Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Le leggi - Legge di bilancio 2020 - Volume II
Riferimenti: AC N.2305/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 230/5 Volume II
Data: 02/04/2020
Organi della Camera: V Bilancio

LEGGE DI

BILANCIO 2020

 

 

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Volume II

Articolo 1, commi 271-550

 

2 aprile 2020

 

Servizio Studi

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Dossier n. 181/5 Volume II

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Bilancio

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Progetti di legge n. 230/5 Volume II

 

 

 

AVVERTENZA: il presente dossier è riferito al testo della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020)  vigente alla data del 1° marzo 2020 comprensivo quindi delle modifiche ad essa apportate dal decreto-legge n. 162/2019 convertito in legge dalla legge n. 8/2020 (cd. decreto millepropoghe).

 

 

 

Il presente dossier è articolato in quattro volumi:

§  Volume I - Articolo 1, commi 1 – 270;

§  Volume II - Articolo 1, commi 271 –550;

§  Volume III - Articolo 1, comma 551 – Articolo 19;

§  Volume IV – Stati di previsione.

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

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INDICE VOLUME I

 

TAVOLA DI RAFFRONTO.. 19

SEZIONE I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 37

Articolo 1, commi 2 e 3 (Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise). 39

Articolo 1, commi 4 e 5 (Deducibilità IMU). 43

Articolo 1, comma 6 (Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato)  45

Articolo 1, comma 7 (Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti) 47

Articolo 1, comma 8 (Sgravio contributivo apprendisti). 52

Articolo 1, comma 9 (Riduzione dei premi e contributi INAIL). 56

Articolo 1, comma 10 (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile)  58

Articolo 1, comma 11 (Bonus occupazionale per giovani eccellenze). 61

Articolo 1, comma 12 (Regime fiscale liquidazione anticipata NASpI per sottoscrizione capitale cooperative). 64

Articolo 1, comma 13 (Esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai contratti di lavoro a termine). 66

Articolo 1, commi 14-15, 24-25 e 27 (Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali)  68

Articolo 1, comma 16 (Metropolitana di Torino). 74

Articolo 1, comma 17 (Trasporti merci nei centri storici delle città metropolitane)  76

Articolo 1, commi 18-23 (Infrastrutture eventi sportivi). 79

Articolo 1, comma 26 (Manutenzione straordinaria strada provinciale 72 - Olimpiadi invernali). 83

Articolo 1, comma 28 (Interventi rete ferroviaria nazionale) 85

Articolo 1, commi 29-37 (Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)  87

Articolo 1, comma 38 (Contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio). 94

Articolo 1, comma 39 (Contributi ai Comuni). 100

Articolo 1, comma 40 (Deroga alla disciplina della variante di progetto per le opere pubbliche propedeutiche alle Olimpiadi invernali) 102

Articolo 1, comma 41 (Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio)  104

Articolo 1, commi 42 e 43 (Contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana). 105

Articolo 1, commi 44-46 (Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni)  109

Articolo 1, commi 47-50 (Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane) 114

Articolo 1, commi 51-58 (Contributi agli enti locali per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio). 117

Articolo 1, commi 59-61 (Fondo per edifici destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia). 125

Articolo 1, commi 62-64 e 69 (Contributi per investimenti a province e città metropolitane)  128

Articolo 1, comma 65 (Scambio sul posto di energia da fonti rinnovabili per l’edilizia residenziale pubblica) 135

Articolo 1, comma 66 (Risorse alle Regioni ordinarie per la messa in sicurezza del territorio, la viabilità, rigenerazione urbana, riconversione energetica e infrastrutture sociali)  138

Articolo 1, comma 67 (Funzioni Amministrazioni territoriali e altre disposizioni sisma 2009)  140

Articolo 1, comma 68 (Contributo straordinario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno). 143

Articolo 1, comma 70 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) 145

Articolo 1, comma 71 (Elettrodotti di rilevanza nazionale). 147

Articolo 1, comma 72 (Messa in sicurezza idraulica Genova, rio Molinassi, rio Cantarena, Sestri Ponente). 148

Articolo 1, comma 73 (Infrastrutture per la mobilità Fiere). 151

Articolo 1 - comma 74 (Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)  153


 

Articolo 1, commi 75–75 septies (Circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e disciplina dell’attività di noleggio degli stessi). 154

Articolo 1, commi 76 e 77 (Proroga delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico in Trentino-Alto Adige). 160

Articolo 1, comma 78 (Disapplicazione del codice dei contratti per appalti di Vigili del fuoco nelle province autonome di Trento e Bolzano e in Valle d'Aosta. 163

Articolo 1, commi 79 e 80 (Riduzione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità). 166

Articolo 1, commi 81 e 82 (Edilizia sanitaria). 170

Articolo 1, commi 83 e 84 (Sblocca Italia). 173

Articolo 1, comma 85-100 (Green new deal). 174

Articolo 1, commi 101 e 102 (Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)  200

Articolo 1, commi 103-106 (Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia). 203

Articolo 1, commi 107-109 (Green Mobility). 206

Articolo 1, commi da 110-112 (Trasporto intermodale). 208

Articolo 1, commi 113-117 (Contributi all’autotrasporto per rinnovo veicoli) 212

Articolo 1, comma 118 (Credito d'imposta per sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili). 215

Articolo 1 - commi 119-122 (Centro studio Cambiamenti climatici e interventi per la salvaguardia a Venezia). 216

Articolo 1, comma 123 (Fondo per investimenti innovativi delle imprese agricole)  219

Articolo 1, commi 124-126 (Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana). 223

Articolo 1, comma 127 (Risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)  227

Articolo 1, comma 128 (Tutoraggio nella Scuola nazionale dell'amministrazione)  230

Articolo 1, commi 129 e 130 (Lavoro straordinario Forze di polizia). 234

Articolo 1, comma 131 (Lavoro straordinario Vigili del fuoco). 236

Articolo 1, comma 132 (Norme in materia di personale impegnato nel dispositivo "Strade sicure"). 238

Articolo 1, comma 133 (Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) 241

Articolo 1, comma 134 (Fondo risorse decentrate personale Difesa). 242

Articolo 1, comma 135 (Personale uffici diretta collaborazione del MEF). 243

Articolo 1, commi 136-140 (Incremento di dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 244

Articolo 1, commi 141 e 142 (Incremento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale del Ministero dell'interno). 247

Articolo 1, commi 143 e 144 (Disposizioni per l'armonizzazione dei trattamenti accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei ministeri)  249

Articolo 1, commi 145-149 (Norme in materia di pubblicità relativa ai concorsi per il reclutamento di personale e in materia di utilizzo e termini di validità delle graduatorie concorsuali). 253

Articolo 1, comma 150 (Assetti organizzativi periferici del Ministero dell'economia e delle finanze). 258

Articolo 1, commi 151-154 (Personale Capitanerie di porto). 260

Articolo 1, commi 155-159 (Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 262

Articolo 1, comma 160 (Dipendenti degli uffici stampa presso pubbliche amministrazioni)  266

Articolo 1, commi 161 e 162 (Lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità)  268

Articolo 1, comma 163 (Obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni)  270

Articolo 1, commi 164 e 165 (Assunzione di personale della carriera prefettizia del Ministero dell'interno) 275

Articolo 1, commi 166 e 167 (Assunzioni di personale per il MIPAAF). 276

Articolo 1, commi 168 e 169 (Organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) 278

Articolo 1, commi 170-174 (Aumento dell'organico dell'Avvocatura dello Stato) 281

Articolo 1, comma 175 (Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia). 285

Articolo 1, comma 176 (Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica). 289

Articolo 1, commi 177-180 (Sport bonus). 292

Articolo 1, comma 181 (Sport femminile). 295

Articolo 1, comma 182 (Fondo sport e periferie). 296

Articolo 1, comma 183 (Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali). 299

Articolo 1, commi 184-197 (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali) 301

Articolo 1, commi 198-209 (Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)  315

Articolo 1, commi 210-217 (Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)  336

Articolo 1, comma 218 (Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia). 342

Articolo 1, commi da 219-224 (Bonus facciate). 344

Articolo 1, comma 225 (Determinazione del reddito d'impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici). 348

Articolo 1, commi 226-229 (Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI). 349

Articolo 1, commi 230-232 (Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi). 358

Articolo 1, commi 233 e 234 (Rifinanziamento Fondo di garanzia per la prima casa e del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) 366

Articolo 1, comma 235 (Padova capitale europea del volontariato 2020). 369

Articolo 1, commi 236-238 (Fondo indennizzo risparmiatori). 370

Articolo 1, comma 239 (Versamento all’entrata delle disponibilità di tesoreria del fondo per le garanzie dello Stato). 373

Articolo 1, commi 240-248 e 250-252 (Agenzia nazionale per la ricerca - ANR)  374

Articolo 1, comma 249 (Risorse per il personale scolastico). 382

Articolo 1, commi 253 e 254 (Programmi spaziali e aerospaziali). 385

Articolo 1, comma 255 (Fondo retribuzione dirigenti scolastici) 390

Articolo 1, comma 256 (Formazione dei docenti per l'inclusione scolastica). 392

Articolo 1, comma 257 (Innovazione digitale nella didattica). 396

Articolo 1, commi 258-260 (Edilizia scolastica). 398

Articolo 1, commi 261 e 262 (Scuole innovative). 401

Articolo 1, commi 263 e 264 (Efficientamento energetico edifici scolastici). 404

Articolo 1, comma 265 (Diritto allo studio universitario) 406

Articolo 1, commi 266 e 279 (Incremento della dotazione organica dei docenti)  408

Articolo 1, commi 267 (Fondo nazionale per il servizio civile). 412

Articolo 1, comma 268 (Contributo alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste). 414

Articolo 1, comma 269 (Limiti di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale)  416

Articolo 1, comma 270 (Fondo potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero). 418

 

 

 

INDICE VOLUME II

 

Articolo 1, comma 271 (Incremento numero dei contratti di formazione medica specialistica) 421

Articolo 1, comma 272 (Comandi di docenti e dirigenti scolastici). 424

Articolo 1, commi 273 e 274 (Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell’ambito del dialogo interculturale) 426

Articolo 1, commi 275-277 (Fondazione Human Technopole). 428

Articolo 1, comma 278 (Consiglio nazionale dei giovani) 434

Articolo 1, comma 280 (Stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni di collaboratore scolastico in provincia di Palermo). 435

Articolo 1, comma 281 (Coordinatore di servizi educativi per l'infanzia). 439

Articolo 1, commi 282-285 (Disposizioni in materia di Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). 440

Articolo 1, comma 286 (Disposizioni relative alla Sogei) 445

Articolo 1, comma 287 (Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese)  449

Articolo 1, commi 288-290 (Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici)  452

Articolo 1, commi 291-295 (Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet). 454

Articolo 1, comma 296 (Interventi per il restauro e la valorizzazione di beni culturali)  458

Articolo 1, commi 297-299 (Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)  459

Articolo 1, comma 300 (Proroga del credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore). 465

Articolo 1, comma 301 (Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)  467

Articolo 1, commi 302-305 (Parità di genere nelle società quotate). 469


 

Articolo 1, comma 306 (Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico - Todi e Orvieto)  475

Articolo 1, comma 307 (Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero) 477

Articolo 1, comma 308 (Società EAV s.r.l.). 480

Articolo 1, comma 309 (Semplificazione dei processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC). 482

Articolo 1, comma 310 (Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno)  488

Articolo 1, commi 311 e 312 (Fondo infrastrutture sociali) 493

Articolo 1, comma 313 (Zone logistiche semplificate e Fondo per i comuni delle aree interne) 495

Articolo 1, comma 314 (Rifinanziamento strategia nazionale aree interne). 501

Articolo 1, comma 315 (Contributo alle regioni per la realizzazione di tralicci per la telefonia in zone montane). 504

Articolo 1, comma 316, lett. a) e c) (Rafforzamento ZES). 506

Articolo 1, comma 316, lett. b) (Istituzione della Zona franca doganale nell'area portuale di Taranto). 512

Articolo 1, comma 317 (Interventi per il porto di Barletta). 517

Articolo 1, comma 318 (Opere riqualificazione area di Gioia Tauro). 518

Articolo 1, comma 319 (Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)  519

Articolo 1, comma 320 (Misura “Resto al Sud”). 521

Articolo 1, commi 321-326 (Fondo “Cresci al Sud”). 526

Articolo 1, comma 327 (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI)). 532

Articolo 1, comma 328 (Rideterminazione della dotazione organica e autorizzazione all'assunzione ). 534

Articolo 1, comma 329 (Fondo prevenzione randagismo). 538

Articolo 1, commi 330 e 331 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)  539

Articolo 1, comma 332 (Fondo diritto al lavoro dei disabili). 543

Articolo 1, comma 333 (Integrazione dei disabili attraverso lo sport). 545

Articolo 1, comma 334 (Estensione delle categorie di soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria). 546

Articolo 1, comma 335 (Contributo alle scuole paritarie con alunni disabili) 548

Articolo 1, comma 336 (Contributo straordinario unione Italiana Ciechi). 550

Articolo 1, comma 337 (Contributo a favore della FISH). 552

Articolo 1, comma 338 (Contributo Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti- ANGLAT). 553

Articolo 1, commi 339-341 e 343-344 (Disposizioni a favore della famiglia). 554

Articolo 1, comma 342 (Congedo obbligatorio di paternità). 563

Articolo 1, comma 345 (Fondo per le adozioni internazionali ). 565

Articolo 1, commi 346 e 347 (Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito). 567

Articolo 1, commi 348-352 (Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e anti stalking). 571

Articolo 1, comma 353 (Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere) 575

Articolo 1, comma 354 (Corsi universitari di studi di genere). 577

Articolo 1, commi 355 e 356 (Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito)  579

Articolo 1, commi 357 e 358 (Bonus cultura diciottenni - 18app). 581

Articolo 1, commi 359 e 360 (Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)  584

Articolo 1, comma 361 (Detrazioni fiscali per spese veterinarie). 585

Articolo 1, commi 362 e 363 (Interventi per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo). 586

Articolo 1, commi 364 e 365 (Iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma e presso il comune di Milano). 588

Articolo 1, comma 366 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo) 591

Articolo 1, comma 367 (Fondo unico per lo spettacolo). 593

Articolo 1, comma 368 (Risorse per enti e istituzioni culturali). 596

Articolo 1, comma 369 (Carnevali storici). 599

Articolo 1, commi 370 e 404 (Pistoia Blues Festival e Festival Donizetti Opera)  601

Articolo 1, comma 371 (Risorse per attività musicali). 603

Articolo 1, comma 372 (Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT). 605

Articolo 1, comma 373 (Fiera internazionale del libro di Francoforte). 607

Articolo 1, comma 374 (La Triennale di Milano). 608

Articolo 1, comma 375 (Incremento degli utili del gioco del lotto destinati ai beni culturali)  610

Articolo 1, comma 376 (Contributi per teatri all'estero). 611

Articolo 1, comma 377 (Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale)  612

Articolo 1, comma 378 (Festival del cinema italiano all'estero). 614

Articolo 1, commi 379 e 380 (Istituzione del Fondo Antonio Megalizzi). 615

Articolo 1, comma 381 (Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana)  617

Articolo 1, comma 382 (Lega delle autonomie locali). 618

Articolo 1, comma 383 (Contributi per le scuole di eccellenza nazionale nella formazione musicale). 619

Articolo 1, comma 384 (Recupero di beni di interesse storico e riqualificazione aree industriali dismesse). 621

Articolo 1, comma 385 (Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano)  623

Articolo 1, comma 386 (Contributo straordinario per la Fondazione Ente Ville Vesuviane)  624

Articolo 1, commi 387 e 388 (Fondo per l'introduzione del «Volo Turistico»)  626

Articolo 1, comma 389-392 (Contributi alle scuole e agli studenti per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore). 627

Articolo 1, comma 393 (Credito d’imposta per la vendita al dettaglio di giornali)  631

Articolo 1, comma 394 (Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici). 633

Articolo 1, comma 395 (Contributo alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma)  638

Articolo 1, comma 396 (Contributo straordinario in favore dello IAI). 639

Articolo 1, commi 397 e 398 (Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari) 640

Articolo 1, commi 399-401 (Presidenza del Consiglio e trasformazione digitale)  644

rticolo 1, commi 402 e 403 (Piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni). 647

Articolo 1, commi 405 e 406 (Anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano)  649

Articolo 1, commi 407-409 (Razionalizzazione dei Centri per l'elaborazione delle informazioni-CED della pubblica amministrazione centrale) 651

Articolo 1, commi 410-412 (Interventi per gli Istituti tecnici superiori ed educazione alla cultura d'impresa). 653

Articolo 1, commi 413 e 414 (Carta Giovani nazionale). 656

Articolo 1, commi 415 e 416 (Autorizzazione all’assunzione di magistrati vincitori di concorso). 657

Articolo 1, comma 417 (Misure per la funzionalità degli uffici giudiziari) 658

Articolo 1, comma 418 (Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della giustizia). 660

Articolo 1, commi 419-421 (Assunzione personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna) 662

Articolo 1, commi 422 e 423 (Assunzione personale amministrativo Dipartimento amministrazione penitenziaria). 665

Articolo 1, commi 424 e 425 (Potenziamento dell’esecuzione penale esterna)  666

Articolo 1, comma 426 (Fondo per le vittime dei reati). 668

Articolo 1, commi 427-430 (Tesoreria spese processi civili). 669

Articolo 1, comma 431 (Esenzione somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo). 674

Articolo 1, commi 432-434 (Introduzione di piante organiche flessibili distrettuali)  677

Articolo 1, commi 435 e 436 (Interventi sull'organizzazione del Ministero della giustizia) 684

Articolo 1, commi 437-444 (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare)  688

Articolo 1, comma 445 (Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130). 701

Articolo 1, commi 446-448 (Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie). 704


 

Articolo 1, commi 449 e 450 (Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta). 709

Articolo 1, comma 451 (Personale a tempo determinato che svolge attività di ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli IZS). 711

Articolo 1, comma 452 (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà). 713

Articolo 1, comma 453 (Campagne relative agli animali di affezione). 714

Articolo 1, comma 454 (Destinazione dei beni confiscati). 715

Articolo 1, comma 455 (Contributo ENS). 717

Articolo 1, commi 456 e 457 (Disposizioni per l’acquisto di sostituti del latte materno)  718

Articolo 1, commi 458-460 (Medici dell’INPS). 720

Articolo 1, commi 461 e 462 (Nuovi servizi resi dalle farmacie). 723

Articolo 1, comma 463 (Rete e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e referto epidemiologico). 727

Articolo 1, comma 464 (Disposizioni in materia di medicinali omeopatici). 728

Articolo 1, comma 465 (Proroga del riconoscimento dell’equipollenza dei corsi regionali triennali per educatori professionali). 730

Articolo 1, commi 466 e 468 (Stabilizzazione di personale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e Prosecuzione di rapporti di lavoro). 732

Articolo 1, comma 467 (Stabilizzazione del personale precario del CREA). 736

Articolo 1, comma 469 (Sostegno ricerca su incidenza endometriosi). 737

Articolo 1, commi 470-472 (Formazione specialistica nel settore sanitario). 738

Articolo 1, comma 473 (Proroga Ape sociale). 741

Articolo 1, commi 474 e 475 (Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale)  746

Articolo 1, comma 476 (Proroga opzione donna). 749

Articolo 1, commi 477 e 478 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)  752

Articolo 1, commi 479-481 (Risorse per attuazione Reddito di cittadinanza). 757

Articolo 1, comma 482 (Fondo vittime di gravi infortuni). 759

Articolo 1, commi 483-485 (Prestazioni creditizie agevolate). 761

Articolo 1, commi 486-489 (Crediti e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio) 763

Articolo 1, commi 490 (Fondo disabili gravi privi del sostegno familiare) 766

Articolo 1, commi 491-494 (Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2020 nelle aree di crisi complessa e finanziamento percorsi formativi). 768

Articolo 1, commi 495-497 (Assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità). 777

Articolo 1, commi 498-500 (Norme in materia di incentivo all’esodo per i lavoratori del settore editoriale). 780

Articolo 1, commi 501 e 502 (Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)  787

Articolo 1, commi 503-511 (Interventi a favore dell'agricoltura). 790

Articolo 1, comma 512 (Parco museo minerario zolfo Marche e Emilia-Romagna)  798

Articolo 1, commi 513 e 514 (Oleoturismo). 800

Articolo 1, commi 515-517 (Sostegno al reddito lavoratori settore pesca). 801

Articolo 1, commi 518 e 519 (Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali) 803

Articolo 1, commi 520 e 521 (Sviluppo dell'innovazione in agricoltura) 805

Articolo 1, comma 522 (Fondo per l'agricoltura biologica). 807

Articolo 1, comma 523 (Fondo di solidarietà nazionale). 808

Articolo 1, commi 524-527 (Misure per favorire l'economia circolare del territorio)  810

Articolo 1, commi 528-536 (Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali)  814

Articolo 1, commi 537-539 (Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) – Capital preservation)  818

Articolo 1, comma 540 (Fondo per la sicurezza urbana). 821

Articolo 1, commi 541-545 (Regioni a statuto ordinario). 822

Articolo 1, comma 546 (Cinquantenario delle Regioni) 827

Articolo 1, comma 547 (Comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea). 828

Articolo 1, comma 548 (Monitoraggio degli effetti di modifiche di tributi erariali su Trentino-Alto Adige/Südtirol - Abrogato). 829

Articolo 1, comma 549 (Minoranze linguistiche). 830

Articolo 1, comma 550 (Comuni montani). 832

 

INDICE VOLUME III

 

Articolo 1, comma 551 (Incremento Fondo di solidarietà comunale per i comuni montani)  835

Articolo 1, comma 552 (Indennità e gettoni di presenza negli enti locali). 836

Articolo 1, comma 553 (Isole minori). 839

Articolo 1, comma 554 (Contributo IMU/TASI). 842

Articolo 1, comma 555 (Anticipazioni di tesoreria degli enti locali) 844

Articolo 1, comma 556 (Anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento dei debiti commerciali). 846

Articolo 1, comma 557 (Debiti enti locali). 851

Articolo 1, comma 558 (Contributo al Comune di Vibo Valentia). 853

Articolo 1, commi 559-580 (Misure in favore di Campione d’Italia). 854

Articolo 1, commi 581-587 (Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione)  869

Articolo 1, commi 588 e 610-613 (Razionalizzazione e spending delle infrastrutture ICT)  876

Articolo 1, comma 589 (Riduzione della dotazione finanziaria Consip). 881

Articolo 1, commi 590-602 (Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica) 882

Articolo 1, comma 603 (Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese)  893

Articolo 1, comma 604 (Riduzione del contributo italiano all'ONU). 896

Articolo 1, comma 605 (Utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche). 899

Articolo 1, comma 606 (Somme da assegnare al Ministero delle infrastrutture)  902

Articolo 1, comma 607 (Riduzione sgravio contributivo per imprese armatrici) 903

Articolo 1, comma 608 (Soppressione di un Fondo istituito presso l’INPS). 905

Articolo 1, comma 609 (Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico ed Accantonamenti di spesa in bilancio). 906

Articolo 1, commi 614 e 615 (Convenzioni per digitalizzare procedure del Ministero dell'interno) 908


 

Articolo 1, commi 616-620 (Rinegoziazione contratti locazione passiva). 910

Articolo 1, commi 621-623 (Immobili militari della Difesa e Fondo bonifiche)  915

Articolo 1, commi 624 e 625 (Accantonamento di 1 miliardo di euro  per il 2020 e monitoraggio dei saldi di finanza pubblica). 920

Articolo 1, comma 626 (Trasmissione dati su operazioni di partenariato pubblico-privato)  922

Articolo 1, commi 627 e 628 (Sperimentazione del voto elettronico per gli italiani all’Estero e gli elettori fuori sede). 923

Articolo 1, comma 629 (Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)  926

Articolo 1, comma 630 (Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)  930

Articolo 1, comma 631 (Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica) 932

Articolo 1, commi 632 e 633 (Fringe benefit auto aziendali). 938

Articolo 1, commi 634-658 (Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile) 941

Articolo 1, comma 659 (Accise tabacchi lavorati). 954

Articolo 1, comma 660 (Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo). 957

Articolo 1, commi 661-676 (Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)  960

Articolo 1, comma 677 (Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali). 968

Articolo 1, comma 678 (Imposta sui servizi digitali). 970

Articolo 1, commi 679 e 680 (Tracciabilità delle detrazioni). 981

Articolo 1, commi da 681-686 (Analisi di rischio). 983

Articolo 1, commi 687 e 688 (Documento unico di circolazione) 989

Articolo 1, comma 689 (Coordinamento bande orarie aeroporti nazionali). 992

Articolo 1, comma 690 (Estromissione dei beni immobili imprese individuali)  994

Articolo 1, commi 691 e 692 (Regime forfettario) 996

Articolo 1, commi 693-704 (Rivalutazione dei beni). 1001


 

Articolo 1, commi 705-709 (Continuità territoriale aerea per la regione siciliana)  1010

Articolo 1, commi 710 e 711 (Modifiche all'ambito soggettivo di IVIE e IVAFE)  1015

Articolo 1, commi 712-715 (Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES)  1019

Articolo 1, commi 716-718 (Addizionale IRES sui redditi da attività in concessione)  1023

Articolo 1, comma 719 (Differimento dei termini relativi alla concessione dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena). 1025

Articolo 1, comma 720 (Cinque per mille IRPEF). 1027

Articolo 1, comma 721 (Trattamento fiscale delle Università non statali ai fini delle imposte sui redditi). 1029

Articolo 1, commi 722 e 723 (Obblighi degli intermediari finanziari per l’acquisizione del codice fiscale statunitense) 1030

Articolo 1, comma 724 (Modifica della disciplina dei contributi agli enti internazionalistici)  1034

Articolo 1, comma 725 e 726 (IVA noleggio imbarcazioni da diporto). 1036

Articolo 1, commi 727-730 (Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento) 1039

Articolo 1, commi 731-735 (Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite). 1044

Articolo 1, commi 736 e 737 (Royalties idrocarburi). 1047

Articolo 1, commi 738-783 (Unificazione IMU TASI). 1051

Articolo 1, commi 784-815 (Riforma della riscossione Enti locali). 1078

Articolo 1, commi 816-847 (Canone unico enti locali). 1103

Articolo 1, commi 848-851 (Rettifica Fondo di solidarietà comunale). 1124

Articolo 1, comma 852 (Contributo alla Fondazione ANT Italia Onlus per assistenza specialistica tumori). 1129

Articolo 1, comma 853 (Assunzioni nei piccoli comuni). 1130

Articolo 1, commi 854 e 855 (Rinvio al 2021 del Fondo di garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali). 1132

Articolo 1, comma 856 (Clausola di salvaguardia). 1136

Articolo 1, comma 857 (Tabelle A e B). 1138


 

Articolo 1, comma 858 (Incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)  1149

Articolo 1, comma 859 (Ammissione medici alle scuole di specializzazione sanitaria)  1151

Articolo 1, commi 860 e 865 (Dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente)  1152

Articolo 1, comma 861 (Fondo per il finanziamento ordinario delle università)  1155

Articolo 1, comma 862 (Incremento risorse orfani per crimini domestici). 1158

Articolo 1, commi 863 e 864 (Disaccantonamento di somme relative al pagamento di interessi su titoli del debito pubblico. Dotazione del FISPE). 1159

Articolo 1, commi  866-875 (Recepimento accordi tra Governo e regioni Sardegna e Sicilia)  1163

Articolo 1, comma 876 (Ripiano del disavanzo di amministrazione dovuto a mancato trasferimento di somme). 1176

Articolo 1, comma 877 (Rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti). 1178

Articolo 1, comma 878 (Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)  1181

Articolo 1, commi 879 e 881 (Richiesta di cittadinanza da parte di Venezuelani di origine italiana). 1183

Articolo 1, comma 880 (Finanziamento dello studio di fattibilità “Progetto Transaqua”)  1187

Articolo 1, comma 882 e 883 (Fondo minori stranieri non accompagnati) 1189

Articolo 1, comma 884 (Contributo ad associazioni combattentistiche). 1195

Sezione II – Approvazione degli stati di previsione

Articoli 2-15 (Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione della spesa). 1196

Articoli 16 e 17 (Quadri generali riassuntivi). 1225

Articolo 18 (Disposizioni diverse). 1229

Articolo 19 (Entrata in vigore). 1235

 

 

 

 

 

Articolo 1, comma 271
(Incremento numero dei contratti di
formazione medica specialistica)

 

 

271. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

 

 

 

Il comma 271 dispone un incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici aumentando ulteriormente le risorse dell’autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente (si veda anche il comma 859).

 

La disposizione in esame è volta incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici mediante l’aumento delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 521, art. 1, della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018) pari a 5,425 milioni per il 2020; 10,850 milioni per il 2021; 16,492 milioni per il 2022; 22,134 milioni per il 2023 e 24,995 milioni a decorrere dall'anno 2024.

 

Tab. 1: ulteriore incremento di risorse per i contratti di formazione medica specialistica:

(in milioni di euro)

2020

2021

2022

2023

dal 2024

5,425

10,850

16,492

22,134

24,995

 

In proposito si ricorda che il sopra citato comma 521 della legge di bilancio 2019 ha incrementato gli stanziamenti a legislazione vigente per la definizione del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 368 del 1999, allo scopo di prevederne un aumento annuo stimato di 900 nuovi contratti relativi a borse di specializzazione.

Gli incrementi degli stanziamenti definiti dal comma 521 sono così modulati:

(in milioni di euro)

2019

2020

2021

2022

dal 2023

22,5

45

68,4

91,8

100

 

Le nuove risorse vanno ad incrementare l’autorizzazione di spesa già prevista all’articolo 1, comma 252, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che a sua volta aveva disposto un incremento degli stanziamenti aventi la medesima finalità ai sensi dell’art. 1, comma 424 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), diretti ad aumentare le risorse a legislazione vigente ascrivibili al Titolo VI del D.Lgs. 368/1999 (di attuazione di alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi) relativo alla formazione specialistica dei medici.

 

Pertanto, le risorse stanziate per i contratti di formazione medica specialistica previsti dai diversi atti normativi richiamati:

(in milioni di euro)

Finanziamento borse di formazione medica specialistica

2019

2020

2021

2022

2023 e ss.

dal 2024

Legislazione vigente ex D.Lgs. 368/1999 Tit. VI, di cui:

708,1

702

702

702

702

702

Art. 1, co. 424, L. 147/2013

50

50

50

50

50

50

Art. 1, co. 252, L. 208/2015

70

90

90

90

90

90

Legge di bilancio n. 145/2018 (art. 1, comma 521)

22,5

45

68,4

91,8

100

100

Ddl bilancio 2020 in esame

-

5,425

10,850

16,492

22,134

24,995

Nuove risorse complessive

730,6

752,425

781,25

810,292

824,134

826,995

Elaborazione su dati ricavati dagli atti normativi richiamati.

 

I contratti cui fa riferimento la norma sono disciplinati all’articolo 37 del citato D.Lgs. 368/1999, nell’ambito della disciplina della formazione dei medici specialisti. Ai sensi di questa disciplina, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica (che non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si svolge la formazione), finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante frequenza programmata delle attività didattiche e svolgimento di attività assistenziali, conformemente anche alle indicazioni comunitarie. I contratti di formazione sono stipulati dai medici specializzandi con l'università ove abbia sede la scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie le cui strutture siano parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

Con riferimento alle risorse 2019, riferibili all’anno accademico 2018-2019, il decreto del Ministero della salute dell’8 agosto 2019 ha determinato l’assegnazione dei contatti di formazione medica specialistica finanziati da fondi statali, divisi per tipologie di specializzazioni, confermando il livello di finanziamento pari a 730.601.876 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 272
(Comandi di docenti e dirigenti scolastici)

 

272. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: « 2021/2022».

 

 

Il comma 272 posticipa ulteriormente (dall’a.s. 2020/2021) all’a.s. 2021/2022 la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi. A tal fine, novella l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014.

 

L’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva originariamente previsto la soppressione, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

§  fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all’art. 116 del DPR 309/1990;

§  fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

 

Successivamente, l’art. 1, co. 223, della L. 208/2015, l’art. 1, co. 618, della L. 232/2016 e l'art. 1, co. 606, della L. 205/2017, – novellando l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 – avevano posticipato, da ultimo all’a.s. 2020/2021, la soppressione delle disposizioni citate.

Per completezza, si ricorda che le assegnazioni in questione comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Si rammenta, altresì, che il co. 9 dello stesso art. 26 della L. 448/1998 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.


 

Articolo 1, commi 273 e 274
(Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell’ambito del dialogo interculturale)

 

 

273. Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al presente comma anche in considerazione di quanto previsto al comma 274, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dal Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

274. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 273, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 273, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, da esso vigilati, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma.

 

 

 

I commi 273 e 274 autorizzano la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2020, da iscrivere in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR, per l’insediamento nel Mezzogiorno di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose e per incrementare, attraverso l’analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale.

 

Il comma 273 autorizza in dettaglio una spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall’esercizio 2020, per l’insediamento, nel Mezzogiorno, di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose, qualificate ad alto potenziale strategico dall’European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI).

 

Si ricorda che l’ESFRI è un forum costituito nell’aprile del 2002 su mandato del Consiglio dell’Unione europea del giugno 2001 con aggiornamenti del novembre 2004, maggio 2007 e dicembre 2012. Il forum, composto dalle delegazioni nazionali dei 28 Stati Membri dell’UE, contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca in Europa, e svolge il ruolo di incubatore agevolando le iniziative multilaterali e le negoziazioni internazionali in materia di utilizzo e sostenibilità.

L’ESFRI, attualmente presieduto dal prof. Giorgio Rossi, realizza periodicamente la Roadmap delle infrastrutture di ricerca di dimensione pan-europea in tutti i campi della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze della vita, all’ambiente, società, patrimonio culturale, energia.

La Roadmap – la cui ultima versione è stata predisposta nel 2018 - individua le nuove proposte di infrastruttura di ricerca, o i progetti di potenziamento di infrastrutture già attive alla luce del quadro generale degli investimenti in essere, ed è uno strumento indispensabile per facilitare il processo decisionale da parte degli Stati membri e della Commissione Europea.

 

L’autorizzazione di spesa, iscritta in un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del MIUR, è altresì finalizzata ad incrementare la ricerca digitale multilingue, attraverso l’analisi e lo studio della lingua ebraica, per favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale.

 

Il comma 274 prevede che il MIUR stipuli, nei limiti di spesa prima richiamati, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche ed organismi di ricerca da esso vigilate, così come definiti dalla vigente disciplina comunitaria (art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose e con i quali siano già in vigore accordi di programma.

 

Si ricorda che l’art. 2, comma 83 del richiamato regolamento comunitario definisce organismo di ricerca un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.


 

Articolo 1, commi 275-277
(Fondazione Human Technopole)

 

 

275. La Fondazione Human Technopole, di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei princìpi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tal fine la Fondazione:

a) presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle facility infrastrutturali da parte di progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla Fondazione, nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale;

b) organizza, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della relazione di cui alla lettera a), una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica.

276. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, tra la Fondazione Human Technopole, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della Fondazione nel rispetto dei princìpi enunciati dal comma 275 e nel limite di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono individuate le modalità di attuazione delle seguenti attività che la Fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere:

a) individuare periodicamente attraverso i propri organi, eventualmente avvalendosi delle roadmap del Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), le facility infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da realizzare, una volta individuate a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale, coordinate da parte del direttore della Fondazione, con l'uso maggioritario delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito dell'area identificata nella convenzione;

b) realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione, le facility infrastrutturali, individuate ai sensi della lettera a), assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna facility, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive di accesso di cui alla lettera d);

c) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l'Agenzia nazionale per la ricerca di cui ai commi da 240 a 252, per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;

d) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l'affiliazione dell'ente scientifico di provenienza;

e) istituire presso la Fondazione un'apposita Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca di cui alla lettera d), composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con le università, IRCCS ed enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che ne è membro di diritto. La composizione, anche numerica, e il funzionamento della Commissione nonché i princìpi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

277. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro la data indicata al comma 276, la Fondazione Human Technopole è tenuta ad attivare la procedura di modifica dello statuto della Fondazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2018, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del medesimo statuto per adeguarlo ai princìpi, ai criteri e alle modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 275 e 276; in tal caso, e fino all'approvazione delle modifiche allo statuto, la Fondazione assolve soltanto agli obblighi di cui al comma 275, lettere a) e b), con cadenza semestrale.

 

 

 

I commi 275-277 riguardano le attività della Fondazione Human Technopole, con riferimento ai profili relativi alle facility infrastrutturali nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, all'accesso alle medesime facility, all'organizzazione periodica di una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica ed alla relazione periodica sulle attività della Fondazione.

 

Si ricorda che la suddetta Fondazione - istituita ai sensi dell'articolo 1, commi da 116 a 123, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e del regolamento di cui al D.P.C.M. 27 febbraio 2018, n. 28[1] -  è un ente di diritto privato operante nell'ambito della ricerca, multidisciplinare e integrata, nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni; la finalità generale della Fondazione è costituita dall'incremento degli investimenti, pubblici e privati, nei settori della ricerca intesa alla prevenzione e alla salute.

Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali è attribuita la vigilanza sulla Fondazione. Previo consenso di tali membri, sono soggetti partecipanti le persone fisiche e gli enti che contribuiscano per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro non inferiori ad una quota minima, pari allo 0,5 per cento dell'apporto pubblico in ragione d'anno (il contributo è versato annualmente). Le norme in esame, per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto Human Technopole, hanno autorizzato una spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni per il 2018, di 136,5 milioni per il 2019, di 112,1 milioni per il 2020, di 122,1 milioni per il 2021, di 133,6 milioni per il 2022 e di 140,3 milioni annui a decorrere dal 2023[2]. 425

 

In particolare, il comma 275 - oltre a specificare che la Fondazione agisce con approccio multidisciplinare ed integrato, nel rispetto dei princìpi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell’attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali - prevede che la Fondazione:

§  trasmetta con cadenza biennale al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini del successivo invio alle Camere, una relazione sulle attività svolte e programmate, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle facility infrastrutturali (anche da parte di progetti scientifici a cui partecipino soggetti non affiliati alla Fondazione o che siano promossi da soggetti non affiliati), nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale. In luogo della suddetta cadenza biennale, il comma 277 prevede una cadenza semestrale per l'ipotesi di mancata stipulazione entro il 31 dicembre 2020 della convenzione di cui al comma 276; in tale ipotesi, la cadenza semestrale trova applicazione fino all'adozione - in sostituzione della convenzione - delle modifiche dello Statuto della Fondazione (Statuto adottato con D.P.C.M. del 27 marzo 2018);

§  organizzi, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della suddetta relazione, una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica. Anche per l'organizzazione della suddetta giornata trova applicazione la cadenza semestrale, anziché biennale, qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 277.

Il comma 276 prevede la stipulazione, entro il 31 dicembre 2020, di una convenzione tra la Fondazione in oggetto, i membri fondatori (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo Statuto della Fondazione[3]. Come accennato, ai sensi del comma 277, nel caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro il suddetto termine, la Fondazione attiva la procedura di modifica del medesimo Statuto, al fine di adeguarlo ai princìpi, criteri e modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 275 e 276.

La convenzione definisce - nel rispetto dei princìpi di cui al comma 275 e fermo restando il rispetto dei limiti della suddetta autorizzazione di spesa a carico dello Stato - le modalità di attuazione delle seguenti attività che, tra le altre, la Fondazione dovrà svolgere:

§  l'individuazione periodica, attraverso i propri organi - eventualmente avvalendosi delle Roadmap dello European Strategy Forum on Research Infrastructures e in ogni caso a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale e coordinate da parte del Direttore della Fondazione - delle facility infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, da realizzarsi con l’uso maggioritario delle summenzionate risorse finanziarie a carico dello Stato, nell’ambito dell’area identificata nella convenzione (lettera a)).

Qualora con il termine "area" si intenda far riferimento ad un ambito territoriale, sembrerebbe opportuno valutare se sussista l'esigenza di un coordinamento con la successiva lettera b), che fa riferimento alla sede della Fondazione, e con le successive lettere c) e d), che fanno riferimento alle facility infrastrutturali della Fondazione;

§  la realizzazione e l'accrescimento, presso la sede della Fondazione, delle facility infrastrutturali (individuate ai sensi della precedente lettera a)), assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna facility, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le procedure competitive di accesso (di cui alla successiva lettera d)) alla facility medesima;

§  la promozione del costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l’Agenzia nazionale per la ricerca di cui al comma 241 dell'articolo 1 del presente provvedimento, per rendere massime la compatibilità e l’integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema suddetto (lettera c));

§  l'avvio e il coordinamento delle procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l’accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed enti pubblici di ricerca (ai quali è garantito l’uso prevalente delle facility infrastrutturali della Fondazione) (lettera c)). Ai fini dell’attribuzione dei risultati delle ricerche, i soggetti che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l’affiliazione dell’ente scientifico di provenienza;

§  l'istituzione, presso la Fondazione, di un’apposita Commissione indipendente di valutazione dei summenzionati progetti di ricerca (di cui alla lettera d)), composta da valutatori esterni alla Fondazione, individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed enti pubblici di ricerca (italiani), nonché dal Presidente del Comitato scientifico della medesima Fondazione Human Technopole (lettera e)). La composizione (anche numerica) e il funzionamento della Commissione nonché i princìpi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono posti a carico della suddetta autorizzazione di spesa statale in favore della Fondazione.


 

Articolo 1, comma 278
(Consiglio nazionale dei giovani)

 

278. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato per l'importo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

 

Il comma 278 reca un rifinanziamento di 200.000 euro per il Consiglio nazionale dei giovani, per ciascun anno del triennio 2020-2022.

 

La disposizione rifinanzia il Consiglio nazionale dei giovani per 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Il Consiglio nazionale dei giovani è stato istituito dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018: art. 1, commi da 470 a 477), quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell’Italia.

Ulteriori compiti possono essere attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata in materia.

Al contempo quella legge di bilancio ha istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 mila euro per il 2019.

Tra le funzioni in capo al Consiglio, figurano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili, la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale, l’espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani nonché la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali.

Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto.

La prima Assemblea generale del Consiglio (cui partecipano le associazioni aderenti al Forum nazionale dei giovani) stabilisce - prosegue il dettato della legge di bilancio 2019 - modalità e funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. A decorrere dalla data di adozione dello statuto, il Consiglio nazionale dei giovani subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.


 

Articolo 1, comma 280
(Stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni
di collaboratore scolastico in provincia di Palermo)

 

 

280. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:

« 5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione siciliana è aumentato di 119 unità».

 

 

 

Il comma 280 reca un’autorizzazione di spesa volta all’immissione in ruolo di ulteriori unità che hanno superato la procedura di stabilizzazione avviata per i lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali, e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. Al contempo, prevede un incremento dell’organico dei collaboratori scolastici nella regione Sicilia.

 

In particolare, l’autorizzazione di spesa, volta all’immissione in ruolo di ulteriori soggetti che hanno superato la procedura di stabilizzazione avviata a seguito dell’art 1, co. 622, della L. 2015/2017, è pari a € 1,135 mln nel 2020 ed € 3,405 mln annui dal 2021.

 

Si tratta di assunzioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 2, co. 5, lett. f), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), che ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria riferita alla medesima procedura, ai fini della copertura, a decorrere dall’a.s. 2020/2021, di ulteriori 45 posti di collaboratore scolastico. Al contempo, ha previsto che, dal 1° settembre 2020, è disaccantonato un numero corrispondente di posti nella dotazione organica dei collaboratori scolastici della provincia di Palermo[4].

Rispetto a tale ultima previsione, il comma in esame prevede, invece, un incremento dell’organico dei collaboratori scolastici della regione Sicilia, pari a 119 unità[5].

 

In argomento, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 8 della L. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado.

Alla disposizione è stata data attuazione con il D.I. 23 luglio 1999.

In particolare, la premessa del D.I considerava:

§  che gli enti locali provvedevano al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituiva uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere andava dunque assunto dallo Stato per effetto dell’art. 8 della L. 124/1999;

§  che in alcune realtà gli enti locali avevano assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;

§  che, conseguentemente, lo Stato, al fine di assicurare il servizio nelle scuole, doveva subentrare anche nelle funzioni precedentemente indicate (supplenti e contratti).

Per quanto qui maggiormente interessa, l’art. 9 del D.I. ha disposto il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale erano state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.

Ha, altresì, disposto che, ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrava nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.

 

Con specifico riferimento ai lavoratori operanti nelle scuole della provincia di Palermo, l’art. 1, co. 745, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014) aveva, poi, autorizzato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a prorogare per l’anno 2014 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale. Ulteriori proroghe erano state previste dall’art. 6, co. 6-bis, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015 - fino al 31 dicembre 2015), dall’art. 1, co. 215, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016 - fino al 31 dicembre 2016) e dall’art. 4, co. 5, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017 - fino al 31 dicembre 2017)[6].

Da ultimo, l’art. 1, co. 622-627, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) aveva previsto l’avvio di una procedura selettiva per titoli e colloquio, volta alla stabilizzazione del personale in questione, prorogando fino al 30 agosto 2018 i rapporti convenzionali in essere.

In particolare, aveva disposto che, all’esito della procedura selettiva, le assunzioni dovevano avvenire – anche a tempo parziale –, nel limite di spesa di € 3,5 mln per il 2018 e di € 8,7 mln annui dal 2019, e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto accantonati[7]. Aveva, altresì, disposto che i rapporti instaurati a tempo parziale non potevano essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore, se non ove sussistessero risorse certe e stabili[8].

La procedura selettiva finalizzata a stabilizzare, dal 1° settembre 2018, 305 unità ex LSU titolari di contratti di lavoro attivati dall'U.S.P. di Palermo era stata avviata con D.D. 500 del 5 aprile 2018, rettificato con D.D. 536 del 12 aprile 2018. In base all’art. 2 del D.D. del 5 aprile 2018, poteva partecipare alla procedura selettiva il personale titolare al 1° gennaio 2018 di contratti di lavoro per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici.

Dalla bozza di D.I. relativo alla definizione degli organici ATA per l’a.s. 2018/2019, trasmessa con nota del MIUR prot. 29073 del 22 giugno 2018, emergeva che i posti destinati alla stabilizzazione degli ex LSU della provincia di Palermo, ai sensi dell'art. l, co. 622-626, della L. 205/2017, erano stati effettivamente 305, che erano stati disaccantonati rispetto agli 11.857 posti accantonati, in base all’art. 4 del DPR 119/2009[9], con D.I. 29 luglio 2011.

 

Ai fini indicati, si introduce nell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) il comma 5-quinquies.

 

Al riguardo, si segnala che l’art. 2, co. 5, lett. e), del già citato D.L. 126/2019 (L. 159/2019) – nel modificare la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, e nel prevedere ulteriori attività, nonché una procedura di mobilità straordinaria, e una seconda procedura selettiva riservata al medesimo personale, ma con un requisito di almeno 5 anni di servizio – ha novellato i commi da 5 a 5-quater dell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e introdotto nello stesso i commi 5-quinquies e 5-sexies.

Allo stato, dunque, nell’art. 58 del D.L. 69/2013 sono presenti due commi 5-quinquies.


 

Articolo 1, comma 281
(Coordinatore di servizi educativi per l'infanzia)

 

 

281. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto».

 

 

 

Il comma 281 concerne la disciplina dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai posti di coordinatore dei servizi educativi per l'infanzia.

 

La novella prevede che siano validi i titoli conseguiti entro il 1° giugno 2017 - data di entrata in vigore del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, relativo all'istituzione del "sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni" -.

Nella disciplina finora vigente, l'articolo 14, comma 3, del citato D.Lgs. n. 65 consente l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia in base anche ai titoli conseguiti - entro la suddetta data del 1° giugno 2017 - nell'ambito delle specifiche normative regionali e non corrispondenti a quelli stabiliti dal medesimo articolo 14, comma 3. Quest'ultimo richiede per l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia il possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

La novella estende la norma transitoria di deroga con riferimento all'accesso ai posti di coordinatore dei servizi in oggetto.

 

 


 

Articolo 1, commi 282-285
(Disposizioni in materia di Istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

 

 

282. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

283. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.

284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.

285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

 

 

 

I commi 282-285 recano disposizioni concernenti le risorse per il funzionamento e l’affidamento degli incarichi di insegnamento nell’ambito delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

In particolare, dal 2020 incrementano le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle medesime Istituzioni per un importo di 1,5 mln annui da destinare a iniziative in favore di studenti con disabilità e con disturbo specifico di apprendimento (DSA) e di € 10 mln annui quale rimborso delle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di esonero dalla contribuzione studentesca.

Inoltre, consentono alle Istituzioni AFAM di attribuire incarichi di insegnamento annuali rinnovabili, previo espletamento di procedure pubbliche.

 

Preliminarmente si ricorda che l’art. 2 della L. 508/1999 ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM)[10].

Le risorse destinate alle Istituzioni AFAM sono allocate nel Programma “Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica” dello stato di previsione dell’allora MIUR[11].

In particolare, quelle destinate al funzionamento amministrativo e didattico sono allocate sul cap. 1673/pg 5. Per il 2020 esse ammontano a € 26,2 mln.

 

Incremento di risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM

 

Il comma 282 dispone l’incremento delle risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di € 1,5 mln annui dal 2020, finalizzato a consentire di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità (indipendentemente dal grado della stessa) e con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA). Tali risorse sono ripartite tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 742, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha incrementato le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM di € 500.000 annui dal 2019, per consentire alle stesse di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, o con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA), disponendo anche in questo caso che le relative risorse sono ripartite tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

 

Il comma 283 incrementa le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM di € 10 milioni annui dal 2020, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante dall’applicazione delle disposizioni in materia di esonero dalla contribuzione studentesca. Tali risorse sono ripartite tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero di studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione (ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 68/2012), e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Al riguardo, si rammenta, preliminarmente, che l'art. 1, co. 252-266, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha ridefinito la disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l'istituzione, anzitutto, di un contributo annuale onnicomprensivo (che, in particolare, comprende anche i contributi per attività sportive e assorbe la pregressa tassa di iscrizione). Ha inoltre introdotto la c.d. no-tax area, disponendo che sono esonerati dal pagamento del contributo annuale onnicomprensivo – oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall'art. 9 del d.lgs. 68/2012[12] – gli studenti, fino al primo anno fuori corso, che appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 13.000 e, nel caso di iscrizione agli anni successivi al primo, hanno conseguito il numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) indicati.

A sua volta, il co. 267 dello stesso art. 1 aveva previsto che entro il 31 marzo 2017 le istituzioni AFAM dovevano adeguare i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle novità introdotte dai co. 252-266 per gli studenti universitari, e che, in caso di mancato adeguamento, si sarebbero applicate comunque le nuove disposizioni previste per gli studenti universitari. Ha stabilito, infine, che nella ripartizione delle risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM, il MIUR tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 68/2012 e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

 

Attribuzione di incarichi di insegnamento

 

I commi 284 e 285 recano una nuova disciplina per l’attribuzione di incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM, che supera – senza prevederne l’abrogazione esplicita – quella recata dall’art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

In particolare, prevedono che, qualora alle esigenze didattiche non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni AFAM provvedono mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.

Le istituzioni provvedono al conferimento degli incarichi di insegnamento con oneri a carico del proprio bilancio e in deroga al divieto – recato dal co. 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 75/2017 e applicabile alle pubbliche amministrazioni a partire dal 1° luglio 2019 di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Gli incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

L'attribuzione dei predetti incarichi non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

 

L’art. 6 del D.P.R. 143/2019 – le cui disposizioni, in base a quanto previsto dall’art. 3-quater del D.L. 1/2020, approvato definitivamente dalla Camera il 4 marzo 2020 (A.C. 2407), si applicano a decorrere dall’a.a. 2021/2022 –, disciplinando il conferimento degli incarichi di insegnamento in relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, prevedeva, invece, che si procedesse alla stipula di contratti d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c. – che non determinavano vincolo di subordinazione nei confronti del committente –, con professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza.

In particolare, si trattava, alternativamente, di:

§  conferimento di incarichi a titolo retribuito di durata non superiore a 3 anni;

§  espletamento di procedure finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali, disciplinate con regolamento dell’Istituzione, che dovevano assicurare la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

 


 

Articolo 1, comma 286
(Disposizioni relative alla Sogei)

 

 

286. Al fine di garantire i fabbisogni connessi con il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e per tener conto degli effetti di cui al comma 588 del presente articolo, i massimali previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2013 e da ultimo prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, saranno rideterminati, a decorrere dall'anno 2020, utilizzando gli strumenti contrattuali di revisione, entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, fermo restando il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel rispetto delle direttive dell'azionista e del controllore analogo».

 

 

 

Il comma 286 reca una duplice ordine di previsioni relative a Sogei S.p.A., relativamente a: la rideterminazione dei massimali della convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze; la non applicazione a quella società di determinati vincoli assunzionali (recati dall'articolo 9, commi 28 e 29 del decreto-legge n. 78 del 2010).

 

La disposizione - introdotta dal Senato - prevede una rideterminazione dei massimali - mediante gli strumenti contrattuali di revisione - a decorrere dal 2020, della convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze il 3 settembre 2013, oggetto di proroga da ultimo con l'articolo 1, comma 1126 della legge n. 205 del 2017 (comma con il quale il contratto di servizi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Sogei S.p.A. è stato prorogato fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo).

Tale rideterminazione è prevista realizzarsi entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio.

 

Il menzionato articolo 1, comma 1126 della legge n. 205 del 2017 ha previsto - al fine di garantire la continuità operativa e gestionale per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato - una proroga degli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

L’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite.

La Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha per oggetto prevalente la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali e, in particolare, ogni attività finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del Sistema Informativo della Fiscalità e del Sistema Informativo dell’Economia, la realizzazione delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 414 del 1997, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici e ogni altra attività attinente in aree di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si ricorda che le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte in precedenza da Consip S.p.A., sono state trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., dall’art. 4, comma 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.

La Sogei è stata inserita dal 1° gennaio 2015, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato pubblicato annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

La Corte di conti, nella Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Sogei S.p.A. per l’esercizio 2017 (Determinazione n. 83/2019), evidenzia che il rapporto tra Sogei SpA e il Ministero dell’economia e delle finanze per la manutenzione sviluppo e conduzione del sistema informativo della fiscalità (area “Finanze”), è disciplinato, nelle sue linee generali, da un contratto di servizi quadro (CSQ), modificato ed integrato per effetto dell’Atto Aggiuntivo stipulato il 15 luglio 2009, per il triennio 2009/2011, previo parere favorevole del Consiglio di Stato e dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Sulla base di tale contratto sono stati stipulati dei contratti esecutivi, ad esso correlati, con le diverse articolazioni dell’amministrazione e le agenzie, anch’essi in regime di proroga.

Il decreto-legge n. 16 del 2012 (articolo 5, comma 4), allo scopo di garantire l’unitarietà del Sistema Informativo della Fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici, relativi al contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, ha disposto una prima proroga degli istituti contrattuali fino al completamento delle procedure allora in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

Prima della definitiva formalizzazione del nuovo contratto di servizi quadro, è intervenuto l’articolo 1, comma 297, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) che ha sostanzialmente modificato il quadro normativo di riferimento dei rapporti tra le articolazioni del MEF e la Sogei. Tale norma ha previsto la stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità di un apposito “Accordo quadro non normativo”, per tener conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'amministrazione economico-finanziaria, delle agenzie fiscali e dei rispettivi obiettivi, nonché delle esigenze operative della società stessa e nel quale disciplinare i servizi erogati con la definizione dei relativi costi, le regole e meccanismi di monitoraggio. Le singole articolazioni dipartimentali del ministero e le agenzie fiscali stipulano, a loro volta, “accordi derivati”, per determinare, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. L’Accordo quadro non è stato ancora definito.

Invero la Corte dei conti - nella citata determinazione n. 83 del 2019 di controllo sulla gestione finanziaria 2017 - annota al riguardo: "Nel corso del 2017 e del 2018 sono proseguite le attività propedeutiche alla definizione del suindicato Accordo Quadro fino ad ora senza significativi risultati. Deve ancora una volta sottolinearsi la criticità della gestione del nuovo Accordo quadro che non ha visto significativi progressi, tanto da porre la questione se il medesimo mantenga una effettiva rilevanza, per la stessa strategia del MEF nel campo dell’Information Technology, costituendo tale situazione di impasse un fattore negativo per la dinamica gestionale".

Per le acquisizioni dell’area “Economia”, invece, i rapporti sono disciplinati dalla Convenzione IT, stipulata il 3 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Questa “Convenzione acquisti” per la realizzazione e la gestione delle attività informatiche dello Stato, valida per il periodo 2013-2016, prevede che Sogei si avvalga di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi (era stato l'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, a porre le basi del trasferimento da Consip a Sogei, mediante scissione, delle attività informatiche riservate allo Stato e di quelle di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché della convenzione che regola il passaggio a Consip, in qualità di centrale di committenza, delle acquisizioni di beni e servizi per Sogei).

In data 30 dicembre 2016, è stato sottoscritto l’atto di proroga della Convenzione avente durata 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, al fine di assicurare la sicurezza e la continuità delle specifiche attività informatiche dello Stato in materia di finanza e contabilità pubblica.

Come ricordato in avvio, è intervenuto poi l'articolo 1, comma 1126 della legge n. 205 del 2017.

Nel corso del 2018 è stato svolto l’iter di rinegoziazione della Convenzione con Consip, il cui esito, a gennaio 2019, ha consentito - ancora secondo la Corte dei conti - "di definire una disciplina contrattuale tesa a una maggiore qualificazione del rapporto" tra i due soggetti (Sogei e Consip).

 

La disposizione introdotta nella legge di bilancio novella inoltre l'articolo 51 ("Attività informatiche in favore di organismi pubblici) del decreto-legge n. 124 del 2019 (recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili").

Vi si prevede che alla Sogei (ossia la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, disposizione quest'ultima che stabilisce che i diritti dell'azionista per la Sogei quale società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge n. 413 del 1992, siano esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze) non si applichino alcune disposizioni.

Questo, nel rispetto delle direttive dell'azionista (si intende: Dipartimento del Tesoro) e del controllore analogo (si intende: il Dipartimento delle Finanze nell'ambito del rapporto di 'in house providing', d’intesa con il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi per quanto attiene le direttive concernenti determinate attività informatiche; sul controllo analogo a quello esercitato da un'amministrazione sui propri servizi, cfr. gli articoli 5 e 192 del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016).

La previsione è che non si applichino a Sogei le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 28 e 29 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il citato comma 29 - che si viene a disapplicare - dispone che ai vincoli assunzionali disposti da quell'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 debbano adeguarsi anche le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche.

Il citato comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 - che del pari si viene disapplicare per Sogei spa - pone vincoli circa l'avvalimento di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o altre forme, di formazione-lavoro o lavoro accessorio.


 

Articolo 1, comma 287
(Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese)

 

 

287. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018:

a) sono abrogati i commi da 1 a 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il comma 1080 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento.

 

 

 

Il comma 287 ripristina, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (in sostanza, dal 2019), l'applicazione del cd. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica - ACE, istituito dall’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e abrogato dalla legge di bilancio 2019. La disciplina viene ripristinata attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni che avevano soppresso la disciplina dell'ACE, per sostituirla con diverse misure di incentivo alle imprese, legato al reinvestimento degli utili.

 

L'articolo 1, comma 287 del disegno di legge in esame stabilisce, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'applicazione del trattamento fiscale agevolato istituito dall’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011, denominato aiuto alla crescita economica (ACE), che spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l'ACE consente di dedurre dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.

Il calcolo dell'importo deducibile si effettua a partire dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l'incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell'ACE. L’importo deducibile viene quindi individuato moltiplicando tale base per un’aliquota percentuale, che viene fissata all'1,3 per cento dall'articolo in esame.

 

I commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno modificato l'ACE, stabilendo:

§  nell’ambito delle procedure che disciplinano la crisi dell’impresa, che la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per l’eccedenza relativa all’ACE;

§  specifiche limitazioni all'utilizzo delle eventuali eccedenze di ACE;

§  per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010;

§  l’applicazione dell’ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza che a ciò vi si provvedesse con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, così come invece previsto in origine dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 201 del 2011, identificando la base di calcolo per l'incremento del capitale proprio.

