Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: D.L. 104/2020 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia - Articoli 1-57
Serie: Progetti di legge   Numero: 332/Volume I
Data: 24/08/2020
Organi della Camera: V Bilancio

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(cd. "Decreto Agosto")

D.L . 104/2020 - A.S. 1925

 

Volume I - Articoli 1-57

Edizione provvisoria

 

Agosto 2020

 

 

 

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Dossier n. 281 Vol. I

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 332 Vol. I

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 7

Capo I Disposizioni in materia di lavoro. 9

Articolo 1 (Trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga) 9

Articolo 2 (Trattamenti di integrazione salariale in deroga per sportivi professionisti) 16

Articolo 3 (Esonero contributivo in favore di datori di lavoro che non richiedano prestazioni di integrazione salariale) 19

Articolo 4 (Fondo nuove competenze) 21

Articolo 5 (Proroga della fruizione di NASpI e DIS-COLL) 23

Articoli 6 e 7 (Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato, nonché per assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali) 25

Articolo 8  (Disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine) 28

Articolo 9, commi 1-7 e 9 (Indennità per alcune categorie di lavoratori) 30

Articolo 9, comma 8 (Termine per la presentazione della domanda per indennità in favore di lavoratori previste da normative precedenti) 35

Articolo 10 (Indennità in favore di lavoratori marittimi) 36

Articolo 11 (Misure a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione dell’Arsenale Militare di Taranto) 38

Articolo 12 (Indennità in favore di operatori nel settore dello sport) 40

Articolo 13 (Disposizioni attuative dell’articolo 78 del decreto legge n. 34/2020) 43

Articolo 14 (Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo) 50

Articolo 15 (Seguito della sentenza 152/2020 della Corte Costituzionale) 54

Articolo 16 (Erogazione assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) 57

Articolo 17 (Incremento risorse assistenza CAF e professionisti) 59

Articolo 18 (Finanziamento istituti di patronato) 61

Articolo 19 (Trattamenti di integrazione salariale per le ex zone rosse) 62

Articolo 20 (Disposizioni per il settore aereo) 65

Articolo 21 (Rimodulazione delle risorse per il cosiddetto voucher babysitting per alcune categorie e delle risorse per l’indennità relativa ai lavoratori domestici) 67

Articolo 22 (Fondo per la formazione personale delle casalinghe) 69

Articolo 23 (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza) 70

Articolo 24, commi 1 e 12, lett. a) (Incarichi di collaborazione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) 76

Articolo 24, commi 2 e 12, lettera b) (Incarichi di collaborazione a supporto del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche) 80

Articolo 24, comma 3 (Incarichi dirigenziali presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) 82

Articolo 24, commi 4 e 12, lettere a) e c) (Fondo giovani per la cultura) 85

Articolo 24, commi 5-11 e 13 (Accesso alla qualifica dirigenziale tecnica del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) 87

Articolo 25 (Disposizioni in materia di procedure concorsuali) 93

Articolo 26  (Trattamento dei periodi trascorsi dai lavoratori in quarantena o in permanenza domiciliare obbligatoria e assenze dal servizio in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute) 95

Capo II Disposizioni in materia di coesione territoriale. 97

Articolo 27 (Agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali) 97

Articolo 28 (Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne) 99

Capo III Disposizioni in materia di salute. 102

Articolo 29, commi 1-4 (Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa) 102

Articolo 29, commi 5-7 (Attività assistenziali dei medici specializzandi) 107

Articolo 29, comma 8 (Incremento del fabbisogno sanitario) 110

Articolo 29, comma 9 (Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa) 114

Articolo 30  (Incentivi per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) 115

Articolo 31 (Disposizioni per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) 117

Capo IV Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza. 123

Articolo 32, commi 1-5 e 7 (Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020/2021) 123

Articolo 32, comma 6 (Termini di validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici dei comuni) 134

Articolo 33, comma 1, lettera a) (Nomine negli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR) 137

Articolo 33, comma 1, lett. b) (Equiparazione, nelle università e nelle istituzioni AFAM, delle attività formative a distanza a quelle in presenza) 140

Articolo 33, comma 2 (Interventi relativi agli studenti universitari fuori sede) 145

Articolo 34 (Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per alcune misure relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19) 148

Articolo 35 (Misure per la funzionalità delle Forze armate  - Operazione “Strade sicure”) 151

Articolo 36 (Personale civile operante nei reparti del Genio campale dell’Aeronautica militare) 154

Articolo 37  (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria) 156

Articolo 38 (Proroga del termine in materia di impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana) 158

Capo V Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma. 160

Articolo 39 (Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali) 160

Articolo 40 (Incremento ristoro imposta di soggiorno) 165

Articolo 41 (Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome) 167

Articolo 42 (Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali) 175

Articolo 43 (Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale) 179

Articolo 44 (Incremento sostegno Trasporto pubblico locale) 181

Articolo 45 (Incremento risorse per progettazione Enti locali) 183

Articolo 46 (Messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali) 186

Articolo 47 (Incremento risorse per piccole opere) 192

Articolo 48 (Interventi in materia di edilizia scolastica) 195

Articolo 49 (Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane) 198

Articolo 50 (Procedure per l’assegnazione dei contributi per la rigenerazione urbana) 200

Articolo 51 (Piccole opere e interventi contro l’inquinamento) 202

Articolo 52 (Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali) 216

Articolo 53 (Sostegno agli enti in deficit strutturale) 218

Articolo 54 (Equilibri di bilancio degli enti locali) 231

Articolo 55  (Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA) 233

Articolo 56 (Pagamento dei debiti di Campione d’Italia) 237

Articolo 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici) 240

 


Schede di lettura


Capo I
Disposizioni in materia di lavoro


Articolo 1
(Trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga)

 

L’articolo 1 prevede - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di diciotto settimane di trattamento - fatte salve le disposizioni specifiche per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, di cui al comma 8 -, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020; il beneficio può concernere i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Nel suddetto ambito di diciotto settimane, il periodo di trattamento relativo alle seconde nove settimane è subordinato ad alcune condizioni e, in certi casi, determina l’obbligo del versamento di un contributo da parte del datore di lavoro (commi 2, 3 e 4). Nei casi in cui i trattamenti in esame siano stati autorizzati, prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto), per periodi collocati, anche solo in parte, successivamente al 12 luglio 2020, i medesimi trattamenti concorrono al calcolo del limite delle prime suddette nove settimane (commi 1 e 12); in ogni caso, le suddette diciotto settimane costituiscono la durata massima degli interventi di integrazione salariale che possono essere chiesti con causale COVID-19 nel periodo 13 luglio 2020-31 dicembre 2020. I commi da 4 a 6 definiscono i termini e le modalità procedurali relativi ai trattamenti in oggetto; i commi 9 e 10 recano in materia alcuni differimenti di termini. Il comma 7 reca disposizioni specifiche per il riconoscimento delle diciotto settimane in esame - come assegno ordinario di integrazione salariale - da parte dei cosiddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ovvero non istituiti presso l’INPS)[1]. Il comma 8 stabilisce disposizioni specifiche per la concessione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Il suddetto comma 7 e il comma 11 stabiliscono i limiti di spesa per i trattamenti di cui al presente articolo, limiti che vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS; assegni ordinari dei suddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi; trattamenti di integrazione salariale in deroga; trattamenti di integrazione salariale relativi ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato. Il comma 13 concerne la copertura dei relativi oneri finanziari.

 

Si ricorda che, in base alla normativa finora vigente (richiamata dai commi 1, 8 e 12) di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e all’articolo 70-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, i trattamenti in esame (ferme restando le disposizioni specifiche per i trattamenti relativi ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato[2]) possono essere stati autorizzati, con riferimento a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di diciotto settimane, fatto salvo un periodo aggiuntivo per alcune aree territoriali[3]. Come detto, nei casi in cui i trattamenti in esame siano stati autorizzati, prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto), per periodi collocati, anche solo in parte, successivamente al 12 luglio 2020, i medesimi trattamenti concorrono (commi 1 e 12) al calcolo del limite delle prime nove settimane contemplate dal presente articolo 1.

Riguardo all’ambito dei datori di lavoro interessati dalle varie tipologie di intervento summenzionate, si ricorda che, anche in virtù del carattere residuale e di chiusura dei trattamenti di integrazione salariale in deroga[4], esse, nel loro complesso, coprono quasi tutti i rapporti di lavoro del settore privato[5]. Possono essere beneficiari dei trattamenti esclusivamente i lavoratori già alle dipendenze del datore alla data del 25 marzo 2020[6].

 

Si ricorda che - mentre, in generale, i trattamenti di integrazione salariale non riguardano i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti rientranti in una tipologia di apprendistato diversa da quello professionalizzante (cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) - i trattamenti in deroga in esame sono ritenuti applicabili (cfr. la circolare dell'INPS n. 86 del 15 luglio 2020, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) a tutti i lavoratori apprendisti ed ai lavoratori a domicilio; restano esclusi i dirigenti.

Per i datori aventi più di cinque dipendenti, i trattamenti in deroga sono subordinati alla conclusione di un accordo - che può essere concluso anche in via telematica - tra la regione (o la provincia autonoma) e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (comma 1 del citato articolo 22 del D.L. n. 18, e successive modificazioni). Si ricorda altresì che: per i trattamenti in deroga è escluso (comma 6 del citato articolo 22 del D.L. n. 18, e successive modificazioni) l’obbligo dello svolgimento della procedura aziendale di informazione, consultazione ed esame congiunto (per la procedura relativa agli altri interventi di integrazione salariale in oggetto, cfr. il comma 2 del citato articolo 19 del D.L. n. 18, e successive modificazioni); anche per i trattamenti in deroga (così come per gli altri interventi di integrazione salariale in oggetto) sono riconosciuti la contribuzione figurativa e gli oneri accessori (comma 1 citato dell’articolo 22 del D.L. n. 18).

Si ricorda altresì che i trattamenti ordinari e gli assegni ordinari di integrazione salariale, concessi con la causale COVID-19 in oggetto, non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata previsti dalle norme generali (relative alle medesime tipologie di trattamento) e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste[7].

 

Nell’ambito del limite massimo suddetto di diciotto settimane, relativo, ai sensi del presente articolo 1, al periodo 13 luglio 2020-31 dicembre 2020, il riconoscimento delle seconde nove settimane è subordinato alla previa autorizzazione delle prime nove settimane e al decorso del periodo così già autorizzato (comma 2). Il riconoscimento delle seconde nove settimane determina l’obbligo del versamento di un contributo da parte del datore di lavoro[8], ad esclusione dei casi in cui i datori abbiano subìto, nel primo semestre del 2020, una riduzione del fatturato aziendale - rispetto al primo semestre del 2019 - pari o superiore al 20 per cento e dei casi in cui i datori abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 (commi 2, 3 e 4). Si valuti l’opportunità di chiarire se quest’ultima esclusione riguardi anche i datori di lavoro diversi dalle imprese nonché se i suddetti parametri, relativi al fatturato, riguardino tali datori, considerato che la norma adopera l’aggettivo "aziendale".

Fatti salvi i casi di esclusione summenzionati, il datore di lavoro deve versare un contributo a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale (relativo alle seconde nove settimane in oggetto).

Il contributo è pari ad una determinata quota percentuale della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; tale aliquota è pari  al 9 per cento per i datori di lavoro che abbiano avuto una riduzione (inferiore, come detto, al 20 per cento) del fatturato (con riferimento ai periodi temporali summenzionati) e al 18 per cento per i datori di lavoro che non abbiano avuto alcuna riduzione del fatturato.

Alla domanda relativa al trattamento per le seconde nove settimane in oggetto, il datore di lavoro allega un’autocertificazione[9] concernente la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato (con riferimento ai periodi temporali summenzionati). In mancanza di autocertificazione, si applica la suddetta aliquota del 18 per cento (fatti salvi i casi di esclusione del contributo). Sono comunque disposte le necessarie verifiche, relative alla sussistenza dei requisiti - inclusi nell’autocertificazione - per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l’INPS e l’Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Le domande relative ai trattamenti di cui all’articolo in esame devono essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (comma 5); in fase di prima applicazione, il termine di decadenza scade il 30 settembre 2020 (la norma transitoria fa infatti riferimento alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto).

In caso di pagamento diretto della prestazione al dipendente da parte dell’INPS[10], il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui sia collocato il periodo di integrazione salariale[11], ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (comma 6); tuttavia, qualora il termine così determinato sia anteriore al 14 settembre 2020, il termine medesimo è costituito da quest’ultima data. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico (in via definitiva) del datore di lavoro inadempiente.

Riguardo al suddetto termine relativo all’invio per il pagamento o per il saldo, si ricorda che, nel caso di pagamento diretto dei trattamenti in esame (con la causale COVID-19), la normativa[12] (che già pone il principio di decadenza summenzionato) prevede che la domanda del datore di lavoro contenga anche i dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione pari al 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo -  anticipazione che l’INPS dispone entro quindici giorni dal ricevimento della domanda -. In merito, si segnala che, secondo l'interpretazione seguita dalla circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020, nella richiesta del datore di lavoro relativa alla prestazione si può rinunziare al meccanismo dell'acconto. Si ricorda inoltre che, nel caso di decadenza summenzionata, l'INPS provvede al recupero, nei confronti del datore di lavoro, dell'acconto eventualmente corrisposto[13].

Sempre in merito ai termini temporali relativi alle procedure per gli interventi di integrazione in esame, i commi 9 e 10 del presente articolo 1 prevedono: il differimento al 31 agosto 2020 dei termini scaduti entro il 31 luglio 2020 (ivi compresi quelli già oggetto di differimento in via amministrativa nell’ambito del suddetto primo semestre del 2020); il differimento al 30 settembre 2020 dei termini aventi scadenza nel mese di agosto 2020. Tali differimenti concernono i termini (posti a pena di decadenza) per la richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti[14].

Il comma 7 prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS[15] garantiscano l’erogazione dell’assegno ordinario di integrazione salariale con le medesime modalità di cui al presente articolo 1. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla suddetta prestazione - con causale COVID-19 e per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 13 luglio 2020-31 dicembre 2020 - è stabilito nel limite massimo di 1.600 milioni di euro per il 2020 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le risorse sono successivamente trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda che, per gli assegni ordinari che i medesimi Fondi di solidarietà non istituiti presso l’INPS devono corrispondere - sempre con la causale COVID-19 in oggetto - in base alla normativa previgente rispetto al presente decreto, il successivo articolo 16 reca un ulteriore stanziamento, pari a 500 milioni di euro[16].

Il comma 8 concerne la concessione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA)[17], richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La disciplina fino ad ora vigente consentiva il riconoscimento del trattamento - in deroga ai limiti di fruizione relativi al singolo lavoratore e al numero minimo di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda - per una durata massima di 90 giorni, nell’ambito del periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020. La nuova disciplina di cui al comma 8 consente il riconoscimento del trattamento per una durata massima di 50 giorni, nell’ambito del periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020; i trattamenti già autorizzati che riguardino, anche parzialmente, periodi successivi al 12 luglio 2020 concorrono al raggiungimento del suddetto limite di durata. Si valuti l’opportunità di chiarire gli effetti della nuova disciplina riguardo alle ipotesi in cui il trattamento già autorizzato per i periodi successivi al 12 luglio 2020 abbia una durata superiore a 50 giorni.

Si ricorda che le deroghe summenzionate concernono le norme - poste dalla disciplina specifica sul trattamento di integrazione salariale relativo alla categoria in oggetto[18] - che prevedono: un limite di durata del trattamento pari a 90 giorni nell'anno; la condizione dello svolgimento annuale di almeno 181 giornate lavorative presso lo stesso datore.

Ai fini della valutazione delle successive richieste di intervento di integrazione salariale in base alle suddette norme ordinarie, si segnala che: i trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - già autorizzati, ovvero autorizzati in base al presente comma 8 -: non vengono considerati ai fini del limite di durata di 90 giorni nell’anno[19]; sono computati come giornate lavorative, ai fini del suddetto requisito di 181 giornate (quest’ultima specificazione è posta dal medesimo comma 8).

La domanda di trattamento di cui al presente comma 8 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del periodo successivo a quello in cui abbia inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa; qualora il termine così determinato sia anteriore al 30 settembre 2020, il termine medesimo è costituito da quest’ultima data[20].

Il comma 11 definisce i limiti di spesa per i trattamenti di cui al presente articolo 1, i quali vengono posti distintamente con riferimento alle varie tipologie - come detto, il limite relativo agli assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS è posto dal precedente comma 7 -. I limiti di cui al comma 11 sono pari a: 5.174 milioni di euro per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e per gli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS; 2.889,6 milioni per i trattamenti di integrazione salariale in deroga; 156,7 milioni per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

Ai sensi del medesimo comma 11, l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Si valuti l’opportunità di chiarire se le clausole di monitoraggio e salvaguardia in esame si applichino con riferimento a ciascuno dei limiti di spesa di cui al comma 11.

Sotto il profilo temporale, i limiti di cui al comma 11 sono posti in termini globali, mentre il successivo comma 13, nella quantificazione degli oneri, opera una distinzione tra il 2020 e il 2021, ipotizzando - come spiega la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[21] - che una determinata quota degli oneri ricada nel 2021 "per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili".

Il comma 13 quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo 1 in: 7.804,2 milioni di euro per il 2020 e 2.016,1 milioni per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare; 4.789,3 milioni per il 2020 e 1.224,6 milioni per il 2021 in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e di fabbisogno di cassa; ai fini della relativa copertura finanziaria, il comma 13 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 114, ad esclusione di una quota - pari (con riferimento a ciascuno dei tre saldi summenzionati) a 223,1 milioni di euro per il 2020 e 74,4 milioni per il 2021 - per la quale è disposto l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo 1.


Articolo 2
(Trattamenti di integrazione salariale in deroga per sportivi professionisti)

 

 

L’articolo 2 opera una revisione della disciplina che estende - con particolari criteri e nel rispetto di uno specifico limite di spesa - ai lavoratori dipendenti (atleti ed altre figure) iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti l'applicabilità delle norme che consentono, in via transitoria, il riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale in deroga[22]. Le modifiche concernono la durata del trattamento, i requisiti di reddito del lavoratore per l’accesso al beneficio, le competenze amministrative in materia, le risorse finanziarie.

 

La disciplina fino ad ora vigente per i trattamenti di integrazione salariale in deroga relativi ai suddetti lavoratori dipendenti - disciplina che ora viene esplicitamente abrogata dal presente articolo 2 - era posta dall’articolo 98, comma 7, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; tale normativa è stata oggetto della circolare dell'INPS n. 86 del 15 luglio 2020, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La nuova disciplina conferma che il trattamento in deroga per i lavoratori in esame può riguardare un periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020.

Inoltre, in base alla nuova disciplina:

-       si conferma che il soggetto competente per la ricezione delle domande e per le conseguenti determinazioni è l’INPS (secondo le modalità di presentazione delle domande indicate dal medesimo Istituto[23]). Si prevede, tuttavia, che le regioni e province autonome, per le domande già ad esse presentate, autorizzino, a valere e nei limiti delle risorse assegnate (in via generale) al medesimo ente territoriale per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, i relativi trattamenti;

-       si conferma che il periodo oggetto del trattamento non può complessivamente superare le nove settimane; tuttavia, si introduce la previsione che, per le associazioni e società aventi sede nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, le regioni possano autorizzare - a valere e nei limiti delle risorse assegnate, in via generale, al medesimo ente territoriale per i trattamenti di integrazione salariale in deroga - fino a tredici settimane di trattamento. Considerata la norma transitoria sulla competenza amministrativa summenzionata, si valuti l’opportunità di chiarire se la possibilità di tale prolungamento sia subordinata alla condizione che la domanda sia stata presentata all’ente territoriale prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore della presente novella) ovvero, in ipotesi contraria, di chiarire se nel limite di tredici settimane rientrino anche le nove settimane eventualmente autorizzate dall’INPS. Considerato che i periodi di sospensione dell’attività sportiva professionistica hanno riguardato l’intero territorio nazionale, si consideri l’opportunità di valutare tali possibilità di differenziazione del limite di durata sotto il profilo della parità di trattamento;

-       si modifica la condizione relativa al limite di reddito per l’accesso al beneficio da parte del dipendente. La disciplina finora vigente prevedeva una retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro - da riferirsi, secondo la citata circolare n. 86, alle retribuzioni complessive (al lordo dei contributi previdenziali) che lo sportivo professionista avesse percepito nel 2019 da parte di tutti i datori di lavoro con i quali il medesimo avesse intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con obbligo di versamento di contribuzione al Fondo Pensione Sportivi Professionisti -. In base alla nuova disciplina, il beneficio è destinato ai lavoratori che nella stagione sportiva 2019-2020 abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro. Si valuti l’opportunità di chiarire il riferimento alla stagione sportiva 2019-2020, considerato che l’articolazione in due anni solari della stagione sportiva non sembra riguardare tutte le federazioni sportive che contemplino il professionismo[24]. Si valuti inoltre l’opportunità di chiarire se la ridefinizione del limite di reddito abbia effetto anche per i trattamenti eventualmente già autorizzati in favore di lavoratori che non soddisfino il nuovo requisito;

-       si conferma il limite di spesa già previsto (per i trattamenti in deroga relativi ai lavoratori in esame), pari a 21,1 milioni di euro per il 2020, limite che ora viene però riferito ai soli trattamenti autorizzati dall’INPS (in quanto, come detto, quelli autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma sono posti a valere sulle risorse assegnate, in via generale, al medesimo ente territoriale per i trattamenti di integrazione salariale in deroga);

-       si prevede che la retribuzione contrattuale utile per l’accesso al beneficio venga dichiarata dal datore di lavoro e che le federazioni sportive e l’INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possano scambiarsi i dati (per i rispettivi fini istituzionali) relativamente all’ammontare dei trattamenti retributivi ed ai periodi e importi di trattamento di integrazione salariale in deroga.

 

Ai sensi dell'articolo 2 della L. 23 marzo 1981, n. 91[25], la qualifica di sportivo professionista può essere prevista, nell'ordinamento delle singole federazioni sportive nazionali del CONI, con riferimento agli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitino l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità. Tali soggetti sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (Fondo gestito in passato dall'ENPALS e ora dall'INPS). Si ricorda che la qualifica di professionista è attualmente contemplata nell'ordinamento delle federazioni relative ai seguenti sport: calcio; ciclismo; golf; pallacanestro.

 


Articolo 3
(Esonero contributivo in favore di datori di lavoro che non richiedano prestazioni di integrazione salariale)

 

 

L’articolo 3 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato[26], con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale di cui al precedente articolo 1. Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente in favore dei datori che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di interventi di integrazione salariale analoghi a quelli summenzionati ed è limitato - ferma restando la riparametrazione dello sgravio su base mensile - al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi. L'applicazione del beneficio del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

 

Il parametro a cui fa riferimento la norma in esame è costituito dai trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni - trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo tale disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 -.

In relazione all’esonero contributivo, il comma 1 del presente articolo 3 specifica altresì che: lo sgravio non concerne i premi e i contributi dovuti all’INAIL; resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; non costituisce una preclusione al godimento del beneficio la richiesta dei suddetti interventi di integrazione salariale anche nel periodo successivo al giugno 2020 - purché non si tratti di richieste presentate ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto -. Si valuti l’opportunità di chiarire se con il richiamo normativo al citato D.L. n. 18 si intenda far riferimento anche agli interventi di integrazione salariale autorizzati ai sensi dell’articolo 70-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, considerato che quest’ultimo articolo costituisce un’integrazione sostanziale della disciplina summenzionata. Si valuti inoltre l’opportunità di chiarire se la compatibilità con l’esonero contributivo riguardi esclusivamente le richieste presentate prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) e se - al di là dell’aspetto relativo alla presentazione della richiesta - la fruizione di interventi di ammortizzatori sociali - in base alle norme suddette del D.L. n. 18 e del D.L. n. 34 o in base alle norme generali in materia - sia cumulabile con lo sgravio, negli stessi mesi o in diversi mesi.

Il comma 2 dispone che ai datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo in esame si applichino i divieti e le sospensioni di cui al successivo articolo 14, in materia di risoluzioni del rapporto di lavoro. La violazione delle norme relative ai suddetti divieti e sospensioni comporta - ai sensi del comma 3 del presente articolo 3 - la revoca dell’esonero contributivo in esame, con efficacia retroattiva, e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi del precedente articolo 1.

Il comma 4 prevede che l'esonero contributivo sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta).

Il comma 5 subordina l'applicazione del beneficio del presente articolo all'autorizzazione della Commissione europea (in base al richiamato articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863) e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[27] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; siano concessi entro il 31 dicembre 2020[28].

Il comma 6 quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo in 363,0 milioni di euro per il 2020 e in 121,1 milioni per il 2021 e rinvia per la copertura di tali oneri alle disposizioni di cui al successivo articolo 114.

 

 


Articolo 4
(Fondo nuove competenze)

 

L’articolo 4 riconosce anche per il 2021 la possibilità - finora disposta per il solo 2020 - per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell’orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Conseguentemente, l’articolo in commento incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del Fondo nuove competenze istituito presso l’Anpal (Agenzia per le politiche attive del lavoro) al fine di coprire gli oneri relativi ai predetti percorsi di formazione.

 

L’articolo in commento incrementa di complessivi 500 milioni di euro la dotazione del suddetto Fondo - istituito dall’art. 88 del D.L. 34/2020 (vedi infra) - portandola a 430 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 230 milioni previsti dalla normativa finora vigente) e a 300 milioni per il 2021.

Viene inoltre disposto che la rimodulazione dell’orario di lavoro, che può dare luogo a percorsi di formazione i cui oneri sono coperti dal predetto Fondo, può derivare non solo da mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, ma anche dall’esigenza di favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 114 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

 

Si ricorda che, al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, il richiamato art. 88 del D.L. 34/2020 riconosce, per il 2020, ai contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali - sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda – la possibilità di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi i cui oneri (comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali) sono a carico del predetto Fondo, a valere Programma operativo nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (SPAO[29]).

Previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si prevede che altri soggetti possano partecipare alla realizzazione dei suddetti interventi, destinando una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci al Fondo costituito presso l’ANPAL. Tali soggetti sono: i Programmi operativi nazionali e regionali del Fondo sociale europeo, i Fondi paritetici interprofessionali[30], nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori[31].

La definizione delle modalità di utilizzo delle risorse, anche per il rispetto del relativo limite di spesa, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020).

 


Articolo 5
(Proroga della fruizione di NASpI e DIS-COLL)

 

 

L’articolo 5 proroga di due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza e a determinate condizioni, la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata disposta dal decreto Rilancio.

 

Nel dettaglio, sono prorogate:

§  di due mesi, le indennità di NASpI[32]  e DIS-COLL[33] che terminano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020;

§  di ulteriori due mesi, le indennità di NASpI e DIS-COLL che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Tale proroga va ad aggiungersi a quella di pari durata già prevista, per le medesime indennità, dall’art. 92 del D.L. 34/2020, con la conseguenza che per quest’ultime la proroga complessiva è pari a quattro mesi.

 

La suddetta proroga opera a condizione che – come previsto dal richiamato art. 92 - il percettore non sia beneficiario di una delle indennità riconosciute ad alcune categorie di lavoratori dai decreti cosiddetti Cura Italia e Rilancio, in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si conferma che l’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria (comma 1).

 

Agli oneri derivanti dall’applicazione della suddetta proroga - pari, per il 2020, a 1.318,5 milioni di euro - si provvede ai sensi dell’articolo 114 (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 2).

 

Con riferimento alla proroga originariamente prevista dall’art. 92 del D.L. 34/2020 l’INPS, con la circolare 76/2020, ha precisato, tra l’altro, che non sarebbe stato necessario presentare alcuna domanda in quanto si sarebbe proceduto d’ufficio all’estensione delle richiamate indennità.

 

 


Articoli 6 e 7
(Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato, nonché per assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali)

 

L’articolo 6 prevede, in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumano, successivamente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) ed entro il 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico - relativi al medesimo rapporto di lavoro e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL -, per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dall’assunzione) e nel rispetto di determinati limiti; questi ultimi sono costituiti dalla misura massima dell’importo dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua - riparametrato e applicato su base mensile -, e dall’ammontare massimo complessivo di minori entrate contributive (derivanti dal presente articolo 6) pari a 371,8 milioni di euro per il 2020 e a 1.024,7 milioni per il 2021. L’articolo 7 prevede il riconoscimento dell’esonero contributivo, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, ma limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali[34]; tale beneficio, ferma restando la suddetta misura massima dell’importo dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua - riparametrato e applicato su base mensile -, è riconosciuto nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive (derivanti dal presente articolo 7) pari a 87,5 milioni di euro per il 2020 e a 87,8 milioni per il 2021. L'applicazione di questo beneficio specifico, relativo ai suddetti settori, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea[35].

 

L’esonero di cui all’articolo 6 è riconosciuto (comma 3) anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro dipendente a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora tale trasformazione sia successiva al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto). Sotto il profilo letterale, si valuti l’opportunità di specificare che la trasformazione, ai fini in esame, debba intervenire entro il 31 dicembre 2020.

Riguardo all’ambito di applicazione, si valuti l’opportunità di chiarire se gli esoneri di cui agli articoli 6 e 7 riguardino esclusivamente i datori di lavoro privati[36] (ferme restando le esclusioni summenzionate).

Gli esoneri di cui agli articoli 6 e 7 sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta) e non comportano variazioni dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (commi 1 e 3 dell’articolo 6 e norma di rinvio di cui al comma 1 dell’articolo 7).

Dagli esoneri in esame sono esclusi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori che abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti all’assunzione, presso la medesima impresa (comma 2 dell’articolo 6 e norma di rinvio di cui al comma 1 dell’articolo 7). Si valuti l’opportunità di chiarire se tale norma di esclusione riguardi anche i datori di lavoro diversi dalle imprese (ferma restando l’esclusione summenzionata dei datori di lavoro domestico).

Il comma 2 dell’articolo 7 subordina l'applicazione del beneficio di cui al medesimo articolo, relativo, come detto, ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, all'autorizzazione della Commissione europea (in base al richiamato articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863) e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione[37]. Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[38] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; siano concessi entro il 31 dicembre 2020[39].

Come detto, lo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 è riconosciuto nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per il 2020 e a 1.024,7 milioni per il 2021 (comma 4 dell’articolo 6); l’ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Si valuti l’opportunità di chiarire i termini di applicazione del limite e delle relative clausole di monitoraggio e salvaguardia, considerato che le minori entrate potrebbero riguardare anche enti previdenziali diversi dall’INPS (come l’INPGI). Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 6, quantificati (comma 5), al netto delle maggiori entrate fiscali[40], in 371,8 milioni di euro per il 2020, 879,3 milioni per il 2021 e 165,0 milioni per il 2023, si provvede ai sensi delle disposizioni di cui al successivo articolo 114.

Lo sgravio contributivo di cui all’articolo 7 è riconosciuto, come detto, nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 87,5 milioni di euro per il 2020 e a 87,8 milioni per il 2021 (comma 2). Si valuti l’opportunità di inserire anche nell’articolo 7 una specifica clausola di monitoraggio e salvaguardia finanziari. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 7, quantificati (comma 3), al netto delle maggiori entrate fiscali[41], in 87,5 milioni di euro per il 2020, 53,6 milioni per il 2021 e 14,1 milioni per il 2023, si provvede ai sensi delle disposizioni di cui al successivo articolo 114.

 

 


Articolo 8
(Disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine)

 

Il comma 1, lettera a), dell’articolo 8 modifica la disciplina transitoria sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.

La successiva lettera b) abroga una norma transitoria, la quale disponeva, per i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione), la proroga nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori fossero stati sospesi dall'attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Più in particolare, la novella di cui alla lettera a) consente che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni. Si ricorda che quest’ultimo (alle lettere a) e b)) fa riferimento alla sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori, o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; l'articolo 21, comma 01, dello stesso D.Lgs. n. 81 richiede la sussistenza[42] di una di tali esigenze per: i rinnovi dei contratti a termine; le proroghe dei contratti a termine che determinino una durata complessiva del rapporto superiore ai dodici mesi[43].

Restano fermi per i rinnovi e proroghe in oggetto gli altri limiti e condizioni posti dalla disciplina vigente[44]; riguardo a questi ultimi, la novella  richiama la norma in base alla quale - fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l'eccezione delle attività stagionali - la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore), per effetto di un contratto o di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi.

 

Si ricorda che, qualora il suddetto limite di ventiquattro mesi sia superato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento. Tuttavia, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso gli uffici del lavoro competenti per territorio.

 

La novella in esame opera una riformulazione dell’articolo 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Il testo finora vigente consentiva i rinnovi e le proroghe, in base alla deroga suddetta, con durata non eccedente il termine del 30 agosto 2020[45], e limitava tale possibilità ai contratti (di lavoro dipendente a termine) in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Quest’ultimaTale condizione non figura nel testo riformulato dalla novella.

Si rileva inoltre che la novella, limitando l’ambito della deroga ad un solo rinnovo o proroga, non sembra trovare applicazione per i contratti che siano stati già oggetto - in base alla suddetta versione previgente della norma - di rinnovo o proroga in deroga. Si valuti l’opportunità di una definizione più chiara di tale profilo, considerato che, in base al testo finora vigente, l’atto di rinnovo o proroga in deroga non poteva contemplare una durata eccedente il 30 agosto 2020.

La lettera b) del presente articolo 8, comma 1, abroga il comma 1-bis del citato articolo 93 del D.L. n. 34.

Tale comma prevedeva che i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante[46] e i contratti di lavoro a termine - anche in regime di somministrazione - fossero prorogati nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori fossero stati sospesi dall'attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda che tale disposizione aveva suscitato talune perplessità per il suo carattere generale (inderogabile da parte del solo datore di lavoro), nonché, per quanto riguarda il settore della somministrazione di lavoro, per l’assenza di un’ipotesi di proroga anche del rapporto contrattuale tra il somministratore e l’utilizzatore.


Articolo 9, commi 1-7 e 9
(Indennità per alcune categorie di lavoratori)

 

I commi da 1 a 7 e 9 dell’articolo 9 riconoscono un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore dei seguenti soggetti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 1); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 2 e 3); lavoratori dello spettacolo (comma 4); lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5). Le indennità in esame non concorrono alla formazione del reddito (ai fini delle imposte sui redditi) e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 7). Le possibilità e i divieti di cumulo delle suddette indennità sono disciplinati dal comma 6. Il comma 9 reca il richiamo normativo ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle indennità in oggetto.

 

Più in particolare, i soggetti individuati dal comma 1 sono i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali[47], nonché i lavoratori in regime di somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei suddetti settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (15 agosto 2020), non siano titolari di pensione[48] o di trattamento di disoccupazione NASpI né siano titolari di rapporto di lavoro dipendente. Si ricorda che ai lavoratori stagionali suddetti è stata già riconosciuta[49] un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 e pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020; le indennità relative ai mesi di aprile e maggio 2020 sono state riconosciute[50] anche in favore dei suddetti lavoratori in regime di somministrazione.

I soggetti individuati dal successivo comma 2 - che corrispondono (con talune differenze concernenti le relative condizioni) a categorie per le quali è stata già riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020[51] - sono:

-       i lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020[52] e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

-       i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81[53], che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

-       i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale[54] e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020). Ai fini in esame, gli stessi soggetti, per tali contratti, devono aver maturato, con riferimento al suddetto arco temporale, almeno un contributo mensile nella cosiddetta Gestione separata INPS[55]; considerato che la disposizione richiede altresì che il soggetto risulti già iscritto, per i contratti in esame, alla data del 17 marzo 2020 alla medesima Gestione separata, si valuti l’opportunità di chiarire se il termine finale per la maturazione del requisito di un contributo mensile sia costituito dal 29 febbraio 2020 o dal 17 marzo 2020;

-       gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, con reddito annuo per il 2019, derivante dalle medesime attività, superiore ad euro 5.000, purché titolari di partita IVA attiva e iscritti alla suddetta Gestione separata INPS, alla data del 17 marzo 2020, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione[56] né di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello di lavoro intermittente (comma 3). Come chiarito dalla circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020 -  emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i lavoratori in esame per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - la compatibilità di un rapporto di lavoro intermittente è riconosciuta anche in favore dei soggetti che presentino la domanda in base alle fattispecie soggettive in esame diverse rispetto a quella relativa ai lavoratori intermittenti.

I soggetti individuati dal comma 4 sono gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo[57] che rientrino in una delle seguenti fattispecie: possesso di almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro  (tale fattispecie è l’unica prevista per la precedente indennità di marzo 2020, pari a 600 euro[58]); possesso di almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro (fattispecie già contemplata, come requisito alternativo a quello precedente, per il riconoscimento dell’indennità, pari a 600 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020[59]).

Per i lavoratori dello spettacolo in esame, il presente articolo non riproduce le disposizioni - previste con riferimento alle indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020[60] - di esclusione dal beneficio per i soggetti titolari, ad una determinata data, di pensione[61] o di rapporto di lavoro dipendente. Si valuti l’opportunità di chiarire tali profili.

I soggetti individuati dal comma 5 - corrispondenti a quelli ai quali un’indennità, pari a 600 euro, è stata già riconosciuta per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 da parte del D.M. 13 luglio 2020 - sono i lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali[62], in possesso, in via cumulativa, dei seguenti requisiti:

-       titolarità nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

-       titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

-       assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020)[63], di pensione[64] o di rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 6 specifica che le indennità di cui ai precedenti commi 1, 2, 4 e 5: non sono cumulabili tra di esse né con le indennità simili relative ai professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria non gestite dall'INPS; sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222[65].

Le suddette norme sul divieto di cumulo sono meno ampie rispetto a quelle previste[66] per le indennità in oggetto relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Si valuti l’opportunità di chiarire tale profilo, anche con riferimento, tra gli altri trattamenti, al Reddito di cittadinanza, considerato che i commi in esame - al contrario di disposizioni precedenti - non pongono né un divieto di cumulo con il Reddito di cittadinanza né un’ipotesi di integrazione temporanea (in relazione al medesimo divieto) dell’importo di quest’ultimo trattamento. Si valuti inoltre l’opportunità di chiarire se il divieto di cumulo di più indennità concerna anche l’indennità in favore dei lavoratori marittimi, di cui al successivo articolo 10 del presente decreto.

Il comma 7, come accennato, specifica che le indennità di cui al presente articolo 9 non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per il 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 9 rinvia per la copertura dello stanziamento di cui al comma 7 alle disposizioni di cui al successivo articolo 114.

Si valuti l’opportunità di una riformulazione della rubrica del presente articolo, considerato che la medesima menziona solo alcune delle categorie di soggetti interessati dalle disposizioni in oggetto.


Articolo 9, comma 8
(Termine per la presentazione della domanda per indennità in favore di lavoratori previste da normative precedenti)

 

Il comma 8 dell’articolo 9 introduce un termine finale, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda per alcune indennità in favore di lavoratori previste da normative precedenti. Il termine è fissato al 30 agosto 2020 (quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto).

 

Più in particolare, il termine concerne la presentazione della domanda per indennità previste per i mesi di aprile e maggio 2020 - o, in alcuni casi, per il solo mese di aprile 2020[67] - in favore delle seguenti categorie: professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria non gestite dall'INPS (di cui all’articolo 78 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e al D.M. 29 maggio 2020); liberi professionisti iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS[68] o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (iscritti alla medesima Gestione) (di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 84 del citato D.L. n. 34 del 2020); lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (di cui al comma 4 del suddetto articolo 84); lavoratori dipendenti stagionali, nonché lavoratori in regime di somministrazione, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 84); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori,  lavoratori intermittenti e alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 84); operai agricoli a tempo determinato (di cui al comma 7 dell’articolo 84); lavoratori dello spettacolo (di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 84); lavoratori domestici (di cui all’articolo 85 del medesimo D.L. n. 34); titolari di rapporti di collaborazione nel settore dello sport (di cui all’articolo 98 del suddetto D.L. n. 34).


Articolo 10
(Indennità in favore di lavoratori marittimi)

 

L’articolo 10 prevede un'indennità, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi, nel rispetto di un limite di spesa complessivo pari a 26,4 milioni di euro per il 2020.

 

Il beneficio in esame è riconosciuto, ad alcune condizioni, in favore dei lavoratori rientranti nelle categorie della gente di mare[69] e dei lavoratori dell’appaltatore che svolga determinati servizi e attività per conto dell’armatore[70] (comma 1).

L’indennità è subordinata alle condizioni che i soggetti abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto le suddette prestazioni lavorative per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; sono esclusi i casi di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020), di un contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ovvero di trattamento di disoccupazione NASPI, indennità di malattia o pensione[71]. Si valuti l’opportunità di chiarire se la suddetta cessazione involontaria, ai fini in esame, possa riguardare - oltre che un contratto di arruolamento - esclusivamente un rapporto di lavoro subordinato inerente alle attività summenzionate.

Il divieto di cumulo con il reddito di emergenza è posto dal successivo articolo 23 del presente decreto.

Si valuti l’opportunità di chiarire se, per l’indennità di cui all’articolo 10 in esame, trovino applicazione le possibilità e i divieti di cumulo posti per indennità simili, relative ad altre categorie di soggetti, dal precedente articolo 9, comma 6.

L’indennità è erogata dall’INPS su domanda, nel rispetto, come detto, di un limite di spesa complessivo pari a 26,4 milioni di euro per il 2020 (comma 2). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 3 rinvia, per la copertura dello stanziamento suddetto di cui al comma 2, alle disposizioni di cui al successivo articolo 114.

 


Articolo 11
(
Misure a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione dell’Arsenale Militare di Taranto)

 

L’articolo 11 autorizza, nel triennio 2020-2022, il Ministero della Difesa all’assunzione, presso dell’Arsenale militare marittimo di Taranto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, di un contingente complessivo di n. 315 unità di personale civile non dirigenziale con profilo tecnico.

 

In dettaglio, il comma 1 dispone che tali assunzioni dovranno avvenire mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,  nei limiti della dotazione organica del personale civile prevista dall’articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare. La misura è volta ad assicurare la funzionalità, la compatibilità ambientale e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della difesa presso la città, nonché a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo complessivo dell’area tarantina.

 

Tali assunzioni sono in linea con le previsioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell’ordinamento militare laddove esso prevede, all’articolo 2259-ter, comma 1, la riduzione a 20.000 unità dell’organico del personale civile del Ministero della difesa da conseguire alla data del 1° gennaio 2025. Ciò è confermato dai dati sulle cessazioni per limiti di età del personale di I, II, e III Area funzionale, dai quali emergono pensionamenti certi per 8.734 unità (di cui: n. 465 nel 2018; n. 670 nel 2019; n. 939 nel 2020; n. 1.188 nel 2021; n. 1.545 nel 2022; n. 1.836 nel 2023; n. 2.091 nel 2024), che portano, appunto, al 1° gennaio 2025 a una consistenza effettiva di 16.902 unità (compresi dirigenti, professori e ricercatori) al netto delle possibili assunzioni ordinarie. Si tratta di un dato ben al di sotto della dotazione organica a regime di 20.000 unità e, dunque perfettamente compatibile con le assunzioni proposte.

 

Il comma 2 quantifica l’assunzione di tale contingente di personale, inquadrato nell’Area II, con posizione economica F2, in 105 unità per ciascuno degli anni dal.2020 al 2022.

Il comma 3 dispone che specifica che le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità tra dipendenti di pubbliche amministrazioni previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Il comma 4 specifica che agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo pari a euro 873.684 per l’anno 2020, a euro 4.368.420 per l’anno 2021, a euro 7.863.156 per l’anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall’anno 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della Difesa disponibili a legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni[72].

 

 


Articolo 12
(Indennità in favore di operatori nel settore dello sport)

 

L’articolo 12 prevede - nel limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020 - in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e le società e associazioni sportive dilettantistiche un’indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L’indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A[73]. L'attuazione del beneficio è demandata ad un decreto ministeriale.

 

Si ricorda che un’indennità di identico importo è stata riconosciuta anche per il mese di marzo 2020 - per un ambito di categorie di beneficiari più limitato rispetto a quello summenzionato[74] - e per i mesi di aprile e maggio 2020 - per un ambito di categorie di beneficiari identico a quello di cui al presente articolo 12 -[75]; per il mese di marzo 2020, la normativa non poneva la suddetta condizione della cessazione, riduzione o sospensione dell’attività relativa al rapporto di collaborazione (in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19).

Più in particolare, il beneficio per il mese di giugno 2020, ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame, è riconosciuto per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020[76] presso: il CONI; il CIP; le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate del CONI e del CIP; gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP; le società e associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente - come specifica il comma 3 - a quelle iscritte nel relativo registro curato dal CONI - registro che contiene anche una sezione concernente le società ed associazioni dilettantistiche facenti capo al CIP -.

Si ricorda che per l'indennità relativa al mese di marzo 2020 il D.M. 6 aprile 2020 poneva la condizione della sussistenza del rapporto alla data del 17 marzo 2020 (ferma restando la condizione che il medesimo rapporto fosse già in essere alla data del 23 febbraio 2020). Si valuti l'opportunità di chiarire, per l’indennità relativa al mese di giugno 2020, quale sia il termine temporale al quale debba essere riferita la sussistenza del rapporto, considerato anche che il presente articolo 12 è entrato in vigore nel corso di un periodo che, in alcune federazioni e discipline sportive, è inquadrato in una "stagione sportiva" diversa (ai fini, tra l’altro, dei tesseramenti e degli svincoli) rispetto a quella comprendente il mese di giugno 2020.

Il medesimo comma 1 conferma che l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) ed esclude dall'ambito della prestazione i titolari di altro reddito da lavoro o di alcuni trattamenti (costituiti da indennità simili, nonché dal Reddito di cittadinanza, dal Reddito di emergenza e da trattamenti di integrazioni salariali); tali trattamenti sono individuati in termini identici rispetto ai divieti di cumulo già posti per l'indennità relativa al mese di aprile e maggio 2020, ad eccezione del divieto di cumulo - che non viene richiamato - con l'indennità in favore dei lavoratori domestici[77]; si valuti l’opportunità di chiarire quest’ultimo profilo. Si valuti inoltre l’opportunità di chiarire se il divieto di cumulo concerna anche le indennità simili previste per alcune categorie dal presente decreto-legge. Si ricorda che le disposizioni attuative[78] del beneficio in oggetto relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 escludevano dal medesimo anche i titolari di pensione di ogni genere o di assegni ad esse equiparati, fatto salvo, limitatamente ai mesi di aprile e maggio, il cumulo[79] con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222[80].

I commi 2 e 5 del presente articolo 12 - con riferimento al suddetto limite di spesa di 90 milioni di euro, relativo all’indennità in oggetto per il mese di giugno 2020 - dispongono un incremento delle risorse da trasferire a Sport e salute S.p.A., incremento pari a 67 milioni di euro (sempre per il 2020), e l’utilizzo, ai fini in esame, di un importo pari a 23 milioni, costituito dalle risorse residue stanziate per la medesima indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Il comma 5, inoltre, rinvia per la copertura del nuovo stanziamento (pari, come detto, a 67 milioni di euro per il 2020) alle disposizioni di cui al successivo articolo 114.

Alla medesima società Sport e salute S.p.A. (comma 3) devono essere presentate le domande da parte degli interessati. Tuttavia, per i soggetti già beneficiari dell'indennità in esame per il mese di marzo, aprile e maggio, si prevede che l'indennità per il mese di giugno sia erogata senza necessità di ulteriore domanda (comma 3 citato)[81]. Si consideri l'opportunità di valutare, anche sotto il profilo dell'azione amministrativa, gli effetti della mancanza di un'autocertificazione relativa all'aggiornamento dei requisiti e delle assenze di una causa di esclusione, considerato che la dichiarazione già rilasciata faceva riferimento ad un ambito temporale diverso. Si valuti inoltre l’opportunità di chiarire se la necessità della domanda sia esclusa anche per i soggetti che abbiano percepito l’indennità soltanto per i mesi di aprile e maggio nonché per i soggetti che, con riferimento a questi ultimi due mesi, abbiano presentato la domanda dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Si ricorda infatti che il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda per l’indennità in esame relativa ai mesi di aprile e maggio è fissato al 30 agosto 2020 dall’articolo 9, comma 8, del presente decreto.

Le domande relative al mese di giugno devono essere corredate da un'autocertificazione sulla sussistenza del rapporto di collaborazione già alla suddetta data del 23 febbraio 2020, nonché sulla mancata percezione di altro reddito da lavoro e degli altri trattamenti summenzionati (comma 3 citato). Le domande sono istruite dalla suddetta società secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai fini dell'esame delle domande, la società Sport e salute S.p.A. acquisisce dal CONI il summenzionato registro sulla base di apposite intese (comma 3 citato).

