che l'ICE-Agenzia provveda all'attuazione del piano, nell'esercizio delle proprie  competenze istituzionali.

Inizialmente, la legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha destinato al Piano risorse per il triennio 2015-2017, nella misura di 130 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017. La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha poi previsto uno stanziamento di 51 milioni di euro per l’anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano made in Italy. Il Piano, nel suo complesso, è stato poi rifinanziato per 110 milioni di euro per l'anno 2017 dalla legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016). La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017) ha da ultimo esteso l'operatività del Piano per il Made in Italy anche al successivo triennio 2018-2020, rifinanziandolo di 130 milioni per il 2018 e di 50 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

Il citato art. 30, comma 2, del D.L. n. 133/2014 delinea le seguenti linee di intervento:

a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare PMI;

b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;

g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle PMI;

h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

 

La norma in commento prevede la destinazione delle risorse stanziate a tutte le predette linee di attività, fatta eccezione per quella di cui alla lettera e) – realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano – la cui finalità appare esaurita.

 

La Relazione tecnica, confermando quanto già riportato nella Relazione sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali allegata alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018, ha evidenziato come prioritarie, per il triennio 2018-2020, le seguenti macro-linee progettuali:

§  consolidamento della presenza e della visibilità delle imprese italiane, soprattutto PMI, nei principali marketplace ed e-tailer internazionali, attraverso un’adeguata strategia di progetti e-commerce di sistema, in particolare per i settori agroalimentare e del fashion;

§  potenziamento della presenza dei prodotti italiani nelle reti della GDO internazionale;

§  rafforzamento della strategia di comunicazione multicanale, per rilanciare l’immagine del Made in Italy nel mondo;

§  sostenere la crescita organizzativa e professionale delle aziende italiane, soprattutto PMI, anche attraverso l’utilizzo di temporary export manager;

§  consolidamento della strategia nazionale per l’attrazione degli investimenti dall’estero.

Si ricorda, infine, che l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è il principale organo competente all'attuazione del Piano di promozione del Made in Italy, tenuto conto delle intese raggiunte con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciò che attiene agli interventi che riguardano il settore agroalimentare. Con l’ICE il MISE stipula una convenzione in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere. Con la delibera n. 230 del 27 gennaio 2015, l’Agenzia ha approvato alcuni progetti per l’attuazione parziale del Piano.

L'ICE-Agenzia ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero – con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti – e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione e l'attrazione investimenti delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali.

Per favorire la sinergia tra i diversi attori è prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico, composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni, che può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento.


 

Articolo 1, comma 202
(
Strumenti di attrazione degli investimenti
e di sviluppo d'impresa
)

 

202.  Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 1,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 41 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70,4 milioni di euro per l'anno 2021.

 

 

Il comma 202 rifinanzia di 1,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 41 milioni per il 2020 e di 70,4 milioni di euro per il 2021 lo strumento del contratto di sviluppo, misura di incentivazione per le imprese che intendano realizzare, singolarmente o in forma associata, investimenti di grande dimensione in determinati settori.

 

La norma autorizza la spesa di 1,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 41 milioni per il 2020 e di 70,4 milioni di euro per il 2021 a favore delle agevolazioni concesse nell’ambito dello strumento del contratto di sviluppo, che rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale.

Lo strumento è gestito dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia

 

Il contratto di sviluppo è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del D.L. n. 112/2008 per favorire la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere, nei settori industriale, turistico e commerciale.

Il D.L. n. 69/2013 è intervenuto sulla disciplina dello strumento agevolativo in questione, demandando, all'articolo 3, comma 4, al Ministro dello sviluppo economico di provvedere, con proprio decreto, alla ridefinizione delle modalità e dei criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al menzionato articolo 43 del D.L. n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal MISE, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

In attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 69/2013 è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014, che ha operato una riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo. Il successivo D.M. 9 dicembre 2014 ha operato un adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti disviluppo. Il D.M. 8 novembre 2016 ha apportato modifiche al D.M. 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo, al fine di assicurare una più efficiente gestione delle fasi procedimentali, nonché di modulare le medesime in funzione delle dimensioni dei programmi di sviluppo proposti. In particolare, con il citato D.M. è stata introdotta la possibilità di stipulare accordi di sviluppo tra il Ministero, Invitalia (soggetto gestore), l'impresa proponente e le eventuali regioni cofinanziatrici, per promuovere la realizzazione di programmi che rivestono una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale di riferimento. Con D.M. 7 dicembre 2017 si è provveduto ad adeguare il D.M. 9 dicembre 2014 alle nuove disposizioni comunitarie in materia di delocalizzazione introdotte dal regolamento (UE) n. 1084/2017, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014. Con D.M. 23 marzo 2018 sono state ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il soggetto gestore, ad integrazione delle agevolazioni di natura contributiva o di finanziamento già previste, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente. Al suddetto intervento, il citato D.M. 23 marzo 2018 ha destinato 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile.

Le istanze di accesso alle agevolazioni sono presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, la quale procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza. La procedura è finalizzata alla sottoscrizione tra il Ministero, Invitalia, l’impresa proponente e le eventuali regioni cofinanziatrici, di accordi di sviluppo ed è attivabile su istanza dell’impresa proponente, ossia l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo.

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili; contributo in conto interessi; contributo in conto impianti; contributo diretto alla spesa; prestiti; garanzie. Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili per il periodo 2014-2020.

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio stima che le risorse stanziate dalla norma in commento potrebbero essere utilizzate in ragione di 2/3 per contributi a fondo perduto e 1/3 per finanziamenti agevolati.

Per un’analisi delle risorse finanziarie assegnate, per il periodo di programmazione 2014-2020, allo strumento dei contratti di sviluppo, si rinvia alla sezione dedicata sul sito del MISE.

L’art. 15-bis del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, dedicato ai contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici, ha da ultimo introdotto agevolazioni procedurali per l'accesso ai contratti di sviluppo per i progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, la norma ha innanzitutto previsto che le istanze di agevolazione a valere sulla disciplina dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei predetti territori fossero esaminate prioritariamente. In secondo luogo, la norma ha disposto che i progetti di sviluppo fossero oggetto di specifici accordi di programma – stipulati ai sensi della disciplina attuativa dei contratti di sviluppo – tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa-Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma, e le eventuali altre amministrazioni interessate.

Si ricorda, infine, che il soggetto gestore dei contratti di sviluppo, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.

 


 

Articolo 1, comma 203
(
Fondo per contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse
Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica
)

 


203.  Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI di cui al presente comma. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.


 

 

Il comma 203 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica.

 

Il fondo, a seguito della riduzione disposta al Senato sugli anni dal 2022 al 2024 (da 100 a 83,4 milioni di euro), ha la seguente dotazione:

                                                                                                                        Valori in milioni di euro

2019

2020

2021

2022

2023

2024

50

50

60

83,4

83,4

83,4

 

La norma demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (per la cui emanazione non è previsto un termine), la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della Decisione della Commissione europea di autorizzazione dell’IPCEI.

I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

 


 

Articolo 1, commi 204 e 205
(Rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile
per le aree di crisi industriale)

 


204.  Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

205.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 204 del presente articolo sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27.


 


 

 

I commi 204 e 205 incrementano di 100 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del Fondo crescita sostenibile destinando tali risorse al finanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e delle aree di crisi non complessa. Un decreto del Ministro dello sviluppo economico provvederà al riparto delle risorse.

 

Più nel dettaglio, il comma 204 incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’art. 23 del D.L. n. 83/2012, destinando le risorse in questione al finanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e non complessa di cui all’art. 27 del medesimo D.L. n. 83/2012.

Ai sensi del comma 205, un decreto del Ministro dello sviluppo economico provvederà a ripartire le risorse tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complesse e quelli per le situazioni di crisi industriale non complessa.

Il comma non indica il termine entro il quale adottare il decreto ministeriale di riparto delle risorse.

 

La relazione tecnica afferma che si si rende necessario integrare le residue risorse disponibili per l’intervento in questione, che rappresenta un valido strumento di sostegno all’occupazione e agli investimenti nelle aree colpite da crisi produttiva.

La stessa relazione tecnica ipotizza che le risorse autorizzate – per 67 milioni di euro per il 2019 e 34 per l’anno 2020 – verranno destinate all’erogazione di finanziamenti agevolati, mentre – per 33 milioni di euro per il 2019 e 16 milioni di euro per il 2020 – verranno destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto.

 

Il “Fondo per la crescita sostenibile”, è stato istituito dall’articolo 23 del D.L. n. 83/2012. L’articolo, in particolare, ha ridenominato il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ex art. 14, legge n. 46/1982) in “Fondo per la crescita sostenibile”, facendovi confluire una serie di risorse stanziate da interventi autorizzativi di spesa, contestualmente oggetto di abrogazione. Il Fondo in questione è dunque la risultante da una razionalizzazione del previgente sistema di agevolazione alle imprese. Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo (cfr. D.M. attuativo 8 marzo 2013), con particolare riguardo ad una serie di finalità, esplicitamente indicate nell’articolo 23, comma 2, tra le quali, il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (tra cui quelli di cui alla legge n. 181/1989) (articolo 23, comma 2, lettera b)). Per ciascuna delle finalità indicate dal comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo (comma 4 dell’articolo 23). Il Fondo opera come fondo rotativo. Infatti, il comma 8 dell’articolo 23 dispone che i provvedimenti di revoca a valere sui finanziamenti del Fondo affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo stesso, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati (contabilità n. 1201). Il Fondo si alimenta anche con i rientri dei finanziamenti già erogati.

 

Il meccanismo di sostegno alle aree industriali in crisi delineato dalla legge n. 181/1989 è stato  riformato dall’articolo 27 del D.L. n. 83/2012 come integrato e modificato dal successivo D.L. n. 145/2013. Il meccanismo di sostegno consiste essenzialmente nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale nelle aree – soggette a recessione economica e crisi occupazionale - dichiarate dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) di crisi complessa o non complessa. Per l’approvazione dei progetti, si prevede lo strumento degli accordi di programma. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi per investimenti produttivi nelle aree di crisi. Si tratta di contributi in conto capitale a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato. Il soggetto gestore della misura è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (già Sviluppo Italia S.p.A. - INVITALIA).

 

 

 

 

L’articolo 27 del D.L. n. 83/2012 demanda al MiSE il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di istanza presentata dalla regione interessata, per specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

I progetti di riconversione e riqualificazione industriale promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili compatibili, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi (commi 1 e 2). I progetti sono adottati tramite appositi accordi di programma. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi (commi 3 e 4).

La disciplina agevolativa a favore delle aree di crisi contempla la concessione di contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato, nei limiti della disciplina generale sugli aiuti di stato di cui al Reg.UE n. 651/2014 (GBER).

Tali agevolazioni sono contemplate prioritariamente nell'ambito dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, ma anche per gli interventi concernenti le aree di crisi industriale non complessa.

È stata demandata al MiSE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l’adozione di un decreto di natura non regolamentare di disciplina delle modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e la determinazione dei criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (comma 8). In attuazione di tale previsione, è stato adottato il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013.

Il decreto ministeriale 9 giugno 2015 ha poi stabilito i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi, complessa e non complessa. Con decreto direttoriale 24 febbraio 2017 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni. Nel corso dell’audizione sulla situazione delle imprese nelle aree di crisi industriale complessa tenutasi in data 31 luglio 2018, presso la Commissione 10° del Senato, INVITALIA ha diffuso una Tabella riepilogativa delle aree di crisi industriale complessa.

 

Quanto alle aree di crisi non complessa, si ricorda che il comma 8-bis dell’articolo 27 (introdotto dal successivo D.L. n. 145/2013) ha demandato ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.

Il Decreto ministeriale 4 agosto 2016 ha proceduto all’individuazione delle aree di crisi industriale non complessa. Con decreto direttoriale 19 dicembre 2016 il MISE ha pubblicato l'elenco dei territori che possono accedere alle agevolazione per le aree di crisi industriali non complesse. I territori in questione sono stati individuati, ex articolo 4 del D.M. 4 agosto 2016, sulla base delle delibere delle diverse giunte regionali adottate ai sensi dei criteri individuati nel citato decreto di agosto 2016. L’elenco delle aree candidate a poter usufruire dei benefici previsi per le imprese insistenti nelle aree di crisi industriale non complessa rimane valido per due anni a partire dalla data di pubblicazione (sul sito istituzionale del MISE) del decreto direttoriale 19 dicembre 2016.

Per ciò che concerne le risorse per gli interventi (sia in aree di crisi industriale complessa che in quelle di crisi non complessa), l’articolo 27, comma 10, del D.L. n. 83 ha disposto che le risorse già destinate al finanziamento degli interventi del D.L. n. 120/1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni già assunti, affluissero all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro dell'economia, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MiSE per la successiva assegnazione al Fondo per la crescita sostenibile. Contestualmente, la norma ha disposto che all'attuazione degli interventi previsti dai Progetti si provveda a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo per la crescita sostenibile ( ex art. 23, co. 2, lett. b) del medesimo D.L. n. 83/2012). Le attività sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili (comma 9).

 

In attuazione della previsione di cui al comma 10 dell’articolo 27, è stato complessivamente assegnato alla Sezione del Fondo crescita destinata al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181 del 1989 l’importo di 78,9 milioni di euro (D.M. 19 marzo 2015 e D.M. 26 settembre 2016).

Alla medesima Sezione, è stato poi assegnato:

§  a valere sulle disponibilità complessive del Fondo crescita, l’ulteriore importo di 80 milioni (D.M. 26 settembre 2016);

§  a valere sulle risorse del PON «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III-Competitività PMI, l’ulteriore importo di 80 milioni di euro, per le aree localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Di tale importo, 30 milioni sono stati riservati all'area di crisi industriale complessa di Taranto(D.M. 26 settembre 2016)[14].

Con il successivo D.M. del 7 giugno 2017 sono state assegnate alla Sezione speciale ulteriori risorse nel frattempo affluite ai sensi del citato comma 10 dell’art. 27, risorse pari a 18,5 milioni, nonché ulteriori risorse, pari a 51,3 milioni, provenienti dalla contabilità 1201 del Fondo crescita. Tale importo è stato ripartito dal medesimo D.M.[15].

Quanto specificamente alle aree di crisi industriale non complessa, si ricorda che il Decreto ministeriale 9 agosto 2017 ha operato la ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva  nelle aree di crisi  non complessa disciplinati da accordi di programma (si tratta di risorse complessivamente pari a 99 milioni di euro, di cui euro 64 milioni a valere sulle risorse della Sezione del Fondo crescita ed e 35 milioni a valere sulle risorse del PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR).

Il Decreto ministeriale del 4 aprile 2018 ha prorogato al 28 settembre 2018 il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. c) del DM 31 gennaio 2017 per l’utilizzo delle risorse a favore delle aree di crisi industriali non complesse da parte delle Regioni, mediante Accordi di Programma. Con decreto ministeriale 31 ottobre 2018 tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019.


 

Articolo 1, commi 206-220
(
Investimenti in capitale di rischio)

 


206. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera b) del comma 219 del presente articolo.

207. Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni di cui al comma 206, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.

208. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità d'investimento dello Stato di cui ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli « Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio », o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

209. Per le finalità di cui al comma 206, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

210. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 88, le parole: « fino al 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 10 per cento »;

b) al comma 89, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:

« b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo »;

c) al comma 92, le parole: « fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale »;

d) al comma 95, primo periodo, le parole: « fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale ».

211. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

212. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo precedente devono essere emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

213. Sono Fondi per il Venture Capital di cui al comma 212 e di cui all'articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotta dalla lettera b) del comma 210 del presente articolo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

a) non hanno operato in alcun mercato;

b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

214. Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 213 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare degli articoli 21 e 23 del medesimo regolamento, che disciplinano rispettivamente gli aiuti alle piccole e medie imprese per il finanziamento del rischio e si applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 e gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle piccole e medie imprese. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

215. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 211 a 214.

216. Con l'obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell'interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze sono utilizzate, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi per il Venture Capital ai sensi del comma 206. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 209. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed includono le entrate dello Stato rivenienti dai risultati dell'ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate.

217. Al fine di incentivare e rendere più efficienti tutte le fasi degli investimenti nel campo dell'innovazione, all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera m-undecies) è inserita la seguente:

« m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio ».

218. Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

219. All'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dei fondi comuni di investimento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle società di investimento a capitale fisso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l'85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) e il residuo in PMI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

c) al comma 3, lettera e), le parole: « da non più di 36 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da meno di sette anni ».

220. Le disposizioni di cui al comma 218 e al comma 219, lettera c), sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


 


 

 

I commi dal 206 al 220 istituiscono un Fondo di sostegno al Venture Capital con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per sostenere la sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il MISE, di quote o azioni di fondi di Venture Capital o di fondi che investono in fondi di Venture Capital. I commi dal 210 al 218 sono volti più in generale a incentivare la destinazione di risorse finanziarie ai Fondi di Venture Capital. I commi 219 e 220 modificano la disciplina dei fondi in esame subordinatamente all'autorizzazione, per specifici profili, da parte della Commissione europea. 

 

I fondi di Venture Capital sono organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) chiusi e di società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono una quota rilevante del loro patrimonio in imprese di ridotte dimensioni ad alto potenziale di sviluppo. Il capitale a disposizione del fondo viene raccolto mediante sottoscrizione di quote da parte soggetti in surplus finanziario e investito secondo la politica del fondo in imprese che necessitano di risorse finanziarie per sostenere i propri progetti di sviluppo industriale. Gli OICR chiusi e le SICAF sono caratterizzate, tra l'altro, dal fatto che il rimborso del valore assunto nel tempo dalla somma investita può avvenire esclusivamente a specifiche scadenze.

 

La disciplina contenuta nei commi in esame identifica due diverse declinazioni del concetto di fondo di venture capital.

La prima è relativa all’articolo 31 del decreto legge n. 98 del 2011, che disciplina gli interventi per favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese per cui, tra l'altro, tali fondi devono investire almeno l’85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate e rispettare gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo citato, come modificato dalla lettera b) del comma 219. Tale definizione è quella in base alla quale identificare i fondi di venture capital nei quali è autorizzato a investire lo Stato ai sensi del successivo comma 206.

La seconda riguarda più specificamente gli investimenti effettuati con risorse destinate ai piani individuali di risparmio – PIR di cui al comma 212 e alle forme di previdenza (ai sensi dell’articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge di bilancio 2017). In tal caso, la definizione fa riferimento agli OICR che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese e alle ulteriori condizioni identificate dal comma 213

 

Il comma 206 consente allo Stato di sottoscrivere, tramite il MISE, quote o azioni di fondi di Venture Capital, con l’obiettivo esplicito di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali. Il comma 207 specifica che le sottoscrizioni possono essere effettuate anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.

 

Il comma 208 delega al MISE, di concerto con il MEF, l'adozione di un decreto volto a definire le modalità di realizzazione degli investimenti suddetti (commi 206 e 207).

Tale decreto dovrà essere adottato nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa agli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio 2014/C 19/04 o del Regolamento n. 651/2014. La Comunicazione chiarisce che, se un investimento è effettuato garantendo parità di trattamento a investitori pubblici e privati, la Commissione europea ritiene che esso sia conforme al test dell’operatore in un’economia di mercato e non costituisca quindi aiuto di Stato, purché non alteri la concorrenza a vantaggio di specifici operatori. Il Regolamento n. 651/2014 dichiara, nel rispetto di specifiche condizioni, alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune.

 

Il comma 209 reca la dotazione finanziaria destinata a sostenere gli interventi suddetti, a tal fine istituendo il Fondo di sostegno al Venture Capital, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

 

Ad integrazione della dotazione del Fondo così determinata, il comma 216 stabilisce che le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal MEF, sono utilizzate, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi di Venture Capital ai sensi del comma 206. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 209. Tali disposizioni si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della legge in esame e includono le entrate dello Stato rinvenienti dai risultati dell’ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate.

 

Il comma 210 reca le seguenti modifiche alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) che ampliano la possibilità per gli strumenti di finanza previdenziale integrativa di investire nel comparto del venture capital e nei piani individuali di risparmio a lungo termine – PIR. In particolare:

1)  dispone l'innalzamento, dal 5 al 10 per cento, della quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare agli investimenti qualificati indicati al comma 89 della predetta legge di bilancio, nonché ai piani di risparmio individuali a lungo termine - PIR di cui al successivo comma 100 (comma 210, lettera a));

 

L'articolo 1, comma 88, della legge di bilancio 2017, come modificato dalla legge di bilancio 2019, prevede la possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) di destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 nonché ai piani di risparmio individuale a lungo termine (PIR) di cui al comma 100.

Il comma 89 prevede che le somme di cui al comma 88 debbano essere investite in:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a);

b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico bancario - TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo TUB o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea.

Il comma 100 prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno cinque anni) nel capitale delle imprese.

Sono enti di previdenza quelli disciplinati dal decreto legislativo n. 103 del 1996 per assicurare la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi, nonché gli enti privatizzati per effetto del decreto legislativo n. 509 del 1994:

Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.

Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.

Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.

Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.

Cassa nazionale del notariato.

Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco).

Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.

Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

 

 

2)  aggiunge un ulteriore tipologia di investimento a quelle elencate dal comma 89. Si tratta in particolare di quote o azioni di Fondi di Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (comma 210, lettera b));

3)  dispone l'innalzamento, dal 5 al 10 per cento, della quota dell'attivo patrimoniale che le forme di previdenza complementare (fondi pensione, di cui al comma 92 della legge di bilancio 2017) possono destinare agli investimenti qualificati e ai piani di risparmio a lungo termine. Le forme di previdenza complementare sono regolate dal decreto legislativo n. 252 del 2005 e costituiscono un insieme più ampio rispetto agli enti di previdenza obligatoria, includendo tutte le forme di previdenza (si tratta, principalmente, di fondi negoziali, fondi a libera adesione e piani individuali) per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale (comma 210, lettera c));

4)  dispone l'innalzamento, dal 5 al 10 per cento, della quota dell'attivo patrimoniale destinata agli investimenti qualificati (di cui al comma 95 della legge di bilancio 2017) i cui utili sono esenti dalla ritenuta d'imposta del 26 per cento di cui all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dalla imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato preso la Monte Titoli S.p.A., di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto (comma 210, lettera a)).

 

Il comma 211 stabilisce che, per i piani individuali di risparmio a lungo termine – PIR, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano le disposizioni contenute nei successivi commi (da 212 a 215).

 

Il comma 212 prevede che in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 5 per cento del valore complessivo (vale a dire il 3,5 per cento del valore totale) in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facilities - MTF), per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi di Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo precedente devono essere emessi da piccole medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.

L'articolo 2 dell'atto appena richiamato stabilisce che la categoria delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

 

Il comma 213 reca la definizione dei Fondi di Venture Capital nei quali possono essere investite risorse destinate ai piani di risparmio di cui al comma 212 e alle forme di previdenza (ai sensi dell’articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge di bilancio 2017). Si tratta degli OICR che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

a)   non hanno operato in alcun mercato;

b)  operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

c)   necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Il comma 214 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 211 a 213 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare degli articoli 21  e 23 del medesimo Regolamento, che disciplinano rispettivamente gli aiuti alle PMI per il finanziamento del rischio e si applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 e gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

 

Il comma 215 rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indicazione delle modalità e dei criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 211 a 215.

 

Il comma 217, al fine di incentivare e rendere più efficienti tutte le fasi degli investimenti nel campo dell’innovazione, all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) aggiunge la definizione di “Business Angel, intendendo con tale denominazione gli investitori a supporto dell’innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno 40.000 euro nell’ultimo triennio.

Si segnala che la categoria degli investitori a supporto dell’innovazione era stata prevista dall'articolo 24, comma 2 del regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line adottato con la delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 (regolamento crowdfunding), a seguito delle modifiche apportate con delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016.  La disciplina è stata successivamente modificata, anche ad esito delle modifiche alla normativa primaria di riferimento, con delibera n. 20204 del 29 novembre 2017 che, nell’alinea, ha sostituito le parole: “dell’innovazione” con le parole: “delle piccole e medie imprese”, modificando anche i requisiti in base ai quali viene identificata questa categoria di investitori, che assume un ruolo rilevante per il perfezionamento delle offerte effettuate su portali on-line (cd. "crowdfunding").

Gli investitori a supporto delle piccole e medie imprese, nella nuova disciplina secondaria di attuazione dell'articolo 100-ter del TUF sono caratterizzati da un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecentomila euro, risultano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 del regolamento crowdfunding  e di almeno uno dei seguenti requisiti:

i)    aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila euro;

ii)  aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente (sul portale on-line).

 

Il comma 218 stabilisce che per l’anno 2019, le aliquote delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012 sono incrementate dal 30 al 40%. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

 

Il comma 219 modifica l’articolo 31 del decreto legge n. 98 del 2011, che disciplina gli interventi per favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese. In particolare:

§  viene sostituita la definizione di fondi comuni di investimento con quella di organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso (OICR chiuso) e di società di investimento a capitale fisso (SICAF) previste dall'articolo 1, comma 1, lettere k-ter e i-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza - TUF) (comma 219, lettera a));

§  vengono ridefinite le caratteristiche dei Fondi per il Venture Capital (FVC), stabilendo che sono tali gli OICR chiusi e le SICAF che investono almeno l’85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate su mercati regolamentati e il restante 15% in PMI emittenti azioni quotate (comma 219, lettera b));

§  viene previsto che le società destinatarie dei Fondi per il Venture Capital devono avere, tra l'altro come caratteristica di essere società esercenti attività di impresa da meno di 7 anni (comma 219, lettera c));

 

Le condizioni dimensionali affinché un'impresa sia inclusa fra le PMI non quotate sono quelle definite dall’articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129.

In particolare, deve trattarsi di una società che in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato soddisfi almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro. L'impresa deve inoltre trovarsi, con riferimento al proprio ciclo di vita in una delle seguenti fasi:

§  sperimentazione (seed financing),

§  costituzione (start-up financing),

§  avvio dell’attività (early-stage financing),

§  sviluppo del prodotto (expansion o scale-up financing).

 

Per la parte residua del FVC, invece, il riferimento per l'inclusione delle società fra quelle eleggibili è contenuto nell'articolo, 1, comma 1, lettera w-quater.1. Si tratta di emittenti azioni quotate che non devono aver registrato un fatturato superiore a 300 milioni di euro né una capitalizzazione di mercato superiore a 500 milioni nell'ultimo triennio e, per questo, vengono definiti "PMI" (pur essendo emittenti di azioni quotate).

 

Il comma 220 precisa che le disposizioni di cui al comma 218 e al comma 219, lettera c), sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 221
(Confidi)

 


221.  Al comma 54 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « 225 milioni di euro. » sono inseriti i seguenti periodi: « Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese.


 

 

Il comma 221 dispone che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad accertare, entro il 30 giugno 2019, la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI, destinata alla crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi). Si prevede che tali risorse, eventualmente disponibili all’esito dell’accertamento, saranno destinate ai Confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, affinché siano utilizzate dai Confidi medesimi per la concessione di garanzie alle PMI.

 

Il comma 221 modifica l’art. 1, comma 54, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che dispone in materia di crescita dimensionale e rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi). In particolare, la norma prevede che il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provveda ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione di 225 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia PMI, da assegnare entro il 31 dicembre 2021.

Si demanda, inoltre, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di stabilire i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese.

La relazione tecnica specifica che, trattandosi di risorse eventuali, comunque già disponibili sull’apposita contabilità speciale del Fondo di garanzia PMI, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il richiamato art. 1, comma 54, della legge di stabilità 2014 ha previsto che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisse con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzassero operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulassero contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogassero garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

Si ricorda in proposito che con il termine “confidi” si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi al fine di agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive. La disciplina in materia di confidi è contenuta nell’articolo 13 D.L. n. 269 del 2003.

L’art. 1, comma 54 citato ha altresì previsto che all'attuazione delle misure descritte si provvedesse a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro – e che tali disponibilità potessero essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

In attuazione di tale norma è stato adottato il D.M. 03 gennaio 2017, Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi, con il quale, tra l’altro, al fine di sostenere l'accesso al credito delle PMI, il Ministero ha finanziato la costituzione, presso i confidi di cui all'art. 3 , di un apposito e distinto fondo rischi, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate.

Si tratta di: a) confidi iscritti, alla data di presentazione della richiesta, all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB; b) confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB; c) confidi che, alla data di presentazione della richiesta, abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti e che, alla medesima data, abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

Articolo 1, commi 222-225
(Chiusura del Fondo rotativo fuori bilancio “Fondo Start Up”)

 


222.  La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n. 5650, intestata alla « Simest - Fondo Start up », istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

223.  La Simest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo Start up sulla contabilità speciale di cui al comma 222, limitatamente agli interventi già deliberati nonché alle domande di intervento già pervenute alla Simest Spa alla data di entrata in vigore della presente legge, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

224.  Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo Start up e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi al riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest Spa.

225.  Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefìci del Fondo Start up.


 

 

I commi 222-225  prevedono il versamento all’entrata del Bilancio statale della somma di 2,5 milioni di euro delle risorse disponibili presso la contabilità speciale intestata al Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di Start up (contabilità n.5650 “Simest-Fondo Start Up”). La Simest continua a gestire le disponibilità residue insistenti sulla contabilità speciale limitatamente agli interventi già deliberati e alle domande di intervento già pervenutele. Un’apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest disciplinerà le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo e delle disponibilità derivanti dai rientri. Alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo Start up.

 

L’articolo 1, commi 222-225 disciplina la chiusura del Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di Start up, istituito dall’articolo 14 della legge n. 99/2009 fuori bilancio in apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato (conto n. 5650).

 

Nel dettaglio, il comma 222 dispone il versamento all’entrata del Bilancio statale della somma di 2,5 milioni di euro delle risorse disponibili presso la contabilità speciale intestata al Fondo.

Il comma 223 attribuisce alla SIMEST, già soggetto gestore del Fondo, il compito di continuare a gestire le disponibilità residue sulla predetta contabilità, limitatamente agli interventi del Fondo già deliberati nonché alle domande di intervento già pervenute alla Simest alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché il compito di curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, assicurando il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.

Il comma 224 dispone che le modalità operative per la gestione a stralcio della misura - compreso il versamento all'entrata del Bilancio statale delle risorse residue non utilizzate e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi dal riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni -  saranno disciplinate con apposita Convenzione stipulata tra il MISE e la Simest.

Ai sensi del comma 225, alla data di entrata in vigore del provvedimento di legge in esame, termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo Start up.

 

Il Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di Start up è stato istituito ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 99/2009, presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale (conto di tesoreria n. 5650), per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di PMI in Paesi al di fuori dell’Unione europea. La gestione del Fondo è stata affidata a SIMEST Spa (comma 1). Nel dettaglio, ai sensi del citato articolo 14, gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione (comma 3).

Quanto alle risorse finanziarie, il Fondo in questione è stato istituito con le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero dello sviluppo economico in qualità, al tempo[16], di socio della SIMEST Spa, già finalizzate, dal D.Lgs. n. 143/1998, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 14, è stato adottato il D.M. n. 102 del 4 marzo 2011[17]. Nel 2013 ha avuto inizio l’operatività del Fondo.

La Corte dei Conti, a giugno 2018, nel Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2017 (cfr. Vol. 1, “I conti dello Stato e le politiche di bilancio per il 2017, pag. 553”), ha confermato la ridotta operatività del Fondo già emersa nell’esercizio precedente, segnalando l’assenza nell’anno 2017 di acquisizioni e cessioni da parte di esso.

La Corte ha citato in proposito la relazione del MISE che segnalava la formulazione di una proposta per la chiusura del Fondo che avrebbe trovato quanto prima il corretto veicolo normativo.

Pertanto il portafoglio alla data del 31 dicembre 2017 restava composto da 4 iniziative per un importo complessivo di 0,8 milioni.

La Corte ha rilevato come nel 2017 il Fondo presentasse una disponibilità di fine anno sul conto di tesoreria centrale di 3,24 milioni. La Corte ha altresì rilevato che i compensi spettanti al gestore per l’attività svolta sono stati stabiliti nella Convenzione MISE/SIMEST stipulata nel 2012 e sono comprensivi di una indennità “una tantum” pari all’1,5 per cento dell’importo deliberato e un compenso del 3 per cento (pro-die) sull’ammontare delle partecipazioni acquisite (0,8 milioni al 2017).


 

Articolo 1, comma 226
(Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things)

 


226.  Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato a finanziare: a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things, funzionali alla competitività del Paese; b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi; c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 226 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi.

 

La disposizione prevede che il nuovo Fondo sia destinato a finanziare:

a)   progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, della Blockchain e dell’Internet of Things, funzionali alla competitività del Paese;

b)  sfide competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;

c)   il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

 

Il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.

La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico, mentre si rinvia all’emanazione di un regolamento di attuazione (da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), l’individuazione di un organismo competente alla gestione delle risorse e la definizione dell'assetto organizzativo per l'uso efficiente delle risorse del Fondo, al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero.

Con lo stesso regolamento saranno definite anche le modalità di contribuzione, su base volontaria, da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa.

 

L’Internet of Things (IoT) rappresenta il prossimo passo verso la digitalizzazione della società e dell'economia, consentendo di unire mondi fisici e virtuali in cui gli oggetti e le persone sono interconnessi attraverso le reti di comunicazione e creando ambienti intelligenti. Secondo uno studio della Commissione europea il valore di mercato della IoT nella UE dovrebbe superare 1.181 miliardi di euro nel 2020. La Commissione europea ha pubblicato nell'aprile 2016 il documento di lavoro "Advancing the Internet of Things in Europe”, nell’ambito delle iniziative di digitalizzazione dell’industria europea. Nell’ambito del mercato unico digitale, l’iniziativa “European data economy" (gennaio 2017), intende contribuire anche alla creazione di un mercato unico europeo per l'IoT. Per approfondimenti si veda anche il documento di lavoro della Commissione UE sulle tecnologie digitali emergenti dell’aprile 2018.