 

Nel febbraio 2018, Confindustria ha pubblicato uno studio statistico sull'utilizzo dell'ACE, elaborato sulla base delle relative informazioni fornite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), che ne effettua annualmente la pubblicazione nell’ambito dell’analisi delle dichiarazioni fiscali (presentate nel 2016 per l'anno d'imposta 2015) delle persone fisiche e delle società di capitali. Per quanto concerne i soggetti IRES, nel periodo d’imposta 2015 avevano maturato diritto alla deduzione ACE oltre 302.700 società di capitali, con un incremento pari all'8,3 per cento rispetto al 2014 (mentre l'aumento dal 2013 al 2014 è risultato pari al 7,6 per cento). Il 38,1 per cento delle società (circa 115.200) ha ottenuto l’ACE per l’intero quinquennio 2011-2015, mentre il 15% ha maturato il diritto alla deduzione per la prima volta nel 2015. Il totale delle deduzioni accordate nel 2015 è risultato pari a 18,9 miliardi, con un incremento del 53,7 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2015 oltre 1.800 soggetti hanno fatto ricorso alla possibilità di trasformare l’eccedenza ACE in credito di imposta utilizzabile ai fini IRAP, in 5 rate annuali di pari importo, per un ammontare complessivo di 238 milioni di euro. Il 48,6 per cento dell’ACE spettante per il 2015 riguarda soggetti che operano nel nord-ovest dell’Italia, in particolare in Lombardia (38,5 per cento, pari a 7,3 miliardi di euro). Il 26,24 per cento dell'ACE è stato ha riguardato soggetti stabiliti nel centro Italia, mentre il 20,37 per cento è risultato relativo a soggetti stabiliti nel nord-est. Lo studio sottolinea che, l’incremento della quota dei soggetti che utilizzano l’ACE è direttamente correlata alla crescita dei ricavi. Nel 2015, il 49 per cento dell’ammontare complessivo delle deduzioni è stato assegnato a un numero relativamente contenuto di società (4.441, pari all'1,4 per cento delle oltre 302.700 società dichiaranti), caratterizzate da ricavi superiori ai 50 milioni di euro. Tali risultati evidenziano, a giudizio della Confindustria, che la capacità d’impatto dell’ACE sarebbe decrescente in funzione della dimensione delle imprese che vi fanno ricorso. Dal punto di vista dell'analisi industriale, i settori con il maggior numero di soggetti interessati dall'ACE sono quelli del commercio (ingrosso e dettaglio) e del manifatturiero, seguiti dalle attività immobiliari e dal settore delle costruzioni.

L'insieme dei quattro settori citati supera il 60 per cento delle imprese che hanno avuto accesso all'ACE. Dal punto di vista dell'ammontare delle deduzioni, il settore finanziario e assicurativo ha assorbito nel 2015 il 37 per cento del totale (7 miliardi di euro) contro il 24 per cento del settore manifatturiero (4,5 miliardi di euro). Quanto ai soggetti IRPEF (società di persone ed imprenditori individuali), dai dati disponibili per l’anno d’imposta 2015 si rileva un incremento del 2,3 per cento nel numero dei soggetti che hanno maturato diritto alla deduzione (circa 235.000), per un ammontare complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. Per le persone fisiche, la deduzione nel 2015 risulta essere associata principalmente a partecipazioni in società di persone (circa 1,2 miliardi di euro) e in misura più contenuta allo svolgimento diretto di attività d’impresa (298 milioni di euro). Le attività che hanno ottenuto l’ACE risultano principalmente operative nei settori del commercio all’ingrosso e al dettaglio (42 per cento), delle costruzioni (15,8 per cento) e delle attività immobiliari (5per cento).

Per ripristinare la disciplina dell'ACE, il comma 287 abroga espressamente le disposizioni recate dall'articolo 2, commi dall'1 all'8, del decreto legge n. 34 del 2019 e articolo 1, comma 1080, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Tali disposizioni avevano previsto di sopprimere la disciplina dell'ACE, per sostituirla con diverse misure di incentivo per le imprese che reinvestono i propri utili

 

In particolare, il comma 1080 della legge di bilancio 2019 aveva disposto l'abrogazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e dei commi da 549 a 553 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017.

Allo stesso tempo, l'articolo 1, commi da 28 a 34 della medesima legge di bilancio 2019, aveva previsto l'introduzione di un’aliquota ridotta al 15 per cento per l’imposta sui redditi di impresa, da applicare agli utili destinati all’acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni. Successivamente, l’articolo 2 del decreto legge n. 34 del 2019, ha sostituito l'agevolazione IRES al 15 per cento in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.  Anche tale regime agevolativo viene tuttavia abrogato dalla disposizione in esame, che prevede il ripristino dell'ACE.


 

Articolo 1, commi 288-290
(Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici)

 

 

288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 289.

289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui al comma 288, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290.

290. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui ai commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

 

 

Il comma 290 stanzia 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per l'attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici (comma 288). Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 30 aprile 2020, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione in esame (comma 289). 

 

Il comma 288 prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289. Quest'ultimo prevede che un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 30 aprile 2020, provveda a dettare le disposizioni di attuazione, in particolare:

§  stabilendo le forme di adesione volontaria e le modalità di attribuzione del premio, tenendo conto del volume e della frequenza degli acquisti;

§  individuando gli strumenti di pagamento elettronici destinatari della misura e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio.

 

Il comma 290 stanzia, in apposito fondo nello stato di previsione del MEF, 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. L'importo può essere elevato in considerazione dell'emersione di base imponibile a seguito dell'applicazione della misura premiale. L'emersione è rilevata dalla Commissione chiamata a predisporre la "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" ai sensi dell'art. 10-bis.1 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dedicato al monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva

 

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2015, tale Commissione è composta da quindici esperti nelle materie economiche, statistiche, fiscali, lavoristiche o giuridico-finanziarie, di cui un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante della Banca d'Italia e tre professori universitari. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni secondo criteri individuati dalla medesima disposizione.

 


 

Articolo 1, commi 291-295
(Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura
di servizi telefonici, televisivi e
internet)

 

 

291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

292. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.

293. Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 292 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente.

294. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio»;

b) al comma 1-quinquies, le parole: « del comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1-bis e 1-bis.1»;

c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « 1, 1-bis» è inserita la seguente: «, 1-bis.1».

295. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

 

 

 

I commi 291-295 recano disposizioni a tutela dei consumatori in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet.

 

Il comma 291 prevede che i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a 40 giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Il comma 292 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente – ovvero, debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche - l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.

 

Il comma 293 prevede che il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a 15 giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente.

 

Il comma 294 novella l'articolo 1 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007), introducendovi innanzi tutto il nuovo comma 1-bis.1 (lettera a)).

La nuova disposizione prevede che nei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.

In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo (d.lgs. 206/2005), relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio di tale procedimento e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della predetta verifica, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

 

La lettera b) inserisce nel comma 1-quinquies il riferimento al nuovo comma 1-bis.1, di talché i poteri attualmente attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si estendono anche alla violazione delle disposizioni da esso dettate.

 

Al riguardo si ricorda che il comma 1-quinquies prevede attualmente che in caso di violazione del comma 1-bis, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

 

La lettera c) inserisce nel comma 4, secondo periodo, il riferimento al nuovo comma 1-bis.1, al fine di estendere i poteri sanzionatori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche alla violazione delle nuove disposizioni.

Attualmente, il comma 4, secondo periodo, prevede che la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche.

Il comma 295 abroga la disposizione - recata dal comma 5 dell'articolo 1 della L. 205/2017 (Bilancio di previsione 2018) - la quale prevede che le disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici (di cui al comma 4) non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.

 

Si veda al riguardo il dossier n. 560/7 Volume I, del febbraio 2018.


 

Articolo 1, comma 296
(Interventi per il restauro e la valorizzazione di beni culturali)

 

 

296. Al fine di favorire interventi volti al recupero del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione della villa Candiani di Erba in provincia di Como. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione del palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino.

 

 

 

Il comma 296 reca autorizzazioni di spesa per il restauro e la valorizzazione della Villa Candiani di Erba (CO) e del Palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli (TO).

 

In particolare, è autorizzata una spesa di € 250 mila annui per il 2020 e 2021 per ciascuno degli interventi.

 

In base alle informazioni rese per le vie brevi dagli uffici del MIBACT, Villa Candiani di Erba e Palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli sono beni culturali di appartenenza pubblica[13].


 

Articolo 1, commi 297-299
(Piano straordinario per la promozione del Made in Italy)

 

 

297. Per il potenziamento del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

298. Al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) il contingente di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di trenta unità. A tale fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 2.505.000 per l'anno 2020 e di euro 5.010.000 annui a decorrere dall'anno 2021;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 2.100.000 per l'anno 2020 e di euro 4.200.000 annui a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta all'incremento previsto dalla lettera a);

c) è autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2020 per iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione.

299. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata, per l'anno 2020, a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

 

 

 

Il comma 297, autorizza la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità, già individuate dalla normativa per l’attuazione del Piano medesimo, la cui realizzazione è in corso. Lo stanziamento di spesa è autorizzato nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

L’attuazione del Piano viene confermata in capo all’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il comma 298, al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano autorizza alcuni interventi di potenziamento del contingente di personale con funzioni di esperto nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari all’estero, disponendone un incremento di 30 unità e stanzia a favore del MAECI 0,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 per iniziative di formazione del personale.

Il comma 299 autorizza l’ICE, a bandire per l’anno 2020, concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1.

 

Nel dettaglio, il comma 297 autorizza la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità - già previste dalla normativa istitutiva del Piano medesimo di cui all’articolo 30 del D.L. n. 133/2014 - la cui realizzazione è in corso.

Si tratta delle seguenti finalità, individuate dal citato articolo 30, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l):

a)   iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare PMI;

b)   supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

c)   valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

d)   sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

e)   realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;

f)    sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle PMI;

g)   realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

h)   rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

i)    sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

 

Si segnala che la finalità del Piano di cui alla lettera e) dell’articolo 30, comma 2, D.L. n. 133/2014 era specificamente volta alla realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari italiane. Pertanto, alla predetta finalità, sono state assegnate risorse unicamente nell’anno 2015, dal primo dei decreti ministeriali di riparto degli stanziamenti autorizzati per il Fondo stesso (D.M. 7 aprile 2015, cfr. infra, ricostruzione normativa). Il rifinanziamento qui in esame pertanto non considera la lettera e).

 

Il comma 297 conferma quale soggetto competente all’attuazione del Piano l’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

 

L’articolo 30 del D.L. n. 133/2014 ha previsto l’istituzione del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti in Italia, finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

A tal fine, la norma istitutiva ha indicato le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione (art. 30, co. 2, lett. da a) ad l)) e ne aveva demandato l'effettiva adozione al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni riguardanti il settore agroalimentare (cfr. D.M. 20 febbraio 2015).

All’ICE (art. 30, comma 3) è stata assegnata la competenza sull'attuazione del Piano.

Recentemente, il D.L. n. 104/2019, in corso di conversione, ha disposto il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE vengono trasferite al MAECI a decorrere dal 1° gennaio 2020, ivi comprese le competenze gestionali sul Piano. Nel dettaglio comma 9 interviene sulla disciplina del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all’articolo 30 del D.L. n. 133/2014.

Nel dettaglio, il comma 9 dell’articolo 2 del D.L. n. 104/2019 modifica l’articolo 30, prevedendo:

§  che le modifiche al Piano siano ora adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di competenza, rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni;

§  che sia il MAECI (e non più il MISE) il soggetto competente a stipulare la convenzione con l'ICE per la definizione delle iniziative promozionali e delle risorse finanziarie necessarie per perseguirle;

§  che il Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri abbia la sua sede presso il MAECI (e non più presso il MISE) e che lo stesso Comitato sia presieduto dal membro rappresentante del MAECI, rimanendo in capo al MISE un membro rappresentativo;

§  che sia il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (e non più il Ministro dello sviluppo economico) a presentare al Parlamento, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.

 

Per quanto concerne le risorse finanziarie stanziate per il Piano, queste sono state inizialmente autorizzate per il triennio 2015-2017, dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), nella misura di 130 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017. Il D.M. 7 aprile 2015 ha provveduto al riparto delle risorse per l’anno 2015 tra le diverse finalità del Fondo, indicate, come accennato, dalle lett. da a) ad l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014)

La legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015, art. 1, comma 370) ha poi previsto uno stanziamento di 51 milioni di euro per l’anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell’ICE Agenzia relative al Piano.

Il D.M. 25 luglio 2016 ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014).

Il Piano Made in Italy, nel suo complesso, è stato ulteriormente rifinanziato per complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 dalla legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016)[14].

Il D.M. 13 aprile 2017 ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014.

La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017), ha esteso l'operatività del Piano per il Made in Italy anche al successivo triennio 2018-2020, rifinanziandolo di 130 milioni per il 2018 e di 50 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

Il D.M. 19 febbraio 2018 ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014.

Infine, la legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, articolo 1, comma 201) ha rifinanziato i Piano 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020.

Il D.M. 14 marzo 2019 ha provveduto al riparto delle risorse autorizzate per l’anno 2016 tra le finalità del fondo di cui alle lett. a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del comma 2 dell’art. 30 del D.L. n. 133/2014.

 

Il comma 298, al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano all’estero, autorizza i seguenti interventi:

§  alla lettera a) dispone un incremento di 30 unità del personale con funzioni di esperto nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari (prioritariamente presso la Rappresentanza permanente presso l’UE a Bruxelles, come evidenziato nella relazione tecnica), ai sensi dell’articolo 168 del D.P.R. n. 18/1967. A tale fine, incrementa l’autorizzazione di spesa per l’indennità di sede estera, di cui all’articolo 170 del medesimo D.P.R. di 2,505 milioni di euro per il 2020 e di 5,010 milioni di euro per il 2021;

§  alla lettera b) dispone un ulteriore incremento della predetta autorizzazione di spesa per 2,1 milioni di euro per il 2020 e per 4,2 milioni a decorrere dall’anno 2021 finalizzato, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, all’esigenza di coprire altri 30 posti aggiuntivi presso uffici all’estero (anche in questo caso, in via prioritaria presso la Rappresentanza permanente presso l’UE a Bruxelles) mediante l’invio di personale di ruolo MAECI.

§  alla lettera c) stanzia a favore dello stesso Dicastero la spesa di 0,5 milioni dall’anno 2020 per iniziative di formazione del personale della predetta Amministrazione.

 

Il comma 299 autorizza l’ICE, per l’anno 2020, a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1.

Ciò in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti. A Tale fine è autorizzata la spesa di 951.667 euro per l’anno 2020 e di euro 2.855.000 dall’anno 2021.


 

Articolo 1, comma 300
(Proroga del credito d’imposta in favore delle PMI per la
partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)

 

 

300. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021».

 

 

 

Il comma 300 proroga al 2020 il credito d’imposta, concesso alle piccole e medie imprese italiane attualmente per il solo 2019, per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore.

 

A tale scopo l’articolo in esame sostituisce il comma 1 dell’articolo 49 del decreto-legge “crescita” (decreto-legge n. 34 del 2019) il quale - nella sua formulazione antecedente– per migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, concedeva a tale tipologia di imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34), un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (specificate al comma 2), fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a 5 milioni per l'anno 2020.

 

Con le norme in esame il credito d’imposta è prorogato all’anno 2020 e viene, dunque, concesso per i periodi di imposta 2019 e 2020.

L’importo massimo dell’agevolazione, quanto all’anno 2019, viene elevato da 5 a 10 milioni; per il 2020 esso è fissato in misura pari a 5 milioni di euro.

 

Si ricorda che le spese agevolabili sono individuate dal comma 2 del richiamato articolo 49 nelle seguenti:

§  spese per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento;

§  spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

 

Il comma 3 dell’articolo 49 chiarisce che il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa UE in tema di aiuti de minimis, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi della relativa disciplina generale (articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997). Ai sensi del comma 4, si affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire le disposizioni applicative delle norme in commento.

Il decreto deve disciplinare, in particolare:

§  le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle individuate al comma 2;

§  le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto del limite massimo di risorse (5 milioni, di cui al comma 1);

§  l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che per effetto delle modifiche introdotta dalla Camera si svolgono sia in Italia che all’estero, per cui è ammesso il credito di imposta;

§  le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

Detto provvedimento, che si sarebbe dovuto adottare entro il 30 giugno 2019 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), non risulta ancora emanato.

Il comma 5 dell’articolo 49 prevede che, ove l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione - totale o parziale - del credito d'imposta, essa debba darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi delle richiamate disposizioni volte a contrastare l’uso illecito dei crediti di imposta (articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010), provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.


 

Articolo 1, comma 301
(Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)

 

 

301. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a trentadue segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

 

Il comma 301 - introdotto dal Senato - autorizza il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il concorso pubblico per la carriera diplomatica per un contingente massimo annuo di 32 segretari di legazione in prova.

 

L'indizione dei concorsi annuali per la carriera diplomatica da parte del MAECI è autorizzata nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base di un piano triennale dei fabbisogni. L'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del d. lgs. n. 165/2001, articolo 35, comma 4.

 

Si ricorda che il comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 1/2010, recante proroga missioni e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (SEAE), disponeva, ai fini dell’entrata in funzione del nuovo Servizio europeo per l’azione esterna, a partire dall’aprile 2010, che il Ministero degli affari esteri fosse autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, per il quinquennio 2010-2014, ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, specificando che tale contingente era comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi di alcune disposizioni[15].

Con successiva novella alla richiamata norma apportata dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015, art.1, comma 244, lett. a)) l’indizione del concorso annuale in questione e l’assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova era stata autorizzata per il triennio 2016-2018.

Ancora una novella recata dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, art.1, comma 286) aveva prorogato fino al 2019 tale autorizzazione all’indizione del concorso annuale in questione e all’assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova.


 

Articolo 1, commi 302-305
(Parità di genere nelle società quotate)

 

 

302. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

« 1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

303. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma».

304. Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.

305. La Consob comunica annualmente al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri gli esiti delle verifiche sull'attuazione dei commi da 302 a 304. Per il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022

 

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I commi 302-305 prorogano da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla legge n. 120 del 2011 (legge Golfo-Mosca). Viene inoltre modificato il criterio di riparto degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, prevedendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento) mentre il testo vigente prevede che tale quota sia pari ad almeno un terzo (33 per cento circa).

 

In particolare, vengono integrati il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF), e il comma 1-bis dell'articolo 148 del medesimo testo unico, i quali disciplinano lo statuto e l'atto costitutivo delle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, al fine di prevedere che il riparto degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

 

Le disposizioni in esame estendono da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla legge n. 120 del 2011 (legge Golfo-Mosca). Viene inoltre modificato il criterio di riparto degli amministratori (comma 302) e dei membri dell'organo di controllo (comma 303) volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, prevedendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento) mentre il testo vigente prevede che tale quota sia pari ad almeno un terzo (33 per cento circa).

 

Il comma 304 stabilisce che il criterio di riparto di almeno due quinti venga applicato a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate successivo all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, mantenendo fermo per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge Golfo-Mosca.

Il comma 305, infine, prevede che la Consob comunichi annualmente gli esiti delle verifiche sull'attuazione delle norme in esame al Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del consiglio, per il quale viene stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per gli anni dal 2020 al 2022.

Le medesime disposizioni del TUF sono state modificate dal decreto legge n. 124 del 2019. In particolare, l'articolo 58-sexies del citato decreto ha introdotto, anticipandone di qualche giorno l'entrata in vigore, l'estensione da tre a sei mandati delle disposizioni che tutelano il genere meno rappresentato già previste dalla legislazione vigente.

 

Si segnala, inoltre, che il 30 gennaio 2020 la Consob ha pubblicato una Comunicazione con la quale ha fornito chiarimenti interpretativi sull'applicazione agli organi sociali composti da tre membri della nuova disciplina sulle quote di genere, introdotta dalla legge di bilancio 2020. In particolare, la Comunicazione si è resa necessaria in quanto nel caso dei collegi formati da tre membri la riserva dei due quinti risulta inapplicabile per impossibilità aritmetica. Pertanto, in tali casi la Consob ha chiarito che si applica la regola dell'arrotondamento per difetto anziché per eccesso, come attualmente previsto dal regolamento Consob n. 11971 del 1999 (Regolamento emittenti). Di conseguenza, nei collegi formati da tre membri la riserva dovrà intendersi pari a un terzo, mentre per gli organi con diversa composizione, la Consob ha chiarito che resta fermo il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore. Al tempo stesso, la Consob ha posto in consultazione una proposta di modifica dell'articolo 144-undecies.1 del Regolamento emittenti, che si rendono necessarie per adeguare la disciplina secondaria sulle quote di genere alle norme di rango primario incluse nella legge di bilancio 2020.

Parità di genere nelle società quotate

Con riferimento alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea (società quotate), la legge n. 120 del 2011 (cd. "legge Golfo-Mosca") ha modificato il TUF allo scopo di tutelare la parità di genere nell'accesso ai relativi organi di amministrazione e di controllo. L'articolo 3 della legge estende il campo di applicazione di tali disposizioni anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni (società pubbliche).

Scopo delle norme del 2011 è affrontare la situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle predette imprese e riequilibrare l'accesso agli organi apicali.

A tal fine è stato previsto che:

§  per le società quotate in mercati regolamentati, la disciplina in materia di equilibrio di genere sia recata puntualmente dalle disposizioni di rango primario;

§  per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

L'articolo 1 della legge n. 120 del 2011 ha introdotto il comma 1-ter all'articolo 147-ter del TUF, le cui disposizioni hanno imposto la modifica degli statuti societari degli emittenti azioni quotate, al fine di prevedere un riparto degli amministratori da eleggere che sia effettuato in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi, dovendo il genere meno rappresentato ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.

In caso di mancato rispetto dei predetti criteri di equilibrio dei generi l'autorità di vigilanza è stata dotata di significativi strumenti di intervento. In primo luogo, la CONSOB diffida la società inottemperante affinché si adegui entro il termine massimo di quattro mesi. L'inottemperanza alla diffida comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa (da 100.000 euro a 1 milione di euro) e la fissazione di un ulteriore termine di tre mesi per adempiere. L'inosservanza di tale ultima diffida comporta, infine, la decadenza dei membri del consiglio di amministrazione. Le norme affidano allo statuto societario la disciplina delle modalità di formazione delle liste e dei casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire l'equilibrio dei generi. Le disposizioni in materia di equilibrio di genere sono applicabili (per l'inserimento, all'articolo 147-quater del TUF del comma 1-bis che rinvia all’articolo 147-ter) anche al consiglio di gestione, ove costituito da almeno tre membri.

La legge Golfo-Mosca ha introdotto anche il comma 1-bis dell'articolo 148 del TUF, per effetto del quale si prevede che l’atto costitutivo delle società quotate disciplini il riparto dei membri anche con riferimento al collegio sindacale secondo i già commentati criteri di tutela del genere meno rappresentato. In caso di mancato rispetto di tali previsioni è prevista l'attivazione di un'apposita procedure di diffida da parte della Consob in caso di inottemperanza, con eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria (da 20.000 a 200.000 euro) e, in ultima istanza, la decadenza dei membri del collegio sindacale della società inottemperante. Tali norme si applicano anche al consiglio di sorveglianza (organo a cui sono affidate le funzioni di vigilanza e controllo per le società che adottano il sistema di governance cosiddetto "dualistico"), per effetto del rinvio operato dal comma 4-bis dell'articolo 148 del TUF.

Le norme sulla parità di genere negli organi apicali delle società quotate hanno trovato applicazione (articolo 2 della legge n. 120 del 2011) dal primo rinnovo degli organi societari interessati successivo al 12 agosto 2012 (ovvero un anno dall'entrata in vigore delle norme stesse). Sono state previste disposizioni transitorie per il primo mandato degli organi eletti secondo le nuove prescrizioni, al fine di renderne graduale l'applicazione: almeno un quinto degli organi amministrativi e di controllo societario dovevano essere riservati al genere meno rappresentato.

In base alla loro formulazione, le norme in esame sono state concepite per avere un’efficacia temporanea. Per le società quotate (articoli 147-ter e 148 del TUF) il criterio di riparto degli organi apicali volto a tutelare la parità di genere è operativo per tre mandati consecutivi (articolo 147-ter, comma 1-bis; articolo 148, comma 1-bis).

Come già anticipato, le disposizioni in materia di equilibrio di genere (articolo 3 della legge) si applicano anche alle società a controllo pubblico non quotate, demandando però a un regolamento la definizione di termini e modalità di attuazione delle prescrizioni in tema di equilibrio dei generi negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche.

In merito, il richiamato D.P.R. n. 251 del 2012 ha esteso agli statuti delle società pubbliche non quotate l'obbligo di prevedere modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo, se a composizione collegiale, tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. Anche in tali ipotesi gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Anche in tale ipotesi, per il primo mandato degli organi apicali la quota riservata al genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di parità di genere è stata affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità, con presentazione al Parlamento di apposita relazione triennale. Anche la disciplina del richiamato D.P.R. n. 251 è stata introdotta con un’efficacia limitata nel tempo: l’articolo 3 del provvedimento prevede infatti che il rispetto della composizione degli organi sociali sia assicurata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo al 12 febbraio 2013 (data di entrata in vigore del D.P.R.).

Successivamente, la disciplina è stata oggetto di intervenuto da parte del Testo Unico sulle società a controllo pubblico (decreto legislativo n. 175 del 2016) che all’articolo 11, comma 4 ha disposto, a regime, che nella scelta degli amministratori di tali società le amministrazioni devono assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Ove la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge n. 120 del 2011. La nozione di controllo è quella stabilita dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Il D.P.R. n. 251 del 2012 ha esplicitamente previsto che la parità di genere sia tutelata sia negli organi di amministrazione, sia in quelli di controllo delle società pubbliche, ancorché in via temporanea. Il TU sulle società a partecipazione pubblica prevede invece che il rispetto dell’equilibrio di genere, applicabile a regime, riguardi esclusivamente gli organi di amministrazione e non anche quelli di controllo; inoltre, a regime non sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dell’equilibrio di genere.

 

Per un’analisi della tematica generale della parità di genere, si rinvia alla documentazione pubblicata sul sito internet della Camera ed al relativo dossier di documentazione e ricerca.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 306
(Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio
a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico,
archeologico ed artistico - Todi e Orvieto)

 

 

306. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da ripartire annualmente entro il 30 giugno di ogni anno. In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del Paese suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale, le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle aree della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine, le citate risorse, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, sono riservate alla regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati.

 

 

 

Il comma 306 prevede un contributo alla Regione Umbria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, destinando le risorse alle aree    della rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

 

La disposizione in commento prevede per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. La regione Umbria è destinataria esclusiva di tali risorse, ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti di seguito indicati.

In considerazione del rischio idrogeologico che la norma definisce 'tipico di alcune aree del paese' suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico 'rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale', la disposizione prevede infatti che le risorse stanziate sono destinate alle aree:

§  della rupe di Orvieto

§   e del Colle di Todi

già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane.

Si prevede che la stessa regione provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati.

La norma non fa menzione di attività di monitoraggio, in base alla normativa vigente in materia di monitoraggio delle opere pubbliche anche in materia di messa in sicurezza del territorio.

Per approfondimenti, si veda il quadro normativo esposto con riferimento al disegno di legge c.d. 'cantierambiente', as. 1422, in materia di messa in sicurezza e gestione del rischio idrogeologico.

 

La norma prevede che il contributo alla Regione sia ripartito annualmente, entro il 30 giugno di ogni anno.


 

Articolo 1, comma 307
(
Contributo per la promozione della lingua
e cultura italiana all'estero)

 

 

307. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.

 

 

 

Il comma 307 autorizza i seguenti interventi di spesa:

 

a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero;

b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all’estero;

c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES).

 

Il comma 307 autorizza una serie di spese al fine di rafforzare gli interessi italiani all’estero. In particolare sono autorizzati i seguenti interventi:

 

a)   500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero.

 

Le funzioni ed il ruolo degli enti gestori nella diffusione della lingua e cultura italiana all’estero sono state da ultimo delineate dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107). In particolare, i corsi promossi dagli enti gestori, come le altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, sono ricompresi nel sistema della formazione italiana nel mondo e il MAECI può sostenerne le attività di diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti (articolo 3); gli enti gestori possono collaborare con le scuole statali, con le scuole paritarie e con le altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero (articolo 9); l’articolo 11 stabilisce che enti gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale, possono realizzare le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell'apprendimento della lingua e cultura italiana, che comprendono interventi a favore del bilinguismo, corsi e moduli nelle scuole locali, offerta di corsi con modalità telematiche in collaborazione con istituti universitari del nostro Paese.

Risorse a sostegno della promozione della lingua e cultura italiana all’estero sono confluite nel Fondo ad hoc istituito dall’art. 1, comma 587 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) nello stato di previsione del MAECI (capitolo 2765), con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il DCPM n. 388 del 6 luglio 2017 di ripartizione delle risorse di tale Fondo, adottato - ai sensi del comma 588 della medesima legge di bilancio 2017 - su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, ha individuato gli interventi da finanziare. Nell’ambito delle risorse assegnate al MAECI (16.426.985 nel 2017, 21.750.000 per il 2018 e 36.250.000 per ciascun esercizio finanziario 2019 e 2020), all’interno della quota riservata all’iniziativa “Italiano Lingua Viva” una parte delle risorse è destinata a sostegno delle attività dagli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all’estero, ai quali il DPCM ha assegnato 2.160.000 euro per il 2017, 2.250.000 euro per il 2018 e 2.160.000 euro per ciascuna annualità 2019 e 2020 (cap. 3153 dello stato di previsione del MAECI).

 

b)  500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all’estero.

 

La legge di bilancio 2020, nello stato di previsione del MAECI, presenta sul cap. 3131 (Contributo al consiglio generale degli italiani all'estero per le spese di funzionamento) un’autorizzazione di spesa (che nel ddl originario era di 0,6 milioni) di 1,1 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022.

Un precedente analogo intervento a favore del Consiglio generale degli Italiani all’estero era stato disposto dalla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) che aveva autorizzato (art. 1, comma 276, lett. c)) la spesa di 400mila euro per il 2018 al fine di assicurare la tenuta delle riunioni annuali dell’organismo.

Il Consiglio generale degli Italiani all’estero (CGIE) organismo di consulenza del Governo e del Parlamento sui temi di interesse delle comunità all’estero, si compone di 63 Consiglieri, di cui 43 eletti direttamente all’estero e 20 di nomina governativa. Il CGIE si articola in Assemblea Plenaria, Comitato di Presidenza (composto dal Segretario Generale, da quattro Vice Segretari Generali e da quattro rappresentanti delle diverse aree), 3 Commissioni Continentali, la Commissione di nomina governativa, 7 Commissioni Tematiche e Gruppi di Lavoro.

 

c)   1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES).

 

Il cap. 3103 (Contributi in danaro ai comitati italiani all'estero – Comites e per le riunioni annuali dei comitati dei loro presidenti) dello stato di previsione del MAECI presenta un’autorizzazione di spesa di 2,24 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022 (la somma era di 1,24 mln nel ddl originario).

Un analogo intervento era stato disposto dall’art. 1, comma 276, lett. d), dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) che aveva autorizzato a favore dei Comites la spesa di 1 milione di euro per il 2018.


 

Articolo 1, comma 308
(Società EAV s.r.l.)

 

 

308. In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento e soddisfazione dei creditori previsto, la società EAV s.r.l. è autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori come individuati al 31 dicembre 2015, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo di materiale circolante su ferro e gomma nonché per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed eliminazione delle barriere architettoniche per l'accessibilità dei passeggeri con mobilità ridotta, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo.

 

 

 

Il comma 308 autorizza la società EAV s.r.l. ad utilizzare le risorse residue del contributo straordinario di 600 milioni di euro assegnatole, per consentire il pagamento dei creditori residui che non abbiano aderito al piano triennale di ripartizione nonché per altre finalità.

 

Si tratta in dettaglio del contributo assegnato alla società ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016, per consentire il pagamento dei creditori residui come individuati al 31 dicembre 2015, che non abbiano aderito al piano triennale di ripartizione nonché per altre finalità quali il miglioramento del materiale circolante, l’eliminazione di barriere architettoniche e il miglioramento della sicurezza ferroviaria.

 

Si ricorda che l’articolo 11 del decreto-legge n. 193 del 2016 prevedeva l’attribuzione alla Regione Campania di un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai propri debiti verso la società EAV s.r.l., riguardante esercizi pregressi per attività di gestione e investimenti svolte dall'EAV sulla rete.

Tale trasferimento di risorse era assegnato a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Le finalità dell’intervento prevedevano che EAV s.r.l. predisponesse un piano di accordo generale con la previsione del pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori e ad una quota percentuale della sorte capitale.

L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comportava la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive.

Si prevedeva che il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisse condizione essenziale e che il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non potesse superare il termine complessivo di tre anni dalla data del 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge).

 

La disposizione in commento si indirizza, tra l’altro, anche a beneficio di quei creditori che, al 31 dicembre 2015, non avendo aderito al piano triennale di ripartizione, non potevano accedere alle risorse stanziate da tale fondo.


 

Articolo 1, comma 309
(Semplificazione dei processi di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC)

 

 

309. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: « sentite» e le parole: «, autorità delegata per la coesione» sono sostituite dalle seguenti: « e la coesione territoriale»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021»;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

« 10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7, lettera b).

10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono finanziare:

a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali»;

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime amministrazioni»;

e) al comma 13, le parole: « comma 10, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 10-bis, lettera b),»;

f) al comma 14, dopo le parole: « Ministro per il Sud» sono inserite le seguenti: « e la coesione territoriale»;

g) al comma 15, dopo le parole: « Ministro per il Sud» sono inserite le seguenti: « e la coesione territoriale».

 

 

 

Il comma 309 reca una serie di modifiche all’articolo 44 del D.L. n. 34/2019 (c.d. decreto Crescita), che ha introdotto norme per una riorganizzazione delle procedure di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

In particolare, essa modifica i criteri per l’inserimento dei singoli interventi finanziati con le risorse del FSC nel Piano unitario denominato “Piano sviluppo e coesione”, introducendo tra i criteri la coerenza con le cinque nuove "missioni" della politica di coesione, individuate dalla Nota di aggiornamento al DEF 2019.

Sono ridefinite le norme per la riprogrammazione delle risorse del FSC, relative ai precedenti cicli di programmazione, che eventualmente non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione, disponendone la destinazione, oltre che ai Contratti di sviluppo e alla progettazione degli investimenti infrastrutturali, anche al finanziamento di appositi Piani sviluppo e coesione per ciascuna delle suddette "missioni".

Inoltre, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del FSC, l’Agenzia per la coesione territoriale è autorizzata a promuovere azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.

 

L’articolo 44 del D.L. n. 34/2019 è intervenuto sulla disciplina del Fondo Sviluppo e Coesione con l’obiettivo di promuovere il coordinamento di tutti gli strumenti programmatori attualmente esistenti con cui, nell’arco dei tre cicli di programmazione del FSC (2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020), si è proceduto alla programmazione delle risorse del Fondo.

In sostanza, il citato articolo 44 del D.L. n. 34/2019 assegna all’Agenzia per la coesione il compito di procedere ad una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione» per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione dei precedenti molteplici documenti programmatori, con l’obiettivo di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

A tal fine l’articolo 44 prevede:

§  la predisposizione, d’intesa con le Amministrazioni interessate, di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna Amministrazione, articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici della programmazione dei Fondo Strutturali Europei (SIE), che dovrà essere approvato dal CIPE, entro 4 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento (commi 1-2);

§  la costituzione di appositi Comitati di sorveglianza, ai fini della governance di ciascun Piano (commi 2-4);

§  la disciplina del monitoraggio degli interventi da parte delle Amministrazioni (comma 5).

I restanti commi recano le disposizioni per la predisposizione dei Piani Sviluppo e Coesione, per l’individuazione degli interventi che possono rientrare in ciascun Piano (commi 6-9, 14-15) e per la riallocazione delle risorse eventualmente non rientranti in esso (comma 10 e 13), fermo restando il vincolo di destinazione territoriale delle risorse secondo la chiave di riparto 80% alle aree del Mezzogiorno e 20% alle aree del Centro-Nord (comma 11).

Infine, si prevede la presentazione al CIPE di una relazione annuale sull’andamento degli interventi ricompresi nei Piani operativi da parte del Ministro per il Sud (comma 15).

 

La lettera a) della disposizione in esame modifica il comma 1 del citato articolo 44 del D.L. n. 34/2019, al fine di precisare che, per la riclassificazione degli attuali documenti di programmazione esistenti, da far confluire nel Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione», unitario per ciascuna amministrazione titolare di risorse FSC, l’Agenzia per la coesione procede sentite le Amministrazioni interessate, eliminando cioè la previsione dell’intesa con le stesse.

 

Con la lettera b), la norma in esame sostituisce il comma 7 dell’articolo 44 del D.L. n. 34/2019, che stabilisce, in sede di prima approvazione, quali interventi possono rientrare nel Piano sviluppo e coesione.

In particolare, l’attuale comma 7 stabilisce che il Piano sviluppo e coesione può contenere:

a)  gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2019;

b)  gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente dal Dipartimento per le politiche di coesione, dall’Agenzia per la coesione territoriale, d’intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell’effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

 

La nuova formulazione del comma 7 proposta dalla lettera b) in esame precisa, in relazione agli interventi da inserire nel Piano:

§  che gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata devono essere individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all’art. 1, comma 245, della legge n. 147/2013.

Si tratta della Banca dati per il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014-2020, nella quale confluiscono, ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014, anche i dati di monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC.

Si ricorda che, per quel che concerne il monitoraggio degli interventi rientranti nel Piano sviluppo e coesione, il comma 5 dell’articolo 44 del D.L. n. 34/2019 prevede che siano le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione a monitorare gli interventi sul proprio sistema gestionale e rendono disponibili, con periodicità bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le disposizioni normative di cui di cui all’articolo 1, comma 703, lettera l), legge n. 190/2014. Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).

 

§  con riferimento agli altri interventi che, pur non rientrando nella casistica precedente, possono essere inseriti nel Piano unitario sviluppo e coesione sulla base di una apposita valutazione favorevole da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale, la nuova formulazione del comma 7 precisa che tale valutazione deve essere basata in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione, individuate dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2019, e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

In merito, si segnala che nella Nota di aggiornamento del DEF 2019, per quanto concerne la politica di coesione, si propone una riorganizzazione della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (anche in vista della chiusura del negoziato sul nuovo Accordo di partenariato post 2020) volta a concentrare le risorse su cinque grandi missioni:

-     lotta alla povertà educativa minorile;

-     sostegno alle infrastrutture;

-     attuazione del Green New Deal al Sud e nelle aree interne;

-     il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle reti tra ricerca e impresa;

-      il pivot mediterraneo.

A tal fine, la Nota ha previsto l’assegnazione di risorse, con la legge di bilancio 2020, a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 e la sua riprogrammazione, secondo le procedure dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. Decreto crescita).

In relazione a ciò, si segnala, che il ddl di bilancio in esame dispone in Sezione II un rifinanziamento di 5 miliardi complessivi del Fondo sviluppo e coesione, in termini di sola competenza, per le annualità 2021-2025.

 

La lettera c) della disposizione in esame sostituisce il comma 10 dell’articolo 44 del D.L. n. 34/2019, che reca le regole per la riprogrammazione delle risorse del FSC che eventualmente non vengano ricomprese nel Piano unitario sviluppo e coesione, cui si provvede con apposita delibera del Cipe, su proposta del Ministro per il Sud.

 

Si rammenta che l’attuale comma 10 dell’art. 44 del D.L. n. 34/2019 prevede che la eventuale riprogrammazione di risorse sia destinata:

a)      al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione delle Amministrazioni che presentano fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate nel relativo “Piano sviluppo e coesione”;

b)      al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie» per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo da stipulare per singola area tematica;

c)      al finanziamento della progettazione degli interventi infrastrutturali.

 

Con la nuova formulazione del comma 10, la riprogrammazione delle risorse non rientranti nel Piano unitario sviluppo e coesione viene finalizzata a contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni", richiamate dal precedente comma 7, lett. b), come riformulato dalla disposizione in esame.

Viene inoltre introdotto il comma 10-bis, il quale prevede che le medesime risorse possono finanziare:

a) i Contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 91/2017[16];

b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali (finalità già prevista dal vigente comma 10, lett. c)).

 

Si segnala, altresì, che per la riprogrammazione in favore della progettazione degli investimenti infrastrutturali viene eliminata la previsione del concerto con le amministrazioni competenti.

 

Infine, con la successiva lettera d), viene introdotto il comma 11-bis all’articolo 44, con il quale, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche di coesione, si autorizza l’Agenzia per la coesione territoriale a promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni.


 

Articolo 1, comma 310
(Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno)

 

 

310. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, le parole: « Ministro per il Sud» sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per il Sud e la coesione territoriale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente»;

c) al comma 2-bis, le parole: « 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno»;

d) al comma 2-ter, il secondo periodo è soppresso;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie».

 

 

 

Il comma 310 interviene sulle modalità di definizione della c.d. “clausola del 34%” ai fini della destinazione alle regioni del Mezzogiorno delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale, in proporzione alla popolazione di riferimento, in particolare stabilendo:

§  come unico criterio di riferimento per l’assegnazione differenziale delle risorse quello della popolazione residente;

§  che le risorse interessate dalla regola sono quelle dei “programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti” da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non si abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati;

§  che l’individuazione dei programmi di spesa interessati dall'applicazione della regola è effettuato direttamente dalle singole amministrazioni centrali e trasmessa al Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine del 30 giugno di ogni anno (senza prevedere più l’elencazione dei suddetti programmi in sede di DEF).

 

 

In particolare, il comma in esame interviene a modificare in più parti l’articolo 7-bis del D.L. n. 243 del 2016, che ha introdotto, in nome del principio del riequilibrio territoriale, il criterio di assegnazione differenziale di risorse a favore degli interventi nei territori delle regioni del Mezzogiorno.

Si rammenta che l’articolo 7-bis del D.L. n. 243 del 2016, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), introduce, in nome del principio del riequilibrio territoriale, il criterio di assegnazione differenziale di risorse a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, disponendo che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non siano già individuati specifici criteri o indicatori di attribuzione, deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione residente (in pratica, corrispondente al 34%).

Con il comma 2-ter dell’articolo 7-bis (inserito dall’art. 1, comma 597, della legge di bilancio per il 2019, L. n. 145/2018) l’applicazione della regola del 34% è stata estesa anche ai contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.a. e con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

La legge di bilancio per il 2019 ha inoltre semplificato le procedure, disponendo che i programmi di spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali ai quali applicare la regola del 34% vengano individuati annualmente, non più con direttiva del Presidente del Consiglio, come originariamente previsto, bensì nel Documento di Economia e Finanza (DEF) - in sede di prima applicazione, dalla Nota di aggiornamento del DEF 2019 - su indicazione del Ministro per il Sud. Le Amministrazioni centrali devono trasmettere al Ministro per il Sud ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale interessati dall'applicazione di tale regola entro il 28 febbraio di ogni anno.

Si ricorda che l’elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale per l’anno 2019 è stato individuato, in via sperimentale, direttamente dal DEF 2019. Con D.P.C.M. 10 maggio 2019 sono state definite le modalità di verifica del volume di stanziamenti in conto capitale che le Amministrazioni centrali hanno assegnato alle regioni del Sud, secondo il principio dell’assegnazione proporzionale.

 

Rispetto alla disciplina previgente sopra illustrata, con il comma 310, in primo luogo, viene adeguato il testo dell’articolo 7-bis del D.L. n. 243/2016 alla denominazione attuale di “Ministro per il Sud e per la coesione sociale” (in luogo di “Ministro per il Sud”) (lettera a)).

La lettera b) sostituisce il comma 2 dell’articolo 7-bis del D.L. n. 243/2016, al fine di definire le procedure per la ripartizione delle risorse in conto capitale agli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna in applicazione della c.d. “clausola del 34%”. In particolare, la norma prevede che per i programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non siano – alla data di entrata in vigore della presente norma (1° gennaio 2020) già individuati criteri o indicatori di attribuzione delle risorse, il riparto deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione “residente” (corrispondente, in pratica, al 34%).

In sostanza, rispetto alla normativa previgente, la lettera b) del comma 310 in esame:

§  indica come unico criterio di riferimento per l’assegnazione differenziale delle risorse in favore del Mezzogiorno quello della popolazione, escludendo pertanto la possibilità di indicare “altro criterio relativo a specifiche criticità”, da individuare nel DEF su indicazione del Ministro per il Sud, ai fini della determinazione della percentuale di riserva di investimenti da destinare alle regioni del Mezzogiorno;

§  non prevede più l’individuazione annuale, in sede di DEF su proposta del Ministro per il Sud, dei programmi di spesa in conto capitale interessati dall'applicazione della regola del 34%, stabilendo che l’individuazione dei programmi di spesa in conto capitale, interessati dall'applicazione della regola, sia effettuata autonomamente dalle singole amministrazioni centrali, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7-bis, e trasmessa al Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed al Ministro dell'economia e delle finanze;

§  quanto alle risorse oggetto di ripartizione differenziale, la nuova formulazione si riferisce alle “risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti” da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non si abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati (in luogo di “stanziamenti ordinari in conto capitale”);

Anche tale nuova formulazione conferma, di fatto, l’esclusione dalla regola del 34%, delle risorse nazionali aggiuntive iscritte sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) e quelle derivanti dai fondi strutturali e di investimenti europei (SIE) e dal relativo cofinanziamento nazionale, in quanto assoggettate a specifica chiave di riparto (80% al Sud e 20% al Centro Nord)[17].

 

Si segnala che nella nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 7-bis del D.L. n. 243/2016, disposta dalla lettera b) del comma in esame, è stata eliminata la norma che prevedeva l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a definire le modalità con le quali verificare l’attuazione delle disposizioni in oggetto, nonché l’andamento della spesa erogata.

Su questo punto specifico è intervenuto il recente D.L. n. 162/2019 (Proroga termini) che, all’articolo 30, ha reintrodotto nel testo dell’articolo 7-bis del D.L. n. 243/2016 la disposizione sul monitoraggio che era venuta meno a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio.

Tale disposizione (precedentemente contenuta nel secondo periodo del comma 2 ed ora invece inserita all’interno del comma 2-bis dell’articolo 7-bis) prevede che entro il 30 aprile 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale[18], sono stabilite le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in conformità alle disposizioni previste dal comma 2, nonché per monitorare l’andamento della spesa erogata.

 

Con il comma in esame, inoltre:

§  viene differito dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno il termine entro il quale le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco dei programmi di spesa in conto capitale interessati dal riparto differenziale (lettera c), che modifica il comma 2-bis dell’art. 7-bis) del D.L. n. 243/2016).

§  vengono soppresse le attività di verifica e monitoraggio previste nei confronti del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.A. (delibera CIPE n. 65/2017 del 7 agosto 2017), e del contratto di programma 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa (delibera CIPE n. 66/2017 del 7 agosto 2017) (lettera d), che sopprime il secondo periodo del comma 2-ter) del D.L. n. 243/2016).

 

Con la lettera e) viene, infine, riformulato il comma 3 dell’articolo 7-bis, D.L. n. 243/2016, riconfermando, nella sostanza, quanto già previsto nel testo vigente, in merito alla presentazione alle Camera, da parte del Ministro per il Sud e la coesione sociale di una relazione annuale sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.


 

Articolo 1, commi 311 e 312
(Fondo infrastrutture sociali)

 

 

311. Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

312. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.

 

 

 

I commi 311 e 312 assegnano ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo complessivo di 300 milioni per il quadriennio 2020-2023 da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Il finanziamento è posto a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2014-2020.

 

Il comma 311 assegna ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo complessivo di 300 milioni, nella misura di 75 milioni annui per ciascuno degli anni 2020-2023, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

 

Si intendono generalmente, con tale espressione, infrastrutture destinate ai settori dell'istruzione, della salute e ad altri servizi per la comunità.

Al riguardo, cfr. EPRS, Investment in infrastructure in the EU. Gaps, challenges, and opportunities (ottobre 2018).

 

La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020.

 

Il comma 312 rinvia la definizione delle modalità attuative ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Sud e della coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2020.

Il comma precisa che la distribuzione delle risorse dovrà assicurare una incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.

 

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) in cui si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

Per quel che concerne le risorse, si ricorda che per il ciclo di programmazione 2014-2020 la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è stata autorizzata dall’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), nella misura complessiva di 54,8 miliardi. Il Fondo 2014-2020 è stato poi successivamente rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), per un importo pari a 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti, e di ulteriori 4 miliardi di euro dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), per una dotazione complessiva del FSC per la programmazione 2014-2020 pari a 63,8 miliardi di euro.

Si segnala, da ultimo che la legge di bilancio in esame dispone in Sezione II un rifinanziamento di 5 miliardi complessivi, in termini di sola competenza, per le annualità 2021-2025.

 


 

Articolo 1, comma 313
(Zone logistiche semplificate e Fondo per
i comuni delle aree interne)

 

 

313. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, le parole: « in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123» sono sostituite dalle seguenti: « più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

b) al comma 63:

1) le parole: « per la coesione territoriale e il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: « per il Sud e la coesione territoriale»;

2) dopo le parole: « dei trasporti» sono inserite le seguenti: « e il Ministro dell'economia e delle finanze»;

3) dopo le parole: « sette anni.» è aggiunto il seguente periodo: « La proposta è corredata di un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali»;

c) al comma 64:

1) le parole: « procedure semplificate» sono sostituite dalle seguenti: « agevolazioni e semplificazioni»;

2) le parole: « articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6»;

d) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti:

« 65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

 

 

 

 

Il comma 313 modifica il regime delle zone logistiche semplificate (ZLS) prevedendo che le ZLS possano istituirsi solo nelle zone più sviluppate, ai sensi della normativa europea, ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 107 del TFUE e prevedendo che tali ZLS abbiano un regime identico a quello previsto per le ZES, estendendosi a tali enti anche i benefici di carattere fiscale previsti originariamente solo in capo alle ZES.

Il comma prevede, inoltre, l’istituzione di un Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nell’ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.

 

Zone logistiche semplificate

La disposizione, alle lettere da a) a c) modifica i commi 61, 63 e 64 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017); in dettaglio si tratta delle seguenti modifiche:

§  con la lettera a) del comma 313, si prevede che le ZLS possano istituirsi nelle aree portuali delle zone più sviluppate, ai sensi della normativa europea, ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, mentre la normativa vigente prevede l’istituzione delle ZLS nelle aree nelle quali non si possono istituire le ZES (modifica al comma 61 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2018).

 

L’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che salvo deroghe contemplate dai trattati, siano incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La disposizione individua poi alcune tipologie di aiuti sempre compatibili con il mercato comune (aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania) e altre tipologie di aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349 ossia Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint Martin, Azzorre, Madera e isole Canarie; b) aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Dalla lettura della norma parrebbe pertanto non più possibile l’istituzione di una ZLS al di fuori delle zone delle regioni più sviluppate non ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

§  con la lettera c) del comma 313 si stabilisce che:

-       alle ZLS possano applicarsi, non solo le “procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91”, ma anche i benefici fiscali indicati dai commi 2, 2-bis, 3, 4 e 6 del citato decreto-legge, originariamente riservati esclusivamente alle ZES (modifiche al comma 64 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2018). Ciò è previsto esclusivamente per le ZLS ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3), lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

Con riferimento agli aiuti a finalità regionale di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea si segnala che le aree nelle quali è possibile l’attribuzione di aiuti a finalità regionale sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014)6424 final del 16 settembre 2014 e successive modificazioni. Tale documento distingue le aree di cui alla lettera a) del paragrafo 3, dell’articolo 107 (individuate a pag. 1 del documento) da quelle di cui alla lettera c) (individuate nella restante parte del documento).

 

§  con la lettera b) del comma 313 si prevede che:

-       anche il Ministro dell’economia e delle finanze sia inserito tra i soggetti dei quali è richiesto il concerto ai fini dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che istituisce la ZLS. La normativa vigente prevede che tale decreto debba essere adottato su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata (modifica al comma 63 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2018).

-       sia introdotto l’obbligo di corredare la proposta di istituzione della ZLS con un piano di sviluppo strategico, che specifichi la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali (modifica al comma 63 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2018).

-       sia aggiornata la denominazione del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno con l’attuale denominazione Ministro per il Sud e la coesione territoriale (modifica al comma 63 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2018);

 

Viene poi introdotto dalla lett. d) del comma 313, un comma 65-bis all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che valuta oneri per il novellato comma 64 in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022 e ne prevede la copertura mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020 (introduzione di un comma 65-bis all’articolo 1, della legge di bilancio per il 2018).

 

I commi da 61 a 65 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 hanno introdotto la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), caratterizzando tale istituto con l’applicazione, alle imprese operanti al loro interno e alle nuove imprese che vi si stabiliscano, di procedure semplificate, analoghe a quelle previste per le Zone economiche speciali escludendo, per tali Zone l’applicazione dei benefici fiscali assicurati nelle ZES ammettendo la costituzione delle ZLS nelle aree nelle quali non potevano essere istituite delle ZES (ciò è oggetto di modifica nel testo all’esame).

Le Zone economiche speciali, introdotte nel nostro ordinamento dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, possono infatti essere istituite solo nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che in Italia sono Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Le Zone logistiche semplificate possono essere istituite nel numero massimo di una per ciascuna regione nel caso in cui, nella regione interessata, sia presente almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ovvero vi sia la presenza di un’Autorità di sistema portuale.

 

I benefici fiscali per le ZES estesi alle ZLS

 

La principale differenza tra le Zone logistiche semplificate e le Zone economiche speciali risiede, secondo la legislazione vigente, nel fatto che nelle ZES oltre a benefici di carattere procedurale e di semplificazione burocratica (indicati al successivo paragrafo) sono previsti anche benefici di carattere fiscale.

In particolare le imprese che effettuano investimenti all’interno delle ZES possono utilizzare il credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno i cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

I benefici procedimentali riconosciuti per le ZES e le ZLS
dalla normativa vigente

 

All’interno delle ZES e delle ZLS, sia le nuove imprese, sia quelle già esistenti, fruiscono, sulla base della disciplina vigente di procedure semplificate previste ai sensi dell’articolo 5 comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, con particolare riferimento all’accelerazione dei termini procedimentali e agli adempimenti e procedimenti speciali (comma 64).

Il citato articolo 5 al comma 1, lettera a) precisa che le procedure semplificate sono individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, prevedendo la possibilità di regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri.

Con il decreto-legge n. 135 del 2018 sono state previste ulteriori semplificazioni procedurali che concernono la riduzione di un terzo dei termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge n. 241 del 1990; di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e AIA (Autorizzazione Ambientale Integrata); di cui al D.P.R. n. 59 del 2013 in materia di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale); di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, del D.P.R. n. 31 del 2017, in materia di autorizzazione paesaggistica; di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, in materia edilizia; di cui alla legge n. 84 del 1994, in materia di concessioni demaniali portuali (lettera a)). E’ previsto che eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque dominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni siano adottati con la procedura della conferenza di servizi decisoria semplificata, (lettera a-bis)); si prevede inoltre che ogni Regione interessata possa presentare all'Autorità politica delegata per la coesione territoriale – Ministro per il sud e4 la coesione territoriale, una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate, e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia introdotta dalla lettera a-quater.

 

Fondo di sostegno alle attività economiche delle Aree interne

La medesima lettera d) introduce inoltre i commi 65-ter e 65-quater nell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), volti ad istituire, nell’ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, un Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni interessati.

 

In particolare, il nuovo comma 65-ter dispone l’istituzione presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consigli dei Ministri un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, che viene ripartito tra i comuni rientranti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro del Sud e della coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

Per una ricostruzione della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, si rinvia a quanto illustrato nel successivo comma 314, che reca il rifinanziamento della Strategia per gli anni 2021, 2022 e 2023.

 

Il nuovo comma 65-quater, introdotto nella legge n. 205/2017, reca la copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 65-ter attraverso corrispondente riduzione Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale e ad incentivi e investimenti pubblici.

Per quel che concerne le risorse per il ciclo di programmazione 2014-2020, la dotazione aggiuntiva del Fondo è stata autorizzata dall’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), nella misura complessiva di 54,8 miliardi. Il Fondo 2014-2020 è stato poi successivamente rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), per un importo pari a 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti, e di ulteriori 4 miliardi di euro dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), per una dotazione complessiva del FSC per la programmazione 2014-2020 pari a 63,8 miliardi di euro.

Si segnala che il ddl di bilancio in esame dispone in Sezione II un rifinanziamento di 5 miliardi complessivi, in termini di sola competenza, per le annualità 2021-2025.


 

Articolo 1, comma 314
(
Rifinanziamento strategia nazionale aree interne)

 

 

314. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

 

 

Il comma 314 incrementa di 200 milioni, di cui 60 milioni per il 2021 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse nazionali destinate alla “Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese” a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

 

Il rifinanziamento disposto dalla disposizione in esame integra le risorse nazionali attualmente stanziate in favore della “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese” (281,18 milioni messi a disposizione dalle leggi di stabilità 2016 e 2017 e dalla legge di bilancio per il 2018), per un complesso di risorse che ammontano ora, per il periodo 2015-2023, a 481,2 milioni.

 

La Strategia nazionale per le aree interne del Paese costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell’ambito dell’Accordo di Partenariato[19], e rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle aree più lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato, che corrispondono al 60% della superficie territoriale, al 52% dei Comuni e al 22% della popolazione italiana[20].

La Strategia, che ha lo scopo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti maggiore accessibilità ai servizi essenziali, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, è sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali.

Le risorse nazionali destinate alla “Strategia Nazionale per le Aree Interne” (SNAI), autorizzate originariamente dall'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) nell’importo di 90 milioni di euro (3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016), sono state successivamente integrate dall’articolo 1, comma 674, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) di 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017, di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 dall'articolo 1, comma 811, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) e, infine, di ulteriori 91,2 milioni per il triennio 2019-2021, dall’articolo 1, commi 895-896, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), per un complesso di 281,18 milioni fino all’anno 2021, secondo il seguente profilo pluriennale annuale, per il periodo 2015-2021, come ridefinito dal comma 896 della legge di bilancio per il 2018: 16 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017, 20 milioni per il 2018, 30 milioni per il 2019, 30 milioni per il 2020 e 31,18 milioni per il 2021.

Con la delibera 28 gennaio 2015, n. 9 il CIPE ha approvato gli indirizzi operativi della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. La struttura di governance è stata individuata attraverso la costituzione di un apposito “Comitato tecnico aree interne” (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I finanziamenti statali sono stati assegnati dal CIPE con le delibere 28 gennaio 2015, n. 9, 10 agosto 2016, n. 43, 7 agosto 2017, n. 80 e 25 ottobre 2018, n. 52.

 

Come illustrato nella Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, allegata al DEF 2019 (Doc. LVII, n. 2 - Allegati), nel 2017 si è completato il processo di selezione di 72 aree pilota (4 in più rispetto al 2016) che comprendono 1.077 Comuni, per 2.072.718 abitanti. Le aree selezionate sono quelle in cui si è registrata una maggiore perdita di popolazione (4,6% tra il 2000 e il 2011) e che presentano più seri problemi strutturali di accessibilità, in linea con quanto previsto dall’Accordo di Partenariato. Al 31 dicembre 2018, risultano approvate le Strategie definitive in 34 aree, per un totale di investimenti di 565,8 milioni, con il 62% di investimenti in favore di progetti di sviluppo e il 38% di investimenti per il miglioramento de i servizi alla persona (mobilità, istruzione e trasporti). Alle risorse programmate in tali aree, grazie anche alla sinergia generata con la Strategia, hanno contribuito 365,83 milioni rinvenienti dalla programmazione 2014-2020 dei fondi SIE.

Nell’ultima Relazione annuale sulla Strategia nazionale per le aree interne, presentata al CIPE dal Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, di dicembre 2018, si fa riferimento a 72 Aree selezionate, che riguardano “1.077 comuni per 2.072.718 abitanti (dato al 2016) e un territorio di 51.366 kmq. Dei 1.077 comuni, il 57,6 per cento è classificato come periferico ed ultra-Periferico.”

Esse rappresentano il 13,4% di tutti i Comuni italiani e il 26% dei Comuni classificati come Aree Interne; il 3,4% della popolazione nazionale e il 15,5% della popolazione residente nei Comuni classificati come Aree Interne. Si tratta di Aree che distano in media circa 50 minuti dal polo più vicino, distanza che raggiunge, in alcuni casi, anche i 60 minuti. Alla distanza fisica dai poli di offerta dei servizi essenziali si somma un sottodimensionamento della “connessione digitale”: la quota di popolazione raggiunta da banda larga a rete fissa compresa tra i 2 e i 20 mega è solo del 55%, a fronte di un dato medio nazionale del 65%.

Come si sottolinea nella Relazione, “Nel corso dell’ultimo intervallo censuario (2001-2011), per le aree nel loro complesso vi è stato un calo demografico pari a -4,4%, confermato anche nell’intervallo 2011-2016, con una diminuzione del -2,3%. Per l’Italia, negli stessi periodi, vi è stato un incremento pari a 4,3% (2001-2011) e del 2,1% (2011-2016)”.

 

Nell’ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, si segnala, inoltre, che il comma 313, lettera d), del provvedimento in esame prevede l’istituzione, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consigli dei Ministri, di un Fondo destinato al sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni rientranti nelle aree interne, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 (cfr. relativa scheda di lettura).


 

Articolo 1, comma 315
(Contributo alle regioni per la realizzazione
di tralicci per la telefonia in zone montane)

 

 

315. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale volti alla realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020. A tale fine è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale fondo.

 

 

 

Il comma 315 riconosce alle Regioni un contributo per gli interventi di realizzazione di tralicci in zone prevalentemente montane a fallimento di mercato dell’offerta di servizi di telefonia mobile.

 

In dettaglio, con la finalità di sostenere gli interventi di iniziativa regionale in zone prevalentemente montane, ove sia palese il fallimento di mercato dell’offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici telefonici, viene riconosciuto un contributo alle Regioni che presentino entro il 31 marzo 2020, un programma per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica.

 

Si ricorda che esistono sia operatori fisici telefonici, che virtuali. Questi ultimi sono definiti MVNO e forniscono servizi di telefonia mobile utilizzando l'infrastruttura di un operatore mobile fisico, senza quindi possedere una licenza per lo spettro radio né necessariamente avere le infrastrutture necessarie In base ai dati AGCOM al 30 giugno 2019, gli operatori mobili virtuali (MVNO) hanno l’8,4% della quota di mercato per numero SIM complessive (vi rientrano ad esempio Iliad e PosteMobile).

