Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa 13 ottobre 2020 |
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L'Atto del Governo n. 197 in esame contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, col quale è stata attuata nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD), in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017, legge n. 163 del 2017. A tal fine sono modificati il Codice delle Assicurazioni Private, CAP - D.Lgs. n. 209 del 2005 (articolo 1), lo stesso decreto legislativo n. 68 del 2018 e il decreto legge n. 132 del 2014 sulla definizione dell'arretrato in materia di processo civile (articolo 2). L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. Le modifiche attengono, tra l'altro, alla disciplina dei soggetti che esercitano l'attività di distribuzione assicurativa (requisiti e Registro Unico Intermediari), all'attività prodromica alla conclusione dei contratti, alla fase contrattuale (offerta di prodotti e set informativo) e postcontrattuale, nonché alla risoluzione delle controversie e alle sanzioni. La direttiva (UE) 2016/97 (IDD)La direttiva (UE) 2016/97 rifonde e abroga la direttiva 2002/92/UE (direttiva sulla intermediazione assicurativa, Insurance Mediation Directive - IMD1) cambiandone la denominazione in direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD) al fine di sottolineare come essa sia rivolta non solo agli intermediari assicurativi, ma a tutti i soggetti che distribuiscono prodotti assicurativi (agenti, mediatori e operatori di banca e assicurazione, imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi). Nella definizione di distribuzione assicurativa è ricompresa, oltre alla vendita diretta di prodotti assicurativi da parte delle imprese di assicurazione, l'attività di comparazione tramite internet qualora il sito consenta al cliente di stipulare direttamente o indirettamente anche il contratto di assicurazione. Sono previsti requisiti proporzionati per i singoli che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio. Sono introdotti, inoltre, requisiti di professionalità e trasparenza, nonché norme di comportamento e nuove regole di informazione. La direttiva è volta a disciplinare, in modo più ampio, l'attività di distribuzione assicurativa introducendo sistemi semplificati di gestione dei registri e di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari. Si evidenzia, in particolare, che la direttiva ha ampliato il quadro regolamentare relativo ai prodotti d'investimento assicurativo con riferimento ai conflitti d'interesse, alla informativa precontrattuale, agli incentivi e alla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza del prodotto. Il Capo VI (articoli 26 e seguenti) prevede, infatti, alcuni requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento assicurativi. La direttiva ha contestualmente soppresso, a decorrere dal 23 febbraio 2016, il Capo III-bis della IMD (2002/92/UE) in tema di prodotti d'investimento assicurativo, che era stato introdotto dalla direttiva 2014/65/UE(MFID II).
Tra le altre novità introdotte dalla IDD si segnalano:
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 dicembre 2017 sono stati pubblicati due regolamenti delegati della Commissione che integrano la Direttiva (UE) 2016/97: il regolamento delegato (UE) 2017/2358 riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto (POG) per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi, mentre il regolamento delegato (UE) 2017/2359 riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. L'originario termine di recepimento della direttiva 2016/97 era il 23 febbraio 2018. Tuttavia il Consiglio UE ha concordato con il Parlamento europeo di prorogare la scadenza per il recepimento al 1º luglio 2018 e quella per l'applicazione al 1º ottobre 2018 (direttiva (UE) 2018/411). Il Parlamento europeo ha motivato la richiesta evidenziando la necessità di concedere più tempo alle imprese di assicurazione e ai distributori di prodotti assicurativi per prepararsi meglio all'attuazione corretta ed efficace della direttiva (UE) 2016/97 e per attuare le necessarie modifiche tecniche e organizzative per conformarsi ai regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359. I criteri di delega legislativaL'articolo 5 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) contiene i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97, in considerazione delle diverse opzioni che possono essere esercitate dal legislatore nazionale e per coordinare e armonizzazione la disciplina vigente con le nuove norme. In sintesi i criteri di recepimento riguardano, tra l'altro, la materia della risoluzione stragiudiziale delle controversie, l'Organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi, il coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, la modifica dell'impianto sanzionatorio di imprese e distributori. In conseguenza all'ampliamento dei destinatari della disciplina, si prevede di modificare l'ambito di applicazione soggettivo e le connesse norme in tema di requisiti professionali ed organizzativi dei distributori, di esercizio dell'attività transfrontaliera, di regole di comportamento e informativa precontrattuale. Nel corso dell'esame parlamentare sono stati introdotti ulteriori criteri tra i quali si segnalano i seguenti:
Il primo provvedimento attuativo: D.Lgs. n. 68 del 2018Come anticipato, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017 è stato adottato il decreto legislativo n. 68 del 2018 (entrato in vigore il l° luglio 2018). Esso, tra l'altro, ha ampliato la platea dei destinatari della disciplina, anche con riferimento agli obblighi di registrazione, ai requisiti professionali, all'esercizio dell'attività transfrontaliera, e previsto l'istituzione dell'Organismo per la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, con compiti di vigilanza sui soggetti iscritti, a sua volta vigilato dall'IVASS. Detto provvedimento ha introdotto requisiti supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e ha inoltre definito regole e processi per la creazione di prodotti assicurativi e per la loro distribuzione sul mercato (Product oversight governance - POG); ha previsto l'istituzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie analogo a quelli previsti nei settori bancario (Arbitro bancario e finanziario - ABF) e finanziario (Arbitro per le controversie finanziarie - ACF). E' stato poi rafforzato l'impianto sanzionatorio di imprese e distributori, con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie anche per le persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetti inseriti nell'organizzazione dell'impresa, in presenza di specifici presupposti) e di altre misure sanzionatorie non pecuniarie, quali l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso la società e l'ordine di porre termine alle violazioni. Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione prodotta in occasione dell'esame del relativo schema di decreto legislativo (A.G. n. 7). Lo schema in esame: i termini di adozione del provvedimentoIn assenza di un diverso termine fissato dalla legge 25 ottobre 2017, n. 163, ma in ottemperanza alle generali previsioni contenute nell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (che disciplina la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 68 del 2018 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla già citata legge n. 163 del 2017, il Governo è autorizzato ad adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive elencate all'allegato A della citata legge n. 163 del 2017 (la direttiva IDD è contenuta nell'allegato A, al punto 3). Dal momento che il decreto legislativo n. 68 del 2018 è entrato in vigore, come si è visto, il 1° luglio 2018, la scadenza del termine per l'adozione delle norme correttive in esame era originariamente prevista per il 30 giugno 2020. Tuttavia, a seguito dell'emergenza COVID-19 la legge n. 27 del 2020 (che ha convertito il cd. decreto-legge "cura Italia", decreto-legge n. 18 del 2020) ha prorogato di tre mesi la scadenza di tale termine. In particolare l'articolo 1, comma 3, della legge di conversione ha stabilito che, in considerazione dello stato di emergenza, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 che non fossero scaduti al 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 27 del 2020), fossero prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi.
Ove il termine fosse invece scaduto alla data del 30 aprile 2020, i decreti legislativo avrebbero potuto essere adottati entro i tre mesi successivi al 30 aprile 2020, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.
Stante le suddette previsioni, il termine per l'esercizio della delega - e dunque per l'adozione del provvedimento correttivo in esame - è stato prorogato al 30 settembre 2020. Si ricorda altresì che l'articolo 31, comma 3, della citata legge n. 234 del 2012 prevede che, ove il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione di norme europee - ovvero dei loro correttivi - scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.Il termine per l'espressione del parere delle Commissioni di merito è fissato al 3 novembre 2020, data successiva al 30 settembre 2020 (termine derivante, a sua volta, dalla legge n. 27 del 2020). Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega è ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2020. Il contenuto dello schemaL'articolo 1, comma 1, include le società controllanti delle imprese assicurative tra i soggetti tenuti ad adottare procedure specifiche per la segnalazione delle violazioni delle norme sull'attività svolta, comprendendo inoltre in tale attività anche quella di distribuzione assicurativa (modifiche all'articolo 10-quater del Codice delle Assicurazioni private, CAP, di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005).
Il comma 2 novella l'articolo 10-quinquies del CAP, al fine di sostituire il riferimento ivi contenuto ai dipendenti con quello, più generale, al personale delle imprese di assicurazione, che è tenuto a effettuare segnalazioni all'IVASS.
Il comma 3 sostituisce integralmente l'articolo 106 CAP, per tenere conto della rettifica alla direttiva (UE) 2016/97 pubblicata nella GUUE del 5 agosto 2019.
Nella sua attuale formulazione, l'articolo 106 puntualizza che l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza, o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Chiarisce che rientra nell'attività di distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito
internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso.
In sintesi, le modifiche in esame chiariscono che il primo elemento della distribuzione assicurativa è la consulenza (rinviando alla definizione di consulenza contenuta nell'articolo 1, comma l, lettera m-ter), del CAP). Viene inoltre definita separatamente l'attività di distribuzione assicurativa (comma 1 dell'articolo 106) e riassicurativa (nuovo comma 2 dell'articolo 106).
