Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (cd. "Decreto Sostegni")
Serie: Progetti di legge   Numero: 413
Data: 26/03/2021

 

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(cd. “Decreto Sostegni”)

Ed. provvisoria

D.L. 41/2021 – A.S. 2144

MARZO 2021

 

 

 

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Dossier n. 371

 

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 413

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura

Titolo I Sostegno alle imprese e all'economia

Articolo 1, commi 1-12 (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA) 9

Articolo 1, commi 13-17 (Aiuti di importo limitato e aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) 18

Articolo 2 (Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici) 30

Articolo 3 (Fondo autonomi e professionisti) 32

Articolo 4, commi da 1 a 3 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione) 34

Articolo 4, commi 4-11 (Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro) 39

Articolo 5, commi 1-11 e comma 17 (Definizione agevolata avvisi bonari partite IVA con riduzione fatturato) 43

Articolo 5, comma 12, lett. a) e comma 18 (Compensazione credito d’imposta e debito iscritto a ruolo) 48

Articolo 5, comma 12, lett. b) e comma 13 (Differimento sospensione licenze, autorizzazioni e iscrizione ad albi e ordini professionali) 50

Articolo 5, comma 14 (Obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate) 52

Articolo 5, comma 15 (Versamenti dell’imposta sui servizi digitali – Web Tax) 54

Articolo 5, comma 16 (Termini di conservazione dei documenti informatici ai fini della loro rilevanza fiscale) 56

Articolo 5, commi da 19 a  22 (Dichiarazione  dei redditi  precompilata  2021) 58

Articolo 6, commi 1-4 (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche) 60

Articolo 6, commi 5-7 (Tariffa speciale del Canone RAI) 63

Titolo II Disposizioni in materia di lavoro

Articolo 7 e Articolo 8, commi da 1 a 8 e da 12 a 14 (Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19) 65

Articolo 8, commi 9-11 (Disposizioni in materia di licenziamento) 73

Articolo 9 (Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione e integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA e per i dipendenti del settore aeroportuale) 76

Articolo 10, commi da 1 a 9  (Indennità per alcune categorie di lavoratori) 79

Articolo 10, commi da 10 a 15 (Indennità in favore di operatori nel settore dello sport) 85

Articolo 11 (Reddito di cittadinanza) 88

Articolo 12 (Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza) 92

Articolo 13 (Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti) 98

Articolo 14 (Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore) 100

Articolo 15 (Disposizioni in materia di lavoratori fragili e stanziamento per sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche) 102

Articolo 16 (Disposizioni in materia di nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego - NASpI) 105

Articolo 17 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato) 107

Articolo 18 (Proroga incarichi di collaborazione dei cosiddetti Navigator) 109

Articolo 19 (Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura) 111

Titolo III Misure in materia di salute e sicurezza

Articolo 20 (Disposizioni in materia di vaccinazioni contro il COVID-19 e in materia di farmaci) 114

Articolo 21 (Covid Hotel) 125

Articolo 22 (Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa) 128

Titolo IV Enti territoriali

Articolo 23 (Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali) 131

Articolo 24 (Rimborso di alcune spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020) 137

Articolo 25 (Imposta di soggiorno) 138

Articolo 26 (Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica) 140

Articolo 27 (Riparto contributo per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19) 142

Articolo 28 (Regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza COVID-19) 145

Articolo 29 (Trasporto pubblico locale) 150

Articolo 30, commi 1 e 2 (Esonero dal pagamento di canoni per imprese di pubblico esercizio) 154

Articolo 30, comma 3 (Proroghe  questionari fabbisogni standard enti locali) 158

Articolo 30, comma 4 (Differimento del termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali) 160

Articolo 30, comma 5 (Disposizioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva) 162

Articolo 30, comma 6 (Modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido) 166

Articolo 30, commi 7-11 (Proroga entrata in vigore dlgs nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 in materia di sport) 169

Titolo V Altre disposizioni urgenti

Articolo 31 (Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità degli studenti) 171

Articolo 32 (Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del Mezzogiorno) 179

Articolo 33 (Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni AFAM, enti di ricerca) 182

Articolo 34, commi 1, 2 e 4 (Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità) 185

Articolo 34, comma 3 (Buono viaggio) 189

Articolo 35, commi 1, 2 e 10 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia) 191

Articolo 35, comma 3 (Vigili del Fuoco) 193

Articolo 35, comma 4 (Misure per la funzionalità del Corpo della polizia penitenziaria) 195

Articolo 35, comma 5 (Capitanerie di porto) 196

Articolo 35, comma 6 (Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative) 197

Articolo 35, comma 7 (Potenziamento del servizio sanitario militare) 199

Articolo 35, commi 8 e 9 (Strade Sicure) 202

Articolo 36, commi 1 e 5 (Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di parte corrente) 205

Articolo 36, commi 2, 3 e 5 (Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali) 209

Articolo 36, commi 4 e 5 (Incremento delle risorse per il funzionamento di musei e luoghi della cultura statali) 212

Articolo 37 (Sostegno alle grandi imprese) 213

Articolo 38 (Sostegno al sistema delle fiere) 221

Articolo 39 (Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura) 224

Articolo 40 (Risorse per il Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 e per la Protezione civile) 226

Articolo 41 (Fondo per le esigenze indifferibili) 232

Articolo 42 (Disposizioni finanziarie) 233

Articolo 43 (Entrata in vigore) 241

 


Schede di lettura


Titolo I
Sostegno alle imprese e all'economia

 

Articolo 1, commi 1-12
(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)

 

 

L’articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 1 e 2). I commi 3 e 4 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 5 e 6 indicano le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante, mentre il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo, mentre il comma 9 rimanda alle disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell’istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Il comma 10 dispone il rinvio di alcuni adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico dell'Agenzia delle entrate. Il comma 11 abroga o circoscrive alcuni contributi previsti da precedenti norme, mentre il comma 12 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

 

Nel dettaglio, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, il comma 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

 

Il contributo non spetta (comma 2):

-       ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto,

-       ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto,

-       agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986;

 

Si tratta degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni. Il comma 2 del medesimo articolo 74 citato precisa che non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.

 

-       ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

 

I commi 3 e 4 specificano le condizioni per accedere al contributo.

In particolare, ai sensi del comma 3 il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

 

Ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

L'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR fa riferimento ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (lettera a)) nonché ai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lettera b)).

L'articolo 54, comma 1, del TUIR si riferisce ai compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

 

 

Ai sensi del comma 4, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

 

I commi 5 e 6 indicano le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante.

In particolare, ai sensi del comma 5, i contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il calcolo del contributo spettante. L’ammontare del contributo è quindi pari all’importo ottenuto applicando la suddetta percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 e quello del 2019 come segue:

a)    60% per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 non superiori a 100 mila euro;

b)    50% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;

c)    40% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;

d)    30% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e)    20% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

Tabella di riepilogo degli elementi di calcolo dell'ammontare del contributo a fondo perduto

 

A = media mensile fatturato e corrispettivi 2020 - media mensile fatturato e      corrispettivi 2019

B =

 

60%

se:                                ricavi o compensi ? 100.000 euro

50%

se:       100.000 euro < ricavi o compensi ? 400.000 euro

40%

se:       400.000 euro < ricavi o compensi ? 1 milione di euro

30%

se: 1 milione di euro < ricavi o compensi ? 5 milioni di euro

20%

se: 5 milioni di euro < ricavi o compensi ? 10 milioni di euro

Contributo a fondo perduto = A x B

 

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

 

Il comma 6 stabilisce che, fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Il comma 7 chiarisce che il contributo di cui al presente articolo:

-       non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

-       non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;

-       non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP, istituita dal decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

 

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. A tal fine, non si applicano i vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:

-       il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31, comma 1del decreto-legge n. 78 del 2010);

-       il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000;

-       il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007).

 

Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo da parte dell’Agenzia delle entrate stabilendo che a tal fine i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate (si veda il provvedimento citato di seguito), la trasmissione dell’istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell’Agenzia delle entrate.

 

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Per la determinazione delle modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, si rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato il 23 marzo 2021.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

 

Il comma 9 rimanda alle disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

 

Procedure previste per l'erogazione del contributo a fondo perduto riconosciuto dall'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio

 

Ai sensi del comma 9, l’istanza contiene anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’applicabilità dell’art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale.

Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12.

Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (Confisca).

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

 

Le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 10).

 

Ai sensi del comma 11, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n. 1778 Fondi di Bilancio.

L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 12 disciplina l'attività di controllo dei dati, recupero dei contributi non spettanti e relativa sanzione,

In particolare, l'attività di controllo dei dati dichiarati dal richiedente viene attribuita agli uffici delle imposte ai sensi degli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973 riguardanti le funzioni, nonché i poteri di accesso, ispezione e verifica degli uffici medesimi.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (dal 100 al 200% della misura del contributo) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 (4% annuo), in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, da commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004).

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 78 del 2010. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 546 del 1992 (recante disposizioni sul processo tributario).

Il comma 13 stabilisce che, qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

Il comma 14, infine, dispone che, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale sull’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

 

 

Il comma 10 interviene sul comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, al fine di disporre che l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 (anziché 1° gennaio 2021). È, inoltre, soppressa la lettera c) del comma 1 (che indicava, tra i documenti da inserire nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile a tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, anche la dichiarazione annuale IVA) e aggiunto il comma 1-bis nel medesimo articolo 4, con il quale viene previsto che, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

 

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, la modifica normativa si rende opportuna in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta per gli operatori IVA e per gli intermediari nell’adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica.

 

Il comma 11 dispone, innanzitutto, l'abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.

 

L'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge n. 137 del 2020 dispone che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 medesimo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11. Fermo restando il limite di spesa di cui sopra, per i medesimi soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto 137, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui al medesimo articolo 1. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati nell'Allegato 1, il contributo spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

Inoltre, il comma circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. Agosto), ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.

 

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che, sulla base dei citati dati statistici relativi all’anno 2019, la platea dei comuni interessati dalla presente misura ammonta a 55, di cui 15 capoluoghi di provincia, in quanto tali già destinatari del contributo a fondo perduto di cui alla medesima lettera a). Pertanto, i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi e che non costituiscono capoluogo di provincia sono quantificabili in numero pari a 40.

 

Il comma 12, infine, reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l’anno 2021, nonché l'indicazione della relativa copertura finanziaria, a cui si provvede:

-       quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 42 (Disposizioni finanziarie),

-       quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 11,

-       quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.

 

L'articolo 1-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 estende il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA), abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 al decreto n. 137.


Articolo 1, commi 13-17
(Aiuti di importo limitato e aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti)

 

 

L'articolo 1, commi da 13 a 17, disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche. La disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l'erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L'aiuto - che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 - non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. La disciplina europea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti prevede che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti, non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale. L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa.

 

 

Secondo la RI, l’intervento normativo è, in particolare, finalizzato a consentire alle imprese beneficiarie di fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero pertanto l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

 

Il comma 13 elenca le seguenti misure di agevolazione:

 

a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del D.L. 34/2020 (L. n. 77/2020);

 

L'articolo 24 ha disposto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società partecipate.

L’articolo 25 ha disposto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’articolo 120 ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in compensazione.

L'articolo 129-bis reca un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d’Italia. In primo luogo, vengono modificate ed ampliate alcune agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2020: si allunga da cinque a dieci periodi di imposta la riduzione a metà delle imposte sui redditi e dell’IRAP per le delle persone fisiche e le società che risiedono o sono iscritte alla camera di commercio di Campione d’Italia e si eleva il massimale di tali agevolazioni; viene modificata la misura del credito d’imposta per gli investimenti effettuati a Campione d’Italia, modulata secondo la dimensione dell’impresa, anche nell’importo massimo concedibile; si affida a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la percentuale di riduzione forfettaria dei redditi di impresa prodotti a Campione d’Italia; si sottopongono ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l’energia elettrica rispettivamente consumato e utilizzato a Campione d’Italia.

L’articolo 177 ha previsto l’abolizione della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune, per l’anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività, nonché di immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

 

b) articolo 28 del D.L. n. 34/2020 (L. 77/2020), come modificato dall'articolo 77, comma 1, lettere 0a), a), b), b-bis) del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020);

 

L’articolo 28 - più volte novellato - ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

 

c) articolo 78, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020);

d) articolo 78 comma 3, del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020), limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2021;

 

L’articolo 78 ha previsto l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo. L'esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) si applica anche alla prima rata esentata per effetto dell'articolo 177 del D.L. n. 34/2020. Per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, inoltre, l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 (comma 3).

 

e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del D.L. n. 137/2020 (L. n. 176/2020);

 

L’articolo 1 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avessero la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarassero di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al D.L. 137/2020.

L’articolo 1-bis ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che: alla data del 25 ottobre 2020 avessero la partita IVA attiva; dichiarassero, ai sensi dell’articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al D.L. 137/2020); avessero il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi della normativa vigente.

L’articolo 1-ter ha esteso il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 ai soggetti esercenti come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 4 del D.L. 137/2020.

L’articolo 8 ha esteso, per alcuni specifici settori, il credito d’imposta

previsto per i canoni di locazione e di affitto d’azienda (articolo 28 del

decreto-legge n. 34 del 2020) anche per i mesi di ottobre, novembre e

dicembre 2020. L’agevolazione si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

L’articolo 8-bis ha esteso ad alcuni specifici settori (commercio al dettaglio e servizi alla persona) nonché ad alcune imprese (agenzie di viaggio e tour operator) operanti nelle cd. zone rosse il credito d’imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d’azienda (istituito dal articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e ampliato dall’articolo 8 del decreto-legge n. 137 del 2020), per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

L’articolo 9 ha abolito il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall’allegato 1 al provvedimento; l’esenzione dalla seconda rata IMU 2020 viene estesa a ulteriori immobili. L’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

L’articolo 9-bis ha esteso la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

L’articolo 9-ter, comma 1, ha specificato che l’esenzione dal pagamento dell’IMU 2020, disposta dai provvedimenti emergenziali per alcuni immobili produttivi, trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall’esenzione stessa.

 

f) articoli 2 e 2-bis del D.L. n. 172/2020 (L. n. 6/2021);

 

L'articolo 2 ha introdotto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.L.: avessero la partita IVA attiva e dichiarassero di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame, con specifico riferimento al settore delle attività di ristorazione.

L'articolo 2-bis ha modificato l'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (su cui si veda sopra), il quale aveva previsto un credito di imposta per gli immobili ad uso non abitativo dell'ammontare mensile del canone di locazione (nonché di leasing o di concessione) a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che avessero subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento). Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, quindi anche in deroga al limite dei 5 milioni di euro appena richiamato. Esso spetta a condizione che le imprese turistico-ricettive, le agenzie e i tour operator abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del 2019, anno in cui non operavano le restrizioni dovute alla pandemia. In assenza di questo chiarimento, il comma 5 del citato art. 28 dispone che il credito d'imposta spetta a condizione che la diminuzione del fatturato del cinquanta per cento sia calcolato rispetto "allo stesso mese del periodo d'imposta precedente", che per i mesi da gennaio ad aprile 2021 sarebbe il 2020, ossia un periodo già condizionato dalle note restrizioni.

 

g) articolo 1, commi 599 e 602, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021);

 

I commi da 599 a 604 dell'articolo 1 recano un complesso di agevolazioni finanziarie e fiscali per il settore turistico. In particolare, i commi 599-601 esentano dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente incrementando l’apposito Fondo di ristoro per i comuni. Il comma 602 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

 

h) commi da 1 a 9 dell'articolo 1 e commi 5 e 6 dell'articolo 6 del provvedimento in esame (alle cui rispettive schede di lettura si rinvia).

 

La sintesi dei regimi di aiuti autorizzati per l'Italia è disponibile su questa pagina del sito istituzionale della Commissione europea.

 

 

La disciplina europea temporanea degli aiuti di importo limitato

 

Come recita il punto 17 della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (COM 2020/C 91 I/01), ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». In questo contesto gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno stabilito che il turbamento deve colpire la totalità o una parte importante dell’economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una delle sue regioni o parte del territorio. Ciò è altresì in linea con la necessità di un’interpretazione rigorosa di qualsiasi disposizione eccezionale, quale quella di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE[1]. La Commissione ha costantemente applicato la suddetta interpretazione nella sua prassi decisionale[2].

     

Considerando che l’epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall’epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI (punto 18).

Si veda al riguardo l'apposito tema dell'attività parlamentare.

 

La sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione - richiamata dal comma 13 qui in commento - è ora intitolata Aiuti di importo limitato[3].

 

Il punto 21 prevede che al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

 

Il punto 22[4] prevede che la Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE (su cui si veda sopra), purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura sono stabilite al punto 23):

a[5]. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa[6]. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

c[7]. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria[8]) il 31 dicembre 2019;

c) bis[9]. in deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto

- aiuti per il salvataggio oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione

- o aiuti per la ristrutturazione oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione;

d[10]. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021[11];

e[12]. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli[13] sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

 

Il punto 23[14] prevede, in deroga al punto 22, lettera a), che agli aiuti concessi alle imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si applicano, oltre alle condizioni di cui al punto 22, lettere da b) ad e), le seguenti condizioni specifiche:

a[15]. l'aiuto complessivo non supera 270 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura[16] o 225 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli[17]; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270 000 EUR o 225 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

c. gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014[18].

 

Il punto 23 bis[19] prevede che, nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e al punto 23, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 1,8 milioni di EUR per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori di cui al punto 23, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 270 000 EUR per impresa.

 

Il punto 23 ter[20] prevede che le misure concesse ai sensi della comunicazione 2021/C 34/06 sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1.

 

La disciplina europea temporanea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti

 

La sezione 3.12[21] disciplina gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti.

Il punto 86 prevede che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale.

 

Il punto 87 prevede che se tali misure costituiscono un aiuto, la Commissione le considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a[22]. l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (“periodo ammissibile”);

b. l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019[23];

c. per "costi fissi non coperti" si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dalla presente comunicazione o sostegno da altre fonti[24]. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. Ai fini del presente punto, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile[25] sono considerate costi fissi non coperti. Gli aiuti nell'ambito della presente misura possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati;

d[26]. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 10 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

e. gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;

f. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria[27] il 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio[28] o aiuti per la ristrutturazione[29].

 

 

Il comma 14 dell'articolo 1 consente il cumulo, da parte di ciascuna impresa, tra gli aiuti menzionati dal comma 13 e fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea e altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

Il comma 15 prevede che le condizioni e i limiti previsti dalla Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche di tale Sezione.

A tal fine è fatto loro obbligo di presentare un’apposita autodichiarazione attestante l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12 (su cui si veda sopra).

Il comma 16 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione:

delle modalità di attuazione della disciplina sopra descritta ai fini della verifica, successivamente all’erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea;

del monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.

 

Ai fini della disciplina dettata dai commi da 13 a 16, il comma 17 rende applicabili le identiche definizioni di impresa unica stabilite dalle specifiche discipline europee relative agli aiuti de minimis. Esse sono rispettivamente dettate dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, applicabile alle imprese di qualsiasi settore, salve le discipline speciali, 1408/2013, relativo al settore agricolo, e 717/2014, relativo al settore della pesca e dell'acquacoltura.

In base ai richiamati regolamenti, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra descritte, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

 

 

 


Articolo 2
(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici)

 

 

Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, l’articolo 2 istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

 

Il comma 1 demanda a un decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell’anno 2019 nei comuni classificati dall’ISTAT nelle categorie turistiche E «Comuni con vocazione montana» ed H «Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica» appartenenti a comprensori sciistici.

 

Al riguardo si ricorda che, con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'art. 182, co. 2-bis, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ha previsto la definizione da parte dell'ISTAT di una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale: a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti; b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente; c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b).

Con comunicato del 30 settembre 2020, è stata data notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto della classificazione dei comuni in base alla densità turistica, predisposta dall'Istat.

Si vedano al riguardo la Nota esplicativa e nota metodologica nonché le Tavole di classificazione dei comuni italiani per densità turistica.

 

In base al comma 2, entro 30 giorni dall’emanazione del predetto decreto ministeriale, le regioni e le province autonome destinano le risorse da esso ripartite, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70% ai Comuni di cui al comma 1 in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell’anno 2019;

b) la restante quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni di cui alla lettera a), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all’Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l’attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali i suddetti maestri di sci risultano operanti alla data suindicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.

Ai fini dell’attuazione del comma 2, il comma 3 rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 7, primo periodo, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Il contributo in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport introdotte dall’articolo 10.

Per la copertura degli oneri relativi, pari a 700 milioni di euro per il 2021, il comma 4 rinvia alle disposizioni dell’articolo 42.


Articolo 3
(
Fondo autonomi e professionisti)

 

 

L’articolo 3 incrementa, nella misura di 1.500 milioni di euro, la dotazione, per il 2021, del Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, inizialmente pari a 1.000 milioni di euro, elevandola ora a 2.500 milioni di euro. L’efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

 

In primo luogo, la norma in commento novella l’articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), incrementando di 1.500 milioni di euro la dotazione, inizialmente fissata a 1.000 milioni di euro, del suddetto Fondo. Per effetto dell’incremento, la dotazione del Fondo è dunque elevata a 2.500 milioni di euro (comma 1, lett. a)).

 

Il richiamato art. 1, comma 20, della legge n. 178/2020 ha previsto, per il 2021, l’esonero temporaneo dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi - ivi compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 - e per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1, comma 21).

Per far fronte a tale finalità, il richiamato comma 20 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, il Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività. L’esonero – dal quale sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL per l’assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - è subordinato, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, a determinati requisiti, relativi al reddito e al calo del fatturato o dei corrispettivi[30]. La norma ha altresì demandato a uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell’esonero, nonché della quota da destinare alle forme gestite dalle suddette persone giuridiche di diritto privato e dei relativi criteri di ripartizione. Gli enti previdenziali interessati dall’esonero, ai sensi del successivo comma 22, provvedono al relativo monitoraggio finanziario, con riferimento ai limiti di spesa specifici concernenti il medesimo ente, e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il verificarsi di scostamenti rispetto ai suddetti limiti, l’ente non adotta altri provvedimenti di riconoscimento dell’esonero.

Come specificato nella Relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame, l’incremento della dotazione finanziaria del suddetto fondo è collegato alla necessità di garantire l’erogazione del beneficio nei confronti della platea dei potenziali aventi diritto (per un onere stimato di 990 milioni di euro per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e di 1.470 milioni di euro per gli iscritti alle gestioni INPS).

 

In secondo luogo, la norma in commento novella l’art. 1 della legge n. 178/2020 introducendo il comma 22-bis, il quale, subordinando l'applicazione dell’esonero all'autorizzazione della Commissione europea (in base all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), specifica che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione[31] (comma 1, lett. b)).

 

La norma fa riferimento alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020 e sue successive modifiche). In base alla richiamata sezione 3.1 di tale Comunicazione, la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[32] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 31 dicembre 2021[33].

 

Agli oneri derivanti dalla norma in esame – pari a 1.500 milioni di euro per il 2021 – si provvede ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge, recante la copertura finanziaria e alla cui scheda di lettura si rinvia (comma 2).


Articolo 4, commi da 1 a 3
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

 

 

L'articolo 4, comma 1, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute per la definizione della cosiddetta "rottamazione-ter", della "rottamazione risorse proprie UE" e del “saldo e stralcio” delle cartelle non determina l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 venga effettuato entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti nel 2021 venga effettuato entro il 30 novembre 2021. Viene inoltre fissato il termine per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2021, stabilendo che esse sono presentate entro il 31 dicembre 2026. Viene stabilità la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo e la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi ai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e I.V.A anno 2018, alle somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d’imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e a quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018. Il comma 2 posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il comma 3, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso, precisa infine che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

 

L’articolo 68 del decreto legge n. 18 del 2020 (cosiddetto "cura Italia") ha sospeso i termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. Inizialmente la sospensione riguardava gli adempimenti la cui scadenza ricadeva fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Successivamente tale termine è stato più volte posticipato, da ultimo per effetto dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legge n. 183 del 2020, che lo ha fissato al 28 febbraio 2021. Tenendo conto del persistere dell’emergenza epidemiologica dei relativi effetti socioeconomici, il comma 1, lettera a), della disposizione in esame differisce ulteriormente dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (e in particolare dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’INPS), relativi alle entrate tributarie e non.

 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015, relative alla sospensione dei termini per eventi eccezionali. Per effetto del predetto rinvio, dunque, si applica altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (lo statuto del contribuente, che impedisce la proroga dei termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti fiscali). Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

 

Il comma 1, lettera b) dell’articolo in esame sostituisce integralmente l’articolo 68, comma 3 del decreto cura Italia, a sua volta già modificato dall’articolo 154, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 34 del 2020 (Rilancio) e dal decreto legge n. 137 del 2020 (Ristori), relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per la definizione della cosiddetta "rottamazione-ter" (di cui agli articoli 3 del decreto legge n. 119 del 2018 e 16-bis del decreto legge n. 34 del 2019), della "rottamazione risorse proprie UE" (di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 119 del 2018) e del “saldo e stralcio delle cartelle (di cui all'articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018 - legge di bilancio 2019).

Il nuovo testo dell’articolo 68, comma 3, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate non determina l’inefficacia di tali definizioni qualora:

·       il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 venga effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021;

·       il versamento delle rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.

A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 3, comma 14-bis del decreto legge n. 119 del 2018 per effetto delle quali l'inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

 

Il comma 1, lettera c) integra il comma 4 dell'articolo 68 del decreto legge cura Italia che, in considerazione della sospensione della riscossione disciplinata ai commi 1 e 2 della medesima norma, ha posticipato il termine per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020, stabilendo che esse sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, ai sensi del quale, ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. È questo il caso della disposizione in argomento che prevede un termine più ampio (cinque anni). Le modifiche apportate sono volte a integrare l'articolo 68 del decreto cura Italia fissando un termine di cinque anni anche per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2021, stabilendo che esse sono presentate entro il 31 dicembre 2026.

 

Il comma, lettera d) sostituisce integralmente quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto cura Italia in relazione al discarico per inesigibilità e ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica di cartelle di pagamento n considerazione. In particolare, in ragione dell’ampliamento del periodo di sospensione previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame, si dispone, con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione durante tale periodo e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c) del decreto Rilancio riguardanti, rispettivamente, i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e I.V.A anno 2018, le somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d’imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018:

-       la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo (nuova lettera a) del comma 4-bis dell’articolo 68 del decreto legge cura Italia);

-       la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.

 

Con riferimento al diritto al discarico delle quote iscritto a ruolo si ricorda che, ai sensi del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, per ottenere il discarico il concessionario deve trasmettere all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità, ordinariamente redatta e trasmessa entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge.

In particolare, il comma 2 dell’articolo 19 chiarisce che tra le cause di perdita del diritto al discarico vi è (lettera a)) la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, in caso di rateizzazione - in presenza di specifiche condizioni di legge: articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.

 

Il comma 2 posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione, disciplinata dall’articolo 152, comma 1, del decreto Rilancio, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

 

Si ricorda che nella sua formulazione originaria, l’articolo 152 sospendeva fino al 31 agosto 2020 la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell’agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

In particolare, la norma prevede la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del termine di sospensione dall’agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendi, pensioni e trattamenti assimilati. Le somme da accantonare nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) sia intervenuta un’ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

In tal modo il terzo pignorato, come il datore di lavoro o l’ente pensionistico, deve rendere fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate.

L’articolo 99 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha prorogato al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione dei predetti obblighi di accantonamento, successivamente l’articolo 1-bis, del decreto legge n. 125 del 2020, comma 2, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020, termine successivamente spostato al 31 gennaio 2021 dall’articolo 1 del decreto legge n.3 del 2021 e al 28 febbraio 2021 dall'articolo 22-bis, comma 3, del decreto legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni (tra cui la norma appena citata), dalla legge n. 21 del 2021.

 

Il comma 3, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso, precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. Restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del1999. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e sono definitivamente acquisite (e non sono rimborsate) le somme accreditate nel suddetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto Rilancio.

Infine, il comma in esame stabilisce che ai controlli effettuati ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, dalle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di dare corso, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento, si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto Rilancio. Di conseguenza, tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.


Articolo 4, commi 4-11
(Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro)

 

 

L’articolo 4, ai commi 4-11, dispone l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017. L’agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

 

Più in dettaglio, il comma 4 dispone l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021   data di entrata in vigore del decreto in commento - fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017.

 

Si tratta, in particolare, delle definizioni agevolate:

-       di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. rottamazione ter delle cartelle), relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Tale misura ha consentito ai contribuenti di estinguere il debito con abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora, delle sanzioni e delle somme aggiuntive e anche in più rate, la cui scadenza è stata successivamente posposta nel tempo (si veda, in proposito, la scheda dell’Agenzia delle entrate – riscossione e la scheda di lettura relativa all’articolo 4, comma 1 del provvedimento in esame);

-       di cui all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge di bilancio 2019, (legge n. 145 del 2018), cd. saldo e stralcio, che ha consentito la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica,  affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Il contribuente ha potuto estinguere il debito con pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione, secondo percentuali diversificate in funzione dell’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;

-       all’articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio dei contribuenti in difficoltà economica, fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.

 

L’agevolazione spetta:

-     alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

-     ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

 

In precedenza, l'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 aveva disposto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, calcolato al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto citato) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per cui fosse stata richiesta la già citata. rottamazione-ter definizione agevolata (ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018).

Al pari del precedente stralcio, come chiarito dal Governo, l’agevolazione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.

Sono fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal comma 9 (per cui si veda infra).

 

A differenza del precedente stralcio, che non poneva condizioni reddituali, la norma in esame limita la platea dei beneficiari a coloro che nel 2019 hanno avuto un imponibile non superiore a 30.000 euro.

 

Il comma 5 rinvia ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto in esame, la definizione delle modalità e delle date dell’annullamento, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

Si prevede - mediante rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012 – che non si applichino le disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Viene chiarito che, per gli enti territoriali che adottano il sistema di contabilità finanziaria (affiancato, ai fini conoscitivi, da un sistema di contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), il decreto ministeriale disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione delle disposizioni in materia di annullamento, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti.

Viene inoltre precisato che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

 

Ai sensi del comma 6, dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di attuazione, sono sospesi

-      la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, calcolato al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

-     i relativi termini di prescrizione.

 

Al comma 7 viene previsto che, per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999), e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle già oggetto del citato stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione (di cui all’articolo 4, comma 1, del DL n. 119/2018), annullate ai sensi del comma 4, l’agente della riscossione è tenuto a presentare, entro la data stabilita con il decreto ministeriale di attuazione dell’articolo in commento, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, una apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze.

Il relativo onere è soddisfatto senza interessi, in due rate (la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l’ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022) ed è posto a carico del bilancio dello Stato.

Si ricorda che il richiamato articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che disciplina la remunerazione del servizio di riscossione, al comma 2 pone a carico del contribuente debitore sia le spese connesse alle procedure esecutive, sia gli oneri connessi alle notifiche delle cartelle di pagamento.

 

Il comma 8 precisa che restano ferme le disposizioni sul precedente stralcio (di cui di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, ovvero lo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). Inoltre le spese di notifica della cartella di pagamento concernenti tali ultimi debiti, ove non ancora saldate al 23 marzo 2021, sono rimborsate all’agente della riscossione. Tale rimborso è effettuato, a scelta del singolo ente creditore, in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico dello stesso ente. Il pagamento della prima di tali rate deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021, sulla base di apposita richiesta, presentata dall’agente della riscossione all’ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

 

Il comma 9 esclude dall’annullamento automatico (e dunque dalle disposizioni dei commi da 4 a 8):

-      le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018);

-      le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014),  vale a dire i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;

-      l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

 

 Il comma 10 dispone che, per una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l’efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 22 maggio 2021 (sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto), trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

 

Il comma 11 reca gli oneri e la copertura finanziaria delle norme in esame, rinviando all’articolo 42 del provvedimento (norma di copertura generale del decreto in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia).

 


Articolo 5, commi 1-11 e comma 17
(Definizione agevolata avvisi bonari partite IVA
con riduzione fatturato)

 

 

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 e comma 17 dell’articolo 5 consentono agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 (più del 30%), in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.

 

Ai sensi del comma 1 la norma in esame, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha l’esplicito scopo di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020.

Il medesimo comma 1 individua le somme oggetto di definizione agevolata, che può essere effettuata nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dall’articolo in esame e dai relativi provvedimenti di attuazione.

Si tratta di somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento alle imposte dirette e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all’IVA.

Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In quest’ultimo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.

Come anticipato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito e la sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%). Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso del 3,5% annuo, dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento, all’ultimo giorno del mese antecedente alla data di elaborazione della comunicazione (articolo 6, comma 1 del D.M. 21 maggio 2009 e articolo 3 del D.Lgs. n. 462 del 1997).

A decorrere dall’anno d’imposta 2017 il controllo automatico è effettuato anche sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. In questo caso, prima dell’emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate a seguito del controllo sono rese disponibili al contribuente attraverso un’apposita lettera di invito alla compliance. Si rinvia alla scheda informativa dell’Agenzia delle entrate per ulteriori dettagli.

 

Le somme definibili in via agevolata ai sensi delle norme in esame sono quelle contenute nelle comunicazioni di irregolarità da controllo automatico elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dal cd. decreto Rilancio, più precisamente dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

In sostanza, la definizione agevolata riguarda le comunicazioni che l’Agenzia delle entrate, per il periodo d’imposta 2017, ha elaborato entro il 31 dicembre 2020 ma non ha inviato, per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 del decreto-legge Rilancio; riguarda inoltre quelle che, per il periodo d’imposta 2018, deve elaborare entro il 31 dicembre 2021.

 

L’articolo 157 del decreto-legge n. 34 del 2020, modificato nel corso del tempo dai provvedimenti emergenziali (e, da ultimo, dall’articolo 22-bis del decreto-legge n. 183 del 2020, cd. proroga termini) ha differito i termini per la notifica da parte dell’amministrazione finanziaria di alcuni specifici atti.

Il comma 2 dell’articolo 157 dispone che, dall’8 marzo 2020 (termine iniziale del periodo di sospensione), non si procede agli invii di specifici atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020, tra cui le comunicazioni eseguite a seguito di controlli automatici, di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e di cui all’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Tali comunicazioni sono notificate, inviate o messe a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza.

Il comma 3 dall'articolo 157 stabilisce che i termini di decadenza per la notificazione di alcune cartelle di pagamento (previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 602 del 1973) sono prorogati di quattordici mesi (rispetto al previgente termine di tredici mesi. Tali cartelle si riferiscono, tra l’altro, alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme liquidate a seguito di controlli automatici.

Più in generale il decreto proroga termini (decreto-legge n. 183 del 2020) ha fissato al 28 febbraio 2021 il termine di sospensione dell’attività di riscossione a seguito dei provvedimenti emergenziali legati alla pandemia.  In particolare, il richiamato articolo 22-bis ha differito al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono, pertanto, stati sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, da effettuare entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021.

 

Ai sensi del comma 2 la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), a condizione che abbiano subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA presentate entro il termine previsto per il periodo d’imposta 2020 (normalmente tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell’anno successivo). Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, ai fini della riduzione di fatturato si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei termini previsti per il periodo d’imposta 2020.

 

L’Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni predette (di cui al comma 2), individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità per controllo automatizzato, anche la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo da versare, ridotto di sanzioni e somme aggiuntive, ai sensi del comma 4, per cui si veda infra (comma 3).

Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con i provvedimenti attuativi (di cui al comma 11) possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente.

 

La definizione (comma 4) consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità, previste per le dichiarazioni dei redditi dall’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e per le dichiarazioni IVA dall’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. Restano dunque dovuti le imposte e i relativi interessi, nonché i contributi previdenziali.

Inoltre, in caso di adesione, è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, come previsto dal già citato D.Lgs. n. 462 del 1997 (comma 5).

 

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze (comma 6), la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

 

Ai sensi del comma 7, le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili con le modalità agevolate, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

 

Ai sensi del comma 8, in deroga allo statuto del contribuente (articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che all’ultimo comma vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza), i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, contemplati dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 602 del 1973, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

 

Il comma 9 chiarisce che le norme in esame si applicano nei limiti e alle condizioni del cd. Temporary Framework disposto dalla Commissione Europea per gli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza pandemica, per cui si veda il relativo tema web.

 

Ai sensi del comma 10, l’attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, prevista dall’articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sospesa per effetto dell’articolo 157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

 

Si rammenta al riguardo che i soggetti passivi IVA devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (articolo 21-bis del decreto legge n. 78 del 2010).

Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Il comma 5 dell’articolo 21-bis dispone che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente le risultanze dell'esame dei predetti dati, nonché le valutazioni di coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni periodiche, nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella Comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

 

Il comma 11 affida a uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di adottare le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme in esame.

 

Il comma 17 rinvia all’articolo 42 del provvedimento, norma generale di copertura finanziaria del decreto-legge, per quanto attiene alla copertura finanziaria dell’intervento in esame, il cui onere è stimato in 205 milioni di euro per l'anno 2021.

 


Articolo 5, comma 12, lett. a) e comma 18
(Compensazione credito d’imposta e debito iscritto a ruolo)

 

 

L’articolo 5, comma 12, lettera a), proroga al 30 aprile 2021 la sospensione, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, dell’applicazione della compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo.

 

L’articolo 145 del decreto legge n. 34 del 2020 consente di effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i contribuenti senza l’applicazione della procedura di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo. In particolare la disposizione stabilisce che nel 2020 in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo (articolo 28-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602).

 

Si ricorda che il richiamato articolo 28-ter stabilisce che, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme e le riversa entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. In caso di rifiuto della proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica nonché un rimborso forfetario.

Nella relazione illustrativa che accompagna il richiamato decreto n. 34 viene sottolineato che tale disposizione, in considerazione del periodo emergenziale in atto, ha la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie.

 

Il comma 12, lettera a), dell’articolo 5 del decreto in esame proroga fino al 30 aprile 2021 la sopra citata sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo.

L’intento della norma, come indicato nella relazione illustrativa, è quello di far sì che attraverso tale intervento l’Agenzia delle entrate possa procedere ad erogare speditamente i rimborsi, anche in presenza di ruoli a carico del creditore, senza verifica preventiva.

 

Ai sensi del comma 18 dell’articolo 5 alle minori entrate (valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021) si provvede ai sensi dell’articolo 42 del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia.


Articolo 5, comma 12, lett. b) e comma 13
(Differimento sospensione licenze, autorizzazioni e iscrizione
ad albi e ordini professionali)

 

 

L’articolo 5, comma 12, lettera b), proroga al 31 gennaio 2022 il termine finale per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi.

 

Preliminarmente si ricorda che l’articolo 151 del decreto legge n. 34 del 2020 proroga al 31 gennaio 2021 (l’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ne aveva disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020) il termine per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate (articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

 

Il sopra citato articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto) disciplina la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni. In particolare l’articolo prevede che:

­      qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese (comma 2);

­      la sospensione è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici (comma 2-quinquies);

­      qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi (comma 2-sexies).

 

L’articolo 5, comma 12, lettera b), proroga ulteriormente al 31 gennaio 2022 il termine finale di tale sospensione.

 

Conseguentemente al differimento disposto dalla lettera b), il comma 13 fa salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati al richiamato articolo 151 già emessi alla data di entrata in vigore del decreto in esame (ovvero al 23 marzo 2021).


Articolo 5, comma 14
(Obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate)

 

 

L’articolo 5, comma 14, differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'àmbito degli strumenti di allerta finalizzati a far emergere tempestivamente le crisi di impresa.

 

A tal fine, il comma in esame modifica l'articolo 15, comma 7, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Tale articolo 15 prevede che i creditori pubblici qualificati ivi menzionati (L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione) siano tenuti alla segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitoria dell’imprenditore di importo rilevante.

Per quanto riguarda l'obbligo posto in capo all'Agenzia delle entrate, al fine di considerare l'inadempimento rilevante, anche all’esito delle audizioni degli interessati, si fa riferimento ad un criterio connesso all’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto. risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010).

Tale art. 21-bis del decreto-legge n. 78, prevede che i soggetti passivi IVA devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, con cadenza trimestrale.

 

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del citato Codice, come novellato dal comma in esame, per l'Agenzia delle entrate l'obbligo di segnalazione decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice, (il testo previgente si riferiva all'anno d'imposta successivo all' entrata in vigore del Codice).

Occorre segnalare che l'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020 (c.d. decreto liquidità, convertito dalla legge n. 40 del 2020) ha fissato al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. L'obbligo di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate decorrerebbe, quindi, dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre 2023.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a), l'obbligo di segnalazione dell'Agenzia delle entrate scatta quando l’ammontare specifico dell’IVA scaduta e non versata:

§  sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro,

§  non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro,

§  non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro.

 

La relazione illustrativa al presente decreto-legge n. 41 chiarisce che il differimento è stato previsto "al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno", stante la perdurante situazione emergenziale. Peraltro, riguardo al differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la relazione illustrativa annessa al decreto-legge n. 23 del 2020 svolgeva la seguente considerazione riguardo alle misure di allerta: "Il sistema dell’allerta, infatti, è stato concepito nell’ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità. In una situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli".

 


Articolo 5, comma 15
(Versamenti dell’imposta sui servizi digitali – Web Tax)

 

 

L’articolo 5, al comma 15, lettere a) e b) sposta il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al l6 maggio dell’anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai predetti servizi, nonché quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno.

La lettera c) dispone, in sede di prima applicazione, lo slittamento del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal l6 marzo al 16 maggio 2021, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020, nonché lo spostamento del termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 30 aprile al 30 giugno 2021.

 

La legge di bilancio 2019 (commi da 35 a 50) ha istituito un’imposta sui servizi digitali, che si applica ai soggetti che prestano tali servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. La norma è entrata in vigore il primo gennaio 2020. Il provvedimento recepisce a grandi linee una proposta di direttiva relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali COM(2018)148 (imposta sui servizi digitali - ISD) che prevede un'imposta temporanea che gli Stati membri dovrebbero introdurre e applicare a determinate attività digitali che generano utili nell'UE in attesa che venga attuata una soluzione strutturale a lungo termine, da concordare prima in sede di OCSE.

L'imposta si applica con un'aliquota del 3 per cento sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. È stata contestualmente abrogata l'imposta sulle transazioni digitali, istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

In particolare, nella sua formulazione previgente, l’articolo 1, comma 42 della legge di bilancio 2019 prevedeva che i soggetti passivi fossero tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai servizi digitali. I medesimi soggetti erano tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno.

L’articolo 22-quater, comma 1 del decreto-legge Proroga termini, decreto-legge n. 183 del 2020 (che ha riprodotto quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge n.3 del 2021, provvedimento quest’ultimo che è stato contestualmente abrogato) ha aggiunto un periodo al predetto comma 42 fissando, in sede di prima applicazione, il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali al l6 marzo 2021, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020. Lo stesso provvedimento ha inoltre fissato il termine di presentazione della relativa dichiarazione al 30 aprile 2021.

