Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Legge di bilancio 2021 - Profili di interesse della VIII Commissione
Riferimenti: AC N.2790-bis/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 382/0/VIII
Data: 23/11/2020
Organi della Camera: VIII Ambiente

 

Servizio Studi

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Dossier n. 323/0/8

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Ambiente

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Progetti di legge n. 382/0/VIII

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Am0112

 


 

 

 

NOTA

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in due parti:

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;

§  la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2021-2023 di competenza di ciascuna Commissione.

 

 

 

 

 

 

 


I N D I C E

 

La prima Sezione............................................................................. 3

§  La disciplina contabile della prima sezione................................................... 3

§  Schede di lettura Sezione I............................................................................. 5

§  Articolo 12 (Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia)........................................................................................................... 7

§  Articolo 13 (Proroga bonus verde).............................................................. 13

§  Articolo 24 (Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse).... 15

§  Articolo 88 (Edilizia scolastica - STRALCIATO)...................................... 21

§  Articolo 94 (Fondazione per il futuro delle città)........................................ 22

§  Articolo 95 (Proposta completamento lavori del progetto "Mantova HUB" - STRALCIATO) 23

§  Articolo 116 (Interventi e opere per Roma 2025 - STRALCIATO)........... 24

§  Articolo 126 (Misure per la promozione della mobilità sostenibile)........... 25

§  Articolo 129 (Chiusura della società stretto di Messina spa in liquidazione - STRALCIATO) 30

§  Articolo 130 (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)................ 31

§  Articolo 131 (Disposizioni in materia di strade - Lioni-Grottaminarda - STRALCIATO)    35

§  Articolo 134 (Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette) 36

§  Articolo 135 (Potenziamento delle misure di tutela ambientale)................ 40

§  Articolo 136 (Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici).................................... 50

§  Articolo 137 (Centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA) 51

§  Articolo 138 (Progetti pilota di educazione ambientale)............................ 53

§  Articolo 139 (Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali)............ 55

§  Articolo 140 (Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali)................................................................................................... 59

§  Articolo 141 (Misure finalizzate all’acquisto del compost nelle zone economiche ambientali) 63

§  Articolo 142 (Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026)............................................................................................................. 66

§  Articolo 149 (Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali)... 67

§  Articolo 150 (Fondo per la perequazione infrastrutturale)......................... 72

§  Articolo 162 (Stabilizzazioni delle assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici)  78

§  Articolo 169 (Personale EIPLI - STRALCIATO)....................................... 80

§  Articolo 175 (Censimento dei beni immobili delle aziende per l’edilizia residenziale pubblica - STRALCIATO)............................................................................................ 81

§  Articolo 189 (Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti) 82

§  Articolo 208 (Tabelle A e B)........................................................................ 86

La seconda Sezione..................................................................... 89

§  La disciplina contabile della seconda sezione.............................................. 89

§  AMBIENTE................................................................................................. 94

§  INFRASTRUTTURE................................................................................... 99

§  PROTEZIONE CIVILE............................................................................. 101

§  Principali rifinanziamenti di interesse dell’VIII Commissione................. 102

§   


La prima Sezione

La disciplina contabile della prima sezione

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi, dal 2017, in un unico provvedimento costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni.

La prima sezione, che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento. La seconda sezione, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell’ex disegno di legge di bilancio, è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.

 

L’articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

-     la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,

-     le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

-     le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

-     l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;

-     le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

 

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schede di lettura
Sezione
I

 


Articolo 12
(Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica e di ristrutturazione edilizia)

 

L'articolo 12 dispone la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici.

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

L’articolo 12, comma 1, lettera a) proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2 dell’articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.

Si ricorda che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:

§  la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

§  la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);

§  per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 (articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

 

La disposizione proroga altresì a tutto il 2021 la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. (comma 2-bis dell’articolo 14, D.L. 63/2013).

 

Per una dettagliata ricognizione delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si consiglia la lettura della Guida dell’Agenzia delle entrate. Per una panoramica della materia si rinvia alle pagine web Riqualificazione energetica degli edifici: l'ecobonus e Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica consultabili sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Si segnala, inoltre, che il Servizio studi della Camera, in collaborazione con l'istituto di ricerca CRESME ha pubblicato un dossier in materia di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio da cui emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2019, 19,5 milioni di interventi, ossia - considerando che le abitazioni sono il principale oggetto degli interventi di rinnovo - oltre il 62,5% delle abitazioni italiane stimate dall'ISTAT (31,2 milioni). In venti anni le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a quasi 322 miliardi di euro. Il dato a consuntivo per il 2018 indica un volume di investimenti pari a 28.487 milioni di euro veicolati dagli incentivi, riconducibili a 3.331 milioni di euro per la riqualificazione energetica e a 25.156 milioni di euro per il recupero edilizio.

 

Sulla materia si ricorda inoltre che l’articolo 121 del decreto-legge n.34 del 2020-Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia (cd. decreto Rilancio) stabilisce che i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

§  per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

§  per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ai fini della cessione o dello sconto in luogo della detrazione l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una circolare e due provvedimenti che ne definiscono le disposizioni di attuazione:

Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, nella quale viene chiarito che tra gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto rientrano quelli di efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 recante disposizioni di attuazione per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

Provvedimento del 12 ottobre 2020, n. 326047 recante modifiche al modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Sono stati altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020 i decreti del MISE recanti i requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. In sintesi, il primo decreto definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni ecobonus, bonus facciate e superbonus al 110%, in particolare specificando i requisiti tecnici, nonché i costi massimali per singola tipologia di intervento e i soggetti ammessi alla detrazione. Il secondo decreto disciplina la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, le verifiche ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all'art. 121 del decreto rilancio, nonché i controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione e le eventuali sanzioni.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 119 del sopra citato decreto legge 34 del 2020 introduce una detrazione pari al 110% (Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). A queste tipologie di spese, dette trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante. A tale proposito, nella richiamata circolare 24/E, viene chiarito che il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento. La maggiore aliquota si applica tuttavia solo se gli interventi sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale previsti dall’articolo 119 e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

Sul tema si consiglia la lettura del dossier Il superbonus edilizia al 110 per cento nei decreti Rilancio e Agosto e nei provvedimenti attuativi realizzato dal servizio Studi della Camera dei deputati.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La lettera b), n. 1, del comma 1, modifica l’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia, prorogando al 31 dicembre 2021 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR ovvero interventi di:

§  manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);

§  ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

§  realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

§  eliminazione delle barriere architettoniche;

§  prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

§  cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;

§  risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

§  adozione di misure antisismiche;

§  bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

Per un approfondimento delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia si rinvia alla Guida dell’Agenzia delle entrate nonché alla pagina web Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica del Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

La lettera b), n. 2), del comma 1 proroga al 2021 la detrazione al 50 per cento (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Si ricorda che le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. In altri termini, le spese per l'acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.

 

Per una ricognizione completa delle detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici si suggerisce la consultazione della Guida dell’Agenzia delle entrate.

Detrazioni fiscali per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici

Infine, il comma 2 dell’articolo in esame proroga per l’anno 2021 la detrazione per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (cd. bonus facciate).

Si ricorda che il comma 219 della legge di bilancio 2020 ha introdotto la detraibilità dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone (cd bonus facciate).

In particolare la norma stabilisce che per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

L'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:

§  la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

§  la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

L’agevolazione può essere usufruita da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

 

Per una dettagliata panoramica sulla materia si consiglia la lettura della guida Bonus facciate realizzata dall’Agenzia delle entrate.


 

Articolo 13
(Proroga bonus verde)

 

L'articolo 13 proroga di un anno (a tutto il 2021) l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

 

La misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all’articolo 1, commi da 12 a 15). La disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono:

§  la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

§  la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

Condizioni per la detraibilità della spesa sono che:

§  le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;

§  le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

 

Ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per gli aspetti applicativi la disposizione in esame rinvia alle norme sulla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 16-bis, commi 5, 6 e 8 del testo unico delle imposte sui redditi (d. P. R. n. 917 del 1986).

 

Si ricorda, infine, che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato è disciplinata dall'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154. È rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la regolazione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione necessari per ottenere i relativi titoli abilitativi.


 

Articolo 24
(Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse)

 

 

L'articolo 24 prevede la possibilità di definire piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse, nonché di infrastrutture e di beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche. Per il finanziamento dei piani è istituito nello stato di previsione del MEF un apposito fondo, con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2021, 72 milioni per il 2022, 147 milioni per il 2023. Il compito di coordinare e supportare le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, coinvolte nella predisposizione e nella definizione dei piani di sviluppo e di proporre la graduatoria dei piani ai fini dell’accesso al finanziamento da parte del fondo è assegnato alla struttura di missione Investitalia. Specifiche disposizioni sono finalizzate a favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato.

 

Il comma 1 prevede che per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche, possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione, nonché per l’attrazione di investimenti privati per il rilancio economico.

 

Il comma 2 prevede che il compito di coordinare e supportare le amministrazioni centrali e locali coinvolte nella predisposizione e nella definizione dei piani di sviluppo, nonché di proporre l’elenco annuale delle proposte di piani secondo un ordine di graduatoria ai fini dell’accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 5, è assegnato alla struttura di missione Investitalia.

 

La Struttura di missione InvestItalia, istituita dall’articolo 1, comma 179, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e con il DPCM del 15 febbraio 2019 (e confermata con DPCM 15 ottobre 2019), opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri per il coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati.

I compiti assegnati ad InvestItalia rientrano in un ampio contesto di azioni di coordinamento ed indirizzo per rendere più efficaci le politiche pubbliche finalizzate a rilanciare gli investimenti considerati leva imprescindibile per lo sviluppo sostenibile del Paese. Tali compiti includono le seguenti attività:

§  analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;

§  valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;

§  verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;

§  elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;

§  individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;

§  affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;

§  individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;

§  elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;

§  ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

InvestItalia, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, si avvale di un contingente di personale di altre amministrazioni e di professionisti esterni, in qualità di esperti nei diversi settori scientifico-professionali, selezionati per competenza ed organizzati in gruppi di lavoro multidisciplinari.

La Struttura opera, inoltre, in raccordo con la cabina di regia Strategia Italia e, da aprile 2020, quale struttura di supporto alle attività del Contratto Istituzionale di Sviluppo dell’area di Taranto.

Infine, InvestItalia collabora in stretto rapporto con le istituzioni finanziarie nazionali ed europee – Cassa Depositi e Prestiti e Banca Europea per gli Investimenti - per attivare strumenti di finanziamento e assistenza tecnica utili alla programmazione e realizzazione di investimenti infrastrutturali, per la valutazione delle opportunità di utilizzo di risorse pubbliche e la promozione di investimenti privati.

 

Il comma 3 reca norme per favorire lo sviluppo del partenariato pubblico-privato. A tal fine si prevede che possono essere acquisite, nell’ambito della procedura di predisposizione dei piani, le proposte di investimento privato raccolte a seguito della pubblicazione di specifico avviso pubblico, predisposto su iniziativa dell’amministrazione titolare del bene o in risposta a specifica manifestazione di interesse. Tali proposte, inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione, devono contenere il collegamento funzionale tra la rigenerazione, riqualificazione, infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l’iniziativa economica privata derivante dall’insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonché il piano economico finanziario volto a dimostrare la redditività dell’investimento e la sua sostenibilità economico-finanziaria nonché a fornire gli elementi per massimizzare le ricadute economico-sociali e occupazionali sul territorio.

I contratti di partenariato pubblico privato (PPP) sono principalmente disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). In particolare la Parte IV del Codice reca la disciplina generale di tali istituti, mentre la Parte III contiene le norme in materia di contratti di concessione di lavori e di servizi, che costituiscono le principali forme contrattuali di PPP, in attuazione della direttiva 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

Si ricorda che l’art. 180 del Codice specifica le caratteristiche del partenariato pubblico privato, prevedendo (comma 2) che nei contratti di partenariato pubblico privato i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna e che (comma 3) nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera. Il comma 8 dell’art. 180 del Codice include nella tipologia dei contratti di PPP la finanza di progetto; la finanza di progetto costituisce una delle modalità di finanziamento dei contratti di PPP le cui procedure di affidamento per le concessioni e gli altri contratti di PPP sono indicate all’art. 183.

In tale ambito, l’art. 183 del Codice dei contratti pubblici disciplina due peculiari modalità di affidamento delle concessioni di lavori e di servizi tramite finanza di progetto: a) l’affidamento di opere/servizi previsti nei documenti di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice (art. 183, commi 1-14); b) l’affidamento di opere/servizi non previsti nei documenti di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice (art. 183, comma 15).

Il comma 17-bis dell’art. 183 del Codice, introdotto dal D.L. 32/2019 (cd. sblocca cantieri), estende ora agli investitori istituzionali e agli istituti nazionali di promozione la possibilità di presentare proposte per l'affidamento di progetti di partenariato pubblico privato.  

 

Il comma 4 definisce il contenuto dei piani di sviluppo, stabilendo che essi debbano prevedere:

§  gli interventi pubblici e privati da attuare, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, nonché gli interventi di riconversione e di sviluppo economico da realizzarsi anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;

§  il piano economico finanziario dell'investimento e il relativo cronoprogramma;

§  le risorse pubbliche e private destinate al programma;

§  le modalità per l’erogazione delle risorse pubbliche;

§  la causa di revoca dei contributi e di risoluzione dell'accordo;

§  l'individuazione dei soggetti, pubblici e privati, attuatori degli interventi, nonché degli altri soggetti coinvolti nel procedimento;

§  i tempi di realizzazione delle diverse fasi;

§  le modalità di verifica dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

 

Il comma 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per l’attrazione di investimenti in aree dismesse e/o per beni dismessi, con una dotazione pari a 36 milioni di euro per il 2021, 72 milioni per il 2022, 147 milioni per il 2023.

 

Il comma 6 assegna al CIPE[1], su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, sulla base dell’elenco predisposto da Investitalia (ai sensi del comma 2), il compito di approvare le proposte di piani di sviluppo, disponendone il finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo (di cui al comma 5). Con la medesima delibera il CIPE definisce i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.

Il comma 7, infine, stabilische che il monitoraggio degli interventi ricompresi nei piani di sviluppo avviene ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Il D.Lgs. n. 229/2011 ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto prevede obblighi informativi a carico delle amministrazioni pubbliche e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. È prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti all’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti.

Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

L’art. 4 del decreto legislativo n. 229 del 2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera, mentre l'art. 5 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto.

In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera.

Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge n. 3 del 2003. L'art. 11 della legge n. 3 del 2003 prevede, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, sia dotato del CUP. Con la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, sono state definite le modalità di attribuzione del Codice.


 

Articolo 88
(Edilizia scolastica - STRALCIATO)

 

L’articolo 88 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 

 


 

Articolo 94
(Fondazione per il futuro delle città)

 

 

L'articolo 94 istituisce la fondazione denominata Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell’Italia.

 

In base al comma 1, a tal fine, la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l’apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza.

Ai sensi del comma 2, lo statuto della fondazione, concernente anche l’individuazione degli organi della fondazione, della composizione e dei compiti, è approvato con DPCM, sentiti i Ministri dell’università e della ricerca, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’economia e delle finanze.

Il comma 3 prevede che il patrimonio della fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Per il comma 4, per l’istituzione e l’avvio dell’operatività della fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.

Il comma 5 esclude tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa da ogni tributo e diritto. Essi vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

 


 

Articolo 95
(Proposta completamento lavori del progetto "Mantova HUB" - STRALCIATO)

 

 

L’articolo 95 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 116
(Interventi e opere per Roma 2025 - STRALCIATO)

 

L’articolo 116 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 126
(Misure per la promozione della mobilità sostenibile)

 

 

L’articolo 126 riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo (comma 1).

Vengono poi incrementate le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del “Programma sperimentale buono mobilità”, di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 (comma 2) e si prevede che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati (comma 3).

Le eventuali disponibilità che residueranno dall’erogazione del buono mibilità per le biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale, saranno destinate, per l’anno 2021, all’erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un’autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell’aria (comma 4).

 

Il bonus per l’acquisto di motoveicoli elettrici e ibridi (comma 1)

In dettaglio, il comma 1, prevede che il contributo previsto dall'articolo 1, comma 1057, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), per incentivare l’acquisto di ciclomotri e motocicli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, sia riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026.

 

Si ricorda che la legge di bilancio 2019, ha previsto (comma 1057) un contributo pari al 30% del prezzo (sino ad un massimo di 3.000 euro), inizialmente per l'acquisto nel 2019, anche in locazione finanziaria, di ciclomotri e motocicli nuovi di fabbrica di potenza inferiore o uguale a 11kW di categoria L1e ed L3e, previa consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa tipologia, di cui l'acquirente fosse proprietario o utilizzatore, di categoria euro 0, 1 o 2. L’autorizzazione di spesa per il contributo del comma 1057 era prevista nel comma 1063 della legge di bilancio 2019. Il comma 1060 prevede che il bonus venga concesso sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Le modalità applicative per le agevolazioni sono state definite con il decreto interministeriale 20 marzo 2019 (G.U. 6 aprile 2019). Con l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 l'incentivo è stato esteso a tutti i veicoli rientranti nelle categorie L a prescindere dalla potenza (quindi anche motocarrozzette e quadricicli a motore), mentre la misura del contributo è rimasta invariata. Per usufruire dell'incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011 (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, che ha eliminato la vecchia targa dei ciclomotori a cinque cifre e previsto l’obbligo della nuova tipologia di targa).

Con il decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 44-bis) si è poi estesa l'applicazione dell'incentivo (la proroga al 2020 era stata disposta dal DL n. 162/2019) anche nel caso in cui non vi sia la rottamazione di un analogo veicolo inquinante, mentre, nel caso di rottaazione di un qualsiasi veicolo (quindi anche un autoveicolo o un veicolo destinato al trasporto delle merci) lo stesso bonus è aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, mantenendosi la previsione che occorre essere proprietari o intestatari da almeno dodici mesi del veicolo che si rottama ovvero che lo sia un familiare convivente. Tali contributi sono riconosciuti, oltre che alle persone fisiche anche a persone giuridiche, fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate. Il venditore ha l'obbligo di consegnare quello usato ricevuto dall'acquirente a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista. Il comma 1061 stabilisce che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l'importo del contributo, recuperandolo sotto forma di credito di imposta per il versamento delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA, dovute - anche in acconto - per l'esercizio in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. Il comma 1062 prevede per le imprese costruttrici o importatrici, l'obbligo di conservare specifica documentazione fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita del nuovo veicolo, nonché di trasmettere tale documentazione al venditore.

Si ricorda che il bonus è fruibile per l’acquisto di una delle seguenti categorie di veicoli, definite dall’art. 47 del Codice della Strada:

§  categoria L1e: veicoli a due ruote fino a 50 cc e velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) fino a 45 km/h;

§  categoria L2e: veicoli a tre ruote fino a 50 cc e velocità massima (qualunque sia il sistema di propulsione) fino a 45 km/h;

§  categoria L3e: veicoli a due ruote superiori ai 50 cc o con velocità massima (qualunque sia il sistema di propulsione) superiore ai 45 km/h;

§  categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche (motocicli con carrozzetta laterale);

§  categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore ai 50 cc o velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superiore a 45 km/h;

§  categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima per costruzione fino a 45 km/h e cilindrata inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

§  categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e con massa a vuoto fino a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Il rifinanziamento del “Programma sperimentale buono mobilità”  (commi 2, 3 e 4)

Il comma 2 incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2021, il fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” per consentire il rimborso degli acquisti dei beni e servizi effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 di:

a) biciclette, anche a pedalata assistita;

b) veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

c) l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Si tratta gli acquisti di beni e servizi previsti dall’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge  n. 111/2019, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il decreto del Ministro dell'ambiente del 14 agosto 2020, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha definito le modalità e termini per l'erogazione del contributo, anche per il rispetto del limite di spesa. Esso ha previsto sia la richiesta di rimborso (nei giorni 3 e 4 novembre 2020 tramite il portale dedicato del MISE) per gli acquisi effettuati dal 4 maggio al 2 novembre 2020, che la richiesta di un “voucher” per gli acquisti ancora da effettuare dal 3 novembre al 4 dicembre 2020, che può essere speso entro 30 giorni dalla data di erogazione.

La Relazione illustrativa al Ddl riporta in proposito che sono state ricevute 559.228 richieste, di cui 301.600 di rimborso degli acquisti già effettuati, per 99,388 milioni di euro e 257.628 richieste per il vouche (per un importo di circa 115,67 milioni di euro), che hanno portato all’esaurimento del fondo stanziato.

 

Si ricorda che il Programma sperimentale buono mobilità è finalizzato a ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti. A decorrere dal 4 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020, il programma incentiva forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla  mobilità delle persone nelle aree urbane, a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il programma è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7955 «Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilita'» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il “buono mobilità”, che può essere richiesto una sola volta, è destinato ai maggiorenni residenti di città capoluogo (di regione o di provincia), di comuni con più di 50.000 abitanti o di città metropolitane.

 

Il comma 3 prevede di destinare alla medesima finalità di riconoscere l’erogazione del buono mobilità, anche le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, che sarà registrato alla data del 5 dicembre 2020 degli stessi buoni mobilità erogati, in quanto il 4 dicembre 2020 scade il termine per effettuare gli acquisti, sempre ai sensi dell’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.

 

In base al comma 4, alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, le eventuali disponibilità saranno destinate, per l’anno 2021, alla finalità di cui all’articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, cioè all’erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un’autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell’aria.

 

Il richiamato sesto periodo dell’art. 2, comma 1 del DL 111/2019, ha previsto infatti, al fine di ridurre le emissioni climalteranti, che le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 siano destinate nei limiti della dotazione del fondo "Programma sperimentale buono mobilità" e fino ad esaurimento delle risorse, la concessione a colorio che rottamino, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. La norma si applica ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi sulla qualità dell’aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

 

Il comma 5 reca la copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 2, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, alla quale si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.


 

Articolo 129
(Chiusura della società stretto di Messina spa in liquidazione - STRALCIATO)

 

L’articolo 129 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.


 

Articolo 130
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

 

 

L'articolo 130 reca una serie di modifiche alla disciplina, prevista dall’art. 13-bis del D.L. 148/2017, volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell’autostrada A22 Brennero-Modena. Le modifiche sono finalizzate, in particolare, a rateizzare i versamenti che dovranno essere effettuati dalla concessionaria uscente dell’A22, nonché a disciplinare le operazioni azionarie connesse alle nuove concessioni.

 

 

Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell’autostrada A22, affidata alla società Autostrada del Brennero S.p.A.

Nel mese di gennaio 2016 è stato siglato il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che ha previsto il rinnovo trentennale della concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti.

Sul punto è intervenuto l'art. 13-bis del D.L. 148/2017, che ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell’autostrada A22. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal MIT e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero e le regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa siglati in data 14 gennaio 2016[2].

Il comma 4 del citato art. 13-bis prevede inoltre che gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal MIT con il concessionario autostradale, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 29 dicembre 2020.

Tale scadenza è la risultante di numerose proroghe, susseguitesi nel tempo, del termine introdotto, nel testo dell’art. 13-bis di cui trattasi, dall'art. 1, comma 1165, lett. b), della L. 205/2017. Tale termine, inizialmente fissato al 30 settembre 2018, è stato poi prorogato dall'art. 4, comma 3-quater, lett. b), del D.L. 91/2018, dal comma 719 della legge di bilancio 2020, dall'art. 92, comma 4-quinquies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e, infine, dall’art. 94, co. 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

Si ricorda che, in risposta all’interrogazione 5-00917, nella seduta del 13 dicembre 2018 il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha comunicato che “lo schema di accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena per il periodo 2019-2048 è stato approvato con prescrizioni e osservazioni dal CIPE – ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 – nella seduta del 28 novembre scorso” (delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 68).

Dopo tale data, il CIPE ha approvato la delibera 20 maggio 2019, n. 24 (pubblicata nella G.U. del 30 settembre 2019), di approvazione dell'accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena.

Successivamente il CIPE ha approvato la delibera 1 agosto 2019, n. 59 (pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 2019), recante “Aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2018 relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario”.

In relazione all’accordo di cooperazione, nella risposta all’interrogazione 5/04720, resa dal Viceministro alle infrastrutture e ai trasporti nella seduta del 7 ottobre 2020, viene ricordato che tale accordo “oltre a disciplinare le modalità di gestione dell'autostrada A22 Brennero-Modena, è corredato da un Piano Economico Finanziario riportante il complesso degli interventi da eseguire durante i trent'anni di concessione. Trattasi di investimenti per circa 4 miliardi di euro, comprensivi di interventi di adeguamento e riqualificazione autostradale, nonché di interventi connessi alla mobilità dell'intero corridoio viario e distribuiti su tutti i territori sui quali insiste l'autostrada in questione”.

Si ricorda inoltre, come sottolineato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione AS 1652, che “l’iter procedurale per la sottoscrizione della nuova convenzione di concessione dell’autostrada A22 avrebbe inizialmente dovuto concludersi entro il 30 settembre 2018; in caso contrario, si sarebbe proceduto alla pubblicazione del bando per il riaffidamento entro il 31 dicembre 2018. Detto termine è stato poi prorogato al 30 novembre 2018 dall'art. 4, comma 3-quater, lett. b), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91 (convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. l08). Con la modifica oggetto della legge di bilancio 2020 è stato nuovamente differito il termine per la sottoscrizione della convenzione per la concessione della tratta autostradale A22 e, quindi, anche la possibilità, in caso di mancata sottoscrizione, di avviare le procedure di gara per l'individuazione di una nuova concessionaria”.

Nella stessa segnalazione viene sottolineato che, da quanto emerge nella Relazione della Corte dei conti concernente "Le concessioni autostradali" (deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G), non risulta ancora perfezionata la liquidazione dei soci privati dell'attuale compagine della società Autostrada del Brennero S.p.A., la cui presenza, per l'eventuale affidamento della concessione in modalità in house, è in contrasto con l’art. 13-bis del D.L. 148/2017 e con il parere rilasciato dalla Commissione europea il 20 novembre 2018 e, pertanto, non consente la sottoscrizione dell’accordo.

Ciò considerato, l’AGCM, nella segnalazione citata, auspica una celere conclusione dell'iter procedurale di sottoscrizione della convenzione di concessione dell'A22 e, in caso di mancato rispetto della tempistica fissata dalla norma, “l'effettivo espletamento di una procedura di gara per l'individuazione della nuova concessionaria, entro e non oltre il 30 giugno 2020. In altri termini, l'Autorità auspica che l'assenza dei requisiti per un legittimo affidamento in house (per il mancato completamento del processo di uscita dei soci privati[3]) non costituisca la ragione per ulteriori proroghe e ritardi nel ricorso a procedure competitive”.

Relativamente al versamento degli importi dovuti dal nuovo concessionario subentrante, si ricorda che il comma 3 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017 prevede, tra l’altro, che tale soggetto versi all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro.

L’art. 94, comma 1, del D.L. 104/2020 ha provveduto a differire al 31 dicembre 2020 i termini per il versamento, da parte del nuovo concessionario subentrante, degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti ai sensi del citato comma 3.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame riscrive il primo periodo del comma 2 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017 – ove si prevede che successivamente alla data di affidamento della nuova concessione la Società Autobrennero S.p.A. provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale nel fondo di cui all’art. 55, comma 13, della L. 449/1997[4] – al fine di precisare che tali risorse:

·      devono essere trasferite all’entrata del bilancio statale, ma non entro 30 giorni dalla data dell’affidamento (come prevede il testo vigente), bensì entro il 2028 e mediante versamenti annuali rateizzati di pari importo da effettuare entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione del nuovo affidamento;

·      sono poi riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A., come già previsto dal testo vigente. Rispetto al testo vigente, però, la riscrittura in esame elimina la parte della disposizione che precisa che tale trasferimento avviene senza alcuna compensazione a carico del subentrante.

