Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Disposizioni per la raccolta dei rifiuti dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino
Riferimenti: AC N.907/XVIII AC N.1276/XVIII AC N.1939/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 176
Data: 08/07/2019
Organi della Camera: VIII Ambiente


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Disposizioni per la raccolta dei rifiuti dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino

8 luglio 2019
Terza edizione


Indice

Premessa|Il disegno di legge del Governo "Salva Mare" (A.C. 1939)|Le proposte di legge abbinate (A.C. 907 e A.C. 1276)|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Premessa

La dimensione del problema dei rifiuti in mare e lungo le coste

La problematica relativa alla presenza ingente di rifiuti in ambiente marino – secondo quanto riportato nella relazione del Governo in merito alla proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, trasmessa al Parlamento nel giugno del 2018 – ha negli ultimi tempi assunto le dimensioni di una sfida complessa e globale, oggetto di attenzione e causa di diffuse preoccupazioni a tutti i livelli. Le materie plastiche sono le componenti principali dei rifiuti marini, che si stima rappresentino fino all'85% dei rifiuti marini trovati lungo le coste (beach litter), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (marine litter). Si stima che vengano prodotte annualmente, a livello mondiale, 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno.

Iniziative adottate a livello nazionale

Alcune iniziative finalizzate alla riduzione delle plastiche e del marine litter sono state adottate a livello nazionale nel corso delle legislature precedenti.

Si ricorda, in particolare, la normativa sul divieto di utilizzo di shopper non biodegradabili e compostabili (introdotta da diversi anni e resa operativa, in conformità alla disciplina europea recata dalla direttiva 2015/720/UE, dall'art. 9-bis del D.L. 91/2017).

Inoltre, i commi 543-548 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) anticipano, almeno in parte, i contenuti della direttiva proposta dalla Commissione europea. Tali commi dettano infatti disposizioni finalizzate alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie, c.d. cotton fioc, in materiale biodegradabile e compostabile, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche. Vengono inoltre introdotti divieti di commercializzazione con decorrenze differenziate (1° gennaio 2019 per i cotton fioc, 1° gennaio 2020 per i cosmetici) per i succitati prodotti, nonché sanzioni da applicare ai trasgressori del divieto relativo ai cosmetici.

Si ricorda altresì l'art. 27 del c.d. collegato ambientale (L. 221/2015), che ha previsto l'individuazione (da parte del Ministro dell'ambiente) di porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo, tramite appositi accordi di programma.

In attuazione di tale norma, nel mese di luglio 2017 è stato sottoscritto l'accordo di programma per la pulizia dei fondali marini per il porto di Porto Cesareo. Altri accordi sono in corso di sottoscrizione.
Tra le attività previste nell'ambito di tali accordi (secondo quanto riportato in una nota della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente) vi sono:
  • la fornitura di contenitori per la raccolta di rifiuti rimossi dal fondo marino ai pescatori e agli enti gestori della aree marine protette;
  • l'identificazione di siti idonei per la consegna dei rifiuti e posizionamento di bidoni e/o contenitori chiaramente identificati per la raccolta separata dei rifiuti;
  • la sensibilizzazione e l'istruzione orientate ai visitatori delle aree marine protette e alle associazioni di pesca e subacquea sulla corretta gestione dei rifiuti generati da tali attività;
  • la formazione sulla raccolta differenziata;
  • la promozione di comportamenti virtuosi orientati alla prevenzione e/o alla riduzione dei rifiuti marini.

 

Si ricorda inoltre la disposizione contenuta nell'art. 40 della L. 221/2015 che è finalizzata alla riduzione dei rifiuti di prodotti da fumo (mozziconi di sigarette) e rifiuti di piccolissime dimensioni, che costituiscono una percentuale rilevante dei rifiuti marini.

 

In risposta all'interrogazione 3/03420, nella seduta del 6 dicembre 2017, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ricordato che nel programma di misure della Strategia Marina italiana (attuativa dell'art. 13 della Direttiva Quadro 2008/56/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 190/2010) sono incluse misure finalizzate, tra l'altro, alla sensibilizzazione del pubblico e degli operatori economici e alla riduzione del marine litter.

Nel dettaglio, le misure in questione (descritte in maniera approfondita alle pagg. 186 e ss. del Summary Report del Programma di Misure per la Strategia Marina) prevedono:

- progettazione e realizzazione di misure volte a migliorare la gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, favorendone, laddove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero (misura 10);

Tale misura è volta a favorire la corretta gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura (in particolare molluschicoltura), al fine di prevenirne l'abbandono in mare o sui litorali. In particolare, si propone di ottimizzare le modalità di conferimento dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, nell'ambito del sistema di smaltimento dei rifiuti nei porti di cui al d.lgs. 182/2003, nel rispetto degli obblighi di conferimento stesso. È prevista inoltre l'implementazione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti gli attori coinvolti nell'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura volte a prevenire la formazione dei rifiuti marini.