 

Al fine di concedere i contributi viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, con una dotazione di 1,5 milioni € per l’anno 2020.

 

Le risorse disponibili sul fondo saranno ripartite, entro il 30 giugno 2020, con decreto del Ministro dell’economia e finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e trasporti e della Conferenza Stato regioni, tra le regioni che ne facciano richiesta.


 

Articolo 1, comma 316, lett. a) e c)
(Rafforzamento ZES)

 

 

316. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito "soggetto per l'amministrazione", è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al commissario straordinario del Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: « entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022».

 

 

 

Il comma 316, lett. a), prevede che la funzione di Presidente del Comitato di indirizzo della ZES, cioè di presidente dell’organo che amministra le Zone Economiche Speciali (ZES), sia regionali che interregionali, sia attribuita ad un Commissario straordinario del Governo.

Viene inoltre esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta concesso per gli investimenti nelle ZES (lett. c).

 

In dettaglio, il comma 316, lett. a), modifica l’art. 4 del D.L. n. 91/2017, istitutivo delle ZES, sostituendo il comma 6 in modo da prevedere che il soggetto per l'amministrazione dell’area ZES, identificato nel Comitato di indirizzo, sia composto anche da un Commissario straordinario del Governo, che lo presiede, nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Nella formulazione attuale del comma 6 il Comitato di indirizzo è invece presieduto dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale.

Si ricorda che il richiamato art. 11 della L. n. 400/1988 prevede la possibilità di nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge, “per realizzare specifici obiettivi in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali”. La nomina viene disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con il quale sono anche determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L’incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca e ne è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferisce al Parlamento sull'attività del commissario straordinario.

 

Il Comitato di indirizzo risulta pertanto composto, nella nuova formulazione del comma 6, oltre che dal Commissario straordinario che lo presiede, dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Si segnala quindi che la figura del Commissario di Governo, nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si aggiunge a quella del rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, già previsto nella disciplina vigente.

 

Si ricorda che il Comitato di indirizzo deve assicurare, in base al comma 7 dell’art. 4:

a)    gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

b)   l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;

c)    l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

 

I compiti del Comitato di indirizzo sono definiti inoltre in dettaglio nell’articolo 8 del Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES), con DPCM  25 gennaio 2018, n. 12 entrato in vigore il 27 febbraio 2018.

Attualmente risultano istituite quattro ZES: la ZES Calabria (DPCM 21/5/2018), la ZES Campania (DPCM 21/5/2018), la ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata (DPCM 13/6/2019) e la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (DPCM 5/9/2019).

 

Conseguentemente viene novellato lo stesso comma 6 nella parte in cui prevede l'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione: si prevede in questo caso che al Comitato partecipi, anziché esserne il presidente, il presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES.

Per quanto riguarda le Autorità di Sistema portuale, a seguito della riforma di cui al decreto legislativo n. 169 del 2016, e delle successive modificazioni dello stesso, sono state istituite 16 nuove Autorità di Sistema portuale, delle quali 3 sono interregionali, comprendendo i porti di seguito indicati:

§  Autorità del Mare Ligure orientale: La Spezia, Marina di Carrara;

§  Autorità di sistema portuale dello Stretto, comprendente i Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, istituita dal decreto-legge n.119 del 2018, scorporando tali porti dall'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio (che comprende ora Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Vibo Valentia, Taureana di Palmi);

§  Autorità del Mare Adriatico centrale: Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica), Ortona.

 

Si conferma nel nuovo testo del comma 6, come già nella formulazione vigente, che ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. La nuova formulazione del comma 6 prevede invece che al Commissario straordinario di Governo possa essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 98/2011.

La disposizione richiamata prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari sia composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

Nella relazione tecnica si segnala quindi come la modifica introdotta comporti un onere aggiuntivo di 100 mila euro annui lordo dipendente oltre agli oneri a carico dell’amministrazione per ognuna delle zone ZES. L’onere aggiuntivo è stimato nel limite di 1.061.600 euro.

 

Rimane altresì invariata la modalità di richiesta da parte della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionali, di istituzione della ZES, che avviene specificando le caratteristiche dell'area identificata.

Si conferma infine che il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Con la lett. c) del comma 316, si modifica l’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 91/2017, relativo al regime fiscale per gli investimenti nelle ZES, prevedendo che il credito di imposta già previsto per gli investimenti nelle ZES sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 (anziché entro il 31 dicembre 2020), estendendone pertanto la fruibilità. Rimane invariato il limite massimo previsto, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 9 agosto 2019, ha disposto la “definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali”.

Si ricorda che le agevolazioni sono revocate se le imprese non mantengono la loro attività nella ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento.

 

Il decreto legge n. 91 del 2017 (art. 4) ha definito all’articolo 4 le procedure e le condizioni per richiedere l’istituzione di Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione". In Italia sono regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise. La Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Tale Regolamento (che in allegato riporta le mappe dei porti della rete centrale e della rete globale) definisce i porti marittimi all’articolo 20 come quelli che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

a)    il volume totale annuo del traffico passeggeri supera lo 0,1% del volume totale annuo del traffico passeggeri di tutti i porti marittimi dell'Unione;

b)   il volume totale annuo delle merci, per le operazioni di carico di merci sia sfuse che non sfuse, supera lo 0,1% del corrispondente volume totale annuo del carico di merci movimentate in tutti i porti marittimi dell'Unione;

c)    il porto marittimo è situato su un'isola e costituisce il solo punto di accesso ad una regione NUTS 3 nella rete globale;

d)   il porto marittimo è situato in una regione ultraperiferica o periferica, fuori da un raggio di 200 km dal porto più vicino nella rete globale.

In Italia, nelle regioni in cui possono essere istituite le ZES, sono porti della rete centrale: Palermo, Augusta, Gioia Tauro, Cagliari, Taranto, Bari, Napoli. Tra i porti della rete globale rientrano, tra gli altri, Catania, Messina, Milazzo, Siracusa, Trapani, Gela, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Brindisi, Salerno, Olbia, Porto Torres.

Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare, in base all’art. 4, comma 4-bis del D.L. n. 91/2017, una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico. Inoltre, anche le regioni che non posseggano aree portuali possono presentare istanza di istituzione di una ZES, ma solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche richieste.

Peraltro, in base all’art. 3 del Regolamento attuativo per l’istituzione delle ZES, adottato con DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 , tali aree portuali, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti che non presentano le caratteristiche di cui all'articolo 1, lettera c) (quindi quella di area portuale ai sensi del regolamento UE, il quale peraltro non definisce la nozione di area portuale, bensì quella di porto marittimo) purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale.

Lo scopo delle Zone economiche speciali è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni.

In particolare, le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all'interno delle ZES usufruiscono di benefici fiscali, nonché di riduzione dei termini dei procedimenti e di semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente, che sono definiti nell’articolo 5 del D.L. n. 91/2017. Il credito d’imposta, in particolare è quello che era stato già concesso dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 98, come successivamente modificato), fino al 31/12/2019, alle imprese che effettuassero l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo.

Come detto, per le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno, nonché il coordinamento degli obiettivi di sviluppo, è stato emanato con DPCM  25 gennaio 2018, n. 12 il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES), entrato in vigore il 27 febbraio 2018, come previsto dal D.L. n. 91/2017. Il DPCM è stato adottato su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

Con il decreto-legge n. 135 del 2018 sono state introdotte misure di ulteriore semplificazione per le Zone economiche speciali.


 

Articolo 1, comma 316, lett. b)
(Istituzione della Zona franca doganale
nell'area portuale di Taranto)

 

 

316. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a-sexies) è inserita la seguente:

« a-septies) al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

 

 

 

In base alla disposizione del comma 316, lettera b), al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

La norma novella l'articolo 5, comma 1, del D.L. 91 del 2017, prevedendo ivi con nuova lettera a-septies), una nuova disposizione: in base ad essa, al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013.

La perimetrazione di tale Zona è demandata all'Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio esi prevede sia approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione è un testo di rifusione che, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha aggiornato il codice previgente per assicurarne la coerenza con le disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con l'evoluzione della legislazione unionale ed internazionale.

Il documento in oggetto stabilisce regole e procedure per l'attuazione di tariffe e di altre misure comuni per il commercio in beni con paesi o territori esterni al territorio doganale dell'UE. I principi ispiratori del codice sono i seguenti:

1)   aumentare la certezza del diritto per le imprese e le amministrazioni nazionali delle dogane;

2)   promuovere l'uso di procedure elettroniche e un'applicazione più uniforme della legislazione durante i controlli doganali alle frontiere esterne dell'Unione;

3)   contribuire a determinare procedure di autorizzazione efficienti e semplici, che facilitino il commercio e riducano i costi per le imprese.

In particolare, alle zone franche sono dedicati gli articoli 243-249 (sezione 3 del Capo 3 del Titolo VII, "Regimi speciali ).

Si ricorda che la zona franca è una sezione del territorio di uno Stato che, pur essendo sottoposta alla sovranità dello Stato stesso, resta al di fuori della sua linea doganale. Si tratta quindi di un'area circoscritta in cui sono concessi benefici di carattere doganale e/o fiscale, quali il mancato pagamento di tariffe sulle importazioni o l’assenza di imposte

La destinazione di talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca spetta agli Stati membri, che devono stabilire l'area interclusa interessata nonché i punti di entrata ed uscita, da sottoporre a vigilanza doganale. Informazioni sulle zone franche esistenti devono essere comunicate alla Commissione europea (articolo 243). L'articolo 244 disciplina le costruzioni di immobili e le attività svolte nelle zone franche, che sono subordinate rispettivamente all'approvazione ed alla notifica preventive alle autorità doganali.

In linea generale, le merci introdotte in una zona franca non sono presentate in dogana (articolo 245, par. 2), eccezion fatta per le circostanze elencate nel par. 1, ovvero se: provengono direttamente dall'esterno del territorio doganale UE; sono state vincolate a un regime doganale che si conclude o viene appurato quando vengono vincolate al regime di zona franca; sono vincolate al regime di zona franca al fine di beneficiare di rimborsi o di sgravio di dazi all'importazione; una normativa diversa da quella doganale prevede tale formalità.

Gli articoli seguenti disciplinano in dettaglio il regime a cui sono sottoposte nelle zone franche le merci unionali (articolo 246) e non unionali (articolo 247).

Rimane la possibilità, ai sensi dell'articolo 248, di esportare o riesportare dal territorio doganale dell'Unione le merci situate in una zona franca ovvero di introdurle in un'altra parte dell'Unione. In questo caso esse sono considerate merci non unionali, " a meno che la loro posizione (...) di merci unionali non sia stata dimostrata" (articolo 249, par. 1). Ai fini dell'applicazione dei dazi di esportazione e delle licenze di esportazione o delle misure di controllo delle esportazioni stabilite dalle politiche commerciali o agricole comuni, vige la presunzione opposta: le merci sono considerate unionali, a meno che venga stabilito diversamente (articolo 249, par. 2).

 

Il D.L. n. 91 del 2017 ha recato Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

L'articolo 5 reca in particolare norme in materia di Benefici fiscali e semplificazioni, dettando disposizioni che in sintesi si richiamano. Si prevedono in tale norma agevolazioni per le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES. Si ricorda che, in base alla lett. a) di tale disposizione, l'attività economica nelle ZES è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono previsti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini indicati in disposizione, di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sul procedimento amministrativo) e di cui  al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); si riducono altresì i termini di al Codice dei beni culturali e del paesaggio recato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica e di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 n. 84 del 1994, in materia di concessioni demaniali portuali. Si dettano quindi disposizioni di semplificazione procedimentale, con riduzione della metà dei termini previsti (lett.a-bis) per eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul procedimento aministrativo. Si dettano ulteriori disposizioni in materia di Comitato di indirizzo della ZES (lett. a-ter) e Cabina di regia ZES, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (lett. a-quater). Si ricorda che in base alla normativa (lett. a-quinquies dell'art. 5 D.L. 91/2017) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 5 in parola, ogni regione interessata può presentare al Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali; la proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia. Sono parti dell'accordo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato. Inoltre nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione, in base alla previsione (lett. a-sexies). La norma di cui al citato art. 5 detta agevolazioni fiscali, prevedendo che in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della citata legge n. 208, relativo alla acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle previste deroghe dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final, per il credito d'imposta e con riferimento alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura indicato dalla normativa).

Si indicano le condizioni cui è subordinato il riconoscimento delle tipologie di agevolazione previste. In sintesi, si rammenta che le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento, prevedendosi che l'agevolazione è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla richiamata normativa europea, recandosi poi l'onere per le disposizioni in materia (co. 3-5 dell'art. 5 novellato).

 

 

Si rammenta che la normativa in materia di ZES dispone che l'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato e sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di concessione. Per le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito di imposta disposizioni sono recate dal Provvedimento 9 agosto 2019 attuativo della normativa.

 

Per quanto concerne le ZES si veda anche il paragrafo "Zone economiche semplificate e Zone logistiche semplificate" nel temaweb dedicato a Sistemi portuali, logistica, trasporto marittimo e interno. Si veda anche l'approfondimento  sul sito del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Articolo 1, comma 317
(Interventi per il porto di Barletta)

 

 

317. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

 

 

Il comma 317 autorizza un finanziamento, per gli anni 2020 e 2021, per consentire i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta.

 

La disposizione autorizza in dettaglio la spesa di:

§  2 milioni di euro per il 2020

§  3 milioni di euro per il 2021

al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta.

 

Si ricorda che a seguito della riforma delle Autorità di sistema portuali realizzata dal decreto legislativo n. 169/2016, il porto di Barletta fa parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale, insieme ai porti di Bari (sede dell’Autorità), Brindisi, Manfredonia e Monopoli.

 

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui all’articolo uno, comma sei della legge 147 del 2013.

 

 


 

Articolo 1, comma 318
(Opere riqualificazione area di Gioia Tauro)

 

 

318. Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano.

 

 

 

Il comma 318 autorizza un finanziamento per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro.

 

La disposizione in particolare autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando.

Le risorse sono finalizzate alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano.

 

Si ricorda che a seguito della riforma delle Autorità di sistema portuali realizzata dal decreto legislativo n. 169/2016, come modificata dal decreto legge n. 119/2018, il porto di Gioia Tauro fa parte dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Jonio, ed in particolare è il porto dove ha sede l’Autorità, che comprende i porti di Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia.


 

Articolo 1, comma 319
(Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

 

 

319. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020»;

b) al comma 108, primo periodo, le parole: « 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019 e 2020».

 

 

 

Il comma 319 dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo)

 

Il comma in esame, lettera a), proroga al 31 dicembre 2020 la disciplina del credito di imposta (commi 98-110 legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016) prevista per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.

Si ricorda che i soggetti destinatari dell’agevolazione sono le imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite:

§  delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna: si tratta delle regioni meno sviluppate, che ricomprendono quelle in cui il Pil procapite è inferiore al 75% della media UE;

§   delle regioni Abruzzo e Molise, vale a dire quelle c.d. in transizione, in cui il Pil pro-capite è ricompreso tra il 75% ed il 90% della media UE.

Le zone assistite sono, quanto al primo gruppo di regioni, quelle ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall’articolo 107, par.3, lettera a) del Trattato UE e, quanto al secondo gruppo, quelle ammissibili alle deroghe previste dalla lettera c) del medesimo paragrafo.

 

In base al comma 98 della legge di stabilità 2016 il credito d'imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero del 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise. Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

 

Per una ricostruzione completa della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno si rinvia alla scheda Articolo 1, commi 98-108 del dossier Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2016) realizzata dai Servizi Studi di Camera e Senato.

Si segnala, inoltre, che l’Agenzia delle entrate ha recentemente pubblicato le indicazioni per la presentazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nonché la circolare del 13 aprile 2017 n. 12 interpretativa della disciplina agevolativa.

 

La lettera b) modifica il comma 108 della legge di stabilità 2016 disponendo anche per l’anno 2020 la copertura finanziaria degli oneri finanziari (617 milioni di euro) derivanti dalle disposizioni agevolative in esame.


 

Articolo 1, comma 320
(Misura “Resto al Sud”)

 

 

320. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di età di cui al comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018».

 

 

 

Il comma 320 interviene sulla misura in favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», stabilendo che, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, come modificato dalla citata legge di bilancio 2019 (compreso tra i 18 e i 45 anni), si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, dunque alla data del 1° gennaio 2019.

 

Nel dettaglio, il comma interviene sull’articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno), che introduce la misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud».

La misura è stata originariamente rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso di determinati requisiti previsti dalla norma istitutiva (per un approfondimento sulla misura v. Box infra).

Successivamente, l’articolo 11, comma 2-ter del D.L. n. 148/2017 ha chiarito che - in sede di prima applicazione della misura, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età si intendeva soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (dunque alla data del 21 giugno 2017).

Con la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 601, lettera a), della legge n. 145/2018 e D.P.C.M. attuativo 5 agosto 2019 n. 134), il limite di età massimo, originariamente stabilito in 35 anni, è stato innalzato a 45 anni.

La norma in esame, tramite l’inserimento di un nuovo comma 2-bis nell’articolo 1 del citato DL n. 91/2017, precisa che, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, come modificato dalla citata legge di bilancio 2019, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (e quindi dal 1° gennaio 2019).

Come chiarito dalla relazione illustrativa al DDL originario, la norma, analogamente a quanto disposto in sede di prima applicazione della medesima misura dall’art. 11, comma 2-ter, del DL 148/2017, è necessaria per permettere l’adozione delle necessarie disposizioni attuative, che allo stato non risultano adottate.

 

 

L'art. 1 del D.L. 91/2017, come da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 601, L. n. 145/2018), dispone l’attivazione della misura denominata «Resto al Sud», diretta a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 1).

Recentemente la misura è stata estesa anche ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (nuovo comma 1-bis inserito nell’articolo 1 del D.L. n. 91/2017 dal D.L. n. 123/2019).

La misura è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 45 anni, che:

§  non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità e che

§  siano residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento (commi 2 e 6).

L’articolo 11, comma 2-ter del D.L. n. 148/2017 ha chiarito che - in sede di prima applicazione della misura, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (dunque alla data del 21 giugno 2017).

L’istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione sul progetto imprenditoriale, può essere presentata attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA, soggetto gestore della misura[21] (comma 3).

Le istanze possono essere presentate dai soggetti predetti che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche:

a)   impresa individuale;

b)   società, ivi incluse le società cooperative[22].

La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria, fatta eccezione per le attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti istanti non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.

Come sopra detto, i beneficiari devono mantenere la residenza nelle regioni interessate dalla misura per tutta la durata del finanziamento e le imprese, le società e le attività libero-professionali devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni in questione (comma 6)[23].

Appare opportuno evidenziare che le istanze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse stanziate: si tratta dunque di un incentivo a sportello, le cui domande vengono esaminate senza graduatorie in base all’ordine cronologico di arrivo.

L’istruttoria sull’istanza è svolta da INVITALIA, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa, ad esclusione dei periodi necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste, una sola volta (comma 5)[24].

Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino a 50 mila euro. Nel caso di istanza presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo erogabile è pari a 50.000 mila euro per socio, che presenti i requisiti sopra indicati, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore de minimis (comma 7).

Il finanziamento consiste:

§  per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto;

§  per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento (secondo quanto previsto dal D.M. 9 novembre 2017, n. 174, attuativo del comma 15 e la convenzione INVITALIA-ABI, attuativa del comma 14).

La quota del prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi, per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito da INVITALIA, sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito, prestata da una Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI alla quale è a tal fine trasferita una quota parte delle risorse stanziate per la misura in esame (l’istituzione della Sezione speciale e le modalità operative della garanzia sono state disciplinate dal D.M. 15 dicembre 2017[25]).

Attraverso la misura “Resto al Sud” sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, compresi i servizi turistici.

Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

I finanziamenti non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse[26] (commi 10 e 11).

I beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto solo per l'attività di impresa. In caso di società, le quote versate e le azioni sottoscritte dai soci beneficiari della misura non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte (comma 12).

Quanto alle risorse finanziarie stanziate per la misura, il comma 16 dell’articolo 1 del D.L. n. 91/2017 ha assegnato alla misura – a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della Programmazione 2014-2020 - un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro per il periodo 2017 -2025. Le risorse del FSC sono imputate alla quota delle risorse destinate a sostenere gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno. Il comma 17 ha demandato al CIPE di provvedere con apposita delibera ad assegnare le risorse nei limiti suddetti, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia PMI.

In attuazione di quanto sopra, la delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 ha assegnato alla misura 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, con la seguente articolazione annuale: 36 milioni di euro per il 2017; 100 milioni di euro per il 2018; 107 milioni di euro per il 2019, 308,50 milioni di euro per il 2020; 92 milioni di euro per il 2021; 22,50 milioni di euro per il 2022; 18 milioni di euro per il 2023; 14 milioni di euro per il 2024 e 17 milioni di euro per il 2025. In base all'utilizzo delle risorse, il Comitato con successive delibere si è riservato di riequilibrare le suddette percentuali nel rispetto delle risorse assegnate. Con successiva delibera CIPE n. 102 del 22 dicembre 2017, il CIPE ha assegnato la residua quota di 535 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2018, 355 milioni per l'anno 2019.

 

Da informazioni ricevute per le vie brevi dal soggetto gestore del Fondo, INVITALIA, le risorse complessivamente assegnate (1.250 milioni di euro nel periodo) e poi oggetto di riparto annuale ai sensi delle predette delibere CIPE, sono destinate, per quota parte (275 milioni) alla Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI “Resto al Sud” e per quota parte (975 milioni) per il finanziamento della misura in senso proprio.

Alla data del 25 ottobre 2019, le domande approvate sono state 3907, con un impegno di spesa correlato di 135 milioni di euro, mentre le domande in corso di valutazione sono circa 380 e quelle in compilazione sulla piattaforma informatica dedicata alla misura sono circa 13.000. INVITALIA stima, applicando un tasso percentuale medio di approvazione, che le domande pendenti assorbiranno ulteriori 175 milioni di euro. L’andamento viene considerato in linea con l’avvio della misura, posto anche che a quella data non risultava ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo delle norme estensive dell’ambito di applicazione della misura stessa contenute nella legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, co. 601), le quali, come sopra accennato, hanno disposto che l’incentivo “Resto al Sud” si applichi ai giovani imprenditori fino a 45 anni di età (anziché fino a 35 come originariamente previsto) e anche a coloro i quali esercitano attività libero professionali (oltre che alle imprese e alle società).

Tale decreto (D.P.C.M. 5 agosto 2019, n. 134) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2019. Il 7 dicembre 2019 è stata altresì pubblicata in G.U. la Circolare n. 22 del 27 novembre 2019.

 


 

Articolo 1, commi 321-326
(Fondo “Cresci al Sud”)

 

 

321. Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, è istituito il fondo denominato « Fondo "Cresci al Sud"», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, così come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

322. Il Fondo di cui al comma 321 ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

323. La gestione del Fondo di cui al comma 321 è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, che a tal fine può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate. Invitalia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 321 sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata a Invitalia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.

324. Quote aggiuntive del Fondo di cui al comma 321 possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, dall'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.

325. Il Fondo di cui al comma 321 opera investendo nel capitale delle imprese di cui al medesimo comma 321, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del medesimo Fondo, anche da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 321 alle medesime condizioni.

326. L'articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

 

 

 

I commi 321-326 prevedono, al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, l’istituzione del «Fondo cresci al Sud», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 321).

Si stabilisce la durata del Fondo (dodici anni) e la sua dotazione iniziale150 milioni per l’anno 2020 e 100 milioni per l’anno 2021 - a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (comma 322).

Si prevede che la gestione del Fondo abbia natura di gestione fuori bilancio e sia affidata ad Invitalia S.p.A., che stipula a tal fine apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 323).

Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, da Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti (comma 324).

Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti secondo modalità previste dal comma 325.

Si abroga, infine, la disposizione istitutiva del Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali, rimasta inattuata, al fine di recuperare, nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione, le risorse necessarie per finanziare la misura istitutiva del Fondo cresci al Sud (comma 326).

 

Nel dettaglio, il comma 321, al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, prevede l’istituzione del fondo denominato «Fondo cresci al Sud», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese – così come definite nell'allegato al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 – aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Ai sensi dell’articolo 2 del citato allegato al regolamento (UE) n. 651/2014, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR (comma 1); all'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (comma 2); all'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR (comma 3).

Si ricorda che l’articolo 1, commi da 897-903 della legge di bilancio 2018, L. n. 205/2017 hanno disposto l’istituzione di un analogo fondo, denominato “Fondo imprese Sud” a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull’annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020.  La normativa istitutiva consente che quote aggiuntive dello stesso Fondo possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati, ha una durata di dodici anni. Quanto alle modalità operative, il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell’intervento. La gestione del Fondo, fuori bilancio, è affidata a Invitalia S.p.A., che deve rendicontare, con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio sull’impego delle risorse.

La successiva legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 120) ha modificato le modalità operative del Fondo in questione e, contestualmente (articolo 1, comma 116), ha previsto che il Ministero dello sviluppo economico possa autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte di INVITALIA, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta in Invitalia Ventures S.p.A. SGR, di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle relative risorse, ivi incluse quelle relative al Fondo imprese Sud già affidate a Invitalia SGR, attribuendo alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. il diritto di opzione sull'operazione, per favorire la gestione sinergica delle relative risorse incluse quelle di cui al Fondo "Italia Venture III".

Il decreto ministeriale del 27 giugno 2019 ha definito le modalità di cessione di asset detenuti da Invitalia Ventures SGR. Il 5 agosto 2019, Invitalia S.p.A. ha perfezionato il closing con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la vendita di una partecipazione pari al 70% del capitale sociale detenuto in Invitalia Ventures SGR S.p.A.

 

Non risulta chiaro il rapporto tra l’istituendo Fondo “Cresci al Sud”, di cui ai commi in esame, e l’analogo Fondo imprese Sud - già istituito dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, commi 897-893, L. n. 205/2017) e oggetto di riassetto gestionale ai sensi della legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 116-120 L. n. 145/2018, prima gestito da Invitalia Ventures SGR, ora CDP Venture capital SGR.

 

In base al comma 322, il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l’anno 2020 e 100 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2014-2020.

Al fine di garantire, nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione, le risorse necessarie al finanziamento del Fondo “Cresci al Sud”, il successivo comma 326 della disposizione in esame provvede ad abrogare l’articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita), che aveva istituito il «Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali», con una dotazione di 50 milioni per il 2019, 150 milioni per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC).

Come precisato dalla relazione tecnica, l’abrogazione del predetto articolo 34 del D.L. n. 34/2019 è resa possibile dal fatto che si tratta di una misura che non ha trovato attuazione nell’ordinamento e che, pertanto, consente il recupero, nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione, delle risorse necessarie per finanziare l’istituendo Fondo cresci al Sud, nell’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e di 100 milioni per l’anno 2021.

Relativamente all’importo di 50 milioni per l’anno 2019, che viene comunque liberato dall’abrogazione disposta dal comma 326, la relazione tecnica precisa che esso resta nella disponibilità del CIPE, ai fini di una eventuale riprogrammazione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

 

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) in cui si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

Relativamente alle risorse, si ricorda che per il ciclo di programmazione 2014-2020 la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è stata autorizzata dall’art. 1, co. 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), nella misura di 54,8 miliardi. Il Fondo è stato poi successivamente rifinanziato di 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) e di ulteriori 4 miliardi di euro dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), per una dotazione complessiva del FSC per la programmazione 2014-2020 pari a 63,8 miliardi di euro.

Si segnala, da ultimo che il la legge di bilancio in esame dispone in Sezione II un rifinanziamento di 5 miliardi complessivi, in termini di sola competenza, per le annualità 2021-2025.

 

Il comma 323 prevede che la gestione del Fondo sia affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – Invitalia[27], che a tal fine può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate. L’Agenzia stipula a tal fine apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

La Banca del Mezzogiorno è stata istituita dall’articolo 1, commi 165-177, della legge n. 191/2009, con l'obiettivo di finanziare progetti di investimento nel Mezzogiorno, di erogare credito alle piccole e medie imprese, di favorire la nascita di nuove imprese e l'imprenditorialità giovanile e femminile, nonché promuovere l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione di tali imprese, di finanziare attività di ricerca e innovazione, nelle regioni del Sud Italia. La norma prevedeva la possibilità che il capitale della banca fosse aperto anche a banche popolari e banche cooperative.

Nel 2011 Poste Italiane S.p.A. ha acquistato il 100% di UniCredit MedioCredito Centrale, con la nuova denominazione societaria di Banca del Mezzogiorno -MedioCredito Centrale S.p.A..

Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno è stata infine acquisita da Invitalia Spa nell’agosto 2017. La banca opera soprattutto a sostegno degli investimenti e dello sviluppo del Sud. I suoi obiettivi principali sono:

§  facilitare l’accesso al credito delle Pmi;

§  favorire le sinergie tra politiche del credito e iniziative per lo sviluppo;

§  rafforzare gli interventi pubblici nelle aree strategiche o colpite da crisi;

§  valorizzare i punti di forza del tessuto economico meridionale.

 

La gestione ha natura di gestione fuori bilancio[28], assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 322 sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all’Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.

 

Le gestioni fuori bilancio si riferiscono all’amministrazione di risorse direttamente percepite al di fuori delle autorizzazioni di bilancio ma legalmente autorizzate da apposita norma di legge. In base alla normativa vigente, tali forme di gestione trovano giustificazione per ipotesi eccezionali, espressamente previste dalla legge, in cui sia necessario acquisire o impiegare risorse con procedure snelle, per le quali non è previsto il controllo preventivo della Ragioneria Generale e della Corte dei conti. Secondo la definizione data dalla Ragioneria generale dello Stato, le gestioni fuori bilancio riguardano acquisizioni di entrate e/o effettuazioni di spese svolte dall'Amministrazione dello Stato, ma al di fuori del bilancio e quindi non soggette alle normali procedure giuridico-amministrative di esecuzione dello stesso. La loro disciplina organica è prevista dalla legge n. 1041 del 1971 e dal relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 689 del 1977 e ciascuna di esse è autorizzata con apposita norma legislativa.

 

Il comma 324 prevede che quote aggiuntive del Fondo possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia, da Cassa depositi e prestiti nella qualità di Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.

 

In base al comma 325, il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 321, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.

Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 321 alle medesime condizioni.

 


 

Articolo 1, comma 327
(Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI))

 

 

327. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « alla società» sono sostituite dalle seguenti: « a una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci»;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Al capitale della società di cui al primo periodo non possono in ogni caso partecipare neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e altri soggetti di diritto privato comunque denominati».

 

 

 

Il comma 327 interviene sulla disciplina relativa alla società alla quale sono state trasferite le funzioni dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).

 

Il comma 327 novella il comma 11 dell'articolo 21 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011).

La novella interviene sulla disciplina relativa all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).

 

Al riguardo si ricorda che l'art. 24 del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) ha introdotto una serie di modiche al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 volte a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni.

Si veda il dossier n. 123/5, predisposto in occasione dell'esame dell'A.S. 1354.

Si veda inoltre il Dossier n. 570/1, Tomo I, 14 dicembre 2011, del Servizio studi della Camera dei deputati per una ricostruzione delle vicende riguardanti l'EIPLI.

 

Essa specifica in particolare che la società alla quale sono state trasferite le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, deve essere una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci.

Essa sancisce altresì il divieto per le società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e per altri soggetti di diritto privato comunque denominati di detenere, neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, partecipazioni al capitale della predetta società.


 

Articolo 1, comma 328
(Rideterminazione della dotazione organica e
autorizzazione all'assunzione )

 

 

328. Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 3.788.477 per l'anno 2020, di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023.

 

 

 

Il comma 328 autorizza il MISE a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato di complessive 627 unità di personale per l'avvio di operatività del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN).

 

Il comma 328 è finalizzato a rafforzare lo svolgimento delle attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al MISE in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi d'impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze.

 

Il Centro di valutazione e certificazione nazionale è stato istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019. Il centro è stato istituito presso l'Istituto Superiore delle comunicazioni e tecnologie dell'informazione. Il 19 aprile 2019 è stato firmato il decreto direttoriale che descrive il modello di funzionamento, l'organizzazione e il piano di sviluppo del CVCN, così come previsto dal richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Per un approfondimento si veda il resoconto stenografico della seduta della Commissione Trasporti del 7 maggio 2019, audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM) del Ministero dello sviluppo economico nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5g ed alla gestione dei big data.

In particolare, nel documento depositato presso la IX Commissione, si osserva che [i]"n questa prospettiva va letta, infatti, la recente istituzione del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che si aggiunge ai già attivi OCSI (Organismo di certificazione della sicurezza informatica) per prodotti e sistemi ICT commerciali – attivato nel 2004 - e CE.VA. (Centro di Valutazione) della sicurezza informatica di prodotti e sistemi destinati a gestire dati coperti dal segreto di Stato o di vietata divulgazione), anch’essi operativi presso l’ISCTI del Ministero dello Sviluppo Economico.

Sul piano normativo, il DPCM 17 febbraio 2017 aveva definito l’architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

In questo contesto, è stato all’epoca previsto che il Ministero dello sviluppo economico promuovesse “l'istituzione di un centro di valutazione e certificazione nazionale per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati e sistemi destinati ad essere utilizzati per il funzionamento di reti, servizi e infrastrutture critiche, nonché di ogni altro operatore per cui sussista un interesse nazionale”.

Successivamente, il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica, varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel marzo 2017, ha precisato che tale Centro sarebbe stato realizzato presso il Ministero dello sviluppo economico.

In tale contesto, il Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, costituisce, soprattutto in prospettiva, un importante tassello ai fini della sicurezza cibernetica del Paese.

Il Centro è stato istituito presso l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e Tecnologie dell’Informazione (ISCTI) del Mise per la competenza acquisita negli anni nel settore della certificazione informatica. La fase di progettazione del Centro è stata ultimata ed è in corso di completamento anche la definizione delle procedure per il suo funzionamento, perseguendo l’obiettivo generale di contemperare gli aspetti di sicurezza e le esigenze di mercato delle imprese coinvolte.

Il 19 aprile 2019 il Direttore dell’ISCTI ha firmato il Decreto che descrive il modello di funzionamento, l’organizzazione ed il piano di sviluppo del CVCN.

La sua operatività si svilupperà secondo un approccio graduale sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili.

Al di là degli aspetti tecnici di realizzazione del Centro l’impatto delle sue attività dipenderà da una serie di fattori, in particolare la definizione di un quadro normativo che individui le infrastrutture critiche e strategiche - problematica comunque già all’attenzione del Governo - e stabilisca specifici obblighi per l’acquisizione di prodotti e sistemi destinati alle predette infrastrutture. Tale quadro dovrà tenere anche conto delle disposizioni sulla realizzazione del “framework” di certificazione europea, contenute in un regolamento di prossima pubblicazione nell’Unione Europea, comunemente denominato “Cyber Act”.

Tale regolamento, che fra l’altro prevede il rafforzamento del mandato dell’ENISA, istituisce un perimetro normativo comune per la certificazione della sicurezza informatica. Il nuovo quadro di certificazione mira a rafforzare il mercato unico digitale dell’Unione, accrescendo l’affidabilità dei prodotti e la consapevolezza degli utenti.

In questo nuovo contesto, che prevede la costituzione di sistemi europei di certificazione di prodotti e servizi ICT, il nostro Paese, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, si trova assolutamente in linea con l’azione europea".

A tal fine, il comma autorizza il MISE a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato

§  309 unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1;

§  318 unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle predette funzioni.

 

Le predette assunzioni sono in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (L. 133/2019).

 

Tale disposizione ha previsto che, tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di settantasette unità di personale, di cui sessantasette di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

 

Le assunzioni sono inoltre effettuate con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e in deroga:

§  alla vigente disciplina relativa all’organizzazione e alla disciplina degli uffici delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 6 del d.lgs. 165/2001 nonché alle disposizioni in materia di mobilità del personale di cui all'articolo 34-bis dello stesso d.lgs.;

§  alle disposizioni che prevedono che le pubbliche amministrazioni possono avviare procedure concorsuali solo in seguito alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, a meno che non vi siano comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate (art. 4, co. 3, D.L. 101/2013 – L. 125/2013);

§  ai limiti previsti dall'articolo 66 del D.L. n. 112/2008 (L.133/2008).

 

A tal fine, il comma in esame autorizza la spesa di 3.788.477 euro per il 2020, di 11.365.430 euro per il 2021, di 18.942.383 euro per il 2022 e di 22.730.859 euro a decorrere dal 2023.


 

Articolo 1, comma 329
(Fondo prevenzione randagismo)

 

 

329. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.

 

 

 

Il comma 329 autorizza, per il 2020, la spesa di 1 milione di euro per le finalità previste dalla legge quadro sugli animali di affezione. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni dove più forte è il fenomeno del randagismo.

 

La disposizione autorizza, per il 2020, la spesa di 1 milione di euro per le finalità previste dalla legge quadro sugli animali di affezione (legge n. 281/1991).

Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo (per un approfondimento si rinvia alla sezione Dati sul randagismo del sito istituzionale del Ministero della salute).

 

Si ricorda che la legge 14 agosto 1991 n. 281 ha istituito un fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia. Le disponibilità del fondo vengono ripartite annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con decreto dal Ministro della salute. Per i criteri di ripartizione si rinvia alla sezione dedicata del sito del Ministero della salute Fondo per la lotta all'abbandono. Si ricorda infine che l’art. 1, comma 756, della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha previsto, per il 2019, un incremento di 1 milione di euro dello stanziamento delle risorse del Fondo per la lotta all’abbandono.


 

Articolo 1, commi 330 e 331
(Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)

 

 

330. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

331. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

 

 

 

Il comma 330 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo a carattere strutturale denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse previste, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Il comma 331 dispone un incremento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze.

 

Il comma 330, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l’anno 2020 (nel testo originario erano 50 milioni), a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi a favore della disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità.

Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse previste, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Sul punto si ricorda che la NaDef preannuncia, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, quale collegato, un disegno di legge in materia di disabilità.

 

Il comma 331 dispone un incremento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’art. 1, comma 1264 della legge 296/2006 (vedi infra).

 

 

Per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, è stato istituito il Fondo per le non autosufficienze (FNA) (art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - legge finanziaria 2007). Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali.

A decorrere dal 2016, l’intera dotazione del FNA ha assunto carattere strutturale e si è accresciuta negli anni successivi: dai 400 milioni del 2016 ai 450 del biennio 2017-18 fino ai 573,2 milioni di euro nel 2019.

A queste risorse vanno poi sommate quelle derivanti dai risparmi connessi al programma straordinario di verifica della permanenza del possesso dei requisiti sanitari per l’erogazione delle prestazioni di invalidità civile, condotte da INPS nel periodo 2013-2015, che il legislatore aveva ridestinato all’FNA.

Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente tra le regioni con decreto interministeriale, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Decreto di riparto del 26 settembre 2016, stabilendo la destinazione delle risorse, ha definito, all'articolo 3, la condizione delle persone con disabilità gravissime, ma solo ai fini del riparto, attribuendo agli interventi e servizi loro dedicati il 40% delle risorse. Il successivo Decreto di riparto 27 novembre 2017 ha attribuito le risorse del Fondo, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer (come previsto, per l'Alzheimer, dall'art. 1, comma 411, della legge 232/2016 - legge di bilancio 2017).

Si ricorda, che, dal 2014, a valere sulla quota del Fondo destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziate anche le azioni volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con D.P.R. 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, «Vita indipendente e inclusione nella società».

Il FNA, sin dalla sua istituzione, ha indirizzato il proprio spazio d’azione verso interventi volti a favorire la domiciliarità. Pertanto gli interventi finanziabili a valere sulle risorse del Fondo sono andati specializzandosi in tre tipologie: assistenza domiciliare diretta; assistenza “indiretta” mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il caregiver; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo).

La condizione di disabilità gravissima non esaurisce il novero delle finalizzazioni del Fondo per le non autosufficienze. In generale, il Fondo finanzia anche interventi per non autosufficienze “gravi”, ad oggi però non meglio specificate a livello nazionale e quindi rimesse nei termini definitori esclusivamente alla programmazione regionale. Dal punto di vista quantitativo, si tratta di un insieme di beneficiari simile a quello dei gravissimi.

L’eterogeneità a livello regionale nel numero di non autosufficienti gravi e nella loro quota rispetto al totale degli assistiti si accompagna anche ad una notevole diversità territoriale nella programmazione delle risorse loro dedicate. Infine, anche qualitativamente, le persone assistite a valere sulle risorse FNA come non autosufficienti gravi non sono in alcun modo riconducibili ad un modello nazionale di riferimento.

Per quanto riguarda l’accesso dei disabili gravi alle prestazioni, è diffuso l’utilizzo dell’ISEE, utilizzato in alcune Regioni mediante la fissazione di soglie di accesso, in altre come criterio di ordinamento delle domande per individuare i beneficiari in caso di risorse non sufficienti. In alcuni casi, infine, si individuano a livello regionale specifici target di intervento (esempio, anziani o minorenni). In altri, le risorse sono trasferite agli ambiti territoriali (a volte ai distretti socio-sanitari), che a loro volta individuano beneficiari e interventi secondo le priorità del territorio.

In generale, l’accesso è sempre preceduto da una valutazione multidimensionale a cura di una specifica équipe con competenze socio-sanitarie, ma non esistono pratiche comuni negli strumenti e nei criteri di scelta adottati. Varie sono ad esempio le scale di valutazione prese a riferimento, ma senza che da esse discendano differenziazioni nei servizi e negli interventi attivati utili per la definizione di una modalità d’accesso unica a livello nazionale o anche regionale.

Il decreto legislativo 147/2017 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, istitutivo del Reddito di inclusione (REI), modificato dal decreto legge 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, ha previsto all’art. 21 la predisposizione di un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato del 9 ottobre 2019, ha precisato che il Piano sarà adottato con il decreto di riparto del Fondo per le non autosufficienze e che tale occasione, visto il carattere strutturale delle risorse, deve intendersi come l’avvio di un percorso “in grado di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti” e che “all'interno del sistema dei servizi dovrà essere garantito, in particolare alle persone con disabilità gravissima, un assegno di cura e per l'autonomia che permetta di intensificare sensibilmente i sostegni di cui tali persone necessitano. E dovrà affermarsi un modello unitario di riconoscimento delle persone che esprimono maggiori bisogni”.

Il Piano, relativo al triennio 2019-2021, è stato adottato con DPCM del 21 novembre 2019, con risorse complessivamente pari a 573,2 milioni di euro nel 2019, 571 milioni di euro nel 2020 e 568,9 milioni di euro nel 2021 (qui il riparto per regioni per ciascuna annualità). Piano e conseguente riparto triennale del Fondo hanno ottenuto l'intesa in Conferenza unificata il 7 novembre 2019. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo le indicazioni del Piano.

Si sottolinea che, ai fini della definizione del Piano, è stata effettuata una rilevazione straordinaria sui beneficiari degli interventi al 31 dicembre 2018, segnatamente con riferimento alle persone con disabilità gravissima, vale a dire coloro che rientrano effettivamente nella definizione di "non autosufficienza". Tali beneficiari, stando ai primi dati raccolti (e ancora non completi) a livello regionale, sono meno di 60 mila persone, vale a dire il 2,7% di coloro che beneficiano dell'indennità di accompagnamento. Qui l'approfondimento sul Piano elaborato dal Ministero, grazie alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

 


 

Articolo 1, comma 332
(Fondo diritto al lavoro dei disabili)

 

332. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.

 

 

Il comma 332 incrementa il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 5 milioni di euro per il 2020.

 

L’art. 13 della L. 68/1999 ha istituito il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, al fine di incentivare l’assunzione delle persone disabili.

In particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 33 del Regolamento UE n. 651/2014 sugli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità[29], ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo:

§  nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di trentasei mesi, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978);

§  nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di trentasei mesi, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle richiamate tabelle;

§  nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

Per le suddette finalità, il comma 4 del richiamato articolo 13 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, attraverso cui, nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili è stato emanato con D.M. 3 gennaio 2000, n. 91.

In merito alla dotazione del Fondo, si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 160-161, della L. 190/2014) ha disposto un incremento della dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Per il 2017, l’art. 55-bis del decreto-legge n. 50/2017 (L. n. 96/2017) ha disposto un incremento dello stanziamento di 58 milioni di euro. Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 520, L. 145/2018) ha disposto un ulteriore incremento di 10 milioni di euro per il 2019

Qui un focus del Ministero sul funzionamento del Fondo in esame e sulle ulteriori risorse ad esso attribuite per decreto (v. da ultimo il decreto interministeriale MLPS - MEF del 7 maggio 2018).


 

Articolo 1, comma 333
(Integrazione dei disabili attraverso lo sport)

 

333. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del « progetto Filippide» un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.

 

 

Il comma 333 autorizza la spesa di € 500.000 nel 2020, da destinare alle attività del “Progetto Filippide”.

 

In particolare, il contributo è finalizzato a favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport.

 

Dal sito ufficiale si evince che il “Progetto Filippide” è una derivazione dell’Associazione Sport e Società, società sportiva dilettantistica affiliata alla FISDIR (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) e riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive per soggetti affetti da autismo e sindromi rare ad esso correlate.

Il progetto è nato a Roma grazie al sostegno e al contributo del Comune di Roma – Assessorato alle Politiche sociali – Ufficio Handicap. Tale sostegno, iniziato nel 2002, prosegue tuttora.


 

Articolo 1, comma 334
(Estensione delle categorie di soggetti esenti
dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

 

 

334. All'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Ai fini della semplificazione per l'accesso all'esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia».

 

 

 

Il comma 334 amplia le categorie dei soggetti esenti dalla partecipazione della spesa sanitaria, comprendendo in esse, a partire dal 1° gennaio 2020, anche i minori privi del sostegno familiare, per i quali l’autorità giudiziaria abbia attivato specifiche misure. Gli oneri derivanti dalla disposizione in esame, non quantificati, sono posti a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.

 

Il comma 334 introduce una novella al comma 16, art. 8, della legge n. 537/1993 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria, con la finalità di ampliare, dal 2020, le categorie di soggetti esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per farmaci a pagamento e per ticket relativi a prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e ad altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 14 e 15, art. 8, della citata legge n. 537.

La nuova fattispecie è costituita dai minori privi del sostegno familiare, per i quali l’autorità giudiziaria abbia disposto:

§  l’apertura della tutela ai sensi dell’art. art. 343 del codice civile (si tratta dei casi in cui entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale);

§  la collocazione in luogo sicuro, ai sensi dell’art. 403 del codice civile (si tratta delle ipotesi di minore moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione). Si osserva che l’art. 403 fa riferimento a provvedimenti urgenti della pubblica autorità ai quali può solo eventualmente fare seguito un intervento dell’autorità giudiziaria;

§  l’affidamento familiare ai sensi dell’art. 4 della legge sulle adozioni n. 184 del 1983 (si tratta del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo).

 

Ai fini della semplificazione per l’accesso all’esenzione, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell’Anagrafe nazionale degli assistiti – ANA (di cui all’art. 62-ter del D. Lgs. 82/2005). Nelle more della realizzazione dell’ANA, l’esenzione di cui alla presente disposizione è accertata e verificata attraverso le funzionalità dell’Anagrafe degli assistiti (elenco degli assistiti) del sistema Tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia.

La copertura degli oneri derivanti dalla norma, che comunque non risultano quantificati, sono posti a valere sul Fondo sanitario nazionale come annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 502/1992.

 

A legislazione vigente, per quanto qui interessa, sono già esenti dalla corresponsione di ticket per prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche ambulatoriali, i minori di anni 6 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro (cod. esenzione E01). Si sottolinea che l’esenzione per limiti di reddito non riguarda l’assistenza farmaceutica.

Le esenzioni per limiti di reddito – che devono essere sottoposte alla prova dei mezzi mediante una dichiarazione sostitutiva unica prevista dalla normativa in materia ISEE – operano, per i minori, su dichiarazione di un loro familiare e devono essere apposte sul retro della prescrizione medica, in base ad uno specifico codice rilasciato, su richiesta, dalla ASL di appartenenza.

 


 

Articolo 1, comma 335
(Contributo alle scuole paritarie con alunni disabili)

 

335. Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.

 

 

Il comma 335 incrementa di € 12,5 mln per il 2020 il contributo destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

 

L’art. 1-quinquies, co. 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – come modificato dall’art. 1, co. 616, della L. 232/2016 – ha disposto la corresponsione di un contributo alle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000[30] che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di € 23,4 mln annui a decorrere dal 2017. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti (ora) con decreto del Ministro dell'istruzione[31], tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

 

Da ultimo, l’art. 9 del DM 278 del 28 marzo 2019, recante criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2018/2019, ha stabilito – ugualmente a quanto stabilito a partire dall’a.s. 2016/2017 – che le risorse, allocate sul cap. 1477/pg 2, sono assegnate agli Uffici scolastici regionali ripartendole sulla base del numero di alunni disabili iscritti e frequentanti nelle scuole paritarie di ogni regione. Gli USR provvedono poi a erogare alle scuole paritarie le risorse assegnate, ripartendole per il 50% sulla base del numero di alunni disabili presenti in ciascuna scuola e, per l’altro 50%, tenendo conto della percentuale di alunni disabili sul numero di alunni frequentanti in ciascuna scuola.

 

Le risorse destinate alle scuole paritarie sono allocate sul cap. 1477 dello stato di previsione del soppresso MIUR e per il 2020 sono pari a € 548.730.089.


 

Articolo 1, comma 336
(Contributo straordinario unione Italiana Ciechi)

 

 

336. In occasione dei cento anni dalla fondazione, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio nazionale, per le manifestazioni ed iniziative nell'ambito della Giornata nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica dell'addestramento del cane guida e per la valutazione e il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.

 

 

 

Il comma 336 prevede un contributo straordinario di un milione di euro per l’anno 2020, in favore dell’Unione Italiana Ciechi.

 

Il contributo di 1 milione di euro per il solo anno 2020 è stanziato in occasione dei cento anni di fondazione, per lo sviluppo ed il sostegno delle attività dell’Unione sul territorio nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica addestramento del cane guida e per la valutazione e il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.

 

L’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS è un’associazione di promozione sociale, con compiti di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Essa ha per scopo l’integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nella società, perseguendo l’unità della categoria.

Per il raggiungimento dei suoi fini l’Unione ha anche creato alcuni strumenti operativi. In particolare vanno ricordati il Centro Nazionale del Libro Parlato, il Centro Nazionale Tiflotecnico, l’I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), il centro studi e riabilitazione “Le Torri” di Tirrenia, l’U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi) e ultima creazione, l’A.L.A. (Agenzia Per La Promozione Del Lavoro Dei Ciechi). L’Unione ha anche istituito la Sezione Italiana della Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità.

L’articolo 1 della legge 379/1993[32]  stabilisce che, a decorrere dal 1993, all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), è concesso un contributo annuo di lire 2.500 milioni. Tale contributo è ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio degli Istituti formativi sopra citati. L’ammontare del contributo ha subito negli anni una sensibile decurtazione, tuttavia con il decreto legge 203/2005 e la legge 191/2009 (come attuata dal D.P.C.M 19 marzo 2010), è stato previsto un rifinanziamento della legge 379/1993 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

In seguito, l’art. 33, comma 35, della legge 183/2011 ha fissato il contributo di cui alla legge 379/1993 in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012. La norma ha disposto che tale contributo fosse attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus. Successivamente, il comma 192 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha stabilito che il contributo di cui all’art. 33, comma 35, della legge 183/2011 fosse fissato in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Da ultimo il comma 418 della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ha stabilito le modalità di riparto del contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi, di cui alla legge 379/1993, avente, nella normativa fino a quel momento vigente, il vincolo di destinazione a specifici enti formativi.

La norma dispone che il citato contributo sia erogato per l’85 per cento agli enti di formazione destinatari e, per il restante 15 per cento, sia destinato all'Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipovedenti ONLUS - per le esigenze del Centro Autonomia e mobilità (avente sede a Campagnano di Roma) e della connessa scuola per cani guida per ciechi - ed al Polo tattile multimediale di Catania della Stamperia Regionale Braille ONLUS. Si prevede, inoltre, che il riparto tra i soggetti sia operato con provvedimento del Ministero dell'interno, su proposta dell'Unione italiana ciechi e tenuto conto dei progetti di attività presentati dai medesimi soggetti. Nella normativa previgente, invece, il contributo era ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi (sulla base dei programmi e dell'organizzazione sul territorio dei due Istituti suddetti). Gli enti citati sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione di cui all’articolo 2 della legge n. 379/1993.

 


 

Articolo 1, comma 337
(Contributo a favore della FISH)

 

337. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap Onlus, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

 

Il comma 337 autorizza a favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS la spesa di 400mila euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Il contributo in esame è stanziato al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS.

Si ricorda che l’art. 1, comma 280, della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha previsto per la FISH ONLUS un contributo, pari a 400 migliaia di euro per il 2019.

 

Lo Statuto vigente della FISH, che recepisce le modifiche approvate nel corso del Congresso Straordinario del marzo 2014, è il documento identitario, dove vengono definiti i principi e le linee guida dell’organizzazione, oltreché gli organi sociali di gestione della Federazione stessa (unico soggetto, articolato a livello territoriale, regionale e provinciale). La FISH struttura i propri lavori attraverso gruppi di lavoro specifici sulle questioni dell’educazione inclusiva, dell’occupazione, della riabilitazione/abilitazione, e della discriminazione, nonché su altri temi individuati dagli organi sociali demandati. L’Agenzia E.Net è lo strumento statutario di cui la Federazione si avvale per la progettazione e la gestione dei propri progetti ed iniziative. Si caratterizzano come i principali ambiti di lavoro della Agenzia le azioni di rafforzamento della rete interassociativa e la promozione di attività di consulenza, formazione, ricerca e monitoraggio.

 


 

Articolo 1, comma 338
(Contributo Associazione Nazionale Guida
Legislazioni Andicappati Trasporti- ANGLAT)

 

338. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito, a decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione nazionale guida legislazioni andicappati trasporti (ANGLAT).

 

 

Il comma 338 autorizza, dal 2020, un contributo annuo a regime, pari a 500mila euro, in favore dell’Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGLAT).

 

Il contributo all’ANGLAT, previsto a regime per un importo pari a 500 mila euro annui a partire dal 2020, è attribuito all’Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGLAT) al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge n. 18/2009.

 

 

L’ANGLAT è stata fondata nel 1981 quale Associazione di categoria, con lo scopo di migliorare, relativamente ai trasporti, le normative in vigore, onde consentire a tutte le persone disabili di poter fruire del diritto alla mobilità. L’Associazione svolge la propria attività di promozione sociale a favore del mondo della disabilità, offrendo una specifica competenza e professionalità in materia di mobilità pubblica e privata, ai propri associati e non, a Ministeri, Enti, Istituzioni, società, operatori commerciali, per la corretta interpretazione ed applicazione della normativa, nei vari settori di competenza.


 

Articolo 1, commi 339-341 e 343-344
(
Disposizioni a favore della famiglia)

 

 

339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.

340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:

a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;

b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;

c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;

d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

341. All'onere derivante dal comma 340, valutato in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 340, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

343. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2019»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma»;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

344. All'onere derivante dal comma 343, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339.

 

 

 

I commi 339-341 e 343-344 istituiscono il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

La norma non specifica quali siano i provvedimenti normativi attuativi degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, ma indica che, dal 2021, nel Fondo verranno trasferite le risorse dedicate all’erogazione dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bonus asilo nido.

Per quanto riguarda il Bonus bebè, il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è riconosciuto soltanto per la durata di un anno. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro) modulata su tre fasce ISEE, più precisamente: assegno annuale di 1.920 euro per le famiglie con ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro; assegno annuale di 1.440 euro per le famiglie con ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; assegno annuale di 960 euro per le famiglie con un ISEE minorenni superiore a 40.000 euro. Come già previsto, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento.

Anche il Bonus asilo nido viene rimodulato su soglie ISEE differenziate; l’attuale beneficio di 1.500 euro, a decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro.

Entrambe le prestazioni sono riconosciute nei limiti di spesa programmati, come incrementati dal provvedimento in esame.

 

Il comma 339 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, al rinnovo del Bonus bebè per il 2020 e al finanziamento del Bonus asili nido.

 

Sul punto si ricorda che, nell’ambito delle azioni a sostegno delle famiglie, la NaDef preannuncia, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, quale collegato, un disegno di legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (Family Act) e, per quanto riguarda misure specifiche dedicate al sostegno della genitorialità, l’istituzione di un assegno mensile destinato alla crescita, al mantenimento e all’educazione della prole, anche nell’ottica di pervenire a un sistema organico più semplice e coordinato.

Si ricorda inoltre che presso la Commissione XII della Camera è in corso d’esame l’A.C. 687 Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno e la dote unica per i servizi. La ministra per le pari opportunità e la famiglia, intervenendo nella seduta del 29 ottobre 2019, nel corso dell’esame, in sede referente, della citata proposta, in relazione alle misure a sostegno della famiglia presenti nella manovra di bilancio, ha fatto riferimento alla istituzione di un Fondo che costituirà un bacino di risorse da incrementare nel tempo. La disciplina di tale Fondo sarà affidata al corrispondente collegato alla legge di bilancio, all'interno del quale figurerà, tra le altre misure, un'erogazione mensile, strutturale e continuativa, da corrispondere alle famiglie per ciascun figlio, dalla nascita fino all'età adulta.

 

Il comma 340 estende l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro e l’importo dell’assegno è raddoppiato per famiglie con ISEE non superiore a 7.000 euro) modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento. Più precisamente, l’importo dell’assegno annuo viene così modulato:

a)   1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;

 

L’ISEE minorenni (art. 7 del D.p.c.m. 159/2013) è richiesto per l'accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi. Per il calcolo occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull' ISEE del nucleo familiare del minorenne. Anche quando l’altro genitore è coniugato o ha figli con persona diversa può essere necessario tener conto della situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva. Nei nuclei familiari in cui i genitori sono sposati o convivano l’ISEE minorenni corrisponde all’ISEE ordinario.

 

b)   1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

c)   960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;

d)   in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

 

Il Bonus bebè, istituito dalla legge di stabilità 2015 (commi 125-129 della legge 190/2014) per un periodo di tre anni a favore dei nati o dei minori adottati nel triennio 2015-2017, è stato in seguito riconosciuto soltanto per la durata di un anno anche per i nati o adottati nel 2018 (art. 1, commi 248-249 della legge 205/2017). Successivamente, è stato esteso (art. 23- quater, commi da 1 a 3 del decreto legge 119/2018) anche ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare. Il decreto legge 119/2018 ha anche previsto una maggiorazione del 20 per cento dell'importo dell'assegno per le nascite e adozioni intervenute nel 2019 relativamente ai figli successivi al primo. L’importo del Bonus bebè dipende dal valore dell’ISEE minorenni. Nel caso in cui non sia superiore a 25.000 euro annui (soglia ISEE di accesso), ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); con la maggiorazione, 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui). Nel caso in cui il valore ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui, ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); con la maggiorazione, 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui). L’importo maggiorato del 20 per cento si applica anche ai parti gemellari. Con la circolare INPS 7 giugno 2019, n. 85, l’Istituto ha fornito chiarimenti sui requisiti, sugli importi e sulle modalità di accesso per il 2019. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha fissato i limiti di spesa a 204 milioni di euro per il 2019 e a 240 milioni per il 2020. L’art. 1, comma 249, della legge n. 205/2017 ha introdotto obbligo di monitoraggio da parte dell’INPS mediante relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’Economia e delle finanze e al Ministro per la Famiglia e le disabilità, al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa.

 

Il comma 341 quantifica l’onere derivante dal riconoscimento dell’assegno di natalità nei modi e nei tempi sopra indicati in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021. Per l’importo previsto per il 2021, valutato in 410 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a valere sul “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” istituito dall’articolo in esame.

 

Ai fini della valutazione del maggiore onere per l’estensione del beneficio al 2020, tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili, la Relazione tecnica al provvedimento stima 440.000 nuovi beneficiari su base annua (di cui circa 140.000 con ISEE non superiore a 7.000 euro) con un numero di occorrenze di figli successivi al primo pari a circa al 50%.

 

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall’erogazione dell’assegno di natalità, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia, del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 190/2014.

 

I commi 343 e 344 modificano la normativa relativa al Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione. L’intervento legislativo è attuato apportando modifiche all’art. 1, comma 355, della legge 232/2016 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 istitutivo del beneficio.

 

La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 355, della legge 232/2017) ha introdotto, a decorrere dal 2017, l'erogazione di un buono di 1.000 euro su base annua, corrisposto in 11 mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il buono può essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni. La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 488, della legge 145/2018) ha portato il buono da 1.000 a 1.500 euro su base annua e lo ha esteso a ciascun anno del triennio 2019-2021. A decorrere dal 2022, il buono è determinato con DPCM, da adottare entro il 30 settembre 2021, nel rispetto del limite di spesa programmato, e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua, tenuto conto degli esiti del monitoraggio previsto per la misura. Il beneficio è erogato, secondo l'ordine di presentazione telematica delle domande, nel limite di spesa di 300 milioni per il 2019, e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Superato il limite di spesa non vengono prese in considerazione ulteriori domande.

