Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Le leggi - Legge di bilancio 2021 - Volume IV |
Riferimenti: | AC N.2790-bis/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 382/6 Volume IV |
Data: | 08/02/2021 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
BILANCIO 2021
Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Volume IV
Articolo 1, comma 854-Articolo 20
8 febbraio 2021
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 323/6 Volume IV
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 382/6 Volume IV
AVVERTENZA: il presente dossier è riferito al testo della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) vigente alla data del 31 gennaio 2021.
Il presente dossier è articolato in cinque volumi:
§ Volume I - Articolo 1, commi 1-274;
§ Volume II - Articolo 1, commi 275-625;
§ Volume III - Articolo 1, commi 626-853;
§ Volume IV - Articolo 1, comma 854-Articolo 20;
§ Volume V – Stati di previsione.
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ID0014f_vol_IV.docx
INDICE VOLUME I
Sezione I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici
Comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
Commi 2-7 (Fondo delega riforma fiscale e fedeltà fiscale, assegno unico)
Commi 8 e 9 (Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente)
Commi 10-15 (Sgravi contributivi per favorire l'occupazione giovanile)
Commi 16-19 (Sgravio contributivo per l’assunzione di donne)
Commi 23-28 (Misure di conciliazione vita-lavoro)
Commi 29-32 (Disposizioni relative ai giornalisti lavoratori dipendenti ed all'INPGI)
Comma 33 (Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
Commi 34 e 35 (Sgravi contributivi nel settore dilettantistico)
Comma 41 (Imposta di registro minima per i terreni agricoli)
Commi 42 e 43 (Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni)
Commi 44-47 (Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali)
Commi 48 e 49 (IMU e TARI ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)
Comma 50 (Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)
Commi 51-57 (Cofinanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027)
Commi 66-75 (Proroga Superbonus)
Comma 76 (Proroga bonus verde)
Commi 84-86 (Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo)
Commi 89 e 90 (Ingresso gratuito nella rete dei musei per i cittadini residenti all'estero)
Commi 95 e 96 (Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”)
Commi 97-106 (Fondo impresa femminile)
Commi 109-113 (Fondo per le imprese creative)
Commi 117-123 (Credito d’imposta cuochi professionisti)
Comma 130 (Ristoro aziende agricole)
Comma 131 (E-commerce delle imprese agricole)
Commi 132 e 133 (Stabilizzazione personale CREA e indennità personale ICQRF)
Commi 134 e 135 (Aiuti per lo stoccaggio di vini di qualità)
Commi 136 e 137 (Misure per il sostegno del settore suinicolo)
Comma 138 (Fondo per la tutela e il rilancio di filiere agricole)
Commi 144 e 145 (Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all’estero)
Commi 146-152 (Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse)
Comma 153 (Acquisto diretto immobili enti pubblici territoriali)
Comma 154 (Accordi per l’innovazione)
Comma 156 (Misure per l’inclusione sociale delle persone con disabilità)
Commi 157 e 158 (Misure a sostegno dell’industria tessile)
Comma 170 (Modifiche alla misura “Resto al Sud”)
Commi 171 e 172 (Proroga al 2022 del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno)
Commi 177 e 178 (Fondo sviluppo e coesione – Ciclo di programmazione 2021-2027)
Commi 188-190 (Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno).
Commi 191-193 (Contratto Istituzionale di Sviluppo sisma centro Italia)
Comma 195 (Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale)
Commi 196-200 (Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali)
Commi 203-205 (Scuole innovative nei piccoli comuni delle regioni meridionali)
Commi 206 e 208-212 (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)
Comma 207 (Termini scadenza titoli di credito)
Comma 213 (Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie e di assicurazione)
Commi 214 e 215 (Cartolarizzazioni di crediti)
Commi 216-218 (Modifiche alla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI)
Commi 219-226 (Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”)
Comma 232 (Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)
Commi 233-243 (Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale)
Commi 244-247 (Rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI)
Commi 248-254 (Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)
Comma 255 (Avvio o esercizio attività di lavoro autonomo o di microimpresa)
Comma 265 (Ampliamento dell’operatività della finanza mutualistica e solidale)
Comma 266 (Ulteriori misure a sostegno delle imprese)
Comma 267 (Ammissione alla negoziazione dei titoli di Stato).
INDICE VOLUME II
Comma 275 (Fondo occupazione e formazione)
Commi 276 e 277 (Fondo per il sostegno della parità salariale di genere)
Comma 279 (Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)
Comma 280 (Settore call center)
Comma 281 (Disposizioni in materia di lavoro portuale)
Commi 282 e 283 (Sostegno al reddito lavoratori settore pesca)
Comma 284 (Sostegno al reddito dei lavoratori di imprese sequestrate o confiscate)
Commi 286-288 (Trattamenti di integrazione salariale in deroga per crisi aziendali)
Comma 289 (Piani di recupero occupazionale)
Comma 291 (Indennità per i lavoratori della regione Campania)
Comma 294 (Convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili)
Comma 298 (Incremento del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore)
Commi 309-311 (Disposizioni in materia di licenziamento)
Commi 315-319 (Sostegno al reddito in favore dei lavoratori della pesca)
Comma 320 (Contributo per il funzionamento di Anpal Servizi S.p.A.)
Comma 321 (Finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale)
Commi 324-328 (Fondo per le politiche attive del lavoro)
Comma 329 (Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)
Commi 330-332 (Fondo per l’Alzheimer e le demenze)
Comma 333 (Detrazioni per spese veterinarie)
Comma 336 (Proroga opzione donna)
Commi 337 e 338 (Disposizioni in materia di Pensioni di cittadinanza e Isee)
Commi 339 e 340 (Proroga Ape sociale)
Commi 341-344 (Raccolta delle sottoscrizioni per la richiesta di referendum con modalità digitale)
Comma 349 (Contratto di espansione interprofessionale)
Commi 356-361 (Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto)
Comma 362 (Assegno di natalità- Bonus bebè)
Commi 363 e 364 (Congedo di paternità)
Commi 365 e 366 (Sostegno alle madri con figli disabili)
Commi 367 e 368 (Supporto all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)
Comma 369 (Contributo all’Unione italiana ciechi e ipovedenti)
Comma 370 (Sostegno all’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi)
Comma 371 (Reddito di cittadinanza)
Comma 375 (Rifinanziamento del Fondo indigenti)
Commi 376-379 (Procedure esecutive su immobili siti in piani di zona)
Comma 380 (Indennizzo per cessazione attività commerciale)
Comma 385 (Contributo per il Progetto Filippide)
Comma 402 (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura)
Comma 405 (Nuovo termine per la presentazione della certificazione requisiti medici cure palliative)
Comma 406 (Accreditamento cure domiciliari)
Commi 414 e 415 (Indennità per alcuni dipendenti sanitari e sociosanitari)
Commi 418-420 (Effettuazione presso le farmacie di test e tamponi)
Commi 421 e 422 (Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)
Commi 429-434 (Norme in materia di assunzioni e di rapporti di lavoro dell’AIFA)
Commi 437-439 (Contributo per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto)
Commi 445 e 446 (Finanziamento per lo sviluppo della produzione di ossigeno a uso medicinale)
Commi 447-449 (Fondo sanità e vaccini)
Commi 450 e 451 (Disposizioni su procreazione medicalmente assistita)
Commi 452 e 453 (Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici)
Commi 454-456 (Disposizioni su procreazione medicalmente assistita)
Commi 468-470 (Indennità assistenza territoriale per MMG e PLS)
Comma 471 (Esecuzione di vaccinazioni presso le farmacie)
Commi 472 e 473 (Incremento del contributo ordinario in favore dell’Istituto superiore di sanità)
Comma 474 (Incremento di produzione di cannabis per uso medico e continuità terapeutica)
Commi 475-477 (Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica)
Commi 479 e 480 (Fondo per acquisto test genomici carcinoma mammario)
Commi 485 e 486 (Disposizioni concernenti la Croce Rossa italiana)
Commi 488-490 (Istituzione del Fondo per la capacità operativa della Sanità militare)
Comma 495 (Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)
Comma 498 (Sostegno dello studio e ricerca endometriosi)
Commi 499-501 (Training e simulazione per finalità legge n. 10/2020)
Comma 503 (Incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa)
Commi 510 e 511 (Offerta formativa dei licei musicali)
Commi 512-513 e 970-971 (Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole)
Comma 514 (Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)
Commi 515-517 (Disposizioni in materia di servizi di intermediazione on line)
Comma 520 (Interventi a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute)
Comma 521 (Interventi a sostegno delle università del Mezzogiorno)
Comma 523 (Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale)
Comma 524 (Progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato)
Comma 525 (Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni AFAM, enti di ricerca)
Comma 534 (Scuola europea di industrial engineering and management)
Commi 536-539 (Credito d'imposta per la promozione delle competenze manageriali)
Commi 540-541 e 548-550 (Fondi per la ricerca)
Comma 544 (Contributo a favore del CENSIS)
Comma 545 (Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana)
Comma 546 (Finanziamento della Fondazione IFEL)
Comma 547 (Finanziamento dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani)
Comma 551 (Valutazione dei progetti di ricerca)
Comma 552 (Programma nazionale di ricerche in Antartide)
Commi 555 e 556 (Master in medicina clinica termale)
Commi 557-560 (Recupero e sviluppo del complesso sportivo "Città dello sport")
Commi 561 e 562 (Promozione dell'attività sportiva di base sui territori)
Comma 563 (Attribuzione di risorse per l’organizzazione dei campionati europei di nuoto 2022)
Comma 564 (Contributo per il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo)
Comma 565 (Contribuzione pensionistica dei professori e ricercatori delle università private)
Commi 566-569 e 571 (Fondazione per il futuro delle città)
Comma 570 (Azioni per il rimboschimento delle città)
Comma 572 (Consiglio nazionale dei giovani)
Comma 573 (Studi in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani)
Comma 574 (Risorse per l’esercizio della facoltà di prelazione da parte del MIBACT)
Comma 575 (Incremento delle risorse per il funzionamento di musei e luoghi della cultura statali)
Commi 576 e 611 (Card cultura per i diciottenni)
Comma 577 (Incremento delle risorse per i soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)
Comma 578 (Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)
Comma 579 (Fondazione Libri italiani accessibili - LIA)
Comma 580 (Fondo per il diritto di prestito pubblico)
Comma 581 (Celebrazioni dell’ottavo centenario del presepe)
Comma 582 (Istituzione dell’Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale Unesco)
Commi 583 e 584 (Interventi per il settore del cinema e dell’audiovisivo)
Commi 585-588 (Istituto Luce Cinecittà S.p.A.)
Commi 589-594 (Interventi per la prosecuzione del risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)
Commi 595-597 (Disposizioni in materia di strutture ricettive)
Commi 605-607 (Promozione turistica del territorio attraverso manifestazioni sportive)
Commi 608-610 (Misure a sostegno della filiera della stampa)
Commi 614 e 615 (Bonus TV 4.0).
Commi 616-619 (Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione)
Comma 622 (Contributo ai gestori dell’identità digitale)
Commi 623-625 (Kit digitalizzazione)
INDICE VOLUME III
Comma 626 (Conferenza sul futuro dell’Europa)
Comma 627 (Regime temporaneo aiuti di Stato)
Commi 628-630 (Soppressione IRBA)
Commi 631-633 (Fondi di investimento esteri)
Comma 634 (Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani)
Comma 635 (Potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato)
Comma 642 (Attuazione della Risoluzione ONU n. 1325(2000) su Donne pace e sicurezza)
Comma 643 (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)
Comma 644 (Fondi partecipazione ad organismi internazionali)
Comma 660 (Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa - metropolitana di Brescia)
Commi 662-668 (Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi)
Comma 669 (Riqualificazione del Porto di Reggio Calabria)
Comma 670 (Proroga delle concessioni demaniali relative alla pesca e all’acquacoltura)
Comma 671 (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci)
Commi 672-674 (Ferrobonus e Marebonus)
Commi 675-680 (Misure di sostegno al settore ferroviario)
Commi 681 e 682 (Reintroduzione del parere parlamentare sui contratti di servizio ferroviario)
Commi 688 e 689 (Disposizioni in materia di tariffe sociali e determinazione costi insularità)
Commi 691-695 (Misure per la promozione della mobilità sostenibile)
Comma 696 (Targhe veicoli storici)
Comma 697 (Punti di ricarica elettrica autostradali)
Commi 698-699 (Credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike)
Comma 700 (Eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020)
Commi 701-704 (Assunzioni di personale in materia di dissesto idrogeologico)
Commi 705-707 (Buono veicoli sicuri)
Comma 713 (Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali)
Commi 714-720 (Misure a sostegno del settore aeroportuale)
Commi 721 e 722 (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)
Commi 723 e 724 (Messa in sicurezza della Via Salaria)
Commi 728-732 (Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti)
Comma 733 (Rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)
Commi 734 e 735 (Fondo ristori città portuali)
Commi 736-741 (Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)
Commi 742-751 (Potenziamento delle misure di tutela ambientale)
Comma 752 (Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica)
Commi 755 e 756 (Centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA)
Commi 757 e 758 (Fondo per il recupero della fauna selvatica)
Comma 759 (Progetti pilota di educazione ambientale)
Commi 760-766 (Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali).
Commi 767-769 (Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali)
Commi 770 e 771 (Misure finalizzate all’acquisto del compost nelle zone economiche ambientali)
Commi 773 e 774 (Finanziamento opere connesse agli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026)
Commi 778-780 (Rifugi pubblici per cani randagi)
Commi 781 e 782 (Eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna)
Commi 786-789 (Norme contabili per gli enti territoriali)
Comma 790 (Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico)
Commi 797-804 (Potenziamento dei servizi sociali)
Commi 805-807 (Attuazione dell’Accordo tra il Governo e le autonomie speciali)
Comma 808 (Contributo ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana)
Comma 811 (Incremento delle risorse destinate ad interventi urgenti di edilizia scolastica)
Comma 815 (Fondo per la perequazione infrastrutturale)
Comma 816 (Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)
Commi 817-820 (Servizi aggiuntivi ed altri interventi per il trasporto pubblico locale)
Commi 822 e 823, e 827-831 (Incremento del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali)
Commi 824-826 (Disciplina del fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni)
Comma 832 (Fondo per i comuni con meno di 500 abitanti)
Commi 833-842 (Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali).
Comma 847 (Imposta locale sul consumo a Campione d’Italia)
Commi 849-853 (Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali)
INDICE VOLUME IV
Commi 854 e 900 (Fondo per la assunzione di personale)
Commi 855-868 e commi 871-872 (Personale del Ministero della giustizia)
Commi 873-876 (Assunzioni presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
Commi 877-879 (Assunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Commi 880 e 881 (Assunzioni personale non dirigenziale Ministero dell’interno)
Commi 882 e 883 (Assunzioni da parte del Ministero della salute).
Comma 886 (Assunzioni presso il MEF per l’attuazione del Programma Next Generation EU)
Commi 887-894 (Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM)
Commi 895-898 (Oneri per il personale dell’Agenzia Spaziale Italiana)
Comma 899 (Assunzioni presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
Commi 908 e 909 (Assunzioni presso l'AGEA)
Commi 910-913 (Assunzioni presso l’Agenzia nazionale per i giovani).
Commi 914 e 915 (Assunzione di personale operaio presso l’Arma dei Carabinieri)
Comma 916 (Obblighi di comunicazione dei dati sulle unità di personale assunte)
Commi 917 e 918 (Assunzioni di personale civile da parte del Ministero della difesa)
Commi 919 e 920 (Indennità di comando al personale dell’Arma dei Carabinieri)
Comma 921 (Personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
Commi 922-924 (Facoltà assunzionali del MAECI)
Commi 935-941 (Dotazione organica e assunzioni del Ministero dell'università e della ricerca)
Comma 942 (Dotazione organica del Ministero dell'istruzione)
Commi 943 e 944 (Fondo per le assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici)
Comma 945 (Contributi per il sisma Abruzzo 2009)
Commi 946-950 (Sospensione dei mutui nelle zone colpite da eventi calamitosi)
Commi 951-953 (Stabilizzazioni delle assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici)
Comma 954 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione post-sisma in Campania)
Commi 955-958 (Poli territoriali avanzati)
Comma 959 (Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)
Commi 960-963 (Misure per l'inclusione scolastica)
Commi 964 e 965 (Disposizioni in materia di collaboratori scolastici)
Commi 966 e 967 (Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo)
Comma 968 (Potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia)
Comma 969 (Incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)
Comma 974 (Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici).
Commi 975-977 (Scuole italiane all’estero)
Comma 980 (Nuove procedure selettive per l’accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno)
Commi 984-988 (Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia)
Commi 989-992 (Assunzioni straordinarie del Corpo delle capitanerie di porto)
Commi 993-995 (Misure in favore della polizia locale)
Comma 997 (Incremento dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
Commi 998-1000 (Disposizioni in materia di Corpo della guardia di finanza)
Commi 1004-1007 (Disposizioni in materia di personale ENAC)
Commi 1008 e 1009 (Beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti)
Commi 1010-1012 (Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale)
Comma 1027 (Integrazione del Fondo a disposizione del Ministro dell’interno)
Commi 1032 e 1033 (Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno)
Comma 1037-1050 (Misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU)
Commi 1051-1063 e 1065 (Transizione 4.0: Credito d’imposta per beni strumentali nuovi)
Commi 1068-1074 (Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico)
Commi 1075-1078 (Contrato frodi nel settore carburanti)
Commi 1079-1083 (Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond IVA)
Commi 1087-1089 (Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)
Comma 1090 (Subentro Agenzia delle entrate - Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A.)
Comma 1091 (Contributo all’Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022)
Commi 1092 e 1093 (Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali)
Commi 1095-1097 (Lotteria dei corrispettivi e cashback)
Commi 1098-1100 (Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro)
Commi 1102-1107 (Semplificazioni fiscali)
Comma 1108 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche)
Commi 1109-1115 (Memorizzazione e trasmissione corrispettivi)
Commi 1116-1119 (Esenzione IMU territori colpiti sisma)
Comma 1120 (Abrogazione imposta sul Money transfer)
Comma 1121 (Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche)
Commi 1122 e 1123 (Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni)
Commi 1124 e 1125 (Sigarette elettroniche)
Comma 1126 (Tabacco riscaldato)
Comma 1127 (Agevolazioni fiscali rientro studenti dall’estero – Interpretazione autentica)
Commi 1130-1133 (Disposizioni in materia di giochi)
Commi 1134-1139 (Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere)
Comma 1141 (Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)
Comma 1142 (Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)
Comma 1143 (Modifiche alla disciplina Fondo indennizzo risparmiatori - FIR)
Comma 1150 (Clausola di salvaguardia)
Sezione II – Approvazione degli stati di previsione
Articoli 17 e 18 (Quadri generali riassuntivi)
Articolo 19 (Disposizioni diverse)
Articolo 20 (Entrata in vigore)
854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 35.987.135 euro per l'anno 2021, di 166.537.624 euro per l'anno 2022, di 297.761.740 euro per l'anno 2023, di 306.213.355 euro per l'anno 2024, di 311.402.228 euro per l'anno 2025, di 311.885.567 euro per l'anno 2026, di 312.656.893 euro per l'anno 2027, di 313.413.428 euro per l'anno 2028, di 313.921.086 euro per l'anno 2029, di 314.741.024 euro per l'anno 2030, di 315.062.443 euro per l'anno 2031, di 315.303.506 euro per l'anno 2032 e di 315.442.410 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
900. Le amministrazioni di cui ai commi da 855 a 899 comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla data delle assunzioni previste dai medesimi commi da 855 a 899, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e i corrispondenti oneri, anche al fine del conseguente trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo di cui al comma 854.
Il comma 854 istituisce un Fondo per le assunzioni di personale destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Il comma 900, prevede un obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio del Ministri da parte delle amministrazioni che, in base ai commi 855 a 899 sono autorizzate ad assumere personale sulla base delle risorse stanziate nel Fondo di cui all’articolo 854.
In dettaglio, la disposizione del comma 854, nell’istituire il predetto Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze quantifica risorse da ripartire per una dotazione di 35.987.135 milioni di euro per l’anno 2021, di 166.537.624 milioni di euro per l’anno 2022, di 297.761.740 milioni di euro per l’anno 2023 di 306.213.355 milioni di euro per l’anno 2024 di 311.402.228 milioni di euro per l’anno 2025 di 311.885.567 milioni di euro per l’anno 2026 di 312.656.893 milioni di euro per l’anno 2027 di 313.413.428 milioni di euro per l’anno 2028 di 313.921.086 milioni di euro per l’anno 2029 di 314.741.024 milioni di euro per l’anno 2030 di 315.062.443 milioni di euro per l’anno 2031 di 315.303.506 milioni di euro per l’anno 2032 di 315.442.410 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033.
La disposizione del comma 900 prevede che le amministrazioni di cui ai commi da 855 a 899 comunicano alla Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni previste dall’articolo in commento, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ed i corrispondenti oneri, anche al fine del conseguente trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo per le assunzioni di personale, di cui al comma 854.
Commi 855-868 e commi 871-872
(Personale del Ministero della giustizia)
855. Il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.981.028 per l'anno 2021, di euro 16.695.797 per l'anno 2022, di euro 18.258.138 per l'anno 2023, di euro 18.617.341 per l'anno 2024, di euro 23.615.915 per l'anno 2025, di euro 23.755.233 per l'anno 2026, di euro 24.182.538 per l'anno 2027, di euro 24.681.058 per l'anno 2028, di euro 25.108.361 per l'anno 2029 e di euro 25.606.881 annui a decorrere dall'anno 2030, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
856. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale è attribuito, per il periodo di effettivo servizio e per la durata massima di ventiquattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennità mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, ridotta del 50 per cento »;
b) nella rubrica, alla parola: « Valutazione » sono premesse le seguenti: « Disciplina economica e ».
857. Per le finalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, introdotto dal comma 856 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 2.295.089 per l'anno 2021 e di euro 4.590.179 annui a decorrere dall'anno 2022.
858. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 1.500 unità di Area II, posizione economica F1, 1.200 unità di Area II, posizione economica F2, e 300 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. L'amministrazione attribuisce un punteggio aggiuntivo, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
859. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 858 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
860. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 858 è autorizzata la spesa di euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
861. Al fine di far fronte alle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 70 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 10 unità nell'Area II, posizione economica F3, e 120 unità nell'Area II, posizione economica F2.
862. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 861 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021.
863. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 861, è autorizzata la spesa di euro 2.115.962 per l'anno 2021 e di euro 8.463.845 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
864. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità di personale appartenente all'Area III.
865. Per le medesime finalità di cui al comma 864, il Ministero della giustizia, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, del comparto Funzioni centrali.
866. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 864 e 865 è autorizzata la spesa di 1.167.216 euro per l'anno 2021 e di 4.668.861 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021.
867. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità e alla luce delle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 35 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 45 unità nell'Area II, posizione economica F2.
868. Al fine di incentivare le attività amministrative del personale del settore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori e ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021, di 8,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
871. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 867 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021.
872. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 867, è autorizzata la spesa di euro 855.648 per l'anno 2021 e di euro 3.422.590 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
Per far fronte alle esigenze di personale dell’amministrazione della giustizia, il disegno di legge prevede assunzioni di:
§ magistrati ordinari (comma 855);
§ personale amministrativo per l’Amministrazione giudiziaria (commi 858-860);
§ personale amministrativo per l’Amministrazione penitenziaria (commi 861-866);
§ personale amministrativo per la giustizia minorile e di comunità (commi 867 e 871-872).
Il provvedimento, inoltre, riconosce un incentivo economico a favore dei magistrati destinati alla pianta flessibile distrettuale (commi 856-857) e incrementa il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero della giustizia (comma 868).
Più nel dettaglio, il comma 855 autorizza il Ministero della giustizia, per l'anno 2021, ad assumere magistrati ordinari che risultino vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in aggiunta a quelli di cui è prevista l’assunzione in base alla normativa in vigore, ma comunque nell'ambito della dotazione organica vigente. Il medesimo comma stanzia altresì le risorse finanziarie necessarie, tratte dal Fondo di cui al comma 854, nel limite di euro 6.981.028 per il primo anno (2021) fino ad arrivare a euro 25.606.881 a decorrere dall’anno 2030.
I magistrati da assumere ai sensi del comma 1 sono i vincitori del concorso a 330 posti bandito con D.M. 10/10/2018, di cui è prevista l’approvazione della graduatoria entro il mese di giugno 2021. Gli oneri sono stati stimati tenendo conto che, alla data del 16 ottobre 2020, sono cessate dal servizio n. 143 unità di personale di magistratura ordinaria.
I commi 856 e 857 riconoscono un incentivo economico a favore dei magistrati destinati alla pianta flessibile distrettuale.
In particolare, il comma 856 interviene sull’art. 8 della legge n. 48 del 2001 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), che disciplina le modalità di calcolo dell’anzianità di servizio dei magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale, introducendovi una disposizione volta a riconoscere ai medesimi magistrati il diritto ad un incentivo economico, determinato nella misura del 50% dell’indennità mensile determinata dall’art. 2 della legge n. 133 del 1998 per i magistrati trasferiti d’ufficio a sede disagiata. L’incentivo è riconosciuto per il periodo di effettivo servizio prestato e per un massimo di 24 mesi.
Ai sensi dell’art. 2 della legge 133/1998, ai magistrati trasferiti d’ufficio a sedi disagiate, spetta un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e comunque per un massimo di quattro anni. Dal calcolo del periodo effettivo di servizio sono esclusi i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa ai sensi della normativa per la tutela della maternità e della paternità e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
Per la corresponsione dell’incentivo economico, il comma 857 autorizza la spesa di 2.295.089 euro per il 2021 e di 4.590.179 euro a decorrere dal 2022.
L’art. 1, comma 432, legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha fortemente innovato il sistema di sostituzione dei magistrati, creando, attraverso la sostituzione dell’intero Capo II della legge n. 48 del 2001 (artt. 4-8), le c.d. “piante organiche flessibili distrettuali”. Attraverso le piante organiche distrettuali, il cui contingente complessivo nazionale viene determinato con decreto del Ministro della giustizia soggetto a revisione almeno biennale, vengono individuati i magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento.
I casi di assenza per i quali l’art. 5, comma 1, prevede la sostituzione sono: l’aspettativa per malattia o per altra causa; l’astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53; il tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al r.d. n. 12 del 1941, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; la sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare; l’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali. In tali casi, la destinazione del magistrato è disposta, su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del CSM (art. 6, comma 1).
Per l’assegnazione motivata dalle condizioni critiche di rendimento dell’ufficio giudiziario, invece, il medesimo art. 5 dispone, al comma 3, che tali condizioni debbano essere previamente individuate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM; lo stesso decreto stabilisce altresì i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione per assenza ovvero per assegnare i magistrati nei casi di condizioni critiche di rendimento dell’ufficio giudiziario. L’assegnazione per condizioni critiche di rendimento dell’ufficio giudiziario è disposta, sempre su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia (art. 6, comma 2).
Nella pianta organica flessibile si distingue tra magistrati con funzioni requirenti e magistrati con funzioni giudicanti. Non è prevista la sostituzione per assenza di magistrati che svolgono funzioni direttive o semidirettive.
Ai fini del primo tramutamento successivo, l’anzianità di servizio viene calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato presso la pianta organica flessibile, mentre non si tiene conto dei periodi inferiori al mese; se la permanenza nella pianta organica flessibile si è protratta per oltre 6 anni, essa costituisce titolo di preferenza, in caso di trasferimento a domanda, rispetto agli altri aspiranti. Le predette disposizioni non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione (art. 8).
Il comma 858 autorizza il Ministero della giustizia ad indire una serie di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui:
§ 1.500 unità da impiegare nell'Area II[1], posizione economica F1,
§ 1.200 unità da impiegare nell'Area II, posizione economica F2;
§ 300 unità da impiegare nell'Area III[2], posizione economica F1.
In tali procedure concorsuali è previsto un punteggio aggiuntivo a favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge n. 90 del 2014.
Costituiscono titoli di preferenza nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 50 del d.l. 90/2014, lo svolgimento, con esito positivo, di un periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo (comma 1-quater) o il completamento, con esito positivo, del tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del d.l, 98/2011 (richiamato dal comma 1-quinquies), pur in assenza di un ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo.
Per quanto riguarda il periodo di perfezionamento di cui al comma 1-quater è altresì specificamente previsto che nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia siano introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita presso l’ufficio per il processo.
Analogamente a quanto previsto dal comma 855, il contingente di personale sopra indicato è aggiuntivo rispetto alle facoltà assunzionali già riconosciute dalla legislazione vigente.
Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 859 viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 860 autorizza la spesa di euro 119.010.951 annui a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 854, con decorrenza dall'anno 2023.
Il comma 861 riguarda l'assunzione di personale a favore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), di cui:
§ 70 unità da impiegare nell’Area III[3], posizione economica F1,
§ 10 unità da impiegare nell’Area II[4], posizione economica F3;
§ 120 unità da impiegare nell’Area II, posizione economica F2.
Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 862 viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 863 autorizza la spesa di euro 2.115.962 per l’anno 2021 e di euro 8.463.845 a decorrere dall’anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 854.
Il comma 864 prevede che la dotazione organica dell’amministrazione penitenziaria sia aumentata di 100 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente all’Area III.
Per coprire tale nuova dotazione, il Ministero della giustizia è autorizzato, ai sensi del comma 865, a bandire procedure concorsuali pubbliche nel triennio 2021-2023 ed a procedere all’assunzione a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali previste per l’amministrazione penitenziaria di un contingente di personale pari a 100 unità da inquadrare nell’Area III, fascia retributiva F1, del comparto Funzioni centrali.
Il comma 866 dispone le necessarie autorizzazioni di spesa per far fronte all’attuazione delle misure di cui ai commi 864-865, pari a 1.167.216 euro per il 2021 e a 4.668.861 euro a decorrere dal 2022 per gli oneri relativi al personale e ad 1 milione di euro nel 2021 per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali.
Il comma 867 concerne l'assunzione di personale a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, col fine specifico di rafforzare l’offerta trattamentale legata all’esecuzione penale esterna, oltre che per coprire le carenze organiche. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), di cui:
§ 35 unità da impiegare nell’Area III[5], posizione economica F1,
§ 45 unità da impiegare nell’Area II[6], posizione economica F2.
Per far fronte agli oneri derivanti dalle procedure concorsuali suddette, al comma 871 viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, mentre per la copertura degli oneri derivanti dall'assunzione del personale il comma 872 autorizza la spesa di euro 855.648 per l’anno 2021 e di euro 3.422.590 a decorrere dall’anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 854.
Infine, il comma 868 incrementa di 6 milioni per il 2021, 8,4 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero della giustizia.
Le risorse sono in particolare destinate ad incentivare le attività amministrative del personale del settore della giustizia e garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, soprattutto per quanto riguarda il superamento delle criticità conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Commi 869 e 870
(Risorse per copertura a regime dell’elemento perequativo
dei CCNL e per trattamenti economici accessori )
869. Quota parte delle risorse di cui al comma 959, nella misura corrispondente all'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo di cui all'articolo 1, comma 440, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata, per la predetta finalità, alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali. Per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 438, della citata legge n. 145 del 2018.
870. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
I commi 869 e 870 prevedono che determinate risorse siano destinate, rispettivamente, alla copertura a regime dell’elemento perequativo previsto per il personale pubblico contrattualizzato, statale e non statale, dai relativi CCNL per il triennio 2016-2018 e alla remunerazione, nell’ambito della contrattazione integrativa, dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, in deroga ai limiti di importo posti dalla normativa vigente.
Nel dettaglio, si dispone che quota parte delle ulteriori risorse stanziate dalla presente legge di bilancio per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego (pari a 400 mln di euro annui a decorrere dal 2021 – cfr. comma 959), sia destinata alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali, nella misura corrispondente all’onere per la copertura a regime dell’elemento perequativo introdotto dall’art. 1, c. 440, lett. b), della L. 145/2018 (comma 869, primo periodo).
Per il personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità, si provvede ai sensi dell’art. 1, c. 438, della L. 145/2018, che dispone che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari siano posti a carico dei rispettivi bilanci (comma 869, ultimo periodo).
Il richiamato comma 440 della legge di bilancio per il 2019 ha disposto, nelle more della definizione dei CCNL o dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, l’erogazione dell’elemento perequativo una tantum, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 2, c. 2, del D.Lgs. 165/2001), se previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018 (nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti), con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti CCNL relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.
In merito all’introduzione del predetto elemento perequativo, si ricorda che l’Accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016 ha disposto, per i lavoratori pubblici dei vari comparti, un incremento medio di 85 euro lordi al mese per il triennio 2016-2018. Poiché tale aumento avrebbe potuto causare la perdita del bonus di 80 euro (introdotto, per i lavoratori dipendenti, dall’art. 1 del D.L. 66/2014 e reso strutturale dalla legge di stabilità 190/2014 entro il limite di reddito di 24.600 euro, per la soglia relativa al bonus integrale, e di 26.600 euro per la soglia di reddito prevista per ottenere il bonus ridotto), nei CCNL sottoscritti per il triennio 2016-2018 dai diversi comparti è stato introdotto un elemento perequativo variabile, con scadenza fissata inizialmente al 31 dicembre 2018, al fine di sterilizzare l’aumento dello stipendio base.
Si dispone inoltre (comma 870) che le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001), non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nel 2021, nell’ambito della contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, in deroga a quanto disposto dall’art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle predette amministrazioni non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (dell’anno 2015 limitatamente agli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015).
Per i Ministeri, le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all’entrata del Bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.
Agli oneri derivanti dal comma 870 – pari a 44,53 mln di euro per il 2021 – si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008).
Commi 873-876
(Assunzioni presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali)
873. Al fine di assicurare i necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, dell'ippica, della pesca e forestale, nonché per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il biennio 2021-2022, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 247, 248 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui 58 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 28 unità nell'Area II, posizione economica F2, da assumere nell'anno 2021 e 30 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 21 unità nell'Area II, posizione economica F2, e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022.
874. Nell'ambito dell'autorizzazione all'assunzione di cui al comma 873 possono essere avviate anche nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva;
g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.
875. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al comma 873 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021.
876. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 873, pari a 967.722 euro per l'anno 2021 e a 6.592.412 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
Il comma 873 autorizza il MIPAAF a bandire, per il biennio 2021-2022, procedure concorsuali pubbliche, secondo i principi e i criteri direttivi relativi alla semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali e alla conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione RIPAM per il personale delle pubbliche amministrazioni, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui: n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nel 2021; n. 30 in Area terza posizione economica F1, n 21 in Area seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nel 2022.
Nel dettaglio, si ricorda che gli articoli 247, 248 e 249 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) hanno previsto la semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali (artt. 247 e 248) e disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione RIPAM per il personale delle pubbliche amministrazioni (art. 249).
In dettaglio, la disposizione di cui all’articolo 247, al comma 1, ha previsto che, nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, in base alle seguenti regole.
Sedi di svolgimento delle prove concorsuali
Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti (comma 2).
L’individuazione delle strutture disponibili avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture.
Svolgimento delle prove concorsuali
La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità (comma 3).
Per l’applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell’anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di Formez PA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario (comma 6).
Domanda di partecipazione ai concorsi
La domanda di partecipazione ai concorsi, è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse (commi 4 e 5).
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
Nelle more dell’adozione del decreto chiamato a stabilire le cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui all’articolo in esame, i termini di cui al comma 10, dell’articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all’autorizzazione a rivestire l’incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.
Si dispone, infine, la modifica dell’articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, che disciplina i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, nella parte in cui prevede che tali compensi “sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di posti, comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, che le amministrazioni possono destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (commi 7, 9, 10 e 11).
Requisiti di accesso
Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base all’ordinamento professionale già definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle singole pubbliche amministrazioni (comma 8).
Mobilità del personale
Per le procedure di cui al presente articolo, si prevede la riduzione dei termini previsti dai commi 2 e 4 dell’articolo 34-bis del D.Lgs 165/2001, rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 45 a 15 giorni: tali termini decorrono dalla comunicazione che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle strutture regionali e provinciali competenti che gestiscono il personale in disponibilità iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.
Il comma 2 dell’articolo 34-bis prevede, appunto, che entro 15 giorni (7 giorni secondo la novella) da tale comunicazione la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali provvede ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 34-bis, le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni (15 giorni per effetto della novella) dalla ricezione della predetta comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (comma 12).
L’articolo 248 dispone che per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure(comma 1).
La Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), istituita con Decreto interministeriale del 25 luglio 1994, è composta dai rappresentanti del Ministro dell’Economia e delle finanze, del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Interno e ha le seguenti competenze (come definite nel DM 16 maggio 2018): approvazione del bando di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; indizione dei bandi di concorsi; nomina delle commissioni esaminatrici; validazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale trasmessa dalla Commissione esaminatrice; assegnazione dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale alle amministrazioni pubbliche interessate; adozione degli ulteriori eventuali atti connessi alla procedura concorsuale, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici.
Si rinvia, infine, alle disposizioni dell’articolo 247, comma 7, per quanto concerne le commissioni esaminatrici e le sottocomissioni e, quanto alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, si autorizza Formez PA a risolvere i contratti stipulati per l’organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l’indennizzo limitato alle spese sostenute dall’operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il pagamento dell’indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui sopra non costituisce ipotesi di danno erariale (commi 2, 3 e 4).
L’articolo 249, infine, dispone che i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell’articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'autorizzazione all'espletamento delle procedure concorsuali è diretta ad assicurare i necessari standard di funzionalità dell’amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall’emergenza COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico.
Il comma 874 specifica che l’autorizzazione all’assunzione è destinata anche per avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva;
g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.
Il comma 875 autorizza per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche la spesa di euro 100.000 per il 2021.
Il comma 876 reca la copertura degli oneri, pari a 967.722 euro per il 2021 e a 6.592.412 euro a decorrere dal 2022, ai quali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni di personale di cui al comma 854 (alla cui scheda di lettura si rinvia).
Commi 877-879
(Assunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
877. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per un numero massimo di 250 unità non prima del 1° ottobre 2021, di 250 unità non prima del 1° ottobre 2022 e di 250 unità non prima del 1° ottobre 2023.
878. Ai fini dell'attuazione del comma 877 è autorizzata la spesa di euro 2.558.412 per l'anno 2021, di euro 13.104.943 per l'anno 2022, di euro 23.755.767 per l'anno 2023, di euro 31.848.179 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 32.382.499 per l'anno 2026, di euro 32.726.520 per l'anno 2027, di euro 32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per l'anno 2029, di euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno 2031, di euro 33.948.790 per l'anno 2032 e di euro 34.087.694 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
879. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 877, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2021, di euro 300.000 per l'anno 2022, di euro 525.000 per l'anno 2023 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
I commi 877-879 dispongono circa l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco.
Il comma 877 autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco.
È autorizzazione che si pone come aggiuntiva rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, fermo restando il limite della dotazione organica.
Queste nuove assunzioni sono 'scaglionate', un terzo per ciascun anno.
Ossia: un numero massimo di 250 unità, non prima del 1° ottobre 2021; 250 unità, non prima del 1° ottobre 2022; infine le rimanenti 250 unità, non prima del 1° ottobre 2023.
Finalità è l'incremento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi (funzione, quest'ultima, traslata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per effetto del decreto legislativo n. 177 del 2016, a sua volta attuativo dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, che hanno disposto in ordine all'assorbimento, entro altre forze, del Corpo forestale dello Stato).
Per la spesa connessa alla 'macchina' organizzativa di tale reclutamento, il comma 879 autorizza la correlativa spesa (inclusiva della copertura delle spese per mense e buoni pasto).
Si tratta di: 75.000 euro per l'anno 2021; 300.000 per l'anno 2022; 525.000 per l'anno 2023; 675.000 a decorrere dall'anno 2024.
Quanto alle assunzioni straordinarie in sé considerate ed ai loro oneri di spesa, il comma 878 ne fornisce la quantificazione, autorizzando una spesa che 'a regime' ammonta a circa 32-33 milioni di euro. La sua copertura è assicurata attingendo allo specifico Fondo per le assunzioni di personale (v. supra, comma 854).
Più in dettaglio, l'andamento della spesa per queste nuove assunzioni è: 2,558 milioni di euro per l'anno 2021; 13,104 milioni per il 2022; 23,755 milioni per il 2023; 31,848 milioni per il 2024; 32,038 milioni per il 2025; 32,382 milioni per il 2026; 32,726 milioni per il 2027; 32,984 milioni per il 2028; 33,064 milioni per il 2029; 33,386 milioni per il 2030; 33,707 milioni per il 2031; 33,948 milioni per il 2032; 34,087 milioni a decorrere dall'anno 2033.
Per rammentare qui l'andamento normativo dei più recenti anni, può ricordarsi come la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) abbia incrementato di 300 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 1, comma 289).
Nel corso della presente XVIII legislatura, la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha incrementato di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco (articolo 1, comma 389).
Tale incremento è stato scaglionato nel modo che segue: 650 unità non prima del 10 maggio 2019; ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019; ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020.
Indi la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha incrementato di 500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco (articolo 1, comma 136).
Tale incremento è stato scaglionato nel modo che segue: 60 unità a decorrere dal 1° aprile 2020; 40 unità non prima del 1° ottobre 2021; 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
La dotazione organica - si ricorda - è determinata dal decreto legislativo n. 217 del 2005 (recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
La Tabella A allegata a quel decreto legislativo (come sostituita dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 97 del 2017: atto quest'ultimo - poi modificato dal decreto legislativo n. 127 del 2018 - con cui è stato completato il riassetto della disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione n. 124 del 2015) determina la dotazione organica del Corpo in complessive 37.781 unità.
Di queste, 30.890 sono le unità del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-operative. Di queste ultime, 19.059 sono le unità complessivamente annoverate nel ruolo dei vigili del fuoco.
La disposizione in esame non incide sulla dotazione organica così quantificata[7].
Commi 880 e 881
(Assunzioni personale non dirigenziale Ministero dell’interno)
880. Al fine di favorire il ricambio generazionale e per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori di competenza istituzionale, e in particolare a quelle relative al settore della depenalizzazione, il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non prima del 1° dicembre 2021, un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, nei limiti della vigente dotazione organica.
881. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 880 è autorizzata la spesa di euro 778.073 per l'anno 2021 e di euro 9.336.880 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
I commi 880 e 881 autorizzano per il 2021 il Ministero dell’interno ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione.
Il comma 880, nell’autorizzare la facoltà assunzionale nel limite della dotazione organica, specifica che il personale da assumere è inquadrato nel ruolo dell’amministrazione civile dell’Interno, area funzionale seconda e fascia retributiva seconda.
Le assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità collettiva, di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001, che si verifica nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale.
Tale procedura è regolamentata da una specifica disciplina alla quale devono attenersi le amministrazioni, con conseguente divieto di assunzioni in caso di mancata osservanza della stessa. Scopo dell’istituto è verificare la possibilità di applicare le norme in materia di collocamento a riposo d'ufficio al compimento dell'anzianità massima contributiva del personale interessato, oppure di pervenire alla ricollocazione totale (o parziale) del personale in soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione (o presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della regione o in quello diverso determinato dai contratti collettivi nazionali), anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi, secondo l'ordine cronologico di sospensione del rapporto di lavoro, con diritto alla corresponsione di un’indennità.
Si dispone, inoltre, che le procedure pubbliche possono essere bandite nel corso del 2021 e che il Ministero può procedere alle assunzioni non prima del 1° dicembre 2021.
Ai sensi del comma 881, gli oneri derivanti dalle assunzioni del Ministero dell’interno sono quantificati in:
§ 778.073 euro per l’anno 2021, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali;
§ 9.336.880 euro a decorrere dall’anno 2022;
La copertura finanziaria è interamente a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 854 (si v., supra).
Commi 882 e 883
(Assunzioni da parte del Ministero della salute)
882. Per far fronte agli accresciuti compiti di profilassi internazionale e alle attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli sanitari e procedure autorizzatorie, il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché complessive 135 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 7 unità dirigenziali non generali e di 135 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III.
883. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 882, pari a euro 3.329.688 per l'anno 2021 e a euro 13.318.749 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
I commi 882 e 883 autorizzano il Ministero della salute ad assumere con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, 45 dirigenti di livello non generale e 135 unità di personale (non dirigenziale) appartenente all'Area terza[8] (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota del Fondo per le assunzioni di personale di cui al precedente comma 854.
Le assunzioni di cui ai commi 882 e 883 in esame sono disposte per far fronte alle accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie.
Si prevede che il Ministero della salute possa procedere a tali assunzioni mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero medesimo ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami. Si valuti l'opportunità di chiarire se con quest'ultima formula si escluda che i bandi concorsuali contemplino un punteggio anche per titoli.
Il suddetto contingente di 45 dirigenti di livello non generale è così suddiviso: 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari; 2 dirigenti con profilo economico-sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico-sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali, 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari.
Per il contingente di 135 unità di personale (non dirigenziale) destinato all'Area terza, si specifica che esso comprende professionalità anche tecniche.
In conseguenza delle autorizzazioni alle assunzioni in esame, la dotazione organica del Ministero della salute viene incrementata delle unità eccedenti, pari a 7 unità dirigenziali non generali e alle suddette 135 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area terza.
Il comma 883 quantifica gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni in 3.329.688 euro per il 2021 e in 13.318.749 annui a decorrere dal 2022. Riguardo all'importo più basso per il primo anno, la relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge di bilancio osserva che la quantificazione tiene conto dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure concorsuali e fa riferimento alla data del 1° ottobre 2021 per la decorrenza iniziale delle assunzioni.
Commi 884 e 885
(Assunzioni presso le Ragionerie Territoriali dello Stato
e le Commissioni Tributarie)
884. Al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria, nonché per potenziare le connesse funzioni di supporto e coordinamento delle attività svolte dalle articolazioni territoriali, anche in materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unità, di cui 350 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 100 unità nell'Area II, posizione economica F2, da destinare alle ragionerie territoriali dello Stato e 100 unità di Area III, posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
885. Per gli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 884 è autorizzata la spesa di euro 5.888.113 per l'anno 2021 e di euro 23.552.453 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
I commi 884-885 autorizzano il MEF a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100).
Il comma 884 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a bandire procedure concorsuali, anche in deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici (art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 101 del 2013[9]) e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell’attuale dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di cui 350 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2 da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato e 100 unità di Area III-F1 da destinare alle Commissioni Tributarie, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.
Le assunzioni sono dirette a potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle Ragionerie Territoriali dello Stato sul territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché a incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell’amministrazione finanziaria.
Le Ragionerie territoriali dello Stato unitamente agli Uffici centrali di bilancio costituiscono il sistema delle ragionerie ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2011. Esse svolgono, su base provinciale o interprovinciale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonché, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Con il D.M. 3 settembre 2015 sono state individuate le Ragionerie territoriali dello Stato, articolate in 87 uffici di livello dirigenziale non generale, e sono stati definiti i relativi compiti. Tra le attività principali da esse svolte si segnalano i controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile.
Le Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) sono organi giurisdizionali speciali giudicanti nelle controversie in materia tributaria, con competenza riguardo ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Nell'esercizio della loro attività i giudici tributari sono coadiuvati dagli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, che dipendono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e svolgono sia attività di preparazione dell'udienza e assistenza ai collegi giudicanti, sia attività amministrative proprie. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nei capoluoghi di ogni provincia, che pronunciano in primo grado, e dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede nel capoluogo di ogni Regione, che pronunciano in grado di appello sulle impugnazioni proposte contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali. Sono state istituite sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali.
La norma fa salva la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
La Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici.
Il comma 885 autorizza la spesa derivante dalle assunzioni previste dal comma 884, quantificata in 5.888.113 euro per l’anno 2021 e in 23.552.453 euro a decorrere dall’anno 2022. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni di personale di cui al comma 854.
La relazione tecnica specifica che l’onere pro capite per la qualifica Area III-F1 è di 44.089,15 euro, mentre per la qualifica Area II-F2 è di 37.123,36 euro. L’onere per il primo anno è pari a 5,9 milioni di euro in considerazione della decorrenza delle assunzioni dal 1° ottobre 2021, mentre a regime l’onere è di 23,6 milioni di euro.
Comma 886
(Assunzioni presso il MEF per l’attuazione
del Programma Next Generation EU)
886. Per le finalità di cui ai commi da 1037 a 1050, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, senza il previo espletamento delle previste procedure di mobilità e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 20 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 220.446 per l'anno 2021 e di euro 881.783 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
Il comma 886 autorizza il MEF a bandire concorsi per assumere 20 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, ai fini delle attività connesse all’attuazione del Programma Next Generation EU.
Il comma 886 prevede che, per le finalità contemplate dai commi 1037-1050 (alla cui scheda si rinvia), il quale prevede misure di attuazione del Programma Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell’attuale dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 20 unità da inquadrare nell’Area III-F1.
La norma esclude la necessità del previo espletamento delle procedure di mobilità e deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici (art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 101 del 2013), ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Al tal fine è autorizzata la spesa di 220.446 euro per l’anno 2021 e di 881.783 euro a decorrere dal 2022. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni di personale di cui all’articolo 158.
La relazione tecnica specifica che l’onere pro capite per la qualifica Area III-F1 è di 44.089,15 euro.
Commi 887-894
(Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM)
887. All'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;
b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Completato l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, può altresì essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data del 1° dicembre 2020 ».
888. All'esito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal comma 887 del presente articolo, e al fine di corrispondere alle esigenze formative, le dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comprese quelle definite ai sensi del predetto comma 2, sono incrementate a decorrere dal 1° novembre 2021.
889. Ai fini del comma 888 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 da destinare all'ampliamento della dotazione organica delle istituzioni ivi previste, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 854.
890. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie di cui all'articolo 3-quater comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnare a ciascuna istituzione.
891. Dall'anno accademico 2021/2022, ferma restando la durata dei contratti in essere, gli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ridotti in proporzione al numero di nuovi docenti introdotti in organico ai sensi del comma 888 del presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma, le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica effettuano, entro il 1° aprile 2021, una ricognizione degli incarichi di cui al primo periodo del presente comma. Il decreto di riparto di cui al comma 890 del presente articolo tiene conto degli esiti di tale ricognizione. Alle istituzioni che non abbiano effettuato la ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del comma 888.
892. Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il rapporto di lavoro del personale di cui al primo periodo è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente comma, nonché i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
893. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: « Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni di cui al comma 653 nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) ».
894. All'articolo 1, comma 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « al personale in servizio di ruolo » sono inserite le seguenti: « nella medesima istituzione ».
I commi da 887 a 894 recano disposizioni riguardanti il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
In particolare:
§ il comma 887 modifica ulteriormente la disciplina per l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell’ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni;
§ i commi 888 e 889 riguardano l’incremento, all’esito di tale processo, a decorrere dal 1° novembre 2021, delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali;
§ il comma 892 prevede l’inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM delle figure di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e tecnici di laboratorio;
§ il comma 890 differisce ulteriormente (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 l’applicazione del regolamento sul reclutamento nelle istituzioni AFAM e, nelle more, definisce un ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato;
§ il comma 891 prevede una riduzione degli incarichi di docenza per esigenze cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche in proporzione all’incremento delle stesse. Sul conferimento degli incarichi in questione interviene anche il comma 894;
§ il comma 893 reca una disciplina transitoria, nelle more dell’applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.
Preliminarmente si ricorda che, in base all’art. 2 della L. 508/1999, il sistema delle Istituzioni AFAM è composto dalle Accademie di belle arti, dall’Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati.
In base al FOCUS “IL SISTEMA AFAM”- Anno Accademico 2019-2020”, pubblicato dal MUR a novembre 2020, nell’a.a. 2019/2020 il comparto AFAM è risultato composto da una rete di 157 Istituzioni, delle quali 86 statali e 71 non statali. Il 54,5% delle Istituzioni apparteneva all’Area musicale e coreutica, mentre il restante 46,5% apparteneva all’Area artistica e teatrale.
Disposizioni in materia di statizzazione delle Istituzioni AFAM non statali
Il comma 887 modifica la disciplina per l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell’ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni.
A tal fine, novella il terzo periodo del co. 2 dell’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) e introduce nel medesimo un quinto periodo.
L’art. 22-bis, co. 2, terzo periodo, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – come modificato dall'art. 33, co. 2-ter, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020)[10] – ha previsto che, nell'ambito del processo di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori di studi musicali non statali (non ancora concluso, e per il quale si veda, più approfonditamente, infra), con DPCM, emanato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017), compreso il personale con contratti di lavoro flessibile. Inoltre, aveva previsto che con lo stesso DPCM dovevano essere definiti criteri per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che doveva concludersi entro il 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche.
Il quarto periodo ha disposto che, per l’inquadramento, il DPCM, sulla base della verifica delle modalità utilizzate per la selezione del personale, prevede, ove necessario, il superamento di procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, tiene conto dell'anzianità maturata con contratti di lavoro flessibile – se pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni – e dei titoli accademici e professionali valutabili.
Più nello specifico, il comma 887, nel confermare che, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, i limiti massimi sono costituiti dal personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, anche con contratto di lavoro flessibile, stabilisce che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato riguarda il personale docente e non docente in servizio, a tempo determinato e indeterminato, presso le medesime istituzioni alla medesima data (e non più alla data di conclusione del processo di statizzazione).
Completato tale inquadramento, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili e nel rispetto dei criteri fissati con il DPCM di cui si è detto, ovvero di analogo DPCM, può essere inquadrato anche il personale in servizio alla data del 1° dicembre 2020, anche con contratto di lavoro flessibile.
Per effetto delle novelle di cui si è dato conto, non è più previsto il termine fissato dall'art. 33, co. 2-ter, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) per la conclusione del processo di statizzazione.
L’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha disposto, a decorrere dal 2017, l’avvio di un processo di graduale statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti non statali e di parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali.
Ai fini dell'attuazione di tale processo – nonché, nelle more del suo completamento, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti –, ha previsto l'istituzione di un apposito fondo[11], con uno stanziamento iniziale di € 7,5 mln nel 2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia delle finanze, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca.
In seguito, l’art. 1, co. 652 e 656, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – come successivamente modificato dall’art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) – ha previsto un incremento del fondo di € 5 mln per il 2018, € 14 mln per il 2019, ed € 35 mln annui dal 2020, al fine di consentire la statizzazione di tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali[12] [13].
La disciplina del processo di statizzazione è stata definita con D.I. 121 del 22 febbraio 2019. In particolare, il D.I. ha previsto che il processo di statizzazione doveva essere avviato su domanda delle singole Istituzioni – corredata dalla documentazione indicata – da presentare al Ministero entro 90 giorni dall’apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze. Le domande dovevano essere valutate da una Commissione formata da 5 componenti. Sulla base dell’esito positivo della valutazione, la Commissione doveva proporre, entro il termine di 90 giorni:
a) gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;
b) la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare.
La statizzazione doveva essere disposta con decreto del Ministro non oltre il 31 luglio 2020 e decorrere dal 1° gennaio 2021.
Sempre in base al D.I., entro il 31 ottobre 2023, su richiesta del Ministero, l’ANVUR effettua una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale delle Istituzioni statizzate in relazione all’ampiezza dell’offerta formativa e degli studenti iscritti, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di Istituzioni statali con offerta formativa analoga. L’esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti, ovvero procedere, con decreto del Ministro, alla trasformazione delle stesse in sedi distaccate di altre Istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione.
Con nota prot. n. 10637 del 27 giugno 2019, il Ministero ha, poi, indicato le modalità operative per la presentazione delle domande di statizzazione, disponendo che le stesse dovevano essere trasmesse, unicamente in modalità telematica, dal 1° luglio al 30 settembre 2019. Ha, altresì, invitato le Istituzioni, ai fini della formulazione della domanda di statizzazione, a tenere conto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2019, adottato ai sensi dell’art. 22-bis, co. 3, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), relativo ai criteri di riparto delle risorse destinate alla statizzazione[14], facendo presente, in particolare, che, al fine di attribuire una prima parte del finanziamento 2019, le Istituzioni interessate dovevano presentare almeno la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, entro il 15 luglio 2019, con l’impegno a integrare e completare la documentazione richiesta entro il 30 settembre 2019.
Le previsioni di tale nota sono state poi riprese dal già citato art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019).
Entro il 31 luglio 2020 non sono intervenuti decreti di statizzazione. Peraltro, rispondendo, il 9 luglio 2020, alle interrogazioni a risposta immediata nella VII Commissione della Camera 5-04319, 5-04321, 5-04322, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che gli uffici del Ministero stavano procedendo “a dare nuovo impulso al processo di statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni non statali”.
In seguito, con le modifiche apportate all’art. 22-bis, co. 2, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) dall’art. 33, co. 2-bis, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), era stato stabilito, in via legislativa, che il processo di stabilizzazione doveva concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021 (termine ora non più presente, come si è visto, nello stesso art. 22-bis, co. 2, del D.L. 50/2017, come novellato dal comma 887 del testo in commento).
Disposizioni in materia di dotazioni organiche delle Istituzioni AFAM
Il comma 888 dispone che, successivamente all’adozione del DPCM che definisce i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale delle Istituzioni per le quali è in corso il processo di statizzazione, e al fine di corrispondere alle esigenze formative, le dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali, incluse quelle delle istituzioni da statizzare, sono incrementate a decorrere dal 1° novembre 2021.
