Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate e revisione dello strumento militare
Riferimenti: AC N.1870/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 264/1
Data: 10/01/2022
Organi della Camera: Assemblea, IV Difesa


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Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate e revisione dello strumento militare

10 gennaio 2022
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Premessa|Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Premessa

Il nuovo testo delle proposte di legge A.C. 1870 ed abb. reca una serie di disposizioni concernenti, sia la riforma del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, materia questa originariamente oggetto delle proposte di legge AC. 1870, 2045 e  2051-, sia la riforma della legge n. 244 del 2012 sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare, oggetto delle proposte di legge A.C. 1934,  2802 Del Monaco e A.C. 2993 Ferrari (cfr. infra "Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente").

 

Qui il dossier relativo alle proposte di legge A.C. 1870 Ferrari, A.C. 2045 Giovanni Russo e A.C. 2051 Del Monaco.
Qui i dossier prodotti sulle proposte di legge A.C 1934 Deidda , A.C 2802 Del Monaco e A.C. 2993 Ferrari.
Qui il dossier "Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale "del nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 1870 ed abb..

Per quanto concerne La normativa sul reclutamento la normativa in materia di reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, si ricorda che la legge n. 331 del 2000, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, ha disposto la professionalizzazione dello strumento militare italiano, con la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa. A sua volta la legge n. 226 del 2004, nell'anticipare al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio militare obbligatorio , ha introdotto le figure del VFP1 (volontario in ferma prefissata di un anno) in sostituzione di quelle del volontario in ferma annuale, che era preesistente, e del VFP4 (volontario in ferma prefissata quadriennale), in luogo del volontario in ferma breve (VFB), e ha confermato la figura del volontario in servizio permanente (VSP) prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196..
La relativa disciplina normativa è attualmente contenuta nel Capo VII del titolo II del Libro IV del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010,
In estrema sintesi può osservarsi che, allo stato, La ferma prefissata: VFP1 e VFP4 la ferma prefissata è, strutturata su base modulare: i Volontari in Ferma annuale, al termine della ferma, possono concorrere per l'immissione nella ferma quadriennale (VFP 4) delle Forze Armate.  I Volontari risultati idonei, ma non vincitori del concorso per VFP 4 potranno essere ammessi a domanda e nel limite dei posti disponibili, a due successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno.
A loro volta i volontari in ferma quadriennale, esaurita la ferma quadriennale, ovvero la rafferma biennale (che in totale possono essere due) e giudicati idonei, utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, con conseguente mutamento dallo status di volontario a quella di graduato.
Il servizio svolto quale volontario in ferma prefissata costituisce, pertanto, la premessa e il presupposto indefettibile per transitare, tramite concorso per titoli ed esami, nei ruoli del servizio permanente
"Una sorta di circuito di vasi comunicanti" - ha sottolineato  il Capo di stato maggiore dell'Esercito nel corso di una sua audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva "Sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle forze Armate" -, che partendo dal volontario in ferma prefissata dà accesso attraverso passi successivi fino alla categoria degli ufficiali, consentendo così di "gratificare i più meritevoli e salvaguardare le legittime aspettative di quanti hanno proficuamente operato nella Forza armata e per il bene del Paese; ciò anche al fine di garantire che gli investimenti fatti in termini di addestramento, professionalità ed esperienza acquisita sul campo non vadano dispersi, ma capitalizzati per impegni futuri".
In termini numerici la categoria dei volontari (VFP1 E VFP4) assorbe il 60% dell'organico (168-778) mentre i sottufficiali il 27% e gli ufficiali il 12%.
Per quanto attiene, i La normativa sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare nvece, alla revisione in senso riduttivo dello strumento militare, la  legge n. 244 del 2012, da  inquadrare all'interno di una serie di provvedimenti di revisione della spesa pubblica adottati sul finire della XVI legislatura, ha previsto di ridurre , entro l'anno 2024, 30.000 unità delle tre  Forze armate ( da 190.000 a 150.000) e 10.000 unità di personale civile della Difesa ( da 30.000 unità a 20.000), anche al fine di riequilibrare il Bilancio della  "Funzione difesa", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento.
In relazione alla citata riforma, il Consiglio supremo di Difesa, nel corso della riunione dello scorso 24 ottobre ha "convenuto sulla necessità di effettuarne una verifica "al fine di individuare eventuali correttivi in relazione al mutato contesto di riferimento, e di procedere al completamento del processo di riforma della Difesa in senso unitario e interforze, in linea con i dettami della Legge 25/1997" (qui le conclusioni del Consiglio Supremo di Difesa del 24 ottobre 2020).
A sua volta il Governo, nell'ultima relazione trasmessa al Parlamento sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate Doc. XXXVI-bis, n. 3. , nel sottolineare il mutato il quadro di riferimento rispetto all'epoca in cui venne varata la legge 244, osserva come  il Dicastero intende pertanto assumere un'iniziativa di rinnovamento, che affronti il tema nella sua complessità, tenendo conto delle proposte già avanzate in sede parlamentare "e sulla cui opportunità si è espresso anche il Consiglio Supremo di Difesa, ribadendo la necessità di procedere ad una revisione della normativa, al fine di adeguarla alle nuove esigenze, soprattutto nel settore del personale dove la problematica dell'invecchiamento richiede una rapida soluzione".