 

Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale (AI), la Commissione europea ha adottato il 25 aprile 2018 una apposita Comunicazione (COM(2018)237 final), che ne analizza le caratteristiche e gli aspetti. La Commissione sta aumentando gli investimenti annuali nell'IA del 70% nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020. Raggiungerà 1,5 miliardi di euro per il periodo 2018-2020. Il 10 aprile 2018, 25 paesi europei, tra cui l’Italia, hanno firmato una dichiarazione di cooperazione sull'intelligenza artificiale. I sistemi basati sull’AI sono basati su software che mostrano comportamenti “intelligenti”, avendo la capacità di analizzare caratteristiche di contesto esterno e di fornire risposte in qualche misura autonome, basate sull’analisi complessa dei dati a disposizione (ad esempio assistenti vocali, software di analisi delle immagini, motori di ricerca , sistemi di riconoscimento facciali e vocali). L'apprendimento automatico denota la capacità di un software/computer di apprendere dal proprio ambiente o da una serie molto ampia di dati rappresentativi, consentendo ai sistemi di adattare il loro comportamento a circostanze mutevoli o di eseguire compiti per i quali non sono stati programmati esplicitamente. L’AI può essere utilizzata anche nell’ambito di hardware come i robot avanzati, le automobili a guida autonoma, i droni e altre applicazioni dell’Internet of Things.

 

La Blockchain è uno strumento tecnologico innovativo che consente la creazione e gestione di archivi (database) distribuiti che sono in grado di registrare e gestire transazioni di vario tipo (sia finanziarie che aventi ad oggetto beni o servizi di altra natura), le quali vengono controllate, validate e condivise da tutti i c.d. nodi che fanno parte della rete. Si tratta in sostanza di un nuovo protocollo che consente che sulla rete internet, invece che sole informazioni, possano essere condivise e archiviate anche transazioni di valori, o meglio, di c.d. asset digitali. Si realizza quindi attraverso le blockchain un grande registro pubblico di tipo distribuito, fortemente innovativo rispetto agli attuali sistemi di archiviazione, che consistono di database centralizzati presso un unico soggetto gestore e "garante", ovvero presso un'autorità centrale, che provvede a garantire la transazione, ad archiviare e custodire i dati. La blockchain consente la creazione di database distribuiti, basato sulla tecnologia dei c.d Distributed Ledger (DLT- dove Ledger sta per Libro Mastro) strutturati in blocchi di informazioni, ciascuno dei quali contiene un certo numero di transazioni che a seguito di un articolato procedimento di validazione e controllo (che verifica ad esempio che il soggetto sia effettivamente titolare di un certo diritto, come la valuta o il bene che vuole vendere), vengono validate in tutti i loro elementi attraverso strumenti matematici complessi (funzioni di hash) da parte dei nodi della rete ed entrano quindi a far parte della catena di blocchi (blockchain) che rende queste transazioni certe, immodificabili. Si viene così a creare uno "storico" nel tempo di tutte le modifiche avvenute.

L’Italia ha aderito il 27 settembre 2018 alla European Blockchain Partnership Initiative, promossa dalla Commissione UE con l'intento di creare una piattaforma europea basata sulla tecnologia blockchain per lo sviluppo di servizi pubblici digitali ed il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il 28 settembre 2018 un “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione di 30 componenti del Gruppo di esperti di alto livello per l’elaborazione della strategia nazionale sulle tecnologie basate su registri distribuiti e blockchain”. La finalità è quella di elaborare una Strategia Nazionale per le DLT e la Blockchain.

L’Italia ha inoltre sottoscritto il 4 dicembre 2018 una dichiarazione sullo sviluppo della Blockchain nell’ambito del MED7, il gruppo costituito da sette Paesi del Sud Europa (Italia, Spagna, Francia, Malta, Cipro, Grecia e Portogallo).

 

Nella Relazione Tecnica si ricorda che il CIPE, nella seduta del 25 ottobre 2018, ha deciso, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, di assegnare 100 milioni di euro per lo sviluppo del Wi-Fi e le tecnologie emergenti (Intelligenza artificiale, Blockchain, Internet delle cose) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 con contestuale rifinalizzazione delle risorse già assegnate con le delibere CIPE n. 65/2015, n. 71/2017 e successivamente con la delibera n. 105/2017 relative al piano banda ultra larga.

 


 

Articolo 1, comma 227
(Fondo per il potenziamento delle iniziative
in materia di difesa cibernetica)

 


227.  In conformità agli obiettivi di cui al comma 226, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del fondo sono ripartite tra gli interventi di cui al primo periodo. Il decreto di ripartizione è comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.


 

 

Il comma 227 istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un Fondo, con dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché il rafforzamento delle capacità di resilienza energetica nazionale.

 

La ripartizione del Fondo tra i diversi interventi è predisposta con apposito decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da comunicare alle competenti commissioni competenti.

Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1.116, della medesima legge (iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).

 

In relazione al tema della sicurezza cibernetica la Ministra della difesa, lo scorso 26 luglio, in sede di illustrazione delle linee programmatiche del suo dicastero presso le Commissioni difesa congiunte della Camera e del Senato, ha osservato che “sono stati avviati una serie di programmi di acquisizione per accedere a strumenti operativi ad alto contenuto tecnologico in grado di assicurare la protezione, la resilienza e l’efficienza delle reti e dei sistemi informativi gestionali e operativi della Difesa. In tale quadro, è necessario continuare ad investire, al fine di potenziare ulteriormente le dotazioni strumentali e organizzative di protezione cibernetica e sicurezza informatica, incrementando progressivamente la capacità di contrastare in maniera efficace le minacce. È poi imprescindibile il conseguimento di capacità operative che andranno a supportare il neocostituito Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIOC)”.

Con riferimento al tema della sicurezza energetica la Ministra della Difesa ha osservato che la medesima “si pone come condizione basilare per garantire la sicurezza nazionale. Nel medio e lungo termine la Difesa italiana mira al raggiungimento di elevate capacità di resilienza energetica, produzione e approvvigionamento da fonti sostenibili tali da assorbire e mitigare gli effetti dovuti a eventuali attacchi o a calamità e assicurare il mantenimento della capacità e della prontezza operativa dello strumento militare, sia in Patria che nei teatri operativi. In particolare, nel settore delle infrastrutture, a partire dai siti a valenza strategica, l’intento è la realizzazione di distretti energetici intelligenti (definiti smart military district) nei quali sia massimizzato il ricorso all’autoconsumo e la gestione dei flussi energetici avvenga in tempo reale in un alveo certo di cyber security. In tale ambito, la Difesa italiana potrà giocare un ruolo cruciale, anche a sostegno degli altri Dicasteri, nell’ambito della protezione delle infrastrutture critiche energetiche, sia come possibile entità istituzionale ospitante dei nodi di rilevanza strategica della rete di approvvigionamento/distribuzione, sia per il fattivo contributo alla difesa cibernetica del Paese, nell’ottica del consolidato paradigma del binomio energy security-cyber security”.

 

 


 

Articolo 1, commi 228, 230 e 231
(Voucher Manager)

 


228.  Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.

230.  I contributi di cui al comma 228 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

231.  Per le finalità di cui al comma 228 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.


 

 

Il comma 228 attribuisce alle micro, piccole e medie imprese un contributo a fondo perduto per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.

Il comma 230 stabilisce che i contributi sono erogati in conformità al regolamento (UE) 1407/2013, relativo agli aiuti de minimis mentre il comma 231 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per l'erogazione degli stessi.

 

Il comma 228 attribuisce alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

 

Come previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE (articolo 2), la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

 

Si ricorda inoltre che il D.L. 145/2013 (L. 9/2014), al comma 1 dell’articolo 6, ha consentito l’accesso da parte delle piccole e medie imprese a finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro da destinare a:

§  Acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell’efficienza aziendale;

§  Sviluppo di soluzioni di e-commerce;

§  Connettività a banda larga e ultralarga;

§  Formazione qualificata, nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information and Communication Technology: ICT) del personale delle piccole e medie imprese;

L’erogazione dei benefici per la digitalizzazione delle imprese può avvenire anche nell’ambito della pianificazione degli interventi del Fondo di sviluppo e coesione e del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. Inoltre i contributi possono essere destinati anche a interventi per la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici quali il telelavoro; i contributi possono essere destinati anche per permettere il collegamento a Internet mediante tecnologia satellitare, attraverso l’attivazione di decoder e parabole in quelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano soluzioni attraverso reti terrestri ovvero gli interventi infrastrutturali necessari non risultino economicamente sostenibili.

L’erogazione dei finanziamenti deve avvenire nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 che disciplina l’erogazione degli aiuti de minimis, ora sostituito dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il comma 2 dell'articolo 6 ha rimesso a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione sociale, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dello sviluppo economico, la determinazione dell’ammontare dell’intervento nella misura massima di 100 milioni di euro. Tali risorse sono recuperate dalle risorse complessive della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste dalla medesima. Esse saranno inoltre fruibili solo a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma operativo nazionale (PON) relativo alla competitività di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Il CIPE provvederà quindi al riparto della somma così individuata tra le regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio di ciascuna regione. La misura massima di spesa per l’erogazione dei benefici deve intendersi come complessiva e le risorse possono essere rinvenute anche dalla pianificazione nazionale per l’attuazione degli interventi a finanziamento nazionale.

Il comma 3 ha previsto inoltre che con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi.

Qui la pagina dedicata sul sito del MISE.

 

Le consulenze oggetto dell'agevolazione devono essere finalizzate a sostenere i processi:

§  di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e

§  di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Alle micro e piccole imprese il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro.

Alle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro.

Il contributo è riconosciuto alla rete di imprese in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro, in caso di adesione a un contratto di rete (disciplinato dall’art. 3 del D.L. 5/2009 - L. 33/2009), avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia:

§  di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e

§  di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

I contributi sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.

 

In base al comma 230, i contributi sono erogati in conformità al regolamento (UE) 1407/2013, relativo agli aiuti de minimis.

Infine, per l'erogazione dei contributi in questione, il comma 231 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo con una dotazione pari a € 25 mln per ciascuno degli anni inclusi nel periodo 2019-2021.

 


 

Articolo 1, comma 229
(Inclusione di ulteriori beni nella disciplina dell’iperammortamento)

 


229.  La disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all'allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.


 

 

Il comma 229 comprende tra i costi cui si applica la misura agevolata della maggiorazione del 40 per cento, ai fini fiscali, anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali cui tale agevolazione già si applica ex lege, con specifiche limitazioni.

 

Si segnala preliminarmente che i commi da 60 a 65 del provvedimento in esame recano la proroga e rimodulazione del cd. iperammortamento (che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale), concedendo tale beneficio in misura differenziata secondo l’importo degli investimenti effettuati. In particolare il comma 62 proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), in favore dei soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2019, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2020.

 

Come anticipato, il comma 62 proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), in favore dei soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2019, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2020. Tale maggiorazione è stata introdotta in origine dall’articolo 1, comma 10 della legge di bilancio 2017 ed è stata prorogata dal comma 31 della legge di bilancio 2018.

 

Il comma 10 della legge di bilancio 2017 ha concesso ai soggetti che beneficiano dell’iperammortamento e che investono, nel periodo di riferimento, in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di tali beni con una maggiorazione del 40 per cento.

Si ricorda che l’allegato B alla legge di bilancio 2017 è stato integrato dal comma 32 della legge di bilancio 2018 (cui esplicitamente si riferisce la norma in esame), al fine di includervi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.

Si tratta in particolare di:

§  sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;

§  Per drop shipping si intende un modello di vendita grazie al quale il venditore vende un prodotto ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. Il venditore, effettuata la vendita, trasmette l'ordine al fornitore, il quale spedirà il prodotto direttamente all'utente finale. In questo modo, il venditore si preoccupa esclusivamente della pubblicizzazione dei prodotti, senza le relative incombenze legate ai processi di imballaggio e spedizione che invece sono a cura del fornitore.

§  software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

§  software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

 

Le norme in esame comprendono nell’ambito dei costi agevolabili con la maggiorazione del 40 per cento anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all'Allegato B sopra richiamato, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.


 

Articolo 1, commi 232 e 233
(Riqualificazione energetica degli edifici della P.A.)

 


232.  Al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

233.  Per le attività di vigilanza e ispettive di cui al comma 3 dell'articolo 177 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza di cui al protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Guardia di finanza perfezionato in data 3 marzo 2018. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2019.


 

 

Il comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale

Il comma 233 dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per le attività di vigilanza ed ispettive di cui al comma 3 dell’articolo 177 del c.d. Codice dei contratti pubblici in materia di affidamenti dei concessionari, per la verifica del rispetto dei limiti in materia di affidamento previsti dal medesimo codice. A tal fine, il comma autorizza la spesa di 250 mila euro annui dal 2019.

 

Il comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 102/2014.

 

Il Decreto Legislativo 102/2014, recante il recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva 2012/27/UE, contiene una serie di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza e molteplici adempimenti per realizzarle, in capo a più soggetti istituzionali. Nel dettaglio, il D.Lgs. prevede specifiche misure per la promozione dell'efficienza energetica negli edifici privati e pubblici (articolo 4) e, in particolare, il programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio pubblico (articolo 5). In tali misure, si inserisce anche l'adeguamento dei criteri e delle procedure per l'acquisto di beni e servizi delle PP.AA. centrali ai requisiti minimi di efficienza energetica (articolo 6)[18].

In particolare, l’articolo 5 ha demandato al MISE la predisposizione, ogni anno, a decorrere dal 2014, di un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con le seguenti finalità:

§  riqualificare almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o, in alternativa,

§  conseguire un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

Al fine di predisporre il citato programma, le PP.AA. centrali devono presentare annualmente, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse occupati, sulla base di appropriate diagnosi energetiche o con riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall'attestato di prestazione energetica.

Il D.M. 16 settembre 2016, attuativo dell’articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 102/2014, reca le “Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale”. In attuazione dell’art. 16, comma 3, del D.M. sono state realizzate delle Linee Guida al "Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC)". Il Decreto interministeriale 31 maggio 2018 ha approvato il programma di interventi 2017 per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (PREPAC 2017).

Si ricorda che la direttiva (UE) 2018/844 (in via di recepimento nell’ordinamento nazionale mediante l'articolo 21 dell’A.S. 944, Disegno di legge di delegazione europea 2018, approvato in prima lettura dalla Camera, all'esame del Senato al momento della redazione della presente scheda) modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, con l'obiettivo di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

 

Il comma 233 dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per le attività di vigilanza ed ispettive di cui al comma 3 dell’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti, del rispetto dei limiti per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi pubblici o forniture con procedure ad evidenza pubblica (80%) e in house per la restante parte (20%). A tal fine, il comma autorizza la spesa di 250 mila euro annui dal 2019. Si richiama il protocollo di intesa già stipulato relativo alla collaborazione tra MISE e Guardia di finanza stressa, perfezionato il 3 marzo 2018.

 

L’art. 177, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che i titolari di concessioni di lavori, servizi o forniture non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, sono obbligati a esternalizzare l'80% dei nuovi contratti, residuando la possibilità di eseguire direttamente solo il 20% delle prestazioni in favore di imprese controllate e/o collegate (aliquote sostituite rispettivamente con il 60% e il 40% per i soli concessionari autostradali dall’art. 1, comma 568, lett. a), della legge di bilancio 2018 – legge n. 205/2017).

L’art. 177, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 568, lett. b), della legge di bilancio 2018 ha, altresì, devoluto all’A.N.AC - oltre che agli stessi Concedenti pubblici – il compito di verificare il rispetto dei limiti 80/20% (o 60/40% per i concessionari autostradali), con modalità da indicarsi in apposite linee guida, che l’Autorità ha adottato con delibera n. 614 del 4 luglio 2018 (cfr. linee guida n. 11/2018). Le eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.

Le citate linee guida n. 11/2018, in particolare, prevedono nella parte II di natura vincolante, che le attività di verifica delle quote degli affidamenti di cui all'art.  177, commi 1 e 3, del Codice dei contratti pubblici sono effettuate dai soggetti concedenti secondo un calendario di controlli che preveda almeno un controllo annuale.

Rileva in tale ambito quanto segnalato da ANAC, nell’atto di segnalazione n. 4 del 17 ottobre 2018, sulla verifica degli affidamenti dei concessionari ai sensi dell’art.177 del D.lgs. n. 50/2016 e adempimenti dei concessionari autostradali ai sensi dell’art. 178 del medesimo codice: 

a)   la necessità di un intervento volto a sollecitare l’affidamento tramite procedure ad evidenza pubblica, ai sensi delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, delle concessioni scadute;

b)   la necessità di richiamare l’attenzione dei Concedenti quali soggetti naturalmente preposti alle verifiche sui Concessionari, in quanto parti del contratto di concessione e deputati all’applicazione delle relative penali che conseguono al mancato rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art.177 del Codice;

c)   la necessità di richiamare, altresì, l’attenzione dei Concedenti a rivisitare le convenzioni di concessione in essere, esercitando anche le proprie prerogative di monitoraggio dei rispettivi concessionari come, peraltro, disciplinato nelle citate linee guida n. 11 del 2018 e, più in generale, nelle linee guida n. 9 del 2018 (monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato).

 

La relazione tecnica al maxiemendamento del Governo che al Senato ha introdotto il comma 233 afferma che, nell’ambito delle proprie competenze, il MISE dovrà svolgere attività di vigilanza e controllo prevista dalla norma in oggetto sui 65 concessionari del servizio di distribuzione di energia elettrica.

 


 

Articolo 1, commi 234 e 235
(Finanziamenti per il trasporto merci intermodale
con vie navigabili interne)

 


234.  Al fine del potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: « con particolare riferimento alle “autostrade del mare” » sono inserite le seguenti: « e al trasporto per le vie d'acqua navigabili interne »;

b)  al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:

1)  alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: « strada-mare, » sono inserite le seguenti: « strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne, »;

2)  alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: « con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima » sono inserite le seguenti: « e per vie d'acqua navigabili interne ».

235.  All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 234 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.


 

 

I commi 234 e 235 prevedono l’estensione di taluni finanziamenti già previsti per il trasporto merci intermodale anche al trasporto effettuato per collegarsi a vie navigabili interne. Vengono destinate risorse pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ed a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, al fine di finanziare gli oneri derivanti dall’intervento.

 

 

Il comma 234 dispone che al fine del potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile, lo stanziamento quindicennale di 20 milioni €, già previsto a decorrere dal 2006 dall’art. 3, comma 2-ter del DL 209/2002 per l’innovazione del trasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e dell’intermodalità per le autostrade del mare, nonché per il cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, sia utilizzabile anche per il trasporto per vie d’acqua navigabili interne.

Viene conseguentemente disposta la modifica del regolamento attuativo della sopra citata disposizione, contenuta nel DPR 205 del 2006 avente ad oggetto il regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalità, il quale disciplina in dettaglio la ripartizione e l’erogazione dei finanziamenti in questione, in modo da:

a)   ricomprendere nella nozione di “potenziamento dell’intermodalità”, consistente nella realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di trasporto di merci mediante fruizione combinata di almeno due diverse modalità (strada-rotaia, rotaia-mare, strada-mare, terra-aria), anche il trasporto merci che combini anche le seguenti modalità:

§  strada-vie d’acqua navigabili interne;

§  mare-vie d’acqua navigabili interne.

b)  prevedere che nell’ambito della assegnazione del 90 per cento dello stanziamento annuale tra le diverse finalità, siano ricompresi anche gli interventi di innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima e per vie d'acqua navigabili interne.

 

Con il comma 235 si stabilisce che agli oneri del comma 234, si provveda nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2021.

 


 

Articolo 1, commi 236, 238 e 240
(Portali per la raccolta di capitali on-line)

 


236.  All'articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese ».

238.  All'articolo 100-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio ».

240.  Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.


 

 

I commi 236 e 238 intervengono sulla disciplina relativa ai portali per la raccolta di capitali on-line da parte delle piccole e medie imprese, estendendone l'operatività alla raccolta di finanziamenti tramite strumenti finanziari di debito, riservando la sottoscrizione specifiche categorie di investitori. Il comma 240 reca la copertura dei relativi oneri.

 

Nel dettaglio, il comma 236, novellando l'articolo 1, comma 5-novies del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF), integra la definizione dei portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali, ampliando il perimetro degli strumenti finanziari per i quali è possibile effettuare la raccolta di capitali tramite piattaforme on-line regolate dal TUF. L'ambito viene infatti esteso alla raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese (PMI).

Le PMI sono definite (in linea con quanto stabilito dall’articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129) come le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti:

§  numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250;

§  totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro

§  fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro.

 

Il comma 238 modifica conseguentemente la disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali (novellando l'art. 100-ter del TUF, cui aggiunge il nuovo comma 1-ter), disponendo che la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB e debba avvenire in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.

 

Il comma 240 provvede agli oneri dei commi precedenti mediante la riduzione di 10 milioni di euro per il 2020 del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento dei residui passivi, ai sensi dell’articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014, iscritto nello stato di previsione del MEF.


 

Articolo 1 comma 237
(Consulenza in materia di investimenti)

 

237.  All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, dopo le parole: « del comma 3 » sono inserite le seguenti: « e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda, ».

 

 

Il comma 237 proroga il termine con riferimento al quale viene consentito l’esercizio del servizio di consulenza in materia di investimenti per i soggetti che già esercitavano l’attività alla data del 31 ottobre 2007.

 

Il comma 237 modifica il comma 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 129 del 2017, ai sensi del quale i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano la consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere il servizio fino all’avvio dell’operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari.

 

In merito si segnala che la CONSOB, con la delibera n. 20704, ha avviato definitivamente l'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari a partire dal 1° dicembre 2018.

 

La norma in commento stabilisce che fino dalla data di avvio di operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o dalla data di decisione dell’Organismo sulla stessa domanda, la riserva di attività prevista dalla legislazione vigente (articolo 18 decreto legislativo n. 58 del 1998 - TUF) non pregiudica la possibilità, per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

 

Si ricorda che l’articolo 18 del TUF prevede che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento sia riservato alle Società di intermediazione mobiliare (Sim), alle imprese di investimento Ue, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi.


 

Articolo 1, comma 239
(Modifiche alla disciplina degli esperti indipendenti
per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR)

 


239.  All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 2, dopo le parole: « in una situazione di conflitto di interessi » sono inserite le seguenti: « rispetto al singolo Oicr, »;

b)  il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. L'esperto indipendente si astiene dalla valutazione se versa direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in relazione ai beni da valutare e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore. L'esperto indipendente adotta al riguardo presidi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad individuare, monitorare e gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire l'autonomia e l'indipendenza del processo di valutazione immobiliare. Di tali presidi e procedure è data comunicazione dall'esperto indipendente al gestore prima del conferimento dell'incarico di valutazione ed ai fini della valutazione di cui al comma 2, nonché in occasione di ogni loro aggiornamento o modifica »;

c)  il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Il gestore verifica che l'affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell'Oicr affidati all'esperto indipendente, ovvero alle società da esso controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l'indipendenza dell'incarico di valutazione conferito all'esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l'esperto comunica al gestore, su richiesta di quest'ultimo, i presidi adottati per garantire l'oggettività e indipendenza della valutazione »;

d)  al comma 13, le parole: « dai commi 11 e 12 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 11 »;

e)  il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. L'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell'Oicr ha durata massima di tre anni, è rinnovabile una sola volta e non può essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell'Oicr se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico »;

f)  al comma 16, le parole da: « né possono svolgere » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « se non sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico ».


 

 

Il comma 239 modifica la disciplina degli esperti indipendenti per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR, con particolare riferimento alla gestione dei conflitti di interessi che potrebbero incidere sull'indipendenza della valutazione.

L'articolo 39 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determini i criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani con riguardo, tra l'altro, ai requisiti e ai compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5) del TUF.

 

Il comma 239 incide direttamente sull’articolo 16 del decreto del MEF n. 30 del 2015, recante le norme di attuazione dell'articolo 39 del TUF, con particolare riferimento alla disciplina degli esperti indipendenti per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR.

 

In particolare,

a)   al comma 2 viene richiesto che l'organo di amministrazione del gestore, nell'affidamento degli incarichi di valutazione agli esperti indipendenti, accerti che gli stessi non versino in una situazione di conflitto di interessi rispetto al singolo OICR;

b)  al comma 10 vengono dettati requisiti organizzativi che gli esperti indipendenti devono rispettare. L'esperto, infatti, ai sensi del decreto attuativo in esame, deve astenersi dalla valutazione se versa direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in relazione ai beni da valutare, provvedendo a darne tempestiva comunicazione al gestore. Al riguardo, il comma 239 prevede che l'esperto indipendente adotti presidi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad individuare, monitorare e gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire l'autonomia e l'indipendenza del processo di valutazione immobiliare. Di tali presidi e procedure è data comunicazione dall'esperto indipendente al gestore prima del conferimento dell'incarico di valutazione e ai fini della valutazione, nonché in occasione di ogni loro aggiornamento o modifica;

c)   il comma 12, che stabilisce il divieto all'esercizio di una serie di attività da parte degli esperti nei confronti del gestore dell'OICR, viene integralmente sostituito. Ai divieti recati del testo previgente, viene sostituito l'obbligo per il gestore di verificare che l’affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell’OICR affidati all’esperto indipendente, ovvero alle società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l’indipendenza dell’incarico di valutazione conferito all’esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l’esperto ha l'obbligo di comunicare al gestore, su richiesta di quest’ultimo, i presidi adottati per garantire l’oggettività e indipendenza della valutazione;

d)  venendo meno il divieto all'esercizio di una serie di attività ulteriori da parte dell'esperto nei confronti del gestore di OICR, i riferimenti al comma 12 vengono espunti dal successivo comma 13, che disciplina la revoca dell'incarico nel caso di sopravvenienza delle fattispecie che ne vietassero l'affidamento;  

e)   il comma 15 viene sostituito, prevedendo che l'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell’OICR abbia durata massima di tre anni e sia rinnovabile una sola volta, non potendo essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell’OICR se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico. Si viene pertanto a prevedere la possibilità di rinnovo al termine del primo triennio e l'abrogazione della formulazione previgente, ai sensi della quale l'incarico non poteva essere svolto, per conto del medesimo gestore ovvero di altre società correlate al medesimo soggetto per un periodo superiore a tre anni, ne' tale soggetto poteva assumere l'incarico, per conto di  un  diverso esperto indipendente, se non fossero trascorsi  almeno  due  anni  dalla cessazione del precedente incarico;

f)    il comma 16, come modificato dal comma 239, stabilisce che i soggetti che hanno svolto l'incarico, i soci e gli amministratori dell'esperto indipendente e delle società da esso controllate o che lo controllano o soggette a comune controllo, non possono assumere cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del gestore che ha conferito l'incarico, né di società da esso controllate ovvero che lo controllano o che sono soggette a comune controllo se non sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico.

 


 

Articolo 1, commi 241-243
(Monitoraggio e controllo progetti settore aeronautico)

 


241. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

242.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le modalità e gli obiettivi delle attività di cui al comma 241, che possono essere svolte anche attraverso il ricorso ad esperti e a società specializzate.

243.  All'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, dopo le parole: « degli affari esteri » sono inserite le seguenti: « e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze ».


 

 

I commi da 241 a 243 autorizzano la spesa di 250 mila euro annui a decorrere dall’anno 2019 per assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti per lo sviluppo delle industrie del settore aeronautico finanziati ai sensi della legge n. 808/1985, nonché per il funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, rinviando ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità e degli obiettivi delle attività di controllo e valutazione sui progetti. Si interviene altresì sulla composizione del Comitato, prevedendo che esso abbia tra i suoi componenti anche un rappresentante del Ministero dell’economia e finanze.

 

Nel dettaglio, le disposizioni:

 

§  autorizzano la spesa di 250 mila euro annui a decorrere dall’anno 2019 per assicurare le attività di monitoraggio controllo e valutazione sui progetti per lo sviluppo delle industrie del settore aeronautico finanziati ai sensi dell’art. 3, lettera a), della legge n. 808/1985, nonché per il funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, di cui all’art.2 della medesima legge (comma 241);

§  rinviano ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri, delle modalità e degli obiettivi delle attività di monitoraggio controllo e valutazione sui progetti. Le attività in questione potranno essere svolte anche attraverso il ricorso ad esperti e società specializzate (comma 242);

§  intervengono sulla composizione del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, prevedendo che esso abbia tra i suoi componenti anche un rappresentante del Ministero dell’economia e finanze. A tal fine, si novella l’art. 2, primo comma, della citata legge n. 808 (comma 243).

La legge n. 808/1985 costituisce il principale strumento di politica industriale di sostegno al settore della ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale e dell'elettronica connessa. In particolare, l'articolo 3 della legge 808 disciplina i finanziamenti e i contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, disponendo, al comma 1, che a queste possano essere concessi:

§  finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime (lettera a)). Tali finanziamenti, ai sensi della legge, sono rimborsabili mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici (art. 4, comma nono, lettera c));

§  contributi in conto interessi sui finanziamenti:

-    a sostegno della produzione di serie, concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70% del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni (l'80% per le iniziative localizzate nelle aree del mezzogiorno di cui all'art. 1, D.P.R. n. 218/1978) (lettera b))

-    per un periodo massimo di dieci anni relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma (lettera c)).

Gli interventi possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza. Le agevolazioni di cui all'articolo 3 non sono cumulabili con altri incentivi (articolo 4, comma settimo).

 

Come viene evidenziato dalla relazione illustrativa, l'intervento di sostegno di cui alla legge n. 808/85 è di regola nella forma di finanziamenti agevolati (a tasso zero) che vengono restituiti attraverso un piano di rimborso dalle imprese beneficiarie, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera a) e articolo 4, comma settimo della stessa legge 808. L'accesso ai finanziamenti, avviene attraverso appositi bandi.

L'ammissione del programma di ricerca e sviluppo dell'impresa ai benefici previsti dall'articolo 3 è deliberata dal MISE previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, previsto dall’articolo 2 della legge n. 808/1985 per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di sostegno previsti dal citato articolo 3. Il Comitato è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è costituito da rappresentanti del MISE, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione università e ricerca MIUR e del Ministero della Difesa e da tre esperti (professori universitari) nelle discipline riconducibili all'aerospazio. I componenti del Comitato sono stati rinnovati per il periodo 2017-2019 con D.M. 22 dicembre 2016. Con un recente D.M. 4 ottobre 2018, i componenti del Comitato sono stati integrati con un rappresentante del Ministro per il Sud.

In attuazione dell’articolo 3 della legge n. 808, è stato adottato il D.M. 173/2010 (Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo). Successivamente, è intervenuto il D.M. 3 luglio 2015 ha ridefinito i criteri e le modalità degli interventi finalizzati a promuovere e sostenere i progetti di ricerca e di sviluppo nel settore aerospaziale.

Il D.M. n. 174/2010 disciplina invece specificamente i criteri e le modalità procedurali degli interventi di sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale funzionali alla sicurezza nazionale.

 


 

Articolo 1, comma 244
(Scuola europea di industrial engineering and management)

 

244.  Per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management in Italia.

 

 

Il comma 244 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management.

 

La disposizione è volta alla promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management, e a tal fine stanzia 2 milioni di euro per l’anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in questo campo in Italia.

 

 


 

Articolo 1, comma 245
(Modifiche alla normativa in materia di limiti
all’utilizzo del denaro contante)

 


245.  All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2 ».


 

 

Il comma 245 modifica le vigenti disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti per specifiche categorie di acquisti di beni e servizi effettuati da parte di stranieri non residenti. In particolare, viene elevato da 10.000 a 15.000 euro l’importo massimo dei pagamenti effettuabili in contanti e viene estesa la possibilità di effettuare tali operazioni anche ai cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.

 

Il comma 245 modifica l’articolo 3 del decreto legge n. 16 del 2012 sostituendo integralmente il comma 1, che introduce facilitazioni per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

 

In particolare, per specifiche categorie di acquisti effettuati da persone fisiche non residenti di cittadinanza diversa da quella italiana, il limite per il trasferimento di denaro contante, fissato a 3.000 euro dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, n. 231, è elevato da 10.000 a 15.000 euro nel rispetto di specifici adempimenti amministrativi posti a carico del cedente del bene o del prestatore del servizio.

Il limite, già in precedenza fissato a 15.000 euro, era stato ridotto a 10.000 euro per effetto del decreto legislativo n. 90 del 2017 recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

 

Oltre ad accrescere il limite all'utilizzo del contante, lo stesso viene esteso agli acquisti effettuati da cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, che attualmente sono soggetti al limite ordinario di 3.000 euro applicabile agli acquisti effettuati da cittadini italiani.

 

Le specifiche categorie di esercizi commerciali e prestazioni ai quali si applica il limite dei 15.000 euro per l'utilizzo del contante sono identificate con riferimento agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. Si tratta, in particolare di:

§  commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

§  prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

§  prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

§  prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

§  prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

§  per alcune delle operazioni esentate dall'IVA ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 633 del 1972, tra cui la prestazione di servizi connessi alla concessione, gestione e negoziazione di crediti, operazioni di assicurazione, relative a valute e a strumenti finanziari;

§  attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

§  prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

 

La possibilità di derogare al limite ordinario all'utilizzo del contante è, come anticipato, condizionata al compimento di specifici adempimenti. In particolare, il venditore (o il prestatore del servizio):

§  contestualmente all’effettuazione dell’operazione, acquisisce la fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

§  nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versa il denaro contante incassato in un conto corrente ad esso intestato presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione con la quale è stato indicato all'Agenzia delle entrate il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare per potersi avvalere della deroga al limite ordinario di utilizzo del contante.

