Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Le leggi - Legge di bilancio 2018 - Volume II - Articolo 1, commi 394-792
Riferimenti: AC N.4127/XVII AC N.4768/XVII AC N.4768/XVII
Serie: Progetti di legge   Numero: 642/7
Data: 06/02/2018
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea

 


LEGGE DI BILANCIO 2018

 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

 

 

VOLUME II

Articolo 1, commi 394 – 792

febbraio 2018

 

 

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Dossier n. 560/7 Volume II

 

 

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Progetti di legge n. 642/7 Volume II

 

 

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

§  Volume I – Articolo 1, commi 1 – 393;

§  Volume II – Articolo 1, commi 394 – 792;

§  Volume III – Articolo 1, comma 793 – Articolo 19;

§  Volume IV – Stati di previsione.

 

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I N D I C E

Schede di lettura. 11

Articolo 1, commi 394-402 (Interpretazione di alcune norme di carattere fiscale relative al payback farmaceutico). 13

Articolo 1, commi 403-406 (Sperimentazione dello svolgimento di nuovi servizi da parte delle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale). 19

Articolo 1, comma 407 (Differimento di alcuni termini annuali stabiliti per l’attivazione della procedura per il rientro dai disavanzi sanitari regionali). 21

Articolo 1, commi 408 e 409 (Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria dell’utilizzo dei farmaci innovativi). 23

Articolo 1, comma 410 (Finanziamento dell'ISMETT). 26

Articolo 1, commi 411-415 (Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti delle pubbliche amministrazioni e del SSN). 27

Articolo 1, comma 416 (Partecipazione in start-up da parte dell'INAIL nelle aree della protesica e della riabilitazione). 29

Articolo 1, comma 417 (Sperimentazione degli acquisti centralizzati). 30

Articolo 1, comma 418 e 419 (Banca dati per la registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento). 31

Articolo 1, comma 420 (Adozione delle tariffe massime di remunerazione nel settore sanitario)  33

Articolo 1, comma 421 (Fabbisogno delle prestazioni degli IRCCS). 36

Articolo 1, commi 422-434 (Rapporti di lavoro per attività di ricerca negli IRCCS pubblici e negli IZS). 38

Articolo 1, commi 435 (Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard). 43

Articolo 1, comma 436 (Edilizia sanitaria). 45

Articolo 1, commi 437 e 438 (Istituzione della Rete nazionale delle talassemie e emoglobinopatie). 47

Articolo 1, comma 439 (Nuove funzioni del Centro nazionale sangue). 48

Articolo 1, comma 440 (Familiari di soggetti danneggiati in ambito sanitario e deceduti)  51

Articolo 1, comma 441 (Disposizioni in materia di società titolari di farmacie). 52

Articolo 1, comma 442 (Società operanti nel settore odontoiatrico). 53

Articolo 1, comma 443 (Società tra avvocati). 54

Articolo 1, commi 444-448 (Assunzioni e funzionamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). 55

Articolo 1, commi 449-452 (Contratti di opera nella Regione Trentino-Alto Adige nel settore sanitario). 59

Articolo 1, comma 453 (Stanziamento in favore della Fondazione Italiana per la ricerca sulle Malattie del Pancreas). 60

Articolo 1, comma 454 (Contenimento della spesa del personale sanitario). 62

Articolo 1, comma 455 (Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)  63

Articolo 1, comma 456 (Interventi perequativi in favore degli ex medici condotti)  64

Articolo 1, commi 457 e 460 (Funzionalità dell’amministrazione giudiziaria). 65

Articolo 1, comma 458 (Tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere). 66

Articolo 1, comma 459 (Finanziamenti CIPE per sedi di uffici giudiziari con elevato carico di controversie). 67

Articolo 1, comma 461 (Servizio di notificazioni a mezzo posta). 68

Articolo 1, comma 462-464 (Interventi in materia di servizio postale universale). 78

Articolo 1, commi 465 e 466 (Legittimo impedimento del difensore nel periodo di maternità)  81

Articolo 1, comma 467 (Proroga di termini in materia di manutenzione degli uffici giudiziari)  84

Articolo 1, comma 468 (Indennità dei Consiglieri di Stato di lingua tedesca). 86

Articolo 1, comma 469 (Cessazione dalla carica di magistrati componenti del Consiglio Superiore della Magistratura). 88

Articolo 1, comma 470 (Patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori). 89

Articolo 1, commi 471 e 472 (Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo). 90

Articolo 1, comma 473 (Conversione delle pene pecuniarie non pagate). 94

Articolo 1, comma 474 (Natura privilegiata dei crediti per contributi integrativi da versare alle Casse di previdenza dei professionisti). 96

Articolo 1, comma 475 (Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario). 97

Articolo1, commi 476 e 477 (Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute)  99

Articolo 1, commi 478 e 479 (Assunzione di magistrati ordinari). 101

Articolo 1, commi 480-484 (Organico della magistratura amministrativa). 102

Articolo 1, commi 485-486 (Disposizioni in materia di avvocati e procuratori dello Stato)  105

Articolo 1, commi 487 (Equo compenso per le prestazioni professionali). 107

Articolo 1, comma 488 (Agenti della riscossione). 113

Articolo 1, commi 489-491 (Personale dell'amministrazione giudiziaria). 115

Articolo 1, comma 492 (Fondo sviluppo risorse umane e produttività Agenzia delle entrate)  117

Articolo 1, comma 493 (Assunzione di personale di servizio sociale per l'esecuzione penale esterna). 118

Articolo 1, comma 494  (Straordinari del personale amministrativo degli uffici giudiziari)  119

Articolo 1, comma 495 (Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili). 121

Articolo 1, commi 496 e 497  (Requisiti per il concorso notarile). 125

Articolo 1, comma 498 (Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici). 126

Articolo 1, comma 499 (Distretti del cibo). 129

Articolo 1, comma 500 (Contributo al Milan Center for Food Law and Policy). 135

Articolo 1, comma 501 (Ulteriori misure a supporto del Made in Italy). 136

Articolo 1, commi 502-505 (Disciplina dell'attività di enoturismo). 137

Articolo 1, comma 506 (IVA agevolata carne). 140

Articolo 1, commi 507-510 (Interventi per il settore avicolo). 142

Articolo 1, comma 511 (Apicoltura in aree montane). 144

Articolo 1, commi 512 e 513 (Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e interventi infrastrutturali - Risorse dei Patti per lo sviluppo). 145

Articolo 1, comma 514 (Accise sulla birra). 148

Articolo 1, comma 515 (Equiparazione ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali). 149

Articolo 1, commi 516-525 (Piano nazionale degli interventi nel settore idrico). 150

Articolo 1, comma 526 (Incentivi per funzioni tecniche). 161

Articolo 1, commi 527-530 (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)  162

Articolo 1, comma 531 (Tributo speciale deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi). 170

Articolo 1, commi 532-535 (Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali)  172

Articolo 1, comma 536 (Fondo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi). 176

Articolo 1, commi da 537 a 542 (Attribuzione alla Sogin S.p.A. del compito di smantellare il reattore situato nel Centro Comune di Ricerca di Ispra). 180

Articolo 1, commi 543-548 (Bastoncini biodegradabili e prodotti cosmetici). 185

Articolo 1, commi 549-561 (Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia - Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo). 190

Articolo 1, comma 562 (Potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano")  199

Articolo 1, commi 563 e 564 (Assunzione di personale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente). 201

Articolo 1, commi 565-567 e 570-573 (Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). 203

Articolo 1, comma 568 (Concessioni autostradali). 208

Articolo 1, comma 569 (Sede delle società organismi di attestazione (SOA)). 210

Articolo 1, comma 574 (Interventi urgenti nella città di Matera). 212

Articolo 1, comma 575 (Calcolo del valore di subentro nelle concessioni aeroportuali alla scadenza naturale della concessione). 213

Articolo 1, comma 576 (Assunzione di personale da parte dell'ENAC). 215

Articolo 1, comma 577 (Misure a sostegno dell'occupazione e della formazione del personale addetto ai servizi portuali). 217

Articolo 1, commi 578-582 (Classificazione catastale delle aree destinate ad operazioni e servizi portuali). 220

Articolo 1, comma 583 (Contributo per l’attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica). 224

Articolo 1, comma 584 (Fondo rottamazione carri merci). 226

Articolo 1, comma 585 (Partenariato per la logistica e i trasporti). 229

Articolo 1, comma 586 (Certificati di pagamento acconti). 230

Articolo 1, comma 587 (Fondazione Gran Sasso d'Italia - Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio). 232

Articolo 1, comma 588 (Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili)  234

Articolo 1, comma 589 (Oneri per volontari Capitanerie di porto - Guardia costiera)  237

Articolo 1, comma 590 (Incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa). 239

Articolo 1, comma 591 (Retribuzione dei dirigenti scolastici). 240

Articolo 1, commi 592 e 593 (Valorizzazione della professionalità dei docenti delle scuole statali). 243

Articolo 1, commi 594-601 (Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista). 245

Articolo 1, comma 602 (Supplenze brevi di personale ATA nelle scuole). 252

Articolo 1, commi 603-604 (Graduatorie dei concorsi per l'insegnamento nelle scuole)  254

Articolo 1, comma 605 (Concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole). 256

Articolo 1, comma 606 (Comandi di docenti e dirigenti scolastici). 259

Articolo 1, commi 607-612 (Assunzione presso il MIUR di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili). 261

Articolo 1, comma 613 (Incremento dell'organico dell'autonomia). 264

Articolo 1, comma 614 (Valorizzazione dei titoli abilitanti all'insegnamento). 266

Articolo 1, commi 615 e 619-621 (Proroga e procedura per l'immissione in ruolo di soggetti titolari di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle di assistenti amministrativi e tecnici). 268

Articolo 1, comma 616 (Promozione dell’educazione motoria nella scuola primaria)  271

Articolo 1, comma 617 (Bilancio provvisorio Province e Città metropolitane). 272

Articolo 1, comma 618 (Anticipazioni di tesoreria enti locali). 273

Articolo 1, commi 622-627  (Proroga di termini e avvio di una procedura di stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo). 275

Articolo 1, comma 628 (Partecipazione delle istituzioni formative regionali al PON 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”). 278

Articolo 1, commi 629 e 631-632 (Scatti stipendiali dei professori universitari e del personale di ricerca non contrattualizzato dell'Istituto nazionale di astrofisica). 280

Articolo 1, comma 630 (Trattenimento in servizio personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali). 286

Articolo 1, comma 633 (Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca e svolgimento di attività didattica e di ricerca all'estero). 287

Articolo 1, comma 634 (Flessibilità del fondo accessorio per la contrattazione integrativa nelle università statali "virtuose"). 292

Articolo 1, comma 635  (Maternità delle ricercatrici universitarie a tempo determinato)  296

Articolo 1, commi 636-637 e 639-640  (Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario e per le borse di dottorato di ricerca). 298

Articolo 1, comma 638 (Contribuzione studentesca universitaria). 303

Articolo 1, comma 641 (Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca)  305

Articolo 1, comma 642 (Attività sportive universitarie). 307

Articolo 1, comma 643 (Contributo per strumenti musicali nuovi). 308

Articolo 1, comma 644 e 645 (Nuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM). 310

Articolo 1, comma 646 (Trasferimento degli alloggi e residenze per studenti universitari a fondi comuni di investimento immobiliare). 313

Articolo 1, comma 647 e 648 (Finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR per gli anni 2016 e 2017). 314

Articolo 1, comma 649  (Risorse all’Istituto di oceanografia e di geofisica-OGS). 318

Articolo 1, comma 650 (Industria aerospaziale dei piccoli satelliti). 319

Articolo 1, comma 651 (Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica). 322

Articolo 1, commi 652, 656 e 657 (Statizzazione Istituti superiori di studi musicali e Accademie di belle arti non statali). 323

Articolo 1, commi 653-655 e 1146 (Disposizioni in materia di personale docente delle Istituzioni AFAM). 327

Articolo 1, comma 658-663 (Accorpamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano alla Libera università di Bolzano). 331

Articolo 1, comma 664 (Disposizioni in favore della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nelle università). 334

Articolo 1, commi 665-667 (Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA). 335

Articolo 1, commi 668-671, 673-674 e 811 (Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca, del CREA e dell’INAPP). 338

Articolo 1, comma 672  (Procedure di chiamata di professori e ricercatori universitari da parte di università “virtuose”). 344

Articolo 1, commi 675 e 676 (Contributo straordinario per le università di Padova e di Napoli Federico II). 347

Articolo 1, commi 677 e 678 (Costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese)  348

Articolo 1, commi 679 e 681-684 (Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici). 351

Articolo 1, comma 680 (Risorse per il comparto sicurezza-difesa). 354

Articolo 1, comma 685  (Indennità di amministrazione o retribuzione di posizione di dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze). 356

Articolo 1, comma 686 (Proroga di contratti a termine negli enti locali delle Regioni a Statuto speciale aventi un bilancio stabilmente riequilibrato). 357

Articolo 1, comma 687 (Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole)  358

Articolo 1, comma 688 (Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate). 365

Articolo 1, comma 689 (Proroga della convenzione con Radio radicale). 368

Articolo 1, comma 690 (Lavoratori socialmente utili). 370

Articolo 1, comma 691 (Spending review dei Ministeri). 372

Articolo 1, comma 692 (Destinazione incrementi tariffari motorizzazione civile). 376

Articolo 1, comma 693 (Riduzione sgravio contributivo per le imprese armatrici)  379

Articolo 1, commi 694 e 695 (Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese)  381

Articolo 1, comma 696 (Immobili a uso governativo). 383

Articolo 1, commi 697-700  (Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica). 384

Articolo 1, comma 701  (Riduzione del numero dei giudici ausiliari in corte d'appello)  387

Articolo 1, comma 702 (Copertura assicurativa per il personale del Corpo di polizia penitenziaria). 388

Articolo 1, commi 703 e 704 (Buoni pasto per il personale della Polizia di Stato e della Guardia di finanza). 390

Articolo 1, commi 705-708 (Indennità e rimborsi per i componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro). 392

Articolo 1, commi 709 e 710 (Contributo straordinario in favore del Comune de L’Aquila)  395

Articolo 1, commi da 711 a 713 (Disposizioni sisma de L’Aquila). 399

Articolo 1, comma 714 (Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)  401

Articolo 1, commi 715 e 716 (Eventi sismici 2009 in Abruzzo - Reclutamento di personale)  405

Articolo 1, comma 717 (Contributo per le attività svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico). 407

Articolo 1, comma 718 (Finanziamenti bancari agevolati per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2012). 408

Articolo 1, commi 719-721 (Proroga Zona franca urbana nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012). 411

Articolo 1, commi 722-724 (Proroga esenzione IMU su immobili inagibili). 413

Articolo 1, comma 725 (Autorizzazione di spesa a favore di Strada dei parchi Spa)  415

Articolo 1, comma 726 (Misure urgenti riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici del 2012). 418

Articolo 1, comma 727 (Registro nazionale aiuti di Stato). 420

Articolo 1, comma 728 (Rigassificatori). 421

Articolo 1, commi 729-732 (Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012)  424

Articolo 1, commi 733 e 734 (Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017). 426

Articolo 1, commi 735, 736, 738 (Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). 429

Articolo 1, comma 737 (Edifici scolastici colpiti dal sisma 2016-2017). 431

Articolo 1, commi 739-756 (Sisma). 432

Articolo 1, comma 757 (Assunzione di personale in deroga Regioni del sisma). 445

Articolo 1, commi 758-764 (Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012). 446

Articolo 1, commi 765-766 (Misure in favore dei territori dell’Isola di Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017). 456

Articolo 1, comma 767 (Ente parco nazionale del Vesuvio). 459

Articolo 1, commi 768-770 (Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali). 462

Articolo 1, commi 771-774 (Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994). 464

Articolo 1, commi 775-777 (Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario)  467

Articolo 1, comma 778 (Proroga termini in materia di federalismo fiscale). 474

Articolo 1, commi 779-782 (Ripiano disavanzi regionali 2014 e 2015). 477

Articolo 1, comma 783 (Riaccertamento straordinario dei residui da parte delle regioni)  481

Articolo 1, comma 784 (Piani di riequilibrio finanziario Camere di commercio). 484

Articolo 1, commi 785 e 786 (Semplificazione prospetto di verifica del saldo di bilancio)  486

Articolo 1, commi 787-791 (Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile)  488

Articolo 1, comma 792 (Spese connesse ad eventi calamitosi). 492

 


Schede di lettura


Articolo 1, commi 394-402
(Interpretazione
di alcune norme di carattere fiscale relative al payback farmaceutico)

 

 


394. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti sono calcolati al lordo dell'IVA, l'AIFA procede alla determinazione delle quote di ripiano per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa farmaceutica al lordo dell'IVA in coerenza con la normativa vigente. A tal fine, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che:

a) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, come rideterminato dall'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del ripiano del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, come rideterminato dall'articolo 1, comma 398, della stessa legge n. 232 del 2016, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati;

b) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali importi equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrisposti per un importo pari all'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'IVA da applicare sull'ammontare dei versamenti stessi, a condizione che ad integrazione dei versamenti effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore dell'erario, di ammontare pari a detta imposta, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

395. Il diritto alla detrazione dell'imposta di cui al comma 394 sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 394 sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.

396. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 394, le aziende farmaceutiche emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dell'atto con cui l'AIFA ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare.

397. Per i versamenti di cui al comma 394, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2018. In relazione ai versamenti di cui al comma 394, lettera a), sono fatti salvi i comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili e ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che hanno dedotto il costo relativo all'IVA nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi, l'applicazione delle disposizioni di cui alla stessa lettera a) comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'importo dell'imposta detratta, nel periodo d'imposta in cui la detrazione è operata. In relazione ai versamenti di cui al comma 394, lettera b), qualora le aziende farmaceutiche abbiano detratto l'IVA scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati, provvedono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad effettuare un'apposita annotazione in rettifica a loro debito sul registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; qualora la detrazione dell'imposta sia stata operata nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tale rettifica comporta l'iscrizione di una sopravvenienza passiva ai sensi dell'articolo 101 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 pari all'importo della medesima, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

398. A partire dal 1° gennaio 2018, i versamenti di cui al comma 394, lettera b), sono conteggiati al lordo dell'IVA ai sensi dei commi 400 e 401. La disposizione di cui al comma 400 si applica ai versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla riduzione dei prezzi richiesta per l'anno 2018 calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2017 e per gli anni successivi. La disposizione di cui al comma 401 si applica ai versamenti calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2018 e successivi. A tali versamenti si applicano le disposizioni del comma 394, lettera a).

399. All'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «è calcolata » sono inserite le seguenti: « al lordo dell'IVA ».

400. All'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « degli importi » sono inserite le seguenti: « , al lordo dell'IVA, »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « alle singole regioni » sono inserite le seguenti: « e all'erario »;

c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

d) al quarto periodo, dopo le parole: « alle singole regioni » sono inserite le seguenti: « e all'erario ».

401. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, dopo le parole: « alle regioni medesime » sono inserite le seguenti: « e all'erario » e le parole: « al netto dell'imposta sul valore aggiunto » sono sostituite dalle seguenti: « al lordo dell'imposta sul valore aggiunto »;

b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».

402. Le disposizioni di cui ai commi da 394 a 401 si applicano anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.


 

 

I commi 394-402 introducono alcune disposizioni volte a interpretare e a uniformare il trattamento fiscale, ai fini IVA, dei versamenti (cd. di payback) che le aziende farmaceutiche devono effettuare in caso di sforamento del tetto della spesa dei farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale previsto dalla normativa vigente, ai fini del contenimento della spesa sanitaria[1].

 

Il comma 394 chiarisce che le quote di ripiano determinate dall’AIFA per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa farmaceutica è al lordo dell’IVA in coerenza con la normativa vigente e pertanto stabilisce che, l’articolo 26, commi 2 e 5, del DPR 633/1972 (diritto di portare in detrazione l’imposta sul valore aggiunto per variazioni in riduzione di fatture di vendita già emesse) si interpreta come segue:

a) nel caso di versamenti da parte delle aziende farmaceutiche per sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale (articolo 5, comma 3, lett. c) del DL. 159/2007) e per quella ospedaliera (articolo 15, comma 7, DL. 95/2012), le stesse aziende possono portare in detrazione l’IVA scorporandola dagli importi da versare a titolo di payback (lett. a));

Si ricorda che, con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale (riferita ai farmaci di fascia A rimborsati integralmente, in convenzione, dal Servizio sanitario nazionale e perciò detta “spesa farmaceutica convenzionata”), il limite stabilito per il tetto della spesa è stato da ultimo adeguato, con effetto dal 2013, all’11,35% dell’ammontare complessivamente a carico del SSN, sia a livello nazionale, sia con riferimento alle quote di ciascuna regione, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del DL. 95/2012. Invece, con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera (riferita ai predetti farmaci di fascia A e a quelli di fascia H, venduti esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche, detti di farmaceutica non convenzionata o “per acquisti diretti”), il limite è stato da ultimo determinato nel 3,5% dell’ammontare complessivamente a carico del SSN (ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del DL. 95/2012 che peraltro ha stabilito una quota del 50% del predetto sforamento a carico delle regioni dove lo stesso si è verificato);

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema La spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera.

b) nel caso di versamenti di payback effettuati a titolo di importi equivalenti dovuti alla riduzione stabilita dall’AIFA del 5% dei prezzi dei farmaci e di quelli corrisposti per l’1,83% sul prezzo di vendita al pubblico in regime di erogazione convenzionale, alle stesse aziende farmaceutiche è consentita la detrazione dell’IVA solo se i versamenti sono integrati da un ulteriore versamento all’erario, per la parte corrispondente all’IVA, senza possibilità di compensazione con l’eventuale IVA a credito (lett. b));.

In proposito si ricorda che la Determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 ha applicato una riduzione del 5% sul prezzo al pubblico comprensivo di IVA di tutti i farmaci rimborsabili dal SSN (fascia A-H). Successivamente, l'articolo 1, comma 796, lettere f) e g) della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha previsto, per le aziende farmaceutiche, la possibilità di adottare il meccanismo del payback di tutte le specialità medicinali di fascia A ed H distribuite attraverso le farmacie aperte al pubblico ed attraverso le strutture sanitarie pubbliche, con l'esclusione dei farmaci equivalenti inseriti nelle liste di trasparenza. Secondo la norma della finanziaria 2007, piuttosto che continuare a subire la riduzione del prezzo del 5%, le case farmaceutiche possono scegliere di attuare un rimborso diretto alle singole regioni (corrispondente al risparmio atteso con la riduzione del 5% per ciascun medicinale, in relazione ai suoi volumi di vendita).

Per quanto riguarda il payback sulla convenzionata (spesa farmaceutica territoriale), l'extrasconto viene praticato con le modalità per il versamento degli importi dovuti in adempimento al disposto dell'art. 11, co. 6, del decreto legge 78/2010. La norma al riguardo stabilisce che l'AIFA pubblichi delle tabelle, per regione e per singola azienda farmaceutica, con gli importi corrispondenti ad una quota dell'1,83% determinata sulla base del valore dei medicinali erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale, che dovranno essere versati dalle aziende farmaceutiche ad ogni singola regione. Successivamente, il decreto legge 95/2015 ha incrementato temporaneamente – dal 7 luglio 2012 al 31 dicembre 2012– le quote a carico delle aziende farmaceutiche. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2013, gli importi di payback attribuiti alle singole aziende titolari di AIC sono tornati a corrispondere con la quota dell'1,83% della spesa farmaceutica convenzionata.

Il comma 395 stabilisce inoltre che il diritto alla detrazione dell’imposta si maturi con l‘effettuazione dei versamenti di payback e questi ultimi danno altresì diritto alla deducibilità dei relativi costi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP esclusivamente nel periodo d’imposta in cui sono effettuati. Viene stabilito l’obbligo di emissione di un apposito documento contabile da parte delle aziende farmaceutiche nel caso in cui si avvalgano del diritto alla detrazione IVA maturato con i versamenti di payback (comma 396). Tale documento, in particolare, dovrà indicare gli estremi dell’atto con cui l’AIFA determina, in via definitiva, gli importi da versare.

Il comma 397 detta alcune norme contabili necessarie alla regolarizzazione delle operazioni di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA di cui le aziende farmaceutiche potranno avvalersi anche in relazione ai versamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente disegno di legge (1° gennaio 2018), entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita a tale anno. Per i versamenti di payback ante 2018, relativi alle fattispecie di cui alla lett. a) (sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera) sono fatti salvi i comportamenti contabili adottati dalle aziende farmaceutiche che, nel dubbio interpretativo, abbiano già dedotto il costo relativo all’IVA ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP: in questo caso, contabilmente, le stesse dovranno inscrivere nei propri bilanci una sopravvenienza attiva pari all’imposta detratta nel periodo d’imposta in cui la detrazione è stata operata.

Invece, per versamenti di payback relativi alle fattispecie di cui alla lett. b) (versamenti dovuti alla riduzione dei prezzi fissata dall’AIFA in caso di superamento dei tetti di spesa), se le aziende farmaceutiche hanno detratto l’IVA scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati (cd. versamenti al netto dell’IVA), devono provvedere, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge (1° gennaio 2018) ad annotare un’apposita rettifica a loro debito nel registro delle fatture emesse. Pertanto, se la detrazione IVA è stata operata anteriormente a tale data, la rettifica comporterà l’iscrizione in bilancio di una sopravvenienza passiva con riferimento al periodo d’imposta in corso all’anno in cui è stata operata la detrazione.

Viene poi introdotta una disposizione che uniforma il trattamento fiscale ai fini IVA dei diversi versamenti di payback che, allo stato, risultano calcolati differentemente al lordo o al netto dell’IVA e pertanto, i commi 399, 400 e 401 provvedono a novellare conseguentemente la normativa vigente, nei casi di sforamento, rispettivamente, della spesa farmaceutica ospedaliera, di quella per la riduzione del 5% e per la riduzione dell’1,83% dei prezzi dei farmaci dispensati dal SSN (comma 398). Per queste due ultime tipologie, ai sensi, rispettivamente, del comma 400 lett. c), e del comma 401, lett. b) si prevede l’obbligo, in capo alle aziende farmaceutiche - al fine di evitare compensazioni contabili tra regioni ed erario - di effettuare il versamento della quota di payback (scomputata dell’IVA) alle regioni (il 90,91%) e della quota dell’imposta (il 9,09%) direttamente all’erario.

Inoltre, ai sensi del comma 398, il payback del 5% deve essere calcolato al lordo dell’IVA a partire dai versamenti dovuti in relazione alla sospensione della riduzione dei prezzi richiesta dalle aziende farmaceutiche per l’anno 2018 e calcolati sulla base dei dati dei consumi del 2017, mentre per il payback dell’1,83% il calcolo al lordo dell’IVA si applica a partire dai versamenti calcolati sulla base dei consumi dell’anno 2018. Per entrambi i casi, pertanto, si potrà utilizzare il meccanismo dello scorporo dell’IVA da portare in detrazione, come previsto dalla lett. a) del comma 394.

Viene, infine, estesa l’applicazione delle predette disposizioni anche alle cessioni di farmaci soggette alla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del decreto IVA (comma 402).

In proposito si ricorda che l’articolo 17-ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629, lettera b), art. 1, della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), ha stabilito, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. split payment) da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non fossero debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

In base a questo meccanismo le PA, anche qualora non rivestissero la qualità di soggetto passivo IVA, sono chiamate a versare direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto MEF del 23 gennaio 2015, l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori. Recentemente, tale meccanismo è stato esteso dall’art. 3 del DL. 148/2017 (L. 172/2017) anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.

 


Articolo 1, commi 403-406
(Sperimentazione dello svolgimento di nuovi servizi da parte delle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale)

 

 


403. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata, in nove regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 406.

404. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate nove regioni, di cui tre per l'anno 2018, ulteriori tre per l'anno 2019 e ulteriori tre per l'anno 2020, in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 403, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rappresentatività delle aree geografiche del nord, del centro e del sud del territorio nazionale.

405. La sperimentazione di cui al comma 403 è sottoposta a monitoraggio da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti nonché' di valutarne un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

406. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 403 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


 

 

I commi in esame concernono la sperimentazione, in nove regioni, dello svolgimento di nuovi servizi da parte delle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

 

Si prevede che per i nuovi servizi, già disciplinati dal D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 - servizi che possono essere svolti, previa adesione del titolare, dalle farmacie, pubbliche e private, operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale - sia avviata in nove regioni una sperimentazione, relativa alla remunerazione degli stessi da parte del Servizio sanitario nazionale.

A tal fine, viene posto uno stanziamento pari a 6 milioni di euro per il 2018, 12 milioni per il 2019 e 18 milioni per il 2020, a valere sulle risorse finanziarie destinate a progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.

Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'individuazione di nove regioni, di cui tre per il 2018, ulteriori tre per il 2019 e ulteriori tre per il 2020, in cui avviare la sperimentazione suddetta; nell'individuazione delle regioni, si deve tener conto dell'esigenza di garantire la rappresentatività delle aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud del territorio nazionale.

La sperimentazione è sottoposta a monitoraggio da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti[2], al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti nonché di valutare se sia opportuna l'estensione all'intero territorio nazionale.

 

I nuovi servizi in oggetto concernono[3]:

a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata;

b) la collaborazione delle farmacie alle iniziative intese a garantire il corretto impiego dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio e a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;

c) l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipino all'attuazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie;

d) l'erogazione, anche mediante personale infermieristico, di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche con l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;

e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'àmbito dei summenzionati servizi di secondo livello, di alcune prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'àmbito dell'autocontrollo;

f) l'effettuazione, presso le farmacie medesime, delle prenotazioni per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (erogate da parte delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate), del pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e del ritiro dei corrispondenti referti. Le regioni e le province autonome possono inoltre prevedere che la prenotazione gratuita delle vaccinazioni obbligatorie sia effettuabile presso le farmacie in oggetto.


Articolo 1, comma 407
(
Differimento di alcuni termini annuali stabiliti per l’attivazione della procedura per il rientro dai disavanzi sanitari regionali)

 

 


407. Per l'anno 2018, il termine del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30 aprile di cui al medesimo comma è differito al 15 giugno.


 

 

Il comma 407 prevede, per il 2018, il differimento di alcuni termini annuali stabiliti per l’attivazione della procedura per il rientro dai disavanzi sanitari regionali in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria. La finalità della norma è di agevolare il completamento delle procedure da parte dell’AIFA per la determinazione delle quote di payback relative al periodo 2013-2015 e al 2016, consentendo successivamente l’effettiva erogazione dei versamenti alle regioni da parte delle aziende farmaceutiche, come disposto dai commi 389-391 della presente legge di bilancio.

 

In particolare, per il 2018, in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria, sono fatti slittare dal 31 maggio al 15 luglio e dal 30 aprile al 15 giugno i termini, recati dal comma 174, articolo 1, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005).

 

Tale norma prevede, in caso di situazione di squilibrio individuata dal monitoraggio del IV trimestre dei conti regionali e, in particolare, di disavanzo di gestione a fronte del quale non siano stati adottati i provvedimenti necessari a far fronte alla situazione di squilibrio finanziario - o anche nel caso in cui gli stessi provvedimenti siano insufficienti -, la diffida della regione, da parte del Presidente del Consiglio, a provvedere entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, con procedure previste all’articolo 8, comma 1, della L. 131/2003 (potere sostitutivo o nomina di un commissario ad acta). Tale termine viene prorogato dalla norma in esame al 15 giugno successivo.

Inoltre, in caso di squilibrio finanziario, nel caso in cui non risultino adottati, entro il 31 maggio di ciascun anno, i provvedimenti del commissario ad acta, necessari al ripiano del disavanzo di gestione, viene applicato il blocco automatico del turn over del personale del Sistema sanitario regionale fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla verifica, nonché il divieto di effettuare spese non obbligatorie nello stesso periodo e comunque nella misura massima prevista dalla normativa vigente sull’addizionale regionale IRPEF e sulle maggiorazioni IRAP[4]. Il termine del 31 maggio viene pertanto fatto slittare al successivo 15 luglio.


Articolo 1, commi 408 e 409
(
Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria dell’utilizzo dei farmaci innovativi)

 

 


408. Ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del Servizio sanitario nazionale, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è effettuato per il tramite del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, su una o più aree terapeutiche ed è svolto sulla base dei dati di real world evidence e delle informazioni ricavate dai registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

409. L'esito del monitoraggio di cui al comma 408, ferma restando la cornice finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazionale, è funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, ivi ricomprendendo la valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci innovativi oncologici di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.


 

I commi 408-409 prevedono, in via sperimentale per il triennio 2018-2020 e ad invarianza di spesa, l’avvio, da parte del Ministero della salute, di concerto con il MEF, di un monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. La finalità della norma è quella di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, grazie agli effetti di risparmio derivanti dall’utilizzo di farmaci innovativi.

 

Il predetto monitoraggio, ai sensi del comma 408, deve essere svolto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in particolare allo scopo di verificare gli effetti di risparmio della spesa sanitaria, dovuti all'introduzione dei farmaci innovativi, nelle varie fasi del percorso di cura (dalla riduzione del numero dei ricoveri e della loro complessiva all’aumento della sopravvivenza dei malati oncologici o del tempo necessario prima dell’effettuazione di trapianti).

Si ricorda che la predetta intesa (n° rep. atti n. 2271) ha previsto, all’articolo 9, l’istituzione, presso il Ministero della Salute, del Comitato permanente (v. D.M salute 21 novembre 2005) per la verifica dell’erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, oltre che per la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale (v. qui approfondimento sul Comitato)[5].

 

Il monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici deve essere effettuato su una o più aree terapeutiche, sulla base dei dati di real world evidence e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco.

Quest’ultimo monitoraggio, svolto al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d’uso dei farmaci, è previsto ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del DL. n. 95/2012 (L. 135/2012). Esso prevede la verifica annuale, da parte del Comitato e del Tavolo di verifica degli adempimenti (rispettivamente, articoli 9 e 12 della sopra citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005), dell'attivazione - a carico delle Regioni - e del funzionamento di registri (come parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale) dei farmaci sottoposti a registro. La verifica riguarda inoltre l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate.

Si ricorda, inoltre, che i dati di real world evidence (RWE) sono dati utili alla valutazione dei farmaci dopo la loro immissione in commercio, per la sorveglianza cd. post-marketing e post-autorizzativa, al fine di integrare le informazioni sul profilo beneficio-rischio ricavate dall’utilizzo corrente dei medesimi. Infatti, gli studi effettuati sui farmaci in attesa di AIC si basano su dati cd. RCT (randomized controlled trial) condotti su popolazioni di pazienti selezionate, di dimensioni ridotte e per periodi brevi, con capacità di dimostare l’efficacia in condizioni ideali, ma non in grado di evidenziare effettive differenze di efficacia come nella pratica osservativa corrente, ad esempio di carattere clinico.

 

Il comma 409, inoltre, attribuisce all’esito del predetto monitoraggio, un carattere funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, ferma restando quanto finanziariamente previsto per il SSN dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci innovativi oncologici di cui all’articolo 1, commi 400 e 401, della 232/2016 (legge di bilancio 2017).

In proposito si ricorda che i predetti commi 400 e 401 hanno previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rispettivamente, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e di un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, ciascuno dotato di somme pari a 500 milioni di euro annui.

Per la definizione di innovatività terapeutica si rinvia allo specifico approfondimento. Qui un ulteriore approfondimento sui farmaci innovativi.

 


Articolo 1, comma 410
(Finanziamento dell'ISMETT)

 

 


410. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».


 

 

Il comma 410 dispone la proroga per il 2018 di alcune deroghe alle norme sui rapporti finanziari con le strutture sanitarie accreditate, deroghe già ammesse per gli anni 2013-2017 e concernenti l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT).

 

Le deroghe riguardano:

-         le tariffe massime[6] che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate per l'erogazione di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale;

-         il principio[7] in base al quale, per una struttura che eroga assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, il valore complessivo della remunerazione delle funzioni assistenziali per le quali gli accordi di remunerazione devono prevedere un importo forfettario non può superare il 30 per cento del limite complessivo di remunerazione assegnato (limite che comprende anche le attività remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione)[8].

Le deroghe, oggetto della presente proroga, sono stabilite ai fini della prosecuzione dell'investimento straniero e in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attività di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in àmbito nazionale, così come attestato dal riconoscimento come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Resta fermo che, in relazione alle suddette deroghe, la Regione Sicilia deve assicurare in altre aree della spesa sanitaria il conseguimento degli obiettivi finanziari inerenti al settore sanitario.

 


Articolo 1, commi 411-415
(Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti delle pubbliche amministrazioni e del SSN)

 

 


411. Al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica. A tal fine, fatto salvo quanto previsto ai commi 412, 413 e 414, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), d'intesa con la Conferenza unificata, sono adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione.

412. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui al comma 411 avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

413. Il Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura l'integrazione del Sistema di gestione di cui al comma 412 con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici prevista dall'articolo 213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e con l'infrastruttura della banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

414. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AGID, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 412 e 413.

415. Il Sistema di gestione di cui al comma 412 rientra tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.


 

 

Il comma 411 disciplina l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare in forma elettronica l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi. I commi da 412 a 415 recano specifiche norme in materia, con riferimento al settore sanitario.

 

Il comma 411 pone il principio, per le pubbliche amministrazioni, che - al fine di incentivare l’efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento - l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi siano effettuate in forma elettronica e demanda a regolamenti la definizione delle procedure tecniche e dei termini temporali di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione. I regolamenti sono adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e d’intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Il comma 412 specifica che - ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria -, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (nonché, ove esistente, per la gestione sanitaria accentrata presso la regione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario regionale), la trasmissione in formato elettronico di cui al comma 411 deve essere eseguita tramite un Sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale sistema può essere gestito anche avvalendosi di strutture societarie del Dicastero.

Nella gestione del sistema deve essere assicurata l’integrazione con le seguenti infrastrutture, indicate nel comma 413: banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); sistema di interscambio delle fatture elettroniche (facente capo al Ministero dell'economia e delle finanze ed inerente all'obbligo di emissione di fatture in formato elettronico, da parte di privati, nei confronti di pubbliche amministrazioni); infrastruttura della banca dati SIOPE (gestita dalla Banca d'Italia e nel cui àmbito transitano gli ordini emessi dalle pubbliche amministrazioni, nei confronti dei propri tesorieri, di incasso e di pagamento).

Le modalità ed i tempi di attuazione degli obblighi e del sistema di gestione di cui ai commi 412 e 413 sono definiti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 414).

Il sistema di gestione di cui al comma 412 rientra tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie di cui all’art. 50 del decreto-legge 269/2003 relativo al Sistema Tessera sanitaria (comma 415).

 


Articolo 1, comma 416
(Partecipazione in start-up da parte dell'INAIL nelle aree della protesica e della riabilitazione)

 

 


416. Nell'ambito delle iniziative di investimento in start-up, in forma diretta o indiretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per quanto concerne le aree della protesica e della riabilitazione l'INAIL valuta prioritariamente i progetti e le attività dei distretti produttivi e di ricerca correlati alle funzioni e alle competenze dei propri centri protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del polo integrato INAIL-regione Calabria di Lamezia Terme.


 

 

Il comma 416 riguarda le iniziative di investimento in start-up da parte dell’INAIL.

 

Si ricorda che l'INAIL, ai sensi dell’articolo 1, commi 82 e seguenti, della legge di bilancio per il 2017, può, per le proprie finalità, partecipare in tali iniziative imprenditoriali, in forma diretta (costituendo e partecipando a start-up di tipo societario, finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca) o indiretta (tramite la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all’attivazione di start-up innovative).

La norma introdotta dal comma 416 dispone che l’INAIL, per quanto concerne le aree della protesica e della riabilitazione, valuti prioritariamente i progetti e le attività dei distretti produttivi e di ricerca correlati alle funzioni e competenze dei propri centri, protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del polo integrato INAIL-Regione Calabria di Lamezia Terme.

 


Articolo 1, comma 417
(Sperimentazione degli acquisti centralizzati)

 

 


417. All'articolo 1, comma 7, sesto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».


 

 

Il comma 417, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, riduce di un anno il periodo (originariamente riferito al triennio 2017-2019) di sperimentazione per le pubbliche amministrazioni riguardante l’approvvigionamento di determinate categorie merceologiche (tra cui energia elettrica, gas, carburanti, telefonia ecc.) indipendentemente da Consip, a corrispettivi inferiori rispetto ai migliori indicati nelle convenzioni tra Consip e centrali di committenza regionali.

 

In particolare, il comma in esame interviene sull’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, che imponeva alle amministrazioni pubbliche e alle società pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti, per quanto riguarda le categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Ai sensi del terzo periodo dell’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, le amministrazioni possono procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. La medesima norma, con il sesto periodo (su cui interviene il comma 417 in commento) prevedeva un periodo di sperimentazione di un triennio (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019) in cui non si applicano le disposizioni di cui al citato terzo periodo del comma 7.

Tale periodo viene ristretto dal comma in esame ad un solo biennio, terminando dunque il 31 dicembre 2018.


Articolo 1, comma 418 e 419
(Banca dati per la registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento)

 

 


418. E' istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché' il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018.

419. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma 418.


 

 

È istituita presso il Ministero della salute una banca dati per la registrazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento - con un'autorizzazione di spesa per il 2018 di 2 milioni.

 

Le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) - com'è noto - sono state previste dalla L. 22 dicembre 2017, n. 219, recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

Secondo l'articolo 4 di quella legge, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi ed acquisite adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì un fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie (se le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, esse comunque mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente).

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT (le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita).

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie).

 

I due commi prevedono - a fini attuativi della disciplina sopra ricordata - la istituzione di una banca dati destinata alla registrazione delle DAT, presso il Ministero della salute.

Per l’attuazione della banca dati è autorizzata, per il 2018, la spesa di 2 milioni (attinti alla Tabella B, sull'appostamento del medesimo ministero).

Nonché prevedono che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le modalità di registrazione delle DAT siano definite da un decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

 


Articolo 1, comma 420
(Adozione delle tariffe massime di remunerazione nel settore sanitario)

 

 


420. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16 è sostituito dal seguente:
«16. Le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018 ».


 

 

Il comma 420, prevede che, entro il 28 febbraio 2018, siano adottati i decreti di fissazione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale nonché le tariffe delle prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura.

 

La norma in esame dispone che, entro il 28 febbraio 2018, siano adottati i decreti di fissazione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera (per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie), di specialistica ambulatoriale nonché le tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura. Tali decreti, in base all'art. 64, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, che ha operato una revisione complessiva dei livelli essenziali di assistenza (LEA), dovranno essere emanati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Ai sensi del citato articolo 64, dalla data di pubblicazione dei decreti trovano applicazione, rispettivamente, le nuove disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e in materia di erogazione di dispositivi protesici, disposizioni richiamate dai medesimi commi 2 e 3 dell'art. 64 e stabilite dal suddetto D.P.C.M. di revisione dei LEA.

 

Il SSN garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie incluse nei LEA attraverso l'attività di soggetti erogatori pubblici (Aziende sanitarie e ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie, IRCCS pubblici), privati equiparati (IRCCS privati, Ospedali classificati) e privati accreditati, con i quali le regioni e le aziende stipulano degli accordi o dei contratti. Tutti gli erogatori del SSN sono remunerati secondo regole stabilite a livello regionale. Le regole di base del sistema di remunerazione vigente sono state inizialmente stabilite dal D.Lgs. 502/1992 (articolo 8-sexies), che ha introdotto nel SSN un sistema di tipo prospettico, basato su tariffe per prestazione fissate preventivamente. Elemento fondamentale del sistema sono le tariffe predeterminate per singola prestazione.

Le prestazioni sanitarie per le quali sono determinate le tariffe sono definite in maniera univoca, a livello nazionale, per ciascuna categoria di attività assistenziale, al fine di garantirne l'omogeneità tra regioni e la connessa portabilità dei diritti di assistenza.

Questi i decreti che a legislazione vigente determinano i tariffari delle prestazioni:

§  Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012 che, in deroga alla procedura prevista dall’art. 8-sexies del D.Lgs. 502/1992, determina le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti (all.1), di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie (all. 2) e di assistenza specialistica ambulatoriale (all. 3). Nell'intento di razionalizzare l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale ed ospedaliera da soggetti privati accreditati, l'articolo 15, commi da 15 a 18, del decreto legge 95/2012, ha disposto la determinazione di una tariffa massima per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Le tariffe massime costituiscono l'importo massimo rimborsabile a carico del SSN. Pertanto, gli importi tariffari superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali delle regioni che li hanno determinati. Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, il Decreto 18 ottobre 2012 ha confermato l'erogabilità delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale già contenute nel Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 (Nomenclatore Tariffario). L’articolo 6, co. 3, del decreto legge Proroga termini 2015 (D.L. 210/2015), modificando l’art. 15, co. 16, del decreto legge 95/2012, ha prorogato al 30 settembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ambulatoriale e protesica, fissando invece al 31 dicembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera indicate dal decreto dell’ottobre 2012;

§  Nomenclatore tariffario protesi e dispositivi (Decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332). Le prestazioni relative all’assistenza protesica indicate dall'articolo 2, comma 380, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) si riferiscono esclusivamente alla fornitura dei dispositivi su misura indicati nell’allegato 1 del decreto 332/1999, vale a dire i dispositivi per i quali è fissata la remunerazione a tariffa. Non devono pertanto essere considerati i dispositivi standard o di serie, indicati nell'allegato 2 del decreto ministeriale ora citato, il cui prezzo è individuato tramite l’espletamento di procedure pubbliche di acquisto.

Successivamente, l’articolo 64, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (c.d. Nuovi Lea) ha previsto che l’efficacia delle disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale nonché di alcune disposizioni in materia di assistenza protesica (e dei relativi nuovi Nomenclatori) contenute nello stesso D.P.C.M. di aggiornamento dei Lea, fossero subordinate alla preventiva entrata in vigore dei provvedimenti di fissazione delle tariffe massime per le corrispondenti prestazioni.

Più in particolare, come disposto dall’articolo 64, comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Lea, le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati (allegati 4, 4A, 4B, 4C e 4D) del D.P.C.M. medesimo, entreranno in vigore alla data di pubblicazione del decreto di cui all’art. 8-sexies, comma 5, del D.Lgs. 502/1992 di determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, ospedaliera e riabilitativa. All’entrata in vigore di tale decreto, saranno abrogati:

§  il decreto ministeriale 22 luglio 1996 recante Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN e relative tariffe;

§  il decreto ministeriale 9 dicembre 2015 recante condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN.

Per quanto riguarda l’assistenza protesica, lo stesso articolo 64, ma al comma 3, stabilisce che le disposizioni in materia di ausili su misura (allegato 5 – Elenco 1 di cui all’art. 17, comma 3, lett. a, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017) entreranno in vigore alla data di pubblicazione del decreto interministeriale Salute/Economia sulle modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, da adottarsi previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’articolo 8-sexies, comma 7, del D.Lgs. 502/.

Per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera, si ricorda che il D.P.C.M. di aggiornamento dei Lea, dedica una particolare attenzione al tema dell’appropriatezza organizzativa e ai criteri di appropriatezza per tutti i regimi di ricovero ospedaliero. Sul tema ha previsto che:

§  le regioni e le province autonome avrebbero dovuto adottare, entro il 15 marzo 2017, misure di incentivo per assicurare il raggiungimento di una percentuale-obiettivo di interventi chirurgici in regime ambulatoriale in luogo di quelli in day surgery e in day hospital. Il trasferimento delle prestazioni sarebbe dovuto avvenire, ad opera della Commissione nazionale LEA, entro il 28 febbraio 2017 in una percentuale fissata, per ciascuna classe, sul totale dei ricoveri;

§  criteri di appropriatezza del ricorso al day hospital e al day surgery e ai ricoveri ordinari di lungodegenza e riabilitazione. Tale processo si dovrà completare con l’emanazione del decreto in materia di criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, attuativo dell’articolo 9-quater, comma 8, del decreto legge 78/2015;

§  misure per ridurre il parto cesareo, attraverso la fissazione di soglie al di sopra delle quali le regioni sono tenute ad adottare misure disincentivanti.


Articolo 1, comma 421
(Fabbisogno delle prestazioni degli IRCCS)

 

 


421. Al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e di diritto privato accreditati, le regioni possono procedere alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dai predetti istituti, ivi ricomprendendo quanto specificatamente previsto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando il rispetto della normativa vigente con riferimento ai rapporti con le strutture pubbliche e private accreditate e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti, anche in materia di tetti di spesa.


 

 

Il comma 421 prevede che le Regioni procedano alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato (accreditati nell'àmbito del Servizio sanitario regionale), al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni di tali Istituti, anche con riferimento alle prestazioni rese in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di appartenenza della struttura dell'Istituto (nell'àmbito della mobilità sanitaria interregionale). Resta fermo il rispetto della normativa vigente relativa ai rapporti della regione con le strutture pubbliche e private accreditate nonché dei vincoli finanziari vigenti (anche in materia di tetti di spesa).

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l’eventuale incremento di prestazioni erogate dai predetti istituti deve necessariamente essere compensato su altre strutture sanitarie regionali.

 

La disposizione richiama, in particolare, l’articolo 1, comma 574 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che prevede, tra l’altro, che al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale. La norma prevede anche che al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati. 

 

Va ricordato che gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale[9], nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all’art. 13, comma 3, lett. d) del Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e s.m.i., il quale ha disposto il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Tale riordino prevede come aspetto prioritario la condivisione tra Ministero della Salute e Regioni, sia della trasformazione degli istituti pubblici in fondazioni, sia della definizione dei loro organi di gestione. Il decreto stabilisce, inoltre, che gli istituti che non verranno trasformati saranno organizzati sulla base di criteri che garantiscano le esigenze di ricerca e la partecipazione a reti nazionali di centri di eccellenza. Il "riconoscimento del carattere scientifico" è la procedura attraverso cui queste realtà ospedaliere emergenti, che trattano particolari patologie di rilievo nazionale, vengono qualificate come IRCCS: ciò conferisce il diritto alla fruizione di un finanziamento statale (che va ad aggiungersi a quello regionale) finalizzato esclusivamente allo svolgimento della attività di ricerca relativa alle materie riconosciute. Attualmente, gli Istituti che hanno ottenuto tale riconoscimento scientifico sono in totale 49, di cui 21 pubblici e 28 privati. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico hanno natura giuridica diversa, pubblica o privata.
Gli IRCCS pubblici sono enti pubblici a rilevanza nazionale sottoposti al controllo regionale e alla vigilanza del Ministero della salute. Gli IRCCS privati invece hanno una maggiore libertà di azione ed il controllo su di essi viene effettuato soltanto sulla valenza delle ricerche effettuate.

 


Articolo 1, commi 422-434
(Rapporti di lavoro per attività di ricerca negli IRCCS pubblici e negli IZS)

 

 


422. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE), e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, e' istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito complessivamente denominati « Istituti », fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

423. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 422 è disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi da 424 a 434, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto e valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 424, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché' alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. In relazione a quanto previsto dal comma 422, gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilattici sperimentali, al direttore generale.

424. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo periodo e' incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 424.

426. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al comma 424 nonché' procedere all'immissione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 427. L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 424.

427. Il personale assunto ai sensi del comma 426 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti e con il consenso dell'interessato, e' ammessa la cessione del contratto a tempo determinato, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 424.

428. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto del Ministro della salute previsto dal comma 427.

429. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero di personale fornito di elevata professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 425. Il costo del contratto grava sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico e il contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 426, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al comma 424.

430. Gli Istituti possono altresì utilizzare una quota fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 424 per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 426 con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.

431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.

433. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma 432, gli Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 424.

434. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi da 422 a 432 sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.


 

 

I commi in esame prevedono l'istituzione, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS pubblici) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, stabiliscono, con riferimento ai suddetti Istituti, una nuova disciplina - anche con l'attribuzione di ulteriori risorse finanziarie - relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e all'eventuale successiva trasformazione a tempo indeterminato del rapporto e recano, per i medesimi Istituti, norme transitorie in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e di lavoro flessibile.

 

Il rapporto di lavoro del personale rientrante nel nuovo ruolo suddetto è disciplinato, ai sensi del comma 423, da un'apposita sezione del contratto collettivo nazionale del comparto della Sanità, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto e valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 424, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica. Si prevede altresì che gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti costituiscano un'autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e, negli IZS, al direttore generale.

Ai sensi del comma 424, ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, gli Istituti in esame possono assumere personale con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, entro il limite delle risorse finanziarie ivi stabilite e secondo i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 425. Il limite delle risorse finanziarie è pari alla somma del 20 per cento, per l'anno 2018, ed al 30 per cento, a decorrere dall'anno 2019, delle complessive risorse finanziarie disponibili (per ciascun Istituto) per le attività di ricerca e della quota di ulteriori risorse attribuite, ai sensi del comma 424, a ciascun Istituto dal Ministero della salute. Queste ultime risorse sono pari, complessivamente, a 19 milioni di euro per il 2018, 50 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020 e a 90 milioni annui a decorrere dal 2021.

Il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è emanato secondo la procedura prevista dal comma 425 (la quale contempla, tra l'altro, il previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) e le disposizioni da esso stabilite devono essere conformi alle condizioni ed alle modalità previste dalle norme generali in materia di reclutamento da parte delle pubbliche amministrazioni (norme di cui all'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni).

Ai sensi dei commi 426 e 427, i rapporti di lavoro a tempo determinato in esame sono stipulati per la durata di 5 anni e possono - nel rispetto dei suddetti limiti di risorse - essere rinnovati una sola volta, per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa apposita valutazione di idoneità per il rinnovo - valutazione che è preceduta da valutazioni annuali del dipendente -. Sia queste ultime sia quelle di idoneità sono effettuate secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto.

Previo accordo tra gli Istituti e con il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato, fermo restando il rispetto dei suddetti limiti di risorse.

Il comma 428 consente la successiva trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine in esame, con possibile inquadramento nella dirigenza, previa verifica dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, dopo il completamento del secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina definita dal suddetto decreto ministeriale. Resta fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese per il personale e del limite dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca.

Il comma 429 specifica che i contratti a tempo determinato in esame possono essere sottoscritti, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori principali, vincitori di bandi pubblici, nazionali, europei o internazionali, demandando al summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione della relativa disciplina di dettaglio. Il costo del relativo contratto è a carico dei fondi del progetto (finanziato con il bando pubblico); il medesimo contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio, fermo restando il rispetto dei summenzionati limiti di risorse finanziarie.

Ai sensi del comma 430, gli Istituti possono impiegare una quota, non superiore al 5 per cento, delle disponibilità finanziarie corrispondenti ai suddetti limiti, per stipulare i contratti a tempo determinato in esame con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il summenzionato decreto del Ministro della salute.

Il personale medico avente, in base ai contratti di cui ai precedenti commi in esame o in base ai contratti di cui al successivo comma 432, un rapporto di lavoro di ricerca a termine può accedere in soprannumero ad un corso di specializzazione medica, previo superamento delle prove di ammissione, nel limite di un dieci per cento complessivo di soprannumerari del corso e della capacità recettiva delle singole scuole (comma 431).

In sede di prima applicazione, ai sensi del comma 432, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della sezione (di cui al comma 423) del contratto collettivo del comparto della Sanità, il personale in servizio presso gli Istituti in esame alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, nei limiti delle risorse summenzionate e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427.

Nelle more delle assunzioni a termine di cui al comma 432, gli Istituti in esame, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricerca, possono continuare, ai sensi del comma 433, ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie summenzionate e in deroga alle norme (di cui all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001) limitative della possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di stipulare contratti di collaborazione.

Il comma 434 specifica che i contratti a termine di cui ai commi da 422 a 432 possono essere stipulati in deroga alle norme (ivi richiamate) limitative della possibilità, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o di contratti di lavoro in generale.


Articolo 1, commi 435
(Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard)

 

 


435. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.


 

 

Il comma 435 dispone un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Tale incremento, previsto dal 2019 fino a divenire strutturale dal 2026, è espressamente destinato a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.

 

La norma è finalizzata, in particolare, a valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del SSN del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e ad attenuare, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, gli effetti finanziari correlati alla disposizione prevista dal comma 2 dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017, che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, fissa come limite massimo per l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

 

Gli importi dell’incremento sopra indicato sono pari a 30 milioni nel 2019, 35 milioni nel 2020, 40 milioni nel 2021, 43 milioni nel 2022, 55 milioni nel 2023, 68 milioni nel 2024, 80 milioni nel 2025 e 86 milioni di euro a decorrere dal 2026.

 

Si ricorda che il livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato, ai sensi del co. 392, art. 1, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), è stato rideterminato, in diminuzione, a 113.000 milioni per il 2017 e a 114.000 milioni per il 2018, rispetto a quanto indicato nell'Intesa Stato- regioni dell'11 febbraio 2016 che a sua volta aveva già ridotto tale livello a 113.063 milioni per il 2017 e 114.998 milioni per il 2018. Successivamente, il decreto 5 giugno 2017 ha nuovamente rideterminato il livello del fabbisogno sanitario nazionale, stabilendo ulteriori riduzioni, pari a 423 milioni per il 2017 e 604 milioni di euro per il 2018, a causa del mancato contributo delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica. Pertanto, il Fondo sanitario nazionale nel 2018 risulta pari a 113.396 milioni di euro.

 


Articolo 1, comma 436
(Edilizia sanitaria)

 

 


436. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « decorsi diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « decorsi trenta mesi »;

b) al secondo periodo, le parole: « entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi » e le parole: « entro nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi ».


 

 

Il comma 436 estende alcuni termini previsti dalla normativa vigente in materia di interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, già definiti per razionalizzare l'utilizzo delle risorse per il finanziamento degli accordi di programma sottoscritti da regioni e province autonome.

 

In particolare, viene esteso (da 18) a 36 mesi il periodo a decorrere dalla sottoscrizione dei predetti accordi oltre il quale gli stessi si intendono risolti, per la parte che non risulti presentata al Ministero della salute, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa (lett. a)).

La disposizione (lett. b)) estende inoltre due periodi oltre i quali gli accordi di programma devono intendersi risolti:

§  viene esteso (da 24) a 36 mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, il periodo per la valutazione di non ammissibilità al finanziamento;

§  (da 9) a 18 mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, il periodo entro il quale gli enti attuatori devono procedere all’aggiudicazione dei lavori per gli interventi ammessi al finanziamento, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute.

 

Si ricorda che questa tipologia di accordi è stata introdotta dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 229/1999 di razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, allo scopo novellando con l’articolo 5-bis il D.Lgs. n. 502/1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dello Stato, e, a partire dal 2003, anche di quelle dei bilanci regionali.

In proposito si deve ricordare che la procedura già prevede che, in caso di mancata attivazione dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo programma, debba essere riprogrammata e riassegnata la copertura finanziaria assicurata dal Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di investimenti, tenuto conto della capacità di spesa e di immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.

Si sottolinea che per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

Gli interventi di edilizia sanitaria autorizzati sono quelli di cui all’articolo 20 della L. n. 67/1988 (legge finanziaria per il 1989), vale a dire ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito abilitate.


Articolo 1, commi 437 e 438
(Istituzione della Rete nazionale delle talassemie
e emoglobinopatie)

 

 


437. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce la Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, ed adotta linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza.

438. Per le finalità di cui al comma 437 è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.


 

 

I commi 437 e 438 demandano ad un decreto del Ministro della salute l’istituzione della rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, e la definizione di linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza

 

Il decreto ministeriale citato deve essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la finalità in oggetto il comma 438 reca uno stanziamento annuo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

 

 

Va ricordato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017, è stato introdotto il registro nazionale della talassemia e delle altre emoglobinopatie[10], con il quale monitorare tale fenomeno al fine di proporre adeguati modelli assistenziali e livelli essenziali di assistenza (LEA) aderenti ai fabbisogni;

Va inoltre ricordato che la Sicilia (la regione più colpita da tale fenomeno con circa 2.500 malati e circa 300.000 portatori sani) si è dotata dal 1990 di un registro regionale per lo studio della talassemia e delle emoglobinopatie (Reste) ed è l'unica regione che registra un dato epidemiologico certo. Inoltre, nel marzo 2017 è stata avviata la neonata rete europea degli European references network (Ern) per le malattie ematologiche rare, denominata Euroblood-Net, che individua i criteri minimi necessari per il riconoscimento e, di conseguenza, il funzionamento dei centri di riferimento.


Articolo 1, comma 439
(Nuove funzioni del Centro nazionale sangue)

 

 


439. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di rafforzare, in tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi attinenti alle attività trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge, in accordo con le regioni, attività di supporto alla verifica e al controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale garanzia propedeutica al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.
4-ter. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
4-quater. Per le finalità di cui al comma 4-bis è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».


 

 

Il comma 439 impegna il Centro nazionale sangue a svolgere, in accordo con le regioni, attività di supporto ai fini della certificazione di conformità alle disposizioni normative nazionali ed europee relative alle attività e ai prodotti dei servizi trasfusionali. Le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e con le province autonome, dovranno essere definite da un decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Per lo svolgimento delle nuove attività, a decorrere da 1° gennaio 2018, viene assegnata al Centro nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale.  

 

La disposizione interviene sull’articolo 12 della legge n. 219/2005 Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, inserendovi, a tale scopo, un nuovo comma 4-bis.

 

Ai sensi dell’art. 12, comma 4, il Centro nazionale sangue, istituito presso l’Istituto superiore di sanità, nelle materie disciplinate dalla citata legge, svolge le funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico, di intesa con la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale. In particolare:

a) fornisce supporto alla programmazione nazionale delle attività trasfusionali;

b) fornisce indicazioni al Ministro della salute ed alle regioni in merito al programma annuale di autosufficienza nazionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione tra le regioni ed i livelli di importazione e di esportazione eventualmente necessari;

c) fornisce supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intra ed interregionali;

d) emana linee guida relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, anche in attuazione delle direttive comunitarie;

e) fornisce al Ministro della salute ed alle regioni indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;

f) emana linee guida in merito al modello organizzativo ed all'accreditamento delle strutture trasfusionali;

g) emana linee guida per il finanziamento delle attività trasfusionali;

h) svolge attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi posti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla programmazione a livello nazionale nel settore trasfusionale;

i) provvede al coordinamento del flusso informativo di cui all'articolo 18 della presente legge;

l) effettua studi e ricerche sulla qualità e sull'appropriatezza delle prestazioni trasfusionali, sui relativi costi, nonché sull'acquisizione di beni e servizi in campo trasfusionale, al fine di elaborare valutazioni sulla efficacia ed efficienza dei servizi erogati;

m) svolge attività di formazione per le materie di propria competenza;

n) può svolgere, se richiesta, attività di consulenza e supporto ai fini della programmazione e organizzazione delle attività trasfusionali a livello regionale;

o) rileva i fabbisogni regionali annuali di sangue e dei suoi prodotti ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza;

p) esercita il controllo sulle specialità farmaceutiche derivate dal sangue secondo i criteri e le modalità definiti in base alle normative nazionali e dell'Unione europea;

q) definisce la proposta al Ministero della salute del programma nazionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione;

r) esegue i controlli sulle metodiche diagnostiche riguardanti il sangue relativamente alla qualità, alla sicurezza, alla efficacia ed alla applicabilità delle procedure esistenti in materia, e formula proposte di periodico aggiornamento della regolamentazione in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie;

s) cura il registro sangue per quanto attiene agli aspetti tecnico-organizzativi;

t) promuove programmi di formazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza, controllo e accreditamento delle strutture trasfusionali, di competenza delle regioni;

u) promuove ed organizza il controllo di qualità esterna riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture esterne;

v) provvede alle ispezioni ed ai controlli sulle aziende produttrici di emoderivati, anche su richiesta delle regioni;

z) promuove la ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico;

aa) promuove la donazione di sangue e la ricerca ad essa connessa.

 

Viene previsto inoltre che, con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e previa acquisizione dell’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, saranno definite le modalità di funzionamento, in seno al centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per lo svolgimento delle nuove attività, a decorrere da 1° gennaio 2018, viene assegnata al Centro nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 34, della legge n. 662/1996.

 


Articolo 1, comma 440
(Familiari di soggetti danneggiati in ambito sanitario e deceduti)

 

 


440. Fra i beneficiari dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo iure proprio, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all'iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010.


 

 

Il comma in esame è diretto a prevedere che fra i beneficiari dell’equa riparazione - disciplinata dall’art. 27-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni -, prevista per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, siano inclusi i familiari dei deceduti danneggiati anche qualora agiscano iure proprio, purché abbiano presentato, entro il 19 gennaio 2010, domanda per accedere alle procedure di transazione disciplinate dall’articolo 33 del D.L. n. 159/2007 e dall’articolo 2, comma 363, della legge n. 244/2007. Quest’ultimo contempla tra i destinatari delle disposizioni anche i soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia.

 

Con il richiamo alle azioni iure proprio si fa riferimento a danni subìti dal familiare per la perdita del congiunto.

Riguardo alla disciplina di cui al suddetto art. 27-bis, cfr. altresì il comma 1141 dell'articolo 1 della presente legge.


Articolo 1, comma 441
(
Disposizioni in materia di società titolari di farmacie)

 

 


441. Le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.


 

 

Il comma 441 introduce un contributo, a carico di alcune società di gestione di farmacie, in favore dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF).

 

Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata con capitale maggioritario di soci non farmacisti, nonché le società di persone con maggioranza di soci non farmacisti - in base al presente comma – sono tenute a versare all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo, al netto dell'IVA. Il contributo è versato all'ENPAF entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

La disposizione intende rendere neutrale il prelievo contributivo rispetto allo status giuridico del titolare della farmacia privata, persona fisica o società.


Articolo 1, comma 442
(Società operanti nel settore odontoiatrico)

 

 


442. Le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, versano un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla gestione « Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.


 

 

Il comma 442 prevede che le società operanti nel settore odontoiatrico versino un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla “gestione quota B” del Fondo di previdenza generale dell'ENPAM.

 

Il comma 442 prevede che le società operanti nel settore odontoiatrico ai sensi della legge n. 124 del 2017 (legge sulla concorrenza) versino un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla “gestione quota B” del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM). Tale contributo deve essere versato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello della chiusura d’esercizio,

 

Il comma 153 dell’articolo unico della legge sulla concorrenza ha consentito l’esercizio dell’attività odontoiatrica:

§  ai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 409/1985;

§  a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri;

§  alle strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico ove sia nominato un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto al medesimo albo (quest'ultima condizione non si applica qualora il direttore sanitario dell'intera struttura sia un soggetto iscritto all'albo degli odontoiatri).

La “quota B” dell’ENPAM è quella relativa ai contributi versati in proporzione al reddito (mentre la quota A attiene ai contributi versati in misura fissa da tutti gli iscritti).

 


Articolo 1, comma 443
(Società tra avvocati)

 

 


443. All'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati" nonché' ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo e' riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché' eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma 6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo è sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ».


 

 

Il comma 443 interessa l'esercizio della professione forense in forma societaria e, in particolare, i versamenti alla Cassa forense. 

 

Il comma in esame modifica la legge forense (legge n. 247 del 2012) per intervenire sulla disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria.

In particolare, la formulazione dell’art. 4-bis della legge forense è integrata con due nuovi commi, per prevedere:

§  l’inserimento obbligatorio, nella denominazione sociale, dell’indicazione “società tra avvocati”;

§  una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e l’obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense;

§  l’obbligo della Cassa forense di adottare entro un anno un regolamento per l’attuazione della suddetta disciplina.

 

 


Articolo 1, commi 444-448
(Assunzioni e funzionamento dell’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali)

 

 


444. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 573 e 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'AGENAS è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

445. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale l'AGENAS può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di area III, 80 di categoria D a posizione economica di base, 7 di categoria C a posizione economica di base e 3 di categoria B a posizione economica di base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'AGENAS.

446. L'AGENAS può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 445, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 445 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

447. All'onere derivante dall'attuazione del comma 445, pari a euro 2.372.168 per l'anno 2018 e a euro 4.740.379 a decorrere dall'anno 2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi da 444 a 448, pari a euro 1.186.000 per l'anno 2018 e a euro 2.370.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

448. L'AGENAS adegua alle disposizioni di cui ai commi da 444 a 447 il proprio statuto nonché il regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'AGENAS stessa, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro della salute 23 settembre 2013, e tutti gli atti connessi e consequenziali.


 

 

I commi da 444 a 448 dettano disposizioni in merito alla dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), autorizzando, per il biennio 2018-2019, lo svolgimento di procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale.

 

Più nel dettaglio, il comma 444 eleva la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (da 46) a 146 unità di personale, di cui 17 con qualifica dirigenziale, allo scopo di consentire il corretto svolgimento delle funzioni che la normativa vigente attribuisce all'Agenzia stessa[11].

Per il biennio 2018-2019 e nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, il comma 445 riconosce all'Agenzia la facoltà di bandire procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale (di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D a posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base).

Le suddette procedure concorsuali avvengono:

§  in deroga alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente[12], nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche;

§  nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica;

§  con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

 

Il comma 446 riconosce all’Agenzia la possibilità di prorogare (senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle suddette procedure concorsuali), in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente comma 445 in essere alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 81/2015, dal 25 giugno 2015 non è più possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e i contratti di tale fattispecie già stipulati a tale data, continueranno ad essere normati in base alla disciplina previgente. Inoltre, dal 1° gennaio 2016, le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo sono considerate (tranne determinati casi) come lavoro subordinato, qualora si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro.

Nelle pubbliche amministrazioni il divieto di stipulare collaborazioni coordinate e continuative con le caratteristiche suddette scatterà il 1° gennaio 2018, come previsto dall’art. 22, c. 8, del D.Lgs. 75/2017, secondo cui da tale data troverà applicazione il divieto[13] per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Si ricorda, infine, che non trova applicazione, per le pubbliche amministrazioni, la disposizione che prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato in caso di collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

 

Il comma 447 dispone che all'onere derivante dall’espletamento delle procedure concorsuali (pari a euro 2.372.168 per il 2018 e a euro 4.740.379 a decorrere dal 2019), si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento relativo alle spese di funzionamento dell'Agenzia, a cui si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato (ex art. 5, c. 5, del D.Lgs. 266/1993.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo (pari a euro 1.186.000 per il 2018 e 2.370.000 a decorrere dal 2019) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

 

Il comma 448 prevede l'adeguamento alle norme in esame dello statuto e del regolamento amministrativo interno dell'Agenzia (regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile).

 


Articolo 1, commi 449-452
(Contratti di opera nella Regione Trentino-Alto Adige nel settore sanitario)

 

 


449. In ragione delle specificità territoriali e linguistiche, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria in ambito provinciale, nel triennio 2018-2020, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare, per la durata massima di un anno, contratti d'opera, rinnovabili fino al massimo di due anni, con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) sussistano motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni e per garantire i livelli essenziali di assistenza;

b) l'oggetto del rapporto riguardi un'attività istituzionale delle aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto;

c) il concorso pubblico bandito nell'arco dei dodici mesi precedenti per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;

d) risulti impossibile provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;

e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.

450. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento del servizio sanitario, i professionisti di cui al comma 449 sono inseriti, sulla base del contratto d'opera stipulato con l'azienda sanitaria, nei moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere.

451. I compensi orari del personale assunto con i contratti di cui al comma 449 sono stabiliti dalle singole aziende sanitarie e non possono eccedere il costo orario previsto per il personale di ruolo.

452. I rapporti instaurati sulla base delle disposizioni dei commi 449, 450 e 451 non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.


 

 

I commi in esame consentono la stipulazione, da parte delle aziende sanitarie locali della Regione Trentino-Alto Adige, di contratti di opera, nel triennio 2018-2020, secondo le condizioni ivi stabilite, con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale.

 

I contratti in esame sono stipulati per la durata massima di 1 anno e sono rinnovabili fino ad un massimo di 2 anni. I relativi compensi orari sono stabiliti dalle medesime aziende sanitarie e non possono eccedere il costo orario del personale di ruolo.


Articolo 1, comma 453
(Stanziamento in favore della Fondazione Italiana
per la ricerca sulle Malattie del Pancreas)

 

 


453. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas, alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas ONLUS è attribuito un contributo di 500.000 euro per l'anno 2019.


 

 

Il comma 453 reca uno stanziamento per il 2019, pari a 500.000 euro, in favore della Fondazione Italiana per la ricerca sulle Malattie del Pancreas-Onlus, al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas.

 

La Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas (FIMP) nasce nel 2005 traendo origine da una quarantennale esperienza di ricerca scientifica e di qualificata attività clinica nel campo della malattie pancreatiche sviluppatasi a Verona fin dagli anni ’70 dello scorso secolo, e che ha collocato il gruppo di ricercatori e docenti dell’Università degli Studi di Verona a livelli di eccellenza scientifica e clinica nel panorama nazionale ed internazionale, facendo di Verona un riferimento solido e concreto per le malattie del pancreas.

Essa ha la missione primaria di incoraggiare, promuovere, sviluppare e sostenere la ricerca di base, traslazionale e clinica-applicata sulle malattie del pancreas.

L’interesse della FIMP si esprime attraverso la promozione ed il sostegno di progetti di ricerca innovativa e di iniziative che integrino in modo produttivo competenze biologiche, mediche, chirurgiche, specialistiche, oncologiche, radiologiche, anatomo-patologiche, farmacologiche e comportamentali nei confronti di tutta la patologia pancreatica, dai tumori alle malattie infiammatorie, dalle malattie geneticamente determinate a quelle più rare.

Compito della FIMP è anche di promuovere e sostenere lo sviluppo dell’alta tecnologia sia nella ricerca di base che in quella clinica, diagnostica e terapeutica.