Contenuto

L'articolo 1 del nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 1870 ed abb. ​proroga dal 2024 al 2030 alcune disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare - COM) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale militare della Difesa, previsti dalla legge n. 244 del 2012 (cosiddetta legge "Di Paola").

 

A tal proposito ed in estrema sintesi si ricorda che la La legge n. 244 del 2012 sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare legge n. 244 del 2012, da inquadrare all'interno di una serie di provvedimenti di revisione della spesa pubblica adottati sul finire della XVI legislatura, ha previsto di ridurre, entro l'anno 2024, 30.000 unità delle tre Forze armate (da 190.000 a 150.000) e 10.000 unità di personale civile della Difesa (da 30.000 unità a 20.000), anche al fine di riequilibrare il Bilancio della "Funzione difesa", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento. 

 

 

Nello specifico, il richiamato differimento del termine riguarda le seguenti disposizioni del COM, concernenti la disciplina del reclutamento, dei ruoli e degli organici, dello stato giuridico e dell'avanzamento (parte V) del personale militare.

 

  • 2196- bis, comma 1, alinea, relativo al regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate;
  • 2197, commi 1, alinea, e 1- bis relativo al regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli delle Forze armate 2197- bis, comma 1, relativo al regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate;
  • 2207, comma 1, sull'adeguamento annuale delle dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate;
  • 2208, comma 1 – bis relativo alla devoluzione delle carenze organiche transitorie in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo;
  • 2209- ter, comma 1, alinea, recante disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate a 150.000 unità;
  • 2209- quater, comma 1, alinea, in merito all'adozione annuale di un piano di programmazione triennale scorrevole finalizzato al progressivo raggiungimento degli obiettivi relativi alle dotazioni organiche complessive;
  • 2209- septies, comma 1, che contiene disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente appartenente alle Forze armate;
  • 2214- bis, comma 4, relativo alle promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità;
  • 2221- bis, comma 1, in materia di collocamento in aspettativa per riduzione quadri per il Corpo del genio della Marina;
  • 2224, comma 1, lettera a), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, fino al 2024;
  • 2229, comma 6, che riguarda il regime transitorio del collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate che abbiano prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo;
  • 2233- bis, comma 1, alinea, sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate;
  • 2236- bis, comma 1- quater, sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina;
  • 2238- ter, comma 1, relativo al regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea.
  • 2239, comma 3- quater sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

 

A sua volta la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce ilDifferimento termine per la conclusione del procedimento di riduzione degli organici delle Forze armate riferimento all'anno 2025 con quello al 2031 nei seguenti articoli del Codice dell'ordinamento militare, concernenti anch'essi il personale militare della Difesa:

 

  • 2206-bis, comma 1, lettera c), che fissa in 150 mila unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • 2224, comma 1, lettera b), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, a decorrere dal 1° gennaio 2025;

 

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 244 del 2012 che prevede la possibilità di prorogare ulteriormente il termine (originariamente previsto alla data del 31 dicembre 2024) per il conseguimento della riduzione delle dotazioni organiche complessive:

  • del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità (articolo 3, commi 1, lettera a) della legge n. 244/2012);
  • del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità (articolo 3, comma 2, lettera a), della legge n. 244/2012);

 L'articolo 2, prevede un Aumento delle dotazioni organiche dei sottoufficiali aumento delle dotazioni organiche dei sottoufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

 L'articolo 3  interviene sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata la cui disciplina viene ridefinita attraverso una serie di novelle al Capo  VII  del titolo II del Libro IV del Codice dell'ordinamento militare , con particolare riferimento agli articoli 696, 697, 698,700,701,702, 703, 704,705, 706, 707,781, 842, 930 954, 957, 958, 960, 978,988, 1302,1303,1501, 1502, 1504.

