Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: D.L. 86/2018: Riordino dei Ministeri
Serie: Progetti di legge   Numero: 12/2
Data: 01/08/2018
Organi della Camera: I Affari costituzionali

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 42/2

 

 

 


 

 

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Dipartimenti: Istituzioni; Ambiente; Cultura; Bilancio; Affari sociali; Attività produttive; Agricoltura

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Progetti di legge n. 12/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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D18086b

 

 


I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 1

Articolo 1 (Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati) 3

Articolo 2 (Riordino delle competenze del Ministero dell’ambiente  e della tutela del territorio e del mare) 12

Articolo 3 (Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità) 21

Articolo 4, comma 1 (Soppressione del Dipartimento “Casa Italia”) 27

Articolo 4, commi da 2 a 3-quinquies (Disposizioni in materia di edilizia scolastica) 29

Articolo 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri) 40

Articolo 4-ter (Riordino delle competenze dell’Agenzia per la coesione territoriale) 42

Articolo 4-quater (Composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale) 48

Articolo 5 (Entrata in vigore) 50

Il quadro normativo. 51

La composizione del Governo in alcuni Paesi europei 56

 



Schede di lettura

 


Articolo 1
(Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati)

 

 

Il comma 1 trasferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (che assume - in base al comma 4 - la nuova denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT) le funzioni in materia di turismo già esercitate dal MIBACT, il quale, secondo il comma 5, torna ad assumere la denominazione di Ministero per i beni e le attività culturali - MIBAC.

Il comma trasferisce al MIPAAFT, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo (recte, Direzione generale per le politiche del turismo) del MIBACT nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

 

Si ricorda che il D.Lgs. n. 300/1999 aveva attribuito al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo e industria alberghiera, come conseguenza dell'accorpamento – nel contesto della drastica riduzione dei Ministeri prevista dalla riforma Bassanini – di tutte le funzioni attinenti alle politiche nazionali rivolte al settore produttivo nel suo complesso.

La modifica dell'assetto dei Ministeri operata dal Governo Prodi con il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 (legge n. 233/2006), ha sancito il trasferimento delle residue competenze statali in materia di turismo al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, con relativa attrazione di competenze e di risorse finanziarie.

Nel 2013, il governo Letta ha affidato le competenze del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali, che ha quindi assunto la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (articolo 1, commi 2 e 3, L. 24 giugno 2013, n. 71).

Con DPCM 29 agosto 2014, n.171 è stata successivamente istituita la Direzione generale Turismo presso il medesimo Ministero.

Alla Direzione generale Turismo presso il Mibact – ora soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dal comma 2 dell’articolo in esame come modificato nel corso dell’esame al Senato (cfr. infra) – sono state attribuite dal citato D.P.C.M. (articolo 19) le funzioni di programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le Relazioni comunitarie e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le Associazioni di Categoria e le Imprese Turistiche. Alla predetta Direzione è stata altresì attribuita la vigilanza su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale, ivi inclusi ENIT-Agenzia nazionale del turismo, e l'assistenza alla domanda turistica e al turismo sociale.

Presso la Direzione generale Turismo, che ne supporta le attività, è stato previsto avessero sede e operassero il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all'articolo 28 dello stesso D.P.C.M.

La Direzione generale Turismo è stata articolata in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

La Direzione generale Turismo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di spesa di competenza della stessa Direzione.

Si ricorda in proposito che, come conseguenza dell'emanazione della citata L. n. 71/2013, la missione di spesa 31 "Turismo" - iscritta a bilancio dello Stato - ed il sotteso programma "Sviluppo e competitività del turismo" sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze al MIBACT.

La missione (31) "Turismo" è costituita, a legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017), dall'unico programma "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1).

Le dotazioni di competenza del programma sono pari, per il 2018, a circa 46,76 milioni di euro. L’11 luglio 2018, nell’intervento di risposta alla Camera al question time n. 3-00067 Nardelli, sul trasferimento di risorse tra dicasteri in relazione al previsto riordino delle competenze in materia di turismo, il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Alberto Bonisoli, ha affermato che dallo stanziamento complessivo della legge di bilancio 2018, relativo al centro di responsabilità della Direzione generale del turismo,” vanno sottratti 2 milioni e mezzo di euro circa, destinati al funzionamento della scuola dei beni e delle attività culturali , che  - ai sensi del comma 6 dell’articolo 1 del D.L. in esame -  resta in capo al Ministero dei beni culturali, e circa 760.000 euro per altri progetti destinati a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Le ulteriori risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, saranno individuate a seguito di specifico approfondimento da parte dei due Ministeri, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per la pubblica amministrazione e il Ministero per i beni e le attività culturali, previsto dal comma 7, articolo 1”, del D.L. in esame.

 

Per ciò che concerne le funzioni in materia di turismo, si ricorda - quale organo di raccordo, il ruolo svolto dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, istituito, ai sensi dell'articolo 58 del Codice del Turismo approvato con D.Lgs. n. 79/2011, con D.M. 8 agosto 2014. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che può all'uopo delegare un suo rappresentante e assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. Il Comitato è stato istituito per promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti che operano nel settore del turismo con la politica e la programmazione nazionale. Il Comitato, come già ampiamente ricordato, lo scorso 14 settembre, ha approvato all'unanimità il nuovo "Piano strategico per lo sviluppo del turismo per il periodo 2017-2022" per coordinare una serie di azioni e rilanciare l'Italia nel turismo internazionale.

Il Comitato, ai sensi dell’articolo 28 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, opera presso la Direzione generale del Turismo.

 

Il comma 2 - modificato al Senato - dispone la soppressione della Direzione generale del turismo e la contestuale istituzione, presso il MIPAAFT, del Dipartimento del turismo, al quale sono trasferiti i relativi posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale.

La soppressione della DG turismo opera a decorrere dal 1º gennaio 2019, secondo quanto specificato nel corso dell’esame al Senato. Per l’istituzione del nuovo Dipartimento del turismo presso il MIPAAFT non è stata espressamente specificato la medesima decorrenza del 1° gennaio 2019.

Al contempo, si prevede che i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo siano compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del MIPAAFT è rideterminata nel numero massimo di 13 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 3 modifica alcune disposizioni del D.Lgs. 300/1999 incompatibili con la disciplina in esame al fine di adeguarle al nuovo assetto delle competenze in materia di turismo e alla nuova denominazione dei Ministeri interessati dal trasferimento. A tale ultimo fine, viene novellato l’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 300/1999 che reca la denominazione di tutti i Ministeri.

Inoltre, il comma 3 espunge i riferimenti alle competenze in materia di turismo originariamente posti in capo al Ministero delle attività produttive (ora MISE), mediante le modificazioni soppressive agli articoli 27, comma 3, e 28, comma 1, lett. a).

 

Si fa presente che non risultano abrogate espressamente, in particolare, le seguenti ulteriori disposizioni:

-        l’art. 1, comma 2 della legge 71/2013 (di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43) che ha tra l’altro disposto il trasferimento di funzioni in materia di turismo. Il comma 2, nel disporre che al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, specifica che al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi previsto, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui; il medesimo art. 1 ai commi da 4 a 10 trasferisce inoltre le relative dotazioni e strutture organiche;

-        l’articolo 28 del D.Lgs. 300/1999, che disciplina le competenze del Ministero dello sviluppo economico e che è stato novellato dal comma 3 al fine di espungervi le competenze del Ministero in materia turistica ora passate al Ministero delle politiche agricole, ancora include, alla lettera a) ultimo periodo, la seguente competenza “sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero”; il comma 2 attribuisce ancora al MISE la competenza relativa a “ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico”.

 

Contestualmente, il comma 3 in esame, introduce una nuova lettera b-bis) nell'art 33 del D.Lgs. 300/1999, il quale individua le nuove competenze del MIPAAFT, al fine di includervi lo svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del MAECI, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.

 

Si segnala che in data 24 luglio 2018, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, audito dalle Commissioni riunite X Camera e 10a Senato sugli indirizzi programmatici del suo dicastero, con riferimento alla materia del turismo ha affermato che vi sarà un passaggio nella governance generale del turismo “che prevederà la creazione di un Dipartimento - e non la semplice migrazione di una direzione generale, dunque una maggiore dimensione ed efficacia amministrativa. Il Dipartimento opererà anche fisicamente all’interno di un ambito dedicato ma non separato dal resto delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il Ministro ha espresso l’intenzione di rendere sinergico il lavoro tra i due settori quanto più concreto possibile: definendo una strategia di promozione organica, basata anche su un ruolo primario dell’enogastronomia, disegnando in ottica spaziale, normativa ed amministrativa gli ambiti dei distretti del cibo accanto a quelli turistici, lavorando sulle specificità territoriali anche delle aree interne, in ottica di costruzione di un’offerta realmente efficace, oltre che economicamente efficiente.

A fondamento vi sarà il dialogo con le autonomie regionali, iniziato già formalmente, sotto il coordinamento tecnico della Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera all’interno della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

 

Con la novella all'art. 34 del D.Lgs. 300/1999, il comma 3 poi eleva da 2 a 4 il numero massimo dei Dipartimenti istituiti presso il MIPAAFT.

 

I commi 4 e 5 dispongono, rispettivamente, che la denominazione “Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo” sostituisce ad ogni effetto e, ovunque presente, la precedente denominazione del “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” e che, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” sostituisce ad ogni effetto e, ovunque presente, la precedente denominazione del “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

 

 

Ai sensi del comma 6, restano attribuite al MIBAC le competenze, già previste a legislazione vigente, relative alla Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo – che viene ridenominata «Scuola dei beni e delle attività culturali» - nonché le risorse necessarie al suo funzionamento.

Le attività della Scuola sono riferite ai settori di competenza del MIBAC e il suo statuto dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui all'articolo in esame entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

 

L’art. 67 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012) aveva disposto l’istituzione, in una delle regioni dell’ex obiettivo Convergenza, di una Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo che doveva provvedere alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico e svolgere attività di ricerca nello stesso settore e che poteva avviare attività di promozione e sviluppo dell’imprenditorialità nel settore turistico.

Per lo svolgimento di tali attività era stato previsto un limite di spesa di € 2 mln per ciascuno degli dal 2012 al 2014.

 

L’atto costitutivo della Fondazione è stato adottato il 22 marzo 2013.

Successivamente, l’art. 5, comma 1-bis, del D.L. 192/2014 (L: 11/2015) – senza novellare l’art. 67 del D.L. 83/2012 – aveva ridefinito l’ambito di attività dell’Istituto, attraverso l’estensione al settore dei beni e delle attività culturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ne aveva prorogato l’operatività fino al 31 dicembre 2017.

Il comma 1-ter aveva previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, doveva essere il nuovo statuto della Fondazione, che assumeva la denominazione di “Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

Lo Statuto della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato approvato con D.I. 11 dicembre 2015 che, in particolare, ha disposto che la Scuola stessa subentrava in tutti i rapporti giuridici alla Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo, i cui organi decadevano contestualmente all’emanazione dello stesso decreto.

In base allo Statuto, la Scuola – che ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di Fondazione di partecipazione e non ha fine di lucro – è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell’ambito delle competenze del Mibac ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile. Essa è posta sotto la vigilanza del MIBAC e ha sede centrale a Roma, presso il Ministero.

