Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge salva mare») 11 ottobre 2019 |
Indice |
Premessa|Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
PremessaLa dimensione del problema dei rifiuti in mare e lungo le costeLa problematica relativa alla presenza ingente di rifiuti in ambiente marino – secondo quanto riportato nella relazione del Governo in merito alla proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, trasmessa al Parlamento nel giugno del 2018 – ha negli ultimi tempi assunto le dimensioni di una sfida complessa e globale, oggetto di attenzione e causa di diffuse preoccupazioni a tutti i livelli. Le materie plastiche sono le componenti principali dei rifiuti marini, che si stima rappresentino fino all'85% dei rifiuti marini trovati lungo le coste (beach litter), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (marine litter). Si stima che vengano prodotte annualmente, a livello mondiale, 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno. Iniziative adottate a livello nazionaleAlcune iniziative finalizzate alla riduzione delle plastiche e del marine litter sono state adottate a livello nazionale nel corso delle legislature precedenti. Si ricorda, in particolare, la normativa sul divieto di utilizzo di shopper non biodegradabili e compostabili (introdotta da diversi anni e resa operativa, in conformità alla disciplina europea recata dalla direttiva 2015/720/UE, dall'art. 9-bis del D.L. 91/2017). Inoltre, i commi 543-548 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) anticipano, almeno in parte, i contenuti della direttiva proposta dalla Commissione europea. Tali commi dettano infatti disposizioni finalizzate alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie, c.d. cotton fioc, in materiale biodegradabile e compostabile, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche. Vengono inoltre introdotti divieti di commercializzazione con decorrenze differenziate (1° gennaio 2019 per i cotton fioc, 1° gennaio 2020 per i cosmetici) per i succitati prodotti, nonché sanzioni da applicare ai trasgressori del divieto relativo ai cosmetici. Si ricorda altresì l'art. 27 del c.d. collegato ambientale (L. 221/2015), che ha previsto l'individuazione (da parte del Ministro dell'ambiente) di porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo, tramite appositi accordi di programma.
In attuazione di tale norma, nel mese di luglio 2017 è stato sottoscritto l'accordo di programma per la pulizia dei fondali marini per il porto di Porto Cesareo. Altri accordi sono in corso di sottoscrizione.
Tra le attività previste nell'ambito di tali accordi (secondo quanto riportato in una
nota della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente) vi sono:
Si ricorda inoltre la disposizione contenuta nell'art. 40 della L. 221/2015 che è finalizzata alla riduzione dei rifiuti di prodotti da fumo (mozziconi di sigarette) e rifiuti di piccolissime dimensioni, che costituiscono una percentuale rilevante dei rifiuti marini.
In risposta all'interrogazione 3/03420, nella seduta del 6 dicembre 2017, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ricordato che nel programma di misure della Strategia Marina italiana (attuativa dell'art. 13 della Direttiva Quadro 2008/56/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 190/2010) sono incluse misure finalizzate, tra l'altro, alla sensibilizzazione del pubblico e degli operatori economici e alla riduzione del marine litter. Nel dettaglio, le misure in questione (descritte in maniera approfondita alle pagg. 186 e ss. del Summary Report del Programma di Misure per la Strategia Marina) prevedono: - progettazione e realizzazione di misure volte a migliorare la gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, favorendone, laddove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero (misura 10);
Tale misura è volta a favorire la corretta gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura (in particolare molluschicoltura), al fine di prevenirne l'abbandono in mare o sui litorali. In particolare, si propone di ottimizzare le modalità di conferimento dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, nell'ambito del sistema di smaltimento dei rifiuti nei porti di cui al d.lgs. 182/2003, nel rispetto degli obblighi di conferimento stesso. È prevista inoltre l'implementazione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti gli attori coinvolti nell'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura volte a prevenire la formazione dei rifiuti marini.