 

A decorrere dal 2020, l’attuale Bonus di 1.500 euro viene rimodulato e incrementato in base alle soglie ISEE differenziate: rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; è incrementato  di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l’importo di 2.500 euro); è incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro, (raggiungendo così l’importo di 3.000 euro).

Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

L'INPS provvede al monitoraggio delle disposizioni finora illustrate, inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. A decorrere dal 2022, l'importo del buono spettante può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall’erogazione del Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione.

Per l’erogazione del beneficio vengono infine innalzati i limiti di spesa precedentemente previsti, corrispondenti a 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

In particolare il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 520 milioni di euro per l’anno 2020, 530 milioni di euro per l’anno 2021, 541 milioni di euro per l’anno 2022, 552 milioni di euro per l’anno 2023, 563 milioni di euro per l’anno 2024, 574 milioni di euro per l’anno 2025, 585 milioni di euro per l’anno 2026, 597 milioni di euro per l’anno 2027, 609 milioni di euro per l’anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029”.

 

Sul punto, la Relazione tecnica al provvedimento chiarisce che i limiti di spesa sono adeguati all’incremento e alla diversa modulazione del beneficio oltre che al progressivo incremento del ricorso strutturale al beneficio stesso. Dai monitoraggi effettuati, nonostante la misura sia ancora in fase di implementazione, l’utilizzo del beneficio appare in forte espansione come dimostrano i valori di spesa in consuntivo: 5,8 milioni di euro nel 2017; 75 milioni di euro nel 2018; 163 milioni di euro al 30 settembre 2019. La RT aggiunge che le erogazioni si riferiscono a domande relative a periodi precedenti e risentono dei tempi necessari al riconoscimento del beneficio, alla determinazione dello stesso e al riscontro della documentazione necessaria per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda le domande pervenute, la RT sottolinea l’incremento avvenuto nel 2019. Più in particolare, al 18 ottobre 2019 le domande erano pari a 280.013, per una spesa impegnata di 265,2 mln di euro; nel 2017 le domande pervenute erano 108.866, per un importo impegnato di 45,5 mln di euro; nel 2018 le domande pervenute erano pari a 196.154, per un importo impegnato di 118,5 mln di euro. Infine, la RT osserva che i limiti di spesa per il biennio 2019-2020 sono stati incrementati, considerando però che il limite di spesa strutturale a normativa vigente è comunque ritenuto congruo in relazione al limite massimo di beneficio riconosciuto attualmente (pari a 1.500 euro, come già detto) e considerando la parametrazione al numero attuale di posti disponibili (dato dal limite di spesa) pari ai 350/360.000.  La RT valuta inoltre che la misura determini un maggiore ricorso ai servizi per l’infanzia, di cui è previsto un progressivo potenziamento della relativa offerta.

 

Il comma 344 quantifica l’onere derivante dall’erogazione del bonus. Le quantificazioni sono pari a: 190 milioni di euro per l'anno 2020 (ovvero 190 milioni risultanti quali differenza dallo stanziamento di 520 milioni stabilito dal provvedimento in esame meno i 330 milioni di euro stabiliti a legislazione vigente a decorrere dal 2020), 200 milioni di euro per l’anno 2021, 211 milioni di euro per l’anno 2022, 222 milioni di euro per l’anno 2023, 233 milioni di euro per l’anno 2024, 244 milioni di euro per l’anno 2025, 255 milioni di euro per l’anno 2026, 267 milioni di euro per l’anno 2027, 279 milioni di euro per l’anno 2028 e a 291 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

 

La relativa spesa per il 2020 grava sul piano gestionale n. 1 del capitolo n. 3530 iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità dove sono postate anche le risorse per il congedo di paternità di cui al comma 342 della disposizione in esame.

Per gli anni 2021 e successivi si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”.


 

Articolo 1, comma 342
(Congedo obbligatorio di paternità)

 

 

342. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;

b) al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020»;

c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020».

 

 

 

Il comma 342, proroga per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni.

 

Più nel dettaglio, la disposizione in esame, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017), proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a), della L. n. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti – vedi infra), elevandone la durata a sette giorni per l’anno 2020 (lett. a) e b))[33].

Inoltre, si dispone che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima) (lett. c)).

 

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. n. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2019 dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 278, della L. n. 145/2018) che ne ha anche elevato la durata a cinque giorni.

Si ricorda che il suddetto congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e che la durata dello stesso era pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante).

 

Si fa presente, infine, che la recente direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE, stabilisce una disposizione minima europea che prevede 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio, da retribuirsi al livello del congedo per malattia.

La citata Direttiva, infatti, all’articolo 4, dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il padre o, laddove e nella misura in cui il diritto nazionale lo riconosce, un secondo genitore equivalente abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore.


 

Articolo 1, comma 345
(Fondo per le adozioni internazionali )

 

345. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

 

 

Il comma 345 incrementa di 500 mila euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione del Fondo per le adozioni internazionali.

 

Tale Fondo è stato istituito dal comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con una dotazione a decorrere dal 2016 di 15 milioni di euro, al fine di sostenere le politiche sulle adozioni internazionali e il funzionamento della relativa Commissione (vedi infra).

Successivamente l'art. 1, comma 590, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017 la dotazione del Fondo al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale.

Il cap. 2134, relativo proprio al Fondo per le adozioni internazionali, che registrava, nel bilancio 2017, 15 milioni di euro è stato, di poi, rifinanziato - con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-202) - dal Governo per ulteriori 10 milioni di euro, raggiungendo uno stanziamento nel bilancio integrato 2018 di 25 milioni di euro, destinati anche al funzionamento della CAI (Commissione adozioni internazionali).

In virtù, infine della legge n. 145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) il citato cap. 2134 ha una dotazione di circa 24 milioni di euro.

 

 

Si ricorda, inoltre, che già la legge n. 311 del 2004 (L. finanziaria 2005) aveva istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalla legge 184 del 1983 (art. 1, comma 152). Il Fondo aveva una dotazione per il 2005 di 10 milioni di euro. I limiti di reddito per l’accesso al Fondo, le modalità di presentazione delle domande nonché l’ammontare delle spese rimborsabili sono state definite dal D.P.C.M. 28 giugno 2005.

Successivamente, le risorse per le adozioni internazionali sono confluite nel Fondo per le Politiche della Famiglia, istituito dall’art. 19, comma 1 del decreto legge 223 del 2006 (conv. L. 248/2006). Le risorse di tale Fondo- tra le cui finalità sono state inserite il sostegno delle adozioni internazionali nonché il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali- sono state incrementate dall'art. 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

La legge di stabilità 2016, contestualmente alla istituzione del Fondo per le adozioni internazionali ha disposto invece una corrispondente riduzione delle risorse destinate al Fondo per le politiche per la famiglia – presso il quale le risorse per il sostegno a tali adozioni erano, come detto, precedentemente appostate –.

La materia delle adozioni internazionali è stata completamente ridisegnata dalla legge n. 476 del 1998 (destinata a dare attuazione alla Convenzione dell'Aja del 1993) che ha sostituito integralmente il Capo I della legge n. 184 del 1983. L'adozione di minori stranieri presuppone una dichiarazione del tribunale dei minorenni di "idoneità" dei richiedenti l'adozione. I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per quella nazionale, previsti dall’art. 6 della legge n. 184. La disciplina prevede come obbligatorio il ricorso da parte della coppia adottante ad un ente autorizzato a svolgere le pratiche relative all'adozione internazionale. La procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

 

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata istituita una apposita Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) destinata a sovrintendere alle procedure di adozione, nella prospettiva di vigilare affinché sia in ogni caso rispettato l'interesse del minore.


 

Articolo 1, commi 346 e 347
(Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica
della musica per i contribuenti a basso reddito)

 

 

346. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

« e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica»;

b) al comma 2, dopo la parola: « e-ter) » è inserita la seguente: «, e-quater) ».

347. La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 346 del presente articolo al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.

 

 

 

I commi 346 e 347 dispongono la detraibilità del 19 per cento di un importo non superiore a 1.000 euro delle spese sostenute, anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, per lo studio e la pratica della musica da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro. La detrazione spetta dall'anno di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.

 

Il comma 346 modifica l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986) nel modo seguente:

a)   al comma 1 viene aggiunta la lettera e-quater) con la quale si consente la detrazione di un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)  legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;

b)   al comma 2 viene aggiunto il riferimento alla lettera e-quater) di cui sopra, cosicché la relativa detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse dei familiari a carico del dichiarante.

 

L'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986) disciplina la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% di una serie di oneri sostenuti dal contribuente, e segnatamente:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori sui prestiti o mutui agrari;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori sui mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; (100)

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila;

c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000;

c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;

d) le spese funebri;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;

e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;

e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;

f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

i-bis) i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

i-quinquies) le spese sostenute per le attività sportive dei ragazzi;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza;

i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000;

i-septies) le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza;

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro;

i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

 

Ai sensi del comma 1.1 dell'articolo 15, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

 

Ai sensi del comma 1-ter, si detrae dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

 

Ai sensi del comma 1-quater, dall'imposta lorda si detrae, entro certi limiti, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Il comma 2 dell'articolo 15 del TUIR stabilisce che per alcuni degli oneri di cui al comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone familiari fiscalmente a carico del dichiarante.

 

Il comma 347 stabilisce che la detrazione di cui al comma 346, di cui si individua la finalità nel contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 348-352
(Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale
anti violenza e anti
stalking)

 

 

348. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

349. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

350. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 348 con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349.

351. La violazione della disposizione di cui al comma 348 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

352. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 348 a 351, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020.

 

 

 

I commi 348-352, prevedono l’obbligo di esposizione di un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking, nei locali delle amministrazioni pubbliche dove si erogano servizi diretti all’utenza, negli esercizi pubblici, nelle unità sanitarie locali e nelle farmacie. L’individuazione delle modalità applicative della disposizione è demandata ad un decreto del Presidente della Repubblica d’intesa con la Conferenza unificata.

 

Più nel dettaglio la disposizione, al comma 348, introduce l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di esporre in modo visibile al pubblico un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking nei locali dove si erogano servizi diretti all’utenza.

 

Come è noto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità promuove il servizio pubblico del 1522, un numero gratuito attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità con l’obbiettivo di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. Nel 2009, con l’entrata in vigore della legge n.38 del 2009 modificata dal D.L. n. 93 del 2013, in tema di atti persecutori, il servizio ha iniziato un’azione di sostegno anche nei confronti delle vittime di stalking. Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. L’accoglienza è disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale ed inseriti nella mappatura ufficiale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari Opportunità. Il 1522, attraverso il supporto alle vittime, sostiene l’emersione della domanda di aiuto, con garanzia di anonimato. I casi di violenza che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le Forze dell’Ordine.

 

L’obbligo di esposizione del cartello contenente il numero verde anti violenza, è altresì contemplato, secondo quanto previsto dal comma 350:

§  negli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra i quali gli alberghi, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le sale pubbliche da gioco o stabilimenti di bagni;

La disposizione in commento fa riferimento all’art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/06/1931, n. 773) che prevede l’autorizzazione dell’autorità amministrativa per l’esercizio di “alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, … sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili”.

§  nei locali dove si svolge l’assistenza medico generica e pediatrica;

Secondo quando previsto dall’art. 25 legge n. 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) l'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.

§  nelle farmacie.

 

L’individuazione delle modalità applicative concernenti il contenuto e il modello dei cartelli e le tempistiche dell’esposizione degli stessi – sia per quanto concerne le pubbliche amministrazioni sia per quanto concerne gli altri soggetti sui quali grava l’obbligo – è demandata ad un decreto del Presedente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, ove nominato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata (comma 349).

 

Secondo quanto previsto dal comma 351, la violazione dell’obbligo di esposizione nelle pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale. Nessuna sanzione è invece prevista per la violazione del medesimo obbligo negli esercizi pubblici, nei luoghi dove si svolge l’assistenza medico-generica e pediatrica e nelle farmacie.

Il d.lgs. 165/2001, art. 21, ha riconosciuto per i dirigenti l’imputabilità della responsabilità dirigenziale, come particolare tipo di responsabilità aggiuntiva individuale imputabile solo ai soggetti titolari di funzioni dirigenziali e riferibile al complesso di attività di gestione e di organizzazione.

 

Per l’attuazione delle predette disposizioni è incrementata di 0,1 milioni di euro per l’anno 2020, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

 

Il Fondo nazionale per le politiche relative di diritti e alle pari opportunità (art. 19, co. 3, D.L. n. 223/2006, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248) è stato istituito con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie.

Da ultimo il D.P.C.M. del 9 novembre 2018, pubblicato nella GU del 19 gennaio 2019, n. 16, decreta la ripartizione del Fondo per i diritti e le pari opportunità per l’anno 2018.

Le risorse del Fondo, pari a 20 milioni di euro, sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le seguenti modalità:

§  il 33% dell’importo (6.600.000 euro è destinato all’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio (art. 5 bis, co. 2, lett. d) D.L. n. 93/2013);

§  il 67% (13.400.000 euro) è suddiviso per il 10% in favore degli interventi regionali già operativi a sostegno delle donne vittime di violenza e i loro figli, per il 45% in favore dei centri antiviolenza pubblici e privati, e per il restante 45% in favore delle case-rifugio pubbliche e private.


 

Articolo 1, comma 353
(Piano d’azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere)

 

 

353. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

 

 

Il comma 353, incrementa di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

 

Si ricorda che l'art. 5 del D.L. 93/2013 ha previsto l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con lo scopo di affrontare in modo organico e in sinergia con i principali attori coinvolti a livello sia centrale che territoriale il fenomeno della violenza contro le donne.

Il Piano è elaborato dal Ministro per le pari opportunità, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, ed adottato dal medesimo Ministro, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Esso è inoltre predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

Le finalità del Piano sono molto ampie e riguardano interventi relativi ad una pluralità di ambiti: dall'educazione nelle scuole alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche attraverso un'adeguata informazione da parte dei media; dal potenziamento dei centri antiviolenza e del sostegno alle vittime al recupero degli autori dei reati; dalla raccolta di dati statistici alla formazione degli operatori di settore. Il Piano assicura il coordinamento ed il coinvolgimento di tutti i livelli di governo interessati, basandosi sulle buone pratiche già realizzate a livello territoriale, anche grazie alle azioni di associazioni e soggetti privati.

Il primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015. Il Piano ha durata biennale ed è dunque giunto a scadenza nel luglio del 2017.

Nel dicembre 2017 è stato emanato il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020.

Il nuovo Piano si fonda su quattro linee di intervento: prevenzione, protezione e sostegno, repressione dei reati, assistenza e promozione.

Quanto alla prevenzione, le priorità sono il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione, la formazione degli operatori del settore pubblico e del privato sociale, l'attivazione di programmi di intervento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza, la sensibilizzazione dei mass media sul ruolo di stereotipi e sessismo.

Sul versante della protezione e del sostegno alle vittime, la priorità è la presa in carico; seguono percorsi di empowerment economico finanziario, lavorativo e autonomia abitativa. Quanto alla repressione dei reati, le priorità sono: garantire la tutela delle donne vittime di violenza (compreso lo stalking) attraverso una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, gravita, reiterazione e recidiva; migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne.

 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal Piano, occorre fare riferimento alle risorse del Fondo per le pari opportunità che sono appostate - unitamente agli altri eventuali ulteriori interventi a carico del Fondo - nel cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per essere successivamente trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio, dove sono ripartite tra i diversi interventi. Questo capitolo del bilancio dell’Economia sarà dunque incrementato, per il triennio di riferimento della legge di bilancio 2020-2022, di 4 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 354
(Corsi universitari di studi di genere)

 

 

354. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei princìpi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.

 

 

 

Il comma 354 dispone che, al fine di promuovere l’educazione alle differenze di genere, le università inseriscono nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o potenziano i medesimi corsi già esistenti.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che una definizione di “genere” si ritrova nell’art. 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) che intende per tale “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per uomini e donne”.

Il nostro ordinamento, nelle disposizioni volte a rendere effettive le pari opportunità, usa indifferentemente i termini ‘sesso’ e ‘genere’. Ad esempio, il codice per le pari opportunità (d.lgs. 198/2006) e la legge per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere negli enti locali (L. 215/2012) usano entrambi i termini, mentre la legge sulla parità di accesso agli organi delle società quotate o pubbliche (L. 120/2011) usa il termine ‘genere’. L’art. 9 del D.L. 149/2013 (L. 43/2014) sull’abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti fa, invece, riferimento al ‘sesso’.

È utile ricordare che gli ordinamenti giuridici hanno mutuato il termine ‘genere’ dagli studi antropologici e sociologici, che lo usano per indicare la dimensione sociale dell’essere uomo o donna. Mentre il sesso dipende da una caratteristica biologica, la nozione di genere è stata introdotta per indicare le differenze psicologiche, sociali e culturali, assunte come variabili nel tempo e mutevoli da cultura a cultura. Il genere è dunque inteso come costruzione sociale della differenza sessuale.

 

Al fine sopra indicato, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di € 1 mln annui dal 2020.

Le risorse devono essere ripartite fra le università con decreto del Ministro (ora) dell’università e della ricerca[34], che doveva essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Al riguardo, si ricorda che il FFO (per il quale, più ampiamente, si veda scheda art. 1, co. 861) viene ripartito, annualmente, secondo criteri contenuti in un unico decreto ministeriale. Da ultimo, per il 2019, è intervenuto il DM 738 dell'8 agosto 2019.

 

Dalla formulazione del testo, invece, si potrebbe intuire che le risorse destinate ad incentivare i corsi universitari di studi di genere debbano essere ripartite con apposito decreto, allo stato peraltro non ancora intervenuto.

 

Con specifico riferimento ai corsi universitari di studi di genere, si ricorda che fra le dieci raccomandazioni finali del documento “Indicazioni per azioni positive del MIUR sui temi di genere nell’Università e nella Ricerca”, elaborato dal Gruppo di lavoro “Genere e Ricerca” e presentato al MIUR l’11 maggio 2018 vi è quella relativa all’inserimento, tra i parametri di valutazione degli atenei, della diffusione di insegnamenti dedicati nei corsi di laurea e nei corsi di formazione post-laurea.


 

Articolo 1, commi 355 e 356
(Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito)

 

 

355. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 132 è sostituito dal seguente:

« 132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa».

356. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera a) è abrogata e, al secondo periodo, le parole: « che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), » sono soppresse.

 

 

 

I commi 355 e 356 innalzano, a regime, a € 8.000 annui la soglia reddituale prevista ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

 

In particolare, il comma 355 stabilisce che, dal 2020, la soglia di reddito complessivo proprio e del coniuge prevista per l’esenzione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito), per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, è fissata a € 8.000 annui.

Inoltre, con riferimento al già previsto requisito di non avere conviventi, specifica che esso è riferito alla convivenza con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

Resta fermo che per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, di importo compreso tra € 500 ed € 2.000 per ciascuna annualità evasa.

A tal fine, si sostituisce il co. 132 dell’art. 1 della L. 244/2007, in base al quale il limite di reddito era pari a € 6.713,98 annui.

 

Conseguentemente, il comma 356 abroga la lett. a) del co. 160 dell’art. 1 della L. 208/2015, in base al quale il suddetto limite di reddito poteva essere ampliato sino ad € 8.000 in base alle eventuali maggiori entrate derivanti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. extra gettito).

 

L’art. 1, co. 132, della L. 244/2007 (L. di stabilità 2008) – come modificato dall’art. 42, co. 2-bis, del D.L. 248/2007 (L. 31/2008) – aveva abolito, a decorrere dal 2008, il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a € 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi.

Successivamente, l’art. 1, co. 160, della L. 208/2015, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 90, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), ha previsto che, a decorrere dal 2016, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. extra gettito) – derivanti dalle nuove modalità di riscossione del canone, con l’addebito dello stesso nella bolletta elettrica – devono essere riversate all'Erario per una quota del loro ammontare pari al 33% per il 2016 e al 50% a decorrere dal 2017, per essere destinate, fra l’altro e per quanto qui interessa, (lett. a) all'ampliamento fino a € 8.000 della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni[35].

In attuazione di tale previsione, la soglia è stata elevata, per il 2018, ad € 8.000 annui dal DI 16 febbraio 2018, che ha destinato a tal fine € 20,9 mln, provenienti da parte delle risorse accertate quale extra gettito relativo al canone RAI per il 2017. Le relative modalità attuative sono state definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018.

Per il 2019, l’incremento della soglia reddituale ad € 8.000 annui è stato operato dal D.I. 24 ottobre 2019, che ha destinato a tal fine € 20 mln, provenienti da parte delle risorse derivanti dall’extra gettito 2018.


 

Articolo 1, commi 357 e 358
(Bonus cultura diciottenni - 18app)

 

 

357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

358. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

 

 

 

I commi 357-358 rifinanziano, per l'anno 2020, la Card cultura per i diciottenni (cd. 18app), utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, nel limite di spesa di 160 milioni di euro per il 2020. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

 

I beni acquistabili con la Card cultura sono:

§  biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

§  libri;

§  abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;

§  musica registrata;

§  prodotti dell'editoria audiovisiva;

§  titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

§  corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

 

Si ricorda che la Card elettronica per i diciottenni è stata impiegata per la prima volta nel 2016. Negli ultimi anni è stata rifinanziata, è variata la platea dei destinatari, senza però diventare un istituto a regime, e sono stati ampliati i beni acquistabili. A tale ultimo riferimento, rispetto alla disciplina prevista per il 2019, la disposizione in esame conferma le tipologie di beni e attività già acquistabili ma aggiunge gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

Le risorse sono stanziate sul cap. 1430 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

L'art. 1, co. 604, della L. 145/2018 aveva previsto originariamente, per il 2019, un limite di spesa di 240 milioni di euro poi ridotto a 140 milioni di euro dall'art. 50, co. 2, lett. h), del D.L. 34/2019. La L. 110/2019 ha poi ripristinato tali risorse, riportando l'ammontare del 2019 a 240 milioni di euro.

Con D.M. 24 dicembre 2019, n. 177, sono stati individuati i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dal citato art. 1, co. 604, della L. 145/2018, per coloro i quali hanno compiuto diciotto anni nel 2019. La scadenza per spendere il bonus riferito al 2019 è il 28 febbraio 2021.

 

In virtù della disposizione in commento, il limite di spesa per il 2020 è portato a 160 milioni di euro.

 

L'art. 1, co. 979, della L. 208/2015 ha previsto originariamente che a tutti cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea che compissero 18 anni nel 2016 fosse assegnata una Carta elettronica, dell'importo nominale massimo di 500 euro per l'anno 2016, utilizzabile per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo.

Successivamente, con l'art. 2-quinquies, co. 1, del D.L. 42/2016, tale Carta è stata attribuita a tutti i diciottenni residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità. Il regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica è stato adottato con D.P.C.M. 15 settembre 2016, n. 187.

Tali disposizioni, in virtù dell'art. 1, co. 626, della L. 232/2016 - come modificato dal D.L. 91/2018 - sono state estese ai soggetti che compivano diciotto anni di età negli anni 2017 e 2018, ed è stato ampliato l'oggetto della Carta stessa, destinata anche all'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

L'art. 1, co. 604, della L. 145/2018 ha riproposto l'assegnazione della Carta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compivano diciotto anni di età nel 2019. L'art. 3 del D.L. 59/2019 ha incluso i prodotti dell'editoria audiovisiva tra i beni che possono essere acquistati con la Card cultura per i diciottenni.

 

Gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.


 

Articolo 1, commi 359 e 360
(Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)

 

 

 

359. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il « Fondo per il funzionamento dei piccoli musei» con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

360. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 359.

 

 

 

I commi 359 e 360 istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), a decorrere dal 2020, il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei.

 

In particolare, il Fondo ha una dotazione pari a € 2 mln annui a decorrere dal 2020 ed è finalizzato ad assicurare, nei piccoli musei, il funzionamento, la manutenzione ordinaria, la continuità nella fruizione da parte dei visitatori, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Le risorse sono state appostate sul cap. 5681 dello stato di previsione del MIBACT.

 

Il piano di riparto delle risorse è definito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che doveva essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Qui il sito dell’Associazione nazionale piccoli musei. Tra i soci fondatori vi sono il museo della carta di Amalfi (SA), il museo del precinema di Padova, il museo del miele di Lavarone (TN), il museo di Arte sacra di San Donnino (FI), il museo del bottone di Santarcangelo (RN).


 

Articolo 1, comma 361
(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

 

361. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11».

 

 

Il comma 361 innalza a 500 euro (rispetto ai previgenti 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le spese veterinarie.

 

La normativa previgente (articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi) prevedeva che per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese medesime calcolata nel limite massimo di 387,34 euro (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro). La disposizione in esame innalza tale soglia portandola a 500 euro.

 

Si ricorda che la detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (circolare n. 13/E, 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle entrate).

Inoltre la detrazione d’imposta, come stabilito dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 (regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta), non compete per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.


 

Articolo 1, commi 362 e 363
(Interventi per il personale del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo)

 

 

362. A decorrere dall'anno 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.

363. A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 362, prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.

 

 

 

I commi 362 e 363 stanziano risorse per le indennità del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) e destinano una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti alla remunerazione del lavoro straordinario dei dipendenti del MIBACT.

 

In particolare, il comma 362 stabilisce che, a decorrere dal 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del MIBACT per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze.

Si segnala che secondo l'art. 45 del d.lgs. 165/2001 il trattamento economico fondamentale ed accessorio (incluse dunque le indennità) dei dipendenti pubblici è definito dai contratti collettivi. Il summenzionato decreto - che potrebbe avere ad oggetto la previsione di nuove indennità o l'adeguamento dell'importo di indennità già esistenti - parrebbe costituire una deroga al citato art. 45 del d. lgs. 165/2001.

 

Agli oneri derivanti dal comma in esame si provvede utilizzando una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del d.lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al netto dell'eventuale aggio. Si tratta di proventi già iscritti nello stato di previsione della spesa del MIBACT, che vengono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.

Attualmente, l'art. 110, co. 3, stabilisce che detti proventi sono destinati:

§  alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione;

§  al funzionamento e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato;

§  all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

 

Il comma 363 stabilisce che, a decorrere dal 2020, una quota dei proventi - prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento - derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del d.lgs. 42/2004, al netto dell'eventuale aggio e della spesa destinata al pagamento delle indennità descritte in precedenza, è versata al bilancio dello Stato entro il 31 luglio per essere destinata a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del MIBACT. Si introduce dunque un ulteriore vincolo di destinazione, oltre a quelli già previsti a legislazione vigente, delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti.

Viene fissato comunque un tetto massimo alla quota dei proventi destinata a tale scopo, pari a 10 milioni di euro annui e si precisa che ciò è posto in deroga i limiti finanziari disposti dalla normativa vigente.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono dovute a "indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse al potenziamento del funzionamento dei servizi e allo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali".

Esigenze di lavoro straordinario risulterebbero connesse tra l'altro alle aperture domenicali dei musei, previste con decreto 9 gennaio 2019, n. 13, preceduto dal decreto 27 giugno 2014, n. 94.


 

Articolo 1, commi 364 e 365
(Iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia
di Parma e presso il comune di Milano)

 

 

364. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma, designata capitale italiana della cultura per il 2020, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo possono essere destinate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato, che comunque non possono superare, in ogni caso, il limite massimo di trentasei mesi, anche discontinui, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

365. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano, alla Fondazione I Pomeriggi Musicali è assegnato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020.

 

 

 

Il comma 364 autorizza la spesa di 2 milioni di euro, nell'anno 2020, per iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma, capitale italiana della cultura 2020. Tali risorse possono essere impiegate anche per prorogare contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia.

Il comma 365 assegna inoltre un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020 alla "Fondazione I pomeriggi musicali" di Milano.

 

In dettaglio, la spesa di 2 milioni di euro, nel 2020, per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma è connessa alla designazione di Parma capitale italiana della cultura per il 2020 (comma 364).

 

In base al D.M. 30 dicembre 2019 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse sono appostate sul cap. 6639 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

Al riguardo, si ricorda che l'art. 7, co. 3-quater del D.L. 83/2014 ha previsto che il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e che i progetti presentati dalla città designata sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. Parma è stata quindi designata Capitale italiana della cultura per il 2020.

L'art. 1, co. 326, della L. 205/2017 ha reso permanente tale previsione, disponendo che il titolo di "Capitale italiana della cultura" è conferito, con le medesime modalità, anche per gli anni successivi al 2020, e autorizzando a tal fine la spesa di 1 milione di euro annui dal 2021.

 

Si stabilisce poi che tali risorse possono essere destinate anche alla proroga, fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato - che comunque non possono superare il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui - in essere alla data di entrata in vigore della legge, stipulati dagli istituti e dai luoghi di cultura della provincia di Parma, ai sensi dell'art. 8 del D.L.83/2014.

 

     L’art. 8 del DL. 83/2014 ha previsto che gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a 40 anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. Tali contratti non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’Amministrazione. A tal fine, ha previsto un limite di spesa per i contratti relativi agli istituti e ai luoghi della cultura dello Stato di 1,5 milioni di euro per l’anno 2015.

La procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assunzione di 60 esperti con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi è stata avviata con D.D. 22 dicembre 2015, rettificato con avviso del 18 gennaio 2016 e con avviso dell’8 febbraio 2016. I 60 vincitori finali sono stati individuati con D.D. 2 dicembre 2016. Il contratto individuale di lavoro riguardava il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Per quanto riguarda la provincia di Parma, risultava messo a bando un solo posto di bibliotecario nella Biblioteca Palatina di Parma.

In seguito, l’art. 1, co. 306, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto che i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 8 citato potevano essere prorogati per l’anno 2018, nel limite di spesa di 1 milione di euro. Ha, comunque, altresì, precisato che gli stessi non possono superare il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui.

Da ultimo, l’art. 1, co. 343, della L. 145/2018 ha consentito la proroga fino al 31 dicembre 2019 dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura dello Stato, ai sensi dell’art. 8 citato, autorizzando la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019.

 

Il comma 365 assegna un contributo di 500.000 euro per il 2020 alla Fondazione I Pomeriggi musicali per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano.

La Fondazione I Pomeriggi Musicali è una “Istituzione Concertistico- Orchestrale” - ICO, riconosciuta dal MIBACT. Le ICO sono disciplinate dall'art. 28 della L. 800/1967, e dall’art. 19 del D.M. 27 luglio 2017, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali nel territorio delle rispettive province. Il suddetto art. 28 della L. 800/1967 prevede che il Ministro, sentita la commissione consultiva per il settore Musica, possa con proprio decreto riconoscere la qualifica di “Istituzione concertistica” alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono almeno cinque mesi di attività. Per l'elenco delle ICO si veda qui.


 

Articolo 1, comma 366
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti
nel cinema e nell’audiovisivo)

 

 

366. Una quota delle risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo « Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è destinata, nella misura di 75 milioni di euro per l'anno 2020, all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

 

 

 

Il comma 366 incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo di € 75 mln per l'anno 2020.

 

Si tratta di quota parte delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che ora sono destinate al suddetto Fondo.

 

La citata delibera CIPE n. 31/2018 ha approvato integrazioni – per quanto qui interessa – alla  precedente delibera n. 10/2018, con cui è stato approvato il Piano operativo "Cultura e turismo", con assegnazione di risorse a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. In particolare, al Piano operativo “Cultura e turismo” sono stati assegnati, nel periodo 2018-2025, complessivamente € 740 mln, secondo una precisa articolazione finanziaria annuale.

 

La relazione tecnica all’A.S. 1586 precisava che tali risorse sono allocate sul cap. 7765 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Evidenziava, inoltre, che, a seguito della disposizione in commento, si provvederà alla rimodulazione del Piano operativo "Cultura e turismo" con apposita delibera CIPE.

 

Al riguardo, si ricorda che il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo è stato istituito dalla L. 220/2016. In particolare, l’art. 13, prevedendo che lo stesso è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore e che il finanziamento non può essere inferiore a € 400 mln annui, ha destinato le relative risorse al riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, all’erogazione di contributi automatici e di contributi selettivi, all’erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, nonché al finanziamento del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Le risorse del Fondo sono allocate sul cap. 8599 dello stato di previsione del Mibact.

Al riguardo, tuttavia, la relazione tecnica all'A.S. 2287 della XVII legislatura (da cui poi la L. 220/2016) precisava che sarebbero rimasti allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) gli stanziamenti relativi al finanziamento dei seguenti crediti d'imposta (per i quali la stessa L. 220/2016 ha dettato una nuova disciplina):

§  art. 1, co. 325-337, della L. 244/2007 (commi abrogati dall'art. 1, co. 331, lett. f), della L. 208/2015 e dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a € 140 mln annui a decorrere dal 2016 (cap. 7765, Somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta per il cinema);

§  art. 20 del d.lgs. 60/1999 (abrogato dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a € 26,4 mln annui a decorrere dal 2019 (cap. 3872, recante somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato in relazione al credito di imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).

Le modalità di gestione del Fondo sono state definite con DPCM 20 maggio 2017, mentre il riparto dello stesso fra le diverse tipologie di contributi è stato effettuato, per il 2017, con DM 13 luglio 2017, per il 2018, con DM 148 del 15 marzo 2018, e per il 2019, con DM 149 del 14 marzo 2019, DM 179 del 17 aprile 2019, DM 199 del 24 aprile 2019, DM 520 del 7 novembre 2019 e DM 7 febbraio 2020.


 

Articolo 1, comma 367
(Fondo unico per lo spettacolo)

 

 

367. Gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementati nella misura di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Il comma 367 incrementa di € 10 mln per il 2019 lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), disponendo che tale previsione entra in vigore alla data di pubblicazione della legge – avvenuta il 30 dicembre 2019 – (e non, come previsto in generale dall’art. 19, il 1° gennaio 2020), ai fini di consentire l’utilizzo delle risorse nel 2020.

 

Al riguardo, si evidenzia che, a seguito di contatti informali con il Mibact, si è appreso che la previsione di entrata in vigore anticipata è finalizzata a consentire l’impegno della somma indicata nel 2020, in applicazione dell’art. 34, co. 6-bis), lett. a), della L. 196/2009[36].

 

Il FUS, istituito dalla L. 163/1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale - ma non l’unico - strumento di sostegno al settore dello spettacolo.

In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante – incluse, a seguito di quanto previsto dall’art. 1, co. 329, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017), le manifestazioni carnevalesche (v. scheda art. 1, co. 369) –, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero[37].

I capitoli su cui sono allocate le risorse sono i seguenti: 1390 – Osservatorio per lo spettacolo; 1391 – Consiglio nazionale dello spettacolo (ora, Consiglio superiore dello spettacolo) e interventi integrativi per i singoli settori; 6120 e 6620 – Commissioni per l'erogazione dei contributi; 6621 – Fondazioni lirico sinfoniche; 6622 – Attività musicali; 6623 –Attività teatrali di prosa; 6624 – Danza; 6626 – Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati; 8721 – Attività circensi e spettacolo viaggiante.

 

In particolare, l'aumento del FUS è disposto a valere sull’autorizzazione di spesa recata dall'art. 2, co. 1, del D.L. 59/2019 (L. 81/2019), pari a € 15.410.145 per il 2019, finalizzata ad assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali (ora, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e delle sue strutture periferiche.

 

Di seguito, si riporta l’andamento delle risorse del FUS, limitatamente ai capitoli relativi al settore dello spettacolo, nel periodo 2007-2019:


 

 

 

Andamento delle risorse destinate al FUS (esercizi 2007-2019)

 

 

Anno

Importo totale FUS
(al netto, per omogeneità di raffronto, dei 3 capitoli riguardanti la cinematografia)

2007 (rendiconto)

363.638.136,39

2008 (rendiconto)

381.260.462,57

2009 (rendiconto)

329.924.885,29

2010 (rendiconto)

323.094.057,17

2011 (rendiconto)

347.122.509,46

2012 (rendiconto)

335.375.565,03

2013 (rendiconto)

315.928.474,82

2014 (rendiconto)

319.957.521,30

2015 (rendiconto)

329.456.895,03

2016 (rendiconto)

329.936.173,17

2017 (rendiconto)

350.342.594,50

2018 (rendiconto)

353.106.946,28[38]

2019 (L. bilancio)

366.416.856,00

 


 

Articolo 1, comma 368
(Risorse per enti e istituzioni culturali)

 

 

368. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

 

 

 

Il comma 368 è volto a incrementare di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2020 l'autorizzazione di spesa relativa ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui alla L. 549/1995 afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). La disposizione aumenta inoltre di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 l'autorizzazione di spesa relativa alle istituzioni culturali di cui alla L. 534/1996.

 

In particolare, detti rifinanziamenti sono disposti per sostenere e implementare le attività di ricerca, innovazione, formazione, fruizione e promozione del patrimonio culturale svolte dalle istituzioni culturali e da enti, istituti, associazioni fondazioni e altri organismi afferenti al MIBACT.

 

Con riferimento alla prima autorizzazione di spesa, si ricorda che la L. 549/1995 ha accorpato i contributi dello Stato a enti e altri organismi di cui all'articolo 1, comma 40, distinti per Amministrazione competente, i quali prima erano previsti da diverse disposizioni normative. La stessa L. 549/1995 ha stabilito per ciascun ente l'importo del contributo.

Per quanto concerne il MIBACT, tali contributi costituiscono attualmente la prima voce della tabella allegata alla L. 448/2001, quando è stata effettuata una nuova razionalizzazione dei finanziamenti già accorpati in virtù della L. 549/1995. Pertanto, a seguito della nuova unificazione dei contributi, i finanziamenti già accorpati in attuazione della L. 549/1995 sono divenuti una delle voci dello schema di riparto che viene trasmesso annualmente alle Camere per il parere parlamentare.

 

In relazione a tale previsione normativa, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il capitolo 3670.

I contributi che attualmente rientrano nell'autorizzazione di spesa di cui alla L. 549/1995 sono:

-       tre finanziamenti da attribuire con bando per:

§  convegni culturali, pubblicazioni ed edizioni nazionali istituite anteriormente alla L. 420/1997;

§  premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali;

§  funzionamento di biblioteche non statali, con esclusione di quelle di competenza regionale;

-       cinque finanziamenti per importanti istituzioni culturali, quali:

§  Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto;

§  Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali;

§  Fondazione "La Biennale" di Venezia;

§  Fondazione "La Triennale" di Milano;

§  Fondazione "La Quadriennale" di Roma.

 

Per il 2019, il riparto dei suddetti contributi è stato effettuato con D.I. n. 253 del 24 maggio 2019.

La L. 160/2019 ha soppresso il cap. 3670 e ha previsto, nello stato di previsione del MIBACT, il cap. 2570. In base al D.M. 30 dicembre 2019 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse sul cap. 2570 per il 2020 sono pari a 17.807.391 euro.

 

Con riferimento alla seconda autorizzazione di spesa, la L. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997. In particolare, l’art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali che presentino domanda e siano incluse in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni tre anni, emanata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nonché il (ora) Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

L'art. 7 prevede contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella di cui all'articolo 1, per singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca.  L'art. 8 prevede l'erogazione di contributi annuali in favore delle istituzioni culturali non inserite nella predetta tabella triennale.

 

I contributi ordinari e straordinari di cui agli artt. 1 e 7-8 della L. 534/1996, da assegnare alle istituzioni culturali individuate, a domanda, rispettivamente, ogni tre anni e ogni anno, fino all'esercizio finanziario 2007 sono confluiti nel capitolo 3670.

Successivamente, la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 2, co. 396) ha previsto la costituzione di un apposito capitolo di bilancio relativo ai contributi ex L. 534/1996. È stato, pertanto, istituito il capitolo 3671.

La Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2018-2020 è stata emanata con D.M. 23 marzo 2018.

Per l'annualità 2019, il D.M. n. 53 del 7 febbraio 2019 ha ripartito lo stanziamento di 12.215.519 euro del capitolo 3671 secondo le seguenti finalità: 10.215.000 euro per contributi triennali, ai sensi dell'art. 1 della L. 534/1996; 2.000.519 euro per contributi annuali, ai sensi dell'art. 8 della L. 534/1996. Il piano di ripartizione dei predetti contributi annuali di cui all'art. 8 è stato poi approvato con D.M. n. 347 del 25 luglio 2019.

La L. 160/2019 ha soppresso il cap. 3671 e ha previsto, nello stato di previsione del MIBACT, il cap. 2571. In base al D.M. 30 dicembre 2019 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse sul cap. 2571 per il 2020 sono pari a 15.395.519 euro.

 


 

Articolo 1, comma 369
(Carnevali storici)

 

 

369. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

 

 

 

 

Il comma 369 autorizza la spesa di € 1 mln per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici, da attribuire previa trasmissione dei relativi progetti secondo quanto stabilito da un apposito bando del Ministro (rectius: Ministero) per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT).

 

In particolare, ai fini dell'accesso alle risorse, i soggetti interessati trasmettono al MIBACT i propri progetti nei termini e secondo modalità e procedure definite con un bando che doveva essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro (rectius: Ministero) per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro (rectius: Ministero) dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.

 

Le risorse sono state allocate sul cap. 6657 dello stato di previsione del MIBACT.

 

Si è dunque introdotta una nuova procedura di finanziamento dei carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale, che si affianca alla procedura per l’attribuzione dei contributi concessi per le medesime finalità a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

 

Infatti, con un intervento operato in sezione II della stessa legge di bilancio sono stati stanziati ulteriori € 2 mln, anch’essi allocati sul cap. 6657.

La nota al capitolo, presente nel disegno di legge di bilancio, evidenziava che le risorse erano state trasportate dal cap. 6626, al fine di consentire lo svolgimento, anche per l’anno 2020, delle attività stabilite dall’art. 1, co. 329, della L. 205/2017.

 

Al riguardo, si ricorda, che l'articolo 4-ter del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane[39].

Successivamente, i carnevali storici e le rievocazioni storiche sono stati inclusi nella definizione di attività di spettacolo, ai sensi dell'art. 1, co. 2, della L. 175/2017, quali attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile.

In virtù di tale definizione, l'art. 1, co. 329, della L. 205/2017, stanziando € 2 mln per ciascun anno del triennio 2018-2020 per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, ha stabilito che fossero apportate le opportune modifiche alla normativa sui criteri di riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), includendo appunto anche i carnevali. E' quindi intervenuto il D.M. n. 245 del 17 maggio 2018, che ha novellato il D.M. 27 luglio 2017, recante criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS, introducendo nuove disposizioni per il riparto dei contributi destinati ai carnevali storici.

 

Con decreto del Direttore generale n. 1256 del 31 luglio 2018 è stato conseguentemente emanato il bando che ha definito i criteri e le modalità di presentazione delle domande nonché le procedure di concessione dei contributi per la realizzazione di carnevali storici per il triennio 2018-2020.

 

Successivamente, peraltro, l’art. 1, co. 276, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha azzerato per il 2019 e il 2020 l’autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 329, della L. 205/2017, utilizzando tali risorse a copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni – recate dal medesimo co. 276 – in materia di contratti a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 2016.


 

Articolo 1, commi 370 e 404
(Pistoia Blues Festival e Festival Donizetti Opera)

 

 

370. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. E' assegnato un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival».

404. All'articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo la parola: « 2019» sono inserite le seguenti: « e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

 

 

 

Il comma 370 reca una autorizzazione di spesa per la realizzazione del Pistoia Blues Festival, mentre il comma 404 rifinanzia per il triennio 2020-2022 l’autorizzazione di spesa a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.

 

In particolare, il comma 370 stabilisce che per la realizzazione del Pistoia Blues Festival è corrisposto a favore del comune di Pistoia un contributo di € 250 mila per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

A tali fini, introduce il co. 1-ter nell’art. 2 della L. 238/2012, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

 

Il comma 404 autorizza una spesa di € 1 mln per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.

A tal fine, novella il co. 1-bis dell’art. 2 della stessa L. 238/2012, che – introdotto dall’art. 1, co. 343, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – aveva assegnato alla medesima Fondazione, per il medesimo scopo, un contributo di € 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

 

Per effetto di tali modifiche, dunque, la L. 238/2012 prevede che:

§  a decorrere dal 2013, è assegnato un contributo di € 1 mln annui a favore di ciascuno dei seguenti soggetti: Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due Mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago;

§  a decorrere dal 2017, è assegnato un contributo di € 1 mln annui a favore di ciascuno dei seguenti soggetti: Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival, Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz";

§  per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è stato assegnato un contributo di € 500.000 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera. Lo stesso contributo è pari ad € 1 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

§  per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è assegnato un contributo di € 250.000 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.


 

Articolo 1, comma 371
(Risorse per attività musicali)

 

 

371. Per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le risorse del fondo.

 

 

 

Il comma 371 ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, con una dotazione di € 1 mln annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

Successivamente, l’art. 7, co. 10-ter, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha destinato le medesime risorse a copertura di una nuova autorizzazione di spesa destinata al sostegno, oltre che delle bande, anche di festival e cori.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, per il triennio 2016-2018, l’art. 1, co. 359, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) aveva autorizzato la spesa di € 1 mln annui per il sostegno di festival, cori e bande, disponendo l'emanazione di un bando volto a stabilire le modalità di accesso alle risorse da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e il riparto delle risorse con decreto interministeriale MIBACT-MEF.

Era stato conseguentemente emanato il DM 26 febbraio 2016, n. 108, che aveva disciplinato l’indizione di una pubblica selezione per la partecipazione al progetto "Salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale".

I contributi relativi al 2016, al 2017 e al 2018 sono stati concessi, rispettivamente, con D.I. 505 del 4 novembre 2016, con D.I. 261 del 14 giugno 2017 e con D.I. 362 del 9 agosto 2018.

Successivamente, l’art. 1, co. 608, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) aveva autorizzato, ai medesimi fini, la spesa di € 1 mln per il 2019, disponendo che con un bando del Ministero per i beni e le attività culturali dovevano essere definiti i termini, le modalità e la procedura per l’individuazione dei soggetti e dei progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse. Nulla aveva disposto circa le modalità di riparto delle risorse.

È, pertanto, intervenuto il DM 215 del 3 maggio 2019, che all’art. 3, co. 8, ha previsto che i contributi sono concessi con decreto del Direttore generale Spettacolo. La Commissione di valutazione è stata nominata con DM 595 del 23 dicembre 2019, successivamente modificato con DM 14 del 17 gennaio 2020.

 

In particolare, il comma 371 della legge in commento aveva stabilito che le risorse del Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali fossero ripartite annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con i “Ministri interessati”.

 

In base al D.M. 30 dicembre 2019, di riparto in capitoli per il triennio 2020-2022, le risorse sono state allocate sul cap. 6635 dello stato di previsione del MIBACT.

 

Successivamente, l’art. 7, co. 10-ter, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha autorizzato la spesa di € 1 mln per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il sostegno di festival, cori e bande, allo scopo richiamando le finalità dell’art. 1, co. 608, della L. 145/2018 e prevedendo, a tal fine, l’utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali.

 

In fase applicativa occorrerà verificare se le risorse saranno ripartite con le modalità previste dal co. 371 in commento – ossia, con decreto interministeriale – oppure, con le modalità previste dal decreto applicativo dell’art. 1, co. 608, della L. 145/2018, ossia con decreto del Direttore generale spettacolo.


 

Articolo 1, comma 372
(Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)

 

372. All'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

 

 

Il comma 372 incrementa, dal 2020, l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT).

 

In particolare, dispone che, a decorrere dal 2020, l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, co. 317, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018)[40] è incrementata (da € 500.000) a € 1 mln.

 

Al contempo, nella II sezione della legge in commento è stato operato un rifinanziamento della stessa autorizzazione di spesa per ulteriore € 1 mln.

 

Pertanto, le risorse complessivamente disponibili a decorrere dal 2020, allocate sul cap. 1952 dello stato di previsione del MIBACT, sono pari ad € 2 mln annui.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 317, della L. 205/2017 aveva autorizzato la spesa di € 1 mln per il 2018 e di € 0,5 mln annui dal 2019 per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT al fine di rafforzare l’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

Per il 2018 esse sono state ripartite con DM 193 del 5 aprile 2018, che ha destinato € 300.000 alla Fondazione Real sito di Carditello, € 250.000 alla Fondazione FS, € 200.000 alla Fondazione di Archeologia e storia dell’arte, da costituirsi, € 100.000 al Consorzio delle residenze reali sabaude; € 50.000 al Museo nazionale dell’emigrazione italiana di cui all’accordo di valorizzazione del 22 gennaio 2018 fra MIBACT, Presidente della regione Liguria e sindaco del comune di Genova; € 50.000 alla Fondazione Ente ville vesuviane; € 50.000 alla Fondazione Aquileia.

Per il 2019, esse sono state ripartite con DM 578 dell’11 dicembre 2019, il cui testo, in base a quanto indicato sul sito del MIBACT, sarà disponibile dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Articolo 1, comma 373
(Fiera internazionale del libro di Francoforte)

 

373. Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.

 

 

Il comma 373 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023 per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia.

 

La Fiera internazionale del libro di Francoforte è la più importante fiera del libro a livello internazionale che ogni anno ha un paese ospite d'onore diverso. Nell'edizione 2023 l'Italia è l'ospite d'onore, come risulta anche nell'accordo di ospitalità n. 6 del 5 febbraio 2018.

 

In base al D.M. 30 dicembre 2019 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse sono stanziate sul cap. 7850 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 


 

Articolo 1, comma 374
(La Triennale di Milano)

 

 

374. Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, è incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Una quota del contributo di cui al primo periodo, pari a 500.000 euro, è destinata a spese di parte corrente e la restante parte a interventi di conto capitale.

 

 

 

Il comma 374 incrementa, nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui, di cui 500.000 per le spese di parte corrente e la restante parte per interventi di conto capitale, il contributo annuo dello Stato alla Fondazione "La Triennale di Milano".

 

In dettaglio, si incrementa il contributo annuo dello Stato di cui all'art.8, co. 1, lett. b), del d. lgs. 273/1999.

 

Si ricorda che «La Triennale di Milano», già ente pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1° giugno 1990, n. 137, è stato trasformato in fondazione e ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato con il d.lgs.273/1999. Ha sede a Milano. Essa ha le seguenti finalità:

a) lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;

b) l'organizzazione, con cadenza triennale, di esposizioni a carattere internazionale, con particolare riferimento ai settori di cui alla lettera a).

     L'art. 8, comma 1, del d. lgs. 273/1999 stabilisce che la fondazione "La Triennale di Milano" provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio;

b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) il contributo ordinario annuale del comune di Milano;

d) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;

e) eventuali proventi di gestione;

f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

    

Per il 2019, il riparto dei suddetti contributi è stato effettuato con D.I. n. 253 del 24 maggio 2019.

In base al D.M. 30 dicembre 2019 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse sono stanziate sui capp. 5515 e 7725 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.


 

Articolo 1, comma 375
(Incremento degli utili del gioco del lotto destinati ai beni culturali)

 

 

375. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la digitalizzazione inerente al patrimonio culturale.

 

 

 

Il comma 375 dispone uno stanziamento di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 per incrementare la quota degli utili del gioco del lotto destinato alla conservazione e al recupero dei beni culturali.

 

Si premette che l'art. 3, co. 83, della L. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha demandato a un decreto del Ministro delle finanze l'introduzione di nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto, stabilendo che una quota degli utili erariali derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto fosse riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali per essere destinata al recupero e alla conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. Tale quota ammonta a circa 500 milioni di euro ogni tre anni.

Da ultimo, l'articolo 2 del D.L 59/2019 ha autorizzato la spesa di 19,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per incrementare la quota degli utili derivanti dal gioco del lotto da destinare allo stesso MIBAC (ora MIBACT) per – fra l'altro - il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.

 

Per le stesse finalità di cui all'art. 3, co. 83, della L. 662/1996 di cui sopra, il comma in esame autorizza la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale.

Articolo 1, comma 376
(Contributi per teatri all'estero)

 

 

376. Al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

 

 

 

Il comma 376 autorizza la spesa di 500.000 euro annui dal 2020 per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero.

 

In particolare, per favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero[41], con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Le risorse sono appostate sul cap. 6647 dello stato di previsione del MIBACT.

 

Si segnala che l'articolo 1, comma 587, della L. 232/2016 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero. E' quindi intervenuto il D.P.C.M. n. 388 del 6 luglio 2017 che ha individuato gli interventi da finanziare con il Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (cd. Fondo cultura), attribuendo al MIBACT 2 milioni di euro per il 2017, 4,5 milioni di euro per il 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, destinati ad attività di promozione del cinema, dello spettacolo e dell'arte italiani all'estero. Il relativo programma di interventi riferito al quadriennio 2017-2020, per il MIBACT, è stato approvato con D.M. n. 525 del 4 dicembre 2017.


 

Articolo 1, comma 377
(Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale)

 

 

377. Al fine di consentire la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale da destinare alle associazioni presenti sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.

 

 

 

Il comma 377 istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale.

 

Al riguardo, si ricorda che, il 20 settembre 1870, un corpo di bersaglieri del regio esercito entrò a Roma attraverso la breccia di Porta Pia. Pochi giorni dopo, un plebiscito popolare sancì l'annessione della città all'Italia. Il 21 gennaio 1871 la capitale del Regno fu trasferita da Firenze a Roma e il successivo 3 febbraio Roma fu proclamata capitale d'Italia con L. 33/1871.

 

Il Fondo, dotato di uno stanziamento pari a € 500.000 per il 2020, è istituito al fine di consentire la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d’Italia ed è destinato alle associazioni presenti sul territorio.

Le risorse sono allocate sul piano di gestione n. 20 del cap. 2551, “Contributi a istituzioni sociali”.

 

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo – per la cui emanazione non è stato previsto un terminesi provvede a definire i criteri per l’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e “al riparto” delle risorse.

In fase applicativa occorrerà verificare se con lo stesso decreto saranno individuati anche i criteri per il riparto delle risorse.

 

Si tratta di disposizioni che affiancano la disciplina ordinaria per lo svolgimento di celebrazioni.

Al riguardo, si ricorda che la L. 420/1997 aveva inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza. Al fine indicato, ha previsto l’istituzione, presso il MIBACT, della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, alla quale ha affidato il compito di deliberare, per quanto qui interessa, sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull’ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso.

Nel tempo, tuttavia, sono stati numerosi gli interventi disposti con altre procedure. In particolare, vari comitati promotori di celebrazioni sono stati costituiti con legge[42].

 

Per completezza si ricorda che il 3 febbraio 2020 il Campidoglio ha dato avvio alle celebrazioni ufficiali per i 150 anni dall’istituzione di Roma come Capitale d’Italia.


 

Articolo 1, comma 378
(Festival del cinema italiano all'estero)

 

 

378. Per consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero nel quadro del programma « Vivere all'italiana», nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è iscritto un finanziamento integrativo di 800.000 euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

 

 

Il comma 378 assegna un finanziamento integrativo di 800.000 euro per il 2020 in favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero.

 

In dettaglio, si prevede che per consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero nell'ambito del programma "Vivere all'italiana", nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) è iscritto un finanziamento di 800.000 euro per il 2020.

 

Il piano di promozione integrata “VivereALL’Italiana”, lanciato nel corso della conferenza dei direttori degli Istituti Italiani di Cultura del dicembre 2016, è stato elaborato dal MAECI in collaborazione con MIBAC, MIUR, RAI, Società Dante Alighieri ed altri partner della diplomazia culturale.

 

Tale finanziamento è ripartito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT).

 


 

Articolo 1, commi 379 e 380
(Istituzione del Fondo Antonio Megalizzi)

 

 

379. Nel rispetto delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero un Fondo, denominato « Antonio Megalizzi», con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2020.

380. Al riparto del fondo di cui al comma 379 si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

I commi 379 e 380 istituiscono nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico il Fondo Antonio Megalizzi, con una dotazione pari ad € 1 mln per il 2020.

 

Le risorse sono state allocate nel cap. 3131 dello stato di previsione del MISE.

 

In particolare, il Fondo è istituito allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche (ma, evidentemente, non necessariamente) attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri devono essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, per la cui emanazione non è stato indicato un termine.

Il decreto non risulta ancora intervenuto.

Il Fondo deve essere ripartito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto (ora) con il Ministro dell’università e della ricerca[43], che dovrebbe essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In fase applicativa occorrerà verificare con quale atto saranno definiti i criteri di riparto.

 

In argomento, si ricorda che, a seguito dell’uccisione, nel dicembre 2018, a Strasburgo, in un attacco terroristico, di Antonio Megalizzi – giornalista radiofonico lì presente per seguire i lavori dell’Assemblea del Parlamento europeo –, il 1° ottobre 2019 l’Assemblea della Camera aveva approvato, in una nuova formulazione, la mozione 1-00146[44] con la quale ha impegnato il Governo:

“1) ad intraprendere ogni iniziativa di competenza per rinnovare il ricordo di Antonio Megalizzi, in particolare attraverso l'istituzione di una borsa di studio in suo nome presso una scuola di giornalismo di una delle università pubbliche italiane per il praticantato di giornalista professionista, destinata a giovani desiderosi di diffondere un'informazione chiara, corretta e diretta;

2) a sostenere l'impegno della Conferenza dei rettori delle università italiane nell'incentivare la realizzazione negli atenei pubblici italiani di azioni ed attività dedicate alla memoria di Antonio Megalizzi, che possano concretizzarsi in premi e riconoscimenti destinati agli studenti più meritevoli, in borse di studio e nella denominazione in suo onore di aule destinate alle attività di web radio e media communication”.

 

Si ricorda, infine, che il 14 febbraio 2020 presso la Sala Depero della provincia autonoma di Trento, si è svolta la cerimonia di apertura della Fondazione Antonio Megalizzi, fondata dalla famiglia Megalizzi insieme con la provincia autonoma di Trento, il comune di Trento, l’Università degli studi di Trento, la Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), il Sindacato dei giornalisti del Trentino-Alto Adige, l’Unione sindacale giornalisti Rai (Usigrai), RadUni – Associazione operatori radiofonici universitari e Articolo21.

 

 


 

Articolo 1, comma 381
(Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana)

 

 

381. Al fine di implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

 

 

 

Il comma 381 autorizza la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano.

Si tratta di un progetto inaugurato dal CNR a maggio 2019, consistente in una "nuova infrastruttura digitale che permette di conoscere la storia politica, civile e istituzionale del Paese attraverso la lettura integrata della memoria documentaria custodita da diverse istituzioni pubbliche e private".

Per ulteriori informazioni di veda qui. Si veda anche il comunicato stampa della Presidenza della Repubblica.


 

Articolo 1, comma 382
(Lega delle autonomie locali)

 

382. Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali, è autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle autonomie locali.

 

 

Il comma 382 assegna un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle autonomie locali.

 

L'obiettivo del contributo straordinario è di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali.

La Legautonomie è un’associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, costituitasi nel 1916 e impegnata sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali.

Negli ultimi anni Legautonomie ha svolto la propria attività anche nella formazione e nella consulenza tecnica e metodologica e di ricerca e indagine conoscitiva per favorire e promuovere l’innovazione organizzativa e l’introduzione di nuovi modelli di gestione nei governi locali.

A Legautonomie aderiscono circa 2.500 enti tra comuni, province, regioni e comunità montane (fonte www.legautonomie.it).

 


 

Articolo 1, comma 383
(Contributi per le scuole di eccellenza nazionale
nella formazione musicale)

 

 

383. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

Il comma 383 incrementa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020 le risorse per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali, di cui all'art. 1, co. 1, lett. c), del D.L. 34/2011, al fine di erogare contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale.

 

La disposizione riproduce quanto già previsto, per il solo anno 2018, dall'art. 1, co. 346, della L. 205/2017.

In attuazione di quanto previsto dalla L. 205/2017 è intervenuto il D.M. n. 433 del 15 ottobre 2018, come integrato dal D.M. n. 573 del 21 dicembre 2018, che ha ripartito 1 milione di euro per il 2018 tra i seguenti soggetti:

§  Fondazione Accademia musicale Chigiana, Siena;

§  Fondazione Scuola di musica di Fiesole;

§  Accademia pianistica internazionale, Imola;

§  Istituzione teatro lirico sperimentale, Spoleto;

§  Associazione lirico-concertistica italiana;

§  Associazione Siena Jazz - Accademia nazionale del jazz, Siena;

§  Accademia di alta formazione artistica e musicale Lorenzo Perosi, Biella;

§  Fondazione Paolo Grassi, Martina Franca;

§  Associazione Accademia di musica di Pinerolo;

§  The Bernstein School of Musical Theater.

 

Il contributo di 1 milione di euro destinato alle scuole di eccellenza nazionale nell'ambito dell'altissima formazione musicale viene resto stabile, in quanto opera a decorrere dal 2020, ed è finalizzato a garantire il proseguimento della loro attività.

In base al D.M. 30 dicembre 2019 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse sono appostate sul cap. 2572 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Si ricorda che l'autorizzazione di spesa oggetto di incremento, prevista dall'art. 1, co. 1, lett. c), del D.L. 34/2011 è pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2011 e concerne interventi in favore di enti e istituzioni culturali, appostate sui capitoli 3670 e 3671 della Direzione generale biblioteche e istituti culturali.

 

Al riparto delle risorse, sulla base delle esigenze prospettate si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 


 

Articolo 1, comma 384
(Recupero di beni di interesse storico e riqualificazione
aree industriali dismesse)

 

 

384. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il « Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico», con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.

 

 

 

Il comma 384 istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), il "Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico" con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

L'obiettivo della disposizione è la riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e di abbandono, nonché la riduzione del consumo di suolo.