I commi 4 e 5 modificano gli articoli 109 e 109-bis del CAP riguardanti, rispettivamente, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e il correlato Registro degli intermediari assicurativi. Con le modifiche in esame, si chiarisce che sono inclusi nel novero dei soggetti addetti all'intermediazione, iscritti nella sezione e) del Registro degli intermediari, anche i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alla stessa sezione e) e alla sezione f) del Registro (intermediari assicurativi a titolo accessorio), per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera. Dunque tra gli intermediari che possono avvalersi di dipendenti, collaboratori, produttori e altri incaricati per l'attività svolta al di fuori dei propri locali vi sono anche gli intermediari a titolo accessorio e i soggetti addetti all'intermediazione, oltre a quelli già previsti (di cui alle sezioni a), b) o d): rispettivamente agenti, mediatori e banche autorizzate), da iscrivere nella sezione e) del Registro.
Il Governo al riguardo argomenta che tali integrazioni si rendono necessarie in conseguenza dell'introduzione dell'articolo 109-
bis (che ha introdotto la sezione
f) degli intermediari a titolo accessorio) e di quella di cui all'art. 112, comma 5, che estende la possibilità di non iscrizione al Registro unico degli iscritti nella sezione
e) per i quali, invece, il CAP previgente richiedeva sempre l'iscrizione, ritenendo che comunque operassero fuori dai locali rispetto all'intermediario di primo livello. La nuova impostazione del CAP, chiarisce il Governo, considera infatti rilevante per l'iscrizione il luogo in cui gli addetti esercitano l'attività, non più quello presso il quale opera l'intermediario principale, con cui sussiste il rapporto di collaborazione. Si rileva l'ulteriore scopo di uniformare il regime di operatività dei collaboratori degli intermediari iscritti nella sezione
e) che operano esclusivamente all'interno dei locali con quello dei collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni
a), b), d) e
f), ai quali si richiede il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ma non l'iscrizione al Registro.
Viene poi sostituito il comma 3 dell'articolo 109-bis, che nella formulazione vigente prevede che l'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 debba dotarsi di adeguati presidi di separazione patrimoniale e che l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo accessorio sia conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1 CAP, per cui il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Con le modifiche in esame si dispone l'applicazione dell'articolo 119, comma 3 CAP, per chiarire che l'intermediario a titolo accessorio è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti addetti all'intermediazione (cioè quelli iscritti nella sezione del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e).
Il comma 6 dell'articolo 1 novella l'articolo 110 CAP sui requisiti delle persone fisiche per l'iscrizione al Registro intermediari. Modificando il comma 1, che disciplina gli effetti delle sentenze penali irrevocabili di condanna per specifici reati sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro, si chiarisce che sono fatti salvi gli effetti della sospensione condizionale della pena (articolo 166 C.P.). Con le modifiche al comma 2 viene sostituita la prova valutativa per l'iscrizione al Registro con una prova di idoneità.
Il comma 7 modifica l'articolo 111 del CAP sui requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e dei dipendenti delle imprese: viene modificata sotto il profilo formale la rubrica e sono inseriti specifici riferimenti all'aggiornamento professionale dei soggetti coinvolti.
Il comma 8 novella l'articolo 112 del CAP, sui requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico da parte delle società: si chiarisce a tal proposito che la persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa deve possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.
I commi 9 e 10 modificano gli articoli 113 e 114 del CAP, riguardanti rispettivamente la cancellazione e la reiscrizione nel Registro Intermediari. Viene abrogato il comma 3 dell'articolo 113, che prevede – nell'attuale formulazione – che non si proceda alla cancellazione dal Registro, anche se richiesta dall'intermediario o dall'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento sanzionatorio ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo. Con tale modifica si coordina il testo dell'articolo 113 con quanto previsto dall'articolo 1, comma 25 del provvedimento in esame, che novella l'articolo 324 CAP (cfr. infra). Le modifiche all'articolo 114 CAP (che sostituiscono il comma 1) chiariscono che, in caso dì cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al Registro in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione, ovvero in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.