A tal fine, il comma 889 autorizza una spesa di € 12 mln per il 2021 e di € 70 mln annui dal 2022, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo, istituito nello stato di previsione del MEF per il finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di cui al comma 854.
La relazione tecnica all’A.C. 2790 evidenziava, al riguardo, che le risorse autorizzate determinano un ampliamento di organico, per ogni istituzione AFAM, pari, in media, a 2 coadiutori, 3 assistenti amministrativi, 0,93 collaboratori amministrativi, 1 direttore di biblioteca, 12 docenti.
Il comma 890, secondo periodo, dispone che – evidentemente dopo l’intervento del DPCM di cui sopra e l’ampliamento delle dotazioni organiche – con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise fra personale docente e non docente, da assegnare a ogni istituzione AFAM. A sua volta, il comma 891, terzo e quarto periodo, dispone che tale decreto tiene conto degli esiti della ricognizione degli incarichi di docenza attribuiti per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, effettuata dalle istituzioni AFAM ai sensi del medesimo comma 891, secondo periodo (v. infra), e che alle istituzioni che non abbiano effettuato la medesima ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del comma 888.
Si fa riferimento, evidentemente, ai criteri di riparto e all’assegnazione di tutta la dotazione organica.
Con riguardo alla formulazione del testo, dunque, sarebbe stato preferibile inserire il contenuto del comma 890, secondo periodo, alla fine del comma 888, specificando che il decreto interministeriale riguarda il riparto della dotazione organica complessiva.
Introduzione di posizioni di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio
Il comma 892 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un Fondo con una dotazione di € 2,5 mln per il 2021 e di € 15 mln annui dal 2022, finalizzato all’introduzione di posizioni di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio nelle dotazioni organiche del personale non docente delle Istituzioni AFAM statali.
In base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, le risorse sono appostate sul cap. 1755.
La disciplina del rapporto di lavoro di tali figure tecniche è definita nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, in un’apposita sezione, dove si stabilisce altresì il relativo trattamento economico, prendendo a riferimento l’inquadramento economico dell’attuale Area EP1 del comparto.
In base all’art. 1 del CCNL 16 febbraio 2002, il personale delle Istituzioni AFAM è inquadrato nelle seguenti aree professionali:
§ area della docenza, articolata, in base all’art. 20, in professori di prima fascia e professori di seconda fascia. Da ultimo, l’art. 98 del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al nuovo comparto Istruzione e Ricerca, ha disposto che la qualifica dei professori di seconda fascia è mantenuta ad esaurimento, fatta salva l’eventuale immissione in ruolo del personale dalle graduatorie in essere, sulla base della normativa vigente;
§ area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. Da ultimo, l’art. 13 del CCNL del 4 agosto 2010 ha disposto che il personale amministrativo e tecnico è articolato nelle Aree Prima (Coadiutore), Seconda (Assistente), Terza (Collaboratore), EP1 (Elevate Professionalità: Direttore di ragioneria e di biblioteca), EP2 (Elevate Professionalità: Direttore amministrativo).
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca – per la cui emanazione non è previsto un termine – sono definiti i criteri di riparto del Fondo tra le Istituzioni AFAM statali, nonché i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni del suddetto personale, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 35 del d.lgs. 165/2001 – recante disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni – e dall’art. 19, co. 3-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).
L’art. 19, co. 3-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – di cui l’art. 8 del regolamento sul reclutamento del personale emanato con DPR 143/2019 prevede l’abrogazione (a seguito di quanto disposto, da ultimo, dall’art. 6, co. 2, del D.L. 183/2020, in corso di conversione) a decorrere dall'a.a. 2022/2023 (v. infra) – ha disposto la possibilità di assunzione a tempo indeterminato, al maturare di 3 anni di servizio, e nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, per il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'all. A al CCNL 4 agosto 2010.
Differimento dell’applicazione del regolamento sul reclutamento del personale delle istituzioni AFAM
Il comma 890, primo periodo, differisce (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 – senza ricorrere alla novella legislativa – l’avvio dell’applicazione del regolamento recante procedure e modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente (e del personale amministrativo e tecnico) delle istituzioni AFAM, emanato con DPR 143/2019.
Al riguardo, si ricorda che l’applicazione del DPR 143/2019 – regolamento emanato in attuazione dell'art. 2, co. 7, lett. e), della L. 508/1999 – era stata differita (dall’a.a. 2020/2021) all’a.a. 2021/2022 dall’art. 3-quater del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), che, contestualmente, aveva differito sempre (dall’a.a. 2020/2021) all’a.a. 2021/2022 la decorrenza delle abrogazioni disposte dall'art. 8, co. 4, del DPR 143/2019 e aveva disposto che, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all'art. 2 del medesimo DPR doveva essere approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.
Successivamente, il medesimo differimento (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 dell'applicazione del DPR 143/2019 è stato disposto dall’art. 6, co. 2, del D.L. 183/2020, in corso di conversione, che – novellando l’art. 3-quater, co. 1 e 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) – ha anche differito (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento[15] e (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 la decorrenza delle abrogazioni disposte dall'art. 8, co. 4, dello stesso DPR 143/2019.
Non ha, tuttavia, chiarito se, a seguito dei differimenti disposti, subiscono adeguamenti anche altri riferimenti temporali contenuti all’interno del DPR 143/2019.
Per approfondimenti, si veda il Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato n. 396 del 12 gennaio 2021.
Disposizioni in materia di attribuzione di incarichi di docenza nelle istituzioni AFAM statali
Lo stesso comma 890, primo periodo, disciplina, altresì, nelle more dell’applicazione del citato regolamento, l’attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali.
In particolare, stabilisce un ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie per soli titoli, disponendo che l’attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato avviene utilizzando prioritariamente le vigenti graduatorie nazionali per titoli (art. 270, co. 1, d.lgs. 297/1994; art. 2-bis D.L. 97/2004-L. 143/2004; art. 19, co. 2, D.L. 104/2013-L. 128/2013; art. 1, co. 655, primo periodo, L. 205/2017) e, in subordine, le “graduatorie di cui all’articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1” (L. 12/2020), che, in realtà, ha previsto l’inserimento nelle graduatorie nazionali per titoli di cui allo stesso art. 1, co. 655, primo periodo, della L. 205/2017 dei soggetti che maturano la richiesta esperienza triennale entro l’a.a. 2020/2021.
Con riferimento all’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente nelle Istituzioni AFAM, si ricorda, preliminarmente, che, già prima della L. 508/1999, l’art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994[16] – di cui l’art. 8 del regolamento emanato con DPR 143/2019 ha previsto l’abrogazione, in relazione alla nuova disciplina da esso dettata – ha disposto, riprendendo concetti presenti in norme previgenti, che ai ruoli si accede attingendo annualmente, per il 50% dei posti, alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (d’ora in avanti, GET) e, per il restante 50%, alle graduatorie nazionali permanenti (d’ora in avanti, GNE). Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad esaurimento, a seguito di quanto disposto dall’art. 2, co. 6, della L. 508/1999[17].
Nel caso di insegnamenti per i quali le graduatorie GNE e GET sono esaurite, per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato si attinge, nell’ordine:
§ alle graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), in cui sono stati inseriti, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, i docenti precari che avessero un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM[18]. Tale possibilità è stata prevista per l’a.a. 2013/2014 dall’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), che ha anche trasformato le graduatorie in graduatorie nazionali ad esaurimento. La stessa possibilità è poi stata estesa agli a.a. successivi. Da ultimo, è stata estesa all’a.a. 2021/2022 dall’art. 6, co. 1, del già citato D.L.183/2020[19];
§ alle graduatorie nazionali di cui all’art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), in cui sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e che avessero maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le medesime Istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge[20]. Tale possibilità è stata prevista dall’art. 1, co. 653, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), che ha anche trasformato le graduatorie in graduatorie nazionali ad esaurimento e ha disposto che il personale resta incluso nelle stesse anche a seguito dell’emanazione del regolamento sul reclutamento;
§ alle graduatorie nazionali ad esaurimento istituite dall’art. 1, co. 655, della stessa L. 205/2017. In base alla disposizione istitutiva, in tali graduatorie sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all’a.a. 2017/2018, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni[21].
Successivamente, l’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) aveva previsto l’inserimento nelle suddette graduatorie anche dei soggetti che maturano la richiesta esperienza triennale entro l’a.a. 2020/2021.
A seguito di contatti per le vie brevi con l’ufficio legislativo del Ministero dell’università e della ricerca, si è appreso che i soggetti in questione saranno, in realtà, inseriti in nuove graduatorie, da costituire nel corso del 2021.
L’intenzione, dunque, è quella di attingere a nuove graduatorie, nelle quali confluiranno i docenti che maturano l’esperienza triennale entro l’a.a. 2020/2021, solo ove esaurite le graduatorie per soli titoli pregresse.
Il comma 891 dispone che gli incarichi di docenza attribuiti dalle Istituzioni AFAM statali per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche – compresi quelli attribuiti tramite stipula di contratti di collaborazione continuativa ai sensi dell’art. 1, co. 284, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) – sono ridotti, a decorrere dall’a.a. 2021/2022, in conseguenza dell’incremento di organico disposto ai sensi del comma 888. Resta comunque ferma la durata dei contratti in essere.
A tali fini, come già accennato, le medesime istituzioni effettuano, entro il 1° aprile 2021, una ricognizione degli incarichi in parola.
A sua volta, il comma 894 modifica la disciplina per il conferimento degli incarichi di insegnamento per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, attribuiti ai sensi dell’art. 1, co. 284, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020).
L’art. 1, co. 284, della L. 160/2019 ha stabilito che per le esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni AFAM provvedono – in deroga a quanto disposto dall'art. 7, co. 5-bis, del d.lgs. 165/2001[22] – all’attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, tramite stipula di contratti di collaborazione continuativa[23].
A sua volta, il co. 285 ha disposto che gli incarichi di insegnamento di cui al co. 284 non sono conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
In particolare, il comma 894, novellando il co. 285 del citato art. 1 della L. 160/2019, circoscrive il divieto di conferimento di tali incarichi al personale di ruolo nella medesima istituzione.
Disposizioni in materia di procedure per il passaggio alla prima fascia dei docenti di seconda fascia in servizio da almeno 3 anni accademici nelle istituzioni AFAM
Il comma 893 reca una disciplina transitoria, nelle more dell’applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.
A tal fine, inserisce 3 ulteriori periodi nell’art. 1, co. 654, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018).
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 654, della L. 205/2017 ha stabilito, per quanto qui più interessa, che nelle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all’art. 2, co. 7, lett. e), della L. 508/1999, una quota dei posti, compresa tra il 10% e il 20%, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia, cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.
In particolare, si stabilisce ora che, fino all’applicazione del DPR 143/2019, le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici sono disciplinate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca che, nei limiti delle risorse accantonate a tal fine negli a.a. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia.
La relazione tecnica all’A.C. 2790 faceva presente, al riguardo, che in attuazione dell’art. 1, co. 654, della L. 205/2017, è stato accantonato, ogni anno, il 10% del budget assunzionale autorizzato. Sommando gli accantonamenti dei 3 a.a., le risorse disponibili sono pari a € 7,6 mln.
Si dispone, altresì, che la (eventuale) quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le stesse istituzioni AFAM, nonché alla determinazione e all’ampliamento delle dotazioni organiche dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo (Istituzione AFAM statale) e degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA).
Commi 895-898
(Oneri per il personale dell’Agenzia Spaziale Italiana)
895. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della legge 11 gennaio 2018, n. 7, l'Agenzia spaziale italiana può procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio fino al conseguimento del valore soglia di cui al comma 896 del presente articolo, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo. In caso di indicatore superiore al valore soglia, come definito al comma 896, l'Agenzia adotta un percorso di graduale riduzione annuale del valore dell'indicatore fino al conseguimento, entro l'anno 2025, del predetto valore soglia. A decorrere dall'anno 2025, in caso di indicatore superiore al limite di cui al comma 896, l'Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. L'Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell'indicatore, la sostenibilità a regime della spesa per il personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale.
896. L'indicatore del limite delle spese per il personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale derivanti da rapporti di lavoro subordinato e da forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il valore soglia del 70 per cento.
897. Nell'ipotesi di cui al comma 895, primo periodo, del presente articolo, il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Gli oneri conseguenti all'incremento dei fondi trovano copertura a valere sulle risorse di bilancio dell'Agenzia spaziale italiana garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 896 e dell'equilibrio di bilancio.
898. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia spaziale italiana non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
Il comma 895 autorizza l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a procedere annualmente all’assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio sino al conseguimento del valore soglia del 70 per cento relativo al rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall’organo interno di controllo.
Secondo il comma 896, l’indicatore del limite delle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive di personale per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell’amministrazione, registrate nell’ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il valore soglia del 70 per cento.
Dalla Determinazione del 27 aprile 2020, n. 27 si evince che la dotazione organica dell’ASI è stata approvata dal Cda nella seduta del 26 marzo 2018, con il Piano triennale delle attività 2018-2020 e consta di 431 unità. Il Consiglio di amministrazione ha provveduto all’aggiornamento del piano del fabbisogno di personale per il corrispondente triennio. Nel 2018 le unità di personale in servizio sono state 262, di cui 244 assunte a tempo indeterminato e 18 a tempo determinato, come evidenziato nella successiva tabella. Le posizioni dirigenziali ASI sono complessivamente quattro, una di I fascia e tre di II fascia. Rispetto alla dotazione organica prevista dal PTA 2018-2020, il numero dei collaboratori di amministrazione di V livello evidenzia un sovrannumero di una unità: 15 dipendenti di ruolo rispetto all’organico previsto di 14 unità. L’Ente, in proposito, ha evidenziato che il complessivo profilo di collaboratore amministrativo, nei suoi vari livelli (59 posti in totale, presenti nella dotazione organica) mostra disponibilità di assunzione per ulteriori 24 unità.
Riguardo il fabbisogno di personale, il d.lgs. n. 218 del 24 novembre 2016 prevede, per gli enti di ricerca, la possibilità di assumere personale entro il limite massimo dell’80 per cento delle spese rapportato alla media delle entrate complessive dell’Ente, in riferimento agli andamenti dell’ultimo triennio.
L’Ente ha calcolato l’indice dell’onere dell’intero organico sulle entrate complessive pari a 4,50 per cento relativamente al triennio 2015-2017 e al successivo triennio, 2016-2018, a garanzia della sostenibilità finanziaria in base allo schema seguente:
Nel 2018 le spese per il personale dell'Agenzia Spaziale Italiana sono state complessivamente pari a euro 21.837.910, in aumento del 7,84 per cento rispetto al pregresso esercizio 2017.
La tabella seguente registra l’andamento della spesa del personale.
L’incidenza della spesa per il personale sulle spese correnti è pari al 3,41 per cento (2,78 per cento nel 2017); la spesa media unitaria del personale (tabella n. 10) risulta in aumento del 2,08 per cento, attestandosi nel 2018 ad euro 83.351. L’incidenza del costo del personale sull’attività operativa, relativamente alle prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali, è del 3,23 per cento.
L’ASI, in aggiunta al personale in pianta stabile, per far fronte a temporanee esigenze tecnico organizzative determinate dalle attività programmate nell’ambito di alcune unità operative, mediante procedura negoziata, ha fatto ricorso al servizio di somministrazione di personale a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ed ha stipulato 40 contratti di lavoro interinale (nel 2017 erano stati n. 14). La seguente tabella definisce i tempi di tali contratti, operativi nel corso dell’esercizio 2018.
L’ impegno complessivo per i contratti di somministrazione è stato pari ad euro 700 mila (nel 2017 erano stati pari ad euro 660.000), di cui sono stati pagati euro 556.051 (nel 2017 ne erano stati pagati euro 554.372).
L’ASI, inoltre, ha conferito 13 incarichi esterni ad 11 soggetti diversi, di cui 4 collaborazioni coordinate e continuative; 4 collaborazioni a titolo gratuito; 4 collaborazioni occasionali e 1 incarico di ricerca.
Il totale dei relativi compensi lordi è ammontato ad euro 270.998, maggiori del 29,39 per cento rispetto al 2017. Dal confronto fra il 2017 e il 2018 emerge un decremento del numero dei contratti a fronte di un sensibile incremento del loro costo complessivo, con un conseguente innalzamento dell’importo medio pro-capite: le ragioni di tale fenomeno sono ascrivibili almeno in parte, ad un incremento delle collaborazioni occasionali, con specifico riferimento ad un incarico di ricerca particolarmente oneroso.
Si vedano le pagine 20-31 per ulteriori ragguagli.
Il comma 895 prevede che, in caso di indicatore superiore al valore soglia, l’Agenzia adotta un percorso di graduale riduzione annuale del valore dell’indicatore fino al conseguimento, entro il 2025, del predetto valore soglia. A decorrere dal 2025, in caso di indicatore superiore al limite del 70 per cento, l’Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. L’Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell’indicatore, la sostenibilità a regime della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale.
Il comma 897 prevede che, nell’ipotesi di conseguimento del valore soglia del 70 per cento, di cui al comma 895, primo periodo, il limite al trattamento accessorio del personale (l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016), è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito al 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
Gli oneri conseguenti all’incremento dei fondi trovano copertura a valere sulle risorse di bilancio dell’Agenzia garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale del 70 per cento e dell’equilibrio di bilancio.
Il comma 898 esonera l’Agenzia Spaziale Italiana dall'applicazione delle disposizioni relative alla limitazione delle spese per il personale stabilite per gli enti pubblici di ricerca.
Il co. 2 dell’articolo 9 del d.lgs. n. 218/2016 ha previsto che l'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente pubblico di ricerca come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento.
Il co. 4 ha previsto che il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati.
Il co. 5 ha previsto che le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dall'Organo di vertice che dimostrino la capacità a sostenere gli oneri finanziari assunti.
Il co. 6 ha determinato i criteri per il calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale:
a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non possono procedere all'assunzione di personale;
b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.
Comma 899
(Assunzioni presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
899. Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici e garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2021-2022, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, 1 unità di livello dirigenziale non generale, 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 292.043 per l'anno 2021 e di euro 1.168.172 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
Il comma 899 autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere a tempo indeterminato, nel biennio 2021-2022 - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità richieste – 28 unità di personale. A tal fine è autorizzata la spesa di 292.043 euro per il 2021 e di 1.168.172 euro a decorrere dal 2022.
Nel dettaglio, la disposizione in commento, allo scopo di garantire l’espletamento delle funzioni istituzionali del Ministero, autorizza lo stesso a bandire procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, del seguente personale:
§ 1 unità di livello dirigenziale non generale;
§ 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva F1;
§ 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area II, fascia retributiva F2.
Le predette assunzioni, come accennato, avvengono in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità relative al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001[24]).
Per le suddette finalità è autorizzata la spesa di 292.043 euro per il 2021 e di 1.168.172 a decorrere dal 2022 a valere sul fondo per le assunzioni di personale di cui al comma 854 (alla cui scheda di lettura si rinvia).
La Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio originario evidenzia che gli oneri assunzionali sono stati quantificati a partire dalle retribuzioni pro capite (lordo Stato) riportate nella tabella seguente, precisando che, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, si prevede che il contingente di personale in questione non possa essere assunto prima del 1° ottobre 2021 (rateo di spesa pari ad euro 292.043).
Qualifica |
Retribuzione pro capite |
Unità |
Onere anno 2021 (rateo) |
Onere anno 2022 (regime) |
Dirigente di seconda fascia |
119.095,26 |
1 |
29.773,82 |
119.095,26 |
Area terza – F1 |
40.837,75 |
18 |
183.769,88 |
735.079,51 |
Area seconda – F2 |
34.888,58 |
9 |
78.499,31 |
313.997,23 |
TOTALE |
28 |
292.043 |
1.168.172 |
Commi 901-907
(Istituzione del Centro di formazione territoriale dell'Aquila e altre disposizioni concernenti il personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco)
901. Al fine di promuovere lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 mediante il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo, è istituito, nella città dell'Aquila, il Centro di formazione territoriale dell'Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
902. Il Centro di formazione territoriale dell'Aquila concorre, insieme con le altre strutture formative, all'attuazione delle politiche di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, anche per consentire, in via innovativa, l'acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa mediante appositi moduli didattici nell'ambito del corso di formazione iniziale del personale del medesimo Corpo.
903. Con apposita convenzione, da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il comune dell'Aquila e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono individuate e messe a disposizione del Centro di formazione territoriale le unità immobiliari di proprietà del comune dell'Aquila, tenendo conto anche del carattere residenziale della struttura formativa medesima.
904. Ai fini dell'attuazione dei commi 901 e 902, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.
905. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: « fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico » sono sostituite dalle seguenti: « in fase di prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) ».
906. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo »;
b) alla rubrica, dopo le parole: « vigili del fuoco » sono aggiunte le seguenti: « e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale ».
907. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 906, pari ad euro 25.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
I commi 901-907 istituiscono il Centro di formazione territoriale di L’Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Inoltre, recano due disposizioni concernenti il personale del Corpo: la prima stabilisce l’inquadramento in soprannumero nel ruolo degli elisoccorritori di personale in possesso di determinati requisiti; la seconda dispone l’anticipo da parte dell’Amministrazione delle spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo per cure relative a danni riportati nel corso di servizi operativi.
Il comma 901 istituisce il Centro di formazione territoriale di L’Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di promuovere lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009.
Il Centro ha la funzione di concorrere all’attuazione delle politiche di formazione dei Vigili del Fuoco anche per consentire l’acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all’attività operativa nell’ambito del corso di formazione iniziale del personale (comma 902).
Il Centro utilizzerà unità immobiliari di proprietà del comune dell’Aquila individuate con apposita convenzione, da stipularsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio, tra il comune dell’Aquila e il Corpo dei Vigili del Fuoco, atteso anche il carattere residenziale della struttura formativa medesima (comma 903).
Il comma 904 provvede all’individuazione degli oneri conseguenti all’istituzione del Centro, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il comma 905 riguarda l’inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, prevedendo che il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, è inquadrato, a domanda, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, non fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico (come previsto dalla normativa vigente: D.Lgs. 217/2005, art. 249, comma 1) bensì, in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo, pari a 168 unità (Tabella A del D.Lgs. 217/2005). Fino all’assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio.
Il comma 906 dispone l’anticipo da parte dell’Amministrazione delle spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo per cure relative a danni riportati nel corso di servizi operativi. Le spese sono anticipate, nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio e previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo.
Qualora tale disposizione comporti maggiori oneri, ad essi si fa fronte tramite una riduzione, quantificata in 25.000 euro per il 2021, della spesa autorizzata dal D.L. 39/2009 (sisma Abruzzo), art. 7, comma 4-bis. Tale disposizione ha autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 907).
Commi 908 e 909
(Assunzioni presso l'AGEA)
908. Al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C, posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale. Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata di quattro posizioni di livello dirigenziale non generale.
909. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 908 è autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per l'anno 2021 e di euro 3.819.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
Il comma 908 autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e nel rispetto dei limiti previsti a legislazione vigente) 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area C posizione economica C1, nell’ambito della vigente dotazione organica dell’Agenzia relativa al personale non dirigenziale.
A tal fine, la dotazione organica dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 4 posizioni di livello dirigenziale non generale.
Il comma 908 riconduce tale autorizzazione alla finalità di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal d.lgs. n. 74/2018 e agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel contesto emergenziale determinato dal Covid-19.
Il comma 909 autorizza la spesa di euro 1.910.000 per il 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dal 2022 per far fronte agli oneri derivanti dalle predette assunzioni.
Commi 910-913
(Assunzioni presso l’Agenzia nazionale per i giovani)
910. Al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia nazionale per i giovani, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, la predetta Agenzia è autorizzata, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con incremento della dotazione organica di 14 unità, di cui 1 di livello dirigenziale non generale, 6 di Area III e 7 di Area II, un contingente di 21 unità di personale, così ripartito: 2 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e 19 unità di personale non dirigenziale, di cui 9 da inquadrare nell'Area III, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1, e 10 da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2.
911. Il reclutamento del personale di cui al comma 910 del presente articolo avviene mediante uno o più concorsi pubblici da svolgere anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte dell'Agenzia nazionale per i giovani di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché delle modalità di cui all'articolo 248 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per il reclutamento del personale di qualifica non dirigenziale, entro l'anno 2021 e nei limiti di cui al citato comma 910, l'Agenzia nazionale per i giovani può procedere alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto delle modalità e delle condizioni ivi previste.
912. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 911 del presente articolo per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, l'Agenzia nazionale per i giovani è autorizzata a reclutare 1 unità di personale di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo di due volte e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 911 del presente articolo. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al citato comma 911.
913. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 910 è autorizzata la spesa di euro 259.065 per l'anno 2021 e di euro 1.036.258 annui a decorrere dall'anno 2022.
I commi 910-913 in commento autorizzano l’Agenzia nazionale per i giovani a bandire, nel corso del 2021, procedure concorsuali pubbliche e ad effettuare conferimenti di incarichi al fine di incrementare la propria dotazione organica in modo da poter assicurare la piena operatività della stessa Agenzia in qualità di responsabile della gestione in Italia del Corpo europeo di solidarietà.
In tal senso, nel 2021, l’Agenzia nazionale per i giovani (ANG) è autorizzata a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, in modo da poter assicurare la piena operatività della stessa Agenzia in qualità di responsabile della gestione in Italia del Corpo europeo di solidarietà (istituito dal Regolamento 2018/1475 del 2 ottobre 2018). Più in particolare l’incremento della dotazione organica autorizzato è di:
§ 14 unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, 6 di Area terza e 7 di area seconda,
§ un contingente di ventuno unità di personale, di cui due unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e diciannove unità di personale non dirigenziale di cui nove da inquadrare nell’area terza, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1 e dieci nell’area seconda, posizione economica F2.
L’Agenzia Nazionale per i Giovani è un ente governativo, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, istituito dal Parlamento italiano con legge n. 15 del 2007 in attuazione della Decisione 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa. È un ente di diritto pubblico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. Come previsto dall’art. 2 dello Statuto: promuove la cittadinanza attiva dei giovani, e in particolare la loro cittadinanza europea; sviluppa la solidarietà, la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale; favorisce la conoscenza, la comprensione e l’integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi; contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorisce la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo.
L’Agenzia gestisce in Italia i programmi europei Erasmus+, Youth in Action e Corpo Europeo di Solidarietà e attraverso la loro implementazione in Italia, dà attuazione alla strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027. Per il tramite dei beneficiari (enti pubblici, associazioni o gruppi informali), offre ai ragazzi dai 13 ai 30 anni opportunità ed occasioni in tema di mobilità, formazione, educazione, volontariato e scambio.
Attraverso risorse nazionali del Fondo Politiche Giovanili realizza interventi e iniziative volte alla promozione del talento della creatività giovanile e/o dirette a favorire l’inclusione di giovani in situazione di disagio sociale ed economico; favorisce la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani ad appuntamenti istituzionali riguardanti le politiche giovanili e il dialogo tra i giovani e le istituzioni. Gestisce il primo network istituzionale radiofonico under30 ANG inRadio presente in 13 regioni, con 44 presidi e 600 giovani attivi (fonte: sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per i giovani).
Per quanto riguarda la dotazione organica dell’Agenzia, la Tabella n. 42 allegata al D.p.c.m. 22 gennaio 2013 di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'arti. 2 del decreto legge n. 95 del 2012, riporta 31 unità (di cui 2 dirigenti) quale totale complessivo, riferito alla dotazione organica dell’ANG.
Ai sensi del comma 911, il reclutamento del predetto personale avviene mediante uno o più concorsi pubblici da espletare anche in deroga alle diposizioni vigenti in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni (art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 relativo al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), di concorsi pubblici unici e di assorbimento di graduatorie degli idonei di altre procedure concorsuali (art. 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del decreto legge n. 101 del 2013) nonché in deroga a quanto previsto dall’art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 in merito alla facoltà data alle amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte ANG di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dalla normativa vigente, in particolare delle misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione (di cui all’art. 3 della legge n. 56 del 2019), nonché delle modalità semplificate (di cui all’art. 248 del decreto legge n. 34 del 2020 che ha previsto l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per le prove concorsuali e lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate).
Inoltre, per il reclutamento del personale di qualifica non dirigenziale, entro il 2021 e nei limiti sopra indicati, l’Agenzia può procedere alla stabilizzazione del personale in conformità con le disposizioni dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, che dettano disposizioni in merito, rispettivamente, ad una specifica procedura di stabilizzazione del suddetto personale in possesso di determinati requisiti, che le amministrazioni possono attuare (tranne talune eccezioni) sino al 31 dicembre 2021, e all’espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, attuabili sino al 31 dicembre 2020.
Ancora, ai sensi del comma 912, fino al completamento delle procedure per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, l’ANG è autorizzata a reclutare una unità di personale di livello dirigenziale non generale mediante conferimento di incarichi a personale non inserito nel Ruolo dei dirigenti, purché si tratti di personale dipendente delle amministrazioni di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001). Gli incarichi conferiti hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo di due volte e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso bandito dall’Agenzia. Gli incarichi conferiti non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale bandita dall’Agenzia.
Il comma 913 contiene l’autorizzazione di spesa per le predette assunzioni. Gli oneri sono stati quantificati per il primo anno (2021) per euro 259.065, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime, a decorrere dall’anno 2022, per euro 1.036.258.
Commi 914 e 915
(Assunzione di personale operaio presso l’Arma dei Carabinieri)
914. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 19 unità per l'anno 2021 e di 38 unità per l'anno 2022.
915. Per l'attuazione del comma 914 è autorizzata la spesa di euro 585.000 per l'anno 2021 e di euro 1.770.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
Il comma 914, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, autorizza l’Arma dei carabinieri all’assunzione di personale operaio a tempo indeterminato. Il comma 915 contiene la relativa autorizzazione di spesa per le assunzioni.
Nello specifico, il comma 915 autorizza la spesa di 585.000 euro per l’anno 2021 e euro 1.770.000 a decorrere dall’anno 2022 per l’assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 19 unità per l’anno 2021 e 38 per l’anno 2022, come disposto dal comma 914.
Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (idraulico forestale e idraulico-agraria) e individua le specializzazioni che sono richieste dall’ente che li impiega (e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere). Gli importi indicati per i due livelli di riferimento sono calcolati secondo una media aritmetica, in ragione delle differenti aliquote impositive stabilite dai singoli enti locali presso cui ciascun operaio presta servizio, da cui discende una leggera differenza nel calcolo della retribuzione lorda annua anche nell’ambito dello stesso livello retributivo.
Si ricorda che ai sensi decreto legislativo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato n. 177/2016 il CFS è stato assorbito dall’Arma dei Carabinieri e il personale è transitato nei ruoli dell’Arma, mentre il personale del Corpo forestale dello Stato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985 con un contratto di diritto privato ha mantenuto il contratto collettivo nazionale di diritto privato.
Come emerso nel corso dell'audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri innanzi alla Commissione 13 del Senato in relazione all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri, alla data dell'8 marzo 2017, gli Uffici Territoriali Carabinieri per la Biodiversità gestivano 130 riserve naturali statali e tale opera era assicurata dall’attività svolta da 1.281 OTI (Operai a tempo indeterminato) e 100 OTD (Operai a tempo determinato), impiegati prevalentemente in attività di manutenzione e valorizzazione del patrimonio naturalistico demaniale.
Una precedente stabilizzazione a tempo indeterminato è avvenuta in virtù di quanto disposto dall'art. 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in precedenza con la legge n. 36/2004 recante Nuovo Ordinamento del Corpo forestale dello Stato che aveva previsto che l'assunzione di tale personale fosse finalizzata a consentirne il supporto alle attività istituzionali.
Da ultimo l’articolo 19–bis del decreto legge n. 162 del 2019 aveva autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per l’assunzione, da parte dell’Arma dei Carabinieri, di personale operaio a tempo determinato, sempre secondo i principi della legge n. 124/1985.
Comma 916
(Obblighi di comunicazione dei dati sulle unità di personale assunte)
916. Le amministrazioni di cui ai commi da 908 a 915 comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei medesimi commi da 908 a 915 e i relativi oneri da sostenere a regime.
Il comma 916 dispone in ordine ad obblighi di comunicazione dei dati relativi alle unità di personale effettivamente assunte da parte delle amministrazioni, in attuazione delle previsioni in materia di assunzioni dettate dai commi 908-916.
La previsione in esame dispone che le amministrazioni di cui ai commi da 980 a 916 (quali in particolare AGEA, Agenzia dei giovani, Arma dei carabinieri) sono tenute a comunicare - entro 30 giorni dall’assunzione - i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei medesimi commi e gli oneri da sostenere a regime.
Analoga norma procedurale è prevista dal comma 900 per le assunzioni previste ai sensi dei commi precedenti.
Le comunicazioni sono trasmesse:
§ alla Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
§ al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Commi 917 e 918
(Assunzioni di personale civile da parte del Ministero della difesa)
917. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare le realtà produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica del personale civile prevista dall'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento, per il triennio 2021-2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un contingente di 431 unità di personale non dirigenziale così ripartito:
a) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2021;
b) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2022;
c) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 124 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2023.
918. Le assunzioni di cui al comma 917 del presente articolo sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I commi 917 e 918, introdotti durante l’esame parlamentare, autorizzano il Ministero della Difesa a bandire concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2021-2023, di 431 unità di personale civile non dirigenziale, al fine di assicurare le funzioni e l’efficienza dell’area produttiva e industriale della Difesa, con particolare riferimento agli arsenali e agli stabilimenti industriali e potenziare le realtà produttive locali.
Il comma 917 autorizza il Ministero della Difesa a bandire concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2021-2023, di 431 unità di personale civile non dirigenziale. Tali assunzioni, nei limiti della dotazione organica prevista dall’articolo 2259-ter del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), sono finalizzate ad assicurare le funzioni e l’efficienza dell’area produttiva e industriale della Difesa, con particolare riferimento agli arsenali e agli stabilimenti industriali e potenziare le realtà produttive locali.
Le assunzioni avranno luogo secondo il seguente cronoprogramma:
1. per l’anno 2021, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l’anno 2021;
2. per l’anno 2022, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l’anno 2022;
3. per l’anno 2023, 19 unità di Area III, fascia retributiva F1 e 124 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l’anno 2023.
Tali assunzioni hanno luogo ai sensi del comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni. La medesima disposizione precisa che l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 918).
In relazione al richiamato articolo 2259-ter del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) si ricorda che tale disposizione concerne la graduale riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, al fine ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025. Nello specifico il comma 1 dell’articolo prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione.
Commi 919 e 920
(Indennità di comando al personale dell’Arma dei Carabinieri)
919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 7,6 milioni di euro, al fine di riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con le modalità ivi previste, al personale incaricato di comando di stazioni dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, nel limite di spesa complessivo di 7,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
920. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 919, pari a 7,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
I commi 919 e 920, introdotti durante l’esame parlamentare, stanziano l’importo di 7,6 milioni di euro per garantire la corresponsione, a decorrere dall’anno 2021, dell’indennità di comando a tutto il personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell’organizzazione territoriale.
A decorrere dall’anno 2021, vengono incrementati di 7,6 milioni di euro annui gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 1, comma 436, della legge n. 145 del 2018), per garantire la corresponsione dell’indennità di comando a tutto il personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell’organizzazione territoriale. L’importo di 7,6 milioni di euro anni si configura come limite di spesa (comma 919).
Nello specifico la disposizione in esame fa riferimento all’indennità di comando di cui al comma 3 dell’articolo 52 del D.P.R. n. 164 del 2002 concernente l’”indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità”. Ai sensi del comma 3 ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 919 in esame specifica inoltre che il riconoscimento dell’indennità di comando avviene con le modalità previste dal medesimo D.P.R. n. 164/2002.
Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui al comma 199 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (comma 920).
Comma 921
(Personale del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale)
921. Al fine di razionalizzare l'impiego di personale estraneo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare sono disposti i seguenti interventi:
a) all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il settimo comma è abrogato;
2) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
« Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosettantadue con l'esclusione delle unità riservate, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 2, comma 6-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, allo svolgimento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, delle unità destinate, ai sensi dell'articolo 36 della legge 30 luglio 2002, n. 189, alla prevenzione dell'immigrazione clandestina e delle unità destinate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, all'accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea »;
b) le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono incrementate di euro 5.257.345 per l'anno 2021 e di euro 10.514.690 annui a decorrere dall'anno 2022;
c) l'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, è abrogato;
d) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « venticinque ». Conseguentemente è autorizzata la spesa di euro 1.366.910 per l'anno 2021 e di euro 2.733.819 annui a decorrere dall'anno 2022.
Il comma 921 reca interventi di razionalizzazione dell’impiego di personale estraneo al MAECI e di potenziamento dell’apporto di competenze specialistiche all’attività della rete diplomatico-consolare, tra cui: la modifica del limite di esperti tratti dal personale statale non diplomatico e di quelli tratti dal Corpo della Guardia di Finanza; l’incremento della dotazione per l’indennità di missione all’estero per il 2021 e a decorrere dal 2022.
La lettera a) del comma 921 novella l’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, operando l’abrogazione del settimo comma e la sostituzione dell’ottavo comma con una nuova disciplina che stabilisce in 172 il numero massimo degli esperti che il MAECI può complessivamente utilizzare, escluse le unità del Ministero dell’Interno riservate all’espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili (ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dell’articolo 2, comma 6-duodecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) e delle unità destinate alla prevenzione dell’immigrazione clandestina (ex art. 36 della legge 30 luglio 2002, n. 189) e delle unità del Corpo della Guardia di Finanza destinate all’accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, anch’esso oggetto di novella recata dalla lettera d) del presente comma.
L’articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 prevede che il Dipartimento della pubblica sicurezza possa destinare, fuori del territorio nazionale, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, del Ministero dell’Interno, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
L’articolo 2, comma 6-duodecies del menzionato decreto-legge n,.225/2010 disciplina la procedura con cui viene definito il numero di tali esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari (con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica).
L’articolo 36 della legge n. 189/2002 prevede che il Ministero dell’Interno, d’intesa con il MAECI, possa inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti.
L’articolo 4 del decreto legislativo n. 68/2001, nell’ambito della cooperazione internazionale per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea, stabilisce che il Corpo della Guardia di finanza possa destinare proprio personale presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Nella qualità di esperti, esso svolge attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria.
La lettera b) del comma 921 incrementa le dotazioni destinate all’erogazione delle indennità di servizio all’estero, di cui all’articolo 170 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 nella misura di euro 5.257.345 per l’anno 2021 ed euro 10.514.690 a decorrere dall’anno 2022.
La lettera c) del comma 921 abroga l’articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56 in materia di costituzione di sportelli unici all’estero, non più attuali – secondo quanto riportato nella relazione tecnica - a seguito dei successivi definanziamenti della predetta norma e dell’attribuzione al MAECI delle competenze in materia di commercio estero.
L’articolo 1 della legge n. 56 del 2005, recante misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore detta disposizioni circa la costituzione degli sportelli unici all’estero. Essi sono promossi dal Ministro delle attività produttive e dal MAECI (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie), al fine di rendere più efficace e sinergica l’azione svolta dai soggetti operanti all’estero, per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all’estero.
La lettera d) del comma 921 novella il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, innalzando da 12 a 25 il numero degli esperti del Corpo della Guardia di Finanza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e recando la relativa autorizzazione di spesa, pari a euro 1.366.910 per l’anno 2021 e di euro 2.733.819 a decorrere dall’anno 2022.
L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2001 dispone sul numero degli esperti provenienti dal Corpo della Guardia di finanza, di cui si è detto sopra, trasferiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l’attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea.
Commi 922-924
(Facoltà assunzionali del MAECI)
922. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 18 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50 unità per l'anno 2023. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado iniziale di segretario di legazione, di 18 unità a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dall'anno 2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dall'anno 2023. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 434.927 per l'anno 2021, di euro 2.174.636 per l'anno 2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e di euro 8.311.940 annui a decorrere dall'anno 2024.
923. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, 100 dipendenti della II Area funzionale, posizione economica F2, e 50 dipendenti della III Area funzionale, posizione economica F1, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi. E' a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.394.600 per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a decorrere dall'anno 2022.
924. All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « nel limite di un contingente complessivo pari a 2.920 unità » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità ». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, di euro 3.526.432 per l'anno 2022, di euro 3.632.225 per l'anno 2023, di euro 3.741.191 per l'anno 2024, di euro 3.853.427 per l'anno 2025, di euro 3.969.030 per l'anno 2026, di euro 4.088.101 per l'anno 2027, di euro 4.210.744 per l'anno 2028, di euro 4.337.066 per l'anno 2029 e di euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.
I commi 922-924 incrementano le facoltà assunzionali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, autorizzandone la relativa spesa.
Il comma 922 eleva il contingente annuo di segretari di legazione che il MAECI può mettere a concorso per l'accesso alla carriera diplomatica di ulteriori 18 unità per ciascuno degli anni 2021e 2022 e di 50 unità dal 2023, rispetto al contingente annuo attualmente previsto per il triennio 2020-2022 pari a 32 unità già autorizzato dall'art. 1, comma 301, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019). Il medesimo comma provvede, pertanto, ad adeguare corrispondentemente la dotazione organica della carriera diplomatica per il grado iniziale di segretario di legazione, nonché ad autorizzarne la relativa spesa nella misura di euro 434.927 per l'anno 2021, di euro 2.174.636 per l'anno 2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e di euro 8.311.940 annui a decorrere dal 2024.
Il comma 923 incrementa per il 2021 - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche - le facoltà assunzionali del MAECI relativamente ai dipendenti della II area funzionale posizione economica F2 di 100 unità e ai dipendenti della III area funzionale posizione economica F1 di 50 unità, mediante indizione di nuovi concorsi, ampliamento dei posti messi a concorso o scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi. Il medesimo comma autorizza la relativa spesa pari a euro 1.394.600 per il 2021 e 5.578.399 euro annui a decorrere dal 2022.
Il comma 924 eleva a decorrere dal 2021 il limite massimo del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti di cultura italiana all'estero, dagli attuali 2.920 a 3.000 unità, novellando l'art. 152, comma 1, del D.P.R. n. 18 del 1967 recante Ordinamento dell'amministrazione degli Affari Esteri.
Il medesimo comma reca la relativa autorizzazione di spesa pari a euro 1.711.860 per l’anno 2021, a euro 3.526.432 per l’anno 2022, a euro 3.632.225 per l’anno 2023, a euro 3.741.191 per l’anno 2024, a euro 3.853.427 per l’anno 2025, a euro 3.969.030 per l’anno 2026, a euro 4.088.101 per l’anno 2027, a euro 4.210.744 per l’anno 2028, a euro 4.337.066 per l’anno 2029 e a euro 4.467.178 annui a decorrere dall’anno 2030.
Commi 925-927
(Piano di assunzioni del Ministero della giustizia per accelerare l’esecuzione delle sentenze penali di condanna)
925. Al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi, un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, così ripartito: 290 unità a decorrere dal 1° giugno 2021, 240 unità a decorrere dal 1° novembre 2021 e 550 unità a decorrere dal 1° gennaio 2022. L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
926. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 925 è autorizzata la spesa di euro 7.844.587 per l'anno 2021 e di euro 32.659.734 per l'anno 2022.
927. L'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è abrogato.
I commi da 925 a 927 consentono al Ministero della giustizia di assumere a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, fino a 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna. Una disposizione analoga, prevista dal decreto Sicurezza-bis (D.L. n. 53 del 2019) ha consentito analoghe assunzioni straordinarie nel 2020 ed è oggetto di abrogazione.
In particolare, ai sensi del comma 925, il Ministero della giustizia è autorizzato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, del TU pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001), ad assumere a tempo determinato, con contratti di durata non superiore a 12 mesi, fino ad un massimo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/Fascia retributiva 1[25], anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente.
Il comma 2 dell'articolo 36 del TU pubblico impiego prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere stipulati soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.
Il personale potrà essere assunto con la seguente tempistica:
§ 290 unità a partire dal 1° giugno 2021;
§ 240 unità a partire dal 1° novembre 2021;
§ 550 unità a partire dal 1° gennaio 2022.
Al reclutamento del personale il Ministero potrà procedere mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2021.
Si ricorda che è attualmente in corso una procedura relativa ai medesimi profili professionali per l’assunzione di 1.000 operatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 255 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio).
Tale concorso è stato bandito il 15 settembre 2020 e si caratterizza per lo svolgimento con modalità semplificate (colloquio di idoneità e valutazione dei titoli) e per essere espressamente riservato – ferma restando la riserva di legge prevista dal codice dell’ordinamento militare – a coloro che hanno già svolto positivamente attività di formazione e tirocinio presso l’Amministrazione giudiziaria.
Tale personale dovrà essere impiegato nell’attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l’uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché ad assicurare la piena efficacia dell’attività di prevenzione e repressione dei reati.
Ad una identica finalità erano orientate le assunzioni straordinarie, sempre a tempo determinato e per la durata di 12 mesi, previste dall’art. 8 del D.L. n. 53 del 2019, che il d.d.l. di bilancio abroga (v. infra, comma 4).
L’esigenza di un piano volto a consentire agli uffici di dare celere esecuzione alle sentenze penali di condanna era sorta per neutralizzare i riflessi negativi sull’ordine pubblico derivanti dalla ritardata esecuzione di sentenze di condanna per reati anche gravi, i cui effetti risultano pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche in relazione alla mancata iscrizione delle sentenze di condanna nel casellario giudiziale, grazie alla quale i condannati risultano incensurati e quindi possono, di fatto, in caso di reiterazione, ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena pur non avendone titolo.
Il comma 926, a copertura degli oneri per le suddette assunzioni straordinarie, autorizza la spesa di:
§ 7.844.587 euro per l’anno 2021;
§ 32.659.734 euro per l’anno 2022.
Il comma 927, infine, abroga l’articolo 8 del decreto-legge n. 53 del 2019 che - a seguito della modifica introdotta dall’art. 8, comma 6-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 (c.d. Proroga termini) - ha consentito al Ministero, per le medesime finalità espresse al comma 2, di procedere all’assunzione straordinaria, con contratti a tempo determinato della durata massima di 12 mesi e con scadenza 31 dicembre 2020, fino a 1.095 unità di personale amministrativo.
Commi 928-933
(Norme sul personale del Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo)
928. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio » sono sostituite dalle seguenti: « degli uffici periferici » e le parole: « 16 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 24 milioni »;
b) al terzo periodo, le parole: « Ciascuna Soprintendenza » sono sostituite dalle seguenti: « Ciascun ufficio ».
929. All'articolo 22, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: « 750.000 euro per l'anno 2019, » sono inserite le seguenti: « a 1.500.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per l'anno 2022, ».
930. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « luoghi della cultura » sono inserite le seguenti: « e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile » e dopo le parole: « 29 agosto 2019, » sono inserite le seguenti: « e comunque fino al 31 dicembre 2025 »;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Non si applica il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
c) al secondo periodo, dopo le parole: « primo periodo, » sono inserite le seguenti: « oltre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente » e le parole: « e a 245.000 euro nell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 5.845.000 euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 ».
931. Per l'attuazione del comma 930, lettera c), è autorizzata la spesa di 5,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
932. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul patrimonio culturale è consentita la proroga per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. Al personale di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
933. Per l'attuazione del comma 932 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2021.
I commi da 928 a 933 recano una serie di disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT).
Il comma 928 aumenta il limite di spesa per il 2021 per consentire al MIBACT di autorizzare la stipula di contratti a tempo determinato, da parte degli Uffici periferici, nelle more dei concorsi per profili tecnici già autorizzati.
Il comma 929 prevede l’estensione al 2021 e al 2022 delle disposizioni che consentono agli istituti di cultura di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali mediante incarichi a tempo determinato.
I commi 930 e 931 prevedono, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità per il MIBACT di avvalersi della società ALES per attività di accoglienza e supporto tecnico, amministrativo e contabile nei musei, stanziando apposite risorse.
I commi 932 e 933 prorogano, per un periodo massimo di sei mesi, i contratti a tempo determinato con professionisti competenti sui beni culturali, stipulati dagli istituti e dai luoghi della cultura.
Incarichi di collaborazione presso gli Uffici periferici per funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (comma 928)
In dettaglio, il comma 928 novella l'art. 24, comma 1, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020). In virtù della novella, per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli Uffici periferici (e non più solo delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio), il MIBACT può autorizzare il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001[26].
L'art. 39 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del MIBACT, menziona quali organi periferici del Dicastero:
a) i Segretariati regionali;
b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
c) le Direzioni regionali Musei;
d) i musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura;
e) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
f) gli Archivi di Stato;
g) le biblioteche.
La disposizione estende dunque a tutti gli Uffici periferici la possibilità di stipulare incarichi di collaborazione, i quali assicurano il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.
La possibilità per il MIBACT di conferire detti incarichi - in virtù di una novella apportata dall'art. 6-bis, co. 8, del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) è esercitata nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l’assunzione di funzionari di Area III – posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall’art. 1, co. 338, della L. 145/2018. Tali incarichi hanno una durata massima di quindici mesi e sono conferiti non oltre il 31 dicembre 2021.
La Tabella B allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, prevede che la dotazione organica relativa all'Area III consiste in 5.427 unità di personale.
In una nota del Direttore generale della Direzione generale organizzazione del MIBACT del 26 novembre 2020 si riepiloga la situazione del personale del Dicastero e lo stato delle procedure concorsuali. Si rappresenta anzitutto che nell’arco temporale di cinque anni (2020/2025) le cessazioni ridurranno ulteriormente l’organico per un totale complessivo di n. 5131 unità di personale delle diverse aree - corrispondenti a n. 136 unità per l’Area I, n. 3312 unità per l’Area II e n. 1683 unità per l’Area III. Per far fronte a tali carenze, il MIBACT ha avviato un piano di reclutamento, riepilogato nella nota citata.
Per quanto di interesse, si ricorda che l'art. 1, co. 338 della L. 145/2018 ha autorizzato il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere, a decorrere dall'anno 2020, 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1.
In proposito, nel bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 30 giugno 2020, sono previsti tra l'altro 250 posti per il MIBACT da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'Area funzionale III - F1. L’Amministrazione dei beni culturali è attualmente in attesa dell’avvio delle relative fasi di selezione.
Non risultano invece ancora banditi i concorsi per la medesima Area III - posizione economica F1 per i profili tecnici. La Direzione generale organizzazione ha reso noto che sono state avviate interlocuzioni con il Dipartimento della funzione pubblica per la delega alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) dello svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'inquadramento nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero, a decorrere dal 2021, di complessive n. 250 unità di personale di qualifica non dirigenziale, appartenenti alla Area III, posizione economica F1, professionalità specialistiche, con competenze di spiccata specificità e professionalità proprie del Dicastero, ai sensi dell’articolo 1, comma 338, della L. 145/2018.
L'art. 24, comma 1, del D.L. 104/2020 stabilisce poi che ciascun incarico ha un importo massimo di 40.000 euro, per un limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 16 milioni di euro per l’anno 2021. L'ulteriore novella apportata dalla disposizione in commento aumenta il limite di spesa per il 2021 da 16 a 24 milioni.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che tale aumento, pari a 8 milioni di euro, del limite di spesa per il 2021 consentirà agli Uffici periferici il conferimento di 750 incarichi, in luogo dei 500 originariamente previsti dall'art. 24, co. 1, del D.L. 104/2020.
In base alla normativa vigente, ai destinatari degli incarichi di collaborazione possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP).
Incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa presso gli istituti e i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale per servizi professionali nei beni culturali (comma 929)
Il comma 929 novella l'art. 22, co. 6, terzo periodo, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), secondo cui ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale può avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, mediante il conferimento, ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui. A tal fine, ciascun istituto o luogo della cultura provvede con le risorse disponibili sul proprio bilancio.
In base all'art. 101 del d.lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali, sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. L'art. 33 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, individua gli uffici del MIBACT dotati di autonomia speciale.
Il suddetto co. 6 dell’art. 22 del D.L. 50/2017 ha tuttavia previsto la compensazione degli effetti finanziari derivanti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (solo) per il periodo 2017-2019, per importi definiti, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (art. 6, co. 2, del D.L. 154/2008 - L. 189/2008). Con la novella in commento, si estende agli anni 2021 e 2022 tale compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per un importo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura esplicita che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le maggiori risorse sono a valere sulle disponibilità dei bilanci degli istituti e dei luoghi della cultura dotati di autonomia.
Utilizzo di ALES per attività di accoglienza e vigilanza nei musei e per attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile (commi 930 e 931)
Il comma 930 novella l'art. 1-ter, co. 1, del D.L. 104/2019 (L. 132/2019). In virtù della novella, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del D.P.C.M. 20 giugno 2019, e comunque fino al 31 dicembre 2025 (termine non previsto nel testo in vigore), e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare nelle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, e previa verifica dell’impossibilità di utilizzare proprio personale dipendente, il MIBACT può avvalersi della società Ales (Arte, lavoro e servizi) S.p.A. per lo svolgimento delle medesime attività, nonchè - in base alla novella - delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile (lett. a)).
Si ricorda che A.L.E.S. s.p.a Arte Lavoro e Servizi è stata, costituita, come evidenzia l’art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 e dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del d.lgs. 468/1997 (d.lgs. poi abrogato dal d.lgs. 150/2015), ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del MIBACT, che esercita i diritti dell’azionista[27], secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro in conformità al modello del “in house providing”. Essa – per quanto qui più interessa – svolge attività volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali, occupandosi, fra l’altro, della gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, compresa la conduzione dei servizi al pubblico e la guardiania.
Per completezza, si ricorda, inoltre, che l'art. 1, co. 322, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha disposto la fusione per incorporazione della società ARCUS S.p.A. – Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo - in ALES S.p.A.
In virtù della novella in commento, si precisa poi che non si applica l'art. 192, co. 2, del d.lgs. 50/2016 (lett. b)). Quest'ultima disposizione dispone che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta.
Sempre mediante novella, si stabilisce che alla società Ales, oltre alle risorse disponibili a legislazione vigente, è assegnato un contributo (attualmente previsto solo per il triennio 2019-2021) pari a 5.845.00 euro nell'anno 2021 (era 245.000 euro per il 2021) e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (lett. c)).
Il comma 931 precisa che tal fine è autorizzata la spesa di 5,1 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
Contratti a tempo determinato presso istituti e luoghi della cultura per esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico (commi 932 a 933)
In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul patrimonio culturale, il comma 932 consente di prorogare, per un periodo massimo di sei mesi (oltre la scadenza prevista al 31 dicembre 2020), i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura dello Stato allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione. Si tratta dei contratti di cui all'art. 8 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).
L’art. 8 del D.L. 83/2014 ha previsto che gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a 40 anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. Tali rapporti non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione. A tal fine, ha previsto un limite di spesa per i contratti relativi agli istituti e ai luoghi della cultura dello Stato di 1,5 milione di euro per l’anno 2015.
La procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assunzione di 60 esperti con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi è stata avviata con D.D. 22 dicembre 2015, rettificato con avviso del 18 gennaio 2016 e con avviso dell’8 febbraio 2016. I 60 vincitori finali sono stati individuati con D.D. 2 dicembre 2016. Il contratto individuale di lavoro riguardava il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Successivamente, sono intervenute alcune rinunce e si è, dunque, proceduto a scorrimento della graduatoria dei vincitori[28].
In seguito, l’art. 1, co. 306, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto che i contratti a tempo determinato in questione potevano essere prorogati per l’anno 2018, nel limite di spesa di 1 milione di euro, precisando che gli stessi non possono, comunque, superare il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui.
Ancora dopo, l’art. 1, co. 343, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha autorizzato la proroga fino al 31 dicembre 2019, autorizzando il limite massimo di spesa di 1 milione di euro.
Da ultimo, l'art. 7, co. 6 e 7, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha autorizzato l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020.
Resta fermo il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. La proroga è consentita nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2021.
Ai destinatari dei contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, co. 1, del d.lgs. 75/2017, in base al quale le amministrazioni, al fine di superare il precariato possono, fino al 31 dicembre 2021 assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga determinati requisiti[29].
La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che, alla scadenza del 31 dicembre 2020, i professionisti incaricati avranno maturato 31 mesi e 19 giorni di servizio, anziché 36 mesi.
Gli oneri conseguenti a tale proroga sono stimati in 500.000 euro per l'anno 2021, per cui si autorizza la corrispondente spesa (comma 933).
Comma 934
(Indennità accessoria spettante al personale non dirigenziale
degli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF)
934. Al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, è incrementata di euro 363.000 annui a decorrere dall'anno 2021.
Il comma 934 incrementa di 363.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF.
Tale incremento si giustifica al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della PAC 2021-2027.
In base all'articolo 7, comma 6, del regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (DPCM n. 180/2019), tale indennità è attribuita a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici di diretta collaborazione.
Inoltre, essa sostituisce gli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi.
Commi 935-941
(Dotazione organica e assunzioni del
Ministero dell'università e della ricerca)
935. A seguito dell'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di garantirne la funzionalità, la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata complessivamente di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2021.
936. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'università e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti dell'Unione europea e internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova programmazione europea della ricerca, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale di cui al periodo precedente si provvede anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le relative procedure. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.
937. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della vigente dotazione organica, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
938. Le procedure concorsuali di cui al comma 937 sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la laurea magistrale o specialistica nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Le procedure, da svolgere in forma telematica e decentrata, anche in deroga al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e anche con l'avvalimento delle università e del consorzio interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si articolano nelle seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli;
b) prova orale;
c) attività di lavoro e formazione;
d) prova scritta.
939. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera a) del comma 938 sono valorizzati il possesso di abilitazioni professionali e lo svolgimento di attività lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati. Nella prova orale di cui alla lettera b) del citato comma 938 è valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonché di un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera. All'esito della valutazione delle fasi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 938, sulla base dei punteggi conseguiti è formata una graduatoria provvisoria, alla quale si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i candidati che risultano utilmente collocati sono assunti, nel limite massimo di 56 unità, nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di centoventi giorni, ai fini dello svolgimento dell'attività di lavoro e formazione di cui alla lettera c) del comma 938. Entro la data di conclusione del contratto, si svolge la prova scritta di cui alla lettera d) del comma 938, che consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con predeterminazione dei relativi punteggi. La graduatoria definitiva è formata sulla base dei punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi di cui al comma 938, le cui rispettive proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando.
940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono autorizzate in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tale fine è autorizzata la spesa di 724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.
941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e 940, pari a 1.183.807 euro per l'anno 2021 e a 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2021, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 683.807 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui al citato articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
Il comma 935 incrementa di 500.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria relativa agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca.
I commi da 936 a 941 recano disposizioni sulla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca. Si aumentano anzitutto di 3 unità i dirigenti di livello non generale - di cui una unità destinata agli uffici di diretta collaborazione - per coprire le quali si autorizza il Ministero anche a svolgere appositi concorsi pubblici.
Si autorizza inoltre il Ministero a bandire una o più procedure concorsuali per titoli ed esami, per reclutare, un contingente massimo di 56 unità di personale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali. Vengono dunque dettagliati i soggetti che possono partecipare alle procedure concorsuali, i titoli necessari per partecipare e le relative fasi delle procedure.
Preliminarmente si ricorda che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha disposto la separazione tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e ha conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Ha quindi dettato disposizioni sulle rispettive nuove dotazioni organiche.
Il comma 935 stabilisce che, per garantire la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione (su cui si veda infra) del Ministero dell'università e della ricerca, la relativa dotazione finanziaria è incrementata di 500.000 euro a decorrere dal 2021.
Il comma 936 incrementa di 3 posizioni dirigenziali di livello non generale la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, destinando una unità agli uffici di diretta collaborazione. Ciò, al fine di assicurare l’esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell’università e della ricerca connesse all’assolvimento di obblighi unionali ed internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca, e, in particolare alla nuova programmazione europea della ricerca.
Si ricorda che, secondo la Tabella A prevista dall'art. 3, co. 3-bis, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca prevede 6 dirigenti di prima fascia e 35 dirigenti di seconda fascia. In base all'art. 9 del D.P.C.M 30 settembre 2020, n. 164 , recante il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree I, II e III del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A. Si precisa peraltro che il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero.
Tabella A (D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164)
Dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca
Personale dirigenziale: |
|
Dirigenti di prima fascia |
6 |
Dirigenti di seconda fascia |
35* |
Totale Dirigenti |
41 |
*comprese le cinque unità di personale dirigenziale di livello non generale da destinarsi agli uffici di diretta collaborazione del Ministro. |
|
Personale non dirigenziale: |
|
Area III |
195 |
Area II |
244 |
Area I |
28 |
Totale Aree |
467 |
TOTALE COMPLESSIVO |
508 |
Inoltre, l'articolo 8 del medesimo D.P.C.M. stabilisce che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DPCM, su proposta dei direttori generali interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
In base all'art. 2 del D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165, recante il regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca che entrerà in vigore il 29 dicembre 2020, gli Uffici di diretta collaborazione svolgono compiti di supporto al Ministro e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
- l'Ufficio di gabinetto;
- l'Ufficio legislativo;
- l'Ufficio stampa;
- la Segreteria del Ministro;
- la Segreteria tecnica del Ministro;
- le Segreterie dei sottosegretari di Stato.
Secondo l'art. 9 del medesimo D.P.C.M., il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in 60 unità.
Alla copertura delle 3 posizioni dirigenziali di livello non generale si provvede anche mediante l’indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato ad avviare le relative procedure. Ai fini dell’attuazione della disposizione in commento è autorizzata la spesa di 459.750 euro annui a decorrere dall’anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.
Il comma 937 autorizza il Ministero dell’università e della ricerca, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale[30], nonché della vigente dotazione organica, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 unità da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali.
In base al contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) del 13 luglio 2016, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono aggregati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
A) Comparto delle Funzioni centrali;
B) Comparto delle Funzioni locali;
C) Comparto dell’Istruzione e della ricerca;
D) Comparto della Sanità.
A ciascun comparto corrisponde una precisa Area dirigenziale, che costituisce un'autonoma area di contrattazione collettiva.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016 – 2018 è stato siglato il 12 febbraio 2018. Il 9 ottobre 2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area dirigenziale delle Funzioni centrali, per il triennio normativo 2016-2018.
L'avvio delle suddette procedure concorsuali e le relative assunzioni sono autorizzati con D.P.C.M. di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 938 specifica le procedure concorsuali sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la laurea magistrale o specialistica nonché uno dei seguenti titoli:
§ dottorato di ricerca;
§ master universitario di secondo livello;
§ diploma di scuola di specializzazione post universitaria.
Le procedure si svolgono in forma telematica e decentrata, anche con l’avvalimento delle università e del consorzio interuniversitario CINECA[31], in deroga all'art. 4, co. 3-quinquies del D.L.101/2013 (L. 125/2013) e al D.P.R. 487/1994, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni.
Le procedure si articolano nelle seguenti fasi (commi 938 e 939):
§ valutazione dei titoli: per tale valutazione sono valorizzati il possesso di abilitazioni professionali e lo svolgimento di attività lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati;
§ prova orale, nella quale è valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonché di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera;
Dopo la prova orale e la valutazione dei titoli, sulla base dei punteggi conseguiti, è formata una graduatoria provvisoria, che rimane vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione (art. 35, co. 5-ter, primo periodo, del d.lgs. 165/2001).
I candidati che risultano utilmente collocati sono assunti, nel limite massimo di 56 unità, nell’Area III, posizione economica F1 del comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 120 giorni, ai fini dello svolgimento dell'ulteriore fase della procedura denominata attività di lavoro e formazione;
§ attività di lavoro e formazione;
§ prova scritta, che si svolge entro la data di conclusione del contratto subordinato a tempo determinato e consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con predeterminazione dei relativi punteggi.
La graduatoria definitiva è formata sulla base dei punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi summenzionate, le cui rispettive proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando.
In base al comma 940, le assunzioni sono autorizzate in deroga alle disposizioni che prevedono limiti alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 36, co. 2, del d.lgs. 165/2001), e ai limiti di spesa di cui all’art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010). A tale fine è autorizzata la spesa di 724.057 euro per l’anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.
Il comma 941 reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 936 e 940, pari a 1.183.807 euro per l’anno 2021 e a 459.750 euro annui a decorrere dall’anno 2022, alla quale si provvede:
§ per l’anno 2021, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell’incremento di cui all’art. 238, co. 2, primo periodo, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), che ha aumentato il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca;
§ per l'anno 2021, quanto a 683.807 euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 471, della L. 160/2019, pari a 3 milioni di euro annui dal 2020, destinata alle specifiche esigenze di organizzazione e funzionamento della tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica;
§ a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’incremento di cui al citato art. 238, co. 2, primo periodo, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
Comma 942
(Dotazione organica del Ministero dell'istruzione)
942. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'istruzione connesse anche alle iniziative relative agli impegni sovranazionali europei, la vigente dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale. Nelle more dell'entrata in vigore dei conseguenti regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione, le tre posizioni dirigenziali di cui al primo periodo sono destinate alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali non generali di cui al presente comma si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'istruzione è autorizzato a indire le relative procedure.
Il comma 942 incrementa di 3 posizioni dirigenziali di livello non generale la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione, destinando tale incremento agli uffici di diretta collaborazione, nelle more dell'entrata in vigore dei "conseguenti" regolamenti di organizzazione. Si stabilisce in particolare che alla copertura delle 3 posizioni dirigenziali si provvede anche mediante concorsi pubblici per i quali il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire le relative procedure.
La disposizione in esame collega l'incremento della dotazione organica alle maggiori funzioni del Ministero connesse alle iniziative relative agli impegni "sovranazionali europei".
Si segnala che la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione è indicata nella Tabella A prevista dall'art. 3, co. 3-bis, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), sulla cui base è stato pubblicato, il 14 dicembre 2020, il regolamento di organizzazione del Ministero, con D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166. L'Allegato al citato D.P.C.M 166/2020 prevede 25 dirigenti di prima fascia (compreso 1 posto dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro) e 381 dirigenti di seconda fascia (incluso quelli ispettivi), per un totale di 406 dirigenti.
Dal tenore letterale della disposizione, all'aumento della dotazione organica di 3 posizioni dirigenziali seguiranno nuovi regolamenti di organizzazione (si fa riferimento a "conseguenti regolamenti"): nelle more dell'adozione di tali regolamenti le unità dirigenziali aggiuntive sono destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
L'art. 4, co. 2, del D.L. 1/2020 (L.12/2020), ha stabilito che, nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in 130 unità per il Ministero dell'istruzione ed in sessanta unità per il Ministero dell'università e ricerca.
In base all'art. 2 del D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 167, recante il regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione - emanato in attuazione del D.L. 1/2020 e in vigore dal 29 dicembre 2020 - sono uffici di diretta collaborazione del Ministro:
- l'Ufficio di gabinetto;
- l'Ufficio legislativo;
- l'Ufficio stampa;
- la Segreteria del Ministro;
- la Segreteria tecnica del Ministro;
- le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
I titolari degli uffici di diretta collaborazione sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del proprio mandato e il relativo incarico può essere revocato in qualsiasi momento.
Secondo l'art. 9 del citato D.P.C.M. 167/2020, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in 130 unità. Nell'ambito del contingente complessivo, sono compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di sei unità di personale di livello dirigenziale non generale e una di livello generale.
Alla copertura delle 3 posizioni dirigenziali non generali di cui al presente comma si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell’istruzione è autorizzato a indire le relative procedure.
Si ricorda che l'art. 3, co. 3-ter, del D.L. 1/2020 ha autorizzato sia il Ministero dell'istruzione che il Ministero dell'università e della ricerca a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2021 (in base alla novella apportata dall'art. 5, co. 2, del D.L. 183/2020), a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto "Funzioni centrali" e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del soppresso MIUR.
In base al contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) del 13 luglio 2016, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono aggregati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
A) Comparto delle Funzioni centrali;
B) Comparto delle Funzioni locali;
C) Comparto dell’Istruzione e della ricerca;
D) Comparto della Sanità.
A ciascun comparto corrisponde una precisa Area dirigenziale, che costituisce un'autonoma area di contrattazione collettiva. Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016 – 2018 è stato siglato il 12 febbraio 2018. Il 9 ottobre 2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area dirigenziale delle Funzioni centrali, per il triennio normativo 2016-2018.
Commi 943 e 944
(Fondo per le assunzioni nelle
zone colpite da eventi sismici)
943. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « ricompresi nei crateri » sono inserite le seguenti: « del sisma del 2002, ».
944. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: « e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »;
b) la lettera b) è abrogata.
Il comma 944 incrementa di 52 milioni di euro annui, a partire dall’anno 2022, le risorse previste per stabilizzare le assunzioni effettuate a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia).
Il comma 943 estende la possibilità di stabilizzare le assunzioni anche ai territori colpiti dal sisma del 2002 (Molise e Puglia).
Il comma 944 provvede, a decorrere dall’anno 2022, ad incrementare di 52 milioni di euro annui le risorse previste nel Fondo, istituito presso il MEF, per la stabilizzazione del personale, assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali, da parte delle regioni e degli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016- 2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e da parte degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017, prevista dall’articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.
Il comma 943 estende anche ai territori colpiti dal sisma del 2002 (Molise e Puglia) la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato.
Conseguentemente, il comma 944, lettera a) incrementa di un milione di euro le risorse del Fondo, portandole da 30 a 31 milioni, per l’anno 2021, e da 82 milioni a 83 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2022.
Viene, inoltre, soppressa la previsione relativa alla copertura degli oneri previsti, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021, a carico delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le citate strutture e amministrazioni coinvolte (comma 944, lettera b)).
L’articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, oggetto di modifica, provvede, dal 1° novembre 2020, alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle regioni e dagli enti locali dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016- 2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017 (comma 3) ed a istituire, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), a decorrere dall’anno 2020, un Fondo, con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 (comma 3- bis).
Si evidenzia che sui commi 3 e 3-bis dell’art. 57 del D.L. 104/20 intervengono anche i commi 951 e 952 del disegno di legge in esame.
Comma 945
(Contributi per il sisma Abruzzo 2009)
945. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro »;
b) al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro » e, al sesto periodo, le parole: « Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».
Il comma 945 prevede, per l’anno 2021, un contributo straordinario di 10 milioni di euro per il Comune dell'Aquila, un contributo pari a 1 milione di euro per gli altri comuni del cratere sismico, e un contributo di 500.000 euro destinato all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.
Il comma 945 provvede, modificando l’art. 3, comma 1, del D.L. 113/2016, ad assegnare, anche per l’anno 2021, il contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila[32] dell'importo di 10 milioni di euro, già assegnato per gli anni 2019 e 2020 (lettera a).
Il citato articolo 3 del D.L. 113/2016 ha previsto ai commi 1 e 2 l’assegnazione di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nell'Aquilano. In particolare, il comma 1 della norma novellata prevede già l'assegnazione in favore del Comune dell'Aquila di un contributo straordinario: per gli anni 2019 e 2020 di 10 milioni di euro annui (art. 21, comma 1, lett. a), D.L. 32/19) per l’anno 2018, di 10 milioni di euro (art. 1, comma 709, Legge di bilancio 2018 - L. n. 205 del 2017), per l'anno 2017, di 12 milioni di euro (art. 14, comma 7, lett. a), del D.L. n. 244 del 2016) e per l'anno 2016, di 16 milioni di euro.
Per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, anche per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro (1,5 milioni di euro nel 2020) (lettera b).
Il comma 2 dell’art. 3 del D.L. 113/2016, modificato, da ultimo, dall'art. 9-octies, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 123/2019, prevede un contributo annuale riconosciuto ai comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione: per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli UTR (uffici territoriali per la ricostruzione, successivamente soppressi dal 1° luglio 2018). Per l'anno 2019 è stato poi riconosciuto un contributo pari a 2 milioni di euro e per l'anno 2020 un contributo pari a 1,5 milioni di euro.
Il medesimo comma ha previsto il trasferimento di tali risorse al Comune di Fossa, che le ripartisce tra i singoli beneficiari, previa verifica, da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, degli effettivi fabbisogni.
Il comma 945 provvede, inoltre, anche per l’anno 2021, a destinare un contributo di 500.000 euro da destinare all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (istituito dall’art. 67-ter, comma 2, del D.L. 83/2012), per le spese derivanti dalla soppressione degli UTR e dal trasferimento delle relative competenze al medesimo Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (come disposto dall'art. 2-bis, comma 32, del D.L. 148/2017), nonché per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere (lettera b).
Commi 946-950
(Sospensione dei mutui nelle zone colpite da eventi calamitosi)
946. All'articolo 14, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».
947. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole da: « 31 dicembre 2020 » fino a: « secondo periodo del medesimo comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016 ».
948. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 946 e 947, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.
949. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021.
950. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 949, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.
I commi 946 e 947 prorogano al 31 dicembre 2021, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti per le attività economiche e produttive e per i soggetti privati, il comma 949 proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati da altri eventi calamitosi, e i commi 948 e 950 dispongono in merito agli oneri derivanti dalla attuazione delle suddette sospensioni.
Il comma 946, modificando l’art. 14, comma 6, del D.L. 244/2016, proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
Il comma 947, con una modifica all’art. 2-bis, comma 22 del D.L. 148/2017, proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti nel caso che i beneficiari non siano stati informati dalle banche e dagli intermediari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate.
Il comma 948 stabilisce che lo Stato concorre in tutto o in parte agli oneri determinati dai commi 946 e 947, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2021.
Si ricorda che il comma 6 dell’art. 14 del D.L. 244/2016, come da ultimo modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 55/2018, sospende il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere al 31 dicembre 2020, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati cha hanno mutui per la prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
Con il medesimo comma 6 dell’art. 14 del D.L. 244/2016 si prevede, inoltre, a favore delle attività economiche e a favore di soggetti privati con mutui per la prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzati in una 'zona rossa', che il termine di sospensione di tali pagamenti sia fino al 31 dicembre 2021.
Successivamente, l’art. 2-bis, comma 22 del D.L. 148/2017, come modificato dall’art. 1-bis, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 55/2018, ha integrato la disciplina prevista al comma 6 dell’art. 14 del D.L. 244/2016, prevedendo la possibilità per i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti di optare per la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 148/2017, le banche e gli intermediari finanziari erano obbligati a informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Ove non avessero adempiuto a tali obblighi, le rate sarebbero state comunque sospese fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, e fino al 31 dicembre 2021, nel caso di strutture localizzate nella zona rossa.
Il comma 949 proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dai seguenti eventi calamitosi:
§ gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 (in provincia di Modena);
§ gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 (che hanno colpito diverse province venete);
§ nonché gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).
Il comma 950 prevede che lo Stato concorra, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 949, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2021.
La proroga in questione interviene sul termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2014 dall’art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del D.L. n. 4/2014, e successivamente prorogato più volte fino al 31 dicembre 2020 (termine da ultimo stabilito dall’art. 9-vicies sexies, comma 1, del D.L. 123/2019).
In particolare, l'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, interviene sulla disciplina dei mutui ipotecari o chirografari erogati da banche o intermediari finanziari in favore di soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in uno dei Comuni interessati dagli eventi calamitosi citati, stabilendo che per i mutui relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero accesi in relazione alla gestione di attività commerciali ed economiche svolte nei medesimi edifici, possa essere ottenuta, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, previa autocertificazione e su domanda, una sospensione dal pagamento riferito all'intera rata ovvero alla sola quota capitale.
La sospensione è riconosciuta fino all'avvenuta ricostruzione, agibilità o abitabilità dell'immobile. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 4/2014, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
Commi 951-953
(Stabilizzazioni delle assunzioni nelle
zone colpite da eventi sismici)
951. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « a decorrere dal 1° novembre 2020, » sono soppresse;
b) dopo le parole: « con le procedure » sono inserite le seguenti: « , i termini »;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro ».
952. Il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 marzo 2021.
953. Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle amministrazioni indicate nel citato comma 3, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1, e che sia stato titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni, si applica, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione stessa e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il comma 11-bis del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.
I commi 951-953 intervengono sulle disposizioni che stabilizzano le assunzioni a tempo determinato del personale impiegato negli Uffici speciali per la ricostruzione e negli enti locali dei territori colpiti dagli eventi del 2009, 2012, e 2016.
I commi 951-953 intervengono sulla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia), da parte delle regioni, degli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, e degli Enti parco nazionali coinvolti nel sisma 2016, prevista dai commi 3 e 3-bis dell’art. 57 del D.L. 104/20.
L’articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, oggetto di modifica, provvede, dal 1° novembre 2020, alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle regioni e dagli enti locali dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016- 2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017 (comma 3) ed a istituire, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), a decorrere dall’anno 2020, un Fondo, con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 (comma 3-bis).
Il comma 951, modificando il comma 3 dell’art. 57 del D.L. 104/2020, provvede:
§ alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato anche prima della decorrenza prevista del 1° novembre 2020 (lettera a);
§ a specificare che le assunzioni a tempo indeterminato devono rispettare i termini temporali (vedi infra), oltre che le procedure e le modalità, dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Disposizioni sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) (lettera b);
§ a prevedere, in deroga alla normativa citata, che i servizi maturati a tempo determinato possono riguardare anche servizi svolti presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri (lettera c);
§ a prevedere, in deroga alla normativa citata, che i requisiti previsti per le assunzioni effettuate con bando pubblico riservate presso i suddetti enti, siano maturati alla data del 31 dicembre 2021 (in luogo del previsto 31 dicembre 2020). Si specifica, inoltre, che in tali bandi sia valorizzata adeguatamente l’esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro (lettera c).
Sul punto, si segnala che tale possibilità di dar luogo a procedure concorsuali riservate è prevista dalla normativa vigente (ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017), per la generalità delle pubbliche amministrazioni, limitatamente al triennio 2018-2020 e nei confronti di chi abbia maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2020
Il comma 952 proroga al 31 marzo 2021 il termine indicato nel comma 3-bis dell’art. 57 del decreto-legge 104/2020 (trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge), entro cui gli enti presentano istanza per l’accesso alle risorse del Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato del MEF, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo.
Il comma 953 introduce una ulteriore deroga sul possesso dei requisiti indicati dal comma 1 del citato art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali, nei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016.
In particolare, si consente ai predetti enti di stabilizzare, fino al 31 dicembre 2022 (invece che fino al 31 dicembre 2021, applicandosi in tal modo la norma speciale per il personale sanitario del comma 11-bis dell’art. 20 citato), il personale assunto a tempo determinato, se in possesso al 31 dicembre 2020:
§ dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
§ sia in servizio anche presso amministrazioni diverse da quella che procede ad assumere, di almeno due anni di servizio (invece dei tre anni previsti, dalla lettera c) del citato comma 1 art. 20);
§ sia titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni.
La disciplina riguardante i commi 3 e 3-bis dell’art. 57 del D.L. 104/2020, modificati dalle norme in esame, è stata estesa anche ai territori colpiti dal sisma del 2002 (Molise e Puglia), per effetto delle modifiche introdotte dai commi 943-944 della presente legge di bilancio 2021.
La disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni è attualmente dettata dall'articolo 20 del D.L. 75/2017 (come modificato, da ultimo, dal D.L. 162/2019) che, nell'ambito della riforma del pubblico impiego (di cui alla legge delega 124/2015) prevede sia una specifica procedura di stabilizzazione, sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate.
Sotto il primo profilo, si prevede, fino al 31 dicembre 2021 (termine così prorogato dal citato D.L. 162/2019), la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- sia in servizio. successivamente al 28 agosto 2015, con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione);
- abbia maturato, al 31 dicembre 2020 (termine così prorogato da ultimo dall'art. 1, c. 1-bis, del D.L. 162/2019), alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (comma 1).
Le medesime amministrazioni - nel periodo 2018-2020 possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito è posto in via generale al 31 dicembre 2020 (termine così prorogato, da ultimo, dal D.L. 34/2020) (comma 2).
Si ricorda che il termine del 31 dicembre 2021 per procedere alle suddette stabilizzazioni non concerne il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, personale per il quale l'articolo 1, comma 466, della L. 160/2019 ha disposto una proroga specifica della normativa in oggetto fino al 31 dicembre 2022 (comma 11-bis).
Comma 954
(Disposizioni per il completamento della
ricostruzione post-sisma in Campania)
954. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono attribuite ai singoli comuni della regione Campania le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate, pari a: euro 43.787.690,62 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; euro 12.951.040,54 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2010; euro 16.524.443,20 dalla deliberazione del CIPE n. 45/2012 del 23 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2012. Inoltre tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal conto della Banca d'Italia al 31 dicembre 2018, sono assegnate ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione.
Il comma 954 attribuisce ai comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici in Irpinia del 1980 e del 1981, le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate per il completamento degli interventi di ricostruzione post sisma.
La norma attribuisce ai 'singoli comuni' della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate per il completamento degli interventi di ricostruzione post sisma; si riporta il quadro riepilogativo delle risorse indicate in dettaglio in disposizione:
§ 43.787.690,62 di euro assegnati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008;
§ 12.951.040,54 di euro assegnati dal decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3724 del 26 marzo 2010;
Il decreto del Mit è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2010.
§ 16.524.443,20 di euro assegnati dalla delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012.
Con tale delibera viene prevista, per la prosecuzione degli interventi post sisma delle zone terremotate nelle regioni Campania e Basilicata la ripartizione dell’importo pari a 33,4 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate al dipartimento della Protezione civile con la legge finanziaria 2000, di cui 23,4 milioni di euro per la regione Campania e 10 milioni di euro per la regione Basilicata come da tabella allegata alla Delibera stessa. Il punto 2 della delibera stabilisce che in ossequio a quanto previsto dalle precedenti delibere CIPE numero 37 del 2006 e 60 del 2009 i comuni individuati nella citata tabella destineranno con appositi provvedimenti le risorse loro assegnate con priorità al soddisfacimento delle esigenze abitative nel rispetto dell’ordine di preferenza richiamato all’articolo 3 della legge n. 32 del 1992. Si prevede al punto 3 una relazione ricognitiva del Mit sulle assegnazioni già disposte. Inoltre in tale delibera si prevede, al punto 4, che fermi restando i complessivi limiti di impegno di spesa, le risorse da erogare ai comuni possano essere attinte in primo luogo dai fondi disponibili in termini di cassa dai mutui di più vecchia data in quanto siano stati già stipulati. Si segnala al riguardo che il comma 954 fa solo riferimento alla Regione Campania.
Inoltre, la norma in esame prevede che tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal conto della Banca d’Italia al 31 dicembre 2018, siano assegnate ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione.
Per approfondimenti relativi a tale sisma, si veda il documento del MIT sullo stato di attuazione dei citati decreti ministeriali del 2008 e del 2010 di finanziamento per gli eventi sismici 1980-1981. Si veda anche la pagina dedicata sul sito della Protezione civile.
Commi 955-958
(Poli territoriali avanzati)
955. Al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata e digitale dei concorsi unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di poli territoriali avanzati, anche mediante il recupero e riuso e il cambio di utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
956. A fini di cui al comma 955, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi accordi con l'Agenzia del demanio, con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e con le altre amministrazioni titolari di idonei beni immobili.
957. Per le finalità di cui ai commi 955 e 956 del presente articolo, le risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono attribuite, per l'anno 2021, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
958. I commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono abrogati.
I commi da 955 a 958 istituiscono i Poli territoriali avanzati in ogni regione per lo svolgimento decentrato dei concorsi pubblici e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici. Si prevede, a tal fine, l’utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Inoltre, vengono abrogate alcune delle disposizioni introdotte dalla L. 56/2019 (art. 2, commi da 1 a 4) relative in particolare all’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per la verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Contestualmente è disposta l’attribuzione, per il 2021, delle relative risorse disponibili in conto residui alla Presidenza del Consiglio per le finalità della disposizione in commento.
Il comma 955 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio provveda ad istituire i Poli territoriali avanzati, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti finalità:
§ svolgere in modalità decentrata e digitale i concorsi disciplinati dagli artt. 4, c. 3-quinquies, del D.L. 101/2013 e 35, c. 5, del D.Lgs. 165/2001 che dispongono, rispettivamente, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, l’espletamento di concorsi pubblici unici per il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni ai predetti soggetti, e per le restanti amministrazioni la possibilità di ricorrere, per le proprie procedure selettive, all’ausilio della Commissione RIPAM per lo svolgimento di taluni compiti (fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici);
§ sostenere l’organizzazione flessibile del lavoro pubblico;
§ sostenere la formazione del personale pubblico.
La natura dei Poli territoriali avanzati (PTA) è stata illustrata dal Ministro per la pubblica amministrazione nell’audizione informale sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund, svolta presso la Commissione Lavoro della Camera il 22 settembre 2020.
Secondo quanto riportato dal Ministro, l’istituzione dei PTA è una delle tre macro-attività previste nell’ambito della riforma dei processi di reclutamento avviata dalla Funzione pubblica e volta alla semplificazione e innovazione delle procedure di reclutamento per le PA (le altre attività riguardano le procedure di reclutamento pubblico su modello europeo e il piano straordinario di reclutamento). I PTA svolgono anche le funzioni di spazi condivisi di lavoro per le amministrazioni pubbliche e di Hub per l’innovazione e la modernizzazione della P.A (si veda il documento acquisito dalla Commissione lavoro in occasione dell’audizione: Programma di Innovazione Strategica della PA).
Per il reperimento degli spazi per l’allestimento dei Poli territoriali, si prevede anche il recupero, riuso e cambio di utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Per tali fini, il comma 956 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica possa stipulare accordi con l’Agenzia del Demanio, l'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e con le altre amministrazioni titolari di beni immobili idonei a ospitate i PTA.
Per le finalità di cui alla norma in commento, il comma 957 attribuisce, per il 2021, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – previa ricognizione dei fabbisogni – le risorse disponibili in conto residui attualmente destinate (ex art. 2, c. 5, della L. 56/2019) all’attuazione di alcune delle misure finalizzate alla prevenzione dell’assenteismo dei dipendenti pubblici (di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 2 della L. 59/2016 – v. infra), che sono conseguentemente abrogate dal successivo comma 4 dell’articolo in commento.
I richiamati commi da 1 a 4 dell’articolo 2 della L. 56/2019 (c.d. legge concretezza) – di cui il comma 958 dell’articolo in esame dispone, come detto, l’abrogazione - hanno previsto l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro. Dall’ambito di applicazione dei suddetti sistemi sono esclusi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti titolari di un rapporto agile, nonché il personale degli istituti scolastici ed educativi e i dirigenti scolastici, mentre sono inclusi i dirigenti, fatta salva la summenzionata esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico.
Ai fini dell'attuazione dei predetti sistemi, il comma 5 del medesimo articolo 2, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2019, il cui utilizzo è stabilito con appositi DPCM che destinano fino al 20 per cento di tali risorse alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici (ex art. 18, c. 1-sexies, D.L. 162/2019).
Comma 959
(Incremento delle risorse per la contrattazione
collettiva del pubblico impiego)
959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Il comma 959 incrementa di 400 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico
In particolare, la disposizione modifica gli importi degli oneri per la contrattazione stabiliti dall’articolo 1, comma 436, della L. 145/2018 per il triennio 2019-2021, prevedendo che le risorse finanziarie destinate al suddetto scopo siano pari, dal 2021, a 3.775 milioni di euro annui (in luogo dei 3.375 attualmente previsti).
Gli importi sopra indicati per ciascun anno sono da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Di seguito, la tabella riportata nella Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio originario che indica le risorse a carico del bilancio dello stato per i rinnovi contrattuali e i miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico (in milioni di euro)
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2019 |
2020 |
A decorrere dal 2021 |
Legge 145/2018 |
1.100 |
1.425 |
1.775 |
Legge 160/2019 |
|
325 |
1.600 |
Integrazione prevista dal ddl bilancio 2021 |
|
|
400 |
Totale risorse |
1.100 |
1.750 |
3.775 |
(milioni di euro)
Un blocco economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall’art. 9 del D.L. 78/2010 che aveva previsto che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 e congelò (per il triennio 2011-13) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.
Il suddetto blocco venne prorogato fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 122/2013 e successivamente, fino al 31 dicembre 2015 dall’art. 1, c. 254-256 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro impulso della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l’art. 1, c. 466 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale.
Successivamente, l’art. 1, c. 365, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.
Al superamento del blocco economico della contrattazione collettiva nel pubblico impiego si perviene con la legge di bilancio per il 2018. L’art. 1, c. 679 e 681-684, della L. 205/2017, infatti, determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018.
In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico 300 milioni di euro per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018.
Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).
Da ultimo, il richiamato art. 1, c. 436-441, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), come modificato, da ultimo, dall’art. 1, c. 127, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha rideterminato gli oneri complessivi - pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.750 milioni per il 2020 e 3.375 milioni dal 2021 - per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, si è disposto (a valere sulle predette risorse):
§ l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
§ l'erogazione dell'elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018 (terminata il 31 dicembre 2018);
§ l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Commi 960-963
(Misure per l'inclusione scolastica)
960. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 366 è inserito il seguente:
« 366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione del presente comma non si applicano le disposizioni del comma 373 ».
961. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma.
962. Al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della citata legge n. 104 del 1992. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse dedicate e il relativo monitoraggio.
963. Al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010, senza l'impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, erogate in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
I commi da 960 a 963 recano una serie di misure per favorire l'inclusione scolastica.
Il comma 960 incrementa le risorse del Fondo destinato all’incremento dell’organico dell’autonomia, finalizzandole ad un contestuale aumento di 25.000 posti di sostegno nel periodo 2021-2024.
Il comma 961 incrementa, per l'anno 2021, le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di realizzare interventi formativi obbligatori del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità.
Il comma 962 stanzia 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'acquisto di sussidi didattici da parte delle scuole che accolgono studenti con disabilità.
Il comma 963 stabilisce che agli alunni con disturbi specifici di apprendimento spettano solo le misure didattiche e di supporto specificamente previste e non l'impiego di apposite risorse professionali.
Fondo per l'incremento dell'organico dell'autonomia e posti di sostegno (comma 960)
In dettaglio, il comma 960 novella l'art. 1, co. 366, della L. 232/2016, inserendo il comma 366-bis. Quest'ultimo dispone un rifinanziamento del Fondo destinato all’incremento dell’organico dell’autonomia (di cui al citato art. 1, co. 366, allocato sul cap. 1280 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione), pari a pari a 62,76 milioni di euro nell’anno 2021, 321,34 milioni di euro nell’anno 2022, 699,43 milioni di euro nell’anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell’anno 2026, 956,28 milioni nell’anno 2027, 1.003,88 milioni nell’anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall’anno 2029, con l'obiettivo di garantire la continuità didattica degli alunni con disabilità.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 5, della L. 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l’istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa.
In base all’art. 1, co. 63 e 64, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’organico dell’autonomia, articolato in posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, è determinato ogni tre anni, su base regionale, con decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata.
L’art. 1, co. 366, della L. 232/2016 ha istituito nello stato di previsione dell’allora MIUR un nuovo Fondo da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia, stanziando 140 milioni di euro per il 2017 e 400 milioni di euro annui dal 2018.
In seguito, l’art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha incrementato le risorse del Fondo di 40,7 milioni di euro per il 2017, 132,1 milioni di euro per il 2018, 131,6 milioni di euro per il 2019, 133,8 milioni di euro per il 2020, 136,7 milioni di euro per il 2021, 140,5 milioni di euro per il 2022, 145,8 milioni di euro per il 2023, 153,9 milioni di euro per il 2024, 166,4 milioni di euro per il 2025 e 184,7 milioni di euro annui dal 2026.
Ancora dopo, l’art. 1, co. 613, della L. 205/2017 ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di 50 milioni di euro nel 2018 e di 150 milioni di euro annui dal 2019.
Da ultimo, l'art. 1, co. 266, della L. 160/2019 ha incrementato il Fondo di 12,06 milioni di euro nel 2020, 54,28 milioni di euro nel 2021 e 49,75 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con lo specifico scopo di aumentare i posti di sostegno.
Parallelamente, la dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle citate risorse, è incrementata di 25.000 posti di sostegno nel periodo 2021/2024 così suddivisi: 5.000 posti sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.
La riparto delle risorse, disponibili a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
All’incremento in esame non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, co. 373, della L. 232/2016, secondo cui l’incremento dell’organico dell’autonomia di cui al co. 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall’accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota deve essere sottratta, in misura numericamente pari, dall’ulteriore contingente di posti previsto in organico di fatto.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura riporta, in Tabella 1, la serie storica degli alunni con disabilità nel sistema scolastico italiano, e dei relativi posti di sostegno, dall'anno scolastico 2015/2016 all'anno scolastico 2020/2021.
Per approfondimenti sulle misure per gli alunni con disabilità si veda la pagina dedicata del sito internet del Ministero dell'istruzione.
Risorse destinate alla formazione obbligatoria dei docenti nelle classi con alunni con disabilità (comma 961)
Il comma 961 aumenta le risorse destinate alla formazione dei docenti, di cui all'art. 1, co. 125, della L. 107/2015, di 10 milioni di euro per il 2021, per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Sul piano della formulazione del testo, si segnala che l'art. 1, co. 125, non istituisce un Fondo, ma prevede un'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di formazione.
Si ricorda che in base all'art. 1, co. 124, della L. 107/2015, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Il Piano nazionale di formazione 2016-2019 è stato adottato con D.M. 797/2016.
Il co. 125 dell'art.1 della L.107/2015 ha stanziato 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative dei docenti.
La suddetta autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 125 è stata dapprima incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 - di cui 11 milioni di euro per il 2020 da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti rispetto all'inclusione scolastica - e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dall'art. 1, co. 256, della L. 160/2019. Successivamente è stata ridotta dall'art. 5, co. 2-ter, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
La suddetta formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso.
Con decreto del Ministero dell’istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti:
§ le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento. Al riguardo, la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che tale previsione è motivata dall'esigenza di non generare costi aggiuntivi connessi alle sostituzioni del personale che frequenta i corsi di formazione;
§ i criteri di riparto;
§ le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno;
§ la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo;
§ i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative.
Sussidi didattici per le scuole che accolgono alunni con disabilità (comma 962)
Il comma 962 stanzia 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e sussidi didattici di cui all'art. 13, co. 1, lett. b), della L. 104/1992, e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi della medesima L. 104/1992.
L'art. 13, co. 1, lett. b), della L. 104/1992 stabilisce che l'integrazione scolastica degli alunni disabili si realizza, fra l'altro, attraverso la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.
Una misura analoga, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 è stata prevista dall'art. 7, co. 3, del d.lgs. 63/2017.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinati criteri e modalità di assegnazione delle risorse dedicate e i relativi monitoraggi.
Misure educative e didattiche per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (comma 963)
Il comma 963 puntualizza che, al fine di regolare l’assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all’art. 5 della L. 170/2010, senza l’impiego delle risorse professionali di cui alla L. 104/1992 erogate in attuazione dell’art. 3 del d.lgs. 66/2017.
La L.170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA. In particolare, l'art. 3 della L. 170/2010 stabilisce che la diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
In attuazione il Ministero ha adottato, nel 2011, le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
Per gli studenti con DSA, l'art. 5 della L. 170/2010 prevede appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari, sottoposti a monitoraggio periodico. In particolare, per tali studenti le scuole garantiscono:
§ l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
§ l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
§ per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
Inoltre, agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.
Per maggiori dettagli si veda la pagina dedicata del sito internet del Ministero dell'istruzione.
A tali studenti non spettano dunque risorse professionali aggiuntive, previste dall'art. 3 del d.lgs. 66/2017, quali docenti di sostegno, un numero adeguato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e di collaboratori scolastici.
Commi 964 e 965
(Disposizioni in materia di collaboratori scolastici)
964. Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolastici, di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. A tal fine è autorizzata la spesa di 56,17 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, di 60,76 milioni di euro per l'anno 2029, di 61,56 milioni di euro per l'anno 2030 e di 61,62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
965. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:
« 5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, i posti di cui al comma 5-ter che siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, sono destinati, su istanza di parte, ai soggetti di cui al comma 5-sexies che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un'apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e nono periodo. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma ».
Il comma 964 prevede la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020, nonché l’assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici. Si tratta di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, del quale, poi, a determinate condizioni, è stata prevista la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico.
Il comma 965 contiene disposizioni per la copertura di posti già autorizzati nell’ambito della procedura per la stabilizzazione, che siano rimasti vacanti e disponibili. A tal fine, novella ulteriormente l’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 2, co. 5, lett. da a) ad e), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), modificando i co. da 5-bis a 5-quater dell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), inseriti dall’art. 1, co. 760, della L. di bilancio 2019 (L. 205/2018), e inserendo nello stesso i co. 5-quinquies e 5-sexies:
§ - ha differito (dal 1° gennaio) al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole statali sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico (co. 5-bis);
§ - ha modificato la disciplina – dettata dalla stessa L. di bilancio 2019 – per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché inclusivi di 2018 e 2019. In particolare, ha sostituito alla procedura selettiva per titoli e colloquio una procedura selettiva per soli titoli, prevedendo che i candidati dovevano essere graduati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per titoli a posti di collaboratore scolastico, di cui all’art. 554 del d.lgs. 297/1994, e disponendo che la stessa riguardava l’assunzione di 11.263 collaboratori scolastici. Ha, altresì, disposto che non poteva partecipare alla procedura il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, DPR 309/1990), i condannati per uno dei delitti contro la persona per i quali sono previste le pene accessorie (artt. 600-septies.2 e 609-nonies c.p.), e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori (co. 5-ter);
§ - ha confermato che le assunzioni all’esito della procedura selettiva erano autorizzate anche a tempo parziale e che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Al contempo, ha previsto che, nel limite complessivo di 11.263 unità, i posti eventualmente residuati all’esito della stessa procedura dovevano essere utilizzati per il collocamento – a domanda, e nell’ordine di una apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già ottenuto nell’ambito della medesima procedura – di soggetti assunti a tempo parziale ovvero risultati in soprannumero nella provincia, in virtù della propria posizione in graduatoria[33] (co. 5-quater);
§ - ha previsto che, sempre nell’ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l’a.s. 2020/2021 dovevano essere avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria, a domanda – disciplinate da apposito accordo sindacale, e riservate al personale assunto con la procedura selettiva – sui posti eventualmente ancora residuati all’esito della procedura di chiamata dall’apposita graduatoria nazionale (co. 5-quinquies);
§ - ha disposto che, dopo le operazioni di mobilità straordinaria per l’a.s. 2020/2021, il Ministero è autorizzato ad avviare una seconda procedura selettiva per soli titoli (graduando i candidati secondo le modalità previste nel co. 5-ter) per la copertura – originariamente, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (al riguardo, v. infra) – dei posti eventualmente residuati. Può partecipare alla seconda procedura il personale impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi di pulizia e ausiliari per almeno 5 anni, anche non continuativi, purché inclusivi del 2018 e del 2019, in qualità di dipendente, non solo a tempo indeterminato (come nel caso della prima procedura selettiva), ma anche a tempo determinato, di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei medesimi servizi. Non possono, invece, partecipare i soggetti esclusi dalla partecipazione alla prima procedura selettiva, nonché i soggetti già inseriti nelle graduatorie della medesima. I requisiti per la partecipazione, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze (co. 5-sexies).
La disciplina applicativa relativa alla prima procedura selettiva è stata adottata con D.I. 1074 del 20 novembre 2019 (qui un errata corrige all'allegato).
Il bando è stato emanato con D.D. 2200 del 6 dicembre 2019. Il termine per la presentazione della domanda è poi stato prorogato con D.D. 2318 del 20 dicembre 2019[34].
Successivamente, l’art. 20 del D.L. 9/2020 – il cui contenuto è stato poi riversato nell’art. 121-bis del D.L. 18/2020 (L. 27/2020, che ha previsto l'abrogazione del D.L. 9/2020, facendo salvi gli effetti giuridici prodotti) - ha previsto che i collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 avrebbero sottoscritto il contratto di lavoro e preso servizio, dalla medesima data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione.
Con D.D. 573 del 18 maggio 2020 (di cui è stato dato avviso nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale n. 40 del 22 maggio 2020) sono state disciplinate le modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all’esito della procedura selettiva indetta con D.D. 2200/2019 ai partecipanti destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50%, ovvero risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.
L’inserimento nella graduatoria nazionale doveva avvenire a domanda degli interessati, sulla base del punteggio già acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza.
Dovevano essere altresì inseriti d’ufficio nella graduatoria nazionale, limitatamente alla provincia della graduatoria di inserimento, coloro che, all’esito della procedura di cui al D.D. 2200/2019, non erano stati destinatari di proposta di immissione in ruolo a tempo parziale al 50% in quanto soprannumerari nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili qualora, nel corso della procedura nazionale, si fossero evidenziate ulteriori disponibilità nella provincia di inclusione per l’immissione in ruolo con contratto a tempo parziale al 50%.
In particolare, il decreto, evidenziato che, a seguito dello svolgimento della prima procedura selettiva, il numero di posti interi residuati e disponibili a livello provinciale, nell’ambito del numero complessivo di 11.263 posti, era pari a 1.817, li ha ripartiti fra province sulla base dei posti in ciascuna residuati[35].
La graduatoria nazionale è stata approvata, in prima istanza, con D.D. 686 del 16 giugno 2020, e poi rettificata e sostituita con D.D. 713 del 24 giugno 2020.
Essa include 391 soggetti (a fronte di 485 istanze pervenute).
Nel prosieguo, con Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 3 agosto 2020, è stata disciplinata la mobilità straordinaria del personale ATA assunto con le procedure di internalizzazione dal 1° marzo 2020 nel profilo professionale del collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Conseguentemente, con nota 25403 del 24 agosto 2020, il Ministero dell’istruzione ha fatto presente che le domande per la partecipazione alla procedura potevano essere inviate dal 25 al 31 agosto 2020 e che la procedura doveva concludersi entro il 13 settembre 2020.
Da ultimo, il 2 dicembre 2020 il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso il parere sullo schema di decreto interministeriale relativo alla seconda procedura selettiva. Nello schema si evidenzia che la procedura riguarda 1.592 unità di personale, corrispondenti al contingente complessivo di posti liberi e disponibili risultanti in esito alla procedura di mobilità straordinaria.
Il decreto non risulta ancora emanato. Nel frattempo, peraltro, l’art. 5, co. 5, del D.L. 183/2020, novellando l’art. 58, co. 5-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), ha prorogato (dal 1° gennaio 2021) al 1° marzo 2021 il termine per le relative assunzioni.
La relazione illustrativa all’A.C. 2845 sottolinea, al riguardo, che la proroga è stata determinata dalla circostanza che i ritardi registrati, a seguito dell’emergenza da COVID-19, nelle precedenti fasi di assunzione, si sono riverberati sull’avvio della seconda procedura selettiva. Evidenzia, inoltre, che, sebbene i provvedimenti destinati a dare avvio alla stessa siano in fase di emanazione, i passaggi necessari non hanno consentito di rispettare il termine del 1° gennaio 2021.
Nello specifico, il comma 964 dispone che, al fine di trasformare a tempo pieno il contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici assunti in ruolo a tempo parziale a decorrere dal 1° marzo 2020, all’esito della prima procedura selettiva di cui si è detto[36], nonché di assumere a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità che nella medesima procedura selettiva siano risultate in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell’istruzione è autorizzato, oltre le ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale ATA e non coperti a tempo indeterminato nell’a.s. 2020/2021.
Dispone, altresì, che le supplenze eventualmente conferite sui predetti posti prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio restano confermate per la durata delle stesse.
A tal fine, autorizza la spesa di € 56,17 mln nel 2021, € 56,91 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, € 60,76 mln nel 2029, € 61,56 mln nel 2030, ed € 61,62 mln a decorrere dal 2031.
Il comma 965, novellando ulteriormente l’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 982013) con l’aggiunta del nuovo comma 5-septies, dispone che, sempre nel limite di spesa di cui al co. 5-bis, primo periodo, dello stesso art. 58, i posti che, nell’ambito degli 11.263 autorizzati dal co. 5-ter siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo le 4 fasi previste dai commi da 5-ter a 5-sexies (prima procedura selettiva, graduatoria nazionale, mobilità straordinaria, seconda procedura selettiva) sono destinati, a domanda, ai soggetti che partecipano alla seconda procedura selettiva (di cui al co. 5-sexies) che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un’(ulteriore) apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito nella seconda procedura selettiva.
Inoltre, come previsto per le precedenti fasi, dispone che:
§ le assunzioni così effettuate sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili;
§ le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del nuovo comma 5-septies sono utilizzate, nell’ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e (nuovo) 5-septies del citato art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 69/2013);
§ il personale immesso in ruolo ai sensi del nuovo comma 5-septies non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari.
Infine, il comma 965 dispone che, successivamente alle procedure selettive, e sempre nel limite di spesa di cui al co. 5-bis, primo periodo, dell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma.
Commi 966 e 967
(Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo)
966. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 13,80 milioni di euro per l'anno 2021.
967. Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 966 del presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al citato comma 966. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità. A tal fine è autorizzata la spesa di 9,26 milioni di euro per l'anno 2021, di 31,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 30,51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 31,16 milioni di euro per l'anno 2027 e di 32,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Il comma 966 prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 – termine dell’a.s. 2020/2021 – dei contratti a tempo determinato sottoscritti con assistenti tecnici da utilizzare nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole del primo ciclo, che erano in scadenza a dicembre 2020.
Il comma 967, al fine di assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici nei medesimi ordini e gradi di scuole, incrementa la relativa dotazione organica di 1000 posti a decorrere dall’a.s. 2021/2022.
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 230-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – riproponendo sostanzialmente quanto previsto fino al termine delle attività didattiche dell’a.s. 2019/2020 dall’art. 120, co. 4 e 5, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – ha autorizzato le scuole dell’infanzia e le scuole del primo ciclo a sottoscrivere, nei mesi da settembre a dicembre 2020, contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, nel limite complessivo di 1.000 unità, con assistenti tecnici, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica[37]. Gli oneri relativi sono stati stimati in € 9,3 mln per il 2020.
Ha, altresì, previsto che il relativo contingente doveva essere ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti, con decreto del Ministro dell’istruzione.
In attuazione, è intervenuto il DM 104 del 19 agosto 2020, che - come già il DM 187 del 26 marzo 2020, intervenuto in attuazione del D.L. 18/2020 - ha evidenziato che la dotazione organica aggiuntiva non consentiva l’assegnazione di una unità di assistente tecnico ad ogni istituzione scolastica del primo ciclo[38]. Pertanto, ha previsto che la dotazione organica aggiuntiva era assegnata agli Uffici scolastici regionali (USR) sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo della regione. La ripartizione del contingente è stata indicata nella tabella allegata. I Direttori generali o i Dirigenti titolari degli USR, avuto riguardo a un’omogenea distribuzione sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, dovevano procedere all’individuazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo. Nel medesimo provvedimento dovevano essere indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla rete di riferimento della scuola polo individuata. I dirigenti scolastici delle scuole polo dovevano richiedere all’istituzione scolastica secondaria di secondo grado più vicina, in possesso delle graduatorie di istituto per assistenti tecnici di informatica, l’individuazione dell’aspirante alla nomina e dovevano stipulare con l’avente titolo un contratto a tempo determinato con termine massimo fino al 31 dicembre 2020[39].
Il comma 966 prevede, quindi, la proroga al 30 giugno 2021 del termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 230-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), autorizzando, a tal fine, la spesa di € 13,80 mln nel 2021.
Il comma 967 dispone che, per assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici nelle scuole dell’infanzia e in quelle del primo ciclo, a decorrere dall’a.s. 2021/2022, la dotazione organica del personale ATA è incrementata di 1.000 posti[40] di personale assistente tecnico, da destinare ai predetti gradi di istruzione.
Al riguardo, solo la relazione tecnica all’A.C. 2790 evidenziava che la disposizione opera in deroga a quanto previsto dall’art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) (mentre non faceva riferimento alla deroga anche rispetto a quanto previsto dall’art. 1, co. 334, della L. 190/2014).
L’art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha previsto che, dall’a.s. 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’a.s. 2011/2012.
Successivamente, peraltro, l’art. 1, co. 334, della L. 190/2014 ha previsto la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione della dotazione organica del personale ATA, al fine di conseguire la riduzione del numero di posti pari a 2.020 unità e un risparmio di spesa pari a € 50,7 mln annui a decorrere dall'a.s. 2015/2016.
In attuazione, è intervenuto il regolamento emanato con D.M. 3 agosto 2016, n. 181.
Da ultimo, il Ministero dell’istruzione, con la nota prot. 12598 del 21 maggio 2020, ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali (USR) lo schema di decreto interministeriale con allegate le tabelle sulle dotazioni organiche del personale ATA per l’a.s. 2020/2021, in base al quale la dotazione organica complessiva del personale ATA è pari a 203.360 unità[41].
In particolare, la nota ricorda che, ai sensi della L. 107/2015, il fabbisogno dei posti ATA contenuto nel piano triennale dell’offerta formativa per ciascuna istituzione scolastica dovrà tenere conto di quanto stabilito dall’art. 1, co. 334, della L. 190/2014. Pertanto, non potrà essere superata la consistenza numerica dei posti assegnata a ciascuna regione.
Conseguentemente, lo stesso comma 967 dispone che le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità.
A tal fine, autorizza la spesa di € 9,26 mln nel 2021, € 31,43 mln nel 2022, € 30,51 m per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, € 31,16 mln nel 2027 ed € 32,44 mln annui a decorrere dal 2028.
Comma 968
(Potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia)
968. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 1.000 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al citato articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015, il contingente di 1.000 posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,67 milioni di euro per l'anno 2021, di 38,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40,79 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Il comma 968 prevede un incremento di 1.000 posti della dotazione organica relativa ai docenti, da destinare al potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia.
A tal fine, autorizza la spesa di € 11,67 mln nel 2021, € 38,43 mln nel 2022, € 37,32 mln per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, € 38,48 mln nel 2027 ed € 40,79 mln annui dal 2028.
L’incremento deve essere ripartito fra le regioni con il decreto di cui all’art. 1, co. 64, della L. 107/2015, la cui responsabilità è attribuita dal testo (solo) al Ministro dell’istruzione mentre, come si vedrà infra, si tratta di un decreto interministeriale (che, peraltro, dopo una prima attuazione, non interviene più con cadenza triennale, come previsto dallo stesso co. 64, bensì annuale).
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 5, della L. 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l’istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa.
In base all’art. 1, co. 63 e 64, a decorrere dall’a.s. 2016-2017, l’organico dell’autonomia, articolato in posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, è determinato con cadenza triennale, su base regionale, con decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata[42].
Per quanto qui più interessa, si ricorda che la Tab. 1 allegata alla stessa L. 107/2015 prevedeva posti di potenziamento per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado, ma non per la scuola dell’infanzia.
Successivamente, l’art. 12, co. 7, del d.lgs. 65/2017, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l’assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di quota parte dell’organico di potenziamento definito dalla Tab. 1 della L. 107/2015[43].
Da ultimo, l’art. 1, co. 279, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato la dotazione organica dei docenti nella scuola dell’infanzia di 390 posti, destinando l’incremento al potenziamento dell’offerta formativa.
Si ricorda, altresì, che, in base all’art. 1, co. 65, della L. 107/2015, il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto considera, altresì, il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
Comma 969
(Incremento del Fondo per il Sistema integrato
di educazione e di istruzione)
969. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 60 milioni di euro annui. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni del citato articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017, una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000, è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017. A tal fine è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Il comma 969 prevede, dal 2021, un incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni (c.d. Fondo 0-6) di cui al d.lgs. 65/2017. Inoltre, per il 2021, destina parte delle risorse del Fondo al Ministero dell’istruzione per l’attivazione del sistema informativo nazionale coordinato con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, previsto dallo stesso d.lgs.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che allo scopo di superare la frammentazione fra servizi socio-educativi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), afferenti al sistema dei servizi sociali, e scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), afferente al Sistema nazionale di istruzione, il d.lgs. 65/2017 – emanato sulla base della delega recata dall’art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015 – ha previsto la progressiva istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi; sezioni primavera; servizi integrativi[44]) e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie, alla cui realizzazione compartecipano finanziariamente Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali.
Tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato rientrano il progressivo ampliamento e la progressiva accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia – anche attraverso un loro riequilibrio territoriale – con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età, a livello nazionale; la graduale diffusione della presenza dei servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75% nei comuni; la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia; la generalizzazione progressiva della scuola dell'infanzia; la formazione in servizio di tutto il personale del Sistema integrato; il coordinamento pedagogico territoriale.
Per l’estensione del Sistema integrato, l’art. 12 del d.lgs. ha istituito un Fondo nazionale, con una dotazione originariamente pari a € 209 mln per il 2017, € 224 mln per il 2018, € 239 mln dal 2019.
In particolare, in base al co. 2 del citato art. 12, il Fondo nazionale finanzia:
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.
A sua volta, il co. 4 ha disposto che il Ministero, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra 0 e 6 anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero direttamente ai comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli enti locali, con priorità per i comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione.
L’art. 8 dello stesso d.lgs. ha previsto l’adozione, ogni 3 anni, di un Piano di azione nazionale pluriennale. Tra gli obiettivi del Piano rientra, in particolare, il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera, mediante graduale stabilizzazione e potenziamento, al fine di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale.
Il primo Piano di azione nazionale è stato adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, previa intesa in Conferenza unificata del 2 novembre 2017. In particolare, l’art. 3, co. 4, della Delibera ha previsto che le regioni dovevano assicurare un finanziamento pari almeno al 20% per l'anno 2018 e, a partire dall'anno 2019, pari al 30% delle risorse assicurate dallo Stato.
Nella stessa seduta della Conferenza unificata è stata raggiunta l’intesa per il riparto del Fondo per il 2017. Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con DM 22 dicembre 2017, n. 1012[45].
L’intesa per il riparto del Fondo per il 2018 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 ottobre 2018. Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con DM 26 ottobre 2018, n. 687[46].