In estrema sintesi può osservarsi che, allo stato, la ferma prefissata è, strutturata su base modulare: i Volontari in Ferma annuale, al termine della ferma, possono concorrere per l'immissione nella ferma quadriennale (VFP 4) delle Forze Armate.  I Volontari risultati idonei, ma non vincitori del concorso per VF La disciplina vigente de volontari in ferma prefissata P 4 potranno essere ammessi a domanda e nel limite dei posti disponibili, a due successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno.
A loro volta i volontari in ferma quadriennale, esaurita la ferma quadriennale, Sviluppo di carriera ovvero la rafferma biennale (che in totale possono essere due) e giudicati idonei, utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, con conseguente mutamento dallo status di volontario a quella di graduato. Il servizio svolto quale volontario in ferma prefissata costituisce, pertanto, la premessa e il presupposto indefettibile per transitare, tramite concorso per titoli ed esami, nei ruoli del servizio permanente.

Nello specifico viene previsto che La nuova dissciplina dei volontarile ferme siano in numero di due, la prima, di tre anni, denominata «ferma prefissata iniziale», la seconda, sempre di tre anni, definita «ferma prefissata triennale» (cfr. nuovo articolo  696-bis, previsto dal comma 1, lettera a), n.1)  dell'articolo 3).
  Per accedere alla ferma prefissata iniziale occorrerà avere un'età non superiore a ventiquattro anni, il diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale stabilita per la ferma permanente (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 697, prevista dal comma 1, lettera a), n.3) dell'articolo 3).

Attualmente, in base all'articolo  697  del  Codice  i  partecipanti  al  reclutamento  dei  volontari  in ferma  prefissata  di  un  anno  devono  possedere  una  età  non  superiore  a  venticinque  anni, diploma   di   istruzione   secondaria   di   primo   grado   e   l'idoneità   fisio-psico-attitudinale   per   il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.

 Potranno, poi, partecipare ai concorsi in ferma prefissata triennale i volontari che abbiano fatto la ferma iniziale o siano in rafferma annuale – ai quali sono riservati il 70 per cento dei posti – in servizio da almeno 24 mesi o in congedo da non oltre 12 mesi – ai quali è riservato non più del 30 per cento dei posti – che abbiano un'età non superiore ai 28 anni e che abbiano superato con esito positivo il corso basico di formazione iniziale (cfr. nuova formulazione dell'articolo 700 (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 697, prevista dal comma 1, lettera a), n.7)  dell'articolo 3).

Al termine della ferma triennale, i volontari sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente (cfr. nuova formulazione dell'articolo 704, (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 697, prevista dal comma 1, lettera a), n.11) dell'articolo 3).

Per quanto concerne il meccanismo delle rafferme i volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. La rafferma di cui al comma 1 potrà essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata triennale (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 957, prevista dal comma 1, lettera g) dell'articolo 3).

Con riferimento alla disciplina delleRiserve di posti per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riserve di posti per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la nuova formulazione dell'articolo 703 del Codice, prevista dal punto 10.1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3,  conferma le attuali percentuali previste dal comma 1 dell'articolo 703, precisando che le medesime riguardano i volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore ai 25 anni, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti.

In base all'attuale formulazione dell'articolo 703, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.

In relazione al comma 3 dell'articolo 703, concernente le procedure di selezione per l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la nuova formulazione prevista dal punto 10.3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3,  dispone che   le medesime siano determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa e si concludano con la formazione delle graduatorie di merito. Si specifica che nella formazione delle graduatorie le amministrazioni dovranno tener conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure viene affidata alla  esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

L'attuale formulazione del comma 3 affida, invece, ad un decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati il compito di stabilite le modalità attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 4 stabilisce il Trattamento economicotrattamento economico da corrispondere ai volontari in ferma prefissata,

Nello specifico in base alla nuova formulazione dell'articolo 1791 prevista dall'articolo 4 ai  volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

A sua volta ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti:

a) uno stipendio calcolato in misura pari all'80 per cento del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente;

b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

Attualmente ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 64 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.  La misura percentuale è pari al 74 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.
Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall' articolo 1792, comma 1.