Inoltre, la FIMP promuove interazioni tra gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, sostiene la formazione nelle malattie del pancreas e l’informazione per i pazienti.

La missione della FIMP si traduce in una serie di azioni che hanno come obbiettivo primario quello di promuovere l’avanzamento della conoscenza nelle malattie del pancreas, e quindi di favorire l’acquisizione di strumenti operativi per la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la riabilitazione delle malattie del pancreas, per migliorare l’aspettativa e la qualità di vita dei pazienti.

Pertanto, la missione della FIMP si articola nel:

§  Favorire la ricerca di base, traslazionale ed applicata;

§  Favorire i progetti interdisciplinari;

§  Sostenere i ricercatori nelle loro attività istituzionali;

§  Favorire rapporti e relazioni tra esperti del settore, gruppi di ricerca, società ed associazioni scientifiche nel campo della pancreatologia;

§  Favorire la formazione degli operatori sanitari nelle malattie del pancreas;

§  Favorire lo sviluppo di un’assistenza più qualificata, specialmente ove essa abbia carattere interdisciplinare e poliprofessionale;

§  Offrire informazioni nell’ambito delle malattie del pancreas;

§  Sostenere ogni iniziativa utile alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del pancreas.

 


Articolo 1, comma 454
(Contenimento della spesa del personale sanitario)

 

 


454. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «della spesa di personale » sono inserite le seguenti: « , ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, ».


 

 

Il presente comma concerne le norme in merito agli obiettivi di riduzione della spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

 

La disciplina finora vigente prevede che la suddetta spesa, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superi per ciascun anno del periodo 2010-2020 il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento. Qualora non sia rispettato tale parametro, la regione si considera egualmente adempiente qualora abbia raggiunto l'equilibrio economico ed abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa per il personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 del parametro. La novella di cui al presente comma 454 specifica che nella nozione suddetta di graduale riduzione rientra anche l'ipotesi di una variazione pari allo 0,1 annuo.

L'adempimento in esame rientra tra quelli necessari ai fini del riconoscimento di una quota del finanziamento (a carico dello Stato) del Servizio sanitario regionale.

 

Ai fini del calcolo in esame, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presti servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Sempre ai fini in oggetto, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati - relativi ad anni precedenti - derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010-2020, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono in ogni caso fatte salve - e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010-2020 - le spese per il personale totalmente a carico di finanziamenti europei o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca, finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.


Articolo 1, comma 455
(Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico
)

 

 


455. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.


 

 

Il comma 455 dispone l’incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Il comma 455 stabilisce un aumento di 5 milioni del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di garantire la piena attuazione della legge n. 134 del 2015.

 

In proposito si ricorda che la legge n. 134/2015, composta da sei articoli, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo. Per gli approfondimenti del contenuto della legge, si rinvia al tema Assistenza e cura delle persone con disturbi dello spettro autistico.

 

La corrispondente copertura è garantita a valere sul Fondo per fa fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, come incrementato dal comma 624 della presente legge di bilancio.

 

 


Articolo 1, comma 456
(Interventi perequativi in favore degli ex medici condotti)

 

 


456. In ottemperanza alle sentenze del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della salute con atto DGPROF/P/3/ I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il Ministero della salute, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata e assicura il relativo monitoraggio.


 

 

Il comma 456, in ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio n. 640/1994 e del Consiglio di Stato n. 2537/2004 nonché della Nota del Ministero della salute del 16 giugno 2017, riguardanti gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento nei confronti degli ex medici condotti, autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Si demanda ad un decreto del Ministero della salute l'individuazione dei criteri per il riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nonché delle modalità del monitoraggio del rispetto del relativo limite.


Articolo 1, commi 457 e 460
(Funzionalità dell’amministrazione giudiziaria)

 

 


457. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, nonché al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.

(...)

460. Limitatamente all'anno finanziario 2018, è ridotto di 20 milioni di euro il trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura il quale è autorizzato ad integrare la relativa dotazione annuale per l'ammontare di 20 milioni di euro derivanti dall'avanzo di amministrazione.


 

 

Il comma 457 istituisce nello stato di previsione 2018 del Ministero della giustizia un fondo di 20 milioni di euro, destinato a diverse finalità, tra le quali il finanziamento di interventi urgenti per la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici.

 

In particolare, il comma 457 istituisce nello stato di previsione 2018 del Ministero della giustizia un fondo di 20 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, finalizzato:

§  ad interventi urgenti per la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento a quelli che si trovano in aree colpite dai recenti eventi sismici;

§   al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.

Per assicurare l’invarianza di spesa, nel solo anno 2018, dal comma 460 viene ridotta di 20 mln di euro la dotazione finanziaria in favore del Consiglio superiore della magistratura. Lo stesso CSM è, a compensazione, autorizzato a integrare di 20 mln la dotazione annuale derivante dall’avanzo di amministrazione.

 

 


Articolo 1, comma 458
(Tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere)

 


458. All'articolo 5, comma 4, secondo periodo, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « nel corrispondente circondario » sono sostituite dalle seguenti: « nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta ».


 

 

Il comma 458 precisa che i tribunali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere sono competenti per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali proposte in relazione a coloro che dimorino, rispettivamente, nelle province di Trapani e di Caserta.

 

 

Il comma 458 novella l’articolo 5 del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) per specificare che i tribunali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere sono competenti per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali proposte in relazione a coloro che dimorino, rispettivamente, nelle province di Trapani e di Caserta (anziché nei rispettivi circondari di tribunale).

 

Si ricorda che il Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), a seguito della riforma introdotta con la legge 161 del 2017, entrata in vigore con lo scorso 19 novembre 2017, ha trasferito la competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo di provincia di dimora della persona al tribunale del distretto, istituendovi sezioni o collegi specializzati (art. 33) che trattano in via esclusiva i procedimenti inerenti tali misure (è, a tal fine, novellato l’art. 7-bis dell’ordinamento giudiziario). A tali sezioni e collegi è assicurata copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, ed è assegnato un numero minimo di tre magistrati (spetta al CSM stabilire la percentuale di magistrati delle sezioni rispetto all’organico complessivo del tribunale.) Si prevede, in particolare che l’assegnazione alle sezioni e ai collegi specializzati riguardi magistrati esperti in materia di prevenzione antimafia o dei reati di criminalità organizzata o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.

La regola generale sulla competenza dei tribunali distrettuali, di cui al novellato art. 5 del Codice antimafia, conosce due eccezioni, consentendo il deposito della proposta di adozione della misura di prevenzione presso i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere (che quindi, per quei territori, sostituiscono i tribunali distrettuali di Palermo e Napoli).

La formulazione previgente stabiliva, tuttavia, che Trapani e Santa Maria Capua Vetere fossero competenti all’adozione delle misure proposte nei confronti di coloro che dimorassero nel corrispondente circondario di tribunale.


Articolo 1, comma 459
(Finanziamenti CIPE per sedi di uffici giudiziari con elevato carico di controversie)

 

 


459. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, i termini di cui all'articolo 1, comma 181, secondo e terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogati di ulteriori dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera di assegnazione del finanziamento.


 

 

Il comma 459 proroga i termini relativi ad un finanziamento CIPE finalizzato ad interventi urgenti per nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari pendenti

 

Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, il comma in oggetto proroga i termini previsti dall’art. 1, comma 181, della legge di stabilità 2014 (L. 147 del 2013), relativi alla possibile revoca del finanziamento da parte del CIPE finalizzato ad interventi urgenti per nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari pendenti.

La citata disposizione ha previsto che, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna ai fini indicati una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro. Tali interventi, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, sono finanziati previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione.

Il comma 459 proroga:

§  a 48 mesi dalla data di pubblicazione della delibera di assegnazione il termine per la revoca obbligatoria del finanziamento per mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori (il termine attuale è di 36 mesi);

§  a 36 mesi il termine per la stessa revoca per mancato affidamento dei lavori dalla data della citata pubblicazione (il termine attuale è di 24 mesi).


Articolo 1, comma 461
(Servizio di notificazioni a mezzo posta)

 

 


461. Al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

«97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124";

b) all'articolo 2, le parole: "al modello prestabilito dall'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "al modello approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia";

c) all'articolo 3:

1) al primo comma, le parole: "dell'ufficio postale" sono sostituite dalle seguenti: "del punto di accettazione dell'operatore postale";

2) al secondo comma, le parole: "all'ufficio postale" sono sostituite dalle seguenti: "al punto di accettazione dell'operatore postale";

3) al terzo comma, le parole: "dall'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2";

4) al quarto comma, le parole da: "; per le notificazioni in materia penale" a: "si riferisce" sono sostituite dai seguenti periodi: "Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 6";

5) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
"E' facoltà dell'operatore postale richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore può rifiutare l'esecuzione del servizio";

6) al quinto comma, le parole: "all'ufficio postale di partenza" sono sostituite dalle seguenti: "al punto di accettazione dell'operatore postale";

d) all'articolo 4:

1) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni";
2) al quarto comma, le parole: "dal bollo apposto" sono sostituite dalle seguenti: "da quanto attestato";

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - 1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'operatore postale genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformità a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l'operatore postale, dove il mittente può ritirarlo.
2. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";
f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.
4. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione";
g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario.

2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale di riferimento deve assicurare la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso i punti di giacenza o sulle modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.

4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

7. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa";

h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 201, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente";
i) l'articolo 11 è abrogato;

l) all'articolo 12:

1) al primo comma, le parole: "3 febbraio 1993, n. 29," sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2001, n. 165,";

2) il secondo e terzo comma sono abrogati;
m) dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:
"Art. 16-bis. - 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati".

97-ter. Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al "punto di accettazione" e all'ufficio postale preposto alla consegna si intende riferito al "punto di deposito".

97-quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti" e, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta".

97-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 97-bis si applicano a decorrere dal 1° giugno 2018 ».


 

 

Il comma 461 modifica la disciplina delle notificazioni a mezzo posta per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari e di verbali di violazione del Codice della strada, come previsto dall’ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017).

 

Il comma 461 interviene sulla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), aggiungendovi i commi da 97-bis a 97-quinquies, al fine assicurare l’efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta nel contesto della liberalizzazione delle comunicazioni e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, gli attesi risparmi di spesa.

 

La disposizione in commento richiama i commi 57 e 58 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che disciplinano l'apertura al mercato della comunicazione, a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada.

In particolare, le disposizioni richiamate sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell’art. 201 del Nuovo Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), introducendo nel decreto legislativo 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.

A seguito di tale intervento le notificazioni e le comunicazioni sopra indicate potranno essere fornite oltre che dal fornitore del servizio postale universale (Poste italiane Spa, ai sensi della legge n. 261 del 1999, fino al 2026) ma anche dagli altri operatori postali che, secondo la legislazione vigente, possono fornire singole prestazioni rientranti nel servizio universale, a condizione che siano dotati dell’apposita licenza individuale rilasciata da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 58 assegna specifici compiti di regolazione con riferimento a queste licenze individuali all'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, che ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

 

Il comma 97-bis modifica la legge n. 890 del 1982, che disciplina le  Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari .

In particolare, inserendo due ulteriori commi all’articolo 1 - relativo alla possibilità per l'ufficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti – la riforma (lett. a) precisa:

§  che il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza individuale (di cui all'art. 5, co. 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 261 del 1999) e deve rispettare gli obblighi di qualità minimi stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge n. 124/2017;

 

Il comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 261 del 1999, come modificato dal citato comma 57 della legge n. 124 del 2017, prevede in particolare che il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.

 

Viene inoltre modificato l’articolo 2 della legge n. 890/1982 (lett. b), per sostituire all’attuale modello prestabilito dall'Amministrazione postale, in base al quale vengono effettuate le notificazioni, il modello approvato dall'AGCOM, Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia.

 

All’articolo 3 della legge n. 890 del 1982 vengono apportate (lett. c) le seguenti modificazioni:

§  ogni riferimento all’ufficio postale o all’Amministrazione postale è sostituito con il riferimento al punto di accettazione dell’operatore postale;

§  per le notificazioni in materia penale, civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, è previsto che sull'avviso di ricevimento e sul piego debbano essere indicati come mittenti la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. Dovrà inoltre essere indicato l’indirizzo del mittente, ivi compreso quello di posta elettronica certificata se si tratta di un soggetto obbligato a dotarsene;

§  l’operatore postale potrà richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che siano stati effettuati in violazione della prescritta modulistica, potendo altrimenti rifiutare l’esecuzione del servizio.

 

La lett. d) modifica l’articolo 4 della legge n. 890/1982, relativo all’avviso di ricevimento, per precisare che lo stesso costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge al notificante. La riforma, inoltre, sopprime il riferimento al bollo dell’ufficio postale, che attualmente dà prova della data di consegna del plico, con una più generica attestazione.

 

L’articolo 6 della legge n. 890 - oggi relativo all’obbligo per l’Amministrazione postale di rilasciare un duplicato in caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento e all’indennizzo dovuto in caso di smarrimento del plico da consegnare - è sostituito (lett. e) con una disciplina che impone all’operatore postale, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, di inviare in formato elettronico la copia dell'avviso al mittente e di conservarne l’originale. Si precisa che lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma che l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del plico in formato cartaceo e farlo avere al mittente. Quanto allo smarrimento del plico, l'operatore postale dovrà corrispondere un indennizzo nella misura prevista dall'AGCOM.

 

Anche l’articolo 7 della legge n. 890, relativo alla consegna del plico, è oggetto di sostituzione (lett. f). Senza modificare le disposizioni sulla consegna nelle mani del destinatario, a persona di famiglia o al portiere, la riforma interviene sull’ipotesi di rifiuto di firmare l’avviso di ricevimento stabilendo che:

§  se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, ciò equivale a rifiuto del piego;

§  in tal caso l'operatore postale deve farne menzione sull'avviso di ricevimento indicando le generalità del soggetto che si rifiuta di firmare;

§  l’avviso di ricevimento, sottoscritto dal solo operatore postale, sarà allora restituito al mittente, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo;

§  la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione.

 

Con la sostituzione dell’articolo 8 (lett. g), è invece disciplinata l’ipotesi in cui non sia possibile consegnare il plico perché le persone abilitate a riceverlo lo rifiutano, o per assenza dei destinatari. In tal caso il plico è depositato presso un punto di deposito più vicino al destinatario; a tal fine, l’operatore postale dovrà assicurare un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'AGCOM. Anche a seguito del deposito la responsabilità della custodia resta in capo all’operatore postale.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito dovrà essere data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale (avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ulteriori specifiche sul luogo di deposito). Il deposito si protrae per 6 mesi ma la notifica si dà per eseguita trascorsi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata.

 

La riforma, inoltre:

§  sostituisce l’articolo 9 della legge n. 890 (lett. h), prevedendo che, fermo restando quanto previsto dall’art. 201, co. 3, del D.Lgs. n. 285/1992[14] in tema di notifica delle violazioni al codice della strada, vengano restituiti al mittente – con raccomandata e con indicazione del motivo del mancato recapito - gli invii che non possono essere consegnati per destinatario sconosciuto/trasferito/irreperibile/deceduto o indirizzo inesatto/insufficiente/inesistente;

§  abroga (lett. i) l'ormai superato articolo 11 della legge n. 890/82, relativo alla notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori;

§  modifica (lett. l) l’articolo 12 della legge, relativo alla notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni, per aggiornare il riferimento normativo al vecchio D.Lgs. n. 29 del 1993[15], con quello al vigente testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001[16]) e abrogare altre previsioni ormai superate;

§  inserisce nella legge n. 890 del 1982 un nuovo articolo 16-bis (lett. m), al fine di sancire, per quanto non disciplinato dalla medesima legge, l'applicabilità delle disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati.

 

Inoltre, il comma 461 interviene sulla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) per inserirvi i seguenti commi:

§  il comma 97-ter, che precisa che, ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione, si intende riferito al “punto di accettazione” e qualsiasi riferimento all'ufficio postale preposto alla consegna, si intende riferito al “punto di deposito”;

§  il comma 97-quater, che modifica l’art. 18 del D.Lgs. n. 261 del 1999, al fine di prevedere che le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta siano considerate pubblici ufficiali. Resta in vigore la disposizione dello stesso art. 18 che qualifica invece, in generale, gli addetti ai servizi postali come “incaricati di un pubblico servizio”;

§  il comma 97-quinquies, che reca una disciplina transitoria, ai sensi della quale le disposizioni dei commi da 97-bis a 97-quater acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze individuali (di cui all'art. 5, co. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 261 del 1999). Si specifica, altresì, che le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 97-bis si applichino dal 1° giugno 2018.

 

In relazione a tale ultima disposizione, come già indicato nella delibera 129/15/CONS, che disciplina i titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali[17], anche per le notifiche di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, come precisato dalla recente delibera 348/17/CONS[18] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), si prevede l’adozione in stretta successione, di due distinti provvedimenti:

- la regolamentazione della materia, sotto il profilo del regime per il conseguimento della licenza individuale, dei requisiti, degli obblighi, dei controlli e delle procedure di diffida, sospensione o revoca (interdizione) dei titoli che sarà emanata dall’AGCOM;

- la definizione, consequenziale alla regolamentazione, della procedura per il rilascio dei titoli abilitativi e delle connesse vicende estintive e modificative: durata, modalità di rinnovo, variazioni della domanda di rilascio e cessione a terzi, decadenza che sarà emanata con un apposito regolamento dal Ministero dello Sviluppo Economico (citato dal comma 97-quinquies).

Le disposizioni che attualmente regolamentano i titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali infatti sono precedenti alle norme della legge n. 124 del 2017 e non contemplano quindi esplicitamente i requisiti per il rilascio delle licenze per i servizi di notificazione di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada (che, come detto, erano assoggettate al regime di monopolio di Poste italiane spa).

La licenza individuale per la fornitura di tali servizi, alla luce delle sopra descritte disposizioni, è infatti una nuova tipologia di licenza (in tal senso anche la delibera 348/17/CONS) che presenta caratteristiche peculiari e richiede ulteriori requisiti rispetto a quelli disciplinati, in via generale dalla delibera 129/15/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai relativi atti attuativi.

Essa è infatti subordinata a specifici obblighi con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi (art. 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 261/1999) e, con riguardo alla stessa, l'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale deve determinare, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi (comma 58 della citata legge n. 124 del 2017).

In relazione a tale adempimento l’AGCOM ha emanato il 13 settembre 2017 la sopra citata delibera 348/17/CONS con la quale l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica al fine di raccogliere da parte dei soggetti interessati orientamenti ed elementi informativi in ordine alla valutazione della possibile disciplina regolamentare in esito alla emanazione della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha definitivamente liberalizzato il regime della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada.

 

 


Articolo 1, comma 462-464
(Interventi in materia di servizio postale universale)

 

 


462. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, senza discriminazioni tra gli utenti, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale può comprendere, su richiesta di una delle parti, a partire dal 1° gennaio 2020, nell'offerta complessiva dei servizi postali, tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti allo stesso fornitore del servizio postale universale, le attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 5 chilogrammi.

463. Ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, piccoli comuni possono stipulare appositi protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per ridurre l'attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 462 del presente articolo. Il fornitore del servizio postale universale, nel perseguire obiettivi di efficienza e razionalizzazione della fornitura del servizio, anche tenuto conto degli obiettivi di coesione sociale ed economica, si impegna a valutare prioritariamente eventuali iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la presenza capillare degli uffici postali.

464. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione dei commi 462 e 463 con riferimento ai singoli regimi interessati.


 

 

I commi 462-464 dell’articolo 1 concernono il servizio postale universale. In particolare il comma 462 prevede la possibilità, a far data dal 1° gennaio 2020, che le attività di raccolta, trasporto e smistamento degli invii postali possano ricomprendere anche quelli di peso fino a 5 kg, il comma 463 individua specifiche misure per il miglioramento della distribuzione postale nei piccoli comuni, mentre il comma 464 rimette a uno o più regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità tecniche per l’attuazione delle sopra citate disposizioni.

 

Il comma 462 stabilisce quindi che il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane possa prevedere a far data dal 1° gennaio 2020, la possibilità che, a richiesta di una delle parti, le attività di raccolta, trasporto e smistamento degli invii postali possano ricomprendere anche quelli di peso fino a 5 kg, tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale.

 

La disposizione si applicherà quindi nel nuovo contratto di programma 2020-2024 posto che il vigente contratto di programma scade il 31 dicembre 2019.

 

Si ricorda che i contenuti del servizio postale universale sono definiti a livello europeo dalla direttiva 97/67/UE del 15 dicembre 1997 (cd. "prima direttiva postale"), come successivamente modificata dalle direttive 2002/39/UE del 10 giugno 2002 (cd. "seconda direttiva postale") e 2008/6/UE del 20 febbraio 2008 (c.d. "terza direttiva postale").

La direttiva stabilisce che il servizio universale corrisponde ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. In particolare la direttiva stabilisce che rientrano nel servizio universale almeno:

lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg (facoltativamente innalzabili a 20 kg dagli Stati membri);

i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato.

È ricompreso in tale ambito anche l'invio di posta massiva.

 

Il comma 462 consente quindi l’innalzamento del peso degli invii postali da 2 a 5 chili. Ciò al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, senza discriminazioni tra gli utenti, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore.

 

Secondo quanto previsto dalla delibera dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 396 del 2015, che ha novellato la precedente delibera n.723 del 2013 i livelli di qualità del servizio postale universale sono infatti i seguenti: per il pacco ordinario (nell’ambito del quale rientrano, ad oggi, gli invii postali superiori ai due chili), Poste Italiane è tenuta al rispetto del seguente obiettivo di qualità: quattro giorni lavorativi successivi a quello d’inoltro nella rete postale nell’90% dei casi.

Per gli invii postali di Posta Prioritaria (tra i quali quindi potrebbero ora rientrare anche gli invii compresi tra 2 e 5 chili) si prevede invece: un giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale per almeno l’80% degli invii provenienti e destinati a Comuni serviti per 5 giorni a settimana; due giorni lavorativi successivi a quello di inoltro nella rete postale per almeno l'80% degli invii provenienti o destinati a Comuni serviti a giorni alterni; tre giorni lavorativi successivi a quello di inoltro nella rete postale per almeno l'80% degli invii provenienti e destinati a Comuni serviti a giorni alterni (entro 4 giorni la percentuale si eleva al 98%).

 

Il nuovo comma 463 autorizza i piccoli comuni a stipulare appositi protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per ridurre l’attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il perseguimento degli standard di cui al comma 462.

Si prevede inoltre che il fornitore del servizio postale universale, nel perseguire obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento della fornitura del servizio, anche tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica, valuti prioritariamente eventuali iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi postali in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la capillarità degli uffici postali.

 

Il comma 464 infine rimette la definizione delle modalità tecniche per l’attuazione dei commi 462 e 463, con riferimento ai singoli regimi ivi descritti, ad uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.


Articolo 1, commi 465 e 466
(Legittimo impedimento del difensore nel periodo di maternità)

 


465. All'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione ».

466. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso ».


 

 

I commi 465-466 introducono una specifica tutela per le donne che esercitano la professione forense prevedendo il legittimo impedimento del difensore a comparire in udienza (sia nel processo civile che penale) nel periodo di maternità compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto.

 

In particolare, il comma 465 novella l'art. 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (regio decreto n. 1368 del 1941) al fine di introdurvi la previsione sulla base della quale, qualora il difensore documenti il proprio stato di gravidanza, il giudice - nella fissazione del calendario del processo civile ovvero nella proroga dei termini in esso previsti - deve tenere conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi.

Tale disposizione si applica anche nei casi di adozione nazionale ed internazionale nonché di affidamento del minore, avendo riguardo alla disciplina del congedo di maternità, per un periodo massimo di cinque mesi, nei casi di adozione e di affidamento di un minore (articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). Si prevede, infine, che dall'applicazione delle disposizioni in commento non possa derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione.

Il comma 466 novella l'art. 420-ter del codice di procedura penale (DPR n. 447/1988) con un nuovo comma 5-bis che stabilisce che, qualora il difensore nel processo penale abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso. Il giudice è quindi obbligato a rinviare a nuova udienza disponendo il rinnovo dell’avviso all’imputato. La modifica introdotta, a differenza di quanto stabilito per il processo civile, non fa riferimento all’obbligo di documentazione dello stato di gravidanza.

 

Si ricorda che l'ordinamento stabilisce, in relazione alle sole lavoratrici dipendenti il divieto di essere adibite al lavoro nel periodo di maternità compreso tra i due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo il parto (art. 16, D.Lgs. 151 del 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Lo stesso Testo unico (art. 20) prevede la flessibilità del congedo, potendo le lavoratrici dipendenti optare per un periodo diverso di assenza dal lavoro ovvero un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto (a condizione che vi sia adeguata certificazione medica che attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro).

La legge, invece, non prevede analogo divieto con riguardo all'attività di lavoro per le donne professioniste e lavoratrici autonome. In particolare, mentre alle donne avvocato è riconosciuto il diritto all'indennità di maternità (art. 70 dello stesso D.Lgs. 151/2001) erogata dalla cassa Forense, il loro stato di gravidanza avanzato non era riconosciuto come legittimo impedimento a comparire in udienza. La disciplina dell'impedimento dell'avvocato, pur qualificando l'impedimento come "legittimo", cioè conforme alla legge, non individua concretamente le cause idonee ad integrarlo. Una lunga elaborazione della giurisprudenza è intervenuta a colmare il vuoto legislativo, ricercando nei parametri costituzionali le linee guida a cui ispirarsi e individuando tra le principali cause giustificatrici della legittima impossibilità di comparire, un precedente e concomitante impegno professionale ovvero ostacoli di carattere fisico o sanitario o eventi imprevisti.

Per la donna avvocato, la giurisprudenza ha in passato più volte ribadito la posizione secondo cui "il solo stato di avanzata gravidanza non può di per sè costituire, anche per nozione di comune esperienza, causa di legittimo impedimento in mancanza di specifiche attestazioni sanitarie ... indicative del pericolo derivante dall'espletamento delle attività ordinarie e/o professionali" (Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 46564 del 2004, in fattispecie relativa a gravidanza alla 37 settimana; Sez., 5^, 14 dicembre 2005, in fattispecie relativa a gravidanza alla 39 settimana). Più di recente, nello stesso senso, Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 21262 del 2013 che non ha riconosciuto la legittimità dell'impedimento a comparire in udienza ad una donna avvocato in gravidanza con data presunta del parto al giorno successivo a quello di udienza).

Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 8129 del 2007, aveva in precedenza argomentato che "...Né ha rilievo, in proposito, l'aspetto..... relativo alla tutela della maternità della professionista, perché, secondo l'orientamento ormai consolidato delle sezioni civili di questa Corte, "l'indennità di maternità prevista.... in favore della libera professionista iscritta ad una cassa di previdenza e assistenza.... spetta per i periodi di gravidanza e di puerperio considerati dalla norma, anche se in detti periodi la professionista non si sia astenuta dall'attività lavorativa, considerata in particolare la finalità di speciale tutela perseguita dalla legge medesima che ha voluto che la professionista, per assolvere in modo adeguato alla funzione materna, non sia turbata da alcun pregiudizio alla sua attività professionale" (v., per tutte, Cass., Sez. Lav., sentenza n. 7447 del 1999; Sez. Lav., sent. n. 7857 del 2003)". 

 


Articolo 1, comma 467
(Proroga di termini in materia di manutenzione
degli uffici giudiziari)

 


467. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

b) al comma 3, le parole: « e del 15 per cento per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018 ».


 

 

Il comma 467, in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un anno – ovvero fino al 31 dicembre 2018 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Per il 2018, tali accordi non potranno gravare per più del 10% sulle risorse stanziate sul capitolo n. 1550, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia per le spese di manutenzione degli uffici giudiziari.

 

 

Il comma 467, modificando il comma 1 dell’art. 25-quinquies, del DL n. 83/2015 (L. 132/2015), proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2018) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria.  

 

Tale disciplina si inquadra nell’ambito del trasferimento dai comuni allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, trasferimento disposto dalla legge di stabilità 2015, (L. 190/2014, art. 1, commi da 526 a 530). Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. In particolare, il comma 526 ha precisato come il trasferimento non sciogliesse i rapporti giuridici in corso di cui fosse parte il comune (in cui subentra il Ministero) e che a questi ultimi non fossero più dovuti canoni per la locazione degli immobili sedi di uffici giudiziari. Infatti, poiché l’art. 1 della legge 392 del 1941 stabiliva che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari (per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria) costituissero spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici, a titolo di parziale rimborso, lo Stato erogava ai comuni un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla stessa legge 392. Per lo svolgimento dei compiti correlati a tali nuovi oneri, è stata prevista l’assegnazione prioritaria al Ministero della giustizia del personale delle province che, a seguito dell’attuazione della legge 56/2014, dovesse risultare in esubero. Un regolamento, adottato con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha dettato le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione della nuova disciplina che trasferisce allo Stato l’onere delle spese per gli uffici giudiziari.

 

Il comma 467, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso art. 25-quinquies, prevedendo - per l’anno 2018 - che le autorizzazioni agli accordi locali, tra comuni e uffici giudiziari, per le manutenzioni siano rilasciate dal Ministero della giustizia, secondo i criteri fissati nella convenzione quadro, nel limite massimo del 10% delle risorse del nuovo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia (cap. 1550) appositamente istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge di stabilità 2015.

Il citato comma 3 ha stabilito tale limite massimo nel 15% per l'anno 2015, nel 20% per l'anno 2016 e nel 15% per l’anno 2017.

 


Articolo 1, comma 468
(Indennità dei
Consiglieri di Stato di lingua tedesca)

 

 


468. Ai consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, nel limite di spesa pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2018.


 

 

Il comma 468 assegna ai Consiglieri di Stato di lingua tedesca una indennità a titolo risarcitorio, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, sotto forma di rimborso spese o di indennità di trasferta, a scelta dell’interessato, nel limite di spesa di 50 mila euro annui.

 

In attuazione dell’articolo 93 dello Statuto speciale della provincia autonoma di Bolzano, del Consiglio di Stato devono far parte due Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia.

Ai sensi dell’art. 14 DPR 426/1984 la nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano. Per la nomina è richiesto altresì il parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca; la relativa attestazione comporta l'estensione ai predetti Consiglieri di Stato della norma di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, recante la corresponsione di un’indennità speciale di seconda lingua ai magistrati e ai dipendenti civili dello Stato ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici aventi sede a Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio.

 

Ai consiglieri di Stato di lingua tedesca che risiedono nella provincia di Bolzano non si applica l’obbligo - previsto per gli altri magistrati amministrativi - di risiedere stabilmente in un comune della regione dove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni (DPR 427/1984, 7° comma).

 

Con la disposizione in esame, ai Consiglieri di Stato di lingua tedesca che hanno mantenuto la residenza nella provincia di Bolzano è attribuita una indennità a titolo risarcitorio.

Tale indennità è attribuita o sotto forma di rimborso spese con le modalità del trattamento economico di missione vigente per i dipendenti statali (L. 836/1973) oppure, a scelta dell’interessato, sotto forma di indennità di trasferta dei consiglieri di Stato residenti fuori Roma (L. 350/2003, art. 3, comma 79).

Secondo la disposizione in commento, dunque, le modalità per la corresponsione sono le medesime di quelle previste per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali o per l’indennità di trasferta dei Consiglieri di Stato residenti fuori Roma (disciplinato, insieme a quello di trasferimento, dalla legge 836/1973) mentre sono differenti i presupposti.

 

Le disposizioni vigenti in materia prevedono, infatti, che ai dipendenti civili dello Stato comandati in una sede diversa da quella ordinaria di servizio, purché distante almeno 30 chilometri da quest’ultima, spetti l’indennità di trasferta individuata dalla legge (quella per i consiglieri di Stato è indicata nella Tabella A, n. 2) per ogni 24 ore (compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede.

Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma (L. 350/2003, art. 3, comma 79).

 

La disposizione pone un limite di spesa pari a 50 mila euro annui a decorrere dal 2018.

 


Articolo 1, comma 469
(Cessazione dalla carica di magistrati componenti del Consiglio Superiore della Magistratura)

 

 


469. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, il terzo e quarto periodo sono soppressi.


 

 

Il comma 469 novella la disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti del CSM, eliminando talune restrizioni attualmente vigenti.

 

Il comma in oggetto modifica le disposizioni di attuazione della legge sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (DPR n. 916 del 1958), intervenendo sull’art. 30 relativo al collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti del CSM per eliminare le restrizioni ivi previste sul collocamento dei membri togati elettivi alla cessazione del mandato.

In particolare, la riforma sopprime le disposizioni che:

§  prevedevano che dovesse trascorrere un anno prima che il magistrato cessato dall’incarico di componente del Consiglio potesse essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello che ricopriva prima della carica o prima che potesse essere nuovamente collocato fuori ruolo;

§  consentivano comunque il collocamento fuori ruolo del magistrato cessato dalla carica, anche prima che fosse trascorso un anno dalla cessazione, quando il nuovo collocamento fuori ruolo fosse disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.

 


Articolo 1, comma 470
(Patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori)

 

 


470. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « cinque» è sostituita dalla seguente:« sei ».


 

 

Il comma 470 proroga di un altro anno -passando da cinque a sei- la disciplina transitoria riguardante l’iscrizione all’albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense 

 

Il comma modifica la legge forense (legge n. 247 del 2012) per prorogare di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense.

In particolare, intervenendo sull’art. 22 della legge n. 247, che disciplina l’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, il provvedimento consente l’iscrizione all’albo speciale agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma entro 6 anni (in luogo degli attuali 5 anni) dalla riforma stessa e dunque entro il 2 febbraio 2019.

 

 


Articolo 1, commi 471 e 472
(
Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive
ed in sequestro conservativo)

 

 


471. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo rientrano in apposite gestioni separate del "Fondo unico giustizia":

a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942;

b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare;

c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile;

d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.

2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui al comma 2-bis, costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e all'assegnatario »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter »;

c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

«6-ter. Le modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, anche in relazione a quanto disposto dal comma 6, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto è individuato, relativamente ai procedimenti e alle procedure di cui al comma 2-bis sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, il tasso di interesse attivo di riferimento scelto tra quelli disponibili sul mercato interbancario per operazioni analoghe e continuativamente rilevati e pubblicati, che la banca o l'ufficio postale prescelto deve riconoscere al fine di garantire l'ordinario rendimento finanziario delle somme depositate. Per i procedimenti e le procedure di cui al comma 2-bis sorti prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma il differenziale di cui al comma 2-ter è determinato in relazione al tasso di interesse attivo già riconosciuto »;

d) al comma 7, le parole: « Con decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con decreto ».

472. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole da: « Su » fino a: « capitale » sono soppresse;

b) nel terzo comma, dopo la parola: « delegato » sono aggiunte le seguenti: « e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA ».


 

 

I commi 471 e 472 prevedono l'iscrizione ad apposite gestioni separate del Fondo unico giustizia le somme giacenti derivanti da procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo, nonché di somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi. Gli utili della gestione finanziaria di tali somme sono versati all'entrata - al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento o all’assegnatario - per una successiva riassegnazione al Ministero della giustizia nella misura del 50%. La definizione delle modalità attuative delle presenti norme sono demandate ad un decreto ministeriale.

 

Il comma 471 novella il decreto-legge n. 143 del 2008, articolo 2, dedicato al Fondo unico giustizia. Tale articolo ha così denominato il fondo già istituito dall’articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, ha attribuito la gestione del Fondo a Equitalia Giustizia S.p.A. e ampliato la tipologia delle risorse che vi affluiscono.

Una prima novella (lettera a)) introduce due nuovi commi 2-bis e 2-ter. Il nuovo comma 2-bis dispone l'allocazione in apposite gestioni separate del Fondo delle risorse previste dalle seguenti lettere del comma:

 

§  lettera a) del comma 2-bis: somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell’articolo 34, primo comma, delle Legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942).

 

Si tratta delle somme riscosse a qualunque titolo dal curatore fallimentare e dallo stesso depositate - entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione - sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare. Suddetta disposizione si applica fino al riparto finale dell'attivo fallimentare. Non si applica, invece, nei casi di esercizio provvisorio dell'impresa disciplinato dall'articolo 104, primo e secondo comma della Legge fallimentare. Vi si prevede che il tribunale possa disporre - con la sentenza dichiarativa del fallimento - l'esercizio provvisorio dell'impresa o di specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché ciò non arrechi pregiudizio ai creditori. Successivamente, il giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, può autorizzare con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, fissandone la durata.

A tale riguardo occorre rilevare che il comma 2 dell'articolo in epigrafe modifica l'articolo 34 della Legge fallimentare, al fine di armonizzarlo con la nuova disciplina qui proposta, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione delle disposizioni in esame (cfr. infra).

In particolare, si sopprime, al primo comma, la possibilità - da parte del comitato dei creditori su proposta del curatore - di investire, in tutto o in parte, le somme riscosse a qualsiasi titolo dal curatore con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, comunque garantendo l'integrità del capitale. Viene inoltre novellato il quarto comma del medesimo articolo 34: esso prevede che il prelievo delle somme sia eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato; con la novella si stabilisce che, nel periodo di intestazione “Fondo unico giustizia” del conto corrente, il prelievo delle somme sia eseguito su disposizione di Equitalia Giustizia SpA (gestore del Fondo, come sopra accennato, ai sensi del comma 1, articolo 2, D.L. n. 143 del 2008).

 

§  lettera b) del comma 2-bis: le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare, fino al momento della distribuzione.

§  lettera c) del comma 2-bis: le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 671 del codice di procedura civile.

 

L'art. 671 c.p.c. qui richiamato prevede che il giudice, su istanza del creditore può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, quando vi sia fondato timore, da parte del creditore, di perdere la garanzia del proprio credito.

 

§  lettera d) del comma 2-bis: le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.

 

Il nuovo comma 2-ter dispone il versamento all'entrata dello Stato degli utili delle gestioni finanziarie relative alle somme versate nelle suddette contabilità speciali. Gli utili sono poi riassegnati, nella misura del 50%, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento e all’assegnatario. Si applica il tasso convenuto con l’operatore finanziario al momento dell’apertura del rapporto. Tali utili (lo specifica il medesimo comma) sono "costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter".

Il citato comma 6-ter è inserito dalla lettera c) della norma in esame. Esso demanda la definizione delle modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (per la cui emanazione non è previsto un termine), di concerto con il Ministro della giustizia. Si prevede, inoltre, che per i procedimenti e le procedure elencati al comma 2-bis e sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di attuazione con il medesimo decreto sia individuato il tasso di interesse attivo di riferimento scelto tra quelli disponibili sul mercato interbancario per operazioni analoghe, continuativamente rilevati e pubblicati. La banca o l’ufficio postale scelto dal curatore ai sensi dell’articolo 34 della Legge fallimentare dovrà riconoscere tale tasso di interesse, al fine di garantire l’ordinario rendimento finanziario delle somme riscosse a qualsiasi titolo e successivamente depositate dal medesimo curatore. Per gli stessi procedimenti e le stesse procedure il differenziale di cui al comma 2-ter è determinato in relazione al tasso di interesse attivo già riconosciuto.

 

La novella di cui alla lettera b) reca il comma aggiuntivo 3.1 (sempre al medesimo articolo 2, D.L. n. 148 del 2008). La nuova disposizione stabilisce che Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2-bis, intestino al «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. Tale disciplina è dettata mediante il rinvio al comma 3 dell'articolo 2, D.L. n. 148 del 2008. La novella al comma 7 (prevista dalla lettera d)) mantiene fermo quanto previsto in materia di riassegnazione dalla novella in esame: 50% delle somme al Ministero della giustizia, mentre il comma 7 dispone diversamente in relazione alle somme elencate dal comma 2, articolo 2, D.L. n. 148 del 2008.

 

Per il comma 472, recante novella all'articolo 34 della Legge fallimentare, vedi supra.


Articolo 1, comma 473
(Conversione delle pene pecuniarie non pagate)

 

 


473. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 238 (L) è inserito il seguente:

«Art. 238-bis (L) (Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate). - 1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.

2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché' attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.

5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.

6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.

8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne da' comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime ».


 

 

Il comma 473 - introduce l'articolo 238-bis nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR n. 115 del 2002) al fine di disciplinare l'attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate.

 

L’art. 238 del testo unico in materia di spese di giustizia, che disciplinava la conversione delle pene pecuniarie, è stata dichiarato incostituzionale - con sent. n. 212/2003 - non per ragioni attinenti al merito, ma per eccesso di delega.

 

In particolare, la disposizione prevede che:

§  che ogni mese l’agente della riscossione debba trasmettere le informazioni sull’andamento della riscossione delle pene pecuniarie relative al mese precedente, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa;

§  in caso di infruttuoso pignoramento, ovvero a seguito del decorso di 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell’agente della riscossione, senza esiti, l’ufficio debba investire il PM affinché si attivi la procedura per la conversione della pena pecuniaria;

§  il PM trasmetta gli atti al magistrato di sorveglianza competente che, al fine di accertare l’effettiva insolvibilità del debitore, dispone le opportune indagini;

§  se viene accertata la solvibilità del debitore, l’agente della riscossione debba riavviare le attività di sua competenza;

§  se viene accertata l’insolvibilità, invece, si proceda alla conversione della pena pecuniaria o alla rateizzazione della stessa ai sensi dell’art. 660, comma 3, c.p.p.; l’agente della riscossione provvede al discarico del ruolo.

Queste disposizioni si applicano anche alle partite di credito già iscritte a ruolo alla data di entrata in vigore della riforma.

 


Articolo 1, comma 474
(Natura privilegiata dei crediti per contributi integrativi da versare alle Casse di previdenza dei professionisti)

 

 


474. All'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: « le retribuzioni dei professionisti » sono inserite le seguenti: « , compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, ».


 

 

Il comma 474, interviene a modificare l'articolo 2751-bis del codice civile in tema di crediti privilegiati.

 

La modifica è volta a specificare che hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera, dovute per gli ultimi due anni di prestazione, ma anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza nonché il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto.

 

L’articolo 2751-bis del codice civile detta la disciplina dei crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane, specificando i casi in cui i crediti hanno privilegio generale sui mobili. In particolare il n. 2) dell’articolo prevede che rientrino tra i crediti privilegiati quelli riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione.

Al riguardo si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 1 del 1998, ha dichiarato l'illegittimità della previsione del suddetto n. 2 dell’articolo 2751-bis, nella parte in cui non accordava il privilegio generale sui mobili ai crediti del prestatore d'opera non intellettuale riguardanti le retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazioni, sia per l'irragionevole disparità di trattamento che la norma determinava tra i prestatori d'opera a seconda della natura, intellettuale o non intellettuale, dell'opera o del servizio prestato, sia per la violazione del principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Il privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c., concerne la categoria dei lavoratori autonomi e viene accordato soltanto ai crediti per gli ultimi due anni di prestazione. Secondo la giurisprudenza, il biennio decorre dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato, allorché il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile. Il limite temporale previsto risponde all'esigenza di evitare che il creditore privilegiato possa continuare a maturare crediti nei confronti del debitore, erodendo la garanzia patrimoniale generica degli altri creditori (Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 15-09-2017, n. 21482).


Articolo 1, comma 475
(Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)

 

 


475. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.


 

 

Il comma 475 istituisce presso il Ministero della giustizia il Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2018, 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

 

Il comma in esame, istituisce presso il Ministero della giustizia un Fondo da destinare, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, all’attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 103 del 2017[19]. Il fondo viene istituito con la seguente dotazione:

-          10 milioni di euro per l’anno 2018;

-          20 milioni di euro per l’anno 2019;

-          30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

 

La richiamata Legge n. 103 del 2017 modifica l'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché l'ordinamento penitenziario. Il provvedimento consta di un unico articolo, suddiviso in 95 commi. In particolare, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, la legge interviene sulla disciplina di alcuni reati, in particolare contro il patrimonio, inasprendone il quadro sanzionatorio. Particolarmente significativa è la modifica alla disciplina della prescrizione. Ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo, sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario. Il testo contiene poi modifiche di natura processuale. Si segnalano, in particolare, gli interventi concernenti: l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Da ultimo, la legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (c.d. Trojan), e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri.

 

Dallo stato di previsione del Ministero della Giustizia per il triennio (tabella n. 5) si evince che il Fondo è destinato agli interventi di riforma dell’ordinamento penitenziario. Il fondo è infatti collocato al capitolo 1773, all’interno del programma Amministrazione penitenziaria.

 


Articolo1, commi 476 e 477
(Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute)

 

 


476. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell'interno e non più di 3 unità degli enti del Servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale è scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018 ».

477. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, come modificato dal comma 476, lettera a), è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 476 interviene sulla disciplina dell’Ufficio del Garante per i detenuti, fissando in 25 unità l’organico del relativo personale. Il comma 477 demanda a un D.P.C.M. per la struttura e la composizione dell'Ufficio.

 

Il comma 476, modificando l’articolo 7, comma 4 del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha istituito l’ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, individua nel numero massimo di 25 unità il personale dell’ufficio. Tale contingente di personale era stato determinato in via amministrativa dal decreto del Ministero della giustizia 11 marzo 205, n. 36.

 

Attualmente, infatti, il personale è messo a disposizione dal Ministero della giustizia. La modifica in esame precisa che, dei 25 posti in organico:

§  almeno 20 debbano essere coperti da dipendenti del Ministero della giustizia;

§  massimo 2 unità possano essere comandate dal Ministero dell’Interno;

§  massimo 3 unità possano essere comandate dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il personale comandato conserva il trattamento economico in godimento mentre gli oneri accessori sono a carico del Ministero della giustizia.

 

L'autorizzazione di spesa per il funzionamento del Garante (pari a 200 mila euro annui) è incrementata di 100 mila euro (sale dunque a 300 mila euro) a decorrere dal 2018.

 

Struttura e composizione dell'Ufficio sono demandati a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che sostituisce l’attuale decreto del Ministro della giustizia, e che – in base al comma 477 - dovrà essere emanato entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio (entro il 31 marzo 2018).

 

 


Articolo 1, commi 478 e 479
(Assunzione di magistrati ordinari)

 

 


478. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.

479. Per le finalità di cui al comma 478, è autorizzata la spesa nel limite di euro 10.646.068 per l'anno 2018, di euro 25.461.095 per l'anno 2019, di euro 27.843.664 per l'anno 2020, di euro 28.391.450 per l'anno 2021, di euro 36.014.275 per l'anno 2022, di euro 36.226.732 per l'anno 2023, di euro 36.878.367 per l'anno 2024, di euro 37.638.610 per l'anno 2025, di euro 38.290.249 per l'anno 2026 e di euro 39.050.492 a decorrere dall'anno 2027.


 

 

I commi 478-479 autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere nell'anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 

Il comma 478 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere nell'anno 2018 magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

 

A tal fine, il comma 479 autorizza la seguente spesa, nei limiti di:

-          euro 10.646.068 per l’anno 2018;

-          euro 25.461.095 per l’anno 2019;

-          euro 27.843.664 per l’anno 2020;

-          euro 28.391.450 per l’anno 2021;

-          euro 36.014.275 per l’anno 2022;

-          euro 36.226.732 per l’anno 2023;

-          euro 36.878.367 per l’anno 2024;

-          euro 37.638.610 per l’anno 2025;

-          euro 38.290.249 per l’anno 2026;

-          euro 39.050.492 a decorrere dall’anno 2027.

 


Articolo 1, commi 480-484
(Organico della magistratura amministrativa)

 

 


480. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di una unità, quello dei consiglieri di Stato di sette unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di quindici unità.

481. Per le finalità di cui al comma 480, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indizione di concorsi pubblici e, conseguentemente, l'assunzione delle corrispondenti unità di magistrati.

482. In considerazione della riduzione dell'arretrato conseguente all'applicazione del comma 481, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come incrementata per effetto del comma 480, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è ridotto di una unità, quello dei consiglieri di Stato di due unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di cinque unità e le relative posizioni, se coperte da personale in servizio, sono considerate soprannumerarie.

483. Per l'attuazione dei commi da 480 a 482 è autorizzata la spesa di euro 3.502.809,62 per l'anno 2018, di euro 3.539.585,64 per l'anno 2019, di euro 3.565.894,07 per l'anno 2020, di euro 3.924.157,49 per l'anno 2021, di euro 4.129.297,51 per l'anno 2022, di euro 4.153.105,16 per l'anno 2023, di euro 4.183,938,58 per l'anno 2024, di euro 4.267.480,74 per l'anno 2025, di euro 4.967.696,29 per l'anno 2026 e di euro 4.972.102,54 a decorrere dall'anno 2027.

484. Agli oneri di cui al comma 483 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.


 

 

I commi 480-484 determinano variazioni della pianta organica della magistratura amministrativa con la finalità di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti. Con riferimento all’aumento dell’organico, sono autorizzate le procedure di selezione e di assunzione del personale, nonché le relative spese.

 

Il comma 480, effettua una rideterminazione della pianta organica della magistratura amministrativa, al fine dello smaltimento dell’arretrato.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, è dunque disposto un aumento:

·        di una unità il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato;

·        di 7 unità il numero dei consiglieri di Stato;

·        di 15 unità il numero dei referendari TAR.

 

A tal fine è conseguentemente modificata la Tabella A- Ruolo del personale di magistratura, allegata alla legge n. 186 del 1982 recante Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

 

Il comma 481 autorizza a decorrere dal 2018 le procedure di selezione e di assunzione del suddetto personale.

In previsione dell’avvenuto smaltimento dell’arretrato, il comma 482, a decorrere dal 1° gennaio 2023, effettua un ulteriore intervento sulla pianta organica così rideterminata, disponendo una riduzione:

·        di una unità il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato;

·        di 2 unità il numero dei Consiglieri di Stato;

·        di 5 unità il numero dei referendari TAR.

E’ quindi specificato che le relative posizioni, se già coperte, saranno considerate in soprannumero.

 

Il comma 483, individua, per l’attuazione delle predette disposizioni le seguenti spese, che sono conseguentemente autorizzate:

·        euro 3.502.809,62 per l'anno 2018;

·        euro 3.539.585,64 per l'anno 2019;

·        euro 3.565.894,07 per l'anno 2020;

·        euro 3.924.157,49 per l'anno 2021;

·        euro 4.129.297,51 per l'anno 2022;

·        euro 4.153.105,16 per l'anno 2023;

·        euro 4.183,938,58 per l'anno 2024;

·        euro 4.267.480,74 per l'anno 2025;

·        euro 4.967.696,29 per l'anno 2026;

·        euro 4.972.102,54 a decorrere dall'anno 2027.

 

Il comma 484 specifica che agli oneri determinati ai sensi del comma 483, si provvede attraverso l’utilizzo del maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato disposto con il DL 98/2011 e iscritto nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato.

L’articolo 37, comma 10 del DL 98/2011, prevede che il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni sull’aumento del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato (ai sensi dell’articolo 13, comma 6-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115),  è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

 


Articolo 1, commi 485-486
(Disposizioni in materia di avvocati e procuratori dello Stato)

 

 


485. Al fine di assicurare all'Avvocatura dello Stato l'espletamento dei compiti ad essa assegnati dalla legge, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di venti unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.744.515 per l'anno 2018, di euro 4.048.015 per l'anno 2019, di euro 4.444.391 per l'anno 2020, di euro 4.717.550 per l'anno 2021, di euro 4.756.454 per l'anno 2022, di euro 5.272.762 per l'anno 2023, di euro 5.309.054 per l'anno 2024, di euro 5.440.072 per l'anno 2025, di euro 6.406.433 per l'anno 2026 e di euro 6.456.286 a decorrere dall'anno 2027.

486. Al medesimo fine di cui al comma 485, all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, il numero: « 50 » è sostituito dal seguente: « 75 »;

b) il secondo periodo è soppresso.


 

 

I commi 485-486 incrementano di 40 unità le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato, e aumentano gli onorari degli avvocati dello Stato in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni.

 

Con l'obiettivo di assicurare all’Avvocatura dello Stato l’espletamento dei compiti ad essa assegnati per legge, il comma 485 incrementa - rispettivamente - di 20 unità ciascuna, le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato, disponendo - per conseguente coordinamento - la modifica della Tabella A di cui alla legge n. 103 del 1979[20].

 


 

Tabella A (Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato)

 

Qualifica

Normativa previgente

Normativa vigente

Avvocato generale dello Stato

1

1

Avvocati dello Stato

299

319

Procuratore dello Stato

70

90

TOTALE

370

410

 

La disposizione precisa, inoltre, che le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni - da disciplinarsi con decreto dell'Avvocato generale dello Stato - sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, e autorizza la relativa spesa. In particolare, per il triennio 2018-2020 sono previste le seguenti spese:

§  euro 2.744.515 per l'anno 2018;

§  euro 4.048.015 per l'anno 2019;

§  euro 4.444.391 per l'anno 2020.

 

Il comma 486, novellando il comma 4 dell’art. 9 del DL n. 90 del 2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, aumenta dal 50% al 75% la quota delle somme recuperate da ripartire tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell’Avvocatura dello Stato.

L’aumento del 25% della quota spettante a questi ultimi è compensato dalla soppressione, a opera dello stesso comma 486, del secondo periodo del vigente comma 4 dell’art. 9 che destina il 25% delle somme recuperate a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa.

Rimane ferma, invece, la destinazione del rimanente 25% delle stesse somme al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell’art. 1, comma 431, della legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147).

 


Articolo 1, commi 487
(Equo compenso per le prestazioni professionali)

 

 


487. All'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « tenuto conto dei » sono sostituite dalle seguenti: « e conforme ai »;

b) al comma 5, alinea, le parole: « , salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, » sono soppresse;

c) al comma 6:

1) le parole: « lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) »;

2) le parole: « anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione » sono soppresse;

d) il comma 9 è abrogato.


 

 

Il comma 487 modifica la disciplina dell’equo compenso per le prestazioni professionali rese dagli avvocati, recentemente introdotta nella legge forense dall’art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017.

 

In particolare, la legge di bilancio 2018 modifica l’articolo 13-bis della legge professionale forense (legge n. 247 del 2012), volto a garantire all’avvocato il diritto a percepire un compenso equo nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti c.d. forti, come banche e assicurazioni). La legge di bilancio 2018 interviene su più punti sulla disciplina dell’equo compenso prevedendo:

·        un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da un DM Giustizia. Il compenso è equo quando è conforme ai parametri e non sono quando ne tiene conto;

·        la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione;

·        l’eliminazione della disposizione che attualmente prevede che l’azione di nullità possa essere esercitata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull’equo compenso: conseguentemente l’azione di nullità diviene imprescrittibile.

 

Il combinato disposto dell’articolo 19-quaterdecies del decreto legge n. 148 del 2017 e dell’art. 1, comma 487, della legge di bilancio 2018 determina la disciplina vigente – che di seguito si descrive - sul diritto a percepire un equo compenso per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti c.d. «forti»).

 

La disciplina dell’equo compenso per le prestazioni professionali alla luce del decreto-legge n. 148 del 2017 e della legge di bilancio 2018

Si ricorda, preliminarmente, che nel nostro ordinamento il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio.

 

Sulla materia è intervenuta la c.d. legge Bersani (legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006) che, all'articolo 2, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei minimi tariffari.

 

Il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente opera dell'art. 9 del DL n. 1 del 2012[21], che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (oltre ai minimi, vengono meno anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera. Inoltre, l'art. 9 del DL 1/2012 ha previsto che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale debba essere effettuata con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del ministro vigilante.

 

Con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (legge n. 247 del 2012, art. 13) ha stabilito per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

A richiesta, l'avvocato è altresì tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del compenso, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

L'art. 13 della legge professionale forense ha previsto l'aggiornamento ogni 2 anni dei parametri per la liquidazione dei compensi indicati nel DM giustizia, su proposta del CNF.

 

Oggi si fa riferimento al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247): il decreto ministeriale si compone di una parte normativa, che detta i criteri generali per la determinazione dei compensi, e di tabelle parametriche, una per ogni tipo di procedimento civile e per il processo penale, con la indicazione del parametro di valore medio. Ciascuna tabella è divisa nelle 4 fasi procedimentali (studio della controversia, attività istruttoria, attività dibattimentale e decisione) e per scaglioni di valore che replicano quelli ministeriali per il pagamento del contributo unificato.

 

Per la professione forense, i parametri trovano applicazione:

-         quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi;

-         quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta;

-         quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.

 

Su questo quadro normativo è intervenuto l’art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017, con l’obiettivo di disciplinare il compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative nonché di imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese.

 

A tal fine viene introdotto nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) un nuovo articolo 13-bis.

Le nuove disposizioni si applicano nel caso in cui le convenzioni siano predisposte unilateralmente dalle imprese e tali convenzioni, salvo prova contraria, si presumono predisposte “unilateralmente” (comma 3 dell’art. 13-bis).

 

Il comma 2 del nuovo art. 13-bis definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale», ed è conforme ai parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.

 

Sono qualificate come "vessatorie" (comma 4) le clausole contenute nelle convenzioni sopra indicate che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

 

Il comma 5 presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune clausole, che vengono elencate.

 

Si presumono vessatorie le clausole che consistono:

- nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

- nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

- nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve esercitare a titolo gratuito;

- nell’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;

- nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;

- nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

- nella previsione, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, che all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;

- nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

- nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.

L'elenco delle clausole di cui la disposizione presume il carattere vessatorio è introdotto dalla locuzione "in particolare"; non si tratta dunque di un'elencazione a carattere esaustivo.

 

Attualmente, per effetto della legge di bilancio 2018, che ha eliminato dal comma 5 l’inciso che qualificava le clausole come vessatorie «salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione», siamo dinanzi a una presunzione assoluta di vessatorietà che pare non ammettere prova contraria.

Peraltro, il comma 6 ribadisce – sempre per effetto della modifica apportata dalla legge di bilancio 2018 – il carattere vessatorio di tutte le clausole elencate dal comma 5, con la sola eccezione della nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla fattura (lett. f) del comma 5).

 

Resta dunque da chiarire, nel contrasto tra quanto affermato dai commi 5 e 6, in quale misura la previsione di un pagamento oltre i 60 giorni costituisca clausola vessatoria e in cosa possa consistere la prova contraria utile a contrastare la presunzione relativa di vessatorietà.

 

Il richiamo alle specifiche trattative e alla specifica approvazione della clausola permane, nonostante la modifica apportata dalla legge di bilancio, al comma 7 dell’art. 13-bis, in base al quale sono escluse come prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni, che attestano genericamente l’avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità.

L’art. 13-bis della legge forense, dunque, non si limita a garantire il contraente debole - che in questo caso si presume essere l'avvocato - attraverso una specifica sottoscrizione della clausola vessatoria, per espressa accettazione (come richiesto dall'art. 1341, secondo comma, del codice civile), né richiede che le clausole vessatorie siano oggetto di trattativa individuale (come richiesto dall'art. 34, comma 4, del Codice del consumo nei rapporti professionista/consumatore), ma qualifica comunque tali clausole come contra legem, delimitando l'autonomia contrattuale.

Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. In base al comma 8, la nullità opera soltanto a vantaggio dell’avvocato.

L’azione di nullità è imprescrittibile. La legge di bilancio 2018 ha infatti abrogato l’originario comma 9 dell’art. 13-bis, che prevedeva che l’azione di nullità di una o più clausole soggiacesse a un termine di decadenza di 24 mesi dalla data di sottoscrizione.

Il comma 10 disciplina i poteri del giudice. Questi, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso dell’avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia.

Per quanto non previsto dal nuovo articolo 13-bis della legge professionale forense, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile (comma 11).

 

Il comma 2 dell’articolo 19-bis estende il diritto all’equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012.

 

Tale decreto-legge, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti (v. sopra).

 

Il comma 3 dell’articolo 19-bis prevede che la pubblica amministrazione debba garantire il principio dell’equo compenso per le prestazioni professionali relative ad incarichi successivi all’entrata in vigore della disposizione. A tal fine dovrà dare attuazione ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività.

 


Articolo 1, comma 488
(Agenti della riscossione)

 

 


488. All'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste ».


 

 

Il comma 488 introduce disposizioni in tema di compensi degli agenti della riscossione, escludendo che a tali soggetti si applichino le disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati disposte dal decreto-legge n. 148 del 2017.

 

In particolare, il comma 488 inserisce il comma 4-bis all'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, prevedendo che le disposizioni ivi contenute, riguardanti l’equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati e degli altri professionisti, non si applichino agli agenti della riscossione. Tali soggetti devono garantire comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell’eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.

 

In sintesi il richiamato articolo 19-quaterdecies reca disposizioni volte a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori il diritto a percepire un compenso equo.

La norma disciplina anzitutto il compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni con imprese bancarie e assicurative, nonché imprese diverse dalle microimprese e piccole e medie imprese. Le nuove disposizioni si applicano nel caso in cui le convenzioni siano predisposte unilateralmente dalle imprese e tali convenzioni, salvo prova contraria, si presumono predisposte “unilateralmente”.

Si definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.

Sono qualificate come vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni sopra indicate che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. Si presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune clausole, che vengono elencate, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione. Due tipologie di clausole (riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve prestare a titolo gratuito) sono considerate vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

Il diritto all’equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, viene esteso anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012.  Tale decreto-legge, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti (v. sopra).

Anche la pubblica amministrazione deve garantire il principio dell’equo compenso per le prestazioni professionali relative ad incarichi successivi all’entrata in vigore della norma in esame, dando attuazione ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività.

 


Articolo 1, commi 489-491
(Personale dell'amministrazione giudiziaria)

 

 


489. Al fine di favorire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.

490. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 489 e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2018.

491. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 489 e 490, e' autorizzata la spesa nel limite di euro 26.704.640 per l'anno 2018 e di euro 49.409.280 annui a decorrere dall'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


 

 

I commi 489-491 autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

 

Con l'obiettivo di favorire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, il comma 489 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

Alle assunzioni si provvede ai sensi dell’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 117 del 2016[22].

 

Tale disposizione ha autorizzato il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia. Ciò, fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, oltre che per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari.

Si ricorda che in attuazione del decreto-legge del 2016, il Ministero della giustizia ha emanato il D.M. 20 ottobre 2016[23], che disciplina le procedure di assunzione.

 

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 1, il comma 490 autorizza la spera di euro 2.000.000 per l'anno 2018.

 

Infine, il comma 491 autorizza la spesa nel limite di euro 26.704.640 per l'anno 2018 e di euro 49.409.280 annui a decorrere dal 2019, provvedendo mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, istituito dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 96 della L. n. 190 del 2014).

 


Articolo 1, comma 492
(Fondo sviluppo risorse umane e produttività Agenzia delle entrate)

 

 


492. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dal 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 5,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


 

 

Il comma 492 prevede un incremento delle risorse certe e disponibili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle entrate.

 

Tale incremento - a valere sui finanziamenti dell'Agenzia - è di 10 milioni per il 2018 e di "ulteriori" 10 milioni a decorrere dal 2019.

La copertura finanziaria è attinta al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2008).

 


Articolo 1, comma 493
(Assunzione di personale di servizio sociale
per l'esecuzione penale esterna)

 

 


493. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « biennio 2017-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « triennio 2017-2019» e le parole: «60 unità» dalle seguenti: « 296 unità »;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017, di euro 3.966.350 per l'anno 2018 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2019.

3.1. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2018 ».


 

 

Il comma 493 autorizza l'assunzione di 236 unità di personale, con la qualifica di funzionario area pedagogica e mediatore culturale, da inserire presso il Ministero della giustizia, Dipartimento della giustizia minorile e di comunità.

 

La disposizione interviene sul decreto-legge n. 13 del 2017 che, nell’ambito della disciplina dei procedimenti di protezione internazionale (art. 13), già autorizzava il Ministero della giustizia, nel biennio 2017-2018, ad assumere funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, nella misura di 60 unità.

 

La legge di bilancio 2018 consente di procedere alle assunzioni fino all’esercizio 2019 e contestualmente aumenta da 60 a 296 le unità di personale da assumere, consentendo dunque l’assunzione di 236 unità in più.

Per far fronte alle assunzioni è autorizzata una spesa di 4,0 milioni di euro nel 2018 e di 11,8 milioni di euro a decorrere dal 2019. Per le procedure concorsuali si autorizza una spesa di 500 mila euro nel 2018.

 


Articolo 1, comma 494
(Straordinari del personale amministrativo degli uffici giudiziari)

 

 


494. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11:

1) al terzo periodo, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2015 » sono inserite le seguenti: « e fino all'anno 2017 »;

2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo e' destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario e' disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili »;

b) al comma 12, primo periodo, le parole: « entro il 30 aprile di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati »;

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo ».


 

 

Il comma 494 modifica in più punti l'art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, in tema di efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie.

 

In particolare, la disposizione modifica il comma 11 dell’art. 37, che attualmente demanda a un DPCM la ripartizione delle risorse derivanti dal maggior gettito del contributo unificato nel processo tributario destinandole all’assunzione di magistrati ordinari nonché, dal 2015, e per un ammontare di 7,5 milioni di euro, all’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto particolari obiettivi di performance.

La novella:

§  limita al 2017 l’efficacia di tale disciplina;

§  prevede, a decorrere dal 2018, che tali risorse siano destinate a finanziare gli straordinari del personale amministrativo degli uffici giudiziari. Tale eccedenza oraria, nel limite di 35 ore mensili, dovrà essere autorizzata, in deroga alla normativa generale, con DM Giustizia.

Il provvedimento, inoltre, interviene sul comma 12, con finalità di coordinamento, nonché sul comma 13, relativo al riparto delle risorse tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di performance. La riforma, oltre a coordinare la normativa con la modifica che limita al 2017 l’efficacia della vecchia disciplina, sostituisce all'attuale competenza del Ministro della giustizia, sentiti CSM e organo di autogoverno della magistratura tributaria, la competenza diretta di quest’ultimo.

 


Articolo 1, comma 495
(Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)

 

 


495. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli archivi notarili, contenere le spese nonché' mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa nazionale del notariato, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e può essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità »;

b) all'articolo 65, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al primo comma, nonché' la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio centrale. L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2 per cento. Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale. I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114. L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate, nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono altresì stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali »;

c) all'articolo 93-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».


Il comma 495 interviene sulla Legge n. 89 del 1913, concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato.

 

Il comma in esame reca una serie di modifiche alla Legge n. 89 del 1913[24], concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con l'obiettivo di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato.

 

Il comma è articolato nelle lettere a) e b).

 

La lettera a), interviene sul comma 2 dell'articolo 4 della citata Legge n. 89 del 1913.

Il vigente articolo 4 si compone di 2 commi: il comma 1 stabilisce che il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto siano determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti.

Il vigente comma 2 precisa che la tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.

La lettera in esame, pur mantenendo inalterata l'attuale formulazione del comma 2, vi aggiunge la previsione che la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà essere rivista sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai.

 

La lettera b), aggiunge 6 nuovi commi (dopo l'ultimo) all'articolo 65 della citata Legge n. 89 del 1913.

 

Si ricorda che il vigente articolo 65 della legge del 1913 si compone di 3 commi e dispone quanto segue:

Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa.

Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo sigillo.

Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.

 

La lettera in esame aggiunge 6 nuovi commi al predetto articolo 65.

Il nuovo comma 4 prevede che, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui all'introducendo comma 9 (cfr. oltre), il notaio trasmetta in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, ai fini dell'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

Il nuovo comma 5 stabilisce in capo all'Amministrazione degli archivi notarili, l'obbligo di versare, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2%.

Il nuovo comma 6 assegna all'archivio notarile distrettuale il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento.

Il nuovo comma 7 stabilisce che i dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscano l'indice delle parti intervenute negli atti, di cui all'articolo 114.

Il nuovo comma 8 prevede che l'Amministrazione degli archivi notarili provveda alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notatili.

Infine il nuovo comma 9 precisa che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per Digitale, sono determinate, nel rispetto del D. Lgs. n. 82 del 2005[25], le norme di attuazione delle disposizioni riguardanti le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al comma 4, i versamenti di cui ai commi 4 e 5, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali.

 

La norma in esame novella l’articolo 93-ter della legge notarile, relativo al promovimento dell’azione disciplinare nei confronti dei notai. La modifica riguarda gli atti funzionali a tale azione ai quali andrebbe applicato l’art, 8, comma 2, della legge sulla concorrenza e il mercato (legge n. 287 del 1990).

La disposizione richiamata, relativa alle “imprese pubbliche e in monopolio legale”, appare tuttavia irriferibile al procedimento disciplinare notarile.


Articolo 1, commi 496 e 497
(Requisiti per il concorso notarile)

 

 


496. Alla lettera b-bis) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, le parole: « in tre precedenti concorsi » sono sostituite dalle seguenti: « in cinque precedenti concorsi ».

497. All'articolo 5, primo comma, numero 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: « continuativamente dopo la laurea » sono inserite le seguenti: « anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ».


 

 

I due commi riguardano l'accesso al notariato. Il comma 496 interessa coloro che sono stati dichiarati non idonei in precedenti concorsi da notaio, mentre il comma 497 interessa coloro che hanno svolto attività di praticantato.

 

Entrambi i commi in oggetto riguardano i requisiti necessari per l'accesso al notariato, ed entrambi sono stati introdotti dalla Camera dei Deputati.

Il primo dei due commi in oggetto aumenta da 3 a 5 il numero delle dichiarazioni di non idoneità in precedenti concorsi che precludono l’accesso al concorso da notaio.

Il secondo dei due commi in commento interviene sulla legge notarile consentendo l’accesso al notariato anche a colui che, svolta la pratica per 18 mesi, sia stato successivamente cancellato dal registro dei praticanti in conformità al regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali (DPR n. 137/2012).

Si ricorda che il citato regolamento dispone che il certificato di compiuta pratica perda efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato e che in tale caso il competente consiglio territoriale debba provvedere alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti.

 


Articolo 1, comma 498
(Misure per la riqualificazione dei contabili e
degli assistenti informatici e linguistici)

 

 


498. All'articolo 21-quater, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e di ufficiale giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « , di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico »;

b) le parole: « di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) » sono sostituite dalle seguenti: « di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico ».


 

 

Il comma 498 modifica il comma 1 dell'articolo 21-quater del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, come convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, al fine di estendere ad altre figure - oltre quelle di ufficiale giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti - le misure ivi contemplate per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria.

 

Il comma in esame apporta modifiche all'articolo 21-quater, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, come convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.

 

Il citato articolo 21-quater, comma 1, sulle "misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria", autorizza il Ministero della giustizia, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità agli articoli 14 e 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001. Prevede altresì che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al medesimo articolo decorra dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

Fine della disposizione è quello di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso.

 

L'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - Quadriennio 2006/2009 definisce il sistema di classificazione del personale articolandolo per aree, individuate attraverso declaratorie di mansioni, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, utili per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative in funzione del servizio da svolgere. Prescrive che all’interno di ogni singola area funzionale i nuovi profili professionali siano individuati mediante declaratorie che descrivono l’insieme dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica delle mansioni svolte e del livello di professionalità richiesto, nonché l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento e per l’acceso al profilo medesimo. Per ciascun profilo la posizione giuridica è quella di accesso, cui viene riferita la dotazione organica (dotazione organica di area per ciascun profilo). Ogni profilo è articolato in fasce retributive.

L'articolo 16 definisce i profili professionali dell’Amministrazione Giudiziaria: nella prima area è previsto un solo profilo professionale (Ausiliario); nella seconda area sono previsti nove profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno (Conducente di automezzi, Operatore giudiziario, Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi, Assistente giudiziario, Cancelliere, Contabile, Assistente informatico, Assistente linguistico, Ufficiale Giudiziario); nella terza area sono previsti nove profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno (Funzionario giudiziario, Funzionario contabile, Funzionario informatico, Funzionario linguistico, Funzionario UNEP, Funzionario statistico, Funzionario dell’organizzazione, Funzionario bibliotecario, Direttore amministrativo).

 

La disposizione in esame sostituisce:

§  le parole "e di ufficiale giudiziario" con "di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico";

§  le parole "di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)" con "di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico".

Il comma 290 prevede quindi che, al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia sia autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.


Articolo 1, comma 499
(
Distretti del cibo)

 

 


499. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente:

«Art. 13. (Distretti del cibo). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo.

2. Si definiscono distretti del cibo:

a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;

h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché' per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa.

3. Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.

4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito" sono inserite le seguenti: "vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché" ».


 

 

Il comma 499 è volto a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (cd. "legge orientamento") e sostituendo la disciplina vigente dei distretti rurali e agroalimentari di qualità.

 

La norma del comma 499 nasce dall'esigenza di rafforzare il sostegno alle forme organizzative locali e, per questo motivo, sostituisce la disciplina vigente dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, istituendo invece i "distretti del cibo". Essi assorbono i distretti già istituiti dalla disciplina previgente e, per i nuovi, devono soddisfare ulteriori requisiti; il fine, enunciato nel capoverso 1 della disposizione novellata, è di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

 

Nell'avvicinare la produzione dei prodotti al consumo - con riduzione dei tempi di trasporto delle merci e con benefici di integrazione della filiera alimentare - il decreto n. 228/2001 già oggi riconosce, nella prossimità territoriale, un interesse pubblico rilevante, da conseguire mediante il "distretto rurale" e il "distretto agroalimentare di qualità", che le Regioni devono applicare nel programmare le loro politiche di sviluppo; in tale ambito, si individuano forme innovative di collaborazione dell'azienda agricola con le pubbliche amministrazioni[26] al fine di salvaguardare e valorizzare il territorio, promuovendo i processi di tracciabilità finalizzati alla tutela della sicurezza alimentare.