- studio, progettazione e creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori (misura 11);

Con tale misura, anche nota con il termine anglosassone di " fishing for litter", si intendono le azioni e le relative campagne di informazione e sensibilizzazione volte a favorire il raggruppamento e smaltimento dei rifiuti raccolti durante le attività di pesca e l'installazione a bordo delle imbarcazioni di appositi contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti raccolti. Lo sviluppo di questo pacchetto di misure può avvenire anche attraverso l'implementazione del progetto Marelitt che consente di ottenere supporto nella progettazione e realizzazione di progetti di marine litter retention, iniziative in cui i pescatori portano volontariamente a terra i rifiuti raccolti nelle loro reti durante le attività di pesca.

- implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per aumentare la conoscenza e favorire l'educazione del pubblico e degli operatori economici alla prevenzione e contrasto del marine litter (misura 12).

Questa misura si presenta come azione ad ampio spettro di sensibilizzazione ed educazione del pubblico e di formazione degli operatori economici rispetto all'importanza di: prevenire con comportamenti consapevoli il deposito e la formazione di rifiuti marini, e di contrastare, con azioni mirate, l'accumulo di tali rifiuti, favorendone la raccolta e il recupero, grazie al coinvolgimento di pubblico e stakeholders.

Si segnala, infine, che nella legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) si rinvengono disposizioni che hanno la finalità di contribuire alla riduzione dei rifiuti di plastica e, conseguentemente, ad una riduzione della loro presenza nell'ambiente marino. In particolare, i commi da 73 a 77 dell'art. 1 riconoscono un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Il comma 802 dell'art. 1 detta disposizioni (che vengono inserite nel nuovo articolo 226-quater del Codice dell'ambiente) finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso e a favorirne la raccolta e il riciclaggio. A tal fine vengono invitati i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, ad adottare una serie di iniziative (modelli di raccolta e riciclo, utilizzo di biopolimeri, elaborazione di standard qualitativi dei prodotti, sviluppo di tecnologie innovative, attività di informazione, ecc.). Lo stesso comma prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un fondo (con una dotazione di 100.000 euro, a decorrere dal 2019) destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca.

Le nuove norme adottate dall'UE

Al fine di frenare il consumo di plastica monouso e il marine litter, in linea con gli obiettivi enunciati nella Comunicazione "Strategia europea per la Plastica nell'economia circolare", l'UE ha emanato la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 12 giugno 2019. 

Tale direttiva, che dovrà essere recepita dai Paesi membri entro il 3 luglio 2021, si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato alla direttiva stessa, nonché ai prodotti di plastica oxodegradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Le nuove regole dettate dalla direttiva prevedono, in particolare:

  • l'adozione di misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso e, in particolare, il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato (bastoncini cotonati, piatti e posate, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti e bevande e relativi tappi e coperchi, ...) e dei prodotti di plastica oxodegradabile;
  • specifici requisiti dei prodotti e di marcatura degli stessi;
  • regimi di responsabilità estesa dei produttori riguardanti i costi di rimozione dei rifiuti;
  • obiettivi di raccolta differenziata per il riciclaggio delle bottiglie di plastica del 77% entro il 2025 e del 90% entro il 2029. 

La nuova direttiva 2019/883/UE sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE del 7 giugno 2019 e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 28 giugno 2021, ha introdotto rilevanti novità.

In particolare, l'art. 2 della direttiva prevede l'inclusione, tra i rifiuti delle navi assoggettati alle disposizioni della direttiva, anche dei "rifiuti accidentalmente pescati", che a loro volta sono definiti come i "rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca" (art. 2, punto 4)).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 della direttiva, l'ambito di applicazione della stessa riguarda:

- tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro;

- tutti i porti degli Stati membri ove fanno abitualmente scalo le navi di cui al punto precedente.

Sono escluse dall'applicazione della direttiva le navi adibite a servizi portuali, le navi militari da guerra, le navi ausiliarie e altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali.

L'articolo 3 della direttiva dispone però che "gli Stati membri adottano misure per garantire che, ove ragionevolmente possibile, le navi escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva conferiscano i loro rifiuti in accordo con la presente direttiva". 