In particolare, come istituto internazionale di formazione avanzata, la Scuola organizza – fra gli altri – un corso di perfezionamento internazionale denominato “Scuola del patrimonio”, di durata minima biennale, e una “International School of cultural heritage” destinata a studenti stranieri. Il modello formativo – basato su corsi in italiano e in inglese – è multidisciplinare e realizza la piena integrazione fra ricerca, didattica ed esperienza concreta nei settori del patrimonio e delle attività culturali e del turismo. Le modalità di ammissione degli allievi e di selezione di docenti e ricercatori, nonché di fellow e collaboratori, sono disciplinate da apposito regolamento, comunque su selezioni a livello internazionale ed esclusivamente in base al merito.

Infine, l’art. 11, co. 3-quater, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), novellando l’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), ha soppresso il termine finale del 31 dicembre 2017, previsto per lo svolgimento delle attività della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo, e ha autorizzato la spesa di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2017.

 

L’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie in materia di turismo e la definizione della disciplina per il loro trasferimento dal MIBAC al MIPAAFT sono demandate dal comma 7 a un D.P.C.M. da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali.

Le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (personale esterno alla pubblica amministrazione), entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla DG Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del predetto D.P.C.M., cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla DG turismo con la società in house ALES S.p.A.

 

Si rinvia, sul punto, al sito istituzionale della società, disponibile al seguente indirizzo

http://www.ales-spa.com/moduli/pagina/index.php?codice=231

 

Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del MIPAAFT.

È riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro 15 giorni dall'adozione del D.P.C.M.. Le facoltà assunzionali del MIBAC sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.

Al contempo – secondo quanto previsto nel corso dell’esame al Senato -  le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all’onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.

All'esito del trasferimento del personale interessato, il MIPAAFT provvede all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

 

In base al comma 8, al fine di mantenere inalterato il numero massimo di 25 uffici dirigenziali di livello generale del MIBAC, previsto dall'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 300/1999, la dotazione organica di tale Ministero, ridotta per effetto del trasferimento della DG turismo, è incrementata di 1 posto di funzione dirigenziale di livello generale, i maggiori oneri del quale, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

Le dotazioni organiche e le strutture organizzative del MIBAC sono adeguate con successivo regolamento di organizzazione (per la cui emanazione non è previsto un termine), adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato (per l’adozione del regolamento con DPCM in luogo di DPR si veda oltre l’articolo 4-bis del decreto-legge in esame).

 

Analogamente, in base al comma 9, anche l’adeguamento delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative del MIPAAFT è demandato a un futuro regolamento di organizzazione, adottato con DPCM per la cui emanazione non è previsto un termine (anche in questo caso per l’adozione del regolamento con DPCM in luogo di DPR si veda oltre l’articolo 4-bis del decreto-legge in esame).

 

Ai sensi del comma 10, fino al 31 dicembre 2018 il MIPAAFT si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIBAC. Con la legge di bilancio 2019 le risorse finanziarie da trasferire sono assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del MIPAAFT.

 

Il comma 11 devolve, rispettivamente, al Ministro e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le competenze relative all’ENIT – Agenzia nazionale del turismo e alla società Promuovi Italia S.p.A., in liquidazione. A tal fine novella l’art. 16 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

In base al comma 14, modificato al Senato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, lo statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIPAAFT.

 

L' Agenzia nazionale del turismo - ENIT, ai sensi dell’ articolo 16 del D.L. n. 83/2014, è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Nel perseguimento della sua missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali nonché i prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all’estero.

Il nuovo statuto dell'ENIT è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2015 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Esso presiede il consiglio di amministrazione che è altresì composto da due membri nominati dallo stesso Ministro: uno è designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ed uno è designato sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta.

Il 3 luglio 2018 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione, i quali erano stati nominati per tre anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 3 luglio 2015. Il 24 luglio 2018 è scaduto anche il mandato del presidente dell’Agenzia ENIT, nominato per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 2015.

Tali nomine avevano comportato la cessazione della gestione commissariale dell'Ente, prevista dall'art. 16, comma 4, del D.L. n. 83/2014, il quale aveva disposto la trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico. Il commissario straordinario uscente dell'Agenzia era stato infatti nominato fino all'insediamento degli organi ordinari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2014, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si ricorda che l'attività dell'Ente si svolge sulla base di una convenzione triennale con cui il Ministero vigilante definisce, con gli altri attori pubblici, gli obiettivi ed i risultati attesi secondo determinate scadenze temporali ed il relativo budget finanziario.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 479, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, all'Enit non si applicano "le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ss.mod".

I due cardini dell'attività dell'Agenzia, anche a seguito della normativa di riforma introdotta dal D.L. n. 83/2014, restano la promozione turistica verso l'Italia e il supporto alla commercializzazione dei prodotti e delle risorse regionali.

 

Si ricorda, infine, che il comma 10 dell’art. 16 D.L. 83/2014 ha previsto la messa in liquidazione della Società Promuovi Italia S.p.A., il cui azionista unico era l’ENIT, da parte del Commissario entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. La Corte dei Conti - nella Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale del turismo (ENIT) per l’anno 2016 (relazione approvata con Det. del 6 marzo 2018, n. 19) - ha reso noto come, a seguito della liquidazione della società “Promuovitalia”, l’ENIT stesso abbia comunicato di non possedere più partecipazioni societarie nella società in questione.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata soppressa la previsione – contenuta nel testo originario del comma 14 – per cui entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, anche lo statuto del CAI - Club Alpino Italiano doveva essere modificato, al fine di prevedervi la vigilanza da parte del MIPAAFT. Lo statuto del CAI, nella sua formulazione letterale, fa infatti rinvio al “ministero vigilante”.

 

Contestualmente, il comma 13 dell’articolo in esame novella la L. n. 91/1963 - sul riordino del CAI - e la L. n. 6/1989 - che riguarda l’ordinamento delle guide alpine - al fine di trasferire, rispettivamente, al Ministro e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le competenze e le funzioni di vigilanza sul CAI e sul Collegio nazionale delle guide alpine in esse previste e già spettanti al Ministro e Ministero per i beni, le attività culturali e turismo (ancor prima già spettanti al Ministro e Ministero per il turismo).

 

Sempre nel corso dell’esame al Senato, è stato modificato il comma 12 il quale interveniva sulla composizione del Consiglio centrale del CAI, novellando l'art. 4, comma 1, della legge 91/1963.

La nuova formulazione del comma 12, come modificata nel corso dell’esame al Senato, dispone ora l’abrogazione dell’intero articolo 4 della legge n. 91/1963.

 

L’articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano) disciplina la composizione del Consiglio centrale del Club alpino italiano prevedendovi la presenza di cinque membri di diritto in rappresentanza delle amministrazioni centrali. Il secondo periodo dell’articolo 4 riguarda la composizione del Collegio dei revisori dei conti.

Si ricorda che - per effetto dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 419 del 1999 che ha affidato alle amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici la revisione degli statuti secondo le norme generali regolatrici della materia - il CAI ha provveduto alla revisione del proprio statuto con delibere dell’Assemblee dei Delegati nel 2000, 2001 e 2003 eliminando la partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni centrali al Consiglio centrale (in qualità di componenti di diritto), che nel 2003 veniva sostituito con il “Comitato Direttivo Centrale” (5 componenti) e il “Comitato Centrale di indirizzo e controllo” (19 componenti), tutti eletti in sede assembleare. Tali delibere assembleari sono state approvate con decreto del Ministro vigilante (allora Attività produttive ora sviluppo economico).

 

Il comma 15 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

 


Articolo 2
(Riordino delle competenze del Ministero dell’ambiente
 e della tutela del territorio e del mare)

 

 

L’articolo 2, modificato nel corso dell’esame al Senato, dispone il trasferimento in capo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei compiti, attribuiti in precedenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di coordinamento e monitoraggio di determinati interventi di emergenza ambientale (commi 1 e 2) e in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo (comma 3). Al medesimo Ministero vengono altresì attribuite, integrando i compiti individuati con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni relative alla promozione dell’economia circolare e all’uso efficiente delle risorse, nonché al coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati (comma 4).

 

Trasferimento al Ministero dell’ambiente di compiti riguardanti determinati interventi di emergenza ambientale (comma 1)

 

Il comma 1 attribuisce al Ministero dell’ambiente le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania, di cui all'articolo 1 del D.L. 136/13, e delle azioni e degli interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte, di cui all'articolo 2 del medesimo D.L. 136/13.

 

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, disciplina lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all’agricoltura, al fine di accertare l’eventuale esistenza di contaminazione a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione.

In particolare, si ricorda che la disposizione demanda lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli ai seguenti enti: Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania. Il comma 1-bis detta norme sulla pubblicazione, sull'aggiornamento e sul potenziamento degli studi epidemiologici relativi alle contaminazioni delle aree della regione Campania, con particolare riferimento ai registri delle malformazioni congenite ed ai registri dei tumori, e sull'elaborazione di dati dettagliati in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riguardo ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. È consentita, ai sensi del comma 2, la collaborazione, secondo le rispettive competenze, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici ed enti di ricerca pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. I commi 3, 4 e 6-bis recano la disciplina relativa agli obblighi posti in capo alle amministrazioni centrali e locali nonché ai privati, finalizzati allo svolgimento delle indagini (obblighi concernenti la fornitura di dati e l'accesso ai terreni). Il comma 5 prevede la presentazione di una relazione che deve contenere, oltre ai risultati delle indagini svolte e delle metodologie utilizzate, anche una proposta di interventi di bonifica dei terreni indicati come prioritari dalla direttiva ministeriale. Il comma 6 demanda a decreti ministeriali l'individuazione dei terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative (cfr. il D.M. 11 marzo 2014, il D.M. 12 febbraio 2015, il D.M. 7 luglio 2015 e il D.M. 3 aprile 2017). Ulteriori disposizioni (commi da 6-ter a 6-sexies) prevedono, tra l'altro, che i terreni oggetto della destinazione prescritta sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati. Infine, il comma 6-septies ha consentito l'interconnessione diretta al SISTRI da parte del Corpo forestale dello Stato, ora confluito nell'Arma dei Carabinieri, al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano.

 

L'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013 disciplina l’istituzione di un Comitato Interministeriale e di una Commissione (commi 1-2, oggetto di modifica da parte del presente decreto-legge), al fine, rispettivamente, di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania, e di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari.

In particolare, alla Commissione è affidato il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi (comma 4) finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori, per i quali viene indicata la copertura finanziaria (comma 5). E’ disciplinata la composizione del Comitato e della Commissione, sono previsti specifici obblighi di pubblicità dei dati già acquisiti e delle informazioni circa l'attività del Comitato interministeriale. Viene prevista la possibilità di costituire consigli consultivi della comunità locale (comma 4-bis). Ulteriori disposizioni riguardano gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento. I commi da 4-quater a 4-octies prevedono lo svolgimento di esami sullo stato di salute della popolazione residente in alcuni comuni della regione Campania e l'offerta di omologhi esami alla popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte. Sono infine dettate norme per il finanziamento delle suddette attività.

 

Trasferimento del Comitato interministeriale al Ministero dell’ambiente e modifiche riguardanti il Comitato interministeriale e la Commissione (comma 2)

Al fine di attuare il trasferimento delle funzioni indicate dal comma 1 al Ministero dell’ambiente, il comma 2 novella in più punti l’articolo 2 del citato D.L. 136/13, prevedendo:

·       il trasferimento del Comitato interministeriale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell’ambiente, nonché l’attribuzione della presidenza del Comitato al Ministro dell’ambiente in luogo del Presidente del Consiglio dei Ministri (modifica al comma 1 dell’art. 2 del D.L. 136/13);

·       la modifica della composizione del Comitato interministeriale, al fine di tenere conto dell’articolazione e dell’attribuzioni delle funzioni al Governo in carica, relativamente alla partecipazione del Ministro delegato per il Sud, in luogo del Ministro per la coesione territoriale, e del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (modifica al comma 1 dell’art. 2 del D.L. 136/13);

L’art. 2, comma 1 del D.L. 136/13, che disciplina l'istituzione del Comitato interministeriale, prevede inoltre che sia composto dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa. Con il D.P.C.M. 6 febbraio 2014 è stato istituito il Comitato interministeriale, successivamente ricostituito con il D.P.C.M. 18 settembre 2014.