 

L'articolo 5 detta la disciplina tDisposizioni transitorieransitoria da applicare alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFP1, VFP4 e raffermati), fino al loro completo esaurimento.

In particolare il nuovo articolo 2198- bis prevede che i bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno possano essere emanati sino al 31 dicembre 2022. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 700.

 L'articolo 6 consente nelle more dell'adeguamento del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, l'applicazione delle relative disposizioni alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata.

L'articolo 7 reca la rRidenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche idenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente

Le modifiche della denominazione di gradi e qualifiche militari riguardano:
1)    la denominazione del militare di truppa senza grado della Marina militare: da "sottocapo" in "comune scelto";
2)    la denominazione di tutti i gradi e della qualifica del grado apicale dei graduati dell'Esercito italiano:
-        da "primo caporal maggiore" in "graduato";
-        da "caporal maggiore scelto" in "graduato scelto";
-        da "caporal maggiore capo" in "graduato capo";
-        da "caporal maggiore capo scelto" in "primo graduato";
-        da "caporal maggiore capo scelto qualifica speciale" in "graduato aiutante";
3)    la denominazione del grado apicale e della relativa qualifica dei graduati della Marina militare:
-        da "sottocapo di 1^ classe scelto" in "sottocapo scelto";
-        da "sottocapo di 1^ classe scelto qualifica speciale" in "sottocapo aiutante";
4)    la denominazione del grado apicale e della relativa qualifica dei graduati dell'Aeronautica militare:
-        da "primo aviere capo scelto" in "primo graduato";
-        da "primo aviere capo scelto qualifica speciale" in "graduato aiutante";
5)    la denominazione della qualifica del grado apicale dei ruoli dei sergenti:
-        da "sergente maggiore capo qualifica speciale" in "sergente maggiore aiutante", per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare;
-        da "secondo capo scelto qualifica speciale" in "secondo capo aiutante", per la Marina militare.

 

L'articolo 8 detta Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali al fine di:

  • allineare la composizione della commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano con quella prevista per le corrispondenti commissioni ordinarie di avanzamento della Marina militare e dell'Aeronautica militare (art. 8, co. 1);
  • ripristinare [introducendo l'articolo 1094-bis del COM] la possibilità di conseguire il grado vertice per i Capi dei corpi sanitari e tecnico-logistici delle Forze armate, nonché per gli ufficiali più anziani dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e delle Armi dell'Aeronautica militare, così superando una evidente disparità di trattamento fra Corpi e ruoli delle Forze armate e, in particolare, rispetto al Corpo delle capitanerie di porto (art. 8, co.2).  

Infine,Delega al Governo l'articolo 9 prevede che il Governo sia delegato a rivedere lo strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

 a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2030, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni; 
b) revisione delle misure volte a conseguire, entro l'anno 2030, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e, successive modificazioni;
c) previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a cinquemila unità, di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, da impiegare anche con compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza;
d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato non superiore a diecimila unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all'articolo 887, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (ovvero, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale), e di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ( Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale), ovvero, in forma complementare, in attività in campo logistico e di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;
e) previsione della possibilità per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 930 del decreto legislativo n. 66 del 2010, di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate;
f) previsione della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;
g) previsione di iniziative per disciplinare la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;
h) implementazione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo, mediante misure agevolative, anche di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;
i) aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate di cui all'articolo 1014 del COM (ovvero i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente), nei concorsi per le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche ivi previste, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
l) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare;
m) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.

 

I commi da 2 a 6 dell'articolo 9 attengono al procedimento di formazione dei decreti legislativi delegati.
Al riguardo, si prevede che i medesimi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute, dell'istruzione  e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata e acquisizione e del parere del Consiglio di Stato.
Gli schemi dei decreti legislativi dovranno, infine, essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali dovranno esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
Ai sensi del comma 3 entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di.
Si specifica, inoltre, che nel caso di onerosità dei decreti legislativi in esame i medesimi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Per quanto attiene alla tecnica legislativa il comma 5 prevede che  gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo attraverso novelle al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Ai sensi del comma 6 Il Governo è, altresì, autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega in esame
 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di difesa e Forze armate (articolo 117, secondo comma, lettera d).

