Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (cd. Decreto Sostegni - bis)
Serie: Progetti di legge   Numero: 446/2 Volume I
Data: 19/07/2021

 

Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19,

per le imprese, il lavoro, i giovani,
la salute e i servizi territoriali

(cd. Decreto Sostegni - bis)

Schede di lettura

D.L. 73/2021 - A.S. 2320

Volume I - Articoli 1-35-ter

 

 

 

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Dossier n. 393/2 Vol. I

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 446/2 Vol. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 9

Articolo 1, commi 2 e 3 del ddl di conversione (Abrogazione dei decreti-legge nn. 89 e 99 del 2021, salvi gli effetti) 11

Articolo 1 (Contributo a fondo perduto) 18

Articolo 1-bis (Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19) 41

Articolo 1-ter (Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA) 44

Articolo 1-quater (Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore) 45

Articolo 1-quinquies (Sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) 47

Articolo 1-sexies (Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione) 50

Articolo 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali dei contratti pubblici) 52

Articolo 2, commi da 1 a 4 (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse) 54

Articolo 2, commi 4-bis – 4-quater (Sostegno a fiere e congressi) 56

Articolo 2-bis (Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura) 59

Articolo 3, commi 1 e 2 (Incremento delle risorse sostegno comuni vocazione montana) 60

Articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (Fondo impianti di risalita) 63

Articolo 3-bis (Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali) 64

Articolo 3-ter (Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026) 65

Articolo 4 (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo) 68

Articolo 4-bis (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali) 71

Articolo 4-ter (Esenzione IMU 2021 per gli immobili oggetto di convalida di sfratto) 74

Articolo 5 (Proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche) 78

Articolo 5-bis (Misure settore elettrico) 80

Articolo 6 (Agevolazioni Tari) 83

Articolo 6-bis (Rideterminazione soglia minima canoni demaniali marittimi) 86

Articolo 6-ter (Misure di sostegno per l’installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l’avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero) 87

Articolo 7 (Sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi, del trasporto) 89

Articolo 7-bis (Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione) 98

Articolo 7-ter (Aree naturali protette) 102

Articolo 8, comma 1 (Misure urgenti per il settore tessile e della moda) 104

Articolo 8, commi 2 e 3 (Rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica) 106

Articolo 8, commi 2-bis - 2-sexies (Fondo industria conciaria) 108

Articolo 8-bis (Modifica all’articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali) 109

Articolo 9 (Proroga termini agente riscossione, plastic tax, sisma 2016 e 2017 e contributo INGV) 110

Articolo 9-bis (Differimento della TARI) 116

Articolo 9-ter (Proroga dei versamenti connessi ISA) 118

Articolo 10, commi 1 e 2 (Credito d'imposta ) 119

Articolo 10, commi 3 e 4 (Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche) 122

Articolo 10, commi da 5 a 7 e 14 (Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche) 124

Articolo 10, commi 8-14 (Istituto per il Credito Sportivo) 126

Articolo 10, commi 13-bis e 13-ter (Risorse per i campionati europei di nuoto) 134

Articolo 10, commi 13-quater e 13-quinquies (Modifica dei termini di applicazione dei decreti legislativi in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive) 135

Articolo 10-bis (Sostegno al settore sportivo) 138

Articolo 10-ter (Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche) 141

Articolo 11 (Misure urgenti di sostegno all’export e all’internazionalizzazione) 143

Articolo 11-bis, commi da 1 a 5, 7 e 9 (Sospensione del programma «cashback») 148

Articolo 11-bis, commi 6 e 8 (Istituzione del Fondo per la riforma degli ammortizzatori sociali) 153

Articolo 11-bis, commi da 10 a 12 (Crediti di imposta POS) 154

Articolo 11-bis, commi 13-18 (Assunzioni presso la RGS) 159

Articolo 11-ter (Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini») 162

Articolo 11-quater (Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a.) 164

Articolo 11-quinquies (Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni) 168

Articolo 11-sexies (Fondo di sostegno ai comuni marginali) 170

Articolo 11-septies (Fondo per gli spettacoli pirotecnici) 172

Articolo 11-octies (Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) 173

Articolo 12 (Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di R&S e programmi di investimento) 176

Articolo 12-bis (Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati) 181

Articolo 13, commi da 1 a 7 e comma 8 (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese) 183

Articolo 13, comma 7-bis (Sospensione termini di scadenza titoli di credito) 192

Articolo 13-bis (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese) 193

Articolo 14 (Esenzione plusvalenze capital gain start up innovative) 194

Articolo 14, comma 4-bis (Proroga versamenti imposta sostitutiva rivalutazioni) 200

Articolo 14-bis (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021) 201

Articolo 15 (Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese) 203

Articolo 16, commi da 1 a 3 (Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020) 207

Articolo 16, comma 3-bis (Società a partecipazione pubblica) 209

Articolo 17 (Patrimonio Destinato) 211

Articolo 18 (Recupero dell’Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali) 215

Articolo 18-bis (Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto) 219

Articolo 19 (Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021) 221

Articolo 19-bis (Proroga incentivi per le società benefit) 228

Articolo 20 (Modifiche al credito d’imposta per beni strumentali nuovi) 230

Articolo 21 (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali) 235

Articolo 22 (Estensione limite annuo di compensazione per l’anno 2021) 244

Articolo 23 (Capitalizzazione società controllate dallo Stato) 245

Articolo 23-bis (Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari) 246

Articolo 23-ter (Introduzione dell’articolo 150-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari) 248

Articolo 24, comma 1 (Sostegno alle grandi imprese) 250

Articolo 24, commi 2 e 3 (Continuità del trasporto aereo passeggeri) 255

Articolo 25 (Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali) 257

Articolo 25-bis (Misure di sostegno del settore aeroportuale) 260

Articolo 26, commi 1-3 e 4-6 (Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse) 263

Articolo 26, comma 3-bis (Prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio) 271

Articolo 26, commi 6-bis - 6-quinquies, (Rifinanziamento sistema termale nazionale) 272

Articolo 27 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID) 274

Articolo 28 (Iniziative internazionali per il finanziamento dei “beni pubblici globali” in materia di salute e clima) 280

Articolo 29 (Incentivi per i processi di riorganizzazione di strutture pubbliche e private eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio o svolgenti analisi di campioni) 283

Articolo 30, commi da 1 a 7-ter e commi 8-9 (Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico) 285

Articolo 30, commi 7-quater, 7-quinquies e 7-septies (Risorse per le procedure negoziali del personale delle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 292

Articolo 30, comma 7-sexies (Trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze) 296

Articolo 30-bis (Misure per agevolare la produzione delle industrie facenti capo ad Agenzia Industrie Difesa) 297

Articolo 31, commi 1-5 e comma 9 (Credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo per nuovi farmaci e vaccini) 299

Articolo 31, commi 6-8 (Fondo per il trasferimento tecnologico, Fondazione Enea Tech e Biomedical e sostegno al settore dei treni storici) 303

Articolo 31-bis (Credito d’imposta per la ricerca biomedica) 309

Articolo 31-ter (IVA agevolata reagenti e apparecchiature diagnostiche) 311

Articolo 31-quater (Modifiche al decreto legislativo n. 143/1998, in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione) 313

Articolo 32 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione) 321

Articolo 32-bis (Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio) 323

Articolo 33, commi da 1 a 6 (Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi) 324

Articolo 33, commi 6-bis - 6-quater (Fondo per il sostegno psicologico delle fasce deboli della popolazione) 331

Articolo 33-bis (Contributo in favore dell’Ospedale Gaslini e degli altri IRCSS pediatrici) 332

Articolo 34, commi 1-3 e comma 10 (Autorizzazione di spesa per interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 e relativa copertura) 334

Articolo 34, commi 4-6 e 10 (Sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue) 339

Articolo 34, comma 7 (Somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 da parte di strutture sanitarie private) 341

Articolo 34, commi 8 e 9 (Incarichi a soggetti collocati in quiescenza da parte di aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche) 342

Articolo 34, comma 9-bis (Certificazione verde per cerimonie e viaggi negli Stati membri dell’Unione europea) 344

Articolo 34, comma 9-ter (Integrazione socio-sanitaria) 346

Articolo 34, commi 9-quater e 9-quinquies (Fondo gratuità tamponi) 347

Articolo 34, commi da 10-bis a 10-quinquies (Tracciamento dei farmaci e dei dispositivi medici) 349

Articolo 34, commi 10-sexies - 10- octies (Screening polmonare) 351

Articolo 34-bis (Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-Cov-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini) 352

Articolo 35, commi 1 e 2 (Disposizioni finanziarie in materia sanitaria - determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali dell’anno 2021 e modifiche alla disciplina della riduzione della spesa sanitaria) 356

Articolo 35, commi 2-bis- 2-quinquies (Ricognizione sull’attuazione legge cure palliative) 360

Articolo 35-bis (Rapporti di lavoro con l'AIFA) 364

Articolo 35-ter (Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi) 366

 


Schede di lettura


Articolo 1, commi 2 e 3 del ddl di conversione
(Abrogazione dei decreti-legge nn. 89 e 99 del 2021, salvi gli effetti)

 

 

Il disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 89 del 2021 e del decreto-legge n. 99 del 2021, con salvezza degli effetti.

 

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotti dalla Camera dei deputati, prevedono, rispettivamente, l'abrogazione dei seguenti decreti:

§  decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario" (pubblicato nella G.U. 22 giugno 2021, n. 147);

§  decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese" (pubblicato nella G.U. 30 giugno 2021, n. 155, ed. straordinaria).

I medesimi commi dispongono che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza.

 

Al contempo, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 73 del 2021, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, dei decreti-legge di cui propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni.

In altri termini, tali decreti-legge risultano 'a perdere' ai fini della loro puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 73 in esame.

 

 

Legislatura XVIII - decreti-legge abrogati con salvezza di effetti (in ordine cronologico)

 

D.L. 28 giugno 2018, n. 79. "Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante".

Pubblicato nella G.U. 28 giugno 2018, n. 148.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 2018, n. 96[1], a decorrere dal 12 agosto 2018. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 5 ottobre 2018, n. 115. "Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive".

Pubblicato nella G.U. 6 ottobre 2018, n. 233.

Non è stato convertito in legge. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), art. 1, ai commi da 647 a 650, riprende, con alcune modifiche, le disposizioni in esso contenute[2].

 

D.L. 29 dicembre 2018, n. 143. "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea".

Pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2018, n. 301.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 11 febbraio 2019, n. 12[3], a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 11 gennaio 2019, n. 2. "Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi".

Pubblicato nella G.U. 11 gennaio 2019, n. 9.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 11 febbraio 2019, n. 12[4], a decorrere dal 13 febbraio 2019. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 11 luglio 2019, n. 64. "Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56".

Pubblicato nella G.U. 11 luglio 2019, n. 161.

Non è stato convertito in legge. A norma dell'art. 1, comma 2, L. 4 ottobre 2019, n. 107[5], restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge[6].

 

D.L. 2 marzo 2020, n. 9. "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 marzo 2020, n. 53.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[7], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

 

 

D.L. 8 marzo 2020, n. 11. "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria".

Pubblicato nella G.U. 8 marzo 2020, n. 60, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[8], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 9 marzo 2020, n. 14. "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 marzo 2020, n. 62, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27[9], a decorrere dal 30 aprile 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 10 maggio 2020, n. 29. "Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati".

Pubblicato nella G.U. 10 maggio 2020, n. 119, Edizione straordinaria.

Abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 25 giugno 2020, n. 70[10], a decorrere dal 30 giugno 2020. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

 

D.L. 16 giugno 2020, n. 52. "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro".

Pubblicato nella G.U. 16 giugno 2020, n. 151.

Abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 17 luglio 2020, n. 77[11], a decorrere dal 19 luglio 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto-legge.

 

D.L. 14 agosto 2020, n. 103. "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 14 agosto 2020, n. 203.

D.L. 8 settembre 2020, n. 111. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

D.L. 11 settembre 2020, n. 117. "Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni".

Pubblicato nella G.U. 12 settembre 2020, n. 227.

Questi tre decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 13 ottobre 2020, n. 126[12], a decorrere dal 14 ottobre 2020. A norma del citato comma 2, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

 

D.L. 20 ottobre 2020, n. 129. "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale".

Pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2020 n.260.

D.L. 7 novembre 2020, n. 148. "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020".

Pubblicato nella G.U. 7 novembre 2020, n. 278.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 27 novembre 2020, n. 159[13], a decorrere dal 4 dicembre 2020. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

 

D.L. 9 novembre 2020, n. 149. "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 9 novembre 2020, n. 279.

D.L. 23 novembre 2020, n. 154. "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 23 novembre 2020, n. 291.

D.L. 30 novembre 2020, n. 157. "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 30 novembre 2020, n. 297.

Si tratta dei cosiddetti "decreti ristori bis, ter e quater", abrogati dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176[14], a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

D.L. 2 dicembre 2020, n. 158. "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2020, n. 299.

D.L. 5 gennaio 2021, n. 1. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 5 gennaio 2021, n. 3.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 29 gennaio 2021, n. 6[15], a decorrere dal 31 gennaio 2021. A norma dei citati commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

 

 D.L. 31 dicembre 2020, n. 182. "Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

Pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2020, n. 323.

D.L. 15 gennaio 2021, n. 3. "Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari".

Pubblicato nella G.U. 15 gennaio 2021, n. 11.

D.L. 30 gennaio 2021, n. 7. "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2021, n. 24.

Questi decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 26 febbraio 2021, n. 21[16], a decorrere dal 2 marzo 2021. A norma di citati 2 e 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge medesimi.

 

D.L. 12 febbraio 2021, n. 12. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 12 febbraio 2021, n. 36.

D.L. 23 febbraio 2021, n. 15. "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2021, n. 45.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 12/03/2021, n. 29[17], a decorrere dal 13 marzo 2021. A norma del citato art. 1, comma 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

 

D.L. 30 aprile 2021, n. 56. "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Pubblicato nella G.U. 30 aprile 2021, n. 103.

D.L. 18 maggio 2021, n. 65. "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pubblicato nella G.U. 18 maggio 2021, n. 117.

Questi due decreti-legge sono stati abrogati dall'art. 1, commi 2 e 3, L. 17/06/2021, n. 87[18], a decorrere dal 22 giugno 2021. A norma del citato art. 1, commi 2 e 3, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

 

 

Si rammenta che nella seduta della Camera dei deputati del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato l'ordine del giorno 9/2835-A/10 il quale impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”. Successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021 della Camera, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (“proroga termini”) il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno 9/2845-A/22. Tale ordine del giorno impegna il Governo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10”.

Infine, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 99 del 2021, di cui si prospetta l'abrogazione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, richiamando tali precedenti, ha raccomandato al Governo di aver cura, nel prosieguo dei lavori parlamentari, di fornire adeguata motivazione delle ragioni alla base della decisione di presentare l'emendamento che fa confluire il decreto-legge n. 99 nel decreto-legge n. 73, dando seguito agli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 (parere reso nella seduta del 7 luglio 2021).


Articolo 1
(Contributo a fondo perduto)

 

 

L’articolo 1, ai commi 1-4, riconosce e disciplina un "ulteriore" contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), alle seguenti condizioni:

§  presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall’articolo 1 del decreto sostegni (D.L. 41/2021 - L. 69/2021);

§  non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale contributo.

I commi da 5 a 15, riconoscono un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 5 e 6). I commi 7 e 8 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 9 e 10 indicano le modalità di calcolo distinguendo tra i soggetti che hanno, ovvero non hanno, beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. Il comma 11 stabilisce il limite del contributo spettante, mentre il comma 12 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. Il comma 13 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo, mentre il comma 15 rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.

I commi da 16 a 27 disciplinano un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 16 e 17). Il comma 18 specifica talune condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. Il comma 19 prevede che il contributo possa essere erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con decreto ministeriale. I commi 20 e 21, rispettivamente, indicano le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante (pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari), mentre il comma 22 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. Il comma 23 disciplina le procedure da seguire per la richiesta del contributo, mentre il comma 24 chiarisce che l'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.Il comma 25 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria. Il comma 26 prevede l'applicabilità di talune disposizioni del "decreto sostegni" al contributo in oggetto mentre il comma 27 specifica che l’efficacia delle misure in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 28 concerne l’obbligo per le imprese di presentazione di un’autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dalla della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Il comma 29 dispone in ordine alla copertura finanziaria dei commi 4 e 14, facendo rinvio all'articolo 77.

Il comma 30-bis prevede contributi specifici in favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalità attuative di tali contributi sono definite dal comma 30-ter mentre il comma 30-quater reca la quantificazione dei relativi oneri e l'individuazione della copertura finanziaria.

 

Nel dettaglio, il comma 1 riconosce un "ulteriore" contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), alle seguenti condizioni:

-       presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall’articolo 1 del decreto sostegni (D.L. 41/2021 - L. 69/2021);

-       non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale contributo.

 

Il comma 2 specifica che il nuovo contributo a fondo perduto automatico spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto in base all’articolo 1 del decreto sostegni, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate con le seguenti modalità:

§  mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;

§  mediante riconoscimento sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Il comma 3 rende applicabili al nuovo contributo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto sostegni.

Il comma 4, come modificato dalla Camera, quantifica gli oneri relativi, valutati in 5.873 milioni di euro per il 2021.

Il comma 29 rinvia all'articolo 77 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri derivanti dal nuovo contributo a fondo perduto automatico nonché degli oneri derivanti dal nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici - stagionali, regolato dai commi 5-15 (si veda infra).

L'ammontare complessivo degli oneri scaturenti da tali misure è valutato in 11.400 milioni di euro per il 2021.

 

L’articolo 1 del decreto sostegni, al comma 1, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo non spetta (comma 2) ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto sostegni; ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto; agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986; ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

I commi 3 e 4 specificano le condizioni per accedere al contributo. In particolare, ai sensi del comma 3 il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto sostegni, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Ai sensi del comma 4, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

I commi 5, 5-bis e 6 indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante. In particolare, ai sensi del comma 5, i contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il calcolo del contributo spettante. L’ammontare del contributo è quindi pari all’importo ottenuto applicando la suddetta percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 e quello del 2019 come segue: a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 non superiori a 100 mila euro; b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro; c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro; d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai

fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello

di attivazione della partita IVA.

Il comma 5-bis specifica che il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato.

Il comma 6 stabilisce che, fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito; non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. A tal fine, non si applicano i vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:

§  il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31, comma 1del decreto-legge n. 78 del 2010);

§  il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000;

§  il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007).

Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo da parte dell’Agenzia delle entrate stabilendo che a tal fine i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate (si veda il provvedimento citato di seguito), la trasmissione dell’istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell’Agenzia delle entrate.

Per la determinazione delle modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, si rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato il 23 marzo 2021.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

Il comma 9 rimanda alle disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

Il comma 10 interviene sul comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, al fine di disporre che l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 (anziché 1° gennaio 2021). È, inoltre, soppressa la lettera c) del comma 1 (che indicava, tra i documenti da inserire nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile a tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, anche la dichiarazione annuale IVA) e aggiunto il comma 1-bis nel medesimo articolo 4, con il quale viene previsto che, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Il comma 11 dispone, innanzitutto, l'abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del D.L. n. 137 del 2020 (c.d. Ristori - L. n. 176 del 2020). Inoltre, il comma circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. Agosto), ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi. Si esclude dall'applicazione del requisito del numero di abitanti di cui sopra i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016.

Il comma 12 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l’anno 2021, nonché l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

I commi da 13 a 17-bis disciplinano le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche. La disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l'erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L'aiuto - che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 - non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. La disciplina europea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti prevede che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti, non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale. L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa. Il comma 17-bis, infine, consente di versare, per l'anno 2021, le somme affidate all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la cosiddetta "compensazione straordinaria" con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

 

Precedenti interventi relativi alla concessione di contributi a fondo perduto agli operatori economici

 

Il decreto “rilancio” (D.L. 34/2020 - L. 77/2020) prevedeva contributi per i soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni che avessero subito un calo del fatturato pari ad almeno un terzo nell’aprile del 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. I contributi diminuivano (passando dal 20 al 10 per cento) all’aumentare della dimensione aziendale, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e 2.000 per quelle giuridiche.

Il decreto “agosto” (D.L. 104/2020 - L. 126/2020) prevedeva contributi a fondo perduto a favore delle: i) imprese operanti nel settore della ristorazione per l’acquisto di prodotti della filiera agroalimentare nazionale e ii) attività commerciali localizzate nei centri storici di comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana a forte vocazione turistica. Per quest’ultima categoria il contributo era calcolato applicando una percentuale (decrescente dal 15 al 5 per cento in base ai ricavi del 2019) al calo del fatturato del mese di giugno del 2020 rispetto a quello dello stesso mese dell’anno precedente (a condizione che il calo fosse pari ad almeno un terzo). Il decreto confermava gli importi minimi introdotti precedentemente e stabiliva un massimo concedibile pari a 150.000 euro. Il decreto “ristori” dello scorso ottobre prevedeva un contributo a fondo perduto a favore di lavoratori autonomi e imprese operanti principalmente nei comparti della ristorazione, dell’accoglienza, dello sport e dello spettacolo che erano stati interessati dalle nuove misure restrittive disposte dal Governo per far fronte al riacutizzarsi dell’emergenza epidemiologica. Il contributo era concesso a condizione che l’ammontare del fatturato del mese di aprile del 2020 fosse stato inferiore di almeno un terzo rispetto a quello dello stesso mese dell’anno precedente; non si prevedevano limiti superiori in termini di ricavi annui per accedere all’agevolazione. In linea con i precedenti decreti si prevedeva che l’entità del contributo a fondo perduto fosse compresa tra un minimo di mille (per le persone fisiche e 2.000 per quelle giuridiche) e un massimo di 150.000 euro e modulata a seconda del pregiudizio economico stimato in seguito all’introduzione delle misure restrittive dell’attività (a tale riguardo erano individuate quattro fasce di categorie professionali: alle categorie considerate meno colpite era assegnata la stessa somma prevista dal decreto “rilancio”, alla seconda fascia di imprese il 150 per cento, alla terza il 200 e alla quarta il 400 per cento).

Il decreto “ristori bis” (D.L. 149/2020, abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020) estendeva gradualmente i benefici previsti dal decreto “ristori” a una platea più ampia di settori (in termini di codici ATECO); riconosceva inoltre una maggiorazione del contributo ai comparti maggiormente colpiti (soprattutto nell’ambito della ristorazione) dai provvedimenti restrittivi che assegnavano le regioni a diverse classi di rischio (cosiddette regioni “rosse” o “arancioni”) con la conseguente automatica applicazione delle corrispondenti restrizioni ai movimenti e limitazioni dell’attività economica.

 

Il comma 5, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.

 

Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta (comma 6):

-       ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,

-       agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986;

 

Si tratta degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni. Il comma 2 del medesimo articolo 74 citato precisa che non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.

 

-       ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

 

I commi 7 e 8 specificano le condizioni per accedere al contributo.

In particolare, ai sensi del comma 7 il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

 

Ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

L'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR fa riferimento ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (lettera a)) nonché ai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lettera b)).

L'articolo 54, comma 1, del TUIR si riferisce ai compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

 

 

Ai sensi del comma 8, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

 

Il comma 9 specifica le modalità di calcolo dell'ammontare del contributo di cui al comma 5 per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. La misura è pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a)  60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro;

b)  50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

c)   40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

d)  30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e)   20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

Il comma 10 riguarda invece i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, per i quali l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a)  90% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro;

b)  70% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

c)   50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

d)  40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e)   30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

Il comma 11 stabilisce che, per tutti i soggetti, l’importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a 150.000 euro.

 

Il comma 12 chiarisce che il contributo di cui al comma 5:

§  non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

§  non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;

§  non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP, istituita dal decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

 

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. A tal fine, non si applicano i vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:

§  il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31, comma 1del decreto-legge n. 78 del 2010);

§  il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000;

§  il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007).

 

Il comma 13 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo di cui al comma 5 da parte dell’Agenzia delle entrate stabilendo che a tal fine i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 10.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate (si veda il provvedimento citato di seguito), la trasmissione dell’istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell’Agenzia delle entrate.

 

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Per la determinazione delle modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12, si rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell’istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’articolo 21 -bis del decreto-legge n. 78 del 2010, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Il comma 14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 13, valutati in 3.400 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Il comma 15 stabilisce che, ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021.

 

Si rammenta che il comma 9 rimanda alle disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

 

Procedure previste per l'erogazione del contributo a fondo perduto riconosciuto dall'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio

 

Ai sensi del comma 9, l’istanza contiene anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’applicabilità dell’art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale.

Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12.

Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (Confisca).

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

 

Le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 10).

 

Ai sensi del comma 11, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n. 1778 Fondi di Bilancio.

L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 12 disciplina l'attività di controllo dei dati, recupero dei contributi non spettanti e relativa sanzione,

In particolare, l'attività di controllo dei dati dichiarati dal richiedente viene attribuita agli uffici delle imposte ai sensi degli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973 riguardanti le funzioni, nonché i poteri di accesso, ispezione e verifica degli uffici medesimi.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (dal 100 al 200% della misura del contributo) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 (4% annuo), in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, da commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004).

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 78 del 2010. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 546 del 1992 (recante disposizioni sul processo tributario).

Il comma 13 stabilisce che, qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

Il comma 14, infine, dispone che, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale sull’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

 

 

Si rammenta che l'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021 disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche. La disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l'erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L'aiuto - che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 - non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. La disciplina europea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti prevede che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti, non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale. L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa[19].

 

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 16 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione ovvero producono reddito agrario.

 

Il contributo non spetta (comma 17):

§  ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (26 maggio 2021),

§  agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986;
Si tratta degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni. Il comma 2 del medesimo articolo 74 citato precisa che non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.

 

§  ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

 

I commi 18 e 19 specificano le condizioni per accedere al contributo.

In particolare, ai sensi del comma 18 il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

 

Ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

L'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR fa riferimento ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (lettera a)) nonché ai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lettera b)).

L'articolo 54, comma 1, del TUIR si riferisce ai compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

 

Ai sensi del comma 19, il contributo spetta in presenza di un peggioramento del risultato economico di esercizio (utile o perdita nell'esercizio di riferimento) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo sarà riconosciuto a condizione che tale peggioramento risulti in misura pari o superiore ad una percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

I commi 20 e 21 stabiliscono, rispettivamente, le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante.

In particolare, ai sensi del comma 20, l’ammontare del contributo è calcolato applicando la percentuale definita dal decreto ministeriale alla differenza tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto già percepiti ai sensi delle disposizioni ivi indicate.

Si tratta dei contributi riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi delle seguenti disposizioni:

§  articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto rilancio"),

§  articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ("decreto agosto"),

§  articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("decreto ristori"),

§  articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (concernente il contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione),

§  articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ("decreto sostegni").

Sono altresì scorporati dalla base di calcolo i contributi riconosciuti ai sensi del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.

Si veda, al riguardo, il box “Precedenti interventi relativi alla concessione di contributi a fondo perduto agli operatori economici”.

 

Il comma 21 stabilisce che, per tutti i soggetti, l’importo del contributo di cui al comma 16 non può essere superiore a 150 mila euro.

 

Il comma 22 chiarisce che il contributo di cui al comma 16:

§  non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

§  non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;

§  non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP, istituita dal decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

 

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

A tal fine, non si applicano i vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:

§  il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010);

§  il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000;

§  il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007).

 

Il comma 23 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo in oggetto da parte dell’Agenzia delle entrate, stabilendo che a tal fine i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi da 16 a 20.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell’Agenzia delle entrate.

Si demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, si rinvia. Tale provvedimento, specifica la disposizione in esame, deve fornire l'individuazione dei campi relativi alla dichiarazione dei redditi relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, nei quali sono indicati i risultati economici di esercizio.

 

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

Il comma 24 stabilisce che il contributo può essere richiesto solo se la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

 

Il comma 25 destina al contributo in esame 4.000 milioni di euro e reca l'indicazione della relativa copertura finanziaria, a cui si provvede:

§  quanto a 3.150 milioni con le risorse di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate

§  quanto a 850 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 42 (Disposizioni finanziarie).

 

L'art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 41, richiamato dal comma 25 in commento, dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina del contributo a fondo perduto ivi prevista. Esso stabilisce che a parziale copertura di quell'onere si provveda mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020. Quest'ultimo estende il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA), abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 al decreto n. 137.

 

Il comma 25-bis, introdotto in prima lettura dalla Camera dei deputati, destina per le finalità di cui ai commi da 16 a 24, in aggiunta a quanto previsto dal comma 25, un’ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l’anno 2021, rinviando per la copertura finanziaria all’articolo 77.

 

Il comma 26 rimanda alle disposizioni dell’articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 41 del 2021 ("decreto sostegni"), con riferimento alle modalità di erogazione del contributo in oggetto, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo. Tale comma 9 rimanda, a sua volta, alle disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020).

Inoltre, il medesimo comma 26 prevede che ai contributi in questione si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del citato decreto-legge n. 41, recanti la disciplina inerente alle condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.

 

Procedure previste per l'erogazione del contributo a fondo perduto riconosciuto dall'articolo 25, commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio)

 

Ai sensi del comma 9, l’istanza contiene anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’applicabilità dell’art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale.

Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12.

Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (Confisca).

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

 

Le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 10).

 

Ai sensi del comma 11, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n. 1778 Fondi di Bilancio.

L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 12 disciplina l'attività di controllo dei dati, recupero dei contributi non spettanti e relativa sanzione,

In particolare, l'attività di controllo dei dati dichiarati dal richiedente viene attribuita agli uffici delle imposte ai sensi degli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973 riguardanti le funzioni, nonché i poteri di accesso, ispezione e verifica degli uffici medesimi.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (dal 100 al 200% della misura del contributo) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 (4% annuo), in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, da commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004).

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 78 del 2010. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 546 del 1992 (recante disposizioni sul processo tributario).

Il comma 13 stabilisce che, qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

Il comma 14, infine, dispone che, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale sull’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

 

 

Sintesi del contenuto dell'art. 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021 (come convertito dalla legge n. 69 del 2021)

 

L'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41, disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche. La disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l'erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L'aiuto - che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 - non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. La disciplina europea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti stabilisce che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti, non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale. L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa.

Per approfondimenti si veda il dossier sul "decreto sostegni" (A.C. 3099).

 

In base al comma 27, l’efficacia delle suddette misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

 

L’articolo 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea prevede che siano comunicati alla Commissione europea, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizierà senza indugio la relativa procedura. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

 

Il comma 28 novella l’articolo 1, comma 14, del decreto sostegni (D.L. n. 41/2021), introducendovi la specifica disposizione che obbliga le imprese a presentare un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

 

In particolare, il comma 13 dell’articolo 1 del decreto sostegni ha elencato una serie di misure di aiuto alle imprese per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Il comma 14 del medesimo articolo ha previsto che i predetti aiuti fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

 

Il comma 29 dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 4 e 14, valutati, a seguito delle modifiche approvate dalla Camera, in 9.273 milioni di euro per l'anno 2021, facendo rinvio all'articolo 77.

 

Il comma 30 è stato soppresso in prima lettura dalla Camera dei deputati.

 

Il comma 30-bis, introdotto dalla Camera, riconosce in favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo:

a)    il contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste;

b)    il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;

c)    il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

 

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

L'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR fa riferimento ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (lettera a)) nonché ai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lettera b)).

L'articolo 54, comma 1, del TUIR si riferisce ai compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

 

Il comma 30-ter, introdotto dalla Camera, specifica che ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (si veda sopra per un'illustrazione) e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo.

 

Il comma 30-quater, introdotto dalla Camera, reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro per l’anno 2021, e rinvia per la copertura finanziaria all’articolo 77.

 

 


Articolo 1-bis
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19)

 

 

L’articolo 11-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, abroga il comma 9 dell'articolo 6-bis del decreto legge n. 137 del 2020 (decreto "Ristori"), pur mantenendo ferma la detassazione dei trasferimenti in favore dei lavoratori autonomi ivi elencati, in quanto ricompresi nel disposto dellarticolo 10-bis del medesimo decreto Ristori. Tale articolo, in particolare, stabilisce al comma 1 che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Viene invece abrogato il comma 2 del medesimo articolo 10-bis del decreto Ristori che, con riferimento alla detassazione stabilita dal comma 1, specifica la sua applicabilità nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 fìnal.

 

 

L'articolo 1-bis in esame abroga il comma 9 dell'articolo 6-bis e il comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto legge n. 137 del 2020 (cosiddetto decreto "Ristori").

 

Il comma 9 dell'articolo 6-bis del decreto "Ristori" fa riferimento ai contributi percepiti ai sensi delle seguenti norme:

§  articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto "cura Italia"), relativa al Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri; la lettera d) citata prevede benefici che consistono nell’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese a valere sul Fondo Legge n. 394/1981;

§  articolo 89 del medesimo decreto-legge n. 18, il quale ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi, uno di parte corrente, l’altro in conto capitale, volti a sostenere l’emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo;

§  articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto "Rilancio"), relativo ad aiuti per talune categorie di operatori del settore del turismo;

§  articolo 183, comma 2, del medesimo decreto Rilancio, concernente il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali;

§  articolo 91, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto "Agosto"), il quale istituisce un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (di cui al D.L. n. 251 del 1981) per l’internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali.

 

Il medesimo comma 9 stabilisce che i contributi elencati:

§  non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,

§  non rilevano altresì ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa,, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (di cui al TUIR, articolo 61, in materia di deducibilità degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa, nonché articolo 109, comma 5, in materia di spese e di altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi),

§  non rilevano ai fini della formazione della base imponibile IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (cfr. articolo 4).

 

La detassazione dei contributi sopra elencati dovrebbe comunque essere garantita in base al disposto dellarticolo 10-bis del decreto Ristori. Tale articolo, in particolare, stabilisce al comma 1 che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

 

Tale rapporto è richiamato dagli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) rispettivamente ai fini della determinazione della quota di deducibilità degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi (diversi dagli interessi passivi) riferiti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito. La disposizione chiarisce che sono inclusi nell'ambito della stessa tutti i trasferimenti diversi da quelli esistenti prima dell'emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

 

Per contro, la disposizione in esame abroga il comma 2 dell’articolo 10-bis che, con riferimento alla detassazione stabilita dal comma 1, specifica la sua applicabilità nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 fìnal. Il comma abrogato ribadisce inoltre che sono oggetto della detassazione esclusivamente le misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera dei Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

 

Nel marzo del 2020 la Commissione europea ha emanato la Comunicazione C(2020)1863 (GU C 91I, 20.3.2020) avente ad oggetto il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del  COVID-19” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 marzo 2020. Le successive modificazioni[20] dell'atto hanno inciso sui limiti e le condizioni da rispettare per considerare le misure di sostegno adottate dagli Stati membri compatibili con la disciplina degli aiuti di Stato. La sezione 3.1 della suddetta Comunicazione, come successivamente modificata, considera come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[21] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) e siano concessi entro il 31 dicembre 2021[22].

 

 


Articolo 1-ter
(Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA)

 

 

L’articolo 1-ter, introdotto dalla Camera, prevede, al comma 1, l'erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA). La motivazione dell'intervento è quella di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Il comma 1 in esame prevede inoltre che, a valere sullo stanziamento testé indicato, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.
Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione delle suddette disposizioni, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.
Il comma 3 reca la copertura degli oneri, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del provvedimento in esame.
Il comma 4 subordina l'efficacia delle disposizioni dell'articolo in esame all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Tale disposizione prevede la comunicazione alla Commissione dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107[23], la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente e consistente nella modifica o nella soppressione delle misure in questione. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.


Articolo 1-quater
(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

 

 

L’articolo 1-quater, introdotto nel corso dell’esame alla Camera,  incrementa di 60 milioni di euro, per il 2021, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore. Per il 2021, una quota di 20 milioni a valere sul Fondo è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali residenti, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ancorché svolte da enti pubblici.

 

L’articolo in commento incrementa di 60 milioni di euro, per il 2021, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’art. 13-quaterdecies del decreto legge n. 137 del 2020[24].

 

L’art. 13-quaterdecies del decreto legge n. 137 del 2020 (c.d. Ristori) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo, istituito per far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore (ETS), determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è espressamente rivolto agli ETS che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, alle associazioni di promozione iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono fissati con decreto interministeriale Lavoro/MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (non ancora emanato). Il Fondo è stato incrementato dall'art. 14 del decreto legge n. 41 del 2021 (c.d. Decreto sostegni) di 100 milioni di euro per il 2021.

 

Per il 2021, una quota di 20 milioni a valere sul Fondo è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore:

- degli enti non commerciali residenti (di cui al Titolo II, Capo III, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986), ovvero gli enti pubblici o privati, diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato. Tra tali enti rientrano le fondazioni, i consorzi, i trust, i comitati, le associazioni varie (sportive, culturali, politiche, sindacali etc.), gli enti pubblici;

- degli enti religiosi civilmente riconosciuti;

- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997) iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell’art. 74, comma 2, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art, 74, comma 2, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, non costituiscono esercizio dell'attività commerciale l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.

 

Si rileva che non vengono chiarite le modalità di fruizione del contributo.

 

Sul punto si rammenta inoltre che l’art.1, co. 1, del decreto legge n. 41 del 2021 (c.d. Decreto sostegni) ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

 

Agli oneri derivanti dalle norme descritte, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’art. 77.

 


Articolo 1-quinquies
(Sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

 

 

L’articolo 1-quinquies, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia delle finanze, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, che costituiscono il limite di spesa per il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dalle IPAB negli anni 2020 e 2021 in ragione dell’emergenza COVID-19. Il contributo straordinario è riconosciuto a titolo compensativo a favore di ciascuna delle IPAB sulla base dei costi sostenuti per:

-         la sanificazione dei locali;

-         l’adozione di dispositivi di protezione personali per ospiti e operatori;

-         l’adeguamento strutturale dei locali.

Il riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome interessate è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione alle IPAB presenti nel territorio delle regioni di riferimento. Inoltre con il medesimo decreto sono individuati i criteri e le modalità per la concessione del sostegno economico.

 

L’articolo 1-quinquies assicura alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) un sostegno economico utile a garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in commento, pari a 10 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)

 

Nel corso dell’emergenza sanitaria causata dal diffondersi dell’infezione da SARS-COV-2, sono state previste misure di ristoro per la sanificazione dei luoghi di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione necessari. In particolare, per le spese relative al 2020, l'art. 125 del decreto legge n. 34 del 2020 ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione di essere in possesso del codice identificativo, un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Per il 2021, misura quasi identica misura è stata prevista dall’art. 32 del provvedimento in esame che ha previsto per gli stessi soggetti un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati. Il richiamato credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

 

 

Si ricorda che l’art. 10 della legge quadro n. 328 del 2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ha delegato il Governo ad emanare una disciplina di riordino delle IPAB, prevedendo diverse possibilità di trasformazione della forma giuridica delle IPAB.

Il processo nazionale di riordino è stato avviato con la promulgazione del D.Lgs. n. 207 del 2001, che prevede all’art. 2, in via generale, che le “Istituzioni che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'art. 22 della legge 328 del 2000, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie”. Inoltre, il D. Lgs. n. 207 declina per le IPAB due differenti soluzioni:

-       le istituzioni che svolgono in via diretta attività di erogazione di servizi assistenziali sono chiamate ad operare una trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) con personalità giuridica di diritto pubblico. In questi casi, il carattere pubblico dell’ente può rinvenirsi quando sussistono contestualmente tutti i seguenti requisiti: l’assenza del fine di lucro, la costituzione dell’ente ad opera dello Stato, mediante atto normativo od amministrativo, l’assoggettamento a controlli, più o meno penetranti, da parte dell’autorità governativa, l’ingerenza dello Stato o di altra pubblica amministrazione nella gestione dell’ente e nella predisposizione di mezzi finanziari a sostegno dell’ente e la partecipazione dello Stato o di altra pubblica amministrazione alla nomina ed alla revoca degli organi direttivi dell’ente;

-       il mutamento in fondazioni o associazioni di diritto privato è destinato alle istituzioni per le quali siano accertate le condizioni prescritte dal D.p.c.m. 16 febbraio 1990. Quest’ultimo decreto indicava tre requisitivi alternativamente necessari a riconoscere la personalità giuridica di diritto privato delle ex IPAB a carattere regionale che erano: il carattere associativo e quello di istituzione promossa ed amministrata da privati e l’ispirazione religiosa.

In tale quadro, il D.Lgs. n. 207/2001 ha rinviato alla disciplina regionale la definizione del ruolo e delle funzioni delle IPAB trasformate; le modalità di concertazione con i diversi livelli istituzionali; nonché, in sede di pianificazione territoriale, la definizione delle modalità di partecipazione delle IPAB e della loro rappresentanza alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi; oltre che l’apporto delle IPAB al sistema integrato dei servizi sociale e socio-sanitari.

Le ex IPAB non sono state inizialmente ricomprese nel perimetro degli Enti del Terzo settore. Soltanto nel 2018, con le modifiche introdotte dal Decreto semplificazioni (art. 1, co. 82, della legge n. 145 del 2018 che ha introdotto la lettera b-bis nel corpo del comma 3 dell’art. 79 del Codice del Terzo settore - D.Lgs. n. 117 del 2017) è stato previsto un ulteriore regime di non commercialità per le fondazioni ex IPAB che operano nell’ambito degli interventi e servizi sociali, degli interventi e prestazioni sanitarie, delle prestazioni socio-sanitarie; in questo caso infatti tali attività sono sempre considerate non commerciali. Collegata a questa modifica è quella introdotta all’art. 4, co. 2, del Codice, con la quale è stato rimosso il divieto di entrare a far parte del Terzo Settore a quegli enti «sottoposti a direzione e coordinamento o controllati» degli enti pubblici, situazione nella quale si trovano molte ex IPAB quando – a norma dello statuto – è previsto che una parte più o meno ampia dei Consigli di amministrazione sia di nomina pubblica. Con l’articolo 11-sexies, co. 2, del decreto legge n. 135 del 2018, la norma è stata precisata, ribadendo che possono qualificarsi come ETS «le associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza […] in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima».


Articolo 1-sexies
(Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione)

 

 

L’articolo 1-sexies, inserito durante l’esame alla Camera, rimodula i termini di versamento delle rate dovute nel biennio 2020-2021 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione.

 

Più in dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame modifica l’articolo 68, comma 3 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), a sua volta già modificato dall’articolo 154, comma 1, lettera c) del decreto-legge Rilancio, n. 34 del 2020), dall’articolo 13-septies del decreto-legge Ristori (decreto-legge n. 137 del 2021) e dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021).

Tale comma 3 è relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 delle somme dovute per alcuni istituti di definizione agevolata, ovvero per la cosiddetta "rottamazione-ter" (di cui agli articoli 3 del decreto legge n. 119 del 2018 e 16-bis del decreto legge n. 34 del 2019), della "rottamazione risorse proprie UE" (di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 119 del 2018) e del “saldo e stralcio” delle cartelle (di cui all'articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018 - legge di bilancio 2019).

Per ulteriori informazioni si rinvia al tema sul decreto-legge n. 119 del 218 su tali misure.

Le disposizioni vigenti prevedono che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate non determini l’inefficacia di tali definizioni qualora:

·       il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 venga effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021;

·       il versamento delle rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.

 

Per effetto delle modifiche in esame vengono rimodulate le predette scadenze e in particolare si considera tempestivo, tale da non pregiudicare l’efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle rate dovute nel 2020 e delle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, se effettuato integralmente:

-       entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;

-       entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;

-       entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;

-       entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;

-       entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

 

A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 3, comma 14-bis del decreto legge n. 119 del 2018, per effetto delle quali l'inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

 


Articolo 1-septies
(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali dei contratti pubblici)

 

 

L’articolo 1-septies, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, contiene delle disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021.

Le disposizioni in questione sono applicabili per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d'urgenza in esame.

 

In particolare, il comma 1 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione, entro il 31 ottobre di quest'anno, dei materiali da costruzione più significati che abbiano registrato, nel primo semestre del 2021, un aumento o una diminuzione dei prezzi superiore all'8 per cento.

 

Il comma 2 stabilisce che le eventuali variazioni di prezzi, in aumento o in diminuzione, dei materiali individuati nel suddetto decreto ministeriale, diano luogo alle relative compensazioni, anche in deroga a quanto previsto dal codice degli appalti.

 

Il comma 3 precisa che la compensazione viene determinata, con riguardo ai singoli materiali che siano stati utilizzati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel primo semestre del 2021.

Lo stesso comma prevede che le compensazioni avvengano per gli aumenti dei materiali, individuati nel decreto ministeriale di cui al comma 1, eccedenti l'8 per cento, qualora riferite a lavorazioni effettuate esclusivamente nell'anno 2021, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, qualora riferite a più anni.

La variazione andrà calcolata prendendo come riferimento la data dell'offerta.

 

Il comma 4 stabilisce che la richiesta di compensazione per le variazioni in aumento debbano essere presentate dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 1.

Per quanto concerne, invece, le variazioni in diminuzione, sarà la stazione appaltante a procedere d'ufficio con l'avvio dell'accertamento e del relativo recupero a cura del responsabile del procedimento.

 

Il comma 5 precisa che per tutte le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti il 2021 si dovrà prendere a riferimento la normativa relativa alle variazioni dei precedenti decreti ministeriali adottati in attuazione al codice degli appalti.

 

Il comma 6 stabilisce che le stazioni appaltanti provvedono alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento.

Le stazioni appaltanti possono altresì utilizzare:

-       somme derivanti da ribassi d'asta;

-       somme disponibili relative ad altri interventi già ultimati e per i quali siano già stati effettuati i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

 

Il comma 7 prevede che, qualora i soggetti tenuti all'applicazione del codice degli appalti, non abbiano sufficienti risorse, tra quelle individuate dal comma 6 dell'articolo in questione, per procedere con il saldo delle compensazioni, possano reperire le relative risorse finanziarie presso un apposito Fondo disciplinato dal successivo comma 8. 

 

Il comma 8, come accennato in precedenza, istituisce un Fondo per l'adeguamento dei prezzi con una dotazione, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro.

Il comma in questione rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione delle modalità di utilizzo del suddetto Fondo in modo da garantire la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

 

Il comma 9, infine, reca la copertura finanziaria.


Articolo 2, commi da 1 a 4
(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

 

 

L’articolo 2 – per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge – istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021. I beneficiari e l’ammontare dell’aiuto sono determinati, ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 41/2021 e dell’articolo 1 del decreto in esame. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico deve altresì individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni. I contributi sono concessi nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato nell'attuale emergenza da COVID-19, cd. Temporary Framework della Commissione UE (comma 3).

Il comma 4, modificato in prima lettura, reca la copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 1.

 

 

L’articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2021 (il testo originario prevedeva una dotazione di 100 milioni, ma in prima lettura l’importo è stato elevato a 140 milioni, per sostenere le attività rimaste chiuse per almeno 100 giorni (il testo originario prevedeva un termine leggermente più lungo, ossia 4 mesi, ma in prima lettura il periodo è stato portato a 100 giorni) nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto stesso.

La chiusura deve essere effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

 

Il decreto-legge n. 19 del 2020 ha disciplinato con disposizioni di rango primario le misure applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19. Il decreto stabilisce altresì le modalità di adozione delle misure, prevedendo uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e consente che le misure emergenziali possano essere adottate con le ordinanze di carattere contingibile e urgente del Ministro della salute per i casi di estrema necessità e urgenza, relativi a situazioni sopravvenute, nelle more dell'adozione dei d.p.c.m. e con efficacia limitata fino a tale momento (articolo 2).

Per una descrizione della successione di limitazioni adottate, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 10 del decreto-legge 2021, n. 41.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, quindi all’interno del periodo previsto per la sua conversione, il compito di individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto, nei limiti della dotazione finanziaria di 100 milioni per il 2021. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

Il comma 2 fa riferimento ai “Ministeri” dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, mentre appare più corretto il richiamo ai “Ministri” che adottano o concertano il decreto da emanare.

 

Sono richiamati i criteri individuati per le misure di ristoro già adottate per specifici settori economici, nonché per i contributi a fondo perduto concessi:

§  ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

§  ai sensi dell’articolo 1 del decreto in esame.

 

Entrambe le disposizioni riconoscono contributi a fondo perduto a favore di soggetti con partita IVA attiva.

L’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA il cui fatturato medio mensile del 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato del 2019. L’entità del contributo varia a seconda dell’ammontare dei ricavi del beneficiario. L’onere finanziario è stato valutato pari a 11.150 milioni di euro per l'anno 2021. Si rinvia alla relativa scheda per una più analitica descrizione del suo contenuto.

 

L’articolo 1 del decreto in esame prevede un ulteriore contributo - nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - per un onere complessivo ulteriore pari a 8.000 milioni di euro. Anche in questo caso si rinvia alla relativa scheda per una più analitica descrizione del suo contenuto.

 

Ai sensi del comma 3, i contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, per la cui illustrazione si rinvia al relativo tema web.

 

Il comma 4 reca la norma di copertura finanziaria dell’onere derivante dall’articolo in esame, cui si provvede con le risorse di cui all’articolo 77, alla cui scheda si fa rinvio.

Con la modifica apportata in prima lettura, l’onere e la relativa copertura aumenta di 40 milioni, dunque, da 100 a 140 milioni di euro per l’anno 2021.


Articolo 2, commi 4-bis – 4-quater
(Sostegno a fiere e congressi)

 

 

Nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati, sono stati aggiunti tre ulteriori commi, da 4-bis a 4-quater, i quali incrementano di 50 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi in seguito all'emergenza da COVID-19, istituito dall’art. 38, co. 3 del D.L. n. 41/2021, destinando l’importo anche al ristoro a favore degli erogatori dei servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante dall’attività di fiere e congressi (comma 4-bis). All’onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, come rifinanziato dall’art. 77, comma 7 (comma 4-ter). L’efficacia del regime di aiuto è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione UE. (comma 4-quater).

 

 

Nel corso dell’esame in prima lettura presso la Camera, è stato inoltre introdotto il comma 4-bis, il quale incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi in seguito all'emergenza da COVID-19, istituito dall’art. 38, co. 3 del D.L. n. 41/2021.

L’incremento del Fondo è destinato anche al ristoro a favore degli erogatori dei servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante dall’attività di fiere e congressi.

 

L’articolo 38, comma 3 del D.L. n. 41/2021 (cd. DL Sostegni, conv. con mod. in legge n. 69/2021) ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, il Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi. Il comma 4 dell’articolo demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, tenendo conto dell’impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia.

Quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta, inoltre, che l’articolo 38, al comma 1, del medesimo decreto legge, rifinanzia di 150 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri (di cui all’art. 72 del D.L. n. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti[25].

Si rammenta, inoltre, che fino all’intervento qui in esame, a sostegno delle Fiere e congressi ha operato anche il Fondo di cui all’articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020[26].

L’art. 183, comma 2, D.L. n. 34/2020, modificato dall’art. 80, D.L. n. 104/2020, ha infatti istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa COVID. Per l’anno 2020, la dotazione del Fondo – come rifinanziata da successivi interventi - è stata pari a 631,5 milioni di euro (art.5, co. 3, D.L. n. 137/2020  articolo 6-bis, comma 3 del D.L. n. 137/2020). Di tale importo:

§  una quota pari a 20 milioni è stata destinata (con il D.M. di riparto 3 agosto 2020) agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all’estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020[27] (cfr. Autorizzazione Commissione europea - State Aid SA.59992 (2020/N) – Italy).

§  una ulteriore quota, pari a 350 milioni è stata destinata ex lege al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (articolo 6-bis, comma 3 del D.L. n. 137/2020). Con D.M. 1 dicembre 2020 e con il successivo D.M. 27 aprile 2021 – a parziale riforma di quanto previsto dal decreto di dicembre - si è provveduto al riparto della somma in questione, sulla base e in conformità del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, e ss. mod. e int.(previa notifica). Quest’ultimo decreto, in particolare, dispone l’erogazione della parte preponderante dell’importo sopra indicato (325,3 milioni di euro), che possono essere richiesti, anche dai "soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivanti da attività riguardanti fiere e congressi" ed abbiano subito - nel periodo 1° agosto 2020- 31 dicembre 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica– una riduzione di ricavi, pari almeno al 50 percento rispetto al medesimo periodo del 2019. A tali soggetti sono stati destinati dal decreto 81,3 milioni di euro circa.

 

Il comma 4-ter dispone che all’onere di cui al comma 4-bis si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all’art. 1, co. 200 della L. di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), come rifinanziato dall’art. 77, comma 7, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 

Il comma 4-quater subordina l’efficacia del regime di aiuto di cui al comma 5-bis alla previa autorizzazione della Commissione UE.

 


Articolo 2-bis
(Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura)

 

 

L’articolo 2-bis è volto ad incrementare di 10 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura.

 

Il comma 1 integra con 10 milioni di euro, per l’anno 2021, la dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’art. 15 della legge n. 108 del 1996,

 

Si ricorda che la legge n. 108 del 1996 (Disposizioni in materia di usura) ha disciplinato, all’art. 15, il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituito presso il Ministero dell’Economia, e finalizzato a far accedere al credito più agevolmente le imprese e le famiglie in difficoltà economica. Il Fondo è gestito dal Dipartimento del Tesoro tramite i Confidi, le fondazioni e le associazioni che, grazie ai contributi del Fondo (il 30% delle risorse del fondo va a queste organizzazioni), riescono ad arrivare capillarmente sul territorio. Le garanzie prestate dagli enti gestori del fondo per la prevenzione dell’usura favoriscono l’accensione di prestiti del circuito bancario sviluppando il circuito legale del credito e prevenendo così l’esclusione finanziaria di soggetti deboli che altrimenti potrebbero rivolgersi agli usurai (il 70% delle risorse del fondo è destinato a questa finalità). L’ammontare del Fondo varia di anno in anno e si alimenta in prevalenza con le sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie. Il Rapporto sul Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura illustra in dettaglio il funzionamento del Fondo, i criteri di assegnazione delle risorse ai soggetti gestori, le attività di comunicazione e di divulgazione, la distribuzione territoriale degli enti e le loro performance a livello di macro aree e a livello nazionale.

Per quanto riguarda l’esercizio 2020, l’art. 26-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 ha destinato al Fondo 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura, che sono andati ad aggiungersi alle maggiori risorse previste dall’art. 13-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, che, sempre per il 2020, ha previsto la riassegnazione al Fondo del 20% dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà alle vittime dell’usura. Da ultimo la legge di bilancio 2021 (legge. n. 178 del 2020, art. 1, comma 402) ha disposto l’incremento di 1 milione di euro, a decorrere dal 2021, delle risorse del Fondo.

 

Il comma 2, specifica che agli oneri derivanti dall’articolo in esame si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del MEF dall’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014).

 

 


Articolo 3, commi 1 e 2
(Incremento delle risorse sostegno comuni vocazione montana)

 

 

L’articolo 3 incrementa, al comma 1, di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal cd. “Decreto Sostegni” per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

 

Al riguardo si ricorda che l'articolo 2 del D.L. 41/2021 (cd. “Decreto Sostegni”) ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, la misura intende far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.

Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'art. 182, co. 2-bis, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ha previsto la definizione da parte dell'ISTAT di una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale: a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti; b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente; c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b).

Con comunicato del 30 settembre 2020, è stata data notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto della classificazione dei comuni in base alla densità turistica, predisposta dall'Istat. Si vedano al riguardo la Nota esplicativa e nota metodologica nonché le Tavole di classificazione dei comuni italiani per densità turistica.

Il comma 2 ha specificato le modalità di ripartizione delle risorse del fondo:

a)   430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b)  40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Tali importi sono distribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

c)   230 milioni di euro sono assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all'allegato A al D.L. n. 41 del 2021, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite dall'articolo 4 del codice del turismo (d.lgs. n. 79/2011), localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

Il comma 3, nel rinviare all'articolo 1, comma 7, primo periodo, del D.L. 41/2021, ha previsto che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito; non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Inoltre, il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci, non è cumulabile con le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, introdotte dall’articolo 10 dello stesso D.L. 41/2021.

Il comma 4 ha previsto che i contributi sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni relative agli esercenti impianti di risalita a fune, in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

 

Nella seduta della Camera dei deputati n. 510 del 18 maggio 2021, nell'ambito della discussione dell'AC n. 3099, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/03099/109 che lo impegna a valutare la possibilità di prevedere, nel prossimo provvedimento legislativo utile, lo stanziamento di ulteriori risorse finanziare destinate ad indennizzare in modo adeguato tutte le categorie produttive che contribuiscono direttamente e indirettamente allo sviluppo del settore relativo al turismo di montagna e che sono state penalizzate dalle restrizioni imposte per fronteggiare la diffusione del COVID-19, attraverso l'erogazione di ristori economici che tengano in considerazione il fatturato pregiudicato dalle conseguenze sull'intero comparto della pandemia attualmente in corso.

 

Il secondo periodo del comma 1 assegna l’incremento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quote determinate dalla tabella seguente.

 

 

 

L'incremento è erogato in favore delle imprese turistiche, come definite dall’articolo 4 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (d.lgs. n. 79/2011), localizzate nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

 

Per tale disposizione sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

 

Il terzo e il quarto periodo del comma 1 chiamano quindi le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a definire con proprio provvedimento i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

 

Il comma 2 rinvia all'articolo 77 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri relativi, pari a 100 milioni di euro per il 2021.


Articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
(Fondo impianti di risalita)

 

 

I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 3 sono stati introdotti dalla Camera. Il comma 2-bis incrementa di 30 milioni di euro per il 2021 il Fondo per il sostegno ai Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, istituito dall'articolo 2 del D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021), con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2-ter assegna per il 2021, per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone, un contributo di 0,5 milioni di euro ai Comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo territorio situata sulla sommità del Mottarone e finalizzato al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar, in possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021.

 

Il comma 2-bis dell'articolo 3 assegna quindi le nuove risorse alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di:

- innovazione tecnologica;

- ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. La ripartizione delle risorse è effettuata con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

Si rammenta che il comma 1 dello stesso articolo 3 già incrementa tale fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, con la previsione del relativo riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

Si rinvia alla lettura della scheda relativa all'articolo 3, commi 1 e 2, per la descrizione del contenuto normativo dall'articolo 2 del D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021).

 

Il comma 2-quater reca la copertura degli oneri, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.

 


Articolo 3-bis
(Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali)

 

 

L’articolo 3-bis incrementa da 5 a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo diretto a compensare le città portuali che hanno subìto perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19.

 

A questo scopo il comma 1 modifica l’articolo 1, comma 734, della legge di bilancio 2021 che ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi MIMS) un Fondo (con una dotazione di 5 milioni di euro) per le finalità sopra descritte.

Il comma 735 della medesima legge ha previsto che i criteri e le modalità di riparto del Fondo, in ragione della riduzione del numero dei passeggeri, siano definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

 

Il comma 2 prevede la copertura finanziaria dell’intervento, a valere sul Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del decreto-legge in commento (e alla cui scheda si rinvia per approfondimenti).

 


Articolo 3-ter
(Valorizzazione turistica del Paese
in relazione alle Olimpiadi invernali 2026)

 

 

L’articolo 3-ter – inserito in prima lettura - al comma 1, autorizza la spesa di 35 milioni per l’anno 2021 al fine di incrementare l’attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

Demanda ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, e d’intesa con i presidenti delle Regioni e delle province autonome interessate, l’individuazione delle infrastrutture sportive da finanziare, con l’indicazione del Codice unico di progetto (ai sensi dell’art. 11, L. n. 3/2003) e del relativo cronoprogramma. Il monitoraggio è eseguito ai sensi del D.Lgs. n. 229/2011 (recante la disciplina in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche).

Ai relativi oneri si provvede, ai sensi del comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, come rifinanziato dall’art. 77, comma 7.

 

I primi interventi per l'organizzazione e lo svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 sono stati recati dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 18 e 20-23) che, al fine di garantire la sostenibilità degli stessi eventi sotto il profilo ambientale, economico e sociale, ha autorizzato una spesa di € 1.000 mln (di cui € 50 mln per il 2020, € 180 mln per il 2021, € 190 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 mln per il 2026) per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, e di € 8 mln per il 2020 e di € 7 mln per il 2021 per il completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola.

In attuazione, è intervenuto il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2020, che ha individuato le opere infrastrutturali da realizzare, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento. Il decreto è stato emanato acquisite le intese dei Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, rese – ai sensi di quanto previsto dal successivo D.L. 16/2020 ( L. 31/2020: art. 3) - sentiti gli enti locali territorialmente interessati. Sempre ai sensi di quanto disposto dal D.L. 16/2020, lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Successivamente, il D.L. 16/2020 (L. 31/2020) ha adottato disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. In particolare, ha previsto:

·       l'istituzione, presso il CONI, del Consiglio Olimpico congiunto, con funzioni di indirizzo generale sul programma di realizzazione dei Giochi. In particolare, il Consiglio è composto da 15 membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del CONI, uno CIP, uno del Comitato Organizzatore (di cui all'art. 2), uno della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 spa (di cui all'art. 3), uno del Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica (di cui all'art. 3-bis), uno del Dipartimento per lo sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della regione Lombardia, uno della regione Veneto, uno della provincia autonoma di Trento, uno della provincia autonoma di Bolzano, uno del comune di Milano e uno del comune di Cortina d'Ampezzo. Le regole per il funzionamento del Consiglio devono essere definite con DPCM o con decreto del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate (art. 1);

·       il riconoscimento della Fondazione "Milano-Cortina 2026" - già costituita a dicembre 2019 tra CONI, CIP, regioni Lombardia e Veneto, comuni di Milano e Cortina - quale Comitato organizzatore (art. 2);

·       la costituzione della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 spa", sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento dei Giochi, agendo come centrale di committenza e stazione appaltante, in coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore. Ai medesimi fini, possono essere nominati uno o più commissari straordinari (art. 3);

·       la costituzione del Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica. La composizione e le regole di funzionamento del Forum devono essere definite con DPCM o con decreto del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati(art. 3-bis);

·       la prestazione da parte dello Stato, al CIO, di una garanzia, fino ad un ammontare massimo di € 58,1 mln (art. 4);

·       agevolazioni fiscali (art. 5);

·       la disciplina dei diritti di privativa inerenti il simbolo olimpico e il simbolo paralimpico, nonché altri segni che contengano parole o riferimenti diretti comunque a richiamare i suddetti simboli o gli stessi Giochi (artt. 5-bis e 5-ter).

Ancor dopo, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020), al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento degli eventi, ha previsto il trasferimento di risorse ad Anas (art. 214, co. 2-bis e 2-ter) e a Rete Ferroviaria Italiana (art. 208, co. 4).

Da ultimo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2021: co. 773-774) ha autorizzato la spesa di € 45 mln per il 2021 e € 50 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per le opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, nelle regioni Lombardia e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

All'individuazione degli interventi, al riparto delle risorse e all'indicazione dei soggetti attuatori per ciascun intervento, si provvede con decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti territoriali interessati.

La medesima L. di bilancio 2021 (co. 772) ha inoltre introdotto alcune disposizioni volte ad accelerare le procedure per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e ha previsto che, per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, le procedure di VIA regionale si svolgono con provvedimento autorizzativo unico regionale dimezzando la relativa tempistica, fatti comunque salvi i termini previsti per la consultazione del pubblico.


Articolo 4
(
Credito d’imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo)

 

 

L’articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30% tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020.

Il comma 2-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, estende il credito, a determinate condizioni, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto, nonché ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 ha introdotto un credito d’imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

 

Si prevede che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Tale credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti. Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Tale credito è riconosciuto anche a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del relativo canone e del 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda. In particolare la disposizione prevede che per le strutture alberghiere e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. Per tali soggetti l’agevolazione spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Il comma 1 della norma in esame proroga il termine sopra menzionato per usufruire della detrazione, portandolo al 31 luglio 2021.

 

Il comma 2 prevede che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta previsto dal sopracitato articolo 28 spetta in relazione ai canoni versati (canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

La norma chiarisce che ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Il comma 2-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, estende il sopra citato credito d’imposta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile dello stesso periodo dell’anno precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal l° gennaio 2019.

Per tali imprese il credito spetta rispettivamente nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.

Quanto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 81 milioni di euro per l’anno 2021, il comma 2-ter rinvia all'articolo 77 del decreto-legge in esame.

 

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e delle successive modifiche.

 

In merito alla disciplina europea degli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19 si rinvia alla lettura del relativo tema web consultabile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, valutati in 1.910,6 milioni di euro per l'anno 2021 rinviando all’articolo 77 che contiene le disposizioni finanziarie del provvedimento in esame.

 

 


Articolo 4-bis
(Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)

 

 

L’articolo 4-bis sostituisce l'articolo 6-novies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, in materia di locazioni non abitative. Tale articolo prevede un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici

legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

L’articolo aggiuntivo approvato alla Camera aggiunge ulteriori elementi a questa norma, disponendo che il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro - in buona fede - per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021, ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziarlo concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa.

La rinegoziazione del contratto riguarda in particolare i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il l° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno precedente e la cui attività sia stata sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo 1'8 marzo 2020.

 

L’articolo 4-bis modifica l'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

In sostanza vengono aggiunti due commi all’articolo originario, che prevede un percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali, nei casi in cui il locatario abbia subìto una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.

La nuova formulazione specifica l’oggetto della contrattazione, che deve riguardare il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

A tal fine, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per la rideterminazione del canone, nel caso in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa.

Da ultimo, tali disposizioni si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020.

Si segnala che presso la X Commissione (Attività produttive) della Camera si è concluso l’esame in sede referente della proposta di legge Zucconi ed altri n. 2763, che prevedeva per il 2021 – a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia – delle agevolazioni per favorire la rinegoziazione volontaria dei canoni di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive. In base a tale proposta la rinegoziazione consentirebbe ai conduttori la facoltà di corrispondere il 50 per cento del canone di locazione previgente, con un contributo aggiuntivo a fondo perduto del 25 per cento dello stesso canone di locazione. Ai locatori verrebbe invece riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del medesimo canone. La X Commissione (Attività produttive) – dopo aver svolto una serie di audizioni sul tema – ha approvato un emendamento soppressivo dell'intero articolato, conferendo al relatore mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea, soprattutto in ragione della concomitante immediata entrata in vigore del credito di imposta nell'ambito del presente decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (articolo 4, alla cui scheda si fa rinvio), che prevede un credito di imposta per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30% tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020. L’Assemblea ha avviato la discussione della proposta di legge n. 2763 nella seduta del 21 giugno 2021.

In generale, si rileva che - nell’ambito dell’autonomia negoziale - locatore e conduttore sono sempre legittimati a rinegoziare il contratto che li vincola, e a determinare liberamente la durata delle nuove condizioni contrattuali (fermo il limite trentennale per i contratti di locazione ex art. 1573 c.c.).

Prevedere per legge un “richiamo” alla rinegoziazione secondo un principio di buona fede, stabilendo i casi in cui tale richiamo opera, sembra una norma destinata a spiegare effetti sia tra le parti che con riferimento ai giudici in caso di contenzioso, fornendo dei parametri legislativamente fissati per poter stabilire se la riduzione del canone fosse in qualche misura “dovuta” e se il nuovo canone sia ragionevole. Ad esempio, la durata di operatività del canone ridotto è fissata in 5 mesi nel 2021.

Un meccanismo simile era stato seguito per gli impianti sportivi: l’articolo 216 del decreto-legge m. 34 del 2020 aveva disposto che la sospensione delle attività sportive fosse sempre valutata, ai sensi degli artt. 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio, il conduttore ha avuto diritto limitatamente alle cinque mensilità da marzo a luglio 2020 ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.


Articolo 4-ter
(Esenzione IMU 2021 per gli immobili oggetto di convalida di sfratto)

 

 

L’articolo 4-ter, introdotto alla Camera dei deputati, esenta dall’IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021.

Viene istituito presso il Ministero dell’interno un Fondo destinato al ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’agevolazione in parola, la cui dotazione è pari a 115 milioni di euro per il 2021, a cui si provvede a valere sulle norme di copertura del provvedimento in parola.

 

Più in dettaglio, le norme in esame (comma 1) esentano dall’IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021.

La medesima esenzione per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sono state adottate misure straordinarie, derogatorie delle vigenti normative nell’ambito delle locazioni uso abitativo e non. In particolare, l’articolo 103, comma 6, del D.L.18/2020 ha disposto la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 1° settembre 2020, termine poi prolungato al 31 dicembre 2020 dall’art. 17-bis del D.L. 34/2020.

Successivamente, l’art. 13, comma 13 del D.L.183/2020 ha disposto la proroga sino al 30 giugno 2021 delle sospensioni:

-        dell’esecuzione dello sfratto per morosità, ossia disposto in ragione del mancato pagamento del canone di locazione nei termini di scadenza contrattuale;

-        dell’esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione in materia di ingiunzione al rilascio degli immobili alienati ai sensi dell’articolo 586 del Codice di Procedura Civile.

L’art. 40-quater del D.L. 41/2021 stabilisce due ulteriori proroghe, differenziandole in base alla data del provvedimento di rilascio:

-        per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, la proroga è estesa fino al 30 settembre 2021;

-        per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021, la proroga è estesa fino al 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, per tutti gli altri casi il cui provvedimento di rilascio è stato adottato in epoca anteriore al 28 febbraio 2020, il blocco terminerà il 30 giugno 2021.

 

Si ricorda che numerose disposizioni emanate durante l’emergenza da COVID-19 hanno previsto l'abolizione dell'IMU dovuta nel 2020 per alcune attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia. Inizialmente i provvedimenti emergenziali hanno previsto l'abolizione della prima rata IMU per stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività. L'agevolazione è stata estesa anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020, decreto Rilancio). Successivamente è stata disposta l'esenzione dal pagamento anche della seconda rata IMU (articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, decreto Agosto) e, per le pertinenze delle strutture ricettive, (categoria D/2) l'incentivo è stato esteso anche alla prima rata. L’esenzione è stata disposta, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, anche per gli anni 2021 e 2022. Il decreto Ristori (decreto-legge n. 137 del 2020) ha abolito la seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto (articoli 9, 9-bis e 9-ter). I commi 599-601 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) hanno esentato dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente incrementando l’apposito Fondo di ristoro per i comuni.

Il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021) ha esentato dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto medesimo, cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. Ai fini del ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all’abolizione della prima rata dell’IMU in esame, ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 142,5 milioni di euro per il 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (entro il 22 maggio 2021).

 

Ai sensi del comma 2, i soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021 – pagata entro il termine del 16 giugno 2021 - secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

 

Il comma 3 istituisce presso il Ministero dell’interno un Fondo destinato al ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’agevolazione in parola, la cui dotazione è pari a 115 milioni di euro per il 2021 e le cui modalità di riparto sono affidate a un decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (entro il 22 maggio 2021).

 

Al riguardo, si ricorda che il decreto-legge Rilancio (articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020), in relazione alle esenzioni IMU disposte per il 2020, ha istituito un Fondo di ristoro nello stato di previsione del Ministero dell’interno con una originaria dotazione di 76,55 milioni di euro per l’anno 2020, quale ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’abolizione della prima rata dell’IMU 2020.

La dotazione è stata incrementata di 85,95 milioni di euro per il medesimo anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto dell’articolo 78 del decreto Agosto (decreto-legge n. 104 del 2020), che ha abolito la seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili, essenzialmente inerenti le attività del turismo e dello spettacolo (v. supra), nonché, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’abolizione dell’IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022.

Il decreto legge n. 137/2020 (Ristori), all’articolo 9, ha ulteriormente aumentato la dotazione del Fondo di 112,7 milioni di euro per l'anno 2020 in relazione all’estensione dell’abolizione della seconda rata 2020 ad ulteriori categorie di immobili. L’articolo 9-bis del medesimo D.L. n 137/2020 ha inoltre previsto, al comma 2, una ulteriore integrazione delle risorse del Fondo di ristoro istituito dal decreto Rilancio per garantire il ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all’abolizione della seconda rata dell’IMU, di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020, da incrementare fino ad un massimo di ulteriori 23,7 milioni di euro per l’anno 2020 mediante riparto del fondo, appositamente istituito dal comma 2 dell’articolo 13-duodecies del medesimo D.L. n. 137 del 2020, per l’adeguamento della copertura necessaria a garantire determinate misure agevolative introdotte dal D Ristori (tra cui, appunto, l’esenzione IMU), per un totale di risorse incrementali pari a 167,8 milioni di euro.

Per l’anno 2021, la legge di bilancio (legge n. 178/2020, commi 599-601) ha incrementato l’apposito Fondo di ristoro per i comuni di 79,1 milioni di euro per l’anno 2021, in relazione all’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

Il Fondo per i ristori è stato ulteriormente rifinanziato, da ultimo, con il decreto Sostegni (D.L. n. 41 del 2021), che ha esentato dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto medesimo, cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.

Per il riparto delle risorse autorizzate dall’articolo 177, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020, destinate a ristorare i comuni delle minori entrate connesse all'abolizione della prima rata dell'IMU 2020, è stato adottato il D.M. interno 22 luglio 2020, che ha provveduto alla ripartizione di 74,90 milioni, corrispondenti alla dotazione del Fondo come prevista nel testo originario del decreto-legge n. 34/2020, poi incrementata, nel corso dell’iter parlamentare, a 76,55 milioni.

Con il successivo Decreto del 10 dicembre 2020 si è provveduto a ripartire l’importo di 85,95 milioni di euro per il 2020, per il ristoro delle minori entrate connesse all’abolizione della seconda rata dell'IMU ai sensi dell’articolo 78 del D.L. n.104/2020, nonché l’importo di 1,65 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo non distribuita con il precedente DM del 22 luglio 2020 in quanto stanziata in sede di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, per il completo ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione, della prima rata IMU.

Con il D.M. interno 16 aprile 2021 è stato effettuato il riparto delle risorse incrementali del Fondo autorizzate dal D.L. n. 137/2020 (Ristori), per il ristoro delle minori entrate dovute all’abolizione della seconda rata IMU 2020 propria su immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO (cfr. il relativo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021). Il riparto ammonta complessivamente a 167,8 milioni di euro, di cui 112,7 milioni di euro destinate al ristoro derivante dall’articolo 9, co. 1, del D.L n. 137 del 2020 e 55,1 milioni di euro destinate al ristoro derivante dagli articoli 9-bis, co. 1, e 13–duodecies del citato decreto-legge n. 137 del 2020.

Da ultimo, con il D.M. interno 24 giugno 2021, si è provveduto al ristoro parziale in favore dei comuni dell'incremento di 79,1 milioni di euro disposto per l'anno 2021 dall’articolo 1, comma 601, della legge di bilancio (legge n. 178/2020), per un importo pari a 63,1 milioni, rinviando a un successivo provvedimento il riparto del rimanente ammontare del Fondo (16 milioni di euro).

 

Ai sensi del comma 4, all’onere derivante dall’agevolazione - pari a 115 milioni di euro per il 2021 -  si provvede a valere sulle norme generali di copertura del provvedimento in parola (per cui si veda la scheda di lettura dell’articolo 77).

 


Articolo 5
(Proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

 

 

L’articolo 5, comma 1, proroga sino al mese di luglio 2021 la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici (piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori) già disposta a favore di tali categorie per i mesi di aprile, maggio e giugno dell’anno in corso dall’articolo 6, commi 1- 4, del D.L. n. 41/2021. Si applicano le medesime modalità ivi previste. La proroga opera entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021.Il comma 2 dispone che agli oneri relativi si provveda ai sensi dell’articolo 77.

 

L’articolo 6, comma 1 del D.L. n. 41/2020, qui novellato, ha previsto che l’ARERA - per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 – adotti provvedimenti finalizzati alla riduzione della spesa sostenuta in bolletta elettrica dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici. La riduzione riguarda le voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" ed "oneri generali di sistema". La riduzione delle bollette per i mesi di aprile-giugno è stata posta a carico della fiscalità generale operando nel limite delle risorse stanziate al successivo comma 3, dell’articolo 6, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021.

Con l’intervento qui in esame, la misura viene dunque estesa al mese di luglio e la quantificazione, che si presume anch’essa operi come limite di spesa, viene indicata in 150 milioni di euro.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 del D.L. n. 41, l’Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare nel periodo di operatività della misura stessa - non più 1° aprile – 30 giugno, bensì, sulla base dell’intervento qui in commento, 1° aprile – 31 luglio 2021 - in modo che:

a)     sia previsto un risparmio delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno;

b)    per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci - "trasporto e gestione del contatore" ed "oneri generali di sistema" - non deve superare quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato ed un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. Dunque, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW.

Il comma 4 dell’articolo 6 autorizza il Ministero dell'economia e finanze a versare l’importo stanziato a bilancio per la misura in esame sul Conto emergenza COVID-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

L’intervento agevolativo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 41/2021 ricalca quello già introdotto, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, dall’articolo 30 del D.L. n. 34/2020.

 

Si segnala, infine, che il decreto legge in esame, all’articolo 53, reca delle misure di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. L’articolo, alla cui scheda di lettura si rinvia, istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato ai comuni ai fini dell’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché per dare sostegno alle famiglie che si trovano in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

 


Articolo 5-bis
(Misure settore elettrico)

 

 

L’articolo 5-bis, inserito alla Camera, conferisce alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l’importo complessivo di 1.200 milioni di euro, anche al fine del contenimento degli oneri in bolletta derivanti dagli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per il terzo trimestre dell'anno 2021.

L’articolo in esame riproduce, con talune modifiche, il contenuto del vigente articolo 3 del D.L. n. 99/2021.

 

Nel comunicato stampa del 30 giugno 2021, ARERA evidenzia che: “anche per l’Italia il forte aumento delle quotazioni delle materie prime - in continua crescita da inizio anno per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti la pandemia - nonché la decisa crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO2 , avrebbero portato ad un aumento di circa il 20% della bolletta dell’elettricità, se il Governo non fosse intervenuto con un provvedimento di urgenza- il D.L. n. 99/2021, articolo 3 (n.d.r) - per diminuire la necessità di raccolta degli oneri generali in bolletta del prossimo trimestre. L’incremento definitivo in bolletta è pertanto del 9,9% per la bolletta dell’elettricità e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo in tutela”.

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo destina:

·      parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di C02, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, pari a 609 milioni, al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Tali misure di sostegno trovano copertura attraverso specifiche componenti tariffarie dell'energia (cd. oneri generali pagati in bolletta) (lett. a)).

Il testo del vigente articolo 3 del D.L. n. 99/2021 destina invece la somma di 697 milioni di euro alla predetta finalità. La riduzione di 88 milioni qui operata trova la sua ragione in un errore formale inizialmente operato (cfr. più diffusamente infra e comunicato stampa del MITE del 7 luglio 2021).

Con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.

Tra i provvedimenti normativi che hanno previsto una copertura dei relativi oneri in bolletta, vi sono quelli a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Ai sensi del decreto legislativo n. 28/2011, infatti, l’ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi alla produzione di elettricità da FER trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica. A partire dal 2018 (Delibere 922/2017/R/eel e 923/2017/R/com del 27 dicembre 2017), l’Autorità ha definito la nuova struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per le utenze del settore elettrico. Per quanto riguarda la componente A3, questa è confluita per lo più interamente nella componente Asos “oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione”; solo una piccola parte, ascrivibile ai rifiuti non biodegradabili, è confluita nella componente ARIM, “rimanenti oneri generali” (componente A3RIM).

La componente tariffaria Asos (e la componente A3RIM), applicata nelle bollette dei clienti finali per l’acquisto dell’energia elettrica, va ad alimentare il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Il Conto ha la finalità di assicurare la copertura degli oneri, principalmente a carico del GSE, derivanti dalle diverse tipologie di beneficio a favore delle FER elettriche.

La gestione dei meccanismi di incentivazione e di ritiro dell’energia elettrica, da parte del Gestore dei Servizi Energetici, genera infatti costi, essenzialmente legati agli incentivi erogati e all’acquisto dell’energia, e ricavi derivanti in massima parte dalla vendita sul mercato dell’energia elettrica ritirata dallo stesso GSE. Gli oneri e il conseguente fabbisogno economico necessario a coprirli derivano dunque dalla differenza tra i costi e i ricavi.

Il GSE, congiuntamente con la CSEA, valuta il fabbisogno economico della componente tariffaria degli oneri di sistema a copertura deli incentivi alle FER elettriche e, in funzione del fabbisogno, l’ARERA determina il gettito necessario per alimentare il conto CSEA e provvede all’aggiornamento trimestrale dei valori della componente tariffaria pagata dai consumatori nelle bollette elettriche[28]. Si rinvia al Dossier di documentazione e ricerca su “Le fonti rinnovabili” n. 165 del 14 giugno 2021.

·      591 milioni da trasferite alla CSEA entro il 30 settembre 2021, senza specifico vincolo di destinazione.

Il testo del vigente articolo 3 del D.L. n. 99/2021 destina invece la somma di 503 milioni di euro alla CSEA, dunque 88 milioni in meno.

 

I relativi oneri sono coperti, ai sensi del comma 2, quanto a

·      551 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77, che reca disposizioni di compensazione finanziaria degli oneri recati dal provvedimento (lett. a));

·      quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del MITE e del MISE, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di C02. Le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del MITE, ai fini del successivo trasferimento alla CSEA (lett. b)).

Il testo del vigente articolo 3 del D.L. n. 99/2021 opera invece una riduzione pari a 517 milioni di euro. La differenza è pari a 88 milioni di euro. La ragione della modifica, come sopra detto, è data da un errore formale inizialmente operato. In proposito, è opportuno ricordare che – ai sensi di quanto evidenziato nella relazione tecnica del D.L. 99/2021 – tra i capitoli del MITE, finanziati con quota parte dei proventi delle aste C02, le cui disponibilità venivano utilizzate a compensazione della misura in esame, figurava il cap 7223/pg.2/MITE sul quale sono allocate le risorse per gli interventi di riduzione del CO2 nelle aree naturali protette. La riduzione che a compensazione veniva operata su tale capitolo era pari a 88 milioni di euro. All’indomani dell’adozione del decreto legge, il Ministero della transizione ecologica con comunicato stampa del 7 luglio 2021, rilevava che nella scrittura delle norma di copertura, per un errore formale, non si era tenuto conto che le somme in questione non erano utilizzabili a compensazione, essendo già state quasi tutte impegnate con il bando Parchi per il clima.

·      quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione C02, destinata al MITE, giacenti sull’ apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato, da reimputare alla CSEA (lett. c));

·      quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo "Programma sperimentale buono mobilità", istituito nello stato di previsione del MITE, dall’art. 2, comma 1 del D.L. n. 111/2019 (L. n. 141/2019) (lett. c-bis)).


Articolo 6
(Agevolazioni Tari)

 

 

L’articolo 6 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso.

 

 

Il comma 1, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, volta ad attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.

Si ricorda in proposito, che la tassa sui rifiuti (TARI) – come viene ricordato nella sezione apposita del sito web del Ministero dell’economia e delle finanze – è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dall’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. In tal caso la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013), in favore delle predette categorie economiche.

 

In base al comma 2, alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Lo stesso comma prevede, quale criterio di riparto, che la ripartizione dovrà avvenire in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all’Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettiva - del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 59033 del 1° aprile 2021.

Il citato decreto 1° aprile 2021, n. 59033, disciplina la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Tale decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Di tale pubblicazione è stato dato avviso nella G.U. 23 aprile 2021, n. 97, con Comunicato 23 aprile 2021.

Nelle premesse dell’allegato 3 del decreto in questione viene evidenziato che l’obiettivo di tale allegato “è l’individuazione di una dimensione ammissibile delle agevolazioni autonomamente disposte da ciascun comune sul prelievo relativo al servizio rifiuti (Tari o Tari corrispettiva), ai fini della certificazione obbligatoria di cui all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126. Come è noto, su tale prelievo non è stata emanata alcuna norma vincolante di carattere generale con riferimento ad eventuali riduzioni connesse all’emergenza epidemiologica in corso e ai relativi effetti economici e sociali”.

 

In attuazione della norma in esame è stato emanato il D.M. Interno 24 giugno 2021. Dell’emanazione è stata data notizia con un comunicato pubblicato nella G.U. del 7 luglio 2021.

 

 

Il comma 3 prevede la facoltà, per i comuni, di concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al D.M. 59033/2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

Si fa notare che la tabella 1 del D.M. 59033/2021 indica, per ogni comune, la perdita di gettito TARI massima consentita.

 

Il comma 3 precisa inoltre che resta fermo, in ogni caso, che l’ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

 

Il comma 4 dispone che i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiate.

 

Il comma 5 dispone che le risorse assegnate ai sensi del comma 2 ma non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 – come certificate nell’ambito della procedura telematica prevista dal comma 827 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – sono recuperate, nell’anno 2022, secondo le modalità stabilite dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 827 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), nell’ambito della disciplina del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, dispone l’obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022. La certificazione è finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia autonoma in cui insiste il suo territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

I commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

 

Il comma 6 disciplina la copertura degli oneri recati dall’articolo in esame, prevedendo che agli stessi, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’art. 77 (alla cui scheda si rinvia).


Articolo 6-bis
(Rideterminazione soglia minima canoni demaniali marittimi)

 

 

L’articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce per l'anno 2021 una soglia minima per i canoni demaniali marittimi pari a 500 euro.

 

Nello specifico, tale importo di 500 euro a titolo di canone minimo è dovuto quale corrispettivo nei casi di utilizzo di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali competenti.


Articolo 6-ter
(Misure di sostegno per l’installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l’avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero)

 

 

L’articolo 6-ter, inserito dalla Camera dei deputati, al fine di assicurare il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del predetto fondo è demandata ad apposito decreto del Ministro della transizione ecologica.

 

L’articolo in esame, secondo quanto indicato nella rubrica, reca misure di sostegno per l’installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l’avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero.

 

Al fine di assicurare il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo, il comma 1 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Lo stesso comma precisa che il sostegno si rende necessario a causa del fatto che le citate società, nell’ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno dovuto fronteggiare un calo della domanda di materiale riciclato.

Nella Relazione sulla gestione 2020 del Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio (CIAL) si evidenzia che “il calo della percentuale di riciclo realizzata nel 2020 rispetto al precedente esercizio è indubbiamente riconducibile alla crisi economico-industriale che ha colpito il Paese e il sistema globale in seguito alla pandemia da Covid-19. Entrambe le componenti del dato di riciclo, immesso sul mercato e quantità riciclate, hanno subito infatti delle flessioni per le specifiche condizioni che hanno interessato i settori: crisi economico-sociale con conseguente contrazione dei consumi, chiusure delle attività HO.RE.CA, chiusura degli impianti di riciclo non considerati attività essenziali nel corso del primo lockdown, lavorazioni/turni ridotti per condizioni di malattia e/o di sicurezza dei lavoratori. Nel 2020 l'ammontare degli imballaggi in alluminio immessi sul mercato nazionale si è ridotto di 4.400 tonnellate (-6% circa rispetto al 2019) quale effetto di quanto precedentemente esposto in merito alla congiuntura economica seguita alla pandemia Covid… Si tratta di uno scenario che ha fortemente condizionato le prestazioni delle imprese”.

Si fa altresì notare che l’esigenza di incentivare l'innovazione tecnologica degli impianti di selezione e valorizzazione dell'alluminio da raccolta differenziata per il miglioramento quantitativo e qualitativo delle attività di riciclo è stata evidenziata dal Centro Italiano Alluminio nel documento consegnato a margine dell’audizione del 1° marzo 2021 svolta in videoconferenza dalla 13a Commissione (Ambiente) del Senato nell’ambito dell’esame della Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza" (PNRR).

Il successivo comma 2 demanda la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del fondo predetto ad apposito decreto del Ministro della transizione ecologica da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Lo stesso comma dispone che tale definizione deve avvenire nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione europea del 19 marzo 2020.

In proposito si rinvia alla scheda webGli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo”.

 

 

Il comma 3 disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo in esame, disponendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 190/2014, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.

 

Si osserva che, a dispetto della rubrica ove si fa riferimento alle attività di selezione e avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero, le disposizioni recate dall’articolo in esame sembrano rivolte a tutti gli impianti di riciclo dei rifiuti.

 


Articolo 7
(Sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi, del trasporto)

 

 

L’articolo 7, al comma 1, modificato nel corso dell’esame alla Camera, rifinanzia di 160 milioni di euro per l’anno 2021 – anziché di 150 milioni come nel testo originario - il Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane e, al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro del turismo il riparto delle relative risorse.

Il comma 6-ter, inserito in prima lettura, rifinanzia di ulteriori 10 milioni di euro per il 2021 il Fondo in questione e dispone che, entro tale limite di spesa, siano individuati, quali beneficiari, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che non siano risultati beneficiari dei contributi in precedenza riconosciuti (con D.M. 2 ottobre 2020, n. 440).

Il comma 3 include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator tra quelli il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze.

Il comma 4, anch’esso modificato, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, con una dotazione di 60 milioni di euro per l’anno 2021, anziché di 50 milioni come nel testo originario.

Il comma 6-bis, introdotto alla Camera, integra di ulteriori 15 milioni per l’anno 2021 la dotazione del Fondo di cui al comma 4, destinando, di tale importo, 5 milioni  ai comuni facenti parte dell’Unesco Creative Cities Network.

Il comma 5 proroga e rifinanzia di 100 milioni per l’anno 2022 il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere.

Il comma 6 – modificato in prima lettura - dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5.

Il comma 6-quater integra di 5 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus che svolgono servizi internazionali, servizi interregionali di competenza statale nonché servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 85, comma 1, lett. a) del D.L. n. 104/2020.

Il comma 6-quinquies incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2021 la quota del Fondo da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (di cui al’art. 26, co. 1, D.L. n. 41/2021).

Il comma 6-sexies dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi da 6-ter a 6-quinquies.

Il comma 1, modificato nel corso dell’esame alla Camera, rifinanzia di 160 milioni di euro per l’anno 2021 – anziché di 150 milioni come nel testo originario -  il Fondo – di cui all’articolo 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020 - finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane.

Il comma 6-ter – introdotto in prima lettura – rifinanzia il Fondo di ulteriori 10 milioni di euro per il 2021. Entro tale limite di spesa, sono individuati, quali beneficiari, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che non siano risultati beneficiari dei contributi riconosciuti a tali categorie in sede di riparto del Fondo in esame, intervenuto con D.M. 2 ottobre 2020, n. 440.

 

La gestione del Fondo in questione, a seguito dell'istituzione del Ministero del turismo (D.L. n. 22/2021, art. 6 e 7), è passata dalla competenza del MIBAC al neo istituito Ministero.

Conseguentemente, il comma 2 dell’articolo in esame, novella il comma 1 dell’articolo 182 del D.L. n. 34/2020, al fine specificare che il decreto ministeriale di riparto delle risorse del Fondo avviene con decreto del Ministro per il turismo.

 

Con riferimento al comma 1 e al comma 6-ter, si valuti l’opportunità di formulare anch’essi sotto forma di novella al comma 1 dell’articolo 182 del D.L. n. 34/2020.

 

La relazione illustrativa afferma che l’incremento del fondo si rende necessario in quanto, nel corso del tempo, la platea dei beneficiari è stata estesa mediante ripetute modifiche che hanno interessato la norma di riferimento (cfr. infra, ricostruzione normativa). A causa del protrarsi della situazione pandemica e della conseguente impossibilità, per le categorie interessate, di svolgere con regolarità le rispettive attività commerciali e imprenditoriali, è necessario dunque prevedere adeguate misure di sostegno che la dotazione del fondo (autorizzata per il 2021 dal precedente intervento contenuto nella legge di bilancio n. 178/2020, 100 milioni di euro) renderebbe irrisorie, in considerazione dell’ambito dei beneficiari.

 

Il Fondo è stato istituito dall’articolo 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020, nello stato di previsione dell’allora MIBACT, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e inizialmente destinato a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, danneggiate a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.

L’ art. 77, comma 1, lett. c), D.L. n. 104/2020 ha rifinanziato il Fondo di 245 milioni di euro - portandone quindi la dotazione per il 2020 a 265 milioni- e ne ha esteso l’operatività anche a favore delle guide e degli accompagnatori turistici.

L’art. 5 comma 2 del D.L. n. 137/2020 ha ulteriormente rifinanziato il Fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Il successivo D.L. n. 157/2020 (articolo 12, comma 2, le cui disposizioni sono confluite nell’articolo 6-bis, co. 2 del D.L. n. 137/2020, nel corso dell’iter di conversione in L. n. 176/2020) ha esteso la platea dei beneficiari del Fondo alle imprese che effettuano trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti e lo ha rifinanziato di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, co. 603) ha incluso tra i destinatari del Fondo anche le imprese turistico-ricettive e l’ha rifinanziato di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

Quanto al riparto delle risorse del Fondo, si rinvia ai seguenti Decreti ministeriali:

§  D.M. Mibact 12 agosto 2020, che ha messo a riparto una prima quota delle risorse del Fondo, pari a 25 milioni per l’anno 2020, per agenzie di viaggio e tour operator;

§  D.M. Mibact 2 ottobre 2020, che ha messo a riparto una seconda quota pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, per guide turistiche e accompagnatori turistici;

§  D.M. Mibact 5 ottobre 2020, che ha messo a riparto una ulteriore quota pari a pari a 220 milioni di euro per il 2020, destinate al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator;

§  D.M. Mibact 2 novembre 2020, che ha messo a riparto una quota pari a 380 milioni di euro per il 2020, destinate al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator; e una ulteriore quota pari a 20 milioni di euro destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;

§  D.M. Mibact 3 dicembre 2020 che ha messo a riparto una quota pari a 5 milioni di euro per il 2020, destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;

§  D.M. Mibact 4 dicembre 2020, che ha messo a riparto la residua quota di 5 milioni per il 2020 a favore delle imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane

§  D.M. Mitur n. 281 del 27 aprile 2021, che ha messo a riparto la quota di 128,7 milioni di euro le quali costituiscono economie di spesa delle somme stanziate per il 2020 oggetto del D.M. 2 novembre 2020, emerse all’esito delle assegnazioni relative alle agenzie di viaggio e tour operator. Le risorse sono assegnate ugualmente alle agenzie di viaggio e ai tour operator (cod. ATECO 79.1, 79.11 e 79.12).

Si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 7-bis del decreto legge, introdotto anch’esso in prima lettura, estende l’ambito dei beneficiari del Fondo alle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.

 

Il comma 3 include i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator tra quelli il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze. A tal fine, il comma novella l’articolo 176, comma 1, del D.L. n. 34/2020.

 

Si evidenzia che il comma 1 dell’articolo 7-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, consente l’utilizzabilità del tax credit vacanze anche per il pagamento di pacchetti turistici (come definiti dall’art. 34 del D. Lgs. 23 maggio 2011 n.79).

 

Secondo la relazione illustrativa, dando al consumatore la possibilità di spendere il bonus vacanze anche presso un’agenzia di viaggi o un tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia, si aumenta la propensione ad effettuare un viaggio o un soggiorno in Italia, potendo contare su una vasta rete di operatori capaci di intervenire in modo efficiente ed efficace nell’organizzazione e nella distribuzione di servizi turistici.

 

L'art. 176 del D.L. n. 34/2020, da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 6, del D.L. n. 137/2020 (L. n. 176/2020) ha riconosciuto, al comma 1, - per i periodi di imposta 2020 e 2021, per una sola volta, un credito utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore ai 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, dalle aziende di agriturismo e dai bed and breakfast.

Il credito, ai sensi del comma 2, è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei con due persone e di 150 euro per quelli con una sola persona. Ai sensi del comma 3, il credito di cui è riconosciuto in presenza di una serie di condizioni, prescritte a pena di decadenza, in particolare:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del fruitore;

c) il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.

Ai sensi del comma 4, il credito è fruibile nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore del servizio, quale sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento sotto forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi dell'avente diritto. Lo sconto, ai sensi del comma 5, è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione a terzi, anche istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il o cedente. 5-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 (comma 5-bis). Con la circolare del 3 luglio 2020, n. 18/E, sono stati forniti i primi chiarimenti sul bonus. Le modalità applicative della misura sono state definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020.

 

Il comma 4 anch’esso modificato, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, con una dotazione di 60 milioni di euro per l’anno 2021, anziché di 50 milioni come nel testo originario.

Il Fondo viene in particolare destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte.

Il comma demanda ad un decreto del Ministero del turismo, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle disposizioni di attuazione del Fondo.

Secondo la relazione illustrativa, in Italia, i siti riconosciuti quali patrimonio mondiale dall’Unesco sono in totale 55. Tra questi, è previsto che ottengano i contributi quelli che abbiano registrato riduzioni percentuali di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019.

La relazione considera che, a seguito delle conseguenze della pandemia da Covid-19, il turismo italiano ha subito un calo significativo dei flussi turistici e, conseguentemente, del livello di saturazione della disponibilità nelle strutture ricettive. Tale diminuzione è stata evidente nelle località di interesse culturale che nel 2020 hanno subito, in quasi tutti i mesi dell’anno, un calo sostanziale di saturazione dell’offerta. In particolare, in base ai dati relativi agli arrivi turistici pernottanti nel 2020 nelle città, è stato registrato, rispetto al 2019, un calo del -62% rispetto al -55% del totale nazionale.

La norma tenderebbe dunque a porre, almeno in parte, rimedio alle descritte conseguenze derivanti dal periodo emergenziale, prevedendo l’erogazione di contributi –in base ai criteri indicati –  con la specifica destinazione  volta ad incentivare la valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte.

 

Con riferimento ai comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, l’Istituto di statistica, nel gennaio 2021, ha diffuso uno studio “Turismo d’arte in area urbana”, avente l’obiettivo far emergere l’indotto dell’industria creativa e culturale quale componente di rilievo dell’economia turistica urbana. Si tratta di un esercizio statistico, con il quale l’ISTAT propone una metodologia per enucleare il potenziale delle città a vocazione artistica e provare a superare le classificazioni fondate su auto-catalogazioni da parte di istituzioni e associazioni.

In proposito, si rammenta che il D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) ha previsto, all’art. 182, che ISTAT definisca una classificazione delle attività economiche con riferimento alle aree ad alta densità turistica, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale e consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti. A tale scopo, la normativa ha indicato come riferimenti informativi utili alla “individuazione, sul territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse”, la classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere, che aveva portato all'individuazione di aree territoriali omogenee per l’applicazione degli Studi di settore, nonché le rilevazioni sulla capacità di carico turistica del Mibact e gli indicatori di densità turistica dell'Osservatorio nazionale del turismo, che misurano il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente.

L’Istat ha quindi proceduto, sulla base delle ultime informazioni disponibili, a classificare i Comuni italiani secondo due aspetti: la “categoria turistica prevalente”, cioè la vocazione turistica potenziale del Comune individuata prevalentemente sulla base di criteri geografici (vicinanza al mare, altitudine, ecc.) e antropici (grandi Comuni urbani); la “densità turistica”, espressa da un set consistente di indicatori statistici comunali definiti per misurare la presenza di dotazioni infrastrutturali, la presenza di flussi turistici e l’incidenza a livello locale di attività produttive e livelli occupazionali in settori di attività economica tourism oriented, cioè riferiti in modo specifico al settore turistico e/o culturale. Qui, la pubblicazione ISTAT, del 17 settembre 2020.

Si rammenta, infine che il D.L. Agosto ha riconosciuto, per l'anno 2020, un contributo a fondo perduto per le attività aperte al pubblico nei centri storici delle città d'arte a forte vocazione turistica. Il contributo, nel dettaglio, è stato riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolta nelle zone A o equipollenti (dunque, centri storici) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana e - secondo l'integrazione disposta dalla Legge di bilancio 2021 e poi modificata dal D.L. Sostegni - dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ove sono situati santuari religiosi che abbiano registrato consistenti presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri (articolo 59 del D.L. n. 104/2020, come modificato dall'articolo 1 comma 178 della L. n. 178/2020 e dall'art. 1, co. 11 del D.L. n. 41/2021). Il contributo è stato riconosciuto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nelle zone A dei comuni riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. La misura non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione ricevuto dal Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58, D.L. n. 104/2020 e ss. mod. e int.). Le imprese interessate hanno dunque potuto presentare richiesta per una sola delle due agevolazioni. La spesa stanziata per l'intervento è stata di 500 milioni per il 2020 (Art. 59, D.L. n. 104/2020). Le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo sono state definite con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020.

 

Il comma 6-bis, introdotto alla Camera, integra di ulteriori 15 milioni per l’anno 2021 la dotazione del Fondo di cui al comma 4, destinando, di tale importo, 5 milioni  ai comuni facenti parte dell’Unesco Creative Cities Network.

Agli oneri relativi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all’art. 1, co. 200 della L. di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), come rifinanziato dall’art. 77, comma 7 (si rinvia alla relativa scheda di lettura).

 

Il comma 5 proroga all’anno 2022 il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere, di cui al decreto legge n. 83 del 2014, riconosciuto e potenziato per gli anni 2020 e 2021 dall’articolo 79 del D.L. n. 104/2020. Tale ultima disposizione viene qui novellata.

In particolare, attraverso una modifica al comma 1 dell’articolo 79, la disposizione in esame riconosce il credito anche per l’esercizio 2022, e, attraverso una modifica al comma 3, autorizza, per il medesimo anno, la spesa di 100 milioni di euro.

 

L’articolo 10 del D.L. n. 83/2014 (L. n. 106/2014), e ss. mod. e int. ha previsto il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d’imposta alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, in relazione ai costi sostenuti per gli interventi e le tipologie di spese di cui, rispettivamente ai commi 2-2-ter e al comma 7 del medesimo articolo 10. Il credito è stato riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. Le spese riconosciute come detraibili sono interventi di ristrutturazione edilizia, o interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (comma 2), nonché ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo (comma 7). Inoltre, il credito d’imposta è stato riconosciuto anche per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva, entro i criteri predeterminati (tali criteri sono stati introdotti dall’art. 1, co. 320 della L. n. 208/2015, quali nuovi commi 2-bis e 2-ter nell’articolo 10 del D.L. n. 83/2014).

Il comma 4 dell’articolo ha demandato ad un decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, la definizione delle disposizioni applicative della misura (D.M. 7 maggio 2015).

Ai sensi del comma 3, il credito è stato in tre quote annuali e riconosciuto nel rispetto dei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato “de minimis(Reg. UE 1407/2013 che esonera dall’obbligo di previa notifica alla Commissione, i regimi di aiuti sino ad un importo di 200 mila euro per impresa per tre esercizi finanziari).

Si rammenta che il credito d’imposta in questione, per gli anni 2017-2018 è stato potenziato, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 232/2016, art. 1, co. 4-7 (a sua volta poi modificati dalla successiva L. di bilancio 2017) e riconosciuto nella misura del 65% a condizione che gli interventi avessero anche le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 10 del D.L. n. 83. Sono state comprese tra i beneficiari le strutture agrituristiche, nonché le strutture termali, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Il credito è stato ripartito in due quote annuali di pari importo e utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. (cfr. decreto attuativo D.M. 20 dicembre 2017).

L’articolo 79 del D.L. n. 104/2020, al comma 1, ha riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 il credito d’imposta nella misura del 65% e ha disposto che lo stesso credito sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, che non si applica la ripartizione in tre quote annuali di cui al comma 3 dell’art. 10 del D.L. n. 83/2014. Per quanto non diversamente disposto l’articolo 79 ha disposto che trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 10. Il comma 2 dell’articolo 79 ha incluso tra i beneficiari le strutture agrituristiche e le strutture alberghiere termali, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

Per l'attuazione della misura, il comma 3 dell’articolo 79 ha autorizzato la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. L’autorizzazione di spesa per l’anno 2021 è stata incrementata di ulteriori 20 milioni dall’art. 1, co. 604 della L. di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

Con l’intervento qui in esame, l’autorizzazione di spesa è rifinanziata di 100 milioni di euro per il 2022.

 

Si evidenzia che l’articolo 28, comma 1-bis del D.L. n. 41/2021 (cd. Sostegni, conv. con mod. in L. n. 69/2021), richiama l’applicabilità per il credito d’imposta qui in commento non solo della disciplina europea sugli aiuti di Stato “de minimis” (in particolare, il citato Reg. UE n. 1407/2013/UE, bensì anche la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni, la cui operatività è attualmente prevista sino al 31 dicembre 2021.

 

Appare infine opportuno ricordare che il PNRR reca dei Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche (Progetto M1-C3-I.4.2) destinando al Tax credit riqualificazione strutture alberghiere 530 milioni (art. 9 e 10 D.L. n. 83/2014).

 

Il comma 6 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

·       quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77 e,

·       quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 (si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo in esame).

 

Il comma 6-quater – inserito in prima lettura, integra di 5 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 85, comma 1, lett. a) del D.L. n. 104/2020 e destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus che svolgono servizi internazionali, da quelle che svolgono servizi interregionali di competenza statale nonché dalle imprese esercenti servizi di trasporto regionale e locale e che non siano soggetti a obblighi di servizio pubblico.

 

L’art. 85, comma 1, lett. a) del D.L. n. 104/2020 destina  20 milioni di euro per l’anno 2020 a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

Si tratta appunto delle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus che svolgono servizi internazionali (regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio), servizi interregionali di competenza statale (decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285) nonché servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico (norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

 

Il comma 6-quinquies incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2021 la quota del Fondo da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (di cui all’art. 26, co. 1, D.L. n. 41/2021).

L’art. 26, comma 1del D.L. n. 41/2021 ha istituito, per l'anno 2021, è istituito nello stato di previsione del MEF il predetto Fondo, dotandolo inizialmente di 220 milioni, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici. Il terzo periodo del comma ha riservato una quota non inferiore a 20 milioni delle risorse alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.

La dotazione del Fondo è incrementata anche dall’art. 8, comma 2 del decreto legge in esame, per 120 milioni per l'anno 2021, di cui 20 milioni destinati ai parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Si rinvia alla relativa scheda di lettura.

Secondo quanto dispone il comma 6-sexies, alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi da 6-ter a 6-quinquies, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2021, si provveda a valere sul Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all’art. 1, co. 200 della L. di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), come rifinanziato dall’art. 77, comma 7


Articolo 7-bis
(Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione)

 

 

L’articolo 7-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, consente, al comma 1, l’utilizzabilità del credito, riconosciuto per i pagamenti dei servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, cd Tax credit vacanze, anche per il pagamento di pacchetti turistici.

Il comma 2 estende l’ambito dei beneficiari del Fondo di cui all’art. 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020, allo stato finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane. Con il comma in esame vengono incluse anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.

Il comma 3 istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast.

Il comma 4 dispone in ordine alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

 

 

Il comma 1 introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, consente l’utilizzabilità del credito riconosciuto per i pagamenti dei servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, cd Tax credit vacanze, anche per il pagamento di pacchetti turistici (come definiti dall’art. 34 del D. Lgs. 23 maggio 2011 n.79).

 

L’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator - queste ultime due categorie aggiunte dal comma 3 dell’articolo 7 del decreto legge in esame - , nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

 

Il comma 2 estende l’ambito dei beneficiari del Fondo di cui all’art. 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020, allo stato finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane. Con il comma in esame vengono incluse anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.

 

L’articolo 7, comma 1 e 6-ter, del decreto-legge, dispone un rifinanziamento del Fondo per complessivi 170 milioni di euro per il 2021, dei quali 10 milioni destinati guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che non siano risultati beneficiari dei contributi in precedenza riconosciuti (con D.M. 2 ottobre 2020, n. 440).

Per un commento della disciplina del Fondo e delle disposizioni in esame, si rinvia alla relativa scheda di lettura.

 

Il comma 3 istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast.

I criteri di riparto del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa sopra indicato.

Ai sensi dell’articolo 117 Cost., le Regioni sono gli unici soggetti titolari di potestà normativa in materia di turismo. Il Codice del Turismo (D,Lgs. n. 79/2011), nella parte in cui definiva le strutture ricettive extralberghiere (articolo 12), tra le quali anche l’attività di bed and breakfast, è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80. L’articolo 12, comma 3 definiva, in particolare, i bed and breakfast come strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

Le Regioni hanno dunque ritenuto opportuno promuovere, tra le attività extra-alberghiere, anche il bed and breakfast. ed hanno stabilito, con leggi proprie, chi può avviare l'attività, i requisiti che devono possedere le abitazioni e il modo in cui l'attività debba essere svolta.

Si richiama qui di seguito la principale normativa regionale in materia di bed and breakfast:

·       regione Basilicata in materia di strutture ricettive e disciplina dell'attività di bed and breakfast L.R. 4 giugno 2008, n. 6 e L.R. 4 giugno 2008, n. 8.

·       regione Liguria, con L.R. 12 novembre 2014 n. 32 ha adottato un Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche (per i bed and breakfast, in particolare, l’articolo 21).

·       la regione Lazio, con Regolamento 7 agosto 2015, ha adottato una nuova disciplina delle strutture ricettive ed extra alberghiere, disponibile al seguente indirizzo. Si evidenzia comunque che con sentenza n. 6755 del 13.06.2016 il TAR Lazio (Tribunale Amministrativo Regionale) ha annullato alcuni articoli del Regolamento della Regione Lazio n. 8 del 7 agosto 2015.

·       la regione Abruzzo, che con L.R. 28 aprile 2000, n. 78 ha dottato la “Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast”

·       la regione Calabria, con L.R. 7 agosto 2018, n. 34 “Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere.".

·       la regione Campania, con L.R. 10 maggio 2001 n. 5 ha introdotto la disciplina dell'attività di Bed and Breakfast;

·       la regione Emilia Romagna la cui L.R. 28 luglio 2004, n. 16 nell’ambito della disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, reca la definizione ed i requisiti per l’attività qui in esame. Inoltre, la Delib. G.R. 2 novembre 2004, n. 2149 contiene l’approvazione standard strutturali e requisiti di esercizio per l'esercizio dell'attività saltuaria di alloggio e prima colazione;

·       la regione Lombardia, che nell’ambito della L.R. 1 ottobre 2015 n. 27, Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo, disciplina (articoli 29 e 30) l’attività di bed and breakfast;

·       la regione Marche che con L.R. 11 luglio 2006, n. 9 ha adottato il “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”, disciplinando all’articolo 34 l’attività di bed and breakfast;

·       la regione Molise che con L.R. 12 luglio 2002, n. 13 ha introdotto specifiche norme in materia di attività ricettiva alla produzione di servizi per l'ospitalità - "bed and breakfast";

·       la regione Piemonte che ha adottato la L.R. 3 agosto 2017, n. 13 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”;

·       la regione Puglia che ha adottato la L.R. 7 agosto 2013 n. 27 di disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B);

·       la regione Sardegna la cui L.R. 28/07/2017, n. 16 contiene le Norme in materia di turismo;

·       la regione Sicilia, con la L.R. 23 dicembre 2000 n. 32, articolo 88, relativo ai Bed and Breakfast;

·       la regione Toscana, con L.R. 20 dicembre 2016, n. 86, ha dottato il “Testo unico del sistema turistico regionale” e nell’ambito di esso, l’articolo 56 disciplina l’attività di bed and breakfast;

·       la regione Veneto, con la L.R. 14 giugno 2013, n. 11, sullo sviluppo e sostenibilità del turismo regionale, in cui varie disposizioni riguardano i bed and breakfast;

·       la regione Valle d’Aosta che con L.R. 29 maggio 1996, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”, ha regolato le attività di bed and breakfast (artt. 16-bis – 16-quinquies)

·       la regione Umbria, con L.R. 10 luglio/2017, n. 8 “Legislazione turistica regionale”;

·       la provincia autonoma di Trento, per cui si rinvia al D.P.P. 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 sulla disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica"(cfr. articolo 25 per l’attività di bed and breakfast)

·       la provincia autonoma di Bolzano, per cui si rinvia al D.P.G.P. 27 agosto 1996, n. 32 Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali.

Si osserva che alcune Regioni si sono dotate di un proprio sistema di codificazione delle strutture ricettive ed è stato costituito un Gruppo interregionale di lavoro per la condivisione e la messa a disposizione del Governo delle esperienze maturate sul tema.

 

Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo in esame, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 (si rinvia alla relativa scheda di lettura).


Articolo 7-ter
(Aree naturali protette)

 

 

L’articolo 7-ter, inserito dalla Camera dei deputati, reca disposizioni finalizzate a consentire la realizzazione di interventi di recupero, riconversione funzionale e valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali.

 

In base al comma 1 dell’articolo in esame sono consentiti interventi di recupero, riconversione funzionale e valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.

 

In linea generale si ricorda che appartengono al demanio militare del Ministero della difesa tutte le opere permanenti destinate alla difesa nazionale: fortezze, piazzeforti, installazioni missilistiche, linee fortificate e trincerate, porti e gli aeroporti militari, ricoveri antiaerei. Si tratta di beni di proprietà dello Stato in gestione al Ministero della Difesa. Ai sensi del comma 3 ai sensi dell’articolo 231 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio per il personale militare realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio.

Con particolare riferimento ai beni del demanio militare ubicati in aree protette si segnala che in data 16 luglio 2020 è stato siglato un protocollo di intesa tra il Ministero della Difesa e l’Agenzia del Demanio per la valorizzazione e la razionalizzazione di immobili militari presenti sull’intero territorio nazionale con particolare riferimento a quelli ubicati nelle aree naturali protette, anche ai fini della riqualificazione del tessuto urbano nel suo complesso.

L'elenco degli immobili in uso governativo all'Amministrazione della Difesa è rilevabile nella seguente banca dati del MEF,(una volta entrati nella pagina, cliccare su "Ministeri e Organi costituzionali").

 

Si ricorda inoltre che i nuovi commi da 1-bis a 1-quater dell’art. 15 della legge 394/1991 (introdotti dall’art. 55, comma 1, lett. e), del D.L. 76/2020) prevedono una disciplina finalizzata alla concessione gratuita agli enti parco dei beni demaniali presenti nel loro territorio. Da tale disciplina sono però esclusi i beni destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale.

Il citato comma 1-bis dispone che i beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore di tale disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso ente parco.

In base al medesimo comma, l’Ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1-ter stabilisce che la concessione in questione può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente.

Il comma 1-quater prevede che l’Ente parco può concedere i beni demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento di un corrispettivo, e che la concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.

 

Il comma 2 dispone che gli Enti Parco si esprimono su tali interventi, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi medesimi, ferma restando l’acquisizione degli atti di assenso previsti dalle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Si ricorda che la parte II del citato Codice riguarda la tutela dei beni culturali, mentre la parte III la tutela dei beni paesaggistici. In particolare, gli strumenti principali di tutela contemplati da tali parti del Codice sono, rispettivamente, l’autorizzazione culturale (prevista e disciplinata dagli articoli 21 e seguenti del Codice) e l’autorizzazione paesaggistica (prevista e disciplinata dagli articoli 146 e seguenti del Codice).

 

 


Articolo 8, comma 1
(Misure urgenti per il settore tessile e della moda)

 

 

L’articolo 8, comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti. In particolare, la disciplina viene estesa anche al 2021 e il limite di spesa posto dall’articolo 48-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (45 milioni di euro per il 2021) viene elevato a 95 milioni di euro per il medesimo 2021, oltre ad essere creato un nuovo limite di spesa pari a 150 milioni per il 2022.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i beneficiari del credito d'imposta.

 

L’articolo 8, comma 1, modifica la disciplina del credito d’imposta rivolta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), contenuta all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La relazione illustrativa riporta una stima delle perdite subite dal settore: “nel 2020 la moda è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Secondo Confindustria moda il fatturato, rispetto al 2019 (quando risultava pari a circa 100 miliardi), si è contratto di ben 25,4 miliardi di euro (-26%), attestandosi a 72,5 miliardi, con un arresto nell’ordine del 20% del valore aggiunto prodotto dal settore. Quasi la metà del 26% di mancato fatturato - cioè almeno il 10%, se non di più, del fatturato totale - si ritiene imputabile alla produzione risultata invenduta”.

 

Tornando alla disciplina agevolativa, attualmente (prima dell’intervento della disposizione in commento) - per il 2021 - è prevista la concessione di un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo (2021), nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti. È pertanto prevista un’autorizzazione di spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021.

 

La relazione illustrativa chiarisce che “la disposizione originaria non è stata operativa per mancata emanazione del decreto interministeriale attuativo”.

Considerato il prolungarsi della crisi dovuta alla pandemia, si prevede che la misura agevolativa si applichi anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, disponendo le conseguenti modifiche alla disposizione originaria, in particolare l’autorizzazione di spesa per il 2021 passa da 45 a 95 milioni e viene aggiunta una autorizzazione di spesa relativa al 2022 per 150 milioni (comma 1, lettera a)).

Anche la modifica al comma 3 della norma originaria è volta a rendere coerente la disposizione con la proroga della sua efficacia anche al presente esercizio e al successivo periodo di imposta (comma 1, lettera b)).

 

Il comma 1, lettera c), modifica il comma 4 della disposizione originaria, evidentemente allo scopo di rendere operativa l’intera misura agevolativa.

In primo luogo, si prevede che per avvalersi del credito d’imposta occorra presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. 

Inoltre, viene affidato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, il compito di stabilire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Il medesimo provvedimento prevede le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa ricordati, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

 

Il comma 1, lettera d), modifica il comma 5 della disposizione originaria, che faceva rientrare l’agevolazione nei limiti previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", per la cui illustrazione si rinvia al relativo tema web. La modifica sopprime il periodo che poneva gli oneri relativi a tale accertamento in capo al Ministero dello sviluppo economico.

 


Articolo 8, commi 2 e 3
(
Rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica)

 

 

L’articolo 8, comma 2, rifinanzia di 120 milioni di euro per l’anno 2021 il fondo istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, in particolare le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

 

L’articolo 8, comma 2, rifinanzia di 120 milioni di euro per l’anno 2021 il fondo istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Una quota pari a 20 milioni del rifinanziamento viene destinata a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

 

Si ricorda che per il riparto del fondo di cui all’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fra le regioni e le province autonome si provvede con D.P.C.M., su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sulla base della proposta formulata dalle regioni e province autonome in sede di auto coordinamento. La disposizione in esame demanda quindi alle regioni il compito di definire il reale oggetto di intervento del fondo, posto che la legge statale contiene – con l’eccezione delle imprese di trasporto locale non di linea di cui subito appresso - solo l'indicazione dei beneficiari (le categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19), oltre a fissare la dotazione del fondo e individuare l’atto formale di recepimento dell’accordo delle regioni. Le regioni dovranno quindi individuare le categorie particolarmente colpite dalla pandemia e i criteri per ripartire lo stanziamento.

Con riferimento all’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni con la legge n. 69/2021, si segnala che il fondo di 200 milioni di euro per il 2021 da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, è stato incrementato di 20  milioni allo scopo di inserire tra i beneficiari le imprese di trasporto pubblico non di linea.

 

Il comma 3 individua gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell’articolo 8, pari a 170 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022, così ripartiti:

 

articolo 8 comma 3

 

2021

2022

Comma 1 (moda)

50

150

Comma 2 (settori più colpiti)

120

 

totale

170

150

 

Per la copertura finanziaria, si fa rinvio all’articolo 77 e alla relativa scheda.

 

 


Articolo 8, commi 2-bis - 2-sexies
(Fondo industria conciaria)

 

 

I commi dal 2-bis al 2-sexies dell’articolo 8 sono stati introdotti dalla Camera. Il comma 2-bis istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario.

 

Il comma 2-ter destina le risorse del fondo ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo a favore del settore tessile, di cui all'art. 1, co. 157, della legge di bilancio per il 2021 (L. 178/2020).

 

Il comma 157 testé citato ha attribuito all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della filiera e per la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile. Il comma 158 ha demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità attuative della misura.

 

Il comma 2-quater demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di erogazione delle risorse del fondo, dei criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, delle spese ammissibili nonché delle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa.

In base al comma 2-quinquies, la concessione delle risorse del Fondo ha luogo nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19", cd. “Temporary Framework”.

Il comma 2-sexies reca la copertura degli oneri, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del provvedimento in esame.


Articolo 8-bis
(Modifica all’articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)

 

 

L’articolo 8-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga di tre mesi la validità di contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso i terzi per l’attività pirotecnica, in scadenza dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021.

 

A tal fine, l'articolo in esame modifica l'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 (L. n. 77 del 2020), sostituendo al periodo ivi previsto (dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020) il nuovo periodo, dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021

 

In particolare, l'articolo 33-bis novellato stabilisce che su richiesta dell'assicurato il termine di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali (si vedano gli articoli 47 e 55 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso i terzi per l’attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato.

L'art. 33-bis citato prevede comunque che la proroga del contratto in oggetto è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano esercitabili.

 

Si ricorda che l’articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, stabilisce, tra l’altro, che senza licenza del prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. È vietato altresì, senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

 


Articolo 9
(P
roroga termini agente riscossione, plastic tax, sisma 2016 e 2017 e contributo INGV)

 

 

L’articolo 9, modificato alla Camera, posticipa dal 30 aprile al 31 agosto 2021 (termine così ulteriormente differito, dall’originario 30 giugno, per effetto delle modifiche apportate alla Camera) la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La norma prevede, inoltre, che fino al 31 agosto 2021 (rispetto al previgente 30 aprile) in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.

La norma chiarisce a tale proposito che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore (26 maggio 2021) del decreto in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Il comma 1-bis proroga al 31 dicembre 2021 (rispetto al precedente 31 dicembre 2020) il credito d'imposta riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

I commi 1-quater e 1-quinquies modificano la disciplina delle attività svolte dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-INGV, assegnando a tal fine all’Istituto un contributo di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Il comma 1-septies stabilisce che i fabbricati ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale e dal tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023.

Il comma 3 della disposizione differisce al 1° gennaio 2022 l’efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax ovvero dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

Il comma 4-bis, inserito dalla Camera dei deputati, differisce fino al 31 dicembre 2021, ampliandola ulteriormente, la possibilità di aumentare i quantitativi di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, che possono essere trattati negli impianti di recupero.

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 68 del decreto legge n. 18 del 2020, in materia di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha sospeso i termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. Inizialmente la sospensione riguardava gli adempimenti la cui scadenza ricadeva fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Successivamente tale termine è stato più volte posticipato.

Da ultimo l’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha ulteriormente differito al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (e in particolare dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’INPS), relativi alle entrate tributarie e non. Il comma 2 del medesimo articolo posticipa altresì dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione, disciplinata dall’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali (articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997) aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

 

Il comma 1 della disposizione in commento proroga al 31 agosto 2021 (in luogo del 30 giugno 2021, termine stabilito dall’originario testo del decreto-legge in esame) entrambi i termini sopra richiamati (sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge e degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi).

La norma dispone, inoltre, che fino al 31 agosto 2021 (rispetto al previgente 30 aprile) in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.

Le modifiche apportate durante l’esame parlamentare sostanzialmente riproducono il contenuto dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 99 del 2021.

Il comma 1-bis proroga al 31 dicembre 2021 (rispetto al precedente 31 dicembre 2020) il credito d'imposta riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive (articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), previsto nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

Il comma 1-ter provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale misura valutati in 33,6 milioni di euro per l’anno 2021.

Il comma 1-quater fa salva l'autonomia scientifico deII’lNGV nelle attività svolte in coordinamento (e non più in regime di convenzione) con il Dipartimento della protezione civile mentre il comma 1-quinquies assegna, a tal fine, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un contributo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 1-sexies reca la copertura finanziaria delle misure introdotte dai due commi precedenti.

Il comma 1-septies stabilisce che i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale e dal tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023 (rispetto al previgente 2020). Per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione IMU hanno diritto al rimborso della prima rata relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021.

Inoltre il comma 1-octies riconosce un rimborso per i comuni interessati del minor gettito nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il comma 1-novies provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione dell’esenzione sopra citata pari a 1,55 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il comma 2, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso (30 aprile 2021), precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati e sono definitivamente acquisite (e non sono rimborsate) le somme accreditate nel suddetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali (articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997).

Infine, il comma in esame stabilisce che ai controlli effettuati ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, dalle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di dare corso, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento, restano privi di qualunque effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario. A tal fine si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del richiamato decreto n.34 del 2020.

 

Il comma 3 posticipa al 1° gennaio 2022 l’efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax.

A tale proposito si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. Il comma 651 ha demandato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione dell’imposta e ha affidato a un provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate. Tali provvedimenti non risultano ancora emanati.

La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria del comma 652, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto provvedimento interdirettoriale (termine modificato e differito nel tempo, da ultimo portato al 1°luglio 2021 dall'articolo 1, comma 1084, lett. i), legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio 2021).

 

La norma in commento posticipa il termine di operatività dell’imposta al 1° gennaio 2022, a tal fine intervenendo sul termine previsto dal comma 652 sopra citato.

 

Il comma 4 modifica il termine previsto all’articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo alle sanzioni in caso di mancata iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.

La disposizione in particolare stabilisce che per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1 (comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016), 2 (comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) e 2-bis (comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017) al decreto-legge n. 189 del 2016, il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie previste in caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato a completare le procedure previste per l’iscrizione al catasto edilizio urbano è prorogato al 31 dicembre 2022.

 

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 13, comma 14-quater, del decreto-legge n. 201 del 2011, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale.

In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) - in base al quale i comuni, in caso di difformità rispetto alle risultanze catastali, possono chiedere agli interessati la presentazione di atti di aggiornamento e, in caso di inottemperanza, procedono, entro novanta giorni dalla notificazione, a far iscrivere in catasto gli immobili o a farne verificare il classamento -, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge n. 652 del 1939 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano).

 

Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, modifica la disciplina speciale (recata dall’art. 28-bis del D.L. 189/2016) per il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione a seguito degli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare la modifica riguarda il comma 2 del citato art. 28-bis, che reca una disposizione transitoria che, fino al 31 dicembre 2020, consente di aumentare del 50%, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, il quantitativo di rifiuti in questione indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati a recupero.

Nello specifico, la norma in esame è volta a:

- rinnovare fino al 31 dicembre 2021 la vigenza di tale disposizione transitoria;

- elevare dal 50% al 70% la quota suddetta;

- aggiungere, quale condizione necessaria per il citato aumento della capacità autorizzata, la previa certificazione del Commissario straordinario relativamente all’effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato.

 

Si fa notare che da più parti, in particolare da rappresentanti della Regione Marche, è stato sottolineato che “benché la raccolta e lo smaltimento delle macerie pubbliche sia in una fase ormai conclusiva, i volumi di macerie private ancora da gestire sono elevatissimi mentre sono quasi esauriti i siti di deposito, il che potrebbe provocare il blocco della ricostruzione appena iniziata. In attesa di individuare nuovi siti e attivare il ciclo di riuso dei materiali, è necessario prorogare a tutto il 2022 la deroga dei limiti quantitativi autorizzati ed elevare al 70% il limite stesso per aumentare la potenzialità di recupero delle macerie negli impianti esistenti” (Comunicato della Regione Marche del 17 giugno 2021).

 

Il comma 5, anch’esso modificato alla Camera, stabilisce la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall’articolo in esame.

Nel testo originario del decreto-legge essi erano valutati in 259,3 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1 milioni per l'anno 2024, cui si provvede ai sensi dell’articolo 77 del provvedimento in esame.

Per effetto delle modifiche apportate durante l’esame parlamentare, tali oneri sono rideterminati in 379,9 milioni di euro per l’anno 2021, 121,8 milioni di euro per l’anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l’anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l’anno 2021.

 


Articolo 9-bis
(Differimento della TARI)

 

 

L’articolo 9-bis, introdotto alla Camera, proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021. Le norme in commento mantengono la validità, a tutti gli effetti di legge, delle deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

Prima di illustrare il dettaglio delle disposizioni recate dal comma in esame è utile richiamare la disciplina vigente in materia di TARI e tariffa corrispettiva.

 

 

La tassa sui rifiuti (TARI) – come viene ricordato nella sezione apposita del sito web del Ministero dell’economia e delle finanze[29] – è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. In tal caso la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013).

Disposizioni in materia di TARI sono state dettate con la legge di bilancio 2019 e con il decreto-legge n. 124 del 2019. Di tali disposizioni (una sintesi delle quali è disponibile nel paragrafo “TARI” della scheda web Superbonus e tassazione immobiliare) si ricorda in particolare quella recata dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 124/2019, che ha fissato al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe TARI per l'anno 2020. Tale proroga – come sottolineato nel dossier relativo al ddl di conversione del D.L. 124/2019 – è “legata alla recente emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020 e si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.

Si fa notare che la delibera ARERA a cui si fa riferimento (delibera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif.) è stata modificata da successive delibere dell’ARERA volte a tenere in considerazione gli effetti dell’emergenza COVID-19 in atto (in particolare si fa riferimento alla delibera n. 238/2020 e alla delibera 24 novembre 2020, n. 493).

 

Le disposizioni in esame incidono sull’articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 41 del 2021 (cd. decreto Sostegni), il quale aveva da ultimo consentito - limitatamente all'anno 2021-  che, in deroga alla normativa vigente (art. 1, comma 169, L. 296/2006 e art. 53, comma 16, L. 388/2000), i comuni potessero approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Per effetto delle norme in commento, si proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021.

 

Si ricorda che l’art. 30, comma 5, secondo periodo, dispone che le disposizioni recate dal primo periodo del medesimo comma si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

La norma in esame precisa altresì che sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Si rinvia, per ulteriori informazioni, al commento dell’art. 30, comma 5, del dossier sul D.L. 41/2021 (c.d. decreto sostegni).


Articolo 9-ter
(Proroga dei versamenti connessi ISA)

 

 

L’articolo 9-ter, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga al 15 settembre 2021, per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA, il temine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021. 

 

La norma in esame dispone che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

 

Per una ricostruzione dettagliata della disciplina degli ISA si rinvia alla lettura della guida dell’Agenzia delle entrate.

 

Tale vantaggio si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), a quelli che applicano il regime forfetario (commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e di trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi).

 

Si ricorda che con il decreto 2 febbraio 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, sono state approvate le nuove ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2020. Il decreto prevede tra l’altro che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli Isa in vigore per lo stesso periodo d’imposta non si applicano nei confronti dei soggetti:

§  che hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;

§  che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;

§  che esercitano, in maniera prevalente, alcune attività economiche individuate dai codici attività riportati in un apposito elenco allegato al decreto (si tratta di 85 attività che riguardano essenzialmente i settori del commercio e dei servizi).


Articolo 10, commi 1 e 2
(Credito d'imposta )

 

 

L’articolo 10, comma 1, reitera per l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020. Ai sensi del comma 2, la relativa spesa è autorizzata nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Nel dettaglio, il comma 1 estende alle spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. "decreto agosto"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

 

L’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno.

Tale agevolazione è ora applicabile, ai sensi del comma in esame, anche agli investimenti sostenuti nel corso dell'anno 2021[30].

Si rammenta che il comma 3 dell'articolo 81 precisa che le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par. 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali aiuti di Stato che intendano concedere, a meno che essi siano coperti da un'esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis")[31].

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, esenta dal monitoraggio sulle sovvenzioni statali i piccoli contributi elargiti dallo Stato per un importo massimo di 200.000 euro per ciascuna impresa, per un periodo di 3 anni (articolo 3, par. 2, c. 1)[32]. Tale importo è ridotto a 100.000 euro per imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi (articolo 3, par. 2, c. 2).

Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, stabilisce di regola un massimale di 20.000 euro per impresa nell'arco di 3 esercizi finanziari (articolo 3, par. 2), che può essere incrementato a 25.000 euro nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 3-bis. Da ultimo il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 maggio 2020 ha confermato per l'Italia il limite triennale di 25.000 euro per impresa. Viene inoltre fissato un importo complessivo massimo nazionale, per l'Italia pari a 840.502.950 euro su tre anni (articolo 3, par. 3, All. II).

Il massimale applicabile ai settori della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, è invece pari a 30.000 euro, su base triennale (articolo 3, par. 2), con un limite cumulativo nazionale che per l'Italia è fissato a 96.310.000 euro, sempre su tre esercizi finanziari (articolo 3, par. 3, All. I).

 

Il comma 2 autorizza, ai fini del comma 1, la relativa spesa entro l'importo complessivo massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

 

Nella relazione illustrativa, il Governo fornisce alcuni dettagli sulla motivazione della disposizione, finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un’alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite nel contesto dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale.

Sempre secondo il Governo, l’incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volto ad innescare un circolo virtuoso in cui l’attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell’attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.

 

La relazione tecnica (RT) fornisce ulteriori informazioni. La presentazione delle domande di riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti effettuati nel periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 si è conclusa il 1° aprile 2021. Le domande presentate sono oltre 2.000. L’istruttoria è ancora in corso, ma la RT stima che il valore complessivo dei crediti di imposta richiesti sia compreso tra i 40 e 45 milioni di euro. Pertanto, per gli investimenti effettuati durante un’intera annualità, si ritiene congruo lo stanziamento totale di 90 milioni, che costituisce limite di spesa.

Secondo la RT, inoltre, la misura mira a salvaguardare il potenziale gettito fiscale e contributivo di società ed associazioni sportive di medie dimensioni. Nel caso infatti in cui non fossero previste misure strutturali a favore dello sport di territorio, la perdita di gettito fiscale e contributivo sarebbe consistente, e ciò sarebbe dovuto a due fattori: il mancato rinnovo dell’iscrizione da parte di alcune squadre alla prossima stagione sportiva, fattispecie con effetti strutturali; la riduzione del volume d’affari a causa della crisi causata dall’emergenza sanitaria.

Alla mancata perdita di gettito fiscale e contributivo, prudenzialmente, non viene ascritto alcun effetto finanziario.

L’effetto strutturale è stato stimato mediante una indagine condotta su un campione di 214 società: il 31% ha dichiarato che sta valutando se rinnovare l’iscrizione alla prossima stagione sportiva. La perdita di gettito fiscale, derivante dal mancato rinnovo dell’iscrizione ammonterebbe a 73 milioni di euro. Oltre alla perdita di gettito derivante dal mancato rinnovo dell’iscrizione, è stato stimato l’effetto derivante da una contrazione del volume di affari delle squadre iscritte: i soggetti coinvolti nell’indagine hanno stimato una riduzione pari a circa il 26%, corrispondente a 39 milioni di gettito. L’effetto complessivo di minor gettito fiscale per lo Stato, per la prossima stagione sportiva, potrebbe dunque ammontare a circa 112 milioni di euro, di cui 73 milioni di euro “strutturali”, con effetto anche negli anni successivi.

 

 


Articolo 10, commi 3 e 4
(Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche)

 

 

I commi 3 e 4 dell'articolo 10, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, disciplinano l'istituzione e le modalità di riparto, per l'anno 2021, di un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro (nel testo originario la dotazione era di 56 milioni), in termini di tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per la sanificazione e prevenzione, nonchè per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.

 

Il comma 3 istituisce, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro (+30 milioni rispetto al testo del decreto-legge originariamente trasmesso alla Camere), che costituisce limite di spesa.

L'istituzione di tale fondo risponde alla finalità di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante misure di contenimento la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

In particolare, il fondo è destinato a riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, nonché, a seguito di un'integrazione inserita alla Camera, di sanificazione e prevenzione che siano state sostenute da:

§  società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro;

§  società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

 

Si ricorda che le disposizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020 (oggetto di richiamo nel comma in esame) hanno trovato applicazione dalla data del 26 ottobre 2020 fino al 5 novembre 2020. A decorrere dal 6 novembre 2020 sono state infatti applicate, in sostituzione di esse, le disposizioni del Dpcm del 3 novembre 2020 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo Dpcm del 3 novembre).

Con riguardo agli eventi e alle competizioni sportive, il Dpcm del 24 ottobre 2020 disponeva la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

Prevedeva tuttavia che rimanessero consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto, senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Prevedeva, infine, che le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni consentite fossero permesse a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva (art. 1, comma 9, lett. e)).

In connessione con la sospensione dello svolgimento degli sport di contatto, disposta dalla lett. g) del medesimo art. 1, comma 9), venivano altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

 

Il Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche è stato istituito dal CONI per il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 242 del 1999.

L'iscrizione al Registro è disciplinata da un Regolamento di funzionamento (approvato dal CONI con deliberazione n. 1574 del 18 luglio 2017).

Con deliberazione del CONI è stato approvato altresì l'Elenco delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro.

 

Ai sensi del comma 4, la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, nonché l'individuazione dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, delle procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in questione sono demandate a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione provvedimento in esame.

Resta fermo il limite di spesa di 56 milioni di euro stabilito dal comma 3.

 

La delega di funzioni in materia di sport è stata conferita alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Valentina Vezzali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021.

 


Articolo 10, commi da 5 a 7 e 14
(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

 

 

L’articolo 10, commi da 5 a 7, modificato durante l’esame alla Camera, prevede il rifinanziamento, per € 190 mln per l'anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 14 reca la copertura degli oneri.

 

Il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche – destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’art. 3 del D.L. 137/2020 (L. 176/2020), che ha disposto che le relative risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere successivamente assegnate al Dipartimento per lo Sport.

In particolare, il Fondo è stato dotato, per il 2020, di complessivi € 172 mln, essendo state destinate allo stesso anche le risorse, pari ad € 30 mln, originariamente stanziate per le (sole) associazioni sportive dilettantistiche dall’art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Lo stesso art. 3 del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) ha disposto che i criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione.

Da ultimo, prima dell’intervento in commento, l’art. 14-bis del D.L. 41/2021 (L. 69/2021) ha rifinanziato il Fondo per € 50 mln per il 2021 destinando le risorse all'erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

Ha, altresì, previsto – sostanzialmente innovando quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) - che le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese devono essere definiti con DPCM, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, che sarebbe dovuto essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

In particolare, i commi da 5 a 7 dispongono che (anche) l'importo aggiuntivo di € 190 mln per il 2021, che costituisce limite massimo di spesa, è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

Dispongono, altresì, che le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese devono essere definiti con DPCM, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

Per effetto di quanto ora disposto, le risorse complessivamente disponibili per il 2021 risultano pertanto pari a € 240 mln, da erogare sulla base delle previsioni recate da due distinti DPCM.

 

La relazione tecnica all’A.C. 3132 faceva presente che la misura – che prosegue quanto avviato con il D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – “è stata predisposta per fornire un supporto specifico rivolto all’attività sportiva di base individuando un contributo a fondo perduto alle ASD/SSD iscritte al registro del CONI/CIP e affiliate presso un organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, in ragione degli specifici canoni di locazione a carico di quest’ultime o del numero di tesserati affiliati. Infatti, è stato individuato un contributo a fondo perduto destinato sia a ciascuna delle ASD/SSD titolari di un canone di locazione in qualità di parti conduttrici di un contratto di locazione, e un diverso contributo a fondo perduto destinato alle ASD/SSD che non avevano a carico canoni di locazione ma sulle quali, tuttavia, pesavano le spese di mantenimento e di gestione delle strutture. Alle prime è stato corrisposto un contributo a fondo perduto commisurato ai canoni di locazione dichiarati, rispettivamente per i mesi da marzo a maggio 2020 e per i mesi di novembre e dicembre 2020, regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate. Alle seconde è stato corrisposto un contributo a fondo perduto forfettario in considerazione del numero di tesserati affiliati come riscontrati con i rispettivi organismi sportivi affilianti.

Le ASD/SSD che si sono avvalse della misura previa domanda trasmessa al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano finora complessivamente a n. 35.872.

In particolare, durante la prima finestra di erogazione del mese di giugno 2020 sono state individuate sulla base delle domande pervenute n. 5.887 ASD/SSD titolari di canoni di locazione e n. 9.747 non titolari di canoni di locazione. Invece, durante la seconda finestra di erogazione del mese di novembre 2020 sono state individuate sulla base delle domande pervenute n. 5.563 ASD/SSD titolari di canoni di locazione e n. 14.675 non titolari di canoni di locazione.

In relazione a quanto sopra, la formulazione prevede che le ASD/SSD titolari di canoni di locazione riceveranno un ulteriore contributo a fondo perduto per un valore pari a tre mensilità di canone locativo dichiarato, con tetto minimo pari a € 4.400,00 e tetto massimo pari a € 50.000,00. Invece, le ASD/SSD non titolari di canoni di locazione riceveranno ciascuna un ulteriore contributo forfettario pari a € 4.400,00”.

 

In base al comma 14, agli oneri derivanti, fra l’altro, da quanto previsto dai co. 5-7, si fa fronte in parte ai sensi dell’articolo 77 e in parte mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).


Articolo 10, commi 8-14
(Istituto per il Credito Sportivo)

 

 

L’articolo 10, commi 8-14, al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, amplia il perimetro soggettivo e potenzia la dotazione finanziaria dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti dall’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, e cioè il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l'anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l'anno 2021). Oltre a definire le condizioni e le caratteristiche delle garanzie e dei contributi concessi, l'articolo proroga il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2021 in accordo con la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i..

 

In particolare, il comma 8 dispone che il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all’articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

 

Si rammenta che l'articolo 14 del decreto-legge n. 23 del 2020 sopra menzionato prevede l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il Credito Sportivo, alle operazioni di liquidità. A tal fine, si assegna, per l'anno 2020, una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 14 dispone che il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all’articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2002 (legge n. 289 del 2002) può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999.

A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020, per la cui gestione è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. "proroga termini") ha prorogato al 30 giugno 2021 l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità.

 

L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. n. 453 del 2000, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni.

Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:

1)   dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI;

2)   dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 1295 del 1957 e successive modificazioni;

3)   dalle riserve.

Dai dati più recenti, riportati dal bilancio dell'esercizio finanziario 2019, risulta un patrimonio netto di circa 916 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 17,4 milioni di euro.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.

In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato:

1)   Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva;

2)   Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 289 del 2002 per l’impiantistica sportiva.

 

Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva

L’Istituto può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l’Istituto medesimo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 e alimentato con il versamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’aliquota a esso spettante, a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, colpiti da decadenza.

I contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto. Alla fine dell'esercizio finanziario 2019, il Fondo speciale per i contributi presentava una disponibilità di 197,5 milioni di euro.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 653) ha incrementato, per il 2019, le risorse del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive nella misura di 12,8 milioni di euro a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo.

 

Fondo di Garanzia ex lege n. 289 del 2002 per l’impiantistica sportiva

Ai sensi dell’articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, presso l’Istituto è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.

Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall’Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, su proposta dell’Istituto, sentito il CONI.

Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato e da Enti Pubblici.

Le disponibilità dei Fondi Speciali di cui al precedente articolo 7, previa deliberazione del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, possono essere depositate su conti correnti accesi presso l’Istituto o altre banche e possono essere investite in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o da altre entità sovranazionali, o in quote di fondi comuni di investimento. I Fondi Speciali devono, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi e per l’assolvimento delle obbligazioni a fronte delle garanzie prestate.

I proventi netti dei suddetti investimenti, così come periodicamente accertati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, sono portati a incremento dei Fondi medesimi.

Al termine dell'esercizio finanziario 2019, il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva presentava una consistenza di 59,6 milioni di euro.

 

Secondo quanto riportato dal Governo nella relazione illustrativa di accompagnamento del decreto-legge, il perdurare dell’emergenza pandemica da COVID-19 sta avendo un impatto negativo sui bilanci delle società sportive, mettendo a rischio la sostenibilità economica e finanziaria delle squadre appartenenti alle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, stimabile in circa il 34 per cento dei ricavi totali, pari a 326 milioni di euro. Una voce particolarmente significativa dei mancati ricavi è rappresentata dagli incassi da botteghino, il cui importo è stimabile, in via conservativa, a 86 milioni (di cui 55 milioni relativi alle Leghe sopracitate). Le misure in esame sono dirette a sopperire alle esigenze di liquidità dei predetti enti che risentono maggiormente degli effetti negativi. Esse, sempre secondo il Governo, potrebbero infatti essere idonee a garantire le necessità di liquidità dei soggetti di cui sopra per un massimo di 120 milioni di euro, pari a circa un terzo dei minori ricavi stimati delle società in oggetto, ad esempio in virtù di un sistema di ponderazione del 25% delle garanzie (leva pari a quattro) rilasciate sulla dotazione del Comparto di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020. La relazione fa notare che, considerando anche i 30 milioni di euro già stanziati, l’importo massimo garantibile da parte del fondo sarà pari a 225 milioni di Euro, con relativi finanziamenti connessi che potrebbero essere superiori all’importo massimo garantito in base al mix e alle politiche prudenziali delle banche finanziatrici.

 

Ai sensi del comma 9, il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’articolo 5, comma 1, della n. 1925 del 1957 (si veda l'approfondimento nel box), può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 8, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è utilizzato, nei limiti della sua dotazione, il comparto di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 2020 incrementato di 13 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che l'incremento di 13 milioni di euro della dotazione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 1295 del 1957 ha le stesse finalità del comma 8. Tale incremento tiene conto del massimo importo garantibile e della maggiore durata dei finanziamenti (10 anni) che saranno ammessi ai contributi in conto interessi ed è riferito per 5 milioni di euro ai finanziamenti ammissibili alla garanzia ed ai contributi in conto interessi a seguito del rifinanziamento del comparto di garanzia per 30 milioni operato dall’articolo 31, comma 4-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, e per 8 milioni di euro al fabbisogno derivante dagli ulteriori finanziamenti ammissibili a seguito dell’incremento di 30 milioni di cui al comma 8.

 

Il comma 10 stabilisce le condizioni in base alle quali le garanzie di cui al comma 8 sono rilasciate, precisando che il rilascio avviene a titolo gratuito:

a)  le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2021, in favore di soggetti che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per piccole e medie imprese (PMI) di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, come documentato e attestato dal beneficiario;

 

Si segnala che l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI è stata rafforzata nell'ambito delle misure adottate in risposta alla crisi pandemica. Si veda in proposito per un approfondimento il tema web relativo alle misure di sostegno finanziario alle imprese sul portale della documentazione parlamentare della Camera. Per una introduzione all'operatività ordinaria si veda il sito web del Fondo stesso.

 

b)  la garanzia copre fino al:

1)  100% dell’ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90%;

2)  90% dell’ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad un massimo di 5 milioni di euro;

c)   a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla precedente lettera b), numero 2 sono concesse nella misura massima dell’80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla precedente lettera b), numero 2, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell’operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell’operazione finanziaria.;

d)  la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali) del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura) del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;

e)   l’importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al presente comma non può superare, alternativamente:

1)  il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

2)  il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

 

Il comma 11 stabilisce che gli impegni per il rilascio di garanzie assunti sulla base dell’incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento per 30 milioni di euro operato dall’articolo 31, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, non superano l’importo complessivo massimo di 225 milioni di euro. I benefici accordati ai sensi della sezione 3.1 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari di cui al comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1[33].

 

Si rammenta che il comma 4-bis dell'articolo 31 del decreto-legge n. 34 del 2020, per le finalità (esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche) di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, l’apposito comparto del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, di cui all’articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002) è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Il comma 12 condiziona l’efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE riguardante la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione europea, e in particolare dell'esame permanente degli aiuti degli Stati membri da parte della Commissione europea.

 

La relazione tecnica (RT) chiarisce che per i Comparti di cui all’art. 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 23 del 2020, la garanzia per finanziamenti fino a 30.000 euro ed i contributi in conto interessi, laddove siano suscettibili di essere qualificati come aiuti di Stato sono concessi ai sensi e nel rispetto della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i.. Oltre il predetto importo e fino ad un massimo di 5 milioni di euro, la garanzia è concessa ai sensi e nel rispetto della sezione 3.2 della predetta Comunicazione. Le misure agevolative previste nella norma non sono qualificabili come aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti di cui alla sezione 3.3 della citata Comunicazione i quali, peraltro, non sono cumulabili con gli aiuti concessi per lo stesso prestito sottostante a norma della sezione 3.2 e viceversa.

Le misure di aiuto di cui all’art. 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 23 del 2020 sono state oggetto di notifica alla Commissione UE come aiuto di Stato SA.58208 (2020/N) ed autorizzate il 19/08/2020 con la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 5785 final. Le modifiche rilevanti ai fini degli aiuti di Stato introdotte dalla presente norma saranno oggetto di notifica alla Commissione UE.

 

 

In via generale, i regimi di aiuti nel contesto dell'attuale pandemia trovano la loro legittimazione nell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che:

§  al paragrafo 2, lettera b), dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

§  al paragrafo 3, lettera b), dispone che possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro (previa approvazione della Commissione UE, al fine di valutare il carattere mirato alla finalità e la loro adeguatezza e proporzionalità).

Dunque, gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia da Covid-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure di quarantena che impediscono al beneficiario di esercitare la sua attività economica.

Gli Stati membri possono indennizzare le imprese di settori particolarmente colpiti dalla pandemia (ad es., il settore del commercio, dei trasporti, del turismo, della cultura, dell'accoglienza) e notificare tali misure di compensazione dei danni alla Commissione, che le valuterà direttamente[34].

Per contro, gli altri tipi di aiuti volti a porre rimedio in modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19 devono essere valutati dalla Commissione alla luce della diversa base di compatibilità rappresentata dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

Su tale base giuridica poggia l'adozione del Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (cd. Temporary Framework - Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int): una disciplina quadro degli aiuti di Stato, temporanea e straordinaria, volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza (cfr. punti 15 -16 della Comunicazione).

Il Quadro Temporaneo non sostituisce, ma integra gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato. Si richiama, in particolare, il già citato Regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER, che dichiara, a date condizioni, alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, esentandole dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE; nonché la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore, cd . "de minimis", di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE, al Regolamento n. 1408/2013/UE, modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico. Inoltre, rimane comunque applicabile la disciplina sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà, ammissibili alle condizioni previste dai relativi Orientamenti (Comunicazione 2014/C 249/01).

Dunque, le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate - a date condizioni - tra loro, nonché possono essere cumulate con i regimi di aiuti ordinari consentiti, purché siano rispettate le regole di cumulo previste.

Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte, da ultimo, il 13 ottobre 2020, con la Comunicazione della Commissione C(2020)7127 final. Con tale comunicazione, le disposizioni del Quadro temporaneo sono state estese per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021 e sono state ulteriormente estese le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi del Temporary Framework (cfr. Sezione 3.12, punti 86-87 del Quadro).

La versione consolidata del Temporary Framework è stata pubblicata dalla Commissione UE, sul sito istituzionale. Per una illustrazione analitica, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare.

 

Il comma 13 pone a carico dell’Istituto per il credito sportivo gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall’articolo 52 della legge n. 234 del 2012, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all’articolo 14 del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020.

 

Il comma 14, come modificato dalla Camera, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 409 milioni di euro per l’anno 2021, e ne individua le fonti di copertura finanziaria come segue:

a)    quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell’articolo 77;

b)    quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015), come rifinanziato ai sensi dell’articolo 77, comma 7, del presente decreto.


Articolo 10, commi 13-bis e 13-ter
(Risorse per i campionati europei di nuoto)

 

 

I commi 13-bis e 13-ter  dell'art.10, introdotti nel corso dell'esame in prima lettura, incrementano le risorse destinate a Sport e salute Spa, per un importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in vista dei campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022.

 

Nello specifico dette risorse sono dirette a finanziare interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all’interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti ad essi connessi, come detto in vista dei campionati europei di nuoto del prossimo anno.

 

Si segnala che per la finalità di supportare le attività organizzative relative ai medesimi campionati europei di nuoto, all'articolo 1, comma 563, della legge di bilancio per il 2021 già dispone un’autorizzazione di spesa (pari a 4 milioni di euro per il 2021) in favore della Federazione italiana nuoto (FIN). A tal fine è consentito alla FIN di avvalersi di un comitato organizzatore. Per un approfondimento sul tale intervento normativo e sulla manifestazione sportiva interessata dalla disposizione in commento si rinvia alla scheda riferita all'articolo 1, comma 563, del Dossier dei Servizi studio di Camera e Senato sulla "legge di bilancio 2021 - Schede di lettura. Edizione provvisoria. A.S. 2054 - Volume II- Sezione I- Articolo 1, commi 403-782" (AS 2054)

 

Il comma 13-ter dispone che ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).


Articolo 10, commi 13-quater e 13-quinquies
(Modifica dei termini di applicazione dei decreti legislativi in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive)

 

 

Il comma 13-quater dell'art.10, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, modifica i termini di avvio dell’applicazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi di riforma dello sport (decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021) emanati in attuazione della legge 86/2019.

Il comma 13-quinquies interviene sulla disciplina per l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, recata dal d.lgs. 39/2021.

 

In premessa si segnala che l’articolo 30, ai commi da 7 a 11, del decreto-legge n.41 del 2021 aveva rinviato l'applicazione di gran parte della riforma dello sport (di cui ai citati decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 di attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86[35]) al 31 dicembre 2023[36].

 

Nello specifico, l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36[37], recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, dispone, nel testo vigente, che le disposizioni recate nel medesimo provvedimento si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023 (il termine inizialmente recato nel decreto-legge era il 1° luglio 2022).

 

Il comma 13-quater, lettera a), stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo n. 36 trovino applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 (anziché dal vigente termine del 1° gennaio 2022), ad eccezione di alcuni articoli. Nello specifico, per le disposizioni recate agli articoli 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (Fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili) e 40 (Promozione della parità di genere) e al Titolo VI, articoli dal 43 al 50 (pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato), si dispone l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.

La novella in esame pertanto ha l'effetto di: i) rinviare di un ulteriore anno (dal 1 gennaio 2022 al 1° gennaio 2023), l'applicazione della maggior parte delle disposizioni; ii) anticipare di quasi un anno l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 25 a 37, corrispondenti al Capo I del Titolo V "Disposizioni in materia di lavoro sportivo", che a legislazione vigente è prevista con decorrenza 31 dicembre 2023; iii) confermare l'applicazione delle citate disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 al 1 gennaio 2022.

Il comma 13-quater, lettera b), conseguentemente a quanto previsto alla lettera a), posticipa - dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023 -  la data di abrogazione delle disposizioni di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Ai sensi del comma 13-quater, lettere c) e d), si anticipa dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2023 l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 37 del 2021[38] in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo e di cui al decreto legislativo n. 38 del 2021[39], in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

Ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto-legge n.41 del 2021, ai commi 8 e 9, era stato disposto il differimento dell'applicazione delle disposizioni dei richiamati provvedimenti al 31 dicembre 2023. L'effetto della novella proposta è pertanto quello di anticipare di quasi un anno l'applicazione delle disposizioni in essi recate.

 

Il comma 13-quater, lettera e), anticipa dal 31 dicembre 2023 al 31 agosto 2022 le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 2021[40] di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);

la successiva lettera f) anticipa dal 31 dicembre 2023 al 1° gennaio 2022 le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 40 del 2021[41] in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Entrambi i provvedimenti erano stati oggetto di novella ai sensi del citato articolo 30 del decreto-legge n.41 del 2021, rispettivamente ai commi 10 e 11, con cui era stato disposto il differimento dell'applicazione delle relative disposizioni al 31 dicembre 2023. L'effetto della novella proposta è pertanto quello di anticipare di quasi un anno l'applicazione dei richiamati provvedimenti.

 

 

Il comma 13-ter interviene sulla disciplina per l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, recata dal citato decreto legislativo 39 del 2021. A tal fine è sostituito l'elenco della documentazione che le società e associazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad allegare alla domanda di iscrizione nel Registro ed è previsto che il medesimo elenco possa essere rideterminato, anche fissando ulteriori requisiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’autorità di Governo delegata in materia di sport.

 

Il comma 13-ter dispone che ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).


Articolo 10-bis
(Sostegno al settore sportivo)

 

 

L’articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati: i) destina un contributo per il 2021 per le associazioni e società sportive iscritte al registro CONI e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva per le spese sostenute durante l'emergenza da Covid-19 per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori (comma 1); ii) riconosce altresì un contributo per il 2021 non superiore ad un milione di euro per gli organizzatori di eventi del Campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa della mancata presenza del pubblico (comma 2); iii) destina 6 milioni di euro a Sport e salute S.p.A. per il progetto «Sport nei parchi», promosso dalla medesima società, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (comma 3).

 

Nello specifico, il comma 1 dispone un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2021, per le richiamate associazioni e società sportive che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori, in relazione alle spese sostenute per la gestione e la manutenzione degli stessi impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. Il contributo riguarda le spese effettuate a partire dal 1° marzo 2020 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, e successive proroghe.

Si ricorda che a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 e tenuto conto dell'esigenza di provvedere tempestivamente a porre in essere le iniziative di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi dall'avvio della pandemia, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, con la citata delibera,  lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. La durata iniziale dell'emergenza, pari a sei mesi dalla data del provvedimento, è stata prorogata in più occasioni, da ultimo sino al 31 luglio 2021, con la deliberazione del medesimo collegio del 21 aprile 2021.

 

Con il primo decreto-legge successivo alla dichiarazione di emergenza (il D.L. 6/2020[42]) è stata prevista la possibilità di adottare, con DPCM, nei comuni o nelle aree nei quali risulti almeno una persona positiva per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, misure di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, inclusa la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere sportivo, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (articolo 1, comma 2, lettera c)).

Il riferimento recato nella norma in commento alle spese sostenute a partire dal 1 marzo 2020 parrebbe spiegarsi in quanto si tratta della data di adozione del primo DPCM attuativo del citato DL n.6, ancorché, per completezza di informazione, si segnala che le relative disposizioni hanno dispiegato la loro efficacia a partire dal giorno seguente (2 marzo 2020).

 

Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, nonché i criteri di accesso e le modalità di erogazione del contributo stesso sono individuati, ai sensi del comma 1, secondo periodo, con DPCM. Quest'ultimo decreto è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta dell’Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il "Ministero" dell’economia e delle finanze (invero è da intendersi che il concerto debba essere espresso dal Ministro).

 

Il comma 2 riconosce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di un milione di euro per il 2021, per gli organizzatori di eventi del Campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti sostenuti per l'organizzazione degli stessi non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposta dai DPCM 2 marzo 2021 e dal decreto-legge n.52 del 2021.

Le modalità di attuazione della richiamata disposizione sono definite   con DPCM, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge su proposta dell’Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Si ricorda che ai sensi del citato DPCM 2 marzo 2021 lo svolgimento di competizioni di sportive di interesse nazionale (art.18) è consentito senza la presenza di pubblico. L'efficacia delle disposizioni del DPCM, inizialmente prevista sino al 6 aprile (art.57), è stata successivamente prorogata sino al 31 luglio 2021 dall'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n.52/2021 (per quanto non diversamente disposto dal medesimo provvedimento legislativo).

Sul punto, il decreto-legge n.52, all'art.5, ha disposto la riapertura al pubblico degli eventi e delle competizioni sportive (peraltro nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi previste) a partire dal 1 giugno 2021 in zona gialla (zona in cui si trovava la Toscana alla data di svolgimento degli eventi interessati dalla norma in esame, subito infra).

Il comma 2 in commento sembrerebbe riguardare gli eventi connessi all'organizzazione del Gran Premio d'Italia svoltosi presso l'autodromo del Mugello nei giorni immediatamente precedenti a tale data, dal 28 al 30 maggio scorsi, e quindi in costanza del divieto di partecipazione del pubblico alle manifestazioni sportive.

Gli altri Gran premi si sono peraltro tenuti all'estero e non sono stati evidentemente interessati dalle misure restrittive contenute nei richiamati provvedimenti nazionali.

 

Il comma 3 autorizza una spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 in favore di Sport e salute spa, da destinare al bando Sport nei parchi.

Con il Protocollo d'intesa sottoscritto fra ANCI e Sport e salute SpA del 10 novembre 2020 le parti hanno condiviso l'esigenza di valorizzare la pratica sportiva all'aperto, ed in particolare nei parchi, anche al fine di controbilanciare il forte del calo della pratica sportiva conseguente alla pandemia da Covid-19. A tal fine, Sport e salute ha sviluppato il "Progetto sport nei parchi" volto a dotare le aree verdi cittadine che ne sono sprovviste di strutture per lo svolgimento di attività sportiva e a riqualificare le strutture esistenti, demandando la manutenzione e la vigilanza ai comuni stessi e ad associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) del territorio, a titolo gratuito. Nel protocollo, ANCI e Sport e salute si sono impegnate alla realizzazione di un piano d'azione per la richiamata finalità. Sport e salute mette a disposizione risorse diretta a cofinanziare 20 interventi proposti da comuni, partecipanti al richiamato bando, per un importo massimo complessivo è pari a 250.000 euro.

Il bando è stato articolato in due linee di intervento: la linea 1[43] riguarda l'allestimento di nuove aree attrezzate e riqualificazione di quelle esistenti, in cofinanziamento con i Comuni; la linea 2[44] concerne l'identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend”. Il termine per la presentazione delle domande (15 febbraio 2021) è scaduto e la fase successiva prevede che queste ultime siano valutate da una commissione composta da membri designati da ANCI e da Sport e salute.

 

Ai relativi oneri, ai sensi del comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, comma 200, della legge 190/2014).

 


Articolo 10-ter
(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche)

 

 

L’articolo 10-ter dispone, per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza Covid-19, una limitata proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi, che siano già scadute o in attesa di rinnovo, o in scadenza entro il 31 dicembre 2021, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del CONI.

 

In dettaglio, la disposizione, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, novella in tal senso l’articolo 100, comma 1, del decreto legge n. 104/2020, che ha già concesso la proroga delle concessioni fluviali e lacuali per le Società sportive iscritte al registro del CONI per la durata di quindici anni, estendendo a tali società la proroga quindicennale prevista dall’articolo 1, commi 682 e 683, della legge di bilancio 2019 per le concessioni demaniali marittime.

In analogia con la citata disposizione pertanto, l’articolo 10-ter in commento concede alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) una proroga delle concessioni relative agli impianti sportivi, seppure in misura più limitata, fino al 31 dicembre 2023, rispetto a quella che è stata concessa alle società sportive, che è di quindici anni.

La proroga qui concessa per le Asd, si riferisce sia alle concessioni comunali che a quelle demaniali, di competenza regionale e/o delle città metropolitane, relative ad impianti sportivi e che siano già scadute e non siano state rinnovate, o per le quali sia stato chiesto o non concesso il rinnovo, e per quelle in scadenza entro l’anno 2021.

L'intervento intende consentire alle associazioni sportive dilettantistiche, anch’esse colpite dall'emergenza Covid-19, le quali sono soggetti che operano senza scopo di lucro e che ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica devono essere iscritte nell’apposito registro del CONI, di disporre del tempo necessario per recuperare l’equilibrio economico per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali, in vista delle procedure di affidamento che dovranno essere espletate.

La disposizione di proroga si applica pertanto alle Asd che siano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni Sportive dilettantistiche, attualmente tenuto dal CONI.

 

Il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito dal CONI, in base all'art. 5, co. 2, lett. c), del d.lgs. 242/1999, è lo strumento per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

Si ricorda in proposito che il recente decreto legislativo n. 36 del 2021 reca norme di “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”, e riconosce il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale (art. 3, comma 2). Il decreto legislativo prevede agli articoli 1 e 8, che gli enti sportivi dilettantistici, che si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, siano soggetti senza scopo di lucro e possano assumere una delle seguenti forme giuridiche:

-       Associazione sportiva dilettantistica (A.s.d.), priva di personalità giuridica, ovvero con personalità giuridica di diritto privato;

-       Società sportiva dilettantistica (S.s.d), costituita ai sensi del libro V, Titolo V, del codice civile.

L’art. 9 del decreto prevede che la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avvenga mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

 


Articolo 11
(Misure urgenti di sostegno all’export e
all’internazionalizzazione)

 

 

L’articolo 11, al comma 1, incrementa di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri, cd. Fondo Legge n. 394/1981.

Il comma 2, contestualmente, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, perché questo operi in modo complementare con il Fondo Legge n. 394/1981(ai sensi di quanto previsto dall’articolo 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020). L’incremento di risorse è infatti finalizzato all’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981. Sono escluse dai cofinanziamenti le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge).

Il comma 3, con una novella alla citata lettera d) del comma 1 dell’articolo 72 del D.L. n. 18/2020, interviene sulle modalità operative del Fondo promozione integrata e:

§  riduce a regime la percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto concedibili dal 50 al 10% dei finanziamenti agevolati, disponendo che tali cofinanziamenti siano riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari secondo criteri selettivi individuati dal Comitato agevolazioni e tenuto conto delle risorse disponibili (lett. a) e lett. b));

§  in via transitoria, fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 15% dei finanziamenti, sempre tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni (lett. c)).

Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dal dall’articolo in esame, pari a 1,6 miliardi di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

 

La relazione illustrativa afferma che la significativa percentuale a fondo perduto riconosciuta dal Fondo per la promozione integrata - FPI sui finanziamenti concessi a valere sul Fondo L. n. 394/1981 ha determinato un’esponenziale crescita della domanda di agevolazioni a valere sul Fondo 394, e richiesto continuativi interventi di rifinanziamento, nel corso del 2020, per un ammontare complessivo di risorse stanziate pari ad 1,4 miliardi per il Fondo 394 e pari ad 662 milioni per il FPI (cfr. infra, box di ricostruzione normativa). Nonostante i rifinanziamenti, con delibera del Comitato Agevolazioni, approvata in seduta straordinaria il 21 ottobre 2020, è stata decisa la temporanea sospensione della ricezione di nuove domande  di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 e di relativo cofinanziamento a fondo perduto a valere sul FPI a causa dell’elevato numero di richieste ricevute, pari a circa 12.600 domande per un controvalore di Euro 3,9 ,miliardi eccedenti le risorse disponibili per il 2020, pervenute da circa 8600 società, a fronte delle 995 richieste pervenute nel corso del 2019, per un ammontare pari ad Euro 365 Mln e provenienti da 983 società.

A fronte di tale indisponibilità di fondi e al fine di consentire di soddisfare tutte le domande ricevute fino alla sospensione dell’operatività, sono stati stanziati in legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ulteriori risorse addizionali assegnate al Fondo L. 394 per una dotazione complessiva pari ad 1.085 miliardi per l’anno 2021 e risorse addizionali al Fondo per la Promozione Integrata, per la quota dei finanziamenti concessi a fondo perduto, per una dotazione complessiva di ulteriori 610 milioni. Rispetto agli incrementi autorizzati dalla manovra finanziaria, il gestore ha segnalato, in occasione dell’ultima riunione del Comitato Agevolazioni del 31 marzo u.s., al netto del soddisfacimento di tutte le pregresse richieste, un residuo pari ad Euro 343 milioni per il Fondo 394 e pari ad Euro 101 milioni per il FPI

Nonostante le esigue somme residuali, il Comitato Agevolazioni, nella seduta del 31 marzo u.s., ha contestualmente deliberato la riapertura del Fondo 394, a decorrere dal 3 giugno 2021, e la possibile erogazione del cofinanziamento a fondo perduto, a partire dall’11 giugno 2021, conferendo delega all’AD di  SIMEST, gestore dei Fondi, di disporre, in via di urgenza, l’eventuale nuova sospensione del Fondo 394 al  ricevimento di richieste per le quali corrisponda un fabbisogno finanziario complessivo pari alle risorse  disponibili. Il Comitato ha, altresì, stabilito quale condizione per la riapertura del Fondo 394, la previa ridefinizione dei criteri e delle condizioni di concessione delle agevolazioni. Di qui, l’intervento di rimodulazione della percentuale di cofinanziamento da parte del FPI contenuta nel comma 3 dell’articolo in esame, al fine di scongiurare, nel breve periodo, una nuova sospensione in via di urgenza della loro operatività ed assicurarne, nel medio e lungo periodo, maggiore efficacia ed efficienza e sostenibilità dal punto di vista finanziario, oltre a garantirne integrazione e coerenza con gli altri interventi di sostegno adottati a favore delle imprese.

 

Il Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 251 del 1981 (Fondo Legge n. 394/1981) è finalizzato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri al di fuori dell’UE e intra UE, come precisato dall’articolo 18-bis del decreto-legge n. 34/2019 e dal D.M. 11 giugno 2020 (a sua volta modificativo del D.M. 7 settembre 2016).

Il Fondo è gestito da SIMEST, sulla base di apposita convenzione già stipulata con il MISE, ora con il MAECI. Sulla disciplina del Fondo ha inciso l’articolo 6 del D.L. 112/2008, come modificato dall’art. 18-bis del D.L. n. 34/2019. Ai sensi di tale norma, le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri possano fruire delle agevolazioni finanziarie nei limiti ed alle condizioni previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Come si dirà oltre, tale principio generale ha subito delle deroghe nell’attuale contesto pandemico, essendo consentito al Fondo, sino al 31 dicembre 2021, di operare eccedendo gli importi massimi previsti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis (art. 48, comma 2, lett. c) del D.L. n. 34/2020).

Le iniziative ammissibili ai benefici del Fondo, come precisato nel D.M. 7 settembre 2016, sono:

a)     la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b)     studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c)     altri interventi prioritari consistenti in:

1)   un finanziamento agevolato a favore delle imprese esportatrici piccole, medie e a media capitalizzazione per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale, al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri;

2)   un finanziamento agevolato a favore delle imprese per la realizzazione di iniziative promozionali per la partecipazione a fiere e/o mostre sui mercati esteri, inclusi quelli di Stati membri dell'Unione europea (marketing e/o promozione del marchio italiano).

Per le predette iniziative opera sul Fondo Legge n. 394/1981 una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo stesso.

L'articolo 1, comma 270, della Legge di bilancio 2018 (L. n. 2015/2017 e ss. mod. e int.) ha poi disciplinato la composizione del Comitato Agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo (cfr. D.M. 24 aprile 2019, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato).

 

L’articolo 72, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata" tra le cui finalità rientra quella di operare in sinergia con il Fondo L. n. 394/1981.

Il Fondo per la promozione integrata ha ricevuto una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, successivamente più volte implementata, da ultimo, prima dell’intervento qui in commento, con la Legge di bilancio 2021 (cfr. infra).

Il Fondo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La dotazione finanziaria del Fondo per la promozione integrata, pari a 150 milioni di euro per il 2020, destinata alle quattro macro-finalità, è stata, come sopra accennato, più volte implementata per l’anno 2020, in primis, dal D.L. n. 34/2020 (articolo 48), di 250 milioni.

Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo L. 394/1981, il Fondo per la promozione integrata è stato rifinanziato:

§  dal D.L. n. 104/2020 di 63 milioni di euro per il 2020 (articolo 91, comma 3) [45];

§  dal D.L. n. 137/2020 di 200 milioni di euro per il 2020 (art. 6, co. 2)

§  dal D.L. n. 157/2020 di ulteriori 100 milioni di euro (il D.L. n. 157/2020 è stato abrogato, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14 del D.L. n. 137/2020 (L. n. 176/2020));

§  da ultimo, e prima dell’intervento qui in esame, con la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020, articolo 1, comma 145 e comma 1142, lett. a)), di complessivi 610 milioni di euro per il 2021, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

Contestualmente, anche il Fondo Legge n. 394/1981 è stato rifinanziato - per complessivi 1.400 milioni di euro per il 2020 con i decreti legge adottati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 54-bis D.L. n. 18/2020, art. 48 D.L. n. 34/2020, art. 91, co. 2 D.L. n. 104/2020, art. 6 D.L. n. 137/2020, art.12, comma 6 D.L. n. 157/2020 confluito nell'art. 6-bis, co. 14 del D.L. n. 137/2020) - e potenziato nella sua operatività durante l’attuale contesto pandemico. In particolare, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.L. n. 34/2020 (come da ultimo modificato dalla Legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art. 1, comma 1142, lett. c)):

§  il Comitato agevolazioni (cfr delibera del 15 giugno 2020) è stato facoltizzato ad elevare fino al doppio i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo, con propria delibera, in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato. La e disposizione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;

§  fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo, nonché i cofinanziamenti a valere sul Fondo per la promozione integrata, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea;

§   i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Legge n. 394/1981 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla ordinaria disciplina relativa al fondo. La presente disposizione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 30 giugno 2021.

Il Fondo è stato rifinanziato dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, comma 1144, lett. a)) di 1.085 milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Si rammenta, infine, che il decreto-legge Agosto ha istituito una sezione del Fondo dedicata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, cui è destinata una quota parte del rifinanziamento del Fondo - 300 milioni per il 2020 - autorizzato dallo stesso decreto legge (D.L. n. 104/2020, articolo 91, co. 2). Tale quota parte è fissata dal Comitato Agevolazioni, amministratore del Fondo stesso. Il successivo D.L. n. 137/2020, all'articolo 6, ha esteso l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione: tra i beneficiari sono state incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.

 

 


Articolo 11-bis, commi da 1 a 5, 7 e 9
(Sospensione del programma «cashback»)

 

 

L’articolo 11-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, riproduce il contenuto dall'art. 1 del decreto-legge n. 99 del 2021. I commi da 1 a 5, 7 e 9 riguardano le misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici (c.d. cashback) previste per il primo e secondo semestre dell'anno 2021 e per il primo semestre dell'anno 2022.

Il comma 1 sospende il rimborso cashback per il secondo semestre 2021.

Il rimborso speciale (pari a 1.500 euro e destinato a chi ha realizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici), relativo a ciascuno dei semestri dal 1° gennaio al 30 giugno degli anni 2021 e 2022, viene erogato entro il 30 novembre dell'anno di riferimento (in luogo del termine, finora previsto, di 60 giorni dalla fine del semestre). La disposizione in esame stabilisce, inoltre, che il medesimo rimborso speciale sia riconosciuto sulla base di una graduatoria, stilata successivamente al termine previsto per la decisione sui reclami da parte di Consap (commi 2 e 3, lettera a)).

Il comma 3, lettera b), reca alcune novelle alla disciplina concernente la gestione dei reclami recata dal regolamento sul cashback (d.m. n. 156/2020). Il reclamo avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso, relativo al cashback sperimentale di Natale 2020, deve essere presentato, come già previsto a legislazione previgente, entro 120 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento (28 febbraio 2021). Il reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione del rimborso riferito al primo semestre 2021 e al primo semestre 2022 deve essere presentato a partire dal quindicesimo giorno dal termine del periodo di riferimento ed entro il successivo 29 agosto (in luogo dei 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento, come finora previsto). Consap decide entro trenta giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo (in luogo del termine di trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo).

Viene quindi soppresso il limite di spesa già previsto per il rimborso per il secondo semestre 2021 (sospeso, come detto, dalle disposizioni in esame) e viene introdotto uno specifico limite di spesa per il rimborso speciale (comma 3, lettera c)). Le somme dovute a seguito dell'accoglimento di reclami riferiti al cashback di Natale sono comunque erogate nel limite delle risorse disponibili nell'anno 2021 (comma 4).

Si prevede, inoltre: che a seguito della sospensione siano modificate le convenzioni con Pago P.A. e Consap per la realizzazione del cashback (comma 5); che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici successivamente al 30 giugno 2021 (comma 9).

Ai sensi del comma 7, le disposizioni del regolamento sul cashback, di cui al d.m. n. 156 del 2020, incompatibili con il presente articolo, sono abrogate.

 

L'articolo 11-bis in esame incide sulle condizioni e i criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici (c.d. cashback) di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 156 del 2020 (di seguito, "regolamento").

Il regolamento prevede il rimborso con riferimento a tre distinti periodi (semestri) fissati dall'art. 6, comma 2:

§  1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021 (lettera a));

§  1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 (lettera b));

§  1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 (lettera c)).

Per ciascuno di tali periodi, prevede l'art. 6, comma 3, del regolamento, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti al cashback che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.

 

Il comma 1 sospende il rimborso cashback solamente per il periodo di cui alla lettera b) (secondo semestre 2021) mantenendo quindi il programma di rimborso per gli altri due periodi. Analogamente, ai sensi del comma 2, è mantenuto per gli stessi periodi (primo semestre 2021 e primo semestre 2022) il rimborso speciale.

Si tratta del rimborso di 150.000 euro, disciplinato dall'art. 8 del regolamento, spettante ai primi centomila aderenti che, in ciascuno dei semestri considerati, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In caso di parità nel numero di transazioni, viene stilata la graduatoria in base alla data dell'ultima transazione utile effettuata (dalla data anteriore).

 

Il comma 3, lettera a), reca modifica dei termini temporali per l'erogazione dei rimborsi speciali, di cui all'articolo 8 del regolamento. Come sopra accennato, tale termine è fissato al 30 novembre degli anni 2021 e 2022 (rispettivamente per i pagamenti del primo semestre 2021 e del primo semestre 2022). Si specifica che l'erogazione si basa sulla graduatoria definitiva, successiva alla scadenza dei termini fissati per le decisioni sui reclami assunte dalla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.).

Il termine per la decisione di Consap sui reclami è stato così rideterminato dal comma 3, lettera b), n. 2 (mediante modifica dell'art. 10 comma 5 del regolamento): trenta giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo (in luogo di trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo).

È stata peraltro implicitamente soppressa la disposizione secondo la quale la Consap avrebbe disposto il pagamento in caso di accoglimento del reclamo.

Si specifica, inoltre, che la Consap decide sul reclamo "sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma".

 

Il comma 3, lettera b), n. 1 modifica l'art. 10 comma 2 del regolamento prevedendo che il reclamo:

§  abbia ad oggetto la mancata o inesatta contabilizzazione (e non il mancato o inesatto accredito del rimborso) nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati[46], del rimborso cashback e del rimborso speciale;

§  sia presentato dal quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di riferimento (15 luglio 2021 e 15 luglio 2022) ed entro il successivo 29 agosto (in luogo dei 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento).

 

Rimane invece non modificata la disciplina relativa alla presentazione del reclamo per il cosiddetto extra cashback di Natale (il periodo sperimentale disciplinato dall'art. 7 del regolamento e attivo dall'8 al 31 dicembre del 2020): il ricorso si riferisce al mancato o inesatto accredito e deve essere presentato entro 120 giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento.

Il pagamento dell'extra cashback è effettuato entro febbraio 2021, ai sensi dell'art 7, comma 5, del medesimo regolamento. Tale "periodo sperimentale" è disciplinato dall'art. 7 del regolamento. Esso prevede un rimborso del 10% di quanto speso entro il 31 dicembre 2020 a fronte di un minimo di 10 acquisti con carte e applicazioni di pagamento. Il rimborso complessivo massimo previsto è di 150 euro. L'avvio del cashback di Natale è stato fissato al giorno 8 dicembre 2020 (cfr. la delibera del direttore generale del Tesoro):

 

La lettera c) del comma 3 modifica l'art. 11 del regolamento, concernente le disposizioni finanziarie. A seguito della sospensione del programma, viene abrogato il riferimento al limite di spesa (pari 1.347,75 milioni di euro) per il secondo semestre 2021. Tale limite di spesa era previsto dal comma 2 del citato art. 11 del regolamento. Rimangono invariati i limiti degli importi di 1.367,60 milioni per il primo semestre 2021 e di 1.347,75 milioni per il primo semestre 2022. Si prevede, come già stabilito dalla disciplina vigente fino al decreto-legge n. 99 del 2021, che il rimborso spettante sia proporzionalmente ridotto qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale.

Ulteriore modifica prevede l'inserimento del limite di spesa applicabile al rimborso speciale, fissato a 150 milioni di euro per ciascuno dei due periodi di riferimento (come detto, primo semestre 2021 e primo semestre 2022).

Il comma 4 stabilisce che i rimborsi riconosciuti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto dall'extra cashback di Natale, sono erogati nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021, quindi nel limite di 1.367,60 milioni di euro, a seguito dell'abrogazione del limite di spesa per il secondo semestre 2021 (v. supra).

 

Il comma 5 stabilisce che le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPA s.p.a. e con Consap, siano modificate per tenere conto della sospensione del programma nel secondo semestre 2021.

L'art. 5, comma 1, del regolamento, prevede la stipula di apposita convenzione tra il MEF e PagoPA S.p.A., per un importo non superiore a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la progettazione, realizzazione e gestione di specifiche funzioni all'interno del sistema cashback.

Il comma 2 del medesimo art. 5 prevede la stipula di apposita convenzione tra il MEF e Consap S.p.A., per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Ai sensi del comma 7, sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 156 del 2020, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

Si valuti l'opportunità di specificare puntualmente le disposizioni abrogate del regolamento in questione, fatto salvo il principio di abrogazione implicita per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, di cui all'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

 

Il comma 9 pone in capo al Ministero dell'economia e delle finanze compiti di monitoraggio sull'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, successivamente al 30 giugno 2021, a partire quindi dal periodo di sospensione del programma cashback. Il monitoraggio è condotto tramite rilevazioni periodiche, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.

Al riguardo, cfr. la pagina internet Sorveglianza sui mercati e sul sistema dei pagamenti sul sito della Banca d'Italia.

 

Riguardo ai commi 6 e 8 del presente articolo, concernenti un fondo per il finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali, si rinvia ad apposita scheda nel presente dossier.

 

 

Il Cashback

 

L'articolo 1, comma 288 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro, nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Il comma 289 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290. Quest'ultimo reca uno stanziamento, in apposito fondo nello stato di previsione del MEF, pari 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per il finanziamento delle misure premiali in oggetto. Con il più volte citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 156 del 2020, sono state stabilite le modalità di attuazione della disciplina in oggetto.

Il comma 289-bis prevede che il MEF debba utilizzare la piattaforma PagoPA (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005-Codice dell'amministrazione digitale), e affidare alla società PagoPA S.p.A. (articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 135 del 2018), i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l’anno 2020, e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020.

Il comma 289-ter prevede che le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria (ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie) siano affidate dal MEF alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, sono anch'esse a carico delle risorse finanziarie di cui al già citato comma 290.

Si ricorda che l'adesione al cashback è comunque su base volontaria.

Si segnala infine che le iniziative relative al cashback (come altre misure quali la alla lotteria dei corrispettivi) sono riconducibili al c.d piano Italia Cashless, recante le misure per ridurre dell'uso del contante e favorire il tracciamento dei pagamenti.

 

 

 

 


Articolo 11-bis, commi 6 e 8
(Istituzione del Fondo per la riforma degli ammortizzatori sociali)

 

 

L’articolo 11-bis, commi 6 e 8 – introdotto nel corso dell’esame presso la Camera e che riproduce il contenuto dell’art. 1, co. 6 e 8, del D.L. 99/2021 (di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto n. 73 – riformulato dalla Camera - dispone l'abrogazione, con salvezza degli effetti già prodottisi) – istituisce per il 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro.

 

La realizzazione dei predetti interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali è disposta con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo in commento (comma 6).

Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione in commento - pari a 1.497,75 milioni di euro per il 2022 - si provvede con le risorse derivanti dalla sospensione del programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (cashback) di cui al comma 1 del medesimo articolo 11-bis (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 8).

 

Al riguardo, si ricorda che nel Documento di economia e finanza 2021 il Governo inserisce tra i provvedimenti in materia di lavoro collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 il disegno di legge di riforma degli ammortizzatori sociali (in linea con la Raccomandazione n. 2 del 2020, con cui il Consiglio dell’UE raccomanda all’Italia di fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale adeguati, in particolare per i lavoratori atipici), riforma che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza viene compresa tra le riforme di accompagnamento che, sebbene non ricomprese nel perimetro del Piano, devono considerarsi concorrenti alla realizzazione degli obiettivi generali del PNRR.


Articolo 11-bis, commi da 10 a 12
(Crediti di imposta POS)

 

 

L’articolo 11-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, riprende il contenuto dall'art. 1 del decreto-legge n. 99 del 2021.

Il comma 10 prevede un credito d'imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2002. Il beneficio è destinato ad esercenti attività di impresa, arti o professioni che si siano dotati di strumenti di pagamento (POS) che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati ovvero si siano dotati di sistemi evoluti di incasso che consentano di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il credito è riconosciuto a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il comma 11 introduce, per il medesimo periodo - dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2002 - un ulteriore credito di imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Il beneficio è parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in questione, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i medesimi. Il credito spetta nel limite di spesa di 160 euro per ciascun beneficiario ed è riconosciuto in misura variabile, a seconda dei ricavi o compensi realizzati nel periodo di imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese agevolabili. Inoltre, il credito di imposta aumenta in caso di acquisto di strumenti di pagamenti evoluti.

I crediti di imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione. Le agevolazioni si applicano nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis.

Quanto alla copertura finanziaria, il comma 12 rinvia all'articolo 77 del decreto-legge in esame.

 

Le disposizioni in esame recano novelle al decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito dalla legge n. 157 del 2019.

L'articolo 22, comma 1, di tale decreto-legge n. 124, istituisce il credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle commissioni richieste per pagamenti, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020, con strumenti di pagamento tracciabili emessi da soggetti tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi (ivi compreso il codice fiscale) di ogni soggetto che intrattenga con gli stessi qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria, con talune esclusioni. Si tratta degli obblighi di comunicazione previsti dal D.P.R. 605 del 1973, all'articolo 7, sesto comma, concernente le comunicazione dovute all'Anagrafe tributaria. Tra questi soggetti sono da annoverare le banche, la Società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio. Il comma 2 del medesimo art. 22 stabilisce che tale credito d'imposta spetti per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il comma 10 dell'articolo in esame introduce un nuovo comma 1-ter all'articolo 22 del decreto-legge n. 124 il quale innalza il credito d'imposta al 100 per cento delle commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 quando il beneficiario (esercente attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali) adotti:

§  gli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (comma 3 dell’articolo 2, del decreto legislativo n. 127/2015), compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito; si tratta degli strumenti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015;

§  i sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione (comma 5-bis dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 127/2015). I soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, dal 1° luglio 2021 possono assolvere, mediante tali sistemi, all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Si specifica che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

Il comma 11 introduce un nuovo articolo 22-bis al citato decreto-legge n. 124, rubricato "Credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici".

Tale articolo 22-bis riconosce ai medesimi esercenti individuati dall'art. 22 che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto n. 127 del 2015 (v. supra) un ulteriore credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in oggetto, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico. Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 160 euro, per ciascun beneficiario nelle seguenti misure:

§  70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

§  40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

§  10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

 

Si ricorda che l’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, come modificato nel tempo - in particolare dal decreto-legge n. 119 del 2018, dalla legge di bilancio 2019 e dal decreto n.34 del 2020 - dispone che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate (articolo 22 del DPR IVA) memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrino elettronico). L’operatività dello scontrino elettronico è stabilita al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro. Specifiche disposizioni sono dettate per cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e per cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici

 

Si prevede, inoltre, in favore di esercenti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico (v. supra) un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

§  100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

§  70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

§  40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

 

Si specifica che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

I crediti d’imposta in esame, di cui agli articoli 22 e 22-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

A tale proposito si ricorda che l'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in materia di compensazione (espressamente richiamato dal comma in esame) prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

 

I medesimi crediti di imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP. Esso, inoltre, non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986).

 

Si specifica, infine, che alle agevolazioni qui previste sia applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalle norme europee in materia di aiuti de minimis (v. oltre)

 

Il comma 12 dell'articolo 11-bis in esame stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l’anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l’anno 2022, si provveda ai sensi dell'articolo 77, alla cui scheda si rinvia.

 

 

Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare alla Commissione europea i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1, TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica.

Fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama il regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni. Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti de minimis per le imprese che producono prodotti agricoli sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1408/2013. Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro - concessi da uno Stato membro a un'impresa unica - nell'arco di tre esercizi finanziari, che, per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive e oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e, dunque, non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici.

Per quanto concerne gli aiuti cosiddetti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura, questi sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 717/2014. Vi si prevede, poi, che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non possa superare 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Si dispone, inoltre, che l'importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano in tali settori, nell'arco di tre esercizi finanziari, non possa superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al regolamento (che, per l'Italia, è fissato in 96.310.00 euro). Il regolamento 717/2014 si applica fino al 31 dicembre 2020.

 


Articolo 11-bis, commi 13-18
(Assunzioni presso la RGS)

 

 

I commi in esame autorizzano il MEF a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione a tempo indeterminato di cinquanta unità del livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali presso il Dipartimento della RGS (comma 13). Alla copertura finanziaria dei relativi oneri (388.412 euro per l’anno 2021 e 2.330.469 euro a decorrere dall’anno 2022) si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE (comma 14). Si incrementa di dieci unità la dotazione complessiva del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte non inferiore a otto unità è riservata all’Ufficio del coordinamento legislativo. Presso l’Ufficio di Gabinetto sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale assegnati alle dirette dipendente del Capo di Gabinetto. Per la copertura finanziaria dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 547.729 euro per l’anno 2021 e di 1.094.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 (comma 15). La dotazione finanziaria destinata all’indennità accessoria di diretta collaborazione è incrementata di 250.000 euro per l’anno 2021 e 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 (comma 16). La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 15 e 16 (797.279 euro per l’anno 2021 e 1.594.558 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027) è individuata nei fondi speciale di parte corrente del MEF per l’anno 2021 (comma 17). Si specifica, infine, che le cessazioni, le conseguenti economie e le unità da assumere relative alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, previste dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 56 del 2019, siano asseverate dai relativi organi di controllo (comma 18).

 

Il comma 13 dell'articolo 11-bis prevede che, nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale dell’area III del comparto funzioni centrali.

 

Si rammenta che l’articolo 10, commi 1 e da 2 a 9 del decreto-legge n. 44 del 2021 introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale. Si rinvia al dossier sul decreto-legge n. 44 per approfondimenti.

 

Il comma 14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 13, pari a 388.412 euro per l’anno 2021 e a 2.330.469 euro annui a decorrere dall’anno 2022, nonché l'indicazione della copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

 

Il comma 15 stabilisce che, nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente degli uffici di diretta collaborazione del MEF (articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 227 del 2003) è incrementata di dieci unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata all'Ufficio del coordinamento legislativo (sezioni di cui al comma 3 dell’articolo 3 del citato regolamento). Per i medesimi anni (dal 2021 al 2027), in aggiunta al posto di cui all’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del regolamento, presso l'Ufficio di Gabinetto sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 547.279 euro per l’anno 2021 e di 1.094.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

 

Il comma 16 incrementa di 250.000 euro per l’anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 la dotazione finanziaria destinata all’indennità accessoria di diretta collaborazione (articolo 7, comma 7, del regolamento di cui sopra), anche per le esigenze di cui al comma 15, secondo periodo, del presente articolo.

 

Il comma 17 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 15 e 16, pari a 797.279 euro per l’anno 2021 e a 1.594.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, nonché l'indicazione della copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Il comma 18 specifica, mediante una novella dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 56 del 2019, che le cessazioni, le conseguenti economie e le unità da assumere relative alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, previste dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 56 del 2019, siano asseverate dai relativi organi di controllo. Per un'illustrazione delle disposizioni della legge n. 56 del 2019 si veda il relativo dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.


Articolo 11-ter
(Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»)

 

 

L’articolo 11-ter, introdotto dalla Camera, riproduce l’articolo 5 del D.L. n. 99/2021. Il comma 1 dispone l'erogazione delle quote del contributo agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, successive alla prima e spettanti nell'ambito della misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini”, in un'unica soluzione, a determinate condizioni.

 

Si rammenta come l'impianto normativo originario della cd. “Nuova Sabatini” prevedesse la corresponsione del contributo statale in più quote determinate con il decreto ministeriale attuativo della misura (art. 2, co. 4 del D.L. n. 69/2013 e art. 10 del D.M. 27 novembre 2013, il quale aveva disposto che la corresponsione avvenisse in sei quote annuali: 10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno, come evidenzia la relazione illustrativa al D.L. n. 99/2020).

Una serie di interventi normativi successivi hanno previsto una semplificazione e accelerazione del processo di corresponsione dei contributi statali, in particolare:

a) l'art. 20, comma 1, lett. b) del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019) ha disposto che, in caso di finanziamento di importo non superiore 100 mila euro, il contributo venisse erogato in un'unica soluzione;

dei casi di corresponsione del contributo in un’unica quota, innalzando (dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del D.L.76/2020) da 100.000 a 200.000 euro l'importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all'impresa in un'unica soluzione;

c) infine, con l'art. l, comma 95 della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), è stata infine disposta l’erogazione del contributo in un'unica soluzione per tutte le domande a decorrere dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dall'importo del relativo finanziamento deliberato.

L’articolo qui in esame intende dunque consentire il pagamento in un’unica soluzione anche alle imprese beneficiarie cui non sono applicabili le norme di accelerazione dei pagamenti sopra indicate.

 

In particolare, il MISE procede al versamento in un'unica soluzione delle residue quote di contributo:

- con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo;

- secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, pari a 425 milioni di euro per l'anno 2021, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Il comma 2 dispone che al rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa inerente ai contributi statali riconosciuti dalla cd. “Nuova Sabatini” (di cui all’art. 2, comma 8 del D.L. n. 69/2013) - pari, come sopra detto, a 425 milioni di euro per l'anno 2021 – si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

Per approfondimenti si veda la relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato 2020 (documento XIV, n. 4), volume I, tomo II, pagina 269.


Articolo 11-quater
(Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a.)

 

 

L’articolo 11-quater, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, oltre a differire i termini per la restituzione del prestito di 400 milioni di euro disposto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019 (comma 1) a beneficio del gruppo Alitalia SAI, dispone la prosecuzione dell’attività delle medesime società nelle more del pronunciamento della Commissione europea sul piano industriale della nuova società ITA spa (comma 2) e contiene disposizioni in merito alle modalità del trasferimento dei complessi aziendali di Alitalia SAI individuati nel citato piano industriale, a seguito della decisione della Commissione europea sullo stesso e in conformità ad essa (comma 3). Si prevedono inoltre (comma 4) la modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria in coerenza con le previsioni della citata decisione della Commissione europea e le condizioni per l’autorizzazione dello stesso (comma 5). Il comma 6 prevede, in deroga alle disposizioni ordinarie, le modalità secondo le quali i commissari straordinari possano procedere al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa, il comma 7 dispone che possano sciogliere i contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti mentre il comma 8 individua i presupposti per far dichiarare la cessazione dell'esercizio dell'impresa delle società del gruppo Alitalia SAI, precisando che l’amministrazione straordinaria continui ad operare con finalità liquidatorie. Il comma 9 infine istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo diretto a garantire un indennizzo pari al valore del biglietto per i titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali.

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo in commento riproduce le disposizioni dell’articolo 6 del decreto-legge n. 99 del 2021.

 

Il comma 1 dell’articolo 11-quater differisce i termini per la restituzione del prestito di 400 milioni di euro, riconosciuto ad Alitalia – Società aerea italiana – ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019 e scaduto il 30 giugno 2021 al 16 dicembre 2021.



Il comma 2 autorizza le società del gruppo Alitalia SAI alla prosecuzione dell'attività di impresa, ivi compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, primo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (che prevede, nel caso in cui l’attività non possa essere utilmente perseguita, che la procedura di amministrazione straordinaria sia convertita in fallimento dal giudice dell’esecuzione).

 

Tale prosecuzione è prevista nelle more della decisione della Commissione europea sul piano industriale presentato dalla società ITA spa, e della conseguente modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria in corso di esecuzione.


Il comma 3 dispone che l'Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. e l'Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria provvedano, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla nuova società di trasporto aereo ITA spa (la cui istituzione è stata disciplinata dall’articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020), dei complessi aziendali individuati nel piano industriale della stessa e pongano in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo.

Ciò dovrà essere fatto a seguito della decisione della Commissione europea sul piano industriale e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa.

 

Il medesimo comma 3 prevede che siano revocate le procedure in corso alla data del 30 giugno 2021 dirette al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea.

 

Il comma 4 dispone che i Commissari straordinari provvedano alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea sul piano industriale della società ITA spa, prevedendo che, gli stessi possano procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione (aviation, handling e manutenzioni), di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

 

L’articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 prevede questi programmi di cessione: cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali");  ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione"); cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti").

 

Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano industriale della nuova società aerea ITA Spa.

La stima del valore dei complessi oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.

 

Si ricorda che il 13 maggio 2021 la IX Commissione della Camera dei deputati ha approvato all’unanimità una risoluzione che ha impegnato il Governo a valutare la sussistenza dei presupposti per definire con la Commissione europea un accordo che possa rispondere alle esigenze che il Governo ha delineato con la decisione di costituire una nuova compagnia aerea; ad assumere comunque, tenuto conto delle interlocuzioni con la Commissione europea, tutte le iniziative necessarie a consentire che Ita spa possa avviare la propria attività entro luglio 2021; a mettere in campo tutti gli strumenti necessari per la salvaguardia della forza lavoro ad oggi presente in Alitalia. 


Il comma 5 dispone che il programma dell’amministrazione straordinaria di cui al comma 4 sopra commentato può essere autorizzato, in quanto coerente con il piano industriale della nuova società ITA spa, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo.

 

L’articolo 63, comma 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 dispone che, con riferimento alla vendita di aziende in amministrazione straordinaria in esercizio la scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.


Il comma 6 prevede che i Commissari straordinari delle società del gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria possano procedere al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito (è stata soppresso, nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, l’inciso che escludeva l’applicazione di tale principio con riferimento ai crediti dello Stato).

Ciò nelle more della cessione dei complessi aziendali ed anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che prevede, tra l’altro, che tali pagamenti debbano essere autorizzati dal giudice delegato.

 

Inoltre il comma 7 prevede che i Commissari straordinari possano sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.

Resta ferma la disciplina in tema di rapporti di lavoro.

 

Il comma 8 dispone che l’esecuzione del programma, nei termini che emergeranno dalla decisione della Commissione europea in merito al piano industriale di ITA spa, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 per far dichiarare la cessazione dell'esercizio dell'impresa.

A far data dal decreto di revoca dell’attività d'impresa dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue, con finalità esclusivamente liquidatoria.

Nel corso dell’esame parlamentare alla Camera dei deputati è stato precisato che i proventi dell’attività liquidatoria siano prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato.


Il comma?9 infine istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali.

 L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio.

Si rimette ad un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico la definizione delle modalità attuative dell’intervento e il trasferimento all’amministrazione straordinaria delle relative risorse a fronte di specifica richiesta dell’amministrazione straordinaria che dia conto dell’esistenza dei presupposti appena descritti.

 


Articolo 11-quinquies
(Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

 

 

L’articolo 11-quinquies, introdotto durante l’esame alla Camera, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine entro cui Invitalia è autorizzata a sottoscrivere gli strumenti finanziari volti al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, come previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021 ed entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI.

 

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto alcune misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, tra cui l’istituzione di un Fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società che soddisfano le condizioni di ammissione al beneficio (comma 18).

Le misure di sostegno sono volte al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese nella forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società per azioni europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001) e società cooperative (comprese le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003) aventi sede legale e amministrativa in Italia.

L’azione del Fondo Patrimonio PMI è volta a favorire le imprese che non erano già in crisi prima della pandemia e che hanno bisogno di un sostegno per il rilancio. Esse devono pertanto aver effettuato, dopo il 19 maggio 2020, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro. L’ammontare massimo dei titoli sottoscritti dal Fondo è commisurato al minore tra tre volte l’ammontare dell’aumento del capitale eseguito e il 12,5% del fatturato 2019.

Il D.L. n. 34/2020 prevede inoltre alcune condizioni per l’accesso alle agevolazioni sopra ricordate.  Per ulteriori informazioni si rinvia al tema web sulle misure fiscali e finanziarie emanate per l’emergenza Coronavirus.

 

La disciplina del Fondo Patrimonio PMI è stata modificata dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 263, della legge n. 178 del 2020) che, tra l’altro, ha prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 la possibilità di sottoscrizione dei prestiti obbligazionari subordinati.

Di conseguenza, le norme vigenti dispongono (articolo 26, comma 18 del decreto-legge n. 34 del 2020) che il Gestore del Fondo provveda, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e dei presupposti di legge per l’accesso all’agevolazione, alla sottoscrizione degli strumenti finanziari e al versamento del relativo apporto entro il 30 giugno 2021.

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo in commento, fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dal decreto-legge n. 34 del 2020, si proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro cui Invitalia è autorizzata a effettuare la sottoscrizione dei predetti strumenti finanziari, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.

 

Il comma 2 chiarisce che la sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI.

 

Il comma 3 subordina l’efficacia delle norme in esame all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina UE sugli aiuti di Stato, contenuta nell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

Si ricorda che l’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riscosso l’autorizzazione della Commissione dell’Unione europea per quanto riguarda la sua formulazione iniziale, prima della proroga ora disposta. In questo senso, era stata infatti trasmessa al Governo italiano la comunicazione C(2020) 5443 final del 31 luglio 2020. In tale comunicazione, si riteneva che – considerata la carenza di liquidità cui hanno dovuto far fronte le imprese a causa dell'epidemia – si trattasse di un rimedio necessario, proporzionato e giustificato, volto a garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia non pregiudicassero la redditività delle imprese e quindi a preservare la continuità della loro attività economica durante e dopo lo scoppio della pandemia stessa.

 


Articolo 11-sexies
(Fondo
di sostegno ai comuni marginali)

 

 

L’articolo 11-sexies, introdotto alla Camera, prevede che le risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali, destinate a specifici territori per contrastare fenomeni di industrializzazione, siano assegnate, in pari misura, ai consorzi industriali ricadenti nei territori beneficiari, e non già agli enti comunali.

 

La disposizione modifica l’articolo 1, comma 200, della legge n.178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), che ha incrementato le risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali (di 48 milioni di euro per il 2021, di 43 milioni di euro per il 2022 e di 45 milioni di euro per il 2023), destinandole specificamente ai comuni di determinati territori, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo.

 

L’articolo 1, comma 200, della legge n.178 del 2020 prevede che lo stanziamento è destinato ai comuni dei territori di cui all’articolo 3 della legge n. 646/1950 (ossia i comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, i comuni delle province di Latina e Frosinone, l'Isola d'Elba, i Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto e i Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina) non ubicati nelle aree oggetto dell’agevolazione contributiva cd. Decontribuzione per il sud (ossia nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, la Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)[47].

Il riparto delle risorse, nonché la definizione dei termini e delle modalità di accesso alle risorse e di rendicontazione, sono rimessi a un apposito DPCM da adottare su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale.

 

La disposizione in esame, in particolare:

·       prevede che le risorse siano assegnate, in pari misura, ai consorzi industriali ricadenti nei territori beneficiari, e non già agli enti comunali;

·       modifica le finalità dell’intervento, prevedendo che le risorse siano destinate al sostegno delle attività economiche per il solo contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione, e non anche per il contrasto dell’ “impoverimento del tessuto produttivo” (tale inciso, presente nel testo vigente, viene infatti soppresso).

 

Il beneficio è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

 

 


Articolo 11-septies
(Fondo per gli spettacoli pirotecnici)

 

 

L’articolo 11-septies introdotto durante l’esame alla Camera, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per gli spettacoli pirotecnici.

 

In particolare, il Fondo, finalizzato a promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte dei privati, ha una dotazione di € 2 mln per il 2021.

La disciplina attuativa deve essere definita con decreto del Ministro della cultura da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

Le risorse sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione europea, del 19 marzo 2020.

In merito alla disciplina europea degli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19 si rinvia alla lettura del relativo tema web consultabile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).


Articolo 11-octies
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

 

 

L'articolo 11-octies, comma 1, introduce nel decreto in esame modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) volte a rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno alle famiglie, in considerazione degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica. In particolare, mantenendo ferma l'attuale disciplina per il credito immobiliare ai consumatori, la disciplina generale del rimborso anticipato relativo al credito ai consumatori viene invece modificata per effetto del comma 1, lettera a), che sostituisce l'articolo 125-sexies del TUB. In particolare, la novella legislativa precisa con il nuovo comma 1 che, in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Il nuovo comma 2 impone che i contratti di credito indichino in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, evidenziando in modo analitico l'applicabilità del criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato (quest'ultimo criterio essendo quello applicabile in assenza di una esplicita previsione). Il nuovo comma 3 interviene nei rapporti fra il finanziatore e l'intermediario del credito stabilendo che, in relazione alla riduzione del costo totale del credito, salvo diversa pattuizione fra tali parti, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito. Il comma 2 dell'articolo 11-octies stabilisce che le nuove disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

 

L'articolo 11-octies introduce nel decreto in esame modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) volte a rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno alle famiglie, in considerazione degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica.

Il credito al consumo rappresenta un canale di finanziamento teso a soddisfare, attraverso il differimento temporale dei pagamenti, la domanda di beni durevoli oltre il limite di reddito del richiedente. La disciplina nazionale del credito al consumo è distinta in due diversi Capi del Titolo VI del TUB, il primo relativo specificamente al credito immobiliare ai consumatori (Capo I-bis) e il secondo riferito in generale al credito ai consumatori (per l'acquisto di beni durevoli diversi da quelli di natura immobiliare).

 

Il comma 1, lettera a) dell'articolo 11-octies introduce nel Capo I-bis del Titolo VI del TUB, relativo al credito immobiliare ai consumatori, l'esplicita previsione della facoltà riconosciuta al consumatore di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, con la conseguente riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi per la vita residua del contratto.

Tale facoltà risulta peraltro già riconosciuta in virtù dell'articolo 120-noviesdecies del TUB, che prevede l'applicabilità al credito immobiliare ai consumatori dell'articolo 125-sexies, comma 1, che contiene le suddette disposizioni in relazione alla disciplina generale del credito ai consumatori.

Di conseguenza, il comma 1, lettera b) dell'articolo 11-octies sostituisce proprio l'articolo 120-noviesdecies del TUB, eliminando il rinvio l'articolo 125-sexies.

La disciplina generale del rimborso anticipato relativo al credito ai consumatori viene invece modificata per effetto del comma 1, lettera c) dell'articolo 11-octies, che sostituisce l'articolo 125-sexies del TUB.

In particolare, la novella legislativa precisa con il nuovo comma 1 che, in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Il comma 2 impone che i contratti di credito indichino in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, evidenziando in modo analitico l'applicabilità del criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato (quest'ultimo criterio essendo quello applicabile in assenza di una esplicita previsione).

Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria corrisponde al valore iniziale al quale sono sottratti gli interessi pagati e i rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una perdita di valore.

Il nuovo comma 3 interviene nei rapporti fra il finanziatore, ovvero il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale, offre o stipula contratti di credito, e l'intermediario del credito ovvero l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività propone contratti di credito ai consumatori ed eventualmente li conclude per conto del finanziatore, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis del TUB. In particolare in relazione alla riduzione del costo totale del credito, viene disposto che, salvo diversa pattuizione fra tali parti, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

I commi 4 e 5 confermano le disposizioni già previste dall'articolo 125-sexies del TUB con riferimento all'equo indennizzo per il finanziatore in caso di rimborso anticipato.

Il comma 2 dell'articolo 11-octies stabilisce che le nuove disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano al rimborso anticipato dei contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, mentre alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della loro sottoscrizione.

 


Articolo 12
(Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di R&S e programmi di investimento)

 

 

L’articolo 12 introduce uno strumento di garanzia pubblica, attraverso il Fondo di garanzia PMI, su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine (6 – 15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cd. mid cap) finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle “prime perdite” di tali portafogli copre fino al 25% del portafoglio e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre fino all'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: ammissione alla garanzia del Fondo senza valutazione economico finanziaria del gestore, probabilità di default calcolata dal richiedente con i propri modelli interni, la durata della fase di costruzione del portafoglio (ramp up) è di 24 mesi.

Il comma 2, per le finalità di cui al comma 1, rifinanzia il Fondo di garanzia PMI di 1 miliardo per il 2021. Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

Segnatamente, il comma 1 dispone che, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di garanzia PMI, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 – dunque, PMI e imprese cd. mid cap - per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, si applichino le seguenti misure:

a)   l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a 500 milioni di euro;

b)  i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e devono essere finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di R&S e innovazione e/o di programmi di investimenti;

c)    i beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;

d)  il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal richiedente sulla base dei propri modelli interni;

e)   la garanzia copre una quota non superiore al 80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti (come previsto dalla disciplina ordinaria);

f)   la quota della tranche junior coperta dalla garanzia, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;

g)  in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento.

h)  la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo. La chiusura deve avvenire entro il termine indicato dai richiedenti in sede di richiesta della garanzia.

 

Il comma 2 rifinanzia il Fondo di garanzia PMI di 1 miliardo per l’anno 2021 per le finalità di cui al comma 1. Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

La concessione delle garanzie su portafogli di finanziamenti da parte del Fondo di garanzia PMI trova la sua disciplina, a livello legislativo primario, nell’art. 39, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011.

La norma prevede che la garanzia del Fondo possa essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (l’estensione alle imprese cd. mid cap è stata operata dalla legge di stabilità 2015). L’efficacia di tale estensione è stata sospesa - fino al 31 dicembre 2015 - dal D.L. n. 192/2014 (articolo 3-bis). Dopo l’approvazione del metodo di calcolo di tale tipologia di aiuto a favore delle imprese mid cap da parte della Commissione europea[48], nel maggio 2016, la misura è entrata per esse in operatività.

Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è 3,5 milioni di euro[49].

In attuazione delle previsioni sopra descritte, è stato adottato, dapprima, il D.M. 24 aprile 2013, e, successivamente, il D.M. 14 novembre 2017. Tale decreto, modificato dal D.M. 21 giugno 2019, costituisce la normativa secondaria di riferimento, unitamente alle Modalità operative per la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti (pubblicate con Circolare del Gestore del Fondo n. 13/2019 del 18 dicembre 2019).

Appare utile ricordare in questa sede che, ai sensi della citata normativa, è “Portafoglio di finanziamenti” un insieme di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari (PMI, mid cap, consorzi e professionisti aventi sede legale ovvero sede operativa sul territorio italiano), aventi caratteristiche comuni quali la forma tecnica utilizzata, la finalità a fronte della quale il finanziamento è concesso, la durata dell’operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.

I “richiedenti” l’intervento in garanzia del Fondo sono i finanziatori (banche e soggetti autorizzati all’esercizio del credito, indicati nell’art. 1, co. 1, lett. o) del D.M. 14 novembre 2017).

La “Tranche junior”: è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio, nella Tranched cover.Tranched cover” è l’operazione di cartolarizzazione sintetica[50] nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti è isolata attraverso forme di protezione del credito di tipo personale o attraverso cash collateral. Il «cash collateral» è il fondo monetario costituito in pegno in favore del soggetto finanziatore a copertura di una quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti.

Per punto di stacco e spessore si intende, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la tranche junior e le tranches a questa sovraordinate (tranche senior e tranche mezzanine) e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di finanziamenti.

Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo:

§  l'ammontare dei portafogli di finanziamenti, non può essere superiore a euro 300 milioni (art. 5, co. 2, D.M. 14 novembre 2017);

§  i portafogli di finanziamenti devono essere costituiti da un insieme di finanziamenti aventi ciascuno una serie di caratteristiche, tra le quali essere concessi ed erogati al beneficiario successivamente alla delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia e avere durata compresa tra 12 e 84 mesi, fatto salvo un eventuale periodo di preammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e la data di chiusura del portafoglio[51], non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative[52] (art. 5. co. 1 del D.M. 14 novembre 2017);

§  la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 18 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo. Il consiglio di gestione può concedere una proroga, non superiore a 6 mesi, in caso di motivata richiesta connessa a cause eccezionali o eventi di forza maggiore, non dipendenti dal richiedente (art. 13, co. 1 del D.M. 14 novembre 2017);

§  la garanzia diretta è concessa dal Fondo a copertura di una quota non superiore all'80 percento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti e il punto di stacco e lo spessore della tranche junior sono determinati applicando la metodologia riportata in allegato al decreto attuativo (art. 7, co. 1 del citato D.M.);

§  in ogni caso, la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 7 percento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero l'8 percento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti [53]

 

Come evidenziano la relazione illustrativa e la relazione tecnica, la norma introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio su cartolarizzazioni sintetiche attraverso il Fondo di garanzia PMI, volto ad accrescere la liquidità delle imprese, fornendo loro, per la fase di ripartenza connessa all’uscita dall’emergenza sanitaria, l’accesso a nuovi finanziamenti di medio – lungo termine (6 – 15 anni), in cui almeno il 60% sia finalizzazione a R&S e investimento. In sintesi, si intende prevenire ipotesi di credit crunch (strette di credito) che potrebbero ostacolare le prospettive di ripresa, assicurando finanziamenti più “pazienti” per rafforzare la dotazione patrimoniale delle PMI e small mid cap, sostenendo una adeguata “presa di rischio”, grazie ad un’elevata copertura dei rischi “di prima perdita” e ad un’apprezzabile semplificazione procedurale offerta ai finanziatori (ammissione alla garanzia senza valutazione del gestore, con probabilità di default calcolata da richiedente con i propri modelli interni), in grado di sostenere la concessione del credito su esposizioni di maggiore durata anche in un periodo di elevata incertezza.

Si innalza la quota di copertura del Fondo sulle “prime perdite” di tali portafogli rispetto alla disciplina ordinaria (e finanche a quella derogatoria Covid di cui all’art. 13, comma 2 del DL n. 23/2020, cfr. infra), coprendo fino al 25% del portafoglio, consentendo quindi, affermano le relazioni, di ammettere imprese più rischiose. Secondo quanto precisa la relazione tecnica, la scelta di una percentuale di garanzia all’80% consente, oltre ad un adeguato allineamento di interessi tra Stato garante e soggetto finanziatore obbligato a ritenere una quota di rischio apprezzabile, anche un’operatività della misura fuori dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 della Commissione Europea (cd. Temporary Framework), non soggetta quindi agli specifici limiti temporali di durata (attualmente prevista sino al 31 dicembre 2021).

Anche la maggiore durata della fase di costruzione del portafoglio (ramp up) - allungata a 24 mesi – connessa alla maggiore grandezza (fino a 500 milioni) consentirà, secondo la relazione, di aumentare la granularità del portafoglio, contribuendo così a ridurne la rischiosità, e permetterà di concedere all’impresa un periodo apprezzabile di preammortamento (consentito nella fase del ramp up del portafoglio) per venire incontro alle esigenze di flessibilità sui flussi di cassa delle imprese nell’arco temporale più influenzato dall’emergenza Covid -19.

 

La relazione illustrativa rileva che l’iniziativa si ispira allo schema dei grandi portafogli del Fondo PMI già attivati per l’emergenza Covid-19 (articolo 13, comma 2, del D.L. n. 23/2020), scaduto il 31 dicembre 2020, focalizzandolo però, in una logica di phasing out, su nuovi finanziamenti di medio - lungo periodo per la “realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti” da parte delle imprese ritenute viable dalla banca.

 

L’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2021) ha introdotto una disciplina transitoriamente efficace (fino al 31 dicembre 2020), derogatoria rispetto alla normativa ordinaria citata, finalizzata a sostenere le imprese danneggiate dagli effetti della pandemia. La norma, nel dettaglio, ha riconosciuto un’operatività rafforzata del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal finanziatore/richiedente la garanzia, sulla base dei suoi modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s.

Con tale disciplina straordinaria, sono state introdotte percentuali di copertura più elevate, dall’80% ad una garanzia al 90% della tranche junior e un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell’ammontare del portafogli, nel caso in cui esso abbia ad oggetto finanziamenti concessi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti. Più nel dettaglio, fino al 31 dicembre 2020:

§  l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è stato innalzato da 300 a 500 milioni;

§  i finanziamenti dovevano avere le caratteristiche di durata e importo indicate dal Temporary Framework, e potevano essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque successivamente al 31 gennaio 2020;

§  i beneficiari sono stati ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

§  il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti[54] sono stati determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal finanziatore/richiedente sulla base dei propri modelli interni;

§  la garanzia è stata concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento (anziché l’80 percento) della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

§  la quota della tranche junior coperta dal Fondo non doveva superare il 15 percento (anziché il 7 percento) dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 percento (anziché l’8 percento) nel caso di portafoglio avente ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti. È stato fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del D.M. 14 novembre 2017, che prevede già un incremento della copertura ordinaria del Fondo sulla tranche junior nel caso di apporto aggiuntivo di altri soggetti garanti;

§  in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo è stato chiamato a coprire il 90 percento (anziché l’80 percento) della perdita registrata sul singolo finanziamento.

 


Articolo 12-bis
(Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati)

 

 

L’articolo 12-bis modifica il comma 2 dell'articolo 71 del decreto legge n. 104 del 2020 (cosiddetto decreto "Agosto") prevedendo la possibilità per i Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati di prorogare ulteriormente il periodo di sottoscrizione, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio, fino al 31 dicembre 2021.

 

Il comma 2 dell'articolo 71 del decreto legge n. 104 del 2020 (cosiddetto decreto "Agosto") ha stabilito la possibilità per i Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati di prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio. La disposizione in esame consente di prorogare ulteriormente il periodo di sottoscrizione per completare la raccolta fissando il nuovo termine al 31 dicembre 2021. In particolare, per le citate tipologie di fondi, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del D.M. 5 marzo 2015 n. 30, le società di gestione del risparmio (SGR) possono usufruire, con il consenso unanime degli aderenti all’offerta del FIA, di una proroga del periodo di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, fermo restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun fondo alternativo.

 

Si ricorda che con la direttiva 2011/61/UE, attuata nell'ordinamento nazionale per effetto del decreto legislativo n. 44 del 2014, sono state disciplinate le attività dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA). Tali fondi di investimento alternativi (FIA) sono organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli, in conformità di una politica di investimento predefinita, a beneficio degli stessi. Vengono definiti "alternativi" in quanto sono oggetto della disciplina tutti i fondi che non sono soggetti alla direttiva 2009/65/CE (e successive modifiche e integrazioni) sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM, in inglese undertakings for the collective investment in transferable securities - UCITS, acronimo con il quale viene identificata la relativa direttiva, modificata da ultimo dalla direttiva 2014/91/UE, cosiddetta "UCITS V"). I fondi "UCITS" sono caratterizzati da una disciplina armonizzata e da una quota significativa di investimenti facilmente liquidabili e da un livello di trasparenza sui valori degli attivi rafforzato (valori mobiliari). I FIA sono invece caratterizzati da una maggiore flessibilità rispetto agli attivi "eleggibili" nell'ambito della politica di investimento. Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (hedge funds), dei fondi di private equity, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.

Proprio in ragione della ridotta quota di valori mobiliari inclusi fra le attività, tali organismi assumono di norma la forma di fondi chiusi, caratterizzati da un numero fisso di quote di partecipazione e da diritti di rimborso dei partecipanti connessi a date predeterminate. Tali fondi sono pertanto contraddistinti da una scadenza di lungo periodo, in genere superiore ai 10 anni, e da un taglio minimo della quota generalmente superiore a quello degli altri fondi. Queste caratteristiche non impediscono lo scambio delle quote dei partecipanti sul mercato, tuttavia le oscillazioni del loro valore non incidono su quello del patrimonio del fondo stesso.

I fondi riservati sono fondi non armonizzati a cui partecipano solamente investitori qualificati (imprese di investimento, banche, SGR, fondi pensione, imprese di assicurazione, etc.). In ragione di tale limitazione, i fondi riservati sono caratterizzati da una maggiore flessibilità regolamentare e operativa rispetto ad altri fondi.

 

 


Articolo 13, commi da 1 a 7 e comma 8
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

 

 

L’articolo 13 proroga al 31 dicembre 2021 e, contestualmente, rivede la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE, del Fondo di garanzia PMI.

In particolare, il comma 1 dispone che la Garanzia Italia SACE, anche quella a favore delle imprese cd. mid-cap, sia rilasciata sino al 31 dicembre 2021 anziché sino al 30 giugno 2021 (lett. a) e lett. e)).

Il comma, inoltre, estende da 6 a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla “Garanzia Italia”, anche quelli concessi alle imprese cd. “mid-cap” (lett. b) e c)).

Relativamente alla “Garanzia Italia” SACE su prestiti obbligazionari, riduce dal 30 al 15 percento la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata della garanzia (lett. d)).

Relativamente alla garanzia SACE sui finanziamenti alle mid-cap, esclude l’obbligo per l’impresa beneficiaria di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni (lett. e)).

Con riferimento alle imprese cd. mid-cap, il comma 3 precisa che sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione europea delle micro, piccole e medie imprese.

Il comma 2 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina dell’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI. Contestualmente, ai sensi del comma 1, lett. da f) a i), l’intervento straordinario del Fondo subisce alcune revisioni:

§  dal 1° luglio 2021, sui finanziamenti con durata fino a 72 mesi, la garanzia del Fondo sarà concessa nella misura massima dell’80%, e non più del 90% (lett. f)). La durata dei finanziamenti garantiti potrà essere maggiore - fino a di 120 mesi - previa notifica e autorizzazione della Commissione europea (lett.g));

§  dal 1° luglio 2021 i finanziamenti sino a 30 mila euro avranno una copertura del Fondo del 90% - anziché del 100% - e ad essi può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello attualmente previsto (lett.h)).

§  l’operatività della riserva di 100 milioni sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, già terminata il 31 dicembre 2020 viene portato al 31 dicembre 2021 (lett. i)).

Il comma 5 rifinanzia il Fondo di garanzia PMI, per le finalità sopra indicate di 1.860.202.000 euro per l’anno 2021.

Il comma 4 interviene sulla disciplina delle garanzie di mercato che SACE è autorizzata - ai sensi dell’articolo 6, co. 14-bis, D.L. n. 269/2003- a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane, prevedendo che possano essere emesse anche a copertura di portafogli di finanziamenti.

Il comma 6 assegna ad ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto, di cui all’articolo 13, comma 11, del D.L. n. 23/2020.

Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell’all’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 193/2016 (L. n. 225/2016), rimuovendo il limite di 15.000 euro e mantenendo il richiamo ai limiti previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore.

 

 

Segnatamente, l’articolo 13, comma 1, modifica la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE e del Fondo di garanzia PMI di cui al D.L. n. 23/2020.

Il D.L. n. 23/2020 (articolo 1, 1-bis.1 e 13), ha delineato uno schema di garanzie straordinarie e transitorie sui finanziamenti bancari alle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia delle PMI. L'intervento in garanzia di SACE non si sovrappone a quello del Fondo di garanzia PMI, bensì lo completa, in quanto interviene per categorie di imprese medio grandi e comunque per imprese che hanno esaurito la loro capacità di accesso o non hanno più accesso al Fondo di garanzia PMI.

Il sistema di “Garanzia Italia SACE” e l’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI sono stati autorizzati dalla Commissione europea sulla base del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, cd. “Temporary Framework[55].

Per un’analisi approfondita della disciplina della “Garanzia Italia SACE” e dell’intervento straordinario del “Fondo di garanzia PMI”  si rinvia all’apposito Paragrafo del tema dell’attività parlamentare “Misure fiscali e finanziarie per fronteggiare l’emergenza da coronavirus”. 

 

Il comma 1, lett. da a) a e) modifica ed estende l’operatività della disciplina della cd. “Garanzia Italia di cui all’articolo 1 e 1-bis.1 del D.L. n. 23/2020.

In particolare:

§  la Garanzia Italia SACE, anche quella a favore delle imprese cd. mid-cap, può essere rilasciata sino al 31 dicembre 2021 anziché sino al 30 giugno 2021 (lett. a), che novella i commi 1, 2, lettera a), 13 e 14 – bis dell’art. 1 del D.L. n. 23/2020, e lett. e) che novella il comma unico dell’articolo 1-bis.1).

L’estensione della misura al 31 dicembre 2021 (previa notifica alla Commissione) trova la sua legittimazione nella quinta modifica al Temporary Framework , adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021. Si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo”.

§  estende da 6 a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla “Garanzia Italia”, anche quelli concessi alle imprese cd. “mid-cap”.

In particolare, previa notifica e autorizzazione della Commissione, su richiesta delle parti, i finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A., possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni oppure sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni. Le commissioni annuali dovute per il rilascio o per l’estensione delle garanzie dalle imprese – diverse dalle mid-cap, le quali invece non devono alcuna commissione (la norma infatti richiama le sole garanzie di cui all’articolo 1, non di cui all’articolo 1-bis.1) - saranno determinate in conformità al “Temporary Framework”, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato, sul piano procedurale e documentale, da SACE S.p.A. (lett. b) e c), che, rispettivamente, novellano l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 23 e vi inseriscono una nuova lett. a)-bis));

§  relativamente alla “Garanzia Italia” SACE su prestiti obbligazionari o titoli del debito (anch’essa ora concedibile, ai sensi della lett. a), sino al 31 dicembre 2021), riduce dal 30 al 15 per cento la quota - rapportata al valore dell’emissione - che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari con classe di rating inferiore a BBB- sono obbligati a mantenere per l'intera durata della garanzia. Tale previsione si applica anche alle operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione (lett. d), che novella il comma 14 – ter dell’art. 1, del D.L. n. 23/2020).

La relazione illustrativa afferma che la previsione è volta ad incentivare il ricorso a canali di finanziamento alternativi al credito bancario, che ha fino ad oggi trovato applicazione ridotta nell’ambito degli interventi di garanzia per la liquidità. La previsione viene come detto retroattivamente estesa anche alle operazioni già perfezionare o deliberate da SACE.

Per alcune forme alternative di finanziamento si rinvia all’articolo 15 e alla relativa scheda.

§  relativamente alla garanzia SACE sui finanziamenti alle mid-cap, esclude l’obbligo per l’impresa beneficiaria di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni.

L’assunzione dell’impegno a non approvare dividendi è invece previsto per le altre imprese beneficiarie dalla lettera i) del comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 23/2020, di cui qui viene esclusa l’applicazione (lett. e) che novella il comma unico dell’art. 1-bis.1)).

La relazione illustrativa afferma che La modifica si rende necessaria fine di allineare pienamente la disciplina di “Garanzia Italia” per le cd. mid- cap quella per le garanzie rilasciate in relazione alla medesima tipologia di imprese da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Si è infatti registrato un accesso modesto da parte di small mid-cap a Garanzia Italia nel marzo 2021, presumibilmente riconducibile in buona parte a detto limite di legge.

 

Con riferimento alle imprese cd. mid-cap, il comma 3 precisa che sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE che definisce le micro, piccole e medie imprese.

La legge di bilancio 2021 ha disposto che le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 accedano - a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021(tale termine, come detto è stato ora prorogato al 31 dicembre 2021) - allo strumento "Garanzia Italia" SACE alle medesime condizioni agevolate straordinarie già offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo di garanzia PMI ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020. Per tali imprese (cd."mid-cap"), l’operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI è dunque cessata il 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 245 e co. 209, che ha inserito un nuovo articolo 1-bis.1 nel D.L. n. 23/2020).

Le condizioni agevolate assicurate alle cd. mid-cap sono le seguenti: gratuità dell’accesso alla garanzia, importo massimo del finanziamento garantito sino a 5 milioni di euro; percentuale di copertura della garanzia diretta sino al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi (si veda, ora, le modifiche supra). Si rinvia all'apposito manuale operativo SACE, del 1 marzo 2021.

La raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 definisce PMI le imprese che rientrino nei limiti fissati relativamente al numero di dipendenti e al fatturato o ai totali di bilancio:

§  media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

§  piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

§  microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

 

Il comma 2 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina dell’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI a favore delle imprese danneggiate dalla pandemia, di cui all’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020.

Contestualmente, ai sensi del comma 1, lett. da f) a i), l’intervento straordinario del Fondo subisce alcune revisioni.

In particolare:

§  dal 1° luglio 2021, sui finanziamenti con durata fino a 72 mesi - di cui alla lett. c), comma 1 del D.L. n. 23/2020 - la garanzia del fondo sarà concessa nella misura massima dell’80%, e non più del 90%. La durata dei finanziamenti garantiti potrà essere maggiore (lett. f) che novella la lett. c) del comma 1 dell’art. 13). In particolare, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni viene innalzato a 120 mesi.

Si segnala che la Commissione europea (comunicazione C(2021) 4930 del 29 giugno 2021) ha autorizzato una durata massima delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo non superiore a 96 mesi (otto anni).

Per i finanziamenti con durata non superiore a 72 mesi già garantiti, nel caso di prolungamento della durata accordato dal finanziatore, può essere richiesta una pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di 120 mesi di durata dell’operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea (lett. g) che inserisce una nuova lettera c-bis) nel comma 1 dell’art. 13). Anche in questo caso, considerato l’esito in sede comunitaria della procedura di autorizzazione, i 120 mesi devono intendersi ridotti a 96 mesi;

§  dal 1° luglio 2021, avranno una copertura del Fondo (sia in garanzia diretta che in riassicurazione) del 90% - anziché del 100% - i finanziamenti sino a 30 mila euro in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti le attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K del codice ATECO danneggiate dall'emergenza COVID-19. Inoltre, a dal 1 ° luglio 2021, per i finanziamenti con copertura al 90 percento, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello attualmente previsto (lett. h) che modifica la lettera m) del comma 1 dell’art. 13).

Si rammenta che, attualmente, in relazione alle predette operazioni finanziarie, si applica un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento.

§  l’operatività della riserva di 100 milioni di euro - a valere sulle risorse del Fondo - per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, già terminata al 31 dicembre 2020, viene estesa al 31 dicembre 2021 (lett. i) che novella il comma 12-bis dell’art. 13).

Con riferimento al comma 2, si osserva che esso opera sotto forma di novella al comma 244 della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), anziché, sotto forma di novella al comma 1, alinea dell’articolo 13 del D.L. n. 23/2020.

 

Il comma 5 rifinanzia di 1.860.202.000 euro per l’anno 2021 il Fondo di garanzia PMI, per le finalità di cui ai commi 1, lett. da f) a i), e 2.

 

Il comma 4 interviene sulla disciplina delle garanzie di mercato che SACE in via ordinaria è autorizzata - ai sensi dell’articolo 6, comma 14 - bis, del D.L. n. 269/200 - a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane.

Il comma, attraverso una novella alla citata norma, dispone che le garanzie possano essere emesse anche su portafogli di finanziamenti.

Il comma 14-bis dell’articolo 6 del D.L. n. 23/2020 è stato introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.L. n. 23/2020 e modificato dal comma 210 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020). Nel dettaglio, il comma 14-bis autorizza SACE a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all' esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

Per le stesse finalità ed entro l’importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia. L'attività è svolta in regime di contabilità separata rispetto alle attività finalizzate all’internazionalizzazione del settore produttivo italiano svolte da SACE.

Sugli impegni assunti da SACE è accordata la garanzia dello Stato a prima richiesta. Non è ammesso il ricorso diretto dei finanziatori alla garanzia dello Stato. Il comma demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico -  la definizione dei criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie e dell’operatività della garanzia dello Stato, in conformità con la normativa dell’Unione europea. Con il decreto sono anche individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell’economia e delle finanze. Il decreto non risulta allo stato ancora adottato.

Il comma 6 assegna all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare-ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato a ISMEA, di cui all’articolo 13, comma 11, del D.L. n. 23/2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Si rammenta che le disposizioni straordinarie e transitorie previste per il Fondo di garanzia PMI dall’articolo 13 del D.L. n. 23/2020, si applicano, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, in quanto compatibili, anche alle garanzie ISMEA in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per tali finalità ad ISMEA sono stati assegnati 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono state versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Successivamente, il D.L. n. 34/2020 (articolo 31, comma 3) ha assegnato all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020.  

Si rammenta, infine, che il D.L. n. 104/2020 ha stanziato una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario (articolo 64, comma 1).

 

Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell’all’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 193/2016 (L. n. 225/2016).  Il comma, attraverso una novella alla norma citata, rimuove il limite di 15.000 euro e mantiene il richiamo ai limiti previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. de minimis”: Reg. UE nn. 1407/2013, 1408/2013, nonché Reg. UE n. 717/2014, ss. mod. e int..

 

L'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 (legge n. 225 del 2016), al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004. La garanzia dell'ISMEA – secondo la formulazione previgente all’intervento qui in esame - è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

In tale disposizione, quindi, le imprese del settore ittico non sono richiamate.

D'altronde, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 455, prevede che ISMEA possa concedere garanzie e aiuti per l'accesso al credito anche a favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura anche avvalendosi delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). A tal fine, si dispone l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e dell'articolo 1, comma 512 della legge n. 311 del 2004.

Si ricorda che il citato articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede che l'ISMEA possa concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.

Il comma 512 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), poi, ha affidato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a decorrere dal 1° gennaio 2005, la gestione degli interventi di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese agricole e agroalimentari del Fondo interbancario di garanzia (FIG), di cui all'articolo 36 della legge n. 464 del 1961, e la relativa dotazione finanziaria. L'ISMEA è succeduta nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche degli enti gestori del Fondo.

Inoltre, l'articolo 20 della legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo) è intervenuto - riscrivendo l'art. 2, comma 132 della legge n. 662 del 1996 - rivedendo le competenze dell'ISMEA, che è stato legittimato ad intervenire finanziariamente, a condizioni agevolate o a condizione di mercato, anche a favore di imprese che operano nel campo della logistica - anche su piattaforma informatica - dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

Successivamente, l'art. 13, comma 3 del citato decreto-legge n. 193 del 2016 ha modificato la predetta disposizione, prevedendo che ISMEA possa intervenire finanziariamente, sia a condizioni agevolate che a condizioni di mercato, anche in società e cooperative economicamente e finanziariamente sane che operano nel campo della produzione (precedentemente l'intervento era limitato alle imprese che operavano nel campo della trasformazione e commercializzazione) dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura

Poi, l'art. 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020 ha previsto che le disposizioni di tale articolo, relativo al Fondo di garanzia per le piccole medie imprese, in quanto compatibili, si applichino anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche' dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per tali finalita' sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Successivamente, l'art. 31, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio, ha asseganto all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020 in relazione all'operatività delle garanzie che essa può prestare, in base alla legislazione vigente, a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Infine, l'art. 64, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto Agosto, ha previsto l'assegnazione all'ISMEA) di una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni di euro per il 2025, per le attività di garanzia sul credito destinate alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca".

 

Quanto agli aiuti “de minimis”, il Regolamento (UE) n. 1407/2013 è stato da ultimo modificato dal Regolamento 8 dicembre 2020, n. 2020/2008/UE, il quale ne ha esteso l’applicazione fino al 31 dicembre 2023. Il Regolamento è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli[56].Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013, modificato dal Regolamento (UE) 2019/316, che ne ha esteso l’applicazione fino al 31 dicembre 2027. Si tratta di quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola - di importo complessivo non superiore a 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari - che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive e oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare, per l’Italia, il limite complessivo di 700,4 milioni di euro circa. In deroga a quanto sopra previsto, l’Italia può decidere che l'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non possa superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e che l'importo complessivo totale degli aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre esercizi non possa superare il limite di 840,5 milioni di euro, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

a) per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite del 50 % dell'importo massimo di cui sopra (quindi, 420,25 milioni di euro);

b) gli Stati membri si dotano di un registro centrale nazionale degli aiuti «de minimis».

Infine, per gli aiuti de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura opera il Reg. (UE) n. 717/2014, modificato dal Regolamento 8 dicembre 2020, n. 2020/2008/UE, il quale ne ha esteso l’applicazione fino al 31 dicembre 2022. Ai sensi di tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi dallo Stato a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare i 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore, nell'arco di tre esercizi finanziari, è pari, per l'Italia, a 96 milioni e 310 mila euro.


Articolo 13, comma 7-bis
(Sospensione termini di scadenza titoli di credito)

 

 

L'articolo 13, comma 7-bis sospende fino al 30 settembre 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021.

 

L'articolo 13, comma 7-bis, richiamando quanto già disposto nel corso dell'emergenza con il decreto legge n. 23 del 2020 (articolo 11) stabilisce che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021

La norma specifica che i protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d’ufficio, mentre per le somme già riscosse non si fa luogo al rimborso.

 

L'articolo 11 del decreto legge n. 23 del 2020 ha disposto la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.

La disposizione chiarisce inoltre il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali. Si stabilisce infine che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio; ove già pubblicati le camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Sono inoltre sospese le informative al prefetto e le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, che, ove già effettuate, sono cancellate.

 

Con intervento successivo, la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 20201) sono stati ulteriormente sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi ai medesimi titoli di credito, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021.


Articolo 13-bis
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

 

 

L’articolo 13-bis modifica la lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in particolare il comma 1, lettera c), cpv. a-bis), il quale estende da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti coperti da garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese colpite dalla pandemia (cd. Garanzia Italia SACE).

La modifica precisa che sarà determinata in conformità al "Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" cd. Temporary Framework, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE anche la durata effettiva della garanzia (e non solo le commissioni dovute per il rilascio e l’estensione della garanzia stessa).

 

L’articolo 13-bis modifica la lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, inserita dall’articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto in esame, alla cui scheda si rinvia.

 

Si valuti l’opportunità di accorpare la modifica alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 all’interno dell’articolo 13, comma 1, lettera c).

 

L’articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 prevede la concessione della Garanzia Italia SACE, anche quella a favore delle imprese cd. mid-cap. Con la modifica di cui all’articolo 13, la garanzia può essere rilasciata sino al 31 dicembre 2021 anziché sino al 30 giugno 2021.

 

La lettera a-bis) estende da 6 a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata dei finanziamenti già coperti dalla “Garanzia Italia”, anche quelli concessi alle imprese cd. “mid-cap”.

 

L’articolo 13-bis, in riferimento al regime delle commissioni dovute, precisa che la ridefinizione del loro ammontare – in ossequio al regime del Temporary Framework - riguarda non solo la loro estensione, ma anche la loro durata effettiva, peraltro ricondotta dalla Commissione europea a 8 anni con la pronuncia adottata lo scorso 29 giugno (è stata invece autorizzata la proroga al 31 dicembre della concessione della garanzia).


Articolo 14
(Esenzione plusvalenze capital gain start up innovative)

 

 

L’articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell’investimento nel tempo.

 

Più in dettaglio l’articolo in esame, al comma 1, esenta da imposizione specifiche plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative.

Si tratta delle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986).

Si ricorda al riguardo che l’articolo 67 del TUIR disciplina il trattamento fiscale dei cd. redditi diversi, tra cui le plusvalenze e i proventi da derivati, generalmente sottoposti ad un’aliquota del 26%. Il comma 1 dell’articolo 67, alla lettera c) individua le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, ovvero di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, a condizione che le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La lettera c-bis) individua le altre plusvalenze - diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) -, che sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società.

 

Condizione per fruire dell’esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative (come individuate cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179), nonché siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e siano possedute per almeno tre anni.

 

Con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un quadro normativo di sostegno alla nascita ed alla crescita di nuove imprese innovative (c.d. start up innovative) con l'esplicito obiettivo di favorire lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile. Le misure consistono essenzialmente in semplificazioni alla costituzione di tali società, dunque in deroghe al diritto societario, nella riduzione degli oneri per l'avvio, in agevolazioni fiscali e di sostegno al lavoro (assunzioni di personale) e agevolazioni fiscali agli investimenti nel capitale di rischio delle start up innovative. In questo quadro, il legislatore, con il decreto-legge n. 179/2012, ha altresì introdotto un sostegno alle società di capitali - incubatori di start up innovative, così definendo le società che forniscono attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo di imprese innovative mediante l'offerta di servizi di incubazione fisica (come strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca).

In seguito, il legislatore è intervenuto, non solo implementando le misure a sostegno delle start up innovative introdotte nel 2012, ma anche introducendo una disciplina di sostegno alle PMI innovative "più mature", non iscritte al registro speciale delle start up innovative (decreto-legge n. 3/2015 e ss. mod. e int.).

La definizione di start up innovativa è contenuta nell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012. Ai sensi di tale norma, è start up innovativa - e dunque accede agli incentivi per essa previsti dal citato D.Lgs. - la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

§  è costituita da non più di 5 anni (comma 2, lett. b);

§  è fiscalmente residente in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c);

§  presenta (a partire dal secondo anno di attività) un valore annuo della produzione (risultante dall'ultimo bilancio approvato da non più di sei mesi) non superiore a 5 milioni di euro (lett. d);

§  non distribuisce e non ha distribuito utili (lett. e);

§  non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. g);

§  ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (lett. f);

§  possiede almeno uno dei tre seguenti indicatori (lett. h):

-       le spese in ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15% del valore maggiore tra fatturato (valore totale della produzione) e costo (il n. 1, lett. h), comma 2 dell'art. 25 descrive talune le spese da annoverarsi a quelle in ricerca e sviluppo in aggiunta ai criteri dettati dai principi contabili aziendali);

-       la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in italia e all'estero presso istituti pubblici o privati (in qualità di collaboratori o dipendenti), oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;

-       l'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (diritto di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano riconducibili all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

 

Il comma 1 chiarisce che, al fine dell’esenzione predetta, sono agevolati gli investimenti nel capitale delle start up innovative, di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012.

L'articolo 29 del decreto-legge n. 179/2019, nel tempo modificato e integrato, ricompensa gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche. La sua configurazione, applicabile per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 (legge n. 232/2016, legge di bilancio 2017, art. 1, comma 66), prevede quanto segue:

§  per le persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;

§  per le persone giuridiche, deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. A partire dall'anno 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa (holding period) per un minimo di tre anni.

Il decreto-legge n. 34/2020 (articolo 38, comma 7, che ha introdotto un nuovo articolo 29-bis nel decreto-legge n. 179/2012) ha previsto nuovi incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in startup innovative, che operano in alternativa a quelli già riconosciuti dall'articolo 29, introducendo l’articolo 29-bis al predetto decreto-legge n. 179 del 2012.

In particolare, a decorrere dal 19 maggio 2020, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative. La detrazione si applica alle sole startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento.

La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd. de minimis, di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE, al Regolamento n. 1408/2013/UE, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100 mila euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

 

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, nell’ambito oggettivo dell’agevolazione rientrano, in particolare, le azioni o quote di partecipazione acquistate nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, possedute per almeno 3 anni; in linea con le disposizioni attuative dei citati articoli 29 e 29-bis, danno diritto all’esenzione i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative e delle PMI innovative, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. È considerato, altresì, conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012.

 

Il comma 2, ricalcando la formulazione del precedente comma 1, esenta da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative.

Anche in tal caso, condizione per fruire dell’esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese PMI innovative (come individuate cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015), e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1°giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni.

 

L'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 3/2015 ha introdotto la definizione di piccole e medie imprese innovative, disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le start up innovative. Nel dettaglio, l'articolo 4 comma 1 del decreto-legge n. 3/2015 definisce PMI innovative, le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:

1.   la residenza in Italia ai sensi del TUIR (art. 73 D.P.R. 917/1986), o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

2.   la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;

3.   che le azioni non siano quotate in un mercato regolamentato;

4.   l'assenza di iscrizione al registro speciale delle start up e incubatori certificati;

5.   il possesso di almeno due dei seguenti requisiti indicativi della rilevanza dell'attività di innovazione e ricerca svolta:

1)  volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 % del maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della PMI innovativa; vengono dettagliate modalità specifiche di computo delle spese;

2)  impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi presso un'università italiana o straniera, oppure di laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, per almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale con laurea magistrale;

3)  titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale (relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale), o titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il relativo Registro pubblico speciale, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Alle PMI innovative si applicano gran parte dei benefici previsti per le startup innovative nel decreto-legge n. 179/2012 e, in particolare (articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 3 del 2015):

§  l'articolo 26, sulle deroghe alla disciplina societaria ordinarie e sull'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio;

§  l'articolo 27, sulla remunerazione del personale e degli amministratori attraverso strumenti di partecipazione al capitale

§  l'articolo 30 commi 6, 7 e 8, sull'accesso semplificato e gratuito al Fondo di garanzia PMI e sul supporto dell'Agenzia ICE. Quanto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, l'accesso automatico – ovvero senza ulteriore valutazione del merito creditizio, rispetto a quella già effettuata dall'istituto di credito – al Fondo di Garanzia per le PMI, non è consentito alle imprese che si posizionano nella fascia di rating più bassa tra quelle previste dal Fondo

§  l'articolo 29, sugli incentivi fiscali gli investimenti nel capitale di rischio delle PMI innovative, ma nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato (cfr. Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla Comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014). Il MISE ha precisato al riguardo che gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio si applicano secondo le stesse modalità previste per le startup innovative solo se l'impresa ha effettuato la sua prima vendita commerciale da meno di 7 anni e se rispetta le condizioni stabilite dal D.M. 7 maggio 2019, che recepisce le indicazioni contenute nell'autorizzazione della Commissione UE.

Il recente decreto-legge n. 34/2020 (articolo 38, comma 7), che ha introdotto un nuovo articolo 29-bis nel decreto-legge n. 179/2012), ha previsto nuovi incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in PMI innovative (articolo 4, comma 9-ter del decreto-legge n. 3 del 2015).

In particolare, a decorrere dal 19 maggio 2020, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative. La detrazione si applica alle sole PMI iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso del termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire le detrazioni già godute, unitamente agli interessi legali.

La detrazione è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cd. "de minimis", di cui al Regolamento n. 1407/2013/UE, al Regolamento n. 1408/2013/UE, come da ultimo modificato dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/UE per il settore ittico.

Le modalità attuative della misura sono rimesse ad un decreto ministeriale.

Analogamente a quanto previsto per le start up innovative dal comma 1, le norme in commento dispongono che ai fini dell’esenzione delle plusvalenze sono incentivati gli investimenti agevolati – illustrati supra – nel capitale delle PMI innovative e previsti dall’articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015.  Si veda il commento al comma 2 per dettagli sugli investimenti agevolabili.

 

Il comma 3 introduce specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in start up e PMI innovative.

In particolare, sono esenti da imposizione le plusvalenze (di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR), purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati (assoggettati a Irpef ai sensi dell’articolo 5 TUIR, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, ovvero a IRES ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) e d), del TUIR) qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

 

Come precisato dal Governo, l’obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze realizzate, pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro.

 

Ai sensi del comma 4, l’efficacia degli incentivi fiscali disposti dall’articolo in esame è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione UE ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato (articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). L’autorizzazione è richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Il comma 5 quantifica gli oneri delle norme introdotte in 7,4 milioni di euro per l’anno 2022, 11,8 milioni di euro per l’anno 2023, 9,5 milioni di euro per l’anno 2024, 29,6 milioni di euro per l’anno 2025, 43,9 milioni di euro per l’anno 2026, 29,7 milioni di euro per l’anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede ai sensi della norma generale di copertura del provvedimento (articolo 77, alla cui scheda di lettura si rinvia).

 


Articolo 14, comma 4-bis
(Proroga versamenti imposta sostitutiva rivalutazioni)

 

 

Il comma 4-bis dell’articolo 14, introdotto alla Camera, proroga dal 30 giugno al 15 novembre 2021 i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima.

La facoltà di rivalutare fiscalmente tali beni è stata da ultimo prorogata al 1° gennaio 2021 dalla legge di bilancio 2021.

 

Si ricorda che gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) hanno introdotto la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° gennaio 2002, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. Il valore così rideterminato è assoggettato un’imposta sostitutiva.

Il decreto legge n. 282 del 2002 ha poi riaperto i termini per la rivalutazione dei suddetti valori, applicandola a partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003. In seguito, i termini sono stati riaperti annualmente, sino alla proroga contenuta nella legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, comma 1122 e comma 1123). I commi 1122 e 1123 prorogano al 1° gennaio 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

 In particolare, il comma 1122 sopra citato dispone che le imposte sostitutive possano essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021 (modificando l’articolo 2, comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 282 del 2002).  La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021 (terzo periodo del citato comma 2).

 

Le disposizioni in esame, ferma restando la proroga al 1° gennaio 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni, permettono di rateizzare gli importi dovuti fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla data del 15 novembre 2021 (in luogo del 30 giugno) e fissano dal 30 giugno 2021 al 15 novembre 2021 il termine per la redazione e il giuramento della perizia di stima.

 


Articolo 14-bis
(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021)

 

 

L’articolo 14-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, rimodula, diminuendola per il 2021, l’imposta di consumo prevista per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

 

La disposizione modifica l’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo prevedendone una diminuzione a partire dal 1° agosto 2021.

In particolare, la norma stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento fino al 31 luglio 2021 e successivamente al dieci e al cinque per cento, dal 1° agosto 2021 fino al 1° gennaio 2022, dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette.

Si ricorda che in precedenza il comma 1124 della legge di bilancio 2021 era già intervenuto sulla materia modificando l’imposta di consumo previgente, prevista nella misura del dieci e del cinque per cento, elevandola al quindici e al dieci per cento per tutto il 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023.

 

Si segnala che il sopra citato articolo 62-quater, ai fini del calcolo dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, fa riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche (definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli) in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt.

A tale proposito, si ricorda che la Corte costituzionale con sentenza 24 ottobre - 15 novembre 2017, n. 240 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62-quater, rilevando che l’imposta di consumo in questione – la cui finalità primaria è data dal recupero di un’entrata erariale (l’accisa sui tabacchi lavorati) erosa dal mercato delle sigarette elettroniche – non contrasta con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., anche nella parte in cui assoggetta i liquidi privi di nicotina alla medesima aliquota impositiva dei liquidi nicotinici. Essa, infatti, colpisce beni del tutto voluttuari, immessi in consumo dai fabbricanti e dai produttori, che per ciò stesso dimostrano una capacità contributiva adeguata, così come i consumatori finali sui quali viene traslata l’imposta. D’altronde, al legislatore spetta un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s’ispira l’attività di imposizione fiscale, essendogli consentito, sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza. Nondimeno, la finalità secondaria di tutela della salute propria dell’imposta di consumo, che già di per sé giustifica l’imposizione sui prodotti nicotinici, legittima anche l’eventuale effetto di disincentivo, in nome del principio di precauzione, nei confronti di prodotti che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco.

 

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, valutati in 2.363.750 euro per l'anno 2021.

 

 


Articolo 15
(Misure per lo sviluppo di canali alternativi
di finanziamento delle imprese)

 

 

L’articolo 15 istituisce un’apposita sezione nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale sezione concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

L’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro.

 

L’articolo 15, comma 1, istituisce un’apposita sezione nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI destinata a sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento rispetto al tradizionale prestito bancario, come l’emissione di obbligazioni, da parte di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (cosiddette mid cap). Si tratta di un incentivo volto al rilancio di investimenti privati.

La relazione illustrativa esplicita che l’intervento guarda soprattutto alle medie imprese e alle small mid cap, ovvero a imprese generalmente poco considerate dalle politiche di incentivazioni ma che rivestono un carattere strategico per la crescita e la competitività del Paese.

L’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro (comma 2).

La previsione di una soglia minima assicura la partecipazione all’iniziativa di imprese che dispongano di un minimo di struttura e di patrimonio, contenendo la rischiosità dei soggetti partecipanti; similmente anche la soglia massima è volta ad assicurare, sempre in un’ottica prudenziale, un’adeguata granularità del basket”.

La relazione tecnica richiama l’esperienza dei basket bond. Si tratta di strumenti innovativi creati da Cassa depositi e prestiti proprio a favore delle piccole e medie imprese. Tale meccanismo si basa sull’emissione di un titolo (ABS) garantito da un pool di obbligazioni emesse da PMI e mid cap. In queste operazioni CDP agisce nel ruolo di investitore di riferimento (anchor investor).

 

Sempre il comma 1 chiarisce che la sezione speciale del Fondo concede garanzie su portafogli di obbligazioni emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

La tematica dei canali di finanziamento alternativi al credito bancario per le imprese è da tempo all’attenzione del legislatore. Sul tema del fintech la Commissione Finanze della Camera ha svolto nella XVII legislatura una indagine conoscitiva le cui risultanze hanno evidenziato la necessità di modernizzare i processi produttivi, migliorare l'infrastruttura tecnologica del Paese colmando il digital divide, dare impulso alla cultura finanziaria dei cittadini. Altre iniziative legislative – anch'esse originate da indagini conoscitive della Commissione – hanno riguardato la nascita dei mini bond e delle agevolazioni per le start-up, la promozione dell'educazione finanziaria, l'istituzione sperimentale di regulatory sandbox per le imprese (che consentono loro di operare in un contesto finanziario veloce, con regole semplificate), lo sviluppo dell’equity crowdfunding.

Il 3 giugno 2020 la VI Commissione della Camera dei deputati ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica.

La Commissione ha evidenziato che il tessuto produttivo italiano, costituito soprattutto da medie, piccole e piccolissime imprese, dipende ancora fortemente dal credito bancario; l'indagine è volta quindi a comprendere come gli strumenti finanziari più avanzati e il mercato dei capitali possano oggi offrire ulteriori prospettive concrete per l'economia reale e la crescita del Paese, riservando particolare attenzione allo sviluppo delle imprese e alla loro sostenibilità e fornendo loro supporto in termini di liquidità e solidità.

 

La cartolarizzazione è volta a trasformare beni o crediti in liquidità. Il soggetto che intende liquidare i propri beni o crediti si rivolge a tal fine direttamente al mercato dei capitali anziché ad un'istituzione finanziaria o ad investitori professionali. Lo schema della cartolarizzazione tradizionale prevede un soggetto (originator) che cede ad una società veicolo (detta special purpose vehicle - SPV) i propri crediti (o immobili o altro). La società veicolo emette strumenti finanziari per raccogliere la provvista con cui pagare all'originator il prezzo dei beni ceduti; la società veicolo provvede poi a liquidare i beni acquistati (incassare i crediti, vendere gli immobili, sfruttare i diritti d'autore, ecc.) per destinare il ricavato al rimborso e alla remunerazione dei sottoscrittori dei suoi titoli. Le attività di proprietà della società veicolo sono dunque destinate esclusivamente alla realizzazione dei diritti e degli interessi dei portatori dei titoli. La materia è regolata dalla legge n. 130 del 1999, la quale prevede, tra l'altro, che le emissioni di titoli che vengono collocate in Italia presso il pubblico devono obbligatoriamente avere un rating, e dal regolamento (Ue) n. 2402 del 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione. 

Dalle cartolarizzazioni tradizionali vanno distinte le cartolarizzazioni "sintetiche": si tratta di operazioni attraverso le quali un'impresa trasferisce ad una società veicolo non già beni o crediti, bensì rischi che quest'ultima deve coprire col proprio patrimonio. La cartolarizzazione sintetica viene generalmente strutturata attraverso la costituzione di una società veicolo alla quale un'impresa trasferisce i propri rischi (ad esempio, una calamità per una assicurazione), dietro pagamento di un corrispettivo. La società veicolo emette titoli o altri strumenti finanziari e così raccoglie un patrimonio, che le consente di coprire l'esposizione ai rischi ceduti. Questo tipo di cartolarizzazione risponde ad una dinamica differente da quella della cartolarizzazione tradizionale: l'originator non si procura liquidità ma copertura di rischi; la società veicolo non riceve beni o crediti ma provvede ad una gestione patrimoniale; gli investitori non investono in beni specifici, ma investono in una gestione patrimoniale svolta dalla società veicolo, scommettendo sul mancato accadimento dell'evento dannoso di cui hanno assunto il rischio.

Lo strumento delle cartolarizzazioni, negli ultimi anni, è stato utilizzato a più riprese per sostenere il settore bancario e fronteggiare, in particolare, le problematiche legate ai crediti deteriorati (cd. sofferenze).  Il decreto legge n. 18 del 2016 ha consentito il rilascio di garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, per facilitare il finanziamento delle operazioni di cessione dei crediti in sofferenza. Per evitare un trasferimento eccessivo di rischio a carico del bilancio dello Stato è stato previsto, tuttavia, che siano oggetto della garanzia dello Stato solo le cartolarizzazioni cosiddette senior, ossia quelle considerate relativamente meno rischiose, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Il rimborso dei titoli più rischiosi è invece subordinato al rimborso integrale delle tranches di titoli coperte dalla garanzia di Stato. Le garanzie possono essere chieste a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro. Lo schema è stato autorizzato dalla Commissione europea all’atto della sua implementazione. Tale autorizzazione è stata prorogata di volta in volta nel corso del tempo e, da ultimo, nel mese di maggio 2019 è stata concessa fino al 27 maggio 2021.

La disciplina della cartolarizzazione delle sofferenze è stata successivamente modificata e integrata nel tempo (da ultimo anche con il decreto Rilancio, articolo 32 del decreto-legge n. 34 del 2020). Per ulteriori informazioni si rinvia al focus pubblicato sul sito della documentazione parlamentare.

 

La relazione illustrativa evidenzia che le cartolarizzazioni tradizionali presentano il vantaggio di poter essere applicate da parte di una relativamente ampia platea di operatori finanziari, mentre quelle sintetiche da un lato presentano una struttura più semplice e minori costi di attuazione, ma dall’altro possono essere attuate da un più ristretto numero di operatori finanziari.

Per le imprese i vantaggi delle strutture di basket bond risiedono nella possibilità di accedere a una più ampia platea di investitori istituzionali, grazie alla massa critica raggiunta dal basket di imprese, difficilmente raggiungibile con singole emissioni, di finanziarsi a costi più contenuti rispetto all’emissione di un singolo minibond, per effetto di economie di scala e di scopo (come ad esempio sui costi di legali e di arrangement) e di ottenere finanziamenti su durate medio-lunghe (superiori a 48 mesi).

 

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di stabilire le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

 

Il comma 4 destina agli interventi in esame - in fase di prima applicazione - 100 milioni di euro per il 2021 e 100 milioni per il 2022. La copertura finanziaria è a carico delle risorse di cui all’articolo 77, alla cui scheda si fa rinvio.

 

Il Fondo, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese.

Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso.

Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, nonché a favore delle imprese cd. small mid-cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., attività finanziarie e assicurative).

Per un esame analitico degli interventi del Fondo, autorizzati, in deroga alla disciplina ordinaria, sino al 31 dicembre 2020, si rinvia al tema dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l'emergenza da coronavirus", ed, in particolare, al Paragrafo sulle "misure di sostegno alle imprese".

 


Articolo 16, commi da 1 a 3
(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56
del decreto-legge n. 18 del 2020)

 

 

L’articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.

 

L’articolo 16 proroga per tutto il 2021 il termine della moratoria ex lege concessa alle micro piccole e medie imprese (MPMI) che autocertifichino di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID, per i finanziamenti in essere, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.

Come chiarisce la relazione illustrativa, “la scelta di limitare alla sola quota capitale la proroga della moratoria sui finanziamenti è stata introdotta in una logica di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno”.

 

Alle micro piccole e medie imprese (MPMI) che autocertifichino di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID è stata concessa la possibilità di usufruire di una moratoria ex lege sui finanziamenti in essere (articolo 56 del D.L. n. 18/2020, cd. "Cura Italia"). Si deve trattare di MPMI alle quali, al 17 marzo 2020 (entrata in vigore del D.L. n. 18), sono stati accordati mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito e le quali, alla stessa data non presentavano esposizioni classificabili, come deteriorate. Il regime di aiuto è stato approvato dalla Commissione europea il 25 marzo 2020.

La moratoria, inizialmente disposta sino al 30 settembre 2020, è stata prorogata dapprima sino al 31 gennaio 2021 (per le imprese del comparto turistico - per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui, al 31 marzo 2021) dal D.L. n. 104/2020 (articolo 65 e 77); successivamente, la misura è stata ulteriormente prorogata sino al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art.1, co. 248-254). La proroga è stata autorizzata dalla Commissione UE il 10 dicembre 2020.

Le banche e gli altri soggetti finanziatori possono accedere, su richiesta, ad una garanzia, pari al 33% degli importi, rilasciata da apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI. La sezione è stata a tal fine inizialmente dotata di 1,73 miliardi di euro per il 2020. L'importo è stato successivamente rideterminato in 1.438,4 milioni per il 2020 (ai sensi del D.L. n. 23/2020 e dal D.L. n. 104/2020) e in 300 milioni per il 2021 (ai sensi della legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art. 1, co. 254).

La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art.1, co. 213) ha esteso l'operatività della moratoria alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K "Attività finanziarie e assicurative" e le società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché le società che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

Per le MPMI beneficiarie della moratoria, ha operato, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia (D.L. n. 23/2020, articolo 37-bis, come modificato dal D.L. n. 104/2020, articolo 65). Si rinvia, sul punto, all'Addendum all'Accordo per il Credito, prorogato nella sua operatività sino al 31 marzo 2021 tra Confindustria, ABI e le altre Associazioni imprenditoriali. Le misure previste dall'Addendum di fatto estendono la portata della moratoria ex lege. 

Il MISE aggiorna costantemente i dati sull’operatività degli strumenti descritti. Dal 20 marzo 2020 al 14 luglio 2021 sono state presentate 551.363 domande di garanzia per le moratorie fin qui descritte, per un volume di finanziamenti pari a 15.069.535.206 euro.

La relazione tecnica riporta che “l’attuale dotazione della Sezione speciale del Fondo che fronteggia la garanzia sussidiaria per la moratoria è di € 1.738.400.000 e l’importo accantonato a copertura del rischio - al 8 aprile 2021 - era pari a € 136.443.718,72 (ovvero il 7,8% della dotazione)”.

Il comma 1 subordina l’estensione della moratoria a una previa comunicazione delle imprese ammesse, alla data di entrata in vigore del decreto, alla moratoria già in corso (ai sensi dell’articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021

Lo stesso comma proroga fino alla stessa data del 31 dicembre 2021 i termini entro cui i soggetti finanziatori possono accedere alla garanzia del 33% degli importi sospesi, previsti dall’articolo 56, commi 6 e 8.

 

Come illustrato, le precedenti disposizioni sono state autorizzate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il comma 2 prevede che anche la disposizione in commento operi in conformità all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Il comma 3, infine, prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le modalità operative di intervento della sezione speciale di cui all’art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono state approvate con decreto ministeriale 9 luglio 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 maggio 2021 sono state approvate, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo, le disposizioni operative adottate dal Consiglio di gestione nella seduta del 30 dicembre 2020, alla luce delle successive modifiche normative, non comprensive della disposizione in commento, sopravvenuta in termini temporali.


Articolo 16, comma 3-bis
(Società a partecipazione pubblica)

 

 

Il comma 3-bis dell’articolo 16, introdotto alla Camera, aggiunge all’art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n.175 del 2016), relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, un nuovo comma 5-ter il quale proroga anche per l’anno 2022 la norma (comma 5-bis) che ha disapplicato (fino al 31 dicembre 2021) il comma 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e il comma 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo o di mancata alienazione), nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

 

La disposizione in esame autorizza pertanto le amministrazioni pubbliche a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie anche nell’anno 2022, pur in presenza di circostanze per le quali la legislazione vigente ne imporrebbe l’alienazione, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

 

Si ricorda che l’articolo 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n.175 del 2016) ha definito una procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni.

In particolare, è stato previsto che entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare (con provvedimento motivato) una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute (direttamente o indirettamente) alla data di entrata in vigore del T.U. (23 settembre 2016) con obbligo di alienare quelle prive di determinati requisiti. In particolare, le pubbliche amministrazioni sono tenute a liquidare le partecipazioni:

-        in società che non siano riconducibili a determinate attività di produzione di beni e servizi, strettamente riconducibili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente pubblico (attività e finalità elencate all’articolo 4);

-         nel caso in cui abbiano proceduto alla costituzione di società, o ne abbiano acquistato partecipazioni (nel caso di società già esistenti), sulla base di un atto non analiticamente motivato in ordine alla sussistenza delle ragioni di efficienza, efficacia ed economicità che ne giustificano la costituzione o l’acquisizione, ovvero nel caso di incompatibilità dell’atto con la normativa comunitaria e nazionale (articolo 5, commi 1 e 2);

-         nel caso di società: che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (sempre che non si tratti di società costituite per la gestione un servizio di interesse generale) (articolo 20, comma 2).

Ai sensi del comma 4, le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione devono essere effettuate entro un anno dalla ricognizione stessa. Il comma 5 prevede, poi, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro[57].

Il comma 5-bis, inserito dalla legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018, art. 1, comma 723) ha previsto, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.


Articolo 17
(Patrimonio Destinato)

 

 

L’articolo 17, modificato alla Camera, interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato, istituito dal decreto Rilancio in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, le norme in esame estendono al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. interventi in Temporary Framework: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati).

Si chiarisce inoltre che l’emissione di titoli di stato in anni successivi al 2020, a titolo di apporto al fondo da parte del MEF (se non emessi e assegnati nel medesimo anno), possa avvenire in alternativa all’apporto di liquidità.

Nel corso dell’esame alla Camera è stato inserito il comma 2-bis, che modifica la disciplina vigente sull’investimento dei fondi provenienti dalla raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta presso la clientela privata. In particolare si introduce la possibilità di investire i fondi provenienti dalla raccolta bancoposta, nel limite del 15 per cento del totale (30 per cento del 50 per cento), in crediti d’imposta cedibili.

 

L'articolo 27, comma l del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) prevede la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all’attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n.34 del 2020, il Patrimonio Destinato non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di CDP, ma mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP.

All’apporto del MEF corrisponde l’emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, di strumenti finanziari di partecipazione. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.

In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato.

La garanzia dello Stato può essere altresì concessa in favore dei portatori dei titoli emessi per finanziare il Patrimonio Destinato, a specifiche condizioni. Il Patrimonio opera in regime di totale esenzione fiscale: gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal patrimonio destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento.

Il Patrimonio Destinato cessa ex lege decorsi dodici anni dalla costituzione; tuttavia la sua durata può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP, su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze.

Al conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell’economia reale. Gli schemi di decreto attuativo della disciplina primaria sono sottoposti al Parlamento. Al Parlamento è inoltre inviata una relazione annuale sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni in parola.

Il decreto MEF n. 26 del 3 febbraio 2021 (GU 10 marzo 2021) reca il Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato. Al riguardo le Commissioni VI Finanze e X Attività Produttive della Camera, nel mese di dicembre 2020 hanno espresso parere favorevole con osservazioni sul relativo schema (Atto del Governo n. 222).

In estrema sintesi, il decreto ministeriale dispone due differenti operatività del Patrimonio Destinato:

·       la prima, definita secondo i termini e alle condizioni di cui al Temporary Framework sugli aiuti di Stato in seno all'emergenza COVID-19, su cui - come riferisce il Governo - la Commissione europea si è positivamente espressa a seguito di formale notifica da parte delle autorità italiane (decisione C(2020) 6459 final del 17 settembre 2020); nell'ambito di tale operatività, il Patrimonio Destinato interviene mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati;

·       una operatività a condizioni di mercato, mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, operazioni sul mercato secondario e ristrutturazioni di impresa; gli strumenti sono strutturati in coerenza con le operazioni di mercato della stessa specie e prevedono sempre la presenza di terzi co-investitori nella misura almeno del 30 per cento dell'ammontare: questi ultimi sottoscrivono gli strumenti a condizioni identiche a quelle del Patrimonio Destinato (c.d. pari passu).

L’articolo 27 del decreto Rilancio, al comma 2, dispone tra l'altro che gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze siano effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; al riguardo il Decreto 7 maggio 2021 stabilisce (articolo 3) che, ai fini della dotazione iniziale del Patrimonio Destinato, siano assegnati a titolo di apporto a Cassa depositi e prestiti S.p.a., in nome e per conto del Patrimonio Destinato medesimo, titoli di Stato per un controvalore di tre miliardi di euro. Qualora intervenga autorizzazione di legge l'apporto iniziale e gli apporti successivi potranno essere effettuati, in tutto o in parte, attraverso l'assegnazione di disponibilità liquide, oltre che di titoli di Stato, fermo restando il limite massimo complessivo di 44 miliardi.

 

L’articolo in esame (comma 1) inserisce nell’articolo 27 del decreto Rilancio un nuovo comma 4-bis, il quale chiarisce che gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previsti dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono effettuati entro il 31 dicembre 2021.

 

Il regolamento del Patrimonio Destinato (articolo 6 del richiamato D.M. n. 26 del 2021), oltre a individuare le tipologie di interventi del Patrimonio Destinato effettuati in coerenza al Temporary Framework - e dalla decisione della Commissione europea C(2020) 6459 final, che ha ritenuto la misura del Patrimonio Destinato compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato - ne definisce altresì le scadenze.

I suddetti interventi consistono in:

§  partecipazione ad aumenti di capitale (contratti da sottoscrivere entro il 30 settembre 2021);

§  sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione (contratti da sottoscrivere entro il 30 settembre 2021);

§  sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili (contratti da sottoscrivere entro il 30 settembre 2021);

§  sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati (contratti da sottoscrivere entro il 30 giugno 2021);

Le scadenze fissate in origine dal decreto ministeriale hanno tenuto conto della Comunicazione C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020, con cui la Commissione ha introdotto una  modifica al quadro europeo degli aiuti di Stato nella pandemia, prorogando l’operatività delle misure del Temporary Framework al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione, prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021.

Sul punto è successivamente intervenuta, il 28 gennaio 2021, la Comunicazione della Commissione UE C 2021/C 34/06, che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto (sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia quelle per la ricapitalizzazione la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2021).

Sono stati inoltre aumentati i massimali degli aiuti di importo limitato e dei costi fissi non coperti, ed è stata consentita la conversione degli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del Quadro (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro stesso.

Di conseguenza, le norme in commento rendono coerenti le scadenze previste per gli interventi del Patrimonio Destinato nel regime di Temporary Framework a quanto deciso dalla Commissione, prorogandoli al 31 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni sugli aiuti di Stato nel contesto pandemico, si rinvia al sito della documentazione parlamentare.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame chiarisce che l’emissione di titoli di Stato in anni successivi al 2020 a titolo di apporto al fondo (se non emessi e assegnati nel medesimo anno) può avvenire in alternativa all’apporto di liquidità. A tal fine è modificato l’articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto Rilancio.

Il comma 17 dell’articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, nella sua formulazione vigente, ai fini degli apporti del MEF al Patrimonio Destinato autorizza per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi, ovvero consente al MEF – ai medesimi fini l’apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche; ai fini della registrazione contabile dell'operazione. A fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo e? iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed e? regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo di bilancio utilizzato per la registrazione contabile dell’assegnazione dei titoli di Stato è utilizzato per l’apporto di liquidità.  Infine si dispone che i titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell’anno 2020 possano esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.

 

Nel corso dell’esame alla Camera è stato inserito il comma 2-bis, che modifica la disciplina sull’investimento dei fondi provenienti dalla raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta presso la clientela privata. Viene a tal fine modificato il comma 1097 della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). 

Per effetto delle norme in commento, si chiarisce che tutti gli investimenti dei fondi provenienti dalla raccolta mediante bancoposta sono effettuati a cura della società Poste Italiane s.p.a. Inoltre, oltre a consentire l’investimento di detti fondi in titoli governativi dell’area euro e in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano (per una quota non superiore al 50%), si permette di investire tali fondi, nel limite del 15 per cento del totale (30 per cento del 50 per cento), in crediti d’imposta cedibili ai sensi del decreto-legge Rilancio, n. 34 del 2020 ovvero della normativa vigente.

 

L’articolo 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di trasformare una serie di detrazioni fiscali in credito di imposta cedibile: si tratta, tra l’altro, detrazioni concesse a fronte di interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione edilizia.

 


Articolo 18
(Recupero dell’Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

 

 

L’articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell’imponibile IVA o dell’imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali.

In particolare le norme in esame, per le procedure concorsuali, ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore e? assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.

La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

 

Più in dettaglio, le norme in commento modificano l’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 (che disciplina l’Imposta sul valore aggiunto – IVA), il quale si occupa delle conseguenze derivanti dalla variazione dell’imponibile e dell’imposta e, dunque, dell’esercizio del diritto alla detrazione.

 

Si rammenta che la disciplina relativa alle note di credito IVA, contenuta nell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stata modificata diverse volte nel tempo.

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 126 e 127 della legge n. 208 del 2015) aveva novellato l’articolo 26 allo scopo di anticipare al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e, dunque, portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, anziché doverne attendere l’infruttuosa conclusione per l’esercizio del relativo diritto.

Successivamente, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 567 della legge n. 232 del 2016) ha ripristinato la regola secondo cui l’emissione di nota di credito IVA e, dunque, la possibilità di portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.  

Si ricorda al riguardo che l’articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) rimette agli Stati la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell’imposta in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo. Come chiarito dalla Corte di Giustizia (causa C- 246/16), tale facoltà si fonda sull’assunto che, in presenza di talune circostanze e in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio. I giudici europei hanno tuttavia precisato che essa è circoscritta a situazioni di incertezza e che uno Stato, pertanto, non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’IVA all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell’imposta.

 

Più in dettaglio, l’articolo 18, comma 1, lettera a) espunge dall’articolo 26, comma 2 i riferimenti alle conseguenze delle procedure concorsuali, che vengono compiutamente disciplinate nel nuovo comma 3-bis, introdotto dalla lettera b) dell’articolo in esame.

 

In primo luogo, si chiarisce che il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest'ultimo e? assoggettato a una procedura concorsuale.

A tal fine, l’articolo in esame, al comma 1, lettera f) introduce un nuovo comma 10-bis all’articolo 26, per chiarire che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 

Resta fermo che il diritto è esercitabile dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare; ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio, pubblicato nel registro delle imprese e attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare.

 

Così come previsto dalle norme vigenti, l’infruttuosità della procedura concorsuale resta condizione indispensabile per l’esercizio del diritto alla detrazione ove il mancato pagamento dipenda da procedure esecutive individuali.

 

La lettera c) aggiunge un periodo al comma 5 dell’articolo 26. Tale norma dispone, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, che il cessionario o il committente registrino la variazione (a norma dell'articolo 23 del D.P.R. IVA, ovvero nel registro fatture, ovvero a norma dell'articolo 24 del medesimo D.P.R. e, cioè, nel registro corrispettivi), nei limiti della detrazione operata, salvo il diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Per effetto delle modifiche in esame, si chiarisce che l’obbligo di registrazione non sussiste nel caso in cui il mancato pagamento derivi da procedure concorsuali (ai sensi del comma 3-bis, lettera a)).

 

La lettera d) introduce un nuovo comma 5-bis nell’articolo 26.

Le nuove norme prevedono che, se il corrispettivo è pagato successivamente all’esperimento di procedure concorsuali o esecutive individuali nei confronti del cessionario o committente, siano assolti gli obblighi di registrazione connessi alla variazione dell’imponibile o dell’imposta (disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1). In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di registrazione della variazione (di cui al comma 5) ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

 

La lettera e), con una norma di coordinamento, introduce il riferimento al comma 3-bis nell’articolo 26, comma 8: dunque anche nel caso di procedure concorsuali o esecutive individuali le variazioni possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica sul registro fatture, sul registro corrispettivi e sul registro acquisti (di cui, rispettivamente agli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. IVA).

 

Si veda supra per il disposto introdotto dalla lettera f).

 

Infine, la lettera g) del comma 1 apporta una modifica di coordinamento, stabilendo che le norme di cui al comma 12 dell’articolo 26 si applicano ai soli fini delle procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Il richiamato comma 12 stabilisce che una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

a)  nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

b)  nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

c)  nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

 

In ordine alla decorrenza della nuova disciplina, il comma 2 dell’articolo prevede che le nuove norme sulle note di credito IVA emesse a seguito di sottoposizione e procedure concorsuali (di cui all’articolo 26, comma 3-bis, lettera a)) e quelle relative agli obblighi di registrazione (comma 5, secondo periodo dell’articolo 26) si applicano alle procedure concorsuali avviate in seguito al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore delle modifiche in esame).

 

Il comma 3 quantifica le minori entrate derivanti dal presente articolo in 340 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede ai sensi della generale norma di copertura del provvedimento (articolo 77, cfr. la relativa scheda di lettura).

 

 


Articolo 18-bis
(Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto)

 

 

L’articolo 18-bis, inserito durante l’esame alla Camera, dispone che gli animali vivi ceduti per l’attività venatoria siano assoggettati ad aliquota Iva ridotta al 10% e rientrino nello speciale regime Iva per l’agricoltura fino al 31 dicembre 2021.

 

Più in dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame dispone che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2021, siano compresi tra gli animali vivi destinati all’alimentazione umana, le cui cessioni sono sottoposte a Iva ridotta al 10% e che rientrano nello speciale regime Iva agricolo, anche gli animali vivi ceduti per attività venatoria.

 

In relazione alle aliquote IVA, si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota ordinaria è stata rideterminata nella misura del 22 per cento (legge di bilancio 2013). L'ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: una aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest'ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, a condizione che l'aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

I provvedimenti emergenziali hanno introdotto alcune disposizioni in materia di Iva strettamente legati al protrarsi della pandemia: le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale dal 1° gennaio 2021 sono sottoposte all'aliquota Iva del 5% (articolo 124 del decreto Rilancio). Si rinvia altresì all’articolo 31-ter del provvedimento in esame, introdotto anch’esso alla Camera, per ulteriori agevolazioni Iva.

Si ricorda inoltre, in estrema sintesi, che chi esercita attività agricola si può avvalere di un regime speciale Iva, disciplinato dall’articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale consente di detrarre l’Iva sugli acquisti dei prodotti agricoli non in maniera analitica - cioè sulla base dell'Iva pagata ai fornitori - bensì su base forfettaria, mediante l’applicazione di percentuali di compensazione stabilite ex lege sull’ammontare delle cessioni. Si tratta del regime naturale di applicazione dell'Iva per le cessioni dei prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I del citato d.P.R, salva la possibilità di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'Iva ordinaria.

L’agevolazione si applica in presenza - tra l’altro - di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte I allegata al d.P.R n. 633 del 72, e a condizione che i contribuenti siano in possesso di specifici requisiti soggettivi (tra cui rientrano i cd. produttori agricoli) e che l’acquisto di tali prodotti sia stato assoggettato ad Iva.

 

Si rammenta al riguardo che, in ordine alla qualifica di tali cessioni, l’Agenzia delle entrate si è pronunciata recentemente con l’interpello n. 392 del 2020.

L’Agenzia chiarisce che la Tabella A, Parte III, allegata al dPR 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972 (DPR Iva), al punto 7 prevede l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, per le cessioni aventi ad oggetto "conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione.

Dal tenore letterale della norma si evince che la cessione avente ad oggetto conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane e, in generale, animali vivi beneficia dell'aliquota Iva agevolata al 10 per cento sempre che tali animali siano destinati all'alimentazione umana.

Stante il carattere tassativo rivestito dalle previsioni recate dalla citata Tabella, non appare possibile estendere per analogia il beneficio dell'aliquota ridotta a beni aventi una destinazione diversa da quella specificamente indicata nella tabella stessa (nel caso dell’interpello de qua, ripopolamento di riserve venatorie).

Pertanto le importazioni e le cessioni nello Stato di selvaggina destinata ad altre finalità (quali il ripopolamento delle riserve venatorie) sono soggette all'Iva con aliquota ordinaria al 22%.

 

L’onere della disposizione (comma 2) è valutato in 0,5 milioni di euro per il 2021 ed è posto a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si presentano nel corso della gestione (comma 200 della legge di stabilità 2015), come rifinanziato dalla norma generale di copertura del provvedimento in esame (articolo 77, alla cui scheda di lettura si rinvia).

 


Articolo 19
(Proroga degli incentivi per la cessione di crediti
e ACE innovativa 2021)

 

 

L’articolo 19 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità riconosciuta alle società che cedono a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA).

La disposizione introduce altresì un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021.

La norma stabilisce inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell’1,3 per cento).

 

Il comma 1 della disposizione, modificando l’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, proroga la possibilità riconosciuta alle società di cedere propri crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, trasformandoli in crediti d’imposta, fino al 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente 31 dicembre 2020) e prevede che il limite del valore nominale massimo dei crediti ceduti, stabilito in 2 miliardi, valga per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

 

A tale proposito, si ricorda che il richiamato articolo 44-bis dispone che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

 

Con l'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge n. 225 del 2010 il legislatore ha consentito di trasformare in crediti di imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, per colmare il divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani (in particolare gli enti creditizi e finanziari) rispetto a quelli europei.

L’impossibilità di liquidare le poste dell’attivo relative alle DTA aveva infatti indotto il Comitato di Basilea a introdurre stringenti filtri patrimoniali; essi, superata una certa soglia, hanno un impatto diretto di riduzione del capitale di migliore qualità (common equity) di un ammontare pari alle DTA che eccedono tale soglia, aumentando il fabbisogno di capitale. Pertanto, l’entrata in vigore dell’accordo di Basilea 3 ha implicato che il trattamento fiscale poco favorevole delle rettifiche su crediti si traducesse anche in una penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale regolamentare delle banche italiane.

Per evitare il sorgere di questo svantaggio competitivo, è stato previsto un meccanismo di conversione in crediti di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997; in tal modo, le DTA sono “smobilizzabili” e pertanto concorrono all’assorbimento delle perdite al pari del capitale e delle altre riserve, divenendo riconoscibili ai fini di vigilanza. Il medesimo meccanismo è previsto anche per le DTA che derivino da disallineamenti temporali nella rilevazione di bilancio e fiscale e che siano destinati a riassorbirsi nel tempo, come nel caso dell’affrancamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali.

Il richiamato articolo 2, commi 55 e seguenti del decreto-legge n. 225 del 2010 ha consentito, come anticipato, di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti - non ancora dedotte ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del TUIR - e al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d'imposta.

Sul punto è intervenuto successivamente l’articolo 9 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha previsto la conversione delle DTA in presenza di perdite fiscali rilevanti ai sensi dell’articolo 84 del TUIR; l’articolo 1, commi da 167 a 171, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), che ha esteso l’originario ambito applicativo della disciplina alle DTA relative all’IRAP. Ulteriori modifiche sono state apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015 e specifiche norme per gli enti in risoluzione sono contenute nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), nonché dal decreto-legge n. 59 del 2016 e dalla legge di bilancio (legge n. 145 del 2018).

Si ricorda che l’articolo 55 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha sostituito l’articolo 44-bis del decreto legge n. 34 del 2019 (recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi). Nella formulazione antecedente al decreto-legge n. 18 del 2020, la norma conteneva agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società del Mezzogiorno, da cui risultassero una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale nel Mezzogiorno: l’agevolazione consisteva nella possibilità di trasferire al soggetto derivante dall’aggregazione le attività fiscali differite (DTA) delle singole imprese e trasformarle in credito di imposta, a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l’aliquota dell’1,5 per cento alla differenza tra le DTA e le imposte versate.

Successivamente è intervenuto sulla materia l’articolo 72, comma 1-ter, del decreto legge  14 agosto 2020, n. 104, che ha  modificato ulteriormente la disciplina dell’articolo 44-bis, alla cui scheda di lettura, all’interno del dossier realizzato dai Servizi Studi di Camera e Senato, si rimanda.

 

 

I commi da 2 a 8 introducono delle modifiche alla disciplina dell’ACE, prevedendo per i soli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, e fino a 5 milioni di euro, una valutazione del rendimento nozionale mediante l’applicazione di un coefficiente più elevato (15 per cento) rispetto a quello ordinario (1,3 per cento). Viene, inoltre, disposta la possibilità di fruire dell’agevolazione in via anticipata sotto forma di credito d’imposta, che può essere usato in compensazione in F24 senza limiti d’importo, oppure richiesto a rimborso o ceduto a terzi.

 

In particolare il comma 2 stabilisce che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale (lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) è pari al 15 per cento.

Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.

La variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

 

A tale proposito si ricorda che il meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica, istituito per la prima volta dal decreto-legge n. 201 del 2011, la cui disciplina è stata ritoccata più volte negli anni successivi (da ultimo, abrogato dalla legge di bilancio 2019 e ripristinato dal comma 287 della legge di bilancio 2020), consiste nella detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto, o meglio nella deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Pertanto, l'agevolazione spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva, allo scopo di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese.

Per il calcolo dell'importo deducibile si effettua la somma dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. A tale base si moltiplica un'aliquota percentuale, fissata all'1,3 per cento dalla legge di bilancio 2020.

 

In merito al rispristino dell’agevolazione in esame si ricorda che il richiamato comma 287 abroga espressamente le disposizioni recate dall'articolo 2, commi dall'1 all'8, del decreto legge n. 34 del 2019 e articolo 1, comma 1080, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Tali disposizioni avevano previsto di sopprimere la disciplina dell'ACE, per sostituirla con diverse misure di incentivo per le imprese che reinvestono i propri utili. In particolare, il comma 1080 della legge di bilancio 2019 aveva disposto l'abrogazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e dei commi da 549 a 553 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017. Allo stesso tempo, l'articolo 1, commi da 28 a 34 della medesima legge di bilancio 2019, aveva previsto l'introduzione di un’aliquota ridotta al 15 per cento per l’imposta sui redditi di impresa, da applicare agli utili destinati all’acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni. Successivamente, l’articolo 2 del decreto legge n. 34 del 2019, ha sostituito l'agevolazione IRES al 15 per cento in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.  Anche tale regime agevolativo viene tuttavia abrogato dalla disposizione che prevede il ripristino dell'ACE.

 

Il comma 3 dispone, inoltre, che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale di cui al comma 2 corrispondente agli incrementi di capitale proprio può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale le aliquote delle imposte sul reddito delle perone fisiche e delle società (articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi-decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate da effettuarsi dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare l’utile di esercizio, in tutto o in parte, a riserva.

I commi 4 e 5 stabiliscono i meccanismi per il recupero del beneficio fiscale fruito qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio.

Il comma 4 prevede che nel caso di fruizione del beneficio fiscale, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d’imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d’imposta, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo.

Qualora nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo.

Qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta restituito nel periodo d’imposta precedente.

 

Nella relazione illustrativa che accompagna il decreto il Governo chiarisce con un esempio tale meccanismo: se nel corso del 2021 sono stati effettuati incrementi per 1000, con fruizione di un credito d’imposta pari a 36, seguiti da decrementi per 200, la variazione del capitale proprio effettuata nel 2021 sarà pari a 800; il credito d’imposta andrà restituito in proporzione alla differenza tra 1000 e 800, ovvero per un ammontare pari a 7,2 (200:1000=X:36). Nel 2022, qualora la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d’imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Continuando l’esempio precedente, se la variazione del capitale proprio è pari a 800 a fine 2021 e si riduce a 500 a fine 2022, a fronte del credito usufruito di 36 calcolato su incrementi pari a 1000, nel 2022 andrà restituito un ammontare pari a 10,8 ((800-500):1000=x:36). Se nel 2023 la variazione in aumento del capitale proprio risulta inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d’imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento 2023 rispetto a quella del 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta già restituito nel periodo d’imposta precedente. Riprendendo l’esempio, se a fine 2023 la variazione del capitale proprio è pari a 400, a fronte del credito usufruito di 36 calcolato su incrementi pari a 1000, nel 2023 andrà restituito un ammontare pari a 3,6 ((800-400):1000=x:36 – 10,8, dove 10,8 sono gli importi del credito già restituito nell’esercizio precedente).

 

Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

 

Il comma 5 disciplina la materia nel caso di mancata applicazione del comma 3:

§  qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il reddito complessivo dell’imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso;

§  qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo dell’imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso, al netto dell’eventuale aumento del reddito complessivo dell’imposta sui redditi effettuato nel periodo d’imposta precedente.

Ai fini della determinazione della variazione in aumento sopra esaminate non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

 

Il comma 6 chiarisce che il credito d’imposta non è produttivo di interessi.

Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi).

 

Il comma 7 stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

 

Il comma 8 semplifica gli adempimenti procedurali che, nell’ambito dell’iter societario che deve portare al perfezionamento giuridico dell’operazione di aggregazione, devono essere completati entro il 31 dicembre 2021 affinché l’operazione possa essere ricompresa nell’ambito applicativo della disciplina prevista di incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (commi da 233 a 243 della legge 30 dicembre 2020, n. 178-legge di bilancio 2021).

 

Si ricorda sinteticamente che i richiamati commi 233-242, per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, consentono al soggetto risultante dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE. La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione. Per fruire dell’incentivo le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno due anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario, ne? in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile. Sono escluse dall’agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d’impresa. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta e? condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

 

La disposizione, modificando il comma 233 della legge di bilancio 2021, stabilisce che in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda il cui progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l’operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite alle seguenti componenti:

§  perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile (articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi) alla medesima data;

§  importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

 

Le attività per imposte anticipate riferibili alle componenti sopra indicate possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

 

Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo.

 


Articolo 19-bis
(Proroga incentivi per le società benefit)

 

 

L’articolo 19-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, consente di usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit fino al 31 dicembre 2021. Chiarisce inoltre quali spese rientrano tra i costi agevolabili e fissa l’importo massimo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, pari a 10.000 euro per ciascun contribuente.

 

Le norme in esame modificano l’articolo 38-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), a sua volta novellato dall’articolo 12, comma 1-bis del decreto-legge n. 183 del 2020 (decreto Proroga termini).

 

L’articolo 38-ter, all’esplicito scopo di sostenere il rafforzamento sull’intero territorio nazionale dell’ecosistema delle società benefit, riconosce un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit.

L’agevolazione era riferita, nella formulazione originaria della norma, ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il richiamato decreto Proroga termini ha differito tale termine al 30 giugno 2021.

Per effetto del comma 1, lettera a) dell’articolo in esame il credito di imposta viene concesso per i costi sostenuti sino al 31 dicembre 2021.

 

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa. L’agevolazione è concessa nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in materia di aiuti di stato di minore dimensione ed è utilizzabile in compensazione per l’anno 2021.

Il provvedimento ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020, volto esclusivamente alla promozione delle società benefit nel territorio nazionale.

L’articolo 38-bis ha affidato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il compito di definire modalità e i criteri di attuazione del credito d’imposta. Tale provvedimento non risulta ancora emanato.

 

Le società benefit sono state disciplinate dall’articolo 1, commi 376 e ss.gg. della legge di stabilità per il 2016, legge n. 208 del 2015. Si tratta di società che - nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili - perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse. Tali finalità, indicate nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale, sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti.

Il comma 379 stabilisce che la società benefit indichi nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo e a registrare tali modifiche nel registro delle imprese. Per la società benefit che abbia indicato nell'atto costitutivo o nello statuto le finalità di beneficio comune che intende perseguire è riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. Il comma 380 prevede i doveri e le responsabilità poste in capo agli amministratori delle società benefit: tale società deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune e a tale scopo deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune.

Il comma 381 regola i doveri degli amministratori, con un rinvio alla normativa codicistica, mentre il comma 382 reca disposizioni per garantire la trasparenza dell'operato della società benefit, che è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione; una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo. La relazione annuale - ai sensi del comma 383 è pubblicata nel sito internet della società, consentendo che, a tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possano essere omessi.

Il comma 384 affida all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sull'operato delle società benefit e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune. Nei confronti di tali società possono esser applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole e le disposizioni del codice del consumo, tra le quali quelle in materia di pratiche commerciali sleali.

 

La lettera b) del comma 1, inserendo un nuovo comma 2-bis all’articolo 38-ter, chiarisce inoltre che rientrano tra i costi agevolabili anche quelli notarili, le spese di iscrizione al registro delle imprese, i costi di consulenza e assistenza legale per la costituzione o trasformazione in società benefit. Infine fissa l’importo massimo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione in 10.000 euro per ciascun contribuente.


Articolo 20
(Modifiche al credito d’imposta per beni strumentali nuovi)

 

 

L’articolo 20 consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un’unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che:

§  si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017);

§  gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

 

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese – misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti – ha sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065) ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina di tale credito d’imposta, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo e anticipando la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020. Tale credito riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Esso è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

Beneficiari del credito d’imposta sono le imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 -  in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.  Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite ex lege, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, con l’eccezione di alcune imprese (in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

La fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, con specifiche esclusioni.

Come anticipato, l’agevolazione è riconosciuta in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.

Essa spetta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:

§  investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

§  investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.

L’agevolazione scende al 6 per cento per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti -  se effettuati a dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

L’agevolazione si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Il comma 1056 dispone che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

§  nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  nella misura del 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

§  nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta sia riconosciuto:

§  nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

§  nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni i beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

Le norme disciplinano altresì le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati. In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Si ricorda inoltre in questa sede che per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture collocate nelle regioni del Mezzogiorno, la medesima legge di bilancio 2021 (commi 171-172) è stato prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).  Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.

L’agevolazione massima è pari:

§  al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna;

§  al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese, per le Regioni Abruzzo e Molise.

 

Le norme in esame introducono un nuovo comma 1059-bis nella richiamata legge di bilancio 2021, ai sensi del quale per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale, in luogo delle tre quote annuali di pari importo previste a regime (ai sensi del vigente comma 1059).

Il richiamato comma 1059 prevede infatti che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 in tre quote annuali di pari importo; in deroga a tale previsione generale, per gli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Le modifiche in esame, in sostanza, consentono l’utilizzo del credito di imposta in una quota unica, solo per i beni strumentali “non 4.0”, anche alle imprese con ricavi o compensi pari o superiori a 5 milioni e fino al 31 dicembre 2021.

 

Come anticipato supra, il richiamato comma 1054 stabilisce che il credito d’imposta spetta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:

§   investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

§  investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

 

Il comma 2 di conseguenza modifica l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2021 (comma 1065), rimodulandola fino al 2024 nelle seguenti misure:

§  da 3.976,1 a 5.280,90 milioni di euro per l’anno 2021;

§  da 3.629,05 a 3.012,95 milioni di euro per l’anno 2022;

§  da 3.370,18 a 2.699,68 milioni di euro per l’anno 2023;

§  da 2.082,07 a 2.063,97 milioni di euro per il 2024.

 

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.304,80 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

 


Articolo 21
(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali
degli enti territoriali)

 

 

L’articolo 21 incrementa le risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di consentire agli enti territoriali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, di poter far fronte ai debiti commerciali diversi da quelli finanziari e sanitari. L'articolo demanda la gestione dell'erogazione dell'anticipazione alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di un addendum alla convenzione già in essere; definisce le modalità e la tempistica entro cui può essere avanzata la richiesta; dispone in ordine agli interessi di preammortamento; definisce le modalità di restituzione (in un arco temporale trentennale); stabilisce le modalità di recupero delle rate di ammortamento eventualmente non corrisposte alla scadenza; definisce il termine entro cui gli enti che accedono alla liquidità devono estinguere i loro debiti e le sanzioni per il mancato rispetto.

 

L'articolo 21, al comma 1, incrementa di un miliardo di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili istituito ai sensi dell'articolo 115 del DL 34/2020.

Il richiamato art.115 ha istituito il predetto Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, al fine di concedere anticipazioni agli enti territoriali che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, alla luce della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19. La finalità è quella di permettere agli enti beneficiari  di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili, attraverso una consistente iniezione di liquidità, in ultima analisi, nei confronti del settore economico nel suo complesso.

Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è distinto in due Sezioni (ognuna corrispondente ad un articolo nell'ambito del medesimo capitolo di bilancio) dirette ad assicurare liquidità rispettivamente: i) alle regioni e alle province autonome per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale; ii) agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. Ogni Sezione ha una propria dotazione finanziaria: quella per i debiti degli enti del SSN ha una dotazione pari a 4 miliardi; l'altra Sezione è pari a 8 miliardi. Nell'ambito della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari la dotazione complessiva è ulteriormente ripartita fra enti locali (per una quota pari a 6,5 miliardi) e regioni/province autonome (per una quota pari a 1,5 miliardi).

Si ricorda peraltro che l’articolo 55, comma 1, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha riaperto, esclusivamente per gli enti locali (con richieste da avanzare nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020), i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dal decreto-legge n.34 del 2020.

Va peraltro segnalato che gli importi del Fondo sono stati rideterminati in riduzione ai sensi dell'art.34, comma 7, lettera r), del DL n.137/2020 (per un importo pari a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020) e dell'art. 1, comma 722, della legge n.178 del 2020 (per un importo pari a 70 milioni di euro).

L'incremento del Fondo disposto dal comma 1 in commento è destinato alla Sezione diretta ad assicurare liquidità agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.

Quanto agli oneri del comma in esame, si provvede ai sensi dell'art.77 del presente decreto (alla cui scheda del presente Dossier si rinvia).

 

 

Il ritardo nei pagamenti dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni costituisce una questione annosa - ben precedente rispetto all'emergenza sanitaria in corso -  alla quale il Governo e il Legislatore hanno tentato di porre rimedio con precedenti interventi legislativi, ed in particolare con  il decreto-legge 35 del 2013, senza peraltro riuscire a superare del tutto la criticità[58].

Il decreto-legge reca, all'art.1, strumenti diretti a garantire la puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalla PA. Nello specifico, il comma 10 istituisce un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di circa 16,5 miliardi di euro per il 2013 e di circa 7,3miliardi per il 2014. Il Fondo è suddiviso in tre distinte Sezioni (mentre il decreto legge in esame, come visto, ne contempla due): una relativa agli enti locali, una alle regioni e province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

L'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella direttiva 2011/7/UE e nel decreto legislativo n. 192 del 2012 che ne recepisce i contenuti. In estrema sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del SSN (per i quali il termine è di 60 giorni).

Anche in considerazione degli effetti di tale provvedimento e degli ulteriori interventi legislativi, si è registrato un miglioramento  complessivo, negli ultimi anni, nei tempi di pagamento, come segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che monitora il processo di estinzione dei debiti commerciali avvalendosi del sistema informatico denominato Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), in cui confluiscono le informazioni sulle singole fatture ricevute dalle oltre 22.200 amministrazioni pubbliche registrate. Al riguardo, in un comunicato del MEF del 27 giugno 2020 si fa presente che "il tempo medio ponderato occorso per saldare le fatture del 2019 è pari a 48 giorni, a cui corrisponde un ritardo medio di 1 giorno rispetto alla scadenza".

Nonostante il trend positivo, la Corte di giustizia dell'Unione europea lo scorso anno ha riconosciuto (Causa C-122/18 del 28 gennaio 2020) che «la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti» in forza della citata direttiva poiché non ha assicurato «che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento» pari a 30 o 60 giorni. Nell'occasione, la Corte non ha ritenuto di poter prendere in considerazione «la circostanza, quand'anche accertata, che la situazione relativa ai ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali [...] sia in via di miglioramento» (paragrafo n.64). In proposito, nella decisione, al paragrafo 61, si fa riferimento a tempi medi di ritardo, secondo le argomentazioni prodotte dall'Italia, pari a 10 giorni per le pubbliche amministrazioni non appartenenti al SSN e di 8 per quelle ad esso appartenenti.

 

Il comma 2:

§  al fine di garantire l’immediata operatività del Fondo fa rinvio ad un addendum alla convenzione sottoscritta fra il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), da stipulare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

§  autorizza il MEF a trasferire l'importo attribuito alla richiamata Sezione diretta ad assicurare liquidità per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari al corrispondente conto corrente presso la Tesoreria centrale, ad esso intestato;

§  autorizza la CDP ad effettuare operazioni di prelievo e versamento sul tale conto corrente per le finalità di cui alla richiamata Sezione;

§  -stabilisce che il richiamato addendum preveda:

i) criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti territoriali alle risorse della Sezione;

ii) che tale accesso sia subordinato alla previa sottoscrizione di un contratto tipo (approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP);  

iii)  criteri e le modalità di gestione da parte di CDP (s'intende della predetta Sezione).

Si valuti l'opportunità di un'integrazione della disposizione in tal senso.

L'ultimo periodo del comma 2 stabilisce che sia assicurata pubblicità all'addendum tramite pubblicazione sui siti internet delle parti contraenti (MEF e CDP).

 

Al riguardo, si segnala che in data 28 maggio 2020, la CDP e il MEF hanno sottoscritto la convenzione (approvata con Decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 45515 del 5 giugno 2020) prevista all'art.115, comma 2, del DL 34/2020, in cui sono definite le modalità operative del Fondo.

Il comma 3 autorizza gli enti locali (di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), le regioni e le province autonome a chiedere alla Cassa depositi e prestiti (CDP) anticipazioni di liquidità qualora non siano in grado di far fronte ai pagamenti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

 

Ai sensi dell'art.2, comma 1, del TUEL, per enti locali si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

 

Le anticipazioni sono dirette all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili, che siano maturati alla data del 31 dicembre 2020, che gli enti territoriali non sono in grado di far fronte, per carenza di liquidità, " anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19". La relativa richiesta alla CDP deve essere effettuata tra il 14 giugno e il 7 luglio 2021, secondo le modalità previste nel richiamato addendum (di cui al comma 2 del presente articolo). 

La disposizione in esame individua nella Giunta l'organo dell'ente territoriale competente a formulare tale richiesta.

La disposizione parrebbe non tener conto che nelle province e nelle città metropolitane non sono più previste le Giunte, secondo quanto previsto dalla legge n.56 del 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

 

L'anticipazione di liquidità può essere domandata anche per debiti fuori bilancio a condizione che l'ente ne abbia disposto il relativo riconoscimento. Si tratta di una norma coerente con la previsione, già richiamata, secondo cui i debiti devono essere certi, liquidi ed esigibili.

 

Come precisato dal comma 4, le anticipazioni in questione non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio. A conferma di ciò, sono escluse - come detto - le anticipazioni per la copertura di debiti fuori bilancio, che per loro natura non sono registrati in bilancio, fintanto che non se ne disponga il riconoscimento (con la relativa copertura).

Per tale ragione la norma specifica che le anticipazioni "non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".

 

Il citato art.3, comma 17, stabilisce che costituiscono indebitamento "l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia, [..] il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive [..]".

Proprio la medesima disposizione esclude che generino indebitamento "le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio".

 

La disposizione pare in linea con la consolidata giurisprudenza costituzionale (ex multis, si vedano, le sent. n.80 del 2021[59] e n.4 del 2020[60]) secondo sui le disposizioni legislative che autorizzano anticipazioni di liquidità non contrastano con la Costituzione (con particolare riferimento agli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma) nella misura in cui non accrescano (anche in modo fittizio) la capacità di spesa dell'ente.

Nello specifico, la Corte costituzionale ha affermato che le anticipazioni devono essere  misure che presentano un carattere di eccezionalità in quanto: a) sono «inscindibilmente collegate a una sofferenza della cassa», spesso legata a pregressi fenomeni di inappropriata gestione; b) sono «frutto di un rigoroso bilanciamento di interessi rilevanti in sede costituzionale e dell’Unione europea», quali l’esigenza di rispettare i vincoli di indebitamento e quella di onorare i debiti; c) rappresentano «un rimedio contingente, non riproducibile serialmente nel tempo e inidoneo a risanare bilanci strutturalmente in perdita» (sent. n.4/2020, Considerato in diritto n.4.1, secondo capoverso).

 

Il comma 4 in commento dispone altresì che le anticipazioni sono concesse in deroga rispetto ad alcune disposizioni legislative:

i) per gli enti locali la deroga riguarda quanto disposto agli articoli 203 e 204 del TUEL.

 

L'articolo 203 ("Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento") subordina il ricorso all'indebitamento: a) all'avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti. Inoltre, qualora nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione e contestualmente adegua il documento unico di programmazione e le previsioni del bilancio degli esercizi successivi (per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione).

L'articolo 204 ("Regole particolari per l'assunzione di mutui") dispone (fra l'altro) che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante dal prestito di garanzie, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

 

ii) per le regioni e le province autonome, la deroga riguarda quanto disposto all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42").

L'articolo (rubricato "Mutui e altre forme di indebitamento") pone una serie di limiti per il ricorso al debito da parte delle regioni. Fra l'altro, esso stabilisce che: occorre la previa approvazione del consiglio regionale del rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce; l'autorizzazione all'indebitamento è concessa con legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, e decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce; l'autorizzazione al nuovo debito è subordinata alla circostanza che l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non superi il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa.

 

Gli enti richiedenti, una volta che si è perfezionato il contratto di anticipazione, sono tenuti ad adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. A tal fine si prevede che iscrivano nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile.

 

Il comma 5 dispone in ordine alle modalità di presentazione della richiesta di anticipazione di liquidità.  Quest'ultima deve, nello specifico, contenere:

i) un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente (pertanto sindaco, presidente della provincia, presidente di regione, etc.) in cui si elencano i debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al comma 3 (v.supra). Detta richiesta è redatta utilizzando l'apposito modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (v. supra).

ii) l’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, corredata dalla verifica da parte dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Ai sensi del comma 6, l'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 a valere sulla Sezione del fondo per Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali destinata ad assicurare la liquidità per pagamenti di debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.

Tenuto conto che le richieste di anticipazione potrebbero essere maggiori rispetto alle risorse stanziate nella citata sezione, la norma in esame stabilisce che l'anticipazione è concessa in modo proporzionale all'ammontare complessivo delle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima.

Il comma 7 dispone in ordine al piano di ammortamento per la restituzione dell'anticipazione. Esso prevede una restituzione secondo rate costanti e in un periodo massimo di 30 anni. La restituzione è tuttavia anticipata nell'evenienza che si determini il ripristino della normale gestione della liquidità, secondo quanto previsto nel contratto tipo di cui al comma 2 (v. supra).

Il piano di ammortamento prende avvio dall'esercizio 2023 e le rate sono corrisposte non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Il comma 7 dispone altresì in ordine agli interessi di preammortamento che gli enti sono tenuti a riconoscere nel periodo intercorrente fra la data dell'erogazione della liquidità e la data di decorrenza dell’ammortamento. Detti interessi, stando alla formulazione della disposizione "saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data".

Sebbene nel testo richiamato si rinvengano due date (e non una come lascerebbe presupporre il riferimento a "tale data"), tenuto conto tuttavia della definizione di preammortamento, parrebbe che gli interessi di preammortamento debbano decorrere dal giorno lavorativo bancario antecedente la data di erogazione della liquidità.

La remunerazione per le anticipazioni è costituita dal tasso di interesse che la disposizione stabilisce essere pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. Tale rendimento è quello rilevato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

Il comma 8 disciplina le modalità di recupero delle rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti al momento della loro scadenza (secondo quanto previsto nel contratto di anticipazione): se si tratta di erogazioni in favore degli enti locali, il recupero è effettuato dall’Agenzia delle entrate in sede di riversamento di specifiche entrate tributarie di competenza dell’ente inadempiente.

Nello specifico: nel caso dei comuni, la trattenuta è effettuata all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria; nel caso delle città metropolitane e delle province, la trattenuta è effettata all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori), riscossa tramite modello F24.

Per quanto invece riguarda le regioni e province autonome, il recupero è effettuato a valere sulle giacenze disponibili sui conti aperti presso la tesoreria statale e intestati ai medesimi enti.

Ai sensi del comma 9, gli enti beneficiari sono tenuti ad estinguere i debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione della stessa. Al fine di favorire la puntualità di tale adempimento, si prevede che il mancato pagamento dei debiti entro tale termine rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare (ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").

La misurazione e la valutazione della performance dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, sono disciplinate dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 150/2009. Esse si collegano "a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva; b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate; d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

La verifica in ordine all'avvenuto pagamento dei debiti è effettuato dalla CDP, attraverso la citata piattaforma elettronica (richiamata anche dal comma 5, a cui si rinvia). Qualora verifichi mancati pagamenti, può chiedere la restituzione dell'anticipazione per un importo equivalente ai mancati pagamenti. Tale restituzione è previsto che possa avvenire "anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 8", che, come già segnalato (v. supra), reca le modalità di recupero delle rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti al momento della loro scadenza.

Ai sensi del comma 10, qualora si registrino eventuali residui una volta concluso il pagamento di tutti i debiti per i quali era stata chiesta l'anticipazione di liquidità, questi devono essere impiegati per la parziale estinzione dell'anticipazione stessa, in occasione della restituzione della prima rata prevista dal contratto.

La disposizione reca una sanzione per la mancata ottemperanza a tale obbligo: la mancata estinzione dell'anticipazione entro la prima rata è, anche in questo caso, considerata rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare" ai sensi decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 12 stabilisce che gli importi restituiti dagli enti territoriali a fronte delle anticipazioni di liquidità sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Dispone inoltre che siano riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sia gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale, sia le eventuali somme, previste dall'articolo in esame a titolo di anticipazioni di liquidità, che non siano state richieste alla data del 31 dicembre 2021.

Il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato è stato istituito dalla legge n.  432 del 1993 presso la Direzione generale del Tesoro del MEF con l’obiettivo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione mediante acquisti sul mercato o rimborso dei titoli in scadenza a partire dal 1° gennaio 1995.

Il fondo è alimentato dai proventi delle dismissioni di beni e attività dello Stato, dal gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, da eventuali assegnazioni da parte del MEF, dai proventi di donazioni e disposizioni testamentarie e dai proventi della vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall’autorità giudiziaria in relazione a somme sottratte in modo illecito alla pubblica amministrazione.

Il comma 12 quantifica in 100.000 euro, per il corrente anno, gli oneri connessi alle attività oggetto della richiamata convenzione (rectius del richiamato addendum alla Convenzione), per i quali si provvede ai sensi dell’articolo 77 (alla cui scheda del presente Dossier si rinvia).

 

 


Articolo 22
(Estensione limite annuo di compensazione per l’anno 2021)

 

 

L’articolo 22 modifica per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro.

 

La disposizione in esame, comma 1, modifica l'articolo 34, comma 1 (primo periodo), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di compensazione, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, sia fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare, successivamente aumentato a 700.000 euro (articolo 9, comma 2, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35). L’articolo 147 del decreto legge 34 del 2020 ha incremento ulteriormente tale limite, per l'anno 2020, portandolo a 1 milione di euro).

 

Si ricorda sinteticamente che il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Per una panoramica dettagliata dell’istituto della compensazione si rimanda alla pagina web dell’Agenzia delle entrate.

 

La norma in esame (comma 1) eleva per l’anno 2021 a 2 milione di euro il richiamato limite annuo dei crediti compensabili attraverso l’istituto della compensazione ovvero rimborsabili in conto fiscale.

 

Il comma 2 stabilisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo (1.607,1 milioni di euro per l’anno 2020), cui si provvede i sensi dell’articolo 77 del provvedimento.

 


Articolo 23
(Capitalizzazione società controllate dallo Stato)

 

 

L’articolo 23 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A.-ITA S.p.A. nonché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate sopprimendo il riferimento all’anno 2020 contenuto sia nell’articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 sia nell’articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020.

 

L’articolo 79, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, dispone che con riferimento nella costituzione della società Italia Trasporto Aereo, il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.

 

Per quanto attiene alle vicende relative alla nuova società pubblica di trasporto aereo: Italia Trasporto Aereo Spa si rinvia al seguente dossier di approfondimento: https://temi.camera.it/temi/tl18_il_sistema_aeroportuale_italiano.html#la-nuova-societ-pubblica-di-trasporto-aereo

 

Per quanto concerne, invece la procedura di cessione dei complessi aziendali nell'ambito dell'Amministrazione straordinaria di Alitalia si suggerisce la lettura del seguente approfondimento:

https://temi.camera.it/temi/tl18_il_sistema_aeroportuale_italiano.html#pl18_3665

 

L’articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone che al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possa essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale.

 


Articolo 23-bis
(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari)

 

 

L'articolo 23-bis reca modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) volte a incidere la disciplina della partecipazione alle banche popolari. In particolare, il comma 1 inserisce nel TUB i nuovi articoli 32-bis, che prevede le regole applicabili in caso di morte del socio, e il 32-ter recante i criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso. Il comma 2 dell'articolo 23-bis integra l'articolo 150-bis, comma 2, del TUB che disapplica alle banche popolari una serie di previsioni del Codice Civile, includendo nell'elenco le regole generali relative alla morte del socio e alla liquidazione della quota in virtù delle specifiche previsioni inserite nel TUB. Il comma 3 impone alle banche popolari di adeguare i propri statuti alle disposizioni in esame entro 6 mesi dalla loro entrata in vigore, escludendo che tali modifiche facciano sorgere un diritto di recesso per il socio.

 

L'articolo 23-bis modifica il decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) con particolare riferimento alla disciplina della partecipazione alle banche popolari. In particolare, il comma 1 inserisce nel TUB i nuovi articoli 32-bis, che prevede le regole applicabili in caso di morte del socio, e il 32-ter recante i criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso.

Il nuovo articolo 32-bis del TUB stabilisce che, in caso di morte, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Agli stessi viene riconosciuta la facoltà di presentare domanda di ammissione o di accertamento dell'insussistenza dei requisiti. Fino al rigetto della domanda o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, è riconosciuta agli eredi la facoltà di esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, il comma 3 dell'articolo 32-bis del TUB riconosce il diritto al rimborso delle azioni, salvo il caso previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, per cui, secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, tale diritto può essere limitato là dove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca.

 

Il successivo articolo 32-ter prevede inoltre che, restando ferme le limitazioni appena esposte, in tutti i casi di rimborso delle azioni, per la determinazione del relativo valore, trovino applicazione i criteri previsti dall'articolo 2437-ter del Codice Civile: applicando i commi 2 e 4 là dove si tratti di azioni non quotate in mercati regolamentati, e il comma 3 nel caso in cu si tratti di azioni quotate.

 

L'articolo 2437-ter del Codice Civile prevede che (comma 2) il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati (comma 3) è determinato facendo invece riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso (criterio del "valore di mercato"). Lo statuto della società con azioni quotate in mercati regolamentati può tuttavia prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio del "valore di mercato". Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione (comma 4), indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

 

Il comma 2 dell'articolo 23-bis integra l'articolo 150-bis, comma 2, del TUB che disapplica alle banche popolari una serie di previsioni del Codice Civile, includendo nell'elenco le regole generali relative alla morte del socio e alla liquidazione della quota, in virtù delle specifiche previsioni inserite dall'articolo in esame nel TUB.

 

Il comma 3 impone alle banche popolari di adeguare i propri statuti alle disposizioni in esame entro 6 mesi dalla loro entrata in vigore, escludendo che tali modifiche facciano sorgere un diritto di recesso per il socio.

 

 


Articolo 23-ter
(Introduzione dell’articolo 150-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari)

 

 

L'articolo 23-ter prevede la possibilità per le banche popolari di emettere azioni nei casi e nei modi previsti dall'articolo in esame, previa modifica dello statuto sociale e autorizzazione all'emissione da parte della Banca d'Italia. La novella consente ai soci finanziatori di detenere azioni di finanziamento anche in deroga al limite dell'1 per cento, ovvero al limite più contenuto fissato dallo statuto a norma dell'articolo 30, comma 2 del TUB. La norma consente alle banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria di emettere azioni che rappresentino più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526. Vengono infine disapplicati una serie di vincoli previsti dal Codice Civile in relazione al ruolo dei soci finanziatori nell'assetto degli organi sociali.

 

L'articolo 23-ter reca modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) con riferimento alla disciplina della partecipazione alle banche popolari. In particolare, viene inserito nel TUB il nuovo articolo 150-quater che prevede, al comma 1, la possibilità per le banche popolari di emettere le azioni previste dall’articolo 2526 del Codice Civile nei casi e nei modi previsti dall'articolo in esame, previa modifica dello statuto sociale e autorizzazione all'emissione da parte della Banca d'Italia (comma 2).

L'articolo 2526 del Codice Civile consente all'atto costitutivo delle società cooperative di prevedere l'emissione di strumenti finanziari, e dunque la raccolta sui mercati dei capitali, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Il Codice Civile prevede un limite esplicito ai diritti dei possessori di strumenti finanziari, ai quali non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. Specifiche norme vengono infine dettate per la cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, che può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

 

Il comma 2 del nuovo articolo 150-quater consente ai soci finanziatori di detenere azioni di finanziamento anche in deroga al limite dell'1 per cento, ovvero al limite più contenuto fissato dallo statuto a norma dell'articolo 30, comma 2 del TUB. Lo statuto deve stabilire i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci e i voti loro spettanti, anche in deroga al principio dettato dall'articolo 30, comma 1 del TUB per cui ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, e assicurare che in base alle loro caratteristiche i titoli siano computabili come capitale di qualità primaria ai fini dei requisiti prudenziali applicabili alla gestione delle banche. Lo statuto deve altresì determinare le maggioranze richieste per la costituzione dell'assemblea e per la validità delle deliberazioni tenendo conto del numero di voti spettanti ai soci "cooperatori" e ai soci finanziatori (comma 3).

 

Il comma 4, inoltre, consente alle banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria di emettere azioni che rappresentino più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526.

 

Vengono infine disapplicati una serie di vincoli relativi al ruolo dei soci finanziatori nell'assetto degli organi sociali, per cui:

·       la maggioranza degli amministratori non deve essere necessariamente scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (disapplicando il 2542, terzo comma del Codice Civile);

·       ai possessori di strumenti finanziari può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori (disapplicando il 2542, quarto comma, secondo periodo);

·       i possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, oltre un terzo dei componenti dell'organo di controllo (disapplicando il 2543, terzo comma);

·       se la società ha adottato il sistema di amministrazione "dualistico", i possessori di strumenti finanziari possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione (disapplicando il 2544, secondo comma, primo periodo) mentre se la società ha adottato il sistema di amministrazione "monistico", agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque anche superiore ad un terzo, possono essere attribuite deleghe operative e gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo (disapplicando il 2544, terzo comma).


Articolo 24, comma 1
(Sostegno alle grandi imprese)

 

 

L’articolo 24, comma 1, incrementa la dotazione del fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all’articolo 37 del decreto-legge n. 41 del 2021 di 200 milioni di euro per il 2021.

 

L’articolo 24, comma 1, rafforza la misura di sostegno alle grandi imprese consistente nella possibilità di concessione di prestiti a quelle tra loro che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo scopo è di favorire la prosecuzione delle attività. A tale fine, con l’articolo 37 del decreto-legge n. 41 del 2021 è stato istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021. La dotazione del Fondo viene ora raddoppiata.

La norma implementata si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche, ad esempio:

§  il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, istituito nel 2020 dal c.d. decreto rilancio (decreto-legge n. 34/2020, art. 43); il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nell'apposito registro istituito dal Codice della proprietà industriale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle predette imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro;

§  la concessione di garanzie statali: in questo senso si ricorda il fondo di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (da ultimo rifinanziato con l’art. 7 bis del dl 3/2015 garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria), in base al quale lo Stato può garantire i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. L'ammontare complessivo delle garanzie non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni di euro.

 

I finanziamenti debbano essere restituiti nel termine massimo di 5 anni.

 

I beneficiari dei finanziamenti sono le grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo.

 

Per grandi imprese si intendono quelle con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI. Come chiarisce la relazione illustrativa, “non sono pertanto destinatarie della norma le PMI”.

 

I prestiti sono concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni (per una ricostruzione del Quadro temporaneo, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare).

 

Il ogni caso, l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Non possono, infatti, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in “difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Per imprese in temporanea difficoltà si intendono le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa di ripresa dell’attività (cd. Regolamento GBER).

Per quanto riguarda le prospettive di ripresa, appare coerente la esplicitazione del criterio per cui il prestito può essere concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Il regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015 definisce «impresa in difficoltà» quella che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a)  nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;

b)  nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c)  qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d)  qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e)  nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1.   il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2.   il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA*/interessi) sia stato inferiore a 1,0

3.   *(Ebitda: Earnings before interests taxes depreciation and amortization, margine operativo lordo).

 

Il fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria, disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347.

 

Il decreto legislativo n. 270/1999 disciplina l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle imprese in stato d'insolvenza, divenendo la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, diretta alla conservazione del patrimonio produttivo, tramite la prosecuzione, la riattivazione ovvero la riconversione dell'attività imprenditoriale (art. 1).

Con il decreto legislativo l'ambito dei soggetti ammessi alla procedura viene circoscritto alle imprese, anche individuali, soggette alla legge fallimentare e in possesso dei seguenti requisiti:

§  un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle duecento unità (inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni) (art. 2, comma 1, lett. a));

§  debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio (art. 2, comma 1, lett. b));

§  presenza di concrete prospettive di recupero (art. 27) da realizzarsi, alternativamente, mediante la cessione dei complessi aziendali;

§  sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali”) (comma 2, lett. a));

§  tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione") (comma 2, lett. b));

§  per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti “) (comma 2, lett. b-bis)).

All’interno del sito del Mise, sono trimestralmente riportate le procedure aperte ai sensi del decreto legislativo n. 270/99.

 

Il decreto-legge n. 347 del 2003 (c.d. legge Marzano), successivamente modificato ed integrato, ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova disciplina relativa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza, finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse sotto la supervisione del Ministro competente.

Il decreto nacque in relazione alla vicenda del gruppo Parmalat e si colloca nel contesto degli interventi adottati nel presupposto che la crisi e il conseguente rischio di cessazione di attività di imprese di rilevanti dimensioni sia in contrasto con l'interesse della collettività. Pertanto, la disciplina tenta di contemperare l'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori con quella di consentire la ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese stesse.

Il decreto prevede misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con:

§  almeno 500 lavoratori subordinati;

§  debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro.

L’amministrazione straordinaria speciale si basa sulla “degiurisdizionalizzazione” della procedura, in favore dell’autorità politico/amministrativa. La possibilità di ammettere l’impresa all’amministrazione straordinaria speciale e il potere decisionale in merito alla fattibilità del piano di risanamento dell’impresa, sono infatti attribuiti al Ministro dello sviluppo economico.

Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale l’ammissione della procedura di amministrazione straordinaria speciale è disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro dello sviluppo economico.

Il Ministro valuta la sussistenza dei requisiti dimensionali e patrimoniali (diversi rispetto a quelli di cui al decreto legislativo n. 270/1999) richiesti per l’accesso alla procedura, e provvede all’ammissione immediata dell’impresa all’amministrazione straordinaria, nonché alla nomina del commissario straordinario

Il commissario straordinario procede alla ricognizione della situazione dell’impresa e alla predisposizione del piano di risanamento, che viene sottoposto all’approvazione al ministro competente.

L’unico soggetto legittimato a proporre l’istanza d’ammissione alla procedura è l’impresa insolvente, mentre nell’amministrazione straordinaria questo potere spetta anche ad uno o più creditori e al pubblico ministero o al tribunale d’ufficio.

Nel caso dell’amministrazione speciale, l’impresa propone al Ministro una istanza motivata e presenta al tribunale del luogo dove essa ha la sede principale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza.

L’imprenditore, inoltre, deve proporre un piano di risanamento, secondo la prospettiva della ristrutturazione economico-finanziaria, ovvero della cessione dei complessi aziendali.

Anche per queste procedure, all’interno del sito del Mise, sono trimestralmente riportate le procedure aperte.

 

In questi casi il prestito può essere destinato alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato.

I crediti sorti per la restituzione del prestito sono soddisfatti in prededuzione rispetto agli altri.

 

 


Articolo 24, commi 2 e 3
(Continuità del trasporto aereo passeggeri)

 

 

L’articolo 24, comma 2, prevede la possibilità, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, attualmente assicurata da Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. di concedere un prestito a titolo oneroso alla società in questione e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria.

 

In particolare, in base a quanto previsto dal comma 2, il prestito può essere concesso con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per un importo non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale.

Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso, anche mediante anticipazioni di tesoreria, con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito alla scadenza, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

 

Il comma 3 reca la copertura finanziaria.

 

Si ricorda che con precedenti atti normativi erano state assegnate alle società del Gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria risorse per complessivi 1,3 miliardi di euro.

 

Contestualmente all'avvio della procedura di amministrazione straordinaria con il decreto-legge n. 55 del 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2017), il cui contenuto è stato poi rifuso nell'articolo 50 del decreto legge n. 50/2017, si è infatti disposto un primo finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, di durata originariamente fissata in sei mesi, per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, al fine di evitare l'interruzione del servizio, in considerazione della situazione di grave crisi finanziaria evidenziatasi nel 2016.

Successivamente l'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha incrementato di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento oneroso già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria. 

 

Il decreto legge 2 dicembre 2019, n. 137, entrato in vigore il 3 dicembre 2019, infine ha confermato la concessione di un ulteriore finanziamento di 400 milioni € a titolo oneroso della durata di sei mesi (che sostituiva il prestito di 400 mln € previsto dall'articolo 54, poi soppresso, del D.L. n. 124/2019) per le indifferibili esigenze gestionali e per l'esecuzione del piano di iniziative ed interventi.

 

Con riferimento alle modalità di restituzione di tale ultimo prestito, il decreto legge 2 dicembre 2019, n. 137 ha previsto che la restituzione dei 400 milioni €, per capitale e interessi, avvenga in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura ed entro sei mesi dall'erogazione (quest'ultimo termine è stato introdotto in sede di conversione del decreto-legge). Il termine della restituzione del prestito di 400 milioni di euro, di durata semestrale, che era stato concesso in favore delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per l'attuazione del piano di riorganizzazione del commissario, con il decreto-legge n.137 del 2019 (art. 45), prorogato fino al 31 dicembre 2020 dal decreto-legge n, 76 del 2020, è stato da ultimo prorogato al 30 giugno 2021 dal decreto-legge n. 183 del 2020 (art. 12, comma 3).

Il decreto-legge n. 34 del 2019 ha disciplinato invece la restituzione del precedente finanziamento di 900 milioni di euro concesso ad Alitalia in Amministrazione straordinaria.

Con riferimento agli interessi sulla somma prestata si è previsto che Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, corrisponda gli interessi sul finanziamento a titolo oneroso, stimati in 145 milioni di euro nella Relazione illustrativa al decreto, dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedureSecondo quanto previsto da una modifica introdotta a tale norma dal decreto-legge n.137 del 2019 gli interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito della procedura di   ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria. Allo stesso modo, per quanto riguarda il capitale la restituzione del finanziamento è prevista nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria (comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 34 del 2019).

 

Per un approfondimento sul regime degli aiuti di Stato sulla materia si veda il dossier sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 38 del 2018, pag. 6-8).

 


Articolo 25
(Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali)

 

 

L’articolo 25 rinvia i versamenti, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione, di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi nell'ambito del sostegno del settore aeronautico (L. 808/1985), in scadenza nel 2020 e nel 2021, rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023. In alternativa la restituzione dei finanziamenti può avvenire anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023.

 

A tal fine, l'articolo 25, comma 1, lettera a), sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'articolo 52, D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).

Le lettere b) e c) del comma 1 novellano il comma 2 dell'articolo 52, D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).

Le novelle introducono quindi una disciplina specifica relativamente agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, per i quali dispone che, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, può procedersi all’erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione.

 

Art. 52 previgente

Art. 52 novellato

1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021

 

 

o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021.

 

 

Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 in scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023

o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023.

Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti e nell'esercizio 2021, sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2021, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti.

2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti e nell'esercizio 2021, sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019;

alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2021, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, può procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione.

 

Nella formulazione previgente, l'articolo novellato limitava, al co. 1, la sospensione e il rinvio dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia a quelli in scadenza nel 2020, e ne consentiva l'effettuazione in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021.

Il co. 2 dell'articolo 52 in esame conteneva altresì un'unica disciplina relativamente all'erogazione delle quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge n. 808 del 1985, con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti e nell'esercizio 2021. L'erogazione di detti finanziamenti rispettivamente, entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021, era subordinata al fatto che le aziende destinatarie non risultassero inadempienti rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019. Alle imprese che avessero dato corso a tali adempimenti successivamente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34 del 2020), e comunque entro il 30 settembre 2021, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio le quote sarebbero state erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 3 della legge 808/1985 disciplina i finanziamenti e i contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici.

L'intervento di sostegno di cui alla legge n. 808/85 è di regola nella forma di finanziamenti agevolati (a tasso zero) che vengono restituiti attraverso un piano di rimborso dalle imprese beneficiarie. L'accesso ai finanziamenti, avviene attraverso appositi bandi.

A valere sulle risorse della legge, possono essere concessi finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime. Tali finanziamenti sono rimborsabili mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici.

L'ammissione del programma di ricerca e sviluppo dell'impresa ai benefici previsti è deliberata dal MISE previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, previsto dall’articolo 2 della legge n. 808/1985 per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di sostegno previsti dal citato articolo 3. Il Comitato è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è costituito da rappresentanti del MISE, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione università e ricerca e del Ministero della Difesa e da tre esperti (professori universitari) nelle discipline riconducibili all'aerospazio.

Si vedano anche la deliberazione 30 aprile 2020, n. 2/2020/G, della Corte dei conti, pp. 40-49, e il Doc. XLI n. 1, Relazione sullo stato dell'industria aeronautica (anno 2017).

 


Articolo 25-bis
(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

 

 

L’articolo 25-bis sospende dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021, l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco per gli aeroporti che hanno registrato nel 2019 un traffico passeggeri in partenza pari o inferiore ad un milione, indicando a questi fini i termini di comunicazione da parte dei gestori dei suddetti aeroporti del numero di passeggeri registrato mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In particolare il comma 1 prevede che i gestori degli scali aeroportuali comunichino al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ente nazionale per l’aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.

 

I dati di traffico suddivisi per aeroporto nell’anno 2019 sono riportati a questo link (pag. 21 del documento).

 

Il comma 2 prevede la copertura finanziaria dell’intervento (5,7 milioni di euro per il 2021) a valere sul Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del decreto-legge in commento (e alla cui scheda si rinvia per approfondimenti).

 

 

L'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili è stata introdotta nel 2003 dall’articolo 2, comma 11 della legge n. 350 del 2003) con un importo di 1 euro a passeggero imbarcato ed è stata oggetto di diversi interventi normativi che hanno modificato, a più riprese, l’importo e la destinazione delle risorse degli incrementi che si sono susseguiti.

La somma così riscossa, viene riassegnata quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; 

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. 

 

L'addizionale è stata aumentata di 1 euro a passeggero dal D.L. n. 7/2005 (articolo 6-quater) e, a seguito del decreto-legge 134 del 2008, che ha novellato la citata disposizione, incrementata di 3 euro a passeggero (l'incremento quindi è stato di due euro rispetto al precedente regime). 

L'incremento dell'addizionale è stato tuttavia destinato, a seguito di diverse proroghe, fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249) e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS (di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88) e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per cento (articolo 26 del decreto-legge n. 4 del 2019). Con il decreto-legge n. 34 del 2020 a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7/2005 sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS  (prevista dal citato articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88), e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

A decorrere dall'anno 2007 l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili è stata incrementata di ulteriori 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti (articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006).

A partire dal 2013 l'addizionale è stata ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato dall'articolo 4, comma 75, della legge n. 92 del 2012. Tale incremento è versato all'INPS.

L’imposta non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici (articolo 13, comma 16, del decreto-legge n. 145 del 2013). Inoltre le disposizioni concernenti tale addizionale comunale si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria (articolo 39-bis del decreto-legge n.159 del 2007).

Nel 2010 è stata poi istituita un'addizionale Commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma di 1 euro per passeggero (articolo 14, comma 14, del DL 31 maggio 2010, n. 78 e destinata alle straordinarie esigenze di ripianamento finanziario della città), che continua ad applicarsi (in base all'art. 13, co. 17 del D.L: n. 145/2013), a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.

Con l'articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145 del 2013 era stato previsto un aumento della citata addizionale comunale sui diritti di imbarco per finanziare il "Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo" quantificato in euro 2,50 per l'anno 2016, euro 2,42 per l'anno 2017 e euro 2,34 per l'anno 2018 dal decreto del MIT 29 ottobre 2015. Tale incremento dell'addizionale è stato poi sospeso dal 1° settembre al 31 dicembre 2016 (art. 13-ter del decreto legge n. 113 del 2016) e quindi definitivamente soppresso dalla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, comma 378) a decorrere dal 1° gennaio 2017.  L'art. 13-ter del D.L. n. 113 aveva incrementato per l'anno 2019 di 0,32 euro l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del DL n. 7/2005. Tale incremento è stato tuttavia abrogato dall'articolo 26, comma 3. del decreto-legge n. 4 del 2019.

 

 

 


Articolo 26, commi 1-3 e 4-6
(Disposizioni in materia di liste di attesa
e utilizzo flessibile delle risorse)

 

 

L’articolo 26, commi 1-3, dispongono il nuovo termine di applicazione (fino al 31 dicembre 2021) della deroga, introdotta dal D.L. Agosto (DL. 104/2020), al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive necessarie per il recupero delle liste d’attesa, con riferimento a prestazioni di ricovero ospedaliero programmabile e di specialistica ambulatoriale non erogate nel 2020 a causa dell’emergenza da COVID-19.

I commi 4 e 5, modificati nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, sono finalizzati a ridefinire i termini della procedura per il monitoraggio delle attività assistenziali per fronteggiare l’emergenza COVID-19 da parte del Ministero della salute come inizialmente previsti dal decreto-legge in esame, nonché a prevedere uno slittamento dei termini, già oggetto di proroga per l’anno 2021, in materia di rendicontazione per la certificazione da parte di Regioni e Province autonome dell’equilibrio dei bilanci riferiti alla gestione del Servizio sanitario regionale per il 2020. Il comma 6 dispone sulla copertura degli oneri.

Il comma 6 infine reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri.

 

 

Più in dettaglio, il comma 1 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del regime tariffario straordinario, introdotto per corrispondere alle finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell’intervenuta emergenza epidemiologica. Allo scopo, si prevede la possibilità per le Regioni e le province autonome, a partire dalla data dell’entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, di derogare ai regimi tariffari ordinari, utilizzando alcuni istituti già previsti dall’articolo 29 del DL. 104/2020 (cd. Agosto) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione (vale a dire a carattere programmabile e non urgente) e di specialistica ambulatoriale e di screening.

L'articolo 29 del c.d. Decreto Agosto (DL. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020) reca disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, sono previsti alcuni interventi straordinari che le Regioni possono adottare nel 2020 in deroga ai vincoli della legislazione vigente sulla spesa di personale e sono stanziate apposite risorse, che incrementano il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per il 2020 di 478 milioni. La scelta degli strumenti da utilizzare resta in capo all'autonomia delle regioni che, tuttavia, per accedere alle risorse, devono presentare un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, da inserire nel Programma Operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dal decreto legge n. 18 del 2020 (DL. Crescita). Tale Piani operativi devono recare, tra l’altro, la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse, anche allo specifico scopo del recupero delle liste d’attesa (v. anche il tema di approfondimento), e sono sottoposti all’approvazione del Ministero della salute di concerto con il MEF e ad un’attività di monitoraggio da parte dei predetti Ministeri congiuntamente, ai sensi dell’articolo 18, co. 1, quarto periodo del DL. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).

 

Più in dettaglio è consentito utilizzare fino a fine 2021 gli istituti già previsti dal citato DL. Agosto – e originariamente efficaci solo per il periodo dal 14 ottobre fino al 31 dicembre 2020 - ai seguenti commi dell’articolo 29:

§  al comma 2, con riferimento al recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, alle lettere:

a)  prestazioni aggiuntive per attività libero-professionale intramuraria ad integrazione dell’attività istituzionale, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale di cui al CCNL Sanità triennio 2016-2018[61], con un aumento a 80 euro lordi omnicomprensivi della tariffa oraria, con esclusione dei servizi di guardia, ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

b)  prestazioni aggiuntive per ricoveri ospedalieri che garantiscano una modulazione dell’esercizio della libera professione in conformità alla normativa vigenti in materia[62], con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

c)  reclutamento del personale tramite assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa. L’istituto richiamato prevede altresì di impiegare figure professionali previste in incremento ai sensi del DL. n. 18/2020 (cd. Cura Italia) agli articoli 2-bis (incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari ed a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza, anche in deroga[63] alla disciplina transitoria per assunzione medici e veterinari in formazione specialistica, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale) e 2-ter (conferimento di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, anche medici specializzandi, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale);

§  al comma 3, per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, alle lettere:

a)  prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale di cui al CCNL Sanità triennio 2016-2018[64], con un aumento a 80 euro lordi omnicomprensivi della tariffa oraria, con esclusione dei servizi di guardia, ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

b)  prestazioni aggiuntive per accertamenti diagnostici che garantiscano una modulazione dell’esercizio della libera professione in conformità alla normativa vigenti in materia[65], con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

c)  incremento delle prestazioni, in parziale alternativa, ove necessario, alle precedenti lettere, come autorizzato per ASL ed altri enti del SSN dall’articolo 2-sexies del DL. 18 (Cura Italia) per l’anno 2020, relativamente all’aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di complessivi 10 milioni di euro, da ripartire per singola Regione.

Le norme in esame riguardano gli specialisti ambulatoriali convenzionati: medici e odontoiatri, veterinari ed altri professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali. In proposito, l’ultimo accordo collettivo nazionale è stato sottoscritto il 25 giugno 2019 ed è stato oggetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 31 marzo 2020.

 

La disposizione precisa esplicitamente che la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 29 del D.L. 104/2020 opera esclusivamente con riferimento a tali prestazioni effettuate in applicazione del medesimo articolo 29, oltre che della presente disposizione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

 

Il comma 2 dispone inoltre che le Regioni e le province autonome, per le finalità di recupero dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative indicate al precedente comma 1, possono integrare da privato gli acquisti delle predette prestazioni, mediante accordi contrattuali stipulati per l’anno 2021 in base a quanto previsto dall’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992.

 

Ai sensi di quest’ultima norma, le Regioni possono stipulare accordi con diverse tipologie di enti del Servizio sanitario ovvero con enti parificati - come le aziende ospedaliero-universitari -, e con enti accreditati, definendo l’ambito di applicazione degli accordi contrattuali con riferimento all’individuazione delle responsabilità riservate alla Regione e quelle attribuite alle ASL, nonché agli indirizzi per la formulazione di programmi di attività delle strutture interessate, nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale. Devono inoltre definire i criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture dove vi siano volumi di prestazioni eccedenti rispetto al programma concordato.

 

La norma in esame stabilisce la possibilità di deroga di tali accordi rispetto a quanto previsto all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 95/2012 (cd spending review), che disciplina la progressiva riduzione annua dell’importo e dei corrispondenti volumi di acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera. fermo restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l’anno 2020.

 

La normativa riguardante la cd. spending review ex articolo 15, comma 14, primo periodo, del DL. 95/2012 riferita all’acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza ha inteso applicare una riduzione - sia dell'importo che dei volumi d'acquisto delle prestazioni - in una misura percentuale fissa applicata dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento a tutti i contratti e accordi vigenti nell'esercizio 2012, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014[66]. Dal 2016, l’art. 1 della legge di stabilità n. 208/2015, ai commi da 574 a 578, ha introdotto alcune deroghe alla predetta disciplina di revisione della spesa, relativamente alla riduzione del 2 per cento dell'importo e dei volumi della spesa per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato - compreso l'acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione: la cosiddetta mobilità attiva -, con particolare riferimento all’assistenza ospedaliera di alta specialità (qui il tema di approfondimento).

 

A questo fine le Regioni e le province autonome devono rimodulare il piano per le liste d’attesa già adottato ai sensi del citato articolo 29 del D.L. 104/2020, prevedendo, ove ritenuto necessario, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l’utilizzo delle relative risorse.

Le strutture private accreditate eventualmente interessate dalla deroga di cui al periodo precedente, sono chiamate a rendicontare alle rispettive Regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga (comma 2).

 

Ai fini dell’attuazione delle predette finalità, oltre che per le finalità di cui al successivo comma 6-bis riguardante il finanziamento dei cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria garantiti a tutti gli assistiti al Servizio sanitario nazionale (modifica introdotta durante l’esame presso la Camera dei deputati, v. successiva scheda art. 26, co. 6-bis-6-quinquies), il comma 3 dispone che le Regioni e le province autonome utilizzano le risorse non impiegate nell’anno 2020, previste dall’articolo 29, comma 8, del D.L. n. 104, nonché quota parte delle economie di cui al comma 427, art. 1, della legge di bilancio 2021 (L n. 178/2020), nel caso in cui queste ultime economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, e secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d’attesa, opportunamente aggiornati.

Si ricorda in proposito che il comma 8 dell’articolo 29 aveva autorizzato la spesa, con riferimento all’anno 2020, per il predetto recupero dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali, rispettivamente di 112,4 milioni e 365,8 milioni di euro, a valere su un corrispondente incremento, per il medesimo anno 2020, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Il comma 427, art. 1, della legge di bilancio 2021 aveva disposto invece la copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2021 delle norme della medesima legge di bilancio di cui:

§   al comma 423: che ha consentito l’estensione, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi del DL. n. 18 del 2020, articolo 2-bis), commi 1 e 5 (misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) e articolo 2-ter), commi 1 e 5 (misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al SSN) ;

§  al comma 425: che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le misure di cui all’art. 4-bis, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020 (cd. Cura-Italia) e art. 1, comma 6, del D.L n. 34 del 2020 (cd. Rilancio), relative alle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).

 

La norma in esame stabilisce che deve essere data priorità agli utilizzi delle risorse secondo le modalità organizzative di cui al sopra illustrato comma 1 e solo in via residuale con le modalità individuate al comma 2. Inoltre la stessa norma precisa che il Ministero della salute deve monitorare le attività effettuate dalle Regioni e Province autonome a valere sui predetti finanziamenti.

 

 

Il comma 4, modificato nel corso dell’esame alla Camera, rispetto al testo iniziale precisa che Regioni e Province autonome devono trasmettere al Ministero della salute, entro il 15 luglio 2021, una relazione dettagliata che attesti le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso, già erogate nel 2020 in base ai decreti legge n. 18/2020 (DL. Cura-Italia, L. 27/2020), n. 34/2020 (DL. Rilancio, L. 77/2020) e n. 104/2020 (DL. Agosto, L. n. 126/2020).

 

Pertanto la data del 15 luglio rappresenta il termine entro il quale dovranno essere trasmesse le relazioni di dettaglio da parte delle Regioni per l’attività di monitoraggio del Ministero, determinando lo slittamento dell’effettuazione della stessa rispetto al termine inizialmente previsto del 15 giugno 2021, attualmente vigente.

 

Viene ulteriormente specificato che la relazione da presentare deve fornire evidenza della coerenza tra le prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco “COV 20”, previsto dall’articolo 18 del citato DL. Cura-Italia (D.L. 18/2020, L.27/2020).

 

Ai sensi del richiamato articolo 18 vengono stabiliti gli obblighi contabili delle regioni e province autonome, e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, per dare opportuna evidenza contabile alla gestione dell’emergenza: i citati enti territoriali e del servizio sanitario, infatti, provvedono, in relazione alla contabilità dell’anno 2020, all’apertura di un centro di costo dedicato che deve essere contrassegnato dal codice univoco “COV 20”. Allo scopo, deve essere garantita una tenuta distinta in relazione agli accadimenti contabili legati alla gestione dell’emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019.

 

Entro 15 giorni dalla ricezione della relazione, il Ministero della salute deve verificare la completezza delle informazioni e sulla base delle risultanze, le Regioni e le Province autonome possono rendere disponibili, per i rispettivi servizi sanitari, le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste per l’emergenza, prescindendo dagli importi stabiliti dalle singole disposizioni di cui ai predetti decreti-legge in relazione a ciascuna linea di finanziamento, oltre che per la realizzazione di altri tipi di intervento riguardanti l’effettuazione dei tamponi alla popolazione, l’acquisizione di beni e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale e la realizzazione di investimenti finanziati da contributi in conto esercizio.

In caso di relazione incompleta o non trasmessa nel termine previsto del 15 luglio 2021, la verifica si intende effettuata con esito negativo.

 

Al riguardo si osserva che i tempi per la conversione del decreto affinchè la disposizione in esame divenga efficace, scadono il 24 luglio 2021, e pertanto il termine previsto per la trasmissione delle relazioni (15 luglio) potrebbe essere già scaduto.

 

Il novellato comma 4 precisa, infine, che le Regioni e le Province autonome devono in ogni caso assicurare l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’anno 2021 nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 5, come modificato nel corso dell’esame alla Camera, dispone una ulteriore proroga, prevista per l’anno 2021, dei termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale già prorogati dall’articolo 9 del decreto-legge n. 44/2021 (L. 76/2021), come segue:

-                    è differito al 10 agosto il termine del 15 giugno relativo alla data limite prevista per la certificazione da parte delle Regioni e Province autonome dell’equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell’esercizio finanziario precedente, in caso di disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per il quarto trimestre consecutivo;

-                    è differito al 20 settembre, conseguentemente, il termine del 15 luglio entro il quale il Presidente della giunta regionale, nel ruolo di Commissario ad acta per la Regione interessata, è chiamato ad applicare comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica dei conti.

 

Si ricorda che il citato articolo 9 ha disposto il differimento, per il solo anno 2021, (dal 30 aprile) al 15 giugno del termine limite previsto per la certificazione da parte delle Regioni e Province autonome dell’equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell’esercizio finanziario precedente, in caso di disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per il quarto trimestre consecutivo, ai sensi della disciplina prevista dalla legge finanziaria 2005 (comma 174, articolo 1, della L. n. 311/2004).

In caso di disequilibrio dei conti, successivamente alla data del 15 giugno, a seguito della diffida con atto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione o Provincia autonoma interessata deve adottare i provvedimenti necessari al rientro finanziario.

Conseguentemente, è stato differito (dal 31 maggio) al 15 luglio, il termine entro il quale il Presidente della giunta regionale, nel ruolo di Commissario ad acta per la Regione interessata, è chiamato ad applicare comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica dei conti. Successivamente a tale termine, l’ente territoriale non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota relative all’IRPEF e all’IRAP, ed i contribuenti sono chiamati a liquidare e versare gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.

 

Rispetto alla disposizione iniziale vengono introdotti ulteriori differimenti di termini, mediante novella all’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011:

-     il termine del 15 settembre 2021 (in luogo del 30 aprile) per l’approvazione del bilancio d’esercizio per l’anno 2020, da parte degli enti di cui alle lett. b), punti i) e c) del comma 2, articolo 19, di detto D. Lgs. n. 118, vale a dire le Regioni con gestione sanitaria accentrata e le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCSS) anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;

-     il termine del 15 ottobre 2021 (in luogo del 30 settembre) per l’approvazione, da parte della giunta regionale, del bilancio consolidato del Sistema sanitario regionale per il 2020.

 

In proposito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. b) e c) i soggetti sopra richiamati devono approvare il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le Regioni, in particolare, sono chiamate ad approvare il rendiconto entro il 31 luglio dell’anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta regionale entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, mentre il bilancio consolidato deve essere approvato dalla medesima giunta, entro il 30 settembre dell'anno successivo.

 

 

Alla copertura degli oneri (comma 6), in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quantificati in 477,75 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede secondo le modalità stabilite all’articolo 77, alla cui scheda di lettura si fa rinvio.

 

 

 


Articolo 26, comma 3-bis
(Prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio)

 

 

Il comma 3-bis dell'articolo 26 è stato inserito dalla Camera. Esso concerne le prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio. In primo luogo, si consente, per l'erogazione di tali prestazioni, il ricorso a forme di collegamenti in rete anche tra strutture accreditate che operino in regioni confinanti. Si prevede inoltre che le regioni promuovano la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con oneri (relativi alla modalità suddetta) a carico dell'assistito.

 

La summenzionata possibilità di ricorso a forme di collegamenti anche tra strutture accreditate che operino in regioni confinanti viene prevista in considerazione della rilevanza delle indagini diagnostiche e dell'ampio bacino di utenza necessario per garantire un idoneo numero delle prestazioni in oggetto da parte degli operatori accreditati. Nella fattispecie introdotta, la struttura accreditata a cui si rivolge l'assistito si limita a svolgere da intermediaria. Si valuti l'opportunità di chiarire se la remunerazione da parte del Servizio sanitario sia corrisposta esclusivamente alla struttura che eroghi la prestazione nonché di specificare le modalità di corresponsione per il caso in cui le due strutture siano operanti in regioni diverse.

La promozione, da parte delle regioni, della possibilità di effettuare i suddetti prelievi domiciliari viene prevista al fine di garantire l'erogazione di un livello adeguato delle prestazioni in oggetto, in particolare in favore di pazienti fragili, e al fine di contrastare le malattie genetiche.

Il comma specifica infine che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


Articolo 26, commi 6-bis - 6-quinquies,
(Rifinanziamento sistema termale nazionale)

 

 

I commi da 6-bis a 6-quinquies, introdotti durante l’esame alla Camera, sono finalizzati a sancire il principio che anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, i commi 6-bis e 6-ter prevedono, per gli anni 2021 e 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni in ciascun anno, che siano garantiti per tutti gli assistiti al Servizio sanitario nazionale cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria per determinate riabilitazioni riconosciute dall’INAIL ai propri assicurati in base ai livelli essenziali di assistenza (LEA), oltre che agli assistiti con postumi riconducibili all’infezione da SARS-COV 2. Conseguentemente il fabbisogno sanitario nazionale standard viene incrementato di detto importo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.

In particolare, i commi 6-quater e 6-quinquies dispongono l’incremento del Fondo a sostegno del sistema termale nazionale previsto dalla normativa vigente di cui all’articolo 29-bis del DL. 104/2020 (cd. decreto Agosto) con una integrazione di 10 milioni di euro per il 2021 a valere sul predetto Fondo per le esigenze indifferibili, come qui rifinanziato.

 

Il comma 6-bis sancisce il principio che anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov 2.  Pertanto si prevede, per gli anni 2021 e 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni in ciascun anno, che siano garantiti a tutti gli assistiti al Servizio sanitario nazionale cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria per la riabilitazione funzionale del motuleso, vale a dire dell’assistito leso nelle sue capacità motorie, e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria, già riconosciuti dall’INAIL ai propri assicurati in base ai livelli essenziali di assistenza (LEA). Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati anche agli assistiti con postumi riconducibili all’infezione da SARS-COV 2.

 

L’autorizzazione di spesa sarà ripartita tramite il fabbisogno sanitario nazionale standard che allo scopo viene corrispondentemente incrementato di detto importo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge (comma 6-ter).

 

I commi 6-quater e 6-quinquies dispongono l’incremento del Fondo a sostegno del sistema termale nazionale previsto dalla normativa vigente di cui all’articolo 29-bis del DL. 104/2020 (cd. decreto Agosto, v. box) con una integrazione di 10 milioni di euro per il 2021 a valere sul predetto Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del decreto-legge in esame.

 

Viene pertanto modificato il comma 3 (v. scheda art. 26, commi 1-3) del medesimo articolo 26, al fine di includere anche il nuovo comma 6-bis tra le finalità finanziate dalla specifica clausola di copertura ivi prevista.

 

 

Normativa vigente sulle misure di sostegno del sistema termale nazionale

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 29-bis del DL. 104/2020[67] (cd. Agosto, L 126/2020) ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 18 milioni per l’anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali.

I buoni per l’acquisto dei servizi termali non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore della situazione economica equivalente.

Un decreto del Ministro dello sviluppo economico – che non risulta ancora emanato - dovrà definire le modalità e i criteri attuativi della misura. Al riguardo, era previsto il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (14 ottobre 2020).

Il MISE è autorizzato ad avvalersi per la gestione della misura di una società in house, mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono a carico del Fondo e non possono eccedere il 2% delle risorse dello stesso.

Agli oneri derivanti dal comma 1 – pari, come detto, a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021 - si provvede, ai sensi del comma 4, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4), e ai sensi dell’articolo 114, quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2021.


Articolo 27
(Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

 

 

L’articolo 27 assicura la presa in carico, mediante un programma di monitoraggio dedicato, degli ex pazienti COVID (dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19). A tal fine, il Ssn garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nella Tabella A del decreto legge in esame, senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dal 26 maggio 2021. Conseguentemente, le Regioni e le Province autonome attivano i programmi di monitoraggio, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella Tabella A. Al termine del programma di monitoraggio, il Ministero della Salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata.

 

L’articolo 27 intende assicurare la presa in carico, omogenea su tutto il territorio nazionale e mediante un programma di monitoraggio dedicato, delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato. La presa in carico assicura un’attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia. Il Ssn garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella Tabella A, che fa parte integrante del decreto in commento, senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021).

 

Così l’Istituto superiore di sanità, in un comunicato del 12 febbraio 2021, ha sinteticamente riassunto le evidenze sul Long COVID: “Alcune persone che hanno avuto una forma di malattia COVID-19 da severa a moderata o lieve possono soffrire di sintomi variabili e debilitanti per molti mesi dopo l'infezione iniziale. Questa condizione è comunemente chiamata “Long COVID”. Manca una definizione esatta, ma in genere i sintomi con una durata di più di 2 mesi sono considerati Long COVID. La condizione è caratterizzata da sequele a lungo termine, persistenti dopo il tipico periodo di convalescenza da COVID-19 e può comportare una serie di sintomi come stanchezza persistente, mal di testa, mancanza di respiro, anosmia, debolezza muscolare, febbre, disfunzione cognitiva (brain fog), tachicardia, disturbi intestinali e manifestazioni cutanee. La sindrome Long COVID ha una somiglianza con le sindromi post-infettive che hanno seguito i focolai di chikungunya ed Ebola. In generale, le donne sembrano avere il doppio delle probabilità di sviluppare il Long COVID, rispetto agli uomini, ma solo fino a circa 60 anni, quando il livello di rischio diventa simile. Oltre all’essere donne anche l'età avanzata e un indice di massa corporea più alto sembrano essere fattori di rischio per avere il Long COVID.

Recentemente, la persistenza di sintomatologia in seguito alla diagnosi iniziale di COVID-19 acuto è stata dimostrata anche in età pediatrica. In particolare, uno studio di un gruppo di ricerca del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino e di Sanità Pubblica della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, in una coorte di 129 bambini con diagnosi microbiologicamente confermata di COVID-19, il 27.1% dei bambini aveva almeno un sintomo a distanza di oltre 120 giorni dalla prima diagnosi, e tre o più sintomi in un 20.6% dei casi. Le sintomatologie più frequenti erano dolori muscolari e/o articolari, cefalea, disturbi del sonno, dolore toracico o sensazione di costrizione toracica, palpitazioni e disturbi del sonno. Questi sintomi sono stati descritti anche in bambini che non hanno necessitato di ricovero al momento della malattia acuta o in alcuni con infezione iniziale da SARS-CoV-2 asintomatica. Sono al momento in atto valutazioni aggiuntive su casistiche più numerose per valutare se, anche in età pediatrica, ci sia una differenza nella persistenza della sintomatologia tra i due sessi.

Il danno d’organo causato da un’eccessiva risposta infiammatoria attivata dal virus, ma anche una reazione autoimmune “slatentizzata” dal virus stesso, forse per mimetismo molecolare con alcuni componenti del nostro organismo, potrebbero essere responsabili dei sintomi del Long COVID. L’ipotesi autoimmune potrebbe giustificare la più elevata incidenza di questa sindrome nel sesso femminile. Infatti, la risposta immune sia per fattori genetici che ormonali è più forte nelle donne rispetto agli uomini e questo rappresenta un’arma a doppio taglio: l’outcome del COVID-19 acuto è più severo nel sesso maschile ma le reazioni autoimmuni sono più frequenti nel sesso femminile. Lo studio della comparsa di autoanticorpi nel siero dei pazienti e la caratterizzazione della specificità di tali autoanticorpi potrebbero essere un importante obiettivo per cominciare a identificare trattamenti personalizzati e specifici anche in base al sesso dei pazienti affetti da Long COVID”.

 

Il comma 2 specifica che l’erogazione delle prestazioni di monitoraggio agli ex pazienti COVID è garantita:

§  nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

§  con la frequenza massima stabilita nella Tabella A (parte integrante del decreto in esame), variabile in funzione dell’evoluzione o dell’indicazione clinica;

La Relazione al provvedimento specifica che tale frequenza potrà variare in relazione alle esigenze cliniche e prognostiche che si verificheranno durante il monitoraggio (come fra l’altro riportato in calce alla Tabella A).

 

§  ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19.

La Relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che il protocollo sperimentale nazionale di monitoraggio, nella prima fase, prevede l'arruolamento dei pazienti che hanno avuto la necessità di un ricovero ospedaliero per un quadro severo di Covid 19 (polmonite interstiziale da SARS-CoV-2, con relativa insufficienza cardio-respiratoria con o senza necessità di terapia intensiva/subintensiva, insufficienza renale acuta, etc.). Tali soggetti, spesso anziani e polipatologici, presentano un maggior rischio di eventuali sequele e complicanze legate alla pregressa malattia da Covid 19. Il pacchetto prestazionale consente il controllo, durante il periodo di osservazione, delle principali funzioni interessate dalla malattia (respiratoria, cardiaca, renale, emocoagulativa). Per i pazienti più anziani, in considerazione delle condizioni di fragilità, è stata prevista la valutazione multidisciplinare. Parimenti, per i pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva è stato previsto il colloquio psicologico.

 

Conseguentemente, le Regioni e le Province autonome attivano i programmi di monitoraggio previsti per la presa in carico di pazienti COVID-19 dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella Tabella A.

 

Al termine del programma di monitoraggio, il Ministero della Salute, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata. L’attività di monitoraggi e gli studi mirati rivestono particolare importanza per gli effetti in termini di coordinamento delle risposte del Ssn e in considerazione dell’esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia COVID-19.

 

Per l’applicazione di quanto previsto dall’articolo in commento sono autorizzate le seguenti somme:

§  28.802.000 euro per il periodo da maggio 2021 al 31 dicembre 2021;

§  24.993. 000 euro per il 2022;

§  4.441.000 euro per il 2023.

Conseguentemente, è incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente.

Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19, come risulta dai dati dell’Istituto superiore di sanità alla data del 9 maggio 2021.

 

La Relazione tecnica al provvedimento precisa che l’impatto economico della disposizione è determinato stimando la mancata entrata della compartecipazione alla spesa per effetto del mancato gettito per esenzione rispetto alle prestazioni rientranti nella Tabella A. L’ammontare è stato poi determinato ipotizzando di coinvolgere nel monitoraggio 257.714 pazienti, pari alla cifra indicato dall’ISS alla data del 9 maggio 2021, riferita al numero di pazienti non deceduti che sono stati ospedalizzati e risultano guariti.

 

La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella Tabella B (si veda infra), che costituisce parte integrante del decreto in esame. Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

Nelle pagine seguenti sono consultabili:

 

Tabella A – Articolo 27, commi 1, 2, 3 (Prestazioni di specialistica ambulatoriale per cui è prevista esenzione per i pazienti ex COVID-19 - prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

 

Tabella B – Articolo 27, comma 5 (Riparto delle somme previste per gli anni 2021, 2022 e 2023 a copertura della spesa per esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

 


 

Tabella A – Articolo 27, commi 1, 2, 3 (Prestazioni di specialistica ambulatoriale per cui è prevista esenzione per i pazienti ex COVID-19 - prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

 

Tabella B – Articolo 27, comma 5 (Riparto delle somme previste per gli anni 2021, 2022 e 2023 a copertura della spesa per esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

 


Articolo 28
(Iniziative internazionali per il finanziamento dei
“beni pubblici globali” in materia di salute e clima)

 

 

L’articolo 28 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell’Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.

 

Le iniziative finanziate dal fondo sono finalizzate in primo luogo alla  prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e il contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell’Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali;

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’UE e le organizzazioni sanitarie mondiali hanno lanciato, nell’aprile 2020, l’acceleratore per l’accesso agli strumenti per la COVID-19 (ACT-A). Le risorse necessarie a completare le azioni dell’acceleratore ACT sono state stimate per un ammontare pari a 38,1 miliardi di dollari. Sul sito dell’OMS è consultabile il founding tracker del progetto, dove i dati sul finanziamento vengono aggiornati costantemente (ogni due venerdì). L’11 maggio 2021, i finanziamenti COVAX erano pari a 11,4 miliardi di dollari, di cui oltre 3/4 destinati ai vaccini.

ACT-A è strutturato in 4 diversi pilastri:

§  diagnostica: promosso dal Fondo globale e da Find, Oms capofila. Si propone di introdurre sul mercato test rapidi di qualità e di formare personale specializzato con l’obiettivo di testare 500 milioni di persone in 50 paesi svantaggiati entro la metà del 2021;

§  terapie: cogestito da Unitaid e Wellcome con capofila OMS per la policy  e la regolamentazione. L’obiettivo è quello di distribuire 245 milioni di trattamenti in 12 mesi, per aiutare i malati a superare l’infezione;

§  vaccini: più noto come Covax, è il pilastro più finanziato. Il progetto, cogestito da Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), Gavi, OMS, e UNICEF si propone di rendere disponibili due miliardi di dosi di vaccini anti-COVID-19 ai Paesi che vi partecipano entro la fine del 2021, comprese almeno 1,3 miliardi di dosi per le economie a basso reddito. Per i paesi a reddito medio-alto, che sono in grado di autofinanziare le spese per i vaccini, COVAX offre la possibilità di evitare accordi bilaterali con i produttori ed ottenere prezzi competitivi. Il target operativo attualmente preso a riferimento da COVAX prevede almeno il 27% di popolazione immunizzata tra tutti i Paesi a rischio entro la fine del 2021, da innalzare fino alla vaccinazione di tutti gli adulti entro la fine del 2022;

§  connessione fra sistemi sanitari: è un pilastro trasversale, in capo a  Banca mondiale, Fondo globale e OMS.

 

Le iniziative finanziate dal nuovo fondo sono altresì intese a sostenere l’azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell’Accordo di Parigi del 2015, nell’ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo monetario internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

Il 12 dicembre 2015 si è conclusa a Parigi la XXI Conferenza delle Parti (COP21), con l’obiettivo di pervenire alla firma di un accordo volto a regolare il periodo post-2020. Tale Accordo definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell’aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi di limitare l’aumento a 1.5°C rispetto ai livelli pre-industriali.

L’Accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016 (ovvero 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte di almeno 55 Parti della Convenzione che rappresentano almeno il 55% delle emissioni mondiali di gas-serra) e si applica dal 2021. Il nostro Paese l’ha ratificato  ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204: ed ospiterà a Milano, la sessione pre-COP e un evento per i giovani, Youth4Climate 2020: Driving Ambition che si terranno tra il 28 settembre ed il 2 ottobre 2020. La COP26, sotto la presidenza britannica, in partenariato con l’Italia, si terrà a Glasgow dall’1 al 12 novembre 2021.

L’Accordo s’inquadra nella cornice più ampia definita dall’ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (il programma d’azione adottato all’unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite nel settembre 2015) e s’integra con i traguardi dell’Agenda, a partire dall’obiettivo 13 “Lotta contro il cambiamento climatico”.

Uno dei profili caratterizzanti dell’Accordo è l’impegno, assunto dai paesi sviluppati, a sostenere l’azione per il clima per ridurre le emissioni e migliorare la resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo. I paesi sviluppati intendono mantenere il loro oobiettivo complessivo attuale di mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020 e di estendere tale periodo fino al 2025. Dopo questo periodo verrà stabilito un nuovo obiettivo più consistente.

È importante ricordare che l’UE, con i suoi Stati membri, e la Banca europea per gli investimenti, costituiscono insieme il principale fornitore di finanziamenti pubblici per il clima ai paesi in via di sviluppo, con 23,2 miliardi di euro nel 2019, un incremento del 6,9% rispetto al 2018. Il totale ammontava a 21,9 miliardi di euro, con un aumento del 7,4% rispetto al totale dell’UE-27 nel 2018.

Il principale canale per il sostegno dell’UE al dialogo politico ed alle azioni specifiche mirate in materia di clima nei paesi in via di sviluppo è l’Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico plus (GCCA+). Il finanziamento di questa iniziativa è passato da 317,5 milioni di euro nella prima fase (2007-2014) a 420 milioni di euro nella seconda fase (2014-2020).

Il Fondo verde per il clima (Green Climate Fund – GCF) è stato istituito nel 2010 per aiutare i paesi in via di sviluppo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e ad adattarsi al cambiamento climatico. Il nostro Paese si è impegnato, il 15 giugno 2020, a contribuire al primo rifinanziamento del bilancio di questo organismo con 350 milioni di euro, mediante un Contribution Agreement concluso con il GCF e la Banca mondiale.

Complessivamente, secondo quanto riportato dal Climate Finance, rapporto congiunto pubblicato nell’agosto 2020 a cura di un gruppo di banche e fondi multilaterali di sviluppo (MDBs), l’Italia ha mobilitato nel 2019, nel quadro multilaterale, risorse per la finanza climatica pari a 1.985 milioni di dollari.

 


Articolo 29
(Incentivi per i processi di riorganizzazione di strutture pubbliche e private eroganti prestazioni specialistiche e
di diagnostica di laboratorio o svolgenti analisi di campioni)

 

 

L’articolo 29 è stato modificato dalla Camera. Nella nuova formulazione, il comma 1, in primo luogo, prevede che le regioni e le province autonome inseriscano tra le strutture accreditate e convenzionate[68] (con il relativo Servizio sanitario) gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione - NGS -. In secondo luogo, il comma prevede la possibilità del riconoscimento - da parte delle regioni e delle province autonome - di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, ovvero - secondo l'ipotesi aggiunta dalla Camera - svolgenti analisi di campioni secondo la suddetta tecnologia NGS, nell’ambito di uno stanziamento pari complessivamente a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022; l’incentivo è inteso all’adeguamento degli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. Il suddetto stanziamento è disposto (comma 2) a valere sulle risorse finanziarie già destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario[69].

 

Più in particolare, il comma 1 fa riferimento ai piani di riorganizzazione della rete delle strutture summenzionate già previsti dalla norma vigente per la suddetta finalità di adeguamento (sempre con riferimento ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate)[70] e specifica che l’incentivo in esame è subordinato al rispetto di un preciso cronoprogramma integrativo dei predetti piani, il quale deve avere come limite temporale massimo il 31 dicembre 2022 e garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio o prestazioni specialistiche ovvero - secondo l'ipotesi aggiunta dalla Camera - 5.000 analisi di campioni secondo la suddetta tecnologia NGS.

Lo stesso comma 1 rinvia per la determinazione del contributo in esame, previsto per gli anni 2021 e 2022 e in relazione agli adeguamenti progressivi in oggetto, ad un provvedimento della regione (o della provincia autonoma, come specificato dalla Camera).

Si valuti l’opportunità di chiarire quale sia l’arco temporale rispetto al quale debbano commisurarsi le suddette soglie di 200.000 e 5.000 unità e se il provvedimento suddetto dell’ente territoriale possa o debba prevedere anche la revoca dell’incentivo già erogato nel caso di mancato raggiungimento della soglia.

Il riparto tra le regioni e le province autonome dello stanziamento complessivo - pari, come detto, a 46 milioni di euro per il 2021 e a 23 milioni per il 2022 - è demandato ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome (comma 2).

L'erogazione alla regione (o alla provincia autonoma) delle quote di risorse oggetto del riparto è subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, nonché alla positiva attuazione del cronoprogramma da parte delle summenzionate strutture (comma 3). L'adozione del cronoprogramma e l'invio dello stesso al suddetto Comitato rientrano tra gli adempimenti della regione ai quali è subordinato il riconoscimento di una quota del finanziamento ordinario della spesa sanitaria (si ricorda che tale quota è pari, a seconda dei casi, a due o tre punti percentuali del totale del finanziamento medesimo[71]).


Articolo 30, commi da 1 a 7-ter e commi 8-9
(Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico)

 

 

L’articolo 30, integrato durante l’esame parlamentare, ai commi da 1 a 3 contiene alcune autorizzazioni di spesa per il servizio sanitario militare e per quello della Guardia di Finanza. In particolare, autorizza, al comma 1, la spesa di 63.249.247 euro per il 2021, per il potenziamento della Sanità militare, al comma 2 la spesa di 16.500.000 euro, per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all’interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, al comma 3 la spesa di 2 milioni di euro per il 2021 per il Servizio sanitario della Guardia di finanza. Durante l’esame parlamentare sono stati introdotti i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, che autorizzano per l’anno 2021 la spesa di 10 milioni di euro per procedere alla dematerializzazione degli archivi della Sanità Militare (comma 1-bis) e 1,5 milioni di euro per procedere alla dematerializzazione degli archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario della Guardia di Finanza (comma 1-ter). Il comma 1-quater provvede alla copertura degli oneri relativi ai nuovi commi.

I commi da 4 a 6 riguardano la corresponsione dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego per talune tipologie di personale militare: il personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, il personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato nei “Drive Through” dell’Operazione Igea e nei Presidi Vaccinali della Difesa, e il personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini.

Il comma 7 prevede la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell’anno 2021 per il reclutamento straordinario di marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, per i posti eventualmente non coperti con il concorso del 2020. Durante l’esame parlamentare sono stati introdotti i commi 7-bis e 7-ter, che consentono l’arruolamento temporaneo, a domanda, di 16 ufficiali medici e 7 sottufficiali infermieri.

Il comma 8 introduce alcune modifiche alla disposizione che permette lo svolgimento delle attività di medicina generale ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività.

 

I commi da 1 a 3 contengono le seguenti autorizzazioni di spesa per l’anno 2021:

§  63.249.247 euro, a sostegno dello sviluppo della Sanità militare, anche attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina nazionale, nonché di potenziare la capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale (comma 1);

§  16.500.000 euro, per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all’interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, al fine di conseguire l’autonomia produttiva di anticorpi nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo (comma 2);

§  2.000.000 euro, per l’approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presidi igienico-sanitari e per incrementare le capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura necessarie al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all’andamento dell’epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, al Servizio sanitario della Guardia di finanza (comma 3).

 

Durante l’esame parlamentare sono stati introdotti i commi 1-bis,1-ter e 1-quater, che autorizzano per l’anno 2021 la spesa di

§  10 milioni di euro per procedere alla dematerializzazione degli archivi della Sanità Militare (comma 1-bis);

§  1,5 milioni di euro per procedere alla dematerializzazione degli archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario della Guardia di Finanza (comma 1-ter).

Il comma 1-quater provvede alla copertura degli oneri complessivi, pari a 11,5 milioni di euro per l’anno 2021, mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del MEF dall’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014).

 

In merito al comma 1, la Relazione tecnica riporta il dettaglio degli interventi programmati, all’interno di ciascuna progettualità individuata per lo sviluppo della Sanità militare, e in particolare:

§  per il potenziamento dei sistemi di telemedicina, telerefertazione, diagnostica molecolare e acquisizione di dispositivi diagnostici aggiuntivi prevede la spesa di 18.408.247 euro;

§  per il potenziamento della capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale di 36.346.000 euro;

§  per lo sviluppo dei sistemi informativi e formativi di 8.495.000 euro.

Per approfondimenti relativi alle misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19 si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare[72].

 

Riguardo al comma 2, la Relazione illustrativa precisa che il reparto da realizzare è destinato all’infialamento e al confezionamento (fill and pack) di anticorpi monoclonali e vaccini specifici, nonché alla ricerca e sviluppo e conseguente produzione di autoiniettori per le esigenze CBRNe (ossia protezione da eventi chimici, biologici, radiologici, nucleari ed esplosivi), all’interno del sedime dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, quale unità produttiva dipendente dall’Agenzia Industrie Difesa (AID) e unica officina farmaceutica dello Stato che già provvede, su richiesta del Ministero della salute, alla produzione di medicinali specifici per esigenze di salute pubblica.

Il citato intervento si avvale del vantaggio di non configurarsi come realizzazione di una struttura ex novo, quanto piuttosto di costituire ammodernamento e adeguamento di una struttura già esistente.

 

Con riferimento al comma 3, la relazione illustrativa segnala che la disposizione mira a corrispondere alle esigenze che si registrano presso il Servizio sanitario della Guardia di finanza in termini di acquisizione di mezzi, dispositivi medici e presidi igienico-sanitari, resi necessari in correlazione allo stato di emergenza sanitaria dovuta al propagarsi dell’infezione virale da COVID-19.

Al riguardo, al fine di potenziare le capacità di intervento, prevenzione e cura del suddetto Servizio, l’autorizzazione di spesa recata dalla norma in parola sarebbe impiegata, in particolare, per provvedere ai seguenti approvvigionamenti (i cui oneri sono stimati dalla relazione tecnica):

§  10 ambulanze in allestimento di soccorso avanzato, per il sostegno alle funzioni vitali di pazienti critici (rianimazione), le quali, in aggiunta ai presidi presenti nelle ambulanze di soccorso, sono dotate anche di dispositivi di gestione delle vie aeree (costo stimato di € 100.000 cadauna euro, per un totale di 1 mln di euro);

§  2 poliambulatori mobili, per lo svolgimento delle attività di prevenzione e diagnostiche attraverso l’effettuazione di accertamenti tecnici e strumentali. Tali strutture sanitarie consentiranno di raggiungere aree isolate ove non sono presenti presidi medici di carattere permanente (€ 200.000 cadauno, per un totale di 400 mila euro);

§  strumenti di diagnostica per immagini e materiali di consumo. Nello specifico, tali dotazioni permetteranno di incrementare le potenzialità diagnostiche del Servizio sanitario della Guardia di finanza, attraverso lo svolgimento dei necessari accertamenti radiologici ed ecografici tesi all’individuazione e al monitoraggio, tra l’altro, di lesioni polmonari, tipiche del contagio da COVID-19 (€ 600.000).

 

I commi da 4 a 6 riguardano la corresponsione dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego per talune tipologie di personale militare.

 

Il comma 4 finanzia (autorizzando la spesa complessiva di euro 6.502.918 per il 2021), per il periodo che va dal 1° maggio al 31 luglio del 2021, gli oneri per il pagamento delle prestazioni da lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego, necessario ad assicurare lo svolgimento degli accresciuti compiti assegnati

§  al personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività espletate dalle Forze armate sull’intero territorio nazionale di contrasto al COVID-19 (attività di concorso e supporto, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.),

§  al personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato negli oltre duecento “Drive Through” dell’Operazione Igea e nei Presidi Vaccinali della Difesa dell’Operazione EOS.

Secondo la relazione illustrativa, l’intervento consente di mantenere e, se possibile accrescere, le capacità quotidiane di diagnostica molecolare e di somministrazione dei vaccini a favore della popolazione, a supporto del Servizio sanitario nazionale, attraverso un incremento dell’attività del personale militare impiegato nelle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione in atto del COVID-19.

La relazione tecnica precisa che sono state prese in considerazione 922 unità di personale militare medico paramedico e di supporto impiegato negli oltre duecento “Drive Through” della Difesa, nei Presidi Vaccinali della Difesa dell’Operazione EOS e nelle strutture sanitarie sia della Difesa che del Servizio Sanitario Nazionale, e 78 unità di personale militare diuturnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l’espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale. La proiezione contempla, per il personale impiegato nelle sale operative, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile calcolati per un periodo di 92 giorni (dal 01 maggio 2021 al 31 luglio 2021), nonché per il personale medico, paramedico e di supporto impiegato nei citati “Drive Trough”, nelle strutture sanitarie e nei Presidi Vaccinali, l’attribuzione del compenso forfettario di impiego. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato).

 

Si ricorda che l’articolo 35, comma 6, del D.L. 41/2021 (cd. “Sostegni”), da ultimo ha autorizzato la spesa di 6.489.000 euro per l’anno 2021 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021.

 

Il comma 5 ha lo scopo di finanziare (autorizzando la spesa di euro 1.122.835 per il 2021), per il periodo che va dal 1° maggio al 31 luglio del 2021, il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell’indennità di missione al personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall’hub di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali, nonché per consentire l’impiego di team vaccinali mobili.

La relazione tecnica precisa che sono state prese in considerazione 100 unità di personale militare impiegato per lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto dei vaccini sul territorio nazionale, e di 60 unità di personale militare impiegate nell’ambito di team mobili vaccinali, nello svolgimento di attività connesse al contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale.

 

In relazione ai compensi accessori previsti dai commi 4 e 5 (lavoro straordinario e per il compenso forfetario di impiego), il comma 6 permette la corresponsione anche in deroga ai limiti stabiliti:

§  all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in relazione ai limiti orari individuali del lavoro straordinario;

§  all’articolo 9, comma 3, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, in relazione alla misura giornaliera della corresponsione del compenso forfettario di impiego.

 

Si ricorda che il compenso forfetario di impiego (CFI) è stato introdotto con l’articolo 3 della legge n. 86 del 2001[73] e disciplinato in sede di concertazione dall’articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163[74], poi esteso dal 2018 anche ai gradi dirigenziali dall’art. 1826?bis del Codice dell’ordinamento militare, introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. t), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94[75].

Tale tipologia di compenso è nata – come spiega la relazione tecnica - per remunerare il personale militare sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore che, articolate in turni nell’arco delle 24 ore, mal si conciliano con l’ordinario orario di servizio. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numeri di personale impiegato).

 

I commi 7 e 8 contengono disposizioni in materia di reclutamento e semplificazione delle professioni sanitarie.

 

Il comma 7 interviene sull’articolo 2197-ter.1 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010), inserito dall’articolo 21 del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”), al fine di autorizzare, per l’anno 2020, il reclutamento straordinario, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, suddivisi per Forza armata (n. 30 per l’Esercito italiano, n. 15 per la Marina militare e n. 15 per l’Aeronautica militare).

Il comma in esame prevede la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell’anno 2021 per i posti eventualmente non coperti con il citato concorso del 2020. Tali posti saranno ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, nell’ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 2207 dello stesso Codice dell’ordinamento militare, relativo all’adeguamento degli organici.

 

Durante l’esame parlamentare sono stati introdotti i commi 7-bis e 7-ter, che consentono l’arruolamento, a domanda, in relazione all’emergenza COVID-19, di personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma avente durata fino al 31 dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell’Ispettorato generale della Sanità militare. I posti sono autorizzati nella misura complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento autorizzate dal cd. “decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020, articolo 19-undecies), pari a 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente e 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo. Tali arruolamenti sono ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della Difesa, e ad essi si applicano le disposizioni previste dal richiamato D.L. n. 137/2020, articolo 19-undecies, commi 2, 3, 4 e 6 per quanto concerne la presentazione delle domande di partecipazione (comma 2), la qualificazione come titolo di merito dei periodi di servizio prestato (comma 3), la validità delle iscrizioni ai corsi di specializzazione universitaria nei confronti dei medici militari, iscritti all'ultimo o al penultimo anno dei citati corsi, arruolati in via eccezionale (comma 4) e la copertura degli oneri (comma 6).

Si ricorda che il D.L. n. 137/2020 - articolo 19-undecies - autorizza per l’anno 2021 la spesa di 4,89 milioni di euro per l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare.

Nel dettaglio prevede l’arruolamento di:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente,

di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militate e 8 dell'Aeronautica

militare;

b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui

30 dell'Esercito italiano,

20 della Marina militare e

20 dell'Aeronautica militare.

 

Il comma 8 introduce modifiche all’articolo 19 del decreto-legge n. 76/2020, sostituendo il comma 5-bis.

Il citato comma 5-bis ha introdotto una semplificazione in materia di svolgimento delle attività di medicina generale, consentendo ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, di svolgere attività di medicina generale secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con apposito decreto interministeriale. Nella formulazione originaria, tale comma prevedeva che l’attività di medicina generale potesse essere svolta dai medici delle Forze armate, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza su richiesta delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di “persistente” mancanza dei medici di medicina generale.

La nuova formulazione introdotta dal comma 8 in esame:

§  estendere anche al personale sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la possibilità di svolgere l’attività di medicina generale, alle stesse condizioni previste per i sanitari degli altri Corpi dello Stato;

§  sostituisce l’aggettivo “persistente”, che nella norma originaria, qualificava la mancanza di medici, con l’aggettivo “riscontrata”, che si limita ad evidenziare la necessità di appurare tale carenza;

§  specifica che l’attività di medicina generale può essere svolta dai soggetti individuati dalla norma “subordinatamente all’espletamento delle procedure per l’assegnazione degli incarichi previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale - del 23 marzo 2005, e successive modificazioni”.

La relazione illustrativa ricorda che l’Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto n. 502/1992, e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro convenzionato per l’esercizio delle attività professionali, tra i medici di medicina generale e le Aziende sanitarie locali, per lo svolgimento, nell’ambito del SSN e le sue articolazioni, dei compiti e delle attività relativi ai settori di assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi territoriali, emergenza sanitaria territoriale. Le procedure ivi previste, quindi, si pongono alla base della costituzione del rapporto di lavoro tra medico di medicina generale e il SSN. Con la nuova disposizione, quindi, si rende giustamente esplicito il riferimento a tale Accordo, per quanto – secondo la relazione governativa - tale riferimento potesse già ritenersi implicito nella originaria versione della norma.

 

Il comma 9 rinvia all’articolo 77 del decreto in esame la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal testo originario dell’articolo 30 pari a euro 89.375.000.


Articolo 30, commi 7-quater, 7-quinquies e 7-septies
(Risorse per le procedure negoziali del personale delle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

Il comma 7-quater autorizza la spesa di 77 milioni di euro a decorrere dal 2021, indirizzata ai provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La copertura dei relativi oneri è disposta dal comma 7-septies

Il comma 7-quinquies destina un Fondo (già esistente) per le medesime Forze armate e di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali.

Nonché estende per un triennio (ulteriore, rispetto a quello fin qui previsto) la disapplicazione del limite (di risorse) previsto dalla disposizione vigente per la negoziazione economica del personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

 

Questi commi - introdotti dalla Camera dei deputati - concernono il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (come si evince dal richiamo normativo al decreto legislativo n. 195 del 1990, che ne disciplina alcuni profili relativi al rapporto d'impiego) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (qui il rinvio è al decreto legislativo n. 217 del 2005, che ne reca l'ordinamento del personale).

Per tale personale, si viene ad autorizzare - da parte del comma 7-quater - la spesa di 77 milioni di euro a decorrere dal 2021, destinata per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021. Sono dunque risorse per la contrattazione collettiva ed i trattamenti accessori.

Tali risorse si aggiungono a quelle già stanziate dalla legge di bilancio 2019 per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del personale statale in regime di diritto pubblico (articolo 1, comma 436, della legge n. 145 del 2018, per complessivi 3.375 milioni annui per quanto concerne il periodo a decorrere dal 2021).

La medesima legge di bilancio 2019 ha disposto altresì - si ricorda - che a valere su quelle risorse, 210 milioni possano essere destinati alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Così l'articolo 1, comma 441, della legge n. 145 del 2018, che ha al contempo previsto che, in assenza dei provvedimenti negoziali, siffatte risorse vadano all'incremento dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefìci economici relativi al triennio 2019-2021.

La disposizione ora introdotta nel decreto-legge in esame menziona, a proposito delle aggiuntive risorse così previste, la "specificità" delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale specificità è oggetto di previsione da parte dell'articolo 19 della legge n. 195 del 1995, secondo cui "ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti".

 

Per le medesime finalità il comma 7-quinquies apporta alcune modifiche alla normativa vigente.

In particolare, la lettera a) sostituisce integralmente il comma 996 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

Quest'ultima ha previsto l'istituzione dal 2021 di un Fondo - con una dotazione annua di 50 milioni di euro - per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ("per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria da Covid-19). Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La novella riscrive la disposizione, onde destinare quel Fondo - con le medesime risorse, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, per le medesime Forze armate e di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco -  agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali.

 

La lettera b) apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 95 del 2017 in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Siffatta novellazione investe l'articolo 46 di quel decreto legislativo n. 95, il quale detta disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Il comma 5 prevede che le procedure negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile siano attuate nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio di tale personale.

Al contempo, pone esso stesso una deroga, prevedendo che quei limiti di negoziazione economica non si applichino per il triennio 2018-2020 - onde consentire l'erogazione delle provvidenze (di complessivi 150 milioni annui, per quanto concerne il periodo decorrente dal 2020) relative alla rivalutazione oraria per il compenso del lavoro straordinario e per gli istituti normativi e trattamenti accessori (previste dall'articolo 1, comma 680 della legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018).

Ebbene, la novella estende il lasso temporale di applicazione della deroga ai limiti di negoziazione economica, a tutto il 2023, dunque per i un ulteriore triennio.

Questo, onde consentire l'erogazione altresì delle provvidenze (pari a 5 milioni per il 2021; dal 2022, ad 8 milioni) previste dall'articolo 20, comma 1 del decreto-legge n. 162 del 2019, in via incrementale rispetto a quelle sopra ricordate previste dalla legge di bilancio 2018.

Ulteriore novella incide in modo analogo sul comma 6 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, il quale pone una disposizione analoga a quella del comma 5 - sia quanto a determinazione del limite di negoziazione economica sia quanto a sua deroga - ma per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate.

Anche in tal caso, la deroga - consistente nella disapplicazione del limite di negoziazione economica previsto - è estesa, rispetto all'iniziale triennio 2018-2020, di un ulteriore triennio, 2021-2023.

 

Il comma 7-septies stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7-quater - pari a 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 - si provvede mediante:

a)    riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica - FISPE (art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, come convertito dalla legge n. 307 del 2004) pari a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di euro per l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031;

b)    riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per esigenze indifferibili nel corso di gestione (art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014) pari a 10 milioni di euro per l'anno 2030;

c)     utilizzo del fondo relativo all'accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per 10 milioni di euro per l'anno 2030;

d)    riduzione, a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

 

Riguardo alla riduzione del fondo di parte corrente di cui sopra, lettera d), si provvede utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo ai seguenti dicasteri:

1.     Ministero dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021;

2.     Ministero della giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

3.     Ministero dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

4.     Ministero della difesa per 12.554.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

 

Qui di seguito un prospetto riepilogativo dei mezzi di copertura:

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

e seg.

FISPE

33,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

43,0

53,0

Fondo esigenze

indifferibili

10,0

Fondo

riaccertamento

residui

20,0

Fondi speciali

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

di cui MEF

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

di cui Giustizia

1,8

3,9

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

di cui Interno

6,6

4,5

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

di cui Difesa

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

TOTALE

77,0

77,0

77,0

77,0

77,0

77,0

77,0

77,0

77,0

77,0

77,0

 

 


Articolo 30, comma 7-sexies
(Trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze)

 

 

Il comma 7-sexies dell'articolo 30, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l’incremento di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 delle risorse per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

L'incremento è disposto in considerazione delle maggiori funzioni e compiti svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, nonché di monitoraggio dell’andamento della spesa pubblica, ivi inclusi i peculiari compiti connessi all’emergenza COVID-19.

Si provvede alla copertura dell'onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica - FISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (come convertito dalla legge n. 307 del 2004) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

 


Articolo 30-bis
(Misure per agevolare la produzione delle industrie facenti capo ad Agenzia Industrie Difesa)

 

 

L’articolo 30-bis, introdotto durante l’esame parlamentare, integra il Codice dell’Ordinamento Militare per introdurre misure di semplificazione finalizzate ad agevolare la produzione delle industrie facenti capo ad Agenzia Industrie Difesa.

 

Più in particolare, all’articolo 44 del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010), riguardante il Registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento, istituito presso il Segretariato generale della Difesa, viene inserito il comma 13-bis che esenta l’Agenzia Industrie Difesa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l’iscrizione al suddetto Registro, dall’obbligo di munirsi delle seguenti licenze:

§  licenza del Ministro dell’interno, per la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere, di cui all’articolo 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931);

§  licenza del Ministro dell’interno per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego, di cui all’articolo 46 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;

§  licenza del Prefetto, per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, di cui all’articolo 47 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

La norma precisa che l’Agenzia Industrie Difesa assicura l’annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica.

I citati articoli 35 e 55 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza prevedono l’obbligo per gli armaioli e per gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie di tenere il registro delle operazioni giornaliere, in cui devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute, da tenersi in formato elettronico e conservato per 50 anni, da esibire a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

 

 

L'Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico istituito come strumento di razionalizzazione e ammodernamento delle Unità Industriali del Ministero della Difesa con il D.Lgs. n.300/99 (articolo 22).

L'AID opera secondo criteri industriali sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, con la missione di portare all'equilibrio economico gli stabilimenti industriali assegnati in gestione, attraverso il recupero del pieno impiego di risorse, impianti ed infrastrutture; la riduzione dei costi gestionali; il ripristino di condizioni di efficienza operativa, ma soprattutto, attraverso la valorizzazione del personale e delle sue competenze e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

L’Agenzia si articola in una struttura direzionale centrale, posta alle dipendenze del direttore generale, essa assicura il supporto tecnico ed amministrativo al direttore per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Sono organi dell’Agenzia il direttore generale, il comitato direttivo (quattro membri) e il collegio dei revisori dei conti (tre membri effettivi e uno supplente).

Attraverso i nove stabilimenti in gestione (Unità Produttive), Agenzia Industrie Difesa opera in diversi settori, che includono la cantieristica navale, la produzione di cordame, il munizionamento e la demilitarizzazione, la digitalizzazione e la dematerializzazione. Unitamente a queste attività vi è la produzione, ricerca e sviluppo nel settore chimico-farmaceutico.

Ogni tre anni, ai sensi del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (articolo 133, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell’Agenzia stipulano una convenzione per la definizione e il perseguimento degli specifici obiettivi dell’Agenzia, per la verifica, da parte del Ministro dei risultati raggiunti.

Secondo la convezione triennale (2021-2023) stipulata tra il Ministro ed il Direttore Generale, la Difesa per soddisfare le sue esigenze di forniture interpella con priorità l'Agenzia che risponde con preventivi e fattibilità conformati a valori economici congrui con quelli di mercato, con l'impegno a fornire prodotti/servizi di qualità certificata, rispondenti alle specifiche tecniche concordate.

 


Articolo 31, commi 1-5 e comma 9
(Credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo per nuovi farmaci e vaccini)

 

 

I commi da 1 a 5 dell'articolo 31 prevedono un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro; mentre nel testo originario del comma 1 il riferimento era posto ai farmaci innovativi, nel testo modificato dalla Camera il beneficio in esame è riconosciuto con riferimento a tutti i farmaci nuovi (in entrambi i testi è esplicitato che nella relativa categoria sono inclusi i vaccini).

Il comma 2 specifica che sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti previsti dalla legislazione vigente) e non concorre alla formazione del reddito (comma 4); il credito d'imposta e quest'ultima esclusione non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altri componenti negativi.

Il successivo comma 9 opera la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal credito di imposta in esame e rinvia per la relativa copertura alle disposizioni di cui all'articolo 77.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 (fermo restando il limite di importo annuo, per ciascun beneficiario, di cui al comma 4); come accennato, ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione del beneficio in esame, la Camera ha sostituito il riferimento ai farmaci innovativi con il riferimento ai farmaci nuovi (in entrambi i testi è esplicitato che nella relativa categoria sono inclusi i vaccini). Si valuti l'opportunità di chiarire se, nel testo approvato dalla Camera, il beneficio sia riconosciuto con riferimento alle spese summenzionate relative a qualsiasi farmaco non ancora oggetto di autorizzazione al commercio.

Riguardo alla categoria di farmaci innovativi, presente nel testo originario, si ricorda che, nell'ordinamento, non esiste una relativa nozione univoca, in quanto le norme fanno riferimento ai farmaci innovativi per finalità diverse[76]; in attuazione di queste norme, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha adottato diversi elenchi di farmaci innovativi[77]. Tali elenchi, in ogni caso, concernono farmaci già autorizzati, mentre il credito d'imposta in esame riguarda le attività di ricerca e sviluppo.

 

Il comma 2 specifica che sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni di cui al paragrafo 3, lettera c) , del medesimo articolo 25. Il successivo comma 5 ribadisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e in particolare dall’articolo 25 che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. Viene inoltre esclusa la cumulabilità in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Il citato articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo che, nel rispetto di specifiche condizioni, sono considerati compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. L'articolo stabilisce che la parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca: a) ricerca fondamentale; b) ricerca industriale; c) sviluppo sperimentale; d) studi di fattibilità. I costi ammissibili, da imputare a una delle precedenti categorie riguardano:

a)   spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b)   costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c)   costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Tali costi, pur essendo inclusi nella disposizione europea, sono esclusi dall'articolo in esame dalle spese ammissibili;

d)   costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e)   spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Per quanto riguarda i costi ammissibili per gli studi di fattibilità, viene stabilito che gli stessi corrispondono ai costi dello studio.

I successivi paragrafi da 5 a 7 dell'articolo 25 stabiliscono percentuali differenziate per l'intensità dell'aiuto, ovvero la quota di costi ammissibili sul totale che può essere soggetta a misure di sostegno. In particolare viene previsto che l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non superi: il 100 per cento dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; il 50 per cento dei costi ammissibili per la ricerca industriale; il 25 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale; il 50 per cento dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità. Con riferimento alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80 per cento dei costi ammissibili come segue: di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese; di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i) il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

Per gli studi di fattibilità le intensità di aiuto possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

 

Il comma 3 stabilisce che il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (recante l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana).

 

Il comma 4 stabilisce l'importo massimo annuale entro il quale spetta il credito d’imposta in esame per ciascun beneficiario, pari a 20 milioni di euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (250.000 euro annui) e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (700.000 euro). Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); il credito d'imposta e tale esclusione non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altri componenti negativi come disciplinata dagli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).

I citati articoli fanno riferimento al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi in base al quale è quantificata, rispettivamente, la deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili (in quanto esenti nella determinazione del reddito). L'aliquota così calcolata sarà pari al 100 per cento in assenza di ricavi "esenti" determinando, ad esempio, la piena deducibilità degli interessi inerenti all'esercizio dell'impresa. In presenza di ricavi "esenti", dai quali la norma in esame esclude il credito d'imposta per farmaci innovativi, l'aliquota risulterà pari a 1 meno il rapporto fra i ricavi esenti e i ricavi complessivi (per cento), con l'effetto che una quota, ad esempio, degli interessi passivi risulterà indeducibile.

 

Il successivo comma 9 opera la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal credito di imposta in esame e rinvia per la relativa copertura alle disposizioni di cui all'articolo 77. Gli oneri sono quantificati pari a 19,3 milioni di euro per il 2022, 40,6 milioni per il 2023, 68,3 milioni per il 2024, 76,8 milioni per il 2025, 83,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni per il 2032 e 27,7 milioni per il 2033.

 


Articolo 31, commi 6-8
(Fondo per il trasferimento tecnologico, Fondazione Enea Tech e Biomedical e sostegno al settore dei treni storici)

 

 

I commi da 6 a 8 dell’articolo 31 sono stati modificati nel corso dell'esame presso la Camera. Essi modificano la vigente disciplina relativa alla denominazione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech, la cui istituzione è stata prevista dal decreto c.d. rilancio, la quale assume la nuova denominazione di "Enea Tech e Biomedical". Gli ambiti d'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico (istituito nello stato di previsione del MISE dal decreto rilancio) sono estesi al potenziamento della ricerca, allo sviluppo e alla riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Il Fondo per il trasferimento tecnologico può ora promuovere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, “anche con riferimento alle start up” innovative (in luogo della previgente formulazione "con particolare riferimento alle start-up" innovative). Nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, si specifica che una quota parte di almeno 250 milioni di euro sia destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech”. La Camera ha introdotto una nuova disposizione che consente l'assegnazione di ulteriori somme al Fondo per il trasferimento tecnologico, nel limite massimo di 400 milioni di euro, a valere sul fondo per l'attrazione degli investimenti e per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale. L’ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata “Fondazione Enea Tech e Biomedical”, sottoposta alla vigilanza del MISE, che può definirne, mediante adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici. È disciplinata appositamente l'organizzazione interna della predetta Fondazione, con la previsione degli organi necessari: il Presidente, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori, alle cui nomine si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con una modifica approvata dalla Camera, alla Fondazione FS Italiane è concesso un contributo di 5 milioni di euro per il 2021 al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Al riguardo si ricorda che il comma 1 dell'articolo 42, D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha istituito nello stato di previsione del MISE un fondo denominato Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all’articolo 25 del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012), e alle PMI innovative di cui all’articolo 4 del D.L. n. 3/2015 (L. n. 33/2015), al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata.

Il Fondo per il trasferimento tecnologico è allocato sul capitolo 7452 dello stato di previsione del MISE ed è stato rifinanziato per 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in termini di competenza e cassa.

 

Si veda inoltre la Relazione annuale del MISE al Parlamento sullo stato di attuazione e l’impatto delle policy a sostegno di startup e PMI innovative per il 2020.

 

Il comma 2 precisa che le iniziative sopra indicate sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte dell'ENEA quale soggetto attuatore individuato dal comma 4 e nei limiti delle risorse ivi stanziate, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e delle PMI ad alto potenziale innovativo.

Al fine di sostenere le predette iniziative, il comma 3 autorizza il MISE, a valere sulle disponibilità del nuovo Fondo per il trasferimento tecnologico, ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Il secondo periodo del comma in esame demanda a un decreto[78] del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 34/2020, l'individuazione dei possibili interventi, dei criteri, delle modalità e delle condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito.

Il comma 4 prevede che, per l’attuazione dei suddetti interventi, il MISE si avvale dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, nell’ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, esso autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2020.

Il comma 5 autorizza quindi l'ENEA, per tali finalità, alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata Fondazione Enea Tech, sottoposta alla vigilanza del MISE. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta dell'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione, il comma in esame autorizza la spesa di 12 milioni di euro per il 2020.

Tali risorse sono allocate sul capitolo 7631 dello stato di previsione del MISE e ammontano, secondo il bilancio a legislazione vigente, a 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, in termini di competenza e cassa.

 

Il comma 6 specifica che il patrimonio della Fondazione è costituito dalle predette risorse e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi ed enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.

Il comma 7 specifica che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Il comma 8 esclude espressamente l'applicabilità degli oneri di analitica motivazione previsti dall’articolo 5 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP) in relazione all'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite.

Il comma 9 dispone in relazione alla copertura degli oneri.

 

Il comma 6 dell'articolo 31 qui in commento dispone innanzi tutto che la fondazione Enea Tech, la cui istituzione è stata autorizzata dal comma 5 dell’articolo 42 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) assume la denominazione di «Enea Tech e Biomedical» e che, conseguentemente, ogni richiamo alla fondazione Enea Tech contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Enea Tech e Biomedical.

Il comma 7 reca quindi una serie di novelle all’articolo 42 del D.L. n. 34/2020 (L. 77/2020).

La lettera a) novella il comma 1.

Essa integra gli ambiti d'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico (istituito nello stato di previsione del MISE dal comma 1 dell'articolo 42), includendovi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione (numero 1).

Le finalità del Fondo per il trasferimento tecnologico riguardano ora la promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, “anche con riferimento alle start up” innovative (in luogo della previgente formulazione "con particolare riferimento alle start-up" innovative) (numero 2).

Nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, è introdotta l'ulteriore disposizione che destina una quota parte di almeno 250 milioni di euro ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech (numero 3).

 

La lettera b) introduce il nuovo comma 1-bis.

La nuova disposizione consente l'assegnazione di ulteriori somme al Fondo per il trasferimento tecnologico, nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale, per la cui attuazione il MISE può avvalersi della Fondazione Enea Tech e Biomedical. A tale fine, il MISE provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo per l'attrazione degli investimenti e per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa, istituito (nello stato di previsione del MISE) dall'articolo 43, comma 3, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa relativo al Fondo per il trasferimento tecnologico.

La lettera c) novella il comma 2 dell'articolo 42.

Le novelle di cui ai numeri 1) e 2), espungendo il riferimento a "progetti di innovazione e spin-off", consentono che la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione delle “iniziative di cui al comma 1” possa contemplare anche il ricorso a strumenti di partecipazione.

 

La lettera d) novella il comma 4 dell'articolo 42. L'avvalimento dell'ENEA da parte del MISE per l'attuazione degli interventi autorizzati nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico non richiede più la necessità di apposita convenzione tra il MISE e l'ENEA, in quanto la dizione “previa stipula” è sostituita dall'espressione “anche tramite stipulazione”.

 

La lettera e) novella il comma 5 dell'articolo 42.

Il numero 1) ne sostituisce i primi due periodi.

Le nuove disposizioni autorizzano l’ENEA alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata “Fondazione Enea Tech e Biomedical”, sottoposta alla vigilanza del MISE, che, mediante l’adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici.

Tra le finalità della fondazione rientra in particolare la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie. Lo statuto della Fondazione, adottato, sentita l’ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, può prevedere la costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi testé indicati.

 

Con comunicato stampa del 25 agosto 2020, pubblicato sul sito del MISE, è stata data notizia dell'avvenuta approvazione dello statuto della Fondazione Enea Tech.

 

Il numero 2) introduce un'ulteriore disposizione che consente al MISE di procedere, tramite apposita convenzione, al trasferimento alla Fondazione delle risorse spettanti al Fondo per il trasferimento tecnologico, in base ai commi 1 e 1-bis.

La lettera f) introduce i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater nell'articolo 42. Il comma 6-bis regola l'organizzazione interna della Fondazione Enea Tech e Biomedical, prevedendo i seguenti organi necessari:

- il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo e ha la rappresentanza legale dell’ente, nominato su proposta del Fondatore d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

- il Consiglio direttivo, al cui interno può essere nominato un consigliere delegato, con funzioni di direttore, per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione ordinaria. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra soggetti dotati di requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica competenza professionale in campo economico, medico-scientifico e ingegneristico;

- il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, su proposta del Fondatore, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Con le medesime modalità sono nominati i membri supplenti.

Il comma 6-ter prevede che alle nomine dei componenti dei suddetti organi si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 6-quater prevede che gli organi della Fondazione nominati prima della data di entrata in vigore della medesima disposizione restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi.

 

Con comunicato stampa dell'11 novembre 2020, pubblicato sul sito del MISE, è stata data notizia dell'avvenuta nomina del Presidente, dell'amministratore delegato e del Consiglio Direttivo.

 

La lettera g) introduce il comma 9-bis, il quale concede alla Fondazione FS Italiane un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Il comma 7-bis dell'articolo 31 in esame, introdotto dalla Camera, reca la copertura degli oneri derivanti dalla disposizione introdotta con la lettera g) del comma 7, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 77 del provvedimento in esame.

Il comma 8 prescrive l'adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei conseguenti adeguamenti dello statuto della fondazione Enea Tech.


Articolo 31-bis
(Credito d’imposta per la ricerca biomedica)

 

 

L’articolo 31-bis, inserito durante l’esame alla Camera concede - in via sperimentale - per il 2021 un credito d’imposta, pari al 17 per cento delle spese sostenute per reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica, in favore di Enti di ricerca privati senza finalità di lucro.

L’agevolazione spetta entro il limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e per essa non valgono i limiti di compensabilità previsti ordinariamente a legislazione vigente.

L’operatività del credito di imposta è subordinata alla previa autorizzazione delle Autorità europee, ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

 

Più in dettaglio, il comma 1, in via sperimentale per il 2021, concede un credito d’imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute per reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica, in favore di Enti di ricerca privati senza finalità di lucro.

L’agevolazione è concessa allo specifico scopo di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la competitività a livello europeo degli Enti di ricerca nazionali.

In proposito si ricorda che con le risoluzioni sul Programma nazionale di riforma (PNR), approvate a fine luglio 2020 (Risoluzione n. 6/00124 della Camera dei deputati e Risoluzione n. 6/00126 del Senato), il Parlamento ha impegnato il Governo, in particolare, a incrementare la spesa per ricerca, istruzione, innovazione e digitalizzazione.

Si ricorda che il D. Lgs. n. 332/2000 ha attuato la Direttiva 98/79/CE, oggetto di abrogazione, a far data dal 26 maggio 2022, da parte del Regolamento UE 2017/746, che detta la disciplina riguardante i dispositivi medico-diagnostici quali reagenti e altri dispositivi, quali quelli in vitro, destinati dal fabbricante ad impeghi per l’esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati.

 

L’agevolazione è concessa entro il limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro.

 

Il credito d’imposta (comma 2) è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (articolo 17 del D. Lgs. 241 del 1997) e ad esso non si applicano i limiti di compensabilità previsti ordinariamente a legislazione vigente.

 

Si tratta del limite di 250.000 euro per l’utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi, previsto dal comma 53 della legge finanziaria 2008, legge n. 244 del 2007.

Le norme in esame richiamano anche l'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale ordinariamente fissa il limite annuo massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, in 700.000 euro per ciascun anno solare. Tuttavia per l'anno 2020, in considerazione della situazione di crisi derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, l'articolo 147 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio) ha innalzato da 700.000 euro ad 1 milione di euro il limite massimo dei crediti d'imposta e di contributi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di un conto fiscale. Il provvedimento in esame ha elevato tale limite (22) a due milioni di euro per il 2021. La misura non determina un aumento dell’ammontare complessivo dei crediti tributari, ma consente ai contribuenti di utilizzare in compensazione un importo maggiore.

 

Si demanda alla norma secondaria l’attuazione delle disposizioni in commento (comma 3) e, in particolare, si affida a un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di chiarire quali spese sono ammissibili al credito d’imposta, di individuare le procedure di concessione e utilizzo del contributo, nonché di definire le attività di verifica e controllo delle spese effettivamente sostenute, le cause di decadenza e revoca dal beneficio, nonché le modalità di restituzione del beneficio ove indebitamente fruito. Il provvedimento deve essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

L’onere dell’agevolazione, pari a 11 milioni di euro per il 2021, è posto a valere sulle disposizioni generali di copertura del provvedimento (comma 4), per cui si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 77.

 

Il comma 5 subordina l’operatività del credito di imposta alla previa autorizzazione delle Autorità europee, ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato (articolo 108, comma 3 TFUE).

 


Articolo 31-ter
(IVA agevolata reagenti e apparecchiature diagnostiche)

 

 

L’articolo 31-ter, introdotto alla Camera dei deputati, assoggetta ad aliquota Iva ridotta al 5%, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, i reagenti e le apparecchiature diagnostiche destinati a progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall’Unione europea e acquistati da Università, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro.

 

Più in dettaglio, le norme in esame - in considerazione esplicita degli effetti connessi all’emergenza da Covid-19 – al comma 1 assoggettano ad aliquota Iva ridotta al 5%, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, i reagenti e le apparecchiature diagnostiche destinati a progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall’Unione europea e acquistati da Università, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro.

 

In relazione alle aliquote IVA, si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota ordinaria è stata rideterminata nella misura del 22 per cento (legge di bilancio 2013). L'ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: una aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest'ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, a condizione che l'aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

I provvedimenti emergenziali hanno introdotto alcune disposizioni in materia di Iva strettamente legati al protrarsi della pandemia: le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale dal 1° gennaio 2021 sono sottoposte all'aliquota Iva del 5% (articolo 124 del decreto Rilancio).

Riguardo i reagenti e le apparecchiature diagnostiche, occorre ricordare il D. Lgs. n. 332/2000 che ha attuato la Direttiva 98/79/CE che detta la disciplina riguardante i dispositivi medico-diagnostici quali reagenti e altri dispositivi medico-diagnostici, quali quelli in vitro, destinati dal fabbricante ad impeghi per l’esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati (v. anche ISS -  Tecnologie innovative per la salute e telemedicina). Dal 26 maggio 2022, il Regolamento UE 2017/746 abrogherà la predetta direttiva, oltre che la decisione 2010/227/UE della Commissione, relativa a tali dispositivi medico-diagnostici.

 

Il comma 2 quantifica l’onere della disposizione in 24,3 milioni di euro per il 2021, ponendolo a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si presentano nel corso della gestione (comma 200 della legge di stabilità 2015), rifinanziato dall’articolo 77 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 


Articolo 31-quater
(Modifiche al decreto legislativo n. 143/1998, in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione)

 

 

L’articolo 31-quater, inserito in sede di esame alla Camera, interviene sulla disciplina del “Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi”, gestito da SIMEST S.p.A. L’articolo, in particolare:

·       sopprime la competenza del CIPESS (già CIPE) a determinare annualmente - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo del Fondo. Al CIPESS è riconosciuta la competenza a determinare il piano strategico annuale, oltre che il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, per l’anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni (amministratore del Fondo). Il Piano strategico annuale è redatto considerando le aree geografiche e i macro settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili (comma 1, lett. c) che sostituisce l’art. 17 del decreto legislativo n. 143/1998);

·       la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo del Fondo sono invece ora demandate al decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale che fissa le condizioni e le modalità della concessione dei contributi stessi. Viene espunta la previsione che demandava a tale decreto i tempi della concessione dei contributi (comma 1, lett. a), n. 1) e 2)) che novella l’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 143/98)

·       precisa ed estende la platea dei destinatari dei contributi del Fondo, includendovi le società controllate e collegate estere degli operatori nazionali nella loro attività svolta con l’estero e di internazionalizzazione dell’economia italiana, che abbiano ricevuto finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere. Tra i finanziatori degli operatori nazionali o della controparte estera - i quali pure hanno accesso al Fondo - vengono poi inclusi gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane. Viene dunque soppresso il richiamo ai finanziamenti ottenuti da intermediari finanziari autorizzati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico.

 

 

L’articolo 31-quater, inserito in prima lettura alla Camera e costituito da un unico comma, interviene sul Capo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, relativo al finanziamento dei crediti all'esportazione. In particolare, modifica gli articoli 14, 15 e 17, relativi alla disciplina del “Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi”, gestito da SIMEST S.p.A. (cfr. infra, box ricostruttivo).

Segnatamente, l’articolo:

·      alla lettera a), novella l’articolo 14, comma 3 del decreto legislativo, il quale demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e finanze, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale la determinazione delle condizioni, modalità e tempi della concessione dei contributi agli interessi a valere sul Fondo.

Con la modifica in esame, si demanda al decreto anche la determinazione della tipologia e delle caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo (lett. a), n. 1); mentre, si sopprime la determinazione dei tempi della concessione dei contributi (lett. a), n.2).

Tale ultima modifica appare poter essere ricondotta alle competenze del Comitato agevolazioni, soggetto amministratore del Fondo (cfr. infra, box ricostruttivo);

·      alla lettera b), novella l'articolo 15, comma 1, che disciplina la platea dei destinatari dei contributi agli interessi, al fine di estenderla. In particolare, la modifica interviene

o   sulla lettera a) del comma 1 dell’articolo 15, che attualmente indica come destinatari gli operatori nazionali che ricevono finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere, ovvero che ricevono finanziamenti da intermediari finanziari a ciò autorizzati nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico bancario (TUB, decreto legislativo n. 385/1993).

Con la modifica, vengono ammesse a beneficiare dei contributi anche le società controllate e collegate estere degli operatori nazionali, nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana.

Contestualmente, in luogo dei finanziamenti ottenuti dagli intermediari finanziari autorizzati all’attività nei confronti del pubblico, si introduce il richiamo ai finanziamenti ottenuti da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane (lett. b), n.1));

o   sulla lettera b) del comma 1 dell’articolo 15, il quale indica come destinatari dei contributi le stesse banche, nazionali o estere, e gli intermediari finanziari autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera.

Con la modifica, in parallelo a quanto sopra previsto, accanto agli operatori nazionali e alla controparte estera vengono incluse anche le società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana.

Vengono altresì ammessi a beneficiare dei contributi gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane (lett. b), n.2)).

Rimangono confermati, tra i beneficiari delle agevolazioni del Fondo, gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali (comma 1, lett. b), n. 1) e 2), che novella l’articolo 15, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 143/98);

 

·      alla lettera c), sostituisce l’articolo 17 del decreto legislativo, che attribuisce al CIPESS (già CIPE) la competenza a stabilire, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il 30 giugno di ogni anno, la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo, i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto di una serie di criteri; nonché la competenza a definire il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, per l'anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa.

Con la modifica in esame, si sopprime la competenza del CIPESS a stabilire la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al Fondo. Tale competenza, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), viene invece riconosciuta in capo al Ministro dell’economia e finanze, che la esercita con decreto, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Al CIPESS è invece riconosciuta la competenza a determinare il piano strategico annuale, oltre che il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, per l’anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni (soggetto amministratore del Fondo). Il Piano strategico annuale è redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili.

 

Rimane confermato, quanto già disposto a legislazione vigente, per cui l'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al Fondo per la concessione dei contributi è stabilito annualmente con la legge di bilancio.

 

 

Il Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi è stato istituito dall’art. 3 della legge n. 295/1973, il quale è intervenuto sotto forma di novella all'art. 37 del D.L. n. 745/1970 (convertito dalla legge n. 1034/1970). Il Fondo, gestito da SIMEST, è destinato alla corresponsione di contributi agli interessi. Lo strumento, di norma, integra la copertura assicurativa operata dalla Sace.

 

Il Fondo agisce tramite:

·       finanziamenti per il credito all’esportazione, che consente alle imprese italiane di offrire alla controparte estera dilazioni di pagamento a condizioni competitive, tramite la concessione di contributi agli interessi. Si consente in questo modo ai committenti esteri che importano dall’Italia l’accesso ad un indebitamento a medio/lungo termine a tasso agevolato (CIRR, regolamentato in sede OCSE), tramite operazioni di credito fornitore e credito acquirente.

Nel caso di credito fornitore (la dilazione è concessa alla controparte estera direttamente dall’impresa italiana esportatrice), il finanziamento del credito all’esportazione è costituito dallo smobilizzo di titoli, normalmente effettuato da un forfaiter, e l’intervento agevolativo è volto a coprire la differenza tra il valore attuale dei titoli al tasso agevolato e il valore del credito scontato a un tasso ritenuto congruo dalla SIMEST.

Nel caso di credito concesso all’acquirente estero per il regolamento di esportazioni italiane, la SIMEST effettua un intervento di stabilizzazione del tasso nei confronti della banca finanziatrice, assicurando, nel corso della durata del finanziamento, la copertura dell’eventuale differenza tra il costo della raccolta a breve e il tasso agevolato posto a carico del beneficiario del finanziamento.

Il credito all’esportazione trova disciplina nel Capo II del decreto legislativo n. 143/1998 (articoli 14-19);

·                 finanziamenti per l’internazionalizzazione, che consentono ad imprese italiane di finanziare la propria quota di capitale di rischio in società all’estero, partecipate da SIMEST/FINEST, in Paesi non appartenenti all’Unione europea, tramite l’accesso a finanziamenti bancari agevolati.

Tale finalità trova disciplina nella legge n. 100/90, art. 4 e nella legge n. 317/91, art. 14. SIMEST – in particolare - può acquisire una partecipazione fino al 49% nel capitale sociale delle controllate di imprese italiane all’estero sia attraverso risorse proprie, sia in combinazione con il Fondo di venture capital (che promuove investimenti esteri di aziende e start up innovative italiane).

 

Per ciò che concerne la prima finalità, l’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, dispone che il gestore del Fondo – SIMEST S.p.A. - corrisponde contributi agli interessi, a fronte di operazioni di finanziamento a medio o lungo termine (minimo 24 mesi) di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero. Ai sensi del comma 2, i contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione. Il comma 3 demanda le condizioni, le modalità e i tempi della concessione dei contributi ad un decreto del Ministro dell’economia e finanze, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (D.M. 21 aprile 2000, n. 199).

L’articolo 15 indica come destinatari per la corresponsione dei contributi:

·       gli operatori nazionali che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del testo unico bancario (TUB, decreto legislativo n. 385/1993) (lett. a));

·       le banche, nazionali o estere, e gli intermediari finanziari autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, ai sensi del TUB, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera (lett. b));

·       gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali (lett. c)).

 

Talune disposizioni del Capo II del decreto legislativo n. 143 concernono la necessità di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo stesso.

L’articolo 16 del decreto legislativo n. 143, al comma 1, demanda a SIMEST di effettuare, su direttive del MEF, operazioni di copertura, totale o parziale, dei rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri derivanti dalle suddette operazioni di copertura vengono accreditati o addebitati al Fondo.

In virtù della legge di bilancio 2018, il gestore del Fondo può modificare la metodologia di calcolo degli impegni, in relazione sia al portafoglio in essere, sia alle operazioni attese, prevedendo la copertura sia di scenari “di base”, pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, che “di stress”, connessi ad ulteriori variazioni dei predetti tassi; conferire a soggetti terzi di provata esperienza e capacità operativa l’incarico di definire/verificare tale metodologia. (legge n. 205/2017, art. 1, comma 269, che ha inserito il comma 1-bis nell’articolo 16 del decreto legislativo n. 143).

 

Con decreto interministeriale del MEF e del MISE (D.M. 28 maggio 2019), è entrata in vigore la nuova metodologia (c.d. Solvency a 4 anni) di calcolo degli impegni e degli accantonamenti (ossia delle risorse da accantonare per far fronte alle variazioni del tasso di interesse e/o di cambio), che è stata adottata con delibera del 24 aprile 2018 dal Comitato agevolazioni e approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a luglio 2019.

Il Comitato agevolazioni è stato istituito ai sensi di quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, comma 270). La legge ha attribuito a tale Comitato la competenza all'amministrazione sia del Fondo di cui all'art. 3 L. n. 295/1973 (Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi), sia del Fondo rotativo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 251/1981 (si rinvia alla scheda relativa all’articolo 11), destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee e intra UE, come precisato dall’articolo 18-bis del decreto-legge n. 34/2019, nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

Si ricorda che il Comitato agevolazioni deve anche definire i criteri per individuare le iniziative caratterizzate da specifiche finalità o i settori e le aree geografiche prioritarie, che consentono - fino al 31 dicembre 2021 - cofinanziamenti a fondo perduto nel limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi (articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020).

 

Il Comitato è composto da due rappresentanti del MAECI, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del MEF, da un rappresentante del MISE e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del MAECI, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le competenze e il funzionamento sono state fissate con atto secondario (D.M. 24 aprile 2019). Ai sensi dell’articolo 3 e 4 del D.M., il Comitato approva le circolari operative che disciplinano le modalità per la concessione delle agevolazioni, nell'ambito delle condizioni fissate dalla normativa di riferimento vigente; delibera le operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni; delibera in ordine alle modifiche, revoche, rinunzie, archiviazioni e transazioni relative alle singole operazioni approvate e l'avvio di azioni giudiziarie; delibera le attività ispettive e di controllo in ordine alla realizzazione delle operazioni di agevolazione approvate; approva entro il 31 marzo di ciascun anno la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico dei Fondi al 31 dicembre precedente, nonché il rendiconto finanziario per cassa presentato dal soggetto gestore; monitora il portafoglio degli impieghi a valere sui due Fondi, nonché dei derivati a loro copertura, e adotta, anche su proposta del soggetto gestore, eventuali misure correttive necessarie ad assicurare la sostenibilità finanziaria dei Fondi stessi; delibera, nel caso di insufficienti risorse a valere sui Fondi, previa informazione al MISE e al MEF, la sospensione dell'operatività di uno o più interventi; esamina e esprime pareri preventivi sulle convenzioni, nonché sui loro rinnovi, tra il MISE e la Simest S.p.A, quale soggetto gestore, per i profili che comportino un impatto finanziario sulla disponibilità dei due Fondi; approva il preventivo dei compensi spettanti al soggetto gestore, che Simest spa presenta al Comitato agevolazioni entro il 30 novembre di ciascun anno sulla base di criteri di contabilità analitica ed approva i compensi spettanti al soggetto gestore, determinati ai sensi di quanto previsto dalle Convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest S.p.A, quale soggetto gestore; delibera su ogni altra questione specifica o di carattere generale relativa all'amministrazione dei Fondi.

 

In particolare, quanto al Fondo L. n. 295/1973 (Finanziamento agevolato dei crediti all’esportazione) in esame, verifica e assicura la conformità delle modalità di concessione delle agevolazioni all'accordo Consensus (accordo OCSE sui Crediti all'Esportazione Ufficialmente Sostenuti ) e alla normativa UE (Reg. n. 1233/2011/UE); adotta - su proposta di SIMEST - la metodologia relativa agli accantonamenti concernenti gli impegni assunti e da assumere annualmente, approvata con decreto interministeriale, e ne raccomanda eventuali modifiche e revisioni; adotta - su proposta di SIMEST - nel rispetto dei termini e in tempo utile per gli adempimenti successivi, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo 295/73 per l'anno successivo, destinati agli interventi a valere sul Fondo, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di calcolo sopra indicata; dà attuazione alle delibere del CIPE, che stabiliscono la tipologia e le caratteristiche delle operazioni a valere sul Fondo 295/73, i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo stesso e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni.

Al CIPESS (già CIPE), l’articolo 17 del decreto legislativo n. 143, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018, attribuisce infatti la competenza a stabilire, entro il 30 giugno di ciascun anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

a) la tipologia e le caratteristiche delle operazioni e i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto delle risorse disponibili sulla base della metodologia di calcolo degli impegni, nonché delle caratteristiche dell'esportazione, del settore del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia;

b) il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo per l'anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di calcolo degli impegni.

L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al Fondo per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 143, è stabilito annualmente con la legge di bilancio. Il Fondo è gestito fuori bilancio e ha carattere rotativo. Il Fondo è alimentato sia da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, che dai differenziali, qualora positivi, di interessi pagati dalle banche al Fondo.

Come rileva la Corte dei Conti, nell’esercizio finanziario 2020, a seguito dei vari interventi normativi attuati per le finalità previste del Fondo, è stato trasferito, a favore di SIMEST S.p.A., l’importo complessivo di circa 180 milioni. Tali risorse statali sono affluite sul conto di Tesoreria n. 22039, intestato alla medesima Società.

Al 31 dicembre 2020, il Comitato Agevolazioni ha accolto 48 operazioni di sostegno al tasso di interesse, per un importo di finanziamenti agevolati pari a 3,2 miliardi; in calo, rispetto al 2019, che aveva fatto registrare 70 operazioni, per un importo di finanziamenti agevolati pari a 4,8 miliardi.

Dei 3,2 miliardi del 2020, 2,9 hanno riguardato finanziamenti di forniture nel settore della cantieristica navale (segmento crocieristico) e della difesa effettuate da esportatori italiani a controparti estere. I restanti 250 milioni di euro hanno riguardato il finanziamento di forniture relative a macchinari e componenti nel settore dell’industria meccanica (segmenti relativi a macchine agricole e al metallurgico) e del chimico/petrolchimico realizzate da società italiane a controparti estere (vedi il Bilancio 2020 della SIMEST).

La pandemia, rileva la Corte, ha inciso fortemente sul principale settore cui sono destinati i finanziamenti del credito acquirente, che è quello della cantieristica.

A fine 2020, il portafoglio complessivo di operazioni a valere sul Fondo, in termini di volumi di finanziamento agevolati, era così composto:

·       credito acquirente: 36 miliardi;

·       credito fornitore: 845 milioni;

·       finanziamenti per l’internazionalizzazione: 326 milioni.

Cfr. Corte dei Conti, Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2020, Vol. I. Tomo II, pag. 227 e ss.

Si rinvia, infine, alla Relazione al Parlamento sull’attività svolta dalla SIMEST SPA quale gestore dei fondi per il sostegno finanziario all’esportazione e all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, relativa all’anno 2018, presentata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 143(Doc. XXXV-bis, n. 1).


Articolo 32
(Credito d'imposta per la sanificazione e
l'acquisto di dispositivi di protezione)

 

 

L’articolo 32 introduce per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

 

In particolare il comma 1 dispone che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite - secondo la specificazione introdotta durante l’esame alla Camera - di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati.

Tale credito è riconosciuto altresì per le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

La finalità dell’intervento, come indicato nella norma medesima, è quella di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19

Il richiamato credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Si ricorda che, per le spese relative al 2020, l’articolo 125 del decreto legge 34 del 2020 ha già riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo, un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

 

Il comma 2 elenca le tipologie di interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale.

Sono ammissibili al credito d'imposta in esame le spese sostenute per:

§  la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

§  la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;

§  l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

§  l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

§  l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedentemente elencati, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

§  l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

Il comma 3 specifica che l’agevolazione è utilizzabile in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. A tal fine, la norma chiarisce che al credito non si applicano il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020 e, dall’articolo 22 del decreto in esame, a 2 milioni di euro per il 2021), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Il comma 4 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa indicato al comma 1.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell’articolo 77.


Articolo 32-bis
(Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio)

 

L’articolo 32-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, autorizza le rivendite di generi di monopolio alla vendita di determinati dispositivi di protezione individuale.

 

In particolare la norma dispone che le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e non, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità.

Sulla materia si ricorda che, in precedenza, era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 21 maggio 2020 l’ordinanza 19 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, che stabilisce l’estensione alle tabaccherie di talune attività connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19. In particolare l’ordinanza stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da Covid-19, i titolari di concessione amministrativa per la rivendita di tabacchi e altri generi di monopolio aderenti alla Federazione italiana tabaccai (F.I.T.) sono autorizzati alla vendita al pubblico di mascherine facciali con le caratteristiche indicate nell’ordinanza n. 11/2020 e relativo allegato 1.

 

La norma chiarisce, comunque, che al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi sopra citati, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d’uso degli stessi.


Articolo 33, commi da 1 a 6
(Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile
e dell’adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi)

 

 

L’articolo 33, ai commi da 1 a 6, intende rispondere, con due linee di intervento, agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini ed adolescenti, e, attraverso il reclutamento straordinario di psicologi, è diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini, in particolare dei minori, nonché degli operatori sanitari. Per il 2021, la spesa complessiva per le due linee di intervento è pari a 27,932 milioni di euro.

Nelle more della futura adozione di azioni organiche e a regime, la prima linea di intervento, indirizzata all’area territoriale ed ospedaliera della Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, ne prevede il potenziamento mediante l’utilizzo, fino al 31 dicembre 2021, di forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro.

Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti conseguenti alla pandemia da COVID-19, il secondo intervento, indirizzato al reclutamento straordinario di psicologi, consente, alle regioni e alle province autonome, di autorizzare le aziende e gli enti del Ssn a conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza. A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa complessiva di 19,932 milioni di euro.

 

 

Nell’11° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, il Gruppo CRC sottolinea che in Italia l’accesso ai servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA) interessa il 6-8% dei minori residenti, a fronte di una richiesta stimata, anche in accordo con i dati internazionali, di oltre il doppio. Il tasso di ospedalizzazione per disturbi psichiatrici in età 12-17 anni varia dal 2.6% nel Lazio allo 0.6% in Piemonte, ed e? spesso gestito utilizzando letti e spazi di specialità diverse dalla NPIA. La risposta data nel corso dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, rileva ancora il Rapporto, e? stata molto disomogenea nelle diverse realtà locali, con numerose amministrazioni che non sono state in grado di mettere a disposizione la strumentazione tecnologica per attivare gli interventi sostitutivi di telemedicina e teleriabilitazione indicati nella circolare del 23 aprile 2020 del Ministero della Salute, “COVID-19: Indicazioni emergenziali per le attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. Particolarmente critico e? stato poi il riavvio delle attività dopo il periodo di confinamento del 2020, per l’ulteriore incremento della domanda correlato all’impatto della pandemia e delle sue conseguenze sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti. Conseguenze, che, per le caratteristiche della pandemia, e delle misure messe in atto per contenerla e la vastità della popolazione interessata, rendono difficile prevedere le effettive conseguenze sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti, sia nell’immediato che in futuro. Il Rapporto ISS COVID-19 n. 43/2020, “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia COVID-19” ha definito le strategie più opportune per intervenire in modo mirato in ambito educativo, sociale e sanitario, tenendo conto dei diversi livelli di rischio per la salute mentale, dei livelli di diffusione locale della pandemia e della possibile necessita? di rimodulare rapidamente gli interventi in base al suo andamento nel tempo.

Anche la Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (SINPIA) ha denunciato lo stato di sempre maggiore criticità delle risposte per gli utenti con disturbi neuropsichici nell’infanzia e nell’adolescenza e per le loro famiglie già nel periodo prepandemico. Tra il 2017 e il 2018 (ultimi dati disponibili), i ricoveri per disturbi neurologici tra 0 e 17 anni sono aumentati dell’11% e quelli per disturbi psichiatrici del 22%. Nel 2018, di 43.863 ricoveri, solo 13.757 sono avvenuti in reparto NPIA e hanno pertanto ricevuto l’assistenza di cui avrebbero avuto necessita?. Molti adolescenti in stato di bisogno non hanno ricevuto alcuna risposta e sono stati rimandati a casa dal Pronto Soccorso o hanno dovuto rivolgersi privatamente. Per molti altri, il ricovero si e? reso indispensabile per il peggioramento dei sintomi conseguente alla carenza di risposte con adeguata intensità assistenziale nel territorio. Nell’aprile del 2021, la Presidente della Società ha indirizzato una lettera al Presidente del Consiglio per segnalare la necessità di un intervento urgente per promuovere il benessere psichico, ridurre al minimo le conseguenze della pandemia sulla salute mentale della generazione più giovane e per individuare il più precocemente possibile i segnali di “allarme” e di disturbi conclamati, al fine di poter offrire risposte rapide e appropriate al bisogno. Nella lettera si evidenzia che, nel periodo pandemico, a fronte del continuo aumento della domanda, in molte regioni non e? stato strutturato un sistema di servizi di NPIA e, quando esistenti, essi non sempre sono stati integrati in una rete coordinata di cura. Inoltre, nei servizi territoriali, spesso non sono state previste tutte le figure multidisciplinari necessarie per i percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi e vi sono significative difficolta? nel garantire la presenza anche solo delle figure mediche indispensabili. Mancano anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, necessarie per garantire interventi a maggiore complessità e intensità e per prevenire, per quanto possibile, il ricorso al ricovero ospedaliero e alla residenzialità terapeutica.

Tali le criticità sono state già descritte nell’Intesa in Conferenza unificata del 25 luglio 2019 recante "Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza" che indica gli obiettivi e le azioni prioritarie da realizzare nonché la necessità che le Regioni prevedano, all’interno della programmazione sanitaria regionale, sufficienti posti letto e sufficienti servizi per la diagnostica ospedaliera, in caso di degenza per scompenso acuto, e servizi residenziali terapeutici territoriali per percorsi di maggiore durata. Il documento ritiene indispensabile definire un piano di intervento strategico pluriennale che consenta di garantire effettivamente i Lea in tutti i contesti regionali in modo omogeneo, anche attraverso la riconversione di risorse già esistenti nel sistema.

 

Va ricordato che su questo tema sono intervenute le risoluzioni 7-00617 Siani e 7-00640 Bellucci approvate all’unanimità dalla Commissione XII della Camera. Inoltre in tutto il corso della pandemia da COVID-19 sono pervenute molte segnalazioni e richieste di intervento per la tutela della salute e del benessere dei minori.

 

Le risoluzioni 7-00617 Siani e 7-00640 BellucciIniziative per la tutela della salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” approvate dalla Commissione XII (Affari sociali) della Camera nella seduta del 6 maggio 2021 impegnano, fra l’altro, il Governo a: rafforzare la medicina territoriale e ospedaliera (ambulatori dei pediatri di famiglia, consultori e unità complesse di cure primarie - UCCP) prevedendo al loro interno la figura dello psicologo di base; adottare iniziative volte a strutturare network coordinati di cura  trasversali a più servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA); verificare che le risorse destinate alle NPIA all'interno dei budget aziendali siano idonee a garantire personale dedicato ed interventi qualitativi;  sviluppare reti di connessioni e di servizi di sostegno con le scuole; incrementare il numero di posti letto dedicati alla neuropsichiatria infantile in risposta all'acuzie grave di tipo neuropsichiatrico con la possibilità di ricovero in centri specialistici; promuovere la presenza di psicologi nonché di psicoterapeuti all'interno dei reparti di pediatria e neonatologia degli ospedali del Ssn; implementare la telepsichiatria e il telesupporto psicologico; istituire un Osservatorio sulla condizione della salute mentale dell'adolescente e del minore a seguito delle misure prese per contrastare l'emergenza sanitaria in atto; promuovere condizioni territoriali per un'integrazione tra le politiche sanitarie e sociosanitarie, anche attraverso il budget di salute; colmare la mancanza di dati epidemiologici nazionali sulle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo della fascia 0-18 anni; monitorare, prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno del cyberbullismo; incrementare la rete dei servizi per la prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare; garantire pari opportunità di accesso a percorsi di psicoterapia attualmente riservati solo a coloro che hanno maggiori possibilità economiche.

 

Commi 1-2Potenziamento dei Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza

 

Le disposizioni in commento chiariscono che il reclutamento di personale anticipa un intervento strutturale organico a regime, finalizzato al potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza affinché sia garantita la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Le attività delle strutture territoriali di NPIA sono descritte dall’art 25 “Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo” del DPCM 12 gennaio 2017 (c.d. Nuovi LEA), in particolare:

§  diagnosi e cura delle patologie, con presa in carico delle situazioni cliniche per le quali vi e? necessita?;

§  controllo e trattamento di patologie complesse già diagnosticate presso centri di 3° livello;

§  abilitazione/riabilitazione territoriale delle funzioni alterate dello sviluppo (cognitivo, comunicativo e linguistico, relazionale, neuromotorio e neurosensoriale);

§  supporto all’inclusione scolastica, in particolare secondo quanto previsto dalla legge n.  104 del 1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e dalla legge n.170 del 2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

§  interventi educativo-terapeutici e sui contesti di vita;

§  supporto all’inclusione sociale, in collaborazione con i servizi sociali;

§  consulenze, a richiesta, alle UUOO ospedaliere, per i soggetti ricoverati;

§  attività di prevenzione (secondaria e terziaria).

Ulteriori dati sulla rete dei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza sono contenuti nelle Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e della adolescenza, a cui si rinvia (vedi anche quanto detto supra).

 

In deroga al divieto di stipulazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa - posto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e decorrente dal 1° luglio 2019[79] - e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, e fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di 8 milioni, l’articolo in esame consente, fino al 31 dicembre 2021, che le aziende e gli enti del Ssn, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzino forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. Conseguentemente, il comma 2 autorizza, per il 2021, la spesa di 8 milioni di euro a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, il cui livello è conseguentemente incrementato, per il 2021, di 8 milioni di euro. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente (non viene specificato se ci si riferisce alle quote rilevate per l'anno 2020, in quanto ultime disponibili). La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro è riportata nella tabella C (vedi infra) allegata al decreto in esame.

 

Con riferimento ai vincoli di spesa vigenti per il personale Ssn, si rinvia all'articolo 11, commi da 1 a 4-ter, del decreto legge 35/2019 (c.d. Decreto Calabria) che ha operato una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Ssn. Il nuovo limite (decorrente dal 2019) non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare riferito al 2004, diminuito dell'1,4 per cento. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Successivamente, il decreto legge 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), art. 45, co. 1-bis, ha aumentato, nel triennio 2019-2021, il limite annuale dal 5 al 10% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Per lo stesso triennio, un ulteriore incremento del 5% può essere previsto per ogni singola regione sulla base di una specifica valutazione di ulteriori fabbisogni di personale. Tali incrementi di spesa, dal 2022, sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale.

La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 269, della legge 160/2019) ha poi specificato che i limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Ssn si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome.

 

Commi 3, 4 e 5 - Reclutamento straordinario psicologi

 

Il comma 3, al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti conseguenti alla pandemia da COVID-19, consente, alle regioni e alle province autonome, di autorizzare le aziende e gli enti del Ssn a conferire, fino al 31 dicembre 2021 e in deroga all'art. 7 del D. Lgs. n. 165 del 2001, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non superiore all’importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella D (vedi infra) allegata al decreto in commento.

 

Il DPCM 12 gennaio 2017 sui Nuovi Lea contiene una serie di riferimenti alle prestazioni di tipo psicologico e psicoterapico (qui una Tabella a cura del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, in cui sono indicati i riferimenti interni al DPCM Nuovi Lea).

Gli psicologi svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell’ambito dei servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto un compenso lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi (comma 4).

 

Per il reclutamento straordinario di psicologici il comma 5 autorizza, per il 2021, la spesa complessiva di 19.932.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il 2021 è incrementato di 19.932.000 euro. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. Il riparto complessivo del finanziamento pari a 19.932.000 euro è riportata nella tabella D (si veda infra) allegata al presente decreto.

 

La Relazione tecnica al provvedimento stima che, - tenuto conto di detti limiti di spesa, del monte ore per ciascun psicologo, e del numero di settimane da calcolare dal 1 giugno al 31 dicembre 2021, considerata altresì la quota oraria di 40 euro lordi -, possono essere conferiti a livello nazionale complessivamente 685 incarichi di psicologo.

 

Agli oneri complessivi derivanti dal presente articolo, pari a 27.932 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’art. 77 del provvedimento in esame (comma 6).


Articolo 33, commi 6-bis - 6-quater
(Fondo per il sostegno psicologico delle fasce deboli della popolazione)

 

 

I commi da 6-bis a 6-quater, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, istituiscono un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 destinato alla promozione del benessere della persona facilitando l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare (comma 6-bis) .

 

La disciplina delle modalità di attuazione delle citate disposizioni, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, è rimessa ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame (comma 6-ter). 

Agli oneri derivanti dalle norme descritte, valutati in 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), come incrementato dall’articolo 77, comma 7 del presente decreto (comma 6-quater).

 

Il citato comma 200 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle finanze  e'  istituito  un  Fondo  per   far   fronte   ad   esigenze indifferibili che si manifestano nel corso  della  gestione,  con  la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di  25  milioni  di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016.  Il  Fondo  e'  ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le occorrenti variazioni di bilancio.

Ai sensi poi del citato articolo 77, comma7, del decreto legge in esame, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni di euro per l’anno 2022.


Articolo 33-bis
(Contributo in favore dell’Ospedale Gaslini e degli altri IRCSS pediatrici)

 

 

L’articolo 33-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, attribuisce un contributo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021 all’Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova, nonché un contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l’anno 2021 a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico.  I contributi sono destinati a ristorare, nel limite di spesa autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa,  i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell’emergenza da COVID-19, nonché quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità nell’anno 2020.

 

 

Il comma 1 attribuisce all’Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini un contributo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell’emergenza da COVID-19, nonché quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità  nell’anno 2020.

 

L'Istituto Giannina Gaslini, solitamente chiamato Ospedale Gaslini, è un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di tipo pediatrico, situato a Genova. Esso è un policlinico (20 padiglioni su 73 mila metri quadri di estensione) con una vocazione ospedaliera e scientifica di livello internazionale. Nell’offerta sanitaria integrata dell’ospedale genovese sono presenti molte specialità pediatriche e chirurgiche. Sono presenti anche i laboratori scientifici e le cattedre universitarie convenzionate - molte delle quali con specifiche scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento. L'ospedale conta circa 30 mila ricoveri annui e 550 mila prestazioni ambulatoriali annui, circa il 42% delle provenienze è extra regionali e circa 200 pazienti arrivano da oltre 70 Paesi del mondo.

Va ricordato inoltre che il comma 585 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l'anno  2016, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2017  e  2018  e  di  1 milione  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019   in   favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

 

 

Un contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l’anno 2021 è riconosciuto dal comma 2  a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico[80]. Anche in tal caso la finalità del contributo è quella del ristoro, nei limiti di spesa autorizzati,  dei maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell’emergenza da COVID-19, nonché quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità.

 

Si valuti l’opportunità di specificare anche in questo caso, come previsto nel comma 1, che i costi dell’incremento delle prestazioni di alta complessità sono da riferire al 2020.    

 

La definizione delle modalità di attuazione del comma 2 viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze (comma 3).

 

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede (comma 4) mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

 

Il citato comma 200 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle finanze  e'  istituito  un  Fondo  per   far   fronte   ad   esigenze indifferibili che si manifestano nel corso  della  gestione,  con  la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di  25  milioni  di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016.  Il  Fondo  e'  ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le occorrenti variazioni di bilancio.

Ai sensi poi del citato articolo 77, comma7, del decreto legge in esame, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni di euro per l’anno 2022.

 

 

 


Articolo 34, commi 1-3 e comma 10
(Autorizzazione di spesa per interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19
e relativa copertura)

 

 

I commi 1-3 dell’articolo 34, modificato nel corso dell’esame alla Camera, autorizzano per l'anno 2021 la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, condizionata alla sua previa richiesta motivata.

 

Il comma 1 attribuisce per l’anno 2021 nuove risorse finanziarie pari a 1.650 milioni di euro al Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, di cui all'articolo 122 del D.L. “Cura-Italia”[81] , previa richiesta motivata da parte del medesimo Commissario al MEF per il tramite del Dipartimento della Protezione civile (per una ricostruzione delle risorse finora assegnate v. box).

 

La nomina del Commissario straordinario per l’emergenza è stata prevista dall'articolo 122 del DL. n. 18/2020 (cd. Cura-Italia, L. n. 27/2020).

La figura è preposta al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19, con un preciso ambito di competenze per il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto (qui il link alla scheda di analisi).

In particolare, la norma prevede che la nomina avvenga con decreto del Presidente del Consiglio. Con DPCM 18 marzo 2020 è stato inizialmente nominato in tale ruolo il dott. Domenico Arcuri. Successivamente, è stato nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo (DPCM 1 marzo 2021) e con Ordinanza n. 1 dell’11 marzo 2021 è stata definita l'organizzazione della struttura di supporto alle attività del Commissario.

Qui una sintesi dei principali atti adottati , qui le ordinanze emanate e qui i bandi di gara adottati dall’ultimo Commissario.

 

Il secondo periodo del comma 1, oggetto di modifica durante l’esame alla Camera, prevede che la rendicontazione ad opera del Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica deve avvenire con riferimento alla gestione successiva al 1° marzo 2021.

Detto termine del 1° marzo chiarisce la formulazione iniziale della disposizione che aveva previsto detto trasferimento delle nuove risorse previa presentazione di rendiconto amministrativo “susseguente al passaggio di consegne al nuovo Commissario”.

 

Per una migliore allocazione delle risorse confluite a legislazione vigente sulla sopraindicata contabilità speciale ed in relazione alle necessità di spesa connesse all’emergenza pandemica, su richiesta del medesimo Commissario straordinario, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e con il concerto del MEF e del Ministro della Salute, è prevista la possibilità di una rimodulazione delle risorse autorizzate, in base alle finalità già stabilite dal sopracitato articolo 122 del D.L. 18/2020 (comma 2).

 

In proposito la RT al provvedimento sottolinea che la rimodulazione delle risorse è prevista per garantire la massima flessibilità da parte del Commissario straordinario circa l’utilizzo delle risorse disponibili, anche in relazione al repentino mutamento dell’andamento dell’emergenza sanitaria in corso. Ciò, fermo restando la valutazione dei ministeri competenti, nonché l’adozione di un apposito DPCM.

 

Si ricorda che gli ambiti di operatività definiti dall’articolo 122 relativi alle finalità di intervento sono i seguenti:

§  organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, nonché programmare e organizzare ogni attività connessa. Rientrano tra tali compiti: il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie; l'individuazione dei fabbisogni; l'acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di queste attività il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house nonché delle centrali di acquisto;

§  provvedere (raccordandosi con le regioni e le aziende sanitarie) al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere (anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali), con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva;

§  disporre la requisizione e circa la gestione di beni mobili, mobili registrati e immobili (anche tramite il Capo del Dipartimento per la protezione civile o se necessario ai prefetti territorialmente competenti);

§  adottare ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza;

§  provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti - o alla riconversione di quelli esistenti tramite il commissariamento di rami d'azienda - per la produzione dei beni necessari per il contenimento, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l’impiego.

 

In base al comma 3, come modificato durante l’esame alla Camera, il Commissario straordinario deve rendicontare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Camere l’effettivo utilizzo delle somme indicate al comma 1, decorsi 6 mesi dalla data del trasferimento delle medesime somme. Successivamente a tale termine, si prevede un periodo di rendicontazione a cadenza quadrimestrale.

La formulazione iniziale della disposizione aveva previsto una rendicontazione semestrale da presentare alla sola Presidenza del Consiglio dei ministri e al MEF.

 

Come indicato sul portale del Commissario straordinario[82], le attività specifiche riconducibili alle categorie di cui al citato articolo 122 del DL. 18/2020 sono le seguenti:

§  piano vaccinale anti-Covid19;

§  report vaccini anti-Covid19;

§  analisi distribuzione aiuti – ADA;

§  acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19;

§  potenziamento della rete ospedaliera.

 

Il comma 10 stabilisce la copertura degli stanziamenti previsti con riferimento sia ai suindicati commi da 1 a 3, sia al comma 4 relativamente alla sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue (v. più avanti), a valere sulle risorse di cui all’articolo 77, alla cui scheda di analisi si rimanda.

 

Risorse per il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19

 

Per l’emergenza sono state stanziate le seguenti risorse, inizialmente a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018:

·     delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

·     delibera del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020: con la quale lo stanziamento di risorse di cui alla precedente delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è integrato di euro 100.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018 per il completamento delle attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo (all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento),

·     l'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020 con il quale, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'art. 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato incrementato di 1.650 milioni di euro per il 2020.

 

Contestualmente, l’art. 122 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Commissario, per le finalità dell’art. 122, comma 1, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario (comma 9).

Si ricorda che gli ambiti di operatività definiti dall’articolo 122, comma 1, relativi alle finalità di intervento sono i seguenti:

·     organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, nonché programmare e organizzare ogni attività connessa. Rientrano tra tali compiti: il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie; l'individuazione dei fabbisogni; l'acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di queste attività il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house nonché delle centrali di acquisto;

·     provvedere (raccordandosi con le regioni e le aziende sanitarie) al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere (anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali), con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva;

·     disporre la requisizione e circa la gestione di beni mobili, mobili registrati e immobili (anche tramite il Capo del Dipartimento per la protezione civile o se necessario ai prefetti territorialmente competenti);

·     adottare ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza;

·     provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti - o alla riconversione di quelli esistenti tramite il commissariamento di rami d'azienda - per la produzione dei beni necessari per il contenimento, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l’impiego.

 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 122, comma 9, del D.L. n. 18/2020, sono state adottate due delibere dal Consiglio dei Ministri:

·     la Deliberazione 6 aprile 2020, che dispone uno stanziamento di euro 450.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in favore del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020;

·     la Deliberazione 20 aprile 2020 che dispone un ulteriore stanziamento di euro 900.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in favore del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.

 

Le risorse sono state versate sulla contabilità speciale di cui all'art. 122, comma 9 del D.L. n. 18 del 2020, intestata al suddetto commissario straordinario.

 

L'articolo 40 del D.L. 41/2021 (c.d. Sostegni - L. n. 69/2021) (qui l'approfondimento) ha autorizzato la spesa per l'anno 2021 di 1.238.648.000 euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario, si ripartiscono nel modo che segue:

·     388.648.000 euro per specifiche iniziative volte a consolidare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, inteso a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale (piano adottato dal Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 457 della legge n. 178 del 2020). 

·     Rientrano in tali iniziative le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione;

·     850.000.000 euro su richiesta del medesimo Commissario per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni destinati al funzionamento della struttura di supporto del medesimo Commissario, chiamato a rendicontare periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme.


Articolo 34, commi 4-6 e 10
(Sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2
e delle sue varianti nelle acque reflue)

 

 

I commi da 4 a 6 e 10 dell’articolo 34 dettano disposizioni per l’attuazione della Raccomandazione della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue. A tal fine è autorizzata la spesa di 5,8 milioni di euro nel biennio 2021-2022. Le attività di sorveglianza sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

 

Per l’attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue, il comma 4 autorizza la spesa complessiva 5,8 milioni di euro, di cui 2,5 milioni per il 2021 e 3,3 milioni di euro per il 2022.

I criteri e le modalità per il riparto delle risorse sono stabiliti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento, con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

La Raccomandazione promuove prescrizioni minime per strategie efficienti di sorveglianza delle acque reflue (Wastewater based epidemiology) e sostiene la condivisione dei risultati e delle migliori pratiche mediante una piattaforma europea di scambio. Gli Stati membri sono pertanto vivamente incoraggiati a istituire non appena possibile, e comunque non oltre il 1° ottobre 2021, un sistema nazionale di sorveglianza delle acque reflue mirato alla raccolta di dati sulla presenza di SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue.

Nel luglio 2020 è stato avviato il progetto di sorveglianza epidemiologica di Sars-Cov-2 attraverso le acque reflue urbane (SARI, Sorveglianza Ambientale Reflue in Italia), sviluppato attraverso una rete di strutture territoriali che, con il coordinamento tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità e del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, analizzerà la presenza di tracce di SARS-COV-2 nelle acque reflue a fini di monitoraggio preventivo sulla presenza del virus e la sua possibile propagazione in Italia. La rete del progetto SARI includerà strutture territoriali quali ARPA, ASL, IZS, Università, centri di ricerca e gestori del servizio idrico integrato: grazie anche al supporto di Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) oltre 50 gestori hanno aderito su base volontaria al progetto, mettendo a disposizione specifiche competenze e proprie strutture. Le analisi svolte da tutte le strutture seguiranno un protocollo condiviso messo a punto dall’ISS, verso il quale confluiranno con metodi armonizzati i dati raccolti nel territorio; l’Istituto Superiore di Sanità potrà anche svolgere approfondimenti analitici e curerà l’aggiornamento e l’elaborazione dati su piattaforma GIS (Sistema Informativo Geografico) per la condivisione con le Autorità Sanitarie centrali e regionali (sul punto il comunicato dell’ISS).

 

Ai sensi del comma 5, le attività di sorveglianza sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 10 detta la copertura degli oneri di cui al comma 4, a valere sulle risorse previste all’articolo 77 (v. scheda).

 

 


Articolo 34, comma 7
(Somministrazione dei vaccini contro il COVID-19
da parte di strutture sanitarie private)

 

 

Il comma 7 dell'articolo 34 prevede che le regioni e le province autonome possano demandare la somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 anche ai soggetti e alle strutture privati, accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario della regione (o della provincia autonoma), mediante un'integrazione, per la suddetta finalità e con riferimento all'anno 2021, del relativo accordo contrattuale. L'ambito in oggetto può concernere le strutture sanitarie e socio-sanitarie, i professionisti sanitari, le organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari (accreditati e convenzionati).

La suddetta integrazione dell'accordo contrattuale può essere stipulata anche in deroga alle disposizioni sui limiti dell'importo dei volumi d'acquisto (delle prestazioni oggetto dei medesimi accordi). Resta fermo che la possibilità di deroga concerne soltanto la quota di importo relativa alle somministrazioni in esame e che occorre salvaguardare l'equilibro economico del Servizio sanitario dell'ente territoriale.

 

La deroga summenzionata concerne la normativa di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, come integrata dall'articolo 45, comma 1-ter, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157. Tali norme hanno disposto che, con riferimento agli accordi contrattuali relativi all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, la regione o la provincia autonoma: applicasse, per gli anni 2012-2019, una riduzione complessiva dell'importo dei volumi d'acquisto, tale da ridurre la relativa spesa, rispetto a quella riscontrata a consuntivo per il 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014; si attenesse, a decorrere dal 2020, ad un livello complessivo della spesa in oggetto non superiore a quello suddetto del 2011.

 

La norma di cui al presente comma 7 si inserisce nell'ambito delle previsioni riguardanti il piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione in oggetto. Si ricorda che l'ultima versione del piano è stata adottata con D.M. del 12 marzo 2021[83].

In via generale, si ricorda che la somministrazione è attuata dalle regioni e dalle province autonome (articolo 1, comma 458, della L. 30 dicembre 2020, n. 178).

 


Articolo 34, commi 8 e 9
(Incarichi a soggetti collocati in quiescenza da parte di aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche)

 

 

I commi 8 e 9 dell’articolo 34 modificano una disciplina transitoria - di cui all'articolo 3-bis del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 -, che consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza; le modifiche sono intese a consentire l'opzione tra il mantenimento del trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico medesimo (comma 8) ed a chiarire (comma 9) il rapporto tra la disciplina transitoria di cui al citato articolo 3-bis (come modificata dal comma 8) ed altre norme transitorie, che concernono anch'esse il conferimento di incarichi, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, a soggetti già in quiescenza e che consentono il cumulo tra trattamento pensionistico e remunerazione dell'incarico.

 

Si ricorda che l'articolo 3-bis del citato D.L. n. 2 del 2021 consente - in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (al momento disposto fino al 31 luglio 2021[84]) - alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e che i medesimi soggetti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia[85]; la disposizione in esame è ammessa nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per le singole regioni e relativi al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Come accennato, il comma 8 consente, per la fattispecie in esame, l'opzione tra il mantenimento del trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico, sopprimendo la previsione tassativa della sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le mensilità corrispondenti all'incarico remunerato.

Il comma 9 reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa al rapporto tra la disciplina transitoria di cui al citato articolo 3-bis e la disciplina transitoria che consente, fino al 31 dicembre 2021, la remunerazione di alcuni incarichi, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, a soggetti già in quiescenza, secondo gli stanziamenti e i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 423, e alla relativa tabella 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore[86]; quest'ultima disciplina transitoria, più in particolare, concerne gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

La norma di interpretazione autentica di cui al presente comma 9 - in conformità all'interpretazione già seguita dalla circolare dell'INPS n. 70 del 26 aprile 2021 - prevede che per gli incarichi oggetto di quest'ultima disciplina transitoria resti fermo la possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico[87].

 

 


Articolo 34, comma 9-bis
(Certificazione verde per cerimonie e viaggi negli Stati membri dell’Unione europea)

 

 

Il comma 9-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, esenta i minori al di sotto dei sei anni dal possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione ai banchetti organizzati per cerimonie ed eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti. Inoltre, i minori in viaggio negli Stati membri dell’Unione europea con i genitori, non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto ai genitori. Infine l’obbligo di sottoporsi a test per infezione da SARS-COV-2 per motivi di viaggio non si applica ai minori di età inferiore ai sei anni.  

 

Più in particolare, il la lettera a) del comma 9-bis, aggiunge all’art. 8-bis (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie) del decreto legge n. 52 del 2021[88] il comma 2-bis con la finalità di esentare i bambini al di sotto dei 6 anni dal requisito del possesso della certificazione verde Covid-19 per la partecipazione ai banchetti nell’ambito delle cerimonie ed eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti. La norma intende in tal modo sostenere il settore delle cerimonie duramente colpito nel periodo pandemico.

 

In proposito va ricordato che l’articolo 8-bis del citato D.L. 52/2021 ha consentito:

-          dal 1° luglio 2021, la ripresa delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore situati in zona gialla;

-          dal 15 giugno 2021 la ripresa in zona gialla delle feste, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, conseguenti alle cerimonie civili o religiose con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

La riapertura dei centri culturali, sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore nonché lo svolgimento di feste e cerimonie è consentito  nel rispetto dell’ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021  recante le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" del 20 maggio 2021, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico.

 

Va inoltre ricordato che la Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID, che resterà in vigore per un anno a partire dal 1° luglio 2021, nasce a seguito della previsione in sede europea di una piattaforma tecnica comune agli Stati Membri (gateway) attiva dal 1° giugno 2021 per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l'UE. In proposito è stato emanato il Regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021 per la definizione del quadro comunitario del rilascio, verifica e accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione per la circolazione dei cittadini UE ed il Regolamento (UE) 2021/954 del 14 giugno 2021 per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19.

La Certificazione verde COVID-19 è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

-       aver fatto la vaccinazione anti COVID-19

-       essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore

-       essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

In Italia, il D.p.c.m. 17 giugno 2021, dando attuazione all'art. 9, comma 10, del decreto legge n. 52 del 2021 (cd. Riaperture) nella specifica materia delle Certificazioni verdi COVID-19, ha disciplinato le modalità per il rilascio di dette certificazioni volte ad agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini sul territorio nazionale e nell'Unione europea. Più precisamente, dal 1° luglio 2021 la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate rendendo più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen. Sul territorio nazionale, la Certificazione verde COVID-19 può essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, per spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione". Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.

Si ricorda che, per le certificazioni verdi, è previsto un servizio di supporto all'utenza tramite il portale della piattaforma nazionale - DGC, che comprende anche apposite FAQ per fornire informazioni su emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi sia per i soggetti interessati, sia per gli operatori coinvolti nella loro emissione e verifica.

 

La lettera b) del comma 9-bis aggiunge all’art. 9 Certificazioni verdi COVID-19 del decreto legge n. 52 del 2021 (sulla quale cfr. supra) il comma 8-bis per garantire l’unità delle famiglie in viaggio negli Stati membri dell’Unione europea. A tal fine, i minori in viaggio con il genitore o i genitori, non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. Inoltre l’obbligo di sottoporsi a test per infezione da SARS-COV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni. Tali disposizioni sono peraltro in linea con la Proposta di Raccomandazione del Consiglio del 31 maggio 2021 che modifica la Raccomandazione (UE) 2020/1475 del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19.

 


Articolo 34, comma 9-ter
(Integrazione socio-sanitaria)

 

 

Il comma 9-ter, introdotto durante l’esame alla Camera, è finalizzato a dare completa attuazione alla normativa vigente che istituisce l’area delle professioni sociosanitarie per far fronte al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Allo scopo si prevede di collocare il personale dipendente del SSN appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e operatore sociosanitario, già collocato nei ruoli tecnici, nel nuovo ruolo sociosanitario che viene istituito nell'ambito del personale dipendente degli enti ed aziende del SSN dal presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Scopo della norma in esame è dare completa attuazione all’integrazione sociosanitaria, in ragione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in base alla previsione dell’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 contenente, tra l’altro, disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie, che ha definito l’area sociosanitaria, in applicazione del Patto per la salute 2014-2016 sancito con intesa del 10 luglio 2014.

 

All’articolo 6 di tale Patto è stato confermato il punto di ingresso nella rete integrata di servizi tramite i punti unici di accesso territoriale (PUA), con valutazione multidimensionale ed elaborazione di un piano personalizzato delle prestazioni da parte di una équipe responsabile della presa in carico dell’assistito. A tal fine le Regioni e le Province autonome sono state chiamate a disciplinare i principi e gli strumenti per l’integrazione dei servizi e delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, anche per le aree dedicate alla disabilità e alla non autosufficienza, nel limite delle risorse previste a legislazione vigente.

 

Pertanto, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all’articolo 1 del DPR n. 761 del 1979 che ha disciplinato lo stato giuridico del personale delle aziende sanitarie locali individuando quattro ruoli predefiniti (sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo) viene collocato nel nuovo ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In proposito si rileva che la disposizione non presenta alcun rinvio ad un atto di normazione secondaria per la definizione dello stato giuridico del personale transitato nel nuovo ruolo sociosanitario in esame ai fini della sua attuazione, anche con riferimento alla contrattazione collettiva.

 


Articolo 34, commi 9-quater e 9-quinquies
(Fondo gratuità tamponi)

 

 

I commi 9-quater e 9-quinquies, introdotti durante l’esame alla Camera, sono finalizzati ad istituire un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 presso il Ministero della salute per garantire, entro tale limite di spesa, l’esecuzione gratuita dei test molecolari e dei test antigenici rapidi per l’ottenimento della certificazione verde COVID prevista dalla normativa vigente o del certificato COVID digitale UE per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate (comma 9-quater).

Allo scopo è prevista l’emanazione di un decreto interministeriale Salute – MEF – Ministro per le disabilità (o con l’autorità politica delegata in materia di disabilità), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, diretto a stabilire, anche al fine di rispettare il limite di spesa previsto, criteri e modalità di riparto di detto Fondo, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.

I corrispondenti oneri derivanti dal comma 9-quater, sono coperti a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, come incrementato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge (comma 9-quinquies).

 

I commi 9-quater e 9-quinquies, nell’istituire il Fondo per la gratuità dei tamponi con una dotazione di 10 milioni di euro nel 2021 per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione antiSARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, sono volti a garantire il rilascio delle Certificazioni verdi COVID-19, in base a quanto previsto all'art. 9, comma 10, del D.L. 52 del 2021 (cd. Riaperture), al quale è stata data attuazione con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini sul territorio nazionale e nell'Unione europea (v. Raccomandazione (UE) 2021/961 del Consiglio del 14 giugno 2021).

 

Occorre ricordare che la Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID, che resterà in vigore per un anno a partire dal 1° luglio 2021, nasce a seguito della previsione in sede europea di una piattaforma tecnica comune agli Stati Membri (gateway) attiva dal 1° giugno 2021 per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l'UE. In proposito è stato emanato il Regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021 per la definizione del quadro comunitario del rilascio, verifica e accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione per la circolazione dei cittadini UE ed il Regolamento (UE) 2021/954 del 14 giugno 2021 per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19.

Riguardo detto Regolamento (UE) 2021/953, in data 5 luglio 2021 è stata pubblicata nella GUUE L una rettifica al 36° Considerando relativa al principio di non discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, non solo per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate, ma anche perchè hanno scelto di non essere vaccinate.

 

La certificazione verde COVID-19

 

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate per consentire liberamente gli spostamenti nell'ambito di tutti i Paesi dell'UE e dell'area Schengen.

Dal 17 giugno, viene così attivata nel nostro Paese la piattaforma nazionale presso il Ministero della salute (piattaforma DGC - digital green certificate) per ottenere la Certificazione verde COVID-19, in formato digitale e stampabile, che contiene i dati identificativi validabili mediante un codice QR Code relativi all'avvenuta vaccinazione o all'avvenuta guarigione ovvero ancora al tipo di test effettuato che riporti esito negativo all'infezione (Allegato A al decreto). Essa potrà essere richiesta per partecipare ad eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, per spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione". La piattaforma, oltre a consentire di effettuare la raccolta, modifica e verifica dei dati delle Certificazioni,  garantisce l'interoperabilità con i sistemi informativi degli altri Stati UE, anche ai fini di monitoraggio dei dati raccolti (All. B al decreto).

Le Certificazioni sono messe a disposizione ai soggetti interessati mediante accesso alla stessa piattaforma tramite inserimento dell'identità digitale ovvero attraverso il FSE (Fascicolo sanitario elettronico) e il Sistema di Tessera sanitaria, l'app Immuni e l'app Io (All. C , All. D e All. E al decreto).

È previsto un servizio di supporto all'utenza tramite il portale della piattaforma nazionale - DGC, che comprende anche apposite FAQ per fornire informazioni su emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi sia per i soggetti interessati, sia per gli operatori coinvolti nella loro emissione e verifica. oltre che tramite il call center del Ministero della salute (1500). Il decreto fornisce anche disposizioni in merito alla titolarità del trattamento dei dati personali in capo al Ministero della salute, tramite l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, della società Sogei S.p.a nell'ambito della vigente convenzione fra il Ministero dell'economia e la predetta società Sogei S.p.a per la medesima infrastruttura (misure di sicurezza - All. F).

Tramite detta piattaforma, tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni già effettuate sono rese disponibili entro il 28 giugno.

 


Articolo 34, commi da 10-bis a 10-quinquies
(Tracciamento dei farmaci e dei dispositivi medici)

 

 

I commi da 10-bis a 10-quinquies dell'articolo 34 sono stati inseriti dalla Camera. Essi estendono il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata - cioè, priva del codice fiscale dell'assistito - con riferimento ai medicinali venduti dalle farmacie e non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, a quelli distribuiti dalle farmacie per conto delle strutture del medesimo Servizio sanitario nonché ai dispositivi medici venduti dalle medesime farmacie. Tale estensione è operata tramite il Sistema Tessera Sanitaria[89]. Ai dati oggetto delle nuove norme possono in ogni caso accedere il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

 

In base alle norme vigenti, oggetto dell'estensione operata dai commi 10-bis e 10-ter[90], i dati vengono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; essi vengono rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private, e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell'assistito.

L'estensione è intesa a rafforzare i programmi di sorveglianza epidemiologica e a garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici.

Il comma 10-quater prevede, come accennato, che ai dati oggetto dell'estensione in esame accedono in ogni caso il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo le modalità di cui al D.M. 18 giugno 1999.

Quest'ultimo prevede l'invio da parte delle farmacie - tramite le associazioni di categoria - alla Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute dei dati relativi al codice di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, nonché dell'eventuale quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito per ogni ricetta (con l'indicazione dell'azienda sanitaria locale cui le ricette siano consegnate per il pagamento).

Il comma 10-quinquies specifica che dall'attuazione dei commi 10-bis, 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati suddetti - i cui oneri di acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria - utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 


Articolo 34, commi 10-sexies - 10-octies
(Screening polmonare)

 

 

I commi da 10- sexies-10-octies, inseriti durante l’esame alla Camera, sono finalizzati al potenziamento su tutto il territorio nazionale dei centri della Rete italiana screening polmonare (RISP) per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone, nei limiti della spesa autorizzata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Il comma 10-sexies autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il potenziamento su tutto il territorio nazionale dei centri della Rete italiana screening polmonare (RISP) al fine di realizzare programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone, nei limiti di detta spesa.

Si segnala che il progetto RISP è coordinato dalla Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano e, all’atto della sua ufficializzazione a fine 2019, comprendeva 10 centri oncologici.

 

Allo scopo è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro della salute per la definizione di criteri e modalità per l’attuazione di detta norma di spesa, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, volto altresì ad individuare i centri della Rete italiana dello screening polmonare, nel rispetto del principio di garanzia della più ampia copertura del territorio nazionale.

Per l’emanazione del decreto viene fissato un termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, acquisita l’intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome (comma 10-septies).

 

Detto onere di spesa è coperto a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge (comma 10-octies).

 


Articolo 34-bis
(Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-Cov-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini)

 

 

L’articolo 34-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, dispone che l’Istituto superiore di sanità (ISS) si avvalga della rete dei laboratori di microbiologia e dei centri di sequenziamento genomico individuati da ciascuna regione e provincia autonoma al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del SARS-COV-2 e delle relative varianti genetiche. Ai medesimi fini, sono individuati i laboratori di microbiologia e i centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto contatto con l’ISS. Per quanto riguarda lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza sulle varianti SARS-COV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico, nel rispetto delle modalità indicate dall’ISS e accedendo all’apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono in forma anonima i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni positivi per l’infezione SARS-COV-2.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle risposte immunologiche all’infezione e ai vaccini somministrati, l’ISS si avvale dei dati individuali relativi ai soggetti cui è somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe Nazionale Vaccini.

Per l’implementazione delle attività di sorveglianza sulle varianti e di monitoraggio delle risposte immunologiche all’infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l’avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull’infezione da SARS-COV-2, si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2021.

 

L’articolo 34-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del SARS-COV-2 e delle relative varianti genetiche, dispone che l’Istituto superiore di sanità (ISS) si avvalga della rete dei laboratori di microbiologia e dei centri di sequenziamento genomico, individuati da ciascuna regione e provincia autonoma tramite un laboratorio pubblico di riferimento regionale. Quest’ultimo, in collaborazione con l’ISS, ai fini dell’accreditamento, verifica il possesso, da parte della rete di laboratori di microbiologia e dei centri di sequenziamento, dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati i laboratori di microbiologia e i centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto contatto con l’ISS. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica i laboratori di cui sopra sono obbligati a trasmettere i dati sui casi positivi ai test per infezione da SARS-COV-2 al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, trasmettono i dati relativi ai casi positivi all’ISS, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19, già istituita presso il medesimo Istituto.

 

Si rileva che parte di quanto disposto dalla norma in commento rispetto alle reti di laboratori di microbiologia, è stato già disciplinato dal Decreto Rilancio (art. 1, commi da 1-bis a 1-quater del decreto legge n. 34 del 2020) che, al fine di rafforzare il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19, ha istituito le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2. Le regioni e le province autonome, responsabili della costituzione delle reti, sono state incaricate di individuare (sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute) un laboratorio pubblico di riferimento regionale con il compito, operando in collegamento con l’ISS, di indicare, ai fini dell'accreditamento regionale, i laboratori di microbiologia pubblici e privati (in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di settore) idonei a far parte delle predette reti. I laboratori di microbiologia così individuati sono stati incaricati di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, hanno l’obbligo di trasmetterli all'ISS, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza epidemiologica integrata del COVID-19 (qui i principali dati nazionali), ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020 del Capo della Protezione civile.

 

L’articolo in commento inoltre, assegna all’ISS il compito di coordinare, in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati sul territorio nazionale, e anche mediante bandi pubblici, le attività di monitoraggio delle risposte immunologiche all’infezione da SARS-COV-2 e ai vaccini per la prevenzione dell’infezione medesima, nonché le attività di ricerca e formazione, inclusi gli studi sui meccanismi patogeni dell’infezione e sull’individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche (secondo periodo del comma 1).

 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza sulle varianti SARS-COV-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico, nel rispetto delle modalità indicate dall’ISS e accedendo all’apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono in forma anonima i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni positivi per l’infezione SARS-COV-2 (comma 4).

 

Ai sensi del comma 5, ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all’infezione e ai vaccini somministrati, l’ISS si avvale dei dati individuali relativi ai soggetti cui è somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe Nazionale Vaccini (dati acquisiti con le modalità di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legge n. 2 del 2021[91]).

 

L’ISS, le regioni e le province autonome provvedono a parte degli adempimenti con le risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l’implementazione delle attività di sorveglianza sulle varianti e di monitoraggio delle risposte immunologiche all’infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l’avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull’infezione da SARS-COV-2 si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2021. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse per gli interventi di competenza del Commissario straordinario, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (precisamente a valere sull’incremento autorizzato dall’art. 34, alla cui scheda si rinvia).

 

In premessa si ricorda che un isolato SARS-CoV-2 è una variante di interesse (Variant of Interest, VOI) se, rispetto ad un isolato di riferimento, il suo genoma presenta mutazioni con implicazioni fenotipiche accertate o sospette, e se: - è stato identificato come causa di trasmissione comunitaria/multipli casi/cluster COVID-19, o è stato rilevato in più paesi oppure se è altrimenti valutato come una VOI dall'OMS in consultazione con il gruppo di lavoro OMS sull'evoluzione del virus SARS-CoV-2.

Le varianti che destano preoccupazione (Variants of Concern, VOC) sono VOI associate ad a uno o più dei seguenti cambiamenti con rilevanza globale per la salute pubblica: - aumento della trasmissibilità o peggioramento nell'epidemiologia del COVID-19; o - aumento della virulenza o cambiamento nella presentazione clinica della malattia; o - diminuzione dell'efficacia delle misure sociali e di salute pubblica o delle diagnosi, dei vaccini e delle terapie disponibili.

Alcune varianti di SARS-CoV-2, comprese tutte le varianti VOC attualmente identificate, mostrano una maggiore trasmissibilità rispetto alle varianti precedenti/co-circolanti, pertanto è necessario mantenere una stretta aderenza alle misure di contenimento della trasmissione previste (distanziamento fisico, igiene delle mani e utilizzo delle mascherine in ambienti chiusi).

Il Ministero della salute ha predisposto una pagina informativa sulle varianti a cui si rinvia per un approfondimento. Per la situazione aggiornata sulla diffusione delle varianti in Italia, è invece consultabile online il bollettino “Prevalenza e distribuzione delle varianti del virus SARS-CoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia”, redatto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Si ricorda inoltre che nel mese di gennaio 2021, è stato istituito, presso il Ministero della salute, il Tavolo tecnico per la sorveglianza viro-immunologica ed è stata costituita la Rete Italiana per la genotipizzazione e fenotipizzazione di SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione (qui il comunicato stampa).

Inoltre, dal mese di febbraio 2021, il Ministero della salute ha dato indicazioni (con circolari) per la realizzazione di indagini rapide di prevalenza per stimare correttamente la diffusione delle varianti nel nostro Paese. La circolare 25 giugno 2021 del Ministero della salute reca l'aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta.

Si segnala infine che il 23 giugno 2021 è stato pubblicato sul sito dell’European Centre for Disease Prevention and Control- ECDC il Report Threat Assessment Brief: Implications for the EU/EEA on the spread of the SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) variant of concern con lo scopo di valutare le potenziali implicazioni per la salute pubblica della diffusione della variante SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) per l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo (UE/SEE). Il Report, sulla base delle prove disponibili, stima che la variante VOCSARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) sia più trasmissibile del 40-60% rispetto alla VOC Alpha (?.1.1.7) e possa essere associata a un maggior rischio di ospedalizzazione. Inoltre, vi sono evidenze che fanno presumere che coloro che hanno ricevuto solo la prima dose di un corso di vaccinazione a due dosi siano meno protetti contro l'infezione con variante Delta rispetto alle altre varianti, indipendentemente dal tipo di vaccino. Tuttavia, la vaccinazione completa fornisce una protezione quasi equivalente contro la variante Delta. Sulla base del vantaggio di trasmissione stimato della variante Delta e utilizzando le previsioni dei modelli, si prevede che il 70% delle nuove infezioni da SARS-CoV-2 nell'UE/SEE entro i primi di agosto sia dovuto a questa variante, arrivando al 90% entro la fine di agosto.

 


Articolo 35, commi 1 e 2
(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria - determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali dell’anno 2021 e modifiche alla disciplina della riduzione della spesa sanitaria)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 35 modifica, per il 2021, alcuni criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario in relazione alla scelta delle regioni benchmark e del riparto regionale delle risorse per la sanità relative ad un 15% del totale in base alla popolazione residente. Il comma 2 incrementa inoltre dallo 0,25% allo 0,32% la percentuale di riparto della quota premiale calcolata nell’ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle Regioni.

 

Il comma 1 novella la normativa riguardante la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario per il solo anno 2021, apportando le seguenti modificazioni all'articolo 27 del D. Lgs. n. 68 del 2011 che ne definisce la disciplina:

§  inserisce il comma 5-ter, disponendo che ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l’anno 2021 si considerano regioni di riferimento tutte le cinque regioni (invece che solo tre di queste) ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 27, come indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

Scopo della norma è semplificare le procedure di riparto per il 2021, superando il passaggio in Conferenza Stato-Regioni previsto dal predetto comma 5, diretto a selezionare tre delle cinque Regioni di riferimento in base ad uno specifico indicatore per la qualità e l’efficienza (IQE) costruito sugli scostamenti della spesa sanitaria rispetto a determinati standard, anche in ragione dell'esigenza di definire rapidamente il quadro finanziario programmatorio a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

Si ricorda che la metodologia di definizione delle cinque Regioni benchmark è stabilita dal citato comma 5 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 68/2011 e dal provvedimento attuativo approvato con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012[92], i cui esiti, per il riparto 2021, hanno condotto alla proposta di intesa da sottoporre alle Regioni datata 23 febbraio 2021 (qui il documento) da parte del Ministero della salute. In base a tale documento, le Regioni da ultimo selezionate come benchmark sono state Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lombardia e Veneto[93].

La norma peraltro non comporta oneri per la finanza pubblica intervenendo solo su aspetti metodologici (la media aritmetica tra i costi pro-capite per singolo macrolivello di assistenza sanitaria - a carattere preventivo, distrettuale e ospedaliero, v. box -, è effettuata su cinque anziché tre regioni) e procedurali, al fine di accelerare il riparto del finanziamento statale corrente per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021.

§  inserisce alla fine del comma 7 del citato articolo 27 la disposizione che prevede in via transitoria, per il solo anno 2021, il riparto dell’85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale per il medesimo anno 2021, in base alla composizione anagrafica per classi di età della popolazione, in attesa della revisione dei criteri di riparto e di ponderazione della popolazione[94].

Per il restante 15 per cento, il riparto dovrà essere effettuato sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020, in modo da tenere conto del peso di ciascuna Regione, indipendentemente dal criterio anagrafico. La norma precisa che in tal modo si intende tenere anche conto della proposta regionale presentata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021.

In tale data – si ricorda -  la Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto l’accordo sul riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2021, per complessivi 116,7 miliardi di euro (qui la tabella di riparto).

La finalità della disposizione in esame, in attesa di una revisione dei criteri di riparto, è quella di rispondere alla necessità, per il solo anno 2021, di rappresentare specifiche situazioni territoriali e regionali non adeguatamente considerate dalle vigenti modalità di ponderazione per l’attribuzione regionale delle risorse necessarie a garantire i livelli assistenziali, anche a seguito dell’incidenza della pandemia sui differenti sistemi sanitari regionali.

In base alla normativa vigente, dal 2015 i pesi per il riparto del Fondo sanitario nazionale sono determinati sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale e del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità.  Ai sensi del citato comma 34, all’articolo 34 il CIPE è chiamato a stabilire una quota pro-capite (o capitaria) di riparto, su proposta del Ministro della salute, e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che definisce i pesi da attribuire in base ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali.

 

Il comma 2 aggiunge alla fine del comma 67-bis, articolo 2, della legge finanziaria per il 2010 (Legge n. 191/2009) in materia di forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale applicabili a decorrere dall'anno 2012[95].

La novella prevede, limitatamente all'anno 2021, un incremento allo 0,32 per cento della percentuale indicata all’articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cd. spending review, L. 135/2012) corrispondente alla quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste per il finanziamento del SSN.

In base alla legislazione vigente del citato comma 23, infatti, a decorrere dal 2013 tale percentuale è stata stabilita nella misura dello 0,25 per cento, tenendo anche conto di specifici criteri di riequilibrio.

 

Scopo della norma è l’attribuzione di maggiori risorse da ripartire alle Regioni in base alla quota premiale, non determinando alcun incremento dell’onere per la finanza pubblica.

Infatti, l’effetto è esclusivamente uno spostamento di risorse alla quota premiale - quantificate dalla relazione tecnica in circa 85 milioni di euro -, all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno, dalla quota indistinta assegnata alle Regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard ai sensi del sopra citato articolo 27 del D. Lgs. n. 68/2011.

 

 

Il sistema di governance riguardante i fabbisogni sanitari , introdotto nel 2011, si è andato consolidando su base pattizia tra Stato e regioni, da ultimo sancito con l’intesa sul Patto per la salute per gli anni 2019-2021 (qui il documento).

Per determinare il finanziamento da destinare alla singola regione si prevede di applicare all’ammontare di finanziamento così stabilito, il rapporto tra fabbisogno sanitario standard della regione e la somma dei fabbisogni regionali standard risultanti dall’applicazione a tutte le regioni dei costi rilevati in tre regioni benchmark, scelte tra le cinque più efficienti individuate con decreto. Queste ultime sono le regioni che presentano costi standard più contenuti, a parità di prestazioni a garanzia dei LEA in condizione di equilibrio economico e appropriatezza.

Sulla base di tale rapporto - che determina un valore percentuale di fabbisogno sanitario per ciascuna regione - viene effettuato il riparto regionale del fabbisogno sanitario nazionale, tenendo conto della composizione anagrafica della popolazione per classi di età (che definisce una media pro-capite “pesata”) e dei macrolivelli di assistenza vigenti: 5% per l’assistenza sanitaria preventiva (ambiente di vita e di lavoro), 51% per l’assistenza distrettuale e 44% per quella ospedaliera.

 

 


Articolo 35, commi 2-bis - 2-quinquies
(Ricognizione sull’attuazione legge cure palliative)

 

 

I commi da 2-bis a 2-quinquies, introdotti durante l’esame alla Camera, sono finalizzati alla elaborazione di un programma attuativo triennale della legge sulle cure palliative (L. n. 38/2010), per garantire, entro il 2025, l’uniforme erogazione dei livelli di assistenza del decreto relativo ai nuovi LEA in materia, con particolare riferimento alle cure palliative domiciliari, all’assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita ed al ricovero ordinario per acuti.

Allo scopo, ai sensi del comma 2-bis, il Ministero della salute, previa istruttoria dell’Agenas da concludersi entro il 2021, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole Regioni e Province autonome, sulla base della quale sono fissati per ciascuna di esse i relativi obiettivi ai fini dell’elaborazione del predetto programma. Si stabilisce che l’attuazione di detto programma da parte di Regioni e Province autonome costituisca un adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN ai sensi della normativa vigente (articolo 2, comma 68, lett. c) della legge finanziaria 2010, come prorogata dal 2013 dall’art. 15, comma 24 del DL. n. 95/2012 di revisione della spesa. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dovranno produrre periodicamente una relazione al Comitato permanente per l’erogazione dei LEA sullo stato di attuazione di detto programma triennale.

Entro la prima metà del 2022, previa istruttoria dell’Agenas, con decreto interministeriale Salute- MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale e hospice, coerentemente con la cornice economico-finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale (comma 2-ter). I predetti adempimenti devono essere attuati da parte delle amministrazioni interessate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2-quater).

Si prevede infine che, in caso di mancata attuazione del programma triennali nei predetti termini, si applichi la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge n. 131/2003 (comma 2-quinquies).

 

Il comma 2-bis stabilisce che il Ministero della salute, previa istruttoria dell’Agenas[96] da concludersi entro il 2021, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole Regioni e Province autonome[97], ed elabora un programma attuativo triennale della legge sulle cure palliative,  Legge n. 38/2010[98].

Lo scopo è quello di garantire, entro il 2025, l’uniforme erogazione dei livelli di assistenza del decreto relativo ai nuovi LEA in materia, con particolare riferimento agli interventi previsti ai seguenti articoli del DPCM 12 gennaio 2017 (decreto LEA):

-          articolo 23: cure palliative domiciliari;

Le cure palliative a domicilio sono erogate dall’unità di cure palliative domiciliari, che ne assicura il coordinamento e vede la collaborazione integrata tra i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta e l’equipe medico-infermieristica, composta prevalentemente, dal medico palliativista, dall’infermiere e dall’operatore socio-sanitario. L’équipe garantisce l’erogazione delle seguenti prestazioni sulla base di protocolli formalizzati: prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura di farmaci, dispositivi medici e preparati per nutrizione artificiale, aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale.

-          articolo 31: assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita;

L’erogazione delle cure palliative residenziali, nell’ambito della Rete locale di cure palliative, avviene presso strutture residenziali dette hospice[99] che garantiscono il complesso integrato di accertamenti diagnostici, prestazioni mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, l’assistenza farmaceutica, la somministrazione di preparati di nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere e il sostegno spirituale. Le prestazioni sono erogate da équipe multidisciplinari e multiprofessionali, e sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale

-          articolo 38, comma 2: prestazioni garantite nell’ambito delle attività di ricovero ordinario per acuti.

In tale ambito sono garantite tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche, farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini dell'inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del dolore e le cure palliative, o di specifici controlli clinici e strumentali.

 

Il comma 2-bis precisa inoltre che l’attuazione di detto programma da parte di Regioni e Province autonome costituisce un adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN ai sensi della normativa vigente.

 

In proposito di ricorda che l’articolo 2, comma 68, lett. c) della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) fino al 2012 e, dal 2013, l’art. 15, comma 24 del DL. n. 95/2012[100] di revisione della spesa, hanno stabilito che una quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta a regime come anticipazione di tesoreria del finanziamento per il SSN, venga condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali nella misura del 3% e del 2% da calcolare con riferimento alla quota indistinta del suddetto finanziamento, al netto delle entrate proprie regionali, rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97% e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98% o in misura superiore, queste ultime regioni in regola, nell'ultimo triennio, con gli adempimenti degli equilibri bilancio previsti dalla normativa vigente.

 

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dovranno produrre periodicamente una relazione al Comitato permanente per l’erogazione dei LEA di cui all’articolo 9 dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2025, sullo stato di attuazione di detto programma triennale.

 

Il comma 2-ter dispone inoltre che, entro la prima metà del 2022, previa istruttoria dell’Agenas, con decreto interministeriale Salute- MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, devono essere definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale e hospice, coerentemente con la cornice economico-finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale. I predetti adempimenti devono essere attuati da parte delle amministrazioni interessate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2-quater).

Si segnala che, allo stato, le tariffe nazionali massime sono definite dal Decreto 18 ottobre 2012 con riferimento remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale. In particolare, le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, articolate per tipo di ricovero, sono individuate nell'Allegato 1 del predetto decreto (qui le tabelle).

 

Il comma 2-quinquies prevede infine che, in caso di mancata attuazione del programma triennale nei predetti termini, si applichi la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge n. 131/2003[101] (cd. Legge La Loggia).

 

Il citato articolo 8 disciplina l’esercizio del potere sostitutivo governativo per i casi e le finalità previsti dal secondo comma dell’articolo 120 della Costituzione, nell’ipotesi “ordinaria”, esercitabile previa diffida ad adempiere ed eventualmente attraverso commissario ad acta ovvero in quella “di urgenza”, con l’adozione immediata di specifici provvedimenti da parte del Consiglio dei ministri.

I presupposti che possono dare luogo all’intervento sostitutivo del Governo nei confronti delle Regioni e degli Enti locali, in questo caso, fanno riferimento all’esigenza dell’unità dei livelli essenziali delle prestazioni, come salvaguardia delle esigenze pubbliche di carattere primario.

Il procedimento per l’esercizio del potere sostitutivo consiste con l’assegnazione all’ente interessato da parte del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli Enti locali, di un congruo termine per provvedere all’obbligo assegnato. Scaduto tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, adotta direttamente i provvedimenti necessari, anche di natura normativa, ovvero provvede per il tramite di un commissario ad acta.

 


Articolo 35-bis
(Rapporti di lavoro con l'AIFA)

 

 

L'articolo 35-bis - inserito dalla Camera - modifica alcune norme transitorie, relative all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di contratti di somministrazione di lavoro e differisce dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 la decorrenza per la stessa Agenzia del divieto a regime di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo[102]. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati pari a 1.213.888 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni).

 

La novella di cui al comma 1, primo capoverso, consente la proroga, da parte dell'AIFA, fino al termine delle procedure concorsuali previste dal comma 430 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178[103], e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021, dei seguenti rapporti di lavoro: i contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel limite di 35 unità; i contratti di somministrazione di lavoro scaduti il 30 giugno 2021, nel limite di 39 unità.

Si ricorda che, nel testo finora vigente, la norma oggetto di novella (norma di cui al comma 431 del citato articolo 1 della L. n. 178) consentiva la proroga, non oltre il 30 giugno 2021: nel limite di 30 unità, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza entro il 31 maggio 2021; nel limite di 43 unità, dei contratti di somministrazione di lavoro in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

La novella, inoltre, con riferimento alle posizioni interessate dalle procedure concorsuali summenzionate e ad una spesa corrispondente alle correlate assunzioni, conferma il divieto di ricorso a forme di lavoro flessibile (diverse da quelle ammesse in base alla suddetta norma transitoria e fermi restando i rapporti contrattuali che ancora devono scadere). Si valuti l’opportunità di chiarire se tale divieto riguardi anche i contratti di lavoro dipendente a termine.

Riguardo al summenzionato divieto a regime per l'AIFA di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo (divieto che la novella di cui al secondo capoverso del comma 1 in esame[104] differisce dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022), si valuti l’opportunità di specificare che il richiamo all’articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concerne esclusivamente il comma 2, considerato che il comma 1 di tale articolo riguarda la forma ordinaria di assunzioni (costituita dal contratto di lavoro a tempo indeterminato).

Riguardo alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 2 del presente articolo 35-bis, cfr. supra.

 


Articolo 35-ter
(
Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi)

 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’articolo 35-ter, inserito nel corso dell’esame alla Camera, istituisce, nello stato di previsione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro annui destinato al concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi (viene dunque superata la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici). Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate sulla base dei criteri da adottare con decreto ministeriale

 

L’articolo 35-ter, inserito nel corso dell’esame alla Camera, modifica la disciplina, recata dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), istitutiva del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi (comma 400) e del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi (comma 401). L’intervento legislativo è attuato modificando la legge di bilancio 2017.

 

Sul punto, si ricorda che la legge di bilancio 2017, ha istituito, dal 1 gennaio 2017, due Fondi per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi. Entrambi i Fondi hanno una dotazione di 500 milioni di euro ciascuno a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Con una norma inserita nella legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 550, L. n. 145/2018), tali Fondi, la cui iscrizione contabile era originariamente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, sono stati trasferiti nello stato di previsione del MEF, ferma restando la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate. Le somme dei Fondi sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi. Il DM 16 febbraio 2018 ha disciplinato, come disposto dal comma 405 della legge di bilancio 2017, le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi in relazione alla singola indicazione terapeutica per l'anno 2017 e per gli anni 2018 e seguenti.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 401 della legge di bilancio 2017 (come sostituito dalla norma in commento) istituisce, nello stato di previsione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro annui destinato al concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi (viene dunque superata la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici). Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate sulla base dei criteri da adottare con decreto ministeriale (sostitutivo del decreto 16 febbraio 2018).

L’introdotto comma 401-bis dispone poi circa il finanziamento del Fondo di cui supra. Precisamente:

-       664 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato;

-       336 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (ai sensi art. 1, comma 34, legge n. 662 del 1996).

La norma in commento opera i necessari coordinamenti formali (a proposito dei quali andrebbe specificato “da operare a partire dal 1° gennaio 2022”), fra i quali si ricordano:

-        la sostituzione del comma 401 della legge di bilancio 2017 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

-       l’inserimento del comma 401-bis (a proposito del quale andrebbe, anche in questo caso, chiarito se l’inserimento deve essere operato dal 1° gennaio 2022) nel corpo della legge di bilancio 2017;

-       l’abrogazione del comma 550 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

 



[1]    "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

[2]    Il decreto-legge n. 115 del 2018 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato con salvezza di effetti bensì sia decaduto ed il suo contenuto sia stato trasposto nella legge di bilancio per il 2019.

[3]    "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

[4]    V. supra nota 3.

[5]    "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64".

[6]    Il decreto-legge n. 64 del 2019 è stato inserito nel presente elenco ancorché non sia stato abrogato bensì sia decaduto e solo successivamente siano stati salvati gli effetti dalla legge n. 107 del 2019.

[7]    "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi". Nel parere reso nella seduta di mercoledì 15 aprile 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, ha ricordato che il medesimo Comitato, "nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di “?evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge" (parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n.?189/2016, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016). Il Comitato ha ritenuto, comunque, di non ribadire la condizione e le raccomandazioni sopra richiamate "in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale Governo e Parlamento stanno operando; rimane fermo che un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza sanitaria in corso".

[8]    V. nota 7.

[9]    V. nota 7.

[10]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19". Nel parere reso nella seduta di martedì 23 giugno 2020 sul disegno di legge di conversione, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha richiamato i suoi precedenti pareri in cui "ha costantemente raccomandato al Governo di “evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza”" (nonché ha formulato la seguente raccomandazione: "abbia cura il Governo di evitare in futuro altre forme di “intreccio” (quali modifiche implicite, integrazioni del contenuto; norme interpretative) tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento").

[11]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[12]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia".

[13]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

[14] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[15] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

[16]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»".

[17]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".

[18]   "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

[19]   Cfr. per maggiori dettagli la scheda di lettura dell'articolo 1 nel Dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera sul decreto-legge n. 41 del 2021.

[20]   La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020, C/2020/7127 del 13 ottobre 2020 e C/2021/564 del 28 gennaio 2021. Per il testo consolidato, cfr. la presente url.

[21]   Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

[22]   Qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021".

[23]   L'art. 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce il principio per cui, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il paragrafo 2 elenca una serie di aiuti compatibili con il mercato interno.

[24]   Ulteriori misure urgenti  in materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologicada COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020.

[25]   Nell’anno 2020, a valere sui 63 milioni di euro di rifinanziamento disposti dal D.L. n. 104/2020 (articolo 91, comma 3), è stata consentita la concessione, per il tramite di Simest S.p.A., a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo (D.L. n. 137/2020).

[26]   Le fiere e i congressi sono state espunte dalla finalità del Fondo sopra citato dall’art. 36, comma 2 del D.L. n. 41/2021, all’indomani del processo di riorganizzazione dei Ministeri, disposto dal D.L. n. 22/2021 (L. n. 55/2021), con l’istituzione di un apposito Ministero del Turismo e il trasferimento allo stesso delle competenze sulla materia turismo prima svolte dal Mibact.

[27]   Il successivo D.DG Turismo del 5 ottobre 2020 ha disposto l'indizione dell'avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse (contributi a fondo perduto) in questione. L'avviso è stato rivolto agli enti fiera e ai soggetti con codice ATECO principale 82.30.00 e ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimenti che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

[28]   Nell’anno 2020, i costi sostenuti dal GSE nel 2020 per la gestione dei meccanismi dedicati alle fonti rinnovabili e assimilate sono imputabili principalmente ai contributi per i seguenti sistemi incentivanti:

o    l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici (CE);

o    l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti ex CV (certificati verdi);

o    l’incentivazione dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti in Tariffa Onnicomprensiva;

o    l’incentivazione dell’energia prodotta netta immessa in rete dagli impianti ammessi agli incentivi introdotti dal D.M. 6 luglio 2012, dal D.M. 23 giugno 2016 e dal D.M. 4 luglio 2019;

o    l’acquisto dell’energia elettrica dai produttori che hanno una convenzione con il GSE, nell’ambito di uno dei meccanismi di ritiro dell’energia elettrica (TO ai sensi dei vari Decreti CIP6/92, RID, SSP).

Gli incentivi alla fonte solare (fotovoltaica) costituiscono nettamente il maggior contributo al costo di incentivazione seguiti da quelli al biogas, alla fonte eolica e idraulica.

[29]   All’indirizzo internet https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/Tassa-sui-rifiuti-TARI/disciplina-del-tributo/.

[30]   Per maggiori dettagli sulle caratteristiche dell'agevolazione fiscale, si rinvia alla scheda dell'articolo 81 del Dossier sul decreto-legge n. 104 del 2020 curato dai Servizi studi del Senato e della Camera. Per un approfondimento sui più recenti interventi in materia di organismi sportivi, si rinvia al relativo tema del portale della documentazione parlamentare della Camera.

[31]   Per maggiori dettagli, si rinvia alla Nota sintetica sull'Unione europea del Parlamento europeo: "Politica della concorrenza", dicembre 2020.

[32]   Per una ricostruzione dell'impatto che l'epidemia da Covid 19 ha avuto sul regime degli aiuti di Stato, si rinvia a:

-      Tema web della Camera dei deputati "Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo"

-      Nota su Atti dell'Unione europea n. 52 del Servizio studi del Senato "Aiuti di Stato: misure approvate dalla Commissione europea nell'emergenza del coronavirus", giugno 2020.

Per una panoramica aggiornata sugli aiuti di stato concessi agli Stati membri a norma del Quadro temporaneo si rimanda al documento a cura della Commissione europea (l'aggiornamento, al 18 gennaio 2021, è disponibile in lingua inglese). Si veda anche la pagina che presenta l'elenco degli aiuti autorizzati in ordine cronologico.

[33]   Per una ricostruzione dell'impatto che l'epidemia da Covid 19 ha avuto sul regime degli aiuti di Stato, si rinvia al tema web della Camera dei deputati "Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo.

[34]   In questi termini letterali si esprime il paragrafo 15 del Temporary Framework (versione consolidata), citato più avanti.

[35]   Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

[36]   Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.D2104b "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (cd. "Decreto Sostegni")", 10 maggio 2021.

[37]   Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.186 "Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (Atto del Governo n. 230)".

[38]   Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.337, "Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Attuazione art. 6 L. 86/2019 A.G. 226".

[39]   Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.341 "Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. Attuazione art. 7 L. 86/2019 A.G. n. 227".

[40]   Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.336 "Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi Attuazione art. 8 L. 86/2019 A.G. 228".

[41]   Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.340 "Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Attuazione art. 9 L. 86/2019. A.G. 229".

[42]   "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

[43]   L’intervento prevede l'installazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero presso aree verdi cittadine che ne sono sprovviste, nonchè la riqualificazione delle strutture già presenti nei parchi cittadini. In entrambi i casi è previsto un nuovo modello di gestione attraverso l’adozione delle aree interessate da parte di una ASD/SSD del territorio.

[44]   L’intervento mira alla definizione di un nuovo modello di fruizione dei parchi pubblici, prevedendo la creazione di “isole di sport”, palestre a cielo aperto gestite da ASD/SSD del territorio, nelle quali viene offerto un programma di attività sportiva gratuita all’aria aperta per la comunità, grazie al finanziamento di Sport e Salute e all’eventuale cofinanziamento dei Comuni.

[45]   Il D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo. Per tale specifica finalità, il Fondo è stato rifinanziato di ulteriori 150 milioni per l'anno 2021 dal recente D.L. n. 41/2021.

[46]   Soggetti che hanno "concluso un accordo con il pagatore per la fornitura di uno strumento di pagamento elettronico e che abbia sottoscritto una convenzione con la PagoPA S.p.A. ovvero il soggetto che abbia sottoscritto con la PagoPA S.p.A. una convenzione per potere mettere a disposizione dei propri clienti, in alternativa all'APP IO, un sistema per l'adesione al programma" (secondo la definizione recata dal regolamento cashback).

[47]   Si ricorda che l'articolo 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, ai fini dell'individuazione dei territori interessati, fa riferimento alle regioni che, nell’anno 2018, avevano un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90 per cento della media EU27. Tale ambito è costituito dalle otto regioni summenzionate, come indicato dalla circolare dell'INPS n. 122 del 22 ottobre 2020.

 

[48]   Cfr. circolare del Mediocredito centrale del 23 maggio 2016.

[49]   Rispetto ai 2,5 milioni previsti per i finanziamenti all’impresa. L’articolo 39, comma 4 del D.L. n. 201/2011 è stato novellato dall’art. 17 del D.L. n. 34/2019.

[50]   Dalle cartolarizzazioni tradizionali vanno distinte le cartolarizzazioni "sintetiche": si tratta di operazioni attraverso le quali un'impresa trasferisce ad una “società veicolo” non già beni o crediti, bensì rischi che quest'ultima deve coprire col proprio patrimonio.

[51]   Inoltre, ciascuno finanziamento del portafogli deve essere di importo non superiore all'1,5 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero al 2 percento nel caso di finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario (3,5 milioni di euro).

[52]   Possono essere ricompresi nel portafoglio finanziamenti connessi a operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

[53]   In alternativa, la garanzia diretta può essere concessa a copertura integrale della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui la garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80 per cento del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti. In tali casi, la tranche junior del portafoglio di finanziamenti, calcolata sempre applicando la metodologia riportata in allegato al decreto attuativo non può superare il 10 per cento della quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio avente ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

[54]   Per punto di stacco e spessore si intende, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la tranche junior e le tranches a questa sovraordinate (tranche senior e tranche mezzanine) e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di finanziamenti.

[55]   Le misure previste dall'articolo 1 e 1.bis.1 e dall’art. 13 del Decreto Legge 23/2020 sono state autorizzate dalla Commissione europea. Quelle di cui all’art. 1 e 13 in data 14 aprile 2020; la loro proroga al 30 giugno 2021, e l’estensione della Garanzia Italia alle mid-cap disposta dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020 che ha introdotto nel D.L. n. 23/2020 l’articolo 1-bis.1 (art. 1, co. 209) sono state pre-autorizzate il 10 dicembre 2020 (SA56963).

[56]   L'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013, fissa il campo di applicazione disponendo che esso si applichi agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

[57]   In base ai criteri stabiliti dall’articolo 2437-quater del Codice civile per la determinazione del valore delle azioni e per i procedimenti di liquidazione.

[58]   Molti dei contenuti della presente scheda sono tratti dalla Nota Breve del Servizio studi del Senato "Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020", del febbraio 2020.

[59]   Per approfondimenti si rinvia alla Nota breve n. 288 "Una nuova censura della Corte costituzionale sull'uso improprio delle anticipazioni di liquidità: la sentenza n. 80 del 2021 (Documento VII n.111)", a cura del Servizio studi del Senato.

[60]   Per approfondimenti si rinvia alla Nota Breve del Servizio studi del Senato "Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020", del febbraio 2020.

[61]   Si tratta di prestazioni aggiuntive, previste dall’articolo 115, comma 2, del CCNL per il periodo 2016- 2018, In merito, l’articolo 24, comma 6, di detto CCNL prevede che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale che richiedano ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale, inquadrate formalmente nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia) siano remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi.

[62]   v. articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale.

[63]   La deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto.

[64]   Si tratta di prestazioni aggiuntive, previste dall’articolo 115, comma 2, del CCNL per il periodo 2016- 2018, In merito, l’articolo 24, comma 6, di detto CCNL prevede che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale che richiedano ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale, inquadrate formalmente nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia) siano remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi.

[65]   V. articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale

[66]   Ancora in questo ambito, il Decreto ministeriale 18 ottobre 2012 ha fissato una tariffa massima per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Le tariffe massime costituiscono l'importo massimo rimborsabile a carico del SSN.

[67]   Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia

[68]   Strutture, cioè, titolari di un accordo contrattuale con il Servizio sanitario della regione (o della provincia autonoma).

[69]   Cfr., riguardo a questi ultimi, i commi 34 e 34-bis dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

[70]   L’articolo 1, comma 796, lettera o), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l’adozione di tali piani, da parte delle regioni, entro il 28 febbraio 2007.

[71]   Cfr., al riguardo, l'articolo 2, comma 68, lettera c), della L. 23 dicembre 2009, n. 191, e l'articolo 15, comma 24, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[72]   https://temi.camera.it/temi/le-misure-in-favore-della-sanit-militare-contenute-nel-dl-18-del-2020.html

[73]   Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

[74]   Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

[75]   Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

[76]   In particolare: l'articolo 10 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, prevede che le regioni e le province autonome siano tenute ad assicurare l'immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali, che, a giudizio della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), possiedano il requisito dell'innovatività terapeutica; l'articolo 1, commi da 400 a 406, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, reca risorse specifiche per il rimborso alle regioni dell'acquisto di medicinali innovativi, individuati dall'AIFA in base alla disciplina posta dai medesimi commi. Alcune novelle relative a quest'ultimo gruppo di commi sono operate dal successivo articolo 35-ter del presente decreto.

[77]   Cfr., nell'ambito del sito internet dell'AIFA, la seguente url.

[78]   Si veda il DM 4 dicembre 2020 (Modalità di funzionamento e di intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione).

[79]   Il divieto, che concerne tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, decorre dal 1° luglio 2019, come stabilito dall’art. 22, co. 8, del D.Lgs. 75/2017 (come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 1131, lett. f), della L. 145/2018.

[80]   Va ricordato che nel 2017 è stata fondata presso il Ministero della salute l’Associazione Rete Italiana salute Dell’Età evolutivA (Rete IDEA). Essa è attualmente formata da 10 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), comprensivi di sei Istituti Fondatori e quattro Aderenti. Per essere associati alla Rete, gli IRCCS, riconosciuti ai sensi del Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e s.m.i., devono operare in misura rilevante e secondo standard di eccellenza nel campo della ricerca e innovazione della salute in età evolutiva. La Rete IDEA promuove e tutela la salute nell’infanzia e nell’adolescenza, intesa non solo come diagnosi e presa in carico delle malattie, ma anche come prevenzione e promozione attiva degli stili di vita e degli approcci educativi tesi a migliorare e a valorizzare la qualità della vita del bambino e della sua crescita psicofisica.

 

[81]   D.L. 18/2020, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

[82]   https://www.governo.it/it/cscovid19

[83]   Si ricorda che l'articolo 1, comma 457, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto l’adozione, con decreto del Ministro della salute (di natura non regolamentare), del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2.

[84]   Con delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021.

[85]   La possibilità prevista dal citato articolo 3-bis è formulata in deroga esplicita al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di conferire a titolo oneroso (anziché gratuito) cariche in organi di governo ovvero incarichi dirigenziali o direttivi o di studio e di consulenza a lavoratori (pubblici o privati) già collocati in quiescenza (divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni).

[86]   Si ricorda che le citate disposizioni della L. n. 178 consentono, secondo i limiti di spesa e le condizioni suddetti, l'applicazione anche nell'anno 2021 (anche mediante proroga degli incarichi già conferiti) di alcune norme transitorie, tra cui quella sugli incarichi a soggetti in quiescenza, la quale era già prevista, per un periodo temporale precedente, dal comma 5 dell'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, comma che è richiamato dal comma 9 in esame.

[87]   Riguardo ad un'ipotesi in cui il cumulo non sia invece ammesso (in relazione alla tipologia specifica di trattamento pensionistico), cfr. il paragrafo 3 della suddetta circolare n. 70.

[88]   Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021.

[89]   Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr. il relativo portale.

[90]   Cfr. l'articolo 68, comma 9, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e l'articolo 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, richiamati dal comma 10-bis in esame.

[91]   Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29/2021. Il citato comma 7 dell’articolo 3 prevede che per consentire  lo  svolgimento  di  attività  di  sorveglianza immunologica ,  il  Ministero  della salute trasmette, in interoperabilita' con la piattaforma all'Istituto superiore  di  sanita'  i  dati individuali relativi ai soggetti cui e' somministrata la vaccinazione anti SARSCoV-2 contenuti nell'Anagrafe Nazionale Vaccini.

[92]   “Definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta della Regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

[93]   Per il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale  relativo all’anno 2020, sono stati invece utilizzati gli stessi criteri relativi al riparto 2019, sulla base dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni del 13 febbraio 2019 (Intesa n. 21 CSR) dalla quale si evincono le 5 Regioni benchmark: Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Marche e Veneto.

[94]   Ulteriori criteri - proposti ad esempio della Regione Campania - riguardano l’indice di deprivazione sociale, di cui ancora non si tiene conto nel riparto delle risorse sanitarie.

[95]   Come introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 149/2011 in attuazione delle norme sui meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e comuni stabiliti dalla Legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale.

[96]   L’Agenzia in particolare è qui chiamata a svolgere il proprio compito di collegamento e di supporto decisionale per il Ministero della salute e le Regioni sulle strategie di sviluppo del SSN, anche nella specifica attività di valutazione dell’efficacia dei livelli essenziali di assistenza e di proposte per l’organizzazione dei servizi sanitari.

[97]   Per un quadro delle più recenti normative che interessano le singole regioni si v. il quadro riportato dalla Federazione cure palliative.

[98]   La legge 15 marzo 2010, n.38, reca disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, il cui testo recepisce sia i principi contenuti nelle normative nazionali e regionali, sia le raccomandazioni delle rappresentanze scientifiche. Si v. anche il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull'attuazione della predetta legge, effettuata con particolare riferimento all'ambito pediatrico.

[99]   L’hospice è quel luogo in cui i malati vengono accolti temporaneamente o definitivamente quando non possono essere assistiti a domicilio per particolare aggravamento delle condizioni cliniche, o per impossibilità dei familiari a garantire l'assistenza necessaria, per mancanza del caregiver (familiare di riferimento) o per inadeguatezza dell'abitazione.

[100] Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156/2012.

[101] Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

[102] Riguardo a tali divieti a regime, cfr. le norme richiamate dalla novella in esame - articolo 7, commi 5-bis e 6, e articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni -. In merito al suddetto articolo 36, cfr. anche infra.

[103] Si ricorda che i commi 429 e 430 del suddetto articolo 1 della L. n. 178 prevedono un incremento della dotazione organica dell'AIFA, con riferimento ad alcune categorie di personale, e l’autorizzazione allo svolgimento dei concorsi pubblici ed alle assunzioni corrispondenti al suddetto incremento.

[104] La novella concerne il comma 432 del citato articolo 1 della L. n. 178 del 2020.