 

In base al D.M. 30 dicembre 2019 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse sono appostate sul cap. 8200 dello stato di previsione del MIBACT.

 

Si ricorda che nella XVII legislatura, la 7a Commissione del Senato ha approvato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla mappa dell’abbandono dei luoghi culturali (Doc. XVII, n. 6). Tra gli interventi necessari venivano citati:

§  la realizzazione, da parte dell’Agenzia del demanio – di concerto con le regioni, gli enti locali e le associazioni di categoria – di un "censimento il più possibile particolareggiato, definito ed esaustivo dei beni statali che versano in stato di degrado e abbandono, anche a seguito di danni provocati da calamità naturali (terremoti, alluvioni), nonché del patrimonio immobiliare dismesso, anche al fine di favorire l’allocazione di risorse pubbliche inutilizzate per la valorizzazione dei luoghi medesimi;

§  la mappatura dei «beni culturali immateriali», anche attraverso apposite linee guida fornite alle Soprintendenze e avvalendosi dell’apporto dell’associazionismo accreditato;

§  l'inserimento dei luoghi dell’abbandono nei piani paesaggistici regionali;

§  l'estensione delle agevolazioni fiscali in accordo a quelle previste dall’art bonus;

§  la promozione del trasferimento di beni culturali fra le istituzioni pubbliche, ovvero del loro affidamento a soggetti consentiti dall’ordina-mento, individuando per ciascuno l’allocazione ottimale per contrastarne l’abbandono ed assicurarne una gestione sostenibile;

§  l'inserimento del recupero e dell’utilizzo del patrimonio culturale nel più generale ambito delle politiche sociali;

§  il reperimento di risorse adeguate per dare piena attuazione a quanto previsto all’articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 affinché le istituzioni scolastiche siano in grado di promuovere e diffondere lo "sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità`, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali".

 

Si stabilisce poi che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono dettate le relative disposizioni attuative.

 


 

Articolo 1, comma 385
(Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano)

 

 

385. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene nonché per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza, allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.

 

 

 

Il comma 385 autorizza la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per la Badia di Santa Maria di Pattano, anche con l'auspicio di farne un'attrazione turistico-culturale di rilevanza internazionale.

 

In dettaglio, si prevede un finanziamento straordinario a favore della Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania, in provincia di Salerno.

L'importo della spesa autorizzata è pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2020.

Giustificato in virtù "dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia", il contributo è finalizzato non solo alla tutela e conservazione del bene ma anche alla realizzazione di lavori di restauro e messa in sicurezza. L'auspicio è quello di rendere la Badia un'attrazione turistico-culturale di rilevanza nazionale ed internazionale.

 

In base al D.M. 30 dicembre 2019 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse sono stanziate sul cap. 7482 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.


 

Articolo 1, comma 386
(Contributo straordinario per la Fondazione Ente Ville Vesuviane)

 

 

386. Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, alla Fondazione Ente Ville Vesuviane è assegnato un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

 

 

Il comma 386 assegna un contributo straordinario alla Fondazione Ente Ville Vesuviane per il triennio 2020-2022.

 

In particolare, il contributo, pari ad € 600.000 per ciascun anno del triennio 2020-2022, è finalizzato ad assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Si ricorda che la Fondazione Ente Ville Vesuviane, ente con personalità giuridica di diritto privato, posta sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è subentrata, nel 2009, ai sensi del d.lgs. 419/1999[45], al Consorzio di diritto pubblico “Ente per le Ville Vesuviane” (ente pubblico non economico istituito con L. 578/1971 tra Stato, regione Campania, provincia di Napoli, comuni vesuviani di Napoli, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco).

In base allo statuto, la Fondazione ha lo scopo di provvedere – previa autorizzazione per i singoli interventi espressa dai competenti uffici del Ministero – alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII, con i relativi parchi e giardini, di cui abbia la legittima disponibilità e che siano ricomprese negli elenchi redatti ai sensi dell’art. 13 della L. 578/1971 ed approvati con i decreti ministeriali 19 ottobre 1976 e 7 febbraio 2003[46]. Gli immobili sono destinati alle finalità stabilite dall’art. 2 della stessa L. 578/1971: biblioteche, sale di lettura, musei, luoghi espositivi per mostre d’arte, ferma restando, per la loro destinazione ad altri usi compatibili con la loro natura di bene artistico, la necessità della preventiva autorizzazione dei competenti uffici ministeriali preposti alla tutela.

Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone dei redditi derivanti dal patrimonio, di ogni eventuale contributo od erogazione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio, di introiti derivanti da eventuali attività, anche connesse o accessorie a quelle istituzionali, svolte dalla Fondazione, di conferimenti dei soggetti fondatori.

Con DM 5 aprile 2018, relativo al riparto per il 2018 delle risorse di cui all’art. 1, co. 317, della L. 205/2017 – che ha autorizzato somme per € 1 mln per il 2018 e € 500.000 annui dal 2019 a favore dei soggetti giuridici creati o partecipati da Mibact – alla Fondazione Ente Ville Vesuviane sono stati destinati € 50.000.

Per il 2019, è intervenuto il DM 578 dell'11 dicembre 2019, il cui testo tuttavia non è ancora disponibile sul sito del MIBACT in quanto sottoposto agli organi di controllo.

Per il medesimo 2019, comunque, con DM 347 del 25 luglio 2019, di riparto dei contributi annuali agli istituti culturali ai sensi dell’art. 8 della L. 534/1996[47], sono stati destinati alla Fondazione € 2.000.


 

Articolo 1, commi 387 e 388
(Fondo per l'introduzione del «Volo Turistico»)

 

 

387. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del « Volo turistico», con una dotazione di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.

388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo emana uno o più decreti al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 387.

 

 

 

I commi 387-388 istituiscono presso il MIBACT un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del «Volo Turistico» con una dotazione di 0,1 mln di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.

 

 

Il comma 387, istituisce presso il MIBACT un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del «Volo Turistico» con una dotazione di 0,1 mln di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.

 

Il comma 388 demanda a uno o più decreti del MIBACT, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di utilizzo del fondo.

 

Si osserva che l’intervento in questione non appare riconducibile, posta la formulazione della norma, né al Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022, approvato dal Consiglio dei ministri il 17 febbraio 2017, né al Nuovo Piano straordinario della mobilità turistica, adottato con Decreto Ministeriale del MIT n. 534 del 16 novembre 2017.

La norma non definisce la nozione di “volo turistico” nonché la ragione che rende necessario lo studio preliminare che viene finanziato con l’istituendo Fondo.


 

Articolo 1, comma 389-392
(Contributi alle scuole e agli studenti per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore)

 

 

389. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.

390. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.

391. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente « IoStudio», di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392. I contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.

392. I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.

 

 

 

I commi 389-392 prevedono la concessione di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore.

 

In particolare, i commi 389 e 390 prevedono contributi alle scuole, mentre il comma 391 prevede contributi agli studenti.

 

Nello specifico, il comma 389 dispone che, a decorrere dal 2020 – e, dunque, dall’anno scolastico in corso –, alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito – previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – un contributo fino al 90% della spesa.

 

Il bando per l’assegnazione dei contributi è emanato annualmente, con decreto del capo del medesimo Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.

 

Ulteriori contributi sono destinati alle scuole secondarie statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi.

 

Nello specifico, il comma 390 stabilisce che, sempre a decorrere dal 2020, alle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell’ambito del piano triennale per l’offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi, è attribuito anche – sempre previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria – un contributo fino al 90% della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale.

Il bando per l’assegnazione del contributo è emanato con le medesime modalità illustrate con riferimento al comma 389.

 

Il comma 391 prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2020-2021 – e, dunque, in tal caso, a partire da settembre 2020 –, gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l’educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all’assegnazione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Il contributo è concesso attraverso una piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello studente “Io studio”, secondo le modalità e i limiti di importo – si intenderebbe, individuali – stabiliti dal decreto di cui al comma 392. Esso non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo dell’ISEE.

In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.

 

In base all’art. 10 del d.lgs. 63/2017, la Carta è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio. Il MIUR (ora, Ministero dell’istruzione[48]) attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e frequentanti una scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado[49].

Alla Carta attribuita agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado può essere associato un borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il medesimo art. 10 ha previsto anche che con decreto dell’allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dovevano essere definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici relativi al diritto allo studio. E’, pertanto, intervenuto il DM 966/2017.

 

Il comma 392 dispone, anzitutto, che i contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo – non superiore a € 20 mln annui dal 2020 – fissato annualmente dal DPCM che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1, co. 6, della L. 198/2016.

A tali fini, il medesimo Fondo è incrementato di € 20 mln annui dal 2020.

 

Il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’art. 1 della L. 198/2016.

Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM.

La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con altro DPCM. Da ultimo, per il 2019 è intervenuto il DPCM 29 ottobre 2019, che ha ripartito complessivamente € 143.316.7127,50.

 

Dispone, altresì, che con DPCM o con decreto del Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, di concerto (ora) con il Ministro dell’istruzione, che doveva essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri per l’accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l’individuazione annuale della platea degli studenti aventi diritto ai contributi di cui al comma 391 anche con riferimento ai risultati del monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.


 

Articolo 1, comma 393
(Credito d’imposta per la vendita al dettaglio di giornali)

 

 

393. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il credito d'imposta di cui ai commi da 806 a 809 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

 

 

 

Il comma 393 riconosce per l’anno 2020 il cosiddetto credito d’imposta edicole agli esercenti attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita della stampa quotidiana e periodica anche nei casi in cui la predetta attività non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

 

In particolare, il comma 393 dispone che per l’anno 2020 il credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi da 806 a 809) per gli esercenti attività commerciali non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, sia riconosciuto anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (ipotesi esclusa per il 2019 dal comma 806).

 

Si ricorda che i citati commi da 806 a 809 della legge di bilancio 2019 prevedono un credito d’imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole e gli altri rivenditori al dettaglio). L’agevolazione è limitata agli anni 2019 e 2020 ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, nonché su altre eventuali spese di locazione.

L’agevolazione fiscale si estende (comma 806, ultimo periodo) a quegli esercizi i quali – pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali – siano però gli unici punti vendita nel comune considerato (come identificati dall’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001).

 

Si rammenta che tale ultima disposizione prevede che possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita medie e grandi, nonché i centri commerciali,  come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

 

Il credito d’imposta è riconosciuto per due anni (2019 e 2020) e nel limite, rispettivamente, di 13 milioni di euro e di 17 milioni. A ciascun esercente il credito d’imposta spetta nel limite di 2000 euro all’anno. Se ne può fruire entro i limiti delle regole europee sugli aiuti de minimis e solo mediante modulo F24 in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Le disposizioni applicative per accedere al credito di imposta sono state successivamente disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2019.

 

Il secondo periodo del comma 393 specifica tuttavia che l’agevolazione è riconosciuta in ogni caso prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

 

Una panoramica completa della disciplina dell’agevolazione è consultabile alla pagina web Credito di imposta edicole del Dipartimento per l'informazione e l'editoria-Presidenza del Consiglio dei ministri.

 


 

Articolo 1, comma 394
(Contributi diretti a imprese radiofoniche e a
imprese editrici di quotidiani e periodici)

 

 

394. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di ventiquattro mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

 

 

 

Il comma 394 – come novellato dall’art. 1, co. 10-quaterdecies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) – differisce di 24 mesi, in previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell’informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell’informazione, i termini riguardanti l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una già prevista revisione organica della normativa di settore, dalla L. di bilancio 2019.

 

In particolare, l’art. 1, co. 10-quaterdecies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha disposto il differimento di ulteriori 12 mesi rispetto al differimento di 12 mesi già previsto dal testo iniziale del co. 394 in esame.

 

Con riferimento al differimento previsto dalla norma, preliminarmente si ricorda che, in base all’art. 8, co. 2, del DPR 223/2010, le domande per l’accesso al contributo devono essere presentate dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 1586 (disegno di legge di bilancio 2020) sottolineava che il differimento era finalizzato ad evitare che, già a decorrere da gennaio 2020, si determinassero gli effetti di abolizione o riduzione dei contributi, con conseguenti effetti sia sulla continuità aziendale delle imprese, sia sui livelli occupazionali, senza che fosse previamente intervenuta, come peraltro richiedeva la stessa legge di bilancio 2019, una revisione organica della normativa di settore.

 

Al riguardo, si ricorda che il 25 marzo 2019 si era dato avvio agli Stati generali dell’editoria, con una fase di consultazione on-line, in cui cittadini e operatori del settore potevano avanzare le proprie proposte all’interno di cinque aree tematiche: informazione primaria, giornalisti e altri operatori del settore, editoria, mercato, cittadini. In base al comunicato stampa presente sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, l’elenco analitico di tutte le proposte sarebbe stato reso pubblico e sottoposto alla valutazione degli attori istituzionali della filiera e, in un confronto pubblico intermedio, si sarebbero approfondite le istanze e le valutazioni sulle singole proposte. Al termine delle consultazioni sarebbe stato presentato un documento finale completo, frutto del lavoro condiviso di tutte le parti coinvolte, oggetto di un ulteriore momento di confronto pubblico.

Dopo la prima fase di consultazioni on-line – sviluppatasi dal 18 aprile al 18 maggio 2019 –, dal 28 maggio al 4 luglio si sono svolti incontri pubblici con operatori e categorie del settore. Qui il calendario degli incontri.

 

Da ultimo, l’attuale sottosegretario di Stato con delega all’editoria, nel corso delle dichiarazioni programmatiche rese presso la VII Commissione della Camera il 29 ottobre 2019 – ricordato che la disciplina che regola l’intervento dello Stato nel settore dell’editoria è il frutto di una stratificazione di norme, anche di diversa ispirazione, che hanno comportato una condizione di instabilità del quadro legislativo e di incertezza sulle risorse disponibili –, ha evidenziato come l’esigenza di riordino e stabilizzazione della legislazione di settore non sia più differibile. In tal senso, ha sottolineato la necessità di una nuova legge di sistema per l’editoria, che ha definito Editoria 5.0. Più nello specifico, ha evidenziato che “il differimento di un anno dei termini – già previsti dalla legislazione vigente – per la riduzione dei contributi diretti all’editoria, proposto nel disegno di legge di bilancio per il 2020, è finalizzato proprio a ridisegnare, in tempi ragionevoli, questo sistema di sostegno (…)”, con l’obiettivo di “dare stabilità e certezza alla contribuzione diretta”.

 

Pertanto, a seguito del differimento disposto dal comma 394, come novellato dall’art. 1, co. 10-quaterdecies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020):

·      decorre dal 31 gennaio 2022 l’abolizione dei contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 1 della L. 230/1990 aveva concesso un contributo (per il solo triennio 1990-1992) alle imprese radiofoniche private che nel triennio 1987-1989 avessero (fra l’altro) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le 7 e le 20.

In seguito, l’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, ha previsto la concessione dei contributi diretti cui all'art. 4 della L. 250/1990 alle imprese radiofoniche che avessero svolto attività di interesse generale, così come definita dall'art. 1 della L. 230/1990.

Ancora dopo, l’art. 44, co. 1, lett. b-bis), del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha previsto che tali imprese mantenevano il diritto all'intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

Successivamente, l’art. 1, co. 810, lett. a), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) – come modificato dall’art. 30-quater, co. 4, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) – aveva previsto, a decorrere dal 31 gennaio 2020, l’abrogazione della L. 230/1990 e la novella dell’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, in quest’ultimo sopprimendo il riferimento alle imprese radiofoniche private che avessero svolto attività di informazione di interesse generale.

In base alle informazioni disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio –Dipartimento per l’informazione e l’editoria, negli anni ha beneficiato del contributo unicamente l’impresa Centro di produzione Spa, titolare dell’emittente Radio Radicale[50].

Su tale impresa, si veda anche la scheda relativa all’art. 1, co. 397-398;

·      decorre dall’annualità di contributo 2021 la riduzione progressiva dell’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere dall’annualità di contributo 2024, per le seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:

-     imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici (art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 70/2017);

-     enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto (art. 2, co. 1, lett. c), d.lgs. 70/2017);

-     imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro (art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 70/2017). Al riguardo si ricorda, peraltro, che il contributo a tali imprese è stato previsto limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. 198/2016, con termine, dunque, con l’annualità di contributo 2021.

Per le imprese indicate, l’art. 1, co. 810, lett. b), della L. 145/2018 aveva previsto la progressiva riduzione dell’importo complessivamente erogabile a ciascuna di esse, fino alla totale abolizione dal “1° gennaio 2022” – rectius: “a decorrere dall’annualità 2022” –, dei contributi concessi, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. 70/2017, nella seguente misura:

- per l’annualità 2019, del 20% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500.000;

- per l’annualità 2020, del 50% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500.000;

- per l’annualità 2021, del 75% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500.000.

 

Nella XVII legislatura, il settore del sostegno all’editoria è stato interessato da un ampio intervento di riforma, operato con la L. 198/2016, che ha visto, in particolare, la ridefinizione della disciplina per l’erogazione dei contributi diretti.

Nello specifico, il d.lgs. 70/2017 – intervenuto in attuazione dell’art. 2, co. 1 e 2, lett. da a) a g), della stessa L. 198/2016, e le cui disposizioni si sono applicate a decorrere dalle domande presentate nel 2019 con riferimento all'annualità del contributo 2018 –, nel ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, ha disposto, anzitutto, che i contributi spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM che ripartisce la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

L’intervento di riforma ha, inoltre, ridefinito la platea dei beneficiari dei contributi. Nello specifico, la L. 198/2016 ha stabilito quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, e la costituzione dei soggetti beneficiari come:

·       cooperative giornalistiche;

·       enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;

·       limitatamente a cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro.

Inoltre, ha previsto il mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per:

·       imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche;

·       imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;

·       associazioni dei consumatori;

·       imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

A sua volta, il d.lgs. 70/2017 ha specificato che, ad eccezione delle imprese e degli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, gli altri soggetti possono richiedere i contributi per una sola testata.

 

La L. 198/2016 ha, invece, escluso esplicitamente dai contributi:

·       organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che sono comprese nell'esclusione, oltre alle imprese editrici, anche le imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (art. 4, L. 250/1990);

·       periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico. Il d.lgs. 70/2017 ha specificato che si tratta di quelli che hanno diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;

·       imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa. Successivamente, l’art. 1, co. 10-quinquiesdecies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha disposto che tale disposizione si interpreta nel senso che l’impossibilità di accesso ai contributi per le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati riguarda (solo) le imprese per le quali la stessa partecipazione sia con quote maggioritarie.


 

Articolo 1, comma 395
(Contributo alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma)

 

 

395. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della medesima Fondazione.

 

 

 

Il comma 395 assegna un contributo di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2020, alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma.

 

In dettaglio, la disposizione assegna alla Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma risorse per sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione, per favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e per promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico della Fondazione medesima.

 

In base al D.M. 30 dicembre 2019 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse sono appostate sul cap. 2546 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

La Fondazione Luigi Einaudi onlus per studi di politica, economia e storia di Roma, il cui statuto è disponibile qui, si è costituita nel 1962 ed è stata eretta in ente morale con D.P.R. n. 1850 del 29 ottobre 1963. Per le attività connesse alla biblioteca e alla conservazione di archivi riferiti soprattutto alla storia del Partito liberale, si veda qui.

 


 

Articolo 1, comma 396
(Contributo straordinario in favore dello IAI)

 

 

396. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 100.000 euro per l'anno 2021 in favore del predetto Istituto, allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso del medesimo Istituto.

 

 

 

Il comma 396 - introdotto dal Senato - autorizza l'erogazione di un contributo straordinario di 200.000 euro per il 2020 e di 100.000 euro per il 2021 all'Istituto Affari Internazionali (IAI) finalizzato alla digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso dell’Istituto.

 

La disposizione, per favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dello IAI, riconosce al medesimo un contributo straordinario di 200.000 euro per il 2020 e 100.000 euro per il 2021 finalizzato alla digitalizzazione dei suoi fondi archivistici.

 

L’Istituto Affari Internazionali (IAI) è stato fondato nel 1965 dalla Fondazione Olivetti, dall'Associazione di cultura e politica “Il Mulino” e dal Centro studi “Nord e Sud” su iniziativa di Altiero Spinelli, suo primo direttore.

L'Istituto Affari internazionali di Roma promuove la conoscenza dei problemi di politica internazionale mediante studi, ricerche, incontri e pubblicazioni.

I principali filoni di studio dello IAI si incentrano sui seguenti temi:

1. UE, politica e istituzioni

2. Attori globali (USA, Asia, Africa e America Latina)

3. Europa orientale e Eurasia

4. Mediterraneo e Medioriente

5. Sicurezza, Difesa, Spazio

6. Energia, clima e risorse

7. Multilateralismo e governance globale

8. Politica estera dell'Italia.

 

La biblioteca dello IAI - aperta al pubblico - si è costituita nel 1965 con la creazione stessa dell'Istituto, rappresentando un punto di riferimento qualificato per esperti e studiosi italiani di temi internazionalistici. Attualmente conta più di 27.000 volumi, ivi comprese le annate dei 589 periodici cessati e dei 95 periodici in corso. La crescita annuale è di circa 350 nuove accessioni. La base bibliografica automatizzata conta oltre 23.000 record.

Articolo 1, commi 397 e 398
(Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

 

 

397. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

398. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 397, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30 aprile 2020, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.

 

 

 

I commi 397-398 autorizzano una spesa massima di € 8 mln annui per il periodo 2020-2022 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento del servizio, è stata prevista la “proroga” della convenzione – scaduta a maggio 2019 – con il Centro di produzione S.p.a., titolare dell’emittente Radio Radicale.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni[51], ha previsto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata[52] tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità e, da ultimo, per sei mesi[53]. In particolare, con riferimento all’ultimo periodo:


 

 

Provvedimento

Anno

Onere annuo

art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010)

2010

€ 9,9 mln

2011

€ 9,9 mln

art. 33, co. 38, L. 183/2011 (L. stabilità 2012)

2012

€ 3 mln

art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012)

€ 7 mln

art. 33-sexies D.L. 179/2012 (L. 221/2012)

2013

€ 10 mln

Art. 1, co. 306, L. 147/2013 (L. stabilità 2014)

2014

€ 10 mln

2015

€ 10 mln

Art. 1, co. 177, L. 208/2015 (L. stabilità 2016)

2016

€ 10 mln

Art. 6, co. 2, D.L. 244/2016 (L. 19/2017)

2017

€ 10 mln

 

Da ultimo, come anticipato, l’art. 1, co. 88, della L. 145/2018 aveva autorizzato la proroga della convenzione per sei mesi – e, dunque, fino al 21 maggio 2019 – autorizzando a tal fine la spesa di € 5 mln per il 2019.

Le risorse sono state appostate sul cap. 3021 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 

Successivamente, il 6 giugno 2019, l’Assemblea del Senato aveva approvato la mozione 1-00139 T2, con la quale aveva impegnato il Governo ad attivare tutte le opportune iniziative al fine di:

“a) approvare una normativa di riferimento relativa al servizio radiofonico e multimediale di interesse generale destinato all'informazione e alla comunicazione istituzionale, che qualora preveda l'assegnazione del servizio tramite gara, essa avvenga attraverso un quadro coerente, certo e trasparente degli obblighi, dei criteri, della durata e dei meccanismi di finanziamento del medesimo, in conformità ai più elevati standard tecnologici presenti sul mercato, che disciplini anche il periodo transitorio fino al completo espletamento della gara;

b) attivare una separata convenzione con Centro di produzione SpA di durata triennale, volta esclusivamente a concludere l'attività di digitalizzazione e messa in sicurezza degli archivi di Radio Radicale anche antecedenti all'attivazione della prima convenzione del 21 novembre 1994, e per un importo che copra esclusivamente il costo del personale necessario allo svolgimento di detta attività, prevedendo quale condizione per la stipula della predetta convenzione che l'archivio digitale resti formalmente vincolato all'uso pubblico”.

A seguire, l’art. 30-quater, co. 2, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) aveva disposto che la Presidenza del Consiglio dei ministri corrispondeva alle imprese radiofoniche private che avessero svolto attività di informazione di interesse generale, che percepissero i contributi ai sensi della L. 230/1990 e dell’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006 – ovvero, in base alle informazioni disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, unicamente l’impresa Centro di produzione Spa –, un contributo di € 3 mln per il 2019, finalizzato a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali, non soggetto a riparto percentuale fra gli altri aventi diritto.

 

In particolare, il comma 397 autorizza la spesa massima di € 8 mln annui per il periodo 2020-2022, mentre il comma 398 prevede che la procedura volta all’affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è indetta dal Ministero dello sviluppo economico e deve completarsi entro il 30 aprile 2020.

Decorso tale termine, la convenzione con il Centro di produzione S.p.a. si intende risolta di diritto, salvo che la suddetta procedura non sia stata ancora conclusa.


 

Articolo 1, commi 399-401
(Presidenza del Consiglio e trasformazione digitale)

 

 

399. Ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

400. Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

401. Al comma 1-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale».

 

 

 

Le disposizioni dei commi 399-401 concernono l’esercizio delle funzioni in materia di trasformazione digitale del Paese poste in capo alla Presidenza del Consiglio e destinano risorse aggiuntive ai processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

 

Il comma 399 reca alcuni incrementi di risorse per il "rafforzamento strutturale" dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Già il decreto-legge n. 135 del 2018 ("Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione") ha disposto in materia di piattaforme digitali, prevedendo il trasferimento dall'Agenzia per l'Italia digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei compiti relativi alla piattaforma tecnologica (attraverso il Sistema pubblico di connettività) per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare (attraverso gli strumenti del sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni) l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Si tratta dunque di effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche, di cui siano parte le amministrazioni pubbliche.

Del pari, il medesimo decreto-legge n. 135 del 2018 ha attribuito (a decorrere dal 1° gennaio 2020) alla Presidenza del Consiglio (o ministro da essa delegato) funzioni e compiti conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

Ebbene, per tali attribuzioni alla Presidenza del Consiglio il decreto-legge determinava un onere di 6 milioni annui dal 2020.

A tali risorse, la disposizione qui in commento viene ad aggiungere:

+ 6 milioni per l'anno 2020;

+ 8 milioni per l'anno 2021;

+ 10 milioni a decorrere dall'anno 2022.

 

Il comma 400 autorizza la spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'avvio delle azioni, iniziative e progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana (in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea) nonché per quelli di innovazione e connesse attività di comunicazione.

 

Si dispone - al comma 401 - circa una competenza in capo alla Presidenza del Consiglio relativa a progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e interesse nazionale.

In particolare, quest'ultimo comma reca novella a disposizione del decreto-legge n. 135 del 2018.

Si tratta dell'articolo 8, comma 1-ter, il quale prevede che a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri innanzi conferiti (dall'art. 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016) al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, siano attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri (o al Ministro delegato) che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.

La novella ora viene ad aggiungere che per il medesimo fine attuativo dell'Agenda digitale italiana e per lo sviluppo e la diffusione dell’uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) "individua, promuove e gestisce" progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale.

Tale svolgimento dei progetti di innovazione tecnologica e trasformazione digitale in capo al Presidente del Consiglio (o Ministro delegato) avvenga mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio.


 

rticolo 1, commi 402 e 403
(Piattaforma digitale per le notifiche delle
pubbliche amministrazioni)

 

 

402. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

403. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 402 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

 

 

 

I commi 402 e 403 affidano alla Presidenza del Consiglio lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese. Per la realizzazione della piattaforma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

 

La disposizione affida alla Presidenza del Consiglio lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese.

La Presidenza del Consiglio procede tramite la società per azioni interamente partecipata dallo Stato la cui costituzione è stata disposta dall'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 135 del 2018 (ossia: PagoPA).

Tale società è il gestore della piattaforma.

PagoPA affida lo sviluppo della piattaforma (anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti) alla SOGEI (la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008).

Quella così delineata è piattaforma digitale di utilizzo delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) per effettuare le notifiche con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni (pare di intendere, alle persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del D.P.R. n. 605 del 1973).

Per la realizzazione della piattaforma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

 

Una più articolata disciplina del regime delle notifiche realizzate tramite la piattaforma era presente della proposta emendativa approvata in sede referente presso il Senato in prima lettura (riferita all'A.S. n. 1586-annesso), indi dichiarata tuttavia, per questa (ordinamentale) parte, inammissibile dalla Presidenza del Senato.


 

Articolo 1, commi 405 e 406
(Anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano)

 

 

405. In occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali sono assegnate, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza.

406. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata, ove nominata, ad avvalersi della suddetta struttura di missione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405 in favore delle istituzioni interessate, nonché di enti pubblici e privati senza fine di lucro, e l'ammontare massimo dei medesimi contributi.

 

 

 

I commi 405 e 406 riguardano iniziative celebrative del centesimo anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano.  

 

La disposizione tratta della ricorrenza del centesimo anniversario dalla fondazione del Partito comunista italiano, avvenuta a Livorno in data 21 gennaio 1921. 

A tal fine essa prevede si attingano risorse finanziarie (non determinate nell'importo) dalla Struttura di missione per gli anniversari nazionali, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio (o se nominata, della "Autorità politica delegata" ad avvalersi della menzionata struttura di missione) sono definite le modalità per l'assegnazione dei contributi (e il loro ammontare massimo), per la promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza.

Destinatari dei contributi sono "le istituzioni interessate, nonché enti pubblici e privati senza fini di lucro".

 

L'articolo 1, comma 334 della legge n. 205 del 2017, ha previsto - "in occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano" - un'autorizzazione di spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, peraltro a favore di uno specifico istituto (l'Istituto Luigi Sturzo), per alcune specifiche finalità: programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, nonché promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare.


 

Articolo 1, commi 407-409
(Razionalizzazione dei Centri per l'elaborazione delle informazioni-CED della pubblica amministrazione centrale)

 

 

407. Al fine di conseguire risparmi di spesa e di accrescere la qualità, la sicurezza, l'efficienza energetica e la continuità operativa dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione centrale, come definiti dall'articolo 33-septies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad esclusione dei CED di cui al comma 3 dello stesso articolo 33-septies, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, adotta un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED.

408. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri dà attuazione all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 407 e adotta ogni atto necessario a tal fine. Agli atti di cui al primo periodo non si applica l'articolo 14-bis, comma 2, lettere c), f) e g), del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

409. Dall'attuazione dei commi 407 e 408 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

 

Ai commi 407-409 si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) emani un atto di indirizzo e coordinamento a fini di razionalizzazione dei CED (Centri per l'elaborazione delle informazioni) della pubblica amministrazione centrale.

 

Tali previsioni si pongono come attuative dell'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179 del 2012, il quale affidò all'Agenzia per l'Italia digitale l'effettuazione di un censimento dei CED della pubblica amministrazione nonché l'elaborazione di linee guida, onde definire un piano triennale di loro razionalizzazione (a fini di interoperabilità, efficienza, sicurezza).

Sulla falsariga di una più recente evoluzione normativa che tende a traslare alla Presidenza del Consiglio competenze e funzioni in materia di infrastrutture digitali, innanzi attribuite Agenzia per l'Italia digitale (AgID), le disposizioni qui in commento introdotte in sede di legge di bilancio attribuiscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri (o al Ministro delegato) il compito di adottare un "atto di indirizzo e coordinamento".

Questo atto deve perseguire risparmi di spesa e maggior qualità, sicurezza, efficienza energetica, continuità operativa dei CED dell'amministrazione pubblica centrale.

Sono tuttavia esclusi (per effetto del rinvio normativo all'articolo 33-septies, comma 3 del decreto-legge n. 179 del 2012) i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DE).

 

La successiva attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento è demandata alla competente struttura della Presidenza del Consiglio, la quale "adotta ogni atto necessario a tal fine", senza 'coinvolgimento' dell'AgID (ossia senza che si applichi l'articolo 14-bis del codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo n. 82 del 2005: quell'articolo enumera le competenze dell'AgID in materia di utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione).

È prevista una clausola di invarianza finanziaria (e la struttura della Presidenza del Consiglio è tenuta a provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente).

 

Una definizione di CED si rinviene nell'articolo 33-septies, comma 2 del decreto legge n. 179 del 2012 sopra citato.

"Con il termine CED è da intendere il sito che ospita un impianto informatico atto alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete per la connessione e apparati di memorizzazione di massa".


 

Articolo 1, commi 410-412
(Interventi per gli Istituti tecnici superiori ed
educazione alla cultura d'impresa)

 

 

410. All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale».

411. All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « di concerto con» sono inserite le seguenti: « l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e».

412. Al fine di favorire, attraverso il sistema degli istituti tecnici superiori, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

 

 

I commi 410-412 intervengono anzitutto sull'iter procedurale relativo all'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) nonchè dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati. Inoltre, per l'anno 2020, essi destinano una quota del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore a investimenti in conto capitale per la infrastrutturazione di sedi e laboratori.

 

Preliminarmente, si ricorda che, a seguito della riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – istituito con l’art. 69 della L. 144/1999 e costituente un sistema di “formazione terziaria non universitaria” –, operata, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, co. 631, della L. 296/2006, con il D.P.C.M. 25 gennaio 2008, sono state previste tre differenti tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e Istituti tecnici superiori (ITS). In particolare, il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 ha previsto che gli ITS – istituiti dall’art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) – possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro competenza. Gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, alla quale possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della Fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l’alta formazione, anch’essa ubicata nella provincia; un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando, ai sensi dell’allegato A del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, la distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all’ITS. Ai percorsi si accede con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero, a seguito, dell’art. 1, co. 46, della L. 107/2015, di un diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, la cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con D.I. (MIUR-Lavoro) 27 aprile 2016, n. 272. Per ulteriori informazioni sui percorsi ITS si veda qui.

 

I commi 410 e 411 novellano l'art. 1, co. 468, della L. 145/2018, stabilendo che l'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli ITS, nonchè dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati viene effettuata periodicamente, a partire dall'anno 2020, con frequenza biennale e non più una tantum entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Detta attualizzazione è finalizzata all'istituzione di nuovi Istituti tecnici superiori o all'eventuale accorpamento di quelli già istituiti. Una ulteriore modifica concerne le istituzioni coinvolte nell'adozione del relativo decreto. Attualmente si procede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR[54]) di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata: la novella inserisce anche il concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

 

Il comma 412 destina, per il 2020, una quota del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore, pari a 15 milioni di euro, a investimenti in conto capitale non inferiori a 400.000 euro per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Ciò al fine di favorire, mediante il sistema degli Istituti tecnici superiori, la diffusione della cultura tecnica e scientifica, necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano. Viene dunque posto un vincolo di destinazione per una quota del Fondo medesimo.

 

L’art. 1, co. 875, della L. 296/2006 ha istituito il citato Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore. In particolare, al Fondo confluiscono somme stanziate a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006 (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell’Istruzione e formazione tecnica superiore), nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore. L'art. 1, co. 875, già stabilisce un vincolo di destinazione per una quota del Fondo, in quanto 14 milioni di euro annui sono specificatamente destinati ai percorsi svolti dagli ITS.

Il Fondo è allocato sul capitolo 1464 dello stato di previsione del MIUR. Per il 2020, le relative risorse ammontano a 48.355.436 euro.

 

Le risorse destinate a tali finalità (parrebbe solo la quota relativa alla infrastrutturazione di sedi e laboratori) sono ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata.

 

Quanto alle modalità di assegnazione del Fondo, si segnala che secondo l'art. 1, co. 465-466, della L. 145/2018 tutte le risorse del Fondo citato sono ripartite e assegnate dal MIUR – entro il 30 settembre di ciascun anno – alle regioni, che le riversano agli ITS che nell’annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione effettuata secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con Accordo del 5 agosto 2014, come modificato con l’Accordo del 17 dicembre 2015. Permane peraltro l'obbligo - già sancito dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 - di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. Inoltre, la L. 107/2015, n. 107, all’articolo 1, co. 45, ha previsto l’assegnazione alle singole fondazioni ITS, quale elemento di premialità, di quota parte non inferiore al 30 per cento del Fondo medesimo. Per il 2019 i criteri di riparto sono stati definiti con D.M. n. 406 dell'8 maggio 2019.

 

Sugli incentivi cd. Industria 4.0 – i più rilevanti dei quali sono il cd. Iperammortamento e Superammortamento degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi cd. Industria 4.0, credito di imposta in ricerca e sviluppo, credito di imposta Formazione 4.0, Fondo di garanzia PMI, Centri di competenza ad alta specializzazione e “Nuova Sabatini” - nonché sul Piano Impresa 4.0 si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare.

 


 

Articolo 1, commi 413 e 414
(Carta Giovani nazionale)

 

 

413. Al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato « Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN)» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

414. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta giovani nazionale (CGN).

 

 

 

Il comma 413 istituisce un "Fondo per la Carta Giovani Nazionale", destinandogli 5 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022.

Il comma 414 demanda le modalità attuative della Carta a decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport.

 

La disposizione - introdotta dal Senato - istituisce un Fondo per la Carta Giovani Nazionale.

Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio.

La finalità è la promozione dell'accesso "ai beni e ai servizi" per i giovani tra quindici e trentacinque anni di età, i quali siano cittadini italiani ed europei residenti in Italia.

Si demanda la determinazione delle modalità attuative della Carta Nazionale Giovani, a decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio.

Il decreto ministeriale (del quale non è specificata natura regolamentare mediante rinvio all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988) definirà criteri, "funzionalità" e modalità realizzative e di distribuzione della Carta.

 


 

Articolo 1, commi 415 e 416
(Autorizzazione all’assunzione di magistrati vincitori di concorso)

 

 

415. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2020, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.

416. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 415 è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 16.695.800 per l'anno 2021, di euro 18.258.140 per l'anno 2022, di euro 18.617.344 per l'anno 2023, di euro 23.615.918 per l'anno 2024, di euro 23.755.234 per l'anno 2025, di euro 24.182.536 per l'anno 2026, di euro 24.681.056 per l'anno 2027, di euro 25.108.360 per l'anno 2028 e di euro 25.606.880 a decorrere dall'anno 2029.

 

 

 

Il comma 415 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020. Il comma 416 reca la copertura finanziaria della disposizione.

 

 

La Relazione tecnica dell’originario disegno di legge di bilancio, chiarisce che si tratta dell’autorizzazione all’assunzione dei magistrati ordinari vincitori del concorso per 320 posti, bandito con il D.M. 31 maggio 2017, le cui procedure si concluderanno nel corso dell’anno 2019. La Relazione specifica inoltre che in relazione al suddetto concorso si prevedono un totale di 250 vincitori (che saranno immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 2020) e che la quantificazione degli oneri si riferisce a 200 unità, in quanto l’assunzione delle ulteriori 50 unità potrà essere effettuata mediante utilizzo delle somme derivanti da turn over.


 

Articolo 1, comma 417
(Misure per la funzionalità degli uffici giudiziari)

 

 

417. All'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di 20 milioni di euro per l'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: « e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020»;

b) dopo le parole: « aree colpite da eventi sismici,» la parola: « nonché» è soppressa;

c) dopo le parole: « della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari» sono aggiunte le seguenti: «, nonché all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 5), della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo».

 

 

 

Il comma 417 incrementa la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero della giustizia, per il finanziamento degli interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici e al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. É inoltre aggiunta alla predetta destinazione anche il finanziamento dell'attribuzione di sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie, erogabili anche a favore del personale amministrativo.

 

In particolare, il comma 417 modifica l'articolo 1, comma 457 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017).

 

Tale comma ha istituito nello stato di previsione 2018 del Ministero della giustizia un fondo di 20 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, finalizzato:

§  ad interventi urgenti per la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento a quelli che si trovano in aree colpite dai recenti eventi sismici;

§  al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.

 

La disposizione in commento incrementa la dotazione del suddetto Fondo, stanziando 1.961.966 euro all'anno a decorrere dal 2020. Inoltre si prevede che le risorse del Fondo siano destinate anche all'attribuzione di sussidi economici (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 5 della legge n. 195 del 1958), erogabili ai magistrati e alle loro famiglie e a favore del personale amministrativo.

 

Il comma 1, n. 5) dell'articolo 10 della legge n. 195 del 1958 prevede che spetta al Consiglio superiore della magistratura deliberare sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziate, in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 19 (ormai abrogato, che recava "Nuove norme per la concessione dei compensi per il lavoro straordinario e del premio di presenza ai dipendenti statali") e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.

 

Il Csm, con la circolare n. P.12933/2003 del 23 giugno 2003 ha regolamentato tale attribuzione disponendo che "l'erogazione dei sussidi è ricollegata all'accadimento di eventi imprevedibili e di particolare gravità comportanti cospicui esborsi che colpiscano il magistrato o i suoi familiari, fiscalmente a carico e, a determinate condizioni, anche non fiscalmente a carico".


 

Articolo 1, comma 418
(Disposizioni in materia di personale
dell’Amministrazione della giustizia)

 

418. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 311 è inserito il seguente:

« 311-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 311».

 

 

Il comma 418 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione la definizione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di 7 direttori di istituti penitenziari minorili.

 

Il comma 418 introduce un ulteriore comma, il 311-bis, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). La nuova disposizione prevede che le modalità e i criteri per le assunzioni dei 7 direttori di istituti penitenziari minorili, previste dal comma 311 della legge di bilancio 2019, siano determinate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

 

Il comma 311 della legge di bilancio dello scorso anno ha aumentato di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, la disposizione ha previsto che il Ministro della giustizia dovesse, con proprio decreto, individuare fino a 7 istituti penali per i minorenni[55] classificati come uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la disposizione ha modificato le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015), per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il Ministero è stato quindi autorizzato nel triennio 2019-2021 a bandire procedure concorsuali e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell’espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono stati autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari.

 

Il comma 418 è volta ad assicurare stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni, la cui reggenza è attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria e ad accelerare le procedure assunzionali delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni autorizzate dall’articolo 1, comma 311, della legge n. 145 del 2018.


 

Articolo 1, commi 419-421
(Assunzione personale dirigenziale non generale
degli Uffici di esecuzione penale esterna)

 

 

419. Al fine di garantire l'efficienza degli uffici di esecuzione penale esterna, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria.

420. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 419.

421. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 419 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.

 

 

 

I commi 419-421, autorizzano il Ministero della Giustizia, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, ad assumere fino a 18 dirigenti di esecuzione penale esterna della carriera penitenziaria, in base a criteri e attraverso l’espletamento di procedure definiti con decreto ministeriale.

 

Più nel dettaglio, il comma 419 autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2020-2022, a derogare ai vigenti vincoli assunzionali e ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure concorsuali pubbliche, fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria, destinati agli Uffici di esecuzione penale esterna.

 

Si ricorda che il Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, approvato con D.p.c.m. 15 giugno 2015, n. 84, attribuisce la competenza in materia di esecuzione delle pene nella comunità alla Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. La Direzione generale per l’Esecuzione penale esterna e di messa alla prova provvede all’organizzazione ed al coordinamento degli uffici territoriali per l’esecuzione penale esterna (UEPE). Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) provvedono all’attuazione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ed intervengono sull’esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione rivolte agli adulti; propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare e ne verificano la corretta esecuzione (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare, sanzioni sostitutive, messa alla prova, misure di sicurezza). Svolgono attività di sostegno dei detenuti domiciliari e attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.

Sono organizzati in:

• Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna – UIEPE (11) – Sono uffici dirigenziali ed organi del decentramento amministrativo con territorio di competenza per lo più pluriregionale, corrispondente a più Corti d’Appello. Individuano i fabbisogni e propongono all’Amministrazione i documenti programmatici per le politiche di esecuzione penale esterna. Svolgono funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica dell’attività degli uffici distrettuali e locali, promuovono iniziative progettuali, sviluppano i rapporti con gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, il terzo settore ed il volontariato.

• Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna - UDEPE (18) – Sono uffici dirigenziali e provvedono all’attuazione delle direttive e degli indirizzi operativi emanati dal Capo del Dipartimento, dalle Direzioni generali e dagli Uffici Interdistrettuali. Provvedono all’attuazione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria nel distretto di competenza.

Uffici locali di esecuzione penale esterna – ULEPE (43) con relative Sezioni distaccate (11) – Sono articolazioni non dirigenziali che provvedono all’attuazione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria

 

L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) con l’articolo 1, comma 311 ha aumentato di 7 posizioni, di livello dirigenziale non generale, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In particolare, la disposizione prevede che il Ministro della giustizia debba, con proprio decreto, individuare fino a 7 istituti penali per i minorenni classificati come uffici di livello dirigenziale non generale.

Conseguentemente, il comma 311 modificava le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015), per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunitàIl Ministero era conseguentemente autorizzato nel triennio 2019-2021 ad a bandire procedure concorsuali e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell’espletamento delle procedure di selezione, e fino al 31 dicembre 2020, sono autorizzati a svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituti penitenziari.

 

La determinazione delle modalità e dei criteri per le suddette assunzioni sono demandate ad un decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione (comma 420).

 

Per l’attuazione delle assunzioni, il comma 421 autorizza la spesa di:

§  1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021

§  1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023

§  1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025

§  2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027

§  2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029

§  2.106.597 a decorrere dall’anno 2030.

 

Per l’espletamento delle procedure concorsuali, per l’anno 2020, è autorizzata la spesa di 500.000 euro.


 

Articolo 1, commi 422 e 423
(Assunzione personale amministrativo
Dipartimento amministrazione penitenziaria)

 

 

422. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2020, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 50 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

423. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 422 è autorizzata la spesa di euro 538.937 per l'anno 2020 e di euro 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.

 

 

 

I commi 422-423, autorizzano il Ministero della Giustizia ad assumere 50 unità di personale destinate al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

 

Il comma 422, con la finalità di rafforzare l’offerta trattamentale nell’ambito degli istituti penitenziari, autorizza il Ministero della Giustizia a bandire nel 2020 procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione straordinaria, in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali, di 50 unità di personale destinate al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. In particolare, è prevista l’assunzione di funzionari giuridico pedagogici e funzionari mediatori culturali.

Per l’attuazione del programma di assunzioni è autorizzata la spesa (comma 423):

§  di 538.937 euro per l’anno 2020

§  di 2.155.745 a decorrere dall’anno 2021.

Per l’anno 2020 inoltre, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’espletamento delle procedure concorsuali.


 

Articolo 1, commi 424 e 425
(Potenziamento dell’esecuzione penale esterna)

 

 

424. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità, è autorizzata l'assunzione straordinaria di 100 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.

425. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 424 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.

 

 

 

I commi 424-425 prevedono l’assunzione straordinaria, in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali, di 100 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale.

 

Più in dettaglio, il comma 424, con la finalità di migliorare i trattamenti legati all’esecuzione penale esterna e di comunità, autorizza l’assunzione straordinaria, in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali, di 100 unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale (posizione economica F1).

Le suddette unità di personale sono destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia. Per l’attuazione del programma di assunzioni è autorizzata la spesa:

§  di 1.009.136 euro per l’anno 2020

§  di 4.036.545 euro a decorrere dall’anno 2021.

Per l’anno 2020 inoltre, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’espletamento delle procedure concorsuali (comma 425).

 

Nell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità il personale svolge attività di assistenza ai minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nonché attività a carattere educativo ed è inquadrato nei seguenti settori:

§  settore della professionalità socio-psico-educativa in cui rientrano le figure di operatore area pedagogica, educatore, assistente sociale

§  settore della professionalità giudiziaria e delle relazioni in cui rientrano le figure professionale di assistente giudiziario, collaboratore di cancelleria, traduttore interprete

§  settore della professionalità amministrativa, contabile, tecnica in cui rientrano le figure professionali dell'ausiliario, del collaboratore, del contabile, del tecnico.

Al riguardo si ricorda che il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” adottato con D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, ha definito il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che ha aggiunto alle competenze in materia minorile quelle sull’esecuzione penale esterna degli adulti, in precedenza attribuite al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Sul territorio nazionale operano per la Giustizia minorile e di comunità:

§  Centri per la Giustizia Minorile (11): sono organi del decentramento amministrativo con territorio di competenza per lo più pluriregionale, corrispondente anche a più Corti d’Appello. Essi esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi Minorili da essi dipendenti e di collegamento con gli Enti locali. Stipulano convenzioni e protocolli d’intesa con Enti pubblici, del privato sociale e con le Università;

§  Istituti Penali per Minorenni (17): assicurano l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria quali la custodia cautelare, detentiva o l’espiazione di pena. Ospitano ultradiciottenni, fino al compimento dei 25 anni. Hanno un’organizzazione funzionale ad un’azione educativa integrata con gli altri Servizi della giustizia minorile e del territorio;

§  Centri di Prima Accoglienza (22): ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento. L’équipe del Centro di prima accoglienza predispone per l’udienza di convalida (entro le 96 ore) una relazione informativa sulla situazione psico-sociale del minorenne e sulle risorse territoriali disponibili.

§  Comunità (3): si tratta di servizi residenziali di tipo comunitario per l’esecuzione delle misure penali integrate nel contesto sociale di appartenenza del giovane;

§  Centri Diurni Polifunzionali (6): si tratta di servizi minorili non residenziali per l’accoglienza diurna dei minori dell’area penale e di giovani in situazioni di disagio sociale e a rischio, anche non sottoposti a procedimento penale;

§  Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (29): forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale. Svolgono attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione del provvedimento penale. Alcuni Uffici, per una migliore gestione dei rapporti con l’utenza, hanno sedi distaccate sul territorio di competenza.


 

Articolo 1, comma 426
(Fondo per le vittime dei reati)

 

 

426. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

 

 

 

Il comma 426 stanzia 1 milione per il 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l’assistenza alle vittime dei reati.

 

Tali stanziamenti sono destinati all’assistenza delle vittime dei reati, anche al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime.

La disposizione non specifica né la tipologia di reato le cui vittime sono oggetto di tutela, né il capitolo di bilancio che viene finanziato.

 

Si ricorda che il ddl prevede già un incremento degli stanziamenti per il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici (cfr. comma 862).

 


 

Articolo 1, commi 427-430
(Tesoreria spese processi civili)

 

 

427. All'articolo 2, comma 2-bis, alinea, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le parole: « dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020».

428. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, le parole: «, costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, » sono soppresse.

429. All'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

« 6-ter. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adottato ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono estese, in quanto compatibili, alle somme affluite al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alle misure di cui al presente articolo. A decorrere dal 1° luglio 2020, alla società di cui al comma 1 è intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato. Sul conto corrente di cui al precedente periodo affluiscono, nel rispetto di quanto previsto ai periodi quinto e sesto del presente comma, le somme di denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma 2-bis. La società di cui al comma 1 è assoggettata agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui al precedente periodo e nella prospettiva di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, la società di cui al comma 1, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione, su base annua, delle somme di cui al comma 2-bis, che saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei conti correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonché la quantificazione della giacenza media annua del predetto conto di Tesoreria dello Stato intestato alla medesima società, da aggiornare con cadenza trimestrale. La società di cui al precedente periodo accredita i conti correnti accesi presso le banche e Poste Italiane Spa nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del Fondo unico giustizia, disposte dagli organi competenti. Il Ministero della giustizia, con propria circolare, impartisce agli uffici giudiziari le istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di gradualità, con priorità agli uffici ubicati nelle sedi giudiziarie di più significativa rilevanza».

430. Alle somme di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, giacenti sul conto di Tesoreria di cui al terzo periodo del comma 6-ter del medesimo articolo 2, come sostituito dal comma 429, è riconosciuto un tasso di interesse, liquidato semestralmente, pari al rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei BOT a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso in cui il rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come previsto nel precedente periodo, fosse negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze di Tesoreria di cui al citato terzo periodo del comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, è pari a zero.

 

 

 

I commi 427-430 recano una serie di modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, estendendo le modalità attuative del Fondo unico giustizia - penale anche al Fondo unico giustizia civile.

 

In particolare, il comma 429, riscrive il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008 (conv. legge n. 181 del 2008). La disposizione, coerentemente con la veste unitaria che connota il Fondo unico giustizia (FUG), estende, per quanto compatibili, le modalità attuative del Fondo Unico Giustizia (FUG) - penale già individuate con il decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127 anche al FUG civile.

 

Il Fondo Unico di Giustizia è un fondo dinamico in cui confluiscono:

§  i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione;

§  le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008 rientrano in apposite gestioni separate del FUG, delle risorse derivanti dalle somme riscosse a qualunque titolo dal curatore fallimentare e dallo stesso depositate sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare; dalle somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso delle procedure esecutive per espropriazione immobiliare ovvero oggetto di sequestro conservativo; nonché dalle somme a qualunque titolo depositate presso Poste italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.

 

L’introduzione di ulteriori (ed eventuali) specifiche misure di carattere amministrativo legate alle esigenze di coordinamento dei procedimenti riguardanti la gestione delle somme riconducibili al FUG – Penale e al FUG - Civile, è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno. La disposizione prevede, poi, l’accensione, a partire dal 1° luglio 2020, di un conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato, intestato a Equitalia Giustizia, in cui poter far confluire la liquidità riconducibile alle somme intestate al FUG civile e penale. 

 

L’accensione del conto di Tesoreria di cui al precedente punto assume una veste complementare rispetto ai conti correnti bancari e postali al momento in essere e già intestati al FUG, con la conseguenza che il gettito fiscale derivante dalla maturazione delle imposte di bollo a valere sui conti correnti non subirà alcuna contrazione, data la configurazione in somma fissa della forma impositiva di specie; le giacenze di liquidità intestate al FUG potranno generare un proprio rendimento sia se depositate presso la Tesoreria, alla luce del meccanismo di remunerazione per esse previsto ex lege, sia attraverso la loro allocazione presso il sistema bancario e postale, in forza delle condizioni di mercato praticabili.

La disposizione oltre a confermare l’assoggettamento di Equitalia Giustizia agli obblighi di programmazione finanziaria previsti dalla Legge n. 196 del 2009, impone, al fine di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, ad Equitalia giustizia, di comunicare, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione su base annua delle somme di cui al citato comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 (vedi supra) che saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei contri correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonché la quantificazione della giacenza media annua del conto di Tesoreria intestato a Equitalia giustizia, da aggiornare con cadenza trimestrale.

Equitalia giustizia deve inoltre accreditare i conti correnti accesi presso le banche e Poste italiane s.p.a. nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del FUG, disposte dagli organi competenti.

La flessibilità, in capo alla società, di allocare la significativa consistenza di liquidità intestata al FUG sia presso la Tesoreria dello Stato, sia in seno al sistema bancario e postale consente di intercettare le esigenze riconducibili sia al perseguimento di obiettivi di finanza pubblica, sia di assicurare al sistema bancario, con particolare riguardo a quello rappresentato da banche operanti in contesti di riferimento di più contenute dimensioni, risorse funzionali al sostegno dell’economia locale.

Le istruzioni agli Uffici giudiziari necessarie a rendere operative immediatamente le nuove previsioni sono demandate ad una circolare ministeriale. 

 

Il comma 430 prevede che alle somme di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008 giacenti sul conto di tesoreria intestato a Equitalia giustizia è riconosciuto un tasso di interesse liquidato semestralmente pari al rendimento dei Bot a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei Bot a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso di tasso di rendimento dei Bot a sei mesi negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze è pari a zero.

 

I commi 427 e 428 recano modifiche di coordinamento, conseguenti alla riscrittura del comma 6-ter, rispettivamente ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008.

 

Dati patrimoniali del Fondo Unico Giustizia al 31 dicembre 2018

* In tale voce l'importo di 1,16 Miliardi è relativo alla sottoscrizione del prestito obbligazionario ILVA
nota 1 - Conti correnti, depositi a risparmio, ecc.
nota 2 - Somme sequestrate «anticipate» allo Stato da Equitalia Giustizia ai sensi dell’art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008.
nota 3 - Gli operatori finanziari comunicano a Equitalia Giustizia in via telematica (Entratel) il valore dei rapporti alla data di intestazione al FUG (valore «storico»).
nota 4 - Gli operatori assicurativi comunicano a Equitalia Giustizia in via telematica (Entratel) il valore del capitale assicurato al momento della stipula del contratto.
nota 5 - Le società fiduciarie comunicano a Equitalia Giustizia in via telematica (Entratel) l’importo del capitale ad esse affidato per l’esecuzione del mandato. Per il valore dei singoli rapporti finanziari ed assicurativi aperti in esecuzione di tali mandati si rinvia, rispettivamente, alla nota n. 3 e alla nota n. 4. Occorre inoltre considerare che, nell’importo dei mandati sequestrati comunicato dalle società fiduciarie, è ricompreso anche il valore dei rapporti aperti all’estero, che, tuttavia, affluiscono effettivamente al FUG soltanto in caso di esito positivo di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale.

 Versamenti allo stato eseguiti da Equitalia giustizia al 31 dicembre 2018

nota 1 - Effettuate in esecuzione dei DM attuativi dell'art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008, convertito con modificazioni della legge n. 181/2008.


 

Articolo 1, comma 431
(Esenzione somme corrisposte in esecuzione di
pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo)

 

 

431. Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate nel periodo precedente.

 

 

 

Il comma 431 prevede l’esenzione dalle imposte delle somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della Corte europea dei diritti dell’uomo qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.

 

In particolare, il comma 431, primo periodo, dispone che non siano dovute imposte sulle somme corrisposte in esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo - siano esse di condanna o conseguenti alle forme di definizione stragiudiziale delle controversie (articoli 62 e 62A del Regolamento della Corte) - nei casi in cui la Corte stessa preveda la clausola di esenzione fiscale.

 

Come è noto la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è stata firmata nel 1950 dal Consiglio d'Europa, ed è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Tutti i 47 paesi che formano il Consiglio d'Europa, sono parte della convenzione, 28 dei quali sono membri dell'Unione europea (UE). La convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, volta a tutelare le persone dalle violazioni dei diritti umani. Ogni persona i cui diritti sono stati violati nel quadro della convenzione da uno Stato parte può adire alla Corte e le sentenze che hanno riscontrato violazioni sono vincolanti per i paesi interessati. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Il testo della Convenzione, è stato successivamente integrato e modificato da una serie di Protocolli. Il sistema ha un carattere sussidiario rispetto alle forme di protezione dei diritti umani esistenti negli ordinamenti degli Stati membri: l'articolo 26 della Convenzione pone la regola del "previo esaurimento dei ricorsi interni" rispetto all'attivazione del sistema internazionale.

Con riguardo alle sentenze di condanna, l’articolo 41 della Convenzione, prevede che se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dello Stato contraente non permette di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.

Con riguardo alle forme di decisione stragiudiziale delle controversie, l’articolo 39 della Convenzione prevede che in ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell’uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata. Al riguardo l’articolo 62 del Regolamento della Corte disciplina la procedura di composizione amichevole, in base alla quale la Corte, se le parti accettano la composizione e dopo essersi assicurata che tale composizione si fondi sul rispetto dei diritti dell’uomo quali riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, stralcia il caso dal ruolo. L’articolo Art. 62a del Regolamento disciplina invece il caso della “Dichiarazione unilaterale”, ossia il caso in cui il ricorrente rifiuti i termini di una proposta di composizione amichevole. In tali casi lo Stato interessato può presentare alla Corte una richiesta di stralcio dal ruolo. Tale richiesta è accompagnata da una dichiarazione che riconosce chiaramente che vi è stata violazione della Convenzione nei confronti del ricorrente e dall’impegno della Parte contraente interessata a fornire una riparazione adeguata e, eventualmente, ad adottare le necessarie misure correttive. Se ritiene che la dichiarazione sia sufficiente per concludere che, per il rispetto dei diritti dell’uomo sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, non è necessario che essa prosegua l’esame del ricorso, la Corte può stralciare il ricorso dal ruolo.

La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo di esentare dalla tassazione le somme che accorda in relazione alle decisioni sull’equa soddisfazione, a seguito di sentenze di condanna o di regolamentazioni sostitutive (regolamenti amichevoli/dichiarazioni unilaterali) non è automatica: la Corte decide in ciascun caso se un’esenzione sia o non sia appropriata. Come sottolinea la Corte stessa (sentenza 8 febbraio 2018, Guiso c. Italia, ric. n. 50821/06), il motivo sottostante dell’esenzione “è di impedire che lo Stato convenuto riprenda parzialmente, o perfino integralmente, la somma accordata dalla Corte. La concessione di tale esenzione non è tuttavia automatica. In particolare, in caso di concessione di un risarcimento per i mancati guadagni o profitti commerciali, che sarebbero stati ordinariamente tassabili, può essere inopportuno esentarli dalla tassazione”.

Le pronunce cui si riferisce la disposizione in esame sono quelle cui seguono decisioni di cancellazione delle cause dal ruolo. Al riguardo si ricorda che l’articolo 37 della Convenzione stabilisce che in ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere: (a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure (b) che la controversia è stata risolta; oppure (c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l’esistenza, la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata.

 

Il secondo periodo del comma 431 chiarisce pertanto che l'articolo 88, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che dispone che le indennità conseguite a titolo di risarcimento sono imponibili come sopravvenienze attive, non si applica alle somme corrisposte in esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo.


 

Articolo 1, commi 432-434
(Introduzione di piante organiche flessibili distrettuali)

 

 

432. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, il capo II è sostituito dal seguente:

« CAPO II

PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI

Art. 4. - (Piante organiche flessibili distrettuali) - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con le medesime modalità il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili distrettuali è soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo periodo determina un sovrannumero rispetto alla pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno richiesta sono destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto.

2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo, devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.

3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.

Art. 5. - (Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale) - 1. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:

a) aspettativa per malattia o per altra causa;

b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;

c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;

d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;

e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.