Successivamente, l’art. 1, co. 741, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha incrementato il Fondo di € 10 mln annui, a decorrere dal 2019.
L’intesa per il riparto del Fondo per il 2019 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 dicembre 2019. Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con DM 19 dicembre 2019, n. 1160[47].
Da ultimo, l’art. 233, co. 1 e 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha incrementato il Fondo, per il 2020, di € 15 mln, stabilendo che, al fine di assicurare tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto dello stesso, solo per l'anno 2020, si sarebbe provveduto anche nelle more dell'adozione del Piano di azione nazionale.
L’intesa per il riparto del Fondo per il 2020 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 giugno 2020. Il riparto delle risorse è stato operato con DM 30 giugno 2020, n.53[48].
In particolare, il comma 969 autorizza la spesa di € 60 mln annui, a decorrere dal 2021, volta all’incremento del Fondo.
Per effetto di tale incremento, le risorse del Fondo - che sono allocate sul cap. 1270 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione – risultano pari, per il 2021, in base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, a € 309 mln.
Lo stesso comma 969 dispone, inoltre, che per l’anno 2021, in deroga alle previsioni di cui all’art. 12, co. 4 – rectius: e co. 2 - del d.lgs. 65/2017, una quota parte dell’incremento, pari a € 1,5 mln, è destinata al Ministero dell’istruzione per l’attivazione del sistema informativo nazionale di cui all’art. 5, co. 1, lett. e), del medesimo d.lgs. 65/2017.
L’art. 5, co. 1, lett. e), del d.lgs. 65/2017 prevede che lo Stato attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 50 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).
Commi 972 e 973
(Disposizioni relative al concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole bandito nel 2018)
972. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « , nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore » sono sostituite dalle seguenti: « rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori ».
973. All'articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « elevata al 50 per cento » sono soppresse.
I commi 972 e 973 eliminano il limite di idonei da inserire nelle graduatorie regionali del concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nelle scuole bandito nel 2018.
Per effetto di tali previsioni, dunque, tutti gli idonei non vincitori sono inseriti nelle graduatorie.
A tal fine, i commi 972 e 973 novellano, rispettivamente, l’art. 2, co. 6, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) e l’art. 32-ter, co. 3, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), che avevano progressivamente esteso (dall’iniziale 20%) al 50% dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all’unità superiore, il numero degli idonei che potevano essere inseriti in graduatoria.
Al riguardo, si ricorda, che il concorso è stato bandito sulla base delle previsioni recate dall’art. 1, co. 605, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), che ha previsto che allo stesso potevano partecipare anche gli assistenti amministrativi che, pur in mancanza dello specifico titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale di DSGA[49], avevano maturato, alla data di entrata in vigore della legge, almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8 anni, esercitando le mansioni di DSGA.
La procedura è stata disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018.
Il bando per la copertura di 2.004 posti vacanti e disponibili negli a.s. 2018/19, 2019/20 e 2020/21 – che ha specificato che erano ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che avevano maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi – è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale-IV serie speciale del 28 dicembre 2018. In base all’art. 2, co. 2, le procedure concorsuali si dovevano svolgere su base regionale e per il numero di posti messi a concorso per la singola regione indicati nella tabella di cui al co. 8 dello stesso art. 2.
L’art. 17, co. 1, del medesimo bando aveva stabilito che le graduatorie regionali di merito dovevano essere composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso su base regionale, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.
In seguito, l’art. 2, co. 6, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) aveva stabilito che la percentuale degli idonei era elevata (dal 20%) al 30% dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all’unità superiore.
Da ultimo, l’art. 32-ter, co. 3, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) aveva elevato la medesima percentuale al 50%. Al contempo, il co. 1 del medesimo articolo ha disposto che, al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche nell’a.s. 2020/2021, nelle regioni in cui l’approvazione della graduatoria di merito non era intervenuta entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori potevano avvenire, a seguito dell’approvazione della stessa graduatoria di merito, anche successivamente, purché entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l’a.s. 2020/2021[50].
Qui la pagina del sito del Ministero dedicata alla procedura.
Comma 974
(Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici)
974. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022/2023 ».
Il comma 974 posticipa ulteriormente (dall’anno scolastico 2021/2022) all’anno scolastico 2022/2023 la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi. A tal fine, novella l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014.
L’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva originariamente previsto la soppressione, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:
§ fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all’art. 116 del DPR 309/1990;
§ fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
Successivamente, l’art. 1, co. 223, della L. 208/2015, l’art. 1, co. 618, della L. 232/2016, l'art. 1, co. 606, della L. 205/2017 e l'art. 1, co. 272 della L. 160/2019 – novellando l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 – avevano posticipato, da ultimo, all’anno scolastico 2021/2022, la soppressione delle disposizioni citate.
Per completezza, si ricorda che le assegnazioni in questione comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.
Si rammenta, altresì, che il co. 9 dello stesso art. 26 della L. 448/1998 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.
Commi 975-977
(Scuole italiane all’estero)
975. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità »;
b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Le attività di formazione del personale da destinare all'estero sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1 »;
c) all'articolo 19:
1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione »;
2) al comma 4, le parole: « dell'istruzione dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;
d) all'articolo 20, comma 2, le parole: « dell'istruzione dell'università e della ricerca » sono sostituite dalla seguente: « predetto »;
e) all'articolo 24:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero e per altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per la durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale »;
2) al comma 2, le parole: « di concerto con » sono sostituite dalla seguente: « sentito »;
f) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: « articolo 144 » sono inserite le seguenti: « , commi primo, secondo e terzo, »;
g) all'articolo 35, comma 2, le parole: « dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione »;
h) le parole: « dell'università e della ricerca », ovunque ricorrono, sono soppresse.
976. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 975 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
977. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che non abbia optato per la permanenza nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di 70 unità. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 64 del 2017 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche.
I commi in commento – introdotti durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento – modificano in più parti il decreto legislativo n.64 del 2017, recante disciplina della scuola italiane all’estero. In particolare, sono trasferte al MAECI le risorse di personale (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) destinate a gestire le attività collegate alla formazione italiana nel mondo, unitamente alle competenze in ordine alle attività di formazione, di selezione e di assegnazione temporanea ed invio in missione di detto personale. Ulteriori disposizioni riguardano l’assegnazione di detto personale presso sedi disagiate e la designazione di candidati ai posti di direttore e di direttore aggiunto nelle scuole europee, parimenti rimessa al MAECI.
Le modifiche introdotte dai commi 975-977 sono volte a trasferire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) le competenze in materia di formazione italiana nel mondo, oggi condivise con il Ministero dell’istruzione.
Si ricorda che fino al 2017 le scuole italiane all’estero erano regolamentate dalla parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. L’adozione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 – recante disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 – ha comportato una riformulazione della normativa settoriale, provvedendo anche esplicitamente all’abrogazione della citata previgente normativa
Nello specifico, il decreto legislativo n. 64 del 2017 si compone di 39 articoli, raggruppati in 6 Capi.
Gli articoli 1-13 (Capo I) sono dedicati al sistema della formazione italiana nel mondo, per il quale si prevede il riordino della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero, con un coordinamento effettivo tra il MAECI e il MIUR (Ministero dell’istruzione, università e ricerca, che, si ricorda, dal 10 gennaio 2020 è stato ripartito tra due diversi Dicasteri, rispettivamente dell’Istruzione e dell’Università e ricerca). In particolare, l’articolo 3 si occupa dell’articolazione e del coordinamento del sistema della formazione italiana nel mondo, mentre gli articoli 4 e 5 trattano rispettivamente dell’istituzione (ovvero trasformazione o soppressione) delle scuole statali all’estero, e della gestione delle medesime. Gli articoli 6-9 riguardano le scuole paritarie all’estero, le altre tipologie di scuole e le sezioni italiane all’estero, anche in forma associativa, nonché – con una sostanziale innovazione rispetto al quadro normativo previgente - la partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo. L’articolo 10 prevede le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell’apprendimento della lingua e cultura italiana, le quali possono essere realizzate anche da enti gestori senza fini di lucro organizzati secondo il diritto locale (articolo 11). L’articolo 12 prevede la possibilità dell’invio di lettori di italiano presso istituzioni scolastiche o universitarie straniere per collaborare nell’assistenza agli studenti e nelle attività di ricerca nel campo della lingua e della cultura italiana. La gestione e la vigilanza (articolo 13) sulle attività connesse al sistema della formazione italiana nel mondo è affidata a dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola, nel limite complessivo di 35 unità per il MAECI e altrettante per il MIUR. Detto personale è collocato fuori ruolo dall’Amministrazione di appartenenza, a carico della quale rimane il relativo trattamento economico.
Il Capo II (artt. 14-17) è dedicato ai profili professionali e alla formazione del personale da inviare all’estero, nonché all’introduzione di un sistema di valutazione nell’ambito della formazione italiana nel mondo – alla quale peraltro si dovrà dare adeguata pubblicità mediante l’istituzione dall’anno scolastico 2017/2018 di una sezione apposita nell’ambito del Portale unico dei dati della scuola – in tale sezione figureranno i piani dell’offerta formativa di tutte le tipologie di scuole italiane all’estero e i relativi bilanci, le iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero, i dati curricolari del personale destinato all’estero, e i dati e documenti utili per la valutazione dell’andamento del sistema scolastico all’estero.
Il Capo III (artt. 18-30) disciplina nella prima sezione lo stato giuridico del personale inviato all’estero, e nella seconda sezione (artt. 28-30) i relativi trattamenti economici.
Il Capo IV (artt. 31-35) concerne situazioni particolari, e si articola nella sezione prima, dedicata al personale locale nelle scuole all’estero amministrate dallo Stato, e nella sezione seconda (articoli 34-35), dedicata alla possibilità di prestare all’estero il servizio civile nell’ambito del sistema della formazione italiana nel mondo, nonché al personale in servizio nelle scuole europee, al quale si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali.
Il Capo V consta del solo articolo 36, che riguarda il Piano per l’innovazione digitale, al quale è previsto concorrano le scuole all’estero amministrate dallo Stato, e anche, eventualmente, le scuole paritarie all’estero, qualora siano in rete con una delle scuole all’estero amministrate dallo Stato o con una scuola statale del territorio italiano, ma senza oneri per il bilancio dello Stato.
Infine il Capo VI (artt. 37-39) contiene disposizioni di carattere finale, tra le quali la prevalenza della nuova normativa sulle norme dei contratti collettivi. È altresì prevista, contestualmente a un elenco puntuale di abrogazioni, la salvaguardia delle disposizioni degli accordi internazionali vigenti in materia.
Il comma 975, alla lettera a), novella l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo trasferendo al MAECI le risorse di personale (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) destinate a gestire le attività collegate alla formazione italiana nel mondo.
Nel testo vigente, come sopra illustrato, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell’istruzione si vedono attribuire 35 unità per ciascuno, mentre la nuova formulazione prevede che il solo MAECI si avvalga di detto personale nel limite complessivo di 70 unità collocate fuori ruolo.
La lettera b) del medesimo comma novella il comma 1 dell’articolo 15 - dedicato alla formazione del personale da destinare all’estero - con l’effetto di attribuire al MAECI lo svolgimento delle relative attività, rinvenendo altresì i fondi a valere sui quali organizzare le attività di formazione, e precisamente i fondi previsti all’articolo 39, comma 1 del decreto legislativo n. 64 del 2017.
La lettera c) apporta modifiche all’articolo 19, intervenendo sul comma 2 e sul comma 4, conferisce al MAECI la competenza a svolgere la selezione del personale da destinare all’estero, sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell’istruzione.
La lettera d) modifica il comma 2 dell’articolo 20, attribuendo al MAECI anche la fase della destinazione all’estero degli aspiranti collocatisi in posizione utile nelle relative graduatorie.
La lettera e), al numero 1), sostituisce il comma 1 dell’articolo 24, disponendo che il MAECI, sentito il Ministero dell’istruzione, possa inviare, per esigenze di servizio, personale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali all’estero e per altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per la durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un interpello semplificato. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l’intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.
Il numero 2) della medesima lettera e) dispone che, ai fini dello svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d’istruzione, l’acquisizione del parere del Ministero dell’istruzione da parte del MAECI sostituisca l’atto di concerto tra i due dicasteri, attualmente previsto.
La lettera f) intervenendo sulla formulazione dell’articolo 30, comma 1, in tema di servizio presso residenze disagiate, esclude per il personale richiamato l’applicazione delle norme di cui all’art. 114, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 del 1967, recante ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri
In base all’art. 144, comma quarto del D.P.R. n. 18/1967 il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell’interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata.
Si ricorda al riguardo che la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico in servizio presso le istituzioni scolastiche all’estero è stata adottata con il decreto del ministero degli affari esteri numero 3059 del 26 marzo 2018, per la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali all’estero;
La lettera g) modifica il comma 2, secondo periodo, dell’articolo 35 - dedicato al personale in servizio nelle scuole europee, trasferendo dal Ministero dell’istruzione al MAECI la competenza ad individuare i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione di un bando che regoli modalità e criteri di selezione.
La lettera h) adegua la formulazione del testo del richiamato decreto legislativo n. 67/2017 alla nuova denominazione assunta dal dicastero dell’istruzione, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalle legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha provveduto ad istituire, all’art. 1, il Ministero dell’istruzione ed il Ministero dell’università e della ricerca ed ha conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Il comma 976 prevede che le disposizioni di cui alle richiamate lettere b), c), d) e g) sopra illustrate trovino applicazione solo a decorrere dall’anno scolastico 2021-2022.
Il comma 977, infine, fissa un termine successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio per 2021, a decorrere dal quale il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell’istruzione ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 64 del 2017 è ricollocato fuori ruolo presso il MAECI - a meno che non abbia optato di permanere nel Ministero dell’istruzione. Viene altresì ribadito che i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo presso il MAECI non potranno eccedere il numero complessivo di 70 unità.
È altresì previsto che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio le scuole statali all’estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano i contratti di lavoro, già afferenti alle soppresse casse scolastiche, alle disposizioni dell’articolo 33 del decreto legislativo 64 del 2017 - si ricorda che l’articolo 33 in questione concerne appunto la legge regolatrice dei contratti dei docenti e del personale non docente assunti localmente.
Secondo i dati forniti dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) La rete delle scuole italiane all’estero (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) comprende:
· 8 istituti statali onnicomprensivi con sede ad Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo;
· 43 scuole paritarie, la maggior parte delle quali è costituita da istituti onnicomprensivi, presenti in tutte le aree geografiche nel mondo: Europa, Africa-subsahariana, Mediterraneo e Medio Oriente, Americhe, Asia e Oceania;
· 7 sezioni italiane presso scuole europee: 3 a Bruxelles ed 1 a Lussemburgo, Francoforte, Monaco di Baviera e Varese;
· 79 sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, di cui 63 in Unione Europea, 13 in Paesi non UE, 1 nelle Americhe e 2 in Asia/Oceania;
· 2 scuole non paritarie con sedi a Smirne e Basilea;
· i corsi di lingua e cultura italiana rivolti ai connazionali residenti all’estero, la cui gestione rientra nell’ambito delle competenze della Direzione generale per gli Italiani all’estero (DGIT).
Con riferimento all’anno scolastico 2019/2020, il contingente scolastico del MAECI 607 posti di personale docente (210 unità nelle scuole statali, 30 unità nelle scuole paritarie, 94 unità nelle sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, 3 unità su cattedre miste, 143 unità sui corsi e 127 unità sui lettorati), 46 posti di dirigente scolastico (8 unità nelle scuole statali e 38 unità presso le Ambasciate e i Consolati) e 21 posti di personale amministrativo (8 unità sulla scuole statali e 13 unità sui corsi). Nel contingente delle scuole europee figurano, inoltre, 116 unità di personale docente italiano.
Commi 978 e 979
(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)
978. Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.
979. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 978 è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022.
I commi 978 e 979 modificano, per l’a.s. 2021/2022, la disciplina relativa al numero minimo di alunni necessario per l’attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva.
Si tratta di una deroga implicita a quanto previsto a legislazione vigente.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 19, co. 5, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) – come modificato dall’art. 4, co. 69, della L. 183/2011 e, successivamente, dall'art. 12, co. 1, lett. a), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli a.s. 2012/2013 e 2013/2014, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non potevano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e le stesse erano conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
Il co. 5-bis dello stesso art. 19 – introdotto dall’art. 4, co. 70, della L. 183/2011 e modificato dall’art. 12, co. 1, lett. b), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli stessi a.s., alle medesime istituzioni scolastiche autonome di cui al co. 5 non poteva essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e che, dunque, il posto era assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.
A sua volta, il co. 5-ter dello stesso art. 19 – introdotto dall’art. 12, co. 1, lett. c), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto, per quanto qui interessa, che i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi devono essere definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Fino al termine dell'a.s. nel corso del quale tale accordo sarà adottato, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 19, co. 5 e 5-bis, dello stesso D.L. 98/2011 (L. 111/2011).
Da ultimo, nella premessa del DM n. 4 del 14 maggio 2020, relativo alla consistenza organica dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2020/2021, si faceva presente che l’intesa non era stata ancora raggiunta.
In particolare, il comma 978 dispone che, per l’a.s. 2021/2022, il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato è ridotto – nei limiti della spesa autorizzata dal comma 979 – (da 600) a 500 unità, ovvero (da fino a 400) a fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Con riguardo alla formulazione del testo, si segnala che sarebbe stato preferibile inserire la locuzione “nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979” dopo le parole “Per l'anno scolastico 2021/2022,“.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 978, del testo elaborato a seguito dell’esame della V Commissione (A.C. 2790-bis-A) prevedeva che “Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.
A seguito del parere contrario formulato dal Ministero dell’economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la V Commissione, alla quale il testo A è stato rinviato dall’Assemblea, ha approvato, il 23 dicembre 2020, l’emendamento 1.43, che ha previsto l’inserimento delle parole “nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979” dopo le parole “a tempo indeterminato”.
Lo stesso comma 978 conferma, inoltre, che le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che alle stesse non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Quest’ultimo, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche con decreto del Direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'Ufficio scolastico regionale competente.
Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 978, il comma 979 autorizza la spesa di € 13,61 mln per il 2021 e di € 27,23 mln per il 2022.
Comma 980
(Nuove procedure selettive per l’accesso al ruolo
di docenti su posti di sostegno)
980. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies sono inseriti i seguenti:
« 18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-decies.
18-decies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, nei limiti assunzionali di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei Paesi ove è stato conseguito e al suo riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie. Il decreto fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della procedura.
18-undecies. Le graduatorie di cui al comma 18-decies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del medesimo comma 18-decies, a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma 18-decies. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento ».
Il comma 980 autorizza il Ministero dell’istruzione a bandire nuove procedure selettive, su base regionale, per l’accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, affidando la definizione delle modalità di espletamento ad un decreto del Ministro dell'istruzione.
In particolare, stabilisce che alle relative, nuove, graduatorie – ogni due anni integrate, a seguito di nuove procedure della stessa tipologia, e aggiornate per i candidati già presenti – si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, esclusivamente in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti, nonché all’esito delle procedure di scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre regioni o province.
A tali fini, novella l'art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) introducendovi i nuovi commi 18-novies, 18-decies e 18-undecies.
Preliminarmente, si evidenzia che l’intenzione sembrerebbe essere quella di definire con decreto del Ministro dell’istruzione – di cui non è indicata la natura – modalità di accesso in ruolo sui residuati posti di sostegno diverse dalle modalità ordinarie – che continuerebbero comunque a sussistere – e, presumibilmente, semplificate rispetto a queste ultime.
Per quanto concerne l’accesso ai posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, si ricorda, preliminarmente, che, in base al combinato disposto dell’art. 400, co. 01, del d.lgs. 297/2004, e dell’art. 4, co. 1-quater, del D.L. 87/2018 (L. 96/2018), con cadenza biennale sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami per tutti i posti vacanti e disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel biennio.
Inoltre, in base al regolamento emanato con DM 249/2010, la formazione iniziale per gli insegnanti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria è costituita dal conseguimento della laurea abilitante in scienze della formazione primaria[51] e dal conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (v. infra).
La disciplina applicativa è stata definita, da ultimo, con DM 327/2019, in base al quale costituiscono requisiti di partecipazione per l’accesso in ruolo sui posti di sostegno l’abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, e il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
Il concorso si articola in una prova scritta e una prova orale. La prova scritta, della durata di 180 minuti, è costituita da due quesiti a risposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, e da un quesito, articolato in otto domande a risposta chiusa, volto alla verifica della comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.
La prova orale, della durata massima di 30 minuti, verte sul programma di cui all’all. A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale valuta, altresì, la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale. Superano la prova i candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.
La commissione assegna ai titoli culturali e professionali - definiti, da ultimo, dal DM 200/2020 - un punteggio massimo complessivo di 20 punti.
All'esito delle procedure concorsuali, i candidati sono collocati in una graduatoria generale di merito regionale.
Relativamente ai posti di docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in base al d.lgs. 59/2017 – come modificato dall’art. 1, co. 792, 794 e 795, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2018) –, costituisce titolo di accesso al concorso per i posti di sostegno il possesso dell’abilitazione all’insegnamento sulla specifica classe di concorso, oppure il possesso congiunto di laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, nonché di 24 specifici crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA)[52], unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Con cadenza biennale è bandito un concorso pubblico nazionale, su base regionale o interregionale, per titoli ed esami, per la copertura dei posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali. Ogni candidato può concorrere in una sola regione e, per i posti di sostegno, sia per la scuola secondaria di primo grado, sia per la scuola secondaria di secondo grado.
Le prove d’esame sono costituite da una prova scritta a carattere nazionale e una prova orale.
La graduatoria è formata in ogni sede concorsuale sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove e includono solo i vincitori, pari al numero dei posti messi a concorso.
La disciplina applicativa è stata definita dal DM 201/2020 che, in particolare, ha individuato i programmi concorsuali, nonché l'articolazione delle prove scritte (all. A) e ha previsto che la prova scritta per i posti di sostegno, distinta per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, è articolata in due quesiti a riposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità. La durata della prova è pari a 120 minuti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.
La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti. La Commissione valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità e accerta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. Superano la prova i candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.
La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'all. C un punteggio massimo complessivo di 20 punti e, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito regionale.
Il medesimo DM ha anche disposto che le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti, in possesso dei requisiti specificamente indicati.
L'indizione delle nuove procedure concorsuali
Il nuovo comma 18-decies dell’art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire, su base regionale, nei limiti autorizzati ai sensi dell’art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997[53], nuove procedure selettive finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno.
Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati:
§ il contenuto del bando;
§ i termini e le modalità di presentazione delle domande;
§ la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione;
§ i titoli valutabili;
§ la composizione delle commissioni giudicatrici;
§ le modalità e i titoli per l'aggiornamento delle graduatorie;
§ il contributo di segreteria, che deve essere tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della procedura.
Non sono stati individuati con la norma primaria i criteri per la determinazione della disciplina delle procedure selettive, alla cui attuazione si provvederà poi con il decreto del Ministro, né è stato precisato se ogni candidato potrà presentare domanda di partecipazione in più regioni e/o per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo di specializzazione.
I requisiti di partecipazione
Lo stesso nuovo comma 18-decies dell’art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) dispone che (anche) per la partecipazione alle nuove procedure selettive è necessario il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente e che la validità dei titoli conseguiti all’estero è subordinata alla piena validità del titolo nel Paese di conseguimento e al suo riconoscimento in Italia in base alla disciplina vigente.
L’art. 13 del regolamento emanato con DM 249/2010 – che disciplina i requisiti e le modalità di formazione iniziale degli insegnanti – ha disposto che, in attesa dell’istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università.
Ha, altresì, previsto che le caratteristiche dei corsi per il conseguimento della specializzazione, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari (CFU) e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti con decreto ministeriale. Ai corsi possono accedere gli insegnanti abilitati.
I corsi sono a numero programmato definito dal Ministero dell’università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.
In attuazione, è stato adottato il DM 30 settembre 2011[54].
Successivamente, l’art. 12 del d.lgs. 66/2017 – come, da ultimo, modificato dall’art. 10 del d.lgs. 96/2019 – ha ridisciplinato il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. In particolare, ha disposto che il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:
a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 CFU, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 CFU;
b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;
c) è programmato a livello nazionale dal Ministero in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di una prova predisposta dalle università.
Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 CFU relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea magistrale.
Le modalità attuative devono essere definite con decreto interministeriale.
Preso atto che tale decreto non era stato emanato e che, dunque, restavano in vigore anche per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria le disposizioni di cui al DM 249/2010, il DM 8 febbraio 2019, n. 92, ha integrato le disposizioni del citato DM 30 settembre 2011, al fine di tener conto del mutato quadro normativo e delle esperienze maturate nei primi tre cicli.
Per completezza, si ricorda che, da ultimo, l’art. 2, co. 08, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto una procedura semplificata per l’accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno per i soggetti che hanno maturato una esperienza specifica di almeno tre annualità di servizio. In particolare, ha previsto che, a decorrere dal V ciclo dei percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno[55], i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, su posto di sostegno nel grado di istruzione cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte (senza, cioè, necessità di sostenere il test preliminare). Per il calcolo delle annualità di servizio, si considera svolto come anno scolastico intero il servizio che ha avuto una durata di almeno 180 giorni o quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (ai sensi dell’art. 11, co. 14, della L. 124/1999).
Le graduatorie di merito
Il nuovo comma 18-undecies dell’art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) dispone, innanzitutto, che i candidati collocati nelle graduatorie delle nuove procedure selettive possono aggiornare il proprio punteggio, ogni due anni, sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento medesimo.
Dispone, inoltre, che le stesse graduatorie sono integrate ogni due anni all’esito di una nuova procedura da bandire secondo la nuova disciplina.
Le immissioni in ruolo
Il nuovo comma 18-novies dell’art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) stabilisce che le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per posti di sostegno possono essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate ai sensi della nuova disciplina esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie concorsuali vigenti per le immissioni in ruolo, e all’esito delle procedure di scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province “di cui al comma 17-ter” – rectius: co. da 17 a 17-septies - dell’art. 1 dello stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019).
Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 17-17-septies, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo art. 1, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali (o delle graduatorie ad esaurimento: GAE) di altre regioni o province.
Più nello specifico, ha disposto che gli interessati possono presentare domanda, per ciascuna graduatoria di provenienza (graduatorie di merito o GAE), per i posti di una o più province di una medesima regione.
Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.
In base al co. 17-ter citato, gli uffici scolastici regionali dispongono le immissioni in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie entro il 10 settembre di ogni a.s, nel limite dei posti disponibili.
Più nello specifico, tali immissioni in ruolo avvengono:
§ rispettando la ripartizione dei posti prevista a legislazione vigente (ossia il 50% dei posti alle GAE e il 50% dei posti alle graduatorie di merito di procedure concorsuali). L’eventuale posto dispari è destinato alle graduatorie concorsuali;
§ rispettando, nell’ambito della percentuale destinata alle procedure concorsuali, il seguente ordine di priorità:
§ soggetti inseriti nelle graduatorie di concorsi per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
§ soggetti inseriti nelle graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;
§ soggetti inseriti nelle graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.
In attuazione, è intervenuto il DM 25 dell'8 giugno 2020.
Commi 981 e 982
(Fondo per evitare la ripetizione di somme già erogate
ai dirigenti scolastici nell’a.s. 2019/2020)
981. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale « Istruzione e ricerca ».
982. Per l'attuazione del comma 981 è autorizzata la spesa di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
I commi 981 e 982 riguardano l’istituzione di un fondo volto ad evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici nell’a.s. 2019/2020 in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all’a.s. 2016/2017.
In argomento, si ricorda, preliminarmente, che, in linea generale, il contratto collettivo di diritto comune spiega i suoi effetti soltanto durante il periodo per il quale è stato stipulato.
Tuttavia, a temperamento di tale principio, è ormai pacifico che il lavoratore conserva i diritti previsti dal contratto scaduto nel periodo che intercorre tra la scadenza ed il rinnovo dello stesso.
Inoltre, le parti collettive possono, nell'ambito della loro autonomia negoziale, prevedere, all'atto della stipulazione del nuovo contratto, l'efficacia retroattiva dello stesso e disporre anche per il periodo rimasto scoperto.
In particolare, il comma 981 prevede l’istituzione del fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, con una dotazione di € 25,856 mln per il 2021.
In base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, le risorse sono appostate sul cap. 1430.
Al riguardo, si ricorda che un analogo fondo, con uno stanziamento di € 13,1 mln per il 2020, era già stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dall’art. 230-bis, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici negli a.s. 2017/2018 e 2018/2019, sempre in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all’a.s. 2016/2017.
Come già previsto per il 2020, lo stesso comma 981 in commento dispone che in nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività.
Inoltre, anche in questo caso il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca[56].
In argomento, si ricorda che il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da tre componenti: lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono erogate a carico del Fondo unico nazionale (FUN), costituito ai sensi dell'art. 25 del CCNL relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010.
Ai sensi dell'art. 25, co. 3, del citato CCNL, entro il 31 luglio di ciascun anno il Ministero dell’istruzione ripartisce tra gli Uffici scolastici regionali le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.
Da ultimo, l’art. 1, co. 255 della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato di € 30 mln annui dal 2020 le risorse destinate al FUN.
Si è così dato seguito all'intesa siglata il 29 ottobre 2019 tra l’allora MIUR e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca, con la quale il Ministero si era impegnato a rifinanziare il FUN a fronte di una possibile riduzione della retribuzione pro-capite di posizione variabile e di risultato, dovuta all'incremento del numero di dirigenti scolastici in servizio conseguente alla conclusione del concorso bandito nel 2017[57].
Si ricorda, altresì, che l'art. 1, co. 591, della L. 205/2017 ha previsto l’istituzione di una specifica sezione del fondo per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze –, le cui risorse sono finalizzate alla progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione, per la parte fissa, dei dirigenti scolastici con quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca. La dotazione della sezione è di € 37 mln per il 2018, € 41 mln per il 2019 ed € 96 mln annui a decorrere dal 2020. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono integrate con quelle di cui all’art. 1, co. 86, della L. 107/2015[58], prevedendo, al contempo, che queste ultime siano destinate prioritariamente alla citata armonizzazione.
Il comma 982 autorizza la spesa necessaria per l’attuazione di quanto previsto dal comma 981, disponendo che alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2021, dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (di cui all’art. 1 della L. 440/1997, incrementata dal co. 503 dell’art. 1 in commento).
Comma 983
(Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile del Ministero della Difesa)
983. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
« 7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, pari a 20 milioni di euro annui, è destinata ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e un'ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, è destinata ad aumentare per il medesimo personale l'indennità di amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021. L'utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento del numero di 20.000 unità, della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».
Il comma 983, introdotto durante l’esame parlamentare, dispone che, a decorrere dall’anno 2021, una quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile del Ministero della Difesa, prevista dalla legge n. 244 del 2012 (c.d. legge “Di Paola” sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare), sia destinata, per una quota pari a pari a 20 milioni, ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della Difesa, e per una quota pari a pari a 30 milioni, ad aumentare l’indennità di amministrazione del personale civile del Ministero della Difesa.
Più nel dettaglio, si novella il comma 7 dell’articolo 2259-ter del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) al fine di prevedere che, a decorrere dall’anno 2021, una quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile del Ministero della Difesa, prevista dalla legge n. 244 del 2012 (c.d. legge “Di Paola” sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare), sia destinata:
1. ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della Difesa, per una quota pari a pari a 20 milioni;
2. ad aumentare l’indennità di amministrazione del personale civile del Ministero della Difesa, per una quota pari a pari a 30 milioni. In relazione a tale finalità si precisa che le misure dell’indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021.
L’utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione, fino a 20.000 unità (vedi infra), delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, determinate nella tabella 1 allegata al DPCM del 22 gennaio 2013 ed oggetto di progressiva rideterminazione triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali.
In relazione alla disposizione in esame si ricorda che legge n. 244 del 2012 (cosiddetta legge “Di Paola” sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare) ha previsto, tra le altre misure, una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa a 20.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024.
Al riguardo, la Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto 2019, fa presente che il numero di personale in servizio al 31 dicembre 2019 era di 23.933 unità (25.086 a fine 2018).
Si segnala, inoltre, che il comma 1 dell’articolo 2259-ter del Codice dell’ordinamento militare dispone che ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1°articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provveda, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.
gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'Ai sensi del comma 7, oggetto di novella da parte della disposizione in esame, a decorrere dall'anno 2017, una quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.
Commi 984-988
(Piano quinquennale per le assunzioni
di personale delle Forze di polizia)
984. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 985 del presente articolo e per un numero massimo di:
a) 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
b) 500 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) 1.160 unità per l'anno 2023, di cui 300 unità nella Polizia di Stato, 200 unità nell'Arma dei carabinieri, 150 unità nel Corpo della guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
d) 1.160 unità per l'anno 2024, di cui 200 unità nella Polizia di Stato, 250 unità nell'Arma dei carabinieri, 200 unità nel Corpo della guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
e) 915 unità per l'anno 2025, di cui 100 unità nella Polizia di Stato, 250 unità nell'Arma dei carabinieri, 50 unità nel Corpo della guardia di finanza e 515 unità nel Corpo di polizia penitenziaria.
985. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 984, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, di euro 151.510.382 per l'anno 2025, di euro 187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027, di euro 196.566.668 per l'anno 2028, di euro 199.622.337 per l'anno 2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di euro 204.480.113 per l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517 per l'anno 2033, di euro 208.639.130 per l'anno 2034, di euro 210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui a decorrere dall'anno 2036.
986. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le modalità di cui al comma 984.
987. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce l'autorizzazione ad assumere, le amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi di cui ai commi 985 e 986.
988. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
I commi 984-988 prevedono un piano per l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia, quinquennale (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri.
Per la copertura degli oneri delle assunzioni è istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze e un Fondo presso il Ministero dell’interno per le spese alle stesse connesse, incluse mense e buoni pasto.
È previsto l’obbligo per le amministrazioni di comunicare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale l’autorizzazione ad assumere si riferisce al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi.
Il comma 984 autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Finalità indicata nella disposizione è quella di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l’efficienza degli istituti penitenziari.
Alle assunzioni nei rispettivi ruoli iniziali si procede non prima del 1° ottobre di ciascun anno entro il limite di spesa determinato per ciascuna annualità dal comma 2 (v. infra) e secondo i seguenti contingenti massimi:
a) 800 unità per l’anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;
b) 500 unità, per l’anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;
c) 1160 unità per l’anno 2023, di cui 300 della Polizia di Stato, 200 nell’Arma dei carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;
d) 1160 unità per l’anno 2024, di cui 200 della Polizia di Stato, 250 nell’Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;
e) 915 unità per l’anno 2025, di cui 100 della Polizia di Stato, 250 nell’Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria.
L’assunzione è autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che – rinviando all’art. 35, comma 4, del testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001) – prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.
Resta fermo quanto previsto relativamente alle riserve di posti nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali e alle riserve di posti per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).
Per le assunzioni (di cui al comma 984) è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizza l’assunzione in base al comma 1 (comma 985).
La dotazione del Fondo è la seguente per ciascun anno:
- euro 3.855.298 per l’anno 2021,
- euro 32.318.063 per l’anno 2022,
- euro 58.358.288 per l’anno 2023,
- euro 103.346.347 per l’anno 2024,
- euro 151.510.382 per l’anno 2025,
- euro 187.987.418 per l’anno 2026,
- euro 195.007.907 per l’anno 2027,
- euro 196.566.668 per l’anno 2028,
- euro 199.622.337 per l’anno 2029,
- euro 202.387.875 per l’anno 2030,
- euro 204.480.113 per l’anno 2031,
- euro 205.659.245 per l’anno 2032,
- euro 206.733.517 per l’anno 2033,
- euro 208.639.130 per l’anno 2034,
- euro 210.838.415 per l’anno 2035,
- euro 213.454.024 a decorrere dall’anno 2036.
Il comma 986 autorizza inoltre - per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto – un onere finanziario da iscrivere in apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno pari a:
- euro 4.116.000 per l'anno 2021,
- euro 2.590.800 per l’anno 2022,
- euro 7.510.280 per l’anno 2023,
- euro 7.422.830 per l’anno 2024,
- euro 5.915.870 per l’anno 2025.
Di seguito una tabella riepilogativa (estratto da Rel. Tecnica al DDL):
Il Fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate con le medesime modalità di cui al comma 984 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).
Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale l’autorizzazione ad assumere si riferisce, le amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi (comma 987).
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 988).
Commi 989-992
(Assunzioni straordinarie del Corpo delle capitanerie di porto)
989. Al fine di mantenere elevati i livelli operativi e di efficienza del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nonché di fare fronte agli accresciuti compiti di garanzia della sicurezza della navigazione, dei passeggeri e delle merci trasportate, al comma 1 dell'articolo 815 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, 4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente ».
990. All'articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da h-septies) a h-vicies) sono sostituite dalle seguenti:
h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04;
h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87;
h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69;
h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52;
h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64;
h-duodecies) per l'anno 2028: 104.698.134,11;
h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29;
h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91;
h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53;
h-vicies semel) a decorrere dall'anno 2037: 109.570.365,55.
991. Ai fini del comma 989 è autorizzata la spesa di euro 798.668,25 per l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, euro 2.474.758,30 per l'anno 2025, euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro 4.150.848,35 per l'anno 2027, euro 4.190.225,12 per l'anno 2028, euro 4.227.429,23 per l'anno 2029, euro 4.264.633,34 per l'anno 2030, euro 4.301.837,45 per l'anno 2031, euro 4.339.041,56 per l'anno 2032, euro 4.487.588,68 per l'anno 2033, euro 4.598.931,70 per l'anno 2034, euro 4.710.274,72 per l'anno 2035, euro 4.821.617,74 per l'anno 2036 ed euro 4.932.960,76 annui a decorrere dall'anno 2037.
992. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 989 e 990, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 29.120 euro per l'anno 2023, 58.240 euro per l'anno 2024, 87.360 euro per l'anno 2025, 116.480 euro per l'anno 2026 e 145.600 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Il comma 989 incrementa la consistenza organica del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente.
I commi da 990 a 992 recano la relativa copertura finanziaria.
Il comma 989, al fine di mantenere elevati i livelli operativi e di efficienza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, nonché di fare fronte agli accresciuti compiti di garanzia della sicurezza della navigazione, dei passeggeri e delle merci trasportate reca alcune modifiche al comma 1 dell’articolo 815 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a).
A seguito di tale modifica la dotazione organica dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto è così rideterminata:
- 3.500 fino all’anno 2020;
- 3.600 per l’anno 2021;
- 3.730 per l’anno 2022;
- 3.880 per l’anno 2023;
- 4.030 per l’anno 2024;
- 4.180 per l’anno 2025;
- 4.230 per l’anno 2026
- 4.250 dall’anno 2027 in servizio permanente.
I commi da 990 a 992 recano la relativa copertura finanziaria.
Commi 993-995
(Misure in favore della polizia locale)
993. Per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
994. All'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 ».
995. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
I commi 993-995 recano alcune norme relative al personale della polizia locale e prevedono l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall’anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi.
In primo luogo, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, è disposta l’esclusione delle maggiori spese di personale sostenute, rispetto all’anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni, fermo restando l’equilibrio di bilancio, dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per l’anno 20121 previste dal DL 78/2010 (comma 993).
L’art. 9, comma 28 del citato D.L. 78/2020 prevede che a decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato, compresi gli enti locali, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Dal 2013 gli enti locali possono superare il limite di cui sopra per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio di alcune funzioni tra quelle di polizia locale. Inoltre, tali limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale.
Il comma 994 dispone, anche per il 2021, l’esclusione - introdotta per il solo 2020 dal D.L. 18/2020 (Cura Italia) art. 115 - delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario effettuato dal personale di polizia locale dal computo delle spese che soggiacciono ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il citato art. 115 del D.L. 18/2020 prevede che la disposizione si applica - a beneficio del personale della polizia locale "direttamente impegnato" per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni dettate per la gestione dell'emergenza sanitaria in corso.
L’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, stabilisce un tetto per l'erogazione del salario accessorio destinato ai dipendenti pubblici. Esso prevede che, in attesa della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Nel caso di enti locali che non hanno destinato nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa per via del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse per il salario accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.
Inoltre, viene istituito (comma 995) nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall’anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi.
Si dispone che i predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del suddetto Fondo.
Si ricorda, in proposito, che sono in corso di esame in sede referente , presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera, le proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 242 e abbinate) volte a valorizzare le politiche integrate per la sicurezza urbana e a riorganizzare l'ordinamento della polizia locale. Quasi tutte le proposte hanno per oggetto sia il coordinamento delle politiche integrate della sicurezza, sia la riforma della disciplina della polizia locale.
Comma 996
(Misure per l’incremento dei servizi di controllo
del territorio e di prevenzione dei reati)
996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro annui, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Istituisce un Fondo - con una dotazione annua di 50 milioni di euro - per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell’ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all’emergenza sanitaria COVID. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Si ricorda che il quadro normativo vigente prevede la corresponsione di una indennità per i servizi esterni per il personale delle Forze di Polizia che svolgono determinate attività. Si veda in particolare l’articolo 9 del DPR n. 395 del 1995 di recepimento dell’accordo sindacale del 1995 e del provvedimento di concertazione del medesimo anno per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza) e disposizioni per l’indennità operativa per soccorso esterno per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le risorse del Fondo – che ha una dotazione annua di 50 milioni di euro- sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.
Comma 997
(Incremento dotazione finanziaria dell’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura)
997. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
Il comma 997 incrementa la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
Ciò - recita la disposizione in esame - al fine di garantire l’efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell’emergenza causata dall’epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all’attività di sostegno al settore agricolo.
Si ricorda che l’AGEA è stata istituita con il decreto legislativo n. 165 del 1999, abrogato pressoché integralmente dal decreto legislativo n. 74 del 2018, il quale ha riorganizzato l’Agenzia e ha riordinato il sistema dei controlli nel settore agroalimentare.
L’AGEA, ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del MIPAAF, ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2018, svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti. Essa, inoltre, svolge le funzioni di organismo di coordinamento degli altri organismi pagatori presenti in Italia, ferma restando l’attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Per un approfondimento sulla citata riorganizzazione dell’Agenzia, si rinvia all’apposito dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.
Si rappresenta, inoltre, che le risorse ordinariamente attribuite all’AGEA per l’esercizio delle sue funzioni sono allocate nel cap. 1525 dello stato di previsione del MIPAAF (tabella 13). Dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato 2021-2023, risultano iscritte risorse - in tale capitolo - per il 2021, per circa 160,1 milioni di euro.
Si ricorda, poi, che l’AGEA gestisce - tra l’altro - le risorse del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (allocate nel cap. 1526 del MIPAAF). Il suddetto Fondo è stato istituito con il decreto-legge n. 83 del 2012 (art. 58, comma 1) ed è destinato al finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.
Per una disamina delle risorse attribuite al suddetto Fondo indigenti, si rinvia all’apposito tema web del Servizio studi della Camera dei deputati.
Commi 998-1000
(Disposizioni in materia di Corpo della guardia di finanza)
998. Alla legge 7 febbraio 1951, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
« Art. 3. - 1. Se gli accertatori sono militari del Corpo della guardia di finanza, le quote previste dall'articolo 1, primo comma, lettere c) e d), e terzo comma, e quelle spettanti agli accertatori nei casi indicati dall'articolo 2 sono assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le quote di cui al comma 1 del presente articolo sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo della guardia di finanza secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante generale del medesimo Corpo »;
b) l'articolo 4 è abrogato.
999. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Con il medesimo decreto ministeriale può essere altresì stabilita un'ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 ».
1000. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 28 è inserito il seguente:
« 28-bis. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Corpo della guardia di finanza sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al programma 5 "Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica" nell'ambito della missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza" e al programma 3 "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" nell'ambito della missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».
I commi 998-1000 recano innanzitutto la revisione dei criteri di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie. Incrementano inoltre il Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui. Disciplinano, infine, la destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza.
Nel dettaglio, il comma 998 apporta alcune modificazioni alla legge n. 168 del 1951 (Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie) attraverso la sostituzione dell'articolo 3 e l'abrogazione dell'articolo 4.
Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, il comma 1 reca la revisione dei criteri di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie stabiliti dalla legge n. 168 del 1951.
In particolare, tale legge definisce i criteri di ripartizione, in favore (tra gli altri) dei militari del Corpo, delle somme rivenienti dalle seguenti “fonti”:
a) proventi da sanzioni pecuniarie per violazione delle leggi tributarie;
b) premi connessi a servizi resi nell’interesse del commercio e nel settore doganale;
c) proventi da sanzioni pecuniarie per violazione in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;
d) proventi da sanzioni pecuniarie per violazioni in materia antiriciclaggio.
La ratio del sistema premiale disciplinato dalla citata legge è quella di riservare una parte dei proventi agli “scopritori” che abbiano svolto attività di controllo in specifici settori (articolo 1, primo comma, lettera c)) e un’altra parte agli appartenenti all’Amministrazione ritenuti particolarmente “meritevoli” (articolo 1, primo comma, lettera d)). A questi ultimi sono altresì devolute le somme eccedenti il limite individuale (lire 50.000 per ogni accertamento) fissato per ciascun accertatore (articolo 1, terzo comma).
Una ulteriore quota, pari al 20 per cento delle somme riscosse per pene pecuniarie e ammende per violazione delle leggi tributarie, è destinata, invece, al Fondo di assistenza finanzieri (FAF), per il raggiungimento degli scopi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla relativa legge istitutiva (legge n. 1265 del 1960).
In particolare, la legge n. 168 del 1951 dispone all'articolo 1 che, nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:
a) il 60 per cento all'Erario;
b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;
c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;
d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti.
Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle Amministrazioni cui essi appartengono.
Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore.
Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devolute all'Erario.
L'articolo 2 dispone che, nei casi di violazione della legge doganale e delle altre leggi che ad essa si richiamano, agli effetti della ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie e del ricavo della vendita delle cose confiscate, restano ferme le disposizioni per tale ripartizione contenute nella legge doganale medesima e nel relativo regolamento.
Il vigente articolo 3 della legge n. 168 del 1951 stabilisce che, se gli accertatori sono militari della guardia di finanza, le quote previste dalle lettere b), c) e d) dell'art. 1 e quelle spettanti agli accertatori nei casi suindicati dall'art. 2 sono versate al Fondo massa della guardia di finanza.
Le quote di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1 nonché quelle spettanti agli accertatori nei casi di cui all'art. 2 sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo a cura di apposita Commissione, presieduta dal comandante generale o, per sua delega, dal comandante in 2° della guardia di finanza, e composta dei seguenti membri nominati annualmente con decreto del Ministro per le finanze:
- un magistrato della Corte dei conti;
- un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°;
- un funzionario della ragioneria centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°;
- due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello;
- un segretario, funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze o ufficiale della guardia di finanza, di grado non inferiore al 9°.
Il comma 998 dell'articolo in esame dispone che, attraverso la sostituzione dell’articolo 3 della legge n. 168 del 1951, se gli accertatori sono militari della Guardia di finanza, le quote previste dalle lettere c) e d) e dal terzo comma dell'articolo 1 e quelle spettanti agli accertatori nei casi indicati dall’articolo 2 sono assegnate ad apposito fondo istituito nell’ambito dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, le quote di cui al primo comma sono integralmente distribuite in premi ai militari della Guardia di finanza secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comandante Generale del medesimo Corpo (lettera a)).
Il medesimo comma 998 in esame dispone l'abrogazione dell'’articolo 4 della legge n. 168 del 1951 (lettera b)).
Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, la presente proposta normativa è volta - ferma restando l’assegnazione al FAF della predetta quota di risorse del 20 per cento - a:
a) sotto un profilo di ordine generale, superare talune difficoltà/criticità riscontrate nella fase di ripartizione, in favore dei militari del Corpo, dei premi di cui alle lettere c) e d) del primo comma e al terzo comma dell’articolo 1 della legge n. 168/1951, che avviene sulla base delle informazioni comunicate al predetto Fondo dai reparti del Corpo dislocati sul territorio;
b) prevedere l’assegnazione al bilancio della Guardia di finanza, in luogo del FAF, delle suindicate risorse, limitatamente a quelle destinate ai militari del Corpo “accertatori” e a quelli “meritevoli”;
c) demandare a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (non regolamentare), su proposta del Comandante Generale, la definizione delle modalità e dei nuovi criteri di ripartizione delle somme in rassegna;
d) conseguentemente, sopprimere la Commissione prevista dall’articolo 3 della citata legge, incaricata della distribuzione dei premi in argomento sulla scorta degli elementi segnalati dai suddetti reparti, attraverso una procedura complessa e basata su criteri ritenuti ormai non più attuali e non rispondenti alla necessità di valorizzare le risorse umane adeguatamente/correttamente.
Viene prevista, altresì, l’abrogazione dell’articolo 4 della legge n. 168 del 1951, nel quale sono contemplati i criteri di ripartizione delle risorse in commento, ritenuti non più adeguati alle finalità premiali perseguite dalla norma.
Il comma 999 apporta una modificazione all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 157 del 2015 (Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali), prevedendo che, con decreto ministeriale, può essere stabilita una ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla legge n. 1265 del 1960 (Fondo di assistenza per i finanzieri).
Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che tale disposizione lascia inalterata la misura del 5 per cento già prevista dall’articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Il comma 1000 dispone, attraverso l'aggiunta del comma 28-bis all’articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), che le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Corpo della Guardia di finanza sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al programma 5 «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica» nell’ambito della missione 7 «Ordine pubblico e sicurezza» e al programma 3 «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» nell’ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
L’articolo 2, commi da 28 a 31, della legge finanziaria 2010 ha attribuito alla Guardia di finanza il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo, altresì, la possibilità per il Corpo di consentirne a terzi l’uso, anche temporaneo, se del caso avvalendosi dell’apposito ente (“Ente editoriale per il Corpo della Guardia di finanza”).
Nella relazione tecnica, il Governo chiarisce che tale ultima proposta allineerebbe le modalità di gestione economica delle peculiari risorse, derivanti dallo sfruttamento commerciale dei segni distintivi della Guardia di finanza, a quelle già stabilite per altre analoghe amministrazioni dello Stato.
Commi 1001-1003
(Collaborazione del Corpo della Guardia di Finanza
con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)
1001. Il Corpo della guardia di finanza collabora con l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ai fini dello svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, effettuata per conto dello Stato italiano, nonché dei servizi di scorta relativi ai medesimi beni.
1002. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1001:
a) il Corpo della guardia di finanza impiega un'aliquota di personale complessivamente non superiore a 200 unità;
b) sono posti a carico dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, nel limite di 5 milioni di euro annui, il trattamento economico accessorio spettante al personale effettivamente impiegato nell'aliquota di cui alla lettera a), compresi i correlati oneri sociali e quelli per il relativo trasferimento, nonché le spese di funzionamento, logistiche e per le dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento dei medesimi servizi.
1003. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato stipula un'apposita convenzione con il Corpo della guardia di finanza per definire il numero di unità di personale da impiegare nel limite previsto dal comma 1002 nonché le modalità operative della collaborazione di cui al comma 1001 e di sostenimento degli oneri di cui al comma 1002, anche ai sensi dell'articolo 2133 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
I commi 1001-1003 disciplinano la collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni prodotti dall’IPZS per conto dello Stato e per i connessi servizi di scorta. A tal fine si prevede l’impiego di non più di 200 unità di personale della Guardia di Finanza, i cui oneri sono posti a carico dell’IPZS nel limite di 5 milioni di euro annui. La definizione delle modalità operative della collaborazione e di sostenimento dei relativi oneri, anche attraverso operazioni di permuta, è rinviata a una apposita convenzione da stipularsi tra l’IPZS e la Guardia di finanza.
Il comma 1001 prevede la collaborazione della Guardia di Finanza con l’IPZS per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni di cui all’articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, effettuata per conto dello Stato italiano, nonché dei connessi servizi di scorta.
La norma citata (relativa all’ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato) elenca i compiti e i beni prodotti dall’IPZS, tra i quali si segnalano la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato e il conio delle monete di Stato in conformità delle leggi vigenti. L’IPZS è una società per azioni non quotata (delibera CIPE n. 59 del 2 agosto 2002, D.Lgs. n. 116 del 1999) totalmente controllata dal MEF.
La relazione illustrativa afferma che la collaborazione è da correlarsi all’importanza strategica assunta dall’IPZS per la tutela di interessi primari del Ministero dell’economia e delle finanze, direttamente connessi alla sicurezza, anche in termini di tracciabilità e anticontraffazione, dei beni dal medesimo Istituto prodotti, coniati o fabbricati, tra i quali documenti soggetti a rendiconto (passaporti, carte d’identità elettroniche, ricettari medici, etc.), valori (carta filigranata e francobolli), sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l’emblema dello Stato, nonché monete di Stato in conformità a leggi vigenti o a corso legale. L’Istituto, attraverso la sua partecipata Valori di Carta S.p.A., ha, peraltro, recentemente implementato il polo produttivo di Foggia, certificato dalla Banca Centrale Europea come idoneo alla produzione di carta per banconote.
Il comma 1002 prevede che per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza, tutela e scorta sarà impiegato un contingente di personale del Corpo della Guardia di Finanza complessivamente non superiore a 200 unità.
A carico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono posti, nel limite di 5 milioni di euro annui:
§ il trattamento economico accessorio spettante al personale effettivamente impiegato, compresi i correlati oneri sociali e quelli per il relativo trasferimento;
§ le spese di funzionamento, logistiche e per le dotazioni strumentali necessarie per l’espletamento dei medesimi servizi (la relazione governativa elenca, a titolo di esempio, le spese per motorizzazione, accasermamento, casermaggio e vestiario, e quelle per le esigenze alloggiative, eventualmente da fronteggiare con la realizzazione di caserme).
Il comma 1003 prevede una convenzione da stipularsi tra l’IPZS e la Guardia di finanza per la definizione delle modalità operative della collaborazione e di sostenimento dei citati oneri, anche attraverso permute ai sensi dell’articolo 2133 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare).
La norma citata prevede che per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, possono essere stipulate convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Tale facoltà, prevista in via generale per il Ministero della difesa per le Forze armate dall’art. 545 dello stesso Codice, è estesa dalla norma anche al Corpo della Guardia di finanza.
La relazione tecnica afferma che la disposizione è neutra sotto il profilo finanziario in quanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la stessa non prevede la costituzione di contingenti extra-organico né comporta il ricorso ad assunzioni aggiuntive rispetto alle facoltà previste a legislazione vigente, atteso che il personale adibito alla specifica attività di servizio sarebbe tratto dagli organici della Guardia di finanza.
Ogni spesa strumentale alla realizzazione dei servizi previsti, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui (pari al costo finora sostenuto dall’IPZS per la vigilanza dei siti produttivi, assicurata attraverso società private), sarà posto a carico della società. La RT stima che gli oneri finanziari connessi al trattamento economico accessorio da corrispondere al personale coinvolto nel servizio di sorveglianza, potrebbero ammontare ad un importo massimo di 2,9 milioni di euro annui. Il rimborso dei suddetti oneri potrà avvenire anche ai sensi dell’articolo 2133 del D.Lgs. n. 66/2010 il quale consente alla GDF di stipulare con soggetti privati convenzioni o contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali ovvero prestazioni ai fini del contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture di dotazione.
Commi 1004-1007
(Disposizioni in materia di personale ENAC)
1004. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, nonché di rafforzare le attività ispettiva, di certificazione e di vigilanza e controllo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti, 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale, 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo e 72 ispettori di volo.
1005. Il reclutamento del personale di cui al comma 1004 del presente articolo avviene secondo le modalità di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1006. L'ENAC provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1004 e 1005, quantificati in euro 6.053.109 per l'anno 2021 e in euro 24.212.434 annui a decorrere dall'anno 2022, con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.
1007. L'ENAC comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 1004 e 1005 e gli oneri da sostenere a regime.
I commi da 1004 a 1007 contengono l’autorizzazione ad ENAC a bandire - in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2020-2021 - delle procedure concorsuali pubbliche per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti.
L’obiettivo della norma è quello di rafforzare le attività ispettive di certificazione, di vigilanza e di controllo affidate all’ENAC.
Tale facoltà assunzionale, inoltre, è volta a garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell’aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale.
In particolare, il comma 1004 prevede la possibilità di bandire procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione di:
§ 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale;
§ 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale;
§ 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo;
§ 72 ispettori di volo.
In base a quanto stabilito dal comma 1005 il reclutamento del personale dovrà avvenire secondo le modalità delineate dall'articolo 249 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il comma 1006 precisa che agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni in questione, quantificati in euro 6.053.109 per l’anno 2021 e in euro 24.212.434, a decorre dall’anno 2022, dovrà provvedere l'ENAC con le risorse del proprio bilancio disponibile a legislazione vigente.
Infine il comma 1007 stabilisce che l’Ente comunichi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze, i dati relativi alle unità di personale effettivamente assunte nonché i relativi oneri da sostenere a regime.