Il decreto incentiva anche le iniziative collettive delle aziende agricole che si prefiggono lo scopo di promuovere la vendita diretta di prodotti di fattoria, di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, di far conoscere la cultura rurale e di promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita. Ne deriva la possibilità di individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti con un riferimento alla stagionalità, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo. Attraverso l’eliminazione dei vari intermediari, si consegue anche il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore ed un risparmio per il consumatore; oltre a garantire l’acquisto di merce fresca e di stagione, si favorisce la conoscenza della cultura rurale e delle piccole produzioni tipiche del territorio.

 

Con il capoverso 2 vengono definite le fattispecie dei distretti del cibo. Sono compresi:

a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;

b) i distretti agroalimentari di qualità quali i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche già riconosciute;

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da un'elevata concentrazione di PMI agricole o agroalimentari, secondo il citato articolo 36 comma 1;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, purché caratterizzati da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari, nonché da almeno una produzione certificata tutelata dalla normativa europea, nazionale e regionale;

e) i sistemi produttivi localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall’interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli[27], e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;

h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui sia stato stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico.

 

Il capoverso 3 stabilisce che sono le Regioni e le Province autonome, attraverso propri provvedimenti, ad individuare i distretti del cibo, secondo le forme giuridiche previste dalla normativa regionale; sulla base dei dati attualmente disponibili esistono oltre 60 distretti già riconosciuti dalle Regioni. Viene quindi istituito - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - il Registro nazionale dei distretti del cibo che raccoglie i distretti riconosciuti dalle Regioni. Secondo la relazione governativa, "l''istituzione e la tenuta del registro non comporta particolari attività, sia sotto il profilo strumentale che sotto quello finanziario, anche in considerazione della consistenza del registro. Il Ministero vi provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e facendo ricorso, per le eventuali attività di natura informatica legate al Registro nazionale e alla sua pubblicazione, alle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio sui pertinenti capitoli dell'informatica di servizio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

Il capoverso 4 prevede che al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto. In proposito, opera già il D.M. n. 1192 dell'8 gennaio 2016 recante i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 66, comma 2, della L. n. 289/02.

 

Gli interventi ivi previsti - che sono attuati con appositi bandi - sono rivolti a imprese, reti di imprese, organismi di produzione, rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari e agevolano programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro, aventi ad oggetto: investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli; investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli; costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.

 

Le modalità per i nuovi interventi saranno fissate - secondo il capoverso 5 - con decreto del MiPAAF, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge proposta.

 

Il capoverso 6 prevede uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse stanziate sono finalizzate ad attivare investimenti privati nei territori coinvolti dai distretti del cibo coerentemente con le finalità e gli obiettivi previsti: esse saranno erogate direttamente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come peraltro già avviene per i distretti di filiera secondo tipologie di intervento già fissate dall'art. 13 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001 (contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell’impresa).

 

Infine, per consentire il pieno sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa agricola, il capoverso 7 chiarisce l'ambito oggettivo di applicabilità del comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001: si prevede, nell'ambito della vendita diretta, la possibilità di vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.

 

Le numerose iniziative collettive di vendita gestite direttamente dai produttori agricoli - sorte per ridurre il divario fra la crescita dei prezzi al consumo a fronte della riduzione dei prezzi alla produzione - hanno infatti trovato un riconoscimento, in deroga alla disciplina generale del commercio, che ha consentito agli imprenditori agricoli di vendere direttamente al dettaglio i propri prodotti. La possibilità di vendita - anche nella forma itinerante - si estende peraltro ai prodotti derivati, ottenuti con la manipolazione o trasformazione dei prodotti sia agricoli che zootecnici. Oltre il tetto di legge alle entrate derivanti dalla vendita diretta, comunque, la vendita dei prodotti rientra nella normale attività commerciale, e non gode più dei benefici previsti per i prodotti agricoli (ad esempio della ridotta aliquota IVA).

 


Articolo 1, comma 500
(Contributo al Milan Center for Food Law and Policy)

 

 


500. Al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite « Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile », nonché' per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia a ospitare la 26° sessione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e in continuità con EXPO 2015 e con la Carta di Milano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore del Milan Center for Food Law and Policy.


 

 

Il comma 500, inserito durante l’esame presso la Camera, autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020, a favore del Milan Center for Food Law and Policy, al fine di potenziare le attività miranti alla realizzazione degli obiettivi che il nostro Paese si è impegnato a conseguire nel quadro dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, nonché per la realizzazione di eventi ed iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura italiana per la 26^ sessione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26/2020), ed in continuità con Expo 2015 e la Carta di Milano.

 

Il Milan Center for Food Law and Policy è un centro di documentazione e studio sulle norme e sulle politiche pubbliche in materia di nutrizione, fondato il 17 febbraio 2014, su impulso di: EXPO Milano 2015, Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano, si è poi costituito in associazione il 19 giugno 2015. Il Milan Center è una struttura informativa che raccoglie, cataloga ed archivia atti pubblici o pubblico-privati in tema di diritto al cibo e partecipa al dibattito sulle tematiche collegate con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con l’Agenda 2030, rendendo il materiale disponibile per studiosi e cittadini. Le attività del Centro consistono: in un Osservatorio permanente su normativa nazionale, europea, internazionale e multilaterale; nell’analisi delle politiche pubbliche e raccolta di best practices ad ogni livello; nella costruzione di un network di istituzioni, università ed enti di formazione e ricerca, associazioni di stakeholder e aziende, terzo settore e volontariato; nella formazione in collaborazione con il network; nell’organizzazione di convegni internazionali e workshop per aree tematiche e produzione editoriale tradizionale e digitale.


Articolo 1, comma 501
(Ulteriori misure a supporto del Made in Italy)

 

 


501. Per il potenziamento delle azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, » sono inserite le seguenti: « nonché' a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 3 milioni di euro per l'anno 2020, ».


 

 

Il comma 501 rifinanzia di 2 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 e di 3 milioni di euro per il 2020 le quote destinate alla promozione del Made in Italy.

 

Il rifinanziamento in oggetto fa riferimento alla quota delle risorse stanziate per l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, da destinare all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero nell’ambito delle azioni relative al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti.

 

Viene di conseguenza ridotto il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto.

 


Articolo 1, commi 502-505
(Disciplina dell'attività di enoturismo)

 

 


502. Con il termine « enoturismo » si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

503. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

504. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica.

505. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504.


 

 

I commi 502-505 - inseriti nel corso dell’esame parlamentare - estendono a coloro che svolgono attività di enoturismo la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento.

 

In particolare, il comma 502 ricomprende nella disciplina relativa all’“enoturismo” tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

 

Il comma 503 prevede che, allo svolgimento dell'attività enoturistica, si applichino le disposizioni fiscali previste dall’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

 

In particolare, l’articolo 5, comma 1 della legge n. 413 del 1991, prevede per i soggetti (non società di capitali) che esercitano attività di agriturismo la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento. L’articolo 5, comma 2, dispone che i soggetti che esercitano l’attività di agriturismo determinano l’IVA riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

Il regime forfetario di determinazione del reddito e dell’IVA ammessa in detrazione è applicato automaticamente per i soggetti che esercitano attività agrituristica. Tuttavia essi possono optare per l’applicazione del regime ordinario con una comunicazione nella dichiarazione IVA: l’opzione, vincolante per un triennio, è valida anche agli effetti delle imposte sul reddito (art. 5, comma 3).

 

Il secondo periodo del comma 503 precisa che il regime forfettario dell’IVA, previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991, si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all’interno di un’azienda agricola, silvicola o ittica (ai sensi dell’art. 295 della direttiva 2006/112/CE).

 

Gli articoli 295-305 della direttiva 2006/112/CE disciplinano il regime IVA forfettario per i produttori agricoli. Ai sensi della citata normativa per «produttore agricolo», si intende il soggetto passivo che svolge la sua attività nell'ambito di un'azienda agricola, silvicola o ittica.

 

Il comma 504 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.

 

Il comma 505 dispone che l'attività enoturistica sia esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati come sopra.

 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 41, comma 11 della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto testo unico sul vino), i consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, anche in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, possono favorire e promuovere attività di promozione dell'enoturismo. Inoltre, l’art. 87 del medesimo testo unico sul vino ha novellato l’articolo 1 della legge n. 268 del 1999, relativa alla disciplina delle «strade del vino», introducendovi tre commi aggiuntivi che prevedono quanto di seguito riportato.

La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le “strade del vino”, non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le “strade del vino”, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP suddette deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle “strade del vino”. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui sopra non si applicano le norme sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

 


Articolo 1, comma 506
(IVA agevolata carne)

 

 


506. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui.


 

 

Il comma 506 prevede l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

 

La misura sarà concretamente disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascuna delle suddette annualità 2018, 2019 e 2020. L’attuazione della misura non potrà comportare un onere (minori entrate) superiore a  20 milioni di euro annui.

 

Tale misura ripropone quanto già previsto, per l’anno 2017, dall’art. 1, comma 45 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che ha disposto le medesime percentuali di compensazione IVA, nel limite di minori entrate per 20 milioni di euro.

 

In attuazione del suddetto art. 1, comma 45 della legge di bilancio 2017 è stato emanato il decreto ministeriale 27 gennaio 2017 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 marzo 2017), il quale ha esteso all’anno 2017 le percentuali di compensazione – di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 - già indicate nel decreto ministeriale 26 gennaio 2016, attuativo della legge di stabilità 2016.

 

L’articolo 1, comma 908, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) aveva infatti previsto, limitatamente al 2016, l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8%, e il D.M. 26 gennaio 2016 aveva quindi fissato, per l'anno 2016, le seguenti percentuali (prorogate poi - come visto - anche per l’anno 2017):

a)    animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: 7,65 per cento;

b)   animali vivi della specie suina: 7,95 per cento.

 

Prima di tale intervento la percentuale di compensazione IVA era stabilita nel limite massimo del 7% per gli animali bovini e del 7,3% per gli animali suini.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 34, comma 1, del D.P.R. 633/1972, sull’istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, istituisce, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto, basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro consorzi (di cui al comma 2, lettera c) del medesimo art. 34) che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli con volume d’affari al di sotto di 7000 euro annui e i cessionari e committenti (comma 6, primo e secondo periodo dello stesso art. 34).


Articolo 1, commi 507-510
(Interventi per il settore avicolo)

 

 


507. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, per le seguenti finalità:

a) interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

b) rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria.

508. Il Fondo di cui al comma 507 è finanziato, per la finalità di cui alla lettera a), mediante riduzione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499; per la finalità di cui alla lettera b), nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

509. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.

510. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le parole: « e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi » sono sostituite dalle seguenti: « e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50 ».


 

 

I commi 507-510 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019. La disposizione rimanda all'adozione della normazione secondaria in ordine all'utilizzo del predetto Fondo. Infine, si estende la portata dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole.

 

Le disposizioni in commento, introdotte al Senato, prevedono che, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia istituito il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo verrà impiegato per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, mediante interventi a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione dell'influenza aviaria. Tali interventi sono previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (che prevede per le imprese agricole che abbiano subito danni di una certa entità taluni benefici, quali contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali) nonché per il rafforzamento del relativo sistema di sorveglianza e prevenzione (comma 507).

Il suddetto Fondo è finalizzato, per 5 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019, a realizzare gli interventi compensativi di cui sopra, e per 10 milioni di euro per il 2018 a rafforzare il sistema di sorveglianza e prevenzione dell’influenza aviaria. La relativa copertura finanziaria viene rinvenuta in parte (5 milioni di euro per l’anno 2018) tramite riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4 della legge n. 499 del 1999 (relativa al finanziamento delle attività di competenza del MIPAAF); in parte – come rileva la relazione tecnica - (5 milioni di euro per l’anno 2019) per mezzo della riduzione del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del MIPAAF e, in ultima parte (10 milioni di euro per l’anno 2018), mediante riduzione delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (comma 508).

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, saranno definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio (comma 509).

Infine, con una novella all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 9 del 2010, è modificata la disposizione secondo cui i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole a carattere commerciale e talune a carattere non commerciale: l'oggetto dell'anagrafe in questione non saranno più – oltre a tutte le aziende avicole a carattere commerciale - le aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi, bensì le aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50 (comma 510).

 


Articolo 1, comma 511
(Apicoltura in aree montane)

 

 


511. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.


 

 

Il comma 511 esclude dalla base imponibile IRPEF i proventi di determinate attività apicolturali.

 

La disposizione in esame, introdotta al Senato, prevede che, al fine di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e di integrazione del reddito nelle aree montane, non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani.


Articolo 1, commi 512 e 513
(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e interventi infrastrutturali - Risorse dei Patti per lo sviluppo)

 

 


512. Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette « vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

513. Agli interventi di cui al comma 512 non si applica l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.


 

 

I commi 512 e 513 dettano disposizioni in materia di finanziamento degli interventi per prevenire e  contrastare il rischio idrogeologico, al fine di far confluire nella contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari delegati, le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo con gli Enti territoriali per opere di mitigazione del rischio idrogeologico e interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne ed ai presidi di protezione civile.

 

I commi in esame dettano disposizioni concernenti il finanziamento degli interventi volti a prevenire e a contrastare il rischio idrogeologico, al fine di far confluire nella contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo con gli Enti territoriali al finanziamento - mediante apposite delibere del CIPE - degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne ed ai presidi di protezione civile (vie di fuga).

Si prevede che i Presidenti delle regioni, in qualità di commissari straordinari, assicurino l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

Tale norma ha disciplinato il subentro dei Presidenti delle regioni - relativamente al territorio di competenza - nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

Si rammenta che il citato comma 240 della legge n. 191 del 2009 ha previsto: che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, fossero destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente, sentiti le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile; che le risorse in questione potessero essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale

 

Si dispone, al comma 513, che ai predetti interventi previsti dai Patti per lo sviluppo con gli enti non si applica il secondo periodo dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133: tale disposizione prevede che gli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse degli accordi di programma sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 7 richiamato prevede, a partire dalla programmazione 2015, che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Il secondo periodo della norma - qui oggetto di deroga - dispone che gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al terzo periodo, si dispone poi che le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

 

Per  l'analisi e la mappatura dei territori, in relazione al rischio idrogeologico in Italia, si veda il relativo rapporto dell'Ispra.

 

Elementi sui cantieri in corso possono essere reperite sul sito della missione Italia Sicura. Nonché sul Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (RenDis) sul sito dell'Ispra.

 


Articolo 1, comma 514
(Accise sulla birra)

 

 


514. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato.


 

 

Il comma 514 riduce l’aliquota di accisa sulla birra a 3,00 euro per ettolitro e per grado-Plato, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

L’andamento dell’accisa sulla birra negli ultimi anni

Il decreto-legge n. 91 del 2013 e il decreto-legge n. 104 del 2013 avevano disposto successivi aumenti delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico. Inoltre l'articolo 15, comma 1, lettere e-bis) ed e-ter) del D.L. n. 91 del 2013, con finalità di copertura, aveva stabilito un ulteriore incremento delle aliquote di accisa sui prodotti alcolici. Di conseguenza, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 23 dicembre 2013 sono stati disposti ulteriori aumenti: in particolare, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2017 la misura dell’accisa sulla birra è stata pari a euro 3,04 per ettolitro e per grado-Plato.

Successivamente la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 48 della legge n. 232 del 2016) ha ridotto l'accisa sulla birra dal 1° gennaio 2017, rideterminandola da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato.

 

Con la norma in esame la predetta misura è ulteriormente ridotta da 3,02 a 3,00 euro per ettolitro e grado-plato, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

 


Articolo 1, comma 515
(Equiparazione ai coltivatori diretti
degli imprenditori agricoli professionali)

 

 


515. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ».


 

 

Il comma 515 equipara al coltivatore diretto l’imprenditore agricolo professionale, relativamente alle norme previste dalla legge n. 203 del 1982 in materia di contratti agrari.

 

Tale disposizione, introdotta alla Camera, prevede che, a tale fine, l’imprenditore agricolo professionale debba essere iscritto alla previdenza agricola.

 

La legge n. 203 del 1982 è composta di 63 articoli più due articoli aggiuntivi (l’art. 4-bis in materia di diritto di prelazione in caso di nuovo affitto e l’art. 35-bis in materia di scorte), ed è suddivisa in 3 titoli.

Il Titolo I (artt. 1-24) reca disposizioni integrative e modificative dell’affitto dei fondi rustici. Esso è, a sua volta, suddiviso in 4 capi: il Capo I (artt. 1-7) è relativo alla durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto; il Capo II (artt. 8-15) concerne le modifiche della disciplina sulla determinazione dell’equo canone; il Capo III (artt. 16-21) reca altre disposizioni per l’affitto a coltivatore diretto; il Capo IV (artt. 22-24) prevede norme sull’affitto a conduttore non coltivatore diretto.

Il Titolo II (artt. 25-38) disciplina la conversione in affitto dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e di soccida.

Il Titolo III (artt. 39-63) reca norme generali e finali.

 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 318 del 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, in materia di tabella per l’equo canone  e dell’articolo 62, sulla revisione degli estimi catastali e sulle relative imposte sui terreni. Altre sentenze della Corte hanno inciso sugli articoli 14, 15, 17, 25, 30 (in questo caso dichiarandolo interamente illegittimo) e 34. 


Articolo 1, commi 516-525
(Piano nazionale degli interventi nel settore idrico)

 

 


516. Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione « acquedotti » e sezione « invasi ». Il Piano nazionale può essere approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi effettuati, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da realizzare per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche.

517. Ai fini della definizione della sezione « acquedotti » della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti per ciascun settore nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori, trasmette ai Ministri indicati al comma 516 l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica; b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili. Gli enti di gestione d'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.

518. Ai fini della definizione della sezione « invasi » della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, tenuto conto dei seguenti obiettivi prioritari: a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico. A tali fini, le Autorità di bacino distrettuali, i gestori delle opere e i concessionari di derivazione trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni e i documenti necessari. L'inserimento degli interventi nell'elenco di cui al primo periodo comporta l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione esistenti; il finanziamento dell'opera è subordinato all'aggiornamento ovvero all'adozione della pianificazione d'emergenza. Gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.

519. Gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni « acquedotti » e « invasi » del Piano nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 516, adeguano i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale.

520. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi e sostiene gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione « acquedotti » per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi. Le funzioni attribuite alla medesima Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dai commi da 516 a 525 sono esercitate con i poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. La dotazione organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali può essere adeguata ai compiti previsti dal presente comma con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle disponibilità del bilancio della Cassa medesima.

521. Gli interventi contenuti nel Piano nazionale di cui al comma 516 sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli interventi compresi nel Piano nazionale di cui al comma 516 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

522. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

523. Nelle more della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è adottato un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Il contenuto del piano straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 516. Gli interventi previsti nel piano straordinario sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per la realizzazione del piano straordinario è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

524. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 516 a 525 è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come « Piano invasi » o « Piano acquedotti » sulla base della sezione di appartenenza. Ciascun intervento del Piano nazionale è identificato dal codice unico di progetto.

525. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alla sezione « invasi » del Piano nazionale di cui al comma 516 e al piano straordinario di cui al comma 523, e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, con riferimento alla sezione « acquedotti » del Piano nazionale di cui al comma 516, segnalano i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e propongono gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nomina un commissario ad acta, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento. Gli oneri per i compensi dei commissari ad acta sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi.


 

 

I commi 516-525 prevedono - per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche - l’adozione, con apposito D.P.C.M., di un Piano nazionale di interventi nel settore idrico, da aggiornare ogni due anni e articolato in due sezioni: la sezione “invasi” e la sezione “acquedotti” (comma 516). Sono altresì disciplinate le modalità per la definizione delle due sezioni del Piano (relative ad acquedotti e invasi) nonché gli obiettivi che tali sezioni devono perseguire (commi 517-518) e l’adeguamento degli strumenti di pianificazione e di programmazione ai contenuti del Piano nazionale (comma 519). Gli interventi contenuti nel Piano nazionale sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 521).

Nelle more della definizione del Piano nazionale viene prevista l’adozione (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, alla cui realizzazione è destinata una spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 (comma 523).

Sono altresì disciplinati il monitoraggio degli interventi (comma 524) e le procedure da seguire nei casi di inadempienza e di inerzia da parte dei soggetti attuatori (comma 525).

Ulteriori disposizioni riguardano le funzioni attribuite all’ARERA (comma 520), la disciplina del Fondo di garanzia delle opere idriche (comma 522)    .

 

Il piano nazionale degli interventi (comma 516)

Il comma 516 prevede - per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche - l’adozione di un Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: la sezione “invasi” e la sezione “acquedotti”

Termini e modalità per l’adozione del Piano

Il piano in questione deve essere adottato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con apposito D.P.C.M.:

- su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e dell'economia e delle finanze;

- sentita l'ARERA;

Il comma 528 della legge in esame attribuisce all’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti e, in conseguenza dell’ampliamento delle competenze, l’Autorità assume la denominazione di “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA).

- previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

 

Il Piano può essere approvato anche per stralci, con uno o più D.P.C.M.

Aggiornamento del Piano

Il Piano è di norma aggiornato ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi effettuati, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva, da realizzare per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche.

L’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) disciplina i livelli della progettazione, stabilendo, tra l’altro, che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. Lo stesso articolo disciplina (ai commi 6 e 7) i contenuti della progettazione definitiva ed esecutiva.

Lo stesso articolo demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei beni e delle attività culturali, la definizione dettagliata dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Nelle more dell’emanazione di tale decreto (a tutt’oggi non ancora adottato) si applicano le disposizioni del D.P.R. 207/2010 (regolamento di attuazione del previgente Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 163/2006).

 

Le sezioni “acquedotti” e “invasi” del Piano (commi 517-518)

I commi 517 e 518 disciplinano le modalità per la definizione delle due sezioni del Piano (relative ad acquedotti e invasi) nonché gli obiettivi che tali sezioni devono perseguire.

La sezione “acquedotti” (comma 517)

Ai fini della definizione della sezione “acquedotti”, il comma 517 prevede che l’ARERA - sentiti le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti per ciascun settore nonché del monitoraggio sull'attuazione dei piani economici finanziari dei gestori - trasmette ai Ministri competenti all’adozione del Piano (cioè quelli indicati al comma 516) l'elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione.

L’individuazione degli interventi deve essere finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:

a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica;

b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;

c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili.

 

Il comma 517 prevede altresì che eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari, richiesti dall’ARERA, siano trasmessi dagli enti di gestione d’ambito e dagli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi entro 60 giorni dalla richiesta stessa.

La sezione “invasi” (comma 518)

Ai fini della definizione della sezione “invasi”, il comma 518 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) definisce l'elenco degli interventi necessari e urgenti, con indicazione specifica delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, tenuto conto dei seguenti obiettivi prioritari:

a) completamento di interventi riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiute;

b) recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle grandi dighe e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico.

 

Per consentire la definizione dell’elenco degli interventi viene previsto che le Autorità di bacino distrettuali, i gestori delle opere e i concessionari di derivazione provvedono alla trasmissione al MIT, entro 60 dall’entrata in vigore della legge (quindi entro il 2 marzo 2018), delle informazioni e dei documenti necessari.

 

L'inserimento degli interventi nella sezione comporta l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione esistenti; il finanziamento dell'opera è subordinato all'aggiornamento ovvero all'adozione della pianificazione d'emergenza.

 

Il comma 518 prevede altresì che eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari, richiesti dal MIT, siano trasmessi dagli enti di governo dell’ambito e dagli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi entro 60 giorni dalla richiesta stessa.

 

Adeguamento degli strumenti di pianificazione e di programmazione (comma 519)

Il comma 519 disciplina l’adeguamento degli strumenti di pianificazione e di programmazione, in coerenza con le misure previste dal Piano nazionale, da parte degli enti di governo dell'ambito e degli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni “acquedotti” e “invasi” del medesimo Piano.

Tale adeguamento dovrà essere operato dai soggetti citati entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.P.C.M. di adozione del Piano.

 

Funzioni attribuite all’ARERA (comma 520)

Il comma 520 attribuisce all’ARERA (che a tal fine può avvalersi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali) il compito di monitorare l’andamento dell’attuazione degli interventi e sostenere gli enti di governo dell’ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione “acquedotti” per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

Le funzioni attribuite all’ARERA dai commi da 516 a 525 sono esercitate con i poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

La dotazione organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) può essere adeguata ai compiti previsti dal comma in esame con decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 670, della L. 208/2015, nei limiti delle disponibilità del bilancio della Cassa medesima.

Il comma 670 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in un ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (oggi ARERA). Lo stesso comma ha previsto, tra l’altro, l’emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per l’approvazione dello statuto, per la definizione della dotazione organica dell'ente in misura non superiore a sessanta unità e per i necessari adeguamenti del regolamento di organizzazione e funzionamento.

In attuazione di tale norma sono stati emanati il D.M. 1° giugno 2016 (recante “Approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali”) e il D.M. 22 febbraio 2017 (“Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)”).

 

Finanziamento del Piano (comma 521)

Il comma 521 dispone che gli interventi contenuti nel Piano nazionale sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene altresì stabilito che i medesimi interventi possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia delle opere idriche istituito dall’art. 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale).

Per la disciplina relativa al Fondo di garanzia si rinvia al paragrafo seguente.

 

Disciplina del Fondo di garanzia delle opere idriche (comma 522)

Il comma 522 integra la disciplina del Fondo di garanzia delle opere idriche recata dall’art. 58 del “collegato ambientale” (L. 221/2015).

Le nuove disposizioni (introdotte alla fine del comma 1 del citato art. 58) stabiliscono che gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale decreto dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi del comma dell’art. 58 in questione, dovrà definire (tra l’altro) gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di garanzia.

Si prevede inoltre l’inserimento della garanzia dello Stato nell’elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con l'art. 31 della legge di contabilità pubblica (Legge n. 196/2009), secondo cui in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

 

Si ricorda che l’art. 58 della L. 221/2015 ha istituito, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo,

Lo stesso articolo ha previsto, tra l’altro, al comma 2, l’emanazione di un apposito D.P.C.M. per la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo (con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili), nonché degli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei princìpi e dei criteri contenuti nel decreto.

Lo stesso comma 2 ha precisato che i citati criteri sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

 

Piano straordinario per gli interventi urgenti(comma 523)

Il comma 523 prevede che, nelle more della definizione del Piano nazionale, venga adottato un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti. Lo stesso comma precisa che il contenuto del piano straordinario confluisce nel Piano nazionale.

Le opere del piano straordinario

Il piano straordinario è finalizzato alla realizzazione degli interventi urgenti:

- in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva;

- riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili.

Le modalità di emanazione del piano straordinario

Il comma in esame prevede che il piano straordinario sia adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le modalità di realizzazione degli interventi

Gli interventi previsti nel piano straordinario sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il MIT.

Viene inoltre concessa ai soggetti realizzatori la facoltà di avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica.

Lo stanziamento per la realizzazione del piano straordinario

Per la realizzazione del piano straordinario è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro (50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022).

Si ricorda che il tema dell’emergenza idrica e delle misure necessarie per affrontarla è stato oggetto di una apposita indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera nella riunione del 12 luglio 2017 e conclusasi, con l’approvazione di un documento conclusivo, nella seduta del 20 dicembre 2017.

Nell’ambito di tale indagine, nel corso dell’audizione del 18 luglio 2017, il Direttore generale dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) ha ricordato che “l'ANBI ha presentato, tramite i suoi Consorzi, un Piano ventennale per le opere pubbliche che richiede per l'intero periodo 20 miliardi di euro” e che, per l'immediato, sono stati presentati “218 progetti, diffusi in tutto il Paese – manca soltanto la Valle d'Aosta – che valgono 3 miliardi e 30 milioni di euro, sostanzialmente pari ai danni di quest'anno”. Nella stessa audizione è stato consegnato un documento di presentazione del Piano nazionale degli invasi.

 

Monitoraggio degli interventi (comma 524)

In base al comma 524, il monitoraggio di tutti gli interventi è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche” (BDAP) ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

Gli interventi sono classificati come “Piano invasi” o “Piano acquedotti” (sulla base della sezione di appartenenza) e sono identificati dal codice unico di progetto (CUP).

Si ricorda che il citato decreto legislativo 229/2011 ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «Banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP). L’art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Relativamente al CUP (introdotto dall’art. 11 della L. 3/2003), si ricorda che esso è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

 

Casi di inadempienza e di inerzia da parte dei soggetti attuatori (comma 525)

Il comma 525 prevede che i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, siano segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati. Ai medesimi soggetti devono essere comunicate anche le proposte degli interventi correttivi da adottare per il ripristino.

Tali segnalazioni e proposte devono essere inoltrate:

- dal MIT, con riferimento alla sezione “invasi” del Piano nazionale e al piano straordinario;

- dall’ARERA, con riferimento alla sezione “acquedotti” del Piano nazionale.

 

Lo stesso comma dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine (su proposta del MIT, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole), nomina un commissario ad acta, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento.

Gli oneri per i compensi dei commissari ad acta sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi.

 


Articolo 1, comma 526
(Incentivi per funzioni tecniche)

 

 


526. All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture ».


 

 

Il comma 526 è volto a specificare, aggiungendo il comma 5-bis all’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche come indicate nel medesimo art. 113 fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

 

La norma è volta a specificare, aggiungendo il comma 5-bis all’articolo 113, del Codice dei contratti pubblici (D.L.gs. n. 50 del 2016) che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche come indicate nel medesimo art. 113 fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

 

Si ricorda a proposito che, mentre il comma 2 dell’art. 113 del Codice prevede un apposito fondo con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per determinate attività (programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti), il comma 1 del medesimo art. 113 prevede che gli oneri finanziari relativi a spese inerenti la realizzazione di lavori pubblici (progettazione, direzione dei lavori o dell’esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e amministrativi, verifiche di conformità, collaudo statico, studi e ricerche connessi, progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del d.lgs. 81/2008) devono essere ricompresi negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori e negli stati di previsione della spesa dei bilanci delle stazioni appaltanti.

In merito per approfondire la tematica relativa al computo della spesa per il personale della PA per tali incentivi, si rinvia a due recenti pronunce della Corte dei Conti, la Deliberazione n. 58/2017 della sezione ligure e la deliberazione 7/17 della sezione autonomie.

 


Articolo 1, commi 527-530
(
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)

 

 


527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, con i medesimi poteri e nel quadro dei princìpi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

n) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.

528. La denominazione « Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico » è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione « Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.

529. All'onere derivante dal funzionamento dell'ARERA, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 527, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In ragione delle nuove competenze attribuite all'ARERA ai sensi del comma 527, la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con l'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

530. Dall'attuazione dei commi da 527 a 529 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.


 

 

I commi 527-530 attribuiscono all’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, espressamente incluso tra i servizi a rete. In conseguenza dell’ampliamento delle competenze, l’Autorità assume la denominazione di Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA).

 

Le disposizioni in esame riprendono il contenuto dell’art. 16 dello schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 308), recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, in attuazione della delega conferita al Governo dagli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ("Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche").

Il decreto legislativo non ha completato il suo iter in quanto dopo l'espressione dei pareri parlamentari è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di delega nella parte in cui, incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedeva che i decreti attuativi fossero adottati sulla base del parere della Conferenza Stato-regioni, anziché dell'intesa.

 

 

Funzioni attribuite all’ARERA (comma 527)

 

L'attribuzione all'ARERA di ampi poteri di regolazione e controllo in materia di rifiuti è volto, secondo quanto esplicitato dalla norma, al perseguimento dei seguenti obiettivi: migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati; garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee, sull’intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione; armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse.

Rispetto a quanto prevedeva il citato articolo 16 dell’A.G. 308, inoltre, è esplicitata l’ulteriore finalità volta a garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi europei e superare le procedure di infrazione avviate nell’ambito dei rifiuti.

Si ricorda che il 17 maggio 2017 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue per la mancata bonifica o chiusura di 44 discariche che costituiscono un grave rischio per la salute umana e per l'ambiente. La decisione si riferisce alla procedura di infrazione motivata dalla violazione della direttiva europea sulle discariche (Direttiva 1999/31/CE), che imponeva agli Stati membri di bonificare entro il 16 luglio 2009 le discariche già autorizzate o in funzione prima del 16 luglio 2001 o di chiuderle. Per approfondimenti, si rinvia alla nota n. 110.

 

Sono attribuite all'ARERA le funzioni in materia di:

§  emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, valutazione dei costi delle prestazioni per area geografica e per categorie di utenti, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza ed economicità delle gestioni;

§  definizione dei livelli di qualità dei servizi e vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi;

§  diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza;

§  tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami e segnalazioni presentati dagli stessi (come singoli o attraverso associazioni di consumatori);

§  definizione di schemi tipo dei contratti di servizio che regolano (ai sensi dell’art 203 del decreto-legislativo n.152 del 2006) i rapporti tra le Autorità d’ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato dei rifiuti;

§  definizione e aggiornamento della metodologia per la determinazione delle tariffe volte alla determinazione del corrispettivo del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che deve tener conto dell’esigenza di assicurare la copertura dei costi efficienti (sia quelli gestionali, sia quelli fissi collegati agli investimenti, anche in termini di remunerazione del capitale), sulla base del principio secondo cui “chi inquina paga”;

§  fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

§  approvazione delle tariffe proposte dall’ente di governo d’ambito per il servizio integrato e dai singoli gestori degli impianti di trattamento;

§  verifica della corretta redazione dei piani di ambito;

§  formulazione di proposte relative alle attività che devono essere assoggettate a concessione o autorizzazione;

§  formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

§  predisposizione di una relazione annuale al Parlamento.

 

La norma precisa che le predette funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481 del 1995 con la quale è stata prevista l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

 

Le funzioni di vigilanza sulla gestione dei rifiuti sono state, in origine, affidate all'Osservatorio nazionale sui rifiuti dall'art. 2, comma 29-bis, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. Quest’ultimo ha inserito nel decreto legislativo n. 152 del 2006 un apposito articolo 206-bis, con il quale si attribuivano all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, tra l'altro, i seguenti compiti: vigilare sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; verificare i costi di gestione e i livelli di qualità dei servizi erogati; predisporre criteri di azione per migliorare efficienza e qualità nella gestione dei rifiuti. L'istituzione dell'Osservatorio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare era finalizzata a garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia di gestione dei rifiuti), con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Il citato art. 206-bis è stato recentemente modificato dall'art. 29 della legge n. 221 del 2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, cd. collegato ambientale), il quale ha, tra l'altro, trasferito le funzioni dell'Osservatorio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali funzioni sono state contestualmente ampliate, includendovi le seguenti attività:

§  l'elaborazione di parametri per l'individuazione dei costi standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

§  l'elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio tra le autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato dei rifiuti;

§  la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.

Il richiamato art. 206-bis era oggetto di abrogazione da parte dell'art. 38 del citato schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 308), in conseguenza dell'attribuzione all'ARERA delle nuove funzioni.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art.1, comma 667, della legge 147/13 (legge di stabilità 2014), come modificato dall’art. 42, co. 1, della legge 221/15, è stato  emanato dal Ministero dell’ambiente il D.M. 20 aprile 2017, che disciplina i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. 

 

L’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) è stata istituita ai sensi della legge n. 481 del 1995, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità".

Con l’art. 21, comma 19, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono state trasferite all'AEEGSI le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, già attribuite alla soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, istituita dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo n. 152 del 2006 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico (all'Agenzia erano state trasferite le funzioni della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, prevista dall'art. 161 dello stesso decreto legislativo n. 152). L’individuazione delle funzioni trasferite all'AEEGSI è stata successivamente operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, in conformità a quanto previsto, dallo stesso art. 21, comma 19, il quale specifica, altresì, che l'Autorità esercita le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici con i medesimi poteri ad essa attribuiti dalla legge n. 481 del 1995.

 

Le disposizioni in esame non sono coordinate con l’articolo 206-bis del d.lgs. 152/2006, che disciplina le funzioni in materia di vigilanza sul settore dei rifiuti. 

 

 

 

Composizione dell’ARERA (comma 528)

 

La composizione dell’Autorità risulta stabilita in cinque membri, compreso il Presidente, nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la norma prevede la soppressione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del D.L. 201/2011, che ha ridotto i membri da cinque a tre, compreso il Presidente. Il numero di cinque membri era stato previsto dall’art. 1, comma 15, della legge 239/04, che non viene abrogato dalla norma in esame.

L’articolo 16 dell’A.G. 308 non recava disposizioni in ordine alla composizione dell’Autorità.

Si segnala che i commi 7 e 8 della legge 481/95 prevedono che ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità sia organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, disponendo inoltre in merito ai criteri per il conferimento di tali incarichi e alla loro durata; successivamente, con l’art. 22, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del D.L. 90/14, sono state previste ulteriori disposizioni in merito alla razionalizzazione delle Autorità indipendenti.

 

Oneri derivanti dall’attribuzione delle nuove funzioni
(commi 529 e 530)

 

Si prevede che agli oneri derivanti dallo svolgimento delle nuove attribuzioni di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti si provveda mediante l’assegnazione all'ARERA di un contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, che è versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti.

Un’analoga disposizione è stata prevista dal comma 19-bis dell’art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale - a copertura finanziaria delle nuove competenze regolatorie e di controllo dei servizi idrici attribuite all'AEEGSI dal comma 19 - ha disposto l'assegnazione, all'Autorità stessa, di un contributo di importo non superiore all'1 per mille dei  ricavi dell'ultimo esercizio, a carico dei soggetti esercenti i servizi idrici, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che hanno fissato l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dei servizi di pubblica utilità in una misura non superiore all'1 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato).

 

In particolare, il comma 529 prevede inoltre, rispetto all’art. 16 dell’A.G. 308, un incremento della pianta organica, in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

In particolare, la pianta organica dell'Autorità viene incrementata di 25 unità di ruolo, di cui almeno il 50 per cento delle unità è individuato utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della disposizione relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico[28].

Sulle procedure per il reclutamento del personale necessario, rileva quanto espressamente osservato dall’Autorità per le l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico nel documento del 14 luglio 2016, per cui risulta opportuno “un adeguato contingente di personale stabile, con idonea professionalità e specifiche esperienze in questo settore, ovviamente da reclutarsi secondo collaudate procedure selettive pubbliche, peraltro da gestirsi, come quelle attuali, con il coinvolgimento delle altre Autorità amministrative indipendenti, come previsto dall’articolo 22, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90”.

Il comma in esame prevede che il reclutamento delle venticinque unità è coerente con quanto dispone con il comma 4 dell’art. 22 del D.L. 90/14, che  prevede che le procedure concorsuali per il reclutamento di personale sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra le previste Autorità, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo.

Il citato comma 4 dell’articolo 22 del D.L. 90/2014 dispone che sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge) e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al comma in esame e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

 

Da ultimo, il comma 530 prevede che dall'attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

 


Articolo 1, comma 531
(Tributo speciale deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi)

 

 


531. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani »; al secondo periodo le parole: « Il gettito » sono sostituite dalle seguenti: « La restante quota del gettito »;

b) al comma 30, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita ».


 

 

Il comma 531 prevede di destinare una quota parte del gettito proveniente dal tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, dovuto alle regioni, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell’impianto; ciò, per la realizzazione di un serie di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell’impianto, la tutela igienico sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all’impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani.

 

Il comma in esame, modificando il comma 27 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), prevede di destinare una quota parte del gettito proveniente dal tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, dovuto alle regioni, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell’impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell’impianto; la tutela igienico sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all’impianto; lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani (lettera a).

La norma prevede, altresì, con una modifica al comma 30 del citato articolo 3, che nella legge regionale - ove si stabiliscono le modalità di versamento del tributo e la presentazione della dichiarazione del gestore contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati - siano previste anche le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al citato comma 27 dell’art. 3 della legge 549/95, sulla base dei seguenti criteri generali:

Ø  caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati

Ø   superficie dei comuni interessati

Ø   popolazione residente nell’area interessata e sistema di viabilità asservita al riguardo.


Articolo 1, commi 532-535
(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali)

 

 


532. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

533. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

534. Al fine di consentire all'Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale e del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano,Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, così ripartito: 6,5 milioni di euro all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e 500.000 euro all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale.

535. Al personale delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal medesimo articolo 63, comma 4, continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale del comparto delle funzioni centrali, il trattamento giuridico ed economico del contratto collettivo nazionale del comparto regioni ed autonomie locali.


 

 

I commi destinano risorse per lo svolgimento delle funzioni delle Autorità di bacino distrettuali e per l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nonché autorizzano l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale ad assumere personale e prorogano l’applicazione del contratto collettivo nazionale regioni enti locali a favore del personale delle autorità di bacino distrettuali.

 

In particolare, il comma 532 prevede un incremento di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 delle risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il corretto funzionamento dei loro organi.

Nello stato di previsione del MATTM, nel programma 18.12 “Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche”, sono presenti finanziamenti in conto competenza per le Autorità di bacino, pari a 32,7 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

Gli articoli 63 e 64 del cd. Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06), sostituiti integralmente dall’art. 51 della legge 221/15 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), disciplinano l’istituzione e le funzioni delle sette Autorità di bacino distrettuale: Po, Alpi Orientali, Appennino Settentrionale, Appennino Centrale, Appennino Meridionale, Sicilia e Sardegna, con competenze relative alla pianificazione. Il Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale. Il D.M. 25 ottobre 2016 ha disciplinato l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuale, del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, con esclusione dei distretti della Sardegna e della Sicilia; tuttavia, fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato art. 63, comma 4, le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del D.M. 25 ottobre 2016, funzioni di autorità di bacino, sono esercitate dai segretari generali delle Autorità di bacino, che si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del D.M. 25 ottobre 2016, funzioni di Autorità di bacino. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti.

Il comma 533 autorizza, per l’anno 2018, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui, al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (l’art. 7 disciplina le funzioni assegnate a Roma capitale in materia di beni ambientali e fluviali), con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

L’art. 9, comma 36 del D.L. 78/10 prevede, per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 534 prevede l’assegnazione di uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al fine di consentire all’ Autorità di bacino nazionale del fiume Liri Garigliano e Volturno, all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale, e del Fiume Po  di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre, nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico.

Viene specificata la ripartizione dello stanziamento di 7 milioni di euro ivi previsto, destinato, per 6,5 milioni di euro, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, e, per un importo di 500.000 euro, all’Autorità di distretto dell’Appennino meridionale.

L’art. 63, comma 11, stabilisce, salvaguardando le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62, che le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.

 Il comma 535 proroga l’applicazione - nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Centrali[29] - del trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni ''Enti locali', a favore del personale delle Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 152/2006 (vedi supra), a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il D.P.C.M., previsto dall'articolo 63, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

L’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino del personale necessario al loro funzionamento è stato disciplinato dal DM del Ministero dell'ambiente 25 ottobre 2016. In particolare, l’articolo 8 dispone che il personale del ruolo delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 è inquadrato nel ruolo dell'Autorità di bacino territorialmente corrispondente, la quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro. Il personale mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e il proprio stato giuridico ed economico sulla base dei criteri di equiparazione fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015. Al personale dell'Autorità di bacino si applica il C.C.N.L. relativo al comparto degli enti pubblici non economici nazionali.


Articolo 1, comma 536
(Fondo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi)

 

 


536. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a finanziare le spese necessarie peri predetti interventi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. E' comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi. Gli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma.


 

 

Il comma 536 prevede l’istituzione di un fondo, presso il Ministero dell’ambiente, per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

 

 

Il comma 536 prevede l’istituzione di un fondo, presso il Ministero dell’ambiente, volto a finanziare, nelle situazioni che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane.

La norma, nel qualificare gli interventi finanziabili dal fondo in questione, fa riferimento all’art. 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vale a dire agli interventi che le autorità competenti devono adottare nelle situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica oppure di una pratica non più in atto o di un'attività lavorativa che non sia più in atto.

In tali casi l’art. 126-bis prevede che l’autorità competente adotti i provvedimenti opportuni e, in particolare, quelli concernenti:

a)    la delimitazione dell'area interessata;

b)   l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni;

c)    l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione;

d)   la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione.

 

La definizione di “sorgente orfana” è contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che viene richiamato dal comma in esame. In base a tale definizione è orfana una sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del D.Lgs. 230/1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato o senza che il destinatario sia stato informato.

 

La dotazione del fondo, sempre in base al comma 1, è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

 

Lo stesso comma stabilisce che è comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso il responsabile, cioè nei confronti di chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l’attuazione degli interventi. Viene altresì disposto che gli importi derivanti dall’esercizio del diritto di rivalsa sono versati su un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo.

Si richiama, in proposito, quanto argomentato dal TAR Lombardia nella recente sentenza 13 giugno 2017, n. 1326, ove si legge che le norme di cui agli artt. 242 e segg. del d.lgs. n. 152/2006 (ove è contenuta la disciplina della bonifica dei siti contaminati) “vanno interpretate nel senso che l'obbligo di adottare le misure dirette a fronteggiare la situazione di inquinamento incombe su colui che di tale situazione sia responsabile per avervi dato causa (cfr. Corte di Giustizia sentenza 4 marzo 2015, n. C-534/15, Fipa Group). La fonte dell'obbligo di procedere alla messa in sicurezza e all'eventuale bonifica del sito inquinato si identifica, cioè, nella responsabilità dell'autore dell'inquinamento, che quindi va puntualmente e precisamente individuato da parte dell’Autorità amministrativa, sulla base di un rigoroso accertamento (Tar Milano sez. IV 13 ottobre 2016, n. 1860; Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2016, n. 1509). Nell'ipotesi di mancata individuazione del responsabile … le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dall'Amministrazione competente (art. 250), che potrà poi rivalersi sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (art. 253) (cfr. Cons. Stato sez. V 9 luglio 2015 n. 3449; Ad. Plen. n. 21/2013)”.

Si ricorda che l’art. 253, comma 3, del d.lgs. 152/2006 dispone che il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

 

Ai fini di una valutazione della portata della norma, appare opportuno dare conto della recente evoluzione normativa in materia di rifiuti radioattivi.

Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, si è provveduto al recepimento della direttiva 2011/70/Euratom, istitutiva di un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tra le principali novità introdotte dal testo vi è la previsione di un Programma nazionale, che avrebbe dovuto essere definito entro il 31 dicembre 2014, per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. La mancata approvazione del Programma e la sua mancata trasmissione all'UE ha comportato l'avvio della procedura d'infrazione n. 2016/2027.

Nel giugno scorso i Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico hanno predisposto una bozza di programma nazionale e, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2017, è stato comunicato l’avvio della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del programma nazionale medesimo.

Nella bozza di tale programma viene ricordato che tra gli obiettivi perseguiti vi è il conferimento, presso il Deposito Nazionale previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 31/2010 (a tutt’oggi non ancora localizzato), dei rifiuti radioattivi generati nel territorio nazionale, provenienti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, quando derivano da attività civili.

Nella medesima bozza viene fornito, nel capitolo 4, un inventario del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e le stime delle quantità future da smaltire. In particolare, nel paragrafo 4.3 viene evidenziato che “sul territorio nazionale sono presenti, inoltre, rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali (ad esempio acciaierie per la produzione di acciaio da rottami metallici) contaminate accidentalmente da sostanze radioattive a seguito di fusione di sorgenti radioattive” e sono riportate (in un’apposita tabella a pag. 39) le quantità dei suddetti rifiuti radioattivi, derivanti da “stime di massima, eseguite dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell’ISPRA, sulla base di dati preliminari riferiti al dicembre 2015 forniti da ARPA/APPA, e sono pertanto da considerarsi provvisori. Per la maggior parte dei casi tali rifiuti radioattivi potranno essere meglio definiti, e conseguentemente classificati, solo a valle delle attività di caratterizzazione che saranno effettuate al momento dell’allontanamento dall’installazione industriale e alla successiva bonifica finale. Conseguentemente, ad oggi non possono essere previste particolari azioni specifiche fino al completamento della suddetta caratterizzazione, fermo restando che ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge 239/2004, i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi sono obbligati” a conferirli “per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio, al Deposito Nazionale”.

Le risultanze della tabella citata sono state ricordate anche dal Ministro dello sviluppo economico nel corso dell’audizione, svolta nella seduta del 27 giugno 2017 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, durante la quale ha ricordato che “è emersa una stima preliminare dei rifiuti radioattivi provenienti da attività di bonifica di installazioni industriali contaminate accidentalmente di circa 58.000 metri cubi” e che “ISPRA sta raccogliendo e analizzando ulteriori informazioni di dettaglio per ciascun sito di stoccaggio al fine di definire le specifiche azioni da implementare per la gestione di questi rifiuti. È un processo in corso ed è ovviamente molto complesso, perché si tratta di una sorta di caratterizzazione di modalità di gestione, molto più rilevante di quello che si riteneva”.

La norma sembrerebbe quindi finalizzata a finanziare le citate “azioni da implementare” e che risultano allo studio dell’ISPRA.

Con riferimento alle sorgenti orfane, nella citata bozza di programma viene ricordato che “nell’ambito dei rifiuti non energetici occorre citare la problematica delle sorgenti radioattive orfane che con una certa frequenza vengono rinvenute all’interno di rottami metallici importati dall’estero”.

 


Articolo 1, commi da 537 a 542
(Attribuzione alla Sogin S.p.A. del compito di smantellare il reattore situato nel Centro Comune di Ricerca di Ispra)

 

 


537. La società Sogin Spa provvede alla realizzazione delle attività indicate all'articolo 1, punto 1.1, dell'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi nel sito del centro comune di ricerca ubicato nel comune di Ispra, stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009.

538. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 537 è trasferita alla società Sogin Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1. Il Ministero dello sviluppo economico, con successivi atti, provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e alle licenze necessarie ai lavori.

539. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Sogin Spa dà inizio alle attività conoscitive, preliminari alla presa in carico dell'impianto. Il Ministero dello sviluppo economico costituisce, con proprio decreto, il comitato misto previsto dall'Accordo di cui al comma 537.

540. La società Sogin Spa provvede altresì al rimborso del costo sostenuto per la custodia passiva svolta dal Joint Research Centre della Commissione europea in ottemperanza agli obblighi di legge imposti dall'autorità di controllo italiana fino al trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi di cui al comma 538 alla medesima società Sogin Spa.

541. La società Sogin Spa provvede alle attività di cui ai commi da 537 a 540 a valere sugli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definita ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 25 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 2003, dopo le parole: « combustibile nucleare » sono inserite le seguenti: « , alle attività derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009 ».

542. Con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, sono stabilite le modalità di rimborso alla società Sogin Spa per la copertura degli oneri relativi alle attività svolte ai sensi dei commi da 537 a 541, in coerenza con i criteri stabiliti dalla medesima Autorità per il riconoscimento dei costi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.


 

 

I commi da 537 a 542 attribuiscono alla Sogin S.p.A. il compito di smantellare il reattore Ispra-1, situato nel complesso del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (Varese), recependo quanto stabilito nell’Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell’Energia Atomica del 27 novembre 2009.

 

 

I commi da 537 a 542 recano disposizioni in materia di attribuzione alla Sogin S.p.A. del compito di smantellare il reattore Ispra-1, situato nel complesso del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (Varese), recependo quanto stabilito nell’Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell’Energia Atomica del 27 novembre 2009.

Secondo quanto specifica la relazione governativa presentata nel corso dell’esame parlamentare alla Camera, la norma in esame è necessaria per evitare l’apertura di un contenzioso europeo per mancata attuazione dell’Accordo.

 

Il Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra

Il CCR di Ispra ("JRC" nella versione inglese, acronimo di Joint Research Centre, della Commissione europea) compare tra i principali operatori nazionali nel campo della gestione dei rifiuti radioattivi. I suoi impianti nucleari non più utilizzati (tra cui il reattore Ispra-1) sono oggetto di un programma di decommissioning globale e di gestione dei rifiuti finalizzato a smantellare gli impianti nucleari che hanno operato nel Centro medesimo nonché per eseguire la caratterizzazione completa e il condizionamento dei rifiuti radioattivi prodotti nelle passate attività. Le attività di autorizzazione e di controllo sono condotte dalle autorità italiane in base al vigente accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità EURATOM firmato nel 1960. Successivamente, il 27 novembre 2009, EURATOM ha firmato un ulteriore accordo con il Governo italiano volto a perseguire una serie di finalità, tra cui quella di regolarizzare le responsabilità storiche sul sito, trasferendo la responsabilità dello smantellamento del reattore Ispra-1 al Governo italiano, nonché quella di formalizzare il trasferimento di tutti i rifiuti dal sito al futuro “deposito nazionale” (previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 31/2010).

In considerazione della mancata attuazione dell’accordo, il trasferimento della licenza del reattore Ispra-1 ad un operatore italiano non è stato completato. La norma in esame interviene dunque proprio su questo aspetto. Ulteriori informazioni sulle quantità di rifiuti stoccati nel CCR di Ispra e sulle attività in corso sono contenute a pag. 5 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. X/7052 del 4 settembre 2017, che contiene il parere sulla valutazione ambientale strategica del programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 45/2014).

Informazioni sulla gestione delle responsabilità nucleari derivanti dalle attività svolte dal Centro comune di ricerca (JRC) nell'ambito del trattato Euratom sono contenute nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 25 ottobre 2013 (COM (2013) 734 final).

 

La Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN) S.p.A.

La Sogin è stata istituita nel quadro del riassetto del mercato elettrico disposto dal D.Lgs. 79/1999; con la trasformazione dell'ENEL in una holding formata da diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla SOGIN, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all’esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le quattro centrali nucleari italiane di Trino, Caorso, Latina e Garigliano di Sessa Aurunca. Poiché con il referendum del 1987 è stata bloccata la possibilità di costruire nuove centrali nucleari, la SOGIN, oltre ad essere impegnata in attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi. Con il decreto legislativo n. 31 del 2010 sono stati confermati i compiti e le funzioni già svolte dalla SOGIN per la disattivazione degli impianti nucleari e la messa in sicurezza dei rifiuti dagli stessi prodotti nella fase di esercizio, ampliandone le competenze anche alla localizzazione, realizzazione e gestione del Parco Tecnologico, comprensivo del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi.

 

Nel dettaglio il comma 537 specifica l’attribuzione a Sogin del compito di realizzare le attività indicate all’articolo 1, punto 1.1 del sopra citato Accordo.

Per quanto concerne le attività attribuite a Sogin si tratta, secondo quanto specificato nel corso dell'esame parlamentare, delle seguenti attività: mantenimento in sicurezza; disattivazione dell’impianto fino al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica; trattamento preliminare, confezionamento e trasporto dei rifiuti radioattivi del CCR Ispra; predisposizione e confezionamento dei rifiuti da smantellamento di cat. 3; proprietà dei rifiuti derivanti dallo smantellamento e loro smaltimento finale al Deposito nazionale.

La relazione presentata alla disposizione in esame, nel corso dell'esame parlamentare, sottolinea che le attività previste dall’accordo del 2009 sono “del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi svolte attualmente dalla Sogin S.p.A.” e, quindi, per tale motivo vengono trasferite alla citata società. Il costo per tali attività, secondo la relazione citata, dovrebbe ammontare a circa 45 milioni di euro.

 

Il comma 538 trasferisce a Sogin S.p.A. la titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1.

E’ demandato al MISE il compito di provvedere, entro un anno dall’entrata in vigore della legge in esame, con successivi atti, agli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e alle licenze necessarie ai lavori.

 

Il comma 539 prevede che Sogin dia inizio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge in esame, alle attività conoscitive preliminari alla presa in carico dell’impianto.

Viene inoltre demandata al MISE la costituzione, con proprio decreto, del comitato misto previsto dall’Accordo.

 

Il comma 540 demanda a Sogin di provvedere al rimborso del costo sostenuto per la custodia passiva svolta dal Joint Research Centre della Commissione Europea fino al trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi a Sogin.

Secondo la Relazione illustrativa citata il rimborso ammonterebbe a circa 5 milioni di euro.

 

Il comma 541 provvede alla definizione della copertura degli oneri che è garantita mediante il ricorso agli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica.

 Conseguentemente si modifica l’articolo 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 25/2003 (convertito dalla L. 83/2003), inserendo le attività derivanti dagli obblighi di cui all’Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell’Energia atomica del 27 novembre 2009, tra gli oneri generali del sistema elettrico accanto ai costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti.

Si ricorda al riguardo che la componente tariffaria A2 della bolletta elettrica è destinata alla copertura dei costi per lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse (Latina, Caorso, Trino Vercellese, Garigliano), cd. decommissioning, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, svolte dalla società a totale partecipazione diretta statale Sogin S.p.A.

Il gettito raccolto dall'applicazione degli oneri generali è trasferito su un apposito Conto di gestione (Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue) istituito presso la CSEA(Cassa per i servizi energetici ed ambientali).

L'art. 4, comma 1, del D.L. 314/2003 ha stabilito misure di compensazione territoriale a favore dei siti ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui al medesimo decreto, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il Deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi.

In particolare, il comma 1-bis del citato art. 4 ha stabilito che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Secondo quanto previsto dalle leggi finanziarie 2005 e 2006, una parte del gettito della componente A2, viene destinato al bilancio dello Stato.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) ha disposto che - a decorrere dal 1° gennaio 2005 - sia assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica A2 di cui al comma 1-bis dell'art. 4 del D.L. 314/2003 (aliquota A2 concernente misure di compensazione territoriale per i territori in cui sono allocati rifiuti radioattivi) nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, come definito dai decreti ministeriali attuativi dell'art. 3, comma 11, del D.Lgs. 79/2011.

La successiva legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005), all'articolo 1, comma 493, facendo salvo quanto sopra, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2006, siano assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica.

 

Il comma 542 demanda ad un’apposita delibera dell’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (che assume la denominazione di ARERA in virtù del disposto del comma 528 della presente legge) la determinazione delle modalità di rimborso alla Sogin, a copertura degli oneri relativi alle attività svolte ai sensi dei commi precedenti. Viene altresì stabilito che tale determinazione dovrà avvenire in coerenza con i criteri stabiliti dalla medesima autorità per il riconoscimento dei costi “connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti” contemplati, come componenti degli oneri generali del sistema elettrico, dal citato art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 25/2003.

 


Articolo 1, commi 543-548
(Bastoncini biodegradabili e prodotti cosmetici)

 

 


543. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonché' dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.

544. Per le finalità di cui al comma 543, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2018.

545. Dal 1° gennaio 2019, e comunque previa notifica alla Commissione europea, è vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed e' obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.

546. Dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

547. Ai fini di cui al comma 546, si intende per:

a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546;

b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

548. La violazione del divieto di cui al comma 546 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.


 

 

I commi dettano disposizioni finalizzate alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie, c.d. cotton fioc, in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche. A tali finalità è destinata una quota del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, la cui dotazione relativa al 2018 viene incrementata di 250.000 euro; vengono inoltre introdotti divieti di commercializzazione - con decorrenze differenziate - per i succitati prodotti, nonché sanzioni da applicare ai trasgressori del divieto relativo ai cosmetici.

 

Finalità aggiuntive del “Fondo per la riduzione dei rifiuti” (comma 543)

 

Il comma 543 prevede che le risorse del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio (istituito dall’art. 2, comma 323, della L. 244/2007), venga destinato anche alla promozione della produzione e della commercializzazione:

- dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432;

- nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente non contenenti microplastiche.

 

 

Il Fondo in questione è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione iniziale di 20 milioni di euro per anno, a decorrere dal 2008; in base alla norma istitutiva, il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro per la promozione degli interventi in parola, mentre si rinviava a un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva, per la definizione delle modalità di utilizzo del fondo stesso. Si ricorda che ulteriori finalità del Fondo, rispetto a quelle originarie previste dalla norma istitutiva, erano state previste con la L. n. 166 del 2016, Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, in particolare dall'articolo 12 in materia di finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari.

Si ricorda poi che la norma tecnica UNI EN 13432:2002 (intitolata “Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

Si fa notare che la norma UNI EN 13432 è specifica per gli imballaggi, mentre per le materie plastiche in generale il riferimento sembra doversi ricercare nella norma UNI EN 14995:2007 (intitolata “Materie plastiche - Valutazione della compostabilità - Schema di prova e specificazioni”), che è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14995 (edizione dicembre 2006). La norma specifica i requisiti e le procedure per la determinazione della compostabilità o il trattamento anaerobico dei materiali plastici con riferimento alle seguenti caratteristiche: biodegradabilità, disintegrazione durante il trattamento biologico, effetto sulla qualità del composto risultante.

Tale norma ha sostituito la precedente norma UNI 10785:1999 che era citata dalle disposizioni relative ai bastoncini biodegradabili contenute nell’art. 19 della L. 93/2001 (v. infra).

 

Incremento del “Fondo per la riduzione dei rifiuti” (comma 544)

 

Il comma 544, per le finalità di promozione indicate dal comma precedente, incrementa di 250.000 euro, per l’anno 2018, la dotazione del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti citato poc’anzi.

Come ricordato, tale fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente dal comma 323 dell’art. 2 della L. 244/2007, che ne ha previsto una dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008.

L’art. 12 della L. 166/2016 ha aggiunto alle possibili destinazioni del fondo anche la promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo. Per tali finalità la stessa norma ha incrementato la dotazione del fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

 

Divieti di commercializzazione (commi 545 e 546)

 

I commi 545 e 546 introducono il divieto:

·        di produzione e commercializzazione sul territorio nazionale bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432 (comma 545).

Tale divieto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 e, comunque, previa notifica alla Commissione europea (ai sensi della direttiva 2015/1535/UE che stabilisce l'obbligo di informazione da parte degli Stati membri sui progetti di regole tecniche per prodotti specifici). La norma prescrive inoltre che è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.

·        di commercializzazione di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche. Tale divieto si applica dal 1° gennaio 2020 (comma 546).

 

Con riferimento al divieto relativo ai bastoncini per la pulizia delle orecchie si fa notare che tale disposizione riproduce, nella sostanza, quella contenuta nell’art. 19 della L. 93/2001, che era stata abrogata dall’art. 264 del D.Lgs. 152/2006.

Prima dell’abrogazione era in realtà intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'UE dell'8 settembre 2005, nella causa C-303/04, che aveva prescritto la disapplicazione della norma, dato che la stessa costituiva una “regola tecnica” per l’applicazione della quale era necessaria la previa notifica alla Commissione europea, che non era stata effettuata.

 

Definizioni di “plastica” e “microplastiche” (comma 547)

 

Il comma 547 introduce la definizione di “microplastiche".

La norma riferisce la definizione, ai fini di cui al precedente comma 546, recante i divieti di commercializzazione; il termine “microplastiche” è comunque utilizzato anche nel comma 543.

Il termine “microplastiche” si riferisce alle particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente.

Si fa notare che tale definizione appare analoga a quella utilizzata a livello europeo nella definizione dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE). Ad esempio, nella decisione 23 giugno 2017, n. 2017/1217/UE, sono definite come microplastiche le particelle di dimensione inferiore a 5 mm di plastica macromolecolare insolubile, ottenute mediante una serie di processi indicati.

Viene altresì introdotta la definizione di “plastica" con cui si intendono i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che durante l'uso e nel successivo smaltimento mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

Il punto 1-bis) dell’art. 3 della direttiva 94/62/CE (introdotto dall’art. 1, punto 1), della direttiva 2015/720/UE) definisce “plastica” come "un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio […]”.

La definizione contenuta nell’art. 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, c.d. regolamento REACH) è di carattere prettamente chimico. In base a tale definizione, infatti, un polimero è una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche.

 

Sanzioni (comma 548)

Il comma 548 prevede che il trasgressore del divieto commercializzazione di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche, di cui al comma 546, sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

La norma non prevede invece sanzioni per il mancato rispetto del divieto relativo ai bastoncini per la pulizia delle orecchie.

In caso di recidiva, il comma prevede la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi.

Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.


Articolo 1, commi 549-561
(Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia - Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo)

 

 


549. Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato è composto da tredici esperti del settore, di cui uno designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sei in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

550. Il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 549 è individuato il coordinatore del Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

551. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata « ItaliaMeteo », con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti:

a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;

b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche attività di ricerca e sviluppo applicate nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;

c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;

d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;

e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;

f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;

g) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

552. ItaliaMeteo svolge le attività di cui al comma 551 anche in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità definite con le convenzioni di cui al comma 558.

553. La dotazione organica di ItaliaMeteo di cui al comma 552 è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 557.

554. Alla copertura dell'organico di ItaliaMeteo si provvede:

a) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

555. Al personale di ItaliaMeteo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

556. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, ItaliaMeteo può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

557. Lo statuto di ItaliaMeteo è predisposto dal Comitato di cui al comma 549, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per Italia-Meteo. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresì, i compiti di vigilanza che, per specifiche attività, il Comitato può delegare ad una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 553 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.

558. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, eadottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle attività di collaborazione e per la messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia in modo da aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico.

559. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 551 a 557 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

560. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: « dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, » sono soppresse. Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo articolo 3-bis e l'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

561. Le disposizioni di cui ai commi da 551 a 560 si applicano fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione


 

 

Le disposizioni di cui ai commi 549-561 dell'articolo 1 recano l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, di cui si definisce la composizione.

Si istituisce inoltre l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo". Tale organo, sottoposto a poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato, ha sede a Bologna e svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnici ed operativi. Si definisce quindi la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale di Italia Meteo recando disposizioni circa il suo Statuto e il suo regolamento di organizzazione.

Infine, definisce l'autorizzazione di spesa per i compiti connessi ad "Italia Meteo" e si provvede a modificare alcune norme nazionali alla luce dell'istituzione della suddetta Agenzia.

Sono fatte salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

 

I commi 549-561 recano disposizioni relative all'istituzione e alla composizione del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, organo la cui finalità è quella di rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale in tali settori e assicurare una rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali.

Il Comitato è istituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. È composto da 13 esperti di settore, così designati:

§  1 dal Capo dipartimento della Protezione Civile

§  6 da Ministeri (1 dal Ministero della difesa, 1 dal Ministero dell'Istruzione; 1 dal Ministero dell'Ambiente, 1 dal Ministero delle politiche agricole; 1 dal Ministero dello sviluppo economico; 1 dal Ministero dei beni e delle attività culturali);

§  6 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano;

§  I componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione rappresentano l'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.

 

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) è un'organizzazione intergovernativa, istituita nel 1975, che opera sia come centro di ricerca, sia come ente operativo produttore di previsioni meteo globali cedute agli Stati per finalità nazionali, sia strategico-militari che civili. Il centro è composto da 22 Stati membri (Italia, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito), coadiuvati da 12 Stati cooperanti (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, FYROM, Ungheria, Israele, Lettonia, Lituania, Montenegro, Marocco, Romania e Slovacchia). L'organo di governo è il Consiglio, composto da rappresentanti degli Stati membri, che si riunisce due volte l'anno ed agisce attraverso il direttore generale, assistito da 6 comitati consultivi tematici. Lo staff è composto da 350 unità provenienti da 30 Paesi.

Si ricorda che alla Camera è in corso d'esame il progetto di legge recante la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017" (A.C. 4686), già approvato dal Senato il 5 ottobre 2017[30]. L'Accordo prevede il trasferimento del Data center del Centro meteo (attualmente con sede a Reading) in Italia, nelle aree ed edifici messi a disposizione della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del Tecnopolo di Bologna.

 

In base al comma 550 il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dispone di un coordinatore designato dal decreto istitutivo di cui al comma 1. Non sono previste, né per il coordinatore, né per i membri del Comitato, forme di compenso, gettoni di presenza o emolumenti.

Il comma 551 istituisce l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo", organo con sede centrale a Bologna, che, fatte salve le competenze delle Forze armate per ciò che attiene la difesa e la sicurezza nazionale, svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e operativi nel settore della meteorologia e della climatologia. I compiti dell'Agenzia prevedono:

a)   elaborazione, sviluppo e realizzazione di prodotti e servizi per la previsione, valutazione monitoraggio e sorveglianza meteorologica e meteo-marina, omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, con attenzione ad un'efficace informazione alla popolazione;

b)  attività di ricerca e sviluppo nelle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;

c)   realizzazione, sviluppo e gestione di reti, sistemi e piattaforme per l'osservazione, la raccolta dei dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e lo scambio dei dati e delle informazioni;

d)  elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;

e)   comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;

f)    partecipazione in ambito europeo e internazionale a organismi, progetti e programmi in materia di meteorologia e climatologia;

g)   promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

 

Il comma 553 prevede per l'Agenzia una dotazione organica dell'Agenzia e di un massimo di 52 unità, comprensive di 4 dirigenti. Tale dotazione è definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 557.

Ai sensi del comma 552, ItaliaMeteo svolge le attività di cui al comma 551 anche in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità definite con le convenzioni di cui al comma 558.

Il comma 554 definisce le modalità di reclutamento per il personale dell'Agenzia, che può avvenire mediante:

a)   le procedure di mobilità previste dal Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al Titolo II (organizzazione), Capo III (Uffici, piante organiche, mobilità e accessi).

In particolare, in materia di mobilità le procedure prevedono: il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, mediante domanda di trasferimento soggetta ad assenso dell'amministrazione di appartenenza (art. 30); esperienze temporanee presso istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati (art. 32); forme di mobilità collettiva per personale in soprannumero attraverso ricollocazione anche presso altre amministrazioni (art. 33) nonché di gestione del personale in esubero che non è possibile ricollocare (personale in disponibilità) (art. 34).

b)  le procedure selettive, contemplate dal suddetto decreto legislativo all'articolo 35, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

L'articolo 35, recante disposizioni per il reclutamento del personale, prevede che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avvenga con contratto collettivo di lavoro mediante procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Le procedure di reclutamento devono essere conformi ad una serie di principi tra cui: pubblicità della selezione, imparzialità delle modalità di svolgimento, trasparenza, competenza dei membri delle commissioni di concorso nell'ambito delle materie oggetto dello stesso. E' prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riservare un massimo di 40 per cento dei posti banditi per il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato rispondente a precisi requisiti (tre anni di servizio presso l'amministrazione che bandisce il concorso). Possono inoltre essere banditi concorsi per titoli od esami, al fine di valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale del personale di cui sopra.

L'articolo disciplina quindi le procedure per l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni statali. L'articolo reca inoltre disposizioni per le assunzioni obbligatorie di soggetti disabili iscritti nelle apposite liste (secondo quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68).

 

L'Agenzia può inoltre dotarsi, nei limiti delle risorse disponibili, di un massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia, mediante incarichi individuali di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del Decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 7, relativo alla gestione delle risorse umane, al comma 6 prevede che qualora le amministrazioni pubbliche non possano far fronte a specifiche esigenze con il personale in servizio, possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti con comprovata specializzazione, anche universitaria. Ciò è subordinato al rispetto di alcuni requisiti di legittimità, tra cui: corrispondenza dell'oggetto delle prestazione con le competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente; coerenza dell'incarico con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; impossibilità oggettiva per l'amministrazione di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; natura temporanea della prestazione, determinazione preventiva della durata e del compenso della prestazione. Il comma prevede, tra l'altro, che il ricorso a tali contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie o per l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

In base al comma 555 al personale dell'Agenzia si applichino le disposizioni del citato Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

Il comma 556 stabilisce poi la possibilità per l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di organico, di avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Il suddetto personale non può includere personale scolastico.

L'articolo 17, comma 14 citato prevede che qualora per disposizioni di legge o tramite disposizioni regolamentari sia previsto il collocamento in posizione di fuori ruolo o di comando di un contingente di personale, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Si ricorda che il regime dei comandi è disciplinato dall'articolo 56 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Esso prevede la possibilità per un impiegato di essere comandato a prestare servizio presso un'altra amministrazione statale o presso enti pubblici.

Tale comando, che ha natura temporanea ed eccezionale, è disposto per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. È vietata l'assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui essi appartengono.

Il comma 557 reca disposizioni relative allo Statuto dell'Agenzia. In particolare, stabilisce che esso sia predisposto dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. Lo statuto deve rispettare la norme di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo.

I suddetti articoli contengono disposizioni in materia di organizzazione delle Agenzie (articolo 8), della loro copertura organica e della loro dotazione finanziaria (articolo 9). In particolare, l'articolo 8, al comma 4 stabilisce i principi e i criteri direttivi per gli statuti delle Agenzie. Essi includono, tra l'altro: definizione delle attribuzioni del direttore generale; attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità di gestione; previsione di un comitato direttivo, composto da non più di quattro membri; definizione dei poteri ministeriali di vigilanza; definizione degli obiettivi dell'Agenzia; attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio; regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione e di altri rapporti con altre amministrazioni; previsione di un collegio dei revisori; istituzione di un organismo preposto al controllo di gestione; organizzazione dell'Agenzia in base alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Circa le modalità di adozione degli statuti, l'articolo 8 prevede che essi siano emanati con regolamenti adottati ai sensi all'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I regolamenti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri competenti, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'articolo 17, comma 2 prevede che, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo il parere delle Commissioni competenti per materia che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte dalla riserva assoluta prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzano l'esercizio della potestà regolamentare del Governo.

 

Il medesimo comma 557 prevede poi che l'Agenzia sia sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato, che stabilisce le linee guida strategiche. Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre allo statuto, definisce:

§  i compiti di vigilanza che il Comitato può delegare a una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente;

§  gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica di cui al comma 4;

§  le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza.

 

Infine, prevede che la presidenza del Collegio dei revisori sia affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 558 reca disposizioni relative all'organizzazione dell'Agenzia. In particolare stabilisce che essa sia disciplinata da un regolamento da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del già richiamato articolo 17, comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. Con medesimo decreto sono definite altresì le misure atte a facilitare la gestione della materia facendo confluire presso l'Agenzia le risorse umane, finanziarie e strumentali al momento utilizzate per la meteorologia e climatologia e stipulando apposite convenzioni per la definizione delle attività che l'Agenzia può svolgere a favore dei soggetti interessati. Il comma prevede che finché non saranno stipulate le suddette convenzioni restano ferme le attività svolte da tutti i soggetti istituzionalmente competenti.