 


 

Articolo 1, comma 246
(Concessioni demaniali marittime)

 


246.  I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.


 

 

Il comma 246 consente ai titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo con finalità turistico ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia.

 

Si tratta di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore (articolo 3, comma 1, lettera e.5), Testo unico in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.

 

Si consente quindi ai titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e di punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative di mantenere installati i predetti manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020 - data di scadenza della proroga delle concessioni in essere al 31 dicembre 2015 - nelle more del riordino della materia.

 

Si segnala che i commi da 675 a 684 del presente provvedimento delineano una articolata procedura, per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, che prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne fissi i termini e le modalità, nonché successive attività di implementazione da parte delle Amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica al termine della quale saranno assegnate le aree concedibili che attualmente non sono date in concessione. Per le concessioni demaniali in essere è prevista una proroga di quindici anni a decorrere dalla data in vigore della presente legge.

Il comma 685, inoltre, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari che abbiano subito danni, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di ottobre e novembre 2018, sospende il pagamento dei canoni demaniali fino all’avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.

 

Si ricorda che nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, l'art. 01 del D.L. n. 400 del 1993 ha disposto che la concessione dei beni demaniali marittimi possa essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l'esercizio delle seguenti attività:

a)    gestione di stabilimenti balneari;

b)   esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c)    noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d)   gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e)    esercizi commerciali;

f)    servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

Tale norma ha così integrato la disciplina del codice della navigazione, individuando alcune tipologie di concessioni, che sono state definite "a scopo turistico ricreativo". Sono poi leggi regionali che regolano specificamente la materia. Le regioni ed i comuni sono infatti competenti per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, mentre le Autorità portuali (ora Autorità di sistema portuale) sono competenti per le concessioni turistico-ricreative che ricadono nella propria area di competenza.

 

Nel corso del tempo si è intervenuti a più riprese sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime, da ultimo con la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (art. 1, comma 18 del D.L. n. 194 del 2009; il termine è stato così prorogato dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge 179/2012).

L'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge n. 69 del 2013 ha previsto la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi e l'articolo 1, commi 732 e 733, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha stabilito una procedura di definizione agevolata dei contenziosi pendenti alla data del 30 settembre 2013 in materia di canoni demaniali marittimi. Quindi, l'art. 12-bis del decreto-legge n. 66/2014 ha fissato al 15 settembre di ciascun anno il termine per il pagamento dei canoni annuali. 

Il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 7, commi 9-septiesdecies – 9-duodevicies) ha demandato alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori (si veda, ad esempio, quanto fatto dalle Regioni Lazio, Veneto, Toscana).

La legge di stabilità 2016 (comma 484) ha sospeso fino al 30 settembre 2016 i procedimenti amministrativi pendenti, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative, esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali sussistano contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. La sospensione non si applica per i beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari penali. Il D.L. n. 113 del 2016 (art. 24, comma 3-octies) prevede che conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti relativi alle concessioni demaniali in essere, nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14) sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali, stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE ) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.

Il 26 ottobre 2017 l'Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge A.C. 4302-A contenente una delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea. Il provvedimento, passato al Senato, non è stato approvato entro la fine della legislatura.

 


 

Articolo 1, comma 247
(Proroga dell'incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno)

 


247.  I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.


 

 

Il comma 247 prevede che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire per il 2019 e il 2020, nell’àmbito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

 

Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).

La rimodulazione in esame dei suddetti programmi operativi non può essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le azioni di rimodulazione sono adottate con le procedure previste dalla disciplina vigente.

L'intervento in oggetto ripropone, in termini analoghi, una misura già stabilita per il 2018 dall'art. 1, commi 893 e 894, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a cui è stata attuazione con il decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2 del 2018 (come rettificato dal decreto direttoriale n. 81 del 2018).

 

Si ricorda che, in generale, le misure di agevolazione contributiva non incidono sul calcolo del trattamento pensionistico, in quanto, nella disciplina del cosiddetto sistema contributivo, l'aliquota di computo del trattamento è fissata in via autonoma e non mediante rinvio al livello dell'aliquota contributiva.

 


 

Articolo 1, commi 248-250
(Rifinanziamento trattamenti di integrazione
salariale straordinaria gruppo ILVA)

 


248.  Al fine di garantire la copertura degli ammortizzatori sociali anche per l'anno 2019, le disposizioni previste dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e dall'articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 35 milioni.

249.  Il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.

250.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 248, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.


 

 

I commi da 248 a 250 prevedono la proroga anche per il 2019 della CIGS dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.

 

Più specificamente, si dispone la proroga per il 2019 del trattamento di integrazione salariale straordinario dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) (trattamento già previsto, per il 2017, dall’articolo 1-bis del D.L. 243/2016, e prorogato per il 2018 dall’articolo 1, comma 1167, della L. 205/2017), prevedendo uno stanziamento di 35 milioni di euro (comma 248).

Si prevede che ai fini dell’erogazione il MISE presenti al Ministero del lavoro una relazione che indichi oneri previsti, periodo di copertura, beneficiari e raggiungimento degli obiettivi (comma 249).

 

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per il 2019, si provvede (comma 250) sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, di cui all’articolo 1, comma 6, della L. 147/2013.

In proposito, si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 88/2011 (attuativo della L. 42/2009 sul federalismo fiscale) il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)[19] ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione".

 

L’articolo 1-bis del D.L. 243/2016 (convertito dalla L. 18/2017) ha autorizzato una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La norma è intesa, quindi, ad integrare le retribuzioni dei lavoratori interessati per la parte, pari, in linea di massima, al 20% della retribuzione stessa, non coperta dalla cassa integrazione guadagni straordinaria.

La misura è stata prorogata per il 2018 dall’articolo 1, comma 1167, della L. 205/2017.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 251-253
(Trattamenti di mobilità di deroga)

 


251.  Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).

252.  Ai lavoratori di cui al comma 251, dal 1° gennaio 2019, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

253.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche per il lavoro e l'occupazione delle regioni, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e l'attuazione di quanto previsto dai commi 251 e 252 è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


 

 

I commi da 251 a 253 prevedono la concessione della mobilità in deroga anche per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e contestualmente non abbiano diritto alla fruizione della NASpI.

 

In particolare, il trattamento di mobilità in deroga[20] è riconosciuto, nel limite massimo di 12 mesi, anche per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga[21] nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non possano usufruire della NASpI[22] (comma 251).

I lavoratori interessati sarebbero quindi quelli che non posseggono i requisiti per la fruizione della NASpI, e cioè almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi che precedono l'inizio del medesimo periodo di disoccupazione.

 

A tali lavoratori dal 1° gennaio 2019 vengono applicate misure di politica attiva, individuate da un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’A.N.P.A.L. (comma 252).

 

All’onere derivante dalle concessione della mobilità in deroga per il 2019 si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche del lavoro e l’occupazione delle regioni (comma 253), da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; inoltre l’attuazione di quanto previsto dai precedenti commi è disciplinata con specifico decreto interministeriale.

 

Si segnala, al riguardo, che la norma di copertura considerata potrebbe creare delle disparità di fruizione dell’ammortizzatore su base territoriale in relazione all’entità delle risorse residue disponibili in ogni regione.

Inoltre, non è previsto un termine per l’emanazione del decreto interministeriale di attuazione.

 

Si ricorda che l’articolo 25-bis del D.L. 119/2018, ha ampliato la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, ricorrendo determinate condizioni, la mobilità in deroga. In particolare, l'articolo estende la concessione della mobilità in deroga, prevista dall’articolo 1, comma 142, della L. 205/2017 anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che abbiano cessato o cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 (per i casi di cessazione nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 il medesimo trattamento è riconosciuto dal richiamato articolo 1, comma 142, della L. 205). Il suddetto trattamento viene concesso per 12 mesi e a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva (individuate con apposito piano regionale); si prevede altresì che il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.


 

Articolo 1, comma 254
(Stanziamento risorse per le aree
di crisi complessa della regione Lazio)

 


254.  All'articolo 1, comma 139, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e la regione Lazio può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro nell'anno 2018, per un massimo di dodici mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio ». All'onere derivante dall'applicazione del primo periodo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2019. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Il comma 254 prevede uno stanziamento per la regione Lazio (entro un limite di 6 milioni riferiti al 2018 e per un massimo di 12 mesi) per specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio nelle aree di crisi industriale complessa. Lo stanziamento pera dal 1° gennaio 2019.

 

Il comma in esame, integrando il secondo periodo dell’articolo 1, comma 139[23], della L. 205/2017 (che ha disposto uno stanziamento, pari a 9 milioni di euro per il 2018, in favore della Regione Sardegna, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa) prevede che anche la Regione Lazio possa destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro riferiti al 2018, per un massimo di 12 mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. Tale stanziamento opera a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

All’onere derivante dall’applicazione della richiamata disposizione, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008, è ridotto di 6 milioni di euro per l’anno 2019.

 

 


 

Articolo 1, commi 255-259
(Istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza e
del Fondo per la revisione del sistema pensionistico)

 


255.  Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per il reddito di cittadinanza », con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

256.  Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani », con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

257.  Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 255 e 256, la dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dai suddetti commi. L'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 255 e 256 effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 255 e 256 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 255 e 256. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

258.  Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 255, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa. A decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.

259.  All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: « le regioni destinano » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni possono destinare ».


 

 

I commi 255 e 256 istituiscono due distinti Fondi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con possibilità per gli stessi di utilizzare reciprocamente a compensazione eventuali risparmi realizzati.

Il primo è il Fondo per il reddito di cittadinanza volto a introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza, con una dotazione pari a 7,1 miliardi di euro per il 2019, 8,055 per il 2020, 8,317 per il 2021 (nel testo iniziale lo stanziamento era pari a 9 mld di euro a partire dal 2019), risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l’impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.. Fino all’entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione.

Il secondo è il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, con una dotazione pari a 3,968 per il 2019, 8,336 per il 2020, 8,684 per il 2021, 8.153 milioni di euro per l’anno 2022, 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 ( nel testo iniziale: 6,7 miliardi di euro per il 2019, di 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per il 2023 e a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2024.

Il comma 257 prevede che con i provvedimenti attuativi delle misure dei commi 255 e 256 possa essere rideterminata la dotazione dei due fondi, fermo restando il limite di spesa complessivamente autorizzato.

 

 

Il comma 255 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito di cittadinanza, al fine dell’introduzione, nell’ordinamento, degli istituti della pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza.

La norma provvede a stanziare le risorse per l’istituzione dei richiamati istituti, demandando l’attuazione degli stessi ad appositi provvedimenti normativi nei limiti delle risorse stanziate, che ne costituiscono il relativo limite di spesa.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul cap. 2780, nell’ambito della Missione 3 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”.

 

Si segnala, al riguardo che, il testo, nell’individuare espressamente l’istituto del reddito di cittadinanza[24], non fornisce elementi sulle pensioni di cittadinanza.

 

Il terzo periodo del comma 255 è volto a garantire il riconoscimento delle prestazioni del Reddito di inclusione di cui al D. Lgs. n. 147/2017, fino alla piena operatività delle nuove misure da introdurre. Se ne dispone, pertanto, la prosecuzione, confermandone i limiti di spesa e disponendo che essi concorrano, in base alle procedure indicate per l'erogazione delle prestazioni, al raggiungimento del limite di spesa complessivo previsto per il Reddito di cittadinanza.

A tal fine, le risorse destinate all'erogazione economica del ReI, nei suddetti limiti di spesa, sono trasferite ed accantonate nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza, riducendo, conseguentemente, a decorrere dal 2019, le relative risorse del Fondo povertà previste per la misura.

Per l’anno 2019, si ricorda, il limite di spesa previsto per l'erogazione dei benefici economici del Reddito di inclusione (ReI) è stato determinato, all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2017, in 2.198 milioni. Le cifre diminuiscono a 2.158 milioni per il 2020 e 2.130 milioni annui dal 2021.

Tali importi sono quelli portati in riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, sul relativo capitolo di bilancio (cap. 3550/Lavoro).

Considerando le risorse provenienti dall’autorizzazione legislativa di spesa riferita al Reddito di inclusione, la Relazione Tecnica quantificava, pertanto, i maggiori oneri derivanti dal comma 255, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in 6.802 milioni di euro nel 2019, 6.842 milioni di euro per il 2020 e 6.870 milioni di euro dal 2021, quale differenza tra il nuovo stanziamento di 9.000 milioni a decorrere dal 2019 e le risorse già previste per l'erogazione dei benefici economici del ReI, che vanno a costituire un apposito accantonamento nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza. L’ulteriore rimodulazione intervenuta nel corso dell’iter parlamentare comporta che i maggiori oneri introdotti dalla disposizione in esame siano pari a 4,902 mld per il 2019, 4,684 mld per il 2020, 4,74 mld per il 2021

 

Per quel che concerne specificamente il Fondo povertà, si sottolinea che l’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2017 prevede una dotazione pari a 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Rispetto a tali importi stanziati, la norma ha fissato limiti di spesa per l'erogazione dei benefici economici del Reddito di inclusione determinati in 2.198 milioni per il 2019, 2.158 milioni per il 2020 e 2.130 milioni annui dal 2021. A decorrere dal 2020 per i suddetti limiti di spesa occorre peraltro considerare gli incrementi determinati dal Piano nazionale per la lotta alla povertà (v. approfondimento).

La disciplina prevista ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali prevede che l'INPS accantoni, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento (e che non risultano accantonate), con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. In attesa del decreto, comunque, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni vengono sospese. La rimodulazione del beneficio è prevista esclusivamente per le erogazioni successive all'eventuale esaurimento delle risorse non accantonate.

Si sottolinea che sul Fondo Povertà (cap. 3550), dopo la riduzione di risorse disposta dal comma in esame, per la costituzione dell’accantonamento nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, residuano risorse pari a 347 milioni di euro per il 2019, 587 milioni per il 2020 e a 615 milioni per il 2021, riservate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2017.

 

Dal 1° gennaio 2018 è stato istituito il Reddito di inclusione (ReI) quale misura unica nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, condizionata alla valutazione della condizione economica attraverso l’ISEE. Il ReI ha sostituito il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione).

Il ReI si compone di due parti:

§  un beneficio economico, su dodici mensilità, con un importo variabile a secondo della numerosità del nucleo familiare (da circa 187 a circa 539 euro per nuclei familiari con 6 o più componenti). Il beneficio economico viene erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta ReI);

§  un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Per l'accesso al ReI sono previsti requisiti economici, di residenza/soggiorno e di compatibilità (i membri del nucleo familiare non devono essere percettori di prestazioni di disoccupazione).

Per quanto riguarda i requisiti di residenza e soggiorno, il richiedente deve essere: cittadino dell'Unione o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e deve essere residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda. Per quanto riguarda i requisiti economici, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: un valore ISEE non superiore a 6mila euro; un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro; un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Sono previste sanzioni, nonché la sospensione e decadenza dal REI nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità assunti con la sottoscrizione del progetto personalizzato. Sono inoltre previste ulteriori ipotesi sanzionatorie nei casi di percezione del ReI a seguito di dichiarazione mendace in sede di DSU, o di mancata comunicazione di variazioni nella composizione del nucleo familiare.

Nell'ottica della progressiva estensione della misura, la Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha abrogato dal 1° luglio 2018 tutti i requisiti familiari transitori (presenza di un minorenne, di una persona disabile, di una donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne) richiesti in sede di prima applicazione.

Il ReI è finanziato nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Il Fondo, a carattere permanente e con risorse certe, è finalizzato alla copertura del beneficio economico collegato al ReI, ma una sua quota (quota servizi) è destinata al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali indirizzati ai nuclei familiari beneficiari. Nel giugno 2018, sono stati adottati il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà insieme al riparto della "quota servizi" del Fondo povertà per il triennio 2018-2020. Compito del Piano è programmare, mediante indirizzi nazionali, l'utilizzo delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà.

A fronte di risorse certe e programmate (Fondo povertà), il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni in ambito sociale.

Per un approfondimento del tema, si rinvia alla sezione “Misure di contrasto alla povertà” del Portale della documentazione, sul sito Camera e alle Linee guida ReI per gli operatori, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Con riferimento alla dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza il successivo comma 258 dispone che parte delle risorse ad esso destinate siano vincolate a specifici obiettivi, e precisamente, nell’importo fino ad 1 miliardo di euro annui per il biennio 2019-2020 al potenziamento dei centri per l’impiego e un importo fino a 10 milioni di euro per il 2019 al finanziamento del contributo di funzionamento di ANPAL[25] Servizi S.p.A..

Il comma 258, inoltre, autorizza le Regioni ad assumere fino a 4 mila unità di personale, aumentando le rispettive dotazioni organiche, con decorrenza 2019 e a regime, a valere sulle risorse previste per il potenziamento dei suddetti centri, di cui al primo periodo del medesimo comma, per gli anni 2019 (120 mln di euro) e 2020 (160 mln di euro) e sulle risorse di cui al comma 255, a partire dal 2021 (160 mln di euro).

Con il comma 259 si prevede la facoltà, anziché l’obbligo, per le regioni di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali per garantire la piena operatività dei centri per l’impiego (modificando l’art. 3-bis.del D.L. 12/07/2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese). (parte presa dal Dossier sull’A.S. 981).

 

Il comma 256 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.

Anche in questo caso, la norma provvede a stanziare le risorse per la revisione del sistema pensionistico e l’incentivazione delle assunzioni di giovani lavoratori pari a 3,968 miliardi di euro per il 2019, 8,336 miliardi di euro per l’anno 2020, 8,684 miliardi di euro per il 2021 e 8,153 per l’anno 2022, 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 (nel testo originario erano previsti 6,7 miliardi di euro per il 2019, 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, 6.999 milioni di euro per il 2023 e  7 miliardi di euro a decorrere dal 2024: le risorse previste per gli anni 2023 e a decorrere dal 2024 non sono state, pertanto, modificate), demandando l’attuazione degli istituti ad appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziate, che ne costituiscono il relativo limite di spesa.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul cap. 4100, nell’ambito della Missione 2 “Politiche previdenziali”.

 

Il comma 257 prevede che con i provvedimenti attuativi delle misure dei commi255 e 256 possa essere rideterminata la dotazione dei due fondi, fermo restando il limite di spesa complessivamente autorizzato.

Nella formulazione iniziale, il comma prevedeva la possibilità di utilizzare a compensazione degli eventuali maggiori oneri che derivassero dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due Fondi gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all’altro Fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa, fermo restando l’ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate.

 


 

Articolo 1, comma 260
(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)

 


260.  Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a)  per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b)  per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1)  nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2)  nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3)  nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4)  nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5)  nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

6)  nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.


 

 

Il comma 260 definisce una nuova disciplina, valida per il periodo 2019-2021, della perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici.

 

Rispetto alla disciplina vigente, valida per gli anni 2014-2018[26], il presente comma riconosce la perequazione sulla base delle seguenti aliquote decrescenti[27], relative ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 9 volte il trattamento minimo (mentre la disciplina vigente considera i trattamenti pensionistici con importo complessivo fino a 6 volte il trattamento minimo):

§  100% (come attualmente previsto)  per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (così come già previsto dalla disciplina, di cui all'articolo 1, comma 483, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni). Si ricorda che, ai fini in oggetto, si fa riferimento all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente quello di applicazione della perequazione medesima;

§  97% (in luogo dell’attuale 95%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento minimo;

§  77% (in luogo dell’attuale 75%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo (per tale fattispecie la disciplina per gli anni 2014-2018 prevedeva il 75%);

§  52% (in luogo dell’attuale 50%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo (per tale fattispecie la disciplina per gli anni 2014-2018 prevedeva il 50%);

§  47% (in luogo dell’attuale 45%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;

§  45% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo e 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.

Ciascuna ipotesi di indicizzazione prevede un identico meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate: tale meccanismo è  finalizzato a far sì che, in ogni caso, le pensioni superiori a tale limite, a seguito di applicazione delle suddette percentuali di indicizzazione, non risultino inferiori al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica prevista dalla singola disposizione.

 

 

Perequazione: quadro normativo

Nel nostro ordinamento il meccanismo di rivalutazione delle pensioni è definito dall'articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, il quale ha disposto (a decorrere dal 1° gennaio 1999) che esso si applichi, per ogni singolo beneficiario, in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti a carico delle diverse gestioni previdenziali. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

Dal 2001 l'articolo 69, comma 1, della L. 388/2000 ha suddiviso la perequazione in tre differenti fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo, disponendo l'erogazione della rivalutazione in misura piena (cioè al 100%) per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90% per le pensioni di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo e al 75% per le pensioni di importo a cinque volte il trattamento minimo.

Successivamente, l'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011 ha previsto, per il biennio 2012-2013, limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici nei seguenti termini:

§  la rivalutazione non è concessa per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS;

§  per gli stessi trattamenti, la rivalutazione opera, nella misura del 70%, nella fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo;

§  con un'apposita clausola di salvaguardia, si prevede che, nel caso in cui i trattamenti sottoposti al blocco siano superati, per effetto della rivalutazione, dai trattamenti non sottoposti al blocco della rivalutazione (verosimilmente quelli di importo fino a 5 volte il trattamento minimo o comunque di poco inferiori a tale limite), la rivalutazione sia attribuita fino a concorrenza del limite incrementato di questi ultimi per effetto della rivalutazione automatica.

 

In materia è quindi intervenuto, nel quadro degli interventi per il contenimento della spesa previdenziale, l'articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011 (cd. riforma Fornero), che (abrogando l'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011) ha disposto il blocco dell'indicizzazione (sempre per il biennio 2012-2013) per le pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, adeguando pienamente quelle di importo complessivo fino a tre volte il richiamato trattamento minimo (e cioè 1.442,99 euro lordi per il 2012).

 

Successivamente, l'articolo 1, comma 483, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale ha previsto che per il triennio 2014-2016 (periodo successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 286, della L. 208/2015) la rivalutazione dei trattamenti pensionistici debba operare nei seguenti termini:

§  100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;

§  95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;

§  75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;

§  50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;

§  40% nel 2014 e 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

 

Sulla materia è quindi intervenuta la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 70/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011, nella parte in cui ha disposto la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

A seguito di tale sentenza è stato emanato il Decreto-Legge 65/2015, il quale ha introdotto una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativamente al biennio 2012-2013, al fine di garantire una rivalutazione parziale e retroattiva ("nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale") dei trattamenti ricompresi tra tre e sei volte il minimo INPS, confermando sostanzialmente il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo INPS.

Più precisamente, ai sensi del D.L. 65/2015, la perequazione automatica è stata riconosciuta:

§  per il biennio 2012-2013 nella misura del:

-  40% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS;

-  20% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;

-  10% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS.

§  per il biennio 2014-2015, nella misura del 20% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS;

§  a decorrere dal 2016, nella misura del 50% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

 

Lo stesso D.L. 65/2015 ha inoltre specificato che la rivalutazione riconosciuta per il biennio 2014-2015 in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale debba intendersi riferita agli importi pensionistici come rivalutati ai sensi della normativa vigente (ossia, per il triennio 2014-2016 - successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 286, della L. 208/2015 -, dell'articolo 1, comma 483, della L. 147/2013) per il medesimo biennio, e che nella valutazione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento per ogni singolo beneficiario (ossia sulla base di calcolo della rivalutazione) si debba sempre tenere conto degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

Si ricorda, infine, che l'articolo 3, commi 3-sexies e 3-septies, del D.L. 244/2016, ha differito al 1° gennaio 2018 (in luogo del 1° gennaio 2017) il termine di decorrenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015

 


 

Articolo 1, commi 261-268
(Riduzioni transitorie della misura dei
trattamenti pensionistici di importo elevato)

 


261.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

262.  Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

263.  La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

264.  Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

265.  Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati « Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato » in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate.

266.  Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261 a 263, accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

267.  Per effetto dell'applicazione dei commi da 261 a 263, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

268.  Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.


 

 

I commi da 261 a 268 introducono, a decorre dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, una riduzione dell’importo delle pensioni eccedenti la soglia di 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per specifiche fasce di importo. I conseguenti risparmi confluiscono in appositi fondi presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati.

 

Più in particolare, le riduzioni si applicano ai trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, delle gestioni speciali INPS relative ai lavoratori autonomi e della gestione separata INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995. Qualora il soggetto sia titolare di più di un trattamento pensionistico, si prende in considerazione l'importo complessivo dei trattamenti. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle richiamate riduzioni, ai sensi del comma 263, i trattamenti pensionistici liquidati integralmente secondo il sistema contributivo.

Sono inoltre escluse (comma 268), le pensioni di invalidità e i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla L. 222/1984, i trattamenti pensionistici ai superstiti e quelli riconosciuti in favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla L. 466/1980 e alla L. 206/2004.

 

Riguardo all'esclusione dei trattamenti pensionistici liquidati integralmente secondo il sistema contributivo, si valuti l’opportunità di chiarire l’inclusione dei trattamenti liquidati dalla gestione separata INPS (la quale, per definizione, eroga solamente trattamenti liquidati integralmente secondo il sistema contributivo) nell’ambito di applicazione della norma.

Inoltre, si valuti l’opportunità di chiarire se, in caso di titolari di più pensioni, almeno una delle quali liquidata con il metodo contributivo, si debba tener conto, ai fini della disposizione in esame, dell'importo complessivo dei trattamenti.

 

A decorrere dal 2019 (e fino al 2023) le aliquote di riduzione (ai sensi del comma 261) sono pari al:

§  15% per la quota di importo da 100.001 euro a 130.000 euro;

§  25% per la quota da 130.001 euro a 200.000 euro;

§  30% per la quota da 200.001 euro a 350.000 euro;

§  35% per la quota da 350.001 euro a 500.000 euro;

§  40% per la quota eccedente i 500.000 euro.

 

Gli importi di cui al comma 261 sono rivalutati (comma 262) sulla base del meccanismo di cui all’articolo 34, comma 1, della L. 448/1998.

La perequazione automatica fa riferimento (ai sensi dell'art. 34, comma 1, della L. 448/ 1998) all'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto e viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione, si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi

 

I risparmi derivanti dalle riduzioni in esame confluiscono in appositi fondi presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati (denominati Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato), dove rimangono accantonati (comma 265).

 

Le determinazioni relative alle somme da destinare ai fondi suddetti sono operate mediante la procedura della Conferenza di servizi (comma 266), sulla base del principio che, in caso di pluralità di trattamenti di cui sia titolare il soggetto, la riduzione viene ripartita tra i medesimi in proporzione all'importo di ciascuno di essi (comma 263).

 

La conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione attivabile dalle pubbliche amministrazioni quando siano coinvolti vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi riguardanti i medesimi risultati e attività amministrativa, suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali. La disciplina dell'istituto è fissata, in via generale, dagli articoli 14 e seguenti della L. n. 241/1990.

La normativa distingue in particolare tra conferenza di servizi istruttoria e decisoria. La conferenza istruttoria è sempre facoltativa, in quanto può essere indetta dall'amministrazione procedente quando ritenga opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi (riguardanti medesime attività o risultati). Le forme in cui si svolge tale conferenza sono quelle previste per la conferenza semplificata o, in alternativa, possono essere definite direttamente dall'amministrazione procedente (art. 14, co. 1). La conferenza decisoria è sempre obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento, ovvero lo svolgimento di un'attività privata, è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici (art. 14, co. 2).

 

In proposito, si valuti l’opportunità di chiarire in modo più puntuale le modalità di funzionamento dello strumento della conferenza di servizi in relazione alla fattispecie in esame.

 

Per effetto dell’applicazione delle disposizioni in esame, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua (comma 267).

 

Il comma 264 prevede che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e al comma 265, a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione in esame.

Tali organi, quindi, provvederanno ad accantonare le richiamate somme in base alle regole previste dai rispettivi ordinamenti, nell’ambito dell’autonomia costituzionalmente garantita.

 

Giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale

 

La giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale, con riferimento ai principali profili della materia (natura dei contributi previdenziali, adeguatezza delle prestazioni ai sensi dell'articolo 38 Cost., limitazione di benefici precedentemente riconosciuti e conseguente discrezionalità del legislatore, tutela dell'affidamento dei singoli e sicurezza giuridica) riflette, sostanzialmente, l'evoluzione della legislazione pensionistica, segnata dall'inversione di tendenza operata a partire dalla seconda metà degli anni '80 a fronte dell'esplosione della spesa e della necessità di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema.

Negli anni '60 e '70 la Corte è impegnata soprattutto nel tentativo di dare razionalità a un quadro normativo assai complesso e articolato (ereditato in parte dalla legislazione fascista), che si caratterizza per le numerose sentenze "additive" (le c.d. sentenze che costano) con le quali, assumendo a parametro l'articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza formale e sostanziale), si procede ad adeguare le normative meno favorevoli a quelle più favorevoli, livellando verso l'alto prestazioni e benefici (tra le tante: sentenze n. 78 del 1967; n. 124 del 1968; n. 5 del 1969; n. 144 del 1971, n. 57 del 1973 e n.240/1994).

Per quanto concerne, specificamente, la possibilità per il legislatore di modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, la giurisprudenza di questo periodo (sentenze n. 26/80 e 349/85), facendo leva sugli articoli 36 e 38 Cost., porta sostanzialmente a ritenere che il lavoratore abbia diritto a "una particolare protezione, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa". A tale riguardo la Corte precisa, in particolare, che "proporzionalità e adeguatezza alle esigenze di vita non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta".

A partire dalla seconda metà degli anni ‘80, la Corte fornisce il proprio contributo per invertire le spinte espansionistiche insite nel sistema, valorizzando il principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie. Già nelle sentenze n.180/1982 e n.220/1988 la Corte afferma il principio della discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie. Le scelte del legislatore, volte a contenere la spesa (anche con misure peggiorative a carattere retroattivo), vengono tuttavia censurate dalla Corte laddove la normativa si presenti manifestamente irrazionale (sentenze n.73/1992, n.485/1992 e n.347/1997).

Quanto alla natura dei contributi previdenziali, la Corte, pur con una giurisprudenza non sempre lineare (frutto del compromesso tra la logica mutualistica e quella solidaristica che, allo stesso tempo, informano il nostro sistema previdenziale), ha affermato che "i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicchè i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi"; allo stesso tempo, però, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, "essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali", ciò da cui discende che il legislatore non può prescindere dal principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali (sentenza n.173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n.501/1988 e n.96/1991).

Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n.349/1985, n.173/1986, n.82271998, n.211/1997, n.416/1999).

La Corte costituzionale è tornata sul tema, inoltre, con la sentenza n.116/2013, con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 18, comma 22-bis, del D.L. 98/2011, il quale introduceva un contributo di perequazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. La Corte, assumendo che il contributo di solidarietà ha natura tributaria e, quindi, deve essere commisurato alla capacità contributiva ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, ha ritenuto che la disposizione violi il principio di uguaglianza e i criteri di progressività, dando vita ad un trattamento discriminatorio. Secondo la Corte, infatti, "[…] trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi". La Corte nell'evidenziare anche come sia stato adottato un criterio diverso per i pensionati rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, osserva che "i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento" e che "a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici", con ciò portando a "un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita". La Corte aggiunge, poi, che "nel caso di specie, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 30/2004 e ordinanza n. 166/2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro".

Da ultimo, la Corte, con la sentenza 173 del 2016 ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo di solidarietà introdotto dall'articolo 1, comma 486, della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), sulle pensioni di importo più elevato. La Corte ha ammesso la costituzionalità del richiamato contributo, escludendone la natura tributaria e ritenendolo legittimo nel configurarsi come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.) a condizione che: si tratti di un contributo di solidarietà interno al sistema previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema stesso, incidente sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); si presenti come prelievo sostenibile; rispetti il principio di proporzionalità; sia comunque utilizzato come misura una tantum.

La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate (da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime).

Con la medesima sentenza, la Consulta ha dichiarato la legittimità anche dell'articolo 1, comma 483, della richiamata L. 147/2013 che disciplina la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento, in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

La Corte ha ritenuto che questo non sia configurabile come un "blocco integrale della rivalutazione (come quello dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 70 del 2015), bensì una misura di rimodulazione della percentuale di perequazione automatica, rispondente a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza (come già riconosciuto nella stessa sentenza n. 70 del 2015)".

 

 


 

Articolo 1, comma 269
(Previdenza complementare dei dipendenti statali)

 


269.  Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse iscritte, per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, afferenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, sono ripartite tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. Il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.


 

 

Il comma 269 concerne il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro per le forme di previdenza complementare, con particolare riferimento alle amministrazioni statali.

 

Il comma 269, in primo luogo, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione del riparto tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri - ovvero del trasferimento ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo - delle risorse, iscritte, nell'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, inerenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare e relative al personale delle suddette amministrazioni. Nella determinazione del riparto e del trasferimento suddetti si applicano i parametri del trattamento retributivo medio dei dipendenti e della consistenza del personale in servizio.

Si prevede, inoltre, con norma di carattere permanente, che il contributo a carico dei datori di lavoro sia versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. La disposizione, come osserva la relazione tecnica presentata in Assemblea al Senato, ha l'effetto di estendere il principio da essa formulato ai dipendenti statali, in quanto esso già si applica per gli altri dipendenti, pubblici e privati.

 


 

Articolo 1, commi 270-272
(Personale province e città metropolitane
in materia di politiche attive del lavoro)

 


270.  All'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « con corrispondente incremento della dotazione organica » sono inserite le seguenti: « , o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale ».

271.  All'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « per la gestione dei servizi per l'impiego » sono inserite le seguenti: « qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale, ».

272.  All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego » sono inserite le seguenti: « o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni, ».


 

 

I commi da 270 a 272 intervengono in materia di inquadramento del personale a tempo indeterminato delle città metropolitane e delle province già in servizio presso i centri per l'impiego, nonché in materia di stabilizzazione dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, ampliando il novero dei soggetti che possono procedere alle suddette stabilizzazioni in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente.