 

Nella relazione tecnica viene sottolineato che la dilazione fino al 2028 non incide in alcun modo sui tempi di realizzazione degli interventi a cui è destinato il c.d. Fondo ferrovie (di cui all’art. 55, comma 13, della L. 449/1997) poiché “allo stato, risulta già quasi integralmente finanziata, con differenti risorse, la realizzazione del nuovo Tunnel del Brennero e, per quanto concerne le linee di accesso da sud (Verona-Fortezza) si stanno ancora valutando le relative soluzioni progettuali. Conseguentemente, il versamento frazionato delle risorse accantonate nel c.d. Fondo ferrovie non appare suscettibile di produrre alcun effetto con riguardo alla tempistica di effettuazione degli interventi de quibus. Per quanto concerne gli interventi afferenti l’interporto di Trento, l'interporto ferroviario di isola della Scala (Verona) e il porto fluviale di Valdaro (Mantova), si evidenzia che gli stessi non risultano allo stato inseriti nei contratti di programma con R.F.I. S.p.a. e che, pertanto, in sede di aggiornamento degli stessi si provvederà a modulare i tempi di realizzazione in coerenza con le risorse che si renderanno annualmente disponibili per effetto dei versamenti effettuati dalla società Autobrennero S.p.A.”.

 

Il comma 2, che consentiva alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari, è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 131
(Disposizioni in materia di strade - Lioni-Grottaminarda - STRALCIATO)

 

L’articolo 131 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 134
(Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)

 

 

L’articolo 134 è volto ad incrementare di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 le risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento (comma 1), nonché ad incrementare di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 8, comma 10, della L. 93/2001 per garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette (comma 2). Al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, si autorizza, inoltre, la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per la prosecuzione del programma “Caschi verdi per l'ambiente” di cui all’art. 5-ter del D.L. 111/2019 (comma 3). A copertura degli oneri di cui al comma 3 viene infine ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dal 2023 l’autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della L. 120/2002, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto (comma 4).

 

Il comma 1, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 le risorse di cui all'art. 1, comma 43, della L. n. 549/1995, ossia quelle destinate al riparto dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Il comma 43 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) dispone che la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 della medesima disposizione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della L. n. 468/1978 (e quindi nell’ambito della manovra annuale di bilancio). Il comma 40 del citato art. 1 stabilisce, a sua volta, che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

Si osserva che la relazione illustrativa afferma che il comma 1 dispone un incremento di risorse destinate agli Enti Parco mentre il testo del medesimo comma 1 sembra riferito in via generale al meccanismo di riparto dei contributi da erogare con le risorse assegnate a tutti i Ministeri.

 

Il comma 2 dispone che, al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 10, della L. n. 93/2001 è incrementata di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 10 dell’art. 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 ha previsto, per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle L. 31 dicembre 1982, n. 979, e L. 6 dicembre 1991, n. 394, una autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 nonché di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 per investimenti. Con il comma 117 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'art. 6, comma 1, della L. 28 dicembre 2015, n. 221 si è provveduto alla rideterminazione dell'autorizzazione di spesa in parola.

La L. n. 221/2015 (cd. collegato ambientale) in particolare ha previsto, all'art. 6, che per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sia incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

Si rammenta che il collegato ambientale ha altresì previsto, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della L. n. 979/1982 sia incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015.

Da ultimo, l’art. 24, comma 4, del D.L. 162/2019 (proroga termini), al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, ha incrementato l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 8, comma 10, della L. 93/2001 per un importo di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Inoltre, lo stesso comma 4 ha incrementato di 2 milioni di euro nell’anno 2020 l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 32 della L. 979/1982, al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette nelle aree marine di reperimento di cui all’articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge quadro sulle aree protette (ossia quelle afferenti a: Penisola della Campanella - Isola di Capri (lett. d), Costa di Maratea (lett. f), Capo Spartivento (lett. o), Isola di San Pietro (lett. cc)).

Si ricorda che in base all'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente le aree marine di reperimento, sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4 della legge quadro, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della L. n. 979/1982, in una serie di aree, elencate dalle lettere a) a ee-septies)

Si ricorda che la L. n. 394/1991 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri previsti.

Nell'ambito del sistema delle aree naturali protette sono previste le Riserve naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

 Inoltre, le aree di reperimento terrestri e marine costituiscono aree la cui conservazione, attraverso l'istituzione di aree protette, è considerata prioritaria. Per approfondimenti in ordine alla classificazione delle aree, si veda la apposita sezione del MATTM.

Andrebbe chiarito se l’incremento di 3 milioni disposto dal comma 2 riguardi solo l’autorizzazione di spesa per il funzionamento e la gestione delle aree marine protette ovvero anche per investimenti nelle medesime.

La relazione illustrativa segnala che “la disposizione mira, in particolare, con i commi 1 e 2, ad aumentare le risorse per il funzionamento delle Aree Naturali Protette in un contesto nazionale ed europeo che vede nel rafforzamento della tutela ambientale e naturalistica garantita dalle aree protette uno degli strumenti per il raggiungimento dell’obiettivo prioritario del contrasto, attraverso la riduzione della perdita di biodiversità, al cambiamento climatico. L’ultimo parco nazionale in ordine di tempo istituito, quello di Pantelleria nel 2016, ha portato a 23 i parchi tra i quali vengono ripartite le risorse assegnate, e attualmente sono in corso i procedimenti istitutivi per altri 4 nuovi parchi nazionali” (si treatta dei parchi del Matese e di Portofino, dei Monti Iblei e della Costa Teatina). La relazione illustrativa sottolinea pertanto che, a legislazione vigente, è prevista l’istituzione di 11 nuovi parchi nazionali.

La relazione tecnica evidenzia, in proposito, che “relativamente agli 11 parchi nazionali da istituire in attuazione delle leggi vigenti, la loro istituzione, a partire da quelli del Matese e di Portofino, eroderà le risorse complessivamente appostate per i parchi nazionali” e che per gli altri 9 parchi previsti dalle leggi 394/91 e 222/2007 “non sussiste alcuna previsione finanziaria per la loro istituzione ed il successivo funzionamento ordinario”, aggiungendo che va ritenuta congrua la somma di circa euro 1,2 milioni per ogni nuovo parco da istituire in attuazione delle norme vigenti “al fine di incrementare le risorse complessivamente dedicate ai parchi nazionali senza erodere quelle finora ripartite per ogni parco già istituito”, con conseguente necessità di prevedere risorse annuali aggiuntive per 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, tenuto conto “che annualmente le strutture sono in grado di predisporre gli atti per l’istituzione di 4 parchi nazionali”.

Quanto alle aree marine protette, la relazione illustrativa sottolinea che esse sono 29 oltre ai Parchi sommersi di Baia e Gaiola, e che ve ne sono 4 di prossima istituzione (Capo Spartivento, Isola di Capri, Isola di S Pietro e Costa di Maratea). Peraltro – aggiunge la relazione illustrativa – è prevista l’istituzione di altre 15 nuove aree marine protette che ad oggi sono Aree marine protette di reperimento di cui all’art. 36 comma 1, della L. 394/1991.

Sempre la relazione illustrativa evidenzia che l’art. 24, comma 4, del D.L. 162/2019 ha già previsto un incremento delle risorse per tutte le aree marine protette a decorrere dal 2021 ma che “tale modifica non incrementa a sufficienza le risorse necessarie al corretto funzionamento delle AMP”.

 

Il comma 3, al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, autorizza la spesa di 2 milioni dui euro a decorrere dall’anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all’art. 5-ter del D.L. 111/2019 (cd. decreto clima).

L’art. 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (convertito, con modificazioni, dalla L. 141/2019) prevede l’istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del programma sperimentale “Caschi verdi per l'ambiente” per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di cui al programma «L'uomo e la biosfera» (MAB) dell’Unesco, e per il contrasto degli effetti derivanti dai cambiamenti climatici, autorizzando a tal fine la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Si ricorda che il programma “L’uomo e la biosfera” (Man and the Biosphere – MAB) è un programma scientifico intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile.

La relazione illustrativa sottolinea che il programma “è stato talmente apprezzato a livello internazionale da essere divenuto uno degli outcome previsti del G20 Ambiente che l’Italia ospiterà a Napoli il 22 luglio 2021” e che pertanto la norma “si rende indispensabile per assicurare continuità al programma suddetto”.

 

Il comma 4, a copertura degli oneri recati dal comma 3 (come si evince dalla relazione tecnica), riduce di euro 2.000.000 a decorrere dal 2023 l’autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

L’art. 3 della L. 120/2002, al fine di ottemperare all’impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, ha autorizzato la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2003.

La relazione tecnica precisa che “le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente comma, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto”.

 


 

Articolo 135
(Potenziamento delle misure di tutela ambientale)

 

 

L'articolo 135 reca norme in materia ambientale.

Il comma 1 incrementa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse destinate all'ISPRA per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia.

I commi da 2 a 5 recano norme in materia di certificazione ambientale per la finanza sostenibile: il comma 2 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile", cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria; si indica il fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. Il comma 3 demanda  a una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la definizione - in via sperimentale - di indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi.Il comma 4 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente, il Comitato per la finanza ecosostenibile con il fine di esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale, definendone la composizione e demandando a un D.P.C.M. la definizione delle modalità di funzionamento del Comitato, ivi compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso. Il comma 5 reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari ad euro 500.000 a decorrere dall’anno 2021.

Il comma 6 incrementa le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive, a valere su una quota (innalzata dallo 0.5% annuo al 2% annuo dalla disposizione in esame) delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Il comma 7 autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero.

Il comma 8 stabilisce che - al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie della Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC nonché dalla Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC - il Ministero dell’Ambiente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, mediante una specifica convenzione. Il comma 9 autorizza una spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per le finalità di cui al comma 8.

 

Carta geologica ufficiale d'Italia (comma 1)

Nel dettaglio, il comma 1 modifica l'art. 1, comma 103, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) il quale prevede – per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali – l’assegnazione all’ISPRA di un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con la novella in esame si prevede che tale dotazione sia innalzata a 10 milioni di euro (dai 5 milioni attuali) per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si ricorda che l’art. 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) include, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite all'ISPRA, quelle relative al “rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67”.

L’opportunità di considerare “tra gli obiettivi strategici del nostro Paese, il completamento della carta geologica nazionale, prevedendo, a tal fine, uno stanziamento strutturale, a decorrere dalla prossima legge di bilancio” figura tra gli impegni per il Governo previsti dalla mozione 1/00707 (testo 3), approvata nella seduta dell’Assemblea del Senato del 7 marzo 2017.

Una ricostruzione della situazione della cartografia geologica ufficiale è stata fornita dal Ministro dell’ambiente, nel corso della XVII legislatura, in risposta all’interrogazione 4/15360, durante la seduta dell’Assemblea della Camera del 28 aprile 2017.

Nella citata risposta all’interrogazione 4/15360 viene sottolineato che “nel 1988, nell'ambito del Programma annuale di interventi urgenti di salvaguardia ambientale (legge n. 67 del 1988), viene inserito il progetto di realizzazione della Nuova carta geologica alla scala 1:50.000. Con la legge n. 183 del 18 maggio 1989 («Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»), il servizio geologico d'Italia, allora collocato nel Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità con i propri compiti istituzionali, è chiamato a realizzare un Sistema informativo unico geologico […]. Con la legge n. 305 del 28 agosto 1989 il progetto di realizzazione della nuova carta geologica alla scala 1:50.000, denominato «Progetto CARG», viene inquadrato nella Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente, diventando un progetto unitario realizzabile a scala nazionale. La realizzazione della cartografia geologica ha previsto la collaborazione tra servizio geologico d'Italia, regioni, province autonome, università e Consiglio nazionale delle ricerche. Il Servizio geologico d'Italia (ora Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Ispra), in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 183 del 1989, assume quindi, come detto, un ruolo primario nell'acquisizione e divulgazione dei dati geologici per consentirne la fruibilità da parte delle amministrazioni pubbliche attraverso il coordinamento delle attività per la realizzazione della Carta geologica alla scala 1:50.000”.

 

Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile (co. 2-5)

Il comma 2 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile", al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. La norma prevede che ad esso ciascun soggetto, pubblico o privato può accedere su base volontaria.

Il comma 3 demanda  a una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la definizione - in via sperimentale - di indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell’articolo 64, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 (D.L. semplificazioni)

L'articolo 64 del D.L. semplificazioni, recante semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal, ha previsto al comma 1 che le garanzie dello Stato relative a specifici progetti economicamente sostenibili - la cui concessione è stata prevista dalla legge di bilancio 2020 - possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi del CIPE - che il Cipe può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno - e conformemente alla Comunicazione della Commissione n. 640 dell’11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli "produttivi" con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. Per approfondimenti, si veda il relativo dossier.

Si ricorda che l'articolo 1-bis del D.L. n. 111 del 2019 (c.d. D.L. clima), ha recato una disposizione in materia di CIPE e di coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ridenominando il Cipe in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

Con la medesima delibera, al fine di garantire omogeneità e qualità del dato ed evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, sono definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché le tipologie di dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica.

 

Il regolamento (UE) 2020/852 stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento (articolo 1). L'armonizzazione di tali criteri ha lo scopo di "rimuovere le barriere al funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la raccolta dei fondi per i progetti di ecosostenibilità e impedire che emergano in futuro barriere per tali progetti" (punto n. 12 delle Premesse). Si ritiene infatti che la messa a disposizione di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili sia "un modo efficace di incanalare gli investimenti privati verso le attività sostenibili" (punto n. 11).

L'articolo 3 stabilisce che un'attività economica è considerata ecosostenibile se:

1)   contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali elencati all'articolo 9, ovvero: mitigazione dei cambiamenti climatici (dettagli sulla quale sono forniti nell'articolo 10); adattamento ai cambiamenti climatici (articolo 11); uso sostenibile e protezione di acque e risorse marine (articolo 12); transazione verso un'economia circolare (articolo 13); prevenzione e riduzione dell'inquinamento (articolo 14); protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (articolo 15);

2)   non arreca un danno significativo ai sopra elencati obiettivi ambientali. L'articolo 17 individua puntualmente, per ogni obiettivo, i casi in cui vengono arrecati danni significativi;

3)   è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste dall'articolo 18, ovvero attuando procedure che garantiscano che le attività economiche di un'impresa siano in linea, tra gli altri, con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

 

Le attività economiche devono inoltre essere conformi ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione mediante atti delegati, da adottare tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, e relativi:

1)    alle condizioni in cui si possa considerare che una determinata attività economica contribuisca in modo sostanziale a ciascuno dei sopra elencati obiettivi (art. 10, par. 3, lett. a); art. 11, par. 3, lett. a); art. 12, par. 2, let. a); art. 13, par. 2, let. a; art. 14, par. 2, let. a); art. 15, par. 2, lett. a);

2)   ai casi in cui venga arrecato un danno significativo all'obiettivo medesimo (art. 10, par. 3, let. b); art. 11, par. 3, let. b); art. 12, par. 2, let. b); art. 13, par. 2, let. b; art. 14, par. 2, let. b); art. 15, par. 2, lett. b).

