Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | LEGGE DI STABILITÀ E LEGGE DI BILANCIO 2016 - Profili di competenza della III Commissione Affari esteri - A.C. 3444 e A.C. 3445 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 360 Progressivo: 2 | ||||
Data: | 24/11/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
Servizio
Studi
Tel. 06
6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 240/1
Servizio del
Bilancio
Tel. 06
6706-5790 - SbilancioCu@senato.it - @SR_Bilancio
Servizio
Studi
Dipartimento Affari esteri
Tel. 06 6760-4172 - st_affari_esteri@camera.it-
@CD_esteri
Progetti di legge n. 360/2/0/3
Il presente
dossier è articolato in due sezioni:
§
schede di lettura delle disposizioni del
Disegno di legge di stabilità per il 2016, di competenza di ciascuna
Commissione, estratto dal dossier generale, curato dal Servizio Studi della
Camera dei deputati e dai Servizi Studi e Bilancio del Senato della Repubblica;
§
analisi delle missioni del Bilancio di
previsione dello Stato per il 2016-2018 di competenza di ciascuna Commissione,
redatta dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti
originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
I N D I C E
§ Articolo 1, comma 131 (Concorso diplomatico)
§ Articolo 1, commi
184-186 (Scuola per l'Europa di Parma)
§ Articolo 1, comma 196 (Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia)
§ Articolo 1, comma 207 (Stanziamenti a beneficio degli italiani nel
mondo)
§ Articolo 1, commi
224-226 (Adozioni internazionali)
§ Articolo 1, comma 255 (Fondo per i collegi arbitrali
internazionali)
§ Articolo 1, comma 333 (Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei
ministeri)
§ Articolo 1, comma 353 (Riduzione dei contributi ad organismi
internazionali)
§ Articolo 1, commi 354 e
355 (Incremento della tariffa consolare)
§ Articolo 1, comma 357 (Risparmi di spesa per il personale
docente delle scuole italiane
all’estero)
§ Interventi previsti
dalle tabelle allegate al disegno di
legge di stabilità
Il disegno di
legge di bilancio dopo le modifiche apportate dal Senato
Stanziamenti
d’interesse negli altri stati di previsione
L’evoluzione rispetto
all’esercizio finanziario 2015
L’aiuto pubblico
italiano allo sviluppo
Tra gli interventi in materia di risorse e
strumenti per la politica estera, si segnalano in primo luogo le norme che,
in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico
impiego, autorizzano per il triennio 2016-2018 lo svolgimento del concorso di accesso alla carriera
diplomatica e l’assunzione di un contingente annuo non superiore a 35
segretari di legazione (articolo 1, comma 131).
Per quanto attiene alle politiche a favore delle collettività
italiane all’estero, a seguito di un emendamento adottato nel corso dell’esame
al Senato (art. 1, comma 207), sono stati disposti per
il 2016 alcuni stanziamenti aggiuntivi, finalizzati in particolare al funzionamento del Consiglio generale degli italiani all’estero e dei
Comites (200.000 euro), alla promozione della lingua e della cultura italiana all’estero
(3.400.000 euro, all’incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura (500.000
euro), a favore
della stampa italiana all’estero e delle
agenzie specializzate nel medesimo settore (600.000 euro) nonchè per promuovere la capacità attrattiva delle università italiane mediante la diffusione di
corsi di lingua italiana online (150.000
euro).
Viene ridotta di 2 milioni di euro per
ciascuna annualità del triennio 2016-2018 la spesa relativa al trattamento
economico del personale supplente addetto alle istituzioni scolastiche all’estero
(articolo 1, comma 357).
Si prevede inoltre la creazione di un fondo, presso il Ministero dell’economia
e delle finanze, dotato di un milione di euro a partire dal 2016, per coprire
le spese per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali
internazionali previsti da trattati di cui è parte il nostro Paese (articolo 1, comma 255).
Sul versante del contenimento delle spese, è
da evidenziare la previsione della rinegoziazione di accordi internazionali che
fissano contributi volontari o obbligatori versati dall’Italia ad alcuni organismi
internazionali (articolo 1, comma 353); l’aumento della tariffa dei diritti
consolari (articolo 1, commi 354-355), da acquisire all’entrata; l’acquisizione
all’entrata anche dei proventi derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare del MAECI
(articolo 1, comma 356).
La tabella D, allegata al disegno di legge di
stabilità, opera una riduzione degli
stanziamenti finalizzati alla partecipazione italiana alla Convenzione
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e al successivo Protocollo di Kyoto, pari a 3,2 milioni
di euro per il 2016 e il 2017, e di 3,3 milioni per il 2018.
Particolare rilievo assumono infine le misure riguardanti l’attuazione della
recente normativa generale sulla cooperazione allo sviluppo (legge n. 125
del 2014: in primo luogo è incrementato lo stanziamento annuale in favore della
nuova Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (articolo 1,
comma 197): si tratta di un incremento di 120 milioni per il 2016, di 240
milioni per il 201 e di 360 milioni a decorrere dal 2018, al fine di rafforzare
l’azione dell’Italia nella cooperazione allo sviluppo.
Complessivamente, pertanto, il totale degli
stanziamenti collegati ad interventi di cooperazione allo sviluppo, per quanto
concerne lo stato di previsione dl MAECI, è per il 2016 pari a 1.199,58
milioni, mentre gli stanziamenti complessivi, riferiti allo stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze a vantaggio delle attività di cooperazione allo sviluppo
ammontano nel 2016 a 380,86 milioni di
euro.
Le norme dell’articolato del disegno di legge
di stabilità 2016 – come risultante dal
c.d. maxiemendamento del Governo approvato dal Senato - di diretto
interesse della Commissione Affari esteri sono illustrate di seguito.
Articolo 1, commi 80-81
(Attuazione Accordo tra Italia e Santa
Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora)
La disposizione del comma 80 è finalizzata a
realizzare le previsioni dello Scambio di note tra l’Italia e la Santa Sede in
data 14 e 15 giugno 2010, riguardante l’utilizzo delle frequenze di
radiodiffusione televisiva e sonora, nel quadro delle assegnazioni delle
frequenze adottato dalla Conferenza regionale dell’Unione internazionale delle
telecomunicazioni svoltasi a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006 (GE-06).
Lo Scambio di note, al punto D), ha previsto che, in cambio della concessione all’Italia di
alcuni canali televisivi sull’area delle province di Roma e limitrofe e di
risorse frequenziali di radiodioffusione sonora, assegnate dal piano di GE-06
allo Stato della Città del Vaticano, lo Stato italiano si impegni, entro la
fine del 2012, a porre a disposizione del Vaticano, senza oneri per
quest’ultimo, una capacità trasmissiva di
almeno 4 Mbit/sec su un multiplexer
con copertura a livello nazionale italiano, possibilmente isocanale.
A tale proposito il richiamato comma 80 prevede che il Ministero dello sviluppo
economico predisponga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge una procedura di gara
con offerte economiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per
ogni M/bits stabilita per abitante dall’articolo 27, comma 3, del regolamento
di cui all’allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle
comunica-zioni n. 353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore
di rete già titolare di diritto d’uso che metta a disposizione dello Stato
della Città del Vaticano la capacità trasmissiva richiamata nell’accordo.
Il metodo di aggiudicazione della gara è indicato in
quello delle offerte economiche al ribasso, a partire dalla tariffa annuale
massima per ogni Mbit/s stabilita, per abitante, dall’articolo 27, comma 3,
della delibera (rectius del regolamento allegato alla delibera) 353/11/Cons
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il citato regolamento,
relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale,
disciplina l’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi lineari ivi
inclusa la diffusione di contenuti radiofonici digitali, di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato e di operatore di rete, su
frequenze televisive terrestri in tecnica digitale. L’articolo 27 disciplina le
modalità e condizioni della cessione
della capacità trasmissiva delle reti televisive locali, a favore di soggetti
legittimamente operanti in ambito locale, ma non destinatari di diritti d’uso
di frequenze; il comma 3 indica i criteri per la compilazione del listino delle
tariffe di uso della capacità trasmissiva, che non possono essere inferiori a
euro 0,010 e superiori a 0,016 per 1 M/bits per abitante.
Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione sostenuti dall’operatore di
rete selezionato, il medesimo comma autorizza, a partire dal 2016, una
spesa di 2,724 milioni di euro annui.
La disposizione predispone quindi la
provvista finanziaria per dare seguito agli impegni assunti nel richiamato
Accordo.
Al riguardo appare opportuno un chiarimento in ordine alla necessità di presentare al Parlamento, ai sensi dell’art. 80 Cost., uno specifico disegno di legge per la ratifica dell’Accordo stesso.
Il comma 81 fa salva, a seguito dell’aggiudicazione, la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 80.
Il comma 82 istituisce un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700 MHz, e per l’armonizzazione internazionale dell’uso dello spettro (la banda 700 Mhz è identificata per utilizzo di sistemi a larga banda, in luogo dell’attuale utilizzo, entro il 2020); la dotazione del fondo è di Euro 276.000 euro annui a decorrere dai 2016 e, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, saranno individuate le specifiche modalità di utilizzazione e di realizzazione delle attività.
Per la copertura degli oneri recati dai commi 80-82, si provvede con riduzione della tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico: 2016: - 3.000.000; 2017: - 3.000.000; 2018: - 3.000.000.
Articolo 1,
comma 131
(Concorso diplomatico)
Il comma 131 dell'articolo 1, alla lettera a)
consente una nuova deroga per il
triennio 2016-2018 alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per il concorso di
accesso alla carriera diplomatica e l'assunzione di un contingente annuo
non superiore a 35 segretari di
legazione in prova; alla lettera b)
reca l'autorizzazione di spesa per il triennio in esame.
La norma in commento reca novella al comma 3 dell'art.
4 del D.L. n. 1/2010, recante proroga missioni e disposizioni urgenti per
l'attivazione del SEAE, autorizzando un'ulteriore deroga per un triennio
rispetto a quella inizialmente prevista per il quinquennio 2010-2014.
Il richiamato comma 3 disponeva, ai fini dell’entrata
in funzione, a partire dall’aprile 2010, del nuovo Servizio europeo per
l’azione esterna (SEAE) chiamato ad assistere l’Alto Rappresentante per la
politica estera e di sicurezza dell’UE, secondo quanto previsto dal Trattato di
Lisbona, che il Ministero degli affari esteri fosse autorizzato, in deroga alle
vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, per il
quinquennio 2010-2014, ad indire annualmente un concorso di accesso alla
carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35
segretari di legazione in prova, specificando
che tale contingente era comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi
di alcune disposizioni.
Tali disposizioni sono:
§ articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il
2008 (legge 24
dicembre 2007, n. 244;
§ articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112;
§ articolo 1, comma 103, della legge finanziaria per il
2005 (legge 30
dicembre 2004, n. 311).
Il
richiamato art. 3, co. 102, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che per
gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, co. 523
della L. 27 dicembre 2006, n. 296 ('Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007'), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle
unità cessate nell'anno precedente.
Il
richiamato art. 66, co. 9, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, dispone che per
l'anno 2012, le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, co. 523, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di
quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento
delle unità cessate nell'anno precedente.
Il
richiamato art. 1, co. 103, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che a
decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1,
comma 2, e le aziende ed enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 (recante 'Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche') possono, previo esperimento delle procedure di mobilità,
effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal
servizio verificatesi nell'anno precedente.