 

Più nel dettaglio, il comma 270 dispone che, nell’ambito  delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale a tempo indeterminato delle città metropolitane e delle province già in servizio presso i centri per l'impiego sia trasferito alle regioni (come già previsto – vedi infra) o, in alternativa, restare inquadrato nei ruoli delle stesse città metropolitane e province, in deroga all’art. 1, c. 421, della L. 190/2014 (che definisce la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie rispetto alla spesa del personale di ruolo[28]), limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale.

Si ricorda che, in materia, l’art. 1, c. 793, della L. 205/2017, prevede che il personale delle città metropolitane e delle province, già collocato in soprannumero (rispetto alla dotazione organica delle stesse[29]), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso i centri per l'impiego, sia trasferito alla regione - o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - (con esclusione dei dipendenti già collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge). I trasferimenti di personale alla regione (o altro soggetto, come sopra indicato) si hanno con corrispondente incremento della dotazione organica.

Il comma 271, modificando l’art. 1, c. 795, della L. 205/2017, dispone che le regioni (ovvero le agenzie o gli enti regionali) costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono alla città metropolitana o alla provincia nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere, per lo svolgimento dei medesimi servizi, qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale.

 

Il comma 272, modificando l’art. 1, c. 796, della L. 205/2017, prevede che non solo la regione (ovvero l'agenzia od ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) possano stabilizzare i lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente, ma anche le province e città metropolitane se delegate nell’esercizio della funzione.

Si ricorda che la suddetta stabilizzazione è operata secondo la disciplina di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 (relativo alle procedure di stabilizzazione presso pubbliche amministrazioni nel triennio 2018-2020). In particolare, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore della L. 124/2015 (28 agosto 2015) possegga tutti i seguenti requisiti:

a)   risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b)   sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c)   abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni

Allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire, nello stesso triennio 2018-2020 (in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria), specifiche procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore della L. 124/2015 (28 agosto 2015) possegga tutti i seguenti requisiti:

a)   risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b)   abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

 


a)    

Articolo 1, commi 273 e 274
(Imposta sostitutiva sui redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno)

 


273.  Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 24-ter. - (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno). - 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è valida per i primi cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.

5. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

6. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23 ».

274.  I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 273 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


 

 

I commi 273 e 274 introducono un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

 

A tal fine, il comma 273 modifica il capo I del titolo I del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) con l'inserimento dell'articolo 24-ter, recante la disciplina del citato regime opzionale.

 

Ferma restando l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia disposta dall'articolo 24-bis del TUIR, il comma 1 del nuovo articolo 24-ter introduce un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di ogni genere e assegni a esse equiparati erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

 

Il trasferimento della residenza è definito mediante riferimento all'articolo 2, comma 2, del TUIR, per cui si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 43).

I comuni (con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti) appartenenti al territorio del Mezzogiorno sono quelli situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia

Per quanto riguarda i redditi percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, la norma fa riferimento ai criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del TUIR, secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 del medesimo testo unico per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti.

 

Per effetto dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 24-ter, l'opzione di calcolo dell'imposta sostitutiva in via forfettaria con aliquota del 7 per cento:

§  può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace, e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;

§  è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta;

§  è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace.

 

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza optando per il regime d'imposta sostitutiva indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione (comma 3 dell'articolo 24-ter).

 

Il comma 6 dell'articolo 24-ter stabilisce che l'imposta non è deducibile ed è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. Il comma 8 stabilisce inoltre che soltanto nel caso in cui si manifestata la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

 

L'opzione è revocabile dal contribuente e i suoi effetti cessano laddove venga accertata l'insussistenza dei requisiti e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nei termini previsti. Tali casi precludono l'esercizio di una nuova opzione (comma 7 dell'articolo 24-ter).

 

Il comma 274 stabilisce una serie di esenzioni per i soggetti che esercitano l'opzione in esame. In particolare, gli stessi:

§  non sono tenute a presentare la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria che detengono all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, prevista dall'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990;

§  sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero prevista dall'articolo 19, comma 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

§  sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero prevista dall'articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011.

 

Si segnala che il successivo comma 275 destina le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'opzione al finanziamento delle università delle regioni del Mezzogiorno in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche.


 

Articolo 1, comma 275
(Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno)

 


275.  Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 273, che sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento a favore delle università aventi sede nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche, per essere destinato a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti allo sviluppo del Mezzogiorno. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse del Fondo nei limiti delle disponibilità dello stesso.


 

 

Il comma 275 dispone l’istituzione del Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno.

 

La dotazione del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall’opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (articolo 1, comma 273), che sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del MIUR.

Le risorse del Fondo sono destinate alle università, con sede in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche. L’individuazione delle stesse è rimessa ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che provvede anche al riparto delle risorse.

Il finanziamento è utilizzato per interventi di sostegno diretto agli studenti, finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti lo sviluppo del Mezzogiorno.

 

Nel DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, il Fondo non ha ancora evidenza nello stato di previsione del MIUR.  

 


 

Articolo1, comma 276
(Contratti a tempo determinato nei
territori colpiti dal sisma del 2016)

 


276.  I contratti rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 329, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.


 

 

Il comma 276 prevede una deroga, rispetto alla normativa vigente in materia, per il rinnovo di specifici contratti a tempo determinato utilizzati dalla struttura del Commissario in relazione agli eventi sismici del 2016.

 

La norma in esame dispone che i contratti a tempo determinato rinnovati successivamente al 1° gennaio 2019, di cui alle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (o società da questa interamente controllata), e la Fintecna S.p.A. (o società da questa interamente controllata), possano derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 81/2015, così come modificato dal D.L. 87/2018 (si veda, al riguardo, la scheda di lettura relativa al successivo comma 403).

Al relativo onere, di 2 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 329, della L. 205/2017 (autorizzazione di 2 milioni annui per il triennio 2018-2020 per il sostegno di manifestazioni carnevalesche).

 


 

Articolo 1, comma 277
(Pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende
editoriali e stampatrici di periodici in crisi)

 


277.  All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al quarto periodo, dopo le parole: « ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 1 milione di euro per l'anno 2023 »;

b)  è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita ».


 

 

Il comma 277 reca disposizioni in materia di pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi.

 

In particolare (modificando l’articolo 1, comma 154, della L. 205/2017), si prevede che il limite massimo di spesa entro il quale l’INPS accetta le domande di pensionamento anticipato (pari a 3 milioni annui per il periodo 2018-2020) sia riconosciuto anche per il 2023 per un importo di 1 milione di euro.

Inoltre, si dispone la non applicazione dell’adeguamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico all'incremento della speranza di vita (accertato dall'ISTAT), di cui all’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del D.L. 78/2010.

Si ricorda che il richiamato art. 12 del D.L. 78/2010 ha disposto l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita inizialmente con cadenza triennale, poi, a partire da quello successivo al 2019, si avranno aggiornamenti con cadenza biennale.

Sul punto, il DM 5 dicembre 2017 ha aumentato i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, di cinque mesi a decorrere dal 2019.

 

 


 

Articolo 1, comma 278
(Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente)

 


278. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e a quattro giorni per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018 e 2019 »;

d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: « Per gli anni 2017 e 2018, ».


 

 

Il comma 278 proroga per il 2019 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a cinque giorni.

 

Più nel dettaglio, l’articolo in esame proroga per il 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a), della L. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti – vedi infra), elevandone la durata a cinque giorni (lett. a) e b)).

Inoltre, si dispone che anche per il 2019 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima) (lett. c)).

Si conferma, inoltre, la copertura finanziaria prevista per il biennio 2017-2018 come disposta dall’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 354, della L. 232/2016 (pari a 20 milioni di euro per il 2017 e a 41,2 milioni di euro per il 2018) (lett. d)).

 

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per gli anni 2017 e 2018 dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 354, L. 232/2016).

Si ricorda che il suddetto congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata era pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016) e a 4 giorni per il 2018 (elevabili a 5 in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante).

 


 

Articolo 1, comma 279
(Lavoratori esposti all’amianto)

 


279.  All'articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « quella dell'INPS » sono inserite le seguenti: « , compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria, ».


 

 

Il comma 279 estende ulteriormente la platea ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali in virtù dell’esposizione all’amianto.

 

Si ricorda che tale platea è stata già ampliata ai sensi dell’articolo 1, comma 275, della L. 208/2015.

 

Più specificamente, si dispone che nei lavoratori (individuati dal, richiamato comma 275 ai fini della fruizione dei benefici pensionistici, vedi infra) che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, siano ricompresi  (sempre ai fini della fruizione dei benefici pensionistici), i lavoratori che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione ex-IPOST (gestione dei postelegrafonici, attualmente gestita all’interno dell’INPS) abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva (ai sensi dell’articolo 2 della L. 29/1979) e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall’Assicurazione Generale Obbligatoria[30].

 

I commi da 274 a 279 dell’articolo 1 della L. 208/2015 recano disposizioni in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto, in primo luogo prorogando per il triennio 2016-2018 l’applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992 e pari, per i lavoratori con almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva, al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni, se donne) riconosciuta (ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della L. 190/2014) ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (e cioè, ai sensi dell’articolo 1, comma 117, delle L. 190/2014, esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto-correlata (accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della L. 257/1992, che ha stabilito che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall’I.N.A.I.L., il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto debba essere moltiplicato per il coefficiente di 1,5).

In particolare, il comma 275 ha esteso la platea a cui si applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, derogando alla norma (articolo 1, comma 115, della L. 190/2014) che fissa al 31 giugno 2015 il termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali.

 

La ricongiunzione è l'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione (generalmente di importo più elevato di quella che risulterebbe dalla somma delle pensioni nelle singole gestioni) calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti.

L'articolo 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del D.L. 78/2010, ha modificato sostanzialmente la disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici (di cui alla L. 7 febbraio 1979, n. 29) al fine di armonizzare le norme previste nei diversi regimi pensionistici.

In particolare, il comma 12-septies ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'applicazione alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'A.G.O., delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della stessa L. 29/1979. In base a tale disposizioni è stato quindi posto a carico del richiedente la ricongiunzione il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della richiamata somma può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50%. Infine, il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato in precedenza. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS. Le disposizioni di cui al comma 12-septies trovano applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2010, anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (comma 12-nonies).

L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184[31]. Infine, il successivo comma 12-octies ha previsto l'applicazione delle stesse modalità di cui al comma 12-septies, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'E.N.E.L. e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

 


 

Articolo 1, comma 280
(Contributo in favore della Federazione italiana
per il superamento dell'
handicap)

 

280.  Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019.

 

 

Il comma 280 prevede un contributo, pari a 400 migliaia di euro per il 2019, in favore della Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS.

 

Il contributo è stanziato al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla suddetta ONLUS.

 

 


 

Articolo 1, commi 281 e 290
(Apprendistato e alternanza scuola-lavoro)

 


281.  Limitatamente all'esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

290.  All'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ».


 

 

I commi 281 e 290 rideterminano specifiche risorse destinate (comma 281) al finanziamento dei percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (e dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro), nonché (comma 290) agli incentivi per le assunzioni con la medesima tipologia di apprendistato (della cui nuova dotazione occorre rideterminate la destinazione, in relazione al 2019). Gli oneri sono posti a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, di cui si conferma la sussistenza delle risorse.

 

Più specificamente:

§  il comma 281 incrementa lo stanziamento per il finanziamento dei richiamati percorsi formativi disposto dalla L. 205/2017 (75 milioni di euro a decorrere dal 2018) per un importo pari a 50 milioni (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui la relazione tecnica allegata conferma la sussistenza delle necessarie risorse), portando così il finanziamento a 125 milioni di euro limitatamente al 2019;

§  il comma 290 diminuisce lo stanziamento degli incentivi per le assunzioni con il contratto di apprendistato richiamato in precedenza (di cui all’articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 150/2015[32]), così come stabilito dalla L. 205/2017. In particolare, sono stanziati 5 milioni per il 2019 (in luogo dei 15,8 milioni previsti, considerati eccedenti dalla relazione tecnica allegata) e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 (in luogo dei 22 milioni previsti).

Al riguardo la relazione tecnica allegata afferma che l’incremento finanziario previsto a partire dal 2019 dall’articolo 1, comma 110, lettera d) (vedi infra), risulta eccedente rispetto al totale finanziario allocato dall’articolo 68, comma 4, lettera a), della L. 144/1999, nell’ambito del quale rientra l’intervento del citato comma 110 dell’articolo 1 della legge 205/2017. Inoltre, risulta necessario rideterminare la destinazione in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

 

L’articolo 1, commi 110-112, della L. 205/2017 ha previsto specifici finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato, a decorrere dal 2018, a carico del richiamato Fondo sociale per occupazione e formazione.

In particolare:

§  il comma 110, lettera b), ha stanziato 75 milioni per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro;

§  il comma 110, lettera d), ha stanziato 5 milioni per il 2018, 15,8 milioni per il 2019 e 22 milioni annui a decorrere dal 2020, per l'estensione degli incentivi (già previsti da precedenti interventi legislativi fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

 

 


 

Articolo 1, comma 282
(Piani di recupero occupazionale)

 


282.  Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2019, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.


 

 

Il comma 282 prevede, per l’anno 2019, la possibilità di destinare determinate somme, stanziate per l’erogazione del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, al completamento dei piani di recupero occupazionale previsti.

 

La norma prevede la facoltà di utilizzare le restanti risorse finanziarie stanziate per far fronte, attraverso l’erogazione del trattamento di mobilità in deroga, ai piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa previsti da specifiche disposizioni (l'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 e l'articolo 1, comma 1, del D.L. 44/2018, per le specifiche situazioni occupazionali della regione Sardegna), nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.L. 185/2008)

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le predette risorse sono ripartite proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze.

 

L'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha disposto la possibilità di concedere un ulteriore intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa), entro un limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per il 2016 e di 117 milioni di euro per il 2017. Il trattamento può essere concesso, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data dell'8 ottobre 2016. Per essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa ha l'obbligo di presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, con contestuale dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni presenti nello stesso D.Lgs. 148/2015 né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Con specifico decreto ministeriale, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa in precedenza richiamato. È previsto, infine, il monitoraggio da parte dell'INPS.

Il richiamato art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate a specifici interventi di politica attiva del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. A legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), il capitolo afferente al Fondo sociale per occupazione e formazione, Cap. 2230/Lavoro, riporta stanziamenti pari a 543,8 milioni per il 2018, a 528,2 milioni per il 2019 e a 428 milioni per il 2020.

 

 


 

Articolo 1, commi 283 e 284
(Indennizzo per la cessazione di attività commerciale)

 


283.  A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

284.  L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adeguata l'aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni.


 

 

I commi 283 e 284 recano disposizioni concernenti la disciplina dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

 

Le disposizioni, secondo la relazione tecnica all'emendamento governativo 1.9000 (testo corretto), sono dirette a mettere a regime dal 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 207/1996 e la relativa forma di finanziamento per gli iscritti alla gestione commercianti presso l'INPS.

 

In particolare, si dispone che dal 2019 il richiamato indennizzo venga concesso (comma 283), nella misura e secondo le modalità previste, ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e siano stati iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS.

 

Tale indennizzo, erogato in misura pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione definitiva di specifiche attività commerciali, a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età, previsto originariamente per il triennio 1996-1998 dal D.Lgs. n. 207/1996[33] (e più volte prorogato), è stato successivamente riconosciuto ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche in possesso dei requisiti prescritti per il periodo 2009-2016, con termine di accoglimento per le relative domande al 31 dicembre 2017.

Si ricorda, inoltre, che l'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo di riferimento: alla cessazione definitiva dell'attività commerciale; alla riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto; alla cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la CCIAA.

 

Il successivo comma 284 precisa che l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista per gli iscritti al fondo per gli interventi per la razionalizzazione commerciale (gestione istituita presso l'INPS per le finalità di cui al d.lgs. 207/1996, che opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali), di cui all'articolo 5 del d.lgs. 207/1996 sia dovuta, nella misura e secondo le modalità previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al precedente comma e delle entrate contributive derivanti dalla richiamata aliquota emerga, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell’equilibrio tra contributi e prestazioni, con specifico decreto interministeriale (di cui peraltro non viene indicato il termine per l’emanazione) viene adeguata l’aliquota contributiva richiamata. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva, l’INPS non riconosce ulteriori prestazioni.

 

Si ricorda che l’articolo 5 del d.lgs. 207/1996 ha disposto il versamento obbligatorio dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% (prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS) al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione del richiamato indennizzo, inizialmente per il triennio 1996-1998. Il termine è stato prorogato più volte, da ultimo l’articolo 1, comma 409, lettera b), della L. 147/2013, ne ha disposto il nuovo termine al 31 dicembre 2018.

 


 

Articolo 1, comma 285
(Politiche attive del lavoro)

 


285.  Le somme non spese in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, restano acquisite al bilancio dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro. I risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.


 

 

Il comma 285 prevede che specifiche risorse, stanziate da precedenti provvedimenti legislativi e non utilizzate, siano destinate ad interventi di politica attiva del lavoro, incrementando a tal fine anche il Fondo per le politiche attive del lavoro.

 

Più specificamente:

§  le risorse non utilizzate per i programmi di riqualificazione e ricollocazione di lavoratori in situazione di crisi aziendale o settoriale nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 10, comma 1, del D.L. 91/2017, restano acquisite al bilancio dell’ANPAL al fine di essere utilizzate per programmi di politica attiva del lavoro;

§  i risparmi di spesa presenti nel Fondo istituito per finanziare l’erogazione dell’indennità di partecipazione prevista dall’Accordo del 24 gennaio 2013[34] ai tirocinanti che effettuino tirocini formativi e di orientamento nelle Pubbliche Amministrazioni realizzati, di cui all’articolo 2, comma 6, del D.L. 76/2013, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro.

 

L’articolo 10, comma 1, del D.L. 91/2017 ha stanziato 15 milioni di euro per il 2017 e 25 milioni di euro per il 2018 a favore dell’ANPAL per specifici programmi (attuati dall’ANPAL stessa) volti alla riqualificazione e alla ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno, in raccordo con le regioni interessate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e con i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

 

L’articolo 2, comma 6, del D.L. 76/2013 ha disposto, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l’erogazione dell’indennità di partecipazione prevista dall’Accordo del 24 gennaio 2013 ai tirocinanti che effettuino tirocini formativi e di orientamento nelle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo istituendo un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione di 2 milioni di euro annui per il periodo temporale in precedenza richiamato. Tale fondo opera per le ipotesi in cui si possa, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative delle amministrazioni interessate.

 

Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall’articolo 1, comma 215, della L. 147/2013 (con l’obiettivo favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014, e 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016, opera per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione. Il Fondo è stato rideterminato con l’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 22/2015 (32 milioni di euro per il 2015), e successivamente con l’articolo 43, comma 6, del D.Lgs. 148/2015 (32 milioni di euro per il 2016, 82 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, 72 milioni di euro per il 2020, 52 milioni di euro per il 2021, di 40 milioni di euro per il 2022, 25 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024). Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 novembre 2014 sono state stabilite le finalità del Fondo e le modalità di accesso allo stesso.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 286
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

 

286.  Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

 

 

Il comma 286 reca un rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie per 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

 

Si viene a prevedere un incremento di 3 milioni annui, per il Fondo nazionale per le politiche migratorie.

 

L’articolo 45 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 286 del 1998) istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle seguenti iniziative:

§  accoglienza di stranieri immigrati per cause eccezionali;

§  istruzione degli stranieri ed educazione interculturale;

§  centri di accoglienza;

§  misure di integrazione quali la diffusione delle informazioni utili all’inserimento degli stranieri nella società e alla conoscenza della cultura originaria degli stranieri;

§  stanziamento per la Commissione per le politiche di integrazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il regolamento (D.P.R. n. 394 del 1999) di attuazione del Testo unico stabilisce, all'articolo 58, che una quota pari all'80 per cento dei finanziamenti dell'intero Fondo sia destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati. La restante quota pari al 20 per cento dei finanziamenti è destinata ad interventi di carattere statale.

La medesima disposizione prevede che il riparto delle somme sia effettuato con decreto ministeriale.

 

Le note integrative allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportano che il Fondo è volto a sostenere l'azione 'di sistema' per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti.

Esso è alimentato annualmente attraverso il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Per questo motivo il fondo non viene mai accreditato sul pertinente capitolo di spesa dalla legge di bilancio ma interviene solo verso la fine dell'anno finanziario. Pertanto si utilizzano una serie di impegni i cui effetti risultano visibili nell'anno finanziario successivo.

Si segnala che lo stanziamento del fondo è recato dal cap. 3783 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale capitolo non reca somme a legislazione vigente.

 

 


 

Articolo 1, commi 287-288
(Fondo per il sostegno diretto alle
minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi)

 


287.  Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

288.  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno alle Camere una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 287.


 

 

Viene istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuna annualità 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 finalizzato ad interventi di sostegno diretto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi effettuati da soggetti che non perseguono finalità di lucro.

 

La disposizioni istituisce nello stato di previsione del MAECI un Fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuna annualità 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2021, finalizzato a interventi di sostegno diretto alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi, posti in essere dalle organizzazioni della società civile e dagli altri soggetti senza finalità di lucro, di cui all’art. 26, comma 2, della legge n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) (comma 287).

Si dispone altresì che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenti una relazione annuale sulla realizzazione delle iniziative di sostegno finanziate con le risorse del Fondo.

 

L’art. 26, comma 2, della richiamata legge n. 125 del 2014 qualifica soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro rientranti nelle seguenti tipologie:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) enti del Terzo settore (ETS) non commerciali statutariamente finalizzati alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) le organizzazioni e le associazioni delle comunità d’immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;

e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;

f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

 

Secondo il Rapporto 2018 sulla libertà religiosa nel mondo, predisposto dalla onlus Aiuto alla Chiesa che soffre (ACS), fondazione di diritto pontificio attiva dal 1947, i cristiani che soffrono di persecuzione assommano a 300 milioni a livello mondiale. In particolare il rapporto individua 38 Paesi nei quali la libertà religiosa subisce gravi o estreme violazioni.

 

 


 

Articolo 1, comma 289
(Contributo annuo del MAECI al Comitato atlantico)

 


289.  Al Comitato atlantico italiano è attribuito un contributo annuo di euro 150.000 a decorrere dall’anno 2019. Il contributo è erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed è utilizzabile esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali. Resta fermo che il Comitato può ricevere contributi da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati.


 

 

Il comma 289 attribuisce un contributo annuo di 150.000 euro, a decorrere dal 2019, al Comitato atlantico, erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

La norma prevede che il MAECI eroghi al Comitato atlantico italiano un contributo annuo di 150.000 euro a decorre dal 2019, destinato esclusivamente alle spese di funzionamento ed allo svolgimento delle attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali.

Le risorse sono allocate sul capitolo 3381 (Contributo al Comitato atlantico italiano) appositamente istituito nello stato dei previsione del MAECI.

 

Il Comitato atlantico italiano assicura la presenza dell’Italia in seno all’Associazione del Trattato atlantico, organismo internazionale di raccordo tra la NATO e le opinioni pubbliche dei Paesi membri dell’Alleanza atlantica.

Il Comitato, secondo quanto previsto dal suo statuto, ha lo scopo di promuovere la conoscenza della natura, dei valori, degli obiettivi, delle attività e degli sviluppi dell’Alleanza atlantica; esso, inoltre, promuove lo studio e l’analisi dei problemi attinenti la NATO in ambito di politica internazionale, sicurezza, difesa, nonché nell’area economico-sociale, adottando, in ambito nazionale ed internazionale, iniziative opportune a tal fine.

 


 

Articolo 1, commi 291-295
(Incentivi giovani conducenti del settore autotrasporto)

 


291.  A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di cui alla lettera a) del comma 292, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto di cui alla lettera b) del comma 292, spetta un rimborso in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

292.  Le disposizioni del comma 291 si applicano:

a)  ai conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione;

b)  alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

293.  Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alle imprese di cui al comma 292 spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 291, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d'imposta.

294.  Il rimborso di cui al comma 291 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 291 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 292. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 291 sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

295.  Dal rimborso di cui al comma 291 sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.


 

 

I commi 291-295 prevedono incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non abbiano compiuto i 35 anni d’età) nel settore dell’autotrasporto merci, disponendo, in particolare, il rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’autotrasporto per conto terzi.

 

Deve trattarsi di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano (iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi), alle quali spetta una detrazione totale dall'imposta lorda, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, per una quota pari ai rimborsi erogati ai giovani conducenti per un importo complessivo massimo di 1.500 euro totali per ciascun periodo d’imposta (commi 291-294).

Il rimborso di cui al comma 291 è erogato in favore dei giovani conducenti da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro il 1° luglio del 2019, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di età e di qualifica previsti per gli aventi diritto.

Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 291 saranno definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° aprile 2019).

Si prevede che dal rimborso siano esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all’acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente, che restano quindi a carico dei conducenti (comma 295).

 

Con riferimento alle abilitazioni concernenti il trasporto di cose si distingue la licenza per lo svolgimento dell’attività di trasporto di cose in conto proprio (disciplinata dagli articoli 31-39 della legge  n. 298 del 1974, avente ad oggetto l’istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l’istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) e l’attività di trasporto di cose per conto di terzi.

Tale ultima attività è definita come “attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo” (articolo 41).

Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione che consente l'effettuazione di trasporti nell'àmbito dell'intero territorio nazionale. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Qui sono indicate le modalità secondo le quali devono essere presentate le domande per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.


 

Articolo 1, comma 296
(
Dispositivi antiabbandono)

 

296.  Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

 

Il comma 296 prevede l’assegnazione di un milione di euro per l'anno 2019 e di un milione di euro per l’anno 2020 da destinare agli incentivi per l’acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, resi obbligatori dalla legge n.117 del 2018.

 

 

La legge 117/2018 ha modificato l'articolo 172 che ha ad oggetto l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.

In particolare si prevede che il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione modifica anche il comma 10 dell'articolo 172, che ha ad oggetto le sanzioni in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini, introducendo tra le fattispecie sanzionate anche l'ipotesi di utilizzo di un sistema di ritenuta privo del dispositivo di allarme sonoro sopra indicato (la sanzione applicata è quella prevista per il mancato uso dei sistemi di ritenuta).

Si prevede anche che le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme siano definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e che l'obbligo di installazione del dispositivo di allarme si applichi decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-funzionali e, comunque, a decorrere dal 1o luglio 2019.

Da ultimo la legge prevede che, al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, possano essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo con appositi provvedimenti normativi.

 

La disposizione in commento prevede l’assegnazione di risorse economiche per consentire l’effettività della previsione dell’articolo 3 della legge che stabilisce che, al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, possano essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo con appositi provvedimenti normativi. Si ricorda che le citate agevolazioni fiscali non sono state ancora oggetto di disciplina.


 

Articolo 1, comma 297
(Compensazioni per i maggiori oneri del trasporto merci ferroviario)

 


297.  Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità 2020, 2021 e 2022. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.


 

 

Il comma 297 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese ferroviarie per i trasporti merci effettuati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

 

 

Nello specifico la spesa qui autorizzata di 5 milioni di € annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 sembra essere aggiuntiva rispetto a quella già prevista dal comma 294 della legge n. 190 del 2014 che viene richiamato e va iscritta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Analoga previsione normativa reca infatti per l'anno 2018 il recente comma 3-bis dell’articolo 23 del D.L. n. 119/2018 che ha disposto un incremento di 5 milioni di € delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci.

Tale comma 294 ha previsto che a partire dal 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possano essere superiori a 100 milioni di euro annui e che tale somma sia attribuita ad RFI S.p.A. a compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci e quelli per il pagamento del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria per i trasporti di merci nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, sostenuti dalle imprese ferroviarie. La compensazione viene determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate.

 

Il secondo periodo del comma 297 rinvia poi ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina, delle modalità di attribuzione delle risorse già previste dal richiamato comma 294, per le annualità 2020, 2021 e 2022, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea.

Gli anni da 2020 al 2022 non coincidono quindi pienamente con gli anni dal 2019 al 2021 oggetto del primo periodo del comma in commento.

 

In base al terzo periodo del comma 297, gli incentivi previsti sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l’effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Rispetto alla previsione del comma 294 richiamato, non è richiamata la regione Sardegna.

Infine, le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente saranno destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km,  che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, e sarà ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.

 


 

Articolo 1, commi 298-300
(
Assunzioni nella pubblica amministrazione)

 


298.  Il fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 365, è rifinanziato per euro 130.725.000 per l'anno 2019, per euro 328.385.000 per l'anno 2020 e per euro 433.913.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

299.  Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al comma 298 si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni e alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo. Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, ad avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

a)  digitalizzazione;

b)  razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;

c)  qualità dei servizi pubblici;

d)  gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;

e)  contrattualistica pubblica;

f)  controllo di gestione e attività ispettiva;

g)  tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;

h)  monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

300.  Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità e fermo quanto previsto per il reclutamento del personale di cui alla lettera a) del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono svolte, secondo le indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


 

 

I commi 298-300 rifinanziano il Fondo per il pubblico impiego per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, individuate nell’ambito delle vacanze di organico e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, e dispongono che le procedure concorsuali autorizzate a valere sulle predette risorse si svolgano mediante concorsi pubblici unici.

 

Più nel dettaglio, la parte del suddetto Fondo destinata al finanziamento di assunzioni nella P.A. (di cui all’art. 1, c. 365, lett. b), della L. 232/2016) è rideterminata nel modo seguente (comma 298):

§  130,725 milioni di euro per il 2019;

§  328,385 milioni di euro per il 2020;

§  433,913 milioni di euro dal 2021.

 

La legge di bilancio 2017 ha istituito un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare:

§  la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato;

§  le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

§  l'attuazione degli interventi normativi previsti in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero il finanziamento della proroga, per il 2017, del contributo straordinario di 960 euro su base annua, già previsto per il 2016, in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.

Sul punto, si ricorda che il D.P.C.M. 27 febbraio 2017, nella ripartizione delle risorse del Fondo, ha destinato alla medesima finalità 153,24 milioni di euro dal 2018.

 

Ai sensi dei commi 298 e 299, le assunzioni a favore dei predetti soggetti sono individuate, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, con apposito decreto interministeriale, con conseguente ripartizione delle risorse (tenendo conto, tra l’altro, delle indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni), da destinarsi prioritariamente per il reclutamento di professionalità con competenze in specifiche materie (tra cui digitalizzazione, semplificazione dei procedimenti amministrativi, controllo di gestione, verifica di impatto della regolamentazione, ecc.).

 

Riguardo alle facoltà assunzionali, il D.L. 90/2014 ha eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazione di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell'anno precedente. Riguardo alle facoltà assunzionali, il D.L. 90/2014 ha eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell'anno precedente. Da ultimo, per quanto attiene al triennio 2016/2018, la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è stata ridotta, dall'articolo 1, commi 227-228, della L. 208/2015 (stabilità 2016), nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.  A partire dal 2019, quindi, il richiamato limite è pari al 100%.

 

Il comma 300 dispone che, fatta salva l’esigenza di professionalità con competenze di spiccata specificità – nonché fermo restando quanto previsto dal provvedimento in esame per il reclutamento di 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia (comma 313 lett. a)) e per la rimodulazione della dotazione organica del personale della carriera diplomatica (comma 335) - le suddette procedure concorsuali sono svolte, secondo i piani di fabbisogno di ciascuna amministrazione, mediante concorsi pubblici unici (per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee) organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite della Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

I suddetti concorsi possono svolgersi secondo modalità semplificate definite con apposito Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (da adottare entro il 1° marzo 2019), anche in deroga alla disciplina in materia di modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (ex D.P.R. 487/1994), di accesso alla qualifica di dirigente (ex D.P.R. 272/2004) e di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione (ex D.P.R. 70/2013).

Le suddette procedure concorsuali (e le conseguenti assunzioni) sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria.

 

La mobilità volontaria (di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001) è un istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e, generalmente, con assenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale, si è prevista la possibilità di trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 301 e 302
(Limiti di spesa per assunzioni nella PA)

 


301.  Fermo quanto previsto dal comma 299 e dal comma 302, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, le assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, per le seguenti amministrazioni:

a)  Corte dei conti: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l'anno 2019 e di euro 16.915.730 annui a decorrere dall'anno 2020;

b)  Corte dei conti: per referendari della Corte dei conti, nel limite complessivo di spesa di euro 5.646.929 per l'anno 2019, di euro 9.858.687 annui per gli anni 2020 e 2021, di euro 10.215.137 per l'anno 2022, di euro 11.194.460 per l'anno 2023, di euro 11.294.027 annui per gli anni 2024 e 2025, di euro 11.700.260 per l'anno 2026, di euro 15.392.183 annui per gli anni 2027 e 2028 e di euro 15.681.574 annui a decorrere dall'anno 2029;

c)  Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: per personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di euro 4.434.558 per l'anno 2019 e di euro 10.738.230 annui a decorrere dall'anno 2020;

d)  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di spesa di euro 2.416.076 annui a decorrere dall'anno 2019;

e)  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel limite di spesa di euro 4.780.284 per l'anno 2019 e di euro 14.340.851 annui a decorrere dall'anno 2020;

f)  Agenzia per l'Italia digitale: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 1.695.529 per l'anno 2019 e di euro 2.260.705 annui a decorrere dall'anno 2020;

g)  Presidenza del Consiglio dei ministri: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale di categoria A, nel limite di spesa di euro 641.581 per l'anno 2019 e di euro 7.698.967 annui a decorrere dall'anno 2020;

h)  Istituto nazionale della previdenza sociale, nel limite di spesa di euro 8.302.167 per l'anno 2019, di euro 18.679.875 per l'anno 2020 e di euro 24.906.500 annui a decorrere dall'anno 2021.