3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma.

Art. 6. - (Destinazione e assegnazione dei magistrati) - 1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, è disposta, su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura.

2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia.

Art. 7. - (Designazione dei magistrati) - 1. La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.

2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.

3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva.

Art. 8. - (Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche) - 1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.

2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione».

433. Nella distribuzione del contingente di cui alla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, deve essere accordata prioritaria rilevanza alle corti d'appello.

434. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all'articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come sostituito dal comma 432, e agli stessi il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001, come sostituito dal comma 432, si applica in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

I commi da 432 a 434 sostituiscono le piante organiche di magistrati distrettuali con le piante organiche flessibili distrettuali. 

 

Il comma 432 modifica il Capo II (articoli da 4 a 8) della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura), rinominandolo “Piante organiche flessibili distrettuali”.

 

Il nuovo articolo 4 del Capo II della legge n. 48 prevede che con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, entro il 1° aprile 2020 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio) sia individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero alla assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Si provvede con le medesime modalità alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Si prevede inoltre, la distinzione, ai fini dell’assegnazione alla pianta organica flessibile distrettuale, dei magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli con funzioni requirenti.

 

Presupposto dell’introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali è, infatti, la necessità che i distretti si dotino di una pianta organica flessibile, destinando una task force di magistrati che si aggiunge alla dotazione di magistrati già esistente presso gli uffici giudiziari, sia per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, sia per far fronte a condizioni critiche degli uffici giudiziari del distretto, le quali sono determinate da situazioni particolari ed eccezionali quali, ad esempio: consistente arretrato, eventi sismici etc., o per fronteggiare le criticità di rendimento degli uffici giudiziari in difficoltà.

Nella relazione tecnica dell'originario disegno di legge si sottolineava inoltre che "gli adempimenti connessi alle disposizioni in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme infatti non prevedono modifiche numeriche dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di magistratura". Sempre nella relazione tecnica si specificava altresì che "le misure proposte non determinano in alcun modo effetti indotti pregiudizievoli per la finanza pubblica in considerazione del fatto che le disposizioni che prevedono vantaggi ai fini del tramutamento successivo allo svolgimento dell'incarico nell'ambito delle piante organiche flessibili non determinano risvolti economici né ai fini della progressione economica, che rimane legata all'anzianità di servizio e alle periodiche valutazioni di professionalità e sul cui sviluppo temporale non vi è alcuna incidenza, né in relazione all'erogazione di indennità o incentivi economici, non previsti".

 

L’articolo 5 del Capo II della legge n. 48, come modificato dal comma 432, fissa i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale. E’ confermata la vigente previsione normativa che prevede di destinare magistrati in sostituzione per i casi in cui l’assenza dall’ufficio fosse dovuta: ad aspettativa per malattia o altra causa; ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità o ad altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000 n. 53; al tramutamento ai sensi dell’articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, non contestuale all’esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; al caso di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un procedimento penale o disciplinare; al caso di esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali ai sensi dell’articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12. Confermando la normativa vigente è esclusa la sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni «direttive e semidirettive». Una significativa innovazione rispetto al sistema vigente è prevista dal comma 3 dell'articolo 5 il quale ricolloca i magistrati distrettuali nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile e li destina agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle criticità di rendimento su ricordate. Il compito di individuare le situazioni dalle quali scaturiscono condizioni critiche di rendimento presso gli uffici giudiziari distrettuali è rimesso al Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura. Al Ministro compete inoltre stabilire anche la durata minima del periodo di assegnazione di tali magistrati ai singoli uffici in sintonia con gli obiettivi prefissati per il superamento di tali criticità.

 

L’articolo 6 della legge n. 48 del 2001, come riscritto dalla legge di bilancio e successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (conv. legge n. 8 del 2020), prevede che l’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile presso i singoli uffici del distretto, avvenga con provvedimento motivato del Consiglio superiore della Magistratura, sentito il Consiglio giudiziario e con il parere del Ministro della giustizia, stabilendo inoltre al comma 2 della disposizione che lo stesso provvedimento sia comunicato al Ministro della giustizia.

 

L'articolo 7, confermando di fatto la disciplina vigente, prevede che nei casi di sostituzione per l’assenza dall’ufficio e in tutte le altre ipotesi contemplate dal già illustrato articolo  4, l’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale avviene secondo i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura e la scadenza del periodo di assegnazione del magistrato deve essere prorogata al fine di garantire il buon funzionamento dell’ufficio seppur limitatamente ai procedimenti al quale risulta assegnato. E' prevista inoltre la regola residuale dell’assegnazione dei magistrati assegnati alla pianta organica flessibile agli uffici con le maggiori percentuali di scopertura effettiva, nell’ipotesi in cui questi ultimi non siano stati chiamati alla sostituzione di magistrati assenti o nel caso in cui non sia stato possibile assegnarli sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro per le ipotesi previste dall’articolo 4, comma 1 inerenti le situazioni di rendimento.

É appena il caso di rilevare la mancata riproposizione del contenuto del vigente articolo 8, comma 1 della legge 48 del 2001, il quale prevede espressamente che i posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

 

Infine il nuovo articolo 8 prevede che l’anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale è calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato con esclusione delle frazioni inferiori al mese ai soli fini del primo tramutamento.

Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni (quattro anni per i magistrati che attualmente compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali), il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti

Sono esclusi dall’applicazione dei benefici di anzianità  i trasferimenti a domanda e d’ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, mentre sono riconosciuti nei trasferimenti a domanda le preferenze assolute rispetto a tutti gli altri aspiranti quando la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni.

 

Il comma 433 prevede che nella ripartizione del contingente di personale di magistratura di cui alla lettera L) della tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991 è data prioritaria rilevanza alle Corti di appello.

In proposito è opportuno ricordare che l’art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato tale tabella, prevedendo l’aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria, il quale è stato rideterminato in 10.751 unità come riportato nella Tabella 2 citata.

 

Il comma 434 stabilisce infine che i magistrati che attualmente compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale.

 

Il vigente Capo II della legge del 2001 prevede che  Ministero della giustizia, con appositi decreti, stabilisce le piante organiche dei magistrati che, in ogni distretto, sono destinati, con sede di lavoro «artificialmente» fissata nel capoluogo di corte d'appello (art. 4 comma 5), «alla sostituzione dei magistrati del distretto», giudicanti e requirenti, fatta eccezione di quelli preposti alle funzioni «direttive e semidirettive» (art. 5 comma 2), che devono restare esclusivo appannaggio dei loro titolari (o dei loro sostituti, secondo le regole precedentemente stabilite dalla legge generale). Tali mappe sono predisposte sulla base delle «medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge» (art. 4 comma 2) e sono suscettibili di revisione, sulla base delle variazioni riscontrate nel biennio precedente (art. 4 comma 3).

I magistrati distrettuali possono essere sia magistrati di corte d'appello che magistrati di tribunale e ciascuno può, indifferentemente, svolgere le funzioni più o meno elevate, in un interscambio privo di ostacoli o limitazioni (art. 4 comma 1). L'art. 4 comma 4, stabilisce espressamente che le funzioni giudicanti e quelle requirenti devono essere tenute separate anche nelle persone addette alle "riserve".

Tali magistrati sono inseriti in tabella e la loro chiamata allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali è effettuata dal presidente della Corte d'appello con un provvedimento che deve essere rispettoso dei «criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle» (art. 6 comma 1) e, come tale, soggetto al controllo del CSM (comma 2). Unica eccezione all'osservanza di tali criteri è la possibilità della proroga quando il magistrato distrettuale abbia «in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti» (art. 6 comma 3).

A tali posti si accede attraverso le procedure ordinare e, dunque, attraverso i concorsi a domanda, sulla base della pubblicazione dei posti vacanti (art. 8 comma 1).  Le situazioni-presupposto della sostituzione - già ricordate (vedi supra) sono: le aspettative per malattia o altra causa; le astensioni obbligatorie o facoltative per gravidanza, maternità o congedo parentale; le situazioni di temporanea scopertura del posto per tramutamento del suo titolare; la sospensione cautelare dal servizio per la pendenza di un procedimento penale o disciplinare; l'esonero dalle funzioni giurisdizionali, per i magistrati componenti le commissioni di esame per il reclutamento dei magistrati.

Nel caso in cui i magistrati distrettuali, ove non vengano impiegati per le ragioni stabilite dall'art. 5 comma 1, essi possono essere applicati negli uffici giudiziari del distretto ai sensi dell'art. 110 ord. giud. (art. 7 comma 1) o, in assenza di tali necessità, devono essere utilizzati in compiti amministrativi, «dai consigli giudiziari, per le attività preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni» (art. 7 comma 2).


 

Articolo 1, commi 435 e 436
(Interventi sull'organizzazione del Ministero della giustizia)

 

 

435. Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: « dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero» e le parole: «, secondo le rispettive competenze e» sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o» sono soppresse;

d) l'articolo 5 è abrogato;

e) il capo II è sostituito dal seguente:

« CAPO II

ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 6. - (Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria) - 1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.

3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente.

Art. 7. - (Organico) - 1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria è aumentata di 10 unità.

2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.

4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 del presente decreto con sede in Napoli.

Art. 8. - (Risorse) - 1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

436. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 435, è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020.

 

 

 

Il comma 435 modifica il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia. Il comma 436 reca la copertura finanziaria della disposizione.

 

La disposizione in commento apporta modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia.

Si tratta di modifiche necessarie in conseguenza del trasferimento - ad opera della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) - dai Comuni al Ministero della giustizia della competenza in materia di spese di gestione degli immobili sede di Uffici giudiziari.

In attuazione della modifica apportata dalla legge di stabilità 2015 è stato adottato il D.P.R. n. 133 del 2015 il quale ha istituito, a livello circondariale, le Conferenze permanenti, individuate come organo competente in materia di rilevazione dei fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari.

A seguito dell'adozione del D.P.C.M. 84/2015 di organizzazione del ministero (adottato, peraltro, quando la competenza in materia di spese ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392 era ancora attribuita ai comuni), inoltre, è stata valorizzata la possibilità di delegare le funzioni attribuite alle istituende direzioni regionali, nelle more dell'istituzione di tali nuove strutture decentrate di livello dirigenziale generale. La mancata attuazione del decentramento (come delineato dal d.lgs. 240/2006 e declinato dal nuovo regolamento di organizzazione) e le nuove attribuzioni trasferite dai comuni hanno comportato un rilevante, ma necessitato, utilizzo di deleghe gestorie non coerente con i compiti assegnati agli uffici giudiziari distrettuali e, soprattutto, con una fisiologica gestione delle procedure di spesa.

Nel dettaglio la disposizione, alla lettera a), modifica il comma 2-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Tale disposizione demanda la rideterminazione dei posti di dirigente giudiziario negli uffici giudiziari ad un regolamento da adottarsi su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con la modifica approvata dal Senato, è soppresso il richiamo alla proposta del Ministro della giustizia e al concerto del Ministro dell'economia.

Le lettere b) e c) recano disposizioni di mero coordinamento collegate alla complessiva riforma del Capo II del decreto legislativo n. 240 del 2006, in materia di articolazioni decentrate del Ministero della giustizia, prevista dalla lettera e) (vedi infra).

La lettera d) abroga l'articolo 5 del decreto legislativo n. 240, il quale prevede l'istituzione e disciplina l'Ufficio del direttore tecnico. Questa struttura di livello dirigenziale generale in realtà non è mai stata istituita.

È appena il caso di rilevare che l'articolo 16, comma 5 del D.P.C.M. n. 84 del 2015 aveva in concreto già soppresso questa struttura.

 

La lettera e) dispone la sostituzione dell'intero Capo II (articoli da 6 a 10) del decreto legislativo n. 240 del 2006, con il nuovo rubricato "Articolazioni decentrate del Ministero della giustizia".

Il nuovo articolo 6 del decreto legislativo n. 240 del 2006 individua le attribuzioni dei nuovi "Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria", articolazioni di livello dirigenziale non generale del Ministero della giustizia, come tali soggetti a programmi, indirizzi e direttive dell'amministrazione centrale. Ai nuovi uffici competono le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui alla richiamata legge n. 190 del 2014 (vedi supra).  Questi uffici sono altresì chiamati a svolgere attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari si prevede la partecipazione gratuita, con diritto di voto, alle conferenze permanenti del presidente del locale Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Il nuovo articolo 7, al fine di assicurare la funzionalità dei nuovi uffici e lo svolgimento delle citate attribuzioni, prevede l'aumento delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale di 10 unità e del personale amministrativo, di 150 unità nelle diverse aree. Per la copertura della dotazione organica il Ministero della giustizia è autorizzato nel triennio 2020-2022 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste a legislazione vigente.

Il medesimo articolo, al comma 4, prevede infine la soppressione del posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, disponendo nel contempo che le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, conv. legge n. 102 del 1994 recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, siano esercitati da uno degli uffici periferici con sede nel capoluogo campano.

L'articolo 8 attribuisce, infine, al competente direttore generale dell'amministrazione centrale, sulla base dei criteri indicati negli atti di indirizzo dell'organo politico, il potere di assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici per l'espletamento del mandato.


 

Articolo 1, commi 437-444
(Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare)

 

 

437. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato « Programma». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i princìpi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).

438. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;

b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018;

c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui al comma 439, individuati in coerenza con le finalità del Programma, privilegiando in particolare: l'entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.

439. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 438, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta Commissione composta da:

a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;

e) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

440. I componenti dell'Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti dell'Alta Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

441. L'Alta Commissione provvede all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.

442. In relazione agli interventi inseriti nel Programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

443. Per l'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato « Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.

444. Le risorse di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), e all'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sono rese indisponibili per le finalità originarie e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all'erario.

 

 

 

I commi 437-444 promuovono un Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (di seguito Programma), al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali. Sono disciplinate le modalità di presentazione e valutazione delle proposte da inserire nel Programma, che sono valutate da un’Alta Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. É inoltre istituito, nello stato di previsione del medesimo Ministero, un fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, con una dotazione complessiva pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033.

Gli interventi del citato Programma devono seguire, tra l’altro, il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart city).

 

Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare
(commi 437-438)

Il comma 437, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, prevede la promozione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.

 

Il programma è finalizzato:

§  a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale;

§  a rigenerare il tessuto socio-economico;

§  a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici;

§  a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.

 

La norma in esame chiarisce che le finalità del Programma si inquadrano in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).

La relazione illustrativa evidenziava che il programma si prefigge di “porre l’edilizia sociale al centro delle proposte di rigenerazione di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale, individuando specifiche finalità a cui il programma medesimo deve dare risposte”. La relazione illustrativa sottolineava, inoltre, che il programma “rappresenta una opportunità di scambio di prassi, di progetti e di misure, per i soggetti partecipanti, considerate  le varie specificità delle Regioni e dei Comuni, ed è rivolto alle città metropolitane, alle città capoluogo di provincia e alla città di Aosta e alle città medie con più di 60.000 abitanti, in quanto luoghi caratterizzati da fenomeni di marginalità, con carenza di adeguata infrastrutturazione, alloggi sociali, in  riferimento alle categorie più disagiate, con scarsa presenza di servizi”.

Con riferimento agli indirizzi dell’Unione europea entro i quali le finalità del programma devono inquadrarsi, si ricorda che la questione relativa alla tematica “ambiente urbano” è stata inclusa nella Decisione n. 1386/2013/UE del 20 novembre 2013, relativa al 7° programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 (7 PAA), nell'ambito dell'obiettivo prioritario 8, intitolato “migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione”. L'obiettivo generale di questo impulso politico è quello di migliorare la sostenibilità delle città dell'UE per raggiungere entro il 2050 l’obiettivo di vivere bene "entro i limiti del pianeta". In tema rileva altresì la direttiva 2010/31, sulla prestazione energetica nell’edilizia, recentemente modificata dalla direttiva 2018/844/UE, oggetto di recepimento da parte dell’art. 23 della legge di delegazione europea 2018 (L. 117/2019; per approfondimenti si veda il relativo dossier).

 

Il comma 438 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire:

a)   i termini, i contenuti, e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;

b)  l’entità massima del contributo riconoscibile, a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell’utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 127 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2018, n. 87);

c)   i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell’Alta Commissione istituita dal comma 439, individuati in coerenza con le finalità del Programma, che privilegiano in particolare:

§  l’entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica;

Con l'espressione "edilizia residenziale pubblica", che nel tempo ha sostituito quella di "edilizia economica e popolare" senza determinare alcuna significativa variazione concettuale, si designa l'attività edilizia, posta in essere con il sostegno economico pubblico, finalizzata alla realizzazione di alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative dei ceti meno abbienti. All'interno di tale categoria si distingue tradizionalmente tra edilizia sovvenzionata, edilizia agevolata e edilizia convenzionata, sebbene tali espressioni vengano talora utilizzate, in dottrina e in giurisprudenza, con significati tra loro divergenti, quando non addirittura scambiate o sovrapposte. L'edilizia si definisce “sovvenzionata” quando gli alloggi di tipo economico e popolare sono realizzati con mezzi finanziari interamente erogati dall'ente pubblico, il quale provvede poi ad assegnarli in locazione a soggetti a basso reddito verso il pagamento di un canone calmierato. Nell'edilizia agevolata, invece, l'intervento pubblico è diretto a facilitare l'accesso al "bene casa" attraverso la concessione ai privati di agevolazioni per la realizzazione degli alloggi e/o per il loro successivo acquisto (ad es., concessione di crediti agevolati o di esenzioni fiscali). Anche nell'edilizia convenzionata, infine, l'intervento dello Stato è rivolto a sostegno dell'attività edificatoria privata, ma esso si inserisce in un quadro negoziale più ampio e complesso, all'interno del quale il costruttore, a fronte di determinati benefici ricevuti dall'ente pubblico, si obbliga a realizzare gli alloggi secondo caratteristiche tipologiche prestabilite, nonché ad alienare (o locare) gli stessi a prezzi (o canoni) predeterminati. Tali obblighi - e con essi, più in generale, il corrispettivo della concessione, le caratteristiche dell'intervento costruttivo e di urbanizzazione del comparto, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, le garanzie e le sanzioni per l'inosservanza di detti obblighi - sono recepiti in una convenzione stipulata tra l'ente pubblico ed il soggetto attuatore, dalla quale, per l'appunto, trae origine la corrente denominazione di edilizia residenziale convenzionata.

§  il recupero e la valorizzazione dei beni culturali;

§  l’azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati;

In materia di contenimento del consumo di suolo, si segnala che è in corso al Senato presso le Commissioni riunite 9a agricoltura e 13a territorio, ambiente, beni ambientali l'esame in sede referente dei disegni di legge A.S.86, A.S.164 e abbinati. Nel corso dell'esame le Commissioni hanno proceduto ad un ciclo di audizioni informali durante le quali i soggetti auditi hanno depositato documenti e memorie.

Norme in materia di promozione di programmi di recupero e rigenerazione di aree urbanizzate sono, inoltre, contenute nei progetti di legge A.C 113 e A.C 2046 Rospi all’esame della VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati.

§  l’attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati;

§  il coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore;

§  le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.

Si ricorda che la delibera CIPE n. 127/2017 ha riprogrammato l’utilizzo delle risorse finanziarie residue destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (vedi infra), e non ancora utilizzate. Si tratta di un avanzo di 350 milioni di euro da destinarsi ad interventi di riqualificazione energetica, alla messa in sicurezza antisismica degli edifici ERP e alla rigenerazione di quartieri degradati. Gli interventi previsti dovranno seguire una serie di priorità ed essere coerenti con le politiche UE in materia di ambiente e sicurezza nell’edilizia pubblica. Inoltre, dovrà essere perseguito l’obiettivo “consumo suolo zero” attraverso il recupero edilizio ed urbano rispetto alla nuova edificazione. In particolare, 250 milioni di euro finanziano un programma integrato di edilizia sociale. Le proposte di interventi saranno individuate dai Comuni, dagli ex IACP comunque denominati, dalle imprese e dalle cooperative di edilizia convenzionata. Con i restanti 100 milioni di euro si effettueranno interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017.

Con il decreto del MIT del 4 luglio 2019 sono stati ripartiti alle regioni 250 milioni di euro per il previsto programma integrato di edilizia residenziale sociale.

In merito all'edilizia sociale si ricorda che il comma 258 dell’art. 1 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, ha previsto che, in aggiunta agli standard di cui al D.M. 1444/1968 e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale. Il successivo comma 259 ha disposto che, ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258. La dottrina ha evidenziato, in termini critici, "che la normativa in commento non individua, come per gli altri standard urbanistici (verde pubblico attrezzato, parcheggi etc.), una misura minima dello standard di edilizia sociale, prevedendone l'esistenza ma lasciando alla contrattazione pubblico-privato la sua quantificazione nei diversi ambiti" (G. Sabbato, La perequazione urbanistica, 2010). Alle disposizioni citate si affiancano quelle recate dalla L. 8 febbraio 2007, n. 9 ("Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali"), che ha affidato al Ministro delle Infrastrutture la definizione di "alloggio sociale", cui si è pervenuti con il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008. L'art. 1, comma 5, di tale DM definisce l'alloggio sociale come "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato". Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che "l'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali". Rientrano in tale definizione anche gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali. L'art. 2 demanda quindi alle regioni la definizione dei requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale e la determinazione del relativo canone di locazione, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio. L'alloggio sociale deve poi essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli artt. 16 e 43 della L. 457/1978 (che prevedono una superficie massima delle nuove abitazioni non superiore a mq 95 ed alcune caratteristiche tecniche e costruttive). Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. Infine, l'alloggio sociale dovrà essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.

Si ricorda altresì che l'art. 11 del D.L. 112/2008 aveva previsto la disciplina del Piano nazionale di edilizia abitativa (cd. Piano casa), volto a prevedere l'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati alle categorie sociali svantaggiate. Le disposizioni recate dall'art. 11 sono state successivamente modificate dall'art. 1-ter, comma 1, del D.L. 158/2008 e dall'art. 18, comma 4-bis, del D.L. 185/2008, nonché dall'art. 7-quater, comma 12, del D.L. 5/2009. Tali disposizioni sono state per lo più finalizzate ad intervenire sulle risorse a disposizione del piano. Sono intervenuti, al fine di semplificare le procedure relative all'approvazione degli accordi di programma per l'attuazione del piano, l'art. 45, commi 3-4, del D.L. 201/2011 e l'art. 58, comma 1 del D.L. 1/2012. In linea con il disposto del comma 3 dell'art. 11 - che ha definito l'ambito oggettivo del piano - e con la delibera dell'8 maggio 2009 con cui il CIPE ha indicato gli utilizzi delle risorse finanziarie previste, il D.P.C.M. del 16 luglio 2009 ha provveduto all'approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, prevedendone all'articolo 1 una articolazione in sei linee di intervento: a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per la realizzazione di immobili di edilizia privata sociale; b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; c) promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati (project financing); d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi; e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale; f) interventi di competenza degli ex IACP.

 

Alta Commissione (commi 439-441)

Il comma 439 prevede l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Alta Commissione per la valutazione delle proposte di cui al comma 438, composta da:

a)   sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

b)  un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

c)   un rappresentante designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;

d)  un rappresentante designato dal Ministero dell’interno;

e)   un rappresentante designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

f)    un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

g)  un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Il comma 440 prevede che i componenti dell’Alta Commissione siano nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per lo svolgimento della propria attività, l’Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all’art. 214 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

L’art. 214 del Codice dei contratti pubblici prevede la promozione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e che il medesimo Ministero effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture. In tale ambito, per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero può avvalersi di una struttura tecnica di missione.

In attuazione del citato art. 214 del Codice dei contratti pubblici, con il decreto ministeriale 9 giugno 2015 n.194 è stata soppressa la Struttura Tecnica di Missione e contestualmente istituita la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, presso il MIT. Con il decreto ministeriale 31 maggio 2019, n. 226 è stata operata una complessiva riorganizzazione della "Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza”.

 

Il comma in esame prevede altresì che ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Il comma 441 stabilisce che l’Alta Commissione:

§  esamini le proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439;

§  e, all’esito, predisponga, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito elenco, approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenente le proposte ammissibili a finanziamento.

 

Il decreto ministeriale di approvazione dell’elenco delle proposte finanziabili definisce altresì i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l’attuazione delle proposte.

Contributo di costruzione dei comuni (comma 442)

Il comma 442 attribuisce ai comuni, per gli interventi inseriti nel Programma ammessi al finanziamento, la facoltà di prevedere l’esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Si ricorda che il D.P.R. n. 380/2001 disciplina l'attività edilizia prevalentemente privata, ossia quella tipologia di edilizia sottoposta ad autorizzazione (previo rilascio di idoneo titolo abilitativo) a fronte del pagamento di un contributo (onere concessorio) ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli).

I principi generali attinenti alle modalità di calcolo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione sono stabiliti dalle regioni con propri provvedimenti normativi, sulla scorta dei quali, conseguentemente, gli enti locali adottano le rispettive determinazioni.

Si ricorda che il rilascio del permesso di costruire da parte di una amministrazione comunale comporta per il privato "la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione" (art. 16, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R n. 380/2001 (Testo unico edilizia) sono soggetti a permesso di costruire: 1) gli interventi di nuova costruzione; 2) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 3) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. Come sostenuto dalla giurisprudenza, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti "in ragione dell'obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio" (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2006, n. 159). Tali oneri si distinguono in:

§  oneri di urbanizzazione primaria, ovvero relativi a realizzazione di strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;

§  oneri di urbanizzazione secondaria, finalizzati alla realizzazione di asili nido e scuole, mercati di quartiere, delegazioni comunali, edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.

Ai sensi del citato art. 16 del D.P.R. 380/2001 la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio del permesso di costruire, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, e sulla base degli importi definiti periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

Si ricorda altresì che l'art. 16, comma 4, lettera d-ter), del DPR n. 380/2001 disciplina l’istituto del contributo straordinario, prevedendo che tra i parametri ai quali le regioni devono attenersi nella determinazione delle tabelle parametriche per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, figura il criterio di calcolo secondo cui gli oneri di urbanizzazione sono determinati anche in relazione "alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso". La citata disposizione aggiunge che tale "maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata e da quest'ultima versato al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche".

Fondo del Programma e risorse (commi 443-444)

Il comma 443 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033.

In particolare, il finanziamento del Fondo risulta articolato nel seguente modo:

 

Programmazione delle risorse

Anno

Importo (mln di euro)

2020

12,18

2021

27,25

2022

74,07

2023

93,87

2024

94,42

2025

95,04

2026

93,29

2027

47,15

2028

48,36

2029

53,04

2030

54,60

2031

54,64

2032

54,64

2033

51,28

 

Il comma 444 stabilisce che le risorse di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q), della L. 457/1978 (Norme per l’edilizia residenziale), nonché di cui all’art. 3, comma 7-bis del D.L. n. 12/1985 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) sono rese indisponibili per le finalità originarie e versate annualmente all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno, restando acquisite all’erario, per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, a 30 milioni di euro per l’anno 2022, e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

L’art. 2 della L. n. 457/1978 assegna al Comitato interministeriale per la   programmazione economica (CIPE), nell'ambito del  piano  decennale  per  l'edilizia  residenziale, il compito di indicare in generale gli indirizzi programmatici ed in particolare di determinare le linee di intervento e quantificare le risorse finanziarie necessarie, nonché di determinare i criteri generali per la ripartizione  delle  risorse  tra  i  vari  settori d'intervento e di  indicare i criteri per la ripartizione delle risorse tra le regioni.

Il comma 1, lettera f), del richiamato art. 2 prevede la determinazione delle quote da destinare, tra gli altri, a programmi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, per un importo non superiore all'1% dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al 3% dei finanziamenti di edilizia agevolata; mentre il comma 1, lettera q), dell'art.  3 della medesima legge prevede la determinazione delle quote da destinare all'attuazione di interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, finalizzati a sopperire alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità, per una riserva del 2% dei finanziamenti complessivi (vedi supra).

Si ricorda che la L. n. 457/1978 ha previsto a partire dall'anno 1978 un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:

a)   gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;

b)   gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;

c)   l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali.

Successivamente, a seguito del trasferimento di competenze operato dal D. Lgs. n. 112/1998, il settore dell’edilizia residenziale pubblica è stato attribuito alla competenza regionale, restando allo Stato, invece, i compiti di determinazione di principi e finalità di carattere generale, di raccolta di informazioni, di impulso, di garanzia e di sostegno delle fasce economicamente più deboli. Il D. Lgs. n. 112/1998 (artt. 59-64) ha altresì previsto la soppressione del Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) e la diretta attribuzione alle Regioni dei fondi volti al finanziamento degli interventi e della competenza in ordine alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e per la definizione dei canoni. La ripartizione di competenze operata dal D. Lgs. n. 112/1998 ha introdotto elementi di marcata novità rispetto al precedente assetto nel quale erano mantenute in capo allo Stato le funzioni di programmazione nazionale dei finanziamenti dell’edilizia residenziale pubblica (art. 88 del DPR 616/1977). Nel ristretto e definito nucleo di competenze mantenute allo Stato dall’art. 59 del D.Lgs. 112/1998 non compare più, infatti, tale competenza; tuttavia, allo Stato spetta, tra l’altro, il concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la materia dell’edilizia residenziale pubblica è stata poi ricondotta alla potestà legislativa residuale delle regioni.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 3 del D.L. 12/1985 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), per l’immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica 1986-87, aveva rifinanziato i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata della L. 457/1978. Nell’ambito del programma di edilizia convenzionata e agevolata, il comma 7-bis dell’art. 3 del citato D.L. 12/1985 aveva previsto un limite di impegno di 30 miliardi di lire per l'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata per la costruzione di abitazioni e il recupero del patrimonio edilizio esistente, da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi, attraverso mutui agevolati.


 

Articolo 1, comma 445
(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130)

 

 

445. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « aventi sede legale in Italia» sono inserite le seguenti: « ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della società veicolo di appoggio, dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto»;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9».

 

 

 

Il comma 445 estende le disposizioni in materia di cartolarizzazione di crediti deteriorati anche alle cessioni di crediti effettuate nell'ambito di operazioni a valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto. Prevede inoltre una serie di benefici per il debitore del credito ceduto.

 

La disposizione in esame modifica l'articolo 7.1 della legge n. 130 del 1999, recante disposizioni sulla cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari. In particolare:

a)   le disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti deteriorati di cui all'articolo 7.1 vengono estese, su istanza del debitore, alle cessioni di crediti deteriorati effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore da parte della società veicolo di appoggio dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto;

b)   dopo il comma 8 viene aggiunto il comma 8-bis che estende il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater (limite di cinque anni dalla data di acquisto ? e comunque non inferiore alla durata della locazione ? entro il quale l'immobile ceduto in garanzia deve essere trasferito per poter beneficiare del pagamento di imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) a quindici anni dalla data di acquisto e comunque a un periodo non inferiore alla durata della locazione, nel caso in cui l'operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituito, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale qualora entro sei mesi dalla cessione venga avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua a essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

 

Come anticipato, l’articolo 7.1 della legge n. 130 del 1999 reca la disciplina della cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari.

Le società di cartolarizzazione cessionarie di crediti deteriorati possono concedere finanziamenti, finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto (articolo 7.1, comma 2).

Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi della disciplina sulla crisi d’impresa, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le società di cartolarizzazione possono (articolo 7.1, comma 3): acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente;

concedere finanziamenti, al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto.

Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

Il comma 4 dell’articolo 7.1, consente la costituzione di una o più società veicolo d’appoggio, con il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione.

I nuovi commi da 4-bis a 4-quinquies dell’articolo 7.1 riguardano trattamento fiscale delle operazioni poste in essere dalle società veicolo d’appoggio, per garantire la neutralità di tali operazioni anche ai fini delle imposte indirette.

La materia della cartolarizzazione dei crediti deteriorati è stata interessata da numerose modifiche operate, da ultimo, con il decreto-legge crescita (decreto-legge n. 34 del 2019, articolo 23). Tale provvedimento ha introdotto norme volte a:

§  facilitare le operazioni di trasferimento di crediti deteriorati, evitando la chiusura dei contratti di apertura di credito e permettendo di trasferire gli impegni di erogazione a una banca o a un intermediario finanziario (al fine di mantenere il conto presso la banca cedente);

§  consentire la costituzione di più società veicolo di appoggio, in luogo di una sola come previsto dalle norme vigenti, per l’attività di acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni, realizzata nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione;

§  introdurre specifiche disposizioni volte a rendere fiscalmente neutrale l’intervento della società veicolo d’appoggio nella monetizzazione dei beni posti a garanzia dei crediti cartolarizzati;

§  disciplinare la cartolarizzazione che ha come sottostante – in luogo di crediti - beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali su tali medesimi beni.


 

Articolo 1, commi 446-448
(Abolizione quota fissa di partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie)

 

 

446. Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796.

447. Ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

448. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

 

 

 

I commi 446-448 prevedono l’abolizione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. superticket), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Di conseguenza viene incrementato il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 185 milioni per l’anno 2020 e 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Si dispone infine che la dotazione del Fondo, istituito presso il Ministero della salute, per la riduzione della quota fissa relativa all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, sia ridotta di 20 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni a decorrere dal 2021.

 

I commi 446-448 prevedono, nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, l’abolizione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota di compartecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati pari a 10 euro per ricetta (cd. “superticket”).

La finalità della norma è di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure, come previsto dall’articolo 1, comma 516, lett. a) della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), rivedendo la disciplina di tali quote di partecipazione prevista dall’art. 1, comma 796, lett. p), primo periodo, della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). A partire dal 1° settembre 2020 cessano le misure alternative (v. infra) adottate dalle regioni ai sensi del comma 796, lett. p-bis) della sopra citata norma.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 549, della legge 145/2019) ha ampliato le possibili fattispecie in base alle quali le regioni sono autorizzate a non applicare la quota fissa sulla ricetta di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo (congiuntamente, e non più alternativamente) l’adozione di specifiche azioni, tra le quali quelle di efficientamento della spesa e promozione dell’appropriatezza delle prestazioni.

 

Tali azioni devono essere certificate dai seguenti soggetti: il Comitato paritetico permanente per la verifica dei LEA istituito presso il Ministero della salute ed il Tavolo tecnico, presso lo stesso Ministero, in collaborazione con il Dipartimento della RGS, in materia di verifica degli adempimenti in materia di stabilità ed equilibrio del servizio sanitario regionale.

Riguardo la più ampia revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, si ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis) ha previsto tra i collegati alla decisione di bilancio, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, la presentazione di un disegno di legge in materia, che preveda oltre che la modifica disciplina del ticket, la revisione delle esenzioni per le prestazioni specialistiche e di diagnostica ambulatoriale. L’obiettivo è regolare il sistema specificamente sulla base delle condizioni economiche reddituali, per evitare la discriminazione nell’accesso ai servizi sanitari aggravata dall’introduzione del cd. superticket.

 

La relazione tecnica al disegno di legge di bilancio ha evidenziato la tipologia delle misure alternative adottate da alcune regioni (nello specifico v. infra) che hanno deliberato di non applicare il superticket:

§  introduzione di un ticket sulle prestazioni di specialistica erogate in regime di Pronto Soccorso per accessi non urgenti (codici verdi) e sulla farmaceutica;

§  rimodulazione delle singole tariffe in ambiti specifici (prevenzione e intramoenia) e della quota fissa di 10 euro sulle prestazioni di assistenza specialistica;

§  incremento massimo a 36,15 euro per ricetta relativamente alla specialistica ambulatoriale.

 

Il comma 447 dispone la copertura della disposizione in esame, quantificata in 185 milioni per l’anno 2020 e 554 milioni di euro annui dal 2021, mediante l’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

 

Il comma 448 prevede infine che la dotazione del fondo di cui all’art. 1, comma 804, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017) venga ridotta di 20 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni a decorrere dal 2021.

 

La disciplina delle quote di partecipazione al costo è stata introdotta, a partire dal 2007, dall’art. 1, comma 796, lett. p) della legge finanziaria per tale anno (L. n. 296/2006) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo una quota fissa, a carico degli assistiti non esenti, pari a 10 euro per ricetta (cd. “superticket”).

Già con il DL. n. 23 del marzo 2007 (L. 64/2007), comma 1-bis, è stata prevista l’abolizione della quota fissa per ricetta con effetto dalla sua entrata in vigore (20 maggio 2007) e fino al 31 dicembre 2007. Per l’anno 2008, la legge finanziaria (art. 2, co. 376, L. n. 244/2007) ne ha previsto l’abolizione per tale anno, estesa anche agli anni 2009, 2010 e 2011 dall’art. 61, comma 19, del DL. n. 112/2008 (L. 133/2008), integrando conseguentemente le risorse da trasferire alle regioni a valere sul Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario. Successivamente, con l’entrata in vigore (6 luglio 2011) dell’art. 17, comma 6, del DL. 98/2011 (L. 111/2011), che ha inteso razionalizzare la spesa sanitaria nell’ambito più generale delle norme di spending review, è stata anticipata di circa 7 mesi la cessazione dell’abolizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie prevista a fine anno 2011, ciò comportando il ripristino della misura del superticket.

È rimasto comunque vigente il dispositivo della lett. p-bis) del comma 796 della L. n. 296/2006 con cui le regioni sono autorizzate ad adottare misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, purché finanziariamente equivalenti all’applicazione della quota fissa di 10 euro per ricetta, sulla base dei volumi di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nelle singole regioni e province autonome, come rilevate dal Sistema tessera sanitaria. Tali misure devono sottostare, ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell’appropriatezza, alla certificazione da parte del Tavolo tecnico per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (cd. Comitato LEA, intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005) ovvero essere stipulate con apposito accordo delle singoli regioni con il Ministero della salute ed il MEF.

A legislazione vigente, pertanto, i sistemi di compartecipazione alla spesa si differenziano nell’ambito dei diversi sistemi sanitari regionali in relazione alle prestazioni su cui si applicano, agli importi che i cittadini sono tenuti a corrispondere e alle esenzioni previste. In particolare, se le misure di compartecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e per gli accessi di pronto soccorso inappropriati sono previste in tutte le regioni, alcune regioni (quali Valle d'Aosta, PA Trento, Friuli VG, Marche, Sardegna) non prevedono alcun ticket per le prestazioni farmaceutiche convenzionate.

Le differenze tra regioni sono ancora più marcate se si considerano le prestazioni specialistiche ambulatoriali, per cui è vigente la disciplina della legge 537/1993 (art. 8, comma 15) che prevede per tutti i cittadini il pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo dato dalle singole tariffe regionali di 36,15 euro per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite. La legge 537/1993 (art. 8, comma 16) ha anche stabilito che si ha diritto all'esenzione in casi particolari, quali situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale; presenza di determinate patologie (croniche o rare); riconoscimento dello stato di invalidità: altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell'HIV).

 

Per consentire una maggiore equità ed agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti definiti “vulnerabili”, l'articolo 1, commi 804 e 805, della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) ha successivamente istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo per la riduzione della quota fissa relativa all'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al citato comma 796, lett. p) e delle misure previste in base alla successiva lett. p-bis) mediante una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. In base a quanto previsto dal comma 805, in particolare, sono stati poi definiti i criteri per la ripartizione del Fondo, con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (Decreto 12 febbraio 2019, qui il provvedimento).

Come specificato nelle premesse, il decreto ha ripartito il Fondo tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana "nel rispetto del principio sancito dal legislatore di conseguire una maggiore equità e di agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili". Una quota pari a 48 milioni di euro è stata ripartita in rapporto alla quota d'accesso delle regioni al fabbisogno sanitario standard per l'anno 2018. La somma residua di 12 milioni di euro è stata invece ripartita sotto forma di quota aggiuntiva tra le regioni che hanno ampliato il numero di soggetti esentati dal pagamento della quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale o hanno adottato misure alternative (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata).

Più recentemente, alcune regioni hanno adottato i seguenti provvedimenti finalizzati all’abolizione o alla ridefinizione del superticket.

In Emilia Romagna, dal 1° gennaio 2019, la quota fissa addizionale sulle prestazioni di specialistica, attualmente pagata sulla base di quattro scaglioni di reddito familiare, è stata cancellata per le due fasce comprese tra i 36mila e i 100mila euro (non si paga già al di sotto dei 36mila), restando in vigore solo per i redditi superiori ai 100mila euro annui. Le risorse così incamerate verranno utilizzate per finanziare una ulteriore misura a sostegno delle famiglie numerose, ovvero le coppie con due o più figli, per le quali verrà abolito il pagamento del ticket base da 23 euro sulle prime visite specialistiche.

In Lombardia, dal 1° luglio 2018, il ticket sanitario regionale è passato da un massimo di 30 euro a un massimo di 15, con un conseguente costo massimo del ticket di 51 euro circa (36 euro di ticket nazionale e 15 euro di ticket regionale, qui il comunicato dell'Assessore alla sanità).

In Abruzzo, dal 1° luglio 2018, è stata prevista l'abrogazione della quota fissa su ricetta per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per la popolazione con reddito familiare inferiore o uguale ad euro 8.263,31.


 

Articolo 1, commi 449 e 450
(Apparecchiature sanitarie dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

 

 

449. Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa, è autorizzato un contributo pari ad euro 235.834.000 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse di cui al presente comma alle regioni, in quota capitaria, e le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, individuano le attività assistenziali all'interno delle quali saranno utilizzati dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla second opinion, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

450. Le apparecchiature sanitarie di cui al comma 449, di proprietà delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di cui al comma 449, secondo modalità individuate dalle aziende medesime, avendo cura di misurare l'attività svolta attraverso indicatori di processo.

 

 

 

I commi 449 e 450 destinano in favore dell'utilizzo di apparecchiature sanitarie da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta una quota delle risorse statali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. La proprietà delle apparecchiature acquisite con le risorse in oggetto è degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

 

In particolare, il comma 449 autorizza un contributo pari a 235,834 milioni di euro, nell'ambito delle risorse summenzionate non ancora ripartite tra le regioni. Il contributo è inteso al miglioramento del processo di presa in cura dei pazienti ed alla riduzione del fenomeno delle liste d'attesa.

I trasferimenti alle regioni delle quote relative al suddetto contributo devono essere definiti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse in esame alle regioni in quota capitaria e le modalità con cui le stesse regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, individuano le attività assistenziali all'interno dei quali verranno utilizzati i dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche con l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla second opinion; viene in ogni caso esclusa la determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sembrerebbe opportuno chiarire il riferimento al parametro della quota capitaria, considerato che la parte precedente del comma 449 prevede un riparto sulla base di un piano dei fabbisogni.

Il comma 450 demanda a determinazioni degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale le modalità con cui sono messe a disposizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta le apparecchiature in oggetto.


 

Articolo 1, comma 451
(Personale a tempo determinato che svolge attività di
ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli IZS)

 

 

451. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 432è inserito il seguente:

« 432-bis. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432».

 

 

 

Il comma 451 integra alcune norme sul personale a tempo determinato che svolge attività di ricerca sanitaria presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). Tali norme sono poste nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, la quale ha previsto l'istituzione, presso gli Istituti summenzionati, di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

 

In particolare, la novella concerne l'attribuzione delle fasce economiche al personale che venga assunto a tempo determinato secondo la norma transitoria di cui al comma 432 del citato articolo 1 della L. n. 205, e successive modificazioni. Quest'ultimo comma prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell'apposita sezione contrattuale concernente il suddetto ruolo, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio (erogata dagli stessi Istituti) a seguito di procedura selettiva pubblica possa essere assunto a tempo determinato, a condizione che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, un'anzianità di servizio (o di titolarità di borsa di studio) di almeno tre anni negli ultimi sette[56].

La sezione è stata istituita dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 11 luglio 2019[57], con decorrenza dal giorno successivo. Il summenzionato termine di 180 giorni decorre, quindi, dal 12 luglio 2019.

I contratti a tempo determinato in esame vengono stipulati nell'ambito delle risorse finanziarie stabilite, per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato da parte dei suddetti Istituti, dal comma 424 del citato articolo 1 della L. n. 205[58], nonché secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (in merito, è stato emanato il D.M. 20 novembre 2019, n. 164, "Regolamento recante valutazione del personale di  ricerca  sanitaria")[59].

 

La novella in esame - inserendo il comma 432-bis nel citato articolo 1 della L. n. 205 - prevede, con riferimento ai soggetti assunti (a tempo determinato) ai sensi della norma transitoria in esame, che le fasce economiche stabilite dal suddetto contratto dell'11 luglio 2019 siano attribuite secondo criteri individuati dal Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 427 dell'articolo 1 della L. n. 205 (in base a quest’ultimo comma, come detto, è stato emanato il D.M. 20 novembre 2019, n. 164, "Regolamento recante valutazione del personale di  ricerca  sanitaria"[60]).


 

Articolo 1, comma 452
(Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà)

 

452. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 è autorizzato un contributo di 300.000 euro a favore del medesimo Istituto.

 

 

 

Il comma 452 autorizza un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2022 in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP).

 

Il contributo è inteso a consentire il corretto svolgimento delle funzioni demandate al suddetto Istituto in base alla normativa vigente.

 

L'Istituto in esame è un ente pubblico, centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario. Dal 2019 l’Istituto è anche Centro Collaboratore OMS per l’evidenza scientifica e il capacity building relativamente alla salute dei migranti.


 

Articolo 1, comma 453
(Campagne relative agli animali di affezione)

 

 

453. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni e a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi alla sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

 

 

Il comma 453 demanda al Ministro della salute la definizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione riguardanti gli animali di affezione ed autorizza in merito una spesa pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2022.

 

Le iniziative in oggetto sono intese a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sui temi dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni, nonché a diffondere la conoscenza sui vantaggi derivanti dalla sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione.


 

Articolo 1, comma 454
(Destinazione dei beni confiscati)

 

 

454. Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

 

 

Il comma 454, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali nuove assegnatarie dei beni.

 

La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali che risultino dal 1°gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni.

 

L'articolo 48 del d.lgs. n. 159 del 2011, il c.d. codice antimafia, reca la disciplina relativa alla destinazione dei beni e delle somme confiscate.

 

In particolare il comma 3 dell'articolo, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 113 del 2018 (c.d. decreto-legge sicurezza), prevede varie modalità di destinazione dei beni immobili confiscati. Questi in particolare possono:

§  essere mantenuti al patrimonio dello Stato (lett. a e b);

§  essere trasferiti in via prioritaria al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito; ovvero al patrimonio della provincia, della città metropolitana o della Regione per finalità istituzionali o sociali (lett. c);

§  essere assegnati gratuitamente all'Agenzia o ad una serie di altri soggetti (lett. c-bis);

§  essere trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del TU stupefacenti (lett. d);

 

Con riguardo alla ipotesi contemplata dalla succitata lettera c) - precisa la stessa disposizione -  gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute,  ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali.

La cooperativa Sociale è una particolare forma di Cooperativa introdotta e regolata dalla l. 381/1991 e dal d.lgs.112/2017 in quanto Impresa Sociale. Si qualifica come particolare forma di Società Cooperativa finalizzata nel perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Come precisa l'art. 1 della l. n. 381, le cooperative sociali si dividono sostanzialmente in due tipi a seconda che siano finalizzate alla realizzazione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi, d’istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica, inserimento lavorativo; ovvero allo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – volte all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Possono essere costituite anche cooperative sociali miste.

In proposito si segnala che la Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, sulla base dell'analisi dei dati relativi ai soggetti impegnati nella gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata, sottolinei come "l'universo attualmente censito delle esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati veda (coinvolte) oltre il 50% di associazioni di varia tipologia e un 25% circa di cooperative sociali".


 

Articolo 1, comma 455
(Contributo ENS)

 

455. In favore dell'Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.

 

 

Il comma 455 autorizza un contributo di 250mila euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dell’ENS (Ente Nazionale Sordi).

 

Il contributo di 250mila euro per il triennio 2020-2022 a favore dell’ENS (Ente Nazionale Sordi) è attribuito ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens e in particolare per il servizio di videochiamata.

                          

 

Comunic@ENS è un servizio dell’ENS, un contact center che consente di mettere in comunicazione persone sorde e udenti attraverso operatori specializzati e utilizzando le nuove tecnologie. Inaugurato agli inizi del 2012 in Piemonte, in virtù della sinergia tra ENS Piemonte e Regione, il servizio è stato attivato in altre regioni: Toscana, Campania, Abruzzo e Umbria.


 

Articolo 1, commi 456 e 457
(Disposizioni per l’acquisto di sostituti del latte materno)

 

 

456. Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e comunque fino al sesto mese di vita del neonato, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

457. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le misure attuative del comma 456 anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo di cui al comma 456, tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio di cui al comma 456.

 

 

 

I commi 456 e 457 istituiscono, presso il Ministero della salute, un Fondo per l’erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di 400 euro per neonato e, in ogni caso, fino al compimento del sesto mese di vita dello stesso. Il Fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni a decorrere dal 2021.

 

I commi 456 e 457 sono volti a garantire l’erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (cd. latte artificiale) nei casi di patologie che impediscono la pratica naturale dell'allattamento da parte delle neomamme, finanziato da un apposito fondo istituito presso il Ministero della salute.

Il fondo, denominato Fondo per il sostegno di acquisto dei sostituti del latte materno, è destinato all’erogazione di un importo massimo di 400 euro annui per ciascun neonato e comunque entro il 6° mese di vita del medesimo. La dotazione del Fondo è pari a 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni a decorrere dal 2021

Il comma 457 stabilisce che, con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-regioni, devono essere stabilite le misure attuative dell'articolo in commento, anche al fine di individuare quali siano le condizioni patologiche, inclusi i casi di produzione scarsa o nulla di latte materno (ipogalattia o agalattia materna) e le modalità per beneficiare del contributo, tenendo anche conto di specifici requisiti economici previsti per l’accesso al beneficio in esame.


 

Articolo 1, commi 458-460
(Medici dell’INPS)

 

 

458. Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dall'anno 2021 e fermo restando l'avvio della procedura di cui al comma 459 dall'anno 2020, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno.

459. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di princìpi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS con rapporto convenzionale.

460. Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 458 e 459, si provvede mediante assegnazione all'INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029 e di 7,8 milioni di euro annui dall'anno 2030.

 

 

 

I commi 458-460 autorizzano l’INPS a stipulare con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, con effetti dall’anno 2021, apposite convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali, per assicurare il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile da parte dei medici legali che operano per l’Istituto di previdenza.

Per l’attuazione della norma è prevista una specifica procedura da avviare dall’anno 2020 per l’adozione, con decreto, di un atto di indirizzo volto a stabilire i criteri alla base di dette convenzioni. Le assegnazioni all’INPS quantificate allo scopo sono pari a 7,2 milioni per ciascun anno del triennio 2021-2023, 7,3 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026, 7,6 milioni per ciascun anno del triennio 2027-2029 e 7,8 milioni annui dal 2030.

 

I commi 458-460 sono diretti ad assicurare un adeguato presidio, da parte dell’INPS, delle funzioni previdenziali ed assistenziali relative all'invalidità civile, quali erogazione di pensioni, assegni e indennità maturate, che, in base all’art. 130 del D.lgs n.112/1998, sono state trasferite all’Istituto.

Il comma 458 stabilisce che, per le attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all'Istituto previdenziale (v. box), è autorizzata la stipula tra INPS e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dal 2021, di convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali a medici esterni, fermo restando l’avvio, dal 2020, di una specifica procedura disciplinata al successivo comma 459.

Detta procedura prevede l’adozione di un atto di indirizzo, con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero per la PA ed il Ministero della salute, sentito l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

L’atto di indirizzo, oltre a stabilire la durata delle convenzioni ed i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, deve fornire gli indirizzi sul regime delle incompatibilità e delle tutele normative previdenziali del rapporto convenzionale, tenendo conto dei principi di equità normativa e retributiva, in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS.

Il comma 460 infine fissata la copertura dei maggiori oneri connessi ai predetti rapporti convenzionali, assegnando all'INPS risorse pari a 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, 7,3 milioni per ciascun anno del triennio 2024 2026, 7,6 milioni per ciascun anno del triennio 2027 2029 e 7,8 milioni a decorrere dall'anno 2030.

In base a quanto riportato nella relazione tecnica, il numero dei medici esterni in regime libero professionale con l’INPS è attualmente pari a 1.404 unità di cui 1.066 chiamati a collaborare prioritariamente per gli accertamenti di invalidità civile (con costi già rimborsati all’INPS dal MLPS e pertanto già scontati nei tendenziali di spesa), mentre i restanti 338 medici operano per i servizi in convenzione stipulati con le regioni con costi sostenuti dalle regioni stesse.

 

Con riferimento alle convenzioni già stipulate tra l’INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, si ricorda che il Decreto 2 agosto 2017 (qui il link) ha stabilito le linee di indirizzo per disciplinare il rapporto tra l’Istituto e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia, a decorrere dal 1° settembre 2017.

L’obiettivo dell’atto di indirizzo è di uniformare e migliorare l’efficienza del sistema degli accertamenti medico fiscali, attribuendone la responsabilità esclusiva all’INPS, che già cura tale attività nel campo del lavoro privato, per garantire la migliore distribuzione e copertura territoriale degli accertamenti, la riduzione di costi anche in ragione di una ottimale dislocazione dei medici e del contenimento dei rimborsi, l’equa assegnazione degli incarichi, oltre che l’incremento del numero e dell’efficienza dei controlli, ad invarianza di risorse già attribuite a legislazione vigente.


 

Articolo 1, commi 461 e 462
(Nuovi servizi resi dalle farmacie)

 

 

461. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 406 sono inseriti i seguenti:

« 406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di cui al comma 403 è prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario.

406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonché l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, è autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

462. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia».

 

 

 

I commi 461 e 462 prorogano al biennio 2021-2022 la sperimentazione in materia dei nuovi servizi resi dalle farmacie, prevista dalla normativa vigente per 9 regioni già individuate nel triennio 2018-2020, con oneri posti a carico del Servizio sanitario nazionale, ampliandola, nel medesimo biennio, alle restanti regioni a statuto ordinario. La nuova spesa per la proroga e per l’estensione della sperimentazione è autorizzata in 25,3 milioni per ciascun anno del biennio 2021-2022.

Viene infine prevista la possibilità di usufruire presso le farmacie, in attuazione del piano nazionale della cronicità, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, mediante forme di collaborazione tra farmacie prescelte dal paziente e medici di medicina generale e pediatra di libera scelta.

 

Il comma 461 introduce due nuovi commi (406-bis e 406-ter) alla normativa stabilita dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), art. 1, commi 403-406 (v. box), previsti al fine di consentire una proroga al biennio 2021-2022 dei nuovi servizi sperimentali resi dalle farmacie con oneri a carico del SSN e ampliando tali servizi alle regioni restanti rispetto a quelle già individuate dalla sperimentazione.

I maggiori oneri, quantificati in 25,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono coperti a valere sulla quota indistinta del Fondo sanitario nazionale di parte corrente da ripartire con delibera del CIPE, sulla base di specifici progetti elaborati dalle regioni per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dei commi 34 e 34-bis, art. 1, della legge n. 662/1996.)

 

Il comma 462, inoltre, novellando con una nuova lettera e-bis) l’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 153 del 2009 che prevede in dettaglio i nuovi servizi erogabili dalle farmacie, stabilisce la possibilità dei pazienti di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. La finalità è favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all’efficientamento della rete dei servizi, in attuazione del Piano nazionale della cronicità - Intesa del 15 settembre 2016 (qui il link) sancito in sede di Conferenza Stato-regioni.

A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del D.L. 179 del 2012 (L. 221/2012) dettate per le prescrizioni mediche e le cartelle cliniche digitali, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta chiamati ad effettuare le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico.

In proposito si ricorda che l'articolo 12, comma 2-bis, del citato DL. 179/2012 ha previsto l’istituzione del dossier farmaceutico quale parte specifica del Fascicolo sanitario elettronico, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione, al fine di favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia per la sicurezza del paziente.

 

Per quanto riguarda le prestazioni ed i servizi erogati dalla disposizione in esame, le farmacie devono fornire ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione ed assunzione personalizzata dei farmaci prescritti. Le stesse, inoltre, devono informare periodicamente, ovvero ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta oppure il medico prescrittore sulla regolarità o meno della assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia che si ritenga utile, compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia.

 

Il comma 406 della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205 del 2017), per dare effettiva attuazione al sopra richiamato D. Lgs. n. 153/2009, ha previsto una sperimentazione, in nove regioni, dello svolgimento di nuovi servizi da parte delle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Si prevede l’avvio per i nuovi servizi già disciplinati dal citato decreto di un’apposita sperimentazione in nove regioni, remunerati dal Servizio sanitario nazionale. In ogni caso, i servizi possono essere svolti, previa adesione del titolare, dalle sole farmacie, pubbliche e private, operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Allo scopo si prevede uno specifico finanziamento di 6 milioni di euro per il 2018, 12 milioni per il 2019 e 18 milioni per il 2020, a valere sulle risorse finanziarie destinate a progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.

Da ultimo, il 17 ottobre 2019 è stato raggiunto un accordo in Conferenza Stato-regioni sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF (qui il link), per la definizione delle linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella cd. farmacia di Comunità, mentre il decreto 17 maggio 2018 ha individuato, in attuazione del comma 404, art. 1, della citata legge di bilancio 2018, le nove regioni in cui avviare la sperimentazione, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rappresentatività delle diverse aree geografiche del territorio nazionale.

Le regioni alle quali sono ripartite le risorse previste per la sperimentazione sono:

a)   Piemonte, Lazio e Puglia per gli anni 2018 (qui il decreto di riparto di risorse pari a 6 milioni a valere sul FSN 2018), 2019 e 2020;

b)   Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia, per gli anni 2019 e 2020;

c)   Veneto, Umbria e Campania, per l’anno 2020.

La sperimentazione è sottoposta a monitoraggio da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti nonché di valutare se sia opportuna l'estensione all'intero territorio nazionale.

I nuovi servizi, previsti in dettaglio all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 153 del 2009 e i relativi provvedimenti attuativi, concernono:

a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata;

b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative intese a garantire il corretto impiego dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio e a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;

c) l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipino all'attuazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie;

d) l'erogazione, anche mediante personale infermieristico, di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche con l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;

e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'àmbito dei summenzionati servizi di secondo livello, di alcune prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'àmbito dell'autocontrollo;

f) l'effettuazione, presso le farmacie medesime, delle prenotazioni per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (erogate da parte delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate), del pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e del ritiro dei corrispondenti referti.

Inoltre, l'art. 5, comma 1-bis, del D.L. n. 73/2017 (L. n. 119/ 2017) stabilisce per regioni e province autonome la possibilità di prevedere la prenotazione gratuita delle vaccinazioni presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP).


 

Articolo 1, comma 463
(Rete e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario
e referto epidemiologico)

 

 

463. Per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

Il comma 463 reca un'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla L. 22 marzo 2019, n. 29. Tale legge prevede l'istituzione di una Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e l'istituzione del referto epidemiologico, inerente alla valutazione (in base ad un esame epidemiologico) dello stato di salute complessivo di una comunità. Inoltre, la legge modifica la procedura per l'aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri sanitari e prevede un aggiornamento della normativa delle regioni e delle province autonome (e della relativa attuazione) in materia di sorveglianza delle malattie oncologiche.

 

La citata L. n. 29 reca (con riferimento alla propria attuazione) una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 463 in esame autorizza, per le finalità di cui alla stessa L. n. 29, una spesa annua, pari ad 1 milione di euro, a decorrere dal 2020. Le risorse sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Per il primo riparto si pone un termine di 60 giorni, decorrente dall'entrata in vigore della presente legge.


 

Articolo 1, comma 464
(Disposizioni in materia di medicinali omeopatici)

 

 

464. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « 31 dicembre 2019» sono aggiunti i seguenti periodi: « I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato presso l'AIFA entro la data del 30 giugno 2017 sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020 sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022».

 

 

 

Il comma 464 è diretto a prolungare, oltre il 31 dicembre 2019, il termine fino al quale i medicinali omeopatici, in alcuni casi, possono rimanere sul mercato anche se privi di un formale provvedimento autorizzativo. Più in particolare:

- i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato in AIFA entro il 30 giugno 2017, sono mantenuti in commercio fino al completamento della relativa valutazione;

- gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1 gennaio 2020, sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1 gennaio 2022.

 

La disposizione aggiunge un periodo all’articolo 1, comma 590 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

 

 

L’articolo 1, comma 590 della legge n. 190/2014 introduce una serie di disposizioni sui farmaci omeopatici. In particolare:

§  fissa le tariffe per il rinnovo delle autorizzazioni all’immissione in commercio (AIC) dei medicinali omeopatici in: 800 euro per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e in 1.200 euro per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica;

§  fissa al 30 giugno 2017 il termine per la presentazione delle domande di rinnovo dell’AIC;

§  proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018, il termine fino al quale i medicinali omeopatici, se notificati alla data del 6 giugno 1995, possono rimanere sul mercato anche se privi di un formale provvedimento autorizzativo;

Quest’ultimo termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2019 dall’articolo 8, comma 4-ter, del D.L. 91/2018 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

La normativa comunitaria, recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 219/2006[61], sottopone i prodotti omeopatici, ai fini dell’acquisizione dello status di medicinale, alle medesime regole in vigore per tutti i medicinali in generale, prevedendo, però, dei percorsi semplificati per quelle formulazioni somministrabili per via orale, o esterna, prive di specifiche indicazioni terapeutiche e con grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza.