L'articolo 1, comma 11 modifica l'articolo 119-bis del CAP, in tema di regole di comportamento e conflitti di interesse nell'attività di distribuzione assicurativa. Con le modifiche al comma 2, che riguarda le informazioni pubblicitarie e la loro disponibilità, sono ampliati gli obblighi di pubblicità dei prodotti assicurativi, attraverso l'applicazione di tutto (e non più dei soli commi 4-7) l'articolo 182 CAP.
Si ricorda che l'articolo 182 CAP prevede, in particolare, che la pubblicità sia effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto (comma 1), anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari (comma 2); l'IVASS può richiedere la trasmissione del materiale pubblicitario utilizzato dalle imprese e dagli intermediari (comma 3 dell'articolo 119-
bis), sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza (comma 4), ovvero vietarla in caso di accertata violazione di dette disposizioni (comma 5); può altresì vietare la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai predetti provvedimenti (comma 6); stabilire con regolamento i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione (comma 7).
Viene poi sostituito il comma 4, il quale nella sua formulazione attuale dispone che i distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti e non ne valutano le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti; con le modifiche in esame si chiarisce che i distributori non ricevono compensi sulla base di criteri contrari al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti. Con le modifiche al comma 5 si precisa che le disposizioni in materia di compenso devono perseguire i fini di cui al menzionato comma 4.
Il comma 12 modifica l'articolo 120-quinquies del CAP, in tema di vendita abbinata di prodotti assicurativi. Le nuove norme specificano che il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di ·un pacchetto o dello stesso accordo, è tenuto a informare il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti; egli deve in ogni caso fornire una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente: l'informativa deve essere fornita anche se il pacchetto non può essere venduto separatamente. Con le modifiche al comma 5, che riguarda i poteri cautelari e interdittivi dell'IVASS nel caso di vendita abbinata, si precisa che l'Autorità può vietare la vendita di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che l'accessorietà afferisca all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori.
Il comma 13 reca mere modifiche di carattere formale all'articolo 121-bis del CAP. Il successivo comma 14 modifica l'articolo 121-septies del CAP, che disciplina la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza del prodotto assicurativo e della comunicazione ai clienti.Viene in particolare modificato il comma 7, che disciplina il caso in cui il contraente non fornisca all'intermediario le informazioni richieste dalla legge, o fornisca informazioni insufficienti circa le sue conoscenze ed esperienze: in tale ipotesi l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione lo informa che tale circostanza pregiudica la capacità dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione di valutare se il prodotto sia appropriato alle esigenze del contraente stesso. Con le modifiche in esame si chiarisce che il contraente deve fornire le sole informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione siano appropriati per il contraente stesso (di cui al comma 4), e non più le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del contraente in relazione al tipo di investimento, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di raccomandare al contraente i prodotti di investimento assicurativi che siano a lui adeguati (di cui al comma 2)
Il Governo segnala che tali modifiche intendono rendere il Codice conforme al disposto dell'articolo 30, par. 2, subpar. 3, della direttiva: qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma oppure forniscano informazioni insufficienti circa le loro conoscenze ed esperienze, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione li avverte che non è in grado di determinare se il prodotto sia adatto a loro. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
Il comma 15 modifica l'articolo 131 del CAP, riguardante la trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto, allo scopo di sostituire il riferimento alla nota informativa con quello al documento informativo (di cui all'articolo 185, comma l, lettera a) del medesimo CAP).
Il comma 16 novella l'articolo 134, comma 4-bis del CAP, che disciplina l'RC auto familiare. Si ricorda al riguardo che, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, l'articolo 134, comma 4-bis del CAP stabilisce che non solo in tutti i casi di stipula, ma anche in tutti i casi di rinnovo di un contratto di assicurazione di un mezzo di trasporto, anche di diversa tipologia, i componenti del nucleo familiare possono beneficiare della classe di merito più favorevole tra quelle relative ai vari veicoli già assicurati, purché la persona fisica interessata non risulti responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni. La norma è vigente dal mese di febbraio 2020. Con le modifiche in esame si chiarisce che, per fruire della RC auto familiare, l'assenza di sinistri deve essere continuativa e viene eliminato, ai fini dell'accertamento di tale circostanza, il riferimento alle risultanze dell'attestato di rischio. Al riguardo si osserva che l'eliminazione del riferimento all'attestato di rischio quale elemento di verifica per l'applicazione della disciplina di favore sembra rendere più difficoltoso accertare la mancata responsabilità del contraente (di cui al successivo comma 4-ter dell'articolo 134 CAP), che costituisce non solo la condizione necessaria per concedere il beneficio, ma altresì un obbligo a carico delle imprese assicurative, sanzionabile ai sensi del CAP. Sotto un profilo più generale, si osserva che le modifiche introdotte dal comma 16 non appaiono incidere direttamente sulla disciplina della distribuzione dei prodotti assicurativi quanto, invece, sembrano riguardare la disciplina sostanziale dell'RC auto familiare, dal momento che ne modificano i presupposti di applicazione. Occorre pertanto valutare la rispondenza delle modifiche in esame ai criteri di delega di cui al citato articolo 5 della legge 163 del 2017.