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con "l’Autorità delegata in materia di sport" (attualmente il Ministro per le politiche giovanili e lo sport), da emanarsi entro 7 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, anche con riferimento a: le modalità di presentazione delle domande; i documenti richiesti; le cause di esclusione dal beneficio; i criteri di gestione delle risorse finanziarie; le forme di monitoraggio e di controllo della spesa; le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di giugno. Riguardo ai criteri di gestione delle risorse, il comma fa riferimento anche alle spese di funzionamento. Si valuti l'opportunità di chiarire tale profilo, considerato che le risorse definite dal comma 2 sono di importo identico al limite di spesa (di cui al comma 1) per i benefici in esame e che le disposizioni attuative[82] del beneficio in oggetto per i mesi di aprile e maggio facevano riferimento, per la copertura dei costi di funzionamento, al complesso delle risorse statali in favore della società Sport e salute S.p.A.

 

 


Articolo 13
(
Disposizioni attuative dell’articolo 78 del decreto legge n. 34/2020)

 

L’articolo 13 dispone la erogazione in via automatica per il mese di maggio della indennità di cui all’articolo 44 del dl 18/2020 e 78 del dl 34/2020, di sostegno al reddito in favore di alcune categorie di professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, aumentandone, altresì, l’importo a 1000 euro (anziché 600 euro previsti dalle disposizioni di cui sopra). A tal fine, quantifica l’onere della misura in 530 milioni di euro per l’anno 2020 individuandone la copertura.

 

La disposizione, ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall’articolo 78 del dl 34/2020, rinvia al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 (che attua l’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18: cfr. infra per una ricostruzione normativa), disponendo in favore dei liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103), già beneficiari dell’indennità percepita nei mesi di marzo, aprile nella misura di 600 euro, di cui ai predetti articoli, l’erogazione, in via automatica, dell’indennità per il mese di maggio 2020, nella misura di 1.000 euro (anziché 600 euro) (comma 1, primo periodo).

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 78 del dl 34/2020 (e il decreto ministeriale 29 maggio 2020 che lo attua) richiede che, ai fini della erogazione della indennità, i soggetti che presentano domanda siano in possesso delle seguenti condizioni di carattere generale:

a) non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) non siano titolari di pensione.

 

Il decreto ministeriale 29 maggio 2020 prevede, altresì, requisiti specifici relativi al reddito prodotto con l’attività professionale (cfr. infra)

 

La misura sopra descritta è riconosciuta, altresì, agli stessi liberi professionisti di cui sopra i quali non abbiano già beneficiato dell’indennità di cui al predetto decreto ministeriale del 29 maggio 2020, alle cui disposizioni si rinvia con la precisazione che si intende aggiornato il termine temporale di riferimento ai fini della valutazione della cessazione di attività (presupposto per l’erogazione della misura) che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020, previa presentazione della domanda di accesso entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto in esame (comma 1, secondo e terzo periodo).

Al riguardo, si segnala la disposizione del comma 8 dell’articolo 9 del presente decreto, alla cui scheda si rinvia per una più completa illustrazione della norma, in base al quale, decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Infine, per gli aspetti attuativi della disposizione, si rinvia, in termini generali, alle procedure previste dal decreto ministeriale del 29 maggio 2020 (comma 1, quarto periodo).

 Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede:

a)    quanto a 124,8 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 84, comma 12, del dl 34/2020, in quanto, secondo la relazione tecnica al provvedimento, “eccedenti rispetto al relativo stanziamento sulla base di monitoraggio come comunicato da INPS”;

 

Ai sensi del comma 12, dell’articolo 84, le indennità di cui ai commi da 1 a 11 del medesimo articolo previste per alcune categorie di lavoratori[83] sono erogate dall’INPS nel rispetto di un unico limite di spesa pari a 3.850,4 milioni di euro, per l’anno 2020. Tale importo è comprensivo di una quota relativa alle indennità in oggetto per il mese di marzo in conseguenza degli articoli 75 e 86 del dl 34/2020, che consentono il cumulo delle indennità in oggetto (anche per il mese di marzo) con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222 .

Ai sensi del medesimo comma 12, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

 

b) quanto a 405,2 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 44, comma 1, del dl 18/2020, come rifinanziata dall’articolo 78, comma 1, lettera a) del dl 19 maggio 2020, n. 34 (comma 2).

 

L’articolo 44 del dl 18/2020 ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

In base alla disposizione, il “Fondo per il reddito di ultima istanza” è volto a garantire ai lavoratori dipendenti e autonomi il riconoscimento di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 1), secondo criteri di priorità e modalità di attribuzione demandati ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame. Lo stesso decreto stabilisce la eventuale quota del suddetto limite di spesa, da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 (che ha privatizzato tutti gli enti e le casse dei professionisti esistenti) e 10 febbraio 1996, n. 103 (che qualifica sin dall’inizio come enti privati le casse istituite dalle categorie di liberi professionisti fino a quel momento privi di tutela previdenziale), all’esito della cui definizione il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio (comma 2).

Successivamente, l’art. 34 del d.l. 23/2020, chiariva, interpretando la disposizione dell’art. 44, che i soggetti di cui alle categorie sopra elencate, per poter accedere al sostegno di cui alla disposizione in commento, dovevano intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

L’articolo 78 del dl 34/2020 modifica l’articolo 44 del dl 18/2020, elevando da 300 milioni di euro a 1150 milioni di euro la dotazione del predetto Fondo riconoscendo anche per i mesi di aprile e maggio  2020 l’indennità di 600 euro (prevista per il solo mese di marzo 2020 dall’articolo 44 del dl 18/2020) a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 (che ha privatizzato tutti gli enti e le casse dei professionisti esistenti) e 10 febbraio 1996, n. 103 (che qualifica sin dall’inizio come enti privati le casse istituite dalle categorie di liberi professionisti fino a quel momento privi di tutela previdenziale).

Si dispone, infine, che per il riconoscimento della suddetta indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

·       titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

·       titolari di pensione.

 

Di conseguenza, a seguito di quest’ultima previsione, si dispone l’abrogazione dell’articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, intervenuto successivamente, come si è detto sopra, in funzione interpretativa dell’articolo 44.

Come evidenziato dalla relazione tecnica alla disposizione dell’articolo 78, essa modifica la platea dei beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: da un lato si introducono due ulteriori requisiti per accedere all’indennità in oggetto, determinando un restringimento della platea dei potenziali beneficiari, dall’altro abrogando il requisito dell’esclusività dell’iscrizione agli enti di previdenziali in esame (art. 34, DL 23/2020), si dà luogo ad un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.

L’onere derivante dalla disposizione dell’art. 78 viene quantificato in 650 milioni di euro per l’anno 2020. La quantificazione dell’onere è conseguenza della emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze intervenuto il 27 aprile 2020, con il quale si è provveduto ad aumentare la capienza del Fondo da 300 milioni di euro a 500 milioni di euro.

A questo proposito, si ricorda che l’attuazione dell’articolo 44 del dl 18/2020 (e dell’articolo 78 del dl 34/2020 che lo ha modificato) è stata contraddistinta dalla emanazione di quattro decreti interministeriali del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il primo, in data 28 marzo 2020, fissa le modalità di attribuzione della indennità prevista a valere sul “Fondo di ultima istanza”, disponendo quanto segue:

·       la quota parte del limite di spesa del Fondo di cui dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, è individuata in 200 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 1, comma 1);

·       il sostegno al reddito è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600, è riconosciuto ai seguenti soggetti:

o   ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

o   ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1, comma 2).

·       l’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 nonché con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L’indennità è altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019 (art. 1, comma 3);

·       per cessazione, riduzione e sospensione dell’attività si intende, ai sensi dell’articolo 2: per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività;

·       circa le modalità di attribuzione dell’indennità, ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, le domande sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato ai sensi dell’articolo 4. L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, in ordine ai requisiti sopra riportati.

 

In data 30 aprile 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene integrata la dotazione di cui al decreto interministeriale del 28 marzo 2020, portandola da 200 milioni di euro a 280 milioni di euro

 

In data 4 maggio 2020 è stato emanato il terzo decreto interministeriale volto a garantire un beneficio di 600 euro, di analogo importo alle indennità previste dai provvedimenti per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi, ma in favore di soggetti che non risultano coperti dai suddetti provvedimenti e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Pertanto, utilizzando anche lo spazio finanziario predisposto dal citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 aprile 2020, con il quale si aumenta la dotazione del Fondo di ultima istanza a 500 milioni di euro (in luogo dei 300 originariamente previsti), il decreto individua in 220 milioni di euro il limite di spesa per il riconoscimento del beneficio di cui sopra (articolo 1). Inoltre, viene incrementato da 200 milioni di euro a 280 milioni di euro il limite di spesa di cui all'articolo 1 del DM 28 marzo 2020, sempre attuativo dell'articolo 44 del DL 18/2020, tenuto conto delle domande pervenute e accolte per l'accesso al relativo beneficio (articolo 4).

Il decreto, quindi, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum, non soggetta ad imposizione fiscale, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 per le seguenti tipologie di lavoratori:

·       lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

·       lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

·       lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

·       incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

L'indennità non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione e le indennità di 600 euro già previste dal DL 18/2020, inclusa quella per i professionisti delle casse previdenziali. Non è inoltre cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

I soggetti, inoltre, non devono essere titolari di pensione o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda.

 

Infine, il decreto interministeriale 29 maggio 2020, intervenuto dopo le modifiche all’articolo 44 del dl 18/2020 disposte, come si è visto sopra, dall’articolo 78 del dl 34/2020, ha previsto:

·       che la quota parte del limite di spesa del Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 78, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinato al sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, per i mesi di aprile e maggio, è pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020. A valere sul predetto limite di spesa, trovano altresì prioritaria copertura finanziaria eventuali eccedenze di spesa rispetto al limite di spesa di 280 milioni di euro per l'anno 2020 derivanti dall'ammissione a pagamento da parte degli enti previdenziali di domande relative all'indennità per il mese di marzo in relazione alle quali non è stato possibile disporre il pagamento medesimo in quanto eccedente il predetto limite di spesa di 280 milioni di euro.

·       Il sostegno al reddito di cui al comma 1, è costituito da un'indennità, per il mese di aprile 2020, pari a 600 euro, da erogarsi in via automatica ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020 per il mese di marzo 2020. L'indennità è riconosciuta anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e entro il 23 febbraio 2020, purché nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto attestino un reddito professionale entro i limiti indicati nel decreto ministeriale 28 marzo 2020.

 

·       Per coloro che non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al decreto interministeriale del 28 marzo 2020, come integrato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, ai fini del riconoscimento delle indennità di cui sopra, si ribadisce che i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) non devono essere titolari di pensione.

·       L'istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

a) di essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) di non aver percepito o di percepire le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,;

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

d) di aver conseguito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore agli importi di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a) e b), del decreto ministeriale 28 marzo 2020 oppure, in caso di iscrizione all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e 2020, di aver conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi;

e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre del 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 28 marzo 2020, fatto salvo quanto previsto per i nuovi iscritti all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

 

 

 

 

 


Articolo 14
(
Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)

 

L’articolo 14 preclude la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

 

La disposizione in esame, prorogando le disposizioni previste dall’articolo 80 del dl 34/2020, stabilisce una relazione normativa tra il ricorso agli ammortizzatori previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto (alle cui schede di lettura si rinvia per un esame più approfondito) e la possibilità di interrompere il vincolo contrattuale da parte dei datori di lavoro che non vi abbiano fatto integralmente ricorso.

 

L’articolo 80 del dl 34/2020, modificando l’articolo 46 del dl 18/2020, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quel decreto, è preclusa per cinque mesi (sessanta giorni nella formulazione dell’articolo 46) la possibilità per il datore di lavoro di avviare le procedure di licenziamento collettivo e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020. Si prevede, inoltre, la facoltà per il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso.

Infine, in via eccezionale e fino al 17 agosto 2020, si modificano i termini complessivi delle procedure previste dalla legge in caso di trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori.

 

In particolare, la disposizione dell’articolo 1 del presente decreto, prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori nove settimane riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane.

Le 18 settimane devono essere fruite all’interno del periodo che va dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime nove settimane.

L’articolo 3 del presente decreto prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato[84], con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale di cui al precedente articolo 1. Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente in favore dei datori che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di interventi di integrazione salariale analoghi a quelli summenzionati ed è limitato - ferma restando la riparametrazione dello sgravio su base mensile - al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi. L'applicazione del beneficio del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

 

Pertanto, secondo la disposizione in commento, qualora i datori di lavoro non facciano ricorso alle disposizioni, sopra illustrate, di cui agli artt. 1 e 3 del presente decreto:

- resta loro precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223[85] (cfr. infra, scheda di approfondimento sull’istituto del licenziamento collettivo) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto (comma 1);

- resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604[86] e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604[87](comma 2).

Per una ulteriore ipotesi di sospensione dei licenziamenti, si rinvia all’articolo 60, comma 3, lettera c), del presente decreto.

Tale disposizione prevede che il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa di cui all’articolo 43 del dl 34/2020, istituito nello stato di previsione del MISE, - nelle ipotesi di autorizzazione alla proroga di sei mesi della cassa integrazione riconosciuta alle imprese in crisi, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale (di cui all’art. 44 del D.L. n. 109/2018) - opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata.

In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attività produttiva (inserimento di un nuovo comma 2-bis nell’articolo 43 del D.L. n. 34/2020).

 Si valuti l’opportunità di chiarire se le suddette preclusioni al licenziamento riguardino anche i datori di lavoro che non possono percepire l’esonero contributivo di cui all’articolo 3 (perché, ad esempio, non abbiano richiesto, nei mesi di maggio e giugno 2020, gli interventi di integrazione salariale) o che non abbiano fatto domanda per gli ammortizzatori di cui all’articolo 1.

 

In base al comma 3, le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dal venir meno del soggetto imprenditoriale: a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c); b) in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione  del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi), ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22[88].

 

Nel caso in cui il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, nonostante il divieto posto dal legislatore all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

 

L’istituto del licenziamento collettivo (che non trova applicazione nei confronti dei dirigenti) è disciplinato principalmente dall’articolo 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223. Le cause che giustificano il ricorso a tale istituto risiedono nella riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro e nella cessazione dell’attività. L’ipotesi di licenziamento collettivo si verifica nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia. La normativa si applica a tutti i licenziamenti che, nel medesimo arco temporale e nello stesso territorio siano riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. È sempre obbligatoria la verifica della sussistenza di un nesso di causalità tra la trasformazione produttiva effettuata ed il ridimensionamento dei dipendenti (Cass., 4 dicembre 1998, n. 12297), nonché un nesso di congruità tra gli stessi (cioè una piccola trasformazione produttiva non può comportare un rilevante numero di licenziamenti). Spetta al datore di lavoro provare l’effettività e la definitività della diminuzione del fabbisogno di forza-lavoro, attraverso la mancata sostituzione dei lavoratori licenziati o l’assenza di ulteriori assunzioni. Si ricorda che la procedura stabilita per il licenziamento collettivo è applicata anche alle aziende in CIGS, qualora nel corso o al termine del programma si verifichi la necessità di procedere anche ad un solo licenziamento. La procedura è contenuta nell’articolo 4 della L. 223/1991, che disciplina la procedura per la dichiarazione di mobilità (identica in caso di licenziamenti collettivi). In particolare, tale procedura può essere avviata dall’impresa che sia stata ammessa alla CIGS, qualora nel corso di attuazione del programma – che l’impresa stessa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale – ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative (comma 1). La procedura (commi 2-13) consta in una fase cd. Sindacale e in una fase cd. Amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro ed i sindacati tentano di trovare soluzioni alternative al licenziamento.

 


Articolo 15
(
Seguito della sentenza 152/2020 della Corte Costituzionale)

 

 

L’articolo 15 modifica l’articolo 38, comma 4, della L. 448/2001 e abroga l’articolo 89-bis del dl 34/2020, al fine di dare compiutamente seguito alla sentenza di illegittimità dichiarata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.152/2020, in base alla quale l’incremento dell’assegno mensile previsto dal suddetto art. 38 in favore degli invalidi civili totali deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni, come previsto dalla disposizione dichiarata illegittima).

 

In dettaglio, al fine di dare seguito alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, la novella dell’articolo 38 in parola, che decorre dal 20 luglio 2020 (giorno successivo alla entrata in vigore delle modifiche disposte dalla legge di conversione del dl 34/2020), dispone che, al comma 4, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.

Si rammenta che l’articolo 38 della L. 448/2001, al comma 1, dispone l’incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi della circolare Inps 147/2019, per l’anno 2020, l’importo della somma del trattamento minimo e della maggiorazione sociale arriva fino a 651,51 euro per un totale annuale, su 13 mensilità, fino a 8469,63 euro.

Il comma 4, sul quale si interviene, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

La novella in esame, dispone, conseguentemente, l’abrogazione dell’articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, volto, per l’appunto, a dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale.

 

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 178 milioni di euro per l’anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede:

a)   quanto ad euro 46 milioni per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo istituito dall’articolo 89-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b)  quanto ad 132 milioni di euro per l’anno 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, ai sensi dell’articolo 114 del decreto in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), con specifico riferimento agli oneri per il 2021, (ai sensi del comma 5 dell’articolo) mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti da alcune disposizioni dello stesso decreto[89].

 

Nella tabella seguente, prodotta nella relazione tecnica al provvedimento, vengono riportati gli effetti finanziari fino all’anno 2029:

 

 

Con la sentenza 152/2020, la Corte Costituzionale interviene sull’articolo 38, comma 4, «nella parte in cui subordina il diritto degli invalidi civili totali, affetti da gravissima disabilità e privi di ogni residua capacità lavorativa, all’incremento previsto dal comma 1 al raggiungimento del requisito anagrafico del 60° anno di età, in relazione agli artt. 3 e 38, comma 1, Cost.».

In dettaglio, la Corte interviene sul limite dei sessanta anni previsto da tale disposizione nel caso di invalidi civili totali, poiché manifestamente inadeguato a garantire a persone  totalmente  inabili  al lavoro i “mezzi necessari per vivere”, in violazione del diritto, riconosciuto in particolare dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Quindi l’incremento (pari a 516,46 euro) di cui al comma 1 dell’articolo 38 della l. 448/2001 dovrà essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6713,98 euro[90].

Peraltro, con riferimento ai vincoli di bilancio e, quindi, nella prospettiva del “contemperamento dei valori costituzionali”, la Corte ha ritenuto, in questo caso, di graduare gli effetti temporali del decisum, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

Si precisa che la tecnica decisoria della sentenza con effetto “ex nunc”, che viene qui adottata, appartiene alla giurisprudenza della Corte, a partire dalla sentenza n. 10 del 2015 (nello stesso senso anche sentenze n. 246 del 2019, n. 74 e n. 71 del 2018). 

Nella prima citata pronuncia si è infatti chiarito che «così come la decisione di illegittimità costituzionale può essere circoscritta solo ad alcuni aspetti della disposizione sottoposta a giudizio – come avviene ad esempio nelle pronunce manipolative – similmente la modulazione dell’intervento della Corte può riguardare la dimensione temporale della normativa impugnata, limitando gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sul piano del tempo». E si è appunto precisato che «sono proprio le esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti» ? vagliate alla luce di principi di stretta proporzionalità e di effettività dei suddetti diritti ? a determinare la scelta di una tale tecnica decisoria. La quale «risulta, quindi, costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, […] garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali (sentenza n. 264 del 2012)».

Resta ovviamente ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare, ed eventualmente di coordinare in un quadro di sistema, la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione. Infatti, l’eliminazione della barriera anagrafica che condiziona l’adeguamento della misura della pensione di inabilità al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita, non costituendo una opzione costituzionalmente obbligata, resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore, purché nel rispetto del principio di proporzionalità (sentenze n. 40 del 2019 e n. 222 del 2018) e dell’effettività dei suddetti diritti.

 

Il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 152/2020 è consultabile al seguente link:

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2020:152

 


Articolo 16
(Erogazione assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi)

 

 

L’articolo 16 incrementa di 500 milioni di euro le risorse a carico del bilancio dello Stato per l’erogazione dell’assegno ordinario di integrazione salariale da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, concesso, a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base della normativa dettata dal decreto Cura Italia.

 

Per il 2020, viene incrementato nella misura di 500 milioni di euro (passando da 1.100 a 1.600 mln) il limite di spesa, a carico del bilancio dello Stato, entro cui i suddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (non istituiti presso l’INPS[91]) garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario da corrispondere in base alla normativa previgente (di cui all’art. 19 del D.L. 18/2020) rispetto a quella posta dall’articolo 1 del presente decreto. Tale articolo riconosce l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei richiamati Fondi per un massimo di 18 settimane, per periodi compresi tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, entro un ulteriore e distinto limite di spesa, a carico del bilancio dello Stato, pari a 1.600 milioni di euro per il 2020.

Come previsto dall’art. 19, c. 6 e 6-bis, del D.L. 18/2020 - modificato dalla norma in commento - tali  risorse sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per la ripartizione delle risorse previste dalla normativa finora vigente sono stati adottati i decreti ministeriali 1° aprile 2020, 30 maggio 2020 n. 11 e 15 giugno 2020 n. 41 (quest’ultimo è stato adottato per la ripartizione delle risorse stanziate dal DM del 30 maggio 2020 a seguito del monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione e delle prestazioni effettivamente erogate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, c. 6-bis, del D.L. 18/2020).

 

Ai relativi oneri – pari a 500 milioni di euro per il 2020 – si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del capitolo di bilancio istituito dall’art. 22-ter del D.L. 18/2020 al fine di garantire un ulteriore finanziamento degli strumenti di integrazione salariale già previsti dal decreto cura Italia e rifinanziati dal decreto Rilancio (pari a 2.673,2 milioni di euro).

La Relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che il suddetto capitolo presenta le necessarie disponibilità.

 


Articolo 17
(Incremento risorse assistenza CAF e professionisti)

 

L’articolo 17 incrementa di 20 milioni di euro le risorse destinate all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell’assistenza fiscale per l’anno 2019, da erogare nel 2020.

 

Preliminarmente si ricorda che l'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono rimodulate le misure dei compensi previste per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta (articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti.

Il richiamato articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabilisce che per le attività svolte in relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai CAF, agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa (14 €) e  per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta (26 €).

Si ricorda, altresì, che l’articolo 32 del medesimo decreto prevede che i centri di assistenza fiscale possono essere costituiti da:

a)   associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

b)   associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

c)   organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;

d)   organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

e)   sostituti di imposta sui redditi di lavoro dipendente aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

f)    associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

 

In attuazione di quanto disposto del sopra citato articolo 7 del dlgs. 175 del 2014, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014 ha stabilito che le misure dei compensi di 14 e 26 euro (art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) sono rimodulate per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa in: 16,20, 18,30 e 18,30 euro, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell’assistenza fiscale, sono incrementate di 20 milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente alle attività rese nell’anno 2019.

Pertanto, nell'ambito del programma Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità della missione di spesa Politiche economico-finanziarie e di bilancio, le dotazioni finanziarie, iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate di 20 milioni di euro.

Conseguentemente il limite di spesa previsto per il 2020 per l'erogazione dei compensi spettanti per lo svolgimento dell’assistenza fiscale è elevato a 236.897.790,00 euro rispetto al previgente importo di 216.897.790,00 euro.

Nella relazione illustrativa il Governo evidenzia che tale intervento riconosce l’apporto dei CAF e dei professionisti abilitati, tenuto conto che nel 2019 attraverso la loro assistenza è transitato circa l’85% del totale dei 730 (il restante 15% è suddiviso tra accesso telematico diretto dei contribuenti e sostituto di imposta).

La disposizione stabilisce, altresì, che qualora per effetto dell’applicazione dei compensi unitari stabiliti (articolo 1, lettera c), del richiamato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2014) l’importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte nell’anno 2019 sono proporzionalmente ridotti.

La norma chiarisce, inoltre, che per le attività svolte a decorrere dall’anno 2020 resta fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016 ovvero che le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai CAF ed ai professionisti abilitati non possono eccedere il limite di euro 216.897.790,00 a decorrere dall'anno 2019.

 

Il comma 2 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo a valere sull’articolo 114 del decreto in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 


Articolo 18
(Finanziamento istituti di patronato)

 

 

L’articolo 18 incrementa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 le risorse destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

 

Nel dettaglio, l’articolo in esame prevede, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, un aumento, complessivo e proporzionale, nella misura di 20 milioni di euro annui, delle risorse destinate al finanziamento dei suddetti istituti. Il relativo onere – a cui si provvede ai sensi dell’articolo 114 (alla cui scheda di lettura si rimanda) - consiste in maggiori somme versate agli istituti medesimi in deroga alla normativa vigente[92] (commi 1 e 3).

 

Il finanziamento per l’attività di istituti di patronato e assistenza sociale è disciplinato dall’articolo 13, della legge n. 152/2001, secondo i criteri stabiliti con specifico regolamento (emanato con il D.M. 10 ottobre 2008), mediante il prelevamento di un'aliquota di finanziamento (pari, nella normativa vigente, allo 0,199%) sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL.

L’importo ottenuto con il richiamato prelevamento è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

-      89,90% all'attività;

-      10% all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;

-      0,10% per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto.

Si ricorda, inoltre, che le risorse destinate agli istituti di patronato e di assistenza sociale hanno in passato subito riduzioni per effetto di diversi provvedimenti, da ultimo l’art. 1, c. 605, della L. 208/2015 che, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, ha disposto una riduzione delle suddette risorse pari a 15 milioni di euro.

Anche l’aliquota di finanziamento degli istituti in questione è stata oggetto di ripetute modifiche, passando dallo 0,226% inizialmente previsto a decorrere dal 2001, allo 0,199% previsto dall’art. 1, c. 605, della L. 208/2015 a decorrere dal 2015.

Parimenti, si è provveduto anche alla rimodulazione della quota di acconto del finanziamento statale, fissata dal 2019 al 78% dall’art. 1, c. 134, della L. 205/2017.

 

 


Articolo 19
(Trattamenti di integrazione salariale per le ex zone rosse)

 

L’articolo 19 riconosce ai datori di lavoro delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno sospeso, in tutto o in parte, l'attività lavorativa a causa dell’impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze di raggiungere il luogo di lavoro - perché residenti o domiciliati nelle cosiddette zone rosse - la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga e all’assegno ordinario di integrazione salariale, introdotti dalla normativa vigente a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da Covid-19. Tali trattamenti possono essere concessi – entro un determinato limite di spesa – con riferimento a periodi compresi nell’arco temporale summenzionato e per un massimo di quattro settimane.

 

Soggetti beneficiari (comma 1)

Nel dettaglio, la suddetta possibilità è riconosciuta a condizione che:

§  i datori di lavoro abbiano sospeso l’attività lavorativa - anche qualora la sospensione abbia riguardato i soli dipendenti aventi i requisiti di seguito indicati - a causa dell’impossibilità del raggiungimento del luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti nei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (sul punto, vedi infra), per i quali la pubblica autorità avessero emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, con l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (i trattamenti cui la disposizione si riferisce sono quelli di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. 18/2020, per una panoramica dei quali si rinvia alla scheda di lettura relativa all’art. 1 del presente provvedimento). La norma specifica, infine, che tale possibilità è riconosciuta limitatamente alle imprese operanti nelle suddette regioni; sul punto, si valuti l’opportunità di chiarire se tale norma riguardi anche i datori di lavoro diversi dalle imprese (conformemente alla locuzione adoperata nel primo periodo del comma 1). Si consideri inoltre l’opportunità di valutare i motivi della limitazione alle suddette tre regioni, considerato che nel periodo temporale in oggetto (intercorrente tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020) sono stati adottati provvedimenti (anche da parte di enti territoriali) di contenimento e di divieto di allontanamento riguardanti territori anche di altre regioni;

§  non abbiano trovato applicazione, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, le tutele di integrazione salariale previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza Covid-19.

 

 

Durata e presentazione della domanda (commi 1 e 2)

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, esclusivamente all’INPS – con causale “Covid-19 – Obbligo permanenza domiciliare” – entro il 15 ottobre 2020, per periodi intercorrenti tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti della pubblica autorità di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, ma comunque fino ad un massimo complessivo di quattro settimane.

Alle stesse domande è allegata l’autocertificazione del datore di lavoro che indica l’autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.

 

Pagamento diretto (comma 3)

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Riguardo al suddetto termine relativo all’invio per il pagamento o per il saldo, si ricorda che la normativa sul pagamento diretto ai dipendenti dei trattamenti di integrazione salariale ordinari o in deroga o degli assegni ordinari di integrazione salariale (di cui ai richiamati artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. 18/2020)[93] - oltre a porre già il principio di decadenza summenzionato[94] - prevede[95] che la domanda del datore di lavoro contenga anche i dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione pari al 40 per cento delle ore di trattamento autorizzate nell'intero periodo. In merito, si segnala che, secondo l'interpretazione seguita dalla circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020, nella richiesta del datore di lavoro relativa alla prestazione si può rinunziare al meccanismo dell'acconto. Si ricorda inoltre che, nel caso di decadenza summenzionata, l'INPS provvede al recupero, nei confronti del datore di lavoro, dell'acconto eventualmente corrisposto[96].

 

Limiti di spesa (commi 4 e 5)

I trattamenti di cui alla norma in commento sono concessi nel limite massimo di spesa di 59,3 milioni di euro per il 2020. L'INPS provvede al relativo monitoraggio e, qualora da tale monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento (pari originariamente a 2.673,2 milioni di euro) del capitolo di bilancio istituito dall’art. 22-ter del D.L. 18/2020 al fine di garantire un ulteriore finanziamento degli strumenti di integrazione salariale già previsti dal decreto cura Italia e rifinanziati dal decreto Rilancio.

La Relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che il suddetto capitolo presenta le necessarie disponibilità.


Articolo 20
(Disposizioni per il settore aereo)

 

 

L’articolo 20 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 estendendo il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, rispondenti a determinati requisiti, che hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali ed escludendo l’applicazione del contributo addizionale ex art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

L’articolo 94 del dl 18/2020 dispone un incremento di 200 milioni di euro, per il 2020, della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (comma 1) e reca, a valere sulle suddette risorse, norme specifiche per il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nel settore aereo, a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito quest'ultimo (comma 2).

In particolare, ai sensi del comma 2, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere autorizzato, in deroga ai limiti di durata massima del trattamento di integrazione salariale[97] alle seguenti condizioni:

§  a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 18/2020 e fino al 31 dicembre 2020;

§  nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020;

§  nel limite massimo di 10 mesi;

§  previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata;

§  qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

 

Nel dettaglio, la disposizione in commento riduce la quantificazione degli oneri per il 2020 e la relativa copertura finanziaria operata dal comma 1 dell’articolo 94 (portandola da 200 milioni di euro a 190,2 milioni di euro) e quantifica gli oneri per il 2021 in 22,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e in 14,3 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto coprendoli sull’articolo 114 del decreto in esame (comma 1, lett. a), b) prima parte e comma 2).

 

La relazione tecnica al provvedimento, spiega che si è proceduto a valutare l’effetto finanziario della concessione della cassa integrazione straordinaria per i dipendenti di Air Italy considerando l’onere della prestazione, della contribuzione figurativa e del mancato gettito del contributo addizionale per i 1.470 dipendenti in CIG per 10 mesi.

Sulla base dei dati individuali dei dipendenti Air Italy a fine 2019 estratti dalle dichiarazioni Uniemens si è giunti a definire per l’anno 2020 un onere pari a 9,8 milioni di euro ed oneri per il 2021 quantificati in 22,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e in 14,3 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

 

Inoltre, ai sensi del comma 1, lettera b), seconda parte si modifica il comma 2 dell’articolo 94 prevedendo che nel nuovo limite di spesa di 9,8 milioni di euro per il 2020 e 22,9 milioni per l’anno 2021, può essere autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Ente nazionale dell’aviazione civile, che hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell’accordo di cui al presente comma.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato, previo accordo in sede governativa stipulato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione o delle Regioni interessate, ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) prospettive di cessione dell’azienda o di un ramo di essa; b) specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione o dalle regioni interessate secondo le modalità indicate nell’accordo previsto dal presente comma.

 

Infine, ai sensi del comma 1, lett. c), dopo il comma 2 dell’articolo 94, è inserito il comma 2-bis, con il quale, a fini di monitoraggio delle risorse finanziarie, si dispone che sia direttamente l’INPS ad erogare il trattamento di integrazione di cui sopra. In relazione a ciò, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148[98]. Agli oneri derivanti dall’esonero dal pagamento dell’addizionale prevista dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, si provvede, come si è visto sopra, a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma 2.


Articolo 21
(Rimodulazione delle risorse per il cosiddetto voucher babysitting per alcune categorie e delle risorse per l’indennità relativa ai lavoratori domestici)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 21 incrementa di 169 milioni di euro per il 2020 le risorse per l’erogazione del voucher per servizi di babysitting e per altri servizi, riconosciuto per l'assistenza dei figli fino a 12 anni in favore del personale dipendente del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in alternativa al congedo parentale speciale introdotto dalla normativa vigente in conseguenza dell’emergenza da Covid-19[99]. Il successivo comma 2 riduce, nella medesima misura di 169 milioni di euro per il 2020, le risorse stanziate per il riconoscimento, in via transitoria, di un'indennità in favore di alcuni lavoratori domestici.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in commento incrementa di 169 milioni di euro - portandole da 67,6 milioni di euro a 236,6 milioni di euro per il 2020 - le risorse stanziate per l’erogazione del cosiddetto voucher babysitting riconosciuto dalla normativa vigente (artt. 23 e 25 del D.L. 18/2020), in alternativa alla fruizione del congedo speciale introdotto a seguito dell’emergenza Covid-19[100], ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tale voucher è riconosciuto – in relazione all'assistenza e alla sorveglianza dei figli fino a 12 anni[101] e fino al 31 agosto 2020 - nel limite massimo complessivo di 2000 euro, per l'acquisto di servizi di babysitting, nonché di servizi erogati dai centri estivi, di servizi integrativi per l'infanzia, di servizi socio-educativi territoriali, di servizi erogati dai centri con funzione educativa e ricreativa e di servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (la fruizione del bonus per i servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del cosiddetto bonus asilo nido).

Si ricorda che il richiamato art. 23 del D.L. 18/2020 riconosce il medesimo bonus anche ai lavoratori dipendenti privati, agli iscritti in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata e ai lavoratori autonomi (iscritti e non iscritti all’INPS[102]) nel limite massimo complessivo di 1200 euro. Tale beneficio, ai sensi del comma 11 del summenzionato art. 23, è riconosciuto nel limite di spesa di 1.569 milioni di euro per il 2020 - limite che si applica in via unitaria anche per il congedo parentale speciale e l’indennità previsti dal medesimo art. 23, per i soggetti richiamati, in alternativa al bonus suddetto.

L’INPS, con la circolare 73/2020, ha chiarito le modalità di erogazione del bonus sia per servizi di babysitting, da utilizzare mediante il libretto di famiglia, sia per i servizi integrativi per l’infanzia.

 

Il comma 2 dell’articolo 21 in esame, ai fini della copertura del suddetto incremento di 169 milioni di euro, riduce nella misura identica le risorse stanziate per il riconoscimento, in via transitoria, di un'indennità in favore di alcuni lavoratori domestici. Queste ultime risorse vengono, dunque, ridotte da 460 milioni a 291 milioni (per il 2020). Si ricorda che il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda per l’indennità in oggetto è fissato al 30 agosto 2020 dall’articolo 9, comma 8, del presente decreto.

L’indennità in esame (ai sensi dell’articolo 85 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) è riconosciuta, in via transitoria, in favore dei lavoratori domestici che avessero in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L'indennità è attribuita con riferimento ai mesi di aprile e maggio del 2020, nella misura di 500 euro mensili; l'indennità non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed è erogata, su domanda, in unica soluzione dall'INPS, nel rispetto del limite complessivo di spesa summenzionato[103].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Articolo 22
(Fondo per la formazione personale delle casalinghe)

 

 

L’articolo 22 istituisce il “Fondo per la formazione delle casalinghe”, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, finalizzato alla formazione e ad incrementare le opportunità culturali e l’inclusione sociale delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura delle persone e dell'ambiente domestico.

 

In dettaglio, la disposizione prevede l’istituzione del Fondo presso lo stato di previsione Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e riguarda le donne iscritte all’Assicurazione obbligatoria, di cui all’articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (comma 1).

 

Ai sensi di tale disposizione è istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, gestita dall'INAIL, cui sono soggette le persone di età compresa tra 18 e 67 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.

 

Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 (comma 2). 

Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114 (comma 3).


Articolo 23
(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

 

 

L’articolo 23, ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem) ai sensi dell’articolo 82 del D.L. 34/2020, riconosce l’erogazione di una ulteriore singola quota del Rem ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti quote. Rispetto ai requisiti di accesso, l’unica modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese di maggio (precedentemente al mese di aprile). La domanda può essere presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Resta fermo anche l’elenco delle incompatibilità, se non per l’aggiunta di quelle relative ai benefici di cui agli articoli 10 e 11 del provvedimento in esame. Al proposito, si rileva l’incongruenza del rinvio all’articolo 11 (Misure a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione dell’Arsenale Militare di Taranto) anziché all’art. 13 (Disposizioni concernenti l’indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza).

L’importo dell’ulteriore quota è lo stesso delle precedenti, ovvero è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro).

Il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per il 2020, nell’ambito del Fondo per il reddito di emergenza.

 

Poiché i nuclei percettori di Rem sono risultati inferiori a quanto inizialmente previsto, l’intervento legislativo intende utilizzare le risorse già a tal fine stanziate dall’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 2020[104] che, al comma 10, ne ha disposto l’iscrizione su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato “Fondo per il Reddito di emergenza”.

 

Di seguito si illustra l’intervento legislativo nel dettaglio.

Al comma 1 si dispone che, ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (di seguito “Rem”), il Rem è ulteriormente riconosciuto, per una singola quota, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

 

a)  un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore al beneficio Rem;

b)  assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 10 (Indennità lavoratori marittimi) e 11 (Misure a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione dell’Arsenale Militare di Taranto) del provvedimento in commento.

 

In proposito va valutata l’opportunità del rinvio all’articolo 11. Il rinvio corretto sembrerebbe infatti essere quello all’articolo 13 del provvedimento in esame (Disposizioni concernenti l’indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza). Si valuti inoltre l’opportunità di rinviare, per le incompatibilità, anche ai percettori dell’indennità di cui all’articolo 9 del provvedimento in esame (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo);

 

c)   possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 2020.

Più nel dettaglio vengono richiesti i seguenti requisiti:

    i.        il comma 2 dell’art. 82 (ad eccezione della lettera b) relativa al reddito familiare nel mese di aprile 2020), del decreto legge 34/2020 riconosce l’accesso al Rem ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

o  residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

o  un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE[105] (di cui al D.p.c.m. 159/2013); d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000;

  ii.       il comma 2-bis dell’art. 82, del decreto legge n. 34 del 2020 semplifica le procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile senza titolo, intendono presentare domanda per l’accesso al Rem medesimo.  Più precisamente, si prevede che, gli occupanti abusivi di un immobile possano autocertificare la loro residenza nell’immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora. Viene previsto che, ai fini del riconoscimento del Rem, nel periodo di emergenza COVID-19 e limitatamente alla durata della stessa e comunque non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell’art. 5 del decreto legge n. 47/2014[106], non si applichino, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del D.L. 47/2014.

Si valuti l’opportunità di coordinare la scadenza temporale posta per la domanda di accesso alla quota Rem (15 ottobre 2020), con il disposto del comma 2-bis dell’art. 82 del decreto legge 24/2020 (efficace fino al 30 settembre 2020). 

iii.        il comma 3, dell’art. 82, del decreto legge 34/2020 elenca le incompatibilità tra Rem e ulteriori indennità e benefici. Più precisamente, Il Rem non e? compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto n. 18 del 2020, ovvero in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto; articoli 84 e 85 del decreto legge n. 34 del 2020). Si tratta delle indennità riconosciute ai: lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps; liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo; lavoratori agricoli; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori domestici. Il Rem, inoltre, non e? compatibile con la presenza nel      nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda: a) titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidita?); b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali. Tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse; c) percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

 

 

La domanda per la quota di Rem è presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020 (termine coincidente con la fine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020) tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso (comma 2).

 

Il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per il 2020 nell’ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all’articolo 82, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020 (comma 3).

 

La Relazione al provvedimento chiarisce che la spesa finora impegnata per il pagamento delle mensilità Rem (previste dal decreto legge n. 34 del 2020) risulta pari a 298,2 milioni di euro, a fronte di 268 mila nuclei beneficiari (considerato un costo mensile medio del beneficio pari a 556 euro). Inoltre, ancora 42 mila domande risultano in istruttoria, che, se accolte in toto, impegnerebbero 46,7 milioni di euro. Conseguentemente, la spesa per le quote Rem previste dal decreto legge n. 34 del 2020 ammonta complessivamente a circa 344,9 milioni di euro.

La relazione stima che l’ulteriore quota Rem possa interessare un numero di nuclei beneficiari pari a 310 mila con una spesa complessiva di 172,5 milioni di euro, che rappresentano il limite di spesa per il 2020, nell’ambito del Fondo di emergenza.

Si ricordano infine i dati rilasciati il 15 luglio 2020 dall’Osservatorio Reddito/Pensione di cittadinanza e ReI presso l’INPS relativamente ai nuclei percettori di Reddito di Emergenza nel periodo Maggio 2020-Giugno 2020.  Al 30 giugno 2020 risultano 455 mila nuclei richiedenti il Reddito di Emergenza: al 46% di questi (209 mila) è stato erogato il beneficio, al 49% (223 mila) è stato respinto e il restante 5% (23mila) è in attesa di definizione della domanda. Si ricorda che all’avvio della misura, le domande di accesso al Rem sono state numerosissime, molte sono state però respinte dall’Inps in quanto prive di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida (sul punto la nota Inps).

La distribuzione geografica delle domande pervenute rispecchia quella già osservata per il Reddito di Cittadinanza: maggiore concentrazione nelle regioni del Sud e delle Isole (48%), a seguire le regioni del Nord (33%) e infine quelle del Centro (19%).

 

Infine, il comma 4 chiarisce che, per quanto non previsto dalla norma in commento, si applica la disciplina prevista dall’articolo 82, del decreto legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

 

Il Reddito di emergenza - Rem

 

L’articolo 82 del decreto legge 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha istituito il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito, erogato in due quote mensili, rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da COVID-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia (decreto legge n. 18 del 2020). L’importo mensile del Rem e? determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro. Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, e? incrementato di:

§  0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;

§  0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilita? grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE .

L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

Nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 34 del 2020, a modifica di quanto precedentemente stabilito, è stato esteso il termine di presentazione delle domande di accesso al Rem, al 31 luglio 2020 (in luogo del 30 giugno 2020). Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari residenti in Italia se in possesso dei seguenti requisiti:

§  un reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore al beneficio Rem;

§  un valore ISEE inferiore a 15.000 euro;

§  un valore del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente disabile o non autosufficiente.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di:

§  titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

§  titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem;

§  percettori di Reddito di cittadinanza.

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto e presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto.

Nel corso dell’esame parlamentare è stato inserito il comma 2-bis che, ai fini del riconoscimento del Rem, semplifica le procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile, intendono presentare domanda per l’accesso al Rem medesimo.  Più precisamente, si prevede che gli occupanti abusivi di un immobile possano autocertificare la loro residenza nell’immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora.

Sempre nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 34 del 2020, l’autorizzazione di spesa per l’erogazione del Rem è stata portata a 971,3 milioni di euro (precedentemente era pari a 959,6 milioni di euro), da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato “Fondo per il Reddito di emergenza”. L'INPS provvede al monitoraggio della misura. In caso di scostamenti dal limite di spesa autorizzato, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.


Articolo 24, commi 1 e 12, lett. a)
(Incarichi di collaborazione presso il
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

 

L’articolo 24, comma 1, consente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) di conferire incarichi di collaborazione - per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico - presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 16 milioni di euro per l’anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP). Il comma 12, lett. a), prevede la relativa copertura.

 

In dettaglio, per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, il MIBACT può autorizzare il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001.

Le funzioni delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, quali uffici di livello dirigenziale non generale chiamati ad assicurare sul territorio la tutela del patrimonio culturale sono individuate dall'art. 41 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del MIBACT.

 

L'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a determinate condizioni, quali:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

 

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato in prima lettura fa presente che si tratta di una possibilità già consentita in passato al Parco archeologico di Pompei e ai Musei autonomi e che viene estesa alle Soprintendenze in quanto "afflitte da una grave carenza di organico".

La possibilità per il MIBACT di conferire detti incarichi decorre dalla pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l’assunzione di funzionari di Area III – posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall’art. 1, co. 338, della L. 145/2018.

 

La Tabella B allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, prevede che la dotazione organica relativa all'Area III consiste in  5.427 unità di personale.

Si ricorda che l'art. 1, co. 338 della L. 145/2018 ha autorizzato il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere, a decorrere dall'anno 2020, 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

In proposito, nel bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 30 giugno 2020, sono previsti tra l'altro 250 posti per il MIBACT da inquadrare,  con  il  profilo di funzionario amministrativo, nell'Area funzionale III - F1.

Non risultano invece ancora banditi concorsi per la medesima Area III - posizione economica F1 per i profili tecnici.

 

In argomento, si rammenta che l’art. 1, co. 328-330, della L. 208/2015 ha autorizzato l'assunzione a tempo indeterminato presso il MIBAC di 500 funzionari da inquadrare nell'Area III del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte. A tal fine, ha autorizzato la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

La procedura di selezione è stata disciplinata con D.M. 15 aprile 2016. Nella G.U. - serie speciale concorsi ed esami - n. 41 del 24 maggio 2016 si è dunque data comunicazione della pubblicazione sul sito http://ripam.formez.it dei relativi bandi di concorso ripartiti per profilo professionale: Funzionario antropologo: 5 posti; Funzionario archeologo: 90 posti; Funzionario architetto: 130 posti; Funzionario archivista: 95 posti; Funzionario bibliotecario: 25 posti; Funzionario demoetnoantropologo: 5 posti; Funzionario della promozione e comunicazione: 30 posti; Funzionario restauratore: 80 posti; Funzionario storico dell'arte: 40 posti.

Il 28 settembre 2017, rispondendo nella VII Commissione della Camera all’interrogazione a risposta immediata 5-12301, il rappresentante del Governo aveva poi fatto presente che con DPCM 4 aprile 2017 il MIBAC era stato autorizzato allo scorrimento delle graduatorie degli idonei per 200 unità e che il 28 aprile 2017 era stato richiesto un ulteriore scorrimento per 100 unità (v. qui).

L’art. 1, co. 305, della L. 205/2017 aveva autorizzato il MIBAC ad assumere fino ad un massimo di (ulteriori) 200 unità mediante scorrimento delle graduatorie di concorso. Si era così pervenuti, complessivamente, a 1.000 assunzioni.

 

Tali incarichi hanno una durata massima di quindici mesi e sono conferiti non oltre il 31 dicembre 2021.

Ciascun incarico ha un importo massimo di 40.000 euro, per un limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 16 milioni di euro per l’anno 2021. La relazione tecnica precisa quindi che sarà possibile conferire 500 incarichi di collaborazione per gli anni 2020 e 2021.

 

Si stabilisce poi che ai destinatari degli incarichi di collaborazione possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP).

 

In base all'art. 31 del d.lgs. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

A tale riguardo, il D.L. 32/2019 (L. 55/2019), c.d. Sblocca cantieri, ha recato modifiche a tale disposizione, attribuendo al regolamento unico di attuazione del Codice - in luogo delle Linee guida emanate dall’ANAC - il compito di definire la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, e sugli ulteriori requisiti di professionalità, rispetto a quanto disposto dal Codice in relazione alla complessità dei lavori; e l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Si è previsto che, fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento, si applicasse, in merito alle funzioni del RUP, la disposizione transitoria prevista dal comma 27-octies dell’art. 216 del Codice, introdotto dal medesimo D.L. 32 e dunque le Linee guida n. 3 dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), relative a "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni".

In merito ai requisiti professionali del RUP, nelle suddette Linee guida n. 3, le competenze sono distinte in relazione alle diverse soglie degli appalti e delle concessioni dei lavori, considerato che il RUP deve possedere un titolo di studio e l'esperienza e la formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei lavori da affidare. Nelle Linee guida n. 3 si specifica inoltre che le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interesse di cui all’art. 42, co. 2, del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Inoltre, "nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida". Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza[107].

 

           A fronte della normativa vigente, la possibilità di affidare le funzioni del RUP ad un soggetto non di ruolo è subordinata alla condizione di assoluta carenza della professionalità specifica nell’ambito dei dipendenti della stazione appaltante.