La lettera b)
del comma in commento reca
l'autorizzazione di spesa, quantificata in euro 670.984 per l’anno 2016, di
euro 4.638.414 per l’anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall’anno 2018.
La relazione tecnica precisa che gli importi
autorizzati, per ciascun anno del triennio, corrispondono agli oneri delle
assunzioni al netto del risparmio da turn
over.
Articolo 1,
commi 184-186
(Scuola per l'Europa di Parma)
I commi 184-186, introdotte dal Senato, prevedono che, al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al Comune di Parma la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma.
L'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile
2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a
Bruxelles il 23 agosto 2004, è stato ratificato con la legge 10 gennaio
2006, n. 17.
La legge 3 agosto 2009, n. 115 reca le disposizioni relative al riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma. L'articolo 2, comma 1 (dedicato alle "strutture scolastiche") della legge n. 115 qui richiamata mantiene fermo il finanziamento disposto dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1342), prevedendo altresì che gli ulteriori oneri necessari per la medesima finalità, sono posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformità a quanto convenuto con l'Accordo di programma stipulato in data 9 novembre 2007.
Le risorse sono erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge 3 agosto 2009, n. 115. Esso prevede che sono poste a carico della provincia e del comune di Parma: la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio destinato a sede della Scuola; le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.
All'onere derivante dalle predette disposizioni, si provvede mediante versamento alle entrate dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016. La somma così versata è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità anzidette.
Si prevede, inoltre, che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato (testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato).
Articolo 1, comma
196
(Promozione del made in
Italy e attrazione
degli investimenti in Italia)
Il comma 196, non modificato dal Senato, prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2016 per il potenziamento delle azioni
dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane relative al Piano
straordinario per la promozione del made in Italy.
Le risorse per la realizzazione del Piano straordinario per il rilancio del made in Italy e l'attrazione degli investimenti- introdotto dall'articolo 30 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"- sono state stanziate nella legge finanziaria per il 2015 (comma 202-203, articolo 1, L.190/2014). Più in particolare per la realizzazione del Piano sono assegnati all'ICE 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. La disposizione in esame aggiunge, per l’anno 2016, altri 50 milioni di euro.
Si ricorda che il Piano è stato adottato con il D.M. 13 marzo 2015, mentre la dotazione finanziaria di ciascuna azione prevista è stata ripartita dal decreto ministeriale 7 aprile 2015.
Più in particolare gli obiettivi del Piano sono:
§ incrementare il volume dell'export, espandendo la presenza internazionale;
§ aumentare il numero complessivo delle imprese esportatrici, trasformando le aziende potenzialmente esportatrici in esportatrici abituali;
§ cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all'incremento della classe media nei mercati emergenti;
§ accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri.
Inoltre il piano è articolato in complessive 10 misure, di cui 5 da attuarsi in Italia (Potenziamento grandi eventi in Italia, Voucher Temporary Export Manager, Formazione Export Manager, Roadshow per le PMI, Piattaforma E-Commerce per le PMI) e 5 all’estero (Piano GDO, Piano speciale Mercati d’Attacco – es. USA -, Piano “Road to Expo”, Piano comunicazione contro Italian Sounding, Roadshow attrazione investimenti).
L'attuazione del Piano è rimessa all'ICE-Agenzia, con cui il MISE stipula una convenzione in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere. Con la delibera n. 230 del 27 gennaio 2015, e l’Agenzia ha approvato alcuni progetti per l’attuazione parziale del Piano.
Si ricorda che L'ICE-Agenzia ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero -con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti -e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione e l'attrazione investimenti delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali.
Per favorire la sinergia tra i diversi attori è prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico che è composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni e può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento.
Una relazione sull'attuazione del Piano deve essere presentata annualmente al Parlamento dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. La relazione è stata presentata il 29 ottobre 2015.
Articolo
1, comma 197
(Finanziamento a favore dell’Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo)
Il comma 197 dispone l'incremento del finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del MAECI in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo.
L'autorizzazione di spesa, prevista dal comma
2, lettera c) dell'art. 18 della L.
125/2014 è
incrementata di 120 milioni per il 2016,
di 240 milioni per il 2017, di 360 milioni a decorrere dal 2018, al fine di
rafforzare l'azione dell'Italia nella cooperazione allo sviluppo.
Si ricorda che la nuova legge sulla
cooperazione allo sviluppo (L. 125/2014), all'art. 17 ha istituito l'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo cui compete lo
svolgimento delle attività di carattere tecnico-operativo. Il successivo art.
18 attribuisce autonomia organizzativa,
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio
all’Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad essa
attribuibili, definendo quelle riservate ad attività di APS come impignorabili[1].
Le fonti di
finanziamento dell’Agenzia sono costituite da:
a) risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni
di provenienza del personale ad essa assegnato;
b)
introiti
derivanti dalle convenzioni;
c) un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
d)
donazioni,
lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
e) una quota pari al 20 per cento della quota a diretta
gestione statale delle somme del cosiddetto “8 per mille” di cui all'articolo
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale, all'allegato 19 sulla cooperazione, reca la dotazione da
assegnare all'Agenzia dei seguenti 3 capitoli dello stato di previsione del
MAECI (tutti relativi al Programma 4.2 Cooperazione
allo sviluppo) su cui inciderà - dopo l’approvazione della legge di
stabilità - il rifinanziamento operato dalla norma in commento, che come si è
visto prevede attualmente l’incremento a favore dell'Agenzia di 120 milioni per
il 2016, 240 milioni per il 2017 e 360 milioni a decorrere dal 2018:
CAP. |
DENOMINAZIONE |
2016 |
2017 |
2018 |
2021 |
Spese di personale |
15.728.439 |
15.729.224 |
15.730.080 |
2171 |
Spese di funzionamento |
3.270.014 |
3.383.216 |
3.383.216 |
2185 |
Spese per l'attuazione di iniziative, etc. |
153.377.244 |
152.278.060 |
152.278.060 |
Articolo
1, comma 207
(Stanziamenti a beneficio degli italiani
nel mondo)
Il comma
207, introdotto durante l’esame al Senato,
dispone per il 2016 stanziamenti aggiuntivi, pari a 5 milioni di euro, a
beneficio degli italiani nel mondo. Si tratta in particolare dei seguenti
interventi:
§
100.000
euro per il
funzionamento del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE);
§
100.000
euro per il funzionamento dei COMITES e dei relativi
Comitati di presidenza;
§
3.400.000
euro per la
promozione della lingua e cultura italiana all’estero, nonché per il sostegno
agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero;
§
500.000
euro quale incremento della dotazione finanziaria
per gli Istituti italiani di cultura all’estero di cui alla legge 401 del 1990;
§
650.000
euro ad integrazione
della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa
italiana all’estero di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 63 del 2012,
convertito con modificazioni dalla legge 103 del 2012;
§
100.000
euro in favore delle agenzie specializzate per i
servizi di stampa dedicati agli italiani residenti all’estero;
§
150.000
euro per promuovere la capacità attrattiva delle università
italiane mediante la diffusione di corsi di lingua italiana online e campagne informative a
carattere didattico, amministrativo e logistico, a beneficio dell’iscrizione di
studenti stranieri in Italia.
Istituiti nel 1985, i COMITES
sono organismi rappresentativi della collettività italiana, eletti direttamente
dai connazionali residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove
risiedono almeno tremila connazionali iscritti nell’elenco aggiornato di cui
all’art. 5, comma 1, della Legge 459/2001. In circoscrizioni ove risiedano meno
di tremila cittadini italiani i Comitati possono essere nominati dall'Autorità
diplomatico-consolare.
I COMITES sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che
vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore
a 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato
dei cittadini italiani residenti all’estero. Oltre ai membri eletti di
cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione,
cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei
componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti).
Ai sensi dell'art. 1, co. 2 della legge 286/2003, i COMITES sono organi
di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze
diplomatico-consolari. Anche attraverso studi e ricerche, essi contribuiscono
ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della
comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l'autorità
consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti,
associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare,
opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con
particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità,
all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore
ricreativo, allo sport e al tempo libero.
I Comitati sono altresì chiamati a cooperare con l'Autorità consolare nella
tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella
circoscrizione consolare. A seguito delle elezioni del marzo 2004, operano oggi
124 Comites diffusi in 38 Paesi: di questi, 67 si trovano in Europa, 23 in
America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e Oceania
e 7 in Africa.
Il Consiglio generale degli italiani
all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989 n. 368
(modificata dalla Legge 18 giugno 1998, n. 198) e disciplinato dal regolamento
attuativo di cui al D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329, è organo di consulenza
del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero.
Esso deriva la sua legittimità rappresentativa dall'elezione diretta da parte
dei componenti dei COMITES nel mondo e rappresenta un importante passo nel
processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica del paese
da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce
l'organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l'Italia e le
sue istituzioni.
Il CGIE è presieduto dal Ministro degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale e si compone di 94 consiglieri, di cui 65 eletti
direttamente all'estero e 29 di nomina governativa.
I suoi organi istituzionali sono il Comitato di Presidenza (composto
oltre che dal Ministro, dal Segretario generale, da quattro Vice Segretari generali
e da undici rappresentanti delle varie aree), le sette Commissioni tematiche,
le tre Commissioni continentali, i Gruppi di lavoro e l'Assemblea plenaria.
Il CGIE è stato completamente rinnovato il 26 giugno 2004, mentre le
elezioni alle cariche interne elettive sono state effettuate il 27 luglio 2004.
Articolo 1, commi
224-226
(Adozioni internazionali)
Il comma 224, non modificato al Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016. Il Fondo per le politiche per la famiglia – presso il quale le risorse per il sostegno a tali adozioni erano finora appostate – viene conseguentemente ridotto di pari entità dal comma 225. La gestione del Fondo per le adozioni internazionali è assegnata al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per coordinamento, il comma 226 elimina dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche della famiglia, previste dalla legge finanziaria 2007, il sostegno alle adozioni internazionali e alla relativa Commissione.
In particolare, la
finalizzazione delle risorse del Fondo
per le adozioni internazionali, istituito con il comma 224, riguarda il sostegno alle politiche sulle adozioni
internazionali ed il funzionamento della relativa Commissione.
La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio è l'autorità centrale del nostro Paese in materia di adozioni internazionali e garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.
Si ricorda che il precedente analogo Fondo (v. ultra) aveva come unica finalità il rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione del minore straniero.
Il Fondo per le adozioni internazionali dovrà essere trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e, nelle more del processo di riorganizzazione della Presidenza previsto dalla legge n. 124 del 2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), le relative risorse saranno gestite dal Segretariato generale della stessa Presidenza.
Si ricorda che già la legge 311 del 2004 (L. finanziaria 2005) aveva istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalla legge 184 del 1983 (art. 1, comma 152). Il Fondo aveva una dotazione per il 2005 di 10 milioni di euro. Con D.P.C.M. 28 giugno 2005 furono stabiliti i limiti di reddito per l’accesso al Fondo, le modalità di presentazione delle domande nonché l’ammontare delle spese rimborsabili.