- studio, progettazione e creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori (misura 11);
Con tale misura, anche nota con il termine anglosassone di "
fishing for litter", si intendono le azioni e le relative campagne di informazione e sensibilizzazione volte a favorire il raggruppamento e smaltimento dei rifiuti raccolti durante le attività di pesca e l'installazione a bordo delle imbarcazioni di appositi contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti raccolti. Lo sviluppo di questo pacchetto di misure può avvenire anche attraverso l'implementazione del progetto Marelitt che consente di ottenere supporto nella progettazione e realizzazione di progetti di
marine litter retention, iniziative in cui i pescatori portano volontariamente a terra i rifiuti raccolti nelle loro reti durante le attività di pesca.
- implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per aumentare la conoscenza e favorire l'educazione del pubblico e degli operatori economici alla prevenzione e contrasto del marine litter (misura 12).
Questa misura si presenta come azione ad ampio spettro di sensibilizzazione ed educazione del pubblico e di formazione degli operatori economici rispetto all'importanza di: prevenire con comportamenti consapevoli il deposito e la formazione di rifiuti marini, e di contrastare, con azioni mirate, l'accumulo di tali rifiuti, favorendone la raccolta e il recupero, grazie al coinvolgimento di pubblico e
stakeholders.
Si segnala, infine, che nella legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) si rinvengono disposizioni che hanno la finalità di contribuire alla riduzione dei rifiuti di plastica e, conseguentemente, ad una riduzione della loro presenza nell'ambiente marino. In particolare, i commi da 73 a 77 dell'art. 1 riconoscono un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Il comma 802 dell'art. 1 detta disposizioni (che vengono inserite nel nuovo articolo 226-quater del Codice dell'ambiente) finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso e a favorirne la raccolta e il riciclaggio. A tal fine vengono invitati i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, ad adottare una serie di iniziative (modelli di raccolta e riciclo, utilizzo di biopolimeri, elaborazione di standard qualitativi dei prodotti, sviluppo di tecnologie innovative, attività di informazione, ecc.). Lo stesso comma prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un fondo (con una dotazione di 100.000 euro, a decorrere dal 2019) destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca. Le nuove norme adottate dall'UEAl fine di frenare il consumo di plastica monouso e il marine litter, in linea con gli obiettivi enunciati nella Comunicazione "Strategia europea per la Plastica nell'economia circolare", l'UE ha emanato la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 12 giugno 2019. Tale direttiva, che dovrà essere recepita dai Paesi membri entro il 3 luglio 2021, si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato alla direttiva stessa, nonché ai prodotti di plastica oxodegradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. Le nuove regole dettate dalla direttiva prevedono, in particolare:
La nuova direttiva 2019/883/UE sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE del 7 giugno 2019 e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 28 giugno 2021, ha introdotto rilevanti novità. In particolare, l'art. 2 della direttiva prevede l'inclusione, tra i rifiuti delle navi assoggettati alle disposizioni della direttiva, anche dei "rifiuti accidentalmente pescati", che a loro volta sono definiti come i "rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca" (art. 2, punto 4)). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 della direttiva, l'ambito di applicazione della stessa riguarda: - tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro; - tutti i porti degli Stati membri ove fanno abitualmente scalo le navi di cui al punto precedente. Sono escluse dall'applicazione della direttiva le navi adibite a servizi portuali, le navi militari da guerra, le navi ausiliarie e altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali. L'articolo 3 della direttiva dispone però che "gli Stati membri adottano misure per garantire che, ove ragionevolmente possibile, le navi escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva conferiscano i loro rifiuti in accordo con la presente direttiva". Nel considerando (31) viene sottolineato che «in taluni Stati membri sono stati istituiti regimi per fornire un finanziamento alternativo dei costi per la raccolta e la gestione a terra dei rifiuti degli attrezzi da pesca o dei rifiuti accidentalmente pescati, compresi i cosiddetti "sistemi per la pesca dei rifiuti". Tali iniziative dovrebbero essere accolte con favore ed è opportuno incoraggiare gli Stati membri a integrare i sistemi di recupero dei costi istituiti a norma della presente direttiva con i sistemi per la pesca dei rifiuti per