 

Ciascuna Soprintendenza assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

 

Alla copertura degli oneri si provvede (comma 12, lett.a)) a valere sull'articolo 114 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 


Articolo 24, commi 2 e 12, lettera b)
(Incarichi di collaborazione a supporto del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

 

L’articolo 24, comma 2, prevede la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il comma 12, lettera b), individua le modalità di copertura della relativa spesa.

 

Si tratta degli incarichi di cui all’art. 1, co. 602, secondo periodo, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), per i quali il comma 2, prevedendo la possibilità di prolungamento indicata, autorizza la (ulteriore) spesa di € 25.000 per il 2020.

Alla copertura del relativo onere si provvede, in base al comma 12, lettera b), mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

 

Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che gli incarichi sono scaduti il 30 giugno 2020 e che se ne prevede il prolungamento fino al termine dell’incarico del Commissario straordinario.

A sua volta, la relazione tecnica evidenzia che si provvederà a valere sulle risorse del capitolo 6638/pg2.

Si tratta proprio del capitolo sul quale sono appostate le risorse per il compenso del Commissario straordinario e degli esperti.

 

L’art. 1, co. 602, primo periodo, della L. 145/2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 le funzioni del Commissario straordinario di cui all’art. 11, co. 3, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche[108].

Il secondo periodo dello stesso co. 602 ha previsto che, a supporto delle attività del Commissario, la Direzione generale Spettacolo dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali poteva conferire, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente e ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001[109], fino a un massimo di 3 incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, nel limite di spesa di € 75.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere su corrispondente riduzione del FUS.

La durata massima degli incarichi di collaborazione è stata fissata dalla disposizione citata in 12 mesi[110].

L’avviso di selezione pubblica per il conferimento degli incarichi è stato emanato il 3 aprile 2019.

Gli esiti della selezione e la graduatoria dei candidati sono stati approvati con D.D. 8 maggio 2019 (che, tuttavia, non ha indicato la data di avvio dell’incarico).

 

 

 

 

 


Articolo 24, comma 3
(Incarichi dirigenziali presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

 

L’articolo 24, comma 3, consente di elevare, per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, (dal 10 per cento) al 15 per cento il limite - rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia - degli incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all’amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Dicastero. Ciò nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque fino al 31 dicembre 2021. Tali incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e sono destinati al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato purché in possesso di determinati requisiti.

 

In dettaglio, la disposizione innalza solo per il MIBACT la misura massima di cui all’art. 1, co. 6, secondo periodo, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) fino al 15 per cento. Detta disposizione ha elevato a sua volta (per tutte le amministrazioni) dall’8 al 10 per cento la percentuale massima degli incarichi dirigenziali di seconda fascia che ciascuna amministrazione può conferire, ai sensi dell’articolo 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale o a soggetti che non siano dirigenti pubblici di ruolo, non rinvenibili nei ruoli dell’amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

 

In base alla previgente disciplina stabilita dall’art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001, gli incarichi dirigenziali potevano essere conferiti, a tempo determinato e fornendone esplicita motivazione, ai soggetti sopra indicati entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dirigenziali e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di uffici apicali e di livello dirigenziale generale, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

 

La relazione tecnica presentata in prima lettura precisa che i dirigenti di ruolo di seconda fascia del MIBACT attualmente in servizio sono 95, di cui 8 con incarico di prima fascia, su una dotazione organica di 192 unità (come si evince dalla Tabella A allegata al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del MIBACT).

 

L'incremento degli incarichi dirigenziali non generali conferibili è possibile nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico di cui al comma 5 (su cui si rinvia alla relativa scheda di lettura), e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, a valere sulle facoltà assunzionali del MIBACT. Parrebbe dunque che gli incarichi dirigenziali in questione riguardino profili tecnici.

La quota di utilizzo eccedente la misura di cui al citato art. 1, co. 6, secondo periodo, del D.L. 162/2019 (ossia il 5 per cento) è previamente autorizzata dal Ministro per la pubblica amministrazione.

Gli incarichi in questione possono essere conferiti:

§  esclusivamente per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. La relazione tecnica presentata in prima lettura fa riferimento, in proposito, alle strutture museali non dotate di autonomia speciale.

Secondo l'art. 39 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, sono organi periferici del Ministero:

a) i Segretariati regionali;

b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;

c) le Direzioni regionali Musei;  

e) i Musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura; f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;  

g) gli Archivi di Stato;  

h) le Biblioteche.

 

§  esclusivamente al personale delle Aree funzionali del medesimo Ministero, già in servizio a tempo indeterminato, e comunque in possesso dei requisiti di cui al citato art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001.

 

Tenuto conto della formulazione del testo ("ai fini di cui al presente comma") l'obbligo di conferire gli incarichi dirigenziali esclusivamente al personale non dirigente di ruolo del Ministero sembra quindi riguardare solo la quota eccedente - peraltro soggetta ad autorizzazione -  prevista dal comma in esame, restando ferma, per il resto, la disciplina vigente (l'art. 19. co. 5-bis e l'art. 19, co.6, del d.lgs. 165/2001 consentono, rispettivamente, l'attribuzione degli incarichi anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli della dirigenza delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 23 e a personale esterno all'amministrazione in possesso di determinati requisiti, sulla base di soglie percentuali ivi determinate e su cui è da ultimo intervenuto l'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del D.L. n. 162 del 2019 (v. supra).

 

Si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 37 del 2015, ha posto in evidenza come l’assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo al modello seguito nell’istituto della reggenza, regolato in generale dall’art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri). Alla reggenza è possibile fare ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell’istituto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 febbraio 2010, n. 4063, 16 febbraio 2011, n. 3814, 14 maggio 2014, n. 10413).

 

Qualora gli incarichi dirigenziali in questione siano conferiti ai vincitori del summenzionato corso-concorso per il reclutamento di personale dirigenziale tecnico (i quali, in base all'art. 24, co. 9, del provvedimento in esame, in numero superiore ai posti disponibili, sono inseriti in un elenco da cui le amministrazioni possono attingere per conferire incarichi dirigenziali), i relativi contratti prevedono una clausola risolutiva espressa che stabilisce la cessazione dall’incarico all’atto dell’assunzione in servizio, nei ruoli del personale del MIBACT, previo espletamento del corso.

 


Articolo 24, commi 4 e 12, lettere a) e c)
(Fondo giovani per la cultura)

 

L’articolo 24, comma 4, al fine di favorire l’accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, rifinanzia e stabilizza, a decorrere dal 2020, il “Fondo mille giovani per la cultura” attivo per gli anni 2014 e 2015, ridenominandolo “Fondo giovani per la cultura”.

Il comma 12, lettere a) e c), individua le modalità di copertura della relativa spesa.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il “Fondo mille giovani per la cultura” è stato istituito, con uno stanziamento pari ad € 1 mln per il 2014, dall’art. 2, co. 5-bis, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) ed è stato destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura rivolti a giovani fino a 29 anni.

I criteri e le modalità di accesso al Fondo per il 2014 erano stati definiti con D.I. 9 luglio 2014, la cui premessa aveva evidenziato che la dotazione disponibile non consentiva l’attivazione di 1000 tirocini e che, pertanto, la denominazione dello stesso Fondo doveva essere necessariamente intesa come indicativa di un auspicio e della possibilità di erogare in futuro ulteriori risorse. Il D.I. aveva, pertanto, disciplinato l’attivazione di 150 tirocini formativi e di orientamento, della durata di 6 mesi[111].

Il Fondo era poi stato rifinanziato con € 1 mln per il 2015 dall’art. 7, co. 3 e 4, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

I criteri e le modalità di accesso al Fondo per il 2015 erano stati definiti con D.I. 19 giugno 2015, che aveva disciplinato l’attivazione di 130 tirocini formativi e di orientamento, della durata di 6 mesi[112].

In argomento, si veda anche la deliberazione della Corte dei conti 7 ottobre 2016, n. 10, sui tirocini formativi nel settore dei beni culturali nel periodo 2013-2015, con la quale la Corte ha analizzato, in particolare, oltre al “Fondo mille giovani per la cultura”, il “Progetto 500 giovani per la cultura” di cui all’art. 2 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

 

In particolare, il comma 4 dispone che il Fondo di cui all’art. 2, co. 5-bis, del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) è rifinanziato nella misura di € 300.000 per il 2020 e di € 1 mln annui a decorrere dal 2021 ed è ridenominato “Fondo giovani per la cultura”.

Le modalità di accesso al Fondo e di svolgimento delle relative procedure selettive devono essere determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Al riguardo, si evidenzia che la relazione illustrativa riferisce i 60 giorni alla data di entrata in vigore della legge (evidentemente, di conversione del decreto-legge).

Si valuti l’opportunità di un chiarimento.

 

Il comma 12, lettera a), dispone che alla copertura dell’onere relativo al 2020 si fa fronte ai sensi dell’art. 114, mentre la lettera c) dispone che all’ onere decorrente dal 2021 si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nello stato di previsione del MEF per il 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Mibact.

 


Articolo 24, commi 5-11 e 13
(Accesso alla qualifica dirigenziale tecnica del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

 

L’articolo 24, commi 5-11 e 13, detta disposizioni in merito a nuove modalità di accesso alla qualifica dirigenziale tecnica all'interno del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), mediante un corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA) in convenzione con la Scuola dei beni e delle attività culturali (comma 5). Sono disciplinati: il contenuto del bando (comma 6); la commissione esaminatrice (comma 7); i requisiti di ammissione al corso-concorso (comma 8); le modalità di svolgimento e la durata del corso-concorso (comma 9); le riserve di posti, il numero di ammessi al corso-concorso e la graduatoria dei vincitori (comma 10); le disposizioni applicabili (comma 11); le modalità di attuazione con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sui bilanci della SNA e della Scuola dei beni e delle attività culturali (comma 13).

 

In dettaglio, il comma 5 stabilisce che, per reclutare personale dotato di specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l’accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso.

Le norme generali di riferimento in materia di reclutamento nelle PA[113] si rinvengono, principalmente negli articoli 28, 28-bis e 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che detta norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi, nonché nel D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, che dettano disposizioni per l'accesso alla dirigenza.

In particolare, l’art. 28 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), per una percentuale non inferiore al 50% dei posti da ricoprire (art. 7 D.P.R. 272/2004).

 

La Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) è un'istituzione di alta formazione e ricerca che opera nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La disciplina della Scuola è contenuta nel d.lgs. 178/2009,  nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 70, nell'articolo 21 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), e nel D.P.C.M. 24 dicembre 2014. L'organizzazione interna e il funzionamento della Scuola sono definiti dalla delibera n. 1 del 16 marzo 2018, approvata con D.P.C.M. 22 marzo 2018

La Scuola dei beni e delle attività culturali è una Fondazione di partecipazione per la formazione, la ricerca e gli studi avanzati nell’ambito delle competenze del MIBACT, socio fondatore. In base all'art.5, co. 1-bis e 1-ter, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015) e dell'art. 1, co. 6, del D.L. 86/2018 (L. 97/2018) la Scuola dei beni e delle attività culturali è subentrata in tutti i rapporti giuridici alla Fondazione per gli studi universitari e di perfezionamento sul turismo di cui all'art. 6 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012). La Scuola ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di Fondazione di partecipazione, secondo le modalità previste dal D.P.R 10 febbraio 2000, n. 361, ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile. Con D.M. 368 del 31 luglio 2020 è stato nominato il Presidente della Scuola dei beni e delle attività culturali, per un quadriennio a decorrere dal 1°settembre 2020, e con D.M. 369 del 31 luglio 2020 è stato nominato il Direttore della Scuola, sempre per quattro anni con la medesima decorrenza.

 

Con specifico riferimento all'accesso alla dirigenza tecnica relativa a specifiche professionalità tecniche, attualmente l'art. 21 del D.P.R. 272/2004 dispone che ciò avviene esclusivamente mediante concorso pubblico per esami indetto dalle singole amministrazioni. Le disposizioni in commento recano invece una modalità ulteriore di accesso alla dirigenza tecnica solo per le professionalità afferenti al MIBACT, appunto attraverso uno specifico corso-concorso. Si segnala inoltre che alcune delle previsioni relative al corso-concorso per la dirigenza tecnica del MIBACT ricalcano analoghe disposizioni introdotte dall'art. 250 del D.L. 34/2020 (L.77/2020) - novellato dall'articolo 25 del provvedimento in esame - con riferimento all’VIII corso-concorso selettivo ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici.

Detto concorso risulta bandito il 30 giugno 2020 (GU n. 50 del 30 giugno 2020), e riguarda l'ammissione di 315 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici.

 

In base al comma 6, il bando di concorso, tra l'altro:

§  specifica il numero di posti destinati al corso-concorso;

§  indica i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, di cui almeno due scritte;

§  può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire e consistente nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica.

Attualmente gli esami per l’ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale consistono in tre prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua straniera, e in una prova orale (art. 9, D.P.R. 272/2004). 

 

    La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente (comma 7).

 

Il corso-concorso si svolge presso la Scuola dei beni e delle attività culturali. I soggetti che possono essere ammessi al corso-concorso selettivo di formazione (comma 8) sono:

§  i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere[114].

Si ricorda che l'equiparazione dei diplomi di laurea concerne la corrispondenza di titoli accademici ante riforma con titoli post riforma: diplomi di laurea del vecchio ordinamento (ordinamento previgente al D.M. 509/1999) equiparati alle nuove classi delle lauree specialistiche (D.M. 509/1999) e magistrali (D.M. 270/2004) secondo il D.I. 9 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233). Per ogni diploma di laurea del vecchio ordinamento, sono presenti i riferimenti ai decreti che indicano l’equiparazione con le attuali classi di laurea di secondo livello. Per un approfondimento sulle equipollenze e sulle equiparazioni tra titoli accademici si veda qui.

Tale previsione ricalca quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

Parrebbe che non siano richiamati i soggetti in possesso di laurea magistrale a ciclo unico;

 

§  i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea ante D.M.509/1999, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

Anche in questo caso si riproduce quanto già previsto dall'art. 7 del D.P.R. 70/2013.  

 

Secondo il comma 9, il corso-concorso è coordinato dalla SNA, d’intesa con la Scuola dei beni e delle attività culturali, e ha la durata massima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso il MIBACT, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Tale previsione è analoga a quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R. 70/2013. Si fa presente in particolare che la disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente (art. 12 del D.P.R. 272/2004) prevede un periodo di formazione di dodici mesi comprensivo di una fase di formazione generale, della durata di otto mesi, svolta dalla SNA, e una fase di formazione specialistica, della durata di quattro mesi.

 

I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola dei beni e delle attività culturali.

Secondo l'art. 16 del D.P.R. 272/2004, la borsa di studio è stabilita in millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad inizio di ciascun corso.

Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico complessivo in godimento, senza alcun trattamento di missione.

 

Il comma 10 prevede una riserva di posti per i dipendenti del MIBACT in possesso dei titoli richiesti per l’accesso al corso-concorso, pari al 10 per cento dei posti. In merito, si segnala che le riserve di posti, in base al D.P.R. 272/2004, sono previste per il concorso pubblico per titoli ed esami, ma non per il corso-concorso.

Secondo l'art. 3 del D.P.R. 272/2004, la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso è pari al trenta per cento dei posti messi a concorso.

 

Possono frequentare il corso-concorso di cui al comma 5 (e non di cui al comma 1, come erroneamente indicato) i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento.

La disposizione deroga la previsione dell’art. 10, co. 1, del D.P.R. 272 del 2004 che ammette al corso-concorso di formazione dirigenziale i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili, maggiorato del 20 per cento.

Coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati sono iscritti, secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il MIBACT, al quale il Ministero può attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti.

In proposito, si veda anche la scheda di lettura relativa all'articolo 24, comma 3, sul conferimento di incarichi dirigenziali presso il MIBACT.

Come accennato, le previsioni del comma 10 sono analoghe a quelle previste dall'art. 250 del D.L. 34/2020 (L.77/2020) - novellato dall'articolo 25 del provvedimento in esame - con riferimento all’VIII corso-concorso selettivo ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici.

In argomento, si ricorda che l’art. 14 del D.P.R. 272/2004 stabilisce che gli allievi che superano l’esame conclusivo della fase di formazione generale sono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi. A conclusione di tale formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento. La graduatoria finale del corso-concorso è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il Ministero può procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

 

Il comma 11 rinvia alle disposizioni di cui ai citati D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

 

Il comma 13 precisa che la SNA e la Scuola dei beni e delle attività culturali provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

In merito, la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che gli oneri sono a carico della Scuola dei beni e delle attività culturali, che ha ampie disponibilità nel proprio bilancio. Si afferma infatti che "in base ai dati del bilancio dell'esercizio 2019 e alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, la consistenza patrimoniale della Fondazione, al 31 dicembre 2019, presenta un Fondo per oneri differiti pari a 5.294.439 euro, oltre a riserve per 5.907.667 euro (al netto ovviamente del capitale non disponibile di 1.974.563euro). Questa disponibilità si è generata fin dalla chiusura dell'esercizio 2016 per effetto dell'assegnazione (ed effettiva erogazione) dei fondi ministeriali inizialmente assegnati alla precedente Fondazione per alti studi sul turismo, e dei successivi contributi alla gestione degli esercizi 2017, 2018, e 2019. Tali risorse disponibili a legislazione vigente offrono sufficiente copertura per i costi della procedura del corso-concorso previsto dalla disposizione, anche in considerazione del fatto che comunque, vista la dotazione dirigenziale complessiva del Ministero (pari a 192 unità), potrà verosimilmente prevedere non più di 10-20 posizioni disponibili per procedura e a cadenza possibilmente annuale o biennale.

 


Articolo 25
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)

 

 

L’articolo 25 dispone modifiche al dl 34/2020 al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure.

 

In dettaglio, la disposizione prevede le seguenti modifiche a carattere ordinamentale, secondo la relazione tecnica al provvedimento prive di conseguenze finanziarie:

 

a)  all’articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «in via sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro».

La disposizione di cui all’articolo 247, al comma 1, prevede, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, che le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale,

 

b)    all’articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono soppresse.

 

L’articolo 249 dispone che, a decorrere dalla data di entrata  in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell’articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

c)    all’articolo 250, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ferma restando l’assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco».

 

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 250, sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. La disposizione deroga la previsione dell’art. 10, co. 1, del D.P.R. 272 del 2004 che ammette al corso-concorso di formazione dirigenziale i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili, maggiorato del 20 per cento.

In relazione alla graduatoria finale, si dispone, che coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l’ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti.

Ferma restando l’assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

 

 


Articolo 26
(Trattamento dei periodi trascorsi dai lavoratori in quarantena o in permanenza domiciliare obbligatoria e assenze dal servizio in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute)

 

 

L’articolo 26 novella parzialmente la disciplina di cui all'articolo 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, la quale concerne, in via principale: l’equiparazione alla malattia - ai fini del trattamento economico - dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria, in relazione alle disposizioni restrittive della circolazione concernenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19; il trattamento giuridico ed economico per alcune ipotesi di assenza dal servizio, fino al 31 luglio 2020, dei lavoratori, pubblici e privati, in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Le novelle in esame sostituiscono i riferimenti agli enti previdenziali con il riferimento al solo INPS.

 

Nel testo previgente rispetto alle suddette novelle, si faceva infatti riferimento in via generale agli enti previdenziali per quanto riguarda la destinazione dello stanziamento statale - pari a 380 milioni di euro per il 2020 - e per le relative clausole di monitoraggio e salvaguardia finanziari.

In base al testo come modificato dalle presenti novelle, gli oneri finanziari, derivanti dalle norme in esame, che ricadrebbero a carico del datore di lavoro e dell’INPS sono imputati allo Stato, nel rispetto del limite massimo di spesa summenzionato (su domanda del datore di lavoro, per quanto concerne gli oneri che sarebbero a suo carico). L’INPS provvede al relativo monitoraggio finanziario; qualora emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.

Si ricorda che, in base alla disciplina oggetto di novella, nel rispetto del suddetto limite di spesa:

-       è operata la suddetta equiparazione alla malattia - ai fini del trattamento economico - dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria, in relazione alle disposizioni restrittive della circolazione concernenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si ricorda che il comma 1 del citato articolo 26 del D.L. n. 18 esclude che i suddetti periodi siano computabili ai fini del calcolo della durata massima del cosiddetto periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro)[115];

-       per i lavoratori, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi e in ogni caso fino al 31 luglio 2020, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente è stato equiparato - ai fini del trattamento giuridico ed economico - al ricovero ospedaliero (comma 2 del citato articolo 26 del D.L. n. 18).

 

Quest’ultima norma transitoria (operante, come detto, fino al 31 luglio 2020) ha riguardato i lavoratori che rientrassero in una delle seguenti condizioni:

-       riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;

-       possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita[116]. Tale certificazione doveva essere rilasciata, qualora non sussistesse il verbale di riconoscimento della condizione di handicap[117], dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio[118].

Il periodo di assenza dal servizio veniva prescritto (come detto, dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria[119]) sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei summenzionati organi medico-legali, i cui riferimenti dovevano essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione; nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante sia dipeso da fatto illecito di terzi[120].

 


Capo II
Disposizioni in materia di coesione territoriale


Articolo 27
(Agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali)

 

L’articolo 27 prevede, per il periodo 1° ottobre 2020-31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato[121] operanti in alcune regioni e reca una norma procedurale relativa all’eventuale riconoscimento di sgravi contributivi in alcune aree territoriali nel periodo 2021-2029. L'esonero relativo ai suddetti mesi del 2020 è riconosciuto con riferimento alla contribuzione a carico del datore relativa a rapporti di lavoro dipendente aventi sede in determinate regioni - con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico -, nella misura del 30 per cento dei contributi medesimi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL). Le regioni che rientrano nei parametri stabiliti, in via cumulativa, dal comma 1 sono - in base alla rettifica dell’originaria relazione tecnica, rettifica allegata anch’essa al disegno di legge di conversione del presente decreto[122] - l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia - la suddetta rettifica ha espunto dall’elenco la regione Umbria -; l’applicazione del medesimo beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 1 citato).

 

Più in particolare, i suddetti parametri regionali sono posti con riferimento all’anno 2018 e consistono in un prodotto interno lordo pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi attualmente facenti parte dell’Unione europea e in un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Il comma 1 specifica altresì che l’esonero contributivo non comporta variazioni dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il medesimo comma 1 subordina l'applicazione del beneficio (relativo al suddetto ultimo trimestre del 2020) all'autorizzazione della Commissione europea[123] e specifica che la misura è concessa ai sensi della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863) e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Si ricorda che, in base alla sezione 3.1 di quest’ultima, la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[124] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19; siano concessi entro il 31 dicembre 2020[125].

Lo sgravio di cui al comma 1 è inteso - come ivi dichiarato - al contenimento degli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico.

Si valuti l’opportunità di esplicitare nel testo normativo in esame quali siano le regioni che rientrano nei parametri summenzionati[126].

Il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 novembre 2020 su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, l’individuazione di indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo, utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione, costituenti accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del piano nazionale per la ripresa e la resilienza[127] e dei piani nazionali di riforma.

Il comma 3 specifica che, ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale degli aiuti di Stato[128], l’amministrazione responsabile, per l’esonero contributivo di cui al comma 1, è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre l’amministrazione concedente è l’INPS, che provvede altresì al monitoraggio finanziario.

Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dal comma 1 in 914,3 milioni di euro per il 2020, 573,2 milioni per il 2021 e 72,2 milioni per il 2023, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di cassa, e in 1.487,5 milioni per il 2020 e 72,2 milioni per il 2023, in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, e rinvia per la copertura di tali oneri alle disposizioni di cui al successivo articolo 114. Gli importi summenzionati sono superiori rispetto a quelli indicati nella rettifica dell’originaria relazione tecnica, in quanto, come detto, la rettifica ha espunto dall’ambito di applicazione dello sgravio di cui al comma 1 la Regione Umbria. Si valuti, di conseguenza, l’opportunità di un chiarimento riguardo alle quantificazioni di cui al presente comma 4 e alle relative determinazioni di cui all’articolo 114.


Articolo 28
(Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne)

 

 

L’articolo 28 incrementa di 110 milioni, di cui 10 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021, le risorse nazionali destinate alla “Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese”.

 

Il rifinanziamento disposto dalla disposizione in esame integra le risorse nazionali stanziate in favore della “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese”, pari a 481,2 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie (di cui 200 milioni autorizzati, da ultimo, con l’articolo 1, comma 314, della legge di bilancio 2020 per le annualità 2021-2023), portando così il complesso di risorse a un ammontare, per il periodo 2015-2023, di 591,2 milioni di euro.

 

Agli oneri derivanti dall’incremento delle risorse si provvede, quanto ai 10 milioni di euro per il 2020 a carico del predetto Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie (di cui all’art. 5 della legge n. 187 del 1983, c.d. Fondo IGRUE), e quanto ai 100 milioni per il 2021 a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2014-2020.

 

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale e ad incentivi e investimenti pubblici.

 

 

La Strategia nazionale per le aree interne del Paese costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell’ambito dell’Accordo di Partenariato[129], e rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle aree più lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato, che corrispondono al 60% della superficie territoriale, al 52% dei Comuni e al 22% della popolazione italiana[130].

La Strategia, che ha lo scopo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti maggiore accessibilità ai servizi essenziali, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, è sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali.

Le risorse nazionali destinate alla “Strategia Nazionale per le Aree Interne” (SNAI), autorizzate originariamente dall'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) nell’importo di 90 milioni di euro (3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016), sono state successivamente integrate dall’articolo 1, comma 674, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) di 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017, di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 dall'articolo 1, comma 811, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), di 91,2 milioni per il triennio 2019-2021, dall’articolo 1, commi 895-896, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), e, infine, di ulteriori 200 milioni per le annualità 2021-2023, per un complesso di 481,18 milioni fino all’anno 2023, secondo il seguente profilo pluriennale annuale, per il periodo 2015-2023: 16 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017, 20 milioni per il 2018, 30 milioni per il 2019, 30 milioni per il 2020, 91,18 milioni per il 2021, e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Con la delibera 28 gennaio 2015, n. 9 il CIPE ha approvato gli indirizzi operativi della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. La struttura di governance è stata individuata attraverso la costituzione di un apposito “Comitato tecnico aree interne” (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I finanziamenti statali sono stati assegnati dal CIPE con le delibere 28 gennaio 2015, n. 9, 10 agosto 2016, n. 43, 7 agosto 2017, n. 80 e 25 ottobre 2018, n. 52.

 

Come illustrato nella Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, allegata al DEF 2019 (Doc. LVII, n. 2 - Allegati), nel 2017 si è completato il processo di selezione di 72 aree pilota che comprendono 1.077 Comuni, per 2.072.718 abitanti. Le aree selezionate sono quelle in cui si è registrata una maggiore perdita di popolazione (4,6% tra il 2000 e il 2011) e che presentano più seri problemi strutturali di accessibilità, in linea con quanto previsto dall’Accordo di Partenariato. Al 31 dicembre 2018, risultano approvate le Strategie definitive in 34 aree, per un totale di investimenti di 565,8 milioni, con il 62% di investimenti in favore di progetti di sviluppo e il 38% di investimenti per il miglioramento de i servizi alla persona (mobilità, istruzione e trasporti). Alle risorse programmate in tali aree, grazie anche alla sinergia generata con la Strategia, hanno contribuito 365,83 milioni rinvenienti dalla programmazione 2014-2020 dei fondi SIE.

Nell’ultima Relazione annuale sulla Strategia nazionale per le aree interne, presentata al CIPE dal Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, di dicembre 2018, si fa riferimento a 72 Aree selezionate, che riguardano “1.077 comuni per 2.072.718 abitanti (dato al 2016) e un territorio di 51.366 kmq. Dei 1.077 comuni, il 57,6 per cento è classificato come periferico ed ultra-Periferico.”

Esse rappresentano il 13,4% di tutti i Comuni italiani e il 26% dei Comuni classificati come Aree Interne; il 3,4% della popolazione nazionale e il 15,5% della popolazione residente nei Comuni classificati come Aree Interne. Si tratta di Aree che distano in media circa 50 minuti dal polo più vicino, distanza che raggiunge, in alcuni casi, anche i 60 minuti. Alla distanza fisica dai poli di offerta dei servizi essenziali si somma un sottodimensionamento della “connessione digitale”: la quota di popolazione raggiunta da banda larga a rete fissa compresa tra i 2 e i 20 mega è solo del 55%, a fronte di un dato medio nazionale del 65%.

Come si sottolinea nella Relazione, “Nel corso dell’ultimo intervallo censuario (2001-2011), per le aree nel loro complesso vi è stato un calo demografico pari a -4,4%, confermato anche nell’intervallo 2011-2016, con una diminuzione del -2,3%. Per l’Italia, negli stessi periodi, vi è stato un incremento pari a 4,3% (2001-2011) e del 2,1% (2011-2016)”.

Si rammenta che, a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne, è stato istituito con la legge di bilancio 2020 un apposito Fondo - presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 1, co. 313, lett. d) legge n. 160 del 2019) - le cui risorse, autorizzate a valere sul Fondo nella misura di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, sono ripartite tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

A seguito dell’emergenza sanitaria, il D.L. n. 34/2020 ne ha previsto il rifinanziamento, nella misura di 60 milioni per il 2020 e di 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, allo scopo di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19, nonché nella misura di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Le risorse di tale fondo sono reperite a valere sulle disponibilità del Fondo sviluppo e coesione (FSC).

 


Capo III
Disposizioni in materia di salute


Articolo 29, commi 1-4
(Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa)

 

L’articolo 29 reca disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma 1 specifica l’ambito e le finalità del presente articolo. I commi 2 e 3 prevedono la possibilità di ricorso, da parte delle regioni e delle province autonome - nell’ambito della loro autonomia organizzativa (come specifica il successivo comma 4) -, con modalità straordinarie alle prestazioni aggiuntive da parte del personale, alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro e all’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna. Tali possibilità vengono ammesse nei limiti di specifici importi, relativi alla singola regione o provincia autonoma, fermi restando i vincoli finanziari di cui al comma 4 e le condizioni per l’accesso ai medesimi stanziamenti poste dal comma 9.

 

Il comma 1 specifica che le disposizioni transitorie, valide fino al 31 dicembre 2020, di cui al presente articolo 29 sono intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, e si applicano anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale. Il medesimo comma 1 richiama il rispetto dei princìpi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, nonché le circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020, recante "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19", n. 7865 del 25 marzo 2020, recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19", e n. 8076 del 30 marzo 2020, recante "Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19"[131].

I commi 2 e 3 prevedono la possibilità di ricorso, da parte delle regioni e delle province autonome, nell’ambito della loro autonomia organizzativa (come specifica il successivo comma 4), ad alcuni strumenti con modalità straordinarie.

Più in particolare, le lettere a) e b) del comma 2 e le lettere a) e b) del comma 3 prevedono che le regioni, le province autonome e gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano, dall’entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020) e fino al 31 dicembre 2020, nei limiti di specifici importi - relativi alla singola regione o provincia autonoma e fermi restando i vincoli finanziari di cui al comma 4 e le condizioni per l’accesso ai medesimi stanziamenti poste dal comma 9[132] -:

-       ricorrere alle prestazioni aggiuntive, previste dall’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il periodo 2016-2018, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, con una remunerazione più elevata rispetto a quella stabilita dal medesimo contratto. In merito, si ricorda che l’articolo 24, comma 6, e l’articolo 115, comma 2, del suddetto contratto prevedono che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano richiedere ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale, inquadrate formalmente nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia) e remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi. La lettera a) del comma 2 e la lettera a) del comma 3 consentono, nel periodo transitorio summenzionato, un elevamento a 80 euro (al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione[133]), con riferimento, rispettivamente, alle prestazioni inerenti ai ricoveri ospedalieri - ad esclusione dei servizi di guardia medica (per i quali non è riconosciuta la possibilità di elevamento) - e alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili[134], all’orario massimo di lavoro ed ai riposi;

-       ricorrere a prestazioni aggiuntive da parte del personale non dirigenziale (del comparto sanità), con un aumento della relativa tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi (al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione[135]); la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[136] stima che il valore medio della tariffa in esame - valore stabilito dalla contrattazione integrativa[137] - sia pari a circa 30 euro (la stima è stata effettuata in base ad "una ricognizione dei valori applicati in alcune regioni"). Tale possibilità di elevamento concerne il periodo transitorio summenzionato, con riferimento alle prestazioni concernenti i ricoveri ospedalieri (lettera b) del comma 2) e alle prestazioni relative agli accertamenti diagnostici (lettera b) del comma 3); a quest’ultimo riguardo, la suddetta relazione tecnica[138] osserva che la norma non fa riferimento alle visite ambulatoriali, in base alla valutazione che per esse il maggior impegno è richiesto al personale medico. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all’orario massimo di lavoro ed ai riposi;

-       reclutare - ai sensi della lettera c) del comma 2 - il personale del Servizio sanitario nazionale (ivi compresa la dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie), attraverso assunzioni a tempo determinato, anche in deroga ai vigenti contratti collettivi nazionali di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa. Le suddette possibilità di cui alla lettera c) sono poste con riferimento alle sole prestazioni inerenti ai ricoveri ospedalieri ed al periodo transitorio summenzionato - con scadenza dei relativi rapporti di lavoro non oltre il 31 dicembre 2020 (considerato anche che lo stanziamento sottostante, di cui all’allegato A, colonna 1, concerne solo il 2020[139]) -. La lettera c) conferma inoltre la possibilità di impiego, per le medesime finalità di cui al comma 1, delle figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni;

      Si ricorda che le norme transitorie di cui al suddetto articolo 2-bis del D.L. n. 18[140] concernono sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed agli operatori socio-sanitari (comma 1, lettera a), e commi da 2 a 4) ovvero a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza (comma 5) sia (al comma 1, lettera b)) una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale.

      Le disposizioni transitorie di cui al citato articolo 2-ter del D.L. n. 18[141] consentono (commi da 1 a 3 e 5) il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale (il citato comma 5 reca, in merito, norme specifiche relative ai medici in formazione specialistica).

      Si ricorda che l'articolo 2-quater dello stesso D.L. n. 18 del 2020 prevede che le regioni procedano alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale ai sensi e per gli effetti degli articoli 2-bis e 2-ter summenzionati.

 

-       incrementare - ai sensi della lettera c) del comma 3 - entro determinati limiti il monte ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, in alternativa parziale alle suddette possibilità - di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 3 - di elevamento delle tariffe relative alle prestazioni aggiuntive. L’incremento del monte ore è consentito in via aggiuntiva rispetto a quello già ammesso dall’articolo 2-sexies del citato D.L. n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), secondo il quale gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere, per l'anno 2020, ad un aumento delle ore in oggetto, da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente e di un limite di spesa pari a 6 milioni di euro. La possibilità di incremento ulteriore di cui alla lettera c) è consentita nei limiti finanziari posti per ciascuna regione o provincia autonoma dall’allegato A, colonna 3[142]; anche in tal caso, ai fini dell’assegnazione delle ore aggiuntive viene richiamato il rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente. Si ricorda che le norme in esame riguardano gli specialisti ambulatoriali convenzionati - medici e odontoiatri, veterinari ed altri professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali -; l’ultimo accordo collettivo nazionale è stato sottoscritto il 25 giugno 2019 ed è stato oggetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 31 marzo 2020.

Ai sensi del comma 4, i limiti massimi di spesa per ciascuna regione o provincia autonoma - al lordo dei suddetti oneri riflessi a carico delle Amministrazioni[143] - sono indicati negli allegati A e B. In particolare, l’allegato A opera (rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3) un’articolazione dei limiti, con riferimento alle possibilità riguardanti: le prestazioni aggiuntive e i nuovi contratti di lavoro inerenti ai ricoveri ospedalieri (di cui al comma 2); le prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale e di screening (di cui alle lettere a) e b) del comma 3); l’incremento del monte ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna (di cui alle lettera c) del comma 3); tuttavia, come specifica il comma 4, qualora la somma degli importi così spettanti alla singola regione o provincia autonoma sia superiore a quello assegnato al medesimo ente territoriale sulla base del successivo allegato B, il limite massimo di spesa, per la medesima regione o provincia autonoma e con riferimento al complesso delle possibilità di intervento di cui ai commi 2 e 3, è rappresentato da quest’ultimo importo. Riguardo alla motivazione sottostante il meccanismo di cui all’allegato B e riguardo ad un quadro degli importi relativi ai singoli enti territoriali, cfr. sub la scheda relativa al comma 8.

Il comma 9 disciplina le condizioni per l’accesso ai finanziamenti in oggetto (cfr. sub la relativa scheda).


Articolo 29, commi 5-7
(Attività assistenziali dei medici specializzandi)

 

 

I commi da 5 a 7 dell’articolo 29 definiscono l’ambito delle attività assistenziali che possono essere svolte dai medici specializzandi fino al 31 dicembre 2020, al fine di recuperare i tempi di attesa in base alle norme vigenti nel periodo di emergenza epidemiologica in corso.

 

Le norme in esame stabiliscono che, ferma restando il ruolo del tutor quale supervisore del periodo di tirocinio del medico specializzando, per il periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, gli specializzandi iscritti all'ultimo anno del corso di formazione medica specialistica o al penultimo anno del relativo corso (se di durata quinquennale), nell’ambito delle attività assistenziali che sono chiamati ad espletare presso le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, possono stilare in autonomia esclusivamente i referti per prestazioni di controllo ambulatoriale con riferimento alle visite, agli esami e alle prestazioni specialistiche, mentre la refertazione delle prime visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche è invece riservata ai medici specialisti (comma 5).

La relazione illustrativa sottolinea che l’attribuzione dei compiti allo specializzando deve tenere comunque conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo stesso, in considerazione del grado di complessità delle refertazioni.

Si precisa che il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative a specifiche branche specialistiche individuate nell’anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, e nella medicina nucleare, radiodiagnostica e radioterapia (comma 6).

L’attività che viene svolta dal medico in formazione specialistica in base al comma 6 (rectius: comma 5), anche al fine di qualificare ulteriormente il percorso clinico-assistenziale svolto dallo specializzando, è registrata nel libretto-diario personale delle attività formative, e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell’accesso al Servizio sanitario nazionale (comma 7).

Riguardo l’attività che viene svolta dal medico in formazione specialistica richiamata al comma 7 si valuti l’opportunità di indicare il più corretto riferimento al comma 5 invece che al comma 6.

 

La possibilità di impiegare in via transitoria medici specializzandi nell’ambito delle attività assistenziali sanitarie è stata introdotta dall'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (L. 27/2020) - che ha assorbito l'articolo 2 del decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 -, per il periodo dello stato di emergenza COVID-19, ora esteso dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 dalla delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e confermato dall’Allegato 1 del DL. n. 83 del 30 luglio 2020 in corso di conversione[144].

La norma ha previsto, per quanto qui interessa, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico, anche all'ultimo e penultimo anno di formazione specialistica (se di durata quinquennale), mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale. Il successivo articolo 2-quater ha inoltre chiarito che le Regioni, per poter avviare le assunzioni straordinarie di personale sanitario, devono procedere alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale.

La norma è stata poi novellata dall'articolo 3 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 (L. 77 del 2020) precisando che, mentre il personale sanitario e socio-sanitario gli incarichi possono arrivare alla durata di un anno, quelli attribuiti ai medici in formazione specialistica hanno una durata di sei mesi, con la possibilità di proroga dell'incarico di ulteriori sei mesi, fino al 31 dicembre 2020, in ragione del perdurare dello stato di emergenza e previa definizione dell'accordo in base alla normativa vigente previsto dall’art. 584-bis della legge di bilancio per il 2019[145].

 

La novella dispone peraltro che, per le ipotesi di proroga in esame, l'accordo tenga conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero - all'interno dell'ordinaria durata legale del corso di studio - delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Resta fermo che i medici in formazione specialistica, rimanendo comunque iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta durante lo stato di emergenza, con il riconoscimento del periodo in esame ai fini del ciclo di studi di specializzazione.

Si prevede che gli incarichi descritti possano essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, pur se privi della cittadinanza italiana, abilitati all'esercizio della professione medica ed iscritti agli ordini professionali.

Per gli aspetti relativi alla responsabilità dei medici specializzandi sono dettagliati, in particolare, agli articoli 26 (articolazione delle attività didattiche pratiche e teoriche del corso di formazione specifica in medicina generale) e 27 (partecipazione personale del candidato all'attività professionale e assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta) del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che ha disposto l’attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive che l’hanno successivamente modificata (97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE).

La formazione dei medici specializzandi si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti ed implica la partecipazione del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l’intera durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza è previsto il riconoscimento del trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del D.lgs. 368/1999.


Articolo 29, comma 8
(Incremento del fabbisogno sanitario)

 

 

Il comma 8 dell’articolo 29 dispone l’incremento, per il 2020, del fabbisogno sanitario per complessivi 478.218.772 euro finalizzati a sostenere gli oneri di cui ai precedenti commi 2 e 3 riguardanti il ricorso in maniera flessibile da parte di regioni e province autonome a strumenti straordinari riguardanti prestazioni aggiuntive in ambito sanitario, rispettivamente, per il recupero dei ricoveri ospedalieri e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.  

 

Il comma 8 in esame dispone l’incremento per complessivi 478.218.772  euro, per l'anno 2020, del livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario per sostenere le autorizzazioni delle spese derivanti dai commi 2 e 3 riguardanti, rispettivamente, il ricorso in maniera flessibile, da parte di regioni e province autonome, di prestazioni aggiuntive in ambito sanitario riferite in particolare ai ricoveri ospedalieri - per una quota-parte di 112.406.980 euro - e a prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale e di screening - per una quota-parte di 365.811.792, che include la specialistica convenzionata interna di cui alla lett. c) -, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. Si prevede, in particolare, che per l’incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna sia destinata una quota di 10.000.000 euro.

A tale finanziamento accedono tutte le regioni (e pertanto non solo quelle a statuto ordinario) e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020.

La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all’allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.

Si sottolinea che il limite massimo di spesa per l’attuazione dei commi 2 e 3, per ciascuna regione e provincia autonoma, è indicato nell’allegato A che forma parte integrante del presente decreto e, solo nel caso in cui la somma degli importi si dovesse presentare superiore a quella assegnata a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell’allegato B richiamato al comma 8, il limite massimo di spesa deve essere inteso quello rappresentato all’allegato B del presente decreto (v. tab. seguente).

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A - LIMITE DI SPESA PERSONALE DI CUI ALL'ART.29, COMMI 2 e 3 - ANNO 2020

ALLEGATO B - RIPARTO PER
QUOTA ACCESSO   ANNO 2020

(in euro)

Regione

Recupero ricoveri ospedal.
(co. 2)

Recupero prestaz. spec. ambul.
(co. 3 lett. a) e b) al netto lett. c)
dati IV trim.2019)

Incremento monte ore assistenza specialistica ambul. convenz. interna
(co. 3)

Totale

Quota accesso 2020
(in %)

Totale

DIFF. PER REGIONE

Piemonte

10.824.697

28.219.185

706.338

39.750.220

7,36

35.219.754

-4.530.466

Valle d'Aosta

330.975

876.766

8.960

1.216.701

0,21

1.004.475

-212.226

Lombardia

18.950.578

72.752.900

614.860

92.318.338

16,64

79.595.816

-12.722.522

PA di Bolzano

1.232.869

3.070.545

8.031

4.311.445

0,86

4.104.097

-207.348

PA di Trento

1.051.423

2.955.094

64.844

4.071.361

0,89

4.257.256

185.895

Veneto

11.679.406

34.483.028

682.791

46.845.225

8,14

38.935.696

-7.909.529

Friuli V. Giulia

3.636.675

8.402.347

67.828

12.106.850

2,06

9.872.508

-2.234.342

Liguria

3.571.124

8.925.028

256.341

12.752.493

2,68

12.819.945

67.452

Emilia Romagna

12.388.480

34.792.246

662.671

47.843.397

7,46

35.665.198

-12.178.199

Toscana

10.129.665

24.729.595

656.469

35.515.729

6,30

30.123.070

-5.392.659

Umbria

2.213.223

6.043.933

147.430

8.404.586

1,49

7.125.589

-1.278.997

Marche

3.834.217

8.106.880

178.265

12.119.362

2,56

12.258.402

139.040

Lazio

5.392.542

27.612.176

1.168.678

34.173.396

9,68

46.283.767

12.110.371

Abruzzo

2.417.357

7.060.022

173.201

9.650.580

2,19

10.472.048

821.468

Molise

235.407

2.878.377

60.244

3.174.028

0,51

2.454.194

-719.834

Campania

6.963.530

25.674.793

2.172.286

34.810.609

9,30

44.483.036

9.672.427

Puglia

5.265.334

17.584.594

645.995

23.495.923

6,62

31.666.469

8.170.546

Basilicata

1.204.049

3.998.325

66.040

5.268.414

0,93

4.468.358

-800.056

Calabria

2.225.211

7.423.738

508.964

10.157.913

3,19

15.257.629

5.099.716

Sicilia

6.255.376

21.085.255

725.177

28.065.808

8,16

39.029.447

10.963.639

Sardegna

2.604.843

9.136.965

424.587

12.166.395

2,74

13.122.020

955.625

Totale

112.406.981

355.811.792

10.000.000

478.218.773

100

478.218.772

          -

Eventuali differenze tra i totali sono dovute ad arrotondamenti

In proposito infatti la RT sottolinea che la ripartizione delle somme risultante dall’allegato B differisce da quella risultante dalle somme dell’allegato A per la scelta di ripartire le somme complessive sulla base delle quote di accesso del 2020, indipendentemente dall’incidenza della pandemia da COVID-19 a livello regionale e dalle conseguenti riduzioni di prestazioni ad essa correlate, nel presupposto che tutte le regioni e province autonome abbiano ottemperato alle indicazioni ministeriali durante il periodo emergenziale in materia di sospensione delle attività ospedaliere ed ambulatoriali.

 

Agli oneri derivanti dal presente comma per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114.

 

Con riferimento all’incremento del fabbisogno sanitario statale, si ricorda che l'art. 1, comma 3, del decreto legge 18/2020 (legge n. 27 del 2020) ha disposto un incremento, pari a 100 milioni di euro, della quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza. Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle che possono essere destinate (tra le altre finalità) ai medesimi incarichi

Inoltre, le disposizioni del comma 11, articolo 1, del c.d. Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, L. n. 77 del 2020) hanno incrementato, per il 2020, le autorizzazioni di spesa ad esso riferite per oltre 1.256,6 milioni in relazione all’assistenza territoriale.

A tali autorizzazioni di spesa accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alla legislazione vigente per le autonomie speciali in materia di concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per il 2020.

Il finanziamento del SSN, così come disegnato dal D.Lgs. 56/2000 che ha previsto un sistema basato sulla capacità fiscale regionale, anche se corretto da adeguate misure perequative, è fondato sulle entrate dell’IRAP (per la componente di gettito destinata alla sanità) e dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Concorrono inoltre a finanziare il Sistema sanitario le entrate proprie degli enti del SSN (quali ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) ed il bilancio dello Stato mediante appositi capitoli di spesa del MEF nel programma “Concorso dello Stato alla spesa sanitaria”, che finanzia il fabbisogno sanitario non coperto dalle altre fonti di finanziamento essenzialmente attraverso la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto – IVA e il Fondo sanitario nazionale, destinata alle sole Regioni a statuto ordinario, mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio. Fa eccezione la Regione siciliana, unica regione tra le autonomie speciali a non finanziarie completamente i servizi di assistenza sanitaria sul proprio territorio. Ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, comma 830, infatti, a decorrere dal 2009, essa compartecipa alla spesa sanitaria nella misura del 49,11% del suo fabbisogno regionale, mentre per la restante parte (50,89%) essa riceve finanziamenti dallo Stato al pari delle regioni a statuto ordinario. Per tale ragione, la Regione siciliana è esclusa dalla normativa concernente le regioni a statuto speciale.

La composizione del finanziamento del SSN nei termini suddetti è evidenziata nei cosiddetti "riparti" (assegnazione del fabbisogno alle singole Regioni ed individuazione delle fonti di finanziamento) proposti dal Ministero della Salute sui quali si raggiunge un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e che sono poi recepiti con propria delibera dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE.

 

All’incremento del fabbisogno sanitario di 1.256,6 milioni in relazione all’assistenza territoriale, si aggiunge l’incremento delle risorse autorizzate dall'articolo 2 del citato Decreto Rilancio che prevede autorizzazioni di spesa per circa 1.467,5 milioni dovute in relazione al potenziamento della rete ospedaliera e dei Pronto soccorso per il 2020, che vengono stanziate su apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute. Pertanto, le risorse complessive previste per il potenziamento del sistema sanitario ammontano a circa 2.724 milioni di euro.

Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per la parte statale è incrementato anche in corrispondenza dell'aumento dell'autorizzazione di spesa relativa al numero dei contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi per un importo di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (articolo 5, comma 1 del DL. Rilancio). Lo stesso articolo 5, al successivo comma 1-bis prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica per ulteriori 25 milioni per il 2022 e 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, con corrispondente incremento del finanziamento sanitario statale, andando a sommare alla stessa autorizzazione di spesa, ulteriori risorse per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Tra le ulteriori misure previste ad incremento del Fondo sanitario dal D.L. n. 34 si ricordano i 5 milioni di euro nel 2020 per le misure, introdotte n via sperimentale per il medesimo anno, dirette a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione delle persone con disabilità nello svolgimento di attività sportive amatoriali, mediante la fornitura, a carico del SSN, di ausili, ortesi e protesi degli arti inferiore e superiori a tecnologia avanzata, per persone con disabilità fisiche.

 


Articolo 29, comma 9
(Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa)

 

 

Il comma 9 prevede che per l’accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le province autonome provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, a presentare, al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa. Tale Piano Operativo deve essere recepito nell’ambito del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall’articolo 18 del decreto legge Cura Italia.

 

Per l’accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, a presentare, al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. Tale Piano Operativo deve essere recepito nell’ambito del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 (previsto dall’articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n.18 del 2020[146]). La realizzazione dei suddetti Piani Operativi, con il raggiungimento delle finalità previste dal comma 1 dell’articolo in commento, è oggetto di monitoraggio (nell’ambito dei programmi operativi regionali) da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

L’articolo 18, comma 1, quarto periodo, del D.L. 18/2020, impegna ciascuna regione e provincia autonoma a redigere un apposito programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, da approvare da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorare congiuntamente da parte dei predetti Ministeri. Si ricorda che nei Programmi operativi regionali sono recepiti anche i piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale e i piani regionali di riorganizzazione delle reti ospedaliere (come disposto, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 34 del 2020).

 


Articolo 30
(Incentivi per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale)

 

 

L’articolo 30 modifica le disposizioni[147] che consentono alle regioni e province autonome di elevare - con l’utilizzo di proprie risorse, disponibili a legislazione vigente - gli stanziamenti statali aggiuntivi destinati per il 2020 ad incentivi per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (stanziamenti da destinare prioritariamente al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19). La novella chiarisce che l’incremento, da parte della regione o provincia autonoma, è ammesso in una misura massima pari al doppio di un determinato stanziamento statale attribuito al medesimo ente (per il 2020) in favore degli incentivi per il personale in esame - resta ferma la condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario dell’ente -; la formulazione finora vigente poteva dar luogo al dubbio che la misura massima dell’incremento fosse pari all’importo dello stanziamento statale, anziché al doppio di quest’ultimo.

 

I suddetti stanziamenti statali di riferimento sono stabiliti, per ciascuna regione o provincia autonoma, dalla tabella A allegata al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 - nella colonna che fa riferimento, nell'intestazione, all'articolo 1, comma 1, dello stesso D.L. n. 18 e che opera un riparto di 250 milioni di euro -.

 

Si ricorda che le risorse in oggetto (statali o dell’ente territoriale) sono destinate ad incrementare il "fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" della dirigenza medica e sanitaria[148], il "fondo condizioni di lavoro e incarichi" del personale del comparto sanità[149] e, per la "restante parte", i fondi incentivanti (la norma fa un riferimento specifico - per la possibile destinazione degli incrementi in esame - all'indennità per il personale infermieristico di cui all'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2016-2018).

Inoltre, a valere sulle risorse in oggetto (statali o dell’ente territoriale), le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale in oggetto un premio commisurato al servizio effettivamente prestato durante lo stato di emergenza epidemiologica[150], di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.  

Tutti gli incrementi in oggetto delle remunerazioni sono consentiti in deroga - oltre che al livello massimo delle risorse per i trattamenti economici accessori dei pubblici dipendenti - agli altri vincoli in materia di spesa per il personale.

 


Articolo 31
(Disposizioni per il funzionamento dell’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali)

 

 

L’articolo 31 autorizza l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) ad assumere a tempo indeterminato: n.1 statistico; n. 2 ingegneri gestionali; n. 3 ingegneri ambientali; n. 3 ingegneri clinici; n. 3 ingegneri informatici; n. 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D; n. 6 dirigenti medici; n. 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale. Conseguentemente, la dotazione organica dell’Agenzia è incrementata di 16 unità di Categoria D, di 6 unità di dirigente medico e di 2 unità di dirigente ex Area III di contrattazione. Viene altresì disposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, la nomina del Presidente e del Direttore generale dell’Agenas. Con la nomina dei predetti organi ordinari cessa l’incarico conferito al Commissario straordinario dall’art. 42 del decreto legge n. 23 del 2020.

 

 

L’articolo 31 incrementa la dotazione organica dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (di seguito Agenas).

L’intervento legislativo è disposto in relazione a quanto previsto dall’articolo 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legge n. 23 del 2020[151], relativamente al ruolo dell’Agenzia nelle azioni di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in ordine a quanto disposto dal decreto legge n. 34 del 2020[152] circa l’adozione di piani di potenziamento e di riorganizzazione della rete assistenziale, territoriale e ospedaliera, e del successivo monitoraggio dei programmi operativi posti in essere dalle regioni.

La Relazione al provvedimento sottolinea inoltre che l’incremento della dotazione organica dell’Agenzia è funzionale, in un’ottica di lungo periodo, alla ridefinizione del sistema sanitario una volta rientrata l’emergenza, anche al fine di ridurre il numero delle collaborazioni che l’Agenzia ha in corso, dovute in parte anche all’impossibilità di reperire in organico le figure professionali idonee a garantire le azioni di raccordo fra l’amministrazione centrale e le regioni. In tal senso, vengono in rilievo i  compiti istituzionali, di assistenza tecnico-operativa alle regioni e alle singole aziende sanitarie, attribuiti all’Agenzia, anche avuto riguardo alla ripresa delle attività ordinarie da parte delle regioni, in relazione ai settori che, a seguito dell’emergenza, hanno subito un conseguente rallentamento, nonché all’ulteriore compito di verifica del livello di soddisfazione dei bisogni finali degli utenti rispetto alle ingenti risorse finanziarie integrative destinate dallo Stato alla sanità nel periodo emergenziale.

 

In premessa si ricorda che Agenas, ente pubblico non economico nazionale, istituito con D.Lgs. 266/1993, svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e Regioni, attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione e innovazione. L’Agenzia, dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute e al controllo della Corte dei conti. Per un approfondimento delle attività di Agenas si rinvia al documento Sintesi delle principali attività di Agenas 2014-2019.

L’articolo 42 del decreto legge n. 23 del 2020 ha disposto la nomina di un Commissario straordinario per  Agenas, il cui Direttore generale era decaduto nel dicembre 2019 (sulla vicenda si veda l’interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5/03308). Con DPCM 29 maggio 2020 è stato nominato il dott. Domenico Mantoan quale Commissario straordinario. La nomina è stata adottata su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il Commissario ha assunto i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti, dallo Statuto dell’Agenzia, al Presidente ed al Direttore generale, che sono decaduti automaticamente con l'insediamento del Commissario (pertanto è rimasto in carica, ad affiancare il Commissario, solo il Consiglio di amministrazione).

L’articolo 42 ha sottolineato l’importanza di Agenas nel periodo emergenziale in quanto punto di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni. In tal senso sono stati definiti i compiti del Commissario straordinario, chiamato a supportare la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19. Più precisamente, il comma 2 dell’art. 42 ha precisato che, nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, il commissario svolge le seguenti funzioni:

§  collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020 relativa al potenziamento delle terapie intensive e dei reparti di pneumologia;

§  assicura il necessario supporto tecnico operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute;

§  verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legge 18/2020) siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome in modo tempestivo ed efficace fornendo a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, incoerenza con i Programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza Covid-19 (di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legge 18/2020).

Inoltre, il comma 3 del predetto articolo 42 ha stabilito che il Commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporti la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla  gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento  al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali e alla disciplina delle aree sanitarie temporanee per l’emergenza da COVID-19 (con riferimento agli artt. 3 e 4 del decreto legge 18/2020), ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di cui al decreto legge 14/2020 e ad ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato art. 18, comma 1, del decreto legge 18/2020.

Infine, il successivo comma 4 ha stabilito che il Commissario supporti le direzioni generali del Ministero della salute e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale.

 

Ciò posto, il comma 1 autorizza l’Agenas, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità[153], e mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, ai sensi e nei termini di cui all’articolo 249 del decreto n. 34 del 2020, ad assumere a tempo indeterminato:

·        n.1 statistico;

·        n. 2 ingegneri gestionali;

·        n. 3 ingegneri ambientali;

·        n. 3 ingegneri clinici

·        n. 3 ingegneri informatici;

·       n. 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D;

La Relazione al provvedimento sottolinea che la previsione della figura professionale dell’infermiere con laurea magistrale, appare necessaria, in relazione e in linea con la previsione del potenziamento dell’assistenza infermieristica sul territorio di cui all’articolo 1 del decreto legge n.  34 del 2020. 

·        n. 6 dirigenti medici;

·        n. 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione;

·        n. 1 dirigente ingegnere gestionale.

 

Gli articoli 247, 248 e 249 del decreto legge n. 34 del 2020 hanno previsto la semplificazione e lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali e hanno dettato specifiche disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam (Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni per il personale delle pubbliche amministrazioni). Le disposizioni, di natura transitoria in quanto collegate al periodo di gestione emergenziale conseguente al COVID -19, stabiliscono prescrizioni in materia di gestione delle procedure concorsuali, con le finalità di semplificare ed accelerare i procedimenti di reclutamento di personale pubblico, di favorire i processi di acquisizione delle risorse e favorire il ricambio generazionale nella PA.

In particolare, l’articolo 249 ha disposto che le pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata  in vigore del decreto n. 34 del 2020 e fino al 31 dicembre  2020, possono applicare i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici e quelle di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale delineate dai precedenti artt. 247 e 248.

 

La dotazione organica dell’Agenzia, determinata in 146 unità, di cui 17 unità con qualifica dirigenziale, è corrispondentemente incrementata di 16 unità di Categoria D, di 6 unità di dirigente medico e di 2 unità di dirigente ex Area III di contrattazione (comma 1).

La Relazione al provvedimento quantifica gli oneri annui lordi a regime, comprensivi degli oneri indiretti, come segue: 653.364,33 euro per il personale non dirigenziale (16 unità); 1.198.920,60 euro per il personale dirigenziale (8 unità). 

 

L’articolo 1, commi da 444 a 448, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha autorizzato un incremento consistente della dotazione organica dell'Agenas, autorizzando, per il biennio 2018-2019, lo svolgimento di procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale. In particolare, il comma 444 ha elevato la dotazione organica dell'Agenzia da 46 a 146 unità di personale, di cui 17 con qualifica dirigenziale, allo scopo di consentire il corretto svolgimento delle funzioni che la normativa vigente attribuisce all'Agenzia stessa.

 

Il comma 2 dispone, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, vengano nominati il Presidente e il Direttore generale dell’Agenas. Con la nomina dei predetti organi ordinari cessa l’incarico conferito al Commissario, ai sensi dell’articolo 42, del decreto legge n. 23 del 2020.

 

Ai sensi dell’art. 42 del decreto n. 23 del 2020, il mandato del Commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza (31 luglio 2020), o alla scadenza delle eventuali proroghe (si ricorda che lo stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020 dalla delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020).

Il procedimento di nomina del Direttore generale di Agenas e? delineato dall’articolo 2-ter del D. Lgs.115/1998, come introdotto dal D.Lgs. 106/2012, che prevede la nomina con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all’amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore e? regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed e? incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell’Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima.

Per quanto riguarda la procedura di nomina di Presidente e Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 115/1998, il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; anche i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute; due di essi sono designati dalla Conferenza Stato-regioni, unificata con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

 

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato (di cui al comma 1), in 463.071 euro per l’anno 2020 (ipotizzando che le nuove assunzioni non abbiano luogo prima del 1° ottobre 2020) e in 1.852.285 ad euro a decorrere dall’anno 2021. A tali oneri si provvede a valere sull’integrazione al contributo annuo a carico dello Stato a favore di Agenas (di cui all’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 266 del 1993, n. 266), derivante dai contributi alle spese per attività connesse alla educazione continua in medicina – ECM (di cui all’art. 2, comma 358, della legge 24 dicembre (e non 27 dicembre come riportato erroneamente nel testo del comma) 2007, n. 244).

La Relazione al provvedimento evidenzia che l’Agenzia ha registrato negli ultimi 5 anni un avanzo di circa 7.000.000,00 di euro annui e che l’entrata media dovuta a entrate per contributi ECM ammonta, nell’ultimo quinquennio, a circa 16.000.000,00 annui.

 

In estrema sintesi, si ricorda che il Sistema di educazione continua in medicina (ECM) è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino a quel momento competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Con il D.M. 17 aprile 2019 è stata ricostituita, presso l’Agenas, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 16-ter, comma 2, del D. Lgs. n. 502 del 1992.

Si ricorda inoltre, che l’art. 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) ha disposto che i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua, ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua nella misura da un minimo di 258,22 euro ad un massimo di 2.582,28 euro in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanita? su proposta della Commissione Nazionale per la Formazione Continua. L’art. 2, comma 358 della legge n. 244 del 2007 ha poi stabilito che i contributi alle spese (stabiliti dall’art. 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000) affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua.

 

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 238.482 per l’anno 2020 e a euro 953.927 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del  2008[154] (comma 4).

 

 

 


Capo IV
Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza


Articolo 32, commi 1-5 e 7
(Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020/2021)

 

L'articolo 32 incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 (comma 1) destinando quota parte delle risorse a determinate finalità quali: l'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica; il sostegno finanziario ai patti di comunità per l'ampliamento della permanenza a scuola degli studenti; la stipula di contratti a tempo determinato, consentendo sostituzioni dal primo giorno di assenza; lo svolgimento di prestazioni straordinarie e l’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa anche per remunerare prestazioni aggiuntive (commi 2 e 3). Al relativo riparto delle risorse incrementali tra le finalità suddette si provvede con decreto (comma 5). Si stabilisce poi che, per l'anno scolastico 2020-2021, al personale scolastico e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle scuole in convenzione o tramite accordi non si applicano le modalità di lavoro agile (comma 4). Agli oneri conseguenti si provvede ai sensi dell'articolo 114 (comma 7).

 

Si ricorda preliminarmente che l'art. 235 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con uno stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021, avente l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono utilizzate per l'attuazione delle misure di cui all'art. 231-bis del medesimo D.L. 34/2020 - su cui si rimanda ad una più ampia descrizione infra - destinate alla ripresa dell'attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021.

Secondo il disegno di legge di assestamento del bilancio, già approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato (A.S. 1913), la Tabella 7 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede che le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 siano allocate sul cap. 3385.

 

In attuazione degli artt. 231-bis e 235 del D.L.34/2020, è intervenuto il D.I. 10 agosto 2020, n. 95, che ha ripartito tra gli Uffici scolastici regionali l'intero importo del Fondo per le finalità di cui all’art. 231-bis, co. 1, lett. a) e b) e all'art. 1 dell'ordinanza 5 agosto 2020, n. 83 (su cui si veda infra), stabilendo che il 50 per cento è corrisposto sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero per l’anno scolastico 2020/2021, come comunicati dalla competente Direzione generale e, per il rimanente 50 per cento, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli Uffici scolastici regionali.

 

La ripartizione delle risorse, per l’anno scolastico 2020/2021, è indicata nella Tabella A allegata al citato D.I. 10 agosto 2020, n. 95.

 

Si segnala che, in merito all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministero dell'istruzione ha predisposto una sezione dedicata del proprio sito internet, Rientriamo a scuola, nella quale sono disponibili tra l'altro i principali documenti relativi alla ripresa di settembre, quali: il Piano Scuola 2020/2021, le Linee Guida 0-6, le  Linee guida per la Didattica Digitale Integrata e il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. Sono state inoltre predisposte le "indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia".

 

La disposizione in esame incrementa il suddetto Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021 (comma 1). Le risorse sono suddivise in quote destinate a specifiche finalità, delle quali costituiscono il limite di spesa. Con il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 235 del D.L. 34/2020 sono determinate le modalità e la misura del riparto delle risorse in questione tra le finalità indicate dai commi 2 e 3 (comma 5).

Al riguardo, si fa presente che, secondo l'art. 1, co. 3, del citato D.I. 10 agosto 2020, n. 95, in caso di ulteriori disponibilità finanziarie sopravvenienti, le stesse sono ripartite con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze e assegnate secondo il criterio del 50 per cento sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero per l’anno scolastico 2020/2021, e del 50 per cento proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli Uffici scolastici regionali, tenuto conto, altresì, di eventuali particolari esigenze rilevate dagli stessi, ferma restando l'invalicabilità del limite di spesa.

Al momento di redazione della presente scheda di lettura, il citato decreto risulta in corso di perfezionamento (si veda infra).

 

Quota parte delle risorse destinata all'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica e al sostegno finanziario dei patti di comunità

 

La quota di 32 milioni di euro nel 2020 e 48 milioni di euro nel 2021 (comma 2) - pari all'8 per cento delle risorse totali per ciascun anno - è volta a:

 

§  permettere - attraverso il trasferimento di risorse - agli enti locali titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica di disporre di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021 mediante affitto, acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee e di far fronte alle spese di conduzione e di adattamento alle esigenze didattiche (comma 2, lett. a)).

Come precisato dalla relazione tecnica, si tratta di un trasferimento corrente ad amministrazioni pubbliche, a titolo di contributo statale, ad una spesa che, ai sensi della predetta legge, è integralmente di competenza di comuni e province.

Si ricorda che, in base alla L. 23/1996, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

-        i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

-        le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

La L. 56/2014 (art. 1, co. 85) ha confermato che tra le funzioni fondamentali delle province rientra la gestione dell'edilizia scolastica.

 

Con particolare riguardo all'adattamento e all'uso gli ambienti scolastici  nella fase emergenziale[155], si segnala altresì che l'art. 232, co. 8, del D.L. 34/2020 (L.77/2020) prevede che, per supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento, per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, degli ambienti e delle aule per il contenimento del contagio relativo al COVID-19, “il fondo per le emergenze” di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica è incrementato, per il 2020, di 30 milioni di euro. Inoltre, in base all’art. 231, co. 1, lett. f), del D.L 34/2020 alla finalità di adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi delle scuole possono essere destinate anche le risorse incrementali del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Nel Piano Scuola 2020/2021 si ribadisce che gli enti locali effettuano, nei territori di rispettiva competenza, la ricognizione degli spazi scolastici esistenti, anche con la collaborazione delle scuole, per conoscere dati o approfondire specifiche situazioni di contesto; predispongono l’adeguamento di spazi mai (o non più) adibiti ad edifici scolastici, anche procedendo all’assegnazione in uso alle scuole di spazi solitamente destinati alla cittadinanza, da riadattare a fini della frequenza scolastica, nonché alla realizzazione di soluzioni esterne di idonee dimensioni ad accogliere classi, in spazi interni o anche esterni alle pertinenze scolastiche. E' inoltre riportato un Allegato tecnico, recante il "Quadro indicativo delle rispettive competenze di enti locali e istituzioni scolastiche in vista della riapertura delle scuole a settembre".

Secondo il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre, siglato il 6 agosto tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali, "qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'istituto scolastico, gli enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza".

 

Il 19 agosto 2020, in attuazione della disposizione in commento e del decreto "in via di perfezionamento" di riparto delle risorse (si intenderebbe quello di concerto tra l'Istruzione e l'Economia ai sensi del comma 5 dell'articolo in esame, non ancora disponibile al momento della redazione di questa scheda di lettura), il Ministero dell'istruzione ha lanciato un avviso pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee. Gli enti locali interessati possono presentare domanda indicando una delle finalità consentite (acquisto, noleggio, ecc.), l'importo del contributo, il numero di studenti, eventuali ulteriori fabbisogni non soddisfatti ed eventuali ulteriori importi necessari.

Nel suddetto avviso pubblico si rende noto che, con il citato decreto "in via di perfezionamento", alla finalità relativa agli spazi ulteriori per la didattica sono stati destinati 29 milioni di euro per l’anno 2020 e 41 milioni di euro per l’anno 2021. Nell'avviso pubblico si precisa comunque che la procedura è indetta nelle more del perfezionamento del decreto attuativo dell’art. 32 del D.L. 104/2020 e che pertanto la concessione dei contributi è subordinata alla positiva adozione dello stesso. L’Amministrazione si riserva di revocare o annullare la procedura senza che gli enti possano vantare alcuna pretesa.

      

§  sostenere finanziariamente - attraverso il trasferimento di risorse agli uffici scolastici regionali - i patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le scuole stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all’art. 19 della L. 328/2000 (comma 2, lett. b)). Si segnala che nel Piano scuola 2020/2021 si afferma che "gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, le realtà del terzo settore e le scuole possono sottoscrivere specifici accordi, quali “Patti educativi di comunità”, ferma restando la disponibilità di adeguate risorse finanziarie. Sul piano della formulazione, sarebbe preferibile utilizzare una terminologia unica tra "patti di comunità" e "patti educativi di comunità" eventualmente anche modificando la rubrica.

Alla luce del suddetto Piano scuola 2020/2021, sembrerebbe che i "Patti educativi di comunità" siano una tipologia di accordo e comprendano sia le scuole, sia gli enti locali sia gli altri soggetti (culturali, sportivi, terzo settore). Dal tenore della disposizione in commento parrebbe invece che si prevedano due strumenti, gli accordi da un lato, con gli enti locali, e i patti di comunità con gli altri soggetti. Si valuti dunque l'opportunità di un chiarimento.

Inoltre, il riferimento ai piani di zona parrebbe più opportunamente costituire una cornice entro la quale gli enti locali si raccordano tra loro e con le scuole, in quanto sono uno strumento intercomunale che si inserisce nell’ambito della politica sociale regionale (e nazionale).

 

I piani di zona (art. 19 della L. 328/2000) sono adottati con accordo di programma dai comuni associati appartenenti agli ambiti territoriali, generalmente coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, definiti dalle regioni per l'esercizio (associato) delle funzioni sociali. Detti comuni, d'intesa con le aziende sanitarie locali, provvedono, nell'àmbito delle risorse disponibili per gli interventi sociali e socio-sanitari (che includono quota parte del Fondo nazionale per le politiche sociali) secondo le indicazioni del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, a definire il piano di zona, che individua (art.19, co. 1):

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;

b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali;

c) le forme di rilevazione dei dati;

d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'àmbito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;

g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti operanti nel Terzo settore.

Il piano di zona è dunque volto a (art. 19, co. 2):

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa;

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

La stipula di accordi o patti sopracitati è finalizzata ad ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, co. 7, della L. 107/2015.

L'art. 1, co. 7, della L. 107/2015 prevede che le scuole individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

-         valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;

-         potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

-         potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;

-         sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

-         sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

-         alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

-         potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

-         sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

-         potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

-         prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;

-         valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

-         apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario;

-         incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

-         valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

-         individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

-         alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda;

-         definizione di un sistema di orientamento.

 

Quota parte delle risorse destinata all'organico aggiuntivo e allo svolgimento di prestazioni straordinarie e aggiuntive

 

La quota di 368 milioni di euro nel 2020 e a 552 milioni di euro nel 2021 (comma 3) - pari al 92 per cento delle risorse totali per ciascun anno - è volta a:

§  potenziare le misure previste dall’art. 231-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), consentendo, altresì, la sostituzione del personale così assunto sin dal primo giorno di assenza (comma 3, lett. a)).

L’art. 231-bis, co.1, stabilisce che, per l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure per consentire ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali di:

-      derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe (lett.a));

-      attivare ulteriori incarichi temporanei a tempo determinato di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo (lett.b));

-      prevedere che gli scrutini si concludano entro il termine delle lezioni (lett.c)).

Ai relativi oneri si provvede con le risorse (pari, come si è detto, a complessivi 977,6 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021) del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che viene incrementato dalle disposizioni in esame), ripartito tra gli Uffici scolastici regionali. Entro il 31 maggio 2021 il Ministero dell'istruzione effettuerà un monitoraggio delle spese relative al personale.

 

In attuazione, è stata emanata l’ordinanza 5 agosto 2020, n. 83 (qui il relativo comunicato stampa), secondo cui le risorse per l'organico aggiuntivo sono assegnate per il 50 per cento sulla base del numero degli alunni presenti sul territorio e per il 50 per cento sulla base delle richieste avanzate dagli Uffici scolastici regionali che hanno fatto la rilevazione delle esigenze delle scuole. Inoltre, per contemperare le esigenze della didattica e l’adeguata vigilanza sugli alunni, l’attivazione degli eventuali incarichi, sia per il personale docente sia per il personale ATA, è effettuata con priorità per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, con particolare riferimento alla scuola primaria; in subordine, per la scuola secondaria di secondo grado.

A tale ordinanza ha fatto seguito il citato D.I. 10 agosto 2020, n. 95, che - nel confermare, come si è detto, i criteri suesposti - ha ripartito l'intero ammontare del Fondo per le finalità dell'art. 231-bis, co. 1, lett. a) e b). In base all'art. 1, co. 5 e 6, del D.I., gli incarichi temporanei di cui all’art. 231-bis, co. 1, lett. b) sono attivati in un numero massimo, per ciascuna regione, tale da non eccedere il limite di spesa attribuito alla medesima regione di cui alla Tabella A allegata al decreto. Inoltre, in base alla durata di tali incarichi, il budget da assegnare è stimato tenendo conto di un costo mensile, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP e al lordo della tredicesima, relativo a ciascuna tipologia di personale scolastico, calcolato per una durata di circa nove mensilità per ciascun contratto, da commisurarsi all’importo derivante dal CCNL del comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, di cui si riportano i valori nella Tabella B allegata al citato decreto.

 

Nell'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'istruzione, Rientriamo a scuola, in risposta ad una domanda sul personale aggiuntivo, si precisa che "sono stati destinati a questo scopo 977 milioni di euro che consentiranno di avere 50.000 tra docenti e ATA in più per la ripresa di settembre".

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura collega detto aumento di risorse alla possibilità di "di incrementare la quantità di contratti temporanei di docente o di personale ATA da attivare a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni secondo il calendario regionale o dalla presa di servizio (indicativamente il 15 settembre 2020) fino al termine delle lezioni, (indicativamente sino al  10 giugno 2021) in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, al fine di consentire lo sdoppiamento di classi particolarmente affollate, in relazione all’esigenza di contenere l’emergenza epidemiologica assicurando maggiore igiene e distanziando maggiormente gli studenti". Pertanto, il potenziamento delle misure previste dall'art. 231-bis del D.L. 34/2020 parrebbe riferito essenzialmente all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei a tempo determinato.

 

Si prevede inoltre che il personale così assunto a tempo determinato possa essere sostituito, in caso di assenza, sin dal primo giorno, contrariamente a quanto avviene attualmente, fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo.

Nel Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre le parti hanno convenuto, tra l'altro, "sull’impegno da parte del Ministero dell’istruzione a superare, con riferimento anche all’utilizzo dell’organico aggiuntivo da emergenza COVID, entro l’inizio delle lezioni, i vincoli normativi che ostacolano la sostituzione del personale docente e ATA assente, al fine di evitare lo smembramento delle classi, la mancata assistenza durante le attività laboratoriali e l’insufficiente vigilanza degli  spazi.

 

Si fa presente che l'art. 1, co. 333, della L. 190/2014 ha stabilito che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza. Secondo l'art. 1, co. 78, della L. 662/1996, i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le supplenze "brevi e saltuarie" sono una delle tre tipologie di supplenze previste dall’art. 4, co. 1-3, della L. 124/1999.

 

Per permettere tale sostituzione fin dal primo giorno di assenza, il 10 per cento delle risorse che incrementano il citato Fondo per l’attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico, è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni. Tale accantonamento riguarderebbe dunque solo la quota parte pari a 368 milioni di euro nel 2020 e 552 milioni di euro nel 2021 riferita ai contratti.

Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura si precisa che la percentuale del 10 per cento "viene determinata sulla base del tasso di sostituzione, a legislazione vigente, del personale delle ordinarie dotazioni organiche del personale scolastico rilevato dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni per l’anno 2018".

In proposito, si segnala che sia nell'ordinanza n. 83 del 2020 che nel D.I. 10 agosto 2020, n. 95 attuativo dell’art. 235 del D.L. 34/2020, una quota pari a 37,76 milioni di euro per l’anno 2020 e 60 milioni di euro per l’anno 2021 (corrispondenti al 10 per cento delle risorse totali riferite a ciascuna annualità) è stata accantonata per essere finalizzata al pagamento di oneri derivanti dalla sostituzione di personale.

 

§  autorizzare - nel limite delle risorse a ciò destinate in base al comma 5 - lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e incrementare il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche (comma 3, lett. b)).

Si ricorda che in base all'organizzazione del MIUR[156] recata, da ultimo, dal D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140, il Ministero è articolato, a livello periferico, negli Uffici scolastici, su base regionale, organizzati in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti.

 

Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, istituito a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 dall'art. 40 del CCNL del comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, è finalizzato a remunerare il personale per una serie di finalità. Nel suddetto Fondo confluiscono le risorse relative:

-       al Fondo per l’istituzione scolastica;

-       ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;

-       alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;

-       agli incarichi specifici del personale ATA;

-       alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;

-       alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

-       alla valorizzazione del merito del personale docente;

-       alla valorizzazione della professionalità dei docenti.

Nel Contratto collettivo integrativo nazionale del comparto istruzione e ricerca - Sezione istituzioni scolastiche ed educative, siglato il 18 settembre 2019, sono individuati i criteri per il riparto del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2019/2020.

 

Il comma 4 stabilisce inoltre che, per consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all’art. 231-bis del D.L. 34/2020, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’art. 263 del medesimo D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

 

Per quanto qui di interesse, secondo l'art. 263 del D.L. 34/2020 le amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d. lgs. 165/2001[157], adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'art. 87, c. 1, lett. a), e co. 3, del D.L. 18/2020 (L.27/2020)[158], organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al co. 1, lett. b), del medesimo art. 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministero per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l’art 87, co. 1, lett. a), cessa di avere effetto.

In attuazione, si veda la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, nella quale si sottolinea tra l'altro che la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti. Ciò comporta che "viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell’art. 87, co. 1, lett. a), del D.L. 18/2020, che limitava, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti". L'art. 263 del D.L. 34/2020 consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale non ad attività indifferibili e urgenti.

 

Secondo il comma 7, alla copertura degli oneri pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 


Articolo 32, comma 6
(Termini di validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici dei comuni)

 

L'articolo 32, comma 6, proroga (dal 30 settembre 2020) al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all’art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

 

In via generale, riguardo ai limiti temporali di validità delle graduatorie, l'art. 1, co. 147, 147-bis, 148 e 149 della L. 160/2019 ha introdotto specifiche previsioni. Tale normativa concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001[159].

 

In base all'art. 1, co. 147, della L. 160/2019 (che ribadisce la norma di salvezza relativa agli eventuali periodi di validità inferiori previsti da leggi regionali):

§  le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili entro il 30 marzo 2020. Resta fermo che l'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità (lett.a));

§  si unifica al 30 settembre 2020 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 (lett.b));

§  per le graduatorie approvate nell'anno 2018, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione (in luogo del termine fisso del 31 dicembre 2021) (lett. c));

§  per le graduatorie approvate nell'anno 2019, si conferma il suddetto termine mobile triennale (lett. c));

§  per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il medesimo termine mobile viene ridotto da tre a due anni (co. 149).

 

La disposizione in commento interviene sulle previsioni dell'art. 1, co. 147, lett. b), prorogando dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017, solo per le graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. Il riferimento è alle scuole dell'infanzia comunali e ai servizi educativi per l'infanzia comunali.

In proposito, si segnala che l'art. 1, co. 147-bis, della medesima L. 160/2019, introdotto dall'art. 1, co. 10-undecies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), esclude le assunzioni del personale scolastico (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e del personale delle scuole ed asili comunali dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui termini temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni (di cui al summenzionato co. 147).

Per le assunzioni del personale scolastico e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, i termini di validità delle graduatorie concorsuali sono infatti disciplinati da varie norme, spesso speciali e transitorie.

 

I termini "scuole e asili comunali", oggetto della esclusione di cui al citato comma 147-bis, parrebbero essere stati impiegati in senso atecnico e dunque potrebbero riferirsi solo alle scuole dell'infanzia comunali. La proroga di cui al comma 6 in commento, operando con riferimento alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, potrebbe dunque riguardare un ambito parzialmente diverso da quello oggetto di esclusione in senso stretto; quest'ultimo ambito non sembrerebbe infatti riguardare il personale ausiliario suddetto ed il personale dei servizi educativi gestiti direttamente dai comuni, categorie che sono invece comprese nella proroga in oggetto. Si valuti tuttavia l'opportunità di un chiarimento.

 

In base all'art. 2 del d.lgs. 65/2017, il Sistema integrato di educazione e di istruzione è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Queste ultime possono essere paritarie pubbliche (cioè gestite dagli enti locali) o paritarie private.

I servizi educativi per l'infanzia, che comprendono anche gli asili nido destinati a bambini fino a 3 anni di età, sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. I servizi educativi per l'infanzia, sono organizzati a livello locale dai comuni e da soggetti privati, sulla base delle normative emanate dalle singole regioni e province autonome[160]. Alcuni comuni prevedono la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza previsti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia.

L'assunzione degli educatori avviene tramite bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad opera dei comuni.

In argomento, si rammenta che l'art. 2-ter del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) prevede che, per l'anno scolastico 2020/2021, le scuole dell’infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, possono prevedere, in via straordinaria, l’attribuzione di incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia, in base al d.lgs. 65/2017. Si tratta della possibilità già consentita, in via transitoria, per l’anno scolastico 2019/2020, dall’art. 1-sexies del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

 

Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura, "la sospensione delle procedure concorsuali disposta dalla normativa emergenziale ha impedito ai comuni di attuare la propria programmazione dei fabbisogni di personale" e pertanto la disposizione in commento consente di ampliare le possibilità di utilizzo delle graduatorie vigenti, per gli enti che ne dispongano o che intendano convenzionarsi tra loro. "L’estensione temporale della possibilità di utilizzare dette graduatorie- prosegue la relazione tecnica - può aiutare le amministrazioni a fronteggiare anche alcune specifiche e nuove esigenze determinate dall’emergenza, come quella di potenziare gli organici dei servizi educativi, nei quali, a partire dall’imminente nuovo anno scolastico, dovrà essere previso un rapporto tra educatori/insegnanti e alunni tale da garantire il necessario distanziamento tra i bambini".

 

Sulle indicazioni per l'avvio del prossimo anno scolastico 2020/2021, si veda anche il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia (le cosiddette Linee guida 0-6).

 


Articolo 33, comma 1, lettera a)
(Nomine negli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR)

 

 

L’articolo 33, comma 1, lettera a), elimina la previsione di sospensione, durante il periodo dello stato di emergenza derivante dall’epidemia da COVID-19, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR[161], di designazione governativa.

 

A tal fine, sopprime il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 100 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la sospensione delle procedure in questione, di cui all’art. 11 del d.lgs. 213/2009, originariamente prevista durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020, è stata prorogata fino al 15 ottobre 2020, nuovo termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020, dal numero 17 dell'allegato 1 – in combinato disposto con il comma 3 dell’articolo 1 – del D.L. 83/2020. Durante l’esame in sede referente di quest’ultimo, peraltro, tale previsione di proroga è stata soppressa[162].

Al contempo, lo stesso numero 17 dell’allegato 1 - in combinato disposto con il comma 3 dell’articolo 1 - del D.L. 83/2020 ha previsto la (ulteriore) proroga fino al 15 ottobre 2020 dei mandati dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca di cui al d.lgs. 218/2016, ad eccezione dell’ISTAT[163] – e, dunque, oltre che dei 14 enti pubblici vigilati dal MUR, di 5 (dei 6) enti vigilati da altri Ministeri[164], laddove scaduti alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza, originariamente deliberato dal Consiglio dei ministri fino al 31 luglio 2020 e ora operante fino al 15 ottobre 2020.

 

Nel merito, si ricorda che il d.lgs. 213/2009 – come modificato, per quanto qui interessa, dal D.L. 104/2013 (L. 128/2013) –, relativo agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, ha previsto la presenza di un consiglio di amministrazione (art. 8) e di consigli scientifici o tecnico-scientifici (art. 10), questi ultimi nominati dai consigli di amministrazione.

Nello specifico, in base all’art. 8, i componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica 4 anni.

In via generale, si tratta di 5 componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20% del fondo di funzionamento ordinario degli enti di ricerca (FOE) o che impiegano oltre 500 unità di personale, e di 3 componenti negli altri casi.

Tuttavia, in base all’art. 9, il consiglio di amministrazione del CNR è composto da 7 componenti, di cui 4, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza Stato-regioni[165].

Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione dell’ASI, le disposizioni recate dallo stesso art. 9 del d.lgs. 213/2009 sono state abrogate dalla L. 7/2018, il cui art. 3 – novellando l’art. 7, co. 2, del d.lgs. 128/2003 – ha disposto che lo stesso è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'università e della ricerca, e da altri 4 componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

A sua volta, l’art. 11 ha disposto che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di 5 persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore. Il comitato agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina. In particolare, fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro 5 nominativi per la carica di presidente e 3 nominativi per la carica di consigliere[166].

Nei consigli di amministrazione composti da 3 consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro[167]. Nei consigli di amministrazione composti da 5 consiglieri, sono, invece, individuati dal Ministro 3 componenti e tra questi il presidente[168]. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento.

Da ultimo, con DM 848 del 10 dicembre 2018, modificato con DM 591 del 27 giugno 2019 (v. qui), è stato nominato il comitato di selezione incaricato di restare in carica fino al completamento della selezione dei componenti di nomina governativa il cui mandato scadeva entro il 31 dicembre 2019.

Nel prosieguo, sono stati emanati vari avvisi pubblici per la presentazione delle candidature per gli organi di vari enti pubblici di ricerca.

 

 


Articolo 33, comma 1, lett. b)
(Equiparazione, nelle università e nelle istituzioni AFAM, delle attività formative a distanza a quelle in presenza)

 

L’articolo 33, comma 1, lett. b), equipara a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, stabilizza la validità delle disposizioni introdotte per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle università – nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) - da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell’a.a. 2019/2020, a seguito dell’emergenza da COVID-19.

 

La relazione illustrativa fa presente che si ritiene che tali disposizioni, sulla base della positiva esperienza prodottasi, debbano diventare misure di sistema per il mondo dell’università e di tutta l’alta formazione.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il DPCM 7 agosto 2020 – adottato a seguito del D.L. 83/2020 - le cui disposizioni si applicano dal 9 agosto 2020  e  sono efficaci fino al 7 settembre 2020, ha previsto che, sull’intero territorio nazionale, le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, che si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni AFAM. 

Le stesse linee guida – predisposte sulla base delle prime indicazioni fornite con nota ministeriale del 4 maggio 2020 e delle proposte della CRUI del 26 giugno 2020 e del 22 luglio 2020 sulle modalità di erogazione della didattica, accolte dal Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile il 24 luglio 2020 - delineano azioni basate su uno scenario plausibile per il primo semestre dell’a.a. 2020/2021, presupponendo il protrarsi della pandemia a livello globale e nuovi episodi di contagio a livello locale in autunno-inverno. Dispongono, quindi, che, ove possibile, la didattica verrà erogata contemporaneamente sia in presenza sia online, delineando una didattica mista che possa essere fruita nelle aule universitarie ma, al contempo, anche a distanza. Tutti gli studenti avranno la possibilità di seguire le lezioni anche se non potranno essere presenti fisicamente negli atenei: in particolare, si fa riferimento agli studenti internazionali impossibilitati alla mobilità e agli studenti extraregionali, nonché agli studenti con particolari patologie per i quali si sconsiglia la ripresa delle attività in presenza. Sottolineano, altresì, che la modalità online permetterà di ridurre la numerosità degli studenti presenti nelle aule e che, nel caso di classi numerose in modalità mista, si potranno organizzare sistemi di turnazione. Le università potranno organizzarsi al fine di garantire in presenza tutte le attività laboratoriali, le esercitazioni e le attività esperienziali e potranno provvedere all’adeguamento di tutte le strutture tecnologiche delle aule al fine di permettere una didattica online di qualità, utilizzando le risorse assegnate dal Ministero a valere sul Fondo per le esigenze emergenziali delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

 Lo stesso DPCM ha, altresì, disposto che le assenze maturate dagli studenti che non riescono a partecipare alle attività didattiche e curricolari in presenza non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali, nonché ai fini delle relative valutazioni.

 

Al fine indicato, il comma 1, lettera b), novella l’art. 101, co. 2 e 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

In particolare, con riferimento al co. 2, elimina il riferimento al periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta (per l’a.a. 2019/2020) ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.L. 6/2020 (L. 13/2020), nonché degli artt. 1 e 2 del D.L. 19/2020 (L. 35/2020). Con la novella al co.  4, elimina il riferimento (peraltro, errato) al “periodo di sospensione di cui al comma 1”.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il numero 18 dell'allegato 1 del D.L. 83/2020 – in combinato disposto con il comma 3 dell’articolo 1 – ha prorogato al 15 ottobre 2020 l'efficacia di quanto previsto dall'art. 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7 dello stesso D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

Si tratta, ad eccezione del co. 6-ter, delle disposizioni interessate, in alcuni casi a seguito dei rinvii interni, dalla disposizione in commento.

 

Più nello specifico, il numero 1) del comma 1, lett. b), novellando l’art. 101, co. 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), prevede che – a regime -  le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con modalità a distanza, sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo di cui all’art. 6 della L. 240/2010, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale successiva.

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 6, co. 1-3, della L. 240/2010 prevede che il regime di impegno dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito[169]. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. Al riguardo, l’art. 19, co. 1, lett. b), del D.L. 76/2020 – in corso di esame - ha previsto che la quantificazione figurativa in questione avviene, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, su base mensile.

I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

Anche i ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sempre sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

In base al co. 7 dello stesso art. 6, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori di ruolo sono definite con regolamento di ateneo. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini della partecipazione di professori e ricercatori alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca. Il co. 8 stabilisce, infatti, che, in caso di valutazione negativa, professori e ricercatori sono esclusi da queste partecipazioni[170].

Infine, il co. 14 dispone che i professori e i ricercatori di ruolo sono tenuti a presentare una relazione triennale (al riguardo, v. infra) sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale che l’art. 8 aveva modificato (da biennale) in triennale. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.

Successivamente, il DPR 232/2011, emanato in attuazione delle nuove disposizioni sullo scatto triennale introdotte dall’art. 8 della L. 240/2010, ha disposto – sia con riferimento a professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente la stessa L. 240/2010 (art. 2, co. 3), sia con riferimento a professori e ricercatori a tempo determinato assunti in base al nuovo regime (art. 3, co. 3) – che l'attribuzione della nuova classe stipendiale è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, co. 14, della stessa legge.

Con riferimento alla periodicità degli scatti, ancora in seguito, l’art. 1, co. 629, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto – senza novellare gli artt. 6, co. 14, e 8 della L. 240/2010 – che, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 – e, dunque, con effetto economico a decorrere dal 2020 –, il regime di progressione stipendiale per classi dei professori e dei ricercatori universitari è (nuovamente) trasformato da triennale in biennale, con ritorno, dunque, alla cadenza previgente a quella introdotta con l’art. 8 della L. 240/2010 e conseguentemente disciplinata con il DPR 232/2011, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe stipendiale (triennale) dal medesimo DPR 232/2011.

 

Conseguentemente, si stabilizzano anche le previsioni dell’art. 101, co. 3, dello stesso D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in base al quale le disposizioni del co. 2 si applicano anche ai fini della valutazione dell’attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A (ai fini della proroga del contratto), nonché ai fini della valutazione per il passaggio dei ricercatori di tipo B al ruolo di professore associato.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la L. 240/2010 ha confermato, anticipandone la decorrenza, la scelta, già fatta dalla L. 230/2005, di messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, individuando, invece, due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.

In particolare, l’art. 24, co. 1, ha disposto che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Il co. 3 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha previsto che la prima tipologia (lett. a)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). La seconda tipologia (lett. b)) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell’intervento disposto dalla L. di bilancio 2017 –, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), o che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).

In base al co. 4 – come, da ultimo, modificato dall’art. 5, co. 5-bis, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) – le due tipologie di contratto possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il co. 5, infine, prevede che nel terzo anno della seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore di seconda fascia (associato). Al riguardo, da ultimo, l’art. 19, co. 1, lett. f), del già citato D.L. 76/2020, inserendo il co. 5-bis nell’art. 24 della L. 240/2010, ha previsto la possibilità di anticipare già a dopo il primo anno di contratto il passaggio in questione, qualora l’università abbia le necessarie risorse nella propria programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili per l'inquadramento nella qualifica di professore associato. Resta fermo il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

 

Il numero 2) del comma 1, lett. b), novellando l’art. 101, co. 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), dispone che le attività formative ed i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computati, a regime, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi derivanti dai contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010.

In base all’art. 23 della L. 240/2010 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 338, lett. a), della L. 232/2016 – le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento di alta qualificazione.

Inoltre, possono stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative. Questi contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Ancora, al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.  

 

Conseguentemente, si stabilizzano anche le previsioni del co. 5 dell’art. 101 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in base al quale le attività formative svolte ai sensi dei precedenti commi dello stesso art. 101 sono valide (per gli studenti) ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU), previa attività di verifica dell'apprendimento, nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 5 del regolamento emanato con DM 270/2004 stabilisce che ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente e che la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento di un esame o di altra forma di verifica del profitto.

A sua volta, l’art. 7 dispone che lo studente deve aver acquisito:

§  180 CFU per conseguire la laurea;

§  (ulteriori) 120 CFU per conseguire la laurea magistrale;

§  almeno 60 CFU - oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale - per conseguire il master universitario.

Dispone, infine, che il numero di CFU che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione è determinato con decreti ministeriali.

 

E’ utile, infine, ricordare che, in base al co. 7 del più volte citato art. 101, le sue disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni AFAM.

 


Articolo 33, comma 2
(Interventi relativi agli studenti universitari fuori sede)

 

L’articolo 33, comma 2, reca disposizioni relative agli studenti universitari fuori sede e alle borse di studio da erogare agli stessi, applicabili per l’a.a. 2020/2021 e, ove possibile, anche per l’a.a. 2019/2020.

 

In particolare, dispone, anzitutto, che, limitatamente all’a.a. 2020/2021 – ma, ove possibile, anche per l’a.a. 2019/2020 - le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l’entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede. Non si fa riferimento alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

 

Alla luce della normativa vigente, si valuti l’opportunità di un chiarimento.

 

Inoltre, stabilisce che – sempre limitatamente all’a.a. 2020-2021 ma, ove possibile, anche per l’a.s. 2019/2020 – gli stessi soggetti possono considerare come fuori sede, in deroga all’art. 4, co. 8, lett. c), del DPCM 9 aprile 2001, lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l’alloggio sia utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi.

 

La relazione illustrativa sottolinea l’assoluta urgenza di tale intervento, considerato che molti studenti che, in base all’art. 4 del DPCM 9 aprile 2001, erano considerati fuori sede, potrebbero non possedere più le caratteristiche richieste, avendo avuto la necessità di rientrare presso la propria residenza in considerazione delle limitazioni alla libertà di circolazione imposte durante la fase del c.d. lockdown e della introduzione della didattica a distanza.

 

Al riguardo, si ricorda che l'art. 3 del d.lgs. 68/2012 ha previsto un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. In particolare:

§  lo Stato ha competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP;

§  le regioni a statuto ordinario esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto;

§  le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti in base ai rispettivi statuti, tenendo conto dei LEP;

§  le università e le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi – compresi quelli di orientamento e tutorato – al fine di realizzare il successo formativo degli studi e promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università italiane e straniere.

Inoltre, l'art. 6 – nell’indicare gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo[171] – ha disposto che regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM possono definire altri servizi e che l'entità, le modalità di erogazione e i requisiti per l'accesso ai servizi (ad eccezione dei requisiti per le borse di studio) sono stabiliti dalle stesse regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM – per gli interventi di rispettiva competenzain coerenza con i requisiti economici fissati per l'accesso alle borse di studio (art. 8, co. 4, d.lgs. 68/2012). A tal fine, i soggetti indicati utilizzano risorse proprie (art. 18, co. 9, d.lgs. 68/2012).

Nello specifico, l’art. 8 ha disposto che la concessione delle borse di studio è assicurata, nei limiti delle risorse disponibili, a tutti gli studenti in possesso dei requisiti relativi al merito e alla condizione economica definiti con il decreto interministeriale che, ai sensi dell’art. 7, deve fissare con cadenza triennale l'importo delle stesse tenendo in considerazione le differenze territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi.