Successivamente, le risorse per le adozioni internazionali sono confluite nel Fondo per le Politiche della Famiglia, istituito dall’art. 19, comma 1 del decreto legge 223 del 2006. L’art. 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), incrementando di 210 mln di euro il Fondo per le politiche della famiglia, aveva esplicitamente previsto tra le sue finalità il sostegno delle adozioni internazionali nonché il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.
L’ultima legge di stabilità (L. 190 del 2014 - L. stabilità 2015) ha previsto per il Fondo per le politiche della famiglia un incremento di 5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali. (art. 1, co. 132).
Per coordinamento, il comma 225 prevede che il Fondo per le politiche per la famiglia venga conseguentemente ridotto di pari entità (15 milioni).
Analogamente, il comma 226 elimina dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche per la famiglia previste dal citato articolo 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007 lo scopo di sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della relativa Commissione.
Articolo
1, comma 255
(Fondo per i collegi arbitrali
internazionali)
Il comma
255 stanzia un milione a decorrere
dal 2016 per i collegi arbitrali internazionali previsti da accordi
internazionali di cui l’Italia è Parte.
La disposizione autorizza la costituzione di
un fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, dotato di un milione di euro a partire dal 2016,
finalizzato a coprire le spese per la costituzione ed il funzionamento dei
collegi arbitrali internazionali previsti da trattati riguardanti il nostro
Paese.
Vale la
pena di ricordare che numerosi trattati internazionali dei quali è parte il
nostro Paese, sia bilaterali[2] che
multilaterali[3],
prevedono meccanismi di risoluzione delle eventuali controversie riguardanti
l’interpretazione o l’applicazione del trattato, che possono andare dalla
procedura amichevole, alla via diplomatica, fino, in caso di mancata risoluzione
della controversia, al deferimento ad uno specifico collegio arbitrale
internazionale. E’ opportuno sottolineare che anche l’accordo di partenariato transatlantico per il commercio
e gli investimenti (TTIP),
attualmente in corso di negoziazione, tra gli USA e l’Unione europea, prevede un meccanismo di risoluzione arbitrale
delle controversie tra Stati ed investitori (ISDS).
Articolo
1, comma 333
(Riduzioni delle dotazioni di bilancio
dei ministeri)
L’articolo 1, comma 333, dell’articolo 1 dispone
la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di
cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2016, per i seguenti
importi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017
e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi, come indicati
nell’elenco n. 2 allegato al
disegno di legge di stabilità.
Per ciascun Ministero vengono riportate le
riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l’indicazione della
eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge.
Per quanto concerne
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI),
la riduzione è illustrata dalla tabella seguente:
(dati in migliaia di euro)
2016 |
2017 |
2018 |
|
Ministero degli Affari esteri e
della cooperazione internazionale |
8.226 |
6.303 |
6.302 |
Più analiticamente, le principali riduzioni riguardano i seguenti
Programmi:
(dati in migliaia di euro)
2016 |
2017 |
2018 |
|
4.8 Italiani nel mondo e
politiche migratorie |
2.626 |
2.815 |
2.813 |
4.12 Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture
diplomatico-consolari |
1.000 |
2.100 |
2.086 |
33.1 Fondi da assegnare |
4.500 |
18 |
18 |
Si segnala
altresì, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze,
la riduzione a carico del Programma 4.11, Politica
economica e finanziaria in ambito internazionale, che risulta la seguente:
(dati in
migliaia di euro)
2016 |
2017 |
2018 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
Articolo
1, comma 353
(Riduzione dei contributi ad organismi
internazionali)
Il comma 353
dispone che Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
intervenga per rinegoziare i termini di accordi internazionali riguardanti la
quantificazione di contributi volontari ed obbligatori versati dall’Italia ad
alcuni organismi internazionali, di cui è parte il nostro Paese. Lo scopo di
tali disposizioni sta nella riduzione delle relative previsioni di spesa
nella misura di 1.000.198 euro per il 2016, e di 2.700.528 euro a decorrere dal 2017.
In conseguenza di tali riduzioni, le relative
autorizzazioni di spesa sono rimodulate nella misura risultante dall’allegato 6
(v. infra) al disegno di legge di stabilità 2016: a tali autorizzazioni
di spesa, a decorrere dal 2016, non si applica quanto previsto dall’art. 26
della legge n. 196 del 2009, (legge di contabilità e finanza pubblica), ovvero
la facoltà di incrementare gli stanziamenti di spesa a carattere obbligatorio,
mediante ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie (di parte
corrente) istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze – in allegato al quale figura l’elenco dei capitoli di spesa a
carattere obbligatorio.
Si segnala che il comma 318 della legge di
stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) conteneva una norma d’identico
tenore, in base alla quale la riduzione dei contributi a organismi
internazionali a decorrere dal 2016 ammonta già a legislazione vigente a
8.488.300 euro.
Il combinato disposto del
sopra richiamato comma 318 della legge di stabilità 2015 e dell’articolo 33,
comma 18 del disegno di legge di stabilità 2016 fa sì che le riduzioni siano
pari a 9.488.498 euro per il 2016 ed a 11.188.828 euro a decorrere dal 2017.
Si ricorda altresì che lo stato di previsione del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (tabella 6
del disegno di legge di bilancio) contiene altri capitoli relativi a contributi
per organismi internazionali non ulteriormente specificati, quali ad esempio il
capitolo 2302, il capitolo 2303, il capitolo 3393, il capitolo 3750. Il medesimo
stato di previsione, inoltre, riporta una serie di capitoli dedicati al
finanziamento specifico di determinati organismi, quali l’UNICRI e l’UNICEF
(cap. 2205) o lo Staff College (cap. 3395) delle Nazioni Unite. Infine,
altri capitoli riguardano il finanziamento di determinate attività ed
iniziative, come ad esempio la PESC e la PSDC (capp. 3425 e 3426), o dei
seguiti derivanti da trattati internazionali come il Trattato FAO sulle risorse
fitogenetiche (cap. 2304).
Va infine ricordato che anche nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ad esempio, il cap.
7175 e il cap. 7179 riguardano spese per la partecipazione italiana al capitale
di banche e fondi internazionali di sviluppo.
Si riporta di seguito l’allegato 6 al disegno
di legge di stabilità per 2016, nel quale si evidenziano le cancellazioni o le
riduzioni dei contributi imputandole agli Organismi o iniziative correlati, e a
fianco delle cui denominazioni appaiono i risparmi da realizzare in base al
disposto del comma 353 in commento.
Riduzioni contributi ad organismi
internazionali – Allegato n. 6 al disegno di legge di stabilità per il 2016 (migliaia di euro) |
|||||
Ministero degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale |
Autorizzazione |
2016 |
2017 |
2018 |
|
TWAS – Accademia delle scienze del Terzo Mondo
(Trieste) |
RIDUZIONE |
legge 10 gennaio 2004, n. 17 |
- |
200,0 |
200,0 |
BRESCE – Ufficio regionale UNESCO per l’Europa di
Venezia |
RIDUZIONE |
legge 4 giugno 1997, n. 163 |
- |
100,0 |
100,0 |
ESO – Organizzazione europea per la ricerca
astronomica nell’emisfero australe |
RIDUZIONE |
legge 10 marzo 1982, n. 127 |
1.000,0 |
1.000,0 |
1.000,0 |
ICRANET – Rete internazionale astrofisica
relativistica |
RIDUZIONE |
legge 10 febbraio 2005, n. 31 |
- |
1.400,33 |
1.400,33 |
UNIDO – Organizzazione delle Nazioni Unite per lo
sviluppo industriale |
RIDUZIONE |
legge 13 dicembre 1984, n. 972 |
0,198 |
0,198 |
0,198 |
Totale |
1.000,198 |
2.700,528 |
2.700,528 |
Si riporta infine una tabella che integra
analiticamente le riduzioni disposte dalla legge di stabilità 2015 con quelle
di cui al precedente allegato 6:
Riduzioni
di contributi ad organismi internazionali – Legge di stabilità per il 2015 e
disegno di legge di stabilità per il 2016 (migliaia di euro) |
|||||||
Ministero
degli Affari esteri e della cooperazione internazionale |
Autorizzazione |
2015 |
2016 |
2017 ed anni
successivi |
|||
OSCE |
RIDUZIONE |
legge 18
luglio 1984, n. 343 |
3.000,0 |
3.000,0 |
3.000,0 |
||
Organizzazioni
di interesse di altre amministrazioni (banca di sviluppo del consiglio
d’Europa, gruppo Pompidou, centro nord-sud, osservatorio audiovisivo) |
RECESSO |
legge 28 marzo
1991, n. 119 |
225,0 |
225,0 |
225,0 |
||
Organizzazioni
di interesse di altre amministrazioni (Banca di sviluppo del Consiglio
d’Europa, Gruppo Pompidou, Centro nord-sud, Osservatorio audiovisivo) |
RECESSO |
legge 23
luglio 949, n. 433 |
554,5 |
564,5 |
564,5 |
||
Segretariato
INCE |
RIDUZIONE |
legge 18
giugno 2003, n. 142 |
43,0 |
143,0 |
143,0 |
||
CIEC –
Commissione internazionale dello stato civile |
RECESSO |
legge 26
novembre 1957, n. 1296 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
||
BRESCE –
Ufficio regionale UNESCO per l’Europa di Venezia |
RIDUZIONE |
legge 4 giugno
1997, n. 163 |
650,0 |
650,0 |
750,0 |
||
ESO –
Organizzazione europea per la ricerca astronomica nell’emisfero australe |
RIDUZIONE |
legge 10 marzo
1982, n. 127 |
- |
1.000,0 |
1.000,0 |
||
UNIDO –
Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale |
RIDUZIONE |
legge 13
dicembre 1984, n. 972 |
- |
0,198 |
0,198 |
||
Istituto
internazionale del freddo |
RECESSO |
legge 24
luglio 1959, n. 697 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||
Comitato
consultivo del cotone |
RECESSO |
legge 3
novembre 1971, n. 950 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
||
European
spatial data research |
RECESSO |
legge 26
luglio 1978, n. 477 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
||
Carta europea
dell’energia |
RECESSO |
legge 10
novembre 1997, n. 415 |
- |
450,0 |
450,0 |
||
Organismo
delle Nazioni Unite |
RIDUZIONE |
legge 17
agosto 1957, n. 848 |
20.000,0 |
2.685,0 |
2.685,0 |
||
UNESCO |
RIDUZIONE |
legge 9 agosto
2013, n. 100 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
Centro
internazionale ingegneria genetica |
RIDUZIONE |
legge 15 marzo
1986, n. 103; legge 9 ottobre 2000, n. 288 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
ICRANET – rete
internazionale astrofisica relativistica |
RIDUZIONE |
legge 10
febbraio 2005, n. 31 |
150,0 |
150,0 |
1.550,33 |
||
IAP – InterAcademy
Partnership |
RIDUZIONE |
legge 10
gennaio 2004, n. 17 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||
TWAS –
Accademia delle scienze del Terzo Mondo (Trieste) |
RIDUZIONE |
legge 10
gennaio 2004, n. 17 |
100,0 |
100,0 |
300,0 |
||
Totale |
25.243,3 |
9.488,498 |
11.188,828 |
||||
Articolo 1, commi 354 e
355
(Incremento della tariffa consolare)
I commi
354 e 355 provvedono rispettivamente all’incremento della tariffa dei
diritti consolari e alla destinazione dei maggiori
introiti – stimati in circa 6
milioni di euro.