·       che la Commissione venga istituita su proposta del Ministro delegato per il Sud anziché del Ministro per la coesione territoriale (modifica al comma 2 dell'art. 2 del D.L. 136/13);

a)     la modifica della composizione della Commissione, che è presieduta da un rappresentante del Ministero dell’ambiente, anziché dal rappresentante della Presidenza del Consiglio, e della partecipazione di alcuni componenti con riguardo al rappresentante del Ministro delegato per il Sud, in luogo del Ministro per la coesione territoriale, e del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (modifica al comma 2 dell'art. 2 del D.L. 136/13).

L’art. 2, comma 2 del D.L. 136/13 prevede inoltre che la Commissione sia composta inoltre da un rappresentante ciascuno del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Campania, nonché dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e dal commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 (G.U. 195/10).

b)    il trasferimento dei compiti di segreteria del Comitato e di supporto tecnico per la Commissione alle strutture organizzative del Ministero dell’ambiente, che si sostituiscono ai dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri per la finanza pubblica (come già previsto nella legislazione previgente) (modifica al comma 3 dell'art. 2 del D.L. 136/13).

 

Trasferimento al Ministero dell'ambiente dei compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e difesa del suolo (comma 3, primo e secondo periodo)

 

Il comma 3, primo periodo, attribuisce al Ministero dell'ambiente i compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, in precedenza attribuiti alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; in tale ambito, restano ferme le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A tale fine, il secondo periodo del comma 3 sopprime la previsione - di cui al comma 9, dell'articolo 7 del D.L. 133/14  - che regola le competenze della citata Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e, con una novella al comma 8 dell'articolo 7 del D.L. 133/14, il previsto concerto con la Struttura di missione medesima.

 

Si ricorda che in base al comma 8 dell’art. 7 del D.L. 133/14, è stata assegnata alle Regioni la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, prevedendo una previa istruttoria del Ministero dell'ambiente, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tale fine, il citato comma 9 dell’art. 7 prevedeva, inoltre, che la citata Struttura di missione operasse di concerto con il Ministero dell'ambiente e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

La struttura di missione contro il dissesto idrogeologico  e per lo sviluppo è stata istituita con il D.P.C.M. 27 maggio 2014, emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord (comma 3, terzo periodo)

 

Il terzo periodo del comma 3 modifica il comma 1074  della legge di bilancio per il 2018 (legge 205/17), al fine di prevedere che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord siano individuati su proposta del Ministero dell’ambiente, anziché della Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dallo stesso Ministro dell’ambiente laddove la norma previgente prevedeva che tale accordo fosse sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Si ricorda che il comma 1073 della citata legge n. 205 del 2017, ha previsto che a valere sugli stanziamenti della medesima legge di bilancio - in particolare ai sensi del comma 1072 e nell'ambito dei settori di spesa ivi indicati - una quota annua pari a 70 milioni di euro possa essere destinata al finanziamento:

a) degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del «Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione » e non ancora finanziati;

b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074.

Si tratta, secondo quanto previsto dal comma 1074, degli interventi individuati nell’ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell’ambiente, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal medesimo Ministro e dal Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata al programma di investimento.

Il comma 1074 prevede, inoltre, che i Presidenti delle regioni o province autonome interessate possano essere autorizzati a stipulare mutui di durata massima di quindici anni con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria. Viene previsto ciò avvenga compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del fondo, rifinanziato ai sensi del comma 1072. Si stabilisce che le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

Sulla legge di bilancio 2018 (L. 205/17), che ai commi 1072-1075 ha provveduto al rifinanziamento del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di complessivi 36, 115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033, si rinvia alla seguente scheda di approfondimento.

 

La novella in esame prevede, inoltre, che l’autorizzazione alla stipula dei citati mutui da parte dei presidenti delle regioni o delle province autonome interessate possa essere concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell’ambiente, e non più con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Funzioni ed organizzazione del Ministero dell’ambiente (commi 4 e 7)

Il comma 4 – tramite una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300/1999 – affida, al Ministero dell’ambiente, specifici compiti in materia di promozione dell’economia circolare e dell’uso efficiente delle risorse e di coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati. Lo stesso comma modifica altresì le modalità di conferimento dell'incarico di Segretario generale del medesimo Ministero.

 

La lettera a) integra il disposto dell’articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 300/1999 (di riforma dell'organizzazione del Governo), al fine di attribuire alla competenza del Ministero dell'ambiente:

·     le politiche di promozione per l’economia circolare e l’uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico (nuova lettera c-bis);

·     il coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati (nuova lettera c-ter).

 

Si fa notare che tali compiti sono in parte già compresi, seppur in maniera implicita, nell’elenco delle attribuzioni contemplato dall’art. 35 del D.Lgs. 300/1999.

Si ricorda infatti che l’art. 35 del D.Lgs. 300/1999 – che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – ha attribuito (al comma 2) a tale Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell’ecosistema, con particolare riguardo ad una serie di materie, tra cui “interventi di bonifica dei siti inquinati”, “sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente”, nonché “promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile”, di cui la transizione verso un’economia circolare rappresenta uno dei principali obiettivii[1].

Nel dettaglio, le materie elencate dal citato comma 2, nel testo precedente le modifiche operate dal presente decreto-legge, sono:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

 

La lettera b) del comma in esame modifica la norma (dettata dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 300/1999) relativa al conferimento dell'incarico di Segretario generale del Ministero dell'ambiente (a cui spetta il coordinamento delle direzioni generali del medesimo Ministero).

Viene infatti previsto che tale incarico sia affidato secondo le procedure stabilite dall’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e non solamente, come disponeva il testo previgente, dal comma 5-bis del citato articolo.

 

Il richiamato comma 5-bis prevede, in materia di conferimento di incarichi di funzione dirigenziale, il conferimento anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dei dirigenti (di cui all’art. 23 del D.Lgs. 165/2001), purché dipendenti delle amministrazioni dello Stato ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

In particolare, il comma 5-bis prevede che, ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di funzione dirigenziale, di cui ai commi da 1 a 5 della medesima disposizione, possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dei dirigenti (di cui all'articolo 23 del medesimo D. Lgs. 165), purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In base alla norma, gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento - limite poi elevato dall'art. 29, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221 - della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli dei dirigenti e del 10 per cento - limite anch'esso poi elevato-  della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. La norma ha stabilito un possibile innalzamento de suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate invece dal comma 6 della disposizione.

Si rammenta, al riguardo, che il comma 3 dell'articolo 19 del D.Lgs. 165 stabilisce che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

Quest'ultimo comma 6, in materia di conferimento di incarichi ad esterni, dispone che gli incarichi, di cui ai commi da 1 a 5, possano essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

 

Il comma 7 prevede che con un apposito regolamento di organizzazione, si provveda all’adeguamento delle strutture organizzative del Ministero dell’ambiente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame al Senato è stato previsto che tale regolamento dovrà essere emanato con DPCM ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e non, come previsto il testo iniziale del decreto-legge, con DPR (ma si veda in proposito quanto disposto dall’articolo 4-bis del presente decreto).

 

Quantificazione e trasferimento delle risorse finanziarie e clausola di invarianza (commi 5, 6 e 8)

Il comma 5 dell'articolo in esame prevede che, con apposito D.P.C.M. (emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente), si provveda alla quantificazione puntuale delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con l'articolo in esame.

Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito il termine, di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per l'adozione di tale D.P.C.M.

 

Il comma 6 disciplina il trasferimento delle risorse quantificate in base alle disposizioni dettate dal comma 5, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

 

Tale comma, come modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede infatti che le risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Nel testo iniziale del decreto-legge non si fa riferimento alle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili, ma alle risorse relative all’esercizio 2018.

 

Lo stesso comma 6 prevede che con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

 

Il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni dell'articolo in esame, stabilendo che all’attuazione della norma il Ministero dell’ambiente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


Articolo 3
(Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità)

 

L’articolo 3, comma 1, individua un complesso di funzioni spettanti - in parte in base alle norme già vigenti[2] in parte in base a trasferimenti di competenza disposti dal medesimo comma - al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.

I commi da 2 a 6 recano novelle, abrogazioni e norme di coordinamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 1.

Il comma 4-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede l'adozione di un protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero della salute di misure sanitarie intese a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate.

I commi 7 e 8 recano norme finanziarie e contabili.

 

Le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 attengono alle politiche per la famiglia. In merito, quelle, ivi individuate, che attualmente spettano ad altre Amministrazioni e vengono trasferite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità sono:

·       le funzioni statali finora di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche intese alla tutela dei diritti ed alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica;

·       le funzioni di espressione del concerti in sede di esercizio delle funzioni già attribuite al ministero del lavoro in materia di fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (di cui al D.Lgs. 565/1996);

·       le funzioni statali finora di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all’art. 1, comma 391, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

A quest'ultimo riguardo, il successivo comma 2 prevede che i decreti di attuazione della carta della famiglia siano emanati dal Presidente del Consiglio ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, mentre la formulazione previgente prevedeva un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con gli ultimi due Ministri menzionati).

 

Tali decreti concernono i criteri e le modalità per il rilascio (sulla base dell'ISEE) della carta alle famiglie con almeno tre figli minori a carico, la quale consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni e servizi ovvero a riduzioni tariffarie, concessi da soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. All'istituto in esame è stata data attuazione con il D.M. 20 settembre 2017.

 

Le lettere b) e c) del comma 1 confermano le funzioni della Presidenza del Consiglio - ovvero, come detto, del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità - in materia, rispettivamente, di adozione di minori e di politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Riguardo alla seconda materia, inoltre, la lettera c):

·       prevede che le relative funzioni di indirizzo e coordinamento (da parte dei suddetti soggetti) riguardino anche lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

·       attribuisce in via esclusiva al Presidenza del Consiglio (o al suddetto Ministro delegato) le funzioni del Governo inerenti all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed al Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza - mentre nella disciplina finora vigente (abrogata dal successivo comma 6) tali funzioni sono esercitate unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -;

·       trasferisce - insieme con la novella di cui al successivo comma 3, lettera b) -, nell'àmbito della Presidenza del Consiglio, dal Dipartimento per le pari opportunità al Dipartimento per le politiche della famiglia le funzioni inerenti all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

·       introduce la previsione che la Presidenza - ovvero il suddetto Ministro delegato - esprima il concerto sui decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

 

Sempre con riferimento alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, la lettera a) del comma 3 attribuisce al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, il cómpito - spettante, nella disciplina previgente, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - di convocare periodicamente (e in ogni caso almeno ogni tre anni) la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e trasferisce dal Dicastero del lavoro e delle politiche sociali al Dipartimento per le politiche della famiglia la funzione di organizzazione della medesima Conferenza (secondo le procedure e le modalità già stabilite dalla normativa, la quale contempla, tra l'altro, il parere delle Commissioni parlamentari competenti).

 

La lettera d) del comma 1 prevede che il Presidente del Consiglio - ovvero, come detto, il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità - eserciti le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve le competenze dei dicasteri ivi menzionati.

In merito, il numero 1) della lettera a) del successivo comma 4 trasferisce dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al Presidente o Ministro delegato suddetti il coordinamento dell'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a conseguire gli obiettivi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ed i cómpiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

La suddetta lettera d) del comma 1, inoltre, introduce le previsioni che la Presidenza del Consiglio o il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità:

·         si avvalgano dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; tale organismo - incardinato, nella normativa finora vigente, presso il Dicastero del lavoro e delle politiche sociali - viene trasferito, in base alle novelle di cui alla lettera c) del successivo comma 4, presso la Presidenza del Consiglio (riguardo ad uno stanziamento in favore dell'Osservatorio, cfr. sub il successivo comma 7). Restano fermi i criteri generali sulla composizione dell'organo e le norme sulla durata ed il possibile rinnovo; a quest'ultimo riguardo, le novelle (al numero 4) sopprimono la fase procedurale della relazione da parte dell'organismo sull'attività svolta (ai fini della valutazione della perdurante utilità del medesimo);

·         esprimano il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza; 

·         esprimano il concerto nell'adozione degli atti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativi al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (di cui all'art. 13 della L. 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni);

·         gestiscano il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, la cui dotazione viene trasferita dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza medesima.

 

Riguardo a quest'ultimo Fondo, la lettera f) del successivo comma 4 opera una modifica sostanziale della disciplina. Nella normativa finora vigente, il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi intesi al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare. La novella di cui alla lettera f) prevede invece che la dotazione del Fondo (confermata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020) sia destinata ad interventi in materia adottati secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali; si rileva che la procedura di emanazione del decreto in esame non contempla il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta ferma la nozione di caregiver familiare posta dall'art. 1, comma 255, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

 

Sempre con riferimento alle politiche in favore delle persone con disabilità, in base alla novella di cui alla suddetta lettera a) del comma 4:

·     il concerto sui disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate nonché il concerto (obbligatorio) per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia è espresso dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, anziché dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

·     si trasferiscono da quest'ultimo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato suddetto, i cómpiti (da esercitare secondo la procedura e le modalità stabilite dalla disciplina già vigente) di presentare una relazione biennale al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia ed agli indirizzi che saranno seguìti, di promuovere indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e di convocare ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap.

 

La novella di cui alla lettera b) del medesimo comma 4 modifica la procedura per l'adozione degli atti e dei provvedimenti concernenti l'impiego del Fondo per le non autosufficienze, prevedendo che i decreti siano emanati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delegato suddetto e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (al quale, nella normativa finora vigente, compete in via principale l'emanazione di tali decreti). Restano fermi il concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Il comma 4-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato specifica che la procedura suddetta di riparto è svolta nel 2018 anche in assenza dell'adozione del Piano triennale per la non autosufficienza, previsto "quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze" dall'art. 21 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147.

 

Le novelle di cui alla lettera d) del comma 4 riguardano la L. 22 giugno 2016, n. 112, relativa all'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetta “Legge dopo di noi”). Per i relativi decreti di attuazione e per gli atti di riparto delle risorse, nonché per la relazione alle Camere (sull'attuazione della disciplina), le novelle prevedono la titolarità duplice del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (a cui fa riferimento la formulazione finora vigente) e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.

Le novelle di cui alla successiva lettera e) modificano la composizione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale (organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 147 del 2017), contemplando due rappresentanti della Presidenza del Consiglio, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia - mentre la formulazione vigente fa riferimento (per la Presidenza del Consiglio) solo a quest'ultimo rappresentante -, e prevedono che il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità partecipi, come soggetto invitato in via permanente, alle riunioni della Rete.

 

Le novelle di cui alle lettere g), h) ed i) riguardano l'inclusione scolastica dei soggetti con disabilità. In base ad esse: si inserisce il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità tra i Ministri competenti ad esprimere il concerto ai fini della definizione delle linee guida sui criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva (secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati - ICD - dell'OMS) e sui criteri, i contenuti e le modalità di redazione del  relativo “profilo di funzionamento” (secondo la classificazione ICF dell'OMS); si introduce il parere del medesimo Ministro delegato nella procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo alla definizione dei piani di studio e delle modalità attuative ed organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché dei crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso; si inserisce un rappresentante del suddetto Ministro delegato in seno all'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

 

La novella di cui alla lettera l) inserisce il concerto del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità nella procedura di emanazione dei decreti di riparto delle risorse statali, in favore degli enti territoriali, per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

 

La lettera l-bis) – aggiunta nel corso dell’esame al Senato - inserisce nella composizione della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità (istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica) un rappresentante del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.

 

Il comma 4-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, demanda ad un protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della salute la definizione – con invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - di misure sanitarie intese a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, con riferimento a:

·       il potenziamento delle attività di prevenzione sanitaria;

·       la partecipazione al sistema di allerta precoce; 

·       la sorveglianza - nell’àmbito del Piano d’azione antidroga - dell’andamento concernente l’applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento. Restano ferme le attribuzioni della Presidenza del Consiglio previste dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

 

Il comma 5 specifica che per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo 3 le competenti Amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio.

 

Il comma 6 dispone l'abrogazione di alcune norme, in quanto assorbite o incompatibili con i commi precedenti.

 

Il comma 7 reca uno stanziamento per il funzionamento del summenzionato Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, pari a 250 migliaia di euro per il 2018 ed a 500 migliaia di euro annui a decorrere dal 2019. Ai fini della relativa copertura finanziaria, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Il comma 8 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

 


Articolo 4, comma 1
(Soppressione del Dipartimento “Casa Italia”)

L’articolo 4, comma 1, sopprime la previsione legislativa che ha disposto l’istituzione del Dipartimento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’art. 18-bis del D.L. 8/2017, al fine di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia”. Le relative funzioni rimangono comunque affidate alla Presidenza del Consiglio.

Tale soppressione è operata mediante due modifiche all’articolo 18-bis del D.L. 8/2017 che eliminano ogni riferimento al citato Dipartimento.

 

La struttura di missione “Casa Italia” è stata istituita nel settembre 2016 per dare attuazione al progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo del territorio e delle aree urbane, con il compito di definire una policy generale di messa in sicurezza del Paese anche attraverso l’utilizzo di una quota del fondo di cui al DL n. 50 del 2017 per l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Successivamente, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, è stato istituito dal DL 8/2017 un apposito Dipartimento presso la Presidenza del consiglio, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici (art. 18-bis, DL 18/2017).

 

Nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2017 si legge che “il progetto, introdotto dall’art. 18-bis del DL n. 8 del 2017 (convertito dalla legge n. 45 del 2017), concernente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, mirava a sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane, nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e alla efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni del Dipartimento della protezione civile. […] Quanto alle attività di coordinamento si segnalano, in particolare, la realizzazione della mappa dei rischi dei Comuni italiani, l’archivio nazionale dei dati e delle informazioni sui fabbricati e la ricognizione delle risorse presenti nel bilancio dello Stato destinate ad interventi di prevenzione dei rischi naturali, che costituisce il necessario presupposto per il monitoraggio degli investimenti pubblici nel settore. Le specifiche risorse provenienti dal fondo di cui all’art. 41 del DL n. 50 del 2017 sono state, invece, indirizzate al finanziamento di interventi destinati a verificare la vulnerabilità degli edifici scolastici e degli edifici comuni nelle zone a rischio sismico e a finanziare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici da realizzare attraverso cantieri pilota; attività, queste ultime, di immediata utilità che richiedono un attento monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi. Sotto il profilo finanziario le relative risorse (157,5 milioni incrementati di 5 milioni per il finanziamento degli interventi per la prevenzione del rischio sismico delle infrastrutture, provenienti dal Fondo investimenti di cui all’art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2017) sono state assegnate alla Presidenza solo nei mesi di novembre e dicembre transitando, in mancanza di impegni, nell’avanzo di amministrazione 2017”.

 


Articolo 4, commi da 2 a 3-quinquies
(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

 

I commi da 3 a 3-quinquies dell’articolo 4 intervengono in materia di edilizia scolastica. Il comma 2 è stato soppresso nel corso dell’esame al Senato.

In particolare, il comma 3 attribuisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la competenza sulle procedure per l’assegnazione agli enti locali degli spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica negli anni 2018 e 2019, nell’ambito della disciplina dei c.d. patti di solidarietà nazionale, posto che la specifica Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio che aveva gestito la procedura, non è stata confermata dal Governo in carica.

I commi 3-bis e 3-ter sopprimono, nell’ambito della procedura per l’individuazione degli interventi da finanziare, rispettivamente, per la costruzione di Poli per l’infanzia innovativi e di scuole innovative nelle aree interne del paese, gli specifici concorsi che dovevano essere indetti dal MIUR, aventi ad oggetto le proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni.

Il comma 3-quater dispone che, dal 2018, le risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio destinate ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico delle scuole sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica.

Il comma 3-quinquies estende la possibilità di stipulare i c.d. “mutui BEI” per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale universitaria anche agli interventi inclusi nelle programmazioni triennali successive a quella del triennio 2015-2017, ed elimina il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella procedura di autorizzazione alle regioni alla medesima stipula e di definizione della disciplina attuativa.

 

Attribuzione di spazi finanziari agli enti locali per interventi di edilizia scolastica (comma 3)

 

Il comma 3 reca alcune modifiche ai commi 487-489 dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016), al fine di attribuire al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la competenza sulle procedure in corso per l’assegnazione agli enti locali degli spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica negli anni 2018 e 2019, nell’ambito della disciplina sui c.d. patti di solidarietà nazionale, competenza che la legge di bilancio 2017 aveva attribuito ad una specifica Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Come riportato nella Relazione illustrativa, la modifica risulta necessaria in quanto la suddetta Struttura di missione, che ai sensi della legge n. 232/2016 ha finora gestito la procedura per l’assegnazione agli enti locali degli spazi finanziari per gli interventi di edilizia scolastica, non risulta confermata dal nuovo Governo in carica.

 

Si ricorda, infatti, che la Struttura di missione in questione è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio con il DPCM 27 maggio 2014, che ne autorizzava l’operato fino al 30 aprile 2016. La Struttura è stata poi prorogata con DPCM 11 aprile 2016 fino alla scadenza del mandato del Governo allora in carica (Governo Renzi).

Successivamente alla nomina del nuovo Governo a dicembre 2017 (Governo Gentiloni), la Struttura è stata confermata, con decorrenza 1° gennaio 2017, con il DPCM 25 gennaio 2017, con i relativi contingenti di personale, limitando comunque il suo operato fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

Il Governo attualmente in carica non risulta aver emanato il DPCM per la proroga dell’operatività della Struttura di missione in questione.

 

Pertanto, con le modifiche apportate dal comma 3 in esame ai commi 487, 488 e 489 della legge di bilancio per il 2017, si interviene sulla procedura di comunicazione/assegnazione degli spazi finanziari finalizzati ad interventi di edilizia scolastica, fermo restando la disciplina dei patti di solidarietà nazionale verticali, indicando, in luogo della più volte citata Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca quale nuovo soggetto competente per quel che concerne:

-   la comunicazione da parte degli enti locali degli spazi finanziari di cui essi necessitano per interventi di edilizia scolastica (comma 487);

-   l’individuazione degli spazi finanziari da assegnare a ciascun ente locale, tenendo conto dell’ordine prioritario espressamente indicato dalla norma (comma 488);

-   l’individuazione degli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 489);

-   la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, degli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale (comma 489).

 

Si ricorda che con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016) è stato previsto nell’ordinamento un patto di solidarietà nazionale "verticale" - che interessa sia gli enti locali (art. 1, comma 485 - 494) che le regioni (art. 1, commi da 495 - 501) - al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, che rientra negli ambiti dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243/2012. Il carattere verticale è da ricondurre alla circostanza che gli spazi di disavanzo concessi agli enti richiedenti – che nei patti orizzontali sono compensati da corrispondenti spazi di avanzo degli enti che cedono spazi - sono a carico di risorse del bilancio dello Stato.

La legge di bilancio per il 2017 aveva assegnato alle regioni e agli enti locali spazi finanziari, per il triennio 2017-2019, nel limite di 700 milioni di euro annui per gli enti locali (di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica) e di 500 milioni di euro annui per le regioni.

La legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 874, legge n. 205/2017) ha rifinanziato questi patti nazionali, ampliando gli spazi finanziari concessi agli enti locali spazi fino al limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (in luogo dei 700 prima previsti), incrementando di 100 milioni (da 300 a 400 milioni) la quota delle suddette risorse da destinare all'edilizia scolastica, ed inserendo una ulteriore finalizzazione, per 100 milioni annui, in favore degli interventi di impiantistica sportiva.

La norma dispone poi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 un ulteriore stanziamento – sempre riferito all'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale, pari a 700 milioni di euro annui.

L'assegnazione degli spazi si articola secondo una procedura differenziata, in base agli investimenti da realizzare. Per gli spazi finanziari destinati ad interventi di edilizia scolastica, gli enti locali devono comunicare gli spazi di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Struttura di missione per il coordinamento degli interventi di edilizia scolastica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; entro il 5 febbraio di ciascun anno; la Struttura di missione comunica poi alla Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale, tenendo conto di un certo ordine prioritario previsto dalla norma:

-   interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno precedente

-   interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato, che non abbiano pubblicato il bando alla data della richiesta di spazi finanziari;

-   interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato, che non abbiano pubblicato il bando alla data della richiesta di spazi finanziari;

-   interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;

-   altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.

Si precisa che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto di solidarietà nazionale "verticale" sono assegnati agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità. Pertanto, in caso di mancato utilizzo, gli spazi non utilizzati sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo. L'ente territoriale beneficiario attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione dei patti di solidarietà, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo.

L'attribuzione degli spazi finanziari a favore degli enti locali per l'anno 2017, per complessivi 700 milioni di euro stanziati dal comma 485 della legge di bilancio 2017, è stata disposta con il D.M. Economia del 14 marzo 2017, di cui di cui 402 milioni destinati a interventi di edilizia scolastica.

Quella relativa all’anno 2018 è stata disposta con D.M. Economia 9 febbraio 2018, n. 20970, per complessivi 900 milioni di euro, di cui 342 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro destinati a interventi di impiantistica sportiva.

Indicazioni, procedure ed adempimenti per i patti di solidarietà nazionale sono contenute della circolare n. 5 del 2018 della Ragioneria generale dello Stato.

 

 

Poli per l’infanzia innovativi e scuole innovative nelle aree interne del Paese (commi 3-bis e 3-ter)

 

I commi 3-bis e 3-ter sopprimono, nell’ambito della procedura per l’individuazione degli interventi da finanziare, rispettivamente, per la costruzione di Poli per l’infanzia innovativi e di scuole innovative nelle aree interne del Paese (di cui all’art. 1, co. 677 e 678, della L. 205/2017), gli specifici concorsi che dovevano essere indetti dal MIUR, aventi ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni.

 

Al riguardo, sembrerebbe necessario chiarire in che modo saranno individuati gli interventi da finanziare per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovativi e per la costruzione di scuole innovative nelle aree interne del paese.

 

A tal fine, il comma 3-bis abroga l’articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 65/2017, mentre il comma 3-ter abroga l’aricolo 1, comma 155-157, della L. 107/2015, stabilendo, al contempo, che quanto previsto da questi ultimi continua ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso sia stato già bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In particolare, il riferimento è alla prima procedura di realizzazione di scuole innovative avviata sulla base della L. 107/2015, per la quale i vincitori del concorso bandito dal MIUR sono stati proclamati.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 1, comma 153-158, della L. 107/2015, al fine di disporre la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, aveva previsto l’utilizzo delle risorse – pari a complessivi € 300 mln nel triennio 2015-2017 – che, in base all’art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza delle scuole e di costruzione di nuovi edifici scolastici. I canoni di locazione da corrispondere all’INAIL erano stati posti a carico dello Stato.

In particolare, aveva previsto che:

-        il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto emanato d’intesa con la (già citata) Struttura di missione per l’edilizia scolastica (v. precedente paragrafo), doveva ripartire le risorse fra le regioni e individuare i criteri per l’acquisizione, da parte delle stesse, delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa (co. 153);

-        le regioni dovevano, conseguentemente, selezionare da uno a cinque interventi sul proprio territorio e darne comunicazione al MIUR (co. 154);

-        il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, doveva indire un concorso con procedura aperta, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni, nel numero di almeno uno per regione (comma 155, ora abrogato);

-        i progetti dovevano essere valutati da una commissione di esperti che, per ogni area di intervento, doveva comunicare al MIUR il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento (comma 156, ora abrogato);

-        gli enti locali potevano affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso, ai sensi dell’art. 108, co. 6, del D.Lgs. 163/2006[3] (comma 157, ora abrogato).

 

La ripartizione delle risorse tra le regioni e la definizione dei criteri per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse era stata operata con DM 593 del 7 agosto 2015.

Con DM 3 novembre 2015, n. 860 – emanato sentita la Conferenza Stato-regioni – il MIUR aveva previsto l'indizione, con decreto del competente direttore generale, del concorso di idee, fissando l'importo dei premi.

Il concorso, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni, era stato bandito con D.D. 12 maggio 2016, n. 7746.

Successivamente, l’art. 1, co. 717, della L. 208/2015 (L. stabilità 2016) aveva disposto che l'INAIL avrebbe destinato alla realizzazione di scuole innovative ulteriori € 50 mln. Anche in questo caso, i canoni di locazione erano stati posti a carico dello Stato.

Il 6 novembre 2017 sono stati proclamati i vincitori del concorso. Qui i progetti vincitori[4].

 

Successivamente, per la prosecuzione del programma di costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese, l’art. 1, co. 677-678, della L. 205/2017 (L. bilancio 2018) ha disposto che l’INAIL destina complessivi € 50 mln, da assegnare con le modalità previste dall’art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015.

 

A sua volta, l’art. 3, co. 4-8, del D.Lgs. 65/2017, nell’istituire i Poli per l’infanzia – destinati ad accogliere, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni –, ha previsto la destinazione di fondi INAIL, fino ad un massimo di € 150 mln per il triennio 2018-2020, per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovativi. I canoni di locazione da corrispondere all’INAIL sono stati posti a carico dello Stato.

In particolare, la procedura per l’individuazione degli interventi da finanziare è stata mutuata dalle disposizioni recate dall’art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015 per la realizzazione di edifici scolastici innovativi.

Le risorse per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovativi sono state ripartite tra le regioni con DM 637 del 23 agosto 2017emanato sentita la Conferenza unificata – che ha individuato anche i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l’infanzia.

Nello specifico, le regioni, d’intesa con gli enti locali, dovevano selezionare da uno a tre interventi sul proprio territorio e darne comunicazione al MIUR.

A sua volta, il MIUR – ai sensi del co. 8, ora abrogato – doveva indire, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, uno specifico concorso con procedura aperta, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni, nel numero di almeno uno per regione. I progetti dovevano essere valutati da una commissione nazionale di esperti che doveva comunicare al MIUR, per ogni area di intervento, il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento.

 

 

Ripartizione delle risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 3-quater)

 

Il comma 3-quater dispone che, dal 2018, le risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio destinate ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico delle scuole sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica (e, ovviamente, nel relativo ambito).

Si supera, così, la previsione, recata dalla L. 107/2015, in base alla quale i termini e le modalità di individuazione degli interventi in questione dovevano essere definiti con apposito DPCM, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Si tratta di quota parte delle risorse del Fondo istituito dall’art. 32-bis del D.L. 269/2003 (L. 326/2003) allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico[5], specificatamente destinate dall’art. 2, co. 276, della L. 244/2007 – nella misura di € 20 mln annui a decorrere dal 2008 – ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico delle scuole, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico.

Tali risorse sono poi confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica, istituito dall’art. 11, co. 4-sexies, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012), a decorrere dal 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[6].

Successivamente, l’art. 1, co. 160, della L. 107/2015 ha disposto che la programmazione nazionale degli interventi di edilizia scolastica è utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate all'edilizia scolastica, comprese quelle di cui all'art. 32-bis del D.L. 269/2003, in riferimento alle quali aveva previsto che i termini e le modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico dovevano essere definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[7].

In attuazione, è intervenuto il DPCM 12 ottobre 2015, che ha altresì ripartito tra le regioni e le province autonome le risorse relative agli anni 2014 e 2015. Il medesimo DPCM ha, altresì, disposto che la medesima ripartizione, a decorrere dal 2016, doveva essere effettuata con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle disponibilità finanziarie, nonché degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischiosità sismica delle scuole esistenti[8].

Con DM 20 luglio 2017, n. 511 sono state ripartite fra le regioni e le province autonome le risorse relative agli anni 2016 e 2017, pari complessivamente a € 26,4 mln (invece di € 40 mln, a seguito di un taglio disposto dal MEF, pari a € 13,6 mln). Successivamente, il DM 29 dicembre 2017, n. 1048 (poi rettificato con DM 1 febbraio 2018, n. 86), assegnando le risorse agli enti locali, ha individuato interventi per complessivi € 22,6 mln. Le somme residue restano nella disponibilità delle regioni, sempre per interventi di cui all’art. 2, co. 276, della L. 244/2007.

 

 

La programmazione nazionale triennale degli interventi di edilizia scolastica

 

La programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica è stata introdotta nell’ordinamento con il D.I. 23 gennaio 2015 (MEF-MIUR-MIT), emanato al fine di dare attuazione all’art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), che ha autorizzato le regioni, per interventi di edilizia scolastica, a stipulare mutui, fra gli altri, con la Banca europea per gli investimenti.

A tale determinazione il D.I. è pervenuto avendo preso atto che i piani triennali regionali di edilizia scolastica relativi al triennio 2013-2015 – ai cui interventi potevano essere conferite le risorse di cui all’art. 10 del D.L. 104/2013 e che sarebbero dovuti essere adottati sulla base dell’intesa intervenuta in Conferenza unificata il 1° agosto 2013 ai sensi dell'art. 11, co. 4-bis-4-octies, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012) – non erano stati attuati.

 

Conseguentemente, il D.I. 23 gennaio 2015 ha proceduto alla definizione di tempi certi per la trasmissione dei piani regionali (oltre che di ulteriori criteri – rispetto a quelli definiti con l'intesa del 1° agosto 2013 – per l’assegnazione delle risorse).

In particolare, l’art. 2 del D.I. 23 gennaio 2015 – come modificato, quanto ai termini, dal D.I. 27 aprile 2015 – ha stabilito che le regioni dovevano trasmettere al MIUR, entro il 30 aprile 2015, i piani regionali relativi al triennio 2015-2017, redatti sulla base delle richieste degli enti locali. I piani erano soggetti a conferma circa l'attualità degli interventi inseriti per il 2016 e il 2017, rispettivamente entro il 31 marzo 2016 e il 31 marzo 2017. Il MIUR doveva trasmettere i piani al MIT ed inserirli in un'unica programmazione nazionale, da predisporre entro il 31 maggio 2015 (e che poteva comunque trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili).

La programmazione nazionale per il triennio 2015-2017 è stata predisposta con DM 29 maggio 2015, n. 322 ed è stata aggiornata, per il 2016, con DM 14 ottobre 2016, n. 790 e, per il 2017, con DM 13 marzo 2018, n. 216.

 

Successivamente, l’art. 1, co. 160, della L. 107/2015 ha disposto, in particolare, che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del D.L. 104/2013 rappresentava il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, doveva essere aggiornata annualmente, ed era utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese – fra le altre – quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell’IRPEF, quelle di cui all'art. 18, co. 8, del D.L. 69/21013 (L. 98/2013) e quelle del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio (di cui all’art. 32-bis del D.L. 269/2003-L. 326/2003).

 

Da ultimo, l’art. 3, co. 4-8, del D.Lgs. 65/2017, nell’istituire i Poli per l’infanzia, ha disposto che, a decorrere dal 2018, sono ammessi nella programmazione unica triennale nazionale anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico e riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a tali Poli.

 

Il 23 novembre 2017 è stato raggiunto l’accordo in Conferenza unificata sullo schema di decreto interministeriale (MEF-MIUR-MIT) relativo alla predisposizione della programmazione triennale 2018-2020. E’, conseguentemente, intervenuto il D.I. 3 gennaio 2018, il cui art. 2 ha stabilito che le regioni devono trasmettere al MIUR, entro il 2 agosto 2018 (120 giorni dalla data di pubblicazione del D.I.) i piani regionali redatti sulla base delle richieste degli enti locali (gli aggiornamenti per il 2019 e il 2020 dovranno pervenire entro termini che saranno definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Il MIUR deve trasmettere i piani al MIT ed inserirli in un'unica programmazione nazionale (da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili), da predisporre entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione dei piani da parte delle regioni. Qui ulteriori approfondimenti.

 

 

Mutui per l’edilizia scolastica e per l’edilizia residenziale universitaria (comma 3-quinquies)

 

Il comma 3-quinquies estende la possibilità di stipulare i c.d. “mutui BEI” per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale universitaria (art. 10 D.L. 104/2013-L. 128/2013) anche agli interventi inclusi nelle programmazioni triennali successive a quella del triennio 2015-2017, ed elimina il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella procedura di autorizzazione alle regioni alla medesima stipula e di definizione della disciplina attuativa.

A tal fine, novella l’art. 10, co. 1 e 1-ter, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

 

L’art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – come modificato, per quanto qui più interessa, dall’art. 1, co. 176, della L. 107/2015 – ha previsto che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, nonché di favorire la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015 (v. precedente paragrafo), le regioni interessate potevano essere autorizzate dal MIUR, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993.

A tal fine, ha disposto lo stanziamento di contributi pluriennali per € 40 mln per il 2015 e per € 50 mln annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dal 2016. La tabella E della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha, poi, disposto un rifinanziamento per € 50 mln nel 2017, € 150 mln nel 2018 ed € 1.500 mln dal 2019.

Le modalità attuative sono state stabilite, con riferimento al triennio 2015-2017, con il D.I. 23 gennaio 2015, che ha integrato i criteri per l’attribuzione delle risorse già definiti con l’intesa intervenuta in Conferenza unificata il 1° agosto 2013 sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'art. 11, co. 4-bis-4-octies, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012).

 

E’, poi, intervenuto l’art. 7, co. 11, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), che ha differito (dal 31 ottobre 2015) al 29 febbraio 2016 il termine (previsto dall’art. 2, co. 5, del D.I. 23 gennaio 2015) per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, ovvero, a condizione che i relativi bandi di gara fossero stati pubblicati entro il 29 febbraio 2016, al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei lavori fossero andate deserte o avessero previsto l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione, e al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Con DM 16 marzo 2015 il MIUR ha ripartito il contributo di € 40 mln dal 2015 e fino al 2044 a carico dello Stato, che le regioni hanno potuto utilizzare per sottoscrivere mutui con la Banca europea degli investimenti, e con D.I. 1 settembre 2015 le regioni sono state autorizzate all’utilizzo dello stesso.

Con DM 5 agosto 2016, n. 620 il MIUR ha ripartito l’ulteriore contributo di € 9.999.999,99 dal 2016 al 2044.

Con DM 7 dicembre 2016, n. 968 il MIUR ha, invece, autorizzato gli enti locali alla stipula, entro il 30 giugno 2017, dei contratti di appalto per gli interventi del piano 2016 a valere sul mutuo già contratto nel corso del 2015.

Con D.I. 6 giugno 2017, n. 390 il MIUR ha, poi, autorizzato l’utilizzo del contributo ripartito con il DM 620/2016 relativo al periodo dal 2016 al 2044. Il decreto stabiliva che potevano procedere alla stipula dei contratti di appalto e all’esecuzione dei lavori gli enti locali che avrebbero aggiudicato i lavori entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (dunque, entro il 15 marzo 2018). Tale termine è stato, poi, differito al 30 settembre 2018 con D.I. 9 aprile 2018.

Per approfondimenti si veda la pagina dedicata al Decreto mutui sul sito della Presidenza del Consiglio #ItaliaSicura.

 

Come già anticipato, per le nuove programmazioni triennali degli interventi l’autorizzazione alle regioni a stipulare i mutui sarà conferita dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa (solo) con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (e non più, anche, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Inoltre, per quanto riguarda la disciplina attuativa, si prevede che la stessa sia definita con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro (e non più – come per il già citato D.I. 23 gennaio 2015 – con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).

 

Soppressione del comma 2

 

Si ricorda infine che il comma 2 – che stabiliva che la parte di risorse del Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 (di cui all’art. 41 del D.L. 50/2017-L. 96/2017) specificatamente destinata al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici confluiva nel Fondo unico per l’edilizia scolastica e poteva essere utilizzata (esclusivamente) per le verifiche di vulnerabilità degli edifici ricadenti nella zona sismica 1 – è stato soppresso nel corso dell’esame al Senato.

 


Articolo 4-bis
(Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri)

 

 

L’articolo 4-bis, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, prevede la possibilità (fino al 30 giugno 2019) di adottare i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall’articolo 4 del D.Lgs. 300/1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione, adottati con D.P.R., sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

La deroga in favore dell’utilizzo del D.P.C.M., secondo quanto espressamente indicato dalla disposizione, è funzionale a semplificare ed accelerare il riordino organizzativo dei ministeri, a partire dalle misure di riorganizzazione previste nel decreto in esame agli articoli 1 e 2.

 

Si ricorda che la Costituzione riserva alla legge l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell’organizzazione dei ministeri (art. 95, 3° comma, Cost.).

La riserva di legge per l’ordinamento della Presidenza del Consiglio è stata attuata dalla legge 400/1988, ampiamente modificata per questo aspetto dal D.Lgs. 303/1999, adottato in base alla delega contenuta nella legge 59/1997 (la cosiddetta legge Bassanini). Per ulteriori approfondimenti sul punto si veda il paragrafo Il quadro normativo.

L’organizzazione interna dei ministeri è disciplinata da una pluralità di fonti normative. Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dal D.Lgs. 300/1999, che fissa per ciascun ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto. Nell’ambito di tale struttura primaria, si provvede a definire il numero (nonché l’organizzazione, la dotazione organica e le funzioni) degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, mediante regolamenti di delegificazione adottati con D.P.R. ex art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988 (così dispone l’art. 4, co. 1, del D.Lgs. 300/1999). L’articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al ministro che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti (art. 4, co. 4, D.Lgs. 300/1999).

Anche per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, l’assetto ordinario delle fonti ministeriali (art. 7 del D.Lgs. 300/1999) prevede che siano istituiti e disciplinati con regolamento ex art. 17, co. 4-bis, L. 400/1988.

 

Per quanto concerne il procedimento di adozione dei D.P.C.M., la disposizione richiede sulla proposta del Ministro competente il concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché la delibera da parte del Consiglio dei ministri.

Sui decreti è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. A differenza dei regolamenti adottati con D.P.R. ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, non è riconosciuta l’obbligatorietà del parere da parte del Consiglio di Stato, ma solo la facoltà al Presidente del Consiglio di richiederlo, né è previsto il parere delle Commissioni parlamentari. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

L’autorizzazione a riorganizzare i Ministeri con D.P.C.M. ha carattere temporaneo. Secondo la lettera della disposizione, tale facoltà è infatti ammessa in un arco temporale che va dalla data di conversione del decreto-legge e fino al 30 giugno 2019.

 

Si ricorda che negli ultimi anni il legislatore ha già fatto ricorso a procedure di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale mediante l’adozione di DPCM, in deroga alle procedure ordinarie ed in ogni caso in via transitoria. In particolare, si ricordano i seguenti precedenti:

-        l’art. 2, comma 10-ter, del D.L. 95/2012 (c.d. spending review) aveva previsto la possibilità di adottare i regolamenti di organizzazione conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche del personale, con finalità di contenimento della spesa pubblica, con D.P.C.M., anziché con D.P.R. La deroga aveva carattere provvisorio e, a seguito di una serie di proroghe, è stata ammessa fino al 28 febbraio 2014;

-        successivamente, l’art. 16, co. 4, D.L. 66/2014 ha autorizzato nuovamente i Ministeri, al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, ad adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione nella forma di DPCM, anziché di regolamenti di delegificazione, fino al 15 luglio 2014, termine poi prorogato al 15 ottobre 2014 (art 2, co. 4-bis, D.L. 90/2014). In questo caso era prevista la possibilità di includere anche la disciplina degli uffici di diretta collaborazione.

 

In relazione alla possibilità introdotta dal comma 1 sono conseguentemente modificate le disposizioni del decreto di cui all’articolo 1, commi 8 (riordino strutture organizzative del MIBAC) e 9 (riordino strutture organizzative del MIPAAFT), nonché all’articolo 2, comma 7 (riordino strutture organizzative del Ministero dell’ambiente), sostituendo il riferimento al regolamento di organizzazione di cui all’art. 4-bis della L. 400/1988 con quello al DPCM previsto dalla disposizione in esame.

 

 

 

 


Articolo 4-ter
(Riordino delle competenze dell’Agenzia per la coesione territoriale)

 

 

L’articolo 4-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale (disciplinata dai commi 2 e 3 dell’articolo 10 del D.L. n. 101/2013), al fine di consolidare le attribuzioni spettanti alla Presidenza del consiglio dei ministri.

 

Il citato decreto-legge n. 101/2013 ha istituito, al comma 1 dell’articolo 10, l’Agenzia per la coesione territoriale[9], sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con la finalità di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma[10], della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione.

I commi 2 e 3, che l’articolo in commento mira a riscrivere, disciplinano le competenze, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia per la coesione territoriale nell’ambito della politica di coesione.

 

Con la disposizione in esame, per quanto riguarda le funzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 2):

·     viene espunto il riferimento al raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti nell’ambito dell’attività istruttoria (lettera a);

·     viene introdotta la funzione di promozione di politiche e interventi per assicurare l'addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché dei relativi programmi di investimento (nuova lettera c);

·     si prevede che la Presidenza del Consiglio promuova l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243/2016 (nuova lettera d);

Il citato art. 7-bis) persegue la finalità di favorire il riequilibrio territoriale tra le diverse zone del Paese, prevedendo che le risorse aggiuntive per la politica di coesione - quelle cioè finalizzate a promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e a rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese - siano assegnate secondo le differenzialità presenti nei territori del Mezzogiorno. E' assegnato all'Autorità politica per la coesione il compito di curare l'applicazione di questo principio di assegnazione differenziale di risorse "aggiuntive" nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. La norma prevede inoltre una ricognizione degli stanziamenti "ordinari" di spesa in conto capitale nei territori medesimi, finalizzata a garantire che le amministrazioni centrali destinino, annualmente, al Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti "ordinari" in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento (o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato in apposta direttiva). Le modalità di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale, sono state stabilite con il DPCM 7 agosto 2017[11];

·     si prevede che, quando il Governo, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche, esercita il potere sostitutivo per evitare il disimpegno dei fondi europei, la Presidenza “si avvale” dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia Spa) per dare esecuzione alle determinazioni assunte nell’ambito del potere sostitutivo (nuova lettera i), mentre nel testo vigente (lettera f) si tratta di una facoltà (“può avvalersi”).