Commi 1008 e 1009
(Beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti)
1008. All'Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti di cui all'articolo 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale, sono affidate la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali. Ai fini del funzionamento del sistema di gestione l'Agenzia del demanio può stipulare convenzioni con altre amministrazioni e con enti specializzati pubblici e privati. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente comma le risorse stanziate sul capitolo 3901 in favore dell'Agenzia del demanio sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, per un importo pari a euro 500.000, da utilizzare nelle forme e nei limiti dell'autonomia gestionale propria di un ente pubblico economico.
1009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinati i criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato.
I commi 1008 e 1009 affidano all’Agenzia del demanio la gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti di cui all’articolo 586 del codice civile situati nel territorio nazionale. Per consentire di svolgere tale nuova funzione, le risorse stanziate in favore dell'Agenzia del demanio sono incrementate, a decorrere dal 2021, di 500 mila euro annui.
Nel dettaglio, il comma 1008 affida all’Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti allo Stato per eredità giacenti di cui all’articolo 586 c.c. situati nel territorio nazionale, la gestione e valorizzazione, in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali.
Si rammenta che l'articolo 586 del Codice civile (Acquisto dei beni da parte dello Stato) prevede che, in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Il comma prevede altresì la facoltà per l'Agenzia del demanio, ai fini del funzionamento del sistema di gestione, di stipulare convenzioni con altre amministrazioni e con enti specializzati pubblici e privati.
Per assicurare lo svolgimento di tali attività, il presente articolo incrementa le risorse stanziate sul capitolo 3901 in favore dell’Agenzia del demanio, a decorrere dall’anno 2021, per un importo pari a 500 mila euro, da utilizzarsi nelle forme e nei limiti dell’autonomia gestionale propria di Ente Pubblico Economico.
Il comma 1009 rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, la determinazione dei criteri per l’acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato.
Secondo quanto riportato dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione in esame ha la finalità di superare l’assenza di una chiara imputazione delle competenze in materia di gestione dei beni ereditati dallo Stato ai sensi dell’articolo 586 del codice civile, tenuto conto che, allo stato attuale, secondo la relazione medesima, non è individuabile con chiarezza il soggetto competente in materia di gestione di eredità giacenti costituite da beni diversi dagli immobili.
Attribuisce, altresì, all’Agenzia del demanio nuove competenze rispetto a quelle previste dall’articolo 65 del decreto legislativo n. 200 del 1999, al fine di attribuire ad un unico soggetto la gestione di tutti i beni (di qualunque tipologia) devoluti allo Stato ai sensi dell’articolo 586 del codice civile.
L’obiettivo è quello di assicurare una gestione proficua ed efficiente di tutti le attività patrimoniali che pervengono allo Stato da eredità giacenti, garantendo la valorizzazione e lo sfruttamento economico degli stessi, dalla cui gestione possono derivare nuove entrate per l’Erario dello Stato.
La relazione chiarisce inoltre che i risultati attesi saranno definiti attraverso la Convenzione di servizi per l’erogazione dei servizi immobiliari e gestione del patrimonio dello Stato.
Si segnala che il comma non specifica una scadenza per l'emanazione del decreto ministeriale di cui tratta.
Commi 1010-1012
(Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale)
1010. All'articolo 615, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « , con una dotazione di euro 1.017 milioni per l'anno 2009, » sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: « Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), » sono sostituite dalle seguenti: « Per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera b), ».
1011. All'articolo 26, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui all'articolo 93 del regolamento, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro ».
1012. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« f-bis) i risparmi di cui alla lettera d) sono iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e sono resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento ».
I commi 1010-1012 contengono alcune norme contabili in materia di difesa. Il comma 1010 aggiorna la norma del Codice dell’ordinamento militare che istituisce il Fondo per esigenze di difesa nazionale, per adeguare il meccanismo di finanziamento del Fondo alla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, quindi spostandolo dalle Tabelle della legge di stabilità all’articolato di Sezione I della legge di bilancio. Il comma 1011 attribuisce al Capo di stato maggiore della difesa la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze. Il comma 1012 persegue l’obiettivo di migliorare il processo di reiscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa dei risparmi realizzati in relazione alle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria attuate dalla Difesa nell’ambito del processo di riorganizzazione avviato nel 2012 con la cd. Legge Di Paola.
Le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 1010 interviene sulla norma che istituisce il “Fondo per esigenze di difesa nazionale” – l’articolo 615 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010) - per adeguarlo alle innovazioni apportate dalla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.
Si ricorda che il testo attualmente vigente del citato articolo 615, comma 1, istituisce nello stato di previsione del ministero della Difesa il Fondo per esigenze di difesa nazionale, per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale a elevato contenuto tecnologico. La dotazione iniziale è di euro 1.017 milioni per l'anno 2009 e, dall'anno 2010, per il finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La ripartizione del fondo per finanziare specifiche progettualità della Difesa, si attua attraverso uno o più decreti del Ministro della difesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
Per la copertura finanziaria del fondo si rinvia all’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (ossia alle Tabelle della legge di stabilità), che è stato abrogato dall’articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 2016, n. 163, nell’ambito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha eliminato, a decorrere dalla legge di bilancio 2017, la legge di stabilità, e conferito natura sostanziale alla legge di bilancio, articolata in due sezioni distinte.
Nello specifico:
a) al primo periodo, sopprime le parole “, con una dotazione di euro 1.017 milioni per l’anno 2009,”;
b) al secondo periodo, sostituisce le parole “Dall’anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e),” con le seguenti “Per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera b),”, aggiornando quindi il rinvio dalle tabelle della legge di stabilità all’articolato di Sezione I della legge di bilancio.
Il comma 1011 integra, a decorrere dall’anno 2022, le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa (elencate dall’articolo 26 del Codice dell’ordinamento militare), prevedendo che egli provveda, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui all’articolo 93 del “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (D.P.R. n. 90/2010), all’impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funzionamento volti ad assicurare l’efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro.
Si ricorda inoltre che gli Enti interforze dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa (articolo 93 del citato Regolamento di cui al D.P.R. n. 90/2010) sono:
a) il Centro alti studi della Difesa;
b) il Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali;
c) la Scuola delle telecomunicazioni delle Forze armate;
d) la Scuola interforze per la Difesa N.B.C.;
e) la Scuola di aerocooperazione.
Secondo la Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, l’intervento regolatorio, anche alla luce delle esigenze emerse durante l’emergenza epidemiologica, ha lo scopo di realizzare una più efficace attività di programmazione e gestione delle risorse destinate al funzionamento degli Enti e dei Comandi dell’Area Tecnico-Operativa interforze, direttamente dipendenti dal Capo di Stato Maggiore della difesa.
Il Governo precisa che l’esigenza è determinata dall’intervento di nuove regole contabili, e in particolare:
§ la soppressione delle contabilità speciali;
§ l’introduzione della contabilità ordinaria c.d. “flessibile” di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016, che ha introdotto la possibilità di istituire, nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile, dei fondi di bilancio, denominati “Fondi scorta”, volti a soddisfare le esigenze inderogabili e ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni, utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture;
Secondo il Governo, tali innovazioni hanno reso centrale il ruolo della funzione di programmazione, sia per quanto attiene alla definizione del quadro esigenziale sia per i correlati profili di cassa, imponendo quindi che l’Organo Programmatore (OP) e il Centro di Responsabilità Amministrativa sviluppino procedure di lavoro sinergiche, omogenee e costantemente coordinate.
L’attuale quadro normativo, invece, osserva il Governo, in conformità con la previgente contabilità speciale, si limita ad attribuire al Capo di Stato Maggiore della difesa il solo impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento dell’Area Tecnico-Operativa interforze, mentre la correlata gestione amministrativa è esercitata, su delega, dal Segretariato Generale della Difesa/DNA (SGD), nonché dalle diverse Direzioni Generali e Direzioni Tecniche, ognuna per determinati capitoli e piani gestionali.
Tale situazione, osserva il Governo, oltre ad essere farraginosa e complicata, impedisce l’unitarietà dell’azione amministrativa e, conseguentemente, una adeguata ed efficace programmazione e, all’occorrenza, riprogrammazione finanziaria.
A sostegno della proposta di modifica il Governo osserva come la legge di contabilità n. 196 del 2009 (art. 22) consideri l’affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico organo di gestione amministrativa criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni. In linea con tale prescrizione, l’intervento è volto ad attribuire al Capo di Stato Maggiore della difesa anche le funzioni connesse con la diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze, proprio per consentirgli da un lato una efficace e adeguata opera di programmazione finanziaria e dall’altro di raccordare le responsabilità discendenti dall’impiego operativo con quelle connesse con l’impiego amministrativo dei fondi. In tal modo si realizza una concreta semplificazione delle procedure di programmazione e gestione amministrativa delle risorse destinate al funzionamento degli enti degli enti interforze della Difesa derivante dalla implementazione di procedure di lavoro maggiormente aderenti al quadro normativo vigente, più sinergiche e coordinate tra loro.
Il comma 1012 novella l’articolo 4 della legge n. 244 del 2012 (c.d. legge “Di Paola”), con l’obiettivo di migliorare il processo di reiscrizione dei risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
A tal fine si prevede che i richiamati risparmi siano iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l’esercizio finanziario di riferimento e resi disponibili nell’esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento.
La Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio spiega, infatti, che, per effetto dell’articolo 11, comma 5, del D.lgs. n. 94/2017 (“Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate”), dall’esercizio finanziario 2017, i risparmi determinati dalla riduzione delle consistenze organiche sono determinati attraverso un decreto interministeriale (Difesa, Funzione Pubblica e MEF) che, ai sensi che dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 244/2012, deve essere effettuato nel corso di ciascun esercizio finanziario.
Al riguardo il Governo fa presente che stante la complessità dell’iter di approvazione, il decreto interministeriale viene sottoscritto nell’ultimissima parte dell’anno rendendo, di fatto, inefficace l’impiego delle risorse. Per effetto di tale complessità, la ripartizione del Fondo è disposta con una variazione di bilancio approvata mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che esplica i suoi effetti nell’anno successivo, in quanto, ai sensi dell’articolo 34, comma 6-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, tali risorse sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. La proposta di modifica in esame, spiega il Governo, mira a far sì che, a fronte dell’accertamento delle consistenze del personale in un determinato anno, le somme vengano rese disponibili ed utilizzabili sul cap. 1153-p.g. 2 dello Stato di previsione della spesa dell’anno immediatamente successivo, nella considerazione del fatto che programmaticamente è possibile già a giugno/luglio determinare l’eventuale stanziamento.
L’intervento regolatorio consentirebbe, inoltre, di superare anche la formazione dei residui passivi che si verrebbero a generare in applicazione del citato articolo 34, comma 6 bis, lettera c), della legge n. 196/2009, limitando in tal modo la formazione delle economie di cassa.
Si ricorda che la legge n. 244 del 2012, nota anche come legge "Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare, ha inciso profondamente sul funzionamento e sulla organizzazione delle Forze armate con l'obiettivo di realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute, ma più sinergico ed efficiente nell'operatività. In estrema sintesi tali interventi sono stati strutturati in maniera tale da conseguire, secondo una tempistica delineata nella stessa legge delega, i seguenti effetti: una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalle attuali 190.000 unità, da attuare entro l'anno 2024; una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024; il riequilibrio generale del Bilancio della "Funzione difesa", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento. La legge ha previsto, inoltre, la razionalizzazione delle strutture organizzative, degli enti, dei comandi delle aree di vertice, operative, territoriali, logistiche, formative e infrastrutturali e l’istituzione del c.d. “Fondo di funzionamento”, alimentato con quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle citate riduzioni.
Nello specifico, i citati risparmi sono:
a) destinati, nel limite del 50 per cento, a copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze Armate;
b) iscritti, per il rimanente 50 per cento, sul citato c.d. “Fondo di funzionamento” (Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle forze armate, inclusa l'arma dei carabinieri, nonché per riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative - Cap. 1153 -p.g. 1).
In considerazione della previsione del conseguimento di ulteriori risparmi di spesa in esito all’approvazione del Decreto interministeriale di determinazione delle dotazioni organiche, dall’esercizio finanziario 2018 risulta alimentato anche il piano di gestione 2 del cap. 1153. Lo stanziamento a legge di bilancio di quest’ultimo piano di gestione è reso indisponibile nelle more della verifica dell’effettiva determinazione dell’entità del risparmio da accertarsi in occasione della predisposizione del decreto interministeriale delle consistenze.
Commi 1013 e 1014
(Potenziamento dello strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari)
1013. Al fine di potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2021 per l'incremento delle capacità tecnico-operative della Scuola interforze per la difesa NBC.
1014. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi volti all'incremento delle capacità tecnico-operative della Scuola interforze per la difesa NBC, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1013.
I commi 1013-1014, introdotti durante l’esame parlamentare, autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021 a favore della Scuola Interforze per la Difesa NBC, al fine di incrementarne le capacità operative e potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari.
Le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021 a favore della Scuola Interforze per la Difesa NBC, al fine di incrementarne le capacità operative e potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari (CBNR).
La Scuola Interforze per la Difesa NBC, con sede a Rieti presso la Caserma “Verdirosi” costituisce “Polo Interforze per la Difesa NBC” con la missione di:
§ specializzare nel settore CBRN (Chimico Biologico Radiologico Nucleare) il personale delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato nonché dei Dicasteri e delle Organizzazioni civili coinvolte nella materia;
§ elaborare direttive e procedure di impiego nonché fornire pareri e consulenze in campo CBRN;
§ promuovere ed ospitare convegni, seminari e conferenze tematiche finalizzate ad accrescere e mantenere viva ed aggiornata la sensibilità del Paese sulle problematiche connesse al rischio CBRN;
§ mantenere rapporti con Università ed Enti scientifici per lo sviluppo di attività di insegnamento e di aggiornamento sulle tematiche CBRN;
§ partecipare con propri rappresentanti ai Gruppi di Lavoro NATO che si occupano di questioni CBRN.
Per approfondimenti si rinvia alla seguente pagina del sito della Difesa.
Per quanto concerne, più in generale, la minaccia nucleare, biologica, chimica e radiologica (NBCR) il Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2020-2022 sottolinea come l’emergenza sanitaria internazionale connessa alla diffusione del coronavirus e le gravi conseguenze che essa ha comportato, abbiano richiamato l’attenzione sull’attualità e sull’estrema pericolosità della minaccia NBCR e sulla conseguente esigenza di disporre delle più moderne capacità di prevenzione, rilevazione e contrasto, sul piano operativo, tecnologico e sanitario, anche in quest’ambito (pag. 5 DPP). La Difesa ritiene, pertanto, necessario rafforzare le capacità sanitarie e di prevenzione della minaccia nucleare, biologica, chimica e radiologica, consolidando “l’intrinseca capacità dello strumento militare di continuare ad operare in contesti particolarmente degradati, anche prevedendo specifiche e peculiari ridondanze” (cfr. introduzione DPP).
Commi 1015-1022
(Rimborso delle spese legali per gli imputati assolti
on sentenza penale passata in giudicato)
1015. Nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500.
1016. Il rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1017. Il rimborso di cui al comma 1015 è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.
1018. Il rimborso di cui al comma 1015 non è riconosciuto nei seguenti casi:
a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;
b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
1019. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio.
1020. Per la finalità dei commi da 1015 a 1019, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015.
1021. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi da 1015 a 1020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
I commi da 1015 a 1022 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo per il rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati assolti, con una dotazione di 8 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Le disposizioni riconoscono all’imputato che, a seguito di un processo penale, sia stato definitivamente assolto (ex art. 530 c.p.p.) un rimborso delle spese legali per un massimo di 10.500 euro (comma 1015).
Il rimborso spetta solo all’imputato che sia stato sottoposto al processo penale e dunque che sia stato almeno rinviato a giudizio; la norma richiede infatti una sentenza di assoluzione e non, in generale, una sentenza di proscioglimento. Inoltre, la formula di assoluzione deve essere una delle seguenti:
- il fatto non sussiste;
- l’imputato non ha commesso il fatto;
- il fatto non costituisce reato;
- il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Il rimborso potrà essere corrisposto in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo alla definitiva assoluzione (comma 1016) e non concorre alla formazione del reddito.
Presupposti per ottenere il rimborso sono (comma 1017):
§ la fattura del difensore, con indicazione dell’avvenuto pagamento;
§ il parere di congruità dei compensi indicati nella parcella, emesso dal consiglio dell’ordine degli avvocati competente;
§ copia della sentenza di assoluzione, con attestazione della cancelleria circa la sua irrevocabilità.
Il rimborso non spetta nei seguenti casi (comma 1018):
§ assoluzione da uno o alcuni capi d’imputazione ma condanna per altri;
§ estinzione del reato per amnistia o prescrizione;
§ depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Oltre a considerare, dunque, la formula assolutoria, ai fini del rimborso assume rilievo anche il dispositivo della sentenza: ad esempio, la formula «il fatto non è previsto dalla legge come reato», che consente il rimborso ai sensi del comma 1, potrebbe “nascondere” una depenalizzazione che preclude invece l’accesso al rimborso.
Spetterà a un DM giustizia, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, definire i criteri per l’erogazione dei rimborsi, in particolare tenendo conto del numero dei gradi di giudizio cui l’imputato è stato sottoposto e della durata complessiva del processo (comma 1019).
I criteri per l’erogazione dei rimborsi assumono particolare rilievo in quanto, per ogni anno, lo stanziamento a disposizione del Ministero – che costituisce un limite di spesa non superabile – è determinato in 8 milioni di euro. A tal fine la disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, a decorrere dal 2021, un apposito “Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti”, con una dotazione di 8 milioni di euro annui (comma 1020).
Il Ministero dovrà provvedere agli adempimenti connessi con l’erogazione dei rimborsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 1021).
Infine, la disposizione specifica che il rimborso può essere erogato solo in relazione a sentenze di assoluzione divenute definitive dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio (comma 1022).
Commi 1023-1026
(Proroga del contingente delle Forze armate impiegato
nel dispositivo “Strade Sicure”)
1023. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
1024. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1023 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021 e di euro 141.521.230 per l'anno 2022, con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, per l'anno 2022, di euro 139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
1025. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021.
1026. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
I commi 1023-1026, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, dispongono la proroga nel dispositivo “Strade sicure” di un contingente di personale delle Forze armate pari a:
§ 7.050 unità fino al 30 giugno 2021:
§ 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;
§ 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Si dispone, inoltre, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l’ulteriore proroga, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del citato dispositivo “Strade sicure”, da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dal D.L. 125 del 2020.
Scopo dell'intervento previsto dal comma 1023 in esame è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell’articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).
L'operazione "Strade sicure" rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane. L'operazione è svolta in massima parte dall'Esercito, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, questi ultimi, in particolare, con funzioni di comando e controllo nelle sale operative.
Per l'Esercito rappresenta a tutt'oggi l'impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali.
Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni" e lo svolgimento di "compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza".
La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994, Cfr. operazione "Forza Paris" in Sardegna 15 luglio 1992).
Da ultimo, il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).
Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:
1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
3. nel corso delle operazioni, i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza
Il Piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il Piano è stato successivamente prorogato.
Si segnala, infine, che lo scorso 18 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha trasmesso al Parlamento il decreto ministeriale 5 febbraio 2020 , recante la proroga di un contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.
Per un approfondimento dell'operazione "Strade sicure" al seguente link il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione "Strade Sicure", approvato dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 30 luglio 2020.
Si veda, altresì, il seguente tema: Impiego delle Forze armate nella tutela del territorio
Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del richiamato contingente, il comma 1024, autorizza la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021 e di euro 141.521.230 per l’anno 2022, con specifica destinazione:
per l’anno 2021 di euro:
§ 164.208.250 per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
§ 2.470.683 per il personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009.
Per l’anno 2022 di euro:
§ 139.050.547 per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
§ 2.470.683 per il personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009.
A sua volta il comma 1025, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, ha prorogato al 31 gennaio 2021, l’integrazione di 753 unità di personale militare a disposizione dell’operazione “Strade sicure”, da ultimo prorogata, fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 35 del decreto legge n. 125 del 2020.
A tal fine il comma 1026 autorizza per l’anno 2021 la spesa complessiva di euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 9 del 2020 ha disposto una prima integrazione di 253 unità del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”.
Successivamente, l’articolo 74-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), nel confermare la richiamata integrazione ha, altresì, precisato che l'intero dispositivo di "Strade sicure" - pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019 - può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19.
A sua volta, l’articolo 22 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. “decreto Rilancio”) ha ulteriormente integrato, di ulteriori 500 unità – da affiancare, quindi, alle 7.303 unità già autorizzate (7.050 + 253) - il contingente delle Forze armate facente parte del dispositivo "Strade sicure", fino alla data del 31 luglio 2020.
Gli articoli 35 dei decreti legge nn. 104 e 125 del 2020 hanno, infine, prorogato, rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 dicembre 2020 la complessiva integrazione delle richiamate 753 unità.
Comma 1027
(Integrazione del Fondo a disposizione del Ministro dell’interno)
1027. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
La disposizione incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 il Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato del Ministero dell'interno.
L’incremento di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 riguarda il Fondo per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, così come di ogni altro ministero, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
L’incremento del Fondo è funzionale ad assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero e la continuità nell’erogazione dei servizi.
Si tratta del fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002 che dispone che in ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Tale fondo, per la parte iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’interno è stato incrementato, da ultimo, dall’art. 12-bis, comma 5, del D.L. n. 53 del 2019, convertito in legge da L. 8 agosto 2019, n. 77. L’incremento ivi previsto era di 4,5 mln di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020, di 2,5 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
Il capitolo di spesa, con una dotazione fissata a legge di bilancio, destinato al fondo di cui all’articolo 23 della L. n. 289/2002, nel quale è confluito anche il fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione di cui alla L. n. 350/2003, art. 3, co. 151, ha una dotazione finanziaria a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno pari a 34.98 milioni di euro per il 2021 e 35,2 milioni di euro per il 2022 e il 2023 (cap. 3000 nell’ambito del Programma 6.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza).
Commi 1028-1031
(Misure in favore del personale dirigenziale del Ministero dell’interno, della carriera prefettizia, delle Capitanerie di porto e dei direttori delle Ragionerie territoriali)
1028. Per il personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'interno è autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 1.200.000 euro da destinare al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'area Funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1029. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni di euro.
1030. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché per le maggiori responsabilità ad esse connesse, ai direttori delle ragionerie territoriali dello Stato situate nei capoluoghi di regione, comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, è corrisposta una maggiorazione del 20 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Il relativo fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è incrementato di 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021 anche per le finalità di cui al primo periodo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1031. Al fine di garantire, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, la funzionalità del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 2.160.800 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
Le disposizioni in esame recano autorizzazioni di spesa in favore del personale dirigenziale del Ministero dell’interno, del personale della carriera prefettizia, dei direttori delle Ragionerie territoriali e del personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
Sono previste in particolare misure in favore del personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell’interno. A tal fine è autorizzato lo stanziamento di 1.200.000 euro a decorrere dal 2021 in favore del Fondo retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell’Area Funzioni Centrali in servizio presso il Ministero dell’interno (comma 1028).
Inoltre, per procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, è previsto che le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia siano incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di una somma pari a 9.000.000 di euro (comma 1029).
È previsto poi in favore dei direttori delle Ragionerie territoriali operanti nei capoluoghi di regione inclusi Trento e Bolzano un incremento del 20 per cento della retribuzione di posizione per la parte variabile. È disposto che il relativo Fondo di posizione e di risultato dei dirigenti è, anche a tal fine, aumentato di 1.100.000 di euro dal 2021 (comma 1030).
Inoltre, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 2.160.800 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera (comma 1031).
Commi 1032 e 1033
(Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno)
1032. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la funzionalità del medesimo Ministero con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, finalizzato al potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
1033. A decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui al comma 1032 è alimentato con una quota, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
Le disposizioni, introdotte nel corso dell’esame alla Camera, istituiscono un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021 per il potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni amministrative. A partire dal 2022, il fondo è alimentato con una quota, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti.
La disposizione, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, istituisce un fondo per la funzionalità del Ministero dell’interno nello stato di previsione del medesimo dicastero con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021 per il potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981 (comma 1032).
A partire dal 2022, il fondo è alimentato con una quota, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge citata. Tali entrate sono versate ad apposito capitolo del bilancio statale per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno con decreto del Ministro dell’economia (comma 1033).
In base alla legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria avviene secondo il seguente procedimento:
- accertamento, contestazione-notifica al trasgressore;
- pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa: archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa;
- eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale);
- accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione);
- eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.
Dal punto di vista procedimentale, occorre innanzitutto che essa sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13).
La violazione deve essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14); entro i successivi 60 giorni l'autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o pagamento in misura ridotta, art. 16).
Quando non è effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione presenta rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto; in particolare, deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni del codice della strada (art. 17).
L’interessato può, entro 30 giorni dalla notificazione della violazione, presentare scritti difensivi all'autorità competente; quest'ultima, dopo aver esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. ordinanza-ingiunzione, art. 18).
Entro 30 giorni dalla sua notificazione l'interessato può presentare opposizione all'ordinanza ingiunzione (che, salvo eccezioni, non sospende il pagamento), inoltrando ricorso all'autorità giudiziaria competente (artt. 22, 22-bis). In base all'art. 6 del decreto-legislativo 150/2011, l'autorità giudiziaria competente sulla citata opposizione è il giudice di pace a meno che, per il valore della controversia (sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro) o per la materia trattata (tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro; previdenza e assistenza obbligatoria; tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; igiene degli alimenti e delle bevande; materia valutaria; antiriciclaggio), non sussista la competenza del tribunale.
L'esecuzione dell'ingiunzione non viene sospesa e il giudizio che con esso si instaura si può concludere o con un'ordinanza di convalida del provvedimento o con sentenza di annullamento o modifica del provvedimento. Il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito.
In caso di condizioni economiche disagiate del trasgressore, l'autorità che ha applicato la sanzione può concedere la rateazione del pagamento (art. 26).
Decorso il termine fissato dall'ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l'autorità che ha emesso il provvedimento (es. prefetto) procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (art. 27).
Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28).
1034. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni relative agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica.
1035. Ai fini dell'attuazione del comma 1034 è autorizzata la spesa di euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
1036. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del comma 1034 e gli oneri da sostenere a regime.
I commi 1034 e 1036, autorizzano l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.
In dettaglio, la misura, assunta a fini di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dovrà assicurare il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile (di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale.
La relazione illustrativa motiva l’intervento normativo in relazione all’aumento delle competenze dell’INPS, risultato di una graduale e progressiva assegnazione di funzioni, mediche ed amministrative, attribuite direttamente all'Istituto nel corso degli anni, cui si è aggiunta la riduzione dei professionisti appartenenti all'area medico legale dell'Istituto, dovuta al progressivo e costante aumento dei pensionamenti, che non è stato possibile compensare con nuove assunzioni a causa del blocco del turn-over.
Si prevede che tali assunzioni avvengano non “nei limiti della vigente dotazione organica” ma “con corrispondente incremento della vigente dotazione organica” (comma 1034).
Ai fini dell’attuazione della misura in esame, è autorizzata la spesa di euro 6.615.000 per l’anno 2021[59] e di euro 26.460.000 a decorrere dall’anno 2022 (comma 1035).
L’Istituto comunica alla Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dall’assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e gli oneri da sostenere a regime (comma 1036).
Comma 1037-1050
(Misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU)
1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l'anno 2023.
1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, « Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto » e « Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito ». Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU.
1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio », per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata. Il versamento nella predetta contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1038 previamente incrementate dal Fondo.
1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le risorse del programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037.
1042. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037.
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.
1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.
1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
1046. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei princìpi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione del programma Next Generation EU e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del programma Next Generation EU per finanziare i progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati di indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.
1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al comma 1043.
1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti.
1049. Ogni difformità rilevata nell'attuazione dei singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da 1037 a 1050 nonché nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione europea per il programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazione titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del medesimo programma.
1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.
I commi 1037-1050 dettano una serie di misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU.
In particolare si prevede: l’istituzione di un apposito Fondo di rotazione nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 32,766 miliardi di euro per il 2021, 40,037 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023; l’istituzione di una apposita Unità di missione presso la Ragioneria generale dello Stato; la definizione, con decreto del MEF, delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse e delle modalità di rendicontazione; la definizione, con DPCM, delle modalità di rilevazione dei dati relativi alla attuazione finanziaria, fisica e procedurale di ciascun progetto; la predisposizione da parte del MEF di un apposito sistema informatico, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti; la definizione delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei successivi trasferimenti, destinati ai singoli progetti, sulla base di cronoprogrammi e rendicontazioni bimestrali; la trasmissione di una relazione governativa annuale alle Camere per dare conto dello stato di attuazione dei progetti.
Al fine di dare attuazione al Programma Next Generation EU viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione Europea, il “Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU”.
Il comma 1037 definisce la dotazione del Fondo, pari a 32.766,6 milioni di euro per il 2021, a 40.037,4 milioni di euro per il 2022 e a 44.573 milioni per il 2023 (per un totale di 117,65 miliardi).
Le dotazioni annuali del Fondo sono riportate nel prospetto riepilogativo allegato alla legge, a titolo di maggiori spese in conto capitale ai fini del saldo netto da finanziare, mentre non sono contabilizzati effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
Secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo, le finalizzazioni previste nella legge sono pari a 7.020,2 milioni nel 2021, 9.422,7 milioni nel 2022, 8.864,1 milioni nel 2023 e 9.055,6 milioni dal 2024, per un totale di 34.362,6 milioni (a fronte dei 117,65 miliardi della dotazione del Fondo).
In particolare, le disposizioni della legge di bilancio che provvedono alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante utilizzo delle anticipazioni del Fondo di rotazione[60] sono evidenziate nella seguente tabella:
Fondo di rotazione per l’attuazione del NGEU
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
dal 2024 |
TOTALE |
A) Istituzione del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia (co. 1037) |
32.766,6 |
40.307,4 |
44.573,0 |
|
117.647,0 |
Finalizzazioni senza effetto sui saldi (importi riportati per memoria) |
|||||
Incentivi interventi edilizi - quota fruita mediante credito d'imposta (*) (**) (co.66-68 e 73) |
|
|
688,1 |
|
688,1 |
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (co. 161 e 167) |
1.491,6 |
2.508,1 |
0,0 |
|
3.999,7 |
Credito d'imposta investimenti beni strumentali nuovi (ex superammortamento) (co. 1051-1067) |
3.271,6 |
2.214,1 |
1.745,3 |
1.218,6 |
8.449,6 |
Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (ex iperammortamento-Allegato A legge n.232/2016) (co. 1051-1067) |
1.715,8 |
3.392,4 |
3.704,3 |
2.095,6 |
10.908,1 |
Crediti di imposta investimenti in software (Allegato B legge n.232/2016) (co. 1051-1067) |
185,5 |
411,7 |
456,6 |
316,2 |
1.370,0 |
Crediti di imposta investimenti beni immateriali non 4.0 (co. 1051-1067) |
105,7 |
76,4 |
62,5 |
46,2 |
290,8 |
Crediti di imposta Ricerca e sviluppo (co. 1051-1067) |
|
420,0 |
840,0 |
1.260,0 |
2.520,0 |
Crediti di imposta formazione industria 4.0 (co. 1051-1067) |
|
150,0 |
150,0 |
|
300,0 |
Sostegno agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (co. 1068) |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
750,0 |
Totale finalizzazioni indicate p.m. |
7.020,2 |
9.422,7 |
7.896,8 |
4.936,6 |
29.276,3 |
Utilizzi del Fondo con effetto sui saldi |
|||||
Incentivi interventi edilizi - quota fruita mediante detrazione (*) (co.66-68 e 73): |
|
|
|
|
|
Totale finalizzazioni quote REACT (entrate extra-tributarie) (*) (**) |
0,0 |
0,0 |
967,3 |
4.119,0 |
5.086,3 |
B) TOTALE FINALIZZAZIONI |
7.020,2 |
9.422,7 |
8.864,1 |
9.055,6 |
34.362,6 |
DIFFERENZA (A – B) |
|
|
|
|
83.284,4 |
Fonte: Elaborazione su dati RT e prospetto riepilogativo legge di bilancio 2021
(*) La quota di oneri riferita agli incentivi per interventi edilizi a carico di NGEU per l’anno 2023 è indicata in 1.655,4 mln (co. 73). Tale importo corrisponde alla somma tra la quota fruita con credito d’imposta indicata p.m. nel prospetto riepilogativo (688,1 mln) e parte della quota fruita con detrazione (indicata nel prospetto riepilogativo come entrata extra-tributaria per 967,3 mln a fronte di un onere pari a 1.206,2 mln). La differenza tra l’onere per detrazione (1.206,2 mln) e l’utilizzo NGEU (967,3 mln) corrisponde alla somma degli effetti positivi indotti IRPEF/IRES/IRAP (205+33,9=238,9 mln) indicati nel prospetto riepilogativo ai fini del calcolo dei tre saldi di finanza pubblica.
(**) Con riferimento alle annualità successive al triennio considerato dal prospetto riepilogativo, il comma 73 pone a carico del fondo i seguenti oneri riferiti agli incentivi per interventi edilizi: 1.468,9 mln per il 2024, 1.376,1 mln per il 2025 e 1.274 mln per il 2026. Tali importi comprendono, in base alla stima della RT: nel 2024 gli oneri per detrazione, credito d’imposta e gli effetti indotti negativi IRPEF/IRES/IRAP; nel 2025 gli oneri per detrazione e credito d’imposta; nel 2026 una quota parte degli oneri per detrazione e credito d’imposta (complessivamente pari a 2.003,7).
Si segnala che nella legge di bilancio in esame vi sono anche disposizioni che utilizzano, a fini di copertura anche parziale, risorse dei programmi Next generation EU ulteriori rispetto a quelle allocate nel Fondo di rotazione di cui al comma 1037. Tali disposizioni sono indicate nella seguente tabella:
Utilizzo anticipazioni su risorse NGEU (React EU) ulteriori rispetto a quelle del Fondo di rotazione
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
TOTALE |
Esonero contributivo totale a carico dei datori da lavoro di giovani under 36 (co. 10 e 15) |
200,9 |
139,1 |
0,0 |
340,0 |
Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavori per assunzioni di donne (co.16 e 19) |
37,5 |
88,5 |
0,0 |
126,0 |
Incremento Fondo garanzia PMI di cui all'art.2, co.100, lett.a) della legge n. 662/1996 (co.246-247) (*) |
|
500,0 |
|
500,0 |
Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard per borse di studio per contratti di formazione specialistica dei medici (co.421-422) |
105,0 |
105,0 |
0,0 |
210,0 |
Proroga impiego di personale sanitario presso gli enti del servizio sanitario nazionale (co.423-425 e 428) (**) |
1.100,0 |
0,0 |
0,0 |
1.100,0 |
Fondo sanità vaccini (co.447 e 449) |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
Esonero studenti dal contributo onnicomprensivo annuale (co.518) |
165,0 |
165,0 |
0,0 |
330,0 |
TOTALE |
2.008,4 |
997,6 |
0 |
3.006,0 |
Fonte: Elaborazione su dati RT e prospetto riepilogativo legge di bilancio 2021
Si segnala, altresì, che i commi 1068-1074 della legge in esame (alla cui scheda si rinvia) prevedono che parte delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR Italia, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, gestite da Invitalia S.p.A. (o da società da questa interamente controllata) siano riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico.
Si segnala, infine, che il comma 886 (alla cui scheda si rinvia), autorizza il MEF a bandire concorsi per assumere 20 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato.
Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato: sul primo conto corrente, denominato Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a fondo perduto – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto, mentre sul secondo conto corrente denominato Ministero dell’economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU - Contributi a titolo di prestito – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (comma 1038).
Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto del sistema di gestione e controllo del delle componenti del Programma Next Generation EU (comma 1039).
Qualora, invece, le risorse iscritte sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell’Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, la norma prevede che un importo corrispondente alle predette minori entrate venga versato sulla contabilità speciale n.1778, intestata: “Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio” per la conseguente regolazione contabile mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata (comma 1040).
Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione europea per l’attuazione del Dispositivo di Ripresa e la Resilienza dell’Unione europea affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato su due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi capitoli affluiscono le risorse del Programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037 (comma 1041).
Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, il primo da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione (comma 1042).
Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria ed alla normativa nazionale e comunitaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione ed i conflitti di interesse e realizzano i progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi, per il conseguimento dei relativi i target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del programma Next Generation EU, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (comma 1043).
Con DPCM, su proposta del MEF, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi (comma 1044).
Anche sulla base di tali dati, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, il Consiglio dei Ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella quale sono riportati prospetti sull’utilizzo delle risorse del Piano e sui risultati raggiunti. La Relazione indica altresì le eventuali misure necessarie per accelerare l’avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti (comma 1045).
Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi comunitari di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti la realizzazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni comunitarie, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di rotazione sono utilizzate dopo l’approvazione del PNRR per finanziare progetti ivi inclusi e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del PNRR fino a tutta la durata del Piano. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia e comunque corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi (comma 1046).
Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto tra l’altro dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio dei progetti (di cui al comma 1043) (comma 1047), mentre i trasferimenti successivi vengono assegnati, fino alla concorrenza dell’importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico ed in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti (comma 1048).
Ogni difformità rilevata sull’attuazione dei singoli progetti e nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione Europea per il Programma Next Generation EU, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore dell’amministrazione titolare, dovrà essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti saranno recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del Piano (comma 1049).
Infine, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, un’apposita unità di missione con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del PNRR. Per tale finalità è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, sono resi indisponibili nell’ambito della dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario (comma 1050).
Nella riunione dal 17 al 21 luglio 2020, il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sull'associato programma Next Generation EU. Nel programma Next Generation EU, il nuovo strumento dell’UE che dovrebbe raccogliere fondi sui mercati per incanalarne l’impiego verso programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale, sono previste risorse complessive pari a 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi per sovvenzioni e 360 miliardi per prestiti, a fronte di 500 miliardi per sovvenzioni e 250 miliardi per prestiti originariamente previsti dalla proposta della Commissione europea.
Nell’ambito del Next Generation EU, il più importante strumento previsto è senza dubbio il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RFF). In particolare, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un Dispositivo per la ripresa e la resilienza, è attualmente in corso di completamento sulla base delle indicazioni contenute nell'accordo politico raggiunto al citato Consiglio europeo. Il Dispositivo mette a disposizione degli Stati membri, per programmi di investimento e riforme, 672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 miliardi di euro in sussidi e 360 miliardi di euro in prestiti. Secondo le prime stime elaborate dal Governo, le risorse complessive che confluirebbero nel nostro Paese ammonterebbero a 208,6 miliardi di euro, di cui 127,6 miliardi di euro a titolo di prestiti e 81 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni. L'ammontare dei sussidi sarà calcolato in due rate, pari rispettivamente al 70 per cento e al 30 per cento del totale. Per il loro calcolo saranno utilizzati parametri differenti: la prima rata, pari al 70 per cento, deve essere impegnata negli anni 2021 e 2022 e viene calcolata sulla base di alcuni parametri quali la popolazione, il PIL pro capite, il tasso di disoccupazione nel periodo 2015-2019; il restante 30 per cento deve essere interamente impegnato entro la fine del 2023 e sarà calcolato nel 2022 sostituendo al criterio della disoccupazione nel periodo 2015-2019 i criteri della perdita del PIL reale osservata nell'arco del 2020 e della perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2021[61].
I Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) degli Stati membri potranno essere presentati per la prima valutazione da parte della Commissione nel momento in cui il dispositivo entrerà in vigore, presumibilmente non prima del 1° gennaio 2021, ferma restando la data del 30 aprile 2021 come termine ultimo per la loro presentazione.
La Commissione europea avrà a disposizione 2 mesi per le sue valutazioni e per proporre al Consiglio Ecofin l'approvazione del Piano nazionale. Il Consiglio Ecofin dovrà approvare il Piano con un atto di attuazione (implementing act), da adottare a maggioranza qualificata, entro 4 settimane dalla presentazione della proposta della Commissione europea. Dalla presentazione formale del Piano potrebbero quindi passare alcuni mesi per l'approvazione, per effetto della quale vi sarà poi la possibilità di accedere al 10 per cento dell’importo complessivo.
Il dispositivo RRF individua le seguenti priorità: promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri; attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi, favorendo l’inclusione territoriale e la parità di genere; sostenere le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi provocata dal COVID-19 e a promuovere una crescita sostenibile.
La proposta della Commissione europea stabilisce i criteri di ammissibilità dei progetti che gli Stati membri potranno inserire nei rispettivi PNRR. La condizione primaria affinché i progetti presentati siano ammissibili è che essi facciano parte di un pacchetto coerente di investimenti e di riforme ad essi correlate. I progetti e le iniziative di riforma dovranno essere conformi alle Raccomandazioni specifiche indirizzate al Paese dal Consiglio, nonché alle sfide e alle priorità di policy individuate nell'ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alle transizioni verde e digitale. I legami e la coerenza con le riforme e le politiche di supporto devono essere chiaramente esplicitati e dovrà darsi evidenza dei tempi e delle modalità di attuazione, con obiettivi intermedi (milestones) e finali, identificando chiaramente anche il soggetto attuatore.
Il 15 settembre 2020 il Governo ha presentato al Parlamento la propria proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A partire da tale documento si è sviluppata, nei mesi di settembre e ottobre 2020, una iniziativa parlamentare per definire le priorità nell’utilizzo delle risorse del Recovery Plan.
Alla Camera la Commissione bilancio ha predisposto, al termine di una attività conoscitiva e istruttoria, una relazione all'Assemblea (ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento), sottoposta alle Commissioni di settore per la formulazione di rilievi ed osservazioni. La relazione è stata esaminata dall'Assemblea della Camera nella seduta del 13 ottobre 2020, ove la discussione si è conclusa con l'approvazione di una risoluzione (6-00138).
Analoga attività di indirizzo si è svolta al Senato, dove la relazione delle Commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Unione europee è stata approvata dall'Assemblea con una risoluzione nella seduta del 13 ottobre[62].
In linea con gli atti di indirizzo formulati dal Parlamento, il 15 gennaio 2021 il Governo ha trasmesso alle Camere la Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, che rappresenta un ulteriore passo verso la stesura definitiva del documento, che dovrà essere presentato formalmente alla Commissione europea entro il 30 aprile 2021.
A seguito dell'esame parlamentare del documento (tuttora in corso), nonché del confronto che su di esso si aprirà con le istituzioni locali e le parti sociali, il Governo ha poi assunto l'impegno, una volta che il contenuto del Piano sarà stato più compiutamente dettagliato anche alla luce degli ulteriori indirizzi che le Camere decideranno di formulare, di procedere ad un ulteriore passaggio parlamentare, in uno spirito di massima collaborazione e sinergia tra Parlamento e Governo[63].
Commi 1051-1063 e 1065
(Transizione 4.0: Credito d’imposta per beni strumentali nuovi)
1051. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
1052. Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.
1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
1059. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
1061. Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.
1063. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 1054 a 1058 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 del presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 1037, secondo le modalità di cui al comma 1040.
L’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo. Viene altresì anticipata la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020.
Preliminarmente si ricorda che la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese – misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti – ha sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020.
Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
Le disposizioni in esame ricalcano quanto già previsto dalla legge di bilancio 2020, con alcune specifiche differenze che verranno evidenziate nel commento che segue.
Il credito d'imposta è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il credito d'imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0 (articolo 185, commi 14 e 16, alla cui scheda di lettura si rinvia) nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0.
Il comma 1051 individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 - in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite ex lege, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse dall’agevolazione (comma 1052):
§ le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
§ le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il comma 1053 chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
§ veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
§ beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
§ fabbricati e costruzioni;
§ beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L'allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
§ i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.
Il comma 1054 stabilisce che il credito d’imposta spetta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:
§ investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
§ investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito spetta nelle predette misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il costo agevolabile è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR.
La norma richiamata chiarisce che si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
L’articolo 18 definisce il lavoro agile come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il comma 188 della legge di bilancio 2020 disponeva che per tali beni il credito d’imposta spettante nel 2020 fosse pari al 6 per cento delle spese sostenute; non prevedeva maggiorazioni per gli investimenti volti a realizzare forme di lavoro agile.
La misura del credito d’imposta, ai sensi del comma 1055, scende al 6 per cento per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti - se effettuati a dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Ai sensi del comma 1061, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
Il comma 1056 dispone che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:
§ nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
§ nella misura del 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
§ nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Il comma 1057 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta sia riconosciuto:
§ nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
§ nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
§ nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
La legge di bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote per le predette tipologie di beni (40 o 20 per cento, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 10 milioni di euro (comma 189).
Ai sensi del comma 1508, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Anche per tali investimenti la legge di bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote (15 per cento, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 700.000 euro (comma 190).
L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Il comma 1059 chiarisce che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.
La legge di bilancio 2020 prevedeva l’utilizzo in cinque o tre quote (comma 191).
Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.
A tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto Rilancio, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; inoltre non è preclusa l’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010).
Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Si demanda a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).
Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 1060 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.
In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Introdotte per evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisse, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa potesse aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto, le richiamate norme sugli investimenti sostitutivi contemplano l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:
§ sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
§ attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
Il comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.
In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di riferimento. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6, 7 e 8 (di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017, beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000).
Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti agevolati si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli interpretativi, presentati all’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente), aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.
Il comma 1063 chiarisce che il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta spetta al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.
Il comma 1065, per la copertura finanziaria della disciplina del credito d’imposta in parola, individua le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia, di cui all’articolo 184 del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia
Commi 1064, 1066 e 1067
(Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e
credito d’imposta in formazione 4.0)
1064. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 198, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono inserite le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;
b) al comma 199, primo periodo, le parole: « reddito d'impresa » sono sostituite dalle seguenti: « reddito dell'impresa »;
c) al comma 200:
1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;
2) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « con soggetti terzi » sono inserite le seguenti: « residenti nel territorio dello Stato o »;
3) alla lettera e), le parole: « delle maggiorazioni ivi previste » sono sostituite dalle seguenti: « della maggiorazione ivi prevista »;
d) al comma 201:
1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;
2) alla lettera d), dopo le parole: « delle spese di personale indicate alla lettera a) » sono inserite le seguenti: « ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c) »;
e) al comma 202:
1) alla lettera b), dopo le parole: « beni materiali mobili » sono inserite le seguenti: « e ai software »;
2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;
3) alla lettera d), secondo periodo, le parole: « sono ammissibili a condizione che i soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti »;
f) al comma 203:
1) al primo periodo, le parole: « 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento » e le parole: « 3 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 4 milioni di euro »;
2) al secondo periodo, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;
3) al terzo periodo, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;
4) al quarto periodo, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;
g) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: « redigere e conservare una relazione tecnica » è inserita la seguente: « asseverata »;
h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per l'espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche »;
i) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;
l) dopo il comma 210 è inserito il seguente:
« 210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ».
1066. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell'università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti alle finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente comma sono avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.
1067. E' stanziata la somma di euro 1.000.000 annui per gli anni 2021 e 2022 da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per assicurare, previa convenzione da sottoscrivere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico per le attività previste dai commi 195 e 207 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il comma 1064, lett. da a) ad h), proroga fino all’anno 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Contestualmente, apporta modifiche alla disciplina in questione, intese a chiarirne l’ambito applicativo.
Il medesimo comma 1064, lettera i), proroga al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0. La successiva lettera l) chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio.
Il comma 1066 incrementa di 5 milioni per l’anno 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario dell’Università. Tale importo andrà destinato dal Ministro dell’università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per realizzare progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0.
Il comma 1067 stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo.
Segnatamente, il comma 1064, alle lettere da a) ad h) modifica i commi da 198 a 207 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), che recano la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.
La lettera a) proroga il credito fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tal fine, novella il comma 198 della legge di bilancio 2020, il quale attualmente consente la fruibilità del credito d’imposta per il solo anno 2020.
Le lettere da b) ad e) del comma sono finalizzate a precisare e meglio chiarire l’ambito applicativo del credito d’imposta.
Nel dettaglio, la lettera b) interviene sulle tipologie di imprese che possono beneficiare del credito d’imposta, disponendo – con una novella al comma 199 della legge di bilancio 2020 - che esso sia fruibile a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, anziché del reddito d’impresa, come invece attualmente prevede il citato comma 199.
Nel dettaglio il comma 199 originario dell’articolo 1 della L. n. 160/2020 ha previsto che possano fruire del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019). La norma, facendo esplicito riferimento al reddito d'impresa, sembrava dunque escludere dall'agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell'articolo 32 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986).
Si ricorda che il precedente credito d'imposta in ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. n. 145/2013 era invece rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di riferimento e dal regime contabile (cfr. Circolare Agenzia delle entrate 5/E del 16 marzo 2016). L'articolo 3 del D.L. n. 145/2013 faceva infatti riferimento "a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo".
L’intervento in esame sembra dunque superare la questione interpretativa inerente la formulazione vigente del comma 199.
La lettera c) modifica la norma (comma 200, lett. c) della legge di bilancio 2020) che ha ammesso le spese per contratti di ricerca extra muros nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, alla condizione che i soggetti commissionari dei progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo previste nei contratti stessi siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell'Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
La lettera c), in esame al n.1, precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri.
La lettera c), n. 2 interviene poi sul comma 200, lett. d) della legge di bilancio 2020, il quale ha ammesso - nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta - le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, alla condizione che tali privative derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE, in Stati aderenti al SEE o compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
La lettera c) n. 2, precisa che tali privative, ai fini dell’ammissione delle relative quote di ammortamento nella base di calcolo del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, possono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco.
Infine, la lettera c), al n. 3, interviene sul comma 200, lett. e) della legge di bilancio 2020. Tale disposizione ha considerato ammissibili, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) del medesimo comma 200, ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros indicate alla lettera c), senza considerare per queste ultime le maggiorazioni ivi previste.
La lettera in esame precisa che si deve operare il calcolo senza considerare non già le maggiorazioni previste dalla lett. c), ma la maggiorazione prevista dalla medesima lettera c).
Ai sensi della citata lettera c) del comma 200 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L.n. 162/2019), le spese per i contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. La maggiorazione opera, ai sensi della lettera c) in questo specifico caso.
La lettera d), n. 1, interviene sul comma 201, lett. c) della legge di bilancio 2020. Tale norma ha ammesso nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica, a condizione che lo stesso commissionario, sia fiscalmente residente o localizzato in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
La lettera in esame precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri.
La lettera d) n. 2 interviene sul comma 201, lettera d) della legge di bilancio 2020. Tale norma ha ammesso nella base di calcolo del credito d’imposta le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) del medesimo comma 200, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
La lettera in esame specifica che il limite del 20 percento è rapportato alle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero alle spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica, indicate alla lettera c).
La lettera e) n. 1 modifica il comma 202, lettera b) della legge di bilancio 2020, il quale ha considerato ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, entro dati limiti, le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta.
La modifica della lettera in esame è finalizzata ad includere anche le spese relative ai software.
La lettera e) n. 2 modifica il citato comma 202, alla lettera c). Tale norma ha ammesso nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica, a condizione che il commissionario stesso sia fiscalmente residente o localizzato in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
La lettera in esame precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri.
Con la medesima finalità di precisazione, la lettera e) n. 3 modifica la lettera d) del citato comma 202.Tale norma ha ammesso, entro certi limiti, nella base di calcolo del credito d’imposta, le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività innovative nel design e nell’ideazione estetica, a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
Anche in questo caso, con la legge in esame si precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri.
La lettera f) modifica il comma 203, al fine di rideterminare le percentuali entro le quali è riconosciuto il credito di imposta, ed in particolare prevede che:
§ per le attività di ricerca e sviluppo, esso sia riconosciuto in misura pari al 20 per cento – anziché l’attuale 12 per cento - della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite di 4 milioni – anziché 3 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
Si ricorda che l’articolo 244 del D.L. n. 34/2020 ha già disposto una maggiorazione della percentuale - per le attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria) (cfr. sul punto, infra, ricostruzione normativa);
§ per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento – anziché l’attuale 6 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché 1,5 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
§ per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento – anziché del 6 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché di 1,5 milioni di euro -ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
§ per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento – anziché al 10 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché 1,5 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
La lettera g) modifica il comma 206 della legge di bilancio 2020, al fine di introdurre l’obbligo di asseverare la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute, ai sensi del citato comma, a redigere e conservare.
La relazione illustra le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Essa deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
La lettera h) prevede una procedura di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia delle entrate ai fini della corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti.
In particolare la lettera integra il comma 207 della legge di bilancio 2020, disponendo che i termini e le modalità di svolgimento delle attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale potrà essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle Entrate, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta.
Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.
In proposito, il successivo comma 1067 stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, da sottoscrivere entro 60 giorni - il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali (prorogato dai commi 1051-1063, alla cui scheda di lettura si rinvia) e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo, qui in esame,
La relazione illustrativa afferma che la corretta qualificazione degli investimenti richiede competenze tecnico-ingegneristiche di elevata specializzazione non sempre rinvenibili nella Pubblica Amministrazione.
Si segnala che il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2021, prevede un forte rafforzamento degli interventi di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e tecnologie emergenti.
In particolare, nella Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 2. “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo”, sono destinati agli interventi agevolativi per la transizione digitale e verde del sistema produttivo, attraverso stimoli agli investimenti in tecnologie all’avanguardia e 4.0, ricerca, sviluppo e innovazione, cybersecurity (cd. Transizione 4.0) la maggior parte delle risorse, pari a circa 18,80 miliardi di euro, di cui 15,7 miliardi per progetti nuovi e 3,10 miliardi per progetti in essere.
Il Governo intende proseguire una politica di incentivazione fiscale degli investimenti in beni materiali strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello “Transizione 4.0”, ed in beni immateriali ad essi connessi, nonché in attività di ricerca e sviluppo, in una logica di neutralità tecnologica.
Il progetto si basa su un credito d’imposta articolato per spese in beni strumentali (materiali e immateriali 4.0), e per investimenti in ricerca e sviluppo, nonché in processi di innovazione e di sviluppo orientati alla sostenibilità ambientale e all’evoluzione digitale, con un’estensione, a partire dal 2021, un bacino più ampio di beni strumentali immateriali agevolabili, meccanismi semplificati e accelerati di compensazione dei benefici maturati per le aziende con fatturato annuo inferiore ai 5 milioni di euro. A queste misure potranno accedere anche le imprese editoriali per le attività di digitalizzazione e per gli interventi a sostegno della trasformazione digitale dell’offerta e della fruizione di prodotti editoriale. Si rinvia al relativo dossier e tema dell’attività parlamentare.
La lettera i), proroga al 2022 (più precisamente, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022) il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0. La successiva lettera l) chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio.
La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha assegnato tale credito di imposta in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario. Il comma 48 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione. Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato.
Con D.M. 4 maggio 2018 sono state emanate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.
Successivamente, la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 79 della legge n. 145 del 2018) ha rimodulato il beneficio secondo la dimensione delle imprese.
Il beneficio è stato prorogato al 2020 dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, menzionato comma 210 della legge n. 160 del 2019) che ha effettuato alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del credito, da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:
- nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 300.000 euro);
- nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 200.000 euro).
La medesima legge di bilancio 2020 ha aumentato la misura dell’agevolazione per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017. Sono state chiarite le modalità di applicazione del credito d’imposta per il caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa ed è stato eliminato l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.
La lettera l) chiarisce che, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta originariamente dalla legge di bilancio 2018 (dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) sono ammissibili all’agevolazione i seguenti costi, previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE.
Si tratta in particolare dei seguenti costi:
a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Il comma 1066 incrementa di 5 milioni per l’anno 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario dell’Università, in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo andrà segnatamente destinato dal Ministro dell’università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per realizzare progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0.
Il CURSA svolge attività di ricerca applicata, con progetti che riguardano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di altri ambiti produttivi.
I progetti dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.
Commi 1068-1074
(Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico)
1068. Al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1037.
1069. Le somme di cui al comma 1068 sono utilizzate, secondo quanto previsto dai commi da 1070 a 1073, per l'erogazione di contributi agli investimenti, che perseguano gli obiettivi di cui al medesimo comma 1068, in macchinari, impianti e attrezzature produttive in misura pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo di ciascun investimento. I contributi erogati ai sensi dei commi da 1068 a 1072 sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento.
1070. La gestione delle risorse di cui al comma 1068 è affidata alla società Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa o a una società da questa interamente controllata. Il gestore è autorizzato, su base semestrale in riferimento a quanto previsto dal comma 1073, a trattenere dalle suddette risorse le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5 per cento delle medesime risorse.
1071. Il gestore provvede a:
a) predisporre e rendere disponibile nel proprio sito internet istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese;
b) verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all'occupazione e all'indotto, e territoriale, nonché, anche in raccordo con le amministrazioni e i soggetti competenti per materia, in relazione a quanto disposto al comma 1069, che le imprese istanti possono beneficiare delle agevolazioni e dei sostegni ulteriori rispetto al contributo di cui ai commi da 1068 a 1072 e ai relativi limiti;
c) verificare che le imprese istanti:
1) si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
2) si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
3) non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
4) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
5) non sia intervenuta nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
1072. In seguito alle verifiche di cui al comma 1071, il gestore comunica, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili e dei criteri di cui al comma 1069 del presente articolo, l'accoglimento delle domande e vincola le somme pluriennali ad esse relative, ai sensi di quanto previsto dai commi da 1037 a 1050. Il contributo è erogato, entro l'anno 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio e rendicontato ai sensi del comma 1073 del presente articolo.