In particolare, i requisiti di merito sono stabiliti tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe di laurea.

Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).

Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale – finora non intervenuto – continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal DPCM 9 aprile 2001.

In base al combinato disposto dei co. 2 e 8 dell’art. 9 dello stesso DPCM 9 aprile 2001, inoltre, le regioni possono diversificare gli importi delle borse di studio sia in ragione delle condizioni degli studenti, che dei livelli di spesa necessari nelle diverse sedi. Gli importi minimi delle stesse borse di studio sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro, entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

A sua volta, l’art. 4, co. 8, del DPCM 9 aprile 2001 dispone che le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo le seguenti tipologie:

a.   studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;

b.   studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato; possono essere considerati pendolari anche gli studenti residenti nel comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;

c.   studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso, è considerato studente pendolare.

Da ultimo, il DM 6 maggio 2020, n. 63 – esplicitamente intervenuto nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 7 del d.lgs. 68/2012 – ha stabilito gli importi minimi delle borse di studio per l’a.a. 2020/2021, fissandole in misura pari a € 5.257,74 per gli studenti fuori sede, € 2.898,51 per gli studenti pendolari ed € 1.981,75 per gli studenti in sede.

 

Con riguardo al finanziamento delle borse di studio, l’art. 18 dello stesso d.lgs. 68/2012 – come modificato dall’art. 2, co. 2-ter, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, nelle more della completa definizione dei LEP e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. 68/2011), al fabbisogno finanziario necessario per garantire la concessione delle stesse si provvede attraverso:

§  un nuovo Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio – sul quale sono confluite, fra l’altro, le risorse del (precedente) Fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d’onore (art. 16, L. 390/1991) – da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni e da ripartire secondo criteri e modalità definiti con il medesimo D.I. che fissa l’importo della borsa di studio.
Il Fondo è allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione dell’allora MIUR
[172] e, in base al disegno di legge di assestamento, per il 2020 ha una disponibilità pari a € 307,8 mln, sia in conto competenza sia in conto cassa, derivante dall’incremento di € 40 mln da ultimo previsto dall’art. 236, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020);

§  il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente)[173];

§  risorse proprie delle regioni (oltre al gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio), pari almeno al 40% dell'assegnazione del Fondo[174].


Articolo 34
(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per alcune misure relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19)

 

L’articolo 34 dispone un incremento - pari a 580 milioni per l’anno 2020 e a 300 milioni per l’anno 2021 - del Fondo per le emergenze nazionali. Tali risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e - nella quota riservata di 80 milioni - quelle relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali[175]. Le risorse aggiuntive per il 2021 sono per intero destinate alle suddette attività del Commissionario relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali. Si prevede altresì che queste ultime attività possano comprendere l’acquisizione di quote di capitale, a condizioni di mercato, delle industrie operanti nel settore dei vaccini, secondo modalità disciplinate con decreto ministeriale. Il presente articolo dispone, infine, in ordine alla copertura degli oneri finanziari.

 

Si ricorda preliminarmente che, per la copertura finanziaria delle attività commissariali, si attinge alle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (articolo 44 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018), qui incrementato.

La norma specifica che il rifinanziamento è destinato alle attività del Commissario previste:

§  dall’articolo 8, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ("decreto semplificazioni", all'esame del Senato al momento della redazione della presente scheda);

§  dall’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Quanto alle finalità connesse ai vaccini e agli anticorpi monoclonali, si prevede, come accennato, anche la possibilità di procedere all'acquisizione di quote di capitale, a condizioni di mercato, delle industrie operanti nel settore dei vaccini. L'individuazione di tali interventi di acquisizione e la relativa disciplina sono definite con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Commissario straordinario.

Infine, l’articolo in esame rinvia, per la copertura degli oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti, al successivo articolo 114.

 

L'art. 122 del D.L. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27 del 2020) prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, definendone l'ambito delle competenze. La finalità è assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza.

Con D.P.C.M. 18 marzo 2020 è stato nominato Commissario straordinario il dott. Domenico Arcuri (v. il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla GU n.73 del 20 marzo 2020).

Ai sensi del comma 4 del citato art. 122, il Commissario opera fino alla scadenza dello stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. A tale riguardo, l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020 (all'esame della Camera al momento della redazione della presente scheda - A.C. 2617), facendo rinvio al n. 20 dell'allegato 1 del medesimo decreto-legge, proroga al 15 ottobre 2020 l'operatività del Commissario.

Il medesimo art. 122 definisce le competenze nel modo che segue:

§  organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, nonché programmare e organizzare ogni attività connessa. Rientrano tra tali compiti: il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie; l'individuazione dei fabbisogni; l'acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di queste attività il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house nonché delle centrali di acquisto;

§  provvedere (raccordandosi con le regioni e le aziende sanitarie) al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere (anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali), con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva;

§  disporre la requisizione e circa la gestione di beni mobili, mobili registrati e immobili (anche tramite il Capo del Dipartimento per la protezione civile o se necessario ai prefetti territorialmente competenti);

§  adottare ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza;

§  provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti - o alla riconversione di quelli esistenti tramite il commissariamento di rami d'azienda - per la produzione dei beni necessari per il contenimento, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l’impiego;

§  organizzare e svolgere le attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle misure;

§  provvedere alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE, di cui al regolamento (CE) 2012/2002) e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all’emergenza;

§  stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria per assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, disciplinando i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.

I provvedimenti possono essere adottati "in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea".

Per approfondimenti, v. il dossier, sull'A.C. 2463 (conversione del D.L. 18/2020, ultima lettura parlamentare).

 

Successivamente, l'articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020, ha affidato - fino alla scadenza dello stato di emergenza - al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, l'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e il contrasto dell’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Si provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo emergenze nazionali, versate su un'apposita contabilità speciale. Le procedure di affidamento possono essere anche avviate prima del trasferimento delle predette risorse alla contabilità speciale.

Per approfondimenti, v. il dossier, sull'A.S. 1883 (recante conversione del D.L. 76/2020, in corso di esame al Senato al momento della redazione della presente scheda).

Riguardo alle attività commissariali per la scuola, si segnala che il 29 luglio 2020 la Commissione Cultura della Camera dei deputati ha svolto l'audizione del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, Domenico Arcuri, in materia di avvio dell'anno scolastico 2020/21 e di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica nelle scuole.

 


Articolo 35
(Misure per la funzionalità delle Forze armate
 - Operazione “Strade sicure”)

 

 

L’articolo 35 dispone l’ulteriore proroga, fino al 15 ottobre 2020, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”. Autorizza per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale.

 

Nel dettaglio, la disposizione in esame, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, proroga, fino al 15 ottobre 2020, l’integrazione di 753 del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”, impegnato nelle attività di  controllo del territorio secondo quanto previsto dal decreto legge n. 92 del 2008 (recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (cfr. infra).

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 9 del 2020 ha disposto una prima integrazione di 253 unità del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”.

Successivamente, l’articolo 74-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), nel confermare la richiamata integrazione ha, altresì, precisato che l'intero dispositivo di "Strade sicure", - pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019 -, può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19.

Da ultimo, l’articolo 22 del DL n. 34 del 2020 (c.d. “decreto Rilancio”) ha, ulteriormente, integrato, di ulteriori 500 unità, – da affiancare, quindi, alle 7.303 unità già autorizzate (7.050 + 253) -, il contingente delle Forze armate facente parte del dispositivo "Strade sicure", fino alla data del 31 luglio 2020.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame autorizza per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale. 

 

Per quanto concerne la copertura finanziaria della disposizione in esame, il comma 3 rinvia al successivo articolo 114 che reca le disposizioni finanziarie finali.

L'operazione "Strade sicure" rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane. L'operazione è svolta in massima parte dall'Esercito, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, questi ultimi, in particolare, con funzioni di comando e controllo nelle sale operative.

Per l'Esercito rappresenta a tutt'oggi l'impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali.

Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare  (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni" e lo svolgimento di  "compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza".

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994, Cfr. operazione "Forza Paris" in Sardegna 15 luglio 1992).

Da ultimo, il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019) ha prorogato  fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza

Il Piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il Piano è stato successivamente prorogato.

 

Si segnala, infine, che lo scorso 18 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha trasmesso al Parlamento il decreto ministeriale 5 febbraio 2020 , recante la proroga di un contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Per un approfondimento dell'operazione "Strade sicure" al seguente link il  documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione "Strade Sicure", approvato dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 30 luglio 2020.

Si veda, altresì, il seguente tema: Impiego delle Forze armate nella tutela del territorio

 

 


Articolo 36
(Personale civile operante nei reparti del Genio campale dell’Aeronautica militare)

 

L’articolo 36 autorizza, per l’anno 2020, il Ministero della difesa ad avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione - nel limite di 145 unità - del personale civile, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, operante presso i reparti Genio campale dell’Aeronautica militare con almeno 3 anni di esperienza presso i suddetti reparti.

 

In dettaglio, il comma 1 autorizza per il 2020 il Ministero della Difesa ad avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione  - nel limite di 145 unità - del personale civile occasionale, di cui all’articolo 67, comma 2, del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, operante presso i reparti Genio campale dell’Aeronautica militare, purché abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto legge, almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa presso i suddetti reparti e purché sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 (rubricato "superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"), comma 2, lettere a) e b), del d. lg.s n. 75/2017 di modifica del d. lgs. n. 165/2001 ovvero si tratti di personale non dirigenziale che: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

 

Dalla relazione tecnica risulta che la platea interessata alla stabilizzazione, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle procedure di selezione, è pari a 166 unità. Di esse, solamente 145 unità possono trovare utile collocamento nella disponibilità degli organici della Difesa, secondo la disponibilità risultante dal Piano triennale dei fabbisogni 2018­2020[176].

 

Si ricorda che il citato articolo 67 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, recante Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, disciplina i lavori effettuati direttamente a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di truppa.

Secondo il comma 1, tali lavori sono eseguiti da apposite unità che vi provvedono operando in amministrazione diretta (di cui all’articolo 65 dello stesso DPR) e a mezzo di cottimi fiduciari (di cui all’articolo 66 dello stesso DPR), purché questi ultimi siano già previsti nei progetti approvati[177]. applicate anche contemporaneamente e senza i limiti di importo ivi previsti.

Secondo il comma 2, tali lavori sono eseguiti sotto la responsabilità di un unico responsabile del procedimento che, di norma, è il comandante del reparto, il quale si avvale di personale di adeguata professionalità, militare e civile, della Difesa[178]. Il personale militare può essere costituito anche da militari volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione. Per l'esecuzione dei lavori è, altresì, possibile assumere personale occasionale la cui assunzione è sempre riferita allo specifico lavoro da eseguire.

Il comma 3 dispone che nell'espletamento delle procedure di affidamento in economia necessarie per l'esecuzione dei lavori da eseguire a mezzo dei reparti del Genio siano adottate idonee forme di pubblicità, purché compatibili con le esigenze di urgenza e riservatezza.

 

Il comma 2 dispone che tale personale sia inquadrato in un ruolo ad esaurimento, nei profili professionali dell’Amministrazione della difesa.

 

Dalla relazione tecnica risulta che, nello specifico, il personale civile in possesso del titolo di studio di scuola primaria (licenza elementare) e secondaria di primo grado (licenza media) è inquadrato nei seguenti profili professionali di "addetto" (Area 2-F1):

ST70: addetto tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici;

ST72: addetto tecnico edile;

ST74: addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica;

SG64: addetto del settore dei servizi generali.

Dalla relazione illustrativa risulta che il previsto percorso di stabilizzazione consente di valorizzare le professionalità da tempo maturate e poste al servizio dello stesso Genio campale, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di quest’ultimo e nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione. La disposizione è volta ad assicurare la prosecuzione degli interventi edili, elettrici e meccanici attraverso l’inquadramento, a esaurimento, di personale qualificato negli specifici profili professionali della seconda Area funzionale, fascia retributiva F1, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, allo scopo di garantire il conseguimento dell’efficienza della Forza armata presso cui lo stesso è impiegato. Tale personale è risultato di particolare pregio per le sue connaturate attitudini professionali durante il periodo emergenziale, avendo assicurato la piena funzionalità delle strutture operative della Forza armata, impegnate nell’attività di contrasto alla pandemia da COVID 19, specialmente durante l’approntamento delle piste dedicate ai voli per il trasporto in biocontenimento.

 

Il comma 3 specifica infine che agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 4.589.346, a decorrere dall’anno 2021, si provvede nell’ambito delle facoltà assunzionali del Ministero della difesa.

 


Articolo 37
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture
e del Corpo di polizia penitenziaria)

 

 

L’articolo 37 autorizza lo stanziamento di risorse – pari complessivamente a 41.245.140 euro per l'anno 2020 - per la prosecuzione delle misure volte ad assicurare la funzionalità del personale delle Forze di polizia (euro 24.696.021) e per la sanificazione delle strutture e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (euro 7.800.000), per il personale delle Prefetture-UtG e l’acquisto di materiale di protezione (euro 2.007.919) e per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (euro 5.541.200) e la sanificazione e disinfezione dei relativi ambienti (euro 1.200.000 ).

 

Al comma 1 si dispone che lo stanziamento è finalizzato alla prosecuzione - dal 1° luglio 2020 e fino al 15 ottobre 2020 - del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19 nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epidemiologica.

A tal fine sono autorizzate, per l’anno 2020, ulteriori risorse per il pagamento delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del personale delle Forze di polizia (euro 20.530.146) e per il pagamento degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali (euro 4.165.875).

 

Il comma 2 - in considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di contagio  da  COVID-19,  connesso  allo   svolgimento   dei   compiti istituzionali delle Forze di polizia e al fine di far fronte, fino  al 15 ottobre 2020, alle esigenze di  sanificazione  e  di  disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti  impianti in uso alle medesime Forze, nonché' di  acquisto  di  dispositivi  di protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei locali  aperti  al  pubblico -  autorizza,  per   l'anno  2020, l'ulteriore spesa di 7.800.000 euro.

 

In base al comma 3, al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G.  e  lo svolgimento dei compiti ad esso demandati, è autorizzata, per  l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919  per il pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  ed  euro 750.000 per  spese  sanitarie,  pulizia  e  acquisto  dispositivi  di protezione individuale, fino al 15 ottobre 2020.

 

Ai sensi del comma 4, al fine di dare piena attuazione alle misure  urgenti  volte  a garantire, nel  contesto  di  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e  pieno  svolgimento  delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli  istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la  spesa  complessiva di euro 5.541.200. Tale spesa è volta al pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti vigenti, delle prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020.

È autorizzata inoltre la spesa di euro 1.200.000 per  la sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità  del medesimo personale nonché' a tutela della popolazione detenuta.

 

Il comma 5 dispone che alla relativa copertura finanziaria – pari complessivamente a 41.245.140 euro per l'anno 2020 - si provvede ai sensi dell’articolo 114 (autorizzazione al ricorso all’indebitamento approvata il 29 luglio 2020).

 

 


Articolo 38
(Proroga del termine in materia di impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana)

 

 

L’articolo 38 proroga di un anno, fino al 31 giugno 2021, la disciplina transitoria semplificata concernente i requisiti formativi per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile italiano da atti di pirateria internazionale secondo la disciplina recata dal decreto-legge n. 107 del 2011.

 

Il decreto-legge n. 107 del 2011 ha stabilito (articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter) la possibilità di impiegare guardie giurate nelle attività di contrasto della pirateria internazionale, nelle acque soggette al rischio di pirateria. L'impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» (BMP) di autoprotezione del naviglio così come definite dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi. Le guardie giurate sono individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno (si veda il decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 266).

 

Il decreto-legge n. 215 del 2011 ha inoltre previsto - all'articolo 5 comma 5, su cui interviene la disposizione di proroga in esame - la possibilità di impiegare anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Tale possibilità era originariamente consentita dal decreto-legge n. 215 del 2011 fino al 31 dicembre 2012.

Tale termine è stato oggetto di successive proroghe fino al 30 giugno 2020 ed è oggetto di un ulteriore differimento del termine di un anno da parte dell'articolo 38 in esame, che quindi consente l'impiego a tali condizioni fino al 31 giugno 2021.

 

Relativamente agli specifici percorsi addestrativi previsti si ricorda che questi sono regolati, in primo luogo, dall’art. 4, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro dell’interno 7 novembre 2019 che, attraverso il rinvio all’art. 6 del D.M. n. 154/2009, stabilisce che essi debbano essere svolti secondo i programmi e le modalità stabilite dal disciplinare tecnico adottato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il 24 febbraio 2015. Tale disciplinare tecnico prevede un corso di addestramento presso Reparti della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera che si conclude con un esame abilitativo davanti a commissioni di esame nominate dal Prefetto.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che il provvedimento ministeriale in parola è entrato in vigore pochi giorni prima del termine all’epoca previsto (31 dicembre 2019) entro il quale era possibile effettuare i predetti servizi con guardie giurate che, pur non avendo ottenuto la predetta abilitazione addestrativa, avessero partecipato, per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, a missioni in teatri esteri con incarichi operativi. Al fine di garantire la continuità dei servizi in questione - di particolare rilievo per garantire la sicurezza del naviglio mercantile italiano nella navigazione in acque internazionali a rischio - l’art. 3, comma 4, del D.L. n. 162/2019 aveva già prorogato il citato regime transitorio al 30 giugno 2020.

Si evidenzia inoltre che l’emergenza venutasi a determinare in conseguenza della diffusione del virus “COVID-19”, non consente allo stato attuale l’organizzazione delle citate sessioni in situ né alle prefetture – impegnate nello svolgimento di preminenti compiti di tutela della salute pubblica, nonché dell’ordine e della sicurezza pubblica - di attivare le competenti commissioni - composte, peraltro, anche da funzionari delle Forze di polizia e delle Forze armate, componenti impegnate nelle molteplici attività connesse all’emergenza stessa – e, quindi,  di organizzare le previste sessioni di esame.

Viene infine fatto presente che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto di natura esclusivamente ordinamentale.

 

Si ricorda infine che sul tema della disciplina dell’impiego delle guardie giurate all’estero interviene la proposta di legge C. 1295, in corso di esame presso la I Commissione della Camera dei deputati, che ha svolto su tema un ciclo di audizioni.

 


Capo V
Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma


Articolo 39
(Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)

 

L’articolo 39, al comma 1, integra di 1.670 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il riparto delle risorse integrative del fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro il 20 novembre 2020, sulla base di criteri e modalità che tengano conto delle risultanze del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

I commi 2, 3 e 4 sono volti a specificare la procedura per la verifica della perdita di gettito e dell’andamento delle spese degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo, prevedendo a tal fine la trasmissione da parte degli enti locali di una apposita certificazione telematica attestante la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19 e introducendo sanzioni in caso di mancata trasmissione della certificazione entro i termini previsti.

Il comma 5 autorizza gli enti locali a deliberare, sino al 31 dicembre 2020, le variazioni di bilancio connesse alle maggiori risorse di cui al comma 1.

 

 

In particolare, il comma 1 dispone un incremento della dotazione del Fondo istituito dall’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), nell’importo di 1.670 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

L’incremento è finalizzato a garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica di COVID-19 (al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese).

Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 114.

Il riparto delle suddette risorse incrementali del Fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo tecnico appositamente istituito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020, in attuazione del comma 2 dell’articolo 106 del D.L. n. 34/2020, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020[179].

Le risultanze intermedie del tavolo tecnico sono evidenziate nelle Note metodologiche allegate al D.M. interno del 16 luglio 2020[180], che reca i criteri e le modalità di riparto del Fondo per il comparto comuni (Allegato A) e per il comparto province e città metropolitane (Allegato B), a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

 

Si rammenta che a seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, il D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo per assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3).

Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Il riparto del fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 10 luglio 2020, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza stato-città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (calcolate al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate e delle maggiori spese), come valutati da un apposito Tavolo tecnico.

Tuttavia, al fine di assicurare una celere erogazione di risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, si è previsto, in ogni caso, l'erogazione a ciascun ente, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, del 30 per cento del fondo a titolo di acconto sulle somme spettanti.

Al fine di monitorare la tenuta delle entrate locali, è prevista l'istituzione di un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente.

Il Tavolo tecnico è stato istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020. Esso si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. - ed è composto da: due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, due rappresentanti del Ministero dell’interno, due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Con il successivo D.M. interno 16 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

La ripartizione delle risorse del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il Decreto del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020.

 

Al fine di garantire l’omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie, il comma 1 in esame reca inoltre una disposizione per la contabilizzazione delle somme derivanti agli enti locali dal riparto del Fondo di cui all’articolo 106 del D.L. n. 34/2020, precisando che le relative risorse sono contabilizzate al Titolo II delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Ministeri”.

 

I successivi commi 2, 3 e 4 sono volti a specificare la procedura per la verifica della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo.

In particolare, il comma 2 dispone l’obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.

La certificazione è finalizzata ad attestare la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell’ente.

La certificazione non include, dunque, le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

Per l’invio della certificazione la norma prescrive l’utilizzo dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it..

La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Il modello e le modalità della certificazione saranno definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020.

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005[181].

Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d’Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

 

Il comma 3 introduce una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2022.

Le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione nel caso di invio tardivo della certificazione.

In caso di incapienza delle risorse sui suddetti fondi, la norma richiama l’operatività delle procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

 

Il comma 4 specifica che le certificazioni saranno tenute in conto ai fini della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020.

Si ricorda che la norma prevede una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese entro il 30 giugno 2021, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

 

Il comma 5 autorizza gli enti locali a deliberare, sino al 31 dicembre 2020, le variazioni di bilancio riguardanti le maggiori risorse di cui al comma 1.

 


Articolo 40
(Incremento ristoro imposta di soggiorno)

 

L’articolo 40 incrementa di 300 milioni di euro il fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, demandando ad un decreto ministeriale la ripartizione di tali risorse aggiuntive. Sono quindi dettate le disposizioni per la copertura del relativo onere.

 

Il fondo in oggetto è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, dall'art. 180, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2018 (convertito dalla legge n. 77 del 2020). Come sopra accennato, il comma 1 attribuisce una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro. Si provvede alla ripartizione dell'incremento con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il comma 2 rinvia all'articolo 114 del presente decreto-legge per la copertura dell'onere.

 

Quanto al primo riparto delle risorse del fondo, si veda il comunicato del 27 luglio 2020 del Ministero dell'interno. Della pubblicazione del provvedimento di riparto sul sito internet del medesimo Ministero è stato dato avviso nella G.U. del 4 agosto 2020.

 

L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"), dedicato all'imposta di soggiorno, dispone che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Quanto al contributo di soggiorno, esso era stato introdotto per Roma Capitale dall'art. 14, co. 16, lett. e) del D.L. n. 78 del 2010, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

Si ricorda, per completezza, che l'art. 46, comma 1-bis, D.L. n. 124 del 2019, dispone che nei comuni capoluogo di provincia che - in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici - abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al limite massimo di 5 euro).

Il contributo di sbarco, istituito dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (cd. collegato ambientale) ha sostituto la previgente imposta di sbarco; esso, come l'imposta di sbarco, è alternativo all'imposta di soggiorno.

 

I gestori delle strutture ricettive, situate nei territori dei comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, una volta incassata l'imposta devono versarla al comune, tramite modello F24.

Per un inquadramento di carattere generale, si veda il temaweb "Le entrate delle regioni e degli enti locali" (3 agosto 2020). 

 


Articolo 41
(Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome)

 

L’articolo 41 detta disposizioni in linea con gli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020 in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti territoriali. Sono introdotte novelle all'art.111 del decreto-legge n.34 del 2020, fra le quali spicca l'incremento di 2,8 miliardi della dotazione del Fondo destinato alle regioni e alle province autonome per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Con il citato art. 111 del D.L. n.34 è stato istituto un fondo, con una dotazione (iniziale) di 1,5 miliardi di euro per il 2020, con l'obiettivo di "concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione in conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19".

Ai sensi del D.L. n.34 del 2020: il riparto è effettuato con decreto del ministro dell'economia da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni[182]; i criteri per il riparto tengono conto della perdita di gettito al netto delle minori spese la cui quantificazione viene demandata ad un tavolo tecnico (istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanza 11 giugno 2020), a composizione mista Stato-Regioni e presieduto dal Ragioniere generale dello Stato; entro il 30 giugno 2021 viene conclusa la verifica a consuntivo, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti beneficiari.

 

L'articolo in esame novella l'art.111 del D.L. n.34 del 2020 in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (d'ora innanzi Conferenza Stato-regioni)  in  data  20 luglio 2020. Si tratta di due distinti accordi, adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[183]: un primo (rep. atti. n.114 CSR) con le regioni a statuto ordinario e un secondo (rep. atti n.115 CSR) con le regioni a statuto speciale e le province autonome.

 

Con il primo dei due accordi, le parti hanno convenuto: i) che le risorse di cui all'art.111 del D.L. n.34 del 2020 avrebbero dovuto essere suddivise fra le regioni ordinarie e le autonomie speciali con la seguente modalità: 1/3 alle prime, 2/3 alle seconde[184]; ii) che le risorse per le regioni a statuto ordinario  di cui all'art.111 sarebbero state ripartite entro il 24 luglio, come è peraltro accaduto con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato 24 luglio 2020[185] a cui si è fatto cenno (v. supra); iii) di stimare la perdita di entrate, al netto delle minori o maggiori spese e dei ristori già ottenuti per le regioni a statuto ordinario, in 1,7 miliardi di euro; iv) che si sarebbe dovuto procedere all'integrazione del fondo per le regioni a statuto ordinario  per un importo pari a 1,2 miliardi di euro "nel primo provvedimento legislativo utile". Ciò, "al fine di garantire gli equilibri di bilancio, così da non prevedere misure restrittive della spesa in senso prociclico" secondo un il riparto fra le regioni contenuto in una specifica tabella inclusa nell'accordo (con importi coincidenti con la terza colonna della tabella recata al comma 2-quinquies dell'art.111 aggiunto dal comma 1, lettera c), dell'articolo in commento, v. infra).

 

Con il secondo dei due accordi, le parti hanno concordato: i) sulla riduzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica dovuti da ciascuna delle regioni a statuto speciale  a titolo di ristoro delle minori entrate, al netto delle minori o maggiori spese, e dei ristori ottenuti per le minori entrate derivanti dal mancato versamento IRAP[186], per consentire alle autonomie speciali di far fronte agli effetti negativi dell'emergenza sanitaria; ii) sulla quantificazione di tale riduzione in 2,6 miliardi (su un totale di 3,17 miliardi totali); iii) sul riparto delle risorse già previste all'art.111 del D.L. n.34 del 2020 (al netto di quelle da erogare alle regioni a statuto ordinario), pari a un miliardo di euro, secondo gli importi stabiliti in una tabella inclusa nel medesimo accordo; iv) sulla circostanza che la restante quota da assegnare, pari a 1,6 miliardi per il 2020, sia disposta "con il primo provvedimento legislativo utile, per il quale il Governo si impegna a reperire la relativa copertura finanziaria"; v) sul riparto di detta quota addizionale secondo gli importi contenuti in una ulteriore tabella recata nell'accordo, con l'impegno del Governo, nel caso in cui l'importo spettante ad una delle autonomie sia maggiore rispetto al concorso alla finanza pubblica richiesto alla stessa, di versare  alla singola autonomia la differenza di importi (prevedendo a  tal fine una specifica modalità di contabilizzazione); vi) che i rispettivi conguagli siano effettuati nel secondo esercizio successivo a quello del ristoro sulla base dei dati effettivi di minore entrata delle spettanze quantificate per il 2020 rispetto alla media delle spettanze relative agli esercizi 2017-2019 (tenendo conto della variazione, positiva o negativa, delle spese per l'emergenza sanitaria, dei richiamati ristori per mancato versamento IRAP e "delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute"; vii) che i contenuti del presente accordo siano recepiti entro il 30 settembre 2020 in specifiche disposizioni legislative (laddove necessario); viii) che, in materia di accordi bilaterali sui rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, entro tale data sia rivisto quello riguardante la Regione Friuli Venezia-Giulia[187] e sia accordata attuazione all'art.10[188] dell'accordo con la Regione Sardegna sottoscritto il 7 novembre 2019, nonché, entro il 31 ottobre 2020, siano riviste le norme di attuazione in materia finanziaria della Regione Siciliana[189]; ix) che sia sottoscritto (entro il 30 novembre 2020) un Accordo quadro analogo a quello in esame anche per il 2021; x) che sia introdotta una modifica all'art.111, comma 3, affinché la facoltà attribuita al Ragioniere generale dello stato di attivare monitoraggi presso regioni e province autonome per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio  sia esrecitabile "previa condivisione con il tavolo tecnico" (di cui al comma 2), in cui sono presenti quattro  rappresentati della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui uno in rappresentanza delle autonomie speciali.

 

Tanto premesso, le novelle all'art.111, dettate dal comma 1 dell'articolo in esame in (gran parte in) attuazione degli anzidetti accordi, sono le seguenti:

·      è ridefinita (mediante riformulazione del comma 1, primo periodo, dell'art.111) la finalità dell'intervento complessivo che ora è rappresentata dal ristoro della perdita di gettito patito dalle regioni e dalle province autonome connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato  a  compensazione  delle minori entrate e delle maggiori spese. Viene dunque meno ogni riferimento al concorso statale all'espletamento di specifiche funzioni dei richiamati enti (che nella formulazione previgente riguardavano la sanità, l'assistenza e l'istruzione) (comma 1, lettera a)). Coerentemente anche al comma 2 dell'art.111 è espunto, in relazione al compito di verifica della possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, il riferimento alle entrate "destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione" (comma 1, lettera b)).

In considerazione delle novelle introdotte ai commi 1 e 2 dell'art.111, si valuti l'opportunità di riformulare, in coerenza, la rubrica dell'articolo in esame, nonché quella dell'art.111 del decreto-legge n.34 del 2020, atteso che entrambe fanno (ancora) riferimento al Fondo per l'esercizio delle funzioni dei predetti enti territoriali;

·      è considerevolmente incrementato l'importo del Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che passa da una dotazione iniziale pari a 1,5 miliardi di euro a 4,3 miliardi (+286%). La dotazione complessiva è ripartita, nel rispetto di quanto previsto nei citati accordi sottoscritti in Conferenza Stato-regioni, in due distinte quote: una, pari a 1,7 miliardi, destinata alle regioni a statuto ordinario (inclusiva dei 500 milioni già ripartiti con il citato DM 24 luglio 2020) e una seconda, pari a 2,6 miliardi, diretta alle autonomie speciali (comma 1, lettera a));

·      viene soppresso l'ultimo periodo del comma 1, ai sensi del quale a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si sarebbe dovuto provvedere all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti beneficiari (comma 1, lettera a));

·      si stabilisce (tramite l'introduzione del comma 2-bis dell'art.111) che il ristoro  della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle  province autonome conseguente agli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria è effettuato in quota parte (per circa 2,4 miliardi di euro) mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto  per l'anno  2020 e in quota parte mediante trasferimenti diretti dal Fondo (per un importo pari a circa 196 milioni di euro), alle tre autonomie interessate (si tratta della Sardegna, nonché delle due province autonome). Il riparto della quota del Fondo destinato alle autonomie speciali, con distinzione fra la riduzione del concorso (seconda colonna) e, laddove non possibile, i trasferimenti diretti (terza colonna) è esplicitato in una specifica tabella (riportata a seguire) i cui importi complessivi (quarta colonna) rispecchiano (salvo minori arrotondamenti) quanto concordato nel richiamato accordo del 20 luglio 2020 (rep. atti 115 CSR) (comma 1, lettera c));

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONI

Ristoro perdita di gettito 2020

Riduzione concorso alla finanza pubblica 2020

Trasferimenti 2020

Valle d'Aosta

84.000.000

84.000.000

 

Sardegna

473.000.000

383.000.000

90.000.000

Trento

355.000.000

300.634.762

54.365.238

Bolzano

370.000.000

318.332.960

51.667.040

Friuli Venezia Giulia

538.000.000

538.000.000

 

Sicilia

780.000.000

780.000.000

 

Totale

2.600.000.000

2.403.967.722

196.032.278

Riparto della quota del Fondo ex art.111 del D.L. n.34 del 2020 a beneficio delle autonomie speciali a seguito delle modifiche introdotte con l'art.41 del presente decreto legge.

 

·      si dispone (al comma 2-ter dell'art.111, anch'esso introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo) che per la regione Trentino Altro Adige rimane fermo l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente (art.1, comma 407, della legge n.190 del 2914).

Tale ultimo comma ha introdotto plurime novelle al D.P.R. 31/08/1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige". Fra queste, si segnala l'introduzione del comma 4-bis dell'art.79 del D.P.R., che quantifica, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province autonome alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, che risulta è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro in capo alla regione[190];

·      per ciascuna autonomia speciale si prevede (al comma 2-quater dell'art.111, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo) che venga determinato, nell'anno 2022, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020. A tal fine le entrate dell'anno 2020 sono rapportate alle entrate medie registrate nei precedenti quattro esercizi (compresi nel periodo 2017-2019) ai sensi dei rispettivi statuti. A tale fine, occorre tener conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori per le minori entrate derivanti dal mancato versamento IRAP (di cui all'articolo 24, comma 4, del D.L. n.34 del 2020) e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.

In analogia a quanto previsto per le regioni a statuto ordinario (al comma 2-septies dell'art.111 del D.L. n.34/2020, v. infra), si valuti la possibilità di stabilire un termine preciso entro cui debba essere calcolato l'importo delle effettive minori entrate;

·      è effettuato (al comma 2-quinquies dell'art.111 del D.L. n.34/2020, introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo) il riparto della quota del Fondo in commento per il   ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario. A tal fine in una specifica tabella (che si riporta a seguire) sono indicati gli importi complessivi (quarta colonna) spettanti a ciascuna regione, nonché gli importi già anticipati con il decreto del Ministro dell'economia del 24 luglio 2020[191] (seconda colonna, al riguardo nel testo del decreto-legge in esame si fa riferimento, verosimilmente per via di un errore materiale, a un DM del 3 agosto 2020) e gli importi a saldo (terza colonna).

 

REGIONE

Riparto prima quota del fondo di cui al comma 1, destinato alle Regioni a statuto ordinario

Riparto seconda quota del fondo di cui a comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario

Totale fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario

Abruzzo

    15.812.894,74 

    37.950.947,37 

    53.763.842,11 

Basilicata

    12.492.894,74 

    29.982.947,37 

    42.475.842,11 

Calabria

    22.302.894,74 

    53.526.947,37 

    75.829.842,11 

Campania

    52.699.210,53 

   126.478.105,26 

   179.177.315,79 

Emilia Romagna

    42.532.894,74 

   102.078.947,37 

   144.611.842,11 

Lazio

    58.516.578,95 

   140.439.789,47 

   198.956.368,42 

Liguria

    15.503.947,37 

    37.209.473,68 

    52.713.421,05 

Lombardia

    87.412.631,58 

   209.790.315,79 

   297.202.947,37 

Marche

    17.411.842,11 

    41.788.421,05 

    59.200.263,16 

Molise

     4.786.052,63 

    11.486.526,32 

    16.272.578,95 

Piemonte

    41.136.052,63 

    98.726.526,32 

   139.862.578,95 

Puglia

    40.763.421,05 

    97.832.210,53 

   138.595.631,58 

Toscana

    39.086.578,95 

    93.807.789,47 

   132.894.368,42 

Umbria

     9.810.263,16 

    23.544.631,58 

    33.354.894,74 

Veneto

    39.731.842,11 

    95.356.421,05 

   135.088.263,16 

Totale

   500.000.000,00 

 1.200.000.000,00 

 1.700.000.000,00 

Riparto della quota del Fondo ex art.111 del D.L. n.34 del 2020 a beneficio delle regioni a statuto ordinario a seguito delle modifiche introdotte con l'art.41 del presente decreto legge.

 

·      al  fine  di  garantire  l'omogeneità nella rappresentazione dei  conti  pubblici   e   favorire il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie, è prevista una specifica modalità di contabilizzazione delle risorse  trasferite direttamente dallo Stato alle regioni e alle province autonome[192] (comma 2-sexies dell'art.111 del D.L. n.34/2020, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo). Le risorse erogate direttamente dallo Stato, nello specifico, sono iscritte al titolo secondo delle entrate dei rispettivi bilanci alla  voce  del  piano  dei   conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti  da  Ministeri»;

·      entro il 30 giugno 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori (comma 2-septies dell'art.111 del D.L. n.34/2020, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo);

·      sono definite le modalità con cui sono riacquisite al bilancio dello Stato le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro (comma 2-octies dell'art.111 del D.L. n.34/2020, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo). Il recupero di tali risorse, che sono incluse negli importi complessivi del Fondo spettanti alle regioni a statuto ordinario (ai sensi del comma 2-quinquies), avverrà, a decorrere dal 2021, tenendo conto delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate  annualmente   dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate  rispetto  alla  media  delle  entrate  riscosse  da ciascuna regione  negli  anni  2017-2019. Tale media è determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza Stato regioni. Le attività di accertamento e recupero che rilevano ai fini della disposizione in commento sono quelle riferite ai seguenti tributi: IRAP, addizionale IRPEF e tassa automobilistica.  È compito della Struttura di gestione effettuare il versamento allo Stato dei maggiori incassi e darne comunicazione (entro il 30 aprile di ciascun anno) alle regioni e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento sia, per una data regione, inferiore all'importo cui essa è tenuta (secondo quanto previsto al comma 2-novies, v. infra), alla differenza provvede la medesima regione, mediante versamento al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Tali versamenti - precisa il comma 2-decies dell'art.111 (introdotto dal comma 1, lettera c), in commento) sono effettuati al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).  In caso di mancato versamento entro il predetto termine, tale differenza è coperta a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

·      si stabilisce che entro il 30 aprile 2021 vengono effettuati - previa intesa in Conferenza permanente Stato regioni - sia il riparto fra le regioni dell'importo complessivo delle minori entrate derivanti  dalle  attività  di lotta  all'evasione (come detto pari  a circa 950 milioni di euro) sia il riparto dell'importo minimo complessivo, pari a 50 milioni di euro, che, con cadenza annuale, deve  essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950 milioni di euro.

Parrebbe al riguardo opportuno precisare con quale strumento normativo saranno disposti detti riparti;

 

·      è introdotta una novella al comma 3 dell'art.111 del D.L. n.34/2020 (comma 1, lettera d), del presente articolo) ai sensi della quale la facoltà attribuita al Ragioniere generale dello Stato di attivare monitoraggi presso regioni e province autonome per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio sia attivabile "previa condivisione con il tavolo tecnico" (di cui al comma 2). Al riguardo, tale modifica (concordata fra il Governo e le autonomie speciali nel nell'ambito del richiamato accordo sottoscritto in sede di conferenza Stato regioni lo scorso 20 luglio, rep. atti 115/CSR) rafforza il ruolo delle regioni e delle province autonome nella decisione dell'attivazione dei monitoraggi tenuto conto che in seno al tavolo tecnico, come ricordato, sono presenti quattro rappresentati della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui uno in rappresentanza delle autonomie speciali.

 

Il comma 2 stabilisce che alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a 2.800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

 


Articolo 42
(
Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali)

 

L’articolo 42 estende alle Regioni a statuto speciale  e alle Province autonome la disciplina, che l'art.111 del D.L. n.18 del 2020 nella sua formulazione originaria riservava alle Regioni orinarie, relativa alla sospensione della quota capitale dei prestiti contratti con il Ministero dell'Economia e delle finanze o con la Cassa Depositi e prestiti prima della sua trasformazione in S.p.a.. 

 

Il citato art.111 del D.L. n.18, che il comma 1 dell'articolo in esame estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, prevede quanto segue[193]:

·       le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, la cui scadenza ricada nell’anno 2020, dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. (e successivamente trasferiti al medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269 del 2003[194]) (comma 1, primo periodo, dell'art.111);

·       le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale (comma 1, secondo periodo);

·       le maggiori risorse a disposizione delle regioni, conseguenti alla sospensione del pagamento dei mutui, sono destinate a finanziare misure di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia in corso (comma 2);

·       l’utilizzo dei risparmi di spesa è possibile previa variazione di bilancio da parte della giunta, da approvare in via amministrativa, in deroga alla disciplina contabile[195] che prevede, in via ordinaria, che le variazioni di bilancio siano effettuate con legge (comma 2);

·       può essere disposta, in sede di Conferenza Stato Regioni, la cessione di spazi finanziari a beneficio delle Regioni maggiormente colpite dall’emergenza in corso, da utilizzare per la realizzazione di investimenti[196] (comma 3).

·       la sospensione in esame non riguarda le quote capitale dei mutui attivati in relazione alle anticipazioni di liquidità cui la regione ha fatto ricorso per il pagamento dei debiti commerciali scaduti (ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35[197]) (comma 4 dell'art.111);

·       all'ente  territoriale, che abbia in corso un piano di rientro da un disavanzo di bilancio e che proceda, in un dato anno, ad un ripiano per un importo superiore rispetto a quello previsto dal medesimo piano (sulla base del principio delle rate costanti), viene permesso di recuperare tale effetto positivo sul piano di rientro già nell'esercizio successivo (comma 4-bis).

 

Il comma 2 fa sì che le Autonomie speciali possano beneficiare degli effetti favorevoli dell'art.111 del D.L. n.18 del 2020 sin dalla sua entrata in vigore. A tal fine dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome recuperino le quote capitale in scadenza nel 2020 dei mutui contratti[198] che siano state versate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n.18 (17 marzo 2020). Il recupero avviene: a) mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 per tutte le Autonomie tranne la Sardegna; b) mediante l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020 per la Sardegna, per la quale il contributo alla finanza pubblica si è esaurito (v. infra e la scheda di lettura dell'art.41 del presente Dossier).

 

Conseguentemente alla riduzione del concorso alla finanza pubblica imposto alle Autonomie speciali a compensazione sia della restituzione delle quote capitale versate (ai sensi del comma 2), sia del ristoro delle perdite di gettito conseguenti all'emergenza sanitaria (ai sensi dell’articolo 111, comma 2-bis[199], del decreto legge n. 34 del 2020), il comma 3 opera una rideterminazione complessiva del concorso alla finanza pubblica del 2020 di ciascuna autonomia speciale, secondo gli importi individuati nella tabella, che costituisce parte integrante del medesimo comma, riportata a seguire.

 

REGIONI

Concorso alla finanza pubblica anno 2020 a legislazione vigente

Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere del Fondo di cui all'art. 111, comma 1

Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere delle quote capitale 2020 sospese già pagate

Concorso alla finanza pubblica anno 2020 rideterminato

Valle d'Aosta

102.807.000

84.000.000

 

18.807.000

Sardegna

383.000.000

383.000.000

 

0

Trento

418.186.556

300.634.762

 

117.551.794

Bolzano

501.728.143

318.332.960

651.135

182.744.048

Friuli Venezia Giulia

726.000.000

538.000.000

840.479

187.159.521

Sicilia

1.001.000.000

780.000.000

13.369.920

207.630.080

Totale

3.132.721.699

2.403.967.722

14.861.534

713.892.443

Rideterminazione del concorso alla finanza pubblica delle Autonomie speciali per l'anno 2020

 

La prima colonna elenca gli enti beneficiari (che non includono la regione Trentino Alto Adige per la quale è confermato il contributo al concorso alla finanza pubblica, si veda la scheda di lettura dell'art.41).

La seconda dà conto del concorso alla finanza pubblica a legislazione vigente precedente all'entrata in vigore del presente decreto.

La terza colonna individua la riduzione del medesimo concorso conseguente ai ristori per le perdite di gettito subite dalle autonomie speciali. Nella prima riga della colonna si fa invero riferimento alla riduzione del concorso "a valere del Fondo di cui all'art.111, comma 1" che, come detto, deve anzitutto intendersi riferito al D.L. n.34.  Inoltre, in linea con quanto previsto dal comma 2 e considerato che una quota delle risorse del citato Fondo per le autonomie territoriali è  rappresentato da trasferimenti diretti (nel caso in cui il ristoro sia maggiore del concorso alla finanza pubblica), si valuti di sostituire le parole "a valere del Fondo di cui all'art.111, comma 1" con quello "ai sensi dell'all'art.111, comma 2-bis, del D.L. n.34 del 2020".

La quarta colonna illustra le riduzioni al contributo conseguenti al recupero del pagamento delle quote capitale che le Regioni a statuto speciale  e le Province autonome hanno effettuato tra il 17 marzo 2020 (data di l'entrata in vigore del D.L. 18) e il 15 agosto 2020 (data in entrata in vigore del presente D.L.), pari nel complesso a circa 14 milioni di euro.

L'ultima colonna reca i contributi alla finanza pubblica che residuano in capo alle Autonomie speciali per il 2020.

 

Il comma 4 dispone che agli oneri del presente articolo, pari a 88 milioni di euro, per l’anno 2020, si provveda ai sensi dell’articolo 114 (alla cui scheda di lettura si rinvia). Nella RT al provvedimento si precisa la sospensione del pagamento delle quote capitale determina nel 2020  effetti negativi  sui saldi di finanza pubblica pari a 86,9 milioni per l’ampliamento della capacità di spesa delle autonomie speciali e per le minori quote capitale non versate al bilancio dello Stato e a 1,1 milioni di euro per i maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale.

 


Articolo 43
(
Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale)

 

L’articolo 43 riguarda il contenzioso sorto tra la regione Campania e lo Stato per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF e deciso in primo grado dalla Corte dei conti in favore della regione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un’intesa con la regione per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento di quanto accertato dalla sentenza di primo grado, suddiviso in due rate di 120 e 90 milioni di euro, da attribuire alla regione rispettivamente entro il 31 ottobre 2020 e il 30 giugno 2021.

 

L’articolo 43, comma 1, stabilisce che in caso in cui una sentenza di primo grado abbia accertato il diritto di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali ai tributi erariali ad essa spettanti, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un’intesa con la regione interessata, per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento della sorte capitale accertata dalla sentenza di primo grado, da attribuire in due rate.

 

Benché la norma sia formulata in termini generali e astratti, essa è indirizzata a sanare unicamente il contenzioso sorto tra la regione Campania e lo Stato e deciso in primo grado dalla Sezione giurisdizionale regionale della Campania della Corte dei conti con sentenza n. 1045 del 2018. La citata sentenza accerta la sussistenza di un credito della regione nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, pari a complessivi 249 milioni di euro, di cui 237 quale sorte capitale (vale a dire escluse le voci accessorie).

Lo Stato a sua volta ha presentato ricorso in appello innanzi la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Centrale e il giudizio è tuttora pendente[200].

 

 

Si ricorda che l’articolo 9 del decreto legislativo 68 del 2011 (recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario), al comma 1 stabilisce che deve essere assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali ai tributi erariali di cui allo stesso decreto legislativo (in sostanza IRAP e addizionale IRPEF) in coerenza con quanto previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale (legge 42 del 2009) in merito alla determinazione ed al riparto del fondo perequativo per il finanziamento della sanità (articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1) ed in relazione ai principi di territorialità (articolo 7, comma 1, lettera d)).

In particolare, per quanto concerne il riparto del fondo perequativo tra le regioni con minore capacità fiscale, la norma stabilisce che la quota di pertinenza di ciascuna regione è determinata dalla differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura della spesa sanitaria indistinta e il gettito regionale dei tributi ad essa dedicati (IRAP e addizionale IRPEF). Dal computo del gettito regionale dei tributi di cui sopra, la legge 42 del 2009 (articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1)) stabilisce che siano escluse le entrate derivanti dal recupero dell’evasione fiscale e quelle derivanti dalle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria.

 

La norma in esame specifica che l’intesa deve essere stipulata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e che le due rate, rispettivamente di 120 e 90 milioni di euro, dovranno essere versate alla regione rispettivamente entro il 31 ottobre 2020 e entro il 30 giugno 2021.

Con l’intesa la Regione rinuncia a ogni pretesa relativa ad accessori e spese legali, mentre lo Stato rinuncia al ricorso in appello, anche se già presentato.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame rinvia all’articolo 114 del decreto legge per la copertura finanziaria dell’onere di 120 milioni riferito al 2020 e di 90 milioni riferito al 2021.

 

 


Articolo 44
(Incremento sostegno Trasporto pubblico locale)

 

 

L’articolo 44 incrementa di 400 milioni di euro la dotazione, per l’anno 2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell’emergenza Covid-19, prevedendo inoltre il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato della eventuale eccedenza ricevuta in anticipazione dalle regioni rispetto a quanto spettante a conguaglio.

 

In dettaglio il comma 1 prevede che l’incremento di 400 milioni sia ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata e secondo i medesimi criteri e modalità di cui all’articolo 200 del decreto-legge n. 34/2020.

Si tratta del Fondo istituito dal comma 1 dell’art. 200 del D.L. n. 34/2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare le imprese di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale, elencate nel comma 2 dello stesso art. 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Si tratta delle seguenti:

§  le imprese di trasporto pubblico locale e regionale;

§  gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost: si tratta dei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto ed indipendente dalle entrate del servizio stesso: il rischio commerciale è pertanto a carico dell'ente affidante che gestisce i ricavi incassati;

§  la gestione governativa navigazione laghi;

§  la gestione governativa della ferrovia circumetnea;

§  la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.

Si ricorda che tale Fondo è destinato altresì, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti dalle misure previste dall’articolo 215 del D.L. n. 34/2020, che prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di trasporto pubblico locali, ai soggetti che non abbiano potuto usufruirne durante il periodo interessato dalle limitazioni per il contrasto al Covid-19.

I criteri di ripartizione del Fondo, sono definiti in base al comma 2 dell’art. 200, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, al fine di evitare sovra compensazioni.

 

Il comma 2 dispone che qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna regione a valere sul fondo dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, l’eccedenza dovrà essere versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità.

 

Per quanto riguarda l’emanazione del decreto attuativo previsto dal richiamato articolo 200, il 18 giugno 2020 è stata raggiunta l'intesa in Conderenza Unificata sul decreto interministeriale, MIT/MEF, che dispone l'assegnazione alle Regioni, a titolo di anticipazione, di complessivi 412 milioni di euro, su 500 totali stanziati, a compensazione dei mancati introiti per le aziende di trasporto pubblico locale nel periodo di lockdown. L'anticipazione è pari al 55% dei ricavi certificati relativi al periodo dal 23 febbraio al 3 maggio 2018, in attesa dei dati certificati 2019 non ancora disponibili.Complessivamente alle regioni vengono attribuiti circa 406,219 milioni di euro, mentre 6,245 milioni sono attribuiti complessivamente alle gestioni governative (Ferrovia Circumetnea, Servizio ferroviario Domodossola- confine svizzero e Gestione governativa navigazione laghi). La tabella dell'attribuzione delle risorse è pubblicata sul sito del MIT. Gli 88 milioni di euro circa che costituiscono il residuo di risorse da ripartire, secondo quanto comunicato, consentiranno di rivedere eventualmente le attuali assegnazioni in sede di riparto definitivo. La Conferenza Unificata  ha preso atto il 27 luglio 2020 delle comunicazioni della Commissione Europea sulle disposizioni concernenti la distribuzione del fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari ai passeggeri del trasporto pubblico locale nel periodo 23 febbraio-31 dicembre 2020. La Conferenza delle Regioni nel prendere atto delle comunicazioni ha trasmesso al Governo un breve documento con alcune raccomandazioni, in particolare chiedendo al ministero delle infrastrutture  e trasporti di "procedere con urgenza alla definizione dei dati necessari al calcolo delle sovracompensazioni, sia ai fini dell’osservanza delle indicazioni della Commissione europea, sia al fine di un eventuale riequilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio in essere”.

 

Il comma 3 reca la copertura finanziaria dell’onere, per il quale si provvede ai sensi dell’articolo 114.

 


Articolo 45
(Incremento risorse per progettazione Enti locali)

L’articolo 45 novella le norme della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali. Si modifica l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse indicate previsto a partire dal 2023, che viene anticipato sino al 2031, anziché sino al 2034. Si aggiunge alla medesima legge di bilancio una nuova previsione (nuovo comma 51-bis) in base alla quale le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, a cura del Ministero dell’Interno, nel rispetto dei criteri dettati dalla legge di bilancio 2020 e indicando le norme procedurali per l'assegnazione delle risorse. Si prevede che tra le informazioni che gli enti locali comunicano per le richieste di contributo al Ministero dell'interno vi siano anche le informazioni relative al quadro economico dell’opera.

 

La disposizione novella le norme della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali.

I commi 51-58 della legge di bilancio 2020, 27 dicembre 2019, n. 160, hanno infatti recato norme in materia di contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio.

A tale normativa sono ora apportate le seguenti modifiche:

a)    al comma 51, è anticipato dal 2034 al 2031 l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse indicate.

Il comma 51 della legge di bilancio 2020 ha previsto che al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. Sulle modalità di certificazione per l'assegnazione del contributo è intervenuto il Decreto 31 dicembre 2019.

La relazione illustrativa afferma che la modifica introdotta al comma 51 e l’aggiunta del nuovo comma 51-bis all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rafforza, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, 'anticipando le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, all’anno 2021 e prevedendo, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria dell’anno 2020'.

b)    è aggiunta inoltre una nuova previsione - nuovo comma 51-bis - in base al quale le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del citato comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, a cura del Ministero dell’Interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56 della legge di bilancio 2020.

Si ricorda che in base alla normativa già citata l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente viene determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad un ordine di priorità stabilito dalla disposizione. L'ente beneficiario del contributo deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno. Si prevede il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni". Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo in parola.

 

La RT afferma che la disposizione introdotta dal comma 1, lettera b) comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai cui oneri si provvede ai sensi dell’articolo 114 e, contestualmente, per effetto del comma 1, lettera a), minori oneri a carico del bilancio dello Stato per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034.

 

Si prevede nella nuova disposizione la seguente scansione:

- gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicare entro il 5 novembre 2020;

- gli enti locali beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in questione;

- con decreto del Ministero dell’Interno vengono formalizzate le relative assegnazioni, da emanare entro il 30 novembre 2020.

- Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di affidamento della progettazione entro tre mesi, di cui al comma 56, a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.

Si ricorda che il co. 56 stabilisce che l'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione delle risorse. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

c)    si prevede che tra le informazioni che gli enti locali comunicano per le richieste di contributo al Ministero dell'interno vi siano anche le informazioni relative al quadro economico dell’opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l’ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.

Si ricorda che in base al co. 52, gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio - poi oggetto di proroga - dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione. Per la proroga del termine, per l'anno 2020, l'art. 1, comma 10-septies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha previsto, per l'anno 2020, che il termine di cui comma 52 in parola fosse differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della medesima legge di bilancio 2020 fosse differito dal 28 febbraio al 30 giugno (sono state fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di proroga).

 

d) viene conseguentemente integrato il riferimento - al comma 58 della legge di bilancio in materia di controlli - oltreché al comma 51, già previsto dalla norma - anche al comma 51-bis di nuova introduzione, così ricomprendendo la normativa di nuova introduzione nell'ambito dei controlli previsti.

Il citato comma 58 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 51.


Articolo 46
(Messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali)

 

 

L’articolo 46 interviene sulle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di operare una rimodulazione delle risorse (prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022), disciplinare l’utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020. Ulteriori modifiche riguardano la documentazione da allegare alla richiesta di contributo, i controlli a campione sulle opere finanziate, nonché la disciplina relativa alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all’utilizzo delle risorse.

 

Le disposizioni su cui operano le modifiche in esame sono quelle recate dai commi 139-148 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Tali commi hanno previsto l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 4,9 miliardi di euro per il periodo 2021-2033.

Tali risorse sono state successivamente incrementate dal comma 38 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione della norma, prevedendo risorse anche per il 2034, e portato lo stanziamento complessivo da 4,9 a 8,8 miliardi di euro.

Negli stessi commi 139-148 sono inoltre disciplinate, tra l’altro, le procedure per la concessione (e l’eventuale revoca e successivo recupero) di tali contributi.

Le disposizioni citate sono volte, nella sostanza, a prolungare fino al 2034 quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. L'assegnazione di tali contributi, relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020, è avvenuta rispettivamente con il decreto 13 aprile 2018, con il decreto 6 marzo 2019 e con il decreto 30 dicembre 2019.

In materia è altresì intervenuto l'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 32/2019, che ha aggiunto il comma 148-bis all'art. 1 della legge n. 145/2018 al fine di disporre l'applicazione della disciplina prevista dai commi 140-148, seppur limitatamente all'anno 2020, anche ai contributi da attribuire, sempre da parte del Ministero dell'interno, ai sensi del citato comma 853 della legge di bilancio 2018.

 

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall’articolo in esame.

 

Rimodulazione delle risorse da destinare ai comuni (co. 1, lett. a) e b))

La lettera a) riscrive il comma 139 della legge di bilancio 2019 al fine di eliminare gli stanziamenti previsti per gli anni 2031-2034 (per un importo complessivo di 2.650 milioni di euro). Tali stanziamenti, in virtù del primo periodo del nuovo comma 139-bis, introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo in esame, sono collocati nella competenza degli esercizi 2021 e 2022, in aggiunta alle risorse già previste dalla norma previgente. Tale rimodulazione di risorse è illustrata nella tabella seguente:

 

(importi in milioni di euro)

Risorse previste
dal testo previgente

Anni

Risorse previste
dal testo in esame

350

2021

1.250

450

2022

2.200

550

2023

550

550

2024

550

550

2025

550

700

2026

700

750

2027

750

750

2028

750

750

2029

750

750

2030

750

750

2031

 

800

2032

 

800

2033

 

300

2034

 

8.800

Totale

8.800

 

Utilizzo delle risorse aggiuntive per gli anni 2021-2022 (co. 1, lett. b))

La lettera b), come anticipato in precedenza, introduce un nuovo comma 139-bis (all’art. 1 della legge di bilancio 2019) che, nel primo periodo, prevede un incremento di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e di 1.750 milioni di euro per l’anno 2022.

Il secondo periodo del nuovo comma 139-bis dispone che le risorse citate sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021, a cura del Ministero dell’interno, nel rispetto dei criteri già previsti dai commi 141-145, che non sono modificati dall’articolo in esame, per la determinazione, l’erogazione e l’eventuale revoca dei contributi ai comuni destinatari.

Si ricorda, in estrema sintesi, che il comma 141 prevede che l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo l’ordine di priorità e i criteri indicati nel medesimo comma. In particolare viene previsto che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5%.

Il comma 142 dispone in merito alla trasmissione delle informazioni da parte dei comuni, mentre il comma 143 disciplina i termini per l’affidamento dei lavori da parte dell’ente beneficiario[201].

Il comma 144 dispone che i contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

In base al comma 145, nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, i contributi sono recuperati dal Ministero dell'interno e sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista.

 

Il nuovo comma 139-bis dispone altresì che gli enti beneficiari del contributo:

§  sono individuati con comunicato del Ministero dell’interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021;

§  confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del citato comunicato.

 

Lo stesso comma stabilisce inoltre che il Ministero dell’interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021, nonché che gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.

Documentazione da allegare alla richiesta di contributo (co. 1, lett. c))

La lettera c) integra il disposto del comma 140 della legge di bilancio 2019, ove è disciplinata la documentazione che i comuni devono allegare alla richiesta di contributo, al fine di prevedere che tale documentazione deve contenere anche il quadro economico dell’opera e il cronoprogramma dei lavori.

Il testo previgente si limita invece a stabilire che la richiesta di contributo (che deve essere comunicata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo) deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera.

Controlli a campione sulle opere oggetto di contributo (co. 1, lett. d))

La lettera d) modifica il comma 147 della legge di bilancio 2019, che prevede l’effettuazione di controlli a campione (da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 139, al fine di estendere l’applicabilità della disposizione anche alle opere finanziate con i contributi aggiuntivi disciplinati dal nuovo comma 139-bis.

Attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica (co. 1, lett. e))

La lettera e) riscrive il comma 148 della legge di bilancio 2019, al fine di modificare e integrare la disciplina relativa alle attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse stanziate.

La relazione illustrativa sottolinea che la finalità della disposizione in esame è quella di rafforzare i controlli sull’utilizzo delle risorse.

Rispetto al testo vigente, ove si fa riferimento alle risorse stanziate dal comma 139, il nuovo testo previsto dalla lettera in esame si riferisce alle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

Si osserva che la nuova disposizione, così riformulata, non sembra limitarsi alle sole risorse stanziate dal comma 139 ma a tutti gli stanziamenti per investimenti nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

Il nuovo testo del comma 148 conferma che le modalità per lo svolgimento delle attività in questione saranno previste con decreto del Ministero dell’interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139. Il limite massimo annuo di spesa per le medesime attività viene invece elevato da 100.000 a 500.000 euro.

 

La riscrittura in esame opera inoltre le seguenti integrazioni alla disposizione previgente.

Viene previsto che, ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell’interno:

§  all’atto dell’erogazione all’ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda;

§  e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all’utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.

 

Viene inoltre introdotta una disposizione secondo cui il Ministero dell’interno, nei limiti delle risorse previste per le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza in questione, può richiedere la collaborazione di altre amministrazioni competenti o della Guardia di finanza.

Viene altresì precisato che tale collaborazione dovrà avvenire con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalità di rimborso delle relative spese sostenute.

Proroga dei termini di affidamento dei lavori (co. 1, lett. f))

La lettera f) inserisce un nuovo comma 148-ter che proroga di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori, da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020.

Si ricorda che i contributi riferiti agli anni 2019 e 2020 sono disciplinati dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

I termini relativi all’affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti all’anno 2019 sono stabiliti dal comma 857-bis della medesima legge. Per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di assegnazione (emanato in data 6 marzo 2019); per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi dalla medesima data; per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi. Tali termini sono incrementati di 3 mesi qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA).

I termini relativi ai contributi riferiti all’anno 2020, invece, sono disciplinati dal comma 143 della legge di bilancio 2019, in virtù del disposto del comma 148-bis della medesima legge, secondo cui “le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

In base al comma 143, l’ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione (che, per i contributi relativi al 2020, è stato emanato in data 30 dicembre 2019): per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Anche il comma 143 prevede l’incremento di 3 mesi dei termini in questione, qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza o della stazione unica appaltante.

Si ricorda inoltre che per effetto del combinato disposto dell’art. 103 del D.L. 18/2020 e dell’art. 37 del D.L. 23/2020, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

 

La proroga in questione sembra giustificata, oltre che per la situazione emergenziale in atto (come sottolineato dalla relazione illustrativa), anche alla luce delle risultanze del monitoraggio evidenziate nell’informativa al Comitato Interministeriale per la Politica Economica del 25 giugno 2020. In particolare, a pagina 8 di tale informativa, si desume, in relazione all’esercizio 2019, che la maggior parte degli interventi è ancora in fase di progettazione e che la progettazione procede a rilento per gli interventi più “grandi”, di importo compreso tra 2 e 5 milioni di euro.

Copertura degli oneri (co. 2)

Il comma 2 dell’articolo in esame dispone che agli oneri derivanti dall’incremento dello stanziamento relativo agli anni 2021-2022 (disposto dal precedente comma 1, lettera b) e pari a complessivi 2.650 milioni di euro) si provvede ai sensi dell’art. 114 del presente decreto-legge (al cui commento si rinvia).


Articolo 47
(Incremento risorse per piccole opere)

 

 

L’articolo 47 incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 novella l’articolo 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), introducendovi il nuovo comma 29-bis.

La nuova disposizione incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

L’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo previsti dai commi 29 e 30 dell'articolo 1 della legge di bilancio. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento. Gli enti beneficiari sono rispettivamente soggetti all'obbligo (previsto dal comma 32) di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo nonché all'obbligo (previsto dal comma 35) di monitoraggio delle opere pubbliche.

 

Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 160/2019 ha assegnato ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il comma 30 ha previsto che i contributi sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Il comma in esame prevede altresì che, entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dia comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

Il comma 31 ha stabilito che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, stabilendo le seguenti condizioni: che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che gli stessi siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici.

Il comma 32 ha stabilito l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

In base al comma 33, i contributi in parola sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità: per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 35; per il restante 50 per cento, previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, in base al comma 34 il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno. Si prevede che le somme derivanti dalla revoca dei contributi in parola siano assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, vale a dire entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Si dà al riguardo priorità ai comuni: con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente; e che non siano oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi derivanti da revoca e riassegnazione sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

Il comma 35 ha previsto il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34, affidandolo ai comuni beneficiari attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020".

Il comma 36 ha previsto che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo in esame.

Infine, il comma 37 ha previsto disposizioni in materia di trasparenza informativa, i comuni rendono infatti nota: la fonte di finanziamento; l'importo assegnato; e la finalizzazione del contributo assegnato; nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», nella sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

 

La lettera b) del comma 1 in esame introduce un nuovo periodo al comma 33 dell'articolo 1 della L. 160/2019, il quale prevede che nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell’interno, ferma restando l’erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell’opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il comma 2 rinvia all’articolo 114 per la copertura degli oneri relativi alle disposizioni sopra descritte, pari a 500 milioni di euro per il 2021.

 


Articolo 48
(Interventi in materia di edilizia scolastica)

 

L’articolo 48 rimodula l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per gli anni 2020-2034 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane - in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 -  e destina la stessa autorizzazione di spesa anche alle scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia).

 

Si tratta di interventi relativi alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado[202].

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 63, della L. 160/2019, come sostituito dall'art. 38-bis, co. 3, lett. b), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), aveva autorizzato nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, una spesa complessiva, per gli anni dal 2020 al 2034, di € 3.105 mln, di cui € 90 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed € 225 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

In base all’art. 1, co. 64, della stessa L. 160/2019, come modificato dall'art. 38-bis, co. 3, lett. c), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), ai fini dell'attuazione del co. 63, entro il 31 marzo 2020 dovevano essere individuati con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del DPCM, con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.

L’intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata sancita il 21 maggio 2020, ma il DPCM non risulta allo stato pubblicato. In particolare, la premessa dell’intesa fa presente che il Ministero dell’istruzione ha assicurato che il decreto interministeriale che reca la ripartizione delle risorse sarà emanato contestualmente con il DPCM.

 

In particolare, il comma 1, dispone, anzitutto, – novellando l’art. 1, co. 63, della L. 160/2019 – che l’autorizzazione di spesa di € 90 mln riguarda solo il 2020, mentre incrementa la stessa a € 215 mln per il 2021, € 625 mln per il 2022, € 525 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Resta ferma l’autorizzazione di spesa di € 225 mln per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e si azzera quella relativa agli anni dal 2030 al 2034.

Pertanto, l’importo complessivo dell’autorizzazione di spesa rimane invariato, mentre si incrementano le risorse disponibili per gli anni dal 2021 al 2024, conseguentemente modificando l’arco temporale di operatività della stessa autorizzazione di spesa, ora riferito al periodo 2020-2029.

 

Inoltre, lo stesso comma 1 include le scuole degli Enti di decentramento regionale fra i destinatari dell’autorizzazione di spesa.

 

Al riguardo, si ricorda che gli Enti di decentramento regionale sono stati istituiti in Friuli Venezia Giulia con legge regionale 21/2019.

In particolare, l’art. 30 della L.R. 21/2019 ha disposto che, per l'esercizio di una serie di funzioni trasferite alla regione ai sensi dell'art. 29, co. 2 – fra le quali le funzioni in materia di edilizia scolastica concernenti gli edifici scolastici di cui all'art. 27 della L.R. 10/1988, compresi quelli relativi ai convitti, alle istituzioni educative statali e ai conservatori di musica[203] - sono istituiti i seguenti Enti di decentramento regionale (EDR):

a)   Ente di decentramento regionale di Trieste, il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa provincia di Trieste;

b)   Ente di decentramento regionale di Udine, il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa provincia di Udine;

c)   Ente di decentramento regionale di Pordenone, il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa provincia di Pordenone;

d)   Ente di decentramento regionale di Gorizia, il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa provincia di Gorizia.

Ha, altresì, previsto che gli EDR, operativi a decorrere dal 1° luglio 2020, sono enti funzionali della regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della regione.

A sua volta, l’art. 32 della medesima L.R. 21/2019 ha disposto che in ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR sono istituite le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado[204].

Fanno parte di ciascuna Conferenza i sindaci dei comuni ove hanno sede gli istituti scolastici superiori, l'assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, con funzioni di Presidente, l'assessore regionale competente in materia di infrastrutture, o suo delegato, e il Direttore generale dell'EDR. Partecipano alle sedute della rispettiva Conferenza, senza diritto di voto, i sindaci degli altri comuni dei rispettivi ambiti territoriali.

Le Conferenze sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno per l'espressione del parere obbligatorio sul piano delle opere da allegare al bilancio di previsione degli EDR, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

 

Il comma 2 dispone che le maggiori risorse disponibili per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite tra gli enti beneficiari con decreto del Ministero dell’istruzione, sulla base dei criteri di riparto definiti con il DPCM di cui all’art. 1, co. 64, della L. 160/2019.

Si valuti l’opportunità di chiarire come si coordina tale previsione con quanto già disposto dall’art. 1, co. 64, della L. 160/2019, richiamato dal testo (che, peraltro, per il riparto delle risorse prevede, come si è visto, l’intervento di un decreto interministeriale).

 

Il comma 3 prevede che ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 - pari a € 125 mln per il 2021, € 400 mln per il 2022, € 300 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024 - si provvede ai sensi dell’art. 114.

 


Articolo 49
(Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane)

 

L’articolo 49 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.  Si demanda ad un D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021 previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un apposito piano. Si demanda ai soggetti attuatori una certificazione circa l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al MIT.

 

L'articolo istituisce, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

 Si demanda ad un D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati, secondo criteri di priorità legati a:

Ø  miglioramento della sicurezza

Ø  traffico interessato

Ø  e alla popolazione servita.

 

 Si demanda ai soggetti attuatori una certificazione circa l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla disposizione entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

 

Si ricorda che l’allegato al PNR 2020 ‘#italiaveloce L’Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture’, tratta il quadro generale della pianificazione e della programmazione delle infrastrutture di trasporto, facendo riferimento al tema dell’adozione di piani e programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sicurezza delle infrastrutture.

Per quanto riguarda gli interventi per la sicurezza di ponti e viadotti, le linee di azione individuate in Allegato, come necessarie e opportune, includono:

a) la sperimentazione e validazione su un campione significativo di ponti e viadotti stradali delle procedure proposte dalle Linee Guida e dei sistemi di

SHM (secondo quanto previsto dal D.L. 109/2018 cd.“decreto Genova”);

b) il proseguimento/completamento della popolazione della banca dati AINOP (includendo, con un piano progressivo di interventi a supporto degli Enti Territoriali meno attrezzati, le opere su cui la documentazione è carente o inesistente);

c) la realizzazione, al termine della sperimentazione e tenendo conto delle specifiche tecniche ricavate dalla sperimentazione stessa, della rete nazionale aperta per l’archiviazione e la condivisione dei dati relativi alla sicurezza di ponti e viadotti stradali e ferroviari (a integrazione della banca dati AINOP);

d) la progressiva estensione alla rete stradale nazionale delle azioni e dei sistemi oggetto delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (inclusi i sistemi tecnologici per la verifica strutturale continua, per le opere che, secondo l’esito delle procedure citate, ne richiedono l’applicazione).

Per approfondimenti, si veda il seguente dossier relativo al PNR 2020.

 

Agli oneri, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 114 del decreto.


Articolo 50
(Procedure per l’assegnazione dei contributi
per la rigenerazione urbana)

 

 

L’articolo 50 modifica le modalità procedurali, disciplinate dal comma 43 della legge di bilancio 2020, per addivenire all’assegnazione di contributi (autorizzati dal comma 42 della medesima legge) ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

 

Il comma 42 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), prevede, per gli anni dal 2021 al 2034, l’assegnazione (per complessivi 8,5 miliardi di euro) di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Il successivo comma 43, come modificato dall’art. 38-bis, comma 3, del D.L. 162/2019, demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020) la definizione della disciplina procedurale per addivenire all’assegnazione dei contributi. Nel dettaglio, il comma 43 prevede che tale D.P.C.M. deve provvedere all’individuazione dei criteri e delle modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché delle modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Lo stesso comma dispone che le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre.

 

La lettera a) del comma 1 dell’articolo in esame modifica il primo periodo del citato comma 43 al fine di prevedere che l’individuazione delle modalità procedurali per addivenire all’assegnazione dei contributi (di cui si è detto in precedenza) non deve avvenire con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato entro il 31 marzo 2020, ma con più D.P.C.M. da emanarsi entro il 31 marzo dell’anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell’anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034.

 

La lettera b) integra il disposto del comma 43 al fine di disciplinare ulteriormente l’emanazione dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. A tal fine viene previsto che:

§  il primo di tali decreti (vale a dire il D.P.C.M. relativo al triennio 2021-2023) è adottato entro il 30 settembre 2020 (anziché il 31 marzo, data prevista dal primo periodo del comma 43);

§  i successivi D.P.C.M. (cioè quelli relativi ai periodi successivi al triennio 2021-2023) sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Per il D.P.C.M. relativo al triennio 2021-2023 resta invece applicabile quanto previsto dal testo previgente del comma 43, che prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia emanato non su proposta ma di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

La lettera b) interviene infine, limitatamente al triennio 2021-2023, anche sui termini per la presentazione delle istanze e per l’emanazione del decreto ministeriale di concessione dei contributi.

Viene infatti previsto che:

§  le istanze per la concessione dei contributi dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. (quindi presumibilmente entro una data prossima al 31 dicembre 2020) e non, come risulterebbe dall’applicazione del secondo periodo del comma 43, entro il 30 giugno 2020;

§  il decreto ministeriale di concessione dei contributi dovrà essere adottato (dal Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) entro 150 giorni dalla medesima data di pubblicazione (quindi presumibilmente entro i primi di marzo del 2021) e non, come risulterebbe dall’applicazione del secondo periodo del comma 43, entro il 30 settembre 2020.

Si ricorda che il secondo periodo del comma 43, che non viene modificato dall’articolo in esame, prevede infatti che le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e che i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre.


Articolo 51
(Piccole opere e interventi contro l’inquinamento)

 

L’articolo 51 autorizza a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (co. 1, lett. a).

Inoltre, la disposizione istituisce, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per le finalità in materia di qualità dell'aria, con specifico riferimento alla situazione nella Pianura Padana ed alla promozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino, stabilendone le relative dotazioni. Si riscrive a tal fine il comma 14-ter dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. In sede di Conferenza permanente è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate (co. 1, lett. b).

Sono quindi individuate le risorse per l'attuazione delle disposizioni in esame (co. 1, lett. c).

Il comma 2 prevede, al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell’aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell’uso razionale dell’energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, il trasferimento in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle risorse per l’anno 2020 di cui al nono periodo del comma 14-ter nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'articolo in esame prevede altresì (comma 3) che in caso di esercizio provvisorio, sono autorizzate le variazioni di bilancio adottate dall’organo esecutivo degli enti locali riguardanti l’utilizzo delle risorse ad essi non solo trasferite (come attualmente disposto) ma anche assegnate da norme di legge per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti (in base al nuovo riferimento contenuto nell'articolo in esame).

 

Il comma 1 novella l’articolo 30 del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019) con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

La lettera a) sostituisce il comma 14-bis dell'articolo 30 in questione.

 

 

 

 

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

Art. 30 co. 14-bis vigente

Art. 30 co. 14-bis modificato

14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. A partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.

 

I comuni che non rispettano il citato termine decadono automaticamente all'assegnazione del contributo e le relative risorse rientrano nella disponibilità del fondo di cui al comma 14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13.

14-bis .Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall’anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell’interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018

 

La nuova disposizione autorizza a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 107, della L. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019).

 

L’articolo 1, comma 107, della L. 145/2018 ha assegnato ai comuni, per il 2019, contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

L'art. 1 del DM 10 gennaio 2019 ha assegnato i contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - pari complessivamente a 394.490.000 euro -, tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione, nelle misure indicate negli allegati al DM stesso. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019.

L'art. 2 ha previsto che il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP". I Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"). Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il suddetto sistema, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento. Al fine di supportare la corretta compilazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'inizio di esecuzione dei lavori, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) trasmette tramite posta certificata, entro il 20 febbraio 2019, ad ogni comune interessato specifiche indicazioni operative che, in ogni caso, sono pubblicate, con valore di notifica, sul sito istituzionale del MEF, alla voce Attività istituzionali - Spesa per le opere pubbliche.

L'art. 3 ha previsto che i contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale - nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione: per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2019, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2; per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

L'art. 4 ha previsto che in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 15 giugno 2019.

 

Il programma è volto a stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

A tale fine, con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di:

ü 160 milioni di euro per l’anno 2021;

ü 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

ü 172 milioni di euro per l’anno 2024;

ü 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030;

ü 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033;

ü 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2034.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, esso è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell’interno.

Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 maggio di ciascun anno, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero.

I comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Si applicano i commi da 110 a 114 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

 

Il comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ha disciplinato l’erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità: per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio previsto al successivo comma 112; per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici.

Il comma 111 ha previsto che, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno, sia disposta la revoca parziale o totale dei contributi previsti: nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 per l’inizio dell'esecuzione dei lavori; o nel caso di parziale utilizzo del contributo medesimo. Con il medesimo decreto del Ministero dell’interno è prevista l’assegnazione delle somme revocate, a favore dei comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi revocati sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

L'art. 1, co. 25, D.L. n. 32/2019 (L. n. 55/2019) ha disposto un differimento dei termini previsti dal programma “piccoli investimenti dei comuni” che si applica agli stessi Comuni (cioè quelli beneficiari del programma in questione che, alla dalla data di entrata in vigore del D.L 32/2019, hanno avviato l'iter di progettazione ma non l'esecuzione dei lavori). Per tali Comuni è stato previsto: il differimento al 10 luglio 2019 del termine entro il quale iniziare l'esecuzione dei lavori (scaduto il 15 maggio 2019); il differimento al 31 luglio 2019 del termine (che sarebbe scaduto il 15 giugno 2019) entro il quale il Ministero dell’interno (soggetto erogatore dei contributi) poteva revocare, in tutto o in parte il contributo assegnato ai comuni che non abbiano rispettato il termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o utilizzato tutto il contributo assegnato; il differimento, dal 15 ottobre al 15 novembre 2019, del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori da parte dei comuni beneficiari di una riassegnazione di contributi revocati.

Il comma 112 ha stabilito l’applicazione da parte dei comuni beneficiari dei contributi delle procedure previste dal sistema disciplinato nel decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per il monitoraggio dello stato di attuazione delle suddette opere pubbliche, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019".

Il comma 113 ha disposto l’effettuazione di controlli a campione da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

Il comma 114 ha obbligato i comuni assegnatari del contributo a indicare la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione, nella sezione “Opere pubbliche” del sito Amministrazione trasparente. Il Sindaco ha l’obbligo di fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Per un’analisi dettagliata delle disposizioni richiamate si rinvia alla scheda di lettura dei commi 107-114 contenuta nel volume I del dossier relativo alla legge di bilancio 2019.

 

La lettera b) del comma 1 riscrive - con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 -  il comma 14-ter dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Si ricorda che il comma 14-ter dell’articolo 30 qui novellato ha recato una serie di disposizioni che prevedevano l’assegnazione annuale, a decorrere dal 2020, di contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche; a tale finalità veniva destinato il 60% della metà delle risorse previste dal comma 14-quater del medesimo art. 30, mentre il restante 40%  veniva invece destinato a promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella Pianura Padana.

La nuova previsione dispone che a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo, stabilendone le relative dotazioni. Tale fondo - rispetto alle finalità previste dal previgente co. 14-ter sopra richiamate - prevede le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 in materia di qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa, con specifico riferimento alla situazione nella Pianura Padana ed alla promozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino.

La legge n. 88 del 2009 reca "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008". L'art. 10 ha delegato il Governo all'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Esso prevede che nella predisposizione del relativo decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Governo è tenuto a seguire anche princìpi e criteri direttivi specifici, tra i quali, alla lettera d), si indica, in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino.

 

A tale fine per l'istituito fondo si prevedono risorse del seguente importo:

Ø 41 milioni di euro per l’anno 2021

Ø  43 milioni di euro per l’anno 2022

Ø  82 milioni di euro per l’anno 2023

Ø  83 milioni di euro per l’anno 2024

Ø  75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030

Ø 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033

Ø  80 milioni di euro per l’anno 2034

Ø  e 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2035.

 

Si ricorda, più nel dettaglio, che l’articolo 30 del D. L. crescita, n. 34 del 2019, aveva previsto l’assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari. In particolare poi il comma 14-ter, dell’articolo 30 ha recato una serie di disposizioni che prevedevano l’assegnazione annuale, a decorrere dal 2020, di contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività. A tale finalità veniva destinato il 60% della metà delle risorse previste dal comma 14-quater del medesimo art. 30, mentre il restante 40% veniva invece destinato a promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana.

Il previgente co. 14-ter prevedeva, per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, a decorrere dall'anno 2020 l'autorizzazione all'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con ripartizione, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre.

Si ricorda che con D.M. 14 gennaio 2020 del Ministero dell'interno si è provveduto alla assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'anno 2020 (avviso nella G.U. 15 gennaio 2020, n. 11, con Comunicato 15 gennaio 2020).

Si rammenta inoltre che il D.L. n. 34 del 2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art. 114 ha previsto il differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Al riguardo, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con differimento dei termini di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo, quarto e sesto periodo (per approfondimenti, si veda il relativo dossier sul D.L. 34/2020).

Si ricorda infine che il comma 14-ter ha disciplinato altre materie, prevedendo la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario per la viabilità in Valtellina, con la possibilità per il Commissario di avvalersi di strutture delle amministrazioni interessate, nonché di società controllate dalle medesime amministrazioni, avvenga sulla base di apposite convenzioni e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Venivano altresì apportate alcune modifiche alla disciplina, dettata dall’art. 61 del D.L. 50/2017, per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.

Tali disposizioni non vengono riprodotte con la novella delle norme in esame. Si vedano, al riguardo, le disposizioni contenute nell'art. 82 (recante misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021) del decreto-legge n. 104 in esame, con riferimento ai co. 3 e 4.

 

In base alla disposizione in esame, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate.

 In sede di Conferenza permanente sono altresì stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.

 

 

Le procedure di infrazione europee per la qualità dell'aria

 

L’applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 155/2010, è oggetto delle due procedure di infrazione ancora pendenti nei confronti dell’Italia.

In merito alla procedura d’infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento dei valori di polveri sottili (PM10) nell’ambiente, la Commissione europea ha inviato una prima lettera di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, il 10 luglio 2014, e un’ulteriore lettera di costituzione in mora il 16 giugno 2016, procedendo quindi il 27 aprile 2017 alla trasmissione di un parere motivato. Infine, il 13 ottobre 2018, la Commissione europea ha presentato ricorso presso la Corte di giustizia dell’UE (Causa C-644/18) in cui lamenta che i dati ottenuti sulla concentrazione di PM10 nell’aria dimostrano l’esistenza di una “violazione sistematica e continuata” della direttiva nonché che i piani per la qualità dell’aria, adottati in seguito al superamento dei valori limite di concentrazione di PM10, “non permettono né di conseguire detti valori limite, né di limitare il loro superamento al periodo il più breve possibile".

Relativamente alla procedura d’infrazione n. 2015/2043, con riferimento ai valori massimi di biossido di azoto (NO2) che risultano superati in 12 zone, si ricorda che la stessa è stata aperta con l’invio della lettera di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 258 del TFUE il 28 maggio 2015. Quindi, il 15 febbraio 2017 la Commissione ha inviato un parere motivato esortando l’Italia a conformarsi alla normativa europea. Il successivo 7 marzo 2019, la Commissione ha, quindi, deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’UE (Causa C-573/19), invitandola a rispettare i valori limite previsti dalla legislazione dell’Unione.

In particolare, la Commissione ha invitato l'Italia a rispettare i valori limite convenuti sulla qualità dell'aria e ad adottare misure adeguate per ridurre i livelli di inquinamento in dieci agglomerati in cui risiedono circa 7 milioni di persone. In proposito, la Commissione europea ha evidenziato come i valori limite di NO2 stabiliti dalla legislazione dell'UE in materia di qualità dell'aria ambiente (direttiva 2008/50/CE) avrebbero dovuto essere rispettati già nel 2010. Peraltro, il ricorso si inserisce nel seguito di azioni analoghe adottate nei confronti di Francia, Germania e Regno Unito nel maggio 2018 per mancato rispetto dei valori limite di NO2 e per aver omesso di prendere misure appropriate per ridurre al minimo i periodi di superamento. Per maggiori dettagli, si rinvia al sunto del ricorso disponibile sul sito della Corte di giustizia.

In relazione a tali procedure, si segnala che disposizioni sono state adottate con il D.L. clima, n. 111 del 2019. Per approfondimenti, si veda il relativo dossier.

 

Si stabilisce che il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 sul sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, e che gli interventi devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP).

 

La tabella che segue pone a confronto il testo dell'art. 30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 con le modifiche recate dalle disposizioni in esame. Nella colonna di sinistra è stato evidenziato con carattere sottolineato il nono periodo, richiamato dal comma 2 dell'articolo in esame.

 

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

Art. 30 co. 14-bis vigente

Art. 30 co. 14-bis modificato

14-ter. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari al 60 per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco - Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla società ANAS Spa, nonché la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del Commissario straordinario con oneri a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare, nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni interessate nonché di società controllate dalle medesime amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;

b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»[205].

14 -ter. A decorrere dall’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo dell’importo di 41 milioni di euro per l’anno 2021, 43 milioni di euro per l’anno 2022, 82 milioni di euro per l’anno 2023, 83 milioni di euro per l’anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l’anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2035, destinato alle finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. [segue]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[segue]  In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP).

 

La lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 14 -quater dell’articolo 30 del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019).

La nuova disposizione prevede che all’attuazione delle disposizioni previste dai commi 14-bis e 14-ter si fa fronte con tutte le risorse per contributi dal 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività (istituito dall’articolo 1, comma 1091, della L. n. 205/2017 - legge di bilancio per il 2018), che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo, nonché con le risorse di cui all’articolo 24, comma 5-bis, del D.L. n. 162/2019 (L. n. 8/2020).

Il nuovo comma 14-quater prevede la nullità degli eventuali atti adottati in contrasto con le predette disposizioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nella versione previgente, il comma 14-quater prevedeva l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai commi 14-bis e 14-ter, al quale sarebbero dovute affluire tutte le risorse per contributi dal 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della L. n. 205/2017, corrispondentemente ridotta di pari importo.

 

Il comma 2 della disposizione in esame prevede, al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell’aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell’uso razionale dell’energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, il trasferimento in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle risorse per l’anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (15 agosto 2020) e quindi precedente alle modifiche in commento.

La disposizione fa riferimento al perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, sopra richiamate, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell’aria (su cui si veda infra il box ricostruttivo).

La RT afferma che il comma 2 non comporta oneri in quanto prevede uno spostamento di competenze e delle relative risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente per l’anno 2020, pari 26 milioni di euro, dallo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Il comma 3 novella il comma 4, primo periodo, dell’articolo 112-bis del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).

Il comma 4 in questione ha previsto alcune deroghe alla normativa vigente per l’anno 2020. In particolare, in caso di esercizio provvisorio, esso ha autorizzato le variazioni di bilancio adottate dall’organo esecutivo (la giunta) riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite agli enti locali da norme di legge per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Per effetto della modifica disposta dal comma in esame, tali variazioni al bilancio per il 2020 possono riguardare l'utilizzo anche delle risorse assegnate agli enti locali ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti.


Articolo 52
(Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali)

 

L’articolo 52 sopprime alcuni adempimenti che interessano i tesorieri degli enti locali nell’ambito dei procedimenti riguardanti l’esercizio provvisorio e la variazione del bilancio di previsione.

 

Il comma 1 abroga i commi 4 e 6 dell’articolo 163 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000, TUEL), in tema di esercizio provvisorio, e il comma 9-bis dell’articolo 175 del TUEL, in tema di variazione del bilancio di previsione.

Il comma 4 dell’art. 163 del TUEL richiede che, all’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, l’ente locale trasmetta al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato. Con l’abrogazione del comma 4, pertanto, tale obbligo di trasmissione è soppresso.

Con l’abrogazione del comma 6 dell’art. 163 del TUEL viene soppresso l’obbligo ivi prescritto, durante l’esercizio provvisorio, di indicare nel mandato i pagamenti riguardanti le spese escluse dal limite dei dodicesimi.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 163 del TUEL, nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti locali gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. Non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti ed eventuali spese correlate ad altri interventi di somma urgenza, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di tesoreria. È disposto anche un vincolo mensile di impegnabilità, corrispondente a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate e del fondo pluriennale vincolato. Fanno eccezione le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (comma 5).

 

Si ricorda che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall’articolo 151 del TUEL, è stato differito al 30 settembre 2020, in considerazione delle condizioni di incertezza sull’entità delle risorse disponibili per gli enti locali. È stato altresì differito al 30 settembre anche il termine per la deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell’organo consiliare. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 è stato differito al 31 gennaio 2021 (comma 3-bis dell’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020).

 

L’abrogazione del comma 9-bis dell’articolo 175 del TUEL, e la modifica dell’articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 2011, quest’ultima disposta dal comma 2 dell’articolo 52 in esame, riguardano gli adempimenti connessi alla variazione del bilancio di previsione.

In particolare, con l’abrogazione del comma 9-bis dell’art. 175 viene soppresso l’obbligo, in caso di variazioni al bilancio di previsione, di trasmettere al tesoriere i prospetti previsti dall’allegato 8 del D.Lgs. n. 118 del 2011, le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario.

Il comma 2 sostituisce il comma 4 dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 118 del 2011, prevedendo che alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere nei soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti. Nella disposizione previgente non era prevista questa limitazione.

 

L’allegato 8 del D.Lgs. n. 118 del 2011 contiene i seguenti prospetti: la delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del tesoriere; la delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato; la comunicazione al tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai fini del controllo del tesoriere. Tali allegati sono stati inseriti dal D.Lgs. n. 126 del 2014 (art. 2, comma 2, lett. e).


Articolo 53
(Sostegno agli enti in deficit strutturale)

 

L’articolo 53:

- istituisce un fondo per gli anni 2020-2022 da ripartire fra i comuni i) che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, ii) il cui piano di riequilibrio risulti approvato e in corso di attuazione, "anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale",  iii) che registrino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore a 100, iv) la cui capacità fiscale pro capite, determinata con DM 30 ottobre 2018, risulti inferiore a 395 (comma 1);

 - incrementa di 200 milioni di euro la dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, destinando tali risorse al pagamento delle spese per il personale, per la produzione di servizi in economia e per l'acquisizione di servizi e forniture (comma 3);

- interviene sulla disciplina del TUEL relativa all'accensione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio (comma 6);

- differisce al 31 ottobre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti in deficit strutturale (comma 7);

- novella la disciplina relativa ai termini entro cui gli enti locali che hanno in corso piani di riequilibrio finanziario pluriennale devono dare seguito alle determinazioni delle Sezioni regionali Corte dei conti (comma 8) e detta disposizioni che sospendono per i predetti enti l'efficacia delle procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti (comma 9), precisando che entrambe le disposizioni si applicano anche ai procedimenti già avviati (comma 10).

 

Ai sensi del comma 1, il richiamato fondo, che ha una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 e il 2022, è finalizzato a favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, non derivante da "patologie organizzative", bensì derivante dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio.

 

La norma in esame è adottata "[i]n attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.115 del 2020", che in un obiter dictum, cui fa cenno la relazione illustrativa, chiarisce che le misure statali di risanamento finanziario in favore degli enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale, imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative, come nel caso di inefficienze amministrative legate alla riscossione dei tributi  (per i contenuti della decisione, che a sua volta richiama, fra le altre, la sentenza n. 4 del 2020 particolarmente pertinente ai fini dell'articolo in esame, si rinvia alla scheda di approfondimento, v. infra).

 

Al fine di circoscrivere l'intervento ai comuni con criticità strutturali, la disposizione stabilisce che le richiamate risorse solo destinate agli enti che:

 i) registrino un IVSM superiore a 100.

Tale indice è calcolato dall'ISTAT sulla base di indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità dei comuni italiani[206];

ii) registrino una capacità fiscale (CF) pro capite inferiore a 395.

Detta CF è determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018 "Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018).

Nell'Allegato A al medesimo DM si rinviene la stima della capacità fiscale (CF) per ciascuno dei 6605 comuni delle regioni a statuto ordinario (calcolata sulla base dei dati del 2018)[207] sulla base della metodologia illustrata nella nota tecnica contenuta nell'allegato B al decreto.

Sulla base di quanto chiarito in tale ultimo documento, la stima della CF si basa sul gettito dell’IMU e della TASI (standardizzato con criteri specifici per ciascuna categoria di immobili), che rappresenta il 47% della CF complessiva; sul cd tax gap dell’IMU e della TASI per i soli fabbricati diversi dall’abitazione principale (calcolato sulla base della differenza tra il gettito catastale ad aliquota standard, che costituisce un gettito teorico, e il gettito effettivo standardizzato); sul gettito dell’addizionale comunale IRPEF standardizzato sulla base dei redditi imponibili per l’anno 2016, desumibili dalle dichiarazioni Unico-Persone fisiche presentate nel 2017; sulla Capacità fiscale relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che risulta derivata dalla nuova stima dei fabbisogni standard (servizio rifiuti); sulla stima econometrica della capacità fiscale residuale.

Premesso che le stime delle capacità fiscali riguardano i singoli comuni e che all'interno della medesima regioni si collocano comuni con indici di CF talvolta molto diversificati fra loro (cioè con elevata varianza rispetto al valore medio), si segnala che i valori aggregati per regioni restituiscono un quadro in cui emerge che le regioni composte da comuni che in media hanno un indice inferiore a quello previsto nella presente disposizione (pari a 395) sono le seguenti: Basilicata (con CF pari a 268), Calabria (253), Campania (320), Molise (327), Puglia (354).

 

 Il fondo assicura risorse in favore dei comuni (con le anzidette criticità strutturali):

·     che hanno deliberato la procedura di equilibrio finanziario di cui all'art.243-bis del TUEL.

In proposito, si rammenta che ai sensi dell'art.243-bis gli enti locali che presentino squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ivi prevista.

La deliberazione di approvazione della procedura è trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. L'avvio di procedura sospende, fra l'altro, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.

Il piano di riequilibrio ha una durata compresa tra quattro e venti anni, che è determinata sulla base della gravità dello squilibrio, dato dal rapporto fra passività da ripianare e impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente. La durata massima del piano è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella;

 

·     il cui piano di riequilibrio risulti, alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020), approvato e in corso di attuazione, "anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale".

Nel silenzio della relazione illustrativa sul punto, parrebbe che la disposizione si riferisca ai piani approvati e successivamente rimodulati o riformulati ai sensi di disposizioni legislative.

In estrema sintesi, taluni enti locali, con l'obiettivo di evitare le procedure di dissesto nonostante le gravi difficoltà finanziarie[208] in cui versavano,   hanno fatto inizialmente ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL). A tal fine hanno deliberato un piano che contemplava il rientro decennale dal disavanzo, sul quale si è espressa la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (cui spetta, ai sensi dell'art.243-bis l'eventuale approvazione del medesimo piano).

Successivamente l'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, ha consentito agli enti locali in predissesto di riformulare o rimodulare i piani di riequilibrio finanziario pluriennale, con restituzione delle anticipazioni di liquidità su un arco temporale di trent’anni (e non più di dieci anni)[209].

Tale disposizione, sulla base della quale gli enti che hanno ritenuto conveniente la riformulazione o la rimodulazione del piano di riequilibrio hanno attivato le procedure di approvazione, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (sent. n.18 del 2019), stigmatizzando che «[l]a tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equità intragenerazionale che intergenerazionale».

 

A seguito della citata sent. n. 18 del 2019, l'art. 38, comma 2-bis, del DL 34 del 2019 ha autorizzato gli enti locali che avevano proposto la rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi del già citato comma 714 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (v. supra) di riproporre il piano, al fine di adeguarlo alla normativa vigente. Tale facoltà è consentita agli enti che hanno proceduto in tal senso entro il 14 febbraio 2019, che corrisponde alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche nel caso in cui il piano non fosse stato ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero fosse inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale competente.

Successivamente è intervenuta la sentenza n.115 del 2020[210] (si veda in proposito la relativa scheda di approfondimento, subito infra), che ha vagliato la legittimità della nuova disciplina, salvando la durata ventennale del piano ma censurando una disposizione (art. 38, comma 2-ter) di cui gli enti locali (nonché le Sezioni regionali della Corte dei conti) dovranno tener conto nell'ambito della gestione del piano pluriennale.

 

 

La Corte costituzionale, con la sent. n. 115[211], è stata chiamata a vagliare la costituzionalità di alcune disposizioni contenute all'articolo 38 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019 che hanno consentito agli enti in predissesto di riproporre, a determinate condizioni, il piano finanziario di riequilibrio pluriennale. In sintesi, la Corte:

i) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2-ter del citato articolo ai sensi del quale la riproposizione del piano di riequilibrio da parte degli enti locali (effettuato per adeguarlo alla disciplina legislativa vigente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019) deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, "ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi". In proposito, la Corte afferma che la disposizione introduce un «meccanismo di manipolazione del deficit che consente [..] di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l'accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione» (Considerando in diritto n. 7, sesto capoverso)[212];

ii) dichiara l'infondatezza delle ulteriori censure, fra cui quella relativa alla durata ventennale del piano;

iii) con riferimento agli effetti della sentenza e all'impatto sugli enti locali della declaratoria di illegittimità del comma 2-ter, afferma che la «normativa di risulta [..] è immediatamente applicabile anche in assenza di ulteriori interventi legislativi» (Considerando in diritto n. 9, primo capoverso). Con riguardo alla situazione determinatasi nell'arco temporale compreso tra il momento dell'approvazione del piano decennale e la presente declaratoria di incostituzionalità, in cui si sono svolte gestioni di bilancio fondate sulla norma vigente, ancorché illegittima, ciascun ente locale dovrà procedere al necessario risanamento, sulla base della normativa di risulta, secondo il principio di gradualità, al fine di non compromettere il perseguimento dle livello essenziale delle prestazioni sociali[213];

iv) rivolge un monito al legislatore, in ordine alle potenziali conseguenze negative di norme che consentono di derogare al principio di equilibrio di bilancio e di non tener conto dell'esigenza che eventuali squilibri, di regola, andrebbero assorbiti nel corso del medesimo mandato amministrativo in cui si è generato il disavanzo.

Nel richiamare quanto già affermato nella sent. n.18 del 2019  circa l’intrinseca pericolosità di «soluzioni che trasformino il rientro dal deficit e dal debito in una deroga permanente e progressiva al principio dell’equilibrio del bilancio» rileva che  «[l]a tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento» e che «[d]i fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente l’ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose “eredità”. Diverse soluzioni possono essere adottate per assicurare tale discontinuità, e siffatte scelte spettano, ovviamente, al legislatore» (sentenza n. 18 del 2019, Considerando in diritto n. 10).

v) inoltre, ed è questa la parte della decisione che maggiormente rileva ai fini dell'articolo 53 in esame, sottolinea come l'intervento statale di risanamento degli enti locali dovrebbe essere diretto a compensare gli squilibri strutturali imputabili alle caratteristiche socio-economiche del territorio e non ad introdurre misure che, attenuando il controllo sull'equilibrio finanziario, finiscono per favorire l'espansione del deficit.

Invero tale principio, effettivamente richiamato nella sentenza in commento, è ancor più diffusamente sviluppato nella (precedente) sentenza n. 4 del 2020[214], con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni statali che hanno consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, finalizzate ai pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione. In quell'occasione la Corte afferma che solo in presenza di «insufficienza strutturale del gettito fiscale ad assicurare i servizi essenziali» imputabile «alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio», si impone il dovere dello Stato di attuare gli strumenti a tal fine previsti dall'articolo 119, terzo, quarto e quinto comma. Dovere che non può invece estendersi ai casi in cui i deficit degli enti territoriali derivino da inefficienze amministrative, quali in particolare l'incapacità di riscuotere i tributi. In tal caso, sono piuttosto da evitare interventi estemporanei che hanno l'effetto di determinare un incremento della capacità di spesa dell'ente, senza che sia al contempo individuabile un'effettiva copertura giuridica. Occorre evitare l'adozione di ogni misura  che «migliora in modo solo apparente il risultato di amministrazione, così esonerando l’ente locale dalle necessarie operazioni di rientro dal deficit, che non saranno parametrate sul disavanzo effettivo [..] Ciò pregiudica ulteriormente, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, primo periodo, Cost., l’equilibrio strutturale dell’ente locale in questione, in quanto alla situazione deficitaria precedente si aggiunge quella derivante dall’impiego indebito dell’anticipazione».

 

 

I criteri e le modalità di riparto del fondo (per gli esercizi 2020-2022) sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 2).

 

Parrebbe in proposito suscettibile di approfondimenti l'idoneità dello strumento del parere della Conferenza Stato-città nell'ambito del procedimento di emanazione del DM al fine di dare attuazione al principio di leale collaborazione.

 

A tal proposito, alla luce della giurisprudenza costituzionale l'unica certezza è che lo Stato, nell'esercizio dei poteri di coordinamento della finanza pubblica, sia tenuto ad assicurare il coinvolgimento della Conferenza Stato-città (così come della Conferenza delle regioni e della Conferenza unificata nei casi in cui vi siano aspetti di interesse anche regionali), ciò che può avere luogo secondo vari moduli, dal meno intenso (parere) ai più intensi (intesa o accordo), da valutare caso per caso.

In un giudizio su una disposizione per alcuni aspetti simile a quella in esame (sentenza n. 129 del 2016), la Corte dichiara l'incostituzionalità dell’art. 16 comma 6 del D.L. n. 95 del 2012, che disponeva (per l’anno 2013) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, stabilendo che le quote da imputare ad ogni comune fossero stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’Interno. La Corte censura «[i]l mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella fase di determinazione delle riduzioni addossate a ciascun Comune» (Considerato in diritto, p. 2.2) e la circostanza che lo "Stato, con una decisione unilaterale, distribuisca le risorse, ridotte in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi» (Considerato in diritto n.2.1, ultimo capoverso). Nell'argomentazione illustrata dalla Corte, per quanto potrebbe interessare in questa sede, si fa presente che «la disposizione censurata opera quale deroga all’ordinario procedimento di riparto dei fondi erariali» (Considerato in diritto n.2.2, primo capoverso) che a su avviso va individuata nella disciplina relativa al Fondo di solidarietà comunale, «il cui riparto è affidato primariamente alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali e, nel solo caso di mancato accordo, all’intervento unilaterale dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» (Considerato in diritto n.2.1, ultimo capoverso).

 

Ai fini del riparto si tiene conto: i) dell’importo pro capite della quota di debito oggetto del piano pluriennale di rientro, sulla base della popolazione residente al 1 gennaio 2020; ii) del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; iii) della circostanza che gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti "sono considerati come enti di 200.000 abitanti".

Nella relazione illustrativa non si dà conto delle ragioni per le quali gli enti con una popolazione superiore ai 200.000 abitanti debbano ricevere un trattamento differenziato.

 

Alla luce della giurisprudenza costituzionale e, nello specifico, della richiamata sentenza n.115 del 2020 (v. la scheda di approfondimento, supra) si deve intendere che il contributo attribuito ai sensi dei commi 1 e 2 non dovrebbe poter eccedere, per ciascuno degli anni considerati, l'importo del disavanzo che deve essere ripianato annualmente.

Qualora si ritenga opportuno recepire esplicitamente tale limite nel testo, si valuti l'opportunità di integrare conseguentemente il comma 2 in esame.

 

Il comma 3 incrementa (di 200 milioni di euro) per l'anno 2020 la dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (di cui all'art.243-ter del TUEL). Tali risorse sono destinate esclusivamente a determinate spese correnti (per il personale, per la produzione di servizi in economia e per l'acquisizione di servizi e forniture), che siano state già impegnate.

Nella relazione illustrativa si precisa che dette spese non devono in ogni caso essere "derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Al riguardo, qualora si ritenesse necessaria tale esclusione, si valuti l'opportunità di una riformulazione del comma 3 in tale senso.

 

Ai sensi del richiamato articolo 243-ter del TUEL, il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali è lo strumento attraverso il quale lo Stato mette a disposizione degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario (di cui all'articolo 243-bis) anticipazioni di liquidità.

Le modalità di accesso al Fondo, i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni sono disciplinati dal  decreto del Ministero dell'interno 11 gennaio 2013[215].

 

Gli enti interessati, al fine di poter beneficiare di dette risorse, inviano al Ministero dell'interno una specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. La disposizione stabilisce che l'erogazione avviene nel 2020 e che possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze.

Dal tenore della disposizione non si evince con quali atti debbano essere definiti i criteri per il riparto delle predette risorse e si debba procedere alla relativa erogazione. Parrebbe in proposito suscettibile di approfondimento l'opportunità di integrare in tal senso la disciplina.

Ciò, anche in considerazione della circostanza che la disciplina del citato DM  11 gennaio 2013 relativo alle modalità di accesso al Fondo di rotazione non pare possa assolvere a tale funzione[216].

 

Il comma 4 dispone:

·       che le maggiori risorse del Fondo di rotazione (disposti al comma 3) non possono essere utilizzate secondo le modalità previste dall’articolo 43 del decreto-legge n. 133 del 2014 per l'utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale.

Il riferimento parrebbe riguardare, in particolare, il comma 1 del richiamato art.43 del D.L. n.133. Esso attribuisce agli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la facoltà (non attivabile dunque con riferimento alle maggiori risorse destinate alle richiamate sperse correnti) di utilizzare le risorse del Fondo di rotazione attribuite ai medesimi enti per finanziare le misure necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

·       in ordine alle specifiche modalità di contabilizzazione delle maggiori risorse del citato Fondo, che corrispondono a quelle previste dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Ai sensi del paragrafo 3.20-bis, tali anticipazioni di liquidità sono registrate tra le accensioni di prestiti e nel caso in cui prevedano un rimborso pluriennale si procede all'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Tale modalità fornisce l'evidenza contabile della natura di anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive;

·       la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

 

Il comma 5 individua la copertura degli oneri del presente articolo stabilendo che:

i) per quelli di cui al comma 1 (come detto pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022) si provvede ai sensi dell'articolo 114 (alla cui scheda di lettura si rinvia);

ii) per quelli al primo periodo del comma 3 (pari a 200 milioni di euro per il 2020) si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del D.L. n.34 del 2020, attraverso riversamento in entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Le risorse da ultimo richiamate sono quelle contenute nel "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020.  Detto Fondo è costituito da due sezioni, una per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro, e una per i pagamenti dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, le cui  le risorse sono ripartite in una quota (pari a 6.500 milioni di euro) destinata agli enti locali e una quota (pari a 1.500 milioni di euro) destinata alle regioni e province autonome.

Si valuti in proposito l'opportunità di un coordinamento della disposizione in esame con l'art.55 del presente provvedimento. Quest'ultimo infatti, nel riaprire i termini per la richiesta da parte degli enti locali delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della PA, pone il relativo onere a carico delle risorse residue della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” del medesimo Fondo di cui all’articolo 115, comma 1.

 

Il comma 6 novella la disciplina del TUEL in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio[217], integrando la disposizione (recata all'art.194, comma 3) relativa alla modalità con cui l'ente locale è tenuto a procedere al finanziamento delle spese per tali debiti.

Ai sensi del comma 3, nella formulazione non modificata dal presente D.L., per il finanziamento delle spese suddette, all'ente locale è consentito far ricorso a mutui (ai sensi degli articoli 202 e seguenti del TUEL) qualora non possa provvedersi altrimenti (cioè, a norma dell'articolo 193, comma 3, del TUEL, utilizzando possibili economie di spesa e tutte le entrate[218], la quota libera del risultato di amministrazione o variando le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza).

Il comma 6 in commento, nell'integrare la disposizione appena richiamata, stabilisce:

i) che per il finanziamento delle spese derivanti da debiti fuori bilancio, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti "nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2 [triennale], può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa".

Sebbene la formulazione possa prestarsi ad un'interpretazione non univoca, sovviene sul punto la relazione illustrativa in cui si afferma che il comma 6 interviene "estendendo la possibilità di ricorrere a mutui in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa dai tre anni" (durata prevista ai sensi di quanto prevede  il comma 2 del medesimo articolo 194, v. supra alla precedente nota) "garantendo la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa".

 

Considerata la finalità della norma esplicitata nella relazione illustrativa, si valuti la possibilità di una riformulazione del comma che ne renda univoca l'interpretazione.

 

ii) che la delibera consigliare di riconoscimento del debito individui puntualmente le coperture riferite a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.

 

Il comma 7 differisce al 31 ottobre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dei comuni in deficit strutturale (interessati dall'articolo in esame).

 

Si segnala peraltro che ai sensi dell'art.106, comma 3-bis, del D.L. n.34/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 per tutti gli enti locali è stato differito al 30 settembre 2020 al fine di tener conto "delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali" (dovuta all'emergenza sanitaria in corso).

In via ordinaria, il termine per l'approvazione del bilancio è il 31 dicembre (dell'anno precedente alla prima annualità del triennio considerato nel documento contabile), ai sensi dell'art.151, comma 1, del TUEL.  Per il 2020, detto termine era stato già differito in due occasioni: al 31 marzo 2020 dal decreto del Ministro dell’interno del 13 dicembre 2019 e, successivamente, dopo la diffusione della pandemia, al 31 luglio dall’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020.

 

Il comma 8 prevede che per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi del richiamato articolo 243-bis del TUEL), i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti.

Tale disposizione è adottata "[i]n considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19".

 

La disposizione, diretta a sospendere sino al 30 giugno 2021 i termini entro cui l'ente è chiamato a dare seguito alle determinazioni regionali della Corte dei conti delle Sezioni (contenute in deliberazioni o note istruttorie), ha una portata potenzialmente molto ampia.

Nell'ambito della disciplina riferita al piano di riequilibrio pluriennale, si rammenta che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è chiamata ad intervenire nelle seguenti fasi (art.243-quter del TUEL):

i) riceve il piano di riequilibrio finanziario pluriennale trasmessole dall'ente locale, entro dieci giorni dalla data in cui lo stesso è stato deliberato dall'ente (nel quadro della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale delineata dall'art.243-bis del TUEL);

ii) delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

iii) in caso di approvazione del piano, vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia. Nel caso in cui accerti sia accertato da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano (ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso) si attiva (fra l'altro) la procedura per la deliberazione del dissesto;

iv) si esprime nei casi in cui l'ente locale provveda, ai sensi di legge, a proporre la rimodulazione del piano. Tale evenienza può essere attivata, ai sensi dell'art.243-quater, comma 7-bis, del TUEL qualora nella fase di attuazione del piano dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, con conseguente possibilità per l'ente locale di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Inoltre, tale evenienza è stata attivata sulla base di disposizioni legislative che hanno esplicitamente autorizzato l'ente locale a proporre una rimodulazione del piano con un diverso piano di ammortamento (si rinvia al commento del comma 1, v. supra).

 

Per i medesimi enti, ai sensi del comma 9, sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. Tale sospensione si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n.104 del 2010), nonché agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati.

 

L'art. 21 del citato decreto legislativo n.104 stabilisce che, nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta.

 

Viene peraltro precisato che:

 i) qualora fossero state eventualmente intraprese procedure esecutive nel periodo della sospensione delle stesse, non si determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere dell'ente locale (comma 9, ultimo periodo).

ii) le disposizioni relative alla sospensione dei termini (di cui al comma 8) e alla sospensione delle procedure esecutivi di cui al comma 9) si applicano anche ai procedimenti già avviati (comma 10).

 

La disposizione di cui al comma 9 estende l'ambito di sospensione delle procedure esecutive rispetto a quanto ordinariamente previsto dal TUEL in con riferimento alla procedura di riequilibrio finanziario.

Nello specifico, si rammenta che si intendono sospese le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente: i) ai sensi del comma 4 dell'art. 243-bis del TUEL, dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale; ii)  ai sensi del comma 5 dell'art.243-quater, fino alla scadenza del termine per impugnare la delibera di approvazione o di diniego del piano e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione.


Articolo 54
(Equilibri di bilancio degli enti locali)

 

 

L’articolo 54 dispone un ulteriore differimento, al 30 novembre 2020, del termine di adozione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell’organo consiliare degli enti locali, già posticipato al 30 settembre 2020 dal D.L. n. 34/2020, a causa della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da COVID-19.

 

In particolare, attraverso una modifica dell’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la disposizione prevede il differimento al 30 novembre 2020 del termine per la deliberazione da parte dell’organo consiliare di controllo del permanere degli equilibri generali di bilancio, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali.

Tale termine - ordinariamente fissato al 31 luglio di ogni anno dall’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n.267 del 2000[219] - era già stato posticipato al 30 settembre 2020 dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 106, comma 3-bis), in considerazione del differimento a tale data del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali, in conseguenza della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da COVID-19 e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze.

 

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n.267 del 2000, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

-       le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

-       i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio (di cui all'art. 194);

-       le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio di bilancio.

Come già ricordato, il termine per la deliberazione degli equilibri generali di bilancio era già stato posticipato al 30 settembre 2020, contestualmente al differimento a tale data del termine per l’approvazione del bilancio di previsione all’esercizio finanziario 2020-2022 degli enti locali.

Al riguardo, si rammenta che il termine di approvazione del bilancio di previsione all’esercizio finanziario 2020, già differito al 31 marzo 2020 con il decreto del Ministro dell’interno del 13 dicembre 2019, è stato poi ulteriormente differito in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, dapprima al 31 luglio 2020 dall’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, contestualmente alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall’articolo 193, comma 2, del TUEL, e poi al 30 settembre 2020 dall’articolo 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020.

 

 


Articolo 55
(Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA)

 

L’articolo 55 riapre, esclusivamente per gli enti locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dall'art.116 del decreto-legge n.34 del 2020.

 

Ai sensi dell'art.115 del richiamato decreto legge è stato istituito un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Il Fondo è distinto in due Sezioni (ognuna corrispondente ad un articolo nell'ambito del medesimo capitolo di bilancio) dirette ad assicurare liquidità rispettivamente: i) alle regioni e alle province autonome per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale; ii) agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.

Ogni Sezione ha una distinta dotazione finanziaria: quella per i debiti degli enti del SSN è pari a 4 miliardi; l'altra Sezione è pari a 8 miliardi. Nell'ambito di quest'ultima, la dotazione complessiva è ulteriormente ripartita fra enti locali (per una quota pari a 6,5 miliardi) e regioni/province autonome (per una quota pari a 1,5 miliardi).

La procedura, i cui termini per l'attivazione sono scaduti[220], si è caratterizzata per tempi particolarmente ristretti, che potrebbero contribuire a spiegare (nel silenzio della relazione illustrativa sul punto) l'opportunità di una nuova finestra per gli enti locali che, pur necessitandone (anche in relazione alla particolare convenienza[221]), non vi abbiano fatto ricorso, anche in ragione delle possibili difficoltà connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria. Con riferimento alle anticipazioni in favore degli enti territoriali, ai sensi della richiamata disciplina entrata in vigore il 19 maggio, la richiesta di anticipazione di liquidità (contenente l'elenco dei debiti che si intendono soddisfare) avrebbe dovuto infatti essere avanzata entro il 7 luglio 2020, cui avrebbe fatto seguito l'erogazione della somma entro il 24 luglio, con l'obbligo di estinguere i debiti entro i successivi 30 giorni..

Le anticipazioni in questione non comportano il trasferimento di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio (pertanto non vi è alcun effetto in termini di indebitamento netto)[222].

 

Nello specifico, il comma 1 stabilisce le seguenti modalità per l'attivazione, da parte degli enti locali (di cui all’articolo 2, comma 1, del TUEL[223]), delle anzidette anticipazioni di liquidità.

 

·       I predetti enti sono tenuti a procedere con deliberazione di Giunta.

La disposizione in esame nell'individuare nella Giunta l'organo dell'ente territoriale competente a formulare tale richiesta, parrebbe non tener conto che nelle province e nelle città metropolitane non sono più previste le giunte, secondo quanto previsto dalla legge n.56 del 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

·       Le anticipazioni possono essere chieste nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020.

·       Le anticipazioni saranno erogate a valere sulle risorse residue della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Come anticipato tale Sezione del Fondo ha una dotazione, al netto delle anticipazioni da erogare sulla base della procedura in corso ai sensi dell'art.116 del D.L. n.34 del 2020, pari a 8 miliardi di euro.

·       Le richieste possono essere avanzate esclusivamente dagli enti locali che non abbiano già ottenuto anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art.116 del D.L. n.34 del 2020.

Ai sensi del comma 2, le anticipazioni di liquidità:

·       sono concesse entro il 23 ottobre 2020;

·       possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, delle anticipazioni concesse, limitatamente alla quota capitale delle stesse, dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo n.231 del 2002, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

I citati commi da 7-bis a 7-novies sono stati introdotti dall'articolo 1, comma 556, della legge n.160 del 2019 con l'obiettivo di ampliare, rispetto alla legislazione allora vigente, le possibilità per gli enti territoriali di ottenere anticipazioni di cassa. In sintesi, tali disposizioni prevedono che le banche, gli intermediari finanziari, la CDP e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni  e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

La disposizione in commento ripropone i contenuti del comma 9 dell'art.116 del D.L. n.34 del 2020, salvo che in questo caso tale facoltà è consentita a condizione che le anticipazioni ex art.4 del D.Lgs. 231/2002 risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, e non del 15 giugno 2020.

 

Il comma 3 rinvia l'attuazione del comma 1 (pertanto della gestione delle richieste di liquidità e della relativa erogazione) ad un apposito addendum alla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) del 28 maggio scorso, da sottoscrivere entro il 14 settembre.

 

La richiamata Convenzione del 28 maggio è stata sottoscritta ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del D.L. n.34 del 2020, che rinviava a una convenzione fra il Ministero dell'economia e CDP la definizione delle modalità operative del Fondo per l'anticipazione delle liquidità.

Ai sensi del richiamato comma 2, la convenzione: i)          contiene criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti territoriali alle risorse delle Sezioni, che avviene mediante sottoscrizione di un contratto tipo (approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro); ii)           reca i criteri e le modalità di gestione delle due Sezioni da parte di CDP; iii) prevede che la CDP possa effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di erogazione della liquidità  su due conti correnti presso la Tesoreria centrale su cui il Ministero ha trasferito le disponibilità delle richiamate Sezioni;      è pubblicata sui siti internet delle parti contraenti (Ministero dell'economia e CDP).

 

Ai sensi del comma 4, restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti già adottati ai sensi degli articoli 115 ("Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali"), 116 ("Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome") e 118 ("Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato") del citato decreto-legge n. 34 del 2020[224].

Al riguardo, parrebbe suscettibile di approfondimento l'opportunità di esplicitare, al fine di superare possibili dubbi interpretativi, quali siano le disposizioni che, in quanto non compatibili con il presente articolo, non trovino più applicazione. 

 


Articolo 56
(Pagamento dei debiti di Campione d’Italia)

 

L’articolo 56 interviene sulla disciplina relativa al pagamento dei debiti contratti dal comune di Campione d’Italia con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019.

 

La disposizione, in particolare, integra l’articolo 57 del decreto-legge n.124 del 2019, prevedendo che, ferma restando la dotazione del Fondo a tal fine istituito (5,5 milioni di euro per il 2019), i debiti contratti dal comune di Campione d’Italia con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019, sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla modalità semplificata di liquidazione, disciplinata dall’articolo 258 del decreto legislativo n.267 del 2000[225].

 

I commi da 2-decies a 2-quaterdecies dell’articolo 57 del decreto-legge n.124 del 2019, hanno previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un Fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato al pagamento dei debiti, esigibili al 31 ottobre 2019, contratti da comuni italiani interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea con enti e imprese aventi sede legale in tali Paesi. Una quota del Fondo, non inferiore a 3 milioni, viene riservata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria destinata al pagamento dei suddetti debiti contratti dai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario[226] entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi. Alla ripartizione del Fondo tra i comuni beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da emanare entro il 28 dicembre 2019).

Benchè formulata in termini generali e astratti, la disposizione riguarda unicamente il comune di Campione d’Italia, in quanto completamente circondato dal territorio della Confederazione Elvetica. Il previsto decreto di riparto, adottato il 31 marzo 2020, è stato pertanto finalizzato unicamente ad individuare le somme da assegnare al Commissario straordinario di liquidazione (nella misura di 3 milioni) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, e quelle da assegnare al Comune di Campione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 (nella misura di 2,5 milioni).

 

 

Si ricorda che con il D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto crescita) e, prima ancora, con il D.L. n. 119/2018 (articolo 25-octies) e con la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 570, legge n. 145/2018), il legislatore è intervenuto per dare sostegno finanziario al comune di Campione d’Italia, a seguito della situazione di grave squilibrio finanziario dell’ente conseguente al fallimento della Casa da gioco, imputabile, secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti (deliberazione della Corte dei conti n. Lombardia/101/2018/PRSP del 6 aprile 2018), principalmente alla mancata riscossione delle somme accertate verso la Società Casinò di Campione d’Italia S.p.a., società a totale partecipazione comunale costituita per la gestione della casa da gioco, i cui proventi, al netto dei costi, sono destinati al comune socio.

Di conseguenza, il comune di Campione d'Italia ha deliberato il dissesto finanziario nel giugno 2018 e con D.P.R. 12 luglio 2018 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del comune.

Secondo la normativa vigente (di cui all’articolo 10-bis del D.L. n. 174/2012), la gestione della casa da gioco di Campione d’Italia è affidata ad una società per azioni - la Società Casinò di Campione d’Italia S.p.A., costituita in data 31 luglio 2014 - soggetta a certificazione di bilancio, il cui socio unico è il Comune di Campione d’Italia; la stessa società è sottoposta al controllo dei Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze, attraverso la nomina di 2 rappresentanti nel collegio sindacale. A valere sui proventi annuali della casa da gioco - al netto del prelievo fiscale - viene quantificato il contributo finalizzato al finanziamento del bilancio del comune di Campione d’Italia.

A seguito del ridimensionamento degli introiti della casa da gioco e del conseguente squilibrio finanziario del comune, con l’articolo 1, comma 763, della legge n. 208/2015 è stato attribuito al comune di Campione d’Italia un contributo di 9 milioni di euro per l’anno 2016 e, successivamente, in sede di riparto del Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare (istituito dal comma 433, dell’art. 1 della legge n. 232/2016), con il D.P.C.M. 10 marzo 2017 è stato costituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno (cap. 1379), con dotazione nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, in considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune[227].

Più di recente, con il cd. D.L. Crescita (D.L. n. 34/2019, articolo 38, comma 2-quinquies) è stato corrisposto al comune di Campione d’Italia un contributo fino alla misura massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, per le esigenze di bilancio del comune, finalizzato a riportare in equilibrio di bilancio del comune di Campione d’Italia, che, a seguito del fallimento e della conseguente chiusura della casa da gioco non è più nelle condizioni di erogare i servizi pubblici essenziali e di pagare dipendenti e fornitori a causa delle mancate entrate in precedenza garantite dalla Casa da gioco stessa.

Inoltre, per il rilancio di Campione d’Italia, si ricorda quanto disposto dall’art. 25-octies del D.L. n. 119/2018, come modificato dal comma 570 della legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018), che ha previsto:

§  la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un commissario straordinario incaricato di elaborare un programma di risanamento del gestore ovvero di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel comune di Campione d'Italia, in particolare anche attraverso la costituzione di una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico, che potrebbe operare in deroga a talune disposizioni[228] del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175). Il Commissario è chiamato a predisporre, entro 45 giorni, un piano degli interventi da realizzare, anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia, al fine di superare la crisi sociale e occupazione del territorio, soggetto all’approvazione del Ministero dell’interno. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altri emolumenti;

§  numerose modifiche al regime fiscale di persone fisiche e società di Campione d'Italia, cui sono state concesse specifiche agevolazioni (in particolare, consistenti nella riduzione delle imposte sui redditi e dell’IRAP).

 

 


Articolo 57
(Disposizioni in materia di eventi sismici)

 

L’articolo 57:

§  proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (comma 1), e la gestione straordinaria dell’emergenza (comma 2);

§  incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di 300 milioni per l’anno 2021 (comma 1); 

§  prevede, dal 1° gennaio 2022, la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle regioni e dagli enti locali del sisma del 2009 in Abruzzo e del sisma 2016-2017 in Centro Italia (comma 3);

§  stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche per la ricostruzione privata del sisma 2016-2017, è stabilito nella misura, ridotta del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, prevista per i compensi professionali riconosciuti in sede giurisdizionale in base al D.M. 140/2012 (comma 4);

§  prevede una compensazione, autorizzata dal commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, fino ad un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore dei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, per sopperire ai maggiori costi della gestione dei rifiuti e/o alle minori entrate della TARI (comma 5);

§  estende le agevolazioni fiscali, previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, anche ad imprese e professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021, e la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d’imposta 2022; integra, inoltre, l’autorizzazione di spesa prevista di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 60 milioni di euro per l’anno 2022 (comma 6);

§  stabilisce la predisposizione e l’aggiornamento di un cronoprogramma delle spese per la ricostruzione post-terremoto da parte dei Commissari straordinari per la ricostruzione (comma 7);

§  proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza del terremoto avvenuto in Sicilia nella provincia di Catania nel 2018 (comma 8);

§  dispone la proroga o il rinnovo, sino all’anno 2021, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, dei contratti stipulati dai comuni del cratere sismico, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche (comma 9);

§  proroga fino al 31 dicembre 2021, la dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'ufficio speciale per i comuni del cratere), e i contratti a tempo determinato dei medesimi Uffici (comma 10);

§  proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato per il comune dell’Aquila (comma 11);

§  estende le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste fino al 31 dicembre 2020, a tutte le utenze situate nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016-2017 e dal sisma di Ischia del 2017; proroga, inoltre, tali agevolazioni oltre il 31 dicembre 2020, ma solo per le utenze degli immobili dichiarati inagibili (comma 18);

§  proroga fino all’anno 2021 l’autorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai comuni colpiti dal sisma ed alle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con contratto di lavoro flessibile nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 12);

§  proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale in servizio presso la Regione e gli enti territoriali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 13);

§  proroga della Convenzione con Fintecna, al fine di assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 14);

§  prevede l’impignorabilità delle risorse dedicate alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma 20-29 maggio 2012 (comma 15);

§  autorizza la spesa di 15 milioni per il pagamento da parte dei commissari delegati per i maggiori interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari per gli immobili danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 16);

§  proroga all’anno 2022 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comma 17).

 

Di seguito sono analizzate le disposizioni contenute nell’articolo in esame riguardanti diversi eventi sismici avvenuti in Italia, a partire dal sisma che ha coinvolto la regione Abruzzo nel 2009.

Per maggiori approfondimenti sugli interventi adottati per tali calamità si rinvia al tema web “Terremoti” della Camera dei Deputati.

Sisma Centro Italia 2016-2017, Abruzzo 2009 e Ischia 2017
(commi 1-6, 9-11 e 18)

Proroga dello stato di emergenza, della gestione commissariale e rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali - sisma Centro Italia 2016 e 2017

Il comma 1 introduce il comma 4-quinquies all’art. 1 del D.L. 189/2016, al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017 avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e di incrementare il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018), di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto-legge (vedi la relativa scheda del presente dossier).

Si ricorda che il comma 4-quater del D.L. 189/2016, inserito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, aveva prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020.

La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall’art. 44 del Codice della protezione civile, è stata recentemente rideterminata dall’art. 18, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e, successivamente, dall'art. 14, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, per complessivi 3.150 milioni di euro per l’anno 2020.

Si ricorda inoltre che l’art. 34 del decreto-legge in esame (vedi la relativa scheda) prevede un incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di 580 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della gestione straordinaria dell’emergenza del sisma 2016, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ivi incluse le dotazioni di personale degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016, della Struttura del Commissario straordinario, dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile, nei limiti di spesa previsti per l’anno 2020.

Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi supra).

L’intervento in esame modifica l'articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), che prevedeva la proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del Centro Italia. La proroga riguardava, nei limiti di spesa previsti per il 2018, anche gli Uffici speciali per la ricostruzione, la struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da Comuni e dal Dipartimento della Protezione civile a fronte dell'emergenza. Il comma disponeva inoltre la proroga automatica, fino alla data della proroga prevista del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale.

In particolare, il citato comma 990 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 prorogava il disposto dell’art.1, comma 4, del D.L. 189/2016, relativo alla gestione straordinaria dell’emergenza, e le disposizioni degli artt. 3, 50 e 50-bis del medesimo decreto-legge. Nello specifico, l'articolo 3 prevede l'istituzione da parte delle Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) e dai Comuni interessati, di Uffici speciali per la ricostruzione con compiti istruttori di supporto agli enti locali. A tali uffici è assegnato personale distaccato o comandato dalle Regioni e dai Comuni, oppure assunto con forme contrattuali flessibili. L'articolo 50 prevede che il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ivi previsti con i poteri conferitigli, in piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e disciplina l'articolazione interna della propria struttura. Oltre al personale già assegnato con DPR 9 settembre 2016 (articolo 2) la struttura commissariale può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo 225 unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione, a supporto delle Regioni e dei Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio. L'articolo 50-bis stabilisce che, ferma restando la struttura degli Uffici speciali per la ricostruzione, i Comuni specificati dagli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016, possano assumere unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile o incrementare la durata di contratti a tempo parziale già in essere. Analogamente il Dipartimento della Protezione civile può assumere con contratto a tempo determinato della durata di un anno fino a un massimo di 20 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile e prorogare contratti in essere fino alla scadenza dello stato di emergenza.

 

Contratti di lavoro a tempo indeterminato – sisma Abruzzo 2009 e Centro Italia 2016-2017

 

Il comma 3 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la possibilità per le regioni, e gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 in Abruzzo e del sisma del 2016-2017 avvenuto in Centro-Italia, di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei suddetti crateri.

La norma in esame prevede che tali assunzioni avvengano in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in base alle procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (cd. decreto di riforma del lavoro pubblico).

 L’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione del personale, nonché del relativo vincolo di spesa massima sostenibile. L’art. 6 del suddetto decreto ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di “dotazione organica” che, come indicato nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni” emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018), si sostanzia in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa.

L’art. 20 del citato D.Lgs. 75/2017 reca la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni. In via generale, fino al 31 dicembre 2021 le amministrazioni possono procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

-       sia in servizio.  successivamente al 28 agosto 2015, con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

-       sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione);

-       abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Si ricorda che le medesime amministrazioni - nel periodo 2018-2020 ovvero nel periodo 2018-2022 per le assunzioni relative al personale sanitario - possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga determinati requisiti.

 

Compensi professionali per interventi privati – sisma Centro Italia 2016-2017

Il comma 4 sostituisce il comma 5 dell’art. 34 del D.L. 189/2016 e dispone che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, prevista per i compensi professionali delle professioni di natura tecnica, per interventi privati, determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, Capo V, artt. 33-39).

In sostanza, rispetto al previgente comma 5 dell’art. 34 del D.L. 189/2016, che prevedeva due tipologie di contributo massimo, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata (la prima tipologia era nella misura del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, mentre la seconda tipologia, riguardante i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni, prevedeva un contributo massimo pari al 7,5 per cento), si applica il calcolo del compenso professionale che il D.M. 140 del 20 luglio 2012 stabilisce per le professioni dell'area tecnica (architetti, ingegneri, geologi, geometri, etc.), come determinato dai parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia.  

Il comma 4 prevede altresì che, nell’ambito delle sole indagini o prestazioni specialistiche, si riconosca soltanto il già previsto contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

La norma previgente stabiliva la possibilità di un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

Si conferma, inoltre, nella norma in esame il già previsto ulteriore contributo, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari.

 

Compensazione per le minori entrate della TARI – sisma Centro Italia 2016-2017

Il comma 5 autorizza il Commissario per la ricostruzione - al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (si tratta dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del richiamato decreto-legge) la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani – a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Si ricorda che la tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo (art. 1, commi 667-668, della legge n. 147 del 2013).

Il comma 5 prevede inoltre la comunicazione da parte del Commissario al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in merito alle compensazioni effettuate in favore di ciascun comune.

L’art. 106 del D.L. 34/2020 istituisce al comma 2, al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il citato tavolo tecnico è stato istituito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020 (che non risulta pubblicato in G.U).

Per le finalità di cui al comma 5, la contabilità speciale del Commissario è integrata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del citato articolo 114 (vedi supra).

 

Zona franca urbana – sisma Centro Italia 2016-2017

Il comma 6 prevede l’estensione di alcune agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – che ha istituito la Zona franca urbana nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia - anche alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della predetta Zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2019).

La norma dispone inoltre la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d’imposta 2022 (rispetto al previgente termine del 2020) e l’integrazione dell’autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 60 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 46 prevede le seguenti agevolazioni:

·     esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

·     esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

·     esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

·     esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Con la circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317 del MISE sono stati stabiliti modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46.

Per una panoramica dettagliata sulla disciplina della Zona franca urbana sisma centro Italia si rinvia alla pagina web del sito istituzionale del MISE.

La norma chiarisce inoltre che il Ministero dello sviluppo economico, nell’utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal comma in esame e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all’articolo 46 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell’importo dell’agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

Nella Relazione tecnica che accompagna il testo del decreto si evidenzia che, tenuto conto che risultano economie dei bandi precedenti pari a circa 40 milioni di euro, con le risorse stanziate dal presente comma, pari a complessivi 110 milioni di euro, sarà possibile pubblicare un nuovo bando di importo pari a circa 150 milioni di euro, superiore all’importo del bando pubblicato nel 2019.

Il comma, infine, stabilisce che agli oneri derivanti dall’applicazione della norma in esame si provvede ai sensi dell’articolo 114, alla cui scheda di lettura si rinvia.

 

Estensione e proroga delle agevolazioni tariffarie - sisma Centro Italia 2016-2017 e sisma Ischia 2017

Il comma 18, che modifica il comma 1-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, estende le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste fino al 31 dicembre 2020, adottate dalle competenti Autorità di regolazione nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, delle assicurazioni e della telefonia, alle utenze situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Centro Italia (i comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016).

In base alla norma previgente tali agevolazioni erano invece limitate alle utenze dei soli immobili dichiarati inagibili.

La norma in esame consente, inoltre, di prorogare le agevolazioni tariffarie, oltre il termine del 31 dicembre 2020, per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che, entro il 31 ottobre 2020, dichiarino, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

Le suddette disposizioni si applicano, come prevede il comma 1-ter dell’art. 8 del D.L. 123/2019, anche ai territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Il comma 18 precisa, infine, che restano fermi i pagamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

Proroga dei contratti di lavoro presso la P.A.- Sisma Abruzzo 2009

Il comma 9 proroga sino all'anno 2021 le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Tali disposizioni hanno autorizzato, per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Le predette ordinanze, il cui riferimento è integrato nella norma vigente, recano ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare le conseguenze derivanti dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo.

Agli oneri derivanti, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi supra).

 

Proroga della dotazione di personale e dei contratti degli uffici speciali per la ricostruzione – sisma Abruzzo 2009

Il comma 10 proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'ufficio speciale per i comuni del cratere) di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2.

Tale termine è stato da ultimo oggetto di proroga al 31 dicembre 2020 ad opera dell’art. 2-bis, comma 35 del D.L. 148/2017.

Più nel dettaglio, il comma 35 ha prorogato al 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 dicembre 2018) la possibilità riconosciuta a ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione (istituiti a seguito del sisma in Abruzzo del 2009), di impiegare fino ad un massimo di 25 unità di personale a tempo determinato, nell’ambito del limite massimo di 50 unità fissato in generale per la dotazione organica degli Uffici medesimi. Si ricorda che il suddetto termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2015 (dall’art. 67-ter, c. 3, del D.L. 83/2012), è stato già prorogato una prima volta, per un ulteriore triennio, dall’art. 1, c. 434, della L. 208/2015 (Stabilità 2016).

Si ricorda che l’art. 62-bis, comma 2 del D.L. 83/2012 istituisce due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere. Essi sono preposti al controllo degli interventi di ricostruzione, svolgendo tra l’altro un’attività di: promozione e assistenza tecnica della qualità della ricostruzione; monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi; informazione a fini di trasparenza sull’utilizzo dei fondi; controllo della conformità e della coerenza urbanistica ed edilizia delle opere nonché verifica della coerenza rispetto al progetto approvato con controlli in corso d’opera. Essi curano anche l’istruttoria per l’esame delle richieste di contributo degli immobili privati, oltre a verificare la congruità tecnica ed economica.

Il medesimo articolo del decreto-legge n. 83 disciplina la composizione dei due Uffici speciali, la dotazione di risorse strumentali ed umane, il reclutamento di queste ultime.

Il comma 10 proroga, inoltre, fino al 31 dicembre 2021, i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012 (vedi infra), stipulate ai sensi del citato articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

Tal termine per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione era stato fissato al 31 dicembre 2020 dal comma 36 dell’art. 2-bis del D.L. 148/2017.

Relativamente alle intese richiamate, a cui fa esplicito riferimento il comma in esame, si ricorda che il comma 3 dell’art. 67-ter del D.L. 83/2012 ha previsto, al fine di pervenire alla costituzione degli Uffici speciali in questione, la stipula di apposite intese (con una serie di soggetti, tra cui, in particolare, i Ministri per la coesione territoriale e dell'economia e delle finanze, i presidenti della regione Abruzzo e della Provincia dell’Aquila). Lo stesso comma 3 ha previsto che nell'ambito delle citate intese sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalità di selezione dei titolari, nonché la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nei limiti massimi summenzionati. In attuazione di tale disposizione sono state siglate: l’intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città dell’Aquila, del 7 agosto 2012; l’intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto 2012.

Il comma 10 prevede che alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il 2021, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi supra).

L’art. 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012 riconosce a ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

 

Personale con contratto a tempo determinato per il comune dell’Aquila – sisma Abruzzo 2009

Il comma 11 proroga sino al 31 dicembre 2021 la possibilità per il comune dell’Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, come previsto dall'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi supra).

Si ricorda che l’art. 9-sexies, comma 1 del D.L. 123/2019 ha riconosciuto anche per il 2020 al Comune de L’Aquila la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente. Più nel dettaglio, l’articolo 9-sexies dispone che tale facoltà è esercitabile, fino al 31 dicembre 2020:

§  in deroga ai limiti al ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni, limiti posti dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

§  applicando il sistema derogatorio previsto dall’articolo 4, comma 14, del D.L. 101/2013, che consente al comune de L’Aquila, in relazione agli eventi sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato;

In base al richiamato comma 14, il comune de L’Aquila sino al 2019 (termine così prorogato, da ultimo, dall’art. 1, c. 715, della L. 205/2017) poteva prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 2, c. 3-sexies, del D.L. 225/2010, ossia in deroga a determinate disposizioni sul blocco delle assunzioni[229], avvalendosi del sistema derogatorio di cui all’art. 7, c. 6-ter, del D.L. 43/2013 (che consente di derogare alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di pubblico impiego), nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

§  nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e delle disposizioni sul contenimento della spesa complessiva di personale.

§

Cronoprogramma della spesa da parte dei Commissari straordinari per la ricostruzione post terremoto (comma 7)

Il comma 7 dispone la predisposizione e l’aggiornamento, mediante apposito sistema reso disponibile dalla RGS, da parte dei Commissari straordinari per la ricostruzione post terremoto, in relazione alle proprie contabilità speciali, di un cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Tali impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 7 consente, inoltre, al Commissario di avviare le procedure di affidamento dei contratti, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale, e il trasferimento di tali risorse, da parte delle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciali, sulla base degli stati di avanzamento dell’intervento comunicati al Commissario.

Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (che disciplina il monitoraggio di opere pubbliche sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).

Secondo la Relazione Tecnica (RT) del presente provvedimento la presente disposizione uniforma le procedure di gestione amministrativo contabili dei Commissari per la ricostruzione a quelle previste per i Commissari straordinari di cui all’articolo 4 del decreto legge 32 del 2019, come modificato dal decreto legge 76 del 2020, nominati per determinati interventi infrastrutturali.

Proroga dello stato di emergenza - sisma Catania 2018 (comma 8)

Il comma 8 proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, nell'ambito delle risorse già rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11 giugno 2019.

La norma in esame deroga esplicitamente a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che stabilisce che la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

Si ricorda che con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, è stato dichiarato, per dodici mesi (fino al 28 dicembre 2019), lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania. Per l'attuazione dei primi interventi, si è provveduto nel limite di 10 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Con la delibera del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 è stato disposto un ulteriore stanziamento di 37 milioni di euro. Con la delibera del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2019 , lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi (fino al 21 dicembre 2020).

Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (commi 12-17)

Proroga dei contratti di lavoro flessibile – sisma maggio 2012

Il comma 12 proroga fino all’anno 2021 l’autorizzazione prevista dal comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, che consente ai Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il citato art. 3-bis del D.L. 113/2016 detta disposizioni riguardanti i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, volte a prorogare i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione, e ad autorizzare l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, il comma 2 dell’art. 3-bis, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale conseguente al sisma del 2012, autorizza fino al 31 dicembre 2020, i Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli in materia di personale attualmente previsti da specifiche disposizioni, entro i medesimi limiti di spesa previsti e con le modalità stabilite.

I commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. 296/2006 riguardano, rispettivamente, gli enti sottoposti e quelli non sottoposti al patto di stabilità interno (riferimento da intendersi ora al vincolo del pareggio di bilancio). I primi assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia. Per i secondi, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi supra).

 

Proroga delle prestazioni di lavoro straordinario –sisma maggio 2012

Il comma 13 proroga al 31 dicembre 2021 il riconoscimento, previsto dal comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, da parte dei commissari delegati, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, del compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo  stato  di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili.

Per l’anno 2021, lo stanziamento passa a 300.000 euro dai 500.000 euro previsti per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Tali risorse incrementano le relative contabilità speciali dei commissari delegati.

Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi supra).

Si ricorda che l’articolo 14, comma 9, del D.L. 244/2016 ha prorogato al 31 dicembre 2019 (termine, successivamente, prorogato al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 1002, della legge  145/2018 – Legge di bilancio 2019) il termine (originariamente fissato al 31 dicembre 2014 dall’articolo 6-sexies, comma 3, del D. L. 43/2013) per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno riguardato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo), da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto). Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, e nel limite di 500.000 euro per il 2019, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (istituito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012).

 

 

Proroga della Convenzione Fintecna - sisma maggio 2012

Il comma 14 estende all’anno 2021 la previsione di cui al comma 14-bis dell’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in base alla quale Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

L'art. 10 del D.L. 83/2012 ha previsto al comma 14 una apposita convenzione da stipularsi tra i Commissari delegati e Fintecna o società da questa interamente controllata, per assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Successivamente, è stato introdotto il comma 14-bis, in base al quale le disposizioni del comma 14 sulla convenzione si applicano anche negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (tale previsione è stata inserita dall'art. 1, comma 3-bis, D.L. 12 maggio 2014, n. 74; per le successive proroghe in materia, si vedano, l'art. 11, comma 2-ter, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, l'art. 1, comma 759, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, e l’art. 1 comma 999 della legge 145/2018).

Riguardo alla succitata convenzione si ricorda che essa è stata stipulata il 20 febbraio 2013 con ordinanza n. 21 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato (i relativi testi sono pubblicati nel B.U.R. Emilia-Romagna n. 44/2013). La durata è stata originariamente prevista tra il 1 agosto 2012 e il 31 dicembre 2013 con possibilità di proroga per un altro anno, poi successivamente prorogata. L'oggetto della convenzione con Fintecna è la disponibilità fino ad un massimo di 20 unità di personale, dotate delle necessarie competenze professionali tecnico-ingegneristiche, per la realizzazione delle attività necessarie al ripristino dell’operatività degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture oggetto degli interventi per il terremoto. Per un quadro delle attività svolte in tale ambito, si veda la pagina web Fintecna per l'Emilia. A tal fine, Fintecna può anche stipulare contratti di prestazione di servizi, anche professionali e contratti di collaborazione a progetto con soggetti professionalmente qualificati.

Fintecna, società interamente partecipata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ha per oggetto, principalmente, l'assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni in Società o Enti, operanti in Italia ed all'Estero nei settori industriale, immobiliare e dei servizi e l’acquisto e l’alienazione di beni immobili di qualunque genere o destinazione.

A tal fine, le contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, assegnate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono incrementate di 2 milioni di euro complessivi per l'anno 2021.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114 (vedi supra).

 

Impignorabilità dei fondi per la ricostruzione delle aree colpite -  sisma maggio 2012

Il comma 15 prevede che - al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite, nonché i contributi ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento dei suddetti interventi non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

Tali risorse non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall’applicazione della disciplina della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) nonché del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).  

Le disposizioni del presente comma si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati.

Il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 è disciplinato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, che recentemente risulta essere stato incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 1, comma 1011, L. 30 dicembre 2018, n. 145 - Legge di bilancio 2019).

I contributi previsti dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 sono, in particolare, destinati alla ricostruzione pubblica e privata e alla ripresa economica (art. 3, comma 1, lettere a), b) e f) del D.L. 74/2012). Tali contributi, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato da parte di soggetti autorizzati all’esercizio del credito, assistiti da garanzia dello Stato, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro.

Si sottolinea che recentemente l’art. 39 del D.L. 109/2018 (cd. “Decreto Genova”) ha presentato una norma analoga che qualifica come insequestrabili e impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario, assegnate a carico della finanza pubblica e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la ricostruzione e la riqualificazione infrastrutturale nei territori oggetto degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emila Romagna e del 2016 nelle regioni dell’Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), prevedendo la temporaneità della disciplina introdotta sino: a) al 31 dicembre 2019, con riferimento al terremoto che ha colpito l’Abruzzo nel 2009; b) al 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell’Emilia Romagna e le regioni centrali, rispettivamente nel 2012 e nel 2016.

Per approfondire si rinvia alla relativa scheda sull’art. 39 del D.L. 109/2018.

Pagamento dei maggiori interessi derivanti dalla sospensione delle rate dei mutui bancari per gli immobili privati danneggiati – sisma maggio 2012

 

Il comma 16 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2021 per l’attuazione - fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente - da parte dei commissari delegati per la ricostruzione, di quanto previsto dall’art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, che dispone sulla sospensione delle rate dei mutui bancari per gli immobili privati danneggiati dal sisma del 2012.

La norma in esame comporta un onere pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede ai sensi dell’art. 114 (vedi supra).

In primo luogo, in base al riferimento esplicito all’art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, la norma in esame è circoscritta ai soggetti che, a partire dal 2014 e fino al 31 dicembre 2020 (ultima proroga dettata dall’art. 9-vicies sexies, comma 1, D.L. 123/2019), hanno avuto la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari, residenti, nei comuni interessati dall'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 che hanno subito altresì il sisma del 20 e 29 maggio 2012, nei comuni colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. La sospensione di tali mutui, relativa ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto, all’inizio era stata fissata fino al 31 dicembre 2015, termine poi prorogato al 31 dicembre 2020.

In secondo luogo, la norma in esame specifica di fare salvo “quanto previsto dalla normativa vigente”, che, sebbene non chiaramente esplicitato, sembrerebbe richiamare, come puntualizzato dalla Relazione tecnica (RT), una serie di norme che iniziano dall’art. 1, comma 359, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), e terminano con il citato art. 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, in cui, in sintesi, si provvede a prorogare la sospensione dei mutui ed a stanziare le risorse (che ora si aggiungono allo stanziamento di 15 milioni di euro previsto dal comma in esame), per il pagamento dei maggiori interessi, maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle medesime rate, sebbene, tuttavia, tali disposizioni richiamate non esplicitino chiaramente tale finalità.

Infatti, è solo l’art. 1, comma 359, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che prevede l’autorizzazione ai Commissari delegati, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate sospese.

Ciò premesso, si valuti l’opportunità, ai fini di maggior chiarezza della disposizione, di richiamare espressamente quanto previsto dall’art. 1 comma 359 della legge 147/2013. 

 

Proroga della sospensione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali – sisma maggio 2012

Il comma 17 proroga fino all’anno 2022 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui, da corrispondere nel 2021, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa - e poi trasferiti al MEF - agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall’articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017.

In particolare, si tratta della sospensione dei suddetti oneri previsti dal comma 456 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), da ultimo prorogata all’anno 2021 dall'articolo 9-vicies quater del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123.

 I suddetti oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Sono incluse nella predetta sospensione anche le rate il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell’art. 114 (vedi la relativa scheda).

L’individuazione dei comuni colpiti è stata operata dall'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012. A tali territori sono stati aggiunti quelli, in presenza di nessi causali tra danni accusati ed eventi sismici suddetti, dei comuni indicati dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012. L’art. 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017, ha stabilito che, a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, sia ridotto a 30 Comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno e Vigarano Mainarda. La norma consente ai Presidenti delle regioni dei territori colpiti dal sisma (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) in qualità di Commissari delegati, di procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

Il successivo comma 44 dell’art. 2-bis del D.L. 148/2017 ha prorogato lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 2012 al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Da ultimo, lo stato di emergenza è stato poi prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 15, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162.

 

 



[1]  Tali Fondi sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[2]    Cfr. la parte della scheda di lettura relativa al comma 8 del presente articolo 1.

[3]  Alcuni periodi aggiuntivi sono stati previsti: per la durata massima di tre mesi, con riferimento ai territori di alcuni comuni della provincia di Lodi e di un comune della provincia di Padova (articolo 19, commi 10-bis e 10-ter, articolo 20, comma 7-bis, e articolo 22, commi 8-bis e 8-ter, del citato D.L. n. 18); limitatamente ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata aggiuntiva massima di quattro settimane (non cumulabili con il periodo di tre mesi suddetto), con riferimento ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (commi 8-quater e 8-quinquies del citato articolo 22 del D.L. n. 18).

[4]    Questi ultimi concernono i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Cfr. anche infra.

[5]    Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti (atleti ed altre figure) iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, i trattamenti di integrazione salariale in deroga (con la causale COVID-19 in oggetto) sono concessi secondo un’autonoma disciplina; cfr., al riguardo, la scheda di lettura dell’articolo 2 del presente decreto.

      Riguardo all’applicazione al settore agricolo dei trattamenti in deroga, cfr. anche la parte della scheda di lettura relativa al comma 8 del presente articolo 1, in nota.

[6]    Ai sensi dell’articolo 19, comma 8, dell’articolo 22, comma 3, e dell’articolo 22-quater, comma 5, del citato D.L. n. 18, e successive modificazioni (non sono posti requisiti di anzianità pregressa di lavoro, cfr. il medesimo articolo 19, comma 8).

[7]   Cfr. il comma 3 del citato articolo 19 del D.L. n. 18.

[8]   Si ricorda che, al di fuori della suddetta fattispecie, per i trattamenti in esame (con causale COVID-19) non è previsto alcun contributo addizionale (cfr. il comma 4 del citato articolo 19 del D.L. n. 18).

[9]  Ai sensi del richiamato articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

[10]  Si ricorda che la forma del pagamento diretto al dipendente è tassativa nelle richieste del datore di lavoro relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, fatta salva la possibilità di anticipo della prestazione da parte del datore di lavoro per i casi di aziende con unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome (cfr. il messaggio dell'INPS n. 3144 del 25 agosto 2020).

[11]  Si ricorda che, con riguardo alla normativa precedente in materia, l’INPS ha interpretato tale locuzione come riferita al mese successivo a quello in cui sia cessato l’intervento di integrazione salariale (cfr. la circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020).

[12]   Cfr. l’articolo 22-quater, comma 4, e l’articolo 22-quinquies del citato D.L. n. 18 del 2020.

[13]   Cfr., al riguardo, la citata circolare dell'INPS n. 78 del 2020.

[14]   Riguardo a quest’ultima fattispecie, cfr. supra.

[15]  Come già ricordato, i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (cosiddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[16]   Si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 16.

[17]  Si ricorda che il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457, concerne i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti (anche da parte di coltivatori diretti) con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante, nonché i soci di cooperative agricole che prestino attività retribuita come dipendenti. Per una ricognizione in materia, nonché per la possibilità, per i lavoratori agricoli a tempo determinato (che non rientrino nelle suddette nozioni), di usufruire dei summenzionati trattamenti di integrazione salariale in deroga, cfr. la circolare dell’INPS n. 84 del 10 luglio 2020. Si ricorda altresì che i periodi dei suddetti trattamenti in deroga, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo - in sostanza, come detto, lavoratori agricoli a tempo determinato -, sono equiparati a lavoro ai fini del calcolo delle specifiche prestazioni di disoccupazione agricola (comma 1 del citato articolo 22 del D.L. n. 18, e successive modificazioni).

[18]   Cfr. supra, in nota.

[19]   Ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 19 del D.L. n. 18 del 2020.

[20]   Si ricorda che, in base al citato comma 3-bis dell’articolo 19 del D.L. n. 18, le integrazioni salariali (a titolo di trattamento di CISOA) con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga all’articolo 14 della citata L. n. 457 del 1972.

[21]   Cfr. l’A.S. n. 1925.

[22]   Riguardo a tali norme, cfr. la scheda di lettura dell’articolo 1 del presente decreto. I lavoratori dipendenti in oggetto, in via interpretativa, non sono stati ritenuti inclusi nell'ambito di applicazione diretto di tali norme, anche in considerazione della difficoltà di distinguere - nelle categorie in esame - tra i dirigenti (che sono esclusi, in ogni caso, dai trattamenti di integrazione salariale) e gli altri dipendenti.

[23]  Tali modalità sono oggetto del messaggio INPS n. 3137 del 21 agosto 2020. Riguardo, invece, all’assetto previgente rispetto all’articolo 2 in esame, la citata circolare n. 86 affermava che, "in considerazione della specificità della nuova disposizione normativa e della particolarità delle condizioni di accesso alla nuova misura, la prestazione sarà autorizzata e gestita dall’Istituto a cui i datori di lavoro dovranno inoltrare domanda secondo lo schema che verrà a breve reso disponibile".

[24] Riguardo all’ambito delle federazioni sportive che attualmente contemplino il professionismo, cfr. infra.

[25]   "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti".

[26]   In base all’interpretazione seguita dall’INPS in casi analoghi, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici (cfr. la circolare dell’INPS n. 57 del 28 aprile 2020).

[27] Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura.

[28]  La Comunicazione specifica che, qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "tale termine non è applicabile e l’aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020".

[29]   Il PON SPAO, finanziato a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo 2014-2020 e gestito da Anpal, ha il compito di supportare le riforme strutturali in tema di occupazione, mercato del lavoro, capitale umano e produttività, nonché di sostenere gli obiettivi di crescita dell'Italia.

[30]   I fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, istituiti dall’art. 118 della L. 388/2000, sono costituiti sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato (ferma restando la possibilità che gli stessi accordi costituiscano fondi anche per settori diversi). La finalità dei fondi è quella di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati. La loro attivazione è subordinata all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale esercita altresì la vigilanza sulla gestione e sono vigilati dall’ANPAL. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo dello 0,30% all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro. I datori di lavoro che non aderiscono ai fondi hanno comunque l'obbligo di versare all'INPS il suddetto contributo integrativo.

[31]   Il Fondo per la formazione e l’integrazione del reddito, disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. 276/2003, è un fondo bilaterale costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro devono versare un contributo, pari al 4% della retribuzione corrisposta a tutti i lavoratori con contratto di somministrazione sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Tali risorse sono destinate ad interventi di qualificazione e riqualificazione professionale, volti a garantire da un lato l’integrazione del reddito al termine del contratto, dall’altro l’emersione del lavoro irregolare, nonché l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.

[32]   La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione, corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, destinata ai lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente la propria occupazione (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato) e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione; possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

[33]   La DIS-COLL è l’indennità mensile di disoccupazione, corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione; possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

[34]    Per una ricognizione delle attività rientranti nei suddetti due settori, cfr. la circolare dell’INPS n. 94 del 14 agosto 2020.

[35]    In merito, cfr. infra, anche in nota.

[36]     Si ricorda che, in base all’interpretazione seguita dall’INPS in casi analoghi, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici (cfr. la circolare dell’INPS n. 57 del 28 aprile 2020).

[37]    Per i benefici di cui all’articolo 6 del presente decreto non si prevedono le suddette autorizzazione e condizioni, in considerazione dell’ambito sostanzialmente generale di applicazione (nei vari settori) dei medesimi sgravi (ambito generale che assicura, quindi, la compatibilità della misura con il regolare funzionamento del mercato interno europeo).

[38]  Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura.

[39]     La Comunicazione specifica che, qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "tale termine non è applicabile e l’aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020".

[40]    Incremento derivante dalla riduzione dell’ammontare di contributi previdenziali deducibili.

[41]    Incremento derivante dalla riduzione dell’ammontare di contributi previdenziali deducibili.

[42]   La condizione non si applica per le proroghe e i rinnovi dei rapporti di lavoro concernenti le attività stagionali.

[43]  In caso di violazione di tali disposizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

[44]  Cfr. i citati articoli 19 e 21 del D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni.

[45]   La formulazione letterale della versione previgente del suddetto articolo 93, comma 1, non chiariva se la data del 30 agosto 2020 rappresentasse il termine entro cui potesse essere stipulato un rinnovo o una proroga in base alla deroga in esame oppure il limite di durata del rapporto (come rinnovato o prorogato in base alla stessa deroga). In merito, una faq pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che il termine del 30 agosto si riferiva alla durata dei rapporti di lavoro a termine (prorogati o rinnovati in base alla deroga in esame).

[46]   I contratti di apprendistato interessati dal citato comma 1-bis erano i seguenti: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; apprendistato di alta formazione o di ricerca.

[47]   La circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 (emanata con riferimento all’indennità riconosciuta per il mese di marzo 2020 in favore dei suddetti lavoratori stagionali) - facendo riferimento ai casi in cui l’ultimo rapporto di lavoro stagionale (con un datore di lavoro rientrante nei settori del turismo e degli stabilimenti termali) sia cessato nel periodo temporale in oggetto - ricomprende nel beneficio anche i casi in cui, nel suddetto periodo temporale, il rapporto di lavoro sia cessato per la scadenza del termine previsto dal medesimo contratto.

      La circolare opera anche la ricognizione delle attività rientranti nei suddetti settori.

[48]   Le circolari INPS emanate con riferimento alle indennità simili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[49]  Ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e dell’articolo 84, commi 5 e 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (fatte salve alcune differenze relative alle condizioni per il riconoscimento dell’indennità).

[50]   Ai sensi dei citati commi 5 e 6 dell’articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 (fatta salva qualche differenza relativa alle condizioni per il riconoscimento dell’indennità).

[51]   Per l’indennità relativa al mese di marzo, cfr. il D.M. 30 aprile 2020; per l’indennità relativa ai mesi di aprile e maggio, cfr. i commi 8 e 9 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020.

[52]   La circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020 - emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i suddetti lavoratori stagionali per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - ha specificato che la fattispecie concerneva i lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro fosse cessato (anche per scadenza del termine) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (termine temporale, quest’ultimo, posto dalla disciplina relativa ai mesi summenzionati) e sempre che la medesima cessazione fosse avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

[53]   Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.

[54]   In merito al lavoro autonomo, la norma in esame richiama la nozione generale di contratto d’opera, di cui all’articolo 2222 del codice civile.

[55]   Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

[56]  Le circolari INPS emanate con riferimento alle indennità simili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[57]   Fondo gestito dall’INPS.

[58]   Indennità di cui all’articolo 38 del citato D.L. n. 18 del 2020.

[59]   Indennità di cui ai commi 10 e 11 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020.

[60]   Cfr. supra, nelle note, per i riferimenti.

[61]  Le circolari INPS emanate con riferimento alle indennità simili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[62]   La circolare dell’INPS n. 94 del 14 agosto 2020 - relativa al citato D.M. 13 luglio 2020 - opera una ricognizione delle attività rientranti nei suddetti settori.

[63]   Al riguardo, il citato D.M. 13 luglio 2020 fa riferimento (per l’indennità relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020) alla data di entrata in vigore dello stesso D.M. (14 luglio 2020, come indicato nella citata circolare dell’INPS n. 94 del 14 agosto 2020).

[64]   Le circolari INPS emanate con riferimento a indennità simili per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[65]   L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

[66]   Cfr. l’articolo 31 del citato D.L. n. 18 del 2020, e successive modificazioni, gli articoli 82, 85 e 86 del citato D.L. n. 34 del 2020, nonché l’articolo 2, comma 3, del citato D.M. 13 luglio 2020.

[67] Quest’ultima ipotesi, ai fini dell’applicazione del termine di decadenza in oggetto, è costituita dall’indennità relativa ai professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria non gestite dall'INPS e dall’indennità relativa agli operai agricoli a tempo determinato. Si ricorda che, per i professionisti summenzionati, l’indennità per il mese di maggio 2020 è prevista dall’articolo 13 del presente decreto.

[68] Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

[69] La norma richiama l’articolo 115 del codice della navigazione, ai sensi del quale le categorie della gente di mare sono costituite da: il personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; il personale addetto ai servizi complementari di bordo; il personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

[70]  La norma richiama l’articolo 17 della L. 5 dicembre 1986, n. 856, e successive modificazioni, in base al quale può essere autorizzato l’appalto, da parte dell’armatore: di servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera; di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica; di servizi di officina, cantiere e assimilati (limitatamente ai mezzi navali che eseguano lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane).

[71] Si ricorda che le circolari INPS emanate con riferimento a indennità temporanee simili per altri lavoratori hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.

[72] Predisposto ai sensi dell’articolo 6 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

[73]  L'assetto attuale di Sport e salute S.p.A. è disciplinato dall'articolo 1, commi 629-633, della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018). Tali disposizioni hanno mutato la denominazione della CONI Servizi S.p.A. in Sport e salute S.p.A. e, nell’ambito del nuovo sistema di finanziamento delineato, hanno attribuito alla stessa società il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi, sulla base degli indirizzi generali adottati dal CONI. I commi 630 e 632 disciplinano il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato e, conseguentemente, di attribuzione delle risorse destinate al CONI e a Sport e salute S.p.A.

      Le medesime disposizioni della legge di bilancio 2019 hanno, inoltre, ridisciplinato la governance della società in oggetto.

[74]   Nella disciplina relativa all’indennità di marzo 2020 - di cui all'articolo 96 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e al D.M. 6 aprile 2020 - non erano inclusi i rapporti di collaborazione presso: il CONI; il CIP; le suddette federazioni e discipline associate del CIP; gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal medesimo CIP.

[75]  La disciplina relativa alle indennità di aprile e maggio 2020 è posta dall’articolo 98 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e dal D.M. 29 maggio 2020.

[76]   Riguardo al profilo temporale, cfr. anche infra.

[77]  Indennità di cui all’articolo 85 del citato D.L. n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020).

[78]  Cfr. i citati D.M. 6 aprile 2020 e D.M. 29 maggio 2020.

[79]  Cumulo consentito dall’articolo 86 del citato D.L. n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020), recepito sul punto dal suddetto D.M. 29 maggio 2020.

[80] L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

[81] Si ricorda che, per i soggetti già beneficiari dell'indennità in esame per il mese di marzo, il comma 3 del citato articolo 98 del D.L. n. 34 prevedeva che l'indennità per i mesi di aprile e maggio venisse erogata senza necessità di ulteriore domanda.

[82]  Cfr. il citato D.M. 29 maggio 2020.

[83] Si tratta, in particolare, dei liberi professionisti iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (iscritti alla medesima Gestione) (commi da 1 a 3); i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (comma 4); i lavoratori dipendenti stagionali, nonché i lavoratori in regime di somministrazione, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (commi 5 e 6) e i lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, i lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 8 e 9); gli operai agricoli a tempo determinato (comma 7); i lavoratori dello spettacolo (commi 10 e 11).

 

[84]   In base all’interpretazione seguita dall’INPS in casi analoghi, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici (cfr. la circolare dell’INPS n. 57 del 28 aprile 2020).

[85] Ai sensi dell’art. 4, l'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo; l’articolo 5 individua invece i criteri attraverso i quali scegliere i lavoratori da licenziare; l’articolo 24 definisce l’ambito soggettivo e dimensionale delle imprese cui si applicano le disposizioni degli artt. 4 e 5.

[86] Ai sensi dell’articolo 3, il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

[87] Le procedure di cui all’articolo 7, ai fini del licenziamento per giustificato motivo di cui all’art. 3, comportano una comunicazione del datore di lavoro nella quale egli deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La comunicazione prelude ad un tentativo di conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore previa convocazione dalla Direzione territoriale del lavoro: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione

 

[88] Ai sensi del predetto articolo 1, a decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti …una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

[89] In particolare, dagli articoli 6, 7, 24, 27, 29, 32, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 57, 92, 95, 97, 98, 100, 110 e 112.

[90] Gli importi per l’anno 2020 sono, in realtà, quelli riportati sopra, nel testo della scheda.

[91] I fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (cosiddetti fondi di solidarietà bilaterali alternativi) ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 148/2015 sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione

[92] Si ricorda che, sulla base dell’art. 13, c. 1, della L. 152/2001 il prelevamento di un’aliquota di contribuzione non può avere destinazione diversa dal finanziamento dei suddetti istituti di patronato ed assistenza sociale

 

[93] Si ricorda che la forma del pagamento diretto al dipendente è tassativa nelle richieste del datore di lavoro relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga.

[94] Principio confermato anche dall’articolo 1 del presente decreto.

[95] Articolo 22-quater del citato D.L. n. 18.

[96] Cfr., al riguardo, la citata circolare dell'INPS n. 78 del 2020.

[97] In deroga, in particolare, alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 22 del d.lgs. 148 del 2015.

[98]   In base a tale disposizione, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

      a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

      b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

      c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

 

[99]    Si ricorda che, ai fini sia del voucher sia del congedo, il suddetto limite massimo di età non si applica con riferimento ai figli disabili rientranti nella fattispecie di cui all'art. 23, comma 5, del D.L. 18/2020.

[100]    Tale congedo speciale, pari a 30 giorni complessivi, è stato introdotto fino al 31 agosto 2020 in favore dei dipendenti pubblici e privati in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riguardo ai limiti anagrafici dei figli ai fini in oggetto, cfr. supra, in nota.

[101]    Riguardo a tale limite, cfr. supra, in nota.

 

[102]   Per i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS il bonus è riconosciuto subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

[103]   La riduzione di cui al presente articolo 21, comma 2, non concerne l’autorizzazione di spesa, pari a 8,3 milioni di euro per il 2020, prevista dal medesimo articolo 85 per l’incremento provvisorio del Reddito di cittadinanza, con riferimento ai casi in cui i lavoratori domestici in oggetto appartengano a nuclei familiari titolari di tale prestazione e quest’ultima sia di misura inferiore all’indennità summenzionata. In tali casi, per i medesimi mesi di aprile e maggio 2020, si prevede un corrispondente incremento della misura del Reddito di cittadinanza (mentre non viene riconosciuta l’indennità relativa ai lavoratori domestici).

[104]  “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020.

[105]  La definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza è recata dall’Allegato 3 al D.pc.c.m. 159/2013.

[106]  Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015,convertito, con modificazioni, dalla legge 80/2014

[107] Tali previsioni delle Linee guida sono, tra l'altro, richiamate nella delibera n. 3/2020 in cui l'ANAC ha espresso parere al Comune di Visso in materia di requisiti e competenze del responsabile unico del procedimento con riferimento al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 50-bis del D.L. 189/2016 (L. 229/2016). Gli articoli 3 e 50-bis del D.L. 189/2016 introducono disposizioni di natura derogatoria che consentono alle Regioni, Province e Comuni interessati dagli eventi sismici di assumere personale mediante contratti di lavoro flessibile oppure contratti a tempo determinato per assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa. In relazione a tali disposizioni, l'ANAC - in sede di parere - evidenzia che "le disposizioni richiamate sono volte a fronteggiare l’aumento del carico di lavoro degli uffici tecnici impegnati nella ricostruzione post-sisma, proprio attraverso l’assunzione di nuovo personale a tempo determinato e, pertanto, in ragione della loro specifica finalità, devono considerarsi prevalenti sulle disposizioni codicistiche che impongono l’attribuzione della funzione di RUP a dipendenti di ruolo" (vale a dire l'art. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici).

[108] Sul percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, si veda il tema web Le fondazioni lirico-sinfoniche curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

[109] In base all’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

[110] Analoga possibilità era stata prevista, ma per la durata massima di 24 mesi, dall’art. 1, co. 357, della L. 208/2015. Gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice per la selezione di 3 professionisti erano stati approvati con D.D.G. del 26 maggio 2016.

[111] In particolare, i tirocini dovevano essere svolti presso: a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l'Unità «Grande Pompei» (50 giovani) e la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta (20 giovani); b) la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo (15 giovani) e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna (15 giovani); c) l'Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato presenti sul territorio nazionale, nonché presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze (50 giovani).

[112] In particolare, i tirocini dovevano essere svolti presso: a) la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (30 giovani); b) i Poli museali regionali presenti sul territorio nazionale (45 giovani) e presso la Direzione generale Musei (5 giovani); c) l'Archivio centrale dello Stato, l'Istituto centrale per gli Archivi, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato (30 giovani) e le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e le biblioteche statali (20 giovani).

[113] Con riferimento alle procedure per il reclutamento, si ricorda inoltre che negli anni più recenti la normativa ha teso all’aggregazione delle procedure concorsuali e allo svolgimento dei concorsi unici. Rileva in proposito la previsione dell’art. 4, co. 3-quinquies, D.L. 101/2013 (L. 125/2013) che impone alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di svolgere concorsi pubblici unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni. Successivamente, il d.lgs. 75/2017, nel riformare le previsioni dell’articolo 35, co. 5, del d.lgs. 165/2001, ha previsto la facoltà (non obbligo) per le restanti amministrazioni pubbliche (diverse da quelle centrali) di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive. Con la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 sono state emanate le linee guida di indirizzo sulle procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 35, co. 5.2., del d.lgs. 165/2001.

 

[114] In base all'art. 3 del D.M. 270/2004 le università rilasciano i seguenti titoli: laurea (L); laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). Le università possono attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. In base all'art. 7 del medesimo D.M. 270/2004 per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. Qui un approfondimento sul quadro dei titoli italiani dell'istruzione superiore.

 

[115]  Riguardo alle norme di cui al citato articolo 26 del D.L. n. 18, cfr. il messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020, emanato "in attesa della pubblicazione dell’apposita circolare al vaglio ministeriale". Inoltre, in merito all’equiparazione alla malattia di cui al suddetto comma 1 del medesimo articolo 26, cfr. anche l’ordinanza del 28 luglio 2020 del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

[116]          In merito, la norma in esame opera anche un richiamo di natura generale all’articolo 3, comma 1, della citata L. n. 104. Secondo quest’ultimo comma, è "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

[117]     Riguardo alla condizione generale di handicap, cfr. supra, in nota.

[118]    Cfr., al riguardo, il citato messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020, emanato, come detto, "in attesa della pubblicazione dell’apposita circolare al vaglio ministeriale".

[119]    In base al citato messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020 - emanato, come detto, "in attesa della pubblicazione dell’apposita circolare al vaglio ministeriale" -, per tutte le fattispecie di cui all'articolo 26, comma 2, del D.L. n. 18 "il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera".

[120]   Come detto, riguardo alle norme di cui al citato articolo 26 del D.L. n. 18, cfr. il messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020, emanato "in attesa della pubblicazione dell’apposita circolare al vaglio ministeriale".

[121]   In base all’interpretazione seguita dall’INPS in casi analoghi, la locuzione "datori di lavoro privati" comprende anche gli enti pubblici economici (cfr. la circolare dell’INPS n. 57 del 28 aprile 2020).

[122]   Cfr. a pag. 186 della versione in pdf dell’A.S. n. 1925.

[123]   Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

[124] Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura.

[125] La Comunicazione specifica che, qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "tale termine non è applicabile e l’aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020".

[126]  In merito, cfr. supra.

[127]  Si ricorda che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2020) 408 final, del 28 maggio 2020, prevede che gli Stati membri preparino propri piani nazionali per la ripresa e la resilienza, in cui venga definito il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per il periodo 2021-2023.

[128]    Per la disciplina relativa al registro nazionale degli aiuti di Stato, cfr. il regolamento di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

[129]  L’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei è stato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea.

[130]  Si veda la Relazione annuale sulla strategia nazionale per le aree interne, di dicembre 2018.

[131]  Riguardo alle suddette circolari e ad altri atti, si rinvia alla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto (cfr. l’A.S. n. 1925).

[132]   Riguardo ai limiti finanziari, cfr. anche la parte della presente scheda relativa al comma 4.

[133]  Oneri (a carico dell’Amministrazione) corrispondenti all’applicazione di un’aliquota - a titolo di IRAP - pari all’8,5 per cento, come indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (cfr. l’A.S. n. 1925).

[134]   Al riguardo, la suddetta relazione illustrativa ricorda che, in base all’articolo 1, comma 4, lettera a), della L. 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, i volumi delle prestazioni libero-professionali non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro.

[135]   Oneri (a carico dell’Amministrazione) corrispondenti all’applicazione di un’aliquota complessiva - a titolo di IRAP e di contribuzione previdenziale - pari al 33 per cento, come indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (cfr. l’A.S. n. 1925).

[136]   Per la relazione tecnica, cfr., come detto, l’A.S. n. 1925.

[137]  Si ricorda infatti che la determinazione della tariffa in oggetto è rimessa alla contrattazione integrativa - cfr. l’articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 2016-2018 del personale del comparto sanità (del Servizio sanitario nazionale) -.

[138]    Per la relazione tecnica, cfr., come detto, l’A.S. n. 1925.

[139]    Cfr., in merito ai limiti finanziari, anche la parte della presente scheda relativa al comma 4.

[140]   Per la proroga di tali disposizioni, cfr. l’articolo 1, comma 3, e l’allegato 1 del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, attualmente in fase di conversione alle Camere.

[141]   Per la proroga di tali disposizioni, cfr. l’articolo 1, comma 3, e l’allegato 1 del citato D.L. n. 83 del 2020, attualmente in fase di conversione alle Camere.

[142]   Cfr., in merito ai limiti finanziari, anche la parte della presente scheda relativa al comma 4.

[143]   Riguardo agli oneri riflessi, cfr. supra, nelle note.

[144]  Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

[145]  Quest'ultima norma prevede, in materia di formazione (medica e veterinaria) specialistica a tempo parziale, la stipulazione di specifici accordi tra le regioni, le province autonome e le università interessate, sulla base di un accordo quadro, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni.

[146]Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020.

[147]    Cfr. l’articolo 1, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

[148] Tale fondo è stato istituito dall’articolo 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dirigenti (medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie) dell’area sanità per il triennio 2016-2018.

[149]  Tale fondo è stato istituito dall’articolo 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2016-2018.

[150] Si ricorda che lo stato di emergenza epidemiologica, decorrente dal 31 gennaio 2020 (in base alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020), è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

[151]  “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 40/2020.

[152]  “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020.

[153]  L’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 disciplina la mobilità volontaria tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e con assenso dell'amministrazione di appartenenza. In seguito alle modifiche introdotte dal D.L. 90/2014 è stata prevista la possibilità (in via sperimentale) di trasferimenti anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza. Oltre a ciò, le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione sono considerate come medesima unità produttiva, con la conseguenza che all’interno di tale area i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. E’ stato inoltre istituito il portale per l’incontro tra domanda e offerta di mobilità, nonché l’obbligo, per le amministrazioni che intendano avvalersi della mobilità, della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che si intendano coprire.

[154]  Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

[155] In materia di edilizia scolastica nella fase emergenziale, sono stati introdotti ulteriori interventi: l'art. 7-ter del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto che, fino al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, sindaci e presidenti delle province e delle città metropolitane, operano con i poteri dei commissari straordinari; l'art. 232 del D.L. 34/2020 - su cui è intervenuto il D.L. 83/2020 - ha previsto anche semplificazioni delle procedure di autorizzazione e di pagamento degli interventi, per garantire liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l'esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, mentre specifiche disposizioni riguardano gli interventi finanziati con i c.d. "mutui BEI" e quelli connessi alla realizzazione di scuole innovative;

[156] In virtù del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato soppresso e sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca.

[157] Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.

[158] L’art. 87, co. 1, del D.L. 18/2020 dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, la modalità ordinaria di lavoro delle amministrazioni pubbliche sia il lavoro agile, per cui, alla lett. a) si prevede la limitazione della presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; peraltro, alla lett. b), la norma consente di prescindere, per ragioni di efficienza e rapidità dell’azione amministrativa, dalla stipula, altrimenti necessaria, degli accordi individuali tra le parti e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 relativi alle modalità di svolgimento del lavoro agile. Inoltre, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle predette amministrazioni, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.

[159] Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.

[160] Qui la normativa delle regioni e delle province autonome.

[161] Si tratta di: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia spaziale italiana (ASI); Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Istituto italiano di studi germanici; Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” (INDAM); Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”; Stazione zoologica “Anton Dohrn”; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

[162] Emendamento 1.25, approvato nella seduta della XII Commissione della Camera del 5 agosto 2020.

[163] Per l’Istat è stato previsto che il Consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020.

[164] In base al d.lgs. 218/2016, gli enti pubblici di ricerca vigilati da altri Ministeri sono: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA, vigilata dal Ministero dello sviluppo economico); Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP, già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali); Istituto nazionale di statistica (ISTAT, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri); Istituto superiore di sanità (ISS, vigilato dal Ministero della salute); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, vigilato dal Ministero dell’ambiente).

[165] Gli altri tre sono designati: uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno da Confindustria ed uno è espressione della comunità scientifica di riferimento.

[166] I nominativi proposti possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta.

[167] Il terzo consigliere è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.

[168] Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto disposto all'art. 9.

[169]  In base al co. 6, l'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'a.a. dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un a.a.

[170] I “Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010” sono stati definiti dall’ANVUR con delibera 132 del 13 settembre 2016.

[171] In particolare: servizi abitativi e di ristorazione, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi di orientamento e tutorato, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico, nonché, per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso di determinati requisiti, borse di studio.

[172] A seguito dell’istituzione, successivamente all’approvazione della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), con l’art. 1 del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca - con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - l’art. 4, co. 7-bis, dello stesso D.L. 1/2020 ha disposto che il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.

Al momento, non sono pervenute alle Camere comunicazioni al riguardo.

[173]          La misura minima della tassa regionale è fissata, rispettivamente per le diverse fasce, in € 120, € 140 e € 160. Le regioni e le province autonome possono stabilire l'importo della tassa fino ad un massimo di € 200 (da aggiornare annualmente, in base al tasso di inflazione programmato). Qualora non vi provvedano, la stessa è fissata in € 140.

[174]          L'impegno delle regioni in termini maggiori è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del Fondo integrativo statale e del Fondo per il finanziamento ordinario alle università statali che hanno sede nel relativo territorio.

[175]   "Questi anticorpi sono dei prodotti sintetici, ossia ottenuti in laboratorio, progettati dall’uomo sulla base della struttura di quelli prodotti naturalmente nel nostro organismo dai linfociti B quando incontrano ad esempio un agente infettivo che esponga sulla sua superficie una sostanza a cui sono reattivi, in genere una piccola porzione di una proteina, denominata antigene" (fonte: Istituto Superiore di Sanità, pagina internet dedicata agli anticorpi monoclonali nella terapia oncologica).

[176] Predisposto ai sensi dell’articolo 6 e ss del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

[177] In tali casi l’amministrazione diretta ed i cottimi fiduciari possono essere anche applicati contemporaneamente, e senza i limiti di importo previsti per ciascuno.

[178] I materiali e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori sono prelevati dai magazzini dell'Amministrazione, o qualora non disponibili, acquistati o noleggiati su piazza con procedure in economia, senza limiti di importo, nei quantitativi strettamente necessari.

[179]    Si veda al riguardo il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020.

[180]    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020.

[181] Il citato articolo del CAD prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

[182] Con decreto del ministro dell'economia 24 luglio 2020 si è proceduto al riparto del fondo per la parte assegnata alle regioni a statuto ordinario. Ciò alla luce dell'accordo del 20 luglio scorso tra il governo e le regioni a statuto ordinario per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connessa all'emergenza pandemica da Covid-19, sancito in Conferenza Stato-regioni in data 20 luglio 2020, i cui contenuti verranno richiamati nel prosieguo della trattazione.   .

[183] Ai sensi di tale disposizione Governo, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

[184] Nelle premesse dell'accordo si precisa che si tratta di una proposta avanzata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 7 maggio scorso. In quell'occasione, erano state segnalate l'esigenza sia della costituzione di due fondi separati stanti le diverse peculiarità giuridiche fra detti enti territoriali, sia del riparto dello stanziamento complessivo secondo tele rapporto.

[185] Il DM reca il "Riparto del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la parte assegnata alle regioni a statuto ordinario".

[186] Si veda il decreto del Ministro dell'economia e finanze 24 luglio 2020 "Riparto del fondo finalizzato a ristorare alle regioni e alle province autonome le minori entrate derivanti dal mancato versamento IRAP" adottato il 24 luglio 2020, in attuazione dell'art.24, comma 4, del DL n.34 del 2020.

[187] Si tratta dell'Accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 in cui si è tra l'altro definito il contributo regionale alla finanza pubblica.

[188] Al riguardo, l'Accordo (al punto n. 10, secondo periodo), reca l'intesa fra lo Stato e la Regione per l'istituzione "entro 60 giorni" dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo di un "tavolo tecnico-politico per la definizione degli svantaggi strutturali permanenti derivanti alla Sardegna dalla sua particolare condizione di insularità come enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2019 e degli strumenti compensativi più idonei alla loro rimozione in ossequio ai principi di uguaglianza, coesione territoriale e pari opportunità". Ai sensi del terzo periodo, al tavolo è demandata la predisposizione entro il 30 giugno 2020 di un testo di accordo istituzionale, che le parti si impegnano a sottoscrivere (si veda altresì l'art.1, comma 867, della legge n.160 del 2019 e sul tema si rinvia al Dossier del servizio studi del Senato "Il riconoscimento degli svantaggi naturali derivanti dall'insularità - A.S. n. 865", giugno 2020).

[189] Le relazioni finanziarie con la Regione Siciliana sono dettate dall'accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 (che quantifica fra l'altro il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall'anno 2018) e la relativa integrazione del maggio 2019 (relativa al sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane).

[190] Peraltro, la disposizione citata prevede altresì che le province e la regione possano concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo, ciò che spiega il perché il contributo della regione è stato talvolta superiore a quanto previsto dalla citata disposizione.

[191] Come già anticipato in sede di commento degli accordi sottoscritti in Conferenza Stato regioni il 20 luglio 2020, le anticipazioni contenute nel citato D.M. corrispondono a quanto definito nell'accordo tra Governo e regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, agli importi contenuti nella seconda colonna della tabella introdotta dal presente decreto-legge.

[192] Si tratta degli importi, come già anticipato, destinati a tutte le regioni a statuto ordinario e ad alcune autonomie speciali: cioè la Regione Sardegna e le province autonome di Trento e Bolzano, mentre per le restanti regioni a statuto speciale il ristoro è ottenuto esclusivamente mediante una riduzione dei rispettivi contributi alla finanza pubblica.

[193] Per un approfondimento sui contenuti dell'art.111, si rinvia al Dossier dei servizi studio di Senato e Camera "D.L. 18/2020 - Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. "Cura Italia") - Volume II", 11 aprile 2020, pp.306-309.

[194] L'art.5, comma 1, D.L. n.269/2003 ha trasformato la Cassa depositi e prestiti nella società per azioni CDP S.p.A, che subentra alla prima  nei rapporti attivi e passivi, conservando i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione (salvo quanto previsto al successivo comma 3, lettera a)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono determinati, ai sensi del comma 3: a) le funzioni, le attività e le passività della CDP anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.; b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata; c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; d) il capitale sociale della CDP S.p.A.

[195] Il principio di carattere generale secondo il quale, nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge è contenuto all'art. 51 del d.lgs. n.118 del 2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. Solo in alcuni casi, tassativamente elencati, è consentito alla giunta, nel corso dell'esercizio, di autorizzare, con provvedimento amministrativo, le variazioni del bilancio di previsione, che non contemplano la fattispecie di cui all'art.111, comma 2.

[196] La rimodulazione degli spazi si rende necessaria ai fini del rispetto dell’equilibrio di bilancio, definito dall’art. 1, comma 466, legge n. 232/2016 in termini di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

[197] Il D.L. dispone in ordine agli strumenti diretti a garantire la puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni prevedendo, a tal fine, l'istituzione di un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili con tre distinte sezioni, una relativa agli enti locali, una alle regioni e province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

[198] Si tratta, come già illustrato nel richiamare i contenuti dell'art.111, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dei prestiti inizialmente concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e poi trasferiti al medesimo Ministero in occasione dela trasformazione della CDP in S.p.a. (v. supra).

[199] Il comma è stato introdotto con l'art. 41 del presente decreto, alla cui scheda di lettura si rinvia.

[200] Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate hanno adito il giudice contabile al fine di richiedere l’annullamento del provvedimento di ingiunzione di pagamento della somma di euro 249.043.195,86 emesso dalla regione Campania in ragione del mancato riversamento dei proventi derivanti dall’attività di recupero dell’evasione fiscale in violazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 68 del 2011. La Sezione giurisdizionale regionale della Campania della Corte dei conti, con sentenza n. 1045 del 2018, ha ritenuto che la pretesa creditoria della regione fosse fondata e che il ricorso del MEF e dell’Agenzia delle entrate fosse perciò da respingere. In particolare il giudice contabile ha ritenuto che l’articolo 9 del decreto legislativo 68 del 2011 abbia efficacia immediata e possa essere applicabile anche in assenza del decreto attuativo previsto dal comma 4 del medesimo art. 9. La ratio della norma è infatti quella di assicurare alle regioni “il diritto alla integrale copertura, a mezzo dell’apposito fondo di garanzia, della rispettiva quota di fabbisogno sanitario ‘indistinto’, senza intaccare in alcun modo il gettito prodotto dalla capacità di recupero dell’evasione fiscale, che ad esse deve essere integralmente e direttamente riversato per essere della propria autonomia di spesa”. In altre parole, le entrate derivanti dal recupero dell’evasione fiscale sono escluse dall’ammontare del gettito regionale dei tributi, ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo.

[201] In base al comma 143, l'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto ministeriale di assegnazione: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Lo stesso comma stabilisce, tra l’altro, che qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini succitati sono aumentati di tre mesi. Viene altresì stabilito che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dalla disciplina in questione, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

[202] Si ricorda, infatti, che, con riferimento alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, l’art. 3 della L. 23/1996 ha stabilito che provvedono i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e le province, per quelli da destinare a sede di scuole di istruzione secondaria di secondo grado. Successivamente, la L. 56/2014 ha previsto, fra l’altro, l’istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province. In base a tale disciplina, le città metropolitane sostituiscono le province in dieci aree urbane del paese (nelle regioni a statuto ordinario); il loro territorio corrisponde a quello delle province. Nelle regioni a statuto speciale sono state istituite quattro città metropolitane. Alle città metropolitane la legge attribuisce, fra l’altro, le funzioni fondamentali delle province.

[203] L’art. 27 della L.R. 10/1988 aveva attribuito alle province le funzioni inerenti l'acquisto, la realizzazione, l'ammodernamento, la straordinaria manutenzione, nonché l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati a sede di scuole materne, dell'obbligo, secondarie superiori, professionali e artistiche, incluse le infrastrutture inserite in un complesso scolastico. Restavano di competenza della regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie.

[204] Le Conferenze hanno sede presso i rispettivi EDR, i quali assicurano l'attività di supporto amministrativo.

[205] Il presente periodo, in carattere barrato, è soppresso dall'art. 82, comma 4, del decreto-legge in esame. Tale abrogazione opera quindi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (15 agosto 2020). Si veda, al riguardo, la scheda relativa all'art. 82.

[206] Si tratta dei seguenti: i) incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; ii) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; iii) incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; iv) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; v) incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; vi)  incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; vii) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o è ritirato da lavoro (si veda la nota metodologica sull'IVSM pubblicata sul sito internet di ISTAT).

[207] Nella nota tecnica, cui si rinvia, si precisa che il numero totale dei comuni interessati dalla rilevazione sono stati 6605, e non 6606, in quanto (per le ragioni ivi illustrate) non è stato possibile stimare la CF per il comune di Mappano (TO).

[208] Spesso in ragione delle criticità di bilancio connesse alla revisione straordinaria dei residui imposta dalle nuove disposizioni contabili.

[209] Nello psecifico, ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, «gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell’approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all’articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015 [..]».

[210] Sulla base del ricorso della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riferite alle richiamate disposizioni del D.L. n.34 del 2019, nell'ambito dell'attività di controllo sulla rimodulazione del piano di riequilibrio che il comune di Reggio Calabria ha adottato sulla base della facoltà contenuta al citato art. 38, comma 2-bis.

[211] Per maggiori approfondimenti sui contenuti della sentenza e per un inquadramento nell'ambito di pregresse decisioni si rinvia alla Nota breve n. 212 del Servizio studi del Senato " I piani di riequilibrio degli enti locali nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 115 del 2020", luglio 2020.

[212] Il giudice delle leggi (al considerando in diritto n. 7.1, capoversi quinto, secondo periodo, e sesto) afferma che la disposizione censurata «consente di tenere più disavanzi (e, in definitiva, più bilanci paralleli) sui quali definire separatamente ad libitum sia l’uso irrituale delle singole anticipazioni, sia il calcolo dell’indebitamento e delle quote annuali di rientro. Ciò spiega in particolare come, nel caso oggetto del giudizio a quo, a fronte del deficit accertato dalla Commissione prefettizia a monte dell’unico piano di riequilibrio approvato dal Ministero dell’interno e dalla Corte dei conti – pari a euro 110.918.410,00, ripartito in dieci annualità di accantonamento di 11.091.804,10 – ci si trovi ora in presenza di anticipazioni di liquidità pari a euro 258.837.831,63 oltre ad un ulteriore prestito regionale per un servizio obbligatorio di parte corrente pari a euro 64.974.388,27 a fronte di una rata di accantonamento ventennale sottostimata in euro 2.538.485,47 annui».

[213] La Corte richiama in proposito quanto affermato nella sentenza n. 4 del 2020, in cui, preso atto che le amministrazioni territoriali avevano comunque operato in modo conforme alle disposizioni statali allora vigenti e che gli impegni e i pagamenti effettuati sulla base di bilanci adottati ai sensi di quelle disposizioni avevano determinato un legittimo affidamento dei soggetti venuti in contatto con le stesse amministrazioni, aveva chiarito che «non è affatto necessario che l’amministrazione comunale riapprovi – risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia» (Considerando in diritto n. 5, quarto capoverso). Al riguardo, aveva affermato l'esigenza di «assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l’esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento» (Considerando in diritto n. 5, settimo capoverso, primo periodo).

[214] Per maggiori approfondimenti sui contenuti della sentenza si rinvia alla Nota breve n. 172 del Servizio studi del Senato "Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020".

[215] Recante "Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", pubblicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2013, n. 33.

[216] Ai sensi dello stesso, fra l'altro: i) la richiesta di anticipazione a valere sul fondo di rotazione, nei limiti dell'importo massimo attribuibile comunicato (che potrebbe essere stato già raggiunto nella precedente richiesta), è avanzata dall'ente locale al Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno all'atto della trasmissione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art.4, comma 4); ii) la concessione dell'anticipazione è disposta dal Ministero dell'interno, previa approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti entro il termine di quindici giorni dall'adozione del piano di riparto (art.4, comma 5).

[217] Con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 del TUEL ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (art.194, comma 1, del TUEL). Ai fini del pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

[218] Ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

[219]    Testo unico degli enti locali (TUEL).

[220] Gli enti che hanno attivato la procedura hanno già ricevuto la comunicazione di concessione dell'anticipazione di liquidità e, ai fini del perfezionamento del relativo contratto, gli stessi sono tenuti a trasmettere alla CDP, entro il termine del 15 settembre, la proposta contrattuale corredata dalla documentazione richiesta.

[221] Si prevede in proposito un piano di ammortamento per la restituzione dell'anticipazione a rate costanti che copre un periodo massimo di 30 anni e un tasso di interesse contenuto (pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione).

[222] La Corte costituzionale ha in talune occasioni censurato disposizioni legislative che hanno consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, per finalità diverse, con effetto di accrescere la capacità di spesa dell'ente, senza che sia al contempo individuabile un'effettiva copertura giuridica. Sono al riguardo indicative, fra le altre, le sentenze n.4 del 2020 e la n.181 del 2015 (per il cui commento si rinvia alle Note brevi del Servizio studi del Senato n. 172 "Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020", febbraio 2020 e n.212 "I piani di riequilibrio degli enti locali nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 115 del 2020", luglio 2020).

[223] Ai sensi di tale disposizione, per enti locali si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

[224] Per l'illustrazione di tali articoli, per quanto non richiamato nella presente scheda, si rinvia alle relative schede di lettura del Dossier del Servizi studio si Senato e Camera "D.L. 34/2020 - Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia (cd. Decreto Rilancio) Volume II", 5 luglio 2020.

[225]          Tale disposizione prevede, in particolare, che nel caso di adesione del Comune alla proposta di modalità semplificata di liquidazione formulata dal Commissario liquidatore, possano essere definite transattivamente le pretese dei creditori, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito.

[226]          Si ricorda che il comune di Campione d'Italia ha deliberato il dissesto finanziario nel giugno 2018 e con D.P.R. 12 luglio 2018 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del comune (per approfondimenti si rinvia al box successivo).

[227]          Per l’utilizzo delle suddette risorse, i commi 7 e 8 dell’articolo 3 del D.P.C.M. 10 marzo 2017, prevedono che, a valere su detto fondo, qualora il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente sia inferiore al valore di 1,31 franchi svizzeri per euro, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, sia attribuito al Comune di Campione d'Italia un contributo, fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di parità fra le due valute, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell'anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31. Nel caso contrario - in cui, cioè, il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente superi il valore soglia di 1,31, il Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato una somma, fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di tasso di cambio medio dell'anno precedente di 1,62 franchi svizzeri per euro, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell'anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31.

[228]  Le deroghe riguarderebbero le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 (che, in linea generale, consente alle P.A. la costituzione e la partecipazione a società solo per lo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente attinenti al perseguimento delle proprie finalità istituzionali) e dell’articolo 14, comma 6 (ove si prevede che nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita).

[229]  Più specificamente, il richiamato c. 3-sexies ha riconosciuto al Comune de L’Aquila la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in deroga all'articolo 14, comma 9, del D.L. 78/2010, e all'articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 150/2009, recanti, rispettivamente, norme volte al contenimento dei costi del personale degli enti territoriali e norme concernenti le progressioni di carriera nella P.A.