 

Il comma 559 disciplina l'autorizzazione di spesa per fare fronte agli oneri derivanti dai commi da 3 a 8.

La spesa è così ripartita:

§  2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per investimenti tecnologici;

§  1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 7 milioni di euro a decorrere dal 2020 per il funzionamento e il personale dell'Agenzia, da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Infine, il comma 560 modifica l'articolo 3-bis della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. In particolare, al suddetto articolo, che disciplina il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, viene soppresso il riferimento al Servizio meteorologico nazionale previsto al comma 2 e al comma 4, che viene abrogato. E' inoltre abrogato l'articolo 111 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. Tale articolo disciplina l'istituzione di un Servizio meteorologico nazionale distribuito per lo svolgimento di compiti conoscitivi, tecnico-scientifici ed operativi nel settore della meteorologia, che di fatto ora sono assolti dall'Agenzia "Italia Meteo".

In materia di protezione civile si ricorda la Legge 16 marzo 2017, n. 30  che ha delegato il Governo ad adottare entro 9 mesi dalla sua entrata in vigore uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia.

 

Il comma 561 prevede che in merito alla disciplina che istituisce l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (Italia Meteo), siano fatte salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.


Articolo 1, comma 562
(Potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano")

 

 


562. Ai fini della realizzazione delle opere di potenziamento della strada provinciale n. 103 « Antica di Cassano », Lotto 1, secondo stralcio di cui alla deliberazione del CIPE n. 62/2013 dell'8 agosto 2013, la città metropolitana di Milano, anche avvalendosi di soggetti pubblici o società in house in possesso dei requisiti previsti dalla legge, è autorizzata a procedere alla realizzazione della progettazione esecutiva, delle attività di verifica e delle attività connesse di cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti dello stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2018, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016


 

 

Il comma 562 detta norme finalizzate a consentire la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 “Antica di Cassano”.

 

Il comma 562, al fine di realizzare le opere di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 “Antica di Cassano”, Lotto 1, secondo stralcio, autorizza la Città Metropolitana di Milano, anche avvalendosi di soggetti pubblici o società in house, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di procedere alla realizzazione della progettazione esecutiva, delle attività di verifica e delle attività connesse di cui all’art. 157 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

La norma prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per l’anno 2018 per la realizzazione di tali interventi, anche in deroga alle previsioni dell’articolo 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate, previsto all’articolo 202, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), iscritto nello stato di previsione del MIT.

Nel fare riferimento all’opera in questione, la norma in esame richiama la deliberazione del CIPE n. 62 dell’8 agosto 2013, con cui – nell’ambito delle procedure previste per la realizzazione delle infrastrutture strategiche – è stato approvato il progetto definitivo dell’opera medesima, individuata, all’interno del programma delle infrastrutture strategiche (PIS), con la denominazione “Viabilità di accesso al centro intermodale di Segrate: 1° lotto - 2° stralcio”[31].

Si fa notare che nella citata delibera 62/2013 il soggetto aggiudicatore dell’intervento è individuato nella Provincia di Milano e che in data 31 luglio 2017 la Città metropolitana di Milano ha pubblicato un avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo[32].

 

Relativamente ai riferimenti normativi citati dalla norma, si ricorda che l’art. 157, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), disciplina gli incarichi di progettazione relativi ai lavori non di particolare rilevanza, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, affidandoli secondo le procedure ordinarie previste dal Codice medesimo. In tali casi, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

L’art. 163 del Testo unico degli enti locali (TUEL) prevede che, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, per cui gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (comma 1).

Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente (comma 2).


Articolo 1, commi 563 e 564
(Assunzione di personale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)

 

 


563. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le regioni, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il triennio 2018-2020, a procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette attività, incrementando il turn over previsto a legislazione vigente nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. A tale fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.

564. Per le finalità assunzionali di cui al comma 563, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità.


 

 

I commi 563 e 564 prevedono che le Regioni possano autorizzare le Agenzie regionali per l’ambiente (ARPA) all’assunzione di personale e che queste ultime possano attingere alle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato ancora valide bandite da altre agenzie o amministrazioni pubbliche.

 

Si prevede che le Regioni - "valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale" - possano autorizzare le Agenzie regionali per l’ambiente (ARPA) all’assunzione di personale, in relazione ai nuovi compiti ad esse attribuiti a seguito dell’istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (di cui alla legge n. 132 del 2016).

L'autorizzazione è nei limiti delle dotazioni organiche vigenti e delle risorse finanziarie disponibili.

Ed è disposta nelle more dell'adozione del decreto del Presidente che dovrà definire i LEPTA (Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ed ambientali) ed il catalogo nazionale dei servizi (ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge n. 132 del 2016).

Ebbene, le Regioni possono autorizzare le rispettive ARPA ad assumere personale a tempo indeterminato, per il contingente "strettamente necessario all’efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale".

A tal fine è consentito un incremento fino al 25 per cento del turn-over previsto a legislazione vigente - previa individuazione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, delle occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle ARPA.

Prima di procedere alle assunzioni, le ARPA - fermi restando gli obblighi in materia di mobilità di personale delle P.A. (di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001) - possono utilizzare graduatorie vigenti di concorsi pubblici banditi da altre ARPA o da altre amministrazioni del comparto Sanità.


Articolo 1, commi 565-567 e 570-573
(Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

 

 


565. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 200 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale dell'area III, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni sono attuate per 80 unità nel 2018, per 60 unità nel 2019 e per 60 unità nel 2020.

566. In relazione alle assunzioni di cui al comma 565 la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

567. In attuazione dei commi 565 e 566 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

(...)

570. Al fine di sviluppare e riqualificare i servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di infrastrutture e di garantire l'assolvimento degli ulteriori compiti attribuiti al consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e statistici e presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 70 unità di personale, in prevalenza di profilo tecnico, da inquadrare nel livello iniziale della III area. Le assunzioni sono ripartite nel triennio nella misura di 28 unità nell'anno 2018, di 21 unità nell'anno 2019 e di 21 unità nell'anno 2020.

571. Le assunzioni di cui al comma 570 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2018. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

572. In attuazione dei commi 570 e 571, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

573. Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 570, pari a 2.690.100 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata all'importo di euro 6.120.000 per l'anno 2013, all'importo di euro 9.278.000 per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000 per l'anno 2015, all'importo di euro 10.215.000 per l'anno 2016 e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall'anno 2020 ».


 

 

I commi da 565 a 567 e da 570 a 573 prevedono alcune assunzioni aggiuntive presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il comma 565 prevede 200 unità di personale (a tempo indeterminato), da inquadrare nel livello iniziale della III Area, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può assumere (precisamente 80 unità nel 2018, 60 nel 2019 e 60 nel 2020) in deroga alla normativa vigente in materia di limiti alle assunzioni.

La finalità è lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e la prestazione di adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese.

 

In relazione alle richiamate assunzioni, si dispone altresì la rimodulazione della dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, con apposito D.P.C.M. (di cui peraltro non viene individuato un termine di emanazione) (comma 566).

 

Per l’attuazione delle richiamate disposizioni, si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avviare appositi concorsi pubblici (comma 567), a condizione che gli stessi tengano conto di quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013 (che condiziona la possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di bandire concorsi a determinate condizioni).

Allo stesso tempo, i richiamati concorsi sono effettuati in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 (in materia di mobilità volontaria) e all’articolo 4, comma 3-quinquies del D.L.101/2013 (che disciplina il concorso pubblico unico per dirigenti e figure professionali comuni a tutte le amministrazioni).

Resta, infine, ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della L. 350/2003, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano effettuare assunzioni (nel rispetto di specifiche limitazioni e procedure), anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

 

L’articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013 ha disposto che l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), sia subordinata alla verifica[33]:

§  dell'avvenuta immissione in servizio (nella stessa amministrazione) di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

§  dell'assenza (nella stessa amministrazione) di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

 

Il successivo comma 3-quinquies disciplina il concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001). Al fine di consentire una programmazione complessiva degli accessi alla pubblica amministrazione coerente con le politiche di contenimento delle assunzioni e delle spese di personale, infatti, l’articolo 4, commi da 3-quater a 3-septies, ha introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (con esclusione di regioni ed enti locali), la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri. Il Dipartimento, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione; ove le vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni e possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi pubblici solo per specifiche professionalità.

Può essere utile ricordare, altresì, che, a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 75/2017, le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base non più della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata dal Consiglio dei ministri (ai sensi dell’articolo 39 della L. 449/1997), ma del piano triennale dei fabbisogni adottato annualmente dall'organo di vertice e approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri (su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze). In sostanza, non è più la dotazione organica a definire il fabbisogno di personale, ma è quest’ultimo a determinare la dotazione organica.

 

L’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 (come modificato dal D.L. 90/2014) prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza (cd. mobilità volontaria).

Si prevede, inoltre, in via sperimentale, la possibilità di dar luogo a trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza. Oltre a ciò, le sedi delle pubbliche amministrazioni ubicate nel territorio dello stesso comune (o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione) sono considerate come medesima unità produttiva, con la conseguenza che all'interno di tale area i dipendenti sono comunque tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. Tale previsione si applica anche ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti che usufruiscono dei permessi per assistere un familiare con handicap, ma con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

Si ricorda che è stato anche istituito il portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità, nonché l'obbligo, per le amministrazioni che intendano avvalersi della mobilità, della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che si intendano coprire.

Inoltre, il medesimo articolo 30, come modificato dal D.Lgs. 75/2017, dispone che, ferma restando la nullità di accordi o clausole contrattuali in contrasto con la disciplina legislativa, i contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l’attuazione della disciplina legislativa medesima.

Infine, si prevede che la dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

 

I commi da 570 a 573 autorizzano l’assunzione di 70 unità di personale (a tempo indeterminato), da inquadrare nel livello iniziale della III Area, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (precisamente 28 unità nel 2018, 21 nel 2019 e 21 nel 2020), al fine di sviluppare e riqualificare i servizi resi e, in particolare, di garantire gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio superiore dei lavori pubblici dalla recente legislazione (articolo 15 del decreto legislativo n.50/2016).

Le assunzioni sono effettuate in aggiunta alle percentuali di turn-over previste dalla normativa vigente (l’articolo 1, comma 227, della legge n. 208 del 2015 prevede che le P.A. possano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente), con conseguente rideterminazione della dotazione organica con apposito decreto del Presidente del Consiglio.

Lo svolgimento dei concorsi da parte del Ministero è comunque condizionato alla verifica dell’avvenuta immissione in servizio dei vincitori di precedenti concorsi e dell’assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti, relativamente alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza (secondo quanto stabilito, in via generale, dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013).

I concorsi potranno invece essere banditi in deroga alla normativa sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n.165 del 2001) e alla normativa che ha previsto concorsi pubblici unici a livello nazionale (di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013).

Resta comunque ferma la possibilità (prevista dall’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n.350/2003) di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione della Tabella A (voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e l’utilizzo di quota delle entrate previste, dall’anno 2020, dall’adeguamento delle tariffe in materia di motorizzazione (di cui all’articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004).


Articolo 1, comma 568
(Concessioni autostradali)

 


568. All'articolo 177 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica».


 

 

Il comma 568 riduce, per i titolari di concessioni autostradali, dall’80 per cento al 60 per cento la quota dei contratti di lavori, servizi e forniture da affidare mediante procedure ad evidenza pubblica.

 

La norma modifica la disciplina riguardante gli affidamenti dei concessionari di cui all’articolo 177 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), che prevede in via generale, per i titolari di concessioni, l’obbligo di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota dell’80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture.

L’art. 177, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede, infatti, che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, sono obbligati ad affidare una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. L’articolo 177 ha dato attuazione al criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera iii), della legge 11/2016.

 

Conseguentemente, viene modificato il comma 3 del medesimo articolo 177 sulla verifica del rispetto delle quote di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica, al fine di fare riferimento genericamente ai limiti, considerato che la norma, come novellata dalla disposizione in esame, dispone in ordine al rispetto della quota dell’80 per cento generale e del 60 per cento per i concessionari autostradali.

Si prevede, inoltre, che le linee guida dell’ANAC, finalizzate a disciplinare la predetta verifica, siano adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, anziché entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice (come prevedeva il testo previgente).


Articolo 1, comma 569
(Sede delle società organismi di attestazione (SOA))

 

 


569. L'articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, è sostituito dal seguente:
« 1. Le Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici ».


 

 

Il comma 569 interviene sulla disciplina  riguardante la sede delle società organismi di attestazione (SOA) ovvero degli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), al fine di disporre l'obbligo di sede in uno Stato membro dello stesso Spazio economico europeo (SEE) che attribuisca all'attestazione la capacità di provare il requisito di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici.

 

La norma ha sostituito il comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 122 del 2016 (Legge europea 2015-2016), che prevedeva l’obbligo per le SOA, disciplinate dal regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici) e dall’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di avere una sede nel territorio della Repubblica.

Le  disposizioni di cui all’articolo 5 della legge europea 2015-2016 erano volte al superamento della procedura di infrazione 2013/4212, che è stata avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, per aver imposto alle SOA l'obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

In precedenza è stato aperto il caso EU Pilot n. 3412/12/MARK, ma la risposta fornita dalle autorità italiane non è stata ritenuta soddisfacente dalla Commissione, la quale ha osservato che l’articolo 56 del TFUE vieta le restrizioni alla libera prestazioni di servizi e che la direttiva 2006/123/CE (articolo 16, paragrafo 2, lettera a) vieta agli Stati membri di obbligare i prestatori ad essere stabiliti nel loro territorio.

 

Nello specifico, con il comma 2 dell’art. 5 della citata legge europea è stato eliminato l’obbligo per le SOA di avere la sede legale in Italia, contenuto nel comma 1 dell’art. 64 del D.P.R. 207/2010, mentre con il comma 1 dell’art. 5 è stato disposto, per le medesime SOA, l’obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica.

La Commissione europea ha inviato un parere motivato, in data 14 giugno 2017, invitando l’Italia ad abolire le limitazioni imposte alle SOA, in quanto il predetto obbligo costituirebbe un ostacolo alla libera prestazione di servizi per le imprese stabilite in altri Stati membri, il che è incompatibile con la direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE) e con l'articolo 56 del TFUE.

Per tale ragione, la disposizione in esame sopprime l’obbligo di avere una sede in Italia prevedendo che le SOA, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici. 

Le società organismi di attestazione sono disciplinate dall'articolo 84 e dall’art. 216, comma 14, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), che sono richiamati nella norma in esame. Si tratta di organismi di diritto privato che attestano, a favore dei soggetti esecutori (a qualsiasi titolo) di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, l'assenza dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione, il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale elencati all'articolo 83 del medesimo decreto, il possesso di certificazione di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, il possesso di certificazione del rating di impresa.

Ai sensi dell'articolo 216, comma 14, del codice, recante disposizioni transitorie e di coordinamento, fino all'adozione delle linee guida volte a disciplinare (ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del medesimo codice) il sistema di qualificazione, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

 

 

 


Articolo 1, comma 574
(Interventi urgenti nella città di Matera)

 

 

Per il commento al comma 574 v. la scheda "Articolo 1, commi 327 e 574" contenuta nel Volume I.

 

 


Articolo 1, comma 575
(Calcolo del valore di subentro nelle concessioni aeroportuali alla scadenza naturale della concessione)

 

 


575. All'articolo 703 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma, dopo la parola: « realizzati » sono inserite le seguenti: « o acquisiti »;

b) al sesto comma, dopo la parola: « realizzati » sono inserite le seguenti: « o acquisiti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che per gli immobili e impianti fissi di natura commerciale per cui sia stata autorizzata dall'ENAC la realizzazione o l'acquisizione degli stessi, in quanto funzionali all'attività aeroportuale e alla valorizzazione dell'aeroporto, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria »;

c) al settimo comma, le parole: « salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC, » sono sostituite dalle parole: « salva diversa determinazione dell'ENAC motivata ».


 

 

Il comma 575 modifica gli obblighi del concessionario subentrante nella concessione aeroportuale, a scadenza naturale della concessione, prevedendo la corresponsione al concessionario uscente del valore di subentro degli impianti e degli immobili, anche all’ipotesi che gli immobili siano stati acquistati, nonché la non spettanza al concessionario uscente del rimborso per gli immobili acquisiti e destinati ad attività commerciale, salvo che, in presenza di talune condizioni, l’acquisto sia stato autorizzato dall’ENAC.

 

La disposizione introduce modifiche ai commi quinto sesto e settimo dell’art. 703 del codice della navigazione, parte della navigazione aerea, che erano stati sostituiti dal decreto-legge n. 148 del 2017, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Il quinto comma dell'art. 703 del codice della navigazione stabilisce che alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Tale valore, se non diversamente stabilito nell'atto di concessione, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per l'annualità immediatamente precedente. La norma si applica per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC.

Il comma 575 modifica tale previsione, estendendo l’applicazione della norma anche per gli immobili e gli impianti che siano stati acquisiti, oltre che realizzati sul sedime aeroportuale (lett. a).

Analogamente, il comma 575 (lett. b) modifica il sesto comma dell’art. 703, estendendo anche in tal caso, all’ipotesi in cui tali opere siano state acquisite, la disposizione che prevede che gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restino di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso. Peraltro, la lettera b), aggiunge un periodo al sesto comma dell’art. 703, che esclude dall’applicazione di tale principio della non spettanza del rimborso, gli immobili e impianti fissi di natura commerciale per cui sia stata autorizzata dall'ENAC la realizzazione o l'acquisizione, in quanto funzionali all'attività aeroportuale e alla valorizzazione dell'aeroporto, per i quali si stabilisce che spetti un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria.

Infine, la lett. c) del comma 575, modifica il settimo comma che prevede che fino al subentro del nuovo concessionario, il concessionario uscente sia tenuto a proseguire l'amministrazione ordinaria dell'aeroporto alle medesime condizioni fissate nell'atto di concessione, salva diversa determinazione dell’ENAC motivata in ordine al corretto svolgimento del servizio (anziché come nella formulazione attuale: “salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC”).


Articolo 1, comma 576
(Assunzione di personale da parte dell'ENAC)

 

 


576. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, l'ENAC, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, in considerazione dei significativi incrementi degli investimenti in opere aeroportuali, del numero dei passeggeri e delle merci trasportate, a procedere, previo svolgimento di procedure selettive pubbliche, all'assunzione di 93 unità di personale appartenenti alle categorie professionali e operative, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento, in particolare, di attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, pari a 5.050.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie.


 

 

Autorizza l'ENAC ad assumere aggiuntive 93 unità di personale appartenenti alle categorie professionali ed operative per lo svolgimento delle attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche.

 

Autorizza l'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) ad assumere 93 unità di personale - in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ancorché nei limiti dell'attuale dotazione organica.

Le unità da assumere appartengono alle categorie professionali ed operative per lo svolgimento delle attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche.

La selezione del personale è effettuata mediante procedure selettive pubbliche, in deroga sia all’obbligo di svolgere un concorso pubblico unico per tutta la pubblica amministrazione nel caso debbano essere reclutati dirigenti e figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (previsto dall’articolo 3, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013) sia all’obbligo (previsto dall’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001) di attivare le procedure di mobilità provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.

L’onere derivante dall’effettuazione del reclutamento citato è stimata pari a 5.050.000 euro a decorrere dal 2018. L'ENAC vi fa fronte - prevede la disposizione - con risorse proprie.


Articolo 1, comma 577
(Misure a sostegno dell'occupazione e della formazione del personale addetto ai servizi portuali)

 


577. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
« 15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa ».


 

 

Il comma 577 è diretto a consentire alle Autorità di Sistema portuale di destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, a sostegno dell'occupazione e dell'aggiornamento professionale degli organici delle imprese o dell’agenzia che somministrano manodopera per prestazioni di lavoro portuale temporaneo. La disposizione prevede inoltre la possibilità che le Autorità di sistema portuale possano finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera. A tal fine viene sostituito il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sul "Riordino della legislazione in materia portuale".

 

La norma ha l’obiettivo di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o Agenzia fornitrice di manodopera, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 84 del 1994, che disciplina la fornitura del lavoro portuale temporaneo.

Stabilisce pertanto che l'Autorità di Sistema possa destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, al finanziamento della formazione e del ricollocamento del personale, incluso il personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali, nonché delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori di tale impresa o agenzia.

Rispetto al testo precedentemente vigente, viene espunto il riferimento alla circostanza che ciò avvenga "senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato".

Oltre a ciò si consente alle Autorità di Sistema portuale di finanziare interventi volti a ristabilire, nell'ambito di Piani di risanamento, gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'Agenzia fornitrice di manodopera.

 

Il testo oggi vigente del comma 15-bis dell’articolo 17 contempla alcune limitazioni, che non vengono riprodotte nella nuova formulazione del medesimo comma, per l'erogazione di contributi:

·        il divieto di erogazione dei contributi per un periodo superiore a 5 anni (o a quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo);

·        la riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno;

·        il divieto di procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno.

 

Si segnala che nel parere approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 2017 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 novembre 2017 sull’atto del Governo n. 455, avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, si prevede una condizione diretta a modificare il medesimo comma 15-bis che viene così riformulato: “Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale di cui all'articolo 8, comma 3-bis, l'Autorità di Sistema Portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'impresa di cui al comma 2, ovvero l'agenzia di cui al comma 5, sono autorizzate a computare nei limiti previsti per il collocamento obbligatorio dei disabili il personale operativo riconosciuto invalido civile ovvero titolare di rendita INAIL permanente o inidoneo permanente alla propria mansione”.

Il testo dello schema di decreto legislativo integrativo e correttivo delle norme in materia di riforma delle autorità portuali introduce infatti al comma 2, una lettera s-bis che disciplina il piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18. Il comma 3-bis stabilisce, tra l’altro, che sulla base di tale piano siano adottati dal presidente dell’Autorità di sistema portuale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piani di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale o per la riqualificazione o la riconversione del personale interessato.

Proprio con riguardo a questo ultimo inciso sempre nel medesimo parere, si richiede la sostituzione del riferimento alla “riconversione del personale” con il seguente inciso: “riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale, ad agevolare l’esodo pensionistico volontario di lavoratori inabili o anticipato nei successivi cinque anni o che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia”.


Articolo 1, commi 578-582
(
Classificazione catastale delle aree destinate
ad operazioni e servizi portuali)

 

 


578. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui all'allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994.

579. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 578, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 578, in base ad autorizzazione della competente Autorità di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578. In deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

580. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 578. Per gli immobili dichiarati ai sensi del presente comma, alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al comma 578 provvede d'ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili di cui presente comma, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 579. Le rendite rideterminate d'ufficio dall'Agenzia delle entrate di cui al presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

581. Gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 578, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578.

582. A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019.


 

 

I commi 578-582 sono diretti, a decorrere dal 2020, a inquadrare nella categoria catastale E1, e quindi esentati ex lege dal pagamento dell’IMU, le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un’Autorità di sistema portuale, nonché le aree adibite al servizio passeggeri.

 

 

Il comma 578 dispone che, a decorrere dal 2020, sono censite nella categoria catastale E/1, come immobili a destinazione particolare (assimilati a fari, stazioni, ecc.), e quindi esentati ex lege dal pagamento dell’IMU, anche se affidati in concessione a privati, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un’Autorità di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali (di cui all’articolo 16 della legge n. 84 del 1994), nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali. Rientrano nella categoria E/1 anche le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi (comma 578).

Si ricorda che rientrano tra le operazioni portuali, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 84 del 1994, il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

I porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale sono indicati nell’allegato A della legge n. 84 del 1994, come novellata dal decreto legislativo n. 169 del 206, che ha riformato le Autorità portuali prevedendo, in luogo delle Autorità esistenti, connotate da un’impostazione “monoscalo” ossia incentrata su una singola realtà portuale, l’istituzione di 15 Autorità di sistema portuale che accorpano, sotto una direzione amministrativa unitaria, più porti. L’obiettivo della riforma, già delineata nelle sue linee essenziali dal Piano strategico della portualità e della logistica, è stato proprio quello di superare le logiche particolaristiche per ristrutturare l’intera governance portuale in un’ottica integrata di sistema in grado di consentire ai nostri sistemi portuali di essere competitivi e attrattivi a livello internazionale. Le nuove Autorità di sistema sono state tutte istituite, con la nomina dei relativi presidenti, ad eccezione dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale, Jonio e dello Stretto.

Il comma 579 prevede che gli intestatari catastali di tali immobili o i concessionari dei medesimi, se classificati in categorie diverse dalla E/1, possono presentare atti di aggiornamento ai fini della revisione del classamento. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, deve essere allegata una dichiarazione che autocertifichi l’utilizzo del bene per operazioni o servizi portuali. Resta fermo l’obbligo di dichiarare in catasto le variazioni che incidano sul classamento e sulla rendita catastale dei beni, ivi compresa l’eventuale destinazione degli stessi ad operazioni e servizi portuali. Per gli atti di aggiornamento di cui al comma in esame le rendite catastali rideterminate nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, il quale disciplina in via generale l’aggiornamento del valore degli immobili iscritti in catasto.

Il comma 580 prevede che per le dichiarazioni di cui all'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, (dichiarazioni all’Ufficio tecnico erariale relative ai fabbricati nuovi), relative agli immobili di cui al comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 578. Per tali immobili alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al comma 578 provvede d'ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 579. Le rendite rideterminate d'ufficio dall'Agenzia delle entrate hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

 

Il comma 581 dispone che gli immobili (o loro porzioni) diversi da quelli indicati nel comma 578, destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti nelle appropriate categorie catastali, diverse dalla E1. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, fermo restando quanto previsto per le banchine e le aree scoperte adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi, dal secondo periodo del comma 578.

 

Il comma 582 prevede che, a titolo di compensazione per il minor gettito (fino ad un valore massimo di 9,35 milioni di euro) a decorrere dal 2020 viene erogato un contributo annuo ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, secondo una metodologia adottata dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali da emanare entro il 30 giugno del 2020 sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate entro il 30 marzo 2020, concernenti per ciascun immobile le rendite proposte per il 2019 o già iscritte dal primo gennaio 2019.

Entro il 30 aprile 2021 si procede alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati (sempre nel limite massimo di 9,35 milioni di euro) a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2021, concernenti le rendite definitive determinate sulla base degli atti di aggiornamento fatti nel 2018 e delle rendite iscritte in catasto dal primo gennaio 2019.

 


Articolo 1, comma 583
(Contributo per l’attuazione del
Piano strategico nazionale
della portualità e della logistica)

 

 


583. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi.


 

 

Il comma 583, incrementa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 1 milione di euro per l’anno 2019 il contributo per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti, finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, a copertura dei costi per la concessione gratuita alle Autorità di sistema portuale dell’uso della piattaforma logistica nazionale.

La norma precisa infatti che il nuovo contributo è destinato ad implementare l’azione 6.4 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica che individua appunto come obiettivo la diffusione della Piattaforma Logistica Nazionale, che è data in concessione gratuita per 2 anni alle Autorità di Sistema Portuale. In considerazione di tale gratuità il Ministero provvede al reperimento di fonti di finanziamento alternative (ordinarie e/o comunitarie) per tale biennio, anche al fine di assicurare la sostenibilità del Piano Economico e Finanziario del Gestore della PLN.

Come usualmente è avvenuto per altri analoghi interventi normativi (su cui vedi infra), il contributo è assegnato senza obbligo di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore unico UIRNet S.p.A . Si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipuli con UIRNet S.p.A un’apposita convenzione per disciplinare l’utilizzo dei fondi assegnati.

Il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, la cui adozione è stata prevista dall’art. 29 del D.L. n. 133/2014, è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015 e successivamente raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 31 marzo 2016. Il Piano prevede

Si ricorda che è stata individuata, come soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale, la società UIRNet S.p.A., ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge n. 1 del 2012. UIRNet è una società per azioni costituita in data 9 settembre 2005, per la realizzazione del sistema di gestione della logistica nazionale, definito nel decreto ministeriale infrastrutture 18T del 20 giugno 2005. La Piattaforma è stata estesa ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.

Il contributo oggetto di rifinanziamento era stato istituito dalla legge n. 244 del 2007 (articolo 2, comma 244) per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti per potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

In seguito il contributo era stato ripristinato, per il triennio 2012-2014, ai sensi dell’articolo 61-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Successivamente il comma 12-terdecies del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 ha previsto un ulteriore ripristino del contributo, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale. Quindi la legge n. 147 del 2013, all’articolo 1, comma 90, ha incrementato il medesimo contributo, sempre senza obbligo di cofinanziamento, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Da ultimo il decreto-legge n. 243 del 2016 ha incrementato il contributo citato, per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Tali fondi sono altresì destinati per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e per la sua gestione, anche attraverso la concessione di servizi in finanza di progetto.


Articolo 1, comma 584
(Fondo rottamazione carri merci)

 

 


584. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-quinquies è aggiunto il seguente:
« 11-sexies. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi di rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi di rottamazione dei carri merci non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e che siano in servizio da almeno venti anni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti del Fondo di cui al presente comma ».

 


 

 

Il comma 584 dell’articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile.

 

La disposizione aggiunge il comma 11-sexies all’articolo 47 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di rottamazione dei carri merci non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e che siano in servizio da almeno venti anni.

 

Il registro d’immatricolazione nazionale (RIN) è istituito presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 191 del 2010 (di recepimento delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario). Il registro deve contenere almeno le seguenti informazioni: il NEV (ossia il codice alfanumerico identificativo del veicolo); gli estremi della dichiarazione CE di verifica e dell'organismo che l'ha rilasciata; gli estremi del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati; le generalità del proprietario del veicolo o del suo detentore; le eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo; e il soggetto responsabile della manutenzione.

 

L’attuazione della disposizione è rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ossia alle disposizioni in materia di aiuti di Stato.

In particolare, tramite il decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti del Fondo.

 

La disposizione introdotta dal comma 584 si inquadra nell’ambito degli interventi che, nel corso della legislatura, sono stati effettuati per rilanciare il settore del trasporto merci mediante forme di agevolazione e di contribuzione.

La più significativa disposizione è rappresentata dal comma 294 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), successivamente modificato dall’articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 185 del 2015.

Tale disposizione, come risultante dalle modifiche intervenute, assegna una somma non superiore a 100 milioni di euro annui per la compensazione degli oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto merci.

Le risorse sono attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci, e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia (con l'esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante). La compensazione viene determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate.

Le risorse non attribuite per la compensazione sopra indicata sono assegnate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, come contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/Km. Tale contributo, che tiene conto delle minori esternalità rispetto ai trasporti in modalità stradale, viene ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/Km effettuati. Le modalità di calcolo e di attuazione delle misure è determinata con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Sempre con riferimento al comma 294 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, il comma 11-ter dell'articolo 47 decreto-legge n. 50 del 2017 stabilisce che le risorse relative agli anni 2018 e 2019 di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n.190 destinate al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, siano attribuite, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che le destina, nel rispetto della normativa europea, alle imprese ferroviarie.

Il comma 6 dell'articolo 47-bis ha invece previsto che le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge n. 190 del 2014, non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo della citata disposizione e dell'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge n. 185 del 2015 possono essere destinate dal gestore dell'infrastruttura a investimenti per migliorare le connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionali ai poli di generazione e attrazione di traffico ovvero al rinnovo delle locomotive di manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma, parte investimenti tra rete ferroviaria italiana e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.

Un ulteriore intervento, più specificamente connesso al rinnovo dei carri merci, è contenuto nell’articolo 47, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 50 del 2017 che ha istituito un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci.

Il Fondo istituito ha una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018, ed è diretto a promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci al fine di assicurare l'abbattimento del rumore.

Le modalità di applicazione della disposizione sono rimesse ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Articolo 1, comma 585
(Partenariato per la logistica e i trasporti)

 

 


585. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative, che svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti e si avvale della società Rete autostrade mediterranee (RAM) Spa per le funzioni di segretariato tecnico. Per il funzionamento del Partenariato di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Partenariato presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la composizione del Partenariato e le modalità di organizzazione e gestione delle attività.


 

 

Il comma 585, istituisce presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti.

 

Il Partenariato per la logistica e i trasporti dovrà svolgere attività di studio, consulenza e monitoraggio per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di Governo nel settore della logistica e dei trasporti.

 

Al Partenariato partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e i rappresentati delle associazioni di categoria più rappresentative.

Si prevede che si avvalga della società Rete autostrade mediterranee (RAM) Spa per le funzioni di segretariato tecnico.

Per il funzionamento del Partenariato viene autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 100.000 euro annui a decorrere dal 2019.

 

Il Partenariato dovrà presentare annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti.

 

Viene infine demandata a successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione della composizione del Partenariato e delle modalità organizzative e di gestione delle attività.


Articolo 1, comma 586
(Certificati di pagamento acconti)

 

 


586. Il comma 1 dell'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

« 1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché' ciò non sia gravemente iniquo per il creditore».


 

 

Il comma 586 interviene sul Codice dei contratti pubblici in materia di termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti. La novella sostituisce il comma 1 dell’art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, abbreviando da 45 a 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il termine entro il quale i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere emessi, fatte salve le ipotesi in cui sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

 

Il comma interviene sul Codice dei contratti pubblici in materia di termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti. La disposizione sostituisce il comma 1 dell’art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, abbreviando da 45 a 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il termine entro il quale i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere emessi. La predetta riduzione si applica fatte salve le ipotesi in cui sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

La disposizione in commento è stata ricondotta alla procedura di messa in mora dello Stato italiano da parte della Commissione europea, relativamente alla norma introdotta dal correttivo al codice appalti (d.lgs. 56/2017) mediante l’art. 113-bis, nella parte in cui prevede che “il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori”. Tale norma, secondo la Commissione, sembra estendere sistematicamente a 45 giorni il termine per il pagamento delle fatture nelle opere pubbliche, violando così la direttiva sui ritardati pagamenti – direttiva 2011/7/UE – che richiede alle amministrazioni pubbliche di pagare le merci e i servizi che essi acquistano entro 30 giorni o eccezionalmente entro 60 giorni.

 

 


 

Articolo 1, comma 587
(Fondazione Gran Sasso d'Italia - Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio)

 

 


587. Al fine di favorire la diffusione della cultura scientifica, promuovere un turismo eco-sostenibile e la conservazione e il recupero ambientale del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, nonché' al fine di rilanciare l'economia dei comuni attribuiti al cratere sismico, è riconosciuto un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, in favore della « Fondazione Gran Sasso d'Italia » per la realizzazione del Parco faunistico localizzato in Casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), tenendo conto degli studi di fattibilità condotti dalla Fondazione Gran Sasso d'Italia.


 

 

Il comma assegna alla "Fondazione Gran Sasso d'Italia" un contributo di 1 milione di euro per il 2019 per la realizzazione del Parco faunistico presso Casale San Nicola, in provincia di Teramo. Si indica la finalità di contribuire al recupero del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016 e al rilancio dell'economia dei Comuni da essi colpiti.

 

La disposizione in esame riconosce alla "Fondazione Gran Sasso d'Italia" un contributo pari ad 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione del Parco faunistico presso Casale San Nicola, frazione del Comune di isola del Gran Sasso (Teramo).

Tale misura indica le finalità di: favorire la diffusione della cultura scientifica, promuovere il turismo ecosostenibile, la conservazione e il recupero del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016, nonché contribuire al rilancio dell'economia dei Comuni colpiti da tali eventi.

 

La norma indica si tenga conto degli studi di fattibilità condotti dalla Fondazione Gran Sasso d'Italia.

 

La "Fondazione Gran Sasso d'Italia" è stata istituita con delibera 31/2013 del Presidente dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso d'Italia e dei Monti della Laga. In base al proprio Statuto, la Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di tutela ambientale e valorizzazione del territorio anche mediante la promozione di tutte le attività correlate al territorio del Parco. Tra gli scopi specifici prevede la realizzazione di uno più parchi faunistici, centri visite, aree attrezzate e percorsi guidati. Il progetto per la realizzazione del Parco faunistico presso Casale San Nicola è stato presentato nel 2013.


Articolo 1, comma 588
(
Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili)

 

 


588. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 149, le parole: « entro il 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »;

b) al comma 149, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono aggiunte le seguenti: « o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti »;

c) al comma 151, come modificato dall'articolo 57-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « Entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 ».


 

 

Il comma 588 interviene sui commi 149 e 151 della legge di stabilità 2016, modificando l’ambito di applicazione degli incentivi sull’energia prodotta per gli esercenti impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato di beneficiare di incentivi al 1° gennaio 2016, ovvero – secondo il differimento introdotto dal comma in esame - cessano entro il 31 dicembre 2018 di beneficiare degli incentivi in questione. A tali esercenti è concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2021 o per i cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti, di un incentivo sull'energia prodotta (novella al comma 149 della legge di stabilità 2016).

Inoltre, si proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i produttori di biomasse, interessati dal regime di incentivi, devono fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del relativo regime di aiuto (novella al comma 151 della legge di stabilità 2016).

 

In particolare, il comma 588, lettera a) interviene sull'ambito di applicazione dell'incentivo sull’energia prodotta per gli esercenti impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2016, termine previsto dall’art. 1, co. 149, della legge di stabilità per il 2016, L. n. 208/2015).

A tali esercenti è concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2021 ovvero - ai sensi della novella introdotta dal comma in esame, lettera b) - per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti, in alternativa all'integrazione dei ricavi, di un incentivo sull'energia prodotta.

 

A tale proposito, si ricorda che l’art. 1, co. 149, della L. n. 208/2015 aveva concesso agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili – che avessero cessato, al 1° gennaio 2016 o entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, co. 8, del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi – il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2021 ad opera dell’art. 3-quater, co. 1, lett. a), del D.L n. 243/2016), di un incentivo sull’energia prodotta. Ciò era stato previsto al fine di assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili. Come già accennato, su tale disposizione è poi intervenuto il D.L. n. 243/2016, recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (L. n. 18/2017), che, all’art. 3-quater, co. 1, lett. a), ha previsto una proroga al 31 dicembre 2021 degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse.

Si rileva altresì che le modalità e le condizioni della fruizione dell’incentivo sono state poi stabilite dall’art. 1, co. 150 e 151, della citata L. n. 208/2015[34].

 

Il comma 588, alla lett. c), interviene sul co. 151 della citata L. n. 208/2015 – in materia di procedura per l’erogazione dell’incentivo ai produttori interessati – differendo dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i produttori di biomasse, interessati dal regime di incentivi disposto dalla legge di stabilità per il 2016, sono tenuti a fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del relativo regime di aiuto, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020.

Si ricorda in proposito che l’art. 1, co. 151, della L. n. 208/2015 aveva previsto che entro il 31 dicembre 2016 i produttori interessati dovessero fornire al MISE le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 200/01) (commi 149-151 dell’articolo 1). Su tale termine è poi intervenuto l’art. 57-ter, co. 1, del D.L. n. 50/2017 (L. n. 96/2017), che ne ha disposto la proroga al 31 dicembre 2017.

La Relazione tecnica specifica che la disposizione in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che l’onere che discende dalla norma “è ristorato dalla componente A3 della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali”.


Articolo 1, comma 589
(Oneri per volontari Capitanerie di porto - Guardia costiera)

 

 


589. Allo scopo di consentire prontamente l'avvio di urgenti misure organizzative per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi nonché' per contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo, anche ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi, è autorizzata la spesa di 1.946.850 euro a decorrere dall'anno 2018. Conseguentemente, ferme restando le dotazioni organiche di cui all'articolo 815 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 585, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

« h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;

h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29;

h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29;

h-quater) a decorrere dall'anno 2020: 73.491.338,29 ».


 

 

Il comma 589 riguarda il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e, più precisamente, gli oneri finanziari per i volontari del Corpo stesso. L'articolo in oggetto prevede un rialzo degli importi di tali oneri, a partire dal 2018, al fine di garantire la migliore efficienza ed efficacia dell'azione del Corpo, mentre esclude variazioni delle dotazioni organiche del Corpo stesso.

 

Il comma in esame, novellando l'articolo 585, lettera h) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), reca un aumento degli oneri finanziari per le consistenze dei volontari del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Restano ferme, invece, le dotazioni organiche del Corpo.

 

Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, fondato con Regio Decreto n. 2458 del 20 luglio 1865, è Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione e svolge funzioni relative agli usi civili del mare: sicurezza della navigazione, sicurezza marittima, polizia marittima, ricerca e soccorso in mare, tutela dell'ambiente marino e delle coste, sorveglianza della pesca e molto altro ancora. In anni recenti il Corpo ha avuto un ruolo significativo in merito al fenomeno migratorio, e infatti il primo periodo del comma 332 individua tra le finalità dell’intervento quello di “consentire prontamente l’avvio di urgenti misure organizzative per fronteggiare il fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo”.

Il Corpo fa parte della Marina Militare ed è in rapporto di dipendenza funzionale con vari Ministeri (Infrastrutture e Trasporti, Ambiente e Tutela del territorio e del Mare, Politiche Agricole e Forestali). Attualmente l'organico del Corpo, composto da ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa, consta di circa 11.000 unità (stando al sito istituzionale delle Capitanerie di porto, http://www.guardiacostiera.gov.it/). Il numero dei volontari del Corpo, di cui agli articoli 585 e 815 del decreto legislativo 66/2010 ai quali si fa riferimento nel comma 332 secondo le previsioni del suddetto articolo 815 deve essere pari a 3.500 per coloro che sono volontari in servizio permanente e 1.775 per i volontari in ferma ovvero in rafferma.

L’articolo 11 della legge di bilancio (rubricato "Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative") prevede inoltre che il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018 è stabilito pari a 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma e 70 ufficiali piloti di complemento e che il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2018, è fissato in 136 unità.

 

La ragione dell'incremento degli oneri finanziari, secondo la relazione illustrativa, risiede nella necessità di adeguare gli stanziamenti per le risorse umane e impedire così che le riduzioni effettuate negli scorsi anni -da ultimo, per mezzo dell'articolo 1, comma 373, della legge 190/2014, ovvero la legge di stabilità per il 2015-, abbiano ripercussioni negative sull'efficacia del Corpo nel futuro prossimo.

In dettaglio, dapprima la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), con il suo articolo 4, comma 57, aveva disposto che a decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fossero ridotti di euro 7.053.093; poi, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2015), all'articolo 1, comma 66, aveva imposto riduzioni di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014; infine, come indicato dalla relazione illustrativa, la legge 190/2014, articolo 1, comma 373, aveva disposto l'ulteriore riduzione degli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, nella misura di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

Il testo vigente della lettera h) dell'articolo 585 del decreto legislativo 66/2010 stabilisce che gli importi degli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa siano pari a 67.650.788,29 euro per anno a decorrere dall'anno 2016. Tale importo, ai sensi del comma 332, è confermato per l’anno 2016 e 2017, mentre per gli anni successivi la presente disposizione intende invertire la precedente tendenza al ribasso elevando la suddetta cifra a 69.597.638,29 euro a partire dall'anno 2018. La differenza tra l'importo vigente l'importo indicato del comma in esame a decorrere dal 2018 è quindi di 1.946.850 euro annui.


Articolo 1, comma 590
(Incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa)

 

 


590. All'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. In relazione alle medesime esigenze di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ».


 

 

Il comma 590 dispone uno stanziamento di 21 milioni per l'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa.

 

Siffatta autorizzazione di spesa di 21 milioni è disposta per il triennio 2018-2020.

Tale stanziamento è da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa.

Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 94 del 2017 - il quale prevede la destinazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, del 50 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale militare delle Forze armate.

La norma - ancorché riferita ad un triennio definito - è formulata quale novella ad un articolo del Codice dell'ordinamento militare (inserendo un comma aggiuntivo all'articolo 614 del decreto legislativo n. 66 del 2010).


Articolo 1, comma 591
(Retribuzione dei dirigenti scolastici)

 

 


591. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono integrate con quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da destinare prioritariamente all'intervento di cui al primo periodo.


 

 

Il comma 591 prevede l’istituzione di una specifica sezione del fondo per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del MEF –, le cui risorse sono finalizzate alla progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione, per la parte fissa, dei dirigenti scolastici con quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca[35].

 

Il Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, è stato istituito dall’art. 1, co. 365, della L. 232/2016, ed è allocato sul cap. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

La relazione tecnica all’A.S. 2960 evidenziava, in particolare che la nuova sezione era istituita allo scopo di tener conto delle nuove competenze  attribuite ai dirigenti scolastici dalla L. 107/2015 ed eliminare in sede contrattuale le differenze esistenti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali tra la retribuzione di posizione di parte fissa dei dirigenti scolastici e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia del medesimo comparto Istruzione e Ricerca.

 

La dotazione della nuova sezione è di € 37 mln per il 2018, € 41 mln per il 2019, ed € 96 mln annui dal 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’art. 48, co. 1, primo periodo, del d.lgs. 165/2001[36].

 

Si tratta di uno degli obiettivi indicati nell’Atto di indirizzo per il comparto Istruzione e Ricerca e per la relativa area dirigenziale, adottato il 19 ottobre 2017 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che indica all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) le linee generali e gli obiettivi prioritari cui dovrà conformarsi il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016-2018.

In particolare, l’Atto di indirizzo citato ha previsto tra gli obiettivi una armonizzazione progressiva dell’indennità di posizione di parte fissa dei dirigenti scolastici con il valore della corrispondente voce retributiva prevista per gli altri dirigenti dell’area.

 

Si stabilisce, infine, che le risorse ante indicate sono integrate da quelle previste dall’art. 1, co. 86, della L. 107/2015, prevedendo, al contempo, che queste ultime sono destinate prioritariamente alla progressiva armonizzazione di cui al comma in esame.

 

L’art. 1, co. 86, della L. 107/2015 ha disposto, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, un incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato (v. infra) in misura pari a € 12 mln per l'anno 2015 e a € 35 mln annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato[37].

 

La relazione tecnica all’A.S. 2960 faceva presente che le risorse complessivamente disponibili consentiranno di armonizzare interamente, dal 2020, le retribuzioni di parte fissa dei dirigenti scolastici con quelle dei restanti dirigenti del medesimo comparto.

Al riguardo, ricordava che la retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ammonta a € 3.556,68 annui lordi[38], comprensivi del rateo di tredicesima mensilità, a fronte di € 12.155,61 annui lordi previsti per i dirigenti di seconda fascia dell’ex Area VII, relativa a Ricerca e Università[39].

 

Il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da tre componenti: lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono erogate a carico del Fondo unico nazionale costituito ai sensi dell’art. 25 del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010.

Ai sensi dell’art. 25, co. 3, del citato CCNL, entro il 31 luglio di ciascun anno il MIUR ripartisce tra gli USR le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali[40].

Con nota MIUR prot. n. 9936 del 10 maggio 2017 si è dato conto della ripartizione fra gli Uffici scolastici regionali del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato per l'a.s. 2016-2017 (€ 150.749.560,10), adottata con Decreto del direttore generale delle risorse umane e finanziarie 31 gennaio 2017, n. 106.

 

 


Articolo 1, commi 592 e 593
(Valorizzazione della professionalità dei docenti delle scuole statali)

 

 


592. Al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

593. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 592 la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;

b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.


 

 

I commi 592 e 593 sono finalizzati alla valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali.

 

In particolare, il comma 592 dispone che, al fine sopra indicato, è istituita una apposita sezione nell’ambito del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), con uno stanziamento di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 30 mln annui dal 2020.

Il comma 593 reca criteri ed indirizzi da rispettare nell’ambito della contrattazione per l’utilizzo delle risorse sopra indicate, anche mediante eventuale integrazione al “contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)” – rectius: contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) - di riferimento. Si tratta di:

-      valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;

-      valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

 

Il CCNI finalizzato alla individuazione dei criteri per la ripartizione, per l’a.s. 2017/2018, delle risorse finanziarie destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli artt. 9 (misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica), 30 (attività aggiuntive e ore eccedenti), 33 (funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa), 47 (compiti del personale ATA), 62 (sequenza contrattuale), 84 (fondo dell’istituzione scolastica-FIS), 86 (compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso gli ex IRRE e comandato nell’Amministrazione centrale e periferica del MIUR) e 87 (attività complementari di educazione fisica) del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF), è stato sottoscritto dai rappresentanti del MIUR e delle organizzazioni sindacali il 28 luglio 2017.

 

 


Articolo 1, commi 594-601
(Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista)

 


594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.

596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

600. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

601. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

 

I commi da 594 a 601 disciplinano l’esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all’educatore), di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, di educatore professionale socio-sanitario (che subentra all’educatore professionale).

A tal fine, stabiliscono, in particolare, che l’esercizio delle rispettive attività è consentito - salve alcune previsioni transitorie e finali - solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all’esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le (sole) figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che si tratta di un argomento per il quale la Camera dei deputati aveva approvato, il 21 giugno 2016, il testo unificato degli A.C. 2556 e 3247, di cui la VII Commissione del Senato aveva concluso l’esame in sede referente (A.S. 2443) il 13 dicembre 2017.

 

In particolare, ai sensi del comma 594, l’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista – le cui professioni rientrano tra quelle non organizzate in ordini o collegi, di cui alla L. 4/2013 – operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita. A tal fine si richiamano l’art. 2 del d.lgs. 13/2013 e gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.

L’art. 2 del d.lgs. 13/2013 definisce:

·         l’”apprendimento formale”, che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o un diploma professionale, o di una certificazione riconosciuta;

·         l’“apprendimento non formale”, caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formali;

·         l’”apprendimento informale”, che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Al riguardo, si ricorda che le Conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»), confermando quanto già evidenziato dalle Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 e dalle Conclusioni del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del giugno 2000 – hanno convenuto che “la cooperazione europea nei settori dell'istruzione e della formazione per il periodo fino al 2020 dovrebbe essere istituita nel contesto di un quadro strategico che abbracci i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una prospettiva di apprendimento permanente”, in un quadro, cioè, di “apprendimento in tutti i contesti, siano essi formali, non formali o informali, e a tutti i livelli”.

 

Gli stessi operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale.

 

Il comma 595 dispone, innanzitutto, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea nella classe L-19 e “ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”.

La norma citata, nell’istituire il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (in attuazione dell'art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015), ha disposto, per quanto qui maggiormente interessa, che, a decorrere dall’a.s. 2019/2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea nella classe L-19, Scienze dell’educazione e della formazione, ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia, o del diploma di laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM-85-bis in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Durante l’esame parlamentare non è stato chiarito il riferimento alle disposizioni relative alla figura di educatore di servizi educativi per l’infanzia (infatti, come si è visto, l’educatore professionale socio-pedagogico non opererà esclusivamente nei servizi educativi per l’infanzia).

 

Sempre in base al comma 595, la qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea magistrale abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57, Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85, Scienze pedagogiche; LM-93, Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education.

Le spese relative allo svolgimento dell’esame per il rilascio del diploma di laurea abilitante sono integralmente a carico dei partecipanti, con modalità stabilite dalle università interessate.

 

Infine, il comma 595 dispone che la formazione universitaria dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l’apprendimento permanente, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.

Il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente è stato definito, da ultimo, con Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, che ha abrogato la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.

L’EQF continua, comunque, ad essere strutturato secondo otto livelli di riferimento, declinati ora in conoscenze, abilità, responsabilità e autonomia.

 

Il comma 596 stabilisce che la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella classe di laurea L/SNT/2, Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando evidentemente per gli aspetti non disciplinati con le disposizioni in commento quanto disposto dal DM 8 ottobre 1998, n. 520, con il quale è stato riconosciuto il profilo dell’educatore professionale.

In particolare, il DM citato, nell’individuare le figure professionali ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ha stabilito che “l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà”. Esso opera all’interno di strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative.

In base al medesimo DM, la formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del SSN e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra regioni e università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.

A sua volta, il D.I. 27 luglio 2000 aveva stabilito che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa previgente il DM 520/1998 – tra i quali titoli conseguiti al termine di corsi regionali – sono equipollenti al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Con la determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie – avvenuta prima con DI 2 aprile 2001 (ex DM 509/1999) e, successivamente, con DI 19 febbraio 2009 (ex DM 270/2004) – il profilo di Educatore professionale afferisce alle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione (classe di laurea L/SNT/2, già classe 2). Il medesimo DI 19 febbraio 2009 ha richiamato esplicitamente il campo di attività previsto per l’educatore professionale dal DM 520/1998.

 

Il comma 597 stabilisce che, in via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione, coloro che sono in possesso, alla data di entrata in vigore della legge, di uno dei seguenti requisiti:

·     inquadramento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni a seguito di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

·     svolgimento dell’attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi, dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;

·     diploma rilasciato entro l’a.s. 2001-2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

In particolare, il corso intensivo di formazione – che deve essere intrapreso entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge – deve comportare l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari[41] nelle discipline di cui al comma 595. Il corso è organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell’educazione e della formazione delle università, anche tramite formazione a distanza. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti, con modalità stabilite dalle università interessate.

 

Il comma 598 dispone che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono titolari di un contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati dal co. 594, purché abbiano un’età superiore a 50 anni e almeno 10 anni di servizio, ovvero abbiano almeno 20 anni di servizio.

 

In base al comma 599, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno svolto l’attività di educatore per almeno 12 mesi, anche non continuativi, documentata con dichiarazione del datore di lavoro o con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, possono continuare ad esercitarla. Per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico “o di educatore professionale socio-sanitario” non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge, né per la modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

Al riguardo si segnala che, poiché il primo periodo si riferisce ai soggetti che hanno già svolto l’attività di educatore (cui ora subentra quella di educatore professionale socio-pedagogico), non risulta chiaro il riferimento, nel secondo periodo, al mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-sanitario.

 

Il comma 600 stabilisce che l’acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario, o pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

 

Il comma 601 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

 


Articolo 1, comma 602
(Supplenze brevi di personale ATA nelle scuole)

 


602. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.


 

 

Il comma 602 reintroduce la possibilità di sostituire gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici nelle scuole, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, incrementando, a tal fine, dal 2018, il limite di spesa vigente.

 

La disposizione opera in deroga all’art. 1, co. 332, lett. a) e b), della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2015, il divieto di conferimento di supplenze brevi[42] a:

§  personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti;

§  personale appartenente al profilo di assistente tecnico (in ogni caso).

 

Rimane, invece, fermo il divieto di conferimento di supplenze brevi al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi 7 giorni di assenza (art. 1, co. 332, lett. c), L. 190/2014).

 

La possibilità è consentita nell’ambito del limite di spesa previsto per le supplenze brevi del personale docente e ATA dall’art. 1, co. 129, della L. 311/2004[43], a tal fine incrementato di € 19,65 mln annui a decorrere dal 2018.

 

In materia, rispondendo, nella VII Commissione della Camera, il 6 aprile 2017, all’interrogazione 5-08143, il rappresentante del Governo – ricordato che il regolamento relativo alle supplenze del personale ATA[44] definisce come supplenze temporanee le sostituzioni di personale temporaneamente assente su posti che per qualsiasi causa si rendano disponibili dopo il 31 dicembre, per i quali le supplenze sono conferite dal dirigente scolastico utilizzando le graduatorie di istituto – aveva evidenziato che l’eliminazione della possibilità di sostituzione degli assistenti amministrativi, tranne che per le piccole scuole, aveva esteso al personale amministrativo della scuola il regime in essere per i restanti comparti del pubblico impiego, in materia di sostituzioni per assenza.

Con riferimento agli assistenti tecnici, aveva evidenziato che gli stessi “saranno sostituiti nelle loro funzioni, per il periodo dell'assenza, dai colleghi rimasti in servizio. In caso di effettiva indisponibilità di colleghi che possano supplire all'assenza, le funzioni potranno essere, per il periodo strettamente necessario, assicurate dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria”[45].

Aveva poi, ricordato che il MIUR era tuttavia intervenuto al fine di mitigare gli effetti restrittivi di tali misure. In particolare, dopo una prima nota (Prot. 2116 del 30 settembre 2015) riferita, per il personale ATA, (solo) ai collaboratori scolastici, era intervenuta la nota dirigenziale prot. n. 10073 del 14 aprile 2016, con la quale era stato previsto il superamento del divieto di nominare supplenti ATA per i casi di pensionamento in corso d'anno del titolare. “Anche in questa fattispecie i dirigenti scolastici devono valutare caso per caso la possibilità di ricorrere alla nomina del supplente, motivando dettagliatamente le cause oggettive dell'impossibilità di garantire il pubblico servizio”.

 


Articolo 1, commi 603-604
(Graduatorie dei concorsi per l'insegnamento nelle scuole)

 

 


603. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

604. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.


 

 

I commi 603 e 604 dispongono che le graduatorie dei concorsi per docenti sono utili, fino al termine di validità, per le immissioni in ruolo di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, anche in deroga al limite del 10% introdotto dalla L. 107/2015. Inoltre, prevedono che le graduatorie relative ai tre concorsi banditi nel 2016 sono valide per un ulteriore anno rispetto al triennio previsto.

 

 

In particolare, il comma 604 è finalizzato a superare il limite massimo del 10% di idonei nelle suddette graduatorie, che è stato applicato per la prima volta per la formazione delle graduatorie di merito dei 3 concorsi banditi nel 2016 ai sensi dell’art. 1, co. 114, della L. 107/2015, per posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, per posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado e per posti di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola previsti come vacanti e disponibili nel triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019[46].

Il suddetto limite è stato introdotto dall’art. 1, co. 113, lett. g), della L. 107/2015, che, a tal fine, ha novellato l’art. 400, co. 15, del d.lgs. 297/1994, stabilendo, al secondo periodo, che la graduatoria di merito è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10%.

Nello specifico, dispone che le graduatorie dei concorsi relativi a tutti i gradi di istruzione e a tutte le tipologie di posto sono utili, fino al termine di validità, per le immissioni in ruolo di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, anche in deroga al suddetto limite percentuale, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

Una previsione analoga era già stata introdotta dall’art. 17, co. 2, del d.lgs. 59/2017, che – nelle more dell’entrata in vigore del nuovo percorso triennale di formazione e tirocinio per l’accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie – ha stabilito che i posti di docente vacanti e disponibili nelle medesime scuole sono coperti annualmente, tra l’altro, mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei già citati concorsi banditi nel 2016, sino al termine di validità delle medesime, anche in deroga al limite percentuale del 10% degli idonei, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.

Conseguentemente, il MIUR ha emanato la nota prot. n. 26145 dell’8 giugno 2017, con la quale ha invitato i direttori degli USR a provvedere alla pubblicazione di elenchi, graduati secondo il merito, di tutti i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, quale procedura prodromica all’attuazione della disposizione citata.

Ad una previa, analoga, pubblicazione di elenchi graduati secondo il merito si dovrà pervenire, ora, anche per l’assunzione di docenti in applicazione delle disposizioni in commento.

In futuro, dunque, al fine di semplificare la procedura per le graduatorie di concorso non ancora costituite, occorrerà valutare l’opportunità di novellare il secondo periodo del co. 15 dell’art. 400 del d.lgs. 297/1994, definendo nuove modalità di costituzione delle stesse.

 

Il comma 603 dispone – anche in relazione a quanto previsto dal comma 604 – che le graduatorie relative ai tre concorsi banditi nel 2016 sono valide per un ulteriore anno rispetto al triennio previsto dall’art. 400, co. 01, del d.lgs. 297/1994.

In base alla disposizione citata, le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'a.s. successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio.

 


Articolo 1, comma 605
(Concorso per Direttore dei servizi generali e
amministrativi nelle scuole)

 

 


605. E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 605 prevede che entro il 2018 è bandito un concorso per l’assunzione di Direttori dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), al quale possono partecipare anche gli assistenti amministrativi che, pur in mancanza dello specifico titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale di DSGA, hanno maturato, alla data di entrata in vigore della legge, almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8 anni, esercitando le mansioni di DSGA.

 

Si declina così, con maggiori specifiche, uno degli obiettivi indicati nell’Atto di indirizzo per il comparto Istruzione e Ricerca e per la relativa area dirigenziale, adottato il 19 ottobre 2017 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che indica all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) le linee generali e gli obiettivi prioritari cui dovrà conformarsi il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016-2018 (più ampiamente, v. scheda relativa al comma 591).

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 14 dell’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2017/18, sottoscritto il 21 giugno 2017, ha stabilito che i posti del profilo professionale di DSGA non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'art. 7 del DM 146/2000, sono ricoperti, a determinate condizioni, dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica.

 

Il concorso è bandito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate annualmente, ai sensi dell’art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997, dal Consiglio dei Ministri.

 

In materia, si ricorda che l’art. 16 del DPR 275/1999 – che ha disciplinato l’autonomia delle istituzioni scolastiche – aveva disposto, per quanto qui interessa, che il responsabile amministrativo assumeva funzioni di direzione dei servizi di segreteria, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al Dirigente scolastico.

Il CCNL 3 maggio 1999 ha dunque definito, contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1° settembre 2000, il profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, disponendo che per l’accesso allo stesso, in base alla tabella B, era richiesto il possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche sociali e amministrative, economia e commercio.

Ha, altresì, previsto che, in prima applicazione, era consentito l’accesso di personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000, previa frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. Il percorso formativo poteva essere abbreviato per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in particolari realtà e per determinate funzioni.

Successivamente, la tabella B del CCNL 29 novembre 2007 ha adeguato il titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo di DSGA alle novità relative all’assetto dei titoli di studio derivanti dal DM 509/1999 (ma non anche a quelle derivanti dal DM 270/2004), facendo riferimento a laurea specialistica in giurisprudenza, scienze politiche, sociali e amministrative, economia e commercio, o titoli equipollenti.

Per l’accesso al profilo di assistente amministrativo la medesima tabella ha previsto il possesso del diploma di maturità.

Le previsioni della tabella B del CCNL 29 novembre 2007 non sono state modificate successivamente.

Tuttavia, come ricapitolato sul sito del MIUR, attualmente per l’accesso al profilo di DSGA si fa riferimento alla tabella di equiparazione tra lauree del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (di cui al DM 509/1999) e lauree magistrali (di cui al DM 270/2004) allegata al DI 9 luglio 2009.

 

Per completezza si ricorda, infine, che l’art. 4, co. 70, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), aggiungendo il co. 5-bis nell’art. 19 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2012-2013, alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni – ridotti a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche – non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di DSGA e che con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

Al riguardo, l’Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016-2018, di cui prima si è detto, include fra gli obiettivi la ricerca di una soluzione organica per la disciplina del rapporto di lavoro dei DSGA su posti assegnati in comune ad una seconda istituzione scolastica, ferma restando la determinazione dei posti coerente con gli specifici interventi normativi in materia di dimensionamento della rete scolastica.

 


Articolo 1, comma 606
(Comandi di docenti e dirigenti scolastici)

 

 


606. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 2019/2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2020/2021 ».


 

 

Il comma 606 posticipa ulteriormente (dall’a.s. 2019/2020) all’a.s. 2020/2021 la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

 

A tal fine, novella l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014.

 

L’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva originariamente previsto la soppressione, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali – in base alle modifiche apportate, da ultimo, dall’art. 1, co. 57, lett. a) e b), della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) – dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

§  fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all’art. 116 del DPR 309/1990;

§  fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

 

Successivamente, l’art. 1, co. 223, della L. 208/2015, e in seguito l’art. 1, co. 618, della L. 232/2016, – novellando l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 – avevano posticipato, da ultimo all’a.s. 2019/2020, la soppressione delle disposizioni citate.

 

Per completezza, si ricorda che le assegnazioni in questione comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

 

Si rammenta, altresì, che il co. 9 dello stesso art. 26 della L. 448/1998 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Le modalità attuative di tale disposto sono state definite con DM 100 del 31 marzo 2000.

 

 


Articolo 1, commi 607-612
(Assunzione presso il MIUR di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili)

 

 


607. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse istituzioni scolastiche, quale, a titolo di esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1.

608. Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al comma 607, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti e i direttori generali degli uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e, compatibilmente con il numero di unità di personale a disposizione, non delegano ai medesimi la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione.

609. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 607 e 608 si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

610.  Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 607 possono essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie e alle disposizioni dell'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

611. Per l'attuazione dei commi da 607 a 610 è autorizzata la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

612.  Agli oneri di cui al comma 611, pari a 846.171,94 euro per l'anno 2018 e a 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2018, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, a decorrere dall’anno 2019, quanto a 1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del medesimo Ministero e, quanto a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.


 

 

I commi da 607 a 612 sono finalizzati all’assunzione presso il MIUR, a decorrere dal 2018, di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, quale, ad esempio, la gestione del contenzioso.

 

In particolare, il comma 607 autorizza il MIUR ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, nei limiti della vigente dotazione organica[47], di 258 unità di personale, di cui 5 dirigenti di II fascia e 253 funzionari di area III, posizione economica F1.

 

In base al comma 608, a seguito delle suddette assunzioni, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e, compatibilmente con il numero di risorse umane a disposizione, non delegano agli stessi la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 417-bis c.p.c., in base al quale, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni statali o ad esse equiparate possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti, salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, assuma direttamente la trattazione della causa.

 

Il comma 609 stabilisce che “alle risorse umane necessarie per l’attuazione dei commi 607 e 608 si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento” del personale del MIUR.

 

Malgrado la non felice formulazione, l’intenzione sembrerebbe comunque quella di qualificare la stessa procedura autorizzata dal comma 607 quale piano straordinario di reclutamento.

Infatti, il comma 610 dispone che le assunzioni possono essere effettuate:

·      in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie previste dalla normativa vigente, fra le quali quelle recate dall’art. 4, co. 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del D.L. 101/2013 (L. 125/2013), che, ad esempio, prevedono la verifica, preliminare all'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie, e la previa attivazione della procedura in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario;

·      in aggiunta alle facoltà assunzionali pari, dal 2018, al 100% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (art. 3, co. 1, D.L. 90-2014-L. 114/2014).

 

A tali fini, il comma 611 autorizza la spesa di € 846.171,94 per il 2018 e di € 10.154.063,21 annui dal 2019.

Alla copertura degli oneri si provvede, in base al comma 612:

·      quanto a € 846.171,94 per il 2018 e a € 1.531.074,71 annui a decorrere dal 2019, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del Ministero;

·      quanto a € 8.622.988,5 annui a decorrere dal 2019, “mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”.

Si tratta, in realtà, dell’utilizzo di “risparmi di spesa” derivanti dalla esternalizzazione dei servizi già assicurati dai collaboratori scolastici.

 

 

 


Articolo 1, comma 613
(Incremento dell'organico dell'autonomia)

 

 


613. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge n. 232 del 2016, che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono determinati nei limiti delle risorse ivi previste con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


 

 

Il comma 613 è finalizzato ad incrementare l’organico (docente) dell’autonomia.

 

In particolare, esso prevede un incremento del fondo istituito nello stato di previsione del MIUR dall’art. 1, co. 366, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) proprio per incrementare tale organico, di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019.

 

Le risorse del fondo, inizialmente pari a € 140 mln per il 2017 e a € 400 mln dal 2018, sono state incrementate dall’art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) di € 40,7 mln per il 2017, € 132,1 mln per il 2018, € 131,6 mln per il 2019, € 133,8 mln per il 2020, € 136,7 mln per il 2021, € 140,5 mln per il 2022, € 145,8 mln per il 2023, € 153,9 mln per il 2024, € 166,4 mln per il 2025 e € 184,7 mln annui dal 2026.

Come risultava dalla relazione tecnica aggiornata al ddl di conversione del D.L. 50/2017, l'incremento delle risorse è stato destinato a coprire il maggior onere che si sarebbe verificato sui capitoli per il pagamento degli stipendi del personale docente a tempo indeterminato, in conseguenza del consolidamento nell'organico dell'autonomia di 15.100 posti provenienti dall'organico di fatto. Al riguardo, si veda la premessa del DM 26 luglio 2017, n. 522.

 

Il numero di posti aggiuntivi nell’organico dell’autonomia – per i quali si richiama l’art. 1, co. 373, della stessa L. 232/2016 – è determinato, nei limiti di tale risorse, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

In base all’art. 1, co. 373, della L. 232/2016, l’incremento dell’organico dell’autonomia di cui al co. 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall’accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota deve essere sottratta, in misura numericamente pari, dall’ulteriore contingente di posti, non facenti parte dell’organico dell’autonomia, costituito annualmente per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia (c.d. “organico di fatto”: art. 1, co. 69, L. 107/2015).

 

In base al DM 28 dicembre 2017, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018–2020, le nuove risorse continuano ad essere allocate sul cap. 1280 dello stato di previsione del MIUR[48].

 

 


Articolo 1, comma 614
(Valorizzazione dei titoli abilitanti all'insegnamento)

 


614. In occasione degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative alla scuola dell'infanzia e primaria, la valutazione del titolo abilitante è effettuata assicurando una particolare valorizzazione ai titoli acquisiti nell'ambito di percorsi universitari.


 

 

Il comma 614 è volto alla valorizzazione dei titoli abilitanti all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria acquisiti nell’ambito di percorsi universitari.

 

In particolare, esso stabilisce che, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale docente, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, la valutazione del titolo abilitante all’insegnamento è effettuata assicurando una particolare valorizzazione dei titoli acquisiti nell’ambito dei percorsi universitari.

 

L’art. 5 del vigente regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee, emanato con DM 13 giugno 2007, n. 131, prevede che il dirigente scolastico, sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze di cui all’art. 7[49], in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, distinte in tre fasce, da utilizzare nell’ordine. Nello specifico:

•   la I Fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (e, dunque, in possesso di abilitazione) per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo o di istituto;

•   la II Fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione o idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

•   la III Fascia comprende gli aspiranti forniti (solo) di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

A decorrere dall’a.s. 2011/2012, l’aggiornamento delle graduatorie di circolo o di istituto viene effettuato con cadenza triennale, previa emanazione di apposito provvedimento ministeriale (art. 1, co. 4, del D.L. 97/2004-L. 143/2004, come modificato dall’art. 9, co. 20, del D.L. 70/2011-L. 106/2011).

Al riguardo si ricorda che, a decorrere dall’aggiornamento delle graduatorie di istituto effettuato con DM 353 del 22 maggio 2014 (con validità per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017), a seguito del parere n. 03813/2013 del Consiglio di Stato, è stato consentito l’inserimento fra gli abilitati, ossia in II fascia, anche degli aspiranti che risultavano in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l’a.s. 2001-2002.

Da ultimo, l’aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, con validità per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, è stato operato con DM 374 del 1° giugno 2017.

 

 


Articolo 1, commi 615 e 619-621
(Proroga e procedura per l'immissione in ruolo di soggetti titolari di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle di assistenti amministrativi e tecnici)

 


615. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.

619. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indìce entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.

620. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 619 è autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018.

621. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 619 e 620 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

 

Il comma 615 consente la prosecuzione fino al 31 agosto 2018 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici (personale ATA), mentre i commi 619-621 concernono una procedura selettiva finalizzata all’immissione in ruolo degli stessi soggetti, a decorrere dall’a.s. 2018/2019.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato durante la prima lettura (fase nella quale era stata prevista solo la prosecuzione dei contratti fino al 31 agosto 2018) evidenziava che si tratta di 772 unità ex LSU (addetti a lavori socialmente utili) – titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati all’inizio dell’a.s. 2017/2018 ai sensi del D.I. 20 aprile 2001, n. 66 – che operano presso le segreterie didattiche e amministrative delle scuole a fronte di 465,5 posti di personale ATA attualmente accantonati in organico di diritto[50].

Sottolineava, inoltre, che la disposizione inerente la proroga si rendeva necessaria tenuto conto che, a seguito dell’art. 5, co. 1, lett. a), del d.lgs. 75/2017 – che ha introdotto il co. 5-bis nell’art. 7 del d.lgs. 165/2001 – è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Al riguardo si evidenzia che, il termine del 1° gennaio 2018 per l’applicazione del divieto, previsto dall’art. 22, co. 8, del medesimo d.lgs. 75/2017, è stato differito al 1° gennaio 2019 dal co. 1148, lett. h), della legge in commento.

In base al medesimo art. 5, co. 1, lett. a), del d.lgs. 75/2017, i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione dello stesso sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165/2001 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

 

Con riferimento ai lavoratori in questione, si ricorda che l’art. 78, co. 31, della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001) aveva previsto che, ai fini della stabilizzazione dell’occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dovevano essere definite procedure di terziarizzazione.

È pertanto, intervenuto il citato D.I. 20 aprile 2001, n. 66 che – visto anche quanto previsto dall’art. 8 della L. 124/1999 e dal D.I. 23 luglio 1999 (v. infra, scheda commi 622-627) – ha disposto che dal 1° luglio 2001 i Dirigenti scolastici che utilizzavano soggetti impegnati in attività socialmente utili riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o tecnico avrebbero affidato agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito delle medesime funzioni, secondo le modalità indicate dall’art. 6, co. 2, del d.lgs. 81/2000 che, in particolare, prevede – rinviando al co. 3 dell'art. 10 del d.lgs. 468/1997 – il termine massimo di durata di 60 mesi.

 

Il comma 619 dispone che entro il 28 febbraio 2018 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indice una procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata all’immissione in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2018/2019, del personale che, alla data di entrata in vigore della legge, è titolare dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sopra indicati. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione.

Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell’ambito dell’organico del personale amministrativo e tecnico come definito ai sensi dell’art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), ferma restando la riduzione del numero di posti di personale ATA, a decorrere dall’a.s. 2015/2016, prevista dall’art. 1, co. 334, della L. 190/2014, e a valere sui posti attualmente accantonati (v. ante).