Dal registro interistituzionale degli atti delegati disponibile sul sito del Parlamento europeo non risulta che i criteri di vaglio tecnico siano stati adottati.

 

Il comma 4 istituisce, presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile con il fine di esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale.

Esso è composto da:

§  tre esperti designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente

§   due esperti designati dal Ministro dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente

§  due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, ivi compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso.

 

Il comma 5 reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari ad euro 500.000 a decorrere dall’anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002 che ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

La legge n. 120 del 2002 reca la Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003; essa è stata oggetto di successive rideterminazioni, si veda: l'art. 5-ter, comma 1, D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141, e, successivamente, l'art. 50, comma 4, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

La RT al disegno di legge afferma che le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente articolo, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto.

 

Commissario unico in materia di discariche abusive

Il comma 6 modifica l'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 111 del 2019 (conv. dalla legge n. 141 del 2019). I commi da 1 a 5 del citato art. 5 dispongono in merito all’attività del Commissario unico in materia di discariche abusive – nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) – prevedendo che lo stesso possa stipulare specifiche convenzioni con determinati enti e disciplinando il compenso economico del Commissario unico e del personale della struttura di supporto, la procedura di nomina del Commissario unico e la composizione della struttura di supporto. Il comma 3 del medesimo art. 5 assegna al Commissario unico una struttura di supporto, composta al massimo di 12 membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche che cessa al termine del mandato del Commissario unico. Il comma 5 stabilisce che le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, compresi gli oneri dovuti per la stipula delle convenzioni previste, siano poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi. Con la modifica in esame, si propone un nuovo limite della quota pari al 2% annuo.

 

Si ricorda che l'art. 5, comma 1, consente al Commissario unico per le discariche abusive la possibilità di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, dei seguenti enti:

§  società in house delle amministrazioni centrali dello Stato;

§  sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;

§  amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica.

Le previste convenzioni coinvolgono i soggetti indicati nell’ambito delle rispettive aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli oneri per la stipula delle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Il comma 2 reca le disposizioni concernenti la nomina ed il compenso del Commissario.

Il comma 3 dell'art. 5 assegna al Commissario unico una struttura di supporto, composta al massimo di 12 membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che cessa al termine del mandato del Commissario unico. Il comma 4 prevede che il Commissario operi, sulla base di una specifica convenzione, presso il Ministero dell’ambiente, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per approfondimenti, anche in relazione alle procedure di infrazione in materia ambientale, si veda il dossier sul decreto-legge n. 111 del 2019.

 

Norme in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero nonché in materia di Ispra (commi 7, 8 e 9)

Il comma 7 autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero di cui alle disposizioni richiamate (in materia di funzioni di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero e ruolo delle Corpo delle capitanerie di porto e del Ministero dell'ambiente).

L’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 stabilisce che per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Si ricorda che per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.

La legge n. 84 del 1994, recante Riordino della legislazione in materia portuale.

stabilisce all'art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie) che l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui è preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo, senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.

Il D.Lgs.  n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare stabilisce all'art. 135 (recante Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare) che il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero.

Nel dettaglio, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le  seguenti funzioni: a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attività di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità; b) nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, il controllo del traffico marittimo; c) provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonché alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; d) esercita la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento; e) in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui al codice dell'ambiente; f) per le attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 - Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque dl mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino - attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attività in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.

 

Il comma 8 stabilisce che - al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC, nonché dalla Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC - il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). A tal fine si prevede una specifica convenzione.

La Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC sono disciplinate dall’art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del D.Lgs n. 152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente). Essa fornisce  supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme del codice ambiente nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato. E' composta da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.

Il co. 2-bis dell'articolo 8 del codice (inserito dall'art. 50, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, c.d. D.L. semplificazioni; per l'applicabilità di tale disposizione si veda l'art. 50, comma 3, del medesimo D.L. n. 76/2020) prevede poi ha istituito la Commissione Tecnica PNIEC che per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis; essa è alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, dettandosi le norme su composizione e nomina dei membri. La norma prevede che per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca.

La Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC di cui all’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del codice ambiente. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ed ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonchè approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione.

Va segnalato che il comma 8 in parola - nel prevedere che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvalga dell'ISPRA con apposita convenzione - fa riferimento alla finalità di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalle varie Commissioni indicate (Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica, Commissione tecnica PNIEC, Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC). Al riguardo si evidenzia che le norme che regolano le attività di tali Commissioni prevedono - a legislazione vigente - il possibile avvalimento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e di altri enti pubblici di ricerca di enti di ricerca.

L'ISPRA è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile; è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro si avvale dell’Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali. Come evidenziato sul sito dell'Istituto, fermo restando lo svolgimento dei compiti, servizi e attività assegnati all’Istituto ai sensi della legislazione vigente, nell’ambito delle predette direttive sono altresì indicate le priorità relative agli ulteriori compiti, al fine del prioritario svolgimento delle funzioni di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Il comma 9 autorizza infine una spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per le finalità di cui al comma 8.

La RT al disegno di legge riporta elementi in ordine alla mole di istruttorie in corso con riferimento alle valutazioni ambientali, in relazione alla necessità di supporto per tale attività istruttoria con specifica convenzione con Ispra.

 


 

Articolo 136
(Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica
e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici)

 

 

L'articolo 136 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica”, destinato all’effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

 

La relazione tecnica sottolinea che con il presente articolo sono rafforzate le modalità attuative del principio europeo di risparmio della risorsa idrica declinato a livello nazionale nel Codice dell’ambiente.

Il riferimento sembra essere all’art. 98, comma 1, del Codice dell’ambiente, secondo cui “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili”.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame, al fine di garantire l’attuazione del principio di risparmio dell’acqua attraverso la promozione della misura individuale dei consumi, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica”.

La dotazione del fondo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è destinata all’effettuazione, in collaborazione con l’autorità del settore idrico (ARERA - Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente), di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato.

La definizione delle modalità di utilizzo del fondo è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente, che dovrà essere adottato - sentiti il Ministero dello sviluppo economico e l’ARERA - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

I commi 2 e 3 sono stati stralciati ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.


 

Articolo 137
(Centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA)

 

 

L'articolo 137 istituisce presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzata la spesa annua di euro 3.000.000 a decorrere dal 2021, per la stipula di una Convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro.

 

L’articolo 137, al comma 1, prevede l’istituzione, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. “Codice dell’ordinamento militare”), del Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali (vedi infra).

A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzata la spesa annua di euro 3.000.000 a decorrere dal 2021 per la stipula di una Convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del Centro Nazionale di Accoglienza.

Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce, inoltre, che gli animali sottoposti a sequestro ad opera dell’Autorità Giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all’eventuale confisca dell’animale.

 

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (entrato in vigore il 13 settembre 2016 ed integrato e corretto dal D.Lgs. 228/2017), è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 7-9).

A sua volta l’art. 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), inserito dall'art. 8, comma 2, lett. c), del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), disciplina l’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all’Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari.

Tale Comando dipende gerarchicamente dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando, inoltre, si avvale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, del mare e del turismo limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso Ministero. Dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipendono: il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale; il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi; il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale; il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

 

Si ricorda, altresì, che la Convenzione CITES del 1973 regolamenta il commercio (esportazione, riesportazione, importazione e detenzione), per qualsiasi scopo, di specie di animali e vegetali nei Paesi che vi hanno aderito, al fine di tutelare le specie minacciate di estinzione e controllarne il commercio. La citata Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, a cui ha fatto seguito la legge n. 150/1992, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della citata legge 150/92, il Ministero dell’ambiente può avvalersi per il necessario supporto delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato, oggi Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. L'Autorità di gestione della CITES in Italia è costituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento.

In tale ambito nel 2018 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell’ambiente e il CUFA in materia di controlli relativi alla detenzione e al commercio di specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione CITES, nonché delle parti e dei prodotti da essi derivati.

 


 

Articolo 138
(Progetti pilota di educazione ambientale)

 

 

L'articolo 138 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette naturalistiche.

 

 

L’articolo 138, comma 1, istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche[5], per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole “materne, elementari e medie” (rectius: dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado).

 

Nello specifico, gli istituti scolastici coinvolti dalla previsione in esame devono essere situati nei Comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali (ZEA), previste all’art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, nelle riserve MAB-UNESCO[6] e nei siti naturalistici dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità[7].

Si ricorda che l’art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, ha previsto, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti, che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

Attraverso le ZEA si intende inoltre assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, favorire investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale, nonché supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono.

A tal fine, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili.

 

I criteri e le modalità di riparto del suddetto Fondo sono definiti con un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per lo svolgimento delle attività previste dalla norma in esame, ivi comprese quelle che coinvolgano i docenti scolastici, si provvede, nel limite delle risorse del predetto fondo, oltre che nei limiti delle disponibilità del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa “dell’istituzione scolastica interessata”.

Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è stato disciplinato, da ultimo, dall’art. 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018.

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di fare riferimento alle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa assegnate all’istituzione scolastica interessata.

 

Il comma 2 che modificava in più punti, l’art. 1-ter del D.L. 111/19 (c.d. decreto clima), è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 


 

Articolo 139
(
Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali)

 

 

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere b) e e), comma 1, dell’articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Agli utilizzatori di cui alla lettera s), comma 1, dell’articolo 218 del decreto legislativo n. 152 del 2006, aventi la sede operativa all’interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al comma 1 è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 10.000 ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sino ad esaurimento delle predette risorse.

3. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 1, gli utilizzatori di cui al comma 2 riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

4. Agli utilizzatori che hanno concesso l’abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti.

5. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

 

 

L’articolo 139 riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede operativa all’interno delle zone economiche ambientali - ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Si ricorda che l’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, ha previsto, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti, che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

Attraverso le ZEA si intende inoltre assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, favorire investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale, nonché supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono.

A tal fine, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili.

Relativamente al sistema del vuoto a rendere, si ricorda che l'articolo 39 del collegato ambientale (L. 221/2015) ha inserito, nel testo del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) un nuovo articolo 219-bis che ha itrodotto, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (nuovo art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006). La disciplina delle modalità della sperimentazione e la determinazione delle forme di incentivazione e delle loro modalità di applicazione sono state demandate ad un apposito regolamento ministeriale. Tale regolamento attuativo, emanato con il D.M. Ambiente 3 luglio 2017, n. 142 (pubblicato nella G.U. del 25 settembre 2017), ha disposto l'avvio della citata fase di sperimentazione a decorrere dal 7 febbraio 2018.

L’articolo 219-bis in questione è stato poi riscritto dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 su rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Il nuovo testo prevede, tra l’altro, che gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Viene altresì previsto che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo attraverso, tra l'altro, l'impiego di premialità e di incentivi economici e la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.

 

In particolare, il comma 1 promuove il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili con l’obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorirne il riutilizzo nelle zone economiche ambientali (ZEA).

 

L’articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale) definisce gli imballaggi per la vendita o imballaggi primari come imballaggi concepiti in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (lettera b)), mentre gli imballaggi riutilizzabili sono imballaggi o componenti di imballaggi concepiti, progettati e immessi sul mercato per sopportare nel corso del ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo (lettera e)).

 

Il comma 2 riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori, ai sensi della lettera s), del predetto articolo 218, comma 1, del Codice ambientale) aventi la sede operativa all’interno delle zone economiche ambientali e che introducono per la vendita agli utenti il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi sopra indicati. Il contributo massimo riconosciuto è di importo pari a 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sino ad esaurimento delle predette risorse.

 

Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere, gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale (comma 3). Agli utilizzatori che hanno concesso l’abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti (comma 4).

 

Ai sensi del comma 5, il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). L’agevolazione si applica nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato, cd. regime de minimis (comma 6).

Le disposizioni attuative sono demandate a un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 7).

 


 

Articolo 140
(Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti
nelle zone economiche ambientali)

 

 

L'articolo 140 istituisce in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in una zona economica ambientale. Il contributo è erogato - a valere sulle risorse del fondo - fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione dei sistemi di misurazione. Si demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, di stabilire criteri e modalità per l’attuazione della disposizione, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

 

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in via sperimentale, il “Fondo per la promozione della tariffazione puntuale” al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale.

 

L’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (c.d. D.L. clima), convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 ha recato Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani. In particolare, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, tale norma ha previsto che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità indicate - di cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 - a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni in parola, pena la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in materia di aree protette. Per approfondimenti si veda il seguente dossier con riferimento all'articolo 4-ter del citato D.L. clima.

Il comma 2 di tale norma ha inoltre previsto che, nell'ambito dei progetti finanziati indicati, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1.  Si ricorda che su tale disposizione è di recente intervenuto l'art. 55, comma 3-ter, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Per approfondimenti, si veda qui.

 

La dotazione del fondo istituito è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Il comma 2 stabilisce i destinatari, i presupposti e i limiti del riconoscimento dei contributi a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1. Il contributo spetta agli Enti di governo d’ambito composti dai comuni di cui al comma 1, dunque aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una ZEA o, laddove essi non siano costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una ZEA, che adottino uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente del 20 aprile 2017 (che ha dettato i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico) e spetta fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione di uno dei sistemi di misurazione stessi.