L’articolo 20 del D.Lgs. 219/2006, come modificato dall’art. 13 del decreto legge 158/2012[62], ha espressamente ribadito che per i medicinali omeopatici e antroposofici, presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 158/2012: l’autorizzazione ope legis è rinnovata con procedura di registrazione semplificata. Pertanto, i prodotti omeopatici in commercio, sulla base della disciplina transitoria ora illustrata, potevano rimanere sul mercato fino al 31 dicembre 2015 anche se privi di un formale provvedimento autorizzativo[63]. Dopo tale data, poi fissata al 31 dicembre 2019 da successive proroghe (v. supra), solo i prodotti omeopatici in possesso di AIC, avrebbero potuto continuare ad essere commercializzati in Italia.

Si ricorda che, all’iter procedurale per la registrazione semplificata, previsto dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 219/2006, hanno accesso anche:

§  i prodotti destinati ad essere somministrati per vie di somministrazione diverse dalla via orale od esterna (p.es.: fiale iniettabili, supposte, etc.);

§  i prodotti non in possesso di grado di diluizione che ne garantisca la sicurezza ovvero preparati in concentrazione ponderale (p.es.: tinture madri, macerati glicerici, etc.).

La procedura semplificata, rispetto al rilascio di una prima autorizzazione, prevede che i dossier dei medicinali (omeopatici e antroposofici) siano presentati fornendo la documentazione necessaria a garantire la qualità e la sicurezza del prodotto omeopatico.


 

Articolo 1, comma 465
(Proroga del riconoscimento dell’equipollenza
dei corsi regionali triennali per educatori professionali)

 

465. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « entro il 2005» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 2012».

 

 

Il comma 465 estende al 2012 il periodo di tempo entro cui occorre aver conseguito i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica iniziati tra il 1997 e il 2000, ai fini del riconoscimento dell’equipollenza al diploma universitario per educatore professionale socio-sanitario.

 

La disposizione in esame, modificando il comma 539, art. 1, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) estende, portandolo dal 2005 al 2012, il limite di tempo entro il quale occorre aver conseguito il diploma o l’attestato di educatore professionale, a seguito di corsi regionali o di formazione specifica iniziati tra il 1997 e il 2000, per ottenere il riconoscimento dell’equipollenza dei predetti titoli con il diploma universitario conseguito con il completamento del corso di laurea per educatore socio-sanitario.

In particolare, il DM n. 520 del 1998 individua le competenze della figura professionale dell'educatore professionale nel profilo dell’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attui specifici progetti educativi e riabilitativi nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana. Tale profilo, inoltre, cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.

 

Il comma 539, art. 1, della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018) ha disposto che i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, relativamente al profilo di educatore professionale, purchè ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, siano da considerarsi equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2, vale a dire la classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione) per educatore professionale socio-sanitario. L’equipollenza vale sia per l’esercizio professionale, sia per l’accesso alla formazione post-base, sia per l’iscrizione all’albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con la L. n. 3/2018 (cd. Legge Lorenzin in materia, per quanto qui interessa, di professioni sanitarie). In proposito, rimane fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di professioni sanitarie riconosciute, come disciplinate, in particolare, ai sensi della L. n. 42/1999

Al riguardo, l'art. 4, comma 1, della L. 42/1999 prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del SSN o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992 ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.


 

Articolo 1, commi 466 e 468
(Stabilizzazione di personale negli enti ed aziende del
Servizio sanitario nazionale e Prosecuzione di rapporti di lavoro)

 

 

466. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019».

468. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « personale medico, tecnico-professionale e infermieristico» sono sostituite dalle seguenti: « personale dirigenziale e non dirigenziale», le parole: « 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019» e le parole: « 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020».

 

 

 

Il comma 466 modifica, con esclusivo riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, le norme della disciplina transitoria di carattere generale che consente l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. Le modifiche concernono sia il termine temporale di applicazione della disciplina sia i requisiti stabiliti per i lavoratori in esame. Il comma 468 modifica i termini di applicazione di una disciplina transitoria specifica relativa a procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e alla prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.

 

Si ricorda che l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, consente alle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni, indicate in successivi commi), nel periodo 2018-2021[64], di assumere a tempo indeterminato - in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria[65] - personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

§  essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015[66] con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione[67];

§  essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

§  avere maturato, al 31 dicembre 2020[68], alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Ai fini di quest'ultimo requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

Dall'applicazione delle norme suddette è escluso il personale dirigenziale; tuttavia, tale esclusione non concerne - ai sensi del citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Nel triennio 2018-2020, ai sensi del comma 2 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, le medesime amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

§  sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015[69], di un contratto di lavoro flessibile[70] presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

§  abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Anche dall'applicazione delle norme suddette è escluso il personale dirigenziale, ad eccezione[71] del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

In base alla novella di cui al comma 466 in esame - che fa riferimento alle finalità di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza -:

§  si amplia, con riferimento al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, il periodo temporale di applicazione dei citati commi 1 e 2 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75, differendo il termine finale al 31 dicembre 2022. Di conseguenza, gli enti ed aziende in esame possono effettuare le assunzioni di cui al suddetto comma 1 o bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2 entro il termine del 31 dicembre 2022;

§  si modifica, sempre con riferimento al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, il termine temporale entro il quale deve essere stato conseguito il requisito dei tre anni di anzianità, stabilito - per le suddette procedure concorsuali riservate - dal comma 2 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75, prevedendo il termine del 31 dicembre 2019. Sembrerebbe opportuno chiarire se e con quali effetti la modifica del termine riguardi le procedure concorsuali riservate in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente novella.

 

Il comma 468 modifica i termini di applicazione di una disciplina transitoria - posta dall'articolo 1, comma 543, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e dal comma 10 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - relativa a procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e alla prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.

 

La novella in esame - oltre ad esplicitare che la disciplina transitoria in oggetto riguarda anche il personale dirigenziale - differisce dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l'indizione delle procedure suddette e dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per la loro conclusione e per la prosecuzione temporanea di rapporti di lavoro in essere.

Si ricorda che nell'ambito delle procedure concorsuali in oggetto, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio al 1° gennaio 2016 e che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione di tali procedure, gli enti ed aziende continuano ad avvalersi del personale interessato dai suddetti contratti, anche in deroga ai relativi limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni, previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.


 

Articolo 1, comma 467
(Stabilizzazione del personale precario del CREA)

 

467. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 22,5 milioni».

 

 

Il comma 467 incrementa da 20 milioni a 22,5 milioni di euro la spesa autorizzata a decorrere dal 2020 per consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del CREA.

 

Il comma 467 incrementa da 20 milioni a 22,5 milioni di euro la spesa autorizzata a decorrere dal 2020 - dall'art. 1, co. 673, della L. 205/2017 (Bilancio di previsione 2018) - per consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del CREA.

A tal fine novella l'art. 1, co. 673, della L. 205/2017.

 

Il comma 673 reca specifiche disposizioni per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), al quale si applicano le misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni dettate dall'articolo 20 del d.lgs. 75/2017.

Per la realizzazione del Piano di stabilizzazione del personale precario del CREA si provvede quindi con le seguenti autorizzazioni di spesa: 10 milioni di euro per l'anno 2018; 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Inoltre, al fine di stabilizzare il personale in servizio, il comma 674 autorizza gli enti pubblici di ricerca (nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente) a prorogare i contratti a tempo determinato e flessibili che sono in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui al richiamato articolo 20 del d.lgs. 75/2017.

L'art. 1, comma 1131, lett. e), L. 145/2018 (Bilancio di previsione 2019) ha posticipato al 31 dicembre 2019 il termine per le assunzioni previsto, tra l'altro, dal comma 673 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.


 

Articolo 1, comma 469
(Sostegno ricerca su incidenza endometriosi)

 

 

469. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.

 

 

 

Il comma 469 autorizza lo stanziamento di 2 milioni per ciascun anno del biennio 2020-2021 per lo studio, la ricerca e la valutazione dell'incidenza di una specifica patologia dell’utero (endometriosi). Il Ministero della salute, con proprio decreto, è chiamato a stabilire i criteri di riparto di tali risorse, prevedendo che non meno il 50% delle stesse venga destinato alla ricerca.

 

La disposizione in esame autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell’endometriosi sul territorio nazionale.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di dette risorse, disponendo che almeno il 50% delle risorse stanziate siano destinate alla ricerca scientifica.

 

Il decreto di aggiornamento dei LEA (D.P.C.M. 12 gennaio 2017) ha inserito l'endometriosi nell’elenco delle patologie croniche e invalidanti, negli stadi clinici più avanzati (“moderato o III grado” e “grave o IV grado") riconoscendo l’esenzione di esami e prestazioni specialistiche di controllo, anche strumentali.

In base ai dati del Ministero della salute, sono affette da questa patologia dell’utero in Italia circa il 10-15% delle donne in età riproduttiva. I casi di diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni, con un picco tra i 25 e i 35 anni. La patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire.


 

Articolo 1, commi 470-472
(Formazione specialistica nel settore sanitario)

 

 

470. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in « Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica» e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.

471. Per le finalità di cui al comma 470, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di cui al comma 470, anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie.

472. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

 

 

 

I commi da 470 a 472 recano alcuni interventi in materia di formazione specialistica nel settore sanitario, relativi all'istituzione di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica, all'estensione delle competenze dello stesso Osservatorio nazionale - con conseguente cambio della sua denominazione -, con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari, e a stanziamenti in materia, in favore della suddetta tecnostruttura e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

 

In particolare, il comma 470 prevede l'istituzione di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica, di cui agli articoli 43 e 44 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, ed estende le competenze dello stesso Osservatorio nazionale[72], con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Si modifica, conseguentemente, la denominazione del medesimo in ''Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica'' e si prevede un'integrazione della relativa composizione, per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica. Sembrerebbe opportuno specificare i termini e le modalità di tale integrazione, anche con riferimento alla norma transitoria ancora in corso di applicazione nonché ai fini di una valutazione dell'equilibro complessivo della composizione.

Nella normativa finora vigente, l'Osservatorio nazionale è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca;

b) tre rappresentanti del Ministero della salute;

c) tre presidi della facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori;

d) tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Una norma transitoria - tuttora in corso di applicazione - prevede che, fino alla data dell'elezione dei rappresentanti, facciano parte dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica (uno per ciascuna delle tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di specializzazione) nominati, su designazione delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca.

Il comma 471 autorizza, a decorrere dal 2020, una spesa pari a 3 milioni di euro annui per l'organizzazione, il funzionamento e lo svolgimento delle attività (anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie) della tecnostruttura summenzionata.

Il comma 472 autorizza una spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per il supporto alle attività del Ministero della salute e delle regioni concernenti la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nonché per il supporto all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali summenzionati. Lo stanziamento è disposto con riferimento alla finalità di sviluppare e adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno summenzionato, con l'obiettivo di una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale.


 

Articolo 1, comma 473
(Proroga Ape sociale)

 

 

473. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.

 

 

 

Il comma 473, proroga a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

 

A seguito della suddetta proroga, mediante modifica della norma istitutiva dell’APE sociale (articolo 1, comma 179 della L. 232/2016), l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della L. 232/2016, che stabilisce i limiti annuali di spesa per la fruizione del beneficio, è incrementata di 108 milioni di euro per il 2020, 218,7 milioni di euro per il 2021, 184,6 milioni di euro per il 2022, 124,4 milioni di euro per il 2023, 57,1 milioni di euro per il 2024 e 2,2 milioni di euro per il 2025.

Sul punto, la Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio precisa che il maggiore onere derivante dal suddetto incremento della relativa autorizzazione di spesa, che costituisce in ogni caso limite di spesa, è parametrato a circa 15.000 nuovi accessi, sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili.

 

Il richiamato comma 186 ha, inizialmente, disposto che il beneficio dell’indennità è riconosciuto, a domanda, entro i seguenti limiti annuali di spesa (già incrementati dall’art 1, c. 162, lett. h), della L. 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018): 300 milioni di euro per il 2017, 630 milioni di euro per il 2018, 666,5 milioni di euro per il 2019, 530,7 milioni di euro per il 2020, 323,4 milioni di euro per il 2021, 101,2 milioni di euro per il 2022 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2023.

A seguito della proroga dell’Ape sociale per il 2019 disposta dall’art. 18 del D.L. 4/2019[73], i suddetti limiti di spesa sono poi stati ulteriormente incrementati, dal medesimo art. 18, nella misura di: 16,2 milioni di euro per il 2019, 131,8 milioni di euro per il 2020, 142,8 milioni di euro per il 2021, 104,1 milioni di euro per il 2022, 51,0 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro per il 2024. Conseguentemente, il medesimo art. 18 del D.L. 4/2019 ha contestualmente soppresso l’art. 1, c. 167, della L. 205/2017, che aveva istituito il Fondo APE sociale nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (definiti con il D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Infine, la norma in commento prevede che le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all’APE sociale (di cui al secondo e terzo periodo dell’articolo 1, comma 165, della L. 205/2017 – vedi infra), si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2020.

Pertanto, devono ritenersi conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che possono usufruire dell’istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2020, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2020) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.

Il richiamato comma 165 semplifica la procedura per l'accesso all’APE sociale, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

In particolare, il secondo periodo del comma 165 stabilisce che i soggetti che si trovavano nelle condizioni per la fruizione dell’istituto nel corso dell'anno 2018 dovevano presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2018. Ai sensi del terzo periodo, restava comunque fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 venissero prese in considerazione esclusivamente se all'esito dello specifico monitoraggio e ordinamento delle domande per l’accesso all’istituto e l’eventuale clausola di salvaguardia residuavano le necessarie risorse finanziarie.

 

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (termine da ultimo prorogato dal DL 4/2019), l'istituto dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, l'articolo 1, commi 162-167, della L. 205/2017, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'indennità.

In base a quanto disposto dai richiamati commi da 179 a 186 della L. 232/2016 (come modificati sostanzialmente dalla L. 205/2017) possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

-    soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 604/1966 e successive modificazioni) che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

-    soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

-    soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

-    lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. È stata inoltre semplificata la procedura per l'accesso all'indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

Inoltre:

-    per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna);

-    per quanto concerne l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda anche l’istituzione, ad opera della L. 205/2017, del Fondo APE sociale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione dell'indennità, Fondo successivamente soppresso dall’art. 18 del D.L. 4/2019.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei seguenti casi:

-    mancata cessazione dell'attività lavorativa;

-    titolarità di un trattamento pensionistico diretto;

-    soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;

-    soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);

-    soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;

-    raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.

L'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

Si segnala che l’art. 53, c. 1, del D.L. 50/2017 attraverso un'interpretazione autentica, definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cd APE sociale).Le attività lavorative gravose si considerano svolte in via continuativa (che, come detto, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto all'APE sociale) quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della predetta indennità le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della L. 205/2017, l'esclusione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita, prevista per alcune categorie di lavoratori, non si applica ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale.


 

Articolo 1, commi 474 e 475
(Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale)

 

 

474. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

475. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

 

 

 

I commi 474 e 475 prevedono la ricostituzione di due Commissioni tecniche, una per lo studio della gravosità delle occupazioni e l’altra per l’analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020.

 

Più nel dettaglio, viene demandata a due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - da emanarsi (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame - l'istituzione:

§  di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale (comma 474);

§  di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo ed internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali (comma 475).

 

Ciascuna delle suddette Commissioni:

§  è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato;

§  è composta:

-     da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e, per la sola Commissione sulle attività gravose, del Consiglio superiore degli attuari;

-     da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali (designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori).

§  conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020. Entro i 10 giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori.

 

I medesimi decreti provvederanno a definire anche le modalità di funzionamento delle predette Commissioni, nonché la possibilità per le stesse di richiedere contributi ad esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, europee ed internazionali competenti nelle materie oggetto di studio:

Ai componenti delle Commissioni non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Infine, all'attuazione delle suddette disposizioni si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che le medesime Commissioni, con le medesime finalità (ma presiedute dal Presidente dell’ISTAT), sono state istituite con i Decreti del Presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2018 e 10 aprile 2018, in base a quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 155 e 158, L. 205/2017), che prevedeva anche che i loro lavori si sarebbero conclusi entro il 15 novembre 2018, per la Commissione sui lavori gravosi, ed entro il 30 settembre 2018, per la Commissione sulla spesa previdenziale ed assistenziale.


 

Articolo 1, comma 476
(Proroga opzione donna)

 

 

476. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019» e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020».

 

 

 

Il comma 476 reca disposizioni concernenti l’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto.

 

Più nel dettaglio – modificando l’articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019 - si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo[74] venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019 (in luogo del 31 dicembre 2018, vedi infra) un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Si ricorda che, in base a quanto previsto dal richiamato art. 16, c. 1, del D.L. 4/2019, i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita, mentre al suddetto trattamento pensionistico si applica quanto disposto dall’art. 12 del D.L. 78/2010, secondo cui il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cd. finestra) si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome (v. infra).

Conseguentemente, la medesima disposizione in esame - modificando l’articolo 16, comma 3, del D.L. 4/2019 - posticipa al 29 febbraio 2020 (in luogo del 28 febbraio 2019) la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.

Sul punto, si ricorda che il richiamato art. 16, c. 3, del D.L. 4/2019 dispone che al suddetto personale si applica la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici di cui all’art. 59, c. 9, della L. 559/1997). In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta all'inizio dell'anno scolastico dello stesso anno[75].

 

 

La cosiddetta opzione donna è una misura sperimentale introdotta dall’art. 1, c. 9, della L. 243/2004 che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età, per le lavoratrici dipendenti, o 58 anni, per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.

Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell'opzione donna, a condizione che le lavoratrici maturassero i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.

La previsione che i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'esercizio dell'opzione donna dovessero essere maturati entro il 31 dicembre 2015 ha posto significativi problemi interpretativi. L'INPS, infatti (con le circolari 35 e 37 del 2012 e con il messaggio 219/2013), ha dato a tale previsione un'interpretazione restrittiva, ritenendo che la data del 31 dicembre 2015 andasse interpretata come termine di decorrenza della prestazione, non essendo sufficiente la semplice maturazione dei requisiti entro tale data. Sulla questione sono intervenute le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato che hanno approvato risoluzioni (rispettivamente la 7-00159/2013 e la 7-00040/2013) volte ad escludere l'applicazione della finestra mobile e degli incrementi legati all'aspettativa di vita, ritenendo sufficiente la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

Successivamente, l’art. 1, c. 281, della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha posto fine ai suddetti problemi interpretativi, precisando l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (comunque transitorio e sperimentale). La nuova norma ha previsto, infatti, che l'accesso all'istituto è possibile anche qualora la decorrenza del trattamento sia successiva al 31 dicembre 2015, essendo sufficiente la maturazione dei requisiti entro tale data.

L’art. 1, c. 222 e 223, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere alla cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita. Più specificamente, si estende, a decorrere dal 2017, l'applicabilità dell'istituto alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, non avessero raggiunto la frazione di 3 mesi (nell'età anagrafica). Di conseguenza, all'istituto possono far ricorso le lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, avessero un'età pari o superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni, se autonome (fermi restando il possesso, alla medesima data, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e la condizione che la lavoratrice opti per il sistema di calcolo contributivo integrale).

Da ultimo, l'articolo 16 del D.L. 4/2019 estende la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applichino le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.


 

Articolo 1, commi 477 e 478
(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici)

 

 

477. Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

 

 

 

Il comma 477 concerne la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021 (modificando le norme transitorie già vigenti, valide per il triennio 2019-2021). Il comma 478 prevede una nuova disciplina a regime in materia, decorrente dal 2022. La modifica prevista da entrambe le nuove discipline - transitoria e a regime - rispetto alle corrispondenti norme vigenti è costituita dall'elevamento della misura di perequazione al 100 per cento per gli importi superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS[76].

 

Si ricorda che gli incrementi a titolo di perequazione automatica si basano sulla variazione del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento[77]; gli incrementi sono determinati secondo varie aliquote decrescenti (rispetto alla base di calcolo costituita dalla variazione del costo della vita).

Il comma 477 modifica la disciplina transitoria finora vigente[78], valida per il triennio 2019-2021; in particolare, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici del soggetto il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il suddetto trattamento minimo INPS (anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria finora vigente, la quale prevede un'aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte).

Per i casi di importo complessivo superiore, vengono confermate le aliquote previste dall'attuale disciplina transitoria; esse sono pari:

§  al 77% qualora l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo;

§  al 52% qualora l'importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;

§  al 47% qualora l'importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;

§  al 45% qualora l'importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo;

§  al 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.

Nell'applicazione delle suddette aliquote si prevede (così come nella disciplina transitoria già vigente) un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate; tale meccanismo è inteso a garantire che i trattamenti complessivamente superiori a tale limite non risultino inferiori al medesimo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica.

Il comma 478 prevede, a decorrere dal 2022, l'applicazione di una nuova disciplina a regime in materia di perequazione, in sostituzione di quella posta dall'articolo 69, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Le nuove norme - così come quelle di cui al suddetto articolo 69, comma 1, della L. n. 388 e a differenza delle disposizioni transitorie summenzionate - fanno riferimento a singole fasce di importo dei trattamenti, anziché all'importo complessivo.

In particolare, le nuove norme di cui al comma 478 prevedono l'applicazione della perequazione: nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS (anziché fino a 3 volte il suddetto valore, come stabilisce la norma vigente a regime, di cui al citato articolo 69, comma 1, della L. n. 388); nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo (anziché tra 3 e 5 volte il medesimo valore, come previsto dal citato articolo 69, comma 1, della L. n. 388); nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo (così come previsto anche dall'articolo 69, comma 1, della L. n. 388).

 

Sulle disposizioni applicate in anni precedenti in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici

 

L'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011 ha previsto, per il biennio 2012-2013, limitazioni alla rivalutazione automatica sui trattamenti pensionistici nei seguenti termini:

§  la rivalutazione non è concessa per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS;

§  per gli stessi trattamenti, la rivalutazione opera, nella misura del 70%, nella fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo;

§  con un'apposita clausola di salvaguardia, si prevede che, nel caso in cui i trattamenti sottoposti al blocco siano superati, per effetto della rivalutazione, dai trattamenti non sottoposti al blocco della rivalutazione (verosimilmente quelli di importo fino a 5 volte il trattamento minimo o comunque di poco inferiori a tale limite), la rivalutazione sia attribuita fino a concorrenza del limite incrementato di questi ultimi per effetto della rivalutazione automatica.

 

In materia è quindi intervenuto, nel quadro degli interventi per il contenimento della spesa previdenziale, l'articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011 (cd. riforma Fornero), che (abrogando l'articolo 18, comma 3, del D.L. 98/2011) ha disposto il blocco dell'indicizzazione (sempre per il biennio 2012-2013) per le pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, adeguando pienamente quelle di importo complessivo fino a tre volte il richiamato trattamento minimo (e cioè 1.442,99 euro lordi per il 2012).

 

Successivamente, l'articolo 1, comma 483, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto che per il triennio 2014-2016 (periodo successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 286, della L. 208/2015) la rivalutazione dei trattamenti pensionistici operasse nei seguenti termini:

§  100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;

§  95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;

§  75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;

§  50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;

§  40% nel 2014 e 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

Sulla materia è quindi intervenuta la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 70/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del D.L. 201/2011, nella parte in cui ha disposto la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

A seguito di tale sentenza è stato emanato il Decreto-Legge 65/2015, il quale ha introdotto una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativamente al biennio 2012-2013, al fine di garantire una rivalutazione parziale e retroattiva ("nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale") dei trattamenti ricompresi tra tre e sei volte il minimo INPS, confermando sostanzialmente il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo INPS.

Più precisamente, ai sensi del D.L. 65/2015, la perequazione automatica è stata riconosciuta:

§  per il biennio 2012-2013 nella misura del:

-     40% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS;

-     20% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;

-     10% per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS.

§  per il biennio 2014-2015, nella misura del 20% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS;

§  a decorrere dal 2016, nella misura del 50% di quanto stabilito per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo complessivo da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

 

Lo stesso D.L. 65/2015 ha inoltre specificato che la rivalutazione riconosciuta per il biennio 2014-2015 in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale debba intendersi riferita agli importi pensionistici come rivalutati ai sensi della normativa vigente (ossia, per il triennio 2014-2016 - successivamente esteso anche al 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 286, della L. 208/2015 -, dell'articolo 1, comma 483, della L. 147/2013) per il medesimo biennio.

Si ricorda, infine, che l'articolo 3, commi 3-sexies e 3-septies, del D.L. 244/2016, ha differito al 1° gennaio 2018 (in luogo del 1° gennaio 2017) il termine di decorrenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai ratei dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2015.


 

Articolo 1, commi 479-481
(Risorse per attuazione Reddito di cittadinanza)

 

 

479. A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

480. A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell'articolo 5, comma, 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, da parte degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

481. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 479 e 480, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

I commi da 479 a 481 dispongono lo stanziamento di un importo complessivo pari a 40 milioni di euro dal 2020 al fine di consentire l’attuazione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza.

 

Nel dettaglio, il comma 479 dispone lo stanziamento di 35 milioni di euro dal 2020 per consentire la presentazione delle domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, anche attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF) in convenzione con l’INPS, nonché per le attività legate all’assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), affidate ai medesimi CAF.

Si ricorda che l’art. 12, c.5, del D.L. 4/2019 ha stanziato una cifra di pari importo, per le medesime finalità, per il 2019.

 

Dalla medesima annualità e al fine di finanziare le attività relative al Rdc e alla Pdc da parte degli istituti di patronato, il comma 480 dispone l’incremento di 5 milioni di euro del relativo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Viene demandata poi ad apposito regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei criteri di ripartizione delle suddette risorse.

 

Infine, il comma 481 dispone che ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede:

§  nel 2020, mediante corrispondente riduzione dei limiti di spesa autorizzati ai fini dell’erogazione del beneficio economico del RdC e della Pdc (di cui all’art. 12, c. 1, del D.L. 4/2019);

§  dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all’art. 1, c. 255, della L. 145/2018.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.


 

Articolo 1, comma 482
(Fondo vittime di gravi infortuni)

 

482. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato rispettivamente di 1 milione di euro per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

 

 

Il comma 482, ridetermina la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

 

In particolare, la norma incrementa il suddetto Fondo nella misura di 1 milione di euro per il 2020, due milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro per il 2022.

 

Si ricorda che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito dall’articolo 1, comma 1187, della L. 296/2006, con lo scopo di fornire un puntuale supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non, vittime di gravi infortuni. Le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il decesso del lavoratore (ad esclusione, quindi, delle malattie professionali e degli infortuni avvenuti precedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso successivo alla data richiamata). Beneficiari del Fondo - come previsto dall’art. 1, comma 131, della legge di stabilità 2013, L. n. 147/2013[79], sono i seguenti familiari dei lavoratori deceduti: coniuge superstite; figli legittimi, naturali, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità. In mancanza di coniugi o figli, beneficiari sono i genitori (naturali o adottivi) a carico del lavoratore deceduto; fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto. L’erogazione dei fondi è di competenza dell'INAIL, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

In attuazione del citato comma 1187 della L. 296/2006, sono stati emanati alcuni decreti ministeriali. In particolare, il D.M. 2 luglio 2007 ha disciplinato le tipologie dei benefici concessi, comprese le anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi benefici, mentre il D.M. 19 novembre 2008, oltre a determinare le procedure, i requisiti e le modalità di accesso, individua i beneficiari, nonché le tipologie di benefici spettanti. I successivi decreti[80] hanno provveduto a rideterminare gli importi delle prestazioni.

Con particolare riferimento ai benefici spettanti, non sottoposti a tassazione, si ricorda che l’erogazione degli stessi è subordinata all'esito di un accertamento sommario e a un’ispezione da parte degli organismi preposti. Si tratta, in particolare:

 

§  di una prestazione una tantum, con importo (fissato annualmente con specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali) determinato dal numero dei componenti del nucleo superstite, dalle risorse disponibili del Fondo e dall'andamento del fenomeno infortunistico. I beneficiari di tale prestazione sono sia i superstiti di lavoratori assicurati (ai sensi del D.P.R. 1124/1965) sia quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (di cui alla L. 493/1999);

§  di un’anticipazione della rendita dei superstiti, pari a 3 mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale anticipazione è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum.

 

Con riferimento alla dotazione del Fondo, l’articolo 1, comma 534, della legge finanziaria 2008, L. n. 244/2007 ne ha disposto un incremento di 2,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Successivamente, l’art. 1, comma 435, della legge di bilancio 2019, L. n. 145/2018, ne ha disposto un incremento nella misura di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019.


 

Articolo 1, commi 483-485
(Prestazioni creditizie agevolate)

 

 

483. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.

484. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 483.

485. La comunicazione di cui al comma 483 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484. L'adesione esercitata è irrevocabile.

 

 

 

I commi da 483 a 485 riaprono i termini ai fini dell’accesso facoltativo alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPS.

 

I suddetti commi riaprono i termini per l’iscrizione facoltativa alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da parte dei pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono del trattamento pensionistico a carico della “Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica, già iscritti all’INPDAP”, nonché dei dipendenti o pensionati delle amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che siano iscritti ad enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale, che alla data di entrata in vigore della disposizione in esame non siano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (comma 483).

L’adesione alla suddetta Gestione unitaria, che è irrevocabile, avviene previa comunicazione scritta all’INPS da effettuarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto interministeriale attuativo dell’articolo in commento, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (commi 484 e 485).

La Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è stata istituita dalla L. 662/1996 ed è attualmente gestita dall'INPS. Tale gestione eroga una serie di prestazioni creditizie e sociali ai dipendenti pubblici iscritti, i quali versano una apposita contribuzione al relativo Fondo: il contributo a carico dei lavoratori in servizio è pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile, mentre il contributo a carico dei pensionati è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione.

Al suddetto Fondo sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti pubblici appartenenti alla gestione ex-INPDAP. Successivamente, il D.M. 45/2007 ha esteso la possibilità di iscrizione alla suddetta anche ai dipendenti e pensionati di tutte le amministrazioni pubbliche. Il termine ultimo per l'esercizio dell'opzione era il 31 maggio 2008.

Si ricorda che, come specificato nel messaggio INPS 3282/2017, possono aderire alla Gestione anche i dipendenti neo-assunti o trasferiti presso amministrazioni statali, non iscritti alla Gestione dipendenti pubblici ai fini delle prestazioni pensionistiche o del trattamento di fine rapporto o fine servizio. In questi casi, la volontà di aderire deve essere manifestata entro 30 giorni dalla data di assunzione o dalla data del trasferimento.

Anche i dipendenti civili e i militari in servizio, già iscritti alla Gestione Credito e prossimi al pensionamento, possono iscriversi alla Gestione in oggetto. La volontà di adesione deve essere manifestata entro l'ultimo giorno di servizio.


 

Articolo 1, commi 486-489
(Crediti e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio)

 

 

486. Per il triennio 2020-2022, i crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni, purché estranei alla condotta delittuosa.

487. Per il medesimo periodo di cui al comma 486, i crediti vantati da istituti previdenziali o assicurativi pubblici, nonché dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel comma 486, sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.

488. Agli oneri derivanti dai commi 486 e 487, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020, di 700.000 euro nell'anno 2021 e di 500.000 euro nell'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167, e le prestazioni sono corrisposte a domanda dall'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla legge 7 luglio 2016, n. 122. Le operazioni di surroga di cui al presente comma si applicano anche ai crediti di cui ai commi 486 e 487 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

489. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: « in cui è stata accertata la sua responsabilità» sono aggiunte le seguenti: « oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza».

 

 

 

I commi 486-488 sono volti ad escludere, per il triennio 2020-2022, che lo Stato e gli enti previdenziali possano aggredire i beni ereditari trasmessi dall’autore di un delitto di omicidio del partner ai figli minori. In relazione al medesimo delitto sono inoltre modificate le condizioni di accesso al Fondo per le vittime dei reati (comma 489).

 

In particolare, le disposizioni intervengono per disciplinare la sorte dei crediti vantati nei confronti dell’autore di un delitto di omicidio del partner (del coniuge, anche legalmente separato, dell’altra parte dell’unione civile, della persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva) e prevedono che, limitatamente al triennio 2020-2022, lo Stato e gli istituti previdenziali o assicurativi non possano agire per il pagamento di tali crediti aggredendo i beni ereditari trasmessi [presumibilmente dall’autore del delitto, deceduto a sua volta] ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni (commi 486 e 487).

 

Per quanto riguarda gli enti previdenziali la disposizione richiama anche gli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 (in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e al decreto legislativo n. 103 del 1996 (in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione).

 

La disposizione non si applica ai crediti vantati dai privati nei confronti dell’autore del delitto, che potranno continuare a essere soddisfatti aggredendo i beni ereditari.

Inoltre, in base alla formulazione della norma, la non imputabilità dei crediti ai beni ereditari è circoscritta al triennio 2020-2022.

 

In base al comma 488, alla copertura degli oneri derivanti da tali previsioni - nel limite massimo di 1,5 milioni di euro nel 2020, di 700 mila euro nel 2021 e di 500 mila euro nel 2022 - si provvede con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge europea 2017 (recante disciplina dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti).

Le somme dovute [presumibilmente agli enti previdenziali e assicurativi che non possono agire nei confronti dei beni ereditari] saranno corrisposte “a domanda all'Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti”, con le modalità previste dalla legge n. 122 del 2016.

 

Le operazioni di surroga, specifica la disposizione, si applicano anche ai crediti pendenti al momento della entrata in vigore della legge di bilancio.

 

Infine sono apportate alcune modifiche all'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge n. 122 del 2016, che disciplina le condizioni per l'accesso all'indennizzo da parte della vittima del crimine violento.

 

Attualmente uno dei presupposti per l’accesso agli indennizzi del Fondo è rappresentato dall'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna in cui è stata accertata la sua responsabilità.

Il comma 489 consente l'accesso all’indennizzo, senza il previo esperimento delle procedure esecutive nei confronti dell’autore del reato, quando si tratti di delitto di omicidio in danno del partner (del coniuge, anche legalmente separato, dell’altra parte dell’unione civile, della persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva).

Questa modifica ha una portata più ampia rispetto a quelle dei commi 486 e 487 in quanto non è limitata temporalmente e non è circoscritta al tema del recupero dei crediti vantati da Stato o enti previdenziali.


 

Articolo 1, commi 490
(Fondo disabili gravi privi del sostegno familiare)

 

490. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

 

 

Il comma 490 incrementa di 2 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di noi).

 

Il comma 490 incrementa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 la dotazione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di noi), istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione, a decorrere dal 2018, è pari a 56,1 milioni annui (art. 3, comma 1, della legge 112/2016).

 

La legge n. 112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare deve essere inquadrata nel contesto normativo riferibile ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nel rispetto delle competenze in tema di assistenza assegnate dalla Riforma del Titolo V ai diversi livelli di governo, il provvedimento si limita a delineare il quadro di obiettivi da raggiungere in maniera uniforme sul territorio nazionale. La legge riveste particolare importanza perché prevede interventi di residenzialità a finanziamento misto pubblico/privato volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità delle persone con disabilità grave in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Si prevedono inoltre detrazioni sulle spese sostenute per sottoscrivere polizze assicurative e contratti a tutela dei disabili gravi nonché esenzioni e sgravi su trasferimenti di beni dopo la morte dei familiari, costituzione di trust e altri strumenti di protezione legale.

Le risorse stanziate sono state pari a 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni di euro per il 2017 e 56,1 milioni dal 2018. Conseguentemente, il comma 400 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato "alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari" (cap. 3553). La legge 112/2016 è stata resa completamente applicabile dal decreto del 23 novembre 2016, che ha fissato i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico del Fondo ed ha definito il riparto delle risorse a livello regionale per l'anno 2016. La quota del Fondo attribuita a ciascuna Regione è calcolata in base al numero della popolazione regionale nella fascia di età 18-64 anni, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente. Il decreto legge 86/2018 in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, la titolarità, insieme al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei decreti di attuazione e degli atti di riparto delle risorse del Fondo Dopo di noi.

Per il 2017, il riparto dei 38,3 milioni previsti è stato disposto, a seguito di intesa in Conferenza unificata, con il decreto del 27 giugno 2017.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha definanziato il Fondo di 5 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019, portandone nei due anni la dotazione a 51,1 milioni di euro. Pertanto per il 2018, le risorse, come previsto dalla legge di bilancio 2018, sono state pari a 51,1 milioni di euro. Nel settembre 2018, la Conferenza unificata ha espresso Intesa sul riparto delle risorse per il 2018 (poi ripartite con il decreto 15 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 gennaio 2019), esprimendo al contempo la propria preoccupazione per il definanziamento e raccomandando al Governo di ritornare al più presto allo stanziamento di 56,1 milioni.

Il comma 455 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) ha determinato in 56,1 milioni di euro, per il 2019, la dotazione del Fondo.


 

Articolo 1, commi 491-494
(Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2020
nelle aree di crisi complessa e finanziamento percorsi formativi)

 

 

491. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni, nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni, sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

492. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

493. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico».

494. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 21,7 milioni di euro per l'anno 2020; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

 

 

 

I commi da 491 a 494:

§  consentono l'impiego nel 2020, per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga in determinate aree, delle risorse finanziarie residue stanziate per i medesimi fini negli anni dal 2016 al 2019 e di ulteriori 45 milioni di euro;

§  estendono i suddetti trattamenti anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa del Fermano-Maceratese e Torino;

§  incrementano di 46,7 milioni di euro, limitatamente al 2020, le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

Conseguentemente, la rubrica del Capo V del disegno di legge in esame viene modificata in “Misure in materia di pensioni e lavoro”.

 

Nel dettaglio, il comma 491 prevede, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, la possibilità di impiegare, per il 2020, le risorse finanziarie residue già stanziate per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa da specifiche disposizioni (l’art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 nonché le ulteriori disposizioni adottate per le specifiche situazioni occupazionali delle regioni Sardegna, Sicilia, Lazio e dell’area di crisi complessa di "Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto" – vedi infra box ricostruttivo).

Per le medesime finalità e sempre per il 2020, il comma 1 stanzia ulteriori 45 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione. La ripartizione delle suddette risorse è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (per la cui adozione non viene previsto un termine).

 

Il comma 492 estende, per il 2020, la possibilità di concedere i suddetti trattamenti in deroga anche alle imprese operanti nelle aree del Fermano-Maceratese e Torino (riconosciute con i DM del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019), entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Per quanto riguarda il trattamento di mobilità in deroga - di cui all’art. 53-ter del D.L. 50/2017 - la possibilità di destinare le suddette risorse è riconosciuta in favore dei lavoratori delle predette aree di crisi che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga al 31 dicembre 2019.

Il richiamato articolo 53-ter del D.L. 50/2017 ha riconosciuto alle regioni la possibilità di impiegare alcune risorse finanziarie (nei limiti della parte non utilizzata) per la corresponsione dei suddetti trattamenti; si tratta delle risorse finanziarie di cui all’art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 stanziate per interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga riconosciuti ai lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriale complessa. I lavoratori interessati da tale possibilità sono quelli operanti in aree di crisi industriale complessa (riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico) e titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. L'eventuale impiego delle risorse al fine in oggetto comporta la corresponsione di un trattamento di mobilità in deroga senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente (quindi, con effetto retroattivo qualora quest'ultimo sia già cessato) e per un massimo di 12 mesi.

La corresponsione è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale - da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ed è ammessa a prescindere dall'applicazione dei criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al D.M. 1° agosto 2014, n. 83473 (che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente)

Infine, il medesimo comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (per la cui adozione non viene previsto un termine) la ripartizione proporzionale delle risorse tra le regioni in base alle richieste, sempre entro il suddetto limite massimo di 10 milioni di euro per il 2020.

 

Il comma 493 introduce la possibilità, per il 2020 e nel limite massimo complessivo delle risorse stanziate, di prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi (attualmente il limite massimo è di 12 mesi) l’intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga.

La proroga può essere autorizzata previo ulteriore accordo stipulato in sede governativa, qualora vi siano state particolari complessità (anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico) per il completamento e per la salvaguardia occupazionale relativi al processo di cessione aziendale avviato

 

Riconoscimento

Per quanto attiene alle aree di crisi industriale complessa, la L. 181/1989, come modificata dal D.L. 83/2012 e dal D.L. 145/2013, ha delineato misure di sostegno consistenti nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) nelle aree, soggette a recessione economica e crisi occupazionale, dichiarate dal MISE di crisi complessa o non complessa. I PRRI promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

In particolare, l'art. 27 del D.L. 83/2012 prevede che, nei casi di situazioni di crisi industriali complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il MISE adotti progetti di riconversione e riqualificazione industriale e demanda al MISE il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di istanza della regione interessata. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

Si prevede poi lo strumento degli accordi di programma per l'adozione dei progetti di riconversione e riqualificazione. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Si demanda inoltre a un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la previsione delle condizioni e delle modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione (le c.d. aree di crisi industriale "non complessa").

Con decreto ministeriale 9 giugno 2015 sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi.

 

Trattamenti in deroga

L'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha disposto la possibilità di concedere un ulteriore intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa), entro un limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per il 2016 e di 117 milioni di euro per il 2017. Il trattamento può essere concesso, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data dell'8 ottobre 2016. Per essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa ha l'obbligo di presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, con contestuale dichiarazione della impossibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni presenti nello stesso D.Lgs. 148/2015, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Con specifico decreto interministeriale, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa in precedenza richiamato. È previsto, infine, il monitoraggio da parte dell'INPS.

Successivamente, la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 139, della L. 205/2017) ha consentito l'impiego, nel 2018, delle residue risorse finanziarie stanziate per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017 dal citato articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, nonché dall'articolo 53-ter del D.L. 50/2017 il quale dispone che le suddette risorse residue possono essere utilizzate dalle regioni per la concessione di trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori (operanti nelle suddette aree) titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. La corresponsione - ammessa fino ad un massimo di 12 mesi e senza soluzione di continuità con il trattamento precedente - è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale (da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). L'impiego delle risorse finanziarie residue per il 2018 è ammesso nel rispetto del riparto tra le regioni già operato dai decreti all'uopo emanati.

Per le competenze relative al 2016, con il decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016 sono state assegnate alle regioni risorse finanziarie pari a 169.781.840 euro. Per le competenze relative al 2017, con il successivo decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017, sono state assegnate alle stesse regioni risorse pari a 117 milioni di euro.

Successivamente, la Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 1136, lett. c), e 282 della L. 145/2018) ha disposto per il 2019:

§  l’utilizzo delle restanti risorse stanziate per la concessione, nelle aree di crisi industriale complessa, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, al fine di completare i piani di recupero occupazionale previsti;

§  la possibilità per le regioni Sardegna e Lazio di destinare ulteriori risorse, fino, rispettivamente, al limite di 9 e 6 milioni di euro nel 2019, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel loro territorio. Si ricorda che per la Sardegna il suddetto stanziamento di 9 milioni di euro era stato introdotto per il 2018 dall’art. 1 del D.L. 44/2018;

§  lo stanziamento di ulteriori 117 milioni di euro, ripartite con il decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019.

Tale facoltà è riconosciuta anche per il 2020, alle medesime condizioni e nei limiti delle risorse residue, dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 491-493, della L. 160/2019) che, al contempo, ha stanziato ulteriori 45 milioni di euro per le medesime finalità da ripartire tra le regioni sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione. Si segnala che la medesima legge di bilancio 2020 ha esteso, per il 2020, i suddetti trattamenti anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa del Fermano-Maceratese e Torino (riconosciute con i DM del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019), entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda specificamente le situazioni occupazionali della Sardegna e della Sicilia, l’art. 9 del D.L. 101/2019 ha attribuito la facoltà di destinare ulteriori risorse fino al limite, rispettivamente, di 3,5 milioni di euro e di 30 milioni di euro per il 2019 per la prosecuzione dei trattamenti in deroga in favore dei lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriale complessa.

 

Per quanto riguarda le situazioni occupazionali della Campania e del Veneto, la legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 140-143, L. 205/2017) e l’art. 41 del D.L. 34/2019 hanno stanziato 34 milioni di euro per il 2018 (dalla L. 205/2017) e 16 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020 (dal D.L. 34/2019) per la concessione, rispettivamente, della CIGS in deroga e del trattamento di mobilità in deroga per  i lavoratori delle medesime aree che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020 (come disposto, da ultimo, dall’art. 11-quater, c. 4, del D.L. 162/2019 attualmente in fase di conversione).

L’articolo 11-quater, c. 3, del richiamato D.L. 162/2019 dispone la facoltà per le suddette regioni di concedere un ulteriore intervento di CIGS in deroga anche per il 2019, utilizzando le risorse residue già previste per il 2018 (pari a 34 mln di euro, di cui al richiamato art. 1, c. 140 e 141, della L. 205/2017) - nel limite di 11,6 milioni di euro - a favore delle imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria e che operano in aree riconosciute di crisi complessa nel periodo 8 ottobre 2016 – 30 novembre 2017. Si ricorda che le aree di crisi complessa riconosciute nel suddetto periodo sono Venezia-Porto Marghera (DM 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (DM 22 novembre 2017).

 

Per quanto riguarda l’area di crisi industriale complessa "Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto l’art. 10 del richiamato D.L. 101/2019 ha disposto che il trattamento di mobilità in deroga previsto dall’articolo 53-ter del D.L. 50/2017 - che prevede la possibilità di utilizzare le risorse residue stanziate dal richiamato art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 per la concessione di trattamenti di mobilità in deroga (vedi infra) - venga riconosciuto anche ai lavoratori” che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga alla data del 31 dicembre 2016 (oltre che, come già previsto, a quelli che risultino beneficiari di uno dei suddetti due trattamenti alla data del 1° gennaio 2017), nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2019 e salvo che gli stessi non siano percettori di reddito di cittadinanza

Nel medesimo solco si inserisce quanto disposto dall’art. 1, c. 492, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che prevede la possibilità di destinare le residue risorse di cui al più volte richiamato art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, in favore dei lavoratori delle imprese operanti nelle aree del Fermano-Maceratese e Torino (riconosciute con i DM del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019) che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga al 31 dicembre 2019.

 

Infine, per quanto concerne specificamente i lavoratori che operano nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi industriale complessa, l’art. 11-quater, c. 7, del richiamato D.L. 162/2019 proroga per il 2019 la possibilità di impiegare in loro favore - nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulla parte non ancora utilizzata e per ulteriori 12 mesi - parte delle risorse destinate dal più volte menzionato art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 a trattamenti straordinari di integrazione salariale in deroga.

Le aree di crisi industriale complessa riconosciute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016, comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, sono le seguenti:

 

 

REGIONE

AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

Data e atto di riconoscimento

1

Lazio

Rieti

D.M. 13/04/2011

2

Puglia

Taranto

D.L. 129/2012

3

Toscana

Piombino

D.L. 43/2013

4

Friuli Venezia Giulia

Trieste

D.L. 43/2013

5

Sicilia

Termini Imerese

AdP 22/07/2015

6

Sicilia

Gela

D.M. 20/05/2015

7

Molise

Isernia, Boiano, Campochiaro, Venafro

D.M. 07/08/2015

8

Toscana

Livorno

D.M. 07/08/2015

9

Marche-Abruzzo

Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno

D.M. 10/02/2016

10

Lazio

Frosinone

D.M. 12/09/2016

11

Sardegna

Portovesme

D.M. 13/09/2016

12

Liguria

Savona

D.M. 21/09/2016

13

Sardegna

Porto Torres

D.M. 07/10/2016

14

Umbria

Terni-Narni

D.M. 7/10/2016

 

Il comma 494 incrementa lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro disposto dall’articolo 110 della L. 205/2017 (75 milioni di euro a decorrere dal 2018) per un importo pari a 46,7 milioni di euro portando così il finanziamento a 121,7 milioni di euro limitatamente al 2020.

Agli oneri così quantificati si provvede a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008), che è conseguentemente incrementato di 21,7 milioni di euro per il 2020.

A tale ultimo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2020, sia dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (di cui all’art. 1, c. 3, lett. f), della L. 247/2007, sia, in misura corrispondente, degli importi previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 67/2011 per l’attuazione delle misure per l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti.

L’articolo 1, comma 110, della L. 205/2017 ha previsto specifici finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato, a decorrere dal 2018, a carico del richiamato Fondo sociale per occupazione e formazione.

In particolare il comma 110, lettera b), ha stanziato 75 milioni per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro. Tale stanziamento è stato incrementato di 50 milioni di euro per il 2019 dall’art. 1, c. 281, della L. 145/2018.


 

Articolo 1, commi 495-497
(Assunzioni di soggetti impegnati in lavori
socialmente utili o in attività di pubblica utilità)

 

 

495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo.

496. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui.

497. Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

 

 

 

I commi 495-497 modificano la disciplina sulle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) - da parte di pubbliche amministrazioni - di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità.

 

In particolare, in base alle modifiche (rispetto alla disciplina finora vigente, posta, con riferimento al triennio 2019-2021, dall'articolo 1, commi da 446 a 449, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni):

§  per le assunzioni dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali (comma 497), mentre per le assunzioni di lavoratori socialmente utili si consente anche l'utilizzo delle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 - risorse stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni e che il comma 496 incrementa, a decorrere dal 2020, nella misura di 9 milioni di euro annui -. Si dispone altresì che, ai fini dell'utilizzo in esame, le risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno 2020[81]. Ai fini del riparto, le amministrazioni interessate, entro il 30 aprile 2020[82], presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica. La nota del Dipartimento della funzione pubblica del 30 gennaio 2020 rileva che l'utilizzo delle suddette risorse ai fini in oggetto concerne le seguenti amministrazioni regionali utilizzatrici: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia. La medesima nota rileva che l'utilizzo delle risorse summenzionate dà luogo ad un contributo statale in favore dell'amministrazione pari ad un importo annuo di 9.296,22 euro per ciascun lavoratore (decorrente dalla data di assunzione a tempo indeterminato) - ferma restando la cumulabilità con eventuali altri contributi regionali -;

§  si sopprime, per le amministrazioni già utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, la condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e si consente una deroga ai limiti della dotazione organica nonché a quelli stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente (si specifica che per il solo anno 2020 i soggetti sono assunti in qualità di lavoratori sovrannumerari). Tali soppressioni e deroghe sono ammesse nei limiti delle risorse finanziarie summenzionate.

Resta fermo che:

§  le assunzioni in oggetto sono effettuate mediante selezioni riservate, mediante prova di idoneità, con riferimento ai profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili.  Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), la quale si avvale dell'Associazione Formez PA;

§  le disposizioni in esame concernono i soggetti che abbiano svolto lavori socialmente utili o attività di pubblica utilità per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (o che abbiano gli altri requisiti di anzianità di servizio richiamati dal citato comma 446, lettera a), dell'articolo 1 della L. n. 145).

Sembrerebbe opportuno chiarire se resti fermo che le norme in oggetto concernano il solo triennio 2019-2021. Si rileva altresì che i summenzionati termini temporali relativi alla procedura di riparto delle risorse sono posti con riferimento al solo anno 2020.


 

Articolo 1, commi 498-500
(Norme in materia di incentivo all’esodo
per i lavoratori del settore editoriale)

 

 

498. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

499. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale».

500. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita, All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

 

 

 

I commi 498-500, sono volti ad incrementare i limiti di spesa vigenti per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale e a ridefinire le condizioni per l’accesso alle prestazioni di vecchiaia anticipata per giornalisti e lavoratori poligrafici.

 

Più in dettaglio, il comma 498 dell’articolo incrementa i limiti di spesa attualmente previsti dall’'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207[83] per un importo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituiscono tetti di spesa, previsti per sostenere l'accesso anticipato alla pensione  per i  giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma l, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416.

 

L’articolo 41-bis, comma 7, del D.L. 207/2008 ha disposto un intervento volto al sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’articolo 37 della L. 416/1981. Tale intervento consiste in una riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della L. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009), per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Lo stesso comma ha previsto altresì (secondo periodo) che, nel caso in cui i datori di lavoro delle aziende in precedenza richiamate presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all’importo massimo di 20 milioni di euro annui fino al 2013, 23 milioni di euro nel 2014, 29 milioni di euro nel 2015, 33 milioni di euro nel 2016 e 2017, 30,8 milioni di euro nel 2018, 23 milioni nel 2019 e 20 milioni a decorrere dal 2020, sussista l’obbligo di introdurre, con specifico decreto interministeriale, a carico dei datori di lavoro del settore, uno specifico contributo aggiuntivo da versare INPGI per il finanziamento dell’onere eccedente.

L’articolo 37, comma 1, lettera b) della L. 416/1981 ha disposto che i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale possano optare, entro 60 giorni dall’ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per una liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia a 58 anni,  nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI dello specifico requisito contributivo previsto (360 contributi mensili accreditati).

 

Il comma 499 sostituisce integralmente larticolo 2, comma 2 del d.lgs 69 del 2017,- che, attraverso il rinvio all’articolo 1-bis, commi 2 e 3 del d.l. 90 del 2014, richiama la disciplina dei trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati nelle imprese editrici, con specifico riferimento ai giornalisti - introducendo anche il comma 2-bis.

A tale riguardo, si ricorda che, nella normativa vigente, i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati possono riguardare[84] i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad accordi recepiti presso il medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, nell'àmbito dei soggetti ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale. Ai fini in esame, l’articolo 1-bis, comma 2 del d.l. 90 del 2014 dispone che i piani di ristrutturazione o riorganizzazione devono prevedere la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con l'attuazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti; tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.

Ai sensi del successivo comma 3, dell’articolo 1-bis, l'instaurazione, da parte dell'impresa editrice, di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti pe

r la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti (già dipendenti dalla medesima impresa) che abbiano optato per i trattamenti in esame comporta la revoca del finanziamento concesso per questi ultimi la revoca ha luogo anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa, facente capo al medesimo gruppo editoriale.

 

Il comma in esame, introduce, in particolare, una disciplina modificativa rispetto a quella dettata dall’articolo 1-bis comma 2, richiamato nella disposizione sostituita:

§  autorizza la possibilità di presentare al Ministero del Lavoro i piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale in data successiva al 31 dicembre 2019;

§  specifica che in tali piani sia indicata la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di una assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti (anziché di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti come attualmente previsto): a) di giovani di età non superiore a 35 anni; b) di giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale; c) di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli art. 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;

§  sopprime il riferimento che esclude le imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti dalla applicazione del rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti;

 

Il comma in esame, in particolare, introduce anche un comma 2-bis che riproduce esattamente il contenuto della disciplina dettata dall’articolo 1-bis comma 3, richiamato nella disposizione sostituita, in tema di revoca del finanziamento concesso (v. sopra), coordinandole con quanto disposto dal nuovo comma 2.

 

Il comma 500, deroga, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 alla disposizione di cui all’art. 37, comma l, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, che definisce i requisiti contributivi per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici

 

L’art. 37, comma l, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 41 dispone che i lavoratori poligrafici che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018, possano optare per il trattamento di pensione, entro 60 giorni dall’ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta (limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

 

In deroga a tale disposizione, il comma dispone che per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il l o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera  a), del  decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 148[85]. I suddetti trattamenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

I trattamenti pensionistici sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.

La copertura di tali oneri è a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, per 6,1 milioni nel 2020, 10,2 milioni nel 2021, 11,7 milioni nel 2022, 12,5 milioni nel 2023, 11,6 milioni nel 2024, 7,6 milioni nel 2025, 4,4 milioni nel 2026, 0,3 milioni nel 2027.

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente, verificando il rispetto, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti, se del caso non prendendo in esame ulteriori domande di pensionamento

Non si applicano le disposizioni sulla speranza di vita di cui all’articolo 12, commi da 12.bis a 12-quinquies del d.l 31 maggio 2010, n. 78[86].

 

Il D.Lgs. 69/2017 (adottato in attuazione della delega prevista dalla L. 198/2016), ha modificato i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato dei giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

Per quanto riguarda i giornalisti dipendenti di aziende in crisi che hanno concluso accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si dispone che questi possano accedere alla pensione anticipata nei 5 anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI (in luogo del raggiungimento dei 58 anni di età come precedentemente previsto) a condizione che abbiano almeno 25 anni (in luogo dei 18 richiesti dalla disciplina antecedente) di anzianità contributiva.

Si dispone, infine, un regime transitorio per gli anni 2017-2018 per i dipendenti da aziende in crisi i cui accordi non siano stati recepiti alla data del 12 giugno 2017. Questi possono accedere alla pensione anticipata:

§  con un'anzianità contributiva pari almeno a 25 anni interamente accreditati presso l'INPGI;

§  con un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini

Per completezza, si ricorda che diversi provvedimenti (art. 1-bis della L. 90/2014, art. 1, c. 226-232, L. 232/2016 e art. 53-bis del D.L. 50/2017) hanno rifinanziato la spesa autorizzata per il sostegno degli oneri derivanti dall'accesso alla suddetta pensione di vecchiaia anticipata.

CIGS

Il richiamato D.Lgs. 69/2017, inoltre, ha riformulato la disciplina dei trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018 per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, prevedendo alcune ipotesi speciali rispetto alla disciplina generale dettata dal D.Lgs. 148/2015, applicabili a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro.

In particolare:

§  si prevede la possibilità del riconoscimento del trattamento anche per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa (anche in costanza di fallimento);

§  la durata del trattamento per i casi di crisi aziendale viene stabilita in 24 mesi (in luogo dei 12 mesi previsti, per la suddetta causale, dalla normativa generale).

Si ricorda, infine, che il decreto ministeriale 23 novembre 2017, n. 100495 ha definito i criteri per il riconoscimento del trattamento in relazione alle causali della riorganizzazione aziendale (in presenza di crisi) e della crisi aziendale, le modalità di applicazione della suddetta disciplina speciale, nonché la durata minima del periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia (da esercitarsi entro 60 giorni dell'ammissione ai suddetti trattamenti).


 

Articolo 1, commi 501 e 502
(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)

 

 

501. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni nel cui territorio si è verificato l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

502. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

 

 

I commi 501 e 502 prevedono che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni derivanti dalla cimice asiatica possano beneficiare degli interventi compensativi finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, il quale - a tal fine – viene incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Nello specifico, il comma 501 dispone che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cosiddetta cimice asiatica (Halyomorpha Halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

 

L'ammissione a tali interventi avviene in deroga all'art. 1, comma 3, lettera b), del suddetto d.lgs. 102/2004, secondo cui il Fondo di solidarietà nazionale prevede - tra gli altri - interventi compensativi esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali ed eventi assimilabili, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

 

Le Regioni sul cui territorio si è verificato l’attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei suddetti eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020.

 

Si rammenta che, ordinariamente, il termine previsto per attivare i suddetti interventi compensativi è di 60 giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Nel caso in esame si tratta, invece, come già rilevato, di una deroga a quanto previsto dalla normativa ordinaria; il termine viene, quindi, fatto decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Si ricorda, altresì, che gli aiuti che possono essere concessi - in base all'art. 5 del medesimo decreto legislativo - alle imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile consistono in:

a)   contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;

b)   prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1.    20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi, per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui sopra;

2.    35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi, per le aziende ricadenti in altre zone. Nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c)   proroga delle operazioni di credito agrario;

d)   agevolazioni previdenziali.

In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi, a titolo di indennizzo, contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi, elevabile al 90 per cento nelle citate zone svantaggiate.

 

Il comma 502 dispone - conseguentemente - che, per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, sia incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Si ricorda che il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio 2019-2021 non presentava risorse – per gli anni 2020 e 2021 – nel cap. 7411 del MIPAAF(T) destinato al Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori.

Si rammenta, infine, che la XIII Commissione agricoltura della Camera ha approvato, il 2 ottobre 2019, la risoluzione conclusiva 8/00042, recante “Iniziative per il contrasto alla diffusione della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha Halys)”, con la quale veniva richiesto al Governo, tra l’altro, di adottare misure straordinarie in favore delle imprese agricole che hanno subito danni a causa dell’invasione della cimice asiatica prevedendo opportune forme di credito specializzato supportate dagli strumenti pubblici a disposizione (ISMEA) e potenziando gli strumenti di risarcimento delle imprese danneggiate, con copertura sul Fondo di solidarietà nazionale o attraverso l’istituzione di uno specifico Fondo nella legge di bilancio 2020.

 

Secondo quanto riportato in una Nota dell’ISPRA, consegnata nel corso delle audizioni svolte in merito all’esame delle risoluzioni per il contrasto alla Cimice asiatica, i danni causati da tale insetto sono molto rilevanti, con ricadute importanti sulla produzione frutticola e sui noccioleti. Essi ammontano a circa 350 milioni di euro; l’estensione del fenomeno al centro e al meridione d’Italia rende la stima dei danni ancora provvisoria. Il caso si collega al fenomeno delle invasioni biologiche, ovvero al trasporto operato dall’uomo – accidentalmente o intenzionalmente – di specie al di fuori del loro areale naturale. L’ISPRA riporta che le tecniche attualmente disponibili non appaiono efficaci a causa dell’elevata tolleranza a molti insetticidi. La tecnica che appare più promettente, al momento, è basata sul controllo biologico, ovvero sull’utilizzo di antagonisti naturali delle specie.


 

Articolo 1, commi 503-511
(Interventi a favore dell'agricoltura)

 

 

503. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

504. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

505. I mutui di cui al comma 504 sono concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

506. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

507. Al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la competitività delle filiere agricole, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

508. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding».

509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

510. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

511. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

 

 

 

I commi 503-511 recano una serie di disposizioni in favore degli imprenditori agricoli.

Il comma 503 riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

I commi 504-506 prevedono la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tali mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. Nello stato di previsione del MIPAAF è istituito a tal fine un fondo rotativo per l'attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero.

Il comma 507, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la competitività delle filiere agricole finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.

Il comma 508 ridefinisce l’ambito oggettivo delle campagne di promozione previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad aumenti dei dazi. Resta ferma la finalità relativa alle campagne di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding.

Il comma 509 consente per il triennio 2020-2022, di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.

Il comma 510 prevede che agli atti di vendita dei terreni da parte dell'ISMEA si applichino le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell’atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 ed hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria.

Il comma 511 incrementa di 1 milione di euro la dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti) per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

 

 

Il comma 503 riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del d.lgs. 99/2004, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

 

Per l'art. 1 del d.lgs. 99/2004, ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

L'art. 5 del reg. (CE) n. 1257/1999 (abrogato dal regolamento (CE) n. 1698/2005) prevede che il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole viene concesso ad aziende agricole che dimostrino redditività, che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

 

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni in esame si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Il comma 504 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il comma 505 prevede che tali mutui siano concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il comma 506 istituisce, a tal fine, nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per il 2020 per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al MIPAAF.

Il comma 507, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la competitività delle filiere agricole con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Esso demanda inoltre a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo.

 

 

Il comma 508 ridefinisce l’ambito oggettivo delle campagne di promozione previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad aumenti dei dazi. Resta ferma la finalità relativa alle campagne di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding.

 

In particolare viene modificato l’articolo 30 del decreto-legge n.133 del 2014 che prevede, al comma 1, che il Ministro dello sviluppo economico adotti con proprio decreto un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia. Il piano è adottato d’intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per alcune delle azioni previste, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 2 stabilisce che il Piano contenga le seguenti azioni, con la relativa dotazione finanziaria:

a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;

b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

e) realizzazione di un segno distintivo unico per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano; 

f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;

g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;

h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;

l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali.

Si ricorda che in materia la XIII Commissione Agricoltura ha approvato in data 14 novembre 2019 la risoluzione unitaria 8-00051, http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=8/00051&ramo=C&leg=18

 

Il comma 509 consente per il triennio 2020-2022, di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali

 

Si rammenta che l’articolo 108 del Testo Unico delle Imposte sui redditi –TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) disciplina la deducibilità delle spese relative a più esercizi: in linea generale, esse sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Il comma 3 dell’articolo 108 individua le modalità di calcolo delle quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito a studi e ricerche: esse sono calcolate sul costo degli stessi beni, diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici, a fronte dei costi relativi a studi e ricerche, si applica l'articolo 88, comma 3 TUIR, e cioè tali somme sono considerate sopravvenienze attive; dunque, alle condizioni di legge, sono tassabili.

 

Con le modifiche in esame, ai fini del calcolo della quota di ammortamento deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022 ai sensi dell’articolo 108, comma 3 (relativo, come si è visto, all’ammortamento di beni acquisiti in esito a studi e ricerche), le spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento, esclusi i costi relativi all’acquisto dei terreni.

 

Si ricorda, al riguardo, che per colture arboree si intendono la vite, l’olivo, i frutti maggiori (pero, melo, pesco, ecc.), gli agrumi, i frutti minori, i piccoli frutti, i frutti tropicali e subtropicali e le piante forestali.

Tra le specie arboree coltivate in Italia, quelle che occupano la maggiore superficie sono sicuramente la vite e l'olivo; più limitata coltura hanno le piante arboree da frutto (diffuse soprattutto in alcune regioni del Nord), gli agrumi e le altre specie minori.

 

Il comma 510 prevede che agli atti di vendita dei terreni da parte dell'ISMEA si applichino le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell’atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 ed hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria.

 

Più in particolare, l’individuazione dei terreni viene effettuata con il rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n.225.

Si tratta dei terreni che ISMEA è stata autorizzata a vendere attraverso procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, o, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. La disposizione prevede, poi, che In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, dietro apposizione di ipoteca legale. L'ISMEA veniva, quindi, chiamata ad utilizzare le risorse derivanti dalle vendite esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

Alla vendita di tali terreni, la disposizione in commento rende applicabili le norme contenute nel comma 5 dell’articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e nel comma 6 dell’articolo 40 della legge n.47 del 1985.

L’articolo 46 reca disposizioni in ordine alla nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 , prevedendo, al comma 1, che gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, che hanno per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati, salvo che non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Restano esclusi dalla nullità gli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. Il comma 5, a cui la disposizione in esame rinvia, prevede che le nullità in esame non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

La legge n. 47 del 1985, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, prevede all’articolo 40 disposizioni in materia di mancata presentazione dell'istanza. In particolare, il comma 6, richiamato dalla disposizione in esame al fine di renderlo applicabile ai terreni oggetto di vendita da parte di ISMEA, prevede che nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

 

Il comma 511 incrementa di 1 milione di euro la dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti) per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

 

In particolare il Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti), istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, è stato previsto dal co. 1 dell'art. 58, del decreto legge n. 83 del 2012 (legge n. 134 del 2012).

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha incrementato di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 lo stanziamento del Fondo, il quale già presentava risorse - nel relativo capitolo 1526 del MIPAAFT - per 5 milioni di euro annui (art. 1, comma 668).

È stato quindi emanato il decreto ministeriale 15 luglio 2019, che ha adottato il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2019, destinando 6 milioni di euro all'acquisto di polpa di pomodoro in scatola.

L'articolo 5 del decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) ha ulteriormente incrementato le risorse del suddetto Fondo, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale. Sono stati quindi stanziati 14 milioni di euro per il 2019, per l'acquisto di formaggi DOP, fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi e massima 10 mesi, con contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, con umidità superiore al 30 per cento e con cloruro di sodio inferiore al 5 per cento.

In attuazione di quest'ultima disposizione, è stato quindi emanato il decreto ministeriale 25 luglio 2019, recante il "Programma nazionale 2019 per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - Formaggio pecorino DOP".


 

Articolo 1, comma 512
(Parco museo minerario zolfo Marche e Emilia-Romagna)

 

 

512. Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005, assume la nuova denominazione di « Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna». Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

 

 

Il comma 512 autorizza la spesa di 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche che assume la nuova denominazione di ''Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna'' e ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino.

 

La norma autorizza la spesa di 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche assume la nuova denominazione di ''Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna'' e ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino.

L'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93 ha recato Disposizioni in materia di attività mineraria. Il comma 2 in particolare prevede che al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, sia assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Per l'istituzione del parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche è stato adottato il D.M. 20 aprile 2005, adottato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, della regione Marche e dagli enti locali interessati.

Si segnala che la norma qui in esame, pur facendo riferimento al comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 93 del 2001, non menziona espressamente la necessità di adeguare la regolamentazione - già dettata con il citato D.M. - istitutiva del parco, in relazione al previsto al mutamento del Parco minerario e al coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna e degli altri enti locali interessati, appartenenti a quest'ultima Regione. Nel menzionato decreto, è assicurato un ampio coinvolgimento degli enti territoriali interessati, in particolare in sede di definizione dello statuto e in termini di partecipazione al Consorzio cui è affidata la gestione del Parco dello zolfo delle Marche. La regione è altresì coinvolta nel procedimento di approvazione del regolamento del Parco.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 513 e 514
(Oleoturismo)

 

 

513. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di oleoturismo.

514. Con il termine « oleoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

 

 

 

I commi 513 e 514 estendono, dal 1° gennaio 2020, alle attività di “oleoturismo” - che vengono contestualmente definite - le disposizioni della legge di bilancio 2018 relative all’attività di enoturismo.

 

Nello specifico, il comma 513 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) - relative all’attività di enoturismo - alle attività di “oleoturismo”.

La disciplina richiamata prevede, in particolare, l’estensione a coloro che svolgono attività di enoturismo della determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento e, a talune condizioni, di un regime forfettario dell’IVA.

Per un approfondimento sulla disciplina dell’attività di enoturismo, così come regolata dalla legge di bilancio 2018, si rinvia al relativo dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.

Le attività di “oleoturismo”, in base al comma 514, sono tutte quelle di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, nelle visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, nella degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, e nelle iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.


 

Articolo 1, commi 515-517
(Sostegno al reddito lavoratori settore pesca)

 

 

515. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020, è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

516. Al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

517. E' disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

 

 

 

I commi da 515 a 517 recano disposizioni in merito alle misure di sostegno al reddito previste per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, prorogando, inoltre, di un anno, sino al 31 dicembre 2020, il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019.

Conseguentemente, la rubrica dell’articolo 60 del disegno di legge in esame viene modificata in “Interventi in favore dell’agricoltura e della pesca”.

 

Nel dettaglio, il comma 515 riconosce, per il 2020, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), l’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro, dovuta nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso del 2020, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021. Viene poi demandata ad apposito decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze) la disciplina delle modalità relative al pagamento della predetta indennità.

Si ricorda che l’art. 1, comma 673 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha riconosciuto, per l’anno 2019, per i medesimi soggetti, una identica misura, con gli stessi presupposti e limiti.

 

Il comma 516 incrementa di 2,5 milioni di euro per il 2021 le risorse – di cui all’articolo 1, comma 346, della L. 232/2016 - destinate alla corresponsione dell’indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai suddetti lavoratori nei periodi di arresto temporaneo non obbligatorio avvenuti nel corso del 2020.

Si ricorda che la disposizione sopra citata della legge di bilancio 2017 prevede che, a decorrere dall’anno 2018, per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, sia riconosciuta una indennità giornaliera onnicomprensiva, fino ad un importo massimo di 30 euro, nel periodo di sospensione derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio (valevole per un periodo non superiore, complessivamente, a quaranta giorni in corso d'anno). A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, c. 803, della L. 145/2018, il suddetto riconoscimento opera, dal 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni annui.

Anche in tale caso, viene demandata ad apposito decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze) la disciplina delle modalità relative al pagamento della predetta indennità.

 

Il comma 517 proroga al 31 dicembre 2020 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 di cui all’art. 2, comma 5-decies del decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 2010 del 2011), adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2016, al fine di assicurare la tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico.


 

Articolo 1, commi 518 e 519
(Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali)

 

 

518. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

519. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 518.

 

 

 

I commi 518 e 519 istituiscono – presso il MIPAAF - un Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020. Le relative disposizioni attuative sono dettate con decreto ministeriale.

 

Nello specifico, il comma 518 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, di cui all’art. 6-bis del decreto-legge n. 51 del 2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015), con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020. Ciò al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono dettate le relative disposizioni di attuazione (comma 519).

Si ricorda che il citato art. 6-bis ha previsto che, al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, fossero adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati (comma 1). In attuazione della predetta disposizione è stato adottato il decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione (comma 2).  Tali commissioni determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente (comma 3). Esse hanno sede presso una o più borse merci, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della società di gestione "Borsa merci telematica italiana Scpa” (comma 4). In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali, le borse merci e le eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate dalle commissioni uniche nazionali stesse (comma 5). Le predette autonome rilevazioni possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 6). La partecipazione a tali commissioni non dà luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati (comma 7).


 

Articolo 1, commi 520 e 521
(Sviluppo dell'innovazione in agricoltura)

 

 

520. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, sono concessi alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521.

521. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 520 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.

 

 

 

I commi 520 e 521 prevedono la concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.

 

Il comma 520 concede alle imprese agricole, al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.

Esso demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'erogazione dei contributi nel limite massimo di spesa pari a 1 mln di euro per il 2020, previsto dal comma 521.


 

Articolo 1, comma 522
(Fondo per l'agricoltura biologica)

 

 

522. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a queste connessa, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato « Fondo per l'agricoltura biologica», con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

 

 

 

Il comma 522 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato Fondo per l'agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 mln di euro per il 2020 e a 5 mln di euro annui a decorrere dal 2021, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse.

 

Si ricorda, al riguardo, che presso la 9a Commissione Agricoltura del Senato è all’esame il disegno di legge recante “disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico” già approvato dalla Camera in prima lettura.

Il metodo di produzione biologico trova il proprio riferimento normativo nella normativa europea e più precisamente nei regolamenti 834/2007 e 2018/848. Ivi è definito cosa deve intendersi per metodo di produzione biologica e i requisiti necessari per poter commercializzare prodotti di tal genere.

Il provvedimento all’esame del Senato, oltre a definire nuovamente la governance del comparto, istituisce, tra l’altro, il marchio biologico italiano, definisce le procedure per l’adozione del Piano nazionale per la produzione biologica e del Piano nazionale delle sementi, delinea il funzionamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica e gli interventi finanziabili, configura i distretti biologici e disciplina le organizzazioni interprofessionali del settore insieme alle intese di filiera.


 

Articolo 1, comma 523
(Fondo di solidarietà nazionale)

 

523. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni».

 

 

Il comma 523 aggiunge un comma 3-bis all’art. 1 del d.lgs. n.102 del 2004, recante la disciplina degli interventi che possono essere attivati a carico del Fondo di solidarietà nazionale, prevedendo che quelli di carattere compensativo possono essere disposti anche oltre la singola annualità purché nel limite dei tre anni, qualora l’evento che ne ha determinato l’attivazione comprenda un arco temporale più lungo dell’anno.

 

In particolare, la disposizione in esame interviene sulle modalità di erogazione di tutti gli interventi compensativi, anche se è dato presupporre dal tenore della rubrica che accompagnava originariamente l’articolo aggiuntivo, che la ragione della modifica sia legata agli interventi compensativi disposti per contrastare il batterio della Xylella fastidiosa.

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 1, comma 3, lett. b) prevede che gli interventi compensativi posso essere disposti a carico del Fondo di solidarietà nazionale solo nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole. I danni subiti devono essere conseguenza degli eventi specificati nel comma 2. Tali sono le calamità naturali, le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, gli eventi eccezionali, gli eventi di portata catastrofica, le epizoozie, gli organismi nocivi ai vegetali, gli animali protetti, quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.

Si ricorda, inoltre che, ai sensi del comma 3, il Fondo di solidarietà nazionale è chiamato, altresì, ad intervenire con:

§  misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio (lett. a);

§  e con interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole (lett. c).


 

Articolo 1, commi 524-527
(Misure per favorire l'economia circolare del territorio)

 

 

 

524. Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta con le modalità e alle condizioni di cui al comma 525.

525. L'incentivo di cui al comma 524 è definito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonché dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma 524, ed è erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.

526. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui ai commi 524 e 525 trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.

527. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o) è inserita la seguente:

« o-bis) "digestato equiparato": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica»;

b) al titolo IV, dopo il capo IV è inserito il seguente:

« CAPO IV-bis

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO

Art. 31-bis. - (Condizioni di equiparabilità) - 1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;

b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

Art. 31-ter. - (Modalità di utilizzo) - 1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

Art. 31-quater. - (Controlli) - 1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari».

 

 

 

I commi 524-527 introducono una disciplina incentivante a favore degli esercenti impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas.

 

Il comma 524 concede il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas,

§  realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;

§  entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007;

§  che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia;

§  la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001;

§  con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici;

§  che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del d.lgs. 28/2011.

 

Il comma 525 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dell'incentivo, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonché dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma.

 

Esso è erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di 15 anni.

L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.

Il comma 526 specifica che l'ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.

Il comma 527 novella il DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

Innanzi tutto, esso inserisce all'articolo 3, comma 1, la lettera o-bis) recante la definizione di digestato equiparato, il quale è il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del medesimo DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.

 

In secondo luogo, introduce nel Titolo IV (Utilizzazione agronomica del digestato) il nuovo Capo IV-bis (Utilizzazione agronomica del digestato equiparato), il quale comprende i nuovi articoli 32-bis, 32-ter e 32-quater.

Il nuovo art. 32-bis (Condizioni di equiparabilità) specifica che sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

§  una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;

§  un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

§  una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

§  una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

§  un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

Il nuovo art. 32-ter (Modalità di utilizzo) prevede che, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.

Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti metereologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

Il nuovo art. 32-quater (Controlli) prevede che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

Le analisi sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del d.lgs. 75/2010 e sono sottoposti al controllo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.


 

Articolo 1, commi 528-536
(Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali)

 

 

528. E' autorizzata la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo.

529. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 528 è pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare.

530. Gli oneri derivanti dal comma 529 sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

531. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), nonché all'aumento generale di capitale della Società finanziaria internazionale (IFC).

532. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 531 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare.

533. Gli oneri di cui al comma 532 sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

534. E' altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'articolo II, sezione 2, lettera c), paragrafo ii), dello Statuto della Società finanziaria internazionale (IFC), ratificato ai sensi della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, proposto dal Consiglio d'amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri è aumentato dal 75 all'85 per cento.

535. Al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'economia e delle finanze può contribuire alla ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale contribuzione è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

536. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro.

 

 

 

I commi 528-536 autorizzano la partecipazione italiana alla ricapitalizzazione di banche e fondi multilaterali di sviluppo.

 

I commi da 528 a 530 autorizzano la partecipazione italiana al settimo aumento di capitale della Banca africana di sviluppo per 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare. I relativi oneri sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

 

La Banca Africana (AfDB), nata nel 1964, è un'istituzione finanziaria internazionale che opera per la promozione dello sviluppo economico e sociale dell'Africa. L'Italia ha aderito all'AfDB con la l. n. 35/1982 e ne ha sempre sottoscritto i successivi aumenti di capitale, detiene una quota e un potere di voto pari al 2,456%.

Il negoziato per il settimo aumento generale di capitale (GCI - VII) è stato avviato nel 2018 e dovrebbe chiudersi nel 2019. Il nuovo aumento di capitale è stato leggermente anticipato rispetto al 2020: infatti il precedente aumento di capitale approvato nel 2010, pari al 200%, prevedeva un orizzonte temporale di 10 anni. Dalla relazione tecnica emerge che l'aumento di capitale proposto entro il 2019, pari al 125%, è ritenuto indispensabile e indifferibile per garantire la stabilità finanziaria del AfDB e il mantenimento del rating AAA, che consente alla Banca di accogliere capitali sui mercati a condizioni vantaggiose e di poter quindi a sua volta applicare tassi di interesse contenuti sui prestiti concessi ai Paesi beneficiari. La relazione tecnica afferma altresì che il settimo aumento di capitale ha rappresentato un'occasione per definire la priorità strategiche per il prossimo ciclo finanziario e concordare misure atte a rafforzare la capacità istituzionale della banca;  e che in sede negoziale, l'Italia ha, in particolare, sottolineato la necessità per la Banca di concentrarsi sui settori chiave in cui ha dimostrato di avere maggiori capacità ed esperienza (infrastrutture, trasporti ed energia, soprattutto energie rinnovabili, PMI e settore agroalimentare), e di sviluppare un approccio efficace per combattere le cause profonde di fragilità nel continente, che sono alla radice dei flussi migratori irregolari verso l'Europa.

 

I commi da 531 a 533 autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale generale e selettivo della Banca Internazionale Ricostruzione e Sviluppo (IBRD) e all'aumento di capitale generale della Società finanziaria internazionale (IFC), per complessivi 1.716.668.220 dollari statunitensi di cui 375.206.305,7 dollari statunitensi da versare. I relativi oneri sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2024.

 

La IBRD creata nel 1945, nell’ambito degli accordi di Bretton Woods, con lo scopo di sostenere la ricostruzione dei paesi colpiti dalla seconda Guerra mondiale, conta 187 Paesi membri (per essere membro dell’IBRD è necessario essere membri del FMI). La sua funzione è oggi quella di ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo sostenibile nei Paesi a reddito medio. A tal fine, concede crediti ordinari, ovvero con tassi di interesse vicini a quelli di mercato.

La IFC è la società del Gruppo Banca Mondiale specializzata in interventi finanziari che coinvolgono il settore privato nei Paesi in vi a di sviluppo.

L'Italia, Paese fondatore di IBRD e di IFC, vi ha aderito rispettivamente con leggi n. 132/1947 e n. 1597/1956, e ne ha sempre sottoscritto i successivi aumenti di capitale. L'Italia detiene quote azionarie del 2,78% in IBRD e del 3,17% in IFC. Dalla relazione tecnica si evince che gli aumenti di capitale rispondono ad una necessità, da una parte, di continuare la revisione dell'azionariato, che impegna nel lungo termine ad adeguare le quote delle Istituzioni alla mutata situazione economica globale e ad aumentare la rappresentanza dei PVS e di quelli in transizione; dall'altra, di assicurare alle Istituzioni le risorse necessarie a far fronte alle aumentate esigenze dell'Agenda di sviluppo 2030. Alla prima esigenza si risponde con gli aumenti di capitale "selettivi" (SCI), cioè destinati ai soli Paesi "sottorappresentati" rispetto alle quote-obiettivo; alla seconda, aggiungendo al capitale raccolto con SCI gli aumenti di capitale "generali" (GCI), cioè destinati a tutti i Paesi membri in proporzione alla loro quota " attuale".

 

Il comma 534 autorizza la ratifica di un emendamento allo Statuto della IFC volto a ad aumentare dal 75 all'80% il potere di voto necessario ad autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.

 

Il comma 535 prevede la possibilità per il MEF di avvalersi dell'intervento di Cassa Depositi e Prestiti ("Banche o Istituti nazionali di promozione" con mandato di svolgere attività di sviluppo o promozione sviluppo ai sensi dell'art. 2, numero 3, del Regolamento UE 2015//2017) per contribuire alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170 della legge di stabilità per il 2013. Il MEF, previa adozione di un apposito decreto che accerti la convenienza finanziaria di tali operazioni di prestito rispetto alla ordinaria modalità di contribuzione a dono, potrà trasferire agli Istituti le risorse che consentiranno di erogare il prestito a condizioni agevolate nei confronti dei Fondi multilaterali di sviluppo.

Si ricorda che la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) ha autorizzato la spesa di 295 milioni di euro per ciascuna delle annualità del periodo 2013-2022, allo scopo di finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo (l'Associazione internazionale per lo sviluppo, il Fondo africano di sviluppo, Fondo asiatico di sviluppo, Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo), Fondo speciale per lo sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi) e del Fondo globale per l'ambiente (GEF).

 

Il comma 536 - introdotto dal Senato - opera una riduzione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 della richiamata autorizzazione di spesa per il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente (di cui all’art. 1, comma 170, della legge di stabilità per il 2013, l. n. 228 del 2012).


 

Articolo 1, commi 537-539
(Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) – Capital preservation)

 

 

537. La Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato dell'utile di esercizio, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo europeo di stabilità (ESM) presso la Banca d'Italia.

538. La quota di cui al comma 537 è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per essere riversata all'ESM.

539. Nelle more della procedura di cui al comma 538, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

 

 

 

I commi 537-539 prevedono che la quota degli utili della Banca d'Italia riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) sia riassegnata ad apposito capitolo di spesa per poi essere riversata al MES stesso.

 

In particolare, il comma 537 stabilisce che la Banca d’Italia, all’atto del versamento al bilancio dello Stato dell’utile di esercizio, debba comunicare annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo Europeo di Stabilità presso la Banca d’Italia.

 

Il comma 538 stabilisce che tale quota sia riassegnata con decreto del MEF ad apposito capitolo di spesa per essere riversata al MES stesso.

 

Il comma 539, infine, prevede che nelle more della procedura di cui al comma 538, con decreto del MEF può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

 

Il Meccanismo europeo di stabilità (MES) gestisce attivamente il capitale versato dagli Stati membri (attualmente circa 80 miliardi di euro, di cui circa 14 versati dall'Italia) al duplice scopo di preservare sia le riserve di liquidità sia il valore di lungo termine del capitale versato. Ciò è necessario per garantire il mantenimento del merito di credito del MES sui mercati internazionali e quindi la sua capacità di raccogliere capitale per perseguire i propri fini istituzionali.

A partire dal 2015, la strategia di gestione del MES ha prodotto un progressivo spostamento del capitale dalle attività a breve termine ai depositi presso le banche centrali nazionali allo scopo di ridurre gli effetti negativi dei tassi di interesse decrescenti. Nel 2016 la Banca centrale europea ha deciso di applicare ai depositi detenuti dal MES presso le banche centrali nazionali gli stessi tassi di interesse applicati alle altre istituzioni finanziarie, e cioè il tasso di interesse sui depositi (deposit facility rate), attualmente pari al -0,50%. Nel 2017, ad esempio, il MES ha subito una perdita di 124 milioni di euro a causa dei tassi di interesse negativi (cfr. il rapporto "Safeguarding the Euro in times of crisis", pagina 307). Come chiarito dalla relazione illustrativa all'articolo in esame, per far fronte a tale criticità, il MES ha chiesto ad alcuni Stati membri la disponibilità a rimborsare l’onere sostenuto sui depositi presso le banche centrali nazionali a causa degli interessi negativi. Francia e Germania hanno aderito sin dal 2017 alla richiesta di retrocedere gli interessi negativi.

Secondo la relazione illustrativa, con l’adesione dell’Italia a tale operatività la liquidità del MES potrebbe essere depositata anche presso la Banca d'Italia per un importo pari a circa 15 miliardi di euro, in base all'attuale giacenza liquida del MES e alla proporzione tra le quote di partecipazione degli Stati membri al capitale. Su tale deposito il MES sosterrebbe un onere annuale per il pagamento degli interessi di circa 77 milioni, al tasso del -0,50%. Nel caso in cui altri Stati membri aderissero, tale importo si ridurrebbe in proporzione.

Da un punto di vista procedurale l’apertura di un deposito da parte del MES genererebbe maggiori ricavi per la Banca d’Italia e un corrispondente aumento dell’utile versato allo Stato. In sede di distribuzione degli utili della Banca d’Italia, l’importo riconducibile al deposito del MES sarebbe evidenziato rispetto a quello complessivo versato al bilancio dello Stato, in modo tale da poter essere riassegnato alla spesa e quindi trasferito al MES.

 

Il MES è stato istituito quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale in base al trattato istitutivo, firmato il 2 febbraio 2012 ed entrato in vigore in data 8 ottobre 2012, a seguito della ratifica dei 17 Stati membri dell'Eurozona (a cui si sono aggiunti la Lettonia, il 1° gennaio 2014, e la Lituania, il 1° gennaio 2015). Il MES ha affiancato e poi sostituito gli strumenti transitori di stabilizzazione finanziaria (European financial stabilisation mechanism, EFSM, e European financial stability facility, EFSF) istituiti originariamente per far fronte alla crisi finanziaria europea. Obiettivo del MES è di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri dell'area euro che sono colpiti o minacciati da severe difficoltà finanziarie. L'assistenza finanziaria del MES è strettamente condizionata all'attuazione di misure specificate in un protocollo d'intesa negoziato dalla Commissione europea per conto del MES, dalla Banca centrale europea e dallo Stato membro beneficiario.

La riforma del MES fa parte dell'agenda sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria. Nel dicembre 2017 la Commissione europea ha presentato una proposta per un regolamento del Consiglio riguardante l'istituzione di un Fondo monetario europeo volta all'integrazione del MES nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Alcune importanti decisioni sono state assunte dall'Euro Summit del 14 dicembre 2018, particolarmente con riferimento all'attribuzione al MES del ruolo di garante di ultima istanza (backstop) del Fondo di risoluzione unico e con riguardo alla capacità di valutare la sostenibilità del debito pubblico. I cambiamenti del Trattato istitutivo del MES dovrebbero essere apportati con una procedura da avviare entro dicembre 2019.

Per approfondimenti, si veda il Dossier curato dal Servizio studi del Senato n. 187 su "La riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità" del novembre 2019.


 

Articolo 1, comma 540
(Fondo per la sicurezza urbana)

 

 

540. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente comma.

 

 

 

Il comma 540 reca un incremento - per 5 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022 - del Fondo per la sicurezza urbana, da destinare alla contribuzione ai Comuni per iniziative contro la vendita e cessione di sostanze stupefacenti.

 

La disposizione prevede una contribuzione ai Comuni per iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti.

Il contributo complessivo così riconosciuto ai Comuni è di 5 milioni annui, per ciascun anno del triennio 2020-2022.

Tali risorse affluiscono al Fondo per la sicurezza urbana.

Di lì ne è prevista la successiva destinazione, con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) da adottarsi entro il 31 gennaio 2020. Esso determina la misura del contributo spettante a ciascun Comune.

 

Il Fondo per la sicurezza urbana è stato istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge n. 113 del 2018, con una dotazione inziale di 2 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni per ciascun anno 2019 e 2020.

Esso ha ricevuto un incremento per effetto dell'articolo 1, comma 920 della legge n. 145 del 2018 pari 25 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

A tale incremento si aggiunge quello qui previsto dalla disposizione in commento. Pertanto la legge di bilancio 2020 (nello stato di previsione del Ministero dell'interno, cap. 2874) reca uno stanziamento di 25 milioni per il 2020; 20 milioni per il 2021; 30 milioni per il 2022.

Articolo 1, commi 541-545
(Regioni a statuto ordinario)

 

 

541. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario.

542. All'articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « dei commi da 819 a 823» sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 819 e da 821 a 823».

543. Per l'anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certificazione di cui all'articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.

544. Restano ferme, per l'anno 2020, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 835 a 843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

545. All'articolo 9, comma 28, settimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « non si applicano» sono inserite le seguenti: « alle regioni e».

 

 

 

I commi 541 e 542 anticipano di un anno la facoltà per le regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibro di bilancio.

I commi 543 e 544, rispettivamente, dettano altresì una disciplina transitoria in materia di monitoraggio e certificazione dell'equilibrio di bilancio e fanno salve alcune disposizioni della legge di bilancio 2019 in materia di contributi alle regioni per nuovi investimenti e concorso alla finanza pubblica dei medesimi enti.

Infine, il comma 545 estende alle regioni la deroga relativa ai limiti di spesa per personale con contratti di lavoro flessibile previsti all'art.1, comma 28, del decreto-legge n.70/2010.

 

Il comma 541 dispone che l'art.1, comma 820, della legge di bilancio 2019 si applica anche alle regioni ordinarie a partire dal 2020.

Ai sensi del citato comma 820, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorronno sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto del D.Lgs. n.118 del 2011.

Detta disposizione è stata introdotta in attuazione di due sentenze della Corte costituzionale (la n. 247 del 2017 e la n. 101 del 2018)[87].

In attuazione di dette sentenze, anche alle regioni è stato consentito di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato per l'equilibrio di bilancio. Tuttavia, l'applicazione di tale regola contabile, a legislazione previgente (comma 824, nel testo precedente alla modifica del secondo dei commi in commento, v. infra), per tali enti era prevista solo a partire dal 2021.

Si segnala peraltro che tale rinvio era frutto di un'intesa fra Governo e regioni, sancita al punto n.5) del dispositivo dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018. In quella sede, le parti avevano altresì convenuto di verificare, in occasione della predisposizione della legge di bilancio per il 2020, la possibilità di anticipare la decorrenza dell'utilizzo, senza vincoli, dell'avanzo.

In linea con tale impegno, la Conferenza Stato-regioni, nella riunione dell'11 ottobre scorso, ha sancito l'accordo in materia di interventi strategici e in quella sede ha affrontato nuovamente la questione. Al punto n.1 del dispositivo le parti hanno convenuto di "anticipare l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa a decorrere dall'anno 2020". Le parti hanno in quella sede altresì condiviso "ipotesi normative", contenute nell'allegato n.1 al medesimo accordo, "da inserire nell’ambito dei provvedimenti normativi che si sostanziano nella manovra di bilancio per l’anno finanziario 2020, previa definizione, ove necessario, di idonea forma di compensazione degli effetti finanziari" (si veda il punto n.9 del dispositivo). Tali ipotesi sono state trasfuse, in identico testo, nei commi in commento.

 

Il comma 542 interviene sull'art.1, comma 824, della legge di bilancio 2019 al fine di coordinarne il contenuto con l'anticipazione (recata al comma appena illustrato) al 2020 dell'applicazione delle norme sul pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato. 

Il comma 824 nello specifico disponeva in ordine all'applicazione della nuova disciplina di cui ai commi 819-823 nei confronti delle Regioni ordinarie dall'anno 2021. Con la modifica approvata, il comma 824 è diretto a circoscrivere le disposizioni applicabili alle regioni a statuto ordinario dal 2021 ai commi 819, 821, 822 e 823, atteso che il comma 820, come detto, si applicherà invece sin dal 2020.

 

Il comma 819 stabilisce che il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica avviene attraverso il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Il comma 821, in linea con quanto disposto nel precedente comma, dispone che le autonomie speciali e gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Il rispetto di tale equilibrio viene desunto, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.

Il comma 822 opera un esplicito richiamo alla clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, comma 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'adozione delle conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Nell'operare tale rinvio, il comma circoscrive la facoltà di assumere iniziative al verificarsi di andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il comma 823 dispone, in conseguenza dell'introduzione di nuove regole di finanza pubblica, che cessino di avere applicazione dall'anno 2019 una serie di disposizioni delle leggi n.232/2016, della legge n.205/2017, del decreto-legge n.91/2017, in materia di finanza pubblica[88].

 

Il comma 543 interviene sugli obblighi di monitoraggio e certificazione dell'equilibrio di bilancio in capo alle regioni a statuto ordinario, dettati dall'art.1, commi 469 e 470, della legge n.232/2016.

Il citato comma 469 stabilisce che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 (cioè del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali), con tempi e modalità definiti con decreti del Ministero dell'economia sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città e la Conferenza Stato- regioni.

Il comma 470 prevede che ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, sia chiamato a inviare alla Ragioneria generale, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro tale termine costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il comma in esame stabilisce che ai fini del monitoraggio e della certificazione ai sensi dei commi 469 e 470 appena richiamati, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato. Tale disposizione si applica solo al 2020, atteso che dal 2021 alle regioni si applicheranno le nuove regole della finanza pubblica (dettate dall'art. 1, commi 819-823, della legge di bilancio del 2019), che prevedono, fra le altre disposizioni, la cessazione dell'applicazione dei commi 469 e 470 in commento.

 

Il comma 544 dispone che restino ferme le norme contenute all'art. 1, commi da 835 a 843 per l'anno 2020. Tali disposizioni attribuiscono alle regioni contributi per la realizzazione di nuovi investimenti (commi 833-840) e stabiliscono che tali contributi sono compensati, per pari importo, a titolo di concorso alla finanza pubblica (comma 841). Sicché le regioni sono tenute, ai fini del concorso alla finanza pubblica per il settore non sanitario, a perseguire un saldo positivo (ai sensi dell'art.1, comma 466, della legge n.232/2016) pari a 837,8 milioni[89].

 

Il comma 545 interviene sulla disciplina in materia di spese di personale con contratti flessibili nelle pubbliche amministrazioni, dettata all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, estendendo alle regioni la disposizione recata al settimo periodo del medesimo comma. Quest'ultimo periodo opera la disapplicazione delle limitazioni in materia di spesa per il personale con contratto di lavoro flessibile da parte degli enti locali (e delle regioni qualora la disposizione in esame dovesse diventare legge) in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n.296/2006.

Si rammenta che il cit. comma 557 stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, nonché al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Il cit. comma 562 stabilisce che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

Le limitazioni (dettate dal comma 28, primo periodo, dell'art.9 del decreto-legge n.70/2010) oggetto di deroga sono di tipo finanziario e impongono alle pubbliche amministrazioni che intendano avvalersi di tipologie di lavoro flessibile di non superare il 50 per cento della spesa effettuata per la stessa finalità nel 2009.

La deroga di cui al settimo periodo del medesimo comma 28 consente agli enti locali (e ai sensi del comma qui in esame anche alle regioni) di poter spendere per il personale con contratti flessibili un importo maggiore, che non può tuttavia superare la spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (ai sensi di quanto disposto dall'ottavo periodo del comma 28).


 

Articolo 1, comma 546
(Cinquantenario delle Regioni)

 

 

546. In occasione del cinquantenario delle regioni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le attività finanziate dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per le finalità indicate è istituito un comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che avrà il compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attività, raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento.

 

 

 

Il comma 546 istituisce il Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni dalla costituzione delle Regioni.

 

Il Fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020, è finalizzato al finanziamento di interventi diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

La disposizione precisa che dette iniziative dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle Regioni alla luce dei primi cinquanta anni dalla loro istituzione.

L'elaborazione degli indirizzi, l'individuazione delle attività, la raccolta di eventuali progetti presentati e la selezione di quelli ammessi al finanziamento sono demandate all'istituendo Comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.


 

Articolo 1, comma 547
(Comuni interamente confinanti con Paesi
non appartenenti all'Unione europea)

 

547. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, il limite di cui al comma 555 è determinato con riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

 

 

Il comma 547 è volto ad accrescere ulteriormente, rispetto a quanto disposto in altra parte del disegno di legge in esame per gli enti territoriali, la possibilità per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea di disporre di anticipazioni di tesoreria.

 

Il comma stabilisce che per tali comuni il limite di cui al comma 555   è determinato con riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Il comma 555 (si veda la relativa scheda di lettura) incrementa il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Il comma 555 deroga al limite recato all'art. 222 del TUEL, comma 1, ai sensi del quale, su richiesta dell'ente (corredata dalla deliberazione della giunta), il tesoriere concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Ai sensi della norma in esame il riferimento temporale su cui calcolare l'anticipazione di liquidità è la media delle entrate afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio accertate negli esercizi dal 2015 al 2017, e non accertate nel penultimo anno precedente.


 

Articolo 1, comma 548
(Monitoraggio degli effetti di modifiche di tributi erariali
su Trentino-Alto Adige/Südtirol - Abrogato)

 

 

[548. Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano. ]

 

 

 

Il comma 548 è stato abrogato dal decreto legge n. 162 del 2019, convertito con legge n. 8 del 2020 (comma 3, lettera d) dell’articolo 38-bis). La norma soppressa prevedeva, a seguito di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, l’attivazione di procedure di verifica degli eventuali effetti negativi sulla finanza della Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

La norma in esame stabiliva che nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione o delle province, avrebbero dovuto essere attivate specifiche procedure al fine di monitorare gli effetti finanziari delle suddette modifiche.

La finanza della regione e delle province autonome è infatti basata sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali stabilite nello statuto e nelle norme di attuazione, norme che disciplinano altresì la base di computo e le modalità di attribuzione. Le compartecipazioni, in altre parole, possono essere considerati tributi ‘regionali’ (o ‘provinciali’ in questo caso) solo ai fini della destinazione del gettito, mentre è interamente rimessa alla legge dello Stato la loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base imponibile, sanzioni, contenzioso.

In sostanza la norma prevedeva un impegno da parte dello Stato di monitorare gli effetti sulla finanza della regione e delle province di eventuali modifiche ai tributi erariali che possano ridurre le entrate erariali dei tre enti.


 

Articolo 1, comma 549
(Minoranze linguistiche)

 

 

549. Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022. Il limite massimo complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999 è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022.

 

 

 

Il comma 549 incrementa i finanziamenti destinati al Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche per il triennio 2020-2022.

 

Il primo periodo, dispone l'incremento di detto Fondo di cui all'art.9, comma 2, della legge n.482/1999 dei seguenti importi:

i)                   250.000 euro, per l'anno 2020;

ii)                 500.000, per l'anno 2021;

iii)              1.000.000, per l'anno 2022.

 

Il secondo periodo incrementa, conseguentemente, il limite massimo complessivo annuo previsto dall’articolo 15, comma 1, della citata legge n. 482 dei medesimi importi.

 

La legge n. 482/1999 reca, in attuazione dell'art.6 della Costituzione, norme in materia di tutela della lingua e della cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art.2).

Fra le misure dirette a tale finalità, l'art.9 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 (poco più di 5 milioni di euro) a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate (art.9, comma 2).

L'obiettivo del Fondo è di poter consentire negli uffici delle amministrazioni pubbliche, che si trovano nei comuni in cui sono presenti dette minoranze, "l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela".

A tal fine le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale in grado di interloquire con il pubblico facendo ricorso alla lingua ammessa a tutela.

Oltre al suddetto Fondo, la legge autorizza la spesa di ulteriori risorse per progetti promossi dal Ministro dell'istruzione (2 miliardi di lire annue ai sensi dell'art.5, comma 1) e per le ulteriori spese sostenute dagli enti locali per le finalità della legge (8.700.000.000 di lire annue, ai sensi dell'art.15, comma 1).

 

Il regolamento attuativo della legge n.482 (D.P.R. n. 345/2001) demanda la definizione dei criteri per l'attribuzione e la ripartizione del Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (così come anche il fondo di cui all'art.15) ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che viene adottato, ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun triennio.

Si segnala in proposito che per il triennio 2020-2022 si dovrà procedere all'adozione di un nuovo DPCM, che terrà conto dell'eventuale incremento delle risorse disposto dall'articolo in esame, atteso che il DPCM 10 novembre 2016 recante criteri di riparto per il triennio 2017-2019 ha esaurito la propria efficacia.

 

La relazione illustrativa motiva l'intervento normativo segnalando che l’entità dei fondi a disposizione a legislazione vigente è "insufficiente per il finanziamento delle attività proposte dagli enti locali".


 

Articolo 1, comma 550
(Comuni montani)

 

550. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

 

 

Il comma 550 raddoppia i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani a partire dal 2020.

 

Il Fondo integrativo per i comuni montani è stato istituito dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), con la finalità di finanziare progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, con carattere straordinario e dunque non riferibile alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati. Gli enti beneficiari sono identificati nei comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Dal riparto, come evidenziato nella relazione illustrativa, sono esclusi i comuni montani del Trentino-Alto Adige.

Ciò, in considerazione dell'art. 2, comma 109, della legge n.191/2009 che ha soppresso, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, alcune disposizioni della legge n.386/1989 (in particolare si veda l'art. 5, comma 1) che prevedevano la partecipazione delle province autonome alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti.

 

La dotazione del Fondo, ai sensi dell'art.1, comma 319, della legge di stabilità 2013, è pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Il comma interviene sulla richiamata disposizione prevedendo che dal 2020 le risorse destinate al Fondo siano pari a 10 milioni di euro.

 

L'individuazione dei progetti è effettuata, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

In attuazione delle citate disposizioni di legge è stato adottato il decreto del Ministro per gli affari regionali 16 gennaio 2014 "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani", che ha definito i soggetti destinatari del Fondo, le modalità di individuazione dei criteri di valutazione e la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e modifica e monitoraggio dei progetti.

 

Nella relazione illustrativa si rileva l'esigenza dell'intervento normativo in commento "data la numerosità dei Comuni totalmente montani e le criticità che questi territori presentano".

 



[1]     Si ricorda che l'articolo 5 del D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, aveva attribuito all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) un primo contributo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015, per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, da attuarsi, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. Successivamente, con D.P.C.M. del 16 settembre 2016, è stato approvato il progetto esecutivo denominato Human Technopole. La quota residua dello stanziamento suddetto è stata poi attribuita alla Fondazione Human Technopole, ai sensi del comma 123 del citato articolo 1 della L. n. 232 e dell'articolo 12 del citato regolamento di cui al D.P.C.M. n. 28 del 2018.

[2]     Riguardo alle risorse finanziarie, cfr. anche supra, in nota.

[3]     Si ricorda che, oltre alla categoria dei soggetti partecipanti summenzionati, è prevista la qualifica di soggetto sostenitore. In essa possono rientrare gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che eroghino contributi economici alla Fondazione. Con apposito regolamento del Consiglio di sorveglianza sono stabilite le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per l’assunzione dello status di sostenitore.

[4]     L’art. 4 del DPR 119/2009 aveva previsto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico erano assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, era accantonato il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale.

[5]     In base all’art. 2, co. 1, dello stesso DPR 119/2009, la consistenza numerica complessiva dei posti relativi a personale ATA è definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata, con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale. Nella ripartizione si tiene conto altresì, in relazione ai diversi contesti territoriali interessati, dei fenomeni migratori da Paesi extracomunitari, dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle condizioni logistico-strutturali, delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole.

[6]     Quest’ultimo aveva, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2017 anche il termine, previsto dall’art. 6, co. 6-ter, del D.L. 192/2014, per l’individuazione di soluzioni (solo) normative (a fronte del riferimento, presente nel co. 6-ter citato, anche a soluzioni amministrative) ai problemi occupazionali connessi ai medesimi rapporti.

[7]     La relazione illustrativa riferita all’emendamento del Governo 58.1100 (poi ritirato), riguardante, in termini diversi, la questione, evidenziava che allora operavano 459 dipendenti da cooperative attive nella provincia di Palermo (a fronte dei 479 di cui alla relazione illustrativa riferita al D.L. 244/2016), che sostituivano 350 collaboratori scolastici. Evidenziava, inoltre, che i 459 lavoratori erano parte delle circa 16.000 unità di lavoratori di ditte esterne che si occupavano dei servizi di pulizie nelle scuole in tutto il territorio nazionale.

[8]     Conseguentemente, aveva previsto che il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non fosse rientrato nelle assunzioni, doveva essere iscritto in un apposito Albo dal quale gli enti locali potevano attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell’analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

[9]     Come già indicato in altra scheda, l’art. 4 del DPR 119/2009 aveva previsto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico erano assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, era accantonato il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale.

[10]   Come ricapitolato sul sito del MIUR, il sistema AFAM è composto da 82 istituzioni statali e 63 non statali e, precisamente, da: 20 Accademie di belle arti statali; 1 Accademia nazionale d'arte drammatica; 1 Accademia nazionale di danza; 55 Conservatori di musica statali; 18 ex Istituti musicali pareggiati; 5 Istituti superiori per le Industrie Artistiche; 18 Accademie di belle arti legalmente riconosciute, tra cui le cinque storiche di Genova, Verona, Perugia, Bergamo, Ravenna; 27 altri Istituti autorizzati a rilasciare titoli con valore legale. Qui l'elenco delle Istituzioni AFAM riconosciute.

[11]   L’art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020, approvato definitivamente dalla Camera il 4 marzo 2020 (A.C. 2407), ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sopprimendo, conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

[12]   L'art. 9 del d.lgs. 68/2012 ha previsto, per quanto qui interessa, l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi per gli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio, gli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66%, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), gli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione. Le università statali e le istituzioni AFAM – nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio – possono disporre autonomamente ulteriori esoneri (totali o parziali) dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.

[13]   La nozione di “bene culturale” è desumibile dall’art. 2, co. 2, e dagli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004). In base all’art. 2, co. 2, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. In particolare, l’art. 10 individua le categorie di beni culturali, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di tutela contenute nel Titolo I della Parte seconda dello stesso Codice, tra le quali sono ricomprese, in particolare, misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché misure relative alla circolazione dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le quelle concernenti i beni inalienabili.

Tra le categorie di cui all’art. 10 rientra, anzitutto, quella dei beni culturali ex lege che, in quanto tali, non necessitano di alcun tipo di accertamento (co. 2).

Vi sono, poi, la categoria dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro) (co. 1 e 4), che divengono tali solo a seguito della verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12, e quella dei beni culturali appartenenti a privati, o a chiunque appartenenti (co. 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13.

[14]   Le risorse complessivamente stanziate per l’anno 2017 per il Piano in questione, dalla legge di stabilità 2015 e dalla legge di bilancio 2017, pari complessivamente a 150 milioni di euro, sono state ridotte a 148 milioni per effetto dell’art.13 del D.L. n. 50/2017.

[15]    Articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008; articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; articolo 1, comma 103, della legge finanziaria per il 2005.

[16]   Il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) è un istituto previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011. Il CIS costituisce un accordo che le amministrazioni competenti possono stipulare per accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali europei ovvero per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo Sviluppo e Coesione. I CIS costituiscono uno strumento con cui Governo, Regioni, FS, RFI, ANAS si impegnano a eseguire interventi prioritari di sviluppo, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno, nonché a collaborare e coordinarsi, ad eseguire un monitoraggio periodico degli impegni assunti ed a rimuovere gli ostacoli che dovessero sorgere nel corso della realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertate, le misure sanzionatorie previste dal Contratto stesso. Con il D.L. n. 91/2017 sono state introdotte norme volte a determinarne una migliore implementazione ed una più efficace operatività.

[17]   Tali Fondi sono stati espressamente esclusi, dal D.P.C.M. 10 maggio 2019, dalla definizione degli “stanziamenti ordinari in conto capitale”.

[18]   Si tratta della una struttura di missione denominata «InvestItalia», prevista dall’articolo 1, commi 179-183, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), di supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati, che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia (prevista dall’articolo 40 del D.L. n. 109 del 2018). Con D.P.C.M. 26 settembre 2019 l’Autorità politica delegata è stata individuata nel Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Mario Turco.

[19]   L’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei è stato adottato il 29 ottobre alla Commissione europea.

[20]   Cfr. La Relazione annuale sulla strategia nazionale per le aree interne, di dicembre 2018.

[21]   INVITALIA S.p.A. è il soggetto gestore della misura. per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche di coesione, amministrazione titolare della misura stessa, secondo modalità stabilite da un’apposita convenzione.

[22]   In quest’ultimo caso i benefici della misura “resto al Sud” sono cumulabili, nei limiti delle risorse disponibili, anche con le agevolazioni della cd. “Legge Marcora” (art. 17 L. n. 49/1985) fermo il rispetto dei limiti agli aiuti di Stato cd. de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 717/2014 (200.000 euro) (comma 8-bis).

[23]   Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici previsti dalla misura, a condizione che la presenza di essi nella società non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. Tali soci non possono accedere ai finanziamenti (comma 12).

Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (comma 12-bis).

[24]   Le amministrazioni pubbliche, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione ad INVITALIA, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale (comma 4).

[25]   La garanzia diretta del Fondo copre l'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del finanziatore verso il soggetto beneficiario. La controgaranzia della Sezione speciale è concessa su richiesta del garante nella misura dell’80 percento, a condizione che la garanzia rilasciata dal garante non superi la percentuale massima di copertura dell'80 percento.

      La controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal garante al finanziatore, ovvero la somma liquidata direttamente al finanziatore nel caso di mancato adempimento sia del beneficiario che del garante. Sulla restante quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo, le modalità per il conferimento di garanzie sono state fissate nella Convenzione ABI. Il comma 13 dell’articolo 1 del D.L. n. 91 infatti dispone che l’erogazione dei finanziamenti è condizionata anche al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento (comma 13).

[26]   Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

[27]   Invitalia S.p.A. (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con D.Lgs. n. 1/1999, integrato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 3/2000, persegue, per scopo istituzionale, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, lo scopo di” promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali di impresa”, stabilendo altresì che i diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico”. Il Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell’economia e finanze, nomina gli organi della Società e ne riferisce al Parlamento. L’art. 1, comma 460, della legge finanziaria per il 2007 dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A” ed è società a capitale interamente pubblico. A seguito dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2007, ed in particolare delle disposizioni di cui all’art, 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta ad atti di controllo ed indirizzo da parte del Ministero dello sviluppo economico per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività svolta.

[28]   Con il termine di "gestioni fuori bilancio statali" si fa riferimento a gestioni finanziarie ed i cui flussi di entrata e di spesa, pur essendo finalizzati allo svolgimento di compiti istituzionali, non sono registrati nel bilancio dello Stato, né assoggettati alle ordinarie procedure di controllo, costituendo, dunque, operazioni estranee al bilancio.

[29]   Secondo cui gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino determinate condizioni.

[30]   L’art. 1 della L. 62/2000 dispone che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali che, in quanto tali, sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. In particolare, le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei requisiti ivi indicati. Tra questi, rientra, per quanto qui maggiormente interessa, l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare, e l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.

[31]   L’art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020, approvato definitivamente dalla Camera il 4 marzo 2020 (A.C. 2407), ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sopprimendo, conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

[32]   Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.

[33]   Si ricorda che tale congedo è attualmente operativo per i dipendenti privati, mancando per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo di cui all’art. 1, c. 8, della L. 92/2012.

[34]   L’art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020, definitivamente approvato dalla Camera il 4 marzo 2020 (A.C. 2407) ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sopprimendo, conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

[35]   Ulteriori destinazioni del c.d. extra gettito riguardano il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (di cui all’art. 1 della L. 198/2016), destinato al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, fino ad un importo massimo di € 125 mln in ragione d’anno, e il Fondo per la riduzione della pressione fiscale (di cui all'art. 1, co. 431, della L. 147/2013). La restante parte dell’eventuale extra gettito è assegnata alla RAI.

[36]   L’art. 34, co. 6, della L. 196/2009 dispone che, alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Il co. 6-bis, tuttavia, prevede, in deroga a quanto disposto dal co. 6, che le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti, fra l’altro, all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

[37]   Sino al 2016 il FUS finanziava anche il settore cinematografico, per il quale, dal 2017, la L. 220/2016 ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

[38]   Somme comprensive dello stanziamento del cap. 6657, sul quale sono appostate le risorse relative ai carnevali storici.

[39]   In attuazione di tale disposizione, con decreto del Direttore generale della Direzione generale Turismo del 30 luglio 2015 sono state definite condizioni e modalità per la concessione di contribuiti per la promozione dei carnevali storici nei territori per l’anno 2016.

[40]   La relazione illustrativa all’A.S. 2960 – poi divenuto L. 205/2017 - evidenziava che la norma si rendeva necessaria perché in più occasioni la Corte dei conti aveva mosso rilievo nei confronti di finanziamenti riferiti a soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio.

[41]   Il Teatro Coliseo di Buenos Aires è l'unico teatro di proprietà dello Stato italiano, presente su territorio estero. Dal 1937 è proprietà del demanio italiano, acquisito grazie alla donazione dell'Italiano Conte Felice Lora. Dal 1971 la gestione del Teatro è data in concessione alla Fondazione Coliseum, una entità senza scopo di lucro, di diritto argentino, creata appositamente per la gestione del teatro.

[42]   Da ultimi, si ricordano la L. 226/2017, recante istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio, e l’art. 1, co. 1114, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), recante un’autorizzazione di spesa per consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del ventesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita.

[43]   L’art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020, approvato definitivamente dalla Camera il 4 marzo 2020 (A.C. 2407), ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sopprimendo, conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

[44]   Nella premessa della mozione si evidenziava che “Antonio era laureato in Scienze della comunicazione presso l'Università di Verona e frequentava il master in studi europei e internazionali presso l'Università degli studi di Trento; lavorava per Europhonica, format radiofonico che coinvolge università italiane, spagnole, tedesche, portoghesi e francesi, alla cui base vi è la volontà di raccontare l'Europa politica e sociale dal punto di vista di una generazione che vive in pieno la realtà europea e che parla in maniera semplice ed immediata ai coetanei”. Si evidenziava, altresì, che Antonio “voleva rendere partecipi i suoi coetanei, specialmente quelli più disattenti e poco motivati, attraverso una forma più diretta e genuina di giornalismo, quello delle giovani radio universitarie”.

[45]   Si veda la risposta scritta del 9 settembre 2019 all’interrogazione presentata alla Camera 4-03428.

[46]   Qui le 122 Ville.

[47]   La L. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997. In particolare, l’art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali che presentino domanda e siano incluse in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni tre anni, mentre, ai sensi dell’art. 8, possono essere erogati contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella, purché in possesso dei requisiti minimi prescritti.

[48]   L’art. 1, co. 1, del D.L. 1/2020, approvato definitivamente dalla Camera il 4 marzo 2020 (A.C. 2407), ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sopprimendo, conseguentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

[49]   Inoltre, la Carta è attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le università, gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale.

[50]   Dal medesimo sito, risulta che tali contributi sono stati pari a € 4.000.000 annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2018 (nello specifico: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011), a € 4.131.655,20 per gli anni 2009 e 2010, a € 4.153.629,44 per il 2008, a € 4.153.452,00 per il 2007, a € 4.153.180,20 per il 2006, a € 4.159.915,00 per il 2005, a € 4.159.915,19 per il 2004, a € 4.132.000,00 per il 2003.

[51]   La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138 “Disciplina del sistema delle comunicazioni” presentato al Senato il 31 luglio 1996 e, all’epoca, in corso d’esame.

[52]   La convenzione era stata stipulata ai sensi dell’art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara”). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato nel testo, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

[53]   Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l’art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di £ 15 mld per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l’art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha autorizzato la spesa di € 8,5 mln per gli anni 2004, 2005 e 2006; l’art. 1, co. 1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

[54]   Il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha soppresso il MIUR e istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.

[55]  Attualmente gli istituti penali per i minorenni sono 17 e sono situati ad Acireale, Airola, Bari, Bologna, Cagliari – Quartucciu, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Milano, Nisida (NA), Palermo, Pontremoli, Potenza, Roma, Torino e Treviso. 

[56]   Tale condizione è stata così riformulata dalla novella di cui all’articolo 25, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[57]   Tale sezione contrattuale è posta ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018.
La sezione ha definito i profili professionali di ricercatore sanitario e di collaboratore professionale di ricerca sanitaria.

[58]   A decorrere dal 2019, tale limite è pari alla somma del 30 per cento delle complessive risorse finanziarie disponibili (per ciascun Istituto) per le attività di ricerca e della quota di ulteriori risorse attribuite, ai sensi del suddetto comma 424, a ciascun Istituto dal Ministero della salute. Queste ulteriori risorse sono pari, complessivamente, a 50 milioni di euro per il 2019, 70 milioni per il 2020 e a 90 milioni annui a decorrere dal 2021.

[59]   Tale decreto (previsto dal comma 427 dell'articolo 1 della L. n. 205) - oltre a stabilire, ai sensi del citato comma 432 dell'articolo 1 della L. n. 205, le modalità e i criteri per le assunzioni a tempo determinato previste dalla norma transitoria di cui al medesimo comma 432 - definisce le modalità, le condizioni ed i criteri di valutazione del personale a tempo determinato rientrante nel ruolo suddetto ed assunto secondo le norme a regime poste o richiamate dal comma 426 dello stesso articolo 1 della L. n. 205. Riguardo al decreto ministeriale, cfr. anche infra.

[60]   Cfr. supra.

[61]   D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219, Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

[62]   D.L. 13 settembre 2012, n. 158, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2012, n. 189.

[63]   Termine di cui al all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[64]   Il termine finale è stato così prorogato dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[65]   Riguardo alle risorse finanziarie, cfr. anche il comma 3 del suddetto articolo 20 del D.Lgs. n. 75.

[66]   Data di entrata in vigore della L. 7 agosto 2015, n. 124, recante la delega in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 75 del 2017.

[67]   Ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.

[68]   Il termine è stato così prorogato dal comma 1-bis del citato articolo 1 del D.L. n. 162 del 2019 (convertito dalla L. n. 8 del 2020).

[69]   Riguardo a tale data, cfr. supra.

[70]   Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni. 

[71]   Ai sensi del citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75.

[72]   L'Osservatorio nazionale, istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, ha i compiti di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità (con riferimento alla formazione in oggetto), determinare e verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea.

[73]   Per ulteriori dettagli, si veda la circolare INPS 15/2019

[74]   Così come previste dal D.Lgs. 180/1997, il quale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 24, della L. 335/1995, ha definito le modalità esplicative in caso di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

[75]   Con riferimento all’accesso ad opzione donna con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018, cfr. la Nota del MIUR 4644/2019 secondo cui tutte le relative domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019.

[76]   Il valore del trattamento minimo annuo INPS è pari nel 2019 a 6.669,13 euro. Si ricorda che, ai fini in oggetto, si fa riferimento all'importo del trattamento minimo INPS nell'anno precedente quello di applicazione della perequazione medesima.

[77]   Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente.

      Si ricorda che la disciplina della perequazione concerne anche i trattamenti pensionistici di natura assistenziale.

      L'aumento della rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo (articolo 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni). Nella valutazione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto si deve tener conto (ai sensi del medesimo articolo 34, comma 1, della L. n. 448, e successive modificazioni) anche degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, assegni che sono quindi inclusi nella base di riferimento pur essendo estranei all'ambito di applicazione degli incrementi a titolo di perequazione.

[78]   Di cui all'articolo 1, comma 260, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

[79]   L’elenco dei beneficiari del Fondo coincide con quello già individuato dal D.M. 19 novembre 2008, attuativo del citato art. 1, comma 1187, della L. 296/2006.

[80]   Cfr, da ultimo, il D.M. 15 maggio 2019, n. 51, di determinazione degli importi dei benefici del Fondo.

[81]   Il termine è stato così prorogato dall’articolo 1, comma 1-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[82]   Il termine è stato così prorogato dal citato articolo 1, comma 1-quater, del D.L. n. 162 del 2019 (convertito dalla L. n. 8 del 2020).

[83]   L’articolo 41-bis, comma 7 è stato rifinanziato da ultimo dall’articolo 53-bis, comma 1 del d.l. 50 del 2017.

[84]   In base alla disciplina di cui all'art. 37 della L. n. 416 del 1981, e successive modificazioni.

[85]   In cui si dispone che “l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;”

[86]   Si ricorda che attualmente è previsto un adeguamento biennale dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento. Per quanto concerne l’ultimo adeguamento previsto, il decreto 5 novembre 2019 ha disposto che dal 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati. Il prossimo adeguamento si avrà nel 2023.

[87]   Per il commento delle sentenze si rinvia alla scheda di lettura dell'art.1, commi da 819 e 826, del dossier dei servizi studio di Camera e Senato "Legge di bilancio 2019" - Volume III.

[88]   Per un'illustrazione più ampia del comma 823 si rinvia al cit. Dossier dei Servizi studio di Camera e Senato.

[89]   Per un approfondimento in merito agli obblighi di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020 si rinvia alla scheda di lettura dei commi 832-843 del cit. Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.