coprire i costi dei rifiuti pescati passivamente. È quindi opportuno che tali sistemi di recupero dei costi, che si basano sull'applicazione di una tariffa indiretta del 100% per i rifiuti di cui all'allegato V della Marpol, esclusi i residui del carico, non creino un disincentivo alla partecipazione delle comunità dei porti di pesca ai regimi esistenti di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati». Tale obiettivo viene perseguito, nell'articolato, con la previsione di un regime di favore per i rifiuti accidentalmente pescati. L'art. 8, paragrafo 2, della direttiva prevede infatti che, per tali rifiuti, "non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti" eccetto qualora il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata. La stessa disposizione prevede altresì che "per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili". Relativamente alle esigenze di informazione, il paragrafo 7 dell'art. 8 dispone gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione e che, sulla base di tali dati, la Commissione pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza biennale. Si fa notare che la rilevanza del problema dei rifiuti marini è stata sottolineata, prima ancora dell'emanazione delle citate direttive, nel 35° considerando della direttiva rifiuti 2018/851/UE, ove si legge che "la dispersione di rifiuti nell'ambiente marino è un problema particolarmente pressante e gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a fermare la dispersione di rifiuti nell'ambiente marino nell'Unione europea, contribuendo in tal modo al conseguimento dell'obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015, di prevenire e ridurre in misura significativa, entro il 2025, l'inquinamento marino di tutti i tipi, in particolare i rifiuti provenienti da attività svolte sulla terraferma, inclusi i rifiuti marini e l'inquinamento da sostanze eutrofizzanti. Poiché i rifiuti dispersi nell'ambiente marino, in particolare per quanto riguarda i rifiuti di plastica, provengono in larga misura da attività svolte sulla terraferma e sono dovuti principalmente a cattive pratiche e alla scarsità di infrastrutture per la gestione dei rifiuti solidi, alla dispersione di rifiuti da parte dei cittadini e alla scarsa consapevolezza pubblica, occorre definire misure specifiche nei programmi per la prevenzione dei rifiuti e nei piani di gestione dei rifiuti. Tali misure dovrebbero contribuire all'obiettivo di conseguire un «buono stato ecologico» dell'ambiente marino entro il 2020 come previsto dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a elaborare strategie e misure specifiche e ad aggiornarle ogni sei anni. Essi sono altresì tenuti a riferire regolarmente, a partire dal 2018, sui progressi realizzati ai fini del conseguimento o del mantenimento di un buono stato ecologico". |
ContenutoIl disegno di legge C. 1939, assunto come testo base in sede referente, reca disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e per la promozione dell'economia circolare («legge salva mare»). Nel corso dell'esame in sede referente l'ambito di applicazione del disegno di legge è stato esteso al recupero di rifiuti anche nei fiumi, nei laghi e nelle lagune. Conseguentemente nel titolo del disegno di legge è stato inserito il riferimento alle acque interne. Il testo, inizialmente composto da 7 articoli, dopo l'esame in sede referente è costituito da 10 articoli. |
Definizioni (art. 1)Il comma 1 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, enuncia le finalità perseguite dal presente disegno di legge, consistenti nel contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi. In virtù di tale integrazione, la rubrica dell'articolo è stata ridenominata al fine di far riferimento non solo alle definizioni ma anche alle finalità. Il comma 2, oltre a richiamare l'applicabilità delle definizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), dal D.Lgs. 182/2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) e (in base ad un'aggiunta approvata in sede referente) dal D.Lgs. 4/2012 (recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura"), introduce una serie di nuove definizioni. Nel corso dell'esame in sede referente, le citate definizioni sono state ampliate al fine di riferirle non solo al mare, ma anche a laghi, fiumi e lagune. In particolare viene introdotta (dalla lettera a) dell'articolo in esame) la definizione di "rifiuti accidentalmente pescati" (d'ora in avanti, per comodità, indicati con l'acronimo RAP) che fa riferimento ai "rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo".
Si tratta di una definizione che riproduce ed amplia quella introdotta dalla nuova direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, n. 2019/883/UE, che ha abrogato la precedente direttiva in materia (n. 2000/59/CE).
Si ricorda che il punto 4) dell'art. 2 della direttiva 2019/883/UE definisce i «rifiuti accidentalmente pescati» come i "rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca".
