Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri
Titolo: Legge di bilancio 2021 - Profili di interesse della III Commissione Affari esteri
Riferimenti: AC N.2790-bis/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 382/0/III
Data: 23/11/2020
Organi della Camera: III Affari esteri

LEGGE DI

BILANCIO 2021

 

Profili di interesse della III Commissione Affari esteri

Servizio Studi

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Dossier n. 323/0/3

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

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Progetti di legge n. 382/0/III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

Es0269

 


Avvertenza

 

Il presente dossier è articolato in due parti:

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della Sezione I, di competenza della III Commissione Affari Esteri, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;

§  la seconda parte contiene l’analisi della Sezione II del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2021-2023 di competenza della Commissione Affari esteri.

Per tutte le altre schede si rinvia al dossier diparte generale n. 382, articolato in due tomi: il primo (articoli 1-105) ed il secondo (articoli 106-229).

 

 

 

 

 

 

 

 


I N D I C E

 

 

La Sezione I.......................................................................................................... 3

1. Profili di competenza della Commissione Affari esteri.......................... 3

2. Schede di lettura dell’articolato................................................................. 5

-     Articolo 106 (Conferenza sul futuro dell’Europa).......................................... 7

-     Articolo 113 (Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani) 9

-     Articolo 114  (Partecipazione dell’Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust).......................................................... 11

-     Articolo 115  (Fondi partecipazione a organismi internazionali)................... 15

-     Articolo 161, comma 1  (Personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)........................................................................................... 18

La Sezione II...................................................................................................... 21

La disciplina contabile della Sezione II...................................................... 21

-     Le unità di voto parlamentare..................................................................... 21

-     2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo............. 23

-     3. La programmazione della spesa.............................................................. 24

-     4. La classificazione delle spese.................................................................. 25

-     5. La struttura degli stati di previsione della spesa....................................... 25

Le previsioni di spesa di competenza della III Commissione nel disegno di legge di bilancio 2021...................................................................................................... 27

Lo stato di previsione del MAECI (Tabella 6)........................................... 27

Gli effetti della Sezione I.............................................................................. 34

Gli effetti della Sezione II............................................................................. 35

Stanziamenti d’interesse negli altri stati di previsione.............................. 36

L’Aiuto pubblico allo Sviluppo................................................................... 37

Gli interventi per gli italiani all’estero e le politiche migratorie.............. 40

 


La Sezione I

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni. La Sezione I svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la Sezione assolve II, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

1. Profili di competenza della Commissione Affari esteri

Premessa

Per quanto concerne la Sezione I del disegno di legge di bilancio integrato, si rammenta prioritariamente che anche nell’articolazione del disegno di legge di bilancio unico prevista dalla riforma del 2016 sono riportate le tabelle A e B come nella ex legge di stabilità, che si riferiscono, rispettivamente, agli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale per ciascun Ministero.

In relazione agli stanziamenti per il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), la  tabella A  reca i seguenti accantonamenti di parte corrente: 76.963.225 euro per il 2021, 89.091.012 euro per il 2022 e 94.091.012 euro  per il 2023.

La tabella B reca, in riferimento agli accantonamenti di conto capitale, l’importo di 5 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2021-2023.

Nelle pagine che seguono è riportato un commento alle norme di rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Affari esteri’ iniziando da quelle contenute nell’articolato della Sezione I del disegno di legge di bilancio 2021. 

Si segnala anzitutto il comma 1 dell’articolo 157, ove si dispone la riduzione di competenza e di cassa, a decorrere dal 2023, sulle missioni e sui programmi degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell’allegato F al disegno di legge di bilancio.

Dette riduzioni di spesa possono peraltro essere rimodulate nell’ambito dei pertinenti stati di previsione, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Per quanto concerne il MAECI, le riduzioni sono pari a 9 milioni di euro, di cui 900.000 euro predeterminate per legge.

In particolare, le riduzioni riguardano nella misura di 8.100.000 euro la Missione n. 4, l’Italia in Europa e nel mondo, e più in particolare i Programmi: promozione della cultura e della lingua italiana all’estero (4.9) nella misura di 7.100.000 euro; presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12), per l’importo di 500.000 euro; rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13,) di un uguale importo di 500.000 euro.

Le riduzioni hanno impatto anche sulla Missione n. 16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, e segnatamente sull’unico Programma di questa Missione presente nello stato di previsione degli affari esteri, ovvero il programma 16.5 - Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy, cui si applica una riduzione di 900.000 euro.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Schede di lettura dell’articolato


 

Articolo 106
(Conferenza sul futuro dell’Europa)

L’articolo 106 autorizza per l’anno 2021 una spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell’Italia alla Conferenza sul futuro dell’Europa.

L’autorizzazione di spesa è intesa ad assicurare il concorso del nostro Paese a alle iniziative afferenti alla Conferenze, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La Conferenza, il cui inizio era stato originariamente previsto il 9 maggio scorso e rinviata a causa della crisi pandemica, ha l’obiettivo di rivitalizzare il processo europeo, rafforzare lo spazio democratico e promuovere un migliore funzionamento dell’Unione europea, coinvolgendo nel progetto dell’Europa futura – con un approccio inclusivo - cittadini di ogni categoria, rappresentanti della società civile e autorità a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

L’evento, della durata di due anni, sarà articolato in due fasi: la prima fase prevede un ampio coinvolgimento “dal basso” mediante una serie di iniziative volte ad interessare il maggior numero possibile di attori pubblici, privati e della società civile in generale. La seconda fase sarà invece strutturata in una serie di incontri a Bruxelles per dare conto dei risultati emersi nella prima fase dei lavori ed eventualmente formulare proposte operative.

In particolare, come riportato nella relazione illustrativa, le iniziative della prima fase prevedono:

§  incontri e scambi con rappresentanti delle istituzioni europee;

§  organizzazione d’incontri con la società civile su temi di interesse, volti a definire il concetto di “beni pubblici europei”;

§  convegni e dibattiti rivolti alle nuove generazioni al fine di organizzare una “Conferenza dei giovani”, aperta a giovani dei Paesi del Mediterraneo e dei Balcani occidentali; eventi istituzionali da organizzare presso le sedi della Camera e del Senato o di altre istituzioni nazionali od europee;

§  iniziative di comunicazione, mediante una campagna radio-televisiva dedicata alla Conferenza, una piattaforma web dedicata dal titolo “Europa = Noi”;

§  eventi socio-culturali; allestimento del nuovo percorso “Scegli l’Europa di domani, nell’ambito della mostra Italia in Europa, rivolta in particolare agli studenti e da diffondere attraverso istituti di cultura e consolati;

§  l’iniziativa “Back to Schoolarticolata in incontri degli studenti con funzionari e parlamentari europei che tornano nella loro scuola;

§  seminari estivi dedicati agli studenti della scuola secondaria.


 

 

Articolo 113
(Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani)

 

L’articolo 113 dispone lo stanziamento di 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all’art. 35-ter dell’Ordinamento penitenziario.

L’articolo 113 è volto a fornire la copertura finanziaria, per il triennio 2021-2023, degli oneri per i rimedi risarcitori - di cui all’articolo 35-ter della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) - in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (secondo il quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”).

Si ricorda che l’art. 35-ter è stato introdotto nell’ordinamento penitenziario dal decreto-legge n. 92 del 2014, emanato in ottemperanza alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Strasburgo Torreggiani e altri c. Italia, pronunciata l’8 gennaio 2013 sulla base dei principi già consolidati (sentenza Sulejmanovic c. Italia del 2009).

Attualmente, la copertura degli oneri per i rimedi risarcitori di cui all’articolo 35-ter OP è prevista - dall’articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 9 - per i soli anni 2014, 2015 e 2016. Scopo della disposizione in esame è dunque quello di assicurare la copertura degli oneri per definire il contenzioso degli anni successivi al 2016 e comunque quello che potrà instaurarsi nel corso del triennio 2021-2023.

Si ricorda altresì che con riguardo alla prescrizione del diritto all’indennizzo ex art. 35 ter, la giurisprudenza ha precisato che “il diritto ad una somma di denaro pari ad otto euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della CEDU si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti "ex lege" sull'Amministrazione penitenziaria” (Cass. civ. Sez. III Ord., 08/03/2019, n.6738). Nella medesima sentenza la Corte di Cassazione precisa che “Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle sopra indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. 92 del 2014, rispetto ai quali il termine comincia a decorrere solo da tale data”.

La formulazione letterale della disposizione prevede che “l’onere di cui all’articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 92 è incrementato di euro 800.000”. Si valuti l’opportunità di sostituire la parola “onere” con la parola “stanziamento”, in quanto ad essere incrementato non è l’onere ma la copertura finanziaria dello stesso.

Secondo quanto specificato nella relazione tecnica, sulla base della spesa effettivamente registrata per il periodo 2014-2016, pari ad euro 1.871.178,70 in favore di 377 aventi diritto, si ricava un onere unitario medio di euro 4.963,34. La medesima Relazione tecnica evidenzia che ogni anno, in media, vengono accolti circa 160 ricorsi dai Tribunali di sorveglianza (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti condannati) o dai Tribunali civili (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti imputati) “che per la spesa media storica sopra evidenziata comporteranno un onere finanziario di circa 800.000 euro annui, che non può trovare copertura a valere sulla autorizzazione di cui all’articolo 9 del decreto-legge 26 luglio 2014, n. 92, che è prevista per il solo triennio 2014-2016.”


 

 

Articolo 114
(
Partecipazione dell’Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust)

 

 

L’articolo 114 detta disposizioni riguardanti la partecipazione italiana a diversi strumenti di finanziamento degli interventi del Fondo monetario internazionale, nell’ambito di una complessiva strategia internazionale mirante al rafforzamento della stabilità monetaria e finanziaria.

Il comma 1 autorizza la Banca d’Italia alla proroga al 31 dicembre 2025 dell’accordo di prestito multilaterale New Arrangements to Borrow (NAB), nonché ad incrementare il tetto massimo erogabile fino alla soglia di 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP).

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di bilancio osserva che l’attuale importo dell’accordo di prestito multilaterale è pari a 6.898,52 milioni di DSP, ovvero la metà del tetto massimo autorizzato dal comma 1.

I New Arrangements to Borrow (NAB) sono un complesso di accordi di prestito multilaterali che impegnano numerosi Stati, tra cui l’Italia, a contribuire con risorse addizionali alla liquidità del Fondo monetario internazionale (FMI) in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale. Il ricorso allo strumento dei NAB era stato a suo tempo incentivato dal vertice G20 di Londra dell’aprile 2009, nel corso del quale si decise di aumentare le capacità di intervento del FMI a sostegno dei paesi in difficoltà, dando la facoltà al Fondo medesimo di richiedere questi eventuali fondi aggiuntivi con una propria Decisione. L’Italia ha recepito queste esigenze con il decreto-legge 225 del 2010[1] - convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Lo strumento NAB è stato da ultimo rinnovato dal Consiglio di amministrazione del FMI fino al 16 novembre 2022.

I diritti speciali di prelievo (in inglese Special Drawing Rights, SDRs) costituiscono un’attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del FMI. Il valore dei DSP è attualmente determinato in base ad un paniere di cinque valute (dollaro USA, euro, sterlina UK, yen giapponese e yuan cinese). Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per mezzo di assegnazioni di DSP ai paesi membri in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta.

Il più recente intervento normativo in materia è rappresentato dall’articolo 13, commi da 6-bis a 6-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244recante proroga e definizione di termini -, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. In particolare, il comma 6-bis autorizza la Banca d’Italia a prorogare fino al 16 novembre 2022 la durata dei New Arrangements to Borrow (NAB), per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo (DPS). Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

La durata dell’accordo di prestito sopra richiamato era stata già prorogata dall’articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225: tale differimento era stato disposto al fine di contrastare la crisi finanziaria ed in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra di aprile 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del successivo Vertice G20 di Seoul di novembre 2010.

Il comma 2 dell’articolo 114 autorizza la Banca d’Italia a stipulare con il FMI un nuovo accordo di prestito bilaterale (Bilateral Borrowing Agreement – BBA), per un ammontare di 23.480.000.000 di euro, con scadenza al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno. È altresì previsto che dalla data di efficacia del prestito di cui al precedente comma 1, l’ammontare dell’accordo di prestito bilaterale di cui al comma 2 in commento venga ridotto a 10.115.000.000 di euro.

Come emerge dalla relazione illustrativa, il combinato disposto dei commi 1 e 2 determina un aumento delle risorse a favore del NAB, compensato da una riduzione del volume dei prestiti su base bilaterale, con il risultato di una sostanziale invarianza del complesso delle risorse a disposizione del FMI, e peraltro con una lieve riduzione dell’ammontare delle linee di credito concesse dal nostro Paese. In riferimento agli accordi di prestito bilaterale, la relazione illustrativa nota come, in ragione del fatto che il rapporto tra i DPS e l’euro risente delle possibili oscillazioni del cambio, l’ammontare dei crediti da parte della Banca d’Italia potrebbe temporaneamente eccedere i limiti fissati dalla legge, se valutati ai tassi di cambio correnti.

Anche in questo caso il più recente intervento normativo in materia è rappresentato dall’articolo 13 del sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e in particolare dai commi 6-novies e 6-decies, i quali si inseriscono nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli, ed in linea con il piano d’azione del Vertice G20 di Hangzhou (Cina) del settembre 2016.

In particolare, il comma 6-novies autorizza la Banca d’Italia a stipulare con il FMI un accordo di prestito bilaterale, per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno al 31 dicembre 2020. Tale rinnovato impegno del nostro Paese faceva seguito a sollecitazioni da parte dello stesso FMI dopo che nel 2016 erano scaduti gli accordi di prestito bilaterali già stipulati.

Al fine di contribuire alla risposta internazionale alla pandemia del Covid-19 ed a contenere i suoi riflessi sull’economia, con particolare attenzione agli Stati più poveri, il comma 3 autorizza la Banca d’Italia alla concessione di un nuovo prestito per un tetto massimo di un miliardo di DSP, da erogare nell’ambito del Fondo per la riduzione della povertà e la crescita - Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) -, con modalità concordate tra il FMI, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia. L’autorizzazione alla Banca d’Italia avviene fermo restando l’accordo di prestito di cui all’articolo 13, comma 6-sexies, del citato decreto-legge 244 del 2016.

Il citato comma 6-sexies proroga l’autorizzazione alla Banca d’Italia a concedere prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui all’articolo 2, comma 14, secondo periodo del già menzionato decreto-legge n. 225 del 2010[2]. La Banca d’Italia è stata conseguentemente autorizzata a concedere un prestito - nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) - da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT).

Si ricorda altresì che il secondo periodo dell’art. 2, comma 14 del decreto-legge n. 225/2010 aveva autorizzato la Banca d’Italia a concedere un prestito pari a 800 milioni di DSP da erogare a tassi di mercato tramite l’Extended Credit Facility del PRGT.

Per quanto concerne il PRGT la relazione illustrativa evidenzia come le risorse siano offerte a condizioni migliori degli strumenti di prestito ordinari, e peraltro come al PRGT afferiscano tanto risorse a carattere di prestiti quanto doni.

Sulla base del sopra richiamato comma 6-sexies dell’articolo 13 del decreto-legge 244 del 2016, l’Italia ha sottoscritto nel 2017 l’accordo di prestito a favore del PRGT per un ammontare pari a 400 milioni di DSP, con scadenza al 31 dicembre 2024 - peraltro il FMI, conformemente alle condizioni contrattuali del prestito, ha richiesto di poter attingere a tali risorse fino al 31 dicembre 2029. Inoltre il FMI, in considerazione dell’impatto della pandemia e delle difficoltà economiche internazionali sui paesi a più basso reddito, nel quadro di un urgente rifinanziamento del PRGT, invitava l’Italia ad accrescere anche il proprio contributo.

Il comma 4 stabilisce una convenzione tra il Ministero dell’economia delle finanze e la Banca d’Italia quale strumento per regolare i rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 1 e 2: al proposito la relazione tecnica nota come la necessità di tale convenzione risulta dal fatto che i prestiti siano erogati al FMI a valere sulle risorse della Banca d’Italia, senza gravare direttamente sul bilancio dello Stato.

In base al comma 5 i prestiti autorizzati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 godono della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati nonché, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 1 e 2, per gli eventuali rischi di cambio. La relazione tecnica precisa come la garanzia dello Stato in favore della Banca d’Italia, per quanto concerne i prestiti collegati al PRGT, non prevede la copertura dei rischi di cambio, che sono inesistenti in ragione del fatto che in tale ambito tutte le operazioni finanziarie si svolgono in Diritti Speciali di Prelievo.

Il comma 6 è dedicato a rinvenire le coperture per eventuali oneri derivanti dalle garanzie statali a fronte degli accordi di prestito contratti dalla Banca d’Italia: tali coperture sono a valere sulle risorse previste ai sensi dell’articolo 13, comma 6-ter, del già citato decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e sulle risorse di cui all’articolo 25, comma 6, del sopra richiamato decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Le risorse citate dovranno eventualmente essere versate per l’importo necessario all’entrata del bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per quanto riguarda tali coperture, la relazione tecnica nota come esse, nel caso del decreto-legge 244 del 2016, si avvalgano delle risorse stanziate già dal citato decreto-legge 225 del 2010 - per la concessione della garanzia dello Stato sull’accordo di prestito NAB -, successivamente modificato dal decreto legge 244 del 2016. I relativi importi sono pari a 25 milioni di euro annui dal 2018 al 2022. Per quanto invece riguarda le coperture rinvenute a carico del decreto-legge 216 del 2011, queste sono a valere sulle risorse (100 milioni di euro) inizialmente destinate al finanziamento del prestito bilaterale BBA del 2011, poi confermate con il rinnovo del prestito nel 2016, e peraltro tuttora disponibili.

 

Articolo 115
(Fondi partecipazione a organismi internazionali)

 

 

L’articolo 115, al fine di assicurare l’adempimento di una serie di impegni assunti dall’Italia in ambito multilaterale, ridetermina i seguenti contributi versati ad organizzazioni internazionali:

a) il contributo all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’Emisfero australe (ESO) (di cui alla legge 127/82) è rideterminato in euro 25,5 milioni annui, abrogando contestualmente l’articolo 1, comma 983 della legge 208/2015;

b) il contributo al Consiglio d’Europa (CdE) (di cui alla legge 433/49) è incrementato di euro 2,2 milioni annui, a decorrere dal 2021;

c) il contributo al Fondo europeo per la gioventù (di cui alla legge 140/80) è incrementato di 182.00 euro annui, a decorrere dall’anno prossimo;

d) il contributo alla European Peace Facility, è determinato in euro 55.561.000 nel 2021, in euro 68.561.000 nel 2022, in euro 80.561.000 nel 2023 e in euro 92.000.000 a decorrere dall’anno 2024.

La disposizione di cui alla lettera a) ridetermina  in 25,5 milioni di euro  contributo annuale all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO), abrogando contestualmente l’articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: ciò determina conseguentemente, come riportato nella relazione tecnica, una minore spesa per il bilancio dello Stato pari a 17, 44 milioni di euro a decorrere dall’anno prossimo.

L’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (European Southern Observatory - ESO) è l’Organizzazione Europea per le Ricerche Astronomiche nell’Emisfero Australe, organizzazione intergovernativa con sede a Garching (nei pressi di Monaco di Baviera) che rappresenta la componente europea della scienza astrofisica mondiale, rivolta allo sviluppo delle ricerche astronomiche con grandi telescopi. Vi partecipano anche Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Svizzera.

Il principale mandato dell’ESO è la ricerca fondamentale in astrofisica, con attenzione particolare ai risvolti legati allo sviluppo delle tecnologie. Tra i centri di ricerca italiani, l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è il principale partner di ESO nei vari progetti.

Il nostro Paese si è aggiudicato il principale contratto nell’ambito della costruzione del più grande telescopio ottico al mondo (2017-2024), denominato European Extremely Large Telescope (E-ELT), finalizzato alla costruzione della cupola e della struttura metallica del telescopio (Dome and Main Structure - DMS), per un importo di circa 393 milioni di euro.

Secondo quanto disposto dalla lettera b), la somma versata dall’Italia al Consiglio d’Europa (CdE) è incrementata di 2,2 milioni di euro a decorrere dal 2021, al fine di adempiere – come riportato nella relazione illustrativa – alla maggiorazione del contributo di partecipazione del nostro Paese per il biennio 2021-2022 derivante da un cambiamento del criterio di definizione del bilancio dell’Organizzazione. Si ricorda che il contributo italiano al bilancio del Consiglio d’Europa per l’anno 2020 è stato di 36.610.055 euro.

La disposizione di cui alla lettera c) incrementa di 182.000 euro, a decorrere dall’anno prossimo il contributo al Fondo europeo per la gioventù del Consiglio d’Europa. Tale misura è resa necessaria - come nel caso precedente – a sovvenire alla maggiorazione del contributo di partecipazione dell’Italia al bilancio dell’Organizzazione, conseguente ad una ridefinizione del suo assetto finanziario interno.

Il Fondo europeo per la gioventù del Consiglio d’Europa, cui l’Italia ha aderito ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 140, costituisce lo strumento finanziario della Fondazione europea per la Gioventù, istituita dal Consiglio d’ Europa nel 1972 per fornire sostegno economico e formativo alle organizzazioni europee attive nell’ambito giovanile. La Fondazione offre supporto alle organizzazioni giovanili attraverso differenti tipologie di bandi che finanziano iniziative, progetti pilota o le attività ordinarie delle organizzazioni.

La disposizione introdotta dalla lettera d) autorizza il versamento di un contributo da parte dell’Italia di 55.561.000 euro nel 2021, 68.561.000 euro nel 2022, di 80.561.000 euro nel 2023 e euro 92.000.000 euro a decorrere dall’anno 2024, per la partecipazione, definita in seno al Consiglio europeo, ad un nuovo strumento finanziario europeo, denominato Fondo europeo per la pace (European Peace Facility - EPF).

Nella relazione illustrativa si segnala che la quota di contribuzione italiana al Fondo è frutto di una stima prudenziale, dal momento non è ancora noto il criterio di ripartizione annuale di tale cifra né è prevedibile la quota a carico del nostro Paese.

Il Fondo europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) -è un fondo fuori bilancio dell’Unione europea che ha l’obiettivo di contribuire a costruire la pace e rafforzare la sicurezza internazionale, aumentando la capacità dell’Unione europea di agire come attore unico nelle aree di crisi.

L’EPF dovrebbe semplificare e razionalizzare le modalità di finanziamento attualmente previste, in particolare il meccanismo Athena ed il Fondo per la pace in Africa, consentendo una maggiore flessibilità e un più ampio raggio d’azione.

Il Consiglio europeo di luglio ha assegnato al Fondo una dotazione finanziaria fuori bilancio, per il periodo 2021-2027, pari a 5 miliardi di euro. Il Fondo è attualmente in fase avanzata di definizione a Bruxelles, presso i competenti gruppi di lavoro.


 

 

Articolo 161, comma 1
 
(Personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

L’articolo 161, al comma 1, reca interventi di razionalizzazione dell’impiego di personale estraneo al MAECI e di potenziamento dell’apporto di competenze specialistiche all’attività della rete diplomatico-consolare, tra cui: la modifica del limite di esperti tratti dal personale statale non diplomatico e di quelli tratti dal Corpo della Guardia di Finanza; l’incremento della dotazione per l’indennità di missione all’estero per il 2021 e a decorrere dal 2022.

La lettera a) del comma 1 novella l’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, operando l’abrogazione del settimo comma e la sostituzione dell’ottavo comma con una nuova disciplina che stabilisce in 172 il numero massimo degli esperti che il MAECI può complessivamente utilizzare, escluse le unità del Ministero dell’Interno riservate all’espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili (ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dell’articolo 2, comma 6-duodecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) e delle unità destinate alla prevenzione dell’immigrazione clandestina (ex art. 36 della legge 30 luglio 2002, n. 189) e delle unità del Corpo della Guardia di Finanza destinate all’accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, anch’esso oggetto di novella recata dalla lettera d) del presente comma 1.

L’articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 prevede che il Dipartimento della pubblica sicurezza possa destinare, fuori del territorio nazionale, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, del Ministero dell’Interno, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

L’articolo 2, comma 6-duodecies del menzionato decreto-legge n,.225/2010 disciplina la procedura con cui viene definito il numero di tali esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari (con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica).

L’articolo 36 della legge n. 189/2002 prevede che il Ministero dell’Interno, d’intesa con il MAECI, possa inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti.

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 68/2001, nell’ambito della cooperazione internazionale per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea, stabilisce che il Corpo della Guardia di finanza possa destinare proprio personale presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Nella qualità di esperti, esso svolge attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria.

 

La lettera b) del comma 1 incrementa le dotazioni destinate all’erogazione delle indennità di servizio all’estero, di cui all’articolo 170 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 nella misura di euro 5.257.345 per l’anno 2021 ed euro 10.514.690 a decorrere dall’anno 2022.

 

La lettera c) del comma 1 abroga l’articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56 in materia di costituzione di sportelli unici all’estero, non più attuali – secondo quanto riportato nella relazione tecnica - a seguito dei successivi definanziamenti della predetta norma e dell’attribuzione al MAECI delle competenze in materia di commercio estero.

L’articolo 1 della legge n. 56 del 2005, recante misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore detta disposizioni circa la costituzione degli sportelli unici all’estero. Essi sono promossi dal Ministro delle attività produttive e dal MAECI (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie), al fine di rendere più efficace e sinergica l’azione svolta dai soggetti operanti all’estero, per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all’estero.

 

La lettera d) del comma 1 novella il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, innalzando da 12 a 25 il numero degli esperti del Corpo della Guardia di Finanza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e recando la relativa autorizzazione di spesa, pari a euro 1.366.910 per l’anno 2021 e di euro 2.733.819 a decorrere dall’anno 2022.

L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2001 dispone sul numero degli esperti provenienti dal Corpo della Guardia di finanza, di cui si è detto sopra, trasferiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l’attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea.

 

 


La Sezione II

La disciplina contabile della Sezione II

Il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 è presentato nei prospetti deliberativi per unità di voto - in coerenza con le disposizioni della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità)  - integrando le risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte dal medesimo disegno di legge di bilancio, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la Sezione II.

In particolare, i prospetti deliberativi della Sezione II riportano:

§  le previsioni a legislazione vigente, che includono l’aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno nonché le rimodulazioni compensative di spese relative a fattori legislativi e per l’adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa;

§  le proposte di modifica della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa, effettuate con la Sezione II;

§  gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il c.d. bilancio integrato – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I.

 

 Le unità di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile (art. 21, co. 7, L. 196), le unità di voto sono individuate:

a)  per le entrate, con riferimento alla tipologia;

b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Nel complesso, il bilancio per il 2019 conferma la struttura dello scorso esercizio, con 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e 176 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare, con l’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti dell’unità di voto, essa deve indicare:

§  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

§  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;

§  le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Le spese del bilancio dello Stato rientranti in ciascuna unità di voto sono inoltre classificate – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

§  oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);

§  fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§  spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.

 

2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

Con la c.d. flessibilità di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi - anche in via non compensativa, purché all’interno di ciascuno stato di previsione - per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

In particolare, l’articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a)     la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).

Rientrano nelle rimodulazioni compensative quelle effettuate sulle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 196 (rimodulazione delle quote annuali nel rispetto del vincolo finanziario complessivo ovvero reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio), nonché per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa al Cronoprogramma dei pagamenti (c.d. rimodulazione orizzontale): si tratta delle rimodulazioni che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento;

b)     il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale[3]. Queste variazioni costituiscono quella parte della manovra operata dal Governo direttamente sugli stanziamenti di bilancio contenuti nella seconda Sezione.

È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

 

3. La programmazione della spesa

Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dall’integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio.

In base alla nuova procedura (art. 22-bis, legge n. 196/2009), il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica è ancorato a un obiettivo di spesa, definito con il Documento di economia e finanza, e ripartito tra le singole amministrazioni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Nel D.P.C.M. sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - in termini di risparmi da conseguire. Gli interventi per il conseguimento di tali obiettivi sono proposti dai Ministeri in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio e vengono successivamente monitorati nell’ambito di accordi tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa, da definire entro inizio marzo.

Entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello di applicazione degli interventi, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

 

4. La classificazione delle spese

Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a)    missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)    programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.

c)    unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.

5. La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:

§  lo stato di previsione dell’entrata;

§  gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;

§  il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

 

Ciascuno stato di previsione della spesa, riporta i seguenti allegati:

§  Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a, della legge di contabilità);

§  Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);

§  Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);

§  Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

 

L’articolo 21 della legge di contabilità, infine, dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.


 

Le previsioni di spesa di competenza della III Commissione nel disegno di legge di bilancio 2021

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari esteri si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del MAECI (Tabella 6). Nell’analisi per missioni e programmi, peraltro, occorre considerare, anche il Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2) nel cui stato di previsione compaiono poste di bilancio di rilevanza per la materia internazionale.  

Lo stato di previsione del MAECI (Tabella 6)

Lo stato di previsione del MAECI per il 2021 (A.C. 2790-bis - Tab. 6) si articola in 3 missioni e 15 programmi – come nell’elenco che segue -, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

L’Italia in Europa e nel mondo (Missione n. 4)

-     Protocollo internazionale (4.1)

-     Cooperazione allo sviluppo (4.2)

-     Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)

-     Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)

-     Integrazione europea (4.7)

-     Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)

-     Promozione della cultura e della lingua italiana all’estero (4.9)

-     Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)

-     Rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)

-     Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale (4.14)

-     Comunicazione in ambito internazionale (4.15)

-     Sicurezza delle strutture in Italia e all’estero e controlli ispettivi (4.17)

 

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

(Missione n. 32)

-     Indirizzo politico (32.2)

-     Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

 

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (Missione n. 16)

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

Si ricorda che a seguito dell’attribuzione al MAECI d’importanti competenze in materia di commercio estero e internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, lo stato di previsione relativo include dall’esercizio finanziario 2020 la Missione n. 16, “Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo”, con il Programma n. 16.5, “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy”.

In proposito si segnala che l’art. 2 del  D.L. n. 104/2019  ha disposto il passaggio  al MAECI a decorrere dal 1° gennaio 2020 delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle strategie della  politica commerciale e promozionale  con l'estero e di sviluppo dell' internazionalizzazione del sistema Paese, con il conseguente  trasferimento delle risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, della Direzione generale per il commercio internazionale del MISE. Il trasferimento riguarda anche le competenze gestionali sul cd. Piano  “Made in Italy” e la titolarità delle gestioni fuori bilancio del MISE, relative al Fondo rotativo per operazioni di  venture capital.

Rispetto alle previsioni assestate 2020, dunque, l’andamento delle spese finali di competenza nel bilancio integrato presenta per il 2021 un decremento di circa 91,21 milioni di euro, assai più marcato peraltro con nelle proiezioni di bilancio integrato per il 2022 e il 2023.

Questo risultato deriva dalla diminuzione tanto delle poste di spesa corrente quanto delle spese in conto capitale, come illustrato nella tabella che segue:

 

 

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Legge di bil.  2020

assestamento

2020

ddl bilancio integrato 2021

diff.
bil 2021/
ass 2020

ddl bilancio integrato 2022

ddl bilancio integrato 2023

Spese correnti

2.783

3.285,66

3.222,14

-63,52

2.728,34

2.576,28

Spese in c/capitale

195,03

216,26

188,57

-27,69

183,51

140,71

SPESE TOTALI

2.978,03

3.501,93

3.410,72

-91,21

2.911,86

2.717

 

Complessivamente l’incidenza dello stato di previsione del MAECI per il 2021 sul bilancio dello Stato si mantiene allo 0,4%.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2021, si rileva che la riduzione rispetto all’assestamento 2020 - ma anche, seppure in misura minore, rispetto alla legge di bilancio 2020 - deriva interamente dal progetto di bilancio a legislazione vigente per il 2021, ove si rinvengono per le spese di competenza 2.790,86 milioni di euro.

Rispetto a questo ammontare, i rifinanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente della Sezione II del disegno di legge di bilancio hanno fatto registrare complessivamente un incremento di 82,23 milioni – dei quali 50 milioni nel conto capitale -, mentre gli effetti finanziari della Sezione I hanno apportato ulteriori 537,62 milioni, interamente di parte corrente.

Tutto ciò ha prodotto l’ammontare sopra richiamato di 3.410,72 milioni nel disegno di legge di bilancio integrato.


 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

2020

2021

 

AssestaTO

 

DLB  A        L. VIGENTE

Modif. sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti

Sez. I

Dlb integrato

sez. I + SEZ. II

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Spese correnti

3.285,66

2.652,28

32,23

     2.684,51

537,62

3.222,14

Spese in c/capitale

216,26

138,57

50

188,57

-

188,57

SPESE TOTALI

3.501,93

2.790,86

82,23

     2.873,09

537,62

3.410,72

N.B.: La colonna (B) sulle modifiche derivanti dalla Sezione II contiene sia le rimodulazioni che i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni ai sensi dell’art 23, comma 3 della legge di contabilità;La colonna (E) corrisponde alla somma delle colonne (C) e (D).

 

Come espone la struttura della tabella, questa evidenzia le modifiche che il disegno di legge di bilancio integrato ha apportato alla legislazione vigente 2021, con interventi sia alla Sezione prima che alla seconda, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate.

Sulla base delle norme di contabilità, infatti, le previsioni di spesa della Sezione II, formulate sulla base della legislazione vigente, possono essere modificate attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte dalla Sezione II; a questo dato si aggiungono poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I, pervenendosi, in tal modo, per ciascuna unità di voto ad un dato di bilancio integrato.

Vale la pena di segnalare che le previsioni di bilancio integrate recano inoltre, per il 2021, residui presunti pari a 57,8 milioni. Le autorizzazioni di cassa coincidono con la competenza, attestandosi a 3.410,72 milioni.

La massa spendibile (residui più competenza) ammonta pertanto a 3.468,52 milioni; pertanto il coefficiente di realizzazione – che dà conto della capacità di spesa - si attesta sul valore di 98,33% - risultando dal rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile. Si ricorda che le autorizzazioni di cassa condizionano la possibilità di effettiva erogazione di quanto impegnato in sede di competenza, con rilevanti conseguenze sull’andamento dell’esercizio finanziario.

 

Analisi della spesa per missioni e programmi del MAECI

  (dati di competenza, valori in milioni di euro)

Missione/Programma

2020

2021

Assest.

DLBA L.V.

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3  a)

Variazioni
a.23 c. 3  b)

L’Italia in Europa e nel mondo (4)

2.709,27

2.490,3

0,03

32,2

2.522,58

64,56

2.587,15

Protocollo internazionale (4.1)

7,94

6,62

-

-

6,62

-

6,62

Cooperazione allo sviluppo (4.2)

1.254,02

1.089,0

-

-

1.089,06

-

1.089,06

Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)

38,11

35,2

0,03

-

35,23

-

35,23

Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)

396,12

390,15

-

-

390,15

57,94

448,09

Integrazione europea (4.7)

23,27

24,28

-

-

24,28

-

24,28

Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)

65,6

66,35

-

-

66,35

-

66,35

Promozione della cultura e della lingua italiana all’estero (4.9)

168,12

141,09

-

32,2

173,29

-

173,29

Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)

120, 81

95,26

-

-

95,26

-

95,26

Rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)

607,02

619,03

-

-

619,03

6,62

625,66

Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale (4.14)

19,82

16,09

-

-

16,09

-

16,09

Comunicazione in ambito internazionale (4.15)

4,44

3,95

-

-

3,95

-

3,95

Sicurezza delle strutture in Italia e all’estero e controlli ispettivi (4.17)

3,94

3,22

-

-

3,22

-

3,22

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

(32)

99,88

103,01

-

-

103,01

-

103,01

Indirizzo politico (32.2)

13,7

18,84

-

-

18,84

-

18,84

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

86,18

84,17

-

-

84,17

-

84,17

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

(16)

692,77

197,49

-

 

50

 

247,49

 

473,05

 

720,55

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

692,77

197,49

 

-

 

50

 

247,49

 

473,05

 

720,55

 

SPESE FINALI MINISTERO AFFARI ESTERI

3.501,93

2.790,8

 

0,03

 

82,2

 

2.873,09

 

537,62

 

3.410,72

 

Nella tabella seguente s’illustra l’incidenza percentuale di ciascuna Missione e di ciascun Programma sullo stanziamento complessivo di competenza del MAECI per il 2021, nonché le variazioni percentuali rispetto alle previsioni assestate 2020.

 

 

 

 

Missione/Programma

Stanziamento per il 2021 (Bilancio integrato)

Incidenza % sulle spese finali del MAECI

Variazione % rispetto all’assest. 2020

L’Italia in Europa e nel mondo (4)

2.587,15

75,85

- 4,5

Protocollo internazionale (4.1)

6,62

0,19

-16,62

Cooperazione allo sviluppo (4.2)

1.089,06

31,93

-13,15

Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)

35,23

1,03

-7,55

Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)

448,09

13,13

+13,11

Integrazione europea (4.7)

24,28

0,71

+4,34

Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)

66,35

1,94

+1,14

Promozione della cultura e della lingua italiana all’estero (4.9)

173,29

5,08

+3,07

Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)

95,26

2,79

-21,14

Rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)

625,66

18,34

+3,07

Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale (4.14)

16,09

0,47

-18,81

Comunicazione in ambito internazionale (4.15)

3,95

0,11

-11,03

Sicurezza delle strutture in Italia e all’estero e controlli ispettivi (4.17)

3,22

0,09

-18,27

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

(32)

103,01

3,02

+4

Indirizzo politico (32.2)

18,84

0,55

+27,28

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

84,17

2,46

-2,33

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo  (16)

720,55

21,12

+4

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

720,55

21,12

+4

 

SPESE FINALI MAECI

3.410,72

100

- 2,6

 

Dal punto di vista funzionale, lo stanziamento di competenza del MAECI per il 2021, pari a 3.410,72 milioni di euro, si riparte in due sole divisioni COFOG:

§  Servizi generali delle Pubbliche Amministrazioni: 2.844,32 milioni

§  Affari economici: 566,39 milioni

Nella prospettiva della classificazione economica, invece, lo stanziamento si suddivide nelle seguenti principali categorie:

-      Trasferimenti correnti a estero: 1.151,91 milioni

-      Redditi da lavoro dipendente: 770,56 milioni

-      Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche: 637,65 milioni

-      Consumi intermedi:117,8 milioni.

 

Gli effetti della Sezione I

Come in precedenza esposto, gli effetti finanziari della Sezione I del disegno di legge di bilancio nei confronti dello stato di previsione degli affari esteri sono pari nel complesso a 537,62 milioni di euro.

Di tale ammontare, 57,94 milioni riguardano il Programma promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6), e più specificamente:

§  il capitolo 3393, contributi ad organismi internazionali, incrementato di 2,2 milioni di euro in relazione all’articolo 115, comma 1, lett. b), ove si prevede a decorrere dal 2021 un aumento di pari importo del contributo italiano al Consiglio d’Europa di cui alla legge 433 del 1949;

§  il capitolo 3429 - di nuova istituzione -, contributo per la partecipazione alla European Peace Facility, partecipazione prevista dall’articolo 115, comma 1, lett. d), ove si quantifica una spesa di 55.561.000 euro per l’anno 2021, di 68.561.000 euro per l’anno 2022, di 80.561.000 euro per l’anno 2023 e di 92.000.000 di euro annui a decorrere dal 2024.

Meno rilevante l’impatto della Sezione I sul Programma - Rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13): l’incremento di 6,62 milioni riguarda in gran parte il capitolo 1276/1 (componente netta dell’indennità di servizio all’estero), al quale afferiscono 5,14 milioni in applicazione dell’art. 161, comma 1, lett. b) del disegno di legge di bilancio, ove, allo scopo di razionalizzare l’impiego di personale estraneo al Ministero degli affari esteri, nonché di potenziare l’apporto di competenze specialistiche all’attività della rete diplomatico-consolare, si prevede tra l’altro un aumento delle indennità di servizio all’estero pari a 5.257.345 euro per l’anno 2021 ed a 10.514.690 euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Infine, l’effetto più rilevante della Sezione I riguarda il Programma Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy (16.5), che vede accrescere le proprie dotazioni finanziarie di 473,05 milioni.

Tale incremento confluisce in massima parte (465 milioni) nel capitolo 2320 - di nuova istituzione -, cofinanziamenti a fondo perduto per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, in attuazione dell’art. 210, comma 1, lett. b) del disegno di legge di bilancio, che recita: : “la dotazione del fondo di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1 è incrementata di 465 milioni di euro per l’anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023”.

Gli effetti della Sezione II

Si ritiene anzitutto opportuno rammentare che la Sezione II del disegno di legge di bilancio integrato può incidere - attraverso rimodulazioni, come anche rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente. In tal modo la riforma del bilancio del 2016 ha in sostanza spostato nell’ambito della Sezione II del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità[4].

Come si evince dalle tabelle precedenti, la Sezione II del disegno di legge di bilancio comporta rimodulazioni in misura trascurabile (30.000 euro a carico del Programma 4.4 - Cooperazione economica e relazioni internazionali.

Degni di nota sono invece i rifinanziamenti, a partire dal Programma 4.9 - Promozione della cultura e della lingua italiana all’estero, che riceve 32,2 milioni: in particolare, 32 milioni afferiscono al capitolo 2765 - fondo da ripartire per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Da ricordare anche il rifinanziamento di 200.000 euro del capitolo 2742 – contributo alla Società Dante Alighieri.

La parte maggioritaria dei rifinanziamenti, 50 milioni, è tuttavia appannaggio del Programma 16.5 - Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, e più esattamente del capitolo 7959 – fondo per la promozione del made in Italy.

 

Stanziamenti d’interesse negli altri stati di previsione

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2) sono collocati alcuni stanziamenti per il 2021 relativi a materie di interesse della III Commissione: si tratta soprattutto dei fondi allocati sui capitoli del Programma 4.11, Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, ricompreso nell’ambito della Missione 4 – L’Italia in Europa e nel mondo, al quale afferiscono 567,12 milioni di euro.

·        cap. 1646 - Somme da corrispondere alla Repubblica di San Marino: 4,64 milioni di euro

·        cap.1649 - Oneri per la partecipazione all’IFFM (campagne vaccinali di massa): 27,5 milioni di euro

·        cap.7175 - Oneri per la partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali:343 milioni di euro.

Alcuni capitoli afferiscono invece al Programma 4.10, Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (62,6 miliardi per il 2021):

·        cap. 2751 - Risorse complementari basate sul PIL o provenienti dall’IVA: 18,32 miliardi di euro;

·        cap.2752 - Regime "risorse proprie" - Dazi doganali, prelievi agricoli, contributi zucchero: 2,3 miliardi di euro;

·        cap. 7493 – Somme da versare per l’adeguamento dell’ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario: 6,12 miliardi di euro.

Con riferimento alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace si segnala poi il cap. 3006 - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace, sul quale sono appostati per il 2021 fondi pari a 1,48 miliardi di euro.

Sempre nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze rileva per la Commissione Affari esteri il cap. 7256, una parte dei fondi del quale riguardano, in base alle leggi 16/1980 e 137/2001, indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti all’estero, in territori – tra i quali aree della ex Jugoslavia - prima soggetti alla sovranità italiana. Il capitolo, nel disegno di legge di bilancio, è dotato per il 2021 di 7,84 milioni di euro.


 

L’Aiuto pubblico allo Sviluppo

Gli stanziamenti destinati all’Aiuto pubblico allo sviluppo sono essenzialmente suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del MAECI.

Si segnalano in particolare:

a) la cooperazione a dono. Fino a tutto il 1994 i relativi stanziamenti erano assegnati al cap. 4620/esteri "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", che aveva carattere di gestione fuori bilancio; a partire dal bilancio 1995 il fondo venne riportato a regime ordinario. Gli stanziamenti del Fondo furono ripartiti tra diversi capitoli – esposti nella tabella C della legge finanziaria (quindi legge di stabilità), tutti afferenti al Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, nel quale tuttavia erano frammisti a numerosi altri capitoli.

Con la piena entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della nuova normativa (legge 125 del 2014) nel settore della cooperazione sviluppo, anche il sistema di finanziamento ha subito una profonda ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento della nuova Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

I soli capitoli 2150 e 2153 restano operanti nello stato di previsione del MAECI – si tratta rispettivamente delle retribuzioni ed altri assegni fissi del personale assunto a contratto e/o in posizione di comando o di fuori ruolo (cap. 2150 – 0,61 milioni per il 2021), e delle spese per acquisti di beni e servizi (cap. 2153 – 0,93 milioni per il 2021).

Per quanto concerne l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per il 2021 i relativi stanziamenti sono raggruppati in tre nuovi capitoli dello stato di previsione del MAECI:

§  cap. 2021, spese per il personale: 33,15 milioni

§  cap. 2171, spese di funzionamento: 7,58 milioni

§  cap. 2185, interventi di cooperazione int.le: 472,9 milioni

Per un totale di 513,63 milioni di euro.

Si ricorda altresì che, in applicazione del comma 1 dell’art. 14 della già richiamata legge 125/2014, allo stato di previsione del MAECI, in apposito allegato (v. infra), sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.”

b) le attività di cooperazione multilaterale, per le quali sono previsti appositi stanziamenti, si sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e nei contributi obbligatori e nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo. I relativi stanziamenti sono attribuiti a vari capitoli in diversi stati di previsione.

Lo stanziamento di competenza previsto dal bilancio integrato (Esteri) registra, a carico dell’intero Programma 4.2, 1.089,06 milioni di euro per il 2021, 957,48 milioni per il 2022 e 844,68 milioni per il 2023.

Un esame analitico dell’allegato sui finanziamenti alle politiche di cooperazione allo sviluppo consente una valutazione più precisa di questa tipologia di spese, in quanto nell’allegato sono riportati anche numerosi capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione del MAECI, nonché capitoli riconducibili a stati di previsione di altri Dicasteri.

Per quanto comunque concerne lo stato di previsione del MAECI, e in particolare proprio il Programma 4.2, dall’esame dell’allegato si rileva che gli stanziamenti complessivi per l’aiuto allo sviluppo ammontano per il 2021 a 1.232,31 milioni.

Va segnalata anzitutto la presenza dei nuovi capitoli, in precedenza richiamati, relativi alle attività ed agli interventi dell’Agenzia italiana per la cooperazione sviluppo.

Tra i finanziamenti 2021 per gli interventi di cooperazione allo sviluppo che l’allegato attribuisce al Programma 4.2. si segnalano inoltre:

§  capitolo 2306 che espone la somma di 504,96 milioni per l’esecuzione degli accordi di cooperazione tra l’Unione Europea da un lato e gli Stati dell’Africa, Caraibi e Pacifico dall’altro, oltre alla partecipazione italiana alle iniziative della UE nei confronti dei paesi inclusi nella Politica di Vicinato;

§  capitolo 3393 che reca contributi alle spese della Nazioni Unite, dell’OSCE e del Consiglio d’Europa pari a 81,5 milioni;

§  capitolo 3109 recante fondo da ripartire per i Paesi africani coinvolti dalle rotte migratorie verso l’Europa, con l’importo di 31,5 milioni.

Nello stato di previsione del Ministero dell’interno, che espone un totale riferito alla cooperazione allo sviluppo pari a 1.563,31 milioni, si segnalano in particolare, nell’Allegato, sempre con riferimento al 2021, i seguenti capitoli:

§  capitolo 2351 recante spese per servizi di accoglienza in favore di stranieri, con un importo 1.050,31 milioni;

§  capitolo 2352, fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, 313,76 milioni;

§  capitolo 2353, fondo per l’accoglienza minori stranieri non accompagnati, 165,99 milioni.

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il cui totale nell’Allegato ammonta a 2.397,01 milioni, si segnalano i seguenti capitoli:

§  capitoli 2751-2752, contributo alla quota del bilancio UE destinata all’aiuto pubblico allo sviluppo indicata dall’Italia (unitamente alla Commissione Ue), 1.848,12 milioni;

§  capitolo 7175 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali: 343 milioni;

§  capitolo 7179 - Partecipazione agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo: 91,52 milioni;

§  capitolo 7182 - Iniziative per la cancellazione del debito dei Paesi poveri: 86,39 milioni.

Si rammenta che concorrono al complesso degli interventi per la cooperazione allo sviluppo, con importi di minore entità, capitoli afferenti agli stati di previsione dei seguenti Ministeri: Sviluppo economico (0,96 milioni), Ambiente (50,2 milioni), Infrastrutture e trasporti (68,11 milioni), Salute (14,73 milioni), Università e ricerca (19,35 milioni).

Il totale degli interventi esposti dall’Allegato sulla cooperazione allo sviluppo – stanziamenti di competenza 2021 - raggiunge la somma di 5.346,03 milioni.

 


 

Gli interventi per gli italiani all’estero e le politiche migratorie

Come sopra ricordato, il Programma 4.8 dello stato di previsione del MAECI è dedicato agli italiani nel mondo e alle politiche migratorie: lo stanziamento per il 2021 ammonta a 66,35 milioni di euro - pari all’1,94% delle spese totali del Ministero.

Detto importo si suddivide in 16 capitoli, nessuno dei quali interessato da interventi della Sezione I o della Sezione del disegno di legge di bilancio 2021:

§  capitolo 3001[5], competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’IRAP - 2,53 milioni;

§  capitolo 3002[6], competenze fisse e accessorie al personale della carriera diplomatica al netto dell’IRAP - 3,79 milioni;

§  capitolo 3003, somma dovuta per l’IRAP sulle retribuzioni del personale della carriera diplomatica - 0,24 milioni;

§  capitolo 3018[7], somme dovute per l’IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti - 0,16 milioni;

§  capitolo 3033[8], spese per acquisto di beni e servizi - 0,12 milioni;

§  capitolo 3103, contributi in denaro ai COMITES, - 2,24 milioni;

§  capitolo 3105, contributi ad associazioni ed enti per l’assistenza delle collettività italiane all’estero - 0,44 milioni;

§  capitolo 3106, contributo per le riunioni annuali dei comitati dei presidenti dei COMITES – 69.680 euro;

§  capitolo 3122, spese per attività culturali, educative, ricreative e informative in favore dei connazionali e delle collettività italiane all’estero - 0,67 milioni;

§  capitolo 3131, contributo al CGIE per le spese di funzionamento – 1,1 milioni;

§  capitolo 3031[9], spese per acquisto di beni e servizi - 0,48 milioni;

§  capitolo 3104, contributo al centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino - 7,85 milioni;

§  capitolo 3108, contributi obbligatori ad organismi internazionali - 15,1 milioni;

§  capitolo 3109, fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i paesi africani e con altri paesi di importanza prioritaria per i movimenti migratori - 31,5 milioni;

§  capitolo 8050, spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie – 8425 euro.

 

 



[1]     Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

[2]     Il comma 14 dell’art. 2 del decreto-legge n. 225/2010 aveva prorogato l’autorizzazione alla Banca d’Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge n. 146 del 2003, recante concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale.

[3]     Tali variazioni erano fino alla riforma operate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e poi recepite nella legge di bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano, in quanto tali, preclusi alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale, mantenuta fino all'entrata in vigore della legge n. 163/2016. Tali variazioni, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

[4]     Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

[5] nei capitoli suddivisi in quattro diversi piani di gestione.

[6] capitolo comprende due diversi piani di gestione.

[7] capitolo comprende due diversi piani di gestione.

[8] capitolo comprende due diversi piani di gestione.

[9] capitolo comprende quattro diversi piani di gestione.