In particolare, il comma 354 prevede un
aumento della tariffa dei diritti consolari, mediante una serie di modifiche
alla tabella allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011.
Gli interventi di modifica riguardano
anzitutto (lett. a) gli importi dei diritti fissi
previsti alle sezioni I (atti di stato civile) - ad eccezione dei diritti
relativi alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana a persona
maggiorenne -, IV (atti in materia di controversie, di assistenza giudiziaria e
di giurisdizione volontaria) e VII (atti amministrativi): l’incremento
previsto è del 20 per cento, con arrotondamento all’importo intero
superiore.
Del 40 per cento è invece l’incremento
previsto (lett. b) per gli
importi dei diritti fissi contenuti alle sezioni II (atti notarili), VI (atti
relativi alla navigazione marittima ed aerea), VIII (atti diversi da quelli di
stato civile e notarili, legalizzazioni e traduzioni) e IX (diritti di
urgenza), anche in questo caso con arrotondamento all’importo intero superiore.
Un ulteriore incremento (lett. c))
si ottiene con l’aggiunta nella sezione III (passaporti, documenti d’identità e
visti) di una ulteriore voce riguardante il visto nazionale di tipo D per
motivi di studio, la cui tariffa è fissata in 50 euro.
Vengono infine (lettera d))
abrogati gli articoli 39 (atti relativi alla spedizione di navi), 41
(vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani), 43 (deposito di
atti di stato civile compilati a bordo di navi italiane) e 52 (ricezione di
richieste di pubblicità relative a navi o ad aeromobili) della già citata
sezione VI: occorre ricordare, a tale riguardo, che le disposizioni ora
richiamate dispongono attualmente il rilascio a titolo gratuito di tali
atti.
La relazione tecnica valuta che l’applicazione delle lettere a) e b) del comma 354 in esame
dovrebbe comportare per l’erario una maggiore entrata stimata in 4 milioni di euro. L’applicazione della lettera c), d’altra parte, dovrebbe
comportare maggiori entrate per due
milioni di euro. Alle disposizioni della lettera d) vengono ascritti
effetti sicuramente positivi per l’erario, la quantificazione dei quali sarà
peraltro effettuata a consuntivo.
Il comma 355
prevede che le maggiori entrate conseguite con l’aumento
della tariffa dei diritti consolari, valutate in 6 milioni di euro per
ciascuna a delle annualità 2016-2018, restano acquisite all’entrata:
non si applicano perciò le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 568 della
legge finanziaria per il 2007 ed all’articolo 2, comma 58 della legge
finanziaria 2008.
Si ricorda che
il comma 568 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 ha previsto la
parziale destinazione, nel limite di 10 milioni di euro annui, delle maggiori
entrate provenienti dalla tariffa consolare al funzionamento e alla
razionalizzazione delle sedi all’estero del Ministero.
Il comma 58
dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008, riferendosi al citato comma 568,
ha altresì previsto un maggior limite di 40 milioni di euro per le medesime
entrate, da porre a disposizione degli uffici all’estero, previa confluenza nel
fondo a suo tempo previsto dal comma 39 dell’articolo 3 della legge finanziaria
2004 all’interno dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri,
da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi.
L'articolo 64
del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 prevede la riscossione dei
diritti consolari per gli atti elencati nella tabella allegata, secondo gli
importi tariffari in essa specificati. Con decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni all'adeguamento degli
importi tariffari; tuttavia, qualora intervengano provvedimenti vincolanti di
organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede a
darvi attuazione con propri decreti.
Si segnalano
altresì i più recenti interventi normativi sulla tariffa dei diritti
consolari, a partire dall’art. 41-bis del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 – recante misure urgenti per la crescita del paese -, che ha
previsto l’incremento della tariffa dei diritti consolari in ragione del 10 per
cento; le maggiori entrate così conseguite vengono destinate a interventi
strutturali e informatici a beneficio degli uffici all’estero del MAECI, ed a potenziare
i contingenti di impiegati temporanei degli uffici all’estero del Ministero.
L’incremento è
disposto a scopo di adeguare il livello dei servizi offerti a cittadini e
imprese dalla rete degli uffici all’estero del Ministero, in particolare per favorire
la crescita dei flussi imprenditoriali e turistici verso il nostro Paese,
mediante un più rapido rilascio dei visti, in tal modo incentivando la
promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale.
Il MAECI
individua gli uffici destinatari delle predette misure e l'importo dei relativi
finanziamenti, tenendo conto anche del volume delle rispettive attività.
Le maggiori
entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalità predette.
Fanno eccezione
i diritti introitati, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 9 maggio 2006, per il rilascio dei passaporti elettronici.
L’articolo 5-bis
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66[4] (recante misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale) ha disposto modifiche al
regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari
esteri: più specificamente, il comma 1 di detto articolo 5-bis ha inserito una voce alla sezione I della tabella dei diritti
consolari allegata al già citato decreto legislativo n. 71 del 2011, ovvero
l’articolo 7-bis, riguardante i diritti da riscuotere per il trattamento
della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana a persona
maggiorenne, diritti fissati in 300 euro.
Articolo
1, commi 356
(Destinazione delle entrate da
dismissioni mmobiliari del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale)
Il comma 356 dispone che le maggiori
entrate realizzate nel triennio 2016-2018 da dismissioni immobiliari del MAECI
rimangono acquisite all’entrata nella
misura di 20 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni per ciascuna delle
annualità 2017 e 2018.
La disposizione stabilisce che le maggiori entrate, realizzate nel triennio 2016-2018, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mediante operazioni di dismissione immobiliare in attuazione dei commi 1311 e 1312 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge 296 del 2006) rimangono acquisite all’entrata nella misura di 20 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni per ciascuna delle annualità 2017 e 2018. Non trovano pertanto applicazione, per tali somme, le previsioni di cui al comma 1314 del richiamato art. 1 della legge finanziaria 2007.
Si ricorda che il
summenzionato comma 1311 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007
prevede che il Ministero degli affari esteri si avvale dell’Agenzia del demanio
per l’elaborazione di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare
dello Stato ubicato all’estero: tale piano è realizzato mediante ricognizione e
stima del patrimonio immobiliare, nonché con l’analisi comparativa di costi e
benefici, sì da giungere all’individuazione dei beni per i quali proporre la
dismissione. Il successivo comma 1312 prevede che il Ministro degli
affari esteri, sulla base del piano di cui al comma precedente, individua con
proprio decreto gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell’Agenzia
del demanio.
Il comma 1314,
d’altronde, del quale la norma in commento prevede la non applicazione
limitatamente alle entrate di 20 milioni per il 2016 e 10 milioni per il 2017 e
il 2018, stabilisce che, compatibilmente con gli obiettivi di bilancio
presentati in sede europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, possa destinare una quota non minore del 30 per cento dei
proventi delle operazioni di dismissione previste dal precedente comma 1312 al
rifinanziamento della legge n. 477 del 1998, finalizzata alla ristrutturazione,
restauro e manutenzione straordinaria degli immobili del demanio italiano
ubicati all’estero.
Articolo 1, comma 357
(Risparmi di spesa per il personale
docente
delle scuole italiane all’estero)
Il comma 357 opera ulteriori riduzioni della spesa per emolumenti del personale docente addetto alle istituzioni scolastiche italiane all’estero, mediante sostituzione di 46 supplenti con personale di ruolo, con un risparmio di 2 milioni di euro.
Il comma 357 dispone una riduzione,
pari a 2 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, della
spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle
istituzioni scolastiche all’estero.
Al proposito,
l’articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo
unico in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) prevede che
laddove non sia possibile sostituire docenti temporaneamente assenti, o coprire
materie obbligatorie ma con un orario settimanale inferiore a quello di
cattedra, si faccia ricorso a supplenze temporanee conferite dai presidi
e dai direttori didattici, previa compilazione di apposite graduatorie da parte
dei capi di istituto tra soggetti in possesso del titolo di studio prescritto
dalla normativa italiana, eventualmente anche non residenti nel paese ospite.
La retribuzione dei supplenti è determinata in relazione alle ore di servizio
effettivamente prestate, e secondo criteri differenti per il personale
residente nel paese ospite e per il personale ivi non residente.
La disciplina
relativa al personale docente e non docente in servizio presso istituzioni
scolastiche italiane all’estero è recata principalmente dagli artt. 639-674 del
testo unico e dall’art. 9 della legge n. 147/2000 (proroga di termini in
materia di affari esteri).
Quest’ultimo
dispone che la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia
alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed
universitarie all’estero, di cui all’art. 639 del Testo unico, è effettuata
mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali,
professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova
pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale
graduatoria è aggiornata ogni tre anni. L’art. 2, co. 4-novies del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 22[5] ha, peraltro,
disposto che fino al 31 agosto 2012 sono utilizzate per la destinazione
all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato le graduatorie relative
al triennio scolastico 2007/2008-2009/2010.
Al personale
operante presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è riconosciuto il
trattamento giuridico ed economico disciplinato dagli artt. 657-673 del Testo
unico: in particolare, è prevista l’erogazione di uno specifico assegno mensile
di sede, nonché di un’indennità di sistemazione e di rimborsi per spese di
viaggi da e per l’Italia.
Ai sensi
dell’art. 656 del Testo unico, al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario si applicano in linea di massima le norme dettate per il personale
docente.
La relazione tecnica specifica che i risparmi comportati dalla norma
in commento derivano dal fatto che un numero pari a 46 posti, prima coperti con
supplenti, sono stati coperti con personale di ruolo. Il risparmio di spesa di
2 milioni di euro annui si suddivide in 1.800.000 euro di minori retribuzioni e
200.000 euro di minori oneri riflessi. Inoltre l’indebitamento registrerà
effetti positivi dal minor stanziamento nei confronti di organismi previdenziali
stranieri.
Si richiamano di seguito i numerosi provvedimenti
normativi recentemente intervenuti sulla materia delle istituzioni scolastiche
italiane all’estero.
La recente legge
13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,
all’articolo 1, comma 180 delega il Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle
disposizioni legislative in materia di istruzione. Il successivo comma 181
detta principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi
anzidetti, e tra questi (lettera h) figurano la revisione, il riordino e
l’adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative
scolastiche italiane all’estero, per un effettivo coordinamento fra il
Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’istruzione nella gestione
della rete e nella promozione della lingua italiana all’estero.
A sua volta
tale riordino dovrà avvenire con definizione dei criteri e delle modalità di
selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e
amministrativo; revisione del trattamento economico del personale docente e
amministrativo; previsione della disciplina delle sezioni italiane all’interno
di scuole straniere o internazionali; revisione della disciplina
dell’insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o
l’ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale.
La legge
di stabilità per il 2015, al comma 320 dell’art. 1 ha operato
riduzioni degli stanziamenti per le indennità di servizio all’estero del
personale docente delle scuole italiane all’estero. La norma prevede che
l’autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal D.P.R. 23 gennaio
1967, n. 215 - recante norme per il personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche e culturali all’estero - è ridotta nella misura di 3,7 milioni per
il 2015, e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016.