Il comma 17 abroga il comma 3 dell'articolo 182 del CAP (che prevede che l''IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari) in quanto si tratta di una duplicazione della identica norma prevista dall'articolo 119-bis, comma 3. Il comma 18 modifica l'articolo 183 stabilendo che le regole di comportamento a cui le imprese di assicurazioni devono attenersi devono essere applicate non so1o nella fase di esecuzione del contratto ma anche nelle fasi antecedenti ovvero nel momento dell'offerta.
Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 183 stabilisce che nell'esecuzione dei contratti le imprese devono:
I commi 19, 20, 21 e 22 sono volti a spostare il Capo II-bis relativo alle controversie in modo che l'articolo relativo ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie sia inserito subito dopo l'articolo 187, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 187.1, e non dopo l'articolo 187-ter che viene pertanto abrogato.
Si ricorda che la norma, introdotta dal d.lgs. 68 del 2018, prevede che
le imprese di assicurazione, gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio
aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con
la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, sono determinati
i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie,
i criteri di composizione dell'organo decidente in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati,
nonché la natura delle controversie relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione. Le procedure devono in ogni caso
assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela.
Viene modificato il comma 3 per chiarire che ricorso al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie è alternativo all'esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.
La disposizione è volta ad adeguare il Codice alla sentenza della Corte Costituzionale (n. 272/2012), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma l, del
decreto legislativo, n. 28 del 2010 che stabilisce che l'esperimento del procedimento di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Pertanto, la nuova disposizione mira a chiarie meglio che
la procedura arbitrale è esperibile in alternativa alle procedure di mediazione o di negoziazione assistita al fine di ampliare le possibilità di far ricorso a strumenti di risoluzione stragiudiziale, fatta salva la possibilità di esperire ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.
Il comma 23 apporta modifiche all'articolo 310 del CAP, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie. Viene modificato l'elenco degli articoli a cui fa seguito l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (da trentamila euro al dieci percento del fatturato). Viene espunto il riferimento all'articolo 182, commi 1 e 3, in materia di doveri di pubblicità dei prodotti assicurativi, mentre è sanzionata l'inosservanza delle norme in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie sul risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria (in particolare nel caso in cui il giudice abbia trasmesso copia della sentenza che accerti la mancata formulazione dell'offerta a favore del danneggiato).
Il comma 24, modificando l'articolo 311-ter, stabilisce che anche per le violazioni delle regole di comportamento (sopra citato articolo 183), l'IVASS può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa una sanzione consistente nell'ordine di porre termine alle violazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. Per l'applicazione di tale sanzione alternativa viene inoltre soppresso il requisito che le violazioni siano connotate da scarsa offensività o pericolosità.
Come rilevato nella relazione illustrativa, la modifica renderebbe la sanzione dell'ordine di porre termine alle violazioni analoga, quanto alla possibilità di fare ad essa ricorso, a quella disciplinata dall'art. 324-
quater nella materia riguardante la realizzazione e distribuzione dei prodotti assicurativi; disposizione nella quale non è previsto l'inciso che viene soppresso dal comma 24, relativo alla scarsa offensività o pericolosità.