Nel dettaglio, si ricorda che il D.M. 20/04/2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2017) ha dettato Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Esso individua le modalità con cui la misurazione puntuale dei rifiuti possa realizzarsi con riferimento a peso e volume quali grandezze caratteristiche oggetto della misurazione,  flussi e frazioni di rifiuto oggetto della misurazione,  infrastrutture tecnologiche e informatiche di cui è necessario dotarsi per effettuare la misura, modalità con cui la misurazione deve avvenire e gestione dei dati raccolti. In particolare, si ricorda che in base all'articolo 4 del D.M., recante Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. L'articolo 6 del D.M. detta disposizioni per la Misurazione della quantità di rifiuto: si prevede che la misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e può essere: a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco; b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco; c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta; d) effettuata presso un centro di raccolta. I commi da 2 a 8 dell'articolo 6 dettano la disciplina applicativa in materia di sistemi in parola anche con riferimento ai profili din pesatura diretta e indiretta dei rifiuti. L'articolo 7 del D.M. reca la Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche, mentre l'art. 8 reca Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate. I criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale sono recati dall'art. 9, mentre l'art. 10 ha detttao le relative norme transitorie.

La relazione illustrativa alla norma afferma che la disposizione ha l’obiettivo di incentivare gli Enti di governo dell’ambito ed i Comuni che comprendono al loro interno in tutto o in parte il territorio di una ZEA ad adottare uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico al fine di commisurare la tariffa rifiuti all’effettivo servizio reso alle utenze; inoltre, evidenzia che la disposizione rappresenta una misura che contribuisce all’attuazione del principio “chi inquina paga”, stabilito dalla Direttiva europea 2008/98, atteso che i sistemi di misurazione puntuale consentono l’effettiva ripartizione dei costi in funzione del servizio usufruito dalle singole utenze.

La RT al disegno di legge afferma che gli stanziamenti sono stati quantificati tenendo conto dei costi gravanti su ciascun abitante rilevati nei Comuni che hanno già attivato un sistema di misurazione puntuale, che ad oggi risultano essere circa 300, ed alla gradualità che caratterizza il passaggio al nuovo sistema, per cui i predetti stanziamenti consentirebbero di estendere i sistemi di misurazione puntuale su una popolazione di circa 3 milioni di abitanti nell’arco temporale biennale indicato, considerato anche il fatto che la misura si applica, in via sperimentale, nell’ambito dei soli comuni ricompresi, in tutto o in parte, nelle ZEA.

 

Il comma 3 della norma demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di stabilire criteri e modalità per l’attuazione dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

 


 

Articolo 141
(Misure finalizzate all’acquisto del compost
nelle zone economiche ambientali)

 

 

L'articolo 141 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente il Fondo Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA), con una dotazione di  5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle ZEA. L'assegnazione delle risorse del Fondo avviene mediante bandi pubblici, a favore dei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all’interno di una zona economica ambientale. Il contributo è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

 

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il FondoContributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali” con una dotazione di  5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si indica la finalità di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA).

L’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (D.L. clima), convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ha recato disposizioni in materia di zone economiche ambientali (ZEA). Per una ricostruzione più ampia in materia, si veda la scheda relativa all'articolo 140 del presente dossier.

Si segnala, sul piano della formulazione letterale, che la rubrica della norma fa riferimento all'acquisto di 'compost', mentre i contenuti della norma appaiono riferiti a contributi all'acquisto di composterie di comunità, quali strumenti volti alla produzione e autoproduzione del compost stesso.

Sul piano della formulazione, si valuti di chiarire la rubrica della disposizione.

Il comma 2 regola l'assegnazione delle risorse del Fondo: esso è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all’interno di una zona economica ambientale, per contribuire all’acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2016, n. 266 (recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici).

Si valuti di chiarire i profili applicativi della disposizione, laddove si fa riferimento alla assegnazione mediante bandi pubblici senza specificare le modalità e la tempistica inerente l'assegnazione delle risorse.

Il contributo riconosciuto ai Comuni è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

La relazione illustrativa al disegno di legge evidenzia che la norma è volta a promuovere la diffusione del compostaggio di comunità attraverso la dotazione di compostiere nei Comuni facenti parte, in tutto o in parte, del territorio di una zona economica ambientale, considerato che chi vive e opera all’interno di una ZEA abbia un maggiore ruolo nell'impegno alla tutela della biodiversità e dei valori ecosistemici inclusi nel territorio; si richiamano al riguardo le esperienze di talune Regioni in ordine a specifici finanziamenti sperimentali per sostenere i Comuni nell’acquisto e nella gestione di apparecchiature per il compostaggio di comunità, evidenziando la finalità di incentivare la produzione di compost in luogo di altri fertilizzanti o ammendanti di origine minerale o di sintesi viene evidenziata in connessione ai benefici ambientali e di sostenibilità della filiera.

Si ricorda che il D.M. 29/12/2016, n. 266 (G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017) reca il regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180 del codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in base a quanto previsto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale). Si rammenta che l'art. 38 del collegato ambientale, recante disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici, ha previsto (cpv. 1-septies) che al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivino le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del codice dell'ambiente. Ai sensi di tale norma, i comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti con il compostaggio.

Il cpv. 1-octies dell'articolo 38 del collegato ambientale ha poi previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, fossero stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

Il D.M. del 2016 citato detta quindi i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per l'attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq-bis, del codice dell'ambiente, e si applica alle attività di compostaggio di comunità intraprese da un organismo collettivo al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti mentre non si applica alle attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue (per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 214 del citato codice ambientale); le disposizioni del D.M. inoltre non si applicano agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all'articolo 214, comma 7-bis, del codice ambiente. Il D.M. reca le procedure per l'autorizzazione e la gestione, nonché le condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura.

La RT al disegno di legge reca, riguardo alla stima recata dalla disposizione, l'indicazione della formula applicata con riferimento al costo di una macchina per il compostaggio.

 


 

Articolo 142
(
Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026)

 

 

L’articolo 142 contiene alcune norme volte ad accelerare le procedure autorizzative relative alla realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 (Milano-Cortina).

 

 

In particolare si prevede che per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, le procedure di VIA regionale si svolgono con provvedimento autorizzatorio unico regionale dimezzando la relativa tempistica, ma facendo comunque salvi i termini previsti per la consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla normativa euro unitaria.

 

L’articolo in questione, inoltre, contiene ulteriori disposizioni volte alla accelerazione delle procedure per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie.

 

 

 

 

 


 

Articolo 149
(Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali)

 

 

L'articolo 149 reca una serie di disposizioni che intervengono su ambiti diversi. Il comma 1 modifica la disciplina dei contributi alle regioni ordinarie (recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019), al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziate e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di particolari forniture. Il comma 2 prevede che le risorse destinate dal comma 63 della legge di bilancio 2020 per l’edilizia scolastica di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale possono essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi. Il comma 3 amplia la tipologia degli interventi che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui al comma 871 della legge di bilancio 2020, prevedendo che le stesse possono essere destinate anche all’acquisto di particolari forniture.

 

Modifica della disciplina dei contributi per investimenti alle regioni ordinarie (comma 1)

Il comma 1 modifica la disciplina recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziate e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di forniture.

 

Il primo periodo del comma 134 della L. 145/2018, legge di bilancio 2019 (come riscritto dal comma 66 della L. 160/2019), assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,3 miliardi per gli anni successivi, poi ridotti a 3 miliardi dall’art. 39, comma 14-octies, del D.L. 162/2019 (c.d. proroga termini).

In base al disposto del secondo periodo del comma 134, gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla L. 145/2018 e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In virtù della riduzione di risorse operata dal succitato comma 14-octies dell’art. 39 del “milleproroghe”, il successivo comma 14-novies ha provveduto alla riscrittura della tabella 1 al fine di operare le conseguenti modifiche al prospetto regionale di riparto dei contributi in questione.

Le risorse stanziate dal comma 134 sono in ultima istanza destinate soprattutto ai comuni: il comma 135 precisa infatti che i citati contributi sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio, entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Lo stesso comma 135 indica, nel dettaglio, le seguenti finalità che devono essere perseguite dai comuni nell’utilizzo dei contributi: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni; messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; infrastrutture sociali; bonifiche ambientali dei siti inquinati.

I commi 136-138 disciplinano invece le procedure da seguire per l’impiego delle risorse stanziate nonché per il monitoraggio degli investimenti e delle opere realizzate con tali risorse.

 

La lettera a) della disposizione in esame riscrive il comma 134 della L. 145/2018 al fine di:

§  inserire, tra le finalità a cui sono destinate le risorse, anche il finanziamento degli investimenti di cui alla lettera c) del comma 18 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, vale a dire l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
Si fa osservare che la norma fa erroneamente riferimento all’art. 18 (che non esiste) invece che al comma 18 dell’art. 3 della legge 350/2003.

§  incrementare di 1 miliardo di euro le risorse stanziate, prevedendo un aumento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e un aumento di 400 milioni per il 2024. La riscrittura in esame provvede inoltre a chiarire che i nuovi importi tengono già conto delle riduzioni operate dal decreto “milleproroghe” (v. supra).

 

La lettera b), in virtù del rifinanziamento operato dalla lettera a), provvede alla conseguente riscrittura della tabella 1 allegata alla L. 145/2018, che contiene il riparto regionale delle risorse. Il nuovo totale complessivo della tabella, relativo al periodo 2021-2034, è quindi pari a 4.279,5 milioni di euro.

 

La lettera c) provvede a integrare il comma 135 onde inserire la nuova finalità introdotta dalla precedente lettera a) – vale a dire l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale – nel novero delle finalità a cui devono tendere gli investimenti effettuati dai comuni con le risorse ad essi assegnate.

 

La lettera d) inserisce un nuovo comma 135-bis in base al quale:

§  le regioni, nell’atto di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, provvedono all’individuazione degli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP;

§  i comuni beneficiari dei contributi, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, provvedono alla classificazione, nel sistema di monitoraggio previsto dal comma 138 (che viene riscritto dalla successiva lettera g), sotto la voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019”.

Si ricorda che l’art. 11 della L. 3/2003 prevede, a fini di monitoraggio degli investimenti pubblici, che “ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un ‘Codice unico di progetto’, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE”. Nel sito internet del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è disponibile una trattazione approfondita del CUP.

 

La lettera e) introduce un nuovo comma 136-bis che disciplina la procedura per la revoca dei contributi.

Viene infatti previsto che, nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso.

Le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere.

I comuni beneficiari della riassegnazione devono provvedere all’affidamento dei lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138.

Nel caso di mancato rispetto del termine citato, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

 

La lettera f) modifica il comma 137, nella parte in cui prevede che le regioni effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei contributi, precisando che tale controllo dovrà essere svolto non solo sulle opere ma anche sulle forniture.

Si tratta di una disposizione conseguente alla modifica recata dalla lettera a) che consente di destinare i contributi anche all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale, per cui il controllo a campione viene esteso anche su tali acquisti.

 

La lettera g) riscrive il comma 138 al fine di estendere il monitoraggio da parte dei comuni (che in base al testo vigente deve essere svolto, mediante il sistema di cui al d.lgs. 229/2011, per le sole opere pubbliche) anche alle forniture.

Viene altresì precisato che, nel caso di investimenti diretti, il monitoraggio sarà svolto dalle regioni.

Un’ulteriore modifica consiste nell’eliminazione della parte della disposizione che impone di classificare le opere sotto la voce “Contributo investimenti legge di bilancio 2019”, dato che tale disposizione, opportunamente modificata, viene ricollocata nel nuovo comma 135-bis dalla lettera d) del comma in esame.

Si fa notare che anche le modifiche operate dalla lettera in esame sono consequenziali a quelle recate dalle lettere precedenti.

 

Ampliamento delle finalità nell’utilizzo delle risorse per l’edilizia scolastica (comma 2)

Il comma 2 modifica il comma 63 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) – che ha autorizzato una serie di stanziamenti per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale – al fine di includere, tra gli interventi finanziabili, anche quelli di messa in sicurezza, di nuova costruzione e di cablaggio interno degli edifici scolastici.

Si ricorda che, per le finalità indicate, il comma 63 (come da ultimo riscritto dall’art. 48, comma 1, del D.L. 104/2020) autorizza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

 

Ampliamento delle finalità nell’utilizzo delle risorse attribuite alla Sardegna (comma 3)

Il comma 3 amplia la tipologia degli interventi per spese di investimento che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui all’art. 1, comma 871, della L. 160/2019, prevedendo che tali risorse possono essere destinate anche all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

Si ricorda che il citato comma 871, in estrema sintesi, riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici. A tali possibili utilizzi, il comma in esame aggiunge l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

 


 

Articolo 150
(Fondo per la perequazione infrastrutturale)

 

 

L'articolo 150 prevede interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese e a tal fine istituisce un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.

 

Nello specifico, l'articolo novella l'art. 22  della legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione all'art. 119, quinto comma, della Costituzione,  sostituendo il comma 1 ed aggiungendo i commi da 1-bis a 1-sexies[8].

 

L'art.119, quinto comma, della Costituzione dispone in ordine a risorse statali aggiuntive (rispetto a quanto previsto nei primi quattro commi del medesimo articolo[9]) nei confronti degli enti territoriali e all'effettuazione da parte dello Stato di interventi speciali in favore di tali enti al fine di perseguire una o più delle seguenti finalità: promuovere sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

 

In luogo di operare specifiche novelle all'art.22, l'articolo in esame riscrive la disposizione, pur confermandone parte dell'impianto. Nell'esposizione che segue di segnaleranno gli aspetti innovativi rispetto alla disciplina vigente.

 

Con il comma 1 del novellando art.22, viene demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti (nel testo vigente si prevede invece direttamente una ricognizione degli "interventi infrastrutturali", "in sede di prima applicazione" della disposizione). I DPCM sono adottati entro e non oltre il 30 giugno 2021, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.

Non è contemplato alcun coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nel processo di adozione dei DPCM.

 

Al riguardo, parrebbe suscettibile di approfondimento tale mancato coinvolgimento, anche alla luce dei compiti che il novellando art.22 della legge n.42 del 2009 assegna alle regioni (v. infra) e alla previsione di un'intesa nell'ambito del sistema delle conferenze sui DPCM relativi all'individuazione delle infrastrutture per colare il gap infrastrutturale, nonché ai criteri per l'assegnazione dei finanziamenti e infine al riparto del fondo perequativo infrastrutturale (v. infra).