La relazione
tecnica al disegno di legge di stabilità precisava che le riduzioni sono
correlate al ridimensionamento, già a partire dall’anno scolastico 2015-2016,
del contingente del personale di ruolo del Ministero dell’istruzione,
università e ricerca in servizio all’estero, contingente la cui consistenza è
stata fissata dall’articolo 14, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95[6], entro il
limite massimo di 624 unità. Su tale norma ha successivamente agito quanto
disposto dal comma 38, art. 1 della legge di stabilità 2013, in base al quale
l’autorizzazione di spesa a favore del personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche all’estero (di cui all’articolo 658 del Testo unico) è stata
ridotta a decorrere dal 2013 di un ammontare pari a 712.265 euro annui.
Il D.L.
101 del 2013 – recante
disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni – all’articolo 9, comma 1 assegna alle
scuole italiane all’estero un numero predefinito di dirigenti scolastici,
docenti per discipline curricolari, lettori ed impiegati amministrativi, in
deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla c.d. «spending review»,
in particolare all’art. 14 del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, cui
viene aggiunto il comma 12-bis.
È in tal modo
autorizzata - alle condizioni e con i limiti previsti - la conservazione di un
limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all’art.
639 del Testo unico, individuato con lo stesso decreto interministeriale che
fissa i contingenti (ex art. 639 cit.). Su tale disponibilità possono
essere assegnate:
§
unità di
personale, individuate attraverso le graduatorie previste dall’art. 640 del Testo
unico (che disciplina le modalità di selezione e di assegnazione del suddetto
personale), riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio
2012;
§
i dirigenti
scolastici individuati dalle procedure selettive anch’esse indette prima del 6
luglio 2012, ai sensi dell’art. 46 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
per il quadriennio 2002-2005 dell’area dirigenziale V (Scuola).
La
disposizione decorre dall’anno scolastico 2013/2014, e ha come finalità
espressa quella di far fronte a specifiche ed insopprimibili esigenze
didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione
attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco (art.
653 del Testo unico) o alle operazioni di mobilità del personale scolastico a
tempo indeterminato, già collocato fuori ruolo all’estero.
Il D.L. 225 del 2010 – recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie – all’articolo 2, comma 4-novies dispone che la durata
del servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola non
può superare nove anni: pertanto, proroga fino a nove anni scolastici il
periodo di permanenza in servizio nella stessa sede e, in ragione del termine
fissato, precisa che la stessa proroga non si applica a quanti abbiano già
prestato servizio per un periodo pari o superiore.
Quindi, rispetto alla
normativa previgente, fatta eccezione per il personale da destinare alle scuole
europee - per il quale non si registrano variazioni - per il restante personale
si riduce da 10 a 9 anni il periodo complessivo di permanenza all’estero, senza
più prevedere la soluzione di continuità. A tale modifica, però, non si procede
attraverso novella delle disposizioni previgenti.
Interventi previsti dalle tabelle allegate
al disegno di legge di stabilità
Nelle
tabelle del disegno di legge di stabilità modificato
dal Senato compaiono una serie di interventi che incidono direttamente
sullo stato di previsione degli Esteri. In particolare, le singole Tabelle
recano:
Tabella A Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente:
Nella Tabella A compaiono con riferimento al
MAE accantonamenti di 53,3[7] milioni di euro per il 2016, nonché di 49,77
milioni per il 2017 e il 2018, che, come chiarisce la
relazione introduttiva al ddl di stabilità, sono destinati a far fronte
essenzialmente agli oneri derivanti dalla prevista approvazione di numerosi
disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di Accordi internazionali –
molti dei quali vengono esplicitamente richiamati.
Tabella B Indicazione
delle voci da includere nel fondo
speciale di conto capitale:
Nella Tabella B compaiono con riferimento al
MAE accantonamenti di 34,7 milioni euro
per il 2016 che, giusta la relazione introduttiva al ddl di stabilità, sono
destinati a far fronte essenzialmente agli oneri derivanti dalla partecipazione
alle spese per la ristrutturazione del Quartier generale dell’Alleanza
atlantica.
Tabella C Stanziamenti
autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è
demandata alla legge di stabilità:
Premesso che il disegno di legge di stabilità
2016 reca importanti innovazioni proprio
per quanto riguarda le voci in Tabella C di interesse del MAECI, e in
particolare per la cooperazione allo sviluppo – per le quali si rinvia infra all’ultima sezione del dossier; nella Tabella C non vengono registrate per il triennio 2016-2018 -
rispetto al ddl di bilancio a legislazione vigente – variazioni relative ai residui capitoli di interesse degli Affari
esteri, ad eccezione del cap. 3751/Esteri, il cui stanziamento è stato
incrementato dal c.d. maxiemendamento per un importo di 230.000 euro nel solo
2016.
Nella Tabella C si trovano dunque le seguenti allocazioni relative al
Ministero degli Affari esteri:
(milioni di euro)
CAPITOLO/I |
2016 |
2017 |
2018 |
Cap. 3751 -
Esteri, (Contributo all’Istituto italo-latinoamericano)[8] |
1,824 |
1,584 |
1,584 |
Capp. 4543 e
4545 - Esteri, (Iniziative culturali
per la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia)[9] |
1,028 |
1,025 |
1,025 |
Cap. 3399 -
Esteri, (Partecipazione italiana al
Fondo europeo per la gioventù)[10] |
0,214 |
0,214 |
0,214 |
Cap. 1163 -
Esteri, (Contributi ad enti e altri
organismi) |
1,405 |
1,405 |
1,405 |
Inoltre, la Tabella C reca, con riferimento
al Ministero dell’economia e delle finanze, lo stanziamento triennale per il cap. 7256 (v. infra l’ultima sezione del Dossier), limitatamente alla quota ascrivibile alle leggi 16/1980 e
137/2001, ovvero per indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno
perduto beni o diritti all’estero, in
territori – tra i quali aree della ex
Jugoslavia - prima soggetti alla sovranità italiana: il ddl di stabilità non
opera alcuna variazione rispetto alla previsione di bilancio, e dunque, per la
parte ascrivibile alle leggi 16/1980 e 137/2001 il capitolo risulta dotato di 6,955 mln per il 2016, e di 7,055 mln per
ciascuna delle annualità 2017 e 2018.
Vale ancora la pena di segnalare che, a
proposito della Tabella C, l’art. 1, comma 166, della legge di stabilità per il
2011 (L. 220/2010), recependo quanto già previsto dall’art. 52, comma 1, della
legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), ha disposto che le
voci in precedenza presenti in Tabella C, ma concernenti spese obbligatorie,
fossero rimosse dalla Tabella, limitandosi a riportarle nel ddl di bilancio.
Per quanto concerne il Ministero degli Affari
esteri e delle cooperazione internazionale, si tratta dei seguenti capitoli, con i relativi stanziamenti:
cap. 2201-Esteri,
(Riordino dell’Istituto agronomico per
l’oltremare)[11] – risulta
soppresso a partire dal 2016, in ragione della nuova normativa sullac
ooperazione allo sviluppo, che ha previsto (art. 32, c. 6 della legge 125/2014)
la soppressione dell’Istituto dal 1° gennaio 2016;
cap.
3421 - Esteri, (Contributo volontario all’AIEA)[12] – 2,063
mln di euro per il 2016;
cap.
3425-Esteri,[13] (Finanziamento italiano della Politica
estera e di sicurezza comune dell’Unione europea) – 9,794 mln di euro per il 2016;
cap. 3105
–Esteri, (Contributi ad associazioni ed
enti che operano a favore delle collettività italiane all’estero)[14] – 0,45
mln di euro per il 2016.
Tabella D Variazioni
al bilancio in relazione alla riduzione di autorizzazioni di spesa di parte
corrente (definanziamento):
Si segnalano tre casi di definanziamento d’
interesse del MAECI:
Decreto-legge
n. 209/2008, art. 1, comma 4 (Proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali)
La tabella D azzera in modo permanente gli stanziamenti sul cap. 1157/Esteri,
finalizzati al potenziamento delle attività di analisi e documentazione –
Osservatorio di politica internazionale MAECI-Camera-Senato), mediante
corrispondente riduzione degli importi previsti nel ddl di bilancio a
legislazione vigente, ovvero 184.976
euro per il 2016 e 184.434 euro per il 2017 e il 2018.
Legge n. 120/2002, art. 3 (Ratifica ed esecuzione
del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997).
La
tabella D riduce gli stanziamenti sul cap. 2211/Ambiente, p.g. 03,
finalizzati alla partecipazione italiana alla Convenzione ONU sui cambiamenti
climatici e al successivo Protocollo di Kyoto, nella misura di 3,2 milioni di euro per il 2016 e il 2017,
e di 3,3 milioni per il 2018: tale riduzione ha carattere permanente. Gli
stanziamenti a legislazione vigente, che sono rispettivamente pari a 26,86 mln
per il 2016, 27,41 mln per il 2017 e 27,88 mln per il 2018, scendono di
conseguenza a 23,66 mln per il 2016, 24,21 mln per il 2017 e 24,58 mln per il
2018.
Legge
332/2003, art. 5, comma 1 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo
aggiuntivo dell’Accordo tra la Repubblica d’Austria, il Regno del Belgio, il
Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di
Germania, la Repubblica ellenica, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il
Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese,
il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell’energia
atomica (EURATOM) e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) in esecuzione dell’articolo III, paragrafi
1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con
allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.
Gli
stanziamenti del cap. 3601/Sviluppo econ. vengono ridotti permanentemente di
20.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018.
Pertanto, le appostazioni su detto capitolo scendono a 224.703 euro per il
2016, e a 223.993 euro per il 2017 e il 2018.
Tabella E Importi
da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da
leggi pluriennali[15]:
Nella Tabella in questione viene anzitutto
registrata la riduzione di 100 milioni
per ciascuna annualità del triennio 2015-2017, e di 200 milioni per il 2019 e
anni successivi, a carico del
capitolo 7493 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze (somme da versare per l’adeguamento dell’ordinamento interno e
delle politiche nazionali al quadro comunitario): lo stanziamento complessivo
risultante - tenendo conto sia delle precedenti allocazioni di fondi che delle
rimodulazioni operate appunto in Tabella E - è per il cap. 7493[16] di 4 miliardi e 350 milioni di euro per il
2016, di 4 miliardi e 850 milioni per il 2017, di 4 miliardi e 750 milioni per
il 2018 e di 9 miliardi e 800 milioni per il 2019 e successivi. L’anno
terminale dello stanziamento è il 2020.
La Tabella E registra
inoltre stanziamenti collegati a interventi connessi al Trattato di amicizia italo-libico del 30 agosto 2008, autorizzato
alla ratifica con legge n. 7 del 2009. Tenendo presente che l’anno terminale
dello stanziamento è il 2028, e che il ddl di stabilità non modifica quanto
previsto nel ddl di bilancio, si tratta in dettaglio di quanto riportato nella
tabella seguente:
(in euro)
Capitolo |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 e seguenti |
7800/Infrastrutture
e Trasporti (progetti di cooperazione nelle infrastrutture) |
95.165 |
117.388 |
117.388 |
1.756.825.816 |
La Tabella
E registra poi uno stanziamento per l’attuazione di impegni dettati dal
comma 373, articolo 2, della legge finanziaria 2008, collegati al perseguimento
degli Obiettivi di sviluppo del Millennio
delle Nazioni Unite, nonché alla cancellazione
del debito dei Paesi più poveri: a tale scopo si registra, a carico del
cap. 7182[17]/Economia
e Finanze, come già a legislazione vigente, un’allocazione di 50 milioni per ciascuna delle annualità del
triennio 2016-2018, con prosecuzione dello stanziamento, nella misura di un
miliardo e 534 milioni, per l’esercizio finanziario 2019 e successivi (anno terminale è il 2049).