L’art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011, in particolare, ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2012/2013, le dotazioni organiche del personale educativo ed ATA non devono superare la consistenza delle dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'a.s. 2011/2012.

A sua volta, l’art. 1, co. 334, della L. 190/2014, ha disposto, a decorrere dall’a.s. 2015/2016, una riduzione delle dotazioni organiche del personale ATA di 2.020 unità e una riduzione della spesa pari a € 50,7 mln annui. E’, conseguentemente intervenuto il DPR 181/2016, che ha definito i criteri per la definizione delle dotazioni organiche (di diritto) del personale ATA.

 

I vincitori sono assunti in ruolo anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale pari a € 5,402 mln nel 2018 ed € 16,204 mln a decorrere dal 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di “risorse certe e stabili”.

 

Per lo svolgimento della procedura selettiva, il comma 620 autorizza la spesa di € 10.000 nel 2018.

 

Il comma 621 dispone che all’onere derivante dai commi 619 e 620 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006).

 


Articolo 1, comma 616
(Promozione dell’educazione motoria nella scuola primaria)

 

 


616. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della medesima legge il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.


 

 

Il comma 616 stabilisce che, nell’ambito dell’organico dell’autonomia previsto dalla L. 107/2015, il 5% dei posti dell’organico di potenziamento è destinato alla promozione dell’educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare esuberi di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

 

A tal fine, richiama l’art. 1, co. 7, della medesima L. 107/2015, che, nell’individuare gli obiettivi prioritari da raggiungere con le iniziative di potenziamento dell’offerta formativa, ha incluso tra questi, alla lett. g), per quanto qui più interessa, il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

 

In base alla tabella 1 allegata alla L. 107/2015, i posti comuni per il potenziamento erano 48.812, di cui 18.133 destinati alla scuola primaria. Tali numeri sono stati confermati nel D.I. 625 del 5 agosto 2016, che ha stabilito le dotazioni organiche per le scuole di ogni ordine e grado per il triennio 2016-2019.

Successivamente, peraltro, l’art. 12, co. 7, del d.lgs. 65/2017, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l’assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di una quota parte (non quantificata) dell’organico di potenziamento definito dalla tabella 1 della L. 107/2015 (che originariamente non prevedeva l’assegnazione di posti di potenziamento per tale ordine di scuole).

 

 

 


Articolo 1, comma 617
(Bilancio provvisorio Province e Città metropolitane)

 

 


617. Al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 ».


 

 

Il comma 617 estende all’anno 2018 la misura, operante in deroga alla disciplina contabile, già introdotta in precedenti esercizi finanziari, che contente alle Province e alle Città metropolitane di applicare la normativa dell’esercizio provvisorio con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno precedente.

 

In particolare, il comma in esame introduce una novella all’articolo 1-ter, comma 3, del D.L. n. 78/2015 prevedendo che nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’anno 2018 - come già per gli anni 2016 e 2017 - gli enti di area vasta applicano la disciplina dell’esercizio provvisorio (stabilita dall’articolo 163 del TUEL) con riferimento al bilancio di previsionale definitivo approvato per l'anno precedente (cioè il 2017).

L’art. 163, comma 1, del TUEL stabilisce che qualora il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente locale deve svolgersi nel rispetto dei principi di contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Agli enti locali è consentito gestire gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuare i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze (art 163, comma 3, del TUEL). Nel corso dell'esercizio provvisorio: i) non è consentito il ricorso all'indebitamento; ii) possono essere impegnate solo spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, interventi di somma urgenza; iii) è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria (di cui all'art. 222 del TUEL).

 

 


Articolo 1, comma 618
(Anticipazioni di tesoreria enti locali)

 

 


618. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: « sino alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « sino alla data del 31 dicembre 2018 ».


 

 

Il comma 618 proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti il limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria.

 

Il limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, si ricorda, è stato aumentato fino a cinque dodicesimi delle entrate correnti dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2014 - che viene qui novellato - al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Tali tempi, si ricorda, sono definiti dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, che può essere ampliato fino a 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto.

 

Con riferimento alla disciplina delle anticipazioni di tesoreria, si ricorda che l’articolo 222 del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni) prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, conceda anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Gli enti locali sono tenuti al pagamento degli interessi sulle anticipazioni di tesoreria, che decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme.

È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

Il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria è stato incrementato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, come detto, dall'art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4 del 2014 sino alla data del 31 dicembre 2014. Tale termine è stato poi annualmente prorogato, dapprima, al 31 dicembre 2015 dall'art. 1, comma 542, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), poi al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, comma 728, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e successivamente al 31 dicembre 2017 dall’articolo 1, comma 43, della legge n. 232/206 (legge di bilancio 2017).


Articolo 1, commi 622-627
 (Proroga di termini e avvio di una procedura di stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo)

 


622. Al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

623. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo assenso del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero dell'economia e delle finanze, è definito apposito bando, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge che determina il numero dei posti, le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 622.

624. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 622, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 625 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.

625. Per le assunzioni di cui ai commi da 622 a 624 si provvede nel limite di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 8.700.000 a decorrere dal 2019.

626.  Il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le assunzioni di cui ai commi da 622 a 624, è iscritto in apposito albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

627. Nelle more dell'espletamento della selezione di cui al comma 622, il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 agosto 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2018.


 

 

I commi 622-627 prevedono l’avvio di una procedura di stabilizzazione per i lavoratori in servizio titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. 124/1999), e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

Nelle more dell’espletamento della procedura, i rapporti convenzionali in essere sono prorogati (dal 31 dicembre 2017) al 30 agosto 2018.

 

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 8 della L. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado.

Alla disposizione è stata data attuazione con il D.I. 23 luglio 1999.

In particolare, la premessa del D.I considerava:

§  che gli enti locali provvedevano al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituiva uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere andava dunque assunto dallo Stato per effetto dell’art. 8 della L. 124/1999;

§  che in alcune realtà gli enti locali avevano assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;

§  che, conseguentemente, lo Stato, al fine di assicurare il servizio nelle scuole, doveva subentrare anche nelle funzioni precedentemente indicate (supplenti e contratti).

Per quanto qui maggiormente interessa, l’art. 9 del D.I. ha disposto il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale erano state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.

Ha, altresì, disposto che, ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrava nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.

 

Con riferimento ai lavoratori operanti nelle scuole della provincia di Palermo, l’art. 1, co. 745, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha, poi, autorizzato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a prorogare per l’anno 2014 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale. Ulteriori proroghe sono state previste dall’art. 6, co. 6-bis, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015 - fino al 31 dicembre 2015), dall’art. 1, co. 215, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016 - fino al 31 dicembre 2016) e dall’art. 4, co. 5, del D.L. 244/2016  (L. 19/2017 - fino al 31 dicembre 2017). Quest’ultimo aveva, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2017 anche il termine, previsto dall’art. 6, co. 6-ter, del D.L. 192/2014, per l’individuazione di soluzioni (solo) normative[51] ai problemi occupazionali connessi ai medesimi rapporti.

 

In particolare, si prevede ora che, per la stabilizzazione del personale attualmente in servizio nelle scuole a seguito dell’art. 8 della L. 124/1999 e dell’art. 9 del D.I. 23 luglio 1999, titolare di contratti di lavoro attivati dall’Ufficio scolastico di Palermo e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avvia una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è pubblicato un bando – emanato con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo assenso del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero dell’economia e delle finanze –, che definisce il numero di posti, nonché le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione.

All’esito della procedura selettiva, le assunzioni avvengono – anche a tempo parziale –, nel limite di spesa di € 3,5 mln per il 2018 e di € 8,7 mln annui dal 2019, e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto accantonati[52].

 

I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore, se non ove sussistano “risorse certe e stabili”.

 

Conseguentemente, si prevede che il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientri nelle assunzioni, è iscritto in un apposito Albo dal quale gli enti locali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell’analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

 

Nelle more dell’espletamento della procedura di selezione, i rapporti convenzionali in essere sono prorogati (dal 31 dicembre 2017) al 30 agosto 2018. A tal fine, è autorizzata la spesa di € 12 mln per il 2018.


Articolo 1, comma 628
(Partecipazione delle istituzioni formative regionali al PON 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”)

 

 


628. Alle misure del Programma operativo nazionale « Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento », relativo alla programmazione 2014/2020, di cui alla decisione C (2014) 9952 della Commissione, del 17 dicembre 2014, partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che fanno parte della Rete nazionale delle scuole professionali, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per il raggiungimento degli scopi ivi indicati.


 

 

Il comma 628 dispone che alle misure del PON 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l’erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, per il raggiungimento degli scopi della Rete nazionale delle scuole professionali di cui le stesse fanno parte (art. 7, co. 3, del d.lgs. 61/2017).

 

Preliminarmente si ricorda che l’art. 2, co. 1, del d.lgs. 61/2017 ha confermato che, ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale triennale, lo studente, al termine del primo ciclo di istruzione, può scegliere, all’atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, tra i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie, e i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del d.lgs. 226/2005.

L’art. 7, co. 3, dello stesso d.lgs. ha disposto che, allo scopo di promuovere, fra l’altro, il raccordo permanente con il mondo del lavoro e l'aggiornamento periodico degli indirizzi di studio, nonché di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di cui fanno parte le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Per completezza, si ricorda che l’art. 1, co. 313, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha disposto che, nel medesimo PON, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione (dunque, scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali, ex art. 1, L. 62/2000).

Al riguardo, il 13 ottobre 2017 è stato reso noto, con comunicato stampa del MIUR, che era stato “acquisito l’assenso della Commissione ad eliminare dall’Accordo di Partenariato 2014-2020 (AdP) la previsione dell’esclusione delle scuole paritarie, partecipanti al sistema nazionale di istruzione, dal novero dei possibili destinatari dei fondi strutturali europei, che impediva di dare attuazione alla disposizione contenuta all’articolo 1, comma 313, della legge di Bilancio per il 2017”.


Articolo 1, commi 629 e 631-632
(Scatti stipendiali dei professori universitari e del personale di ricerca non contrattualizzato dell'Istituto nazionale di astrofisica)

 

 


629. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subìto, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La corresponsione dell'importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera; l'importo è corrisposto in due rate da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

631. Per le finalità di cui al comma 629, primo periodo, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

632. Le disposizioni di cui al comma 629 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, così come confermato dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, e dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138. A tal fine il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 350.000 euro a decorrere dall'anno 2020. I decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dispongono che tale incremento è assegnato interamente alla dotazione ordinaria dell'INAF.


 

 

I commi 629 e 631-632 prevedono che, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale che era in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 – e, dunque, con effetto economico a decorrere dal 2020 –, il regime di progressione stipendiale per classi dei professori e dei ricercatori universitari, nonché del personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF), è trasformato da triennale in biennale. Inoltre, solo per i professori e i ricercatori universitari prevedono un meccanismo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali relativo al periodo 2011-2015.

Conseguentemente, dispongono incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE).

 

In particolare, per i professori e i ricercatori universitari – cui si riferisce il comma 629 - si ritornerà alla cadenza previgente a quella introdotta con l’art. 8 della L. 240/2010 e conseguentemente disciplinata con il DPR 232/2011, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe stipendiale (triennale) dal medesimo DPR 232/2011.

 

La relazione tecnica all’A.S. 2960 evidenziava che la disposizione interessa i circa 48.000 tra professori di I fascia, professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato assunti secondo il regime previgente alla L. 240/2010 (v. scheda relativa al comma 633) e ancora in servizio presso le università statali.

 

In particolare, con riferimento ai professori e ricercatori già in servizio alla data di entrata in vigore della L. 240/2010, nonché ai vincitori di concorsi indetti fino alla medesima data, l’art. 2 del DPR 232/2011 ha trasformato la progressione biennale per classi e scatti di stipendio (di cui agli artt. 36, 38 e 39 del DPR 382/1980) in progressione triennale articolata per classi, secondo la tabella di corrispondenza di cui all’all. 1.

In base all’art. 3, il trattamento economico dei nuovi professori è stato articolato in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all’all. 2.

Sulla base di quanto disposto dal citato art. 8 della L. 240/2010, i medesimi artt. 2 e 3 del DPR 232/2011 hanno stabilito che l'attribuzione delle classi stipendiali successive (sia per i professori e ricercatori già in servizio, sia per i nuovi professori) è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, co. 14, della stessa L. 240/2010.

Nello specifico, l’art. 6, co. 14, della L. 240/2010 dispone che i professori e i ricercatori – unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale – devono presentare una relazione triennale sul complesso delle attività svolte (didattiche, di ricerca e gestionali). La valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva ai fini dell’attribuzione dello scatto è di competenza delle università, secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere rinnovata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. In caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori di cui all’art. 9.

 

In futuro, si potrà valutare l’opportunità di disporre l’abrogazione esplicita delle disposizioni, relative al regime di classi triennali di progressione economica, superate dalla nuova disciplina e, al contempo, di predisporre una nuova tabella di articolazione delle classi biennali di progressione economica.

 

In conseguenza del ritorno al regime di progressione stipendiale biennale, il comma 631 dispone che il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) (art. 5, L. 537/1993) è incrementato di € 80 mln per il 2020, € 120 mln per il 2021, ed € 150 mln annui dal 2022.

 

Inoltre, il medesimo comma 629 prevede un meccanismo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali relativo al periodo 2011-2015, destinato ai professori e ricercatori universitari di ruolo che erano in servizio alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, ancora in servizio alla data dell’entrata in vigore della legge.

Peraltro, la disposizione in commento riferisce il blocco degli scatti stipendiali per il quinquennio 2011-2015 solo all’art. 9, co. 21, del D.L. 78/2010 (e non anche all'art. 16, co. 1, del D.L. 98/2011-L. 111/2011 e all’art. 1, co. 256, della L. 190/2014).

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 9, co. 21, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ha disposto il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo (previsti dall’art. 24 della L. 448/1998[53]) nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate).

In particolare, per il richiamato personale tali meccanismi sono stati sospesi per il triennio 2011-2013, ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi. Inoltre, per il medesimo personale che fruisse di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, il triennio 2011-2013 non è stato considerato utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Infine, è stato previsto che le progressioni di carriera (comunque denominate) eventualmente disposte nello stesso lasso temporale avessero effetto ai soli fini giuridici.

Successivamente, l'art. 16, co. 1, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha rimesso a un regolamento di delegificazione la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni limitative della crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione, è stato emanato il DPR 122/2013, con il quale sono state prorogate a tutto il 2014 varie misure di contenimento delle spese di personale previste dall'art. 9 del D.L. 78/2010, fra le quali quelle relative al blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, delle classi e degli scatti di stipendio, nonché alle progressioni di carriera, comunque denominate, del personale non contrattualizzato e in regime di diritto pubblico (ad esclusione dei magistrati).

Infine, l’art. 1, co. 256, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2015 del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e della previsione per cui l’anno in questione non era utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, per il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (sempre ad esclusione dei magistrati).

 

In materia, si ricorda, inoltre, che, rispondendo nell’Assemblea della Camera, il 10 giugno 2016, all’interpellanza urgente 2-01374, il rappresentante del Governo aveva ricordato che “i docenti universitari, a differenza dei dipendenti pubblici contrattualizzati, i cui trattamenti, nel triennio 2011-2013, sono rimasti totalmente bloccati, sono stati destinatari nel medesimo periodo degli incentivi una tantum, da attribuirsi secondo criteri di merito accademico e scientifico, previsti dai decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010[54]

 

In particolare, dispone l’attribuzione una tantum di un importo ad personam – da corrispondere in due rate, rispettivamente entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019 – in relazione alla classe stipendiale che i professori e ricercatori avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all’entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L’importo ad personam – che cessa comunque al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera – è corrisposto nei limiti delle risorse appositamente stanziate ad incremento del FFO, pari a € 50 mln per il 2018 e a € 40 mln per il 2019, al cui onere si provvede riducendo corrispondentemente il Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta (di cui all’art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015).

L’art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha previsto l’istituzione in via sperimentale nello stato di previsione del MIUR del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln dal 2017. Il Fondo è stato destinato al reclutamento – definito “straordinario” – per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure nazionali da definire con DPCM che sarebbe dovuto intervenire, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il reclutamento straordinario è stato esplicitamente previsto in deroga alle disposizioni della L. 240/2010 (che vedono nel conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università). Al reclutamento possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani.

Al momento, lo schema di DPCM non è stato trasmesso al Parlamento.

 

Il comma 632 dispone, sostanzialmente confermando quanto già possibile in base alla legislazione previgente, che le disposizioni del comma 629 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF), in virtù dell’equiparazione del relativo stato giuridico (ed economico) a quello dei professori universitari.

 

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che l’art. 39, primo comma, del DPR 163/1982, recante riordino degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ha disposto che al personale di ricerca ordinario, straordinario e associato degli osservatori erano attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno rispettivamente dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati. Ai ricercatori astronomi e geofisici erano attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari.

A sua volta, l’art. 40, primo comma, ha disposto che agli astronomi e ai geofisici ordinari ed associati degli osservatori si applicavano le corrispondenti norme di stato giuridico previste per i professori universitari ordinari ed associati; ai ricercatori astronomi e geofisici si applicavano le norme di stato giuridico previste per i ricercatori universitari.

Successivamente, l’art. 11, co. 2[55], del d.lgs. 296/1999, recante istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica – INAF, ha disposto che la dotazione iniziale dell’INAF era costituita dall’insieme degli organici degli osservatori astronomici e astrofisici. A sua volta, il co. 4 – e non il co. 1, come, invece, indicato nella disposizione in commento – ha confermato che lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ricerca dell’Istituto restava disciplinato dal DPR 163/1982.

Da ultimo, l’art. 19, co. 1, del d.lgs. 138/2003, con il quale si è proceduto al riordino dello stesso INAF, ha disposto che il personale di ricerca in servizio alla data della sua entrata in vigore manteneva il vigente stato giuridico ed economico (salva la facoltà di optare per l’applicazione del contratto nazionale degli enti di ricerca). Il co. 3 dello stesso art. 19 ha invece disposto che il trattamento giuridico ed economico del personale dell’INAF assunto successivamente è disciplinato secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca (e, dunque, secondo il relativo CCNL)[56].

 

Tuttavia, lo stesso comma 632 prevede che il Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) (art. 7, d.lgs. 204/1998) è incrementato di € 350.000 annui dal 2020. Pertanto, le disposizioni del comma 629 applicabili sono solo quelle recate dal primo periodo, relative alla trasformazione del regime di progressione stipendiale per classi da triennale in biennale, a decorrere dal 2020.

Nell’ambito dei decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con i quali annualmente si procede al riparto del FOE, tale incremento è assegnato interamente alla dotazione ordinaria dell’INAF.

Al riguardo, si ricorda che i contributi ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR sono determinati come somma di assegnazioni ordinarie e contributi straordinari.

 


Articolo 1, comma 630
(Trattenimento in servizio personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali)

 

 


630. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 257, primo periodo, le parole: « non più di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non più di tre anni ».


 

 

Il comma 630 dispone che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per l’accesso al trattamento di quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di 3 anni (a fronte dei previgenti 2).

 

A tal fine, novella l’art. 1, comma 257, della L. 208/2015, che ha introdotto tale previsione al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri.

In base alla disposizione citata, il mantenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


Articolo 1, comma 633
(Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca e svolgimento di attività didattica e di ricerca all'estero)

 

 


633. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027, le percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettere a) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento. Al fine di sostenere l'internazionalizzazione del sistema universitario, all'articolo 6, comma 12, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: « Possono altresì svolgere » sono inserite le seguenti: « , anche con rapporto di lavoro subordinato, ».


 

 

Il comma 633 reca un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 12 mln per il 2018 e di € 76,5 mln annui dal 2019, nonché del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) di € 2 mln per il 2018 e di € 13,5 mln annui dal 2019, finalizzato all’assunzione di ricercatori, rispettivamente, nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

Inoltre, sempre al fine di sostenere l’ingresso di giovani nel sistema universitario, modifica, a decorrere dal quinquennio 2023-2027, i vincoli di utilizzo da parte delle università delle risorse concesse a valere sul Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza.

Infine, reca disposizioni in materia di svolgimento di attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri da parte di professori e ricercatori a tempo definito.

 

Assunzione di nuovi ricercatori

 

Con riferimento alle risorse incrementali finalizzate all’assunzione di ricercatori, si è riproposto un intervento disposto con la legge di stabilità 2016, ma non presente, invece, nella legge di bilancio 2017.

 

In particolare, disposizioni analoghe, finalizzate all’assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, erano contenute nell’art. 1, co. 247 e ss., della L. 208/2015, che aveva disposto un incremento del FFO di € 47 mln per il 2016 e di € 50,5 mln dal 2017, e del FOE di € 8 mln per il 2016 e di € 9,5 mln dal 2017.

Sono conseguentemente intervenuti, per le università, il DM 18 febbraio 2016, n. 78 – che ha previsto 861 assunzioni – e, per gli enti di ricerca, il DM 26 febbraio 2016, n. 105, che ha previsto 251 assunzioni.

 

La relazione tecnica all’A.S. 2960 evidenziava che con le risorse ora stanziate si prevede il reclutamento di circa 1.600 ricercatori, di cui circa 1.300 presso le università e circa 300 presso gli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

 

Con riferimento alle università, l’incremento del FFO è destinato – come già in base alle disposizioni della L. 208/2015 – all’assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo B (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010) e al loro, eventuale, consolidamento nella posizione di professore associato.

 

L’art. 24, co. 3, della L. 240/2010 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato[57].

La prima (lett. a) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A).

La seconda (lett. b) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell’intervento disposto dalla legge di bilancio 2017 , riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), o che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).

Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

 

Come già previsto nella L. 208/2015, l’assegnazione delle risorse alle singole università e agli enti di ricerca vigilati dal MIUR sarà effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Rispetto alla stessa L. 208/2015, si specifica, ora, che gli obiettivi, di pari importanza, sono costituiti:

·      dal riequilibrio della presenza dei giovani ricercatori nei vari territori, per il quale, ai fini del riparto dei fondi, si fa riferimento al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore;

·      dalla valorizzazione della qualità dei livelli di ricerca nelle diverse aree disciplinari, per la quale, ai fini del riparto dei fondi, si tiene conto, per le università, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall’ANVUR e, per gli enti di ricerca, degli stessi criteri con i quali viene ripartito il FOE.
La VQR alla quale si farà riferimento per l’assegnazione delle risorse alle università è quella relativa al
periodo 2011-2014, il cui rapporto finale è stato presentato dall'ANVUR nel febbraio 2017.

I criteri per la ripartizione del FOE ai quali si farà riferimento per l’assegnazione delle risorse agli enti di ricerca sono quelli definiti, da ultimo, dal d.lgs. 218/2016, che – abrogando le disposizioni previgenti recate dall’art. 4 del d.lgs. 213/2009 – ha dettato la nuova disciplina, applicabile a decorrere dal riparto 2017.

In particolare, l’art. 5 del d.lgs. 218/2016 ha previsto che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all’art. 5 del d.lgs. 213/2009[58], nonché tenendo conto della VQR.

Il riparto del FOE per il 2017 è stato operato con DM 8 agosto 2017, n. 608;

·      dall’individuazione di specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.

 

La quota delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità previste rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del FFO e del FOE.

 

Vincoli di utilizzo relativi al Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza

 

Sempre al fine di sostenere l’ingresso di giovani nel sistema universitario, il comma 633 modifica, a decorrere dal quinquennio 2023-2027, i vincoli di utilizzo, da parte delle università, delle risorse concesse a valere sul Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, elevando a non più dell’80% (da non più del 70%) la quota da utilizzare complessivamente per il reclutamento di professori e di ricercatori, nonché di personale tecnico e amministrativo, e – fermo restando tale vincolo – innalzando ad almeno il 40% (da almeno il 25%) la quota da impiegare per il reclutamento di ricercatori di “tipo b”.

L’art. 1, co. 314-338, della L. 232/2016 ha istituito, a decorrere dal 2018, una sezione del FFO destinata al finanziamento quinquennale dei dipartimenti universitari di eccellenza, valutati sulla base dei risultati della VQR e di progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle università, con una dotazione annua di € 271 mln dal 2018.

Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento è pari a 180, di cui non meno di 5 e non più di 20 per ogni area disciplinare. L’importo annuo del finanziamento per ciascun dipartimento assegnatario dipende innanzitutto dalla consistenza dell’organico del dipartimento, rapportata alla consistenza organica a livello nazionale. Più nello specifico, l’importo annuale base – pari a € 1.350.000 – è attribuito ai dipartimenti risultati assegnatari del finanziamento che si trovano nel terzo quintile. Lo stesso importo è ridotto o aumentato – di una percentuale che va dal 10% al 20% – a seconda della posizione nella distribuzione. Inoltre, per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari da 1 a 9, l’importo è aumentato di € 250.000, da utilizzare esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca.

Con riguardo ai vincoli di utilizzo, il co. 335 ha disposto che non più del 70% dell’importo complessivo del finanziamento (elevato ora, dal quinquennio 2023-2027, all’80%) può essere utilizzato per il reclutamento di professori e di ricercatori, nonché di personale tecnico e amministrativo (lett. a)), e che, fermo restando tale primo vincolo, il finanziamento deve essere impiegato: per almeno il 25%, per le chiamate di professori esterni all’università cui appartiene il dipartimento (art. 18, co. 4, L. 240/2010) (lett. b)); per almeno il 25% (elevato ora, a decorrere dal medesimo quinquennio, al 40%), per il reclutamento di ricercatori di “tipo b” (lett. c)); per le chiamate dirette di professori (ex art. 1, co. 9, L. 230/2005) (senza prevedere una quota minima) (lett. d)).

Relativamente al quinquennio 2018-2022, l’elenco dei 180 dipartimenti di eccellenza è stato pubblicato il 9 gennaio 2018. Qui il comunicato stampa del MIUR.

 

Attività didattica e di ricerca all’estero

 

Infine, il comma 633 novella l’art. 6, co. 12, quarto periodo, della L. 240/2010 – che consente a professori e ricercatori a tempo definito[59] di svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali – precisando che tale attività può essere svolta anche con rapporto di lavoro subordinato.


Articolo 1, comma 634
(Flessibilità del fondo accessorio per la contrattazione integrativa nelle università statali "virtuose")

 

 


634. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle università statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma ».


 

 

Il comma 634 stabilisce che, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, le università statali “virtuose”, da individuare con DPCM, possono incrementare – oltre il limite delle risorse destinate al medesimo scopo nel 2016 e in misura non superiore a una determinata percentuale – l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinati al trattamento accessorio del personale.

 

Si estende così sin da ora la previsione recata dall’art. 23, co. 4, del d.lgs. 75/2017, originariamente riferita alle regioni a statuto ordinario e alle città metropolitane che rispettino determinati requisiti (da individuare con DPCM), che poteva essere estesa ad altre amministrazioni (solo) sulla base degli esiti della sperimentazione.

 

A tal fine, il comma 634 aggiunge il co. 4-bis nell’art. 23 del d.lgs. 75/2017.

 

L’art. 23, co. 1, del d.lgs. 75/2017 ha previsto che la contrattazione collettiva nazionale deve perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni.

Nelle more, il co. 2 ha previsto, per quanto qui più interessa, che, dal 1° gennaio 2017, per ciascuna pubblica amministrazione l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio non può superare l’importo ad esso destinato nel 2016.

Tuttavia, il co. 4 ha disposto che, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, le regioni a statuto ordinario e le citta metropolitane che rispettano i requisiti specificamente indicati possono incrementare, oltre il limite complessivo delle risorse previsto dal co. 2, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa, destinati al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore ad una percentuale della componente stabile dei fondi definita con DPCM, che doveva essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in Conferenza unificata. Il DPCM individua i requisiti da rispettare, tenendo conto di alcuni parametri specificamente indicati.

Il co. 6 ha previsto che, sulla base degli esiti della sperimentazione, con DPCM, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata, può essere disposta l’applicazione in via permanente di tali disposizioni, nonché la loro estensione ad altre amministrazioni pubbliche.

 

In base alla disposizione in commento, il DPCM che individua le università che possono partecipare alla sperimentazione è adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Esso stabilisce, altresì, la misura percentuale massima dell’incremento[60] e, nell’individuazione delle università, tiene conto, in particolare:

-     dei parametri di cui all’art. 23, co. 4, lett. c) e d), del d.lgs. 75/2017, ossia del rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale (fissato, a decorrere dal 2015, in 60 giorni: art. 41, co. 2, D.L. 66/2014-L. 89/2014) e della dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva;

-     dell’indicatore delle spese di personale delle università di cui all’art. 5 del d.lgs. 49/2012;

-     dell’indicatore di sostenibilità economica e finanziaria definito ai fini dell’applicazione dell’art. 7 del medesimo d.lgs. 49/2012.

La definizione di indicatore di sostenibilità economica e finanziaria (ISEF) – determinato in base ai limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento, di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 49/2012 – è recata dagli allegati al DM 30 gennaio 2013, n. 47, peraltro sostituito dal DM 12 dicembre 2016, n. 987 che, pur continuando a far riferimento all’ISEF (nell’allegato E), non ne reca la definizione. 

Nella Nota Metodologica Indicatori presente sul sito del MIUR, l’ISEF è definito negli stessi termini previsti dal DM 47/2013.

In base all’art. 5 del d.lgs. 49/2012, l’indicatore delle spese per il personale delle università è calcolato rapportando le spese complessive di personale (sostenute dall’ateneo nell’anno di riferimento, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni) alla somma dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno (tra cui, il FFO-Fondo di finanziamento ordinario delle università) e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (rispettivamente, assegnati o riscossi nello stesso anno).

Ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.lgs. 49/2012, l'indicatore di indebitamento degli atenei è calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale (al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni) e delle spese per fitti passivi.

L’art. 7 dello stesso d.lgs. 49/2012, al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6, nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università, ha individuato, per il 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato, nonché per la possibilità di contrarre nuovi mutui o altre forme di indebitamento. In particolare, la lett. c), ha disposto che gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80%, potevano procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20% di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 15% del margine ricompreso tra l'82% delle entrate di cui all'art. 5, co. 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, co. 4, lett. c), e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

Infine, la disposizione in commento prevede – ricalcando sostanzialmente quanto dispone il co. 6 del citato art. 23 del d.lgs. 75/2017 per le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane – che, sulla base degli esiti della sperimentazione, può essere disposta l'applicazione in via permanente alle università statali delle disposizioni in materia di flessibilità. A ciò si provvede sempre con DPCM, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la CRUI.

 

 


Articolo 1, comma 635
 (Maternità delle ricercatrici universitarie a tempo determinato)

 

 


635. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

« 9-ter. A decorrere dall'anno 2018, i contratti di cui al presente articolo, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria. All'onere si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro dello stanziamento annuale previsto dall'articolo 29, comma 22, secondo periodo ».


 

 

Il comma 635 prevede che, dal 2018, i contratti di ricerca a tempo determinato stipulati dalle università ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010[61] sono sospesi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria[62].

 

A tal fine, aggiunge il co. 9-ter nell’art. 24 della L. 240/2010.

 

La relazione illustrativa all’emendamento presentato dal Governo durante la seconda lettura alla Camera[63] – ma non il testo – evidenziava che si intendeva estendere alle ricercatrici a tempo determinato quanto disposto dall’art. 22, co. 6, della stessa L. 240/2010 per le assegniste di ricerca.

L’art. 22, co. 6, citato, ha previsto, a decorrere dal 2011, l’applicazione alle assegniste di ricerca, in materia di astensione obbligatoria per maternità, delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 che, in particolare, ha disposto che le lavoratrici a progetto e categorie assimiliate che fruiscono dell’astensione hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni[64], nonché alla corresponsione di un’indennità di maternità, da parte dell’INPS. Ha, altresì, disposto che la stessa indennità è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.

 

Al relativo onere – valutato pari a € 1,5 mln annui – si provvede, a decorrere dal 2018, a valere sulle risorse già destinate dall’art. 29, co. 22, della stessa L. 240/2010 alla copertura finanziaria dell’astensione obbligatoria per maternità delle assegniste di ricerca.

 

L’art. 29, co. 22, della L. 240/2010 ha disposto che all'onere derivante dall'art. 22, co. 6, valutato in € 3,5 mln annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, co.1, della L. 370/1999, relativa al cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca[65].


Articolo 1, commi 636-637 e 639-640
 (Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario e per le borse di dottorato di ricerca)

 

 


636. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018.

637. All'onere di cui al comma 636 si provvede per l'anno 2018 mediante riduzione per 10 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 10 milioni di euro per l'anno 2018, per 12 milioni di euro per l'anno 2019 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 8 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

639. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

640. All'onere di cui al comma 639 si provvede, quanto ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1,130 milioni per l'anno 2019 e a 2,460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537; quanto ad euro 15 milioni per l'anno 2018, 13,87 milioni di euro per l'anno 2019 e 12,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 641.


 

 

I commi 636 e 637 prevedono l’incremento di € 20 mln annui, a decorrere dal 2018, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie.

I commi 639 e 640 dispongono un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali di € 20 mln annui a decorrere dal 2018, al fine di adeguare l’importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. In realtà, a decorrere dal 2019, alla copertura di parte dell’onere si provvede mediante riduzione dello stesso FFO.

 

Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario

 

In particolare, i commi 636 e 637 concernono l’incremento di € 20 mln annui, a decorrere dal 2018, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato evidenziava che l’incremento mira a consentire una sempre maggiore riduzione della figura dello studente c.d. “idoneo non beneficiario”, ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici in tema di diritto allo studio, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l’accesso agli stessi.

 

Il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio è stato istituito dall’art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012 – sostituendo il fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore istituito dall’art. 16 della L. 390/1991[66] – ed è stato incrementato, in particolare, di € 54.750.000 per il 2016 e di € 4.750.000 annui dal 2017 dall’art. 1, co. 254, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), nonché di (ulteriori) € 50.000.000 annui a decorrere dal 2017 dall’art. 1, co. 268, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016).

Il fondo è allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MIUR sul quale, in base al DM 28 dicembre 2017, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018–2020, per il 2018 risultano stanziati € 234,2 mln.

 

In materia, si ricorda, che, da ultimo, l’art. 1, co. 271, della già citata L. 232/2016 ha disposto – confermando un principio già presente nell’art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012 – che, nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi dell’art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, deve definire i criteri e le modalità di riparto del fondo, l’assegnazione dello stesso avviene in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, da determinare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-regioni.

E’ conseguentemente intervenuto il D.I. 798 dell’11 ottobre 2017, il cui art. 7 stabilisce che lo stesso “ha vigenza triennale a partire dall’anno 2017 e, comunque, fino all’emanazione dei decreti attuativi di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 68/2012”.

 

Il co. 269 del medesimo art. 1 della L. 232/2016 ha, altresì, previsto che, ai fini della gestione delle risorse del fondo, ciascuna regione doveva razionalizzare l’organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l’istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi.

Infine, il co. 272 dello stesso art. 1 ha previsto che le risorse del fondo sono attribuite direttamente al bilancio dell’ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio entro il 30 settembre di ogni anno. Nelle more della razionalizzazione sopra illustrata, le risorse sono comunque trasferite agli enti regionali erogatori, previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi[67].

L'ultimo riparto delle risorse del fondo, relativo alle risorse disponibili nel 2016, è stato operato con DPCM 7 agosto 2017.

 

Al relativo onere si provvede:

§  quanto a € 10 mln per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca, di cui all’art. 1, co. 295, della L. 232/2016 (v. scheda comma 641);

§  quanto a € 10 mln per il 2018, a 12 mln per il 2019 e a € 20 mln annui dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il finanziamento delle borse di studio per il merito e la mobilità (di cui all’art. 1, co. 273-289, della L. 232/2016).

L’art. 1, co. 273-289, della L. 232/2016 ha previsto che, dal 1° gennaio 2017, la Fondazione Articolo 34 (nuova denominazione della Fondazione per il merito di cui all’art. 9, co. 3, del D.L. 70/2011-L. 106/2011), sentita la Conferenza Stato-regioni, doveva bandire almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di € 15.000 annui, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, finalizzate a favorirne l’iscrizione a corsi di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), anche aventi sede diversa da quella della residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.
Per il finanziamento delle borse di studio per il merito e la mobilità, il co. 286 ha attribuito alla Fondazione € 6 mln per il 2017, € 13 mln per il 2018 ed € 20 mln dal 2019
[68].

La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio universitarie[69];

§  quanto a € 8 mln per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta (di cui all’art. 1, co. 207-212 della L. 208/2015) (v. ante, scheda commi 629 e 631-632).

 

Incremento delle risorse per le borse di dottorato di ricerca

 

I commi 639 e 640 concernono l’adeguamento dell’importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

 

La disciplina relativa alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca è recata dal Regolamento emanato con DM 45/2013. In particolare, l’art. 9 dispone che le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificato secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal DM 18 giugno 2008[70]. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

In base all’art. 12, co. 3, del DM 45/2013, la borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata (art. 2, co. 26, L. 335/1995) nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Infine, con riferimento ai meccanismi di finanziamento, l’art. 13, co. 1, stabilisce, anzitutto, che i soggetti accreditati allo svolgimento di corsi di dottorato provvedono al loro finanziamento. Il MIUR contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle università nei limiti delle disponibilità finanziarie del Ministero stesso, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16, co. 1, dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In base al co. 3 dello stesso art. 13, il MIUR può destinare annualmente una quota dei fondi disponibili, fra l’altro, al finanziamento diretto di borse di dottorato a seguito di procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici e al cofinanziamento premiale di borse di dottorato in relazione al reperimento di finanziamenti esterni.

 

Da ultimo, il DM 610/2017, recante il riparto del FFO 2017, ha destinato € 139.929.114 per le borse post lauream (di cui non più del 10% per assegni di ricerca), secondo i criteri indicati nell'all. 3, di cui:

§  € 132.694.114 da suddividere tra le Istituzioni universitarie;

§  € 7.235.000 da suddividere tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale.

Ha altresì disposto che tali importi devono essere utilizzati dalle università:

§  per almeno il 60% con riferimento ai dottorati innovativi[71];

§  per un ammontare pari ad almeno 1 borsa di dottorato con riferimento ad ambiti di ricerca nelle tematiche dell'Agenda per la Sostenibilità ONU 2030.

 

A tal fine, il comma 639 prevede un incremento del FFO di € 20 mln annui a decorrere dal 2018, e dispone che l’adeguamento è definito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (per la cui adozione non è previsto un termine).

 

Al contempo – come già accennato –, si dispone che alla copertura di parte degli oneri si provvede, a decorrere dal 2019, mediante riduzione dello stesso FFO.

In particolare, il comma 640 dispone che alla copertura degli oneri si provvede:

§  quanto a € 5 mln annui dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al già citato Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta;

§  quanto a € 15 mln per il 2018, a € 13,87 mln per il 2019 e a € 12,54 mln annui dal 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazione – recata dal comma 641 - dello stanziamento relativo al già citato Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca;

§  quanto a € 1,13 mln nel 2019 e a € 2,46 mln annui dal 2020, mediante riduzione dello stesso FFO.

 

Pertanto, l’effettivo incremento del FFO è pari a € 20 mln nel 2018, a € 18,87 mln nel 2019 e a € 17,54 mln annui dal 2020.

 

Qui il decreto previsto dal comma 639, adottato il 25 gennaio 2018, che, dal 1° gennaio 2018, incrementa l’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca a € 15.343,28.

 


Articolo 1, comma 638
(Contribuzione studentesca universitaria)

 

 


638. All'articolo 5, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo le parole: « comma 1-ter,» sono inserite le seguenti: « per gli studenti internazionali e ».


 

 

Il comma 638 esclude dal computo per il raggiungimento del limite massimo della contribuzione studentesca universitaria – oltre ai contributi per le scuole di specializzazione (ex art. 4 DPR 306/1997) e ai contributi versati dagli studenti fuori corso (ex art. 5, co. 1-bis, DPR 306/1997) – anche i contributi versati dagli “studenti internazionali”.

 

A tal fine, novella l’art. 5, co. 1-bis, del DPR 306/1997.

 

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, del DPR 306/1997, la contribuzione studentesca universitaria non può eccedere il 20% dell’importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO). 

 

Durante l’esame parlamentare non è stato chiarito se con l’espressione “studenti internazionali” si sia inteso far riferimento agli studenti iscritti a corsi di laurea c.d. “internazionali”, ossia a percorsi formativi definiti e organizzati in collaborazione con una o più istituzioni straniere (a titolo di esempio, si veda qui e qui), ovvero agli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo (quali definiti, per l’a.a. 2017/2018, ai sensi dell’art. 13, co. 5, del DPCM 9 aprile 2001, con DM 1455 del 9 giugno 2017), ovvero, ancora, agli studenti che hanno conseguito un titolo di studio rilasciato da un sistema di istruzione non italiano, valido comunque per l’accesso ai corsi universitari italiani.

 

In materia, si ricorda che l’art. 1, co. 252, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto che gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti. Il co. 253 ha disposto che l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale con il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni dei commi da 252 a 267 (che, in particolare, hanno previsto l’esonero contributivo per i soggetti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o uguale a € 13.000 e una riduzione contributiva per i soggetti con ISEE da € 13.000 e € 30.000).


Articolo 1, comma 641
(Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca)

 

 


641. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 295, le parole: « 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 45 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 18 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 »;

b) al comma 298, le parole: « nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2017. A decorrere dal 2018 ».


 

 

Il comma 641 rimodula la dotazione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca, istituito dalla legge di bilancio 2017, conseguentemente anticipando (dal 2019) al 2018 la previsione in base alla quale il numero di finanziamenti è determinato in relazione all’importo complessivamente disponibile, fermo restando l’importo individuale di € 3.000.

 

Il Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca costituisce un’apposita sezione del FFO.

In particolare, l’art. 1, co. 295-302, della L. 232/2016 aveva previsto che il Fondo, destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali, disponeva di uno stanziamento di € 45 mln annui a decorrere dal 2017 e che l'importo individuale del finanziamento annuale era pari a € 3.000, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali.

Successivamente, l’art. 22-bis, co. 6, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) aveva limitato la disponibilità del Fondo di € 45 mln annui solo al 2017 e al 2018, riducendola a € 31,87 mln per il 2019 e a € 30,54 mln annui dal 2020[72]. Conseguentemente, aveva previsto che, a decorrere dal 2019, il numero di finanziamenti individuali sarebbe stato determinato in relazione all’importo complessivamente disponibile, fermo restando l’importo individuale di € 3.000. A tal fine, ha novellato l’art. 1, co. 295 e 298, della L. 232/2016;

 

Con riferimento alla procedura per l’accesso ai finanziamenti, si ricorda che il 15 giugno 2017 l'ANVUR ha pubblicato l'avviso approvato con la delibera del Consiglio direttivo n. 87 del 14 giugno 2017, finalizzato a dare esecuzione alla stessa[73].

La procedura si è conclusa il 28 novembre 2017.

Qui l’elenco dei professori di II fascia e qui l’elenco dei ricercatori beneficiari.

Qui un documento di analisi degli esiti della procedura, predisposto dall’ANVUR: dallo stesso emerge, in particolare, che a fronte di 21.300 registrazioni on-line, effettuate entro il 10 luglio 2017, le domande valide completate nel mese di settembre sono state 17.308, pari al 46,9% del complesso dei professori di seconda fascia e dei ricercatori in servizio a tempo pieno nelle università statali. Il limitato numero di domande si è riflesso sul numero di beneficiari, pari a 9.466.

 

La disposizione in commento, facendo seguito alle disposizioni recate dai commi 639-640, novella ora ulteriormente l’art. 1, co. 295, della L. 232/2016.

Tuttavia, non considera anche le riduzioni al medesimo Fondo derivanti, per il 2018, dai commi 636-637.

 

In particolare, il comma 641 riduce la dotazione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca:

§  per il 2018, (da € 45 mln) a € 30 mln (mentre l’importo dovrebbe essere di € 20 mln);

§  per il 2019, (da € 31,87 mln) a € 18 mln;

§  a decorrere dal 2020, (da € 30,54 mln annui) a € 18 mln.

 

Inoltre, come ante evidenziato, novella ulteriormente il comma 298 dello stesso art. 1 della L. 232/2016, anticipando (dal 2019) al 2018 la previsione in base alla quale il numero di finanziamenti è determinato in relazione all’importo complessivamente disponibile, fermo restando l’importo individuale di € 3.000.


Articolo 1, comma 642
(Attività sportive universitarie)

 

 


642. Al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalle università per favorire l'attività sportiva degli studenti universitari e al fine di sostenere la promozione dello sport universitario, i fondi da destinare alle università in attuazione della legge 28 giugno 1977, n. 394, iscritti ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono incrementati di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.


 

 

Il comma 642 dispone che, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, il contributo alle università per il potenziamento degli interventi volti a favorire l’attività sportiva degli studenti universitari e a sostenere la promozione dello sport universitario, previsto dalla L. 394/1977, è incrementato di € 1 mln.

 

La L. 394/1977 ha previsto che presso ogni università o istituto di istruzione universitaria è istituito un comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività e ne ha disciplinato la composizione.

Inoltre, ha disposto che alle spese relative ai programmi di sviluppo si doveva provvedere con i fondi stanziati in apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del MIUR, il cui onere - valutato pari, per l’anno 1977, in lire 1.200 mln – poteva essere aumentato nelle successive leggi di bilancio.

 

Lo stanziamento è iscritto sul cap. 1709 dello stato di previsione del MIUR, sul quale, in base al DM 28 dicembre 2017, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018 – 2020, risultano allocati € 5.984.418.

 


Articolo 1, comma 643
(Contributo per strumenti musicali nuovi)

 

 


643. Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche nell'anno 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro.


 

 

Il comma 643 proroga per il 2018 la norma che concede un contributo, pari al 65 per cento del prezzo finale e per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 10 milioni per l’anno di riferimento.

 

Il comma 643 proroga di un anno la disposizione (introdotta dalla legge di stabilità 2016 e rifinanziata dalla legge di bilancio 2017) che concede un contributo del 65 per cento, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il relativo limite di spesa, pari a 15 milioni di euro per il 2017, viene ridotto nel 2018 a 10 milioni.

 

Viene prorogata la disposizione dell’articolo 1, comma 626 della legge n. 232 del 2016.

Detta norma ha concesso un contributo una tantum, pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, nel 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.

Le modalità attuative dell’intervento, comprese quelle per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2017.

Per la concessione del contributo sono espressamente richiamati i criteri e le modalità di cui all’articolo 1, comma 984, della L. 208/2015.

Si ricorda che il citato comma 984 ha istituito per l’anno 2016 un credito d’imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il credito d’imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista. È stato previsto un limite complessivo di 15 milioni e si è demandata ad un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative della norma. In attuazione di tale previsione è stato emanato il Provvedimento 8 marzo 2016.


Articolo 1, comma 644 e 645
(Nuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM)

 

 


644. I nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché le istituzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione, oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini. L'ANVUR verifica l'adozione, nelle relazioni di cui al precedente periodo, dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, comunicando al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni, le proprie valutazioni in merito.

645. Il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente:
« 1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza ».


 

 

I commi 644 e 645 dispongono in materia di Nuclei di valutazione delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), nonché di relative competenze dell’ANVUR.

 

In particolare, le previsioni del comma 644 si applicano esplicitamente sia alle Istituzioni AFAM statali, sia alle Istituzioni private autorizzate dal MIUR al rilascio di titoli aventi valore legale.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 2 della L. 508/1999 ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché – con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici – i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Lo stesso art. 2 ha previsto l’intervento di uno o più regolamenti di delegificazione per la disciplina di vari profili relativi a tali Istituti.

Sono, pertanto, intervenuti il DPR 132/2003 – recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni AFAM – e il DPR 212/2005, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle medesime Istituzioni.

In particolare, per quanto qui interessa, l’art. 11 del DPR 212/2005 ha disposto che, fino all'entrata in vigore del regolamento che deve disciplinare le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica (art. 2, co. 7, lett. g), L. 508/1999), l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge[74].

Con nota 8093 del 20 giugno 2016, il MIUR – considerato che l’art. 11 del DPR 212/2005 fa riferimento a soggetti che avevano maturato almeno 5 anni di esperienza nel settore AFAM al momento dell'entrata in vigore dello stesso – ha ritenuto, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, e tenuto conto di alcune pronunce giurisdizionali, che anche soggetti non preesistenti la L. 508/1999, ma che siano in grado di dimostrare una esperienza almeno quinquennale nel settore, possono presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005.

Qui il quadro delle istituzioni private autorizzate.

 

In particolare, il comma 644 prevede che i Nuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM statali e le Istituzioni private autorizzate devono inoltrare la relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’Istituzione – di cui all’art. 10, co. 2, lett. b), del DPR 132/2003, relativo (solo) alle Istituzioni AFAM statali – oltre che al MIUR entro il 31 marzo, anche all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), entro il medesimo termine.

L’ANVUR verifica che le relazioni annuali rispondano ai criteri generali – determinati, sempre in base all’art. 10, co. 2, lett. b), del DPR 132/2003, da essa stessa – e comunica al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni.

 

Al riguardo, si evidenzia che, come risulta dalla pagina dedicata del sito dell’ANVUR, nella seduta del Consiglio Direttivo dell’8 marzo 2017 è stato costituito il Gruppo di Lavoro “Criteri per la predisposizione delle relazioni Nuclei AFAM”, composto da esperti del settore AFAM, nonché da esperti settore della valutazione del settore AFAM[75].

Il 29 novembre 2017 il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato le Linee guida per la redazione della relazione dei Nuclei di valutazione AFAM. Esse devono essere considerate per la redazione delle relazioni annuali, a partire dalla relazione da consegnarsi entro il 31 marzo 2018, che prende in esame l’a.a. 2016/17.

 

La disposizione in commento avrebbe, più opportunamente, dovuto costituire novella dell’art. 10, co. 2, lett. b), del DPR 132/2003, anche in considerazione del fatto che tale disposizione, esplicitamente citata nel testo, fa ancora riferimento al soppresso Comitato per la valutazione del sistema universitario-CNSVU, cui è subentrata proprio l’ANVUR.

 

Il comma 645 – novellando l’art. 10, co. 1, del DPR 132/2003 – conferma la composizione dei Nuclei di valutazione e le modalità per la loro costituzione già in precedenza previsti, ma dispone che i componenti degli stessi devono essere scelti da ciascuna Istituzione secondo criteri e linee guida elaborati dall’ANVUR e che agli stessi non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza.

In particolare, il Nucleo di valutazione continua ad essere costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, e ad essere formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

Durante l’esame parlamentare non è stato chiarito se tali previsioni riguardino anche le Istituzioni private autorizzate dal MIUR al rilascio di titoli aventi valore legale (che non sono esplicitamente citate, a differenza di quanto avviene nel comma 644).


Articolo 1, comma 646
(Trasferimento degli alloggi e residenze per studenti universitari a fondi comuni di investimento immobiliare)

 

 


646. E' consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune di investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune di investimento immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, ove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del medesimo Ministero nel termine di cui al periodo precedente, il trasferimento al fondo comune di investimento immobiliare si intende assentito.


 

 

Il comma 646 consente il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento statale, anche prima della realizzazione o ultimazione dei lavori, a fondi comuni di investimento immobiliare.

 

Il comma 646 consente il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento statale (legge n. 338 del 2000), anche prima della realizzazione o ultimazione dei lavoria fondi comuni di investimento immobiliare. Il valore del trasferimento deve essere comunicato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il fondo d’investimento immobiliare deve dichiarare di subentrate negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, laddove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del Ministero nel termine predetto il trasferimento al fondo di investimento immobiliare si intende assentito.


Articolo 1, comma 647 e 648
(Finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR per gli anni 2016 e 2017)

 

 


647. Al fine di incentivare gli investimenti in regime di cofinanziamento per le assunzioni di cui al comma 671 e di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in applicazione delle disposizioni introdotte con l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse:

a) 69.527.570 euro del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, destinati per l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2016, n. 631;

b) 68 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per l'esercizio 2017 ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

648. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 647 sono utilizzati i seguenti criteri:

a) una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della qualità della ricerca eseguita dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2017, n. 850;

b) una quota del 30 per cento è attribuita in proporzione all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 608.


 

 

I commi 647 e 648 individuano nuovi criteri per l’assegnazione agli enti di ricerca vigilati dal MIUR della quota premiale relativa agli anni 2016 e 2017, superando, di fatto, la disciplina previgente. In particolare, per le due annualità indicate non è più prevista la presentazione, da parte degli enti, di specifici programmi e progetti.

 

Lo scopo esplicitato è quello di incentivare il cofinanziamento (da parte degli enti in questione) per la stabilizzazione del personale disciplinata dai commi 668-671, nonché quello di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell’incremento qualitativo dell’attività scientifica degli stessi enti.

Durante l’esame parlamentare non è stato chiarito, per quest’ultimo fine, il richiamo all’applicazione dell’art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016, che reca una disciplina del finanziamento premiale – sostitutiva, a decorrere dal 2017, di quella, applicabile fino al 2016, recata dall’art. 4, co. 1, del d.lgs. 213/2009, abrogato dall’art. 20 dello stesso d.lgs. 218/2016 – ora comunque superata dalla nuova disciplina.

 

In base all’art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016, il MIUR promuove e sostiene l’incremento qualitativo dell’attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività[76] e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Per tali finalità, la disposizione ha previsto che, in via sperimentale, per il 2017, si doveva provvedere con lo stanziamento di € 68 mln, a valere sulle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento degli stessi enti (FOE) (art. 7 del d.lgs. 204/1998). Infine, ha disposto che l’assegnazione delle risorse agli enti è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, che ne fissa altresì criteri, modalità e termini.

Di fatto, lo schema di decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità di riparto, trasmesso alla Camera dei deputati, a titolo informativo, l’11 ottobre 2017, disponeva, mutuando i criteri stabiliti per il riparto della quota premiale 2016 (DM 2527 del 26 settembre 2017) in base alla normativa previgente, che:

§  il 70% della quota sarebbe stato ripartito in base alla Valutazione della qualità della ricerca-VQR 2011-2014 (effettuata dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca-ANVUR), basata sui prodotti attesi, sull’indicatore di qualità della ricerca di area e di struttura (IRFS1), nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell'ultimo biennio;

§  in caso di VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a uno e di prodotti attesi inferiori a 106[77], l'assegnazione della quota sarebbe stata calcolata esclusivamente sulla base della performance rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nell'ultimo biennio, da intendersi quale valore medio delle quote premiali assegnate nel medesimo biennio;

§  gli enti sarebbero stati classificati in 4 gruppi di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza "scientifica" degli stessi; la suddivisione avrebbe tenuto conto del numero dei prodotti attesi individuati dall'ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche individuate dall'ANVUR in cui tali prodotti risultavano presenti per ciascun ente;

§  il restante 30% della quota sarebbe stato ripartito in base alla valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, effettuata da un apposito Comitato di valutazione.

Pertanto, lo schema di decreto recante i criteri per il riparto della quota premiale 2017 non faceva riferimento ai Piani triennali di attività, come, invece, previsto, dall’art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016, bensì alla VQR (come disposto dalla normativa previgente).

 

Ai sensi dell’art. 4, co. 1, del D.lgs. 213/2009 – che, come già detto, si sarebbe dovuto applicare fino al riparto 2016 – il finanziamento premiale doveva, infatti, essere erogato sulla base dei risultati della VQR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri di assegnazione della predetta quota dovevano essere disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.

In attuazione, era intervenuto il già citato DM 2527 del 26 settembre 2017. Nello specifico, l’art. 7 del DM aveva previsto che (come già negli anni precedenti, in base alla disciplina vigente fino al 2016) il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse sarebbe stato sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.

 

In particolare, si dispone ora che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono assegnati:

§  € 69.527.570 relativi alla quota premiale 2016, già individuati e accantonati dall’art. 2 del DM 8 agosto 2016, n. 631, con il quale si è proceduto al riparto del FOE 2016.
A seguito di tale previsione, dunque, è venuto meno il parere delle Commissioni parlamentari sul relativo schema di riparto;

§  € 68 mln destinati al finanziamento premiale per il 2017 dall’art. 19, co. 5, del D.lgs. 218/2016.

 

Ai fini dell’assegnazione delle risorse, si stabiliscono, inoltre, nuovi criteri che – come già accennato – sostituiscono, di fatto, sia quelli previsti, per il 2016, dall’art. 4, co. 1, del d.lgs. 213/2009 e dal DM 2527/2017 (VQR e specifici programmi e progetti proposti dagli enti), sia quelli previsti, per il 2017, dall’art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016 (Piani triennali di attività e specifici programmi e progetti proposti dagli enti).

Nello specifico, si stabilisce che:

§  una quota del 70% è attribuita in proporzione all’ultima assegnazione effettuata in base alla VQR, quale disposta con il decreto di riparto della quota premiale 2015 (DM 27 ottobre 2017, n. 850);

§  una quota del 30% è attribuita in proporzione alla quota (ordinaria) del FOE 2017 attribuita a ciascun ente con DM 8 agosto 2017, n. 608.


Articolo 1, comma 649
(Risorse all’Istituto di oceanografia e di geofisica-OGS)

 

 


649. In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 e del Programma nazionale di ricerche in Antartide, nonché' allo scopo di sostenere la ricerca italiana nelle aree polari, è assegnato all'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale un finanziamento, per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base antartica. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.


 

 

Il comma 649 autorizza l’ulteriore spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del Piano per l’arte contemporanea.

 

Il comma 649 - inserito dalla Camera - al fine di sostenere la ricerca italiana in aree polari, assegna all’Istituto di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) un finanziamento di € 12 mln per il 2018 per l’acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base Antartica.

Si tratta della base di ricerca Concordia.

 

A tal fine, sono richiamati gli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015–2020 e del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA).

Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10, co. 1, lett. d), della L. 370/1999, relativa al rifinanziamento del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR).


Articolo 1, comma 650
(Industria aerospaziale dei piccoli satelliti)

 

 


650. All'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « è autorizzata » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, »;

b) l'ultimo periodo è soppresso.


 

 

Il comma 650 interviene sulle modalità di erogazione delle risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2016, articolo 1, comma 372, per un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia.

L’articolo sopprime il richiamo al rispetto del Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER) per l’erogazione delle relative misure di aiuto. In suo luogo, viene introdotto l’obbligo – più generale – del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

L’articolo 1, comma 372 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha autorizzato, per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018.

Il medesimo comma 372 ha altresì previsto che le misure di aiuto concesse a valere sulle predette risorse siano erogate nel rispetto delle procedure previste dal Reg. (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation - GBER), il quale esenta dall’obbligo di notifica alla Commissione determinate categorie di aiuti, a date condizioni [78].

Per ciò che concerne gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, il GBER, agli articoli da 25 a 30, prevede apposite esenzioni dall’obbligo di notifica nel caso in cui siano soddisfatte specifiche condizioni[79]. Le misure a favore di ricerca, sviluppo e innovazione che non soddisfano tutte le condizioni di cui al GBER dovranno essere notificate alla Commissione UE. Sulle misure notificate, la Commissione effettuerà un’analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nella nuova Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01 del 27 giugno 2014).

 

Il comma in esame sopprime dunque la previsione contenuta nel citato comma 372 della legge di stabilità 2016, per cui le risorse ivi previste per il Piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti sono erogate nel rispetto delle procedure previste dal GBER e alle condizioni fissate dagli articoli 25 ess. del medesimo Regolamento. Contestualmente a tale soppressione, si inserisce l’obbligo di operare nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Si osserva che non è più operato un richiamo alla normativa sugli aiuti di Stato specificamente applicabile al caso di specie.

 

La relazione tecnica all’emendamento che, nel corso dell’esame al Senato del provvedimento, ha introdotto l’articolo qui in esame, afferma che il Regolamento di esenzione n. 651/2014 (GBER) non trova opportuna applicazione con riguardo all’attività dell’Agenzia Spaziale Italiana, in quanto sono insussistenti i relativi presupposti ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Infatti:

§  l’iniziativa è espletata attraverso un avviso di indagine di mercato cui possono partecipare aziende spaziali senza distinzione di nazionalità e in un regime di libera competizione;

§  l’iniziativa è finalizzata alla realizzazione di un prodotto prototipale la cui proprietà rimane in capo all’ASI sia in termini di proprietà industriale sia realizzativa, affinché lo renda disponibile all’utente finale (istituzionale);

§  il progetto non mette il vincitore in condizione di vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori italiani od europei , in quanto finalizzato a realizzare una particolare piattaforma satellitare di classe mini, la cui realizzazione sarebbe parimenti eseguibile da altri operatori, dotati delle necessarie competenze e contenuto tecnologico, anche in assenza di assegnazione di questo specifico contratto;

§  altri paesi hanno scelto di realizzate la piattaforme satellitari di piccole dimensioni anche con target di prestazioni differenti finalizzate alla soddisfazione delle differenti strategie del Paese in ambito di ricerca spaziale (es. la Myriade francese e Myria devolution, prodotta da Thales Alenia Space e Airbus, la belga Qinetic, ed altre in Germania, Svezia, Spagna e Gran Bretagna).


Articolo 1, comma 651
(Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica)

 

 


651. Al fine di sostenere le finalità istituzionali della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 annui a favore della stessa Fondazione.


 

 

Il comma 651 prevede un'autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2018, a favore della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica.

 

Il comma in esame autorizza, a decorrere dal 2018, la spesa di € 1,5 mln annui a favore della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, al fine di sostenerne le finalità istituzionali.


Articolo 1, commi 652, 656 e 657
(Statizzazione Istituti superiori di studi musicali e Accademie di belle arti non statali)

 

 


652. Al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati.

656. Al comma 1 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti » sono sostituite dalle seguenti: « gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti ».

657. Qualora dall'applicazione della disposizione di cui al comma 652 derivino maggiori oneri rispetto a quanto previsto, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedendo alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


 

 

I commi 652, 656 e 657 riguardano un incremento del fondo istituito dall’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) per la statizzazione delle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali e di parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali, al fine di consentire la statizzazione (anche) di tutti questi ultimi.

 

Gli Istituti superiori di studi musicali non statali sono 18, presenti nelle città di Aosta, Bergamo, Caltanissetta, Catania, Cremona, Gallarate, Livorno, Lucca, Modena e Carpi, Nocera Trinese, Pavia, Ravenna, Reggio Emilia e Castelnovo Ne’ Monti, Ribera, Rimini, Siena, Taranto, Terni.

Le Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali (c.d. Accademie storiche) sono 5: "Carrara" di Bergamo, "Ligustica" di Genova, "Pietro Vannucci" di Perugia, "Cignaroli" di Verona, Accademia di Ravenna.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 22-bis del D.L. 50/2017 ha disposto che, a decorrere dal 2017, una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali (ora, tutti) e le Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali (di cui all’art. 19, co. 4 e 5-bis, del D.L. 104/2013 – L. 128/2013)[80], individuati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse appositamente stanziate (co. 1).

In base al co. 2, i processi di graduale statizzazione e razionalizzazione sono disciplinati dai medesimi decreti interministeriali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2, co. 7, lett. d)[81], e 8, lett. a), b), c), e) ed l), della L. 508/1999[82].

Gli enti locali devono continuare ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e a farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione per le istituzioni per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, già vi erano tenuti, previa convenzione da stipulare fra ciascun ente locale e il MIUR.

Con DPCM, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle dotazioni organiche, nei limiti massimi del personale in servizio presso le istituzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio presso le istituzioni alla medesima data.

Ai fini della graduale statizzazione e razionalizzazione – nonché, nelle more del completamento di ognuno dei processi, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti –, è stata prevista l’istituzione di un apposito fondo, con uno stanziamento (originariamente) di € 7,5 mln nel 2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020, da ripartire, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (co. 3).

 

In particolare, il fondo istituito dall’art. 22-bis, co. 3, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) è integrato di € 5 mln per il 2018, di € 10 mln per il 2019, e di € 35 mln dal 2020, fermo restando che – come già previsto dallo stesso art. 22-bis – gli enti locali devono continuare ad assicurare alle istituzioni l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e devono farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione.

Per l’estensione del processo di statizzazione a tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali, viene novellato il co. 1 dello stesso art. 22-bis.

Qualora dal processo di statizzazione derivino maggiori oneri, si procede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MIUR (art. 17, co. 12-bis-12-quater, della L. 196/2009).

 

Le risorse sono allocate sul cap. 1750 dello stato di previsione del MIUR e, in base al DM 28 dicembre 2017, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018–2020, sono pari complessivamente a € 22 mln nel 2018, € 28,5 mln nel 2019 ed € 55 mln nel 2020.

 

Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati fra il MIUR, le regioni, gli enti locali, le Istituzioni AFAM e le Accademie di belle arti non statali, riguardanti processi di statizzazione già avviati (v. infra).

 

Al riguardo si ricorda che il 1° aprile 2017 è stato avviato un percorso sperimentale per la statizzazione di tre Accademie storiche: Perugia, Genova e Verona. In particolare, nella data indicata, come evidenziava il comunicato stampa del MIUR, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha firmato a Perugia il primo dei tre Accordi, che coinvolge l’Accademia “P. Vannucci” di Perugia e impegna MIUR, regione ed enti locali a lavorare congiuntamente per la progressiva statizzazione di questa istituzione.

Come evidenziava altro comunicato stampa del MIUR, il secondo Accordo, riguardante l’Accademia Ligustica di Genova è stato firmato il 24 aprile 2017.

Infine, l’Accordo riguardante l’Accademia Cignaroli di Verona è stato firmato il 20 maggio 2017.

I due comunicati stampa del MIUR evidenziavano che “Il percorso sperimentale che viene avviato a Perugia, Genova e Verona prevede uno stanziamento di 2 milioni annui per il triennio 2016-2018 (di cui 815 mila euro all’Accademia di Verona, 670 mila euro all’Accademia di Genova, 515 mila euro all’Accademia di Perugia) che si sommerà al finanziamento ordinario. Dal canto loro, gli Enti locali che sostengono le tre Accademie dovranno approvare gli accordi di programma e assicurare il sostegno finanziario e la messa a disposizione di locali e spazi che hanno mantenuto sino ad oggi”. “Il finanziamento ministeriale servirà a sostenere le spese del personale assunto secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'AFAM. Gli accordi prevedono che solo qualora entro il 2018 si realizzino le condizioni normative necessarie per la statizzazione, e fatto salvo il rispetto degli impegni assunti da parte dei soggetti sottoscrittori degli accordi, si procederà a consolidare il finanziamento accordato”.

 

In argomento, rispondendo, il 18 maggio 2017, all’interrogazione a risposta immediata 5-11377 nella VII Commissione della Camera, il rappresentante del Governo aveva evidenziato che “si è potuto procedere solo su 3 delle 5 Accademie non statali, in quanto le due Accademie di Bergamo e Ravenna non hanno personalità giuridica, non hanno uno statuto, né un bilancio né organi propri, ma sono entrambe articolazioni rispettivamente del Comune di Bergamo e Ravenna, da cui dipende anche il personale docente e non docente ivi impiegato (3 unità per Ravenna e nessuna per Bergamo, che utilizza esclusivamente contratti di insegnamento)“.

 


Articolo 1, commi 653-655 e 1146
(Disposizioni in materia di personale docente delle Istituzioni AFAM)

 

 


653. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.

655. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1146. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: « e 2016 -2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2016-2017 e 2017-2018 ».


 

 

I commi 653-655 e 1146 recano varie novità in materia di personale docente delle Istituzioni AFAM, in particolare stanziando risorse per superare il precariato, istituendo ulteriori graduatorie nazionali e agevolando il turn-over.

 

Nello specifico, il comma 653 autorizza, innanzitutto, la spesa di € 1 mln per il 2018, € 6,6 mln per il 2019, € 11,6 mln per il 2020, € 15,9 mln per il 2021, € 16,4 mln per il 2022, € 16,8 mln per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, € 16,9 mln per il 2026, € 17,5 mln per il 2027, € 18,1 mln per il 2028, ed € 18,5 mln annui dal 2029 al fine di superare il precariato nelle istituzioni AFAM (per le quali v. ante, scheda relativa ai co. 644-645).

Inoltre, dispone che, a decorrere dal 2018, le graduatorie nazionali costituite, in virtù dell’art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), ai fini dell’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM nel limite dei posti vacanti e disponibili, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto non più solo a tempo determinato, ma anche a tempo indeterminato, in subordine alle graduatorie nazionali per titoli, ossia, le graduatorie costituite ai sensi dell’art. 19, co. 1, dello stesso D.L. 104/2013, alle quali il comma 1146 consente di attingere anche per l’a.a. 2017/2018.

Infine, prevede che il personale delle nuove graduatorie nazionali ad esaurimento resta incluso nelle stesse anche a seguito dell’emanazione del regolamento sul reclutamento del personale delle Istituzioni AFAM, di cui all’art. 2, co .7, lett. e), della L. 508/1999.

Quest’ultima previsione, dunque, supera – senza una esplicita novella – quella recata dall’art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013, in base al quale l’inclusione nelle stesse graduatorie era prevista (solo) fino all’emanazione del regolamento in questione.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 – le cui previsioni sono state via via prorogate, da ultimo, in base al co. 1146 del testo in commento, fino all’a.a. 2017/2018 – ha previsto, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche, che le graduatorie nazionali in cui erano stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM (di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004-L. 143/2004) erano trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato[83].

Il co. 2 dello stesso art. 19 ha previsto che il personale docente che non fosse già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avesse superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e avesse maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del D.L., era inserito, fino all'emanazione del regolamento sul reclutamento (art. 2, co. 7, lett. e), della L. 508/1999), in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al co. 1, nei limiti dei posti vacanti disponibili[84].

 

Il comma 655 prevede l’istituzione di ulteriori graduatorie nazionali in cui sono inseriti i docenti che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato, fino all’a.a. 2017/2018 incluso, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi 8, nei corsi delle Istituzioni AFAM finalizzati al conseguimento dei diplomi accademici di primo e di secondo livello, del diploma accademico di specializzazione, del diploma accademico di formazione alla ricerca, del diploma di perfezionamento o master (art. 3 del DPR 212/2005) e nei percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado (art. 3, co. 3, DM 249/2010).

Anche queste nuove graduatorie nazionali sono utili per l’attribuzione di incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato nel limite dei posti vacanti e disponibili, ma in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013, nonché alle nuove graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al co. 653.

La definizione delle modalità per l’inserimento in tali graduatorie è demandata a un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (per la cui emanazione non è indicato un termine). 

 

Il comma 654 stabilisce che, a decorrere dall’a.a. 2018/2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM è pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’a.a. precedente, al quale si aggiunge, per il triennio accademico 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, un importo non superiore al 10% della spesa sostenuta nell’a.a. 2016-2017 per la copertura, con contratti a tempo determinato, dei posti vacanti. Il predetto importo è ripartito con decreto del MIUR (si intenderebbe, dunque, decreto direttoriale).

Inoltre, stabilisce che nelle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all’art. 2, co.7, lett. e), della L. 508/1999, una quota dei posti, compresa tra il 10% e il 20%, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia, cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.

 

In base ad un comunicato stampa del MIUR del 1 dicembre 2017, il citato regolamento sul reclutamento sarebbe dovuto essere sottoposto all’esame del Consiglio dei Ministri, per la prima lettura, prima di Natale. Quanto al contenuto, il comunicato evidenziava che il DPR prevedeva, tra l’altro, procedure riservate per la stabilizzazione del personale precario per tutta la durata del triennio 2018-2020, nonché altre disposizioni per gran parte raffrontabili a quelle introdotte dai commi in commento.

 


Articolo 1, comma 658-663
(Accorpamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano alla Libera università di Bolzano)

 

 


658. Il conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano, già istituto di alta formazione artistica e musicale, è accorpato alla Libera università di Bolzano e assume la denominazione di facoltà di musica « Conservatorio Claudio Monteverdi » della Libera università di Bolzano.

659. Il consiglio della Libera università di Bolzano approva le opportune modifiche ed integrazioni allo statuto e ai regolamenti, d'intesa con il direttore del conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.

660. Le modifiche e le integrazioni di cui al comma 659 sono approvate con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, in applicazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

661. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il nuovo assetto ordinamentale della facoltà di musica « Conservatorio Claudio Monteverdi » della Libera università di Bolzano, le norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245, comprese quelle relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.

662. Fino al completamento delle operazioni e delle attività di accorpamento, restano ferme le vigenti disposizioni di legge sulle procedure e modalità di trasferimento a domanda del personale docente del conservatorio di musica di Bolzano ad altro conservatorio, nonché quelle sulle graduatorie ad esaurimento previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

663. Dalle disposizioni di cui ai commi da 658 a 662 non derivano incrementi dei trasferimenti statali o nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

I commi 658-663 prevedono l’accorpamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano – già Istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica – alla Libera Università di Bolzano (LUB).

 

In particolare, il comma 658, disponendo tale accorpamento, prevede che il Conservatorio assume la denominazione di facoltà di musica “Conservatorio Claudio Monteverdi”’ della Libera università di Bolzano.

 

I commi 659 e 660 dispongono che il Consiglio della Libera università di Bolzano approva le opportune modifiche dello statuto e dei regolamenti, d’intesa con il direttore del Conservatorio. Tali modifiche sono, poi, approvate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano.

Al riguardo, si richiama l’applicazione dell’art. 17 della L. 127/1997.

 

L’art. 17, co. 120, della L. 127/1997 dispone, per quanto qui interessa, che è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, promossa o gestita da enti e da privati. Dispone, altresì, che le funzioni amministrative relative alla stessa università, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa con la provincia autonoma di Bolzano.