 

La finalità degli interventi perequativi è il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali. Tale riferimento ai territori intraregonali, ancorché potenzialmente desumibile dalla disciplina vigente, viene ora reso esplicito. La tipologia di perequazione perseguita va pertanto intesa non come volta a beneficiare esclusivamente le regioni con minore grado di sviluppo infrastrutturale, bensì come diretta a colmare eventuali divari strutturali riguardanti territori anche situati all'interno di regioni che, nelle restanti parti, siano adeguatamente dotate di capitale fisico.

 

Sono confermati gli ambiti oggetto della ricognizione, già previsti dalla norma in vigore: strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale[10], idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas.

Risulta invece innovativa la scelta di precisare che la ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome.

Considerato che nell'ambito della ricognizione delle dotazioni infrastrutturali saranno verosimilmente censite anche strutture statali e di enti locali, la norma parrebbe doversi intendere nel senso che le regioni, per il tramite della Conferenza, siano tenute a trasmettere i dati delle strutture di propria competenza e che pertanto la ricognizione si avvalga "anche" (quindi non esclusivamente) del contributo della Conferenza delle regioni.

Ai medesimi DPCM è demandata altresì la definizione degli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

 

Il comma 1-bis dell'art.22 della legge n.42 del 2009, che il comma 1 dell'articolo in commento intende introdurre, riguarda i parametri su cui la ricognizione va condotta. Esso riproduce i contenuti della disposizione vigente (di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art.22 medesimo), anche se va rilevato che la stessa riguarda, come detto, la ricognizione degli interventi, non già delle dotazioni.

Ai fini della ricognizione, si terrà conto, in particolare:

a)   dell'estensione delle superfici territoriali;

b)   della valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

c)   del deficit infrastrutturale e del deficit di sviluppo;

d)   della densità della popolazione e della densità delle unità produttive;

e)   di particolari requisiti delle zone di montagna;

f)    delle carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

g)   della specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

 

Ai sensi del comma 1-ter dell'art.22 della legge n.42/2009, risultante dall'articolo in esame, il coordinamento delle attività propedeutiche all’emanazione dei richiamati DPCM spetta al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che InvestItalia è una struttura di missione, istituita con il DPCM 15 febbraio 2019 (in attuazione dell'art.1, comma 162, della legge n.145 del 2018 - legge di bilancio 2019). Essa opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri per il coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati.

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è disciplinato dagli articoli 2 e 20 del D.P.C.M. 1/10/2012 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri". È la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, finanziate con risorse ordinarie. Fra le principali funzioni vi è quella di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

 

Trattandosi di strutture che operano già alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, quest'ultimo ha facoltà di avvalersi delle medesime già sulla base dell'ordinamento vigente.

 

In collaborazione con i Ministeri competenti, il Presidente (o il Ministro delegato), avvalendosi delle anzidette strutture, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione e gli standard di riferimento.

In proposito, parrebbe opportuno specificare con quale atto debbano essere approvati tali schemi tipo.

 

Il comma 1-ter presenta contenuti innovativi rispetto alle disposizioni vigenti.

 

L'articolo in commento introduce un ulteriore comma (1-quater) all'art.22 della l.n.42/2009, contenente disposizioni non previste a legislazione vigente. Ai sensi di tale disposizione, è demandata ad ulteriori DPCM l'individuazione sia delle infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, sia dei criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti.

Tali decreti sono adottati, entro sei mesi dalla richiamata ricognizione della dotazione infrastrutturale, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata.

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo perequativo infrastrutturale” per il finanziamento delle infrastrutture necessarie ad assorbire il divario infrastrutturale. La relativa dotazione complessiva, pari a 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, è così ripartita: 100 milioni per l’anno 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2033.

Si stabilisce che al predetto Fondo non si applica l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016[11], il quale introduce, al fine di favorire il riequilibrio territoriale, un criterio di assegnazione preferenziale di risorse a favore degli interventi nei territori delle regioni del Mezzogiorno.

 

L’articolo 7-bis del citato D.L. n. 243 del 2016[12] detta un criterio di assegnazione differenziale dei finanziamenti per gli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna: il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non siano già individuati specifici criteri o indicatori di attribuzione, deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione residente (ciò che comporta, di fatto, una riserva pari al 34% delle risorse complessive).

 

Ai sensi del comma 1-quinquies dell'art.22 della l.n.42/2009, risultante dall'articolo in esame, la ripartizione del Fondo perequativo infrastrutturale è effettuata con DPCM. La relativa adozione avviene su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza Stato regioni. Con tale atto sono individuati gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

Rispetto alla procedura prevista per l'adozione dei DPCM  di individuazione delle infrastrutture da realizzare e di fissazione dei criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti(si veda il comma 1-quater), si rilevano le seguenti differenze:  viene meno il concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, nonché l'intesa in sede di Conferenza unificata, che viene "sostituita" con l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. La relazione illustrativa al disegno di legge non si sofferma sulle ragioni di tali differenze procedurali.

 

Parrebbe in proposito suscettibile di approfondimento il mancato coinvolgimento in questa fase degli enti locali, tenuto conto che gli interventi infrastrutturali potranno riguardare territori infraregionali, di diretto interesse di comuni e enti di area vasta. 

 

L'articolo aggiunge infine il comma 1-sexies all'art.22 della l.n.42/2009, ai sensi del quale il monitoraggio della realizzazione degli interventi è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229[13]. A tal fine si precisa che la classificazione degli interventi dovrà avvenire sotto la voce “Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021”.

 

Il citato D.lgs. n. 229 contempla specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

 

Si segnala che i contenuti dell'articolo in esame sono frutto di condivisione con le regioni, secondo quanto previsto nell'accordo in materia di interventi strategici a favore delle regioni e delle province autonome, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni lo scorso 5 novembre.

 

Ai sensi del punto n. 2 dell'accordo medesimo, le parti hanno concordato sulla necessità di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali statali esistenti e di individuare le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali. Tali interventi verranno finanziati con le risorse stanziate sul “Fondo perequativo infrastrutturale”, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nell'allegato n.1 al predetto accordo, è stato condiviso un testo normativo che prevede specifiche novelle all'art.22, sostanzialmente recepite nell'articolo in esame.

 


 

Articolo 162
(Stabilizzazioni delle assunzioni nelle
zone colpite da eventi sismici)

 

 

L’articolo 162 incrementa di 52 milioni di euro annui, a partire dall’anno 2022, le risorse previste per stabilizzare le assunzioni effettuate a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia).

 

L’articolo 57, ai commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, oggetto di modifica, provvede, dal 1° novembre 2020, alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle regioni e dagli enti locali dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016- 2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017 (comma 3).

Il citato art. 57 istituisce, inoltre, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), a decorrere dall’anno 2020, un Fondo, con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 (comma 3- bis).

Per maggiori approfondimenti si veda anche il seguente link.

 

L’articolo 162 provvede, a decorrere dall’anno 2022, ad incrementare di 52 milioni di euro annui le risorse previste nel predetto Fondo istituito presso il MEF; in tal modo, dall’anno 2022 ai già stanziati 30 milioni annui, si aggiungono 52 milioni di euro, portando così la dotazione annua prevista a complessivi 82 milioni di euro (lettera a)).

Viene, inoltre, soppressa la previsione relativa alla copertura degli oneri previsti pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021 a carico delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le citate strutture e amministrazioni coinvolte (lettera b)).

Conseguentemente, gli oneri complessivi ammontano a 30 milioni di euro per l’anno 2021 e 52 milioni di euro a decorrere dal 2022

Le lettere a)-c) del comma 3-bis dell’art. 57 del D.L. 104/2020, oggetto di modifica, per la copertura degli oneri determinati dalla stabilizzazione dei contratti a tempo determinato citati ha provveduto nel modo seguente: quanto a 5 milioni di euro annui, per l’anno 2020, mediante riduzione delle risorse di cui all’art. 114, comma 4, del decreto-legge citato (lett. a); quanto a 30 milioni di euro annui per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni (di cui sopra) (lett. b, che viene soppressa dall’articolo in esame); quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2022, si provvede: per 10 milioni di euro annui, mediante riduzione delle risorse di cui al citato art. 114, comma 4, per 20 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, comma 5, del decreto-legge 282/2004), e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, legge 190/2014).

 


 

Articolo 169
(Personale EIPLI - STRALCIATO)

 

L’articolo 169 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.


 

Articolo 175
(Censimento dei beni immobili delle aziende
per l’edilizia residenziale pubblica -
STRALCIATO)

 

L’articolo 175 è stato stralciato ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.


 

Articolo 189
(Plastic tax e disposizioni per favorire
il riciclaggio di imballaggi per alimenti)

 

 

L’articolo 189, comma 1, reca una serie di modifiche alla disciplina della plastic tax, volte tra l’altro a introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l’imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall’imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell’Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell’imposta.

Il comma 2 rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall’art. 51 del D.L. 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973).

 

Si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) stabiliscono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

Il comma 651 ha demandato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio 2020, nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione dell’imposta; ha affidato a un provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate. Tali provvedimenti non risultano ancora emanati.

La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria del comma 652, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto provvedimento interdirettoriale. L’articolo 133, comma 1, lettera a)) del decreto legge n. 34 del 2020 ha posticipato il termine di operatività dell’imposta al 1° gennaio 2021, a tal fine intervenendo sul comma 652.

Sulla plastic tax e sul settore della plastica e le iniziative del Ministero dell'ambiente, utili elementi di informazione sono stati recentemente forniti in risposta all'interrogazione 4-03994. Per una sintesi della normativa emanata e in itinere in materia di plastica si rinvia al paragrafo “Plastiche” del tema “Rifiuti e discariche”.

 

In particolare, il comma 1, lettera a), modifica la definizione di MACSI semilavorati, contenuta al comma 635 della predetta legge di bilancio 2020, esplicitando l’inclusione delle preforme nell’ambito dei medesimi. Ciò allo scopo di fugare dubbi in ordine alla definizione dell’oggetto dell’imposta.

 

Il comma 635 stabilisce che sono considerati MACSI anche i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

La preforma è un manufatto ottenuto dallo stampaggio di PET atto a diventare bottiglia o contenitore per bevande, tramite apposito processo di soffiatura.

 

Con la lettera b) si integra il comma 637, lettera a), per includere tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sui MACSI, anche i committenti, vale a dire i soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.

 

La lettera c) sopprime il riferimento alle materie prime e ai semilavorati, al comma 638, il quale prevede che non sia considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche.

Si prevede quindi che il soggetto non obbligato al pagamento dell’imposta sui MACSI, su richiesta, possa essere censito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel proprio sistema informativo.

 

La lettera d), con una modifica al comma 643, eleva da 10 a 25 euro la soglia di esenzione dall’imposta risultante dalle dichiarazioni trimestrali.

 

Con la lettera e) viene inserita nel comma 645 la previsione che rende il rappresentante fiscale, di cui si avvalgono i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, responsabile in via solidale con i produttori dei MACSI

 

Le modifiche introdotte dalla lettera f) al comma 647 consentono all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di esercitare i poteri conferiti dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 504/1995 (Testo unico delle accise) nell’espletamento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta sui MACSI.

Tale articolo autorizza i funzionari dell'amministrazione finanziaria, tra l’altro, ad eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi, ad accedere liberamente, in qualsiasi momento negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti, a utilizzare strumenti di misura, a eseguire verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche, nonché a esaminare registri e documenti.

Per il riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati in relazione alle materie plastiche da loro utilizzate provenienti da impianti di riciclo, è prevista la possibilità che la medesima ADM possa intervenire presso i fornitori della medesima plastica riciclata.

 

Con le modifiche al comma 650 introdotte dalla lettera g) è ridotta nel minimo e nel massimo l’entità delle sanzioni amministrative attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell’imposta, che viene fissata quindi dal doppio al quintuplo - anziché al decuplo - dell'imposta evasa, non inferiore comunque a 250 - anziché 500 - euro. Gli importi inerenti le sanzioni amministrative previste per la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale e per ogni altra violazione riguardante l’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500, anziché da euro 500 ad euro 5.000.

 

Con la lettera h) è modificato il comma 651 per precisare l’ambito di applicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, introducendovi le modalità di registrazione dei soggetti obbligati, le modalità per l’effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, le modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta a carico dei soggetti obbligati, la determinazione, anche forfettaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, nonché il tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI e la compostabilità degli stessi.

Per quanto riguarda il provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, si stabilisce che esso individui i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell’imposta oltre alle già previste modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie.

 

Infine, la lettera i) differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l’imposta in argomento, a tal fine modificando il comma 652.

 

Il comma 2 è volto a rendere strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato (PET) utilizzato negli imballaggi per alimenti, attualmente previste, in via sperimentale, dall’art. 51, comma 3-sexies, del D.L. 104/2020.

Il citato comma 3-sexies ha disposto che per le bottiglie in PET non trova applicazione, in via sperimentale per tutto il 2021, l'obbligo (previsto dall’art. 13-ter, comma 1, del D.M. Sanità 21 marzo 1973) di usare almeno il 50% di PET vergine.

In altre parole, in virtù del comma 3-sexies come novellato dalla norma in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2021 vi sarà la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal citato art. 13-ter.

Si ricorda che il comma 3-septies impone al Ministero della salute di provvedere a modificare il citato decreto 21 marzo 1973, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies.

Rinviando alla scheda di lettura contenuta nel dossier sul ddl di conversione del D.L. 104/2020 per una trattazione più approfondita della materia, si ricorda in questa sede che la norma di cui al comma 3-sexies riprende nei contenuti il disegno di legge A.S. n. 1745, all'esame della 13a Commissione del Senato, la cui relazione illustrativa evidenzia la necessità di favorire l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili avviati al riciclo, e in particolare del polietilentereftalato (PET), materiale con il quale sono oggi realizzate la maggior parte delle bottiglie e degli altri contenitori in plastica in commercio, sottolineando come il limite attualmente posto dalla normativa regolamentare di settore si ponga in contrasto con tali obiettivi di riciclo e riutilizzo, anche nell'ottica dell'economia circolare.


 

Articolo 208
(Tabelle A e B)

 

 

L’articolo 208 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B allegate al disegno di legge in esame. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio, di interesse dell’VIII Commissione. Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa.

Gli importi delle tabelle A e B a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.