La definizione in esame appare quindi più ampia in quanto include anche i rifiuti "raccolti occasionalmente in mare con qualunque mezzo".
Il punto 3) del medesimo art. 2 della direttiva citata dispone che i rifiuti accidentalmente pescati sono inclusi nella definizione di "rifiuti delle navi", i quali (come precisato dallo stesso art. 2) sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva europea quadro in materia (n. 2008/98/CE).
Viene inoltre introdotta (dalla lettera b) dell'articolo in esame) la definizione di "rifiuti volontariamente raccolti" (d'ora in avanti, per comodità, indicati con l'acronimo RVR), da intendersi come i "rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune". Tali campagne di pulizia sono definite, dalla successiva lettera c), come le iniziative preordinate all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3. Viene altresì introdotta la definizione di "campagna di sensibilizzazione" (dalla successiva lettera d)), che fa riferimento all'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Sono inoltre individuati (dalle lettere e) ed f) dell'articolo in esame): - l'autorità competente, individuata nel comune territorialmente competente; - il "soggetto promotore della campagna di pulizia", che è il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia ai sensi dell'art. 3, che presenta all'autorità competente l'istanza prevista nel medesimo articolo. Sono state inoltre aggiunte le seguenti ulteriori definizioni: - "imprenditore ittico", inteso come l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in cui si definisce "imprenditore ittico" il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (disciplina in materia di pesca marittima), che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse (nuova lettera f-bis) del comma 1); - "nave", intesa come un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti (nuova lettera f-ter) del comma 1);
Tale definizione risulta in parte difforme dalla definizione di "nave" presente nella direttiva 2019/883 definita in particolare come "imbarcazione che opera nell'ambiente marino".
- "porto", inteso come luogo o area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto (nuova lettera f-quater) del comma 1).
Tale definizione risulta identica a quella presente nell'articolo 2 della direttiva 2019/883.
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Gestione dei RAP (art. 2)Il comma 1 dell'articolo 2 equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi.
Si fa notare che tale disposizione è in linea con le definizioni recate dalla direttiva 2019/883/UE. In base a tali definizioni, infatti, i rifiuti accidentalmente pescati sono inclusi tra i rifiuti delle navi.
In virtù del richiamo, operato dall'art. 1 del presente disegno di legge, i rifiuti prodotti dalle navi sono da intendersi quelli definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 182/2003.
Il comma 2 prevede, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta di cui all'art. 4 del D.Lgs. 182/2003.
In virtù del richiamo, operato dall'art. 1 del presente disegno di legge, per nave si intende (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 182/2003) una "unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere
f) e
g)".
In tali lettere si definiscono i pescherecci (come "qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi") e le imbarcazioni da diporto ("unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative").
Nel corso dell'esame in sede referente, è stato precisato che i RAP a cui i commi 1 e 2 fanno riferimento sono solo i "rifiuti accidentalmente pescati" (RAP) in mare. Tale modifica si è resa necessaria alla luce dell'ampliamento della definizione di RAP (recata dall'articolo 1, lettera a)) anche ai rifiuti accidentalmente pescati nei fiumi, nei laghi e nelle lagune, che sono invece classificati come rifiuti urbani (v. art. 2, comma 5).
Nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì aggiunto un periodo, alla fine del comma 2, volto a disciplinare il caso di ormeggio di un'imbarcazione presso aree non ricadenti nella competenza territoriale di un'autorità di sistema portuale ai sensi della L. 84/1994. Nel caso in questione, viene previsto che i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, che i "RAP in mare" (cioè quelli di cui al comma 1) siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.
Si ricorda che l'art. 198 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) disciplina le competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti. In particolare, il comma 2 di tale articolo prevede che i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono, tra l'altro, "le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi".
Il richiamo alla legge n. 84/1994 è invece dovuto al fatto che le autorità di
sistema portuale sono individuate e disciplinate dall'art. 6 di tale legge.
Un ulteriore caso è disciplinato dal nuovo comma 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, che prevede che il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i RAP presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale.