302.  Al fine di evitare l'effettuazione di assunzioni oltre i limiti di spesa assegnati a ciascuna amministrazione di cui al comma 301 le stesse trasmettono, entro il 31 marzo di ciascuno anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le procedure concorsuali che si intende avviare e quelli concernenti il personale dirigenziale di livello non generale e non dirigenziale da assumere, in relazione al fabbisogno e nell'ambito della propria dotazione organica, nonché la spesa annua lorda, per ciascuna annualità e a regime, effettivamente da sostenere per il trattamento economico complessivo, tenuto conto del costo unitario annuo per ciascuna qualifica di personale da assumere. All'esito delle verifiche operate dai predetti Dipartimenti, le amministrazioni sono autorizzate ad assumere. Il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito delle verifiche svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. In relazione alle assunzioni di cui alla lettera b) del comma 301, si applicano esclusivamente gli obblighi di comunicazione previsti dal comma 322.


 

 

I commi 301 e 302  autorizzano assunzioni a tempo indeterminato in alcune amministrazioni entro determinati limiti di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego, per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, come rifinanziato dal provvedimento in esame, disponendo nel contempo che vengano comunicati ai Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le relative procedure concorsuali, nonché la spesa annua lorda per il trattamento economico complessivo.

 

Più nel dettaglio - fermo quanto previsto dal comma 301 del provvedimento in esame, secondo cui le risorse per nuove assunzioni devono essere destinate prioritariamente per il reclutamento di professionalità con competenze in specifiche materie, tenendo conto, tra l’altro, delle indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nonché dal comma 302in materia di obbligo di comunicazione (vedi infra) - il comma 301 autorizza le assunzioni a tempo indeterminato (anche attraverso avvio di procedure concorsuali) delle seguenti amministrazioni, a valere sulle risorse del predetto Fondo ed entro determinati limiti di spesa:

§  Corte dei conti:

-  per il personale dirigenziale di livello non generale e per quello non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per il 2019, e di 16.915.730 annui dal 2020;

-  per referendari, nel limite complessivo di spesa di euro 5.646.929 per il 2019, 9.858.687 annui per il 2020 e 2021, 10.215.137 per il 2022, 11.194.460 per il 2023, 11.294.027 annui per il 2024 e 2025, 11.700.260 per il 2026, 15.392.183 annui per il 2027 e 2028 e 15.681.574 annui dal 2029.

Si ricorda che il comma 322 del provvedimento in esame autorizza l’assunzione di nuovi referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over, entro un tetto massimo di spesa (si rimanda alla relativa scheda di lettura).

§  per il personale contrattualizzato del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nel limite di spesa di euro 4.434.558 per il 2019, 10.738.230 annui dal 2020;

§  per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di spesa di euro 2.416.076,00 annui dal 2019;

§  per il personale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel limite di spesa di euro 4.780.284 per il 2019 e 14.340.851 dal 2020;

§  per il personale dirigenziale di livello non generale e per quello non dirigenziale dell’Agenzia per l’Italia digitale, nel limite di spesa di euro 1.695.529 per il 2019 e 2.260.705 annui dal 2020;

§  per il personale dirigenziale di livello non generale e per quello non dirigenziale di categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di spesa di euro 641.581 per il 2019 e 7.698.967 annui dal 2020;

§  per il personale dell’INPS, nel limite di spesa di euro 8.302.167 per il 2019, 18.679.875 per il 2020 e 24.906.500 annui dal 2021.

 

Per evitare che vengano effettuate assunzioni oltre i suddetti limiti di spesa, il comma 302 prevede che le amministrazioni richiamate dal precedente comma trasmettano ai Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati concernenti le procedure concorsuali che si intende avviare ed il personale dirigenziale di livello non generale e non dirigenziale da assumere (in relazione al fabbisogno e nell’ambito della propria dotazione organica), nonché la spesa annua lorda (per ciascuna annualità e a regime) effettivamente da sostenere per il trattamento economico complessivo. Si specifica che relativamente alle assunzioni di referendari della Corte dei conti devono essere comunicati (dal Segretario generale) ai suddetti Dipartimenti solo i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri, come previsto dal comma 322 del provvedimento in esame.

L’autorizzazione ad assumere è subordinata all’esito delle verifiche effettuate dai suddetti Dipartimenti.

All’esito delle predette verifiche, si autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego, per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione (come rifinanziato dal provvedimento in esame).

 


 

Articolo 1, commi 303 e 304
(Assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico)

 


303.  Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti nonché dell'attività in conto terzi attribuite al Ministero dello sviluppo economico, è autorizzata, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dello sviluppo economico di un contingente di complessive 102 unità di personale, nei limiti della dotazione organica, così composto: 2 unità con qualifica dirigenziale non generale con laurea in ingegneria ovvero discipline equipollenti; 80 unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, di cui 50 unità con professionalità di ingegneri delle telecomunicazioni e 30 unità, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari all'80 per cento, con profili tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la sicurezza dei prodotti; 20 unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F2, di cui 10 unità con professionalità di periti industriali in elettronica e telecomunicazioni. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 4.067.809 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.

304.  Fino alla completa attuazione della disposizione di cui al comma 303 e limitatamente al personale delle aree, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un contingente fino a 100 unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, avente i requisiti professionali di cui al medesimo comma 303, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.


 

 

I commi 303 e 304 autorizzano il Ministero dello sviluppo economico - per il triennio 2019-2021 - ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione e nei limiti della dotazione organica, 102 unità di personale.

 

Più nel dettaglio, il comma 303 dispone che la suddetta autorizzazione, volta ad assicurare l’efficace ed efficiente esercizio delle attività di vigilanza per la sicurezza dei prodotti, nonché dell’attività in conto terzi attribuite al Ministero dello sviluppo economico, riguarda le seguenti unità di personale:

§  2 unità con qualifica dirigenziale non generale con laurea in ingegneria (ovvero discipline equipollenti);

§  80 unità da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale (posizione economica F1), di cui:

-   50 unità con professionalità di ingegneri delle telecomunicazioni;

-   30 unità (di cui almeno l’80 per cento costituito da personale di profilo tecnico) con profili tecnici idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la sicurezza dei prodotti;

§  20 unità da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale (posizione economica F2), di cui 10 unità con professionalità di periti industriali in elettronica e telecomunicazioni.

Le suddette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione (per la cui descrizione si rimanda alla scheda di lettura relativa al comma 161).

 

Alla copertura dei relativi oneri (pari a 3.863.000,00 euro annui a decorrere dal 2019) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame.

 

In materia, si segnala che il comma 394 dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

Come disposto dal successivo comma 304, fino alla completa attuazione di quanto disposto dal comma 303 e per il solo personale delle aree, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un contingente fino a 100 unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni (ad esclusione di quello scolastico), in possesso dei suddetti requisiti, in posizione di comando[35] ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della L. 127/1997, secondo cui, nei predetti casi, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta[36].

Articolo 1, commi 305 e 306
(Assunzioni di personale per arsenali e stabilimenti militari)

 


305.  Al fine di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare il sistema sinergico di collaborazione con le amministrazioni locali e le realtà produttive territoriali, il Ministero della difesa, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, così ripartito:

a)  10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2019;

b)  10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2020;

c)  10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2021.

306.  Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 305 si provvede, nel limite di spesa di euro 3.318.143 per l'anno 2019, di euro 6.636.286 per l'anno 2020 e di euro 9.954.429 annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.


 

 

Il comma 305 autorizza il Ministero della difesa ad assumere, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, destinati all'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari. Il comma 306 reca le corrispondenti coperture.

 

Il comma 305 reca l’autorizzazione a nuove assunzioni, facendo comunque salvi i limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), così come introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8.

 

L’articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare definisce, per il 1° gennaio 2025, l’obiettivo della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità. Il termine del 1° gennaio 2025 può essere prorogato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

In aggiunta, quindi, alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, ripartito, per ciascuno dei tre anni, in:

§  10 unità di Area III, posizione economica F1;

§  88 unità di Area II, posizione economica F2.

 

Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, delle strutture che potrebbero usufruire dell’ampliamento delle possibilità di assunzione:

§  Arsenale Militare Marittimo La Spezia (Marinarsen La Spezia);

§  Arsenale Militare Marittimo Taranto (Marinarsen Taranto);

§  Arsenale Militare Marittimo Augusta;

§  AID - Arsenale Militare di Messina;

§  AID - Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa (CEDECU);

§  AID - Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare;

§  AID - Stabilimento Grafico Militare - Gaeta;

§  AID - Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre;

§  AID - Stabilimento Militare Pirotecnico;

§  AID - Stabilimento Militare "Propellenti";

§  AID - Stabilimento Militare "Ripristini e Recuperi del Munizionamento";

§  AID - Stabilimento Militare Spolette;

§  AID - Stabilimento Produzione Cordami.

 

Il comma 306 provvede a coprire gli oneri derivanti dall’autorizzazione a nuove assunzioni introdotta dal precedente comma 305. Si provvede nel limite di spesa di euro 3.318.142,68 per l'anno 2019, di euro 6.636.285,36 per l'anno 2020, e di euro 9.954.428,04 annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo istituito presso il MEF per assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi tra gli altri i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), come rifinanziato ai sensi del comma 161 dello stesso articolo 1.

 

 


 

Articolo 1, commi 307-311
(
Assunzione di personale amministrativo
presso il Ministero della giustizia
)

 


307.  Al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: a) 903 unità di Area II per l'anno 2019, 1.000 unità di Area III per l'anno 2020 e 1.000 unità di Area II per l'anno 2021, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Il predetto personale è reclutato con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161. L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con attribuzione di punteggio aggiuntivo determinato dall'amministrazione e a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) 81 unità di Area III e 16 unità di Area II, per l'anno 2019, per l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 30.249.571 per l'anno 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019.

308.  Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2019-2021, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

309.  Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 308.

310.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 308 è autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019, di euro 3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di euro 3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di euro 3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di euro 3.626.186 per l'anno 2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di euro 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 annui a decorrere dall'anno 2029.

311.  Per far fronte alle eccezionali esigenze gestionali degli istituti penali per minorenni, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non generale. Le tabelle C ed F allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite dalle tabelle I e II allegate alla presente legge e le successive modifiche alle predette tabelle sono disposte secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, in numero non superiore a sette, gli istituti penali per minorenni classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale. Il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sette unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti di cui al presente comma, i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario possono svolgere fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 337.969 per l'anno 2019, di euro 675.937 per l'anno 2020, di euro 684.154 per l'anno 2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di euro 700.587 per l'anno 2023, di euro 708.804 per l'anno 2024, di euro 717.020 per l'anno 2025, di euro 725.237 per l'anno 2026, di euro 733.454 per l'anno 2027, di euro 741.670 per l'anno 2028 e di euro 758.104 annui a decorrere dall'anno 2029.


 

 

Il comma 307 autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale.

I commi da 308 a 310, prevedono e disciplinano l’assunzione, nello stesso triennio, di 35 dirigenti penitenziari, di livello dirigenziale non generale.

Il comma 311 prevede l’assunzione, nel triennio, di un massimo di 7 direttori di istituti penitenziari minorili, aumentando la relativa dotazione organica e demandando al Ministero l’individuazione degli istituti penitenziari qualificati come uffici di livello dirigenziale.

 

Il comma 307 autorizza, per il triennio 2019-2021, il Ministero della giustizia all’assunzione a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell’attuale dotazione organica, fino a 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Le finalità dell’intervento risiedono nell’esigenza di potenziare e garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nonché di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali minorili.

Le assunzioni programmate dal comma 307 riguardano:

§  l’amministrazione giudiziaria, nei cui ruoli potranno essere inquadrate 903 unità di Area II nel 2019, 1.000 unità di Area III per il 2020 e 1.000 unità di Area II per il 2021. Le unità di personale potranno essere reclutate: mediante lo scorrimento di graduatorie valide alla data del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge di bilancio) o mediante procedure concorsuali pubbliche (disciplinate con apposito decreto interministeriale) disposte senza la previa attivazione della procedura di mobilità collettiva, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over; mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo). In relazione al personale attinto dalle liste di collocamento, il Ministero deve riconoscere un punteggio aggiuntivo agli iscritti alle liste che abbiano completato il periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo o comunque completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. La disposizione intende così riconoscere un titolo di preferenza ai c.d. precari della giustizia, cioè ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari già previsto dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), ai quali già il legislatore riconosce titoli di preferenza nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione (art. 50 del d.l. n. 90 del 2014);

§  il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nei cui ruoli di funzionario contabile, funzionario dell’organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile potranno essere inquadrate 97 unità per il 2019 (81 di Area III e 16 di Area II).

Alla copertura dei relativi oneri (pari a 30.249.571 euro per il 2019, 78.363.085 per il 2020 e 114.154.525 a regime, dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dalla stessa legge di bilancio 2019.

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie alle suddette assunzioni.

 

I commi da 308 a 310 prevedono l’assunzione a tempo indeterminato, nel triennio 2019-2021 - nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali - di 35 dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, per assicurare il funzionamento degli stessi istituti (comma 308).

Spetterà a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con quello della pubblica amministrazione, da adottare entro 90 gg. decorrenti dl 1° gennaio 2019, le modalità e i criteri per le citate assunzioni (comma 309). Le relative autorizzazioni di spesa (dal 2019 e dal 2029 in poi) sono previste dal comma 310, che finanzia le assunzioni con la riduzione in Tabella A - alla voce del Ministero della giustizia.

 

Il comma 311 aumenta di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, la disposizione prevede che il Ministro della giustizia debba, con proprio decreto, individuare fino a 7 istituti penali per i minorenni classificati come uffici di livello dirigenziale non generale.

Attualmente gli istituti penali per i minorenni sono 17 e sono situati ad Acireale, Airola, Bari, Bologna, Cagliari – Quartucciu, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Milano, Nisida (NA), Palermo, Pontremoli, Potenza, Roma, Torino e Treviso.

 

Conseguentemente, il comma 311 modifica le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015), per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Per il futuro, peraltro, la disposizione prevede che eventuali modifiche alle tabelle potranno essere apportate dal Governo attraverso regolamenti di delegificazione.

 

Ministero della giustizia

Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale

Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa

Dotazione organica

Vigente

AC. 1334-B

Dirigenti 1ˆ fascia

19

19

Dirigenti 2ˆ fascia

378

378

Totale Dirigenti

397

397

 

Qualifiche dirigenziali - carriera penitenziaria

 

Dirigenti generali penitenziari

17

17

Dirigenti penitenziari

334

341

Totale dirigenti

351

358

 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Dotazione organica complessiva del personale amministrativo

Qualifiche dirigenziali

Dotazione organica

Vigente

AC. 1334-B

Dirigenti 1ˆ fascia - carriera amministrativa

2

2

Dirigente generale penitenziario

1

1

Dirigenti 2ˆ fascia - carriera amministrativa

16

16

Dirigenti esecuzione penale esterna - carriera penitenziaria

34

41

TOTALE DIRIGENTI

53

60

 

Il Ministero è conseguentemente autorizzato nel triennio 2019-2021 ad a bandire procedure concorsuali e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale. Per tali assunzioni il comma 311 individua l’onere di spesa e la conseguente copertura finanziaria.

Nelle more dell’espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari. La disposizione opera in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 63 del 2006.

 

L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.

 

Si ricorda che un’altra deroga a questa disciplina è oggetto del comma 1139, lett. b) (v. infra).

 

Si ricorda, infine, che il comma 399 dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.


 

Articolo 1, comma 312
(Assunzioni sisma Umbria)

 

312.  All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: « triennio 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « quinquennio 2016-2020 » e le parole: « massimo di tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « massimo di cinque anni ».

 

 

Il comma 312 proroga fino al 2020 le attività volte ad ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate nei territori dell’Umbria, prevedendo, inoltre, la possibilità per la medesima regione ed i relativi comuni di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per ulteriori due anni, nel rispetto dei limiti di durata previsti dalla normativa vigente.

 

Più nel dettaglio, il comma in esame, modificando l’articolo 14, comma 14, del D.L. 6/1998, oltre a prorogare fino al 2020 (dal 2018) le attività tecnico-amministrative volte ad ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell’Umbria interessate dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, prevede anche la possibilità per la medesima regione ed i relativi comuni di stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, contratti di lavoro a tempo determinato per ulteriori due anni, nei limiti di quanto strettamente necessario al completamento delle predette attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei vigenti limiti di durata dei suddetti contratti a tempo determinato (sul punto si veda la scheda di lettura relativa al comma 403).

 

 


 

Articolo 1, comma 313
(Assunzioni Ministero Interno)

 


313.  Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, così suddiviso: a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unità nell'Area III, posizione economica F1; d) 450 unità nell'Area II, posizione economica F2. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.


 

 

Il comma 313 autorizza il Ministero dell’Interno – per il triennio 2019-2021 - ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, 775 unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell’amministrazione civile dell’interno.

 

Più nel dettaglio, la suddetta autorizzazione, volta ad assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, riguarda le seguenti unità di personale:

§  50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;

§  25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell’Area Funzioni Centrali;

§  250 unità nell’Area III posizione economica F1;

§  450 unità nell’Area II posizione economica F2.

 

Alla copertura dei relativi oneri (pari a 32.842.040 euro per il 2019 e il 2020 e 34.878.609 euro dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal comma 298 della legge in esame.

 

In materia, si segnala che il comma 399 dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

 


 

Articolo 1, commi 314 e 315
(Assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale)

 


314.  In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per lanno 2019: 100 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché lampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi; fino a 200 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante il bando di nuovi concorsi.

315.  Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 314, per limporto di euro 5.380.200 per lanno 2019 e di euro 10.760.400 annui a decorrere dallanno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui allarticolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.


 

 

Il comma 314 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad assumere, per lanno 2019, con contratto a tempo indeterminato: 100 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1; fino a 200 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2. Il comma 315 reca le corrispondenti coperture.

 

Il comma 314 reca lautorizzazione a nuove assunzioni, facendo comunque salvi i limiti della dotazione organica. In aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per lanno 2019:

§  100 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché lampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi;

§  fino a 200 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante il bando di nuovi concorsi.

 

Il comma 315 provvede a coprire gli oneri derivanti dallautorizzazione a nuove assunzioni introdotta dal precedente comma 314. Si provvede per limporto di euro 5.380.200 per lanno 2019, e di euro 10.760.400 a valere sul fondo di cui allart. 1, comma 365, lett. b), della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) destinato al finanziamento di assunzioni di personale a tempo indeterminato - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente – nell’ambito delle amministrazioni dello Stato.

 


 

Articolo 1, comma 316
(Assunzione di personale a contratto presso gli uffici
della rete diplomatico-consolare)

 


316.  All’articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: « nel limite di » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 2.870 unità ». Ai fini dell’incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata una spesa pari a euro 1.002.150 nel 2019, euro 2.044.386 nel 2020, euro 2.085.274 nel 2021, euro 2.126.979 nel 2022, euro 2.169.519 nel 2023, euro 2.212.909 nel 2024, euro 2.257.168 nel 2025, euro 2.302.311 nel 2026, euro 2.348.357 nel 2027 ed euro 2.395.324 a decorrere dal 2028.


 

 

Viene aumentato di 50 unità il contingente di dipendenti, assunti con contratto locale, impiegati presso gli uffici della rete diplomatico-consolare.

 

La norma novella l’art. 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri) aumentando di 50 unità, da 2.820 a 2.870, l’entità del contingente d’impiegati a contratto di diritto locale presso gli uffici della rete diplomatico-consolare.

Come precisato nella relazione tecnica che accompagna l’emendamento che ha introdotto la disposizione (em. 1.9000 del Governo, presentato al Senato), l’incremento del contingente è inteso a potenziare le attività che possono essere attribuite al personale a contratto nei circa 210 uffici dell’intera rete diplomatico-consolare. Tale incremento è finalizzato ad assicurare un’evasione ordinata delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza presentate soprattutto nelle sedi sudamericane.

 

A tale fine la norma autorizza i seguenti importi di spesa:

§  1.002.150 euro nel 2019,

§  2.044.386 euro nel 2020,

§  2.085.274 euro nel 2021,

§  2.126.979 euro nel 2022,

§  2.169.519 euro nel 2023,

§  2.212.909 euro nel 2024,

§  2.257.168 euro nel 2025,

§  2.302.311 euro nel 2026,

§  2.348.357 euro nel 2027

§  2.395.324 euro a decorrere dal 2028.

La relazione tecnica precisa, altresì, che la quantificazione del costo unitario delle nuove assunzioni è stata effettuata a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato.

 

Si ricorda che il richiamato art. 152 del D.P.R. n. 18 del 1967 ha previsto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possano assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell’Amministrazione centrale. Gli impiegati, assunti con contratti a tempo indeterminato, sono chiamati a svolgere le mansioni previste nei contratti individuali.

L’entità del contingente è stata più volte oggetto d’interventi di rideterminazione, da ultimo apportati dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha incrementato di 20 unità il contingente d’impiegati a contratto, portandolo a 2.820 unità complessive di personale, al fine potenziare la rete diplomatico-consolare del nostro Paese in Africa.

 


 

Articolo 1, comma 317
(
Assunzioni presso il Ministero dell’ambiente)

 


317.  Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il triennio 2019-2021, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. E' parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, è incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


 

 

Il comma 317 autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell’ambiente, di 420 unità di personale (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo). Conseguentemente, si dispone la progressiva riduzione delle vigenti convenzioni del Ministero riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale.

Gli oneri corrispondenti sono quantificati nel limite massimo di spesa di 4,1 milioni di euro per il 2019, 14,9 milioni per il 2020 e 19,1 milioni dal 2021, nonché in ulteriori 800.000 euro, per il 2019, per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

 

Finalità delle assunzioni e unità di personale da assumere

Il comma 317 – al fine di potenziare l’attuazione delle politiche ambientali, di perseguire un’efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell’ambiente, anche allo scopo di prevenire l’instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso – autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell’ambiente, di un contingente di personale di 420 unità così suddivise:

§  400 unità di livello non dirigenziale;

§  20 unità di livello dirigenziale non generale (con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale interno).

Disciplina delle assunzioni e modifiche alla dotazione organica

Le suddette assunzioni sono effettuate mediante concorsi per titoli ed esami (valorizzando l’esperienza lavorativa in materia ambientale nell’ambito della pubblica amministrazione).

Viene altresì precisato che le assunzioni avvengono anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero viene incrementata di 320 unità (300 di livello non dirigenziale e 20 di livello dirigenziale non generale).

Riduzione delle convenzioni in essere

Conseguentemente si dispone, con riferimento al totale delle convenzioni vigenti nel 2018, la progressiva riduzione delle convenzioni riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale nelle seguenti percentuali: fino al 10% nel 2020, al 20% nel 2021, al 50% nel 2022, al 70% nel 2023 e al 100% nel 2024.

La riduzione fa salva la possibilità per il Ministero, prevista dall’art. 8, comma 1, della L. 349/1986, di avvalersi dei servizi tecnici dello Stato e delle aziende sanitarie locali, nonché della collaborazione di organi di consulenza dello Stato, enti pubblici di ricerca ed istituti universitari.

Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni, annualmente accertate con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario.

Nell’esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall’estinzione delle convenzioni al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.

 

Il Ministero dell’ambiente si avvale, per numerose attività tecniche, della Sogesid S.p.A., a capitale interamente statale, la quale è strumentale anche alle esigenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente dispone che il Ministro se ne avvalga per le attività strumentali alle finalità e alle attribuzioni istituzionali del Ministero “nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, per la gestione in house”. Oltre che per attività di ingegneria finalizzate alla realizzazione di interventi sul territorio (bonifiche, interventi di risanamento idrogeologico, messa in sicurezza di discariche, e così via), il Ministero dell’ambiente si è servito, nel corso degli anni, della Sogesid per le attività di “assistenza tecnica” o di “supporto tecnico-specialistico ed operativo” alle direzioni generali, che si sono sostanziate in prestazioni lavorative rese dal personale della società presso la sede del Ministero in collaborazione diretta con gli uffici ministeriali, attraverso la stipula di numerose convenzioni. Per approfondire i compiti del Ministero dell'ambiente e il ruolo della Sogesid S.p.A. si rinvia alla Deliberazione 6 agosto 2018, n. 16/2018/G della Corte dei conti. 

Copertura degli oneri

Alla copertura degli oneri corrispondenti alle assunzioni autorizzate dal comma in esame si provvede (nel limite massimo di spesa di 4,1 milioni di euro per il 2019, 14,9 milioni per il 2020 e 19,1 milioni dal 2021) a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal comma 298 del presente articolo.

Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di 800.000 euro per il 2019, a valere sul Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.

 

 


 

Articolo 1, commi 318 e 319
(
Assunzioni e ampliamento di organici
presso l’Avvocatura dello Stato
)

 


318.  La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, è incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.

319.  Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge all'Avvocatura dello Stato, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di dieci unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa pari a 1.372.257 euro per l'anno 2019, a 2.024.008 euro per l'anno 2020, a 2.222.196 euro per l'anno 2021, a 2.358.775 euro per l'anno 2022, a 2.378.227 euro per l'anno 2023, a 2.636.381 euro per l'anno 2024, a 2.654.527 euro per l'anno 2025, a 2.720.036 euro per l'anno 2026, a 3.203.217 euro per l'anno 2027 e a 3.228.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.


 

 

Il comma 318 autorizza l’Avvocatura Generale dello Stato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere per il triennio 2019-2021 un contingente di personale pari a 91 unità, di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale. Il comma 319 amplia l’organico di avvocati e procuratori dello Stato, rispettivamente di 10 unità, disciplina le modalità delle relative assunzioni e autorizza le conseguenti spese, a decorrere dal 2019.

Il comma 318 autorizza, per il triennio 2019-2021 l’Avvocatura dello Stato, all’assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami un contingente di personale di 91 unità così suddivise:

§  85 unità di livello non dirigenziale (35 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1 e 50 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche);

§  6 unità di livello dirigenziale non generale.

 

Conseguentemente, la dotazione organica dell’Avvocatura è incrementata di 91 unità.

 

Limitatamente alla procedura concorsuale per la copertura di posizioni dirigenziali, viene prevista la possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al concorso, una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi.

Alla copertura dei relativi oneri assunzionali (nel limite massimo di spesa di 1.082.216 euro per il 2019, 3.591.100 per il 2020 e 4.013.480 dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame.

 

Il comma 319, poi, per assicurare lo svolgimento dei comiti assegnati, amplia di 10 unità le dotazioni organiche, sia degli avvocati che dei procuratori dello Stato, disponendo la conseguente modifica della tabella A, di cui alla legge n. 103 del 1979 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), che viene ad aggiornarsi come di seguito.

 

                                                                                                            Tabella A

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

 

Qualifiche                                                  Numero dei posti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avvocato generale dello Stato                                    1

Avvocati dello Stato                                                 309

Procuratori dello Stato                                              80

 

                                                           Totale             390

La disposizione precisa che le procedure per i relativi concorsi saranno disciplinati con decreto dell’Avvocato generale dello Stato nonché disposte anche in deroga ai vincoli sul reclutamento nelle P.A. e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente sul turn over.

Vengono, infine, previste, dal 2019 (1.372.257 euro) e, dal 2028 (3.228.143 euro), anno in cui l’onere finanziario si stabilizza, le necessarie crescenti autorizzazioni di spesa.

 

 


 

Articolo 1, commi 320 e 321
(Assunzioni nella giustizia amministrativa)

 


320.  Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tal fine, è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

321.  Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, con conseguente incremento della dotazione organica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1,12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.


 

 

Il comma 320, al fine di migliorare la funzionalità della giustizia amministrativa, autorizza per il triennio 2019-2021, l’assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ed in deroga alla normativa sul turn-over. Per le stesse finalità, il comma 321 prevede l’assunzione di un massimo di 26 unità di personale amministrativo non dirigenziale nel triennio 2019-2021.

 

Per agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato della giustizia amministrativa, è autorizzata l’assunzione, anche in deroga alla normativa del turn over (per i magistrati) e ai vigenti limiti assunzionali (per il personale amministrativo)  con conseguente incremento della dotazione organica, di:

§  Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali (comma 320);

§  un numero massimo di 26 unità di personale amministrativo non dirigenziale nel triennio 2019-2021 (comma 321).

 

Per le assunzioni dei nuovi magistrati amministrativi è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per il 2019, 5 milioni per gli anni 2020 e 2021, 5,6 milioni per il 2022, 5,9 milioni per gli anni 2023 e 2024, 6 milioni per il 2025, 6,1 milioni per il 2026 e 7 milioni dal 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è inoltre autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2019 e di un milione dal 2020.

La Relazione tecnica chiarisce che la proiezione decennale della spesa corrisponde ad un contingente di 20 Referendari di T.A.R. e di 12 Consiglieri di Stato.

 

Per le assunzioni del personale amministrativo non dirigenziale è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per il 2019 e 1,12 milioni dal 2020; per tali assunzioni, si configura l’obbligo, per l’amministrazione, di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

 

La citata Relazione tecnica segnala che “in considerazione dei tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali, il predetto contingente di n. 26 unità di personale sarà verosimilmente assunto non prima del mese di luglio 2019”.

 

Va ricordato che il comma 399 (v. ultra) prevede, anche per la Presidenza del Consiglio dei ministri – competente per le assunzioni di personale nella giustizia amministrativa- l’impossibilità di esercitare le “ordinarie” facoltà di assunzione di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

 


 

Articolo 1, comma 322
(
Assunzioni di nuovi referendari della Corte dei conti)

 


322.  Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa nel limite massimo complessivo di 3.390.000 euro per l'anno 2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di 3.582.000 euro per l'anno 2022, di 3.939.000 euro per l'anno 2023, di 3.961.000 euro per l'anno 2024, di 4.032.000 euro per l'anno 2025, di 4.103.000 euro per l'anno 2026 e di 5.308.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.


 

 

Il comma 322 autorizza assunzioni di nuovi referendari della Corte dei Conti anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over.

 

Il comma 174, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l'arretrato, autorizza l'assunzione di nuovi referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over.

 

Per tale finalità la disposizione- senza indicare un numero massimo di unità -  stanzia un tetto massimo di spesa complessivo di circa 3,3 milioni di euro per l'anno 2019, di circa 3,4 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, di circa 3.5 milioni di euro per il 2022, di circa 3,9 milioni di euro per il 2023, di circa 3,9 milioni di euro per il 2024, di circa 4 milioni di euro per il 2025, di circa 4,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di circa 5,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

 

I dati relativi al personale assunto e i relativi oneri devono essere comunicati dal Segretariato generale della Corte dei conti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

 

Secondo i dati riportati nell'ultima relazione del Presidente della Corte dei conti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, al 31 dicembre 2017, l’organico magistratuale, che prevede una dotazione pari a 611 posti, si presentava con una copertura effettiva di 376 unità, cui si dovevano aggiungere alcune unità in posizione di fuori ruolo e aspettativa, con una vacanza in organico di 230 magistrati (pari a circa il 37,6 per cento), confermando ancora un trend negativo.

Con riguardo alla distribuzione sul territorio del medesimo personale, nella medesima relazione si evidenzia che lo stesso esercita la propria attività, in assegnazione principale, per il 75,2 per cento presso le sedi regionali (numeri assoluti, 283) e per il 24,7 per cento per cento presso gli uffici di Roma (numeri assoluti, 93). I magistrati addetti ai diversi settori del controllo erano, a fine 2017, 164 (pari al 43,6 per cento) – distribuiti per 102 unità nelle sezioni regionali e 62 in quella centrale -, quelli con funzioni giudicanti 112 (pari al 29,7 per cento) – distribuiti per 91 unità nelle sezioni regionali e 21 in quella centrale -, mentre i magistrati con funzioni requirenti si attestano su 100 unità (pari al 26,5 per cento) – distribuiti per 90 unità nelle sezioni regionali e 10 in quella centrale. La conseguente scopertura sulla relativa pianta organica ammontava a 159 posti nelle sedi regionali, mentre a 71 nella sede centrale.

 

 


 

Articolo 1, commi 323-325
(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

 


323.  All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019 ».

324.  All'articolo 1, comma 94, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « a decorrere dalla data del 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dalla data di operatività delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019 ».

325.  Le previsioni dei commi 323 e 324 non hanno effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.


 

 

I commi da 323 a 325 prorogano dal 31 dicembre 2018 al 30 aprile 2019 le posizioni organizzative speciali (POS) e le posizioni organizzative temporanee (POT), istituite presso le Agenzie fiscali, finalizzate a consentire l’avvio del nuovo assetto organizzativo delle funzioni direttive previsto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 93-95, L. 205/2017).

 

Nello specifico, il comma 323 proroga il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, consentite ai sensi dell’articolo 4?bis, comma 2 del D.L. 78/2015 (come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 95, L. 205/2017).

 

Il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 4-bis) prevede che le agenzie fiscali possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi, per soli esami (le cui modalità sono definite con successivo decreto interministeriale, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001) da concludere entro il 31 dicembre 2018 (termine così da ultimo prorogato dalla legge di bilancio 2018) con riserva del 30 per cento dei posti al personale dipendente dalle agenzie fiscali. Fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 (termine così prorogato dalla legge di bilancio 2018), i dirigenti delle stesse agenzie possono delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio.

I commi 982-983 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) autorizzano l'Agenzia dell'entrate ad espletare procedure concorsuali, anche in deroga, per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, al fine di consentire all'Agenzia di far fronte al picco di lavoro connesso con la trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali.

Si ricorda che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 del 2015, depositata il 17 marzo 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma (articolo 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012) che ha consentito, in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici esterni, l'attribuzione temporanea degli incarichi dirigenziali vacanti a funzionari già in servizio nelle Agenzie fiscali, selezionati sulla base di apposite procedure interne. Conseguentemente sono state dichiarate incostituzionali anche le norme che ne hanno prorogato gli effetti, ovvero l'articolo 1, comma 14 del D.L. 150 del 2013 e l'articolo 1, comma 8, del D.L. n. 192 del 2014. La sentenza ha comportato la decadenza dall'incarico di circa 1.200 dirigenti allo stato operativi nelle Agenzie delle entrate e delle dogane sulla base di nomine avvenute con la stipula di un contratto a termine con funzionari e senza un concorso.