 

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

                                                                                                                                            (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

23.553,5

23.553,5

23.553,5

Disegno di legge di bilancio

33.553,5

33.553,5

23.553,5

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                                                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

12.226,6

20.741,4

20.741,4

Disegno di legge di bilancio

21.226,6

33.741,4

38.741,4

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

 

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

                                                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

10.000

10.000

10.000

Disegno di legge di bilancio

30.000

35.000

40.000

 

Finalizzazioni:

§  Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285)

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                                                                                                                                           (migliaia di euro)

 

2021

2022

2023

Bilancio a legislazione vigente

28.000

60.000

60.000

Disegno di legge di bilancio

40.000

60.000

60.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 


La seconda Sezione

La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016, la parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti a legislazione vigente.

Le previsioni di entrata e di spesa contenute nella Sezione II (art. 21, co. 1-sexies, legge n. 196/2009):

-        sono formate sulla base della legislazione vigente, includendo l'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e alle spese di fabbisogno e le rimodulazioni compensative che interessano anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio;

-        evidenziano, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. “integrate” con gli effetti della manovra, riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa che costituiscono l’unità di voto.

1. Le unità di voto parlamentare

Le unità di voto per le spese sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. Per le entrate, le unità di voto sono individuate con riferimento alla tipologia di entrata.

L’unità di voto deve indicare:

§  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

§  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;

§  le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Le spese del bilancio dello Stato rientranti in ciascuna unità di voto sono inoltre classificate a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio, e precisamente in:

§  oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);

§  fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§  spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

Con la c.d. flessibilità di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

In particolare, l’articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a)     la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).

La rimodulazione è consentita anche sulle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, ai sensi dell'art. 30, co. 2, il quale prevede la rimodulazione delle quote annuali, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, anche per l’adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti: in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. rimodulazione orizzontale). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è altresì consentita la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio;

b)     il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni degli stanziamenti di autorizzazioni legislative di spesa, non compensativi, concorrono alla manovra di finanza pubblica[14].

È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

3. Classificazione delle spese

Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a)    missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)    programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.

c)    unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.

 

Esse sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione sull'efficacia delle azioni, predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti. La più recente Relazione, presentata al Parlamento il 17 luglio 2019 (Doc. XXVII, n. 7), riguarda gli esiti della sperimentazione condotta finora. Con successivo D.P.C.M. sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.

Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.

 

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.

4. La struttura degli stati di previsione della spesa

Il deliberativo di ciascuno stato di previsione della spesa (Tomo III del ddl) espone gli stanziamenti relativi ai singoli programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l’unità di voto parlamentare, e riporta i seguenti Allegati:

?      Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);

?      Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);

?      Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);

?      Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);

?      Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta i seguenti elementi informativi:

?     la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi delle specifiche voci di bilancio (il contenuto di ciascun programma con riferimento alle azioni sottostanti, le risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio con riguardo alle categorie economiche, le norme autorizzatorie che lo finanziano); il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;

?     per ogni programma, la ripartizione in unità elementari di bilancio dei relativi stanziamenti;

?     un riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo l'analisi economica e funzionale.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

 

L’articolo 21 della legge di contabilità, infine, dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

 

 


AMBIENTE

Le spese del Ministero per gli anni 2021-2023

Il ddl di bilancio 2021-2023 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), spese finali, in termini di competenza, pari a 1.528,1 milioni di euro nel 2021, a 1.266,5 milioni di euro per il 2022 e 1.665,7 milioni di euro per il 2023, come si evince dalla tabella che segue.

 

Spese finali del Ministero dell’ambiente nel ddl di bilancio per gli anni 2021-2023

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

Legge di Bilancio 2020

Previsioni

Ddl di bilancio 2021

Diff.
bil 2021/
bil 2020

Ddl di bilancio 2022

Ddl di bilancio 2023

Spese correnti

359,2

402,6

43,4

405,9

373,3

Spese in c/capitale

667,0

1.125,5

458,5

860,6

792,4

SPESE FINALI

1.026,2

1.528,1

501,9

1.266,5

1.165,7

Spese MINISTERO in % spese finali STATO

0,15

0,20

 

0,17

0,16

 

Rispetto alla legge di bilancio 2020, il disegno di legge di bilancio 2021-2023 espone dunque per il MATTM un deciso incremento nel 2021 (+48,9%), in realtà attribuibile in gran parte alla legislazione vigente, che tende però a scemare negli esercizi successivi (ove il dato delle spese finali mostra un trend decrescente): le spese finali nel 2023 superano quelle della legge di bilancio 2020 solamente del 13%.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2021, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2020, in termini assoluti, di 501,9 milioni di euro (48,9%), attribuibile in larga parte all’incremento che si registra nelle spese in conto capitale.

Gli stanziamenti di spesa del MATTM autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2021 in misura pari allo 0,20% della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era lo 0,15% nell’esercizio precedente.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 1.997,9 milioni di euro nel 2021, a 1.345,2 milioni di euro nel 2022 e a 1.169,1 milioni di euro nel 2023.

Le spese per l’anno 2021

Lo stato di previsione del MATTM (Tabella 9) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2021 di 1.433,6 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un incremento delle spese finali di 94,5 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue:

 

Spese finali del MATTM - anno 2021

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

2020

2021

Legge di Bilancio

previsioni assestate

BLV

Modifiche Sez. II

Ddl bilancio Sez II

effetti Sez. I

DDL di Bilancio integrato sez I+Sez II

Spese correnti

359,2

406,5

363,1

-

363,1

+39,5

402,6

Spese in c/capitale

667,0

1.082,2

1.070,5

+50,0

1.120,5

+5,0

1.125,5

SPESE FINALI

1.026,2

1.488,8

1.433,6

+50,0

1.483,6

+44,5

1.528,1

 

 

Il DDL di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 1.528,1 milioni per il 2021.

 

Il disegno di legge di bilancio integrato conferma ed accentua per il 2021, rispetto alla legge di bilancio 2020, la prevalenza delle spese in conto capitale, che assorbono quasi il 74% delle spese finali del Ministero (rispetto al 65% della legge di bilancio 2020).

Analisi delle previsioni di spesa per l’anno 2021 per Missioni/Programmi

La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2021 per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2020.

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta alla legislazione vigente, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.

Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della Sezione II sono evidenziati nell’apposito allegato allo stato di previsione.

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MATTM


 

Missione/Programma

2020

2021

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a)

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

1

Sviluppo sostenibile e tutela del terr. e dell'ambiente (18)

895,5

1.355,1

1.291,6

-

+50,0

1.341,6

39,5

1.381,1

1.2

Sviluppo sost., valut. e aut.(18.5)

35,8

101,7

91,1

-

-

91,1

-47,0

44,1

1.3

Vigilanza ambientale (18.8)

21,2

21,3

20,8

-

-

20,8

-

20,8

1.5

Ris. idriche e territorio (18.12)

472,4

475,8

478,5

-

+10,0

488,5

+0,5

489,0

1.6

Biodiversità (18.13)

148,7

319,9

257,7

-

+20,0

277,7

+36,0

313,7

1.7

Econ. circolare e rifiuti (18.15)

20,9

48,5

72,7

-

-

72,7

-

72,7

1.8

Cambiamenti climatici (18.16)

113,3

314,2

316,4

-

+20,0

336,4

+50,0

386,4

1.9

Danno amb. e bonifiche (18.19)

83,2

73,7

54,4

-

-

54,4

-

54,4

3

Servizi istituzionali e generali delle amm.ni pubbliche (32)

130,6

133,6

142,0

-

-

142,0

+5,0

147,0

3.1

Indirizzo politico (32.2)

9,2

9,7

11,4

-

-

11,4

-

11,4

3.2

Servizi e affari generali (32.3)

121,4

123,9

130,6

-

-

130,6

+5,0

135,6

 

SPESE FINALI MINISTERO

1.026,2

1.488,8

1.433,6

-

+50,0

1.483,6

+44,5

1.528,1

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

 

La spesa complessiva del Ministero è allocata su 2 missioni, di cui la principale è “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)”, che rappresenta il 90,4% del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo.

In termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali della Missione 18 sono pari a 1.381,1 milioni di euro per il 2021.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, tale missione registra, per effetto delle modifiche operate dalla sezione II, un leggero incremento (di 50 milioni di euro).

Tale incremento è la risultante di tre rifinanziamenti:

- un rifinanziamento di 10 milioni di euro a carico del Programma 18.12 “Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico”, e relativo, nello specifico, alle risorse del cap. 8533, ove è allocata la dotazione del Fondo per esigenze di tutela ambientale e per programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico;

- un rifinanziamento di 20 milioni di euro a carico del Programma 18.13 “Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino”, e relativo, nello specifico, alle risorse del cap. 7217 relativo alla realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura, finalizzati all’istituzione e funzionamento di parchi nazionali;

- un rifinanziamento di 20 milioni di euro a carico del Programma 18.16 “Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili”, e relativo, nello specifico, alle risorse del cap. 8405 relativo agli interventi per il miglioramento della qualità dell’aria.

 

Alla variazione prevista nella sezione II va aggiunto un ulteriore incremento di 44,5 milioni di euro che è la risultante di una serie di interventi di Sezione I derivanti:

- dall’art. 134, il cui comma 1 è volto ad incrementare di 6 milioni di euro dal 2021 le risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento (cap. 1551) e il cui comma 2 incrementa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021 l’autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette (cap. 1646);

- dall’art. 135, il cui comma 1 incrementa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse destinate all'ISPRA per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia (cap. 8833) e il cui comma 9 autorizza una spesa di 3 milioni per ciascuno degli anni 2021-2022 destinata a coprire gli oneri per il supporto, da parte dell’ISPRA, alle Commissioni per l’autorizzazione e la valutazione ambientale insediate presso il Ministero dell’ambiente (cap. 2706);

- dall’art. 136, comma 1, che prevede l’istituzione del “Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica” con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (cap. 3075);

- dall’art. 137, che istituisce il Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e a tal fine autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021 (cap. 1391);

- dall’art. 138, che istituisce un Fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale (cap. 1559);

- dall’art. 139, commi 2 e 5, che autorizzano complessivamente la spesa di 10 milioni di euro (allocata in parti uguali nei capitoli 1560 e 1561) per incentivare l’introduzione del sistema del vuoto a rendere;

- dall’art. 140, che istituisce un fondo per la promozione della tariffazione puntuale dei rifiuti con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (cap. 1562);

- dall’art. 141, che istituisce un fondo per la promozione di compostiere di comunità nelle ZEA (zone economiche ambientali) con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (cap. 1563).

 

Si fa notare che, in realtà, l’intervento più consistente relativo all’esercizio 2021 operato dalla Sezione I è quello previsto dall’art. 126, comma 2, che incrementa le risorse del “Programma sperimentale buono mobilità”, di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 (capitolo 7955). Tale incremento non ha però effetto sul bilancio complessivo del Ministero perché viene coperto (in virtù del disposto del comma 5 del medesimo articolo) con una riduzione di pari importo, che viene equiripartita sui capitoli 8415 e 7954.

 

Complessivamente, a livello di Ministero, gli effetti cumulati delle sezioni I e II determinano un incremento di 94,5 milioni di euro (pari al 6,6%) rispetto al dato a legislazione vigente.

 

Le risorse per sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell’ambiente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


 

Missione/Programma

2020

2021

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

13

Svil. sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

587,8

589,8

932,5

-

-

932,5

+5,0

937,5

13.1

Sostegno allo svil. sost. (18.14)

587,8

589,8

932,5

-

-

932,5

+5,0

937,5

 

La Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, che nello stato di previsione del MEF si compone dell’unico Programma 18.14 “Sostegno allo sviluppo sostenibile”, presenta a legislazione vigente una dotazione pari a 932,5 milioni, aumentata di 344,7 milioni rispetto al dato della legge di bilancio 2020 (pari al 58,6%).

Il dato del bilancio integrato per il 2021 fa segnare un ulteriore incremento, sebbene decisamente contenuto (nella misura di soli 5 milioni di euro, pari allo 0,5% del dato a legislazione vigente), attestandosi sull’importo di 937,5 milioni di euro.

L’incremento testé menzionato è dovuto agli effetti derivanti dalla Sezione I, in virtù di quanto disposto dall’art. 94, che istituisce la Fondazione per il futuro delle città (con lo scopo di promuovere la ricerca e l’alta formazione in funzione della transizione verde dell’Italia) e a tal fine istituisce un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni annui per gli anni 2022 e 2023. Tali risorse sono allocate nel capitolo 2115 denominato “Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la Fondazione Futuro delle città”.

INFRASTRUTTURE

L’analisi dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per il 2020 viene svolta con riferimento alle principali missioni di competenza dell’VIII Commissione (Ambiente), vale a dire la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e la missione 19 (Casa e assetto urbanistico).

 

Spesa, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, per le missioni 14 e 19 e i relativi programmi

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


 

Missione/Programma

2020

2021

Legge di Bilancio

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1-2

Variaz.
a.23 c. 3 lett b)

1

Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

6.511,9

3.682,5

-3,3

+227,0

3.906,2

-

3.906,2

1.1

Sistemi stradali, autostradali ed intermodali  (14.11)

5.655,8

2.528,2

-3,3

+156,0

2.680,8

-

2.680,8

1.2

Sistemi idrici, idraulici ed elettrici  (14.5)

191,4

237,1

-

-

237,1

-

237,1

1.3

Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni  (14.9)

6,5

6,0

-

-

6,0

-

6,0

1.4

Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10)

658,2

911,3

-

+71,0

982,3

-

982,3

3

Casa e assetto urbanistico (19)

169,6

161,3

-

+160,0

321,3

-

321,3

3.1

Politiche abitative, urbane e territoriali  (19.2)

169,6

161,3

-

+160,0

321,3

-

321,3

Nella prima colonna è riportata la numerazione assunta nello stato di previsione del MIT. Tra parentesi la numerazione generale.

Le missioni 14 “Infrastrutture pubbliche e logistica” e
19 “Casa e assetto urbanistico”

La missione 14 “Infrastrutture pubbliche e logistica” vede una riduzione rilevante del dato del bilancio a legislazione vigente (BLV) rispetto a quello della legge di bilancio 2020 (-43,5 per cento, pari a -2.829,4 milioni di euro), principalmente per effetto dell’andamento del  programma 14.11 “Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali” (-3,1  miliardi). In particolare, secondo l’andamento già previsto dalla pianificazione triennale 2020-2022, in generale, si  riducono le dotazioni dei trasferimenti all’ANAS, per la realizzazione di nuove  infrastrutture e per la prosecuzione degli interventi previsti da contratti già stipulati (-2,7  miliardi circa, cap.7002), e si riducono le dotazioni del Fondo per le opere strategiche e per la captazione delle risorse idriche (-0,4 miliardi, cap.7060).

