Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato
Riferimenti: SCH.DEC N.32/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 32
Data: 03/07/2018
Organi della Camera: V Bilancio

 

Completamento della riforma della struttura
del bilancio dello Stato

A.G. 32


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 35

 

 

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Atti del Governo n. 32

 

 

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BI0018.docx

 

 


 

I N D I C E

 

 

Nota introduttiva............................................................................................ 3

Schede di lettura

§  Articolo 1 (Gestione unificata delle spese a carattere strumentale)............ 9

§  Articolo 2 (Introduzione delle azioni e aggiornamento note integrative).. 11

§  Articolo 3 (Allegato alla NADEF sulle leggi pluriennali di spesa)........... 14

§  Articolo 4 (Variazioni e flessibilitą di bilancio)......................................... 16

§  Articolo 5 (Entrate finalizzate per legge)................................................... 26

§  Articolo 6 (Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilitą speciali o conti correnti di tesoreria)....................................................................... 27

§  Articolo 7 (Sistema di contabilitą finanziaria economico-patrimoniale e piano dei conti integrato)............................................................................ 31

§  Articolo 8 (Bilancio di genere).................................................................... 50

§  Articolo 9 (Abrogazione e modificazione di norme)................................... 51

§  Articolo 10 (Disposizioni transitorie)......................................................... 52

§  Articolo 11 (Entrata in vigore).................................................................... 54

Testo a fronte................................................................................................ 55

 

 


Nota introduttiva

 

 

Lo schema di decreto legislativo in esame (AG 32) dą attuazione all’articolo 1, comma 4, della legge n.89/2014, il quale consente al Governo, entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi per il completamento della riforma del bilancio dello Stato (previsti dal comma 2 del medesimo articolo[1]), di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti medesimi, intervenendo sulla legge n.196/2009 (Legge di contabilitą e finanza pubblica – di seguito “Legge di contabilitą”).

 

L’articolo 1, comma 2, della legge n.89/2014 ha delegato il Governo ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, uno o pił decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilitą, facendo rinvio ai princģpi e criteri direttivi gią stabiliti dall'articolo 40, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

In attuazione della delega legislativa č stato adottato il decreto legislativo n. 90 del 2016, che ha innovato in pił parti il testo della legge di contabilitą, ridefinendo la struttura del bilancio dello Stato e, in particolare, prevedendo:

§  la revisione delle missioni e dei programmi nonché della classificazione delle spese nel cui ambito, tra l'altro, l'attuale distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili č sostituita da una nuova classificazione articolata in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno;

§  la modifica della struttura delle note integrative del disegno di legge di bilancio, nonché di quelle allegate al rendiconto;

§  l'introduzione della contabilitą integrata – vale a dire di un sistema di contabilitą economico-patrimoniale – in affiancamento alla contabilitą finanziaria, nonché del piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilitą finanziaria e da conti economico patrimoniali, entrambi redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione;

§  la modifica, infine, delle disposizioni inerenti la disciplina delle contabilitą speciali, al fine della progressiva eliminazione delle gestioni da ricondurre a contabilitą ordinaria.

 

Si ricorda altresģ che le modifiche alla legge di contabilitą n. 196/2009 operate dal decreto legislativo n. 90 del 2016 vanno considerate contestualmente alle modifiche alla legge medesima derivanti da una successione di interventi normativi, riferibili al processo di riforma contabile che ha preso avvio con l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012 sul pareggio di bilancio, cui ha fatto seguito la legge di attuazione n.243 del 2012, il cui articolo 15 ha reso necessarie una serie di modifiche dell'ordinamento contabile e di finanza pubblica, poi apportate dalla legge n.163 del 2016 (per un cui dettagliato esame si rinvia al Dossier n. 542/2 del Servizio Studi).

Una delle novitą principali introdotte dalla riforma costituzionale riguarda il superamento della natura formale della legge di bilancio dello Stato, la quale contiene ora, oltre alle poste contabili disposte dalla legislazione vigente, anche le disposizioni che modificano o integrano le poste medesime, incorporando i contenuti precedentemente presenti nella legge di stabilitą.

Nel medesimo anno sono altresģ intervenuti due decreti legislativi, costituiti dal decreto legislativo n. 93 del 2016, riguardante il riordino della disciplina del bilancio dello Stato ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché dal decreto legislativo n.90 del 2016, che č intervenuto sulla struttura del bilancio dello Stato, su cui interviene ora lo schema di decreto legislativo in esame.

 

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene su aspetti della contabilitą e finanza pubblica sui quali č gią intervenuto il decreto legislativo n.90/2016 e, quindi, puņ essere ritenuto correttivo e integrativo di tale provvedimento.

 

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 89/2014, gli schemi di decreto legislativo (ivi compresi quelli correttivi e integrativi) sono trasmessi alla Camera e al Senato per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia (limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse) e per i profili finanziari.

Il parere parlamentare deve essere espresso entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione dell’atto (ossia entro il 20 agosto 2018), decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati dal Governo.

 

Rinviando alle schede di lettura dei singoli articoli e al testo a fronte riportato in calce al presente dossier, segnaliamo che le principali modifiche introdotte dal provvedimento in esame riguardano:

§  estensione alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale dell'autorizzazione alla gestione di bilancio successivamente all'approvazione della nuova legge di bilancio;

§  semplificazione dell'iter di aggiornamento delle azioni;

§  semplificazione dell'allegato alla Nota di aggiornamento del DEF riguardante le spese di investimento e le leggi pluriennali;

§  semplificazione della disciplina in materia di flessibilitą e di variazioni di bilancio;

§  introduzione di un apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale volto a illustrare la gestione delle risorse in relazione allo svolgimento di servizi da parte delle amministrazioni centrali;

§  revisione del conto riassuntivo del tesoro ed eliminazione progressiva delle gestioni contabili operanti a valere sulle contabilitą speciali o conti correnti di tesoreria;

§  riformulazione dei principi contabili generali e intervento sulla durata della sperimentazione della contabilitą integrata e del piano integrato dei conti;

§  modificazione della legge di contabilitą in relazione all'analisi del bilancio di genere.

Si ricorda, infine, che lo schema di decreto legislativo č stato trasmesso alla Corte dei Conti, la quale ha espresso il parere di competenza nell’adunanza a sezioni riunite del 4 giugno 2018 (parere n.3/2018) La gran parte delle proposte di modifica della Corte dei Conti sono state recepite dal Governo nel testo successivamente trasmesso al Parlamento. Per le parti in relazione alle quali il Governo ha ritenuto, invece, di non conformarsi al parere delle Corte dei Conti, nella relazione illustrativa ne vengono spiegate le ragioni.

 


 

Schede di lettura

 


Articolo 1
(Gestione unificata delle spese a carattere strumentale)

 

 

articolo 1 interviene sulla norma (articolo 21, comma 17, della legge n. 196/2009) che autorizza la gestione del bilancio, fino al sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio, sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell’esercizio precedente, nelle more dell’assegnazione, ai responsabili della gestione, delle risorse attribuite con la legge di bilancio.

In particolare, si prevede l’estensione della suddetta autorizzazione anche alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n.279 del 1997.

 

Si segnala che sulla disciplina della gestione unificata delle spese a carattere strumentale interviene anche l’articolo 9, comma 2, dello schema di decreto in esame (alla cui scheda si rimanda), il quale prevede che l’individuazione di tali spese venga effettuata con decreto del Ministro competente “previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato” (e non “di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”, come attualmente previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n.279 del 1997 ).

 

articolo 21, comma 17, della legge n. 196/2009 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unitą di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unitą elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, č autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente.

 

articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997 prevede che al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a pił centri di responsabilitą amministrativa nell'ąmbito dello stesso Ministero, puņ essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. L'individuazione delle spese, č effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Stabilisce, quindi, che i titolari dei centri di responsabilitą amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unitą previsionale di rispettiva pertinenza.

 

 


 

Articolo 2
(Introduzione delle azioni e aggiornamento note integrative)

 

 

articolo 2 interviene sulla norma (articolo 25-bis, comma 6, della legge n. 196/2009) che disciplina l’individuazione delle azioni del bilancio dello Stato.

In particolare, si prevede che l’aggiornamento dell’elenco delle azioni individuate possa avvenire:

§  con il disegno di legge di bilancio, dandone evidenza in apposito allegato;

§  con i decreti di variazione di bilancio, conseguenti all’approvazione di nuove leggi (ricorrendone i presupposti). I decreti devono essere comunicati al Parlamento.

 

articolo 25-bis della legge n. 196/2009[2], ha previsto che nell’ambito del bilancio dello Stato i programmi di spesa sono suddivisi in azioni. Dal momento che i programmi di spesa costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni e che le stesse missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa (articolo 21, comma 2, legge n. 196/2009), dal punto di vista sostanziale le azioni costituiscono aggregati di maggiore dettaglio dei programmi medesimi, rappresentativi della finalitą della spesa individuata, in termini pił generali, a livello di programma.

Le azioni sono definite come entitą individuate sulla base delle seguenti caratteristiche:

a)     raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalitą;

b)     migliorano l’informazione sulle finalitą cui sono destinate le risorse finanziarie del programma, in termini di settori di intervento, tipologie di servizi erogati o categorie di utenti; categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro; ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;

c)      corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalitą;

d)     sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto pił possibile, stabili.

Raggruppando tutte le risorse finanziarie destinate ad una medesima finalitą, le azioni possono contenere spese di natura economica differente. L'unica eccezione č costituita dalle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, vengono raggruppate in un'unica apposita azione all'interno di ciascun programma.

La disponibilitą di informazioni dettagliate sulla natura economica della spesa nell’ambito delle azioni č assicurata dal piano dei conti integrato[3].

 

Per quanto concerne, specificamente, l’individuazione delle azioni (e la loro modifica), l’articolo 25-bis, comma 6, stabilisce che si proceda con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, approvato su proposta del Ministro dell’economia.

In attuazione di tale disposizione le azioni sono state concretamente individuate con il D.P.C.M. 14 ottobre 2016.

 

Le azioni cosģ individuate si applicano, in via sperimentale, dall’esercizio 2017. Durante la sperimentazione č prevista la predisposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una relazione annuale, sentita la Corte dei conti, in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del Rendiconto generale dello Stato. Entro giugno 2017 dovrebbe quindi essere presentata la prima Relazione sull’efficacia delle azioni. Si prevede, poi, che la fase sperimentale si concluderą all’esito positivo di tale valutazione e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e finanze, sarą stabilito l’esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiranno le unitą elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

Al riguardo si segnala che l’articolo 4 del D.P.C.M. 14 ottobre 2016 gią definisce modalitą di aggiornamento delle azioni, analoghe a quelle proposte dall’articolo 2 in esame[4].

Si segnala, altresģ, che l’articolo 25-bis, comma 8, della legge n. 196/2009, nel demandare – come detto - a un ulteriore D.P.C.M. la definizione dell’esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni (terminata la fase sperimentale) costituiranno le unitą elementari di bilancio, rimette a tale D.P.C.M. la possibilitą di modificare le azioni gią individuate.

 

In ordine alle modalitą di aggiornamento e modifica delle azioni si evidenzia, pertanto, l’esigenza di un pił chiaro coordinamento normativo tra il testo vigente dell’articolo 25-bis, comma 8, della legge n. 196/2009 e le modifiche previste dall’articolo 2 in esame, anche tenendo conto di quanto gią stabilito dall’articolo 4 del D.P.C.M. 14 ottobre 2016.

 

articolo 2 modifica, poi, per finalitą di coordinamento normativo, l’articolo 21, comma 11, lettera a) della legge n.169/2009, chiarendo che le Note integrative relative a ciascuno stato di previsione debbano fare riferimento alle “azioni” (e non alle “unitą elementari di bilancio”, come attualmente previsto).

 

articolo 21, comma 11, lettera a) della legge n. 169/2009 prevede che ciascuno stato di previsione di cui si compone il bilancio sia corredata, a fini informativi, di una Nota integrativa. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, la Nota specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le prioritą politiche, in coerenza con quanto indicato nel DEF. La Nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unitą elementari di bilancio sottostanti. Per ciascuna unitą elementare di bilancio sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La Nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna unitą elementare di bilancio, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo.

 


 

Articolo 3
(Allegato alla NADEF sulle leggi pluriennali di spesa)

 

 

articolo 3 modifica, con finalitą di semplificazione, la procedura di predisposizione e il contenuto della documentazione allegata alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) volta a dare conto delle spese di investimento e delle relative leggi pluriennali[5], attualmente disciplinata dall’articolo 10 della legge n. 196/2009.

A tal fine si prevede che la NADEF sia corredata di una Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente la quale, in particolare, riporta:

§  indicazione delle leggi che rivestono carattere di contributi pluriennali, dando conto (a seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f)[6]), della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica;

§  i quadri contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e programma; con indicazione della relativa scadenza, dell'onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o definanziamenti, le somme complessivamente stanziate, quelle effettivamente impegnate ed erogate ed i relativi residui. In apposita sezione del quadro contabile č esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge (tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilitą e del piano finanziario pluriennale dei pagamenti).

I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ciascun anno, tutti ģ dati necessari ai fini della predisposizione della Nota illustrativa.

I dati contenuti nella Nota illustrativa costituiscono la base informativa per il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), della legge n. 169/2009).