 

L’articolo 4?bis, comma 2, del D.L. 78/2015 ha dunque stabilito che nelle agenzie fiscali, al fine di garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell’espletamento delle nuove procedure concorsuali per i dirigenti previste dall’art. 4-bis, co.1, del D.L. citato, possano essere delegate ai funzionari della terza area con specifiche qualifiche ed anni di esperienza le funzioni relative agli uffici di cui questi ultimi hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti (c.d. posizioni organizzative temporanee). La delega ha efficacia per una durata non eccedente l’espletamento dei nuovi concorsi pubblici e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018.

Tale termine viene prorogato stabilendo che le deleghe ai funzionari possano essere efficaci fino alla data a decorrere dalla quale saranno rese operative le nuove posizioni organizzative non dirigenziali istituite ai sensi dell’art. 1, co. 93, della L. 205/2017 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2019.

 

Si ricorda, infatti, che la legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 93, lett. a), L. 205/2017), nel prevedere un complessivo riassetto delle funzioni direttive delle agenzia fiscali, ha attribuito alla Agenzia delle entrate e alla Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà, mediante i propri regolamenti di organizzazione, di istituire nuove posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di alta responsabilità, professionalità o elevata specializzazione, compresa la responsabilità di uffici di livello non dirigenziale, nei limiti di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali. Tali posizioni possono essere attribuite a funzionari con almeno 5 anni di esperienza nella terza area tramite selezione interna.

 

Il comma 324 proroga in via analoga l’efficacia della disposizione (art. 1, co. 94, lett. b), L. 205/2017) che sopprime il secondo periodo dell’art. 23?quinquies, co. 1, lett. a), numero 2), D.L. 95/2012, che autorizzava l’istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale in conseguenza della riduzione dell’organico dirigenziale previsto nell’ambito della spending review (c.d. posizioni organizzative speciali). Per effetto della modifica, tali posizioni organizzative sono confermate, non più fino alla data del 31 dicembre 2018 (come previsto attualmente), bensì fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le nuove posizioni organizzative non dirigenziali istituite ai sensi dell’art. 1, co. 93, della medesima legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 2019.

 

Il comma 325 esclude che le disposizioni di cui ai due commi precedenti siano efficaci per l’Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 le procedure per la selezione dei candidati a ricoprire le nuove posizioni organizzative di cui alla legge di bilancio 2018.

 

Si segnala sempre in merito alle Agenzie fiscali che il comma 1133, lettera d) proroga al 2023 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali da effettuarsi attravesro un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.

Inoltre, i commi da 326 a 328 autorizzano l’Agenzia delle entrate ad erogare una quota non superiore a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per l’anno 2021 a titolo di contributo in favore dell’ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione.

Da ultimo, il comma 720 aumenta di 8 milioni annui a decorrere dal 2019 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate.

 

 


 

Articolo 1, commi 326–328
(Contributo in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione)

 


326.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2019-2021, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2018 della medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

327.  Qualora la quota da erogare per l'anno 2019 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 70 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 20 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2020, in conformità al comma 326.

328.  La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2020, anche rideterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 10 milioni di euro erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2021, in conformità al comma 326.


 

 

I commi da 326 a 328 autorizzano l’Agenzia delle entrate ad erogare una quota non superiore a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per l’anno 2021 a titolo di contributo in favore dell’ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Il comma 326, nel disporre l’autorizzazione all’erogazione da parte di Agenzia delle entrate del contributo in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, a cui è affidata in gestione la funzione di riscossione (art. 1, co. 2, D.L. 193/2016), la motiva con l’esigenza di garantire l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione.

Il contributo viene trasferito a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2018 dell’Agenzia delle entrate. L’erogazione deve essere effettuata entro il secondo mese successivo all’approvazione del bilancio annuale dell’ente Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

La disposizione fa salvo quanto previsto in via generale dalla disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione stabilita dall’art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999.

 

Si ricorda che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015, che attua la delega fiscale in materia di riscossione, ha riscritto la disciplina sulla remunerazione del servizio nazionale della riscossione. Il decreto prevede anzitutto la riduzione dell'onere di riscossione che grava sui debitori iscritti a ruolo, che passa dall'8 al 6 per cento, con la riduzione del 50 per cento in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella. I debitori sopportano gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione; anche gli enti creditori contribuiscono alla remunerazione del sistema. Viene poi puntualmente disciplinato il riparto dei suddetti costi tra i soggetti coinvolti nelle procedure di riscossione.

In particolare la nuova disciplina (con la quale è stato riscritto l'articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999) prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno Equitalia (ora Agenzia delle entrate-Riscossione), previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, deve individuare e rendere pubblici, sul proprio sito web, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione, cui devono essere commisurati gli oneri. Con decreto ministeriale devono essere individuati gli oneri afferenti alle spese di procedura, notifica e lavorazione degli sgravi per indebito, nonché la tipizzazione delle suddette spese. Per l'anno 2017 sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia secondo la procedura sopra illustrata. Si segnala che Equitalia ha reso noto l'elenco dei costi per il servizio di riscossione per l'anno 2016, per un totale pari a 883.127.726 euro.

Il decreto legislativo 159 del 2015 prevede inoltre (articolo 13) una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo; il tasso di interesse viene determinato preferibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il provvedimento del 10 maggio 2018, l'Agenzia delle entrate ha fissato la misura degli interessi di mora per i ritardati pagamenti delle somme iscritte a ruolo al 3,01 per cento in ragione annuale, a partire dal 15 maggio 2018.

 

Il comma 327 dispone che ove il contributo erogato per il 2019 risulti inferiore a 70 milioni di euro, la differenza potrà essere erogata per l’anno 2020 in aggiunta alla quota massima di 20 milioni determinata ai sensi del comma precedente.

In via analoga, il comma 328 stabilisce che la parte non fruita della quota assegnata per il 2020, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 327, potrà essere erogata per l’anno 2021 in aggiunta alla quota massima di 10 milioni prevista dal comma 326.

 

Si segnala sempre in merito alle Agenzie fiscali che il comma 1133, lettera d) proroga al 2023 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali da effettuarsi attraverso un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento.

Inoltre, i commi da 323 a 325 del provvedimento prorogano dal 31 dicembre 2018 al 30 aprile 2019 le posizioni organizzative speciali (POS) e le posizioni organizzative temporanee (POT), istituite presso le Agenzie fiscali, finalizzate a consentire l’avvio del nuovo assetto organizzativo delle funzioni direttive previsto dalla legge di bilancio 2018

Da ultimo, il comma 720 aumenta di 8 milioni annui a decorrere dal 2019 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate.

 


 

Articolo 1, comma 329
(Comando di personale presso il Ministero della Salute)

 


329.  Il Ministero della salute, per le finalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è autorizzato per gli anni 2019 e 2020 ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Conseguentemente per gli anni 2019 e 2020 è ridotta di 1.103.000 euro annui l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


 

 

Il comma 329 autorizza il Ministero della Salute, per gli anni 2019-2020, ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale in posizione di comando al fine di definire le procedure per il ristoro dei soggetti danneggiati da determinati eventi.

 

Più nel dettaglio, il comma in esame autorizza il Ministero della Salute ad avvalersi, per il biennio 2019-2020, di un contingente fino a 20 unità di personale, appartenente all'area III del comparto Ministeri, in posizione di comando, al fine di definire le procedure per il  ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.

La disposizione proroga analoga previsione per gli anni 2017-2018, ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. 07/06/2017, n. 73.

Conseguentemente, per gli anni 2019-2020, viene ridotta di 1.103.000 euro annui l'autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, di cui all’art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Nel pubblico impiego, in generale, l’istituto del comando è disciplinato dall’articolo 56 del D.P.R. 3/1957, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo possa essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, ha disposto che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni.

 

 


 

Articolo 1, commi 330-332
(Assunzioni di personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

 


330.  All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 9, lettera b), le parole: « 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale » sono sostituite dalle seguenti: « 569 unità, di cui 42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale »;

b)  al comma 12, le parole: « 122 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 250 unità » e le parole: « 8 posizioni » sono sostituite dalle seguenti: « 15 posizioni »;

c)  al comma 15, le parole: « 141 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 205 unità », le parole: « 15 dirigenti » sono sostituite dalle seguenti: « 19 dirigenti », le parole: « 70 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 134 unità » e le parole: « 10 dirigenti » sono sostituite dalle seguenti: « 13 dirigenti ».

331.  Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 330, pari ad euro 2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro 8.113.523 annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.

332.  Per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.


 

 

I commi 330-332 ampliano il contingente di personale da assegnare all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (ANSFISA).

 

Il comma 330 dell'articolo 1, al fine di poter far fronte alle complesse funzioni affidate alla nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (ANSFISA), apporta alcune modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 (cd. decreto legge Genova), ancora in corso di conversione.

 

L'articolo 12, è opportuno ricordare, ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale Autorità succede a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF).

 

Più nel dettaglio la disposizione in commento modifica, in primo luogo, la lettera b) del comma 9 dell'articolo 12, prevedendo un aumento della dotazione organica complessiva dell’Agenzia di ulteriori 135 unità (incremento da 434 a 569 unità), di cui 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (da 35 a 42 unità) (lett.a).

 

Il comma 9 prevede che il regolamento di amministrazione dell'Agenzia sia deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo e sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. A tale regolamento è demandata dalla lettera b) la fissazione delle dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo, nella versione previgente, di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale.

 

Il comma 330, in secondo luogo, modifica il comma 12 dell'articolo 12 del c.d. decreto-legge Genova, il quale prevede l’incremento del contingente aggiuntivo, da assegnare all’Agenzia, per l’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali personale. In particolare la modifica in esame prevede un incremento di ulteriori 128 unità di personale non dirigenziale (da 122 a 250) e di ulteriori 7 posizioni di livello dirigenziale non generale (da 8 a 15) (lett. b).

 

Il comma 12 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109 oltre all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, assegnava all'Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

 

Infine la disposizione in commento modifica il comma 15 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109, incrementa il numero di unità di personale a tempo indeterminato che l’Agenzia è autorizzata ad assumere, portandolo a 205 unità di personale (da 141) e 19 dirigenti (da 15) nel corso dell'anno 2019 e a 134 unità di personale (da 70) e 13 dirigenti (da 10) nel corso dell'anno 2020 (lett. c).

 

Ai sensi del comma 15, l'Agenzia era autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione.

 

Il comma 331 dell'articolo 1, inoltre, prevede che a tali oneri assunzionali, quantificati in euro 2.063.891 per l’anno 2019 e in euro 8.113.523 a decorrere dal 2020, si provveda a valere sulle risorse del fondo per il pubblico impiego (di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b)), come rifinanziato dal comma 298 della presente legge.

 

In merito alla quantificazione del trattamento economico complessivo, la relazione tecnica precisa come siano stati presi a riferimento i costi unitari medi per singola qualifica sulla base del CCNL delle funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell’ENAC, che l’ANSFISA applicherà al proprio personale ai sensi del comma 16 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109.

 

Inoltre per il funzionamento dell’agenzia il comma 332 autorizza l’ulteriore spesa di 1 milione di euro nel 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

 

Gli oneri di funzionamento, come precisa la relazione tecnica, comprendono le spese per missioni, assicurazioni, buoni pasto, formazione, interventi assistenziali, materiali di cancelleria, spese di rappresentanza, utenze e canoni, utilizzo beni di terzi, manutenzioni ordinarie e riparazioni, consulenze, servizi amministrativi, servizi informatici, etc.

 


 

Articolo 1, comma 333
(Adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici della rete diplomatico-consolare)

 

333.  Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019 ».

 

 

Il comma 333 incrementa di 400.000 euro, a decorrere dal 2019, l’autorizzazione di spesa, prevista dall’art. 1, comma 276 della legge di bilancio 2018, riguardante l’adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere per le proprie esigenze di servizio, di cui all’art. 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

 

L’art. 1, comma 276 della legge di bilancio 2018, ha previsto una spesa a decorrere dal 2018 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere per le proprie esigenze di servizio, di cui al richiamato art. 152 del D.P.R. n. 18 del 196, “Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri”, ai parametri di riferimento contenuti nell’art. 157 del medesimo provvedimento.

Nella relazione tecnica si precisa che trattandosi di una disposizione qualificata dalla norma come tetto di spesa, essa non è suscettibile di generare oneri maggiori rispetto a quelli espressamente indicati dalla norma stessa.

 

L’articolo 157 del D.P.R. n. 18 del 1967 dispone che la retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali, tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali.

La norma precisa che la retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita.  La retribuzione annua base, inoltre, è determinata in modo uniforme per paese e per mansioni omogenee; può tuttavia essere consentita in via eccezionale, nello stesso paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

 


 

Articolo 1, comma 334
(
Trattamento economico del personale
del MAECI in servizio all’estero
)

 


334.  Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 170, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale »;

b)  all'articolo 171, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del 12 per cento »;

c)  all'articolo 173, comma 4, le parole: « al 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « all'8 per cento »;

d)  all'articolo 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'indennità di sistemazione spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera »;

e)  all'articolo 176, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'indennità di rientro spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia »;

f)  all'articolo 181, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non spetta al personale in servizio in residenze non classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza non maggiore di chilometri 3.500 da Roma »;

g)  all'articolo 199, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Se dipendenti condividono a qualsiasi titolo l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento ».


 

 

Il comma 334 novella il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 riguardante l’ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, modificando alcune disposizioni relative al trattamento economico personale di ruolo amministrativo e diplomatico del MAECI in servizio all’estero.

 

La lettera a) del comma in esame introduce all’articolo 170, un comma aggiuntivo, che precisa che le disposizioni di cui agli articoli 175 (indennità di sistemazione), 176 (indennità di richiamo dal servizio all’estero), 178 (spese per l’abitazione), 179 (provvidenze scolastiche), 181 (spese di viaggio per congedo o per ferie) e al Titolo II (Viaggi del personale e trasporto degli effetti) della Parte Terza del menzionato D.P.R. non si applicano alle rappresentanze diplomatiche con sede in Roma. I richiamati articoli 175, 176 e 199, inoltre, trovano applicazione nei riguardi dei capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale.

Come riportato nella relazione tecnica, le interpretazioni autentiche introdotte da tali disposizioni si rendono necessarie dal momento che,  negli anni precedenti sono stati oggetto di controversie, relativamente alla platea degli aventi diritto alle prestazioni ed alle providenze di cui agli articoli prima richiamati.

 

Le lettere da b), a g) estendono a tutti i dipendenti che condividano a qualsiasi titolo l’abitazione il trattamento economico previsto per i dipendenti tra loro coniugati (o uniti civilmente) dagli articoli 171, comma 6 (indennità di servizio), 175, comma 4 (indennità di sistemazione), 176, comma 3 (indennità di richiamo), 199, comma 4 (contributo per il trasporto) del richiamato D.P.R. n. 18/1967. Tale estensione era già stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 limitatamente alle previsioni di cui all’articolo 178 (maggiorazione per spese di abitazione).

 

In particolare la lettera b) novella il comma 6 dell’articolo 171, applicando a tutti i dipendenti a qualsiasi titolo coabitanti durante il servizio all’estero, una riduzione dell’indennità di servizio del 12 per cento, anziché del 14 per cento come precedentemente previsto. Come precisato nella relazione tecnica, la modifica non genera maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la riduzione dell’aliquota viene ampiamente compensata dall’applicazione della decurtazione a tutti i dipendenti coabitanti non coniugati.

 

La lettera c) interviene invece sul disposto di cui all’articolo 173, comma 4, riducendo dal 15 all’8 per cento la maggiorazione corrisposta ai dipendenti in servizio all’estero per il coniuge a carico, se quest’ultimo, per ragioni di salute, non può risiedere nella sede di servizio del dipendente.

 

La lettera d) sostituisce l’articolo 175, comma 4, e stabilisce che l’indennità di missione spetti nella misura del cinquanta per cento al dipendente che condivida a qualsiasi titolo l’abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall’assunzione in servizio nella sede estera.

 

La lettera e) sostituisce l’articolo 176, comma 3 disponendo che l’indennità di rientro spetti nella misura del cinquanta per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l’abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell’ultimo anno precedente al rientro in Italia.

 

La lettera f) introduce all’articolo 181, il comma 2-bis, che esclude dal beneficio del parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico al personale che presti servizio in residenze non classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza non maggiore di 3.500 chilometri da Roma.

 

La lettera g) sostituisce il primo periodo del comma 4, all’articolo 199, prevedendo che il contributo per i viaggi di trasferimento, relativamente al trasporto degli effetti, nel caso di dipendenti che condividano l’abitazione durante il servizio all’estero e sempre che il divario fra le date di assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del venti per cento.

 

 


 

Articolo 1, comma 335
(Personale della carriera diplomatica)

 


335. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le procedure di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo conto anche dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.


 

 

Il comma 335 prevede la rimodulazione, in base ai fabbisogni triennali programmati, della dotazione organica del personale della carriera diplomatica, garantendo la neutralità finanziaria della medesima rimodulazione.

 

Il comma demanda a un apposito decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri la rimodulazione, sulla base dei fabbisogni triennali programmati, della dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo anche conto della spesa autorizzata dall’art. 4, commi 3 e 6 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1[37], da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205, per le assunzioni effettuate dal Ministero degli Affari esteri, autorizzate per il periodo 2010-2014 e 2016-2019.

Il D.P.C.M. di rimodulazione della dotazione organica verrà adottato con le procedure con le procedure di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97[38]

 

Il richiamato decreto-legge n.1/2010, nella sua formulazione originaria, all’art. 4, disponeva, ai fini dell’entrata in funzione, a partire dall’aprile 2010, del nuovo Servizio europeo per l’azione esterna, che il Ministro degli affari esteri fosse autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nel quinquennio 2010-2014, a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione.

La legge di stabilità per il 2016, (legge n. 208/2015, art.1, comma 244, lett. a)) ha autorizzato l’indizione del concorso annuale in questione, e l’assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova era stata autorizzata per il triennio 2016-2018. Tale misura è stata ulteriormente prorogata al 2019 dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 286, della legge n. 205/2017).

 

L’art. 4-bis del decreto-legge n. 86/2018 dispone che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti il riordino dell’organizzazione dei Ministeri siano adottati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Tali decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sugli stessi il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere il parere del Consiglio di Stato.

 

 


 

Articolo 1, comma 336
(Dotazione organica di personale
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

 


336. All’articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «duecentoquaranta». Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ad assumere fino a 20 unità appartenenti all’Area funzionale III, posizione economica F1. Per le finalità del presente comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nel limite di spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2019. Agli ulteriori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.


 

 

Il comma 336 incrementa da 200 a 240 il limite massimo della dotazione organica di personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) ed eleva i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l’Agenzia.

 

La disposizione novella l’art. 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, elevando da 200 a 240 unità il limite massimo della dotazione organica di personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS).

L’AICS è autorizzata a bandire una procedura concorsuale per assumere fino a 20 unità di personale appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1.

Per la copertura degli oneri si ricorre alle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo flessibile entro i limiti di spesa di 1.000.000 euro annui a decorrere dal 2019, mentre agli ulteriori oneri - sempre pari a 1.000.000 euro annui a decorrere dal 2019 - si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale dell’AICS, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

 

Le risorse, pari a 2 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio, vengono trasferite dal cap. 2185 (Somme da assegnare all’AICS per l’attuazione di iniziative di cooperazione internazionale) al cap. 2021 (Spese di personale dell’AICS).

 

La dotazione organica dell’AICS è stata fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 novembre 2015, secondo quanto disposto dal richiamato art. 19, comma 1 della L. 125/2014, che ha altresì previsto quattro distinte modalità di copertura dell’organico dell’Agenzia:

a)   mediante l’inquadramento del personale in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che opti per il transito alle dipendenze dell’Agenzia e previo parere favorevole dell’amministrazione di appartenenza, nonché del personale dell’Istituto agronomico per l’Oltremare;

b)   mediante l’inquadramento di non oltre quaranta dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che optino per il transito alle dipendenze dell’Agenzia;

c)   mediante le procedure di mobilità, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche

d)   a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 337
(Compiti della società Cassa depositi e prestiti
per la cooperazione allo sviluppo)

 


337.  Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il potenziamento del ruolo della Cassa depositi e prestiti Spa quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 8:

1)  al comma 1-bis, le parole: « prestiti concessi » sono sostituite dalle seguenti: « finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le categorie di operazioni ammissibili all'intervento del medesimo fondo »;

2)  al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile »;

b)  all'articolo 22, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi del comma 4 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Le risorse non utilizzate al termine dell'anno 2019 sono versate sulla contabilità speciale di cui al medesimo articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e sono oggetto di specifica evidenza contabile »;

c)  all'articolo 27:

1)  al comma 3, lettere a), b) e c), la parola: « prestiti » è sostituita dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma »;

2)  al comma 4, lettera c), le parole: « i crediti » sono sostituite dalle seguenti: « finanziamenti sotto qualsiasi forma ».


 

 

Il comma 337 prevede un’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato per i finanziamenti concessi dalla Società Cassa depositi e prestiti per iniziative riguardanti la cooperazione allo sviluppo. Sono inoltre modificate alcune previsioni della legge n. 125 del 2014, in materia di cooperazione allo sviluppo, riguardanti i compiti della Società Cassa depositi e prestiti quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

 

Le modifiche in oggetto sono intese a rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il potenziamento dei compiti della Società Cassa depositi e prestiti (CDP) quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030delle Nazioni Unite.

 

In particolare le nuove disposizioni introdotte dalla lett. a) del comma in esame modificano l’art. 8, comma 1-bis, della poù volto richiamata legge n. 125 del 2014, prevedendo che una quota del fondo di rotazione fuori bilancio previsto dalla legge n. 127 del 1977 sia destinato alla garanzia dei finanziamenti concessi dalla Società Cassa depositi e prestiti e che le categorie di operazioni ammissibili all’intervento del medesimo fondo siano disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

È inoltre integrata la disposizione di cui al comma 2-bis del richiamato art. 8, riguardante l’impignorabilità delle risorse dei fondi di garanzia e di rotazione, nel senso di prevedere che, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte di Cassa depositi e prestiti, quest’ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell’articolo 547 c.p.c.

 

L’articolo 8 della legge n. 125/2014 prevede che la Cassa depositi e prestiti possa essere autorizzata dal Ministro dell'economia e delle finanze a concedere, previa delibera del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo (CICS), anche in consorzio con enti o banche estere, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa agli Stati destinatari, banche centrali o enti pubblici degli Stati destinatari, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali.

Si tratta, in sostanza, di crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati. Tali crediti erano originariamente concessi da Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

La platea dei destinatari, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 125 è composta da popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, settore privato, istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i princìpi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative in corso.

Ai sensi dell’articolo 22 della medesima legge n. 125, la Cassa depositi e prestiti assolve ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, regolati da apposita convenzione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo. Ai sensi del comma 4, CDP può destinare, nel limite annuo stabilito dalla convenzione, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato.

 

La lett. b) del comma in esame inserisce un nuovo comma, il 4-bis, all’articolo 22, riguardante i compiti di Cassa depositi e prestiti quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. La nuova disposizione prevede che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 4 nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

A tale fine è prevista un’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato. Gli oneri derivanti dall’attuazione di tale disposizione sono coperti mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad integrare le risorse per le garanzie rilasciate dallo Stato, previsto dall’art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

In coerenza con le modifiche apportate alle disposizioni precedenti, la lettera c) del comma in esame provvede a novellare l’articolo 27 della legge n. 124 del 2014, prevedendo che il fondo rotativo di cui al menzionato art. 8 sia finalizzato all’erogazione di “finanziamenti sotto qualsiasi forma”.

 


 

Articolo 1, commi 338, 339, 342
(Assunzioni nel Mibac)

 


338.  Al fine di perseguire più efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020, di 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.

339.  Al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, è consentito lo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Alla copertura degli oneri, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.

342.  In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per l'anno 2019 come accertate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente all'Area II e all'Area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura.


 

 

I commi 338, 339 e 342 prevedono assunzioni di personale non dirigenziale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, in parte mediante scorrimento di graduatorie di procedure selettive già espletate, in parte all’esito di procedure selettive ancora da avviare.

In particolare, il comma 338 autorizza il Mibac ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione – a decorrere dal 2020 e dal 2021 – di complessive 1.000 unità di personale di Area II e III.

Il comma 339 lo autorizza a procedere nel 2019 ad assunzioni, nel limite di spesa dallo stesso fissato, attraverso scorrimento delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite nel maggio 2016 per personale di Area III.

Il comma 342 lo autorizza, infine, a coprire, nel 2019, i posti vacanti nei profili professionali delle Aree II e III assumendo, nel limite del 50% delle proprie facoltà assunzionali, i candidati idonei presenti nelle graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010 a seguito di procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, alla II e alla III Area.  Le assunzioni avvengono in ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti in ciascun bando.

 

Preliminarmente, si ricorda che, in base all’articolo 1, comma 399, per il 2019 i Ministeri non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

 

Nello specifico, il comma 338, ferma restando l'attuale dotazione organica, autorizza il Mibac ad assumere, rispettivamente, dal 2020 e dal 2021, 500 e 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui, per ciascun anno, 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

 

Al riguardo si ricorda che, in base alla tabella B allegata al regolamento di organizzazione del MIBAC, di cui al DPCM 171/2014, la dotazione organica del personale non dirigenziale è pari a 19.050 unità, ripartita nelle seguenti aree: 700 unità nella I Area; 12.893 unità nella II Area; 5.457 unità nella III Area.

 

Alla copertura degli oneri derivanti, quantificati in € 18,6 mln per il 2020 e in € 37,2 mln annui dal 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego di cui all'art. 1, co. 365, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) (per il quale si rimanda alla scheda di lettura relativa al comma 298).

 

Il comma 339 autorizza il Mibac a procedere ad un ulteriore scorrimento delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell’art. 1, co. 328-330, della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015) per l'assunzione di 500 funzionari di Area III, nel limite massimo di spesa di € 3,75 mln e “per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso. Anche tali assunzioni sono effettuate nel rispetto dell‘attuale dotazione organica.

 

L’art. 1, co. 328-330, della L. di stabilità 2016 ha autorizzato l'assunzione a tempo indeterminato presso il Mibac, a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto interministeriale, di 500 funzionari da inquadrare nell'Area III del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte. A tal fine, ha autorizzato la spesa nel limite di € 20 mln annui a decorrere dal 2017.

La procedura di selezione è stata disciplinata con D.I. 15 aprile 2016 che, per quanto qui più interessa, ha disposto che sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite dei posti messi a concorso per ciascun concorso, come previsto nei rispettivi bandi, e che ciascuna graduatoria degli idonei è valida per un numero di posizioni pari al 100% dei posti messi a concorso per il rispettivo profilo professionale. Ha, altresì, disposto che la validità delle graduatorie si esaurisce entro tre anni dalla data di pubblicazione di ognuna.

Nella G.U. - serie speciale concorsi ed esami - n. 41 del 24 maggio 2016 si è dunque data comunicazione della pubblicazione sul sito http://ripam.formez.it dei relativi bandi di concorso ripartiti per profilo professionale: Funzionario antropologo: 5 posti; Funzionario archeologo: 90 posti; Funzionario architetto: 130 posti; Funzionario archivista: 95 posti; Funzionario bibliotecario: 25 posti; Funzionario demoetnoantropologo: 5 posti; Funzionario della promozione e comunicazione: 30 posti; Funzionario restauratore: 80 posti; Funzionario storico dell'arte: 40 posti.

Il 28 settembre 2017, rispondendo nella VII Commissione della Camera all’interrogazione a risposta immediata 5-12301, il rappresentante del Governo aveva poi fatto presente che con DPCM 4 aprile 2017 il Mibac era stato autorizzato allo scorrimento delle graduatorie degli idonei per 200 unità e che il 28 aprile 2017 era stato richiesto un ulteriore scorrimento per 100 unità (v. qui).

Da ultimo, l’art. 1, co. 305, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) aveva autorizzato il Mibac ad assumere fino ad un massimo di (ulteriori) 200 unità.

Si era così pervenuti, complessivamente, a 1.000 assunzioni.

 

La relazione tecnica all’A.C. 1334 specificava che la norma autorizzava il Mibac a procedere all’esaurimento delle graduatorie di concorso e che il numero complessivo delle unità di idonei collocati nelle graduatorie di merito relative ai vari profili professionali era pari a 91, così articolato: a) 1 funzionario architetto; b) 1 funzionario storico dell'arte; c) 11 funzionari archivisti; d) 34 funzionari per la promozione e la comunicazione; e) 16 funzionari archeologi; f) 9 funzionari demoetnoantropologi; g) 6 funzionari bibliotecari; h) 13 funzionari restauratori.

 

Alla luce di quanto esposto, dunque, la specifica relativa a “un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso” appare volta a superare quanto stabilito con il citato D.I. 15 aprile 2016, nella parte in cui lo stesso aveva disposto che ciascuna graduatoria degli idonei era valida per un numero di posizioni pari al 100% dei posti messi a concorso per il rispettivo profilo professionale.

 

Alla copertura degli oneri si provvede, anche in tal caso, a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego.

 

Il comma 342 autorizza il Mibac a coprire, nel 2019, sempre nel rispetto dell’attuale dotazione organica, i posti vacanti nei profili professionali delle Aree II e III assumendo, nel limite massimo del 50% delle facoltà assunzionali per il 2019, i candidati idonei presenti nelle graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010 a seguito di procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, alla II e alla III Area. Le assunzioni avvengono in ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti in ciascun bando.

 

Al riguardo, si ricorda che nel 2007 il Mibac ha emanato bandi riferiti a diversi profili professionali per il passaggio fra Aree ex art. 15 del CCNL 1998/2001. Le premesse dei bandi evidenziavano che con nota 45261 del 22 dicembre 2005 l’Amministrazione aveva richiesto l’autorizzazione ad avviare procedure per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1 per complessivi 920 posti.

Con DPCM 16 gennaio 2007, il Mibac era stato, però, autorizzato ad avviare procedure per 460 posti.

Le procedure di selezione sono state avviate per la copertura di 920 posti. Gli stessi bandi specificavano, tuttavia, che l’inquadramento in ruolo sarebbe potuto avvenire – nelle more del rilascio dell’ulteriore autorizzazione – solo per complessive 460 unità e che le restanti unità di personale sarebbero state immesse in ruolo solo dopo la concessione al Mibac dell’autorizzazione. A titolo di esempio, la selezione relativa al profilo professionale di architetto è stata indetta per 43 posti, prevedendo che l’Amministrazione avrebbe proceduto all’inquadramento in ruolo solo delle prime 21 unità di personale collocate nelle varie graduatorie regionali, mentre le altre 22 unità di personale avrebbero conseguito l’inquadramento in ruolo solo dopo la concessione dell’autorizzazione.

 

Dunque, destinatari dell’assunzione sono 460 unità di personale.

 

Si tratta di una disposizione che, come quella prevista per il MEF dall’art. 1, co. 1129, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – dalla quale, però, si differenzia per la platea[39] –, opera in deroga a quanto disposto dall’art. 24 del d.lgs. 150/2009, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni pubbliche coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno.


 

Articolo 1, comma 340
(Risorse per le istituzioni culturali)

 

340.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata dell'importo di euro 3.750.000 a decorrere dall'anno 2019.

 

 

L’articolo 1, comma 340, incrementa l’autorizzazione di spesa relativa ad alcune istituzioni culturali dell’importo di € 3,75 mln a decorrere dal 2019.

 

Si tratta dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, co. 396, della L. 244/2007 che ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, l’iscrizione degli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi della L. 534/1996 in apposito capitolo dello stato di previsione del Mibac, affidandone la quantificazione annuale alla legge di bilancio.

E’ stato, pertanto, istituito il cap. 3671. Fino all’esercizio finanziario 2007, invece, i contributi di cui alla L. 534/1996  erano confluiti, in base alla tab. 1 della L. 448/2001, sul cap. 3670.

In base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, le risorse del cap. 3671 ammontano, per il 2019, a € 12,2 mln.

 

La L. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007. In particolare, l’art. 1 prevede l’ammissione al contributo ordinario annuale dello Stato delle istituzioni culturali che presentino domanda e siano inserite in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni 3 anni, emanata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. La stessa legge stabilisce i requisiti necessari per l’inserimento delle istituzioni culturali nella tabella. Le relative specifiche sono state indicate, da ultimo, con la circolare 28 febbraio 2017, n. 101.

La tabella relativa al triennio 2018-2020 è stata approvata con DM 23 marzo 2018.

Inoltre, in base all’art. 8 della stessa L. 534/1996, il Mibac può erogare contributi annuali alle istituzioni culturali non presenti nella tabella, qualora esse rispondano a determinati requisiti.  

I contributi annuali relativi al 2018 sono stati ripartiti con DM 349 del 7 agosto 2018.

Per completezza si ricorda, infine, che l’art. 7 della L. 534/1996 aveva previsto l’erogazione di contributi straordinari agli enti inseriti nella tabella triennale che, tuttavia, non risultano più erogati.

Articolo 1, comma 341
(Risorse per l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano)

 

341.  Al fine di sostenere le attività di studio e ricerca dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, è autorizzata a decorrere dall'anno 2019 la spesa di 400.000 euro annui.

 

 

L’articolo 1, comma 341, autorizza la spesa di € 400 mila annui, dal 2019, da destinare al sostegno delle attività di studio e ricerca dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

 

In base al DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, le risorse sono state appostate sul cap. 2070 dello stato di previsione del Mibac.

 

L’Istituto per la storia del Risorgimento italiano – ente pubblico vigilato dal Mibac – è inserito anche nella tabella relativa al triennio 2018-2020, approvata con DM 23 marzo 2018, recante l’elenco delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato ai sensi della L. 534/1996 (art. 2, co. 396, L. 244/2007, per il quale si veda, più approfonditamente, la scheda relativa all’art. 1, co. 340).

 


 

Articolo 1, comma 343
(Rapporti di lavoro a tempo determinato in istituti
e luoghi della cultura)

 


343.  Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.


 

 

L’articolo 1, comma 343, è finalizzato a consentire la proroga fino al 31 dicembre 2019 dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

 

A tal fine, autorizza il limite massimo di spesa di € 1 mln per l’anno 2019.

Nello specifico, la proroga (dal 31 dicembre 2018) fino al 31 dicembre 2019 riguarda i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione.

 

L’art. 8 del DL. 83/2014 ha previsto che gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a 40 anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. Tali rapporti non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione. A tal fine, ha previsto un limite di spesa per i contratti relativi agli istituti e ai luoghi della cultura dello Stato di € 1,5 mln per l’anno 2015.

La procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assunzione di 60 esperti con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi è stata avviata con D.D. 22 dicembre 2015, rettificato con avviso del 18 gennaio 2016 e con avviso dell’8 febbraio 2016.

I 60 vincitori finali sono stati individuati con D.D. 2 dicembre 2016. Il contratto individuale di lavoro riguardava il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Successivamente, sono intervenute alcune rinunce. Da ultimo, con D.D. 16 marzo 2017 si è proceduto ad un ulteriore scorrimento della graduatoria dei vincitori.

Qui la pagina dedicata sul sito del Mibac.

 

Successivamente, l’art. 1, co. 306, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto che i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 8 citato potevano essere prorogati per l’anno 2018, nel limite di spesa di € 1 mln. Ha, comunque, altresì, precisato che gli stessi non possono superare il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui.

 


 

Articolo 1, comma 344
(Obbligo di comunicazione)

 


344.  Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ai sensi dei commi da 298 a 342 e i relativi oneri, ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo, ad esclusione di quelli inerenti alle procedure previste dai commi 319, 320, 321, 322 e 335. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 344 introduce l’obbligo per le amministrazioni beneficiarie delle risorse di cui al Fondo per il pubblico impiego di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ed i relativi oneri.

 

Più nel dettaglio, tale obbligo viene configurato in capo alle suddette amministrazioni, ai fini dell’assegnazione delle risorse del Fondo per il pubblico impiego relative alla parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame (vedi scheda articolo 1, commi 298-300).

Allo stesso tempo, si precisa che l’obbligo di comunicazione non opera nei confronti delle procedure di assunzione previste dal provvedimento in esame relative:

§  all’Avvocatura dello Stato (comma 319);

§  al Consiglio di Stato e TAR (commi 320 e 321);

§  alla Corte dei conti (comma 322);

§  Al ministero degli affari esteri (comma 335).

 

Si autorizza, infine, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

Articolo 1, comma 345
(Dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)

 


345.  Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementata di due posti dirigenziali di livello generale. Al primo periodo si dà attuazione con uno o più regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente.


 

 

L’articolo 1, comma 345, dispone l’incremento della dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di due posti di livello dirigenziale generale.

 

L’incremento – cui dare seguito con uno o più regolamenti di organizzazione – è finalizzato a consentire una maggiore efficacia dell’azione amministrativa svolta a livello centrale dal MIUR, nonché “a  potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia”.

 

In base alla tab. A del D.P.C.M. 98/2014, recante il Regolamento di organizzazione del MIUR, la dotazione organica del personale dirigenziale del MIUR comprende 27 dirigenti di prima fascia, compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

La finalizzazione dell’incremento previsto, fra l’altro, al potenziamento della tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli-Venezia Giulia lascerebbe intendere che almeno uno dei due posti di livello dirigenziale generale possa essere destinato all’Ufficio scolastico regionale della stessa regione.

Al riguardo, si ricorda che, attualmente, ai sensi dell'art. 8, co. 7, lett. f), dello stesso D.P.C.M. 98/2014, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in 6 uffici dirigenziali non generali, di cui 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ex art. 13 della L. 38/2001, e in 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

 


 

Articolo 1, commi 346 e 347
(Assunzioni a tempo indeterminato ARERA
(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)
)

 


346.  Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, assume a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a)  che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'ARERA alla data di entrata in vigore della presente legge;

b)  che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;

c)  che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

347.  La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA è rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al comma 346 del presente articolo e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è ridotto da sessanta a venti unità.


 

 

I commi 346 e 347, per il triennio 2019-2021, autorizzano l’ARERA ad assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un esame-colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.

 

 

Il comma 346, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, autorizza, per il triennio 2019-2021,  l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (nell’ambito della propria autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato) ad assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un esame-colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

§  sia in servizio con contratto a tempo determinato presso la suddetta Autorità alla data di entrata in vigore della legge;

§  sia stato reclutato a tempo determinato attraverso selezioni pubbliche;

§  abbia maturato (o maturi al 31 dicembre dell’anno in cui si procede all’assunzione) almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

 

In base alla relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) (aggiornata al 31 marzo 2018), Doc. CXLI n. 1 volume II, pp. 284-286, sul fronte della selezione e dell’acquisizione delle risorse, è proseguita l’attività amministrativa di gestione delle procedure selettive bandite negli anni precedenti e ne sono state avviate di nuove nel corso dell’anno di riferimento, anche al fine di supportare il nuovo assetto organizzativo [...]. Riguardo alla gestione delle selezioni bandite negli anni precedenti, è stata ultimata una procedura selettiva avviata nel 2015 afferente il profilo di dirigente, con l’approvazione della relativa graduatoria e il reclutamento del vincitore. Inoltre, in relazione all’esigenza di reclutare risorse per far fronte ai nuovi assetti organizzativi, sono state portate a conclusione le selezioni pubbliche bandite negli ultimi mesi dell’anno 2016. Si tratta di tre selezioni complessive di cui una per il profilo di operativo, una per otto posizioni funzionariali e una per una posizione dirigenziale. Tali procedure di reclutamento si sono svolte nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22, “Razionalizzazione delle Autorità indipendenti”, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto, n. 114, comma 4, e della convenzione stipulata con le altre attività amministrative indipendenti per la gestione unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale.

Sempre riguardo al tema del reclutamento del personale, tenuto conto delle sopravvenute esigenze organizzative e in coerenza con i principi di buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, è stato utilizzato anche l’istituto dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi e delle selezioni pubbliche ancora in corso di validità.

La pianta organica dell’Autorità, aggiornata con gli esiti delle procedure di reclutamento espletate e riferita al solo personale di ruolo, risulta, al 31 dicembre 2017 come raffigurato nella tavola [seguente] [...].

 

Comprendendo anche il personale a tempo determinato, la dotazione organica, sempre con riferimento al 31 dicembre 2017, sale a 220 addetti, per poi salire di ulteriori 13 includendo le risorse provenienti da comandi e distacchi da altre Amministrazioni pubbliche [...].

 

A quei dati si dovrebbero poi aggiungere quelli riguardanti il personale dalla Guardia di Finanza aggregato nell’ambito di specifici Protocolli d’intesa.

Il personale dipendente ha un’età media di poco superiore ai 45 anni e possiede un elevato grado di qualificazione professionale, come attestato dalla circostanza per cui oltre l’85% dei dipendenti stessi è in possesso del diploma di laurea.

 

A seguito delle suddette assunzioni la pianta organica del personale di ruolo dell’Autorità è rideterminata numericamente e il numero dei dipendenti a tempo determinato delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità (di cui all’art. 2, c. 30, della L. 481/1995) è ridotto da 60 a 20 unità (comma 347).

 

 


 

Articolo 1, commi 348 e 349
(Assunzioni presso il MEF)

 


348.  Al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.

349.  Per le finalità di cui al comma 348 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia.


 

 

I commi 348 e 349 incrementano la dotazione organica del MEF di 20 posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca.

 

I commi 348-349 dispongono l’incremento della dotazione organica del Ministero dell’Economia e delle Finanze di 20 posti di funzione dirigenziale di livello non generale al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici e di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica (comma 348). Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.

 

Per le finalità richiamate il Ministero è quindi è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 20 unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia (comma 349).

 

 


 

Articolo 1, commi 350-353
(Revisione degli assetti organizzativi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze)

 


350.  Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso:

a)  la realizzazione di presìdi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie. Tali presìdi costituiscono uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

b)  la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria;

c)  l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento. Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie è evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

351.  Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 350, al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.

352.  Per le medesime finalità del comma 348, per il triennio 2019-2021, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

353.  Agli oneri derivanti dal comma 351, pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a)  quanto ad euro 15,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dall'anno 2024 le misure di cui al comma 350 devono garantire il conseguimento di un risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni di euro. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi interessati iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b)  quanto ad euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Conseguentemente all'articolo 1, comma 685, della citata legge n. 205 del 2017, le parole da: « presta servizio » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui al primo periodo attestato dai Capi Dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato ».


 

 

I commi da 350 a 353 dispongono la revisione degli assetti organizzativi e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ai fini di una razionalizzazione organizzativa e amministrativa.

 

 

In particolare, il comma 350 specifica che tale revisione avverrà per il tramite:

§  della realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria;

§  della realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali;

§  dell'unificazione e rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5%.

 

Il comma 351 prevede che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legge n. 86 del 2018 relativo alle procedure per il riordino dell'organizzazione dei ministeri, il MEF provveda anche agli interventi di ri-organizzazione finalizzati ad assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché a garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.

 

Il comma 352 fissa al 12% (in luogo del 5%), per il triennio 2019-2021, la percentuale fissata dall'art. 19, comma 6, primo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo agli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze "in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero".

 

Infine, il successivo comma 353 stabilisce che agli oneri, quantificati in 20,2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

§  quanto a 15,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 mediante utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre dal 2024 le misure previste "devono garantire il conseguimento di un risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni". Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

§  quanto a 4,5 milioni a decorrere dal 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, della legge n. 205 del 2017, relativa alla maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento "per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi". Il citato comma 685 viene di conseguenza modificato nel senso di ridurre il limite di spesa annuo destinato allo scopo da 7 a 2,5 milioni di euro annui.

 

 


 

Articolo 1, comma 354
(Consultazione delle fatture elettroniche)

 

354.  All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al quarto periodo, dopo le parole: « sono rese disponibili » sono inserite le seguenti: « , su richiesta, ».

 

 

Il comma 354 prevede che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

 

A tal fine, il comma 354 modifica l’articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica, disponendo che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili solo su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

 

L’intervento normativo recepisce le indicazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento in tema di fatturazione elettronica - 20 dicembre 2018, in cui rilevava, tra l’altro, che la finalità perseguita attraverso una generalizzata messa a disposizione di tutti i contribuenti del servizio, anche in assenza di una loro specifica richiesta, non può giustificare, per impostazione predefinita, una complessiva e integrale archiviazione da parte dell’Agenzia delle entrate di miliardi di fatture che comporta il trattamento sistematico, e su larga scala, dei dati personali relativi alla totalità della popolazione, concernenti anche lo stato di salute, le condanne penali e i reati, con elevato e ingiustificato rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

 

L'introduzione della fattura elettronica 

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.

L' articolo 1, comma 209, legge n. 244 del 2007, ha introdotto l'obbligo di invio elettronico delle fatture alla PA, mentre il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013 ha dato attuazione all'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori. In un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica: Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applica, dal 31 marzo 2015, a tutte le altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali; le PA non possono pertanto procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.

La legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer) l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a partire dal 1° gennaio 2019. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato per i contribuenti, all'interno della sezione tematica dedicata del sito internet, una nuova guida - pdf, in cui spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture.

Da ultimo, il decreto-legge in materia di "pace fiscale" e semplificazioni (n. 119 del 2018) ha intordotto numerose norme volte a semplificare gli adempimenti legati alla fatturazione elettronica e anche la Legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145, reca alcune disposizioni tese a disciplinare l'istituto.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 11-bis del decreto-legge n. 87 del 2018, in cui è confluito il testo del decreto-legge n. 79 del 2018, ha rinviato al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo, previsto dalla Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.

Per una dettagliata ricognizione del tema della fatturazione elettronica si rinvia alla scheda di lettura Iva e fatturazione elettronica del Servizio Studi della Camera dei deputati.

 


 

Articolo1, commi 355-359
(Assunzioni nel Ministero della salute)

 

 


355.  Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche per la salute, di assicurare un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le accresciute attività demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure europee in materia di controlli, il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 80 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

356.  Per le medesime finalità di cui al comma 355, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie di complessive 210 unità. Fermo il limite massimo delle assunzioni autorizzate dal presente comma, il Ministero della salute può indire procedure per titoli ed esami per un numero di unità non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge.

357.  Agli oneri di cui ai commi 355 e 356 si provvede:

a)  nel limite massimo di spesa pari ad euro 725.000 per l'anno 2019, 6.433.000 per l'anno 2020 e ad euro 9.961.000 annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo;

b)  quanto a 867.945 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

c)  quanto a 9.484.115 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d)  quanto a 4.256.690 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

358.  Per le finalità di cui ai commi 355 e 356, la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, è incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

359.  I bandi per le procedure concorsuali di cui ai commi 355 e 356 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell'ambito della pubblica amministrazione. Le procedure concorsuali di cui al comma 356 possono essere affidate alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali previste dai commi 355 e 356, quantificati in complessivi euro 1.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.


 

 

I commi da 355 a 359 autorizzano il Ministero della salute ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale rientrante nel ruolo amministrativo e di personale delle professionalità sanitarie in posizioni dirigenziali non generali, anche mediante specifiche procedure concorsuali, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, allo scopo di potenziare l’attuazione delle politiche di salute ed assicurare una efficiente gestione delle relative risorse pubbliche. Viene conseguentemente ampliata la dotazione organica del Ministero e viene definita la copertura degli oneri derivanti dalle nuove assunzioni e dallo svolgimento delle relative procedure concorsuali. Queste ultime, in relazione all’assunzione di professionalità sanitarie,  possono essere affidate alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 355  autorizza il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del D.Lgs n. 165/2001, ad assumere a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, per il triennio 2019-2021,  un contingente di personale di 80 unità appartenenti all’Area III e di 28 unità appartenenti all’Area II – con posizione economica F1 -, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Si tratta di personale rientrante nel ruolo amministrativo. Le assunzioni vengono autorizzate allo scopo di potenziare l’attuazione delle politiche di salute e di assicurare una efficiente gestione delle risorse pubbliche ad essa destinate, anche per far fronte alle accresciute attività degli uffici centrali e periferici del Ministero incluse quelle derivanti dalle nuove procedure comunitarie in materia di controlli. 

 

Il citato articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

 

Per le medesime finalità il comma 356  autorizza il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 210 unità in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie. Fermo il limite massimo delle assunzioni autorizzate il Ministero può anche indire procedure per titoli ed esami per un numero di unità non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionali conferiti ai sensi dell’articolo 34-bis del D.L. n. 207/2008 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge.

 

Il citato articolo 34-bis, al comma 1, prevede che al fine di garantire la continuita' dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali puo' conferire al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio al 30 settembre 2008 con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202[40], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13[41], dell'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266[42], dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[43], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, alla scadenza dei rispettivi contratti, esclusivamente incarichi di durata massima quinquennale rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in materia per
il personale di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 120, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 401, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 2.

 

Il comma 357  dispone sulla copertura degli oneri recati dai due commi precedenti, prevedendo che:

§  nel limite massimo di spesa pari a euro 725.000 per l’anno 2019, 6.433.000 per l’anno 2020, e ad euro 9.961.000 a decorrere dall’anno 2021 si provveda a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b) della legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016);

 

Si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sentiti   il   Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, con  una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Tra le finalità previste in relazione alla sua istituzione la lettera b) prevede la definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento  da  destinare  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo indeterminato, in aggiunta  alle  facolta' assunzionali  previste  a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello  Stato, tenuto  conto delle  specifiche  richieste  volte  a   fronteggiare   indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in  relazione agli effettivi fabbisogni.

 

§  quanto a 867.945 euro annui a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 3, del D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008;

 

Il citato comma 3 prevede che   Ministero  della  salute,  per  l'assolvimento  dei compiti istituzionali   e  per  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del   personale   medico   assunto   a  tempo  determinato  ai  sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

 

§  quanto a 9.484.115 euro annui a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 402, della legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006).;

Il comma 402 citato, per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, autorizza il Ministero della salute a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un’apposita prova per l’accertamento di idoneità.

 

§  quanto a 4.256.690 euro annui a decorrere dall’anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 202/2005 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244/2005.

Il citato comma 4-bis in relazione alle assunzioni consentite al Ministero della salute per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, prevede a decorrere dal 2006, la spesa annua massima di 5.140.000 euro.

 

Il comma 358 in relazione alle assunzioni di personale previste ai commi 355 e 356 incrementa la dotazione organica del Ministero della salute (di cui alla Tabella A relativa all’articolo 16 del D.P.C.M. n. 59/2014[44]) di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie, nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenente all’Area III, posizione economica F1 e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenente all’Area II, posizione economica F1.    

 

Il comma 359 prevede che i bandi per le procedure concorsuali previste ai commi precedenti, nel definire i relativi titoli, valorizzino l’esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell’ambito della pubblica amministrazione. Inoltre le procedure concorsuali per l’assunzione di professionalità sanitarie (di cui al comma 356) possono essere affidate alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, istituita con decreto interministeriale 25 luglio 1994.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali previste ai commi 355  e 356, quantificati in euro 1.000.000 per l’anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

 

La disposizione citata prevede che annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi dei residui passivi perenti eliminati, possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Articolo 1, commi 360-366
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali
nelle pubbliche amministrazioni)

 


360.  A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

361.  Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

362.  Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a)  la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1)  frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2)  superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b)  la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

c)  la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

d)  la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

e)  la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

f)  la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

g)  la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.

363.  All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.

364.  All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

365.  La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

366.  I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.


 

 

 

I commi 360-367 concernono le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'esclusione della possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali al fine di assumere idonei e la modifica, in via transitoria, dei termini di vigenza delle graduatorie medesime.

I commi in esame riguardano tutte le pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), con esclusione delle assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

Il comma 360 estende a tutte le procedure concorsuali delle summenzionate pubbliche amministrazioni le modalità semplificate che verranno definite con il regolamento ministeriale di cui al precedente comma 300.

 

I commi 361 e 365 prevedono, con riferimento alle procedure concorsuali delle summenzionate pubbliche amministrazioni, bandite dopo il 1° gennaio 2019, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso - senza, quindi, possibilità di assunzione di idonei -, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie.

 

Tali termini sono modificati, in via transitoria, dal successivo comma 362, che pone termini di durata specifici a seconda dell'anno di approvazione della graduatoria, con riferimento agli anni 2010-2018, mentre viene confermato il termine già vigente di 3 anni per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2019. Viene inoltre esplicitamente confermata la possibilità, per le leggi regionali, di stabilire periodi di vigenza inferiori.

 

I commi 363 e 364 recano alcune norme di abrogazione, ai fini del coordinamento con il principio summenzionato di cui ai commi 362 e 365.

Come detto, dall'applicazione dei commi da 360 a 364 sono escluse, ai sensi del comma 366, le assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 


 

Articolo 1, commi 369-371
(Assunzioni di personale da parte dell’Accademia della Crusca)

 


369.  Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del suo valore storico di fondamento dell'identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all'estero, la dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1° marzo 2002 è incrementata di tre unità di personale non dirigenziale. L'Accademia della Crusca è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, nell'anno 2019, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di due unità, appartenenti all'area C, posizione economica C1, e di una unità appartenente all'area B, posizione economica B1. Il reclutamento del personale appartenente all'area C può avvenire anche mediante procedura riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi restando i requisiti e i limiti ivi previsti.

370.  La gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca è affidata a un segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di selezione pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'incarico di segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato ovvero di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento economico del segretario amministrativo non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

371.  Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui ai commi 369 e 370 è autorizzata la spesa di 236.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.


 

 

L’articolo 1, commi 369-371, dispone l’incremento dell’organico dell’Accademia della Crusca e l’autorizzazione ad effettuare assunzioni di personale.

Prevede, altresì, l’affidamento della gestione amministrativa della stessa  Accademia a un Segretario amministrativo.
A tali fini, reca apposita autorizzazione di spesa.

 

Preliminarmente, si ricorda che, in base all’art. 1, co. 399, per il 2019 gli enti pubblici non economici – quale l’Accademia della Crusca - non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

 

In base allo statuto, l’Accademia è un’istituzione di alta cultura, avente personalità giuridica pubblica, che ha il compito essenziale di sostenere la lingua italiana, nel suo valore storico di fondamento dell’identità nazionale,  e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all’estero 

Gode di autonomia scientifica, organizzativa e finanziaria, ed è soggetta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Nello specifico, la dotazione organica dell’Accademia è incrementata di 3 unità di personale non dirigenziale.

Per effetto di tale previsione, l’organico dell’Accademia della Crusca, definito in 7 unità dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1° marzo 2002, aumenterebbe a 10 unità.

 

L’Accademia è dunque autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, nel 2019, mediante concorso per titoli ed esami, 3 unità di personale non dirigenziale, 2 delle quali di Area C (posizione economica C1) e 1 di Area B (posizione economica B1):

§  in deroga alle vigenti facoltà assunzionali;

§  senza previo esperimento delle procedure di mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs. 165/2001;

§  in deroga alle previsioni (che si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici e agli enti di ricerca) in base alle quali l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate, nonché alla verifica dell'assenza di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie (art. 4, co. 3, D.L. 101/2013 –L. 125/2013).

Il reclutamento delle 2 unità di area C può avvenire anche con procedura riservata, ai sensi dell’ art. 20, co. 2, del d.lgs. 75/2017.

In base all’art. 20, co. 2, del d.lgs. 75/2017, nel triennio 2018-2020 le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni (art. 6, co. 2), e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della L. 124/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Il Segretario amministrativo è scelto, mediante procedura di selezione pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. L’incarico – a tempo determinato, di durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni, rinnovabile una sola volta – è incompatibile con qualsiasi altro lavoro subordinato (pubblico o privato) o autonomo, e con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell’Accademia.

Il trattamento economico del Segretario amministrativo non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Mibac.

 

A tali fini, si autorizza una spesa di € 236.000 annui a decorrere dal 2019.

 


 

Articolo 1, commi 372-374
(Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

 


372.  Per lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e al fine di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale, nell'anno 2019, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

373.  Le assunzioni di cui al comma 372 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

374.  In attuazione dei commi 372 e 373, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


 

 

I commi in esame autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato 50 unità di personale nel 2019, in deroga alla normativa vigente.

 

Più specificamente, il comma 372 autorizza, per specifiche necessità, l'assunzione a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente, di 50 unità di personale, nel 2019, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Le richiamate assunzioni sono effettuate, nell’ambito della attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente (comma 373). In relazione a ciò, la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con specifico D.P.C.M. (di cui peraltro non viene individuato un termine di emanazione), anche tenendo conto di quanto disposto nell’articolo 1, commi 566 e 571, della L. 205/2017.

 

L’articolo 1, comma 566, della L. 205/2017 ha disposto la rimodulazione della dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, con apposito D.P.C.M.; il successivo comma 571 ha stabilito che le assunzioni sono effettuate in aggiunta alle percentuali di turn-over previste dalla normativa vigente (l’articolo 1, comma 227, della L. 208/2015 ha previsto che le P.A. possano procedere, per il triennio 2016- 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Tale percentuale, a decorrere dal 2019, diviene quindi pari al 100% della spesa per il richiamato personale cessato), con conseguente rideterminazione della dotazione organica con apposito D.P.C.M..

 

Infine (comma 374), in attuazione delle richiamate disposizioni, si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013[45] e in deroga a quanto previsto all’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, inerente l’istituto della mobilità volontaria[46]. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della L. 350/2003[47].

 


 

Articolo 1, commi 375 e 376
(Dirigenza sanitaria del Ministero della salute e dell'AIFA)

 


375.  All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1, primo periodo, le parole: « a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2019 »;

b)  al comma 1, secondo periodo, le parole: « , ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, » e le parole: « , prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, » sono soppresse e dopo le parole: « gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, » sono inserite le seguenti: « con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità, »;

c)  dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) destinatari della disciplina contrattuale di cui agli articoli 74 e 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Area 1 del 21 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006 ».

376.  Per le finalità indicate dall'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come modificato dal comma 375 del presente articolo, nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale riferita al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


 

 

I commi 375 e 376 modificano la disciplina sull'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e pongono una norma di estensione delle relative norme ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'AIFA (Agenzia italiana del farmaco).

 

In primo luogo, si prevede che l'istituzione del suddetto ruolo - in cui è collocato, in fase di prima applicazione, l'attuale personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria - decorra dal 1° gennaio 2019. In secondo luogo, si modifica la norma che prevede l'estensione al personale dirigente in esame degli istituti stabiliti dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale, e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali. In merito, la novella specifica che l'estensione non riguarda il regime di esclusività del rapporto di lavoro e la relativa indennità.

Si dispone, inoltre, un'estensione delle norme relative al ruolo suddetto, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'AIFA.

Si prevede, infine, uno stanziamento pari a 3.900.000 euro annui, a decorrere dal 2019, ai fini della contrattazione di lavoro concernente il personale del summenzionato ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

 

 


 

Articolo 1, commi 377-380
(Assunzioni di magistrati ordinari)

 


377.  Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere nell'anno 2019, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

378.  Ai fini del comma 377 è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2019, di euro 25.043.700 per l'anno 2020, di euro 27.387.210 per l'anno 2021, di euro 27.926.016 per l'anno 2022, di euro 35.423.877 per l'anno 2023, di euro 35.632.851 per l'anno 2024, di euro 36.273.804 per l'anno 2025, di euro 37.021.584 per l'anno 2026, di euro 37.662.540 per l'anno 2027 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2028.

379.  Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 600 unità. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è autorizzato a bandire, dall'anno 2019, procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.

380.  Per l'attuazione delle disposizioni del comma 379, è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di euro 48.915.996 per l'anno 2022, di euro 53.571.284 per l'anno 2023, di euro 60.491.402 per l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di euro 71.553.688 per l'anno 2026, di euro 72.618.826 per l'anno 2027, di euro 73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per l'anno 2029, di euro 76.322.120 per l'anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall'anno 2031.


 

 

I commi da 377 a 380 prevedono la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2019 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019. L’organico della magistratura ordinaria viene, inoltre, aumentato di 600 unità (sono rimodulati gli organici all’interno delle funzioni esercitate) e il Ministero della giustizia è, al contempo, autorizzato a bandire annualmente, nel triennio 2019-2021, un concorso per un massimo di 200 posti.

 

Il comma 377 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2019 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge di bilancio). Analoga disposizione era contenuta nella legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 478).

Il comma 378 autorizza al contempo la relativa spesa, di cui stabilisce gli importi: 20,94 milioni di euro per l'anno 2019; 25,04 milioni per il 2020; 27,38 milioni per il 2021; 27,92 milioni per il 2022; 35,42 milioni per il 2023; 35,63 milioni per il 2023; 36,27 milioni per il 2025, 37,02 milioni per il 2026; 37,66 milioni per il 2027; 38,41 milioni a decorrere dall'anno 2028.

 

La Relazione tecnica chiarisce che si tratta del concorso per 360 posti, bandito con D.M. 19/10/2016, elevabili a 396, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 160/2006, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2018; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2018. Considerato che dal 1° gennaio al 13 settembre 2018 le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, sono state di 74 unità, mentre per il periodo 13 settembre /31 dicembre 2018 sono previste cessazioni per limiti di età e dimissioni di ulteriori 41 unità, per un totale complessivo di 115 unità, le risorse da destinare al turn over per l’anno 2019, secondo le percentuali previste a legislazione vigente (pari al 100% delle cessazioni dell’anno precedente), sono da riferire ad un numero di circa 115 unità. Gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 300 unità, con decorrenza 1° gennaio 2019 , tengono conto dell’utilizzo delle risorse del turnover.

 

Il comma 379 aumenta di 600 unità il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria. Il Ministero della Giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è quindi autorizzato, dal 2019 ad assumere tramite concorso un contingente massimo annuo di 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022.

Ferma restando la dotazione organica complessiva dei magistrati, sono stati rimodulati gli organici all’interno delle specifiche funzioni esercitate.

In particolare si è previsto che:

§  nell’ambito della Corte di cassazione, è aumentato di 5 unità (da 60 a 65) l’organico dei magistrati con funzioni direttive ed è ridotto di 15 unità (da 455 a 440) quello dei magistrati con funzioni non direttive;

§  è aumentato di 10 unità (da 9.611 a 9.621) l’organico dei magistrati di merito di primo e secondo grado, dei magistrati distrettuali e di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, dei magistrati con funzioni semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado.

Di conseguenza, è adeguata alle modifiche intervenute la tabella 2 prevista dal comma 379 e allegata alla legge di bilancio, che sostituisce la tabella B (allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71) recante le dotazioni organiche della magistratura ordinaria.

 

Di seguito, la tabella B, come risultante dalle modifiche.

 

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione

1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

-

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

65

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

440

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti

53

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

314

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado

9.621

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

200

N. Magistrati ordinari in tirocinio

*

TOTALE

10.751

* Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico

 

La rideterminazione delle piante organiche è demandata ad uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entra in vigore del disegno di legge in esame, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Per l’attuazione dell’aumento del ruolo organico dei magistrati ordinari, sono autorizzate dal comma 380 le spese determinate dalla seguente tabella.

 

 

 

Anno

200 unità dal 2020

200 unità dal 2021

200 unità dal 2022

Totale Onere

2019

0

0

0

0

2020

13.962.056,00

0

0

13.962.056,00

2021

16.695.800,00

13.962.056,00

0

30.657.856,00

2022

18.258.140,00

16.695.800,00

13.962.056,00

48.915.996,00

2023

18.617.344,00

18.258.140,00

16.695.800,00

53.571.284,00

2024

23.615.918,00

18.617.344,00

18.258.140,00

60.491.402,00

2025

23.755.234,00

23.615.918,00

18.617.344,00

65.988.496,00

2026

24.182.536,00

23.755.234,00

23.615.918,00

71.553.688,00

2027

24.681.056,00

24.182.536,00

23.755.234,00

72.618.826,00

2028

25.108.360,00

24.681.056,00

24.182.536,00

73.971.952,00

2029

25.606.880,00

25.108.360,00

24.681.056,00

75.396.296,00

2030

25.606.880,00

25.606.880,00

25.108.360,00

76.322.120,00

2031

25.606.880,00

25.606.880,00

25.606.880,00

76.820.640,00

 

 

 


 

Articolo 1, commi 381-388
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia)

 


381.  Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma 382, lettera a), del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384 e per un numero massimo di:

a)  1.043 unità per l'anno 2019, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri e 227 nel Corpo della guardia di finanza;

b)  1.320 unità per l'anno 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;

c)  1.143 unità per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;

d)  1.143 unità per l'anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;

e)  1.139 unità per l'anno 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria.

382.  Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° marzo 2019, di:

a)  362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

b)  86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c)  200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d)  652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

383.  Alle assunzioni di cui al comma 382 si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018.

384.  Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 3 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029.

385.  Per l'attuazione delle disposizioni del comma 382, il fondo di cui al comma 384 è incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025.

386.  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 382, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma 384 è corrispondentemente incrementato.

387.  Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 381, tenendo conto del numero di assunzioni.

388.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

I commi da 381 a 388, autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria), fino ad un massimo di 6.150 unità, nel quinquennio 2019-2023. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, la disposizione autorizza l’assunzione di ulteriori 938 unità nella Polizia penitenziaria, quali anticipazioni di assunzioni previste da altri provvedimenti legislativi.

 

Il comma 381 autorizza l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo fino a 6.150 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e comunque entro il limite delle rispettive dotazioni organica.

Le assunzioni sono finalizzate all’incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale.

 

La tabella che segue illustra in dettaglio le unità di personale di cui è autorizzata l’assunzione straordinaria per anno di riferimento ai sensi del comma 381. Sono comprese le ulteriori 362 unità della Polizia penitenziaria da assumere dal marzo 2019 ai sensi del comma 382, lett. a), coperte finanziariamente dal comma 385.

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Totale

Polizia di Stato

389

389

389

389

387

1.943

Carabinieri

427

427

427

427

427

2.135

Guardia di finanza

227

227

227

227

225

1.333

Polizia penitenziaria

362

277

100

100

100

939

Totale per anno

1.405

1.320

1.143

1.143

1.139

6.150

 

Come si legge nella relazione tecnica di accompagnamento del d.d.l. di bilancio originario presentato alla Camera (A.C. 1334), “rimane impregiudicata ogni diversa articolazione annuale si renda necessaria”.

Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1° ottobre di ciascun anno (le assunzioni nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria non prima del 1° marzo 2019).

Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel secondo caso si procede con le modalità di copertura dei posti per turn-over, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112/2008).

 

Si ricorda che è previsto un regime speciale in materia di turn over per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016 (D.L. 112/2008, art. 66, comma 9-bis). Il termine per procedere alle assunzioni è stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2018 (D.L. 192/2014, art. 1, comma 2, come modificato dalla L. 205/2017, art. 1, comma 1148, lett. d), n. 2).

Il reclutamento è effettuato da ciascuna amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Inoltre, per le amministrazioni dello Stato con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di appositi D.P.C.M. di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001). Le assunzioni sono autorizzate previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo (art. 66, comma 10, D.L. 112/2008).

 

La disposizione in esame fa espressamente salva - al comma 381 - la riserva dei posti in favore dei volontari delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari, “come previsto dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) agli articoli 703 e 2199”.

 

L’articolo 703 del codice militare riserva una determinata percentuale di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari in ferma prefissata cosi determinata:

§  Carabinieri: 70 per cento;

§  Guardia di Finanza: 70 per cento;

§  Polizia di Stato: 45 per cento;

§  Polizia penitenziaria: 60 per cento;

§  Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento.