 

Le norme in esame intervengono anzitutto (lettere a) e b) del comma 5) sulla disciplina a regime del versamento dell’imposta sui servizi digitali, a tal fine modificando rispettivamente il primo e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 42, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Dunque, dal 2022 in poi, il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali è fissato al 16 maggio (in luogo del 16 febbraio) dell’anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai servizi digitali. Inoltre, il termine di dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti slitta dal 31 marzo al 30 giugno dello stesso anno.

 

La lettera c) del comma 15 interviene sull’ultimo periodo del comma 42, ovvero sulle norme introdotte dal decreto-legge n. 183 del 2020 per la prima applicazione dell’imposta. Si dispone così, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020, lo slittamento del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal l6 marzo al 16 maggio 2021; contestualmente il termine di presentazione della relativa dichiarazione slitta dal 30 aprile al 30 giugno 2021.

 

A tale proposito si segnala che il provvedimento del 15 gennaio 2021 dell’Agenzia delle entrate definisce le regole operative per la prima applicazione della disciplina, in particolare individuando:

§  l’ambito oggettivo dell’imposta istituita, con evidenziazione dei servizi digitali esclusi;

§  le modalità di determinazione della base imponibile e dell’imposta sui servizi digitali;

§  i criteri di collegamento con il territorio dello Stato;

§  il versamento dell’imposta;

§  gli adempimenti dichiarativi;

§  gli obblighi strumentali ai fini dell’adempimento;

§  gli obblighi contabili in capo ai soggetti passivi dell’imposta;

§  la responsabilità solidale dei soggetti residenti per l’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta sui servizi digitali da parte di soggetti passivi non residenti;

§  i rimborsi per le eccedenze di versamento.

 

 


Articolo 5, comma 16
(Termini di conservazione dei documenti informatici ai fini della loro rilevanza fiscale)

 

 

L’articolo 5, comma 16, estende di 3 mesi il termine massimo previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il processo di conservazione digitale dei documenti tributari.

 

Nel dettaglio, l'articolo 5, comma 16, stabilisce che, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione digitale dei documenti tributari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto) si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall’articolo 7, comma 4-ter , del decreto-legge n. 357 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 489 del 1994.

 

Secondo la ricostruzione fornita dal Governo nella relazione illustrativa, con il comma in esame si interviene sul processo di conservazione digitale dei documenti tributari.

L’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014 prevede, al riguardo, che il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 3, sia effettuato entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge n. 357 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 489 del 1994.

 

Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza                                fiscale (articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014)

 

 L'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale citato dispone al comma 1 che i documenti informatici sono conservati in modo tale che:

a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;

b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.

In base al comma 2, il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

Il comma 3, infine, prevede che il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge n. 357 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 489 del 1994.

 

 

Il richiamato articolo 7, comma 4-ter, stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’adempimento di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei tre mesi successivi al termine di cui al predetto articolo 7, comma 4-ter.

In particolare, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021 (ossia nei sei mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020).


Articolo 5, commi da 19 a 22
(Dichiarazione dei redditi precompilata 2021)

 

 

L'articolo 5, ai commi 19 e 20, stabilisce che il termine per l’invio (agli interessati e all'Agenzia delle entrate) da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche viene posticipato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Il comma 21 posticipa dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni. Il comma 22 posticipa dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

 

I commi in esame recano disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2021. In particolare, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, vengono posticipate le scadenze di alcuni adempimenti fiscali, compreso quello a carico dell’Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2021

 

I commi 19 e 20 stabiliscono che il termine per l’invio (agli interessati e all'Agenzia delle entrate) da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche viene spostato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.

L’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, stabilisce che la scelta da parte del sostituto d'imposta del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 16 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del DPR n. 322 del 1998. Tale norma dispone che i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte rilasciano un’apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS, attestante l'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. Il successivo comma 6-quater stabilisce che le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Il successivo comma 6-quinquies dispone che le medesime certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate ancora entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.

 

Il comma 21 posticipa dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, stabilito dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto legge n. 124 del 2019.

 

Il comma 22 posticipa dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine, stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2014, entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

 


Articolo 6, commi 1-4
(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

 

 

L’articolo 6, comma 1, prevede che l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente - ARERA, operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema”.

Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW.

La riduzione opera nel limite delle risorse stanziate dal comma 3, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, per quota parte (180 milioni), mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall’abrogazione, disposta dal comma 2, dell’articolo 8-ter del D.L. n. 137/2020, che aveva disposto una riduzione per l’anno 2021 degli oneri in bolletta per gli utenti del medesimo tipo le cui attività rientravano tra quelle agevolate dal medesimo “Decreto Ristori”, secondo i criteri e i codici ATECO ivi indicati.

Ai sensi del comma 4, il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l’importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

 

L’intervento agevolativo qui in esame opera in favore delle utenze elettriche, quali piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori e ricalca quello già introdotto, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, dall’articolo 30 del D.L. n. 34/2020 (cfr. infra).

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo dispone che l’ARERA - per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 – adotti provvedimenti finalizzati alla riduzione della spesa sostenuta in bolletta elettrica dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.

La riduzione riguarda le voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" ed "oneri generali di sistema".

La riduzione opera nel limite delle risorse stanziate al successivo comma 3, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa.

Ai sensi del comma 1, l’Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:

a)   sia previsto un risparmio delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno;

b)  per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci - "trasporto e gestione del contatore" ed "oneri generali di sistema" - non deve superare quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato ed un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2021 per gli interventi previsti dall’articolo e ai relativi oneri si provvede:

§  quanto a 420 milioni ai sensi dell’articolo 42, che reca le disposizioni finanziarie di compensazione del provvedimento in esame, e

§  quanto a 180 milioni, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall’abrogazione, disposta dal comma 2, dell’articolo 8-ter del D.L. n. 137/2020, il quale disponeva la riduzione per l’anno 2021 degli oneri in bolletta per gli utenti del medesimo tipo le cui attività rientravano tra quelle agevolate dal medesimo “Decreto Ristori”, secondo i criteri e i codici ATECO ivi indicati.

Il comma 4 demanda al Ministero dell’economia e finanze il versamento dell’importo di 600 milioni, autorizzato dal comma 3, sul Conto emergenza COVID-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). L’Autorità assicura, con propri provvedimenti, l’utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.

 

Con riferimento alle componenti delle bollette si ricorda come in esse siano presenti il pagamento dei servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore), oneri generali di sistema (applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione) e imposte.

La valorizzazione di tali voci segue un complesso meccanismo di determinazione delle singole componenti fisse e variabili legate sia all'energia prelevata sia alla potenza, nonché ai corrispettivi fissi applicati periodicamente a ciascun punto di prelievo. Parte della bolletta è, dunque, naturalmente commisurata al livello di consumo di ciascun cliente e sostanzialmente si adegua automaticamente in caso di contrazione dell'attività. La rimanente parte della bolletta, pur riflettendo le caratteristiche di prelievo del cliente, non risente del livello di consumo. Questo in coerenza con la complessa struttura dei costi lungo la filiera.

ARERA dunque, per far fronte alle difficoltà determinate dalla crisi pandemica, ha sin da subito proposto interventi normativi che, per contenere il costo dell'energia nella situazione emergenziale, sfruttassero questa struttura tariffaria e si focalizzassero sulla riduzione o sull'azzeramento delle "quote fisse" relative alle voci della bolletta elettrica "trasporto e gestione del contatore" ed "oneri generali", anche con una modulazione temporale (cfr. Segnalazione trasmessa al Parlamento e al Governo il 24 aprile 2020 (Delibera ARERA 136/2020/l/com - Doc. Camera NN 13 n. 51).

Tale proposta è stata recepita dal legislatore nell’intervento, sopra citato, contenuto, come sopra accennato, nell'articolo 30 del D.L. n. 34/2020 (D.L. n. 77/2020). La norma ha previsto che ARERA, operasse, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali sono state rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrispondesse alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. L'onere di tale intervento è stato fissato - conformemente alla quantificazione operata dalla stessa ARERA - in 600 milioni per il 2020, da versare sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) [34]. La misura– secondo l’Autorità – si è tradotta una significativa riduzione della bolletta, anche superiore al 70% per clienti, ad esempio, con 15 kW di potenza impegnata.

 

Successivamente, l’ articolo 8-ter del D.L. n. 137/2020 – qui abrogato- ha stanziato 180 milioni di euro per l'anno 2021 – da versare anch’essi sul Conto emergenza COVID-19 - per la riduzione della spesa sostenuta, con riferimento alle voci della bolletta elettrica identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici le quali, alla data del 25 ottobre 2020, avevano partita IVA attiva e hanno dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati del decreto legge. Anche in tal caso, per le utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali dovevano essere rideterminate dall'Autorità al fine di ridurre la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW.


Articolo 6, commi 5-7
(Tariffa speciale del Canone RAI)

 

 

L’articolo 6, commi 5-7, riduce del 30% il canone RAI per l'anno 2021 a favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. L'articolo assegna quindi 25 milioni di euro ad una contabilità speciale al fine di riconoscere un credito d'imposta di importo corrispondente a favore di coloro che hanno già provveduto al versamento del canone e di compensare la RAI per le minori entrate derivanti da questa disposizione.

 

In particolare, il comma 5 riduce del 30%, per il solo anno 2021, il canone di abbonamento RAI di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), convertito dalla legge n. 880 del 1938, a favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

 

Il sistema di finanziamento pubblico della RAI

 

Preliminarmente, si ricorda che il R.D.L. 246/1938 (L. 88/1938: art. 1) ha disposto che è obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.

In particolare, il canone per uso privato (ordinario) è dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 2 e ss.).

Il canone c.d. speciale è, invece, dovuto per radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 27; R.D.L. 1917/1925-L. 562/1926: art. 10, secondo comma).

Per quanto concerne gli importi dovuti per il canone, in particolare, il d.lgs. 177/2005 (art. 47, co. 3) aveva disposto che, entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro per lo sviluppo economico, con proprio decreto, doveva stabilire l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi prevedibilmente sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Fino all'anno 2015, era dunque intervenuto un decreto ministeriale che aveva fissato sia l'ammontare del canone per uso privato, sia gli importi dovuti a titolo di canone speciale.

Successivamente, a partire dal 2016 (L. 208/2015: art. 1, co. 152 e ss.) l'importo del canone per uso privato è stato fissato in via legislativa. Inoltre, sono state introdotte nuove modalità di riscossione, tramite addebito, suddiviso in 10 rate mensili, nelle fatture dell'energia elettrica.

A partire dall'introduzione delle nuove modalità di riscossione del canone, era stata avviata una progressiva riduzione del suo importo. In particolare, per il 2016 la misura del canone era stata fissata in € 100 ( art. 1, co. 152, L. 208/2015), a fronte di € 113,50 dovuti negli anni dal 2013 al 2015, mentre per il 2017 e il 2018 era stata pari a € 90 ( L. 232/2016: art. 1, co. 40; art. 1, co. 1147, L. 205/2017).

Da ultimo, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 89) ha definitivamente fissato la misura del canone per uso privato in € 90 annui.

 

Per ulteriori informazioni sul servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e sul canone radiotelevisivo si rinvia al relativo tema di documentazione parlamentare curato dalla Camera dei deputati.

 

 

Il comma 6 stabilisce quindi che, in relazione a quanto previsto dal comma 5, per il 2021 è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio», la somma di 25 milioni di euro, al fine di:

-       riconoscere un credito di imposta pari al 30% dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 5 a coloro che abbiano già versato il canone stesso antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto,

-       ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società.

Si specifica inoltre che il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.

 

Il comma 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25 milioni di euro, e rinvia all'articolo 42 per la copertura finanziaria.

 

Nella relazione tecnica il Governo chiarisce che gli oneri sono stati calcolati prendendo a riferimento il 30% del valore medio del canone introitato dalla RAI, da parte dei soggetti interessati dalla disposizione in esame, per gli anni 2019 e 2018 (pari a circa 83 milioni di euro).


Titolo II
Disposizioni in materia di lavoro

 

Articolo 7 e Articolo 8, commi da 1 a 8 e da 12 a 14
(Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19)

 

 

I commi da 1 a 8 e da 12 a 14 dell'articolo 8 prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento. Questi ultimi vengono ammessi - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza - nella misura massima complessiva di:

-   tredici settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale (comma 1);

-   ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (comma 2). In base all’interpretazione seguita dal messaggio dell’INPS n. 1297 del 26 marzo 2021, a tale numero di settimane si possono aggiungere, nella parte ancora non eventualmente fruita, le dodici settimane previste (sempre con causale COVID-19) per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 dalla normativa precedente[35] (fermo restando il termine di fruizione di queste ultime entro il 30 giugno 2021);

-   ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale (commi 2 e 7), sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi[36] (relativamente a questi ultimi, il concorso finanziario statale è definito dal comma 7). Anche in tal caso, in base all’interpretazione seguita dal messaggio dell’INPS n. 1297 del 2021, è ammesso il cumulo con le dodici settimane previste (sempre con causale COVID-19) dalla suddetta normativa precedente per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021;

-   centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) (comma 8). Anche in tal caso, secondo l’interpretazione seguita dal messaggio dell’INPS n. 1297 del 2021, è ammesso il cumulo con le novanta giornate di trattamento previste (sempre con causale COVID-19) dalla suddetta normativa precedente per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.

I termini e le modalità per le domande, per gli invii dei dati e per i relativi pagamenti sono oggetto dei commi da 3 a 6 e 8 (oltre che della norma di rinvio posta dal comma 7).

Il comma 12 dello stesso articolo 8 definisce i limiti di spesa per i nuovi trattamenti suddetti (diversi dalle prestazioni oggetto del citato comma 7). I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS; trattamenti di integrazione salariale in deroga; trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Ulteriori profili finanziari, relativi ad eventuali fattispecie specifiche, sono definiti dal successivo comma 13, mentre il comma 14 concerne la copertura finanziaria degli oneri (derivanti dai commi 7 e 12). Alla copertura concorrono le rimodulazioni di cui al precedente articolo 7, il quale opera alcune riduzioni degli stanziamenti e degli oneri previsti in materia per il periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020 e per i primi mesi del 2021.

 

Per le prestazioni di integrazione salariale concesse ai sensi dei commi in esame dell'articolo 8 non è previsto alcun contributo addizionale.

Per le medesime, il comma 6 dell'articolo 8 prevede che la prestazione possa essere chiesta sia nella forma del pagamento diretto dall'INPS al dipendente sia nella forma dell'anticipo da parte del datore di lavoro[37]. Nel caso di pagamento diretto, viene confermata (commi 4 e 6) la possibilità di richiesta (nell'ambito della domanda da parte del datore di lavoro di accesso al trattamento) di un'anticipazione pari al 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo - anticipazione che l’INPS dispone entro quindici giorni dal ricevimento della domanda (la quale, in tal caso, deve contenere i dati essenziali per il calcolo e l'erogazione dell'anticipazione medesima)[38] -.

Sia per il caso di pagamento diretto dall'INPS al dipendente sia per il caso di anticipazione da parte del datore di lavoro, il comma 5 prevede che i dati necessari per il calcolo (o per il saldo) della prestazione, nonché per l'accredito della relativa contribuzione figurativa, siano trasmessi nell'ambito delle denunce mensili (concernenti le retribuzioni e le relative contribuzioni) che il datore di lavoro deve rendere all'INPS (cosiddette denunce UNIEMENS).

In caso di pagamento diretto della prestazione al dipendente da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui sia collocato il periodo di integrazione salariale[39], ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (comma 4); tuttavia, se il termine così determinato fosse anteriore al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, quindi anteriore al 22 aprile 2021, il termine medesimo sarebbe costituito da quest’ultima data; si valuti, sotto il profilo formale, l'opportunità di sopprimere quest'ultima previsione, considerato che, per definizione, il termine determinato in base ai criteri sopra menzionati non può essere anteriore alla suddetta data. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico (in via definitiva) del datore di lavoro inadempiente.

Le domande di accesso alle prestazioni in esame devono essere presentate all’INPS[40], a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (comma 3, nonché comma 8 per il trattamento a titolo di CISOA); in fase di prima applicazione, il termine di decadenza scadrebbe il 30 aprile 2021 (le norme transitorie di cui ai medesimi commi 3 e 8 fanno infatti riferimento alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto). Si valuti l'opportunità di chiarire quest'ultimo profilo, considerato che le prestazioni in oggetto concernono periodi non anteriori al 1° aprile 2021 e che, quindi, il termine temporale posto a regime per la domanda sarebbe comunque più ampio; si ricorda che, sulla base di tali considerazioni, il messaggio dell’INPS n. 1297 del 2021 ritiene in ogni caso applicabile quest’ultimo termine.

Riguardo ai suddetti trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga[41], i commi 1 e 2 specificano che essi sono ammessi con riferimento ai lavoratori alle dipendenze (del datore di lavoro richiedente la prestazione) alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021)[42].

Il comma 7 prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS[43] garantiscano l’erogazione dell’assegno ordinario di integrazione salariale con le medesime modalità summenzionate. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla suddetta prestazione - con causale COVID-19 e per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021 - è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per il 2021; tale importo si aggiunge a quello di 900 milioni, già previsto (con riferimento al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021) dall'articolo 1, comma 303, della L. 30 dicembre 2020, n. 178[44]; la novella di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 del presente decreto reca un intervento di coordinamento, al fine di chiarire che i suddetti due stanziamenti statali (di 900 e 1.100 milioni) sono gli unici disposti con riferimento ai trattamenti relativi al 2021 (ferma restando la distinzione suddetta dei periodi temporali)[45]. Anche per il nuovo stanziamento statale di 1.100 milioni, così come per il suddetto stanziamento precedente di 900 milioni, si prevede che: l'assegnazione ai rispettivi Fondi sia operata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; le risorse siano successivamente trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riguardo al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA)[46], richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 8 ammette i suddetti giorni massimi[47] di trattamento - per il periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021 - in deroga ai limiti di fruizione relativi al singolo lavoratore e al numero minimo di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda. Si ricorda che tali deroghe concernono le norme - poste dalla disciplina specifica sul trattamento di integrazione salariale relativo alla categoria in oggetto[48] - che prevedono: un limite di durata del trattamento pari a 90 giorni nell'anno; la condizione dello svolgimento annuale di almeno 181 giornate lavorative presso lo stesso datore[49]. Si valuti l'opportunità di chiarire se il trattamento di cui al presente comma 8 possa riguardare solo i lavoratori alle dipendenze alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), considerato che i commi 1 e 2, recanti tale clausola limitativa, non fanno letteralmente riferimento anche al trattamento a titolo di CISOA.

Riguardo alla valutazione delle successive richieste di intervento di integrazione salariale (a titolo di CISOA) in base alle suddette norme ordinarie, si segnala che i trattamenti (a titolo di CISOA) con causale COVID-19 non vengono considerati ai fini del limite di durata di 90 giorni nell’anno[50]. Si ricorda inoltre che la precedente norma temporanea (di cui all'articolo 1, comma 304, della citata L. n. 178 del 2020) sul trattamento a titolo di CISOA con causale COVID-19 aveva specificato che i periodi interessati da quest'ultimo trattamento sono computati come giornate lavorative, ai fini del suddetto requisito di 181 giornate. Si valuti l'opportunità di chiarire se tale criterio di computo resti ancora valido[51].

 

Riguardo all’ambito dei datori di lavoro interessati dalle varie tipologie di intervento summenzionate, si ricorda che, anche in virtù del carattere residuale e di chiusura dei trattamenti di integrazione salariale in deroga[52], esse, nel loro complesso, coprono quasi tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato.

Si ricorda che - mentre, in generale, i trattamenti di integrazione salariale non riguardano i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti rientranti in una tipologia di apprendistato diversa da quello professionalizzante (cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) - i trattamenti in deroga in esame sono ritenuti applicabili (cfr. la circolare dell'INPS n. 86 del 15 luglio 2020, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) a tutti i lavoratori apprendisti ed ai lavoratori a domicilio; restano esclusi i dirigenti.

Per i datori aventi più di cinque dipendenti, i trattamenti in deroga sono subordinati alla conclusione di un accordo - che può essere concluso anche in via telematica - tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (comma 1 dell'articolo 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni). Si ricorda altresì che: per i trattamenti in deroga - così come per gli altri trattamenti in oggetto con causale COVID-19 - l’obbligo dello svolgimento della procedura aziendale di informazione, consultazione ed esame congiunto può essere adempiuto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva circa la richiesta di intervento medesimo[53]; anche per i trattamenti in deroga (così come per gli altri interventi di integrazione salariale in oggetto) sono riconosciuti la contribuzione figurativa e gli oneri accessori (comma 1 citato dell’articolo 22 del D.L. n. 18).

Si ricorda altresì che:

-       i trattamenti ordinari e gli assegni ordinari di integrazione salariale, concessi con la causale COVID-19 in oggetto, non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata previsti dalle norme generali (relative alle medesime tipologie di trattamento) e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste[54];

-       la concessione di uno degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 in oggetto determina una sospensione (per la durata del trattamento) degli obblighi di assunzione derivanti dal cosiddetto collocamento obbligatorio[55].

 

Il comma 12 dell’articolo 8 definisce i limiti di spesa per i nuovi trattamenti di cui ai suddetti commi precedenti (diversi dagli assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS, assegni i cui limiti di spesa sono invece oggetto del suddetto comma 7). I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS; trattamenti di integrazione salariale in deroga; trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Tali limiti sono pari, rispettivamente, a 2.901,0 milioni di euro, 1.603,3 milioni e 375,9 milioni, per un totale pari a 4.880,2 milioni (tutti gli importi sono relativi all'anno 2021). Ai sensi del medesimo comma 12, l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai sensi del successivo comma 13, per i corrispondenti trattamenti erogabili - a seconda dei casi, nel primo trimestre o nel primo semestre del 2021 - secondo la normativa precedente, restano operanti gli stanziamenti o, a seconda dei casi[56], una quota degli stanziamenti originari già previsti per il 2021 dall'articolo 1, comma 312, della citata L. n. 178 del 2020 - si rileva infatti che la novella di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del presente decreto opera una riduzione di alcuni di tali importi (anche sulla base del monitoraggio dell'andamento effettivo delle prestazioni nel 2020[57]) -; al riguardo, il comma 13 determina, per ciascuno dei suddetti prestazioni o gruppi di prestazioni, i limiti dell'importo globale per il 2021, costituito dalla somma del limite di spesa di cui al comma 12 e dello stanziamento derivante dalla precedente normativa (come ora riformulata dalla summenzionata novella di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del presente decreto); quest’ultimo stanziamento, come detto, resta operante per il primo trimestre del 2021 o, a seconda dei casi[58], per il primo semestre del 2021. I suddetti importi globali per il 2021 - relativi ad ogni prestazione o gruppo di prestazioni - possono, ai sensi dello stesso comma 13, con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

-       essere integrati con le eventuali risorse residue, relative allo stanziamento disposto con riferimento (finanziario) all'anno 2021, ma inerenti a settimane di trattamento comprese tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020. Quest'ultimo stanziamento è posto dall'articolo 12, commi 12 e 13, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - commi ora oggetto di novella da parte dell'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto, lettere che operano una riduzione degli importi (anche sulla base del monitoraggio dell'andamento effettivo delle prestazioni nel 2020[59]) -;

-       essere rimodulati in modo compensativo tra di essi, in relazione alle relative esigenze ed economie che emergano in sede di monitoraggio. Nell'ambito di quest'ultima rimodulazione, in via subordinata rispetto alle suddette esigenze di rifinanziamento, i decreti ministeriali possono altresì utilizzare le relative quote residue al fine di estendere la durata massima degli assegni ordinari di integrazione salariale e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (con causale COVID-19), rispetto al limite delle quaranta settimane per il 2021 (limite derivante dal comma 2 del presente articolo 8). Al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento all'intera fruizione del limite di quaranta settimane, il quale, letteralmente, sembrerebbe escludere l'eventuale estensione della durata per i soggetti che non abbiano fruito per intero - nell’ambito delle quaranta settimane - della quota di dodici settimane fruibile esclusivamente nel primo semestre del 2021[60].

Il comma 14, ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 7 e 12 - oneri pari, complessivamente, a 5.980,2 milioni di euro per il 2021 -, utilizza, per una quota di 2.668,6 milioni, il fondo istituito per le prestazioni di integrazione salariale in esame nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e rinvia, per la restante quota, pari a 3.311,6 milioni, alle disposizioni di cui all'articolo 42. Si ricorda altresì che il suddetto fondo - di cui all'articolo 1, comma 299, della citata L. n. 178 del 2020 - è oggetto della novella di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del presente decreto, la quale dispone un incremento della relativa dotazione, poi utilizzato dal suddetto comma 14.


Articolo 8, commi 9-11
(Disposizioni in materia di licenziamento)

 

 

L’articolo 8, ai commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo: a) fino al 30 giugno 2021, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria; b) dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l’assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga. Le disposizioni in esame, inoltre, sospendono di diritto, salve specifiche eccezioni, le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

 

In dettaglio, il comma 9 dell’articolo prolunga fino al 30 giugno 2021 il regime di blocco dei licenziamenti collettivi e individuali (disciplinati ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 della l. n. 223 del 1991[61]: cfr. infra, scheda sull’istituto del licenziamento collettivo) previsto fino al 31 marzo 2021 dall’articolo 1, comma 309 della legge di bilancio per il 2021[62], avuto riguardo alla concessione dell’ulteriore periodo di tredici settimane di trattamenti di integrazione salariale (per periodi intercorrenti tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021) disposto dal comma 1 dell’articolo 8 in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), con riferimento ai trattamenti di Cassa integrazione ordinaria. Restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Fino al 30 giugno 2021, resta, infine, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604[63] e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge[64].

Il comma 10 dell’articolo dispone le medesime preclusioni e sospensioni contemplate al comma 9, ma prolungandone il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, in considerazione: a) della concessione dell’ulteriore periodo di ventotto settimane per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (per periodi intercorrenti tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021), disposto dal comma 2 dell’articolo 8 in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia); b) della concessione del trattamento di cassa integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) per una durata massima di centoventi giorni (nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021), disposto dal comma 8 dell’articolo 8 in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Ai sensi del comma 11 dell’articolo 8, infine, le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

§  dal venir meno del soggetto imprenditoriale: a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c); b) in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;

§  nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione  del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi), ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22[65].

 

L’istituto del licenziamento collettivo (che non trova applicazione nei confronti dei dirigenti) è disciplinato principalmente dall’articolo 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223. Le cause che giustificano il ricorso a tale istituto risiedono nella riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro e nella cessazione dell’attività. L’ipotesi di licenziamento collettivo si verifica nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia. La normativa si applica a tutti i licenziamenti che, nel medesimo arco temporale e nello stesso territorio siano riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. È sempre obbligatoria la verifica della sussistenza di un nesso di causalità tra la trasformazione produttiva effettuata ed il ridimensionamento dei dipendenti (Cass., 4 dicembre 1998, n. 12297), nonché un nesso di congruità tra gli stessi (cioè una piccola trasformazione produttiva non può comportare un rilevante numero di licenziamenti). Spetta al datore di lavoro provare l’effettività e la definitività della diminuzione del fabbisogno di forza-lavoro, attraverso la mancata sostituzione dei lavoratori licenziati o l’assenza di ulteriori assunzioni. Si ricorda che la procedura stabilita per il licenziamento collettivo è applicata anche alle aziende in CIGS, qualora nel corso o al termine del programma si verifichi la necessità di procedere anche ad un solo licenziamento. La procedura è contenuta nell’articolo 4 della L. 223/1991, che disciplina la procedura per la dichiarazione di mobilità (identica in caso di licenziamenti collettivi). In particolare, tale procedura può essere avviata dall’impresa che sia stata ammessa alla CIGS, qualora nel corso di attuazione del programma – che l’impresa stessa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale – ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative (comma 1). La procedura (commi 2-13) consta in una fase cd. Sindacale e in una fase cd. Amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro ed i sindacati tentano di trovare soluzioni alternative al licenziamento.


Articolo 9
(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione e integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA e per i dipendenti del settore aeroportuale)

 

 

L’articolo 9 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di 400 mln di euro per il 2021 e di 80 mln di euro per il 2022 e stanzia ulteriori risorse – anche a valere su tale Fondo – per la proroga per il 2021 dell’integrazione economica del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, nonché per il riconoscimento della prestazione integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale anche con riferimento all’ulteriore periodo di Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa ai sensi del presente decreto.

 

Nel dettaglio, la norma in commento incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione[66] di 400 mln di euro per il 2021 e di 80 mln di euro per il 2022, disponendo che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell’articolo 42 del presente decreto relativo alla copertura finanziaria (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 1).

 

Si dispone, inoltre, la proroga per il 2021 - nel limite di spesa di 19 mln di euro - dell’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (ex art. 1-bis, del D.L. 243/2016, prorogato fino al 2020 – vedi infra), in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del predetto Fondo sociale per l’occupazione e formazione, come rifinanziato dal presente decreto (comma 2).

Il richiamato art. 1-bis del D.L. 243/2016 ha autorizzato una spesa di 24 mln di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La misura è stata successivamente prorogata per il 2018 (art. 1, co. 1167, della L. 205/2017), per il 2019 (art. 1, co. 248, della L. 145/2018) e per il 2020 (art. 11-quater, co. 1, del D.L. 162/2019).

Per la quantificazione del limite di spesa di cui al comma in esame, la Relazione tecnica allegata al presente decreto evidenzia che le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo ILVA per il 2020 hanno riguardato un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari a 2.331 dipendenti (1.978 di Ilva, 341 di Sanac e 12 di Taranto Energia). Inoltre, dai dati forniti dalla Direzione del personale ILVA, si prevedeva per il 2020 una sospensione media di 2.040 unità lavorative complessive (pari per le predette tre aziende a, rispettivamente, 1.800, 230 e 10 unità).

Stimando che la proroga dell’integrazione per il 2021 interessi la medesima platea di destinatari del 2020, si ritiene che il costo totale dell’intervento rimanga il medesimo del 2020, ossia 19 mln di euro (che in ogni caso costituisce un limite di spesa per la prestazione in esame).

 

Infine - allo scopo di mitigare gli effetti economici sul settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - l’articolo in esame dispone che l’integrazione economica prevista (ex art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016) in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale sia riconosciuta anche con riferimento all’ulteriore periodo di Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa, ai sensi dell’art. 8, co. 2, del presente decreto, per una durata massima di 28 settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 (mentre la Cassa integrazione ordinaria, non richiamata dal presente comma, è riconosciuta per un periodo più breve, ossia per una durata massima di tredici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021) (comma 3, primo periodo).

La suddetta integrazione economica – erogata dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale[67] e volta, in generale, ad integrare la misura della NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria - è tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento. Si ricorda che le prestazioni integrative del Fondo, in quanto accessorie, sono subordinate alla sussistenza delle prestazioni principali di riferimento che integrano.

Sul punto, si segnala che analoga previsione è contenuta nell’art. 1, co. 714, della L. 178/2020 con riferimento all’ulteriore periodo di Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa ai sensi della medesima L. 178 per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Per tale finalità, si prevede uno stanziamento del predetto Fondo di solidarietà pari a 186,7 mln di euro per il 2021, a cui si provvede ai sensi dell’articolo 42 del presente decreto relativo alla copertura finanziaria (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 3, ultimo periodo).

Sia la Relazione illustrativa che la Relazione tecnica allegate al presente decreto specificano che le imprese del settore aeroportuale possono accedere alla cassa integrazione in deroga a condizione che abbiano integralmente fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015[68].

Per la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 3 in commento, la Relazione tecnica, inoltre, evidenzia che:

§  per determinare la potenziale platea coinvolta dalla predetta integrazione all’80 per cento, si è tenuto conto del numero di CIGS concesse fino a febbraio 2021, che coinvolgono circa 41000 lavoratori e coprono periodi variabili da gennaio a ottobre 2021;

§  per la determinazione del possibile ricorso alla cassa integrazione in deroga si è tenuto conto, distintamente per ciascuna azienda, della possibile durata massima in relazione alla data di fine CIGS.

Conseguentemente, si è stimato che le aziende possano ricorrere, fino al 31 dicembre 2021, mediamente a circa 24 settimane di CIG in deroga, con un importo medio di integrazione pari a 800 euro.

Sulla base delle suddette ipotesi, l’onere è stato quantificato in 186,7 mln di euro per il 2021.


Articolo 10, commi da 1 a 9
(Indennità per alcune categorie di lavoratori)

 

 

I commi da 1 a 9 dell’articolo 10 riconoscono un’indennità una tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori.

Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6). Ai soggetti beneficiari delle analoghe ultime due indennità precedenti - pari ciascuna a 1.000 euro - la nuova prestazione - ai sensi del comma 7 - è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati (ai sensi del medesimo comma 7) devono presentare domanda all'INPS entro il 30 aprile 2021; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 8). L'indennità in esame (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (comma 8 citato). I divieti di cumulo della nuova indennità sono disciplinati dal suddetto comma 7.

Il comma 9 rinvia per la copertura dell’onere finanziario corrispondente al summenzionato limite di spesa alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.

 

Si ricorda che le ultime due indennità in favore dei lavoratori in oggetto - pari, come detto, a 1.000 euro ciascuna - sono state previste dagli articoli 15 e 15-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  L. 18 dicembre 2020, n. 176[69].

Come accennato, il comma 1 del presente articolo 10 prevede che ai soggetti beneficiari di tali precedenti indennità la nuova prestazione sia erogata dall'INPS senza necessità di domanda (in analogia ad un meccanismo di erogazione automatica già previsto, di volta in volta, per le indennità precedenti). Per gli altri soggetti - ivi compresi quelli che non rientrino nelle fattispecie o nelle condizioni (non del tutto identiche a quelle nuove[70]) poste per le precedenti indennità - la prestazione è erogata su domanda, da presentare all'INPS ai sensi del successivo comma 7, sulla base dei requisiti di cui ai commi da 2 a 7[71].

Si valuti l’opportunità di chiarire se il riconoscimento in via automatica dell'indennità riguardi anche i soggetti per i quali sia stata erogata solo l'ultima indennità precedente - di cui al citato articolo 15-bis del D.L. n. 137 - oppure se esso riguardi solo i soggetti per i quali siano state erogate entrambe le summenzionate indennità precedenti. Si valuti inoltre l'opportunità di chiarire se il riconoscimento della nuova indennità ai suddetti soggetti già beneficiari sia escluso qualora sia nel frattempo insorta una delle cause ostative previste dalle norme in materia[72].

 

I soggetti individuati dal comma 2 sono i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali[73], nonché i lavoratori in regime di somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei suddetti settori, qualora rientrino in tutte le seguenti fattispecie: abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021); abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; alla suddetta data di entrata in vigore, non siano titolari di pensione[74] o di trattamento di disoccupazione NASpI né siano titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Si ricorda che ai lavoratori stagionali suddetti (fatte salve alcune differenze nelle relative condizioni) sono state già riconosciute le due indennità summenzionate (pari a 1.000 euro ciascuna), nonché, in precedenza: un'altra indennità, pari anch'essa a 1.000 euro[75]; un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 e pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020[76]; la summenzionata indennità relativa al mese di marzo 2020, tuttavia, non ha riguardato anche i suddetti lavoratori in regime di somministrazione.

Riguardo ai lavoratori dipendenti a tempo determinato diversi da quelli stagionali, cfr., per i settori summenzionati del turismo e degli stabilimenti termali, il successivo comma 5.

I soggetti individuati dal comma 3 corrispondono - fatte salve talune differenze, concernenti le relative condizioni, nonché fatta salva l'estensione del beneficio (prevista nel comma 3 in esame) in favore dei lavoratori in regime di somministrazione - a categorie per le quali sono state già riconosciute le precedenti tre indennità di 1.000 euro ciascuna[77], nonché (in precedenza) un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020[78]. Più in particolare, le categorie di cui al presente comma sono costituite da:

-       i lavoratori dipendenti stagionali e i lavoratori in somministrazione, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021)[79] e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

-       i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81[80], che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021);

-       i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021) siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale[81] e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla suddetta data di entrata in vigore[82]. Ai fini in esame, gli stessi soggetti, per tali contratti, devono aver maturato, con riferimento al suddetto arco temporale, almeno un contributo mensile[83] nella cosiddetta Gestione separata INPS[84] e in ogni caso il soggetto deve risultare già iscritto (per i contratti in esame) alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021) alla medesima Gestione separata;

-       gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, con reddito annuo per il 2019, derivante dalle medesime attività, superiore ad euro 5.000, purché siano titolari di partita IVA attiva, siano iscritti alla suddetta Gestione separata INPS alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021) e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione[85] né di contratto di lavoro dipendente (comma 4); la preclusione non concerne l’ipotesi di un contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità[86]. Si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento alla data di presentazione della domanda, considerato che la necessità di presentazione di una domanda è esclusa (in base ai commi 1 e 7) per i soggetti beneficiari delle suddette precedenti indennità di 1.000 euro, di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137.

I soggetti individuati dal comma 5 - corrispondenti (con talune differenze concernenti le relative condizioni) a categorie per le quali sono state già riconosciute le precedenti tre indennità di 1.000 euro ciascuna[87], nonché (in precedenza) un’indennità, pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020[88] - sono i lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali[89], in possesso, in via cumulativa, dei seguenti requisiti:

-       titolarità nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021) di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

-       titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

-       assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), di pensione[90] o di rapporto di lavoro dipendente.

Si ricorda che l'ambito in esame non concerne i lavoratori stagionali (nei summenzionati settori del turismo e degli stabilimenti termali), che sono invece oggetto del precedente comma 2.

I soggetti individuati dal comma 6 sono gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo[91] che rientrino in una delle seguenti fattispecie: possesso di almeno 30 contributi giornalieri, versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), con un reddito, relativo all'anno 2019, non superiore a 75.000 euro (nelle precedenti norme sulle indennità temporanee, per tale fattispecie il limite di reddito era pari a 50.000 euro ed era riferito esclusivamente al reddito derivante dall'attività lavorativa in oggetto[92]); possesso di almeno 7 contributi giornalieri, versati al Fondo nel summenzionato periodo, dai quali derivi un reddito non superiore a 35.000 euro (anche in tal caso, nelle norme precedenti, il limite - di importo identico - era riferito esclusivamente al reddito derivante dall'attività lavorativa in oggetto)[93]. Si valuti l'opportunità di chiarire se i limiti si riferiscano anche ai redditi del soggetto diversi da quelli inerenti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

L'indennità di cui al presente comma 6 è esclusa[94] nei casi di:

-       titolarità di un trattamento pensionistico[95];

-       sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di contratti di lavoro intermittente privi del riconoscimento dell'indennità di disponibilità[96].

Si valuti l’opportunità di chiarire quale sia il termine temporale di riferimento, ai fini del rispetto delle suddette condizioni, nonché di esplicitare, in conformità alle interpretazioni dell’INPS relative alle precedenti norme in materia[97], che le medesime condizioni concernono anche la seconda fattispecie suddetta di lavoratori dello spettacolo.

Il comma 7, in primo luogo, specifica che le indennità di cui ai precedenti commi da 1 a 6 non sono cumulabili tra di esse e che sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222[98]. Si ricorda che il successivo comma 10 esclude il cumulo delle indennità in esame con quella ivi prevista (relativa a titolari di rapporti di collaborazione in ambito sportivo) e che l’articolo 12 del presente decreto esclude il cumulo delle medesime indennità con l’istituto del reddito di emergenza (di cui al medesimo articolo 12). Si valuti l’opportunità di definire il profilo dell’eventuale cumulabilità, parziale o totale, delle indennità di cui ai commi da 1 a 6 in esame con il Reddito di cittadinanza, di cui al capo I del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni[99].

Il medesimo comma 7 prevede che la domanda per le indennità di cui ai precedenti commi da 2 a 6 (sempre che non operi il beneficio dell'automatismo summenzionato) debba essere presentata all'INPS - in base a un modello predisposto dall'Istituto e secondo le modalità di presentazione stabilite dallo stesso - entro il 30 aprile 2021.

Il comma 8, in primo luogo, specifica che (così come già previsto per le precedenti indennità simili) le indennità di cui ai commi da 1 a 6 non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi). In secondo luogo, si prevede che le medesime indennità siano erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro (per il 2021). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Il comma 9 rinvia, per la copertura dell’onere finanziario corrispondente al suddetto limite di spesa, alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.

Si valuti l’opportunità di una riformulazione della rubrica dell’articolo 10, considerato che essa menziona solo alcune delle categorie di soggetti interessati dalle relative disposizioni.

 


Articolo 10, commi da 10 a 15
(Indennità in favore di operatori nel settore dello sport)

 

 

I commi da 10 a 15 dell’articolo 10 prevedono, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica[100], nel rispetto di un limite di spesa pari a 350 milioni di euro per il 2021, un’indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito, nell’anno di imposta 2019, in relazione ad attività rientranti nelle fattispecie summenzionate. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; ai fini in oggetto, il comma 13 considera in ogni caso cessati a causa della suddetta emergenza anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati. L’indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A[101].

I divieti di cumulo dell’indennità in esame con altri redditi ed altre prestazioni sono definiti dal comma 10.

Il comma 15 rinvia per la copertura dell’onere finanziario - corrispondente al suddetto stanziamento di 350 milioni di euro per il 2021 - alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.

 

Si ricorda che un’indennità è stata riconosciuta, per il mese di marzo 2020, per un ambito di categorie più limitato rispetto a quello summenzionato[102] e, per ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020, per un ambito di categorie identico a quello di cui al comma 10 in esame[103]. L'importo di ciascuna delle prime quattro precedenti indennità è stato pari a 600 euro, mentre l’importo di ciascuna delle due indennità successive è stato pari a 800 euro.

La misura della nuova indennità, ai sensi del comma 11, è pari a:

-   3.600 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi, relativi a rapporti di collaborazione rientranti nelle fattispecie summenzionate, in misura superiore a 10.000 euro;

-   2.400 euro nel caso in cui la misura dei compensi in esame (percepiti nell’anno di imposta 2019) sia risultata compresa tra 4.000 e 10.000 euro;

-   1.200 euro nel caso in cui i compensi in oggetto (percepiti nel medesimo anno di imposta) siano stati inferiori a 4.000 euro.

Per l'applicazione di tali parametri la società Sport e salute S.p.A. - ai sensi del comma 12 - utilizza i dati dichiarati dagli interessati nella domanda, dati disponibili nella piattaforma informatica costituita dalla suddetta società ai fini della presentazione delle domande per le precedenti indennità in oggetto.

A differenza delle norme relative alle suddette indennità precedenti, la disciplina di cui ai commi da 10 a 14 in esame, per quanto riguarda i rapporti di collaborazione con le società e associazioni sportive dilettantistiche, non pone la condizione che la società o associazione sia iscritta nel relativo registro curato dal CONI (registro che contiene anche una sezione concernente le società ed associazioni dilettantistiche facenti capo al CIP). Si valuti l’opportunità di chiarire tale profilo, ovvero di chiarire se la nuova indennità, come potrebbe indurre a ritenere la formulazione suddetta del comma 12, sia limitata ai soggetti che abbiano goduto già delle indennità precedenti, nonché di chiarire le modalità di controllo della veridicità dei dati dichiarati (anche con riferimento all’importo dei compensi).

Riguardo alla previsione di cui al comma 13, che, come detto, ai fini del riconoscimento dell’indennità, considera in ogni caso cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati, si valuti l'opportunità di chiarire le fattispecie di scadenza e di mancato rinnovo, considerato anche che non vengono posti altri riferimenti circa il periodo temporale interessato dalla cessazione (ovvero dalla sospensione o riduzione dell’attività) e circa la data di inizio del rapporto.

Il comma 10 conferma che l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) ed esclude dall'ambito della prestazione i titolari di altro reddito da lavoro o di alcuni trattamenti, costituiti da indennità temporanee simili, nonché dal Reddito di cittadinanza, dal Reddito di emergenza e da trattamenti di integrazioni salariali; i redditi da lavoro (da lavoro dipendente o assimilati a quelli da lavoro dipendente o da lavoro autonomo) e i trattamenti suddetti sono individuati in termini sostanzialmente omologhi rispetto ai divieti di cumulo già posti per le suddette indennità precedenti.

Il comma 10, inoltre, specifica, così come le disposizioni relative alle precedenti indennità, che dal divieto di cumulo con il reddito da lavoro dipendente deriva anche l'incompatibilità con le pensioni di ogni genere e con gli assegni ad esse equiparati[104], fatto salvo il cumulo[105] con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222[106].

Il comma 14 prevede che la società Sport e salute S.p.A. provveda al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 10 e comunichi, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Si valuti se sia opportuno inserire anche una clausola che escluda l’ulteriore riconoscimento di indennità qualora emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del suddetto limite.

Il comma 15 rinvia per la copertura finanziaria del suddetto stanziamento di 350 milioni di euro (per il 2021) alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.

 

 

 


Articolo 11
(Reddito di cittadinanza)

 

 

L’articolo 11 dispone, per l’anno 2021, un incremento della autorizzazione di spesa a del Fondo per il reddito di cittadinanza, per un importo pari a 1000 milioni di euro (comma 1) e, nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio stesso in luogo della decadenza attualmente prevista (comma 2). Per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, sono quantificati, complessivamente, oneri pari a 1.010 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 3).

 

In dettaglio, al comma 1, la disposizione prevede, per l’anno 2021, un incremento di 1.000 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con specifico riferimento al capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza”, ai fini dell'erogazione dei relativi benefici economici.

 

Il comma 1 dell’articolo 12, autorizza limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza, ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, degli incentivi nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc.

 

Secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, “dall’analisi condotta dall’osservatorio statistico relativo all’attuazione della misura del reddito di cittadinanza per il periodo aprile 2019 – dicembre 2020 emerge una sostanziale crescita dei dati relativi all’erogazione del beneficio nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, tale da rendere necessario un incremento del relativo fondo”. Nella tabella che segue, si riporta, in particolare: la media mensile delle erogazioni del Rdc negli anni 2019 e 2020, con il relativo tasso di crescita; il numero complessivo dei nuclei che hanno percepito almeno un beneficio in ciascun anno di riferimento; il numero massimo di nuclei familiari beneficiari raggiunto su base mensile.

 

 

Anno di riferimento

Media erogazioni RdC per mese

Tasso di

Crescita

2019

430.859.967

 

2020

593.223.126

+38%

 

 

Anno di riferimento

Nuclei con almeno un beneficio nell’anno

 anno

nell’anno

2019

1.108.446

2020

1.581.629

 

Mese e anno di riferimento

Max nuclei beneficiari correnti nel mese

Dicembre 2019

1.027.760

Settembre 2020

1.264.118

Gennaio 2021

1.266.926

 

Il comma 2 prevede che, per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019, fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico del reddito di cittadinanza (di cui all’articolo 5 del medesimo decreto-legge) è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare, fino a un massimo di sei mesi.

 

L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 dispone che per il riconoscimento del reddito di cittadinanza sono necessari alcuni requisiti, tra cui, in particolare, alla lettera b), il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali. In particolare, il nucleo familiare deve possedere, ai sensi del n. 4 della suddetta lettera b), un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4 dello stesso articolo 2[107]. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE[108];

Al riguardo, si rammenta che l’articolo 3 comma 8 del DL 4/2019 prevede l’istituto della decadenza dal beneficio qualora intervengano variazioni del reddito da lavoro subordinato che determinano il superamento del valore del reddito familiare di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) numero 4.

La disposizione in esame, pertanto, in luogo della suddetta decadenza dal beneficio, introduce, per il solo anno 2021, l’istituto della sospensione dello stesso nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato ( per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino ad un massimo di sei mesi).

Per le finalità sopra illustrate, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (cfr. sopra), è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Secondo la relazione tecnica, la disposizione in esame comporta, di fatto, un anticipo di spesa per l’anno 2021, quantificato in media per un mese per circa 20.000 soggetti da cui deriva la necessità di incremento della relativa autorizzazione di spesa per 10 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, quantificati dal comma 3 della disposizione in 1.010 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42 del provvedimento (cfr la relativa scheda di lettura).

 

Il Reddito di cittadinanza, introdotto dal D.L. 4/2019 a decorrere dal mese di aprile 2019 in luogo della precedente misura del Reddito di inclusione, è definito come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Per avere diritto al Rdc è necessario il possesso congiunto di determinati requisiti di residenza, reddituali e patrimoniali, tra cui essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa ed un ISEE inferiore a 9.360 euro annui).

Con riferimento al requisito reddituale richiamato dalla norma in commento e previsto dall’art. 2, co. 1, lett. b), n. 4, del D.L. 4/2019, per la fruizione del Rdc il nucleo familiare deve possedere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. In ogni caso la soglia è incrementata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.

Per quanto concerne l’importo, il beneficio economico del Reddito di cittadinanza è costituito da un'integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di 6.000 euro (moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente, secondo una determinata scala di equivalenza), a cui si aggiunge, nel caso in cui il nucleo risieda in un'abitazione in locazione, una componente pari all'ammontare del canone annuo stabilito nel medesimo contratto di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

Qualora il nucleo risieda in un'abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di membri del medesimo nucleo, l'integrazione suddetta (del Reddito o della Pensione di cittadinanza) è concessa nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui

Il beneficio economico del Rdc, esente dal pagamento dell'IRPEF, non può essere superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare. In ogni caso il valore minimo del beneficio non può essere inferiore a 480 euro annui.

Per quanto riguarda gli obblighi in capo al beneficiario, l'erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale (nel caso in cui, rispettivamente, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa ovvero siano complessi e multidimensionali).

Taluni soggetti sono esclusi dai suddetti obblighi, come, tra gli altri, i componenti con disabilità che possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro secondo le modalità stabilite in materia di collocamento obbligatorio. Sul punto, si fa salva la possibilità per il componente con disabilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che deve tenere conto delle condizioni specifiche dell'interessato.

Tra gli obblighi in capo al beneficiario vi è quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, definite tali sulla base di criteri temporali e di distanza (che diventano meno selettivi al crescere della durata del godimento del Reddito di cittadinanza ed in relazione al numero di offerte rifiutate). Ai fini della valutazione della congruità della distanza, rileva anche la circostanza che nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità oppure figli minori. E' stato inoltre specificato che la congruità dipende anche dall'importo della retribuzione, che deve essere superiore al 10 per cento della misura massima del beneficio fruibile dal beneficiario del Rdc.

 

 


Articolo 12
(Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)

 

 

L’articolo 12 rinnova il Reddito di emergenza – Rem per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. La domanda per le quote Rem 2021 deve essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021. Come per il 2020, l’ammontare di ciascuna quota Rem è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). Al fine di ampliare la platea dei destinatari, innovando rispetto ai requisiti precedentemente richiesti, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE. Ulteriore novità è costituta da quanto stabilito dal comma 2, che riconosce le predette tre quote di Rem, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Restano fermi i requisiti e le incompatibilità precedentemente richieste. A copertura degli oneri, l’autorizzazione di spesa complessiva per il 2021 da iscrivere sul "Fondo per il Reddito di emergenza" è incrementata di 1.520,1 milioni di euro.

 

 

Nel corso del 2020 sono state erogate cinque quote di Rem.

L'art. 82 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha istituito il Reddito di emergenza - Rem, un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell'emergenza, che non avevano avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia (decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020). Il beneficio è stato corrisposto in due quote (ovvero è stato erogato per due volte), ciascuna delle quali compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). I termini per la presentazione della domanda relativa al Reddito di emergenza sono stati fissati al 31 luglio 2020.

In seguito, l'art. 23 del decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto agosto), ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem), ha riconosciuto, a domanda, una ulteriore singola quota di Rem, erogata ai nuclei familiari – in possesso dei requisiti di legge – che abbiano presentato nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio. I termini per la presentazione della domanda sono stati fissati al 15 ottobre 2020. La circolare n. 102 dell'INPS dell'11 settembre 2020 ha illustrato la misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché ai requisiti per l'accesso e ai rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.

In ultimo, l'articolo 14 del decreto legge 137 del 2020 (c.d. Decreto ristoro) ha riconosciuto ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza, la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Hanno avuto facoltà di richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari fino ad allora non beneficiari del Rem (qui il messaggio n. 451 INPS del 12 novembre 2020). I termini per la richiesta sono stati fissati al 30 novembre 2020.

Per il 2020, l'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Rem è stata fissata (dall’art. 82, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020) in 971,3 milioni di euro (compresi i 5 milioni per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem), da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". Nel corso del 2020, il tasso di accoglimento delle domande è risultato molto inferiore (circa il 50 per cento in meno) a quanto inizialmente stimato, pertanto l’ammontare di tutte le quote Rem per il 2020, è stato ricompreso nell’ambito dello stanziamento iniziale.

 

Ai sensi dell’art. 82, comma 5, del decreto legge n. 34 del 2020, l’ammontare di ciascuna quota Rem è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).

 

La soglia del reddito familiare per il diritto al Rem è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne (scala di equivalenza utilizzata per il Reddito di cittadinanza). Tale scala di equivalenza può raggiungere la soglia massima di 2, elevabile fino a 2,1 solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

 

Ai sensi del comma 1, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

 

a)  un valore del reddito familiare, riferito al mese di febbraio 2021, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio. Al fine di ampliare la platea dei destinatari, innovando rispetto ai requisiti precedentemente richiesti dall’art. 82, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 34 del 2020, si modificano i requisiti per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione. Più precisamente, fermo restando l’ammontare del beneficio, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) del D.p.c.m. n. 159 del 2013[109]. A questo proposito si ricorda che la norma citata prevede che dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare, come determinata ai fini ISEE, si sottraggono, fino a concorrenza, le spese riferite al valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;

 

b)  assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto legge in esame (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);

 

c)    possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a (requisiti di residenza), c e d (patrimonio mobiliare familiare e valore ISEE), 2-bis (accertamento residenza occupanti abusivi di immobile) e 3, lettere a), b) e c) (incompatibilità), dell’art. 82 del decreto legge n. 34 del 2020. La disposizione in commento chiarisce che il valore del patrimonio mobiliare è riferito al 2020.

 

Più precisamente:

§  la residenza in Italia al momento della presentazione della domanda (art. 82, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 34 del 2020);

§  un valore del patrimonio mobiliare familiare riferito a dicembre 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE. Come specificato da INPS, il possesso del predetto requisito, non rilevabile sulla DSU presentata ai fini ISEE, viene autodichiarato in fase di presentazione della domanda ed e? oggetto di successiva verifica (art. 82, comma 2, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2020);

§  un valore dell'ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro (art. 82, comma 2, lett. d), del decreto legge n. 34 del 2020);

§  la semplificazione delle procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile, intendono presentare domanda per l'accesso al Rem medesimo. Più precisamente, si prevede che gli occupanti abusivi di un immobile possano autocertificare la loro residenza nell'immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, come previsto dall’art. 82, comma 2-bis, del decreto legge n. 34 del 2020;

§  le incompatibilità con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità COVID-19 (indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge n. 18 del 2020, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto legge o di una delle indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto legge n. 34 del 2020. Con riferimento al decreto legge n. 104 del 2020, le incompatibilità sono riferite ad una delle indennità previste agli articoli 9, 10 e 12 del medesimo decreto legge); titolari di pensione diretta o indiretta. Il Rem è invece compatibile con i trattamenti assistenziali non pensionistici, quali indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’ammontare del beneficio Rem; essere percettori di reddito e pensione di cittadinanza (art. 82, comma 3, lett. a), b) e c), del decreto legge n. 34 del 2020).

 

Il comma 2 riconosce - nel limite di spesa di 856,8 mln di euro per il 2021 - le predette tre quote di REM anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni relative alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.

Tali quote sono riconosciute:

§  indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 1;

§  nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, pari a 400 euro.

Il comma in esame dispone, inoltre, che per i suddetti soggetti il beneficio è incompatibile:

§  con la percezione del Reddito di cittadinanza - anche con riferimento all’eventuale riscossione intervenuta in relazione allo stesso arco temporale in cui sono terminate le prestazioni di NASpI[110] e DIS-COLL, ossia tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 - o di misure con finalità analoghe adottate e finanziate dalle Province autonome di Trento e Bolzano secondo i propri ordinamenti, e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc[111];

§  con la fruizione delle indennità di cui all’articolo 10 del presente decreto, riconosciute in favore di alcune categorie di lavoratori;

§  con la titolarità, al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto):

-    di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità[112];

-    di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

-    di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità[113].

Sul punto, si ricorda che la pensione indiretta rientra nell’ambito della più ampia categoria della pensione ai superstiti, che comprende, oltre alla suddetta pensione indiretta (in caso di morte del lavoratore) anche la pensione di reversibilità (in caso di morte del pensionato).

 

Per quanto non disciplinato, l’articolo in commento rinvia alle previsioni di cui al citato articolo 82 del decreto legge n. 34 del 2020, ove compatibili (comma 5).

 

Con riferimento agli oneri stimati per l’erogazione della misura in commento, il comma 4 fissa i seguenti limiti di spesa:

§  663,3 milioni di euro per il riconoscimento delle quote di Rem riferite ai mesi di marzo, aprile e maggio 2021;

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti, la RT al provvedimento considera, come base dati, l’attuale platea dei nuclei percettori del Reddito di emergenza (art. 82 decreto legge n. 34 del 2020, art. 23 del decreto legge n. 104 del 2020 e art. 14 del decreto legge n.137 del 2020), ritenendo invariata la loro situazione socio-economica rispetto agli ultimi mesi del 2020. Dall’esame degli archivi dell’INPS al 2 marzo 2021, risulta che il mese in cui si è raggiunto il numero massimo di pagamenti è novembre 2020, con 335mila nuclei familiari beneficiari e un importo medio mensile percepito pari a 550 euro. Tale platea viene considerata come potenziale beneficiaria delle tre mensilità di Reddito Emergenza. Per tenere conto delle modifiche di estensione della platea, per effetto dell’incremento della soglia di accesso per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la RT chiarisce che si è proceduto a determinare gli effetti finanziari attraverso l’analisi delle DSU del 2020 al netto delle dichiarazioni dei percettori del RDC. Simulando sul collettivo le modifiche proposte è stato così stimato un incremento della platea del 20 per cento (pari a 67mila nuclei familiari percettori in più), per complessivi 402mila nuclei familiari stimati. Pertanto, l’onere derivante dall’applicazione del comma 1, ipotizzando un importo medio mensile di 550 euro, è stimato pari a 663,3 milioni di euro per l’anno 2021.

 

§   856,8 milioni di euro per l’anno 2021 per il riconoscimento delle tre quote Rem 2021 ai lavoratori di cui al comma 2 della disposizione in commento (soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021);

Per quanto concerne il suddetto limite di spesa, la Relazione tecnica specifica che tale stima si basa su una platea di beneficiari costituiti da circa 835.000 lavoratori che risultano aver cessato di percepire le indennità NASPI e DISCOLL nel periodo 19 luglio 2020 - febbraio 2021, e non risultano titolari di contratto di lavoro subordinato o di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né titolari di pensione. Poiché in tale platea possono essere presenti anche soggetti appartenenti a nuclei con diritto a percepire quote di REM ai sensi del comma 1 con importi maggiori o uguali a quelli previsti e che una parte di questi soggetti rientra tra i nuclei percettori di reddito di cittadinanza, il numero di soggetti beneficiari della prestazione ai sensi del presente comma 2 è stimato in 714.000 beneficiari.

 

Conseguentemente, l’autorizzazione complessiva di spesa è incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse sono da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza" (art. 82, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020). Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione in esame, si provvede ai sensi dell’articolo 42 del decreto legge in esame (comma 6).

 

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori .

 


Articolo 13
(Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)

 

 

L’articolo 13 prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

 

In dettaglio, la disposizione rifinanzia il “Fondo per il reddito di ultima istanza” di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 (che ha privatizzato tutti gli enti e le casse dei professionisti esistenti)  e 10 febbraio, 1996, n. 103 (che qualifica sin dall’inizio come enti privati le casse istituite dalle categorie di liberi professionisti fino a quel momento privi di tutela previdenziale), incrementandolo, per l’anno 2021, di un importo pari a 10 milioni di euro[114] (comma 1).

 

L’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, in particolare prevedendo il riconoscimento di una indennità una tantum, non soggetta a imposizione fiscale, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020. Il comma 1, in particolare, prevede un limite di spesa pari, per effetto delle modifiche successivamente intervenute, a 1.150 milioni di euro per l'anno 2020[115].

A questo proposito, si ricorda che l’attuazione dell’articolo 44 del dl 18/2020 è stata contraddistinta dalla emanazione di due decreti interministeriali del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il primo, in data 28 marzo 2020, fissa le modalità di attribuzione della indennità prevista a valere sul “Fondo di ultima istanza”.

Successivamente, il Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - firmato il 30 aprile 2020 e registrato con il n. 10 il 4 maggio 2020, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con repertorio n. 1254 dell’8 maggio 2020 - provvede all’individuazione della quota del limite di spesa da destinare al sostegno al reddito dei professionisti, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 marzo 2020.

L’articolo 78 del dl 34/2020 riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro.

 

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42, alla cui scheda di approfondimento si rimanda (comma 2).


Articolo 14
(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

 

 

L’articolo 14 dispone un incremento, in conseguenza degli effetti dell’emergenza epidemiologica in corso, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, con copertura a valere sulle disposizioni finanziarie del presente provvedimento. Proroga inoltre (dal 31 marzo) al 31 maggio il termine entro il quale gli enti del Terzo settore devono ottemperare alle modifiche statutarie in base alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.

 

L’articolo 14 incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (comma 1) istituito con l’articolo 13-quaterdecies del D. L. n. 137/2020 (cd. Ristori, L. n. 176/2020), coperti per il medesimo importo, ai sensi del comma 3, a valere sulle risorse definite al successivo articolo 42 riguardante le disposizioni finanziarie del presente provvedimento (alla cui scheda di lettura si fa rinvio).

Viene inoltre disposta la proroga al 31 maggio (comma 2) del termine -previsto precedentemente al 31 marzo - entro cui gli enti del Terzo settore devono modificare i propri statuti per l’adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), mediante novella testuale all’articolo 101, comma 2, del richiamato Codice del Terzo settore.

 

Il citato comma 13-quaterdecies - introdotto dalla legge di conversione al D.L. Ristori che ha riprodotto l’articolo 15 del DL. 149/2020, poi abrogato-, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore” con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021 per far fronte alla crisi economica degli enti in tale settore, in ragione delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Fondo è espressamente destinato alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività commerciale, quali associazioni e circoli, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In attesa dell’effettivo avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)[116], si continua ad applicare la normativa dei corrispondenti registri: per le ODV i registri regionali e delle province autonome di cui alla Legge n. 266 del 1991, per le APS i registri nazionali, regionali e delle province autonome previsti all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000 e per le organizzazioni non lucrative di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 la corrispondente Anagrafe.

Per assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono fissati con decreto (che risulta non ancora emanato) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

I contributi delle erogazioni del Fondo non sono comunque cumulabili con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto legge n. 137 del 2020, che hanno, rispettivamente, previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del medesimo decreto; e con le misure di sostegno in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per le altre misure a sostegno del Terzo settore intervenute nel periodo emergenziale si rinvia al paragrafo dedicato all’interno del Tema web Politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus. In vigore dal 25 dicembre 2020 Sulle novità introdotte dalla riforma del Terzo settore consulta l’approfondimento Riforma del Terzo settore.

 

In base ai dati ISTAT pubblicati il 9 ottobre 2020, al 31 dicembre 2018 le istituzioni non profit attive in Italia sono 359.574 e, complessivamente, impiegano 853.476 dipendenti. Il numero di istituzioni non profit aumenta con tassi di crescita medi annui sostanzialmente costanti nel tempo (intorno al 2%) mentre l’incremento dei dipendenti, pari al 3,9% tra il 2016 e il 2017, si attesta all’1,0% nel biennio 2017-2018.

 


Articolo 15
(Disposizioni in materia di lavoratori fragili e stanziamento per sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche)

 

 

I commi da 1 a 3 dell’articolo 15 stabiliscono l'estensione, con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021 di due discipline temporanee - relative a "lavoratori fragili" - che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020[117] e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021; tali discipline prevedono:

-   per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero. La novella di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, oltre alla suddetta proroga del termine temporale, opera alcuni chiarimenti ed introduce la limitazione dell’equiparazione medesima ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta - neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vigenti) - in modalità agile. Per la fattispecie in oggetto, il relativo stanziamento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato resta pari all’importo già vigente di 282,1 milioni di euro;

-   la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

Il comma 4 incrementa l’importo dell'autorizzazione di spesa già prevista per il 2021, intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie. Tale stanziamento viene elevato da 53,9 milioni di euro a 157,0 milioni. Per la copertura dell’onere finanziario derivante dall’incremento (onere pari a 103,1 milioni) il comma 5 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.

Le summenzionate due fattispecie transitorie - di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni[118], e all’articolo 1, commi da 481 a 483, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 - riguardano i lavoratori che rientrino in una delle seguenti condizioni:

-       riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;

-       possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita[119]. La suddetta certificazione deve essere rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap[120], dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio[121] -.

Si ricorda che dall'equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera deriva, per i lavoratori dipendenti privati aventi diritto alla tutela previdenziale di malattia dell'INPS, la decurtazione ai due quinti della normale indennità di malattia, in assenza di familiari a carico[122].

Il periodo di assenza dal servizio - nell'ambito della fattispecie in oggetto - viene prescritto (come detto, dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria[123]) sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei summenzionati organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione; nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi[124] (resta ferma la responsabilità del suddetto medico in caso di fatto doloso).

Come accennato, in base alla novella di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo 15, l’equiparazione alla degenza ospedaliera viene limitata ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti. Il riferimento alla diversa mansione è insito nel richiamo alla fattispecie di lavoro agile di cui al citato comma 2-bis dell’articolo 26 del D.L. n. 18. Quest’ultimo comma fa riferimento, come accennato, anche alla possibilità di svolgimento - in luogo dell’ordinaria prestazione di lavoro in modalità agile - di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto; considerato che la formulazione letterale del medesimo comma 2-bis include la suddetta attività di formazione tra le modalità di svolgimento della prestazione in modalità agile, si valuti l’opportunità di chiarire se il riconoscimento dell’equiparazione al ricovero ospedaliero venga subordinato anche all’impossibilità di svolgimento della suddetta formazione professionale da remoto.

La medesima novella di cui alla lettera a) chiarisce inoltre che i periodi di assenza dal servizio per i quali sia stata o sia riconosciuta (in base alle norme temporanee in esame) l’equiparazione alla degenza ospedaliera[125]:

-       non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro);

-       non determinano la sospensione dell’indennità di accompagnamento eventualmente spettante al soggetto[126].

Come accennato, le norme di proroga di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo 15 non modificano la misura dello stanziamento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato, posto ai fini del concorso per gli oneri derivanti dall’equiparazione suddetta al ricovero ospedaliero. L’importo resta pari, dunque, a 282,1 milioni di euro. Si ricorda che tale stanziamento costituisce un limite di spesa, nel rispetto del quale gli oneri finanziari (derivanti dalla fattispecie in esame di assenza dal servizio) che ricadrebbero a carico del datore di lavoro e dell’INPS[127] sono imputati allo Stato (su domanda del datore di lavoro, per quanto concerne gli oneri che sarebbero a suo carico). L’INPS provvede al monitoraggio finanziario; qualora emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 3 opera un coordinamento tecnico, al fine di includere esplicitamente, nelle due proroghe fino al 30 giugno 2021 in oggetto, anche il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4, come detto, incrementa l’importo dell'autorizzazione di spesa già prevista per il 2021, intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie. Tale stanziamento viene elevato da 53,9 milioni di euro a 157,0 milioni. Per la copertura dell’onere finanziario derivante dall’incremento (onere pari, dunque, a 103,1 milioni) il comma 5 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.

 

 


Articolo 16
(
Disposizioni in materia di nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego - NASpI)

 

 

L’articolo 16 prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego – NASpI - sia concessa a prescindere dal possesso, da parte dell’ interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

 

In dettaglio, la norma dispone che per le nuove prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego – NASpI[128] concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il 23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 22/2015 (comma 1).

 

L’art. 3, comma 1, del richiamato D.Lgs. n. 22/2015, ha riconosciuto l’indennità mensile di disoccupazione – NASpI ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

§  stato di disoccupazione (lett. a));

§  almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (lett. b));

§  trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (lett. c)).

 

La norma in commento ha pertanto svincolato la corresponsione della NASpI dalla sussistenza di tale ultimo requisito, relativo alle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

 

Come specificato nella Relazione illustrativa, la corresponsione della NaSpI a prescindere dalla sussistenza del suddetto requisito trae origine dal fatto che l’emergenza sanitaria degli ultimi dodici mesi ha reso particolarmente gravosa la ricerca di occupazione. La Relazione tecnica specifica che la rimozione di tale requisito l’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari della prestazione consente di ricomprendervi anche i lavoratori (stimati in circa 139.000) con almeno tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni che, non avendo avuto un’occupazione negli ultimi dodici mesi, non rispettavano tale requisito e sono finora rimasti esclusi dalla possibilità di accedervi.

 

Agli oneri derivanti dalla norma in esame – pari a 121 milioni di euro per l’anno 2021 e in 12 milioni di euro per l’anno 2022 – si provvede ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge, recante la copertura finanziaria e alla cui scheda di lettura si rinvia (comma 2).

 

Interventi a favore dei percettori di NASpI collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Tra gli interventi di sostegno al reddito predisposti al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si ricorda che l’articolo 33 del D.L. n. 18/2020 ha ampliato di ulteriori 60 giorni il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento agli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020[129]. Il medesimo D.L. n. 18/2020, all’art. 40, commi 1 e 1-bis, ha sospeso per due mesi, a partire dal 17 marzo 2020, le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASpI dagli articoli 7 e 15 del D.Lgs. 22/2015 (che condizionano l'erogazione delle indennità alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti).

Inoltre, sulla base di quanto previsto dagli artt. 92 del D.L. 34/2020 e 5 del D.L. 104/2020, la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 è stata prorogata di quattro mesi, mentre la fruizione delle medesime indennità in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020 è stata prorogata di due mesi. È stata inoltre prorogata a tutto il 2020 la mobilità in deroga per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto alla fruizione della NASpI.

Si richiama, infine, quanto previsto dall’art. 12, comma 2, del decreto-legge in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), che riconosce le ulteriori tre quote di Reddito di emergenza (REM), previste per i mesi da marzo a maggio 2021, anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro che hanno terminato le prestazioni di NASpI tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.


Articolo 17
(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato)

 

 

L’articolo 17 modifica una disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato. In primo luogo, si differisce dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria in oggetto (disciplina di cui all'articolo 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni). La novella (di cui al comma 1 del presente articolo 17) consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi[130], mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 marzo 2021)[131], anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni. L’atto in deroga alle suddette condizioni può essere stipulato una sola volta, come previsto anche dalla formulazione vigente prima della novella in esame; tuttavia, il comma 2 del presente articolo 17 consente (nell’ambito del periodo temporale così ridefinito) la stipulazione del medesimo atto in deroga anche qualora, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi in base alla medesima deroga[132] (questi ultimi atti restano validi, in ogni caso, fino alla scadenza già pattuita).

 

Come detto, la deroga concerne le condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81. Tale comma, alle lettere a) e b), fa riferimento alla sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori, o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; l'articolo 21, comma 01, dello stesso D.Lgs. n. 81 richiede la sussistenza[133] di una di tali esigenze per: i rinnovi dei contratti a termine; le proroghe dei contratti a termine che determinino una durata complessiva del rapporto superiore ai dodici mesi[134].

Si ricorda inoltre che, secondo l’interpretazione seguita dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 713[135], la norma transitoria in oggetto consente anche che: la proroga sia in deroga al numero massimo di proroghe, previsto dalla normativa generale sui contratti di lavoro a termine; il rinnovo possa essere stipulato anche senza il rispetto dei termini dilatori minimi (previsti dalla suddetta normativa per il rinnovo medesimo)[136].

 

Riguardo ai limiti e condizioni posti dalla disciplina generale vigente[137] per i rinnovi o le proroghe dei contratti di lavoro a termine, si ricorda che essa pone un limite (di durata complessiva) analogo a quello specifico dei ventiquattro mesi, stabilito dalla norma transitoria in esame ai fini dell’applicabilità della deroga. Più in particolare, la norma generale prevede che - fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l'eccezione delle attività stagionali - la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore), per effetto di un contratto o di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non possa superare i ventiquattro mesi.

Qualora il suddetto limite dei ventiquattro mesi sia superato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento. Tuttavia, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro competenti per territorio.

 

 


Articolo 18
(Proroga incarichi di collaborazione dei cosiddetti Navigator)

 

 

L’articolo 18 proroga al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cosiddetti Navigator conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. per la realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza.

 

Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l’impiego, al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome, la disposizione in esame proroga dal 30 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cosiddetti Navigator – pari attualmente a 2.654, come riportato nella Relazione tecnica al presente decreto - conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. in attuazione di quanto disposto dall’art. 12, co. 3, del D.L. 4/2019 per l’implementazione di misure di politica attiva connesse al Reddito di cittadinanza, istituito dal medesimo D.L. n. 4 (comma 1, primo periodo).

Il richiamato art. 12, co. 3, del D.L. 4/2019 ha previsto l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, triennale e aggiornabile annualmente, per l’individuazione di specifici standard di servizio volti all’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, dei connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché degli obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del RdC. Tale Piano è stato adottato con DM 28 giugno 2019, a seguito dell'Intesa siglata il 17 aprile 2019 tra Stato e regioni.

Il medesimo comma 3 ha autorizzato a favore di ANPAL Servizi S.p.A. la spesa di 50 mln di euro per il 2021 – a valere sulle risorse del suddetto Piano - per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste.

La procedura selettiva pubblica è stata avviata con il bando pubblicato ad aprile 2019  per l’assunzione di un numero massimo di 3.000 posizioni.

 

Viene inoltre disposto che il servizio prestato dai suddetti soggetti costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l’impiego, banditi dalle regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle stesse (ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994) (comma 1, ultimo periodo).

Si valuti l’opportunità di chiarire se tale titolo preferenziale operi limitatamente ai concorsi pubblici relativi a particolari qualifiche o profili professionali, inerenti all'esperienza maturata.

 

Agli oneri derivanti dalla norma in esame – pari a 61.231.000 euro per il 2021 – si provvede ai sensi dell’articolo 42 del presente decreto relativo alla copertura finanziaria (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 3).


Articolo 19
(Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura)

 

 

L’articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.

 

In dettaglio, la disposizione modifica il comma 1 dell’articolo 16-bis del dl 137/2020, che prevedeva l’esonero, per il mese di dicembre 2020, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all’Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137/2020.

La presente disposizione, dunque, modificando il primo comma dell’articolo 16-bis, estende tale esonero contributivo anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021 (comma 1, lett. a)).

 

La disposizione sostituisce, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 16-bis, in forza del quale “l'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato”, aggiungendo uno specifico riferimento “alla sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni, di cui alla medesima Comunicazione” (comma 1, lett. b)).

 

La norma fa riferimento alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020 e sue successive modifiche). In base alla richiamata sezione 3.1 (intitolata: “Aiuti di importo limitato”) di tale Comunicazione, la Commissione considererà, in generale, aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[138] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 31 dicembre 2021[139]. In deroga alle disposizioni generali, per quanto riguarda gli aiuti concessi alle imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si applicano, le seguenti condizioni specifiche:

a)     l'aiuto complessivo non supera 270 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270 000 EUR o 225 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b)    gli aiuti concessi alle imprese operanti produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al  prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

c)     gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura  non riguardano alcuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione[140].

 

In base, invece, alla richiamata sezione 3.12 (intitolata: “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) di tale Comunicazione, “gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale.

Se tali misure costituiscono un aiuto, la Commissione le considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a.     l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo ("periodo ammissibile");

b.     l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019;

c.     per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dalla presente comunicazione o sostegno da altre fonti.

d.     l'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso  sotto forma  di sovvenzioni  dirette,  agevolazioni fiscali e di pagamento o in  altre  forme,  quali  anticipi  rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 10 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere”.

 

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 301 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi della disposizione di copertura finanziaria del provvedimento, l’articolo 42, alla cui scheda di lettura si rinvia[141] (comma 2).

 


Titolo III
Misure in materia di salute e sicurezza

 

Articolo 20
(Disposizioni in materia di vaccinazioni contro il COVID-19 e in materia di farmaci)

 

 

 

L'articolo 20 reca varie disposizioni in materia di vaccinazioni - con particolare riferimento a quella contro il COVID-19 - e in materia di farmaci.

Il comma 1 incrementa, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziate per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione.

Il comma 2 opera una revisione della disciplina relativa ai professionisti sanitari competenti per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19 - prevedendo, tra l'altro, un'estensione del relativo ambito dei professionisti - ed incrementa gli stanziamenti inerenti alla medesima somministrazione (il nuovo stanziamento, pari a 345 milioni di euro per il 2021, concerne i professionisti sanitari di cui al comma 2, lettera c)); nell'ambito delle novelle in oggetto, la lettera h) opera una revisione della disciplina che consente, in via temporanea, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione di tale possibilità per i vaccini diversi da quello contro il COVID-19.

I commi 4 e 5 prevedono, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale - ivi comprese le somministrazioni, operate da parte delle medesime farmacie, del vaccino contro il COVID-19 -. Lo stanziamento ai fini della remunerazione aggiuntiva - stanziamento pari a 50 milioni di euro per il 2021 e a 150 milioni per il 2022 - è posto a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario (comma 6).

I commi da 7 a 10 prevedono uno stanziamento di 200 milioni di euro, per il 2021, al fine del riconoscimento - mediante l'istituto del contratto di sviluppo - di agevolazioni finanziarie relative a: gli investimenti privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale; la realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti.

Il comma 12 reca alcune modifiche ed integrazioni della disciplina sui sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico della vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle sono intese ad includere nei suddetti sistemi l'informazione sull'eventuale pregressa infezione da COVID-19 della persona interessata, a garantire la circolarità delle informazioni tra i vari Servizi sanitari regionali, anche in relazione alle ipotesi di prenotazione e somministrazione del vaccino in una regione diversa rispetto a quella di residenza anagrafica, e a coordinare la disciplina dei medesimi sistemi con l'estensione (di cui al precedente comma 2) dell'ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione del vaccino.

Il comma 13 specifica che dall'attuazione del comma 12 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre i commi 1, 3 e 11 rinviano alle disposizioni di cui al successivo articolo 42 per la copertura degli oneri derivanti, rispettivamente, dal comma 1, dal comma 2, lettera c), e dai commi da 7 a 10.

 

Il comma 1 incrementa, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziate per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione. Tali incrementi concernono il fondo già istituito per le suddette due finalità, avente una dotazione originaria di 400 milioni di euro per il medesimo anno 2021.

Si ricorda che:

-       il suddetto fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dal comma 447 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e che il successivo comma 448 prevede che, per i suddetti acquisti e per la relativa distribuzione sul territorio nazionale, il Ministero della salute si avvalga del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19[142];

-       un precedente stanziamento[143] per il 2020, pari a 100 milioni di euro, era stato disposto, mediante incremento del Fondo per le emergenze nazionali[144], ai fini dell'acquisto e della distribuzione - da parte del medesimo Commissario straordinario - dei farmaci per la cura dei suddetti pazienti.

Riguardo all'incremento (pari a 700 milioni) relativo ai farmaci per la cura suddetta, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[145] riporta che "si stima di destinare, per l’acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, tipo Remdesivir, risorse pari a circa 300.000.000 e, per l’acquisto di farmaci anticorpi monoclonali[146] per la cura dei pazienti con COVID-19, risorse pari a circa 400.000.000".

Il medesimo comma 1 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 42 per la copertura degli oneri relativi ai suddetti incrementi.

 

Il comma 2 opera una revisione della disciplina relativa agli operatori per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19.

Si ricorda che nella normativa fino ad ora vigente, di cui ai commi da 457 a 467 dell'articolo 1 della citata L. n. 178 del 2020, le regioni e le province autonome provvedono alle somministrazioni dei vaccini in esame tramite le seguenti categorie di soggetti: i medici specializzandi; i medici, infermieri ed assistenti sanitari (ivi compresi quelli già in quiescenza) reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro[147]; lo svolgimento - in caso di insufficienza delle risorse professionali summenzionate - di prestazioni aggiuntive da parte di dirigenti medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri relativi alla remunerazione dei professionisti summenzionati e delle agenzie di somministrazione si provvede nell’ambito di distinti limiti di spesa. 

In base alle novelle di cui al comma 2 - che sono relative ad alcuni dei suddetti commi dell'articolo 1 della L. n. 178 nonché al comma 471 dello stesso articolo 1 -:

-       si sopprime la distinta previsione relativa ai medici specializzandi e si introduce il riferimento agli stessi nell'ambito del reperimento dei medici mediante le agenzie di somministrazione di lavoro (lettere a), b) e f)). In quest'ultimo ambito, si specifica che i medici specializzandi possono partecipare all'attività in oggetto anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai relativi contratti di formazione specialistica[148]. In relazione alle suddette modifiche, la novella di cui alla lettera g) sopprime lo stanziamento di 10 milioni di euro, per il 2021, concernente l'eventuale rimborso spese forfettario ai medici specializzandi[149] ed incrementa nella misura di 10 milioni (da 508.842.000 euro a 518.842.000 euro) lo stanziamento (per il 2021) relativo alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro tra le agenzie ed il Commissario straordinario[150]; lo stanziamento relativo invece alla remunerazione del servizio reso dalle agenzie di somministrazione (per la selezione dei professionisti sanitari) è confermato (nella suddetta novella di cui alla lettera g)) nella misura di 25.442.100 euro (sempre per il 2021);

-       si sopprime (lettera d)) la clausola secondo cui il ricorso alle summenzionate prestazioni aggiuntive da parte di dirigenti medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale è subordinato all'insufficienza delle altre risorse professionali previste per la somministrazione della vaccinazione in oggetto. In relazione a tale soppressione, la novella di cui alla lettera g) opera un intervento di coordinamento e conferma il limite di 100 milioni di euro, per il 2021, per la remunerazione delle relative prestazioni aggiuntive (limite ripartito tra le regioni e le province autonome secondo gli importi indicati nell'allegato C della citata L. n. 178)[151];

-       si introduce (lettera c) e relativo allegato) il ricorso, da parte delle regioni e province autonome, ai fini della somministrazione della vaccinazione in esame, ai medici di medicina generale, nonché, qualora sia necessaria l'integrazione delle disponibilità di questi ultimi, ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, ai pediatri di libera scelta, agli odontoiatri, a medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. A tali fini, viene autorizzata una spesa pari a 345 milioni di euro per il 2021, con conseguente incremento, per il medesimo anno 2021, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e con riparto (nel suddetto allegato) del medesimo incremento tra le regioni e le province autonome (ivi compresi gli enti territoriali a statuto speciale[152]) sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. Si prevede altresì che i suddetti professionisti trasmettano i dati relativi alle vaccinazioni, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma, secondo le indicazioni tecniche fornite dal medesimo ente territoriale ed anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria[153]. Tali trasmissioni sono oggetto anche delle novelle di cui al successivo comma 12[154]. Si valuti l'opportunità di un coordinamento. Si ricorda inoltre che il comma 3 rinvia per la copertura finanziaria del suddetto stanziamento di 345 milioni alle disposizioni di cui al successivo articolo 42;

-       l'eventuale partecipazione, al di fuori dell'orario di servizio, alle attività di somministrazione della vaccinazione in esame da parte degli infermieri viene esclusa dall'ambito delle norme che prevedono, per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, l'incompatibilità con altre prestazioni lavorative (lettera e)). L'esclusione è intesa a consentire la partecipazione del personale infermieristico all'attività di somministrazione svolta, in base alle varie fattispecie di somministrazione introdotte dalle presenti novelle, da parte di soggetti e strutture diversi rispetto agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La deroga non comporta, dunque, come specifica la medesima novella, oneri in termini di spesa pubblica per il personale;

-       si opera una revisione della disciplina temporanea che consente, in via sperimentale, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico (lettera h)). Tale revisione - ferma restando l'applicabilità della disciplina al solo anno 2021[155] -: limita l'ambito della previsione alla vaccinazione contro il COVID-19 (escludendo, quindi, gli altri vaccini dalla possibilità di somministrazione nelle farmacie); consente la somministrazione da parte dei farmacisti secondo determinate condizioni e modalità, le quali non richiedono più la supervisione da parte di medici, eventualmente assistiti (come prevedeva sempre il testo previgente) da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato. La novella - così come il testo previgente - opera uno specifico richiamo dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del D.M. 10 dicembre 2010, che prevede la possibilità di effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo da parte degli infermieri presso le farmacie (anche mediante il supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia). Anche quest'ultima ipotesi risulta in ogni caso subordinata alle condizioni e modalità poste dalla novella. In base ad esse, i farmacisti devono previamente svolgere un apposito corso di formazione a distanza, curato dall’Istituto superiore di sanità[156] e relativo anche alla disciplina del consenso informato[157]; inoltre, come già previsto dalla norma originaria, la possibilità di somministrazione nelle farmacie è subordinata alla stipulazione, sentito il competente ordine professionale, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie; al riguardo, la novella specifica che nell'ambito dei suddetti accordi devono essere disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Si ricorda che il 29 marzo 2021 è stato sottoscritto un accordo quadro tra il Governo, le regioni, le province autonome, FEDERFARMA[158] e ASSOFARM[159], con il quale si è inteso definire a livello nazionale una regolamentazione attuativa esaustiva (ferma restando la possibilità di accordi integrativi, a livello di regioni o province autonome, per alcuni profili).

La novella in esame prevede altresì che i farmacisti trasmettano i dati relativi alle vaccinazioni effettuate, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma, secondo le indicazioni tecniche fornite dal medesimo ente territoriale ed anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria[160]. Tali trasmissioni sono oggetto anche delle novelle di cui al successivo comma 12[161]. Si valuti l'opportunità di un coordinamento.

Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla somministrazione in oggetto presso le farmacie, la norma (lettera h) citata) fa riferimento sia alle risorse già stanziate per gli anni 2021 e 2022 (pari a 25,3 milioni per ciascuno di tali anni) ai fini del finanziamento della remunerazione, nelle regioni a statuto ordinario, delle nuove prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale[162] sia alla remunerazione delle farmacie disciplinata dai successivi commi 4 e 5[163] del presente articolo 20.

 

Riguardo alla vaccinazione contro il COVID-19, si ricorda che l'ultima versione del relativo piano strategico nazionale è stata adottata con D.M. del 12 marzo 2021[164]. Nell'ambito di tale atto, il secondo allegato è costituito dall'ultimo documento di programmazione precedente (del 10 marzo 2021)[165], il quale può essere considerato come il documento che attualmente reca le linee di pianificazione in oggetto. Si ricorda altresì che, nel quadro di tale programmazione, il suddetto Commissario straordinario ha presentato il 13 marzo 2021 un proprio documento di pianificazione in materia.

In via generale, si ricorda che la somministrazione è attuata dalle regioni e dalle province autonome (comma 458 del citato articolo 1 della L. n. 178)[166] e che non esiste un obbligo specifico di adesione alla campagna di vaccinazione in oggetto[167].

 

I commi 4 e 5 prevedono, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale - ivi comprese le somministrazioni, operate da parte delle medesime farmacie, del vaccino contro il COVID-19 -. La remunerazione aggiuntiva è determinata, nel rispetto di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2021 ed a 150 milioni per il 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Per l'emanazione del decreto ministeriale viene posto il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto in esame indica[168] che la sperimentazione potrebbe decorrere dal 1° settembre 2021 e che lo stanziamento per il 2021 è stato determinato in misura ridotta sulla base di tale ipotesi.

Ai sensi del comma 6, i suddetti stanziamenti (di cui al comma 4) per gli anni 2021 e 2022 sono posti a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario[169].

 

Riguardo ad alcune ipotesi relative alla determinazione della struttura della remunerazione aggiuntiva, si rinvia alla relazione tecnica del disegno di legge di conversione del presente decreto[170].

 

I commi da 7 a 10 prevedono uno stanziamento di 200 milioni di euro, per il 2021, al fine del riconoscimento - mediante l'istituto del contratto di sviluppo - di agevolazioni finanziarie relative a (comma 7): gli investimenti privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale; la realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti.

Lo stanziamento (ai sensi del comma 9) è disposto mediante incremento delle risorse del fondo per l'attrazione degli investimenti e per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa, istituito (nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico) dall'articolo 43, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

Il comma 8 prevede che, ai fini della tempestiva attuazione delle suddette agevolazioni finanziarie, si applichino, in quanto compatibili, e fermo restando il limite di spesa di cui al comma 7 (pari, come detto, a 200 milioni di euro), le disposizioni stabilite dal citato articolo 43 del D.L. n. 112 del 2018 e dai relativi provvedimenti attuativi. Si ricorda che questi ultimi[171] prevedono che le risorse del suddetto fondo siano erogate mediante la stipulazione di contratti di sviluppo tra l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia, che è anche il gestore pubblico del contratto)[172], il Ministero dello sviluppo economico, la regione o le regioni interessate, le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel finanziamento o nella realizzazione degli investimenti ed i soggetti beneficiari[173]; questi ultimi sono l'impresa che promuove l'iniziativa, denominata proponente, e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate aderenti. Tali contratti hanno ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo (industriale, oppure per la tutela ambientale o per attività turistiche)[174]. Le agevolazioni possono essere concesse sia nella forma di finanziamenti agevolati sia nella forma di contributi (o anche in forma mista). La misura massima delle agevolazioni varia in relazione alla tipologia di progetto, all'area territoriale ed alle dimensioni delle imprese; in ogni caso, l’ammontare e la tipologia delle agevolazioni vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

Ai sensi del comma 10, le agevolazioni di cui al comma 7 sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea e nell'ambito, ove ne sussistano i presupposti, dei limiti e delle condizioni - più favorevoli per le imprese rispetto alle disposizioni europee ordinarie - stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni[175]. Si ricorda che la sezione 3.1 della suddetta Comunicazione, e successive modificazioni, considera come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[176] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 31 dicembre 2021[177]. Inoltre, la sezione 3.6 e la sezione 3.8 della stessa Comunicazione, e successive modificazioni, prevedono criteri più ampi di ammissibilità degli aiuti di Stato - sempre se concessi entro il 31 dicembre 2021 - rispettivamente per "progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti" e per la produzione di prodotti (compresi i vaccini e gli altri medicinali) connessi al COVID-19; tali criteri consentono che gli aiuti per ciascun beneficiario coprano fino al 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale, fino all'80% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e fino all'80% dei costi d'investimento necessari per la produzione dei suddetti beni e dei costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione (eventuali ipotesi di elevamento delle ultime due percentuali sono definite dalle medesime sezioni).

Riguardo all'intervento finanziario di cui ai commi da 7 a 10 in esame, si ricorda altresì che:

-       un precedente stanziamento - pari anch'esso a 200 milioni di euro per il 2021 - è destinato ad interventi di ricerca e riconversione industriale per la produzione dei vaccini da parte di un decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 marzo 2021[178], attualmente all'esame della Corte dei Conti per la registrazione;

-       l'articolo 34 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto uno stanziamento[179] di 80 milioni di euro per il 2020 e di 300 milioni per il 2021 in favore della ricerca e sviluppo e dell'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato. Nell’ambito di tale stanziamento, il D.M. del 21 dicembre 2020[180] ha previsto la destinazione di due quote, pari ciascuna a 15 milioni di euro, alla sottoscrizione, da parte della suddetta società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di una quota del capitale, rispettivamente, di TLS Sviluppo S.r.l. e di Reithera S.r.l.[181].

Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento di cui al comma 7, pari, come detto, a 200 milioni di euro, il comma 11 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.

Il comma 12 - mediante alcune novelle all'articolo 3 del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 - reca alcune modifiche ed integrazioni della disciplina sui sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico della vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle sono intese ad includere nei suddetti sistemi anche l'informazione sull'eventuale pregressa infezione da COVID-19 della persona interessata (lettera a)), a garantire (lettera b) e capoverso 5-ter) della lettera c)) la circolarità delle informazioni tra i vari Servizi sanitari regionali, anche in relazione alle ipotesi di prenotazione e somministrazione del vaccino in una regione diversa rispetto a quella di residenza anagrafica[182], e a coordinare (capoverso 5-bis della lettera c))  la disciplina dei medesimi sistemi con l'estensione (di cui al precedente comma 2) dell'ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione del vaccino. Riguardo a quest'ultimo profilo, si valuti se sussista un'esigenza di coordinamento con le disposizioni, relative ai flussi informativi in oggetto, stabilite dalle novelle di cui alle lettere c) ed h) del precedente comma 2.

Si ricorda che il citato articolo 3 del D.L. n. 2 ha previsto l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale, predisposta e gestita - avvalendosi prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica - da parte del summenzionato Commissario straordinario. La piattaforma è destinata, in primo luogo, ad agevolare sia le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione sia il relativo tracciamento. In secondo luogo, la piattaforma svolge in regime di sussidiarietà, qualora il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato e su richiesta del medesimo ente, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute. Il medesimo articolo 3 prevede anche il raccordo dei sistemi informativi regionali con la suddetta piattaforma nazionale e con l'Anagrafe nazionale vaccini[183], disciplinando l'inserimento in esse dei dati relativi alle vaccinazioni in oggetto (a quest'ultimo riguardo, la novella di cui alla lettera b) del presente comma 12 prevede che anche la trasmissione alla piattaforma nazionale riguardi i dati su base individuale, anziché in forma aggregata).

Si ricorda che, ai fini dell'attuazione della disciplina di cui al citato articolo 3 del D.L. n. 2, è stata emanata l'ordinanza del summenzionato Commissario straordinario del 9 febbraio 2021, n. 2; l'ordinanza concerne in particolare il concorso del Sistema Tessera Sanitaria[184] - sia per l'implementazione della piattaforma nazionale in oggetto sia per lo svolgimento, da parte di quest'ultima, delle eventuali funzioni in regime di sussidiarietà sia per il raccordo tra la suddetta piattaforma e l'Anagrafe nazionale vaccini -.

Il comma 13 specifica che dall'attuazione del comma 12 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Articolo 21
(Covid Hotel)

 

 

L’articolo 21 proroga per quattro mesi, a partire dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame), le misure relative ai COVID Hotel, ovvero alle strutture alberghiere o beni immobili idonei, di cui può essere disposta la requisizione in uso per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso. Per l’intervento vengono stanziati 51,6 milioni di euro per il 2021, a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, che viene corrispondentemente incrementato.

 

 

Gli alberghi sanitari (c.d. COVID Hotel) sono utilizzati per ospitare pazienti positivi asintomatici, paucisintomatici a bassa intensità di cure, e soggetti in quarantena, al fine di allontanarli da familiari o conviventi nel caso in cui le rispettive abitazioni non consentano un effettivo isolamento, limitando così la diffusione del contagio e alleggerendo al contempo la pressione sulle strutture sanitarie.

Nella prima fase della pandemia, l'art. 6 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto cura Italia), ha autorizzato il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici nonché di beni mobili di qualsiasi genere. Inoltre, lo stesso articolo ha previsto la possibilità per il Prefetto - su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente – di disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possono essere attuate presso il domicilio della persona interessata. La durata massima delle requisizioni disposte dal Prefetto è stata fissata dal Decreto Cura Italia al 31 luglio 2020, fissando il limite di spesa di 150 milioni a valere sul Fondo emergenze nazionali presso la Protezione civile.

Fermo restando quanto disposto dal Decreto Cura Italia, in materia di requisizione in uso di immobili, nel caso in cui occorra disporre temporaneamente di ulteriori spazi per gestire l'isolamento di contagiati da SARS-CoV-2, l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge n. 34 del 2020, (c.d. Decreto Rilancio) ha disposto di fatto il prolungamento al 31 dicembre 2020 di quanto già previsto fino al 31 luglio 2020. Fino alla stessa data del 31 dicembre 2020, le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono l'implementazione delle attività di assistenza domiciliare integrata, o equivalenti, anche per i pazienti in isolamento ospitati presso i beni immobili requisiti, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza degli stessi, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali. Le risorse stanziate per l'intervento ammontano a 32.497.693 euro a valere sul livello del finanziamento del Ssn.

L'art. 146 del medesimo Decreto Rilancio ha poi modificato l'art. 6 del Decreto Cura Italia precisando la procedura relativa alle indennità a titolo di ristoro. Più precisamente, l'indennità di requisizione delle strutture alberghiere, ovvero degli altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto di requisizione del prefetto, applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. L'indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. Con il decreto del prefetto che stabilisce l'indennità definitiva di requisizione è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione.

L’andamento delle regioni con riferimento all’attivazione degli alberghi sanitari è stata rilevata, fino al 15 dicembre 2020, dagli Istant Report COVID-19 ALTEMS dell’Università cattolica del Sacro Cuore.

 

Al finanziamento di cui all’articolo in commento, pari, come detto, a 51,6 milioni di euro per il 2021, accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020. A detti oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 42 del decreto legge in esame.

La ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro è riportata nella tabella allegata all’articolo in commento, come riprodotta a seguire:


 

 

Regioni

Quota di accesso

2020

Riparto sulla base della quota di  accesso

Piemonte

7,36%

3.800.226

V.d’Aosta

0,21%

108.383

Lombardia

16,64%

8.588.421

Bolzano

0,86%

442.834

Trento

0,89%

459.360

Veneto

8,14%

4.201.177

Friuli

2,06%

1.065.248

Liguria

2,68%

1.383.277

E. Romagna

7,46%

3.848.289

Toscana

6,30%

3.250.291

Umbria

1,49%

768.854

Marche

2,56%

1.322.687

Lazio

9,68%

4.994.037

Abruzzo

2,19%

1.129.938

Molise

0,51%

264.809

Campania

9,30%

4.799.738

Puglia

6,62%

3.416.825

Basilicata

0,93%

482.138

Calabria

3,19%

1.646.304

Sicilia

8,16%

4.211.293

Sardegna

2,74%

1.415.871

Totale

100%

51.600.000

 

 


Articolo 22
(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia
del Ministero della difesa)

 

 

L’articolo 22 proroga, ai commi 1 e 2, fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all’emergenza Covid. L’onere della misura è quantificato in 11.978.000 euro per il 2021. I commi 3 e 4 prorogano di 12 mesi gli incarichi individuali a tempo determinato di 15 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, in relazione al perdurare dell’emergenza pandemica. Gli oneri della misura sono quantificati in 231.000 euro per il 2021 e 346.470 euro per il 2022.

 

Più in particolare, il comma 1 provvede a prorogare, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 e all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020.

 

Si ricorda che:

§  il richiamato comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020  ha autorizzato l’Esercito di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021, come specificato nella relativa relazione tecnica), 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri);

§  a sua volta il comma 1 dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 ha autorizzato per l’anno 2020 l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle seguenti misure per ciascuna categoria e Forza armata:

a)     70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri;

b)    100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare.

 

Il comma 2 rinvia alla norma generale di copertura del decreto in esame  (articolo 42) per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 11.978.000 per l’anno 2021.

 

La Relazione illustrativa rileva la necessità, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e in vista dell’attuazione del piano vaccinale, di continuare ad avvalersi di tale personale, preservando le specifiche esperienze acquisite e consolidate sul campo. Contestualmente, il trattenimento in servizio permetterebbe di evitare alla Forza armata la dispersione delle preziose risorse già impiegate per l’effettuazione delle attività selettive, per lo svolgimento della necessaria fase di addestramento e per l’equipaggiamento.

 

La Relazione tecnica quantifica l’onere complessivo della proroga di cui al comma 1 in 11.978.000 euro per il 2021, e presenta una tabella di dettaglio da cui si evince che la proroga riguarda:

§  per l’Esercito Italiano, 104 ufficiali e 186 sottufficiali, per un onere di 9.437.330 euro;

§  per la Marina Militare, 30 ufficiali e 50 sottufficiali, per un onere di 1.103.006 euro;

§  per l’Aeronautica Militare, 23 ufficiali e 50 sottufficiali, per un onere di 1.437.371.

 

Il comma 3 proroga di 12 mesi gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 aveva attribuito al Ministero della Difesa la possibilità, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Con l’articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato a 15.

 

Al riguardo il Governo, nella relazione illustrativa allegata al decreto legge fa presente che la proroga è indispensabile per far fronte alle accresciute e rimodulate esigenze imposte dal perdurare dell’emergenza pandemica. “In questo contesto” sottolinea il Governo “emergono chiare, infatti, le esigenze di continuare ad effettuare e processare una gran quantità di tamponi molecolari, di avviare la campagna vaccinale e di mantenere le attività di studio per le cure basate sui c.d. anticorpi monoclonali e sull’applicazione dei c.d. neutralizzanti”.

 

Si precisa, inoltre, che la richiamata ferma si inquadra, anche nella consolidata ottica di un qualificato supporto alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale che comporta “un ponderoso impegno del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, in ordine al mantenimento  dei livelli in atto della  diagnostica molecolare e all’implementazione delle attività connesse alla  genomica virale, al sequenziamento delle varianti e al  sostegno della rete militare di diagnostica e sorveglianza per le malattie diffusive emergenti e riemergenti (DIMOS MILNET)”.

 

A tal proposito si ricorda che il Policlinico del Celio è un ospedale militare, a connotazione interforze, dipendente dal 4° Comando logistico dell’Esercito.

Offre, principalmente, supporto clinico e sanitario al personale a status militare impiegato in operazioni, in Patria e all'estero, nonché al personale militare e civile, e relativi familiari secondo quanto previsto dalla normativa vigenti, le convenzioni locali e gli accordi con il Servizio sanitario nazionale-regionale.

Il Policlinico opera, inoltre, nel campo della ricerca scientifica nelle diverse discipline sanitarie e assicura il tirocinio pratico a favore degli specializzandi delle tre Forze armate e dell’Arma dei carabinieri. 

Secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti (delibera 16/2019/G) si tratta di una struttura che, nel 2017 ha impiegato una forza di 1.102 unità e nel 2018 una forza di 1096 unità (suddivisa fra ufficiali, sottufficiali, truppa, civili, di cui 626 con specializzazione sanitaria) per un costo, nel medesimo 2018, di 57 milioni circa di euro.

Il personale del Policlinico (medico, infermieristico e aiutanti di sanità), oltre ad essere impiegato in ambito nazionale, svolge ciclici periodi di attività al di fuori dei confini nazionali nell’ambito degli organi sanitari ivi schierati e supporta, a vario titolo, tutti i teatri operativi in cui operano le Forze armate italiane.

La struttura, nelle sue linee generali, è attualmente organizzata in dipartimenti ed unità operative, complesse o semplici, che erogano servizi sanitari nei seguenti settori: patologia cardiorespiratoria, area chirurgica, patologia osteo-articolare, nefro-urologiche, scienze ginecologiche, patologia neuro-sensoriale, scienze neurologiche e psichiatriche, diagnostica, odontostomatologica, emergenza e accettazione, anestesia e rianimazione, immunoematologia, medicina fisica e riabilitazione.

Per un approfondimento dell’organizzazione del Sistema sanitario militare si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 35, comma 7.

 

Il comma 4 reca la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, pari a euro 231.000 per l’anno 2021 e a euro 346.470 per l’anno 2022 Per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 42 del decreto in esame, mentre per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

 

La Relazione tecnica quantifica gli oneri complessivi in euro 577.470 gravanti, rispettivamente, per euro 231.00 sul 2021 e per euro 346.470 sul 2022. Le tabelle di quantificazione degli oneri tengono conto del fatto che i quindici incarichi per i quali si prevede la proroga di 12 mesi hanno avuto inizio per 6 unità di personale il 1° luglio 2020 e per 9 unità di personale il successivo 1° settembre 2020 (in quanto, come si è detto, con l’articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato da 6 a 15).

 

Per approfondimenti si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19”.

 


Titolo IV
Enti territoriali

 

Articolo 23
(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

 

 

L’articolo 23 incrementa le risorse per l’anno 2021 dei Fondi per l’esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome, istituiti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Rilancio) per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’incremento è pari a 1 miliardo di euro in favore degli enti locali e a 260 milioni per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

In particolare, il comma 1, alla lettera a), dispone un incremento di 1.000 milioni di euro della dotazione per l’anno 2021 del Fondo per assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito dall’articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) e successivamente rifinanziato per l’anno 2021 dall’articolo 1, comma 822, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020).

A tal fine, il comma dispone una modifica al citato comma 822 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, portando lo stanziamento del Fondo previsto a legislazione vigente per l’anno 2021 da 500 a 1.500 milioni di euro.

 

Le risorse sono assegnate per 1.350 milioni di euro in favore dei comuni (rispetto ai 450 milioni previsti dal comma 822, in aumento quindi di 900 milioni) e per 150 milioni di euro in favore di province e città metropolitane (rispetto ai 50 milioni previsti dal comma 822, con un incremento quindi di 100 milioni).

 

Il comma 1, alla lettera b), interviene altresì sulla ripartizione di tali risorse aggiuntive di 1.000 milioni di euro, disponendone l’assegnazione con il decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, secondo quanto previsto dal comma 822 della legge n.17872020.

 

Al riguardo si ricorda che l’articolo 1, comma 822, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020), dispone che il riparto sia effettuato in due tranches, mediante due distinti decreti del Ministro dell’interno - di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali - da adottare:

-      il primo entro il 28 febbraio 2021[185], per il riparto di 200 milioni di euro per i comuni e di 20 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori dell’apposito tavolo tecnico già istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020, ai sensi del D.L. n. 34/2020;

-      il secondo entro il 30 giugno 2021, per il riparto dei restanti 250 milioni per i comuni e 30 milioni per le città metropolitane e province, sulla base anche delle risultanze della certificazione per l’anno 2020 che dovrà essere inviata al MEF dagli enti locali per via telematica entro il termine perentorio del 31 maggio 2021.

 

Pertanto - fermo restando l’acconto di 200 milioni di euro in favore dei comuni e di 20 milioni in favore di città metropolitane e province da assegnare entro il 28 febbraio 2021 (sul cui schema di riparto è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Stato-città in data 25 marzo 2021) - con il decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvederà ad assegnare l’importo complessivo di 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e di 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto - come indicato dal comma 822 - oltre che dei lavori del suddetto tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 che sarà inviata al MEF dagli enti entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, ai sensi del comma 2 dell’articolo 39 del D.L. n. 104/2020, finalizzata da attestare la perdita di gettito.

 

Si rammenta che il comma 2 dell’articolo 39 del D.L. n. 104/2020 - come modificato dall'art. 1, comma 830, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178 - dispone l’obbligo per gli enti locali beneficiari del Fondo di inviare al MEF - Ragioneria generale dello Stato - per via telematica[186], una certificazione della perdita di gettito 2020 connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, necessaria ad attestare che la perdita di gettito sia dovuta esclusivamente all’emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza.

 

Si rammenta, per completezza, che ai sensi del comma 823 della legge n. 178/2020, le risorse del Fondo per l’anno 2021 – così come quelle dell’analogo Fondo costituito per assicurare l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, di cui all’articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020 – sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse del Fondo non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897-898, della legge n. 145/2018[187]. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Gli enti sono pertanto obbligati ad inviare per via telematica[188] al MEF - Ragioneria generale dello Stato - una certificazione per l’anno 2021 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, finalizzata ad attestare che tale perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19.

E’ altresì prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti che non trasmettono la certificazione entro il suddetto termine perentorio, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall’anno 2023.

Il comma 829 stabilisce il termine del 30 giugno 2022 per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenendo conto delle predette certificazioni.

 

Per una ricostruzione della disciplina e dell’utilizzo delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali stanziate per l’anno 2020, si veda il box in calce alla presente scheda.

 

Il comma 2 dispone un incremento di 260 milioni di euro per l’anno 2021 delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, istituito dall’articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020 e destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale importo aggiuntivo è destinato a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il riparto delle risorse integrative del fondo tra le Autonomie speciali è effettuato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020, ai sensi dell’art. 106, co. 2, del D.L. n. 34/2020, in relazione alla situazione di emergenza, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.

La norma richiama il comma 823 della legge di bilancio per il 2021, che vincola le risorse del Fondo alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse del Fondo non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897-898, della legge n. 145/2018. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Si prevede altresì che il ristoro della perdita di gettito può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.

 

Il Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato istituito con l’art. 111 del D.L. 34 del 2020, come modificato dall’art. 41, comma 1, del D.L. n. 104 del 2020, a seguito dei due accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio 2020: uno con le regioni a statuto ordinario (rep. atti. n.114 CSR) e uno con le regioni a statuto speciale e le province autonome (rep. atti. n.115 CSR).

Il Fondo, destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, ha una dotazione di 4.300 milioni di euro per il 2020, di cui di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Con l’accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (Repertorio atti n. 115/CSR del 20 luglio 2020) sono state stabilite le modalità di attuazione della compensazione delle minori entrate e le quote spettanti a ciascuna autonomia. Nello specifico, il comma 2-bis del citato articolo 111, stabilisce che il ristoro delle minori entrate viene attuato per 2.404 milioni di euro come riduzione del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle autonomie speciali, mentre 196 milioni costituiscono erogazioni dal fondo, la legge riporta le quote spettanti a ciascuna autonomia.

Si ricorda, inoltre, che la legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, comma 805), in attuazione dell’accordo del 5 novembre 2020 (Repertorio atti n. 188/CSR del 5 novembre 2021) tra il Governo e le autonomie speciali, riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l’anno 2021, a titolo di compensazione della perdita di gettito, e stabilisce gli importi per ciascun ente, con la tabella riportata nella legge stessa.

 

Le modalità per la quantificazione delle effettive minori entrate registrate nel 2021, infine, sono state ridefinite dalla legge di bilancio per il 2021 (commi 824-825). In particolare, il comma 824 – che recepisce quanto stabilito in tal senso nell’accordo quadro del 5 novembre 2020 tra lo Stato e le autonomie speciali - stabilisce che, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel 2023 sarà determinato l’importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 in rapporto alla media delle spettanze quantificate per il triennio 2017-2019, ai sensi dei rispettivi statuti e tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19.

Per la verifica delle minori entrate per l’esercizio 2020, ha già disposto in modo identico il comma 2-quater del citato articolo 111 del D.L. 34, prevedendo che nel 2022 dovrà essere determinato l’importo delle minori entrate per l’esercizio 2020 in relazione alla media delle spettanze del triennio 2017-2019.

 

Il comma 3 dispone che alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo in esame, pari a 1.260 milioni per l’anno 2021, si provvede ai sensi del successivo articolo 42 (cfr. relativa scheda di lettura).

 

Il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, destinato nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Il riparto del fondo è effettuato, con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza stato-città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (calcolate al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate e delle maggiori spese), come valutati da un apposito Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’economia con il compito di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 sulle tenuta delle entrate locali e sull’espletamento delle funzioni fondamentali (comma 2 dell’art. 106, D.L. n. 34/2020).

Il Tavolo tecnico è stato istituito con D.M. economia 29 maggio 2020. Esso è composto da: due rappresentanti del Ministero dell’economia, due rappresentanti del Ministero dell’interno, due rappresentanti dell’ANCI, un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, e si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.

I criteri e le modalità di riparto della dotazione del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il D.M. interno del 16 luglio 2020[189]cfr. Allegato A per il comparto comuni e Allegato B per il comparto province e città metropolitane - a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

La ripartizione dei 3,5 miliardi del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il successivo Decreto del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020[190].

L’articolo 106 prevede inoltre una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite. Il termine per la verifica (originariamente fissato al 30 giugno 2021) è stato rinviato al 30 giugno 2022 dal comma 831 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

La dotazione del Fondo è stata successivamente integrata di 1,67 miliardi di euro per l’anno 2020, di cui 1,22 miliardi in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, dall’articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto). Per il riparto di questa dotazione aggiuntiva è prevista l’emanazione di un ulteriore decreto del Ministro dell’interno da adottare entro il 20 novembre 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori in itinere del Tavolo tecnico, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020.

Ai fini della verifica della perdita di gettito delle entrate locali connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’andamento delle spese dei singoli enti locali, è stato previsto l’obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica al MEF una certificazione volta ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi. Il termine perentorio per la certificazione, originariamente fissato al 30 aprile 2021, è stato rinviato al 31 maggio 2021 dal comma 830, lett. a), della legge di bilancio 2021.

E’ inoltre prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro i termini previsti, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale. Le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione nel caso di invio tardivo della certificazione Le certificazioni saranno tenute in conto ai fini della verifica a consuntivo da effettuare entro il 30 giugno 2022, come previsto dall’art. 106 del D.L. n. 34/2020. Le sanzioni da applicare in caso di mancata o tardiva presentazione della predetta certificazione sono state ridefinite dal comma 830, lett. b) della legge di bilancio 2021.

Per quel che riguarda l’assegnazione delle risorse incrementali del Fondo previste dall’art. 39, co. 1, del D.L. n. 104/2020, con il D.M. interno dell’11 novembre 2020 è stato effettuato il riparto di un acconto di 500 milioni di euro (di cui 400 milioni ai comuni e 100 milioni a province e città metropolitane).

Con il successivo D.M. del 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse ex art. 39, co. 1, del D.L. n. 104/2020, pari a complessivi 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per l'anno 2020.

 


Articolo 24
(Rimborso di alcune spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020)

 

 

L’articolo 24 prevede l'istituzione di un fondo - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze - con una dotazione pari ad 1 miliardo di euro per il 2021, da destinare al concorso (a titolo definitivo, quindi non a titolo di anticipazione) del rimborso delle spese sostenute nel 2020 dalle regioni e province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma in esame demanda ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di riparto delle somme.

Alla copertura dell'onere derivante dalla costituzione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge in esame.

 

Le somme sono ripartite, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, con le modalità definite da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ai fini del riparto si deve tener conto delle spese effettivamente sostenute.

Si valuti l'opportunità di chiarire se il riparto debba essere effettuato con il medesimo decreto che ne definisce le modalità ovvero con ulteriore atto e se, nella seconda ipotesi, il termine di venti giorni si riferisca alla definizione delle modalità ovvero al riparto.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla successiva erogazione delle somme alle regioni e province autonome.

Le somme così acquisite concorrono alla valutazione dell'equilibrio, per l'anno 2020, dei servizi sanitari delle regioni e province autonome beneficiarie.

 

Come indicato nelle relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge[191], il fondo in oggetto mira a riconoscere alle regioni e province autonome un rimborso per le somme da esse sostenute (ed iscritte sui conti sanitari riferiti all’anno 2020) per l’acquisto di DPI e di altri beni sanitari, nelle more del completamento delle forniture da parte del Dipartimento della protezione civile e, successivamente, del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19[192].

 


Articolo 25
(Imposta di soggiorno)

 

 

L'articolo 25 istituisce un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Al Fondo è attribuita una dotazione di 250 milioni di euro. Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.

 

Un fondo con analoga finalità è stato istituito per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro, dall'art. 180, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2018 ("decreto rilancio", convertito dalla legge n. 77 del 2020). Successivamente, l'art. 40, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 ("decreto agosto", convertito dalla legge n. 126 del 2020) ha attribuito al medesimo fondo una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro.

Quanto al primo riparto di 90 milioni di euro per il 2020, cfr. il comunicato del 27 luglio 2020 del Ministero dell'interno. Per quanto concerne l'ulteriore riparto (pari a 310 milioni di euro), si veda il decreto del 14 dicembre 2020. Le modalità di calcolo della perdita di gettito per il 2020, con la conseguente attribuzione del ristoro agli enti interessati, sono definite nell'allegato B al citato decreto.

 

Si osserva che l'articolo in esame è rubricato "imposta di soggiorno". Dal punto di vista redazionale, si valuti l'opportunità di integrare la rubrica con il riferimento agli altri contributi oggetto della disciplina.

 

 

Imposta di soggiorno, contributo di sbarco, contributo di soggiorno

 

Riguardo all'imposta di soggiorno, l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale") dispone che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. L'art. 46, comma 1-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, dispone che nei comuni capoluogo di provincia che - in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici - abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al vigente limite massimo di 5 euro).

Il contributo di sbarco, istituito dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (cd. collegato ambientale) ha sostituto la previgente imposta di sbarco; esso, come l'imposta di sbarco, è alternativo all'imposta di soggiorno. L' articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale dispone che il contributo sia istituito con regolamento, nella misura massima di euro 2,50 (1 euro in più rispetto alla previgente imposta di sbarco) e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea. Il contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Esso è applicabile ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, così come ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

Il contributo di soggiorno è stato introdotto per Roma Capitale, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno (art. 14, co. 16, lett. e) del D.L. n. 78 del 2010).

 

I gestori delle strutture ricettive, situate nei territori dei comuni che, in base alla legge, hanno istituito l’imposta di soggiorno, una volta incassata l'imposta devono versarla al comune, tramite modello F24.

 

 

 


Articolo 26
(Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica)

 

 

L’articolo 26 prevede l'istituzione di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. La norma demanda la ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Al riparto del fondo fra le regioni e le province autonome si provvede con d.P.C.m., su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base della proposta formulata dalle regioni e province autonome in sede di autocoordinamento.

La disposizione in esame demanda quindi alle regioni il compito di definire il reale oggetto di intervento del fondo, posto che la legge statale contiene solo l'indicazione dei beneficiari (le categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19), oltre a fissare la dotazione del fondo e individuare l’atto formale di recepimento dell’accordo delle regioni. Le regioni dovranno quindi individuare le categorie particolarmente colpite dalla pandemia e i criteri per ripartire lo stanziamento.

Si segnala che in mancanza di un accordo fra le regioni, la misura resterebbe inattuabile.

 

Agli oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

 

Precedenti disposizioni (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016, la legge n. 208 del 2015; l'articolo 1, comma 398, della legge di stabilità 2015, la legge n. 190 del 2014 e l'articolo 1, comma 481, della legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del 2013) stabilivano che l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento dovesse essere comunque recepito con un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Più recentemente, l'art. 1, comma 851, della legge n. 178 del 2020 (bilancio per il 2021), stabilisce, invece, che il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome, effettuato in sede di autocoordinamento, è "formalizzato" con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Solo in assenza dell'accordo in sede di autocoordinamento, il d.P.C.m. previa è emanato (sulla base di un'istruttoria tecnica) previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Tali disposizioni legislative che hanno fatto ricorso al concetto dell’autocoordinamento delle regioni erano volte a stabilire le modalità del concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica, dopo che la legge nazionale aveva fissato l’obiettivo finanziario da raggiungere. Si segnala inoltre che nel caso di concorso alla riduzione della spesa pubblica, si è anche registrato un caso di accordo parziale, che ha coinvolto le (sole) regioni a statuto ordinario, anche se ciò non era testualmente previsto dalla legge.

Sul tema, v. anche la scheda sull'articolo 27 del presente decreto-legge, recante modifica dell'art. 32-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d.  decreto ristori, convertito dalla legge n. 176 del 2020).

 

 

 

 


Articolo 27
(Riparto contributo per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19)

 

 

L’articolo 27 novella il comma 2 dell'art. 32-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137[193] confermando il contributo, pari a 110 milioni di euro per il 2021, in favore delle regioni a statuto ordinario destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 e disponendone il riparto fra le regioni.

 

L’articolo 32-quater, comma 2, del citato n. 137 del 2020 - non più vigente perché sostituito dalla norma in esame - già assegnava, per l'anno 2021, il predetto contributo, ma non definiva direttamente la ripartizione delle risorse fra le regioni beneficiarie.

Stabiliva infatti che il riparto venisse effettuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta che le medesime regioni erano chiamate a formulare in sede di autocoordinamento, e previa intesa con la Conferenza Stato regioni. Il termine per l'adozione di detto decreto era stabilito nel 31 gennaio 2021, data trascorsa infruttuosamente.

 

Al fine del riparto, la disposizione, non più vigente, disponeva altresì che esso avrebbe dovuto tener conto di quanto segue.

1) Una quota pari a 90 milioni di euro, avrebbe dovuto essere destinata: a) per la metà di tale importo (pari a 45 milioni) alle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, in ragione del periodo di permanenza nel medesimo stato; b) per il 30 per cento (pari a 27 milioni) alle regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, in ragione della permanenza in tale scenario; c) per il 20 per cento (pari a 18 milioni) alle regioni non rientranti nelle precedenti categorie.

2) La restante quota, pari a 20 milioni, avrebbe dovuto essere diretta esclusivamente alle regioni destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto alle misure recate nei provvedimenti statali.

 

Rispetto alla procedura per l'erogazione del contributo (articolata, come detto, nella proposta di riparto delle regioni, nell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e nel successivo del decreto ministeriale), con la norma in commento il riparto è stabilito direttamente con legge ed è definito dalla seguente tabella, inserita nell'articolo in commento.

 

 

Tabella allegata all'art.27 del decreto legge in esame recante il riparto del contributo destinato al ristoro delle categorie soggette in relazione all'emergenza COVID

 

Occorre, al riguardo, segnalare che la misura in esame è stata sollecitata dalle Regioni. La richiesta in tal senso, avanzata nel corso della riunione della Conferenza Stato-regioni del 21 gennaio 2021, è stata accolta dal Governo ed è così confluita nell'intesa ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge n.131 del 2003 adottata in pari data.

Le regioni (come si legge nella lettera del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 21 gennaio 2021 allegata alla richiamata intesa) a sostegno della loro proposta di modifica normativa hanno evidenziato che in tal modo si sarebbe determinata un'accelerazione nell'erogazione delle risorse alle regioni (in quanto effettuabile già dal momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge), con la possibilità da parte di queste ultime di accelerare, a loro volta, i ristori alle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19. Si segnala che la proposta normativa avanzata dalle regioni conteneva anche il riparto delle risorse, che peraltro era già stato trasmesso al Governo con missiva del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 14 gennaio 2021, secondo quanto prevedeva l'art.32-quater, comma 2, del citato DL n.137 prima della novella in commento.

 

Come precisato nella relazione tecnica, l'articolo in esame non determina oneri in quanto il contributo ivi previsto resta determinato nell’importo complessivo di 110 milioni di euro per l’anno 2021.

 

 


Articolo 28
(Regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza COVID-19)

 

 

L’articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (artt. 54-61 del D.L. n. 34/2020).

L’articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all’estensione e alla proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

 

Nel dettaglio, il comma 1, lett. da a) ad e) modifica e integra l’articolo 54 del D.L. n. 34/2020, il quale consente alle Regioni, alle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di adottare, a valere su risorse proprie, misure di aiuto di importo limitato alle imprese.

 

Il D.L. n. 34/2020, agli articoli 54-62, ha definito la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare, sino al 31 dicembre 2020, taluni regimi di aiuti alle imprese, conformemente ai criteri, ai massimali e alle modalità definiti dal “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak” - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Gli articoli 54-60-bis prevedono i seguenti regimi di aiuti:

§  aiuti di importo limitato (art. 54);

§  garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);

§  prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (art. 56);

§  finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57);

§  investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58):

§  investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59);

§  sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60);

§  aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti (art. 60-bis, introdotto dalla L. di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art. 1, comma 627, all’indomani della quarta modifica del Quadro temporaneo che ha consentito tali regimi di sostegno).

La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis è stata subordinata all’adozione della decisione positiva di compatibilità da parte della Commissione europea (cfr. decisioni del 21 maggio 2020 e del 10 dicembre 2021:

L’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 ha poi fissato, per le categorie di aiuti di cui agli articoli 54-60-bis, delle norme comuni, che ricalcano le previsioni del Quadro temporaneo, come successivamente modificato e integrato. In particolare, secondo l’articolo 61, comma 1, non possono essere concessi gli aiuti alle imprese che risultino già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019[194]. In deroga, ai sensi del comma 1-bis, gli aiuti possono essere concessi alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

a)     non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure

b)     non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure

c)     non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

L’articolo 62 del D.L. n. 34/2020 inoltre dispone che amministrazioni territoriali provvedono alle concessioni degli aiuti a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica quanto per esse specificamene previsto dall'articolo 125, comma 4, D.L. 18/2020 (L. n. 27/2020).

Gli articoli 63-64 recano poi norme sulla registrazione nel Registro aiuti di Stato degli aiuti in questione e di contestuale adeguamento di tale registro e dei registri SIAN e SIPA, con la costituzione di una apposita sezione dedicata agli aiuti COVID.

 

L’articolo 54 novellato traspone nell’ordinamento interno il contenuto della sezione 3.1 del Quadro. Ai sensi della sezione appena citata, la concessione di aiuti di importo limitato è consentita, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni - a favore delle imprese che, al 31 dicembre 2019, non si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell'articolo 2, punto 18) del GBER). Gli aiuti possono comunque essere concessi alle micro e piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e purché non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

 

A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione il 28 gennaio scorso, l’importo consentito di tali aiuti è stato considerevolmente elevato ed è stata ammessa, a condizioni date, la conversione degli strumenti rimborsabili (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in sovvenzioni dirette. In particolare:

§  gli aiuti di importo limitato possono essere riconosciuti sino al 31 dicembre 2021, anziché al 30 giugno 2021.

Per recepire tale proroga, le lett. c) e d) dell’articolo qui commento novellano rispettivamente i commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 54;

§  il relativo importo non deve superare, al lordo di qualsiasi imposta o onere, gli 1,8 milioni di euro per impresa, anziché gli 800 mila euro, in origine previsti dal Quadro. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 270 mila euro, anziché i 120 mila euro. Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 225 mila euro – anziché i 100 mila euro - per impresa.

Al fine di adeguare nel modo sopra indicato l’importo degli aiuti, la lettera a) novella i commi 1 e 2 e la lettera b) sostituisce il comma 3 dell’articolo 54.

§  inoltre, le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni descritte nella Sezione 3.1.

Al fine di introdurre tale facoltà, la lettera e) introduce un nuovo comma 7-quater nell’articolo 54.

Per un’analisi più approfondita del Quadro temporaneo e della relativa Sezione 3.1 si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo”.

 

Il comma 1, lett. f) e g) novellano rispettivamente l’articolo 55, comma 8, e l’articolo 56, comma 3, del D.L. n. 34/2020, al fine di prorogare al 31 dicembre 2021 - conformemente a quanto consentito dalla quinta modifica del Quadro - i regimi di aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti e di tassi d'interesse agevolati per i prestiti pubblici, anche attraverso enti creditizi e finanziari, consentiti, rispettivamente, dalle sezioni 3.2, 3.3 e dalla sezione 3.4 del Quadro stesso.

Nel dettaglio, l’articolo 55 del D.L. n. 34/2020 traspone nell’ordinamento interno il contenuto delle sezioni 3.2 e 3.4 del Quadro, consentendo alle Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio la facoltà di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, anche attraverso enti creditizi e finanziari, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza. L’articolo 56 traspone il contenuto della sezione 3.3 e 3.4, consentendo ai suddetti enti di concedere, a valere su risorse proprie, misure di aiuto sotto forma di prestiti alle imprese con tassi d’interesse agevolati.

Per un’analisi più approfondita del Quadro temporaneo e della relative Sezioni 3.2, 3.3 e 3.4 si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo”.

 

Il comma 1, lett. h) abroga il comma 5 dell’articolo 57 il quale limitava al 31 dicembre 2020 la concessione - da parte degli enti territoriali e della Camere di commercio - degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19.

Rimane vigente il comma 1 dell’articolo 57, il quale, in modo più flessibile, dispone che gli aiuti in questione possono essere concessi ai sensi della sezione 3.6 del Quadro temporaneo, secondo i limiti (anche temporali dunque ora sino al 31 dicembre 2021) e secondo le condizioni fissate dalla medesima sezione (comma 1 dell’articolo 57).

Per un’analisi più approfondita del Quadro temporaneo e della relative Sezioni 3.6 si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo”.

 

Il comma 1, lett. i) e j) modifica l’articolo 60 del D.L. n. 34/2020, che consente la concessione – da parte degli enti territoriali e delle Camere di commercio - di aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 3.10 del Quadro temporaneo.

La modifica dell’articolo è finalizzata ad un adeguamento della disciplina alle modifiche introdotte dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, ovvero ad una maggiore precisazione di quanto già previsto dal Quadro stesso.

In particolare:

§  attraverso la sostituzione del comma 4 dell’articolo 60, si dispone che gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, e si precisa meglio (quanto già previsto dal Quadro temporaneo) che tali aiuti operano non solo per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali, ma anche per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia ha inciso negativamente.

Rimane invariata la condizione per cui il beneficiario deve continuare a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. Rimane fermo anche che l’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020 (lettera i));

§  attraverso la sostituzione del comma 5 dell’articolo 60 si precisa (quanto già previsto dal Quadro temporaneo) che, per il lavoratore autonomo, la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non può superare l’80% del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo (lettera j)).

Il comma 5, pima di tale intervento novellatore, fissa i limiti di sovvenzione solo per il lavoratore dipendente (non più dell’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro).

Per un’analisi più approfondita del Quadro temporaneo e della relative Sezioni 3.10 si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo”.

 

Sempre con il fine di un adeguamento alle modifiche introdotte dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, le lettere k) e l) intervengono sull’articolo 60-bis del D.L. n. 34/2020.

L’articolo 60-bis consente agli enti territoriali e alle Camere di commercio, a valere sulle risorse proprie, la concessione di aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti dalle imprese per le quali il focolaio di COVID-19 ha determinato la sospensione o riduzione dell’attività (con un calo di fatturato), nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 3.12 del Quadro temporaneo.

La lettera k) sostituisce la lettera a) del comma 2, dell’articolo 60-bis, prorogando al 31 dicembre 2021 tali tipologie di aiuti, e specificando conseguentemente, che essi coprono i costi fissi non coperti nel periodo compreso tra 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.

La lettera l) novella il comma 5 al fine di innalzare l’importo massimo dell’aiuto complessivamente concedibile da 3 a 10 milioni di euro.

Per un’analisi più approfondita del Quadro temporaneo e della relative Sezioni 3.10 si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo”.

 

Infine, la lettera m) – attraverso una novella all’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 -  proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 tutte le tipologie di aiuti alle imprese che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare ai sensi degli articoli 54 - 60-bis del D.L. n. 34/2020, secondo i limiti e le condizioni del Quadro temporaneo. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto è esteso all’annualità 2021.


Articolo 29
(Trasporto pubblico locale)

 

 

L’articolo 29 prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l’anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia di Covid-19 (comma 1), individuando le modalità di assegnazione di tali risorse (comma 2) e la relativa copertura finanziaria (comma 3). Si prevedono inoltre alcune disposizioni correttive concernenti l’assegnazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo previste dall’articolo 22-ter del decreto-legge n.137 del 2020 e dall’articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del tasso di occupazione dei mezzi, al divieto di finanziare tali servizi aggiuntivi a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale e alla corresponsione delle risorse indicate al comma 816 della legge di bilancio 2021 anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi (commi 4 e 5).

 

Il comma 1, in particolare rifinanzia per ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, diretto a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita in ragione dell’emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19.

La finalità dell’intervento è di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Le risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita, nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell’applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico individuate, con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018/2019, dai soggetti di cui all’articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (imprese di trasporto pubblico locale e regionale, gestione governativa della ferrovia circumetnea, concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, gestione governativa navigazione laghi ed enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost).

 

L’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 definisce le modalità di attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia di COVID-19 indicate all’articolo 1. In particolare la disposizione prevede che le misure siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ogni quindici giorni.

In attuazione della presente disposizione sono stati emanati: il D.P.C.M. 1° aprile 2020, il D.P.C.M. 10 aprile 2020, il D.P.C.M. 26 aprile 2020, il D.P.C.M. 17 maggio 2020, il D.P.C.M. 11 giugno 2020, il D.P.C.M. 7 agosto 2020, il D.P.C.M. 7 settembre 2020, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, il D.P.C.M. 3 novembre 2020, il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e il D.P.C.M. 2 marzo 2021.

 

Il comma 2, prevede che le risorse sopra indicate siano assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

I criteri di ripartizione delle medesime risorse restano quelli definiti dal decreto di cui all’articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e dal decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

 

L’articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione per i soggetti aventi diritto alla medesima siano definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

L’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata si provvede alla definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi, nonché alla ripartizione delle residue risorse di cui al comma 1, primo periodo (che fa riferimento agli ulteriori 400 milioni di euro assegnati al Fondo istituito dall’articolo 200 del decreto legge n. 34 del 2020), secondo i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Il comma 3 individua la copertura finanziaria dell’intervento rinviando all’articolo 42, contenente le norme di copertura del provvedimento.

 

Il comma 4, lettera a) modifica il comma 2 dell’articolo 22–ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137:

§  precisando, con riferimento alle risorse aggiuntive, pari a 190 milioni di euro per l’anno 2021 destinate a finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, destinato anche agli studenti, che:

a)  tali servizi aggiuntivi non devono essere finanziati “a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale”;

b)  il tasso di riempimento dei servizi di trasporto pubblico locale (che, ai fini del finanziamento, dovrà essere superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto ministeriale che definisce l’attribuzione delle sopra indicate risorse ai soggetti destinatari) dovrà essere valutato anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni. Tale valutazione è effettuata coerentemente all’esito di uno specifico procedimento - previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - volto a definire il più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nelle forme stabilite dal medesimo decreto;

§  estendendo anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi la possibilità di ricorrere, nei limiti di 90 milioni di euro, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada mediante noleggio di bus con conducente o con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

 

Si ricorda che è in corso d’esame presso la IX Commissione della Camera dei deputati l’A.C. 2663 avente ad oggetto “Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno”.

 

Il comma 4, lettera b), modifica il comma 3 dell’articolo 22–ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 in modo da aggiungere la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi ai soggetti tra i quali dovranno essere definite ed assegnate, con decreto ministeriale, le quote delle risorse sopra indicate per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

 

Il comma 5 modifica il comma 816, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) - che ha previsto l’istituzione di un fondo con risorse pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021 per finanziare servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti - in termini parzialmente analoghi a quanto disposto dal comma 4 con riferimento alle risorse di cui all’articolo 22–ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

 

Si prevede infatti, alla lettera a), che tali servizi aggiuntivi non devono essere finanziati “a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale” e che il tasso di riempimento dei servizi di trasporto pubblico locale -che dovrà essere superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto che definisce l’attribuzione delle su indicate risorse ai soggetti destinatari - dovrà essere valutato, ai fini dell’accesso alle risorse, anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni. Ciò coerentemente all’esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite;

Si dispone poi, alla lettera b) l’inclusione della gestione governativa della ferrovia circumetnea, della concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e della gestione governativa navigazione laghi, tra i destinatari delle risorse di cui al medesimo comma 816 della legge di bilancio 2021.

 

Con riferimento agli interventi di sostegno per il trasporto pubblico locale a fronte dell’emergenza COVID-19 si veda il paragrafo “Le misure di supporto al trasporto pubblico locale e al trasporto collettivo di lunga percorrenza nell'emergenza COVID-19”, pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 


Articolo 30, commi 1 e 2
(Esonero dal pagamento di canoni per imprese di pubblico esercizio)

 

 

L'articolo 30, comma 1, proroga (dal 31 marzo al 30 giugno 2021) l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. È quindi incrementato lo stanziamento destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri. Sono prorogate (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021) le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse. Sono inoltre prorogate, per il medesimo periodo, le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura degli oneri.

 

Le disposizioni in esame novellano l'art. 9-ter, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto ristori, convertito dalla legge n. 176 del 2020), prorogando i termini temporali ivi previsti.

 

Il comma 1, lettera a) - modificando il comma 2 dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 - esonera, fino al 30 giugno 2021, gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande (v. infra) dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019). La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologiche da COVID-19.

Il comma in esame si applica alle diverse tipologie di esercizi - titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico - elencate dall'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991 ("Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi"). Si tratta di:

a)   esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b)  esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c)   esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d)  esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

 

L'esonero in parola era già stato previsto dall'art. 181, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio, convertito dalla legge n. 77 del 2020) dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, indi prorogato dal decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto, convertito della legge n. 126 del 2020) e, fino al 31 marzo 2021, dal citato art. 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020. Quest'ultimo termine è quindi prorogato al 30 giugno.

 

Si rammenta che, nell'ambito di una riforma complessiva prevista dalla legge n. 160 del 2019 (bilancio 2020), il comma 816 istituisce il canone unico che, dal 2021, sostituisce la Tosap, il Cosap, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade (di cui all'articolo 27, commi 7  e  8, del codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza  dei  comuni  e delle province. Il canone - prevede il citato comma 816 - è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da  norme  di  legge  e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti  salvi  quelli  connessi  a prestazioni di servizi.

L'art. 9-ter, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, inoltre, stabilisce esplicitamente che si debba tener conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge n. 162 del 2019, (conv. dalla legge n. 8 del 2020). A tale riguardo si ricorda che l'art. 1, comma 847, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160 del 2019) ha abrogato l'intero Capo II del d.lgs. n. 507 del 1993 (concernente la Tosap) e l’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (in materia di Cosap) a decorrere dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, l'art. 4, comma 3-quater, D.L. n. 162 del 2019 (c.d. decreto fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020) prevede che tali abrogazioni non abbiano effetto, limitatamente all'anno 2020.

 

Il comma 1, lettera a) in parola - modificando il comma 3 dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 - stabilisce che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al Titolo X del decreto legislativo n. 114 del 1998), sono esonerati fino al 30 giugno 2021 dal pagamento del canone di  concessione  per  l'occupazione  delle   aree   e   degli   spazi appartenenti al demanio o al patrimonio  indisponibile,  destinati  a mercati,  realizzati  anche   in   strutture   attrezzate (di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti, della citata legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).

Tale esonero era già stato previsto fino al 30 aprile 2020 dall'art. 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio", convertito dalla legge n. 77 del 2020), indi prorogato dal decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto, convertito della legge n. 126 del 2020) e, fino al 31 marzo 2021, dal citato art. 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, termine qui prorogato al 30 giugno.

 

Si ricorda che il canone in oggetto è stato istituito nell'ambito della richiamata riforma (art. 1, commi da 837 a 847 della legge n. 160 del 2019) e ha sostituito la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446. Il richiamato articolo 45 del decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche, nel qual caso la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. L’articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 si riferisce invece al canone per l’occupazione dei medesimi spazi e aree, che consente a comuni e province di prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone.

 

Il comma 1, lettera b) - modificando il comma 4 dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 - stabilisce che, per l'anno 2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria. Ciò è posto in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160 del 2010, il quale reca puntuali prescrizioni in merito alla presentazione in via telematica delle domande indirizzate al SUAP medesimo[195]. Si prevede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (di cui al D.P.R. n. 642 del 1972).

Tale disposizione riprende quanto già previsto dall'art. 181, comma 2, del d-l n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020 e poi confermato dall'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 fino al 31 marzo 2021, termine qui prorogato al 31 dicembre 2021.

 

 

 

Il medesimo comma 1, lettera b) - modificando il comma 5 dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 -  stabilisce che gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti, destinatari delle disposizioni in esame, possono effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. Tali elementi dovranno comunque essere funzionali alle attività (ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e simili) previste dall'art. 5 della legge n. 287 del 1991 (v. supra).

La posa di tali opere amovibili non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio").

L'art. 21 del Codice disciplina le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di interventi su beni culturali ivi elencati. Tenuto conto della disposizione in esame, sembra pertinente la disposizione di cui al comma 4 secondo la quale "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente" in relazione alla collocazione di opere amovibili in spazi di interesse culturale.

L’art. 146 del Codice riguarda l'autorizzazione paesaggistica e prevede un regime ordinario e un regime semplificato per interventi di lieve entità. Tale autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio (art. 146, comma 4).

Si prevede, inoltre, che alla posa in opera delle strutture amovibili in oggetto non si applichi il limite temporale di novanta giorni per la loro rimozione (di cui all’art. 6 co. 1, lettera e-bis), del D.P.R n. 380 del 2001, recante il testo unico in materia edilizia). In base a tale disposizione (fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel citato codice dei beni culturali e del paesaggio) rientrano tra gli interventi eseguibili, senza alcun titolo abilitativo, le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

Tali disposizioni riproducono quanto già previsto dall'art. 181, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020 e poi confermato dall'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 fino al 31 marzo 2021, termine qui prorogato al 31 dicembre 2021.

Il comma 1, lettera c), innalza a 165 milioni (raddoppiando così lo stanziamento previgente pari a 82,5 milioni) la dotazione del fondo destinato a provvedere al ristoro dei comuni, in vista delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni. Si tratta del fondo previsto, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, dal comma 6 dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, qui novellato. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La novella in esame specifica che il riparto possa essere effettuato da "uno o più decreti" e fissa il termine per l'emanazione degli stessi al 30 giugno 2021 (sostituendo il precedente terminea, scaduto, posto dal decreto-legge n. 137 del 2020).

Per il riparto delle risorse stanziate per il 2020 ed i relativi criteri, v. il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2020.

 

Il comma 2 reca la norma per la copertura degli oneri rinviando all'articolo 42.


Articolo 30, comma 3
(Proroghe questionari fabbisogni standard enti locali)

 

 

L’articolo 30, comma 3, modifica termine entro il quale gli enti locali sono chiamati a restituire i questionari, pubblicati nell’anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

 

Il comma 3 incrementa a 180 giorni detto termine, altrimenti pari a 60 giorni, che decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei predetti questionari.

Occorre in proposito ricordare che il mancato invio delle informazioni richieste è sanzionato ai sensi della legislazione vigente (v.infra).

 

Si tratta dei questionari a cura della società Società Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a, che si inseriscono nell'ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard.

Tale processo prevede, ai sensi dell'art. 5 del citato d.lgs. n.216 del 2010, "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province", la predisposizione da parte di Sose delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e alla determinazione dei relativi valori in modo da valorizzare le caratteristiche individuali dei singoli enti locali.

A tal fine, si tiene conto, fra l'altro, dell'ampiezza demografica, delle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, della presenza di zone montane, delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti, del personale impiegato, dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, nonché del grado di soddisfazione degli utenti.

Alla stessa società è demandato il compito di monitorare la fase applicativa e di aggiornare le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard.

 

Per poter perseguire tali finalità, l'art. 5, comma 1, lettera c), del D.lgs. n.216 attribuisce a Sose la facoltà di predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali.

Questi ultimi sono tenuti a restituire le informazioni richieste in via telematica entro sessanta giorni dalla pubblicazione, termine che, come detto, ai sensi della disposizione in commento, per l'anno 2021 è di 180 giorni.

Qualora gli enti locali non adempiano a tale obbligo, è prevista la sospensione dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno.

Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard predisposte da Sose, con la collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale, sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard per l'approvazione.

 

Si segnala che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 febbraio 2021 è stata data comunicazione della data in cui è disponibile sul sito internet Opencivitas di SOSE S.p.a. il questionario unico FC60U per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali. Con riferimento a tale questionario, la restituzione da parte degli enti interessati dovrà avvenire entro 180 giorni, e non 60, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta 1° marzo 2021.

 

Come precisa SOSE[196], il Questionario unico FC60U si compone di due moduli.

Il primo modulo ("Dati strutturali") raccoglie le informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, nonché alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi svolti per le funzioni di istruzione pubblica, settore sociale e asili nido, amministrazione, gestione e controllo (ufficio tecnico), polizia locale, viabilità e trasporti e gestione del territorio e dell’ambiente.

Il secondo modulo ("Dati relativi al personale e dati contabili") raccoglie le informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio e riguardanti le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ogni servizio.

 

Analoga misura di differimento del termine per la restituzione dei questionari SOSE sui fabbisogni standard da parte degli enti locali interessati era stata adottata nel 2020.

L'art. 110 del decreto-legge n.18 del 2020[197] (come modificato da ultimo dall'art. 17, comma 4-bis, D.L. n.76 del 2020[198]) aveva differito, fissandolo al 31 dicembre 2020, anche in quel caso in deroga alla richiamata legislazione vigente, il termine per la restituzione, da parte delle Province e delle Città Metropolitane, del questionario SOSE denominato FP20U e, da parte dei comuni, del questionario denominato FC50U.

 

Come precisa la relazione illustrativa, il comma 3 risulta finanziariamente neutrale, in quanto si limita a disporre un allungamento dei tempi di restituzione dei questionari per i fabbisogni standard da parte degli enti locali interessati, senza che ciò possa incidere sull’ammontare complessivo delle risorse da ripartire prendendo a riferimento i fabbisogni stessi.

 


Articolo 30, comma 4
(Differimento del termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali)

 

 

L’articolo 30, comma 4 dispone un’ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione

 

 

Come precisa la relazione illustrativa, anche il nuovo differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione è disposto in ragione dell'emergenza sanitaria.

 

La disposizione opera in deroga all'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

L’art. 151, comma 1, del TUEL fissa infatti al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, qualora sussistano motivate esigenze.

 

Tale disposizione era peraltro stata già oggetto di deroga, per l'anno 2021, ai sensi dell’art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Quest'ultimo ha infatti disposto, per l'esercizio 2021, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 al 31 gennaio 2021.

Successivamente il decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021 aveva ulteriormente differito tale termine al 31 marzo.

 

Il TUEL (all'art.151, comma 1, terzo periodo) consente, infatti, un differimento dei termini, in presenza di motivate esigenze, da effettuare con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto ministeriale del 13 gennaio era stato preceduto: i) da una esplicita richiesta in tal senso da parte dell’Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell’Unione province d’Italia (U.P.I.), motivata da esigenze connesse dall’emergenza epidemiologica che non consentivano di assicurare il rispetto degli adempimenti contabili nei termini previsti dalla legislazione vigente; ii) dal parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio scorso.

 

La disposizione in commento riscontra le richieste di ANCI e UPI di un ulteriore differimento del termine.

In proposito, i rispettivi Presidenti delle due associazioni hanno rappresentato al Ministro dell'interno, con lettera del 17 marzo scorso, l'esigenza di un ulteriore rinvio del termine motivandola sulla base di due considerazioni: i) come la recrudescenza dell'emergenza sanitaria "stia incidendo sulle effettive disponibilità di personale, sia per contagio diretto che per le misure di cautela di volta in volta necessarie, andando così ad aggravare una condizione di deficit strutturale diffuso"; ii) come la sussistenza di "un quadro complessivamente ancora incerto sul versante delle risorse effettivamente disponibili per il 2021", imponesse di attendere l'approvazione di misure governative di ristoro (poi confluite nel decreto legge in esame).

 

Il comma 4, in conseguenza del differimento del termine per la deliberazione del bilancio preventivo, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio sino al 30 aprile 2021.

 

Ai sensi dell'art.163 del TUEL si ricade nell'esercizio provvisorio se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria (ai sensi dell'art. 222 del TUEL).

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese richiamate, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione: a) delle spese tassativamente regolate dalla legge; b) di quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

 

La disposizione in esame - come si legge nella relazione tecnica - riveste carattere ordinamentale e non determina effetti finanziari per la finanza pubblica.

 


Articolo 30, comma 5
(Disposizioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva)

 

 

L’articolo 30, comma 5, reca disposizioni finalizzate, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e, dall’altro, a stabilire che la scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati, deve essere comunicata (al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva) entro il 31 maggio di ciascun anno.  

 

Prima di illustrare il dettaglio delle disposizioni recate dal comma in esame è utile richiamare la disciplina vigente in materia di TARI e tariffa corrispettiva.

 

 

La tassa sui rifiuti (TARI) – come viene ricordato nella sezione apposita del sito web del Ministero dell’economia e delle finanze[199] – è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. In tal caso la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013).

Disposizioni in materia di TARI sono state dettate con la legge di bilancio 2019 e con il decreto-legge n. 124 del 2019. Di tali disposizioni (una sintesi delle quali è disponibile nel paragrafo “TARI” della scheda web Superbonus e tassazione immobiliare) si ricorda in particolare quella recata dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 124/2019, che ha fissato al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe TARI per l'anno 2020. Tale proroga – come sottolineato nel dossier relativo al ddl di conversione del D.L. 124/2019 – è “legata alla recente emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020 e si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.

Si fa notare che la delibera ARERA a cui si fa riferimento (delibera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif.) è stata modificata da successive delibere dell’ARERA volte a tenere in considerazione gli effetti dell’emergenza COVID-19 in atto (in particolare si fa riferimento alla delibera n. 238/2020 e alla delibera 24 novembre 2020, n. 493).

 

Il primo periodo del comma dispone che, limitatamente all'anno 2021, in deroga alla normativa vigente (art. 1, comma 169, L. 296/2006 e art. 53, comma 16, L. 388/2000), i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Si ricorda che il richiamato comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

L’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dispone, analogamente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali … e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”.

Si ricorda altresì che il comma 683 della L. 147/2013 dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

Si valuti pertanto l’opportunità di precisare che la deroga disposta opera anche nei confronti del citato comma 683.

 

Si ricorda altresì che, per il 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è fissato al 30 aprile 2021 dal comma 4 dell’articolo in esame.

La norma in esame consente quindi agli enti locali, per il 2021, di provvedere alle deliberazioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva entro i due mesi successivi al termine (fissato dal precedente comma 4) per l’approvazione del bilancio di previsione.

Si riprende in questa sede quanto già sottolineato (nel dossier relativo al ddl di conversione del D.L. 124/2019) in relazione alla proroga disposta per il 2020, vale a dire che “l’impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare). Separando il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, si concede, pertanto, ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell’ente locale e per il conseguente aggiornamento della disciplina del prelievo”.

 

Il secondo periodo del comma in esame stabilisce che le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

Si fa notare che i primi due periodi del comma in esame recano disposizioni analoghe a quelle già recate, per il 2020, dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 124/2019 che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, ha fissato la data del 30 aprile per l’approvazione di tariffe e regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

 

Il terzo periodo dispone che, in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

 

Il quarto periodo introduce una disposizione finalizzata a consentire l’applicazione della norma (recata dall’art. 3, comma 12, del d.lgs. 116/2020) volta a regolare le riduzioni tariffarie per quelli che un tempo erano definiti i “rifiuti speciali assimilabili/assimilati agli urbani”.

Prima di proseguire occorre ricordare che il comma 12 testé richiamato ha riscritto il comma 10 dell’art. 238 del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) ove è contenuta la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Tale riscrittura è conseguente alla scomparsa, dal testo del Codice, della nozione di “rifiuti speciali assimilabili/assimilati agli urbani”.

Nel testo del Codice previgente alle modifiche operate dal d.lgs. 116/2020, erano considerati rifiuti urbani non solo quelli domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ma anche “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità…”. Nel medesimo testo previgente, il comma 10 dell’art. 238 si limitava a disporre che “alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi”.

Il nuovo testo del Codice, come modificato dal d.lgs. 116/2020, prevede che tra i rifiuti urbani rientrano “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies” (art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)).

In virtù di tale ridefinizione, il nuovo testo del comma 10 dell’art. 238 (come riscritto dall’art. 3, comma 12, del d.lgs. 116/2020) dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 (cioè, nei fatti, in via approssimativa, quelli che nel testo previgente del Codice erano indicati come rifiuti assimilati) che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Il nuovo testo del citato comma 10 dispone altresì che tali utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni (salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale).

È proprio alle modalità e ai termini di effettuazione di tale scelta che fa riferimento il periodo in esame.

 

La norma in esame dispone che la scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

 


Articolo 30, comma 6
(Modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido)

Il comma 6 dell’articolo 30 è volto a modificare le modalità di ripartizione delle risorse destinate, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.

 

A tal fine, la disposizione in esame modifica il comma 449, lettera d-sexies, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, recante i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, nella parte in cui stabilisce le modalità per la ripartizione della quota di risorse del Fondo stanziata dalla legge di bilancio per il 2021, destinata al potenziamento degli asili nido, come segue:

 

-        il comma 791 della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) ha disposto un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale destinato:

·         allo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura di 215,9 milioni di euro per l’anno 2021, 254,9 milioni per l’anno 2022, 299,9 milioni per l’anno 2023, 345,9 milioni per l’anno 2024, 390,9 milioni per l’anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e 650,9 milioni a decorrere dal 2030;

·         al potenziamento degli asili nido dei comuni delle RSO e delle regioni Siciliana e Sardegna, nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per l’anno 2024, 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

-        il comma 792 integra la disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al citato comma 449 della legge n. 232/2016, al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementali del Fondo stanziate per servizi sociali e per il potenziamento degli asili nido. Per quel che riguarda, in particolare, i contributi per gli asili nido – mediante l’inserimento della lettera d-sexies) nel comma 449 – si prevede essi, negli importi sopra indicati:

·         sono finalizzati ad incrementare l’ammontare dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido".

·         sono ripartiti, nell’ambito del DPCM di riparto del Fondo di solidarietà comunale, su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate (lett. d-sexies del comma 449).

Le somme dei suddetti contributi che a seguito del monitoraggio non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido (ovvero ai servizi sociali) sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228[200].

 

Il comma 6 in esame sostituisce il terzo e il quarto periodo della lettera d-sexies) del citato comma 449, al fine di precisare:

-      che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido comunali sono ripartite, anziché nell’ambito del DPCM di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Resta ferma la previsione della proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard per l’adozione del decreto, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione.

-      che con il medesimo decreto di ripartizione del Ministero dell’interno sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.

La precedente formulazione prevedeva, invece, l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, per la disciplina delle modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate.

  Si osserva che, come sopra esplicitato, la legge di bilancio del 2021, ha già definito tali obiettivi al comma 792, articolo 1, integrando in tal modo la disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale.

 

Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa al provvedimento, le modifiche introdotte alla lettera d-sexies) del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 hanno come obiettivo principale quello di armonizzare l’intervento di potenziamento degli asili nido, introdotta dalla legge di bilancio per il 2021, con le omologhe linee di intervento, di più ampia portata, definita nell’ambito del PNRR.

Con riferimento a queste linee di intervento, si ricorda che il PNRR ha previsto la destinazione al Piano Asili Nido e servizi integrati, nell’ambito degli obiettivi della componente 1 della missione 4 (Potenziamento delle competenze e diritto allo studio), di risorse pari a 3,6 miliari di euro stanziate a valere sul programma Next Generation EU (NGEU) e a 300 milioni di euro mediante riprogrammazione di risorse appostate nei bilanci per il sessennio 2021-2026.

 

Resta inoltre ferma la procedura per il recupero delle somme in caso di mancato utilizzo secondo gli obiettivi fissati, sopra illustrata.

 


Articolo 30, commi 7-11
(Proroga entrata in vigore dlgs nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 in materia di sport)

 

 

L’articolo 30, commi da 7 a 11 rinvia al 1° gennaio 2022 l’applicazione della riforma dello sport, contenuta nei decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 di attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86[201], con eccezione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo (salvo quanto si dirà meglio nel prosieguo), per le quali è confermata l’applicazione a decorrere dal 1 luglio 2022.  

 

Il comma 7 novella l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36[202], recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. La norma sostituisce il comma previgente stabilendo che le disposizioni recate dal richiamato decreto legislativo si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

 

Il testo previgente del comma oggetto della presente novella si limitava a rinviare al 1° luglio 2022 la decorrenza di delle disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, senza incidere sulle altre disposizioni del decreto legislativo.

 

Il comma in esame rinvia dunque l'applicazione di tutte le disposizioni recate dal provvedimento ad un momento successivo rispetto a quello dell'entrata in vigore dello stesso, prevista per 2 aprile 2021: tale rinvio è al 1° luglio 2022 per le norme richiamate che corrispondono al Capo I del Titolo V "Disposizioni in materia di lavoro sportivo", ad eccezione dell'art. 31 ("Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica"), mentre per le restanti è al 1° gennaio 2022.

 

I commi dall'8 all'11 differiscono l'applicazione al 1°gennaio 2022 delle disposizioni recate negli altri decreti legislativi di riforma dello sport. A tal fine in ciascun provvedimento è inserito un articolo aggiuntivo (rubricato "Disposizione finale") del seguente tenore: "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".

Nello specifico il differimento riguarda le disposizioni di cui:

- al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37[203], relativo a rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (comma 8);

-  il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38[204], in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (comma 9);

 - il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39[205], recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (comma 10);

- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40[206], in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (comma 11).

 


Titolo V
Altre disposizioni urgenti

 

Articolo 31
(Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità degli studenti)

 

 

L’articolo 31 reca un complessivo incremento di € 300 mln per il 2021 delle risorse da destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19.

In particolare, € 150 mln sono destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed € 150 mln sono destinati ad incrementare il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Inoltre, l’articolo disciplina il regime di assenze del personale scolastico connesse alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19.

 

Per le misure riguardanti il settore adottate ai fini del contenimento del COVID-19, si veda l’apposito tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

Preliminarmente, si segnala che nei diversi commi si fa riferimento a volte (solo) alle “istituzioni scolastiche”, altre volte alle “istituzioni scolastiche ed educative”.

Si valuti l’opportunità di uniformare la terminologia.

 

Incremento di risorse (commi da 1 a 4 e da 6 a 7)

 

Preliminarmente, si ricorda che il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi è stato istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero della pubblica istruzione dall'art. 1 della L. 440/1997.

In base alla disposizione istitutiva, il Fondo è stato destinato: alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica; all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole secondarie di primo grado; all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; alla formazione del personale della scuola; alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria; allo sviluppo della formazione continua e ricorrente; agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi; ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico; alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire l'incremento dell'offerta formativa; alla realizzazione di interventi integrati; alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea[207].

Successivamente, l’art. 1, co. 601, della L. 296/2006 (L. finanziaria 2007) ha disposto che, a decorrere dal 2007, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi confluiva nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, contestualmente istituito dallo stesso co. 601[208]: pertanto, la stessa autorizzazione di spesa non ha più un’autonoma evidenza contabile.

Ancora in seguito, peraltro, diverse disposizioni legislative ne hanno incrementato o ridotto le risorse[209].

 

Lo stesso art. 1, co. 601, della L. 296/2006 ha affidato ad un decreto del Ministro dell'istruzione la definizione di criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

In prima attuazione, criteri e parametri erano stati definiti con DM 1 marzo 2007, successivamente integrato con DM 351 del 21 maggio 2014.

Nel prosieguo, a seguito dell’art. 1, co. 11, della L. 107/2015 – che ha previsto la ridefinizione dei criteri di riparto – è intervenuto il DM 834 del 15 ottobre 2015, in base al quale, dall’a.s. 2016/2017, per l’assegnazione del Fondo si fa riferimento a: tipologia dell’istituzione scolastica; consistenza numerica degli alunni e numero degli alunni diversamente abili; numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e numero delle classi terminali.

 

In particolare, i commi 1-3 incrementano di € 150 mln per il 2021 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche riproponendo in parte quanto previsto dall’art. 231, co. 1-5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Nello specifico, il comma 1 dispone che le risorse incrementali sono destinate, sulla base delle esigenze delle singole “istituzioni scolastiche statali”, all’acquisto di:

§  dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, ovvero di altri materiali, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza sanitaria da COVID-19[210].
Al riguardo, si ricorda che, successivamente a quanto previsto dall’art. 231 del D.L. 34/2020, l’art. 8, co. 8, del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) ha disposto che, fino alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica, il Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19 procede all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'a.s. 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Qui i dati sulla distribuzione di mascherine e gel;

§  servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica a studenti e personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi correlati alla medesima emergenza.
Al riguardo, si ricorda che nel Protocollo di intesa fra il Ministero dell’istruzione e le organizzazioni sindacali per garantire l’avvio dell’a.s. 2020/2021 in condizioni di sicurezza, adottato con D.D. 87 del 6 agosto 2020, era stato fatto presente che, sulla base di una Convenzione tra il Ministero dell’istruzione e il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, doveva essere promosso un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si suggeriva, fra l’altro, il ricorso a sportelli di ascolto e si evidenziava che il supporto psicologico doveva essere coordinato dagli Uffici scolastici regionali e dagli Ordini degli psicologi regionali e poteva essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, comunque senza alcun intervento di tipo clinico.
E’, dunque, intervento il
protocollo di intesa siglato il 16 ottobre 2020. Qui il successivo accordo integrativo del protocollo;

§  servizi medico-sanitari volti a supportare le “istituzioni scolastiche” nella gestione dell’emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica e all’espletamento delle attività di tracciamento dei contatti, anche allo scopo di assicurare un tempestivo raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Al riguardo, il già citato Protocollo di intesa fra il Ministero dell’istruzione e le organizzazioni sindacali aveva fatto presente che il Ministero doveva attivare una collaborazione istituzionale con il Ministero della salute, il Commissario straordinario e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali per dare l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche e nel corso dell’anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. Inoltre, il Protocollo prevedeva l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria, nonché la sorveglianza sanitaria eccezionale per i cosiddetti lavoratori fragili. Al riguardo, il Protocollo ricordava che già il Verbale della riunione del Comitato tecnico scientifico del 22 giugno 2020 aveva rappresentato l‘opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che potesse raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di criticità;

§  dispositivi e materiali per il potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), altri bisogni educativi speciali (BES).

 

Rispetto a quanto previsto dall’art. 231, co. 1-2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – che aveva disposto un incremento del Fondo di € 331 mln per il 2020 – ora le risorse aggiuntive non sono destinate, in particolare, anche a potenziare la didattica a distanza, all’acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi, all’adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni sicurezza (si tratta delle destinazioni previste dal citato art. 231, co. 2, lett. da d) a f)).

La relazione tecnica specifica, invece, che le risorse aggiuntive, da destinare alle “istituzioni scolastiche ed educative statali”, mirano ad assicurare alle singole “istituzioni scolastiche” di poter continuare a contare su un budget congruo “da utilizzare per la realizzazione delle finalità già indicate dall’art. 231, comma 1 [rectius: comma 2] lettere da a) ad f)” del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) per i mesi da marzo a giugno 2021 – nella considerazione che il budget precedentemente assegnato risulta quasi integramente utilizzato – e per lo svolgimento degli esami di Stato, nonché a consentire di programmare l’avvio dell’a.s. 2021/2022 per i mesi da settembre a dicembre 2021.

Al riguardo, si valuti dunque l’opportunità di un chiarimento.

 

Il comma 2 prevede – confermando quanto già disposto dall’art. 231, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – che le risorse sono assegnate alle “istituzioni scolastiche ed educative statali” dal Ministero dell’istruzione sulla base dei criteri e dei parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il funzionamento (recati, come visto ante, dal DM 834/2015).

La relazione tecnica specifica che, attraverso l’applicazione di tali criteri, ferma restando l’eterogeneità delle 8.300 scuole presenti sul territorio nazionale, le risorse stanziate appaiono adeguate ai fabbisogni. E’ possibile, infatti, definire 4 cluster di fabbisogno delle scuole con relativi range di risorse disponibili:

 

 

CLUSTER

CARATTERISTICHE CLUSTER

NUMERO SCUOLE

RANGE RISORSE ASSEGNATE

A. Scuole con elevati livelli di fabbisogno

1.372 alunni in media, 48 alunni disabili in media, fino a 13 plessi e contestuale presenza di gestioni economiche separate e/o aziende speciali annesse.

Scuole secondarie di secondo grado con laboratori.

424 (5%)

x >80.000

B. Scuole con livelli medio-alti di fabbisogno

1.159 alunni in media, 35 alunni disabili in media, fino a 25 plessi. Scuole di ogni ordine e grado con presenza di corsi serali e di scuole in ospedale e domiciliari

2.567 (31%)

40.000<x<=80.000

C. Scuole con livelli medi di fabbisogno

833 alunni in media, 27 alunni disabili in media, fino a 23 plessi. Scuole di ogni ordine e grado

4.815 (57%)

20.000<x<=40.000

D. Scuole con ridotti livelli di fabbisogno

341 alunni in media, 10 alunni disabili in media, fino a 16 plessi. Prevalenza di Scuole del primo ciclo.

538 (7%)

X<=20.000

 

Lo stesso comma 2 dispone, inoltre, che il Ministero dell’istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative e assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle “istituzioni scolastiche”, anche attraverso il servizio di assistenza amministrativa-contabile, nonché la predisposizione di procedure operative, modelli anche informatici, e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

Con il più volte citato protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali, il Ministero dell’istruzione si era impegnato ad attivare, dal 24 agosto 2020, un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, con funzioni di front office, al fine, fra l’altro, di fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo. Inoltre, si era impegnato a fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l’utilizzo delle risorse erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria.

Il comma 3 prevede che, dal giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero dell’istruzione comunica alle “istituzioni scolastiche ed educative statali” l’ammontare delle risorse da assegnare. Le istituzioni citate provvedono, entro il 31 dicembre 2021, alla realizzazione degli interventi, ovvero al completamento delle procedure di affidamento degli stessi.

L’art. 231, co. 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), invece, aveva indicato il termine del 30 settembre 2020 per la realizzazione degli interventi, o per il completamento delle procedure di affidamento degli stessi, e aveva stabilito che il Ministero dell’istruzione, sulla base di un monitoraggio, doveva disporre un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate alla medesima data. Tali risorse, previo versamento ad apposito capitolo dell'Entrata del bilancio dello Stato, dovevano essere riassegnate al Fondo per il funzionamento ed assegnate alle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, avevano già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e che avevano necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità. Tali risorse dovevano essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

 

Il comma 6 incrementa di € 150 mln per il 2021 il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi che, come visto ante, non ha un’evidenza contabile autonoma, dal momento che, dal 2007, è confluito nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

In particolare, l’incremento è finalizzato a supportare le “istituzioni scolastiche” nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle “discipline” – rectius: competenze disciplinari –, a promuovere il recupero della socialità, della proattività e della vita di gruppo degli studenti.

Le attività in questione possono essere svolte - evidentemente, in base alle autonome scelte di ciascuna istituzione - anche nel periodo che intercorre fra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’a.s. 2021/2022.

I criteri per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche al fine di ottimizzare l’impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale “Per la scuola” 2014-2020.

La relazione illustrativa e la relazione tecnica chiariscono che le risorse nazionali opereranno in sinergia con le risorse del PON.

Le “istituzioni scolastiche ed educative statali” provvedono, entro il 31 dicembre 2021, alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli stessi, anche tramite il coinvolgimento, in base a principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.

 

In argomento, si ricorda, anzitutto, che l’art. 21, co. 6-bis-6-quinquies, del D.L. 137/2020 (L.176/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione, per il 2021, di € 5,5 mln. Il fondo è destinato esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, per il recupero degli insegnamenti curricolari, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza. Esso deve essere ripartito tra le scuole del primo ciclo con uno svantaggio maggiore nei livelli di apprendimento.

Inoltre, il D.I. 28 agosto 2020, n. 109 – intervenuto in attuazione di quanto previsto dall’art. 32, co. 1 e 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) – ha destinato agli uffici scolastici regionali, per il sostegno finanziario ai patti di comunità (finalizzati ad ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo) € 3 mln per il 2020 ed € 7 mln per il 2021.

 

Il comma 4 dispone che i revisori dei conti delle “istituzioni scolastiche” svolgono controlli successivi sull’utilizzo delle risorse previste dall’articolo in commento, in relazione alle finalità in esso stabilite, ai sensi dell’art. 51, co. 4, primo periodo, del regolamento emanato con D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il D.I. 129/2018, emanato ai sensi dell'art. 1, co. 143, della L. 107/2015, reca le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. In particolare, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è disciplinato nel Capo VI, il cui art. 51, co. 4, primo periodo, ha stabilito che i revisori dei conti svolgono anche, su specifico incarico delle rispettive amministrazioni di appartenenza, gli altri controlli e verifiche richiesti, anche per esigenze di monitoraggio della spesa pubblica.

 

In considerazione del fatto che le previsioni recate dal co. 4 riguardano anche le risorse di cui al co. 6, si valuti l’opportunità di collocare lo stesso co. 4 dopo il co. 6.

 

Infine, il comma 7 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1 e 6, pari a € 300 mln per il 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

 

Assenze dal lavoro per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 (comma 5)

 

Il comma 5 dispone che l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle “istituzioni scolastiche” “per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19” è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale, né accessorio.

 

Al riguardo, si evidenzia, preliminarmente, che – come rappresentato anche nell’interrogazione a risposta scritta 4-08454 presentata alla Camera l’8 marzo 2021 –, in assenza di una diversa regolamentazione, per le assenze connesse alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 al personale scolastico veniva applicata la ritenuta del 10% nei primi 10 giorni di assenza per malattia.

 

Il riferimento è all’art. 71, co. 1, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), come modificato dall'art. 87, co. 3-bis, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in base al quale per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata - ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza - , ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per casi determinati.

Con specifico riferimento al COVID-19, si ricorda, che l’art. 87, co. 1, primo periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha stabilito che, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento fiduciario domiciliare con sorveglianza attiva a causa di un contagio o di un contatto con una persona positiva viene equiparato al ricovero ospedaliero.

 

Dalla relazione tecnica – e in particolare da quanto si esplicita con riguardo al personale docente – si evincerebbe che la disposizione in commento riguardi solo l’assenza nel giorno di somministrazione del vaccino.

Infatti, la stessa relazione fa presente che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché:

§  il personale docente non può essere sostituito per il primo giorno di assenza ai sensi dell'art. 1, co. 333, della L. 190/2014;

§  il personale tecnico non può essere sostituito ai sensi dell'art.1, co. 332, della stessa L. 190/2014;

§  il personale amministrativo non può essere sostituito ai sensi dello stesso art. 1, co. 332, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti. La stessa relazione tecnica specifica che, comunque, tale personale ha già diritto ad assentarsi per “visite specialistiche" nel limite di tre giorni all'anno e che non risulta che vi siano scuole con un organico di tre assistenti amministrativi dove almeno uno abbia raggiunto il predetto limite.

Al riguardo, per completezza, si ricorda che, successivamente, l’art. 1, co. 602, della L. 205/2017 ha disposto che, in deroga a quanto previsto dalla L. 190/2014, le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, nel limite di spesa specificamente indicato;

§  il personale collaboratore scolastico non può essere sostituito per i primi sette giorni di assenza ai sensi dell'art. 1, co. 332, della più volte citata L. 190/2014.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire se la previsione riguardi solo il giorno di somministrazione del vaccino, ovvero, anche, gli eventuali giorni di malattia connessi alla medesima somministrazione.

 

Per completezza, si ricorda che, sulla problematica, il 18 marzo 2020 era intervenuta una nota del Dipartimento per la funzione pubblica, che, benché nel titolo facesse riferimento alle “Assenze per postumi da vaccino anti-Covid”, nel corpo annunciava che “è in corso di perfezionamento una norma per consentire agli insegnanti e al personale Ata di poter eventualmente usufruire di un giorno di permesso retribuito per ricevere la somministrazione del vaccino, sul modello di quanto avviene per la donazione del sangue”.


Articolo 32
(Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del Mezzogiorno)

 

 

L'articolo incrementa di 35 milioni di euro le risorse destinate all'acquisto di dispositivi che consentano di portare a compimento il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. I

 

Il comma 1, nello specifico, dispone un incremento, per l'anno 2021, del "fondo di cui all'articolo 1, comma 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107", ovvero, come si legge anche nella relazione illustrativa "del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" (istituito dall'art. 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006).

Al riguardo, si segnala che il citato comma 62:

- al primo periodo e limitatamente all'anno finanziario 2015, dispone l'utilizzo di quota parte, pari a 90 milioni di euro, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

- al secondo periodo, con decorrenza dal 2016, autorizza la spesa di 30 milioni annui di euro, per Piano nazionale per la scuola digitale;

- al terzo periodo, dispone che dette risorse siano ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.

 

Tenuto conto che a partire dall'anno 2016 il Piano nazionale per la scuola digitale è finanziato attraverso l'autorizzazione di spesa di cui al citato art.1, comma 62, secondo periodo, della legge n.107 del 2015, parrebbe suscettibile di approfondimento la previsione, recata al comma 1 in commento, di incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e non invece di incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 62, secondo periodo.

 

Un'indicazione in tal senso peraltro è ricavabile dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176), che ha destinato 85 milioni di euro alla didattica digitale integrata per lo scorso anno. A tal fine, l'art. 21 ha disposto infatti un corrispettivo incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.1, comma 62, della legge n.107 del 2015, e non l'incremento delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il riparto di tali risorse è stato effettuato con il decreto ministeriale 2 novembre 2020, n.155.

 

Il comma prevede inoltre che agli oneri derivanti dalla disposizione in esame si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

 

Il comma 2 dispone che le risorse di cui al comma 1 (35 milioni di euro per l'anno 2021) siano destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.

La concessione agli studenti di detti dispositivi - anche finalizzati ad assicurare una connettività di dati illimitata - deve essere effettuata nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.

 

Il comma 3 individua una ulteriore destinazione delle risorse di cui al comma 1 - in aggiunta a quella disciplinata dal comma 2 - nell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata (sempre nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità), nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.

 

Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'Istruzione, adottato di concerto con i Ministri per il Sud e la coesione territoriale e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.

 

Il comma 5 dispone che le istituzioni scolastiche provvedano agli acquisti di cui ai commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge n. 296 del 2006, ovvero ai sensi dell'art. 75 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

 

Il comma in esame consente il ricorso a due procedure alternative ai fini dell'approvvigionamento dei dispositivi e degli strumenti di cui ai commi 2 e 3.

§  L'utilizzo delle convenzioni-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006, e, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero all'utilizzo della rete telematica regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della medesima legge n. 296.

§  Il comma 450 - con specifico riferimento agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative - prevede la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.

§  Sul sito del Miur sono disponibili le "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016)", le quali (come specificato nella prefazione del documento) costituiscono Linee Guida predisposte dal Ministero dell'istruzione al fine di semplificare ed uniformare le modalità di affidamento e di esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

§  Il ricorso alle procedure negoziate di acquisto di beni e servizi informatici autorizzate, fino al 31 dicembre 2021, dall'art. 75 del decreto-legge n. 18 del 2020.

 

Il comma 6 autorizza il Ministero dell'istruzione ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dell'articolo in esame, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio.

Resta fermo il successivo svolgimento dei controlli, effettuati dai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, sull'utilizzo delle risorse finanziarie in questione in relazione alle finalità stabilite dall'articolo in commento.

 

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 agosto 2018, n. 129, è stato adottato il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

In particolare, l'art. 49 del regolamento prevede che il controllo di regolarità amministrativa e contabile sia svolto presso ciascuna istituzione scolastica statale da due revisori dei conti, individuati tra soggetti in possesso di adeguata professionalità in rappresentanza, l'uno del Ministero dell'istruzione e l'altro del Ministero dell'economia e delle finanze, i quali esercitano il loro incarico su tutte le istituzioni scolastiche incluse nel medesimo ambito territoriale, come individuato dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi del successivo art. 50.

L'art. 51 del medesimo regolamento reca, in dettaglio, i compiti dei revisori dei conti, tra i quali la verifica della coerenza nell'impiego delle risorse in funzione degli obiettivi individuati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

Le istituzioni scolastiche hanno provveduto a integrare il PTOF con il Piano scolastico per la didattica digitale integrata, secondo quanto prescritto dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano Scuola 2020-2021) adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020, nonché in conformità con il quadro comune di riferimento tracciato dalle Linee guida per la didattica digitale integrata.

 

 


Articolo 33
(Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali di università,
istituzioni AFAM, enti di ricerca)

 

 

L’articolo 33 incrementa di € 78,5 mln per il 2021 il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e già incrementato, da ultimo, dalla L. di bilancio 2021.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, ha istituito nello stato di previsione del MUR il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca”, con una dotazione di € 50 mln per il 2020, destinandolo alle università, anche non statali legalmente riconosciute, ai collegi universitari di merito accreditati, alle istituzioni AFAM, agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR[211]. Ha, altresì, previsto che i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse dovevano essere individuati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca.

Successivamente, l’art. 236, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto un incremento del Fondo di € 62 mln per il 2020, da utilizzare prioritariamente per iniziative a sostegno degli studenti che necessitavano di servizi o strumenti per l’accesso alla ricerca o alla didattica a distanza[212].

Ancora in seguito, l’art. 1, co. 525, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha disposto che, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, al Fondo sono assegnati € 34,5 mln per il 2021. Inoltre, ha stabilito che, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse “tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito accreditati“ (dunque, a differenza di quanto previsto dall’art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020-L. 27/2020, non sono state menzionate anche le università non statali legalmente riconosciute e non è stato precisato che tra gli enti di ricerca sono destinatari delle risorse solo quelli vigilati dal MUR).

I decreti non risultano ancora intervenuti.

 

In particolare, si stabilisce che, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19[213], l’incremento di € 78,5 mln previsto per il 2021 è destinato all’acquisto di dispositivi digitali per gli studenti, ovvero per piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

E’ presumibile che per il riparto delle ulteriori risorse stanziate per il 2021 valga quanto previsto, per il medesimo anno, dalla L. di bilancio 2021.

 

Si valuti, tuttavia, l’opportunità di un chiarimento, nonché l’opportunità di novellare l’art. 1, co. 525, della L. 178/2020.

 

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’Agenzia nazionale per la ricerca, di cui all’art. 1, co. 240, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020).

 

L’art. 1, co. 240-248 e 250-252, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha istituito l’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del Ministero (ora) dell’università e della ricerca, dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale.

In particolare, l’Agenzia:

§  promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato;

§  promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale;

§  valuta l’impatto dell’attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell’attività dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in particolare al fine di incrementare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza del finanziamento pubblico nel settore, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;

§  favorisce l’internazionalizzazione delle attività di ricerca;

§  definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca.

La Commissione di valutazione incaricata di selezionare la rosa nell’ambito della quale sono scelti il direttore dell’Agenzia e i membri del comitato direttivo deve essere istituita con DPCM – che non risulta emanato – ed è composta da 5 membri di alta qualificazione scelti – a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 19, co. 6, del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) – uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, uno dal presidente dell'European Research Council, uno dal presidente dell'European Science Foundation, uno dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), d’intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.

Al contempo, la stessa L. di bilancio 160/2019 aveva autorizzato, sempre al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, la spesa di € 25 mln per il 2020, € 200 mln per il 2021 e € 300 mln annui a decorrere dal 2022, di cui, € 0,3 mln nel 2020 e € 4 mln annui a decorrere dal 2021 destinati alle spese per il funzionamento e il personale dell'ANR[214].

Successivamente, l’art. 6, co. 5-septies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 96,5 mln per il 2021 al fine – previsto dal co. 5 sexies - dell’assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a decorrere dal 2021, allo scopo attingendo al “Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR”.

 

Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che la riduzione del Fondo “lascia, in ogni caso, invariati per il 2021 i 25 milioni di euro che sono stati ritenuti necessari per finanziare i progetti di ricerca e l’operatività dell’agenzia nel suo primo anno di vita: attività, queste, che avrebbero dovuto prendere avvio nel 2020 e che potranno realizzarsi solo a partire dall’anno in corso, previa adozione del DPCM – previsto dal comma 251 della legge n. 160 del 2019 e tuttora non adottato – per l’approvazione dello statuto recante la disciplina dell’attività e del funzionamento dell’agenzia medesima”.


Articolo 34, commi 1, 2 e 4
(Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità)

 

 

L’articolo 34, ai commi 1 e 2, dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, l’individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti.  Per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2, e 3, il comma 4 fa rinvio all’articolo 42.

 

Il comma 1 dell’articolo 34 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo denominato Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scopo dell’istituzione del Fondo è quello di dare attuazione alle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.

In proposito, per una ricostruzione approfondita degli interventi normativi e delle politiche in tema di disabilità si fa rinvio al Dossier di documentazione e ricerche del 9 febbraio 2021 dal titolo Il tema della disabilità nel contesto normativo italiano ed internazionale.

 

 

La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 330, della legge 160/2019 ) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, con una dotazione pari a 29 milioni di euro per il 2020, a 200 milioni di euro per il 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi a favore della isabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia.Tali interventi, ai sensi della norma istitutiva, dovranno essere attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti di spesa- previsti.

 

Per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, è stato istituito il Fondo per le non autosufficienze (FNA) (art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - legge finanziaria 2007). Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali. La sezione II della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) ha previsto una dotazione del Fondo per il 2020 pari a 571 milioni di euro. Nel corso dell'esame referente, nel corpo della Sezione I della legge di bilancio, è stato inserito il comma 331 che ha  disposto un incremento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze, le cui risorse sono pertanto pari, per il 2020, a 621 milioni di euro. Nel periodo emergenziale da COVID-19, nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, l'art. 104 del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha incrementato il Fondo di 90 milioni di euro, finalizzando 20 milioni alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Pertanto le risorse del Fondo per il 2021 sono pari a 669 milioni di euro. Il D.P.C.M. 21 dicembre 2020  ha poi ripartito le risorse aggiuntive del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020.

 

La legge n. 112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato "alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari" (c.d. Fondo “dopo di noi”). In seguito, il decreto legge 86/2018 in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, la titolarità, insieme al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei decreti di attuazione e degli atti di riparto delle risorse del “Fondo Dopo di noi” che è stato disciplinato, con l'individuazione degli obiettivi di servizio  e delle modalità di riparto, dal decreto del 23 novembre 2016. Dal 2018, il Fondo ha una dotazione strutturale pari a 56,1 milioni di euro. La legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 490, della legge 160/2019) ha incrementato la dotazione del Fondo Dopo di noi di 2 milioni di euro per il 2020. Nel periodo emergenziale da COVID-19, nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e nell'ottica di rafforzare tali interventi anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, il Fondo è stato incrementato di ulteriori 20 milioni di euro dall'art. 104 del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020). Pertanto, per il 2021 la dotazione del Fondo è pari a 76,1 milioni di euro. Destinatari delle misure di assistenza, cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori e devono essere definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, e, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Le misure previste dalla legge 112/2016 rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano infatti salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili. Inoltre, le regioni e le province autonome assicurano l'assistenza sanitaria e sociale alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare garantendo, nell'ambito territoriale di competenza, i livelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione, riferibili ai LEA in ambito sanitario. Per l'attuazione della legge, si rinvia alla Seconda Relazione (riferita all'anno 2018) al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 22 giugno 2016, n. 112.

 

La legge di bilancio 2019 (art. 1,commi da 456 a 458 dell legge 145/2018) ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Fondo è finalizzato, tra l'altro, a dare attuazione alla Risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, ovvero a promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza, nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione. La dotazione inizialmente prevista è stata di 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021. Il D.p.c.m. 6 marzo 2020 ha  definito i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo. La legge di bilancio 2021 (Sezione II della legge n. 178 del 2021) ha dotato il Fondo di risorse pari a 4 milioni di euro. Si ricorda inoltre che l'art. 1, comma 370 della medesima legge di bilancio ha autorizzato la spesa di un milione di euro per l'anno 2021 al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS).

 

Allo scopo di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire in tal modo la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 331-332) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un "Fondo per l'Alzheimer e le demenze", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili). Il Fondo è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze per le strategie di promozione e miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze. Inoltre, il Fondo è volto inoltre a finanziare gli investimenti effettuati delle Regioni e delle Province autonome anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, finalizzati al potenziamento della diagnosi precoce del trattamento del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, anche al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi. Un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, dovrà individuare i criteri e le modalità di riparto del Fondo, oltre che il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

Il comma 2 dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell’autorità politica delegata in materia di disabiità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo volte a finanziare specifici progetti.

Va ricordato che con D.P.C.M. del 13 febbraio sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri alla senatrice Erika Stefani le funzioni in materia di disabilità. L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è la struttura di supporto[215] di cui si avvale il Ministro per la promozione e il coordinamento dell’azione del Governo in materia di disabilità. L’Ufficio, in particolare, cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all’attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.  Nell’ambito dell’Ufficio opera l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità . La legge 3 marzo 2009, n. 18, articolo 3, disponendo la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ha istituito, presso il Ministero del lavoro l’Osservatorio in parola, allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla citata Convenzione. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con componenti nominati in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità.

Il comma 4 dispone infine sulla copertura finanziaria dell’articolo 34 (quindi anche del comma 3, per il quale cfr. infra specifica scheda) stabilendo che al relativo onere, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2021, si provveda ai sensi dell’articolo 42, recante disposizioni finanziarie (cfr. infra).


Articolo 34, comma 3
(Buono viaggio)

 

 

L’articolo 34, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di fruire il cosiddetto “buono viaggio”, istituito e disciplinato dall’articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, attribuendo ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2021 per il finanziamento della misura.

 

Il buono viaggio è stato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 ed il suo regime di funzionamento è stato successivamente modificato dapprima dal decreto-legge n. 104 del 2020 e successivamente dal decreto-legge n. 183 del 2020.

Tale buono può essere utilizzato per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente da parte delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate nonché, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 1044del 2020, da persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno. L'importo del buono è pari al 50 per cento della spesa sostenuta, non può superare euro 20 per ciascun viaggio e doveva essere utilizzato per gli spostamenti effettuati fino al 30 giugno 2021 (termine differito dalla disposizione in commento al 31 dicembre 2021 mentre originariamente il termine era fissato al 31 dicembre 2020).

Quanto alle risorse per il finanziamento della misura, che l’articolo in commento aumenta di 20 milioni di euro per l’anno 2021, si ricorda che il decreto-legge n. 34 del 2020 aveva stanziato risorse pari a 5 milioni di euro, aumentate a 35 milioni di euro per l'anno 2020 dal decreto-legge n. 104 del che ha anche il termine iniziale del 15 luglio 2020 per l'erogazione dei contributi del Fondo.

Quanto alle modalità di ripartizione del Fondo tra gli enti locali destinatari delle risorse, l’articolo 200-bis, comma 2, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020, dispone che le risorse del Fondo vengano assegnate ai comuni destinatari con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze secondo i seguenti criteri:

a)   una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;

b)  una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;

c)   una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

 

Il comma 3 del medesimo articolo 200-bis precisa che le risorse spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

 

Quanto alle modalità secondo le quali i comuni procedono all'erogazione dei buoni il comma 4 dell’articolo 200-bis dispone che ciascun comune individui, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto ministeriale sopra descritto, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2020, di attuazione della misura, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020.

Si valuti l’opportunità di definire le modalità di assegnazione degli ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2021, previsti dalla presente disposizione, considerato che la disposizione del comma 2 dell’articolo 200-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, si riferisce esclusivamente alla ripartizione delle risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, previste dal decreto-legge n. 104 del 2020, già effettuata con il decreto ministeriale del 6 novembre 2020.

 

La copertura finanziaria della misura, unitamente a quelle previste dai commi 1 e 2, è disciplinata dal comma 4 che rinvia alla norma di copertura di cui all’articolo 42 (cfr. supra).


Articolo 35, commi 1, 2 e 10
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia)

 

 

L’articolo 35, commi 1 e 2, autorizza lo stanziamento di 92.063.550 euro per il pagamento in favore del personale delle Forze di polizia delle indennità di ordine pubblico e degli oneri connessi nonché delle prestazioni di lavoro straordinario per il periodo febbraio-aprile 2021; autorizza inoltre, per il medesimo arco temporale, uno stanziamento di 24.960.000 euro per la sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di Polizia nonché per assicurare un idoneo equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale.

 

Il comma 1 autorizza per l’anno 2021 la spesa di 92.063.550 euro così ripartita:

§  51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;

§  17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia;

§  23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

 

La disposizione precisa che lo stanziamento è disposto ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza   epidemiologica   in   corso.

 

Si ricorda che, da ultimo, la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 351, legge n. 178 del 2020) è intervenuta per finalità analoghe con autorizzazioni di spesa per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021 così modulate:

§  40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;

§  11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

 

Nella Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione si evidenzia che le previsioni in esame si pongono in linea di continuità con gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2021, che quindi si aggiungono ai precedenti con riferimento all’anno 2021.

 

Il comma 2 interviene – con riguardo al medesimo periodo temporale (1° febbraio al 30 aprile 2021)prevedendo uno stanziamento complessivo di 24.960.000 euro per l'anno 2021 per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di polizia, nonché al fine di assicurare un'adeguata   dotazione   di dispositivi di protezione individuale e un idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato.

L’autorizzazione di spesa è così ripartita:

§  11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi;

§  13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.

 

Agli oneri derivanti dall’articolo 35 in esame, pari a euro 148.172.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 10).

 

 


Articolo 35, comma 3
(Vigili del Fuoco)

 

 

Il comma 3 dell'articolo 35 destina risorse (per circa 5,7 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco.

 

Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto-legge autorizza - in relazione allo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica in corso - per l'anno 2021 la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

È da intendersi che il lasso temporale di riferimento sia dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 (analogamente a quanto previsto dal comma 1 per le Forze di polizia).

 

Ne dà conferma la relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione.

Essa riporta come lo stanziamento sia inteso a 'coprire' il ricorso (nel periodo 1° febbraio-30 aprile) a 400 unità di personale operativo richiamato dal turno libero ed impiegato in orario straordinario, nonché a squadre specialistiche aggiuntive rispetto all’ordinario dispositivo di soccorso (con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità per ciascuna squadra di personale specialista per il contrasto del rischio biologico, per un totale di 32 unità complessive di personale.

 

La disposizione recata da questo comma fa seguito ad altre, susseguitesi nel corso del 2020.

Ripercorrendo a ritroso la sequenza, si rinviene l'articolo 1, comma 352, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021). Al fine di garantire le attività connesse all'emergenza epidemiologica per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, esso ha autorizzato la spesa di 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili del fuoco.

Antecedentemente, l'articolo 32-bis della legge n. 176 del 2020 (entro cui 'confluiva' quanto disposto dall'articolo 20, comma 2 del decreto-legge n. 157 del 2020, cd. 'ristori quater'), recava autorizzazione di una ulteriore spesa di 5.325.302 euro onde garantire la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 25(gradi) novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di bio-contenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020. Le risorse previste erano volte alla retribuzione del lavoro straordinario reso necessario per richiamare dal turno libero il personale (nel numero giornaliero allora stimato, in media, di 600 unità, onde sostituire quello posto in isolamento per la vicenda Covid-19) nonché per l'impiego di squadre specialistiche, incluse quelle per il contrasto del rischio biologico.

Precedentemente, l'articolo 32 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. 'ristori ter') aveva autorizzato - per garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020 (con riferimento al lasso temporale dal 16 ottobre al 24 novembre) - l'ulteriore spesa di 734.208 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco (la quantificazione dell'onere era calcolata sulla base dell'impiego di unità di personale impiegate in squadre specialistiche per attività di soccorso pubblico o di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di elevato bio-contenimento).

Innanzi, vale ricordare come il decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. 'decreto semplificazioni') recasse disposizioni per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ancor prima, l'articolo 23, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 autorizzava per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'anno 2020 la spesa complessiva di 1.391.200 euro, di cui 693.120 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (e 698.080 euro per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio).

Ed innanzi, dapprima l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, indi con l'identico testo l'articolo 74, comma 02, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (abrogativo del decreto-legge n. 9) autorizzavano la spesa di 432.000 euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.

Ai medesimi fini, l'articolo 74, comma 2, ancora del decreto-legge n. 18 del 2020 autorizzava una nuova spesa in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento dell'epidemia, per un periodo di ulteriori 90 giorni, a decorrere dalla scadenza del periodo iniziale di 30 giorni sopra ricordato (talché il combinato disposto 'copriva' un periodo complessivo di quattro mesi, il cui 'esaurimento' si collocava sul finire del mese di giugno 2020). La nuova autorizzazione di spesa era complessivamente pari a 5.973.600 euro, di cui 2.073.600 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (e 900.00 per i richiami del personale volontario, 3.000.000 per le attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico).


Articolo 35, comma 4
(Misure per la funzionalità del Corpo della polizia penitenziaria)

 

 

Il comma 4 dell'articolo 35 reca autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

 

 

La disposizione, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di 44.790.384 euro per l'anno 2021.

 

Tali risorse sono destinate:

·       per una quota pari ad euro 3.640.384 al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico;

·       per una quota pari a euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

 

E' opportuno ricordare che l'articolo 32-bis del decreto legge n. 137 del 2020, conv. legge n. 176 del 2020 (c.d. decreto-legge ristori), al comma 5, aveva autorizzato la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del solo personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.


Articolo 35, comma 5
(Capitanerie di porto)

 

 

L’articolo 35, comma 5, autorizza la spesa di 1.940.958 di euro dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 al fine di consentire lo svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, dei compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.

 

 

In particolare, il comma in questione prevede che, rispetto all'autorizzazione di spesa complessiva, un importo pari a 340.000 euro sia destinato al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, mentre l'importo di 1.600.958 euro sia destinato per sostenere le spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

 

 

 


Articolo 35, comma 6
(Misure per la funzionalità delle Forze armate –
personale sanitario e delle sale operative)

 

 

L’articolo 35, comma 6 autorizza la spesa di 6.489.000 euro per l’anno 2021 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021.

 

La norma riguarda il personale militare:

§  impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività in atto espletate dalle Forze armate sull’intero territorio nazionale (attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.) in relazione all’emergenza COVID-19;

§  medico, paramedico e di supporto, impiegato nei “Drive Through” Difesa, nei presidi vaccinali della Difesa dell’Operazione EOS e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale.

 

I compensi corrisposti riguardano il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e per il compenso forfetario di impiego.

 

Il compenso forfetario di impiego (CFI) è stato introdotto con l’articolo 3 della legge n. 86 del 2001[216] e disciplinato in sede di concertazione dall’articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163[217], poi esteso dal 2018 anche ai gradi dirigenziali dall’art. 1826?bis del Codice dell’ordinamento militare, introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. t), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94[218].

Tale tipologia di compenso è nata – come spiega la relazione tecnica - per remunerare il personale militare sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore che, articolate in turni nell’arco delle 24 ore, mal si conciliano con l’ordinario orario di servizio. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numeri di personale impiegato).

 

In relazione ai citati compensi accessori, il comma 3 in esame permette la corresponsione anche in deroga ai limiti stabiliti:

§  all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in relazione ai limiti orari individuali del lavoro straordinario;

§  all’articolo 9, comma 3, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, in relazione alla misura giornaliera della corresponsione del compenso forfettario di impiego.

 

La Relazione tecnica precisa che per la quantificazione degli oneri del comma 6 sono state prese in considerazione 922 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato nei Drive Through Difesa, nei presidi vaccinali della Difesa dell’Operazione EOS e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, e 78 unità di personale militare diuturnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l’espletamento delle funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19.

La proiezione contempla, per il personale impiegato nelle sale operative, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile calcolati per un periodo di 89 giorni (dal 1° febbraio al 30 aprile 2021), nonché per il personale medico e paramedico e di supporto impiegato nei Drive Through, nelle strutture sanitarie e nei Presidi vaccinali l’attribuzione del compenso forfetario di impiego. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato). Le tabelle della Relazione tecnica mostrano il dettaglio dei costi, comprensivi delle ritenute previdenziali e assistenziali, distintamente per il personale medico, paramedico e di supporto (6.082.776 euro), e quello impiegato nelle sale operative (406.442 euro).

 

Si ricorda che, da ultimo, con l’articolo 20, comma 3, del D.L. Ristori ( n. 34 del 2020) era stata autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485 ai medesimi scopi, per consentire il pagamento delle competenze dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.

Ai fini del calcolo degli oneri erano stati utilizzati i medesimi parametri quantitativi, di 78 unità di personale militare impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, con 80 ore mensili di lavoro straordinario per 93 giorni, e 922 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato nei, a cui viene attribuito il compenso forfetario di impiego (15 gg feriali e 5 gg festivi al mese).

Per approfondimenti si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19”.

 


Articolo 35, comma 7
(Potenziamento del servizio sanitario militare)

 

 

L’articolo 35, comma 7 autorizza la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l’anno 2021 per l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all’andamento dell’epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l’approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale.

 

La Relazione tecnica riepiloga le esigenze da cui derivano gli oneri finanziari per il potenziamento dei servizi della sanità militare connessi all’incremento delle attività di rilevazione e sorveglianza sanitaria e alla progressiva accelerazione nelle operazioni di vaccinazione:

§  acquisizione di materiali specifici per il funzionamento dei laboratori di diagnostica molecolare e sorveglianza per le malattie diffusive da COVID-19 sul territorio nazionale, compresi i tamponi diagnostici. In particolare, acquisto di n. 50.000 kit di tamponi molecolari diagnostici, comprensivi di reagenti e contenitori, al costo di 20 euro ciascuno (per un totale parziale di 1 milione di euro);

§  dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, ecc.), di cui 2.970.000 euro per l’acquisto di 90 mila kit di protezione individuale al costo di 33 euro ciascuno, e 530.000 euro per l’acquisto di materiale igienizzante, per un totale parziale di 3,5 milioni di euro;

§  pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di cui 300.000 euro per contratti aggiuntivi per la pulizia delle sale d’attesa dei presidi sanitari militari impiegati nell’emergenza e 200.000 euro per contratti aggiuntivi per la sanificazione e disinfezione degli ambienti, per un totale parziale di 500.000 euro.

 

Per sanità militare deve intendersi il complesso dell’organizzazione sanitaria delle Forze armate del Paese.

Secondo il Codice ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, artt. 181-213), il Servizio sanitario militare (SSM) è un sistema di strutture e servizi che deve assicurare prioritariamente il complesso delle attività che concorrono a garantire l’efficienza psicofisica del personale militare e civile della Difesa.

La sanità militare ha infatti il compito primario di assicurare l’assistenza sanitaria in operazioni e in addestramento, sia all’interno che al di fuori del territorio nazionale, nonché, in subordine, di concorrere all’assistenza e al soccorso della collettività nazionale e internazionale nei casi di pubbliche calamità.

Essa agisce attraverso i servizi sanitari di ciascuna delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri che, nel loro insieme, ma con le loro specificità, costituiscono il “servizio sanitario militare”.

La sanità militare costituisce un settore di centrale interesse per la Difesa e tale servizio, secondo il D.M. Sanità-Difesa del 4 marzo 2015, che ne individua dettagliatamente i beneficiari, va erogato ad un bacino di potenziali utenti (personale in servizio e in congedo dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza, dipendenti civili della Difesa, e loro familiari) stimabile, secondo la Corte dei conti (delibera 16/2019/G) in almeno di 400.000 unità.

L’attuale organizzazione territoriale della sanità militare è schematizzata nel diagramma seguente:

Fonte: Corte dei conti (delibera 16/2019/G), su dati Ministero della difesa

1 Centro Ospedaliero Militare dal 2018 (precedentemente Dipartimento militare di medicina legale- DMML)

2 Istituti di Medicina Aerospaziale di Milano e Roma

3 Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aerospaziale

4 5 DMML nel 2017, ridotti a 4 nel 2018 (dopo il ripristino del COM di Milano)

5 Già Centro Studi e Ricerche EI, dal 2017 riorganizzato quale Dipartimento del Policlinico Militare “Celio”

6 Dipende dall’Ufficio Studi del Comando Subacqueo Incursori (COMSUBIN

7 Sezioni di Sanità CC (40 dal 1° gennaio 2017, dopo l’assorbimento del Corpo Forestale, in precedenza 38)

 

Il sistema della sanità militare, nel corso del 2018, si è avvalso complessivamente di circa 6.300 unità, comprendenti medici, infermieri, aiutanti di sanità, tecnici, e relativo supporto logistico operativo, articolato su due aliquote: quella della sanità di sostegno (o territoriale), a carattere ospedaliero e pari a 2.460 unità, e la sanità di aderenza, operante a contatto con gli appartenenti alla Difesa, pari a 3.838 unità. Si segnala che, per sanità di aderenza, in ambito militare si intende la componente sanitaria organicamente inquadrata in ciascuna unità combattente, e che con essa si sposta, per assicurare l’assistenza a favore del personale dell’unità stessa, durante le attività di caserma, di addestramento e di effettivo impiego operativo.

Restringendo il campo alla sanità territoriale, la medesima delibera riporta i dati relativi alla consistenza del personale dedicato alla sanità territoriale e i relativi costi (tab. 1 pag. 35).  Nell’anno 2018:

§  per l’Esercito, compreso il Policlinico militare del Celio, la consistenza del personale ammonta a 1.486 unità, con un costo lordo di circa 77 milioni di euro;

§  per la Marina, la consistenza del personale è di 553 unità, con un costo di 30,8 milioni;

§  per l’Aeronautica, la consistenza del personale è di 354 unità, con un costo di 21,3 milioni;

§  per i Carabinieri, la consistenza del personale è di 18 unità, con un costo di 1,3 milioni.

In totale, comprese le strutture interforze, il personale della sanità territoriale militare ammonta a 2.446 unità, e il costo totale a 134,3 milioni per l’anno 2018.

 

Per approfondimenti si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19”.

 

Si ricorda che l’articolo 19 del D.L. Ristori ( n. 34 del 2020) aveva autorizzato, per l’anno 2020:

1.   l’arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare).

2.   la spesa di euro 88.818.000 di euro, per sostenere le attività e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari.

 


Articolo 35, commi 8 e 9
(Strade Sicure)

 

 

L’articolo 35, comma 8 proroga dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 l’impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate impiegate nell’operazione “Strade Sicure” in relazione all’emergenza Covid, e a tal fine autorizza con il comma 9 la spesa di 7.164.575 per l’anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario.

 

A tal fine, si interviene sulla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e in particolare sui commi 1025 e 1026 dell’articolo 1, riguardanti la precedente proroga dell’incremento di 753 unità di personale delle Forze armare impiegato nell’Operazione “Strade sicure” e la connessa autorizzazione di spesa.

 

Si ricorda che il citato comma 1025, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, ha prorogato al 31 gennaio 2021, l’integrazione di 753 unità di personale militare la disposizione dell’operazione “Strade sicure”, in precedenza prorogata, fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 35 del decreto legge n. 125 del 2020. A tal fine il comma 1026 ha autorizzato per l’anno 2021 la spesa complessiva di euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 9 del 2020 ha disposto una prima integrazione di 253 unità del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”.

Successivamente, l’articolo 74-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), nel confermare la richiamata integrazione ha, altresì, precisato che l'intero dispositivo di "Strade sicure" - pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019 - può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19.

A sua volta, l’articolo 22 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. “decreto Rilancio”) ha ulteriormente integrato, di ulteriori 500 unità – da affiancare, quindi, alle 7.303 unità già autorizzate (7.050 + 253) - il contingente delle Forze armate facente parte del dispositivo "Strade sicure", fino alla data del 31 luglio 2020.

Gli articoli 35 dei decreti legge nn. 104 e 125 del 2020 hanno, poi, prorogato, rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 dicembre 2020 la complessiva integrazione delle richiamate 753 unità.

 

Si ricorda, inoltre, più in generale, che i commi 1023-1026, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, hanno disposto la proroga nel dispositivo “Strade sicure” di un contingente di personale delle Forze armate pari a:

§  7.050 unità fino al 30 giugno 2021:

§  6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;

§  5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

 

La Relazione tecnica, al fine di quantificare gli oneri connessi all’impiego del contingente aggiuntivo dal 1° gennaio al 30 aprile 2021, suddivide tra oneri relativi al personale e oneri di funzionamento.

Gli oneri relativi al personale, pari a 4.787.875 euro, sono attribuibili per

§  euro 2.127.677 al lavoro straordinario, prendendo come base la corresponsione di 40 ore/mese di lavoro straordinario per 753 unità di personale, con un valore medio del compenso orario di 17,66 euro lordi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2021;

§  euro 2.660.198 per l’indennità onnicomprensiva, pari a euro 29,44 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (753 militari per 120 giorni).

Gli oneri di funzionamento sono quantificati in 4.778.662 euro, così dettagliati:

§  vitto, ammontante a complessivi 1.355.400 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite;

§  alloggiamento, ammontante a complessivi di 3.162.600 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite;

§  equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 131.022 euro;

§  funzionamento automezzi ammontante a complessivi 129.600 euro.

 

A tali oneri si aggiungono 92.564 euro riferiti ai seguenti oneri una-tantum:

§  indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 82.340 euro;

§  materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 10.224 euro;

 

Il totale complessivo degli oneri per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2021 è di 9.659.061 euro.

Considerato che la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 1026) aveva già coperto la spesa fino al 31 gennaio 2021, la differenza restante per i mesi da febbraio ad aprile, imputabile alla norma in esame (e autorizzata dal comma 9) è pari a euro 7.164.575, di cui 3.612.762 per oneri di personale e 3.551.813 per spese di funzionamento.

 

 

L'operazione "Strade sicure" rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane. L'operazione è svolta in massima parte dall'Esercito, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, questi ultimi, in particolare, con funzioni di comando e controllo nelle sale operative.

Per l'Esercito rappresenta a tutt'oggi l'impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali.

Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare  (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni" e lo svolgimento di  "compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza".

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994, Cfr. operazione "Forza Paris" in Sardegna 15 luglio 1992).

Da ultimo, il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3. nel corso delle operazioni, i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza

Il Piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il Piano è stato successivamente prorogato.

 

Per un approfondimento dell'operazione "Strade sicure" al seguente link il  documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione "Strade Sicure", approvato dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 30 luglio 2020.

Si veda, altresì, il seguente tema: Impiego delle Forze armate nella tutela del territorio

 


Articolo 36, commi 1 e 5
(Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di parte corrente)

 

 

L’articolo 36, comma 1 incrementa di € 200 mln per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituito dall’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

Il comma 5 reca la copertura degli oneri.

 

Per le misure riguardanti il settore adottate ai fini del contenimento del COVID-19, si veda l’apposito tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e la pagina dedicata sul sito del Ministero della cultura.

 

Preliminarmente, si valuti l’opportunità di novellare l’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

 

L’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto l’istituzione nello stato di previsione dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo[219] di due Fondi – uno di parte corrente, l’altro in conto capitale[220] – volti a sostenere l’emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, con uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, rispettivamente, a € 80 mln e a € 50 mln.

Successivamente, l’art. 183, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), novellando il citato art. 89, co. 1, ha incrementato per il 2020 a € 145 mln le risorse del Fondo di parte corrente e a € 100 mln le risorse del Fondo in conto capitale[221]. A sua volta, il co. 3-bis ha previsto un possibile incremento delle risorse del “Fondo di cui al comma 1”, per € 50 mln nel 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza dell’allora MIBACT.

Ancora dopo, l’art. 80, co. 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), sempre novellando il medesimo art. 89, co. 1, ha disposto che la dotazione del Fondo di parte corrente era incrementata, per il 2020, a € 185 mln, mentre la dotazione del Fondo in conto capitale era incrementata, sempre per il 2020, a € 150 mln.

Da ultimo, l’art. 5, co. 1, e l’art. 6-bis, co. 1, del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) – senza novellare il più volte citato art. 89, co. 1 – hanno incrementato la dotazione del Fondo di parte corrente, rispettivamente, di ulteriori € 100 mln per il 2020 (per un totale, dunque, di € 285 mln) e di € 90 mln per il 2021.

 

In attuazione sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:

§  con DM 188 del 23 aprile 2020 sono stati destinati € 20 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, agli organismi operanti nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS nel 2019. Tali risorse sono poi state incrementate di € 6,8 mln per il 2020, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, con DM 278 del 10 giugno 2020[222]. Ulteriori risorse sono state destinate ai medesimi organismi con DM 503 del 9 novembre 2020 (€ 13,4 mln per il 2020) e DM 557 del 3 dicembre 2020 (€ 13,4 mln per il 2020);

§  con DM 211 del 28 aprile 2020 sono stati destinati € 5 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, allo spettacolo viaggiante.  Modifiche al medesimo decreto sono poi state apportate con DM 313 del 10 luglio 2020.
Tali risorse sono state incrementate con DM 480 del 26 ottobre 2010 (€ 5 mln per il 2020) e DM 559 del 3 dicembre 2020 (€ 5 mln per il 2020), sempre a valere sul Fondo di parte corrente;

§  con DM 273 del 5 giugno 2020 si è provveduto ad assegnare al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo € 100 mln per il 2020, provenienti dal Fondo in conto capitale, destinati agli interventi di cui al Capo III della L. 220/2016 (incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).
Ulteriori € 25 mln per il 2020 provenienti dal Fondo in conto capitale sono stati attribuiti al medesimo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo con
DM 463 del 14 ottobre 2020, che ha anche destinato € 25 mln per il 2020, sempre provenienti dal Fondo in conto capitale, a Istituto Luce Cinecittà Srl;

§  con DM 274 del 5 giugno 2020 sono stati destinati € 20 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno delle sale cinematografiche.
Ulteriori € 20 mln per il 2020 sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, al fine di potenziare il ristoro dei mancati introiti da biglietteria, con
DM 10 luglio 2020, n. 315.
Inoltre, lo stesso decreto ha destinato ulteriori € 2 mln per il 2020, sempre del Fondo di parte corrente, al sostegno della programmazione delle sale all’aperto nella stagione estiva. Altre risorse, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, sono state destinate alle sale cinematografiche con
DM 450 del 7 ottobre 2020 (€ 20 mln per il 2020) e DM 558 del 3 dicembre 2020 (€ 50 mln per il 2020);

§  con DM 313 del 10 luglio 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno dell’esercizio teatrale privato (e, al contempo, come ante evidenziato, sono state apportate modifiche al DM 211 del 28 aprile 2020).
Successivamente, con DM 407 del 17 agosto 2020 è stato consentito l’accesso al beneficio anche alle piccole sale teatrali (fra 100 e 299 posti) e, al contempo, sono stati aggiornati i criteri previsti dal DM 313/2020.
Il DM 407/2020 è poi stato modificato dal
DM 467 del 16 ottobre 2020 che, inoltre, ha proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente. In particolare, ha destinato: € 5 mln per il 2020 ai teatri di rilevante interesse culturale, ai centri di produzione teatrale, ai teatri di tradizione e ai centri di produzione danza; € 4 mln per il 2020 al sostegno degli organismi di programmazione ovvero esercizio teatrale che avevano inoltrato richiesta di contributo ai sensi dei DM 10 luglio 2020 e 17 agosto 2020; € 1 mln per il 2020 al sostegno di festival, cori e bande; € 1,1 mln per il 2020 al Fondo nazionale per la rievocazione storica;

§  con DM 380 del 5 agosto 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno all’industria musicale, discografica e fonografica.
In seguito, il
DM 460 del 13 ottobre 2020 ha modificato il DM 380/2020: in particolare, preso atto che le risorse dallo stesso indicate risultavano eccedenti di € 4,7 mln rispetto ai contributi teorici erogabili al totale dei beneficiari e che l’importo eccedente sarebbe stato messo in economia, ha ridotto le risorse da assegnare a € 5,3 mln per il 2020;

§  con DM 397 del 10 agosto 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, per il ristoro degli operatori nel settore della musica dal vivo (organizzazione di concerti, attività di booking e intermediazione di concerti, attività di management e consulenza di artisti, proprietà e gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo: c.d. live club; attività di organizzazione di festival di musica dal vivo);

§  con DM 487 del 29 ottobre 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, alle scuole di danza private non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche o comunque non facenti capo al CONI;

§  con DM 515 del 12 novembre 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di cantanti, danzatori, professori d’orchestra, artisti del coro, artisti circensi, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati da organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi strumentali, festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi di produzione musicale o imprese circensi; al contempo, con DM 516 del 12 novembre 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di attori, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati da teatri, centri di produzione teatrale, compagnie teatrali professionali e festival teatrali o multidisciplinari.
Successivamente, con
DM 613 del 29 dicembre 2020, si è proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente (per un totale di € 3,3 mln per il 2020 e € 12,6 mln per il 2021), destinando € 7,1 mln per il sostegno degli scritturati per spettacoli di musica, danza e circo ed € 8,8 mln per il sostegno degli scritturati per spettacoli teatrali.
Da ultimo, con
DM 69 del 5 febbraio 2021 sono stati destinati ai medesimi scritturati complessivi € 3,5 mln per il 2021 (in tal caso, senza indicazione della suddivisione delle risorse fra i due gruppi);

§  con DM 529 del 20 novembre 2020 sono stati destinati € 5 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno degli operatori della sartoria, modisteria, parruccheria, produzione calzaturiera, attrezzeria, buffetteria che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da forniture per lo spettacolo;

§  con DM 27 del 12 gennaio 2021, sono stati destinati € 20 mln per il 2021, quota parte del Fondo, al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche;

§  con DM 26 del 12 gennaio 2021 sono stati destinati € 25 mln per il 2021, quota parte del Fondo, al sostegno delle imprese di distribuzione cinematografica.

Infine, con comunicato del 2 marzo 2021 era stata annunciata la firma di un decreto che destina € 15 mln per il 2021 al ristoro di live club e altri operatori nel settore della musica dal vivo, € 10 mln per il 2021 agli organizzatori di concerti, per compensare le perdite dovute alle date annullate o alla mancata programmazione di date, ed € 25 mln per il 2021 agli autori, artisti interpreti ed esecutori per i mancati incassi. Dovrebbe trattarsi del DM 107 del 3 marzo 2021 “Misure di ristoro e sostegno al settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori”, il cui testo sarà visibile dopo la registrazione. Tale DM risulta poi modificato con DM 125 del 16 marzo 2021, anch’esso visibile dopo la registrazione.

 

Il comma 5 dispone che alla copertura degli oneri derivanti, tra l’altro, dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 42.

 


Articolo 36, commi 2, 3 e 5
(Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali)

 

 

L’articolo 36, comma 3, incrementa di € 120 mln per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 5 reca la copertura degli oneri.

A sua volta, il comma 2 esclude le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo.

 

Per le misure riguardanti il settore adottate ai fini del contenimento del COVID-19, si veda l’apposito tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e la pagina dedicata sul sito del Ministero della cultura.

 

Ai fini indicati, solo il comma 2 opera novellando l’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

In particolare, l’esclusione delle fiere e dei congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo deriva – come conferma la relazione illustrativa – dalla riconducibilità della competenza relativa alle fiere e ai congressi al settore del turismo, per il quale l’art. 6 del D.L. 22/2020 ha istituito un apposito Ministero, devolvendo allo stesso le competenze in materia prima attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ridenominato, conseguentemente, Ministero della cultura dallo stesso art. 6).

 

Si valuti l’opportunità di novellare la disposizione citata anche con riguardo alle risorse del Fondo.

 

Per effetto dell’incremento disposto dal comma 3, le risorse del Fondo per il 2021 sono pari a € 171 mln.

Il comma 5 dispone che alla copertura degli oneri derivanti, tra l’altro, dal comma 3 si provvede ai sensi dell’articolo 42.

 

L’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha istituito nello stato di previsione dell’allora Mibact il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali[223], con una dotazione, per il 2020, di € 171,5 mln, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

In seguito, l’art. 80, co. 1, lett. a), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato la disponibilità del Fondo per il 2020 di € 60 mln – portandolo, così, a € 231,5 mln - e lo ha destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro delle perdite derivanti anche dai casi di rinvio (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di ridimensionamento.

Da ultimo, l’art. 5, co. 3 e l’art. 6-bis, co. 3 e 4, del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) ha incrementato di ulteriori € 400 mln per il 2020 e di € 51 mln per il 2021 la dotazione del Fondo. In particolare, € 350 mln della dotazione aggiuntiva per il 2020 sono stati destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, mentre € 1 mln della dotazione 2021 è stato destinato al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, per l’annullamento delle presenze di pubblico stabilito con il DPCM 24 ottobre 2020 (adottato nell’ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19). Il ristoro è stato limitato alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni successivi all’adozione del DPCM.

In attuazione, sono intervenuti:

§  il DM 267 del 4 giugno 2020, che ha destinato € 30 mln per il 2020 al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri, prevedendo l’assegnazione delle risorse alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995;

§  il DM 268 del 4 giugno 2020, che ha destinato € 10 mln per il 2020 al c.d. “tax credit librerie”, ossia il credito di imposta, istituito dall’art. 1, co. 319, della L. 205/2017 a decorrere dal 2018, di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano;

§  il DM 297 del 26 giugno 2020, che ha destinato € 50 mln per il 2020 ai musei civici, ai musei diocesani e agli altri musei e luoghi della cultura non statali con personalità giuridica o, se di appartenenza pubblica, comunque dotati di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.
Ulteriori risorse sono state destinati ai musei e ai luoghi della cultura non statali con
DM 448 del 7 ottobre 2020 (€ 20 mln per il 2020), DM 517 del 13 novembre 2020 (€ 17,6 mln per il 2020) e DM 568 del 7 dicembre 2020 (€ 15,5 mln per il 2020);

§  il DM 364 del 30 luglio 2020, che ha destinato € 10 mln per il 2020 al sostegno dei piccoli editori. Tale decreto è stato poi modificato con DM 481 del 26 ottobre 2020 che, conseguentemente, ha previsto la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per la durata di 10 giorni, e con DM 547 del 1° dicembre 2020;

§  il DM 371 del 3 agosto 2020, che ha destinato € 20 mln per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli operatori per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all’estero (qui la rettifica del 3 settembre 2020). Tali risorse sono poi state incrementate di € 350 mln per il 2020 (dei quali, € 130 mln agli enti fiera e agli organizzatori di fiere, € 130 mln agli organizzatori di congressi, ed € 90 mln ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi) con DM 548 dell’1 dicembre 2020;

§  il DM 372 del 3 agosto 2020 che ha destinato € 20 mln per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli operatori per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno una mostra d’arte in Italia o all’estero (qui la rettifica del 3 settembre 2020). Modifiche al DM 372/2020 sono poi state apportate prima con DM 468 del 19 ottobre 2020 e, successivamente, a seguito della destinazione al settore di ulteriori € 15 mln per il 2020, con DM 485 del 29 ottobre 2020. Ulteriori risorse sono state destinate allo stesso settore con DM 521 del 16 novembre 2020, (€ 14,4 mln per il 2020), DM 527 del 18 novembre 2020 (€ 10 mln per il 2020), DM 568 del 7 dicembre 2020 (€ 10 mln per il 2020) e DM 19 del 7 gennaio 2021 (€ 2 mln per il 2021);

§  il DM 394 del 10 agosto 2020, che ha destinato € 12 mln per il 2020 al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno uno spettacolo programmato in Italia;

§  il DM 461 del 14 ottobre 2020, che ha destinato € 5 mln per il 2020 al sostegno dei traduttori editoriali. Modifiche allo stesso sono poi state apportate con DM 562 del 4 dicembre 2020;

§  il DM 533 del 24 novembre 2020, che ha destinato € 12 mln per il 2020 all’editoria specializzata nell’arte e nel turismo ed € 10 mln per il 2020 al sostegno dei soggetti che forniscono servizi guida, audioguida o didattica agli istituti e ai luoghi della cultura;

§  il DM 43 del 19 gennaio 2021, che ha destinato € 1 mln per il 2021 alle risorse destinate alle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali.


Articolo 36, commi 4 e 5
(Incremento delle risorse per il funzionamento di musei
e luoghi della cultura statali)

 

 

L’articolo 36, comma 4, incrementa di € 80 mln per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 5 reca la copertura degli oneri.

 

Per le misure riguardanti il settore adottate ai fini del contenimento del COVID-19, si veda l’apposito tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e la pagina dedicata sul sito del Ministero della cultura.

 

In base all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), sono istituti e luoghi della cultura, oltre che i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

 

In particolare, ai fini sopra indicati, il comma 4 novella ulteriormente l’art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Per effetto dell’incremento, le risorse complessivamente disponibili per il 2021 sono pari a € 105 mln.

 

Si ricorda che l’art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha destinato alla finalità sopra indicata € 100 mln per il 2020.

Successivamente, l’art. 80, co. 1, lett. b), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato l’autorizzazione di spesa per il 2020 di € 65 mln.

Da ultimo, l’art. 1, co. 575, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha autorizzato la spesa di € 25 mln per il 2021 (ora elevati a € 105 mln) e di € 20 mln per il 2022[224].

Al riguardo, nell’apposita sezione del sito del Ministero della cultura è evidenziato che si tratta di una misura immediatamente operativa (ossia, che non richiede l’adozione di atti applicativi).

 

Il comma 5 dispone che alla copertura degli oneri derivanti, tra l’altro, dal comma 4 si provvede ai sensi dell’articolo 42.


Articolo 37
(Sostegno alle grandi imprese)

 

 

L’articolo 37 prevede la creazione di un apposito fondo dotato di 200 milioni di euro per il 2021 che, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria. La norma si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche.

Dal punto di vista operativo, criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

L’articolo 37 introduce una misura di sostegno alle grandi imprese consistente nella possibilità di concessione di prestiti alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo scopo è quello di favorire la prosecuzione delle attività

A tal fondo, con il comma 1 viene istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021.

 

La relazione illustrativa fa presente che la misura in esame si affianca ad altre più tradizionali, citando ad esempio:

§  il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, istituito nel 2020 dal c.d. decreto rilancio (decreto-legge n. 34/2020, art. 43); il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nell'apposito registro istituito dal Codice della proprietà industriale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle predette imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro;

§  la concessione di garanzie statali: in questo senso si ricorda il fondo di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (da ultimo rifinanziato con l’art. 7 bis del dl 3/2015 garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria), in base al quale lo Stato può garantire i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. L'ammontare complessivo delle garanzie non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni di euro.

 

Il comma 2 prevede che i finanziamenti debbano essere restituiti nel termine massimo di 5 anni.

 

I beneficiari dei finanziamenti sono le grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo.

 

Per grandi imprese si intendono quelle con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Come esplicita la relazione illustrativa, “non sono pertanto destinatarie della norma le PMI”.

 

La raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 definisce PMI le imprese che rientrino nei limiti fissati relativamente al numero di dipendenti e al fatturato o ai totali di bilancio:

§  media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

§  piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

§  microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Le definizioni di media, piccola e micro impresa che precedono conducono per esclusione ad una definizione di “grande impresa” (più di 250 occupati ed un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio – ossia un totale attivo dello stato patrimoniale – superiore ai 43 milioni di euro).

Queste dimensioni rilevanti per la fruizione di benefici e contributi differiscono da quella adottata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo n. 14/2019), che all’art. 2, comma 1, lett. g), fa riferimento alla direttiva europea del 2013 sui bilanci ed in base alla quale sono “grandi imprese” - cui non si applicano le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi – quelle che alla data di chiusura del bilancio superano due su tre dei seguenti limiti:

a)   totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro;

b)   ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro;

c)   numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

Il DM 18 aprile 2005 ha provveduto ad adeguare i criteri di individuazione delle piccole e medie imprese, ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, in accordo con la citata raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.

 

I prestiti sono concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni (per una ricostruzione del Quadro temporaneo, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare).

 

Il ogni caso, il successivo comma 6 contiene la clausola in base alla quale l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Il comma 3 affronta il tema della definizione delle imprese “in temporanea difficoltà finanziaria”. Non possono, infatti, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in “difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019.

Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Per imprese in temporanea difficoltà si intendono le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa di ripresa dell’attività (cd. Regolamento GBER).

Per quanto riguarda le prospettive di ripresa, appare coerente la esplicitazione del criterio per cui il prestito può essere concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

La presunzione del rimborso integrale dell’esposizione è una clausola già usata nella disciplina sui ristori conseguenti alla pandemia (art. 13 del decreto-legge n. 23/2020; art. 64 del decreto-legge n. 104/2020). In entrambi i casi richiamati, si trattava di norme che prevedevano garanzie prestate ad imprese in difficoltà. Le norme richiamate legavano la prognosi di rimborso all’analisi della situazione finanziaria del debitore, elemento probabilmente implicito anche nell’articolo in commento, ma che potrebbe essere esplicitato dal decreto ministeriale di cui al comma 5.

Soprattutto, merita di essere segnalato che nei precedenti citati veniva richiamato espressamente l’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, che regola i casi in cui una esposizione deteriorata cessa di essere considerata tale. In particolare, mentre la lettera a) si limita a considerare non deteriorate le esposizioni che non lo sarebbero più, in base ad una nuova valutazione, la lettera c) consente di non considerare più deteriorate le esposizioni quando dopo le concessioni (nella logica del regolamento, l’intervento della banca, in questo caso il prestito) “non vi sono importi in arretrato e l'ente, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza”. Gli elementi per raggiungere tale convinzione derivano dalla circostanza che il debitore abbia effettuato pagamenti regolari e a scadenza, eliminando l'importo in arretrato esistente prima della concessione, se esistevano arretrati, oppure quando l'importo della concessione è stato contabilmente cancellato, se non esistevano arretrati.

 

Il regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015 definisce «impresa in difficoltà» quella che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a)   nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;

b)   nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c)   qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d)   qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e)   nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA*/interessi) sia stato inferiore a 1,0

*(Ebitda: Earnings before interests taxes depreciation and amortization, margine operativo lordo).

 

Il fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria, disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347.

 

In questi casi il prestito può essere destinato alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato.

I crediti sorti per la restituzione del prestito sono soddisfatti in prededuzione rispetto agli altri.

 

Il decreto legislativo n. 270/1999 disciplina l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle imprese in stato d'insolvenza, divenendo la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, diretta alla conservazione del patrimonio produttivo, tramite la prosecuzione, la riattivazione ovvero la riconversione dell'attività imprenditoriale (art. 1).

Con il decreto legislativo l'ambito dei soggetti ammessi alla procedura viene circoscritto alle imprese, anche individuali, soggette alla legge fallimentare e in possesso dei seguenti requisiti:

§  un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle duecento unità (inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni) (art. 2, comma 1, lett. a));

§  debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio (art. 2, comma 1, lett. b));

§  presenza di concrete prospettive di recupero (art. 27) da realizzarsi, alternativamente, mediante la cessione dei complessi aziendali;

§  sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali”) (comma 2, lett. a));

§  tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione") (comma 2, lett. b));

§  per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti “) (comma 2, lett. b-bis)).

All’interno del sito del Mise, sono trimestralmente riportate le procedure aperte ai sensi del decreto legislativo n. 270/99.

 

Il decreto-legge n. 347 del 2003 (c.d. legge Marzano), successivamente modificato ed integrato, ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova disciplina relativa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza, finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse sotto la supervisione del Ministro competente.

Il decreto nacque in relazione alla vicenda del gruppo Parmalat e si colloca nel contesto degli interventi adottati nel presupposto che la crisi e il conseguente rischio di cessazione di attività di imprese di rilevanti dimensioni sia in contrasto con l'interesse della collettività. Pertanto, la disciplina tenta di contemperare l'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori con quella di consentire la ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese stesse.

Il decreto prevede misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con:

-    almeno 500 lavoratori subordinati;

-    debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro.

L’amministrazione straordinaria speciale si basa sulla “degiurisdizionalizzazione” della procedura, in favore dell’autorità politico/amministrativa. La possibilità di ammettere l’impresa all’amministrazione straordinaria speciale e il potere decisionale in merito alla fattibilità del piano di risanamento dell’impresa, sono infatti attribuiti al Ministro dello sviluppo economico.

Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale l’ammissione della procedura di amministrazione straordinaria speciale è disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro dello sviluppo economico.

Il Ministro valuta la sussistenza dei requisiti dimensionali e patrimoniali (diversi rispetto a quelli di cui al decreto legislativo n. 270/1999) richiesti per l’accesso alla procedura, e provvede all’ammissione immediata dell’impresa all’amministrazione straordinaria, nonché alla nomina del commissario straordinario

Il commissario straordinario procede alla ricognizione della situazione dell’impresa e alla predisposizione del piano di risanamento, che viene sottoposto all’approvazione al ministro competente.

L’unico soggetto legittimato a proporre l’istanza d’ammissione alla procedura è l’impresa insolvente, mentre nell’amministrazione straordinaria questo potere spetta anche ad uno o più creditori e al pubblico ministero o al tribunale d’ufficio.

Nel caso dell’amministrazione speciale, l’impresa propone al Ministro una istanza motivata e presenta al tribunale del luogo dove essa ha la sede principale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza.

L’imprenditore, inoltre, deve proporre un piano di risanamento, secondo la prospettiva della ristrutturazione economico-finanziaria, ovvero della cessione dei complessi aziendali.

Anche per queste procedure, all’interno del sito del Mise, sono trimestralmente riportate le procedure aperte.

 

Gli ultimi due periodi del comma 3 prevedono che le somme restituite siano versate all’entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

 

Il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato è stato istituito dalla legge n. 432 del 1993 presso la Direzione generale del Tesoro del MEF con l’obiettivo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione mediante acquisti sul mercato o rimborso dei titoli in scadenza a partire dal 1° gennaio 1995.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 182, della legge n. 662 del 1996 i proventi che confluiscono nel fondo possono essere utilizzati anche per l’acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.

Il fondo è alimentato dai proventi delle dismissioni di beni e attività dello Stato, dal gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, da eventuali assegnazioni da parte del MEF, dai proventi di donazioni e disposizioni testamentarie e dai proventi della vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall’autorità giudiziaria in relazione a somme sottratte in modo illecito alla pubblica amministrazione.

In base a quanto riportato dalla Relazione al Parlamento 2019 sull’amministrazione del "Fondo per l’ammortamento dei Titoli di Stato",[225] a seguito degli indirizzi dettati dalla Banca Centrale Europea (BCE) nel corso degli ultimi anni, la gestione amministrativa del Fondo è stata modificata da gennaio 2015 ed ai sensi dell’articolo 1, comma 387 della legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014 (cfr. Relazione al Parlamento per il 2015), le giacenze del Fondo sono state trasferite sul conto di gestione intestato alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) acceso presso la Banca d’Italia.

Un’apposita Convenzione, stipulata tra il Dipartimento del Tesoro e la CDP il 30 dicembre 2014 e resa esecutiva con decreto del direttore generale del Tesoro n. 3513 del 19 gennaio 2015, disciplina le modalità gestionali del Fondo, sia in termini di trasferimenti delle risorse al conto sopra menzionato, sia per le operazioni di riduzione del debito (rimborsi o riacquisti). La suddetta Convenzione è stata rivista a marzo 2016 tramite l’Accordo modificativo, sottoscritto con protocollo del dipartimento del Tesoro n. 30178 del 24 marzo 2016 e reso esecutivo con decreto del direttore generale del Tesoro n. 48912 del 23 maggio 2016.

La gestione delle somme accreditate è attribuita dall’articolo 48 del T.U. del debito pubblico (D.P.R. n. 398 del 2003) al direttore generale del Tesoro o, per delega, al dirigente generale del debito pubblico, e confermata annualmente dai “decreti cornice”, di cui l’ultimo emesso è il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 162 del 2 gennaio 2019.

Le entrate al Fondo, ai sensi dell’articolo 45 comma 2 del T.U. del debito pubblico, affluiscono attraverso i seguenti capitoli del Capo X del bilancio dello Stato:

n. 4055 (dismissioni patrimoniali e vendita partecipazioni dello Stato);

n. 3330 (versamenti per donazioni, alienazione beni immobiliari dello Stato ed eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze);

n. 3512 (risorse rivenienti dall’applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali);

n. 4859 (restituzione da parte degli enti territoriali della quota di capitale delle somme anticipate dallo Stato);

n. 4862 Capo XIV (restituzione della quota capitale delle somme anticipate dallo Stato da parte degli Enti locali impegnati nel ripristino della legalità);

n. 4533 e 3428 (incrementi al sovrapprezzo termico) – sui quali non sono affluite entrate per il 2019.

 

Le somme possono altresì venire stanziate direttamente sul capitolo di spesa 9565 relativo al Fondo, laddove venga espressamente previsto da una norma di legge.

Di conseguenza, la maggioranza delle somme che transitano in bilancio sono trasferite sul conto di gestione della CDP per mezzo di decreti di variazione dall’entrata alla spesa, sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, a cui fanno seguito appositi mandati informatici di pagamento sul citato capitolo di spesa 9565, di pertinenza del centro di responsabilità Tesoro – (Unità di Voto 21.2 – Ammortamento titoli di Stato) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’obiettivo della riduzione dell’ammontare del debito pubblico viene perseguito sia riacquistando sul mercato i titoli di Stato in circolazione, sia attraverso i rimborsi a scadenza.

Nel 2019, sono stati ricevuti complessivamente euro 1.282.517.531,08 di cui euro 628.669.510,08 confluiti sui capitoli di entrata ed euro 653.848.021,00 stanziati direttamente sul capitolo di spesa 9565.

 

La relazione tecnica registra effetti finanziari pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno; trattandosi di finanziamenti per i quali è previsto il rimborso, non si stimano invece effetti in termini di indebitamento netto.

 

Il comma 4 consente la gestione del Fondo tramite organismi in house sulla base di apposita convenzione con il MISE. Il comma precisa che gli oneri della convenzione non possono essere superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione e sono a carico della dotazione del Fondo.

 

Il comma 5 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di fissare criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento.

 

Ricordato che il comma 6 reca la clausola che subordina l’efficacia del Fondo all’autorizzazione della Commissione europea, il comma 7 - per la copertura degli oneri finanziari dell’articolo – rimanda all’articolo 42, alla cui scheda si fa rinvio.


Articolo 38
(Sostegno al sistema delle fiere)

 

 

L’articolo 38, al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti.

Il comma 2 dispone che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell’articolo 42.

Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e congressi. Il Fondo viene dotato di 100 milioni per l’anno 2021.

Il comma 4 demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, tenendo conto dell’impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia.

Ai sensi del comma 5, l’indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1.

Infine, il comma 6 dispone che agli oneri relativi al comma 3 si provveda ai sensi dell’articolo 42.

 

La relazione illustrativa evidenzia che l’Italia è il quarto Paese al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l’internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese. La pandemia ha imposto severe limitazioni dell’attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell’intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione. Anche gli eventi fieristici internazionali non virtuali hanno visto una riduzione significativa dell’affluenza e quindi del fatturato, a causa delle limitazioni ai movimenti internazionali di persone derivanti dalle disposizioni europee, nazionali e regionali di contenimento della diffusione della pandemia.

 

Nel corso delle audizioni informali del 3 novembre 2020 svoltesi presso la X Commissione della Camera, è stato sottolineato che il settore fieristico accusa le conseguenze della crisi pandemica sia – come molti altri settori – per la perdita del fatturato, sia per la non elasticità dei costi, che tendono a restare stabili. Trattandosi di un settore che lavora programmando le attività di circa un anno, nella attuale situazione di incertezza vengono svolte ugualmente diverse attività preparatorie. In sostanza, il risparmio di spesa per gli eventi cancellati è minimo rispetto ai settori produttivi tradizionali.

 

Il D.L. n. 18/2020 (articolo 72) ha istituito il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:

§  alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

§  al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE[226];

§  al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;

§  all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);

§  alla stipula da parte del il MAECI, fino al 31 dicembre 2020, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).

Il Fondo è stato istituito con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e rifinanziato per le relative finalità di 250 milioni dal D.L. n. 34/2020 (articolo 48). Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è stato poi rifinanziato di:

§  63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020 , articolo 91, comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest S.p.A., a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo.

§  di 200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, co. 2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14 del D.L. n. 137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);

§  di 610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 145 e art. 1, co. 1142, lett. b)) della l. n. 178/2020).

 

Quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l’art. 183, comma 2, D.L. n. 34/2020, modificato dall’art. 80, D.L. n. 104/2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa COVID.

La dotazione iniziale del Fondo – come rifinanziata da successivi interventi - è di 631,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021 (art.5, co. 3, D.L. n. 137/2020  articolo 6-bis, comma 3 del D.L. n. 137/2020). Dell’importo autorizzato per il 2020:

§  una quota pari a 20 milioni è stata destinata (con il D.M. di riparto 3 agosto 2020) agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all’estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020[227];

§  una ulteriore quota, pari a 350 milioni è stata destinata ex lege al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (articolo 6-bis, comma 3 del D.L. n. 137/2020). Con D.M. 1 dicembre 2020 si è provveduto al riparto della somma in questione tra i beneficiari di cui D.M. 3 agosto 2020, con le medesime modalità previste dal citato decreto e secondo le seguenti quote: a) 130 milioni: agli enti fiera e agli organizzatori di fiere; b) 130 milioni: ai soggetti organizzatori di congressi; c) 90 milioni: agli erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi.


Articolo 39
(Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura)

 

 

L’articolo 39 incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

 

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno di tali settori. Il successivo comma 129 ha demandato - ad uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge di bilancio -, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo. Tali decreti non risultano essere stati ancora adottati.

 

Nello specifico, la disposizione in esame interviene sul comma 128, dell’art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), rifinanziando il Fondo sopra citato di 150 milioni di euro per il 2021, portandolo a complessivi 300 milioni di euro per tale anno. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi del successivo art. 42, che contiene le disposizioni finanziarie del provvedimento.

 

Ciò viene disposto al fine di approntare ulteriori misure di ristoro e sostegno alle imprese operanti nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura a fronte delle perduranti misure restrittive adottate ai fini del contenimento dell’epidemia da Covid-19.

 

Si ricorda, in proposito, che il decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha incrementato di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole, istituito dall'art. 1, comma 507, della legge n. 160 del 2019 (con una dotazione  finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni  di euro per l'anno 2021), con la finalità di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese (art. 31, comma 3-bis). Il medesimo provvedimento, all’art. 222, che reca “Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", prevede i seguenti interventi: a) al comma 2 l'esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione, è stato emanato il decreto ministeriale 15 settembre 2020; b) al comma 3, l'istituzione «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» di 90 milioni di euro per il 2020, a favore delle filiere in crisi del settore zootecnico. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 luglio 2020, modificato dal decreto ministeriale 11 settembre 2020; c) al comma 4, il finanziamento di 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA, per la concessione di c.d. cambiale agraria;  d) al comma 5, l'aumento di 30 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica; e) al comma 6, la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi, mantenendo il limite di spesa di 1 milione di euro per il 2020, già previsto a legislazione vigente; f)  al comma 7, la previsione di 20 milioni di euro, per il 2020, per le imprese della pesca e dell'acquacoltura (sostituendo, con questa misura, il Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020, previsto dal decreto-legge Cura Italia, all'art. 78, comma 2, destinato, inizialmente, alla copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura); g) al comma 8, il riconoscimento di un'indennità di 950 euro, per il mese di maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca, nel limite di spesa di 3,8 milioni di euro per il 2020.


Articolo 40
(Risorse per il Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 e per la Protezione civile)

 

 

L’articolo 40 destina risorse per l'anno 2021 al Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 (per circa 1,2 miliardi) nonché al Fondo per le emergenze nazionali ed alla Protezione civile.

 

Il comma 1 autorizza la spesa per l'anno 2021 di 1.238.648.000 euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica (istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020).

Tali risorse, da trasferire sull’apposita contabilità speciale intestata al Commissario, si ripartiscono nel modo che segue:

ü 388.648.000 euro per specifiche iniziative volte a consolidare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, inteso a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale (piano adottato dal Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 457 della legge n. 178 del 2020). Rientrano in tali iniziative - esplicita la disposizione qui in commento - le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione;

ü 850.000.000 euro sono attribuiti, prevede la disposizione, “su richiesta del medesimo Commissario per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all’emergenza pandemica”, di cui 20 milioni destinati al funzionamento della struttura di supporto del medesimo Commissario.

Il comma 2 prescrive che il Commissario straordinario rendiconti periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l’effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.

 

Il comma 3 destina un incremento di 700 milioni per l'anno 2021 al Fondo per le emergenze nazionali (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile).

Di tali aggiuntive risorse, 19 milioni sono da indirizzare - espressamente prevede la disposizione - "al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile".

 

Il Fondo emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio è allocato sul capitolo 7441 del bilancio del Ministero dell'economia e finanza.

Nel bilancio 2021-2023, quel capitolo reca stanziamenti (di competenza e cassa) pari a 940 milioni per il 2021, a 340 milioni per ciascuna degli anni 2022 e 2023.

 

Gli oneri complessivi così previsti dal presente articolo risultano dunque pari a 1.938.648.000 euro per l'anno 2021.

Per la loro copertura finanziaria - prevede il comma 4 - si provvede ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge.

 

Il Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19 è stato istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale ha previsto (al comma 4) che esso operi fino alla scadenza dello stato di emergenza.

L'attivazione ed esercizio dei poteri e facoltà del Commissario ha dunque una proiezione temporale determinata per relationem, con riferimento alla durata dello stato emergenziale (si ricorda che la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 ha differito lo stato di emergenza al 30 aprile 2021).

L'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio fosse nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto.

Le sue competenze sono ritagliate nel modo che segue:

ü organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, nonché programmare e organizzare ogni attività connessa. Rientrano tra tali compiti: il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie; l'individuazione dei fabbisogni; l'acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di queste attività il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house nonché delle centrali di acquisto. Per i contratti di acquisto di beni strumentali o comunque la stipulazione di atti negoziali volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, è prevista la esenzione dal controllo della Corte dei Conti (sono benintesi fatti salvi gli obblighi di rendicontazione) nonché dalla disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile, interno alla Presidenza del Consiglio;

ü provvedere (raccordandosi con le regioni e le aziende sanitarie) al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere (anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali), con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva;

ü disporre la requisizione e circa la gestione di beni mobili, mobili registrati e immobili (anche tramite il Capo del Dipartimento per la protezione civile o se necessario ai prefetti territorialmente competenti);

ü adottare ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza (v. anche l'articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2020);

ü provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti - o alla riconversione di quelli esistenti tramite il commissariamento di rami d'azienda - per la produzione dei beni necessari per il contenimento, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza (v. al riguardo l'articolo 99 del decreto-legge n. 18), organizzandone la raccolta e controllandone l’impiego;

ü organizzare e svolgere le attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle misure;

ü provvedere alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE, di cui al regolamento (CE) 2012/2002) e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all’emergenza.

Circa la competenza sopra ricordata in materia di requisizioni, invero la disposizione deve essere coordinata con quanto previsto dall'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 18, il quale attribuisce la medesima competenza al Capo del Dipartimento della protezione civile, entro un 'corpo' di disposizioni che disciplinano sia il procedimento sia le garanzie. Inoltre il Commissario può avvalersi dei prefetti, ove disponga la requisizione 'in proprio' e senza tramiti.

Successive disposizioni hanno ampliato lo spettro delle attribuzioni del Commissario.

L'articolo 20 del decreto-legge n. 137 del 2020 ha previsto l'istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza nazionale; ed ha previsto che il Ministro per la salute possa delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio al Commissario straordinario. Tale delega è stata conferita al Commissario, con decreto ministeriale del 30 ottobre 2020.

La legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto (articolo 1, commi 457-465) la istituzione di un piano strategico nazionale dei vaccini, appositamente disponendo circa: i poteri del Commissario sostitutivi in caso di inadempimenti o ritardi di regioni e province autonome nell'attuazione del piano; la redazione da parte del Commissario di un elenco dei medici, infermieri e assistenti sanitari disponibili a partecipare all'attuazione del piano (nell'ambito di una somministrazione di lavoro a termine), indi la individuazione mediante procedura pubblica di una o più agenzie di somministrazione di lavoro, ai fini della stipulazione da parte di queste ultime di contratti a tempo determinato con i soggetti iscritti nell'elenco; l'individuazione delle strutture dove procedere alla somministrazione dei vaccini.

 

Nello svolgimento delle sue funzioni, ancora prevede l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, il Commissario "collabora con le regioni" - alle quali spetta la competenza normativa in materia di sanità secondo l'articolo 117 della Costituzione.

E nell'ambito di quelle funzioni il Commissario può adottare - "anche su richiesta delle regioni" - in via d'urgenza "i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale".

Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incida, le quali possono chiederne il riesame.

I provvedimenti del Commissario non hanno portata normativa - senza così incidenza sulla ripartizione di competenza normativa profilata dall'articolo 117 della Costituzione (che la attribuisce alle regioni, per quanto concerne la organizzazione dei servizi sanitari), trovando piuttosto copertura sotto l'articolo 120 della Costituzione, là dove questo menziona un potere statale d'intervento sostitutivo per il caso di pericolo grave per l'incolumità pubblica.

I provvedimenti possono essere adottati "in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea". Può valere ricordare, per inciso, come numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici recepiscano norme europee, siano pertanto da ascrivere agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (cfr. ad es. la sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 2019).

Le misure adottate dal Commissario devono essere in ogni caso "adeguatamente proporzionate" alle finalità perseguite.

 

Sono previsioni configuranti un generale potere derogatorio in capo al Commissario.

Per questo riguardo, la giurisprudenza costituzionale sin dai suoi esordi (già con la sentenza 8 del 1956: lì si trattava del potere prefettizio d'ordinanza, previsto dall'articolo 2 del Testo unico di pubblica sicurezza) ebbe modo di rilevare come il diritto emergenziale e i poteri che esso imputa a Governo ed amministrazione non si pongano extra ordinem bensì debbano presentare alcuni connotati (come efficacia limitata nel tempo, calibrata sui dettami della necessità ed urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicazione ove non siano provvedimenti individuali; conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico). Rimane fermo - può aggiungersi, ancora sulla scorta della giurisprudenza costituzionale - che qualsivoglia conferimento di poteri amministrativi debba rispettare un principio di legalità sostanziale, talché i poteri conferiti non è sufficiente siano finalizzati alla tutela di un bene o valore, debbono essere altresì determinati nel contenuto e nelle modalità, sì da mantenere costantemente una pur elastica copertura legislativa dell'azione amministrativa (evitando di risultare - come rilevava la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 1995 - "non adeguatamente circoscritti nell'oggetto, tali da derogare a settori di normazione primaria richiamati in termini assolutamente generici, e a leggi fondamentali per la salvaguardia dell'autonomia regionale, senza prevedere, inoltre, l'intesa per la programmazione generale degli interventi").

 

Infine, l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto la gratuità dell'incarico di Commissario (salvo eventuali rimborsi spese) e la sua compatibilità con altri incarichi pubblici o privati.

Egli si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico costituito presso il medesimo Dipartimento.

Può avvalersi altresì di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, "nel numero da lui definito".

Sull'attività del Commissario è il Presidente del Consiglio (o un Ministro da lui delegato) a riferire in Parlamento.

 

Con d.P.C.m. 18 marzo 2020 Commissario fu nominato il dottor Domenico Arcuri.

Successivamente, con d.P.C.m. 1° marzo 2021 è stato nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Al momento di pubblicazione del presente fascicolo, risultano emesse circa quaranta ordinanze (tra le prime delle quali possono rammentarsi la n. 11 del 26 aprile 2020 sui prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali, ossia l'ordinanza che è intervenuta a calmierare i prezzi di vendita al pubblico delle  mascherine facciali ad uso medico, stabilendo che il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine di tipo I, II e IIR, non possa essere superiore a 0,50 euro cadauna, al netto dell'Iva[228]; la n. 10 del 16 aprile 2020 sulla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito; la n. 4 del 23 marzo 2020 su agevolazioni alle imprese). Una più recente ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020 ha per oggetto il servizio di supporto telefonico sblocco Immuni. L'ordinanza n. 1 del 2021 concerne l'utilizzo del deposito militare dell’Aeroporto di Pratica di Mare, ai fini della conservazione e della distribuzione dei vaccini. L'ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2021 ha per oggetto il supporto mediante piattaforma informativa all'attuazione del Piano strategico dei vaccini (di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021). Intervenuto il 1° marzo 2021 l'avvicendamento alla carica di Commissario, si sono avute da allora (al momento di pubblicazione del presente fascicolo) l'ordinanza n. 1 dell'11 marzo 2021, recante organizzazione della struttura di supporto del nuovo Commissario, e l'ordinanza n. 2 del 15 marzo 2021, con la quale si dispone che, in attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata e non conservabili siano somministrate in via eccezionale alle persone a disposizione (secondo l'ordine di priorità individuato dal piano). Tra le attività del Commissario infatti, si è ricordato, rientra l'attuazione del piano vaccinale (con l’obiettivo di raggiungere a regime il numero di 500 mila somministrazioni al giorno su base nazionale, vaccinando almeno l’80% della popolazione entro il mese di settembre 2021).

Inoltre risultano, dalla sua istituzione ad oggi, emessi dal Commissario alcuni bandi di gara, tra cui alcuni relativi a: la messa in opera di padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini anti-Covid 19; il reperimento di personale aggiuntivo somministratore dei vaccini, entro il piano nazionale vaccinale anti-Covid; per materiale utile per la campagna di vaccinazione (come sodio cloruro per la diluizione del vaccino, aghi, siringhe); per la fornitura di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, di ambulanze e di auto mediche destinate all'emergenza. Innanzi,  il 2 ottobre 2020 vi è stata l'indizione di una "Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della Direttiva 2014/24/Ue per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020" (altri bandi precedenti sono stati: "Richiesta di Offerta per Test molecolari SARSCoV-2"; "Gara in procedura semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione di kit, reagenti e consumabili per l'effettuazione di 150.000 test sierologici finalizzati ad un'indagine campione sulla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2"; "Avviso di indizione di gara in procedura semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione e la distribuzione di 2.000.000 kit rapidi qualitativi per l'effettuazione di test sierologici sull’intero territorio nazionale prioritariamente destinati agli operatori scolastici"; "Avviso di indizione di gara in procedura aperta semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione e la distribuzione di banchi scolastici e sedute attrezzate sull’intero territorio nazionale"; "Avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici a partecipare a procedure negoziate per la conclusione di uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria Covid-19”; "Avviso di indagine di consultazione preliminare di mercato per l’acquisizione di relazioni e altra documentazione tecnica e di manifestazione di interesse da parte di operatori economici a partecipare a una procedura negoziata avente ad oggetto l’acquisizione della disponibilità temporanea di quattro strutture movimentabili da adibire a terapia intensiva").

Altre ordinanze commissariali hanno avuto ad oggetto la nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle singole Regioni.

 


Articolo 41
(Fondo per le esigenze indifferibili)

 

 

L’articolo 41 incrementa di 550 milioni di euro per il 2021 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili nel corso della gestione.

 

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3076), per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. La norma ne prevede la ripartizione annuale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1141, della legge n. 178 del 2020) è intervenuta sulla dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, disponendo una riduzione di 21,3 milioni per l’anno 2021 ed un rifinanziamento per gli anni successivi[229].

Nel bilancio per il 2021-2023, il Fondo (cap. 3076/MEF) presenta una dotazione di 645,2 milioni per il 2021, 383,5 milioni per il 2022 e di 431,8 milioni per il 2023.

La dotazione del Fondo è stata da ultimo ridotta di 5.571.750 euro per l'anno 2021 e di 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 22 del 2021 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri).

 

Si segnala, peraltro, che il successivo articolo 42, comma 9, lettera d), prevede una riduzione della dotazione del Fondo in questione nell’importo di 35 milioni di euro per l’anno 2023, 14 milioni di euro per l’anno 2024 e di 8 milioni di euro per l’anno 2025, a parziale copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

 


Articolo 42
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 42 provvede, in primo luogo, a precisare che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l’autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento approvata dalle Camere il 20 gennaio 2021. Incrementa inoltre, per l'anno 2020, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (comma 1).

Incrementa di 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione di titoli pubblici stabilito per l'anno 2021 (comma 2) e determina il limite massimo di interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (comma 3).

L'articolo incrementa inoltre di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021 gli stanziamenti da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni sul fabbisogno finanziario, prevedendo altresì che le risorse destinate all'INPS siano trasferite all'Istituto trimestralmente (comma 4).

Incrementa di 11.000 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (comma 5) e di 390 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 6).

Incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali, abrogando di conseguenza due commi della legge di bilancio 2021 al fine di coordinarne le fonti normative in materia di contributi ai locatori per la riduzione dei canoni di locazione (commi 7 e 8).

Il comma 9 sospende per l'anno 2021 l'applicazione delle disposizioni che prescrivono alle amministrazioni pubbliche il conseguimento di risparmi di spesa annuale per la gestione del sistema informatico.

Reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie (comma 10).

L'articolo provvede infine ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria (comma 11).

 

In particolare, il comma 1 precisa che gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto sono coerenti con l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

 

Si rammenta, che il 15 gennaio 2021 il Governo ha presentato la Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, nella quale illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 (NADEF 2020).

Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo ha richiesto l'autorizzazione del Parlamento al ricorso a maggior indebitamento nella misura, per il solo anno 2021, e limitatamente ai maggiori importi riferiti agli interventi da realizzare (escludendo quindi i maggiori importi riferiti agli oneri sul maggior debito) di 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto della p.a., 35 miliardi in termini di fabbisogno e 40 miliardi in termini di saldo netto da finanziare per competenza e 50 miliardi in termini saldo netto da finanziare per cassa.

L'autorizzazione è stata approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, il 20 gennaio 2021 dalla Camera con la risoluzione n. 6/00169 e dal Senato con la risoluzione n. 6/00169.

Si veda la Documentazione di finanza pubblica n. 24 curata dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera per un'illustrazione dettagliata della Relazione del Governo e del relativo quadro normativo.

 

Conseguentemente, l’allegato 1 alla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) è sostituito dall’allegato 2 annesso al presente decreto.

 

Si rammenta che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), l'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 determina, mediante rinvio all'allegato 1 annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento (2021, 2022 e 2023).

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Si rammenta, inoltre, che il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

L'allegato 1 della legge di bilancio 2021 era già stato sostituito dall'art. 22-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. Proroga termini) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021; successivamente, l'allegato è stato sostituito dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 30 del 2021. In precedenza l'allegato era stato modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2021, abrogato dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 21 del 2021 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 7 del 2021.

 

Per effetto dell'articolo in esame, pertanto, i valori di cui all'Allegato 1 della legge di bilancio 2021 risultano corrispondenti a quelli della seguente tabella (in grassetto i nuovi valori risultanti dalla modifica).

 

Nuovo allegato 1 alla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020)

(tra parentesi i valori dell’allegato 1 della legge di bilancio 2021 come da ultimo modificati dal decreto-legge n. 30 del 2021)

(milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-236.000

(-196.357)

-157.200

(-157.001)

-138.700

(-138.501)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

523.235

(483.592)

431.497

(431.298)

493.750

(493.551)


- CASSA

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-329.000

(-279.500)

-208.700

(-208.501)

-198.200

(-198.001)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

616.365

(566.865)

482.997

(482.798)

553.250

(553.051)

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Il comma 2 dispone l'aumento da 145.000 a 180.000 milioni di euro dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, stabilito, per l'anno 2021, dall’articolo 3, comma 2, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).

 

Il comma 3 stabilisce che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, sono determinati nel limite massimo di:

-       20,86 milioni di euro per l’anno 2021,

-       112,24 milioni di euro nel 2022,

-       158,93 milioni di euro nel 2023,

-       202,63 milioni di euro nel 2024,

-       239,38 milioni di euro nel 2025,

-       296 milioni di euro nel 2026,

-       337,72 milioni di euro per l’anno 2027,

-       394,33 milioni di euro nel 2028,

-       425,13 milioni di euro nel 2029,

-       470,82 milioni di euro nel 2030 e

-       536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031,

che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in:

-       170,85 milioni di euro per l’anno 2023,

-       228,46 milioni di euro per l’anno 2024,

-       273,15 milioni di euro per l’anno 2025,

-       324,8 milioni di euro per l’anno 2026,

-       382,41 milioni di euro per l’anno 2027,

-       429,1 milioni di euro per l’anno 2028,

-       471,81 milioni di euro per l’anno 2029,

-       514,5 milioni di euro per l’anno 2030 e

-       568,16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

 

Il comma 4 dispone un incremento di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021 degli stanziamenti iscritti in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l’INPS.

Inoltre, per il medesimo anno 2021, le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all’INPS sono trasferite trimestralmente all’Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.

 

Il comma 5 dispone un incremento di 11.000 milioni di euro (da 6.300 a 17.300 milioni di euro) per l’anno 2021 del fondo di cui all’articolo 3, comma 6, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell’anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. ristori) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.

 

Si rammenta che l'articolo 3, comma 6, della legge di bilancio 2021 stabilisce gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). In particolare, tali importi sono stabiliti, per l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 800 milioni di euro e 6.300 milioni di euro.

In particolare l'articolo 29 della legge di contabilità e finanza pubblica istituisce nello stato di previsione del MEF un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

Il comma 5 in esame provvede a rideterminare lo stanziamento riferito a tale fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

 

Sul piano redazionale, si segnala che il riferimento al fondo risulta determinato soltanto implicitamente mediante l'indicazione, nel testo del comma in esame, degli stanziamenti oggetto di modifica.

Non risultano altresì indicate specificatamente le anticipazioni di tesoreria concesse ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2020 dei cui residui si intende consentire la regolazione.

          

Il comma 6 dispone un incremento di 390 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.

 

Il Fondo è stato istituito con dotazione in termini di sola cassa ed è allocato sul capitolo 7593 dello stato di previsione del MEF. Nel bilancio per il 2021-2023 presenta uno stanziamento pari a 423 milioni per il 2021, 597 milioni per il 2022 e 448 milioni per il 2023. All'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

 

Il comma 7 dispone un incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo di cui all’articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.

 

Si rammenta che l'articolo 9-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 attribuisce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile (solo abitazione principale del locatario situata in un comune ad alta tensione abitativa), che riduce il canone di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. A tal fine, il comma 4 dell'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali» con una dotazione pari a 50 milioni di euro.

 

Il comma 8 dispone l'abrogazione dei commi da 381 a 384 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) così provvedendo a coordinare le misure in materia di agevolazione ai locatori che riducono il canone di locazione contenute nella legge di bilancio 2021 e nel decreto-legge c.d. ristori.

 

I commi 381-384 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, infatti, riproducono quasi integralmente il testo dell'articolo aggiuntivo 9-quater (Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali) introdotto nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge n. 137 del 2020, rifinanziato ai sensi del comma 7 sopra esaminato.

La formulazione dei commi 381-384 appare più generale di quella dell'articolo 9-quater citato, il quale limita l'intervento ai contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020. Tale formulazione non prevede, inoltre, a differenza dell'articolo 9-quater, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo denominato "Fondo per la sostenibilità degli affitti di unità immobiliari residenziali" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Il combinato disposto del comma 7 sopra esaminato e del comma 8 in esame provvede pertanto al coordinamento delle disposizioni recate dal decreto-legge ristori con quelle recate dalla legge di bilancio 2021 mediante l'abrogazione di queste ultime.

 

Il comma 9 dispone che, in relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia «Covid-19», non si applichino per l’anno 2021 le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 610 e 611, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) i quali prescrivono alle pubbliche amministrazioni il conseguimento di taluni risparmi di spesa annuale per la gestione del sistema informatico.

Si rammenta che il citato comma 610 dispone che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - con esclusione degli enti territoriali (Regioni, Province autonome, "enti locali") e delle società da questi partecipate - assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

Il citato comma 611 prevede, inoltre, che la percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico debba esser parti al 5 per cento (non già al 10 per cento, come previsto dal precedente comma) della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017, ove si tratti di spese correnti sostenute dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 (dunque esclusi gli enti territoriali e loro società partecipate) per la gestione delle infrastrutture informatiche (Data Center).

 

L'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma era già stata sospesa, per l'anno 2020, dagli articoli 6, comma 1, e 238, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

 

 

Il comma 10 reca innanzitutto la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in:

-       37.425,82 milioni di euro per l’anno 2021,

-       312,84 milioni di euro nel 2022,

-       191,83 milioni di euro nel 2023,

-       216,13 milioni di euro nel 2024,

-       246,88 milioni di euro nel 2025,

-       296 milioni di euro nel 2026,

-       337,72 milioni di euro per l’anno 2027,

-       394,33 milioni di euro nel 2028,

-       425,13 milioni di euro nel 2029,

-       470,82 milioni di euro nel 2030 e

-       536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031,

che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in:

-       49.266,520 milioni di euro per l’anno 2021,

-       768,84 milioni di euro per l’anno 2022

e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in:

-       32.927,920 milioni di euro per l’anno 2021,

-       763,340 milioni di euro per l’anno 2022,

-       270,45 milioni di euro per l’anno 2023,

-       269,46 milioni di euro per l’anno 2024,

-       295,95 milioni di euro per l’anno 2025,

-       324,8 milioni di euro per l’anno 2026,

-       382,41 milioni di euro per l’anno 2027,

-       429,1 milioni di euro per l’anno 2028,

-       471,81 milioni di euro per l’anno 2029,

-       514,5 milioni di euro per l’anno 2030 e

-       568,16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

 

Il comma prosegue con l'indicazione delle relative coperture finanziarie, a cui si provvede:

a)    quanto a 205,1 milioni di euro per l’anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l’anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35;

b)    quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno 2023, 27 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008;

c)    quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 8;

d)    quanto a 35 milioni di euro per l’anno 2023, 14 milioni di euro per l’anno 2024 e 8 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014);

 

Si tratta del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Il fondo, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), è iscritto sul capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Nel bilancio per il 2021-2023 (legge n. 178 del 2020 e relativo D.M. 30 dicembre 2020 di ripartizione in capitoli), il Fondo presenta una dotazione di 645,2 milioni per il 2021, 383,5 milioni per il 2022 e di 431,8 milioni per il 2023.

La dotazione del Fondo è stata da ultimo ridotta di 5.571.750 euro per l'anno 2021 e 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 22 del 2021 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri).

 

e)    mediante il ricorso all’indebitamento di cui al comma 1.

 

Il comma 11, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.


Articolo 43
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 43 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 23 marzo 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]    Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH/Commissione ECLI:EU:T:1999:326, punto 167.

[2]    Decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 28), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg.; e decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. anche la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1), la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuto al salvataggio a favore di Risikoabschirmung WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3), la decisione della Commissione del 4 giugno 2008 relativa all’aiuto di Stato C 9/08, SachsenLB (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 34) e la decisione della Commissione, del 16 giugno 2017, relativa al caso SA.32544 (2011/C), Ristrutturazione di TRAINOSE S.A. (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 25).

[3]    Il nuovo titolo è stato inserito a decorrere dall’8 maggio 2020 dalla Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), punto 22.

[4]   Il paragrafo introduttivo del punto 22 è stato sostituito a decorrere dal 3 aprile 2020 dalla Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, (2020/C 112 I/01), punto 12.

[5]    Sostituita, a decorrere dal 3 aprile 2020, dalla Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, (2020/C 112 I/01), punto 12, nuovamente sostituita, a decorrere dal 13 ottobre 2020, dalla Comunicazione della Commissione Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), punto 22 e, da ultimo, sostituita, a decorrere dal 28 gennaio 2021, dalla Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06), punto 20.

[6]    Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della sezione 3.1 e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.

[7]    Sostituita a decorrere dal 3 aprile 2020 dalla Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, (2020/C 112 I/01), punto 12.

[8]    In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Qualsiasi riferimento nel presente quadro temporaneo alla definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014.

[9]    La lettera c) bis è stata introdotta, a decorrere dal 29 giugno 2020, dalla Comunicazione della Commissione Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), punto 15.

[10]   La lettera d) è stata sostituita, a decorrere dal 13 ottobre 2020, dalla Comunicazione della Commissione Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), punto 23 e nuovamente sostituita, a decorrere dal 28 gennaio 2021, dalla Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06), punto 21.

[11]   Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021.

[12]   La lettera e è stata sostituita, a decorrere dal 28 gennaio 2021, dalla Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06), punto 22.

[13]   Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

[14]   Sostituito a decorrere dal 3 aprile 2020 dalla Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, (2020/C 112 I/01), punto 13.

[15]   La lettera a) è stata sostituita, a decorrere dal 13 ottobre 2020, dalla Comunicazione della Commissione Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), punto 24 e nuovamente sostituita, a decorrere dal 28 gennaio 2021, dalla Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06), punto 23.

[16] Come definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

[17]   Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della sezione 3.1 e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.

[18]   Regolamento (UE) n. 717/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

[19]   Aggiunto, a decorrere dal 3 aprile 2020, dalla Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 2020/C 112 I/01, punto 14 e successivamente sostituito, a decorrere dall’8 maggio 2020, dalla Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), punto 24 e successivamente sostituito, a decorrere dal 28 gennaio 2021, dalla Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06), punto 24.

[20]   Il punto 23 ter è stato inserito - a decorrere dal 28 gennaio 2021 - dalla Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06), punto 25.

[21]   La sezione 3.12 è stata inserita, a decorrere dal 13 ottobre 2020, dalla Comunicazione della Commissione Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), punto 41.

[22]   La lettera a) è stata sostituita - a decorrere dal 28 gennaio 2021 - dalla Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06), punto 44.

[23]   Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020 o nel 2021.

[24]   Ai fini del presente punto, i costi si riferiscono ai costi fissi e variabili: i primi sono sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i secondi sono sostenuti in funzione del livello di produzione.

[25]   Le perdite per riduzione di valore una tantum non sono incluse nel calcolo delle perdite ai sensi della presente disposizione.

[26]   La lettera a) è stata sostituita - a decorrere dal 28 gennaio 2021 - dalla Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06), punto 45.

[27]   In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

[28]   Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della comunicazione 2020/C 340 I/01.

[29]   Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione 2020/C 340 I/01.

[30]   La norma si riferisce ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e che nel 2020 abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi (relativi all’attività lavorativa in oggetto) non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019.

[31]   La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020, C/2020/7127 del 13 ottobre 2020 e C/2021/564 del 28 gennaio 2021. Per il testo consolidato, cfr. il seguente link.

[32]   Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

[33]   Qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021".

[34]   L’Autorità ha disposto, il 12 marzo 2020 (Delibera 60/2020/R/COM), la costituzione, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA, di un apposito conto di gestione “Conto emergenza COVID-19”- a valere sulle giacenze allora disponibili (l ,5 miliardi di euro). Il conto è stato costituito con il fine di garantire la sostenibilità finanziaria degli interventi a favore dei clienti finali dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico, dalla stessa Autorità adottati nell’esercizio dei poteri regolatori e normativi alla stessa riconosciuti, per far fronte alla situazione emergenziale.

[35]   Si ricorda che l’ultima disciplina precedente sulle prestazioni di integrazione salariale con causale COVID-19 è posta dai commi da 299 a 305 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178. Essi hanno ammesso - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da  COVID-19 - la concessione delle prestazioni in esame, nella misura massima complessiva di: dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale; dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale (sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi); dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga; novanta giorni, relativi al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).

      Riguardo ai suddetti commi da 299 a 305, cfr., in generale, la circolare dell'INPS n. 28 del 17 febbraio 2021 (per gli assegni ordinari di integrazione salariale, cfr. anche il messaggio dell'INPS n. 769 del 23 febbraio 2021).

[36]   I Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[37]   Si ricorda che invece, nel regime precedente, la forma del pagamento diretto dall'INPS al dipendente era tassativa nelle richieste del datore di lavoro relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, fatta salva la possibilità di anticipo della prestazione da parte del datore di lavoro per i casi di aziende con unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome (cfr. il messaggio dell'INPS n. 3144 del 25 agosto 2020).

      Riguardo all'anticipo da parte del datore di lavoro, il presente comma 6 fa rinvio alle norme di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

[38]   Riguardo a tale anticipazione, cfr. l'articolo 22-quater, comma 4, e l’articolo 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, nonché, per l'interpretazione seguita, secondo la quale il meccanismo di anticipazione è facoltativo (nell'ambito della domanda del datore di lavoro di accesso al trattamento), la circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020.

[39]   Si ricorda che, con riguardo ad una norma precedente in materia, l’INPS ha interpretato tale locuzione come riferita al mese successivo a quello in cui sia cessato l’intervento di integrazione salariale (cfr. la circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020).

[40]   Con riferimento alle prestazioni in esame precedenti, il messaggio dell'INPS n. 406 del 29 gennaio 2021 ha specificato che l'effetto di decadenza concerne solo la frazione di periodo (oggetto della domanda) per la quale il termine sia scaduto e che il trattamento può essere quindi concesso con riferimento alla frazione successiva. Si ricorda inoltre che, nel caso di decadenza, l'INPS provvede al recupero, nei confronti del datore di lavoro, dell'acconto eventualmente corrisposto (cfr. la circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020).

[41]   Riguardo ai trattamenti a titolo di CISOA, cfr. infra, sub il comma 8 del presente articolo 8.

[42]   Con riferimento ad una norma analoga precedente, il messaggio dell'INPS n. 406 del 29 gennaio 2021 specifica che, ai fini in oggetto, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda (di cui all'articolo 2112 del codice civile) e nei casi di lavoratore che passi alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso sia stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

[43]   Come già ricordato, i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (cosiddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[44]   Riguardo al rapporto tra le due previsioni, cfr. la parte iniziale della presente scheda.

[45]   Gli effetti di tale novella si riflettono nelle quantificazioni oggetto della novella di cui alla lettera c) dello stesso comma 1 dell'articolo 7. Tale novella riflette anche gli effetti della novella di cui alla lettera b) del medesimo articolo 7, comma 1 (riguardo a quest'ultima, cfr. la parte della scheda relativa al comma 13 del presente articolo 8).

[46]   Si ricorda che il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457, concerne i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti (anche da parte di coltivatori diretti) con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante, nonché i soci di cooperative agricole che prestino attività retribuita come dipendenti. Per una ricognizione in materia, nonché per la possibilità, per i lavoratori agricoli a tempo determinato (che non rientrino nelle suddette nozioni), di usufruire dei summenzionati trattamenti di integrazione salariale in deroga (con causale COVID-19), cfr. il comma 3-bis dell’articolo 19 del citato D.L. n. 18 del 2020 e la circolare dell’INPS n. 84 del 10 luglio 2020. Si ricorda altresì che i periodi dei suddetti trattamenti in deroga, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo - in sostanza, come detto, lavoratori agricoli a tempo determinato -, sono equiparati a lavoro ai fini del calcolo delle specifiche prestazioni di disoccupazione agricola (articolo 22, comma 1, del citato D.L. n. 18 del 2020, e successive modificazioni).

[47]   Cfr. la parte iniziale della presente scheda.

[48]   Per i riferimenti normativi, cfr. supra, in nota.

[49]   Si ricorda altresì che, in base al citato comma 3-bis dell’articolo 19 del D.L. n. 18 del 2020, le integrazioni salariali (a titolo di trattamento di CISOA) con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga all’articolo 14 della citata L. n. 457 del 1972.

[50]   Ai sensi del citato comma 3-bis dell'articolo 19 del D.L. n. 18 del 2020.

[51]   Riguardo alle norme precedenti, cfr. anche supra, in nota.

[52]   Questi ultimi concernono i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui ai Titoli I e II del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Cfr. anche infra nella presente scheda, nonché, per l'applicazione dei medesimi trattamenti in deroga al settore aeroportuale, la scheda relativa all'articolo 9, comma 3.

[53]   Cfr. il comma 2 dell'articolo 19 e il comma 6 dell'articolo 22 del citato D.L. n. 18 del 2020, e successive modificazioni.

[54]   Cfr. il comma 3 del citato articolo 19 del D.L. n. 18 del 2020 nonché il paragrafo 3 della circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020.

      Si ricorda altresì che, ai sensi degli articoli 20 e 21 del medesimo D.L. n. 18 del 2020, e successive modificazioni, il trattamento ordinario e l'assegno ordinario di integrazione salariale (con causale COVID-19) possono essere riconosciuti anche per i casi in cui sia in corso di corresponsione, rispettivamente, un trattamento straordinario di integrazione salariale o un assegno di solidarietà.

[55]   Riguardo a tale sospensione, cfr. la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 21 dicembre 2020.

[56]   Cfr., al riguardo, la parte iniziale della presente scheda.

[57]   Cfr. la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, nella parte concernente il medesimo articolo 7 (la relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2144).

      La riduzione degli importi si riflette nelle quantificazioni oggetto della novella di cui alla lettera c) dello stesso comma 2 dell'articolo 7

[58]   Cfr., al riguardo, la parte iniziale della presente scheda.

[59]   Cfr., come detto, la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, nella parte concernente il medesimo articolo 7 (la relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2144).

      La suddetta novella di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 riflette anche gli effetti della novella di cui alla lettera a) del medesimo articolo 7, comma 1 (riguardo a quest'ultima, cfr. la parte della scheda relativa al comma 7 del presente articolo 8).

[60]   Riguardo a quest'ultima quota, cfr. la parte iniziale della presente scheda.

[61]    Ai sensi dell’art. 4, l'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo; l’articolo 5 individua invece i criteri attraverso i quali scegliere i lavoratori da licenziare; l’articolo 24 definisce l’ambito soggettivo e dimensionale delle imprese cui si applicano le disposizioni degli artt. 4 e 5.

[62]   Legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322.

[63]    Ai sensi dell’articolo 3, il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

[64]    Le procedure di cui all’articolo 7, ai fini del licenziamento per giustificato motivo di cui all’art. 3, comportano una comunicazione del datore di lavoro nella quale egli deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La comunicazione prelude ad un tentativo di conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore previa convocazione dalla Direzione territoriale del lavoro: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione .

[65]   Ai sensi del predetto articolo 1, a decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti …una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

[66]   Di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008.

[67]   Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è stato istituito con il richiamato decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha adeguato alle previsioni di cui al D.Lgs. 148/2015 la disciplina del previgente Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. La relativa disciplina si applica, dunque, alle prestazioni integrative a carico del Fondo che decorrono dal 1° gennaio 2016, riconosciute in favore dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché delle imprese del sistema aeroportuale.

[68]   Sul punto, si ricorda che, come disposto dall’art. 22 del richiamato D.Lgs. 148/2015, la durata massima della CIGS è pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per le causali di riorganizzazione aziendale e di contratto di solidarietà, e a 12 mesi, anche continuativi, per la causale di crisi aziendale. Per la causale di contratto di solidarietà, ricorrendo determinate condizioni, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

[69]   Per le varie indennità ancora precedenti, cfr. infra.

[70]  Cfr., al riguardo, infra, sub i commi da 2 a 6.

[71]   Riguardo ai profili di incompatibilità delle indennità previste dalle analoghe norme precedenti con le indennità percepite da parlamentari, consiglieri regionali e soggetti con mandati elettorali o incarichi politici, si rinvia al messaggio dell’INPS n. 1025 del 10 marzo 2021 (messaggio che si basa anche sui pareri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ivi citati).

[72]   Riguardo a tali norme, cfr. infra.

[73]   La circolare dell'INPS n. 49 del 30 marzo 2020 (emanata con riferimento all’indennità riconosciuta per il mese di marzo 2020 in favore dei suddetti lavoratori stagionali) ricomprende nel beneficio anche i casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato per la scadenza del termine previsto dal medesimo contratto.

      La circolare operava anche la ricognizione delle attività rientranti nei suddetti settori. Tale ricognizione è stata successivamente operata - con riferimento alle indennità di cui al citato articolo 15-bis del D.L. n. 137 - dalla circolare dell'INPS n. 146 del 14 dicembre 2020.

[74]   Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 146 del 2020) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[75]   Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[76]   Ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e dell’articolo 84, commi 5 e 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[77]   Ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 e dei citati articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137.

[78]   Per l’indennità relativa al mese di marzo, cfr. il D.M. 30 aprile 2020; per l’indennità relativa ai mesi di aprile e maggio, cfr. i commi 8 e 9 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020.

[79]   La circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020 - emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i suddetti lavoratori stagionali per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - ha specificato che la fattispecie concerneva i lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro fosse cessato (anche per scadenza del termine) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (termine temporale, quest’ultimo, posto dalla disciplina relativa ai mesi summenzionati) e sempre che la medesima cessazione fosse avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

[80]   Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.

[81]   In merito al lavoro autonomo, la norma in esame richiama la nozione generale di contratto d’opera, di cui all’articolo 2222 del codice civile.

[82]   A quest’ultimo riguardo, la circolare dell'INPS n. 146 del 14 dicembre 2020, emanata con riferimento alla suddetta precedente indennità di cui all’articolo 15-bis del D.L. n. 137, ha chiarito che la condizione dell’assenza di contratto fa riferimento ai contratti di lavoro appartenenti alla medesima tipologia (lavoro autonomo occasionale); per le preclusioni derivanti da altre tipologie di lavoro, cfr. sub il successivo comma 4.

[83]   Il summenzionato requisito del contributo mensile si commisura con riferimento all'intero periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), in conformità a quanto specificato - con riferimento alla suddetta precedente indennità di cui all’articolo 15-bis del D.L. n. 137 - dalla citata circolare dell'INPS n. 146 del 2020.

[84]   Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

[85]   Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 146 del 2020) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[86]   La compatibilità di un contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità concerne anche i soggetti che presentino la domanda in base alle fattispecie soggettive (di cui al comma 3) diverse rispetto a quella relativa ai lavoratori intermittenti (cfr. la citata circolare dell'INPS n. 146 del 2020, relativa alla suddetta precedente indennità di cui all’articolo 15-bis del D.L. n. 137).

[87]   Ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 e dei citati articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137.

[88]   Ai sensi del D.M. 13 luglio 2020.

[89]   Riguardo alla ricognizione, operata dall’INPS, delle attività rientranti nei suddetti settori, cfr. supra, in nota.

[90]   Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 146 del 2020) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[91]   Fondo gestito dall’INPS.

[92]   Le indennità precedenti erano costituite da tre indennità di 1.000 euro ciascuna (ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del citato D.L. n. 104 del 2020 e degli articoli 15 e 15-bis del citato D.L. n. 137 del 2020) nonché da un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai sensi dell’articolo 38 del citato D.L. n. 18 del 2020 e dei commi 10 e 11 dell’articolo 84 del citato D.L. n. 34 del 2020).

[93]   Si ricorda che questa seconda fattispecie non era prevista dalla norma (di cui al citato articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020) relativa all’indennità per il mese di marzo 2020. Riguardo al complesso delle indennità precedenti per i lavoratori dello spettacolo, cfr. supra, in nota.

[94]   Le preclusioni in esame sono conformi a quelle poste per la precedente ultima indennità per i lavoratori dello spettacolo (di cui al citato articolo 15-bis del D.L. n. 137 del 2020).

[95]   Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 146 del 2020) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[96]   Riguardo all'istituto del lavoro intermittente, cfr. supra, sub il comma 3 del presente articolo 10.

[97]   Cfr. la citata circolare INPS n. 146 del 2020.

[98]   L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

[99]   Riguardo ad una precedente definizione di tale profilo, cfr. la citata circolare INPS n. 146 del 2020.

[100] Riguardo all’ambito delle associazioni e società dilettantistiche interessate, cfr. infra.

[101]          Si ricorda che le azioni di tali società sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze.

[102]          Nella disciplina relativa all’indennità di marzo 2020 - di cui all'articolo 96 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e al D.M. 6 aprile 2020 - non erano inclusi i rapporti di collaborazione presso: il CONI; il CIP; le suddette federazioni e discipline associate del CIP; gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal medesimo CIP.

[103] La disciplina relativa alle indennità di aprile e maggio 2020 è posta dall’articolo 98, commi da 1 a 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e dal D.M. 29 maggio 2020. La disciplina relativa all'indennità per il mese di giugno 2020 è posta dall'articolo 12 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e dal D.M. 28 settembre 2020 (quest'ultimo è stato emanato dopo che un precedente D.M. del 27 agosto 2020 non era stato ammesso alla registrazione da parte della Corte dei conti). La disciplina relativa all'indennità per i mesi di novembre e di dicembre 2020 è posta, rispettivamente, dall’articolo 17 e dall’articolo 17-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

[104] Si ricorda infatti che le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

      Secondo le faq pubblicate sul sito della società Sport e salute S.p.A., è consentito il cumulo dell'indennità in esame con i trattamenti pensionistici di invalidità o in favore di superstiti. Cfr. la faq relativa all'indennità per il mese di dicembre 2020.

[105] Si ricorda che tale cumulo non è stato previsto per l'indennità in oggetto relativa al mese di marzo 2020.

[106] L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Riguardo ai trattamenti pensionistici di invalidità, cfr. pure supra, in nota.

[107] Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.

[108] Gli altri requisiti richiesti dalla lettera b) sono: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro, calcolato diversamente nel caso di nuclei familiari con minorenni; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

[109] Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

[110] In relazione alla NASpI cfr. la scheda di lettura su art. 16 del presente decreto.

[111] Come disposto dall’art. 13, co. 2, del D.L. 4/2019, istitutivo del reddito di cittadinanza.

[112] In base a quanto disposto dall’art. 13, co. 4, del D.Lgs. 81/2015, nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità, la cui misura è definita dai contratti collettivi ma che comunque non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato nell'azienda utilizzatrice, come stabilito dal D.M. 10 marzo 2004.

[113] L’assegno ordinario di invalidità è il trattamento disciplinato dall’articolo 1 della L. 222/1984, spettante al lavoratore la cui capacità lavorativa sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

[114] Secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, risulta necessario un rifinanziamento della misura pari a 10 milioni di euro, solo in termini di saldo netto da finanziare, per il ristoro delle anticipazioni sopportate dagli enti privati di previdenza obbligatoria per l’erogazione del dovuto agli iscritti per il mese di maggio 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo di copertura finanziaria.

[115] La dotazione del predetto Fondo,  pari inizialmente a 300 milioni di euro, è stata così rideterminata in aumento ai sensi dell’articolo 78 del dl 34/2020.

[116] Sulla G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto 15 settembre 2020 istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), in cui saranno compresi tutti gli enti del Terzo settore (ETS), superando in tal modo la molteplicità dei registri regionali e provinciali ancora ad oggi esistenti.

[117] Riguardo ai riferimenti temporali relativi al 2020, cfr. infra, in nota.

[118] Per il 2020, la norma in esame sull'assenza dal servizio ha trovato applicazione per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 15 ottobre 2020, mentre la norma sul lavoro agile ha riguardato il periodo compreso tra il 16 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020.

[119]  In merito, la norma in esame opera anche un richiamo di natura generale all’articolo 3, comma 1, della citata L. n. 104. Secondo quest’ultimo comma, è "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

[120] Riguardo alla condizione generale di handicap, cfr. supra, in nota.

[121]  Cfr., al riguardo, il citato messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020.

[122] Si ricorda che per alcune categorie di dipendenti privati, in base a norme specifiche, il trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo. Cfr. anche infra.

[123] In base al citato messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020, per tutte le fattispecie di cui all'articolo 26, comma 2, del D.L. n. 18, "il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera".

[124] Come detto, riguardo alle norme di cui al citato articolo 26 del D.L. n. 18, cfr. il messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020.

[125] Si ricorda altresì che, per la medesima fattispecie di assenza dal servizio, il citato comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 18 esclude il diritto alla liquidazione in forma monetaria delle ferie non fruite a causa delle assenze.

[126] Riguardo all’esclusione dell’indennità di accompagnamento per alcuni casi di ricovero, cfr. il messaggio dell’INPS n. 18291 del 26 settembre 2011 e i riferimenti normativi ivi citati.

[127] Si ricorda che i contratti collettivi di lavoro prevedono spesso un'integrazione del trattamento di malattia riconosciuto dall'INPS; come accennato, in base a norme specifiche, per alcune categorie di lavoratori l'intero trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo.

[128] La nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego – NASpI è un’indennità mensile di disoccupazione a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti, corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. L’accesso alla prestazione avviene mediante domanda telematica all’INPS da effettuare, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione.

[129] Sul punto, cfr. circolare INPS 49/2020

[130] Cfr., a quest’ultimo riguardo, infra.

[131] Si ricorda che la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 713 (nota pubblicata previo nulla osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ha confermato che il termine finale in oggetto concerne la possibile data di stipulazione dell’atto e non la durata del rapporto di lavoro (per la quale trovano applicazione esclusivamente i suddetti limiti, pari a dodici mesi per il rinnovo o proroga in deroga e a ventiquattro mesi per il rapporto di lavoro complessivo).

[132] Si rileva che gli atti in deroga precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere stati più di uno, in quanto la limitazione di un unico atto in deroga è stata introdotta dalla novella di cui all’articolo 8, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126; la citata nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 713 ha interpretato nel senso che, ai fini della limitazione in oggetto, fossero irrilevanti gli atti in deroga stipulati prima dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 104. Fatta salva quest’ultima ipotesi, il carattere tassativo della limitazione ad un unico atto di deroga è stato confermato dalla risposta all’interpello n. 2 del 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[133]  La condizione non si applica per le proroghe e i rinnovi dei rapporti di lavoro concernenti le attività stagionali. Si ricorda che la medesima condizione si applica - per quanto riguarda la fattispecie di primo contratto di lavoro a termine (fattispecie che è fuori dall'ambito della presente normativa transitoria) - ai fini della stipulazione di un termine di durata (del contratto) superiore a dodici mesi (in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi).

[134]  In caso di violazione di tali disposizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

[135]  Sulla nota è stato acquisito il nulla osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[136]  Riguardo ai riferimenti delle suddette norme generali, cfr. infra, in nota.

[137]  Riguardo a tali limiti e condizioni, cfr. i citati articoli 19 e 21 del D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni; cfr. altresì la parte precedente della scheda per quanto riguarda - in merito ai rapporti tra le suddette norme generali e la disciplina transitoria in esame - le interpretazioni seguite dalla suddetta nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 713. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 19-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, durante il periodo di fruizione di ammortizzatori sociali con causale COVID-19, non trovano applicazione le norme (di cui al comma 2 del citato articolo 21 del D.Lgs. n. 81) che richiedono la decorrenza di termini dilatori minimi, prima del rinnovo del contratto a tempo determinato.

[138]  Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

[139]  Qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021".

[140] Si tratta, in particolare, dei seguenti aiuti: a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati; b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione; d) aiuti per l'acquisto di pescherecci; a) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci; f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce; g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci; h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014; i) aiuti alle attività di pesca sperimentale; j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa; k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

[141] Gli effetti finanziari si sostanziano in minori entrate contributive (e maggiore spesa in termini di saldo netto da finanziare).

[142] Commissario di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni. Si ricorda che il suddetto Commissario, nello svolgimento delle sue funzioni, può adottare provvedimenti, di natura non normativa, anche in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. I provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame.

[143] Stanziamento di cui all'articolo 19-quater del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

[144] Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

[145] La relazione illustrativa è reperibile nell'A.S. n. 2144.   

[146] "Questi anticorpi sono dei prodotti sintetici, ossia ottenuti in laboratorio, progettati dall’uomo sulla base della struttura di quelli prodotti naturalmente nel nostro organismo dai linfociti B quando incontrano ad esempio un agente infettivo che esponga sulla sua superficie una sostanza a cui sono reattivi, in genere una piccola porzione di una proteina, denominata antigene" (fonte: Istituto Superiore di Sanità, pagina internet dedicata agli anticorpi monoclonali nella terapia oncologica).

[147] Al riguardo, la disciplina prevede che il suddetto Commissario straordinario individui, mediante procedura pubblica, una o più agenzie di somministrazione di lavoro, ai fini della stipulazione, da parte di queste ultime, di contratti a tempo determinato con i soggetti iscritti nel suddetto elenco (si ricorda che con la procedura pubblica esperita sono stati individuati cinque soggetti aggiudicatari - cfr. il decreto di aggiudicazione del 2 gennaio 2021 -). Il Commissario straordinario stipula, in nome e per conto dei soggetti utilizzatori, i conseguenti contratti di somministrazione di lavoro con le suddette agenzie. I professionisti in esame svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori, indicati dal Commissario straordinario.

[148] Si ricorda che le norme ora oggetto di soppressione prevedevano che i medici specializzandi concorressero allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale in oggetto e che tale partecipazione configurasse a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante. I consigli della scuola di specializzazione dovevano individuare tali specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari (e, comunque, per un periodo complessivo di un mese) e da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale in esame. In caso di svolgimento dell'attività presso le strutture esterne, allo specializzando che ne facesse documentata richiesta era riconosciuto un rimborso spese forfettario; la copertura assicurativa era in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale veniva svolto il predetto periodo di formazione.

[149] Riguardo a tale rimborso, cfr. supra, in nota.

[150] Cfr. anche supra, in nota.

[151] Per le prestazioni aggiuntive inerenti alla somministrazione in oggetto, il comma 464 dell'articolo 1 della citata L. n. 178 prevede che l'importo della tariffa oraria sia pari a 80 euro lordi onnicomprensivi per i medici e a 50 euro lordi onnicomprensivi per gli infermieri e gli assistenti sanitari (tali importi sono stabiliti al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione).

[152] Allo stanziamento accedono infatti anche gli enti territoriali a statuto speciale, che, in linea di principio e con esclusione della Sicilia, provvedono al finanziamento della spesa sanitaria corrente in via autonoma.

[153]  Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr. il relativo portale.

[154] Riguardo a quest'ultimo, cfr. infra.

[155] Si ricorda che, sia nel testo previgente sia nella novella di cui alla presente lettera h), la possibilità viene prevista (come detto, in via sperimentale per il 2021) tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi dell’Unione europea intese alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

[156] Il richiamato comma 465 dell'articolo 1 della L. n. 178 prevede che l’Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione della vaccinazione in oggetto. Tali corsi sono effettuati in modalità di formazione a distanza e sono riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina; i corsi sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica.

[157] Riguardo al consenso, cfr. anche infra.

[158] Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani.

[159] Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici.

[160]  Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr., come detto, il relativo portale.

[161] Riguardo a quest'ultimo, cfr. infra.

[162] Cfr. i commi da 403 a 406-ter dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[163] Riguardo alle disposizioni in oggetto, cfr. anche la scheda relativa ai suddetti commi 4 e 5.

[164] Si ricorda che il comma 457 dell'articolo 1 della citata L. n. 178 ha previsto l’adozione, con decreto del Ministro della salute (di natura non regolamentare), del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2.

[165]          Quest'ultimo documento è stato oggetto di informativa (da parte del Ministro della salute) alla Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 marzo 2021; la Conferenza ha preso atto - nei termini esposti nella medesima presa d'atto - dell'informativa. In ogni caso, il documento di presa d'atto non rientra nel piano nazionale adottato ai sensi del citato D.M. del 12 marzo 2021.

[166] In caso di mancata attuazione o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il suddetto Commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 122 del D.L. n. 18 del 2020, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

      Si ricorda che l'ordinanza n. 3 del 29 marzo 2021 del Commissario straordinario ha disposto che ciascuna regione o provincia autonoma proceda alla vaccinazione, oltre che della popolazione ivi residente, di quella ivi domiciliata per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella regione o provincia autonoma.

[167] La circolare del Ministero della salute del 9 febbraio 2021, prot. 1051, specifica (con riferimento alle vaccinazioni in oggetto che si articolino in due dosi) che la manifestazione di consenso sottoscritto in occasione della somministrazione della prima dose è valida per tutto il ciclo vaccinale, comprensivo di prima e seconda dose.

      Si ricorda altresì che l'articolo 1-quinquies del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6, reca la disciplina della prestazione del consenso alla vaccinazione in oggetto per il caso di persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali.

[168] La relazione illustrativa è reperibile nell'A.S. n. 2144.   

[169] Cfr., riguardo a questi ultimi, i commi 34 e 34-bis dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

[170] La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2144.          

[171] Riguardo ad essi, cfr. la seguente url.

[172] Si ricorda che le azioni di tali società sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze.

[173] La disciplina prevede determinati valori minimi dell'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni.

[174] Il programma può concernere anche spese per ricerca, sviluppo e innovazione e per opere infrastrutturali (nei limiti previsti dalla normativa di attuazione).      

[175]  La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020, C/2020/7127 del 13 ottobre 2020 e C/2021/564 del 28 gennaio 2021. Per il testo consolidato, cfr. la presente url.

[176]  Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

[177]  Qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021".

[178] Cfr. il comunicato ministeriale dell'8 marzo 2021.

[179] Lo stanziamento costituisce una quota dell'incremento (previsto dal medesimo articolo 34) del summenzionato Fondo per le emergenze nazionali (di cui all'articolo 44 del citato D.Lgs. n. 1 del 2018).

[180] Decreto emanato secondo la procedura di cui al medesimo articolo 34. Quest’ultimo demanda infatti a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del summenzionato Commissario straordinario, l’individuazione e la disciplina dei suddetti interventi di acquisizione di quote di capitale.

[181] La sottoscrizione è subordinata all’ammissione delle iniziative - alle quali fa riferimento il suddetto decreto ministeriale - delle due società in oggetto alle agevolazioni di un contratto di sviluppo. In particolare, il decreto ministeriale fa riferimento, per la società TLS Sviluppo S.r.l., ad un progetto relativo ad un anticorpo monoclonale (contro il COVID-19) e, per la società Reithera S.r.l., ad un progetto inerente ad un vaccino (anch’esso contro il COVID-19).

      Per entrambe le quote da sottoscrivere, il decreto ministeriale prevede l’acquisizione a condizioni di mercato (come richiesto dal suddetto articolo 34 del D.L. n. 104) e la cessione - sempre a condizioni di mercato - della medesima quota, dopo il raggiungimento dello scopo sottostante la sottoscrizione.

[182] Come già ricordato, l'ordinanza n. 3 del 29 marzo 2021 del suddetto Commissario straordinario ha disposto che ciascuna regione o provincia autonoma proceda alla vaccinazione, oltre che della popolazione ivi residente, di quella ivi domiciliata per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella regione o provincia autonoma.

[183] Anagrafe istituita dal D.M. 17 settembre 2018. Si ricorda che essa è alimentata dalle corrispondenti anagrafi regionali (o delle province autonome).

[184]  Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr., come detto, il relativo portale.

[185] Lo schema di decreto di riparto, alla data di pubblicazione del presente dossier, è all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Città (25 marzo 2021) http://www.conferenzastatocitta.it/it/sedute/2021/seduta-del-25-marzo-2021/convocazione-e-odg/)

[186]  Per l’invio della certificazione la norma prescrive l’utilizzo dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

[187] Si rammenta che l’articolo 109 del D.L. n. 18/2020 attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti (art. 42, co. 6 del D.Lgs. n. 118/2011 per le regioni, e art. 187, co. 2, del TUEL per gli enti locali). I limiti di cui ai commi 897-898 della legge n. 145, riguardano la possibilità di applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

[188]  Per l’invio della certificazione la norma prescrive l’utilizzo dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it..

[189]  Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020.

[190]  Si veda al riguardo il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020.

[191] Le relazioni illustrativa e tecnica sono reperibili nell'A.S. n. 2144.           

[192] Commissario di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

[193] Convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

[194]  La qualifica di impresa in difficoltà è valutata ai sensi:

§  dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, cd. GBER);

§  dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006);

§  dell’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).

      Le citate disposizioni definiscono in modo analogo le condizioni rilevanti ai fini della qualificazione di un’impresa come “impresa in difficoltà. È in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a)   nel caso di società a responsabilità limitata (diverse da PMI con determinate caratteristiche) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;

b)    nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società diverse da PMI con determinate caratteristiche, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c)   qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d)   qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e)   nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

                i.    il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e

              ii.    il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

[195] In particolare, l'art. 5 dell'Allegato del citato D.P.R. n. 160 reca la specificazione dell'insieme dei file che costituiscono ogni domanda telematica al SUAP.

[196] Si veda il seguente indirizzo: https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/istruzioni-e-questionari-2021/fc60u-questionario-unico-public

[197] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 aprile 2020.

[198] Convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[199] All’indirizzo internet https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/Tassa-sui-rifiuti-TARI/disciplina-del-tributo/.

[200] Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

[201] Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

[202] Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.186 "Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (Atto del Governo n. 230)".

[203] Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.337, "Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Attuazione art. 6 L. 86/2019 A.G. 226".

[204] Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.341 "Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. Attuazione art. 7 L. 86/2019 A.G. n. 227".

[205] Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.336 "Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi Attuazione art. 8 L. 86/2019 A.G. 228".

[206] Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.340 "Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Attuazione art. 9 L. 86/2019. A.G. 229".

[207] Nel prosieguo, il d.lgs. 77/2005 ha inserito anche l'alternanza scuola-lavoro (dal 2019 denominata "percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento"-PCTO) tra le destinazioni delle risorse di cui alla L. 440/1997. A sua volta, l'art. 5, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha disposto che dall'a.s. 2013/2014 parte delle stesse risorse è destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità.

[208] Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è allocato sui capp. 1195, 1196, 1204, 1194, 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

[209] Da ultimo, l’art. 1, co. 503, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha incrementato il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi di € 117,8 mln per il 2021, € 106,9 mln per il 2023, € 7,3 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed € 3,4 mln per il 2026, allo scopo di ridurre le disuguaglianze e favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione anche per i soggetti privi di mezzi (non è stato previsto un incremento per il 2022).

      Al contempo, tuttavia, lo stesso Fondo è stato ridotto dalla stessa L. di bilancio, per il 2021, di € 30 mln per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'a.s 2020/2021 (art. 1, co. 506), e di € 25,856 mln per la copertura delle maggiori spese sostenute nell’a.s. 2019/2020 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017 (art. 1, co. 982).

[210] Da ultimo, con delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021, il termine dello stato di emergenza è stato fissato al 30 aprile 2021.

[211] Il Fondo è stato allocato sul cap. 1570 dello stato di previsione del MUR.

[212] In attuazione, è intervenuto il DM 294 del 14 luglio 2020 che ha operato la seguente ripartizione delle risorse stanziate per il 2020: € 75 mln alle università statali, di cui € 30 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 45 mln per le finalità del D.L. 34/2020; € 7 mln alle università non statali, di cui € 3 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 4 mln per le finalità del D.L. 34/2020 (L. 77/2020); € 8 mln alle Istituzioni AFAM statali, di cui € 3.350.000 per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 4.450.000 per le finalità del D.L. 34/2020; € 1 mln alle Istituzioni AFAM non statali, di cui € 450.000 per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 550.000 per le finalità del D.L. 34/2020; € 3 mln ai collegi universitari di merito accreditati, di cui € 2 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 1 per le finalità del D.L. 34/2020; € 18 mln agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di cui € 11 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 7 mln per le finalità del D.L. 34/2020.

In particolare, il DM 294/2020 ha previsto che:

·     le risorse di cui all’art. 100 del D.L. 18/2020 dovevano essere utilizzate per misure straordinarie di sicurezza delle sedi, quali la sanificazione dei locali, l’implementazione delle disposizioni di distanziamento, la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e i connessi costi di formazione per la sicurezza;

·     le risorse di cui all’art. 236 del D.L. 34/2020 dovevano, invece, essere prioritariamente destinate a:

-      acquisto da parte delle Istituzioni di dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l’accesso da remoto alle banche dati e l’accesso alle risorse bibliografiche, da destinare agli studenti. Gli studenti beneficiari dovevano essere individuati dalle Istituzioni secondo criteri finalizzati a contenere il fenomeno del “divario digitale”;

-      misure di pianificazione delle attività delle Istituzioni, anche in relazione all’avvio dell’a.a. 2020/2021, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per l’accesso alle piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza.

Per ciascuna categoria, il DM ha individuato poi i criteri di ripartizione.

[213] Con delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021, il nuovo termine dello stato di emergenza è stato fissato al 30 aprile 2021.

[214] Le risorse sono state allocate nel nuovo cap. 7288 dello stato di previsione dell’MUR, denominato "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca - ANR".

[215] Cfr. www.disabilita.governo.it

[216] Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

[217] Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

[218] Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

[219] L’art. 6 del D.L. 22/2021 ha trasferito le competenze in materia di turismo – precedentemente attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) – al neoistituito Ministero del turismo e, conseguentemente, ha modificato la denominazione del MIBACT in Ministero della cultura.

[220] La relazione tecnica all’A.S. 1766 (disegno di legge di conversione del D.L. 18/2020) faceva presente che il Fondo di parte corrente è destinato agli operatori dei settori, mentre il Fondo di parte capitale è destinato a sostenere gli investimenti finalizzati al rilancio degli stessi settori. Le risorse di parte corrente sono allocate sul cap. 1919, mentre quelle in conto capitale sono allocate sul cap. 7250.

[221] Per completezza, si ricorda che, peraltro, l’art. 84, co. 15, dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha stabilito che, a parziale copertura delle ulteriori misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra i quali rientrano anche i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, si doveva provvedere per € 9,6 mln, a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo.

[222] Al riguardo, con comunicato stampa dell’11 giugno 2020, l’allora MIBACT aveva fatto presente che l’incremento permetteva di soddisfare tutte le domande pervenute. 

[223] Il Fondo è stato allocato sul cap. 2062 dello stato di previsione dell’allora MIBACT.

[224] Le risorse sono state allocate sul cap. 5676 dello stato di previsione dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT).

      Successivamente, l’art. 6 del D.L. 22/2021 ha trasferito le competenze in materia di turismo – precedentemente attribuite al MIBACT – al neoistituito Ministero del turismo e, conseguentemente, ha modificato la denominazione del MIBACT in Ministero della cultura.

[225] Per le Relazioni annuali al Parlamento sull’Amministrazione del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, si veda http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/fondo_ammortamento/relazione_al_parlamento/

[226] Il D.L n. 183/2020 (D.L. "Proroga termini" art. 14, co. 1) ha prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la misura in esame e la relativa convenzione stipulata con ICE.

[227] Il successivo D.DG Turismo del 5 ottobre 2020 ha disposto l'indizione dell'avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse (contributi a fondo perduto) in questione. L'avviso è stato rivolto agli enti fiera e ai soggetti con codice ATECO principale 82.30.00 e ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimenti che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

[228] Circa le mascherine facciali di tipo chirurgico quali beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, vale ricordare come una novella introdotta (dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 33 del 2020) nell'articolo 122 (quale suo comma 1-bis) del decreto-legge n. 18 del 2020, ha previsto che il Commissario possa stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici. Questo, al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici onde assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni. Rientrano in tale ambito di azione le misure atte a ristorare gli aderenti ai protocolli dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto. Rimane ferma la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.

[229] Si rammenta che nel testo iniziale del disegno di legge di bilancio per l’anno 2021 (A.C. 2790-bis), il comma 1141 prevedeva un incremento del Fondo di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Tale incremento di risorse è stato tuttavia utilizzato a copertura di numerose misure introdotte nel corso dell’esame parlamentare.