1073. Il gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese beneficiarie del contributo di cui ai commi da 1068 a 1072, definendone i contenuti, la cadenza e le modalità, nonché la documentazione giustificativa. Sulla base delle informazioni così acquisite, il gestore provvede:
a) a revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l'impresa non rispetti più le condizioni di cui al comma 1071, lettera c), o non utilizzi il contributo per gli obiettivi di cui al comma 1068, come documentati ai sensi del comma 1071, lettera b), o non produca la documentazione giustificativa adeguata ai contributi erogati;
b) a rendicontare su base semestrale in relazione all'attività svolta in esecuzione dei commi da 1068 a 1072, nonché alle spese di gestione e alle commissioni trattenute ai sensi del comma 1070.
1074. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette annualmente alle Camere una relazione recante le informazioni di cui al comma 1073, lettera b), relative alla rendicontazione dell'attività svolta dal gestore e delle spese di gestione e delle commissioni da esso trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti e il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale nel quadro del programma Next Generation EU.
I commi 1068-1074 prevedono che parte delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR Italia (istituito dal comma 1037), pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, siano riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40% della spesa complessiva dell’investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata).
Il comma 1068 prevede che nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare delle missioni strategiche relative all’innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR Italia (istituito dal comma 1037), al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico.
Il comma 1069 prevede che le risorse vengano utilizzate per erogare contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive, in misura pari al 40% dell’ammontare complessivo di ciascun investimento.
I contributi sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento.
I limiti entro cui opera il cumulo andrebbero valutati alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato[64].
Quanto agli incentivi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive previsti dalla legislazione vigente, si richiama la “Nuova Sabatini”, misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. La misura è rifinanziata dal disegno di legge in esame, ai commi 95-96.
Il comma 1070 prevede che la gestione delle risorse sia affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia S.p.A. o a società da questa interamente controllata (“Gestore”). Il Gestore è autorizzato, su base semestrale, a trattenere le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5 per cento delle risorse.
Dalla formulazione della norma non appare chiaro, atteso il riferimento al trattenimento delle risorse su “base semestrale” (ossia due volte l’anno), se il limite massimo delle risorse che il gestore è autorizzato a trattenere ammonti a 1,25 oppure 2,5 milioni di euro annui.
Il comma 1071 dispone che il Gestore provveda a:
§ predisporre e rendere disponibile sul proprio sito internet istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese;
§ verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all’occupazione e all’indotto;
§ verificare che le imprese richiedenti:
- si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159[65];
- nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74[66].
Il comma 1072 prevede che il Gestore, effettuate le verifiche ai sensi del comma 1071, comunica l’accoglimento delle domande e proceda all’erogazione del contributo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle disponibilità finanziarie. I contributi devono essere erogati entro il 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ammessa al beneficio e sulla base di apposita rendicontazione.
Il comma 1073 disciplina l’attività di rendicontazione delle imprese beneficiarie. A tal fine si prevede che il Gestore:
§ definisca contenuti, cadenza e modalità, nonché la documentazione giustificativa, per la rendicontazione da parte delle imprese;
§ sulla base delle informazioni acquisite dalle imprese provveda a:
- revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l’impresa non rispetti più le condizioni previste dal comma 4 per l’accesso ai contributi;
- non utilizzi il contributo per investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, come documentati ai sensi del comma 4;
- non produca documentazione giustificativa adeguata dei contributi erogati.
Il comma 1073 lett. b) disciplina l’attività di rendicontazione del Gestore, il quale è tenuto, su base semestrale, a dare conto dell’attività svolta e rendicontare le spese di gestione e le commissioni trattenute ai sensi del comma 1070.
Si osserva che al comma 1070 si fa riferimento unicamente a spese di gestione e non anche a “commissioni” trattenute.
Il comma 1074 dispone che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta una relazione annuale al Parlamento recante le informazioni circa l’attività di rendicontazione del Gestore, il quale è tenuto, ai sensi del comma 1073, lett. b), a dare conto, su base semestrale, dell’attività svolta e delle spese di gestione. Nella relazione deve essere dato conto anche delle commissioni trattenute, nonché dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell’erogazione dei contributi, per valutare l’alto contenuto tecnologico degli investimenti ed il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale, nel quadro del Programma Next generation EU.
Commi 1075-1078
(Contrato frodi nel settore carburanti)
1075. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Entro il 31 dicembre 2021, gli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi si dotano del sistema informatizzato di cui al primo periodo ».
1076. All'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La garanzia di cui al primo periodo è trasmessa, a cura del soggetto che presta la garanzia, per via telematica all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno facoltà di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ».
1077. Per i depositi costieri di oli minerali e i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, autorizzati rispettivamente ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al successivo nulla osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 23 e 25 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; il predetto nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
1078. Per i depositi di cui al comma 1077, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinati gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività in base all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell'attività del deposito. Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni adottate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
I commi 1075-1077 recano disposizioni in tema di adempimenti dei gestori di depositi di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con finalità antifrode.
In particolare, il comma 1075 estende l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021.
Il comma 1077 stabilisce che il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata, condizione necessaria per evitare l’applicazione delle norme in tema di pagamento anticipato dell’IVA.
Il comma 1078 introduce una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali; la validità e l’efficacia della variazione della titolarità e del trasferimento di gestione sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività, da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all’Agenzia delle dogane dei monopoli, nonché al successivo nulla-osta rilasciato dalla medesima Agenzia.
Il comma 1075 dell’articolo in esame estende l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021, a tal fine modificando l’articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2019.
L’articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto l’obbligo, per gli esercenti dei depositi fiscali di prodotti energetici sottoposti ad accisa destinati al mero stoccaggio di tali prodotti, con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, di dotarsi entro il 31 dicembre 2020 (termine così fissato dall’articolo 130, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, decreto Rilancio) del c.d. sistema INFOIL, ossia di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.
La norma richiamata ha l’esplicito scopo di uniformare le procedure di controllo sui depositi fiscali di stoccaggio a quelle già instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, ai sensi dell’articolo 23, comma 14 del Testo Unico Accise - D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA).
Per tali impianti, dotati di un sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'accertamento della liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari alla determinazione della quantità e della qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso in modo autonomo e diretto, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto. Si tratta del cosiddetto sistema INFOIL, che con le norme in esame viene applicato ai depositi fiscali di prodotti energetici di mero stoccaggio.
Con la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 31 luglio 2020, n. 266728/RU sono stati fissati tempi e modalità di esecuzione.
La relazione illustrativa all’originario disegno di legge chiarisce che, in tale contesto, la norma consente di potenziare l’azione di contrasto alle frodi nel settore delle accise, estendendo il dispositivo di controllo attuato dall’Amministrazione finanziaria attraverso il sistema INFOIL; il Governo rileva che, nonostante tali operatori economici movimentino solo prodotti che hanno già assolto l’accisa, l’installazione di sistemi di telemisure storicizzate presso i serbatoi nonché di misuratori all’estrazione in modo tale che sia consentito l’accesso autonomo e diretto da parte dell’Amministrazione finanziaria ai relativi dati garantirebbe una maggiore certezza sulla quantificazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, dei prodotti energetici nonché l’effettiva operatività di detti depositi.
Il comma 1076 chiarisce che la comunicazione dell’avvenuta prestazione di garanzia, necessaria per evitare il pagamento anticipato dell’IVA a carico del gestore di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA, debba essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate.
A tal fine è modificato l’articolo 1, comma 940, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), come successivamente modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 124 del 2019.
Si ricorda che, ai sensi del predetto comma 940, nel caso di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA, trovano applicazione:
§ il comma 937, che prevede il pagamento dell’IVA anticipato, ovvero al momento di immissione in consumo di oli minerali dal deposito fiscale di estrazione o dal deposito di un destinatario registrato;
§ il comma 938, che dispone la consegna in originale della ricevuta di versamento al gestore del deposito e, in mancanza di tale ricevuta, stabilisce che il gestore del deposito sia solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.
Nel caso di depositi a utilizzo misto, le norme sul pagamento anticipato dell’IVA (commi 937 e 938 sopra richiamati) non si applicano in presenza di due condizioni concomitanti: la riconosciuta affidabilità dell’operatore insieme alla prestazione di idonea garanzia.
Con le modifiche in esame, si chiarisce che detta garanzia è trasmessa, a cura del soggetto che presta la garanzia, per via telematica all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno facoltà di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
L’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, emanato in attuazione della disciplina in materia di depositi fiscali contenuta ai commi da 937 a 944 della citata legge n. 205 del 2017, disciplina le modalità di presentazione della garanzia, prevedendo che la stessa possa essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria e offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione; l’importo complessivo della garanzia non può, comunque, mai essere inferiore all’imposta sul valore aggiunto calcolata sui beni oggetto di immissione in corso d’anno; la circolare n. 18/E, in data 7 agosto 2019, dell’Agenzia delle entrate prevede che l’Ufficio territoriale, competente in base al domicilio fiscale del soggetto per conto del quale si procede all’immissione in consumo, riceva dallo stesso l’originale del modello di garanzia e provveda, successivamente, alla verifica di esistenza della garanzia rilasciata e al riscontro dell’importo garantito.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, l’esperienza operativa maturata nello specifico settore evidenzia una recrudescenza di condotte illecite tese ad aggirare l’obbligo di versamento anticipato dell’imposta sul valore aggiunto attraverso la falsa attestazione dei prescritti requisiti di affidabilità e la presentazione di false garanzie all’Agenzia delle entrate da parte di società “cartiere”, attraverso modalità tali da superare i preliminari riscontri effettuati dalla citata Agenzia sulla veridicità delle garanzie stesse.
Al fine di contrastare con maggiore efficacia tale peculiare metodologia illecita, la modifica normativa in esame prevede la dematerializzazione della trasmissione del modello di garanzia, stabilendo che la comunicazione dei dati rilevanti avvenga per via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente da parte del soggetto garante, in luogo del soggetto per conto del quale avviene l’immissione in consumo (come attualmente previsto), con facoltà per i gestori dei depositi di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. La disponibilità telematica di tali informazioni consentirebbe alle strutture operative dell’Amministrazione finanziaria di contrastare più efficacemente le condotte illecite in argomento, ostacolando la possibilità di estrazioni/immissioni in consumo di prodotti petroliferi in deroga all’obbligo di versamento anticipato dell’IVA mediante la presentazione di garanzie false, con positivi effetti sul gettito, che possono essere prudenzialmente stimati in 36 milioni di euro.
Il comma 1077 dispone che, per i depositi costieri di oli minerali ed i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti (che devono essere sottoposti ad autorizzazione, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e dell’articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239), eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l’efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dei depositi stessi siano subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività, da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all’Agenzia delle dogane dei monopoli, nonché al successivo nulla-osta, rilasciato dalla medesima Agenzia.
L’articolo 52 del Codice della navigazione individua le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi.
Sulla base dell’articolo 57 del decreto-legge n. 5 del 2012, le disposizioni del comma 2 dell’articolo 52 che, per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive richiedevano l'autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vanno lette nel senso che l’autorizzazione sia ora in capo al Ministro dello sviluppo economico, che la emana di concerto col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento deve essere associato ad una concessione demaniale marittima di competenza statale.
L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità marittima; l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti costieri sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.
L’Agenzia è tenuta verificare previamente che in capo al soggetto subentrante vi sia il requisito dell’affidabilità economica, nonché dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 23 e 25 del Testo unico delle accise (rispettivamente concernenti i requisiti per l’esercizio di depositi fiscali e commerciali di prodotti energetici).
Tale nulla-osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Il comma 1078 dispone che, per i depositi richiamati al comma 3, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del testo unico n. 504 del 1995) per la gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa (di cui all’articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico), sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore.
Il richiamato articolo 23, comma 4 TUA consente di autorizzare la gestione in regime di deposito fiscale per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi e altresì ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;
b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.
L’articolo 25, comma 1 TUA prevede che gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa siano tenuti a denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito
Si affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di determinare gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività, in base all’entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell’attività del deposito.
Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l’inoperatività del deposito. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni all’esercizio di depositi costieri di oli minerali ed i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti (adottate ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell’articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239).
La relazione illustrativa chiarisce che le norme in esame incontrano l’esigenza di ricondurre le fattispecie di variazione soggettiva della titolarità degli impianti di stoccaggio di oli minerali a un onere informativo, al fine di consentire all’autorità amministrativa che presiede il settore di avere piena contezza degli eventi significativi che coinvolgono l’esercizio dei medesimi, in particolare le vicende che comportano il trasferimento della responsabilità dell’esercizio oggi rimesse al libero potere dispositivo degli operatori.
Nell’assenza di qualsivoglia filtro all’accesso, il Governo ha rilevato che l’attuale regime ha consentito l’ingresso nella filiera distributiva dei carburanti di operatori di dubbia provenienza, che subentrano di fatto nella gestione dell’impianto ricorrendo a forme di interposizione fittizia di altri soggetti, in capo ai quali l’efficacia dell’autorizzazione permane senza soluzione di continuità.
Commi 1079-1083
(Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond IVA)
1079. Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA, l'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e conseguenti attività di controllo sostanziale ai sensi degli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.
1080. Nel caso in cui i riscontri di cui al comma 1079 diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.
1081. Considerato il disposto di cui all'articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1082. Ai fini di cui al comma 1079, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, per il biennio 2021-2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, a espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, da destinare alle relative attività antifrode di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti. Ai fini dell'applicazione del primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.240.000 per l'anno 2021 e di euro 2.600.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.240.000 per l'anno 2021 e a euro 2.600.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a carico del bilancio dell'Agenzia delle entrate.
1083. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1082 e in particolare per l'invalidazione delle lettere d'intento già emesse e per l'inibizione del rilascio di nuove lettere d'intento.
I commi 1079-1083 istituiscono un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio. In tale caso si inibisce inoltre l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA.
Allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l’Agenzia delle entrate a procedere all’assunzione di 50 unità di personale da inquadrare nell’area terza, fascia retributiva F1.
Le lettere di intento sono documenti propri degli esportatori abituali, cioè contribuenti qualificati con uno specifico volume di operazioni effettuate che - previo rispetto di alcuni adempimenti formali - possono effettuare operazioni di acquisto senza IVA, nel limite di un plafond il cui ammontare è determinato dalla legge. Ove intendano acquistare o importare senza applicazione dell’IVA, essi debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione d’intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana.
La relazione illustrativa al riguardo rileva che nel corso degli anni più recenti, sono stati intercettati – mediante analisi delle banche dati in uso all’Amministrazione finanziaria – contribuenti connotati da un profilo fiscale non compatibile con la qualifica di esportatore abituale, verso cui sono state indirizzate attività di controllo sostanziale; queste ultime ne hanno confermato la mancanza dei requisiti soggettivi ed hanno consentito di individuare un falso plafond IVA per importi complessivi altamente significativi. Nei confronti dei destinatari delle lettere d’intento sono state inviate warning letter finalizzate a rendere consapevole il fornitore della debenza dell’imposta nei rapporti con i cessionari così individuati. Si rappresenta tuttavia che, alla luce dell’attuale quadro normativo, l’attività di contrasto alle frodi già posta in essere non impedisce automaticamente ai falsi esportatori abituali di emettere nuove lettere d’intento, né ai fornitori di continuare a trasmettere sulla base delle lettere d’intento precedentemente emesse dagli acclarati falsi esportatori (fino all’ammontare massimo ivi previsto). La norma intende quindi strutturare un meccanismo automatico di blocco, così da disinnescare con immediatezza la condotta fraudolenta perpetrata.
Più in dettaglio il comma 1079, per il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA, prevede che l’Amministrazione finanziaria effettui specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale (previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746), e conseguenti attività di controllo sostanziale (ai sensi degli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplinano i poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria in materia di IVA), finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime.
Per ottenere la qualifica di esportatore abituale (articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746) l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione effettuate e registrate nell'anno precedente a quello di riferimento deve essere superiore al dieci per cento del volume d'affari, senza tenere conto di alcune operazioni (tra cui le cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale). I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento
Il comma 1080 prescrive che, nel caso in cui detti riscontri diano esito irregolare, al contribuente sia inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Conseguentemente, ai sensi del comma 1081 – alla luce delle norme di semplificazione della dichiarazione d’intanto contenute nell’articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di Interscambio (di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) inibisce l’emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini IVA secondo l’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Il richiamato articolo 12-septies ha ridisciplinato le dichiarazioni di intento, disponendo che esse (recanti l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta) siano trasmesse per via telematica all'Agenzia delle entrate, la quale rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l'Agenzia delle entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica. Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio.
Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:
§ ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;
§ effettuare controlli sui file ricevuti;
§ inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).
L’articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 considera operazioni non imponibili – tra le altre -le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.
Il comma 1082 autorizza l’Agenzia delle entrate, con le finalità di contrasto delle frodi, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente e anche in deroga alle disposizioni che impongono il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni a tutte le PPAA mediante concorsi pubblici unici (contenute nell’art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) per il biennio 2021-2022, nell’ambito della vigente dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 50 unità di personale da inquadrare nell’area terza, fascia retributiva F1, da destinare alle relative attività antifrode di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti.
Viene a tal fine autorizzata la spesa di 1.240.000 euro per l’anno 2021 e di 2.600.000 euro a decorrere dall’anno 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 1.240.000 per l’anno 2021 e di euro 2.600.000 a decorrere dall’anno 2022, si provvede a carico del bilancio dell’Agenzia delle entrate.
Il comma 1083 affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode in esame e, in particolare, per l’invalidazione delle lettere d’intento già emesse e per l’inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento.
Commi 1084 e 1085
(Plastic tax e disposizioni per favorire
il riciclaggio di imballaggi per alimenti)
1084. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 635, secondo periodo, dopo la parola: « semilavorati, » sono inserite le seguenti: « comprese le preforme, »;
b) al comma 637, lettera a), dopo le parole: « il fabbricante » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali »;
c) al comma 638, le parole: « , come materia prima o semilavorati, » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il predetto soggetto che produce MACSI può essere censito ai fini del rimborso di cui al comma 642 »;
d) al comma 643, le parole: « euro 10 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 25 »;
e) al comma 645 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , obbligato in solido con i medesimi »;
f) il comma 647 è sostituito dal seguente:
« 647. L'attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui ai commi da 634 a 650 è effettuata con i poteri e delle prerogative di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;
g) il comma 650 è sostituito dal seguente:
« 650. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634, si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »;
h) il comma 651 è sostituito dal seguente:
« 651. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650, con particolare riguardo all'identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l'effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie »;
i) al comma 652, le parole: « dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2021 ».
1085. All'articolo 51, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2021 ».
Il comma 1084 reca una serie di modifiche alla disciplina della plastic tax, volte tra l’altro a introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l’imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall’imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell’Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell’imposta.
Il comma 1085 rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall’art. 51 del D.L. 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973).
Si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) stabiliscono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
Il comma 651 ha demandato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio 2020, nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione dell’imposta; ha affidato a un provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate. Tali provvedimenti non risultano ancora emanati.
La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria del comma 652, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto provvedimento interdirettoriale. L’articolo 133, comma 1, lettera a)) del decreto legge n. 34 del 2020 ha posticipato il termine di operatività dell’imposta al 1° gennaio 2021, a tal fine intervenendo sul comma 652.
Sulla plastic tax e sul settore della plastica e le iniziative del Ministero dell'ambiente, utili elementi di informazione sono stati recentemente forniti in risposta all'interrogazione 4-03994. Per una sintesi della normativa emanata e in itinere in materia di plastica si rinvia al paragrafo “Plastiche” del tema “Rifiuti e discariche”.
In particolare, il comma 1084, lettera a), modifica la definizione di MACSI semilavorati, contenuta al comma 635 della predetta legge di bilancio 2020, esplicitando l’inclusione delle preforme nell’ambito dei medesimi. Ciò allo scopo di fugare dubbi in ordine alla definizione dell’oggetto dell’imposta.
Il comma 635 stabilisce che sono considerati MACSI anche i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.
La preforma è un manufatto ottenuto dallo stampaggio di PET atto a diventare bottiglia o contenitore per bevande, tramite apposito processo di soffiatura.
Con la lettera b) si integra il comma 637, lettera a), per includere tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sui MACSI, anche i committenti, vale a dire i soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.
La lettera c) sopprime il riferimento alle materie prime e ai semilavorati, al comma 638, il quale prevede che non sia considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche.
Si prevede quindi che il soggetto non obbligato al pagamento dell’imposta sui MACSI, su richiesta, possa essere censito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel proprio sistema informativo.
La lettera d), con una modifica al comma 643, eleva da 10 a 25 euro la soglia di esenzione dall’imposta risultante dalle dichiarazioni trimestrali.
Con la lettera e) viene inserita nel comma 645 la previsione che rende il rappresentante fiscale, di cui si avvalgono i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, responsabile in via solidale con i produttori dei MACSI.
Le modifiche introdotte dalla lettera f) al comma 647 consentono all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di esercitare i poteri conferiti dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 504/1995 (Testo unico delle accise) nell’espletamento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta sui MACSI.
Tale articolo autorizza i funzionari dell'amministrazione finanziaria, tra l’altro, ad eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi, ad accedere liberamente, in qualsiasi momento negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti, a utilizzare strumenti di misura, a eseguire verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche, nonché a esaminare registri e documenti.
Per il riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati in relazione alle materie plastiche da loro utilizzate provenienti da impianti di riciclo, è prevista la possibilità che la medesima ADM possa intervenire presso i fornitori della medesima plastica riciclata.
Con le modifiche al comma 650 introdotte dalla lettera g) è ridotta nel minimo e nel massimo l’entità delle sanzioni amministrative attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell’imposta, che viene fissata quindi dal doppio al quintuplo - anziché al decuplo - dell'imposta evasa, non inferiore comunque a 250 - anziché 500 - euro. Gli importi inerenti le sanzioni amministrative previste per la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale e per ogni altra violazione riguardante l’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500, anziché da euro 500 ad euro 5.000.
Con la lettera h) è modificato il comma 651 per precisare l’ambito di applicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, introducendovi le modalità di registrazione dei soggetti obbligati, le modalità per l’effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, le modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta a carico dei soggetti obbligati, la determinazione, anche forfettaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, nonché il tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI e la compostabilità degli stessi.
Per quanto riguarda il provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, si stabilisce che esso individui i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell’imposta oltre alle già previste modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie.
Infine, la lettera i) differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l’imposta in argomento, a tal fine modificando il comma 652.
Il comma 1085 è volto a rendere strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato (PET) utilizzato negli imballaggi per alimenti, attualmente previste, in via sperimentale, dall’art. 51, comma 3-sexies, del D.L. 104/2020.
Il citato comma 3-sexies ha disposto che per le bottiglie in PET non trova applicazione, in via sperimentale per tutto il 2021, l'obbligo (previsto dall’art. 13-ter, comma 1, del D.M. Sanità 21 marzo 1973) di usare almeno il 50% di PET vergine.
In altre parole, in virtù del comma 3-sexies come novellato dalla norma in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2021 vi sarà la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal citato art. 13-ter.
Si ricorda che il comma 3-septies impone al Ministero della salute di provvedere a modificare il citato decreto 21 marzo 1973, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies.
Rinviando alla scheda di lettura contenuta nel dossier sul ddl di conversione del D.L. 104/2020 per una trattazione più approfondita della materia, si ricorda in questa sede che la norma di cui al comma 3-sexies riprende nei contenuti il disegno di legge A.S. n. 1745, all'esame della 13a Commissione del Senato, la cui relazione illustrativa evidenzia la necessità di favorire l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili avviati al riciclo, e in particolare del polietilentereftalato (PET), materiale con il quale sono oggi realizzate la maggior parte delle bottiglie e degli altri contenitori in plastica in commercio, sottolineando come il limite attualmente posto dalla normativa regolamentare di settore si ponga in contrasto con tali obiettivi di riciclo e riutilizzo, anche nell'ottica dell'economia circolare.
Comma 1086
(Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche sugar tax)
1086. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 663, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento »;
b) al comma 664, lettera a), dopo le parole: « al condizionamento » sono inserite le seguenti: « ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento »;
c) al comma 666, le parole: « dal fabbricante nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti di cui al comma 664, lettera a), » e le parole: « dallo stesso soggetto » sono sostituite dalle seguenti: « dagli stessi soggetti »;
d) il comma 674 è sostituito dal seguente:
« 674. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »;
e) al comma 676, le parole: « dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 ».
Il comma 1086 modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax) estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendo la decorrenza dell'imposta di un anno.
In dettaglio, il comma 1086 in esame apporta alcune modificazioni alla disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti aggiunte prevista dall’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).
Si rammenta innanzitutto, sinteticamente, che i commi 661-676 della legge di bilancio 2020 prevedono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che la disposizione in esame mira, in primo luogo, ad attuare una più puntuale individuazione dei soggetti obbligati al pagamento della suddetta imposta.
a) Il comma 663 stabilisce il momento in cui l'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile. La nuova formulazione della lettera a) proposta dalla disposizione in commento include tra i soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria anche quello, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento.
b) Il comma 664 definisce il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. Tra questi individua, alla lettera a), il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera a). La disposizione in commento aggiunge anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento.
c) Conseguentemente, al comma 666, il quale esonera dall'imposta le bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale, si inserisce il riferimento ai soggetti di cui al novellato comma 664, lettera a).
Nella relazione illustrativa il Governo fornisce alcune informazioni ulteriori. La vigente disposizione identifica come soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, espressamente, il fabbricante nazionale di bevande edulcorate o, se diverso, il soggetto che si limita a condizionarle, soggetti per i quali l’obbligazione tributaria sorge e diventa esigibile all’atto della cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.
I predetti soggetti sono, in buona sostanza, gli esercenti gli impianti di produzione in cui le bevande edulcorate sono ottenute, nel caso del fabbricante, a partire da materie prime o da semilavorati, nel caso dell’esercente l’impianto di condizionamento, a partire da prodotti che, non necessitando di ulteriori lavorazioni, risultano già pronti per il condizionamento.
Nella realtà operativa del settore in questione, però, può accadere che i predetti esercenti realizzino le bevande edulcorate per conto di un soggetto, anche non residente nel territorio nazionale, che effettua, lui stesso, la cessione delle bevande che sono state prodotte per suo conto.
In questo caso, il predetto soggetto cedente, pur non avendo la diretta gestione dell’impianto di produzione, deve essere assimilato, limitatamente all’applicazione dell’imposta in parola, al fabbricante e pertanto rientrare tra i soggetti obbligati al pagamento del medesimo tributo.
In tal senso, con la modifica di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello schema in parola, si provvede ad identificare in modo puntuale il soggetto sopra illustrato, che comunque, seppur implicitamente, era già ricompreso nella figura del fabbricante e che ora viene solo espressamente indicato nel novero dei soggetti obbligati.
Conseguentemente, con la modifica di cui alla lettera c) si provvede ad adeguare la previsione di cui al comma 666 al nuovo disposto, così come riformulato, del comma 664 che individua i soggetti obbligati al pagamento del tributo.
d) Viene inoltre modificata la disciplina delle sanzioni amministrative prevista dal 674, disponendo che il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo (decuplo in base alla legislazione vigente) dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250 (500 nella legislazione vigente). In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento (attualmente 30 per cento) dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150 (attualmente euro 250). Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500 (da euro 500 a 5000 nella legislazione vigente). Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
e) Viene infine differita la decorrenza della disciplina in esame dal 1°gennaio 2021 al 1° gennaio 2022.
Nella relazione illustrativa il Governo motiva il differimento della decorrenza in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici interessati a causa dell'emergenza da COVID-19.
Il differimento della decorrenza al 1° gennaio 2022, in luogo di quello al 1° luglio 2021 inizialmente previsto dal disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, è stato deciso nel corso dell'esame da parte della Camera.
Commi 1087-1089
(Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)
1087. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.
1088. Il credito d'imposta di cui al comma 1087 spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
1089. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 1087, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.
La disposizione istituisce un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022.
Con l’obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, il comma 1087 riconosce un credito di imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile per le spese sostenute da:
§ persone fisiche,
§ soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni,
§ enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito d’imposta è pari al 50 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Il comma 1088 individua il limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Al fine del rispetto di tale limite di spesa, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame
Il successivo comma 1089 prevede il monitoraggio e la valutazione d'impatto dell'intervento in esame in termini di riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. A tal fine, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA, che trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.
Comma 1090
(Subentro Agenzia delle entrate -
Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A.)
1090. Nell'ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana. Per garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione, è previsto un contributo in conto capitale in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogare entro trenta giorni dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021.
Il comma 1090 prevede la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione.
Al fine di garantire il subentro senza soluzione di continuità la disposizione autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro.
Preliminarmente si ricorda che l’articolo 1, comma 3, del decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, che attribuisce l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ha stabilito che l’ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (articolo 2).
In attuazione della richiamata disposizione, l’articolo 28 della legge regionale n. 16 del 2017 della Regione siciliana, ha autorizzato l’avvio delle procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia SpA previa stipula, entro il 31 dicembre 2018, di apposita convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali del personale. Successivamente, l’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2019, della Regione siciliana, ha prorogato il termine per la stipula al 31 dicembre 2019 autorizzando, altresì, il governo della regione - ove entro tale data la convenzione non fosse stata stipulata - ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che potesse essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella regione.
Come rilevato nelle relazione illustrativa che accompagna il testo, la sopra richiamata possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A., nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione, ha assunto nel 2020 un carattere di urgenza. La perdurante situazione di difficoltà economico-finanziaria di Riscossione Sicilia S.p.A. è apparsa, infatti, ulteriormente compromessa dalle significative perdite di ricavi derivanti dalla sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 2020 (disposta dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica). Tale situazione, pertanto, potrebbe impattare negativamente sulla prospettiva di mantenimento del criterio della continuità aziendale.
Il comma in esame, conseguentemente, stabilisce che nell’ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano l’Agenzia delle entrate-Riscossione può subentrare a Riscossione Sicilia S.p.A. nell’esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana.
Al fine di garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione, la disposizione autorizza nel 2021 un contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogarsi, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del subentro (utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società).
Comma 1091
(Contributo all’Agenzia delle entrate -
Riscossione per il triennio 2020-2022)
1091. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti:
« 326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessivamente a 450 milioni di euro, di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l'anno 2021 e 38 milioni per l'anno 2022, a valere sui fondi accantonati nel bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200 milioni di euro derivanti dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla deliberazione del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia.
327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 112 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326.
328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, anche rideterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326 ».
Il comma 1091 rimodula, incrementandolo, il contributo erogato dall’Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione.
Tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla delibera del bilancio semestrale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale.
Preliminarmente si ricorda che i commi da 326 a 328 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) autorizzavano l’Agenzia delle entrate ad erogare una quota non superiore a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per l’anno 2021 a titolo di contributo in favore dell’ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione. L’articolo 155 del decreto legge n.34 del 2020 ha sostituito integralmente i commi richiamati (326, 327 e 328) incrementando a 300 milioni di euro per l’anno 2020 la quota massima erogata a favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione tenuto conto dell’esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione.
Si ricorda che l’Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, e svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale. L’ente è sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze ed è strumentale dell’Agenzia delle entrate a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203. Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 (a eccezione di Equitalia Giustizia). Essa può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall'ISTAT) e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione (D.L. n. 50 del 2017, articolo 35).
Il comma in esame sostituisce nuovamente i sopra citati commi da 326 a 328 della legge di bilancio 2019 incrementando il contributo erogato dall’Agenzia delle entrate nel triennio 2020-2022 al fine di garantire l'esigenza dell'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione.
In particolare, il nuovo comma 326 della legge di bilancio 2019 stabilisce che l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessivamente a 450 milioni di euro di cui 300 milioni per l'anno 2020, 112 milioni per l’anno 2021 e 38 milioni per l’anno 2022, a valere sui fondi accantonati in bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementati di 200 milioni derivanti dall’avanzo di gestione dell'esercizio 2019 (in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate.
Si ricorda che il sopra citato comma 358 della legge 24 dicembre 2007, n. 244-legge finanziaria 2008 stabilisce che le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.
La disposizione fa salvo quanto previsto in via generale dalla disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione (articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999) e stabilisce che tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla delibera del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate – Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale.
Nella relazione illustrativa tale intervento è giustificato dalla previsione che il contributo previsto dal menzionato articolo 155 non appare più idoneo a garantire per l’intero triennio il pareggio di bilancio dell’Ente in quanto le previsioni di incasso risultano condizionate dagli ulteriori differimenti del termine di sospensione dei pagamenti intervenuti, della mancata attivazione delle procedure di riscossione. In considerazione dell’attuale sistema di remunerazione dell’ente basato prevalentemente sull’aggio da riscossione le attuali stime d’incasso per gli anni 2021 e 2022 comportano per tali anni una contrazione prospettica dei ricavi dell’Ente tale da non assicurare il pareggio di bilancio, quantificata in 150 milioni di euro aggiuntivi rispetto all’importo già previsto.
A tale proposito, si ricorda sinteticamente che il decreto legge n. 129/2020 estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel decreto Cura Italia (Dl n. 18/2020) e nei successivi decreti Rilancio (Dl n. 34/2020) e Agosto (Dl n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo. I pagamenti devono essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021. È stata estesa al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Il nuovo comma 327 della legge di bilancio 2019 chiarisce che qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate - Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l’incremento della quota di 112 milioni, erogabile allo stesso ente per l'anno 2021.
La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, anche rideterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate -Riscossione per l'anno 2022 (comma 328 della legge di bilancio 2019).
Commi 1092 e 1093
(Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali)
1092. Al comma 807 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti »;
b) alla lettera c), le parole: « fino a 200.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti ».
1093. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».
I commi 1092-1093 intervengono sulla disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l’iscrizione nell'albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, con riferimento ai comuni di minore dimensione.
In particolare, per svolgimento di funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, la soglia di capitale interamente versato richiesta ex lege fissata in misura pari a 150.000 mila euro. Inoltre, per effetto delle modifiche in esame, viene richiesta una soglia di 500.000 euro nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti.
Si differisce di sei mesi, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, il termine valevole, per i soggetti iscritti all’albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.
Si ricorda preliminarmente che la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 784-815) hanno complessivamente riformato la riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, il provvedimento:
· ha modificato la disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente;
· ha disciplinato in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
· ha introdotto anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l’accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
· ha novellato novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
· in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
· ha istituito una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
· ha disposto la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l’atto esecutivo.
In particolare il comma 807 ha introdotto, per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, ovvero nella sezione separata degli esercenti attività collaterali, l’obbligo di adempiere ai seguenti specifici adempimenti patrimoniali, sotto forma di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:
a) due milioni e cinquecentomila euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
c) cinquecentomila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali nelle province, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
Il comma 808 prevede che i soggetti iscritti all’albo e alla menzionata sezione speciale devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle predette misure minime entro il 31 dicembre 2020
Il comma 1092, lettera a) (introducendo una nuova lettera b-bis) al comma 807) determina la soglia di capitale interamente versato (in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria) richiesta per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, che viene fissata in misura pari a 150.000 mila euro. Di conseguenza, la successiva lettera b) modifica la lettera c) del comma 807, che richiede un capitale interamente versato pari a 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; per effetto delle modifiche in esame, tale soglia viene richiesta nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti.
Il comma 1093 modifica il successivo comma 808 della legge di bilancio 2020, differendo di sei mesi, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, il termine valevole, per i soggetti iscritti all’albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.
Comma 1094
(Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei comuni interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)
1094. All'articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022 ».
Il comma 1094 proroga la sospensione di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
A tal fine la disposizione novella l'articolo 35 del decreto-legge n. 109 del 2018 ("decreto Genova", conv. dalla legge n. 130 del 2018). Esso aveva previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2020.
Più in dettaglio, il comma in esame sospende, dalla data del 29 settembre 2018 (entrata in vigore del citato decreto-legge n. 109 del 2018) fino al 31 dicembre 2021 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti:
- dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
- dall'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS;
- dalle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Nel testo previgente i medesimi termini erano sospesi fino al 31 dicembre 2020, riprendendo a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Commi 1095-1097
(Lotteria dei corrispettivi e cashback)
1095. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 540:
1) al primo periodo, dopo le parole: « che effettuano » sono inserite le seguenti: « , esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, »;
2) al terzo periodo, le parole: « del sito internet dell'Agenzia delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli »;
b) al comma 541, dopo le parole: « o professione » sono inserite le seguenti: « esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico »;
c) al comma 542, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con il provvedimento di cui al comma 544 sono istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro ».
1096. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « l'attribuzione dei premi e » sono soppresse.
1097. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 288 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale »;
b) al comma 290, il secondo periodo è soppresso.
I commi 1095 e 1096 novellano la disciplina della lotteria dei corrispettivi limitando la partecipazione alla lotteria ai soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.
Il comma 1097 modifica la disciplina delle misure premiali per l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l'altro, che le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.
Lotteria dei corrispettivi
Le lettere a) e b) del comma 1095 recano novelle, rispettivamente, ai commi 540 e 541 dell'art. 1, della legge di bilancio per il 2017 (l. n. 232/2016) in materia di lotteria dei corrispettivi (o lotteria degli scontrini). A seguito delle novelle si prevede che la partecipazione alla lotteria sia riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. La modifica al comma 542 (di cui alla lettera c) del comma 1 in esame) stabilisce che il limite annuo dell'ammontare complessivo dei premi pari a 45 milioni di euro si applichi a tutti i premi (e non solo quindi ai "premi speciali", destinati dalla disciplina previgente ai pagamenti elettronici).
Ulteriore modifica al comma 540 chiarisce che le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il portale "Lotteria" del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (e non "dell'Agenzia delle entrate", come nella formulazione del testo previgente).
Il comma 1096 reca novella all'art. 18, comma 2, del D.L. n. 119/2018 (conv. dalla legge n. 136 del 2018). Il comma 2 dell'art. 18 del DL n. 119 in parola istituisce un apposito fondo presso il MEF (con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021) per far fronte alle spese connesse alla lotteria. La novella in esame specifica che tali risorse siano destinate alle spese amministrative connesse alla gestione della lotteria e non più, come nel testo vigente, "all'attribuzione dei premi".
I commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno previsto l’istituzione di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.
Si ricorda, inoltre, che il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019 dispone in ordine alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria. Le modalità tecniche per l'attuazione della lotteria degli scontrini sono definite con Det. 5 marzo 2020, n. 80217/RU, emanata dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli congiuntamente con l'Agenzia delle entrate.
L'avvio della lotteria è stato prorogato al 1° febbraio 2021 dall'art. 3, commi da 9 a 11, del decreto-legge n. 183 del 2020 ("proroga termini", all'esame del Parlamento al momento della redazione della presente scheda),
La data di avvio della lotteria era stata fissata al 1° gennaio 2021 dal citato D.L. n. 119/2018. La proroga al 1° febbraio 2021 disposta dal D.L. n. 183 si è resa necessaria, secondo la relazione illustrativa annessa al provvedimento, per tenere conto delle difficoltà causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici istallati, necessari ai fini della lotteria.
In particolare, il comma 9 dell'art. 3, D.L. n. 183/2020, sopra richiamato, novellando il comma 544 della legge di bilancio 2017, prevede che il provvedimento, ivi previsto, del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sia emanato entro e non oltre il 1° febbraio 2021. A tale provvedimento è demandata la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria. Si precisa inoltre che la locuzione "ogni altra disposizione necessaria" fa riferimento anche all'avvio, oltre che all'attuazione, della lotteria.
Inoltre, il comma 10 dell'art. 3 ha modificato il citato comma 540 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 introducendo il termine del 1° marzo 2021 a decorrere dal quale, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 32051 del 29 gennaio 2021 sono state dettate le disposizioni attuative per l'avvio della lotteria.
Per l'avvio della lotteria il 1° febbraio 2021 e le principali indicazioni sulle modalità di partecipazione e sui premi, cfr. il Comunicato stampa del 30 gennaio 2021
Cashback
Il comma 1097 reca novella ai commi 288 e 290 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2020 (l. n. 160 del 2019) in materia di misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback).
L'articolo 1, comma 288 della legge di bilancio 2020 (come modificato dall'art. 73 del d.-l. n. 104/2020, conv. dalla l n. 126/2020) prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289.
Con la modifica introdotta dal comma 1097 si chiarisce che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Il citato comma 289 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290. Quest'ultimo reca uno stanziamento, in apposito fondo nello stato di previsione del MEF, pari 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per il finanziamento delle misure premiali in oggetto. Il comma 1097 in esame abroga la disposizione (di cui al secondo periodo del comma 290) che prevede che tale importo possa essere elevato in considerazione dell'emersione di base imponibile (rilevata dall'apposita Commissione, ai sensi dell'art. 10-bis.1 della legge n. 196 del 2009) a seguito dell'applicazione della misura premiale.
Si ricorda che il citato art. 73 del d.-l. n. 104/2020 ha inserito i due nuovi commi 289-bis e 289-ter in materia di cashback. Il comma 289-bis prevede che il MEF debba utilizzare la piattaforma PagoPA (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005-Codice dell'amministrazione digitale), e affidare alla società PagoPA S.p.A. (articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 135 del 2018), i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l’anno 2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020.
Il comma 289-ter prevede che le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria (ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie) siano affidate dal MEF alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, sono anch'esse a carico delle risorse finanziarie di cui al già citato comma 290.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 156 del 2020, sono state stabilite le modalità di attuazione della disciplina del cashback. Si prevede un rimborso in misura percentuale per pagamento effettuato con strumenti di pagamento elettronici, con riferimento a determinati periodi (i due semestri del 2021 ed il primo semestre 2022). Ricevono il rimborso i soggetti che effettuato un numero minimo di 50 transazioni. Il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione. Si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione (le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro). Il rimborso è commisurato a un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore a 1.500 euro in ciascun periodo.
Il medesimo decreto aveva inoltre previsto (art. 7) un rimborso per un periodo sperimentale (8 - 31 dicembre 2020), c.d. extra cashback di Natale.
Si ricorda che l'adesione al cashback è comunque su base volontaria.
Si segnala infine che le iniziative relative alla lotteria dei corrispettivi e il cashback sono riconducibili al c.d piano Italia Cashless, recante le misure per ridurre dell'uso del contante e favorire il tracciamento dei pagamenti.
Commi 1098-1100
(Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro)
1098. All'articolo 120, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « nell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 ».
1099. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge, fino al 30 giugno 2021.
1100. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridotta di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.
I commi 1098-1100 stabiliscono che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.
Preliminarmente si ricorda che l’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Negli interventi agevolabili sono compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta:
§ è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
§ è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Si ricorda, altresì che l’articolo 122 del sopra citato decreto stabilisce altresì che fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, nonché gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
Per una panoramica dettagliata sulla materia si rinvia alla consultazione della scheda informativa dell’Agenzia delle entrate: Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
Il comma 1098 in esame modifica il termine indicato per utilizzare l’agevolazione fiscale stabilendo che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro non sarà più utilizzabile nell’anno 2021, ma solo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
Il comma 1099 modifica anche il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito. La norma prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro possono optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021.
Il comma 1100 conseguentemente alle norme introdotte dai commi precedenti, riduce di un miliardo di euro l’autorizzazione di spesa prevista per la copertura degli oneri (pari a 2 miliardi di euro) derivanti dall’applicazione del credito d’imposta (articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Comma 1101
(Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600)
1101. All'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall'articolo 43 del presente decreto non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa al contribuente la facoltà di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni »;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. E' concessa al contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall'articolo 43 non sono ancora scaduti, a condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stipulato con le autorità competenti di Stati esteri; b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo; c) le autorità competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualità precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni »;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 è subordinata al versamento di una commissione pari a:
a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;
b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;
c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.
3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla metà. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nel presente comma ».
Il comma 1101 amplia la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi, che la legislazione vigente limita al periodo in corso alla data di presentazione dell'istanza per gli accordi conseguenti a quelli con altre autorità estere (accordi bilaterali o multilaterali) o di stipula dell'accordo con l'amministrazione finanziaria nazionale (accordi unilaterali), fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento previsto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Nel caso di accordi unilaterali la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo. Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti estere acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti. Viene previsto, infine, che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante.
L'articolo 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede una procedura che consente all'amministrazione finanziaria e alle imprese che esercitano attività internazionale di stipulare accordi preventivi, volti a predeterminare elementi rilevanti ai fini dell'obbligazione tributaria, quali: il regime dei prezzi di trasferimento; la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza; la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione; l'attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; l'erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.
Le disposizioni attuative della disciplina degli accordi preventivi sono state dettate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2016, che stabilisce le modalità operative per l’accesso alla procedura.
I commi 2 e 3 dell'articolo 31-ter disciplinano il periodo di efficacia degli accordi preventivi. Gli accordi stipulati fra un'impresa e l'autorità nazionale competente (accordi unilaterali) vincolano di norma le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti. Qualora invece conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (accordi bilaterali o multilaterali), vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.
Per effetto delle modifiche recate dalle disposizioni in esame viene ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento previsto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (di norma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
I presupposti per l'esercizio di tale facoltà vengono differenziati in base alla natura bilaterale o multilaterale dell'accordo. In particolare, nel caso di accordi unilaterali (lettera a) del comma 1) fra un'impresa e l'autorità nazionale competente è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo (accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza). Nel caso in cui la retroazione del termine di efficacia dell'accordo renda necessario rettificare il comportamento adottato dal soggetto passivo, l'impresa dovrà provvedere all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998) senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.
Nel caso di accordi bilaterali o multilaterali (lettera b) del comma 1), oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti di Stati esteri acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti. Anche in questo caso, qualora in applicazione degli accordi sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni.
La lettera c) del comma 1 prevede che l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione pari a:
a) diecimila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a cento milioni di euro;
b) trentamila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra cento milioni e settecentocinquanta milioni di euro;
c) cinquantamila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a settecentocinquanta milioni di euro.
Tali importi sono ridotti alla metà in caso di richiesta di rinnovo dell’accordo.
L'articolo in esame prevede, infine, che le disposizioni di attuazione della disciplina in argomento siano adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Commi 1102-1107
(Semplificazioni fiscali)
1102. All'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni ».
1103. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione ».
1104. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ».
1105. All'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « Per i periodi d'imposta 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 ».
1106. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente » sono inserite le seguenti: « e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria »;
b) al comma 2, dopo le parole: « anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, » sono inserite le seguenti: « in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, ».
1107. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi ».
I commi da 1102 a 1107 introducono alcune norme di semplificazione fiscale. Le norme allineano per i contribuenti minori i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta; stabiliscono che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio e introducono nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; estendono al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria; semplificano la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA; prevedono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della pubblicazione su internet, inviano al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell'anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazionedell’ IRAP.
In particolare, il comma 1102 modifica l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542 che prevede la possibilità per i contribuenti minori di effettuare trimestralmente, anziché mensilmente, le liquidazioni periodiche (articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100) e i relativi versamenti dell'imposta.
Si ricorda che per tali contribuenti rimane l’obbligo mensile di annotazione delle fatture emesse nel registro (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Si segnala che in base all’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, sono da considerarsi contribuenti minori i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività.
Il nuovo comma 3-bis introdotto dalla disposizione in esame allinea per tali contribuenti le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. A tal fine la norma prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Il comma 1103 stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati avvenga non più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio.
Si ricorda sinteticamente che la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio e il decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l'Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica. Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La legge di bilancio 2018 ha previsto successivamente l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio a partire dal 1° gennaio 2019 sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).
L’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce tuttavia, uno specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere: i soggetti passivi sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).
La norma modificando il richiamato articolo 1, comma 3-bis prevede che con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica.
Con riferimento alle medesime operazioni:
§ la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione come previsto dall’articolo 12-ter del decreto legge 34 del 2019 o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);
§ la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si sottolinea che la modifica normativa è finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, prevedendo che possa essere usato un unico canale di trasmissione, il Sistema di interscambio, sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all’Agenzia i dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’obbligo di trasmissione di un’apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere.
Il comma 1104, facendo seguito alla nuova disciplina introdotta dal comma, modifica l’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in materia di sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere introducendo due nuovi periodi che stabiliscono le nuove sanzioni applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022.
In particolare la disposizione prevede che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Il comma 1105 estende anche al periodo d’imposta 2021 la vigenza della disciplina prevista dall’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 che stabilisce che per i periodi d’imposta 2019 e 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Il comma 1106 introduce alcune norme volte a integrare le disposizioni che disciplinano la consultazione e la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate dei documenti precompilati IVA.
A tale proposito si ricorda che l’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2019), sostituendo integralmente l’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, prevede che a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
§ registri delle fatture e degli acquisti (articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
§ comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
Successivamente l’articolo 142 del decreto legge n. 34/2020 ha disposto lo slittamento dell’avvio sperimentale del processo alle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021.
Tale processo di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti è stato illustrato dal direttore dell’Agenzia delle entrate durante un’audizione al Senato della Repubblica (Indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco). Il direttore ha rappresentato che avendo tutti i dati IVA disponibili, sia quelli legati alla fatturazione elettronica sia quelli legati alla trasmissione dei corrispettivi, l’amministrazione finanziaria può mettere i contribuenti nelle condizioni di ricevere i registri IVA disponibili in linea sulla base dei dati acquisiti; inoltre, sono messe a disposizione anche le bozze delle liquidazioni periodiche precompilate, così come la bozza della dichiarazione IVA precompilata. Il contribuente può apportare modifiche alla bozza dal momento che l’Agenzia è in possesso del dato numerico ma non possiede tutte quelle ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo e, quindi, alla percentuale di detraibilità di alcune spese nota solo all’interessato.
La lettera a) del comma in esame specifica che che per la predisposizione dei menzionati documenti precompilati IVA, l’Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti dalle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni, da quelle transfrontaliere e dai corrispettivi acquisiti telematicamente, anche i dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria.
La lettera b) chiarisce che in merito alla possibilità prevista per l’operatore IVA di usufruire dei documenti precompilati IVA per il tramite di intermediari (articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 127) questi ultimi devono aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.
Il comma 1107 prevede che allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo dell'anno a cui l’imposta si riferisce inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive–IRAP mediante l’inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della loro pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360).
Nella relazione illustrativa si sottolinea che tale intervento è volto a facilitare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari. Viene, infatti, in tal modo creato un unico sito per la consultazione degli atti relativi all’IRAP, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle varie regioni e province autonome.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il mancato inserimento da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.
Comma 1108
(Imposta di bollo sulle fatture elettroniche)
1108. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Il comma 1108 chiarisce che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.
Più in dettaglio la norma in esame chiarisce che l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio (di cui all’articolo 1, comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) grava sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, in solido, anche nel caso in cui la fattura è emessa - ai sensi dell’articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, D.P.R. IVA - da un soggetto terzo per suo conto.
La relazione illustrativa chiarisce che scopo della norma è evitare incertezze nell’applicazione dell’imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all’emissione della fattura è diverso dal soggetto cedente o prestatore, chiarendo che anche in tali casi, resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore, ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 642 del 1972 (TU sull’imposta di bollo), per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.
Si ricorda che l’articolo 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019 consente all’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.
L’Agenzia, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio (disciplinato dall’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008).
L’Agenzia include nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. del 16 giugno 2014), sia l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.
Nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972 che reca il Testo Unico sull’imposta di bollo.
L’articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. In tal caso l’amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Il comma 1-bis dell’articolo 17, come modificato dall’articolo 26 del decreto-legge n. 23 del 2020 dispone che, ove l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre sia superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Ove, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.
L’articolo 143 del D.L. n. 34 del 2020 (decreto “rilancio”) ha differito dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle norme che hanno introdotto la procedura di integrazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, ove non rechino l’annotazione di assolvimento dell’imposta.
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l'Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica. Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio.
Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:
§ ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;
§ effettuare controlli sui file ricevuti;
§ inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).
L’articolo 21 del D.P.R. IVA (n. 633 del 1972) disciplina l’obbligo di fatturazione prevedendo che, per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.
Commi 1109-1115
(Memorizzazione e trasmissione corrispettivi)
1109. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione »;
b) al comma 5-bis, primo periodo, la parola: « gennaio » è sostituita dalla seguente: « luglio »;
c) il comma 6 è abrogato;
d) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: « dal comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 6, comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ».
1110. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 »;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: « cento per cento » sono sostituite dalle seguenti: « novanta per cento »;
c) al comma 4, dopo le parole: « 2, primo periodo, » sono inserite le seguenti: « 2-bis, primo periodo, ».
1111. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
« 2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »;
b) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma »;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. ».
1112. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri ».
1113. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma ».
1114. All'articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo le parole: « articoli 6, » sono inserite le seguenti: « comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, ».
1115. Le disposizioni di cui ai commi da 1109 a 1114 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
I commi da 1109 a 1115 introducono un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Le disposizioni definiscono le sanzioni per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti; per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione; per l’omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione.
Si chiarisce inoltre il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti e viene differita l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.
Si ricorda in via preliminare che l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, come modificato nel tempo - in particolare dal decreto-legge n. 119 del 2018, dalla legge di bilancio 2019 e dal decreto n.34 del 2020 - dispone che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate (articolo 22 del DPR IVA) memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrino elettronico). L’operatività dello scontrino elettronico è stabilita al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro.
Il comma 6-ter del sopra citato articolo 2 dispone in linea generale che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri dei commercianti al minuto e assimilati siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione della relativa operazione (determinata ai sensi delle regole generali in tema di IVA, ossia ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). Rimangono fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100).
Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste dalla legge, ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
In merito alle sanzioni, il comma 6 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015 stabilisce che, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applichino le sanzioni previste per la mancata emissione di ricevuti e scontrini e quelle per la reiterazione di dette violazioni (rispettivamente articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). Ai sensi del richiamato articolo 6, comma 3, nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Nel caso di contestazione (articolo 12, comma 2), nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
Il comma 1109, lettera a) modifica il sopra citato articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, precisando che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l’operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.
La lettera b) differisce la operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione (comma 5-bis dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 127/2015) dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. Pertanto con la modifica in esame a decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
La lettera c), in conseguenza della nuova disciplina introdotta, abroga il comma 6 mentre la lettera d) apporta modifiche di coordinamento al comma 6-ter.
Il comma 1100, lettera a), introduce un nuovo comma 2-bis all’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (in materia di sanzioni tributarie) che stabilisce che se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.
Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si precisa che la mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri (infedele) sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell’adempimento. La sanzione prevista dall’articolo 6, comma 2-bis si applica quindi una sola volta, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.
Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti.
Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Le lettere b) e c) introducono modifiche formali di coordinamento.
Il comma 1111 introduce modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. La lettera a) introduce un nuovo comma 2-quinquies che stabilisce che per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.
Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Si ricorda che il sopra citato articolo 12 stabilisce che è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.
La lettera b) stabilisce che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (comma 5, articolo 11 del richiamato decreto n. 471) si applica anche all’omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.
La lettera c) dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli strumenti trasmissione telematica o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmettono telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.
Il comma 1112 modifica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto). La norma stabilisce che le sanzioni accessorie previste dal richiamato articolo 12 si applicano anche nelle ipotesi di violazioni consistenti nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).
Come sopra segnalato, il comma 2 del menzionato articolo 12 prevede che qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
La comma 1113 stabilisce che le sanzioni previste per l'omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.
Si ricorda che il comma 3 del richiamato articolo 12 prevede che se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.
Il comma 1114 integra l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento al fine di coordinare le cause di esclusione sancite al comma 1, lettera b-quater), alla nuova disciplina sanzionatoria. In particolare la norma stabilisce che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.
Il comma 1115 stabilisce l’entrata in vigore delle norme: le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Commi 1116-1119
(Esenzione IMU territori colpiti sisma)
1116. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
1117. Gli oneri di cui al comma 1116 sono valutati in 11,6 milioni di euro per l'anno 2021.
1118. Al secondo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 ».
1119. Gli oneri di cui al comma 1118 sono valutati in 21,1 milioni di euro per l'anno 2021.
I commi 1116-1119 dispongono la proroga dell’esenzione dell’applicazione dell’imposta municipale propria per alcuni comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Si prevede in primo luogo che per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 (individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, e dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati), nonché per quelli della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza (articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162), l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria (prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74) è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Gli oneri derivanti dall’applicazione di tale norma sono valutati in 11,6 milioni di euro per l’anno 2021.
Su stabilisce altresì che i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia (ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189) sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente 31 dicembre 2020).
Gli oneri derivanti dall’applicazione di tale norma sono valutati in 21,1 milioni di euro per l’anno 2021 gli oneri.
Comma 1120
(Abrogazione imposta sul Money transfer)
1120. L'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è abrogato.
Il comma 1120 abroga l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer.
Preliminarmente si ricorda che l’articolo 25-novies del decreto legge 119 del 2018 ha istituito dal 1º gennaio 2019 un’imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, dagli istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro.