Tali nuove disposizioni introdotte (nuovo ultimo periodo del comma 2 e nuovo comma 3), finalizzate a disciplinare il caso di ormeggi al di fuori dei porti o in piccoli porti non commerciali e poco trafficati, appaiono in linea con le considerazioni svolte nel 29° considerando della direttiva 2019/883 e con il disposto dell'art. 5, paragrafo 5, della direttiva medesima.
Nel citato 29° considerando viene evidenziato che "per i piccoli porti non commerciali può rivelarsi difficile adottare e monitorare i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, per esempio le aree di ormeggio e i porti turistici, che sono interessati da un traffico poco frequente, caratterizzato solo da imbarcazioni da diporto, o che è utilizzato solo per una parte dell'anno. I rifiuti prodotti da questi piccoli porti sono solitamente gestiti dal sistema di gestione dei rifiuti urbani, in conformità dei principi della direttiva 2008/98/CE. Al fine di non sovraccaricare gli enti locali e agevolare la gestione dei rifiuti in detti piccoli porti, dovrebbe essere sufficiente includere i rifiuti prodotti da tali porti nel flusso di rifiuti urbani e gestirli di conseguenza, richiedendo altresì che i porti mettano a disposizione dei loro utenti informazioni relative alla raccolta dei rifiuti e che i porti esentati siano inseriti in un sistema elettronico per consentire un livello minimo di monitoraggio".
L'art. 5, paragrafo 5, della direttiva dispone, tra l'altro, che "i piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, possono essere esentati" dalle norme che prevedono la predisposizione, in ogni porto, di p
iani di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi, a condizione che "i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se gli Stati membri in cui tali porti sono situati garantiscono che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti siano messe a disposizione degli utenti dei porti stessi".
Si ricorda che l'art. 8 del D.Lgs. 182/2003 dispone, tra l'altro, che "gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi" sono coperti da una tariffa che è a carico delle navi che approdano nel porto ed è determinata dall'autorità competente (che, in base all'art. 2 del medesimo decreto, è l'autorità portuale o, ove istituita, l'autorità marittima).
Tuttavia, il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che "il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa".
Relativamente al deposito temporaneo si ricorda che lo stesso, in base alla citata lettera
bb) del comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, è definito come "il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci".
La stessa lettera completa la definizione con un elenco di
condizioni che devono ricorrere al fine di poter configurare un deposito temporaneo:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.
Il comma 5, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, novella l'art. 184 del Codice dell'ambiente (D.Lgts. 152/2006) al fine di includere tra i rifiuti urbani i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (nuova lettera f-bis) del comma 2 dell'art. 184).
Si fa notare che, ai sensi della lettera d) del comma 2 del medesimo art. 184, sono già attualmente inclusi nei rifiuti urbani "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".
Il comma 6 dispone che i costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti. Nel corso dell'esame in sede referente tale comma è stato integrato onde precisare che la finalità di tale disposizione è quella di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo.
La relazione illustrativa sottolinea che tale disposizione consente di anticipare il recepimento della norma recata dall'art. 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2019/883/UE.
Tale lettera d) dispone infatti che "per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili". Si ricorda altresì che, in base alla precedente lettera c), per i RAP "non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti".
Si ricorda che, in base al comma
668 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con apposito regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dal comma 639 della medesima legge.
Il comma 7 demanda all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente): - la disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente specifica destinata alla copertura dei costi di gestione dei RAP e, in base ad un'integrazione operata in sede referente, per la sua indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle altre voci; - l'individuazione dei soggetti e degli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della componente medesima; - la definizione dei termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.
La norma in esame chiarisce che tale attribuzione deriva dai compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuiti all'ARERA dal comma 527 dell'art. 1 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).
In particolare, le lettere f)-h) del citato comma 527 attribuiscono all'ARERA i seguenti compiti:
f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.