Nella Tabella E vi è anche il cap.
7175/Economia e finanze (recante oneri per la partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali), dotato
a legislazione vigente di 295 mln di euro: in
relazione alla quota dipendente dalla legge di stabilità 2013 (L.
228/2012), art. 1, comma 170, il capitolo – che registra anche 294,97 milioni di
residui di stanziamento – non subisce modifiche dal ddl di stabilità 2016, con
importi che si attestano a 295 milioni
per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, mentre per il 2019 e
successivi risultano stanziati un miliardo e 180 milioni di euro (l’anno
terminale è in questo caso il 2022).
Infine, la Tabella E reca anche il cap. 7174[18],
istituito in base all’art. 11, comma 5 del decreto-legge n. 76 del 2013[19] per
contribuire al "Chernobyl Shelter Fund" istituito presso la BERS. Il
capitolo non subisce variazioni rispetto alle previsioni a legislazione
vigente, e reca dunque 6,515 milioni
per il 2016, 8,275 milioni per il
2017, 2,5 milioni per il 2018 nonché per il 2019 - anno terminale dello stanziamento.
Il Chernobyl
Shelter Fund vede impegnata dal 1997 la BERS allo scopo anzitutto di
stabilizzare il cosiddetto sarcofago, ovvero la struttura che racchiude i resti
dell’Unità 4 della centrale nucleare di Chernobyl interessata dal tragico
incidente del 1986. Il Chernobyl Shelter
Fund ha tra i principali donatori i paesi del G8 e la Commissione europea,
con l’Italia sempre presente sin dall’inizio, e poi nelle varie ricostituzioni
finanziarie succedutesi nel tempo.
In conseguenza delle modifiche apportate al ddl di
bilancio dall’incorporazione delle previsioni della legge di stabilità, nonché
dagli emendamenti a questa e al ddl di bilancio medesimo, tutti conseguenti
dall’esame e approvazione del Senato e
recepiti nella I Nota di
variazioni (A.S. 2112-bis), lo
stato di previsione del Ministero degli Affari esteri si configura come segue:
Missione n. 4 - L’Italia
in Europa e nel mondo, con uno stanziamento di competenza per il 2016 di
2.175,38 milioni di euro (+114,84
milioni rispetto al ddl di bilancio originario);
Missione n. 32 - Servizi
istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, 76,99
milioni (+0,67 milioni di euro rispetto al ddl originario);
Missione n. 33 -
Fondi da ripartire, 11 milioni (+4,5 milioni rispetto al ddl originario).
In termini
complessivi, dunque, lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale reca per
il 2016 stanziamenti di competenza
pari a 2.263,37 milioni (+111,02 milioni), pari allo 0,37% delle spese finali dello Stato: l’ammontare dello
stanziamento di competenza è quasi interamente destinato alle spese di parte corrente (2.253,08 mln di
euro, +111,02 milioni), che assorbono il 99,54 per cento dello
stanziamento. Tale ammontare si suddivide in 847,3 milioni (-4,83 milioni) per
le spese di funzionamento - più mirate alla riproduzione della struttura - e in
1.394,37 milioni (+120,35 milioni) di spese per gli interventi - che
propriamente consentono l’attuazione delle missioni istituzionali -: completano
il quadro 11,4 milioni (-4,5 milioni) per oneri comuni.
Le spese in conto capitale ammontano invece a
10,28 mln di euro, invariate rispetto al ddl di bilancio originario.
A fronte di uno
stanziamento di competenza già indicato in 2.263,37 milioni di euro, lo
stato di previsione reca 123,33 mln di
euro di residui presunti – anche questi invariati - e prevede autorizzazioni di
cassa in misura identica alla competenza.
Rispetto al volume
della massa spendibile (residui+competenza), pari a 2.386,7 mln di euro, il coefficiente di realizzazione (rapporto
tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, che indica la capacità di spesa
del Ministero) risulta del 94,83%,
dato da un ammontare delle autorizzazioni di cassa che coincide con quello
della competenza, e inibisce quindi la spesa di una somma equivalente all’intero
ammontare dei residui presunti.
In relazione alle
previsioni assestate per il 2015, gli stanziamenti
di competenza iscritti nello stato di previsione del MAECI per il 2016
fanno ora registrare un decremento
complessivo di 162,48 mln di euro.
La consistenza dei
residui stimati al 1° gennaio 2016 non è mutata dopo l’esame al Senato, e ammonta
- come in precedenza illustrato - a 123,33 mln di euro, quasi tutti di parte
corrente, salvo 7,72 mln in conto capitale.
La tabella
seguente mostra l’andamento, fino al livello dei macroaggregati, degli
stanziamenti dello stato di previsione del MAECI, dalla legge di bilancio per
il 2015 al disegno di legge attualmente in esame:
(milioni di euro)
|
Legge di bilancio 2015 |
Previsioni assestate 2015 |
ddl A.S. 2112 |
ddl A.C. 3445 |
|
Programma 4.1 –
Protocollo internazionale |
6,89 |
7,55 |
7,2 |
7,2 |
|
4.1/ Funzionamento |
6,88 |
7,54 |
7,19 |
7,19 |
|
4.1/ Investimenti |
0,005 |
0,005 |
0,004 |
0,004 |
|
Programma 4.2 –
Cooperazione allo sviluppo |
713,62 |
846,46 |
711,62 |
831,61 |
|
4.2/ Funzionamento |
29,24 |
30,62 |
35,42 |
35,41 |
|
4.2/ Interventi |
684,02 |
815,48 |
676,14 |
796,14 |
|
4.2/ Investimenti |
0,35 |
0,35 |
0,05 |
0,05 |
|
Programma 4.4 –
Cooperazione economica e relazioni internazionali |
40,1 |
41,59 |
40,86 |
41,09 |
|
4.4/ Funzionamento |
11,1 |
11,59 |
12,38 |
12,38 |
|
4.4/ Interventi |
28,99 |
29,99 |
28,47 |
28,7 |
|
4.4/ Investimenti |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
|
Programma 4.6 –
Promozione della pace e sicurezza internazionale |
487,96 |
556,26 |
467,33 |
467,33 |
|
4.6/ Funzionamento |
13,63 |
13,87 |
13,05 |
13,05 |
|
4.6/ Interventi |
439,92 |
507,71 |
454,26 |
454,26 |
|
4.6/ Investimenti |
34,67 |
34,67 |
0,011 |
0,011 |
|
Programma 4.7 –
Integrazione europea |
24,57 |
26,03 |
14,32 |
14,32 |
|
4.7/ Funzionamento |
10,65 |
11,06 |
8,77 |
8,77 |
|
4.7/ Interventi |
13,91 |
14,95 |
5,55 |
5,55 |
|
4.7/ Investimenti |
0,007 |
0,007 |
0,007 |
0,007 |
|
Programma 4.8 – Italiani
nel mondo e politiche migratorie |
42,89 |
43,42 |
39,8 |
40,78 |
|
4.8/ Funzionamento |
6,91 |
7,44 |
7,22 |
7,22 |
|
4.8/ Interventi |
35,97 |
35,97 |
32,57 |
33,55 |
|
4.8/ Investimenti |
0,007 |
0,007 |
0,007 |
0,007 |
|
Programma 4.9 –
Promozione del sistema Paese |
147,89 |
149,74 |
145,18 |
142,48 |
|
4.9/ Funzionamento |
72,88 |
75,16 |
69,56 |
67,71 |
|
4.9/ Interventi |
74,98 |
74,55 |
75,6 |
74,75 |
|
4.9/ Investimenti |
0,019 |
0,019 |
0,018 |
0,018 |
|
Programma 4.12 – Presenza
dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico- consolari |
74,51 |
103,42 |
84,81 |
82,91 |
|
4.12/ Funzionamento |
70,9 |
97,39 |
81,32 |
79,42 |
|
4.12/ Investimenti |
3,6 |
6,02 |
3,49 |
3,49 |
|
Programma 4.13 –Rappresentanza
all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese |
529,65 |
530,15 |
531,05 |
529,48 |
|
4.13/ Funzionamento |
529,26 |
529,87 |
530,64 |
529,08 |
|
4.13/ Oneri comuni di parte
corrente |
0,39 |
0,36 |
0,4 |
0,4 |
|
Programma 4.14
–Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale |
12,66 |
18,09 |
14,99 |
14,8 |
|
4.14/ Funzionamento |
11,25 |
16,67 |
13,57 |
13,39 |
|
4.14/ Interventi |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
4.14/ Investimenti |
0,01 |
0,01 |
0,009 |
0,009 |
|
Programma 4.15
–Comunicazione in ambito internazionale |
4,09 |
4,63 |
3,32 |
3,32 |
|
4.15/ Funzionamento |
4,08 |
4,63 |
3,32 |
3,32 |
|
4.15/ Investimenti |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
|
Programma 32.2 –Indirizzo
politico |
12,59 |
12,8 |
10,95 |
10,95 |
|
32.2/ Funzionamento |
12,58 |
12,79 |
10,94 |
10,94 |
|
32.2/ Investimenti |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
|
Programma 32.3 –Servizi e
affari generali per le amministrazioni di competenza |
64,09 |
73,52 |
65,36 |
66,03 |
|
32.3/ Funzionamento |
59,48 |
67,91 |
58,7 |
59,37 |
|
32.3/ Investimenti |
4,61 |
6,23 |
6,61 |
6,66 |
|
Programma 33.1 –Fondi da
assegnare |
9,81 |
12,13 |
15,5 |
11 |
|
33.1/ Oneri comuni di parte
corrente |
9,81 |
12,13 |
15,5 |
11 |
|
Vale la pena di segnalare in maggior
dettaglio alcuni capitoli che hanno
registrato per il 2016 variazioni di competenza a seguito dell’approvazione
da parte del Senato del c.d. maxiemendamento del Governo, segnalate appunto
nella I Nota di variazioni.
Si tratta, in particolare, del cap. 2185, riguardante lo stanziamento
da assegnare all’Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo (Programma 4.2, cooperazione allo sviluppo), che
registra, come accennato, un incremento di 120 milioni di euro, secondo quanto
previsto dall’art. 1, comma 197, del disegno di legge di stabilità (con un
stanziamento complessivo, pertanto, di 273,37 milioni di euro), del cap. 3751
(Programma riguardante l’Istituto italo-latino-americano, con
incremento di 0,23 milioni di euro, come disposto dalla Tabella C allegata al
disegno di legge di stabilità
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze (Tabella 2) sono collocati alcuni stanziamenti per il 2016
relativi a materie di interesse della III Commissione: si tratta soprattutto
dei fondi allocati sui capitoli del Programma
4.11, Politica economica e
finanziaria in ambito internazionale, ricompreso nell’ambito della Missione
4 – L’Italia in Europa e nel mondo, al quale afferiscono per il 2016 338,97 milioni di euro.
cap.......... 2125
- Indennità mensile ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo: 2,5 mln di euro
cap. . 1646 - Somme da corrispondere alla Repubblica di San Marino:
4,64 mln di euro
cap......... 1648
- Contributi vari dovuti in base a leggi: 0,3
mln di euro
cap......... 1649 - Oneri per la
partecipazione all’IFFM (campagne vaccinali di massa): 27,5 mln di euro
cap......... 7175 - Oneri per la
partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali: 295 mln di euro
cap......... 7174 – Contributo al fondo per
il sarcofago di Chernobyl presso la BERS: 6,51
mln di euro
Alcuni capitoli
afferiscono invece al Programma 4.10,
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (23,8 miliardi
per il 2016):
cap.......... 2751
- Risorse complementari basate sul PIL o provenienti dall’I.V.A.: 16.600 mln di euro
cap.......... 2752
- Regime "risorse proprie" - Dazi doganali, prelievi agricoli,
contributi zucchero: 2.600 mln di euro
cap. 7493
– Somme da versare per l’adeguamento dell’ordinamento interno e delle politiche
nazionali al quadro comunitario: 4.450
mln di euro
Con riferimento alla partecipazione italiana alle
missioni internazionali di pace si segnala poi il cap. 3004[20] - Fondo per la
proroga delle missioni internazionali di pace, sul quale sono appostati per il 2016 fondi pari a
937,7 milioni di euro.