L’articolo 2199 del codice militare prevede che, in deroga alle percentuali fissate dall’articolo 703, fino al 31 dicembre 2015 per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, i posti messi annualmente a concorso sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere (comma 1). Una ulteriore deroga è stabilita dal comma 7-bis: fino al 31 dicembre 2018 i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo.

 

L’intervento previsto dai commi in esame – unitamente a quanto disposto dai commi 389-393 per le assunzioni straordinarie nel Corpo dei vigili del fuoco - si pone in linea di continuità con quello analogo operato dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) che ha previsto l’assunzione straordinaria, dal 1° ottobre di ciascun anno, di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia, di cui 1.300 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’arco del quinquennio 2018-2022 (art. 1, comma 287); le assunzioni sono state finanziate con un fondo istituito dalla stessa legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 299) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Come si legge nella relazione tecnica del d.d.l. di bilancio, le nuove assunzioni previste dalla disposizione in esame consentirebbero di ripianare, nell’arco del quinquennio, la residua carenza organica delle Forze di Polizia. La dotazione organica, complessivamente pari a 328.257 unità, verrebbe così a coincidere con la forza effettiva.

 

Come anticipato, il comma 382 autorizza specifiche assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell’ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario.

Le unità di personale entrano nei ruoli iniziali dal 1° marzo 2019 (anziché dal 1° ottobre come quelle delle Forze di polizia di cui al comma 381).

 

Si tratta, in primo luogo, (lett. a) di 362 unità aggiuntive alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e comprese nelle 6.150 unità complessive di cui al comma 381.

Inoltre, la disposizione autorizza l’assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di ulteriori unità, quale anticipazione al 2019 delle straordinarie facoltà assunzionali già previste dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 287, si veda sopra). Si tratta di 86 unità da assumere quale anticipazione delle assunzioni previste per il 2019 (lett. b) e di 200 unità di quelle previste per il 2022 (lett. c). Tali unità pertanto entreranno nei ruoli il 1° marzo 2019, anziché, rispettivamente, il 1° ottobre 2019 e il 1° ottobre 2022. Infine, 652 unità (lett. d) sono assunte a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per il 2019 ai sensi della disciplina del turn-over vista sopra (D.L. 112/2008, art. 66, comma 9-bis).

 

Il comma 382 in commento dispone inoltre una deroga alla procedura vigente per tali assunzioni nella Polizia penitenziaria sopra descritta, ossia, reclutamento sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale; emanazione di appositi DPCM per le amministrazioni con organico superiore alle 200 unità; specifica richiesta delle amministrazioni interessate.

 

Il comma 383 prevede che a queste ultime assunzioni (comma 382) si provveda mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2199 del codice militare (v. supra).

 

Il comma 384 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle assunzioni straordinarie sopra indicate al comma 381. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni. La dotazione non comprende le 362 assunzioni della polizia penitenziaria di cui al comma 382, la cui copertura è assicurata dal comma 385.

 

La tabella 3, allegata al provvedimento in esame, riporta il riepilogo degli stanziamenti necessari per la copertura degli oneri (valori in euro). Tra parentesi le unità di personale di cui è autorizzata l’assunzione.

 

Onere

Polizia di Stato
(1.943)

Carabinieri (2.135)

Guardia di finanza (1.133)

Polizia penit. (577)

TOTALE (5.788)

2019

1.530.715

2.247.087,50

1.161.105,00

0,00

4.938.907,50

2020

15.396.620

18.194.470,00

9.704.250,00

1.089.995,00

44.385.335,00

2021

31.843.540

36.461.530,00

19.546.970,00

11.839.140,00

99.691.180,00

2022

48.290.460

54.728.590,00

29.389.690,00

15.971.140,00

148.379.880,00

2023

64.729.510

72.995.650,00

39.222.180,00

20.103.140,00

197.050.480,00

2024

79.839.035

89.208.840,00

47.920.475,00

23.841.640,00

240.809.990,00

2025

83.433.740

92.301.387,50

49.535.480,00

23.941.360,00

249.211.967,50

2026

84.460.700

93.074.257,50

49.862.360,00

24.276.520,00

251.673.837,50

2027

85.487.660

93.847.127,50

50.189.240,00

24.420.520,00

253.944.547,50

2028

86.513.300

94.619.997,50

50.515.400,00

24.564.520,00

256.213.217,50

dal 2029

87.279.560

95.199.650,00

50.758.400,00

24.672.520,00

257.910.130,00

 

Il comma 385, prevede che, per l’attuazione delle disposizioni del comma 382, recante le assunzioni nella Polizia penitenziaria, il fondo di cui al comma 384 è incrementato di euro:

§  17.830.430 per l’anno 2019;

§  23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

§  22.434.840 per l’anno 2022;

§  14.957.840 per l’anno 2023;

§  15.392.240 per l’anno 2024

§  15.479.120 a decorrere dall’anno 2025.

 

Una copertura specifica è prevista dal comma 386 per le assunzioni ulteriori nella Polizia penitenziaria quali anticipazioni di assunzioni, già previste dalla legge di bilancio 2018, di cui alle lettere b) e c) del comma 382. A tal fine il fondo di cui al comma 384 è incrementato di euro:

§  338.410 per l’anno 2019;

§  3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021

§  4.340.520 per l’anno 2022;

§  11.817.520 per l’anno 2023;

§  12.160.720 per l’anno 2024;

§  12.229.360 a decorrere dal 2025.

 

Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 299, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

 

Il comma 387 dispone un ulteriore finanziamento per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all’articolo in esame, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, pari a 1 milione di euro per l’anno 2019 e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Tali somme sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il D.P.C.M. di autorizzazione alle assunzioni, di cui al comma 381, tenendo conto del numero di assunzioni.

 

Infine, il comma 388 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 1, commi 389-393
(Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 


389.  Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.500 unità.

390.  Per la copertura dei posti di cui al comma 389, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui validità è all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.

391.  Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 389, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

392.  Per l'attuazione delle disposizioni del comma 389 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031.

393.  Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 389 a 392, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020.


 

 

Si incrementa (secondo una determinata scansione temporale) di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si dispone che per tali assunzioni si attinga alle graduatorie esistenti (con esaurimento di quella a valere sul concorso del 2008).

 

È disposto - dal comma 389 - un incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per complessive 1.500 unità.

La modulazione temporale di questo incremento è così disegnata:

§  non prima del 10 maggio 2019: 650 unità;

§  non prima del 1° settembre 2019: 200 unità;

§  non prima del 1° aprile 2020: 650 unità.

 

La dotazione organica attuale - si ricorda - è determinata dal decreto legislativo n. 217 del 2005 (recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale).

La Tabella A allegata al decreto (come sostituita dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 97 del 2017) la determina in 37.481 unità complessive per l'intero Corpo nazionale.

Di queste, 32.710 sono le unità del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-operative.

Di queste ultime, 20.066 sono le unità complessivamente annoverate dal ruolo dei vigili del fuoco. 

Siffatte unità sono state successivamente incrementate dalla legge di bilancio 2018. Si tratta di 300 unità aggiuntive (articolo 1, comma 289 della legge n. 205 del 2017)[48].

A seguito dell'ulteriore incremento ora previsto, la complessiva consistenza numerica del ruolo dei vigili del fuoco ammonterebbe pertanto a 21.866 unità.

 

È posta altresì una duplice riserva di posti.

La prima riserva vale sia per la copertura dei nuovi posti, qui previsti con l'incremento della dotazione organica, sia per le assunzioni ordinarie (comma 390).

La riserva è a favore degli iscritti nella graduatoria del concorso a vigile del fuoco del 2008[49]. Questo, fino al suo esaurimento. La validità di tale graduatoria è al contempo prorogata, fino al 31 dicembre 2019[50].

Una volta esaurita quella graduatoria, si aggiunge altra riserva di posti (comma 391), la quale opera solo per la copertura dei nuovi posti conseguenti all'incremento della dotazione organica - dunque non per le assunzioni ordinarie.

Questa aggiuntiva riserva è a favore degli iscritti nella graduatoria dei concorsi del 2016 e del 2017.

In particolare, la riserva è pari a:

§  il 70 per cento dei posti, per gli iscritti nella graduatoria del concorso del 2016;

§  il restante 30 per cento, per gli iscritti nella graduatoria del concorso del 2017.

 

L'autorizzazione di spesa per le assunzioni è così determinata (dal comma 392):

§  20,4 milioni, per il 2019,

§  56,3 milioni, per il 2020;

§  63,1 milioni, per ciascun anno del triennio 2021-2023; 63,5 milioni per il 2024;

§  64,2 milioni per il 2025; 64,3 milioni per ciascun anno del triennio 2026-2028; 64,4 milioni per il 2029; 54,6 milioni per il 2030;

§  64,7 milioni a decorrere dal 2031.

 

Si aggiunge (prevista dal comma 393) autorizzazione di spesa per le spese di funzionamento (inclusi mense e buoni pasti) connesse alle assunzioni straordinarie qui disposte.

Sono: 200.000 euro per il 2019; 1 milione a decorrere dal 2020.

 


 

Articolo 1, commi 394 - 397
(Personale Capitanerie di porto)

 


394.  Al fine di garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

« a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.700 per l'anno 2022, 3.800 per l'anno 2023, 3.900 per l'anno 2024, 4.000 dall'anno 2025 in servizio permanente ».

395.  In relazione a quanto disposto dal comma 394 del presente articolo, all'articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera h-quater) è sostituita dalle seguenti:

« h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29;

h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;

h-sexies) per l'anno 2022: 81.447.223,29;

h-septies) per l'anno 2023: 85.523.079,29;

h-octies) per l'anno 2024: 89.598.935,29;

h-novies) per l'anno 2025: 93.674.791,29;

h-decies) per l'anno 2026: 93.870.618,29;

h-undecies) per l'anno 2027: 94.054.877,29;

h-duodecies) per l'anno 2028: 94.239.136,29;

h-terdecies) per l'anno 2029: 94.423.395,29;

h-quaterdecies) per l'anno 2030: 94.607.654,29;

h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 95.307.635,29;

h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 95.823.357,29;

h-septiesdecies) per l'anno 2033: 96.339.079,29;

h-duodevicies) per l'anno 2034: 96.854.801,29;

h-undevicies) a decorrere dall'anno 2035: 97.370.523,29 ».

396.  Ai fini del comma 394 è autorizzata la spesa di euro 3.880.029 per l'anno 2021, di euro 7.955.885 per l'anno 2022, di euro 12.031.741 per l'anno 2023, di euro 16.107.597 per l'anno 2024, di euro 20.183.453 per l'anno 2025, di euro 20.379.280 per l'anno 2026, di euro 20.563.539 per l'anno 2027, di euro 20.747.798 per l'anno 2028, di euro 20.932.057 per l'anno 2029, di euro 21.116.316 per l'anno 2030, di euro 21.816.297 per l'anno 2031, di euro 22.332.019 per l'anno 2032, di euro 22.847.741 per l'anno 2033, di euro 23.363.463 per l'anno 2034 e di euro 23.879.185 a decorrere dall'anno 2035.

397.  Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 394 a 395, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 145.600 euro per l'anno 2021, 291.200 euro per l'anno 2022, 436.800 euro per l'anno 2023, 582.400 euro per l'anno 2024 e 728.000 euro a decorrere dall'anno 2025.


 

 

I commi in esame rimodulano la dotazione organica relativa al personale in servizio permanente dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.

 

Nel dettaglio, per garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto- Guardia costiera per l’attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza (anche ambientale) della navigazione e dei traffici marittimi, il comma 394 procede alla seguente rimodulazione della suddetta dotazione organica relativa al personale volontario in servizio permanente:

§  3.500 unità di personale sino al 2020;

§  3.600 unità di personale sino al 2021;

§  3.700 unità di personale sino al 2022;

§  3.800 unità di personale sino al 2023;

§  3.900 unità di personale sino al 2024;

§  4.000 unità di personale dal 2025.

Si ricorda che l’art. 1, c. 815, lett. a), del D.Lgs. 66/2010 (modificato dal comma in esame) disponeva che la suddetta dotazione organica fosse pari a 3.500 unità di personale in servizio permanente. Per completezza, si segnala che la successiva lettera b) dispone che la dotazione organica del personale volontario in ferma ovvero in rafferma sia pari a 1.775 unità

 

Conseguentemente, il comma 395 ridetermina, dal 2020, gli oneri (stabiliti dall’art. 1, c. 585, del D.Lgs. 66/2010), riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto (euro 73.491.338,29 per il 2020; 77.371.367,29 per il 2021; 81.447.223,29 per il 2022; 85.523.079,29 per il 2023; 89.598.935,29 per il 2024; 93.674.791,29 per il 2025; 93.870.618,29 per  il 2026; 94.054.877,29 per il 2027; 94.239.136,29 per il 2028; 94.423.395,29 per il 2029; 94.607.654,29 per il 2030; 95.307.635,29 per il 2031; 95.823.357,29 per il 2032; 96.339.079,29 per il 2033; 96.854.801,29 per il 2034; 97.370.523,29 dal 2035).

 

Il comma 396, per le suddette rimodulazioni della dotazione organica dei volontari delle Capitanerie di porto, autorizza la spesa di euro 3.880.029 per il 2021, di euro 7.955.885 per il 2022, di euro 12.031.741 per il 2023, di euro 16.107.597 per il 2024, di euro 20.183.453 per il 2025, di euro 20.379.280 per il 2026, di euro 20.563.539 per il 2027, di euro 20.747.798 per il 2028, di euro 20.932.057 per il 2029, di euro 21.116.316 per il 2030, di euro 21.816.297 per il 2031, di euro 22.332.019 per il 2032, di euro 22.847.741 per il 2033, di euro 23.363.463 per il 2034, di euro 23.879.185 dal 2035.

 

Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 394 a 395 (comprese le spese per mense e buoni pasto), il comma 397, autorizza la spesa di 145.600 euro nel 2021, 291.200 euro nel 2022, 436.800 euro nel 2023, 582.400 euro nel 2024 e 728.000 euro dal 2025.

 

 


 

Articolo 1, comma 398
(Armonizzazione trattamento assicurativo
personale volontario Vigili del fuoco)

 


398.  Per l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le relative misure indennitarie nonché il procedimento di monitoraggio e di rideterminazione automatica delle misure indennitarie medesime al fine del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma.


 

 

La disposizione prevede l’armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per il 2019 e a decorrere dal 2020 con il trattamento riservato al personale di ruolo del medesimo Corpo.

 

In particolare, si prevede lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2019 e di 400.000 euro a decorrere dall’anno 2020 per l’incremento dei massimali assicurativi

Mediante tale incremento, sarà possibile rideterminare le attuali misure avvicinandole sensibilmente al trattamento riservato al personale di ruolo, realizzando in tal modo una armonizzazione ed eliminando l’attuale penalizzazione economica.

La norma prevede, infine, che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (di cui peraltro non si prevede un termine per l’emanazione), siano stabilite le misure indennitarie nonché il procedimento di monitoraggio e di rideterminazione automatica delle misure indennitarie medesime al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal primo comma.

 

 


 

Articolo 1, comma 399
(Divieto assunzioni personale)

 


399.  Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Per le università la disposizione di cui al periodo precedente si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.


 

 

Il comma 399 pone un divieto (temporaneo) di assunzioni per determinate amministrazioni.

 

Più nel dettaglio, il comma in esame dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

Per le Università la suddetta limitazione si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà di assunzione dello stesso anno.

Sono inoltre fatti salvi gli inquadramenti nel ruolo di professore associato ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, che possono essere disposti nel corso dell’anno 2019 al termine del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.

 

Per approfondimenti, si veda la scheda di lettura relativa all’art. 1, co. 400.

 


 

Articolo 1, commi 400 e 401
(Assunzioni e progressioni di carriera di ricercatori universitari)

 


400.  Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

401.  A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a)  assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università;

b)  progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1)  per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2)  per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.


 

 

L’articolo 1, comma 400, incrementa, dal 2019, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), al fine di consentire l’accesso nelle università statali di  ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B.

Ulteriori accessi dei medesimi ricercatori sono previsti, per il 2019, dal comma 401, in deroga alle vigenti facoltà di assunzione, nei limiti di spesa fissati.

Sempre in deroga alle vigenti facoltà di assunzione, e nel limite di spesa fissato, lo stesso comma 401 autorizza, inoltre, le università, per il 2019, a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale.

 

In particolare, il comma 400 incrementa il FFO di € 20 mln nel 2019 e di € 58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010) a 1000 ricercatori (così, in base alla relazione tecnica all’A.C. 1334-B).

La medesima relazione tecnica specificava, infatti, che il costo unitario annuo del ricercatore di tipo B è pari a € 58.625 e che l’avvio del contratto presumibilmente non potrà avvenire prima di settembre 2019.

 

L’art. 24, co. 3, della L. 240/2010 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato. La prima (lett. a) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). La seconda (lett. b) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell’intervento disposto dalla L. di bilancio 2017 –, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), o che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).

Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

 

Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Le risorse eventualmente non utilizzate entro il 30 novembre di ciascun anno rimangono disponibili, nel medesimo esercizio finanziario, per essere destinate ad altre finalità del FFO.

 

Si è riproposto, così, un intervento disposto con la legge di stabilità 2016 e con la legge di bilancio 2018, rispetto a cui, tuttavia, ora non si è fatto più riferimento al conseguente, eventuale, consolidamento dei ricercatori nella posizione di professore di seconda fascia e non sono stati precisati i criteri con cui si procederà al riparto delle risorse tra gli enti.

 

L’art. 1, co. 247 e ss., della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha disposto un incremento del FFO di € 47 mln per il 2016 e di € 50,5 mln dal 2017. L'assegnazione alle singole università dei fondi doveva essere effettuata tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR). È conseguentemente, intervenuto il DM 18 febbraio 2016, n. 78, che ha previsto 861 assunzioni.

L’art. 1, co. 633, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto un incremento del FFO di € 12 mln per il 2018 e di € 76,5 mln annui dal 2019. L'assegnazione dei fondi doveva essere effettuata, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, ai risultati della VQR. E’, conseguentemente, intervenuto il DM 28 febbraio 2018, n. 168, che ha previsto 1.305 assunzioni.

 

Il comma 401 stabilisce che – a valere sulle risorse del FFO, come integrato dalla stessa legge di bilancio (v., oltre al comma 400, il comma 979), – le università sono autorizzate, anzitutto, a stipulare contratti con ricercatori di tipo B, nel limite di € 10 mln per il 2019 e di € 30 mln annui dal 2020. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del “Ministero” dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il riferimento al “Ministero” (e non al “Ministro”) lascerebbe intendere che, a differenza di quanto previsto dal comma 400, in questo caso si tratterebbe di un decreto direttoriale.

La già citata relazione tecnica all’A.C. 1334-B specificava che è così possibile, dal 2020, il conferimento di 511 contratti di ricerca di tipo B e che, anche in tal caso, per l’anno 2019, i medesimi contratti non potranno essere conferiti prima del mese di settembre.

 

Inoltre, sempre a valere sulle risorse del FFO, la disposizione in esame autorizza le università a bandire, nel limite di spesa di € 10 mln annui dal 2020, procedure per la chiamata di professori di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010) in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), tenuto conto di quanto previsto dall’art. 29, co. 9, della L. 240/2010.

L’art. 29, co. 9, della L. 240/2010 aveva disposto che, a valere sul FFO, era riservata una quota non superiore a € 13 mln per il 2011, € 93 mln per il 2012 e € 173 mln annui dal 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della stessa legge e di cui all'art. 1, co. 9, della L. 230/2005. L'utilizzo delle risorse doveva essere disposto con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, o di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti. Il decreto non è mai intervenuto.

Le risorse ora previste sono ripartite tra le università con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (dunque, si intenderebbe decreto direttoriale) da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In base alla già citata relazione tecnica, con  € 10 mln è possibile consentire la progressione di carriera di 690 ricercatori a tempo indeterminato.

 

Più nello specifico, per la copertura dei posti di professori di seconda fascia, la norma in esame stabilisce che si provvede:

§  per almeno la metà dei posti, mediante espletamento di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a tempo indeterminato, bandite ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010.
L’art. 18 della L. 240/2010 – come modificato dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – prevede che le università disciplinano con proprio regolamento, nel rispetto del codice etico, nonché dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori[51], la chiamata dei professori di prima e seconda fascia. A tal fine, devono considerare i criteri ivi indicati, relativi, fra l’altro, alla pubblicità del procedimento, all’ammissione allo stesso di studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, alla formulazione della proposta di chiamata e all’approvazione della stessa.

§  per non più della metà dei posti, mediante valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della  stessa L. 240/2010, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021.
In base all’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge – dunque, fino al 31 dicembre 2019 –, la procedura di cui al co. 5 dello stesso art. 24 (v. ante) può essere utilizzata per la chiamata in ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l’ASN. A tal fine, le università possono utilizzare fino a metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo.

 

Dunque, la disposizione in esame sembrerebbe aver esteso la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all’art. 24, co. 6, della medesima L. 240/2010 fino al 31 dicembre 2021.



[1]     La presente tavola di raffronto espone la numerazione assunta dal disegno di legge di bilancio nel corso dei vari passaggi dell’esame parlamentare, fino alla sua approvazione definitiva. L'iter completo dell'esame parlamentare è disponibile qui.

[2]     Testo iniziale del disegno di legge, presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 31 ottobre 2018 (ed esaminato in sede referente dalla V Commissione – Bilancio).

[3]     Testo del disegno di legge all’esame dell’Assemblea della Camera dei deputati come modificato nel corso dell’esame in sede referente da parte della V Commissione Bilancio.

[4]     Testo approvato dalla Camera dei deputati  l’8 dicembre 2018 (sul quale si è avviato il successivo esame al Senato).

[5]     Testo del maxiemendamento del Governo (em.1.900) approvato dall’Assemblea del Senato, con votazione fiduciaria, il 23 dicembre 2018.

[6]     La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138 “Disciplina del sistema delle comunicazioni” presentato al Senato il 31 luglio 1996 e, all’epoca, in corso d’esame.

[7]     La convenzione era stata stipulata ai sensi dell’art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara”). Essa era stata approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato nel testo, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

[8]     Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l’art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di £ 15 mld per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l’art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha autorizzato la spesa di € 8,5 mln per gli anni 2004, 2005 e 2006; l’art. 1, co. 1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

[9]     Per approfondimenti si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

[10]   I commi da 897-903 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, L. n. 205/2017 – le cui disposizioni sono entrate in vigore il 29 dicembre 2017, giorno della pubblicazione della legge in esame in G.U. – dispone l’istituzione di un fondo denominato “Fondo imprese Sud” a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull’annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020. Il Fondo, per il quale l’articolo consente che quote aggiuntive dello stesso possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati, ha una durata di dodici anni.

      Quanto alle modalità operative, il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell’intervento. La gestione del Fondo, fuori bilancio, è affidata a Invitalia S.p.A., che deve rendicontare, con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio sull’impego delle risorse.

[11]   Secondo quanto risulta dalla citata Relazione della Corte dei Conti, il Fondo è stato sottoscritto dall’Agenzia per un importo di 50 milioni di euro provenienti dal MISE.

[12]   cfr. D.M. Economia 31 dicembre 2018, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 2019 e triennio 2019-2021.

[13]   Il comma 3 ha demandato a successivi decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la possibilità di disporre la proroga del periodo di sospensione. In attuazione di tale disposizione sono stati emanati il D.M. 17 novembre 2017, il Decreto 4 dicembre 2017, il D.M. 7 maggio 2018 e il D.M. 22 maggio 2018.

[14]   Le predette risorse sono state ripartite con il D.M. 31 gennaio 2017. Tale D.M. ha assegnato:

§  alla convenzione quadro tra MISE e INVITALIA l’importo di 4,7 milioni di euro,

§   agli accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa l’importo di 60 milioni di euro (di cui 40 provenienti da somme in perenzione amministrativa del già Fondo unico legge n. 181/1989);

§  ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa tramite procedura valutativa con procedimento a sportello l’importo di 124 milioni, di cui 44 milioni, per un anno dalla data di apertura dello sportello (4 aprile 2017), in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma;

§  agli interventi nelle aree di crisi localizzate nelle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) disciplinati da accordi di programma, l’importo di 80 milioni del PON Imprese e competitività 2014-2020, di cui 45 milioni accantonati per accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa sottoscritti entro il 31 dicembre 2017.

A seguito di tale riparto, sulla Sezione del Fondo crescita destinata alle aree di crisi, sono residuate risorse pari a 10,2 milioni di euro circa.

[15]   Il D.M. del 7 giugno ha assegnato in particolare:

§  12 milioni all'incremento della quota già assegnata dal D.M. 31 gennaio 2017 agli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa;

§  20 milioni all'incremento della quota accantonata dal citato D.M. di gennaio a favore delle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma;

§  37,8 milioni (+ 10,2 che residuavano dal precedente riparto) alle aree di crisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

[16]   SIMEST è attualmente società del Gruppo Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A., controllata al 76% dalla SACE Spa., a sua volta società interamente controllata da CDP S.p.A..

[17]   La gestione del Fondo è stata disciplinata da apposita convenzione MISE/SIMEST stipulata in data 7 maggio 2012 e di durata quinquennale. La Corte dei Conti ha evidenziato, nella relazione sul Rendiconto dello Stato per l’anno 2017, la sopraggiunta scadenza - in data 26 giugno 2017 - della Convenzione MISE-SIMEST.

[18]   Anche a tal fine, il D.Lgs. ha previsto l’istituzione di una cabina di regia per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La cabina di regia si può avvalere della collaborazione di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e GSE (Gestore Servizi Energetici). Tra gli obiettivi principali, quello di coordinare l’attuazione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale (articolo 4). Il D.M. 9 gennaio 2015 ha disciplinato le “modalità di funzionamento della cabina di regia”.

[19]   A decorrere dal 2003, le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese sono state concentrate in un Fondo di carattere generale (Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS), ai sensi della legge n. 289/2002. Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Per quanto concerne il riparto delle risorse, l’articolo 61, comma 3, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate tra gli interventi in esso compresi

[20]   Tale trattamento si sostanzia in un’indennità che garantisce ai lavoratori licenziati, che non possono usufruire degli ammortizzatori ordinari, un reddito sostitutivo della retribuzione. Possono beneficiarne: lavoratori licenziati, individuati in specifici decreti regionali o interministeriali, provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese così come individuate dall’articolo 2082 c.c. per i quali non sussistono le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente. Pertanto, la mobilità in deroga non può più essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi (se ancora erogati) , mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruito, o dopo un periodo di fruizione della NASPI; e non può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario e non ne ha fatto richiesta. Essa spetta ai lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione, individuati con i decreti/delibere/provvedimenti regionali di concessione della prestazione in deroga oppure, per i lavoratori delle aziende pluriregionali, con i decreti interministeriali.

[21]   La Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) è uno strumento di sostegno al reddito di lavoratori che non potrebbero accedere ai benefici della cassa integrazione guadagni. In linea di massima, può essere concessa ad aziende che operano in determinate aree regionali oppure che operano in specifici settori produttivi in base ad appositi accordi governativi.

      La CIGD consiste, in generale, nel versamento di una indennità pari all’80% dello stipendio che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore di lavoro che non ha potuto effettuare considerando i limiti dell’orario stabilito dai contratti collettivi e comunque non oltre le 40 ore settimanali. Di anno in anno viene stabilito comunque un limite massimo mensile dell’assegno che non può essere superato.

      La durata del beneficio è stabilita da appositi accordi territoriali (di solito comunque entro il limite di 36 mesi nell’arco di un quinquennio previsto per la CIG straordinaria).

[22]   Si ricorda brevemente che la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) è disciplinato dal D.Lgs. 22/2015. In particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) dispone il riconoscimento dell’ammortizzatore ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato) che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

      •           stato di disoccupazione;

      •           almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

      •           30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

      Qualora sussistano tali requisiti, il trattamento NASpI spetta anche ai lavoratori per i quali la contribuzione dovuta non sia stata versata, in base al cosiddetto principio di automaticità delle prestazioni (Paragrafo 2.2 della circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015).

[23]   Il richiamato comma 139 consente l'impiego nel 2018, per la concessione, in alcune aree, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, delle residue risorse finanziarie, stanziate per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017. Allo stesso tempo, il secondo periodo. Allo stesso tempo, ha disposto uno stanziamento, pari a 9 milioni di euro per il 2018, in favore della Regione Sardegna, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa.

[24]   Tale istituto è da considerarsi, ai sensi del comma 1, una “misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.

[25]   Si veda in proposito la scheda relativa al comma 149.

[26]   Si veda la ricostruzione al termine della presente scheda di lettura.

[27]   Rispetto alla variazione del costo della vita e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento

[28]   Il richiamato art. 1, c. 421, della L. 190/2014 prevede che la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie sia stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo a seguito dell’entrata in vigore della Legge di riforma degli enti locali. n. 56/2014, ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 50% (30% per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri). Gli enti possono comunque deliberare una riduzione superiore. Sul punto si ricorda che il successivo comma 422 ha disposto che, conseguentemente all’entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali, venisse individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità.

[29]   Di cui all’art. 1, c. 421, della L. 190/2014 (cfr. nota precedente).

[30]   Nel nostro Ordinamento attualmente coesistono 5 diverse forme assicurative obbligatorie di previdenza, con differenze anche notevoli fra le prestazioni che offrono e i sistemi di calcolo della pensione che adottano.

      La principale è l’Assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti (AGO IVS), cui sono iscritti i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi titolari di imprese commerciali, artigiane o diretto-coltivatrici e i lavoratori indipendenti e parasubordinati.

      Le altre forme assicurative si caratterizzano per come si pongono in relazione all’obbligo assicurativo generale: esistono quindi le forme i cui iscritti sono “esclusi” dall’ambito di applicazione dell’AGO, le forme “sostitutive” dell’AGO, quelle “integrative”, sempre dell’AGO, e, fino al 1990, sono esistite anche forme assicurative previdenziali “esonerative” dell’AGO. Esistono inoltre le casse private cui sono iscritti obbligatoriamente i liberi professionisti, tenuti o meno all’iscrizione ad un albo professionale.

[31]   Tali norme disciplinano il riscatto dei corsi universitari di studi, disponendo che il relativo onere sia determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. Inoltre, si prevede l'applicazione di specifici coefficienti ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, nonché particolari modalità di versamento per gli oneri per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo. Per il calcolo dell'onere da valutare con il sistema contributivo, infine, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda

[32]   Tale articolo, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ha introdotto, a titolo sperimentale, specifici incentivi fino al 31 dicembre 2016 . Gli incentivi consistono in:

§  disapplicazione del contributo di licenziamento;

§  riduzione della specifica aliquota contributiva dal 10% al 5%;

§  sgravio totale dei contributi a carico dei datore di lavoro, inclusi il contributo di finanziamento dell'ASpI (ora NASpI) ed il contributo integrativo dello 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo, dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

      Gli incentivi, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2016, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 240, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017).

[33]   E più volte prorogato, da ultimo v. l’articolo 1, comma 490, lettera a), della L. 147/2013.

[34]   Con tale Accordo Governo, Regioni e Province Autonome hanno approvato le linee guida in materia di tirocini in attuazione del'articolo1, commi 34-36, della L. 92/2012, al fine di fornire uno standard minimo di riferimento, uniformando così la qualità e le possibilità di accesso all'istituto su tutto il territorio nazionale, prescindendo dai contesti regionali. Le linee guida definiscono il quadro di riferimento nazionale, intervenendo sugli aspetti qualificanti del tirocinio quali la sua durata, l'indennità da corrispondere al tirocinante, il regime sanzionatorio in caso di abuso dello strumento o inadempienza da parte dei soggetti ospitanti.

[35]   Nel pubblico impiego, in generale, l’istituto del comando è disciplinato dall’articolo 56 del D.P.R. 3/1957, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo possa essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, ha disposto che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni.

[36]   Sul punto, per completezza si segnala che l’art. 4, c. 2, del D.L. 168/2016 dispone che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019.

[37]   “Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processsi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2010, n. 30.

[38]   “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

[39]   In particolare, l’art. 1, co. 1129, della L. 205/2017 ha autorizzato il MEF, tra l’altro, a coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della Area III, assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50% delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio alla Area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010 (senza limiti dettati dai posti previsti dai bandi).

[40]   Misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria

[41]   Modifiche ed integrazioni all'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie 

[42]   Legge finanziaria 2006

[43]   Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

[44]   Regolamento di organizzazione del Ministero della salute

[45]   L’articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013 ha disposto, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, che l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, sia subordinata alla verifica: dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

[46]   La mobilità volontaria (tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche) è disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, che ha disposto che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Esse devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale sono nulli. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto dalla normativa vigente.

[47]   L’articolo 3, comma 61, terzo periodo della L. 350/2003 - applicabile fino a quando non sarà emanato l'apposito regolamento previsto dall'articolo 9 della L. 3/2003 – ha disposto che le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di procedere alle assunzioni di personale utilizzando le graduatorie di concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse. In particolare, per le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni limitative delle assunzioni di personale viene previsto il differimento di un triennio del termine relativo alla validità delle graduatorie concorsuali. Successivamente, l’articolo 1, comma 100, della L. 311/2004, ha stabilito che i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. E’ stato inoltre stabilito che in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della L. 3/2003, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della L. 350/2003.

[48]   Una quota delle assunzioni di quelle unità è stata riservata (nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali) al personale volontario iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo, con almeno centoventi giorni di servizio (articolo 1, comma 295 della legge n. 205 del 2017).

[49]   Si tratta del concorso a 814 posti di vigile del fuoco (indetto con decreto del Ministro dell'interno n. 5.140 del 2008), che ha prodotto una graduatoria di 7.599 nominativi.

[50]   La precedente proroga - fino al 31 dicembre 2018 - è stata disposta dall'articolo 1, comma 1122, lettera h) della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

[51]   Di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.