 

Il comma 661 prevede che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il nuovo assetto ordinamentale della facoltà di musica “Conservatorio Claudio Monteverdi” della Libera università di Bolzano, le disposizioni di cui al d.lgs. 245/2006, comprese quelle relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.

 

L’art. 1, co. 1, del d.lgs. 245/2006 – recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Bolzano – ha previsto che alle istituzioni citate con sede nel territorio della provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni di cui alla L. 508/1999 e ai regolamenti emanati ai sensi dell'art. 2, co. 7, della stessa legge (v. ante, scheda co. 644 e 645) [85].

 

Il comma 662 dispone che, fino al completamento delle operazioni relative all’accorpamento, restano ferme le disposizioni legislative vigenti sulle procedure e modalità di trasferimento a domanda del personale docente del Conservatorio di musica di Bolzano ad altro Conservatorio, nonché quelle sulle graduatorie ad esaurimento.

Con riferimento a queste ultime, si richiamano il d.lgs. 297/1994, il D.L. 97/2004 (L. 143/2004) e il D.L. 104/2013 (L. 128/2013). Al riguardo, si veda la scheda riferita ai commi 653-655 e 1146.

 

Il comma 663 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 


Articolo 1, comma 664
(Disposizioni in favore della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nelle università)

 

 


664. Al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post-universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


 

 

Il comma 664, inserito durante l'esame al Senato, introduce alcuni stanziamenti per il periodo 2018-2020 a favore del MIUR, nell'ambito degli accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica.

 

Il comma 664, inserito durante l'esame al Senato, al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, stanzia € 1 mln per il 2018 ed € 2 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del MIUR.

 


Articolo 1, commi 665-667
(Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti
con disturbo specifico di apprendimento DSA)

 

 


665. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

«e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato »;

b) al comma 2, dopo le parole: « e-bis), » sono inserite le seguenti: « e-ter), ».

666. Le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Art. 1 - Comma 667

667. Con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione di cui al comma 665.


 

 

I commi 665-667 dispongono l’inserimento, tra gli oneri riconosciuti al contribuente ai fini della detrazione fiscale del 19 per cento da scomputare dall’imposta lorda dichiarata annualmente, a partire dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018, le spese sostenute – anche nell’interesse di familiari a carico - per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, in particolare delle lingue straniere, per minori o per maggiorenni fino al completamento del ciclo di istruzione secondaria che presentino disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

 

Il comma 665, lett. a), inserendo la lett. e-ter) al comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986), aggiunge, tra gli oneri che vengono riconosciuti al contribuente ai fini della detrazione dall’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, l’importo del 19 per cento delle spese sostenute in favore di minori (indipendentemente dal grado scolastico) e per i maggiorenni (solo in caso non abbiano ancora completato la scuola secondaria di secondo grado) con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), relativamente:

§  all’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici di cui alla legge n. 170/2010 che riconosce i disturbi della dislessia, disortografia e discalculia[86] e che sono necessari all’apprendimento da parte dei predetti soggetti;

§  per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato.

 

In particolare si sottolinea che la legge n. 170/2010 (articolo 5) specifica che agli studenti con diagnosi di DSA è riconosciuto il diritto di fruire di appositi provvedimenti compensantivi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione. Inoltre, l’articolo 3, comma 1, della medesima legge attribuisce alle regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal SSN, la facoltà di prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditati, riconosciuti dalle stesse regioni per il rilascio della certificazione di DSA, stabilendo criteri specifici per lo svolgimento dell’attività diagnostica che contemperino sia le esigenze del SSN, sia quelle delle istituzioni scolastiche in ordine alla tempestività della certificazione di DSA e degli specifici elementi conoscitivi che devono esservi riportati per consentire agli insegnanti di svolgere adeguatamente i compiti loro assegnati dalla stessa legge n. 170. Peraltro, data la necessità di una definizione di tali criteri ad opera di esperti di comprovata competenza sui DSA, è stato istituito un Comitato tecnico scientifico con decreto MIUR del 14 dicembre 2010, come previsto dalla medesima L. n. 170 (articolo 7, comma 3)  ed è stato sancito un Accordo Stato-regioni (Accordo n. 140 del 25 luglio 2012) con il quale il MIUR, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome hanno elaborato specifiche procedure ai fini della determinazione della diagnosi di DSA.

 

In particolare, i servizi sanitari pubblici (ASL, ospedali ecc.) e i soggetti accreditati dal SSN ai sensi dell’art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, sono chiamati ad effettuare il percorso diagnostico ed il rilascio delle certificazioni coerentemente con le indicazioni del documento della Consensus Conference[87] e, in ogni caso, la diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni finali di ciascun ciclo scolastico, anche in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato[88]. Oltre al percorso diagnostico effettuato, la certificazione di DSA deve contenere le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l’applicazione mirata delle misure previste dalla legge.

 

Inoltre, la norma aggiunge gli indicati oneri di cui alla nuova lett. e-ter) tra quelli di cui al comma 2 del citato articolo 15, per i quali la predetta detrazione fiscale è riconosciuta anche se gli stessi siano stati sostenuti nell’interesse di persone diverse dal contribuente dichiarante, vale a dire le persone indicate all’articolo 12 del citato TUIR, a titolo di carichi di famiglia detraibili per importi ivi prestabiliti (comma 665, lett. b)).

 

Il comma 666 stabilisce che le predette detrazioni sono consentite per le spese sostenute dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018 e pertanto con effetti finanziari nel 2019 e nel 2020.

 

La definizione delle disposizioni attuative per la fruizione delle detrazioni sopra indicate è demandata ad un decreto non dirigenziale dell’Agenzia delle entrate, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio (comma 667).

Si segnala che, in base all’ultimo Rapporto ISTAT del 21 dicembre 2016 sull’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado (a.s. 2015-2016), la tipologia di problema più frequente, in tutte le ripartizioni territoriali, è quella legata alla disabilità intellettiva, che riguarda il 42,5% della popolazione con disabilità nella scuola primaria e il 50,3% di quella della  scuola secondaria di I grado. Nella scuola primaria tale problema è seguito dai disturbi dello sviluppo e del linguaggio che riguardano rispettivamente il 24,9% e il 21,8% degli alunni con disabilità. Nella scuola secondaria di primo grado, dopo la disabilità intellettiva, i problemi più frequenti sono legati ai disturbi dell’apprendimento e ai disturbi dello sviluppo che riguardano, rispettivamente, il 22,1% e il 21,4% degli alunni con disabilità.

La copertura dell’onere, quantificato dalla RT in 10,5 milioni di euro, nel 2019, e in 6 milioni, nel 2020, è prevista a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 624 del presente provvedimento.


Articolo 1, commi 668-671, 673-674 e 811
(Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca,
del CREA e dell’INAPP)

 

 


668. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano, rispettivamente, i commi 673 e 811, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

669. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti ».

670. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari.

671. Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assunzioni di cui al comma 668 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità, e comunque nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.

673. Al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del CREA di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

674. Al fine di consentire la realizzazione delle procedure di cui ai commi 668 e 673, gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

811. Al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati di 3 milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.


 

 

I commi 668-671 e 811 istituiscono un apposito fondo per la stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca, prevedendo altresì la possibilità, per i suddetti enti, di prorogare i contratti a tempo determinato. Allo stesso tempo, autorizzano specifiche spese per la stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP).

 

In particolare, per la stabilizzazione di tutto il personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca, elencati all'articolo 1 del D.Lgs. 218/2016[89], fatta eccezione per il CREA e per l’INAPP (per i quali si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei successivi commi 673 e 811), viene costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, al quale sono destinati 13 milioni di euro per il 2018 e 57 milioni di euro a decorrere dal 2019 (comma 668).

A copertura di tali somme, viene ridotta l'autorizzazione di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della L. 232/2016[90].

Il percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca deve essere graduale e rispettare le norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 (vedi infra).

 

Il successivo comma 669, con riferimento agli enti pubblici di ricerca, riconosce la facoltà di bandire, nel triennio 2018-2020, specifiche procedure concorsuali anche per la stabilizzazione di titolari di assegni di ricerca (in possesso di determinati requisiti)

In base a quanto disposto dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 le suddette procedure concorsuali avvengono nel rispetto del nuovo piano triennale dei fabbisogni (e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria) e devono essere riservate,  in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti 

 

Ad uno specifico D.P.C.M. (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) è demandata la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al richiamato fondo, nonché l’individuazione degli enti beneficiari (comma 670).

Il comma 671 dispone che gli enti beneficiari del finanziamento sono inoltre tenuti a destinare alla predetta stabilizzazione risorse proprie, comunque nel rispetto dell’effettivo fabbisogno di personale[91], in misura pari ad almeno il 50% del contributo ricevuto.

 

Il successivo comma 673 reca specifiche disposizioni per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)[92], al quale si applicano le misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni dettate dall'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017.

Per la realizzazione del Piano di stabilizzazione del personale precario del CREA si provvede quindi con le seguenti autorizzazioni di spesa: 10 milioni di euro per l'anno 2018; 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

 

Inoltre, al fine di stabilizzare il personale in servizio in base alle procedure di cui ai precedenti commi 668 e 673, il comma 674 autorizza gli enti pubblici di ricerca (nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente) a prorogare i contratti a tempo determinato e flessibili che sono in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui al richiamato articolo 20 del D.Lgs. 75/2017.

 

Infine, il comma 811 prevede un incremento dei trasferimenti statali in favore dell'INAPP (ex ISFOL)[93] per il superamento del precariato. La disposizione, in particolare, prevede uno stanziamento a favore dell’INAPP pari a 3 milioni di euro per il 2018, 6 milioni per il 2019 e 9 milioni annui a decorrere dal 2020, al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell’Istituto, impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche. A tal fine, la norma fa riferimento ai criteri ed alle procedure di stabilizzazione di dipendenti a termine da parte di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017.

 

 

Il D.Lgs. 75/2017, nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui alla L. 124/2015 all'articolo 20, al fine di ridurre il precariato nella P.A., contiene disposizioni per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica procedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riservati.

Per quanto riguarda l'articolo 20, esso consente alle amministrazioni pubbliche, nel triennio 2018-2020, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale con specifici requisiti, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Più specificamente, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni individuato dal precedente articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che al 22 giugno 2017 possegga tutti i seguenti requisiti:

§  sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

§  sia stato già selezionato dalla stessa amministrazione con procedure concorsuali;

§  abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che assume almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

Allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire (nello stesso triennio 2018-2020) specifiche procedure concorsuali (nel rispetto del nuovo piano triennale dei fabbisogni individuato dal precedente articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria), riservati, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla medesima data (22 giugno 2017) possegga tutti i seguenti requisiti:

§  sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

§  abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che assume almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

Le suddette disposizioni incontrano delle limitazioni. In particolare:

·      non possono essere stabilizzate e non rientrano nei concorsi riservati le attività attinenti ai servizi prestati negli uffici di diretta collaborazione né quelli prestati in virtù di contratti (stipulati negli enti locali) a tempo determinato relativi agli uffici di supporto degli organi politici e degli incarichi a contratto;

·      le amministrazioni interessate dalla stabilizzazione e dai concorsi riservati non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile, per le professionalità interessate, fino al termine delle richiamate procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure richiamate fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili;

·      le procedure richiamate non possono essere applicate dai comuni che non abbiano rispettato (in ciascuno degli anni del quinquiennio 2012-2016) i vincoli di finanza pubblica[94];

·      non si applicano al personale docente e ATA della scuola e alle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

·      per il personale medico, tecnico professionale e infermieristico del S.S.N. continua ad applicarsi la disciplina dei concorsi straordinari, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l’indizione dei concorsi, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile.

 

 


Articolo 1, comma 672
(Procedure di chiamata di professori e ricercatori universitari da parte di università “virtuose”)

 

 


672. Entro il 31 dicembre 2018, le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto personale presso l'università di provenienza sono assegnate all'università che dispone la chiamata.


 

 

Il comma 672 consente alle università “virtuose”, ossia a quelle che hanno un valore dell’indicatore delle spese di personale inferiore all’80%, di attivare, entro il 31 dicembre 2018, procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, nonché di ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010), riservate a personale già in servizio presso università che si trovino in una situazione di significativa e conclamata “tensione finanziaria” – deliberata dagli organi competenti – e che abbiano un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80%.

 

Gli indicatori cui fa riferimento la disposizione in commento relativi agli atenei statali sono consultabili sulla pagina dedicata del sito del MIUR.

 

A tal fine, dispone che le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale presso l’ateneo di provenienza sono assegnate all’università che dispone la chiamata. Ciò significa che i punti organico relativi ai soggetti interessati dalla disposizione in commento saranno “trasferiti” all’ateneo chiamante[95].

 

In materia, si ricorda che l'art. 7 del d.lgs. 49/2012 ha individuato, limitatamente all'anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento (v. ante, scheda co. 634) rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l'altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato (co. 1), rimettendo ad un DPCM, da emanare ogni tre anni, entro il mese di dicembre che precede il successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi (co. 6).

In seguito, l'art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), introducendo il co. 13-bis nell'art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), ha fissato le misure percentuali di turn-over valide con riferimento "al sistema" delle università nel suo complesso e ha previsto che all'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, "tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012"[96].

Su tale base, sono stati adottati il DM 22 ottobre 2012, n. 297, il DM 9 agosto 2013, n. 713, e il DM 18 dicembre 2014, n. 907, che hanno definito (utilizzando le combinazioni previste dall'art. 7, co. 1, del d.lgs. 49/2012) criteri e contingente assunzionale delle università statali per gli anni 2012, 2013 e 2014, espresso in termini di punti organico, utilizzabili per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ogni università[97].

Nel frattempo, tuttavia, l'art. 1, co. 9, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) aveva prorogato al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del DPCM con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l'individuazione della misura delle assunzioni per ciascun ateneo.

Il DPCM è intervenuto il 31 dicembre 2014 e ha riguardato il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 2015-2017.

Successivamente, sono intervenuti il DM 21 luglio 2015, n. 503, il DM 5 agosto 2016 n. 619 e il DM 10 agosto 2017, n. 614, che hanno definito criteri e contingente assunzionale delle università statali per gli anni 2015, 2016 e 2017.

In base al DM 614/2017, il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico, è pari a euro 113.939.

 

Con riferimento alle procedure di chiamata, si richiama l’art. 18, co. 1, della L. 240/2010, che, peraltro, disciplina le chiamate di professori di prima e seconda fascia, ma non di ricercatori.

 

L’art. 18, co. 1, della L. 240/2010 - come modificato dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) - prevede che le università disciplinano con proprio regolamento, nel rispetto del codice etico, nonché dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori[98], la chiamata dei professori di prima e seconda fascia. A tal fine, devono considerare i criteri ivi indicati, relativi, fra l’altro, alla pubblicità del procedimento, all’ammissione allo stesso di studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, alla formulazione della proposta di chiamata e all’approvazione della stessa.

 


Articolo 1, commi 675 e 676
(Contributo straordinario per le università
di Padova e di Napoli Federico II)

 

 


675. In occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli « Federico II », avvenuta nel 1224, è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2019 all'Università degli studi di Padova e di 1 milione di euro per l'anno 2020 all'Università degli studi di Napoli « Federico II ».

676. Il contributo di cui al comma 675 è destinato a:

a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;

b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;

c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;

d) l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;

e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei.


 

 

I commi 675 e 676 concedono un contributo annuale straordinario all'Università degli studi di Padova (2019) e all'Università degli studi di Napoli "Federico II" (2020).

 

Il comma 675 concede un contributo straordinario di € 1 mln per il 2019 all'Università degli studi di Padova e di € 1 mln per il 2020 all'Università degli studi di Napoli "Federico II", in occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", avvenuta nel 1224.

In base al comma 676, il contributo è devoluto per:

a)   il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;

b)  la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;

c)   la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;

d)  l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;

e)   la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei.

 

 


Articolo 1, commi 677 e 678
(Costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese)

 

 


677. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici e favorire la costruzione, nelle aree interne, di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina complessivamente 50 milioni di euro per il completamento del programma di costruzione di scuole innovative ai sensi dell'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

678. Per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, previa individuazione delle aree stesse da parte del Comitato tecnico aree interne, istituito con delibera del CIPE n. 9/2015 del 28 gennaio 2015, sono utilizzate le risorse di cui al comma 677 del presente articolo, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

 

I commi 677 e 678 dispongono che l’INAIL, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’art. 65 della L. 153/1969, destina complessivi € 50 mln per il “completamento” – rectius: “prosecuzione” – del programma di costruzione di scuole innovative di cui all’art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015, e secondo le modalità ivi previste, nelle aree interne del Paese.

 

Le aree interne in cui realizzare le scuole e i poli scolastici innovativi sono individuate dal Comitato tecnico per le aree interne, istituito con delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015[99]. I canoni di locazione da corrispondere all’INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2019.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006).

 

L'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015 ha disposto che quota parte delle risorse che, in base all’ art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, sino a complessivi € 300 mln nel triennio 2014-2016, sarebbe stata utilizzata per la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio (i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato nella misura di € 3 mln per il 2016, € 6 mln per il 2017 ed € 9 mln annui dal 2018). In particolare, ha previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Struttura di missione per l'edilizia scolastica, istituita con DPCM 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri[100], si sarebbero ripartite le risorse tra le regioni e sarebbero stati individuati i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.

Con altro decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, sarebbe stato indetto un concorso con procedura aperta avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni.

La ripartizione delle risorse – pari a € 300 mln – fra le regioni e la definizione dei criteri è stata operata con DM 593 del 7 agosto 2015. In particolare, il DM ha previsto che le regioni dovevano selezionare le manifestazioni di interesse fino ad un massimo di cinque interventi e dovevano trasmetterle al MIUR.

Con DM 3 novembre 2015, n. 860 il MIUR ha annunciato l'indizione, con decreto del competente direttore generale, del "Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative", fissando l'importo dei premi. Il concorso è stato bandito con D.D. 7746 del 12 maggio 2016, che ha previsto che esso sarebbe stato unico ma suddiviso in 52 aree territoriali e ha disposto la trasmissione degli elaborati entro il 30 agosto 2016.

Successivamente, l'art. 1, co. 717, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che l'INAIL avrebbe destinato alla realizzazione di scuole innovative ulteriori € 50 mln rispetto alle somme di cui all'art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013 (i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato nella misura di euro € 1,5 mln annui dal 2018, cui si è stabilito di far fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, co. 202, della L. 107/2015).  

Ancora in seguito, con nota 10127 del 5 agosto 2016, il MIUR ha comunicato che, a seguito dell'ordinanza cautelare n. 4358 del 2 agosto 2016 emessa dal TAR Lazio-Sezione III-bis (che aveva accolto l'istanza formulata dalla provincia di Lecce per ottenere, fra l'altro, l'annullamento del bando nella parte in cui individuava il comune di Bari quale unica area della regione Puglia, escludendo la provincia di Lecce), il concorso di idee avrebbe riguardato la realizzazione di 51 scuole innovative. In particolare, non era più consentita la presentazione di proposte relative all'area del comune di Bari. Conseguentemente, il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 5 ottobre 2016.

Una ulteriore proroga al 31 ottobre 2016 è stata disposta con nota 10672 dell'8 settembre 2016, a seguito del terremoto del 24 agosto 2016, che aveva determinato ritardi nelle risposte da parte degli enti locali.

La Commissione per la valutazione è stata nominata con DM 177 del 22 marzo 2017. La premessa del decreto evidenziava che entro il termine di scadenza erano pervenute 1238 proposte ideative.

Il 6 novembre 2017 sono stati proclamati i vincitori del concorso. Qui i progetti vincitori.

 

Per completezza, si ricorda che l’art. 1, co. 85, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto che l’INAIL avrebbe destinato € 100 mln, sempre nell’ambito degli investimenti immobiliari, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche.

Il DPCM 27 ottobre 2017, che ha ripartito le risorse fra 10 regioni, ha disposto – richiamando nelle premesse l’art. 1, co. 153, della L. 107/2015 – che le proposte progettuali favoriscono la realizzazione di edifici scolastici innovativi, nei termini già utilizzati nello stesso co. 153.

La procedura è, tuttavia, disciplinata in termini differenti da quella prevista dai co. 153-158 dell’art. 1 della L. 107/2015.

 


Articolo 1, commi 679 e 681-684
(Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici)

 

 


679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

(...)

681. Le somme di cui al comma 679, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

682. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

683. Le disposizioni recate dal comma 682 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

684. In relazione alla stipula definitiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

I commi 679 e da 681 a 684 determinano gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato, derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 per il pubblico impiego.

In breve, approntano le misure finanziarie per rendere operativo uno 'sblocco' della contrattazione e retributivo.

Confermano che, per le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, gli oneri in oggetto sono a carico dei bilanci delle medesime

 

Il comma 679 destina alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico[101], le seguenti risorse:

§  300 milioni per il 2016;

§  900 milioni per il 2017;

§  2.850 milioni dal 2018.

Tali complessive somme annuali corrispondono - si legge nella relazione tecnica - ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Nella percentuale sopra ricordata per il 2018, ricade pertanto l'attribuzione di aumenti medi mensili di 85 euro lordi, secondo l'accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016.

 

Il comma 681 specifica che gli importi complessivi sopra indicati per ciascun anno del triennio 2016-2018 siano da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Quei medesimi importi complessivi concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

 

Il comma 682 dispone che siano posti a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari.

Tale previsione vale anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, aggiunge il comma 683.

 

Il comma 684 reca previsione contabile, ai fini del trasferimento dei residui passivi destinati alla contrattazione collettiva nazionale nelle pubbliche amministrazioni a carico del bilancio dello Stato nonché destinati ai miglioramenti economici del personale dipendenti pubblico non 'contrattualizzato'.

Tali residui sono acquisiti - onde utilizzarli ai fini della stipula definitiva del contratto collettivo nazionale di comparto - all'entrata di bilancio nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione.

Sono indi iscritti allo stato di previsione del ministero interessato, "per il pagamento degli arretrati contrattuali".

 

Un 'blocco' economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (come convertito dalla legge n. 122 del 2010).

Esso previde che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012. E 'congelò' (per il triennio 2011-13) al trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.

Proroga al 31 dicembre 2014 fu indi disposta dal d.P.R. n. 122 del 2013 (era un regolamento governativo, per effetto dell'autorizzazione posta dall'articolo 16, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011 - come convertito dalla legge n. 111 del 2011 - recante "Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica").

Una ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego si ebbe con l'articolo 1, commi 254-256 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro 'impulso' della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l'articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale.

La successiva legge di bilancio 2017 (ossia la legge n. 232 del 2016, all'articolo 1, comma 368) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 ed il miglioramento economico del personale non 'contrattualizzato'.


Articolo 1, comma 680
(
Risorse per il comparto sicurezza-difesa)

 

 


680.  Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilità dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.


 

 

Il comma 680 istituisce un apposito fondo per l’incremento delle risorse destinate al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.

 

 

Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanze e Polizia penitenziaria) e del Corpo dei vigili del fuoco, il comma in esame destina 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:

·        incremento delle risorse dei rispettivi fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa;

 

Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali è un istituto previsto da ciascun accordo sindacale del comparto sicurezza (ad esempio per le forze di polizia ad ordinamento civile è disciplinato dall’art. 14 del DPR 254/1999) ed è finalizzato a remunerare particolari fattispecie di impiego quali il prolungamento del servizio, la reperibilità, il servizio prestato in sedi particolari ecc.

 

·        incremento delle risorse del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco;

·        rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario;

·        incremento del trattamento accessorio dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria).

 

Le risorse, allocate presso un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, sono ripartite con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

 

La disposizione precisa che le risorse destinate a incrementare le disponibilità dei fondi sopra citati devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.


Articolo 1, comma 685
(Indennità di amministrazione o retribuzione di posizione
di dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze)

 

 


685. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagevoli, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati su proposta dei relativi capi Dipartimento, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.


 

 

Il comma 685 prevede la corresponsione di alcuni benefici economici ad alcuni dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

In particolare, dispone sia corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile, in godimento al personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio delle funzioni relative alla verifica della conformità economico finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli.

Si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l’individuazione di misure e criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati (su proposta dei relativi Capi dipartimento).

È posto un limite di spesa di 7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018.


Articolo 1, comma 686
(Proroga di contratti a termine negli enti locali delle Regioni a Statuto speciale aventi un bilancio stabilmente riequilibrato)

 

 


686. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259 ».


 

 

Il comma 686 concerne i rapporti di lavoro a termine negli enti locali delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, che presentino un bilancio stabilmente riequilibrato.

 

L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è disciplina dal Testo unico degli locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) all'articolo 259.

Qualora l'ente locale - sito in una Regione a Statuto speciale - risponda a quei requisiti di bilancio riequilibrato, ha attribuita la facoltà di prorogare i contratti di lavoro a termine fino al 31 dicembre 2018.

È posta la condizione che la proroga sia subordinata a quanto previsto dall’articolo 259, comma 4, del Testo unico degli enti locali (il quale stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome possano porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta di quelli di cui alla dotazione organica rideterminata). Più esattamente: è posta la condizione dell'assunzione integrale degli oneri in capo alla Regione, perché la proroga dei contratti a termine sia consentita.

Siffatte previsioni sono introdotte novellando l'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017.


Articolo 1, comma 687
(Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole)

 

 


687. I commi da 1 a 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019.
2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip, da calcolare con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip era già attiva alla data del 24 aprile 2017.
2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima.
3. La Consip S.p.A. provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1 mediante convenzione-quadro, da completare entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del medesimo Ministero, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

4. L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 192 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 ».


 

 

Il comma 687 consente la prosecuzione dell’acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, non solo – come previsto a legislazione previgente – nelle regioni ove la convenzione-quadro Consip (attivata a seguito della gara indetta nel 2012) sia stata risolta, ma anche in quelle dove la stessa convenzione non sia stata mai attivata, nonché in quelle dove scadano o siano scaduti i relativi contratti attuativi.

Il termine ultimo per la prosecuzione dell’acquisto è fissato alla data di effettiva attivazione della (nuova) convenzione-quadro e comunque non oltre il 30 giugno 2019 (termine dell’a.s. 2018/2019).

Al contempo, Consip deve provvedere all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l’inizio dell’a.s. 2019/2020 (1° settembre 2019).

 

A tal fine, sostituisce i commi da 1 a 4 dell’art. 64 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) con 5 nuovi commi.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato, durante la prima lettura, evidenziava che l’ampliamento del campo di applicazione delle previsioni originariamente recate dall’art. 64 del D.L. 50/2017 – riferite solo ai lotti in cui la convenzione-quadro era stata risolta –, aveva lo scopo di evitare di lasciare prive di copertura normativa e/o contrattuale le fattispecie relative ai lotti ove la convenzione fosse scaduta o scadesse.

Dunque, tale relazione tecnica faceva riferimento al termine di scadenza della convenzione, a differenza del testo che fa riferimento al termine di scadenza dei contratti attuativi.

Si tratta di una discrasia che non è stata chiarita durante l’esame parlamentare.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 449, della L. 296/2006 ha disposto che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro Consip S.p.A..

Sulla base di tali previsioni, l’11 luglio 2012 Consip ha indetto una gara comunitaria[102] avente ad oggetto l’affidamento di servizi di pulizia e altri servizi ausiliari tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (nonché per i centri di formazione della pubblica amministrazione), suddivisa in 13 lotti geografici. La durata dell’appalto, per ciascun lotto, è stata prevista in 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della relativa Convenzione, con possibilità di proroga fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta di Consip, qualora alla scadenza del termine non fosse esaurito l’importo massimo, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel limite dell’importo medesimo.

I singoli contratti di fornitura stipulati tra le istituzioni scolastiche e l’aggiudicatario del lotto di riferimento hanno durata di 4 anni.

Qui la scheda riassuntiva e il dettaglio relativo ai singoli lotti, disponibili sul sito Consip.

 

Nel luglio 2014 Consip ha trasmesso all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, su richiesta di quest’ultima, una documentazione descrittiva dell’esito della gara, dalla cui analisi sono emerse alcune anomalie.

Con provvedimento 25802 del 22 dicembre 2015 l’AGCM ha dichiarato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza tra taluni fornitori di servizi di pulizia e attività ausiliarie che avevano assunto la qualità di aggiudicatari nell’ambito delle procedure riferite a taluni lotti geografici. In particolare, l’AGCM ha accertato che CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, Manutencoop Facility Management S.p.A., Kuadra S.p.A. e Roma Multiservizi S.p.A. avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza avente la finalità di condizionare gli esiti della gara Consip con ripartizione dei lotti geografici. Conseguentemente, ha disposto l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

I provvedimenti adottati dell’AGCM sono stati confermati in sede giurisdizionale prima dal TAR Lazio con sentenze nn. 10303/2016, 10307/2016 e 10309/2016, e poi dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 740/2017, 927/2017 e 928/2017.

In conseguenza dei provvedimenti adottati e delle sentenze del TAR Lazio, la Consip il 2 dicembre 2016 ha proceduto alla risoluzione delle Convenzioni relative ai seguenti lotti geografici[103]:

§  n. 1 - regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria;

§  n. 2 - regione Emilia Romagna;

§  n. 4 - regioni Sardegna e Lazio (province di Rieti, Viterbo e Roma);

§  n. 8 - regioni Lombardia, Trentino Alto Adige;

§  n. 9 - regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto;

§  n. 10 - regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Molise.

Nella stessa sede, ha ricordato, inoltre, che l’art. 15, co. 4, delle Condizioni Generali prevede che: “La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti”.

Al riguardo, il MIUR ha chiesto all’Autorità nazionale anticorruzione se, a seguito dell’avvenuta risoluzione delle convenzioni da parte di Consip, i dirigenti scolastici, firmatari dei contratti di acquisto dei servizi di pulizia, fossero a loro volta tenuti alla risoluzione degli atti negoziali attuativi delle convenzioni Consip: ciò, anche in considerazione dell’obbligo di assicurare la permanenza di idonee condizioni igienico-sanitarie nelle scuole.

Con delibera n. 87 dell’8 febbraio 2017, l’ANAC ha evidenziato che la risoluzione delle convenzioni disposta da Consip nei confronti degli operatori economici aggiudicatari dei lotti rispetto ai quali l’indagine dell’AGCM ha accertato l’intesa restrittiva della concorrenza travolge anche atti attuativi, ordinativi di fornitura o contratti aggiuntivi. Ha, infatti, sottolineato che “Rispetto agli atti negoziali attuativi la convenzione Consip costituisce un atto negoziale presupposto del successivo accordo contrattuale attuativo”. “Ne consegue che ove la risoluzione della convenzione da parte di Consip S.p.A. determini la caducazione degli ordinativi di fornitura, nelle more dell’attivazione delle nuove convenzioni Consip le istituzioni scolastiche dovranno provvedere ai nuovi affidamenti ai sensi di legge e con procedure autonome ai sensi del d.lgs. 50/2016”.

 

È, poi, intervenuto l’art. 64, co. 1, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), che, invece, ha disposto che, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell’a.s. 2016/2017, nelle regioni ove la convenzione-quadro Consip era stata risolta, l’acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici ed educativi statali proseguiva, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017[104].

Successivamente, l’art. 15-octies, co. 2, lett. a), del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) – novellando il citato art. 64, co. 1, e al fine di consentire anche il regolare avvio delle attività nell’a.s. 2017/2018 – ha prorogato la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di proseguire l’acquisto dai medesimi soggetti fino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro (previsto dal co. 3 dello stesso art. 64), stipulato dal MIUR nelle more dell’espletamento delle procedure di gara (da completarsi entro l’inizio dell’a.s. 2018/2019) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.

Il citato co. 3 dell’art. 64 del D.L. 50/2017 (come modificato dall’art. 15-octies, co. 2, lett. b), del D.L. 91/2017) ha, poi, disposto che, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari nelle regioni ove era stata risolta la convenzione-quadro Consip – da completarsi entro l’inizio dell’a.s. 2018/2019, e al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche nell’a.s. 2017/2018 in ambienti con idonee condizioni igienico sanitarie, nonché di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip, nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, svolgeva, per conto del MIUR, la procedura di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto i servizi più volte citati, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il MIUR comunicava a Consip i fabbisogni e stipulava il relativo contratto–quadro attraverso cui le istituzioni scolastiche ed educative statali procedevano all’acquisizione dei servizi mediante la stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari di tale procedura si impegnavano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

 

Alla data del 18 gennaio 2018, in base alle informazioni disponibili sul sito dedicato, risultava non affidato il lotto n. 6 - regione Campania (Province di Napoli e Salerno), mentre risultano scadute le convenzioni relative ai seguenti lotti geografici:

§  n. 3 - regione Toscana (22 novembre 2016);

§  n. 5 - regione Lazio (Province di Frosinone e Latina) (6 giugno 2016);

§  n. 11 - regione Puglia (22 novembre 2016);

§  n. 12 - regioni Calabria e Basilicata (6 marzo 2017).

Le convenzioni relative al lotto n. 7 - regione Campania (province di Caserta, Benevento e Avellino) e al lotto n. 13 - regione Sicilia scadranno, rispettivamente, il 2 giugno 2019 e il 26 maggio 2018.

 

In particolare, il nuovo comma 1 – che sostituisce il co. 1 del citato art. 64 del D.L. 50/2017 – consente la prosecuzione dell’acquisto dei servizi sopra indicati, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, dai medesimi soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, nei seguenti casi:

§  regioni nelle quali la convenzione-quadro sia stata risolta anteriormente al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017);

§  regioni nelle quali la convenzione-quadro non sia mai stata attivata;

§  regioni in cui siano (già) scaduti i contratti attuativi.

 

Lo stesso nuovo comma 1 non fa, invece, riferimento alle regioni in cui i contratti attuativi siano in scadenza.

 

I nuovi commi 2, 2-bis e 4 – che sostituiscono i co. 2 e 4 del citato art. 64 del D.L. 50/2017 – concernono i limiti di spesa e le condizioni tecniche ed economiche riferibili alle acquisizioni, distinguendo il caso delle regioni nelle quali la convenzione-quadro sia stata risolta o non sia mai stata attivata, da quello delle regioni nelle quali i contratti attuativi della convenzione-quadro vengano a scadere.

 

Nel nuovo comma 2-bis non si considera, invece, il caso delle regioni in cui i contratti attuativi siano già scaduti.

 

Con riguardo ai limiti di spesa (che si applicheranno anche alle acquisizioni derivanti dalla nuova convenzione-quadro prevista dal nuovo comma 3: v. infra), si conferma, innanzitutto, per tutte le fattispecie indicate, il limite previsto dall’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013)[105], incrementato dal previgente art. 64, co. 4, del D.L. 50/2017 per il 2017 di € 64 mln, cui si aggiunge ora – in base al nuovo comma 4 – l’incremento di € 192 mln per il 2018 e di € 96 mln per il 2019.

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato chiariva che le risorse finanziarie aggiuntive sono idonee a garantire il mantenimento dei livelli salariali ed occupazionali esistenti fino alla data del 30 giugno 2019.

 

Sempre per tutte le fattispecie, si conferma, altresì, in base ai nuovi commi 2 e 2-bis, il rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1, co. 379, della L. 232/2016, che, tuttavia, riguardava la prosecuzione, fino al 31 agosto 2017, del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma #scuolebelle).

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 1, co. 379, della L. 232/2016, novellando l’art. 1 del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), ha stanziato ulteriori € 128 mln per il 2017 per la prosecuzione, fino al 31 agosto 2017, del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, sia nei territori in cui era stata attivata o era scaduta la Convenzione-quadro Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, sia in quelli in cui la stessa Convenzione non era ancora stata attivata.

 

Con riguardo alle condizioni tecniche ed economiche, si stabilisce che:

§  nelle regioni in cui la convenzione-quadro sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l’acquisizione avviene:

-     alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro oggetto di risoluzione.

Durante l’esame parlamentare non è stato chiarito come possa applicarsi tale principio nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro non è stata mai attivata;

-     alle condizioni economiche pari all’importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea, da calcolarsi nelle sole regioni in cui la convenzione-quadro era già attiva alla data del 24 aprile 2017 (e non era stata oggetto di risoluzione);

§  nelle regioni in cui vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro, l’acquisizione avviene:

-     alle condizioni tecniche previste dalla (scaduta) convenzione-quadro;

-     alle condizioni economiche pari all’importo del prezzo di aggiudicazione (già) previsto dalla medesima convenzione-quadro.

 

Il nuovo comma 3 – che sostituisce il co. 3 del citato art. 64 del D.L. 50/2017 – prevede che Consip provvede all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l’inizio dell’a.s. 2019/2020 (1° settembre 2019), prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche.

Al riguardo la relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato evidenziava che con le modifiche apportate, “sulla base delle difficoltà tecniche rappresentate da Consip (…), si vuole eliminare il ricorso ad una soluzione contrattuale transitoria”.

A tal fine, il MIUR, nell’ambito delle risorse disponibili, comunica a Consip i fabbisogni delle istituzioni scolastiche ed educative interessate – con il relativo livello di aggregazione – tenendo conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti.

Al medesimo scopo, si prevede che gli aggiudicatari della procedura si impegnino ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

 

 


Articolo 1, comma 688
(Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)

 

 


688. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.


 

 

Il comma 688 proroga fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

 

Scopo della disposizione è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

 

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il comma in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1.   il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2.   il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3.   nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

In relazione al richiamato piano di impiego si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. Il Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il piano è stato successivamente prorogato:

1.    fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

2.    fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell’articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. “mille proroghe”);

3.    fino al 30 giugno 2015 dall’articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,

4.    fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 5-bis del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. “enti territoriali”);

5.    fino al 31 dicembre 2016  dall’ articolo 1, commi 251 e 252 della legge 208 del 2015  (legge di stabilità 2016);

6.    fino al 31 dicembre 2017 dall’ articolo 1, comma 377 della legge 232 del 2016  (legge di stabilità 2017).

 

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del richiamato contingente il comma in esame  autorizza la spesa di 123 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con specifica destinazione di euro :

§  120.536.797 per il personale delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);

§  2.463.203 per il personale delle forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

 

In relazione alla richiamata autorizzazione di spesa la relazione tecnica allegata al provvedimento specifica che per il personale militare è prevista l'attribuzione di una indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti contributi a carico dello Stato  (ritenute inpdap del 24/% ed irap dell’8/5) Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato.


Articolo 1, comma 689
(Proroga della convenzione con Radio radicale)

 

 


689. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2018, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018.


 

 

Il comma 689 autorizza la proroga, per il 2018, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. A tal fine, autorizza la spesa di € 10 mln per il 2018.

 

Si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni[106], ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata[107] tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità[108]. In particolare, con riferimento all’ultimo periodo:

 

Provvedimento

Anno

Onere annuo

art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010)

2010

€ 9,9 mln

2011

€ 9,9 mln

art. 33, co. 38, L. 183/2011 (L. stabilità 2012)

2012

€ 3 mln

art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012)

€ 7 mln

art. 33-sexies D.L. 179/2012 (L. 221/2012)

2013

€ 10 mln

Art. 1, co. 306, L. 147/2013 (L. stabilità 2014)

2014

€ 10 mln

2015

€ 10 mln

Art. 1, co. 177, L. 208/2015 (L. stabilità 2016)

2016

€ 10 mln

Art. 6, co. 2, D.L. 244/2016 (L. 19/2017)

2017

€ 10 mln

 

Le risorse sono appostate sul cap. 3021 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 

 


Articolo 1, comma 690
(Lavoratori socialmente utili)

 

 


690. All'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ». Conseguentemente all'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014 è aggiunta la seguente voce: « Altri lavori socialmente utili » con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.


 

 

Il comma 690 dispone un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, da destinarsi interamente ai lavori socialmente utili ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto Fondo è destinato.

 

Il comma 690 dispone un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinarsi interamente ai lavori socialmente utili ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto Fondo è destinato, lasciando inalterata la dotazione, pari a 100 milioni di euro, prevista a decorrere dal 2020 (non più dal 2018).

Conseguentemente, all’elenco allegato alla richiamata legge di stabilità 2015, contenente le finalità cui il Fondo è destinato, viene aggiunta la voce “Altri lavori socialmente utili” con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Il richiamato Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili è stato istituito dall’art. 1, c. 199, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3073), con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018. Il fondo è diretto a finanziare determinate finalità (elencate in un allegato alla legge[109]) e la quantificazione dell'importo destinato a ciascuna finalità è determinato con D.P.C.M.[110], adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quanto alle risorse per il 2017, si ricorda che il D.P.C.M. 8 giugno 2017 ha destinato 80 milioni di euro per l'erogazione di contributi straordinari alla Città metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili; nell'ambito della suddetta assegnazione complessiva, è destinata alla città metropolitana di Napoli e al comune di Napoli la somma complessiva di 55 milioni di euro e al comune di Palermo la somma di 25 milioni di euro.

Il Fondo è stato oggetto di successive rimodulazioni; da ultimo, l’art. 10, c. 1-bis, del D.L. 91/17 ne ha disposto una riduzione di 7 milioni di euro per il 2017 ai fini della copertura dell’onere finanziario derivante dall'estensione dell’indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima in relazione ai periodi di sospensione dell'attività.

 


Articolo 1, comma 691
(Spending review dei Ministeri)

 

 


691. Le riduzioni di spesa contenute nella presente legge, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, per la definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


 

 

Il comma 691 prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con la legge in esame, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel D.P.C.M. 28 giugno 2017. Sulla base dell’obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa indicato nel DEF 2017 per le Amministrazioni centrali dello Stato, che a decorrere dal 2018 devono conseguire riduzioni di spesa strutturali per un importo pari a 1 miliardo annuo, tale D.P.C.M. ha ripartito il suddetto importo tra i singoli Dicasteri.

 

Ai fini dell’esposizione del contenuto del comma in esame va previamente rammentato che una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità (legge n. 196/2009) - operata nel corso del 2016 con i due decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016 nonché con la legge n. 163 del 2016 - è rappresentata dal rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse di bilancio attraverso l’integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio.

In base al nuovo articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 196/2009, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con D.P.C.M., da adottare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) vengono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero per il successivo triennio - in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire - in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi anche legislativi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

Questa nuova procedura ha trovato attuazione per la prima volta nell’anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020: l’obiettivo di razionalizzazione della spesa stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2017 a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato è stato determinato in 1 miliardo per ciascun anno a decorrere dal 2017 in termini di indebitamento netto.

In relazione a tale obiettivo è intervenuto il D.P.C.M. 28 giugno 2017, che ha ripartito il suddetto importo, in termini di riduzione della spesa, tra i vari Ministeri, come riportato nella tabella che segue.

 

DPCM  28 giugno 2017 – Obiettivi di riduzioni di spesa
in termini di indebitamento netto

(milioni di euro)                                    

 

2018

2019

Dal 2020

Economia e finanze

di cui: Presidenza del Consiglio

510

30

503

12

510

12

Sviluppo economico

18

17

17

Lavoro e politiche sociali

90

87

82

Giustizia

36

39

38

Affari esteri

29

31

31

Istruzione, università e ricerca

86

92

94

Interno

31

32

31

Ambiente

6

6

6

Infrastrutture e trasporti

127

122

120

Difesa

24

25

25

Politiche agricole

6

6

5

Beni e attività culturali e Turismo

10

11

11

Salute

27

29

30

Totale

1.000

1.000

1.000

 

Per il conseguimento degli obiettivi di spesa assegnati con il richiamato D.P.C.M. 28 giugno 2017, con il disegno di legge di bilancio 2018-2020 i Ministri hanno formulato proposte sia in termini di disposizioni legislative da inserire nella Sezione I sia in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella Sezione II.

Come indicato nello stesso D.P.C.M., le proposte di intervento possono riguardare:

§  la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza;

§  il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative;

§  la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti.

Le proposte relative alla revisione delle procedure amministrative o organizzative e al definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative potranno essere formulate in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella Sezione II del disegno di legge di bilancio per le spese di fabbisogno e di fattore legislativo. Per la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa o per la soppressione di vigenti disposizioni normative, le proposte dovranno essere formulate in termini di disposizioni legislative da inserire nella sezione I del disegno di legge di bilancio.

 

Lo stesso D.P.C.M., tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo, ha espressamente escluso dall'ambito della spesa oggetto delle proposte di riduzione quelle relative a: investimenti fissi lordi, calamità naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla povertà.

 

Nel complesso, per il raggiungimento degli obiettivi di spending review, sono state proposte riduzione degli stanziamenti di bilancio per 1.483 milioni di euro nel 2018, 1.325 milioni nel 2019 e circa 1.340 milioni a partire dal 2020 (in termini di saldo netto da finanziare), la gran parte dei quali realizzati attraverso definanziamenti di spesa di Sezione II, come esposto nella seguente tabella.

 

Riduzioni di spesa dei Ministeri

(milioni di euro)    

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno/Indebitamento

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Economia e finanze

850,4

843,2

850,4

510,4

503,2

510,4

di cui Presidenza del Consiglio

30,0

12,0

12,0

30,0

12,0

12,0

Sviluppo economico

24,0

20,0

16,0

18,0

17,0

18,0

Lavoro

90,0

87,0

82,0

90,0

87,0

82,0

Giustizia

36,0

39,0

38,0

36,0

39,0

38,0

Affari esteri

29,2

31,2

31,2

29,0

31,0

31,0

Istruzione, Università e Ricerca

96,1

101,5

102,2

86,0

92,0

94,0

Interno

32,1

33,1

32,1

31,8

32,8

31,8

Ambiente

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Infrastrutture e trasporti

252,4

93,3

110,9

127,0

126,8

126,2

Difesa

24,0

25,0

25,0

24,0

25,0

25,0

Politiche Agricole

6,0

6,0

5,0

6,0

6,0

5,0

Beni culturali

10,0

11,0

11,0

10,0

11,0

11,0

Salute

27,0

29,0

30,0

27,0

29,0

30,0

TOTALE

1.483,2

1.325,4

1.339,9

1.011,2

1.005,8

1.008,4

di cui Sezione I

39,4

35,4

35,0

39,4

35,4

35,0

di cui Sezione II

1.443,8

1.290,0

1.304,9

961,8

970,4

973,4

 

Nella Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio (A.S..2960) è riportata una tabella dettagliata in cui sono indicati per ciascun Ministero l’ammontare dei risparmi conseguiti, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, con l’indicazione della Sezione del disegno di legge di bilancio in esame con cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio (cfr. pag. 271, Tomo I, A.S. 2960).

 

Per completezza, si ricorda che con la riforma della legge di contabilità sono altresì state ridefinite le procedure per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati secondo la nuova procedura sopra descritta, con la previsione, dopo l'approvazione della legge di bilancio, di appositi accordi tra il Ministro dell’economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi entro il 1° marzo di ciascun anno. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi oggetto del monitoraggio, le attività che si intende porre in essere per la realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma.

Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell’anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

 


Articolo 1, comma 692
(Destinazione incrementi tariffari motorizzazione civile)

 

 


692. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, dopo le parole: « ed è riassegnato » sono inserite le seguenti: « per la parte eccedente l'importo di euro 13.074.000 per l'anno 2018, di euro 15.380.000 per l'anno 2019 e di euro 17.686.000 a decorrere dall'anno 2020».


 

 

Il comma 692 dell’articolo 1, stabilisce che una quota parte degli incrementi tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile siano destinate alle entrate dello Stato e che solo la parte eccedente tale quota sia destinata alle finalità connesse all’attuazione delle norme europee concernenti le patenti di guida, recepite dal decreto legislativo n.59 del 2011.

In particolare la somma trattenuta all’entrata del bilancio dello Stato è pari a 13.074.000 milioni di per l’anno 2018, 15.380.000 per l’anno 2019 e 17.686.000 per l’anno 2020.

 

Tale intervento è effettuato attraverso una novella all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2.

 

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 2 del 2013 dispone, al primo periodo, l’incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da effettuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il maggior gettito derivante dal predetto incremento affluisce, secondo la norma citata, ad un apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato (per l’esattezza il capitolo 2454, articolo 20) ed è riassegnato, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (oggi commi 4 e 5 dell’articolo 30 della legge 234 del 2012), allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (che disciplina l’attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida).

Tale ultimo decreto legislativo, all’articolo 22, comma 4, fa infatti riferimento all’aumento delle tariffe delle operazioni di motorizzazione civile per la copertura degli oneri connessi ai sopra indicati adempimenti.

Le tariffe indicate nella tabella 3 concernono gli esami per conducenti di veicoli a motore (punto 1) e l’acquisizione di duplicati, certificazioni, e altra documentazione inerente ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e alle casse mobili, ai grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e alle casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR (ossia i contenitori destinati al trasporto di gas) nonché duplicati, certificazioni e altra documentazione inerenti ai conducenti (punto 2).

In attuazione delle citate disposizioni, le tariffe sono state modificate dal decreto ministeriale 5 ottobre 2015 che, aggiornando la tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, ha disposto l’incremento delle stesse in tali termini:

con riferimento alle tariffe di cui al punto 1 la tariffa è passata da 15 a 16,20 euro;

con riferimento alle tariffe di cui al punto 2 la tariffa è passata da 9 a 10,20 euro.

 

Nelle premesse dello schema di decreto ministeriale tra le varie condizioni che determinano un incremento del fabbisogno, rimandando, per la copertura degli stessi agli incrementi tariffari appena descritti, sono indicate:

l'attuazione dell’articolo 126, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in ottemperanza all'obbligo di cui  all’ art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE), che determina un costo ulteriore dipendente dall’approvvigionamento di supporti card di patente di guida, conformi al nuovo modello UE, commisurato non solo alla domanda di patenti ma anche a quella di emissione di duplicati in sede di conferma di validità;

i costi ulteriori affinché gli esaminatori per la prova pratica di guida seguano - tra l'altro - "una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per un periodo di cinque anni, al fine di sviluppare e mantenere le necessarie capacità pratiche di guida";

gli oneri connessi all’adeguamento delle aree degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, già destinate all'esecuzione delle prove utili a conseguire le patenti di categoria A1 ed A fino al 18 gennaio 2013.

 

Secondo la relazione tecnica l’incremento tariffario citato a regime incide su circa 30 milioni di operazioni per anno, con un gettito atteso, stimato in via prudenziale, di circa 34 milioni di euro per anno.

Le operazioni soggette a maggiorazione effettuate nel 2016 sono state effettivamente pari a 31.471.875, mentre quelle effettuate a settembre 2017 sono pari 25.287.953 (in linea quindi con quelle dell’anno precedente).

 

Pertanto il comma 692 dell’articolo 1 riduce degli importi sopra indicati le risorse destinate agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.

Secondo la relazione tecnica tale riduzione non produce impatti sulla copertura dei costi connessi alle operazioni relative all’attuazione della direttiva europea sulle patenti di guida, essendo i costi stimati pari a circa 12 milioni di euro.

Quanto alla destinazione delle risorse trattenute all’entrata del bilancio dello Stato 10 milioni di euro concorreranno alla riduzione di spesa necessaria per il conseguimento degli obiettivi di spesa stabiliti per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La quota residua, pari a 3.074.000 euro per l’anno 2018, 5.380.000 euro per l’anno 2019 e 7.686.000 euro per l’anno 2020 sarà destinata all’assunzione di nuovo personale.

Dall’analisi della legge di bilancio si desume si tratti in particolare dell’assunzione di 200 unità di personale di terza area del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ossia funzionari, prevalentemente nel profilo professionale di “ingegnere-architetto”) di cui per 80 unità nel 2018, 60 unità nel 2019 e per 60 unità nel 2020, prevista ai sensi del comma 565 dell’articolo 1 della legge medesima.

 


Articolo 1, comma 693
(Riduzione sgravio contributivo per le imprese armatrici)

 

 


693. A decorrere dall'anno 2018 i benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento.


 

 

Il comma 693 prevede, dal 2018, la riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi.

 

Più precisamente, si prevede una riduzione dal 2018 dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all’articolo 6 del D.L. n. 457/1997), stabilendo che, a decorrere dal 2018, venga corrisposto nel limite del 45,07%.

Si fa presente che un’analoga disposizione è contenuta nell’articolo 1, comma 431, della L. 232/2016, che, ultima di una serie di interventi in materia, ha disposto la riduzione del richiamato sgravio, per il 2017, nella misura 48,7%.

 

L’articolo 6 del D.L. 457/1997 ha stabilito la concessione, alle imprese armatoriali, per le navi iscritte al Registro internazionale, di un esonero totale dagli oneri contributivi (sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente) per il personale italiano o comunitario imbarcato a decorrere dal 1° gennaio 1998. L’esonero opera anche nei confronti del richiamato personale. Allo stesso tempo, è stata disposta la concessione (a determinate condizioni), alle stesse imprese, di un contributo pari all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nel 1997 nei confronti della gente di mare, nel rispetto di specifici limiti.

Merita ricordare che negli ultimi anni una serie di provvedimenti hanno rideterminato, riducendolo progressivamente, il richiamato sgravio, ampliandone contestualmente l’ambito oggettivo di applicazione.

 

In particolare, l’articolo 2, comma 2, della L. 203/2008 aveva esteso, dal 2009 (e comunque nel limite dell’80%) il beneficio richiamato alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari (estendendo alle stesse anche il credito d’imposta in misura corrispondente all'I.R.P.E.F. dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, di cui all’articolo 4 dello stesso D.L. 457/1997). Successivamente, l’articolo 4, comma 55, della L. 183/2011 aveva ulteriormente diminuito lo sgravio (nella misura del 60% per il 2012 e del 70% dal 2013). Con l’articolo 1, comma 74, della L. 228/2012, era stata disposta la corresponsione dello sgravio nel limite del 63,2% per il biennio 2013-2014, del 57,5% per il 2015 e del 50,3% a decorrere dal 2016. Da ultimo, l’articolo 1, comma 431, della L. 232/2016 ha – come detto - ulteriormente ridotto lo sgravio al 48,7% per il 2017.


Articolo 1, commi 694 e 695
(Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese)

 

 


694. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo » sono inserite le seguenti: « , per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ».

695. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « per essere riassegnate » sono inserite le seguenti: « per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro ».


 

 

I commi 694 e 695 limitano la riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e quella delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese.

Il comma 694 prevede la limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. La riassegnazione potrà essere disposta solo per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Secondo la relazione governativa, "ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per i predetti importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (nel 2015 sono stati incassati 50.827.579 euro, nel 2016, 146.925.923 euro, nel 2017 a tutto settembre euro 84.650.408) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare. Una quota pari a 8 milioni per anno 2018 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2019 della predetta riduzione concorre al conseguimento degli obiettivi di spesa - per la quota assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura del provvedimento".

 

Si rammenta che è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 settembre 2016 l'Atto del Governo n. 343 (Schema di decreto ministeriale concernente l’individuazione per l’anno 2016 delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare con le risorse disponibili del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato), ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Nella seduta del 12 ottobre 2016 la 10ª Commissione permanente del Senato ha espresso parere favorevole (Legislatura 17ª - Senato della Repubblica - Giunte e Commissioni, 12 ottobre 2016 - Resoconto sommario n. 276 della 10ª Commissione).

 

Anche al comma 695 si limita la riassegnazione in spesa delle risorse finanziarie, fino ad un massimo di 5 milioni di euro: stavolta la previsione opera in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, consentendo la riassegnazione solo per la parte eccedente.

Si tratta di somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti a tasso zero - secondo un piano di ammortamento - da parte delle imprese che ne furono beneficiarie, una volta concluso l'iter delle erogazioni della legge n. 808/85 (15 anni mediamente). Secondo la relazione governativa, "ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per i predetti, importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720 e 2017, dati al 30/09/2017, pari ad euro 71.867.888) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare".

 

Si rammenta che, per le somme in restituzione, la legge di stabilità per il 2014 prevedeva il relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse in questione "non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter)".


Articolo 1, comma 696
(Immobili a uso governativo)

 

 


696. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.


 

 

Il comma 696 sopprime la norma che prevede, nell’ambito delle operazioni di permuta gestite dall’Agenzia del demanio al fine di procurare immobili adeguati all’uso governativo, come assolutamente prioritarie le permute riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello. È pertanto soppressa l’autorizzazione di una spesa annuale di 5 milioni di euro a partire dal 2016.

 

L’articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede che per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio procede, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati.

 

Le suddette permute sono attuate anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonché l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche.

 

L’articolo 1, comma 289, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha aggiunto al comma 6-ter gli ultimi periodi (soppressi dal comma in esame) con i quali è stabilito che le permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine autorizzata una spesa annuale di 5 milioni di euro, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.


Articolo 1, commi 697-700
(Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica)

 

 


697. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, è promossa la realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un'emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo restando quanto previsto all'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

698. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 697, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti ivi previsti possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa e, ove realizzati da imprese, possono fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

699. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 698 gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico nonché' gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.

700. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 697 e 698, tenendo conto degli interventi di efficientamento energetico già eseguiti o in corso di esecuzione, dell'avvenuto ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa, nonché' le modalità di raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti.


 

 

I commi in esame recano disposizioni riguardanti interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica.

 

I commi da 697 a 700 disciplinano interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica.

 

In particolare, ai sensi del comma 697, entro il 31 dicembre 2022, gli enti locali promuovono la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà, in modo tale da ottenere - entro il 31 dicembre 2023 - una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 ed ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge in esame, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano una emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (Im/W).

Resta fermo il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, ai sensi di quanto previsto dal Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016, art. 34).

 

Ai sensi del comma 698, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo previsti nel comma 384-bis possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

Gli interventi, ove realizzati da imprese, possono essere agevolati, nel limite di 288 milioni di euro, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca — PRI istituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 354, della legge finanziaria 2005 (L. n. 311/2004), avvalendosi delle risorse inutilizzate a fine esercizio del medesimo Fondo ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del D.L. n. 83/2012.

Il decreto attuativo relativo alle condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con riferimento al Fondo rotativo, si ricorda che l'art. 1, comma 354, della legge finanziaria per il 2005, come successivamente modificato dall’articolo 3, comma 6 del D.L. n. 35/2005, ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. Il Fondo è destinato alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio.

Si consideri che una quota delle risorse del FRI è specificamente destinata agli interventi in ricerca e sviluppo delle imprese. Infatti, si ricorda che – ai sensi dell’articolo 30 del D.L. n. 83/2012 – per le finalità perseguite dal Fondo per la crescita sostenibile – tra quali rientra la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo - i relativi programmi e interventi possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. In particolare, ai sensi del comma 3, le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate per le finalità di cui sopra, nel limite massimo del 70 per cento.

 

Ai sensi del comma 699, non possono accedere alle agevolazioni di cui sopra gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge in esame, interventi di efficientamento energetico nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.

 

Infine, il comma 700 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 697 e 698, tenendo conto degli interventi di efficientamento energetico già eseguiti o in corso di esecuzione, dell'avvenuto ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip, nonché le modalità di raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti.

 


Articolo 1, comma 701
(Riduzione del numero dei giudici ausiliari in corte d'appello)

 

 


701. All'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la parola: « quattrocento » è sostituita dalla seguente: « trecentocinquanta ».


 

 

Il comma 701 riduce da 400 a 350 il numero dei giudici ausiliari da reclutare per lo smaltimento dell’arretrato civile nelle corti di appello. Il risparmio stimato per il bilancio del Ministero della giustizia è di un milione di euro.

 

Il comma 701, modificando l’art. 63 del decreto-legge n. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”(convertito dalla legge n. 98/2013), ridetermina da 400 a 350 il contingente massimo di giudici ausiliari presso le corti di appello, reclutati per lo smaltimento dell’arretrato nel settore civile.

 

L’articolo 63 del DL 69 del 2013 aveva stabilito che, per agevolare la smaltimento delle pendenze civili in corte d’appello, comprese quelle in materia di lavoro e previdenza, potessero essere reclutati fino a 400 giudici ausiliari secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello nel relativo programma.

Quanto previsto dal DL 69 replica quanto già avvenuto nella XIII legislatura, in cui la legge 276 del 1997 aveva individuato in apposite sezioni stralcio, cui assegnare 1.000 giudici onorari aggregati (cd. GOA) reclutati in via straordinaria, lo strumento con cui affrontare il pesante arretrato della giustizia civile pendente presso i tribunali alla data del 30 aprile 1995.

Il DL 69 aveva stabilito che le categorie professionali abilitate alla domanda di nomina a giudice ausiliario fossero: i magistrati (ordinari, contabili e amministrativi) e gli avvocati dello Stato, a riposo da non oltre 3 anni; i magistrati onorari a riposo ma che avessero esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno 5 anni; i professori universitari in materie giuridiche di prima o seconda fascia, anche a tempo determinato o a riposo da non oltre 3 anni, i ricercatori universitari in materie giuridiche, gli avvocati (cui l’art. 65 attribuisce preferenza a fini della nomina) ed i notai, anche se a riposo da non oltre 3 anni.

 

L’intervento previsto dal comma 701 può essere considerato in relazione al contenuto dai commi 961 e ss. dell’art. 1 della legge in esame, che prevedono il reclutamento di un massimo di 50 giudici onorari ausiliari da adibire allo smaltimento delle liti tributarie in cassazione (v. ultra).


Articolo 1, comma 702
(Copertura assicurativa per il personale del Corpo di polizia penitenziaria)

 

 


702. Per gli anni 2018 e 2019 l'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, non si applica al Ministero della giustizia.


 

 

Il comma 702 interviene in materia di coperture assicurative delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale dei corpi di polizia.

Esso prevede che non si applichi al Ministero della giustizia, per gli anni 2018 e 2019, la norma sul trasferimento agli enti competenti, delle somme previste per tale copertura assicurativa dall'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile (recepito con il d.P.R. n. 164 del 2002). Si tratta in particolare del trasferimento all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria.

 

Il comma 702 prevede che non si applichi al Ministero della giustizia quanto previsto dall'unico comma dell'articolo 1-quater del decreto-legge n. 45 del 2005.

Tale articolo prevede la destinazione di talune somme - stanziate dagli articoli 39 e 62 del d.P.R. n. 164 del 2002 - agli enti di assistenza e previdenza dei corpi di polizia al fine di assicurare la copertura assicurativa per le attività connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Quel d.P.R. recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

L'articolo 39 del citato d.P.R. n. 164 del 2002 ripartisce tra la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, taluni stanziamenti recati dalla legge finanziaria 2002. Tale ripartizione è ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Con la disposizione ora in esame non si effettua, per gli anni 2018 e 2019, il trasferimento delle somme stanziate all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria (EAP), per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria.

 

La somma iscritta in bilancio nel capitolo 1631 dello stato di previsione del Ministero della giustizia - pari a 390.000 euro annui a decorrere dal 2018, a legislazione vigente - figura pertanto azzerata per gli anni 2018 e 2019, per effetto della disposizione in esame nel disegno di legge di bilancio A.S. n. 2960.

 

La relazione tecnica specifica che per effetto della sospensione dei trasferimenti dei trasferimenti per il 2018 e 2019, l'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria provvederà alla copertura assicurativa a valere sulle risorse già assegnate negli anni precedenti e appostate nel suo bilancio. Sono risorse non impiegate per la stipula del contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi arrecati nell'esercizio dei compiti di istituto, a causa del mancato esperimento della gara per la complessità del calcolo del fattore di rischio.


Articolo 1, commi 703 e 704
(Buoni pasto per il personale della Polizia di Stato e della Guardia di finanza)

 

 


703. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della medesima legge, per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati a provvedere tramite la concessione del buono pasto giornaliero. Il buono pasto di cui al primo periodo ha il medesimo valore di quello previsto per le condizioni di servizio disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203.

704. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e dell'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356.


 

 

I commi 703 e 704 autorizzano il Ministero dell'interno e il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere buoni pasto giornalieri, rispettivamente, al personale della Polizia di Stato e a quello della Guardia di Finanza, impiegato in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale, allorché sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio.

 

La disposizione prevede la concessione di buoni pasto giornalieri, in luogo del servizio mensa, al personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale (articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 203/1989), quando sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, direttamente o mediante appalti, presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della stessa sede (articolo 2, comma 1, della L. 203/1989).

In presenza di tali circostanze, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati a soddisfare le esigenze del personale mediante buono pasto, e non con le mense di servizio, come previsto dalle norme applicabili.

 

Il buono pasto ha lo stesso valore di quello già previsto per il personale tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non possa allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio (articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 203 del 1989).

 

In presenza di tali circostanze, l’accordo sindacale recepito con il D.P.R. 254/1999 (Accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999) ha previsto il ricorso ad esercizi privati o alla concessione di buoni pasto del valore di 9 euro (art. 35).

Il valore del buono pasto è stato rideterminato di 7 euro, sia per il personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile, quale la P.S. (D.P.R. 51/2009, art. 7), sia per quello ad ordinamento militare, come la GdF (D.P.R. 51/2009, art. 30).

 

La concessione dei buoni pasto si applica anche al personale dirigente delle due forze di Polizia in virtù di quanto disposto dall’articolo 4 della L. 356/2000, che prevede appunto l’estensione di una serie di disposizioni concernenti il trattamento economico del personale non dirigenziale delle Forze armate e delle Forze di polizia anche al personale dirigente, tra cui i buoni pasto.


Articolo 1, commi 705-708
(Indennità e rimborsi per i componenti del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)

 

 


705. Nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono corrisposti i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al presidente e ai consiglieri del CNEL.

706. Con il regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinatile misure e i limiti concernenti i rimborsi di cui al comma 705.

707. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 289 è abrogato; b) al comma 290, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: "Art. 8-bis (Indennità e rimborso delle spese dei consiglieri del CNEL). - 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri" ».

708. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 706 e 707 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.


 

 

I commi da 705 a 708 dispongono la corresponsione del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto dei limiti finanziari complessivi dei trasferimenti statali al CNEL. La disciplina di tali indennità e rimborsi è demandata ad un regolamento del CNEL.

 

Il comma 705 dispone, la corresponsione del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, per il presidente ed i membri del CNEL (vice presidenti, esperti ed altri consiglieri).

 

Il CNEL è composto da 64 membri (L. 936/1986, art. 2, comma 1). Fino al 2011 i membri erano 121; la riduzione è stata disposta dapprima con l’art. 17 del D.L. 138/2011 e, poi, con l'articolo 23, commi 8-13, del D.L. 201/2011. I 64 membri sono così ripartiti:

§  10 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali 8 nominati dal Presidente della Repubblica e 2 proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

§  48 rappresentanti delle categorie produttive, dei quali 22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui 3 in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, 9 rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e 17 rappresentanti delle imprese;

§  6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, 3 designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e 3 designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

 

Come specificato dalla disposizione in esame, la corresponsione di tali indennità è effettuata nei limiti finanziari complessivi dei trasferimenti statali al CNEL.

 

Si ricorda che l'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Nei limiti di tale assegnazione, il CNEL provvede all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese sulla base del regolamento di contabilità adottato dallo stesso CNEL. L'assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa che è comunicato alle Camere e al Governo. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è trasmesso alla Corte dei conti (L. 936/1986, art. 21).

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2018, nel capitolo 2178 “Somme da assegnare al CNEL” risulta a legislazione vigente uno stanziamento pari a 7,12 milioni di euro.

 

La disciplina dell'indennità e dei rimborsi è demandata ad un regolamento del CNEL, adottato secondo la procedura di cui all'art. 20 della L. 936/1986 (comma 706).

 

Il comma 707, apporta alcune modifiche alla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha soppresso ogni emolumento per i membri del CNEL. Le modifiche sono conseguenti alla introduzione delle indennità e dei rimborsi di cui sopra.

In particolare, il comma 289 della stabilità 2015 (comma abrogato dalla disposizione in commento) ha stabilito che l’espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del CNEL, così come qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo. Era stato dunque, in sostanza, disposto lo svolgimento a titolo gratuito delle funzioni connesse alla carica di Presidente o di consigliere del CNEL.

 

Secondo la relazione tecnica a suo tempo predisposta dal Governo, la disposizione avrebbe comportato un risparmio di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015. Lo stanziamento di bilancio del CNEL venne infatti ridotto da 18,7 milioni di euro a 8,7 milioni di euro, di cui circa 8 milioni di euro per il trattamento economico e contributivo del personale dipendente (91 unità, di cui 1 segretario generale, 1 dirigente di I fascia, 6 dirigenti di II fascia e 83 unità fra funzionari ed impiegati) e circa 2 milioni di euro per la gestione e la manutenzione dell’unica sede demaniale concessa in uso governativo all’Organo.

Inoltre, il comma 290 della legge di stabilità ha abrogato conseguentemente alcune disposizioni della legge sul CNEL (L. 936/86), relative agli emolumenti per i componenti ed all’affidamento di incarichi a soggetti esterni, nonché “ogni regolamento ad esse connesso”.

Sono state, in particolare, soppresse le disposizioni che prevedevano:

§  l’indennità, la diaria di presenza ed il rimborso delle spese dei membri del CNEL (art. 9);

§  il potere del CNEL di dettare direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base, al fine di esprimere le proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali (modifica all’art. 10, co 1, lett. d);

§  l’affidamento ad istituti specializzati di studi e ricerche in materia di lavoro (modifica all’art. 16, comma 2, lett. c);

§  la stipula di convenzioni con soggetti privati per il compimento di indagini (modifica all’art. 19, comma 3);

§  il conferimento di incarichi temporanei per studi ed indagini ad esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato (art. 19, comma 4).

 

La disposizione in commento, oltre ad abrogare il comma 289 della legge di stabilità (che ha abolito ogni emolumento per i consiglieri del CNEL), modifica il comma 290, reintroducendo la previsione dei rimborsi spesa, da disciplinare con regolamento del CNEL (nuovo articolo 8-bis della L. 190/2014 che riproduce in parte il contenuto dell’art. 9, già abrogato dal comma 290 della legge di stabilità 2015).


Articolo 1, commi 709 e 710
(Contributo straordinario in favore del Comune de L’Aquila)

 

 


709. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: « ivi previste. » sono inserite le seguenti: « Per l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro ».

710. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: « e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, nonché » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2017 e per l'anno 2018 »; b) dopo le parole: « ivi previste. » sono inserite le seguenti: « Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro ».


 

 

I commi 709 e 710 prevedono, per l’anno 2018, un contributo straordinario di 10 milioni di euro, a favore del Comune dell'Aquila, l’estensione del contributo di 500.000 euro, previsto per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, ed un ulteriore contributo di 2 milioni di euro, per gli altri comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila.

 

In particolare, il comma 709, con una novella all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, assegna un ulteriore contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, per l’anno 2018 in favore del Comune dell’Aquila, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

L'articolo 3, qui oggetto di novella, ha previsto ai commi 1 e 2 l’assegnazione di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nell'Aquilano.

In particolare, il comma 1 della norma novellata prevedeva già l'assegnazione in favore del Comune dell'Aquila di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente:

-          per l'anno 2016, di 16 milioni di euro;

-          e per l'anno 2017, di 12 milioni di euro, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 14, comma 7, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito in legge.

In base alla norma, il contributo straordinario assegnato al Comune dell’Aquila viene destinato, per quanto concerne le maggiori spese, per:

§  esigenze dell’Ufficio tecnico;

§  esigenze del settore sociale e della scuola dell’obbligo ivi compresi gli asili nido;

§  esigenze connesse alla viabilità;

§  esigenze per il trasporto pubblico locale;

§  ripristino e manutenzione del verde pubblico.

Relativamente alle minori entrate, il medesimo contributo previsto per il Comune dell’Aquila è destinato al ristoro - per le entrate tributarie - delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e - per le entrate extra-tributarie - dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni di mezzi pubblicitari (comma 1).

 

 

Il comma 710, con una novella al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, estende anche al 2018 il contributo di 500.000 euro, finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, ed assegna inoltre un ulteriore contributo di 2 milioni di euro, per l’anno 2018, in favore degli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila.

 

Si ricorda che, in base al suddetto comma 2 oggetto di novella, agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, è stato riconosciuto:

§  per l'anno 2016, un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere

§   e per l'anno 2017 un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, in base alle modifiche apportate dall'art. 14, comma 7, lett. b), del decreto-legge n. 244 del 2016, come convertito in legge, e, successivamente, dall'art. 18, comma 5-bis, del decreto-legge n. 8 del 2017, come convertito.

Si ricorda che il contributo straordinario assegnato agli altri comuni del cratere viene interamente trasferito al Comune di Fossa che a sua volta lo ripartisce tra i singoli bene?ciari, previa verifica da parte dell’Uf?cio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni (art. 3, comma 2, ultimo periodo).

 

Quanto ai profili di copertura della norma di cui all'art. 3, qui novellata, essa ha stabilito che il contributo straordinario di cui ai commi 1 e 2 fosse attribuito a valere sulle risorse previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. n. 43 del 2013, come rifinanziato dalle successive disposizioni che sono via via intervenute. Si ricorda che l'articolo 7-bis del D.L. n. 43/2013 ha autorizzato la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle suddette risorse pari a 197,2 milioni di euro, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.

La suddetta autorizzazione è stata rifinanziata successivamente dalle seguenti disposizioni. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in tabella E, ha provveduto al rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (nell’ambito della missione sviluppo e riequilibrio territoriale). L'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014 ha disposto il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2014, in termini di sola competenza. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in tabella E, reca il rifinanziamento nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per il 2017 e 2.900 milioni di euro per gli anni 2018 e seguenti.

Per quanto attiene alle precedenti autorizzazioni, con la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 22/2015 sono state assegnate le risorse per la ricostruzione di immobili privati e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata previste dalle seguenti disposizioni: decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, decreto-legge n. 133/2014, e legge n. 190/2014, a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 1.126.482.439,78.