Le principali modifiche rispetto alla normativa vigente (recata, come detto, dall’articolo 10 della legge n. 196/2009) riguardano:

§  lo snellimento e la semplificazione del processo di predisposizione e composizione della Nota illustrativa (e la sua ridenominazione);

§  la soppressione della norma che attualmente prevede il commento dei dati, da parte dei Ministeri, organizzati per Missioni di spesa;

§  lo slittamento (dal 30 giugno) al 31 luglio di ciascun anno, del termine entro il quale ciascun Ministero deve trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione della Nota illustrativa;

§  l’espressa previsione che i dati trasmessi dai Ministeri vengano a costituire la base informativa per il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera f), della legge n. 196/2009).

 

articolo 10 della legge n. 196/2009 attualmente prevede che la NADEF č corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali.

Alle suddette relazioni il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare. In apposita sezione del quadro riassuntivo č esposta (in allegato) la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera, nonché dell'ammontare utilizzato.

Infine, si prevede che entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato alla NADEF in esame.

 

 


 

Articolo 4
(Variazioni e flessibilitą di bilancio)

 

 

articolo 4 reca una serie di modifiche alla legge di contabilitą (legge n. 196/2009) che intervengono in materia di flessibilitą di bilancio, con specifico riguardo alle rimodulazione delle dotazioni annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale e di variazioni di bilancio nel corso della gestione.

Rimodulazioni delle leggi pluriennali di spesa
(comma 1, lettere a) e b))

Le lettere a) e b) del comma 1 intervengono sulla disciplina delle rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, permanenti e non, con una riformulazione sia delle disposizioni contenute al comma 3 dell’articolo 23, della legge di contabilitą (recante la disciplina generale delle rimodulazioni di autorizzazioni legislative di spesa), sia della normativa contenuta ai commi 1 e 2 dell’articolo 30 (riguardanti specificamente le leggi pluriennali di spesa in conto capitale e la loro possibilitą di rimodulazione in sede di disegno di legge di bilancio).

In particolare, la lettera a) interviene sull’articolo 23, comma 3, lettera a) della legge di contabilitą – relativo alle rimodulazioni di tipo compensativo delle leggi di spesa – al fine di ricomprendere nella fattispecie delle rimodulazioni per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa al Cronoprogramma dei pagamenti[7] le rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, effettuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.

La formulazione in tal senso dell’articolo 23 recepisce, nella sostanza, quanto ora previsto dal vigente ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 30 – il quale prevede che, con la legge di bilancio, le quote annuali delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti - periodo che, pertanto, non viene riproposto nella riformulazione del medesimo comma 1 dell’articolo 30, disposta dalla successiva lettera b) dell’articolo in esame.

Si rammenta che il testo vigente del comma 3 dell’articolo 23 della legge di contabilitą, relativo alle leggi di spesa, prevede che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, all’interno di ciascuno stato di previsione, possano essere:

a)    rimodulate in via compensativa:

-  le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, ferma restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

-  le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel Cronoprogramma dei pagamenti, di cui al comma 1?ter del medesimo articolo 23, restando anche in questo caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b)    rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.

 

La lettera a) del comma 1 precisa inoltre – con una modifica all'articolo 23, comma 3, alinea - che il rispetto del vincolo dei saldi di finanza, che sottende alle rimodulazioni delle dotazioni finanziarie dei fattori legislativi, č riferito ai saldi "programmati", al fine di chiarire la possibilitą di rimodulare le risorse delle autorizzazioni di spesa anche con riferimento agli anni successivi al triennio.

 

La lettera b) riformula i commi 1 e 2 dell’articolo 30 della legge di contabilitą, al fine di migliorare la leggibilitą della normativa sulla rimodulazione delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale - senza modifiche sostanziali rispetto al testo vigente -,  evitando sovrapposizioni con la normativa di cui alle sopra illustrate lettere a) e b) del richiamato articolo 23, comma 3, per la parte che riguarda appunto le leggi pluriennali.

In particolare, la nuova formulazione del comma 1 dell’art. 30 ripete il contenuto delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale, che, come nel testo vigente, “quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato”. Viene inoltre confermata la normativa relativa ai limiti per l'assunzione di impegni pluriennali e per i relativi pagamenti (anche qui senza innovazioni sostanziali, rispetto a quanto č ora contenuto nel vigente comma 2 dell’articolo 30), che dą alle amministrazioni centrali dello Stato la facoltą di assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle predette leggi, ma il dovere di contenere i relativi pagamenti nei limiti delle autorizzazioni annuali dģ bilancio.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 30 riformula la normativa sulle rimodulazioni delle leggi pluriennali di spesa che possono essere effettuate con il disegno di legge di bilancio, chiarendo che esse possono essere proposte in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, mantenendo in sostanza tale facoltą entro i limiti della normativa vigente.

In particolare, si prevede:

a)    per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, la facoltą di rimodulazione delle quote annuali ai sensi dell’articolo 23, comma 1-ter, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo autorizzato dalla legge;

b)  per le sole autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente, la facoltą della reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio.

In merito alla formulazione della lettera a) andrebbe chiarito se la rimodulazione delle quote annuali ai sensi dell’articolo 23, comma 1-ter, riguardi sia le autorizzazioni pluriennali a carattere permanente, sia quelle a carattere non permanente. Nel caso delle permanenti andrebbe indicato l’ambito temporale a cui riferire il vincolo finanziario complessivo (ad esempio, quello definito dal bilancio pluriennale).

Č infine confermata, nel nuovo comma 2, la necessitą che a tali rimodulazioni venga data adeguata evidenza in appositi allegati al disegno di legge di bilancio (evidenza gią prevista nell’ultimo periodo del vigente comma 1, nonché, in via pił generale, nel comma 3-ter[8] dell’articolo 23).

 

Si segnala, nel complesso, la necessitą di una pił puntuale formulazione del comma 2 dell’articolo 30.


 

La flessibilitą delle leggi di spesa pluriennale

I canoni della rimodulabilitą degli stanziamenti riferibili alle leggi pluriennali di spesa sono stati ridefiniti (con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017) dal D.Lgs. n. 93/2016 (attuativo della delega contenuta all’articolo 42 della legge di contabilitą finalizzata al riordino della disciplina per la gestione del bilancio e al potenziamento della funzione del bilancio di cassa), che li ha ampliati rispetto al previgente testo della legge di contabilitą.

La norma risponde chiaramente all'obiettivo di corrispondere agli stanziamenti di competenza maggior flessibilitą e aderenza ai fabbisogni effettivi di cassa, conferendo la facoltą di uniformarli a questi ultimi, rafforzando il ruolo programmatorio del bilancio di cassa. Per le leggi di spesa pluriennali, dunque, le amministrazioni possono adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione dei pagamenti che si prevede di effettuare attraverso lo strumento della rimodulazione "orizzontale" nei diversi anni, nel rispetto del limite di spesa complessivo autorizzato dalla legge, utilizzando a tale scopo, in sede di proposta, il Cronoprogramma dei pagamenti. Il D.Lgs. n. 93/2016 ha inoltre introdotto la possibilitą che le somme delle leggi pluriennali a carattere non permanente stanziate annualmente e rimaste non utilizzate alla fine dell'esercizio, possano essere reiscritte, in sede di disegno di legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi, in relazione ai pagamenti previsti in tali esercizi nel cronoprogramma.

L’obiettivo delle richiamate norme č quello di evitare il verificarsi di non volute economie di bilancio o perenzioni amministrative di somme impegnate e non pagate ed i conseguenti lunghi tempi per la reiscrizione dei residui passivi perenti.

 

Variazioni di bilancio nel corso della gestione (comma 1, lettera c))

La lettera c) dell’articolo in esame interviene sull’articolo 33, comma 2, della legge di contabilitą - che reca la disciplina dell’assestamento - con riferimento specifico alle variazioni di bilancio che il Ministro dell’economia č autorizzato ad apportare per l'applicazione dei provvedimenti legislativi i cui effetti non risultano recepiti nel disegno di legge di bilancio presentato in Parlamento, ai fini della gestione e della rendicontazione.

La modifica č volta a consentire che tali variazioni di bilancio:

§   siano espresse anche in termini di residui (oltre che di competenza e cassa, come gią previsto nel testo vigente);

§  sono autorizzate con riguardo ai provvedimenti legislativi pubblicati i cui effetti non risultano recepiti nel disegno di legge di bilancio presentato in Parlamento, con un ampliamento rispetto al testo vigente, che si riferisce solo ai provvedimenti legislativi “pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione”.

In merito alla norma in esame sarebbe opportuno circoscrivere l’arco temporale entro il quale č riconosciuta l’autorizzazione al Ministro dell’economia a provvedere alle variazioni di bilancio, giacché il riferimento agli effetti non recepiti nel disegno di legge di bilancio appare non sufficientemente puntuale.

 

Viene inoltre inserito un nuovo comma 4-nonies all’articolo 33, finalizzato a limitare la possibilitą di variazioni di bilancio tra programmi di spesa diversi autorizzate, nel corso della gestione, con decreti del Ministro competente, disponendo la soppressione delle relative disposizioni di legge che le autorizzano.

Tale facoltą di effettuare compensazioni con decreti del Ministro competente viene mantenuta soltanto per le spese relative ai:

§  fondi da ripartire per acquisto di beni e servizi, di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002,

§  fondi a disposizione dei corpi polizia, dei vigili del fuoco e delle forze annate.

In sostanza, il nuovo comma č finalizzato a confermare - in coerenza con le regole sulla flessibilitą gestionale recate dall’articolo 30 medesimo (cfr. box seguente) - che le variazioni di bilancio nel corso della gestione possono essere effettuate con decreti del Ministro competente solo nell'ambito di uno stesso programma di spesa e non su Programmi di spesa diversi.

Ciņ anche per garantire, sottolinea la relazione illustrativa, il rispetto della regola generale di contabilitą, che consente la variazione degli stanziamenti di spesa afferenti a Programmi diversi – che, si rammenta, costituiscono l’unitą di voto parlamentare, la cui dotazione finanziaria č fissata con la legge di bilancio - solo qualora adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti.

Le deroghe riguardano, come detto, soltanto alcune normative specifiche, per le quali - secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa - il Governo ritiene utile mantenere l'attuale facoltą di operare mediante decreti del Ministro competente, e precisamente quelle relative ai fondi per l’acquisto di beni e servizi, limitatamente a quelli costituiti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002[9] – da ripartire, secondo la norma citata, con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti - e ai fondi a diposizione dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate.

In merito alla flessibilitą sui fondi per acquisto di beni e servizi, si ricorda, peraltro la disposizione di cui al vigente comma 4-quater dell’articolo 33 della legge n. 196/2009, che consente variazioni compensative che abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a pił centri di responsabilitą amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, tramite decreti interdirettoriali.

 

Gli ambiti di flessibilitą nella fase gestionale

Si rammenta che il D.Lgs. n. 90/2016 ha introdotto maggiori ambiti di flessibilitą nella fase gestionale del bilancio, con l'obiettivo, da un lato, di dare alle amministrazioni la possibilitą di modulare le risorse assegnate secondo le necessitą connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa e, dall’altro, di assicurare una maggiore tempestivitą nell'erogazione delle risorse e velocizzare i pagamenti, in linea con i tempi previsti dalle norme vigenti.

La flessibilitą di tipo gestionale – disciplinata dal nuovo comma 4 fino al comma 4-sexies dell'articolo 33 della legge di contabilitą, come riformulato dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 90/2016 – pur rimanendo limitata soltanto tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, con esclusione dei fattori legislativi – viene ora affidata direttamente al Ministro competente (in luogo del Ministro dell'economia), richiedendosi soltanto una verifica preventiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e concessa anche con riferimento all'ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa rappresentato dalle azioni. Al Ministro competente sono altresģ riservate le proposte di variazioni compensative di sola cassa tra unitą elementari di bilancio, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilitą di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti. Al Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del ministro competente, č invece riservata la facoltą di disporre variazioni di bilancio inerenti gli stanziamenti di spesa iscritti nelle categorie dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi.

Pił in particolare, l'articolo 33 della legge di contabilitą consente variazioni compensative:

a.    tra le dotazioni finanziarie di ciascun programma, nell'ambito di uno stesso stato di previsione da parte del Ministro competente, con proprio decreto da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, con esclusione delle spese predeterminate per legge e nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili. Resta precluso, secondo quanto gią previsto dalla legislazione previgente, l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti (nuovo comma 4 dell'art. 33);

b.   tra gli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con decreti direttoriali previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con esclusione delle spese predeterminate per legge e nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili. Anche in questo caso č ribadito il divieto di utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti (comma 4-bis dell'art. 33);

c.    tra gli stanziamenti di bilancio iscritti nella categoria 2 "Consumi intermedi" e nella Categoria 21 "Investimenti fissi lordi", nell'ambito di ciascuno stato di previsione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, con esclusione degli stanziamenti riguardanti le spese predeterminate per legge e fermo restando il divieto di utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti (comma 4-ter dell'art. 33). Solo nel caso in cui le variazioni compensative abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a pił centri di responsabilitą amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti (comma 4-quater dell'art. 33);

d.   di sola cassa, tra unitą elementari di bilancio di uno stesso stato di previsione, con decreto del Ministro competente da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale facoltą č concessa al fine di  preordinare nei tempi stabiliti le disponibilitą di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti (comma 4-quinqies dell'art. 33);

e.    variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa necessarie alla ripartizione, anche tra amministrazioni diverse, dei Fondi da ripartire istituiti per legge, da operare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 4-sexies dell'art. 33).

Assunzione degli impegni di spesa entro la scadenza dell’esercizio finanziario (comma 1, lettera d))

Con la lettera d) vengono introdotte alcune disposizioni che riguardano la gestione degli impegni e dei pagamenti nella fase a ridosso della scadenza dell'esercizio finanziario.

A tal fine viene modificato l’articolo 34 della legge di contabilitą, recante la disciplina dell’impegno e del pagamento delle spese del bilancio dello Stato.

In particolare, viene inserito il nuovo comma 5-bis nell’art. 34, con il quale, al fine di rendere pił tempestiva l’assunzione degli impegni di spesa entro la scadenza dell’esercizio finanziario e consentire una corretta gestione del piano dei pagamenti, si richiede alle Amministrazioni competenti di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale Stato, le richieste dģ adozione dei decreti di variazioni di bilancio, e la relativa documentazione, in tempo utile per permetterne il perfezionamento entro la chiusura dell’esercizio finanziario, nel rispetto dei vincoli temporali previsti dalla normativa per l'assunzione degli impegni.

Il comma 5-bis si configura, tuttavia, come una norma di carattere programmatorio, per la cui effettivitą - come rilevato dalla Corte dei conti nel parere espresso sullo schema in esame - sarebbe opportuno inserire un termine per le richieste di decreti di variazione.

 

Viene inoltre sostituito il comma 6 dell’articolo 34, che vieta, alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, l’assunzione di impegni di spesa a carico dell'esercizio scaduto.

La norma vigente prevede alcune eccezioni a tale divieto, per gli impegni conseguenti a variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno ovvero conseguenti a variazioni adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione č disposta con decreto del Ministro dell'economia, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

 

La nuova riformulazione del comma 6 conferma il divieto di impegni di spesa ad esercizio scaduto, e prevede, laddove ricorrano le condizioni di cui sopra (e cioč, variazioni di bilancio connesse all’applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre dell’anno ovvero adottate nell’ultimo mese relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi a ripartizione), la conservazione in conto residui delle relative risorse, purché assegnate con variazioni di bilancio adottate in base a decreti trasmessi entro il 28 febbraio alla Corte dei conti.

Nel caso di risorse di parte corrente, se assegnate con variazioni di bilancio che non presentano i requisiti di cui sopra o i cui decreti siano trasmessi successivamente alla predetta data, esse costituiscono economie di bilancio, con l’unica eccezione per le variazioni compensative relative alle competenze fisse e continuative del personale. In questo caso, il termine del 28 febbraio, per la trasmissione del relativo decreto di variazione, č differito al 15 marzo.

 

Al riguardo, ai fini di una maggiore chiarezza della disposizione, si potrebbe continuare a far riferimento al concetto di impegno (sebbene tardivo) anziché a quello della variazione di bilancio, giacché la conservazione nel conto dei residui presuppone comunque un atto di impegno delle relative somme.

Conseguentemente, in relazione ad impegni concernenti risorse di parte corrente che non rispettano i requisiti previsti dalla disposizione, si potrebbe introdurre la nozione di inefficacia dei medesimi atti di impegno, giacché in tali casi si prevede la confluenza in economia nell’esercizio finanziario scaduto delle risorse interessate.

 

Le modifiche introdotte dalla norma in esame sono volte a garantire - spiega la relazione illustrativa - in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, la possibilitą per l'amministrazione di gestire quelle risorse assegnate a fine anno che, in vigenza del nuovo concetto di impegno e dell'applicabilitą dei nuovi criteri di imputazione in bilancio, sarebbero di fatto "non impegnabili".

La flessibilitą concessa per le indicate situazioni, particolari e ben delimitate, eviterebbe pertanto – secondo quanto riportato nella relazione - un'eccessiva rigiditą gestionale.

Tale principio, si segnala, č stato riformulato dallo schema in esame al fine di tener conto delle innovazioni di carattere normativo derivanti dalle disposizioni. contenute nell’articolo 6 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29 (correttivo del D.Lgs. n. 90/2016) riguardanti l'accertamento "qualificato" dell'entrata e quelle relative all'imputazione degli impegni agli esercizi finanziari nei quali l'obbligazione viene a scadenza (si veda, al riguardo, quanto pił diffusamente illustrato nella scheda relativa all’articolo 7).

 

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Le previsioni del bilancio finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo i limiti per le autorizzazioni di impegno e pagamento. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'amministrazione, devono essere registrate nelle scritture contabili.

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale l'amministrazione prevede di riscuotere le entrate inerenti a tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. L'assunzione dell'impegno č possibile solo in presenza delle necessarie risorse finanziarie e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l’importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'assunzione dell'impegno č, altresģ, consentita, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi sopra richiamati, nei casi di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.

Nella contabilitą finanziaria (per l'intero sistema di bilancio), accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva anche la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Si intendono per versate le somme incassate dalla Tesoreria. Si intendono per pagate le somme erogate dalla Tesoreria. Gli incassi e i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il Tesoriere li ha effettuati.

 


 

Articolo 5
(Entrate finalizzate per legge)

 

 

articolo 5 prevede un nuovo allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato, nel quale sono illustrati, per ciascun Ministero e per unitą elementare di bilancio dell’entrata e della spesa, le entrate affluite e le spese sostenute nell’esercizio in relazione ai servizi e alle attivitą prestati dalle Amministrazioni centrali in favore di soggetti pubblici e privati.

 

Al riguardo, premesso che la disposizione č destinata ad essere incorporata nell’articolo 36 della legge n. 196/2009, avente ad oggetto “Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio” senza alcun riferimento alle spese finalizzate per legge, andrebbe valutata, ai fini di una maggiore chiarezza della norma, l’opportunitą di inserire nel corpo della disposizione un riferimento a tali entrate, giacché, in mancanza di tale precisazione, esso risulterebbe indicato soltanto alla rubrica dell’articolo 5 in esame.


 

Articolo 6
(Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su
contabilitą speciali o conti correnti di tesoreria)

 

 

articolo 6, comma 1, interviene sulla norma (articolo 44-ter della legge n. 196 del 2009) che dispone la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere sulle contabilitą speciali o sui conti correnti di tesoreria.

In particolare, con la modifica del comma 1 dell'articolo 44-ter si attribuisce alle amministrazioni centrali la facoltą di gestire in forma diretta, anziché tramite funzionari delegati, le gestioni operanti su contabilitą speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilitą ordinaria. Si specifica inoltre che gli introiti delle gestioni interessate provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati e dall'Unione europea sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e quindi riassegnati agli stati di previsione dei Ministeri interessati.

Nella vigente formulazione, la legge di contabilitą si limita, invece, a disporre il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

 

L'ultima modifica del comma 1 dell'articolo 44-ter riguarda i versamenti effettuati dall'Unione europea diversi dai rimborsi di missione e dagli emolumenti in favore del personale. La modifica dispone che tali versamenti affluiscano presso il conto di tesoreria intestato al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Per assicurare la continuitą operativa delle gestioni contabili durante la fase di riconduzione alla contabilitą ordinaria, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) č autorizzato a disporre in via transitoria (e cioč limitatamente al primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni e con regolarizzazione tempestiva) delle anticipazioni di tesoreria, previa richiesta dell'amministrazione competente.

Ai fini della formulazione della norma, si valuti l’opportunitą di precisare che la riconduzione a cui si fa riferimento nei periodi aggiunti nel comma 1 dell’articolo 44-ter della legge n. 196/2009, riguarda la riconduzione alla contabilitą ordinaria. Si tratta di una precisazione che appare opportuna dal momento che l’analoga espressione contenuta nel testo vigente del medesimo articolo 44-ter viene ora soppressa per effetto delle modifiche introdotte dallo schema di decreto in esame.

 

Lo schema modifica inoltre il comma 8 del medesimo articolo 44-ter. Innanzitutto si estende il divieto di apertura di nuove contabilitą speciali ai nuovi conti correnti di tesoreria. In secondo luogo, si prevede che nel caso di affidamento della gestione di specifici interventi a proprie societą in house o a societą a controllo statale, le amministrazioni dello Stato possono nominare funzionari delegati i dipendenti dei soggetti gestori, fatti salvi gli ordinari strumenti di vigilanza e controllo di regolaritą amministrativa e contabile.

 

L'articolo 6, comma 2, dispone la sostituzione della norma riguardante le gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale (articolo 44-quater della legge n. 196 del 2009).

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 44-quater ribadisce che le gestioni presso il sistema bancario e postale devono essere autorizzate da una norma di legge o da disposizioni regolamentari, in assenza delle quali l'autorizzazione č concessa dal MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) su richiesta dell'amministrazione competente. Il comma 2 precisa che tali gestioni sono consentite soltanto nei casi in cui, e per il tempo strettamente necessario, non sia possibile usare le ordinarie procedure contabili previste dall'ordinamento delle amministrazioni richiedenti. Il comma 3 del nuovo articolo 44-quater, infine, prevede una sanzione per il dirigente o il funzionario delegato responsabile dell'apertura dei conti correnti bancari o postali non autorizzati. Le somme giacenti sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato insieme agli interessi maturati, mentre al dirigente o al funzionario delegato viene comminata una sanzione pecuniaria pari al doppio degli interessi maturati maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente.

Si valuti l’opportunitą di precisare meglio, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, a quali competenze stipendiali debba farsi riferimento e se alla luce della legislazione vigente l’imputazione delle sanzioni alle predette competenze debba essere assoggettata a limiti specifici.

 

Il comma 4 prevede che gli interessi realizzati sui conti bancari e postali siano versati all'entrata del bilancio dello Stato.

In merito dovrebbe essere chiarito se la disposizione di cui al comma 4 in esame sia applicabile a tutte le ipotesi di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa, nel qual caso dovrebbe essere precisata la tempistica del versamento degli interessi all’entrata del bilancio dello Stato (ad esempio alla fine dell’esercizio), ovvero sia applicabile alla sola ipotesi di conti correnti bancari o postali aperti in violazione delle disposizioni di cui al comma 3, nel qual caso tale limitazione dovrebbe essere specificata nel testo della disposizione.

 

Il comma 5 dispone che le amministrazioni titolari di conti presso il sistema bancario e postale comunichino al MEF-RGS con cadenza trimestrale a partire dal 30 aprile l'elenco delle gestioni che si avvalgono dei conti medesimi, nonché le principali informazioni sui conti e sulla relativa norma di autorizzazione.

Tali gestioni sono infine poste dal comma 6 sotto la vigilanza del competente organo di controllo di regolaritą amministrativa e contabile.

 

L'articolo 6, comma 3, integra il decreto legislativo n. 90 del 2016 con una norma riguardante la ricognizione delle gestioni statali presso la tesoreria dello Stato o presso il sistema bancario o postale (articolo 7-bis) e con una norma riguardante i Fondi scorta (articolo 7-ter).

 

In particolare, quanto all'articolo 7-bis, il comma 1 affida al MEF-RGS il compito di effettuare, a partire dal 2019 e con cadenza triennale, una ricognizione delle gestioni operate su conti aperti presso la tesoreria dello Stato ovvero su conti correnti bancari o postali, realizzate direttamente dalle amministrazioni dello Stato titolari o mediante avvalimento di soggetti terzi, i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. Il comma 2 prevede che, sulla scorta della ricognizione disposta dal comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si individuino le gestioni da ricondurre alla contabilitą ordinaria, pubblicando l'esito sul sito istituzionale della RGS. Ai sensi del comma 3, sono escluse dalla riconduzione le gestioni che presentino la caratteristica della rotativitą e che siano autorizzate espressamente dalla legge, nonché la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i programmi comuni tra pił amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati e i casi di urgenza e necessitą.

Il comma 4 precisa che resta ferma l'estinzione dei conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi ameno tre anni dall'ultima movimentazione (articolo 44-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009) nonché l'estinzione delle contabilitą speciali per le quali sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione (articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994).

Secondo il comma 5, la disponibilitą di ciascuna gestione alla data di riconduzione č versata all'entrata del bilancio dello Stato, mentre, in base al comma 6, le amministrazioni interessate possono proseguire la gestione in forma diretta o tramite funzionari delegati di contabilitą ordinaria.

 

Quanto all'articolo 7-ter, il comma 1 istituisce dei fondi bilancio denominati "fondi scorta" nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile. I fondi sono volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonché ad assicurare la continuitą nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie. Il comma 2 stabilisce che l'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta mediante ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle strutture di cui al comma 1. Il comma 3 pone dei limiti alla natura delle spese oggetto di anticipazione sui fondi scorta, mentre il comma 4 istituisce nello stato di previsione dell'entrata, in corrispondenza di ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unitą elementare del bilancio con una dotazione di pari importo per la sistemazione contabile delle operazioni. Alla chiusura dell'esercizio finanziario (comma 5), le somme anticipate dal fondo scorta ancora nella disponibilitą delle strutture sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, salvo il caso in cui sia necessario che le somme permangano nella disponibilitą delle strutture al fine di garantire la continuitą nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di passaggio tra due esercizi finanziari. I commi 6 e 7, infine, regolano l'apertura di conti correnti postali o bancari da parte delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, nonché i trasferimenti temporanei di risorse tra conti correnti intestati a strutture diverse per le esigenze di cassa urgenti e indilazionabili.

 

Con riferimento alla costituzione dei Fondi scorta di cui all’articolo 7-ter del D.Lgs. n. 90/2016, andrebbe chiarito se essa riguardi, oltre agli stati di previsione dei Ministeri interessati, anche il bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, posto che alla presidenza del Consiglio sono attribuite, a legislazione vigente, funzioni in materia di soccorso civile.

 

L'articolo 6, comma 4, modifica il decreto legislativo n. 123 del 2011 in pił punti. All'articolo 5, inserisce il comma 3-ter con cui dispone che gli ordinativi di spesa emessi a valere sui fondi scorta siano assoggettati al solo controllo contabile. Inserisce l'articolo 13-ter contenente la disciplina della rendicontazione delle spese per il reintegro delle disponibilitą delle strutture centrali e periferiche delle amministrazioni titolari di fondi scorta. All'articolo 14, inserisce il comma 5-bis contenente la disciplina del controllo dei rendiconti di cui sopra.


 

Articolo 7
(Sistema di contabilitą finanziaria economico-patrimoniale
e piano dei conti integrato)

 

 

L'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituisce l'allegato 1 alla legge di contabilitą sui Principi contabili generali, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (lo stabilisce l'articolo 11 dello schema di decreto sull'entrata in vigore). I principi si applicano a partire dalla data di entrata in vigore di ciascuna delle disposizioni dei decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016 (nota n. 1 dell'Allegato 1 annesso allo schema di decreto in esame).

La lettera b) modifica l'art. 38-sexies della legge di contabilitą dedicato alla sperimentazione. Tale articolo dispone che al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilitą integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle Missioni, ai programmi e alle azioni (di cui all'articolo 25-bis) nonché della codifica della transazione contabile elementare, con decreto del Ministro dell'economia da adottare entro il 30 giugno 2016 č disciplinata un'attivitą di sperimentazione con verifica dei risultati a consuntivo. La modifica in esame stabilisce che la durata di due anni attualmente fissata dall'art. 38-sexies, debba essere la durata minima della sperimentazione ("almeno" due anni).

 

Allegato 1: principi contabili generali

 

L'allegato allo schema di decreto riporta 22 principi contabili generali in luogo dei 24 principi annoverati dall'allegato vigente, in quanto risultano accorpati i principi di continuitą, comparabilitą e costanza.

 

Lo schema di decreto propone i seguenti principi generali che riformulano quelli vigenti:

1.   Principio della annualitą. Rispetto alla formulazione dell'allegato 1 annesso alla legge di contabilitą, oltre ad alcune modifiche e correzioni per lo pił formali, viene espunto il riferimento a documenti contabili con cadenza inferiore a quella annuale. In particolare, secondo la relazione illustrativa, la formulazione del principio n. 1 č riferibile al bilancio di previsione e al rendiconto, per i quali non puņ essere prevista cadenza diversa da quella annuale.

2.   Principio dell'unitą. Viene proposta una nuova formulazione che riferisce il principio direttamente al bilancio (in luogo della "singola amministrazione") e specifica l'articolazione del bilancio nei singoli stati di previsione.

3.   Principio dell'universalitą. Viene proposta una nuova formulazione che mantiene sostanzialmente invariato il contenuto del principio. Si segnala, perņ, che viene espunto il riferimento alla necessitą di ricondurre le contabilitą separate al sistema di bilancio dell'amministrazione interessata.

4.   Principio dell'integritą. Il principio viene riformulato mantenendone sostanzialmente invariati i contenuti principali. La riformulazione specifica, tra l'altro, l'incompatibilitą di assegnazioni di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi, le oblazioni e simili fatti a scopo determinato. Sono invece conformi le riassegnazioni alla spesa di particolari entrate, ai fini della gestione e della rendicontazione.

5.   Principio della veridicitą. La riformulazione proposta mira a specificare, tra l'altro, l'applicabilitą del principio anche ai documenti di gestione e la necessitą di tenere conto della presenza eventuale di residui. Come nel testo vigente si rileva che tale principio deve essere letto in coordinamento con gli altri principi contabili ma si sottolinea, in particolare, la specifica attinenza dei principi di attendibilitą e correttezza.

6.   Principio della attendibilitą. La riformulazione mantiene sostanzialmente invariati i contenuti ma non ripropone il riferimento alla possibilitą di effettuare comparazioni degli andamenti storici. La relazione illustrativa motiva tale differenza con l'esigenza di non ingenerare dubbi in relazione all'uso del criterio della spesa storica.

7.   Principio della correttezza. La riformulazione, tra l'altro, chiarisce che tale principio si estende ai principi generali e applicati che informano l'intero sistema di bilancio. Ulteriore integrazione riguarda l'applicabilitą del principio ai dati oggetto di monitoraggio e (in aggiunta al testo attuale) alle "comunicazioni" da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

8.   Principio della chiarezza. La riformulazione modifica in parte la denominazione del principio ("Principio della chiarezza o comprensibilitą" nel testo attuale dell'allegato) e mira a semplificarne il testo senza modificarne i contenuti principali. Viene, tra l'altro, espunto un riferimento alla necessitą di evitare l'adozione del criterio della prevalenza della forma.

9.   Principio della significativitą e rilevanza. La riformulazione mira a meglio specificare la nozione di rilevanza, anche in relazione ad errori e arrotondamenti nella redazione dei documenti di bilancio.

10.       Principio della flessibilitą. Tale principio č formulato in maniera pił concisa, anche mediante rinvio di carattere generale alla disciplina vigente sulla flessibilitą.

11.       Principio della congruitą. La formulazione del principio č integrata con la specificazione che la congruitą č assicurata dal confronto tra bilancio di previsione e rendiconto e con il riferimento al cronoprogramma.

12.       Principio della prudenza. La riformulazione sottolinea la valenza autorizzatoria del bilancio finanziario al quale si affianca, a fini conoscitivi, la contabilitą economico-patrimoniale. Inoltre, secondo la riformulazione proposta, il mancato rispetto del principio (e non gli "eccessi", come nel testo vigente) č pregiudizievole ad una rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.

13.       Principio della coerenza. La riformulazione mira a specificare meglio la nozione di coerenza, in particolare declinando tale principio nelle diverse fasi della programmazione, gestione e rendicontazione.

14.       Principio della continuitą, della comparabilitą e della costanza. Tale nuovo principio opera l'accorpamento dei corrispondenti principi, strettamente connessi, presenti nell'allegato vigente, anche al fine di semplificarne la formulazione.

15.       Principio della verificabilitą. La riformulazione non modifica i contenuti principali. Principio della neutralitą e imparzialitą. La riformulazione non modifica i contenuti principali.

16.       Principio della trasparenza. La nuova formulazione, secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa, mira ad una maggiore omogeneitą del testo e non modifica i contenuti principali. Essa, tra l'altro, sottolinea l'importanza dell'affiancamento dei documenti di contabilitą finanziaria ed economica a fini conoscitivi e di tracciabilitą. Si osserva, infine, che lo schema di decreto cambia l'ordine di presentazione del principio di trasparenza (il diciassettesimo, mentre nel testo vigente č il nono principio menzionato).

17.       Principio della pubblicitą. La riformulazione non ne altera i contenuti essenziali ma integra il principio sottolineando il ruolo attivo delle amministrazioni e menzionando i principali strumenti ai fini dell'attuazione.

18.       Principio del pareggio del bilancio. Tale principio sostituisce il "Principio degli equilibri di bilancio", in quanto sono ritenuti non necessari specifici rimandi (secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa) vigendo la norma costituzionale (artt. 81 e 97) e la disciplina specifica di cui alla legge n. 243 del 2012

19.       Principio della competenza finanziaria. La riformulazione tiene conto delle specifiche norme di contabilitą e finanza pubblica applicabili al bilancio dello Stato.

20.       Principio della competenza economica. Il principio č sostanzialmente innovato dallo schema di decreto.

21.       Principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Lo schema di decreto ripropone sostanzialmente i contenuti del principio attualmente vigenti, espungendo perņ il riferimento ai limiti che l'applicazione del principio puņ trovare in relazione ad eventuali norme che ne limitino l'impiego.

 


 

Legge n.196/2009 – Allegato 1

(testo vigente)

Legge 196/2009 – Allegato 1

(testo risultante dalle modifiche)

 

Principio della annualitą

 

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto sono predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno.

Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

 

1. Principio della annualitą

 

I documenti di bilancio, sia dģ previsione che dģ rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a un periodo di gestione coincidente con l'anno solare.

 

 

 

Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sia di competenza sia di cassa sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

Principio dell'unitą

 

Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una entitą giuridica unica e unitaria e, pertanto, deve essere unico sia il suo bilancio di previsione che di rendicontazione. Tali documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa. La massa delle entrate finanzia complessivamente l'amministrazione pubblica e sostiene la totalitą delle spese durante la gestione.

2. Principio dell'unitą

 

Il bilancio dello Stato rappresenta una entitą giuridica unica e unitaria, articolata in uno stato di previsione dell'entrata e tanti stati di previsione della spesa corrispondenti al numero dei Ministeri, e, il bilancio di previsione e il Rendiconto generale dello Stato non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti alla copertura solo dģ determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa. Il totale delle entrate finanzia nel suo complesso le amministrazioni e sostiene la totalitą delle spese durante la gestione.

Principio della universalitą

 

E' necessario ricomprendere nel sistema del bilancio tutte le finalitą e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili ad ogni singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attivitą amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento. Risultano, pertanto, incompatibili con l'applicazione di tale principio, le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione, o dalle sue articolazioni organizzative, che non transitano nel bilancio. Le contabilitą separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro la fine dell'esercizio.

3. Principio dell'universalitą

 

Il sistema di bilancio comprende tutte le finalitą e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a ciascuno stato di previsione, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attivitą amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento. Sono incompatibili con il principio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla normativa vigente, le gestioni fuori bilancio consistenti in gestioni contabili poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non transitano per bilancio.

Principio della integritą

 

Attraverso l'applicazione del principio della integritą, che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalitą, sono vietate le compensazioni di partite sia nel bilancio di previsione che nel bilancio di rendicontazione. Di conseguenza, non č possibile iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, registrare le spese ridotte delle correlate entrate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

4. Principio dell'integritą

 

Il principio dell'integritą, che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalitą, richiede che tutte le entrate del bilancio, sia in fase di previsione che di rendicontazione, siano iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, allo stesso modo, le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. E' incompatibile con il principio l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi, le oblazioni e simili fatti a scopo determinato. Sono invece conformi le riassegnazioni alla spesa, ai fini della gestione e della rendicontazione, di particolari entrate. Il medesimo principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali.

Principio della veridicitą

 

Il principio della veridicitą fa riferimento al principio del true and fair view, attraverso il quale i dati contabili devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria.

 

Tale principio della veridicitą si applica ai documenti di bilancio di rendicontazione e di previsione, nei quali č da intendersi il principio di veridicitą come rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici, che si manifesteranno nell'esercizio di riferimento. Si devono, quindi, evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che, invece, devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

 

 

 

 

Al fine di una corretta interpretazione, il principio della veridicitą deve essere interpretato in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio.

 

I bilanci che non rispettano il principio della veridicitą non possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo ed alla revisione contabile.

5. Principio della veridicitą

 

Il principio della veridicitą fa riferimento alla necessitą di avere un quadro fedele e corretto che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Il principio della veridicitą si applica ai documenti di rendicontazione e di gestione e anche a quelli di previsione nei quali, tale principio, si esplica quale rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Nella fase di previsione, si devono evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste e le previsioni di competenza e di cassa devono essere formulate sulla base di rigorose analisi, tenendo conto anche dei residui presunti provenienti dalla gestione dell'anno corrente e degli esercizi precedenti.

Il principio della veridicitą č integrato dai principi di attendibilitą e correttezza e deve essere interpretato in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio.

I bilanci che non rispettano il principio della veridicitą non possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile.

Principio della attendibilitą

 

Il principio dell'attendibilitą, strettamente connesso con il principio della veridicitą, asserisce che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse.

Tale principio si applica sia ai documenti contabili di previsione, che di rendicontazione, per la cui redazione si osserva una procedura di valutazione.

L'ambito di applicazione del principio si estende anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori.

Al fine di risultare attendibile, un'informazione contabile non deve contenere errori o distorsioni rilevanti, in modo tale che gli utilizzatori possano fare affidamento su di essa. L'oggettivitą degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalla legge, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio.

6. Principio dell'attendibilitą

 

Il principio dell'attendibilitą, strettamente connesso con il principio della veridicitą, prevede che le previsioni e in generale tutte le valutazioni sottostanti alle poste di bilancio richiede che si faccia riferimento a valori attendibili e ad analisi e a stime ragionevoli, determinate in conformitą alla legislazione vigente e basate su aspettative attendibili di acquisizione e di utilizzo delle risorse.

 

 

 

Cfr. infra

 

Le informazioni contabili riportate sono considerate attendibili se sono scevre da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di esse.

L'applicabilitą di tale principio č estesa anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori del bilancio e al rendiconto e ai relativi documenti accompagnatori.

Principio della correttezza

 

Il principio della correttezza rappresenta il rispetto formale e sostanziale delle norme che, nell'ambito di ogni specifica categoria di enti pubblici, sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei bilanci di previsione, programmazione e rendicontazione.

Pertanto, č necessario individuare le regole generali, anche non sancite da norme giuridiche ma che ispirino il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni amministrazione pubblica per la rilevazione dei propri fatti gestionali.

 

Il principio della correttezza riguarda anche i dati oggetto di monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

7. Principio della correttezza

 

Il principio della correttezza impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione, controllo e rendicontazione.

 

Esso si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previsti da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili.

Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

Principio della chiarezza o comprensibilitą

 

Il principio della chiarezza o comprensibilitą rafforza il contenuto del principio della veridicitą, in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero.

Il sistema dei bilanci deve essere comprensibile e deve presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, di talché il contenuto valutativo ivi rappresentato deve risultare trasparente.

 

L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica.

Le informazioni contenute nel sistema dei bilanci devono essere prontamente comprensibili dagli utilizzatori, e devono essere esposte in maniera sintetica ed analitica, in modo che, con la normale diligenza, essi siano in grado di esaminare i dati contabili, riscontrandovi una adeguata rappresentazione dell'attivitą svolta e dei sistemi contabili adottati.

 

 

Pertanto, la classificazione di bilancio delle singole operazioni gestionali deve essere effettuata in modo da evitare l'adozione del criterio della prevalenza della forma, l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro, e l'assunzione di impegni sui fondi di riserva.

 

Cfr. supra

 

 

 

 

 

 

 

 

Cfr. supra

 

 

8. Principio della chiarezza

 

Cfr. infra

 

 

 

Cfr. infra

 

 

 

 

 

Cfr. infra

 

 

 

 

 

Le informazioni contenute nei bilanci devono essere comprese dagli utilizzatori e devono essere esposte in maniera sintetica e analitica, in modo da rendere possibile l'esame dei dati contabili e un'adeguata rappresentazione dell'attivitą svolta. I documenti di bilancio devono presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali coerente con le definizioni e le classificazioni del bilancio stesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'adozione di una corretta classificazione dei dati contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica e consente di svolgere le necessarie analisi finalizzate al miglioramento della qualitą della spesa.

Il principio della chiarezza rafforza il contenuto del principio della veridicitą, in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero.

Principio della trasparenza

Il principio della trasparenza rafforza il contenuto del principio della chiarezza.

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualifica il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici quale traguardo fondamentale, e individua nella classificazione per finalitą per missioni e programmi uno dei principali strumenti al fine di rafforzare il legame tra risorse stanziate ed obiettivi perseguiti dall'azione pubblica.

Le missioni, definite ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Le missioni evidenziano le fondamentali finalitą dell'azione pubblica, nonché uno dei cardini dell'armonizzazione. Per tale motivo, ragion per cui i bilanci delle amministrazioni pubbliche devono far riferimento ad esse. I programmi sono definiti da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi di base validi per tutte le amministrazioni pubbliche.

I sistemi e gli schemi di bilancio devono essere coerenti e raccordabili con la classificazione economica e funzionale, individuata dagli appositi regolamenti comunitari ai fini della procedura per disavanzi eccessivi. Di conseguenza, la redazione dei documenti contabili deve assicurare un pił trasparente e tempestivo raccordo tra la finalitą della spesa e le politiche pubbliche, rappresentate dalle missioni e dai programmi.

9. Principio della trasparenza

 

 

Il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici rientra tra gli obiettivi da conseguire per il bilancio dello Stato. La classificazione della spesa per finalitą per missioni e programmi costituisce uno dei principali strumenti che consente di rafforzare il legame tra le risorse stanziate e gli obiettivi perseguiti dall'azione pubblica.

La classificazione della spesa secondo la finalitą permette, inoltre, di allocare in modo pił efficace ed efficiente le risorse disponibili tra i diversi settori di intervento e di rappresentare con maggiore chiarezza gli obiettivi perseguiti dall'azione amministrativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo tale principio i sistemi e gli schemi di bilancio devono essere coerenti e raccordabili con la classificazione economica e con quella funzionale, individuata dagli appositi regolamenti comunitari. L'affiancamento, a fini conoscitivi, della contabilitą economica a quella finanziaria, che si realizza mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili e mediante l'utilizzo del piano dei conti integrato, garantisce la qualitą dei dati di finanza pubblica e rende possibile una maggiore tracciabilitą delle informazioni nelle     varie fasi di rappresentazione contabile e una maggiore attendibilitą e trasparenza dei dati contabili stessi.

Principio della significativitą e rilevanza

 

Le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere significative, onde risultare utili al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori.

A tal fine, l'informazione deve considerarsi qualitativamente significativa quando sia in grado di agevolare le decisioni degli utilizzatori, in modo da favorire la valutazione di eventi passati, presenti o futuri, e di consentire la conferma o la modifica di valutazioni eventualmente effettuate in precedenza.

Siccome il procedimento di formazione del sistema di bilancio comprende delle stime o previsioni, la correttezza dei dati non deve riguardare soltanto l'esattezza aritmetica, ma anche la ragionevolezza, e l'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto.

Di conseguenza, eventuali errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza. L'informazione si considera rilevante qualora la sua omissione o errata presentazione possa influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema dei bilanci.

17. Principio della significativitą e rilevanza.

 

Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori.

 

L'informazione č qualitativamente significativa quando č in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.

Il procedimento di formazione del bilancio implica elaborazione di previsioni: la correttezza dei dati di bilancio si riferisce sia all'esattezza aritmetica e contabile, sia alla ragionevolezza e all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioč non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari. L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione e del rendiconto. L'informazione č rilevante se la sua omissione o errata presentazione puņ influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.

Principio della flessibilitą

 

Il principio di flessibilitą riguarda il sistema del bilancio di previsione i cui documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, onde evitare la rigiditą nella gestione. Il principio č volto a reperire all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione la possibilitą di fronteggiare gli effetti derivanti da eventuali circostanze imprevedibili e straordinarie, che si possono manifestare durante la gestione, in grado di modificare i valori contabili approvati dagli organi di governo.

Le norme di contabilitą pubblica, ed in modo particolare la legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedono diverse modalitą di intervento, in coerenza al principio di flessibilitą, come:

la predisposizione di appositi fondi, in genere fondi di riserva, nei documenti contabili di previsione, rappresentativi di stanziamenti non attribuiti a specifiche voci di spesa e sottoposti, in ogni caso, all'approvazione degli organi di governo;

particolari modalitą di intervento durante la gestione al verificarsi di eventi eccezionali per i quali non č stato approvato uno specifico fondo di riserva;

la possibilitą di effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ogni programma e con il bilancio di previsione tra programmi diversi nell'ambito di ciascuna missione e tra programmi di diverse missioni. Tale flessibilitą previsionale č accompagnata alla variazione compensativa che deve trovare adeguata motivazione per essere effettuata.

10. Principio della flessibilitą

 

Il principio di flessibilitą riguarda il bilancio nelle sue fasi di previsione e gestione; la sua attuazione risponde all'esigenza di evitare una eccessiva rigiditą nella gestione degli stanziamenti di spesa, nel rispetto del bilancio votato dal Parlamento. Il principio favorisce l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle reali esigenze gestionalģ delle amministrazioni derivanti da circostanze imprevedibili o straordinarie, garantendo nel contempo l'invarianza della spesa attraverso il reperimento della compensazione nell'ambito degli stanziamenti della medesima unitą di voto approvata dal Parlamento. La disciplina vigente di contabilitą e finanza pubblica stabilisce varie modalitą di applicazione del principio di flessibilitą alle quali si rimanda.

Principio della congruitą

 

La congruitą consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Tale principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone gli aspetti contabili di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche in relazione al rispetto degli equilibri di bilancio.

La congruitą delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali, che sono anche coerentemente rappresentati nel sistema dei bilanci di previsione e programmazione con i risultati della gestione riportati nel bilancio di rendicontazione.

11.     Principio della congruitą.

 

La congruitą consiste nella verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili rispetto alle finalitą perseguite. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La congruitą va assicurata attraverso la comparazione tra il bilancio di previsione e i risultati della gestione riportati nel rendiconto.

La congruitą delle entrate e delle spese deve essere valutata, altresģ, in relazione agli obiettivi programmati, ai risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso, nonché della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione.

Principio della prudenza

 

Il principio della prudenza si estrinseca sia nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione e di previsione che nei documenti del bilancio di rendicontazione.

Nel bilancio di previsione, e pił precisamente nei documenti finanziari, devono essere iscritte solo le componenti positive delle entrate che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative delle uscite o spese saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Nei documenti contabili del rendiconto, invece, il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola economica secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili di bilanci. I suoi eccessi devono, tuttavia, essere evitati, in quanto pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.

12. Principio della prudenza.

 

Il principio della prudenza si applica ai documenti contabili di previsione e di rendicontazione, evidenziando che il bilancio finanziario mantiene la sua valenza autorizzatoria e la contabilitą economico-patrimoniale, ai sensi della legislazione vigente, si affianca a fini conoscitivi. Nel bilancio di previsione, sia finanziario che economico, devono essere iscritte solo le entrate e i valori economici positivi effettivamente realizzabili nel periodo considerato; le spese e i valori economici negativi sono limitati alle risorse finanziarie iscritte in bilancio e al piano dei pagamenti programmato nel periodo di riferimento.

Nei documenti contabili del rendiconto, il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale le entrate e i valori economici positivi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le spese e i valori economici negativi devono essere contabilizzati e, quindi, rendicontati, anche se non definitivamente realizzati.

Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili del bilancio. Il suo mancato rispetto č pregiudizievole ad una rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.

Principio della coerenza

 

Attraverso l'applicazione del principio della coerenza, č indispensabile la sussistenza di un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coerenza implica che tali momenti ed i documenti contabili di ogni amministrazione siano tra loro collegati e che siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico deve collegare tutti gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario economico o patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

 

 

 

 

La coerenza interna dei bilanci riguarda i criteri specifici di valutazione delle singole poste e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nei bilanci di previsione e di rendicontazione. Le strutture dei conti devono risultare comparabili non solo formalmente, ma anche in relazione all'omogeneitą ed alla correttezza degli oggetti di analisi e degli aspetti dei fenomeni esaminati.

13.Principio della coerenza

 

Il principio della coerenza presuppone l'esistenza di un nesso logico e conseguente tra il processo di programmazione, di previsione, gli atti della gestione e il processo di rendicontazione.

Tali fasi del bilancio e i documenti contabili e non contabili a esse connessi, devono essere strumentali al perseguimento degli obiettivi prefissati. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

La coerenza interna implica che: in sede preventiva gli strumenti di programmazione annuale e pluriennale siano conseguenti agli obiettivi programmatici prefissati e coerenti con i vincoli programmati di bilancio; in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale e non pregiudichino gli equilibri finanziari e economici; in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.

La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformitą ai principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione e nel rendiconto. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneitą e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.

La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione e le direttive e le scelte.

Principio della continuitą

 

Il principio della continuitą č fondamentale per completare il significato di altri principi. La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione delle attivitą istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica č costituita. Infatti il principio della continuitą introduce espressamente la dimensione diacronica che č inscindibilmente connessa ad ogni sistema aziendale, sia esso pubblico che privato, il quale deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto, le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci devono essere fondate su criteri tecnici e di stima in grado di continuare ad essere validi nel tempo se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti.

 

Principio della costanza

La costanza nell'applicazione dei principi contabili generali č uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione e di rendicontazione. I principi della continuitą e della costanza rappresentano le condizioni essenziali per la comparabilitą delle valutazioni del bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione, nonché per l'analisi nel tempo delle singole e sintetiche valutazioni di ogni singola voce di bilancio.

 

Principio della comparabilitą

Il principio della comparabilitą si collega al principio della costanza e continuitą dei criteri di valutazione del sistema dei bilanci.

Il costante e continuo rispetto dei principi contabili č necessario ed indispensabile ai fini della comparabilitą spazio-temporale dei valori riportati nei documenti contabili.

Il requisito di comparabilitą non deve rappresentare un impedimento all'introduzione di principi contabili applicativi pił adeguati alla specifica operazione. Pertanto, le operazioni vanno contabilizzate secondo criteri conformi al disposto normativo ed ai principi contabili.

14.     Principio della continuitą, della comparabilitą e della costanza.

Il principio della continuitą si fonda sul presupposto che ogni sistema contabile deve rispondere alla caratteristica di durare nel tempo. In base a tale principio le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilitą di continuare a essere validi nel tempo, nel rispetto del principio dell'annualitą, se le condizioni gestionali non richiedono significativi cambiamenti. L'applicazione di tale principio assolve alla finalitą di garantire la stabilitą dell'applicazione delle regole generali di finanza pubblica consentendo la comparabilitą nel tempo e nello spazio tra i settori, i livelli territoriali e tra i diversi valori riportati nei documenti contabili. Il requisito di comparabilitą non deve rappresentare un impedimento all'introduzione di principi contabili applicativi pił adeguati alla specifica operazione.

I dati contabili rilevati nella successione del tempo devono poi essere correttamente rappresentati nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.

I principi della continuitą e della comparabilitą sopra richiamati sono integrati dal principio della costanza che richiede la stabilitą dei principi contabili generali e dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro e prescrive, nel caso di deroghe ai criteri di valutazione per intervenute modifiche adottate a livello normativo o amministrativo, che siano descritte nei documenti allegati al bilancio le motivazioni che le hanno determinate.

Principio della verificabilitą

 

L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema dei bilanci di ogni amministrazione pubblica devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria.

  1. Principio della verificabilitą

 

Le informazioni desumibili dal ciclo di programmazione, gestione e rendicontazione devono essere verificabili. La verificabilitą impone che si possa ricostruire attraverso l'esame delle informazioni disponibili, anche a livello documentale, il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni compatibilmente con gli obiettivi e le prioritą prefissate e alla definizione dei contenuti dei bilanci e dei rendiconti.

Principio della imparzialitą (Neutralitą)

 

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralitą o imparzialitą deve raffigurarsi nel procedimento formativo del sistema dei bilanci, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

 

 

La presenza di elementi soggettivi di stima non implica di per sé il mancato rispetto dell'imparzialitą, della ragionevolezza e della verificabilitą. Discernimento, oculatezza e giudizio rappresentano le fondamenta dei procedimenti di formazione dei documenti contabili, i quali devono essere redatti secondo i requisiti essenziali di competenza e correttezza tecnica. L'imparzialitą contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili e di bilancio.

  1. Principio della Neutralitą e imparzialitą

 

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralitą o imparzialitą deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi.

La presenza di elementi soggettivi di stima non č condizione per far venir meno l'imparzialitą, la ragionevolezza e la verificabilitą. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono come requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica, tenendo sempre in considerazione la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella legislazione vigente.

Principio della pubblicitą

 

Il sistema dei bilanci assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. Č compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione e di rendicontazione, comprensivi dei rispettivi allegati, anche attraverso l'integrazione delle pubblicazioni obbligatorie.

Il principio della pubblicitą evidenzia che al fine di assumere pienamente la loro valenza politica, giuridica ed economica, i bilanci devono essere pubblicizzati secondo le norme vigenti.

 

  1. Principio della pubblicitą.

 

Il sistema di bilancio assolve anche a una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. Č compito dell'amministrazione rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto, comprensivi dei rispettivi allegati

 

 

Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale, devono essere resi pubblici secondo le nonne vigenti. Il rispetto del principio della pubblicitą presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione nel contesto della comunitą amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali e ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti dģ rendicontazione; ciņ č fondamentale per la fruibilitą delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio. Per promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, le Amministrazioni rendono disponibili nei propri siti web istituzionali, specifiche sezioni (Amministrazione trasparente, OpenData ecc.) attraverso cui sono resi accessibili al cittadino i dati e le informazioni previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal "Freedom of Information Act" o FOLA per garantire la trasparenza.

Principio degli equilibri di bilancio

 

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Nella logica della configurazione di sistemi contabili di affiancamento che identificano un sistema contabile integrato di tipo finanziario, economico e patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda gli equilibri complessivi delle varie parti che compongono il sistema di bilancio.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario di competenza non basta per soddisfare il principio generale degli equilibri del sistema dei bilanci di ogni pubblica amministrazione. Il pareggio di competenza finanziaria nel bilancio di previsione comporta anche la contemporanea verifica degli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono determinati in sede di previsione e che sono da verificare anche durante la gestione e poi nei risultati complessivi che si evidenziano nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema dei bilanci di una pubblica amministrazione, il principio del pareggio finanziario (di competenza) deve essere rispettato non solo in fase di previsione, ma anche in fase di rendicontazione, quale voce da comparare con quella previsionale come prima forma del controllo interno. Tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, effettuata durante l'esercizio con i suoi valori economici e patrimoniali, devono essere oggetto di analisi degli equilibri di bilancio e di comparazione con gli equilibri definiti nella fase di programmazione e previsione.

Il principio degli equilibri di bilancio, di conseguenza, ha un contenuto pił ampio rispetto al principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzativo. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione che nei documenti contabili di rendicontazione) č garanzia della capacitą di perseguire le finalitą proprie di ogni amministrazione pubblica.

L'equilibrio economico a lungo termine comporta necessariamente una contemporanea stabilitą finanziaria nel tempo, ma non sempre č vero anche il contrario.

Il principio degli equilibri di bilancio rappresenta una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni pubblica amministrazione pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunitą amministrata. Tale principio evidenzia, altresģ, anche la necessitą di articolare gli equilibri di carattere finanziario, economico e patrimoniale all'interno dei diversi documenti contabili di previsione e di rendicontazione in sub-aree pił ristrette del bilancio che qualifichi le informazioni ottenibili per il management e per gli utilizzatori.

Il principio degli equilibri di bilancio, nella dimensione contemporanea di tipo finanziario ed economico-patrimoniale e nei diversi momenti della previsione e della rendicontazione, evidenzia la necessitą di prevedere e di effettuare anche le operazioni di ammortamento dei beni immobili e strumentali e di ogni altra voce economica di competenza quali effettivi valori di fattori della gestione concorrenti alla configurazione degli equilibri di bilancio.

  1. Principio del pareggio del bilancio

 

Il principio del pareggio di bilancio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Considerando l'evoluzione dei sistemi contabili che prevedono l'affiancamento a fini conoscitivi al sistema contabile di tipo finanziario anche della 'contabilitą economica e patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda anche gli equilibri delle varie parti, finanziaria, economica e patrimoniale, che compongono il sistema di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel sistema del bilancio dello Stato, il principio del pareggio finanziario deve essere rispettato sia in fase di previsione, che in fase di rendicontazione. Il pareggio finanziario dģ bilancio va inteso considerando tra le entrate destinate a assicurare la realizzazione delle spese previste in fase previsionale anche l'accensione di prestiti.

Principio della competenza finanziaria

 

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio č applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilitą finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti nel bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, e rappresenta un limite agli impegni di spesa, ad eccezione delle partite di giro/servizi per conto di terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

L'accertamento costituisce la fase di gestione dell'entrata, mediante la quale viene riconosciuta la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico in cui risulti individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. L'accertamento si determina su idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui č affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

 

(a) la ragione del credito che dą luogo alla obbligazione attiva;

(b) il titolo giuridico che supporta il credito;

(c) l'individuazione del soggetto debitore;

(d) l'ammontare del credito;

(e) la relativa scadenza.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuta una obbligazione giuridica di dover pagare e si individua un idoneo titolo giuridico in cui si identifica il creditore, la somma da pagare e la modalitą relativa del pagamento, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. L'impegno configura ogni obbligazione giuridicamente perfezionata che dą luogo ad una spesa per l'amministrazione pubblica, registrata nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione giuridica č perfetta.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

(a) la ragione del debito;

(b) la determinazione della somma da pagare;

(c) il soggetto creditore;

(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

Il principio della competenza finanziaria si estrinseca nei documenti contabili del bilancio di previsione (e di budget) e di rendicontazione con approcci diversi nelle fasi di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, in quanto nel bilancio finanziario di previsione gli accertamenti e gli impegni fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in senso programmatico e non effettivo, mentre nei documenti di rendicontazione le stesse fasi della competenza finanziaria delle entrate e delle spese sono veritiere delle perfette obbligazioni giuridiche evidenziate nella gestione.

Si osserva che, accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva nella contabilitą finanziaria (per l'intero sistema di bilancio) anche la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

In sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di provvedimento di assestamento generale di bilancio, occorre dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, la gestione dei residui nonché dell'equilibrio delle successive annualitą contemplate dal bilancio pluriennale.

 

  1. Principio della competenza finanziaria

 

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio č applicato ai documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio.

 

 

 

 

Le previsioni del bilancio finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo i limiti per le autorizzazioni di impegno e pagamento. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'amministrazione, devono essere registrate nelle scritture contabili.

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale l'amministrazione prevede di riscuotere le entrate inerenti a tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura. L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui č affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

la ragione del credito che dą luogo a obbligazione attiva;

il titolo giuridico che supporta il credito;

l'individuazione del soggetto debitore;

l'ammontare del credito;

la relativa scadenza.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.

 

L'assunzione dell'impegno č possibile solo in presenza delle necessarie risorse finanziarie e dei seguenti elementi costitutivi:

 

 

 

la ragione del debito,

l'importo ovvero gli importi da pagare,

l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e

il soggetto creditore univocamente individuato. L'assunzione dell'impegno č, altresģ, consentita, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi sopra richiamati, nei casi di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato. Nella contabilitą finanziaria (per l'intero sistema di bilancio), accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva anche la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Si intendono per versate le somme incassate dalla Tesoreria. Si intendono per pagate le somme erogate dalla Tesoreria. L'ordinazione e il pagamento della. spesa avviene previa predisposizione di un piano finanziario che tiene conto della esigibilitą della spesa stessa. Gli incassi e i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il Tesoriere li ha effettuati.

Principio della competenza economica

 

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano «utilitą economiche» cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari.

Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La determinazione dei risultati di esercizio di ogni amministrazione pubblica implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite rappresentate nei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi riportati nei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione.

Il risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica delle voci positive e negative relative all'esercizio cui il bilancio di rendicontazione si riferisce.

Il presente principio č riferibile alle rilevazioni di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget (economico) e/o preventivo economico nel bilancio di previsione, ed al conto economico ed al conto del patrimonio nel sistema del bilancio di rendicontazione o consuntivo.

La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione, mediante appositi sistemi contabili, č necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio. Tale applicazione deve inquadrarsi nell'ambito dei seguenti obiettivi:

integrare la dimensione finanziaria con la dimensione economico-patrimoniale della gestione delle risorse pubbliche;

definire un unico modello contabile di riferimento (sistema integrato), al fine di omogeneizzare e consolidare i conti pubblici;

ridefinire la funzione autorizzativa del bilancio preventivo alla luce della distinzione fra atti di indirizzo politico e atti di gestione.

L'analisi economica delle operazioni di un'amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti non caratterizzati da questo processo, in quanto finalizzati ad altre attivitą istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro) che danno luogo a oneri e proventi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi č riconducibile al principio contabile n. 11 dei dottori commercialisti, Bilancio d'esercizio - Finalitą e postulati, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attivitą amministrative pubbliche, č necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegata al processo erogativo di prestazioni e servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche.

Nel caso dei ricavi, come regola generale, si osserva che essi devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano operazioni in cui sono evidenti le seguenti condizioni:

il processo produttivo dei beni o dei servizi č stato completato;

l'erogazione č avvenuta, cioč si č verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietą per i beni o servizi resi.

Le risorse finanziarie rese disponibili per le attivitą istituzionali dell'amministrazione pubblica, come i proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non tributaria, si imputano all'esercizio nel quale si č verificata la manifestazione finanziaria e, se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attivitą istituzionali dello stesso esercizio, sono oggetto di rilevazione anche in termini di competenza economica. Fanno eccezione a tale regola i trasferimenti a destinazione vincolata, siano essi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

I componenti economici negativi (costi) devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attivitą istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessitą di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi degli oneri e spese, siano essi certi che presunti.

 

 

 

 

Tale correlazione si realizza:

per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione per cessione di prodotti o servizi;

per ripartizione dell'utilitą o funzionalitą pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza di una pił diretta associazione (tipico esempio ne č l'ammortamento);

per imputazione diretta di costi perché associati a funzioni istituzionali, perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilitą o la funzionalitą del costo. In particolare quando:

a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscano la loro utilitą gią nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilitą;

b) non sia pił esistente, identificabile o valutabile la futura utilitą o la funzionalitą dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;

c) l'associazione o la ripartizione delle utilitą del costo su base razionale e sistematica non risulti pił di sostanziale rilevanza.

In sintesi, i documenti di programmazione e di previsione ed i documenti di fine esercizio o di rendicontazione devono rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che l'amministrazione pubblica vuole realizzare (bilancio di previsione e/o budget) e che si č realizzata nell'esercizio (bilancio di rendicontazione).

21 Principio della competenza economica.

 

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni e degli altri eventi della gestione che, nel corso dell'esercizio, ogni Amministrazione centrale dello Stato svolge e che permette di evidenziare le utilitą economiche cedute e/o acquisite, anche se non direttamente concretizzate attraverso movimenti finanziari. Il principio di competenza economica si riferisce alle rilevazioni di natura economica e patrimoniale che affiancano, a scopo conoscitivo, le rilevazioni della contabilitą finanziaria a base giuridica (cfr. principio generale della competenza finanziaria), andando a costituire il sistema integrato di scritturazioni contabili (o contabilitą integrata) anche in relazione all'obiettivo di perseguire una maggiore qualitą e trasparenza dei dati di finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

Il principio si applica anche alle rilevazioni di contabilitą analitica (budget e rendiconto economico).

 

 

 

 

 

Cfr. supra per il sistema integrato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'analisi economica delle operazioni richiede la preliminare individuazione del cosiddetto mercato relativo alla produzione di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato: data la peculiaritą di tali Amministrazioni la loro produzione (mercato per la collettivitą) ha natura prevalentemente non vendibile, pur potendo essere presenti anche beni e servizi con caratteristiche simili ai beni e servizi privati. A partire da tale fondamentale caratteristica va operata una distinzione tra fatti direttamente collegati a un processo di scambio (acquisizione di risorse umane e strumentali, trasformazione e vendita o messa a disposizione a titolo gratuito o semi gratuito), che danno luogo a costi e/o ricavi, e fatti per i quali il processo di scambio sul mercato di beni e servizi č assente, in quanto relativi ad altre attivitą istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, altro) che danno luogo a proventi e oneri. Occorre, quindi, definire gli elementi necessari per l'imputazione dei ricavi e dei costi per le Amministrazioni centrali dello Stato e anche per gli altri componenti economici positivi e negativi.

Nel caso di processo di scambio sul mercato attraverso acquisizione di risorse umane e strumentali, trasformazione e vendita o messa a disposizione a titolo gratuito o semi gratuito, la competenza economica dei costi e dei ricavi č riconducibile ai contenuti dei principi contabili nazionali applicati alla contabilitą civilistica (OIC 11), applicabili anche agli altri componenti positivi e negativi della gestione dell'esercizio.

 

 

I ricavi, come regola generale, devono essere rilevati quando si verificano le seguenti due condizioni:

 

1) il processo produttivo dei beni o dei servizi č stato completato;

2) lo scambio č gią avvenuto, si č cioč verificato il passaggio sostanziale e non solamente formale del titolo di proprietą per i beni e servizi resi. Tale momento č convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o messa a disposizione del bene o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili, se servizi di tipo vendibile, o sono resi quando si tratta di servizi messi a disposizione a titolo semi gratuito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio, se si tratta di un bene o servizio vendibile. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza economica e intende esprimere la necessitą di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o presunti. D'altra parte, considerando che la produzione delle Amministrazioni centrali dello Stato consiste prevalentemente nel mettere a disposizione dell'intera collettivitą, e anche dei singoli individui, beni o servizi a titolo gratuito o semi gratuito la correlazione sopra indicata non č riscontrabile nella maggior parte dei casi. Pertanto, in tali casi i costi associati al processo produttivo che comunque ha avuto luogo, vanno rappresentati in corrispondenza all'erogazione del servizio o della prestazione o della messa a disposizione del bene. Per quanto riguarda le altre operazioni non connesse alla produzione di beni e servizi ma di natura erogativa o impositiva (nelle quali rientrano. i proventi tributari, gli oneri per trasferimenti e contributi senza controprestazione) che rappresentano una consistente parte delle attivitą delle Amministrazioni centrali dello Stato dando luogo a proventi e oneri, la rilevazione avviene quando l'evento č certo; l'effettivitą dell'evento puņ essere collegata anche alla relativa manifestazione finanziaria, salvo specifiche operazioni a destinazione vincolata.

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

 

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si fortemente collega in maniera incisiva al principio della veridicitą e della significativitą di ogni sistema di bilancio. Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti avvenuti durante l'esercizio, č necessario che essi siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformitą alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtą che li ha generati.

La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale della gestione dell'amministrazione pubblica rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dei fatti amministrativi nei documenti di bilancio. La prevalenza della sostanza sulla forma quindi rappresenta, pertanto, un principio da osservare finché non vi siano norme che ne limitino l'impiego.

22 Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

 

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma costituisce una specificazione del principio della veridicitą. L'informazione contabile deve rappresentare fedelmente e in modo veritiero le operazioni e i fatti avvenuti durante l'esercizio; č necessario, quindi, che tali operazioni e fatti siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformitą alla loro sostanza effettiva, tenendo conto della realtą che li ha generati. La sostanza finanziaria, economica e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ciascuna amministrazione rappresenta, congiuntamente alla disciplina autorizzatoria, l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

 


Articolo 8
(Bilancio di genere)

 

 

articolo 8 interviene sulla sperimentazione dell’adozione del bilancio di genere, al fine precisare che una delle finalitą di tale sperimentazione č fornire un supporto informativo per la definizione di politiche volte a perseguire la paritą di genere.

 

In particolare, si interviene sul comma 1 dell’articolo 38-septies della legge n. 196/2009, che  prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere. La formulazione attualmente vigente della finalitą della sperimentazione “per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere” viene sostituita con “anche al fine di fornire un supporto informativo per la definizione di politiche volte a perseguire la paritą di genere”. La disposizione soppressa, peraltro, resta sostanzialmente ricompresa all’interno del comma 1 dell’articolo 38-septies, laddove si esplicita l’ulteriore finalitą “per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito”.

 

Si ricorda che l’articolo 38-septies sul bilancio di genere č stato introdotto nella legge di contabilitą dal D.Lgs n. 90/2016, con la previsione dell’avvio di una sperimentazione da parte del MEF, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La sperimentazione č stata avviata con la redazione di un bilancio di genere riferito al conto del bilancio dello Stato per l'esercizio 2016, sulla base della metodologia generale stabilita con D.P.C.M. 16 giugno 2017 e della circolare n. 25/2017, in cui la Ragioneria generale dello Stato ha dettato alle amministrazioni le istruzioni di dettaglio con gli adempimenti da porre in essere.

Il citato articolo 38-septies č stato successivamente integrato dalla legge n. 163/2016, di riforma del bilancio, che ha previsto la trasmissione alle Camere da parte del Ministro dell’economia e delle finanze di una relazione dapprima sulla sperimentazione e in seguito sui risultati dell’adozione definitiva del bilancio di genere. Per l’esercizio 2016 č disponibile la relazione presentata alle Camere, comprensiva di un allegato contenente le risposte delle amministrazioni ai questionari relativi alle politiche del personale e a quelle settoriali in una chiave di genere. Nella relazione, dal lato delle entrate si effettua un’analisi dell’impatto delle principali politiche tributarie e di specifiche misure di agevolazione fiscale che riducono le differenze di genere; da quello delle uscite, una riclassificazione contabile delle spese del bilancio dello Stato secondo una prospettiva di genere e l’individuazione delle azioni intraprese nel corso del 2016 per incidere sulle disuguaglianze di genere, associandole alle strutture del bilancio contabile e evidenziando gli indicatori di risultato disponibili.

Articolo 9
(Abrogazione e modificazione di norme)

 

 

L'articolo 9, comma 1, lettera a), novella l'art. 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Tale modifica intende chiarire (risolvendo cosģ alcuni dubbi interpretativi) che la copertura finanziaria di un provvedimento, riferita al primo anno, resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio di riferimento. Tale chiarimento si rende necessario, in particolare, per interventi contenuti in una legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale nell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce la copertura nel primo anno. Viene cosģ generalizzato quanto previsto per le spese corrispondenti ad obblighi internazionali dallo stesso art. 18, co. 3.

La lettera b) reca una modifica di coordinamento all'articolo 39 della medesima legge concernente l'analisi e la valutazione della spesa: essa espunge il riferimento al Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni centrali previsto nel testo previgente dell'articolo 41 della legge n. 196 del 2009, abrogato dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016.

Il citato Rapporto č stato infatti sostituito dalle Relazioni previste dall'articolo 22-bis della legge di contabilitą, nell'ambito delle attivitą, ivi disciplinate, di programmazione e di monitoraggio delle risorse finanziarie. L'articolo 22-bis prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun ministro stabiliscano le modalitą e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa mediante appositi accordi. Entro il 1° marzo di ogni anno i ministri inviano al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti dagli accordi per l'esercizio precedente, eventualmente motivando il mancato raggiungimento degli stessi. Tali relazioni sono allegate al DEF.

Il comma 2 modifica l'art. 4 del D.Lgs. n. 279 del 1997. Tale articolo prevede che talune spese di carattere strumentale possano essere gestite da un unico ufficio o struttura di servizio, anche quando siano riconducibili a pił centri di responsabilitą amministrativa, al fine di evitare duplicazioni. L'art. 4, co. 2, del decreto legislativo n. 279 del 1997, affida al Ministro competente l'individuazione di tali spese strumentali e degli uffici responsabili della relativa gestione, con proprio decreto previo assenso (secondo la modifica qui proposta) del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, laddove il testo vigente prevede che il medesimo decreto sia emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (si veda anche la scheda relativa all’articolo 1 del presente dossier).

Articolo 10
(Disposizioni transitorie)

 

 

L'articolo 10, comma 1, aggiunge, al decreto legislativo n. 90 del 2016, un nuovo articolo 11-bis che prevede la possibilitą di aprire, in via transitoria, una contabilitą speciale unica, per ciascun ministero, dedicata alla gestione del "fondo scorta". Tali contabilitą potranno essere alimentate solo da risorse provenienti dal fondo scorta o da quota parte di esso o dai suoi reintegri. L'apertura della contabilitą deve essere autorizzata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate e per la sola durata dell'esercizio successivo a quello della chiusura delle gestioni di tesoreria prevista dall'art. 44-ter, comma 1, della legge di contabilitą.

 

Si ricorda che, in attuazione della disciplina sulla chiusure delle contabilitą speciali ex art. 44-ter, č stato emanato il D.P.C.M. 8 febbraio 2017 (GU Serie Generale n.91 del 19 aprile 2017) il quale ha individuato le  gestioni  operanti  su  contabilitą speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilitą ordinaria. In allegato al decreto č fornita la lista delle predette gestioni con l'indicazione della data entro la quale č operata la soppressione. L'articolo 44-ter, peraltro, č incisivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, dello schema di decreto in esame, alla cui scheda si rinvia.

Quanto allo strumento del "fondo scorta", esso č previsto dal nuovo articolo 7-ter della legge di contabilitą al fine di assicurare la continuitą di gestione e soddisfare esigenze inderogabili nei settori della difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza, soccorso civile. Per ulteriori considerazioni su funzione e gestione di tali fondi si rinvia alla scheda dell'articolo 6, comma 3, che li istituisce. Tale disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 11 dello schema di decreto.

 

La finalitą dell'articolo 11-bis aggiunto dallo schema in esame č quella di assicurare, al contempo, una riconduzione in bilancio "programmatica e strutturata" delle gestioni di tesoreria e la continuitą delle funzioni istituzionali nelle materie summenzionate. A decorrere dal secondo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni separate ai sensi dell'art. 44-ter della legge di contabilitą, le risorse giacenti sulle gestioni alimentate dal fondo scorta dovranno essere versate all''entrata del bilancio dello Stato a seguito della chiusura della relativa gestione unica. Le amministrazioni interessate dovranno determinare le articolazioni che saranno chiamate a gestire le spese a valere sul fondo scorta in regime di contabilitą ordinaria. L'indicazione di tali articolazioni dovranno essere inviate al MEF - Dipartimento della RGS, contestualmente alla domanda di apertura della gestione unica o comunque almeno 30 giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti. Tale disposizione č quindi finalizzata a definire anticipatamente, fin dal periodo di operativitą della contabilitą speciale, il sistema di gestione, i flussi finanziari, i soggetti interessati e le relative responsabilitą delle somme ricondotte alla contabilitą ordinaria.

Infine, in vista della chiusura delle contabilitą speciali esistenti, le amministrazioni interessate sono chiamate ad adeguare i propri regolamenti di organizzazione e contabilitą (art. 11-bis, comma 2).

 


 

Articolo 11
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 11 fissa l'entrata in vigore del provvedimento in esame al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U., con le seguenti eccezioni:

§  la sostituzione dell'allegato 1 alla legge di contabilitą n. 196 del 2009, recante i "Principi contabili generali" da parte dell'art. 7, comma 1, lett. a);

§  la disciplina dei "fondi scorta" dettata dall'art. 6, comma 3, capoverso articolo 7-ter.

Tali disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

 


Testo a fronte

 


Legge n. 196/2009

(Testo vigente)

Legge n.196/2009

(Testo risultante dalle modifiche previste dall’A.G. 32)

A.G. 32

Art. 10-bis

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza

Art. 10-bis

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza

 

1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene:

a)  l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; (44)

b)  in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

c)  le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilitą e al Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1;

c-bis)   l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a).

Identico

 

2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere č altresģ trasmesso il parere di cui al primo periodo.

Identico

 

3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 č corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

 

3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 č corredata della nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali, per i quali, a seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la suddetta sezione dą conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La nota riporta i quadri contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e programma; con indicazione della relativa scadenza, dell'onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o definanziamenti, le somme complessivamente stanziate, quelle effettivamente impegnate ed erogate ed i relativi residui. In apposita sezione del quadro contabile č esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilitą assunti ai sensi dell'articolo 34, comma 2, nonché del piano finanziario pluriennale dei pagamenti ai sensi dell'articolo 34, comma 7. Entro il 31 luglio i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze tutti ģ dati necessari alla predisposizione della nota illustrativa.

 

 

 

Art 3, comma 1, lett. a)

4.  Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

Soppresso

Art 3, comma 1, lett. b)

5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 č esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo dą inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

5. La rilevazione di cui al comma 3 costituisce la base informativa per il monitoraggio di cui all’articolo 30, comma 9, lettera f)

Art 3, comma 1, lett. c)

5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 č corredata altresģ da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalitą, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente periodo resta ferma la prioritą della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.

Identico

 

Art. 18

Fondi speciali

Art. 18

Fondi speciali

 

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge gią approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo nonché per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a).

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge gią approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. Per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'anno successivo la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell’esercizio. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 9, comma 1, lett. a)

Art. 21

Bilancio di previsione

Art. 21

Bilancio di previsione

 

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio:

a)  la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le prioritą politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unitą elementari di bilancio sottostanti. Per ciascuna unitą elementare di bilancio sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna unitą elementare di bilancio, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio:

a)  la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le prioritą politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 2, comma 1, lett. b)

17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unitą di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unitą elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, č autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente.

 

17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unitą di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unitą elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, č autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 1

Art. 23

Formazione del bilancio

 

 

3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:

a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;




 

b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).

3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:

a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo ivi incluse le rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale effettuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).

Art 4, comma 1, lett a)

Art. 25-bis

Introduzione delle azioni

Art. 25-bis

Introduzione delle azioni

 

6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.

6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.

L'elenco delle azioni individuate puņ essere aggiornato con il disegno di legge di bilancio, dandone evidenza in apposito allegato.

Per effetto dell'approvazione di nuove leggi, ricorrendone i presupposti, i conseguenti decreti di variazione di bilancio possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti. I medesimi decreti sono comunicati al Parlamento.

 

 

 

 

 

 

Art 2, comma 1, lett a)

Art. 30

Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente

Art. 30

Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente

 

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, con la legge di bilancio le suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio č data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte.

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle predette leggi mentre i relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali dģ bilancio.

 

 

 

Art 4, comma 1, lett b)

2.  Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza nell'apposito allegato di cui al comma 1.

2. Con il disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, si puņ proporre, dandone evidenza in appositi allegati e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, alle seguenti rimodulazioni:

a) ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale la rimodulazione delle quote annuali, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo autorizzato dalla legge;

b) per le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi.

Art 4, comma 1, lett b)

 

 

 

 

Vedi art. 30 co 1 legge n. 196/2009 (vigente)

Art. 33

Assestamento e variazioni di bilancio

Art. 33

Assestamento e variazioni di bilancio

 

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Identico

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascuna unitą elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i cui effetti non risultano recepiti nel disegno di legge di bilancio presentato in Parlamento, ai fini della gestione e della rendicontazione.

Art 4, comma 1, lett c), punto 1

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unitą di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Identico

 

4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

Identico

 

4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

Identico

 

4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

Identico

 

4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a pił centri di responsabilitą amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti.

Identico

 

4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilitą di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unitą elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilitą delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Identico

 

4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati;

Identico

 

4-septies. Il disegno di legge di assestamento č corredato di una relazione tecnica, in cui si dą conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione č aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento.

Identico

 

4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), č aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare.

Identico

 

 

4-nonies. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, sono soppresse le disposizioni di legge che autorizzano variazioni di bilancio tra programmi di spesa diversi con decreti del Ministro competente, fatta eccezione per i fondi da ripartire per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 23, comma l, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e per i cosiddetti Fondi a disposizione dei corpi dģ polizia, dei vigili del fuoco e delle forze annate.

Art 4, comma 1, lett c), punto 2

Art. 34

Impegno a pagamento

Art. 34

Impegno a pagamento

 

1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

Identico

 

2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicitą mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei suddetti impegni č possibile solo in presenza delle necessarie disponibilitą finanziarie, in termini di competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'impegno puņ essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unitą elementari di bilancio, di disponibilitą finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilitą stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa puņ essere assunto anche solamente in presenza della ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.

Identico

 

2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti. Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma 1-ter, e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio finanziario di riferimento. L'assunzione degli impegni di spesa delegata č possibile solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione dispone una o pił aperture di credito in funzione dell'esigibilitą delle obbligazioni assunte o programmate dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione, a fronte delle aperture di credito ricevute non si perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno comunicazione all'amministrazione per la corrispondente riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto di riduzione rientra nella disponibilitą dell'amministrazione e puņ essere accreditato nel medesimo esercizio finanziario in favore di altri funzionari delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalitą di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base all'esigibilitą delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis. Previa autorizzazione dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento.

Identico

 

3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno č subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilitą economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto.

Identico

 

4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

Identico

 

5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in pił esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

Identico

 

 

5-bis. Al fine di consentire la corretta gestione del piano finanziario dei pagamenti, la tempestiva gestione e l'assunzione degli impegni di spesa entro la scadenza dell'esercizio finanziario, le competenti amministrazioni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le richieste di adozione dei decreti di variazioni di bilancio e la connessa documentazione in tempo utile per permetterne il perfezionamento nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari previste per l'assunzione degli impegni.

Art 4, comma 1, lett d), punto 1

6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno puņ essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a:

 

 

 

 

 

 

a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;

b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unitą elementari di bilancio interessate, č disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno puņ essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data. Le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti a:

a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all’applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;

b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo, nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unitą elementari dģ bilancio interessate, č disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione. Le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio che non presentano i requisiti di cui al periodo precedente o i cui decreti siano trasmessi successivamente alla predetta data, costituiscono economie di bilancio, fatta eccezione per le variazioni compensative apportate tra le unitą le elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa da trasmettere alla Corte dei conti entro il 15 marzo.

Art 4, comma 1, lett d), punto 2

7. Al fine di garantire una corretta programmazione dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sulle unitą elementari di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica. Il dirigente responsabile della gestione ha l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti, con riferimento alle unitą elementari di bilancio di propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in assenza di nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi della normativa vigente in materia di flessibilitą in fase di gestione.

Identico

 

7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, il piano finanziario dei pagamenti č predisposto e aggiornato dal dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis. (

Identico

 

8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.

Identico

 

8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse.

Identico

 

9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresģ considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva attivitą procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato.

Identico

 

10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi 7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti, l'amministrazione inadempiente non potrą accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi. (

Identico

 

11. Č fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli.

Identico

 

12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici. Il pagamento delle pensioni nonché delle competenze fisse ed accessorie al personale dello Stato viene effettuato mediante ordini collettivi di pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati sono pagate mediante ruoli di spesa fissa informatici.

Identico

 

Art. 36

Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio

Art. 36

Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio

 

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

a)  conto del bilancio;

b)  conto generale del patrimonio.

Identico

 

2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate ai sensi dell'articolo 21-bis, versate e rimaste da versare;

b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascuna unitą elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Identico

 

3. Il conto generale del patrimonio comprende:

a) le attivitą e le passivitą finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilitą del bilancio e quella patrimoniale.

Identico

 

4. Il conto generale del patrimonio č corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

Identico

 

5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.

Identico

 

6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalitą di protezione dell'ambiente, riguardanti attivitą di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalitą di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti commutali in materia.

Identico

 

 

6-bis. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrati, per ciascun Ministero e per unitą elementare del bilancio dell'entrata e della spesa, le entrate affluite e le spese sostenute nell'esercizio in relazione ai servizi e alle attivitą prestati dalle amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati.

 

 

Art 5, comma 1

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad

Identico

 

Art.38-sexies

Sperimentazione

Art.38-sexies

Sperimentazione

 

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, č disciplinata un'attivitą di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilitą integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto č introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, č disciplinata un'attivitą di sperimentazione della durata di almeno due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilitą integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto č introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.

 

 

 

 

 

Art. 7, comma 1, lett. b)

Art.38-septies

Bilancio di genere

Art.38-septies

Bilancio di genere

 

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, anche al fine di fornire un supporto informativo per la definizione di politiche volte a perseguire la paritą di genere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8, comma 1

Art.39

Analisi e valutazione della spesa

Art.39

Analisi e valutazione della spesa

 

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalitą di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Identico

 

2. Nell'ambito dell'attivitą di collaborazione di cui al comma 1 viene altresģ svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilitą di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne pił semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilitą delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

Identico

 

3. Le attivitą svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a).

Identico

 

4. Per le attivitą di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalitą stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

4. Per le attivitą di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalitą stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 9, comma 1, lett. b)

Art. 44-ter

Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilitą speciali o conti correnti di tesoreria

Art. 44-ter

Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilitą speciali o conti correnti di tesoreria

 

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su contabilitą speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilitą ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilitą ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalitą per l'emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.

 

 

 

 

 

Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero pił esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite.

A decorrere dalla data di riconduzione al regime di contabilitą ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilitą ordinaria č determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su contabilitą speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilitą ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilitą ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalitą per l'emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata. In alternativa alla gestione tramite funzionari delegati, le amministrazioni centrali possono stabilire che la gestione prosegua in forma diretta a valere su apposita imputazione del bilancio dello Stato. Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero pił esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite.

A decorrere dalla data di chiusura dei conti di tesoreria, al fine di mantenere l'operativitą delle gestioni contabili interessate, gli introiti derivanti da erogazioni effettuate da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonché, limitatamente ai rimborsi di missione ed agli emolumenti in favore del personale riconosciuti alle strutture dei Ministeri titolari delle relative gestioni, dall'Unione europea, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati negli stati di previsione dei Ministeri interessati.

L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilitą ordinaria č determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente.

Le restanti somme riguardanti versamenti effettuati dall'Unione europea affluiscono sull'apposito conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e sono gestite secondo le disposizioni riguardanti il medesimo Fondo di rotazione. Al fine di garantire la continuitą operativa delle gestioni contabili nella fase di riconduzione, nel primo esercizio successivo alla chiusura operata ai sensi del presente comma, ove necessario, previa richiesta dell' amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puņ disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente, nel medesimo anno, con l'emissione di ordini di pagamento sulle pertinenti unitą elementari di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 6, comma 1, lett a), punto 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 6, comma 1, lett a), punto 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 6, comma 1, lett a), punto 3

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilitą speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile.

 

 

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresģ definite le modalitą per la soppressione in via definitiva delle contabilitą speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.

 

 

4. Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra pił amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché i casi di urgenza e necessitą.

 

 

5. A decorrere dall'esercizio 2017, i conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalitą di cui al comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le contabilitą speciali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dall'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

 

6. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al comma 1 la disponibilitą di somme di parte corrente non spese entro la chiusura dell'esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

 

7. Per le contabilitą speciali non oggetto di soppressione o di riconduzione al regime di contabilitą ordinaria, secondo le modalitą di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

 

 

8. Non č consentita l'apertura di nuove contabilitą speciali, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera p) dell'articolo 40, comma 2.

8.   Non č consentita l'apertura di nuove contabilitą speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera p) dell'articolo 40, comma 2. Nel caso di affidamento della gestione di specifici interventi a proprie societą in house o a societą a controllo statale come definite dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni dello Stato, per l’effettuazione dei pagamenti, possono nominare funzionari delegati di contabilitą ordinaria i dipendenti dei soggetti gestori, i quali sono assoggettati alla vigilanza dell’amministrazione delegante e al controllo di regolaritą amministrativa e contabile da parte dei competenti organi di controllo.

Art 6, comma 1, lett b)

Art. 44-quater

Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale

Art. 44-quater

Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale

 

1. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, č consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione č da intendersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione č irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili.

1. Le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui ciņ sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare. Iri assenza di apposita previsione normativa, I' apertura di un conto bancario o postale č autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. L'autorizzazione č concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

 

Art. 6, comma 2

2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolaritą per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresģ la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti ai conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine č rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilitą dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale č consentita per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle entrate e delle spese, previsti dall'ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti.

Art. 6, comma 2

3. Il competente organo di controllo di regolaritą amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

3. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa, in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al comma 1, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata dģ un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione č irrogata con decreto del Ministro competente entro 90 giorni dall'accertamento dell'esistenza del conto e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili.

Art. 6, comma 2

 

4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6, comma 2

 

5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire all'entrata dello stesso, comunicano a! Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolaritą che si avvalgono di conti presso il sistema bancario e postale e con riferimento a ciascun conto corrente anche i dati sintetici della giacenza al 1° gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle uscite cumulate e il saldo finale riferiti, rispettivamente, a ciascun trimestre dell'anno con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. La mancata trasmissione entro i predetti termini č rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilitą dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione trimestrale č estesa ai soggetti, titolari di conti aperti presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi, svolti per conto di amministrazioni dello Stato.

Art. 6, comma 2

 

6. Il competente organo di controllo di regolaritą amministrativa e contabile verifica il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale dell'Amministrazione dello Stato competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

Art. 6, comma 2

 



[1]     L’articolo 1, comma 2, della legge n.89/2014 ha delegato il Governo č delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, uno o pił decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilitą, nel rispetto dei princģpi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009

[2]     Introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.90/2016 (“Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge n.196/2009)

[3]     Il piano dei conti integrato č previsto dall’articolo 38-ter della legge n.196/2009. Tale disposizione stabilisce che le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilitą finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.

Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilitą integrata (di cui all'articolo 38-bis), persegue le seguenti finalitą:

a)  l'armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;

b)  l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale;

c)  il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonché il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato;

d)   una maggiore tracciabilitą delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilitą e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilitą integrata

[4]     Tale norma prevede che “L'elenco delle azioni puņ essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero con disegno di legge di bilancio, tenendo conto della legislazione in essere. In relazione all'approvazione di nuove leggi, con i conseguenti decreti di variazione di bilancio da comunicare al Parlamento, ricorrendone i presupposti, possono essere istituite nuove azioni o modificate quelle esistenti”.

[5]     Si tratta dell’Allegato alla NADEF attualmente denominato “relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali”.

[6]     Al riguardo si fa presente che l’articolo 30, commi 8 e 9, della legge n.196/2009, reca una delega al Governo  per l’adozione di decreti legislativi volti a garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione delle opere pubbliche. In particolare, tra i principi e criteri direttivi della delega, la lettera f) del comma 9 prevede “l’adozione […] di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi, con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all’effettivo stato di realizzazione delle opere”. La delega legislativa č stata esercita con i decreti legislativi 228 e 229 del 2011 e, in attuazione di tali norme, č stata istituita la banca dati delle opere pubbliche  (www.bdap.tesoro.it) . L’operativitą della banca dati, tuttavia, non č al momento ancora completa, in quanto si registrano ritardi e difficoltą nelle procedure di alimentazione da parte di vari soggetti responsabili della realizzazione di opere pubbliche.

[7]     Il Cronoprogramma dei pagamenti č disciplinato dal comma 1-ter dell’articolo 23 della legge di contabilitą (introdotto dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, attuativo della delega in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa), il quale stabilisce che, ai fini della predisposizione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa iscritte nel bilancio dello Stato sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto Cronoprogramma), recante dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel triennio, distinguendosi la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Č altresģ stabilito che le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguino a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla normativa vigente.

[8]     Il comma 3?ter dell’articolo 23 della legge n. 196/2009 - prevede esplicita evidenza contabile delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa effettuate ai sensi dell’articolo 23 della legge di contabilitą, in appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

[9]     Si ricorda che la citata disposizione ha disposto la riduzione del 10 per cento delle dotazioni iniziali delle unitą previsionali di base (che allora rappresentavano le unitą di voto del bilancio) degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria. Le relative risorse sono state iscritte in ciascuno stato di previsione della spesa in un apposito fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi.

Tale norma č stata poi modificata dall’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 90/2016, al fine di consentire l’utilizzo dei suddetti fondi per provvedere al fabbisogno necessario per tutti gli acquisti di beni e servizi, inclusi dunque quelli in conto capitale (posto che la categoria di spesa dei consumi intermedi č di natura corrente).