Nel programma 14.10 si registra un aumento rispetto al dato della legge di bilancio 2020 (circa +0,25 miliardi recati dal BLV, tra cui rilevano i 135 milioni di euro stanziati, nel cap. 7698 per interventi stradali per le Olimpiadi invernali 2026, dal decreto legge 16/2020, art. 3, comma 12-bis), a cui si aggiungono 71 milioni dal DLB integrato 2021 (30 milioni per la progettazione infrastrutture “Sviluppo paese" - cap. 7008; 30 milioni per il Fondo salva opere - cap. 7011; 4 milioni per la manutenzione di edifici pubblici  - cap. 7341; 3 milioni per la salvaguardia di Venezia, art. 95 commi 16 e 17, D.L. 104/2020 - cap. 1264; 2 milioni  per interventi stradali evento Olimpiadi invernali 2026 - cap. 7698; 2 milioni per le strutture penitenziarie – cap. 7441).

Nel programma 14.11 vi sono incrementi che riguardano il Fondo istituito dal decreto legge n. 104/2020 (art. 49, co. 1) per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti delle province e delle città  metropolitane (+200 milioni, cap. 7003, dal BLV), a cui il DLB integrato 2021 aggiunge ulteriori 150 milioni. Il DLB integrato 2021 aggiunge, inoltre, 4 milioni per il cap. 7582 per le ciclovie, e 2 milioni per il cap. 7065 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese.  

La missione 19Casa e assetto urbanistico” presenta presso il suo unico programma 19.2 “Politiche abitative, urbane e periferie”, una dotazione nel BLV pari 161,3 milioni di euro (-8,2 milioni rispetto al dato della legge di bilancio 2020), a cui si aggiungono 160 milioni dal DLB integrato 2021 allocati nel cap. 1690 relativo al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

 

Le risorse per la casa e l’assetto urbanistico nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


 

Missione/Programma

2020

2021

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

13

Casa e assetto urbanistico (19)

162,3

662,3

246,9

-

-

246,9

-

246,9

13.1

Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)

162,3

662,3

246,9

-

-

246,9

-

246,9

 

La Missione 19 “Casa e assetto urbanistico” presenta, all’interno dello stato di previsione del MEF, a legislazione vigente una dotazione pari a 246,9 milioni di euro, in deciso aumento (84,6 milioni, pari al 52,1%) rispetto al dato della legge di bilancio 2020. Tale stanziamento non viene variato dal presente disegno di legge.

PROTEZIONE CIVILE

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2), è collocata la missione 8 “Soccorso civile”, di interesse della Commissione Ambiente.

Tale missione si compone di due soli programmi: il programma 8.4 “Interventi per pubbliche calamità” ed il programma 8.5 “Protezione civile”.

 

Soccorso civile

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


 

Missione/Programma

2020

2021

Legge di Bilancio

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio

 Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1

Variaz.
a.23 c. 3 lett b)

6

Soccorso civile (8)

2.728,5

5.904,1

2.702,9

-

+758,8

3.461,7

-

3.461,7

6.1

Interv. pubbliche calamità (8.4)

983,4

987,6

711,5

-

+750,0

1.461,5

-

1.461,5

6.2

Protezione civile (8.5)

1.745,1

4.916,5

1.991,4

-

+8,8

2.000,2

-

2.000,2

 

La Missione 8 “Soccorso civile”, rispetto ai dati della legge di bilancio 2020, presenta un volume di spese finali sostanzialmente invariato: si registra infatti una riduzione di soli 25,6 milioni di euro (pari allo 0,9%).

Il dato del bilancio integrato per il 2021, invece, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, fa segnare un incremento di ben 758,8 milioni (pari al 28,1%).

Tale incremento è il risultato di due rifinanziamenti operati in Sezione II:

- un rifinanziamento di 750 milioni, a carico del Programma 8.4 “Interventi per pubbliche calamità”, e relativo, nello specifico, alle risorse del cap. 8005 ove sono allocate le somme da destinare agli Uffici speciali per la città dell’Aquila e per i comuni del cratere, al Comune dell’Aquila e ad altri soggetti per la ricostruzione ed il rilancio socio-economico dei territori interessati dal sisma dell'aprile 2009;

- un rifinanziamento di 8,8 milioni di euro nel Programma 8.5 “Protezione civile” in favore delle risorse del cap. 7446 ove sono collocate le somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità ivi comprese le attività connesse).


 

Principali rifinanziamenti di interesse dell’VIII Commissione

Nella tabella seguente sono riportate le principali leggi di spesa oggetto di rifinanziamento, suddivise per Ministero, di interesse dell’VIII Commissione.

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

RIFINANZIAMENTI

 

2021

2022

2023

2024 e seguenti

ECONOMIA E FINANZE

 

 

 

 

 

L.B. n. 160/2019, art. 1, co. 553: Fondo isole minori (Cap-pg: 7472/1)

LV

14,0

13,0

-

-

Rif.

10,0

20,0

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/bis "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap-pg: 7270/1) - (fino al 2033)

LV

3,0

4,0

4,0

41,0

Rif.

22,0

21,0

20,0

200,0

LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 362 "Sport e periferie" - (Cap-pg: 7457/3) - (fino al 2030)

LV

9,4

9,3

9,3

93,2

Rif.

30,0

30,0

30,0

210,0

DL n. 39 del 2009 art. 3 c. 1 "Sisma Abruzzo" - (Cap-pg: 8005/4) - (fino al 2035)

LV

-

-

-

-

Rif.

750,0

770,0

-

680,0

LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 362 p. B "Concessione di contributi per la ricostruzione pubblica, di cui all'art 14 decreto legge n.189/2016" - (Cap-pg: 8006/1) - (fino al 2029)

LV

200,0

750,0

-

-

Rif.

-

-

-

1.710

DL n. 142 del 1991 art. 6 c. 1 p. 1/bis "Fondo protezione civile" - (Cap-pg: 7446/2)

LV

51,2

51,2

51,2

51,2

Rif.

8,8

2,0

2,0

-

INTERNO

 

 

 

 

 

L.B. 145/2018, art. 1, co. 139 - Contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cap. 7235/2)

LV

1.150,0

2.000,0

250,0

2.700,0

Rif.

600,0

-

-

-

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (Cap-pg: 7411/16) 

LV

0,4

0,2

-

-

Rif.

0,5

1,5

0,5

-

AMBIENTE

 

 

 

 

 

LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 432 "Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale legge 58 del 2005" - (Cap-pg: 8533/1) - (fino al 2028)

LV

30,3

30,3

30,3

302,7

Rif.

10,0

60,0

60,0

50,0

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. B/novies "Mobilità sostenibile e sicurezza stradale" - (Cap-pg: 7217/11 - 7217/12) - (fino al 2028)

LV

3,0

4,0

4,0

56,5

Rif.

20,0

20,0

10,0

50,0

LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 432 "Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale legge 58 del 2005" - (Cap-pg: 8405/3) - (fino al 2028)

LV

-

-

-

-

Rif.

20,0

20,0

30,0

150,0

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

 

 

 

 

LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 208 "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione" - (Cap-pg: 7532/1) - (fino al 2035)

LV

143,5

143,5

437,1

1.124,8

Rif.

3,0

10,0

14,0

282,0

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 96  Linea metropolitana 5 (m5) da Milano fino al comune di Monza" - (Cap-pg: 7418/4) - (fino al 2026)

LV

25,0

95,0

180,0

575,0

Rif.

-

3,0

3,0

9,0

DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis "Interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le Olimpiadi invernali 2026" – Edilizia statale - (Cap-pg: 7341/6 - 7698/1) - (fino al 2025)

LV

135,0

140,0

140,0

287,0

Rif.

6,0

9,0

20,0

30,0

DL n. 34 del 2019 art. 47 c. 1/bis "Fondo salva opere" - (Cap-pg: 7011/1)

LV

-

-

-

-

Rif.

30,0

-

-

-

DL n. 104 del 2020 art. 95 c. 16 p. 2/bis "Organismo pubblico per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare – funzionamento autorità di gestione del Mose - (Cap-pg: 1264/4) (Permanente)

LV

-

-

-

-

Rif.

3,0

3,0

3,0

3,0

DL n. 104 del 2020 art. 95 c. 17 "Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del Mose" - (Cap-pg: 1264/3) - (Permanente)

LV

40,0

40,0

40,0

40,0

Rif.

-

23,0

23,0

23,0

DLG n. 50 del 2016 art. 202 c. 1 "Progettazione infrastrutture sviluppo Paese" - (Cap-pg: 7008/4 - 7008/5)

LV

-

-

-

-

Rif.

30,0

30,0

10,0

-

DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis "Interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le Olimpiadi invernali 2026" – Strade e autostrade - (Cap-pg: 7341/6 - 7698/1)

LV

-

-

-

-

Rif.

4,0

1,0

-

-

DL n. 104 del 2020 art. 49 c. 1 "Messa in sicurezza per ponti e viadotti di province e città metropolitane" - (Cap-pg: 7003/1) -

LV

200,0

200,0

200,0

-

Rif.

150,0

250,0

150,0

-

LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. 9/bis "Fondo opere  strategiche" Sicurezza strada Roma-Latina - (Cap-pg: 7065/2) - (fino al 2034)

LV

-

-

-

-

Rif.

2,0

2,0

2,0

204,0

LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 68 "ANAS" - (Cap-pg: 7002/1) - (fino al 2035)

LV

100,0

100,0

-

-

Rif.

-

2,0

2,0

749,0

L n. 431 del 1998 art. 11 c. 1 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" - (Cap-pg: 1690/1) - (fino al 2022)

LV

50,0

50,0

-

-

Rif.

160,0

180,0

-

-

UNIVERSITA’ E RICERCA

 

 

 

 

 

LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 477 "Contributo al Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici" - (Cap-pg: 7239/1)

LV

5,0

5,0

5,0

5,0

Rif.

2,0

2,0

2,0

-

 

 

 



[1]     Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) è un organo collegiale del Governo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri con rilevanti competenze in materia di crescita economica.

[2]     A pag. 8 del documento consegnato dall’AGCM nel corso dell’audizione del 23 giugno 2020 presso l’8a Commissione del Senato viene ricordato che “nel gennaio 2016, il MIT e le amministrazioni dei territori attraversati dalla A22 avevano sottoscritto un protocollo d’intesa che consentiva l’affidamento in house della concessione a una società interamente partecipata dalle amministrazioni territoriali. Si dovevano, dunque, liquidare i soci privati che detengono circa il 14% della società Autostrada del Brennero S.p.A. L’iter procedurale per la sottoscrizione della nuova convenzione di concessione dell’autostrada A22 non si è ancora concluso ed anche la data, oramai imminente, del 30 giugno trascorrerà senza che venga perfezionata la liquidazione dei soci privati dell’attuale compagine della società Autostrada del Brennero S.p.A.”.

[3]     V. pag. 8 del documento consegnato dall’AGCM nel corso dell’audizione del 23 giugno 2020 presso l’8a Commissione del Senato.

[4]     Si ricorda che l’art. 55, comma 13, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, che la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare, in esenzione di imposta, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova).

[5]     In Italia esistono 871 aree protette, disciplinate dalla legge 394/91, per un totale di oltre 3 milioni di ettari tutelati a terra, circa 2.850mila ettari a mare e 658 chilometri di costa. I parchi nazionali sono 24 e coprono quasi 1,5 milioni di ettari a terra e 71mila a mare; le Aree marine protette, invece, sono 32, per un’estensione di circa 222mila ettari e ad esse occorre aggiungere due parchi sommersi ed il Santuario internazionale dei mammiferi marini, con altri 2.5 milioni di ettari protetti (dati del VI aggiornamento dell´Elenco U?ciale delle Aree protette)

[6]     Il Programma MAB include al suo interno le Riserve della Biosfera, che comprendono ecosistemi terrestri, marini/costieri o una combinazione degli stessi. Il Network mondiale delle Riserve della Biosfera comprende attualmente 714 Riserve della Biosfera (incluse 21 transfrontaliere), in 129 Paesi, di cui 19 in Italia.

[7]     In base alla Convenzione l’UNESCO ha fino ad oggi riconosciuto un totale di 1121 siti (869 siti culturali, 213 naturali e 39 misti) presenti in 167 Paesi del mondo. Attualmente l'Italia e la Cina sono le nazioni che detengono il maggior numero di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità. In Italia sono presenti 55 siti, di cui 5 sono siti naturali (Isole Eolie, Monte San Giorgio, Dolomiti, Monte Etna, Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa).

[8]     Si segnala che i contenuti dell'articolo in esame sono stati illustrati dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel corso dell'audizione "sui rapporti tra lo Stato e le regioni in conseguenza delle recenti evoluzioni dell’emergenza coronavirus" presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali nella seduta del 18 novembre 2020.

[9]     Il primo comma dell'art.119 dispone che gli enti territoriali, e non solo alle Regioni (come previsto nel testo previgente alla riforma del Titolo V della Costituzione) vantano autonomia di entrata e di spesa. Il secondo comma afferma il principio secondo cui i predetti enti godono di risorse autonome. L'autonomia delle risorse è declinata come potestà di fissare e applicare tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e nello specifico con i principi di coordinamento della finanza pubblica, nonchè in termini di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. Il terzo comma demanda alla legge statale l'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse, nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti, non possono avere una destinazione vincolata (la destinazione è decisa dagli enti stessi). Il quarto comma stabilisce il principio della necessaria corrispondenza fra funzioni attribuite e risorse.

[10]   Nel testo vigente, invero, si fa riferimento "alle strutture portuali ed aeroportuali".

[11]   "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno".

[12]   Convertito, con modificazioni, dalla legge n.18 del 2017 e come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) e dall'art. 41, comma 3-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ("Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno").

[13]   "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

[14]   Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della vecchia legge di stabilità. Prima della riforma ex legge n. 163/2016, i rifinanziamenti/definanziamenti e le riprogrammazioni erano operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano poi recepiti in bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.