Sempre nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze riveste un certo interesse per la Commissione Affari esteri il cap. 7256[21], una parte dei fondi del quale riguardano, in base alle leggi
16/1980 e 137/2001, indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto
beni o diritti all’estero, in territori
– tra i quali aree della ex Jugoslavia - prima soggetti alla sovranità
italiana. Il capitolo, nel ddl di bilancio, è dotato per il 2016 di 7,84 mln di euro. Il
capitolo risulta altresì esposto in tabella C del ddl di stabilità.
Rispetto alle previsioni assestate per il 2015, gli stanziamenti di competenza iscritti
nello stato di previsione originario del MAE per il 2016 fanno registrare un decremento complessivo di 273,5 mln di euro,
dei quali 236,43 milioni di parte corrente, e
37,07 milioni nel conto capitale. Infatti gli stanziamenti di competenza nello
stato di previsione del MAECI per il 2015 (previsioni assestate) erano pari a
2.425,85 mln di euro, di cui 2.378,5 mln di euro per la parte corrente e 47,35
mln di euro per il conto capitale.
La consistenza dei residui stimati al 1°
gennaio 2016 ammonta - come in precedenza illustrato - a 123,33 mln di euro,
quasi tutti di parte corrente, salvo 7,72 mln in conto capitale. Rispetto ai
residui accertati in sede di
rendiconto 2014 e iscritti in bilancio di assestamento 2015, pari a 279,88 mln
di euro, si prevede un decremento di
156,55 mln di euro. Occorre peraltro ricordare che l’effettiva consistenza
dei residui dipende dall’andamento della gestione e che le stime vengono adeguate
a tale andamento in sede di rendiconto.
Si ricorda che il
disegno di legge di bilancio riporta, in allegato a ciascuno stato di
previsione della spesa, un apposito
Prospetto che espone le
autorizzazioni legislative di spesa che sono state oggetto di rimodulazioni da parte delle Amministrazioni, in ragione della
possibilità di apportare variazioni alla legislazione sostanziale di spesa con
il disegno di legge di bilancio (ai sensi dell’articolo 23, comma 3 della legge
di contabilità nonché, per le leggi pluriennali di spesa, ai sensi
dell’articolo 6, comma 16, del D.L. n. 95/2012.).
La tabella che segue riepiloga le autorizzazioni legislative di spesa sui cui sono state effettuate variazioni, in riferimento a materie di interesse degli affari esteri. Per ciascuna autorizzazione di spesa è indicata la dotazione a legislazione vigente per il triennio 2016-2018 e l’entità della rimodulazione che è stata effettuata dall’Amministrazione in sede di predisposizione del bilancio a legislazione vigente medesimo. È altresì indicata la collocazione della legge di spesa all’interno della missione e del programma.
(importi in euro)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
||||||
Mis/Pro |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
BLV |
di cui rimod. |
BLV |
di cui rimod. |
BLV |
di cui rimod. |
|
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) |
||||||
1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) |
||||||
L n. 49/1987 art. 37 comma 1 Cooperazione allo sviluppo,
bilaterale e multilaterale (Cap-pg: 2183/1) |
- |
-395,158 |
- |
-395.245 |
- |
-395.245 |
LS n. 228/2012 art.1 comma 174 Contributo in favore dell'Invesment
and Technology Promotion Office (I.T.P.O) (Cap-pg: 2204/1) |
600.000 |
52.377 |
600.000 |
52.377 |
600.000 |
52.377 |
L n. 406/2000 art.2 comma 1 Concessione di un contributo
all'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo, in Roma (Cap-pg: 2301/1) |
1.032.913 |
119.544 |
1.033.000 |
119.631 |
1.033.000 |
119.631 |
L. n. 17/1997 art. 3 comma 1 Contributo per i centri (UNICRI) per il trasferimento di sede da
Roma a Torino (Cap-pg: 2301/2) |
77.469 |
8.966 |
77.469 |
8.966 |
77.469 |
8.966 |
L. n. 170/1997 art. 3 comma 1 Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la
desertificazione (Cap-pg: 2302/1) |
335.116 |
214.271 |
335.116 |
214.271 |
335.116 |
214.271 |
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) |
||||||
L. n. 286/2203 art. 6 comma 4 Norme relative alla disciplina dei Comites-Comitato dei residenti (Cap-pg: 3106/1) |
51.219 |
-20.000 |
71.012 |
- |
71.012 |
- |
L. n. 286/2003 art. 3 Spese funzionamento Comites (Cap-pg: 3103/1) |
1.316.148 |
20.000 |
1.292.387 |
- |
1.292.387 |
- |
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE |
|||||||
Mis/Pro |
2016 |
2017 |
2018 |
||||
BLV |
di cui rimod. |
BLV |
di cui rimod. |
BLV |
di cui rimod. |
||
1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) |
|||||||
1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5) |
|||||||
L. n. 120/2002 art. 3 Convenzione sui cambiamenti climatici (Cap-pg: 2211/3) |
26.604.375 |
-263.676 |
27.045.566 |
-366.106 |
27.518.217 |
-366.106 |
|
L. n. 279/2005 art. 3 comma 1 Convenzione protezione Alpi (Cap-pg: 2211/12) |
231.810 |
72.542 |
231.810 |
65.614 |
231.810 |
65.614 |
|
1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli
inquinamenti (18.15) |
|||||||
L. n. 340/1993 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi,
relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989 (Cap-pg: 1871/1) |
239.123 |
40.000 |
239.123 |
40.000 |
239.123 |
40.000 |
|
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E IL TURISMO |
||||||
Mis/Pro |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
BLV |
di cui rimod. |
BLV |
di cui rimod. |
BLV |
di cui rimod. |
|
1. Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e paesaggistici
(21) |
||||||
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale
(21.14) |
||||||
L n. 77/2006, art. 4, co. 1 Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "Lista
del patrimonio mondiale" dell'Unesco (Cap-pg: 7305/1) |
2.145.000 |
800.000 |
1.345.000 |
- |
1.345.000 |
- |
Gli stanziamenti
destinati all’aiuto pubblico allo sviluppo sono suddivisi tra numerosi capitoli
degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del
Ministero degli Affari esteri. Si segnalano in particolare:
a) La cooperazione a dono. Fino a tutto il 1994 i relativi stanziamenti
erano assegnati al cap. 4620/esteri "Fondo
speciale per la cooperazione allo sviluppo", che aveva carattere di
gestione fuori bilancio; a partire dal bilancio 1995 il fondo venne riportato a
regime ordinario, ai sensi dell’art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559
"Disciplina della soppressione delle
gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato".
Gli stanziamenti del Fondo furono ripartiti tra diversi capitoli – esposti
nella tabella C della legge finanziaria (attualmente legge di stabilità), tutti
afferenti al Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, nel quale tuttavia
erano frammisti a numerosi altri capitoli.
Come in precedenza accennato, con la piena entrata
in vigore dal 1° gennaio 2016 della nuova normativa nel settore della
cooperazione sviluppo anche il sistema di finanziamento subisce una profonda
ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a
dono (180,46 milioni per il 2015) afferiscono ora ai capitoli destinati al
finanziamento della nuova Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. I
soli capitoli 2150 e 2153 restano operanti nello stato di previsione del MAECI
– si tratta rispettivamente delle retribuzioni ed altri assegni fissi del personale
assunto a contratto e/o in posizione di comando o di fuori ruolo (cap. 2150 -
4,78 milioni per il 2016), e delle spese per acquisti di beni e servizi (cap.
2153 – 1,21 milioni per il 2016).
Per quanto concerne l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per il 2016 i
relativi stanziamenti sono raggruppati in tre nuovi capitoli dello stato di
previsione del MAECI:
-
cap. 2021, spese per il personale: 15,71 milioni
-
cap. 2171, spese di funzionamento: 3,27 milioni
-
cap. 2185, interventi di cooperazione int.le: 153,37 milioni
TOTALE 172,35 milioni
Si ricorda altresì che, in applicazione del comma 1
dell’art. 14 della legge 125/2014, allo stato di previsione del MAECI, in apposito allegato (v. infra), “sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno
stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di
politiche di cooperazione allo sviluppo.”
b) Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale (cap.7415/Ministero
dell’economia e delle finanze). A valere su questo fondo erano erogati i
crediti d’aiuto per programmi e progetti di sviluppo rispondenti alle finalità
della legge e basati normalmente su accordi bilaterali. Faceva altresì capo al
fondo rotativo il sostegno alle joint-ventures
che rientrano nelle finalità della legge. Si rileva che già nel ddl di bilancio 2009 il capitolo risultava soppresso, non
prevedendosi appostamenti a carico di esso nell’imminente esercizio
finanziario.
c) Le
attività di cooperazione multilaterale, per le quali sono previsti appositi
stanziamenti, si sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e
nei contributi obbligatori e nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo. I
relativi stanziamenti sono attribuiti a vari capitoli in diversi stati di
previsione.
Lo stanziamento previsto dal disegno di legge di
bilancio originario per il 2016
per l’intero Programma 4.2 è, come si è visto, pari a 711,62 mln di euro.
Un esame
analitico dell’allegato sui finanziamenti alle politiche di cooperazione allo
sviluppo consente una valutazione ben più precisa di questa tipologia di
spese, rispetto alla semplice ricognizione dei capitoli del Programma 4.2 -
Cooperazione allo sviluppo. Infatti nell’allegato sono riportati anche numerosi
capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione del MAECI,
nonché capitoli riconducibili a stati di previsione di altri Dicasteri.
Per quanto comunque concerne lo stato di previsione del MAECI, e in particolare
proprio il Programma 4.2, dall’esame
dell’allegato è possibile rilevare anzitutto la presenza di nuovi capitoli, in
precedenza richiamati, relativi alle attività e agli interventi dell’Agenzia
italiana per la cooperazione sviluppo.
In secondo luogo, è possibile specificare il
contenuto di alcuni capitoli, come ad esempio il capitolo 2302, che nello stato
di previsione riporta semplicemente la rubrica di contributi ad organismi
internazionali, mentre dall’allegato si evince come tali contributi (335.116 euro per il 2016) riguardino
l’attuazione di impegni collegati alla Convenzione delle Nazioni Unite contro
la desertificazione, per interventi nei paesi colpiti da siccità.