Con la delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 78/2015 sono state assegnate le risorse per la copertura delle spese obbligatorie, di cui al decreto-legge n. 43/2013 e alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 43.133.915,00 (euro 28.818.528,00 per esigenze relative al territorio del Comune dell'Aquila ed euro 14.315.387,00 per esigenze relative al territorio degli altri comuni del cratere e fuori cratere).

Si ricorda infine che l'O.P.C.M. n. 3754/2009 ha stabilito, all'art. 1, che il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Si prevede, inoltre, che con successivi decreti il Commissario delegato aggiorni l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento. In attuazione di tale articolo è stato emanato il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 che ha individuato i comuni interessati dagli eventi sismici, ovvero quei comuni che hanno risentito di un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Con il decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato sono stati inseriti otto comuni.

 

Per una disamina delle norme emanate nel corso della XVII legislatura riguardanti il sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo si rinvia al relativo tema web.

 

Per un'analisi delle risorse stanziate, si veda inoltre il dossier Uvi "Terremoti. L'Aquila 2009, Pianura padana 2012, Centro Italia 2016: risorse e leggi per la ricostruzione".

 

Dati sono anche disponibili nella Relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella regione Abruzzo, prevista dall'art. 2-bis del decreto-legge n. 39 del 2009, sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione in Abruzzo.

 

Si ricorda infine che il comma 2-bis della norma qui novellata, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, prevede la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2016, da parte dei comuni dell’Aquila e del cratere sismico, sul proprio sito web, delle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai contributi straordinari concessi dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame e dei risultati conseguiti.

Attualmente, sulla pagina web del Comune dell'Aquila, si segnala la sezione dedicata al tema 'Ricostruzione' con dati a cura del settore Ricostruzione privata e dall’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (Usra) riguardanti le pratiche della città capoluogo e delle frazioni interessate dal sisma del 2009.


Articolo 1, commi da 711 a 713
(Disposizioni sisma de L’Aquila)

 

 


711. Al comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « 1° maggio 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2018 »; b) al sesto periodo, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134, » sono aggiunte le seguenti: « informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee, »; c) all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee ».

712. Al comma 38 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « , e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni ».

713. Al fine di realizzare il centro di arte e creatività contemporanea denominato « MAXXI L'Aquila » è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024.


 

 

I commi da 711 a 713 dettano disposizioni in materia di normativa relativa al sisma dell'Aquila e per la realizzazione del centro di arte e creatività contemporanea denominato “Maxxi L’Aquila”.

 

Il comma 711 modifica in più punti il comma 32 dell’articolo 2-bis del D.L. 148/2017 (recante Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), al fine di:

- prorogare dal 1° maggio 2018 al 1° luglio 2018 la soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012;

- prevedere il coinvolgimento dei sindaci coordinatori delle aree omogenee sia nell’adozione di tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici, sia nell’eventuale stipula di convenzioni per l’apertura di sportelli in una o più sedi degli Uffici medesimi. Tali attività sono attualmente in capo al titolare dell’Ufficio speciale che, in conseguenza della modifica disposta, deve informare i sindaci coordinatori delle aree omogenee.

 

Il nuovo comma 712 modifica il comma 38 dell’articolo 2-bis del D.L. 148/2017, al fine di autorizzare i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare i contratti stipulati ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784, n. 3803 e n. 3808 del 2009, n. 3881 del 2010 e n. 3293 del 2011, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Le predette ordinanze, il cui riferimento è integrato nella norma vigente, recano ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare le conseguenze derivanti dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo.

 

Il nuovo comma  713 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024 per la realizzazione del centro di arte e creatività contemporanea denominato “Maxxi L’Aquila”.

 

Per una disamina delle norme emanate nel corso della XVII legislatura riguardanti il sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo si rinvia al relativo tema web.

 

Per un'analisi delle risorse stanziate, si veda inoltre il dossier Uvi "Terremoti. L'Aquila 2009, Pianura padana 2012, Centro Italia 2016: risorse e leggi per la ricostruzione".

 

Dati sono anche disponibili nella Relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella regione Abruzzo, prevista dall'art. 2-bis del decreto-legge n. 39 del 2009, sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione in Abruzzo.


Articolo 1, comma 714
(Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)

 

 


714. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) è incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028. Ai relativi oneri si provvede quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».


 

 

Il comma 714 incrementa di € 4,5 mln annui dal 2019 al 2027 e di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2028 il contributo destinato alla Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute).

 

A tal fine inserisce il comma 1-bis nell’art. 2 del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), disponendo che alla copertura del relativo onere si provvede, quanto a € 1,5 mln annui dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO: art. 5, co. 1, lett. a), L. 537/1993).

In base all’emendamento, intervenuto durante la seconda lettura alla Camera[111], ai rimanenti oneri, pari a € 3 mln annui dal 2019 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione (operata dal comma 1065 del testo in commento) del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004-L. 307/2004).

 

Si segnala, preliminarmente, che, a seguito dell’art. 2, co. 2, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), e del conseguente DM 31 marzo 2016, il carattere di sperimentalità della Scuola – cui ancora ci si riferisce nel nuovo comma 1-bis – è stato superato.

 

L’art. 31-bis del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) aveva istituito la Scuola GSSI in via sperimentale per un triennio a decorrere dall’a.a. 2013/2014.

In base alla norma istitutiva, che ha indicato come soggetto attivatore l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), la Scuola ha lo scopo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attività didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. In particolare, attiva corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorato.

Ai fini indicati, è stata autorizzata la spesa di € 12 mln per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015[112].

E’ stato, altresì, previsto che, allo scadere del triennio di sperimentazione, la Scuola poteva assumere carattere di stabilità, previo reperimento delle adeguate risorse finanziarie con apposito provvedimento legislativo; a tal fine, sono stati previsti come elementi necessari la valutazione dei risultati conseguiti, operata dall'ANVUR, e un decreto di riconoscimento e approvazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Successivamente, l’art. 3-bis del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) – novellando il citato art. 31-bis – ha prorogato per un triennio (accademico) l’operatività della Scuola. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di € 3 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015 (€ 18 mln per il triennio 2016-2018).

La medesima delibera CIPE, peraltro, ha previsto che l’efficacia dell’assegnazione delle risorse era subordinata alla realizzazione delle condizioni previste per il riconoscimento alla Scuola del carattere di stabilità – ossia, il reperimento della completa copertura del fabbisogno finanziario, la valutazione dei risultati da parte dell’ANVUR, la successiva adozione del decreto di riconoscimento e approvazione del GSSI da parte del MIUR –, e che il mancato conseguimento entro il 31 marzo 2016 di tali condizioni avrebbe comportato la rimodulazione, da parte del CIPE, delle medesime risorse.

 

L’11 novembre 2015, il Consiglio direttivo dell’ANVUR ha espresso parere favorevole sull’accreditamento della Scuola GSSI come istituto universitario ad ordinamento speciale, pur formulando alcune raccomandazioni di cui si è riservata di verificare la traduzione in comportamenti e risultati nell’ambito della valutazione periodica da svolgere nel 2017. Fra le raccomandazioni vi era quella relativa all’acquisizione, nel 2017, di chiara autonomia da Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.), Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa e Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca[113], attraverso il reclutamento di docenti di alto profilo scientifico a livello internazionale. In particolare, considerato che gli studenti dei corsi di dottorato dei tre cicli iniziati ammontavano a 115, e assumendo che tale numero rimanesse lo stesso, a regime sarebbero stati necessari da 30 a 50 docenti strutturati. Pertanto, era essenziale che nel 2017 fossero reclutati, o avviate le procedure per il reclutamento di almeno cinque docenti per ogni corso di dottorato.

Un’ulteriore raccomandazione atteneva allo sviluppo, in maniera significativa e con successo, della partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali.

 

Successivamente, l’art. 2, co. 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) ha individuato le risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione della Scuola, conseguentemente abrogando le previsioni relative alla proroga dell’operatività della medesima per il triennio accademico 2016-2018, recate dal D.L. 210/2015.

In particolare, ha disposto che per la stabilizzazione della Scuola GSSI è assegnato un contributo di € 3 mln annui a decorrere dal 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con la già citata delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015.

Per la copertura degli oneri, l’art. 3, co. 2, ha disposto che si provvede, per ciascun anno, quanto a € 2 mln, mediante corrispondente riduzione delle risorse relative al Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO, cap. 1694 MIUR) e, quanto a € 1 mln, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca finanziati dal MIUR (FOE, cap. 7236 MIUR)[114].

L’art. 2, co. 2, ha disposto che il finanziamento sarebbe stato reso disponibile dopo l’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di cui all’art. 31-bis del D.L. 5/2012) con il quale la Scuola GSSI avrebbe assunto carattere di stabilità. Al riguardo, ha specificato che la Scuola avrebbe assunto la veste giuridica di Istituto universitario ad ordinamento speciale.

 

Nella Gazzetta ufficiale del 22 giugno 2016 è stato, dunque, pubblicato il già citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 marzo 2016, che ha istituito la Scuola di dottorato internazionale GSSI, con sede a L'Aquila, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale. Ha, altresì, previsto che l'istituzione della Scuola veniva attuata mediante scorporo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) del Centro nazionale di studi avanzati Gran Sasso Science Institute, sede della Scuola sperimentale.

Le attività della Scuola sono state confermate nei termini già previsti dall’art. 31-bis del D.L. 5/2012.

Infine, ha disposto che, ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico della Scuola ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 19/2012, si applicano i criteri e i parametri di cui al DM 439 del 5 giugno 2013 e che l’accreditamento iniziale interverrà entro il 31 dicembre 2020.

Con DM 15 luglio 2016 è stato approvato lo statuto del «Gran Sasso Science Institute (GSSI)».

 

Qui il Piano integrato 2017-2019 del Gran Sasso Science Institute, redatto in base alle indicazioni contenute nella versione definitiva delle “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane”, approvate dall’ANVUR nel luglio 2015.

Qui il Regolamento per il reclutamento dei professori di I e di II fascia ai sensi della L. 240/2010 e per le chiamate dirette e di chiara fama ai sensi dell’art. 1, co. 9, della L. 230/2005, e qui il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della stessa L. 240/2010.

Qui la pagina dedicata alle procedure di selezione avviate.

 


Articolo 1, commi 715 e 716
(Eventi sismici 2009 in Abruzzo - Reclutamento di personale)

 

 


715. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « nonché per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché' per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ».

716. Le graduatorie formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vigenti al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.


 

 

Il comma 715 proroga agli anni 2018 e 2019 l’applicabilità della disposizione che consente al comune dell’Aquila, in relazione agli eventi sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti a termine in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, comunque entro il limite di spesa di 1 milione di euro annui a valere sulle disponibilità in bilancio.

Il comma 716  proroga al 31 dicembre 2019 la validità delle graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle procedure di reclutamento straordinarie di personale a tempo indeterminato autorizzate per fronteggiare la ricostruzione a seguito dell’evento sismico del 2009.

 

Il comma 715 proroga agli anni 2018 e 2019 l’applicabilità della disposizione (articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 101 del 2013, conv. dalla legge n.125 del 2013) che consente al comune dell’Aquila, in relazione agli eventi sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti a termine in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, comunque entro il limite di spesa di 1 milione di euro annui (a valere sulle disponibilità in bilancio). Si tratta dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del D.L. 225/2010, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico (ex articolo 7, comma 6-ter, del D.L. 43/2013), nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

 

Tale termine era stato da ultimo prorogato, per gli anni 2016 e 2017, dal comma 14-ter, art. 11, del D.L. n. 78 del 2015.

Si ricorda che l’art. 2, c. 3-sexies, del D.L. 225/2010, ha disposto una deroga al blocco delle assunzioni per il Comune de L'Aquila e per i comuni montani della provincia de L'Aquila. Più specificamente, è stato previsto in deroga all'articolo 14, comma 9, del D.L. 78/2010, e all'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, recanti, rispettivamente, norme volte al contenimento dei costi del personale degli enti territoriali e norme concernenti le progressioni di carriera nella P.A., che il Comune de L’Aquila possa stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. Lo stesso comma ha previsto altresì la facoltà, per i comuni della provincia de L’Aquila e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 39/2009138, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti che al 31 dicembre 2010 avessero avuto una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40% nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno.

 

Il comma 716 proroga al 31 dicembre 2019 la validità delle graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle procedure di reclutamento straordinarie di personale a tempo indeterminato autorizzate per fronteggiare la ricostruzione a seguito dell’evento sismico del 2009 che ha colpito la città dell’Aquila (i commi 5 e 6 dell'art. 67-ter del D.L. n.83/2012 hanno autorizzato l’assunzione di 300 unità di personale), con l’obiettivo di consentire le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione.

 

L’efficacia delle graduatorie risultanti dall’esito delle suddette procedure selettive previste dall'art. 67-ter del D.L. 83/2012 era fissata al 31 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dall’art. 4, c. 4, del D.L. 101/2013 che fissa al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (ossia il 31 agosto 2013). In conseguenza delle suddette assegnazioni di personale viene aumentata la pianta organica dei comuni interessati.

Tale incremento ha carattere temporaneo, quindi dal 2023 il personale eventualmente risultante in soprannumero sarà riassorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.


Articolo 1, comma 717
(Contributo per le attività svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico)

 

 


717. Per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione  euro a decorrere dall'anno 2019.


 

 

Il comma 717 incrementa lo stanziamento previsto per le attività svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

 

Il comma 717 incrementa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2019 lo stanziamento previsto per le attività svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologicoiscritto nello stato di previsione del MIBACT.

 

Si ricorda che lo stanziamento disposto a favore del Club Alpino Italiano, inizialmente stabilito in 80 milioni di lire annui, ha poi subito successive variazioni incrementali. Da ultimo, l’art. 1, comma 480, della L. n. 208/2015 ha previsto uno stanziamento a favore del Club alpino italiano pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2016.


Articolo 1, comma 718
(Finanziamenti bancari agevolati per i territori colpiti
dagli eventi sismici del 2012)

 

 


718. L'articolo 43-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:
«Art. 43-ter (Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione). - 1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle regioni interessate e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari delegati delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 350 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, integrate di 9 milioni di euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro ».


 

 

Il comma 718 attribuisce ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) delle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell’economia, la facoltà di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresa la rete di connessione dati, dei centri storici ed urbani. Il limite massimo di spesa complessiva è aumentato da 200 a 350 milioni di euro.

 

In particolare il comma in esame modifica l’articolo 43-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale attribuisce ai Presidenti delle Regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previa autorizzazione o decreto ministeriale, la facoltà di stipulare mutui per finanziamento di interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici nonché di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati.

Per effetto delle modifiche si prevede che i soggetti che possono richiedere i finanziamenti sono i Commissari delegati (in luogo dei Presidenti di Regione). Inoltre sono modificate le finalità per le quali possono essere richiesti i finanziamenti: ci si riferisce al completamento del processo di ricostruzione pubblica e, in relazione alle opere di urbanizzazione primaria, anche alla rete di connessione dati. È soppressa invece la finalità del miglioramento sismico degli edifici pubblici.

Il limite di spesa entro il quale possono essere autorizzati (con decreto del MEF) i mutui è esteso da 200 milioni a 350 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dall’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, integrate di 9 milioni di euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro.

L'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012 prevede che i contributi agevolati per la ricostruzione (previsti dall’articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012) possono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro.

Il citato comma 6 autorizza una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Tale autorizzazione di spesa è stata in seguito più volte rideterminata. Da ultimo si segnalano le riduzioni previste dai commi 723, 731 e 758 della legge in esame.

In caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito d'imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. L’ABI e la Cassa depositi e prestiti hanno sottoscritto il 17 dicembre 2012 una convenzione, modificata dagli Addenda del 23 luglio 2013, del 16 maggio 2014 e del 20 ottobre 2015, che definisce le regole per la concessione di finanziamenti agevolati da destinare agli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del maggio del 2012.

Il comma 366 della legge n. 147 del 2013 ha esteso l'ambito di operatività dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, disciplinati dall'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo. Essi possono essere concessi: per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà; a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva. I contributi in esame possono essere destinati anche al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

Si ricorda, inoltre, che il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 13) consente al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, di destinare fino a 205 milioni di euro per la concessione di:

-contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente riportato (articolo 3, comma 1, lett. a), del D.L. 74/2012);

- previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività loro proprie (articolo 3, comma 1, lett. b), del D.L. 74/2012);

- contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva (articolo 3, comma 1, lett. f), del D.L. 74/2012).

Alla copertura finanziaria delle predette risorse si provvede quanto a 140 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "plafond ricostruzione"); quanto ai restanti 65 milioni, a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (c.d. "plafond moratoria"), disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 


Articolo 1, commi 719-721
(Proroga Zona franca urbana nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)

 

 


719. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019. Per le finalità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

720. All'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le somme di cui al primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2017 possono esserlo in quello successivo, per le medesime finalità di cui ai commi da 445 a 453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ».

721. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai sensi del comma 720.


 

 

I commi 719-721 prorogano fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni per la zona franca urbana nei comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016.

 

In particolare il comma 719 proroga fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Alla copertura dell’onere derivante dalla proroga si provvede incrementando di 5 milioni di euro le risorse destinate alle zone franche urbane dall’articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014.

 

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, commi 445-453) ha stabilito l’istituzione di una Zona franca nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici. Della ZFU istituita, la norma reca anche una perimetrazione che comprende i comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. Possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca le microimprese con determinate caratteristiche. Le agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi fino a 100 mila euro, esenzione dall'IRAP fino a 300 mila euro, esenzione IMU) sono concesse per il 2016.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 46-sexies) ha disposto una prima proroga delle agevolazioni in esame fino al 31 dicembre 2017.

Con il provvedimento 6 giugno 2016 l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni riconosciute alle microimprese che svolgono la propria attività nella zona franca istituita nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, con relativo ammontare spettante, è stato approvato con decreto direttoriale del 31 maggio 2016.

Sul sito del Ministero dello sviluppo economico è pubblicata una pagina dedicata alla Zona Franca Lombardia, con le informazioni relative alle modalità di fruizione delle agevolazioni.

 

Il comma 720 modifica il comma 452 della legge n. 208 del 2015, prevedendo che le somme non fruite nell’esercizio 2017 possano essere utilizzate per la finalità in esame in quello successivo nel limite di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Sulla base dei dati forniti dalla Struttura di gestione, la relazione governativa afferma che le somme utilizzate per la ZFU in esame negli anni 2016 e 2017 risultano rispettivamente pari a 1.394.927,96 euro nel 2016 e 981.257,15 nel 2017.

Per la compensazione degli effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, in misura pari al limite di spesa di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il comma 721 prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

 


Articolo 1, commi 722-724
(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili)

 

 


722. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 ».

723. Agli oneri derivanti dai commi da 722 a 724, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

724. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, nell'anno 2018, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 723.


 

 

I commi 722-724 prorogano fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall’applicazione dell’IMU.

 

In particolare il comma 722, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dal sisma, proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo (previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012) entro il quale i fabbricati inagibili, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall’applicazione dell’IMU.

 

L’articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012 prevede la sospensione di termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali; il suo comma 3, in particolare, concerne i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Tali fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine che la norma in esame sposta di un anno, portandolo dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 (il termine originario, più volte prorogato, era fissato al 31 dicembre 2014).

 

Il comma 723 provvede alla copertura degli oneri finanziari, stimati in 20 milioni per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012.

 

L'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012 prevede che i contributi agevolati per la ricostruzione (previsti dall’articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012) possono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. E' autorizzata una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013 (comma 6).

 

Sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariali e utilizzati per il riparto del contributo per gli anni 2015 e 2016 e delle ulteriori informazioni acquisite dalla Regione Emilia Romagna circa la progressiva riduzione degli immobili inagibili, la relazione governativa stima una perdita di gettito complessiva per l’anno 2018 pari a 20 milioni di euro, di cui 4,5 milioni di euro come quota Stato e 15,5 milioni di euro come quota comune.

 

Il comma 724 prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.


Articolo 1, comma 725
(Autorizzazione di spesa a favore di Strada dei parchi Spa)

 

 


725. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativa al contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi Spa, è incrementata di 58 milioni di euro per l'anno 2018 ed è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022.


 

 

Il comma 725 modifica la distribuzione temporale dei finanziamenti destinati (dall’articolo 16-bis, comma 1, del D.L. 91/2017) agli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, incrementando di 58 milioni di euro le risorse per il 2018.

 

In particolare, il comma 725 incrementa di 58 milioni di euro per l’anno 2018, l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, del D.L. 91/2017. Contestualmente riduce tale autorizzazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022.

L’art. 16-bis, comma 1, del D.L. 91/2017, ha autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 resisi necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.

Il comma 2 del citato decreto disciplina invece la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione del contributo, disponendo che ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

 

Il comma in esame disciplina altresì la copertura degli oneri, prevedendo che alla stessa si provveda, per il 2018, mediante una corrispondente riduzione di 58 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della L. 147/2013.

Contestualmente dispone l’incremento del suddetto Fondo per il 2021 (di 50 milioni di euro) e per il 2022 (di 8 milioni di euro).

 

Si ricorda che l’autostrada A24 ha inizio dalla Tangenziale Est di Roma e si estende per 281,5 km verso Teramo e Pescara. In corrispondenza dello svincolo direzionale di Torano, la rete si biforca in due rami: uno prosegue verso L’Aquila Teramo (A24) e l’altro verso Chieti-Pescara (A25).

Ulteriori norme relative agli interventi in questione sulle citate tratte autostradali sono dettate dal comma 3 dell’art. 16-bis del D.L. 91/2017, secondo cui il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) nonché il contributo disciplinato dalla norma in esame devono essere riportati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario (PEF) della concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.

In relazione ai medesimi interventi è intervenuto altresì l'art. 52-quinquies del D.L. 50/2017 (c.d. manovrina). In base a tale disposizione, al fine dell’immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, è stata prevista la sospensione del versamento delle rate relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione - previsto dalla vigente Convenzione - da parte della società concessionaria Strada dei Parchi. In particolare, in base all'art. 52-quinquies citato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che in conseguenza degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo ha disposto specifiche misure, per consentire la messa in sicurezza dei viadotti, l’adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria e le ulteriori opere di adeguamento delle autostrade A24 e A25, in quanto opere strategiche per le finalità di protezione civile) e tenuto conto della necessità e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nonché nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, è stato sospeso l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione (di cui all'art. 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009), relative agli anni 2015 e 2016 e ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione. Tale sospensione opera previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione (24 giugno 2017), approvato con D.M. infrastrutture e trasporti n. 401 del 9 agosto 2017.

Relativamente al dettaglio degli interventi da eseguire per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino delle opere danneggiate dalle scosse sismiche, nella Relazione tecnica del Governo al richiamato decreto legge si sottolinea che “gli interventi previsti rientrano nelle seguenti tipologie: a) intervento antiscalinamento impalcati; b) messa in sicurezza definitiva viadotti; c) movimenti franosi; d) adeguamento sismico edifici strategici; e) attraversamenti fluviali; f) adeguamento pile ammalorate” e che “gli interventi al punto A) ammontano complessivamente a 165 milioni di euro mentre i restanti interventi prevedono una spesa complessiva di 85 milioni di euro”. Relativamente ai tempi d’esecuzione degli interventi, la medesima relazione afferma che gli interventi di cui al punto A) e quelli di messa in sicurezza definitiva del viadotto “Svincolo Bussi” sono “immediatamente cantierabili essendo già stata sviluppata la progettazione esecutiva. Per i restanti interventi si prevedono tempi ristretti per lo sviluppo della progettazione esecutiva che potrà essere ultimata nei prossimi mesi, compatibilmente con il carattere d’urgenza degli interventi”.

 


Articolo 1, comma 726
(Misure urgenti riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici del 2012)

 

 


726. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.


 

 

Il comma 726 proroga al 31 dicembre 2018 il termine relativo alla sospensione di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito nei territori colpiti da taluni eventi alluvionali del 2014 nei territori già colpiti dal sisma del 2012.

 

Il comma 726 proroga al 31 dicembre 2018 il termine previsto all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del D.L. 4/2014 (prorogato da ultimo al 31 dicembre 2017, dall’art. 14, comma 6-quater, del D.L. 244/2016) relativo alla sospensione di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito nei territori colpiti da taluni eventi alluvionali del 2014 nei territori già colpiti dal sisma del 2012.

In particolare l’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. n. 4 del 2014 prevede che i soggetti devono avere la residenza o la sede legale o operativa:

·         in un Comune colpito dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 nonché dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (si tratta dei Comuni seguenti: Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro – articolo 3, comma 1, del D.L. n. 4 del 2014);

·         in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1-bis del D.L. n. 4 del 2014, che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 4 del 2014;

·         in uno dei Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari (articolo 1, del D.L. n. 74 del 2012);

·         nei Comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, nei Comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta (art. 67-septies, del D.L. n. 83 del 2012).

L’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. n. 4 del 2014 prevede tale sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e - nel testo originario - comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'art. 11, comma 3-quater, del D.L. n. 210 del 2015.

 

La norma in esame prevede altresì che agli oneri conseguenti alla proroga si provvede, nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

Si ricorda che, in base a tale norma, ai presidenti delle Regioni indicate sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, per il finanziamento degli interventi previsti. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali alle condizioni poste dalla norma, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi della normativa richiamata e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.


Articolo 1, comma 727
(
Registro nazionale aiuti di Stato)

 

 


727. All'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».


 

 

Il comma 727 modifica la disposizione secondo cui gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione da parte della Commissione UE si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. La norma differisce all’anno 2018, per gli aiuti fiscali, la decorrenza dell’applicazione della disciplina sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

Il comma 727 modifica l’articolo 10 del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, il quale dispone che gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione da parte della Commissione UE si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario; l'articolo citato altresì dispone che la previsione di cui sopra si applica a tutti gli aiuti individuali i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dal 12 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Regolamento n. 115/2017) e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

La norma differisce la predetta data, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, così in sostanza differendo all’anno 2018, per gli aiuti fiscali, la decorrenza dell’applicazione della disciplina sul Registro nazionale degli aiuti di Stato contenuta nel citato D.M. n. 115/2017.


Articolo 1, comma 728
(Rigassificatori)

 

 


728. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.


 

 

Il comma 728 ha elencato tutto il corpus normativo delle imposte immobiliari più recenti, per delimitarne l'applicazione alle sole porzioni dei manufatti di rigassificazione che sono destinate ad uso abitativo o di servizi civili.

 

Il comma 728 elenca le discipline fiscali (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504[115], articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214[116], articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147[117]) per le quali opera un'interpretazione autentica[118], ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente)[119], da applicarsi ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto.

 

Si tratta degli impianti destinatari della procedura amministrativa, di cui all’articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222: vi si prevede un procedimento unico relativo alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti. Il rilascio dell'atto amministrativo avviene con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale (ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'autorizzazione così accordata sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacità dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare. Nei casi in cui gli impianti in questione siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento è reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; negli stessi casi, l'autorizzazione è rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.

 

Per l'interpretazione autentica prevista dalla norma in commento, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione - dei predetti manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino - la sola porzione destinata ad uso abitativo e di servizi civili.


Articolo 1, commi 729-732
(Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012)

 

 


729. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

730. Gli oneri di cui al comma 729 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2019, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

731. Agli oneri derivanti dai commi 729 e 730, quantificati in 3,6 milioni di euro per l'annualità 2018 e 2,9 milioni di euro per l'annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

732. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 731.


 

 

I commi 729-732 prevedono per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012, la proroga al 2019 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

 

Il comma 729 prevede, a favore degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la proroga all'anno 2019 della sospensione (prevista fino al 2018 dall’art. 14, comma 5-bis, del D.L. 244/2016) degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., da corrispondere nell'anno 2018, incluse quelle il cui pagamento è stato differito in precedenza ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (art. 1, comma 426, della L. 228/2012; art. 1, comma 356, della L. 147/2013; art. 1, comma 503, della L. 190/2014).

Si tratta di una disposizione che proroga la sospensione già disposta dall’art. 14, comma 5-bis, del D.L. 244/2016 (c.d. milleproroghe), che ha prorogato all’anno 2018 la sospensione delle rate in questione, inizialmente disposta per l’anno 2017 dal comma 456 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

Relativamente al campo di applicazione della norma, il comma in esame precisa che esso riguarda gli enti locali situati nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012, nonché, laddove risultino nessi causali tra danni subiti ed eventi sismici suddetti, una serie di comuni indicata dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012 (comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta).

 

Il comma 730 dispone che gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui in questione sono pagati a decorrere dall'anno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

I commi 731 e 732 disciplinano la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni previste dai commi precedenti.

Il comma 731 dispone che a tali oneri, quantificati in 3,6 milioni di euro per l’annualità 2018 e 2,9 milioni di euro per l’annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione), comma 6, del D.L. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini).

Si ricorda che l'art. 3-bis, comma 6,  del D.L. 95/2012 ha autorizzato una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Tale autorizzazione è stata successivamente ridotta da vari interventi legislativi (art. 1, comma 9, D.L. n. 74/2014; art. 13, comma 2, D.L. n. 78/2015; art. 1, commi 430, 440, 441, 443, 444 e 452, L. n. 208/2015; art. 14, commi 5-bis, 6-ter, 6-quater e 12-quater, D.L. n. 244/2016; art. 44, comma 1-ter, D.L. n. 50/2017, e, da ultimo, art. 1, commi 723, 731 e 758 della legge in esame).

Il comma 732 dispone la riduzione negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 731, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 154/2008.


Articolo 1, commi 733 e 734
(Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

 

 


733. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

734. Nei comuni di cui al comma 733 è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il commissario delegato e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma.


 

 

I commi 733 e 734, inseriti nel corso dell'esame parlamentare, dispongono il differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento non ancora effettuato delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia. Inoltre, nei medesimi comuni è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

 

Il comma 733 dispone il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della legge. Si tratta dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze per effetto della trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

L’articolo 5, commi 1, del decreto-legge 269 del 2003, ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni (CDP S.p.A.). In attuazione dell’articolo 5, comma 3, il D.M. 5 dicembre 2003 ha tra l’altro determinato le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono state trasferite al Ministero dell’economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A..

Il differimento è attuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

 

Il comma 734 prevede nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia la sospensione fino al 31 dicembre 2018 del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, relativo alle modalità con cui devono essere  prodotti gli atti e i documenti agli organi della pubblica amministrazione).

Si specifica che i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari della possibilità di avvalersi della sospensione. A tal fine, è sufficiente esporre l'avviso nelle filiali e pubblicarlo nel proprio sito internet, informando della possibilità di chiedere la sospensione delle rate e indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

Nel caso in cui la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.

Infine, si dispone che entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma.

 


Articolo 1, commi 735, 736, 738
(Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)

 

 


735. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 ».

736. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, nel primo periodo, le parole: « 16 febbraio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2018 » e, nel secondo periodo, le parole: « fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018 »;

b) al comma 12-ter, nel primo periodo, dopo le parole: « riscossa a decorrere da» la parola:« febbraio» è sostituita dalla seguente: « giugno » e dopo le parole: « di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono aggiunte le seguenti: « , per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11 »;

c) al comma 16, primo periodo, le parole: « e comunque fino all'anno d'imposta 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque fino all'anno d'imposta 2018 ».

738. Agli oneri derivanti dal comma 736, lettera c), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.


 

 

I commi 735-736 e 738 prevedono che il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.

Si prevede, inoltre, che i soggetti diversi dai titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018.

Si dispone, infine, la proroga sino all’anno d’imposta 2018 dell’esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati inagibili.

 

Il comma 735 dispone l’ulteriore differimento, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma 2016 (modifica all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016).

L’articolo 44, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 prevede il differimento all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma, nonché alle Province in cui questi ricadono. Tale differimento non da luogo all'applicazione di sanzioni e interessi. Le rate in scadenza a dicembre di ciascun anno vengono riversate dalla Cassa Depositi e Prestiti al MEF.

 

La relazione governativa al riguardo afferma che, tenuto conto che per la rata in scadenza il 31 dicembre 2018, Cassa depositi e prestiti retrocede l’importo delle rate versate dagli enti al MEF nel mese di gennaio successivo alla scadenza, l’onere derivante dal differimento delle rate è di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 3,2 milioni di euro relativi alla quota capitale e 1,1 milioni di euro di quota interessi.

 

Il comma 736, lettera a), proroga dal 16 febbraio 2018 al 31 maggio 2018 il termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori (per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre 2017 per la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni) potranno versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9 rate) di pari importo.

Si ricorda che l’articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016 prevede la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016.

Il comma 11, modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017, individua il termine esplicito del 16 dicembre 2017 entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati.

Agli imprenditori, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori è stata attribuita la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 e di quelli dovuti nell’anno 2018. I soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1  gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento (articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017).

Per i soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori (per i quali, come detto, è stata prevista la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi sospesi) il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 43, comma 3) ha previsto la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.

Per tali soggetti la norma in esame estende la rateizzazione fino a un massimo di 24 rate di pari importo che decorrono dal 31 maggio 2018.

 

Il comma 736, lettera b), modifica la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 50 del 2017, che autorizza il commissario per la ricostruzione a concedere, con proprio provvedimento, un’apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l’anno 2017 a valere sulle risorse della contabilità speciale, al fine di assicurare nell’anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni dei versamenti. Il commissario per la ricostruzione deve comunicare entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell’anno 2017 all’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall’imposta municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018 (in luogo di febbraio 2018) tramite il sistema del versamento unitario, per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti per i quali, come si è visto, è ammessa la rateazione fino a 24 mesi (art. 48, commi 12-ter e 12-ter, del D.L. n. 189 del 106).

Con la norma in esame, pertanto, il recupero dell’anticipazione concessa ai comuni per il tramite del commissario per la ricostruzione viene allineato ai tempi della rateizzazione concessa.

 

Il comma 736, lettera c), inserito durante l'esame in sede referente, proroga dall'anno d'imposta 2017 fino all'anno d'imposta 2018 il beneficio relativo all'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati inagibili, insistenti nei territori dell'Italia centrale, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Si ricorda che ai sensi del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, tale esenzione è concessa fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017 (prorogato al 2018 dalla norma in esame).

 

Il comma 738, inserito durante l'esame in sede referente, provvede agli oneri recati dalla proroga prevista dal comma 736, lett. c), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019: A tal fine si provvede mediante utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Italia centrale, colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189. Le risorse in esame sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.


Articolo 1, comma 737
(Edifici scolastici colpiti dal sisma 2016-2017)

 

 


737. I comuni compresi negli allegati del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, continuano a usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell'edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole, fermo restando quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, in materia di espletamento delle procedure. L'edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 737 prevede che i Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189 del 2016, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici, continuano ad usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell’edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole. L’edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di 20 anni.

 

Il comma è volto a prevedere che i Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189 del 2016, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, continuano ad usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell’edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole.

L’edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La norma prevede infine che resta fermo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16) in materia di espletamento delle procedure.

 

L’articolo 32-bis del D.L. n. 269 del 2003, ha istituito il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte.


Articolo 1, commi 739-756
(Sisma)

 

 


739. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro ».

740. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo ».

741. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera d) e' abrogata; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: « 3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell'articolo 6, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche ».

742. All'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 7-bis è abrogato.

743. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: « 1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano situati in tali territori. 2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».

744. All'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 »; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato »; c) il comma 4 è abrogato.

745. Le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

746. Per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione.

747. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie » sono soppresse.

748. Per quanto non diversamente previsto dai commi 745 e 746, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

749. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134, » sono inserite le seguenti: « e delle relative province, nonché' delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ».

750. Al fine di trasferire le strutture abitative d'emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali si disciplinano, altresì, le procedure per l'attivazione degli interventi di manutenzione. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico dei bilanci dei comuni cui e' trasferita la proprietà delle strutture abitative di emergenza, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell'articolo 1 della citata ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016 finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza. I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.

751. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: « degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto » sono sostituite dalle seguenti: « delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto »; b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ».

752. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme possono assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 353.600 si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 765 per la successiva assegnazione ai comuni di cui al primo periodo.

753. All'articolo 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, nonché', per lo svolgimento di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione pubblica e privata, con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

754. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può prevedere, valutate le necessità connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo, la concessione di contributi per la ricostruzione agli immobili già danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi di cui all'articolo 1, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumità, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro »; b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere destinate risorse nel limite di 3 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, per il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici già dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e successivamente dichiarati totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Con il medesimo provvedimento sono altresì definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente ».

755. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

756. Le disposizioni dell'articolo 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

I commi da 739 a 756 dettano disposizioni che riguardano principalmente i territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 nel centro-Italia.

Per tali territori: viene previsto l’incremento della spesa massima per comandi, distacchi e assunzioni; sono modificati i termini per l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori di ricostruzione privata e la disciplina per la concessione di contributi alle imprese e di agevolazioni fiscali all’interno della zona franca urbana; viene previsto il trasferimento delle strutture abitative d’emergenza al patrimonio indisponibile dei Comuni colpiti; sono modificati i criteri per l’ammissibilità degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici ai contributi per la ricostruzione pubblica; si consente la stipula, da parte del Commissario straordinario, di convenzioni con INVITALIA per lo svolgimento di attività istruttorie; si interviene sulla finalizzazione delle risorse destinate agli interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici. Ulteriori disposizioni, in favore dei territori colpiti da altri eventi sismici o altre calamità, riguardano: gli spazi finanziari delle province terremotate; assunzioni in deroga nei territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma dell’agosto 2017 ; sospensione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti dall’alluvione di Livorno.

 

Di seguito il dettaglio delle disposizioni.

Norme per gli eventi sismici dal 24 agosto 2016 in Italia centrale

Incremento della spesa massima per comandi, distacchi e assunzioni (comma 739)

Il comma  incrementa di 4 milioni di euro (elevandola da 16 a 20 milioni di euro) la spesa massima che, in base all’art. 3, comma 1, sesto periodo, del D.L. 189/2016, può essere utilizzata:

- per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (d’ora in poi indicati con l’acronimo USR);

- o per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati.

 

Indicazione dell’impresa affidataria dei lavori di ricostruzione privata (commi 740-742)

Il comma 740 modifica il termine (previsto dall’art. 6, comma 13, ultimo periodo, del D.L. 189/2016) entro il quale il beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata è tenuto alla presentazione della documentazione relativa agli esiti della procedura concorrenziale attivata per la selezione dell’impresa esecutrice dei lavori.

Rispetto al testo vigente – in base al quale gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, devono essere allegati alla domanda di contributo – il nuovo testo previsto dal comma in esame consente agli interessati di produrre la documentazione in questione anche in un secondo momento, ma in ogni caso prima dell’emissione del provvedimento di concessione del contributo.

Si ricorda che il citato comma 13 dispone che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.

 

Il comma 741, lettera a), reca una modifica consequenziale a quella operata dal comma precedente, volta ad escludere (mediante la soppressione della lettera d) del comma 1 dell’art. 12 del D.L. 189/2016) l’indicazione dell'impresa affidataria dei lavori (con allegata documentazione relativa alla sua selezione e all’attestazione dell'iscrizione nell’anagrafe antimafia) dall’elenco dei documenti che devono essere obbligatoriamente allegati all’istanza di concessione dei contributi.

 

La lettera b) del medesimo comma integra il disposto del comma 3 dell’art. 12 del D.L. 189/2016, al fine di garantire che gli USR siano tenuti ad acquisire e verificare la documentazione relativa all’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori prima di trasmettere al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo.

 

 Il comma 742, sopprime la disposizione contenuta nel comma 7-bis dell’art. 2 del D.L. 189/2016 (recentemente introdotta dal D.L. 148/2017), secondo cui l’indicazione dell’impresa esecutrice, da parte del beneficiario dei contributi in questione, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da parte degli USR.

 

 

Contributi alle imprese e agevolazioni per la zona franca urbana (commi 743-748)

Il comma 743 riscrive l’art. 20 del D.L. 189/2016, che disciplina la concessione di contributi alle imprese danneggiate dal sisma o che realizzano o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori colpiti.

Rispetto al testo vigente, che prevede due diversi canali per l’erogazione del contributo (uno per le imprese danneggiate, a cui sono destinati contributi in conto interessi, ed uno per le imprese che investono nei territori colpiti, destinatarie di contributi in conto capitale in via “residuale”, cioè tenuto conto delle effettive disponibilità in relazione all'onere per i contributi in conto interesse), il nuovo testo previsto dal comma in esame riconduce ad un’unica procedura di erogazione tutte le richieste di contributo prevedendo che:

- l’erogazione avvenga sempre nella forma di contributo in conto capitale;

- sia comunque riconosciuta priorità alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti e che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici.

L’unificazione dei due canali di erogazione consente di chiarire quale sia il soggetto competente all’erogazione dei contributi (vale a dire i vice commissari), a differenza del testo previgente che individuava il soggetto competente (sempre nella figura dei vice commissari) solo per il canale relativo alle imprese che investono nei territori colpiti.

 

Il comma 744 modifica in più punti l’art. 24 del D.L. 189/2016 che disciplina una serie di interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Il nuovo testo risultante dalle modifiche operate dal comma in esame elimina uno dei due canali di finanziamento previsti dal testo previgente, vale a dire quello dedicato a sostenere la nascita, nei territori colpiti, di nuove imprese e nuovi investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo, mediante la concessione a MPMI di finanziamenti agevolati, a tasso zero, da rimborsare in 8 anni, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro.

Le risorse prima previste (pari ad un massimo di 10 milioni di euro) vengono quindi finalizzate interamente (e non per “almeno il 70%” delle risorse, cioè dei citati 10 milioni) al riavvio delle MPMI già presenti nei territori colpiti e danneggiate dagli eventi sismici.

 

Il comma 745 modifica la disciplina per la concessione delle agevolazioni fiscali alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana (ZFU) istituita, dall’art. 46 del D.L. 50/2017, nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

Il testo previgente del comma 2 dell’art. 46 citato prevedeva una serie di agevolazioni fiscali per le imprese che, all'interno della citata ZFU, avessero subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

La norma in esame dispone che, per le imprese collocate nei territori dei comuni di cui all’allegato 2 del D.L. 189/2016 (cioè dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016), le agevolazioni si applicano anche qualora la citata riduzione tendenziale del 25% si sia verificata nel fatturato del periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017.

 

Il comma 746 prevede che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica (contemplato dalla lettera d) del comma 2 dell’art. 46) spetta anche ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito la citata riduzione tendenziale del 25% nel fatturato dell’ultimo quadrimestre del 2016.

 

Il comma 747 modifica il comma 6 dell’art. 46 del D.L. 50/2017, che per la concessione delle agevolazioni in questione autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019. La modifica non opera sugli importi indicati, che costituiscono limite annuale, bensì sulla clausola secondo cui tali importi siano limite "per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie”, inciso che viene soppresso.

 

Il comma 748 stabilisce che, per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi 745 e 746 si applicano le disposizioni dettate dall’art. 46 succitato.

 

Trasferimento delle SAE al patrimonio indisponibile dei Comuni colpiti (comma 750)

Il comma 750, al fine di trasferire le strutture abitative d’emergenza (SAE) al patrimonio indisponibile dei Comuni colpiti, consente la stipula di accordi (ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni) tra i medesimi Comuni, le Regioni, l’Agenzia del Demanio e il Dipartimento della protezione civile.

Relativamente agli oneri amministrativi derivanti dai trasferimenti in questione, il comma in esame stabilisce che essi siano a carico dei bilanci dei Comuni cui è trasferita la proprietà delle SAE, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza.

Si ricorda che l’art. 1 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 ha individuato le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle SAE, nonché demandato all’intesa tra regione e comune l’individuazione delle aree destinate ad ospitare le SAE, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private.

Relativamente alla manutenzione delle SAE, il comma in esame prevede che:

- le procedure per l’attivazione degli interventi di manutenzione siano demandate agli accordi succitati;

- i Comuni sono responsabili del mantenimento dell’efficienza delle SAE da utilizzare per esigenze future di protezione civile o  per lo sviluppo socio-economico del territorio.

 

Dal punto di vista fiscale, viene previsto che le SAE di cui trattasi sono esenti dall’imposta per l’accatastamento di nuovi fabbricati.

 

Immobili di proprietà di enti ecclesiastici ammessi ai contributi per la ricostruzione pubblica (commi 751 e 755)

Il comma 751 modifica le condizioni (previste dall’art. 14, comma 1, lettera a), del D.L. 189/2016) in base alle quali gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono ricevere i contributi per la ricostruzione pubblica.

Rispetto al testo previgente - in base al quale sono ammessi a contribuzione tutti gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, purché formalmente dichiarati di interesse storico-artistico (ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e utilizzati per le esigenze di culto -, il nuovo testo risultante dal comma in esame prevede che possano beneficiare dei suddetti contributi solo le chiese, nonché gli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, alle seguenti condizioni:

- purché siano di interesse-storico artistico, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 - in materia di verifica dell'interesse culturale- ;

- e purché siano utilizzati per esigenze di culto.

La novella in esame quindi, da un lato restringe l’erogazione di contributi per la ricostruzione pubblica escludendo gli edifici che non siano chiese o edifici di culto, dall’altro opera un ampliamento in favore degli edifici di culto per i quali non sia intervenuta la formale dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Si fa notare che tale modifica sembra circoscrivere ulteriormente quanto disposto dall’art. 2-bis, comma 9, lettera a), del D.L. 148/2017. Nel testo previgente la conversione in legge del D.L. 148/2017, infatti, l’ammissibilità alla contribuzione di cui trattasi era riconosciuta a tutti gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, con la sola condizione che fossero formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Si fa altresì notare che il successivo comma 10 ha stabilito che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del D.L. 189/2016, già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 148/2017.

 

Il comma in esame modifica conseguentemente la disposizione recata dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 14 del D.L. 189/2016, in base alla quale, nel testo previgente, erano ammessi alla contribuzione di cui trattasi anche gli archivi, i musei, le biblioteche e le chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a). Con la novella, si provvede ad eliminare il riferimento alle chiese - ora contemplate dalla lettera a) - e a chiarire che archivi, musei e biblioteche possono beneficiare dei contributi a condizione che non siano di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

 

Il comma 755 reca una disposizione consequenziale a quelle testé illustrate.

L’art. 15, comma 1, lettera e), attribuiva, nel testo previgente, alle diocesi la qualifica di soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione pubblica sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea per gli appalti.

Poiché le disposizioni illustrate intervengono in materia, provvedendo a modificare la platea degli “immobili ecclesiastici” ammessi ai contributi per la ricostruzione pubblica, il comma in esame interviene sulla succitata lettera e) del comma 1 dell’art. 15 al fine di chiarire che le diocesi sono soggetti attuatori limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 14 del D.L. 189/2016. Non viene invece mutata la condizione relativa alla soglia di rilevanza europea.

 

Convenzioni del Commissario straordinario per attività istruttorie (comma 753)

Il comma 753 consente al Commissario straordinario di stipulare apposite convenzioni, ai fini dell’esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie, con l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA).

Tale possibilità si aggiunge a quella (già contemplata dal testo previgente del secondo periodo del comma 9 dell’art. 50 del D.L. 186/2016, oggetto di modifica) che consente al Commissario, ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, di stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici (comma 754)

Il comma 754 integra il disposto dell’art. 13 del D.L. 189/2016 al fine di consentire al Commissario straordinario di provvedere, con propria ordinanza, alla concessione di contributi (nel limite massimo complessivo di 6 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili) agli immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate.

Il testo previgente del comma 6 dell’art. 13 prevedeva che, per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, si applicassero, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal decreto in parola. Lo stesso comma prevede, quale condizione necessaria per l’applicabilità delle procedure previste dal D.L. 189/2016, che il danneggiamento determini un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità.

La lettera a) del comma in esame integra il disposto del citato comma 6 dell’art. 13 del D.L. 189/2016, al fine di consentire al Commissario, con apposita ordinanza, di prevedere  - valutate le necessità connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo - la concessione di contributi per la ricostruzione, nel limite di spesa complessiva di 3 milioni di euro, agli immobili già danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un’inagibilità indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumità.

La lettera b) inserisce un nuovo comma 6-bis all’art. 13 del D.L. 189/2016, che consente al Commissario, con apposita ordinanza, di destinare risorse nel limite di 3 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, istituito dall’art. 4 del D.L. 189/2016, per il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici già dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e poi dichiarati totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Con la stessa ordinanza commissariale sono altresì definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse citate.

 

Norme che si applicano anche o solamente in favore di altri eventi sismici o altre calamità

Spazi finanziari delle province terremotate (comma 749)

Il comma interviene sulle disposizioni concernenti l’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per l’effettuazione delle spese di investimento, inserendo tra i criteri prioritari ivi previsti per l’assegnazione degli spazi una ulteriore priorità in favore delle province colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, nonché delle province colpite dai terremoti che nel 2009 e nel 2012 hanno colpito, rispettivamente, l’Abruzzo e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Si ricorda che l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, entro il 20 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto dell'indicato ordine prioritario, di cui alla norma oggetto di novella.

 

Assunzioni nei territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma dell’agosto 2017 (comma 752)

Il comma, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione, autorizza i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme ad assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei termini massimi temporali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 81/2015.

Si ricorda che, in base al citato art. 19, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Fermo quanto disposto in tal senso, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

 

Lo stesso comma 752 precisa altresì che tali assunzioni possono avvenire in deroga ai vincoli assunzionali per i contratti a termine (di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, e di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006), nonché in deroga all’art. 259, comma 6 del D.Lgs. 267/2000. Agli oneri derivanti dal  comma, individuati nella misura di euro 353.600, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 765 per la successiva assegnazione ai Comuni di cui al primo periodo.

 

 Sospensione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti dall’alluvione di Livorno (comma 756)

Il comma 756 prevede che la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (in provincia di Livorno) colpiti dall’alluvione del 9 settembre 2017 (prevista dai commi da 1 a 4 dell’art. 2 del D.L. 148/2017) si applica altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000). Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Il comma in esame, per sua espressa previsione, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in G.U. della presente legge.


Articolo 1, comma 757
(Assunzione di personale in deroga Regioni del sisma)

 

 


757. Al fine di assicurare, con continuità, il regolare svolgimento delle attività concernenti l'allertamento, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché' delle attività delle strutture regionali di protezione civile, dei centri funzionali decentrati e delle sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le medesime regioni possono procedere, negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo determinato anche mediante proroghe di contratti in essere, purché' nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea. A tal fine, per i predetti anni, la percentuale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aumentata al 70 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.


 

 

Il comma 757 prevede che le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, possono procedere, negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo determinato, anche mediante proroghe di contratti in essere, in deroga alla normativa vigente.

 

In particolare, si prevede che quelle Regioni possano avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 70% della spesa sostenuta, per tale finalità, nel 2009 (a fronte del limite del 50% previsto dalla normativa vigente, di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78/2010).


Articolo 1, commi 758-764
(Ulteriori interventi a favore dei territori
colpiti dal sisma del maggio 2012)

 

 


758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

759. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 »;

b) al secondo periodo, le parole: « per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ».

760. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia » sono sostituite dalle seguenti: « le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara »;

b) le parole: « 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, »;

c) dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 135 » sono inserite le seguenti: « , con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza ».

761. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019, nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui al comma 6 del predetto articolo 2».

762. Entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, corrispondente all'importo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La quota restante delle somme accantonate per le predette finalità è mantenuta sulle medesime contabilità speciali per essere utilizzata per le esigenze connesse all'attività di ricostruzione.

763. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione identificati dal codice CER170904 e rimossi, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2012, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

764. Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente della regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione può destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni di comuni.


 

 

I commi 758-764 disciplinano una serie di interventi a favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

In particolare, il comma 758 incrementa di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 la dotazione del Fondo per la ricostruzione; il comma 759 proroga, anche per l’anno 2019, la stipula della apposita convenzione con Fintecna o con un società da questa interamente controllata, al fine di assicurare il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche, dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma; il comma 760 autorizza, anche per l’anno 2019, assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga alla legislazione vigente, estendendo tale facoltà anche alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, stabilendo altresì le quote di riparto relative alle assunzioni previste; il comma 761 proroga al 31 dicembre 2019 il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza; il comma 762 dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di 44 milioni di euro, corrispondente all’importo accantonato, per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali colpiti dal sisma; il comma 763 disciplina il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione e rimossi; il comma 764 consente al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato, di rimborsare i costi per le assunzioni di personale con contratto flessibile in deroga, fino a 0,5 milioni di euro per il 2019.

 

Incremento del Fondo per la ricostruzione (comma 758)

 

Il comma 758, al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012, incrementa la dotazione del fondo per la ricostruzione (istituito dall’art. 2 del D.L. 74/2012) di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020.

Alla copertura degli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3-bis, comma 6, del D.L. 95/2012.

 

Il comma 6 dell’articolo 3-bis del D.L. 95/2012, per la concessione di finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici e di crediti di imposta in capo ai beneficiari dei medesimi finanziamenti, ha autorizzato la spesa massima di 450 milioni di euro a decorrere dal 2013.

Tale importo è stato successivamente rideterminato, con diversi provvedimenti normativi: l'art. 1, comma 9, del D.L. 12 maggio 2014, n. 74, l'art. 13, comma 2, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, l'art. 1, commi 430, 440, 441, 443, 444 e 452, della L. 28 dicembre 2015, n. 208; l'art. 14, commi 5-bis, 6-ter, 6-quater e 12-quater, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, e, poi, l'art. 44, comma 1-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nonché i commi 723 e 731 della legge in esame.

 

 

Proroga convenzione con Fintecna (comma 759)

 

Il comma 759, modificando il comma 14-bis dell’articolo 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, proroga, anche per l’anno 2019, l’applicazione delle disposizioni, contenute nel comma 14 dell’art. 10 del D.L. 83/12, relative alla stipula di un’apposita convenzione con Fintecna o con un società da questa interamente controllata, al fine di assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche, dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma (lettera a).

Conseguentemente, viene estesa anche per l’anno 2019 l'applicabilità della relativa copertura finanziaria (quantificata dal comma 14-bis dell'art. 10 del D.L. n. 83/2012, nel limite di 2 milioni di euro annui) a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni colpite (lettera b).

 

Riguardo alla succitata convenzione si ricorda che essa è stata stipulata il 20 febbraio 2013 con ordinanza n. 21 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato (i relativi testi sono pubblicati nel B.U.R. Emilia-Romagna n. 44/2013). L'oggetto della convenzione con Fintecna è la disponibilità fino ad un massimo di n. 20 unità di personale, dotate delle necessarie competenze professionali tecnico-ingegneristiche, per la realizzazione delle attività necessarie al ripristino della operatività degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture oggetto degli interventi per il terremoto. A tal fine, Fintecna può anche stipulare contratti di prestazione di servizi, anche professionali e contratti di collaborazione a progetto con soggetti professionalmente qualificati.

Per una panoramica delle disposizioni emanate in seguito agli eventi calamitosi in questione, si rinvia al paragrafo “Sisma del maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto” del tema web “Terremoti” pubblicato sul sito della Camera dei deputati

 

 

 

Assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile (comma 760)

 

Il comma 760, lettere a)-c), modifica in più punti il comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, che, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma,  ha autorizzato, per gli anni 2017 e 2018, i Commissari delegati (ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), i comuni colpiti dal sisma e le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli in materia di personale attualmente previsti da specifiche disposizioni[120], entro i medesimi limiti di spesa previsti per gli anni 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell’articolo 3-bis del D.L. n. 95/2012[121].

L’art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/16 stabilisce inoltre che ai conseguenti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (senza pregiudizio degli interventi e risorse finanziarie già programmate e da programmare ai sensi del D.L. n. 74/2012).

 

Conseguentemente alle modifiche dettate dal comma 760 all'articolo 3-bis, comma 2 del D.L. 113/2016, si prevede che:

- anche la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara è autorizzata ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile (lettera a);

- l’autorizzazione ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, già prevista per gli anni 2017 e 2018, viene estesa anche all’anno 2019, ed avviene al fine di poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni (lettera b);

- l’autorizzazione ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile è effettuata con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle Unioni dei Comuni o, ove non costituite, ai Comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 4 per cento e il 2 per cento rispettivamente alle prefetture-uffici territoriali del Governo e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sopra citate (lettera c).

 

 

Compenso per prestazioni di lavoro straordinario (comma 761)

 

Il comma 761 proroga al 31 dicembre 2019 il  termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 6-sexies¸comma 3, del D.L. 43/13, e da ultimo prorogato al 31 dicembre 2018 dall’articolo 14, comma 9, del D.L. 244/16, sostituito dalla norma in esame) per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno riguardato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo), da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).

Si ricorda che il suddetto termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015, dall’art. 1, c. 544, della L. 190/2014 (Stabilità 2015) e fino al 31 dicembre 2016, dall’art. 1, c. 439, della L. 208/2015 (Stabilità 2016).

 

Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 500.000 euro per l’anno 2019, si provvede, rispettivamente,  nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione (istituito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 74/2012), e nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del D.L. 74/12.

Il comma 3 dell’articolo 6-sexies del D.L. n. 43/2013 ha autorizzato i Commissari delegati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative - ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, nei limiti di trenta ore mensili, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale - il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di 30 ore mensili. Alla copertura dei relativi oneri si provvede nell’ambito e nei limiti delle risorse del richiamato Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma. Si ricorda altresì che il comma 6 dell’art. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che ai Commissari delegati sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con decreto, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite, destinate al finanziamento degli interventi previsti. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

 

 

Oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti Spa (comma 762)

 

Il comma 762 prevede che, entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle contabilità speciali, istituite ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 74/2012, provvedono al versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo di 44 milioni di euro, corrispondente all’importo accantonato, per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al MEF, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del D.L. n. 269/2003, disposto ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2014,  2015 e 2016 ( art. 1, comma 356, della L. 147/2013; art. 1, comma 503, della L. 190/2014; art. 1, comma 456, della L. 208/2015).

Si ricorda che il comma 356 dell’art. 1 della L. 147/2013 e il comma 503 dell’art. 1 della L. 190/2014 hanno differito, rispettivamente, il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014, e nell’esercizio 2015, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali colpiti dal sisma in questione, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. In modo analogo, l’art. 1, comma 456, della L. 208/2015 ha differito il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2016, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

 La norma prevede altresì che la quota restante delle somme accantonate per le predette finalità venga mantenuta sulle medesime contabilità speciali per essere utilizzata per le esigenze connesse all'attività di ricostruzione.

Per la proroga dei termini di pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali colpiti dal sisma del 2012 in scadenza nel 2018, si rinvia alla scheda sui commi 729-731.

 

Recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione (comma 763)

 

Il comma 763 prevede - al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, identificati dal codice CER17.09.04 e rimossi, a seguito degli eventi sismici del 2012 - che l’avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell’Ambiente), che disciplinano in particolare, le autorizzazioni (AUA e AIA), le procedure semplificate, e le operazioni di recupero, per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, devono essere avviate entro tre anni dall'assegnazione del codice CER di cui all'allegato D, parte IV, del Codice dell'ambiente.

Si ricorda che l’allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 (che costituisce la normativa di riferimento in materia di gestione di rifiuti ed imballaggi) contiene uno specifico elenco (cd. Catalogo Europeo Rifiuti-CER), ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, all’interno del quale, in base alla tipologia d’attività, ogni rifiuto trova una sua precisa collocazione[122].  Con il codice 17 09 04 sono identificati rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01* (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio), 17.09.02* (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) e 17.09.03* (altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, compresi rifiuti misti, contenenti sostanze pericolose).

In tale ambito si ricorda che l’art. 17 del D.L. 74/12 contiene disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici nelle zone colpite dal sisma del 2012. In particolare il comma 1 dell’art. 17 classifica con il codice CER 20.03.99, cioè come “rifiuti urbani non specificati altrimenti”, in deroga al disposto dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 i seguenti materiali (che invece sono di norma classificati come rifiuti speciali): materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati e i materiali derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, precisando che tale classificazione derogatoria, attribuita ai materiali derivanti da crolli e demolizioni opera limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al comma 4. Con la circolare n. 2 del 16 Giugno 2012 sono state fornite le prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione dell’art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, specificando che “per quanto concerne le frazioni di materiali derivanti dalla ?liera degli inerti, gli stessi, quali risultato delle operazioni di recupero, sono destinati prioritariamente alla realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo interistituzionale che ne prevederà l’area di stoccaggio in attesa del loro riutilizzo, gli aspetti economici, nonché la destinazione in piena coerenza con la normativa vigente e con gli usi consentiti”. Successivamente, con le ordinanze n. 79 del 21 Novembre 2012, n. 80 del 12 luglio 2013 e n. 7 del 6 Febbraio 2014, sono state individuate le possibili destinazioni della prima, della seconda e della terza ed ultima quota di macerie raccolte.

 

Rimborso dei costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile (comma 764)

 

Il comma 764, al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale di cui trattasi, consente al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, di destinare fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per il rimborso dei costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti.

La norma precisa che tali risorse dovranno essere attinte dalle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario.

 

Per l’individuazione dei comuni colpiti la norma rinvia all’individuazione operata dall'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012 e dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012 (per l’elenco dei comuni si veda la scheda dei commi 729-732). Si ricorda che disposizioni in materia sono state inserite nei commi 43 e 44 dell’art. 2-bis del D.L. 148/2017. Tali disposizioni prorogano il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 2012, prevedendo la data del 31 dicembre 2020 (comma 44). Inoltre, a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è stato così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. Si prevede inoltre che i Presidenti delle Regioni colpite, quali Commissari delegati, possano procedere a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dallo stato di emergenza (comma 43).

 

Si prevede altresì che le assunzioni in questione, in deroga ai vincoli posti in materia dalle disposizioni vigenti, sono effettuate dai comuni singoli o dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge in esame, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.

I vincoli rispetto alle assunzioni cui si fa riferimento sono posti dai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dal comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010. Si ricorda che l’art. 3, comma 8, del D.L. 95/2012 ha autorizzato, per il triennio 2012-2014 (successivamente prorogato per l’ulteriore triennio 2015-2017), le unioni di comuni (e, ove non costituite) i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ad assumere personale, con contratti di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli assunzionali contenuti nelle specifiche disposizioni normative.

 

Quanto al riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile si prevede nella norma in esame che esso avvenga previa intesa tra i comuni e le unioni di comuni.

 

Si ricorda che varie disposizioni in materia di assunzione di personale sono state previste nel D.L. 148/2017. In particolare, con riferimento agli eventi sismici del 2012, il comma 42 dell'art. 2-bis, con riferimento ai concorsi pubblici riservati a personale con contratto flessibile, è intervenuto sul personale assunto con contratto di lavoro flessibile, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 8, del D.L. 95/2012, per le finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012. In particolare, la norma ha previsto che le amministrazioni presso cui il personale ha prestato servizio possano bandire (comunque in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni) procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti messi a concorso, a condizione che si tratti di lavoratori che hanno prestato attività, in forza di uno o più contratti flessibili, per almeno 3 anni continuativi.


Articolo 1, commi 765-766
(Misure in favore dei territori dell’Isola di Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017)

 

 


765. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020.

766. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.


 

 

Il comma 765 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, interessati dal sisma del 21 agosto 2017; ne stabilisce altresì la dotazione finanziaria: 9,69 milioni di euro per l’anno 2018; 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni di euro per il 2020.

Il comma 766 prevede che gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo, ai fini dell'erogazione, della riparazione, della ricostruzione e della ripresa economica nei territori dei comuni interessati, siano fissati successivamente con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si ricorda che il 21 agosto 2017 una serie di scosse di terremoto hanno interessato l’isola di Ischia, con un evento, localizzato nel comune di Casamicciola Terme, di magnitudo locale pari a 3.6, successivamente precisato, secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di 4.0 in base alla stima utilizzata per misurare eventi in area vulcanica. In base a quanto riportato nella relativa sezione del sito della Protezione civile, "i danni sono circoscritti in un’area molto limitata a nord dell’isola, tra Casamicciola e Lacco Ameno". L'evento ha causato due vittime, e diverse le persone soccorse sotto le macerie. Il 22 agosto il Presidente del Consiglio ha firmato la dichiarazione del “Rischio di compromissione degli interessi primari”, affidando il coordinamento dei primi interventi di soccorso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, attraverso le Componenti e le Strutture Operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

Il 29 agosto il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza. I comuni interessati dalla dichiarazione sono: Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.

Con la prima ordinanza del Capo Dipartimento n. 476 del 29 agosto, è stato poi nominato il Commissario delegato l’architetto Giuseppe Grimaldi, cui spetta il coordinamento dei centri operativi attivati sul territorio, degli interventi già avviati e di quelli che, successivamente, saranno ritenuti necessari al superamento delle criticità in atto (art. 1). In estrema sintesi, l'ordinanza ha dettato disposizioni in materia di Contributi di autonoma sistemazione (articolo 2), autorizzando il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Comuni interessati, ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l’autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in € 400 per i nuclei monofamiliari, in € 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in € 700 per quelli composti da tre unità, in € 800 per quelli composti da quattro unità fino ad un massimo di € 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, si è prevista la concessione di un contributo aggiuntivo di € 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900 mensili previsti per il nucleo familiare. Si specifica che i benefici economici di cui al comma 1 sono concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. Si recando poi norme in materia di trattamento dei dati personali (articolo 3) e disposizioni di deroga (art. 4), nonché per spese funerarie (art. 5 ) e in materia di patrimonio culturale (art. 6). L'articolo 7 ha dettato norme per i benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 in materia di liquidazione dei rimborsi richiesti per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile, mentre l'articolo 8 reca Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo e l'articolo 9 è in materia di Verifiche di agibilità post sismica degli edifici. Gli articoli 10 e 11 recano rispettivamente disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito nonché la nomina del Commissario a soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell’articolo 5, della legge n. 225/1992. In materia di patrimonio pubblico e privato, rispettivamente gli articoli 12 e 13 recano norme per la ricognizione, mentre l'articolo 14 concerne le Attività economiche e produttive. Le procedure per la ricognizione sono disciplinate dall'art. 15, mentre l'articolo 16, recante la copertura finanziaria, dispone che agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui alla ordinanza in parola si provvede, nel limite del primo stanziamento di euro 7.000.000,00. Per le finalità in questione, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato. La regione Campania ed i Comuni interessati dall’evento sismico sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale, di cui al comma 2 dell'art. 16, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di adozione della ordinanza. All’autorizzazione del versamento delle si prevede si provveda con apposite ulteriori ordinanze. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Si ricorda che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, recante dichiarazione dello stato di emergenza per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017, è stato dichiarato lo stato di emergenza sino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento stesso, prevedendosi che per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4 (comma 2). Alla scadenza del termine fissato per lo stato emergenziale, la regione Campania provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale (comma 3). Successivamente, sono state emanate: la Ocdpc n. 480 dell'8 settembre 2017, recante Ulteriori interventi urgenti per l'evento sismico nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia; e la Ocdpc n. 483 del 25 settembre 2017, recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia;

Si ricorda che disposizioni in materia di sostengo alle zone colpite dal sisma di Ischia sono state introdotte nel c.d. decreto fiscale, collegato alla manovra finanziaria (D.L. n. 148 del 2017, come modificato in sede di conversione), su cui si veda il relativo dossier sull' A.C. 4741 (in particolare, commi da 6-bis a 6-undecies dell'articolo 2, in vigore dal 1° gennaio 2018).

 


Articolo 1, comma 767
(Ente parco nazionale del Vesuvio)

 

 


767. In relazione agli incendi boschivi e ai relativi eventi franosi che hanno interessato l'area vesuviana nel corso dei mesi di luglio e agosto 2017 compromettendo la regolare viabilità dell'area, ai fini della realizzazione del Grande progetto Pompei, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995, per la messa in sicurezza della strada Matrone, presso il comune di Boscotrecase (NA), quale unica arteria viaria atta a garantire l'accesso al cono del vulcano.


 

 

Il comma 767 autorizza una spesa di 2 milioni di euro per il 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio in relazione alla realizzazione del Grande progetto Pompei, per la messa in sicurezza della Strada Matrone, nel comune di Boscotrecase (NA), compromessa a seguito degli incendi boschivi e relativi eventi franosi che nei mesi di luglio e agosto 2017 hanno interessato l'area vesuviana.

 

Il comma 767 prevede che a seguito degli incendi boschivi e degli eventi franosi che si sono verificati nell'area del Vesuvio nei mesi di luglio e agosto 2017, compromettendo la viabilità della zona, ai fini della realizzazione del Grande progetto Pompei, sia autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, istituito con D.P.R. 5 giugno 1995.

Tale spesa è volta alla messa in sicurezza della strada Matrone, presso il comune di Boscotrecase, in provincia di Napoli, quale unica arteria viaria per l'accesso al cono del vulcano. 

Il D.L. 34/2011, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, convertito con modificazioni dalla Legge 75/2011, all'articolo 2 disciplina il potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei. Tale potenziamento avviene mediante l'elaborazione di un piano straordinario di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei.

In particolare, si è previsto, con tale disposizione, che il Ministro per i beni e le attività culturali adottasse, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto, un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano è predisposto dalla competente Soprintendenza ed è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), destinati alla regione Campania, nonché di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania è individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione. Sono state autorizzate a tal fine procedure di assunzioni in deroga alle disposizioni di legge indicate.

La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1, può altresì avvalersi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, della società ALES S.p.A., interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al comma 1.

Disposizioni speciali sono state previste in materia rispetto ai termini minimi previsti dal codice dei contratti pubblici; gli interventi previsti dal programma ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente; inoltre, una specifica disciplina riguarda il regime di pubblicità. In deroga alle disposizioni indicate, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

Ulteriori disposizioni in materia sono state dettate dal D.L. 08/08/2013, n. 91, che all'art. 1 ha recato Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche.

 

Il Grande progetto Pompei è stato istituito nel 2011 da un accordo istituzionale sottoscritto dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e Coesione territoriale e del Ministro per i Beni e le attività culturali. Le linee fondamentali del progetto, che vale 105 milioni di euro tra fondi europei (circa 42 milioni di euro a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale) e nazionali (circa 63 milioni di euro), prevedono: la riduzione del rischio idroegologico; la messa in sicurezza delle insulae; il consolidamento e restauro delle murature; il consolidamento e restauro delle superfici decorate; la protezione degli edifici dalle intemperie, con conseguente aumento delle aree visitabili; il potenziamento del sistema di videosorveglianza.

La Fase I del Progetto, conclusa il 31 dicembre 2015, ha visto la messa in sicurezza per l’intera infrastruttura archeologica nonché il completamento di un’area di circa 16 ettari rispetto alla superficie complessiva di 44 ettari di area scavata. La fase II del progetto, che si concluderà il 31/12/2018 consentirà il completamento della messa in sicurezza dei restanti 28 ettari; l’intera area scavata del sito archeologico di Pompei sarà, pertanto, messa in sicurezza e saranno completate tutte le opere di restauro e risanamento conservativo previste dal Piano.

 

 


Articolo 1, commi 768-770
(
Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali)

 

 


768. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; ».

Art. 1 - Comma 769

769. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«

 


Assicurazioni contro gli eventi calamitosi

11-bis

Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliaria d'uso abitativo.

 

».

 

770. Le disposizioni di cui ai commi 768 e 769 si applicano esclusivamente per le

 

 

 

polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

I commi 768-770 inseriscono tra le spese detraibili al 19 per cento dall’IREPF i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo. Le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni.

Le due misure si applicano esclusivamente per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

Il comma 768 inserisce all’articolo 15 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), tra gli oneri detraibili al 19 per cento ai fini IRPEF, una nuova lettera f-bis) riguardante i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Il comma 769 introduce tra le operazioni esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni (indicate nella tabella prevista dall’allegato C della legge n. 1216 del 1961) le assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (precedentemente assoggettate ad un’imposta proporzionale del 21,25 per cento).

Il comma 770 prevede che le predette agevolazioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2018).

 

In un intervento dell’aprile 2017 in tema di assicurazioni sui disastri naturali il Presidente dell’IVASS, Salvatore Rossi, ha reso noto che molti Paesi, fra quelli più soggetti a fenomeni naturali avversi, non prevedono una presenza pubblica nella protezione assicurativa contro i rischi di calamità naturali. Ad esempio, negli Stati Uniti, in Giappone, nel Regno Unito, in Cile, le coperture assicurative sono del tutto volontarie e i premi sono quindi determinati in base al rischio. Invece in Francia, in Turchia, in Nuova Zelanda, le coperture assicurative sono obbligatorie o semiobbligatorie per legge e i premi tendono a essere indipendenti dal rischio. In Francia, Paese con un numero di abitanti non molto superiore al nostro, i premi pagati nel 2015 su queste polizze ammontavano a circa 1,6 miliardi di euro.

Al momento il sistema italiano non prevede alcun ruolo per il settore pubblico. L'unica norma vigente, che tuttavia è rimasta inattuata, è contenuta nell'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il quale prevede l’istituzione di un Fondo di garanzia al fine di costituire una Compagnia di riassicurazioni e di sostenere il Consorzio o l'unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali.

Da una recente un'indagine sul tema condotta dall’IVASS è emerso che oltre 12 milioni di abitazioni (35% del totale) sono coperte da polizze sugli incendi, ma che l’opzione facoltativa di copertura dei danni causati da terremoti e alluvioni è attivata solo nel 2,4% dei casi (1,5% per il rischio di terremoto), prevalentemente in abbinamento a mutui bancari. In totale i premi per questa opzione hanno superato di poco i 20 milioni. Se ad assicurare la propria abitazione anche contro terremoti e alluvioni fossero tutti coloro che stipulano polizze per gli incendi, i premi pagati salirebbero a quasi 400 milioni l'anno. Se la copertura integrale riguardasse tutte le abitazioni e non solo il terzo di esse assicurato contro il rischio di incendi, la spesa diverrebbe di circa 1,2 miliardi.

