Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||||||
Titolo: | Le leggi - L. 4 agosto 2016, n. 163 - Modifiche alla legge n. 196/2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della legge n. 243/2012 | ||||||||
Riferimenti: |
| ||||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 452 Progressivo: 2 | ||||||||
Data: | 19/09/2016 | ||||||||
Descrittori: |
| ||||||||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
|
Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
|
|
Progetti di legge |
|
|
|
Le leggi |
Legge 4 agosto 2016, n. 163 |
Schede di lettura |
|
|
|
|
|
|
n. 452/2 |
|
|
|
19 settembre 2016 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio |
|
|
|
La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la
loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia
citata la fonte. |
File:
BI0338b.doc |
INDICE
§ Nota introduttiva e sintesi delle
modifiche
§ Articolo 2 (Bilancio
di previsione)
§ Articolo 3 (Copertura finanziaria delle leggi)
§ Articolo 4 (Classificazione delle spese)
§ Articolo 5 (Assestamento e variazioni di bilancio)
§ Articolo 6 (Impegni
e pagamenti)
§ Articolo 8 (Definizione
dei saldi di cassa)
§ Articolo 9 (Conto
riassuntivo del Tesoro)
§ Articolo 10 (Gestioni
delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale)
§ Articolo 11 (Ricorso
al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni)
§ Articolo 12 (Entrata in vigore del Cronoprogramma)
§ Articolo 13 (Procedure
di reiscrizione dei residui passivi perenti)
§ Articolo 14 (Comitato
per gli indicatori di benessere equo e sostenibile)
§ Articolo 16 (Copertura
finanziaria)
Testo
a fronte L. n. 196/2009 – L. n. 196/2009 come modificata dalla L. n. 163 del
2016
Nota introduttiva e sintesi delle modifiche
1. La necessità dell’intervento di modifica della legge n.196/2009
La legge 4 agosto 2016, n.163 si innesta nel processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che nell’introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio ne ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata (in quanto da approvarsi a maggioranza assoluta di ciascuna Camera) la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste “il contenuto della legge di bilancio”, come previsto espressamente dal sesto comma del nuovo articolo 81 introdotto della legge costituzionale medesima.
È stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante, per l’appunto, le disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio, il cui articolo 15 definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio. Questa dovrà assumere un contenuto profondamente diverso dalla disciplina che ne dettava la legge di contabilità n.196 del 2009 finora vigente, che fa riferimento alla natura formale del bilancio conseguente al previgente terzo comma dell’articolo 81 della Costituzione, a norma del quale, si rammenta, con la legge di bilancio “non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.
Con la mancata riproposizione di tale norma del nuovo testo dell’articolo 81 introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 si è ora determinato il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio. L’innovazione comporta significative conseguenze sul piano dei contenuti di tale legge, consentendo il passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – ad uno schema radicalmente diverso che vedrà la presentazione di un unico provvedimento, costituito dalla legge di bilancio: questa, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.
In tal senso si esprime l’articolo 15 della legge n. 243/2012, il cui primo comma prevede che il disegno di legge di bilancio rechi “disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria”, nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente.
L’implementazione di questi contenuti – nonché delle altre disposizioni recate dall’articolo - nella disciplina contabile ordinaria viene demandata dallo stesso articolo 15 ad apposita legge dello Stato, con la quale si dovranno conseguentemente apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla finora vigente legge di contabilità e finanza pubblica: ciò in quanto la legge n. 196 del 2009, sebbene già più volte modificata nel corso del tempo, rifletteva ancora un impianto di base che risaliva ad un’epoca anteriore – quanto al riferimento costituzionale - all’introduzione delle nuove regole di bilancio ad opera della legge costituzionale n. 1 del 2012.
L’aggiornamento delle regole contabili previste dall’attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 costituisce pertanto l’oggetto della legge in esame, il cui principale obiettivo è quello di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità. L’integrazione persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avviene attualmente, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
2. I contenuti dell’intervento normativo: sintesi delle principali
modifiche
Una unica legge di bilancio
In estrema sintesi, e rinviandosi per il resto alla illustrazione degli articoli, nella proposta in esame, il primo elemento da segnalare è che la legge di bilancio e la legge di stabilità previste nella L. n. 196/2009 vengono ora a costituire un unico provvedimento, costituito dalla (nuova) legge di bilancio, che è riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone ora l’articolo 21 della legge di contabilità.
La prima sezione, dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, svolge, essenzialmente, le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda, dedicata, invece, alle previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente, assolve le funzione del disegno di legge di bilancio.
La
prima sezione della legge
In particolare la prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento
finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla
legislazione vigente per adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa,
oltre ad indicare il livello massimo del ricorso al mercato e del saldo netto
da finanziare[1], contiene, per ciascun anno del triennio, le misure
quantitative necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici
indicati dal DEF ed i loro eventuali adeguamenti risultanti dalla Nota di
aggiornamento. Tali misure, precisa la nuova disciplina, devono determinare variazioni delle
previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione, attraverso la
modifica, la soppressione o l’integrazione dei parametri previsti dalla
normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate e della spesa o
delle autorizzazioni legislative sottostanti, ovvero attraverso nuovi
interventi.
Tale precisazione mira ad evitare che le disposizioni della prima sezione possano apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.
Si sottolinea, infine, che non sono riproposte, quale contenuto
esclusivo della prima sezione del disegno di legge di bilancio, le disposizioni di variazione degli importi
delle leggi di spesa permanente, delle
autorizzazioni di spesa corrente nonché delle leggi di spese pluriennali in conto capitale, di cui
rispettivamente alle tabelle C, D ed E della ex legge di
stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell’impianto
organico della nuova disciplina, tali
determinazioni sono “spostate” nell’ambito della seconda sezione
del nuovo disegno di legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 23, comma 3
della legge di contabilità.
La seconda sezione della legge
La seconda sezione della legge di bilancio, disciplinata anche essa nel suo contenuto dall’articolo 21 della legge n. 196, riprende, in sostanza, i contenuti del bilancio di previsione, come già definiti dall’articolo 21 finora vigente della legge di contabilità.
Tale sezione contiene in particolare le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, comprensive:
§ dell'aggiornamento delle previsioni relative
alle spese per oneri inderogabili e
fabbisogno;
§
delle
rimodulazioni proposte, per i fattori legislativi, ai sensi
dell’articolo 23.
Data
la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, la seconda sezione evidenzia, per ciascuna unità di voto
parlamentare, gli effetti finanziari
derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.
Pur ricalcando il contenuto
del bilancio di previsione finora vigente, la seconda sezione viene tuttavia ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere
direttamente attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o
riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte
capitale previsti a legislazione vigente.
Ciò in particolare ai sensi del comma 3 dell’articolo 23, che, come sopra detto, affida a tale sezione le variazioni delle tabelle C, D, ed E finora operate dalla legge di stabilità.
Rispetto alla ex legge di bilancio, la seconda sezione presenta novità anche per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, nei quali viene eliminata la presentazione della scheda illustrativa dei singoli programmi di spesa. La soppressione di tale schede programmi è sostanzialmente finalizzata ad evitare la duplicazione delle informazioni riferite ai dati di bilancio, che risultano ora già previste in altri documenti informativi, ed in particolare, nelle note integrative[2] dei singoli stati di previsione della spesa, a seguito delle modifiche recentemente apportate dal D.Lgs. n. 90/2016 al comma 11 dell’articolo 21 della legge n. 196/2009.
La relazione tecnica al disegno di bilancio
Viene esteso il contenuto della relazione tecnica, finora prevista per la sola ex legge di stabilità ed ora invece riferito alla complessiva legge di bilancio, vale a dire ricomprensiva anche delle disposizioni recate dalla seconda sezione della stessa. Viene infatti espressamente previsto che il nuovo disegno di legge di bilancio sia corredato da una relazione tecnica nella quale sono indicati: la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione; i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione; elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici contenuti nella Nota di aggiornamento del DEF.
La previsione in base alla quale la relazione tecnica deve contenere elementi di valutazione che diano conto della suddetta coerenza va messa in relazione sia con il nuovo vincolo ora previsto dall’articolo 21, secondo cui le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese incompatibili con gli obiettivi programmatici fissati nel DEF, sia con il fatto che la legge n.243 del 2012 non prevede una disposizione per la copertura della legge di bilancio, facendo invece riferimento al vincolo costituito dall’equilibrio di bilancio, che si realizza (articolo 14) in corrispondenza di un valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
La nota tecnico-illustrativa
Viene mantenuta, ma arricchita di contenuti, la Nota tecnico-illustrativa da allegare al disegno di legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine essa espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell’esame parlamentare.
La maggiore
flessibilità di bilancio
Le
modifiche concernono anche il processo di formazione del bilancio, che nel
nuovo testo dell’articolo 23 della
legge di contabilità risulta ampliato quanto alla flessibilità in sede di
predisposizione della seconda sezione del bilancio medesimo. In particolare: a)
viene eliminato il vincolo della compensatività all'interno di una
stessa missione per le rimodulazioni che il Ministro
può effettuare in sede di formulazione degli stati di previsione della spesa;
b) si prevede che all’interno di
ciascuno stato di previsione, possano essere rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi (laddove il previgente
testo dell’articolo 23, comma 3, riconosceva tale possibilità solo nell’ambito
di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa), ferma
restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per
finanziare spese correnti; c) si prevede altresì che possano essere rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l’adeguamento delle dotazioni di
competenza e di cassa a quanto previsto nel Cronoprogramma dei pagamenti, di cui al medesimo articolo 23;
possono essere infine rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un
periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni
finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a
legislazione vigente relative ai fattori
legislativi.
In
relazione a tale maggiore flessibilità si prevede nel contempo di dare
esplicita evidenza contabile delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa effettuate
ai sensi del nuovo articolo 23, mediante appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma,
con i corrispondenti importi.
I nuovi termini di presentazione dei documenti di
bilancio
La proposta di legge muta i tempi di presentazione di alcuni dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto finora disciplinato dall’articolo 7 della legge di contabilità. In particolare viene posposta al 27 settembre, rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, e al 20 ottobre, rispetto attuale data del 15 ottobre, il termine per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. Si interviene inoltre sul Documento programmatico di bilancio (DPB), disponendo che nello stesso termine (15 ottobre) ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna dell’ordinamento, che non prevede al momento tale trasmissione.
|
Presentazione
alle Camere entro la data del: |
|
Legge 196/2009 previgente |
Legge n.196/2009 vigente |
|
Nota di
aggiornamento DEF |
20 settembre |
27
settembre |
Doc.
programmatico di bilancio |
Non previsto |
15 ottobre |
Disegno di
legge di bilancio |
15 ottobre |
20 ottobre |
I nuovi contenuti del DEF e della Nota di aggiornamento al DEF
La nuova legge interviene, ampliandoli, anche sui contenuti dei documenti programmatici di bilancio.
Per quanto riguarda il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento, si sistematizza la disciplina - recata dall’articolo 6 della legge n. 243/2012 - che concerne l’ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall’obiettivo programmatico debba presentare alla Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una apposita relazione. In tal caso si prevede ora che qualora nell’imminenza della presentazione del DEF ovvero della Nota di aggiornamento si verifichino gli eventi eccezionali di cui all’articolo 6 suddetto, la relazione di possa essere presentata alle Camere come annesso al DEF ovvero come annesso alla Nota.
Si interviene inoltre sul contenuto della seconda sezione del DEF laddove la disciplina finora vigente disponeva che questa dovesse anche recare, almeno per il triennio successivo, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. A tale contenuto viene ora aggiunto che le informazioni in questione debbano concernere anche l’ammontare della spesa per interessi nel bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati.
Ancora, e sempre con riguardo ai contenuti del DEF vengono ora ricompresi tra i contenuti informativi del Documento di economia e finanza quelli riferiti al BES (benessere equo e sostenibile) disponendosi che in apposito allegato al Documento siano riportati l’andamento, nell’ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito (dall’articolo 14 della legge n. 163/2016) presso l’ISTAT medesimo.
Per quanto concerne la Nota di aggiornamento, se ne arricchisce il contenuto, prevedendo tra l’altro che essa rechi l’indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
Viene riformulata la lettera a)
del comma 1 dell’articolo 17,
precisandosi che in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori
oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa
previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa,
ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese
rispetto alle previsioni, la nuova
formulazione elimina però il riferimento alle clausole di salvaguardia, stabilendo
che per la compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi della nuova disciplina ora introdotta mediante
i commi da 12-bis a
12-quater dell’articolo 17. Da segnalare che la nuova formulazione
della lettera a) in commento esclude
dalla disciplina della copertura finanziaria ora dettata la nuova legge di bilancio, ciò in quanto quest’ultima, va
rammentato, non richiede più (a differenza della legge di stabilità, ora
inglobata nell’unica legge di bilancio) un prospetto di copertura, poiché (come
già prima detto) soggiace ora, ai
sensi dell’articolo 14 della legge n. 243/2012 medesima, ad una regola di equilibrio che
corrisponde al valore del saldo netto da
finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica.
Viene inoltre a quelle già previste una nuova modalità di copertura, disponendo che alla stessa possa procedersi anche mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa. Tale fattispecie intende presumibilmente far riferimento alle circostanze in cui al fine del conseguimento di risorse utilizzabili a copertura non si possa operare direttamente su autorizzazioni di spesa, ma sia tuttavia possibile intervenire su fattori – anche diversi da norme legislative - che incidono sugli andamenti della spesa.
Sempre in tema di copertura finanziaria viene escluso l’utilizzo, a finalità di copertura di leggi di spesa, di risorse autorizzate da determinate disposizioni legislative, quali quelle derivanti dalla quota dell’otto per mille dell’IRPEF di competenza statale e quelle relative all’istituto del cinque per mille dell’IRPEF, la cui destinazione è vincolata alla scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.
In relazione alla eliminazione della clausola di salvaguardia effettuata sulla nuova lettera a) dell’articolo 17 sopra illustrata, viene introdotta al medesimo articolo (commi da 12-bis a 12-quater) una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. Si prevede a tal fine che qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa Gli schemi di entrambi di decreti vanno trasmessi, alle Commissioni bilancio delle Camere, che dovranno esprimersi entro sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell’esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si dovrà provvedere con la legge di bilancio.
Il carattere sostanziale della legge di bilancio non viene esteso a quella di assestamento, ribadendosi, nelle
modifiche apportate all’articolo 33 della legge di contabilità, che le
previsioni di bilancio contenute nel disegno di legge di assestamento sono formulate a legislazione vigente. Ne sono tuttavia aumentati i margini di
flessibilità – consentendosi ora che nel ddl. medesimo possano essere proposte variazioni compensative anche tra unità di voto diverse, ed
inoltre si prevede che, come già operato per il nuovo disegno dio legge di
bilancio, esso sia corredato da una relazione
tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da
finanziare con gli obiettivi programmatici indicati in sede di Nota di aggiornamento
del DEF.
L’indagine conoscitiva delle Commissioni bilancio
Prima di passare all’esame del contenuto delle singole disposizioni recate dalla legge in esame, va rammentato come essa faccia per molti aspetti riferimento a quanto emerso nel corso dell’indagine conoscitiva condotta dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. Nell’esporre le risultanze dell’indagine, il documento conclusivo approvato in data 10 novembre 2015[3] segnalava, unitamente ai principali aspetti che erano emersi, come il processo di riforma dell’ordinamento contabile, avviato dopo la riforma della governance della finanza pubblica a livello europeo con la legge costituzionale n. 1 del 2012 - che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio - e proseguito con la legge rinforzata n. 243 del 2012, necessitasse di essere portato al più presto a compimento attraverso l’introduzione di modifiche e integrazioni alla legge di contabilità e finanza pubblica.
3. I decreti legislativi “cassa” e “struttura” del bilancio e la legge
n.164 del 2016 di modifica della legge n. 243 del 2012
Va da ultimo segnalato come il processo di costruzione delle nuove regole di bilancio perseguito dalla legge n.163/2016 qui in commento ricomprenda anche due decreti legislativi attuativi di due distinte deleghe a suo tempo disposte dalla stessa legge n. 196/2009 - costituite la prima dalla delega sul completamento della struttura del bilancio dello Stato prevista dall’articolo 40 e la seconda dalla delega sulla disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa – che hanno anche essi in più parti modificato la legge di contabilità in prossimità del nuovo intervento di modifica ora operato dalla legge in esame.
Si tratta dei seguenti due provvedimenti:
§ decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40 della legge n. 196/2009;
§ decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante il riordino della disciplina del bilancio dello Stato ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42 della legge n. 296/2009.
I decreti
legislativi “struttura” e “cassa” del bilancio
In particolare il D.Lgs. n.
90/2016 ha innovato in più parti il testo della legge di contabilità n.
196/2009 ridefinendo la struttura del
bilancio dello Stato, prevedendo:
§ la revisione delle missioni e dei programmi nonché della classificazione delle spese nel cui ambito, tra l'altro, l'attuale distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili è sostituita da una nuova classificazione articolata in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno;
§ la modifica della struttura delle note integrative del disegno di legge di bilancio, nonché di quelle allegate al rendiconto;
§ l'introduzione della contabilità integrata – vale a dire di un sistema di contabilità economico-patrimoniale – in affiancamento alla contabilità finanziaria, nonché del piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico patrimoniali, entrambi redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione;
§ la modifica, infine, delle disposizioni inerenti la disciplina delle contabilità speciali, al fine della progressiva eliminazione delle gestioni da ricondurre a contabilità ordinaria.
Quanto al D.Lgs. n.93/2016, anche esso ha apportato numerose modifiche alla legge di contabilità, disponendo:
§ norme volte alla razionalizzazione dell’accertamento delle entrate e degli impegni delle spese, con imputazione di questi ultimi agli esercizi in cui le obbligazioni divengono esigibili;
§ modifiche alla normativa in tema di accertamento e mantenimento in bilancio dei residui passivi, inserendo a tal fine i due nuovi articoli 34-bis e ter nella legge medesima;
§ il rafforzamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, in particolare ridisciplinando, rispetto a quanto ora previsto, l’ obbligo per i dirigenti responsabili di predisporre un piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma);
§ la previsione del raccordo tra il bilancio statale e le gestione di tesoreria, mediante apposito allegato al rendiconto in cui vanno riportate a fini conoscitivi indicazioni sull’intermediazione della tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale.
Costituisce parte integrante di tale processo, benché operante al di fuori del testo della legge di contabilità n. 196 del 2009, la legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha modificato la legge “rinforzata” n. 243 del 2012 mediante la quale, come detto all’inizio di questa nota, sono state dettate le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio introdotto dalla legge costituzionale n.1 del 2012. La legge n. 164, i cui contenuti ovviamente in questa sede non si illustrano, modifica in particolare gli articoli da 9 a 12 della legge n. 243 (nonché una specifica disposizione dell'articolo 18), che disciplinano l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, con lo scopo di superare - in vista della imminente applicazione alla sessione di bilancio 2017 delle nuove regole da essa dettate - talune prescrizioni della legge n. 243 che presentano alcune difficoltà di attuazione.
Articolo 1
(Controllo
parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e
di bilancio)
L’articolo 1 interviene sugli articoli da 6 a 10-bis, 12 e 14 della legge di contabilità, recanti disposizioni sul controllo parlamentare della spesa e sul ciclo e sugli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio, operando un ampio novero di modifiche che di seguito si illustrano secondo i differenti ambiti di intervento.
Accesso alle banche dati
I commi 1 e 2 dell’articolo modificano l’articolo 6 della legge n. 196 del 2009 in materia di accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, nel quale si dispone che ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica le Camere hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica. L’intervento recato dai commi in questione consiste nel disporre che tale accesso, oltre a concernere tutte le informazioni risultanti da tali banche, ha altresì la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. Viene inoltre specificato che i software utilizzati ai fini della pubblicazione della legge di bilancio e di quelle di assestamento e rendiconto (di cui rispettivamente agli articoli 21, 33 e 35 della legge di contabilità), nonché dei corrispondenti disegni di legge, siano in formato aperto e riutilizzabile di sensi degli articolo 68 e 69 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).
Tali articoli prevedono che per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi[4]. Quanto alla riutilizzabilità degli stessi, i medesimi articoli dispongono che le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
Modifiche ai termini di presentazione dei
documenti di bilancio
Quanto alle disposizioni che intervengono sui documenti che compongono il ciclo di bilancio, viene in primo luogo in rilievo il comma 3, che modificando l’articolo 7 della legge n. 196/2009 si prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza debba essere presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, anziché entro il 20 settembre, come finora previsto. Tale modifica è da ricondurre alla circostanza che, come anche emerso nel corso dell’indagine conoscitiva richiamata in premessa del presente dossier, il vigente termine del 20 settembre non consente di riportare nella Nota di aggiornamento i dati di finanza pubblica a consuntivo aggiornato sulla base di quelli riportati nella seconda notifica sull’indebitamento netto e sul debito delle amministrazioni pubbliche, che viene effettuata dall’ISTAT alla Commissione europea in prossimità del termine del 30 settembre.
Ancora, ed in tal caso al fine di tenere conto dell’evoluzione del quadro normativo europeo, il comma 5 novella l’articolo 9 della legge n. 196 del 2009, in materia di rapporti con l’Unione europea in tema di finanza pubblica, inserendo dopo il comma 1 del suddetto articolo – in cui si dispone che il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma siano presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile – un nuovo comma (1-bis) mediante cui si dispone che entro la data del 15 ottobre sia presentato alla Commissione europea ed all’Eurogruppo il Documento programmatico di bilancio (DPB).
Tale Documento è stato finora trasmesso alla suddetta data in base all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013, nel quale si prevede che ogni anno, entro il 15 ottobre, gli Stati membri trasmettano alla Commissione e all'Eurogruppo il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo.
La norma introdotta prevede altresì la trasmissione alle Camere di tale Documento entro il medesimo termine, in modo da colmare una lacuna dell’ordinamento contabile finora vigente, che non prevedeva tale trasmissione (benché la stessa sia stata di fatto finora effettuata in base al suddetto articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013).
Allo stesso tempo, e in relazione al posporsi del termine di presentazione della Nota di aggiornamento al DEF, il medesimo comma 3 dell’articolo 1 in esame modifica, sempre all’articolo 7 della legge di contabilità, il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, attualmente previsto per il 15 di ottobre, posticipandolo al 20 ottobre.
Sulla base delle suesposte modifiche risultano modificati alcuni dei termini del ciclo di bilancio, come riepiloga la tabella che segue, che compara i nuovi termini della legge n. 196/2009 con quelli precedenti le modifiche ora apportate dalla legge n. 163/2016.
I nuovi
termini di presentazione della manovra
|
Presentazione
alle Camere entro la data del: |
|
l. 196/2009 previgente |
l. 196/2009 vigente |
|
Nota di
aggiornamento DEF |
20 settembre |
27
settembre |
Doc.
programmatico di bilancio |
Non
previsto* |
15 ottobre |
Disegno di
legge di bilancio |
15 ottobre |
20 ottobre |
*Trasmesso comunque entro il 15 ottobre a norma dell’art.6 del reg.(UE) n.473/2013.
I nuovi contenuti del DEF e della Nota di aggiornamento al DEF
La nuova legge interviene, ampliandoli, anche sui contenuti dei documenti programmatici di bilancio.
In primo luogo, per quanto riguarda il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento, si sistematizza la disciplina - recata dall’articolo 6 della legge n. 243/2012 - che concerne l’ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall’obiettivo programmatico (o aggiornare il piano di rientro in corso vero tale obiettivo ovvero ricorrere all’indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie) debba presentare alla Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una apposita relazione. In tal caso si prevede ora che qualora nell’imminenza della presentazione del DEF si verifichino gli eventi eccezionali di cui all’articolo 6 suddetto, la relazione di cui al comma 3 dell’articolo medesimo possa essere presentata alle Camere come annesso al DEF (comma 6, lettera e) dell’articolo 1 in esame, che inserisce all’articolo 10 della legge di contabilità il comma 5-bis). Qualora, invece, i suddetti eventi eccezionali si presentino nell’imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento, si prevede (comma 7, lettera d), che sostituisce il comma 6 dell’articolo 10-bis della legge n. 196/2009) che la relazione medesima possa essere presentata alle Camere come annesso alla Nota.
La finalità delle due modifiche è finalizzata a non vincolare temporalmente alla presentazione del DEF e della Nota di aggiornamento al DEF - consentendo invece che si possa intervenire anche “nell’imminenza” della presentazione degli stessi - la possibilità di assumere eventuali misure necessarie a fronteggiare gli eventi eccezionali di cui all’articolo 6 della legge n. 243/2012[5].
Poiché, inoltre, come detto, il nuovo comma 6 ora introdotto sostituisce il previgente comma 6 all’articolo 10-bis della legge n. 196/2009, risulta in tal modo eliminata l’analoga relazione ivi prevista, che risulta riassorbita nei contenuti della relazione disciplinata dall’articolo 6 della legge n. 243/2012.
In secondo luogo, con riguardo al DEF, inoltre, si interviene sul contenuto della seconda sezione dello stesso (Analisi e tendenze della finanza pubblica), laddove l’articolo 10, comma 3, lettera f) dispone che questa debba anche recare, almeno per il triennio successivo, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa (con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità), nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. A tale contenuto viene ora aggiunto che le informazioni in questione debbano concernere anche l’ammontare della spesa per interessi nel bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati.
Ancora, e sempre con riguardo ai contenuti del DEF vengono inseriti due nuovi commi (10-bis e 10-ter) nell’articolo 10 della legge di contabilità, mediante i quali si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento di economia e finanza quelli riferiti al BES (benessere equo e sostenibile).
In particolare si dispone che in apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell’economia sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, sono riportati l’andamento, nell’ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l’ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti del PNR (Programma nazionale di riforma), previsti nel DEF (comma 10-bis). Si segnala che il suddetto Comitato viene istituito e disciplinato dall’articolo 14 della proposta di legge in esame.
Si prevede inoltre (comma 10-ter), che con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell’economia da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l’evoluzione dell’andamento degli indicatori di BES medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.
Com’è noto l’Istat dal 2013 edita un Rapporto annuale sul benessere equo e sostenibile (BES), l‘ultimo dei quali, relativo al 2015, è stato pubblicato il 2 dicembre di tale anno. Come precisato dall’Istituto nella presentazione dello stesso[6], la terza edizione del Rapporto offre un quadro integrato dei principali fenomeni sociali, economici e ambientali che hanno caratterizzato l'evoluzione del nostro Paese negli anni recenti, assumendo come punto di partenza la multidimensionalità del benessere e analizzando un ampio numero di indicatori.
Per quanto concerne la Nota di aggiornamento, all’articolo 10-bis della legge di contabilità viene aggiunta, al comma 1, la lettera c-bis che, con l’evidente finalità di arricchire il contenuto della Nota, prevede che essa rechi l’indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
Può rilevarsi come la modifica in questione, combinandosi al posponimento dal 20 al 27 settembre del termine di presentazione della Nota, risulti finalizzata a perseguire la finalità di consentire agli attori istituzionali coinvolti nel processo di formazione del bilancio di acquisire informazioni sull’articolazione della manovra con un livello di maggior dettaglio rispetto a quello attualmente assicurato dalla Nota di aggiornamento. Ciò anche con riferimento alle funzioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio, ai fini della validazione da parte dello stesso del quadro macroeconomico programmatico in tempo utile per la trasmissione del Documento programmatico di bilancio, di cui tale quadro fa parte, alle autorità europee.
Disposizioni con finalità di aggiornamento
e manutenzione del testo
La legge n. 163/2016 apporta poi alla legge di contabilità diverse modifiche di natura prevalentemente testuale, nelle quali rileva principalmente la necessità da un lato di eliminarne alcuni aspetti divenuti di fatto non più attuali e, d’altro lato, di adeguarne il testo al superamento della legge di stabilità, ora incorporata nella nuova legge di bilancio.
Quanto alle disposizioni di coordinamento, al comma 3 dell’articolo 1 in esame si sopprime il riferimento alla legge di stabilità contenuto, rispettivamente, nei commi 2 e 3 dell’articolo 7. Per le medesime ragioni, il comma 4 interviene sull’articolo 8 della legge di contabilità, in materia di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, al fine di renderlo coerente con le innovazioni apportate alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. In particolare, vengono sostituiti i riferimenti al Patto di stabilità interno con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali e si abrogano i commi 3 e 4 del richiamato articolo 8, non più attuali a seguito dell’approvazione della legge n. 243/2012.
I predetti commi prevedevano infatti il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito del DEF e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza, nonché, per la spesa in conto capitale, la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.
Analogamente, la lettera f) del successivo comma 6 modifica il comma 6 dell’articolo 10 della legge n. 196 del 2009, concernente il Documento di economia e finanza sostituendo ivi il riferimento alla legge di stabilità con quello alla nuova legge di bilancio.
Tra le modifiche di coordinamento normativo introdotte dall’articolo 1 vanno, altresì, annoverate quelle volte a coordinare la legislazione vigente non già con le modifiche introdotte dalla presente legge n. 163/2016, bensì con quelle inserite nell’ordinamento dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, in relazione al principio dell’equilibrio dei bilanci. Si tratta, in particolare, delle disposizioni che collegano gli obiettivi di finanza pubblica e le misure per realizzarli contenute nel DEF (di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 dell’articolo 10 della legge n. 196 del 2009), al conseguimento dell’obiettivo di medio termine, previsto dall’articolo 3 della legge n. 243 del 2012, conformemente alle regole europee, e che collegano altresì l’eventuale aggiornamento di tali obiettivi, disposto dalla Nota di aggiornamento, al medesimo obiettivo di medio termine.
Altra disposizione che ha finalità prevalente di manutenzione del testo e di coordinamento con le nuove regole nel frattempo intervenute dopo l’entrata in vigore delle legge di contabilità è quella in cui si sopprime la lettera e) del comma 3 dell’articolo 10 della citata legge n. 196, la quale dispone che, nell’ambito dei contenuti della seconda sezione del DEF, vi sia anche, in coerenza con gli obiettivi programmatici del Documento, “l’individuazione di regole generali sull’evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche”. Tale lettera viene soppressa, anche in relazione alla circostanza che anche su tale materia sono da tempo vigenti specifiche regole europee di finanza pubblica. Con le medesime finalità viene soppressa la lettera d) del comma 1 dell’articolo 10-bis, che in merito ai contenuti della Nota richiama, tra l’altro, il contenuto del Patto di stabilità interno, da considerarsi ormai superato alla luce della disciplina sul pareggio di bilancio negli enti territoriali introdotta dalla legge n. 243 del 2012. Nella medesima direzione, abrogandosi l’articolo 12 della legge di contabilità viene soppressa la Relazione generale sulla situazione economica del Paese, strumento informativo che nel corso del tempo ha perso significatività in presenza dei nuovi corredi informativi recati dai documenti di finanza pubblica.
Disposizioni in materia di contabilità e
monitoraggio dei conti pubblici
Da ultimo, con l’articolo 1 in commento si interviene (comma 9) sui commi 4 ed 8 dell’articolo 14 della legge di contabilità in materia di monitoraggio dei conti pubblici. In particolare:
§ si modifica, semplificandone i contenuti
informativi, la vigente disciplina della Relazione
sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche recata dal
comma 4 del suddetto articolo, prevedendo che entro il 31 maggio, il 30
settembre e il 30 novembre la Ragioneria generale dello Stato presenti alle
Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni
pubbliche, riferita rispettivamente al primo trimestre, al primo semestre e ai
primi nove mesi dell'anno. La relazione presentata entro il 30 settembre
riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa
delle amministrazioni pubbliche.
Rispetto agli attuali contenuti vengono eliminati l’aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori, le indicazioni sulla consistenza del debito pubblico e quelle sulla consistenza e sullo smaltimento dei residui.
§ si integrano le
previsioni contenute nel successivo comma 8, laddove la legge n.196/2009
dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisca con propri
decreti la codificazione, le
modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni recate da altri commi
dell’articolo 14, nei quali si prevede che le amministrazioni pubbliche
trasmettano quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o
cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi
e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale. Il medesimo comma dispone altresì che analogamente il
Ministro provveda, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni
alla codificazione stabilita. Le modifiche apportate dispongono ora che a tali modifiche ed integrazioni non debba invece
procedersi qualora si debbano
recepire gli aggiornamenti del piano dei conti previsto dalla nuova disciplina sull’armonizzazione
contabile, prescrivendo a tal fine che quando si effettuano tali
aggiornamenti si operino contestualmente anche le conseguenti modifiche alla
codifica SIOPE.
La nuova disciplina
dell’armonizzazione contabile cui si riferisce la norma è quella recata dal
D.Lgs. n. 118 del 2011 per le amministrazioni territoriali e dal D.Lgs. n.
91/2011 per le altre amministrazioni. In entrambe il piano dei conti è previsto
dall’articolo 4. Ivi si stabilisce che per le amministrazioni territoriali il
piano dei conti integrato è costituito dall'elenco delle articolazioni delle
unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti
economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi
contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale,
dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali. Tale piano deve risultare raccordato con quello
previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 91/2011, costituito da conti che
rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti
economico-patrimoniali redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione.
Il
“ciclo” del monitoraggio dei risultati di spesa nella L. n.196/2009
Benché non oggetto di modifiche dalla legge n. 163/2016 in commento, va segnalato come nella legge di contabilità la questione del monitoraggio degli obiettivi di spesa sia stata recentemente disciplinata mediante l’introduzione dell’articolo 22-bis ad opera del decreto legislativo n. 90/2016 di riforma della struttura del bilancio dello Stato, nel quale si prevede – ai fini del monitoraggio dei risultati dell’azione di spesa – un ciclo di programmazione finanziaria così articolato:
§
entro
il 31 maggio, con D.P.C.M. su
proposta del Ministro dell'economia (previa deliberazione del CDM), sono
definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero, riferiti al successivo
triennio;
§
ai
fini del conseguimento dei suddetti obiettivi i Ministri propongono gli
interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio;
§ dopo l'approvazione
della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa
stabiliscono entro il 1°marzo di
ciascun anno in appositi accordi le
modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di
spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati, ed il
relativo cronoprogramma degli interventi;
§ sulla base di
apposite schede trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dell'economia entro
il 15 luglio, quest’ultimo informa il Consiglio dei ministri sullo stato di
attuazione degli accordi;
§
entro il 1° marzo
ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'economia e delle finanze, una relazione
– che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento
dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.
In
relazione alla suddetta nuova procedura di programmazione finanziaria, è stato soppresso
il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato,
previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità n. 196 del 2009, da
considerarsi sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi.
Articolo 2
(Bilancio
di previsione)
L’articolo 2 interviene sul disegno di legge di bilancio, disponendo la confluenza in esso del contenuto dell’ex disegno di legge di stabilità, ai fini della definizione di un documento unico di bilancio, sulla base delle disposizioni recate dall’articolo 15 della legge n. 243 del 2012[7], che ha previsto l'unificazione delle due leggi a decorrere dal 1° gennaio 2016.
In particolare, l’articolo modifica ed integra in più punti l’articolo 21 della legge n. 196 del 2009, relativo appunto alla disciplina del bilancio di previsione, per adattarla alla nuova articolazione in due sezioni della nuova legge di bilancio.
La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità e la seconda sezione assolve quelle dell’ex disegno di legge di bilancio.
In ragione di quanto sopra detto, il comma 1 provvede pertanto ad abrogare l’articolo 11 della legge di contabilità, concernente la disciplina della legge di stabilità, i cui contenuti sono ripresi, con alcune modifiche, nell’articolo 21 della legge n. 196/2009, nell’ambito della prima sezione del nuovo disegno di legge di bilancio.
Viene inoltre integrato in più punti l’articolo 23 della legge n. 196 del 2009, concernente il processo di formazione del bilancio di previsione, allo scopo di ridefinire le regole di flessibilità che riguardano la seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio.
Il comma 3 dell’articolo in esame, integrando l’articolo 21 della legge n. 196/2009, definisce la struttura della nuova legge di bilancio, prevedendo, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che il disegno di legge di bilancio sia riferito ad un periodo triennale e sia articolato in due sezioni.
La prima sezione, dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, svolge, essenzialmente, le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda, dedicata, invece, alle previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente, assolve le funzione del disegno di legge di bilancio.
Pur ricalcando il contenuto del bilancio di
previsione, la seconda sezione viene tuttavia ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere
direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti
o riprogrammazioni - sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente
(cfr. nuovo comma 3 dell’articolo 23
della legge di contabilità, come integrato dal comma 6 dell’articolo 2 in esame).
La prima sezione - disciplinata dai nuovi commi da 1‑bis a 1‑quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196/2009 introdotti dal comma 3, lettera b) dell’articolo in esame - riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196, riguardante la disciplina della legge di stabilità. In conformità al disposto dell’articolo 15 della legge n. 243/2012, in tale sezione sono contenute le disposizioni in materia di entrata e di spesa destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio.
In particolare, il nuovo comma 1‑bis dell’articolo 21 stabilisce che la prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente per adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio, le misure quantitative necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici indicati dal DEF ed i loro eventuali aggiornamenti risultanti dalla relativa Nota di aggiornamento.
Il nuovo comma 1‑ter dell’articolo 21 individua in modo tassativo il contenuto della prima sezione, rappresentato da:
a) la determinazione del
livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare (SNF) in
termini di competenza e di cassa,
per ciascun anno del triennio, in coerenza con gli obiettivi programmatici del
saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche;
Rispetto al dettato dell’ex articolo 11, comma 3,
lett. a), della legge di contabilità
- che prevedeva la determinazione dei livelli massimi dei suddetti saldi solo in termini di competenza, con
specifica indicazione delle eventuali regolazioni pregresse - viene eliminato
il riferimento alle regolazioni contabili e debitorie pregresse, delle quali
viene data separata evidenza nel prospetto di raccordo tra il bilancio dello
Stato e il conto della P.A. contenuto nella nota tecnico-illustrativa, di cui al nuovo comma 12‑quater dell’articolo 21 della legge n.
196.
b) norme in materia di
entrata e di spesa tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tali norme, precisa
la disposizione, devono determinare variazioni
delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione,
attraverso la modifica, la soppressione o l’integrazione dei parametri
previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate e
della spesa o delle autorizzazioni legislative sottostanti, ovvero
attraverso nuovi interventi;
Il dettato della lettera b) mira ad evitare che le disposizioni della prima
sezione possano apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute
nella seconda sezione attraverso una modifica
diretta dell’ammontare degli stanziamenti
iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che
determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.
Per quanto concerne le entrate, la disposizione presenta un contenuto analogo a quello
dell’abrogato articolo 11, comma 3, lettera
b), della legge n. 196/2009, rispetto al quale è stato tuttavia
eliminato il riferimento espresso alle variazioni di aliquote,
detrazioni e scaglioni, nonché alle altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle
diverse tipologie di imposte, tasse e contributi; ciò in quanto tale
riferimento è ora assorbito dal più generale riferimento alla modifica dei
parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle
entrate medesime.
Con riferimento alle spese, il successivo comma
1-quater specifica che le nuove o
maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto
capitale, incompatibili con gli
obiettivi di finanza pubblica
determinati nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni
parlamentari.
Si evidenzia qui che non viene riproposta la disposizione di cui all’abrogato articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196/2009, ai sensi della quale la (ex) legge di stabilità indica le sole norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Pertanto la legge di bilancio potrà avere anche un carattere espansivo.
Sul punto giova ricordare, come segnalato
nell'audizione della Corte dei Conti[8], che di fatto la legge di stabilità, nonostante
l'impostazione restrittiva della legge di contabilità, "è stata utilizzata
nelle ultime sessioni in senso espansivo, con ciò ponendo la questione della
sua coerenza con la legge di contabilità. Tale problema è stato poi risolto
nella prassi tenendo conto del nuovo quadro ordinamentale di riferimento che,
in accordo con gli obiettivi programmatici, consente che con tale strumento
(legge di stabilità) venga attuata una politica di peggioramento dei saldi
tendenziali, al verificarsi di determinate condizioni (ciclo negativo, eventi
eccezionali, clausole di riforme strutturali, fattori rilevanti e via dicendo).
La mancata indicazione di un segno come vincolo in termini di effetto della
prima parte della legge di bilancio (restrizione ovvero espansione) si muove
dunque in conformità con l’evoluzione dell’ordinamento sull’argomento, laddove
la norma di chiusura è costituita dal vincolo della coerenza con i saldi
programmatici, tenuto conto dei tendenziali".
c) norme volte a rafforzare
il contrasto e la prevenzione dell'evasione
fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi
fiscali e contributivi;
La disposizione riproduce il contenuto della lettera b‑bis) del comma 3 dell’articolo
11 della legge n. 196, introdotta dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 160
del 2015[9].
Tale provvedimento ha previsto inoltre la redazione di
un rapporto annuale sulle spese fiscali da allegare allo stato di previsione
dell'entrata (nuovo art. 11‑bis
della legge n. 196) e di un rapporto sui risultati conseguiti in materia di
misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, da presentare
contestualmente alla Nota di Aggiornamento del DEF;
d) la determinazione
degli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le relative tabelle;
A tale proposito, la norma non innova la normativa
vigente;
e) l'importo complessivo massimo destinato,
in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle modifiche del
trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle
amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per
la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei
residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione
dei provvedimenti negoziali;
Anche per questo aspetto la norma non innova la
normativa vigente;
f)
eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi, la cui
attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, nonché degli effetti
finanziari derivanti dalle sentenze
definitive, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza
pubblica;
La norma riproduce sostanzialmente la normativa
vigente, con l’aggiunta delle misure correttive relative agli scostamenti
rispetto all’andamento degli oneri, per gli esercizi successivi a quello in
corso, derivanti dall’attuazione di leggi recanti previsioni di spesa; tale aggiunta viene effettuata in conformità
alla nuova procedura prevista, per
la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime, dai commi
da 12-bis a 12-quater dell’articolo 17 della legge di
contabilità, introdotti dalle lettere a), c) e d) del comma 1 del successivo
articolo 3 della presente legge, alla cui illustrazione di rinvia.
g) norme eventualmente
necessarie a garantire il concorso degli
enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.
La norma non innova sostanzialmente la legislazione
vigente, provvedendo a eliminare i riferimenti al Patto di stabilità interno, da
considerarsi ormai superato alla luce della disciplina sul pareggio di bilancio
negli enti territoriali introdotta dalla legge n. 243 del 2012, nonché al Patto
di convergenza previsto dalla legge sul federalismo fiscale (legge 42/2009).
Sempre sul piano del contenuto, inoltre, è confermata, dal nuovo comma 1-quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196 del 2009, l’esclusione dalla prima sezione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonché degli interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, terzo periodo, della legge n. 243 del 2012, nonché dalla legge di contabilità con riferimento alla ex legge di stabilità (art. 11, co. 3, alinea).
Sono altresì escluse le norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
Tale espresso
divieto ribadisce quanto implicitamente previsto alla lettera b) del nuovo comma 1-ter dell’articolo 21, in precedenza già
illustrato, che enuclea il contenuto proprio della prima sezione, di cui si è
detto in precedenza, secondo la quale le norme della prima sezione possono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione soltanto attraverso la modifica dei parametri previsti dalla
normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate e della spesa o
delle autorizzazioni legislative sottostanti gli stanziamenti.
Si sottolinea, infine, che non sono riproposte, quale contenuto
esclusivo della prima sezione del disegno di legge di bilancio, le disposizioni di cui all’ex articolo
11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196, che prevedevano,
rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa
permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte
corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità. La mancata
riproposizione va ricondotta al fatto che nell’impianto organico della nuova
legge di bilancio, tali determinazioni sono trasferite nell’ambito della seconda
sezione.
La seconda sezione è disciplinata nel suo contenuto dal nuovo comma 1‑sexies dell’articolo 21 della legge n. 196, che riprende, in sostanza, i contenuti del bilancio di previsione, come già definiti dall’articolo 21 della legge di contabilità.
La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, comprensive:
§
dell'aggiornamento delle previsioni relative
alle spese per oneri inderogabili e
fabbisogno;
§
delle
rimodulazioni proposte, per i fattori legislativi, ai sensi
dell’articolo 23.
Vista la nuova struttura del disegno di legge di bilancio, la seconda sezione evidenzia, per ciascuna unità di voto parlamentare, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.
Ciò in conformità con quanto disposto dall’articolo
15, comma 3, della legge n. 243/2012, il quale prevede espressamente che alle
previsioni a legislazione vigente,
che subiscono le variazioni
determinate dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio, debba essere
in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile.
Il superamento delle spese "rimodulabili" e "non
rimodulabili",
Le spese per oneri
inderogabili e di fabbisogno
sono quelle così definite dalle lettere a) e c) del comma 5 dell’articoli 21,
come riformulato dal D.Lgs. 12 maggio
2016, n. 90, attuativo della delega contenuta all’articolo 40, comma 1,
della legge di contabilità, finalizzata al completamento
delle riforma della struttura del bilancio dello Stato.
Si rammenta qui che con il citato D.Lgs. n. 90/2016 è stata superata la ripartizione delle spese
in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una classificazione che distingue
direttamente le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi
e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura
dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di
flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa.
Il comma 5 dell’articolo 21 è stato pertanto riformulato, nel senso di
prevedere che nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:
§ oneri
inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati
sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili
le cosiddette spese obbligatorie,
ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari
e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così
identificate per espressa disposizione normativa;
§ fattori
legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale
limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
§ spese
di adeguamento al fabbisogno, ossia
spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto
delle esigenze delle amministrazioni.
Si ricorda, altresì, che è stato riformulato il comma 4 dell'articolo
21, al fine di prevedere che in appositi allegati agli stati di
previsione della spesa venga data indicazione, per ciascun programma,
della quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore
legislativo e di adeguamento al fabbisogno.
Si sottolinea, peraltro, che la nuova ripartizione
delle spese rispecchia, nella sostanza, i contenuti della precedente classificazione,
posto che, in base alle definizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 21,
ora soppressi, la spesa rimodulabile coincideva con quella classificata come
fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno e quella non rimodulabile
con gli oneri inderogabili.
Nell’insieme, la seconda sezione del disegno di legge di bilancio mantiene i contenuti del bilancio di previsione, come ridefiniti dall’articolo 21 della legge di contabilità in conseguenza della riforma operata in attuazione della delega prevista dall’articolo 40 della medesima legge n. 196/2009, mediante il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, senza integrazioni rilevanti.
In base al comma 2 dell’articolo 21, riformulato dal D.Lgs. n. 90/2016, la seconda sezione espone per l’entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare, corrispondenti, rispettivamente, alla tipologia di entrata e ai programmi di spesa, intesi come aggregati omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, diretti al perseguimento degli obiettivi delle missioni.
Rispetto al precedente disegno di legge di bilancio - a seguito dello snellimento della struttura del bilancio determinato dal D.Lgs. n. 90/2016 medesimo, che ha comportato il venir meno delle allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome[10] - la seconda sezione è costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.
Il completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato
attuato con il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90
Si rammenta qui che gli articoli
da 1 a 3 del citato D.Lgs. n. 90/2012 hanno recato numerose
modifiche agli articoli della legge di contabilità che disciplinano il bilancio
di previsione dello Stato – in particolare gli articoli 21 e 25 - ai fini del completamento
della riforma in senso funzionale della struttura del bilancio
dello Stato, organizzata per missioni e programmi. In estrema sintesi, si è
provveduto:
§ alla
ridefinizione dei
programmi di spesa al fine di rendere più stringente il
collegamento tra le risorse stanziate e le funzioni perseguite, stabilendo
altresì una piena corrispondenza tra le risorse e il livello
amministrativo/responsabile, con la
previsione dell’affidamento di ciascun programma a un unico centro di
responsabilità amministrativa;
§ all'introduzione delle azioni in luogo dei
capitoli, quali ulteriore articolazione di dettaglio dei programmi di spesa ed
unità elementari di riferimento ai fini della gestione e della rendicontazione
delle risorse dedicate, nell'ambito di un programma, al raggiungimento di una
stessa finalità. Poiché l'introduzione delle azioni comporta un ampio rifacimento
di tutti i sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di
formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato, nelle more di tale passaggio l'unità
di riferimento per la gestione e la rendicontazione resta il capitolo di spesa e le sue eventuali articolazioni in
piani gestionali. Dal 2017 è
prevista una applicazione sperimentale delle azioni, che si affiancheranno,
con carattere meramente conoscitivo, ai
preesistenti capitoli di spesa. Il definitivo passaggio all'adozione delle
azioni sarà valutato in base agli esiti della Relazione
sull'efficacia dell'introduzione delle azioni, che viene predisposta annualmente
dal MEF - Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, e
trasmessa alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del
rendiconto (con riferimento all'esercizio 2017, in sede di rendiconto 2017). Sulla base dei
risultati forniti nella Relazione, stante il completamento dell'adeguamento dei
sistemi informativi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verrà fissato l'esercizio
finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno l'unità elementare di
riferimento per la gestione e la rendicontazione in sostituzione dei capitoli;
§ a
snellire il processo di composizione e di definizione dei documenti di
bilancio, attraverso il riordino
degli elementi conoscitivi (Note
integrative), delle appendici e
degli allegati
del bilancio dello Stato. In particolare, oltre ad aver eliminato dal corpus del documento di bilancio le appendici relative alle amministrazioni
autonome (Fondo edifici di culto e
Archivi notarili), prima allegate ai Ministeri dell’interno e della
giustizia, sono stati scorporati
dal disegno di legge di bilancio anche alcune relazioni che costituivano
allegati delle Amministrazioni
interessate, al fine di renderli documenti a se stanti, da presentare
annualmente al Parlamento in
concomitanza con la presentazione del disegno di legge del bilancio. Si tratta
dei seguenti allegati:
-
Relazione sui
rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale, prima ricompresa nell'ambito della Nota integrativa
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
-
Tabella dei
cambi di finanziamento, prima allegata
allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per la quale è ora
prevista la pubblicazione annuale sul sito web istituzionale del
Ministro;
-
Relazioni
illustrative sullo stato
di attuazione dei programmi del Ministero della difesa, prima allegate all’omonimo
Ministero;
-
Relazione sull'applicazione della normativa della circolazione
in ambito internazionale e sull'attuazione della direttiva CEE e del
relativo regolamento in Italia e negli Stati membri, prima allegata allo stato
di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo.
Per quel che concerne gli elementi informativi che ciascuno stato di previsione della spesa deve riportare, si evidenzia che il comma 3, lettera e), della legge in esame elimina la presentazione della scheda illustrativa dei singoli programmi di spesa, di cui alla lettera b) del comma 11 dell’articolo 21 della legge di contabilità.
La soppressione delle schede illustrative dei programmi è sostanzialmente finalizzata ad evitare la duplicazione delle informazioni riferite ai dati di bilancio, che, a seguito del complesso processo di razionalizzazione della documentazione che compone il disegno di legge di bilancio, avviato con le disposizioni recate dal menzionato D.Lgs. n. 90/2016, risultano ora già previste in altri documenti informativi, ed in particolare, nelle note integrative dei singoli stati di previsione della spesa, come modificate dall’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. medesimo, come illustra il riquadro che segue
Le note integrative
La struttura e i contenuti delle note integrative del bilancio di previsione sono stati modificati
dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 90/2016, anche per conformarsi all’introduzione
del nuovo livello delle spese costituito dalle “azioni”, quale ulteriore
livello di dettaglio dei programmi di spesa, che specifica la finalità della
spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma. In base alla nuova
formulazione del comma 11 dell'articolo 21 della legge n. 196/2009, la nota integrativa al bilancio di
previsione per la spesa espone:
§
le informazioni relative al quadro di
riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche,
in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel DPCM relativo
alla definizione degli obiettivi di spesa dei singoli Ministeri, ai sensi del
nuovo articolo 22-bis, introdotto nella legge di contabilità
dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016;
§
il contenuto
di ciascun programma di spesa con
riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti, indicando, per
ciascuna unità, le risorse finanziarie per il triennio di riferimento
con riguardo alle categorie economiche di spesa, nonché i riferimenti
legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni;
§
il piano degli
obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono
conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna unità elementari di bilancio,
e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e
di interventi.
Nelle more dell'adeguamento dei sistemi informativi conseguente alla
revisione della struttura delle note integrative, il piano degli obiettivi
continuerà a fare riferimento ai programmi di spesa; il pieno adeguamento nel
senso della riforma – con la formulazione degli obiettivi con riferimento a ciascuna azione - dovrà comunque avvenire entro i termini utili
per la predisposizione del disegno di legge di bilancio relativo all'anno 2018
(art. 2, co. 5, D.Lgs. n. 90/2016).
In coerenza
con quanto previsto per le note integrative al disegno di legge di bilancio, è
stata rivista anche la struttura della Nota integrativa allegata al rendiconto
generale dello Stato, riformulando il comma 2 dell'articolo 35 della legge n.
196 (art. 2, co. 6, D.Lgs n. 90/2016). La Nota integrativa della spesa allegata
al rendiconto, riformulata con riferimento alle azioni sottostanti, illustra:
§
i risultati
finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali
scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel
rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione
intervenuti nel corso dell'esercizio;
§
l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota
integrativa al bilancio di previsione, motivando gli eventuali scostamenti
rispetto alle previsioni.
Per evitare la sovrapposizione di informazioni, il D.Lgs. n. 90 ha eliminato altresì, tra gli elementi informativi contenuti negli stati di previsione:
§ le schede illustrative dei capitoli
recanti i fondi settoriali, ;
§ la Relazione sulla
destinazione alle aree sottoutilizzate delle spese di investimento
iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di
rispettiva competenza, presentata dal Ministro dello sviluppo economico ed
allegata al disegno di legge del bilancio di previsione ai sensi del comma 13
dell'articolo 21.
Tali informazioni infatti, sono già contenute nell'analoga
Relazione allegata al DEF, prevista dall'articolo 11, comma 7, della legge
n. 196/2009, che viene presentata alle Camere dal Ministro dello sviluppo
economico entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
In base alla normativa vigente, pertanto, ciascuno stato di previsione della spesa è corredato dei seguenti elementi informativi:
§ nota integrativa;
§ elenco, per ogni
programma, delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti,
distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui
all’articolo 38-ter (vedi al riguardo
quanto illustrato nella scheda relativa all’articolo 7);
§ riepilogo, per ogni
programma, delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;
§ budget dei costi della relativa
amministrazione[11], che riporta i costi
previsti dai centri di costo dell’amministrazione e il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle
finanziarie di bilancio.
Di tali elementi informativi ne è richiesto l’aggiornamento al momento dell’approvazione della legge di bilancio.
Con riferimento al prospetto di riconciliazione del budget dei costi, l’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge in esame ne prevede altresì l’aggiornamento anche sulla base del disegno di legge di assestamento.
Per lo stato di previsione dell’entrata è previsto, oltre alla nota integrativa, un allegato recante un rapporto annuale sulle spese fiscali.
Con riferimento al contenuto della seconda sezione, va rilevato, infine, che il nuovo comma 11-ter dell'articolo 21 (inserito dal comma 3, lettera f) dell’articolo in esame) prevede che nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.
Tale previsione era contenuta in
una apposita norma della ex legge di bilancio, ed è quindi trasferita tra i
contenuti della seconda sezione del
nuovo disegno di legge di bilancio (da qui deriva, per motivi di mero
coordinamento, l'abrogazione del comma 16 dell'articolo 21, ad opera della
lettera h) del comma 3 della legge in
esame).
Il comma 3, lettera g), dell’articolo in esame riformula la disposizione del comma 12 dell’articolo 21, relativo alla Nota di variazioni.
Il nuovo comma 12 prevede che gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio siano incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un’apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale del provvedimento.
Per ciascuna delle predette unità di voto, la norma precisa che la nota deve evidenziare altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
La lettera g) del comma 3 dell’articolo in esame riformula, con riferimento al nuovo disegno di legge di bilancio unificato, le disposizioni di disciplina della relazione tecnica già contenute nella legge di contabilità con riferimento alla legge di stabilità (ex articolo 11, comma 10), a tal fine introducendo i nuovi commi 12-bis e 12-ter nell’articolo 21 della legge n. 196 del 2009.
In particolare, il nuovo comma 12-bis dell’articolo 21 prevede che il nuovo disegno di legge di bilancio sia corredato da una relazione tecnica nella quale sono indicati:
a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;
b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;
c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici contenuti nella Nota di aggiornamento del DEF.
Il comma, in sostanza, è volto a prevedere l’obbligo di presentazione della relazione tecnica non solo con riferimento alla prima sezione, come prescritto espressamente dall’articolo 15, comma 7, della legge n. 243 del 2012, ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l’attendibilità dei criteri utilizzati per l’elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.
Come
sottolineato dalla Corte dei conti nella audizione già citata, la modifica de qua va valutata positivamente,
"rendendo chiari in dettaglio (e quindi ricostruibili) i criteri di
costruzione dei tendenziali". La Corte ha in particolare osservato che
"una Relazione tecnica di dettaglio sulla componente a legislazione
vigente del bilancio (per “programma”, per esempio) permetterebbe di meglio
comprendere: 1) i criteri seguiti nella costruzione della previsione (con la
connessa possibilità di verificarne l’affidabilità); 2) quanta parte della
futura legislazione onerosa vi sia eventualmente incorporata; 3) di
conseguenza, la sussistenza o meno di effettivi spazi di copertura nei casi in
cui si utilizzino a tale scopo i "tendenziali"; 4) la sostenibilità
tanto delle clausole di salvaguardia che insistano su programmi di spesa,
quanto delle stesse clausole di invarianza".
La previsione in base alla quale la relazione tecnica deve contenere anche elementi di valutazione che diano conto della coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l’indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di Aggiornamento del DEF, va messa in relazione sia con quanto previsto dall’articolo 21, comma 1‑quater (introdotto dalla precedente lettera b) del comma 3 in esame), il quale dispone che le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese incompatibili con gli obiettivi programmatici fissati nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, sia con il fatto che l’abrogazione dell’articolo 11 della legge di contabilità determina anche l’eliminazione del riferimento alla copertura finanziaria dell’ex legge di stabilità (disciplinato al comma 6 dell’ex articolo 11), posto che per la legge di bilancio non è previsto un autonomo prospetto di copertura.
Sul punto va peraltro ricordato che la legge n. 243 del 2012 non prevede esplicitamente una disposizione per la copertura della legge di bilancio. L’articolo 14 della legge, infatti, regola solo il principio dell’equilibrio del bilancio dello Stato che viene assicurato in corrispondenza di un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
Dal punto di vista tecnico, conseguentemente, non sarà necessario prevedere, come accade per l’attuale legge di stabilità, un autonomo prospetto di copertura che assicuri, in termini di saldo netto da finanziare, la compensazione delle innovazioni disposte dalla prima sezione per le partite correnti.
Anche su tale
aspetto va richiamato quanto sottolineato dalla Corte dei conti nella sua
audizione, nella quale, nel concordare sui suddetti presupposti, ha posto in
evidenza la "linea di continuità con l'ordinamento in vigore" della
nuova disciplina, essendo già previsto "il vincolo di coerenza tra la
sessione di bilancio e i relativi strumenti legislativi, da un lato, e gli
obiettivi programmatici previamente approvati, dall’altro (articolo 11, comma
7, della legge n. 196 del 2009)", condividendo pertanto "la scelta
della proposta di legge di non riproporre la copertura in esame della prima
sezione della legge di bilancio".
Come segnalato sul punto nelle conclusioni dell’indagine conoscitiva più volte citata, ciò non implica tuttavia l’eliminazione del divieto di dequalificazione della spesa nel corso dell’esame della manovra, posto che la coerenza del saldo netto con i saldi programmatici della pubblica amministrazione dipende non solo dall’ammontare della manovra, ma anche dalla sua composizione, e in particolare dalla ripartizione degli oneri tra oneri correnti e oneri di conto capitale. Appare quindi necessario – si rileva nelle conclusioni medesime - continuare a prevedere regole che escludano la possibilità di un peggioramento del saldo di parte corrente nel corso dell’esame parlamentare, assumendo come punto di riferimento, ai fini della determinazione dell’ammontare di tale peggioramento, non già il saldo corrente dell’esercizio precedente, come avviene a legislazione vigente, ma quello risultante dalla proposta del Governo, stante la coerenza di quest’ultima con i documenti programmatici.
È stato altresì previsto (comma 12-quater dell’articolo 21) che della coerenza tra il saldo netto da finanziare e gli obiettivi programmatici per la Pubblica Amministrazione, si dia conto anche nella Nota tecnico-illustrativa, con elementi di dettaglio.
Alla relazione tecnica sono allegati, a fini conoscitivi (comma 12-ter):
§ il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da
ciascuna disposizione normativa
introdotta nell’ambito della prima sezione;
§ un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative disposte nell’ambito della seconda sezione (ai sensi
dell’articolo 23, comma 3, come modificato dalla legge in esame).
I due prospetti evidenziano gli effetti
finanziari con riferimento ai tre saldi contabili (saldo netto, fabbisogno ed
indebitamento).
Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
Al riguardo si rammenta che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, previsto dalla
disposizione in esame, corrisponde al prospetto riepilogativo degli effetti
triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra, già previsto
dall’articolo 11, comma 4, della legge n. 196, che costituiva un allegato al
disegno di legge di stabilità e non della sua Relazione tecnica.
La lettera g) del comma 3 dell’articolo in esame riformula la disposizione che prevede la presentazione, in allegato al disegno di legge di bilancio, di una nota tecnico-illustrativa - già prevista nella legge di contabilità con riferimento alla legge di stabilità (ex articolo 11, comma 9) - con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni.
In base al nuovo comma 12‑quater, essa indica:
a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10‑bis, comma 1, della legge n. 196, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;
b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;
c) le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), della legge n. 196 e del conto di cassa delle medesime P.A., integrate con gli effetti delle modifiche proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.
Il comma 12‑quinquies dispone che la suddetta nota tecnico-illustrativa sia aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
Il comma 4 dell’articolo in esame abroga l'articolo 22 della legge n. 196 del 2009, recante il bilancio pluriennale.
Si rileva che il nuovo disegno di legge di
bilancio, in quanto articolato in due sezioni e riferito ad un periodo
triennale, ne assorbe sostanzialmente i contenuti.
Il comma 6 dell’articolo 2 integra in più punti l’articolo 23 della legge n. 196 del 2009, concernente il processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando l'ambito applicativo della flessibilità in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, con l’obiettivo di dotare le amministrazioni di strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse.
In particolare, la lettera a) del comma 6, modificando il comma 1 dell’ articolo 23, elimina il vincolo della compensatività all'interno di una stessa missione per le rimodulazioni che il Ministro può effettuare in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ai fini della programmazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Dicastero, laddove il previgente testo riconosceva ai Ministri tale facoltà soltanto fra programmi della stessa missione di spesa.
La lettera b) del comma 6, che sostituisce il comma 3 dell’articolo 23 della legge di contabilità relativo alle rimodulazioni di spesa di fattore legislativo, prevede che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, all’interno di ciascuno stato di previsione, possano essere:
§ rimodulate in via compensativa le dotazioni
finanziarie relative ai fattori
legislativi (laddove il previgente testo dell’articolo 23, comma 3,
riconosceva tale possibilità solo nell’ambito di un singolo programma o fra
programmi della stessa missione di spesa), ferma restando la preclusione
dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese
correnti;
Si tratta di una facoltà che è già stata concessa alle amministrazioni centrali,
in deroga alle norme di contabilità,
dapprima per il triennio 2011-2013 (art.
2, comma 1, D.L n. 78/2010), poi estesa agli esercizi 2014 e 2015 (art.
9, comma 10, D.L. n. 150/2013) e infine all’esercizio 2016 dall’articolo 10,
comma 11, del D.L. n. 192/2014.
§ rimodulate in via compensativa le dotazioni
finanziarie relative alle autorizzazioni
di spesa per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a
quanto previsto nel Cronoprogramma
dei pagamenti, di cui al comma 1‑ter
del medesimo articolo 23 (introdotto dal decreto legislativo 12 maggio
2016, n. 93, attuativo della delega in materia di riordino della disciplina per
la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di
cassa), restando anche in questo caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di
conto capitale per finanziare spese correnti.
Il comma 1-ter dell’articolo 23
della legge di contabilità stabilisce che, ai fini della predisposizione delle proposte da parte dei responsabili
della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa
iscritte nel bilancio
dello Stato sono formulate mediante la predisposizione di
un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto Cronoprogramma), recante dettagliate
indicazioni sui pagamenti che si prevede
di effettuare nel triennio, distinguendosi la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte
in conto residui da quella
destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. È altresì stabilito
che le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguino a
tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti
autorizzati dalla normativa
vigente.
Tale facoltà di rimodulazione delle dotazioni
finanziarie del bilancio dello Stato è già stata concessa alle amministrazioni dal D.L. n. 95/2012, il quale, in
relazione all'obbligo posto a carico dei dirigenti di predisporre, in sede di
gestione, un piano finanziario dei pagamenti, ha contestualmente previsto, in
via sperimentale per il triennio 2013-2015, la possibilità di rimodulare, con
legge di bilancio, gli stanziamenti di competenza negli anni ricompresi nel
bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata,
al fine di adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa del piano dei
pagamenti ed avvicinare, in tal modo, la fase dell’assunzione dell’impegno a
quella della disposizione del pagamento. Tale facoltà è stata prorogata al 2016
dall’articolo 10, comma 10,
lett. b) del D.L. n. 192/2014.
§
rifinanziate,
definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche
pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto
capitale previste a legislazione vigente relative
ai fattori legislativi.
Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a spostare nell’ambito della seconda sezione
del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di
spesa, sia di parte corrente che a carattere pluriennale in conto capitale, prima
effettuate con le tabelle C, D ed E
della legge di stabilità, ai sensi dell’ex articolo 11, comma 3, lettere d), e)
ed f) della legge n. 196.
La lettera c) del comma 6 dell’articolo in esame - introducendo il comma 3‑ter dell’articolo 23 della legge n. 196 del 2009 - prevede
esplicita evidenza contabile delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa effettuate
ai sensi del nuovo articolo 23 della legge di contabilità, in appositi allegati conoscitivi al
disegno di legge di bilancio, per
ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi.
Tali
allegati sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento
tra i due rami del Parlamento.
L’evidenza contabile opera sia se si tratti di modifiche di carattere compensativo - come peraltro già previsto dalla normativa contabile previgente (Allegato 1 a ciascuno stato di previsione della spesa) - sia che si tratti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni, previsti dalla nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 23 della legge di contabilità. Pertanto le variazioni delle autorizzazioni legislative di spesa prima esposte nelle tabelle della legge di stabilità non sarebbero più rappresentate in via autonoma, ma verrebbero riassorbite negli ordinari stanziamenti di bilancio e manterrebbero una evidenza contabile solo per finalità conoscitive in appositi allegati.
La lettera c) del comma 6 dell’articolo in esame, inoltre, prevede altresì che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti (nuovo comma 3‑bis dell’articolo 23 della legge n. 196 del 2009).
Il comma 7 dell’articolo in esame reca modifiche all'articolo 38‑septies della legge n. 196 del 2009 (introdotto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 90/2016), che disciplina il bilancio di genere. Le modifiche sono volte:
§ a precisare che la metodologia per la redazione del
bilancio di genere, che dovrà essere definita con apposito D.P.C.M., deve tenere conto anche delle esperienze già adottate nei bilanci
degli enti territoriali;
§
a
prevede una relazione al Parlamento
da parte del Ministro dell’economia e delle finanze sulla sperimentazione e, successivamente, sugli esiti dell’adozione definitiva del
bilancio di genere (nuovo comma 3-bis
dell’articolo 38-septies).
L’articolo
38-septies richiamato prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di
genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle
politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro,
servizi, tempo e lavoro non retribuito.
La norma prevede che la metodologia generale per la
redazione di tale tipologia di bilancio dovrà essere definita tramite decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 12
maggio 2016, n. 90. Le amministrazioni centrali dello Stato devono
fornire al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) del
Ministero dell'Economia e delle Finanze le informazioni necessarie, secondo gli
schemi contabili, gli indicatori statistici e le modalità di rappresentazione
stabilite dalla stessa RGS.
Oltre alle disposizioni sopra illustrate, l’articolo 2 apporta alla legge di contabilità diverse modifiche di natura prevalentemente testuale, nelle quali rileva principalmente la necessità di adeguarne il testo al superamento della legge di stabilità, ora incorporata nella nuova legge di bilancio.
In tal senso interviene il comma 5, che reca una modifica formale all’articolo 22‑bis della legge n. 196 in materia di programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri, eliminando per motivi di coordinamento il riferimento al disegno di legge di stabilità.
Altra disposizione che ha finalità prevalente di coordinamento con il nuovo impianto della legge di contabilità è quella contenuta nel comma 8, il quale reca modifiche di carattere formale all’articolo 52 della legge di contabilità, precisando che ogni richiamo contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla legge finanziaria e di stabilità di stabilità deve intendersi riferito alla legge di bilancio. Il comma abroga inoltre la disposizione che prevede l'istituzione di una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT, costituita al fine di valutare le informazioni da far confluire nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, Relazione soppressa dall’articolo 1.
Infine, la lettera d) del comma 6, al fine di tener conto della soppressione del disegno di legge di stabilità, reca l’abrogazione del comma 5, dell’articolo 23 della legge n. 196 del 2009, che stabiliva che la legge di bilancio era formata apportando agli schemi degli stati di previsione dell’entrata e della spesa le variazioni determinate dalla legge di stabilità.
Tra le modifiche formali e di coordinamento introdotte dall’articolo 2 va altresì ricordato il comma 2, il quale interviene sull’articolo 18 della legge di contabilità, relativo alla disciplina dei fondi speciali. In particolare viene sostituito, nel comma 1 dell'articolo 18, ove ricorra, il riferimento alla legge di stabilità con quello alla prima sezione della nuova legge di bilancio.
Sono poi introdotte ulteriori modifiche formali al comma 3 dell’articolo 18, relativamente alle spese corrispondenti ad obblighi internazionali, per le quali viene precisato che la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio a cui si riferisce per le leggi approvate entro l’anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l’anno successivo.
Peraltro già la
versione previgente prevedeva che la copertura per adempimento di obblighi
internazionali resti valida per i provvedimenti che risultino presentati alle
Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.
Viene inoltre ribadito che le nuove o maggiori spese derivanti dagli obblighi internazionali sono comunque iscritte nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei saldi (ossia il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare, in aumento dei quali vengono portate le nuove o maggiori spese cui si riferiscono gli slittamenti di copertura a valere sui fondi speciali).
Articolo 3
(Copertura finanziaria delle leggi)
L’articolo 3 interviene sull’articolo 17 della legge n. 196 del 2009, modificando in più parti la disciplina recata dall’articolo medesimo in ordine alla copertura finanziaria delle leggi di spesa. In particolare, la norma in esame:
§ reca alcune modifiche alle modalità di copertura previste dal comma 1 dell’articolo 17, nonché alle clausole di neutralità finanziaria;
§ elimina le clausole di salvaguardia, prevedendo contestualmente nuovi meccanismi di compensazione in caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni);
§ vieta l’utilizzo delle risorse dell’otto per mille e del cinque per mille quale fonte di copertura;
§ detta alcune disposizioni di coordinamento normativo rese necessarie dal nuovo articolo 81 della Costituzione[12].
Si rammenta che i due temi delle clausole di
salvaguardia e dell’utilizzo del cinque e dell’otto per mille sono stati
affrontati nel corso dell’indagine
conoscitiva della V Commissione sulle prospettive di riforma degli
strumenti e delle procedure di bilancio; nel documento conclusivo[13], infatti, era
stato rilevato quanto segue: “L’attuazione dei principi fissati dall’articolo
15 della legge n. 243 del 2012 sul contenuto della legge di bilancio potrebbe
essere l’occasione, attraverso modifiche e integrazioni alla legge di
contabilità, per affrontare alcuni temi emersi in sede parlamentare nel corso
dell’esame dei profili finanziari di provvedimenti recanti nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Il primo tema si riferisce all’opportunità di
escludere, in via generale, la possibilità di ricorrere a coperture a valere su
specifiche autorizzazioni di spesa che dovrebbero essere destinate a finalità
indicate dai contribuenti all’atto del prelievo fiscale […]. Il secondo tema
riguarda, invece, le clausole di salvaguardia finanziaria […]”.
L’articolo 3 in esame
provvede previamente (lettera a) a sostituire la lettera a) del comma 1 dell’articolo 17, precisando che in
attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica
espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la
spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le
relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del periodo successivo. Nel caso si
verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, la nuova formulazione elimina il
riferimento alle clausole di salvaguardia, stabilendo che per la compensazione dei relativi effetti finanziari
si provvede ai sensi dei commi 12-bis,
12-ter e 12-quater, introdotti dall’articolo 3 in commento (cfr.ultra).
La nuova lettera a) dell’articolo 17 fa inoltre salvo rispetto alla
disciplina della copertura finanziaria dettata dall’articolo 17:
§ sia quanto previsto in tema di scostamenti dovuti ad eventi eccezionali come previsti
dall’articolo 6 della legge n. 243 del 2012, per cui ricorrono ovviamente le
procedure specifiche ivi dettate (che qui non si dettagliano)[14], tra cui la possibilità di ricorrere ad
indebitamento;
§ sia la nuova legge di bilancio di cui all’articolo 21 della legge di contabilità:
ciò in quanto quest’ultima, va rammentato, non richiede più (a differenza della
legge di stabilità, ora inglobata nell’unica legge di bilancio) un prospetto di
copertura, in quanto soggiace ora,
ai sensi dell’articolo 14 della legge n.243 medesima, ad una regola di equilibrio che corrisponde al valore del saldo netto da finanziare o da
impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica.
Con la successiva lettera b) dell’articolo 3 in esame, si introducono due modifiche alla tipologia delle coperture finanziarie previste dal comma 1 dell’articolo 17 della legge di contabilità.
La prima modifica aggiunge a quelle già previste[15] una nuova modalità di copertura, disponendo che alla stessa possa procedersi anche mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa. Tale fattispecie intende presumibilmente far riferimento alle circostanze in cui al fine del conseguimento di risorse utilizzabili a copertura non si possa operare direttamente su autorizzazioni di spesa, ma sia tuttavia possibile intervenire su fattori – anche diversi da norme legislative - che incidono sugli andamenti della spesa.
Con la seconda modifica si interviene su una delle modalità di copertura già previste, vale a dire quella della lettera b), laddove, nel prevedersi la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, si dispone che ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si debba procedere alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura. Tale disposizione viene integrata prevedendosi ora che caso di riduzione di autorizzazioni legislative di spesa affluite la Tesoreria statale, la congruità della copertura proposta è valutata anche in relazione alla effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri.
Modifiche alle clausole di neutralità
finanziaria.
Con la lettera d) si interviene sulle clausole di neutralità finanziaria, come finora previste nel comma 7 dell’articolo 17, nel quale, si rammenta, si prevede che per le disposizioni corredate di tali clausole la relazione tecnica debba riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La legge n. 163 in commento aggiunge ora un comma 6-bis, in cui si prevede che, sempre per le disposizioni corredate delle clausole medesime, la relazione tecnica riporti la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, viene precisato, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.
Conseguentemente, con la successiva lettera e) si sopprimono le disposizioni contenute al comma 7, quarto e quinto periodo, relative al contenuto della relazione tecnica per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria.
In relazione all’eliminazione della clausola di salvaguardia effettuata sulla lettera a) dell’articolo 17, in esame, viene introdotta al medesimo articolo una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia.
Secondo la normativa
finora vigente ad opera dell’articolo 17 della legge di contabilità, ciascuna
legge onerosa indica espressamente la spesa autorizzata, che si intende come
limite massimo di spesa, oppure le relative previsioni di spesa: in tale
secondo caso, essa definisce una specifica clausola di salvaguardia per la
compensazione degli effetti che, eventualmente, eccedano le previsioni
medesime. La clausola di salvaguardia deve essere effettiva ed automatica e
deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. In tal
caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle
finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella
clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La
relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini
della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli
oneri autorizzati dalle predette leggi.
La nuova procedura sostituisce il meccanismo delle clausole di salvaguardia, definendo una nuova disciplina secondo cui:
§
nel
caso di leggi i cui oneri siano individuati mediante previsioni di spesa affida al Ministero dell'economia e
delle finanze il compito di provvedere al monitoraggio
degli oneri, sulla base degli elementi di informazione trasmessi dal Ministero
competente al fine di prevenire il
verificarsi di eventuali scostamenti
dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa (comma 12);
§
qualora
siano in procinto di verificarsi i predetti scostamenti, quanto all’esercizio in corso, ai sensi del nuovo comma 12-bis, il Ministro
dell'economia, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater,
sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede per l'esercizio
in corso alla riduzione degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti
dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo 21[16].
Qualora i suddetti stanziamenti non
siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso
si dovrà provvedere, su proposta del Ministro dell’economia, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione
degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa[17].
Gli schemi di entrambi di decreti vanno
trasmessi, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti (anche ai fini della revisione dei dati e dei
metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette
leggi), alle Commissioni bilancio delle
Camere, che dovranno esprimersi entro sette giorni dalla data della
trasmissione, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati;
§
qualora
gli scostamenti non siano compensabili
nel corso dell’esercizio con tali misure, il comma 12-ter dispone che
si debba provvedere ai sensi del comma
13 dell’articolo 17 in esame;
Tale comma dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione[18].
§ quanto agli esercizi successivi a quello in corso,
ai sensi del nuovo comma 12-quater si provvede con la legge di bilancio, attraverso le misure correttive di cui all'articolo
21, comma 1-ter, lettera f) (introdotto dall’articolo 2 della
legge n.163/2016 in commento), in virtù del quale la prima sezione della
medesima include eventuali misure correttive delle leggi che abbiano fatto
registrare scostamenti dalle previsioni e degli effetti finanziari derivanti da
sentenze definitive), adottando prioritariamente le correzioni sul lato della
spesa.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità – già prevista in base alla disciplina finora recata dal comma 13 dell’articolo 17 articolo 17, non modificato – di ricorrere a iniziative legislative allorché l'attuazione di una legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica o in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni suscettibili di determinare maggiori oneri.
Va segnalato come la nuova procedura recata dai commi da 12-bis a 12-quater sia volta a sanare talune criticità insite nella procedura vigente ed emerse nell'ambito dell’indagine conoscitiva, già più volte citata, sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, laddove si è posto l'accento sul fatto che le clausole di salvaguardia nel corso del tempo si sono spesso concretizzate non in misure automaticamente applicabili in caso di superamento delle previsioni di spesa, ma nel rinvio a successivi decreti ministeriali che rideterminano i parametri sottostanti la spesa oggetto di previsione o l'ammontare di talune imposte. In particolare, si è rilevato che la predetta rideterminazione dei parametri attraverso provvedimenti di carattere amministrativo suscita non poche perplessità non solo per il rango secondario dello strumento normativo utilizzato, ma anche perché è suscettibile di determinare una situazione di oggettiva incertezza in merito alla portata dei benefìci concessi per legge, che spesso si sostanziano in veri e propri diritti soggettivi.
L’articolo 3 in esame introduce poi un nuovo comma 1.1 all’articolo 17, volto ad escludere l’utilizzo, a finalità di copertura finanziaria di leggi di spesa, di risorse autorizzate da determinate disposizioni legislative, quali quelle derivanti dalla quota dell’otto per mille dell’IRPEF di competenza statale e quelle relative all’istituto del cinque per mille dell’IRPEF, la cui destinazione è vincolata alla scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.
In particolare, il nuovo comma dispone che non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, le risorse:
§ derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale.
Si ricorda che la disciplina dell’otto per mille IRPEF si fonda sulle disposizioni della legge 20 maggio 1985, n. 222, a seguito dell’Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la quale ha stabilito, all’articolo 47, che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata in parte, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Con successivi interventi normativi, l’opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose, che in questa sede non si dettagliano. La quota dell’otto per mille del reddito IRPEF è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse. L’articolo 48 della legge n. 222/1985 prevede che la quota dell’otto per mille di competenza dello Stato è utilizzata per interventi di carattere straordinario nei seguenti settori: fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali. Dal 2014 è prevista una ulteriore finalità relativa ad interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica (art. 1, co. 206, L. n. 147/2013).
In merito alla disposizione in esame, va segnalato come una delle maggiori criticità emerse nell’esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985 sia connesso proprio all’utilizzo delle risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale per finalità difformi da quelle indicate dalla normativa richiamata, finalità attinenti prevalentemente alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi ovvero il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. La quota dell’otto per mille a diretta gestione statale che effettivamente viene annualmente portata a ripartizione risulta spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato, sulla base delle scelte dei contribuenti. Tale differenza deriva dalla circostanza che l’importo derivante dalle scelte del contribuente viene, in corso di esercizio, decurtato ai sensi di disposizioni legislative, che ne dispongono la destinazione ad altre finalità;
§ le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
Il 5 per mille dell’IRPEF è stato introdotto a partire dal 2006, con l'istituzione di un apposito Fondo da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca. L’istituto è stato poi annualmente confermato, da apposite norme di legge, che definiscono il relativo ammontare, da intendersi quale limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il 5 per mille.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del 5 per mille a decorrere dall’anno 2015, confermandone a regime la disciplina, recata dall’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. n. 40 del 2010 nonché l’applicazione delle norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010.
Per quanto concerne il criterio di riparto del beneficio, la normativa dà facoltà al contribuente di scegliere di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, la quota del 5 per mille della propria IRPEF ad una delle finalità cui il beneficio è destinato (eventualmente, direttamente ad un soggetto specifico, attraverso l’indicazione del codice fiscale del soggetto). La scelta del contribuente concorre proporzionalmente a determinare l’entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato.
Quanto ai tempi della procedura di riparto del contributo del 5 per mille, a causa della complessità procedura sottesa all’esame dei soggetti ammissibili al contributo e dei relativi ricorsi che questi possono presentare, essa si svolge di media nell’arco di due anni. Ciò ha indotto il legislatore ha disporre in via permanente, il mantenimento in bilancio delle somme stanziate e non utilizzate (impegnate) ai fini dell’utilizzo nell'esercizio successivo.
Come precisato testualmente nel comma 1.1, il divieto di utilizzo delle risorse del 5 per mille risulta limitato alle sole somme effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
Tale precisazione sembra da ricondurre alla possibilità che in taluni esercizi finanziari – ad esempio nel caso del riparto del cinque per mille del 2011, riferito alle dichiarazioni dell’anno di imposta 2010 – la somma effettivamente utilizzata sulla base delle scelte dei contribuenti possa risultare inferiore all’importo complessivo delle risorse stanziate dall’autorizzazione legislativa di spesa.
§
il
riferimento all’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuto nel
comma 13 dell’articolo 17 della legge n. 196 del 2009, con il generico
riferimento all’articolo 81;
§
il
riferimento all’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuto nel
comma 2 dell’articolo 19 della legge n. 196 del 2009, con il riferimento ora al
terzo comma del medesimo articolo 81.
Articolo 4
(Classificazione delle spese)
L’articolo 4 integra la disciplina concernente la classificazione economica delle spese del bilancio dello Stato recata dall’articolo 25 della legge n. 196/2016 e modifica l’articolo 30 della stessa legge di contabilità, in materia di leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente, in modo funzionale alla nuova struttura unificata del disegno di legge di bilancio.
La disciplina concernente la classificazione economica delle spese del bilancio dello Stato prevista dall’articolo 25 (classificazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato) della legge n. 196 del 2009 viene integrata dal comma 1 dell’articolo 4 in esame, ivi aggiungendo il comma 3‑bis, laddove si prevede che, ai fini della classificazione economica, le spese del bilancio dello Stato debbano essere ripartite in titoli, a seconda che siano di natura economica corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti.
L’integrazione
apportata era già ampiamente riflessa nella normativa previgente sulla
classificazione di bilancio, dovendo l'impianto degli stanziamenti iscritti nel
bilancio dello Stato, secondo gli aggregati per "Missioni e
Programmi", giocoforza, già coordinarsi con la vigente disciplina delle
procedure di gestione e rendicontazione della normativa di contabilità generale
dello Stato che è ispirata dalla classificazione in chiave economico-funzionale
degli stanziamenti.
Si ricorda infatti
che il comma 3 dell’articolo 25 della legge di contabilità, già stabiliva che
le spese del bilancio dello Stato fossero esposte - ad integrazione della
classificazione per missioni e programmi prevista al comma 2 - anche secondo le
tradizionali classificazioni "economica e funzionale", dovendo
conformarsi ai criteri comunemente adottati in Contabilità Nazionale, sulla
base della disciplina comunitaria, per il consolidamento dei conti economici
del settore della pubblica amministrazione, secondo le coordinate ed i
protocolli disciplinari ivi espressamente richiamati dai successivi commi 4 e 5[19].
La distinzione
delle spese in ragione della loro natura economica era peraltro già presente
anche nell’ambito dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato, in
cui le spese del bilancio dello Stato - nello specifico, l'Allegato A/3
relativo all’analisi economica delle spese finali, nella loro ripartizione in
titoli (Titolo I: spese correnti, Titolo II: spese in conto capitale; Il Titolo
III: Rimborso delle passività finanziarie) - venendo contenuta anche
all’interno dei singoli stati di previsione, nell’ambito degli appositi
riepiloghi delle dotazioni di ciascun programma di spesa, che devono essere
redatti ai sensi dell’articolo 21, comma 11, punto d), della stessa legge n.
196/2009.
La classificazione delle entrate e delle spese del
bilancio dello Stato
Sulla
classificazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato è
intervenuto recentemente il D.Lgs. n. 90/2016, di riforma della struttura del
bilancio dello Stato, e in particolare l'articolo 2, che mira ad introdurre le azioni, quale ulteriore articolazione
di dettaglio dei programmi di spesa, destinate a costituire, in prospettiva, le
unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di
rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli. Più in particolare, è
stato introdotto nell'articolo 25 il termine di "unità elementari ai fini
della gestione e della rendicontazione" in luogo di "capitoli di
spesa", quale terminologia applicabile sia al caso attuale in cui il
capitolo di spesa continua ancora a rappresentare l'unità di riferimento per la
gestione e la rendicontazione, sia in prospettiva quando tale unità potrà
essere rappresentata dall'azione. La nuova esposizione delle voci di bilancio
riflette dunque la seguente classificazione di tre livelli:
§ missioni;
§ programmi;
§ unità
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente
ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i
capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).
Fino all’introduzione delle azioni,
le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentati dai capitoli; i programmi di spesa manterranno
la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi,
trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte
corrente o in conto capitale). Durante tale periodo, i programmi di spesa
saranno altresì suddivisi in "azioni"
(quale livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente
la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, ai
sensi del nuovo articolo 25-bis), suddivisione riveste carattere
meramente conoscitivo, ad integrazione di quella per capitoli.
Le azioni costituiranno le unità
elementari di riferimento ai fini della gestione e della rendicontazione soltanto
in un secondo momento. Il definitivo
passaggio all'adozione delle azioni, che presuppone un periodo di sperimentazione che prende avvio con
riferimento all’esercizio 2017, sarà valutato in base agli esiti di una
Relazione predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, con
riferimento all'efficacia delle azioni, che sarà presentata per la prima volta
al Parlamento in sede di rendiconto 2017. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le
azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.
Le norme contabili in materia di leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente recate dall’articolo 30 della legge di contabilità vengono modificate dal comma 3 dell’articolo in esame, in modo funzionale alla nuova struttura unificata del disegno di legge di bilancio e alle nuove disposizioni contabili.
In particolare, la lettera a) – che modifica il comma 6 dell’articolo 30 - rinvia, per quel che concerne la quantificazione dell’onere annuo delle leggi di spesa a carattere permanente, alla seconda sezione della nuova legge di bilancio, nell’ambito della quale sarà d'ora innanzi possibile procedere a modificazioni degli stanziamenti di bilancio relativi a spese sia di parte corrente sia di conto capitale già previste dalla legislazione vigente. Di conseguenza, il riferimento all’articolo 11, comma 3, lettera d) viene sostituito da quello all’articolo 23, comma 3, lettera b), introdotto dalla presente legge, ai sensi del quale si rende dunque possibile procedere, nell'ambito della seconda sezione, a rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione, per un periodo temporale anche pluriennale, degli stanziamenti di spesa di parte corrente e in conto capitale, previsti dalla legislazione vigente.
Leggi di spesa pluriennale
Sull’articolo 30
della legge di contabilità (legge n. 196/2009) è intervenuto l’articolo 2, del
D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 (con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017).
La nuova formulazione dell’articolo prevede
che le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa
complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Con
la legge di bilancio, nell’ambito della seconda
sezione, le suddette quote possono
essere rimodulate nel triennio in relazione a quanto previsto nel piano finanziario
dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio è data
evidenza delle rimodulazioni proposte.
Le amministrazioni centrali dello
Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle
leggi pluriennali di spesa in conto capitale e i relativi pagamenti devono,
comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
È inoltre aggiunto che le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato,
relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, che risultino non impegnate alla chiusura
dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese
permanenti, possono essere reiscritte,
con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in
relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti.
In sostanza, il citato D.Lgs. ha
riformulato la disciplina degli stanziamenti riferibili alle leggi pluriennali
di spesa ridefinendone i canoni della rimodulabilità nel triennio in gestione.
La norma risponde chiaramente all'obiettivo di corrispondere agli stanziamenti
di competenza maggior flessibilità e
aderenza ai fabbisogni effettivi di cassa, conferendo la facoltà di uniformarli
a questi ultimi, rafforzando il ruolo programmatorio del bilancio di cassa. Per
le leggi di spesa pluriennali, dunque, le amministrazioni potranno adeguare gli
stanziamenti di competenza alla previsione degli pagamenti che si prevede di
effettuare attraverso lo strumento della rimodulazione "orizzontale"
nei diversi anni, nel rispetto del limite di spesa complessivo autorizzato
dalla legge, utilizzando a tale scopo, in sede di proposta, il Cronoprogramma
dei pagamenti.
Il D.Lgs. ha inoltre introdotto la
possibilità che le somme delle leggi
pluriennali stanziate annualmente rimaste non utilizzate alla fine
dell'esercizio, possano essere reiscritte, in sede di legge di bilancio, nella
competenza degli esercizi successivi, in relazione ai pagamenti previsti in
tali esercizi nel cronoprogramma. Tale ultima novità va letta
congiuntamente alla soppressione della disposizione (contenuta nel comma 11
dell'articolo 30 della legge di contabilità) che ad oggi conferisce al Ministro
dell'economia e delle finanze, la facoltà di prorogare di un ulteriore anno i
termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto
capitale.
L’obiettivo delle richiamate norme è
quello di evitare il verificarsi di non volute economie di bilancio o
perenzioni amministrative di somme impegnate e non pagate ed i conseguenti
lunghi tempi per la reiscrizione dei residui passivi perenti
La lettera b) del comma 2 abroga il comma 7 dell’articolo 30 della citata legge n. 196, laddove si prevedeva un apposito allegato "informativo" illustrativo dei residui c.d. di "stanziamento", anche in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina dei residui passivi dall'articolo 6 dal D.Lgs. n. 93/2016 (di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa), che dovrebbe portare ad un sostanziale superamento di tale istituto contabile.
I residui di stanziamento, si ricorda, corrispondono a spese - in generale, spese in conto capitale - per le quali è autorizzata la conservazione in bilancio, nel conto dei residui, anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, tali spese non sono state impegnate. Per tali residui, la normativa contabile ancora vigente, contenuta nell’articolo 36 del Regio Decreto n. 2440 del 1923, stabilisce che le somme stanziate per spese in conto capitale che non risultino impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali "residui", non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.
Relativamente alla disciplina dei residui passivi, si ricorda che l’articolo 6 del D.Lgs. n. 93/2016 ha abrogato gli articoli 36 e 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440[20] - che disciplinavano, rispettivamente, i termini di conservazione dei residui di parte corrente e di conto capitale e la procedura per l'accertamento di tali residui – riscrivendo la nuova normativa direttamente nell’ambito della legge di contabilità, ai nuovi articoli 34-bis e 34-ter.
Una breve sintesi della nuova normativa sui residui passivi è esposta in un riquadro in calce alla scheda di lettura dell’articolo 13 della presente legge, cui si rinvia.
Per quanto riguarda, in particolare, i residui di stanziamento, la nuova disciplina contenuta nel comma 3 dell’articolo 34-bis della legge n. 196/2009 riproduce in maniera pressoché identica le norme già previste dall'articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440/1923. La normativa viene tuttavia integrata prevedendosi, per le leggi pluriennali, che in alternativa alla facoltà di conservazione in bilancio per un anno, lo stanziamento non impegnato possa, con la legge di bilancio, essere iscritto nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti.
Articolo 5
(Assestamento e variazioni di bilancio)
L’articolo 5 interviene sull’articolo 33 della legge n. 196 del 2009, relativo all’assestamento di bilancio.
In particolare, con la lettera a) si modifica il comma 1 dell’articolo 33 precisando che le previsioni di bilancio contenute nel disegno di legge di assestamento sono formulate a legislazione vigente, al fine di ribadire che il citato disegno di legge non può innovare la legislazione vigente.
Sul punto si ricorda come in tal senso si è espresso il documento conclusivo della più volte citata indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni Bilancio delle due Camere, nel quale si osservava come il carattere sostanziale da attribuirsi alla legge di bilancio non possa essere esteso alla legge di assestamento, la quale verrebbe dunque ad assumere caratteristiche e contenuti analoghi alla sezione seconda della nuova legge di bilancio.
La lettera b) riformula il comma 3 dell’articolo 33 della legge di contabilità, al fine di aumentare i margini di flessibilità in sede di assestamento, prevedendo la possibilità che con il disegno di legge di assestamento possano essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche tra unità di voto diverse (laddove essa era originariamente limitata soltanto nell’ambito dei programmi di una medesima missione), fermo restando, anche in assestamento, la preclusione all’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
In merito, si ricorda, che già a seguito delle
modifiche apportate dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 90/2016 sul medesimo articolo
33, comma 3, la possibilità di effettuare variazioni compensative in sede di
assestamento era stata ampliata, in linea con quanto ora previsto dalla legge
in esame, tra programmi anche di missioni diverse.
È inoltre introdotta, con la lettera c), la previsione, in analogia con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio, che il disegno di legge di assestamento sia corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati in sede di Nota di aggiornamento del DEF. Tale relazione è aggiornata all’atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento (nuovo comma 4-septies dell’articolo 33).
Si dispone infine che il budget dei costi, contenuto nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, previsto dall’articolo 21, comma 11, lettera f) della legge di contabilità, sia aggiornato anche sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell’esame parlamentare.
Si rammenta che
il budget dei costi è uno dei documenti che devono essere presentati in
allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. Le previsioni economiche
sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi
e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di
costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine
di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
Maggiori
ambiti di flessibilità nella fase gestionale
Si rammenta che il
D.Lgs. n. 90/2016 ha introdotto maggiori
ambiti di flessibilità anche nella fase
gestionale del bilancio, con l'obiettivo, da un lato, di consentire alle
amministrazioni la possibilità di modulare le risorse assegnate secondo le
necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa e, dall’altro, di
assicurare una maggiore tempestività nell'erogazione delle risorse e
velocizzare i pagamenti in linea con i tempi previsti dalle norme vigenti.
La flessibilità di tipo gestionale – disciplinata dal nuovo comma 4 e
dal comma 4-bis dell'articolo 33 come
riformulato dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 90/2016 – pur rimanendo limitata
soltanto tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, con esclusione dei fattori legislativi –
viene ora affidata direttamente al Ministro
competente (in luogo del Ministro dell'economia), richiedendosi soltanto
una verifica preventiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, e
concessa anche con riferimento all'ulteriore livello di dettaglio dei programmi
di spesa rappresentato dalle azioni. Al Ministro competente sono altresì
riservate le proposte di variazioni
compensative di sola cassa tra unità
elementari di bilancio, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le
disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e rendere effettive
le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti.
Al Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta del ministro competente, è invece riservata la facoltà di disporre
variazioni di bilancio inerenti gli stanziamenti di spesa iscritti nelle
categorie dei consumi intermedi e
degli investimenti fissi lordi.
Si tratta,
peraltro, in alcuni casi, della messa a regime di disposizioni di
flessibilità già previste a legislazione vigente in deroga alla allora
vigente normativa contabile, come nel caso delle variazioni compensative tra
gli stanziamenti delle categorie economiche 2 e 21, già sperimentata nel 2014 e
2015 al fine di consentire alle Amministrazioni di razionalizzare la spesa per
acquisto di beni e servizi e di prevenire la formazione di debiti fuori
bilancio[21], ovvero delle
variazioni compensative in termini di sola cassa, tutt'ora vigenti[22].
Più in
particolare, i 5 nuovi commi con i quali viene sostituito il previgente
comma 4 dell'articolo 33, consentono variazioni
compensative:
a. tra le dotazioni finanziarie di ciascun
programma, nell'ambito di uno stesso stato di previsione da parte
del Ministro competente, con proprio decreto da comunicare alla Corte
dei conti, per motivate esigenze, previa verifica del Ministero dell'economia e
delle finanze - RGS, con esclusione delle spese predeterminate per
legge e nel rispetto dei vincoli di
spesa derivanti dagli oneri inderogabili. Resta precluso, secondo quanto
già previsto dalla legislazione previgente, l'utilizzo degli stanziamenti di
spesa in conto capitale per finanziare spese correnti (nuovo comma 4 dell'art.
33);
b. tra gli stanziamenti
di spesa di ciascuna azione, con decreti direttoriali previa
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, con esclusione delle spese
predeterminate per legge e nel rispetto
dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili. Anche in questo
caso è ribadito il divieto di utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per
finanziare spese correnti (comma 4-bis dell'art. 33);
c. tra gli stanziamenti di bilancio iscritti nella
categoria 2 "Consumi intermedi" e nella Categoria 21
"Investimenti fissi lordi", nell'ambito di ciascuno stato di
previsione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro competente, con esclusione degli stanziamenti riguardanti
le spese predeterminate per legge e fermo restando il divieto di utilizzo degli
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti (comma 4-ter
dell'art. 33). Solo nel caso in cui le variazioni compensative abbiano ad
oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di
responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un
unico ufficio o struttura di servizio, le medesime variazioni possono essere
disposte con decreto interdirettoriale
del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio
del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato
generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla
Corte dei conti (comma 4-quater dell'art. 33);
d. di sola cassa, tra unità elementari di bilancio
di uno stesso stato di previsione, con decreto del Ministro
competente da comunicare al Parlamento
ed alla Corte dei conti, fatta eccezione
per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa,
previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale facoltà è concessa al
fine di preordinare nei tempi stabiliti
le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere
effettive le previsioni indicate nei piani finanziari
dei pagamenti (comma 4-quinqies dell'art. 33);
e. variazioni di bilancio in termini di residui,
competenza e cassa necessarie alla ripartizione,
anche tra amministrazioni diverse, dei Fondi
da ripartire istituiti per legge, da
operare con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze (comma 4-sexies dell'art. 33).
Articolo 6
(Impegni
e pagamenti)
L’articolo 6 modifica ed integra l’articolo 34 della legge n. 196/2009, come riformulato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 93/2016, relativo alle procedure per l’impegno e il pagamento delle somme iscritte in bilancio, al fine di garantire adeguata pubblicità periodica alle informazioni relative agli impegni di spesa assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, nonché alle informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento.
In particolare, alla lettera a), il dispositivo modifica il comma 2 dell’articolo 34 precisando che, con riferimento all'assunzione di impegni per somme dovute dallo Stato in relazione all’adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate, la pubblicità sul complesso degli impegni di spesa assunti, già prevista dalla norma vigente, venga data non contestualmente all'assunzione dell'impegno ma mediante divulgazione periodica.
La modifica è diretta quindi a garantire l’informazione sul complesso degli impegni assunti (e dei relativi stanziamenti di bilancio utilizzati per la copertura finanziaria delle relative obbligazioni assunte), evitando al tempo stesso che le Amministrazioni interessate siano tenute a fornire una specifica pubblicità al momento di ogni singolo impegno di spesa assunto, come prevedeva la formulazione previgente della norma.
Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 34 prevede che con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate vengono assunti gli impegni di spesa nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, nonché nel rispetto delle leggi vigenti. È stabilito poi che l'assunzione degli impegni, oltre alla sussistenza della occorrente copertura finanziaria, è possibile solo quando siano individuati quattro elementi costitutivi ivi indicati:
1. la ragione del debito;
2. l'importo ovvero gli importi da pagare;
3. l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento;
4. il soggetto creditore univocamente individuato.
L'ultimo requisito, l'individuazione univoca del soggetto creditore, può essere tralasciato, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi, nei casi di trasferimenti di somme a diverse amministrazioni pubbliche per i quali l'esatta individuazione del creditore sia possibile solo a seguito del completamento di un iter procedurale normativamente previsto.
Con la lettera b), la modifica al comma 7 dell’articolo 34 è poi volta a che l’obbligo, già previsto dalla norma previgente, di dare pubblicità ai piani finanziari di pagamento avvenga con cadenza periodica.
Il comma 7 dell'articolo 34 stabilisce che al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese.
Con tale comma si è confermato quanto già introdotto in via provvisoria dall'articolo 6, commi 10, 11 e 12 del D.L. 95 del 2012, circa l'obbligo in sede di gestione, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di spesa.
Impegni e pagamenti
L’articolo 3 del
D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 ha rivisto, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018, la nozione di impegno contenuta
nell'articolo 34 della legge di contabilità anche allo scopo di ridurre il fenomeno di formazione dei
residui, ivi aggiungendovi anche le definizioni concernenti la nozione di
pagamento.
Si prevede che, con
riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di
obbligazioni giuridiche perfezionate, gli impegni di spesa vengono assunti nei
limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Già all'atto della
formalizzazione dell'impegno contabile, si richiede l'individuazione delle
annualità in cui avverranno i relativi pagamenti, che formeranno oggetto del
cronoprogramma. Viene rafforzato il concetto di impegno attraverso:
§ un nuovo meccanismo di registrazione contabile per
l'imputazione in bilancio degli impegni assunti a seguito di obbligazioni
contratte con il pagamento dilazionato nel corso di più anni finanziari,
prevedendo che le risorse di competenza vengano impegnate sul bilancio
pluriennale in relazione alle scadenze di pagamento in cui l'obbligazione
giuridicamente perfezionata diviene esigibile;
§ l'individuazione puntuale di elementi essenziali
quali: la ragione del debito, l'importo da pagare, gli esercizi finanziari su
cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore
univocamente individuato, che ne costituiscono i presupposti per l'adozione del
relativo atto;
§ la disciplina dell'impegno connesso ai trasferimenti
di risorse ad amministrazioni pubbliche, rendendo meno cogente, in questo caso,
l'individuazione esatta del creditore, in considerazione della complessità
delle procedure finalizzate all'individuazione univoca, come nei casi di
delibere CIPE e di passaggi alle Conferenze unificate o Stato-Regioni.
Per le spese
afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto
capitale, si richiede che l'assunzione dell'impegno sia subordinata alla
preventiva registrazione, sul sistema informativo per la gestione integrata
delle scritture contabili, degli ordini o contratti che ne costituiscono il
presupposto. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il piano
finanziario dei pagamenti, la cui predisposizione è obbligatoria ai sensi
dell’articolo 23, comma 1-ter, della legge di contabilità già con riferimento
al bilancio per il 2017, dovrà riportare, quando entrerà in vigore la suddetta
nuova disciplina degli impegni, quali elementi necessari e presupposti del
pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e
l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e
dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a
scadenza l'obbligazione. Ai fini della predisposizione del piano finanziario
dei pagamenti, va altresì considerato ogni elemento necessario e presupposto
del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva attività procedimentale
antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni singolo atto ad esso
collegato. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la
predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti
(Cronoprogramma), l'amministrazione inadempiente non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva
per le spese obbligatorie, per le spese impreviste e per le autorizzazioni di
cassa.
Articolo 7
(Modifica
all'articolo 38‑bis, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di principi contabili)
L'articolo 7 prevede che l’allegato relativo ai principi contabili generali a cui deve conformarsi l'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato (secondo l'articolo 38-bis, comma 3, della legge n. 196/2009, sul sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale) diventi parte integrante della legge di contabilità n. 196/2009.
Si tratta di ventiquattro principi contabili, definiti in conformità ai medesimi principi come riportati nel decreto legislativo n. 91 del 2011 di armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, e sono costituiti dai seguenti: annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, chiarezza/comprensibilità, trasparenza, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, imparzialità, pubblicità, equilibri di bilancio, competenza finanziaria, competenza economica, prevalenza della sostanza sulla forma. Tale allegato, nella normativa previgente, era definito come parte integrante del decreto legislativo 90/2016.
La contabilità integrata
Il D.Lgs. n. 90/2016 ha introdotto
il sistema della contabilità integrata con l’articolo 8, inserendo all’interno
della legge n. 196/2009 gli articoli da 38-bis
a 38-sexies.
Di fatto, nelle more dell'attuazione
della delega, un sistema di contabilità integrata è stato, di fatto, parzialmente
anticipato dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 6 del decreto-legge n.
95/2012, che hanno reso obbligatorio dal 2013 l'utilizzo delle funzionalità
economico-patrimoniali del sistema informativo SICOGE (sistema di
contabilità finanziaria, economico-patrimoniale) per tutte le amministrazioni
centrali. Dal 2013 il sistema SICOGE per la parte economico-patrimoniale, è
stato esteso a tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, senza l'adozione contestuale
del piano dei conti integrato (di cui al D.P.R. n. 132/2013) quale strumento
funzionale alla contabilità integrata, utilizzando, per la parte relativa ai
costi di gestione, il Piano dei conti dell'esistente contabilità economica
analitica delle amministrazioni centrali, redatto in coerenza con i principi
contabili nazionali, integrato da alcuni conti necessari per le scritture in
partita doppia.
Il primo di tali articoli – 38-bis
– prevede che, al fine
di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le
Amministrazioni centrali dello Stato debbano adottare, nell'ambito della
gestione, a fini conoscitivi, la contabilità economico patrimoniale in
affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un
sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di
ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e
la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura
economica e patrimoniale.
La nuova contabilità economico
patrimoniale concorre a realizzare un sistema di contabilità "integrata"
rispetto a quella finanziaria: un sistema, vale a dire, in cui ciascun evento
gestionale con rilevanza contabile viene contestualmente registrato sia nelle
scritture finanziarie (ad esempio in termini di entrate e spese) che, per
l'appunto, in quelle economico patrimoniali (ad esempio come costi e ricavi).
Al fine di garantire l'uniforme
attuazione, tutte le amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad
utilizzare il sistema informativo SICOGE messo a disposizione dal
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed
economico-patrimoniale analitica.
Entro il 31 ottobre 2016 dovranno essere definiti tramite
regolamento i principi contabili applicati, che,
analogamente a quelli generali, potranno essere modificati anche a seguito di
una sperimentazione disciplinata dall’articolo 38-sexies.
Con l'articolo 38-ter si
provvede a disciplinare il piano dei conti integrato, costituito,
"da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità
finanziaria e da conti economico patrimoniali redatti secondo comuni criteri di
contabilizzazione", che le amministrazioni centrali dello Stato dovranno
adottare. L'articolo 38-quater introduce nella contabilità
integrata in esame la transazione contabile elementare, stabilendo che
"ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della
gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni
contabili una transazione elementare". Viene precisato che ogni
transazione elementare è caratterizzata da una codifica che consente di tracciare
le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei
conti finanziario, economico e patrimoniale.
L'articolo 38-quinquies stabilisce
che in base agli esiti della sperimentazione la codificazione SIOPE delle
amministrazioni. centrali dello Stato è sostituita con quella prevista
dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilità
finanziaria. Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti
pubblici), si rammenta, è un sistema di rilevazione telematica degli
incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche,
che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca
d'Italia e l' ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, ed
è disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge di contabilità
196/2009. Il SIOPE risponde anche all'esigenza di superare attraverso una
codifica uniforme per tipologia di enti le differenze tra i sistemi contabili
ancora adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 8
(Definizione
dei saldi di cassa)
L’articolo 8 abroga il comma 3 dell’articolo 44 (Definizione dei saldi di Cassa) della legge n. 196/2009 laddove la norma prevedeva l’emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per definire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi in questione ed i criteri metodologici per il calcolo degli stessi. Tale decreto non è stato ad oggi ancora emanato.
L’articolo 44 della legge di contabilità reca la definizione del saldo di cassa del settore statale e del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche.
Il primo è definito come risultante del consolidamento tra i flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale: esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.
Il secondo rappresenta la risultante del consolidamento dei flussi di cassa tra i diversi sottosettori del comparto.
Articolo 9
(Conto
riassuntivo del Tesoro)
L’articolo 9 interviene sull’ articolo 44-bis, comma 3, della legge n. 196/2009, laddove è prevista la revisione del Conto riassuntivo del Tesoro, e, in particolare, al fine di integrarne le informazioni con l'indicazione dei parametri indispensabili al raccordo dei dati delle gestioni del bilancio con quelli di "tesoreria" e la copertura del fabbisogno.
In proposito, va rammentato che il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90, emanato in attuazione della delega per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, ha disposto all’articolo 7 la revisione del conto riassuntivo del Tesoro, a partire da quello che verrà elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017 (nuovo articolo 44-bis della legge n. 196/2009). Tale revisione è prevista allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni riportate in tale documento mediante l’integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli di tesoreria.
La previgente versione del comma 3 dell’articolo 44-bis prevedeva che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvedesse all’elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale fossero integrati con quelli dei flussi prodotti dalla gestione di tesoreria, e raccordati poi con il dato del debito statale, con il saldo di cassa del settore statale. La modifica introdotta dalla norma in esame stabilisce il raccordo dei dati citati con le sole emissioni "nette" di titoli di Stato e gli altri strumenti a breve e lungo termine, rispetto agli andamenti del saldo di cassa del settore statale.
Gestioni
di Bilancio e di Tesoreria
Il fabbisogno di cassa del settore statale viene definito dalla legge di contabilità (articolo 44, comma 1), sotto il profilo della sua "formazione", come il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale, esprimendo - sotto il profilo della sua "copertura" - la quota complessiva da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.
La novella in esame esplicita il vincolo "informativo" in capo al Dipartimento della R.G.S. circa la rappresentazione nel Conto riassuntivo degli effetti d'impatto che i flussi (di cassa) generati dal bilancio, avrebbero nel periodo prodotto sulle emissioni "nette" e sui flussi generati dalla politica del debito pubblico.
La questione, di intrinseca complessità tecnica, ma di fondamentale importanza anche per la valutazione dei flussi monetari prodotti dalla gestione del bilancio ai fini delle risultanze valevoli ai sensi del SEC2010, è in estrema sintesi quella di fornire periodicamente nel Conto riassuntivo Tesoro dati contabili conoscitivi circa i riflessi che gli andamenti della "liquidità" del settore statale - di cui la componente riferibile al bilancio è come noto solo una "parte" - siano in grado di riflettersi su flussi e variazioni generate nell'ammontare e nella tempistica delle emissioni e dei rimborsi prodotti dal debito e, in particolare, per la componente riferibile al solo emittente Stato.
Il Conto riassuntivo Tesoro espone infatti mensilmente la sintesi dei rapporti reciproci tra la gestione del bilancio e quella di tesoreria, stabilendo in che misura l’una finanzia l’altra, e fornendo un quadro analitico degli elementi che hanno contribuito nel periodo di riferimento alla formazione del disavanzo di cassa del Tesoro, nonché la dimostrazione del modo in cui le posizioni debitorie della tesoreria finanziano il disavanzo della gestione di bilancio o, viceversa, e di come gli incassi di bilancio, inclusa l’accensione di prestiti patrimoniali, finanziano eventualmente il "disavanzo" della gestione di tesoreria[23].
Più nel dettaglio, sul piano della sua rappresentazione tecnico contabile, la gestione di tesoreria è rappresentata sulla base dei concetti contabili del debito e del credito verso terzi, tipici della gestione "bancaria". La tesoreria viene cioè configurata a seconda dei casi come soggetto debitore o creditore di entità terze anche tra loro differenti, ivi compreso il bilancio. I conti accesi in tesoreria a soggetti vari (titolari di contabilità speciali, enti locali in regime di tesoreria unica, enti del comparto sanitario o previdenziale) sono ad esempio genericamente configurati come debiti della tesoreria, utilizzando il concetto giuridico contabile per il quale le banche sono debitrici nei confronti dei propri depositanti. Allo stesso modo la gestione di Tesoreria è debitrice del saldo del conto Disponibilità del Tesoro. Il credito della Tesoreria si forma, invece, ogni qualvolta la stessa anticipi somme destinate ad essere successivamente ripianate dal bilancio o da altri conti della medesima tesoreria. I pagamenti effettuati dalla tesoreria in conto sospeso sono, in effetti, anticipazioni della stessa tesoreria, che si generano qualora il soggetto effettivamente debitore (ad es. il bilancio dello Stato) non eroga direttamente quanto dovuto ma ricorre ad un anticipo a valere sul conto Disponibilità che viene scritturato nel conto sospeso e diviene un credito in attesa di regolazione contabile a "carico" del bilancio. Nel momento in cui quest’ultimo erogherà i fondi a ripianamento, si produrrà la corretta imputazione contabile del pagamento.
Articolo 10
(Gestioni
delle amministrazioni statali presso
il sistema bancario e postale)
L’articolo 10 inserisce l’articolo 44-quater (Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale) nella legge n. 196/2009, relativo alla disciplina delle gestioni di liquidità riconducibili alle amministrazioni che siano detenute a valere di conti accesi presso il sistema bancario e postale.
Il nuovo dispositivo stabilisce che l’apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell’amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. È stabilito un meccanismo di silenzio-assenso per cui, in caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta al Dipartimento della R.G.S., l’autorizzazione è da ritenersi concessa, ivi prevedendosi che gli interessi comunque realizzati su tali depositi siano versati all’entrata del bilancio dello Stato. È poi disposto che in caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi che intervengano in assenza di apposita previsione normativa o dell’autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti debbano essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il "funzionario delegato di spesa" sono soggetti a sanzione pecuniaria in misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorati di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all’entrata. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili.
Viene poi introdotto, per le amministrazioni dello Stato, l’obbligo di trasmissione annuale al Ministero dell’economia – il 31 gennaio - l’elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità, nonché le relative giacenze al 31 dicembre dell’anno precedente. È poi prevista la trasmissione trimestrale (l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre) della rendicontazione dei flussi finanziari e delle giacenze conti correnti bancari e postali, con riferimento, rispettivamente al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi ed all’anno precedente. Per assicurare tali obblighi di trasmissione, la norma dispone che il mancato adempimento nei termini rileva ai fini della valutazione della performance individuale e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.
Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto di tali procedure di cui e comunica le eventuali inadempienze alla Direzione generale competente ai fini dell’irrogazione delle sanzioni.
L’articolo 10 in esame dispone altresì, con norma transitoria recata dal comma 2 dello stesso, che per l’anno 2016, la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze delle informazioni sia effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame (pubblicata in G.U. il 25 agosto 2016)
Infine il comma 3 dell’articolo medesimo interviene sull’articolo 346 del Regio Decreto n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) che disciplina la materia delle procedure di pagamento mediante ordinatori secondari di spesa, ivi sopprimendo i commi 4-13 che disciplinano l'eccezionale apertura di posizioni bancarie intestate al funzionario delegato.
In sostanza l’articolo 10 appare finalizzato al contenimento delle gestioni statali ad oggi operanti al di fuori del bilancio dello Stato ed anche dal sistema di tesoreria unica (cd. gestioni erariali per l'appunto "fuori bilancio"), limitando tale fenomeno ai soli casi effettivamente motivati e, soprattutto, espressamente autorizzati dal Dipartimento della R.G.S..
Ad oggi, alle amministrazioni dello Stato è consentito, sia pure in presenza di eccezionali circostanze, in forza di norme dell'articolo 346 del R.C.G.S. detenere risorse erariali anche su conti correnti bancari o postali, con l'effetto, comune alle posizioni c.d. di tesoreria, di contribuire ad attenuare la significatività delle risultanze della gestione ordinaria di bilancio, trattandosi di flussi di risorse non riconducibili, almeno in via immediata, alle dinamiche di cassa che vengono registrate dal bilancio annuale.
L'elenco di tali gestioni forma oggetto di un apposito Allegato unito allo stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze previsto nel bilancio 2016, elaborato ai sensi dell’articolo 31‑bis della legge n. 196/2009, integrando le gestioni contabili (conti correnti o contabilità speciali) aperte presso la Tesoreria dello Stato.
Articolo 11
(Ricorso
al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni)
L’articolo 11 prevede una precisazione di carattere tecnico-informatico mediante una modifica all’articolo 48, comma 1, della legge di contabilità, relativo al ricorso al mercato finanziario delle pubbliche amministrazioni, finalizzata alla semplificazione dell’invio e della ricezione dei dati relativi ai contratti stipulati per operazioni di finanziamento che prevedono quale soggetto debitore un’Amministrazione pubblica.
Più in particolare, si richiede che sia specificato che i dati devono essere in formato elaborabile nell’apposita clausola inserita all’interno dei contratti stipulati per finanziamenti che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica per richiedere l’invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia del perfezionamento dell’operazione di finanziamento.
L'articolo 48 della legge di contabilità prevede in capo agli istituti finanziatori l’obbligo di comunicare in via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze, all’ISTAT e alla Banca d’Italia, il perfezionamento delle operazioni finanziarie nelle quali sia costituita come parte debitrice un’amministrazione pubblica. Tale obbligo costituisce una clausola del relativo contratto di finanziamento la cui violazione comporta una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell’importo dell’operazione.
La ragione sostanziale della disposizione, ovvero l'invio delle informazioni in formato elaborabile, appare quella di consentire da parte del Dipartimento della R.G.S. il monitoraggio puntuale e tempestivo delle operazioni finanziarie accese a totale carico delle pubbliche amministrazioni, al fine di controllarne l'immediato impatto sulla evoluzione del debito pubblico (e sul deficit, per la parte relativa agli interessi).
Articolo 12
(Entrata in vigore del Cronoprogramma)
L’articolo 12 interviene sul decreto legislativo n. 93/2016, che ha potenziato la funzione del bilancio di cassa, al fine di modificare la data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte per il piano finanziario dei pagamenti (cd. Cronoprogramma), per la formazione delle previsioni di bilancio. L’entrata in vigore viene anticipata dal 1° gennaio 2017 al 16 giugno 2016. Si precisa inoltre che tali disposizioni, nel 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio.
Il Cronoprogramma
Si ricorda che le modifiche alla legge n. 196/2009, introdotte dall’articolo 1, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 93/2016, di cui si anticipa l'entrata in vigore riguardano il Piano finanziario dei pagamenti - Cronoprogramma.
In particolare, il comma 1 ha inserito dopo il comma 1 dell'articolo 23 (Formazione del bilancio) della legge n. 196 un comma 1‑ter, finalizzato alla gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi per la predisposizione di ciascuna unità elementare di bilancio. Tale nuovo comma prevede che le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.
Il comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 93/2016 ha invece precisato al comma 2, dell'articolo 23, della legge n. 196, che il Ministro dell'economia e delle finanze nel valutare successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, oltre a tenere conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa, deve prendere in considerazione anche la coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione.
Il comma 4 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 93/2016 ha aggiunto un comma 5‑bis all'articolo 23, della legge n. 196, volto a precisare che il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata.
Si ricorda che con il D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2010 è stata avviata la sperimentazione per gli esercizi 2011 e 2012, relativamente alla prima attivazione dei piani cronologici dei pagamenti per le sole amministrazioni ivi individuate (Difesa, Interno e Infrastrutture).
In seguito il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, all'articolo 6, commi 10, 11 e 12, aveva già introdotto l'obbligo in sede di gestione, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di spesa, anticipando, in via sperimentale, una delle deleghe contenute nell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009.
Con l'istituzionalizzazione del Cronoprogramma in sede di formulazione delle previsioni di spesa, le amministrazioni dovranno porre maggiore attenzione anche alle previsioni di cassa, presentando al momento della predisposizione del disegno di legge del bilancio triennale un cronoprogramma, redatto a livello di unità di gestione del bilancio, relativo alle previsioni di competenza e di cassa per il triennio successivo, ivi distinguendo le risorse di cassa destinate a pagamenti in conto residui da quelle destinate a pagamenti in conto competenza. Ciò al fine di rafforzare concretamente l'attendibilità degli stanziamenti di cassa e anche della previsione dei residui presunti, introducendo uno stretto vincolo tra quanto viene iscritto in bilancio in termini di cassa e residui e le risultanze del cronoprogramma dei pagamenti. In fase di gestione, il dirigente dovrà provvedere, a seguito dell'assunzione degli impegni di spesa, ad aggiornare contestualmente il piano finanziario dei pagamenti.
Articolo 13
(Procedure
di reiscrizione dei residui passivi perenti)
L’articolo 13 modifica l’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270[24], che disciplina la procedura per la reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti qualora il capitolo di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.
La modifica apportata
dall’articolo esame dispone che, in tali ipotesi, le relative somme, trasferite
dagli appositi Fondi di riserva per la riassegnazione dei residui passivi
perenti, siano assegnate ad un capitolo
di nuova istituzione, nell’ambito della pertinente unità di voto (Programma
di spesa), o a nuovo articolo di un capitolo già esistente, avente le
medesime caratteristiche e finalità del capitolo nel frattempo soppresso.
In sostanza, la modifica è volta a prevede quindi che l’imputazione della somma già oggetto di perenzione e oggetto di nuova iscrizione in bilancio, avvenga, per chiarezza espositiva dei dati di bilancio, in un capitolo o articolo di nuova istituzione, anziché essere assegnata un capitolo già esistente del competente centro di responsabilità, come in precedenza previsto.
Si ricorda che ai sensi della normativa ancora vigente, contenuta nell’articolo 36 del Regio Decreto n. 2440 del 1923[25] (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), i residui cd. “propri”, ovvero corredati da impegni di spesa, relativi alle spese correnti e alle spese in conto capitale non ancora pagate, sono mantenuti in bilancio per i due esercizi successivi a quello nel quale le somme corrispondenti sono state inizialmente stanziate.
Decorsi i suddetti termini, tali residui sono eliminati dal conto del bilancio, in quanto, per l'appunto, "perenti" ai fini amministrativi ed oggetto di stralcio dalle scritture di contabilità finanziaria[26]. Dal momento che a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni "giuridici" di spesa, il relativo importo, che viene eliminato dal conto del bilancio, viene contestualmente trasferito alle scritture di contabilità patrimoniale, costituendo debito nel conto del patrimonio.
La normativa vigente di C.G.S.
prevede, pertanto, che le somme eliminate
dal conto del bilancio possano essere reiscritte in bilancio - con
riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle relative somme prelevate
dagli appositi Fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti,
istituiti ai sensi dell’articolo 27 della legge di contabilità nello stato di
previsione del Ministero dell'economia - qualora il creditore ne richieda il
pagamento, una volta accertata la
fondatezza della pretesa[27].
Il trasferimento di somme dai suddetti Fondi speciali e la loro corrispondente iscrizione sull’apposito capitolo di provenienza dell’amministrazione competente hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e finanze, da registrare alla Corte dei conti (art. 27, comma 2, L. n. 196/2009).
La nuova disciplina sulla
formazione e il mantenimento in bilancio
dei residui passivi
La disciplina sulla formazione e sulla conservazione in bilancio dei residui passivi, attualmente contenuta principalmente nell’articolo 36 del Regio decreto n. 2440 del 1923, è stata rivista dal D.Lgs. n. 93/2016, emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 42 della legge n. 196/2009, volta al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e al potenziamento della funzione del bilancio di cassa, anche alla luce delle novità introdotte nella nuova disciplina dell'impegno contabile delle somme stanziate in conto competenza, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 34 della legge di contabilità (novellato dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 93).
In particolare, il D.Lgs. n. 93/2016 ha disposto l'abrogazione
degli articoli 36 e 53 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) -
che disciplinavano, rispettivamente, i termini di conservazione dei residui di
parte corrente e di conto capitale e la procedura per l'accertamento di tali
residui – riscrivendo la nuova disciplina direttamente nell’ambito della legge di contabilità, ai nuovi articoli 34-bis
e 34-ter.
La nuova normativa sui residui passivi acquista peraltro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017, come previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. medesimo.
In estrema sintesi, il nuovo articolo 34-bis conferma la disposizione generale per cui, al termine dell'esercizio, gli stanziamenti di spesa di parte corrente sprovvisti di formale impegno contabile, costituiscono "economie" di bilancio, a meno che non sia disposto diversamente da specifiche disposizioni normative.
Per i residui “propri” relativi alle spese correnti, l’art. 34-bis conferma la possibilità del loro mantenimento in bilancio per i due esercizi successivi a quello nel quale le somme corrispondenti sono state inizialmente stanziate, con l'eccezione rappresentata dai residui relativi alle spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, per i quali il termine di conservazione è portato a tre anni[28] (co. 2). Superati i predetti termini, tali residui costituiscono economie di bilancio salvo che l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Con riferimento ai residui propri relativi a spese in conto capitale, i termini di conservazione in bilancio (ora fissati in due esercizi finanziari successivi alla loro iscrizione in bilancio nell’articolo 36 del regio decreto del 1923) sono portati a tre anni[29]. Oltre tale termine, i residui si intendono perenti agli effetti amministrativi; le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi (co. 4).
Per le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio (c.d. residui di stanziamento) è consentito il loro mantenimento in bilancio nei limiti di un solo anno dopo l’esercizio di iscrizione in bilancio, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario, nel qual caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno, come peraltro già previsto dalla normativa contabile (co. 3). La norma consente inoltre, rispetto a quella attuale, una alternativa alla facoltà di conservazione in bilancio dei residui per un ulteriore anno, prevedendo che lo stanziamento non impegnato possa, con la legge di bilancio essere iscritto nella competenza dell'esercizio successivo, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, come previsto per le leggi pluriennali di spesa (art. 30, co. 2).
L’articolo 34-bis introduce una novità riferita ai residui generati dalle leggi relative a contributi pluriennali, di cui all'articolo 30, comma 3, che consiste nella possibilità di utilizzare le somme relative a contributi pluriennali, iscritte nel conto dei residui, non più dovute al creditore originario, a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio. L'autorizzazione all'utilizzo è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della sussistenza delle esigenze rappresentate e della compatibilità dell'operazione con il mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Si confermano, infine, le disposizioni che prevedono l'esposizione contabile di tutti i residui di bilancio (propri e impropri) in appositi conti da allegare al Rendiconto generale dello Stato; e la separazione della gestione dei residui da quella della competenza.
L’articolo 34-ter reca le disposizioni per l’accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi. La norma disciplina i contenuti formali che devono recare i decreti di accertamento dei residui (D.A.R.) da produrre a cura dei ministeri per ciascun capitolo, da trasmettere alla Corte dei conti tramite gli uffici della R.G.S., recanti l'importo di cui si chiede la conservazione in conto residui, completo di un allegato relativamente ai residui di stanziamento da reiscrivere nella competenza nel nuovo esercizio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 34-bis, con annessa l'elencazione – per anno di provenienza - di tutti gli stanziamenti reiscritti nella competenza in virtù della norma citata.
I commi 4 e 5, inoltre, stabiliscono la facoltà, per le amministrazioni coinvolte nelle procedure di accertamento ai fini della compilazione del Rendiconto, di procedere, contestualmente alla definizione dei residui provenienti dall'esercizio scaduto, anche al riaccertamento dei residui già andati in perenzione (cioè già transitati nella contabilità patrimoniale) ai fini della verifica dei presupposti indicati all'articolo 34,comma 2, della legge di contabilità.
Articolo 14
(Comitato
per gli indicatori di benessere equo e sostenibile)
L’articolo 14 prevede l’istituzione del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile presso l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Tale Comitato è:
§ istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l’economia e le finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
§ presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato;
§ composto dal Presidente dell’ISTAT, dal Governatore della Banca d’Italia (o loro rappresentanti delegati), da due esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca;
§ incaricato di selezionare e definire, sulla base dell’esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES).
Tali indicatori saranno successivamente adottati con decreto del MEF, previo parere delle Commissioni parlamentari.
La norma contiene, ai commi 3 e 4, una clausola di neutralità finanziaria che prevede che la gratuità della partecipazione al Comitato e l’utilizzo delle risorse dell’ISTAT per il suo funzionamento.
Si rammenta che – come prima esposto nell’illustrare l’articolo 1 - il comma 6, lettera g) dello stesso ha introdotto, all’interno dell’articolo 10 della legge di contabilità (sul DEF), due nuovi commi (10-bis e 10-ter) che prevedono la redazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, di due documenti:
§ un apposito allegato al DEF, che riporti l’andamento, nell’ultimo triennio, di tali indicatori, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento;
§ una relazione, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, sull’evoluzione dell’andamento degli indicatori di BES, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.
Il benessere
equo e sostenibile
Da oltre cinquant’anni è in atto in ambito internazionale un dibattito sul c.d. “superamento del PIL” come unico indicatore di misurazione del benessere, alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Sono stati pertanto proposti indicatori di benessere, di sostenibilità ambientale, di qualità sociale e di parità tra i sessi, quali strumenti da tenere in considerazione nell’elaborazione, nell’adozione e nella valutazione delle politiche pubbliche, al fine di integrare l’uso degli indicatori macroeconomici, ritenuti non più sufficienti a misurare il grado di benessere di una comunità e a orientare, perciò, le politiche pubbliche.
In ambito internazionale si possono segnalare quelli utilizzati da istituzioni quali l’ONU, l’UE e l’OCSE. In ambito nazionale, da alcuni anni è stato avviato il progetto BES, tramite un’iniziativa congiunta del CNEL e dell’ISTAT, al fine di fornire un significativo contributo in questa direzione.
Tale progetto è finalizzato all’individuazione delle misure più idonee a rappresentare il progresso del Paese e dei territori verso l’incremento del benessere dei cittadini. Esso considera 12 dimensioni (articolate in 130 indicatori) - Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e patrimonio culturale, Ambiente, Ricerca e innovazione, Qualità dei servizi - selezionate attraverso un processo di condivisione democratica promosso in Italia da CNEL e ISTAT che si sono impegnati ad elaborare uno strumento capace di misurare gli elementi fondanti del benessere in Italia e nei suoi territori.
Dal progetto scaturisce ogni anno un rapporto, giunto alla sua terza edizione con il “Rapporto BES 2015”.
Il CNEL e l’ISTAT hanno dato vita anche al «BES delle province» per la costruzione di indicatori territoriali per la governance di area vasta e il progetto «UrBES», promosso dalla rete delle città metropolitane dell’Associazione nazionale dei comuni italiani insieme con l’ISTAT, propone un sistema di indicatori del benessere per le città metropolitane e per alcuni comuni capoluogo.
Articolo 15
(Proroga
del termine per l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di
contabilità di Stato e di tesoreria)
L’articolo 15 posticipa di un anno – al 31 dicembre 2017 - i termini per l’esercizio della delega relativa all’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria, di cui all’articolo 50, comma 2 della legge 196 del 2009, già più volte prorogato e fissato, da ultimo, al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 23 giugno 2014, n. 89, di conversione in legge del D.L. n. 66/2014.
Si ricorda che l’articolo 1 della legge n. 89/2014 di
conversione del D.L. n. 66/2014 interviene, ai commi 2-10, sui termini di
delega recati dalla legge di contabilità n. 196/2009 il cui termine di
esercizio era già scaduto al 1° gennaio 2014. Per tale motivo, i
commi citati non si sono limitati a modificare il termine di attuazione delle
suddette deleghe, ma hanno riformulato
nel loro complesso le norme di delega,
rinviando poi, per i principi e criteri direttivi, a quelli stabiliti dei
rispettivi articoli della suddetta legge di contabilità.
Per quel che concerne l’adozione del
decreto legislativo recante un testo
unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria,
i principi e criteri direttivi sono
quelli previsti dall’articolo 50,
comma 2, della legge di contabilità medesima:
a) la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, coordinando le disposizioni in materia di responsabilità dei dirigenti; la riorganizzazione dei conti di tesoreria ed il loro raccordo con gli schemi di classificazione del bilancio dello Stato;
b) la razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica; l’adeguamento della disciplina contabile e della normativa di finanza pubblica in considerazione del potenziamento della funzione del bilancio di cassa;
c) la modifica o l’abrogazione delle norme preesistenti incompatibili con la legge di contabilità.
Lo schema di decreto legislativo è inviato alla Camera e al Senato per l’espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, decorsi i sessanta giorni, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, nell’ipotesi in cui non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere e rende comunicazioni in merito; decorsi trenta giorni, il decreto può essere adottato in via definitiva, ed entro i dodici messi successivi all’entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive.
Articolo 16
(Copertura
finanziaria)
L’articolo 16 reca la copertura finanziaria del provvedimento in esame prevedendo che agli oneri derivanti dalla legge in esame, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
§ quanto a 975.000 euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188[30], della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato;
§ quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce: «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» indicate nella tabella allegata alla deliberazione del CIPE n. 114/2015 del 23 dicembre 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016), che reca la programmazione delle risorse relative al Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020;
Si rammenta che con delibera n. 114 del 23 dicembre 2015 il CIPE ha approvato il “Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020”, assegnando ad esso un importo complessivo di 142,2 milioni a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a valere sulla voce “risorse residue a disposizione” della tabella allegata alla delibera n. 10/2015, con la quale sono state programmate le risorse di cofinanziamento nazionale relative al ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020.
§ quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Come già detto nella parte introduttiva del presente dossier, sulla legge n. 196/2009 sono recentemente intervenuti i decreti legislativi che hanno riformato la struttura del bilancio dello Stato (D.Lgs. n. 90/2016) e potenziato la funzione del bilancio di cassa (D.Lgs. n. 93/2016).
La tabella che segue ha lo scopo di evidenziare le modifiche apportate sulla legge di contabilità, come integrata dai suddetti decreti legislativi, dalla legge in esame.
Si segnala che tale tabella non riporta l’intero testo della legge di contabilità ma soltanto le parti modificate dalla legge in esame o comunque novellate dai citati decreti legislativi.
Legge n. 196/2009 |
Legge n. 196/2009 |
Articolo 6 |
Articolo
6 |
1. Ai fini del controllo parlamentare sulla
finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica |
1. Ai fini del controllo parlamentare sulla
finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni
pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici
rilevante per il controllo della
finanza pubblica, anche al fine di
consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento |
2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle
finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di
legge e le leggi di cui agli articoli |
2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle
finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di
legge e le leggi di cui agli articoli 21, 33 e 35
con i rispettivi allegati. |
|
2‑bis. I software utilizzati ai fini
della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2
sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del
Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. |
3. I decreti di variazione al bilancio adottati
in conseguenza dell’approvazione di provvedimenti legislativi sono resi
disponibili, sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, il giorno
successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti. |
3. I decreti di variazione al bilancio adottati
in conseguenza dell’approvazione di provvedimenti legislativi sono resi
disponibili, sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, il giorno
successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti. |
4. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le
proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte
della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni
dalla data della loro adozione. |
4. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le
proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte
della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni
dalla data della loro adozione. |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di
spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della
programmazione. |
1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di
spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della
programmazione. |
2. Gli strumenti della programmazione
sono: a) il Documento di economia e
finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari; b) la Nota di aggiornamento del
DEF, da presentare alle Camere entro il
d) il disegno di legge del
bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il e) il disegno di legge di
assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno; f) gli eventuali disegni di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro
il mese di gennaio di ogni anno; g) gli specifici strumenti di
programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. |
2. Gli strumenti della
programmazione sono: a) il Documento di economia e
finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari; b) la Nota di aggiornamento del
DEF, da presentare alle Camere entro il 27
settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari; c) abrogata; d) il disegno di legge del
bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno; e) il disegno di legge di
assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno; f) gli eventuali disegni di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro
il mese di gennaio di ogni anno; g) gli specifici strumenti di
programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. |
3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), |
3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed
e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione
del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma
2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo
parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni
parlamentari di cui alla medesima lettera a). |
Articolo 8 |
Articolo
8 |
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci
annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti
dal DEF. |
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci
annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti
dal DEF. |
2. Anche ai fini dell'attuazione |
2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 21, comma 1‑ter,
lettera g), nella Nota di
aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10‑bis, viene definito il quadro di riferimento normativo per il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica da parte degli enti territoriali, caratterizzato da stabilità,
coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia
gestionale degli enti. Sulla base di
quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con gli obiettivi
nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, lettera e), sono definiti
gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni,
province e comuni. |
3. |
3. Abrogato |
4 |
4. Abrogato |
Articolo 9 |
Articolo
9 |
1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale
di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla
Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le
modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di
stabilità e crescita. |
1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale
di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla
Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le
modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di
stabilità e crescita. |
|
1‑bis. Il progetto di documento
programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del
regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il
15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il medesimo termine. |
2. Gli atti, i progetti di atti e
i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del
semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal
Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti,
nonché dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4. |
2. Gli atti, i progetti di atti e
i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del
semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal
Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti,
nonché dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4. |
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e
di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo,
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione
dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonché delle loro
implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma
di stabilità e del Programma nazionale di riforma. |
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e
di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo,
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione
dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonché delle loro
implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma
di stabilità e del Programma nazionale di riforma. |
Articolo 10 |
Articolo
10 |
1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni. |
1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni. |
2. La prima sezione del DEF reca lo schema del
Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene
gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea
vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di
stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire
per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima
sezione contiene: a) gli obiettivi di politica economica e il quadro
delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio
successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle
amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle
amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale; b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in
corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma
di stabilità; c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria
internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per
l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta
sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni
macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con
evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori,
dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti
con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati
per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti
macroeconomici; c‑bis)
un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della
Commissione più aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo
scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della
Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate; d) le previsioni per i principali aggregati del conto
economico delle amministrazioni pubbliche; e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con
quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del
periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto
della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo
di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una
tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); f)
l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi
di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui
alla lettera a), nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le
quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi; g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali
programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun
anno del periodo di riferimento; h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e
gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità; i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento
netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al
tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di
interesse e del saldo primario; l) informazioni sulle passività potenziali che possono
avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del
Consiglio, dell'8 novembre 2011. |
2. La prima sezione del DEF reca lo schema del
Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene
gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea
vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di
stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire
per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima
sezione contiene: a) gli obiettivi di politica economica e il quadro
delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio
successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle
amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle
amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale; b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in
corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente
Programma di stabilità; c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria
internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per
l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta
sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni
macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con
evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori,
dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti
con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati
per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti
macroeconomici; c‑bis)
un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della
Commissione più aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo
scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della
Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate; d) le previsioni per i principali aggregati del conto
economico delle amministrazioni pubbliche; e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con
quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del
periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto
della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo
di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una
tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
articolati per i sottosettori di cui alla lettera a), anche ai fini di
quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 243; f) l'articolazione della manovra necessaria per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio,
per i sottosettori di cui alla lettera a), nonché un'indicazione di massima
delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti
obiettivi, anche ai fini di quanto
previsto dall’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 243; g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali
programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun
anno del periodo di riferimento; h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e
gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità; i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento
netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al
tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di
interesse e del saldo primario; l) informazioni sulle passività potenziali che possono
avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del
Consiglio, dell'8 novembre 2011. |
3. La seconda sezione del DEF contiene: a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa
delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali
scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella
Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10‑bis; b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno
per il triennio successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera
c), e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e
delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto
economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo
delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto
economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per
l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali
indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici,
nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni
pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle
amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al
comma 2, lettera a), nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree
sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; c) un'indicazione delle previsioni a politiche
invariate per i principali aggregati del conto economico delle
amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo; d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio
successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle
correlate modalità di copertura;
f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle
previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio
successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico
impiego, alla protezione sociale e alla sanità, |
3. La seconda sezione del DEF contiene: a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa
delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali
scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella
Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10‑bis; b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente,
almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di cui al comma 2,
lettera c), e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei
servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del
conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al
lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del
conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di
cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche
per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti
tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti
programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle
amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito
delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di
cui al comma 2, lettera a), nonché le risorse destinate allo sviluppo delle
aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; c) un'indicazione delle previsioni a politiche
invariate per i principali aggregati del conto economico delle
amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo; d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio
successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle
correlate modalità di copertura; e) abrogata; f)
le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei
principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con
particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla
protezione sociale e alla sanità, sul debito delle amministrazioni pubbliche
e sul relativo costo medio, nonché sull’ammontare della spesa per
interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati. |
4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle
previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b). |
4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle
previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b). |
5. La terza sezione del DEF reca lo schema del
Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema
contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione
europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma.
In particolare, la terza sezione indica: a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli
conseguiti; b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori
di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; c) le priorità del Paese e le principali riforme da
attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli
obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF; d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in
termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del
sistema economico e di aumento dell'occupazione. |
5. La terza sezione del DEF reca lo schema del
Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema
contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione
europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma.
In particolare, la terza sezione indica: a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli
conseguiti; b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori
di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; c) le priorità del Paese e le principali riforme da
attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli
obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF; d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in
termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del
sistema economico e di aumento dell'occupazione. |
|
5‑bis. Qualora, nell’imminenza della presentazione del DEF, si verifichino
gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n.
243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere
presentata alle Camere come annesso al DEF. |
6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni
di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca
disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle
amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici,
con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui |
6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali
disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei
quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze
delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi
programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di
cui all'articolo 21, comma 1‑bis, secondo periodo, nonché
all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9,
comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale,
organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti
parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di
legge collegati. |
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in
allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati
nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali
addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla
coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione
territoriale degli interventi. |
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in
allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati
nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali
addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla
coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione
territoriale degli interventi. |
8. In allegato al DEF è presentato il programma
predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del
medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. |
8. In allegato al DEF è presentato il programma
predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del
medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. |
9. In allegato al DEF è presentato un documento,
predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli
impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza
con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e
internazionale, e sui relativi indirizzi. |
9. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti
gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per
la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli
obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale,
e sui relativi indirizzi. |
10. In apposito allegato al DEF,
in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con
riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese
correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole
regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai
trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province
autonome di Trento e di Bolzano. |
10. In apposito allegato al DEF,
in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con
riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese
correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole
regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai
trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province
autonome di Trento e di Bolzano. |
|
10‑bis. In apposito allegato al DEF,
predisposto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati
forniti dall’ISTAT, sono riportati l’andamento, nell’ultimo triennio, degli
indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal
Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso
l’ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di
riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento
degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del
Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5. |
|
10‑ter. Con apposita relazione,
predisposta dal Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati
forniti dall’ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle
competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è
evidenziata l’evoluzione dell’andamento degli indicatori di benessere equo e
sostenibile, di cui al comma 10‑bis,
sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio
in corso. |
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle Camere un
apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese,
derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in
corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono
tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle
valutazioni originarie e le relative motivazioni. |
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle Camere un
apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese,
derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in
corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono
tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle
valutazioni originarie e le relative motivazioni. |
Articolo
10‑bis |
Articolo
10‑bis |
1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene: a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi
programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di
stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosettori di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni
approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché delle previsioni macroeconomiche
e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di
riferimento; b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; c) le osservazioni e le eventuali modifiche e
integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio
dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma
nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1;
|
1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene: a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi
programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di
stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosettori di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni
approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché delle previsioni
macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante
periodo di riferimento, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n.
243; b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; c) le osservazioni e le eventuali modifiche e
integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio
dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma
nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1; c‑bis)
l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza
pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli
effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di
spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a). d) abrogata |
2. Qualora si renda necessario
procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10
settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma
1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo
parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la
ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e),
della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre le linee
guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere
di cui al primo periodo. |
2. Qualora si renda necessario
procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10
settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma
1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo
parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la
ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e),
della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre le linee
guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere
di cui al primo periodo. |
3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è
corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per
ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo
stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge
pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono
le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche
conto dei nuovi programmi da avviare. |
3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è
corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per
ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo
stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale
di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni
che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei
nuovi programmi da avviare. |
4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro
dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi
di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli
eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente
autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di
ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare. |
4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro
dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi
di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli
eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente
autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di
ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare. |
5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
comma 4 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali
iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli
attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che
concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato.
Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione
dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione
delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f),
la sezione di cui al primo periodo dà inoltre conto della valutazione degli
effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel
bilancio dello Stato. |
5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
comma 4 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali
iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli
attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che
concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato.
Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione
dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione
delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f),
la sezione di cui al primo periodo dà inoltre conto della valutazione degli
effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel
bilancio dello Stato. |
5‑bis.
La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata altresì da un rapporto
programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre,
eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o
superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si
sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo
intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli
interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorità della tutela
dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e
dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente
o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della
ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione
tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla
entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione,
riduzione, modifica o conferma. |
5‑bis.
La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata altresì da un rapporto
programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre,
eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o
superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si
sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo
intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli
interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorità della tutela
dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e
dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone
economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e
culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e
dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi
cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di
eliminazione, riduzione, modifica o conferma. |
|
6. Qualora,
nell’imminenza della presentazione della nota di aggiornamento del DEF, si
verifichino gli eventi eccezionali di cui all’articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6
può essere presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del
DEF. |
7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al
comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti
di cui all'articolo 10, comma 6. |
7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al
comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti
di cui all'articolo 10, comma 6. |
Articolo
11 |
Articolo
11 |
|
Abrogato (cfr. i nuovi commi da 1‑bis a 1‑quinquies dell’articolo
21) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 12 |
Articolo 12 |
|
Abrogato |
Articolo
14 |
Articolo 14 |
1. In relazione alle esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati
di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a: a) consolidare le operazioni delle amministrazioni
pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla
presente legge e ai correlati decreti attuativi; b) valutare la coerenza della evoluzione delle
grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di
finanza pubblica indicati nel DEF e verificare a consuntivo il conseguimento
degli stessi obiettivi; c) monitorare gli effetti finanziari delle misure
previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti
adottati in corso d'anno; d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile
delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché
effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei
limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni
caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte
a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e
procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio
della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I
referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa
valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il
conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge; e) consentire l'accesso e l'invio in formato
elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica. |
1. In relazione alle esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati
di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a: a) consolidare le operazioni delle amministrazioni
pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla
presente legge e ai correlati decreti attuativi; b) valutare la coerenza della evoluzione delle
grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di
finanza pubblica indicati nel DEF e verificare a consuntivo il conseguimento
degli stessi obiettivi; c) monitorare gli effetti finanziari delle misure
previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti
adottati in corso d'anno; d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile
delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché
effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei
limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni
caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte
a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e
procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio
della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I
referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa
valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il
conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge; e) consentire l'accesso e l'invio in formato
elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica. |
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica
finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base
relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi
dell'articolo 44, comma 1‑bis,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla
base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. |
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica
finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base
relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi
dell'articolo 44, comma 1‑bis,
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla
base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. |
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente,
entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto
consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni
settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche
tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE). |
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente,
entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto
consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni
settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche
tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE). |
4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
il Ministro dell'economia e delle finanze |
4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una
relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche
riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi
nove mesi dell'anno. La relazione
pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima
annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche. |
5. Il Dipartimento delle finanze e
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente,
l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con
cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze
provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate
delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai
principali provvedimenti tributali adottati in corso d'anno. Le relazioni di
cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in
materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse
e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni
relative all'attività accertativa e alla riscossione. |
5. Il Dipartimento delle finanze e
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente,
l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con
cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze
provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate
delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai
principali provvedimenti tributali adottati in corso d'anno. Le relazioni di
cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in
materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse
e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni
relative all'attività accertativa e alla riscossione. |
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE,
tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e
i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare
disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni
del presente comma non si applicano agli organi costituzionali. |
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE,
tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e
i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare
disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni
del presente comma non si applicano agli organi costituzionali. |
6‑bis.
I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia
sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo modalità definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
6‑bis.
I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia
sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo modalità definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti
gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul
territorio nazionale. |
7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti
gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul
territorio nazionale. |
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le
modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche
e integrazioni alla codificazione stabilita. |
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le
modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche
e integrazioni alla codificazione stabilita, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti,
nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono
effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso. |
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli
enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi
trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE
continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20
dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento
secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. |
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli
enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi
trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE
continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20
dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento
secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. |
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti
di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione
dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze. |
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti
di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione
dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze. |
11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono
regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare
prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato
alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni
inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6. |
11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente
agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare prelevamenti
dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni
di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle
disposizioni di cui al comma 6. |
Articolo 17 |
Articolo
17 |
1. In attuazione dell'articolo 81, a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei
fondi speciali previsti dall'articolo
18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità
difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per
provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti
correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede
alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse
da utilizzare come copertura; c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o
maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti
da entrate in conto capitale. |
1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall’articolo 21
della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa
previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa,
ovvero le relative previsioni di spesa,
provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai
sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese
rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari
si provvede ai sensi dei commi 12‑bis,
12‑ter e 12‑quater. La copertura finanziaria
delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è
determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità: a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei
fondi speciali previsti dall'articolo
18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità
difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per
provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; a‑bis) mediante modifica o soppressione
dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa
vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette
autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come
copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria
statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione
all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri; c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o
maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti
da entrate in conto capitale. |
|
1.1. In ogni caso, per la
copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri
ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi
dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né
quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque
per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui
all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che
risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. |
1‑bis.
Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione
derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono
essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni
di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. |
1‑bis.
Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione
derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono
essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica. |
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi.
Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della
materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli
effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione
degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti
legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri
sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema
di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi
del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura. |
2.
Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari
per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di
conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti
dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al
momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi
dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è
allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà
conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. |
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di
iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere
corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione,
nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente
e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione
delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa
agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in
relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato
un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione
ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di
cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni
elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme
di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni
tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del
conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti. |
3.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di
decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica,
predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli
oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con
la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri
annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici
previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli
effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni
pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche
amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica
tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti
parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio
dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi
aggiornamenti. |
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al
comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti
tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e
compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria. |
4.
Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti
legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli
effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di
cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la
verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì
i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della
stessa copertura finanziaria. |
5. Le Commissioni parlamentari
competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della
verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione
tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni
in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in
ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in
grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle
Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in
formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori
casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di
cui al comma 3. |
5. Le Commissioni parlamentari
competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della
verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La
relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori
parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il
Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere
trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli
ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3. |
6. I disegni di legge di iniziativa
regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono
essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata
secondo le modalità di cui al comma 3. |
6. I disegni di legge di iniziativa
regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono
essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata
secondo le modalità di cui al comma 3. |
|
6‑bis. Per le disposizioni corredate di
clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli
elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi
di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già
esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le
finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può
essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria. |
7. Per le disposizioni legislative in
materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3
contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali,
riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al
comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di
pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari,
sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono
fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo
stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici
omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le
ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per
la verifica delle quantificazioni. |
7. Per le disposizioni legislative in
materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3
contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali,
riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al
comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di
pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul
costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino
alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato
giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici
omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le
ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per
la verifica delle quantificazioni. |
8. La relazione tecnica di cui ai
commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del
Parlamento. |
8. La relazione tecnica di cui ai
commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del
Parlamento. |
9. Ogni quattro mesi la Corte dei
conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte
dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei
decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura
recate dalla legge di delega. |
9. Ogni quattro mesi la Corte dei
conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte
dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei
decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura
recate dalla legge di delega. |
10. Le disposizioni che comportano
nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente
autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato
l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni
recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla
medesima data. |
10. Le disposizioni che comportano
nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente
autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato
l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni
recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla
medesima data. |
11. Per le amministrazioni dello
Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del
bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta
applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono
agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. |
11. Per le amministrazioni dello
Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze -. Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del
bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta
applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono
agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. |
|
12.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni
trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri
derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1,
al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento
dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. |
|
12‑bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di
cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle
misure correttive di cui al comma 12‑quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto,
provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a)
del comma 5 dell’articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di
previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine
di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono
corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli
scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati
per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i
decreti possono essere adottati in via definitiva. |
|
12‑ter.
Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell’esercizio con le
misure di cui al comma 12‑bis,
si provvede ai sensi del comma 13. |
|
12‑quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla
compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la
legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1‑ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo
correttive della maggiore spesa. |
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché
riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti
iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 |
13.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è
applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della
Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente
suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in
materia di personale dall'articolo
61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la
riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i
relativi programmi interessati. |
14.
Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa
governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di
bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati. |
Articolo 18 |
Articolo
18 |
1. La |
1. La prima
sezione della legge di bilancio prevede gli importi dei fondi speciali
destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si
prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel
bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento
degli obiettivi indicati nel DEF. In tabelle allegate alla prima sezione della legge di bilancio
sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti
legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno
di legge di bilancio, con apposite
note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al
presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini
della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi
programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti
legislativi che li utilizzano. |
2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle
relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 77, secondo
comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo
intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze
connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria. |
2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle
relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 77, secondo
comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo
intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze
connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria. |
3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento,
di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono,
costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno
resta valida anche |
3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento,
di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono,
costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno
resta valida anche dopo la conclusione
dell’esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere
entro l’anno ed entrati in vigore entro l’anno successivo nonché per le leggi
approvate entro l’anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l’anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio
successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura
del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi
vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle
finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale
entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1‑ter, lettera a). |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri,
anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e
l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci,
annuali e pluriennali. |
1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri,
anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e
l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci,
annuali e pluriennali. |
2. Ai sensi dell'articolo 81, |
2. Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura
finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della
loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche
attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni
ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura
previste dall'articolo 17. |
Articolo 21 |
Articolo 21 |
|
1.
Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo
triennale e si compone di due sezioni. |
Cfr. abrogato art. 11, commi 1 e 2 |
1‑bis. La prima sezione del disegno di
legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e
provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione
vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa
contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure
quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati
all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi
dell'articolo 10‑bis. |
Cfr.
abrogato art. 11, comma 3, lett. a) Cfr.
abrogato art. 11, comma 3, lett. b‑bis) Cfr.
abrogato art. 11, comma 3, lett. c) Cfr.
abrogato art. 11, comma 3, lett. g) Cfr.
abrogato art. 11, comma 3, lett. l) Cfr.
abrogato art. 11, comma 3, lett. m) |
1‑ter. La prima sezione del disegno di
legge di bilancio contiene esclusivamente: a)
la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e
del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per
ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 10, comma 2; b)
norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari,
con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio
indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che
regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa
vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi; c)
norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale
e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi
fiscali e contributivi; d)
gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti
tabelle; e)
l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di
riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto
importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato
nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di
lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali; f)
eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle
leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie
a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti
finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13
dell'articolo 17; g)
le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti
territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24
dicembre 2012, n. 243. |
Cfr. abrogato art. 11, comma 7 |
1‑quater. Le nuove o maggiori spese
disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono
concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in
conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle
conseguenti deliberazioni parlamentari. |
|
1‑quinquies. Ai sensi dell'articolo 15,
comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno
di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di
carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica
o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle
previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto
disegno di legge. |
|
1‑sexies. La seconda sezione del disegno
di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto
conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
lettera c), dell'aggiornamento
delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui,
rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 del presente articolo,
e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per
ciascuna unità di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo,
gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima
sezione. |
2.
|
2. La seconda
sezione del disegno di legge di bilancio espone per l'entrata e, distintamente, per ciascun Ministero,
per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento
rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per
la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi. I programmi
rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al
perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi
finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell’ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi
strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è
affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente
all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente
raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification
of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò
non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni
COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di
attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unità
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di
diversa finalizzazione ricompresi nel programma. |
2‑bis.
La significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun
programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa
costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle
amministrazioni. |
2‑bis.
La significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun
programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa
costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle
amministrazioni. |
2‑ter.
Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione
degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative
autorizzazioni legislative, anche ai fini dell’attribuzione dei programmi
medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze. |
2‑ter.
Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione
degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative
autorizzazioni legislative, anche ai fini dell’attribuzione dei programmi
medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze. |
3. In relazione ad ogni singola unità di voto
sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio
si riferisce; c) le previsioni delle entrate e delle spese
relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si
riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto
residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate
le somme erogate dalla Tesoreria. |
3. In relazione ad ogni singola unità di voto
sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio
si riferisce; c) le previsioni delle entrate e delle spese
relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si
riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto
residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria. |
4.
Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui
al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di
personale, e le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
previsione della spesa è indicata, per ciascun programma la distinzione tra
spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di
oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di
cui, rispettivamente, alle lettere a),
b) e c) del comma 5. |
4.
Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui
al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di
personale, e le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
previsione della spesa è indicata, per ciascun programma la distinzione tra
spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di
oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di
cui, rispettivamente, alle lettere a),
b) e c) del comma 5. |
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in: a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano l’evoluzione, determinati
sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri
inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per
interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali,
le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per
espressa disposizione normativa; b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato
quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto
delle esigenze delle amministrazioni. |
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono
in: a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano l’evoluzione, determinati
sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri
inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per
interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali,
le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa
disposizione normativa; b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato
quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto
delle esigenze delle amministrazioni. |
8.
Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. |
8.
Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. |
9. Formano oggetto di approvazione
parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.
Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono,
rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. |
9. Formano oggetto di approvazione
parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.
Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono,
rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. |
10.
|
10.
La seconda sezione del disegno di
legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata,
dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri e dal quadro
generale riassuntivo con riferimento al triennio. |
11. Ciascuno stato di previsione riporta i
seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione
della legge di bilancio a) la nota integrativa al bilancio di previsione.
Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle
principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non
avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la
spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui
l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto
indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22‑bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di
ciascun programma di spesa con riferimento alle
c) per ogni programma l'elenco delle unità elementari
di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi
stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti
integrato di cui all’articolo 38‑ter; d) per ogni programma un riepilogo delle
dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale; e) soppressa f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget
espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed
include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. |
11. Ciascuno stato di previsione riporta i
seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione
della legge di bilancio: a) la nota integrativa al bilancio di previsione.
Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle
principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non
avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la
spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui
l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto
indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22‑bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di
ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti. Per ciascuna unità elementare di bilancio sono
indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo
alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre
il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni
intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con
riferimento a ciascuna unità
elementare di bilancio, e i relativi indicatori di risultato in termini
di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale
dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. b)
abrogata; c) per ogni programma l'elenco delle unità
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei
relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti
integrato di cui all’articolo 38‑ter; d) per ogni programma un riepilogo delle
dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale; f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget
espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni
finanziarie di bilancio. |
11‑bis. Allo stato di previsione
dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca
qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o
dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative
vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e
nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla
sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove
possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei
beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate
da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto
individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a
riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera
anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese
fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il
rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa
destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle
singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. |
11‑bis. Allo stato di previsione
dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca
qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o
dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative
vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e
nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla
sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove
possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei
beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate
da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto
individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a
riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali
considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le
spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in
vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di
spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici
delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. |
Cfr.
abrogato comma 16 |
11‑ter. Nella seconda sezione del disegno
di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio
di riferimento, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore
statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10‑bis, comma 1, lettera b),
l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero,
al netto di quelli da rimborsare. |
|
12.
Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera
alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per
ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante
dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita nota di variazioni,
presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione
finale. Per ciascuna delle predette unità di voto la nota evidenzia altresì,
distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda
sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima
sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge
presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente
lettura parlamentare. |
Cfr.
abrogato art. 11, comma 10 |
12‑bis. Il disegno di legge di bilancio è
corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati: a) la
quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione
normativa introdotta nell'ambito della prima sezione; b) i criteri
essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione
vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda
sezione; c) elementi di
informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del
saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di
cui all'articolo 10‑bis,
comma 1. |
Cfr. abrogato art. 11, comma 4 |
12‑ter. Alla relazione tecnica prevista
dal comma 12‑bis sono
allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto
riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione
normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente
articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle
riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda
sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del
bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e
sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni
pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno
di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. |
Cfr. abrogato art. 11, comma 9 |
12‑quater. Al disegno di legge di
bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a
fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto
economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica: a) elementi di
dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da
finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo
10‑bis, comma 1, dando
separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse; b) i contenuti
della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati
nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi; c) le
previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo
quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle medesime amministrazioni
pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il
disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento. |
|
12‑quinquies. La nota
tecnico-illustrativa di cui al comma 12‑quater è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge
di bilancio tra i due rami del Parlamento. |
13. Comma
abrogato dal D.L. 90/2016 |
|
14. L'approvazione dello stato di
previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei
totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è
disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con
riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa. |
14. L'approvazione dello stato di
previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei
totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è
disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con
riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa. |
15. L'approvazione dei fondi previsti
dagli articoli 26,
27,
28
e 29 è disposta con apposite norme. |
15. L'approvazione dei fondi previsti
dagli articoli 26,
27,
28
e 29 è disposta con apposite norme. |
|
16.
Abrogato. Vedi
ora comma 11‑ter |
17.
|
17.
Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate,
le unità di voto parlamentare della
legge di bilancio sono ripartite in unità elementari di bilancio ai fini
della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai
responsabili della gestione. Nelle more dell’assegnazione delle risorse ai
responsabili della gestione da parte dei Ministri, è autorizzata la gestione
sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell’esercizio precedente. |
18. Agli stati di previsione della spesa dei
singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli
elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con
indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di
legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo. |
18. Agli stati di previsione della spesa dei
singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli
elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con
indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di
legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo. |
Articolo 22 |
Articolo
22 |
|
Abrogato |
|
|
Articolo
22‑bis |
Articolo
22‑bis |
1. Nell’ambito del contributo
dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base
degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza di
cui all’articolo 10, e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme
indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun
anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali
obiettivi riferiti al successivo triennio, possono essere definiti in termini
di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive
rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da
conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse
alle priorità politiche del Governo. |
1. Nell’ambito del contributo
dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base
degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza di
cui all’articolo 10, e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme
indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun
anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali
obiettivi riferiti al successivo triennio, possono essere definiti in termini
di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive
rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da
conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse
alle priorità politiche del Governo. |
2. Ai fini del conseguimento degli
obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della
legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Documento
di economia e finanza, propongono gli interventi da adottare |
2. Ai fini del conseguimento degli
obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della
legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Documento
di economia e finanza, propongono gli interventi da adottare con il disegno
di legge di bilancio. |
3.
Dopo l’approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell’economia e
delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi,
le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi
di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A
tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in
essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi
sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti
interministeriali e pubblicati sul sito internet del Ministero dell’economia
e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in
considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli
obiettivi oggetto dei medesimi accordi. |
3.
Dopo l’approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell’economia e
delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi,
le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi
di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A
tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in
essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono
definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti
interministeriali e pubblicati sul sito internet del Ministero dell’economia
e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in
considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli
obiettivi oggetto dei medesimi accordi. |
4. Il Ministro dell’economia e
delle finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione
degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da
ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze entro il 15 luglio. |
4. Il Ministro dell’economia e
delle finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione
degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da
ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze entro il 15 luglio. |
5. Ciascun Ministro invia entro il
1° marzo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia
e delle finanze, con riferimento agli accordi in essere nell’esercizio
precedente, una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei
risultati ivi previsti e le motivazioni dell’eventuale mancato raggiungimento
degli stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio
effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo
precedente sono allegate al Documento di economia e finanza. |
5. Ciascun Ministro invia entro il
1° marzo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia
e delle finanze, con riferimento agli accordi in essere nell’esercizio
precedente, una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei
risultati ivi previsti e le motivazioni dell’eventuale mancato raggiungimento
degli stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio
effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo
precedente sono allegate al Documento di economia e finanza. |
Articolo 23 |
Articolo
23 |
1 |
1. Ai fini
della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione
degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo
disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con
apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili
della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun
Dicastero definiti ai sensi dell’articolo 22‑bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il
raggiungimento dei medesimi obiettivi anche mediante proposte di
rimodulazione delle stesse risorse. |
1‑bis.
Al fine di garantire tempestività nell’erogazione delle risorse, a decorrere
dall’anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono
essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna
Amministrazione e in quello dell’entrata importi corrispondenti a quote di
proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate
finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.
L’ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato
all’andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio
precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla
data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle
entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui
il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti
iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell’esercizio di
riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno
di legge ai fini dell’assestamento delle previsioni di bilancio di cui
all’articolo 33, comma 1. |
1‑bis.
Al fine di garantire tempestività nell’erogazione delle risorse, a decorrere
dall’anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono
essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna
Amministrazione e in quello dell’entrata importi corrispondenti a quote di
proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate
finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.
L’ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato
all’andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio
precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla
data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle
entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui
il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti
iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell’esercizio di
riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno
di legge ai fini dell’assestamento delle previsioni di bilancio di cui
all’articolo 33, comma 1. |
1‑ter.
Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai
fini della gestione e della rendicontazione, delle proposte da parte dei
responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di
competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un
apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene
dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel
periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa
destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella
destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le
dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo
restando l’ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi
in vigore. |
1‑ter.
Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai
fini della gestione e della rendicontazione, delle proposte da parte dei
responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di
competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un
apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene
dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel
periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa
destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella
destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le
dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo
restando l’ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi
in vigore. |
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli
obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro
realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in
corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di
efficacia e di efficienza della spesa nonché della coerenza tra la previsione
del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli
effettivi risultati della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e
delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota
integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle
attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1. |
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli
obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro
realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in
corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di
efficacia e di efficienza della spesa nonché della coerenza tra la previsione
del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli
effettivi risultati della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e
delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa
al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle
attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1. |
|
3.
Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei
saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno
stato di previsione, possono essere: a)
rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori
legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonché alle
autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di
cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1‑ter del presente articolo, restando
comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per
finanziare spese correnti; b)
rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche
pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto
capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di
cui all’articolo 21, comma 5, lettera b). |
|
3‑bis. Con la seconda sezione del
disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni
meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti. |
|
3‑ter. In appositi allegati conoscitivi
al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per
ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone
la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali
allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di
bilancio tra i due rami del Parlamento. |
4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di
legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro
dell'economia e delle finanze. |
4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di
legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro
dell'economia e delle finanze. |
|
5. Abrogato |
5‑bis.
Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al precedente
comma 1‑ter è aggiornato
sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata. |
5‑bis.
Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al precedente
comma 1‑ter è aggiornato
sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata. |
Articolo 24 |
Articolo
24 |
1. I criteri dell'integrità,
dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili
attuativi dell'articolo 81 della Costituzione. |
1. I criteri dell'integrità,
dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili
attuativi dell'articolo 81 della Costituzione. |
2.
Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere
iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali
spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in
bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. |
2.
Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere
iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali
spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in
bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. |
3.
Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire
fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati
in base all'articolo 40,
comma
2, lettera p). |
3.
Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire
fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati
in base all'articolo 40,
comma
2, lettera p). |
4.
È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni
speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti,
le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. |
4.
È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni
speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti,
le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. |
5.
Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione di
particolari entrate alle unità elementari di bilancio ai fini della gestione
e della rendicontazione. |
5.
Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione di
particolari entrate alle unità elementari di bilancio ai fini della gestione
e della rendicontazione. |
5‑bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di
previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici
interventi o attività. |
5‑bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di
previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi
o attività. |
Articolo 25 |
Articolo 25 |
1. Le entrate dello Stato sono ripartite in: a) titoli, a seconda che siano di natura
tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e
dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti; b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata
ad uno o più esercizi; c) tipologie, ai fini dell'approvazione
parlamentare e dell'accertamento dei cespiti; d) categorie, secondo la natura dei cespiti; e) unità elementari di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in articoli secondo
il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione. |
1. Le entrate dello Stato sono ripartite in: a) titoli, a seconda che siano di natura
tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e
dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti; b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero
limitata ad uno o più esercizi; c) tipologie, ai fini dell'approvazione
parlamentare e dell'accertamento dei cespiti; d) categorie, secondo la natura dei cespiti; e) unità elementari di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in articoli secondo
il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione. |
2. Le spese dello Stato sono ripartite in: a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo; b) programmi, ai fini dell’approvazione
parlamentare, come definiti all’articolo 21, comma 2, secondo periodo; c) unità elementari di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2‑bis del presente articolo. Tali unità
possono essere ripartite in articoli. |
2. Le spese dello Stato sono ripartite in: a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, quarto
periodo; b) programmi, ai fini dell’approvazione
parlamentare, come definiti all’articolo 21, comma 2, secondo e terzo periodo; c) unità elementari di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2‑bis del presente articolo. Tali unità
possono essere ripartite in articoli. |
2‑bis. Fino alla conclusione
dell’esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell’articolo 25‑bis, comma 8, le unità elementari di
bilancio di cui alla lettera c) del
comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le
spese dello Stato sono ripartite secondo l’oggetto della spesa. I capitoli
sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in
essi iscritte. 2‑ter.
Durante il medesimo periodo di cui al comma 2‑bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in
macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di
quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi,
per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per
investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è
esposto il rimborso di passività finanziarie. |
2‑bis. Fino
alla conclusione dell’esercizio precedente a quello individuato ai sensi
dell’articolo 25‑bis, comma
8, le unità elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai
capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l’oggetto
della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e
funzionale delle spese in essi iscritte. 2‑ter.
Durante il medesimo periodo di cui al comma 2‑bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in
macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di
quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi,
per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per
investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è
esposto il rimborso di passività finanziarie. |
3.
La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri
adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti
del settore della pubblica amministrazione. |
3.
La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri
adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti
del settore della pubblica amministrazione. |
|
3‑bis.
Ai fini della classificazione
economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura
corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti. |
4. In allegato allo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro
contabile da cui risultino: a) le categorie in cui viene classificata la
spesa di bilancio secondo l'analisi economica; b) le classi fino al terzo livello della
classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi
funzionale. |
4. In allegato allo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro
contabile da cui risultino: a) le categorie in cui viene classificata la
spesa di bilancio secondo l'analisi economica; b) le classi fino al terzo livello della
classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi
funzionale. |
5. In appendice al quadro contabile
di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al
Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli
incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi
COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il
sistema di contabilità nazionale. A tutte le unità elementari di bilancio, ai
fini della gestione e della rendicontazione, e, al loro interno, a ciascun
piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di
categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di
prevalenza. |
5. In appendice al quadro contabile
di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al
Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli
incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi
COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il
sistema di contabilità nazionale. A tutte le unità elementari di bilancio, ai
fini della gestione e della rendicontazione, e, al loro interno, a ciascun
piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di
categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di
prevalenza. |
6.
La numerazione delle unità di voto, delle categorie e delle unità elementari
di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, può essere anche
discontinua in relazione alle necessità della codificazione. |
6.
La numerazione delle unità di voto, delle categorie e delle unità elementari
di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, può essere anche
discontinua in relazione alle necessità della codificazione. |
7.
Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione: a)
del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed
extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»); b)
del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le
operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché
la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di
prestiti («indebitamento o accrescimento netto»); c)
del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte
le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di
rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»); d)
del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale
delle spese («ricorso al mercato»). |
7.
Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione: a)
del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed
extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»); b)
del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le
operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché
la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di
prestiti («indebitamento o accrescimento netto»); c)
del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte
le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di
rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»); d)
del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale
delle spese («ricorso al mercato»). |
Articolo 25‑bis |
Articolo
25‑bis |
1. I programmi di spesa, come definiti
all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in azioni. |
1. I programmi di spesa, come definiti
all'articolo 21, comma 2, secondo e
terzo periodo, sono suddivisi in azioni. |
2. Le azioni costituiscono un livello di
dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità
della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto
della legislazione vigente. |
2. Le azioni costituiscono un livello di
dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità
della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma. |
3. Ai fini della loro individuazione, le azioni
devono presentare le seguenti caratteristiche: a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al
raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4; b) specificano la finalità della spesa in termini
di: 1) settori o aree omogenee di intervento; 2) tipologie dei servizi o categorie di utenti; 3) tipi di attività omogenee; 4) categorie di beneficiari di trasferimenti o
contribuzioni in denaro; 5) ogni altro elemento che descriva
esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa; c) corrispondono a insiemi omogenei di
autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità; d) sono significative sotto il profilo finanziario
e, quanto più possibile, stabili nel tempo. |
3. Ai fini della loro individuazione, le azioni
devono presentare le seguenti caratteristiche: a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al
raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4; b) specificano la finalità della spesa in termini
di: 1) settori o aree omogenee di intervento; 2) tipologie dei servizi o categorie di utenti; 3) tipi di attività omogenee; 4) categorie di beneficiari di trasferimenti o
contribuzioni in denaro; 5) ogni altro elemento che descriva
esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa; c) corrispondono a insiemi omogenei di
autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità; d) sono significative sotto il profilo finanziario
e, quanto più possibile, stabili nel tempo. |
4. Le azioni possono contenere spese di natura
economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della
rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono
iscritte all'interno di un'unica azione. 5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è
assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della
classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui
all'articolo 38‑ter,
distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto
capitale. 6. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni
del bilancio dello Stato. |
4. Le azioni possono contenere spese di natura
economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione,
le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno
di un'unica azione. 5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è
assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della
classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui
all'articolo 38‑ter,
distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto
capitale. 6. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni
del bilancio dello Stato. |
7. Al fine di consentire l'adeguamento dei
sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione,
gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare
l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall’esercizio 2017 fino alla
conclusione dell’esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma
8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in
azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste
carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della
gestione e della rendicontazione, dall’articolo 25, comma 2‑bis. |
7. Al fine di consentire l'adeguamento dei
sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione,
gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare
l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall’esercizio 2017 fino alla
conclusione dell’esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma
8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in
azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste
carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della
gestione e della rendicontazione, dall’articolo 25, comma 2‑bis. |
8. Con riferimento a ciascun esercizio
finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione
annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da
trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del
rendiconto generale dello Stato di cui all’articolo 35. In relazione
all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi
informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito
l’esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le
unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione
ed è conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio
dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della
relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni
individuate ai sensi del comma 6. |
8. Con riferimento a ciascun esercizio
finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione
annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da
trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del
rendiconto generale dello Stato di cui all’articolo 35. In relazione
all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi
informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito
l’esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le
unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione
ed è conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio
dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della
relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni
individuate ai sensi del comma 6. |
Articolo
27 |
Articolo
27 |
1. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte
corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale
per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente
eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un
«fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in
conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo,
dalla legge del bilancio. |
1. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte
corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale
per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente
eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un
«fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in
conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo,
dalla legge del bilancio. |
2. Il trasferimento di somme dai
fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno
luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da
registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza
che quelle di cassa delle unità elementari di bilancio interessate. |
2. Il trasferimento di somme dai
fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari
di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo
mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare
alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle
di cassa delle unità elementari di bilancio interessate. |
Articolo
30 |
Articolo 30 |
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale
quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a
ciascun anno interessato. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1‑ter, con la legge di bilancio le
suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di
bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte. |
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale
quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a
ciascun anno interessato. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1‑ter, con la legge di bilancio le
suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di
bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte. |
2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono
assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al
comma 1. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti
delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le somme stanziate annualmente nel
bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non
impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite
ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la
legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a
quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza
nell’apposito allegato di cui al comma 1. |
2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono
assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al
comma 1. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti
delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le somme stanziate annualmente nel
bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non
impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite
ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la
legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a
quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza
nell’apposito allegato di cui al comma 1. |
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura
degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante: a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere
sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di
credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal
caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso
specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo
direttamente all'istituto di credito; b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo
le cadenze temporali stabilite dalla legge. |
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in
bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura
degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante: a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere
sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di
credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal
caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso
specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo
direttamente all'istituto di credito; b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo
le cadenze temporali stabilite dalla legge. |
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento
dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo
sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento
del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota
interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere
il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività
finanziarie. |
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento
dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo
sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento
del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota
interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere
il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività
finanziarie. |
5. La disposizione di cui al comma
4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per
i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della
presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo. |
5. La disposizione di cui al comma
4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per
i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della
presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo. |
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi
nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel
caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge |
6. Le leggi di spesa a carattere permanente
quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi
nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel
caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b). Nel caso in cui l'onere a
regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di
riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere. |
|
Abrogato. |
8. Il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la
trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai
finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere
pubbliche. |
8. Il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la
trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai
finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere
pubbliche. |
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e
selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto
riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001,
n. 443,
e successive modificazioni; b) predisposizione da parte del Ministero competente di
linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli
investimenti; c) garanzia di indipendenza e professionalità dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi
di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora
manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente
complesse; d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex
post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali,
rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; e) separazione del finanziamento dei progetti da quello
delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo
progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di
valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si
accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva; f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di
relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi
con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati
ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere; g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso
di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti. |
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e
selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto
riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001,
n. 443,
e successive modificazioni; b) predisposizione da parte del Ministero competente di
linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli
investimenti; c) garanzia di indipendenza e professionalità dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi
di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora
manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente
complesse; d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex
post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali,
rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; e) separazione del finanziamento dei progetti da quello
delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo
progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di
valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si
accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva; f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di
relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi
con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati
ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere; g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso
di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti. |
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
adottati. |
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
adottati. |
11. Comma
abrogato dal D.L. 93/2016 |
|
Articolo 33 |
Articolo 33 |
1. Entro il mese di giugno di
ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno
di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla
scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di
rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. |
1. Entro il mese di giugno di
ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno
di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente,
anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata
in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai
fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni sia di
competenza sia di cassa. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai
fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni sia di
competenza sia di cassa. |
3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono
essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni
compensative tra le dotazioni finanziarie |
3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono
essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative
tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, anche
relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l’utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. |
4. Con decreto del Ministro
competente, da comunicare alla Corte dei Conti, per motivate esigenze,
possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell’ambito di
ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori
legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del medesimo comma 5
dell’articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti. |
4. Con decreto del Ministro
competente, da comunicare alla Corte dei Conti, per motivate esigenze,
possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell’ambito di
ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori
legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del medesimo comma 5
dell’articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti. |
4‑bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere
disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa,
nell’ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione
dei fattori legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo
21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale
per finanziare spese correnti. |
4‑bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere
disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa,
nell’ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione
dei fattori legislativi di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a)
del medesimo comma 5 dell’articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. |
4‑ter. Nell’ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero
possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza
pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa,
aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli
diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21
(investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b),
e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo
21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per
finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4‑ter.1, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono
disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta
del Ministro competente |
4‑ter. Nell’ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero
possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza
pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa,
aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli
diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21
(investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b),
e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell’articolo
21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per
finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4‑quater, le variazioni compensative di
cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze su proposta del Ministro competente |
4‑ter.1. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma
4‑ter abbiano ad oggetto
spese concernenti l’acquisto di beni e servizi comuni a più centri di
responsabilità amministrativa, gestite nell’ambito dello stesso Ministero da
un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono
essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa
capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e
dell’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale del bilancio della
Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei Conti. |
4‑quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al
comma 4‑ter abbiano ad
oggetto spese concernenti l’acquisto di beni e servizi comuni a più centri di
responsabilità amministrativa, gestite nell’ambito dello stesso Ministero da
un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono
essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa
capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e
dell’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale del bilancio della
Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei Conti. |
4‑quater. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le
disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere
effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con
decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte
dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere
disposte, tra unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i
pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa
verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. |
4‑quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le
disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere
effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con
decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte
dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere
disposte, tra unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i
pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa
verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. |
4‑quinquies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza,
cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell’esercizio finanziario,
anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono
disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dei Ministri
interessati. |
4‑sexies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa
e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell’esercizio finanziario,
anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono
disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dei Ministri
interessati. |
|
4‑septies.
Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in
cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da
impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera e). La relazione è
aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i
due rami del Parlamento. |
|
4‑octies.
Il budget di cui all’articolo 21,
comma 11, lettera f), è aggiornato
sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla
base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a
seguito dell’esame parlamentare. |
Articolo 34 |
Articolo
34 |
1. I dirigenti,
nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le
spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le
disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e
ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia
contabile. |
1. I dirigenti,
nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le
spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le
disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e
ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia
contabile. |
2. Con riferimento
alle somme dovute dallo Stato in relazione all’adempimento di obbligazioni
giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, |
2. Con riferimento
alle somme dovute dallo Stato in relazione all’adempimento di obbligazioni
giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel rispetto delle
leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando
pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli
impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile. L’assunzione dei suddetti impegni è possibile solo in
presenza della necessaria copertura finanziaria e dei seguenti elementi
costitutivi: la ragione del debito, l’importo ovvero gli importi da pagare,
l’esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste
scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L’assunzione
dell’impegno è, altresì, consentita, ferma restando la presenza degli altri
elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei casi di trasferimenti di
somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato
solo all’esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato. |
3. Per le spese
afferenti all’acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto
capitale, l’assunzione dell’impegno è subordinata alla preventiva
registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la
gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o
degli ordini che ne costituiscono il presupposto |
3. Per le spese
afferenti all’acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto
capitale, l’assunzione dell’impegno è subordinata alla preventiva
registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la
gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o
degli ordini che ne costituiscono il presupposto |
4. Le spese per
competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla
competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i
relativi pagamenti. |
4. Le spese per
competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla
competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i
relativi pagamenti. |
5. Per gli impegni di
spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in più
esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2. |
5. Per gli impegni di
spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in più
esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2. |
6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31
dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per
le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero
pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a: a)
variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi
pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; b)
variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze adottate nell’ultimo mese dell’anno, relative a riassegnazioni
di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui
ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, a seguito dell’adozione di un provvedimento
amministrativo che ne stabilisce la destinazione. |
6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31
dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per
le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero
pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a: a)
variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi
pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; b)
variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze adottate nell’ultimo mese dell’anno, relative a riassegnazioni di
entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui
ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, a seguito dell’adozione di un provvedimento
amministrativo che ne stabilisce la destinazione. |
7. Al fine di
consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive
autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della
gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di
propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse
e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico,
ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare,
contestualmente all’assunzione del medesimo impegno, un apposito piano
finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le
spese, |
7. Al fine di
consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive
autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della
gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di
propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse
e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico,
ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare,
contestualmente all’assunzione del medesimo impegno, un apposito piano
finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le
spese. Le
informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche
con cadenza periodica. |
8. Il piano
finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del
pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l’ammontare del debito e
l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e
dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a
scadenza l'obbligazione. |
8. Il piano
finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del
pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l’ammontare del debito e
l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e
dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a
scadenza l'obbligazione. |
9.
Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì
considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile
nell’ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il
pagamento medesimo ed all’interno di ogni singolo atto ad esso collegato. |
9.
Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì
considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile
nell’ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il
pagamento medesimo ed all’interno di ogni singolo atto ad esso collegato. |
10. Gli uffici di controllo,
effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull’applicazione dei
commi 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la
predisposizione e l’aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti
(Cronoprogramma), l’amministrazione inadempiente non potrà accedere alle
risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando
dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti
obblighi. |
10. Gli uffici di
controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio
sull’applicazione dei commi 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli
obblighi previsti per la predisposizione e l’aggiornamento del piano
finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), l’amministrazione inadempiente
non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26,
28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il
rispetto dei suddetti obblighi. |
11. A partire dal 1°
gennaio 2017, è fatto divieto di disporre l’utilizzo dei ruoli di spesa fissa
quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni,
livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati. |
11. A partire dal 1°
gennaio 2017, è fatto divieto di disporre l’utilizzo dei ruoli di spesa fissa
quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni,
livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati. |
12. Le spese di cui al
comma 11 sono pagate mediante mandati informatici. |
12. Le spese di cui al
comma 11 sono pagate mediante mandati informatici. |
Articolo 34‑bis |
Articolo 34‑bis |
1. Salvo che non sia
diversamente previsto, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al
termine dell’esercizio costituiscono economie di bilancio. |
1. Salvo che non sia
diversamente previsto, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al
termine dell’esercizio costituiscono economie di bilancio. |
2. I residui delle
spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in
cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il
terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle
amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio salvo che
l’amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine
previsto per l’accertamento dei residui passivi riferiti all’esercizio
scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle
ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la
conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si
intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. |
2. I residui delle
spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in
cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il
terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle
amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio salvo che
l’amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine
previsto per l’accertamento dei residui passivi riferiti all’esercizio
scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle
ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la
conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si
intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. |
3.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura
dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre
l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa
non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo
di conservazione è protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo
del mantenimento in bilancio, alle predette somme può applicarsi il disposto
di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 30. |
3.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura
dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre
l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa
non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo
di conservazione è protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo
del mantenimento in bilancio, alle predette somme può applicarsi il disposto
di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 30. |
4. I residui delle
spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a
quello dell’assunzione dell’impegno di spesa, si intendono perenti agli
effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. |
4. I residui delle
spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a
quello dell’assunzione dell’impegno di spesa, si intendono perenti agli
effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. |
5. Le somme relative a
contributi pluriennali ai sensi dell’articolo 30, comma 3, iscritte nel conto
dei residui non più dovute al creditore originario possono essere utilizzate
a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per le quali le
risorse sono state originariamente iscritte in bilancio. L’autorizzazione
all’utilizzo delle predette risorse è concessa dal Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previa
verifica della sussistenza delle esigenze rappresentate e della compatibilità
dell’operazione con il mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza
pubblica, ai sensi della legislazione vigente. |
5. Le somme relative a
contributi pluriennali ai sensi dell’articolo 30, comma 3, iscritte nel conto
dei residui non più dovute al creditore originario possono essere utilizzate
a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per le quali le
risorse sono state originariamente iscritte in bilancio. L’autorizzazione all’utilizzo
delle predette risorse è concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previa verifica della
sussistenza delle esigenze rappresentate e della compatibilità
dell’operazione con il mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza
pubblica, ai sensi della legislazione vigente. |
6. I conti dei
residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a
quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al comma 5 del
presente articolo, sono allegati al rendiconto generale dello Stato. |
6. I conti dei
residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a
quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al comma 5 del
presente articolo, sono allegati al rendiconto generale dello Stato. |
7. La gestione dei
residui è tenuta distinta da quella della competenza, in modo che nessuna
spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa. |
7. La gestione dei
residui è tenuta distinta da quella della competenza, in modo che nessuna
spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa. |
Articolo
34‑ter |
Articolo
34‑ter |
1. Decorso il termine
dell’esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, con decreto
ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, è determinata la somma da
conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. In
apposito allegato al decreto medesimo sono altresì individuate le somme
relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente da
eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella
competenza degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 30, comma 2,
terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti all’esercizio scaduto. In
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono elencate,
distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme relative al
precedente periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella
competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di
bilancio. |
1. Decorso il termine
dell’esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, con decreto
ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, è determinata la somma da
conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. In
apposito allegato al decreto medesimo sono altresì individuate le somme
relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente da
eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella
competenza degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 30, comma 2,
terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti all’esercizio scaduto. In
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono elencate,
distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme relative al
precedente periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella
competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di
bilancio. |
2. Ai fini
dell’adozione del predetto decreto le amministrazioni competenti verificano
la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui provenienti
dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano ai competenti
Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per
economia e per perenzione amministrativa. |
2. Ai fini
dell’adozione del predetto decreto le amministrazioni competenti verificano
la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano ai
competenti Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da
eliminare per economia e per perenzione amministrativa. |
3. Gli uffici di
controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui per
impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura dell’amministrazione,
dei decreti di cui al comma 1. |
3. Gli uffici di
controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui per
impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura dell’amministrazione,
dei decreti di cui al comma 1. |
4. Contestualmente
all’accertamento di cui comma 2, nell’ambito del processo di definizione del
Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti per la predisposizione
dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni possono
provvedere al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie
iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini
della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34,
comma 2, della legge n. 196 del 2009. |
4. Contestualmente
all’accertamento di cui comma 2, nell’ambito del processo di definizione del
Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni
possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle partite
debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di
residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, ai
fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo
34, comma 2, della legge n. 196 del 2009. |
5. In esito al
riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale
dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di
parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme
corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere
reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in
coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi
da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate. |
5. In esito al
riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale
dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di
parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme
corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere
reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in
coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi
da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate. |
Articolo 35 |
Articolo 35 |
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio
scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e
programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota
preliminare generale. |
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio
scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi.
Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare
generale. |
2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per
ciascuna amministrazione una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le
risultanze della gestione; per la spesa, è articolata per missioni e
programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al
bilancio di previsione di cui all’articolo 21, comma 11, lettera a). La nota
integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con riferimento
alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie
economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni
iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello
Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso
dell’esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di
realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui
all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e i
relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto
previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e
delle eventuali criticità riscontrate. |
2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per
ciascuna amministrazione una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le
risultanze della gestione; per la spesa, è articolata per missioni e
programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al
bilancio di previsione di cui all’articolo 21, comma 11, lettera a). La nota
integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con riferimento
alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie
economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni
iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello
Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso
dell’esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di
realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui
all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e i
relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto
previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e
delle eventuali criticità riscontrate. |
4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità
e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi
e delle relative risorse finanziarie. |
4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità
e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi
e delle relative risorse finanziarie. |
Articolo 38‑bis |
Articolo 38‑bis |
1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza
dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato
adottano, nell’ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilità
economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante
l’adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la
registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed
assicuri l’integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria
con quelle di natura economica e patrimoniale. |
1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza
dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato
adottano, nell’ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilità
economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante
l’adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la
registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed
assicuri l’integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria
con quelle di natura economica e patrimoniale. |
2. Al fine di garantire l’uniforme attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il
sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture
di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli
Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato
verificano l’uniformità e la corretta tenuta delle scritture contabili e la
puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso
convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva
competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure. |
2. Al fine di garantire l’uniforme attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le
articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo
messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di
contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli
Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato
verificano l’uniformità e la corretta tenuta delle scritture contabili e la
puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso
convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva
competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure. |
3. L’ordinamento finanziario e contabile delle
amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili
generali contenuti nell’allegato 1, che costituisce parte integrante |
3. L’ordinamento finanziario e contabile delle
amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili
generali contenuti nell’allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge, definiti in
conformità con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l’armonizzazione e il coordinamento
dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi
contabili generali sono adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per
tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di
bilancio, nonché a seguito della sperimentazione di cui all’articolo 38‑sexies e delle eventuali modifiche
connesse all’esercizio della delega di cui all’articolo 42. |
4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31
ottobre 2016 ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti
i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali
dello Stato uniformano l’esercizio delle rispettive funzioni di
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono
essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
anche a seguito della sperimentazione di cui all’articolo 38‑sexies. |
4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31
ottobre 2016 ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti
i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali
dello Stato uniformano l’esercizio delle rispettive funzioni di
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono
essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
anche a seguito della sperimentazione di cui all’articolo 38‑sexies. |
Articolo 38‑ter |
Articolo 38‑ter |
1. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un
comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 n. 132, costituito
da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità
finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri
di contabilizzazione. |
1. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un
comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 n. 132, costituito
da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità
finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri
di contabilizzazione. |
2. Il piano dei conti, mediante il sistema di
contabilità integrata di cui all’articolo 38‑bis, persegue le seguenti finalità: |
2. Il piano dei conti, mediante il sistema di
contabilità integrata di cui all’articolo 38‑bis, persegue le seguenti finalità: |
a) l’armonizzazione del sistema contabile delle
amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni
pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91/2011 e n. 118/2011 ai
fini del rispetto dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci
pubblici e del coordinamento della finanza pubblica; |
a) l’armonizzazione del sistema contabile delle
amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni
pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91/2011 e n. 118/2011 ai
fini del rispetto dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci
pubblici e del coordinamento della finanza pubblica; |
b) l’integrazione e la coerenza tra le rilevazioni
contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale; |
b) l’integrazione e la coerenza tra le rilevazioni
contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale; |
c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione
e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei
proventi/ricavi, nonché il monitoraggio in corso d’anno degli andamenti di
finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato; |
c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione
e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi,
nonché il monitoraggio in corso d’anno degli andamenti di finanza pubblica
delle amministrazioni centrali dello Stato; |
d) una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle
varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilità e trasparenza
dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici
mediante il sistema di contabilità integrata |
d) una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle
varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilità e
trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei
bilanci pubblici mediante il sistema di contabilità integrata |
3. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su
proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sono definite: |
3. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su
proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sono definite: |
a) le voci del piano dei conti integrato, costituito
dall’elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di
contabilità finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli
necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento; |
a) le voci del piano dei conti integrato, costituito
dall’elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di
contabilità finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli
necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento; |
b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti
economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio; |
b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti
economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio; |
c) il livello minimo di articolazione del piano dei
conti per le fasi di riferimento del bilancio; |
c) il livello minimo di articolazione del piano dei
conti per le fasi di riferimento del bilancio; |
4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati
con Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze anche a seguito della
sperimentazione di cui all’articolo 38‑sexies. |
4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati
con Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze anche a seguito della
sperimentazione di cui all’articolo 38‑sexies. |
Articolo 38‑quater |
Articolo 38‑quater |
1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari
responsabili della gestione del sistema di contabilità integrata costituisce
nelle rilevazioni contabili una transazione elementare. |
1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari
responsabili della gestione del sistema di contabilità integrata costituisce
nelle rilevazioni contabili una transazione elementare. |
2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da
una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando
contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e
patrimoniale. |
2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da
una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando
contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e
patrimoniale. |
3. Entro quattro mesi dalla chiusura della
sperimentazione di cui all’articolo 38‑sexies, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i
criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo. |
3. Entro quattro mesi dalla chiusura della
sperimentazione di cui all’articolo 38‑sexies, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i
criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo. |
Articolo 38‑quinquies |
Articolo 38‑quinquies |
1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8,
e in base agli esiti della sperimentazione di cui al successivo articolo 38‑sexies, la codificazione SIOPE delle
amministrazioni centrali dello Stato è sostituita con quella prevista dalla
struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilità
finanziaria. |
1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8,
e in base agli esiti della sperimentazione di cui al successivo articolo 38‑sexies, la codificazione SIOPE delle
amministrazioni centrali dello Stato è sostituita con quella prevista dalla
struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilità
finanziaria. |
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle
codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei
conti integrato. |
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle
codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei
conti integrato. |
Articolo 38‑sexies |
Articolo 38‑sexies |
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui
all’articolo 38‑ter, comma 3,
è disciplinata un’attività di sperimentazione della durata di due esercizi
finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli
effetti dell’adozione della contabilità integrata, del piano dei conti
integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la
predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle
missioni, ai programmi e alle azioni di cui all’articolo 25‑bis, nonché della codifica provvisoria
di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una
codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all’articolo 38‑quater, comma 1, al fine di tracciare
le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei
conti finanziario economico e patrimoniale. |
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento
di cui all’articolo 38‑ter,
comma 3, è disciplinata un’attività di sperimentazione della durata di due
esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di
valutare gli effetti dell’adozione della contabilità integrata, del piano dei
conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la
predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle
missioni, ai programmi e alle azioni di cui all’articolo 25‑bis, nonché della codifica provvisoria
di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una
codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all’articolo 38‑quater, comma 1, al fine di tracciare
le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei
conti finanziario economico e patrimoniale. |
Articolo 38‑septies |
Articolo 38‑septies |
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita
sperimentazione dell’adozione di un bilancio di genere, per la valutazione
del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in
termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare
una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere |
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita
sperimentazione dell’adozione di un bilancio di genere, per la valutazione
del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in
termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare
una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere |
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, viene
definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della
rendicontazione. |
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, viene
definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della
rendicontazione, anche tenendo conto
delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali. |
3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono
al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo
schemi contabili, indicatori statistici e modalità di rappresentazione
stabilite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in
collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell'articolo 10, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2009. |
3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono
al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo
schemi contabili, indicatori statistici e modalità di rappresentazione
stabilite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in
collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell'articolo 10, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2009. |
|
3‑bis. Il Ministro dell’economia e delle
finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui al
comma 1 e successivamente sui risultati dell’adozione definitiva. |
Abrogato dal D.L. 90/2016 |
|
Articolo 44 |
Articolo 44 |
1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato
del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della
Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso
emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine. |
1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato
del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della
Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso
emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine. |
2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è
il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi
sottosettori. |
2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è
il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi
sottosettori. |
|
3.
Abrogato. |
Articolo 44‑bis |
Articolo 44‑bis |
1. A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato
con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo contenuto è rivisto
secondo i criteri di cui al presente articolo e pubblicato in apposita
sezione del sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze. I
dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni
diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. |
1. A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato
con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo contenuto è rivisto
secondo i criteri di cui al presente articolo e pubblicato in apposita
sezione del sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze. I
dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni
diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. |
2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la
rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al
servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello
Stato sia quella della tesoreria statale. Quest’ultima comprende le
movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione
della liquidità, ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite
sospese da regolare, ai depositi in contanti. |
2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la
rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al
servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello
Stato sia quella della tesoreria statale. Quest’ultima comprende le
movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione
della liquidità, ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite
sospese da regolare, ai depositi in contanti. |
3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione
del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti della
struttura del bilancio. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione
della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi
o l’estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di
tesoreria. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
all’elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili
della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione
della tesoreria e sono raccordati |
3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione
del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti della
struttura del bilancio. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione
della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi
o l’estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di
tesoreria. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
all’elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili
della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione
della tesoreria e sono raccordati con le emissioni nette di titoli di
Stato e altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale. |
Articolo 44‑ter |
Articolo 44‑ter |
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 40, comma 2,
lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le
gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre
al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette
gestioni. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i
funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria
sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le
funzionalità per l’emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.
Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine,
ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove
imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data di riconduzione
al regime di contabilità ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili
interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato. L’importo delle aperture di credito ai funzionari
delegati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti
al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente. |
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 40, comma 2,
lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le
gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre
al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette
gestioni. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i
funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria
sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le
funzionalità per l’emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.
Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine,
ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove
imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data di riconduzione
al regime di contabilità ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili
interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato. L’importo delle aperture di credito ai funzionari
delegati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti
al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente. |
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate
ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da
sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 2‑bis, le somme eventualmente
giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni
interessate, su loro richiesta, limitatamente all’importo necessario
all’estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte
almeno 30 giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del
versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile. |
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate
ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da
sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 2‑bis, le somme eventualmente
giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni
interessate, su loro richiesta, limitatamente all’importo necessario
all’estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte
almeno 30 giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del
versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile. |
2‑bis. Con il decreto di cui al comma 1
sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle
contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 4‑ter e 4‑quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue. |
2‑bis. Con il decreto di cui al comma 1
sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle
contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 4‑ter e 4‑quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue. |
3. Non rientrano tra le gestioni individuate dai
decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25
novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i
programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati,
nonché i casi di urgenza e necessità. |
3. Non rientrano tra le gestioni individuate dai
decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25
novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i
programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati,
nonché i casi di urgenza e necessità. |
4. A decorrere dall’esercizio 2017, i conti correnti di
tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima
movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono
estinti, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del
Ministero dell’economia e delle finanze. Per le contabilità speciali, resta
fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n.367 e dall’articolo 7, comma 39, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135. |
4. A decorrere dall’esercizio 2017, i conti correnti di
tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima
movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono
estinti, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del
Ministero dell’economia e delle finanze. Per le contabilità speciali, resta
fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n.367 e dall’articolo 7, comma 39, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135. |
5. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui
al comma 1 la disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la
chiusura dell’esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono
essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 61‑bis
del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. |
5. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui
al comma 1 la disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la
chiusura dell’esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono
essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 61‑bis
del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. |
6. Per le contabilità speciali non oggetto di
soppressione o di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, secondo le
modalità di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto dall’articolo 2,
comma 4‑ter, lettera a), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148. |
6. Per le contabilità speciali non oggetto di
soppressione o di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, secondo le
modalità di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto dall’articolo 2,
comma 4‑ter, lettera a), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148. |
7. Non è consentita l’apertura di nuove contabilità
speciali, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme
iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le
esclusioni previste della lettera p) dell’articolo 40, comma 2. |
7. Non è consentita l’apertura di nuove contabilità
speciali, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme
iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le
esclusioni previste della lettera p) dell’articolo 40, comma 2. |
|
Articolo 44‑quater |
|
1.
L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di
amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la
raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita
solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta
dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso
di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta, l'autorizzazione è da intedersi concessa. Gli interessi realizzati
su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso
di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in
assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al
presente comma, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo
stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente
responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria
nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di
giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente.
La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente e applicata
mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili. |
|
2.
Le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31
gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria
titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e
postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione,
per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito
l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio
le medesime amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle
entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti ai conti
correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al
primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata
trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della performance
individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale
e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. |
|
3.
Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile
verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le
eventuali inadempienze alla Direzione generale competente ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni. |
Articolo
47‑bis |
Articolo
47‑bis |
1. Ferme restando le informazioni
rese disponibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell’articolo 31‑bis, comma 2, in apposito allegato al
Rendiconto generale dello Stato sono fornite, a fini conoscitivi, indicazioni
quantitative circa l’intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato
sulle somme erogate dal bilancio statale. Per tale finalità sono presentate,
in apposite tabelle riportate in allegato alla presente legge, informazioni
sui pagamenti che sono affluiti su conti di tesoreria, con separata evidenza
dei conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni
dello Stato, su quelli erogati direttamente al sistema economico e su quelli
aventi destinazioni diverse. Relativamente ai conti su cui sono depositate
somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, sono altresì
rappresentati i movimenti in entrata e in uscita realizzati nell’anno oggetto
del rendiconto. |
1. Ferme restando le informazioni
rese disponibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell’articolo 31‑bis, comma 2, in apposito allegato al
Rendiconto generale dello Stato sono fornite, a fini conoscitivi, indicazioni
quantitative circa l’intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato
sulle somme erogate dal bilancio statale. Per tale finalità sono presentate,
in apposite tabelle riportate in allegato alla presente legge, informazioni
sui pagamenti che sono affluiti su conti di tesoreria, con separata evidenza
dei conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni
dello Stato, su quelli erogati direttamente al sistema economico e su quelli
aventi destinazioni diverse. Relativamente ai conti su cui sono depositate
somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, sono altresì
rappresentati i movimenti in entrata e in uscita realizzati nell’anno oggetto
del rendiconto. |
Articolo
48 |
Articolo
48 |
1. Nei contratti stipulati per operazioni di
finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è
inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori,
l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca
d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con
indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano
delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale
e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a
comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e
successive modificazioni. |
1. Nei contratti stipulati per operazioni di
finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è
inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori,
l'obbligo di comunicare in via telematica e in formato elaborabile, entro trenta giorni dalla
stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro
e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca
d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con
indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano
delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale
e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a
comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e
successive modificazioni. |
2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della
comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto
finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo
dell'operazione, fino a un massimo di 50.000 euro. |
2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della
comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto
finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo
dell'operazione, fino a un massimo di 50.000 euro. |
Articolo 52 |
Articolo 52 |
1. In sede di prima applicazione della presente legge,
la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle
relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi
contestualmente determinate dalla legge di bilancio. |
1. In sede di prima applicazione della presente legge,
la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle
relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi
contestualmente determinate dalla legge di bilancio. |
2. Ogni richiamo al Documento di programmazione
economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui
all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni,
contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti,
deve intendersi riferito, rispettivamente, al Documento di economia e
finanza, di cui all'articolo 10 della presente legge, e |
2. Ogni richiamo al Documento di programmazione
economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui
all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni,
contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti,
deve intendersi riferito, rispettivamente, al Documento di economia e
finanza, di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla legge di bilancio. Ogni richiamo alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11 della
presente legge nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del
presente periodo, deve intendersi riferito alla legge di bilancio. |
3. |
3. Abrogato |
4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono
applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica,
dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute
compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali
organi. |
4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono
applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica,
dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute
compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali
organi. |
5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla
presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. |
5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla
presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. |
6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio
2010. |
6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio
2010. |
[1] In coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato della P.A.
[2] Cfr. ultra, all’articolo 2
[4] Specificano inoltre che sono dati di tipo aperto quei dati che presentano le seguenti caratteristiche:1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, e sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
[5] Si rammenta che in base a quanto riporta l’articolo 6, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.
[7] L’articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della legge di bilancio, rinvia per le relative modalità di attuazione ad una successiva legge dello Stato, oggetto appunto della presente legge. In particolare, l’articolo 15 definisce il nuovo disegno di legge di bilancio come il documento che reca le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nei documenti di programmazione economica e finanziaria e le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente.
[8] Cfr.
Audizione presso le Commissioni Bilancio riunite del 26 maggio 2016. https://www.camera.it/temiap/2016/09/14/OCD177-2337.pdf
[9] D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160 recante “Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23”
[10] L’articolo 3 del D.Lgs. n. 90/2016 ha modificato il comma 10 dell'articolo 21 della legge n. 196 al fine di eliminare le appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome (Fondo edifici di culto e Archivi notarili) quali parti costituenti il disegno di legge del bilancio di previsione. Si è voluto evitare, in tal modo, che i bilanci preventivi e consuntivi delle sopracitate amministrazioni autonome costituiscano parte integrante dei bilanci preventivi e consuntivi delle Amministrazioni vigilanti, definendo un nuovo iter autonomo rispetto al disegno di legge di bilancio per la loro approvazione e successiva presentazione al Parlamento. A tal fine, si è provveduto ad apportare modifiche ed integrazioni ad una serie di disposizioni che disciplinano il funzionamento amministrativo e contabile delle Amministrazioni autonome in questione.
[11] Si ricorda che il budget economico è stato introdotto nel 1997, con l’introduzione della contabilità economica analitica per centri di costo in aggiunta a quella finanziaria. Il principio fondamentale del sistema di contabilità economica è la rilevazione dei costi, intesa come valorizzazione monetaria dell’utilizzazione delle risorse, mentre la spesa, che caratterizza la contabilità finanziaria, è espressa dall’esborso monetario legato all’acquisizione delle risorse medesime. Quindi il Budget illustra i costi (valore dell’utilizzo effettivo delle risorse) che lo Stato prevede di sostenere nel corso dell’anno, in coerenza con gli stanziamenti finanziari (spesa per l’acquisizione di risorse e trasferimenti) approvati dal Parlamento. Fino al 2011, il budget ha costituito un autonomo documento, trasmesso al Parlamento in modo separato rispetto al disegno di legge di bilancio (Doc. CLVIII).
[12] Di cui alle legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1.
[13] Approvato nella seduta del 10 novembre 2015.
[14] E che in sintesi prevedono, al comma 3, che il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. Tali procedure, precisa il successivo comma 6, si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali suddetti.
[15] Che, si rammenta in sintesi, sono costituite dalle seguenti: a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.
[16] Vincoli costituiti dalle spese qualificate dal comma 5 dell’articolo 21 in termini di oneri inderogabili.
[17] Fermi anche in tal caso i vincoli costituiti dagli oneri inderogabili.
[18] Il testo vigente del comma contiene ancora il riferimento al quarto comma dell’articolo 81, ma tale riferimento viene ora aggiornato all’intero articolo 81 dalla lettera c-bis) dell’articolo 3 in commento.
[19] L'impianto normativo in vigore precedentemente già prevedeva quindi la presentazione, in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia, di un quadro contabile da cui risultino le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica e le classi, fino al terzo livello della classificazione COFOG (comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento delle politiche pubbliche), in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. In appendice a tale quadro contabile, sono previsti appositi prospetti illustrativi degli incroci tra i diversi criteri di classificazione.
[20] Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
[22] Ai
sensi dell'articolo 10, comma 10, lett. a), del D.L. n. 192/2014.
[23] Cfr. BANCA D'ITALIA, Quaderni su Tematiche Istituzionali," Banca d'Italia e Tesoreria dello Stato, vicende storiche, riforme e prospettive.", Edizione 2010.
[24] Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50/1999).
[25] Si segnala che la disciplina sulla formazione e sul mantenimento in bilancio dei residui passivi è stata interamente rivista dall’articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, attuativo della delega legislativa contenuta all’articolo 42 della legge n. 196/2009, volta al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. Il D.Lgs. n. 93 ha abrogato l’articolo 36 del R.D. n. 2440 del 1923 riscrivendo la nuova disciplina direttamente nell’ambito della legge di contabilità, ai nuovi articoli 34-bis e 34-ter. La nuova disciplina sui residui passivi acquista peraltro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017, come previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. medesimo (cfr. il riquadro in calce alla scheda di lettura).
[26] La perenzione amministrativa è un istituto
della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono
pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio cui si riferiscono vengono
eliminati dalle scritture dello Stato. Le somme eliminate possono però
riprodursi in bilancio, con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi con prelevamento dall'apposito Fondo speciale per la
riassegnazione dei residui perenti delle spese, istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia, qualora il creditore ne richieda il
pagamento (purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del
suo diritto). Quella della perenzione è, dunque, un istituto amministrativo che
non arreca alcun danno al creditore in quale, anche se è avvenuta la
cancellazione dell'importo dovutogli, può avanzare richiesta di pagamento
provocando la reinscrizione in bilancio del suo credito.
[27] L’articolo 2 del D.P.R. n. 270/2001 prevede che entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento attinente a residui passivi perenti, l'amministrazione competente comunica agli interessati il nominativo del responsabile del procedimento medesimo. Entro i successivi quindici giorni il responsabile comunica l'accertamento di infondatezza sostanziale o la necessità di integrazioni formali della richiesta, nonché il termine per provvedervi. Per i residui passivi perenti in conto capitale la competente amministrazione accerta l'effettiva assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di pagare l'importo richiesto per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.
[28] Secondo la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, l'esigenza di differimento a tre anni per i trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche nasce dalle peculiari procedure di liquidazione e di pagamento dei trasferimenti correnti di che trattasi. Normalmente, tali procedure richiedono tempi tecnici che vanno oltre il biennio previsto dalla attuale normativa. La norma tende ad evitare, per tale tipologia di spesa, la perenzione amministrativa e di conseguenza la complessa procedura della reiscrizione in bilancio.
[29] L'esigenza di posticipare di un anno l'attuale termine di mantenimento in bilancio di tali residui, nasce dalla constatazione che per gli impegni assunti per spese di investimento le successive attività di liquidazione e di pagamento si concretizzano in periodi di tempo considerevolmente lunghi a causa della complessità delle opere, dei lavori o delle forniture, evitando dunque, anche per tale tipologia di spesa, l'accumulo di residui perenti.
[30] Il comma 188 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1, e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'articolo 1, commi 2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.