Il comma 8 demanda ad un apposito decreto ministeriale (emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) l'individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo. Nel corso dell'esame in sede referente: - è stata prevista l'emanazione del suddetto decreto ministeriale entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; - è stata soppressa la parte della disposizione che demandava al medesimo decreto anche la definizione di modalità, termini e procedure per l'applicazione delle citate misure premiali al sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Si ricorda che con l'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è stato istituito, in attuazione di quanto previsto dalla normativa europea, un sistema di punti per infrazioni gravi commesse nell'esercizio della pesca. Il regolamento n. 1224 del 2009 ha infatti istituito un regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca prevedendo, all'articolo 92, l'obbligo per gli Stati membri di prevedere un sistema di punti per infrazioni gravi; al titolare della licenza di pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità. I punti assegnati sono trasferiti a qualsiasi futuro detentore della licenza di pesca per il peschereccio qualora questo sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell'infrazione.
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Campagne di pulizia per la raccolta di RVR (art. 3)L'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti. Tale articolo, che nel testo iniziale riguardava solamente le campagne di pulizia condotte in mare, è stato modificato (sopprimendo le parole "del mare", sia nella rubrica che nei commi 1 e 2, nonché l'aggettivo "marine" nel comma 2), nel corso dell'esame in sede referente, al fine di far riferimento anche alle campagne di pulizia di fiumi, laghi e lagune.
Tale articolo disciplina quindi la raccolta dei RVR definiti dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 del disegno di legge in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.
Il comma 1, in particolare, dispone che tali campagne di pulizia possono essere organizzate: - su iniziativa dell'autorità competente (vale a dire del Comune, in virtù della definizione recata dalla lettera e) dell'art. 1); - o su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna. Lo stesso comma prevede l'emanazione di un decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole) a cui viene demandata l'individuazione delle modalità per l'effettuazione delle campagne di pulizia. Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che tale decreto ministeriale dovrà essere adottato: - entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; - dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni. In base al comma 2, nelle more dell'adozione del decreto attuativo in questione, la campagna di pulizia può essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti. Il termine di 30 giorni risulta da una modifica operata in sede referente, poiché nel testo iniziale era contemplato un termine di 60 giorni. Il comma 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, individua i soggetti promotori (e non più, come prevedeva il testo iniziale del disegno di legge, i soggetti partecipanti) delle campagne di pulizia. Il testo iniziale del comma in esame prevedeva, quali soggetti promotori, gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, nonché gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati specificati i seguenti ulteriori soggetti promotori: le cooperative ed imprese di pesca, nonché loro consorzi; le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi; le associazioni sportive dei subacquei e dei diportisti; i centri diving; le associazioni di promozione sociale nonché i gestori degli stabilimenti balneari; gli enti del terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ONLUS, fondazioni ed associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali ed ambientali.
Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ha definito tutte le diverse componenti del non profit come Enti del terzo settore (ETS) e ha previsto l'obbligo, per gli enti, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Il Codice, in vigore dal
3 agosto 2017
, aveva previsto che il Registro fosse pienamente operativo a
febbraio 2019
, in quanto aveva concesso un anno di tempo per l'adozione dei provvedimenti attuativi a livello nazionale (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) e ulteriori sei mesi alle Regioni per provvedere agli aspetti di propria competenza. Attualmente, il decreto istitutivo del RUNTS non risulta ancora emanato. Pertanto, come disposto dall'art. 101, comma 2, del Codice, e fino all'operatività del RUNTS, continuano ad operare le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative e le società di mutuo soccorso. Gli ETS saranno infatti ufficialmente riconosciuti dopo l'attivazione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
E' stato inoltre aggiunto, durante l'esame in sede referente, un periodo volto a consentire agli enti gestori delle aree marine protette di realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo. Il comma 4 prevede che ai RVR durante le campagne di pulizia si applicano le norme dettate per i RAP dall'art. 2 del disegno di legge in esame.
Di conseguenza, anche per i RVR vige l'obbligo di conferimento gratuito all'impianto portuale di raccolta.
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Cessazione della qualifica di rifiuto per RAP e RVR (art. 4)L'articolo 4 - nell'ottica della promozione dell'economia circolare - prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, volto a stabilire criteri e modalità con cui i RAP e i RVR cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che tale regolamento dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Si ricorda che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 184-ter, un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
Il successivo comma 2 del citato art. 184-ter prevede che tali criteri siano adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente. Il successivo comma 3 (riscritto dall'art. 1, comma 19, del D.L. 32/2019) reca la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione di tali decreti.
Per un approfondimento si rinvia al commento del comma 19 dell'art. 1 del D.L. 32/2019 contenuto nel dossier di analisi del relativo disegno di legge di conversione.
La norma in esame precisa inoltre che la finalità da essa recata è quella di promuovere il riciclaggio della plastica e (a seguito di una integrazione approvata nel corso dell'esame in sede referente) di materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne. |
Campagne di sensibilizzazione (art. 5)L'articolo 5 prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge e (per quanto aggiunto nel corso dell'esame in sede referente) della Strategia per l'ambiente marino di cui al D.P.C.M. 10 ottobre 2017 e degli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La disciplina delle modalità per l'effettuazione delle predette campagne è demandata ad un apposito decreto ministeriale, emanato dal Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri delle politiche agricole, delle infrastrutture e dei trasporti. Nel corso dell'esame in sede referente la disposizione in esame è stata integrata al fine di prevedere anche: - che il decreto ministeriale sia adottato sentito anche il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.; - l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni. Si osserva che non è indicato un termine per l'emanazione del citato decreto ministeriale. |
Salvaguardia dell'ambiente nelle scuole (art. 6)L'articolo 6, introdotto in sede referente, prevede la promozione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle scuole di ogni ordine e grado di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Nelle scuole è inoltre promossa la pratica del riuso dei beni. |
Giornata del mare e cultura marina (art. 7)L'articolo 7, introdotto in sede referente, con una modifica all'art. 52, comma 3 del D.Lgs n. 171/2005, prevede che in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della "Giornata del mare" le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.
L'art. 52 del D.Lgs n. 171/2005 (
Codice della nautica da diporto) ha stabilito il giorno 11 aprile di ogni anno quale "Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.
In tale occasione gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.
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Riconoscimento ambientale (art. 8)L'articolo 8, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il rilascio - agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i RAP - di un riconoscimento ambientale (in luogo della certificazione prevista dal testo iniziale del disegno di legge) attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta. Si osserva che l'articolo in esame non reca disposizioni per l'attribuzione di un analogo riconoscimento agli imprenditori ittici che partecipano a campagne di pulizia di fiumi, laghi e lagune. Il comma 2 prevede che la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'attribuzione del riconoscimento è demandata ad un regolamento ministeriale adottato, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il termine di 12 mesi risulta da una modifica operata in sede referente, poiché nel testo iniziale era contemplato un termine di 6 mesi. Un'altra modifica operata in sede referente risiede nell'integrazione volta a precisare che la disciplina demandata al decreto in questione dovrà essere dettata anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'art. 18, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.
L'articolo 18 del decreto legislativo n. 4 del 2012 prevede, al comma 2, lettera d), che se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca è superiore a due, vengono cancellati due punti qualora il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca. Si ricorda, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 1379 del 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, disciplina, all'articolo 39, le informazioni supplementari facoltative che possono essere recate in etichetta e si riferisce, alla lettera e), a informazioni di tipo ambientale.
Il comma 3 - che nel testo iniziale del disegno di legge prevedeva l'emanazione di un ulteriore regolamento ministeriale, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'attribuzione del riconoscimento in questione anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica - è stato soppresso durante l'esame in sede referente, poichè la finalità testé enunciata è stata attribuita al decreto ministeriale previsto dal comma 2. |
Relazione alle Camere (art. 9)L'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge. |
Clausola di invarianza finanziaria (art. 10)L'articolo 10 dispone che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività in essa previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteNel corso dell'esame in sede referente sono state svolte numerose audizioni informali. Sono stati auditi rappresentanti di Utilitalia, Fise-Assoambiente, Ansep-Unitam, Federpesca, Legambiente, Marevivo, Wwf, Assoporti, Clean sea life, Conai, ISPRA, Cooperativa lavoratori del mare e Big Game Italia, Progetto "Arcipelago Pulito", Anci, Anpci, Arera, Fondazione Vassallo e Federparchi. Tra i temi sollevati dagli auditi figuravano questioni poi affrontate nelle modifiche approvate in sede referente, come per i temi relativi alla previsione di una specifica disciplina per il caso di imbarcazioni che non approdano in un porto e ai costi di gestione dei RAP e alla distinzione tra RAP e rifiuti prodotti dalle navi al fine di poter correttamente tracciare e gestirne i flussi, sia in funzione delle comunicazioni agli enti competenti sia per l'imputazione corretta delle relative componenti di costo.
Si ricorda che nel corso dell'esame in sede referente è stato assunto come testo base quello del disegno di legge C. 1939.
Si fa notare che le proposte di legge abbinate C. 907 e C. 1276 sono state presentate prima dell'emanazione della direttiva 2019/883/UE, la quale (come già evidenziato) prevede l'inclusione dei «rifiuti accidentalmente pescati» (definiti come i rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca) tra i "rifiuti delle navi", riconducendoli quindi nel campo di applicazione della medesima direttiva.
Le proposte abbinate quindi recano disposizioni che, in gran parte, risultano superate alla luce della nuova direttiva europea in materia.
La pdl C. 907 include nel novero dei rifiuti urbani i rifiuti solidi marini e ne disciplina la raccolta e il trasporto da parte degli imprenditori ittici.
Analoghe disposizioni sono dettate dalla pdl C. 1276 per la raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare.
Entrambe le proposte prevedono poi, al fine di garantire un idoneo servizio di conferimento e di smaltimento dei rifiuti solidi marini recuperati dal mare, l'istituzione di isole ecologiche in ciascun porto a cura dell'autorità portuale competente.
Le proposte di legge abbinate recano altresì disposizioni per il monitoraggio dell'effettivo andamento del recupero dei rifiuti in questione e per l'informazione a consumatori e imprenditori ittici.
La pdl C. 176, infine, prevede l'attribuzione agli imprenditori ittici di un credito d'imposta proporzionato alla quantità di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca. Viene altresì prevista l'emanazione di un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare.
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I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaNelle sedute del 9 e 10 ottobre 2019, le Commissioni II, VI, IX, XIII e XIV hanno espresso pareri favorevoli. Nella seduta del 10 ottobre 2019 la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: - approfondire l'impatto sulla finanza locale delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, anche prendendo in considerazione, con finalità compensative, l'introduzione di misure di premialità per i comuni che ottengano i migliori risultati in termini di recupero dei rifiuti in mare e per quelli che sostengano i maggiori costi; - coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nell'ambito della procedura di adozione dei decreti ministeriali attuativi previsti agli articoli 3 e 5. Nella seduta del 10 ottobre 2019 la I Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: - con riferimento alle disposizioni in materia di svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti e di campagne di sensibilizzazione, la Commissione di merito è stata invitata a valutare l'opportunità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nella procedura di adozione del decreto ministeriale attuativo, atteso che tali campagne, oltre a coinvolgere gli enti gestori delle aree protette, enti spesso connessi agli enti territoriali, appaiono riconducibili non solo alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, della tutela dell'ambiente, ma anche a quella, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, della valorizzazione dei beni ambientali; - con riferimento alla disposizione in materia di rilascio di un riconoscimento ambientale agli imprenditori ittici che utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati, la Commissione di merito è stata invitata a valutare l'opportunità di specificare meglio il rispettivo contenuto dei due distinti provvedimenti attuativi previsti dalle norme in questione. La V Commissione non si è espressa. Nella seduta del 10 ottobre 2019 la VIII Commissione ha approvato emendamenti delle relatrici che - nel recepire quanto osservato dalla I Commissione e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali - prevedono, nell'ambito della procedura di adozione dei decreti ministeriali attuativi previsti, anche l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni. In secondo luogo, la VIII Commissione ha modificato il testo al fine di prevedere che il regolamento ministeriale previsto disciplini il rilascio del riconoscimento ambientale agli imprenditori ittici, anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sopprimendo, conseguentemente, il comma 3 dell'art. 6, in recepimento dell'osservazione formulata dalla I Commissione. |