Il comma 25 apporta una modifica alla rubrica dell'articolo 324 (in materia di violazioni commesse dagli intermediari) per chiarire che la sanzione si applica anche quando l'intermediario è ideatore del prodotto e non solo distributore. È introdotta inoltre la sanzione per i casi di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (nuovo articolo 187.1). La disposizione stabilisce altresì che l'esercizio del potere sanzionatorio non è impedito dalla circostanza che il soggetto sia cancellato dal Registro al momento del procedimento. Le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dagli intermediari si applicano agli intermediari iscritti al momento della commissione dell'illecito, anche se cancellati dal Registro. Il comma 26 (in materia di violazioni commesse da imprese) apporta una analoga modifica alla rubrica dell'articolo 324-bis e introduce una sanzione anche per le eventuali violazioni di obblighi di comunicazione a carico delle imprese, nonché per i casi di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie o di individuazione della persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa. Il comma 27, modificando l'articolo 324-quinquies in materia di accertamento delle violazioni, definisce le violazioni della stessa indole, rinviando a tal fine alla definizione disposta dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. La norma chiarisce altresì che per gli intermediari si applica la sanzione prevista dall'articolo 324, comma 1 (per le società, da cinquemila a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione; per le persone fisiche, da mille a settecentomila euro)
Si ricorda che l'articolo 8-
bis della
legge 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce che si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una
sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La
reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
Il comma 28 modifica l'articolo 324-octies disponendo che il Collegio di garanzia istituito presso l'IVASS, per lo svolgimento della fase istruttoria in merito all'irrogazione delle sanzioni amministrative, acquisisce i documenti del fascicolo del procedimento (e non le risultanze istruttorie). La norma integra inoltre le competenze istruttorie del Collegio sia in merito alla sanzione alternativa dell'ordine di porre termine alle violazioni quanto alla sanzione dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione della società di intermediazione considerati responsabili.
Il comma 29 chiarisce che la procedura sanzionatoria prevista per le imprese e gli esponenti aziendali o il personale dall'articolo 311-septies si applica anche con riferimento all'ordine di porre a termine alle violazioni previsto dall'articolo 324-quater.
Il sopra citato articolo 311-
septies stabilisce che l'IVASS, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione, il destinatario può presentare all'IVASS deduzioni difensive e istanza di audizione, cui può partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Si ricorda, inoltre, che l'articolo 324-
quater prevede, tra l'altro, che per le violazioni previste dagli articoli 324 e 324-
bis (sanzioni relative alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi)
l'IVASS, in relazione alla tipologia e modalità della violazione può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative,
applicare nei confronti dell'impresa o dell'intermediario
una sanzione consistente nell'ordine di porre termine alle violazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.
Il comma 30 mira a risolvere i problemi di individuazione del limite massimo edittale parametrato al fatturato per le ipotesi di sanzioni irrogate nei confronti di società per le quali l'IVASS, pur avendone fatto espressa richiesta, non è messo nelle condizioni di disporre del fatturato stesso. La disposizione stabilisce pertanto che qualora il fatturato non sia, per qualsiasi motivo, determinabile, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice sono comprese tra un minimo 5.000,00 euro e un massimo di 5 milioni. Il comma 31 sopprime alcuni refusi presenti nell'articolo 325-ter. Il comma 32 modifica la rubrica dell'articolo 325-quater al fine di coordinarla con le modifiche inserite alle rubriche dei sopra citati articoli 324 e 324-bis in cui è stato inserito un esplicito riferimento alla realizzazione dei prodotti. La disposizione stabilisce inoltre che l'IVASS comunica all'EIOPA le sanzioni applicate anche quando l'intermediario o l'impresa sono ideatori del prodotto e non solo distributori. Il comma 33 estende la procedura di contestazione e notificazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, a tutte le sanzioni di competenza IVASS anche diverse da quelle pecuniarie (ad esempio, alla sanzione sostituiva all'ordine di porre termine alle violazioni).
Si ricorda che il sopra citato comma 4 prevede che per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal
codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
I commi 34 e 35 modificano le norme che disciplinano il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione delle imprese e degli intermediari (articoli 335 e 336 del Codice) prevedendo altresì che il contribuito sia esteso anche alle imprese con sede in altro Stato membro e agli intermediari con sede o residenza in altro Stato membro operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Il comma 36 corregge un refuso presente nell'articolo 344-decies (riferimento all'articolo 244-decies inesistente).
L'articolo 2 reca una modifica all'articolo del 2 del citato decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 e una modifica all'articolo 3 del decreto legge n. 132 del 2014 sulla definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Sotto il profilo della formulazione del testo, si segnala che la rubrica dell'articolo si riferisce alle sole modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132. In particolare, il comma 1 modifica la rubrica dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 introducendovi il riferimento al decreto legge n. 132 del 2014. Il comma 2 modifica l'articolo 3, comma l, del decreto-legge n. 132 del 2014, al fine di chiarire che il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (nuovo articolo 187.1 del CAP) tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ovvero dette iniziative sono alternative tra di loro, ricorrendone i rispettivi presupposti, ai fini del successivo esperimento dell'azione giudiziaria.
Si ricorda che il citato
articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014 stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |