Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: LEGGE DI STABILITÀ E LEGGE DI BILANCIO 2016 - Profili di competenza della III Commissione Affari esteri - A.C. 3444 e A.C. 3445
Riferimenti:
AC N. 3445/XVII   AC N. 3444/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 360    Progressivo: 2
Data: 24/11/2015
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   POLITICA ESTERA
RELAZIONI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

Casella di testo: LEGGE DI STABILITÀ E
LEGGE DI BILANCIO 2016
Casella di testo: Novembre 2015

 

 

 

 

Casella di testo: A.C. 3444 e A.C. 3445Casella di testo: Profili di competenza della III Commissione Affari esteri


 

Servizio Studi

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Dossier n. 240/1

 

Servizio del Bilancio

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Servizio Studi

Dipartimento Affari esteri

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Progetti di legge n. 360/2/0/3

 

 

Il presente dossier è articolato in due sezioni:

§  schede di lettura delle disposizioni del Disegno di legge di stabilità per il 2016, di competenza di ciascuna Commissione, estratto dal dossier generale, curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e dai Servizi Studi e Bilancio del Senato della Repubblica;

§  analisi delle missioni del Bilancio di previsione dello Stato per il 2016-2018 di competenza di ciascuna Commissione, redatta dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 


 

 

 

 

 

I N D I C E

 

 

Legge di stabilità 2016

Nota introduttiva. 3

§  Articolo 1, commi 80-81 (Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora) 5

§  Articolo 1, comma 131 (Concorso diplomatico) 7

§  Articolo 1, commi 184-186 (Scuola per l'Europa di Parma) 9

§  Articolo 1, comma 196 (Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia) 11

§  Articolo 1, comma 197 (Finanziamento a favore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) 13

§  Articolo 1, comma 207 (Stanziamenti a beneficio degli italiani nel mondo) 15

§  Articolo 1, commi 224-226 (Adozioni internazionali) 17

§  Articolo 1, comma 255 (Fondo per i collegi arbitrali internazionali) 19

§  Articolo 1, comma 333 (Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei ministeri) 20

§  Articolo 1, comma 353 (Riduzione dei contributi ad organismi internazionali) 22

§  Articolo 1, commi 354 e 355 (Incremento della tariffa consolare) 27

§  Articolo 1, commi 356 (Destinazione delle entrate da dismissioni mmobiliari del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale) 30

§  Articolo 1, comma 357 (Risparmi di spesa per il personale docente  delle scuole italiane all’estero) 31

§  Interventi previsti dalle tabelle allegate  al disegno di legge di stabilità. 35

Il disegno di legge di bilancio dopo le modifiche apportate dal Senato

Stanziamenti d’interesse negli altri stati di previsione. 49

L’evoluzione rispetto all’esercizio finanziario 2015. 51

L’aiuto pubblico italiano allo sviluppo. 54

Serie storica del bilancio del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (2003-2016) 60

 


Legge di stabilità 2016


Nota introduttiva

Tra gli interventi in materia di risorse e strumenti per la politica estera, si segnalano in primo luogo le norme che, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, autorizzano per il triennio 2016-2018 lo svolgimento del concorso di accesso alla carriera diplomatica e l’assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione (articolo 1, comma 131).

Per quanto attiene alle politiche a favore delle collettività italiane all’estero, a seguito di un emendamento adottato nel corso dell’esame al Senato (art. 1, comma 207), sono stati disposti per il 2016 alcuni stanziamenti aggiuntivi, finalizzati in particolare al funzionamento del Consiglio generale degli italiani all’estero e dei Comites (200.000 euro), alla promozione della lingua e della cultura italiana all’estero (3.400.000 euro, all’incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura (500.000 euro), a favore della stampa italiana all’estero e delle agenzie specializzate nel medesimo settore (600.000 euro) nonchè per promuovere la capacità attrattiva delle università italiane mediante la diffusione di corsi di lingua italiana online (150.000 euro).

Viene ridotta di 2 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 la spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle istituzioni scolastiche all’estero (articolo 1, comma 357).

Si prevede inoltre la creazione di un fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, dotato di un milione di euro a partire dal 2016, per coprire le spese per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali previsti da trattati di cui è parte il nostro Paese (articolo 1, comma 255).

Sul versante del contenimento delle spese, è da evidenziare la previsione della rinegoziazione di accordi internazionali che fissano contributi volontari o obbligatori versati dall’Italia ad alcuni organismi internazionali (articolo 1, comma 353); l’aumento della tariffa dei diritti consolari (articolo 1, commi 354-355), da acquisire all’entrata; l’acquisizione all’entrata anche dei proventi derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare del MAECI (articolo 1, comma 356).

La tabella D, allegata al disegno di legge di stabilità, opera una riduzione degli stanziamenti finalizzati alla partecipazione italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e al successivo Protocollo di Kyoto, pari a 3,2 milioni di euro per il 2016 e il 2017, e di 3,3 milioni per il 2018.

Particolare rilievo assumono infine le misure riguardanti l’attuazione della recente normativa generale sulla cooperazione allo sviluppo (legge n. 125 del 2014: in primo luogo è incrementato lo stanziamento annuale in favore della nuova Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (articolo 1, comma 197): si tratta di un incremento di 120 milioni per il 2016, di 240 milioni per il 201 e di 360 milioni a decorrere dal 2018, al fine di rafforzare l’azione dell’Italia nella cooperazione allo sviluppo.

Complessivamente, pertanto, il totale degli stanziamenti collegati ad interventi di cooperazione allo sviluppo, per quanto concerne lo stato di previsione dl MAECI, è per il 2016 pari a 1.199,58 milioni, mentre gli stanziamenti complessivi, riferiti allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a vantaggio delle attività di cooperazione allo sviluppo ammontano nel 2016 a 380,86 milioni di euro.

Le norme dell’articolato del disegno di legge di stabilità 2016 – come risultante dal c.d. maxiemendamento del Governo approvato dal Senato - di diretto interesse della Commissione Affari esteri sono illustrate di seguito.


Articolo 1, commi 80-81
(Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora)

 

 

La disposizione del comma 80 è finalizzata a realizzare le previsioni dello Scambio di note tra l’Italia e la Santa Sede in data 14 e 15 giugno 2010, riguardante l’utilizzo delle frequenze di radiodiffusione televisiva e sonora, nel quadro delle assegnazioni delle frequenze adottato dalla Conferenza regionale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni svoltasi a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006 (GE-06).

 

Lo Scambio di note, al punto D), ha previsto che, in cambio della concessione all’Italia di alcuni canali televisivi sull’area delle province di Roma e limitrofe e di risorse frequenziali di radiodioffusione sonora, assegnate dal piano di GE-06 allo Stato della Città del Vaticano, lo Stato italiano si impegni, entro la fine del 2012, a porre a disposizione del Vaticano, senza oneri per quest’ultimo, una capacità trasmissiva di almeno 4 Mbit/sec su un multiplexer con copertura a livello nazionale italiano, possibilmente isocanale.

 

A tale proposito il richiamato comma 80 prevede che il Ministero dello sviluppo economico predisponga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una procedura di gara con offerte economiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni M/bits stabilita per abitante dall’articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all’allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-zioni n. 353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore di rete già titolare di diritto d’uso che metta a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la capacità trasmissiva richiamata nell’accordo.

 

Il metodo di aggiudicazione della gara è indicato in quello delle offerte economiche al ribasso, a partire dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita, per abitante, dall’articolo 27, comma 3, della delibera  (rectius del regolamento allegato alla delibera) 353/11/Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il citato regolamento, relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, disciplina l’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi lineari ivi inclusa la diffusione di contenuti radiofonici digitali, di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato e di operatore di rete, su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale. L’articolo 27 disciplina le modalità e condizioni della cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali, a favore di soggetti legittimamente operanti in ambito locale, ma non destinatari di diritti d’uso di frequenze; il comma 3 indica i criteri per la compilazione del listino delle tariffe di uso della capacità trasmissiva, che non possono essere inferiori a euro 0,010 e superiori a 0,016 per 1 M/bits per abitante.

 

Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione sostenuti dall’operatore di rete selezionato, il medesimo comma autorizza, a partire dal 2016, una spesa di 2,724 milioni di euro annui.

La disposizione predispone quindi la provvista finanziaria per dare seguito agli impegni assunti nel richiamato Accordo.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento in ordine alla necessità di presentare al Parlamento, ai sensi dell’art. 80 Cost., uno specifico disegno di legge per la ratifica dell’Accordo stesso.

 

Il comma 81 fa salva, a seguito dell’aggiudicazione, la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 80.

 

Il comma 82 istituisce un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700 MHz, e per l’armonizzazione internazionale dell’uso dello spettro (la banda 700 Mhz è identificata per utilizzo di sistemi a larga banda, in luogo dell’attuale utilizzo, entro il 2020); la dotazione  del fondo è di Euro 276.000 euro annui a decorrere dai 2016 e, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, saranno individuate le specifiche modalità di utilizzazione e di realizzazione delle attività.

Per la copertura degli oneri recati dai commi 80-82, si provvede con riduzione della tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico: 2016: - 3.000.000; 2017: - 3.000.000; 2018: - 3.000.000.

 


 

Articolo 1, comma 131
(Concorso diplomatico)

 

 

Il comma 131 dell'articolo 1, alla lettera a) consente una nuova deroga per il triennio 2016-2018 alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per il concorso di accesso alla carriera diplomatica e l'assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova; alla lettera b) reca l'autorizzazione di spesa per il triennio in esame.

 

La norma in commento reca novella al comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 1/2010, recante proroga missioni e disposizioni urgenti per l'attivazione del SEAE, autorizzando un'ulteriore deroga per un triennio rispetto a quella inizialmente prevista per il quinquennio 2010-2014.

Il richiamato comma 3 disponeva, ai fini dell’entrata in funzione, a partire dall’aprile 2010, del nuovo Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) chiamato ad assistere l’Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’UE, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona, che il Ministero degli affari esteri fosse autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, per il quinquennio 2010-2014, ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, specificando che tale contingente era comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi di alcune disposizioni.

Tali disposizioni sono:

§  articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244;

§  articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

§  articolo 1, comma 103, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Il richiamato art. 3, co. 102, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, co. 523 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 ('Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007'), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Il richiamato art. 66, co. 9, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, dispone che per l'anno 2012, le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, co. 523, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Il richiamato art. 1, co. 103, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, e le aziende ed enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche') possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

La lettera b) del comma in commento reca l'autorizzazione di spesa, quantificata in euro 670.984 per l’anno 2016, di euro 4.638.414 per l’anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall’anno 2018.

La relazione tecnica precisa che gli importi autorizzati, per ciascun anno del triennio, corrispondono agli oneri delle assunzioni al netto del risparmio da turn over.

 


 

Articolo 1, commi 184-186
(Scuola per l'Europa di Parma)

 

 

I commi 184-186, introdotte dal Senato, prevedono che, al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al Comune di Parma la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma.

 

L'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004, è stato ratificato con la legge 10 gennaio 2006, n. 17.

La legge 3 agosto 2009, n. 115 reca le disposizioni relative al riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma. L'articolo 2, comma 1 (dedicato alle "strutture scolastiche") della legge n. 115 qui richiamata mantiene fermo il finanziamento disposto dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1342), prevedendo altresì che gli ulteriori  oneri  necessari  per  la medesima finalità, sono posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformità a quanto convenuto  con  l'Accordo  di  programma stipulato in data 9 novembre 2007.

 

Le risorse sono erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge 3 agosto 2009, n. 115. Esso prevede che sono  poste  a carico della provincia e del comune di Parma: la   manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dell'edificio destinato a sede della Scuola; le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche  e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.

All'onere derivante dalle predette disposizioni, si provvede mediante versamento alle entrate dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016. La somma così versata è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità anzidette.

Si prevede, inoltre, che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato (testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato).


 

 

Articolo 1, comma 196
(Promozione del
made in Italy e attrazione
degli investimenti in Italia)

 

 

Il comma 196, non modificato dal Senato, prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del made in Italy.

 

Le risorse per la realizzazione del Piano straordinario per il rilancio del made in Italy e l'attrazione degli investimenti- introdotto dall'articolo 30 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"- sono state stanziate nella legge finanziaria per il 2015 (comma 202-203, articolo 1, L.190/2014). Più in particolare per la realizzazione del Piano sono assegnati all'ICE 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. La disposizione in esame aggiunge, per l’anno 2016, altri 50 milioni di euro.

 

Si ricorda che il Piano è stato adottato con il D.M. 13 marzo 2015, mentre la dotazione finanziaria di ciascuna azione prevista è stata ripartita dal decreto ministeriale 7 aprile 2015.

Più in particolare gli obiettivi del Piano sono:

§  incrementare il volume dell'export, espandendo la presenza internazionale;

§  aumentare il numero complessivo delle imprese esportatrici, trasformando le aziende potenzialmente esportatrici in esportatrici abituali;

§  cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all'incremento della classe media nei mercati emergenti;

§  accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri.

 

Inoltre il piano è articolato in complessive 10 misure, di cui 5 da attuarsi in Italia (Potenziamento grandi eventi in Italia, Voucher Temporary Export Manager, Formazione Export Manager, Roadshow per le PMI, Piattaforma E-Commerce per le PMI) e 5 all’estero (Piano GDO, Piano speciale Mercati d’Attacco – es. USA -, Piano “Road to Expo”, Piano comunicazione contro Italian Sounding, Roadshow attrazione investimenti).

L'attuazione del Piano è rimessa all'ICE-Agenzia, con cui il MISE stipula una convenzione in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere. Con la delibera n. 230 del 27 gennaio 2015, e l’Agenzia ha approvato alcuni progetti per l’attuazione parziale del Piano.

Si ricorda che L'ICE-Agenzia ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero -con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti -e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione e l'attrazione investimenti delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali.

Per favorire la sinergia tra i diversi attori è prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico che è composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni e può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento.

Una relazione sull'attuazione del Piano deve essere presentata annualmente al Parlamento dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. La relazione è stata presentata il 29 ottobre 2015.

 


 

Articolo 1, comma 197
(Finanziamento a favore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

 

 

Il comma 197 dispone l'incremento del finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del MAECI in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L'autorizzazione di spesa, prevista dal comma 2, lettera c) dell'art. 18 della L. 125/2014  è incrementata di 120 milioni per il 2016, di 240 milioni per il 2017, di 360 milioni a decorrere dal 2018, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nella cooperazione allo sviluppo.

Si ricorda che la nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo (L. 125/2014), all'art. 17 ha istituito l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo cui compete lo svolgimento delle attività di carattere tecnico-operativo. Il successivo art. 18 attribuisce autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all’Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad essa attribuibili, definendo quelle riservate ad attività di APS come impignorabili[1].

Le fonti di finanziamento dell’Agenzia sono costituite da:

a)     risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni di provenienza del personale ad essa assegnato;

b)     introiti derivanti dalle convenzioni;

c)     un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d)     donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e)     una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme del cosiddetto “8 per mille” di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, all'allegato 19 sulla cooperazione, reca la dotazione da assegnare all'Agenzia dei seguenti 3 capitoli dello stato di previsione del MAECI (tutti relativi al Programma 4.2 Cooperazione allo sviluppo) su cui inciderà - dopo l’approvazione della legge di stabilità - il rifinanziamento operato dalla norma in commento, che come si è visto prevede attualmente l’incremento a favore dell'Agenzia di 120 milioni per il 2016, 240 milioni per il 2017 e 360 milioni a decorrere dal 2018:

 

 

CAP.

DENOMINAZIONE

2016

2017

2018

2021

Spese di personale

15.728.439

15.729.224

15.730.080

2171

Spese di funzionamento

3.270.014

3.383.216

3.383.216

2185

Spese per l'attuazione di  iniziative, etc.

153.377.244

152.278.060

152.278.060

 

 


 

Articolo 1, comma 207
(Stanziamenti a beneficio degli italiani nel mondo)

 

 

Il comma 207, introdotto durante l’esame al Senato, dispone per il 2016 stanziamenti aggiuntivi, pari a 5 milioni di euro, a beneficio degli italiani nel mondo. Si tratta in particolare dei seguenti interventi:

§  100.000 euro per il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE);

§  100.000 euro per il funzionamento dei COMITES e dei relativi Comitati di presidenza;

§  3.400.000 euro per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, nonché per il sostegno agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero;

§  500.000 euro quale incremento della dotazione finanziaria per gli Istituti italiani di cultura all’estero di cui alla legge 401 del 1990;

§  650.000 euro ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 63 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 103 del 2012;

§  100.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi di stampa dedicati agli italiani residenti all’estero;

§  150.000 euro per promuovere la capacità attrattiva delle università italiane mediante la diffusione di corsi di lingua italiana online e campagne informative a carattere didattico, amministrativo e logistico, a beneficio dell’iscrizione di studenti stranieri in Italia.

Istituiti nel 1985, i COMITES sono organismi rappresentativi della collettività italiana, eletti direttamente dai connazionali residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5, comma 1, della Legge 459/2001. In circoscrizioni ove risiedano meno di tremila cittadini italiani i Comitati possono essere nominati dall'Autorità diplomatico-consolare.

I COMITES sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti).

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 della legge 286/2003, i COMITES sono organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari. Anche attraverso studi e ricerche, essi contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero.
I Comitati sono altresì chiamati a cooperare con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. A seguito delle elezioni del marzo 2004, operano oggi 124 Comites diffusi in 38 Paesi: di questi, 67 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e Oceania e 7 in Africa.

Il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989 n. 368 (modificata dalla Legge 18 giugno 1998, n. 198) e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329, è organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero. Esso deriva la sua legittimità rappresentativa dall'elezione diretta da parte dei componenti dei COMITES nel mondo e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica del paese da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce l'organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l'Italia e le sue istituzioni.

Il CGIE è presieduto dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e si compone di 94 consiglieri, di cui 65 eletti direttamente all'estero e 29 di nomina governativa.

I suoi organi istituzionali sono il Comitato di Presidenza (composto oltre che dal Ministro, dal Segretario generale, da quattro Vice Segretari generali e da undici rappresentanti delle varie aree), le sette Commissioni tematiche, le tre Commissioni continentali, i Gruppi di lavoro e l'Assemblea plenaria.

Il CGIE è stato completamente rinnovato il 26 giugno 2004, mentre le elezioni alle cariche interne elettive sono state effettuate il 27 luglio 2004.


 

 

Articolo 1, commi 224-226
(Adozioni internazionali)

 

 

Il comma 224, non modificato al Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016. Il Fondo per le politiche per la famiglia – presso il quale le risorse per il sostegno a tali adozioni erano finora appostate – viene conseguentemente ridotto di pari entità dal comma 225. La gestione del Fondo per le adozioni internazionali è assegnata al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per coordinamento, il comma 226 elimina dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche della famiglia, previste dalla legge finanziaria 2007, il sostegno alle adozioni internazionali e alla relativa Commissione.

 

In particolare, la finalizzazione delle risorse del Fondo per le adozioni internazionali, istituito con il comma 224, riguarda il sostegno alle politiche sulle adozioni internazionali ed il funzionamento della relativa Commissione.

La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio è l'autorità centrale del nostro Paese in materia di adozioni internazionali e garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

Si ricorda che il precedente analogo Fondo (v. ultra) aveva come unica finalità il rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione del minore straniero.

 

Il Fondo per le adozioni internazionali dovrà essere trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e, nelle more del processo di riorganizzazione della Presidenza previsto dalla legge n. 124 del 2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), le relative risorse saranno gestite dal Segretariato generale della stessa Presidenza.

Si ricorda che già la legge 311 del 2004 (L. finanziaria 2005) aveva istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalla legge 184 del 1983 (art. 1, comma 152). Il Fondo aveva una dotazione per il 2005 di 10 milioni di euro. Con D.P.C.M. 28 giugno 2005 furono stabiliti i limiti di reddito per l’accesso al Fondo, le modalità di presentazione delle domande nonché l’ammontare delle spese rimborsabili.

Successivamente, le risorse per le adozioni internazionali sono confluite nel Fondo per le Politiche della Famiglia, istituito dall’art. 19, comma 1 del decreto legge 223 del 2006. L’art. 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), incrementando di 210 mln di euro il Fondo per le politiche della famiglia, aveva esplicitamente previsto tra le sue finalità il sostegno delle adozioni internazionali nonché il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

L’ultima legge di stabilità (L. 190 del 2014 - L. stabilità 2015) ha previsto per il Fondo per le politiche della famiglia un incremento di 5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali. (art. 1, co. 132).

Per coordinamento, il comma 225 prevede che il Fondo per le politiche per la famiglia venga conseguentemente ridotto di pari entità (15 milioni).

Analogamente, il comma 226 elimina dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche per la famiglia previste dal citato articolo 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007 lo scopo di sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della relativa Commissione.

 

 


 

Articolo 1, comma 255
(Fondo per i collegi arbitrali internazionali)

 

 

Il comma 255 stanzia un milione a decorrere dal 2016 per i collegi arbitrali internazionali previsti da accordi internazionali di cui l’Italia è Parte.

La disposizione autorizza la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, dotato di un milione di euro a partire dal 2016, finalizzato a coprire le spese per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali previsti da trattati riguardanti il nostro Paese.

 

Vale la pena di ricordare che numerosi trattati internazionali dei quali è parte il nostro Paese, sia bilaterali[2] che multilaterali[3], prevedono meccanismi di risoluzione delle eventuali controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del trattato, che possono andare dalla procedura amichevole, alla via diplomatica, fino, in caso di mancata risoluzione della controversia, al deferimento ad uno specifico collegio arbitrale internazionale. E’ opportuno sottolineare che anche l’accordo di partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), attualmente in corso di negoziazione, tra gli USA e l’Unione europea, prevede un meccanismo di risoluzione arbitrale delle controversie tra Stati ed investitori (ISDS).


 

Articolo 1, comma 333
(Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei ministeri)

 

 

L’articolo 1, comma 333, dell’articolo 1 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017 e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi, come indicati nell’elenco n. 2 allegato al disegno di legge di stabilità.

Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l’indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge.

Per quanto concerne il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), la riduzione è illustrata dalla tabella seguente:

 

 (dati in migliaia di euro)

2016

2017

2018

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

8.226

6.303

6.302

 

 

Più analiticamente, le principali riduzioni riguardano i seguenti Programmi:

 

 

(dati in migliaia di euro)

 

2016

2017

2018

4.8  Italiani nel mondo e politiche migratorie

2.626

2.815

2.813

4.12 Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari

1.000

2.100

2.086

33.1 Fondi da assegnare

4.500

18

18

 


 

Si segnala altresì, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, la riduzione a carico del Programma 4.11, Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, che risulta la seguente:

 

(dati in migliaia di euro)

2016

2017

2018

1.500

1.500

1.500


 

Articolo 1, comma 353
(Riduzione dei contributi ad organismi internazionali)

 

 

Il comma 353 dispone che Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga per rinegoziare i termini di accordi internazionali riguardanti la quantificazione di contributi volontari ed obbligatori versati dall’Italia ad alcuni organismi internazionali, di cui è parte il nostro Paese. Lo scopo di tali disposizioni sta nella riduzione delle relative previsioni di spesa nella misura di 1.000.198 euro per il 2016, e di 2.700.528 euro a decorrere dal 2017.

In conseguenza di tali riduzioni, le relative autorizzazioni di spesa sono rimodulate nella misura risultante dall’allegato 6 (v. infra) al disegno di legge di stabilità 2016: a tali autorizzazioni di spesa, a decorrere dal 2016, non si applica quanto previsto dall’art. 26 della legge n. 196 del 2009, (legge di contabilità e finanza pubblica), ovvero la facoltà di incrementare gli stanziamenti di spesa a carattere obbligatorio, mediante ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie (di parte corrente) istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – in allegato al quale figura l’elenco dei capitoli di spesa a carattere obbligatorio.

Si segnala che il comma 318 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) conteneva una norma d’identico tenore, in base alla quale la riduzione dei contributi a organismi internazionali a decorrere dal 2016 ammonta già a legislazione vigente a 8.488.300 euro.

Il combinato disposto del sopra richiamato comma 318 della legge di stabilità 2015 e dell’articolo 33, comma 18 del disegno di legge di stabilità 2016 fa sì che le riduzioni siano pari a 9.488.498 euro per il 2016 ed a 11.188.828 euro a decorrere dal 2017.

Si ricorda altresì che lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (tabella 6 del disegno di legge di bilancio) contiene altri capitoli relativi a contributi per organismi internazionali non ulteriormente specificati, quali ad esempio il capitolo 2302, il capitolo 2303, il capitolo 3393, il capitolo 3750. Il medesimo stato di previsione, inoltre, riporta una serie di capitoli dedicati al finanziamento specifico di determinati organismi, quali l’UNICRI e l’UNICEF (cap. 2205) o lo Staff College (cap. 3395) delle Nazioni Unite. Infine, altri capitoli riguardano il finanziamento di determinate attività ed iniziative, come ad esempio la PESC e la PSDC (capp. 3425 e 3426), o dei seguiti derivanti da trattati internazionali come il Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche (cap. 2304).

Va infine ricordato che anche nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ad esempio, il cap. 7175 e il cap. 7179 riguardano spese per la partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali di sviluppo.

Si riporta di seguito l’allegato 6 al disegno di legge di stabilità per 2016, nel quale si evidenziano le cancellazioni o le riduzioni dei contributi imputandole agli Organismi o iniziative correlati, e a fianco delle cui denominazioni appaiono i risparmi da realizzare in base al disposto del comma 353 in commento.

 


Riduzioni contributi ad organismi internazionali – Allegato n. 6 al disegno di legge di stabilità per il 2016

(migliaia di euro)

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Autorizzazione

2016

2017

2018

TWAS – Accademia delle scienze del Terzo Mondo (Trieste)

RIDUZIONE

legge 10 gennaio 2004, n. 17

-

200,0

200,0

BRESCE – Ufficio regionale UNESCO per l’Europa di Venezia

RIDUZIONE

legge 4 giugno 1997, n. 163

-

100,0

100,0

ESO – Organizzazione europea per la ricerca astronomica nell’emisfero australe

RIDUZIONE

legge 10 marzo 1982, n. 127

1.000,0

1.000,0

1.000,0

ICRANET – Rete internazionale astrofisica relativistica

RIDUZIONE

legge 10 febbraio 2005, n. 31

-

1.400,33

1.400,33

UNIDO – Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale

RIDUZIONE

legge 13 dicembre 1984, n. 972

0,198

0,198

0,198

Totale

1.000,198

2.700,528

2.700,528

 

 

Si riporta infine una tabella che integra analiticamente le riduzioni disposte dalla legge di stabilità 2015 con quelle di cui al precedente allegato 6:

 

 

Riduzioni di contributi ad organismi internazionali – Legge di stabilità per il 2015 e disegno di legge di stabilità per il 2016

(migliaia di euro)

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Autorizzazione

2015

2016

2017 ed

anni successivi

OSCE

RIDUZIONE

legge 18 luglio 1984, n. 343

3.000,0

3.000,0

3.000,0

Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (banca di sviluppo del consiglio d’Europa, gruppo Pompidou, centro nord-sud, osservatorio audiovisivo)

RECESSO

legge 28 marzo 1991, n. 119

225,0

225,0

225,0

Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, Gruppo Pompidou, Centro nord-sud, Osservatorio audiovisivo)

RECESSO

legge 23 luglio 949, n. 433

554,5

564,5

564,5

Segretariato INCE

RIDUZIONE

legge 18 giugno 2003, n. 142

43,0

143,0

143,0

CIEC – Commissione internazionale dello stato civile

RECESSO

legge 26 novembre 1957, n. 1296

18,3

18,3

18,3

BRESCE – Ufficio regionale UNESCO per l’Europa di Venezia

RIDUZIONE

legge 4 giugno 1997, n. 163

650,0

650,0

750,0

ESO – Organizzazione europea per la ricerca astronomica nell’emisfero australe

RIDUZIONE

legge 10 marzo 1982, n. 127

-

1.000,0

1.000,0

UNIDO – Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale

RIDUZIONE

legge 13 dicembre 1984, n. 972

-

0,198

0,198

Istituto internazionale del freddo

RECESSO

legge 24 luglio 1959, n. 697

60,0

60,0

60,0

Comitato consultivo del cotone

RECESSO

legge 3 novembre 1971, n. 950

35,0

35,0

35,0

European spatial data research

RECESSO

legge 26 luglio 1978, n. 477

7,5

7,5

7,5

Carta europea dell’energia

RECESSO

legge 10 novembre 1997, n. 415

-

450,0

450,0

Organismo delle Nazioni Unite

RIDUZIONE

legge 17 agosto 1957, n. 848

20.000,0

2.685,0

2.685,0

UNESCO

RIDUZIONE

legge 9 agosto 2013, n. 100

150,0

150,0

150,0

Centro internazionale ingegneria genetica

RIDUZIONE

legge 15 marzo 1986, n. 103; legge 9 ottobre 2000, n. 288

200,0

200,0

200,0

ICRANET – rete internazionale astrofisica relativistica

RIDUZIONE

legge 10 febbraio 2005, n. 31

150,0

150,0

1.550,33

IAP – InterAcademy Partnership

RIDUZIONE

legge 10 gennaio 2004, n. 17

50,0

50,0

50,0

TWAS – Accademia delle scienze del Terzo Mondo (Trieste)

RIDUZIONE

legge 10 gennaio 2004, n. 17

100,0

100,0

300,0

Totale

25.243,3

9.488,498

11.188,828


 


Articolo 1, commi 354 e 355
(Incremento della tariffa consolare)

 

 

I commi 354 e 355 provvedono rispettivamente all’incremento della tariffa dei diritti consolari e alla destinazione dei maggiori introiti – stimati in circa 6 milioni di euro.

In particolare, il comma 354 prevede un aumento della tariffa dei diritti consolari, mediante una serie di modifiche alla tabella allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011.

Gli interventi di modifica riguardano anzitutto (lett. a) gli importi dei diritti fissi previsti alle sezioni I (atti di stato civile) - ad eccezione dei diritti relativi alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne -, IV (atti in materia di controversie, di assistenza giudiziaria e di giurisdizione volontaria) e VII (atti amministrativi): l’incremento previsto è del 20 per cento, con arrotondamento all’importo intero superiore.

Del 40 per cento è invece l’incremento previsto (lett. b) per gli importi dei diritti fissi contenuti alle sezioni II (atti notarili), VI (atti relativi alla navigazione marittima ed aerea), VIII (atti diversi da quelli di stato civile e notarili, legalizzazioni e traduzioni) e IX (diritti di urgenza), anche in questo caso con arrotondamento all’importo intero superiore.

Un ulteriore incremento (lett. c)) si ottiene con l’aggiunta nella sezione III (passaporti, documenti d’identità e visti) di una ulteriore voce riguardante il visto nazionale di tipo D per motivi di studio, la cui tariffa è fissata in 50 euro.

Vengono infine (lettera d)) abrogati gli articoli 39 (atti relativi alla spedizione di navi), 41 (vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani), 43 (deposito di atti di stato civile compilati a bordo di navi italiane) e 52 (ricezione di richieste di pubblicità relative a navi o ad aeromobili) della già citata sezione VI: occorre ricordare, a tale riguardo, che le disposizioni ora richiamate dispongono attualmente il rilascio a titolo gratuito di tali atti.

La relazione tecnica valuta che l’applicazione delle lettere a) e b) del comma 354 in esame dovrebbe comportare per l’erario una maggiore entrata stimata in 4 milioni di euro. L’applicazione della lettera c), d’altra parte, dovrebbe comportare maggiori entrate per due milioni di euro. Alle disposizioni della lettera d) vengono ascritti effetti sicuramente positivi per l’erario, la quantificazione dei quali sarà peraltro effettuata a consuntivo.

Il comma 355 prevede che le maggiori entrate conseguite con l’aumento della tariffa dei diritti consolari, valutate in 6 milioni di euro per ciascuna a delle annualità 2016-2018, restano acquisite all’entrata: non si applicano perciò le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 568 della legge finanziaria per il 2007 ed all’articolo 2, comma 58 della legge finanziaria 2008.

 

Si ricorda che il comma 568 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 ha previsto la parziale destinazione, nel limite di 10 milioni di euro annui, delle maggiori entrate provenienti dalla tariffa consolare al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all’estero del Ministero.

Il comma 58 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008, riferendosi al citato comma 568, ha altresì previsto un maggior limite di 40 milioni di euro per le medesime entrate, da porre a disposizione degli uffici all’estero, previa confluenza nel fondo a suo tempo previsto dal comma 39 dell’articolo 3 della legge finanziaria 2004 all’interno dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi.

L'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 prevede la riscossione dei diritti consolari per gli atti elencati nella tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni all'adeguamento degli importi tariffari; tuttavia, qualora intervengano provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede a darvi attuazione con propri decreti.

Si segnalano altresì i più recenti interventi normativi sulla tariffa dei diritti consolari, a partire dall’art. 41-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 – recante misure urgenti per la crescita del paese -, che ha previsto l’incremento della tariffa dei diritti consolari in ragione del 10 per cento; le maggiori entrate così conseguite vengono destinate a interventi strutturali e informatici a beneficio degli uffici all’estero del MAECI, ed a potenziare i contingenti di impiegati temporanei degli uffici all’estero del Ministero.

L’incremento è disposto a scopo di adeguare il livello dei servizi offerti a cittadini e imprese dalla rete degli uffici all’estero del Ministero, in particolare per favorire la crescita dei flussi imprenditoriali e turistici verso il nostro Paese, mediante un più rapido rilascio dei visti, in tal modo incentivando la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale.

Il MAECI individua gli uffici destinatari delle predette misure e l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo conto anche del volume delle rispettive attività.

Le maggiori entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalità predette.

Fanno eccezione i diritti introitati, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 maggio 2006, per il rilascio dei passaporti elettronici.

L’articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66[4] (recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) ha disposto modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri: più specificamente, il comma 1 di detto articolo 5-bis ha inserito una voce alla sezione I della tabella dei diritti consolari allegata al già citato decreto legislativo n. 71 del 2011, ovvero l’articolo 7-bis, riguardante i diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne, diritti fissati in 300 euro.

 


Articolo 1, commi 356
(Destinazione delle entrate da dismissioni mmobiliari del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale)

 

 

Il comma 356 dispone che le maggiori entrate realizzate nel triennio 2016-2018 da dismissioni immobiliari del MAECI rimangono acquisite all’entrata nella misura di 20 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni per ciascuna delle annualità 2017 e 2018.

 

La disposizione stabilisce che le maggiori entrate, realizzate nel triennio 2016-2018, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mediante operazioni di dismissione immobiliare in attuazione dei commi 1311 e 1312 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge 296 del 2006) rimangono acquisite all’entrata nella misura di 20 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni per ciascuna delle annualità 2017 e 2018. Non trovano pertanto applicazione, per tali somme, le previsioni di cui al comma 1314 del richiamato art. 1 della legge finanziaria 2007.

 

Si ricorda che il summenzionato comma 1311 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 prevede che il Ministero degli affari esteri si avvale dell’Agenzia del demanio per l’elaborazione di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all’estero: tale piano è realizzato mediante ricognizione e stima del patrimonio immobiliare, nonché con l’analisi comparativa di costi e benefici, sì da giungere all’individuazione dei beni per i quali proporre la dismissione. Il successivo comma 1312 prevede che il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma precedente, individua con proprio decreto gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell’Agenzia del demanio.

Il comma 1314, d’altronde, del quale la norma in commento prevede la non applicazione limitatamente alle entrate di 20 milioni per il 2016 e 10 milioni per il 2017 e il 2018, stabilisce che, compatibilmente con gli obiettivi di bilancio presentati in sede europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, possa destinare una quota non minore del 30 per cento dei proventi delle operazioni di dismissione previste dal precedente comma 1312 al rifinanziamento della legge n. 477 del 1998, finalizzata alla ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli immobili del demanio italiano ubicati all’estero.


 

 

Articolo 1, comma 357
(Risparmi di spesa per il personale docente
delle scuole italiane all’estero)

 

 

Il comma 357 opera ulteriori riduzioni della spesa per emolumenti del personale docente addetto alle istituzioni scolastiche italiane all’estero, mediante sostituzione di 46 supplenti con personale di ruolo, con un risparmio di 2 milioni di euro.

 

Il comma 357 dispone una riduzione, pari a 2 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle istituzioni scolastiche all’estero.

 

Al proposito, l’articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) prevede che laddove non sia possibile sostituire docenti temporaneamente assenti, o coprire materie obbligatorie ma con un orario settimanale inferiore a quello di cattedra, si faccia ricorso a supplenze temporanee conferite dai presidi e dai direttori didattici, previa compilazione di apposite graduatorie da parte dei capi di istituto tra soggetti in possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa italiana, eventualmente anche non residenti nel paese ospite. La retribuzione dei supplenti è determinata in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate, e secondo criteri differenti per il personale residente nel paese ospite e per il personale ivi non residente.

La disciplina relativa al personale docente e non docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è recata principalmente dagli artt. 639-674 del testo unico e dall’art. 9 della legge n. 147/2000 (proroga di termini in materia di affari esteri).

Quest’ultimo dispone che la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all’estero, di cui all’art. 639 del Testo unico, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni. L’art. 2, co. 4-novies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 22[5] ha, peraltro, disposto che fino al 31 agosto 2012 sono utilizzate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato le graduatorie relative al triennio scolastico 2007/2008-2009/2010.

Al personale operante presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico disciplinato dagli artt. 657-673 del Testo unico: in particolare, è prevista l’erogazione di uno specifico assegno mensile di sede, nonché di un’indennità di sistemazione e di rimborsi per spese di viaggi da e per l’Italia.

Ai sensi dell’art. 656 del Testo unico, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano in linea di massima le norme dettate per il personale docente.

La relazione tecnica specifica che i risparmi comportati dalla norma in commento derivano dal fatto che un numero pari a 46 posti, prima coperti con supplenti, sono stati coperti con personale di ruolo. Il risparmio di spesa di 2 milioni di euro annui si suddivide in 1.800.000 euro di minori retribuzioni e 200.000 euro di minori oneri riflessi. Inoltre l’indebitamento registrerà effetti positivi dal minor stanziamento nei confronti di organismi previdenziali stranieri.

 

Si richiamano di seguito i numerosi provvedimenti normativi recentemente intervenuti sulla materia delle istituzioni scolastiche italiane all’estero.

 

La recente legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, all’articolo 1, comma 180 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Il successivo comma 181 detta principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi anzidetti, e tra questi (lettera h) figurano la revisione, il riordino e l’adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero, per un effettivo coordinamento fra il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’istruzione nella gestione della rete e nella promozione della lingua italiana all’estero.

A sua volta tale riordino dovrà avvenire con definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo; revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo; previsione della disciplina delle sezioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali; revisione della disciplina dell’insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l’ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale.

 

La legge di stabilità per il 2015, al comma 320 dell’art. 1 ha operato riduzioni degli stanziamenti per le indennità di servizio all’estero del personale docente delle scuole italiane all’estero. La norma prevede che l’autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215 - recante norme per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all’estero - è ridotta nella misura di 3,7 milioni per il 2015, e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016.

La relazione tecnica al disegno di legge di stabilità precisava che le riduzioni sono correlate al ridimensionamento, già a partire dall’anno scolastico 2015-2016, del contingente del personale di ruolo del Ministero dell’istruzione, università e ricerca in servizio all’estero, contingente la cui consistenza è stata fissata dall’articolo 14, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95[6], entro il limite massimo di 624 unità. Su tale norma ha successivamente agito quanto disposto dal comma 38, art. 1 della legge di stabilità 2013, in base al quale l’autorizzazione di spesa a favore del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero (di cui all’articolo 658 del Testo unico) è stata ridotta a decorrere dal 2013 di un ammontare pari a 712.265 euro annui.

 

Il D.L. 101 del 2013 – recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – all’articolo 9, comma 1 assegna alle scuole italiane all’estero un numero predefinito di dirigenti scolastici, docenti per discipline curricolari, lettori ed impiegati amministrativi, in deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla c.d. «spending review», in particolare all’art. 14 del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, cui viene aggiunto il comma 12-bis.

È in tal modo autorizzata - alle condizioni e con i limiti previsti - la conservazione di un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all’art. 639 del Testo unico, individuato con lo stesso decreto interministeriale che fissa i contingenti (ex art. 639 cit.). Su tale disponibilità possono essere assegnate:

§  unità di personale, individuate attraverso le graduatorie previste dall’art. 640 del Testo unico (che disciplina le modalità di selezione e di assegnazione del suddetto personale), riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012;

§  i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch’esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell’art. 46 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell’area dirigenziale V (Scuola).

La disposizione decorre dall’anno scolastico 2013/2014, e ha come finalità espressa quella di far fronte a specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco (art. 653 del Testo unico) o alle operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato, già collocato fuori ruolo all’estero.

 

Il D.L. 225 del 2010 – recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie – all’articolo 2, comma 4-novies dispone che la durata del servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola non può superare nove anni: pertanto, proroga fino a nove anni scolastici il periodo di permanenza in servizio nella stessa sede e, in ragione del termine fissato, precisa che la stessa proroga non si applica a quanti abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore.

Quindi, rispetto alla normativa previgente, fatta eccezione per il personale da destinare alle scuole europee - per il quale non si registrano variazioni - per il restante personale si riduce da 10 a 9 anni il periodo complessivo di permanenza all’estero, senza più prevedere la soluzione di continuità. A tale modifica, però, non si procede attraverso novella delle disposizioni previgenti.


 

 

Interventi previsti dalle tabelle allegate
al disegno di legge di stabilità


 

Nelle tabelle del disegno di legge di stabilità modificato dal Senato compaiono una serie di interventi che incidono direttamente sullo stato di previsione degli Esteri. In particolare, le singole Tabelle recano:

 

Tabella A    Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente:

Nella Tabella A compaiono con riferimento al MAE accantonamenti di 53,3[7] milioni di euro per il 2016, nonché di 49,77 milioni per il 2017 e il 2018, che, come chiarisce la relazione introduttiva al ddl di stabilità, sono destinati a far fronte essenzialmente agli oneri derivanti dalla prevista approvazione di numerosi disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di Accordi internazionali – molti dei quali vengono esplicitamente richiamati. 

 

Tabella B    Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale:

Nella Tabella B compaiono con riferimento al MAE accantonamenti di 34,7 milioni euro per il 2016 che, giusta la relazione introduttiva al ddl di stabilità, sono destinati a far fronte essenzialmente agli oneri derivanti dalla partecipazione alle spese per la ristrutturazione del Quartier generale dell’Alleanza atlantica.

 

Tabella C    Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità:

Premesso che il disegno di legge di stabilità 2016 reca importanti innovazioni proprio per quanto riguarda le voci in Tabella C di interesse del MAECI, e in particolare per la cooperazione allo sviluppo – per le quali si rinvia infra all’ultima sezione del dossier; nella Tabella C non vengono registrate per il triennio 2016-2018 - rispetto al ddl di bilancio a legislazione vigente – variazioni relative ai residui capitoli di interesse degli Affari esteri, ad eccezione del cap. 3751/Esteri, il cui stanziamento è stato incrementato dal c.d. maxiemendamento per un importo di 230.000 euro nel solo 2016.

 

Nella Tabella C si trovano dunque le seguenti allocazioni relative al Ministero degli Affari esteri:

 (milioni di euro)

CAPITOLO/I

 

2016

2017

2018

Cap. 3751 - Esteri, (Contributo all’Istituto italo-latinoamericano)[8]

1,824

1,584

1,584

Capp. 4543 e 4545 - Esteri, (Iniziative culturali per la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia)[9]

1,028

1,025

1,025

Cap. 3399 - Esteri, (Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù)[10]

0,214

0,214

0,214

Cap. 1163 - Esteri, (Contributi ad enti e altri organismi)

1,405

1,405

1,405

 

Inoltre, la Tabella C reca, con riferimento al Ministero dell’economia e delle finanze, lo stanziamento triennale per il cap. 7256 (v. infra l’ultima sezione del Dossier), limitatamente alla quota ascrivibile alle leggi 16/1980 e 137/2001, ovvero per indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti all’estero, in  territori – tra i quali aree della ex Jugoslavia - prima soggetti alla sovranità italiana: il ddl di stabilità non opera alcuna variazione rispetto alla previsione di bilancio, e dunque, per la parte ascrivibile alle leggi 16/1980 e 137/2001 il capitolo risulta dotato di 6,955 mln per il 2016, e di 7,055 mln per ciascuna delle annualità 2017 e 2018.

Vale ancora la pena di segnalare che, a proposito della Tabella C, l’art. 1, comma 166, della legge di stabilità per il 2011 (L. 220/2010), recependo quanto già previsto dall’art. 52, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), ha disposto che le voci in precedenza presenti in Tabella C, ma concernenti spese obbligatorie, fossero rimosse dalla Tabella, limitandosi a riportarle nel ddl di bilancio.

Per quanto concerne il Ministero degli Affari esteri e delle cooperazione internazionale, si tratta dei seguenti capitoli, con i relativi stanziamenti:

cap. 2201-Esteri, (Riordino dell’Istituto agronomico per l’oltremare)[11]risulta soppresso a partire dal 2016, in ragione della nuova normativa sullac ooperazione allo sviluppo, che ha previsto (art. 32, c. 6 della legge 125/2014) la soppressione dell’Istituto dal 1° gennaio 2016;

cap. 3421 - Esteri, (Contributo volontario all’AIEA)[12]2,063 mln di euro per il 2016;

cap. 3425-Esteri,[13] (Finanziamento italiano della Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea) – 9,794 mln di euro per il 2016;  

cap. 3105 –Esteri, (Contributi ad associazioni ed enti che operano a favore delle collettività italiane all’estero)[14]0,45 mln di euro per il 2016. 

Tabella D    Variazioni al bilancio in relazione alla riduzione di autorizzazioni di spesa di parte corrente (definanziamento):

Si segnalano tre casi di definanziamento d’ interesse del MAECI:

Decreto-legge n. 209/2008, art. 1, comma 4 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali)

La tabella D azzera in modo permanente gli stanziamenti sul cap. 1157/Esteri, finalizzati al potenziamento delle attività di analisi e documentazione – Osservatorio di politica internazionale MAECI-Camera-Senato), mediante corrispondente riduzione degli importi previsti nel ddl di bilancio a legislazione vigente, ovvero 184.976 euro per il 2016 e 184.434 euro per il 2017 e il 2018.

Legge n. 120/2002, art. 3 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997).

La tabella D riduce gli stanziamenti sul cap. 2211/Ambiente, p.g. 03, finalizzati alla partecipazione italiana alla Convenzione ONU sui cambiamenti climatici e al successivo Protocollo di Kyoto, nella misura di 3,2 milioni di euro per il 2016 e il 2017, e di 3,3 milioni per il 2018: tale riduzione ha carattere permanente. Gli stanziamenti a legislazione vigente, che sono rispettivamente pari a 26,86 mln per il 2016, 27,41 mln per il 2017 e 27,88 mln per il 2018, scendono di conseguenza a 23,66 mln per il 2016, 24,21 mln per il 2017 e 24,58 mln per il 2018.

Legge 332/2003, art. 5, comma 1 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell’Accordo tra la Repubblica d’Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) in esecuzione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.

Gli stanziamenti del cap. 3601/Sviluppo econ. vengono ridotti permanentemente di 20.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018. Pertanto, le appostazioni su detto capitolo scendono a 224.703 euro per il 2016, e a 223.993 euro per il 2017 e il 2018.

 

Tabella E    Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali[15]:

                    Nella Tabella in questione viene anzitutto registrata la riduzione di 100 milioni per ciascuna annualità del triennio 2015-2017, e di 200 milioni per il 2019 e anni successivi, a carico del  capitolo 7493 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (somme da versare per l’adeguamento dell’ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario): lo stanziamento complessivo risultante - tenendo conto sia delle precedenti allocazioni di fondi che delle rimodulazioni operate appunto in Tabella E - è per il cap. 7493[16] di 4 miliardi e 350 milioni di euro per il 2016, di 4 miliardi e 850 milioni per il 2017, di 4 miliardi e 750 milioni per il 2018 e di 9 miliardi e 800 milioni per il 2019 e successivi. L’anno terminale dello stanziamento è il 2020.

 

La Tabella E registra inoltre stanziamenti collegati a interventi connessi al Trattato di amicizia italo-libico del 30 agosto 2008, autorizzato alla ratifica con legge n. 7 del 2009. Tenendo presente che l’anno terminale dello stanziamento è il 2028, e che il ddl di stabilità non modifica quanto previsto nel ddl di bilancio, si tratta in dettaglio di quanto riportato nella tabella seguente:

(in euro)

Capitolo

2016

2017

2018

2019 e seguenti

7800/Infrastrutture e Trasporti (progetti di cooperazione nelle infrastrutture)

95.165

117.388

117.388

1.756.825.816

 

La Tabella E registra poi uno stanziamento per l’attuazione di impegni dettati dal comma 373, articolo 2, della legge finanziaria 2008, collegati al perseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, nonché alla cancellazione del debito dei Paesi più poveri: a tale scopo si registra, a carico del cap. 7182[17]/Economia e Finanze, come già a legislazione vigente, un’allocazione di 50 milioni per ciascuna delle annualità del triennio 2016-2018, con prosecuzione dello stanziamento, nella misura di un miliardo e 534 milioni, per l’esercizio finanziario 2019 e successivi (anno terminale è il 2049).

Nella Tabella E vi è anche il cap. 7175/Economia e finanze (recante oneri per la partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali), dotato a legislazione vigente di 295 mln di euro: in relazione alla quota dipendente dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), art. 1, comma 170, il capitolo – che registra anche 294,97 milioni di residui di stanziamento – non subisce modifiche dal ddl di stabilità 2016, con importi che si attestano a 295 milioni per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, mentre per il 2019 e successivi risultano stanziati un miliardo e 180 milioni di euro (l’anno terminale è in questo caso il 2022).

Infine, la Tabella E reca anche il cap. 7174[18], istituito in base all’art. 11, comma 5 del decreto-legge n. 76 del 2013[19] per contribuire al "Chernobyl Shelter Fund" istituito presso la BERS. Il capitolo non subisce variazioni rispetto alle previsioni a legislazione vigente, e reca dunque 6,515 milioni per il 2016, 8,275 milioni per il 2017, 2,5 milioni per il 2018 nonché per il 2019 - anno terminale dello stanziamento.

Il Chernobyl Shelter Fund vede impegnata dal 1997 la BERS allo scopo anzitutto di stabilizzare il cosiddetto sarcofago, ovvero la struttura che racchiude i resti dell’Unità 4 della centrale nucleare di Chernobyl interessata dal tragico incidente del 1986. Il Chernobyl Shelter Fund ha tra i principali donatori i paesi del G8 e la Commissione europea, con l’Italia sempre presente sin dall’inizio, e poi nelle varie ricostituzioni finanziarie succedutesi nel tempo.

 

 

 

 

 


Il disegno di legge di bilancio
dopo le modifiche apportate dal Senato

 


In conseguenza delle modifiche apportate al ddl di bilancio dall’incorporazione delle previsioni della legge di stabilità, nonché dagli emendamenti a questa e al ddl di bilancio medesimo, tutti conseguenti dall’esame e approvazione del Senato e  recepiti nella I Nota di variazioni (A.S. 2112-bis), lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri si configura come segue:

Missione n. 4 - L’Italia in Europa e nel mondo, con uno stanziamento di competenza per il 2016 di 2.175,38 milioni di euro (+114,84 milioni rispetto al ddl di bilancio originario);

Missione n. 32 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, 76,99 milioni (+0,67 milioni di euro rispetto al ddl originario);

Missione n. 33 - Fondi da ripartire, 11 milioni (+4,5 milioni rispetto al ddl originario).

In termini complessivi, dunque, lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale reca per il 2016 stanziamenti di competenza pari a 2.263,37 milioni (+111,02 milioni), pari allo 0,37% delle spese finali dello Stato: l’ammontare dello stanziamento di competenza è quasi interamente destinato alle spese di parte corrente (2.253,08 mln di euro, +111,02 milioni), che assorbono il 99,54 per cento dello stanziamento. Tale ammontare si suddivide in 847,3 milioni (-4,83 milioni) per le spese di funzionamento - più mirate alla riproduzione della struttura - e in 1.394,37 milioni (+120,35 milioni) di spese per gli interventi - che propriamente consentono l’attuazione delle missioni istituzionali -: completano il quadro 11,4 milioni (-4,5 milioni) per oneri comuni.

Le spese in conto capitale ammontano invece a 10,28 mln di euro, invariate rispetto al ddl di bilancio originario.

A fronte di uno stanziamento di competenza già indicato in 2.263,37 milioni di euro, lo stato di previsione reca 123,33 mln di euro di residui presunti – anche questi invariati - e prevede autorizzazioni di cassa in misura identica alla competenza.

Rispetto al volume della massa spendibile (residui+competenza), pari a 2.386,7 mln di euro, il coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, che indica la capacità di spesa del Ministero) risulta del 94,83%, dato da un ammontare delle autorizzazioni di cassa che coincide con quello della competenza, e inibisce quindi la spesa di una somma equivalente all’intero ammontare dei residui presunti.

In relazione alle previsioni assestate per il 2015, gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione del MAECI per il 2016 fanno ora registrare un decremento complessivo di 162,48 mln di euro.

La consistenza dei residui stimati al 1° gennaio 2016 non è mutata dopo l’esame al Senato, e ammonta - come in precedenza illustrato - a 123,33 mln di euro, quasi tutti di parte corrente, salvo 7,72 mln in conto capitale.

La tabella seguente mostra l’andamento, fino al livello dei macroaggregati, degli stanziamenti dello stato di previsione del MAECI, dalla legge di bilancio per il 2015 al disegno di legge attualmente in esame:

 

(milioni di euro)

 

Legge di bilancio 2015

Previsioni assestate 2015

ddl A.S. 2112

ddl A.C.

3445

Programma 4.1 – Protocollo internazionale

6,89

7,55

7,2

7,2

4.1/ Funzionamento

6,88

7,54

7,19

7,19

4.1/ Investimenti

0,005

0,005

0,004

0,004

Programma 4.2 – Cooperazione allo sviluppo

713,62

846,46

711,62

831,61

4.2/ Funzionamento

29,24

30,62

35,42

35,41

4.2/ Interventi

684,02

815,48

676,14

796,14

4.2/ Investimenti

0,35

0,35

0,05

0,05

Programma 4.4 – Cooperazione economica e relazioni internazionali

40,1

41,59

40,86

41,09

4.4/ Funzionamento

11,1

11,59

12,38

12,38

4.4/ Interventi

28,99

29,99

28,47

28,7

4.4/ Investimenti

0,008

0,008

0,008

0,008

Programma 4.6 – Promozione della pace e sicurezza internazionale

487,96

556,26

467,33

467,33

4.6/ Funzionamento

13,63

13,87

13,05

13,05

4.6/ Interventi

439,92

507,71

454,26

454,26

4.6/ Investimenti

34,67

34,67

0,011

0,011

Programma 4.7 – Integrazione europea

24,57

26,03

14,32

14,32

4.7/ Funzionamento

10,65

11,06

8,77

8,77

4.7/ Interventi

13,91

14,95

5,55

5,55

4.7/ Investimenti

0,007

0,007

0,007

0,007

Programma 4.8 – Italiani nel mondo e politiche migratorie

42,89

43,42

39,8

40,78

4.8/ Funzionamento

6,91

7,44

7,22

7,22

4.8/ Interventi

35,97

35,97

32,57

33,55

4.8/ Investimenti

0,007

0,007

0,007

0,007

Programma 4.9 – Promozione del sistema Paese

147,89

149,74

145,18

142,48

4.9/ Funzionamento

72,88

75,16

69,56

67,71

4.9/ Interventi

74,98

74,55

75,6

74,75

4.9/ Investimenti

0,019

0,019

0,018

0,018

Programma 4.12 – Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico- consolari

74,51

103,42

84,81

82,91

4.12/ Funzionamento

70,9

97,39

81,32

79,42

4.12/  Investimenti

3,6

6,02

3,49

3,49

Programma 4.13 –Rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese

529,65

530,15

531,05

529,48

4.13/  Funzionamento

529,26

529,87

530,64

529,08

4.13/  Oneri comuni di parte corrente

0,39

0,36

0,4

0,4

Programma 4.14 –Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale

12,66

18,09

14,99

14,8

4.14/  Funzionamento

11,25

16,67

13,57

13,39

4.14/  Interventi

1,4

1,4

1,4

1,4

4.14/  Investimenti

0,01

0,01

0,009

0,009

Programma 4.15 –Comunicazione in ambito internazionale

4,09

4,63

3,32

3,32

4.15/  Funzionamento

4,08

4,63

3,32

3,32

4.15/  Investimenti

0,003

0,003

0,003

0,003

Programma 32.2 –Indirizzo politico

12,59

12,8

10,95

10,95

32.2/  Funzionamento

12,58

12,79

10,94

10,94

32.2/  Investimenti

0,008

0,008

0,008

0,008

Programma 32.3 –Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

64,09

73,52

65,36

66,03

32.3/  Funzionamento

59,48

67,91

58,7

59,37

32.3/  Investimenti

4,61

6,23

6,61

6,66

Programma 33.1 –Fondi da assegnare

9,81

12,13

15,5

11

33.1/  Oneri comuni di parte corrente

9,81

12,13

15,5

11

 

Vale la pena di segnalare in maggior dettaglio alcuni capitoli che hanno registrato per il 2016 variazioni di competenza a seguito dell’approvazione da parte del Senato del c.d. maxiemendamento del Governo, segnalate appunto nella I Nota di variazioni.

Si tratta, in particolare, del cap. 2185, riguardante lo stanziamento da assegnare all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Programma 4.2, cooperazione allo sviluppo), che registra, come accennato, un incremento di 120 milioni di euro, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 197, del disegno di legge di stabilità (con un stanziamento complessivo, pertanto, di 273,37 milioni di euro), del cap. 3751 (Programma  riguardante l’Istituto italo-latino-americano, con incremento di 0,23 milioni di euro, come disposto dalla Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità

 

 


 

Stanziamenti d’interesse negli altri stati di previsione

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2) sono collocati alcuni stanziamenti per il 2016 relativi a materie di interesse della III Commissione: si tratta soprattutto dei fondi allocati sui capitoli del Programma 4.11, Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, ricompreso nell’ambito della Missione 4 – L’Italia in Europa e nel mondo, al quale afferiscono per il 2016 338,97 milioni di euro.

 

cap.......... 2125 - Indennità mensile ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo: 2,5 mln di euro

     cap.       . 1646 - Somme da corrispondere alla Repubblica di San Marino: 4,64 mln di euro

     cap......... 1648 - Contributi vari dovuti in base a leggi: 0,3 mln di euro

     cap......... 1649 - Oneri per la partecipazione all’IFFM (campagne vaccinali di massa): 27,5 mln di euro

     cap......... 7175 - Oneri per la partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali: 295 mln di euro

     cap......... 7174 – Contributo al fondo per il sarcofago di Chernobyl presso la BERS: 6,51 mln di euro

Alcuni capitoli afferiscono invece al Programma 4.10, Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (23,8 miliardi per il 2016):

 

cap.......... 2751 - Risorse complementari basate sul PIL o provenienti dall’I.V.A.: 16.600 mln di euro 

cap.......... 2752 - Regime "risorse proprie" - Dazi doganali, prelievi agricoli, contributi zucchero: 2.600 mln di euro       


 

cap.          7493 – Somme da versare per l’adeguamento dell’ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario: 4.450 mln di euro

Con riferimento alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace si segnala poi il cap. 3004[20] - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace, sul quale sono appostati per il 2016 fondi pari a 937,7 milioni di euro.

Sempre nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riveste un certo interesse per la Commissione Affari esteri il cap. 7256[21], una parte dei fondi del quale riguardano, in base alle leggi 16/1980 e 137/2001, indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti all’estero, in  territori – tra i quali aree della ex Jugoslavia - prima soggetti alla sovranità italiana. Il capitolo, nel ddl di bilancio, è dotato per il 2016 di  7,84 mln di euro. Il capitolo risulta altresì esposto in tabella C del ddl di stabilità.




 

L’evoluzione rispetto all’esercizio finanziario 2015

Rispetto alle previsioni assestate per il 2015, gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione originario del MAE per il 2016 fanno registrare un decremento complessivo di 273,5 mln di euro, dei quali 236,43 milioni di parte corrente, e 37,07 milioni nel conto capitale. Infatti gli stanziamenti di competenza nello stato di previsione del MAECI per il 2015 (previsioni assestate) erano pari a 2.425,85 mln di euro, di cui 2.378,5 mln di euro per la parte corrente e 47,35 mln di euro per il conto capitale.

La consistenza dei residui stimati al 1° gennaio 2016 ammonta - come in precedenza illustrato - a 123,33 mln di euro, quasi tutti di parte corrente, salvo 7,72 mln in conto capitale. Rispetto ai residui accertati in sede di rendiconto 2014 e iscritti in bilancio di assestamento 2015, pari a 279,88 mln di euro, si prevede un decremento di 156,55 mln di euro. Occorre peraltro ricordare che l’effettiva consistenza dei residui dipende dall’andamento della gestione e che le stime vengono adeguate a tale andamento in sede di rendiconto.

 

 

Le rimodulazioni nello stato di previsione del MAECI e in altri settori di interesse per la III Commissione

Si ricorda che il disegno di legge di bilancio riporta, in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, un apposito Prospetto che espone le autorizzazioni legislative di spesa che sono state oggetto di rimodulazioni da parte delle Amministrazioni, in ragione della possibilità di apportare variazioni alla legislazione sostanziale di spesa con il disegno di legge di bilancio (ai sensi dell’articolo 23, comma 3 della legge di contabilità nonché, per le leggi pluriennali di spesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 16, del D.L. n. 95/2012.).

La tabella che segue riepiloga le autorizzazioni legislative di spesa sui cui sono state effettuate variazioni, in riferimento a materie di interesse degli affari esteri. Per ciascuna autorizzazione di spesa è indicata la dotazione a legislazione vigente per il triennio 2016-2018 e l’entità della rimodulazione che è stata effettuata dall’Amministrazione in sede di predisposizione del bilancio a legislazione vigente medesimo. È altresì indicata la collocazione della legge di spesa all’interno della missione e del programma.

 

 (importi in euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Mis/Pro

2016

2017

2018

BLV

di cui rimod.

BLV

di cui rimod.

BLV

di cui rimod.

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)

L n. 49/1987 art. 37 comma 1

Cooperazione allo sviluppo, bilaterale e multilaterale

(Cap-pg: 2183/1)

-

-395,158

-

-395.245

-

-395.245

LS n. 228/2012 art.1 comma 174

Contributo in favore dell'Invesment and Technology Promotion Office (I.T.P.O)

(Cap-pg: 2204/1)

600.000

52.377

600.000

52.377

600.000

52.377

L n. 406/2000 art.2 comma 1

Concessione di un contributo all'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo, in Roma

(Cap-pg: 2301/1)

1.032.913

119.544

1.033.000

119.631

1.033.000

119.631

L. n. 17/1997 art. 3 comma 1

Contributo per i centri (UNICRI) per il trasferimento di sede da Roma a Torino

(Cap-pg: 2301/2)

77.469

8.966

77.469

8.966

77.469

8.966

L. n. 170/1997 art. 3 comma 1

Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione

(Cap-pg: 2302/1)

335.116

214.271

335.116

214.271

335.116

214.271

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)

L. n. 286/2203 art. 6 comma 4

Norme relative alla disciplina dei Comites-Comitato dei residenti

(Cap-pg: 3106/1)

51.219

-20.000

71.012

-

71.012

-

L. n. 286/2003 art. 3

Spese funzionamento Comites

(Cap-pg: 3103/1)

1.316.148

20.000

1.292.387

-

1.292.387

-

 

 

 

 

 

 


 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Mis/Pro

2016

2017

2018

BLV

di cui rimod.

BLV

di cui rimod.

BLV

di cui rimod.

1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)

L. n. 120/2002 art. 3

Convenzione sui cambiamenti climatici

(Cap-pg: 2211/3)

26.604.375

-263.676

27.045.566

-366.106

27.518.217

-366.106

L. n. 279/2005 art. 3 comma 1

Convenzione protezione Alpi

(Cap-pg: 2211/12)

231.810

72.542

231.810

65.614

231.810

65.614

1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)

L. n. 340/1993

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989

(Cap-pg: 1871/1)

239.123

40.000

239.123

40.000

239.123

40.000

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL TURISMO

Mis/Pro

2016

2017

2018

BLV

di cui rimod.

BLV

di cui rimod.

BLV

di cui rimod.

1. Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e paesaggistici (21)

1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)

L n. 77/2006, art. 4, co. 1

Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "Lista del patrimonio mondiale" dell'Unesco

(Cap-pg: 7305/1)

2.145.000

800.000

1.345.000

-

1.345.000

-

 


 

L’aiuto pubblico italiano allo sviluppo

 

Gli stanziamenti destinati all’aiuto pubblico allo sviluppo sono suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero degli Affari esteri. Si segnalano in particolare:

a) La cooperazione a dono. Fino a tutto il 1994 i relativi stanziamenti erano assegnati al cap. 4620/esteri "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", che aveva carattere di gestione fuori bilancio; a partire dal bilancio 1995 il fondo venne riportato a regime ordinario, ai sensi dell’art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato". Gli stanziamenti del Fondo furono ripartiti tra diversi capitoli – esposti nella tabella C della legge finanziaria (attualmente legge di stabilità), tutti afferenti al Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, nel quale tuttavia erano frammisti a numerosi altri capitoli.

Come in precedenza accennato, con la piena entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo anche il sistema di finanziamento subisce una profonda ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono (180,46 milioni per il 2015) afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento della nuova Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. I soli capitoli 2150 e 2153 restano operanti nello stato di previsione del MAECI – si tratta rispettivamente delle retribuzioni ed altri assegni fissi del personale assunto a contratto e/o in posizione di comando o di fuori ruolo (cap. 2150 - 4,78 milioni per il 2016), e delle spese per acquisti di beni e servizi (cap. 2153 – 1,21 milioni per il 2016).

 

Per quanto concerne l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per il 2016 i relativi stanziamenti sono raggruppati in tre nuovi capitoli dello stato di previsione del MAECI:

-        cap. 2021, spese per il personale:                    15,71 milioni

-        cap. 2171, spese di funzionamento:                3,27 milioni

-        cap. 2185, interventi di cooperazione int.le: 153,37 milioni

 

TOTALE                                                  172,35 milioni

 

Si ricorda altresì che, in applicazione del comma 1 dell’art. 14 della legge 125/2014, allo stato di previsione del MAECI, in apposito allegato (v. infra), “sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.

 

b) Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale (cap.7415/Ministero dell’economia e delle finanze). A valere su questo fondo erano erogati i crediti d’aiuto per programmi e progetti di sviluppo rispondenti alle finalità della legge e basati normalmente su accordi bilaterali. Faceva altresì capo al fondo rotativo il sostegno alle joint-ventures che rientrano nelle finalità della legge. Si rileva che già nel ddl di bilancio 2009 il capitolo risultava soppresso, non prevedendosi appostamenti a carico di esso nell’imminente esercizio finanziario.

c) Le attività di cooperazione multilaterale, per le quali sono previsti appositi stanziamenti, si sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e nei contributi obbligatori e nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo. I relativi stanziamenti sono attribuiti a vari capitoli in diversi stati di previsione.

 

Lo stanziamento previsto dal disegno di legge di bilancio originario per il 2016 per l’intero Programma 4.2 è, come si è visto, pari a 711,62 mln di euro.

 

Un esame analitico dell’allegato sui finanziamenti alle politiche di cooperazione allo sviluppo consente una valutazione ben più precisa di questa tipologia di spese, rispetto alla semplice ricognizione dei capitoli del Programma 4.2 - Cooperazione allo sviluppo. Infatti nell’allegato sono riportati anche numerosi capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione del MAECI, nonché capitoli riconducibili a stati di previsione di altri Dicasteri.

 

Per quanto comunque concerne lo stato di previsione del MAECI, e in particolare proprio il Programma 4.2, dall’esame dell’allegato è possibile rilevare anzitutto la presenza di nuovi capitoli, in precedenza richiamati, relativi alle attività e agli interventi dell’Agenzia italiana per la cooperazione sviluppo.

In secondo luogo, è possibile specificare il contenuto di alcuni capitoli, come ad esempio il capitolo 2302, che nello stato di previsione riporta semplicemente la rubrica di contributi ad organismi internazionali, mentre dall’allegato si evince come tali contributi (335.116 euro per il 2016) riguardino l’attuazione di impegni collegati alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, per interventi nei paesi colpiti da siccità.

Vi è poi il capitolo 2303, parimenti generico nella rubrica dello stato di previsione, il cui appostamento complessivo per il 2016 si riparte invece nell’allegato in 9 milioni quale contributo alla sede del Programma alimentare mondiale, 7.089.000 euro quale contributo alla sede del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e 18.300.000 quale contributo alla FAO - si tratta in effetti degli impegni italiani nei confronti dei tre organismi del cosiddetto Polo alimentare delle Nazioni Unite, tutti ubicati a Roma.

Tra i finanziamenti per gli interventi di cooperazione allo sviluppo che l’allegato attribuisce al Programma 4.2. spicca anzitutto la somma di 470 milioni di euro per l’esecuzione degli accordi di cooperazione tra l’Unione Europea da un lato e gli Stati dell’Africa, Caraibi e Pacifico dall’altro (capitolo 2306); e poi lo stanziamento di 153,37 milioni di euro per l’attuazione delle iniziative dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (capitolo 2185); infine, oltre ai già ricordati contributi al Polo alimentare romano delle Nazioni Unite, risultano di un certo rilievo anche i contributi a organismi quali il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (capitolo 2202, 6,86 milioni di euro) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), cui sono destinati 5,22 milioni di euro, appostati sul capitolo 2203.

 

Per quanto concerne gli altri programmi dello stato di previsione del MAECI si segnalano i seguenti stanziamenti d’interesse della cooperazione allo sviluppo:

Programma 4.4 - Cooperazione economica e relazioni internazionali

capitolo 3620, partecipazione alle riunioni dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, 7.813 euro;

capitolo 3750:

-        contributo all’Organizzazione mondiale del commercio, 5 milioni;

-        contributo alle spese di funzionamento dell’OCSE, 18 milioni;

-        partecipazione alla Convenzione per la protezione della fascia di ozono atmosferico, 30.000 euro;

capitolo 3751, contributo speciale a favore dell’Istituto italo- latinoamericano, 1,59 milioni;

capitolo 3754, partecipazione a programmi internazionali nel quadro delle questioni globali, 191.964 euro;

capitolo 3755, contributi nel quadro della partecipazione italiana alle iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale, 161.928 euro;

capitolo 3758, contributo in favore dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, 560.000 euro;

Programma 4.6 - Promozione della pace e sicurezza internazionale

capitolo 3341:

-        partecipazione alle riunioni in sede ONU, 85.689 euro;

-        partecipazione alle riunioni in sede C.d’E., 19.006 euro;

capitolo 3393:

-        contributo alle spese delle Nazioni Unite, 372,38 milioni;

-        contributo all’OSCE, 20,24 milioni;

-        partecipazione al Consiglio d’Europa, 30,81 milioni;

capitolo 3415, contributi nel quadro della partecipazione italiana alle iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale, 437.742 euro;

capitolo 3421, contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’AIEA, 2,06 milioni;

Programma 4.7 – Integrazione europea

capitolo 4548, contributi nel quadro della partecipazione italiana alle iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale, 87.003 euro;

Programma 4.8 – Italiani nel mondo e politiche migratorie

capitolo 3104, contributo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, 7,85 milioni;

capitolo 3108:

-        contributo all’Organizzazione internazionale del lavoro, 12,16 milioni;

-        contributo all’Organizzazione internazionale delle Migrazioni, 1,48 milioni;

Programma 4.9 – Promozione del sistema paese

capitolo 2471, partecipazione alle riunioni dell’UNESCO, 11.361 euro;

capitolo 2752:

-        contributo all’UNESCO, 12,36 milioni;

-        contributo al BRESCE (Ufficio regionale UNESCO per l’Europa di Venezia), 641.142 euro;

capitolo 2763, contributo al Programme office on global water assessment, 1,27 milioni;

 

Il totale degli stanziamenti collegati ad interventi di cooperazione allo sviluppo, per quanto concerne lo stato di previsione degli esteri, è per il 2016 pari a 1.199,58 milioni.

 

 

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sopra ricordato, compaiono diversi capitoli di interesse delle attività, che di seguito si riporta:

capitolo 1606, spese di funzionamento degli uffici della Banca mondiale, 0,08 milioni;

capitolo 1649, partecipazione dell’Italia allo strumento finanziario internazionale per le vaccinazioni, 27,5 milioni;

capitolo 7174, contributo in favore del fondo per il “sarcofago” di Chernobyl istituito presso la BERS, 8,27 milioni;

capitolo 7175, partecipazione dell’Italia a banche, fondi e organismi internazionali, 295 milioni;

capitolo 7182, partecipazione dell’Italia alle iniziative internazionali per la cancellazione del debito dei paesi più poveri, 50 milioni.

Gli stanziamenti totali nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a vantaggio delle attività di cooperazione allo sviluppo ammontano pertanto a 380,86 milioni di euro.

 

 

In riferimento al Ministero dell’Interno, vi è un unico capitolo nell’allegato sulla cooperazione allo sviluppo, ed esattamente il capitolo 2352, per quanto concerne il fondo nazionale per le politiche e servizi dell’asilo e gli interventi connessi, anche in attuazione dei progetti dell’Unione europea ed eventualmente in regime di cofinanziamento: lo stanziamento totale per queste finalizzazioni è di 265,23 milioni di euro.

 

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare compare invece nell’allegato con più voci, a partire dal capitolo 2211:

-        partecipazione dell’Italia all’attuazione della Convenzione-quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici e del successivo Protocollo di Kyoto, 26,86 milioni;

-        fondo per le attività di monitoraggio dell’inquinamento chimico-fisico e radioattivo nei paesi balcanici, 0,67 milioni.

Vi sono poi:

il capitolo 2213, relativo al contributo dell’Italia al fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal a protezione della fascia atmosferica dell’ozono, con uno stanziamento di 5,98 milioni;

il capitolo 7921, cooperazione bilaterale e regionale in materia ambientale con i paesi in via di sviluppo, 0,63 milioni;

il capitolo 7953, fondo per incentivare gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile, 3,46 milioni.

Gli stanziamenti totali del Ministero dell’ambiente ammontano pertanto a 37,62 milioni di euro.

 

 

 

Il Ministero della difesa è presente nell’allegato sulla cooperazione allo sviluppo con il solo capitolo 1170, per ciò che concerne le attività di cooperazione civile-militare, con uno stanziamento di 2,15 milioni di euro.

 

Infine, il Ministero della salute è presente con due diversi capitoli:

capitolo 4321, contributo all’Organizzazione mondiale della sanità, 19,02 milioni;

capitolo 5510, spese per riunioni di esperti, con uno stanziamento trascurabile.

 


 

 

Serie storica del bilancio del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (2003-2016)

(migliaia di euro)

 

Anno finanz.

Legge di Bilancio (MAECI);

per il 2016 si tratta di previsioni

Variazione % bilancio MAECI rispetto all’eserc. precedente

Bilancio dello Stato (spese finali[22])

Incidenza % spese MAECI sulle spese finali

 

2003

 

2.130.432

 

+15,81%

 

445.793.301

 

0,477%

 

2004

 

2.203.253

 

+3,41%

 

452.826.501

 

0,486%

 

2005

 

2.149.848

 

-2,42%

 

465.749.364

 

0,461%

 

2006

 

1.955.937

 

-9,01%

 

462.416.243

 

0,422%

 

2007

 

2.238.217

 

+14,43%

 

494.727.936

 

0,452%

 

2008

 

2.546.132

 

+13,75%

 

532.625.613

 

0,478%

 

2009

 

2.045.114

 

-19,67%

 

537.347.856

 

0,380%

 

2010

 

2.076.302

 

+1,52%

 

543.209.350

 

0,382%

 

2011

 

1.882.368

 

-9,34%

 

532.593.784

 

0,353%

 

2012

 

1.683.971

 

-10,53%

 

539.859.128

 

0,311%

 

2013

 

1.837.166

 

+9,09%

 

561.058.351

 

0,327%

 

2014

 

1.815.049

 

-1,20%

 

589.428.839

 

0,307%

 

2015

 

2.171.385

 

+19,63%

 

614.687.557

 

0,353%

 

2016[23]

 

2.152.356

 

-0,87%

 

592.748.541

 

0,363%

 

2016[24]

 

2.263.376

 

+4,23%

 

599.809.741

 

0,377%


 



[1]    Lo statuto dell’Agenzia è stato adottato con il decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113.

[2]    Si pensi, per citare soltanto alcuni esempi recenti, all’Accordo italo-francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione (legge 23 aprile 2014, n. 71), all’Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra l’Italia, Cipro, la Grecia e Malta (legge 23 giugno 2014, n. 96) ed all’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall’altra (legge 4 agosto 2014, n. 138).

[3]    Come, ad esempio, la Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere, fatta a New York il 10 giugno 1958, la cui autorizzazione all’adesione è intervenuta con la legge 19 gennaio 1968, n. 62.

 

[4]    Convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

[5]    Convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”.

[6]    Convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.

[7]    Importo risultante dal recepimento nel c.d. maxiemendamento del Governo di un emendamento parlamentare che ha aumentato di 230.000 euro, per il solo 2016, lo stanziamento in Tab. C a favore del cap. 3751/Esteri (v. infra), con corrispondente riduzione dell’accantonamento in Tab. A a favore del MAECI.

[8]    Legge n. 794/1966, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1  luglio 1966.

[9]    Legge n. 960/ 1982, Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia.

[10] Legge n. 140/1980.

[11]   Legge n. 1612/1962, “Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze”.

[12]   Legge n. 91/2005, “Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA)”.

[13]   Ex cap. 4534 - Legge n. 299/1998, Finanziamento italiano della PESC (Politica estera  e di sicurezza comune dell'Unione  europea) relativo  all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea.

[14]   DPR n. 200/1967,” Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari”.

[15]   La Tabella E riporta anche eventuali rifinanziamenti, riduzioni e rimodulazioni.

[16]   Si segnala anche che a carico del cap. 7493 in oggetto, l’Allegato 2 (cronologico, collegato alla tabella E) del ddl di stabilità 2016 evidenzia residui di stanziamento pari a 4,95 miliardi di euro, nonché giacenze di tesoreria che ammontano a circa 17,86 miliardi.

[17]   Il capitolo presenta altresì residui di stanziamento pari a 38 milioni di euro.

[18]   Si segnala anche che a carico del cap. 7174 in oggetto, l’Allegato 2 (cronologico, collegato alla tabella E) del ddl di stabilità 2016 evidenzia residui di stanziamento pari a 6,599 milioni di euro.

[19]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

[20]   Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di pace).

[21]   Relativo al Programma 24.5 (Protezione sociale per particolari categorie).

[22]   Al lordo delle regolazioni debitorie.

[23]   Ddl di bilancio originario.

[24]   Ddl di bilancio – I Nota di variazioni.

NormalSegreteria

Casella di testo: LEGGE DI STABILITÀ E
LEGGE DI BILANCIO 2016
Casella di testo: Novembre 2015

 

 

 

 

Casella di testo: A.C. 3444 e A.C. 3445Casella di testo: Profili di competenza della III Commissione Affari esteri


 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Studi

Dossier n. 240/1

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706-5790 - SbilancioCu@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Affari esteri

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Progetti di legge n. 360/2/0/3

 

 

Il presente dossier è articolato in due sezioni:

§  schede di lettura delle disposizioni del Disegno di legge di stabilità per il 2016, di competenza di ciascuna Commissione, estratto dal dossier generale, curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e dai Servizi Studi e Bilancio del Senato della Repubblica;

§  analisi delle missioni del Bilancio di previsione dello Stato per il 2016-2018 di competenza di ciascuna Commissione, redatta dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 


 

 

 

 

 

I N D I C E

 

 

Legge di stabilità 2016

Nota introduttiva. 3

§  Articolo 1, commi 80-81 (Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora) 5

§  Articolo 1, comma 131 (Concorso diplomatico) 7

§  Articolo 1, commi 184-186 (Scuola per l'Europa di Parma) 9

§  Articolo 1, comma 196 (Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia) 11

§  Articolo 1, comma 197 (Finanziamento a favore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) 13

§  Articolo 1, comma 207 (Stanziamenti a beneficio degli italiani nel mondo) 15

§  Articolo 1, commi 224-226 (Adozioni internazionali) 17

§  Articolo 1, comma 255 (Fondo per i collegi arbitrali internazionali) 19

§  Articolo 1, comma 333 (Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei ministeri) 20

§  Articolo 1, comma 353 (Riduzione dei contributi ad organismi internazionali) 22

§  Articolo 1, commi 354 e 355 (Incremento della tariffa consolare) 27

§  Articolo 1, commi 356 (Destinazione delle entrate da dismissioni mmobiliari del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale) 30

§  Articolo 1, comma 357 (Risparmi di spesa per il personale docente  delle scuole italiane all’estero) 31

§  Interventi previsti dalle tabelle allegate  al disegno di legge di stabilità. 35

Il disegno di legge di bilancio dopo le modifiche apportate dal Senato

Stanziamenti d’interesse negli altri stati di previsione. 49

L’evoluzione rispetto all’esercizio finanziario 2015. 51

L’aiuto pubblico italiano allo sviluppo. 54

Serie storica del bilancio del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (2003-2016) 60

 


Legge di stabilità 2016


Nota introduttiva

Tra gli interventi in materia di risorse e strumenti per la politica estera, si segnalano in primo luogo le norme che, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, autorizzano per il triennio 2016-2018 lo svolgimento del concorso di accesso alla carriera diplomatica e l’assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione (articolo 1, comma 131).

Per quanto attiene alle politiche a favore delle collettività italiane all’estero, a seguito di un emendamento adottato nel corso dell’esame al Senato (art. 1, comma 207), sono stati disposti per il 2016 alcuni stanziamenti aggiuntivi, finalizzati in particolare al funzionamento del Consiglio generale degli italiani all’estero e dei Comites (200.000 euro), alla promozione della lingua e della cultura italiana all’estero (3.400.000 euro, all’incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura (500.000 euro), a favore della stampa italiana all’estero e delle agenzie specializzate nel medesimo settore (600.000 euro) nonchè per promuovere la capacità attrattiva delle università italiane mediante la diffusione di corsi di lingua italiana online (150.000 euro).

Viene ridotta di 2 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 la spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle istituzioni scolastiche all’estero (articolo 1, comma 357).

Si prevede inoltre la creazione di un fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, dotato di un milione di euro a partire dal 2016, per coprire le spese per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali previsti da trattati di cui è parte il nostro Paese (articolo 1, comma 255).

Sul versante del contenimento delle spese, è da evidenziare la previsione della rinegoziazione di accordi internazionali che fissano contributi volontari o obbligatori versati dall’Italia ad alcuni organismi internazionali (articolo 1, comma 353); l’aumento della tariffa dei diritti consolari (articolo 1, commi 354-355), da acquisire all’entrata; l’acquisizione all’entrata anche dei proventi derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare del MAECI (articolo 1, comma 356).

La tabella D, allegata al disegno di legge di stabilità, opera una riduzione degli stanziamenti finalizzati alla partecipazione italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e al successivo Protocollo di Kyoto, pari a 3,2 milioni di euro per il 2016 e il 2017, e di 3,3 milioni per il 2018.

Particolare rilievo assumono infine le misure riguardanti l’attuazione della recente normativa generale sulla cooperazione allo sviluppo (legge n. 125 del 2014: in primo luogo è incrementato lo stanziamento annuale in favore della nuova Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (articolo 1, comma 197): si tratta di un incremento di 120 milioni per il 2016, di 240 milioni per il 201 e di 360 milioni a decorrere dal 2018, al fine di rafforzare l’azione dell’Italia nella cooperazione allo sviluppo.

Complessivamente, pertanto, il totale degli stanziamenti collegati ad interventi di cooperazione allo sviluppo, per quanto concerne lo stato di previsione dl MAECI, è per il 2016 pari a 1.199,58 milioni, mentre gli stanziamenti complessivi, riferiti allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a vantaggio delle attività di cooperazione allo sviluppo ammontano nel 2016 a 380,86 milioni di euro.

Le norme dell’articolato del disegno di legge di stabilità 2016 – come risultante dal c.d. maxiemendamento del Governo approvato dal Senato - di diretto interesse della Commissione Affari esteri sono illustrate di seguito.


Articolo 1, commi 80-81
(Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora)

 

 

La disposizione del comma 80 è finalizzata a realizzare le previsioni dello Scambio di note tra l’Italia e la Santa Sede in data 14 e 15 giugno 2010, riguardante l’utilizzo delle frequenze di radiodiffusione televisiva e sonora, nel quadro delle assegnazioni delle frequenze adottato dalla Conferenza regionale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni svoltasi a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006 (GE-06).

 

Lo Scambio di note, al punto D), ha previsto che, in cambio della concessione all’Italia di alcuni canali televisivi sull’area delle province di Roma e limitrofe e di risorse frequenziali di radiodioffusione sonora, assegnate dal piano di GE-06 allo Stato della Città del Vaticano, lo Stato italiano si impegni, entro la fine del 2012, a porre a disposizione del Vaticano, senza oneri per quest’ultimo, una capacità trasmissiva di almeno 4 Mbit/sec su un multiplexer con copertura a livello nazionale italiano, possibilmente isocanale.

 

A tale proposito il richiamato comma 80 prevede che il Ministero dello sviluppo economico predisponga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una procedura di gara con offerte economiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni M/bits stabilita per abitante dall’articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all’allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-zioni n. 353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore di rete già titolare di diritto d’uso che metta a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la capacità trasmissiva richiamata nell’accordo.

 

Il metodo di aggiudicazione della gara è indicato in quello delle offerte economiche al ribasso, a partire dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita, per abitante, dall’articolo 27, comma 3, della delibera  (rectius del regolamento allegato alla delibera) 353/11/Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il citato regolamento, relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, disciplina l’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi lineari ivi inclusa la diffusione di contenuti radiofonici digitali, di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato e di operatore di rete, su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale. L’articolo 27 disciplina le modalità e condizioni della cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali, a favore di soggetti legittimamente operanti in ambito locale, ma non destinatari di diritti d’uso di frequenze; il comma 3 indica i criteri per la compilazione del listino delle tariffe di uso della capacità trasmissiva, che non possono essere inferiori a euro 0,010 e superiori a 0,016 per 1 M/bits per abitante.

 

Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione sostenuti dall’operatore di rete selezionato, il medesimo comma autorizza, a partire dal 2016, una spesa di 2,724 milioni di euro annui.

La disposizione predispone quindi la provvista finanziaria per dare seguito agli impegni assunti nel richiamato Accordo.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento in ordine alla necessità di presentare al Parlamento, ai sensi dell’art. 80 Cost., uno specifico disegno di legge per la ratifica dell’Accordo stesso.

 

Il comma 81 fa salva, a seguito dell’aggiudicazione, la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 80.

 

Il comma 82 istituisce un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700 MHz, e per l’armonizzazione internazionale dell’uso dello spettro (la banda 700 Mhz è identificata per utilizzo di sistemi a larga banda, in luogo dell’attuale utilizzo, entro il 2020); la dotazione  del fondo è di Euro 276.000 euro annui a decorrere dai 2016 e, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, saranno individuate le specifiche modalità di utilizzazione e di realizzazione delle attività.

Per la copertura degli oneri recati dai commi 80-82, si provvede con riduzione della tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico: 2016: - 3.000.000; 2017: - 3.000.000; 2018: - 3.000.000.

 


 

Articolo 1, comma 131
(Concorso diplomatico)

 

 

Il comma 131 dell'articolo 1, alla lettera a) consente una nuova deroga per il triennio 2016-2018 alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per il concorso di accesso alla carriera diplomatica e l'assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova; alla lettera b) reca l'autorizzazione di spesa per il triennio in esame.

 

La norma in commento reca novella al comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 1/2010, recante proroga missioni e disposizioni urgenti per l'attivazione del SEAE, autorizzando un'ulteriore deroga per un triennio rispetto a quella inizialmente prevista per il quinquennio 2010-2014.

Il richiamato comma 3 disponeva, ai fini dell’entrata in funzione, a partire dall’aprile 2010, del nuovo Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) chiamato ad assistere l’Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’UE, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona, che il Ministero degli affari esteri fosse autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, per il quinquennio 2010-2014, ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, specificando che tale contingente era comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi di alcune disposizioni.

Tali disposizioni sono:

§  articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244;

§  articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

§  articolo 1, comma 103, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Il richiamato art. 3, co. 102, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, co. 523 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 ('Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007'), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Il richiamato art. 66, co. 9, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, dispone che per l'anno 2012, le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, co. 523, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Il richiamato art. 1, co. 103, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, e le aziende ed enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche') possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

La lettera b) del comma in commento reca l'autorizzazione di spesa, quantificata in euro 670.984 per l’anno 2016, di euro 4.638.414 per l’anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall’anno 2018.

La relazione tecnica precisa che gli importi autorizzati, per ciascun anno del triennio, corrispondono agli oneri delle assunzioni al netto del risparmio da turn over.

 


 

Articolo 1, commi 184-186
(Scuola per l'Europa di Parma)

 

 

I commi 184-186, introdotte dal Senato, prevedono che, al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al Comune di Parma la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma.

 

L'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004, è stato ratificato con la legge 10 gennaio 2006, n. 17.

La legge 3 agosto 2009, n. 115 reca le disposizioni relative al riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma. L'articolo 2, comma 1 (dedicato alle "strutture scolastiche") della legge n. 115 qui richiamata mantiene fermo il finanziamento disposto dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1342), prevedendo altresì che gli ulteriori  oneri  necessari  per  la medesima finalità, sono posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformità a quanto convenuto  con  l'Accordo  di  programma stipulato in data 9 novembre 2007.

 

Le risorse sono erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge 3 agosto 2009, n. 115. Esso prevede che sono  poste  a carico della provincia e del comune di Parma: la   manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dell'edificio destinato a sede della Scuola; le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche  e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.

All'onere derivante dalle predette disposizioni, si provvede mediante versamento alle entrate dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016. La somma così versata è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità anzidette.

Si prevede, inoltre, che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato (testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato).


 

 

Articolo 1, comma 196
(Promozione del
made in Italy e attrazione
degli investimenti in Italia)

 

 

Il comma 196, non modificato dal Senato, prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del made in Italy.

 

Le risorse per la realizzazione del Piano straordinario per il rilancio del made in Italy e l'attrazione degli investimenti- introdotto dall'articolo 30 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"- sono state stanziate nella legge finanziaria per il 2015 (comma 202-203, articolo 1, L.190/2014). Più in particolare per la realizzazione del Piano sono assegnati all'ICE 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. La disposizione in esame aggiunge, per l’anno 2016, altri 50 milioni di euro.

 

Si ricorda che il Piano è stato adottato con il D.M. 13 marzo 2015, mentre la dotazione finanziaria di ciascuna azione prevista è stata ripartita dal decreto ministeriale 7 aprile 2015.

Più in particolare gli obiettivi del Piano sono:

§  incrementare il volume dell'export, espandendo la presenza internazionale;

§  aumentare il numero complessivo delle imprese esportatrici, trasformando le aziende potenzialmente esportatrici in esportatrici abituali;

§  cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all'incremento della classe media nei mercati emergenti;

§  accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri.

 

Inoltre il piano è articolato in complessive 10 misure, di cui 5 da attuarsi in Italia (Potenziamento grandi eventi in Italia, Voucher Temporary Export Manager, Formazione Export Manager, Roadshow per le PMI, Piattaforma E-Commerce per le PMI) e 5 all’estero (Piano GDO, Piano speciale Mercati d’Attacco – es. USA -, Piano “Road to Expo”, Piano comunicazione contro Italian Sounding, Roadshow attrazione investimenti).

L'attuazione del Piano è rimessa all'ICE-Agenzia, con cui il MISE stipula una convenzione in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere. Con la delibera n. 230 del 27 gennaio 2015, e l’Agenzia ha approvato alcuni progetti per l’attuazione parziale del Piano.

Si ricorda che L'ICE-Agenzia ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero -con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti -e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione e l'attrazione investimenti delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali.

Per favorire la sinergia tra i diversi attori è prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico che è composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni e può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento.

Una relazione sull'attuazione del Piano deve essere presentata annualmente al Parlamento dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. La relazione è stata presentata il 29 ottobre 2015.

 


 

Articolo 1, comma 197
(Finanziamento a favore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

 

 

Il comma 197 dispone l'incremento del finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del MAECI in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L'autorizzazione di spesa, prevista dal comma 2, lettera c) dell'art. 18 della L. 125/2014  è incrementata di 120 milioni per il 2016, di 240 milioni per il 2017, di 360 milioni a decorrere dal 2018, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nella cooperazione allo sviluppo.

Si ricorda che la nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo (L. 125/2014), all'art. 17 ha istituito l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo cui compete lo svolgimento delle attività di carattere tecnico-operativo. Il successivo art. 18 attribuisce autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all’Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad essa attribuibili, definendo quelle riservate ad attività di APS come impignorabili[1].

Le fonti di finanziamento dell’Agenzia sono costituite da:

a)     risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni di provenienza del personale ad essa assegnato;

b)     introiti derivanti dalle convenzioni;

c)     un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d)     donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e)     una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme del cosiddetto “8 per mille” di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, all'allegato 19 sulla cooperazione, reca la dotazione da assegnare all'Agenzia dei seguenti 3 capitoli dello stato di previsione del MAECI (tutti relativi al Programma 4.2 Cooperazione allo sviluppo) su cui inciderà - dopo l’approvazione della legge di stabilità - il rifinanziamento operato dalla norma in commento, che come si è visto prevede attualmente l’incremento a favore dell'Agenzia di 120 milioni per il 2016, 240 milioni per il 2017 e 360 milioni a decorrere dal 2018:

 

 

CAP.

DENOMINAZIONE

2016

2017

2018

2021

Spese di personale

15.728.439

15.729.224

15.730.080

2171

Spese di funzionamento

3.270.014

3.383.216

3.383.216

2185

Spese per l'attuazione di  iniziative, etc.

153.377.244

152.278.060

152.278.060

 

 


 

Articolo 1, comma 207
(Stanziamenti a beneficio degli italiani nel mondo)

 

 

Il comma 207, introdotto durante l’esame al Senato, dispone per il 2016 stanziamenti aggiuntivi, pari a 5 milioni di euro, a beneficio degli italiani nel mondo. Si tratta in particolare dei seguenti interventi:

§  100.000 euro per il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE);

§  100.000 euro per il funzionamento dei COMITES e dei relativi Comitati di presidenza;

§  3.400.000 euro per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, nonché per il sostegno agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero;

§  500.000 euro quale incremento della dotazione finanziaria per gli Istituti italiani di cultura all’estero di cui alla legge 401 del 1990;

§  650.000 euro ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 63 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 103 del 2012;

§  100.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi di stampa dedicati agli italiani residenti all’estero;

§  150.000 euro per promuovere la capacità attrattiva delle università italiane mediante la diffusione di corsi di lingua italiana online e campagne informative a carattere didattico, amministrativo e logistico, a beneficio dell’iscrizione di studenti stranieri in Italia.

Istituiti nel 1985, i COMITES sono organismi rappresentativi della collettività italiana, eletti direttamente dai connazionali residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5, comma 1, della Legge 459/2001. In circoscrizioni ove risiedano meno di tremila cittadini italiani i Comitati possono essere nominati dall'Autorità diplomatico-consolare.

I COMITES sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti).

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 della legge 286/2003, i COMITES sono organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari. Anche attraverso studi e ricerche, essi contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero.
I Comitati sono altresì chiamati a cooperare con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. A seguito delle elezioni del marzo 2004, operano oggi 124 Comites diffusi in 38 Paesi: di questi, 67 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e Oceania e 7 in Africa.

Il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989 n. 368 (modificata dalla Legge 18 giugno 1998, n. 198) e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329, è organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero. Esso deriva la sua legittimità rappresentativa dall'elezione diretta da parte dei componenti dei COMITES nel mondo e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica del paese da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce l'organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l'Italia e le sue istituzioni.

Il CGIE è presieduto dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e si compone di 94 consiglieri, di cui 65 eletti direttamente all'estero e 29 di nomina governativa.

I suoi organi istituzionali sono il Comitato di Presidenza (composto oltre che dal Ministro, dal Segretario generale, da quattro Vice Segretari generali e da undici rappresentanti delle varie aree), le sette Commissioni tematiche, le tre Commissioni continentali, i Gruppi di lavoro e l'Assemblea plenaria.

Il CGIE è stato completamente rinnovato il 26 giugno 2004, mentre le elezioni alle cariche interne elettive sono state effettuate il 27 luglio 2004.


 

 

Articolo 1, commi 224-226
(Adozioni internazionali)

 

 

Il comma 224, non modificato al Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016. Il Fondo per le politiche per la famiglia – presso il quale le risorse per il sostegno a tali adozioni erano finora appostate – viene conseguentemente ridotto di pari entità dal comma 225. La gestione del Fondo per le adozioni internazionali è assegnata al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per coordinamento, il comma 226 elimina dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche della famiglia, previste dalla legge finanziaria 2007, il sostegno alle adozioni internazionali e alla relativa Commissione.

 

In particolare, la finalizzazione delle risorse del Fondo per le adozioni internazionali, istituito con il comma 224, riguarda il sostegno alle politiche sulle adozioni internazionali ed il funzionamento della relativa Commissione.

La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio è l'autorità centrale del nostro Paese in materia di adozioni internazionali e garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

Si ricorda che il precedente analogo Fondo (v. ultra) aveva come unica finalità il rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione del minore straniero.

 

Il Fondo per le adozioni internazionali dovrà essere trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e, nelle more del processo di riorganizzazione della Presidenza previsto dalla legge n. 124 del 2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), le relative risorse saranno gestite dal Segretariato generale della stessa Presidenza.

Si ricorda che già la legge 311 del 2004 (L. finanziaria 2005) aveva istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalla legge 184 del 1983 (art. 1, comma 152). Il Fondo aveva una dotazione per il 2005 di 10 milioni di euro. Con D.P.C.M. 28 giugno 2005 furono stabiliti i limiti di reddito per l’accesso al Fondo, le modalità di presentazione delle domande nonché l’ammontare delle spese rimborsabili.

Successivamente, le risorse per le adozioni internazionali sono confluite nel Fondo per le Politiche della Famiglia, istituito dall’art. 19, comma 1 del decreto legge 223 del 2006. L’art. 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), incrementando di 210 mln di euro il Fondo per le politiche della famiglia, aveva esplicitamente previsto tra le sue finalità il sostegno delle adozioni internazionali nonché il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

L’ultima legge di stabilità (L. 190 del 2014 - L. stabilità 2015) ha previsto per il Fondo per le politiche della famiglia un incremento di 5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali. (art. 1, co. 132).

Per coordinamento, il comma 225 prevede che il Fondo per le politiche per la famiglia venga conseguentemente ridotto di pari entità (15 milioni).

Analogamente, il comma 226 elimina dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche per la famiglia previste dal citato articolo 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007 lo scopo di sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della relativa Commissione.

 

 


 

Articolo 1, comma 255
(Fondo per i collegi arbitrali internazionali)

 

 

Il comma 255 stanzia un milione a decorrere dal 2016 per i collegi arbitrali internazionali previsti da accordi internazionali di cui l’Italia è Parte.

La disposizione autorizza la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, dotato di un milione di euro a partire dal 2016, finalizzato a coprire le spese per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali previsti da trattati riguardanti il nostro Paese.

 

Vale la pena di ricordare che numerosi trattati internazionali dei quali è parte il nostro Paese, sia bilaterali[2] che multilaterali[3], prevedono meccanismi di risoluzione delle eventuali controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del trattato, che possono andare dalla procedura amichevole, alla via diplomatica, fino, in caso di mancata risoluzione della controversia, al deferimento ad uno specifico collegio arbitrale internazionale. E’ opportuno sottolineare che anche l’accordo di partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), attualmente in corso di negoziazione, tra gli USA e l’Unione europea, prevede un meccanismo di risoluzione arbitrale delle controversie tra Stati ed investitori (ISDS).


 

Articolo 1, comma 333
(Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei ministeri)

 

 

L’articolo 1, comma 333, dell’articolo 1 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017 e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi, come indicati nell’elenco n. 2 allegato al disegno di legge di stabilità.

Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l’indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge.

Per quanto concerne il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), la riduzione è illustrata dalla tabella seguente:

 

 (dati in migliaia di euro)

2016

2017

2018

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

8.226

6.303

6.302

 

 

Più analiticamente, le principali riduzioni riguardano i seguenti Programmi:

 

 

(dati in migliaia di euro)

 

2016

2017

2018

4.8  Italiani nel mondo e politiche migratorie

2.626

2.815

2.813

4.12 Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari

1.000

2.100

2.086

33.1 Fondi da assegnare

4.500

18

18

 


 

Si segnala altresì, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, la riduzione a carico del Programma 4.11, Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, che risulta la seguente:

 

(dati in migliaia di euro)

2016

2017

2018

1.500

1.500

1.500


 

Articolo 1, comma 353
(Riduzione dei contributi ad organismi internazionali)

 

 

Il comma 353 dispone che Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga per rinegoziare i termini di accordi internazionali riguardanti la quantificazione di contributi volontari ed obbligatori versati dall’Italia ad alcuni organismi internazionali, di cui è parte il nostro Paese. Lo scopo di tali disposizioni sta nella riduzione delle relative previsioni di spesa nella misura di 1.000.198 euro per il 2016, e di 2.700.528 euro a decorrere dal 2017.

In conseguenza di tali riduzioni, le relative autorizzazioni di spesa sono rimodulate nella misura risultante dall’allegato 6 (v. infra) al disegno di legge di stabilità 2016: a tali autorizzazioni di spesa, a decorrere dal 2016, non si applica quanto previsto dall’art. 26 della legge n. 196 del 2009, (legge di contabilità e finanza pubblica), ovvero la facoltà di incrementare gli stanziamenti di spesa a carattere obbligatorio, mediante ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie (di parte corrente) istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – in allegato al quale figura l’elenco dei capitoli di spesa a carattere obbligatorio.

Si segnala che il comma 318 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) conteneva una norma d’identico tenore, in base alla quale la riduzione dei contributi a organismi internazionali a decorrere dal 2016 ammonta già a legislazione vigente a 8.488.300 euro.

Il combinato disposto del sopra richiamato comma 318 della legge di stabilità 2015 e dell’articolo 33, comma 18 del disegno di legge di stabilità 2016 fa sì che le riduzioni siano pari a 9.488.498 euro per il 2016 ed a 11.188.828 euro a decorrere dal 2017.

Si ricorda altresì che lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (tabella 6 del disegno di legge di bilancio) contiene altri capitoli relativi a contributi per organismi internazionali non ulteriormente specificati, quali ad esempio il capitolo 2302, il capitolo 2303, il capitolo 3393, il capitolo 3750. Il medesimo stato di previsione, inoltre, riporta una serie di capitoli dedicati al finanziamento specifico di determinati organismi, quali l’UNICRI e l’UNICEF (cap. 2205) o lo Staff College (cap. 3395) delle Nazioni Unite. Infine, altri capitoli riguardano il finanziamento di determinate attività ed iniziative, come ad esempio la PESC e la PSDC (capp. 3425 e 3426), o dei seguiti derivanti da trattati internazionali come il Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche (cap. 2304).

Va infine ricordato che anche nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ad esempio, il cap. 7175 e il cap. 7179 riguardano spese per la partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali di sviluppo.

Si riporta di seguito l’allegato 6 al disegno di legge di stabilità per 2016, nel quale si evidenziano le cancellazioni o le riduzioni dei contributi imputandole agli Organismi o iniziative correlati, e a fianco delle cui denominazioni appaiono i risparmi da realizzare in base al disposto del comma 353 in commento.

 


Riduzioni contributi ad organismi internazionali – Allegato n. 6 al disegno di legge di stabilità per il 2016

(migliaia di euro)

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Autorizzazione

2016

2017

2018

TWAS – Accademia delle scienze del Terzo Mondo (Trieste)

RIDUZIONE

legge 10 gennaio 2004, n. 17

-

200,0

200,0

BRESCE – Ufficio regionale UNESCO per l’Europa di Venezia

RIDUZIONE

legge 4 giugno 1997, n. 163

-

100,0

100,0

ESO – Organizzazione europea per la ricerca astronomica nell’emisfero australe

RIDUZIONE

legge 10 marzo 1982, n. 127

1.000,0

1.000,0

1.000,0

ICRANET – Rete internazionale astrofisica relativistica

RIDUZIONE

legge 10 febbraio 2005, n. 31

-

1.400,33

1.400,33

UNIDO – Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale

RIDUZIONE

legge 13 dicembre 1984, n. 972

0,198

0,198

0,198

Totale

1.000,198

2.700,528

2.700,528

 

 

Si riporta infine una tabella che integra analiticamente le riduzioni disposte dalla legge di stabilità 2015 con quelle di cui al precedente allegato 6:

 

 

Riduzioni di contributi ad organismi internazionali – Legge di stabilità per il 2015 e disegno di legge di stabilità per il 2016

(migliaia di euro)

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Autorizzazione

2015

2016

2017 ed

anni successivi

OSCE

RIDUZIONE

legge 18 luglio 1984, n. 343

3.000,0

3.000,0

3.000,0

Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (banca di sviluppo del consiglio d’Europa, gruppo Pompidou, centro nord-sud, osservatorio audiovisivo)

RECESSO

legge 28 marzo 1991, n. 119

225,0

225,0

225,0

Organizzazioni di interesse di altre amministrazioni (Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, Gruppo Pompidou, Centro nord-sud, Osservatorio audiovisivo)

RECESSO

legge 23 luglio 949, n. 433

554,5

564,5

564,5

Segretariato INCE

RIDUZIONE

legge 18 giugno 2003, n. 142

43,0

143,0

143,0

CIEC – Commissione internazionale dello stato civile

RECESSO

legge 26 novembre 1957, n. 1296

18,3

18,3

18,3

BRESCE – Ufficio regionale UNESCO per l’Europa di Venezia

RIDUZIONE

legge 4 giugno 1997, n. 163

650,0

650,0

750,0

ESO – Organizzazione europea per la ricerca astronomica nell’emisfero australe

RIDUZIONE

legge 10 marzo 1982, n. 127

-

1.000,0

1.000,0

UNIDO – Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale

RIDUZIONE

legge 13 dicembre 1984, n. 972

-

0,198

0,198

Istituto internazionale del freddo

RECESSO

legge 24 luglio 1959, n. 697

60,0

60,0

60,0

Comitato consultivo del cotone

RECESSO

legge 3 novembre 1971, n. 950

35,0

35,0

35,0

European spatial data research

RECESSO

legge 26 luglio 1978, n. 477

7,5

7,5

7,5

Carta europea dell’energia

RECESSO

legge 10 novembre 1997, n. 415

-

450,0

450,0

Organismo delle Nazioni Unite

RIDUZIONE

legge 17 agosto 1957, n. 848

20.000,0

2.685,0

2.685,0

UNESCO

RIDUZIONE

legge 9 agosto 2013, n. 100

150,0

150,0

150,0

Centro internazionale ingegneria genetica

RIDUZIONE

legge 15 marzo 1986, n. 103; legge 9 ottobre 2000, n. 288

200,0

200,0

200,0

ICRANET – rete internazionale astrofisica relativistica

RIDUZIONE

legge 10 febbraio 2005, n. 31

150,0

150,0

1.550,33

IAP – InterAcademy Partnership

RIDUZIONE

legge 10 gennaio 2004, n. 17

50,0

50,0

50,0

TWAS – Accademia delle scienze del Terzo Mondo (Trieste)

RIDUZIONE

legge 10 gennaio 2004, n. 17

100,0

100,0

300,0

Totale

25.243,3

9.488,498

11.188,828


 


Articolo 1, commi 354 e 355
(Incremento della tariffa consolare)

 

 

I commi 354 e 355 provvedono rispettivamente all’incremento della tariffa dei diritti consolari e alla destinazione dei maggiori introiti – stimati in circa 6 milioni di euro.

In particolare, il comma 354 prevede un aumento della tariffa dei diritti consolari, mediante una serie di modifiche alla tabella allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011.

Gli interventi di modifica riguardano anzitutto (lett. a) gli importi dei diritti fissi previsti alle sezioni I (atti di stato civile) - ad eccezione dei diritti relativi alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne -, IV (atti in materia di controversie, di assistenza giudiziaria e di giurisdizione volontaria) e VII (atti amministrativi): l’incremento previsto è del 20 per cento, con arrotondamento all’importo intero superiore.

Del 40 per cento è invece l’incremento previsto (lett. b) per gli importi dei diritti fissi contenuti alle sezioni II (atti notarili), VI (atti relativi alla navigazione marittima ed aerea), VIII (atti diversi da quelli di stato civile e notarili, legalizzazioni e traduzioni) e IX (diritti di urgenza), anche in questo caso con arrotondamento all’importo intero superiore.

Un ulteriore incremento (lett. c)) si ottiene con l’aggiunta nella sezione III (passaporti, documenti d’identità e visti) di una ulteriore voce riguardante il visto nazionale di tipo D per motivi di studio, la cui tariffa è fissata in 50 euro.

Vengono infine (lettera d)) abrogati gli articoli 39 (atti relativi alla spedizione di navi), 41 (vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani), 43 (deposito di atti di stato civile compilati a bordo di navi italiane) e 52 (ricezione di richieste di pubblicità relative a navi o ad aeromobili) della già citata sezione VI: occorre ricordare, a tale riguardo, che le disposizioni ora richiamate dispongono attualmente il rilascio a titolo gratuito di tali atti.

La relazione tecnica valuta che l’applicazione delle lettere a) e b) del comma 354 in esame dovrebbe comportare per l’erario una maggiore entrata stimata in 4 milioni di euro. L’applicazione della lettera c), d’altra parte, dovrebbe comportare maggiori entrate per due milioni di euro. Alle disposizioni della lettera d) vengono ascritti effetti sicuramente positivi per l’erario, la quantificazione dei quali sarà peraltro effettuata a consuntivo.

Il comma 355 prevede che le maggiori entrate conseguite con l’aumento della tariffa dei diritti consolari, valutate in 6 milioni di euro per ciascuna a delle annualità 2016-2018, restano acquisite all’entrata: non si applicano perciò le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 568 della legge finanziaria per il 2007 ed all’articolo 2, comma 58 della legge finanziaria 2008.

 

Si ricorda che il comma 568 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 ha previsto la parziale destinazione, nel limite di 10 milioni di euro annui, delle maggiori entrate provenienti dalla tariffa consolare al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all’estero del Ministero.

Il comma 58 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008, riferendosi al citato comma 568, ha altresì previsto un maggior limite di 40 milioni di euro per le medesime entrate, da porre a disposizione degli uffici all’estero, previa confluenza nel fondo a suo tempo previsto dal comma 39 dell’articolo 3 della legge finanziaria 2004 all’interno dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi.

L'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 prevede la riscossione dei diritti consolari per gli atti elencati nella tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni all'adeguamento degli importi tariffari; tuttavia, qualora intervengano provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede a darvi attuazione con propri decreti.

Si segnalano altresì i più recenti interventi normativi sulla tariffa dei diritti consolari, a partire dall’art. 41-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 – recante misure urgenti per la crescita del paese -, che ha previsto l’incremento della tariffa dei diritti consolari in ragione del 10 per cento; le maggiori entrate così conseguite vengono destinate a interventi strutturali e informatici a beneficio degli uffici all’estero del MAECI, ed a potenziare i contingenti di impiegati temporanei degli uffici all’estero del Ministero.

L’incremento è disposto a scopo di adeguare il livello dei servizi offerti a cittadini e imprese dalla rete degli uffici all’estero del Ministero, in particolare per favorire la crescita dei flussi imprenditoriali e turistici verso il nostro Paese, mediante un più rapido rilascio dei visti, in tal modo incentivando la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale.

Il MAECI individua gli uffici destinatari delle predette misure e l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo conto anche del volume delle rispettive attività.

Le maggiori entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalità predette.

Fanno eccezione i diritti introitati, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 maggio 2006, per il rilascio dei passaporti elettronici.

L’articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66[4] (recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) ha disposto modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri: più specificamente, il comma 1 di detto articolo 5-bis ha inserito una voce alla sezione I della tabella dei diritti consolari allegata al già citato decreto legislativo n. 71 del 2011, ovvero l’articolo 7-bis, riguardante i diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne, diritti fissati in 300 euro.

 


Articolo 1, commi 356
(Destinazione delle entrate da dismissioni mmobiliari del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale)

 

 

Il comma 356 dispone che le maggiori entrate realizzate nel triennio 2016-2018 da dismissioni immobiliari del MAECI rimangono acquisite all’entrata nella misura di 20 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni per ciascuna delle annualità 2017 e 2018.

 

La disposizione stabilisce che le maggiori entrate, realizzate nel triennio 2016-2018, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mediante operazioni di dismissione immobiliare in attuazione dei commi 1311 e 1312 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge 296 del 2006) rimangono acquisite all’entrata nella misura di 20 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni per ciascuna delle annualità 2017 e 2018. Non trovano pertanto applicazione, per tali somme, le previsioni di cui al comma 1314 del richiamato art. 1 della legge finanziaria 2007.

 

Si ricorda che il summenzionato comma 1311 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 prevede che il Ministero degli affari esteri si avvale dell’Agenzia del demanio per l’elaborazione di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all’estero: tale piano è realizzato mediante ricognizione e stima del patrimonio immobiliare, nonché con l’analisi comparativa di costi e benefici, sì da giungere all’individuazione dei beni per i quali proporre la dismissione. Il successivo comma 1312 prevede che il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma precedente, individua con proprio decreto gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell’Agenzia del demanio.

Il comma 1314, d’altronde, del quale la norma in commento prevede la non applicazione limitatamente alle entrate di 20 milioni per il 2016 e 10 milioni per il 2017 e il 2018, stabilisce che, compatibilmente con gli obiettivi di bilancio presentati in sede europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, possa destinare una quota non minore del 30 per cento dei proventi delle operazioni di dismissione previste dal precedente comma 1312 al rifinanziamento della legge n. 477 del 1998, finalizzata alla ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli immobili del demanio italiano ubicati all’estero.


 

 

Articolo 1, comma 357
(Risparmi di spesa per il personale docente
delle scuole italiane all’estero)

 

 

Il comma 357 opera ulteriori riduzioni della spesa per emolumenti del personale docente addetto alle istituzioni scolastiche italiane all’estero, mediante sostituzione di 46 supplenti con personale di ruolo, con un risparmio di 2 milioni di euro.

 

Il comma 357 dispone una riduzione, pari a 2 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle istituzioni scolastiche all’estero.

 

Al proposito, l’articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) prevede che laddove non sia possibile sostituire docenti temporaneamente assenti, o coprire materie obbligatorie ma con un orario settimanale inferiore a quello di cattedra, si faccia ricorso a supplenze temporanee conferite dai presidi e dai direttori didattici, previa compilazione di apposite graduatorie da parte dei capi di istituto tra soggetti in possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa italiana, eventualmente anche non residenti nel paese ospite. La retribuzione dei supplenti è determinata in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate, e secondo criteri differenti per il personale residente nel paese ospite e per il personale ivi non residente.

La disciplina relativa al personale docente e non docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è recata principalmente dagli artt. 639-674 del testo unico e dall’art. 9 della legge n. 147/2000 (proroga di termini in materia di affari esteri).

Quest’ultimo dispone che la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all’estero, di cui all’art. 639 del Testo unico, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni. L’art. 2, co. 4-novies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 22[5] ha, peraltro, disposto che fino al 31 agosto 2012 sono utilizzate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato le graduatorie relative al triennio scolastico 2007/2008-2009/2010.

Al personale operante presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico disciplinato dagli artt. 657-673 del Testo unico: in particolare, è prevista l’erogazione di uno specifico assegno mensile di sede, nonché di un’indennità di sistemazione e di rimborsi per spese di viaggi da e per l’Italia.

Ai sensi dell’art. 656 del Testo unico, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano in linea di massima le norme dettate per il personale docente.

La relazione tecnica specifica che i risparmi comportati dalla norma in commento derivano dal fatto che un numero pari a 46 posti, prima coperti con supplenti, sono stati coperti con personale di ruolo. Il risparmio di spesa di 2 milioni di euro annui si suddivide in 1.800.000 euro di minori retribuzioni e 200.000 euro di minori oneri riflessi. Inoltre l’indebitamento registrerà effetti positivi dal minor stanziamento nei confronti di organismi previdenziali stranieri.

 

Si richiamano di seguito i numerosi provvedimenti normativi recentemente intervenuti sulla materia delle istituzioni scolastiche italiane all’estero.

 

La recente legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, all’articolo 1, comma 180 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Il successivo comma 181 detta principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi anzidetti, e tra questi (lettera h) figurano la revisione, il riordino e l’adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero, per un effettivo coordinamento fra il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’istruzione nella gestione della rete e nella promozione della lingua italiana all’estero.

A sua volta tale riordino dovrà avvenire con definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo; revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo; previsione della disciplina delle sezioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali; revisione della disciplina dell’insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l’ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale.

 

La legge di stabilità per il 2015, al comma 320 dell’art. 1 ha operato riduzioni degli stanziamenti per le indennità di servizio all’estero del personale docente delle scuole italiane all’estero. La norma prevede che l’autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215 - recante norme per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all’estero - è ridotta nella misura di 3,7 milioni per il 2015, e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016.

La relazione tecnica al disegno di legge di stabilità precisava che le riduzioni sono correlate al ridimensionamento, già a partire dall’anno scolastico 2015-2016, del contingente del personale di ruolo del Ministero dell’istruzione, università e ricerca in servizio all’estero, contingente la cui consistenza è stata fissata dall’articolo 14, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95[6], entro il limite massimo di 624 unità. Su tale norma ha successivamente agito quanto disposto dal comma 38, art. 1 della legge di stabilità 2013, in base al quale l’autorizzazione di spesa a favore del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero (di cui all’articolo 658 del Testo unico) è stata ridotta a decorrere dal 2013 di un ammontare pari a 712.265 euro annui.

 

Il D.L. 101 del 2013 – recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – all’articolo 9, comma 1 assegna alle scuole italiane all’estero un numero predefinito di dirigenti scolastici, docenti per discipline curricolari, lettori ed impiegati amministrativi, in deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla c.d. «spending review», in particolare all’art. 14 del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, cui viene aggiunto il comma 12-bis.

È in tal modo autorizzata - alle condizioni e con i limiti previsti - la conservazione di un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all’art. 639 del Testo unico, individuato con lo stesso decreto interministeriale che fissa i contingenti (ex art. 639 cit.). Su tale disponibilità possono essere assegnate:

§  unità di personale, individuate attraverso le graduatorie previste dall’art. 640 del Testo unico (che disciplina le modalità di selezione e di assegnazione del suddetto personale), riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012;

§  i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch’esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell’art. 46 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell’area dirigenziale V (Scuola).

La disposizione decorre dall’anno scolastico 2013/2014, e ha come finalità espressa quella di far fronte a specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco (art. 653 del Testo unico) o alle operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato, già collocato fuori ruolo all’estero.

 

Il D.L. 225 del 2010 – recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie – all’articolo 2, comma 4-novies dispone che la durata del servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola non può superare nove anni: pertanto, proroga fino a nove anni scolastici il periodo di permanenza in servizio nella stessa sede e, in ragione del termine fissato, precisa che la stessa proroga non si applica a quanti abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore.

Quindi, rispetto alla normativa previgente, fatta eccezione per il personale da destinare alle scuole europee - per il quale non si registrano variazioni - per il restante personale si riduce da 10 a 9 anni il periodo complessivo di permanenza all’estero, senza più prevedere la soluzione di continuità. A tale modifica, però, non si procede attraverso novella delle disposizioni previgenti.


 

 

Interventi previsti dalle tabelle allegate
al disegno di legge di stabilità


 

Nelle tabelle del disegno di legge di stabilità modificato dal Senato compaiono una serie di interventi che incidono direttamente sullo stato di previsione degli Esteri. In particolare, le singole Tabelle recano:

 

Tabella A    Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente:

Nella Tabella A compaiono con riferimento al MAE accantonamenti di 53,3[7] milioni di euro per il 2016, nonché di 49,77 milioni per il 2017 e il 2018, che, come chiarisce la relazione introduttiva al ddl di stabilità, sono destinati a far fronte essenzialmente agli oneri derivanti dalla prevista approvazione di numerosi disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di Accordi internazionali – molti dei quali vengono esplicitamente richiamati. 

 

Tabella B    Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale:

Nella Tabella B compaiono con riferimento al MAE accantonamenti di 34,7 milioni euro per il 2016 che, giusta la relazione introduttiva al ddl di stabilità, sono destinati a far fronte essenzialmente agli oneri derivanti dalla partecipazione alle spese per la ristrutturazione del Quartier generale dell’Alleanza atlantica.

 

Tabella C    Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità:

Premesso che il disegno di legge di stabilità 2016 reca importanti innovazioni proprio per quanto riguarda le voci in Tabella C di interesse del MAECI, e in particolare per la cooperazione allo sviluppo – per le quali si rinvia infra all’ultima sezione del dossier; nella Tabella C non vengono registrate per il triennio 2016-2018 - rispetto al ddl di bilancio a legislazione vigente – variazioni relative ai residui capitoli di interesse degli Affari esteri, ad eccezione del cap. 3751/Esteri, il cui stanziamento è stato incrementato dal c.d. maxiemendamento per un importo di 230.000 euro nel solo 2016.

 

Nella Tabella C si trovano dunque le seguenti allocazioni relative al Ministero degli Affari esteri:

 (milioni di euro)

CAPITOLO/I

 

2016

2017

2018

Cap. 3751 - Esteri, (Contributo all’Istituto italo-latinoamericano)[8]

1,824

1,584

1,584

Capp. 4543 e 4545 - Esteri, (Iniziative culturali per la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia)[9]

1,028

1,025

1,025

Cap. 3399 - Esteri, (Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù)[10]

0,214

0,214

0,214

Cap. 1163 - Esteri, (Contributi ad enti e altri organismi)

1,405

1,405

1,405

 

Inoltre, la Tabella C reca, con riferimento al Ministero dell’economia e delle finanze, lo stanziamento triennale per il cap. 7256 (v. infra l’ultima sezione del Dossier), limitatamente alla quota ascrivibile alle leggi 16/1980 e 137/2001, ovvero per indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti all’estero, in  territori – tra i quali aree della ex Jugoslavia - prima soggetti alla sovranità italiana: il ddl di stabilità non opera alcuna variazione rispetto alla previsione di bilancio, e dunque, per la parte ascrivibile alle leggi 16/1980 e 137/2001 il capitolo risulta dotato di 6,955 mln per il 2016, e di 7,055 mln per ciascuna delle annualità 2017 e 2018.

Vale ancora la pena di segnalare che, a proposito della Tabella C, l’art. 1, comma 166, della legge di stabilità per il 2011 (L. 220/2010), recependo quanto già previsto dall’art. 52, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), ha disposto che le voci in precedenza presenti in Tabella C, ma concernenti spese obbligatorie, fossero rimosse dalla Tabella, limitandosi a riportarle nel ddl di bilancio.

Per quanto concerne il Ministero degli Affari esteri e delle cooperazione internazionale, si tratta dei seguenti capitoli, con i relativi stanziamenti:

cap. 2201-Esteri, (Riordino dell’Istituto agronomico per l’oltremare)[11]risulta soppresso a partire dal 2016, in ragione della nuova normativa sullac ooperazione allo sviluppo, che ha previsto (art. 32, c. 6 della legge 125/2014) la soppressione dell’Istituto dal 1° gennaio 2016;

cap. 3421 - Esteri, (Contributo volontario all’AIEA)[12]2,063 mln di euro per il 2016;

cap. 3425-Esteri,[13] (Finanziamento italiano della Politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea) – 9,794 mln di euro per il 2016;  

cap. 3105 –Esteri, (Contributi ad associazioni ed enti che operano a favore delle collettività italiane all’estero)[14]0,45 mln di euro per il 2016. 

Tabella D    Variazioni al bilancio in relazione alla riduzione di autorizzazioni di spesa di parte corrente (definanziamento):

Si segnalano tre casi di definanziamento d’ interesse del MAECI:

Decreto-legge n. 209/2008, art. 1, comma 4 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali)

La tabella D azzera in modo permanente gli stanziamenti sul cap. 1157/Esteri, finalizzati al potenziamento delle attività di analisi e documentazione – Osservatorio di politica internazionale MAECI-Camera-Senato), mediante corrispondente riduzione degli importi previsti nel ddl di bilancio a legislazione vigente, ovvero 184.976 euro per il 2016 e 184.434 euro per il 2017 e il 2018.

Legge n. 120/2002, art. 3 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997).

La tabella D riduce gli stanziamenti sul cap. 2211/Ambiente, p.g. 03, finalizzati alla partecipazione italiana alla Convenzione ONU sui cambiamenti climatici e al successivo Protocollo di Kyoto, nella misura di 3,2 milioni di euro per il 2016 e il 2017, e di 3,3 milioni per il 2018: tale riduzione ha carattere permanente. Gli stanziamenti a legislazione vigente, che sono rispettivamente pari a 26,86 mln per il 2016, 27,41 mln per il 2017 e 27,88 mln per il 2018, scendono di conseguenza a 23,66 mln per il 2016, 24,21 mln per il 2017 e 24,58 mln per il 2018.

Legge 332/2003, art. 5, comma 1 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell’Accordo tra la Repubblica d’Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) in esecuzione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.

Gli stanziamenti del cap. 3601/Sviluppo econ. vengono ridotti permanentemente di 20.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018. Pertanto, le appostazioni su detto capitolo scendono a 224.703 euro per il 2016, e a 223.993 euro per il 2017 e il 2018.

 

Tabella E    Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali[15]:

                    Nella Tabella in questione viene anzitutto registrata la riduzione di 100 milioni per ciascuna annualità del triennio 2015-2017, e di 200 milioni per il 2019 e anni successivi, a carico del  capitolo 7493 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (somme da versare per l’adeguamento dell’ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario): lo stanziamento complessivo risultante - tenendo conto sia delle precedenti allocazioni di fondi che delle rimodulazioni operate appunto in Tabella E - è per il cap. 7493[16] di 4 miliardi e 350 milioni di euro per il 2016, di 4 miliardi e 850 milioni per il 2017, di 4 miliardi e 750 milioni per il 2018 e di 9 miliardi e 800 milioni per il 2019 e successivi. L’anno terminale dello stanziamento è il 2020.

 

La Tabella E registra inoltre stanziamenti collegati a interventi connessi al Trattato di amicizia italo-libico del 30 agosto 2008, autorizzato alla ratifica con legge n. 7 del 2009. Tenendo presente che l’anno terminale dello stanziamento è il 2028, e che il ddl di stabilità non modifica quanto previsto nel ddl di bilancio, si tratta in dettaglio di quanto riportato nella tabella seguente:

(in euro)

Capitolo

2016

2017

2018

2019 e seguenti

7800/Infrastrutture e Trasporti (progetti di cooperazione nelle infrastrutture)

95.165

117.388

117.388

1.756.825.816

 

La Tabella E registra poi uno stanziamento per l’attuazione di impegni dettati dal comma 373, articolo 2, della legge finanziaria 2008, collegati al perseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, nonché alla cancellazione del debito dei Paesi più poveri: a tale scopo si registra, a carico del cap. 7182[17]/Economia e Finanze, come già a legislazione vigente, un’allocazione di 50 milioni per ciascuna delle annualità del triennio 2016-2018, con prosecuzione dello stanziamento, nella misura di un miliardo e 534 milioni, per l’esercizio finanziario 2019 e successivi (anno terminale è il 2049).

Nella Tabella E vi è anche il cap. 7175/Economia e finanze (recante oneri per la partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali), dotato a legislazione vigente di 295 mln di euro: in relazione alla quota dipendente dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), art. 1, comma 170, il capitolo – che registra anche 294,97 milioni di residui di stanziamento – non subisce modifiche dal ddl di stabilità 2016, con importi che si attestano a 295 milioni per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, mentre per il 2019 e successivi risultano stanziati un miliardo e 180 milioni di euro (l’anno terminale è in questo caso il 2022).

Infine, la Tabella E reca anche il cap. 7174[18], istituito in base all’art. 11, comma 5 del decreto-legge n. 76 del 2013[19] per contribuire al "Chernobyl Shelter Fund" istituito presso la BERS. Il capitolo non subisce variazioni rispetto alle previsioni a legislazione vigente, e reca dunque 6,515 milioni per il 2016, 8,275 milioni per il 2017, 2,5 milioni per il 2018 nonché per il 2019 - anno terminale dello stanziamento.

Il Chernobyl Shelter Fund vede impegnata dal 1997 la BERS allo scopo anzitutto di stabilizzare il cosiddetto sarcofago, ovvero la struttura che racchiude i resti dell’Unità 4 della centrale nucleare di Chernobyl interessata dal tragico incidente del 1986. Il Chernobyl Shelter Fund ha tra i principali donatori i paesi del G8 e la Commissione europea, con l’Italia sempre presente sin dall’inizio, e poi nelle varie ricostituzioni finanziarie succedutesi nel tempo.

 

 

 

 

 


Il disegno di legge di bilancio
dopo le modifiche apportate dal Senato

 


In conseguenza delle modifiche apportate al ddl di bilancio dall’incorporazione delle previsioni della legge di stabilità, nonché dagli emendamenti a questa e al ddl di bilancio medesimo, tutti conseguenti dall’esame e approvazione del Senato e  recepiti nella I Nota di variazioni (A.S. 2112-bis), lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri si configura come segue:

Missione n. 4 - L’Italia in Europa e nel mondo, con uno stanziamento di competenza per il 2016 di 2.175,38 milioni di euro (+114,84 milioni rispetto al ddl di bilancio originario);

Missione n. 32 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, 76,99 milioni (+0,67 milioni di euro rispetto al ddl originario);

Missione n. 33 - Fondi da ripartire, 11 milioni (+4,5 milioni rispetto al ddl originario).

In termini complessivi, dunque, lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale reca per il 2016 stanziamenti di competenza pari a 2.263,37 milioni (+111,02 milioni), pari allo 0,37% delle spese finali dello Stato: l’ammontare dello stanziamento di competenza è quasi interamente destinato alle spese di parte corrente (2.253,08 mln di euro, +111,02 milioni), che assorbono il 99,54 per cento dello stanziamento. Tale ammontare si suddivide in 847,3 milioni (-4,83 milioni) per le spese di funzionamento - più mirate alla riproduzione della struttura - e in 1.394,37 milioni (+120,35 milioni) di spese per gli interventi - che propriamente consentono l’attuazione delle missioni istituzionali -: completano il quadro 11,4 milioni (-4,5 milioni) per oneri comuni.

Le spese in conto capitale ammontano invece a 10,28 mln di euro, invariate rispetto al ddl di bilancio originario.

A fronte di uno stanziamento di competenza già indicato in 2.263,37 milioni di euro, lo stato di previsione reca 123,33 mln di euro di residui presunti – anche questi invariati - e prevede autorizzazioni di cassa in misura identica alla competenza.

Rispetto al volume della massa spendibile (residui+competenza), pari a 2.386,7 mln di euro, il coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, che indica la capacità di spesa del Ministero) risulta del 94,83%, dato da un ammontare delle autorizzazioni di cassa che coincide con quello della competenza, e inibisce quindi la spesa di una somma equivalente all’intero ammontare dei residui presunti.

In relazione alle previsioni assestate per il 2015, gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione del MAECI per il 2016 fanno ora registrare un decremento complessivo di 162,48 mln di euro.

La consistenza dei residui stimati al 1° gennaio 2016 non è mutata dopo l’esame al Senato, e ammonta - come in precedenza illustrato - a 123,33 mln di euro, quasi tutti di parte corrente, salvo 7,72 mln in conto capitale.

La tabella seguente mostra l’andamento, fino al livello dei macroaggregati, degli stanziamenti dello stato di previsione del MAECI, dalla legge di bilancio per il 2015 al disegno di legge attualmente in esame:

 

(milioni di euro)

 

Legge di bilancio 2015

Previsioni assestate 2015

ddl A.S. 2112

ddl A.C.

3445

Programma 4.1 – Protocollo internazionale

6,89

7,55

7,2

7,2

4.1/ Funzionamento

6,88

7,54

7,19

7,19

4.1/ Investimenti

0,005

0,005

0,004

0,004

Programma 4.2 – Cooperazione allo sviluppo

713,62

846,46

711,62

831,61

4.2/ Funzionamento

29,24

30,62

35,42

35,41

4.2/ Interventi

684,02

815,48

676,14

796,14

4.2/ Investimenti

0,35

0,35

0,05

0,05

Programma 4.4 – Cooperazione economica e relazioni internazionali

40,1

41,59

40,86

41,09

4.4/ Funzionamento

11,1

11,59

12,38

12,38

4.4/ Interventi

28,99

29,99

28,47

28,7

4.4/ Investimenti

0,008

0,008

0,008

0,008

Programma 4.6 – Promozione della pace e sicurezza internazionale

487,96

556,26

467,33

467,33

4.6/ Funzionamento

13,63

13,87

13,05

13,05

4.6/ Interventi

439,92

507,71

454,26

454,26

4.6/ Investimenti

34,67

34,67

0,011

0,011

Programma 4.7 – Integrazione europea

24,57

26,03

14,32

14,32

4.7/ Funzionamento

10,65

11,06

8,77

8,77

4.7/ Interventi

13,91

14,95

5,55

5,55

4.7/ Investimenti

0,007

0,007

0,007

0,007

Programma 4.8 – Italiani nel mondo e politiche migratorie

42,89

43,42

39,8

40,78

4.8/ Funzionamento

6,91

7,44

7,22

7,22

4.8/ Interventi

35,97

35,97

32,57

33,55

4.8/ Investimenti

0,007

0,007

0,007

0,007

Programma 4.9 – Promozione del sistema Paese

147,89

149,74

145,18

142,48

4.9/ Funzionamento

72,88

75,16

69,56

67,71

4.9/ Interventi

74,98

74,55

75,6

74,75

4.9/ Investimenti

0,019

0,019

0,018

0,018

Programma 4.12 – Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico- consolari

74,51

103,42

84,81

82,91

4.12/ Funzionamento

70,9

97,39

81,32

79,42

4.12/  Investimenti

3,6

6,02

3,49

3,49

Programma 4.13 –Rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese

529,65

530,15

531,05

529,48

4.13/  Funzionamento

529,26

529,87

530,64

529,08

4.13/  Oneri comuni di parte corrente

0,39

0,36

0,4

0,4

Programma 4.14 –Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale

12,66

18,09

14,99

14,8

4.14/  Funzionamento

11,25

16,67

13,57

13,39

4.14/  Interventi

1,4

1,4

1,4

1,4

4.14/  Investimenti

0,01

0,01

0,009

0,009

Programma 4.15 –Comunicazione in ambito internazionale

4,09

4,63

3,32

3,32

4.15/  Funzionamento

4,08

4,63

3,32

3,32

4.15/  Investimenti

0,003

0,003

0,003

0,003

Programma 32.2 –Indirizzo politico

12,59

12,8

10,95

10,95

32.2/  Funzionamento

12,58

12,79

10,94

10,94

32.2/  Investimenti

0,008

0,008

0,008

0,008

Programma 32.3 –Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

64,09

73,52

65,36

66,03

32.3/  Funzionamento

59,48

67,91

58,7

59,37

32.3/  Investimenti

4,61

6,23

6,61

6,66

Programma 33.1 –Fondi da assegnare

9,81

12,13

15,5

11

33.1/  Oneri comuni di parte corrente

9,81

12,13

15,5

11

 

Vale la pena di segnalare in maggior dettaglio alcuni capitoli che hanno registrato per il 2016 variazioni di competenza a seguito dell’approvazione da parte del Senato del c.d. maxiemendamento del Governo, segnalate appunto nella I Nota di variazioni.

Si tratta, in particolare, del cap. 2185, riguardante lo stanziamento da assegnare all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Programma 4.2, cooperazione allo sviluppo), che registra, come accennato, un incremento di 120 milioni di euro, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 197, del disegno di legge di stabilità (con un stanziamento complessivo, pertanto, di 273,37 milioni di euro), del cap. 3751 (Programma  riguardante l’Istituto italo-latino-americano, con incremento di 0,23 milioni di euro, come disposto dalla Tabella C allegata al disegno di legge di stabilità

 

 


 

Stanziamenti d’interesse negli altri stati di previsione

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2) sono collocati alcuni stanziamenti per il 2016 relativi a materie di interesse della III Commissione: si tratta soprattutto dei fondi allocati sui capitoli del Programma 4.11, Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, ricompreso nell’ambito della Missione 4 – L’Italia in Europa e nel mondo, al quale afferiscono per il 2016 338,97 milioni di euro.

 

cap.......... 2125 - Indennità mensile ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo: 2,5 mln di euro

     cap.       . 1646 - Somme da corrispondere alla Repubblica di San Marino: 4,64 mln di euro

     cap......... 1648 - Contributi vari dovuti in base a leggi: 0,3 mln di euro

     cap......... 1649 - Oneri per la partecipazione all’IFFM (campagne vaccinali di massa): 27,5 mln di euro

     cap......... 7175 - Oneri per la partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali: 295 mln di euro

     cap......... 7174 – Contributo al fondo per il sarcofago di Chernobyl presso la BERS: 6,51 mln di euro

Alcuni capitoli afferiscono invece al Programma 4.10, Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (23,8 miliardi per il 2016):

 

cap.......... 2751 - Risorse complementari basate sul PIL o provenienti dall’I.V.A.: 16.600 mln di euro 

cap.......... 2752 - Regime "risorse proprie" - Dazi doganali, prelievi agricoli, contributi zucchero: 2.600 mln di euro       


 

cap.          7493 – Somme da versare per l’adeguamento dell’ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario: 4.450 mln di euro

Con riferimento alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace si segnala poi il cap. 3004[20] - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace, sul quale sono appostati per il 2016 fondi pari a 937,7 milioni di euro.

Sempre nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riveste un certo interesse per la Commissione Affari esteri il cap. 7256[21], una parte dei fondi del quale riguardano, in base alle leggi 16/1980 e 137/2001, indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti all’estero, in  territori – tra i quali aree della ex Jugoslavia - prima soggetti alla sovranità italiana. Il capitolo, nel ddl di bilancio, è dotato per il 2016 di  7,84 mln di euro. Il capitolo risulta altresì esposto in tabella C del ddl di stabilità.




 

L’evoluzione rispetto all’esercizio finanziario 2015

Rispetto alle previsioni assestate per il 2015, gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione originario del MAE per il 2016 fanno registrare un decremento complessivo di 273,5 mln di euro, dei quali 236,43 milioni di parte corrente, e 37,07 milioni nel conto capitale. Infatti gli stanziamenti di competenza nello stato di previsione del MAECI per il 2015 (previsioni assestate) erano pari a 2.425,85 mln di euro, di cui 2.378,5 mln di euro per la parte corrente e 47,35 mln di euro per il conto capitale.

La consistenza dei residui stimati al 1° gennaio 2016 ammonta - come in precedenza illustrato - a 123,33 mln di euro, quasi tutti di parte corrente, salvo 7,72 mln in conto capitale. Rispetto ai residui accertati in sede di rendiconto 2014 e iscritti in bilancio di assestamento 2015, pari a 279,88 mln di euro, si prevede un decremento di 156,55 mln di euro. Occorre peraltro ricordare che l’effettiva consistenza dei residui dipende dall’andamento della gestione e che le stime vengono adeguate a tale andamento in sede di rendiconto.

 

 

Le rimodulazioni nello stato di previsione del MAECI e in altri settori di interesse per la III Commissione

Si ricorda che il disegno di legge di bilancio riporta, in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, un apposito Prospetto che espone le autorizzazioni legislative di spesa che sono state oggetto di rimodulazioni da parte delle Amministrazioni, in ragione della possibilità di apportare variazioni alla legislazione sostanziale di spesa con il disegno di legge di bilancio (ai sensi dell’articolo 23, comma 3 della legge di contabilità nonché, per le leggi pluriennali di spesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 16, del D.L. n. 95/2012.).

La tabella che segue riepiloga le autorizzazioni legislative di spesa sui cui sono state effettuate variazioni, in riferimento a materie di interesse degli affari esteri. Per ciascuna autorizzazione di spesa è indicata la dotazione a legislazione vigente per il triennio 2016-2018 e l’entità della rimodulazione che è stata effettuata dall’Amministrazione in sede di predisposizione del bilancio a legislazione vigente medesimo. È altresì indicata la collocazione della legge di spesa all’interno della missione e del programma.

 

 (importi in euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Mis/Pro

2016

2017

2018

BLV

di cui rimod.

BLV

di cui rimod.

BLV

di cui rimod.

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2)

L n. 49/1987 art. 37 comma 1

Cooperazione allo sviluppo, bilaterale e multilaterale

(Cap-pg: 2183/1)

-

-395,158

-

-395.245

-

-395.245

LS n. 228/2012 art.1 comma 174

Contributo in favore dell'Invesment and Technology Promotion Office (I.T.P.O)

(Cap-pg: 2204/1)

600.000

52.377

600.000

52.377

600.000

52.377

L n. 406/2000 art.2 comma 1

Concessione di un contributo all'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo, in Roma

(Cap-pg: 2301/1)

1.032.913

119.544

1.033.000

119.631

1.033.000

119.631

L. n. 17/1997 art. 3 comma 1

Contributo per i centri (UNICRI) per il trasferimento di sede da Roma a Torino

(Cap-pg: 2301/2)

77.469

8.966

77.469

8.966

77.469

8.966

L. n. 170/1997 art. 3 comma 1

Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione

(Cap-pg: 2302/1)

335.116

214.271

335.116

214.271

335.116

214.271

1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)

L. n. 286/2203 art. 6 comma 4

Norme relative alla disciplina dei Comites-Comitato dei residenti

(Cap-pg: 3106/1)

51.219

-20.000

71.012

-

71.012

-

L. n. 286/2003 art. 3

Spese funzionamento Comites

(Cap-pg: 3103/1)

1.316.148

20.000

1.292.387

-

1.292.387

-

 

 

 

 

 

 


 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Mis/Pro

2016

2017

2018

BLV

di cui rimod.

BLV

di cui rimod.

BLV

di cui rimod.

1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)

L. n. 120/2002 art. 3

Convenzione sui cambiamenti climatici

(Cap-pg: 2211/3)

26.604.375

-263.676

27.045.566

-366.106

27.518.217

-366.106

L. n. 279/2005 art. 3 comma 1

Convenzione protezione Alpi

(Cap-pg: 2211/12)

231.810

72.542

231.810

65.614

231.810

65.614

1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)

L. n. 340/1993

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989

(Cap-pg: 1871/1)

239.123

40.000

239.123

40.000

239.123

40.000

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL TURISMO

Mis/Pro

2016

2017

2018

BLV

di cui rimod.

BLV

di cui rimod.

BLV

di cui rimod.

1. Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e paesaggistici (21)

1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)

L n. 77/2006, art. 4, co. 1

Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "Lista del patrimonio mondiale" dell'Unesco

(Cap-pg: 7305/1)

2.145.000

800.000

1.345.000

-

1.345.000

-

 


 

L’aiuto pubblico italiano allo sviluppo

 

Gli stanziamenti destinati all’aiuto pubblico allo sviluppo sono suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero degli Affari esteri. Si segnalano in particolare:

a) La cooperazione a dono. Fino a tutto il 1994 i relativi stanziamenti erano assegnati al cap. 4620/esteri "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", che aveva carattere di gestione fuori bilancio; a partire dal bilancio 1995 il fondo venne riportato a regime ordinario, ai sensi dell’art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato". Gli stanziamenti del Fondo furono ripartiti tra diversi capitoli – esposti nella tabella C della legge finanziaria (attualmente legge di stabilità), tutti afferenti al Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, nel quale tuttavia erano frammisti a numerosi altri capitoli.

Come in precedenza accennato, con la piena entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo anche il sistema di finanziamento subisce una profonda ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono (180,46 milioni per il 2015) afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento della nuova Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. I soli capitoli 2150 e 2153 restano operanti nello stato di previsione del MAECI – si tratta rispettivamente delle retribuzioni ed altri assegni fissi del personale assunto a contratto e/o in posizione di comando o di fuori ruolo (cap. 2150 - 4,78 milioni per il 2016), e delle spese per acquisti di beni e servizi (cap. 2153 – 1,21 milioni per il 2016).

 

Per quanto concerne l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per il 2016 i relativi stanziamenti sono raggruppati in tre nuovi capitoli dello stato di previsione del MAECI:

-        cap. 2021, spese per il personale:                    15,71 milioni

-        cap. 2171, spese di funzionamento:                3,27 milioni

-        cap. 2185, interventi di cooperazione int.le: 153,37 milioni

 

TOTALE                                                  172,35 milioni

 

Si ricorda altresì che, in applicazione del comma 1 dell’art. 14 della legge 125/2014, allo stato di previsione del MAECI, in apposito allegato (v. infra), “sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.

 

b) Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale (cap.7415/Ministero dell’economia e delle finanze). A valere su questo fondo erano erogati i crediti d’aiuto per programmi e progetti di sviluppo rispondenti alle finalità della legge e basati normalmente su accordi bilaterali. Faceva altresì capo al fondo rotativo il sostegno alle joint-ventures che rientrano nelle finalità della legge. Si rileva che già nel ddl di bilancio 2009 il capitolo risultava soppresso, non prevedendosi appostamenti a carico di esso nell’imminente esercizio finanziario.

c) Le attività di cooperazione multilaterale, per le quali sono previsti appositi stanziamenti, si sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e nei contributi obbligatori e nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo. I relativi stanziamenti sono attribuiti a vari capitoli in diversi stati di previsione.

 

Lo stanziamento previsto dal disegno di legge di bilancio originario per il 2016 per l’intero Programma 4.2 è, come si è visto, pari a 711,62 mln di euro.

 

Un esame analitico dell’allegato sui finanziamenti alle politiche di cooperazione allo sviluppo consente una valutazione ben più precisa di questa tipologia di spese, rispetto alla semplice ricognizione dei capitoli del Programma 4.2 - Cooperazione allo sviluppo. Infatti nell’allegato sono riportati anche numerosi capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione del MAECI, nonché capitoli riconducibili a stati di previsione di altri Dicasteri.

 

Per quanto comunque concerne lo stato di previsione del MAECI, e in particolare proprio il Programma 4.2, dall’esame dell’allegato è possibile rilevare anzitutto la presenza di nuovi capitoli, in precedenza richiamati, relativi alle attività e agli interventi dell’Agenzia italiana per la cooperazione sviluppo.

In secondo luogo, è possibile specificare il contenuto di alcuni capitoli, come ad esempio il capitolo 2302, che nello stato di previsione riporta semplicemente la rubrica di contributi ad organismi internazionali, mentre dall’allegato si evince come tali contributi (335.116 euro per il 2016) riguardino l’attuazione di impegni collegati alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, per interventi nei paesi colpiti da siccità.

Vi è poi il capitolo 2303, parimenti generico nella rubrica dello stato di previsione, il cui appostamento complessivo per il 2016 si riparte invece nell’allegato in 9 milioni quale contributo alla sede del Programma alimentare mondiale, 7.089.000 euro quale contributo alla sede del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e 18.300.000 quale contributo alla FAO - si tratta in effetti degli impegni italiani nei confronti dei tre organismi del cosiddetto Polo alimentare delle Nazioni Unite, tutti ubicati a Roma.

Tra i finanziamenti per gli interventi di cooperazione allo sviluppo che l’allegato attribuisce al Programma 4.2. spicca anzitutto la somma di 470 milioni di euro per l’esecuzione degli accordi di cooperazione tra l’Unione Europea da un lato e gli Stati dell’Africa, Caraibi e Pacifico dall’altro (capitolo 2306); e poi lo stanziamento di 153,37 milioni di euro per l’attuazione delle iniziative dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (capitolo 2185); infine, oltre ai già ricordati contributi al Polo alimentare romano delle Nazioni Unite, risultano di un certo rilievo anche i contributi a organismi quali il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (capitolo 2202, 6,86 milioni di euro) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), cui sono destinati 5,22 milioni di euro, appostati sul capitolo 2203.

 

Per quanto concerne gli altri programmi dello stato di previsione del MAECI si segnalano i seguenti stanziamenti d’interesse della cooperazione allo sviluppo:

Programma 4.4 - Cooperazione economica e relazioni internazionali

capitolo 3620, partecipazione alle riunioni dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, 7.813 euro;

capitolo 3750:

-        contributo all’Organizzazione mondiale del commercio, 5 milioni;

-        contributo alle spese di funzionamento dell’OCSE, 18 milioni;

-        partecipazione alla Convenzione per la protezione della fascia di ozono atmosferico, 30.000 euro;

capitolo 3751, contributo speciale a favore dell’Istituto italo- latinoamericano, 1,59 milioni;

capitolo 3754, partecipazione a programmi internazionali nel quadro delle questioni globali, 191.964 euro;

capitolo 3755, contributi nel quadro della partecipazione italiana alle iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale, 161.928 euro;

capitolo 3758, contributo in favore dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, 560.000 euro;

Programma 4.6 - Promozione della pace e sicurezza internazionale

capitolo 3341:

-        partecipazione alle riunioni in sede ONU, 85.689 euro;

-        partecipazione alle riunioni in sede C.d’E., 19.006 euro;

capitolo 3393:

-        contributo alle spese delle Nazioni Unite, 372,38 milioni;

-        contributo all’OSCE, 20,24 milioni;

-        partecipazione al Consiglio d’Europa, 30,81 milioni;

capitolo 3415, contributi nel quadro della partecipazione italiana alle iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale, 437.742 euro;

capitolo 3421, contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’AIEA, 2,06 milioni;

Programma 4.7 – Integrazione europea

capitolo 4548, contributi nel quadro della partecipazione italiana alle iniziative umanitarie e di pace in sede internazionale, 87.003 euro;

Programma 4.8 – Italiani nel mondo e politiche migratorie

capitolo 3104, contributo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, 7,85 milioni;

capitolo 3108:

-        contributo all’Organizzazione internazionale del lavoro, 12,16 milioni;

-        contributo all’Organizzazione internazionale delle Migrazioni, 1,48 milioni;

Programma 4.9 – Promozione del sistema paese

capitolo 2471, partecipazione alle riunioni dell’UNESCO, 11.361 euro;

capitolo 2752:

-        contributo all’UNESCO, 12,36 milioni;

-        contributo al BRESCE (Ufficio regionale UNESCO per l’Europa di Venezia), 641.142 euro;

capitolo 2763, contributo al Programme office on global water assessment, 1,27 milioni;

 

Il totale degli stanziamenti collegati ad interventi di cooperazione allo sviluppo, per quanto concerne lo stato di previsione degli esteri, è per il 2016 pari a 1.199,58 milioni.

 

 

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sopra ricordato, compaiono diversi capitoli di interesse delle attività, che di seguito si riporta:

capitolo 1606, spese di funzionamento degli uffici della Banca mondiale, 0,08 milioni;

capitolo 1649, partecipazione dell’Italia allo strumento finanziario internazionale per le vaccinazioni, 27,5 milioni;

capitolo 7174, contributo in favore del fondo per il “sarcofago” di Chernobyl istituito presso la BERS, 8,27 milioni;

capitolo 7175, partecipazione dell’Italia a banche, fondi e organismi internazionali, 295 milioni;

capitolo 7182, partecipazione dell’Italia alle iniziative internazionali per la cancellazione del debito dei paesi più poveri, 50 milioni.

Gli stanziamenti totali nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a vantaggio delle attività di cooperazione allo sviluppo ammontano pertanto a 380,86 milioni di euro.

 

 

In riferimento al Ministero dell’Interno, vi è un unico capitolo nell’allegato sulla cooperazione allo sviluppo, ed esattamente il capitolo 2352, per quanto concerne il fondo nazionale per le politiche e servizi dell’asilo e gli interventi connessi, anche in attuazione dei progetti dell’Unione europea ed eventualmente in regime di cofinanziamento: lo stanziamento totale per queste finalizzazioni è di 265,23 milioni di euro.

 

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare compare invece nell’allegato con più voci, a partire dal capitolo 2211:

-        partecipazione dell’Italia all’attuazione della Convenzione-quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici e del successivo Protocollo di Kyoto, 26,86 milioni;

-        fondo per le attività di monitoraggio dell’inquinamento chimico-fisico e radioattivo nei paesi balcanici, 0,67 milioni.

Vi sono poi:

il capitolo 2213, relativo al contributo dell’Italia al fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal a protezione della fascia atmosferica dell’ozono, con uno stanziamento di 5,98 milioni;

il capitolo 7921, cooperazione bilaterale e regionale in materia ambientale con i paesi in via di sviluppo, 0,63 milioni;

il capitolo 7953, fondo per incentivare gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile, 3,46 milioni.

Gli stanziamenti totali del Ministero dell’ambiente ammontano pertanto a 37,62 milioni di euro.

 

 

 

Il Ministero della difesa è presente nell’allegato sulla cooperazione allo sviluppo con il solo capitolo 1170, per ciò che concerne le attività di cooperazione civile-militare, con uno stanziamento di 2,15 milioni di euro.

 

Infine, il Ministero della salute è presente con due diversi capitoli:

capitolo 4321, contributo all’Organizzazione mondiale della sanità, 19,02 milioni;

capitolo 5510, spese per riunioni di esperti, con uno stanziamento trascurabile.

 


 

 

Serie storica del bilancio del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (2003-2016)

(migliaia di euro)

 

Anno finanz.

Legge di Bilancio (MAECI);

per il 2016 si tratta di previsioni

Variazione % bilancio MAECI rispetto all’eserc. precedente

Bilancio dello Stato (spese finali[22])

Incidenza % spese MAECI sulle spese finali

 

2003

 

2.130.432

 

+15,81%

 

445.793.301

 

0,477%

 

2004

 

2.203.253

 

+3,41%

 

452.826.501

 

0,486%

 

2005

 

2.149.848

 

-2,42%

 

465.749.364

 

0,461%

 

2006

 

1.955.937

 

-9,01%

 

462.416.243

 

0,422%

 

2007

 

2.238.217

 

+14,43%

 

494.727.936

 

0,452%

 

2008

 

2.546.132

 

+13,75%

 

532.625.613

 

0,478%

 

2009

 

2.045.114

 

-19,67%

 

537.347.856

 

0,380%

 

2010

 

2.076.302

 

+1,52%

 

543.209.350

 

0,382%

 

2011

 

1.882.368

 

-9,34%

 

532.593.784

 

0,353%

 

2012

 

1.683.971

 

-10,53%

 

539.859.128

 

0,311%

 

2013

 

1.837.166

 

+9,09%

 

561.058.351

 

0,327%

 

2014

 

1.815.049

 

-1,20%

 

589.428.839

 

0,307%

 

2015

 

2.171.385

 

+19,63%

 

614.687.557

 

0,353%

 

2016[23]

 

2.152.356

 

-0,87%

 

592.748.541

 

0,363%

 

2016[24]

 

2.263.376

 

+4,23%

 

599.809.741

 

0,377%


 



[1]    Lo statuto dell’Agenzia è stato adottato con il decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113.

[2]    Si pensi, per citare soltanto alcuni esempi recenti, all’Accordo italo-francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione (legge 23 aprile 2014, n. 71), all’Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra l’Italia, Cipro, la Grecia e Malta (legge 23 giugno 2014, n. 96) ed all’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall’altra (legge 4 agosto 2014, n. 138).

[3]    Come, ad esempio, la Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere, fatta a New York il 10 giugno 1958, la cui autorizzazione all’adesione è intervenuta con la legge 19 gennaio 1968, n. 62.

 

[4]    Convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

[5]    Convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”.

[6]    Convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.

[7]    Importo risultante dal recepimento nel c.d. maxiemendamento del Governo di un emendamento parlamentare che ha aumentato di 230.000 euro, per il solo 2016, lo stanziamento in Tab. C a favore del cap. 3751/Esteri (v. infra), con corrispondente riduzione dell’accantonamento in Tab. A a favore del MAECI.

[8]    Legge n. 794/1966, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1  luglio 1966.

[9]    Legge n. 960/ 1982, Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia.

[10] Legge n. 140/1980.

[11]   Legge n. 1612/1962, “Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze”.

[12]   Legge n. 91/2005, “Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA)”.

[13]   Ex cap. 4534 - Legge n. 299/1998, Finanziamento italiano della PESC (Politica estera  e di sicurezza comune dell'Unione  europea) relativo  all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea.

[14]   DPR n. 200/1967,” Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari”.

[15]   La Tabella E riporta anche eventuali rifinanziamenti, riduzioni e rimodulazioni.

[16]   Si segnala anche che a carico del cap. 7493 in oggetto, l’Allegato 2 (cronologico, collegato alla tabella E) del ddl di stabilità 2016 evidenzia residui di stanziamento pari a 4,95 miliardi di euro, nonché giacenze di tesoreria che ammontano a circa 17,86 miliardi.

[17]   Il capitolo presenta altresì residui di stanziamento pari a 38 milioni di euro.

[18]   Si segnala anche che a carico del cap. 7174 in oggetto, l’Allegato 2 (cronologico, collegato alla tabella E) del ddl di stabilità 2016 evidenzia residui di stanziamento pari a 6,599 milioni di euro.

[19]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

[20]   Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di pace).

[21]   Relativo al Programma 24.5 (Protezione sociale per particolari categorie).

[22]   Al lordo delle regolazioni debitorie.

[23]   Ddl di bilancio originario.

[24]   Ddl di bilancio – I Nota di variazioni.