Nel medesimo intervento si segnala come negli ultimi cinquant'anni vi siano stati in Italia almeno dieci terremoti devastanti, dal Belice ad Amatrice, che sono costati molte migliaia fra morti e feriti, senza contare gli sfollati e i senza-tetto. Lo Stato ha speso somme enormi per i soccorsi e le riparazioni materiali, equivalenti - secondo il Consiglio nazionale degli ingegneri - a oltre tre miliardi di euro l'anno, ai prezzi di oggi.

Si rammenta inoltre che, nella seduta del 5 febbraio 2014, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche, in cui, tra l'altro, viene affermato che "un quadro non obbligatorio costituisca la migliore soluzione in un'ottica di elaborazione di prodotti adattati ai rischi naturali in una determinata area geografica".


Articolo 1, commi 771-774
(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione
del Piemonte del 1994)

 

 


771. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 774, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

772. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 771, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

773. Per le finalità di cui al comma 771 è stanziata la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019.

774. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 771, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 773.


 

 

I commi 771-774 dispongono a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 l'assegnazione di un contributo, secondo modalità che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate.

 

Le norme dispongono a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'assegnazione di un contributo, secondo modalità che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994 che colpirono i comuni delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, con il D.P.C.M. 8 novembre 1994 è stato dichiarato lo stato di emergenza al 31 dicembre 1994, poi prorogato dal D.P.C.M. 10 novembre 1994 fino al 30 giugno 1995. Con il D.L. n. 646 del 1994 si è definito un sistema di agevolazioni e di provvidenze in favore dei privati cittadini e delle imprese che hanno subito danni in conseguenza dei predetti eventi calamitosi. Successivamente, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 e del 29 novembre 1994, si è provveduto ad individuare i comuni colpiti dalle avversità atmosferiche e sono stati emanati il decreto-legge n. 691/94 e il decreto-legge n. 154/94, recanti interventi per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite.

L'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, la possibilità di definire in maniera automatica la propria posizione in relazione alle somme dovute a titolo di tributi e contributi negli anni 1990, 1991 e 1992, stabilendo le modalità di tale definizione: si richiede il versamento entro il 31 marzo 2008 (termine prorogato dal decreto-legge n. 300 del 2006) dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali

 

Le norme in esame richiamano i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015.

Con tale decisione è stato chiesto all’Italia di recuperare gli aiuti incompatibili concessi e versati a singole imprese nel quadro delle misure di legge adottate in merito ad agevolazioni fiscali e contributive a favore delle imprese in aree colpite da calamità naturale in Italia del 1990, concernenti tutti settori esclusi all’agricoltura. Per approfondimenti sulle singole discipline di aiuto si veda il relativo approfondimento.

 

In base al comma 772, il termine di prescrizione di dieci anni per la presentazione della relativa domanda, per i tributi versati per il triennio 1995-1997, si prevede decorra dal 27 febbraio 2007, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17.

Tale legge ha convertito il decreto-legge n. 300 del 2006, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, con il quale è stato fissato il citato termine del 31 marzo 2008 entro il quale doveva essere versato l’intero importo dovuto per perfezionare la definizione agevolata.

 

Andrebbero acquisiti chiarimenti, posto che a fronte della disposizione in esame si prevede un termine di prescrizione che sembrerebbe al 27 febbraio 2017, dunque antecedente alla stessa.

 

Per tale finalità, si stanziano 5 milioni di euro per il 2019.

 

Al comma 774, si prevede che con apposito decreto del Ministero dell'economia, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, sono definiti criteri e modalità per l'accesso ai contributi in questione, nonché le modalità per il riparto delle risorse.


Articolo 1, commi 775-777
(Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario)

 

 


775. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.300 milioni di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, come indicati nella tabella seguente, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al periodo precedente: Tabella


 

 

 

 


776. Il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Per l'anno 2018, il predetto concorso alla finanza pubblica per la quota rimanente è realizzato: a) per 2.300 milioni di euro con il contributo di cui al comma 775; b) per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria.

777. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.


 

 

I commi da 775 a 777 intervengono sul concorso da parte delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica. Rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, il comma 426 riduce l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica relativo al settore non sanitario (per un importo di 300 milioni di euro nel 2018 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020) e stabilisce che detto concorso dovrà essere realizzato mediante il contributo (pari a 2.300 milioni di euro per il 2018, introdotto al comma 775) finalizzato alla riduzione del debito regionale e il taglio delle risorse destinate all'edilizia sanitaria (per 94,10 milioni).

 

Il comma 775 attribuisce alle regioni a statuto ordinario un contributo destinato alla riduzione del debito pari a 2.300 milioni di euro per l’anno 2018.

Tale contributo è ripartito fra le regioni sulla base della tabella A di cui al comma 1 (e riprodotta nella pagina seguente).

È tuttavia prevista la facoltà da parte delle regioni di modificare tale riparto, ad invarianza del contributo complessivo, attraverso un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. Tale accordo dovrà eventualmente intervenire entro il 31 gennaio 2018, altrimenti il riparto verrà effettuato sulla base degli importi della tabella A (comma 775, secondo periodo).

Il comma 775, terzo periodo, impone a ciascuna regione a statuto ordinario di conseguire nell’anno 2018 un valore positivo del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art.1, comma 466, della legge n.232 del 2016 - legge di bilancio 2017) in misura pari all'importo ottenuto in sede di riparto del citato contributo. Come si legge nella relazione tecnica allegata al disegno di legge governativo, tale previsione fa sì che non si determinino oneri in termini di indebitamento netto come conseguenza dell'erogazione del contributo.

 

L'art. 1, comma 466, L. 232/2016, richiamato dalla disposizione in esame, dispone che le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano siano tenuti, sia in fase previsionale che di rendiconto, a decorrere dall'anno 2017, ad assicurare un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012).

 

Tabella 1 - Riparto del contributo spettante alle regioni a statuto ordinario

Regioni

Percentuali di riparto 

Riparto contributo 2018

Abruzzo

3,16%

72.739.315,79

Basilicata

2,50%

57.467.315,79

Calabria

4,46%

102.593.315,79

Campania

10,54%

242.416.368,42

Emilia-Romagna

8,51%

195.451.315,79

Lazio

11,70%

269.176.263,16

Liguria

3,10%

71.318.157,89

Lombardia

17,48%

402.098.105,26

Marche

3,48%

80.094.473,68

Molise

0,96%

22.015.842,11

Piemonte

8,23%

189.125.842,11

Puglia

8,15%

187.511.736,84

Toscana

7,82%

179.798.263,16

Umbria

1,96%

45.127.210,53

Veneto

7,95%

182.766.473,68

TOTALE

100,00%

2.300.000.000,00

         Tabella A di cui all'articolo 1, comma 775

 

Il comma 776 interviene sul concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, relativo al settore non sanitario, disciplinato dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n.66 del 2014, nonché dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 e ripartito secondo i criteri definiti all'art.1, comma 534-ter, della legge n.232 del 2016. Come si legge nella relazione illustrativa dell'emendamento governativo presentato e approvato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dal quale è scaturita la formulazione definitiva del comma in esame, a legislazione vigente, esso è pari, per l'anno 2018, a 2.614,10 e, per gli anni 2019 e 2019, a 2.616,20.

 

Con riferimento al concorso alla finanza pubblica per il settore sanitario, esso è stato assicurato con la rideterminazione del Fabbisogno Sanitario Nazionale per un importo pari a 5.000 milioni annui a partire dal 2018, a seguito dell'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

 

Il citato art. 46, comma 6, D.L. 66/2014 dispone in materia di contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario.

 

Detto contributo è pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. La definizione degli ambiti di spesa e degli importi di ciascuna regione è demandata alle regioni medesime – in sede di auto coordinamento – che avanzano a tal fine una proposta, che deve essere successivamente recepita con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da sancire entro determinati termini (il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014, e il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti).

Per gli anni dal 2016 al 2019 detta intesa deve essere sancita entro il 31 gennaio di ciascun anno (si veda il combinato disposto dei commi 680 e 682 dell’art.1 della legge n.208 del 2015).

Qualora non si pervenga alla predetta intesa nei prescritti termini, entro i successivi venti giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni[123].

 

Ai sensi dell’articolo 46, comma 6, terzo periodo, si prevede un contributo aggiuntivo per le regioni a statuto ordinario pari a 3.452 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020[124].

Anche in questo caso, per la definizione degli ambiti di spesa e degli importi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, il rinvio è ad una proposta delle regioni stesse – “in sede di auto coordinamento” (il riferimento è all’esame presso la Conferenza delle regioni) – da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni, entro il 31 gennaio 2015.

A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Nel caso di mancato raggiungimento dell’intesa è prevista l'attivazione di un potere sostitutivo da parte dello Stato che si esercita con DPCM, con le modalità sopra richiamate, salva la specificazione che in questo caso si tiene conto anche delle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

 

L'art.1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 pone a carico delle regioni e delle province autonome l'onere di assicurare un contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2017 al 2020.

 

Il contributo è pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 e riguarda ambiti di spesa e importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime e recepiti con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. Trascorso infruttuosamente tale termine, è previsto un potere sostitutivo statale (da esercitarsi con DPCM da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro i successivi venti giorni)[125].

 

L'art.1, comma 534-ter, della legge n.232 del 2016, richiamato dal comma 776 in commento, innova la disciplina dell'intervento statale sostitutivo nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza Stato-regioni stabilendo che il riparto del concorso alla finanza pubblica debba avere a riferimento i fabbisogni standard e le capacità fiscali standard.

 

Detto comma (introdotto dall'art.24, comma 1, DL 50/2017) prevede che, a decorrere dal 2018, in caso di mancata intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il concorso annuale alla finanza pubblica (previsto dall’articolo 46, comma 6, del DL 66/2014, nonché dall’articolo 1, comma 680, L 208/2015) è ripartito con DPCM tenendo anche conto dei fabbisogni standard (come approvati ai sensi del comma 534-bis)) nonché delle capacità fiscali standard elaborate dal Dipartimento delle finanze[126] del Ministero dell’economia.

In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il DPCM individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

 

Il comma 776 stabilisce che il riparto del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, relativo al settore non sanitario[127]:

 

1)     è ridotto di 300 milioni di euro per il 2018 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

2)     è realizzato, per il 2018:

-         per 2.300 milioni attraverso il contributo per la riduzione del debito regionale (v. comma 775);

-         per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l’edilizia sanitaria.

 

In relazione alla riduzione delle risorse prevista al comma 776, il comma 777 dispone che:

§  le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 e ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. Ciò in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 118/2011[128];

§  i termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.

Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 1, comma 310, della legge n. 266 - con l'obiettivo di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria (di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988) - stabilisce che gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome[129] sono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla firma, con conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. I provvedimenti di revoca sono emanati anche per i casi in cui: a) la domanda di finanziamento sia valutata “non ammissibile al finanziamento” entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi; b) entro 9 mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione al finanziamento alla regione o alla provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori (a meno che non sia nel frattempo stata autorizzata una proroga dal Ministero della salute). Con riferimento agli accordi con sviluppo pluriennale, i richiamati termini decorrono dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

 

Il comma 777 contiene disposizioni conseguenti alla riduzione delle somme programmate per interventi in edilizia sanitaria, recata al comma 776, lettera b) (v. supra). Come specificato nella relazione tecnica al disegno di legge, tale riduzione avviene in presenza di accordi di programma già sottoscritti nel 2017 e per i quali si prevede una progressiva ammissione ai finanziamenti. Ai sensi della richiamata legislazione vigente (art.20, comma 3, D.lgs. 118/2011), le regioni sono tenute ad accertare in entrata le somme ammesse a finanziamento nell'esercizio di ammissione stessa. Pertanto il comma rinvia al 2019 il termine per effettuare tale accertamento e, di conseguenza, proroga in misura corrispondente i termini decorsi i quali gli accordi si intendono risolti.

 

Si segnala che il comma 777 riproduce disposizioni analoghe a quelle contenute all'art.31 del D.L. 50/2017.

 

L'art.31 riguardava la proroga dei termini di risoluzione degli accordi di programma sottoscritti nel 2016, a seguito della riduzione delle risorse programmate per interventi di edilizia sanitaria (pari a 100 milioni di euro) concordate nell'ambito dell'Intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017.

 


Articolo 1, comma 778
(Proroga termini in materia di federalismo fiscale)

 

 


778. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2019 », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « 2020 »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2019 » e le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020»;

2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020»;

2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2019»;

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2020 ».


 

 

Il comma 778 rinvia di un anno, dal 2019 al 2020, l’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni come attualmente disciplinati dal D.Lgs. n. 68 del 2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42/2009. Si tratta in particolare dell’attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell’istituzione dei fondi perequativi.

 

Si rammenta che la finalità del decreto legislativo n. 68/2011[130] è quella di assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali. Il decreto provvede pertanto ad individuare le compartecipazioni delle regioni (a statuto ordinario) al gettito di tributi erariali ed i tributi delle regioni medesime, nonché ad introdurre una disciplina dei meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni.

Il nuovo regime di alimentazione delle risorse regionali delineato dal provvedimento è basato principalmente:

a)   su una rideterminazione dell’addizionale regionale Irpef che assicuri un gettito corrispondente sia al gettito in essere che anche ai trasferimenti statali da sopprimere in base al medesimo decreto legislativo;

b)  su una nuova articolazione della compartecipazione regionale all’IVA;

c)   sulla soppressione (c.d. fiscalizzazione) di tutti i trasferimenti statali di parte corrente e (ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento) in conto capitale alle regioni a statuto ordinario, aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni;

d)  sulla istituzione di un fondo perequativo regionale.

Il rinvio disposto dal comma 778 in esame- che si aggiunge ai numerosi rinvii finora intervenuti, da ultimo con l’articolo 24 del decreto-legge n. 50/2017 - deriva dalla circostanza che la definizione dei nuovi meccanismi sopra indicati – che nel testo iniziale del decreto legislativo n.68/2011 era previsto divenissero operativi dall’anno 2013 - richiede che siano previamente individuati i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e dei costi standard nelle materie diverse dalla sanità e che sia stato attuato il principio della territorialità nella compartecipazione Iva suddetta, oltre che si siano esattamente individuati i trasferimenti statali fiscalizzabili.

A tali fini la norma in esame interviene sugli articoli 2, 4, 7 e 15 del suddetto decreto legislativo - relativi rispettivamente alle nuove modalità di determinazione dell’addizionale regionale Irpef, alla nuova configurazione della compartecipazione Iva basata sulla territorialità della riscossione del gettito, sulla soppressione di talune categorie di trasferimenti statali ed, infine, all’istituzione di un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese Lep - stabilendo:

§  all’articolo 2 che la rideterminazione dell’addizionale regionale Irpef sulla base di nuovi criteri stabiliti dall’articolo 2 medesimo decorra dal 2020, anziché che dal 2019, e che la contestuale riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale (tale da mantenere inalterato il prelievo fiscale per il contribuente) operi dal medesimo anno di imposta 2020;

§  all’articolo 4 che le vigenti modalità di determinazione della compartecipazione regionale al gettito IVA operino fino al 2019 (invece che fino al 2018) e che, conseguentemente, la compartecipazione sulla base del nuovo criterio di territorialità decorra dal 2020;

§  all’articolo 7 che la soppressione dei trasferimenti statali indicati dall’articolo – vale a dire quelli  aventi carattere di generalità e permanenza destinati all’esercizio delle competenze regionali -  decorra dal 2020 invece  che dal 2019, e che conseguentemente il D.P.C.M. per l’individuazione dei trasferimenti medesimi debba intervenire entro il 31 luglio 2019, invece che entro il 31 luglio 2018;

§  all’articolo 15, che le fonti di finanziamento da esso previsti per delle spese regionali destinate ai livelli essenziali delle prestazioni (Lep) operino non più dal 2019 ma dal 2020, con eguale rinvio a tale anno  dell’ istituzione del Fondo perequativo previsto al comma 5 del medesimo articolo per garantire il finanziamento integrale dei Lep medesimi[131].

Per quanto concerne tale ultimo articolo, che costituisce sostanzialmente la norma di completamento del nuovo sistema, si rammenta che lo stesso dispone che le fonti di finanziamento delle spese delle regioni per le funzioni Lep delle stesse sono costituite: dalla compartecipazione all'IVA, dalle quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, dall’ l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi, da quote del fondo perequativo istituito dallo stesso articolo e da talune entrate proprie.

 

 


Articolo 1, commi 779-782
(
Ripiano disavanzi regionali 2014 e 2015)

 

 


779. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015.

780. Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.

781. Le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

782. Le regioni di cui al comma 779 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 779, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata. Nel caso in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio regionale.


 

 

I commi da 779 a 782 consentono alle Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in un massimo di venti esercizi (rispetto ai dieci attuali), rideterminandolo in quote costanti. I commi 779, 780 e 782 sono stati modificati nel corso dell'esame parlamentare.

 

La disciplina relativa alle modalità di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, è quella dettata all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 78/2015, che opera in deroga alle disposizioni contabili vigenti di carattere ordinario.

Il citato comma 5 dispone che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni - al netto del debito autorizzato e non contratto - possa essere ripianato nei dieci[132] esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, in deroga a quanto disposto in materia dall'articolo 42, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011: questo ne prevede infatti il ripiano nel primo esercizio del bilancio di previsione ovvero nei tre esercizi considerati dal bilancio a seguito dell'adozione di una apposita delibera consiliare; in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale.

La deliberazione contiene inoltre l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

 

Nel nuovo piano di rientro proposto dalla norma in esame, il disavanzo al 31 dicembre 2014 è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla Giunta regionale (comma 779).

Nel corso dell'esame parlamentare, è stato aggiunto, in fine, un periodo che estende l'applicabilità delle disposizioni appena commentate ai disavanzi registrati al 31 dicembre 2015.

Il comma 780 stabilisce il livello degli incrementi dei pagamenti complessivi per investimenti per gli anni dal 2018 al 2026 (e non 2015 come risultava nel testo approvato in prima lettura dal Senato).

Prendendo come anno base il 2017, tali incrementi non devono essere inferiori

§  per il 2018, al 2 per cento degli investimenti nell’anno base;

§  per il 2019, al 2,5 per cento degli investimenti nell’anno base;

§  per il 2020, al 3 per cento degli investimenti nell’anno base;

§  per ciascuno degli anni 2021-2026, al 4 per cento degli investimenti nell’anno base.

Da tali conteggi sono esclusi gli investimenti nuovi o aggiuntivi effettuati ai sensi dei seguenti commi dell’articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge di bilancio per il 2017:

§  il comma 140-bis (introdotto dall’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 50/2017) attribuisce, per l'anno 2017, una quota del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese pari a 400 milioni di euro, alle Regioni a statuto ordinario a condizione che le stesse effettuino investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo totale almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. Sia la quota del Fondo attribuita ad ogni regione che l’importo minimo degli investimenti sono definiti da una tabella allegata[133].

§  il comma 495-bis (introdotto dall’articolo 33, comma 1, del D.L. 50/2017, in deroga alle modalità di richiesta e attribuzione degli spazi finanziari disciplinata dalla medesima legge di bilancio 2017) stabilisce la ripartizione dei 500 milioni stanziati per il 2017 sulla base di una tabella in cui è riportata la quota spettante a ciascuna regione a statuto ordinario. Le Regioni utilizzano tali spazi finanziari per effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi negli anni 2017 – 2021. Oltre il riparto dei complessivi 500 milioni, la tabella riporta infatti per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 la corrispondente quota di competenza.

Per il solo calcolo relativo all’anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all’anno 2017 (anno base) possono essere desunti anche dal preconsuntivo.

Il comma 781 prevede la certificazione da parte delle Regioni della realizzazione di tali investimenti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni previste nel caso di mancato raggiungimento del pareggio di bilancio dall’articolo 1, comma 475, della legge di bilancio per il 2017.

Il citato comma 475 stabilisce una serie di sanzioni in caso di mancato conseguimento del pareggio di bilancio, fra cui l’obbligo per le regione di versare all'entrata del bilancio statale, nel triennio successivo, l'importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato; il divieto, nell'anno successivo a quello di inadempienza, di impegnare spese correnti (al netto delle spese per la sanità), in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente ridotti dell'1 per cento, di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti e di procedere ad assunzioni di personale; l’obbligo per il presidente e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione di versare al bilancio dell'ente, nell'anno successivo a quello di inadempienza, il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

Secondo il comma 782, le Regioni adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 78/2015, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014.

Riguardo al piano di rientro del disavanzo al 31 dicembre 2015, ai sensi del secondo periodo del comma 782 introdotto nel corso dell’esame parlamentare, esso decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata.

Nel caso in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla Giunta regionale (in luogo dei rendiconti approvati dal Consiglio regionale), il piano di rientro è adeguato a seguito dell’approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del Consiglio regionale

 


Articolo 1, comma 783
(Riaccertamento straordinario dei residui da parte delle regioni)

 

 


783. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, alinea, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.


 

 

Il comma 783 reca norme per la procedura di riaccertamento straordinario dei residui da parte delle regioni che non vi avessero ancora provveduto in sede di rendiconto 2014, al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata.

 

In particolare, il comma dispone per le regioni che non abbiano ancora approvato il rendiconto 2014, e che pertanto non abbiano ancora provveduto al riaccertamento straordinario dei residui risultanti al 1° gennaio 2015, come richiesto dall'articolo 3, comma 7, alinea, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di provvedere a tale riaccertamento straordinario, con delibera di Giunta e previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, entro il 30 giugno 2018, al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile ed adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria, applicato a seguito dell’armonizzazione dei principi contabili (D.Lgs. n. 118/2011).

 

Il principio della competenza finanziaria, enunciato nell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

 

Tale facoltà di riaccertamento straordinario dei residui risultanti al 1° gennaio 2015, sottolinea la norma, è concessa in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dall’articolo 3, comma 7, del D.Lgs n. 118/2011.

 

Si rammenta che il citato articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2001, dispone, al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria, che le Regioni e gli enti locali, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario - cui si applicano le norme del titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 - e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nelle variazioni del bilancio, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. Il comma 8 del medesimo articolo 3 prevede che in caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura di scioglimento del Consiglio e nomina del Commissario, prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000)

 

Le modalità attraverso cui le regioni potranno procedere a tale riaccertamento straordinario saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2018.

 


Articolo 1, comma 784
(Piani di riequilibrio finanziario Camere di commercio)

 

 


784. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta dell'Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.


 

 

Il comma 784 dispone che le camere di commercio, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottino programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l’aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l’idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l’aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

 

L’art. 18 della L. n. 580/1993, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 219/2016 prevede, al comma 4, che il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) per le finalità ivi previste. La misura del diritto annuale è determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sulla base di criteri predeterminati dallo stesso articolo 18.

Inoltre, l’articolo 18, comma 5, prevede che, in caso di variazioni significative del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorni con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale.

In particolare, il comma 6 dell’articolo 18 (come modificato dalla Legge di stabilità 2014 – legge  n. 147/2013, articolo 1, comma 322) dispone che, al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possano effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato.

Il comma 9 dispone che con il decreto che fissa la misura del diritto annuale, sia determinata, sentita Unioncamere, una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione destinato ad essere ripartito tra le Camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite da leggi dello Stato al sistema camerale, nonché per sostenere la realizzazione dei programmi del sistema stesso.

Infine, il successivo comma 10 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, possa autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle camere di commercio, condivisi con le regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese (in attuazione, D.M. 22 maggio 2017).

Si ricorda che le Camere di commercio sono incluse nell’ Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. individuate dall’ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge  di contabilità e di finanza pubblica (L. n. 196/2009), pubblicato in G.U. n.228 del 29 settembre 2017. Esse pertanto sono assoggettate alle norme che riguardano l'armonizzazione dei sistemi contabili e il coordinamento della finanza pubblica, al fine di contribuire a perseguire gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i criteri dell'UE.


Articolo 1, commi 785 e 786
(Semplificazione prospetto di verifica del saldo di bilancio)

 

 


785. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « non finanziati dall'avanzo di amministrazione » sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

786. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, le parole: « 30 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 maggio ».


 

 

I commi 785 e 786 recano un intervento di semplificazione in ordine ai documenti allegati al bilancio di previsione, con riguardo in particolare al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio. Eliminano inoltre l’obbligo ora previsto di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio.

 

I due commi in esame intervengono in particolare sul comma 468 dell’articolo 1 della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017), il quale ha disposto che al bilancio di previsione sia allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 della medesima legge (vale a dire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali), prevedendo, altresì, che tale prospetto non consideri gli stanziamenti “non finanziati con risorse diverse dall’avanzo di amministrazione” del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il medesimo comma dispone altresì che il prospetto è aggiornato dalla Ragioneria Generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali. Entro 60 giorni dall’aggiornamento, il Consiglio dell'ente territoriale approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione.

Il comma 786 in esame opera due diverse modifiche al citato comma 486. Con la prima interviene sui contenuti del prospetto dimostrativo, allegato al bilancio di previsione, del rispetto del saldo di equilibrio. In proposito il secondo periodo del comma 468 medesimo prescrive che il prospetto medesimo non deve considerare gli stanziamenti non finanziati dall’avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il comma 785 in commento espunge dalla norma l’inciso “non finanziati con risorse diverse dall’avanzo di amministrazione”, la cui presenza comporta il divieto di utilizzare le quote di investimento finanziate dall’avanzo medesimo. Tale modifica deriva dalla circostanza che già la disciplina contabile vigente non consente di applicare l’avanzo di amministrazione in sede di bilancio di previsione, non risultando quindi possibile in sede previsionale – precisa la relazione illustrativa della norma – applicare le quote accantonate dell’avanzo al fondo crediti dubbia esigibilità ed ai fondi rischi e spese future.

Con la seconda modifica, che ha evidenti finalità semplificative della gestione di bilancio degli enti interessati, si sopprime l’ultimo periodo del comma 468 in questione, nel quale si dispone che  il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo sopradetto debba essere allegato - oltre che al bilancio di previsione - anche alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e ad altre tipologie di variazioni indicate secondo periodo medesimo.

Si tratta, in sintesi, delle variazioni: a) approvate dalla Giunta riguardanti il fondo pluriennale vincolato; b) effettuate dai responsabili della spesa e riguardanti il fondo pluriennale vincolato; b-bis)  riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa; c) effettuate dai responsabili della spesa su stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate; d) approvate dalla Giunta per l'istituzione di nuove tipologie di bilancio; e) effettuate dai dirigenti responsabili della spesa  e riguardanti le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa

Con il comma 786 si modifica il comma 470 della legge n.232/2016, nella parte in cui si dispone che la mancata trasmissione della certificazione del rispetto del saldo da parte di ciascun ente entro la data del 30 aprile di ogni anno – prevista quale termine ultimo  dopo il quale il ritardato invio della certificazione attestante il conseguimento dell’obiettivo di saldo da parte di ciascun ente - comporta l’applicazione della sanzione (nei dodici mesi successivi al ritardato invio) del  divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato. Tale data viene posposta di un mese, sostituendosi al termine del 30 aprile quello del 30 maggio.

 

Si segnala che, poco prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2018, con la circolare n. 33 del 20 dicembre 2017, alle Amministrazioni centrali ed agli Enti ed organismi vigilati è stata segnalata l’esigenza di adottare, nella predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018, criteri volti al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un’oculata riduzione degli stanziamenti complessivi. Gli enti interessati dovranno pertanto fondare i bilanci di previsione 2018 tenendo conto sia delle norme di contenimento della spesa pubblica che di quelle introdotte dalle altre disposizioni normative vigenti (tra le quali, al momento, non è compresa la legge di bilancio 2018 in commento) e riepilogate nel quadro sinottico allegato alla circolare.


Articolo 1, commi 787-791
(Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile)

 

 


787. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.

788. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 787 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.

789. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 788, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

790. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 788 e 789, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http:// pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 789. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.

791. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo » sono sostituite dalle seguenti: « Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati ».


 

 

I commi da 787 a 791 regolano l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e assegnate agli enti territoriali competenti.

 

Il comma 787 dispone che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all’articolo 5, commi 4?ter e 4?quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, siano vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4?ter dell’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992, nello stato di emergenza.

 

I commi 4?ter e 4?quater, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992 dispongono che almeno dieci giorni prima della scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile emani, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Con la predetta ordinanza può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4?ter, e comunque non superiore a 36 mesi. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Le risorse che residuano alla chiusura della contabilità speciale, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali.

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992, per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a. all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b. al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c. alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d. alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e. all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

 

Il comma 788, al fine di favorire l’utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 787 secondo le procedure ordinarie di spesa, dispone che a decorrere dal 2018 gli enti territoriali debbano conseguire, nell’anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio), di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell’esercizio di riferimento.

 

Si ricorda che il comma 466, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, richiede alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, alle città metropolitane, alle province e ai comuni, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

 

Il comma 789 assegna agli enti territoriali, nel limite del saldo positivo di cui al comma 788, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

Si ricorda che l'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012 stabilisce che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese concluse in ambito regionale, siano effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali.

 

Il comma 790 prevede una procedura di comunicazione da parte degli enti territoriali, per l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 788 e 789. Tali enti comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell’anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 789. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell’anno di riversamento delle risorse.

Il comma 791 modifica l’articolo 9?ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, concernente l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni, aggiornandolo alla nuova normativa in esame. A tal fine viene previsto che negli esercizi dal 2018 al 2022 siano assegnati alle regioni spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. In linea con quanto stabilito al precedente comma 790 si stabilisce che entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunichino al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati.

 


Articolo 1, comma 792
(
Spese connesse ad eventi calamitosi)

 

 


792. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica è effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del presente decreto.
6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».


 

 

Il comma 792 integra le disposizioni contabili relative agli interventi per i terremoti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017), al fine di prevedere una verifica dell’andamento degli oneri connessi agli eventi sismici. In base agli esiti della verifica, verrà determinato l’ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno, da assegnare alle Regioni colpite, destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici.

 

In particolare, vengono inseriti due nuovi commi nell’articolo 44, del decreto-legge n. 189/2016[134] che disciplina gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici in questione, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 (sisma del 24 agosto 2016), 2 (sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) e 2-bis (sisma del 18 gennaio 2017). L’articolo 44 reca in particolare le disposizioni contabili e di bilancio.

Il nuovo comma 6-bis dispone che venga effettuata una verifica dell’andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018 -2021. La verifica deve basarsi anche su apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell’ordinanza di protezione civile del 26 agosto 2016 n. 388[135] e dell’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 189/2016.

Si ricorda che il richiamato comma 3 del D.L. n. 189/2016 prevede l’apertura presso la tesoreria statale di una apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

Il successivo comma 4 prevede l’apertura presso la tesoreria statale di apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari, per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.

 

Il nuovo comma 6-ter prevede che, sulla base degli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, venga determinato l’ammontare complessivo degli spazi finanziari per ciascun anno, da assegnare alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali (articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012).

La determinazione dell’ammontare complessivo degli spazi finanziari avviene con la comunicazione effettuata dal MEF ad Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’art. 1, comma 427, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).

Si ricorda che con i commi da 422 a 428 della legge di stabilità per il 2016 viene disciplinata la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza. Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. In particolare, il richiamato comma 427 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, verifichi l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Il predetto Ministero provvede alla comunicazione, al Dipartimento della Protezione Civile, entro il termine del 31 marzo, dell'esito della verifica in questione.

 

L’ammontare complessivo deve essere ripartito tra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in misura proporzionale, e comunque non superiore, all’importo delle quote capitale annuali sospese per gli anni 2017-2021 ai sensi del comma 4 dell’articolo 44 del D.L. n. 189/2016.

Si ricorda che tale comma prevede, per il periodo 2017-2021, la sospensione dal versamento della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite da ciascuna regione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 2 e 3, c. 1, lett. a) e b), del D.L. n. 35 del 2013[136] e successivi rifinanziamenti. A decorrere, quindi, dal 2022, le Regioni in oggetto provvedono al rimborso di quanto non versato, e fino alla scadenza di rimborso contrattualmente prevista, in misura lineare, in quote annuali costanti.             In tal modo si cerca di ridurre, lungo un orizzonte temporale quinquennale, il grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri che dovranno essere sostenuti per gli interventi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale locale a seguito del sisma.

La relazione tecnica al disegno di legge di bilancio ha quantificato l’importo delle quote capitali annuali sospese di cui sopra in circa 259,4 milioni di euro per il 2018, 264,8 milioni di euro per il 2019, 270,2 milioni di euro per il 2020 e 275,8 milioni per il 2021.

Gli spazi finanziari così concessi sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito nello stato di previsione del MEF dall’articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 154/2008.

 

 



[1]      Si sottolinea che nella versione iniziale del testo emendativo approvato era riportata la disposizione – non più presente nella versione definitivamente approvata - che recava la salvaguardia dagli oneri di finanza pubblica, per cui dall’attuazione della disposizione non avrebbero dovuto derivare nuovi o maggiori oneri.

[2]      Di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 12 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

[3]      Cfr., più in dettaglio, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 153 del 2009 e i relativi provvedimenti attuativi, nonché l'art. 5, comma 1-bis, del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119.

[4]      Inoltre, scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l’addizionale e le maggiorazioni di aliquota delle predette imposte intendendosi applicate le stesse nella loro misura massima. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli.

[5]      La garanzia dell'effettiva erogazione sul territorio e dell'uniformità delle prestazioni rese ai cittadini è disciplinata dal DM 12 dicembre 2001 (emanato ai sensi del D. Lgs. 56/2000) attraverso l’utilizzo di un definito set di indicatori ripartiti tra l’attività di assistenza negli ambienti di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera, raccolti in una griglia (cd. Griglia Lea) che consente di conoscere e cogliere nell’insieme le diversità ed il disomogeneo livello di erogazione dei livelli di assistenza, in relazione alla definizione dei costi standard, in attuazione del federalismo fiscale.

[6]      Riguardo ad esse, cfr. il D.M. 18 ottobre 2012.

[7]      Di cui all'art. 8-sexies, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

[8]      Riguardo all'individuazione delle tipologie di prestazioni rientranti nella remunerazione forfettaria oppure in quella analitica, cfr. l'art. 8-sexies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

[9]      Cfr. www.salute.gov.it

[10]    Cfr. l'allegato A2 del suddetto D.P.C.M.

[11]    Tra le funzioni esplicitamente richiamate vi sono il supporto tecnico-operativo offerto dall’Agenzia al Ministero della salute (art. 1, c. 573 e 587, della L. 190/2014 e art. 1, c. 579, della L. 208/2015), nonché quelle derivanti dall’istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l’Agenzia stessa (art. 3, L. 24/2017).

[12]    Il richiamato art. 30 del D.Lgs. 165/2001 disciplina la mobilità volontaria tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e con assenso dell'amministrazione di appartenenza. In seguito alle modifiche introdotte dal D.L. 90/2014 è stata prevista  la possibilità (in via sperimentale) di trasferimenti anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza. Oltre a ciò, le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione sono considerate come medesima unità produttiva, con la conseguenza che all’interno di tale area i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. E’ stato inoltre istituito il portale per l’incontro tra domanda e offerta di mobilità, nonché l’obbligo, per le amministrazioni che intendano avvalersi della mobilità, della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che si intendano coprire.

[13]    Di cui all’art. 7, c. 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 75/2017.

[14]    Recante Nuovo codice della strada. Il citato art. 201 disciplina la Notificazione delle violazioni e il richiamato comma 3 prevede che alla notificazione si provveda a mezzo degli organi indicati nell' art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

[15]    Recante Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[16]    Recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[17]    Tale delibera ha altresì rimesso al Ministero dello sviluppo economico il compito di emanare un disciplinare avente ad oggetto le procedure per il rilascio delle licenze individuali e per il conseguimento delle autorizzazioni generali nonché il periodo (non superiore a sei anni) di validità della licenza individuale o autorizzazione generale, le modalità di rinnovo e di comunicazione delle variazioni degli elementi forniti al momento della presentazione delle richieste di rilascio dei titoli, la procedura di cessione a terzi e le ipotesi di decadenza. Tale disciplinare è stato emanato con il decreto ministeriale 29 luglio 2015 (che ha abrogato il precedente decreto ministeriale 4 febbraio 2000 n. 73).

[18]    Con la quale l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica al fine di raccogliere da parte dei soggetti interessati orientamenti ed elementi informativi in ordine alla valutazione della possibile disciplina regolamentare in esito alla emanazione della legge 4 agosto 2017, n. 124, e contenente, in allegato, il documento sulla regolamentazione del rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari, e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.

[19]    Recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

[20]    Recante Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

[21]    D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27.

[22]    Recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

[23]    Recante Individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge.

[24]    Legge 16 febbraio 1913, n. 89, Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

[25]    Recante Codice dell'amministrazione digitale.

[26]    Si segnalano, a tal fine:

       i contratti di collaborazione con le amministrazioni locali per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali; essi vanno sempre più concretizzandosi in un rapporto continuativo con i Comuni per la gestione di visite guidate ai siti di interesse naturalistico, la presenza alle sagre e alle fiere delle produzioni tipiche locali, delle attività tradizionali, degli usi e costumi legati alla civiltà rurale;

       i contratti di promozione che prevedono l'impegno ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale. Essi permettono alle amministrazioni locali di affidare ai produttori agricoli la gestione e manutenzione di aree a verde pubblico, di siti naturalistici, emergenze storiche e architettoniche, zone attrezzate per la sosta, per l'osservazione e lo studio della fauna, i sentieri ed i percorsi attrezzati, la segnaletica e la tabellazione, le recinzioni di aree protette, realizzare o conservare le opere di regimazione idraulica, di bonifica, di consolidamento di versanti instabili, di rimboschimento;

       le convenzioni che prevedono lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico, alla tutela delle vocazioni produttive del territorio. Si tratta di iniziative finalizzate a concedere alle aziende agricole l'uso di terreni di proprietà pubblica sui quali realizzare interventi previsti dal relativo Piano di sviluppo rurale (interventi selvicolturali, impianti boschivi, conservazione e ripristino degli elementi naturali del paesaggio agrario, tutela della biodiversità) ed ottenere i relativi aiuti europei.

[27]    Il decreto legislativo n. 228 del 2001 ha recepito anche tale possibilità, all'interno della definizione giuridica dell'imprenditore agricolo: l'elemento preponderante e qualificante non è più il fondo, ma viene attribuita importanza fondamentale all'elemento dinamico dell’agricoltura multifunzionale, che ha permesso alle aziende agricole di essere connotate non solo per la produzione alimentare, ma anche come erogatori di servizi alla comunità o trasformazione di prodotti ottenuti direttamente. Il testo - in vigore dal 2001 - rafforza la posizione imprenditoriale dell'operatore agricolo, soprattutto per le attività connesse: esso presuppone che l'attività economica ruoti attorno al "fattore terra", ma non esclude la vendita diretta. Questa rappresenta per l’agricoltore un modo per incrementare i margini di guadagno derivanti dalla sua attività, perché elimina i numerosi passaggi che si verificano lungo la filiera prima che il prodotto giunga al consumatore finale. La lunghezza della filiera è infatti la prima causa del forte incremento dei prezzi, senza che ne derivi alcun beneficio al produttore iniziale.

[28]    Il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di decreto legislativo A.G. 308, ha osservato in merito all’art. 16: "a fronte del considerevole aumento delle competenze dell’Autorità in questione, che si occuperebbe ex novo della regolazione di un settore così delicato come quello dei rifiuti, non può che condividersi quanto contenuto nelle osservazioni presentate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, circa la necessità che allo svolgimento delle suddette funzioni possa provvedersi mediante il reclutamento di nuovo personale dotato di specifiche competenze tecniche, il cui costo in ogni caso non graverebbe sulla finanza pubblica in forza del previsto meccanismo di autofinanziamento (la cui previsione risulterebbe altrimenti priva di effettive finalità). Peraltro, analoga integrazione organica è stata prevista in occasione dell’attribuzione, alla stessa Autorità per l’energia, delle competenze di regolazione del sistema idrico integrato (cfr. l. n. 214 del 2011 e successive modificazioni). Come già rilevato in quella occasione, tale reclutamento non potrebbe in alcun modo considerarsi come un onere a carico del bilancio dello Stato, in coerenza, peraltro, con un consolidato orientamento di questo Consiglio (cfr. il parere di Commissione Speciale n. 1186 del 14 dicembre 2011) e delle raccomandazioni delle principali Organizzazioni Internazionali, che considerano l’autonomia finanziaria e organizzativa come componenti essenziali dell’indipendenza delle Autorità di Regolazione (cfr., ad esempio, il Rapporto dell’OCSE The Governance of Regulators del 2014). Inoltre, in mancanza dell’attuazione del suddetto reclutamento, si pone in concreto il rischio che le nuove competenze assegnate all’Autorità non possano essere svolte efficacemente, con grave pregiudizio per la qualità del servizio, per i cittadini che ne fruiscono e, in ultima analisi, anche per l’ambiente… Pertanto, si raccomanda di accogliere la suddetta osservazione anche in ragione del fatto che una simile previsione non si tradurrebbe in alcun costo per lo Stato”.

[29]    Si ricorda che il 13 luglio 2016 Aran e sindacati hanno firmato ieri in via definitiva l’accordo quadro nazionale che ridefinisce i nuovi comparti e le nuove aree di contrattazione del pubblico impiego. Si scende da undici a quattro: «Funzioni centrali», nel quale confluiscono ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici e altri enti; «Funzioni locali», che conserva il perimetro dell’attuale comparto Regioni-autonomie locali; «Istruzione e ricerca», che quindi si uniscono assieme all’università, e «Sanità», che non muta sostanzialmente la sua fisionomia. Il comparto «Funzioni centrali» conterà circa 247mila occupati; «Funzioni locali», 457mila, «Sanità», 531mila, «Istruzione e ricerca», sarà il più numeroso con oltre 1,1 milioni di lavoratori.

[30]    Per maggiori dettagli si veda la Scheda di lettura a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

[31]    Per ulteriori informazioni sull’opera si rinvia alla scheda n. 203, aggiornata al dicembre 2016, redatta dal Servizio studi nell’ambito del monitoraggio sull’attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche.

[32]    Tutta la documentazione progettuale predisposta dalla Città metropolitana di Milano è disponibile al link www.cittametropolitana.mi.it/viabilita/Progetti_e_cantieri/Progetto_esecutivo_SP103.html.

[33]    Specifiche deroghe sono previste da parte di determinate norme (ad es. per i funzionari del Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi dell’articolo 1, comma 329, della L. 208/2015; per il personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 1, comma 2-septies, del D.L. 117/2016).

[34]    In particolare, il comma 150, anch’esso modificato dall’art. 3-quater, co. 1, lett. a), del D.L n. 243/201,  prevede che l’incentivo sia  pari all’80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza, e sia erogato dal GSE secondo le modalità fissate dallo stesso D.M., a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1 gennaio stesso. L’erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto di cui al successivo comma 151, sul quale pure è intervenuta la norma in commento (v. infra).

[35]    Il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale relativo al periodo 2016-2018, sottoscritto il 13 luglio 2016, modificando profondamente l'impianto dei precedenti comparti ed aree di contrattazione, ha istituito il Comparto dell'istruzione e della ricerca che, con riferimento ai dirigenti, comprende, ai sensi dell’art. 7, quelli di scuole statali ed istituzioni educative, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), università ed Aziende ospedaliero-universitarie, enti di ricerca (inclusi INDIRE e INVALSI).

L’art. 8 del Contratto ha fatto salva la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno di ciascun comparto.

[36]    La disposizione citata prevede che il MEF quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge (ora) di bilancio.

[37]    Il Fondo è stato altresì incrementato di ulteriori € 46 mln per l'anno 2016 e di € 14 mln per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

[38]    V. art. 2 del CCNL biennio economico 2008 – 2009, sottoscritto il 15 luglio 2010.

[39]    V. art. 5 del corrispondente CCNL biennio economico 2008-2009.

[40]    In base ad un ulteriore obiettivo dell’Atto di indirizzo citato nel testo, devono essere chiariti i criteri di riparto del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato, anche con riguardo alle indennità di reggenza.

[41]    In base all’art. 5 del DM 270/2004, a 1 credito formativo universitario corrispondono, di norma, 25 ore di impegno complessivo per studente. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

[42]    La disposizione citata richiama il primo periodo del co. 78 dell’art. 1 della L. 662/1996 che – riferendosi alle assenze dei docenti (e non del personale ATA) – dispone, in particolare, che i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.

[43]    Pari a € 565 mln a decorrere dall'anno 2006.

[44]    DM 430/2000.

[45]    Aveva, altresì, evidenziato che i collaboratori scolastici devono essere sostituiti mediante ore straordinarie in capo ai colleghi rimasti in servizio, da remunerare a carico del fondo del miglioramento dell'offerta formativa assegnato alla relativa istituzione scolastica.

[46]    I 3 bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale - IV serie speciale del 26 febbraio 2016, per complessivi 63.712 posti, di cui 57.611 comuni e 6.101 di sostegno. In particolare, i posti sono stati così ripartiti per grado di istruzione: infanzia 7.237 (6.933 comuni e 304 di sostegno); primaria 21.098 (17.299 comuni e 3.799 di sostegno); secondaria di I grado 16.616 (15.641 comuni e 975 di sostegno); secondaria di II grado 18.255 (17.232 comuni e 1.023 di sostegno).

[47]    In base alla Tab. A del DPCM 98/2014, recante il Regolamento di organizzazione del MIUR, la dotazione organica del personale prevede 27 dirigenti di prima fascia, 222 dirigenti di seconda fascia amministrativa, 191 dirigenti di seconda fascia tecnici, 5978 unità di personale delle Aree I (344), II (3.144) e III (2.490).

[48]    La disposizione in commento è stata introdotta nel corso dell’esame parlamentare. Nel disegno di legge di bilancio 2018 originario, il cap. 1280 non era presente, presumibilmente in quanto, essendo ormai avvenuto il consolidamento di una quota dei posti di organico di fatto in organico di diritto, le relative risorse erano state trasferite sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi.

[49]    Si tratta di: a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento; b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

[50]    L’art. 4, co. 5, del DPR 119/2009 dispone che, nel caso di utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si accantona un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50% degli stessi soggetti.

[51]    A fronte del riferimento, presente nel co. 6-ter citato, anche a soluzioni amministrative.

[52]    La relazione illustrativa riferita all’emendamento del Governo 58.1100 (poi ritirato), riguardante, in termini diversi, la questione, evidenziava che attualmente operano 459 dipendenti da cooperative attive nella provincia di Palermo (a fronte dei 479 di cui alla relazione illustrativa riferita al D.L. 244/2016), che sostituiscono 350 collaboratori scolastici.  Evidenziava, inoltre, che i 459 lavoratori sono parte delle circa 16.000 unità di lavoratori di ditte esterne che si occupano dei servizi di pulizie nelle scuole in tutto il territorio nazionale.

[53]    Il quale stabilisce l’adeguamento annuale di diritto, dal 1° gennaio 1998, delle voci retributive in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive.

[54]    La disposizione citata ha autorizzato la spesa di € 18 mln per il 2011 e di € 50 mln per ciascuno degli anni 2012 e 2013, da ripartire fra gli atenei secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva anche indicare criteri e modalità per la selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. I criteri e le modalità sono stati stabiliti, per l'anno 2011, con DM 21 luglio 2011, n. 314 e, per gli anni 2012 e 2013, con DM 26 luglio 2013, n. 665.

[55]    Poi abrogato dall’art. 22 del d.lgs. 138/2003.

[56]    Nel corso dell’audizione presso la 7^ Commissione del Senato del 27 febbraio 2014, il presidente dell’INAF aveva rappresentato i problemi amministrativo-gestionali derivanti dalla coesistenza all’interno dell’INAF di due diverse categorie di ricercatori: quelli “contrattualizzati”, appartenenti al comparto ricerca, con una progressione di carriera articolata nelle tre fasce di “ricercatore”, “primo ricercatore” e “dirigente di ricerca”, e quelli non “contrattualizzati” appartenenti al ruolo ad esaurimento degli “astronomi”, articolati nelle tre fasce di “ricercatore astronomo”, “astronomo associato” e “astronomo ordinario”. Aveva pertanto auspicato l’unificazione del personale di ricerca.

[57]    E’ utile ricordare che, sulla base delle previsioni recate dalla stessa L. 240/2010, la figura del ricercatore a tempo indeterminato è diventata ad esaurimento.

[58]    L’art. 5 del d.lgs. 213/2009 dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

[59]    In base all’art. 6 della L. 240/2010, il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari, per i professori e i ricercatori a tempo definito, a 750 ore. Inoltre, sulla base di criteri e modalità stabiliti con il regolamento di ateneo, essi devono riservare annualmente un determinato numero di ore a compiti di didattica (nel caso dei ricercatori, didattica integrativa) e di servizio agli studenti - inclusi l’orientamento e il tutorato - nonché ad attività di verifica dell’apprendimento. Per i professori, si tratta di un limite minimo, quantificato in non meno di 250 ore. Per i ricercatori si tratta, invece, di un limite massimo, quantificato in 200 ore.

[60]    La relazione tecnica all’emendamento presentato dal Governo durante la seconda lettura alla Camera (emendamento 56.26), faceva al riguardo presente che “si individua come margine massimo di incremento del fondo accessorio un importo pari al 10% delle risorse annualmente attribuite per le assunzioni, vincolando comunque ad un massimo del 20% l’incremento massimo del fondo alla fine del 2020 rispetto al fondo del 2017”.

[61]    V. ante, scheda co. 633.

[62]    Come peraltro suggerito, in precedenza, in alcuni pareri dell’Avvocatura dello Stato: a titolo di esempio, si veda il parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina del 9 settembre 2014.

[63]    Emendamento 56.27.

[64]    Salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

[65]    La relazione tecnica all’emendamento faceva presente che tali risorse sono iscritte nel cap. 1694/pg 1 (FFO) dello stato di previsione del MIUR.

[66]    L’art. 16 della L. 390/1991 è stato abrogato dall’art. 24, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012, con efficacia a decorrere dall’anno accademico 2012/2013.

[67]    In tal modo è stato modificato, senza procedere a novella, il co. 7 dell’art. 18 del d.lgs. 68/2012, in base al quale le risorse del fondo integrativo statale confluivano dal bilancio dello Stato in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni.

[68]    Le risorse sono state appostate sul cap. 1649/pg 2 dello stato di previsione del MIUR.

[69]    Come avvenuto nel 2017: v. comunicato stampa MIUR del 4 agosto 2017.

[70]    Il DM 18 giugno 2008 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'importo annuo delle borse di studio è rideterminato in € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percepente.

[71]    Sui dottorati innovativi, si vedano le nuove linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato diramate dal MIUR con nota 14 aprile 2017, Prot. n. 11677. In particolare, sono previste tre diverse tipologie di dottorato innovativo: internazionale, intersettoriale (compreso il dottorato industriale), interdisciplinare.

[72]    Le relative risorse sono state destinate alla copertura di parte degli oneri derivanti dall’avvio di un processo di statizzazione di una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali (argomento sul quale, ora, intervengono i commi 652, 656 e 657).

[73]    In particolare, in base allo stesso Avviso, ai fini della predisposizione, da parte dell'Agenzia, dell'elenco di coloro che potevano richiedere il finanziamento, i candidati che intendevano presentare domanda dovevano effettuare una registrazione on-line dal 16 giugno al 10 luglio 2017. L'ANVUR doveva predisporre l'elenco entro il 31 luglio 2017. Dal 7 al 30 settembre 2017 i soggetti ammessi potevano presentare la domanda di finanziamento. L'ANVUR doveva definire entro il 31 ottobre 2017 l'elenco dei beneficiari dei fondi e l'elenco doveva essere approvato con Delibera del Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia.

[74]    A tal fine, le istituzioni interessate dovevano presentare una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.

[75]    Tenendo conto che, ai sensi dell’art. 10, co. 2, lett. c), del DPR 132/2003, il Nucleo di valutazione delle Istituzioni AFAM “acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b)”, al Gruppo di Lavoro è stato affidato, inoltre, il compito di elaborare una proposta di questionari standard per la rilevazione delle opinioni degli studenti, diplomandi e diplomati. Qui la Pagina Questionari standard per la rilevazione delle opinioni degli studenti AFAM.

[76]    In base all’art. 7 del d.lgs. 218/2016, gli enti, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca (art. 1, co. 2, del d.lgs. 204/1998), tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano triennale di attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. Il Piano è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, lo stesso si intende approvato.

[77]    Inferiori a 105 nel DM 2527 del 26 settembre 2017.

[78]    Le misure che non rientrano nelle categorie contemplate e che, nell’ambito di queste, non soddisfano tutte le condizioni di cui al GBER dovranno essere notificate alla Commissione UE e su di esse la Commissione effettuerà un’analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nei diversi Orientamenti concernenti i settori interessati.

[79]    In particolare, il GBER, all’articolo 25, esenta dall’obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Horizon 2020, purché: i progetti rientrino nella ricerca fondamentale, e/o in quella industriale, e/o nello sviluppo sperimentale e/o in studi di fattibilità.

       L'intensità massima dell’aiuto non deve superare: a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale; c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale; d) il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

       Per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, a date condizioni indicate nel GBER, l’intensità di aiuto può essere aumentata fino di 10 punti percentuali per le medie imprese e a 20 punti percentuali per le piccole imprese. Per gli studi di fattibilità le intensità di aiuto possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

       Il GBER, all’articolo 26, esenta dall’obbligo di notifica gli aiuti alla creazione o all’ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche, se l’intensità d’aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali

       Quanto agli aiuti ai poli di innovazione, ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento, gli aiuti in questione possono essere concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce i poli di innovazione (l’organizzatore del polo) e per investimenti relativi alla creazione e all’ammodernamento dei poli. I costi ammissibili sono quelli corrispondenti ai costi degli investimenti materiali e immateriali. L’intensità dell’aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili, ma, per i poli situati in zone ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, ai sensi della lett. a) dell’art. 107 TFUE) l’intensità dell’aiuto può essere di 15 punti; mentre, per lo sviluppo delle zone di cui alla lett. c) dell’art. 107 TFUE l’intensità dell’aiuto può essere maggiorata di 5 punti percentuali.

       Gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, ai sensi dell’articolo 28, sono esentati dall'obbligo di notifica se l’intensità di essi non supera il 50% dei costi ammissibili. Nel caso di aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi i 200 mila euro per beneficiario su tre anni.

       Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione sono esentati dall'obbligo di notifica, ai sensi dell’articolo 29, soltanto se le imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto non può comunque superare il 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50% dei costi ammissibili per le PMI.

       Vi è poi una specifica disciplina applicabile per l’esenzione degli gli aiuti alla ricerca e sviluppo nella pesca e dell’acquacoltura (articolo 30 del GBER).

[80]    L’art. 19, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha autorizzato la spesa di € 5 mln per il 2014 per gli Istituti superiori di studi musicali non statali. In seguito, l’art. 1, co. 170, della L. 190/2014 ha autorizzato pari spesa per il 2015, incrementata per lo stesso anno di € 2,9 mln dall’art. 1, co. 54, della L. 107/2015, che ha anche stabilizzato il finanziamento di € 5 mln annui a decorrere dal 2016, nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, co. 7, della L. 508/1999. L'autorizzazione di spesa per il 2016 è stata poi incrementata di € 5 mln dall’art. 1, co. 369, della L. 208/2015. Da ultimo, il citato art. 22-bis, co. 5, lett. a), del D.L. 50/2017 ha ridotto l’autorizzazione di € 0,51 mln nel 2017, € 1,2 mln nel 2018, € 1,37 mln nel 2019 ed € 1,54 mln annui dal 2020, a copertura degli oneri recati per l’istituzione del fondo per l’attuazione del processo di statizzazione.

       Le risorse sono appostate sul cap. 1781 dello stato di previsione del MIUR e, per il 2017, sono state ripartite con i criteri indicati nel DM 24 luglio 2017, n. 513.

       L’art. 19, co. 5-bis, dello stesso D.L. 104/2013 ha autorizzato, invece, la spesa di € 1 mln per il 2014 a favore delle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali. Analogo importo è stato stanziato per il 2015 dall’art. 1, co. 170, della L. 190/2014. Da ultimo, l’art. 1, co. 358, della L. 208/2015 ha autorizzato la spesa di € 4 mln annui dal 2016. Le risorse sono appostate sul cap. 1782 dello stato di previsione del MIUR e, da ultimo, per il 2017, sono state ripartite con i criteri indicati nel DM 954 del 5 dicembre 2017.

[81]    Il co. 7, lett. d), citato, ha previsto che con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell’art. 17, co. 2, della L. 400/1988, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati, secondo i principi indicati al co. 8.

[82]    In particolare, si tratta di:

-      valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale (lett. a));

-      rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative (lett. b));

-      programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale (lett. c));

-      possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche (lett. e));

-      verifica periodica del mantenimento degli standard e dei requisiti prescritti, con previsione che, in caso di non mantenimento degli stessi da parte di istituzioni statali, le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse (lett. l)).

Per approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 567/2 del 6 giugno 2017.

[83]    Prima di tale intervento, ai sensi dell’art. 12 del DM 16 giugno 2005, con il quale era stata indetta la procedura di valutazione per la formazione delle graduatorie di cui all’art- 2-bis del D.L. 97/2004, le stesse erano utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico disponibili, in subordine alla graduatoria nazionale ad esaurimento approvata con decreto direttoriale 16 ottobre 2001, e successive modifiche.

[84]    Le modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al citato art. 19, co. 2, sono state definite con DM 30 giugno 2014, n. 526. Un avviso di rettifica e integrazione del medesimo DM è stato pubblicato sul sito del MIUR il 4 luglio 2014. Il 10 settembre 2014 sul medesimo sito sono state pubblicate le linee guida in ordine alla procedura valutativa da espletare.

E', poi, intervenuto il DM 24 settembre 2014, n. 747, che ha prorogato dal 25 settembre al 6 ottobre 2014 il termine per la pubblicazione delle graduatorie nazionali provvisorie per ciascun insegnamento.

Le graduatorie sono state, infine, approvate con Decreto Direttoriale 28 ottobre 2014, n. 3373. Successivamente, peraltro, sono intervenuti vari decreti direttoriali di rettifica delle graduatorie.

Qui la pagina dedicata sul sito del MIUR.

[85]    In base all’art. 1, co. 2 e 3, del d.lgs. 245/2006, le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni citate, comprese quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono state delegate, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto speciale di autonomia, alla provincia autonoma di Bolzano, disponendo che la stessa le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale dell'istituzione.

Gli atti di programmazione che prevedono la trasformazione dei Conservatori in Istituti superiori degli studi musicali, l'istituzione di nuove istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nella provincia di Bolzano e l'autorizzazione ad enti e privati con sede nella provincia di Bolzano a rilasciare i titoli con valore legale, sono invece adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca.

[86]    Rispettivamente, disturbi specifici nella lettura, nella compitazione (separazione grafica in sillabe) e nelle abilità aritmetiche. In proposito si sottolinea che il percorso diagnostico dei DSA risulta caratterizzato dalla mancanza di omogeneità nei criteri diagnostici considerati e dal ricorso a una grande varietà di test psicometrici che valutano numerose e diverse variabili neuropsicologiche e, di conseguenza, abilità diverse. Tra gli strumenti, anche informatici, per sostenere l’apprendimento si annoverano: la sintesi vocale, la calcolatrice, la videoscrittura con correttore ortografico, i libri digitali.

[87]    La Consensus Conference sui Disturbi specifici di apprendimento si è svolta presso l’Istituto superiore di sanità il 6 e 7 dicembre 2010 nell’ambito del Sistema Nazionale delle Linee Guida.

[88]    Fa eccezione la prima certificazione diagnostica che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell’anno in cui è eseguita.

[89]    Ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 218/2016, sono interessati i seguenti enti di ricerca: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA (ferme restando le disposizioni di cui alla L. 132/2016).

[90]    L’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016 ha istituito uno specifico Fondo per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito con uno (o più) D.P.C.M., e presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365). In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto interministeriale, entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall’articolo 4 del D.L. 101/2013

[91]    Ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 218/2016, i richiamati Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia e tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio (nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa), definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività.

[92]    Il CREA, avente natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione, è stato costituito - ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014, per incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Lo statuto del CREA è stato adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 gennaio 2017, n. 39.

[93]    L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di ricerca, che svolge analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell’istruzione e della formazione, delle politiche sociali e di tutte quelle politiche pubbliche che hanno effetti sul mercato del lavoro. INAPP è nato il 1° dicembre 2016 come trasformazione dell’ISFOL (attivo dal 1973), in seguito a quanto disposto dall’ art. 4, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185. Come ente pubblico di ricerca, vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad INAPP si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Attualmente INAPP conta circa 450 dipendenti, tra personale di ricerca e personale tecnico-amministrativo. L’INAPP fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

[94]    Le regioni a statuto speciale (e gli enti territoriali ricompresi nelle stesse) possono invece applicare la procedura di stabilizzazione in precedenza richiamata elevando i limiti finanziari previsti per le assunzioni a tempo indeterminato (anche utilizzando risorse appositamente individuate con apposite leggi regionali e derivanti da misure di razionalizzazione di spesa certificate, a condizione di rispettare i vincoli di finanza pubblica). In ogni caso, gli enti territoriali ricompresi nelle regioni a statuto speciale possono prorogare i contratti di lavoro a termine fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo le modalità individuate dall’art. 20 del D.Lgs. 75/2017.

[95]    Il “punto organico” è l’unità di misura utilizzata dal MIUR per definire la dimensione annuale delle assunzioni effettuabili da parte delle università. Ogni dipendente, sulla base della tipologia (personale docente e personale tecnico–amministrativo) e del livello di inquadramento corrisponde a un equivalente in punti organico. Qui un approfondimento.

[96]    Tale disposizione sembrava aver dato seguito alla risoluzione della 7^ Commissione del Senato Doc. XXIV, n. 38, che aveva impegnato il Governo a sopprimere la previsione contenuta nell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 49/2012 di rinviare ad un DPCM la definizione di nuovi parametri per le assunzioni, reputando necessario un intervento legislativo, per non ledere l'autonomia universitaria.

[97]    Peraltro, l'applicabilità anche agli anni successivi al 2012 delle disposizioni recate dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012 era stata esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della risposta all'interrogazione a risposta immediata 3-00496, nonché, il 3 aprile 2014, nella risposta all'interrogazione a risposta in Commissione 5-01342.

[98]    Di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

[99]    Il Comitato tecnico aree interne è coordinato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha competenze sui processi di selezione delle aree, sulla definizione delle strategie d’area e sulla verifica del rispetto dei cronoprogrammi. Il Comitato è composto da: Agenzia per la coesione territoriale, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Dipartimento affari regionali, autonomie e sport e Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ANCI - IFEL, INEA, ISFOL, UPI, regione/provincia autonoma interessata.

[100]   La Struttura di missione, costituita fino al 30 aprile 2016 e prorogata, con modificazioni, con DPCM 11 aprile 2016, fino alla scadenza del mandato del Governo (allora) in carica, è stata confermata, a decorrere dal 27 gennaio 2017 e fino alla scadenza del Governo (ora) in carica, con DPCM 25 gennaio 2017.

[101]   Il personale in regime di diritto pubblico - di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d’Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

[102]   Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-134 del 14/07/2012 e sulla G.U.R.I. n. 82 del 16/07/2012, così come modificato da Avviso di rettifica pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-180 del 19/09/2012 e sulla G.U.R.I. n. 109 del 19/09/2012.

[103]   Al riguardo, si veda qui e qui.

[104]   Precedentemente, l’art. 2 del D.L. 58/2014 (L. 87/2014) – come novellato, da ultimo, dall’art. 1, co. 380, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – aveva stabilito che, per consentire idonee condizioni igienico-sanitarie negli edifici scolastici, nelle regioni ove non era ancora attiva, ovvero era stata sospesa o era scaduta la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, le istituzioni scolastiche ed educative potevano provvedere, fino alla data di effettiva attivazione della convenzione e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2017, all'acquisto degli stessi servizi dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014.

[105]   L'art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, un tetto alla spesa per l’acquisto di servizi esternalizzati, che deve avvenire nel rispetto dell’obbligo di avvalersi delle convenzioni-quadro Consip: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell’art. 4 del DPR 119/2009 (in base al quale, nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale). A decorrere dal medesimo a.s., il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'a.s. 2012/2013.

[106]   La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138 “Disciplina del sistema delle comunicazioni” presentato al Senato il 31 luglio 1996 e, all’epoca, in corso d’esame.

[107]   La convenzione era stata stipulata ai sensi dell’art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara”). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato nel testo, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

[108]   Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l’art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di £ 15 mld per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l’art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha autorizzato la spesa di € 8,5 mln per gli anni 2004, 2005 e 2006; l’art. 1, co. 1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

[109]   L’elenco n. 1 allegato alla legge stanzia: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e un pari importo a decorrere dal 2018 per gli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili; 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania.

[110]   In attuazione di quanto previsto, si vedano: per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il D.P.C.M. 12 febbraio 2015; per il Ministero dell'interno, il D.P.C.M. 27 febbraio 2015, il D.P.C.M. 11 aprile 2016 e il D.P.C.M. 8 giugno 2017.

[111]   Identici emendamenti 60.15 NF e 60.14 NF all’A.C. 4768.

[112]   L’onere è stato coperto, quanto a € 6 mln annui, con i fondi per la ricostruzione dell’Abruzzo di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. 39/2009 (L. 77/2009) – finalità dichiarata, infatti, era anche quella di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio – e, quanto a ulteriori € 6 mln, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

[113]   Che, in base allo stesso parere, hanno accompagnato i tre cicli, relativi a quattro corsi di dottorato, avviati nel triennio 2013-2015.

[114]   La relazione tecnica al ddl di conversione del D.L. specificava che lo stanziamento previsto di € 3 mln annui era sostanzialmente destinato ad assunzioni di personale docente, a decorrere dal 2016, mentre per le spese (stimate in € 6 mln annui) per borse di studio, attività di ricerca e ulteriori attività necessarie all’operatività del GSSI si sarebbero utilizzate, per il triennio 2016-2018, le risorse di cui alla delibera CIPE 76/2015. Successivamente al 2018, a tali spese si sarebbe fatto fronte “con la capacità del GSSI di reperire fondi attraverso la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali, come raccomandato dall’ANVUR, fermo restando che la prosecuzione delle attività del GSSI oltre il 2018 è subordinata alle valutazioni periodiche dei risultati ottenuti, previste dalla relazione dell’ANVUR e dalle norme vigenti”.

[115]   Il testo reca disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili.

[116]   La disposizione ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012.

[117]   La disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è istituita l'imposta unica comunale che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

[118]   La Corte costituzionale (sentenze n. 374 del 2002 e n. 274 del 2006) ha affermato – con riferimento ad altre leggi di interpretazione autentica – che «non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della legge – pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario deve in principio attenersi – non è stato elevato a dignità costituzionale, salva, per la materia penale, la previsione dell'art. 25 della Costituzione. Quindi, il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di “interpretazione autentica”, che determinano – chiarendola – la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Ed è quindi sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza che rilevano, simmetricamente, la funzione di “interpretazione autentica”, che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, ovvero l'idoneità di una disposizione innovativa a disciplinare con efficacia retroattiva anche situazioni pregresse in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire. In particolare, la norma che deriva dalla legge di “interpretazione autentica” non può dirsi irragionevole (art. 3, comma 1, Cost.), ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario» (sentenza n. 274 del 2006, citata).

[119]   Nel caso della sentenza n. 227 del 2009, la Corte ravvisò in questo riferimento un contributo ermeneutico nella lettura di una disposizione "che già per la sua stessa formulazione presenta aspetti di irragionevolezza" (in quel caso, non si consideravano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni).

[120]   Più specificamente, il testo richiama l’art. 1, c. 557 e 562, della L. 296/2006 e l’art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010. L’articolo 1, comma 557, della L. 296/2006, in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 previste dai commi 655-693 dello stesso provvedimento, ha attuato una revisione, a partire dall’anno 2007, della disciplina relativa agli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno relativi al contenimento delle spese per il personale, in particolare prevedendo che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98 della L. 311/2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206, della L. 266/2005 non si applichino più, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006[2]. Il successivo comma 562 ha invece imposto agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno un duplice limite in tema di spesa per il personale. Da un lato, tali enti non devono superare l’ammontare della spesa per il personale effettuata nel 2008. A tal fine le spese di personale si considerano al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, mentre non comprendono gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Dall’altro, i medesimi enti possono effettuare assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente (compreso il personale stabilizzato).

      L’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ha ridotto del 50%, rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio. La disposizione si applica (sia pur con una serie di deroghe ed eccezioni specificamente individuati) a partire dall’anno 2011, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, alle università e agli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, i contenuti richiamati costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del S.S.N.

[121]   In particolare, il comma 8 ha disposto una specifica deroga ai fini dell’assunzione, per il biennio 2012-2013, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, con contratti di lavoro flessibile di un contingente massimo di 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 74/2012, e di un contingente massimo di 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del richiamato D.L. 74. Lo stesso comma ha stabilito altresì che, nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali contenuti in specifiche disposizioni normative. Si tratta dei vincoli di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della L. 296/2006 e all’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010

[122]  L'elenco di tali codici identificativi è articolato in 20 classi ognuna delle quali raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo. A ciascun rifiuto viene assegnato un codice numerico composto da 3 coppie di numeri. Mentre le prime due coppie identificano la classe e la sottoclasse (cioè il settore di attività da cui deriva il rifiuto ed il processo produttivo di provenienza), la terza coppia indica il nome del rifiuto. Per i rifiuti “non specificati altrimenti” quest’ultima coppia assume il valore 99.

[123]   A tal fine, il DPCM tiene anche conto del Pil e della popolazione residente e ridetermina i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Si veda tuttavia, in proposito, quanto dispone l'art.1. comma 534-ter, della legge n.232 del 2016 (v. infra), secondo cui occorre in tale sede avere riguardo ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali standard.

[124]   Il richiamato terzo periodo è stato introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 (art.1, comma 398, della legge n.190 del 2014), che aveva disposto il citato contributo aggiuntivo a carico delle regioni a statuto ordinario inizialmente per gli anni 2015-2018. Successivamente con l’articolo 1, comma 681, della legge di stabilità per il 2016, il periodo è stato esteso al 2019 e infine con l'art.1, comma 527 della legge di bilancio per il 2017, il medesimo periodo è esteso al 2020.

[125]   I richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti agli enti territoriali, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL (a partire dal 2018 occorre tener conto dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, v. art.1, comma 534-ter della legge n.232 del 2016, v. infra) e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

[126]   Detto Dipartimento in tale attività si avvale della struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.

[127] Rispetto al disegno di legge trasmesso dal Governo, è stata incrementata la riduzione del contributo alla finanza pubblica di 200 milioni di euro ed è stata estesa analoga misura per gli anni 2019 e 2020 (sebbene l'importo della riduzione sia inferiore). Inoltre, nel testo definitivo è venuto meno ogni riferimento alla riduzione di 300 milioni a carico delle regioni, che avrebbe dovuto rappresentare, la terza modalità con cui perseguire il concorso alla finanza pubblica (al netto di quanto distintamente previsto per il settore sanitario) unitamente al contributo di cui al comma 775 e ai tagli delle risorse per l'edilizia sanitaria.

       Avrebbe dovuto trattarsi di una riduzione da realizzarsi negli ambiti di spesa e per importi - ferma restando l'esigenza di rispetto dei livelli essenziali di assistenza - da definire sulla base di una proposta da parte delle regioni, in sede di autocoordinamento. La proposta delle regioni avrebbe poi dovuto eventualmente essere recepita nell'ambito di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 30 aprile 2018.

       In assenza della predetta intesa, il contributo di 300 milioni avrebbe dovuto essere ripartito - secondo la medesima procedura contenuta all'art.1, comma 534-ter, della L.232/2016 (v. supra) - con DPCM.

[128]   L’art. 20, comma 3, primo periodo, del Dlgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) dispone che, per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento.

[129]   Il riferimento è agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 (relativi alla ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico nel settore sanitario), e dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 (che al comma 203 definisce gli strumenti di programmazione negoziata).

[130]   Decreto legislativo  6 maggio 2011 n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

[131]   Il Fondo è alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni nelle funzioni della sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale ed, inoltre in ulteriori materie che potranno successivamente essere individuate.

[132]   Gli esercizi erano sette nel testo originario del D.L. n. 78/2015, e sono stati portati a dieci dall’articolo 1, comma 691, della legge n. 208/2015.

[133]   Per approfondimenti si veda il Tema dell’attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera relativo al citato Fondo.

[134]   Recante (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016),

[135]   L’ordinanza n.388 del 26 agosto 2016, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, prevede, all’articolo 4, l’istituzione di contabilità speciali a favore delle Regioni interessate, per l’utilizzo dei 50 milioni stanziati per gli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza.

[136]   Il dl n. 35 del 2013 disciplina, all’articolo 2, i pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome, mentre l'articolo 3 prevede la concessione di anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. I criteri per il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome sono costituiti dall'ammontare degli ammortamenti non sterilizzati e dall'importo delle mancate erogazioni - per competenza e/o per cassa - delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi Servizi sanitari (lettere a) e b) del comma 1).

       A decorrere dal 2022, le Regioni in oggetto provvedono al rimborso di quanto non versato, e fino alla scadenza di rimborso contrattualmente prevista, in misura lineare, in quote annuali costanti. In tal modo si cerca di ridurre, lungo un orizzonte temporale quinquennale, il grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri che dovranno essere sostenuti per gli interventi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale locale a seguito del sisma.