Vi è poi il capitolo 2303, parimenti generico nella
rubrica dello stato di previsione, il cui appostamento complessivo per il 2016
si riparte invece nell’allegato in 9
milioni quale contributo alla sede del Programma alimentare mondiale, 7.089.000 euro quale contributo alla
sede del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e 18.300.000 quale contributo alla FAO - si tratta in effetti degli
impegni italiani nei confronti dei tre organismi del cosiddetto Polo alimentare
delle Nazioni Unite, tutti ubicati a Roma.
Tra i finanziamenti per gli interventi di
cooperazione allo sviluppo che l’allegato attribuisce al Programma 4.2. spicca
anzitutto la somma di 470 milioni di
euro per l’esecuzione degli accordi di cooperazione tra l’Unione Europea da un
lato e gli Stati dell’Africa, Caraibi e Pacifico dall’altro (capitolo 2306); e
poi lo stanziamento di 153,37 milioni
di euro per l’attuazione delle iniziative dell’Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo (capitolo 2185); infine, oltre ai già ricordati
contributi al Polo alimentare romano delle Nazioni Unite, risultano di un certo
rilievo anche i contributi a organismi quali il Centro internazionale di alti
studi agronomici mediterranei (capitolo 2202, 6,86 milioni di euro) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo
sviluppo industriale (UNIDO), cui sono destinati 5,22 milioni di euro, appostati sul capitolo 2203.
Per quanto concerne gli altri programmi dello stato
di previsione del MAECI si segnalano i seguenti stanziamenti d’interesse della
cooperazione allo sviluppo:
Programma 4.4 -
Cooperazione economica e relazioni internazionali
capitolo 3620, partecipazione alle riunioni
dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, 7.813 euro;
capitolo 3750:
-
contributo all’Organizzazione mondiale del
commercio, 5 milioni;
-
contributo alle spese di funzionamento dell’OCSE, 18 milioni;
-
partecipazione alla Convenzione per la protezione
della fascia di ozono atmosferico, 30.000
euro;
capitolo 3751, contributo speciale a favore
dell’Istituto italo- latinoamericano, 1,59
milioni;
capitolo 3754, partecipazione a programmi
internazionali nel quadro delle questioni globali, 191.964 euro;
capitolo 3755, contributi nel quadro della
partecipazione italiana alle iniziative umanitarie e di pace in sede
internazionale, 161.928 euro;
capitolo 3758, contributo in favore dell’Agenzia
internazionale per le energie rinnovabili, 560.000
euro;
Programma 4.6 -
Promozione della pace e sicurezza internazionale
capitolo 3341:
-
partecipazione alle riunioni in sede ONU, 85.689 euro;
-
partecipazione alle riunioni in sede C.d’E., 19.006 euro;
capitolo 3393:
-
contributo alle spese delle Nazioni Unite, 372,38 milioni;
-
contributo all’OSCE, 20,24 milioni;
-
partecipazione al Consiglio d’Europa, 30,81 milioni;
capitolo 3415, contributi nel quadro della
partecipazione italiana alle iniziative umanitarie e di pace in sede
internazionale, 437.742 euro;
capitolo 3421, contributo volontario al Fondo di
cooperazione tecnica dell’AIEA, 2,06
milioni;
Programma 4.7 – Integrazione
europea
capitolo 4548, contributi nel quadro della
partecipazione italiana alle iniziative umanitarie e di pace in sede
internazionale, 87.003 euro;
Programma 4.8 – Italiani
nel mondo e politiche migratorie
capitolo 3104, contributo al Centro internazionale
di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, 7,85 milioni;
capitolo 3108:
-
contributo all’Organizzazione internazionale del
lavoro, 12,16 milioni;
-
contributo all’Organizzazione internazionale delle
Migrazioni, 1,48 milioni;
Programma 4.9 – Promozione
del sistema paese
capitolo 2471, partecipazione alle riunioni
dell’UNESCO, 11.361 euro;
capitolo 2752:
-
contributo all’UNESCO, 12,36 milioni;
-
contributo al BRESCE (Ufficio regionale UNESCO per
l’Europa di Venezia), 641.142 euro;
capitolo 2763, contributo al Programme office on global water assessment, 1,27 milioni;
Il totale degli
stanziamenti collegati ad interventi di cooperazione allo sviluppo, per quanto
concerne lo stato di previsione degli esteri, è per il 2016 pari a 1.199,58
milioni.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sopra ricordato,
compaiono diversi capitoli di interesse delle attività, che di seguito si
riporta:
capitolo 1606, spese di funzionamento degli uffici
della Banca mondiale, 0,08 milioni;
capitolo 1649, partecipazione dell’Italia allo
strumento finanziario internazionale per le vaccinazioni, 27,5 milioni;
capitolo 7174, contributo in favore del fondo per
il “sarcofago” di Chernobyl istituito presso la BERS, 8,27 milioni;
capitolo 7175, partecipazione dell’Italia a banche,
fondi e organismi internazionali, 295
milioni;
capitolo 7182, partecipazione dell’Italia alle
iniziative internazionali per la cancellazione del debito dei paesi più poveri,
50 milioni.
Gli stanziamenti
totali nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a vantaggio delle attività di cooperazione allo
sviluppo ammontano pertanto a 380,86
milioni di euro.
In riferimento al Ministero dell’Interno, vi è un unico capitolo nell’allegato sulla
cooperazione allo sviluppo, ed esattamente il capitolo 2352, per quanto
concerne il fondo nazionale per le politiche e servizi dell’asilo e gli
interventi connessi, anche in attuazione dei progetti dell’Unione europea ed
eventualmente in regime di cofinanziamento: lo stanziamento totale per queste
finalizzazioni è di 265,23 milioni di
euro.
Il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare compare invece nell’allegato
con più voci, a partire dal capitolo 2211:
-
partecipazione
dell’Italia all’attuazione della Convenzione-quadro dell’ONU sui cambiamenti
climatici e del successivo Protocollo di Kyoto, 26,86 milioni;
-
fondo
per le attività di monitoraggio dell’inquinamento chimico-fisico e radioattivo
nei paesi balcanici, 0,67 milioni.
Vi sono poi:
il capitolo 2213, relativo al contributo dell’Italia
al fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal a protezione della fascia
atmosferica dell’ozono, con uno stanziamento di 5,98 milioni;
il capitolo 7921, cooperazione bilaterale e
regionale in materia ambientale con i paesi in via di sviluppo, 0,63 milioni;
il capitolo 7953, fondo per incentivare gli interventi di promozione dello
sviluppo sostenibile, 3,46 milioni.
Gli stanziamenti totali del
Ministero dell’ambiente ammontano pertanto a 37,62 milioni di euro.
Il Ministero della difesa è
presente nell’allegato sulla cooperazione allo sviluppo con il solo capitolo
1170, per ciò che concerne le attività di cooperazione civile-militare, con uno
stanziamento di 2,15 milioni di euro.
Infine, il Ministero della salute è presente con due diversi capitoli:
capitolo 4321, contributo all’Organizzazione
mondiale della sanità, 19,02 milioni;
capitolo 5510, spese per riunioni di esperti,
con uno stanziamento trascurabile.
(migliaia di euro)
Anno finanz. |
Legge di
Bilancio (MAECI); per il 2016
si tratta di previsioni |
Variazione
% bilancio MAECI rispetto all’eserc. precedente |
Bilancio
dello Stato (spese finali[22]) |
Incidenza
% spese MAECI sulle spese finali |
2003 |
2.130.432 |
+15,81% |
445.793.301 |
0,477% |
2004 |
2.203.253 |
+3,41% |
452.826.501 |
0,486% |
2005 |
2.149.848 |
-2,42% |
465.749.364 |
0,461% |
2006 |
1.955.937 |
-9,01% |
462.416.243 |
0,422% |
2007 |
2.238.217 |
+14,43% |
494.727.936 |
0,452% |
2008 |
2.546.132 |
+13,75% |
532.625.613 |
0,478% |
2009 |
2.045.114 |
-19,67% |
537.347.856 |
0,380% |
2010 |
2.076.302 |
+1,52% |
543.209.350 |
0,382% |
2011 |
1.882.368 |
-9,34% |
532.593.784 |
0,353% |
2012 |
1.683.971 |
-10,53% |
539.859.128 |
0,311% |
2013 |
1.837.166 |
+9,09% |
561.058.351 |
0,327% |
2014 |
1.815.049 |
-1,20% |
589.428.839 |
0,307% |
2015 |
2.171.385 |
+19,63% |
614.687.557 |
0,353% |
2016[23] |
2.152.356 |
-0,87% |
592.748.541 |
0,363% |
2016[24] |
2.263.376 |
+4,23% |
599.809.741 |
0,377% |
[1] Lo statuto
dell’Agenzia è stato adottato con il decreto del Ministro degli Affari esteri e
della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113.
[2] Si pensi, per citare soltanto alcuni esempi recenti,
all’Accordo italo-francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova
linea ferroviaria Torino-Lione (legge 23 aprile 2014, n. 71), all’Accordo sulla
creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra l’Italia,
Cipro, la Grecia e Malta (legge 23 giugno 2014, n. 96) ed all’Accordo di libero
scambio tra l’Unione europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Corea dall’altra (legge 4 agosto 2014, n. 138).
[3] Come, ad esempio, la Convenzione delle Nazioni Unite per il
riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere, fatta a New York il 10
giugno 1958, la cui autorizzazione all’adesione è intervenuta con la legge 19
gennaio 1968, n. 62.
[4] Convertito,
con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
[5] Convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”.
[6] Convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”.
[7] Importo
risultante dal recepimento nel c.d. maxiemendamento del Governo di un
emendamento parlamentare che ha aumentato di 230.000 euro, per il solo 2016, lo
stanziamento in Tab. C a favore del cap. 3751/Esteri (v. infra), con corrispondente riduzione dell’accantonamento in
Tab. A a favore del MAECI.
[8] Legge n.
794/1966, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la
costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1 luglio 1966.
[9] Legge n. 960/
1982, Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica
degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia.
[10] Legge n.
140/1980.
[11] Legge n. 1612/1962, “Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in
Firenze”.
[12] Legge n. 91/2005, “Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA)”.
[13] Ex
cap. 4534 - Legge n. 299/1998, Finanziamento italiano della PESC (Politica
estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2,
del trattato sull'Unione europea.
[14] DPR n. 200/1967,” Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari”.
[15] La Tabella E riporta anche eventuali rifinanziamenti, riduzioni e rimodulazioni.
[16] Si segnala anche che a carico del cap. 7493 in oggetto, l’Allegato 2 (cronologico, collegato alla tabella E) del ddl di stabilità 2016 evidenzia residui di stanziamento pari a 4,95 miliardi di euro, nonché giacenze di tesoreria che ammontano a circa 17,86 miliardi.
[17] Il capitolo presenta altresì residui di stanziamento pari a 38 milioni di euro.
[18] Si segnala anche che a carico del cap. 7174 in oggetto, l’Allegato 2 (cronologico, collegato alla tabella E) del ddl di stabilità 2016 evidenzia residui di stanziamento pari a 6,599 milioni di euro.
[19] Convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”
[20] Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di pace).
[21] Relativo al Programma 24.5 (Protezione sociale per particolari categorie).
[22] Al lordo delle regolazioni debitorie.
[23] Ddl di bilancio originario.
[24] Ddl di bilancio – I Nota di variazioni.