Nel considerando (31) viene sottolineato che «in taluni Stati membri sono stati istituiti regimi per fornire un finanziamento alternativo dei costi per la raccolta e la gestione a terra dei rifiuti degli attrezzi da pesca o dei rifiuti accidentalmente pescati, compresi i cosiddetti "sistemi per la pesca dei rifiuti". Tali iniziative dovrebbero essere accolte con favore ed è opportuno incoraggiare gli Stati membri a integrare i sistemi di recupero dei costi istituiti a norma della presente direttiva con i sistemi per la pesca dei rifiuti per coprire i costi dei rifiuti pescati passivamente. È quindi opportuno che tali sistemi di recupero dei costi, che si basano sull'applicazione di una tariffa indiretta del 100% per i rifiuti di cui all'allegato V della Marpol, esclusi i residui del carico, non creino un disincentivo alla partecipazione delle comunità dei porti di pesca ai regimi esistenti di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati».

Tale obiettivo viene perseguito, nell'articolato, con la previsione di un regime di favore per i rifiuti accidentalmente pescati. L'art. 8, paragrafo 2, della direttiva prevede infatti che, per tali rifiuti, "non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti" eccetto qualora il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata. La stessa disposizione prevede altresì che "per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili".

Relativamente alle esigenze di informazione, il paragrafo 7 dell'art. 8 dispone gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione e che, sulla base di tali dati, la Commissione pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza biennale. 


Si fa notare che la rilevanza del problema dei rifiuti marini è stata sottolineata, prima ancora dell'emanazione delle citate direttive, nel 35° considerando della direttiva rifiuti 2018/851/UE, ove si legge che "la dispersione di rifiuti nell'ambiente marino è un problema particolarmente pressante e gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a fermare la dispersione di rifiuti nell'ambiente marino nell'Unione europea, contribuendo in tal modo al conseguimento dell'obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015, di prevenire e ridurre in misura significativa, entro il 2025, l'inquinamento marino di tutti i tipi, in particolare i rifiuti provenienti da attività svolte sulla terraferma, inclusi i rifiuti marini e l'inquinamento da sostanze eutrofizzanti. Poiché i rifiuti dispersi nell'ambiente marino, in particolare per quanto riguarda i rifiuti di plastica, provengono in larga
misura da attività svolte sulla terraferma e sono dovuti principalmente a cattive pratiche e alla scarsità di infrastrutture per la gestione dei rifiuti solidi, alla dispersione di rifiuti da parte dei cittadini e alla scarsa consapevolezza pubblica, occorre definire misure specifiche nei programmi per la prevenzione dei rifiuti e nei piani di gestione dei rifiuti. Tali misure dovrebbero contribuire all'obiettivo di conseguire un «buono stato ecologico» dell'ambiente marino entro il 2020 come previsto dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a elaborare strategie e
misure specifiche e ad aggiornarle ogni sei anni. Essi sono altresì tenuti a riferire regolarmente, a partire dal 2018, sui progressi realizzati ai fini del conseguimento o del mantenimento di un buono stato ecologico".

Il disegno di legge del Governo "Salva Mare" (A.C. 1939)


Definizioni (art. 1)

L'articolo 1, oltre a richiamare l'applicabilità delle definizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) e dal D.Lgs. 182/2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), introduce una serie di nuove definizioni.

In particolare viene introdotta (dalla lettera a) dell'articolo in esame) la definizione di "rifiuti accidentalmente pescati" (d'ora in avanti, per comodità, indicati con l'acronimo RAP) che fa riferimento ai "rifiuti raccolti in mare dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare con qualunque mezzo".

Si tratta di una definizione che riproduce ed amplia quella introdotta dalla nuova direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, n. 2019/883/UE, che ha abrogato la precedente direttiva in materia (n. 2000/59/CE).
Si ricorda che il punto 4) dell'art. 2 della direttiva 2019/883/UE definisce i «rifiuti accidentalmente pescati» come i "rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca".
La definizione in esame appare quindi più ampia in quanto include anche i rifiuti " raccolti occasionalmente in mare con qualunque mezzo".
Il punto 3) del medesimo art. 2 della direttiva citata dispone che i rifiuti accidentalmente pescati sono inclusi nella definizione di "rifiuti delle navi", i quali (come precisato dallo stesso art. 2) sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva europea quadro in materia (n. 2008/98/CE).  

Viene inoltre introdotta (dalla lettera b) dell'articolo in esame) la definizione di "rifiuti volontariamente raccolti" (d'ora in avanti, per comodità, indicati con l'acronimo RVR), da intendersi come i "rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare".

Tali campagne di pulizia del mare sono definite, dalla successiva lettera c), come le iniziative preordinate all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.

Viene altresì introdotta la definizione di "campagna di sensibilizzazione" (dalla successiva lettera d)), che fa riferimento all'attività finalizzata a promuovere e a dif­fondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare.

Sono inoltre individuati (dalle lettere e) ed f) dell'articolo in esame):

- l'autorità competente, individuata nel comune territorialmente competente;

- il "soggetto promotore della campagna di pulizia", che è il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia del mare ai sensi dell'art. 3, che presenta all'autorità competente l'istanza prevista nel medesimo articolo.


Gestione dei RAP (art. 2)

Il comma 1 dell'articolo 2 equipara i RAP ai rifiuti prodotti dalle navi.

Si fa notare che tale disposizione è in linea con le definizioni recate dalla direttiva 2019/883/UE. In base a tali definizioni, infatti, i rifiuti accidentalmente pescati sono inclusi tra i rifiuti delle navi. 
In virtù del richiamo, operato dall'art. 1 del presente disegno di legge, i rifiuti prodotti dalle navi sono da intendersi quelli definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 182/2003.

Il comma 2 prevede, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta di cui all'art. 4 del D.Lgs. 182/2003.

In virtù del richiamo, operato dall'art. 1 del presente disegno di legge, per nave si intende (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 182/2003) una "unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere f) e g)".
In tali lettere si definiscono i pescherecci (come "qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi") e le imbarcazioni da diporto ("unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative").

Si fa notare che la norma non disciplina il caso di imbarcazioni che non approdano in un porto.

  In base all'art. 3 del D.Lgs. 182/2003, tale decreto si applica "alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato".
Si fa notare che non è infrequente il caso di imbarcazioni che non fanno scalo nei porti. Si ricorda, a titolo di esempio, il caso di Chioggia, la cui flotta locale di pescherecci non fa scalo in un porto. 

Premesso che la finalità delle norme dettate dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame è quella di disciplinare il conferimento dei RAP nell'ambito della disciplina relativa ai rifiuti delle navi, si valuti l'opportunità di riformulare le stesse come novelle al D.Lgs. 182/2003.

In base al comma 3, il conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente (ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 182/2003) e si configura come deposito temporaneo (ai  sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006) alle condizioni ivi previste.

Si ricorda che l'art. 8 del D.Lgs. 182/2003 dispone, tra l'altro, che "gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi" sono coperti da una tariffa che è a carico delle navi che approdano nel porto ed è determinata dall'autorità competente (che, in base all'art. 2 del medesimo decreto, è l'autorità portuale o, ove istituita, l'autorità marittima).
Tuttavia, il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che "il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa".
Relativamente al deposito temporaneo si ricorda che lo stesso, in base alla citata lettera bb) del comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, è definito come "il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci".
La stessa lettera completa la definizione con un elenco di condizioni che devono ricorrere al fine di poter configurare un deposito temporaneo:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Il comma 4 dispone che i costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti.

La relazione illustrativa sottolinea che tale disposizione consente di anticipare il recepimento della norma recata dall'art. 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2019/883/UE.
Tale lettera d) dispone infatti che "per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili". Si ricorda altresì che, in base alla precedente lettera c), per i RAP "non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti".
Si ricorda che, in base al comma  668 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con apposito regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dal comma 639 della medesima legge.

Il comma 5 demanda all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente):

- la disciplina dei criteri e delle modalità  per la definizione della componente specifica destinata alla copertura dei costi di gestione dei RAP;

- l'individuazione dei soggetti e degli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della componente medesima;

- la definizione dei termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

La norma in esame chiarisce che tale attribuzione deriva dai compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuiti all'ARERA dal comma 527 dell'art. 1 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018). 
In particolare, le lettere f)-h) del comma 527 attribuiscono all'ARERA i seguenti compiti:
f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.     

Il comma 6 demanda ad un apposito decreto ministeriale (emanato dal Ministro delle poli­tiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare):

- l'individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo;

- la definizione di modalità, termini e procedure per l'applicazione delle citate misure premiali al sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Si osserva che la norma non indica il termine per l'emanazione del decreto attuativo.

Con l'art. 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è stato istituito, in attuazione di quanto previsto dalla normativa europea, un sistema di punti per infrazioni gravi commesse nell'esercizio della pesca. Il regolamento n. 1224 del 2009 ha infatti istituito un regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca prevedendo, all'articolo 92, l'obbligo per gli Stati membri di prevedere un sistema di punti per infrazioni gravi; al titolare della licenza di pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità. I punti assegnati sono trasferiti a qualsiasi futuro detentore della licenza di pesca per il peschereccio qualora questo sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell'infrazione.

Si fa notare che l'obbligo di conferimento e la gratuità dello stesso, previsti dall'articolo in esame, sono principi comuni anche alle disposizioni recate dalle proposte di legge abbinate (si veda in proposito il paragrafo "Raccolta e trasporto di RSM da parte degli imprenditori ittici (art. 2, co. 2-3, C. 907; art. 1, co. 2, C. 1276)"). 

Campagne di pulizia per la raccolta di RVR (art. 3)

L'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia del mare finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti che si trovano nel mare.

Tale articolo disciplina quindi la raccolta dei RVR definiti dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del disegno di legge in esame.
Ciò viene esplicitato nel comma 1, ove si ribadisce che i rifiuti in questione possono essere raccolti nell'ambito di specifiche campagne di pulizia del mare.
Si osserva che non è oggetto di disciplina il caso di rifiuti raccolti in maniera volontaria al di fuori di campagne di pulizia del mare.
Al di fuori di tali campagne, per le imbarcazioni che fanno scalo in un porto sembra comunque applicabile la disciplina dettata dall'art. 2, in virtù del fatto che la definizione di RAP dettata dall'articolo 1 include anche i rifiuti "raccolti occasionalmente in mare con qualunque mezzo". Diverso il caso per le imbarcazioni che non fanno scalo in un porto.

Il comma 1, in particolare, dispone che tali campagne di pulizia del mare possono essere organizzate:

- su iniziativa dell'autorità competente (vale a dire del Comune, in virtù della definizione recata dalla lettera e) dell'art. 1);

- o su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna.

Lo stesso comma prevede l'emanazione di un decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole) a cui viene demandata l'individuazione delle modalità per l'effettuazione delle campagne di pulizia del mare.

Si osserva che la norma non indica il termine per l'emanazione del decreto attuativo.

In base al comma 2, nelle more dell'adozione del decreto attuativo in questione, la campagna di pulizia del mare può essere iniziata trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne, le aree marine interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

Il comma 3 individua i soggetti che possono partecipare alle campagne di pulizia del mare. In particolare viene disposto che vi possono partecipare gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, nonché gli altri soggetti individuati dall'autorità competente.

Il comma 4 prevede che ai RVR durante le campagne di pulizia del mare si applicano le norme dettate per i RAP dall'art. 2 del disegno di legge in esame.

Di conseguenza, anche per i RVR vige l'obbligo di conferimento gratuito all'impianto portuale di raccolta.

Cessazione della qualifica di rifiuto per RAP e RVR (art. 4)

L'articolo 4 - nell'ottica della promozione dell'economia circolare - prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, volto a stabilire criteri e modalità con cui i RAP e i RVR cessano di essere qualificati come rifiuti, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 184-ter, un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 
Il successivo comma 2 del citato art. 184-ter prevede che tali criteri siano adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente. Il successivo comma 3 (riscritto dall'art. 1, comma 19, del D.L. 32/2019) reca la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione di tali decreti.
Per un approfondimento si rinvia al commento del comma 19 dell'art. 1 del D.L. 32/2019 contenuto nel dossier di analisi del relativo disegno di legge di conversione.    

Si osserva che la norma in esame non indica il termine per l'emanazione del regolamento.

La norma in esame precisa inoltre che la finalità da essa recata è quella di promuovere il riciclaggio della plastica, nel rispetto della c.d. gerarchia dei rifiuti, cioè dei criteri di gestione previsti dall'art. 179 del citato decreto legislativo n. 152/2006.


Campagne di sensibilizzazione (art. 5)

L'articolo 5 prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge.

La definizione delle modalità per l'effettuazione delle predette campagne è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente.

La norma disciplina le modalità di adozione del decreto (prevedendo che lo stesso sia adottato sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) ma non fissa un termine per la sua emanazione.

Si fa notare che disposizioni relative a misure di sensibilizzazione e di informazione dei consumatori sono previste anche dall'art. 6 dell'A.C. 907, abbinato al presente disegno di legge. 

Certificazione ambientale (art. 6)

L'articolo 6 prevede, al comma 1, il rilascio - agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i RAP - di una certificazione ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

Il comma 2 prevede che la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per il rilascio della certificazione è demandata ad un regolamento ministeriale adottato, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Il comma 3 prevede l'emanazione di un ulteriore regolamento ministeriale, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, per la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per il riconoscimento della certificazione in questione anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'art. 18, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 4/2012.

Si osserva che la norma non indica il termine di emanazione del regolamento.

Quanto ai programmi di etichettatura ecologica, l'articolo 18 del decreto legislativo n. 4 del 2012 prevede, al comma 2, lettera d), che se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca è superiore a due, vengono cancellati due punti qualora il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca. Si ricorda, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 1379 del 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, disciplina, all'articolo 39, le informazioni supplementari facoltative che possono essere recate in etichetta e si riferisce, alla lettera e), a informazioni di tipo ambientale.

Clausola di invarianza finanziaria (art. 7)

L'articolo 7 dispone che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività in essa previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Le proposte di legge abbinate (A.C. 907 e A.C. 1276)

Si fa notare che le proposte di legge abbinate sono state presentate nel corso del 2018, quindi prima dell'emanazione della direttiva 2019/883/UE, la quale (come già evidenziato) prevede l'inclusione dei «rifiuti accidentalmente pescati» (definiti come i rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca) tra i "rifiuti delle navi", riconducendoli quindi nel campo di applicazione della medesima direttiva.

Conseguentemente, buona parte delle norme contenute nelle proposte di legge abbinate (in particolare quelle in materia di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti dispersi in mare) appaiono meritevoli di coordinamento con le nuove disposizioni recate dalla citata direttiva.


Rifiuti solidi marini (RSM): definizione e relativa classificazione (art. 1 C. 907)

L'articolo 1 dell'A.C. 907 include nel novero dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), i rifiuti solidi marini (d'ora in poi indicati con l'acronimo RSM).

Tali rifiuti, secondo la novella introdotta (che aggiunge la lettera f-bis) al comma 2 del citato art. 184), consistono in qualsiasi materiale solido persistente, fabbricato o trasformato e in seguito scartato, eliminato, abbandonato o disperso in ambiente marino e costiero.

Si fa notare che tale nuova categoria di rifiuti urbani si sovrappone, almeno parzialmente, a quella prevista dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 184 citato, che fa riferimento ai "rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".
Secondo autorevole dottrina, i rifiuti marini come qualificati dalla norma in esame già rientrerebbero nel novero dei rifiuti urbani in virtù della loro assimilazione a quelli a cui fa riferimento la citata lettera d), in ragione della loro giacenza, a prescindere dalla loro natura e provenienza. La stessa dottrina osserva che ciò non può risentire della recente modifica adottata a livello europeo secondo cui "i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca , delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione " (art. 3, comma 2- ter, aggiunto alla direttiva 2008/98/CE dalla direttiva 2018/851 UE) in quanto i rifiuti in questione non sono rifiuti della pesca, ma rifiuti di altra origine rinvenuti casualmente durante l'attività di pesca.

Finalità delle proposte di legge (art. 2, co. 1, C. 907; art. 1, co. 1, C. 1276)

L'articolo 2 dell'A.C. 907 indica, al comma 1, che la finalità della proposta di legge è quella di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino attraverso la rimozione, dalla superficie ai fondali, di RSM.

L'articolo 1, comma 1, dell'A.C. 1276 precisa che la finalità perseguita dalla proposta di legge è il risanamento e la tutela dell'ambiente marino attraverso il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare


Raccolta dei RSM (art. 2 C. 907; art. 1, co. 2-3, C. 1276)

Convenzioni con gli imprenditori ittici per la raccolta di RSM (art. 2, co. 1, C. 907)

Per la finalità suddetta, il comma 1 dell'art. 2 dell'A.C. 907 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni possono stipulare, coinvolgendo anche le associazioni di protezione ambientale riconosciute, e le associazioni di categoria, apposite convenzioni con gli imprenditori ittici per la raccolta dei RSM durante il normale esercizio dell'attività di pesca.

L'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute (ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349) è disponibile nella sezione " Associazioni di protezione ambientale" del sito web del Ministero dell'ambiente.

Raccolta e trasporto di RSM da parte degli imprenditori ittici (art. 2, co. 2-3, C. 907; art. 1, co. 2, C. 1276)

Il comma 2 dell'art. 2 dell'A.C. 907 prevede che il comandante di un'unità da pesca che approda in un porto provvede al conferimento dei RSM all'isola ecologica istituita ai sensi dell'articolo 3.

 

Il comma 3 dell'art. 2 dell'A.C. 907 stabilisce che il servizio di smaltimento dei RSM è effettuato senza alcun onere a carico degli imprenditori ittici che effettuano il recupero dei rifiuti e la loro consegna all'isola ecologica.

Tale disposizione è analoga a quella recata dall'art. 2, comma 1, dell'A.C. 1276, secondo cui agli imprenditori ittici che recuperano rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca è consentito il conferimento dei medesimi, senza alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche istituite ai sensi dell'articolo 2. 

Il comma 3 dell'art. 2 dell'A.C. 907 dispone altresì che, per le attività previste dal medesimo articolo, l'imprenditore ittico non è tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.

L'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 dispone che l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
In realtà, si può osservare che già a legislazione vigente il soggetto che rinviene casualmente rifiuti durante l'attività di pesca è tenuto a conferirli, essendo rifiuti urbani, al servizio pubblico di raccolta, e non può gettarli a mare, considerato che l'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 vieta l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
In altre parole, il pescatore che trova rifiuti è da assimilare al cittadino virtuoso che raccoglie una rifiuto da terra e lo getta nel cassonetto o cestino della spazzatura. Non appare quindi configurabile un'attività di gestione dei rifiuti e, conseguentemente, non si può pretendere che il peschereccio soggiaccia agli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/2006 per il trasporto dei rifiuti (registri di carico e scarico e formulari di identificazione, previsti dagli artt. 190 e 193 del Codice), tenuto conto che, come sottolineato in dottrina, "non si tratta di trasporto voluto o programmato, ma obbligato per il rispetto della legge" (v. G. Amendola, Lexambiente.it, 5 ottobre 2018).
La dottrina sottolinea altresì "che nessuna responsabilità circa lo smaltimento di questi rifiuti può essere attribuita, comunque, a chi li ha pescati involontariamente. La giurisprudenza, infatti, con riferimento al citato art. 192 D.Lgs. 152/2006, ha più volte evidenziato che, come espressamente precisato dalla norma, nessuna responsabilità può esservi senza colpa"  (v.  G. Amendola, Lexambiente.it, 5 ottobre 2018 ).
Si ricorda altresì che l'art. 265, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 dispone che "in attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195, comma 2, lettera l), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 188-ter e dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali".

Modalità di attuazione (art. 2, co. 4-5, C. 907; art. 1, co. 3, C. 1276)

Il comma 4 dell'art. 2 dell'A.C. 907 demanda ad un apposito decreto ministeriale (da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni) la determinazione delle linee guida, degli obiettivi e delle modalità tecniche e operative per l'attuazione del presente articolo.

 

Tale decreto ministeriale, in base al successivo comma 5, si conforma ai seguenti princìpi:

a) ridurre i RSM dispersi nell'ambiente marino;

b) conservare la biodiversità marina e promuovere il risanamento degli ecosistemi marini;

c) sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori della pesca sulla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi marini;

d) diffondere un approccio integrato alla tematica dei rifiuti in mare che associ agli aspetti prettamente legati all'ambiente e alla difesa dell'ecosistema marino quelli di carattere economico e sociale, con particolare riguardo alla diffusione della cultura della riduzione, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti;

e) sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori sull'importanza dell'economia circolare e diffondere la cultura della legalità contro la pratica diffusa dell'abbandono dei rifiuti;

f)  elaborare proposte normative, regolamentari e organizzative dirette a incrementare la raccolta dei rifiuti solidi marini.

A fini di chiarezza della disposizione, si valuti l'opportunità di chiarire il significato della previsione secondo cui il decreto ministeriale si conforma al principio di elaborare proposte normative e regolamentari.

Una disposizione analoga si rinviene nel comma 3 dell'art. 1 dell'A.C. 1276, secondo cui il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con decreto da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo in conformità ai seguenti princìpi:

a) limitare la presenza di rifiuti solidi dispersi in mare favorendone il recupero;

b) tutelare la biodiversità e l'ecosistema marino;

c) introdurre nuovi sistemi, debitamente autorizzati, per la raccolta dei rifiuti in mare, unendo la salvaguardia dell'ambiente marino con ulteriori esigenze di natura economico-sociale;

d) sensibilizzare i cittadini sul tema della tutela della biodiversità e dell'ecosistema marino.


Conferimento dei RSM (artt. 3 e 4 C. 907; art. 2 C. 1276)

Isole ecologiche portuali (art. 3 C. 907; art. 2 C. 1276)

Il comma 1 dell'art. 3 dell'A.C. 907 dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole, prevede, con un apposito programma (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge), l'istituzione di isole ecologiche in ciascun porto a cura dell'autorità portuale competente, nonché delle relative dotazioni infrastrutturali, necessarie a garantire un idoneo servizio di conferimento e di smaltimento dei RSM recuperati dal mare ai sensi della vigente normativa italiana e dell'UE.

In base al successivo comma 2, tale programma prevede inoltre:

a) l'indicazione della localizzazione delle isole ecologiche portuali;

b) la descrizione delle modalità di registrazione delle isole ecologiche portuali di raccolta;

c) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi marini.

Una disposizione analoga è contenuta nell'art. 2 dell'A.C. 1276, che prevede l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto ministeriale (adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) volto a disciplinare l'istituzione in ciascun porto, a cura dell'autorità portuale competente, di isole ecologiche idonee ad assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi dispersi in mare e recuperati.

 

Si fa notare che il termine "isola ecologica" viene utilizzato, nel linguaggio corrente, per fare riferimento al centro di raccolta definito, dalla lettera mm) dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, come "area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento", e disciplinato dal D.M. Ambiente 8 aprile 2018.
Convenzioni con gli imprenditori ittici per il conferimento dei RSM (art. 4 C. 907)

L'articolo 4 dell'A.C. 907 prevede che gli imprenditori ittici possono stipulare apposite convenzioni, in attuazione dell'articolo 1, con l'autorità portuale responsabile per la raccolta e lo scarico dei RSM durante il normale esercizio dell'attività di pesca.

Si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento all'articolo 1, considerato che lo stesso reca una norma definitoria e non indica finalità direttamente suscettibili di attuazione mediante le convenzioni in oggetto.


Monitoraggio e informazione (artt. 5-7 C. 907; art. 3 C. 1276)

Programma di monitoraggio (art. 5 C. 907)

L'articolo 5 dell'A.C. 907 prevede l'emanazione (entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti) di un decreto ministeriale per la predisposizione di un programma di monitoraggio costante.

Tale programma dovrà essere finalizzato a verificare l'effettivo andamento del recupero dei RSM e della bonifica dei fondali e degli ambienti acquatici conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo altresì, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria della pesca professionale e delle associazioni di protezione ambientale, la diffusione dei risultati di tale attività allo scopo di promuovere la conoscenza dei princìpi di educazione ambientale e di protezione degli ambienti marini e costieri.

Si ricorda che l'art. 11 del D.Lgs. 190/2010 (recante "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino") prevede che il Ministero dell'ambiente (avvalendosi del Comitato tecnico previsto dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo) elabora ed attua, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti, nonché per l'aggiornamento di tali traguardi.

Si valuti l'opportunità di un coordinamento con la disciplina dei programmi di monitoraggio previsti dall'articolo 11 del D. Lgs. 190/2010.

 

Misure di sensibilizzazione e di informazione dei consumatori (art. 6 C. 907)

L'articolo 6 dell'A.C. 907 stabilisce che, con il decreto ministeriale previsto dall'art. 5, sono altresì individuate misure di sensibilizzazione e di informazione dei consumatori sulle attività previste dalla presente legge, con particolare riguardo alle conseguenze sull'ambiente marino derivanti dall'abbandono e dallo smaltimento improprio dei RSM, nonché ai vantaggi derivanti dalle attività di recupero di tali rifiuti.

Tali misure sono definite sentite le associazioni nazionali rappresentative dei pescatori e le associazioni di protezione ambientale riconosciute e sono attuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI).

Informazioni agli imprenditori ittici (art. 3 C. 1276)

L'art. 3 dell'A.C. 1276 dispone che l'autorità portuale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce agli imprenditori ittici le informazioni concernenti:

a) i dati che evidenziano la necessità del corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare;

b) la localizzazione delle isole ecologiche di cui all'articolo 2;

c) le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare;

d) le indicazioni per la segnalazione delle criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche dei rifiuti solidi recuperati in mare.

Relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge (art. 7 C. 907)

L'articolo 7 dell'A.C. 907 impone al Ministro dell'ambiente di provvedere alla trasmissione alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una relazione sull'attuazione della presente legge.


Imprese ittiche (artt. 4-5 C. 1276)

Credito d'imposta per gli imprenditori ittici (art. 4 C. 1276)

L'articolo 4 dell'A.C. 1276 dispone che agli imprenditori ittici è attribuito un credito d'imposta nella misura di 40 euro per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca.

Lo stesso articolo demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - emanato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - la definizione delle modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione del credito d'imposta.

Riconversione delle imprese ittiche (art. 5 C. 1276)

L'articolo 5 dell'A.C. 1276 prevede che, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adotta un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzate alla raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare, in conformità ai seguenti criteri:

a) prescrivere le modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

b) stimare i costi per riconvertire le flotte della pesca in piattaforme per attività ambientali di pulizia del mare, raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema e individuare le relative modalità di finanziamento;

c) individuare le esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare;

d) prevedere incentivi per la riconversione dell'attività della pesca in attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare.


Entrata in vigore (art. 8 C. 907)

In base all'articolo 8 dell'A.C. 907, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'A.C. 1276 non reca norme volte a disciplinare l'entrata in vigore.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I progetti di legge in esame sono volti a disciplinare aspetti che rientrano nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato.

Inoltre, rileva altresì in materia il tema della tutela del paesaggio, di cui all'articolo 9 della Costituzione, quale valore primario che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali (sentenza n. 367 del 2007 della Corte costituzionale).

Per le disposizioni concernenti gli impianti portuali di raccolta (art. 2, co. 2 e 3, A.C. 1939), le isole ecologiche portuali (art. 3 A.C. 907 e art. 2 A.C. 1276), le convenzioni tra imprenditori ittici e le autorità portuali responsabili per la raccolta e lo scarico dei rifiuti solidi marini (art. 4 A.C. 907), la componente aggiuntiva della tassa o tariffa sui rifiuti per la copertura dei costi di gestione dei RAP (art. 2, co. 4 e 5, A.C. 1939) e il credito di imposta per gli imprenditori ittici (art. 4 A.C. 1276) rilevano, altresì, la materia "porti e aeroporti civili" - che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ricomprende nel novero delle materie di legislazione concorrente - e la materia "sistema tributario e contabile dello Stato", che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.