L’imposta, che non si applica ai trasferimenti di denaro per transazioni commerciali, è istituita sui trasferimenti effettuati dagli istituti di pagamento (disciplinati dall'articolo 114-decies del TUB) che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere b) ed n) del decreto legislativo n. 11 del 2010.
Si ricorda che per rimessa di denaro o money transfer si intende il servizio di trasferimento effettuato senza far transitare i fondi su rapporti di conto intestati all’ordinante o al beneficiario. La richiamata lettera n) chiarisce, più in dettaglio, che la rimessa di denaro consiste nel servizio di pagamento in cui, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore, con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione.
L'imposta è dovuta in misura pari all’1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di 10 euro. Il MEF, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, sentita la Banca d'Italia è tenuto a emanare uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta sulle rimesse di somme di denaro.
Il comma in esame abroga la sopra citata disposizione che istituisce l’imposta.
Nella relazione illustrativa si chiariscono le motivazioni del provvedimento ovvero si sottolinea che nel corso dell’istruttoria finalizzata all’adozione dei relativi provvedimenti attuativi, sono emerse diverse problematiche che hanno reso difficile l’adozione di questi ultimi provvedimenti.
In particolare si tratta dell’assenza di un apparato sanzionatorio ad hoc, del carattere discriminatorio della stessa - essendo applicabile esclusivamente agli istituti di pagamento e non anche ad altre categorie di soggetti che offrono analogo servizio, quali le banche e la società Poste Italiane s.p.a.- e, soprattutto, il contrasto con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali, sancito dall’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-TFUE che stabilisce, al paragrafo 1, che sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
Comma 1121
(Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche)
1121. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dal CONI, » sono inserite le seguenti: « dalla società Sport e salute Spa, ».
Il comma 1121 inserisce la società Sport e Salute S.p.A. nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
Si ricorda preliminarmente che l’articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR inserisce tra i redditi diversi, tra l’altro, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
L’articolo 25 della legge 133 del 1999 - che reca alcune disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche - ha stabilito che sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), citato le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 23 per cento (pari alla misura fissata per il primo scaglione di reddito), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a 28.158 euro ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo, per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.
Ai sensi del successivo articolo 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
L’articolo inserisce quindi la società Sport e Salute S.p.A. nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa la modifica si rende necessaria per armonizzate la disposizione del TUIR alle disposizioni introdotte della legge n. 145/2018, commi 629 e seguenti, e del conseguente riordino delle competenze della Società, essenziale per la realizzazione della missione societaria secondo quanto indicato dalla riforma dello sport e dal conseguente atto di indirizzo del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Le collaborazioni tecnico sportivo-dilettantistiche, a legislazione vigente, rappresentano uno strumento essenziale per realizzare la missione della Società per la realizzazione di attività e progetti sia in ambito scolastico che in ambito di promozione dello sport di base e sociale.
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'art. 8 del D.L. 138/2002 (L. 178/2002) – come modificato inizialmente dall’art. 34-bis del D.L. 4/2006 (L. 80/2006) – aveva previsto che il CONI, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvaleva, previa stipula di un contratto di servizio annuale, della “CONI Servizi Spa”, il cui capitale sociale era di € 1 mln e le cui azioni erano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.
Successivamente, l'art. 1, co. 629, della L. 145/2018 ha stabilito che la "CONI Servizi Spa" assumeva la denominazione di "Sport e salute Spa" e che, conseguentemente, ogni richiamo a CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti doveva intendersi riferito a Sport e salute Spa.
Il co. 630 dello stesso art. 1 ha modificato il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato. In particolare, ha stabilito che, dal 2019, le risorse destinate al CONI e alla Sport e salute spa sono complessivamente stabilite nella misura annua non inferiore a € 410 mln, di cui, per quanto qui più interessa, € 40 mln annui da destinare al CONI per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana, e una quota non inferiore a € 368 mln annui alla Sport e Salute Spa, da destinare al finanziamento degli organismi sportivi di Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, associazioni benemerite.
A sua volta, il co. 633 ha ridefinito la governance della Sport e salute Spa. In particolare, fermo restando che le azioni della stessa sono attribuite al MEF, ha stabilito che il consiglio di amministrazione è composto di 3 membri, di cui uno con funzioni di presidente. Per l’amministrazione della gestione separata istituita per il finanziamento degli organismi sportivi, il Cda è integrato con un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. Il presidente – che è nominato dall’autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – ha la rappresentanza legale della società e svolge anche le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti del Cda sono nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute e (in base alla previsione originaria, precedente il D.L. 1/2020-L. 12/2020, che ha soppresso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, istituendo il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca) dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Lo stesso co. 633 ha anche specificato che il contratto di servizio da stipulare fra la stessa società e il CONI acquisiva efficacia dopo l’approvazione da parte dell’autorità di Governo competente in materia di sport.
Con determinazione 18 maggio 2020 il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha emanato l’atto di indirizzo per l'azione istituzionale di Sport e Salute Spa per l'anno 2020 e il triennio 2020-2022.
Da ultimo, il D.L. 5/2021 ha abrogato la previsione in base alla quale il CONI si avvaleva, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute Spa, previa stipula del contratto di servizio annuale. Al contempo, ha previsto che CONI e Sport e salute Spa possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori rispetto a quelli propri del CONI. Infine, ha rimodulato le somme da destinare al CONI e alla Sport e salute Spa, rispettivamente in € 45 mln ed € 363 mln.
Commi 1122 e 1123
(Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni)
1122. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 »;
b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;
c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».
1123. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1122 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
I commi 1122 e 1123 prorogano al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento.
Per effetto del comma 1122 viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.
Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) hanno introdotto la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° gennaio 2002, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. Il valore così rideterminato è assoggettato un’imposta sostitutiva.
Il decreto legge n. 282 del 2002 ha poi riaperto i termini per la rivalutazione dei suddetti valori, applicandola a partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003. In seguito, i termini sono stati riaperti annualmente sino alla proroga contenuta nella disposizione in esame, che consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021.
Il comma 1123 modifica le aliquote dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11 per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni. In particolare, mentre l'aliquota viene mantenuta pari all'11 per cento per le partecipazioni qualificate detenute alla data del 1º gennaio 2021, la stessa viene aumentata dal 10 all'11 per cento per le partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati che non risultano qualificate.
La partecipazione in una società non quotata si definisce qualificata, ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 917 del 1986, Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR, quando è associata a una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero ad una quota del patrimonio superiore al 25 per cento. Anche con riferimento alla rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, l'aliquota viene aumentata dal 10 all'11 per cento.
Commi 1124 e 1125
(Sigarette elettroniche)
1124. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: « al dieci per cento e al cinque per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 »;
b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto »;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta »;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative »;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3 »;
f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
« 5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività ».
1125. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: « è consentita » sono inserite le seguenti: « , secondo le modalità definite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, »;
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
« 12. In caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione del comma 11, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ».
I commi 1124 e 1125 modificano la disciplina di alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo. In particolare, il comma 1124 rimodula, aumentandola, l’imposta di consumo prevista per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. La norma stabilisci, altresì, che il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione pari al 10 per cento dell’imposta gravante su tutto il prodotto giacente.
Il comma 1125 dispone cha la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
In particolare, il comma 1124 modifica l’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Il comma stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto all’attuale dieci e cinque per cento) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La norma prevede, inoltre, che il produttore è tenuto a fornire, ai fini dell’autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
Il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è altresì tenuto alla preventiva prestazione di cauzione pari al 10 per cento dell’imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all’imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell’imposta.
A decorrere dal 1° aprile 2021, la circolazione dei prodotti richiamati è legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana specificati con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative).
Sempre con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati (con il medesimo provvedimento sono emanate anche le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della disposizione).
Il nuovo comma 5-bis del richiamato articolo 62-quater, come sostituito dal comma in esame, prevede che con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide secondo i seguenti criteri:
§ prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti richiamati e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
§ effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
§ non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
§ presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio.
Nelle more dell'adozione della determinazione menzionata, agli esercizi è consentita la prosecuzione dell'attività.
Il comma 1125 modifica l’articolo 21, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 stabilendo cha la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La norma dispone inoltre che in caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione delle norme sulla vendita a distanza, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell’Agenzia dogane e monopoli l’inibizione di siti web (articolo 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104).
Si ricorda che il sopra citato articolo 102 prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L'ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.
Comma 1126
(Tabacco riscaldato)
1126. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « ad accisa in misura pari al venticinque per cento » sono sostituite dalle seguenti: « ad accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023 ».
Il comma 1126 aumenta progressivamente in tre anni l’accisa per il cosiddetto tabacco riscaldato.
In particolare, il comma in esame modifica l’art. 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di tabacchi da inalazione senza combustione (prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione), stabilendo delle nuove percentuali di accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette.
La misura del prelievo è fissata (rispetto alla vigente percentuale del venticinque per cento dell'accisa):
§ al trenta per cento dal 1° gennaio 2021;
§ al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022;
§ al quaranta per cento dal 1°gennaio 2023.
A tal proposito si ricorda che il comma 12 dell’articolo 25-decies, comma 12, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, era intervenuto sulla disciplina riducendo l’accisa dal 50 al 25 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette.
Comma 1127
(Agevolazioni fiscali rientro studenti dall’estero –
Interpretazione autentica)
1127. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di rientrare in Italia dopo avere svolto continuativamente un'attività di studio all'estero.
Il comma 1127 reca una disposizione interpretativa delle agevolazioni fiscali per studenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero contenute nella legge n. 238 del 2010, applicabili fino al 2017. Per effetto della modifica in esame, le fisiologiche interruzioni dell’anno accademico non precludono l’accesso agli incentivi fiscali agli studenti rientranti in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all’estero.
La legge 30 dicembre 2010 n. 238 concede incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa avviate in Italia, in favore di cittadini dell'Unione Europea che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, abbiano intrapreso un percorso di studi o di lavoro all'estero per almeno ventiquattro mesi, decidendo successivamente di ritrasferire la propria residenza ed il proprio domicilio in Italia al fine di intraprendere un'attività (c.d. contro-esodati).
In particolare le agevolazioni - indicate dall'articolo 3 della legge - consistono nel far concorrere i suddetti redditi alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF nella misura ridotta del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori.
Tali benefici fiscali, per effetto delle diverse modifiche normative susseguitesi negli anni successivi, hanno trovato applicazione solo in via temporanea, e cioè fino al periodo d'imposta 2017.
Successivamente l’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta 2016, un regime speciale per i lavoratori che, dopo un certo periodo di studio o di lavoro svolto all'estero, con corrispondente perdita della residenza fiscale in Italia, decidono di trasferire la propria residenza fiscale nel nostro Paese (cd. impatriati); si veda, per ulteriori informazioni, la scheda di lettura relativa al comma 50 del provvedimento.
Con le norme in commento, le disposizioni che individuano il perimetro degli studenti destinatari delle predette agevolazioni fiscali (articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 238 del 2010) si interpretano nel senso che le fisiologiche interruzioni dell’anno accademico non precludono l’accesso agli incentivi, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all’estero.
La richiamata lettera b) individua tra i destinatari degli incentivi i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.
Trattandosi di una norma espressamente qualificata come interpretativa, anche tenuto conto della temporanea applicazione della legge n. 238 del 2010, il comma 1127 appare destinato ad avere efficacia retroattiva.
Si rammenta al riguardo che lo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 200) stabilisce, al comma 2 dell’articolo 1, che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. L’articolo 3, comma 2 dispone che le norme tributarie non hanno effetto retroattivo, fatto Salvo quanto previsto in materia di interpretazione autentica dall’appena richiamato articolo 1, comma 2, dello Statuto.
Commi 1128 e 1129
(Disposizioni per i depositi di prodotti energetici
assoggettati a accisa)
1128. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
« 6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano nei confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo »;
b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
« 6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis, limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la licenza di cui al comma 4 è altresì negata ai soggetti che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi »;
c) al comma 7, le parole: « La licenza di esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la licenza di esercizio ».
1129. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1128, lettera b), i soggetti per conto dei quali la benzina e il gasolio usato come carburante sono detenuti presso i depositi commerciali di cui all'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentano la comunicazione di inizio attività entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I commi 1128 e 1129 intervengono sulla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici.
Con le modifiche previste dalle norme in esame si prevede che, per il diniego della licenza e la sospensione dell’istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa (di cui all’articolo 23, commi 6 -9 del TUA).
Il comma 1128, lettera a) sostituisce il comma 6-bis dell’articolo 25 del TUA che, nella formulazione vigente, disciplina i casi di diniego del rilascio della licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, nonché le ipotesi di sospensione dell’istruttoria relativa al procedimento di rilascio.
In particolare, le norme vigenti dispongono che la licenza sia negata se nel quinquennio antecedente la richiesta è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno; l'istruttoria per il rilascio della predetta licenza è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso un decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni predette.
Con le modifiche in esame in primo luogo si precisa l’ambito applicativo delle norme in tema di diniego della licenza e sospensione dell’istruttoria, le quali dunque si applicano ai depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, ivi compresi i depositi di prodotti denaturati (rispettivamente, di cui ai commi 1 e 6).
Viene dunque previsto che, per il diniego della licenza e la sospensione dell’istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni previste per i depositi a imposta sospesa (di cui all’articolo 23, commi 6 -9 del TUA).
Il deposito fiscale consente agli operatori economici di disporre di strutture ove custodire i prodotti nazionali e di provenienza comunitaria in sospensione da accisa, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale al consumo.
Il comma 6 del richiamato articolo 23 prevede che la licenza sia negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale (delitti contro la P.A., delitti contro l’ordine pubblico, delitti contro la fede pubblica e contro l’economia pubblica, nonché delitti contro il patrimonio), per i quali sia prevista la pena della reclusione. L’autorizzazione è negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio. Ai sensi del comma 7 l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel precedente comma 6.
Il comma 8 dell’articolo 23 prevede la sospensione da parte dell'Autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del depositario per il quale sia stato emesso decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione è in ogni caso sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile. Ai sensi del comma 9 dell’articolo 23, la revoca riguarda i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare per i quali sia prevista la pena della reclusione.
Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le richiamate situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
Il comma 1128, lettera b) inserisce un nuovo comma 6-ter dell’articolo 25 TUA, che riguarda i depositi commerciali di benzina e di gasolio per carburazione che, come riferisce il Governo, sono i prodotti per i quali sono state riscontrate le più rilevanti irregolarità.
Per tali depositi la licenza è negata ai soggetti che, a seguito di verifica, sono da considerarsi privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all’esercizio ovvero al conto economico previsionale; tale verifica deve avvenire in base alle specifiche da stabilire con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si obbligano i soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante a darne preventiva comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
In caso di riscontrata sussistenza delle condizioni che portano al diniego, alla revoca o alla sospensione della licenza, nonché alla sospensione del procedimento di rilascio (di cui ai commi 6-9 e 11 dell’articolo 23) la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste dalle norme in esame.
Il comma 1129 dispone che, in fase di prima applicazione, la predetta comunicazione di inizio attività sia presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’obbligo disposto dalle norme in esame.
Infine, il comma 1128, lettera c) reca una clausola di riserva volta a prevenire sovrapposizioni tra le disposizioni del TUA: viene modificato il vigente art. 25, comma 7, del TUA, il quale prevede che l’istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sia sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso decreto che dispone il giudizio; viene chiarito che tale sospensione opera al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate al già commentato nuovo comma 6-bis.
Commi 1130-1133
(Disposizioni in materia di giochi)
1130. All'articolo 1, comma 636, alinea, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « entro il 30 settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2023 ».
1131. Il canone mensile di cui all'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso, può essere versato, entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.
1132. I titolari di concessione per l'esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di cui al comma 1131 sono tenuti a versare la restante parte fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno.
1133. La prima delle rate di cui al comma 1132 è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.
L’articolo 1, comma 1130, fissa un nuovo termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023. Il comma 1131 stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 può essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. I commi 1132 e 1133 specificano che la quota residua per la copertura dell’intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022.
Al fine di contemperare il principio di fonte europea secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire il tendenziale allineamento temporale delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020, l'articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) prevede che, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) proceda entro il 30 settembre 2020, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai criteri direttivi elencati dal medesimo comma. Tale termine, più volte modificato (da ultimo per effetto dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019) è stato prorogato di sei mesi dall’articolo 69, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, fino al 31 marzo 2021.
Il comma 1130 in esame fissa un nuovo termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023.
Nella relazione illustrativa il Governo specifica che la finalità della proroga è di consentire agli attuali titolari di concessione di poter disporre di un congruo lasso di tempo per poter recuperare i livelli economico finanziari precedenti la pandemia e, quindi, sostenere gli impegni anche economici collegati alla procedura di assegnazione delle nuove concessioni. Le difficoltà finanziarie connesse alla crisi in atto hanno comportato, nel corso del 2020, una contrazione nelle entrate relative al pagamento del canone mensile di proroga delle concessioni Bingo, dovuta al mancato o parziale pagamento delle mensilità da parte di un cospicuo numero di concessionari.
Nell'ambito dei criteri direttivi ai quali l'ADM deve attenersi in vista dell'attribuzione delle concessioni, l'articolo 1, comma 636, lettera c) della legge di stabilità 2014 prevede il versamento della somma di 7.500 euro, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di 3.500 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita.
Il comma 1131 stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 (compreso) può essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni.
Il comma 1132 specifica che la quota residua per la copertura dell’intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. Ai sensi del comma 1133, la prima rata è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese. L’ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.
Commi 1134-1139
(Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere)
1134. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo denominato « Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere », con una dotazione di 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
1135. Sono destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:
a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere;
b) svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a).
1136. Il Fondo di cui al comma 1134 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni di cui al comma 1135, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.
1137. Le amministrazioni competenti concedono l'utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 1135 che gestiscono luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l'autonomia in uscita dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.
1138. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1134.
1139. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ovvero, nel caso in cui non sia nominato, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 tra le associazioni aventi diritto.
I commi 1134-1139 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale sull’identità di genere e sulla disabilità.
Destinatarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del terzo settore che rechino nello Statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno tre anni di attività, ed un curriculum che documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità.
Le amministrazioni competenti concedono alle citate associazioni in comodato d’uso gratuito beni immobili rientranti nel patrimonio pubblico affinché possano costituire luogo aggregativo ed organizzativo di incontri e di iniziative culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi alla collettività.
Le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo tra le associazioni aventi diritto sono definite con decreto del Ministero delle pari opportunità e la famiglia, ovvero, nel caso in cui non sia nominato, del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno.
Più nello specifico il comma 1134 prevede l’istituzione di un Fondo denominato Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere (di seguito “Fondo”) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Scopo dell’istituzione del Fondo è quello di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione e della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge n. 77/2013.
Con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come ‘Convenzione di Istanbul' - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche. La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate
Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne. Di rilievo inoltre la previsione che stabilisce l'applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace sia nelle situazioni di conflitto armato, circostanza, quest'ultima, che da sempre costituisce momento nel quale le violenze sulle donne conoscono particolare esacerbazione e ferocia.
La Convenzione interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela. La Convenzione individua negli Stati i primi a dover rispettare gli obblighi da essa imposti, i cui rappresentanti, intesi in senso ampio, dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne.
Gli obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1:
§ proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
§ contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
§ predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
§ promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
§ sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
Si ricorda inoltre che il Governo (in attuazione del decreto-legge n. 93 del 2013) adotta con cadenza biennale piani straordinari per contrastare la violenza contro le donne.
Dopo l'emanazione nel 2015 del primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere è attualmente operativo il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Il nuovo Piano si fonda su quattro linee di intervento: prevenzione, protezione e sostegno, repressione dei reati, assistenza e promozione. Per quanto riguarda le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal Piano, occorre fare riferimento alle risorse del Fondo per le pari opportunità che sono appostate - unitamente agli altri eventuali ulteriori interventi a carico del Fondo - nel cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per essere successivamente trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio, dove il cap. 496 contiene le somme da destinare al piano contro la violenza alle donne.
Si ricorda infine che l’art. 105-quater del D.L.n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio) rubricato Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime incrementa di 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.
Destinatarie delle risorse del fondo (comma 1135) sono le associazioni del terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017[67] che presentino alcuni requisiti:
§ l’indicazione nei rispettivi statuti di finalità ed obbiettivi relativi alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto di discriminazioni di genere;
§ lo svolgimento della propria attività da almeno tre anni;
§ la presenza di un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle citate finalità.
Ai sensi dell’articolo 4 del citato D.Lgs. 117/2017 sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attivita' adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.
Il Fondo (comma 1136) è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle citate associazioni, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero ed alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.
Viene poi stabilito (comma 1137) che le amministrazioni competenti concedano in comodato d’uso gratuito alle associazioni citate beni immobili di utilizzo collettivo quali luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e nei quali si svolgano attività di promozione di funzioni socio-aggregative, autoimprenditoriali per l’uscita in autonomia dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere nonché di erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.
Spetta al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri la disciplina (comma 1138), entro il 31 marzo di ogni anno, delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse del Fondo.
Viene infine previsto (comma 1139) che le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo tra le associazioni aventi diritto sono definite con decreto del Ministro delle pari opportunità e la famiglia, ovvero, nel caso in cui non sia nominato, del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno.
1140. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2021-2023, sono determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Il comma 1140 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi di cui alle tabelle A e B, a legislazione previgente, nel disegno di legge di bilancio originario (A.C. 2790-bis) e nella legge n. 178 del 2020. (importi in milioni)
Tabella A |
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
203,8 |
303,3 |
303,3 |
A.C. 2790-bis |
548 |
564,8 |
595,8 |
Legge n. 178/20 |
417,9 |
521,2 |
550,5 |
(importi in milioni)
Tabella B |
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
287,4 |
434,4 |
434,4 |
A.C. 2790-bis |
427,4 |
634,4 |
684,4 |
Legge n. 178/20 |
433,9 |
634,4 |
684,4 |
L'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.
Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale a legislazione previgente, nel disegno di legge di bilancio (A.C. 2790-bis) e nella legge di bilancio n. 178 del 2020. Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa.
Gli importi delle tabelle A e B a legislazione previgente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.
Tabella A - Fondo speciale di parte corrente
Ministero dell'economia e delle finanze
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
49.705,2 |
67.837,3 |
67.837,3 |
A.C. 2790-bis |
134.095,2 |
136.402,3 |
146.402,3 |
Legge n. 178/20 |
129.645,2 |
129.702,3 |
138.702,3 |
Finalizzazioni:
§ Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (A.C. 543 – A.S. 859);
§ Progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni (A.C. 1012 - A.S. 1178);
§ Deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione (A.C. 1812); si segnala che la relazione illustrativa riporta, per un probabile refuso, il numero di disegno di legge "A.S. 1812";
§ Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (AS 1925 – AC 2700 - convertito dalla legge n. 126/20);
§ Interventi diversi.
Ministero dello sviluppo economico
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
2.554,6 |
1.189,1 |
1.189,1 |
A.C. 2790-bis |
116.554,6 |
20.189,1 |
26.189,1 |
Legge n. 178/20 |
16.554,6 |
20.189,1 |
26.189,1 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero del lavoro e politiche sociali
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
15.000 |
25.000 |
25.000 |
A.C. 2790-bis |
20.000 |
35.000 |
35.000 |
Legge n. 178/20 |
20.000 |
35.000 |
35.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero della giustizia
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
15.740,5 |
22.608,6 |
22.608,6 |
A.C. 2790-bis |
33.240,5 |
52.608,6 |
57.608,6 |
Legge n. 178/20 |
27.240,5 |
44.208,6 |
47.608,6 |
Finalizzazioni:
§ Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (A.C. 1881);
§ Magistratura onoraria;
§ Interventi diversi.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
58.330,1 |
66.824,8 |
66.824,8 |
A.C. 2790-bis |
76.963,2 |
89.091 |
94.091 |
Legge n. 178/20 |
71.963,2 |
88.091 |
93.091 |
Finalizzazioni: coperture finanziarie dei provvedimenti concernenti ratifiche di Accordi internazionali nonché copertura di oneri relativi ad Accordi internazionali in corso di perfezionamento.
Ministero dell'istruzione
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
15.000 |
20.000 |
25.000 |
A.C. 2790-bis |
20.037 |
28.296 |
33.296 |
Legge n. 178/20 |
19.569,1 |
27.828,1 |
32.828,1 |
Finalizzazioni:
§ Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (A.C. 523 – A.S. 992);
§ Interventi diversi.
Ministero dell'interno
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
3.835,5 |
5.798,9 |
5.798,9 |
A.C. 2790-bis |
13.835,5 |
20.798,9 |
25.798,9 |
Legge n. 178/20 |
13.835,5 |
7.298,9 |
12.298,9 |
Finalizzazioni: Interventi diversi.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
23.553,5 |
23.553,5 |
23.553,5 |
A.C. 2790-bis |
33.553,5 |
33.553,5 |
23.553,5 |
Legge n. 178/20 |
33.553,5 |
33.553,5 |
23.553,5 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
12.226,6 |
20.741,4 |
20.741,4 |
A.C. 2790-bis |
21.226,6 |
33.741,4 |
38.741,4 |
Legge n. 178/20 |
18.226,6 |
27.741,3 |
33.662,8 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero dell'università e della ricerca
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
200 |
1.848 |
1.848 |
A.C. 2790-bis |
15.200 |
21.848 |
26.848 |
Legge n. 178/20 |
15.200 |
21.348 |
26.348 |
Finalizzazioni:
§ modifiche all'articolo 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (A.C. 395 – A.S. 1146)
§ interventi diversi.
Ministero della difesa
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
4.537,6 |
8.500 |
8.500 |
A.C. 2790-bis |
13.537,6 |
15.500,0 |
15.500,0 |
Legge n. 178/20 |
13.537,6 |
15.500,0 |
15.500,0 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
7.949 |
26.349 |
26.349 |
A.C. 2790-bis |
17.949 |
31.349 |
26.349 |
Legge n. 178/20 |
11.449 |
26.349 |
21.349 |
Finalizzazioni:
§ Finanziamento della delega al Governo in materia di turismo (A.C. 1698 - A.S. 1413)
§ Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (A.S. 1925 – A.C. 2700; conv. dalla legge n. 126/20)
§ Interventi diversi.
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
2.660,5 |
8.905,5 |
8.905,5 |
A.C. 2790-bis |
17.660,5 |
28.905,5 |
28.905,5 |
Legge n. 178/20 |
18.660,5 |
29.905,5 |
29.905,5 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero della salute
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
2.451.2 |
15.820,2 |
15.820,2 |
A.C. 2790-bis |
14.121,2 |
17.501,2 |
17.501,2 |
Legge n. 178/20 |
8.465,5 |
14.504,7 |
14.504,7 |
Finalizzazioni:
§ Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (A.C. 491 - A.S. 1201)
§ Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (A.C. 181 - A.S. 1441)
§ Interventi diversi.
Tabella B - Fondo speciale di conto capitale
Ministero dell'economia e delle finanze
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
92.648 |
177.648 |
177.648 |
A.C. 2790-bis |
115.648 |
227.648 |
237.648 |
Legge n. 178/20 |
122.148 |
227.648 |
237.648 |
Finalizzazioni:
§ Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285)
§ Deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione (A.C. 1812)
§ Interventi diversi.
Ministero dello sviluppo economico
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
35.000 |
25.000 |
25.000 |
A.C. 2790-bis |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
Legge n. 178/20 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
Finalizzazioni:
§ Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285)
§ Interventi diversi.
Ministero del lavoro e politiche sociali
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
17.753 |
22.753 |
22.753 |
A.C. 2790-bis |
20.753 |
25.753 |
25.753 |
Legge n. 178/20 |
20.753 |
25.753 |
25.753 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero della giustizia
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
20.000 |
30.000 |
30.000 |
A.C. 2790-bis |
30.000 |
45.000 |
50.000 |
Legge n. 178/20 |
30.000 |
45.000 |
50.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
- |
- |
- |
A.C. 2790-bis |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
Legge n. 178/20 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
Finalizzazioni: finanziamento di Accordi internazionali.
Ministero dell'istruzione
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
13.500 |
10.000 |
10.000 |
A.C. 2790-bis |
23.500 |
25.000 |
30.000 |
Legge n. 178/20 |
23.500 |
25.000 |
30.000 |
Finalizzazioni:
§ Interventi diversi
§ Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (A.S. 1925 – A.C. 2700; conv. dalla legge n. 126/20).
Ministero dell'interno
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
20.000 |
25.000 |
25.000 |
A.C. 2790-bis |
25.000 |
35.000 |
40.000 |
Legge n. 178/20 |
25.000 |
35.000 |
40.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
A.C. 2790-bis |
30.000 |
35.000 |
40.000 |
Legge n. 178/20 |
30.000 |
35.000 |
40.000 |
Finalizzazioni:
§ Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285)
§ Interventi diversi.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
28.000 |
60.000 |
60.000 |
A.C. 2790-bis |
40.000 |
60.000 |
60.000 |
Legge n. 178/20 |
40.000 |
60.000 |
60.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero dell'università e della ricerca
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
6.500 |
20.000 |
20.000 |
A.C. 2790-bis |
16.500 |
30.000 |
30.000 |
Legge n. 178/20 |
16.500 |
30.000 |
30.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero della difesa
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
10.000 |
20.000 |
20.000 |
A.C. 2790-bis |
20.000 |
30.000 |
30.000 |
Legge n. 178/20 |
20.000 |
30.000 |
30.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
- |
- |
- |
A.C. 2790-bis |
15.000 |
20.000 |
30.000 |
Legge n. 178/20 |
15.000 |
20.000 |
30.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
A.C. 2790-bis |
11.000 |
21.000 |
31.000 |
Legge n. 178/20 |
11.000 |
21.000 |
31.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Ministero della salute
(migliaia di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Bilancio previgente |
33.000 |
33.000 |
33.000 |
A.C. 2790-bis |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
Legge n. 178/20 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
Finalizzazioni: interventi diversi.
Comma 1141
(Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)
1141. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 21.247.720 euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 316.700.693 euro per l'anno 2022, di 154.080.507 euro per l'anno 2023, di 143.777.149 euro per l'anno 2024, di 152.364.913 euro per l'anno 2025, di 103.649.310 euro per l'anno 2026, di 118.480.239 euro per l'anno 2027, di 119.297.596 euro per l'anno 2028, di 128.321.274 euro per l'anno 2029, di 169.441.162 euro per l'anno 2030, di 250.741.162 euro per l'anno 2031, di 249.301.162 euro per l'anno 2032, di 140.121.162 euro per l'anno 2033, di 177.901.162 euro per ciascuno degli anni 2034 e 2035 e di 220.101.162 euro annui a decorrere dall'anno 2036.
Il comma 1141 interviene sulla dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili nel corso della gestione, disponendo una riduzione di 21,3 milioni per l’anno 2021 ed un rifinanziamento per gli anni successivi.
Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3076), per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. La norma ne prevede la ripartizione annuale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Si rammenta che nel testo iniziale del disegno di legge (A.C. 2790-bis), il comma in commento prevedeva un incremento del Fondo di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
Tale incremento di risorse è stato tuttavia utilizzato a copertura di numerose misure introdotte nel corso dell’esame parlamentare.
Nella Nota di variazioni (A.C. 2790-bis/I) – che recepisce nel disegno di legge di bilancio gli effetti degli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati - si evidenzia, per effetto dell’esame parlamentare, una riduzione delle risorse del Fondo di circa 821,3 milioni di euro per il 2021, 183,3 milioni per il 2022 e di 346 milioni per il 2023, dovuta ad interventi di Sezione I.
Pertanto, il comma in esame, nel suo testo definitivo, dispone per l’anno 2021 una riduzione di circa 21,3 milioni di euro delle risorse del Fondo (in luogo dell’incremento di 800 milioni previsto nel testo iniziale) ed un minore incremento di risorse a decorrere dal 2022 (rispetto a +500 milioni del testo iniziale).
In particolare, con riferimento al solo triennio, l’incremento disposto dal comma in esame è ora pari a 316,7 milioni per il 2022 e a 154,1 milioni per il 2023.
Considerando inoltre, il recepimento in bilancio degli effetti finanziari delle misure connesse all’emergenza epidemiologica, emanate con i cd. decreti-legge ristori in prossimità o successivamente alla presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio (DD.LL. n. 137, n. 149, n. 154 e n. 157 del 2020, nonché la conversione in legge del D.L. n. 104/2020) - attraverso la medesima Nota di variazioni (A.C. 2790-bis/I), con modifiche di Sezione II - nel bilancio per il 2021-2023, il Fondo (cap. 3076/MEF) presenta una dotazione di 645,2 milioni per il 2021, 383,5 milioni per il 2022 e di 431,8 milioni per il 2023.
Comma 1142
(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)
1142. Per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma;
c) all'articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».
Il comma 1142 incrementa, per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane:
a) la dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri di 1.085 milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata di 465 milioni di euro per il 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.
Esso estende altresì dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 la disposizione per cui i finanziamenti agevolati a valere sul predetto fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo.
Il Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 251 del 1981 (Fondo 394/81) è stato istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell’UE, come precisato dal D.L. n. 34/2019. Il Fondo è gestito da SIMEST, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico. Sulla disciplina del Fondo ha inciso l’articolo 6 del D.L. 112/2008.
Tale norma ha imposto che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri possano fruire delle agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
Le iniziative ammissibili ai benefici del Fondo sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari.
Per le predette iniziative è utilizzato il Fondo Legge n. 394/1981 con una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo stesso.
L'articolo 1, comma 270, della Legge di bilancio 2018 (L. n. 2015/2017, modificato da ultimo dal D.L. n. 104/2019) ha poi previsto la composizione del Comitato Agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo (cfr. D.M. 24 aprile 2019, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato).
L'art. 72 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative: a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni; d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul fondo rotativo ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (L. n. 394/1981), secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni competente per il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del D.L. n. 251/1981 e per il Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
L'art. 48, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha rifinanziato il Fondo Legge n. 394/1981 di 200 milioni di euro per l’anno 2020 (lett. a)).
Il comma ha autorizzato l’Amministratore del Fondo (il Comitato agevolazioni) ad elevare, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, fino al doppio, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo stesso. La previsione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021 (lett. b)).
Inoltre, sempre fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del medesimo Fondo – ai sensi dell’art. 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020 - con le risorse del Fondo per la promozione integrata, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea (lett. c)).
Si osserva in proposito che il Fondo per la promozione integrata di cui all’articolo 72 del D.L. n. 18/2020 interviene esclusivamente, ai sensi del comma 1, lett. d) del medesimo articolo, cofinanziando i finanziamenti concessi alle imprese dal Fondo Legge n. 394, non prestando garanzie.
Ai sensi della lettera d) del comma 2, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Legge n. 394/1981 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina. La previsione si applica anch’essa alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021.
1143. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'ultimo periodo del comma 496, le parole: « un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati »;
b) all'ultimo periodo del comma 497, le parole: « un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati ».
Il comma 1143 modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018. Il comma 1 specifica che agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 100 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.
Per fornire tutela e ristoro ai risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata, la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 493 a 507, legge n. 145 del 2018) ha istituito, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplinato il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).
L'indennizzo è commisurato ai costi sostenuti per l'acquisto dei titoli, nella misura del 30 per cento per gli azionisti e del 95 per cento per gli obbligazionisti, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
Il FIR ha sostituito il Fondo di ristoro istituito dalla legge di bilancio 2018 (e modificato dal decreto-legge n. 91 del 2018), che aveva analoghe finalità. Tale Fondo era stato istituito in favore dei risparmiatori che avessero subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al codice dei contratti pubblici, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia, sottoposte ad azione di risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. L'operatività del fondo è stata nel tempo estesa anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
Il decreto-legge n. 34 del 2019 ha modificato la disciplina del FIR, ridefinendo il perimetro dei risparmiatori che possono accedere al Fondo, chiarendo alcuni elementi di calcolo dell'indennizzo, e riformando la procedura per la presentazione, l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo. L'erogazione dell'indennizzo non è più subordinata all'accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o dell'arbitro finanziario ma è basata sul riconoscimento di violazioni massive, cioè quelle condotte violative che le banche (e loro controllate) aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, hanno posto in modo talmente consistente da far presumere che un singolo investitore ne sia stato oggetto. La Commissione tecnica istituita dalle norme secondarie che attuano la disciplina del FIR ha il compito di verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le citate violazioni massive e il danno subito dai risparmiatori, anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato.
Il decreto legge n. 34 del 2019 ha anche previsto una procedura di indennizzo forfettario per una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR. Viene data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.
Con il decreto ministeriale del 10 maggio 2019 sono state determinate le modalità di accesso al FIR: per ulteriori informazioni si rinvia al focus pubblicato sul sito del MEF. Dal 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale dell'8 agosto 2019, è attivo il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo.
La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 236-238) ha ulteriormente integrato la disciplina del FIR. In particolare, nell'ambito della definizione dei risparmiatori che possono accedere al FIR, con riferimento agli aventi causa, è stato specificato che, nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute. Con riferimento all'indennizzo per gli azionisti, commisurato al 30 per cento del costo di acquisto dei titoli, inclusi gli oneri fiscali, è stato specificato che, in caso di più acquisti, la percentuale si applica al prezzo medio degli stessi e che, gli oneri fiscali sono quelli sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni.
Infine, con riferimento alla procedura di indennizzo forfettario istituita dal comma 502-bis della legge di bilancio 2019, è stato previsto che i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi, debbano presentare idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare.
L'articolo 50 del decreto legge n. 18 del 2020 ha ulteriormente integrato e modificato la disciplina del FIR. In particolare, sono stati integrati i commi 496 e 497 della legge di bilancio 2019, oggetto delle ulteriori modifiche introdotte dall'articolo in esame, che definiscono la misura dell'indennizzo rispettivamente per gli azionisti e gli obbligazionisti.
Il comma 496 prevede che, sempre nel rispetto del limite di 100.000 euro, la percentuale del 30 per cento può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499. Il comma 1, lettera a) dell'articolo 50 del decreto legge n. 18 del 2020 ha integrato tali disposizioni specificando che all'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio. La disposizione in esame aumenta tale limite fino al 100 per cento dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati. La medesima previsione è stata inserita al comma 497, specificando che all’obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio. Anche tale limite viene elevato, per effetto dell'intervento in esame, fino al 100 per cento dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.
Si rammenta, infine, che il termine per la presentazione delle domande di indennizzo è stato posticipato dapprima dal 18 febbraio 2020 al 18 aprile 2020 (dalla legge di bilancio 2020) e successivamente sino al 18 giugno 2020 dal comma 2 dell'articolo 50 del decreto legge n. 18 del 2020.
Commi 1144-1149
(Valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e contrasto al fenomeno dell'Italian sounding)
1144. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea nonché del contrasto dei fenomeni di contraffazione e di Italian sounding ai sensi dell'articolo 144, comma 1-bis, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo.
1145. Per « ristorante italiano » si intende il pubblico esercizio dove si consumano pasti completi che sono serviti da camerieri su tavoli disposti in un locale apposito e in cui l'insieme dei cibi e delle bevande di cui l'esercizio stesso dispone è costituito da ricette e da prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco nazionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ai prodotti riconosciuti dall'Unione europea come prodotti a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica, nonché alle produzioni di specialità tradizionale garantita. Ai pubblici esercizi situati all'estero che somministrano il prodotto « pizza italiana » o il prodotto « gelato italiano » si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente comma.
1146. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1144 a 1148, al fine di:
a) predisporre e coordinare i programmi per l'attuazione delle finalità di cui ai commi da 1144 a 1148, ferme restando le attribuzioni della cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) attribuire l'attestazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo », in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del segretariato tecnico di cui alla lettera o) e previa verifica da parte del personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o dalla camera di commercio mista o da un altro organismo individuato dal decreto di cui al presente comma;
c) attribuire l'attestazione distintiva di « pizzeria italiana nel mondo » e di « gelateria italiana nel mondo » secondo le medesime modalità di cui alla lettera b);
d) stabilire le modalità dei controlli e promuovere le azioni legali per il contrasto della contraffazione e dell'abuso del termine « italiano » nelle insegne, con facoltà di ritiro dell'attestazione di cui alla lettera c);
e) curare il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;
f) tutelare e diffondere all'estero, con l'ausilio delle scuole di gastronomia italiana più rinomate, le cucine regionali del Paese, anche coinvolgendo le associazioni della ristorazione italiana;
g) promuovere accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le associazioni della produzione e della trasformazione agroalimentare, per migliorare la fornitura agli esercizi di ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionale;
h) favorire la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e di scuole di alta formazione;
i) promuovere e facilitare l'attività di apprendistato di studenti e di operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;
l) elaborare, proporre e diffondere, con l'ausilio di professionisti e di fornitori italiani, gli arredi interni degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, idonei alla promozione e alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana;
m) promuovere programmi di aggiornamento dei titolari e del personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne un'adeguata conoscenza della lingua italiana, coinvolgendo le scuole di formazione di cucina italiana più rinomate;
n) costituire, aggiornare e mantenere una banca di dati degli esercizi di ristorazione italiana situati all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché redigere una relazione triennale sulla rete degli esercizi di cui al comma 1145, comprensiva dei dati relativi ai controlli effettuati;
o) curare l'organizzazione della conferenza della ristorazione italiana, di cui al comma 1148, e istituire un segretariato tecnico con responsabilità di selezione e di proposta delle candidature.
1147. L'attività di promozione all'estero dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, dalle camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati ed è volta a valorizzare la rete dei pubblici esercizi titolari delle attestazioni distintive di cui ai commi da 1144 a 1146. Gli istituti italiani di cultura all'estero promuovono la conoscenza della cultura e delle tradizioni enogastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.
1148. E' istituita la Conferenza annuale-Stati generali della ristorazione italiana nel mondo, per l'incontro, lo studio e la valorizzazione dell'offerta del comparto enogastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferite le attestazioni distintive di « ristorante italiano nel mondo », di « pizzeria italiana nel mondo » e di « gelateria italiana nel mondo » agli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio indicati nel disciplinare del marchio « Ospitalità italiana ».
1149. Per l'attuazione dei commi da 1144 a 1148 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
I commi da 1144 a 1149 introducono disposizioni volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane, nonchè al contrasto dei fenomeni di contraffazione e di Italian Sounding, destinando, a tal fine, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Nello specifico, il comma 1144 - per il conseguimento delle suddette finalità di valorizzazione - attribuisce allo Stato italiano il compito di definire e promuovere la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo.
Per quanto riguarda i fenomeni di contraffazione e di Italian sounding, la disposizione in esame richiama l’articolo 144, comma 1-bis, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che definisce come pratiche di Italian Sounding quelle pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti.
Il comma 1145 contiene la definizione di «ristorante italiano», da intendersi come il pubblico esercizio in cui si consumano pasti completi che vengono serviti da camerieri su tavoli disposti in un locale apposito e in cui l'insieme dei cibi e delle bevande di cui l'esercizio stesso dispone è costituito da ricette e da prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco nazionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ai prodotti riconosciuti dall'Unione europea come prodotti a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica, nonché alle produzioni di specialità tradizionale garantita. La stessa disposizione specifica che tali statuizione si applicano, in quanto compatibili, anche ai pubblici esercizi situati all'estero che somministrano il prodotto «pizza italiana» o il prodotto «gelato italiano».
Il comma 1146 demanda ad un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico - da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio -, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1144 a 1148 specificando le finalità da perseguirsi.
Tali finalità consistono:
a) nella predisposizione e nel coordinamento dei programmi per l'attuazione delle medesime finalità, ferme restando le attribuzioni della cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Si ricorda, in proposito, che il sopra richiamato comma 18-bis dell’art. 14 stabilisce che i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, sono assunte da una cabina di regia, presieduta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
b) nell’attribuzione dell'attestazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del segretariato tecnico di cui alla lettera o), e previa verifica da parte del personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o dalla camera di commercio mista o da un altro organismo individuato dal citato decreto;
c) nell’attribuzione dell'attestazione distintiva di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità indicate alla lettera b);
d) nella definizione delle modalità dei controlli e nella promozione di azioni legali per il contrasto della contraffazione e dell'abuso del termine «italiano» nelle insegne, con facoltà di ritiro dell'attestazione di cui alla lettera c);
e) nella cura del recupero e della salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, attraverso la predisposizione e la raccolta delle ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;
f) nella tutela e nella diffusione all'estero, con l'ausilio delle scuole di gastronomia italiana più rinomate, delle cucine regionali del Paese, anche coinvolgendo le associazioni della ristorazione italiana;
g) nella promozione di accordi tra le categorie economiche interessate, attraverso il coinvolgimento delle associazioni della produzione e della trasformazione agroalimentare, al fine di migliorare la fornitura agli esercizi di ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionale;
h) nel sostegno alla creazione e allo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e di scuole di alta formazione;
i) nella promozione e nel sostegno all'attività di apprendistato di studenti e di operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;
l) nell’elaborazione, nel proporre e diffondere, con l'ausilio di professionisti e di fornitori italiani, gli arredi interni degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, idonei alla promozione e alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana;
m) nella promozione di programmi di aggiornamento dei titolari e del personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne una adeguata conoscenza della lingua italiana, coinvolgendo le scuole di formazione di cucina italiana più rinomate;
n) nella costituzione e aggiornamento di una banca di dati degli esercizi di ristorazione italiana situati all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché nella redazione di una relazione triennale sulla rete degli esercizi di ristorazione comprensiva dei dati relativi ai controlli effettuati;
o) nella cura dell'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui al comma 1148, e nell’istituzione di un segretariato tecnico con responsabilità di selezione e di proposta delle candidature.
Il comma 1147 attribuisce l'attività di promozione all'estero dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana, all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, alle camere di commercio italiane all'estero, nonché ad altri soggetti pubblici o privati specificamente abilitati allo svolgimento di tale attività. La stessa disposizione attribuisce l’attività di promozione della conoscenza della cultura e delle tradizioni enogastronomiche italiane agli istituti italiani di cultura all'estero, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. È riconosciuta inoltre, alle Regioni, la possibilità di promuovere i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.
Il comma 1148 prevede l’istituzione della Conferenza annuale-Stati generali della ristorazione italiana nel mondo finalizzata all’incontro, lo studio e la valorizzazione dell'offerta del comparto enogastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferite le attestazioni distintive di «ristorante italiano nel mondo», di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo» agli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio indicati nel disciplinare del marchio «Ospitalità italiana».
Il comma 1149 prevede che, per l'attuazione dei commi da 1144 a 1148, sia autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Si segnala, infine che - per quanto riguarda il made in Italy agroalimentare - la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto, all'art. 1, comma 501, per il potenziamento delle azioni di promozione del made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, la destinazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 3 milioni di euro per l'anno 2020 all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero.
1150. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il comma 1150 prevede che le disposizioni della legge in esame si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
La disposizione in commento stabilisce che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.
Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).
La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"[68].
La disposizione in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".
Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.
Articoli 2-16
(Approvazione degli stati di previsione dei Ministeri
Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione)
Art. 2. 1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2021, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 3 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, è stabilito, per l'anno 2021, in 145.000 milioni di euro.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 25.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2021, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro la quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2021, in 120.000 milioni di euro.
6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 800 milioni di euro e 6.300 milioni di euro.
7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2021, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2021, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2021, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2021, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2021, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale » e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.
20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, possono essere apportate variazioni compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020, non utilizzate nel medesimo anno e che sono conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative alle missioni « Competitività e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », classificate nella categoria economica « Acquisizione di attività finanziarie - Azioni e altre partecipazioni ».
Art. 4. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2021, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
Art. 5. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.
Art. 6. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.
3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2021.
Art. 7. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2021, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 8 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
Art. 9. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata, sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2021, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2021, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2021, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2020.
Art. 10. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 11. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2021, è fissato in 136 unità.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2021, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
Art. 12. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 13. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 51;
2) Marina n. 79;
3) Aeronautica n. 89;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 34;
3) Aeronautica n. 30;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 122;
2) Marina n. 50;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 70.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2021, come segue:
1) Esercito n. 290;
2) Marina n. 310;
3) Aeronautica n. 271;
4) Carabinieri n. 118.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2021, come segue:
1) Esercito n. 337;
2) Marina n. 355;
3) Aeronautica n. 365.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2021, come segue:
l) Esercito n. 540;
2) Marina n. 204;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 14. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è autorizzato, per l'anno finanziario 2021, a provvedere con propri decreti al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l'anno finanziario 2021 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 15. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
Art. 16. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Gli articoli da 2 a 16 dispongono l’approvazione dello stato di previsione dell’entrata e dei singoli stati di previsione della spesa, che costituiscono la Sezione II della legge di bilancio, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale, per la gran parte riprodotte annualmente.
Considerando che con la Sezione II del disegno di legge di bilancio - sulla base dell’articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilità (legge n. 196/2009) - possono essere effettuate variazioni quantitative della legislazione vigente, nella presente scheda si dà conto, in relazione a ciascuno stato di previsione della spesa, delle leggi interessate dalle principali operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione di risorse.
In particolare, l’articolo 2 definisce l’ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2021, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, come risultante dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) nei seguenti importi:
Tabella 1 – Ammontare delle entrate
(valori in milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
|||
BLV |
Legge Bilancio |
BLV |
Legge Bilancio |
BLV |
Legge Bilancio |
|
Entrate Tributarie |
505.055 |
507.566 |
530.741 |
529.121 |
548.107 |
544.765 |
Entrate Extratributarie |
68.761 |
70.503 |
73.150 |
73.634 |
67.405 |
68.726 |
Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali |
1.911 |
1.911 |
1.897 |
1.897 |
1.874 |
1.874 |
Entrate finali |
575.727 |
579.980 |
605.787 |
604.652 |
617.386 |
615.366 |
I dati di entrata della legge di bilancio sono messi a raffronto con quelli derivanti dal bilancio a legislazione vigente (BLV). In merito all’andamento delle entrate, si evidenzia, in particolare, che la manovra di bilancio e le disposizioni introdotte dai decreti legge di contrasto alla pandemia – i cui effetti sono stati recepiti in bilancio con la Nota di variazioni - determinano, cumulativamente, un aumento delle entrate finali di circa 4,2 miliardi nel 2021.
Per gli anni successivi, invece, le entrate finali registrano una diminuzione delle di 1,1 miliardi nel 2022 e di 2 miliardi nel 2023, essenzialmente dovuta alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio (per approfondimenti si rinvia al volume IV, paragrafo 2.1.2).
I successivi articoli da 3 a 16 recano l’autorizzazione all’impegno e al pagamento delle spese dei singoli Ministeri per l’esercizio finanziario 2021, in conformità agli annessi stati di previsione della spesa (Tabelle da 2 a 15).
Nella tabella seguente è riportato il totale delle spese finali (cioè al netto delle passività finanziarie) autorizzate per ciascun Ministero per l’esercizio finanziario 2021, a raffronto con la previsione a legislazione vigente, e nei due anni successivi.
Tabella 2 – Spese finali per ministero
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
BLV |
Variazione |
Legge di bilancio |
Legge di bilancio |
Legge di bilancio |
Economia e finanze |
394.111 |
51.323 |
445.434 |
457.607 |
450.497 |
Sviluppo economico |
8.448 |
1.936 |
10.384 |
7.777 |
8.880 |
Lavoro |
148.741 |
13.955 |
162.696 |
146.103 |
149.388 |
Giustizia |
8.894 |
87 |
8.981 |
8.851 |
8.947 |
Affari esteri |
2.790 |
797 |
3.587 |
2.927 |
2.735 |
Istruzione |
49.903 |
667 |
50.570 |
48.060 |
46.752 |
Interno |
28.292 |
1.748 |
30.040 |
29.098 |
27.411 |
Ambiente |
1.433 |
133 |
1.566 |
1.278 |
1.172 |
Infrastrutture e trasporti |
12.868 |
1.968 |
14.836 |
13.721 |
13.413 |
Università e ricerca |
12.076 |
796 |
12.872 |
13.032 |
12.751 |
Difesa |
23.971 |
612 |
24.583 |
25.165 |
23.493 |
Politiche agricole |
1.120 |
633 |
1.753 |
991 |
1.151 |
Beni culturali |
2.238 |
900 |
3.138 |
2.595 |
2.441 |
Salute |
1.736 |
1.285 |
3.021 |
1.919 |
1.953 |
SPESE FINALI |
696.621 |
76.841 |
773.462 |
759.124 |
750.984 |
Nel complesso, le spese finali presentano nel bilancio per il triennio 2021-2023 un andamento decrescente nel triennio di riferimento, riducendosi dai 773,5 miliardi del 2021 a 759,1 miliardi del 2022 e a 751 miliardi nel 2023.
La manovra effettuata con la legge di bilancio ha determinato un aumento del livello della spesa finale nel triennio rispetto ai dati a legislazione vigente, di circa 72 miliardi nel 2021, di 71,8 miliardi nel 2022 e di oltre 61,3 miliardi nel 2023, che ha riguardato sia le spese correnti che quelle in conto capitale.
Sull’incremento delle spese finali per il 2021 ha pesato l’aggiornamento della legislazione vigente derivante dagli effetti delle disposizioni introdotte dai decreti legge di contrasto alla pandemia - recepiti in bilancio con la Nota di Variazioni – che determinano un aumento della spesa finale per il 2021 per circa +5,25 miliardi.
Per approfondimenti relativi alle spese finali del bilancio dello Stato relative a ciascun Ministero, si rinvia al volume IV, parte II, del presente dossier.
Manovra effettuata con i finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni delle leggi di spesa dei Ministeri
Nella presente scheda si dà conto, in relazione a ciascuno stato di previsione dei Ministeri, delle leggi di spesa interessate dalle principali operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione di risorse.
Tali variazioni quantitative della legislazione vigente costituiscono parte della manovra di finanza pubblica operata con la legge di bilancio, effettuata direttamente con la Sezione II in quanto non necessita di innovazioni legislative[69].
Le autorizzazioni legislative di spesa che vengono modificate con la Sezione II sono esposte in appositi allegati al deliberativo del disegno di legge di bilancio (A.C. 2790 - Tomo III e A.C. 2790-bis/I Nota di variazioni), per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi.
Nel complesso, con la Sezione II della legge di bilancio sono stati effettuati, all’interno degli stati di previsione:
§ rifinanziamenti di leggi di spesa per 5.620,4 milioni nel 2021, 4.965,4 milioni nel 2022 e 3.716,7 milioni nel 2023;
§ definanziamenti per 263,8 milioni per il 2021, 4.683 milioni per il 2022 e per 7.290 milioni per il 2023;
§ riprogrammazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa che determinano un incremento di un milione nel 2021, di 2.501 milioni nel 2022 e di 4,299 milioni nel 2024 e anni seguenti, compensati da riduzioni pari a 6.799 milioni nel 2023.
Nelle tavole che seguono sono riportate le principali leggi di spesa oggetto di rifinanziamento, definanziamento o riprogrammazione, suddivise per Ministero.
Per ciascuna legge di spesa sono riportate le risorse disponibili a legislazione vigente (LV) e l’intervento di rifinanziamento (Rif.) o definanziamento (Def.) e di riprogrammazione (Ripr.).