Con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), concernente l'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate nei concorsi delle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, assumono rilievo anche la compentenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), e la competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa delle regioni (articolo 117, quarto comma), nonché l'autonomia regolamentare di province, comuni e città metropolitane in ordine alla loro organizzazione e alle loro funzioni (articolo 117, sesto comma). Per quanto concerne specificamente la polizia locale, si ricorda che la sentenza n. 167 del 2010 della Corte costituzionale ha distinto tra i compiti di coordinamento tra Stato e regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza affidati esclusivamente alla legge statale dall'articolo 118, terzo comma (tali sono ad esempio quelli concernenti il controllo del territorio) e gli aspetti affidati alla competenza residuale regionale in materia di polizia amministrativa locale, tra i quali rientrano l'organizzazione e il funzionamento della polizia locale (con riguardo, tra le altre cose, al contingente degli addetti in servizio e allo stato giuridico del personale). Su tale ultimo aspetto incide però anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p).

Con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), concernente la riorganizzazione della sanità militare, assume anche rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute.

A fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede, in via generale, all'articolo 9, comma 2, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi.

Il riferimento alla "previa intesa in sede di Conferenza unificata" è presente anche nel già richiamato principio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i); al riguardo, si valuti l'opportunità di sopprimere questo specifico riferimento, poiché, come sopra rilevato, l'acquisizione dell'intesa è prevista in via generale per l'adozione di tutti i decreti legislativi attuativi.  


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Difesa della Camera ha  avviato il 29 gennaio 2020 l'esame in sede referente delle proposte di legge A.C. 1870 Ferrari, A.C. 2045 Giovanni Russo e A.C. 2051 Del Monaco, recanti modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati.

Come evidenziato dal relatore nel corso della relazione illustrativa tutte le richiamate proposte di legge traggono spunto dai numerosi elementi di riflessione emersi nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione difesa della Camera sul reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, evidenziati nel documento conclusivo approvato all'unanimità il 28 gennaio 2020.
 
Qui il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul reclutamento.

Nella seduta del 23 settembre 2020 si è chiuso l'esame preliminare delle proposte di legge e, successivamente, nella seduta del 24 marzo 2021 la Commissione difesa ha deliberato la costituzione di un Comitato ristretto.

L'esame in sede referente è quindi ripreso nella seduta del 30 giugno 2021.

Nel corso della seduta del 20 ottobre 2021, essendo emersa l'esigenza di tenere insieme la riforma del reclutamento con quella relativa alla riforma della legge n. 244 del 2012 – considerata la stretta connessione tra i due interventi – e continuare a lavorare su un unico testo, la Commissione Difesa ha deliberato di abbinare alle proposte di legge in esame in materia di reclutamento (AC. 1870, 2045 e A.C 2051) le ulteriori proposte di legge in materia di riforma della legge n. 244 del 2012 anch'esse già  all'esame della Commissione (A.C 1934 Deidda,  A.C 2802 Del Monaco e A.C. 2993 Ferrari).

A seguito dell'abbinamento delle proposte di legge relative ad entrambe le riforme, nel corso della seduta del 27 ottobre 2021 si è proceduto alla nomina di un nuovo comitato ristretto chiamato ad elaborare un nuovo testo unificato da adottare come testo base. Sono stati nominati, a tal fine, due relatori.
il Comitato ristretto si è riunito nelle sedute del 27 ottobre, del 3, 9, 11 e 17 novembre. Nell'ultima seduta è stato adottato un ulteriore testo unificato successivamente approvato dalla Commissione come testo base (seduta del 25 novembre 2021).

Nel corso della seduta del 28 dicembre è stato conferito mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 1870 ed abb.

 


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento in esame le Commissioni Giustizia, Finanze, Cultura, Lavoro e Affari sociali hanno espresso un parere favorevole,  mentre la Commissione Affari costituzionali, il Comitato per la Legislazione e la Commissione bicamerale per le questioni regionali, hanno espresso un parere favorevole con osservazioni recepite dalla Commissione Difesa.

 La Commissione Bilancio renderà il parere direttamente all'Assemblea.