 

Per quanto riguarda le funzioni spettanti all’Agenzia per la coesione territoriale (comma 3) tra le modifiche principali si segnalalo le seguenti:

·     si prevede che l’Agenzia assicuri il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri (lett. b);

·     ferma restando la possibilità per l’Agenzia per la coesione di assumere, in ogni caso (e non solo, quindi, per progetti sperimentali) le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti, si prevede che, nelle ipotesi di cui alla lettera e) (vale a dire in presenza dell'attribuzione di compiti di accelerazione dei programmi ovvero di poteri sostitutivi), l’Agenzia per la coesione si avvale dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia Spa) (lett. h).

·     si prevede che l’Agenzia sostenga la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza (lett. e);

·     spetta, inoltre, all’Agenzia la proposta ai fini dell’adozione, da parte della Presidenza del Consiglio, delle necessarie misure di accelerazione degli interventi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 88/2011 (lett. f).

Il citato comma 3 prevede l’adozione, da parte del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, delle opportune misure di accelerazione degli interventi, anche relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi stessi, al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedano all’attuazione dell’articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Più nel dettaglio, le modifiche introdotte dal comma 1 in commento rispetto alla legislazione vigente vengono evidenziate nel seguente testo a fronte.

 

D.L. n. 101/2013, art. 10 (vigente)

D.L. n. 101/2013, art. 10 (modifiche proposte)

2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare:

 

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

 

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; (vedi anche lett. f)

 

d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

 

 

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

 

 

f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione;

f-bis) può avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; (67)

 

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

2. Fermo restando le competenze delle Amministrazioni titolari di programmi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia:

 

 

a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire complementarietà con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

 

c) promuove le politiche e gli interventi per assicurare l'addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché dei relativi programmi di investimento;

 

d) promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 e successive modificazioni;

 

e) cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

 

 

 

g) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione; (Cfr. lett. d)

 

 

 

h) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale; (Cfr. lett. e)

 

i) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione, e si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l'attuazione della politica di coesione anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" (Cfr. lett. f) e f-bis)

 

 

 

 

 

 

f) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n, 98, e adotta, anche in base alle proposte dell'Agenzia, le misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; (vedi anche lett. c) e i)

3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

 

 

 

 

a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

 

 

 

 

b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;

 

 

b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;

 

b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

 

c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dalla lettera d);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione e fermo restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma:

 

a) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

 

b) assicura il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma;

 

d) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali e territoriali, definisce gli standard e le istruzioni operative e svolge attività di formazione del personale delle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali;

 

 

 

 

 

 



c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino risorse della politica di coesione;

 

g) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

 

h) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti, nonché, avvalendosi a tal fine, nelle ipotesi previste dalla lettera e), dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia Spa.

 

e) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza;

 

f) propone le necessarie misure di accelerazione degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88 e dà esecuzione alle determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6, comma 6, del medesimo decreto;

 


Articolo 4-quater
(Composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale)

 

L'articolo 4-quaterintrodotto nel corso dell’esame del Senato - modifica la composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, stabilendo che il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) non ne sia più componente di diritto e possa essere invitato a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, con funzione esclusivamente di alta consulenza tecnico-scientifica. Si prevede, inoltre, che del Comitato facciano parte i ministri per il Sud e per gli Affari europei, ove nominati.

 

A tal fine, l’articolo in esame novella gli articoli 6 e 21 del D.Lgs. 128/2003, recante il riordino dell'ASI.

L’articolo 6 del citato D.Lgs. 128/2003, individua, tra i compiti e funzioni del Presidente dell’ASI, la partecipazione al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (comma 1, lett. e-bis) introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. c), L. 7/2018 e soppressa dall’articolo in esame).

A sua volta, l’articolo 21 del medesimo D.Lgs. 128/2003 reca la disciplina del Comitato interministeriale. La disposizione in esame ne modifica il comma 3, recante la composizione del Comitato come segue:

·       viene eliminato il riferimento alla partecipazione del presidente dell’ASI tra i membri di diritto;

·       viene adeguata la denominazione dei Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (che già fanno parte del Comitato) a quella che essi assumono in virtù dell’articolo 1 del provvedimento in esame;

·       si prevede che del Comitato facciano anche parte i ministri per il Sud e per gli Affari europei, ove nominati.

 

Inoltre, viene integrato il comma 4 del citato articolo 21 D.Lgs. 128/2003, prevedendo la partecipazione alle riunioni del comitato interministeriale del presidente dell’ASI, dietro convocazione e senza diritto di voto, con funzioni di alta consulenza tecnico-scientifica.

 

Il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'articolo 2 della L. 7/2018 che a tal fine ha sostituito l’articolo 21 del citato D.Lgs. 128/2003, con funzioni di supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri nel settore spaziale e aerospaziale

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, dei beni e delle attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dal presidente dell'ASI.

In relazione a specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente, sentiti gli altri componenti, può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati.

Sulla istituzione del Comitato si veda il dossier del Servizio studi della Camera n. 626 del 5 ottobre 2017, predisposto in occasione dell'esame dell'AC 4510.

 


Articolo 5
(Entrata in vigore)

 

L'articolo dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 13 luglio 2018.

 


Il quadro normativo

La composizione del Governo e il numero dei ministeri

 

Le basi normative

La Costituzione riserva alla legge l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell’organizzazione dei ministeri (art. 95, 3° comma, Cost.).

La riserva di legge per l’ordinamento della Presidenza del Consiglio è stata attuata dalla legge 400/1988, ampiamente modificata per questo aspetto dal D.Lgs. 303/1999, adottato in base alla delega contenuta nella legge 59/1997 (la cosiddetta legge Bassanini).

La riserva di legge in tema di ministeri è stata attuata dal già richiamato D.Lgs. 303/1999 (relativo all’organizzazione della Presidenza del Consiglio), e dal D.Lgs. 300/1999 (organizzazione dei ministeri), anch’esso di attuazione della legge 59/1997. Attualmente, il numero dei ministeri è pari a tredici (D.Lgs. 300/1999, art. 2 nella versione vigente).

Il numero massimo complessivo dei membri del Governo a qualunque titolo, compresi i ministri, i ministri senza portafoglio, i vice ministri e i sottosegretari, è pari a sessantacinque; inoltre, la composizione del Governo deve essere coerente con il principio di pari opportunità di genere sancito dall’articolo 51 della Costituzione (L. 244/2007, art. 1, comma 376).

 

L’organizzazione del Governo

Presidente del Consiglio dei ministri e ministri

Il Governo è composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Spetta al Presidente della Repubblica nominare il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri (art. 92 Cost.).

Il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di vicepresidente del Consiglio dei ministri che, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, lo sostituisce (L. 400/1988, art. 8).

 

Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.

 

I ministri costituiscono il vertice del dicastero che sono chiamati a presiedere. Il numero complessivo dei ministeri è fissato in 13 che, secondo la disciplina previgente il D.L. 86/2018 (decreto legislativo 300/1999, art. 2) sono così denominati:

1)    Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

2)    Ministero dell'interno;

3)    Ministero della giustizia;

4)    Ministero della difesa;

5)    Ministero dell'economia e delle finanze;

6)    Ministero dello sviluppo economico;

7)    Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

8)    Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9)    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

13) Ministero della salute.

 

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l’incarico di reggere ad interim un dicastero. In tal caso, fermo restando il numero dei ministeri fissato a 13, il numero dei ministri verrebbe ad essere inferiore a quello dei ministeri (L. 400/1088, art. 9, comma 4).

 

Ministri senza portafoglio

Oltre ai ministri responsabili di un dicastero, all'atto della costituzione del Governo, possono essere nominati ministri senza portafoglio (L. 400/1988, art. 9), ossia ministri per la cui attività non sono previsti autonomi stati di previsione in sede di bilancio, bensì specifici stanziamenti nell’ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio. Essi, infatti, svolgono funzioni delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri (sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale) ed operano presso la Presidenza del Consiglio.

Il numero dei ministri senza portafoglio e le deleghe ad essi affidate variano da governo a governo; generalmente sono sempre nominati i ministri senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento, per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali.

 

Viceministri e sottosegretari di Stato

Completano la composizione del Governo i sottosegretari di Stato chiamati a coadiuvare il Presidente del Consiglio e i singoli ministri. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri (L. 400/1988, art. 10).

 

Un sottosegretario di Stato è nominato segretario del Consiglio dei ministri di cui redige il verbale. È l’unico sottosegretario che partecipa di diritto alle sedute del Consiglio dei ministri.

 

A non più di dieci sottosegretari di Stato può essere attribuito il titolo di vice ministro, qualora siano loro conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio. I vice ministri possono partecipare, su invito del Presidente del Consiglio d'intesa con il ministro competente, alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su questioni attinenti alla materia loro delegata (L. 400/1988, art. 10, commi 3 e 4).

 

La composizione dei Governi nella XVI e XVII legislatura

Nella tabella che segue viene confrontata la composizione dei Governi delle ultime due legislature.

 

 

Presidente del Consiglio

Ministri

Ministri senza portafoglio

Viceministri e sottosegretari

Totale

XVI legislatura

IV Berlusconi 7.5.2008 12.11.2011

12

9

38

60

Monti 16.11.2011 21.12.2012

11

6

29

47

XVII legislatura

Letta 28.4.2013 14.2.2014

13

8

41

63

Renzi 21.2.2014 7.12.2016

13

3

45

62

Gentiloni 12.12.2016 24.3.2018

13

5

42

61

 

I dati si riferiscono alla composizione iniziale di ciascun Governo (al momento della sua formazione) e non tengono conto delle eventuali variazioni occorse nel corso del tempo.

 

All’inizio della XVI legislatura (2008), il IV Governo Berlusconi ha attuato la legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007, art 1, commi 376 e 377) che aveva modificato (a partire appunto dal Governo successivo a quello allora in carica) la composizione del Governo, riducendo a 12 il numero dei ministeri e fissando un tetto al numero complessivo dei componenti (60 membri). Nel 2009, il numero dei ministeri è stato aumentato a 13 (L. 172/2009) e il numero massimo di membri del Governo è stato elevato a 65 (DL 195/2009). Successivamente, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è stato sostituito dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è stato nominato un nuovo ministro senza portafoglio.

Nel 2011, con il Governo Monti, il numero dei ministri è ridotto a 11, fermo restando il numero dei dicasteri (13): il dicastero dell’Economia e delle finanze viene assunto ad interim dallo stesso Presidente del Consiglio Monti, così come quelli dello Sviluppo e delle Infrastrutture e trasporti sono affidati al ministro Passera. Nel luglio 2012, il numero dei ministri sale a 12, con la nomina del prof. Grilli a Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il Governo Conte

Dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018 il Presidente della Repubblica Mattarella conferisce l’incarico di formare il nuovo Governo al prof. Giuseppe Conte, che accetta con riserva.

Il Presidente del Consiglio incaricato rimette l’incarico, ma riceve successivamente un nuovo incarico il 31 maggio e presenta il giorno stesso la lista dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, quindi, con quattro distinti decreti adottati il 31 maggio:

§  accetta le dimissioni rassegnate il 24 marzo 2018 dal Presidente del Consiglio dei ministri on. Paolo Gentiloni Silveri in nome proprio e dei ministri componenti il Consiglio medesimo;

§  accetta, su proposta del Presidente del Consiglio, le dimissioni rassegnate dai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai sottosegretari di Stato presso i ministeri;

§  nomina il prof. Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei ministri;

§  nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i 18 ministri del nuovo Governo (di cui 12 con portafoglio e 6 senza portafoglio).

I quattro decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2018.

 

Viene così ridotto di uno il numero dei ministri con portafoglio, fermo restando il numero dei dicasteri (fissato nella misura di 13 dalla legge 172/2009). Infatti, il dicastero dello Sviluppo e quello del Lavoro e delle politiche sociali sono affidati al Ministro e Vicepresidente del Consiglio on. Di Maio.

 

Subito dopo il giuramento, si svolge a Palazzo Chigi la cerimonia di insediamento del nuovo Governo con il passaggio di consegne tra il Presidente uscente Gentiloni e il nuovo Presidente del Consiglio Conte.

Successivamente, si tiene la prima riunione del Consiglio dei ministri. Il Consiglio condivide le seguenti proposte formulate dal Presidente Conte: nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dell'on. Giancarlo Giorgetti, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo il quale ha quindi prestato giuramento e assunto le proprie funzioni (la nomina è disposta con il D.P.R. 1° giugno 2018); attribuzione delle funzioni ai vicepresidenti del Consiglio, sen. Salvini e on. Di Maio (l'attribuzione di funzioni è disposta con il D.P.R. 1° giugno 2018); conferimento degli incarichi ai ministri senza portafoglio: rapporti con il Parlamento e democrazia diretta; pubblica amministrazione; affari regionali e autonomie; Sud, famiglia e disabilità; affari europei (gli incarichi sono conferiti con il D.P.C.M. 1° giugno 2018).

 

Il 6 giugno 2018 il Governo ottiene la fiducia alla Camera con 350 voti favorevoli, 236 contrari e 35 astenuti. Il giorno precedente il Governo aveva ottenuto la fiducia al Senato con voti favorevoli 171, contrari 117, astenuti 25.

 

Il 12 giugno 2018 si svolge a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri per la nomina dei Sottosegretari. Nel complesso i Sottosegretari sono 46 (compreso il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giorgetti, nominato il 1° giugno 2018). Il numero complessivo dei componenti del Governo è dunque di 65 membri, oltre al Presidente del Consiglio, numero pari alla soglia massima prevista dalla legge (L. 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1, comma 376).

 


La composizione del Governo in alcuni Paesi europei

 

Francia

 

Attualmente il Governo francese di Édouard Philippe, nominato Primo ministro nel maggio 2017, è composto da 16 ministeri:

1.          Ministère de l'Intérieur;

2.          Ministère de la Transition écologique et solidaire;

3.          Ministère de la Justice;

4.          Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères;

5.          Ministère des Armées;

6.          Ministère de la Cohésion des territoires;

7.          Ministère des Solidarités et de la Santé;

8.          Ministère de l'Économie et des Finances;

9.          Ministère de la Culture;

10.       Ministère du Travail;

11.       Ministère de l'Éducation nationale;

12.       Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation;

13.       Ministère de l'Action et des Comptes publics;

14.       Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation;

15.       Ministère des Outre-Mer

16.       Ministère des Sports.

 

I membri del Governo francese sono complessivamente 32:

·       un Primo ministro;

·       16 ministri;

·       3 viceministri;

·       12 sottosegretari di Stato.

 

 

Germania

 

Il Governo tedesco della Cancelliera Angela Merkel, formato nel marzo 2018, è composto da 14 Ministeri federali (Bundesministerien):

1.          Finanze;

2.          Interno;

3.          Esteri;

4.          Economia e energia;

5.          Giustizia e protezione dei consumatori;

6.          Lavoro ed affari sociali;

7.          Difesa;

8.          Alimentazione e agricoltura;

9.          Famiglia;

10.       Salute;

11.       Trasporti e infrastrutture digitali;

12.       Ambiente;

13.       Istruzione e ricerca;

14.       Cooperazione economica e sviluppo.

 

Ad ogni dicastero è preposto un Ministro Federale. Inoltre, del Gabinetto fa parte il Capo della Cancelleria federale che ricopre il ruolo di Ministro federale per compiti speciali. Pertanto il numero dei ministri è pari a 15.

 

I membri del Governo tedesco sono complessivamente 46:

·       un Cancelliere;

·       15 ministri federali (Bundesminister);

·       2 ministri di Stato (Staatsminister) che coadiuvano il Ministro degli esteri;

·       28 sottosegretari di Stato (Parlamentarische Staatssekretäre).

 

 

Regno Unito

 

Il Governo britannico del Primo Ministro Theresa May, formato nel luglio 2016, è composto attualmente da 25 Ministeri dipartimentali (Ministerial departments):

1)    Cabinet Office;

2)    Department for Business, Energy & Industrial Strategy;

3)    Department for Digital, Culture, Media & Sport;

4)    Department for Education;

5)    Department for Environment, Food & Rural Affairs;

6)    Department for Exiting the European Union;

7)    Department for International Development;

8)    Department for International Trade;

9)    Department for Transport;

10) Department for Work and Pensions;

11) Department of Health and Social Care;

12) Foreign & Commonwealth Office;

13) HM Treasury;

14) Home Office;

15) Ministry of Defence;

16) Ministry of Housing, Communities & Local Government;

17) Ministry of Justice;

18) Northern Ireland Office;

19) Office of the Leader of the House of Lords;

20) Office of the Secretary of State for Scotland;

21) Office of the Secretary of State for Wales;

22) UK Export Finance;

23) Attorney General's Office;

24) Office of the Advocate General for Scotland;

25) Office of the Leader of the House of Common.

Tranne gli ultimi 4, ciascuno ministero è retto da un Cabinet minister.

 

La composizione del Governo è la seguente:

·       1 Prime ministerd;

·       22 Cabinet ministers (tra cui un Minister without Portfolio) generalmente denominati Secretaries of Stated;

·       98 Other ministers (vi sono compresi i ministri che non fanno parte del Cabinet, i Ministers of State e i Parliamentary Under Secretaries of State).

In totale dunque il numero dei membri del Governo è pari a 121.

 

 

Spagna

 

Attualmente il Governo spagnolo di Pedro Sánchez Pérez-Castejón, in carica dal 2 giugno 2018, è composto dai seguenti Ministeri:

1.          Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (la titolare, María del Carmen Calvo Poyato, è anche vice presidente del Governo);

2.          Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación;

3.          Ministerio de Justicia;

4.          Ministerio de Defensa;

5.          Ministerio de Hacienda;

6.          Ministerio del Interior;

7.          Ministerio de Fomento;

8.          Ministerio de Educación y Formación Profesional;

9.          Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social;

10.       Ministerio de Industria, Comercio y Turismo;

11.       Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación;

12.       Ministerio de Política Territorial y Función Pública;

13.       Ministerio para la Transición Ecológica;

14.       Ministerio de Cultura y Deporte;

15.       Ministerio de Economía y Empresa;

16.       Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;

17.       Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

 



[1]  Tale transizione consiste nella trasformazione dell'attuale sistema economico "lineare" di produzione e consumo (estrai, produci, consuma e getta) in un nuovo sistema "circolare" (estrai, produci, consuma e riproduci), basato su un modello di sviluppo industriale il cui obiettivo è quello di preservare e mantenere il più a lungo possibile il valore dei prodotti e dei materiali nell'economia, riducendo al contempo la generazione di rifiuti non riciclabili, nonché l'eccessivo consumo di risorse primarie. Vista la complessità e la rilevanza dell'economia circolare sul "Sistema Paese", il Ministero dell'ambiente ha avviato, nel mese di giugno 2017, una consultazione pubblica sul tema per elaborare un documento condiviso e partecipato. A tal fine, il Ministero ha pubblicato il documento "Verso un modello di economia circolare per l'Italia" che ha l'obiettivo di fornire un inquadramento generale sull'economia circolare e di sviluppare una strategia italiana in materia.

[2]  Riguardo alle funzioni in oggetto già spettanti, in base alla normativa fino ad ora vigente, al Presidente del Consiglio dei ministri, cfr. il D.P.C.M. 27 giugno 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2018) di delega di funzioni al Ministro per la famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana.

[3]  L’art. 108, co. 6, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) disponeva che la stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà fosse stata esplicitata nel bando, e che il soggetto fosse in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. La disposizione citata è stata trasfusa nel vigente art. 156, co. 6, del D.Lgs. 50/2016 che, conseguentemente, ha abrogato l’art. 108, co. 6, del D.Lgs. 163/2006.

Con Delibera n. 185 del 21 febbraio 2018, l’Autorità nazionale anticorruzione ha espresso il proprio parere in merito alla richiesta avanzata dalla Struttura di Missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri circa la possibilità di affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti vincitori del concorso di idee, con procedura negoziata, con obbligo di invitare almeno cinque operatori, prevedendo l’invito del primo o dei primi tre classificati dello stesso concorso di idee.

Al riguardo, l’Autorità ha evidenziato che, nell’ambito di un concorso di idee, la possibilità di affidare al vincitore, con procedura negoziata senza bando, anche la redazione dei successivi livelli progettuali è subordinata alla chiara esplicitazione nel bando di tale previsione e alla chiara indicazione nello stesso dei requisiti tecnico-professionali ed economici che devono essere posseduti dai concorrenti. Nel caso in cui anche una sola di queste due condizioni non sia soddisfatta – come nella fattispecie in esame –, l'affidamento dei successivi livelli di progettazione deve avvenire con un concorso di progettazione o con un appalto di servizi di progettazione, ponendo a base l’idea vincitrice del concorso.

[4]  Per completezza si ricorda che, con sentenza 284/2016, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 1, co. 153, della L. 107/2015 nella parte in cui non prevedeva che il decreto per il riparto delle risorse e l’individuazione dei criteri per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse fosse adottato sentita la Conferenza unificata.

Il MIUR ha peraltro ritenuto sanato il vizio procedurale rilevato dalla Corte, in considerazione del fatto che il DM 3 novembre 2015, n. 860 – con il quale, come già detto, era stata prevista l'indizione del concorso di idee – era stato adottato sentendo la Conferenza Stato-regioni.

[5]  Nonché per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte.

[6]  In particolare, la disposizione citata ha previsto che al Fondo unico per l’edilizia scolastica dovevano affluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

[7]  Per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, all’individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento e delle procedure di finanziamento e alla ripartizione delle risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio fra le regioni e le province autonome, si era provveduto con Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19 maggio 2010, n. 3879, e 2 marzo 2011, n. 3927. Per gli anni 2012 e 2013, invece, le modalità di utilizzo delle risorse e il relativo riparto erano stati definiti con DPCM 8 luglio 2014.

[8]  Le risorse relative agli anni 2014 e 2015 sono state assegnate agli enti locali dapprima con DM 23 dicembre 2015, n. 943 e, poi, con DM 30 gennaio 2017.

[9]  Lo Statuto dell'Agenzia è stato approvato con D.P.C.M. 9 luglio 2014. con il D.P.C.M. 7 agosto 2015 è stato approvato il Regolamento di contabilità dell'Agenzia.

[10]  “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.”.

[11]  Recante “Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale”.