Rifinanziamenti
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIFINANZIAMENTI |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 e seguenti |
ECONOMIA E FINANZE |
|
|
|
|
|
D.Lgs n. 303/1999, art. 2 c. 1: Ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri, - Finalità e funzioni" – Celebrazioni a carattere nazionale (cap. 2098/1) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,4 |
- |
- |
- |
|
L.B. n. 145/2018, art. 1, co. 969: Fondo comuni confinanti con RSS (cap. 2149/1) |
LV |
19,5 |
- |
- |
- |
Rif. |
4,0 |
2,4 |
- |
- |
|
L.B. n. 145/2018, art. 1, co. 969: Fondo montagna (cap. 7469/1) |
LV |
9,7 |
- |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
20,0 |
- |
- |
|
L.B. n. 160/2019, art. 1, co. 553: Fondo isole minori (cap. 7472/1) |
LV |
14,0 |
13,0 |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
20,0 |
- |
- |
|
D.L. n. 78/2009, art. 22, co. 6: Ospedale pediatrico Bambin Gesù (cap. 2705/1) |
LV |
43,5 |
43,5 |
43,5 |
43,5 |
Rif. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
|
L. 234/2012, art. 41-bis: Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815/1) (Permanente) |
LV |
168,5 |
168,5 |
170,5 |
170,5 |
Rif. |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
L. 145/2016, art. 4, co. 1: Fondo per il finanziamento delle missioni di pace (cap. 3006/1) |
LV |
682,9 |
850,0 |
- |
- |
Rif. |
800,0 |
750,0 |
500,0 |
- |
|
DL n. 66 del 2014 art. 37 c. 6 "Fondo integrazione risorse garanzie dello Stato" - (cap. 7590/1) - |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
500,0 |
- |
- |
- |
|
LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 33 p. 1 "Contributo alle imprese" SIMEST - (cap. 7298/2) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
250,0 |
- |
- |
- |
|
L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2) (fino al 2035 - vedi anche riprogrammazione) |
LV |
2.528,3 |
2.480,4 |
2.072,4 |
9.090,6 |
Rif. |
6,7 |
95,0 |
250,0 |
3.135,0 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 253 "Agenzia Spaziale Italiana" - (cap. 7477/2) - (fino al 2029) |
LV |
452,0 |
377,0 |
432,0 |
409,0 |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
80,0 |
1.600,0 |
|
DLG n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - (cap. 1733/1) - (permanente) |
LV |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
Rif. |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 109 "Contributo ammodernamento corpo Guardia di Finanza" - (cap. 7851/1) - (fino al 2030) |
LV |
7,6 |
4,0 |
- |
- |
Rif. |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
350,0 |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 188 "Realizzazione e adeguamento applicativi informatici per scritture contabili" - (cap. 7460/8) - (fino al 2024) |
LV |
5,9 |
1,3 |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (cap. 7759/2) - (fino al 2033) |
LV |
13,5 |
43,0 |
55,0 |
248,1 |
Rif. |
42,0 |
46,0 |
57,0 |
1.070,0 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/bis "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (cap. 7270/1) - (fino al 2033) |
LV |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
41,0 |
Rif. |
22,0 |
21,0 |
20,0 |
200,0 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 362 "Sport e periferie" - (cap. 7457/3) - (fino al 2030) |
LV |
9,4 |
9,3 |
9,3 |
93,2 |
Rif. |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
210,0 |
|
L n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" - (cap. 2185/1) |
LV |
99,3 |
97,6 |
97,6 |
97,6 |
Rif. |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/bis "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (cap. 7016/8)
|
LV |
2,9 |
1,2 |
0,4 |
6,5 |
Rif. |
6,0 |
13,0 |
13,0 |
- |
|
DL n. 34 del 2020 art. 239 "Fondo innovazione tecnologica e digitalizzazione" - (cap. 7032/1) - (Permanente) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
DL n. 135 del 2018 art. 8 c. 1/ter p. A "Agenzia digitale" - (cap. 1707/2) - (Permanente) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "Fondo interventi strutturali politica economica" - (cap. 3075/1) - (fino al 2023) |
LV |
67,1 |
85,2 |
88,4 |
861,1 |
Rif. |
- |
350,0 |
100,0 |
- |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione" - (cap. 3076/1) |
LV |
852,0 |
668,1 |
721,0 |
9.040,3 |
Rif. |
50,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 39 del 2009 art. 3 c. 1 "Sisma Abruzzo" - (cap. 8005/4) - (fino al 2035) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
750,0 |
770,0 |
- |
680,0 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 362 p. B "Concessione di contributi per la ricostruzione pubblica, di cui all'art 14 decreto legge n.189/2016" - (cap. 8006/1) - (fino al 2029) |
LV |
200,0 |
750,0 |
- |
- |
Rif. |
- |
- |
- |
1.710 |
|
DL n. 142 del 1991 art. 6 c. 1 p. 1/bis "Fondo protezione civile" - (cap. 7446/2) |
LV |
51,2 |
51,2 |
51,2 |
51,2 |
Rif. |
8,8 |
2,0 |
2,0 |
- |
|
Introdotti nel corso dell’esame parlamentare |
|
|
|
|
|
L n. 693 del 1952 art. 16 –Consorzio nazionale degli esattori per la meccanizzazione delle imposte dirette – (cap. 7762/1) |
LV |
12 |
14,0 |
14,0 |
128,0 |
Rif. |
10 |
- |
- |
- |
|
L n. 20 del 1994, art. 4 – Autonomia finanziaria della Corte dei Conti – (cap. 2160/2) |
LV |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
417,6 |
Rif. |
1,8 |
- |
- |
- |
|
LS n. 190 del 2014, art. 1, co. 190 – Comitato Paraolimpionico – (cap. 2132/1) |
LV |
22,4 |
20,4 |
20,4 |
204,6 |
Rif. |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
|
SVILUPPO ECONOMICO |
|
|
|
|
|
L. 808/1985, art. 3, c. 1, p. A: Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (cap. 7432/2 -7423/10) (fino al 2035) |
LV |
242,8 |
222,6 |
201,9 |
1.015,0 |
Rif. |
- |
50,0 |
50,0 |
500,0 |
|
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3 "Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali Fremm" - (cap. 7485/12) (fino al 2024) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
|
DL n. 34 del 2020 art. 42 c. 1 "Fondo per il trasferimento tecnologico" – Settore aeronautico (cap. 7452/1) (fino al 2035) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
- |
50,0 |
50,0 |
790,0 |
|
DL n. 34 del 2020 art. 42 c. 5 "Risorse da destinare alla costituzione della “Fondazione ENEA Tech'"- (cap. 7631/1) - (fino al 2026) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
30,0 |
|
DL n. 34 del 2020 art. 43 c. 1 "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa" - (cap. 7478/1) - (fino al 2035) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
250,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
DL n. 112 del 2008 art. 43 "Contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale" - (cap. 7343/1) - (fino al 2035) |
LV |
170,4 |
- |
- |
- |
Rif. |
- |
100,0 |
100,0 |
710,0 |
|
LAVORO |
|
|
|
|
|
L n. 112 del 2016 art. 3 c. 1 "Istituzione fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Dopo di noi" - (cap. 3553/1) - (Permanente) |
LV |
56,1 |
56,1 |
56,1 |
56,1 |
Rif. |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1264 "Fondo non autosufficienti" - (cap. 3538/1) - (Permanente) |
LV |
568,9 |
567,0 |
565,3 |
5.592,1 |
Rif. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1.000,0 |
|
GIUSTIZIA |
|
|
|
|
|
L.B. 145/2018, art. 1, co 95, p. F/quinquies - Edilizia penitenziaria (cap. 7300/16) (fino al 2026) |
LV |
7,5 |
10,5 |
9,0 |
- |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
25,0 |
75,0 |
|
L.B. 145/2018, art. 1, co 95, p. F/quinquies - Edilizia giudiziaria (cap. 7200/15 - 7200/16) (fino al 2025) |
LV |
- |
- |
- |
|
Rif. |
2,0 |
2,5 |
6,5 |
6,8 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/novies - Ripartizione del fondo investimenti di cui all'art. 1, co. 140, legge n. 232 del 2016 - Edilizia giudiziaria (cap. 7200/7 - 7200/8 - 7200/9 - 7200/10) (fino al 2026) |
LV |
23,7 |
12,0 |
12,0 |
- |
Rif. |
10,1 |
19,9 |
55,1 |
164,9 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. G/primum - Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 - Edilizia giudiziaria (cap. 7203/8) (fino al 2026) |
LV |
13,6 |
110,8 |
99,0 |
386,1 |
Rif. |
2,5 |
1,9 |
2,7 |
23,3 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/quinquies Digitalizzazione delle amministrazioni statali (cap. 7421/5) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,1 |
0,3 |
04 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/quinquies – Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso - (cap .7421/3) |
LV |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
3,0 |
Rif. |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 - Fondo potenziamento mezzi traduzione detenuti (cap. 7421/4) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
|
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
|
|
|
|
|
L. 549/1995, art. 1, co. 43 p. C/bis - Contributo Dante Alighieri (cap 2742/2) |
LV |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
Rif. |
0,2 |
- |
- |
- |
|
L.B. 232/2016, art. 1, co, 587 - Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero - (cap. 2765/1) (Permanente) |
LV |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
Rif. |
32,0 |
47,0 |
51,0 |
51,0 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 297 "Promozione del made in Italy" - (cap. 7959/1) - (fino al 2024) |
LV |
40,3 |
40,3 |
40,3 |
402,9 |
Rif. |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
L.B. 232/2016, art. 1, co, 587 - Fondo promozione della cultura e della lingua italiana all'estero - (cap. 2765/1) (Permanente) |
LV |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
Rif. |
32,0 |
47,0 |
51,0 |
51,0 |
|
Introdotti nel corso dell’esame parlamentare |
|
|
|
|
|
LB n. 145 del 2018, art. 1, co. 287 – Sostegno delle minoranze cristiane oggetto di persecuzioni in aree di crisi – (Cap. 2186/1) |
LV |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
40 |
Rif. |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
- |
|
LB n. 205 del 2017, art. 1, co. 276 – Promozione della lingua e della cultura italiana all’estero – (cap. 3153/1) |
LV |
2,0 |
2,0 |
1,4 |
1,4 |
Rif. |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|
ISTRUZIONE |
|
|
|
|
|
L n. 107 del 2015 art. 1 c. 62 "Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale" - (cap. 8107/1) - (fino al 2024) |
LV |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
150,0 |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
DL n. 179 del 2012 art. 11 c. 4/sexies " fondo unico per l'edilizia scolastica" - (cap. 8105/1) - (fino al 2035) |
LV |
40,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Rif. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
DL n. 42 del 2016 art. 1/quinquies c. 1 "Contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 per alunni con disabilità frequentanti" - (cap. 1477/2) - (Permanente) |
LV |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
Rif. |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
INTERNO |
|
|
|
|
|
L.B. 145/2018, art. 1, co. 139 - Contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cap. 7235/2) |
LV |
1.150,0 |
2.000,0 |
250,0 |
2.700,0 |
Rif. |
600,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (cap. 7463/1) - |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
1,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/octies "Prevenzione del rischio sismico" - (cap. 7411/16) |
LV |
0,4 |
0,2 |
- |
- |
Rif. |
0,5 |
1,5 |
0,5 |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap. 7456/13) |
LV |
17,5 |
17,0 |
17,0 |
33,2 |
Rif. |
16,5 |
17,5 |
9,0 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap. 7411/9 - 7411/10) - (fino al 2035) |
LV |
18,0 |
57,0 |
21,3 |
30,7 |
Rif. |
0,6 |
7,8 |
9,8 |
83,1 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/sexies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'art. 1, co. 140, legge n. 232 del 2016" - (Cap. 7411/6 - 7411/7) - (fino al 2035) |
LV |
41,1 |
131,4 |
130,2 |
- |
Rif. |
- |
0,9 |
5,3 |
121,2 |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "Fondo potenziamento mezzi corpi di polizia e C.N.VV.FF." - (Cap. 7456/9) - (fino al 2035) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
29,0 |
20,0 |
30,0 |
373,7 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/octies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap. 7410/2 - 7410/3) |
LV |
24,5 |
20,0 |
4,5 |
17,6 |
Rif. |
0,3 |
3,1 |
1,6 |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - (Cap. 7457/7) |
LV |
6,6 |
6,5 |
- |
- |
Rif. |
4,5 |
2,5 |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap. 7453/2) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
2,0 |
- |
- |
- |
|
LF n. 289 del 2002 art. 61 c. 1/bis p. A "Spese per il servizio di telecomunicazione tetra" - (Cap. 7506/1) - (fino al 2026) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
24,8 |
26,4 |
24,7 |
46,8 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/octies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap. 7302/7) - (fino al 2035) |
LV |
3,4 |
7,6 |
6,6 |
16,8 |
Rif. |
0,3 |
5,1 |
11,3 |
122,2 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/octies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - (Cap. 7325/23 - 7325/26 - 7325/27 - 7325/28) - (fino al 2035) |
LV |
24,3 |
29,7 |
33,8 |
273,9 |
Rif. |
20,5 |
25,0 |
22,8 |
253,9 |
|
L n. 222 del 1985 art. 50 "Edifici culto" - (Cap. 2360/1) |
LV |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
13,4 |
Rif. |
10,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 416 del 1989 art. 1/sexies c. 1 "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" - (Cap. 2352/1) - (Permanente) |
LV |
169,0 |
169,0 |
169,0 |
169,0 |
Rif. |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
AMBIENTE |
|
|
|
|
|
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 432 "Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale legge 58 del 2005" - (Cap. 8533/1) - (fino al 2028) |
LV |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
302,7 |
Rif. |
10,0 |
60,0 |
60,0 |
50,0 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. B/novies "Mobilità sostenibile e sicurezza stradale" - (Cap. 7217/11 - 7217/12) - (fino al 2028) |
LV |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
56,5 |
Rif. |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
50,0 |
|
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 432 "Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale legge 58 del 2005" - (Cap. 8405/3) - (fino al 2028) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
20,0 |
20,0 |
30,0 |
150,0 |
|
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI |
|
|
|
|
|
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1039 "Potenziamento componenti aereonavali capitanerie di porto" (Elicotteri) - (Cap. 7842/1) - (fino al 2025) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
- |
13,0 |
13,0 |
29,0 |
|
L n. 144 del 1999 art. 32 c. 1 "Sicurezza stradale" - (Cap. 7333/4) - (fino al 2032) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
2,0 |
2,0 |
5,0 |
71,0 |
|
DL n. 124 del 2019 art. 53 c. 1 "Trasporto merci rinnovo parco veicolare" - (Cap. 7309/4) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
- |
|
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 208 "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione" - (Cap. 7532/1) - (fino al 2035) |
LV |
143,5 |
143,5 |
437,1 |
1.124,8 |
Rif. |
3,0 |
10,0 |
14,0 |
282,0 |
|
L n. 297 del 1978 art. 10 c. 1 p. 1 "Somme destinate al rinnovo degli impianti e materiale rotabile" – Ferrovie regionali di competenza statale (Cap. 7137/2) (fino al 2024) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 96 Linea metropolitana 5 (m5) da Milano fino al comune di Monza" - (Cap. 7418/4) - (fino al 2026) |
LV |
25,0 |
95,0 |
180,0 |
575,0 |
Rif. |
- |
3,0 |
3,0 |
9,0 |
|
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1016 "Trasporto rapido di massa" - (Cap. 7400/1) - (fino al 2035) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
231,0 |
|
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 866 "Fondo finalizzato al noleggio, all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale" - (Cap. 7248/11) - (fino al 2030) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
72,0 |
|
DL n. 40 del 2010 art. 4 c. 6 "Fondo per le infrastrutture portuali" - (Cap. 7258/1) - (fino al 2035) |
LV |
3,7 |
- |
- |
- |
Rif. |
2,0 |
2,0 |
5,0 |
301,0 |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 239 "Spese potenziamento trasporto marittimo stretto di Messina" - (Cap. 7255/1) - (fino al 2026) |
LV |
7,5 |
- |
- |
- |
Rif. |
- |
7,5 |
7,5 |
22,5 |
|
DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis "Interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le Olimpiadi invernali 2026" – Edilizia statale - (Cap. 7341/6 - 7698/1) - (fino al 2025) |
LV |
135,0 |
140,0 |
140,0 |
287,0 |
Rif. |
6,0 |
9,0 |
20,0 |
30,0 |
|
DL n. 34 del 2019 art. 47 c. 1/bis "Fondo salva opere" - (Cap. 7011/1) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
30,0 |
- |
- |
- |
|
DL n. 104 del 2020 art. 95 c. 16 p. 2/bis "Organismo pubblico per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare – funzionamento autorità di gestione del Mose - (Cap. 1264/4) (Permanente) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
DL n. 104 del 2020 art. 95 c. 17 "Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del Mose" - (Cap. 1264/3) - (Permanente) |
LV |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Rif. |
- |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 12 "Infrastrutture carcerarie" - (Cap. 7471/1) - (fino al 2032) |
LV |
5,5 |
- |
9,2 |
- |
Rif. |
2,0 |
2,0 |
5,0 |
91,0 |
|
DLG n. 50 del 2016 art. 202 c. 1 "Progettazione infrastrutture sviluppo Paese" - (Cap. 7008/4 - 7008/5) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
30,0 |
30,0 |
10,0 |
- |
|
DL n. 16 del 2020 art. 3 c. 12/bis "Interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le Olimpiadi invernali 2026" – Strade e autostrade - (Cap. 7341/6 - 7698/1) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
4,0 |
1,0 |
- |
- |
|
DL n. 104 del 2020 art. 49 c. 1 "Messa in sicurezza per ponti e viadotti di province e città metropolitane" - (Cap. 7003/1) - |
LV |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
- |
Rif. |
150,0 |
250,0 |
150,0 |
- |
|
LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. 9/bis "Fondo opere strategiche" Sicurezza strada Roma-Latina - (Cap. 7065/2) - (fino al 2034) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
204,0 |
|
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 68 "ANAS" - (Cap. 7002/1) - (fino al 2035) |
LV |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
Rif. |
- |
2,0 |
2,0 |
749,0 |
|
L n. 431 del 1998 art. 11 c. 1 "Fondo nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" - (Cap. 1690/1) - (fino al 2022) |
LV |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
Rif. |
160,0 |
180,0 |
- |
- |
|
UNIVERSITA’ E RICERCA |
|
|
|
|
|
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 477 "Contributo al Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici" - (Cap. 7239/1) |
LV |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Rif. |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
|
DIFESA |
|
|
|
|
|
D.Lgs n 66/2010, art. 608 - Spese di investimento Arma dei Carabinieri – Elicotteri (cap. 7763/1) (fino al 2035) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
|
D.Lgs n 66/2010, art. 608 - Spese di investimento Difesa (cap. 7763/1) (fino al 2035) |
LV |
1.728,4 |
1.473,4 |
2.192,2 |
12.933 |
Rif. |
450,0 |
450,0 |
750,0 |
8.700 |
|
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 24 "Assunzione di personale a tempo determinato presso Cfs" - Forestali - (Cap. 2877/1) - (Permanente) |
LV |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
Rif. |
- |
- |
1,5 |
1,5 |
|
POLITICHE AGRICOLE |
|
|
|
|
|
DLG n. 102 del 2004 art. 15 c. 2 p. 1 "Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi" - (Cap. 7439/3) |
LV |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Rif. |
25,0 |
15,0 |
20,0 |
- |
|
DPR n. 1318 del 1967 art. 1 "Costituzione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria" - (Cap. 7301/1) - (fino al 2027) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
12,0 |
1,0 |
1,0 |
12,0 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 506 "Fondo rotativo imprenditoria femminile" - (Cap. 7723/1) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
15,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 18 c. 16 "Rimborso di somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi" - (Cap. 7650/1) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
20,0 |
- |
- |
- |
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quater "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (Cap. 7470/1) – (fino al 2027) |
LV |
17,4 |
20,3 |
7,8 |
- |
Rif. |
- |
50,0 |
70,0 |
320,0 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter decies "Ricerca" - (Cap. 7904/3 - 7905/2) - (fino al 2027) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
6,0 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/ter decies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap. 7856/2 - 7857/2) - (fino al 2027) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
2,0 |
|
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5 "Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio - (Cap-vari) |
LV |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Rif. |
11,7 |
4,0 |
4,0 |
- |
|
L n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 6 "Piano pesca" - (Cap. 7043/1) |
LV |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Rif. |
1,3 |
- |
- |
- |
|
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/ter decies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" – Sviluppo del Sistema agricolo nazionale - (Cap. 7761/5) - (fino al 2027) |
LV |
1,6 |
- |
- |
- |
Rif. |
9,0 |
1,0 |
1,0 |
56,0 |
|
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 507 "Fondo competitività filiere agricole" - (Cap. 7097/1) |
LV |
14,5 |
- |
- |
- |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 126 "Contratti di distretto per territori danneggiati da Xylella" - (Cap. 7050/1) |
LV |
2,0 |
- |
- |
- |
Rif. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 499 p. 6 "Distretti cibo" - (Cap. 7049/1) |
LV |
17,7 |
17,7 |
9,7 |
9,7 |
Rif. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
- |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/ter decies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - (Cap. 7258/3) - (fino al 2027) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
4,0 |
|
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO |
|
|
|
|
|
L n. 237 del 1999 art. 6 c. 1 "Contributi ai comitati nazionali e alle edizioni nazionali" - (Cap. 2551/2) - (fino al 2050) |
LV |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Rif. |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
L n. 353 del 1973 art. 1 "Contributo per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza" - (Cap. 2551/1) - (Permanente) |
LV |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Rif. |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 "Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi." - (Cap. 2570/1) - (Permanente) |
LV |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
17,4 |
Rif. |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
|
DL n. 162 del 2019 art. 7 c. 10/quinquies "Dl Proroga termini" - (cap. 2560/3) - (Permanente) |
LV |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Rif. |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
DL n. 162 del 2019 art. 7 c. 10/quinquies decies "Dl proroga termini" - (cap. 2551/11) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
|
DPR n. 805 del 1975 art. 22 "Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali" - (cap. 2535/1) - (Permanente) |
LV |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
Rif. |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 334 "Contributo in favore dell'Istituto don Luigi Sturzo" - (cap. 2560/2) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
|
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 396 "Contributi a istituzioni culturali" - (cap. 2571/1) - (Permanente) |
LV |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
Rif. |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
|
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. C "Fondazioni lirico-sinfoniche" - (cap. 6621/1) - (fino al 2050) |
LV |
173,0 |
173,0 |
173,0 |
173,0 |
Rif. |
26,2 |
26,2 |
26,2 |
26,2 |
|
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. D "Attività musicali in Italia e all'estero" - (cap. 6622/1) - (fino al 2050) |
LV |
58,1 |
58,1 |
58,1 |
58,1 |
Rif. |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
|
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. E "Attività teatrali di prosa" - (cap. 6623/1 - 6626/1) - (fino al 2050) |
LV |
70,1 |
70,1 |
70,1 |
70,1 |
Rif. |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
|
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. F "Attività di danza in Italia e all'estero" - (cap. 6624/1) - (fino al 2050) |
LV |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
Rif. |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
L n. 163 del 1985 art. 2 c. 1 p. M "Attività circensi e dello spettacolo viaggianti" - (cap. 8721/1) - (fino al 2050) |
LV |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
Rif. |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 "Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi" - (cap. 3673/1) - (Permanente) |
LV |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1,1 |
Rif. |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 409 "Spese per il funzionamento e le attività istituzionali del centro per il libro e la lettura" - (cap. 3614/1) - (Permanente) |
LV |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
11,5 |
Rif. |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
7,5 |
|
LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 34 "Trasferimenti alle imprese" - (cap. 3650/1) - (Permanente) |
LV |
- |
- |
- |
- |
Rif. |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 349 "Funzionamento istituti" - (cap. 3610/3) - (fino al 2050) |
LV |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
Rif. |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 278 "Basilica S. Francesco d'Assisi" - (cap. 4652/1) |
LV |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Rif. |
0,5 |
- |
- |
- |
|
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 354 "Istituti settore museale" - (cap. 5650/7) |
LV |
1,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
Rif. |
25,0 |
20,0 |
- |
- |
|
DL n. 83 del 2014 art. 7 c. 1 "Spese per l'attuazione degli interventi del piano strategico «grandi progetti beni culturali»" - (cap. 8098/1 - 8098/2) - (fino al 2031) |
LV |
64,1 |
56,9 |
55,6 |
555,9 |
Rif. |
50,0 |
70,0 |
70,0 |
560,0 |
|
DL n. 34 del 2011 art. 1 c. 1 p. B "Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura - manutenzione e conservazione dei beni culturali" - (cap. 1321/1) |
LV |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Rif. |
7,0 |
10,0 |
- |
- |
|
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 9 "Fondo per la tutela del patrimonio culturale" - (cap. 8099/1) - (fino al 2032) |
LV |
22,5 |
0,8 |
- |
- |
Rif. |
30,0 |
50,0 |
70,0 |
630,0 |
|
L n. 29 del 2001 art. 3 c. 1 "Piano per l'arte contemporanea" - (cap. 7707/13) - (fino al 2050) |
LV |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Rif. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
DL n. 34 del 2020 art. 179 c. 1 "Fondo per la promozione del turismo in Italia" - (cap. 6833/1) |
LV |
- |
- |
- |
|
Rif. |
10,0 |
15,0 |
- |
- |
|
SALUTE |
|
|
|
|
|
DLG n. 502 del 1992 art. 12 c. 2 p. A/ter "Fondo finanziamento attività ricerca" - (cap. 3398/3) |
LV |
181,1 |
181,1 |
181,1 |
181,1 |
Rif. |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
I rifinanziamenti di maggiore impatto sono in conto capitale e riguardano, per rilevanza di importo - considerando il complesso del rifinanziamento, che in diversi casi si estende sino al 2035 - le seguenti autorizzazioni di spesa:
§ 12.350 milioni per le spese di investimento Difesa (fino al 2035);
§ 3.684 milioni per il contratto di programma con Rete Ferroviaria Italiana (fino al 2035);
§ 2.750 milioni per la ricostruzione nei territori colpiti dal “sisma Abruzzo” nel 2009 (fino al 2035);
§ 1.710 milioni per la ricostruzione nei territori colpiti dal “sisma Centro-Italia” nel 2016 (fino al 2029);
§ 1.700 milioni all’Agenzia spaziale italiana (fino al 2029);
§ 1.650 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa previsto dal D.L. n. 34 del 2020 (fino al 2035);
§ 1.500 milioni per l’edilizia scolastica (fino al 2035);
§ 1.253 milioni per il contratto di programma con ANAS (fino al 2035);
§ 1.215 milioni per l’edilizia pubblica (fino al 2033);
§ 1.050 milioni al Fondo per il trasferimento tecnologico nel settore aeronautico (fino al 2035);
§ 1.050 milioni ai contratti di sviluppo (fino al 2035);
§ 800 milioni per il 2021 per le missioni internazionali di pace, cui si aggiungono 750 milioni per il 2022 e 500 milioni per il 2023 (parte corrente).
Nel corso dell’esame parlamentare sono stati introdotti ulteriori rifinanziamenti per complessivi 15,8 milioni per il 2021 e 4,6 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Definanziamenti
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
DEFINANZIAMENTI |
|
2021 |
2022 |
2023 |
LAVORO E POLITICHE SOCIALI |
|
|
|
|
L. 88/1989, art. 37: Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (cap. 4339/1) |
LV |
5.570,2 |
11.973,5 |
16.110,8 |
Def. |
- |
-4.681,0 |
-7.288,0 |
|
ECONOMIA E FINANZE |
|
|
|
|
Introdotti nel corso dell’esame parlamentare |
|
|
|
|
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - (cap. 7759/2) Somme da trasferire all’agenzia del demanio- (fino al 2033) |
LV |
13,5 |
42,9 |
55,0 |
Def. |
-10,0 |
- |
- |
|
L n. 196 del 2009 art. 34-ter, co. 5, Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti (cap. 3051/1) - (fino al 2023) |
LV |
224,9 |
258,9 |
168,40 |
Def. |
-3,8 |
-2,0 |
-2,0 |
L’unico definanziamento previsto dal disegno di legge presentato dal Governo riguarda l’autorizzazione di spesa relativa alle gestioni previdenziali di cui alla legge n. 88/1989, art. 37, e sconta gli effetti delle maggiori entrate contributive determinate dalla manovra stessa (c.d. “retroazione”) con conseguente riduzione dei trasferimenti di spesa agli enti previdenziali.
Nel corso dell’esame parlamentare sono stati operati due ulteriori definanziamenti per complessivi 13,8 milioni per il 2021 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Riprogrammazioni
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
RIPROGRAMMAZIONI |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Anno terminale |
ECONOMIA E FINANZE |
|
|
|
|
|
|
L. 183/1987, art. 5: Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (cap. 7493/1) |
LV |
4.085,0 |
5.335,0 |
6.475,0 |
19.525,0 |
2030 |
Ripr. |
- |
- |
-3.199,0 |
3.199,0 |
|
|
L. 266/2005, art. 1, co. 86: Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (cap. 7122/2) |
LV |
2.528,3 |
2.480,4 |
2.072,4 |
9.090,6 |
2026 |
Ripr. |
- |
1.200,0 |
-1.350,0 |
150,0 |
|
|
SVILUPPO ECONOMICO |
|
|
|
|
|
|
L. 266/1997, art. 4, co.3: Programmi tecnologici per la difesa – Eurofighter (cap. 7421/20) |
LV |
964,2 |
233,8 |
125,0 |
253,0 |
2024 |
Ripr. |
- |
- |
-100,0 |
100,0 |
|
|
L. 808/1985, art. 3, c. 1, p. A: Interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie del settore aeronautico (cap. 7432/2) |
LV |
242,8 |
222,6 |
201,9 |
1.015 |
2035 |
Ripr. |
|
|
-100,0 |
100,0 |
|
|
L. 145/2018, art. 1, co. 95, p. G-ter: Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni - (cap. vari) |
LV |
229,0 |
759,1 |
629,1 |
2.199,8 |
2028 |
Ripr. |
- |
- |
-510,0 |
510,0 |
|
|
L. 205/2017, art. 1, co. 1072, p. G-ter: Attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni - (cap. vari) |
LV |
284,0 |
378,1 |
344,9 |
2.144,4 |
2027 |
Ripr. |
|
|
-240,0 |
240,0 |
|
|
DIFESA |
|
|
|
|
|
|
D.Lgs 66/2010, art 608: Spese di investimento del Ministero della difesa – Componente aerea e spaziale (cap. 7120/2 e 7140/1) |
LV |
1.728,0 |
1.473,4 |
2.192,2 |
12.933,0 |
2035 |
Ripr. |
- |
1.300,0 |
-1.300,0 |
- |
|
|
L. 145/2018, art. 1, co. 227: Difesa cibernetica (cap. 7148/1) |
LV |
1,0 |
0 |
- |
- |
|
Ripr. |
-1,0 |
1,0 |
- |
- |
|
Per quanto riguarda le riprogrammazioni, si segnala, per rilevanza, l’anticipo di risorse relative alle Spese di investimento del Ministero della difesa – componente aerea, per 1,3 miliardi, dal 2023 al 2022;
Articoli 17 e 18
(Quadri generali riassuntivi)
Art. 17. 1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.060.697.407.565, in euro 1.033.420.585.962 e in euro 1.106.033.862.334 in termini di competenza, nonché in euro 1.100.186.763.557, in euro 1.042.556.338.761 e in euro 1.121.368.179.999 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2021-2023.
Art. 18. 1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2021-2023, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
Gli articoli 17 e 18 dispongono l’approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generale riassuntivi per il triennio 2021-2023.
L’articolo 17 approva i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2021-2023, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, in termini di competenza e di cassa, come indicati nella tabella che segue, riepilogativa dei vari passaggi parlamentari del disegno di legge di bilancio. Nella riga (A) si riportano i totali generali della spesa nel ddl originario del Governo (A.C. 2790) e nella riga (B) di quello approvato definitivamente dalla Camera (legge n. 178/2020).
Tabella 3 – Totali generali della spesa
(valori in milioni di euro)
|
Competenza |
Cassa |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
(A) Spese complessive (A.C. 2790) |
1.055.447 |
1.033.494 |
1.105.898 |
1.095.317 |
1.042.774 |
1.121.255 |
(B) Spese complessive (legge n. 178/2020) |
1.060.697 |
1.033.421 |
1.106.034 |
1.100.187 |
1.042.556 |
1.121.368 |
differenza (B)-(A) |
5.250 |
-73 |
136 |
4.870 |
-218 |
113 |
L’articolo 18 approva il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, e le relative tabelle ad esso allegate, che espongono i dati del bilancio integrato (entrate e spese), in termini di competenza e di cassa.
In particolare, il quadro riassuntivo del bilancio dello Stato espone i risultati differenziali del bilancio, indicando i valori effettivi del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali), del risparmio pubblico (pari alla differenza tra entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) nonché del ricorso al mercato (quale differenza tra le entrate finale e le spese complessive).
Tabella 4 - Quadro generale riassuntivo del bilancio 2021-2023
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
Tributarie |
507.566 |
529.121 |
554.765 |
Extratributarie |
70.503 |
73.634 |
68.726 |
Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali |
1.911 |
1.897 |
1.874 |
Entrate finali |
579.980 |
604.652 |
615.366 |
Spese correnti |
661.602 |
643.272 |
640.782 |
Spese conto capitale |
111.860 |
115.851 |
110.202 |
Spese finali |
773.461 |
759.124 |
750.984 |
Rimborso prestiti |
287.235 |
274.297 |
355.050 |
Spese complessive |
1.060.697 |
1.033.421 |
1.106.034 |
Saldo netto da finanziare |
-193.482 |
-154.472 |
-135.618 |
Risparmio pubblico |
-83.533 |
-40.517 |
-27.290 |
Ricorso al mercato |
-480.717 |
-428.768 |
-490.668 |
Nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato le spese del bilancio dello Stato sono esposte ripartite, per Ministero, in divisioni (secondo la classificazione funzionale) e in categorie (secondo la classificazione economica); le entrate sono esposte soltanto secondo la classificazione economica.
Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati di bilancio, come esposti nel quadro generale riassuntivo, in soli termini di competenza.
Tabella 5 - Ripartizione per funzioni delle spese
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
DIVISIONI |
2021 |
2022 |
2023 |
Servizi generali delle PA |
637.120 |
630.464 |
712.312 |
Difesa |
22.119 |
22.755 |
19.976 |
Ordine pubblico e sicurezza |
27.676 |
27.573 |
27.505 |
Affari economici |
116.035 |
113.904 |
112.151 |
Protezione dell’ambiente |
2.426 |
1.709 |
1.579 |
Abitazione e assetto territoriale |
8.747 |
7.432 |
4.112 |
Sanità |
13.105 |
12.075 |
12.009 |
Attività ricreative, culturali e di culto |
7.475 |
6.810 |
6.618 |
Istruzione |
60.591 |
58.141 |
56.978 |
Protezione sociale |
165.404 |
152.558 |
152.793 |
Spese complessive |
1.060.697 |
1.033.421 |
1.106.034 |
Tabella 6 - Spese finali per categorie economiche
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
CATEGORIE |
2021 |
2022 |
2023 |
Redditi da lavoro dipendente |
98.304 |
97.017 |
96.389 |
Consumi intermedi |
14.809 |
13.109 |
13.046 |
Imposte pagate sulla produzione |
5.124 |
5.006 |
4.935 |
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche |
310.513 |
296.141 |
298.542 |
Trasferimenti correnti a famiglie e ist. sociali private |
22.112 |
22.247 |
19.207 |
Trasferimenti correnti a imprese |
12.012 |
10.809 |
7.799 |
Trasferimenti all'estero |
1.491 |
1.354 |
1.210 |
Risorse proprie UE |
20.620 |
21.320 |
22.015 |
Interessi passivi e redditi da capitale |
81.507 |
82.406 |
85.692 |
Poste correttive e compensative |
75.216 |
74.708 |
74.734 |
Ammortamenti |
1.169 |
1.169 |
1.169 |
Altre uscite correnti |
18.724 |
17.985 |
16.043 |
Totale Spese Correnti |
661.602 |
643.272 |
640.782 |
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni |
8.681 |
9.756 |
7.891 |
Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche |
66.039 |
78.195 |
76.889 |
Contributi agli investimenti ad imprese |
22.790 |
17.499 |
14.878 |
Contributi investimenti a famiglie e ist. sociali private |
237 |
106 |
81 |
Contributi agli investimenti a estero |
540 |
448 |
450 |
Altri trasferimenti in conto capitale |
10.382 |
7.453 |
7.717 |
Acquisizioni di attività finanziarie |
3.193 |
2.393 |
2.297 |
Totale spese Conto Capitale |
111.860 |
115.851 |
110.202 |
Totale Spese Finali |
773.462 |
759.124 |
750.984 |
Tabella 7 - Entrate finali per categorie economiche
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
CATEGORIE |
2021 |
2022 |
2023 |
I - Imposte sul patrimonio e sul reddito |
269.320 |
281.830 |
289.713 |
II - Tasse e imposte sugli affari |
178.045 |
185.183 |
191.971 |
III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane |
33.350 |
35.567 |
36.374 |
IV - Monopoli |
10.803 |
10.859 |
10.915 |
V - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco |
16.049 |
15.683 |
15.792 |
Totale entrate tributarie |
507.566 |
529.121 |
544.765 |
VI - Proventi speciali |
1.217 |
1.372 |
909 |
VII - Proventi dei servizi pubblici minori |
29.878 |
33.912 |
28.051 |
VIII – Proventi dei beni dello Stato |
345 |
345 |
309 |
IX - Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione |
1.800 |
1.600 |
1.500 |
X - Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro |
3.978 |
4.410 |
4.438 |
XI - Recuperi, rimborsi e contributi |
30.394 |
29.005 |
30.429 |
XII - Partite che si compensano nella spesa |
2.891 |
2.991 |
30.429 |
Totale entrate extratributarie |
70.503 |
73.634 |
68.726 |
Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc. |
1.911 |
1.896 |
1.874 |
ENTRATE FINALI |
579.980 |
604.652 |
615.366 |
Articolo 19
(Disposizioni diverse)
Art. 19. 1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2021, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2021, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2021, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2020, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
16. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2021-2023 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
19. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione « Fondi da ripartire », programma « Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2020. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2020.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
21. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2020.
22. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2021, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».
24. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
25. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
26. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo « Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2021 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dei relativi decreti correttivi.
29. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario ».
31. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
L’articolo 19 riporta norme aventi carattere gestionale – di natura prettamente formale – riprodotte annualmente nella legge di bilancio.
Articolo 20
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
La legge di bilancio entra in vigore il 1° gennaio 2021, salvo quanto diversamente previsto.
[1] Nella seconda area funzionale (articolata in sei fasce retributive) rientrano i lavoratori che, con conoscenze teoriche e pratiche di medio livello, svolgono attività lavorative anche specialistiche, connesse al proprio settore di competenza.
[2] Nella terza area funzionale (articolata in sette fasce retributive) rientrano i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali e con conoscenze teoriche e pratiche di alto livello, svolgono funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico, il tutto finalizzato al conseguimento degli obiettivi assegnategli.
[3] Nella seconda area funzionale (articolata in sei fasce retributive) rientrano i lavoratori che, con conoscenze teoriche e pratiche di medio livello, svolgono attività lavorative anche specialistiche, connesse al proprio settore di competenza.
[4] Nella terza area funzionale (articolata in sette fasce retributive) rientrano i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali e con conoscenze teoriche e pratiche di alto livello, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico, il tutto finalizzato al conseguimento degli obiettivi assegnategli.
[5] Nella terza area funzionale (articolata in sette fasce retributive) rientrano i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali e con conoscenze teoriche e pratiche di alto livello, svolgonofunzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico, il tutto finalizzato al conseguimento degli obiettivi assegnategli.
[6] Nella seconda area funzionale (articolata in sei fasce retributive) rientrano i lavoratori che, con conoscenze teoriche e pratiche di medio livello, svolgono attività lavorative anche specialistiche, connesse al proprio settore di competenza.
[7] L'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020, prevista dall'articolo 1, comma 254 del decreto-legge n. 34 del 2020, non incide sulla dotazione organica (in quanto quel personale non instaura un rapporto di impiego con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione, per la durata stabilita).
[8] Appartengono a quest'area funzionale i dipendenti ministeriali che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, nonché i dipendenti ministeriali che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.
[9] Il comma 3-quinquies dell’articolo 4 del D.L. n. 101 del 2013, prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, si svolga mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione RIPAM, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Tale norma è stata successivamente derogata da numerose disposizioni che hanno autorizzato singole amministrazioni a bandire concorsi.
[10] Per completezza, si ricorda che l'art. 33, co. 2-quinquies, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha disposto, tra l’altro – in modo non del tutto chiaro (al riguardo, si veda quanto osservato nel Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato n. 332/2 vol. I del 7 ottobre 2020) –, che quanto previsto dal co. 2-ter si applica, per quanto non diversamente stabilito, “esclusivamente all’anno accademico 2020/2021”.
[11] Le risorse sono allocate sul cap. 1750 dello stato di previsione del MUR.
[12] Nelle more del processo di statizzazione, le risorse relative al 2017 sono state ripartite con DM 20 dicembre 2017, n. 1005, mentre quelle relative al 2018 sono state ripartite con DM 395 del 16 maggio 2018, DM 647 del 15 ottobre 2018 e DM 870 del 28 dicembre 2018.
[13] In particolare, l’art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) ha previsto – modificando in modo non testuale quanto disposto dall’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – che gli enti locali, ad eccezione di quelli per i quali fosse stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018 e il 31 marzo 2018, sono tenuti ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e a farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione. A tal fine, ha incrementato di € 4 mln le risorse per il 2019 al fine di utilizzare le risorse aggiuntive a copertura delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, nel caso in cui per gli enti locali fosse stato dichiarato il dissesto finanziario nel periodo considerato.
[14] Il DM 2 aprile 2019 ha previsto la seguente assegnazione:
|
2019 |
2020 e ss. |
Istituti superiori di studi musicali non statali |
€ 23.000.000 |
€ 48.000.000 |
Accademie di belle arti non statali |
€ 5.500.000 |
€ 7.000.000 |
TOTALE |
€ 28.500.000 |
€ 55.000.000 |
[15] La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione faceva presente, in particolare, che le Istituzioni AFAM non hanno potuto operare la programmazione triennale del reclutamento entro il 31 dicembre 2020 stante l’incertezza del quadro normativo e l’ampliamento delle dotazioni organiche previsto dalla legge di bilancio 2021, che dovrà essere oggetto di ripartizione.
[16] Come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a), della L. 124/1999.
[17] I termini e le modalità di formazione delle GNE sono stati definiti con DM 19 marzo 2001, come rettificato con DM 19 aprile 2001.
[18] La procedura per la formazione di tali graduatorie è stata indetta con DM 16 giugno 2005.
[19] In precedenza, l’estensione era stata disposta, per gli a.a. 2014/2015 e 2015/2016 dall’art. 6, co. 3, lett. b), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), per l'a.a. 2016/2017 dall’art. 4, co. 5-quater, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), per l’a.a. 2017/2018 dall’art. 1, co. 1146, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), per l’a.a. 2018/2019 dall’art. 6, co. 2, del D.L. 91/2018 (L. 108/2018) e, per l’.a.a. 2020/2021 dall'art. 6, co. 2, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).
[20] Le modalità di inserimento in queste graduatorie sono state definite con DM 30 giugno 2014, n. 526.
[21] Le modalità di inserimento in tali graduatorie sono state definite con DM 597 del 14 agosto 2018. Le graduatorie definitive erano state pubblicate il 23 novembre 2018. Da ultimo, con avviso 1646 del 19 ottobre 2020 sono state pubblicate le graduatorie definitive rettificate.
[22] L’art. 7, co. 5-bis, del d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 75/2017, ha disposto il divieto per le pubbliche amministrazioni, a partire dal 1° luglio 2019, di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
[23] Per completezza, si ricorda che tali disposizioni hanno superato quanto previsto dall’art. 6 del regolamento emanato con DPR 143/2019, che aveva stabilito che, per le medesime esigenze, potevano essere conferiti incarichi di insegnamento, per un impegno annuale non superiore al 70% dell’impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo, mediante stipula di contratti d’opera (art. 2222 c.c.). In particolare, si trattava, alternativamente, di:
- conferimento di incarichi a titolo retribuito di durata non superiore a 3 anni con esperti di riconosciuta qualificazione artistica e professionale;
- espletamento di procedure disciplinate con regolamento dell’Istituzione, che assicurano la valutazione comparativa di candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.
[24] Il richiamato art. 30 disciplina la possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento del dipendente e, in generale, con assenso dell'amministrazione di appartenenza. Tuttavia - fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche - per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Inoltre, nell'ambito dei rapporti di lavoro, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune, ovvero, a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito.
[25] Nella seconda area funzionale (articolata in sei fasce retributive) rientrano i lavoratori che, con conoscenze teoriche e pratiche di medio livello, svolgono attività lavorative anche specialistiche, connesse al proprio settore di competenza.
[26] L'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a determinate condizioni, quali:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
[27] Inizialmente era partecipata al 30% dall'allora MIBAC e al 70% da Italia Lavoro s.p.a. In seguito, l’art. 26 della L. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro s.p.a. al MIBAC.
[29] I suddetti requisiti sono:
a) risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) aver maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
[30] L’art. 6 del d.lgs. 168/2001 stabilisce che per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché' con le linee di indirizzo. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Il piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 dell'allora MIUR è stato approvato con D.M. 25 settembre 2018, n. 627. A seguito della separazione dei due Dicasteri, si è reso necessario approvare un nuovo piano del fabbisogno del personale del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca per il triennio 2020-2022, adottato con D.I. 14 agosto 2020, n. 100. Inoltre, l'art. 3, co. 4, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha previsto il trasferimento del personale sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. La procedura di interpello è stata disposta con decreto 14 agosto 2020, n. 101.
[31] CINECA è un Consorzio interuniversitario senza scopo di lucro formato dall'allora Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, 69 università italiane, e 11 istituzioni nazionali (8 enti di ricerca, 2 Policlinici universitari e 1 Agenzia. Esso è stato costituito nel 1969 (come Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico dell'Italia nord orientale). Oggi offre supporto alle attività della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, realizza sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il Ministero, progetta e sviluppa sistemi informativi per pubblica amministrazione, sanità e imprese. Lo statuto del Consorzio, alla sua costituzione, è stato approvato dal Presidente della Repubblica il 13 ottobre del 1969. Le ultime modifiche allo statuto sono state approvate, come indicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, con D.M. 245 del 26 marzo 2018.
[32] Tale contributo, per quanto concerne le maggiori spese, è destinato alle seguenti finalità: a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilità; d) esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.
[33] La previsione era volta a consentire spostamenti fra province o fra posizioni.
[34] Il 5 febbraio 2020, rispondendo alla Camera all’interrogazione a risposta immediata 3-01282, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che erano state inoltrate 12.977 istanze.
[35] La domanda per l’inserimento nella graduatoria nazionale doveva essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali interessati. Al riguardo, con nota prot. 12254 del 18 maggio 2020 era stato chiarito che il termine decorreva dal 22 maggio 2020 e scadeva il 6 giugno 2020.
[36] Per completezza, si ricorda che l’art. 230, co. 2-ter e 2-quater, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, la stipula di contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell’orario di servizio nella sede di titolarità, con soggetti già assunti con contratti a tempo parziale all’esito della prima procedura selettiva.
[37] La relazione illustrativa al D.L. 18/2020 (A.S. 1766) evidenziava che "nelle scuole del primo ciclo non sono disponibili assistenti tecnici informatici per ragioni storiche, in quanto si trattava di scuole prive di laboratori informatici. L’evoluzione della società verso il digitale ha determinato la necessità di dotarsi di laboratori informatici, oramai da alcuni anni, anche per le scuole del primo ciclo. L’assenza di assistenti tecnici si è rivelata, inoltre, causa di particolare difficoltà, per le scuole del primo ciclo, nell’organizzazione della didattica a distanza".
[38] Si tratta di un aspetto sul quale il Dossier del Servizio Studi n. 295/6 vol. III del 9 luglio 2020 aveva richiamato l’attenzione.
[39] Gli oneri gravano sugli stanziamenti di cui ai cap. n. 2354 – piani gestionali 3 e 4 – e, per il versamento IRAP, n. 2327.
[40] Erano 530 nel testo originario.
[41] Dallo stesso schema risulta che la dotazione organica del medesimo personale nell’a.s. 2011/2012 era pari a 207.123 unità.
[42] Le dotazioni organiche del personale docente relative al triennio 2016/2019 sono state definite inizialmente con D.I. 625 del 5 agosto 2016. In particolare, delle 746.418 cattedre previste per il triennio, 601.126 erano posti comuni, 96.480 erano posti per il sostegno e 48.812 erano posti per il potenziamento (v. allegati al D.I.). Successivamente, si sono registrati interventi legislativi volti ad incrementare l’organico dell’autonomia, anzitutto attraverso il consolidamento di posti provenienti dall’organico di fatto.
A tal fine, l’art. 1, co. 366 e 373-374, della L. di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha istituito nello stato di previsione dell’allora MIUR un nuovo Fondo, stanziando € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018.
In seguito, l’art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha incrementato le risorse del Fondo di importi variabili da € 40,7 mln per il 2017 a € 184,7 dal 2026. Ancora dopo, l’art. 1, co. 613, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019.
Sono, conseguentemente intervenuti, in particolare, il D.I. 124/2018 (consistenza organica a.a.s. 2017/2018 e 2018/2019) il D.I. 1047/2019 (consistenza organica a.s. 2019/2020) e il D.I. 113/2020 (consistenza organica a.s. 2020/2021).
[43] Con nota 16041 del 29 marzo 2018 il Ministero aveva dunque reso noto che per la scuola dell’infanzia erano stati istituiti 800 posti comuni di potenziamento, distribuiti tra le regioni in base al numero degli alunni relativi all’organico di fatto dell’a.s. 2017/18. Aveva, inoltre, fatto presente che “ciascun Ufficio Scolastico Regionale destinerà alla scuola dell’infanzia, nel limite del contingente assegnato, i posti dell’organico di potenziamento posto comune, senza determinare esuberi nell’ambito dei ruoli regionali, attingendo per tale rimodulazione ai posti di potenziamento disponibili prioritariamente della scuola secondaria di II grado, in via secondaria della scuola primaria e in via subordinata dalla scuola secondaria di primo grado”.
[44] I servizi educativi per l’infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati. Le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
[45] In particolare, il DM ha ripartito il 40% delle risorse sulla popolazione 0-6 anni, il 50% sul numero degli iscritti ai servizi educativi al 31 dicembre 2015 e il 10% sulla popolazione da 3 a 6 anni non iscritta alla scuola dell’infanzia statale.
[46] In particolare, il DM ha ripartito € 209 mln secondo i criteri di cui al DM 1012/2017 ed € 15 mln tra le regioni che si collocavano al di sotto della media nazionale della percentuale di iscritti ai servizi educativi rispetto alla popolazione di età compresa tra 0 e 3 anni, pari al 26,13%, e in proporzione all’incremento della medesima popolazione da servire per raggiungere la media nazionale (qui la tabella di riparto 2018).
[47] In particolare, il DM ha ripartito € 209 mln secondo i criteri di cui al DM 1012/2017, € 30 mln tra le regioni che si collocavano al di sotto della media nazionale della percentuale di iscritti ai servizi educativi rispetto alla popolazione di età compresa tra 0 e 3 anni, pari al 24%, e in proporzione all’incremento della medesima popolazione da servire per raggiungere la media nazionale, e € 10 mln in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra 0 e 3 anni (per il riparto 2019 si v. la tabella A allegata al DM).
[48] In particolare, il DM ha ripartito € 249 mln secondo la distribuzione di cui al DM 1160/2019 ed € 15 mln al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l’infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 24,7%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati dell’ISTAT.
[49] L’art. 16 del DPR 275/1999 – che ha disciplinato l’autonomia delle istituzioni scolastiche – aveva disposto, per quanto qui interessa, che il responsabile amministrativo assumeva funzioni di direzione dei servizi di segreteria, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al Dirigente scolastico.
Il CCNL 3 maggio 1999 ha dunque definito, contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1° settembre 2000, il profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, disponendo che per l’accesso allo stesso era richiesto, in base alla tabella B, il possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche sociali e amministrative, economia e commercio.
Ha, altresì, previsto che, in prima applicazione, era consentito l’accesso al medesimo profilo professionale del personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000, previa frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. Il percorso formativo poteva essere abbreviato per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in particolari realtà e per determinate funzioni.
Successivamente, la tabella B del CCNL 29 novembre 2007 ha adeguato il titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo di DSGA alle novità relative all’assetto dei titoli di studio derivanti dal DM 509/1999 (ma non anche a quelle derivanti dal DM 270/2004), facendo riferimento a laurea specialistica in giurisprudenza, scienze politiche, sociali e amministrative, economia e commercio, o titoli equipollenti.
Per l’accesso al profilo di assistente amministrativo, la medesima tabella ha previsto il possesso del diploma di maturità.
Da ultimo, in base all’allegato A del DM 863 del 18 dicembre 2018, citato nel testo, sono ammessi a partecipare alle procedure i soggetti in possesso dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento, ovvero di laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, o titoli equiparati o equipollenti.
[50] Ai sensi dell’allegato 1 del DM 94 dell’8 agosto 2020 – vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020, relativa allo schema di DPR con la quale si autorizzava, fra l’altro, l’assunzione di n. 11.323 unità di personale ATA –, è stata autorizzata l’immissione in ruolo a tempo indeterminato, nell’a.s. 2020/2021, di complessivi 1.985 DSGA. La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato nel corso dell’esame del D.L. 104/2020 (L: 126/2020) faceva presente che le immissioni in ruolo già autorizzate con il DM 94/2020 che riguardavano soggetti interessati da quanto previsto dal D.L. erano complessivamente 858 e riguardavano le regioni Campania (182), Emilia Romagna (237), Lazio (185), Liguria (60), Toscana (194).
[51] Ovvero dal possesso di diploma magistrale con valore di abilitazione e di diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali entro l'a.s. 2001/2002. Al riguardo, infatti, si ricorda che con le sentenze nn. 4 e 5 del 27 febbraio 2019, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ribadito il “principio di diritto secondo cui il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via ‘strumentale’, nel senso di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione”.
[52] I CFU/CFA devono essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
[53] In base all’art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997, dal 1999 il Consiglio dei ministri determina per tutte le pubbliche amministrazioni, entro il primo semestre di ogni anno, il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. E’, conseguentemente, emanato un DPCM.
[54] In particolare, il DM 30 settembre 2011 ha disposto (art. 6) che la prova di accesso si articola in un test preliminare, una o più prove scritte ovvero pratiche, una prova orale, nonché nella valutazione dei titoli (culturali e professionali). E’ ammesso alle prove scritte o pratiche un numero di candidati che, avendo conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare, è pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. Sono ammessi alla prova orale quanti conseguono almeno 21/30 nelle prove scritte.
[55] Il V ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno è stato avviato con DM 12 febbraio 2020 n. 95, che aveva fissato per il 2 e 3 aprile 2020 le date per lo svolgimento dei test preliminari. A causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le date di svolgimento dei test preliminari sono poi state dapprima differite al 18 e 19 maggio 2020 con DM 11 marzo 2020 n. 176, che ha anche prorogato il termine ultimo per la conclusione dei corsi del IV ciclo a maggio 2020. Da ultimo, le date di svolgimento dei test preliminari per l’accesso ai percorsi del V ciclo sono state fissate al mese di settembre 2020 (22 settembre 2020: scuola infanzia; 24 settembre 2020: scuola primaria; 29 settembre 2020: scuola secondaria di I grado; 1° ottobre 2020: scuola secondaria di II grado) con DM 28 aprile 2020, n. 41 che ha anche disposto che i corsi si concluderanno entro il 16 luglio 2021.
[56] Il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale relativo al periodo 2016-2018, sottoscritto il 13 luglio 2016, ha istituito il Comparto dell'istruzione e della ricerca che, con riferimento ai dirigenti, comprende, ai sensi dell’art. 7, quelli di scuole statali ed istituzioni educative, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), università ed Aziende ospedaliero-universitarie, enti di ricerca (inclusi INDIRE e INVALSI). L’art. 8 del Contratto ha fatto salva la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno di ciascun comparto.
[57] In precedenza, a luglio 2019, era stato siglato il CCNL dei dirigenti scolastici per il periodo 2016-2018. L'art. 41 del citato CCNL ha previsto un incremento del FUN, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di € 2.896.592 annui.
[58] L’art. 1, co. 86, della L. 107/2015 ha disposto, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, un incremento del FUN in misura pari a € 12 mln per il 2015 e a € 35 mln annui a decorrere dal 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
[59] Considerato, come sottolinea la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, che le assunzioni avverranno presumibilmente nell’ottobre del 2021.
[60] Si rammenta che durante le comunicazioni sugli esiti del Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza (Ecofin) del 6 ottobre e del 4 novembre, rese il 19 novembre dinanzi alle Commissioni riunite 6a e 14a del Senato, il ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri ha precisato che, in attesa che le risorse del programma Next Generation EU siano rese disponibili, presumibilmente nella prima metà del 2021, il Governo ha deciso di favorire l'avvio di alcuni progetti stanziando nel bilancio dello Stato le somme oggetto delle disposizioni in esame. I progetti da finanziare con il Next Generation EU saranno realizzati via via che saranno approvati, ma alcuni sono stati posti nelle condizioni di partire immediatamente. Si tratta in particolare del programma "Transizione 4.0" che si vuole rendere disponibile alle imprese già dal primo gennaio anche attraverso gli stanziamenti previsti dalle disposizioni in esame. Il Ministro ha inoltre assicurato che il Governo invierà una bozza dettagliata di PNRR al Parlamento entro la fine di novembre.
[61] Per approfondimenti sulla strategia europea di risposta alla crisi si rinvia al dossier del Servizio studi “Le politiche di settore nel quadro europeo” (22 settembre 2020) e al dossier dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea “Principali iniziative dell'Unione europea per fronteggiare l'impatto economico-sociale della pandemia COVID-19” (5 ottobre 2020).
[62] Per approfondimenti sull’iniziativa parlamentare si rinvia al tema web Priorità nell’utilizzo del Recovery Fund e al dossier di documentazione ivi richiamato.
[63] Per approfondimenti sulla bozza di PNRR presentata dal Governo alle Camere il 15 gennaio 2021 si rinvia al tema web Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e ai dossier di documentazione ivi richiamati.
[64] Disciplina di cui, da ultimo, alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»
[65] L’articolo 67 del decreto legislativo n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), prevede, tra gli effetti delle misure di prevenzione, che il soggetto non possa accedere a “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”.
[66] L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n.74 del 2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) prevede la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, per i condannati per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
[67] Codice del terzo settore
[68] Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.
[69] Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016 (cfr. articolo 23, comma 3, lett. b), della legge di contabilità n. 196/2009), la parte contabile del bilancio contenuta nella Sezione II – che nella passata concezione del bilancio come legge meramente formale si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare - è venuta ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente, attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni, sugli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti, per un periodo temporale anche pluriennale, (inglobando, di fatto, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità).