N. 1.
Seduta del 13 luglio 2017
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in discussione reca disposizioni relative ai soggetti che possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge;
è previsto che gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà;
si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi;
tali riferimenti non appaiono esaustivi in quanto non coordinati con la disciplina prevista dalla legge n. 76 del 2016 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,
impegna il Governo
ad adottare gli atti necessari affinché le «Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.» del decreto-legge n. 99 del 2017 siano applicabili in modo coerente e coordinato con le disposizioni della legge n. 76 del 2016.
9/4565-A/1. Carrescia.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio;
tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – di fatto individuato in Intesa Sanpaolo – ed il trasferimento del relativo personale;
per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, si dispone: una iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo;
per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015; le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti;
sono introdotte misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le possono accompagnare. Si intende inoltre consentire il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria;
nel corso dell'esame in sede referente è stato rifuso nel provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 89 del 2017 attraverso l'introduzione dell'articolo 01. Detto provvedimento ha modificato la disciplina dell'intervento statale nelle procedure di risanamento e ricapitalizzazione degli istituti bancari recata dal decreto-legge n. 237 del 2016, intervenendo in particolare sulla normativa che concerne il riparto degli oneri di risanamento delle banche tra azionisti e creditori subordinati (cd. burden sharing); esso consiste nella riduzione forzosa del capitale o del debito subordinato e/o nella conversione di quest'ultimo in azioni;
si prevede in particolare che, ove la banca abbia presentato o formalmente comunicato l'intenzione di presentare richiesta di intervento dello Stato, sia prorogato di sei mesi il termine di scadenza delle passività oggetto delle predette misure di burden sharing, se tale termine di scadenza ricade nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla. La norma in esame interviene inoltre sulle misure di ricapitalizzazione degli istituti bancari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, effettuata mediante l'acquisto di azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale: in particolare, si allunga (di 60 giorni, da 60 a 120) il periodo concesso per il completamento, da parte del MEF, delle operazioni di acquisto delle azioni delle banche interessate al risanamento, ove tali azioni derivino dalle predette misure di burden sharing;
al netto di quanto precede non sono state approvate altre modifiche di carattere sostanziale;
il provvedimento in esame, all'articolo 1, individua, in particolare, l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che lo stesso disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Si prevede che le misure del decreto che integrano la fattispecie di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono adottate subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea che stabilisca la loro compatibilità con la relativa disciplina europea. Infine, si stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, debba presentare alla Commissione europea una relazione annuale, sino al termine della procedura, con le informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati in esecuzione del decreto-legge,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile anche normativa affinché tale relazione annuale venga presentata anche al Parlamento.
9/4565-A/2. Ragosta, Zoggia, Bersani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede meccanismi di rimborso esclusivamente per coloro che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato «emessi dalle banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti»;
tali obbligazionisti potranno accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 purché tali strumenti finanziari siano stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014;
nessuno, però, parla del destino delle migliaia di piccoli azionisti che vengono così abbandonati al loro destino. Banca Intesa Sanpaolo ha rilevato le parti attive di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca al costo di un euro poiché gli attivi che ha acquisito – pari a circa 44 miliardi di euro – equivalgono ai passivi dei quali si è gravata, pari a 48 miliardi di euro. In effetti, tra le due poste vi è uno sbilancio di circa 4 miliardi di euro, a fronte del quale vi sono, peraltro, gli NPL conferiti a un veicolo esterno, la SGA (Società Gestione Attività) ma di fatto collegato. Se il netto incassato dalla relativa cessione sarà inferiore al suddetto importo di 4 miliardi di euro, della differenza si farà carico lo Stato, che ha rilasciato apposita garanzia;
da un punto di vista tecnico, lo scorso 26 giugno Banca Intesa ha prestato alle due banche in Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA) l'importo di circa quattro miliardi di euro che, poi, si è ripresa il giorno stesso per pareggiare lo sbilancio della cessione. Poiché tale credito è prededucibile, i ricavi della vendita degli NPL sono destinati in via prioritaria a ripagare il detto debito. Pertanto, l'unico attivo della Liquidazione Coatta Amministrativa sarà rappresentato dall'eventuale eccedenza di quanto incassato dagli NPL rispetto ai quattro miliardi già impegnati. Importo sulla cui consistenza è ben difficile formulare ipotesi meno che pessimistiche. I creditori insinuati al passivo della LCA, come è ovvio, eccepiranno la violazione del principio della par condicio creditorum poiché sfavoriti in maniera evidente rispetto, ad esempio, ai titolari di obbligazioni bancarie, rimborsate al 100 per cento da Banca Intesa con gli attivi delle due banche;
al contempo, i Commissari della LCA dovranno revocare i pagamenti effettuati lo scorso 19 aprile agli aderenti alla OPT (Offerta Pubblica di transazione) per ripartire le risorse così recuperate tra tutti i creditori insinuati al passivo. Con ogni immaginabile conseguenza, quanto si aspetta è un futuro di incertezza – di cui soffrirà anche Banca Intesa – con i Tribunali di tutta Italia impegnati su complesse questioni giuridiche e costi legali fuori controllo, con evidente danno per l'economia nazionale,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa volta a tutelare il destino delle migliaia di piccoli azionisti abbandonati al loro destino incerto sia nelle tipologie di azioni giudiziarie da intentare sia nel soggetto legittimato passivo contro il quale procedere.
9/4565-A/3. Cimbro, Zoggia, Bersani, Ragosta.
La Camera,
premesso che:
dopo neanche due anni dal triste epilogo delle quattro banche regionali del novembre 2015, contribuenti e risparmiatori italiani sono di nuovo chiamati a pagare per ripianare le perdite di Popolare di Vicenza e Veneto Banca con un piano messo a punto dal Governo che, come noto, prevede la cessione a Intesa, al prezzo simbolico di 1 euro, della «parte sana» delle banche venete (vale a dire i crediti in bonis e altre attività e passività di buona qualità), la liquidazione dei due istituti e la cessione della «parte cattiva» (18 miliardi di euro di crediti deteriorati) alla SGA, la Società per Gestione di Attività istituita nel 1996 per il salvataggio del Banco di Napoli;
gli abitanti del Veneto, che tanto avevano confidato sulla solidità finanziaria di queste banche, poste in liquidazione coatta amministrativa dal presente provvedimento, e quindi contribuenti, risparmiatori e lavoratori sono rimasti improvvisamente impietriti dall'evolversi di questa situazione e oggi invocano fortemente giustizia sulle malefatte di quegli amministratori che hanno portato a questo drammatico epilogo per accertare in via definitiva le trame di presunte commistioni tra gli amministratori della Banca Popolare di Vicenza e della Veneto Banca con il sistema di potere locale, non solo per la parte politica che da tempo governa quei territori, ma anche di un certo mondo professionale, di settori dell'imprenditoria e della pubblica amministrazione che potrebbero risultare coinvolti e pienamente responsabili sia pur indirettamente;
nonostante le proposte presentate in Commissione dal nostro Gruppo Parlamentare Articolo 1, Movimento Democratici e Progressisti, il provvedimento in esame, modificato solo minimamente in sede referente, non affronta in alcun modo il tema delle responsabilità, che sono evidenti, degli amministratori e dei dirigenti che hanno prodotto il dissesto economico delle banche venete;
per l'ennesima volta i cittadini sono chiamati a pagare per errori fatti da pochi, nel caso delle banche venete, con responsabilità non solo della politica, ma anche delle associazioni degli imprenditori e commercianti che sedevano stabilmente nei consigli di amministrazione delle stesse,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, affinché, sul piano delle responsabilità penali e patrimoniali, gli amministratori colpevoli vengano puniti in modo esemplare e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ferma restando la necessità di distinguere l'agire degli amministratori infedeli da quelli che negli ultimi tempi hanno retto la sorte di questi istituti per evitarne il tracollo e il fallimento.
9/4565-A/4. Zoggia, Bersani, Ragosta.
La Camera,
premesso che:
con la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. si prevede l'introduzione, nel nostro ordinamento, di disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio;
il provvedimento prevede inoltre, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, una serie di misure che consistono nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente, di fatto individuato in Intesa Sanpaolo, nonché interventi diretti a garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese;
nello specifico, con nota tecnica del 15 aprile 2016, la Banca d'Italia ha fornito alcuni chiarimenti relativi agli intermediari Banca Popolare di Vicenza (BPV) e Veneto Banca (VB). Le predette banche sono state investite da due tipologie di problematiche, legate alla loro originaria natura di banche popolari non quotate: la modalità di determinazione del prezzo delle azioni e i finanziamenti concessi dalle banche alla clientela per la sottoscrizione delle azioni della banca medesima;
con particolare riferimento a Veneto Banca, nel corso del 2016 la governance aziendale ha avuto un sostanziale rinnovo, conclusosi con l'avvio dell'azione di responsabilità il 16 novembre 2016 nei confronti degli ex componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché dell'ex Direttore Generale di Veneto Banca S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca ha deliberato inoltre la costituzione di un Fondo di solidarietà di 30 milioni di euro per sostenere i Soci che versano in comprovate situazioni di particolare disagio socio-economico, rivolto ai medesimi destinatari dell'Offerta Pubblica di Transazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche con l'introduzione di specifici provvedimenti legislativi, norme atte ad introdurre nel nostro ordinamento fattispecie che possano individuare e circoscrivere le responsabilità di coloro che si trovano ai vertici delle banche al fine di tutelare i risparmiatori da simili situazioni.
9/4565-A/5. Pastorelli, Lo Monte.
La Camera,
premesso che:
stando ai dati dell'ultimo Bollettino statistico emanato dalla Banca d'Italia si evidenzia che, nonostante negli ultimi mesi del 2016 sia proseguita l'espansione del credito al settore privato non finanziario, permangono ancora notevoli difficoltà di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese;
nell'analisi si legge, infatti, che la crescita dei prestiti resta modesta;
la variazione su base annua dei prestiti bancari alle imprese è stata nulla nel mese di novembre;
la Banca d'Italia ha evidenziato che all'aumento dei finanziamenti alle aziende di servizi si contrappongono l'ulteriore riduzione del credito alle imprese di costruzione e il nuovo calo del credito destinato a quelle manifatturiere;
anche uno studio effettuato da Confesercenti sui dati diffusi dalla Banca d'Italia ha evidenziato che il credit crunch ha colpito una parte significativa dell'apparato imprenditoriale italiano: tra il 2010 e il 2016, alle Pmi sono mancati ben 31 miliardi di euro di finanziamenti;
da tale studio emerge, infatti, che gli istituti bancari hanno concesso il credito alle imprese di medie e grandi dimensioni, preferendole a quelle più piccole;
si tratta di una condotta non giustificabile, anche perché si è rilevato che la rischiosità delle piccole imprese non è superiore a quella delle grandi; negli ultimi sei anni – rileva il citato rapporto – «l'incidenza percentuale delle imprese, che impiegano meno di 20 dipendenti, sul totale delle sofferenze bancarie è diminuito di sei punti, passando dal 25,7 per cento al 19,7 per cento»;
sempre secondo il rapporto, rispetto alle grandi imprese, sarebbe più contenuto anche l'aumento medio dello stock di sofferenze delle piccole imprese: +118 per cento rispetto al +207 per cento alle grandi;
ciononostante, Confesercenti ha evidenziato il caso delle piccole imprese del commercio che, pur essendo «titolari» di una percentuale molto bassa del totale di sofferenze (il 4,8 per cento, in discesa dal 6 per cento del 2010), hanno perso 7 miliardi di euro di finanziamenti;
un'altra ricerca dell'Ufficio studi della Confcommercio, evidenzia che in Italia solo l'11 per cento delle piccolissime imprese, quelle entro i nove addetti, «vengono soddisfatte in termini di credito» mentre per le grandi il tasso quasi si quadruplica al 41 per cento;
si evidenzia, inoltre, che «dopo i momenti più bui della crisi finanziaria il rapporto tra imprese del terziario e banche fatichi a ripartire: nel 2009 le richieste pienamente accolte erano il 62 per cento, per crollare al 23 per cento nel 2013 e risalire solo al 38 per cento negli ultimi due anni»;
secondo questi dati, la domanda di credito negli ultimi due anni è rimasta stabile, con il 21,8 per cento di aziende del settore che hanno chiesto un finanziamento;
secondo Confcommercio, «sarà difficile per le nostre imprese tornare a crescere anche dimensionalmente senza un efficace contributo del sistema bancario»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che agevolino l'accesso al credito, in particolar modo alle piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura del sistema produttivo italiano.
9/4565-A/6. D'Agostino.
La Camera,
premesso che:
in relazione alla conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A sono stati stabiliti alcuni criteri di ristoro per i soci delle due banche;
fondamentale importanza assume la natura non imponibile delle somme già percepite nei mesi scorsi dai soci di Veneto Banca S.p.a. e Banca popolare di Vicenza S.p.a. a titolo di transazione,
impegna il Governo
a far diramare dall'Agenzia delle Entrate, con gli strumenti a sua disposizione, un chiarimento scritto circa la natura non imponibile delle somme percepite a titolo di transazione dai soci di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.
9/4565-A/7. Zanetti.
La Camera,
premesso che:
le vicende succedutesi alle crisi della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca hanno evidenziato alcuni vulnus presenti nella legislazione in vigore;
nonostante l'importante stato di crisi, tale da obbligarne successivamente il salvataggio pubblico:
a) sono stati corrisposti importanti e lauti benefit in uscita,
b) nella fase iniziale, è stato vano il tentativo di esercitare, quindi con immediatezza, l'azione di responsabilità nei confronti dei responsabili,
c) si è verificato il caso della cessione del patrimonio da parte di uno dei responsabili in modo di eludere la rivalsa dei risarcimenti;
per quanto verificatosi, si ritiene necessario impedire in futuro situazioni analoghe in qualsiasi altro istituto bancario,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di:
1) avviare la modifica dell'articolo 2393 del codice civile prevedendo che in caso di grave inosservanza dei doveri imposti dalla legge e di dichiarazione di fallimento o di avvio delle procedure di risoluzione di cui al decreto legislativo n. 180 del 2015:
a) l'assemblea dei soci può deliberare, contestualmente all'azione di responsabilità, il disconoscimento dell'eventuale trattamento di fine mandato spettante all'amministratore, comunque denominato,
b) la società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il decimo del capitale sociale,
2) avviare la modifica del secondo comma dell'articolo 2641 del codice civile in modo che la confisca per equivalente sia estesa ai beni dei quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.
9/4565-A/8. D'Arienzo, Sbrollini, Crivellari, Rostellato, Casellato, De Menech, Zan, Zardini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede l'intervento dello Stato a sostegno dell'operazione di liquidazione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato»;
l'intervento pubblico sarà, in particolare, destinato alla concessione della garanzia dello Stato a copertura dello sbilancio di cessione, all'erogazione di un supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario, alla concessione della garanzia dello Stato sull'adempimento di obblighi delle due banche in liquidazione, e all'erogazione al cessionario di fondi a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale,
impegna il Governo
a condizionare l'uso di risorse pubbliche, durante l'intera fase della gestione liquidatoria e anche con riferimento al personale assorbito dal cessionario, all'inderogabile osservanza delle seguenti condizioni: divieto di distribuire utili e dividendi, fissazione di un tetto massimo di stipendio che potranno percepire i manager e dirigenti, divieto di corrispondere bonus e premi di produzione concessi a qualunque titolo, introduzione del divieto per gli amministratori che risultano responsabili di condotte illecite o anche solo di pratiche commerciali scorrette di continuare a ricoprire incarichi nei medesimi istituti.
9/4565-A/9. Giorgia Meloni, Rampelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è l'ennesimo provvedimento urgente varato con riferimento al settore del credito;
il clima di fiducia e di cristallina chiarezza che dovrebbe informare il rapporto tra cittadini e sistema bancario sta subendo pesanti conseguenze dall'adozione di una successione di provvedimenti che intervengono a riformare, riorganizzare, ridefinire gli istituti, ovvero a gestire crisi bancarie di diversi istituti con accortezza diversa, perché soprattutto i piccoli risparmiatori non sanno più a chi rivolgersi;
in questo clima appare necessario riformare il sistema bancario partendo dall'inizio, ovvero con la separazione tra banche commerciali, e in secondo luogo, attraverso la nazionalizzazione di Banca d'Italia, massima autorità nel settore bancario, depositaria delle riserve auree nazionali e affidataria di importanti compiti in materia di vigilanza,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a sostenere un processo di riforma del sistema bancario che si basi in primissimo luogo sulla separazione tra banche commerciali e banche d'affari e la nazionalizzazione della Banca d'Italia.
9/4565-A/10. Taglialatela, Rampelli, Giorgia Meloni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel disciplinare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., lascia una situazione di assoluta incertezza in merito alle possibilità e alle modalità di ottenere un risarcimento per i soggetti vittima di illeciti;
non sono, infatti, disciplinate le ipotesi o modalità di successione nei rapporti processuali pendenti tra i risparmiatori e le banche, e non è chiarito se il comparto «bad bank», gestito dalla SGA, succederà nelle responsabilità per gli illeciti commessi dai medesimi istituti;
è opportuno ricordare, inoltre, che i procedimenti giudiziali già avviati in sede civile al fine di ottenere il ristoro del danno patito, a fronte di quanto disposto nel decreto, in combinato disposto con la normativa vigente, sono destinati ad estinguersi per improcedibilità, costringendo i ricorrenti ad insinuarsi nella procedura di liquidazione, con il rischio di vedersi rigettare le domande per crediti risarcitori che, ad oggi, non sono ancora certi, liquidi ed esigibili e, quindi, di difficile accertamento in sede fallimentare;
nel testo del provvedimento, infine, alcuna tutela è accordata a quei soggetti che sono stati costretti ad acquistare azioni per l'ottenimento di un finanziamento, o che sono stati incoraggiati all'acquisto di prodotti finanziari utilizzando denari messi a disposizione dalla stessa Banca, ovvero di chi ha assistito alla non esecuzione degli ordini di vendita presentati, categorie di risparmiatori per i quali il decreto-legge non prevede alcun accantonamento e neanche la possibilità di compensazione;
il decreto-legge in esame appare quindi assolutamente fallace, dall'incerta formulazione e incapace di tutelare quelle che sono le prime e principali vittime del dissesto creato da chi ha preferito il benessere di pochi a quello di molti,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a tutelare i risparmiatori di cui in premessa.
9/4565-A/11. Rampelli, Rizzetto.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito degli interventi urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;
considerato che:
decine di migliaia di piccoli azionisti già clienti di Veneto Banca e Popolare Vicenza sono rimaste vittime di vendite fraudolente di titoli azionari, come accertato dalla Consob;
in considerazione del trasferimento delle aziende bancarie e degli attivi delle due banche a Intesa Sanpaolo, si ritiene necessario, a tutela dei piccoli azionisti, comprendere nel perimetro della cessione anche i debiti risarcitori derivanti dal cosiddetto misselling delle azioni, vale a dire dalla vendita illecita di titoli avvenuta in mancanza delle informative richieste dalla normativa di settore;
l'assenza di tale disposizione, come hanno evidenziato le associazioni a tutela dei consumatori, pregiudica decine di migliaia di piccoli azionisti, vittime di illeciti gravissimi. Ciò in violazione di valori fondamentali come la tutela del risparmio garantita dall'articolo 47 della Costituzione;
tra l'altro, tale previsione è dei tutto compatibile con i considerevoli vantaggi che Intesa Sanpaolo otterrà dall'operazione,
impegna il Governo
a valutare l'adozione di ulteriori provvedimenti normativi affinché siano compresi nel perimetro della cessione anche i debiti risarcitori derivanti dalla vendita illecita di azioni.
9/4565-A/12. Rizzetto, Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Taglialatela, Totaro, Petrenga.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 99 del 2017 produrrà, soprattutto nel Veneto, sensibili effetti di concentrazione dell'attività creditizia precedentemente erogata dalle banche di cui all'articolo 1 in capo al gruppo cessionario ai sensi dell'articolo 3, già capillarmente presente nel medesimo territorio soprattutto a mezzo di Cassa di Risparmio del Veneto spa;
il prospettato effetto di posizione dominante potrà avvenire, per espressa previsione dell'articolo 3, comma 4, del decreto in conversione, anche in deroga alla ordinaria disciplina antitrust;
considerato che:
un numero importante di imprese aveva, nel tempo, diversificato l'acquisto di prodotti finanziari presso una pluralità di banche presenti nel territorio veneto, sovente identificabili con Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e Cassa di Risparmio del Veneto;
a seguito del decreto-legge n. 99 del 2017, tale pluralità sarà fortemente ridimensionata a favore della concentrazione dei rapporti finanziari in capo al gruppo Intesa;
osservato che:
una gestione unitaria di linee di affidamenti finanziari storicamente allocati in istituti di credito diversi potrebbe condurre a una complessiva riduzione della quantità di credito concesso alle imprese, per effetto di prevedibili misure di unificazione da parte del cessionario di più prodotti finanziari contratti da una medesima ditta, il che potrà conclusivamente significare una minor misura degli affidamenti concessi pro capite;
considerato che:
tale fenomeno condurrebbe a una complessiva minor liquidità in capo alle imprese venete in un momento ancora caratterizzato da una difficile congiuntura economica, ulteriormente aggravata per decine di migliaia di imprenditori e soggetti privati veneti dalla definitiva perdita di valore delle azioni delle banche poste in liquidazione;
ritenuto che:
debba essere promossa ogni utile azione, nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascun ente preposto alla vigilanza bancaria, al fine di evitare o almeno attenuare la possibilità di un effetto deflattivo della liquidità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità:
1) di porre in essere, direttamente o indirettamente, azioni utili al fine di non favorire politiche del credito da parte del cessionario di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 99 del 2017 che comportino effetti di depotenziamento complessivo degli strumenti finanziari in essere a favore delle imprese;
2) nonché, comunque, di attuare efficaci strumenti di osservazione delle iniziative e delle prassi che varranno assunte del medesimo cessionario nei confronti delle PMI almeno nel territorio veneto, e ciò anche opportunamente coinvolgendo la Amministrazione regionale di riferimento.
9/4565-A/13. Menorello, Galgano, Catalano.
La Camera,
premesso che:
le recenti crisi che hanno investito alcune delle nostre banche hanno rivelato come il nostro sistema bancario sia fragile e come, evidentemente, la soluzione più rapida ed efficace sia il ricorso agli aiuti di Stato (come ad esempio si è fatto con il decreto-legge n. 237/2016);
allo stesso tempo si è assistiti ad un ingresso, da parte di alcune banche, in altri settori diversi dal credito, quali il commercio e l'intermediazione immobiliare;
la concomitanza di questi due settori solleva quindi una questione che non può essere ignorata dal legislatore, ossia quella della concorrenza sleale tra imprese del credito che estendono la loro attività ad altri settori ed imprese che operano nei medesimi settori;
con l'approvazione dei recenti decreti legge in materia di aiuti di Stato alle banche, la concorrenza sleale non è più solo limitata alla disparità di risorse (umane ed economiche), ma ora si estende anche all'intervento dello Stato che sostiene finanziariamente le banche, le quali poi potranno utilizzare i medesimi fondi per fare concorrenza alle imprese che, invece, per la funzione sociale che gli è propria, dovrebbero sostenere;
negli Stati Uniti, a seguito del fallimento di Lehman Brothers, la legge «Omnibus Appropriations Act» ha separato il settore immobiliare da quello del credito, proibendo in modo permanente alle banche di entrare nel settore dell'intermediazione immobiliare per evitare concentrazioni anticoncorrenziali a scapito dei consumatori e per evitare rischi di conflitti di interesse nelle decisioni su prestiti bancari;
tra le motivazioni che hanno portato all'adozione di questa legge ci sono non solo le concentrazioni anticoncorrenziali che si sarebbero generate ed i conflitti di interesse che sarebbero derivati a scapito dei consumatori, ma anche il riferimento ai sussidi federali che avrebbero potuto essere concessi alle banche che, quindi, avrebbero goduto di ulteriori risorse per distorcere ancora di più la concorrenza;
ai rischi per il consumatore connessi al controllo da parte delle banche proprietarie di agenzie immobiliari (indebito condizionamento nella scelta casa-mutuo; assenza di terzietà tipica del mediatore; «patto marciano»), si evidenzia come, con il decreto legge 237/2016 e anche con il decreto in oggetto, si sommi il rischio che gli aiuti di Stato che vengono destinati alle banche siano utilizzati da queste per promuovere od incrementare attività che si pongono in coerenza con operatori ed imprese, in contrasto con la funzione sociale propria delle banche ed ad ulteriore scapito della concorrenza,
impegna il Governo
a valutare la necessità di adottare ulteriori iniziative legislative al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel settore immobiliare in cui l'ingresso degli istituti bancari potrebbe essere non soltanto nocivo per gli altri operatori del settore, ma anche per gli stessi consumatori che, notoriamente, si trovano in una posizione di svantaggio e di debolezza contrattuale, anche prevedendo il divieto, per le banche e gli intermediari finanziari, di acquisire o detenere partecipazioni in imprese o società del settore.
9/4565-A/14. Giancarlo Giorgetti, Busin.
La Camera,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà ristorata interamente, e senza complicazioni burocratiche;
in particolare, l'articolo 23 del decreto-legge n. 237/2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15, prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia al Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,
impegna il Governo
a prevedere la possibilità di istituire, in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato, un Fondo di garanzia per gli ex soci azionisti azzerati delle due popolari venete, tenuto conto di quanto esposto in premessa circa la loro condizione di soci-azionisti, facendo confluire in questo fondo i 60 milioni di euro già stanziati dalle due banche in favore degli ex-soci in difficoltà finanziarie.
9/4565-A/15. Busin.
La Camera,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il Governo ha dato parere favorevole all'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. 9/4280/26, ma non sono stati ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto, in questa sede, è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento e,
impegna il Governo
a prevedere norme più stringenti per l'accertamento delle responsabilità dei dissesti patrimoniali bancari imputabili alla dirigenza, al fine di sanzionare quest'ultima con pesanti pene pecuniarie di natura amministrativa, di introdurre il divieto assoluto di ricoprire qualsiasi tipo di ruolo dirigenziale negli istituti di credito a chi abbia subito una precedente condanna per cattiva gestione e di prevedere sanzioni penali nel caso specifico in cui, a causa della mala gestio, si verifichino perdite dell'istituto bancario tali da coinvolgere un elevato numero di risparmiatori appartenenti alla clientela retail.
9/4565-A/16. Allasia, Busin.
La Camera,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il Governo ha dato parere favorevole all'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. 9/4280/26, ma non sono stati ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto, in questa sede, è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento e,
impegna il Governo
a prevedere ulteriori iniziative legislative al fine di ricomprendere in maniera esplicita, quali soggetti imputabili del reato di bancarotta fraudolenta, anche i dirigenti o comunque coloro che hanno svolto funzioni apicali, anche di fatto, all'interno degli istituti bancari.
9/4565-A/17. Attaguile, Busin.
La Camera,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l’accountability della dirigenza,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo, per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria, in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, nel caso, la pena massima.
9/4565-A/18. Borghesi, Busin.
La Camera,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
l'articolo 640 del codice penale disciplina il reato di truffa, riconosciuto dal nostro ordinamento nella condotta di «chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». La pena detentiva prevista è da sei mesi a tre anni;
in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l’accountability della dirigenza,
impegna il Governo
in relazione al reato di cui all'articolo 640 del codice penale, ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, di conseguenza, la pena massima.
9/4565-A/19. Bossi, Busin.
La Camera,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
l'articolo 501 del codice penale disciplina il reato di aggiotaggio, riconosciuto dal nostro ordinamento nella condotta di «chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato». Il codice, in questo caso, prevede la reclusione fino a tre anni;
in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l’accountability della dirigenza,
impegna il Governo
in relazione al reato di cui all'articolo 501 del codice penale, ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, contestualmente, la pena massima.
9/4565-A/20. Caparini, Busin.
La Camera,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era oramai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
l'articolo 2621 del codice civile disciplina la fattispecie di false comunicazioni, stabilendo che «i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni».;
la ratio di tale norma risiede nella volontà di punire le false comunicazioni che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori, che si distingue dalla fattispecie prevista all'articolo 2622, in cui sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico;
in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l’accountability della dirigenza,
impegna il Governo
in relazione al reato di cui all'articolo 2621 del codice civile, ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, contestualmente, la pena massima.
9/4565-A/21. Castiello, Busin.
La Camera,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era oramai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015] e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
l'articolo 2638 del codice civile disciplina la fattispecie dell'ostacolo all'esercizio di funzione della vigilanza da parte di pubbliche autorità, per cui, il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (che ha recepito la direttiva BRRD 2014/59/UE), ha previsto un raddoppio della pena, prevista in via generale dai due ai quattro anni, «se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Lo stesso articolo prevede quindi che «agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza»;
in questo ambito si rende quindi necessario inasprire ulteriormente le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l'accountability della dirigenza,
impegna il Governo
in relazione al reato di cui all'articolo 2638 del codice civile, ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, contestualmente, la pena massima.
9/4565-A/22. Fedriga, Busin.
La Camera,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà ristorata interamente, e senza complicazioni burocratiche;
in particolare, l'articolo 23 del decreto-legge n. 237/2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15. prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto-legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia il Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative legislative al fine di prevedere un ristoro anche per i soci-azionisti, in considerazione della loro qualità di soci e non di investitori professionali, ricomprendendoli anche nei meccanismi di indennizzo forfettario o procedura arbitrale previsti dalla legge di stabilità 2016 per i detentori dei titoli subordinati delle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015.
9/4565-A/23. Grimoldi, Busin.
La Camera,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà ristorata interamente, e senza complicazioni burocratiche;
in particolare, l'articolo 23 del decreto-legge n. 237/2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017. n. 15. prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto-legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia il Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016;
in particolare, l'articolo riserva tali misure di ristoro solo a favore degli investitori non istituzionali che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione col presente provvedimento, sottoscritti, o acquistati, entro la data del 12 giugno 2014 – data della pubblicazione in GUUE della direttiva BRRD – esclusivamente nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti,
impegna il Governo
ad aumentare la platea dei risparmiatori subordinati ammessi alle procedure di ristoro previste dalla legge di stabilità 2016, in modo da rendere meno oneroso per i risparmiatori retail il concorso alla liquidazione delle due banche, ricomprendendo anche coloro che hanno acquistato i titoli subordinati da intermediari finanziari diversi dalle banche emittenti venete, quali, ad esempio, i promotori finanziari.
9/4565-A/24. Guidesi, Busin.
La Camera,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era orami nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà ristorata interamente, e senza complicazioni burocratiche;
in particolare, l'articolo 23 del decreto legge n. 237 del 2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017. n. 15. prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia il Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016;
in particolare, l'articolo riserva tali misure di ristoro solo a favore degli investitori non istituzionali che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione col presente provvedimento, sottoscritti, o acquistati, entro la data del 12 giugno 2014 – data della pubblicazione in GUUE della direttiva BRRD – esclusivamente nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti,
impegna il Governo
ad aumentare la platea dei risparmiatori subordinati ammessi alle procedure di ristoro previste dalla legge di stabilità 2016, in modo da rendere meno oneroso per i risparmiatori retail il concorso alla liquidazione delle due banche, estendendo oltre il 12 giugno 2014 la data entro la quale i titoli subordinati devono esser stati acquistati come condizione per accedere al Fondo, posticipandola, almeno, alla data dell'entrata in vigore della normativa del bail-in prevista dai decreti di recepimento della direttiva BRRD.
9/4565-A/25. Invernizzi, Busin.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte. A tali comportamenti poco trasparenti, si aggiunge, spesso, l'abuso di posizione di forza delle banche nei confronti dei propri clienti che, sicuramente, nel rapporto, sono la parte più debole e, quindi, da tutelare;
in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;
se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati;
in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il Governo ha dato parere favorevole all'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. 9/4280/24, ma non sono stati ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento e,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito internet della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, i dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.
9/4565-A/26. Molteni, Busin.
La Camera,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era orami nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, le due banche, nell'estremo tentativo di sanare la propria situazione patrimoniale, hanno concordato, mediante offerte pubbliche, accordi transattivi con gli azionisti i quali, in cambio della rinuncia ad agire in giudizio, hanno ricevuto un esiguo indennizzo (il valore delle azioni della Popolare di Vicenza è passato da 62,5 euro a 9 euro, creando una maxi minusvalenza);
nella procedura di liquidazione potrebbero essere aggrediti anche tali indennizzi, mediante revocatoria, con considerevole aggravamento del pregiudizio già imposto a questi risparmiatori,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di introdurre, durante l'espletamento delle procedure di liquidazione, le adeguate misure di protezione delle somme ricevute dagli azionisti a titolo di indennizzo a seguito degli accordi transattivi.
9/4565-A/27. Pagano, Busin.
La Camera,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era oramai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, molti soci azionisti avevano intentato azioni giudiziarie contro le due banche, a seguito dell'azzeramento dei propri capitali a causa della dissennata gestione che ha portato a tale situazione di dissesto patrimoniale;
l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto-legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia al Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui alla premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere procedure semplificate di successione nei procedimenti giudiziari in corso per i soci-azionisti che, al momento della messa in liquidazione dei due istituti veneti, avevano intentato azioni giudiziarie ancora pendenti contro le medesime banche o ottenuto sentenza loro favorevole.
9/4565-A/28. Picchi, Busin.
La Camera,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era oramai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, molti soci azionisti avevano intentato azioni giudiziarie contro le due banche, a seguito dell'azzeramento dei propri capitali a causa della dissennata gestione che ha portato a tale situazione di dissesto patrimoniale;
l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto-legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia al Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori interventi legislativi al fine di riconoscere ai soci-azionisti che, al momento della messa in liquidazione dei due istituti veneti, avevano intentato azioni giudiziarie, ancora pendenti, contro banche, o ottenuto sentenza loro favorevole, i medesimi diritti dei creditori privilegiati.
9/4565-A/29. Gianluca Pini, Busin.
La Camera,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era oramai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato negli anni di crisi appena passati e di cui si sentono ancora gli effetti: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il credit crunch che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese; dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche e all'aumento della pressione fiscale diretta ed indiretta;
da ultimo, si sarebbe potuto anche evitare che a causa delle crisi bancarie, soltanto nel corso dell'ultimo anno, si bruciassero oltre 15,6 miliardi di euro investiti dai piccoli risparmiatori italiani;
come ha denunciato il Codacons, «tra il 2015 e il 2016 ben 218.996 piccoli investitori sono stati coinvolti dalle crisi bancarie che hanno visto protagoniste Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Carife, Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria» e «15.681.000.000 euro investiti in azioni e obbligazioni di questi istituti di credito sono stati letteralmente bruciati, con una perdita media pari a 71.604 euro a risparmiatore»;
in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il Governo ha respinto l'impegno proposto con l'ordine del giorno n. 9/4280/21, ma in questa sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative che stabiliscano, nelle more del riordino della disciplina bancaria e finanziaria attuata in sede europea in vista del completamento dell'unione bancaria di cui agli articoli 114 e 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre il principio attraverso il quale venga distinto il modello di banca commerciale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto a quello della banca d'affari che attua operazioni finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.
9/4565-A/30. Rondini, Busin.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte. A tali comportamenti poco trasparenti, si aggiunge, spesso, l'abuso di posizione di forza delle banche nei confronti dei propri clienti che, sicuramente, nel rapporto, sono la parte più debole e, quindi, da tutelare;
al mare magnum delle commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione;
tra queste, balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;
le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche praeter legem;
in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il Governo ha dato parere favorevole all'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. 9/4280/31, ma non sono state ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso successive iniziative normative, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie, al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in home banking.
9/4565-A/31. Saltamartini, Busin.
La Camera,
premesso che:
la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era oramai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, le due banche, nell'estremo tentativo di sanare la propria situazione patrimoniale, hanno concordato, mediante offerte pubbliche, accordi transattivi con gli azionisti i quali, in cambio della rinuncia ad agire in giudizio, hanno ricevuto un esiguo indennizzo (il valore delle azioni della Popolare di Vicenza è passato da 62,5 euro a 9 euro, creando una maxi minusvalenza);
la direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle entrate, mediante circolare, ha già reso noto che gli indennizzi ricevuti non sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF, in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
impegna il Governo
considerato l'importo dell'indennizzo ricevuto dai soci ai sensi delle offerte pubbliche, a valutare la necessità di adottare le adeguate misure legislative al fine di introdurre una deroga temporanea alla normativa in tema di imposte stabilite dal TUIR in modo da escludere tali esigui indennizzi dall'imposizione fiscale.
9/4565-A/32. Simonetti, Busin.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge n. 99 del 2017 recante «Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.» disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione, sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti;
pertanto, saranno tagliati fuori 2 mila risparmiatori che non potranno accedere all'arbitrato perché non hanno acquistato i titoli attraverso un intermediario bancario in quanto solo i soggetti sopracitati potranno accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità per il 2016, in favore dei soggetti che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015;
inoltre, il decreto attuativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno, non opta per la possibilità automatica di rimborso totale in caso di truffa acclarata nella procedura arbitrale davanti all'Anac. Ma attribuisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi (Fitd) la facoltà di stabilire, entro 30 giorni, come e quanto pagare ai risparmiatori che vedranno riconosciuto il loro diritto al risarcimento dall'arbitro;
secondo quanto stabilito nel decreto, entro il 13 luglio il Fitd farà quindi un'offerta pubblica ai risparmiatori beffati che hanno scelto la procedura arbitrale. Inoltre la proposta diventerà vincolante per chi abbia scelto questa modalità di indennizzo. Con il risultato che il Fitd sarà il vero riferimento dell'intero meccanismo di indennizzo, mentre l'arbitro avrà solo il compito di accertare l'illecito. I risparmiatori sono tenuti a presentare istanza nel giro massimo di quattro mesi dalla data dell'offerta del Fitd. Oltre questo limite temporale, ogni diritto al risarcimento andrà perduto. Per accedere alla procedura arbitrale, bisognerà avvalersi di un apposito modulo che sarà disponibile nel sito internet istituzionale della camera arbitrale e potrà essere presentato per via telematica mediante posta elettronica certificata oppure in versione cartacea direttamente al collegio arbitrale. E poi bisognerà attendere le decisioni dell'Anac e del Fitd;
per il Comitato Azzerati dal Salva-Banche si tratta dell'ennesima presa in giro. Il decreto non solo chiede ai risparmiatori di provare la «responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», ma esclude il rimborso totale anche nel caso di truffa acclarata,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative legislative, anche di decretazione d'urgenza, al fine di ristabilire in base all'articolo 3 della Costituzione, l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini, per i quali, viceversa, il Governo ha previsto diverse tipologie di ristoro e/o risarcimento, secondo modalità e con livelli di copertura delle perdite subite iniqui e disomogenei.
9/4565-A/33. Cristian Iannuzzi.
La Camera,
premesso che:
il presente decreto-legge, che contiene disposizioni urgenti in merito alla liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., ha lo scopo di adottare misure pubbliche a sostegno dell'ordinata fuoriuscita di tali banche dal mercato nel contesto di una procedura di insolvenza e garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, evitando forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e sociale e sul piano occupazionale;
in data 23 giugno 2017 è stata accertata la condizione di dissesto delle suddette banche da parte della Banca centrale europea. Nella stessa data il Comitato di risoluzione unico decide la non sussistenza delle condizioni per l'applicazione della procedura di risoluzione di cui alla direttiva BRRD. In virtù di ciò, gli istituti di credito in argomento hanno dovuto fare ricorso alla liquidazione coatta amministrativa;
l'articolo 5, comma 4, del presente provvedimento attribuisce alla Società per la Gestione di Attività (SGA) il potere di costituire – nell'ambito dell'amministrazione dei crediti e degli altri beni e rapporti giuridici acquistati – i patrimoni destinati. Il comma 5 dello stesso articolo attribuisce analogo potere al Ministro dell'economia e delle finanze,
impegna il Governo
a definire la casistica in relazione alla quale si esercita il potere di SGA S.p.A. o del Ministro dell'economia e delle finanze chiarendo, se e in quali termini il potere del Ministro si configuri come sostitutivo rispetto a quello di SGA.
9/4565-A/34. Galgano, Menorello, Catalano.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione disciplina la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Le disposizioni in commento rappresentano una deroga alla disciplina di risoluzione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento prevista dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e recepita dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
da quanto si desume dall'analisi delle disposizioni introdotte dal decreto, ivi compresa la predisposizione di misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 6, si evince che tale deroga rappresenti la volontà politica del Governo di non applicare all'ordinamento giuridico italiano la disciplina europea in materia di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento nonché la volontà di individuare altre soluzioni normative per la gestione delle crisi del sistema bancario italiano;
altresì le risorse indicate dall'articolo 9 sono utilizzate al fine di concedere liquidità e garanzie al cessionario privato a cui sono state cedute attività e passività di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza;
sarebbe quindi opportuno modificare la disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento introducendo una disciplina che garantisca l'utilizzo delle risorse pubbliche per nazionalizzare gli istituti di credito in difficoltà, evitando l'applicazione di ogni genere di misure di condivisione dei rischi a carico dei risparmiatori e recuperando le risorse stanziate mediante una efficiente gestione dei crediti deteriorati,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a modificare la disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento introducendo una normativa che garantisca l'utilizzo delle risorse pubbliche per la nazionalizzazione degli istituti di credito in difficoltà, evitando l'applicazione di ogni genere di misure di condivisione dei rischi a carico dei risparmiatori e recuperando le risorse erariali stanziate mediante una efficiente gestione dei crediti deteriorati affidata ad un soggetto terzo partecipato dallo Stato.
9/4565-A/35. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9, al comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione stabilisce che le misure in esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 recante disposizioni in materia di «Tutela del risparmio nel settore creditizio», e dunque, nell'ambito degli interventi autorizzati dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento presentata alle Camere il 21 dicembre 2016;
l'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione finanziaria di 20 miliardi di euro per l'anno 2017 da reperire, a condizioni di mercato, attraverso operazioni di emissione di titoli del debito pubblico. Il Fondo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e degli oneri relativi alla concessione di garanzie dello Stato su passività di nuova emissione e per l'erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani;
la Relazione al Parlamento presentata alle Camere il 21 dicembre 2016 è stata redatta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 le quali dispongono che, in presenza di eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato quali gravi crisi finanziarie nonché gravi calamità naturali con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese, il Governo possa ricorrere alla procedura di indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie nei limiti indicati dalle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, della citata legge. La Relazione al Parlamento ha come obiettivo la necessità di aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicando la durata e la misura dello scostamento, le finalità a cui vengono destinate le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento ed il relativo piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. È doveroso precisare che la Relazione al Parlamento, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non definisce il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico e non indica alcuna delle misure predisposte. Il Governo, quindi, dispone di ampia discrezionalità nella predisposizione del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico;
l'articolo 2 del decreto in esame disciplina la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Le disposizioni in commento rappresentano una deroga alla disciplina di risoluzione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento prevista dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e recepita dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
da quanto si desume dall'analisi delle disposizioni introdotte dal decreto in esame, ivi compresa la predisposizione di misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 6, si evince che tale deroga rappresenti la volontà politica del Governo di non applicare all'ordinamento giuridico italiano la disciplina europea in materia di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento nonché la volontà politica di individuare altre soluzioni normative per la gestione delle crisi del sistema bancario italiano,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa anche di carattere normativo al fine di predisporre – per la futura gestione delle crisi del sistema bancario italiano – la nazionalizzazione degli istituti in crisi garantendo in questo modo un utilizzo più economico ed efficace delle risorse pubbliche rispetto alla liquidazione coatta amministrativa operata per le Banche venete e maggiore facilità per l'accertamento delle responsabilità delle crisi bancarie.
9/4565-A/36. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Per tal motivo la limitazione dell'indennizzo forfettario previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 all'80 per cento del valore di acquisto degli strumenti di debito subordinato rappresenta una irragionevole violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme, soprattutto se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti in violazione delle disposizioni in materia di servizi di investimento. Conseguentemente sarebbe opportuno aumentare la percentuale di indennizzo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 al 100 percento del valore di acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad aumentare la percentuale di indennizzo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 al 100 per cento del valore di acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato sottoscritti dai risparmiatori delle banche poste in risoluzione e liquidazione coatta amministrativa.
9/4565-A/37. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Per tal motivo le limitazioni dell'indennizzo forfettario previsto agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 rappresentano una irragionevole violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme, soprattutto se gli strumenti finanziari siano stati sottoscritti in violazione delle disposizioni in materia di servizi di investimento;
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario dispone che in deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile. Al fine di assicurare una maggiore tutela dei creditori delle banche poste in liquidazione sarebbe opportuno precisare che la decorrenza degli effetti di cui al citato comma 3-bis si determinino anche a seguito dell'invio di un'istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a precisare che gli effetti di cui al comma 3-bis di cui all'articolo 83 del Testo unico bancario si producano anche a seguito dell'invio di un'istanza di risoluzione stragiudiziale della controversia.
9/4565-A/38. Pisano, Sibilia, Fico, Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca; è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Per tal motivo le limitazioni dell'indennizzo forfettario previsto agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 rappresentano una irragionevole violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme, soprattutto se gli strumenti finanziari siano stati sottoscritti in violazione delle disposizioni in materia di servizi di investimento;
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario dispone che in deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile. Al fine di assicurare una maggiore tutela dei risparmiatori sarebbe opportuno precisare che l'istanza di compensazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario possa essere esercitata anche dagli azionisti delle banche e che gli effetti di cui al citato comma 3-bis si determinino anche a seguito dell'invio di un'istanza di compensazione a mezzo di posta elettronica certificata ovvero a seguito dell'avvio di una istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere che l'istanza di compensazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario possa essere esercitata anche dagli azionisti della banche e che gli effetti di cui al citato comma 3-bis si determinino anche a seguito dell'invio di un'istanza di compensazione a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata, ovvero anche a seguito dell'avvio di una istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
9/4565-A/39. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Villarosa, Pisano, Ruocco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Per tal motivo le limitazioni dell'indennizzo forfettario previsto agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 rappresentano una irragionevole violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme, soprattutto se gli strumenti finanziari siano stati sottoscritti in violazione delle disposizioni in materia di servizi di investimento;
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario dispone che in deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile. Al fine di assicurare una maggiore tutela dei risparmiatori sarebbe opportuno precisare che l'istanza di compensazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario possa essere esercitata anche dagli azionisti delle banche poste in liquidazione,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere che l'istanza di compensazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario possa essere esercitata anche dagli azionisti della banche poste in liquidazione.
9/4565-A/40. Fico, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Ruocco.
La Camera,
premesso che:
le vicende delle due banche venete così come quelle che hanno portato ai salvataggi delle altre banche in passato hanno dimostrato che gran parte delle colpe dello stato di dissesto e di insolvenza sono imputabili a comportamenti omissivi dei funzionari od anche dei semplici dipendenti delle banche stesse nei confronti della clientela;
l'articolo 137 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia prevede che «chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni. Altresì la normativa di riferimento prevede che chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni;
evidentemente quanto previsto dal citato articolo non ha per nulla intimorito e scalfito la volontà di tali soggetti di fornire informazioni e notizie non corrispondenti alla reale situazione della banca e al reale atteso rendimento nonché alla pericolosità dei prodotti venduti alla clientela,
impegna il Governo
ad adottare iniziative anche di tipo normativo volte ad aumentare le sanzioni pecuniarie e penali previste per il mendacio bancario nelle due diverse situazioni e di aggravarle qualora tali atti siano commessi da soggetti che ricoprono ovvero abbiano ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo o incarichi dirigenziali.
9/4565-A/41. Ruocco, Fico, Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni previste dall'articolo 3, in riferimento ai profili relativi alle DTA, all'IVA, all'IRES e all'IRAP;
si tratta di una serie di agevolazioni fiscali che vanno dall'assoggettamento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna, alla non imponibilità ai fini IRES e IRAP delle eventuali plusvalenze che possano emergere in occasione della cessione;
si prevede, quale ulteriore agevolazione, che le somme ricevute dal cessionario ai sensi dell'articolo 4 (contributi o fondi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, incluse le risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale per un importo massimo di 1,285 miliardi – articolo 4, comma 1, lettera d) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP;
è previsto, inoltre che le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini IRAP;
queste agevolazioni fiscali vanno a sommarsi a quelle già previste dalla normativa vigente in materia di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 5-bis del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si tratta di importi considerevoli che pesano sulla fiscalità generale,
impegna il Governo
a considerare l'opportunità di monitorare, anche attraverso l'istituzione di un apposito Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'andamento del gettito delle agevolazioni contenute nel presente decreto ed in quelle già esistenti, in favore delle banche al fine di valutarne una loro calibratura in funzione della più generale spending review cui sarà soggetto il sistema delle agevolazioni fiscali nel suo complesso.
9/4565-A/42. Sorial, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Ruocco, Fico.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
altresì ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 l'indennizzo è limitato alla persona fisica, all'imprenditore individuale, anche agricolo, ed al coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo comma 855, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi;
è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Per tal motivo le limitazioni dell'indennizzo forfettario previsto agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 rappresentano una irragionevole violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme, soprattutto se gli strumenti finanziari siano stati sottoscritti in violazione delle disposizioni in materia di servizi di investimento;
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario dispone che in deroga all'articolo 56, primo comma della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile. Al fine di assicurare una maggiore tutela dei creditori delle banche poste in liquidazione sarebbe opportuno precisare che la decorrenza degli effetti di cui al citato comma 3-bis si determinino anche a seguito dell'invio di un'istanza di compensazione a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a precisare che gli effetti di cui al comma 3-bis di cui all'articolo 83 del Testo unico bancario si producano anche a seguito dell'invio dell'istanza di compensazione a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata da parte del soggetto interessato.
9/4565-A/43. Brugnerotto, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Ruocco, Fico.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD e all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
altresì ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 l'indennizzo è limitato alla persona fisica, all'imprenditore individuale, anche agricolo, ed al coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi;
è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Per tal motivo le limitazioni dell'indennizzo forfettario previsto agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 rappresentano una irragionevole violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme, soprattutto se gli strumenti finanziari siano stati sottoscritti in violazione delle disposizioni in materia di servizi di investimento;
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario dispone che in deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile. Al fine di assicurare una maggiore tutela dei creditori delle banche poste in liquidazione sarebbe opportuno precisare che la decorrenza degli effetti di cui al citato comma 3-bis si determinino anche a seguito dell'invio di un'istanza di compensazione a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire la compensazione anche se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti dopo che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa.
9/4565-A/44. Castelli, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Ruocco, Fico.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD e all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Le disposizioni indicate dal decreto-legge in commento rappresentano una deroga alla disciplina di risoluzione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento prevista dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e recepita dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Da quanto si desume, soprattutto in considerazione della predisposizione di misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 6, si evince che tale deroga rappresenti la volontà politica del Governo di non applicare all'ordinamento giuridico italiano la disciplina europea in materia di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento nonché la volontà di individuare altre soluzioni normative per la gestione delle crisi del sistema bancario italiano. Al fine di evitare il verificarsi di eventi simili in futuro e di predisporre misure di ristoro non pienamente conformi alle disposizioni di cui all'articolo 47 della Costituzione preposte alla tutela del risparmio in tutte le sue forme sarebbe opportuno risolvere la problematica all'origine disponendo la separazione delle banche commerciali dalle banche d'investimento in modo da consentire ai piccoli risparmiatori di collocare il proprio risparmio in istituti di credito preposti all'erogazione del solo credito all'economia reale escludendo ogni forma di collocamento di strumenti finanziari complessi, altamente speculativi e connotati da un grado di rischio totalmente incongruo rispetto al profilo personale di rischio dei piccoli risparmiatori,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, preposta alla separazione delle banche commerciali dalle banche di investimento.
9/4565-A/45. Caso, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Ruocco, Fico.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD e all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
altresì ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 l'indennizzo è limitato alla persona fisica, all'imprenditore individuale, anche agricolo, e al coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con la quale si rappresenta il numero complessivo degli aventi diritto all'indennizzo forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119.
9/4565-A/46. Cariello, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Ruocco, Fico.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto in esame introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD. Anche per quanto concerne le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, è ammissibile il ricorso all'indennizzo forfettario esclusivamente per gli strumenti finanziari subordinati acquistati entro il 12 giugno 2014;
è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento;
altresì le limitazioni alle misure di ristoro di cui all'articolo 6 rappresentano una chiara violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme. Sarebbe quindi opportuno, sulla base delle motivazioni esposte, estendere le misure di ristoro anche ai risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca che abbiano acquistato strumenti finanziari di debito subordinato dopo la data del 12 giugno 2014,
impegna il Governo:
ad assumere ogni genere di iniziative, anche di carattere normativo, preposte:
a rafforzare il sistema sanzionatorio in materia di prestazione dei servizi di investimento al fine di arginare in modo più efficace la problematica del misselling;
a monitorare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 6, al fine di estendere le misure di ristoro ivi previste anche agli acquisti – da parte dei risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca – di strumenti finanziari di debito subordinato successivi alla data del 12 giugno 2014.
9/4565-A/47. D'Incà, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE - BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca; altresì ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 l'indennizzo e limitato alla persona fisica, all'imprenditore individuale, anche agricolo, ed al coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1 comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con la quale si rappresenta il numero complessivo dei richiedenti l'indennizzo forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119, ivi compresi i soggetti privi dei requisiti fissati dalle disposizioni di cui al medesimo decreto-legge.
9/4565-A/48. Cecconi, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alla cessione di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame. In particolar modo, al fine di favorire la cessione, il comma 4 esclude dalla base imponibile IRES e IRAP i contributi o i fondi erogati a favore del cessionario dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le banche dispongono di numerose agevolazioni fiscali, in primis la deducibilità degli interessi passivi; per tal motivo riconoscere ulteriori agevolazioni alla banca cessionaria soprattutto in considerazione delle misure di intervento pubblico di cui all'articolo 4 che ne facilitano la cessione è del tutto eccessivo. Sarebbe quindi opportuno ridurre il complesso sistema di agevolazioni fiscali concesse alle banche e di destinare le conseguenti maggiori risorse erariali al Fondo di solidarietà all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 7 e più in generale delle direttive agevolative, al fine di assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a ridurre il complesso sistema di agevolazioni fiscali concesse alle banche e di destinare le conseguenti maggiori risorse erariali al Fondo di solidarietà all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9/4565-A/49. Toninelli, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE - BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
altresì ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 l'indennizzo e limitato alla persona fisica, all'imprenditore individuale, anche agricolo, ed al coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con la quale si rappresenta il valore complessivo delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per i risparmiatori di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza.
9/4565-A/50. Cozzolino, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119. La ratio legis della predisposizione delle misure di ristoro si ravvisa nella necessità di tutelare i risparmiatori a seguito della violazione degli operatori del settore di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca della normativa in materia di prestazione dei servizi d'investimento. Al fine di evitare il sorgere di problematiche simili in futuro sarebbe opportuno attribuire alla Consob la competenza di approvare preliminarmente il prospetto informativo e le disposizioni contrattuali degli strumenti finanziari emessi da banche e da imprese di investimento ed ad individuare o delimitare la tipologia di clientela alla quale possano essere offerti in sottoscrizione nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di attribuire alla Consob la competenza di approvare preliminarmente il prospetto informativo e le disposizioni contrattuali degli strumenti finanziari emessi da banche e da imprese di investimento ed ad individuare o delimitare la tipologia di clientela alla quale possano essere offerti in sottoscrizione nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.
9/4565-A/51. D'Ambrosio, Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone che se la cessione disciplinata dal medesimo articolo 3 e relativa a diritti, rapporti giuridici, attività e passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca riguardi anche titoli assistiti da garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, il corrispettivo della garanzia è riconsiderato e se necessario rivisto in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 6 del medesimo decreto per tener conto della rischiosità del soggetto garantito;
le disposizioni in commento non contemplano esplicitamente l'ipotesi di assenza dei requisiti da parte del cessionario per accedere alla garanzia dello stato disciplinata dal citato decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 e per tal motivo sarebbe opportuno prevedere che il cessionario debba rinunciare alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati nell'ipotesi in cui non dovessero sussistere i requisiti previsti dal medesimo decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere che il cessionario debba rinunciare alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati nell'ipotesi in cui non dovessero sussistere i requisiti previsti dal medesimo decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237.
9/4565-A/52. Dadone, Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
in considerazione delle misure statali concesse in favore del cessionario ed al fine di evitare misure distorsive della concorrenza e di tutelare il sistema economico e produttivo ricadente nell'ambito territoriale di operatività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca sarebbe opportuno che il Governo vietasse al cessionario la possibilità di modificare le condizioni giuridiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche in liquidazione fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di vietare al cessionario la possibilità di modificare le condizioni giuridiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche in liquidazione fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4.
9/4565-A/53. Dieni, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca; altresì ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 l'indennizzo è limitato alla persona fisica, all'imprenditore individuale, anche agricolo, ed al coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con la quale si rappresenta il valore complessivo degli indennizzi corrisposti ai risparmiatori ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119.
9/4565-A/54. Bonafede, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone che se la cessione disciplinata dal medesimo articolo 3 è relativa a diritti, rapporti giuridici, attività e passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca riguardi anche titoli assistiti da garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, il corrispettivo della garanzia è riconsiderato e se necessario rivisto in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 6 del medesimo decreto per tener conto della rischiosità del soggetto garantito;
le disposizioni in commento non contemplano esplicitamente l'ipotesi di assenza dei requisiti da parte del cessionario per accedere alla garanzia dello Stato disciplinata dal citato decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 e per tal motivo sarebbe opportuno che il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi, su base trimestrale, la corrispondenza dello stato patrimoniale del cessionario ai requisiti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 per accedere alla garanzia dello Stato,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di verificare, su base trimestrale, la corrispondenza dello stato patrimoniale del cessionario – individuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge in corso di conversione – ai requisiti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 per accedere alla garanzia dello Stato.
9/4565-A/55. Businarolo, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame;
al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza sarebbe opportuno che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda a pubblicare i criteri ed i requisiti in base ai quali venga selezionato il cessionario,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di rendere pubblici i criteri ed i requisiti in base ai quali il Ministero dell'economia e delle finanze provveda a selezionare il cessionario.
9/4565-A/56. Colletti, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame;
al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza sarebbe opportuno che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda a pubblicare la lista dei potenziali cessionari redatta in base alla relativa corrispondenza ai criteri ed ai requisiti fissati dal medesimo Ministero,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di pubblicare la lista dei potenziali cessionari redatta in base alla relativa corrispondenza ai criteri ed ai requisiti fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la procedura di selezione.
9/4565-A/57. Agostinelli, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
in considerazione delle misure statali concesse in favore del cessionario ed al fine di evitare misure distorsive della concorrenza e di tutelare il sistema economico e produttivo ricadente nell'ambito territoriale di operatività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca sarebbe opportuno che il Governo vietasse al cessionario la possibilità di modificare le condizioni giuridiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche in liquidazione,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di vietare al cessionario la possibilità di modificare le condizioni giuridiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche in liquidazione.
9/4565-A/58. Sarti, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
in considerazione delle misure statali concesse in favore del cessionario ed al fine di evitare misure distorsive della concorrenza e di tutelare il sistema economico e produttivo ricadente nell'ambito territoriale di operatività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca sarebbe opportuno che il Governo vietasse al cessionario la possibilità di modificare le condizioni economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche in liquidazione,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di vietare al cessionario la possibilità di modificare le condizioni economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche in liquidazione.
9/4565-A/59. Ferraresi, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
in considerazione delle misure statali concesse in favore del cessionario ed al fine di evitare misure distorsive della concorrenza e di tutelare il sistema economico e produttivo ricadente nell'ambito territoriale di operatività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca sarebbe opportuno che il Governo vietasse al cessionario la possibilità di modificare le condizioni economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche in liquidazione fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di vietare al cessionario la possibilità di modificare le condizioni economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche in liquidazione fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4.
9/4565-A/60. Manlio Di Stefano, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione semestrale relativa allo stato di attuazione della cessione di cui all'articolo 3.
9/4565-A/61. Spadoni, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione semestrale relativa allo stato di attuazione degli interventi dello Stato di cui all'articolo 4.
9/4565-A/62. Di Battista, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
le disposizioni di cui all'articolo 5 disciplinano la cessione alla Società per la Gestione di Attività (SGA) dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti di Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca;
al fine di verificare costantemente l'impatto sulla finanza pubblica delle misure di intervento statale predisposte ai sensi dell'articolo 4 e di un eventuale recupero di risorse dalla gestione dei crediti deteriorati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione semestrale relativa allo stato di gestione dei crediti deteriorati.
9/4565-A/63. Grande, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto in esame disciplina la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Le disposizioni in commento rappresentano una deroga alla disciplina di risoluzione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento prevista dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e recepita dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
da quanto si desume dall'analisi delle disposizioni introdotte dal decreto in esame, ivi compresa la predisposizione di misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 6 si evince che tale deroga rappresenti la volontà politica del Governo di non applicare all'ordinamento giuridico italiano la disciplina europea in materia di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento nonché la volontà di individuare altre soluzioni normative per la gestione delle crisi del sistema bancario italiano;
sarebbe quindi opportuno modificare la disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento escludendo ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei risparmiatori,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa anche di carattere normativo volta a modificare la disciplina di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento escludendo ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei risparmiatori.
9/4565-A/64. Scagliusi, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
in particolare il comma 1 attribuisce al cessionario il credito d'imposta maturato sulle DTA in capo alla banca cedente, prevedendo altresì il subentro del cessionario nei medesimi diritti che spettavano al cedente;
il credito è produttivo di interessi e, in caso di incapienza, è rimborsabile; il credito non concorre alla formazione di base imponibile IRES e IRAP,
impegna il Governo
a prevedere un limite alla rimborsabilità del credito ceduto al cessionario, valutando la compatibilità della vigente normativa alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
9/4565-A/65. Del Grosso, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
in particolare il comma 1 attribuisce al cessionario il credito d'imposta maturato sulle DTA in capo alla banca cedente, prevedendo altresì il subentro del cessionario nei medesimi diritti che spettavano al cedente;
il credito è produttivo di interessi e, in caso di incapienza, è rimborsabile; il credito non concorre alla formazione di base imponibile IRES e IRAP,
impegna il Governo
a prevedere un limite all'ammontare di cedibilità del credito e alle condizioni di utilizzo del credito, valutando la compatibilità della vigente normativa alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
9/4565-A/66. Corda, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
in particolare il comma 1 attribuisce al cessionario il credito d'imposta maturato sulle DTA in capo alla banca cedente, prevedendo altresì il subentro del cessionario nei medesimi diritti che spettavano al cedente;
il credito è produttivo di interessi e, in caso di incapienza, è rimborsabile; il credito non concorre alla formazione di base imponibile IRES e IRAP,
impegna il Governo
a prevedere che il credito ceduto possa essere utilizzato del cessionario alle stesse condizioni che erano previste per il cedente al fine di non incorrere in violazioni della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
9/4565-A/67. Tofalo, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
in particolare il comma 1 attribuisce al cessionario il credito d'imposta maturato sulle DTA in capo alla banca cedente, prevedendo altresì il subentro del cessionario nei medesimi diritti che spettavano al cedente;
il credito è produttivo di interessi e, in caso di incapienza, è rimborsabile;
il credito non concorre alla formazione di base imponibile IRES e IRAP,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sottoporre a tassazione, quale sopravvenienza attiva, il credito d'imposta sulle DTA ceduto al fine di armonizzare la disposizione con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
9/4565-A/68. Basilio, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
in particolare il comma 1 attribuisce al cessionario il credito d'imposta maturato sulle DTA in capo alla banca cedente, prevedendo altresì il subentro del cessionario nei medesimi diritti che spettavano al cedente;
il credito è produttivo di interessi e, in caso di incapienza, è rimborsabile; il credito non concorre alla formazione di base imponibile IRES e IRAP,
impegna il Governo
a prevedere la responsabilità solidale del cessionario in merito all'eventuale accertamento dell'insussistenza del credito al fine di preservare le opportune garanzie per il recupero del credito indebitamente fruito.
9/4565-A/69. Frusone, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
in particolare il comma 2 qualifica ex lege come cessioni di azienda le cessioni di cui al comma 3, esentandole ai fini IVA;
ai fini IVA, infatti, le cessioni di aziende non vengono considerate cessioni di beni e quindi sono esenti da IVA;
per essere considerata tale, la cessione deve tuttavia riguardare il complesso dei beni mobili e immobili, materiali e immateriali, nonché il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi. Inoltre, deve riguardare un complesso di beni idoneo ad essere considerato una autonoma unità produttiva anche in capo al cessionario;
l'equiparazione ex lege prevista dalla norma esclude tali valutazioni,
impegna il Governo
a definire normativamente il concetto di cessione di azienda o ramo d'azienda al fine di non incorrere in violazioni della normativa comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto.
9/4565-A/70. Paolo Bernini, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
in particolare il comma 2 qualifica ex lege come cessioni di azienda le cessioni di cui al comma 3, esentandole ai fini IVA;
ai fini IVA, infatti, le cessioni di aziende non vengono considerate cessioni di beni e quindi sono esenti da IVA;
per essere considerata tale, la cessione deve tuttavia riguardare il complesso dei beni mobili e immobili, materiali e immateriali, nonché il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi. Inoltre, deve riguardare un complesso di beni idoneo ad essere considerato una autonoma unità produttiva anche in capo al cessionario;
l'equiparazione ex lege prevista dalla norma esclude tali valutazioni,
impegna il Governo
a valuare gli effetti applicativi della disposizione in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte a limitare l'esenzione IVA ai soli casi di cessione del complesso dei beni mobili e immobili dell'azienda o del ramo di azienda nonché al complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi connessi, in ossequio alla prassi amministrativa e giurisprudenziale formatasi in materia di esenzione IVA delle cessioni d'azienda.
9/4565-A/71. Rizzo, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
in particolare il comma 2 qualifica ex lege come cessioni di azienda le cessioni di cui al comma 3, esentandole ai fini IVA;
ai fini IVA, infatti, le cessioni di aziende non vengono considerate cessioni di beni e quindi sono esenti da IVA;
per essere considerata tale, la cessione deve tuttavia riguardare il complesso dei beni mobili e immobili, materiali e immateriali, nonché il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi. Inoltre, deve riguardare un complesso di beni idoneo ad essere considerato una autonoma unità produttiva anche in capo al cessionario;
l'equiparazione ex lege prevista dalla norma esclude tali valutazioni,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte, in armonia con i principi sanciti dalla prassi applicativa dell'amministrazione finanziaria e della giurisprudenza di legittimità, a escludere dall'esenzione Iva di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto in esame le cessioni aventi ad oggetto singoli beni o singoli rapporti giuridici non aventi i requisiti dell'autonomia produttiva.
9/4565-A/72. Brescia, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
in particolare il comma 3 applica alle cessioni la disciplina prevista in tema di cessioni tra ente ponte e ente sottoposta a risoluzione. In pratica, anche per le cessioni di cui al comma 3 si esclude la tassazione di eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione;
inoltre, si prevede il subentro del cessionario nei diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente cedente già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dal cedente;
le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente cedente sono portate in diminuzione del reddito del cessionario,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre limitazioni al riporto delle perdite del cedente al fine di non incorrere in violazioni della normativa in materia di aiuti di Stato.
9/4565-A/73. Simone Valente, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
il comma 4 esclude dalla base imponibile IRES e IRAP dei contributi o fondi erogati a favore del cessionario dal Ministero dell'economia e delle finanze per favorire la cessione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre limitazioni all'esclusione dalla base imponibile IRES e IRAP dei contributi o dei fondi erogati a favore del cessionario dal Ministero dell'economia e delle finanze per favorire la cessione, tenuto conto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
9/4565-A/74. D'Uva, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
il comma 2 qualifica ex lege come cessioni di azienda le cessioni di cui al comma 3, esentandole ai fini Iva;
il comma 3 applica alle cessioni la disciplina prevista in tema di cessioni tra ente ponte e ente sottoposta a risoluzione. In pratica, anche per le cessioni di cui al comma 3 si esclude la tassazione di eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione. Inoltre, si prevede il subentro del cessionario nei diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente cedente già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dal cedente. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente cedente sono invece portate in diminuzione del reddito del cessionario;
il comma 4 esclude dalla base imponibile IRES e IRAP dei contributi o fondi erogati a favore del cessionario dal MEF per favorire la cessione,
impegna il Governo
a prevedere una relazione annuale al Parlamento sull'impatto finanziario delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 7.
9/4565-A/75. Marzana, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alla cessione di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
il comma 2 qualifica ex lege come cessioni di azienda le cessioni di cui al comma 3, esentandole ai fini Iva;
il comma 3 applica alle cessioni la disciplina prevista in tema di cessioni tra ente ponte e ente sottoposta a risoluzione. In pratica, anche per le cessioni di cui al comma 3 si esclude la tassazione di eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione. Inoltre, si prevede il subentro del cessionario nei diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente cedente già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dalla cedente. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente cedente sono invece portate in diminuzione del reddito del cessionario;
il comma 4 esclude dalla base imponibile IRES e IRAP dei contributi o fondi erogati a favore del cessionario dal MEF per favorire la cessione,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative al fine di prevedere una relazione da parte della Corte dei conti in merito all'impatto finanziario delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 7.
9/4565-A/76. Vacca, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione, anche al fine di evitare ogni genere di conflitto di interessi, sarebbe opportuno che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti degli organi di amministrazioni e controllo delle medesime banche poste in liquidazione,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che non ricoprano incarichi negli organi di amministrazione e controllo delle banche poste in liquidazione.
9/4565-A/77. Di Benedetto, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione e delicatezza si reputa necessario un elevato livello di onorabilità e professionalità e per tal motivo sarebbe opportuno che i commissari liquidatori non abbiano procedimenti penali pendenti,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che non abbiano procedimenti penali pendenti.
9/4565-A/78. Luigi Gallo, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione e delicatezza si reputa necessario un elevato livello di onorabilità e professionalità e per tal motivo sarebbe opportuno che i commissari liquidatori non abbiano procedimenti penali pendenti relativi a rinvio giudizio, imputazione coatta o sentenza di condanna inerenti inter alias violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che non abbiano procedimenti penali pendenti relativi a rinvio a giudizio, imputazione coatta o sentenza di condanna inerenti inter alias violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.
9/4565-A/79. Micillo, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione, anche al fine di evitare ogni genere di conflitto di interessi e distorsione della concorrenza, sarebbe opportuno che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti del Parlamento,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che non ricoprano incarichi nel Parlamento.
9/4565-A/80. Daga, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione, anche al fine di evitare ogni genere di conflitto di interessi e distorsione della concorrenza, sarebbe opportuno che i commissari liquidatori non abbiano incarichi nel Governo,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che non ricoprano incarichi nel Governo.
9/4565-A/81. Busto, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione, anche al fine di evitare ogni genere di conflitto di interessi e distorsione della concorrenza, sarebbe opportuno che i commissari liquidatori non abbiano incarichi nei Consigli Regionali e nelle Province autonome,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che non ricoprano incarichi nei Consigli Regionali e nelle Province autonome.
9/4565-A/82. Terzoni, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione, anche al fine di evitare ogni genere di conflitto di interessi e distorsione della concorrenza, sarebbe opportuno che i commissari liquidatori non abbiano incarichi negli Enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che non ricoprano incarichi negli Enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti.
9/4565-A/83. Zolezzi, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione ed al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza si reputa necessario un elevato livello di onorabilità e professionalità e per tal motivo sarebbe opportuno che i commissari liquidatori abbiano una comprovata esperienza in ambito giuridico,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che abbiano una comprovata esperienza in ambito giuridico.
9/4565-A/84. De Rosa, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione ed al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza si reputa necessario un elevato livello di onorabilità e professionalità e per tal motivo sarebbe opportuno che i commissari liquidatori abbiano una comprovata esperienza in ambito finanziario,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che abbiano una comprovata esperienza in ambito finanziario.
9/4565-A/85. Dell'Orco, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione ed al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza si reputa necessario un elevato livello di onorabilità e professionalità e per tal motivo sarebbe opportuno che i commissari liquidatori abbiano una comprovata esperienza in ambito industriale e nel diritto d'impresa,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che abbiano una comprovata esperienza in ambito industriale e nel diritto d'impresa.
9/4565-A/86. De Lorenzis, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione ed al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza si reputa necessario che i commissari liquidatori non vertano in situazioni di conflitto di interesse anche in riferimento ad eventuali cariche di società concorrenti,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori non vertano in situazioni di conflitto di interesse anche in riferimento ad eventuali cariche di società concorrenti.
9/4565-A/87. Spessotto, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione ed al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza si reputa necessario un elevato livello di onorabilità e professionalità e per tal motivo sarebbe opportuno che i commissari liquidatori abbiano una pregressa esperienza in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che abbiano una pregressa esperienza in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
9/4565-A/88. Carinelli, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione ed al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza si reputa necessario che i Commissari liquidatori abbiano un elevato livello di onorabilità e professionalità,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che abbiano una pregressa esperienza:
a) in conduzione di aziende nel settore di riferimento;
b) ovvero in conduzione di aziende comparabili per dimensioni e complessità;
c) ovvero nei mercati internazionali qualora la società operi in misura consistente in contesti esteri;
d) ovvero in posizioni di responsabilità di vertice in situazioni societarie oggetto di processi di ristrutturazione e riorganizzazione bancaria.
9/4565-A/89. Liuzzi, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione ed al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza si reputa necessario un elevato livello di onorabilità e professionalità e per tal motivo sarebbe opportuno che i commissari liquidatori abbiano autorevolezza adeguata all'incarico verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli apicali in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei mercati di riferimento,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che abbiano autorevolezza adeguata all'incarico verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli apicali in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei mercati di riferimento.
9/4565-A/90. Nicola Bianchi, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9, al comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione stabilisce che le misure in esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 recante disposizioni in materia di «Tutela del risparmio nel settore creditizio», e dunque, nell'ambito degli interventi autorizzati dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento presentata alle Camere il 21 dicembre 2016;
l'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione finanziaria di 20 miliardi di euro per l'anno 2017 da reperire, a condizioni di mercato, attraverso operazioni di emissione di titoli del debito pubblico. Il Fondo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e degli oneri relativi alla concessione di garanzie dello Stato su passività di nuova emissione e per l'erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani;
la Relazione al Parlamento presentata alle Camere il 21 dicembre 2016 è stata redatta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 le quali dispongono che, in presenza di eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato quali gravi crisi finanziarie nonché gravi calamità naturali con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese, il Governo possa ricorrere alla procedura di indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie nei limiti indicati dalle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, della citata legge. La Relazione al Parlamento ha come obiettivo la necessità di aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicando la durata e la misura dello scostamento, le finalità a cui vengono destinate le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento ed il relativo piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. È doveroso precisare che la Relazione al Parlamento, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non definisce il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico e non indica alcuna delle misure predisposte. Il Governo, quindi, dispone di ampia discrezionalità nella predisposizione del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico;
al fine di monitorare l'impatto della crisi del sistema bancario e finanziario italiano sulla finanza pubblica,
impegna il Governo
a presentare alle Camere una relazione con la quale provvede ad indicare tutti i possibili interventi, le banche interessate, la quantificazione delle risorse necessarie e la tempistica della risoluzione delle crisi.
9/4565-A/91. Paolo Nicolò Romano, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
nell'ambito della citata procedura sembrerebbero evincersi circa 3.900 esuberi – circa 1.100 lavoratori dal perimetro delle due banche venete, il resto annoverabile al gruppo Intesa Sanpaolo – ai quali andranno sommati i dipendenti delle società controllate pari a circa mille ulteriori esuberi,
impegna il Governo
a prevedere interventi volti ad assicurare politiche attive di sostegno per il personale delle banche al fine di garantire che il predetto personale che si trovasse eventualmente in esubero non venga danneggiato dalla liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca.
9/4565-A/92. Dall'Osso, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
il 24 giugno 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione europea il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
il 25 giugno 2017 la Commissione ha approvato le misure predisposte dall'Italia e contenute nel provvedimento in esame;
il comma 3 dell'articolo stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, debba presentare alla Commissione europea una relazione annuale, sino al termine della procedura, con le informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati in esecuzione del decreto in esame;
il legislatore nel formulare la norma non ha ritenuto di inserire, tra i destinatari della relazione annuale citata, oltre alla Commissione europea, anche il Parlamento, a cui comunque dovrebbe essere fornita una adeguata pubblicità degli interventi che vengono in questa sede approvati,
impegna il Governo
a fornire, al pari della Commissione europea, anche al Parlamento, una relazione finale della procedura di cui si chiede l'approvazione.
9/4565-A/93. Cominardi, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, individua i beneficiari delle misure di ristoro, disciplinate dal medesimo articolo, assimilando alla fattispecie degli investitori «anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.»;
il Comitato per la legislazione ha espresso il previsto parere ai sensi dell'articolo 96-bis del Regolamento;
nel richiamato parere in occasione dell'esame del provvedimento il Comitato per la legislazione con riguardo al riferimento al coniuge e al convivente more uxorio ha segnalato l'assenza di coordinamento con la disciplina vigente prevista dalla legge n. 76 del 2016 recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
considerato che:
per quanto in presenza di una prassi secondo la quale il mancato riferimento nei testi di legge alle unioni civili non porrebbe particolari problematiche alla luce della previsione recata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016, in forza del quale le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; è indubbio che l'assenza di un esplicito e formale riferimento disposto attraverso il coordinamento normativo richiamato in premessa rischierebbe di arrecare un danno effettivo ai soggetti interessati dalla legge n. 76 del 2016,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure al fine di coordinare le disposizioni di cui al richiamato articolo 6 comma 1 con la disciplina vigente in materia di unioni civili al fine di garantire anche ai soggetti in unione civile di godere dei medesimi diritti di chi ha contratto matrimonio.
9/4565-A/94. Chimienti, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. disponendo all'articolo 2 comma 1 lettera c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione secondo quanto stabilito dal successivo articolo;
il comma 2 del succitato articolo 3 reca, tra le altre, disposizioni volte a disapplicare i termini previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, riguardanti gli obblighi di informazione ai quali cedente e cessionario sono soggetti nei confronti dei lavoratori;
considerato che:
la espressa deroga di cui all'articolo 3 comma 2 opera su disposizioni che si riferiscono al trasferimento d'azienda che si intende effettuare ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, ciononostante nel decreto-legge in esame non è presente alcun riferimento a tale articolo;
la disapplicazione a norma di legge degli obblighi di cui all'articolo 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428, ha permesso di trasferire i dipendenti di Banca Popolare di Vicenza e quelli di Veneto Banca nell'organizzazione di Banca Intesa senza alcuna informazione preventiva né coinvolgimento delle rappresentanze sindacali;
secondo quanto emerso in occasione dell'esame del provvedimento in Commissione XI, Banca Intesa si sarebbe impegnata nel corso degli incontri svoltisi con il Governo a non licenziare alcun dipendente ceduto prevedendo procedure di esodo incentivato e di prepensionamento per circa 3900 dipendenti interessati dal trasferimento aziendale, ciononostante come riportato da organi di informazione la stessa Banca Intesa sarebbe intenzionata a chiudere circa 600 sportelli;
nel corso dell'esame svolto non è emerso se la prevista chiusura dei 600 sportelli comporterà ulteriori esuberi rispetto a quelli già previsti attraverso i piani di esodo incentivato,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure al fine di monitorare nel corso dei prossimi 48 mesi l'andamento dei livelli occupazionali di Banca Intesa, presentando i risultati in una relazione semestrale alle Camere.
9/4565-A/95. Ciprini, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. disponendo all'articolo 2 comma 1 lettera c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione secondo quanto stabilito dal successivo articolo;
il comma 2 del succitato articolo 3 reca, tra le altre, disposizioni volte a disapplicare i termini previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, riguardanti gli obblighi di informazione ai quali cedente e cessionario sono soggetti nei confronti dei lavoratori;
considerato che:
la espressa deroga di cui all'articolo 3 comma 2 opera su disposizioni che si riferiscono al trasferimento d'azienda che si intende effettuare ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori, ciononostante nel decreto-legge in esame non è presente alcun riferimento a tale articolo;
la disapplicazione a norma di legge degli obblighi di cui all'articolo 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428, ha permesso di trasferire i dipendenti di Banca Popolare di Vicenza e quelli di Veneto Banca nell'organizzazione di Banca Intesa senza alcuna informazione preventiva né coinvolgimento delle rappresentanze sindacali;
secondo quanto emerso in occasione dell'esame del provvedimento in Commissione XI, Banca Intesa si sarebbe impegnata nel corso degli incontri svoltisi con il Governo a non licenziare alcun dipendente ceduto prevedendo procedure di esodo incentivato e di prepensionamento per circa 3900 dipendenti interessati dal trasferimento aziendale, ciononostante come riportato da organi di informazione la stessa Banca Intesa sarebbe intenzionata a chiudere circa 600 sportelli; nel corso dell'esame svolto non è emerso se la prevista chiusura dei 600 sportelli comporterà ulteriori esuberi rispetto a quelli già previsti attraverso i piani di esodo incentivato; secondo ulteriori fonti di informazione il medesimo rischio di liquidazione coatta che ha interessato Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca potrebbe interessare anche Cassa di risparmio di Genova e altri istituti bancari,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure, in vista di future ed eventuali procedure di liquidazione coatta, volte a garantire un percorso di maggiore trasparenza e coinvolgimento dei lavoratori nel pieno rispetto della disciplina concernente il trasferimento d'azienda e il mantenimento dei diritti dei lavoratori, nonché la tutela dei livelli occupazionali.
9/4565-A/96. Tripiedi, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. disponendo all'articolo 2 comma 1 lettera c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione secondo quanto stabilito dal successivo articolo;
il comma 2 del succitato articolo 3 reca, tra le altre, disposizioni volte a disapplicare i termini previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, riguardanti gli obblighi di informazione ai quali cedente e cessionario sono soggetti nei confronti dei lavoratori;
considerato che:
la espressa deroga di cui all'articolo 3 comma 2 opera su disposizioni che si riferiscono al trasferimento d'azienda che si intende effettuare ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, ciononostante nel decreto-legge in esame non è presente alcun riferimento a tale articolo;
la disapplicazione a norma di legge degli obblighi di cui all'articolo 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428, ha permesso di trasferire i dipendenti di Banca Popolare di Vicenza e quelli di Veneto Banca nell'organizzazione di Banca Intesa senza alcuna informazione preventiva né coinvolgimento delle rappresentanze sindacali;
secondo quanto emerso in occasione dell'esame del provvedimento in Commissione XI, Banca Intesa si sarebbe impegnata nel corso degli incontri svoltisi con il Governo a non licenziare alcun dipendente ceduto prevedendo procedure di esodo incentivato e di prepensionamento per circa 3900 dipendenti interessati dal trasferimento aziendale, ciononostante come riportato da organi di informazione la stessa Banca Intesa sarebbe intenzionata a chiudere circa 600 sportelli;
nel corso dell'esame svolto non è emerso se la prevista chiusura dei 600 sportelli comporterà ulteriori esuberi rispetto a quelli già previsti attraverso i piani di esodo incentivato,
impegna il Governo
ad istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio sulla crisi e sui livelli occupazionali del settore creditizio, i cui risultati siano trasmessi in una relazione semestrale alle Camere.
9/4565-A/97. Lombardi, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
l'articolo 9, al comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione stabilisce che le misure in esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 recante disposizioni in materia di «Tutela del risparmio nel settore creditizio», e dunque, nell'ambito degli interventi autorizzati dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento presentata alle Camere il 21 dicembre 2016;
l'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione finanziaria di 20 miliardi di euro per l'anno 2017 da reperire, a condizioni di mercato, attraverso operazioni di emissione di titoli del debito pubblico. Il Fondo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e degli oneri relativi alla concessione di garanzie dello Stato su passività di nuova emissione e per l'erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani;
l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
in considerazione del rilevante impatto sulla finanza pubblica degli interventi dello Stato ai sensi del combinato disposto degli articolo 4 e 9 ed in considerazione del grave danno sociale relativo alle limitazioni delle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 6 sarebbe opportuno rendere noti i principali debitori insolventi delle Banche poste in liquidazione. Altresì si evidenzia che riferendosi implicitamente al caso Monte Paschi di Siena, il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, in un'intervista rilasciata al Mattino dichiarò: «Io chiedo a titolo personale che vengano resi noti i primi cento debitori insolventi delle banche che sono state salvate e per farlo, avrebbe pensato al varo «di una riforma di legge sia per le banche risolute sia per quelle preventivamente salvate dallo Stato»;
il sottosegretario al ministero dell'Economia, Pier Paolo Baretta rispetto al rendere pubblici i nomi dei debitori insolventi delle banche salvate replicò affermando che si sarebbe trattato di «Un bel segnale di moralizzazione che va raccolto e approfondito»;
anche per il caso delle banche venete poste in liquidazione non si conoscono i nominativi dei maggiori debitori insolventi. Attualmente la normativa prevede una relazione quadrimestrale al Parlamento in cui vengono indicati dal Ministero dell'economia i profili di rischio, con l'indicazione di chi ha crediti in sofferenza pari o superiori all'1 per cento del patrimonio della banca,
impegna il Governo
al fine di soddisfare opportune ragioni di giustizia e trasparenza ad adottare iniziative anche di tipo normativo volte a rendere pubblici i nomi dei grandi debitori insolventi delle banche anche individuando un'eventuale soglia limite oltre la quale tale adempimento risulti obbligatorio.
9/4565-A/98. Cancelleri, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A., da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi;
in particolare il comma 4, attribuisce alla Società per la Gestione di Attività (SGA) il potere di costituire – nell'ambito dell'amministrazione dei crediti e degli altri beni e rapporti giuridici acquistati – patrimoni destinati;
analogo potere è attribuito dal comma 5 dello stesso articolo al Ministro dell'economia e delle finanze, senza che tuttavia venga specificata la casistica in relazione alla quale possa essere esercitato il potere dell'una e dell'altro,
impegna il Governo
ad adottare iniziative anche di tipo normativo volte a specificare nel dettaglio le differenti situazioni in cui il potere previsto possa essere esercitato dalla Società o dal Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di evitare dannose ed inutili sovrapposizioni.
9/4565-A/99. Della Valle, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto in esame disciplina la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Le disposizioni in commento rappresentano una deroga alla disciplina di risoluzione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento prevista dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e recepita dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
da quanto si desume dall'analisi delle disposizioni introdotte dal decreto in esame, ivi compresa la predisposizione di misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 6 si evince che tale deroga rappresenti la volontà politica del Governo di non applicare all'ordinamento giuridico italiano la disciplina europea in materia di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento nonché la volontà di individuare altre soluzioni normative per la gestione delle crisi del sistema bancario italiano;
sarebbe quindi opportuno modificare la disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento escludendo ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei risparmiatori,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa anche di carattere normativo volta a modificare la disciplina di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento sopprimendo la disciplina sul bail-in.
9/4565-A/100. Crippa, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di efficacia della cessione riguardo al debito ceduto di cui all'articolo 1264 del codice civile,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di efficacia della cessione riguardo al debito ceduto di cui all'articolo 1264 del codice civile.
9/4565-A/101. Da Villa, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale,
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di trasferimento di cui all'articolo 2022 del codice civile,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di trasferimento di cui all'articolo 2022 del codice civile.
9/4565-A/102. Vallascas, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di circolazione delle azioni di cui all'articolo 2355 del codice civile,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di circolazione delle azioni di cui all'articolo 2355 del codice civile.
9/4565-A/103. Fantinati, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di efficacia e pubblicità di cui all'articolo 2470 del codice civile,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di efficacia e pubblicità di cui all'articolo 2470 del codice civile.
9/4565-A/104. Lorefice, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di quote ed azioni di cui all'articolo 2525 del codice civile,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di quote ed azioni di cui all'articolo 2525 del codice civile.
9/4565-A/105. Colonnese, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di imprese soggette a registrazione di cui all'articolo 2556 del codice civile,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di imprese soggette a registrazione di cui all'articolo 2556 del codice civile.
9/4565-A/106. Silvia Giordano, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di crediti relativi all'azienda ceduta di cui all'articolo 2559,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di crediti relativi all'azienda ceduta di cui all'articolo 2559.
9/4565-A/107. Grillo, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla in materia, di termini relativi al trasferimento di azienda di cui all'articolo 47 della legge n. 428 del 1990,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla in materia di termini relativi al trasferimento di azienda di cui all'articolo 47 della legge n. 428 del 1990.
9/4565-A/108. Mantero, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alle disposizioni in materia di obbligazioni solidali tra cessionario e cedente nell'ambito della procedura di cessione di azienda di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 231 del 2001,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alle disposizioni in materia di obbligazioni solidali tra cessionario e cedente nell'ambito della procedura di cessione di azienda di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 231 del 2001.
9/4565-A/109. Nesci, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore nel caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda di cui all'articolo 36 della legge n. 392 del 1978,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore nel caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda di cui all'articolo 36 della legge n. 392 del 1978.
9/4565-A/110. L'Abbate, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di diritto di prelazione relativa ad immobili locati di cui all'articolo 38 della legge n. 392 del 1978,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di diritto di prelazione relativa ad immobili locati di cui all'articolo 38 della legge n. 392 del 1978.
9/4565-A/111. Gagnarli, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
9/4565-A/112. Gallinella, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di mancata presentazione dell'istanza in sanatoria delle opere abusive di cui all'articolo 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di mancata presentazione dell'istanza in sanatoria delle opere abusive di cui all'articolo 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985.
9/4565-A/113. Parentela, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione dei crediti deteriorati di cui all'articolo 5 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di cessioni di cui all'articolo 58 del Testo unico bancario,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di cessioni di cui all'articolo 58 del Testo unico bancario.
9/4565-A/114. Lupo, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione dei crediti deteriorati di cui all'articolo 5 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di pubblicità della costituzione del patrimonio destinato di cui all'articolo 2447-quater secondo comma del codice civile,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di pubblicità della costituzione del patrimonio destinato di cui all'articolo 2447-quater secondo comma del codice civile.
9/4565-A/115. Massimiliano Bernini, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
in particolare il comma 2 qualifica ex lege come cessioni di azienda le cessioni di cui al comma 3, esentandole ai fini IVA;
ai fini IVA, infatti, le cessioni di aziende non vengono considerate cessioni di beni e quindi sono esenti da IVA;
la cessione d'azienda, o di un suo ramo, in quanto operazione esclusa dall'applicazione dell'Iva per carenza del presupposto oggettivo, è, tuttavia, soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale (articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 1986), con aliquote variabili dal 2 per cento al 12 per cento in relazione alla natura dei beni (immobiliare o meno) facenti parte del complesso ceduto;
in contrasto con tale consolidata normativa, il comma 2 prevede, a beneficio dei soli soggetti destinatari del provvedimento, che gli atti aventi ad oggetto le cessioni, nonché le retrocessioni e le restituzioni, siano soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a disciplinare il trattamento ai fini dell'imposta di registro delle cessioni di cui all'articolo 7 comma 3, in armonia con il dettato di cui agli articoli 2 e 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 per la totalità dei contribuenti, secondo principi di coerenza, non discriminazione e uniformità di trattamento di tutti i contribuendo dinanzi alla legge.
9/4565-A/116. Benedetti, Sibilia, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Villarosa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di beni culturali di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 42 del 2004,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di beni culturali di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
9/4565-A/117. Battelli, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di condizione sospensiva di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di condizione sospensiva di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004.
9/4565-A/118. Vignaroli, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di condizioni di prelazione di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di condizioni di prelazione di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004.
9/4565-A/119. Luigi Di Maio, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di attestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di attestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
9/4565-A/120. Fraccaro, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di atti pubblici e scritture private autenticate relative al trasferimento o costituzione di diritti reali di cui all'articolo 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di atti pubblici e scritture private autenticate relative al trasferimento o costituzione di diritti reali di cui all'articolo 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985.
9/4565-A/121. Petraroli, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di sanzioni relative alla lottizzazione abusiva di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di sanzioni relative alla lottizzazione abusiva di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
9/4565-A/122. Baroni, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 01 del provvedimento dispone che nell'ambito di una procedura di risanamento e ricapitalizzazione degli istituti bancari di cui al decreto-legge n. 237 del 2016, al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, ove l'istituto emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato, sia automaticamente prorogato di sei mesi il termine di scadenza delle passività oggetto di burden sharing, se tale termine di scadenza ricade nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla;
la suddetta proroga rappresenta una moratoria concessa ope legis, a mezzo di decretazione d'urgenza, per riscadenzare il debito di una banca nei confronti del risparmiatore che aveva acquistato l'obbligazione in questione, e che troverebbe giustificazione, secondo il Governo, in cause di forza maggiore;
in questa occasione il Governo è andato in soccorso del sistema bancario al fine di scongiurare il fallimento della banca emittente che si sarebbe determinato se quell'obbligazione fosse andata a scadenza;
stessa attenzione però non è mai stata riservata da parte del Governo a quei cittadini o a quelle aziende che, versando in condizioni di conclamata difficoltà economica, chiedevano una moratoria dei pagamenti dei ratei del proprio finanziamento;
la legge di stabilità per l'anno 2015 ha previsto, limitatamente al triennio 2015-2017, una moratoria dei mutui, ma subordinata alla adesione da parte dell'istituto mutuante all'accordo sottoscritto tra l'ABI e l'Associazione di consumatori,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative atte ad accordare al debitore, nell'ambito di un rapporto di finanziamento, la possibilità di sospendere, in caso di conclamata od oggettiva difficoltà economica, il pagamento per un periodo di tempo determinato fino ad un massimo di trentasei ratei.
9/4565-A/123. Paglia, Marcon, Placido, Pellegrino.
La Camera,
premesso che:
Banca Intesa, il cessionario delle due banche in liquidazione, ha assicurato in diverse sedi che, a seguito del trasferimento del personale di queste ultime, non si darà luogo a licenziamenti e si farà ricorso, su base volontaria, agli incentivi al prepensionamento previsti nell'ambito del Fondo di solidarietà del settore del credito, nonché ad ulteriori misure volte a salvaguardare i livelli occupazionali;
nessuna disposizione è prevista all'interno del provvedimento a garanzia di quanto affermato dal cessionario con riferimento al piano degli esuberi, né tantomeno per quei dipendenti delle società partecipate dalle due banche venete che, non essendo stati acquisiti dal cessionario, rientreranno nel perimetro della bad bank Sga, insieme ai crediti deteriorati;
i dipendenti delle banche in questi anni hanno già pagato con pesanti sacrifici il prezzo delle difficoltà delle loro aziende e adesso per loro è arrivato il tempo di avere certezze e sicurezze occupazionali per il futuro;
il piano degli esuberi, la cui trattativa si è avviata il 6 luglio 2017, coinvolge circa 3.900 dipendenti, dei quali poco meno di 1.100 rientrano nel perimetro delle due banche in liquidazione, mentre i restanti, circa 2.800, rientreranno nel perimetro della banca cessionaria,
impegna il Governo
a vigilare affinché nell'ambito delle procedure di trasferimento del personale e della trattativa sugli esuberi vengano coinvolti e garantiti, con priorità, tutti lavoratori rientranti nel perimetro della bad bank.
9/4565-A/124. Placido, Airaudo, Paglia, Marcon, Pellegrino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento esclude dalla cessione, anche in deroga al principio della par condicio creditorum, la categoria, seppur minoritaria, dei piccoli azionisti, cioè quella miriade di vecchi soci con quote di partecipazione residuali nelle due banche venete ed il cui valore era stato nell'ultimo anno significativamente ridotto, e che sulla base di quanto previsto dal provvedimento si vedrebbero azzerare anche la loro minima quota partecipativa;
si tratta di risparmiatori, famiglie, lavoratori, pensionati, che hanno scommesso cifre importanti per il loro bilancio famigliare su istituti che credevano in buona salute e ben gestiti, per i quali il provvedimento non contempla alcuna misura di sostegno, né di tutela giurisdizionale,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte a prevedere in favore dei piccoli azionisti che pur avendo investito in modo inconsapevole i propri risparmi in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche venete sottoposte alla liquidazione di cui all'articolo 2 del provvedimento, sono esclusi dalla stessa, l'emissione di warrant convertibili in azioni della banca cessionaria, al fine di ristorarli della perdita economica.
9/4565-A/125. Marcon, Paglia, Fassina, Pellegrino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, all'articolo 6 comma 1 prevede che gli investitori (persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa) che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al provvedimento in esame, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1,comma 855);
il suddetto Fondo riconosce ai risparmiatori danneggiati un indennizzo forfetario pari all'80 per cento del prezzo di acquisto dello strumento finanziario,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, elevando al 100 per cento la percentuale di indennizzo forfetario del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari.
9/4565-A/126. Fratoianni, Paglia, Marcon, Pellegrino.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.» prevede una speciale procedura d'insolvenza volta a consentire, attraverso specifiche misure pubbliche di sostegno, una liquidazione di dette Banche in forma non «atomistica» allo scopo di contenerne l'impatto tanto sui creditori, quanto sul tessuto dell'economia reale;
in questo contesto, vengono in particolare recate, all'articolo 6, misure di ristoro in favore degli investitori, disponendo il loro accesso al Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge, ed altresì disponendo che le richiamate misure in favore di detentori, al momento della liquidazione coatta amministrativa, di strumenti finanziari di debito subordinato, emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un diretto rapporto negoziale con le Banche emittenti, si applichino «solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014», ossia la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della direttiva 2014/58/UE in materia di risoluzione delle crisi bancarie;
la suddetta direttiva BRRD è stata però recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con entrata in vigore, in particolare, delle disposizioni in materia di bail in contenute nel Titolo IV, Capo IV, Sezione III, a partire dal 1 gennaio 2016;
risulta, inoltre, senz'altro urgente una sistematica valutazione delle disposizioni in materia di azioni di responsabilità e sanzioni a carico degli amministratori di enti creditizi sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa,
impegna il Governo:
ad un'urgente adozione, attraverso ulteriori provvedimenti normativi, di rafforzate misure di ristoro in favore degli investitori di cui all'articolo 6, con particolare riferimento all'opportunità della riconsiderazione del termine del 12 giugno 2014 quale data limite per la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari di debito subordinato suscettibili dell'applicazione degli interventi di solidarietà di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo richiamato;
ad un'urgente adozione, attraverso ulteriori provvedimenti normativi, di disposizioni recanti – a fronte dell'esercizio da parte dei commissari liquidatori dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile e dell'accoglimento da parte del giudice della domanda nei confronti degli amministratori delle banche – la previsione che detti amministratori siano sempre condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ed all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
9/4565-A/127. Taranto, Ginefra, Grassi, Chaouki, Castricone, Marroni, Mongiello, Valiante.
La Camera,
premesso che:
la Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (RC) è un istituto di credito con una storia secolare che ha avuto origine dal movimento mutualistico delle Casse Rurali e Artigiane e fonda la sua forza proprio sul tessuto sociale popolare e solidaristico;
nel corso degli anni la struttura si è dotata di numerosi sportelli nell'area della Piana di Gioia Tauro e sul versante jonico meridionale, rafforzando la sua presenza sul territorio con l'istituzione di otto filiali e portando ad oltre cinquanta il numero dei dipendenti;
nel novembre 2016 la Banca d'Italia approvava il progetto industriale della società che prevedeva la fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Montepaone (VV) nella Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, non rilevando ostacoli sotto il profilo del presidio del credito e della credibilità del management;
la Banca d'Italia con provvedimento n. 0431964 del 31 marzo 2017 ha disposto lo scioglimento degli Organi amministrativi e di controllo della B.C.C. di Cittanova e l'ha sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e successive modificazioni e integrazioni;
nella relazione dei commissari straordinari si legge che: «L'adozione del provvedimento si è reso necessario in quanto gli accertamenti ispettivi di vigilanza hanno evidenziato l'insussistenza delle condizioni di sana e prudente gestione dell'intermediario, in relazione alle debolezze degli assetti di governo, che hanno condizionato e ritardato gli interventi necessari al superamento delle criticità aziendali, e dell'elevata esposizione ai rischi operativi e legali connessi con le carenze del comparto antiriciclaggio in presenza di diffuse carenze nel comparto creditizio.»;
risulta abbastanza contraddittorio che l'istituto di vigilanza abbia espresso un giudizio favorevole al progetto industriale di fusione, senza rilevare alcun ostacolo in ordine al presidio del credito, alla correttezza operativa e alla gestione dei flussi finanziari, cambiando questo giudizio a distanza di soli quattro mesi;
l'Amministrazione straordinaria a quanto è dato sapere risulterebbe adottare ad oggi una politica di gestione che, nei fatti, frena anche l'ordinario ricorso al credito, snaturando così la mission di un istituto di credito che si basa soprattutto sul radicamento territoriale e sul rapporto personale coi soci e la clientela che si sta allontanando dall'istituto;
la perdita di una delle poche risorse economico finanziarie di sostegno al fragile tessuto imprenditoriale ed alle comunità locali costituirebbe un grave colpo in una realtà così drammaticamente provata dalla crisi economico sociale, caratterizzata da disoccupazione, povertà diffuse e malessere sociale;
il perdurare di tali condizioni alimenterebbe, inevitabilmente, un progressivo scollamento della banca dal territorio tale da produrre un suo ridimensionamento e la chiusura di proprie filiali con conseguente drastica riduzione di personale;
in attuazione della riforma delle BCC varata nell'aprile 2016, entro maggio 2018 la BCC di Cittanova dovrà aderire ad una delle due capogruppo nazionali, Iccrea Banca o Cassa Centrale Banca,
impegna il Governo
nell'ambito delle proprie competenze a verificare quanto riportato nelle premesse in merito alla politica posta in essere dalla gestione commissariale nonché a valutare l'opportunità di attivarsi tempestivamente per porre in essere tutte le azioni finalizzate alla salvaguardia dei correntisti, dei soci e dei livelli occupazionali del citato istituto di credito in una realtà complessa come quella del comprensorio in oggetto.
9/4565-A/128. Battaglia, Magorno.
La Camera,
premesso che:
con comunicato stampa del 9 gennaio 2017 Banca Popolare di Vicenza ha annunciato l'avvio di un'iniziativa di conciliazione transattiva rivolta agli azionisti che hanno investito in azioni dell'istituto negli ultimi 10 anni; l'offerta pubblica di transazione prevede un riconoscimento economico pari a 9 euro per ogni azione acquistata tramite una banca del Gruppo Banca Popolare di Vicenza a partire dal 1o gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2016, al netto delle vendite; il riconoscimento è erogato a fronte della rinuncia dell'azionista a qualsiasi pretesa in relazione all'investimento in (o mancato disinvestimento di) titoli azionari Banca Popolare di Vicenza, titoli che rimangono comunque di proprietà dell'azionista;
contestualmente Banca Popolare di Vicenza ha costituto un fondo, per complessivi 30 milioni di euro, a sostegno degli azionisti che versano in condizioni disagiate e riservato esclusivamente agli azionisti che rientrano nel perimetro dell'offerta di Transazione e che rinunciano ad azioni risarcitorie; l'iniziativa si basa sulla consapevolezza della presenza di situazioni di impoverimento e grave disagio sociale che coinvolgono alcuni azionisti risparmiatori dell'istituto;
il 9 aprile 2017 Banca Popolare di Vicenza ha reso noto che a tale offerta hanno aderito 66.770 azionisti, pari al 71,9 per cento del totale e portatori del 68,7 per cento delle azioni comprese nell'offerta di Transazione;
analogamente a quanto disposto da Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca ha disposto un'iniziativa di conciliazione transattiva, mediante un'Offerta di Transazione con un indennizzo forfettario ed onnicomprensivo pari al 15 per cento della perdita teorica sofferta in conseguenza degli acquisti di Azioni Veneto Banca (al netto delle vendite effettuate e dei dividendi percepiti) avvenuti nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2016, a fronte della rinuncia dell'azionista a promuovere azioni legali;
il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca ha inoltre deliberato la costituzione di un Fondo di solidarietà di 30 milioni di euro per sostenere i Soci che versano in comprovate situazioni di particolare disagio socio-economico, rivolto ai medesimi destinatari dell'offerta Pubblica di Transazione;
Veneto Banca ha visto aderire all'offerta 54.374 azionisti, equivalenti al 72,6 per cento del totale, portatori del 67,6 per cento delle azioni comprese nel perimetro dell'offerta di Transazione;
successivamente alla scadenza delle due offerte, le banche venete hanno rinunciato alla sospensiva sul raggiungimento dell'80 per cento delle adesioni all'offerta di transazione ai soci, così come originariamente previsto;
i ristori destinati ai soci che hanno aderito alle richiamate offerte di transazione, differentemente rispetto a quanto comunicato informalmente agli stessi dai due istituti proponenti, concorrono alla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
come anche chiarito dal Governo in risposta ad alcuni atti di sindacato ispettivo, è invece esclusa senza eccezioni la tassazione degli indennizzi a persone fisiche disposti ai sensi del decreto-legge n. 59 del 2016 per i possessori di obbligazioni subordinate emesse da Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e CariChieti,
impegna il Governo
a garantire che gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca non siano in ogni caso soggetti ad azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori intervenuti ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, e ad escludere le somme erogate ai soci che hanno aderito alle suddette offerte dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
9/4565-A/129. Moretto, Ginato, Sbrollini, Crivellari, De Menech, Miotto, Zan, Narduolo, Rubinato, Rotta, Rostellato, Crimì, Borghi, Marco Di Maio, Casellato.
La Camera,
premesso che:
a seguito delle decisioni assunte dalle autorità europee il 23 giugno 2017, con il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha sottoposto Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca a liquidazione coatta amministrativa;
tenuto conto delle specificità delle due banche, nonché dell'impossibilità a procedere con una ricapitalizzazione precauzionale per l'indisponibilità di capitali privati ad intervenire nell'operazione, è stata applicata, nel rispetto delle regole europee, la disciplina nazionale relativa alle procedure di insolvenza, a specifiche condizioni, tra le quali il pieno contributo ai costi di risanamento da parte dei possessori di azioni e di obbligazioni subordinate, secondo il regime di burden sharing;
nella convinzione che la messa in liquidazione delle due banche potesse avere un forte impatto sull'economia delle regioni in cui esse sono maggiormente attive, il Governo ha ritenuto opportuno impiegare risorse pubbliche per rendere meno onerosa, in senso ampio, la gestione dell'operazione, attuando una speciale procedura d'insolvenza finalizzata a garantire una gestione ordinata della crisi delle due banche, preservandone così il valore ed evitando l'improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, che avrebbe avuto immediate e gravissime ripercussioni sul tessuto produttivo e sociale, per l'occupazione e per i risparmiatori;
ai sensi di tale procedura, la Banca d'Italia ha nominato i rispettivi organi liquidatori che hanno provveduto alla cessione di parte delle attività e passività aziendali, ivi incluso il trasferimento del relativo personale, a Intesa Sanpaolo S.p.A., subentrata nei rapporti delle cedenti con la clientela senza soluzione di continuità, mentre i diritti degli azionisti e le passività subordinate sono rimasti in capo alle due banche liquidate; i crediti deteriorati delle due banche, esclusi dalla cessione, vengono trasferiti a Società per la Gestione di Attività S.p.a., il cui capitale è interamente posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), e che si occuperà di massimizzarne il valore di recupero;
la procedura di liquidazione ai sensi del decreto in discussione, prevede la massima tutela di tutti i risparmiatori, ossia correntisti e obbligazionisti ordinari;
nonostante la normativa europea in materia di gestione delle crisi bancarie — il richiamato regime del burden sharing — richieda che i possessori di azioni e di obbligazioni subordinate contribuiscano pienamente ai costi di risanamento, anche nel presente decreto, come nella gestione del caso delle «quattro banche», c’è una particolare attenzione verso i possessori delle obbligazioni subordinate;
all'articolo 6 sono infatti previste misure di ristoro per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio, che saranno risarciti per l'80 per cento a carico del Fondo di solidarietà istituito dalla legge di stabilità per il 2016; il ristoro sarà integrale, come si è appreso nel corso della conferenza stampa del Consiglio dei ministri del 25 giugno 2017 e confermato successivamente dalle dichiarazioni del Ministro Padoan, con il restante 20 per cento a carico di Intesa Sanpaolo S.p.a.;
per quanto concerne gli azionisti, non è prevista alcuna tutela; in particolare, ai sensi dell'articolo 3, sono espressamente esclusi dalla cessione ad Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in deroga al principio della par conditio creditorum (articolo 2741 del Codice civile):
a) determinate passività — riserve e capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare — indicate dalle norme sul bail-in nel quadro di una procedura di risoluzione (di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo n. 180 del 2015);
b) i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti, derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le passività derivanti da controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa;
i proventi della gestione del portafoglio trasferito a Società per la Gestione di Attività S.p.a., dunque al Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati alle banche in liquidazione e saranno disponibili, fra molti anni, per soddisfare i creditori di quest'ultime, fra cui gli azionisti; non vi è però alcuna garanzia che si recupereranno le necessarie risorse né è prevista alcuna forma di ristoro preferenziale per coloro che, anche in ragione di controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, dimostrino di essere stati truffati dalle due banche, o nei casi in cui è evidente la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni;
se da un lato gli obbligazionisti subordinati sono dunque soddisfatti per intero, restano insoddisfatti gli azionisti, in particolare quelli danneggiati dalle condotte colpose e talvolta dolose tenute dalle due banche sia in sede di collocamento, sia in sede di esecuzione degli ordini di vendita; fra questi azionisti c’è chi ha rinunciato ad aderire alle Offerte pubbliche di transazione delle due banche — con cui hanno offerto ai soci circa il 15 per cento del valore delle azioni a fronte della rinuncia dell'azionista a qualsiasi pretesa risarcitoria in relazione all'investimento in (o mancato disinvestimento di) titoli azionari — perché confidava nell'esito delle cause civili, dei ricorsi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob e nella giustizia penale,
impegna il Governo
ad assicurare che le banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, rispondano dei danni derivanti dal contenzioso con gli azionisti e a garantire la disponibilità di risorse funzionali alle azioni risarcitorie di chi è stato leso dalle condotte tenute in sede di collocamento e di esecuzione degli ordini di vendita, anche promuovendo l'istituzione di un fondo di solidarietà ad hoc volto a concedere un rimborso preferenziale per le perdite ingiustamente subite dai suddetti azionisti, a tal fine prevedendo la possibilità di contributi al fondo dello stesso sistema bancario.
9/4565-A/130. Ginato, Moretto, Rubinato, Borghi, Miotto, Sbrollini, Zardini, Rotta, Zan, Crimì, Rostellato, Crivellari, Narduolo, De Menech, Casellato.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure univocamente volte ad avviare la procedura di liquidazione della Banca popolare di Vicenza S.p.a. e della Veneto Banca S.p.a., ad assicurare la continuazione dell'esercizio delle imprese e la cessione delle aziende bancarie, nonché a sostenere mediante risorse pubbliche una fuoriuscita ordinata delle due banche dal mercato, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza che si discosta dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo unico bancario;
e che il decreto-legge, nel disciplinare con caratteri di specialità la liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete, si caratterizza per sua natura come ampiamente derogatorio rispetto alla normativa vigente, in particolare, molte previsioni richiamano specificamente disposizioni dell'ordinamento che vengono totalmente o parzialmente derogate;
considerato altresì che:
come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento, tali misure, aggiuntive rispetto a quelle già previste dal Testo unico bancario, sono volte a scongiurare il rischio di una distruzione del valore delle aziende coinvolte, che determinerebbe, in ragione dell'improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per famiglie e imprese, forti ripercussioni negative, sia sul piano occupazionale, sia sul tessuto produttivo e sociale delle aree territoriali interessate;
rilevato inoltre che:
il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di effettuare un'attività di monitoraggio costante sulle misure di attuazione della procedura di liquidazione di riferire alle Camere, entro un anno, illustrando gli effetti dell'impatto della regolamentazione.
9/4565-A/131. Nesi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio,
tra le diverse misure previste in deroga alla normativa generale, si dispone che il cessionario non risponde con il cedente per obbligazioni relative al pagamento di sanzioni a carico della società per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, nonostante queste risultino dai libri sociali o comunque il cessionario ne fosse a conoscenza;
in sostanza, anche nel caso in cui i procedimenti giudiziali in corso dovessero accertare reati societari a carico degli amministratori delle passate gestioni, per fatti commessi a vantaggio o nell'interesse delle due banche, il pagamento di tali sanzioni non potrà mai essere richiesto a Banca Intesa,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, e ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire il pagamento delle sanzioni per responsabilità a carico degli amministratori.
9/4565-A/132. Milanato, Laffranco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia di sottoporre le due banche a liquidazione coatta amministrativa, disponendo altresì la continuazione dell'esercizio dell'impresa; di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente nonché di adottare misure di sostegno pubblico per la predetta cessione;
nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 2 affida a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati su proposta della Banca d'Italia, il compito di disporre la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza; la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del provvedimento in esame nonché la cessione da parte dei commissari liquidatori degli asset all'acquirente individuato (Intesa Sanpaolo) in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario medesimo;
il provvedimento in esame non prevede l'incompatibilità tra la carica di liquidatore e ex amministratore della banca in liquidazione; è dunque evidente l'insorgere di un conflitto di interessi posto che il nuovo liquidatore potrebbe avere remore nell'assunzione di iniziative anche a tutela del patrimonio aziendale volte a far valere specifiche responsabilità della passata gestione;
il fatto che siano stati nominati liquidatori con precedente responsabilità di gestione (tenuto conto che non si tratta di una liquidazione volontaria, ma coatta) determina una evidente minorazione delle potenzialità di tutela degli azionisti, dei creditori e dei risparmiatori,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa volta a prevedere l'incompatibilità tra la carica di liquidatore ed ex amministrazione della banca in liquidazione a tutela degli azionisti, dei creditori e dei risparmiatori evitando l'insorgere di un possibile conflitto di interessi.
9/4565-A/133. Alberto Giorgetti, Laffranco.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche;
obiettivo prioritario dell'intervento normativo dovrebbe essere la salvaguardia dei risparmiatori coinvolti nella crisi dei due istituti bancari veneti: sono decine di migliaia, infatti, le persone fisiche che, fuori dall'esercizio di attività speculativa, si sono ritrovati titolari di azioni o di obbligazioni emesse dalle due banche coinvolte e che ora si trovano di fronte al concreto pericolo di perdere quanto dagli stessi investito — molto spesso in esito a procedure di dubbia trasparenza e correttezza — per effetto del nuovo scenario delineatosi;
il provvedimento in esame si limita a rinviare ai rimedi già previsti in esito alla crisi dei quattro istituti bancari del novembre 2015: tali soggetti possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità per il 2016, in favore dei soggetti che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015;
tuttavia, tenuto conto dell'accumularsi, successivamente alla istituzione del Fondo di solidarietà previsto per le erogazioni a tale titolo istituito, dei numerosi soggetti potenzialmente ammessi alle suddette erogazioni dopo la loro originaria previsione, per effetto del reiterarsi di crisi bancarie non preventivamente sterilizzate e gestite dagli organi competenti (si pensi ai risparmiatori coinvolti dalla crisi di MPS, oltre alle decine di migliaia interessati da quella delle due banche di cui al presente decreto), le risorse finanziate originariamente stanziate sono palesemente insufficienti a garantire la soddisfazione di tutti; con l'effetto che si rischia di alimentare pericolose differenziazioni di trattamento (risultando ingiustificatamente favoriti i risparmiatori che avranno fatto istanza prima in danno di quelli per i quali i presupposti sono stati resi possibili solo successivamente), e diffusi fenomeni di disagio economico e sociale in vaste aree del Paese connotate da elevata produttività,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di correggere squilibri illustrati in premessa e di tutelare i risparmiatori coinvolti nella crisi dei due istituti bancari veneti, prevedendo una adeguata dotazione finanziaria delle risorse del Fondo di solidarietà che, senza gravare sui bilanci delle banche estranee alla presente crisi — e quindi senza rischiare di trasferire ancora una volta proprio alla generalità dei clienti del sistema bancario i costi del ristoro dovuto nei confronti di coloro che siano stati ingiustamente coinvolti dalle condotte non corrette di alcuni istituti soltanto — che sia in linea con il fabbisogno finanziario derivante dall'accumularsi delle posizioni interessate dal ristoro in esame.
9/4565-A/134. Laffranco.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche;
obiettivo prioritario dell'intervento normativo dovrebbe essere la salvaguardia dei risparmiatori coinvolti nella crisi dei due istituti bancari veneti: sono decine di migliaia, infatti, le persone fisiche che, fuori dall'esercizio di attività speculativa, si sono ritrovati titolari di azioni o di obbligazioni emesse dalle due banche coinvolte e che ora si trovano di fronte al concreto pericolo di perdere quanto dagli stessi investito — molto spesso in esito a procedure di dubbia trasparenza e correttezza — per effetto del nuovo scenario delineatosi;
il provvedimento in esame si limita a rinviare ai rimedi già previsti in esito alla crisi dei quattro istituti bancari del novembre 2015: accesso al Fondo di solidarietà, procedura arbitrale ai sensi dell'articolo 1, commi 855-861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 o, in alternativa, e per chi ne abbia le condizioni patrimoniali, possibilità di erogazione diretta dell'indennizzo forfettario previsto ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;
è evidente però come le risorse del Fondo di solidarietà siano palesemente insufficienti a garantire la soddisfazione di tutti, tenuto conto dell'accumularsi, successivamente alla istituzione prevista per le erogazioni a tale titolo istituito, dei numerosi soggetti potenzialmente ammessi alle suddette erogazioni dopo la loro originaria previsione;
vi, è poi una non comprensibile (ulteriore) differenziazione di trattamento presente nel decreto-legge in danno dei risparmiatori danneggiati dal crack delle due banche venete: per la generalità dei risparmiatori in analoghe condizioni ammessi all'arbitrato ovvero, in alternativa, all'indennizzo forfetario, il primo è consentito anche per titoli acquisiti dopo il 12 giugno 2014 (ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016). Non si comprende per quale ragione questo non è previsto anche per i risparmiatori coinvolti nella presente procedura, che così vedrebbe cristallizzata una insanabile e gravissima differenziazione di trattamento in loro danno,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi del provvedimento nei confronti dei risparmiatori coinvolti nella crisi delle banche venete, prevedendo attraverso ulteriori iniziative normative la piena parità di trattamento dei risparmiatori ed investitori rispetto a tutti quelli toccati dagli interventi di ristoro adottati dopo le crisi bancarie a partire dal novembre 2015, prevedendo che l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non precluda l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.
9/4565-A/135. Sandra Savino, Laffranco.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche;
obiettivo prioritario dell'intervento normativo dovrebbe essere la salvaguardia dei risparmiatori coinvolti nella crisi dei due istituti bancari veneti: sono decine di migliaia, infatti, le persone fisiche che, fuori dall'esercizio di attività speculativa, si sono ritrovati titolari di azioni o di obbligazioni emesse dalle due banche coinvolte e che ora si trovano di fronte al concreto pericolo di perdere quanto dagli stessi investito — molto spesso in esito a procedure di dubbia trasparenza e correttezza — per effetto del nuovo scenario delineatosi;
il provvedimento in esame si limita a rinviare ai rimedi già previsti in esito alla crisi dei quattro istituti bancari del novembre 2015: accesso al Fondo di solidarietà, procedura arbitrale ai sensi dell'articolo 1, commi 855-861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 o, in alternativa, e per chi ne abbia le condizioni patrimoniali, possibilità di erogazione diretta dell'indennizzo forfettario previsto ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;
a tal proposito, è necessario disporre un differimento del termine per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'indennizzo forfetario: il termine del 30 settembre 2017, infatti, anche considerato il periodo estivo e della documentazione da produrre a sostegno dell'istanza, rischia di risultare eccessivamente ridotto per garantire una adeguata informazione e responsabile partecipazione per tutti i potenziali interessati,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte al differimento del termine per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'indennizzo forfetario da parte dei risparmiatori coinvolti nella crisi dei due istituti bancari veneti.
9/4565-A/136. Occhiuto, Laffranco.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche;
il provvedimento non prevede alcuna specifica tutela in materia dei debitori soggetti ad esecuzione forzata dei propri immobili;
è innegabile la situazione di emergenza abitativa in cui si trova il nostro Paese, e il conseguente disagio sociale determinato dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare specifiche iniziative volte alla tutela dei debitori esecutati degli istituti bancari in crisi, e in particolare quei soggetti economicamente o socialmente deboli, affinché questi non perdano la disponibilità della prima casa o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento della persona e del nucleo familiare.
9/4565-A/137. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Alberto Giorgetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche;
in particolare l'articolo 4 autorizza il Ministro ad effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete. Più in dettaglio si tratta dei seguenti interventi: 1. concessione della garanzia dello Stato a copertura dello sbilancio di cessione; 2. erogazione di un supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario, per un ammontare idoneo a fronteggiare l'assorbimento patrimoniale derivante dalle attività ponderate per il rischio acquisito; 3. concessione della garanzia dello Stato sull'adempimento di obblighi delle due banche in liquidazione, in relazione a impegni, dichiarazioni e garanzie da esse assunti; 4. erogazione al cessionario di fondi a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale;
è necessario che il Governo riferisca puntualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia in merito agli interventi citati,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di relazionare nei prossimi mesi in maniera puntuale alle Commissioni parlamentari di merito circa gli interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete effettuati ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento in esame.
9/4565-A/138. Palese.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio;
tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – di fatto individuato in Intesa Sanpaolo – ed il trasferimento del relativo personale;
i vertici di Intesa hanno affermato che la conseguente riduzione degli organici sarà «realizzata con uscite volontarie che riguarderanno prioritariamente le banche venete». È noto però come il percorso di integrazione preveda l'uscita di circa 3.900 bancari che non potranno però provenire tutti dalle banche venete, perché il bacino dei prepensionabili è di circa mille lavoratori. Le uscite avverranno quindi necessariamente anche nel perimetro di Intesa Sanpaolo,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa volta a tutelare i livelli occupazionali delle banche oggetto del percorso di integrazione, con particolare riferimento alla salvaguardia dei posti di lavoro concentrati nel Mezzogiorno.
9/4565-A/139. Santelli, Occhiuto, De Girolamo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio;
nella cessione di assets si deroga alla regola di parità di trattamento tra i creditori, salve le cause legittime di prelazione: viene disapplicato un criterio cardine dell'ordinamento (non solo civile, ma a fondamento delle regole di ordinata convivenza) con la conseguenza che l'unico criterio guida per assicurare la soddisfazione o meno di crediti sorti in passato diviene la assoluta arbitrarietà, opaca, del cessionario che con la sua offerta vincolante determina ogni passo della procedura e quindi anche quali rapporti possano essere allo stesso ceduti;
in sostanza, non solo potrà scegliere di non assumere tutti i debiti e le passività che autonomamente identificherà, ma, al contrario, potrà arbitrariamente scegliere di acquisire assets o debiti (che pertanto avranno maggiore possibilità di soddisfazione) secondo valutazioni del tutto opache e in deroga ad ogni criterio ordinario di prevalenza (esistenza di ipoteche, pegni, ordine di iscrizione degli stessi, anteriorità del debito, etc.),
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, e ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di garantire la parità di trattamento tra i creditori, svincolando le decisioni rispetto alla soddisfazione dei crediti sorti in passato da scelte arbitrarie del cessionario.
9/4565-A/140. Catanoso, Laffranco.
La Camera,
premesso che:
considerando che il decreto che ci accingiamo ad approvare è un intervento quanto mai opportuno perché non si tratta di salvare banche e banchieri, ma famiglie ed imprese che vivono in un determinato territorio e lavorano in aziende che hanno sede nello stesso territorio, è facile immaginare cosa succederebbe se il decreto non fosse convertito;
i risparmiatori richiederebbero immediatamente quanto depositato come forma di risparmio personale e la crisi delle banche di riferimento peggiorerebbe velocemente, con conseguenze in questo caso meno facili da immaginare;
l'opinione pubblica è scandalizzata dalla pessima gestione di tante banche emersa in questa legislatura e dalla retribuzione di dirigenti che hanno spinto le banche sull'orlo del tracollo, senza essere chiamati ad un adeguato rendiconto della loro gestione;
probabilmente sarebbe stato meglio se l'Italia, dichiarando che la crisi era sistemica, avesse fatto come la Spagna, attingendo al Meccanismo Europeo di Stabilità (MES o ESM) e accettando di sottoporci al programma imposto dall'Europa: ma le scelte fatte dal Governo sono state diverse e le conseguenze sono quelle attuali;
gli amministratori uscenti, scelti dal Fondo Atlante per riparare i danni delle passate gestioni, non sono stati in grado di recuperare i crediti dovuti e quindi non sono riusciti a risanare le banche, tanto che la vigilanza europea ha esplicitamente detto che i piani sottoposti dalle due banche non erano credibili; non c’è dubbio che nel ripetersi di queste operazioni, dai contorni confusi e drammatici, è stata minata la fiducia nell'intero sistema bancario italiano;
tenuto conto che i problemi sono venuti alla luce a seguito degli stress test europei del 2014, quando per migliorare i coefficienti di capitale le due banche iniziarono a chiedere ai loro clienti di comprare azioni a fronte dei prestiti concessi: pratica illegale che indusse la vigilanza italiana ed europea a dichiarare che il capitale così raccolto non era computabile ai fini dei coefficienti patrimoniali. La Vigilanza europea dichiarò che le due banche erano in situazione fallimentare;
quel che appare chiaro è che ogni crisi è stata trattata in modo diverso, il che ha dato luogo a disparità di trattamento nei confronti dei diversi stakeholder delle banche. Ma bisogna anche riconoscere che è fallito il tentativo dell'Unione europea di scrivere un libro delle regole applicabile nello stesso modo a tutte le situazioni;
anni fa Beniamino Brocca, sottosegretario alla Pubblica istruzione aveva lanciato una legge di riforma nei licei e nelle SMS, la famosa Riforma Brocca, per l'introduzione di discipline giuridico-economiche, che garantissero almeno la conoscenza degli elementi fondamentali in un campo così delicato come questo, a garanzia della loro libertà e della loro autonomia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità che il MEF, d'accordo con il MIUR, studi modalità concrete per inserire nelle Scuole superiori e nelle facoltà universitarie una disciplina di alfabetizzazione giuridico-economica che consenta a quanti depositano in banca i loro risparmi di valutare attentamente rischi e pericoli dei loro investimenti, in modo da potersi assumere la propria parte di responsabilità, in scienza e coscienza, riducendo i margini di manipolazione, che in questi anni hanno condotto molti risparmiatori alla perdita secca o alla drastica riduzione di tutti i loro beni.
9/4565-A/141. Binetti.
La Camera,
premesso che:
il 23 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha dichiarato lo stato di dissesto per Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca;
il decreto in esame ha l'intento dichiarato di agevolare – con disposizioni urgenti – la liquidazione coatta amministrativa delle due banche e di garantire continuità nel sostegno al credito alle famiglie e alle imprese del Veneto;
si dispone la vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente già individuato, con procedura selettiva – in Intesa Sanpaolo, a cui viene trasferito il personale delle due banche in liquidazione;
con interventi a carico dello Stato, allo scopo di garantire continuità di accesso al credito a famiglie e delle imprese, di proteggere il risparmio e di favorire la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, si dispone una consistente iniezione di liquidità, e la concessione di garanzie statali;
ai creditori subordinati delle banche – investitori cosiddetti retail – si prevede un ristoro, a carico del Fondo interbancario tutela dei depositanti, analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015;
la liquidazione delle due banche ha un forte impatto sull'economia reale del Veneto: per questo la procedura di liquidazione coatta amministrativa avviata dal Governo a norma degli articoli 80-95 del Testo unico bancario prevede contestualmente misure di aiuto pubblico, per evitare che la crisi delle banche si trasformi in una grave crisi economica e sociale di una delle aree più sviluppate del Paese;
il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, nel contesto della speciale procedura d'insolvenza regolata dal decreto in esame, il 25 giugno scorso è stato approvato dalla Commissione europea perché ritenuto coerente con la disciplina in materia di aiuti di Stato al settore bancario; da notare che sia le garanzie che gli apporti di capitale sono coperti dai crediti di rango più elevato (senior) vantati dallo Stato sulle attività comprese nella massa fallimentare;
sin dall'aprile del 2016 una nota tecnica di Banca d'Italia ha messo in evidenza gravi irregolarità nella gestione delle due banche, in particolare nella determinazione del prezzo delle azioni e nei finanziamenti concessi dalle banche alla clientela, condizionati alla sottoscrizione delle azioni delle medesime banche; come noto le azioni acquistate grazie ad un finanziamento della banca emittente non possono essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza, che essendo essenzialmente destinato ad assorbire eventuali perdite, deve essere costituito da risorse sicure e non da azioni acquistate con finanziamenti che potrebbero non essere rimborsati;
nel corso del 2014 era emerso che la Banca Popolare di Vicenza riacquistava azioni proprie senza aver prima richiesto l'autorizzazione alla Vigilanza di Bankitalia; la situazione patrimoniale della Banca, nel contempo, era gravemente compromessa dal deterioramento del portafoglio creditizio, che ha reso necessarie 1,3 miliardi di euro di rettifiche di valore nel bilancio 2015 (con un incremento del 54 per cento rispetto all'anno precedente);
la trasformazione in S.p.A, nel marzo del 2016, nonostante l'aumento di capitale da 1,5 miliardi di euro, ha fatto emergere una rilevante svalutazione delle azioni, il cui valore è passato dai 62,50 euro nel 2014 (con l'approvazione del bilancio 2013) ai 6,3 euro del febbraio 2016; l'intervento del Fondo Atlante nell'aprile del 2016, con un nuovo aumento di capitale, ha comportato l'ulteriore abbassamento del prezzo dell'azione a 10 centesimi di euro;
nel gennaio 2017, con un'iniziativa di conciliazione transattiva rivolta agli azionisti stimati pari a circa 94.000 soggetti – che hanno investito in azioni Banca Popolare di Vicenza negli ultimi 10 anni è stata proposta un'offerta pubblica di transazione con un riconoscimento economico pari a 9 euro per ogni azione acquistata tramite una banca del Gruppo Banca Popolare di Vicenza dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2016, al netto delle vendite; tale indennizzo è stato condizionato alla rinuncia a qualsiasi pretesa da parte dell'azionista in relazione all'investimento (o al mancato disinvestimento) di titoli azionari Banca Popolare di Vicenza, che restavano in proprietà dell'azionista; contestualmente Banca Popolare di Vicenza ha costituto un fondo di 30 milioni di euro, a sostegno degli azionisti versanti in condizioni disagiate, a causa dell'impoverimento e del grave disagio sociale che ha coinvolto alcuni azionisti risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza; da notare che il fondo era riservato esclusivamente agli azionisti rientranti nel perimetro dell'Offerta di Transazione e che avessero rinunciato ad azioni risarcitorie;
all'Offerta di Transazione, scaduta il 28 marzo scorso, hanno aderito 66.770 azionisti – pari al 71,9 per cento del totale –;
nel febbraio 2017 Banca Popolare di Vicenza ha ottenuto garanzia dello Stato su nuove emissioni obbligazionarie con il decreto-legge n. 237 del 2016, che ha disposto misure di ricapitalizzazione precauzionale a cui ha aderito Banca Popolare di Vicenza; una seconda emissione obbligazionaria con garanzia dello Stato è stata effettuata dall'istituto per un importo complessivo di 2,2 miliardi di euro nominali, tasso nominale annuo lordo 0,50 per cento e scadenza al 1o giugno 2020 sottoscritta interamente dall'emittente nell'intento di incrementare la liquidità del Gruppo; con quest'ultima operazione le obbligazioni in essere con garanzia statale emesse dalla Banca ammontano a 5,2 miliardi di euro nominali;
quanto a Veneto Banca, anche per questo Istituto la Banca d'Italia ha messo in evidenza il fenomeno delle cosiddette «azioni finanziate» non dedotte, reiterato nel tempo nonostante i solleciti delle Autorità di vigilanza e le sanzioni irrogate; la prassi ha determinato un impatto negativo sotto il profilo patrimoniale per circa 356 milioni di euro a cui si sono sommati gli effetti del deterioramento del portafoglio creditizio, con oltre 700 milioni di euro di rettifiche di valore su crediti nel bilancio 2015; anche in questo caso la trasformazione in società per azioni, ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015, ha messo in evidenza una drastica perdita di valore delle azioni;
nel novembre del 2016 è stata avviata azione di responsabilità nei confronti degli ex componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell’ex Direttore Generale di Veneto Banca S.p.A.;
come previsto da Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca ha realizzato un'iniziativa di conciliazione transattiva rivolta all'85 per cento del totale degli azionisti, mediante un'Offerta di Transazione con un indennizzo forfettario ed onnicomprensivo pari al 15 per cento della perdita teorica sofferta in conseguenza degli acquisti di Azioni Veneto Banca – al netto delle vendite effettuate e dei dividendi percepiti – tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2016, a fronte della rinuncia dell'azionista a promuovere azioni legali;
anche Veneto Banca ha infine costituito un Fondo di solidarietà di 30 milioni di euro per sostenere i soci in comprovate situazioni di particolare disagio socio-economico destinatari dell'Offerta Pubblica di Transazione che rinuncino ad azioni risarcitorie;
considerato che:
appare necessario garantire un rimborso preferenziale ai possessori di strumenti finanziari collocati con violazione dei doveri di informazione o di corretta esecuzione dell'operazione da parte di soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario nelle due Banche;
nel Veneto in particolare i risparmiatori clienti delle Banche che si ritrovano – loro malgrado – azionisti delle Banche o possessori di titoli obbligazionari sono molto numerosi: in molti casi le banche hanno condizionato l'erogazione di finanziamenti a favore dei clienti – mutui immobiliari e di liquidità, tra i quali i cosiddetti «mutui soci» riservati ai soci – all'acquisto di proprie azioni od obbligazioni convertibili soprattutto nel periodo in cui si sono svolte le operazioni di aumento di capitale negli anni 2013 e 2014;
la prassi seguita dalle Banche aveva l'obiettivo di collocare titoli presso i richiedenti credito per conseguire l'aumento di capitale necessario a rispettare determinati coefficienti patrimoniali, anche mediante un'adeguata crescita dimensionale, in vista del passaggio della Banca alla vigilanza unica della BCE;
l'erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori (mutui, prestiti personali, aperture di credito in conto corrente) condizionata all'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili, anche concedendo somme superiori agli importi richiesti in caso di acquisto di questi titoli, limitava la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento (solo titoli della Banca) difficilmente negoziabili e liquidabili, considerata la natura di società non quotata della Banca;
i risparmiatori clienti della Banche, che sono stati indotti in modo scorretto all'acquisto di azioni, hanno oltretutto subìto la limitazione del diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso, per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2015, che ha disposto che con circolare di Banca d'Italia si può limitare tale diritto, anche in deroga a norme di legge, qualora sia necessario per assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria;
con ordinanza del Consiglio di Stato del 15 dicembre 2016 è stata dichiarata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3/2015 nella parte in cui limita il diritto al rimborso del socio con circolare della Banca d'Italia n. 285 del 2013, aggiornata nel 2015; la norma sembra anche violare il principio di gerarchia delle fonti di legge perché prevede che una circolare di Bankitalia escluda o rinvii il diritto al rimborso di un socio in deroga al codice civile e ad altre norme di legge;
fondamentale in questa fase è anche la questione di garantire continuità nel sostegno al credito alle famiglie e alle imprese del Veneto: quando un singolo o un'impresa è affidato da più banche e queste banche vanno incontro ad un processo di fusione, incorporazione o cessione – come in questo caso (di fatto una cessione di enti sottoposti a risoluzione a cui si applica, come dice il decreto al nostro esame, l'articolo 47 comma 9 del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180) – le linee di credito si sommano, ma non si sommano le relative garanzie e quindi una parte del prestiti o dei mutui accordati all'imprenditore resta priva di copertura a garanzia e quindi la banca che ha «ereditato» il mutuo «revoca» il prestito, a meno che l'imprenditore non fornisca alla banca una garanzia addizionale che potrebbe non avere o che dovrebbe acquisire a costi elevati,
impegna il Governo:
ad assumere con prossimi provvedimenti, ogni iniziativa, utile ad assicurare in tempi ragionevoli il rimborso del credito risarcitorio o restitutorio dei risparmiatori clienti delle Banche di cui sia stata carpita la buona fede, con violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni da parte dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, per indurli all'acquisto o detenzione di azioni, e il cui diritto di recesso al momento della trasformazione delle Banche in società per azioni sia stato limitato secondo quanto previsto da Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, con particolare attenzione alle vittime che versano in condizione di disagio sociale;
a salvaguardare la stabilità del sistema produttivo veneto, attraverso ulteriori iniziative anche normative per garantire continuità alle linee di credito già concesse, attivando ove necessario i meccanismi di garanzia e co-garanzia previsti dalle vigenti leggi in modo che l'eventuale incapienza della garanzia sui finanziamenti concessi a imprese o singoli imprenditori dalle banche oggetto delle cessioni possa essere coperta – sia in termini di congruità che di durata – ad esempio dal Fondo di pubblico di garanzia cosiddetto «Bersani» di cui alla legge n. 662 del 1996 e dal Fondo Regionale del Veneto di Garanzia ex LR n. 19/2004;
ad attivarsi in tutte le sedi competenti perché sia fatta chiarezza su quanto accaduto nella gestione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e siano accertate le relative responsabilità, ad ogni livello, dando ogni supporto organizzativo necessario all'operatività degli uffici giudiziari preposti alle indagini nei confronti degli ex vertici aziendali, sia in sede penale sia in sede di liquidazione coatta amministrativa, anche per il fattivo recupero alla massa attiva di tutti i beni, mobili ed immobili, loro appartenenti per consentire la soddisfazione delle ragioni di tutti i creditori.
9/4565-A/142. Rubinato, Zanin, Sbrollini, Borghi, Moretto, Venittelli, Crivellari, Rostellato, Casellato, Ginato, De Menech, Zan.
Relatori: POLLASTRINI, per la maggioranza; LA RUSSA, di minoranza.
N. 14.
Seduta del 13 luglio 2017
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati, quelli dichiarati inammissibili e quelli votati)
ART. 5.
(Compiti del Comitato).
Subemendamenti all'emendamento 5.201 della Commissione
All'emendamento 5.201 della Commissione, dopo le parole: delle donne e dei minori aggiungere le seguenti:, nonché alla valutazione del grado effettivo di integrazione degli studenti stranieri.
0. 5. 201. 1. Carfagna, Occhiuto.
All'emendamento 5.201 della Commissione, dopo le parole: delle donne e dei minori aggiungere le seguenti: e del loro effettivo esercizio, secondo quanto disposto dalla Costituzione italiana.
0. 5. 201. 4. Invernizzi.
All'emendamento 5.201 della Commissione, dopo le parole: delle donne e dei minori aggiungere le seguenti:, nell'ottica di un'effettiva integrazione e del rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione.
0. 5. 201. 2. Carfagna, Occhiuto.
All'emendamento 5.201 della Commissione, dopo le parole: delle donne e dei minori aggiungere le seguenti: affinché sia assicurato l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
0. 5. 201. 5. Invernizzi.
All'emendamento 5.201 della Commissione, dopo le parole: delle donne e dei minori aggiungere le seguenti:, costituzionalmente garantiti.
0. 5. 201. 6. Invernizzi.
All'emendamento 5.201 della Commissione, dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti:, esperti in strategie di integrazione.
0. 5. 201. 3. Carfagna, Occhiuto.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di monitoraggio fino alla fine del comma con le seguenti: conoscitiva dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il Comitato dedica particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti e delle libertà delle donne e dei minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso missioni, l'audizione di figure istituzionali, componenti della magistratura e delle Forze di polizia, presidi, rettori, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, ministri di culto, guide religiose, operatori sociali ed esperti, nonché attraverso l'esame di rapporti da loro redatti.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 6.
5. 201. La Commissione.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle problematiche riguardanti le donne e i minori con le seguenti: ai diritti delle donne e dei minori, nell'ottica di un'effettiva integrazione e del rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione.
5. 53. Carfagna.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti:, di esperti in strategie di integrazione.
5. 54. Carfagna.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché di associazioni che tutelano donne e minori contro fenomeni di costrizione alla radicalizzazione all'interno del contesto familiare.
5. 50. Becattini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, anche per valutare il grado effettivo di integrazione degli studenti stranieri.
5. 55. Carfagna.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Comitato svolge altresì un'attività di monitoraggio specifica sui luoghi di culto di religione islamica, anche attraverso l'audizione o l'esame dei rapporti redatti dai responsabili della direzione dei predetti luoghi.
5. 56. Gregorio Fontana, Ravetto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Comitato svolge altresì una attività di monitoraggio specifica sui luoghi di culto di religione islamica, anche attraverso la verifica dell'esistenza di fenomeni di radicalizzazione nelle moschee e tra gli imam, per assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza urbana, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione.
5. 70. Garnero Santanchè, Palmizio.
Al comma 5, dopo le parole: redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, aggiungere le seguenti: che svolgono le relative attività a titolo gratuito,
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
5. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 8.
(Interventi preventivi in ambito scolastico).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diffondere la cultura del pluralismo con le seguenti: promuovere la conoscenza approfondita della Costituzione della Repubblica, con particolare riferimento ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, e a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo, nel rispetto delle tradizioni religiose dell'Italia e del principio supremo della laicità dello Stato,
8. 57. Gregorio Fontana, Ravetto.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in conformità al con le seguenti: tenendo in considerazione il.
8. 50. Santerini, Dellai.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e della ricerca aggiungere le seguenti: tenendo conto delle iniziative e delle misure adottate dalle istituzioni internazionali quali il Consiglio d'Europa.
8. 51. Centemero.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, anche sulla base delle risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 3.
Conseguentemente, al comma 3:
sostituire la parola: elabora con la seguente: svolge;
sopprimere le parole: anche ai fini dell'aggiornamento delle linee guida di cui al medesimo comma 1.
8. 52. Fiano.
Al comma 3, dopo le parole: con cadenza annuale, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
Conseguentemente:
al comma 4:
al primo periodo:
dopo le parole: possono stipulare aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
sopprimere le parole: con la presenza di esperti;
sopprimere il secondo periodo;
sopprimere il comma 5;
sostituire il comma 6 con il seguente:
6. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il Piano nazionale di formazione dei docenti di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede anche l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale.
sopprimere il comma 8.
8. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
8. 53. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: a iniziative di aggiungere le seguenti: diffusione della cultura costituzionale,
Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: diffondere la cultura costituzionale,
8. 58. Gregorio Fontana, Ravetto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida in merito alla predisposizione di piani antiterrorismo per le istituzioni scolastiche. Le linee guida, periodicamente aggiornate, devono prevedere esercitazioni specifiche in ambito scolastico, da effettuarsi almeno con cadenza annuale, nonché un piano di emergenza operativo che deve essere predisposto in ogni scuola ad opera del dirigente scolastico, per indicare le procedure da seguire per affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere e per contenerne gli effetti e riportare la situazione in condizione di normalità, pianificare le azioni necessarie a proteggere le persone, sia all'interno che all'esterno dell'edificio, insegnare tecniche di base salva-vita, prevenire situazioni di confusione e di panico e assicurare processi per un'evacuazione degli istituti facile, rapida e sicura.
Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: commi 5 e 6 con le seguenti: commi 5, 6 e 6-bis.
8. 55. Elvira Savino.
(Votazione dell'articolo 8)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Centri di ascolto).
1. Presso ogni Regione sono istituiti in via sperimentale Centri di ascolto al fine di garantire un adeguato sostegno e soccorso a tutti i soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo jihadista.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'istituzione dei Centri di ascolto di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 01. Centemero.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Numero verde).
1. Il numero verde di cui all'articolo 2, comma 2, è istituito presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri ed è attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 2, un servizio di informazione in merito ad atteggiamenti sospetti che possono portare alla radicalizzazione e all'estremismo jihadista, da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, alle forze dell'ordine competenti, casi sospetti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 02. Centemero.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Interventi nell'ambito delle politiche attive del lavoro).
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«q-ter) promozione di percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento jihadista nell'ambito di un quadro più ampio di interventi volti a promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale.»
8. 060. Roberta Agostini, D'Attorre.
ART. 9.
(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate).
Sopprimerlo.
9. 50. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Votazione dell'articolo 9)
ART. 10.
(Attività di comunicazione e informazione).
Al comma 1, sostituire la parola: prevede con le seguenti: può prevedere.
Conseguentemente:
al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, con modalità da definire sotto il profilo operativo nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili;
al comma 3, sostituire la parola: promuove con le seguenti: può promuovere.
10. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché l'adesione a campagne di contrasto e di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista promosse dalle istituzioni internazionali.
10. 50. Centemero.
Al comma 3, sostituire le parole da: in collaborazione fino alla fine del comma, con le seguenti: svolte in collaborazione tra soggetti pubblici e privati nonché in sinergia tra i media nazionali, volte, in particolare, a diffondere la cultura del pluralismo, il dialogo interreligioso e interculturale, a promuovere il principio dell'uguaglianza di genere e il contrasto alle discriminazioni di origine religiosa, tra cui l'islamofobia, in coerenza con quanto già previsto dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
10. 60. Giorgis.
(Votazione dell'articolo 10)
ART. 11.
(Piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati).
Al comma 1, sostituire le parole da: con regolamento fino a: n. 400 con le seguenti:, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: che, ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e il rimpatrio al fine di scontare la pena detentiva nei loro Paesi di origine.
11. 1. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
Al comma 1, sostituire le parole da: regolamento emanato fino a: legge 21 febbraio 2014, n. 10 con le seguenti: proprio decreto, da emanare con cadenza annuale entro e non oltre il 1o dicembre di ogni anno, e per il primo anno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il CRAD e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: regolamento con la seguente: decreto.
11. 60. Dambruoso.
Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 della presente legge detenuti o internati con le seguenti: italiani o stranieri detenuti.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: tenda alla loro rieducazione e deradicalizzazione con le seguenti: promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero;
al comma 2, sostituire le parole: all'articolo 1 della presente legge detenuti o internati con le seguenti: al comma 1 del presente articolo;
alla rubrica, sostituire le parole: la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati con le seguenti: la deradicalizzazione e il recupero di soggetti italiani o stranieri detenuti.
11. 51. Fiano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro della giustizia presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 1.
11. 6. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
Sopprimere il comma 2.
11. 7. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il regolamento individua altresì i soggetti ammessi in carcere, ai sensi del periodo precedente, tra qualificati esponenti di istituzioni, di enti, di università italiane e di associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005.
11. 52. Santerini, Dellai.
(Votazione dell'articolo 11)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 12.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11. 0100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
N. 1
Seduta del 20 giugno 2017
La Camera,
esaminati congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5);
preso atto degli elementi acquisiti nel corso dell'approfondita istruttoria svolta presso al XIV Commissione Politiche dell'Unione europea e dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva;
rilevato che:
l'esame congiunto dei documenti consente di porre in essere una vera e propria sessione parlamentare europea di fase ascendente e costituisce uno strumento particolarmente utile ai fini della qualificazione del contributo del Parlamento per la definizione di un quadro organico della politica europea del nostro Paese, articolata intorno a grandi obiettivi e linee d'intervento prioritarie;
si offre, infatti, una occasione unica per discutere un complesso di questioni che altrimenti verrebbero esaminate separatamente, al di fuori di una logica trasversale e coerente, che appare invece indispensabile per le connessioni sempre più strette tra le diverse dimensioni delle grandi tematiche che l'Unione europea è chiamata ad affrontare. Si supera in tal modo la tendenza alla frammentazione che condiziona pesantemente il confronto politico non soltanto nel nostro Paese e spesso pregiudica la possibilità di individuare indirizzi strategici cui dovrebbero ispirarsi le scelte e le posizioni assunte nell'ambito europeo e dall'Unione europea;
merita inoltre apprezzamento l'impegno profuso dal Governo per affinare, sulla base dell'esperienza progressivamente acquisita, i contenuti della relazione che risulta più ricca di elementi informativi e dati utili ad una valutazione sulle priorità da perseguire. Ulteriori miglioramenti sono comunque possibili e auspicabili, stante l'importanza dei documenti in esame e alla luce della particolare fase che sta vivendo l'Unione europea;
la discussione, infatti, si colloca quest'anno in un contesto particolarmente delicato per la coincidenza degli appuntamenti elettorali in alcuni dei maggiori Paesi europei e l'avvio dei negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea a seguito del referendum svolto in quel Paese;
più in generale, l'Unione europea si trova a vivere una delle fasi più delicate e complesse della sua storia per cui, per effetto della propaganda di forze di ispirazione populista, da più parti viene messa in discussione la legittimazione del progetto europeo e suggerito un anacronistico recupero della dimensione statuale in aperto contrasto con la prospettiva, che appare invece ineludibile, di un ulteriore avanzamento del processo di integrazione europea;
negli ultimi anni l'Unione europea si è trovata ad affrontare situazioni oggettivamente difficili per la coincidenza di fattori critici che hanno inciso pesantemente sulla vita dei cittadini europei. Si è registrata una massiccia crescita dei flussi migratori, anche in relazione alla condizioni di instabilità in cui versano alcuni Paesi prossimi alla frontiera europea; si registra una recrudescenza della criminalità organizzata e del terrorismo che si è tradotta in una serie di attentati nel territorio europeo che alimenta una forte domanda di sicurezza da parte dei cittadini europei cui si dovrà dare al più presto risposte efficaci;
per altro verso, non risulta ancora definitivamente superata la più grave crisi economico-finanziaria che ha colpito l'Europa dal secondo dopoguerra e che ha prodotto una contrazione significativa dell'attività nel settore manifatturiero, anche per effetto della sempre più agguerrita concorrenza delle cosiddette economie emergenti; un aumento della disoccupazione e un ampliamento dell'area della precarietà, con particolare riferimento alle più giovani generazioni; un allargamento del divario dei tassi di sviluppo tra i diversi Paesi membri e della iniquità nella distribuzione della ricchezza all'interno dei singoli Paesi;
le Istituzioni europee sono state, dunque, sottoposte a una fortissima pressione alla quale hanno cercato di reagire avviando alcune iniziative di carattere strategico quali l'Agenda delle migrazioni, il cosiddetto Piano Juncker per promuovere la ripresa degli investimenti che con la crisi hanno registrato una caduta verticale, la Strategia cosiddetta di rinascita industriale, la Youth Guarantee per promuovere la formazione e l'occupazione giovanile, l'Unione bancaria per rafforzare la sostenibilità del sistema creditizio, cui si è accompagnato il programma Quantitative easing della BCE diretto ad aumentare la disponibilità di credito all'economia reale e ad abbassare i costi sostenuti dai soggetti più indebitati;
purtroppo, tuttavia, non sempre le iniziative messe in campo dalle istituzioni europee sono intervenute con la necessaria tempestività o hanno potuto produrre gli effetti sperati, in primo luogo a causa delle resistenze di alcuni partner. I ritardi e le incertezze che hanno caratterizzato l'azione dell'Unione europea hanno aggravato alcuni dei problemi da affrontare e alimentato la crescente sfiducia e la disaffezione dei cittadini europei nei confronti della capacità dell'UE di prospettare soluzioni adeguate alle sfide che si pongono;
in qualche caso, l'attuazione delle strategie dell'Unione europea è stata frenata dalla indisponibilità di alcuni Stati membri a dar seguito agli impegni assunti; esemplare è al riguardo la mancata adesione di alcuni Paesi agli obblighi derivanti dai programmi di relocation dei rifugiati, che soltanto recentemente la Commissione europea ha deciso di sanzionare avviando vere e proprie procedure di infrazione. Analogamente, non è stato possibile assicurare piena e integrale attuazione al progetto dell'Unione bancaria per l'indisponibilità di alcuni partner a realizzare un sistema comune di garanzia dei depositi;
anche a livello internazionale, l'Unione europea ha dovuto fronteggiare scenari caratterizzati da un costante deterioramento e dall'aggravamento delle condizioni generali in alcune aree limitrofe, a partire dalla persistente tensione tra Russia e Ucraina e, più recentemente, dal mutato atteggiamento degli Stati Uniti che manifestano un crescente disinteresse nei confronti dell'Europa e intendono rimettere in discussione strategie precedentemente consolidate in materia di lotta ai cambiamenti climatici e politica commerciale;
anche alla luce delle evidenti difficoltà manifestate dall'Unione europea di fronte ad alcuni fattori di criticità e al rischio di una diffusione dell'euroscetticismo, si è avviato un approfondito dibattito sulla necessità di verificare l'idoneità dell'attuale assetto delle regole e delle procedure decisionali dell'Unione europea a rispondere ai mutati scenari interni e internazionali e sono state avanzate diverse proposte al fine di aggiornare il quadro delle politiche dell'Unione europea, a partire dalla cosiddetta relazione dei cinque Presidenti «Completare l'Unione economica e monetaria» per proseguire con le relazioni approvate dal Parlamento europeo il 16 febbraio scorso, che prefigurano alcune soluzioni sia a Trattati vigenti sia con eventuali modifiche che potrebbero essere apportate ai medesimi Trattati;
a questo dibattito anche i Parlamenti nazionali hanno inteso fornire un proficuo contributo; nelle varie sedi di cooperazione interparlamentare si è infatti in più occasioni affrontato il tema e sono state assunte diverse iniziative, a cominciare dalla Dichiarazione sottoscritta a Roma il 14 settembre 2015 dai Presidenti delle Camere di quattro Paesi fondatori cui successivamente si sono aggiunti altri 11 Presidenti di Camere di Paesi membri dell'Unione europea, nella quale si fa esplicito riferimento alla prospettiva di un avanzamento del processo di integrazione anche sul piano politico;
tutto ciò impone di accelerare il processo di verifica, già avviato, sulle eventuali correzioni da apportare all'assetto e alle politiche dell'UE per evitare che essa diventi un soggetto marginale negli scenari internazionali così come il rischio che l'UE subisca passivamente le conseguenze di tensioni e scelte effettuate altrove. Un rilancio dell'integrazione europea appare ormai ineludibile per salvaguardare il valore unico dell'esperienza europeista che rappresenta tuttora un modello esemplare a livello internazionale per i risultati conseguiti sul terreno del progresso economico, della libertà di circolazione, del mercato unico, della salvaguardia dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e della tutela della dignità delle persone;
impegna il Governo:
a) continuare a svolgere un ruolo attivo e propositivo nel dibattito in corso sulle prospettive dell'integrazione europea e sulle possibili correzioni da apportare all'assetto, alle regole e alle procedure decisionali oltre che alle politiche dell'Unione europea, ma anzi ad esercitare pienamente il ruolo centrale che spetta al nostro Paese, insieme agli altri maggiori partner fondatori delle Comunità europee, per rilanciare il processo di integrazione, tenendo conto che l'Italia negli scorsi anni si è fatta promotrice di diverse iniziative per consentire all'Unione europea di migliorare la sua capacità di risposta: esemplari al riguardo appaiono le posizioni adottate dal nostro Paese in materia di politiche migratorie e le ripetute sollecitazioni ad adottare una interpretazione meno rigorosa e più flessibile delle regole in materia di governance economica;
b) ad intervenire affinché sia data priorità all'obiettivo di rafforzare la capacità competitiva delle economie europee complessivamente considerate, con particolare riguardo al recupero di più consistenti tassi di crescita delle attività manifatturiere; al sostegno delle politiche per l'innovazione tecnologica, anche attraverso la realizzazione integrale del programma sul mercato unico digitale, e per la ricerca e lo sviluppo; alla stabilizzazione degli interventi a sostegno degli investimenti; per la formazione e l'occupazione di qualità, riducendo i divari di sviluppo e recuperando tassi di crescita più consistenti per tutti gli Stati membri e in particolare per quelli che negli scorsi anni hanno più subito l'impatto della globalizzazione e della concorrenza delle cosiddette economie emergenti oltreché le conseguenze delle rigorose politiche di bilancio che in taluni casi hanno innescato dinamiche deflazionistiche con pesantissime ricadute sul piano dell'occupazione, degli investimenti e dell'allargamento dell'area di disagio sociale;
c) a perseguire tali obiettivi in primo luogo nella prospettiva dell'aggiornamento e dell'eventuale consolidamento nell'ordinamento dell'Unione europea delle regole del Fiscal Compact, nella adozione di criteri flessibili e non rigidi nell'applicazione delle regole del Patto di stabilità e crescita così come dell'aggiornamento della Strategia Europa 2020 e della traduzione concreta del Pilastro sociale, cui dovrà attribuirsi lo stesso valore e la stessa efficacia delle regole in materia di governance economica;
d) ad adoperarsi affinché siano perseguite e realizzate compiutamente le politiche per la stabilizzazione non soltanto della finanza pubblica, ma anche dei sistemi creditizi, attraverso l'integrale attuazione dell'Unione bancaria, mediante la realizzazione di un sistema comune di garanzia dei depositi e dei mercati finanziari attraverso una vera e propria Unione dei mercati dei capitali;
e) quanto alle politiche energetiche e alla lotta ai cambiamenti climatici, a seguire attivamente la attuazione del progetto dell'Unione dell'energia facendo valere le esigenze prioritarie del nostro Paese con particolare riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti, al potenziamento delle reti e delle interconnessioni, allo sviluppo delle fonti rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico e alla revisione del sistema ETS. Occorre inoltre lavorare affinché l'Unione europea rafforzi la sua capacità di collaborare con gli altri maggiori attori internazionali per evitare che la recente decisione degli Stati Uniti di recedere dagli accordi di Parigi non ne pregiudichi la realizzazione sul piano concreto;
f) a dar seguito alle iniziative già avviate e preannunciate per rendere più efficace la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, attraverso il controllo dei flussi che finanziano le organizzazioni terroristiche e le attività di reclutamento nonché a potenziare lo scambio di informazioni e la capacità di intervento, sia sul piano della prevenzione che sul piano della repressione, degli organismi e delle agenzie specializzati in materia, a partire da Europol;
g) relativamente alla gestione dei flussi migratori, prendere atto che non si tratta di una mera emergenza ma di un fenomeno che rischia di assumere carattere strutturale in considerazione dell'aggravamento delle condizioni di sicurezza, politiche ed economico-sociali dei paesi di provenienza, spesso ai confini dell'Europa, dilaniati da violenti conflitti interni o soggetti ad efferate dittature. Per questo motivo, occorre proseguire e consolidare l'esperienza dei cosiddetti migration compact e rafforzare le politiche di aiuti ai Paesi di provenienza in modo da prevenire i flussi oltre che garantire la piena attuazione alla riforma della politica comune in materia di asilo. Allo stesso tempo, occorre garantire una effettiva solidarietà tra gli Stati membri, come previsto dai Trattati, a partire dall'integrale attuazione dei piani di ricollocazione e reinsediamento.
6-00321.
«Berlinghieri, Locatelli, Sberna, Tancredi».
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012 prevede che il Governo presenti alle Camere, entro il 31 dicembre dell'anno precedente la relazione programmatica dell'Italia all'Unione europea. La norma prescrive che la relazione comprenda: gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire in tema di integrazione europea, in relazione ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, con particolare e specifico rilievo per le prospettive e le iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea, gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi o a documenti di consultazione dell'Unione europea ed inoltre le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea;
per prassi parlamentare la Relazione programmatica viene esaminata congiuntamente al Programma di lavoro della Commissione europea e al programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea istituendo la «sessione europea di fase ascendente»;
la sessione europea di fase ascendente deve essere letta nel quadro del rinnovato ruolo che il Trattato di Lisbona (in primis nell'articolo 12 TUE) intende riservare ai parlamenti nazionali. Questi dovrebbero acquisire rilevanza nell'impianto composito e multiplo della forma di governo dell'UE. I trattati definiscono pertanto una struttura decisionale in cui i Parlamenti nazionali non esplicano più il loro ruolo unicamente indirizzando il Governo in sede di Consiglio, ma acquisiscono un ruolo diretto nella formazione delle politiche dell'Unione. Apparrebbe pertanto opportuno che il Governo metta il Parlamento nella condizione di assolvere il proprio diritto/dovere, in primo luogo fornendo le informazioni necessarie in tempi adeguati e congrui;
la tarda presentazione alle Camere, la lentezza nella calendarizzazione, la discussione dilazionata e poco approfondita e l'estrema generalizzazione e fumosità della descrizione delle politiche contenuta nella relazione programmatica tendono ad annullare la portata innovativa dell'analisi dei documenti in esame, privando nella sostanza il Parlamento di un utile e profondamente necessario strumento di indirizzo;
il ruolo del Parlamento nella definizione delle politiche da promuoversi in sede di Unione europea è funzionale ad uno sviluppo equilibrato dell'Unione affinché essa sia il luogo ove si sviluppino i diritti sociali e trovi così completa esplicazione l'Europa sociale dei cittadini;
il 1o marzo la Commissione europea ha presentato il Libro bianco sul futuro dell'Unione europea che delinea cinque scenari possibili per l'Europa. In questo periodo di crisi dell'UE, culminato nella Brexit, appare necessario ripensare obiettivi, strategie e politiche dell'Unione, ridefinendo le priorità e quindi il percorso che questa vuole seguire e intraprendere;
il 25 marzo, in occasione delle celebrazioni del 60o anniversario dei trattati di Roma i leader dell'UE si sono riuniti per riflettere sull'Unione ribadendo l'intenzione di continuare nel percorso congiunto, ma aprendo al contempo ad importanti possibilità di modifiche istituzionali;
il 23 giugno 2016 si è tenuto un referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea. La vittoria del leave è espressione del fallimento delle recenti politiche definite e promosse dall'Unione determinate dall'egoismo degli Stati membri, ovvero l'imposizione dell'austerità e la predilezione per politiche a favore delle banche e della finanza come modalità di uscita dalla crisi, la mancanza di attenzione per le politiche di inclusione sociale e di welfare, l'incapacità di essere una comunità palesatasi in occasione della crisi migratoria in atto;
il Trattato sull'Unione europea stabilisce, all'articolo 50 che ogni Stato membro possa decidere di recedere dall'Unione notificando tale intenzione al Consiglio europeo. Quest'ultimo formula degli orientamenti sulla base dei quali l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso. L'accordo si conclude a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo;
in questo contesto appare necessario promuovere modifiche riguardanti l'assetto istituzionale e conseguentemente l'impostazione di alcune specifiche politiche;
in un contesto economico di timida e insufficiente ripresa che chiude un lungo periodo di profondissima crisi, esacerbata proprio dalle politiche imposte dall'Unione, appare necessario un profondo ripensamento delle politiche europee e degli obiettivi che l'UE intende perseguire, discostandosi da stringenti e miopi vincoli di bilancio per ripensare politiche economiche ma soprattutto sociali solidaristiche;
nonostante le scarse ricadute positive e le dubbie scelte dei progetti del FEIS (fondo europeo degli investimenti strategici) la Commissione europea intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria;
la gestione dei flussi migratori si pone da sempre come questione complessa, in considerazione della pluralità di elementi da tenere in considerazione nella sua gestione e da contemperare nelle scelte ad essi connesse. Il crescere dei flussi dei rifugiati e richiedenti asilo è dovuto in larga parte all'incapacità della comunità internazionale di dare una soluzione a conflitti complessi, quali in primo luogo in Siria e di Libia, associati alla destabilizzazione di altri Stati di notevole rilevanza geopolitica;
la proposta di riforma della politica e del sistema europeo in materia di asilo mira ad armonizzare le procedure negli Stati membri instaurando disposizioni comuni in tale materia appare del tutto insufficiente, non modificando i principi cardine di tale politica nell'Unione;
la Commissione europea, con la pubblicazione nel maggio e nel dicembre 2015 di due comunicazioni, ha adottato l'agenda europea sulla migrazione, evidenziando l'esigenza di una migliore gestione della migrazione e sottolineando al contempo come quella migratoria sia una responsabilità condivisa. In questo contesto sono state approvate due successive decisioni del Consiglio Giustizia e Affari Interni e del Consiglio europeo, nel quale si è stabilito di ricollocare 160.000 richiedenti asilo dai Paesi maggiormente sottoposti alla pressione migratoria verso quelli con maggiori disponibilità o meno coinvolti dai flussi. Ad alcuni mesi dalle predette decisioni sulle ricollocazioni, già di per se insufficienti, i numeri dei richiedenti asilo effettivamente ricollocati sono del tutto irrisori. Nonostante successive pressioni e denunce susseguitesi negli ultimi mesi ad oggi continuano ad essere solo 300 i richiedenti asilo ricollocati dall'Italia,
impegna il Governo:
a favorire il rinnovato e approfondito ruolo del Parlamento nella definizione delle politiche e dell'agenda dell'Unione europea, come espressamente previsto dal Trattato;
ad attivarsi nelle opportune sedi perché l'attuale discussione sul futuro dell'UE conduca in chiave istituzionale ad un miglioramento in chiave di rappresentatività e democraticità, che implichi una redistribuzione del potere tra le istituzioni, il rafforzamento di tutti gli strumenti di democrazia diretta e partecipata di comprovata utilità e al contempo ad una maggiore trasparenza delle decisioni, in primo luogo per ciò che concerne il Consiglio;
si garantisca, negli accordi sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione, adeguata protezione degli interessi e piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che attualmente vi risiedono, lavorano, studiano o svolgono qualsivoglia attività. Al contempo si assicuri il totale rispetto degli obblighi e degli impegni di bilancio assunti dal Regno Unito e la piena partecipazione dello stesso a quanto compete agli Stati membri fino all'uscita definitiva dall'Unione. Infine si proceda all'annullamento della correzione degli squilibri di bilancio accordata alla Gran Bretagna posto che l'entità della spesa agricola è costantemente diminuita nel corso di oltre 30 anni e che la programmazione della PAC per il periodo 2014-2020 prevede una significativa decurtazione dei fondi disponibili per l'Italia;
opporsi al rifinanziamento e al rinnovo del FEIS – fondo europeo degli investimenti strategici, ovvero il cosiddetto FEIS 2.0, ed al contempo proporre la sospensione del primo piano sino a che non vi sia una ridiscussione profonda degli obiettivi e delle modalità di assegnazione dei fondi, in ogni caso a non contribuire con ulteriori finanziamenti nazionali;
opporsi all'avvio o alla chiusura e firma di accordi economici e commerciali deleteri per i cittadini sia sotto il punto di vista economico, soprattutto per le piccole e medie imprese, sia per la tutela della salute;
far in modo che le politiche migratorie, e i costi della corretta ed efficiente gestione, siano condivisi dagli Stati membri trasformando quella migratoria in una politica dell'Unione e a tal fine modificando alcuni dei principi attuali in senso di maggiore condivisione.
6-00322.
Battelli, Baroni, Luigi Di Maio, Fraccaro, Petraroli, Vignaroli.
La Camera,
esaminati congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 – «Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende» (COM(2016)710 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) e preso atto degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea e dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva, rilevato che:
il punto di partenza del Programma di lavoro sono le dieci priorità politiche individuate dalla Commissione Europea ovverosia: un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti; un mercato unico del digitale connesso; un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici; un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida; un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa; Commercio: un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti realistico ed equilibrato; uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia; verso una nuova politica della migrazione; un ruolo più incisivo a livello mondiale; un'Unione di cambiamento democratico;
le 10 priorità politiche individuate dalla Commissione per il 2017 ripropongono esattamente il programma presentato dal Presidente della Commissione europea, Juncker, tre anni fa, in occasione del suo insediamento;
la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 sostanzialmente segue il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017;
in Europa la lotta alla disoccupazione, in particolare quella giovanile, continua ad essere la prima emergenza. Secondo dati recenti sono circa 20 milioni i disoccupati all'interno dei 28 Paesi membri dell'Unione europea; di questi, 15 milioni si trovano nei 19 Paesi dell'Eurozona;
nell'ambito della priorità «Un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti» la Commissione europea ha annunciato delle iniziative che seppur apprezzabili, in linea teorica, – come ad esempio l'annuncio di incrementare la dotazione finanziaria per l'Italia del Fondo sociale Europeo e del Fondo Europeo per lo sviluppo regionale o di raddoppiare la capacità finanziaria del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS 2.0) – rischiano, tuttavia, di rivelarsi del tutto insufficienti a centrare l'obiettivo della svolta europea nel senso di una politica tesa alla crescita economica, al rinnovamento e al rilancio del welfare, alla lotta alla povertà e alle disuguaglianze;
in questo senso è da intendersi la recente proposta di riesame di medio termine sul funzionamento del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) UE 2014-2020, la quale, accompagnata dalla proposta legislativa di revisione del QFP e di modifica delle regole finanziarie applicabili al bilancio UE e della gestione dei suoi programmi operativi, è finalizzata all'ottenimento di maggiori margini di flessibilità. Forti sono le preoccupazioni che tale revisione spingerà i Governi dei singoli Stati alla negoziazione dei margini delle manovre finanziarie a livello nazionale non tanto per promuovere investimenti e innovazione, quanto piuttosto per redistribuire risorse in modo non strutturale, provocando un ulteriore aumento del debito degli Stati membri e senza che la crisi venga aggredita alla radice;
bisognerebbe assumere la consapevolezza che, al netto degli sforzi profusi dal Governo in sede europea, sino ad oggi, purtroppo, è stato perpetuato un approccio estremamente miope e rigido nella gestione della politica di bilancio e dell'integrazione europea perché si è continuato a governare secondo principi di austerità impraticabili che hanno solo aggravato crisi e recessioni, con l'interdizione di ogni forma di eurobond garantiti pro quota dagli Stati nazionali ed una contraddizione evidente fra politica fiscale restrittiva e politica ultraespansiva della Bce che avrebbe dovuto compensarne gli effetti con la sola leva monetaria;
a tali considerazioni andrebbero aggiunti i modestissimi risultati raggiunti dal Piano Juncker, l'arretramento degli investimenti pubblici e del loro potenziale traino agli investimenti privati, nonché gli già citati altissimi livelli di disoccupazione – soprattutto giovanile, la dilagante sofferenza sociale e povertà diffusa;
in questo contesto, urge che il Governo non si limiti ad avallare il mero raddoppio del FEIS 2.0 nell'ambito del Piano Juncker, ma assuma una posizione forte, in netta discontinuità, puntando innanzitutto all'eliminazione di quei paletti rigidi che oggi bloccano la crescita e gli investimenti pubblici in infrastrutture e trasporti, ricerca, innovazione, formazione, politiche per il lavoro e green economy;
appare quindi non più rinviabile l'avvio di un confronto critico teso alla revisione profonda del Fiscal Compact e delle regole europee del bilancio, poiché solo in questo modo il nostro Paese e l'Europa tutta potranno tornare a crescere e ristabilire un clima di serenità presso tra le loro popolazioni;
infine occorrerebbe dare il via ad una nuova strategia a livello europeo che punti a indirizzare tutte le risorse disponibili ad un massiccio programma di spese per investimenti (che negli ultimi 10 anni sono state ridotte in Italia di oltre 10 miliardi di euro) e per un green new deal europeo;
l'Unione europea, nell'ambito della Strategia dell'Unione dell'energia, nel novembre scorso ha presentato il pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei». La UE ha tra i suoi obiettivi quello di una transizione verso un'economia sempre più competitiva e sostenibile a bassa emissione di carbonio, con al centro lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Rimane il fatto che seppure gli investimenti in fossili sono in calo, questi restano predominanti, e comunque sono ancora troppo elevati i sussidi alle medesime fonti fossili, laddove è invece indispensabile prevederne una graduale ma decisa riduzione fino al loro azzeramento;
a livello UE, ma non solo, non si può non rilevare che gli investimenti nel settore energetico non sono affatto coerenti con la transizione low-carbon prevista dalla COP 21;
se è vero che il mondo dell'energia sta cambiando, questo sta avvenendo troppo lentamente per poter mantenere fede agli impegni presi con l'Accordo di Parigi del dicembre 2015, e limitare gli effetti del global warming;
a livello globale, sotto questo aspetto è molto grave la decisione presa dal Presidente degli Stati Uniti (responsabili di circa il 15 per cento delle emissioni globali) di ritirarsi dall'Accordo di Parigi (COP 21) sui cambiamenti climatici, peraltro di fatto ribadita anche in occasione del recente G7 dei ministri dell'Ambiente, svoltosi a Bologna;
circa un anno fa la Commissione europea ha presentato una serie di proposte per riformare il sistema europeo comune di asilo nelle linee indicate nell'agenda europea per la migrazione e nella comunicazione del 6 aprile 2016. In particolare la Commissione ha presentato il 4 maggio 2016 un primo pacchetto di proposte – riforma del regolamento 604/2013 (Dublino III), riforma del regolamento 603/2013 (Eurodac) e riforma del regolamento 439/2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), mentre, il 13 luglio 2016, ha presentato diverse proposte legislative – sostituzione della direttiva sulle procedure di asilo con un regolamento che stabilisca una procedura comune dell'Unione europea per la protezione internazionale, sostituzione della direttiva qualifiche esistente con un nuovi regolamento, infine una riforma sulla direttiva sulle condizioni di accoglienza;
attraverso le sopraindicate proposte, la Commissione europea ha tentato di rimediare all'evidente fallimento del «sistema Dublino», però mantenendo sostanzialmente invariata la gerarchia dei «criteri Dublino» e introducendo un sistema correttivo per la ripartizione equa delle responsabilità tra Stati, che riproduce esattamente gli elementi fallimentari dei meccanismi temporanei di ricollocazione già in uso e prevedendo a carico dei richiedenti asilo una serie di obblighi (e conseguenti sanzioni in caso di violazione) per limitare gli spostamenti all'interno dell'area degli Stati membri. In pratica la proposta della Commissione mantiene in piedi il «sistema Dublino»: inefficace, costoso e che produce irregolarità;
nonostante le critiche evidenziate la revisione del Regolamento di Dublino è una delle riforme più attese nel panorama legislativo europeo e da mesi nel Parlamento europeo la Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (Libe) sta lavorando per arrivare ad un testo congiunto, che potrebbe arrivare anche prima dell'estate;
positivamente rispetto alla proposta di riforma della Commissione nella Commissione Libe sono state riformulate alcune delle norme più problematiche ivi contenute a vantaggio di una necessaria condivisione della responsabilità tra gli Stati membri. Tra le altre cose, si prevede, infatti, il superamento del principio secondo cui sono i Paesi di primo approdo a doversi far carico delle domande di protezione internazionale di chi arriva, che disincentiva gli Stati di frontiera da registrare correttamente i richiedenti asilo, incoraggiandoli così i movimenti secondari e l'irregolarità; si prevede ulteriormente un sistema di relocation automatico e permanente mentre si propone di superare la proposta delle sanzioni ai «Paesi anti-immigrati» con un più congruo taglio ai fondi strutturali per i Paesi che decidessero di non entrare nel sistema delle quote;
la riforma di Dublino così come emendata dal testo depositato in Commissione Libe dalla relatrice svedese Cecilia Wikström prevede finalmente l'adozione del principio di solidarietà tra gli Stati e quindi verso la direzione di un vero diritto di asilo comune europeo; ad ogni modo sono forti le resistenze degli Stati all'interno del Consiglio europeo, su tutti quelli del blocco del Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia), che supportati dall'Austria fanno muro per far saltare l'accordo sulla riforma;
occorrerebbe quindi un impegno ancora più determinato del nostro Paese in tutte le sedi europee per supportare la posizione espressa nel Parlamento europeo e per arrivare ad un accordo che preveda il diritto d'asilo comune europeo e che tutti gli Stati membri partecipino equamente all'accoglienza, per una nuova solidarietà tra i Paesi e le popolazioni d'Europa;
l'Europa tutta è stata negligente e poco è stato fatto nonostante i proclami. La gestione dell'accoglienza continua a presentare numerose criticità nel nostro Paese, e i costi sociali ed economici di tale negligenza e mala gestione si riflettono sia sulle popolazioni accoglienti che sui rifugiati e richiedenti asilo;
il nostro Paese è chiamato ad un'assunzione di responsabilità ed allo stesso tempo ad uno sforzo di elaborazione e proposta che siano ispirati a criteri fondati sul diritto internazionale e sui diritti umani, slegando il tema della difesa e della sicurezza dei cittadini da quello dell'immigrazione e dell'accoglienza dei rifugiati che scappano da guerre, carestie, persecuzioni;
per cui è necessaria la creazione di uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca nonché tendere a creare le condizioni per una fattiva e sistematica collaborazione dell'UE con gli Stati membri per garantire un elevato livello di sicurezza ai cittadini europei rafforzando le misure di prevenzione e contrasto alla criminalità transnazionale e al terrorismo, nonché intensificando il coordinamento e la cooperazione tra forze di polizia e tra autorità giudiziarie e altri organismi competenti;
lotta al terrorismo, al crimine organizzato, e alla criminalità informatica rappresentano le principali minacce con cui l'Europa deve confrontarsi;
quanto al terrorismo, oltre al potenziamento degli strumenti di monitoraggio e al rafforzamento della cooperazione a più livelli, vi è la necessità di aggiornare il quadro normativo. Il ruolo dell'UE, quale garante della sicurezza, dovrebbe essere potenziato anche alla luce della stretta relazione tra sicurezza esterna e sicurezza interna; come noto, infatti, larga parte delle minacce che incombono sui Paesi europei trae origine o viene alimentata dalle situazioni di instabilità e crisi al di fuori dell'UE;
il terrorismo, per la frequenza e la gravità degli attentati perpetrati nel territorio dell'UE, suscita un allarme crescente di fronte al quale i singoli Stati membri non dispongono evidentemente di strumenti di intervento e contrasto sufficienti; per rispondere in maniera concreta alla domanda di sicurezza che i cittadini europei rivolgono alle istituzioni, sia nazionali che europee, si richiede quindi il rafforzamento della capacità di monitoraggio, prevenzione e sanzione a livello di UE, da realizzare in primo luogo mediante più intensi scambi di informazioni e più avanzate forme di collaborazione tra i diversi organismi competenti a livello nazionale e le agenzie dell'Unione europea, tanto più per il carattere sempre più marcatamente transnazionale delle attività terroristiche, che si servono della rete in modo sistematico per reclutare i propri affiliati in diversi Paesi;
la crescita del fenomeno dei cd. «foreign fighters», potenziali agenti per nuovi attacchi terroristici una volta rientrati nei loro paesi di origine è davvero preoccupante: le stime più accreditate fanno riferimento ad un numero di circa 25-30 mila combattenti stranieri, di cui circa 5 mila provenienti dal territorio dell'UE, e in particolare da quattro Stati membri (Francia, Regno Unito, Germania e Belgio);
mentre crescevano i proclami sulla «lotta al terrore», in realtà poco o nulla veniva fatto per tagliare i canali tra Daesh, la galassia jihadista e i suoi Stati finanziatori. Nulla veniva fatto per svuotare il Medio Oriente di un po’ di armi (anzi apprendiamo del boom di vendita di armi dall'Italia e dall'Europa degli ultimi anni verso gli Stati mediorientali) né per supportare le richieste di democrazia che nascevano dalle primavere arabe e dalle esperienze positive di convivenza tra i popoli che emergevano nel vicino oriente che, al contrario, sono state brutalmente attaccate dalla follia distruttiva della violenza e del terrore. Di contro, si è prestato colpevolmente – per interessi – il fianco a piccoli conflitti che sono cresciuti fino a diventare, nel tempo, incontrollabili;
la difesa degli interessi nazionali degli Stati membri dell'Unione europea continua ad avere la prevalenza su una strategia unitaria europea di politica estera e anche sulla non rinviabile creazione di una difesa comune europea, mentre si continua a puntare sul rafforzamento del mercato unico della difesa e quindi esclusivamente sul terreno dei mercati e delle imprese;
lo spazio di sicurezza e di difesa comune deve essere improntato alle necessità dei cittadini e non direzionato dall'interesse delle lobby dell'industria bellica. Occorre prendere atto delle mutazioni avvenute nello scenario globale mondiale che ha visto l'inizio dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea e la vittoria negli Stati Uniti di Donald Trump e delle sue politiche pericolosamente orientate verso il populismo, connotate fortemente da protezionismo e nazionalismo e che mettono in discussione la stessa alleanza NATO;
quella stessa spinta populistica che viene dalle élites nordamericane oggi al potere potrebbe aggravare la discussione politica nell'UE, già dominata da connotati fortemente nazionalistici e a tratti esplicitamente xenofobi. Se da un lato l'Unione europea e suoi Stati membri chiudono le frontiere, aumentano i controlli, erigono muri o attivano qualsiasi altro dispositivo di chiusura, dall'altro si persegue quasi ovunque in Ue nella dottrina iperliberista scandita dalle politiche di austerity;
l'Unione europea, oggi sempre più dominata dagli interessi dei singoli Stati e dai propri egoismi, è sempre più vista da larghi strati della popolazione sorda e distante dalle istanze dei suoi popoli e totalmente incapace di prendere una qualsiasi iniziativa riformatrice;
non è più rinviabile il tanto auspicato cambiamento di rotta dell'Unione europea che vada nella direzione della riaffermazione dell'Europa come continente vocato alla pace e alla fratellanza tra le Nazioni e i suoi popoli, ispirato alla protezione dei diritti umani e alla solidarietà, che promuova il benessere dei suoi cittadini, orientato verso la giustizia sociale e non alla disuguaglianza come oggi accade,
impegna il Governo:
ad adoperarsi, costruendo le opportune alleanze, affinché il Fiscal Compact sia modificato nella direzione di una golden rule sugli investimenti anche nazionali da esercitare almeno entro il limite del 3 per cento oppure, in caso contrario, a contrastare l'inserimento del Fiscal Compact nei Trattati europei;
ad intraprendere ogni iniziativa di competenza presso le sedi europee volta a modificare le regole sulla misurazione del pareggio strutturale, attraverso un metodo di calcolo condiviso fra la Commissione europea, il Fmi e l'Ocse, e, in particolare, a riconsiderare quelli che per i presentatori del presente atto sono parametri astrusi e particolarmente penalizzanti per l'Italia, quali l’Output Gap e il NAWRU (Non Accelerating Wage Rate Of Unemployment), in base ai quali per il nostro Paese è considerato di «equilibrio», rispetto a possibili tensioni inflazionistiche, un livello di disoccupazione oltre il 10 per cento ancora per i prossimi anni, con la conseguenza di comprimere la possibilità di adottare politiche espansive e anti-cicliche, adoperandosi affinché siano rivisti i criteri in base ai quali la Commissione calcola i disavanzi strutturali: in particolare, proponendo di rivedere il sistema di calcolo insieme a Fmi e Ocse in modo da avere valutazioni condivise a livello internazionale;
ad adottare le iniziative opportune presso le competenti sedi europee affinché sia garantito il rispetto della regola che fissa al 6 per cento il surplus commerciale massimo consentito ad ogni Paese;
a promuovere di conseguenza un grande piano di crescita per l'Europa che comporti massicci investimenti pubblici infrastrutture e trasporti, ricerca, innovazione, formazione, politiche per il lavoro e green economy, investimenti anche finanziati in deficit, ovvero l'attivazione di meccanismi anticiclici con l'emissione di debito comune (eurobond) che vadano ben oltre i confini del modestissimo Piano Juncker, adottando ogni iniziativa utile per favorire la definitiva approvazione della proposta di regolamento c.d. FEIS 2.0 (COM 2016/597 final) con cui si intende raddoppiare la durata e la capacità finanziaria del Fondo europeo degli investimenti strategici per attivare un totale di almeno 500 miliardi di euro di investimenti, così da contribuire alla realizzazione dell'obiettivo della Strategia Europa 2020 con cui si prevede l'innalzamento al 75 per cento del tasso di occupazione della popolazione tra i 20 e i 64 anni;
a garantire presso le competenti sedi UE la massima effettività dei princìpi affermati nell'ambito del Pilastro europeo dei diritti sociali (COM/2017/0250 final) al fine di promuovere un nuovo patto sociale europeo capace di proteggere effettivamente le persone dall'esclusione, dalla povertà e dalle malattie attraverso il meccanismo del reddito minimo garantito e un regime di indennità minima di disoccupazione definito sulla base di un adeguato vincolo giuridico ed esteso a livello europeo in modo equo e omogeneo in modo tale da implementare una misura finalmente strutturale per la lotta all'esclusione sociale e alla povertà e che garantisca al contempo un sensibile innalzamento del livello di protezione delle persone e contrastare gli effetti negativi dell'incremento del tasso di disoccupazione;
a promuovere un nuovo progetto europeo per i «Saperi», formazione, crescita e innovazione, adottando azioni specifiche tese a restituire centralità alla scuola pubblica nei Paesi dell'Unione, attraverso l'implementazione dei programmi volti all'innalzamento del livello di istruzione, formazione e integrazione degli immigrati; al sostegno della formazione professionale e terziaria; a far confluire nei percorsi di formazione e lavoro i destinatari di provvedimenti penali; a rafforzare le competenze civiche e sociali; a potenziare i servizi telematici offerti dalle istituzioni scolastiche e universitarie;
a promuovere misure efficaci per attuare una politica fiscale comune e di contrasto all'evasione e l'elusione fiscale a livello europeo, sostenendo al contempo un piano di contrasto alla delocalizzazione fiscale delle imprese nei paesi extra UE, nella considerazione che le rendite finanziarie e i profitti delle grandi società multinazionali, ivi comprese quelle operanti nel marcato digitale, sono toccati solo marginalmente dalla fiscalità ed estrarre parte di questi immensi extraprofitti ai fini di redistribuzione e rafforzamento della domanda aggregata;
a promuovere una iniziativa congiunta, anche attraverso forme di cooperazione rafforzata, per introdurre una legislazione comunitaria completa sull'esercizio dei poteri speciali da parte delle istituzioni europee a tutela delle tecnologie, delle capacità industriali e occupazionali dell'Unione europea, con particolare riferimento ai mercati internazionali e alla competizione operata dai Paesi caratterizzati da economie non di mercato e conseguentemente ad istituire una cabina di regia a livello europeo sulle industrie strategiche, anche a tutela di inappropriate forme di delocalizzazione del lavoro;
al fine di assicurare maggiore coerenza, nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale a valutare un richiamo espresso alla Direttiva 2002/21/CE – che fa parte del cosiddetto «pacchetto telecomunicazioni» – modificata dalla Direttiva 2009/140/CE – così da garantire le stesse garanzie procedurali e il rispetto del diritto alla privacy, inclusa un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo;
a potenziare gli strumenti relativi alla portabilità dei contenuti digitali, garantendo parità di accesso e l'attivazione della portabilità al fornitore dei servizi;
a investire maggiormente in efficienza energetica e fonti rinnovabili per garantire il rispetto dei target decisi con l'accordo di Parigi 2015 e per gli effetti positivi che detti investimenti comportano sulla maggiore sicurezza energetica e sulla minor dipendenza dall'estero;
a tradurre quanto prima in legge le proposte della Commissione UE in materia di energie pulite e di efficienza energetica, in quanto decisive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla COP 21;
a definire una efficace politica industriale e nuovi modelli d'investimento a livello europeo che consentano di accelerare la transizione verso consumi drasticamente ridotti di combustibili fossili;
a rimuovere gli ostacoli che frenano la decarbonizzazione, e ad avviare fin da subito un graduale ma rapido programma di azzeramento dei sussidi diretti e indiretti alle fonti fossili, dirottando le corrispondenti risorse liberatesi verso le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, programmi e progetti a basse emissioni e resilienti ai cambiamenti climatici, nonché per il sostegno alla «green economy»;
ad attivarsi affinché tutti gli Stati membri adottino opportune forme di fiscalità ambientale che rivedano le imposte sull'energia e sull'uso delle risorse ambientali nella direzione della sostenibilità, anche attraverso la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, al fine di accelerare la conversione degli attuali sistemi energetici verso modelli a emissioni basse o nulle, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili;
a concludere in tempi rapidi il processo di riforma del sistema di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra (sistema ETS);
a mettere in atto tutte le iniziative volte a coinvolgere gli Stati Uniti nell'attuazione delle diverse strategie internazionali per la sensibile riduzione dei gas climalteranti e per uno sviluppo sostenibile;
a proporre un «diritto di asilo europeo», capace di superare realmente il «regolamento di Dublino» e a sostenere la proposta di riforma della Commissione europea così come riformulata nella discussione in corso in sede di Parlamento europeo, considerato che un migrante dovrebbe avere il diritto di avere riconosciuto l'asilo in qualsiasi Paese, per poi essere libero di circolare all'interno dell'Europa, a non aderire ad alcun accordo in sede di Consiglio europeo che non preveda questo principio nella riforma del «regolamento di Dublino»;
a richiedere in sede di Consiglio europeo ulteriori iniziative urgenti e straordinarie per implementare rapidamente il programma di ricollocamento, ad oggi dimostratosi un fallimento, affiancandolo alla creazione di adeguate strutture per l'accoglienza e l'assistenza delle persone in arrivo;
a richiedere strumenti più efficaci nella lotta al terrorismo a partire dalla tempestiva e puntuale attuazione del monitoraggio, dello scambio di informazioni, dell'aggiornamento e del progressivo avvicinamento delle normative applicabili, ciò sia per finalità preventiva, sia sanzionatoria;
a promuovere una modifica della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, anche in relazione alla tracciabilità e marcatura delle armi da fuoco;
a proporre una modifica della quarta direttiva antiriciclaggio tesa al contrasto dei nuovi mezzi di finanziamento del terrorismo e all'aumento della trasparenza ai fini della lotta contro il riciclaggio;
quanto al monitoraggio del fenomeno dei foreign fighters nel rafforzare gli strumenti di controllo dei movimenti in entrate e in uscita delle frontiere estere dell'Ue, ad attuare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, nonché di minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità, la direttiva sul PNR e sul trasferimento dei dati connessi al codice di prenotazione, contestualmente all'istituzione dell'Unità di informazione passeggeri nazionale (UIP) per il trattamento dei dati raccolti;
ferme restando le competenze prioritarie degli Stati membri in materia di ordine pubblico e sicurezza interna, a valutare le potenzialità di Europol per lo scambio di informazioni tra le autorità di polizia dei diversi Paesi e di Eurojust, nonché a valutare l'instaurazione di un rapporto diretto tra il Gruppo antiterrorismo (CTG) e il Centro europeo antiterrorismo istituito presso Europol;
a promuovere iniziative finalizzate alla verifica dei contenuti immessi in rete, quali strumento di reclutamento utilizzato anche per reperire finanziamenti prima, durante e dopo ogni attacco terroristico, e al contrasto della propaganda terroristica all'incitamento all'odio on line bloccando la diffusione di contenuti che incitano alla violenza;
come misura di prevenzione, a prevedere programmi di istruzione e sensibilizzazione dei giovani sui valori comuni dell'UE e sulla comprensione interculturale, nonché a valutare il finanziamento di programmi per il reinserimento deradicalizzazione dentro e fuori l'ambiente carcerario;
a sostenere verifiche periodiche sullo stato dei diritti fondamentali nell'UE e miglioramento della cooperazione reciproca e l'impegno politico per la promozione della tolleranza e del rispetto – in particolare al fine di prevenire e combattere l'odio antisemita e anti-islamico – e la tutela dei diritti fondamentali, con consultazioni con la società civile e le parti interessate, nonché interlocuzioni con leader religiosi ed esponenti di organizzazioni non confessionali;
a garantire il pieno rispetto e la promozione dei diritti fondamentali nell'adozione di misure di sicurezza, con particolare assistenza alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri dell'UE a comprendere e affrontare le sfide poste dalla salvaguardia dei diritti fondamentali di tutti i cittadini dell'UE;
a chiedere una iniziativa dei Paesi dell'Ue per interrompere immediatamente la vendita di armi ai Paesi responsabili di aver supportato direttamente o indirettamente Daesh, coinvolti direttamente o indirettamente nei conflitti o che sono sospettati di aver armato o finanziato gruppi terroristici;
a favorire all'avvio di una discussione sul tema della difesa europea, anche in una prospettiva di maggiore integrazione e alla luce del mutato panorama mondiale e delle nuove alleanze;
ad adoperarsi per una svolta strategica che non si limiti all'enunciazione dei principi di una migliore regolamentazione ed una maggiore responsabilità e trasparenza delle istituzioni europee o all'applicazione dell'accordo inter istituzionale tra Consiglio e Parlamento cosiddetto «Legiferare meglio», ma che promuova iniziative per l'adozione di misure concrete per ampliare il processo decisionale europeo in senso democratico attraverso una istituzione che sia direttamente espressione della volontà dei cittadini.
6-00323.
Laforgia, Ferrara, Ricciatti, Murer, Leva, Matarrelli, Franco Bordo, Cimbro, D'Attorre, Duranti, Fossati, Martelli, Melilla, Nicchi, Sannicandro, Stumpo, Zaratti, Zoggia.
La Camera,
esaminati congiuntamente la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) e il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final);
preso atto della Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5-A);
premesso che:
il Programma di lavoro della Commissione, il terzo del suo mandato, presentato il 25 ottobre 2016, si pone in una linea di continuità rispetto ai Programmi degli anni precedenti, ribadendo l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente Juncker all'inizio del suo mandato, nel luglio 2014;
le priorità per il 2017 si inscrivono in un contesto caratterizzato dalla perdurante crisi economica, finanziaria e occupazionale, a cui si è aggiunta una crisi migratoria, determinata dall'esodo di massa proveniente dai Paesi colpiti da gravi conflitti interni, e una crisi di sicurezza interna all'Europa conseguente ai ripetuti attacchi terroristici di matrice islamista;
le sfide di carattere epocale che ne conseguono sono un banco di prova decisivo per l'Europa. Il futuro dell'Unione europea dipende dalla capacità che essa dimostrerà di dare risposte comuni e, soprattutto, concrete. Si misurerà proprio in questa contingenza anche la possibilità per l'Unione europea di tornare ad essere considerata dai cittadini come una risorsa e un'opportunità e non, come è stato in questi anni, un soggetto burocratico di vincoli e ostacoli;
per questo è necessario sostenere con forza l'esigenza, espressa anche dalla Commissione Juncker nei suoi Programmi di lavoro, fin dal 2015, di produrre un cambio di passo, di cambiare le priorità e di adottare approcci e strumenti nuovi, in netta discontinuità politica rispetto al passato, che siano maggiormente idonei ad affrontare e risolvere le predette crisi e a mitigarne gli effetti negativi;
nella fase in corso, è necessaria quindi una riflessione sul futuro del progetto europeo e sull'Unione europea, sul suo assetto istituzionale e sulla sua centralità rispetto al quadro regionale ed internazionale, segnato da crisi e instabilità;
non va trascurato il vulnus rappresentato da Brexit, strettamente collegato all'impatto sull'opinione pubblica della carente risposta istituzionale da parte europea all'emergenza migratoria connessa ai grandi conflitti mediorientali, nonché ai nodi di carattere economico-finanziario, per promuovere crescita e occupazione;
sul recesso britannico il nostro Paese dovrà agire in tutte le sedi competenti per ribadire il principio dell'indivisibilità delle libertà, avendo specifica cura e vigilanza sui diritti acquisiti dei nostri connazionali che risiedono, lavorano o studiano nel Regno Unito; i negoziati devono quindi essere condotti con l'obiettivo di garantire stabilità del diritto e ridurre al minimo i disagi nonché fornire una visione chiara del futuro per i cittadini e le persone giuridiche;
d'altra parte, è necessaria una riflessione ponderata e costruttiva sulle origini e la portata di Brexit, affrontando le ragioni profonde del fenomeno populista e antieuropeo; in particolare, è fondamentale analizzare se vi siano Paesi più esposti di altri ad un eventuale, e temuto, «effetto domino» determinato dal referendum del Regno Unito, e, soprattutto, se vi sia la necessità di condividere ed approvare cambiamenti sostanziali, per non ipotecare definitivamente il futuro dell'Unione, valutando se, e in quali termini, la volontà di allargamento e il processo legislativo dell'UE possano in alcuni specifici settori determinare effetti sociali ed economici negativi che non rispondono ai principi di ragionevolezza, sicurezza, equità, trasparenza, utilità, crescita e benessere diffuso;
a sessant'anni dal Trattato di Roma, le conquiste del percorso di integrazione europea, l'Unione europea e la moneta comune, appaiono infatti molto più fragili e precarie di quanto solo alcuni anni fa si sarebbe potuto immaginare. La crescita dei movimenti anti-europei in tutta Europa è una realtà, seppur con un peso e con caratteristiche diverse, nei principali paesi dell'eurozona;
in parallelo con l'adozione di misure di politica economica sbagliate, in Europa si è infatti voluto procedere con sempre più stringenti cessioni di sovranità, presentate come necessarie e indispensabili per far fronte all'emergenza; è quindi necessario un decisivo cambio di passo, e l'Italia ha il compito storico di rilanciare su basi nuove e concrete il sogno europeo dei padri fondatori;
d'altra parte, accanto a Brexit e al fenomeno antieuropeo, non può essere trascurata la vittoria di Emmanuel Macron, nuovo presidente francese, che, con una campagna pro-Europa, ha posto al centro il rilancio dell'Unione, offrendo nuovo vigore alla speranza di restaurare la fiducia nelle istituzioni europee;
sul tema dell'immigrazione, è improcrastinabile un intervento incisivo da parte delle istituzioni europee e degli Stati membri dell'UE, in un esercizio di responsabilità e di solidarietà, operando davvero per una riforma del Regolamento di Dublino III, elaborando un pacchetto sulla migrazione legale, e un piano di investimenti rivolti ai Paesi di origine e transito e dando corretta attuazione alle decisioni già assunte in passato in tema di riallocazione dei migranti e dei profughi, secondo quote proporzionate alla popolazione dei singoli Stati membri. Su questo tema è di tutta evidenza che l'Europa ha fallito. È noto infatti come siamo ancora lontanissimi dal raggiungimento degli obiettivi che lo stesso Consiglio europeo ha fissato: lo dice di fatto lo stesso Consiglio europeo, lo ammette lo stesso Governo italiano, lo dicono soprattutto i numeri: in particolare quelli relativi ai rimpatri, alle riallocazioni, all'immigrazione irregolare;
è necessario poi che l'Italia svolga un ruolo propulsivo, per un proficuo dibattito in merito all'applicazione delle regole europee in materia di flessibilità di bilancio, per favorire la crescita, promuovendo investimenti pubblici e privati e iniziative per l'occupazione giovanile,
impegna il Governo:
sul fronte del finanziamento delle politiche europee, ad adottare ogni iniziativa volta ad implementare le troppo esigue risorse destinate a politiche assolutamente prioritarie per il presente e il futuro dell'Europa, quali l'immigrazione, la disoccupazione, soprattutto giovanile, gli investimenti pubblici, la mobilità, la sicurezza e la formazione dei giovani;
a promuovere in seno all'Unione europea un confronto immediato e molto concreto, salvaguardando gli interessi dell'Italia, ed evitando di accettare posizioni non discusse in Parlamento, e a farsi portavoce della necessità di portare avanti un'ampia riflessione sul futuro dell'Unione europea, di analizzare le riserve, le critiche e le perplessità che continuano ad essere espresse sull'Unione Europea, in particolare sulla sua capacità di offrire risposte tangibili, efficaci e risolutrici alle problematiche sociali ed economiche dell'Unione e sullo scarso e indiretto coinvolgimento dei cittadini nelle scelte europee;
a stimolare la riflessione delle istituzioni europee, al fine di promuovere iniziative volte a cambiare politiche che hanno dimostrato il loro fallimento in termini di crescita economica e, di conseguenza, in termini di benessere sociale, partendo da interventi tesi ad implementare un grande piano di investimenti, un New deal europeo, nonché accordi bilaterali tra i singoli Stati e la Commissione europea (cosiddetti «Contractual agreements») per cui le risorse necessarie per l'avvio di riforme, volte a favorire competitività del «sistema Paese», non rientrano nel calcolo del rapporto deficit/pil ai fini del rispetto del vincolo del 3 per cento, bensì rientrano nell'alveo dei cosiddetti «fattori rilevanti» per quanto riguarda i piani di rientro definiti dalla Commissione europea per gli Stati che superano la soglia del 60 per cento nel rapporto debito/pil;
ad adottare ogni iniziativa a livello europeo volta a stimolare la Germania alla reflazione, finalizzata a ridurre il suo eccessivo surplus della bilancia commerciale che danneggia tutti gli altri paesi dell'eurozona e provoca squilibri troppo ampi tra i paesi;
ad adottare ogni iniziativa volta a progredire nell'unione politica dell'area euro di pari passo con le unioni bancaria, economica e di bilancio, onde evitare il progressivo allontanamento dei cittadini nei confronti delle politiche dell'Unione europea e scongiurare una deriva tecnocratica che cancelli, di fatto, lo spirito dell'Europa delle origini, comportando, tra l'altro, la progressiva perdita di sovranità dei singoli Stati nazionali;
a promuovere, in seno all'UE, la legittimità democratica del processo decisionale europeo, favorendo un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali ed evitando il rischio che il complesso delle norme sulla riforma della better regulation, possa andare a detrimento dei valori profondi dell'assetto democratico e, primariamente, delle funzioni delle istituzioni rappresentative parlamentari;
tenuto conto del crescente fenomeno dei flussi migratori e del fatto che lo stesso ha pesato sensibilmente sull'esito del referendum del Regno Unito:
a) ad adottare ogni iniziativa volta a garantire le frontiere esterne dell'Unione europea; a sostenere il rafforzamento dell'Agenzia per le frontiere europee per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) e l'istituzione di un sistema di guardia di frontiera e costiera europea, in modo da assicurare una gestione forte e condivisa delle frontiere esterne dell'Unione europea e proteggere lo spazio Schengen dalle minacce esterne, sostenendo le specificità nazionali e apportando possibili soluzioni alle criticità emerse nell'esperienza maturata dalle forze di polizia italiane;
b) a farsi portavoce del problema legato alla gestione dei flussi, al fine di applicare strategie che dimostrino di contenere un punto di equilibrio tra principio di accoglienza e necessità di garantire la sicurezza interna (ordine e salute pubblica), cioè la nostra e quella dei Paesi che costituiscono l'Unione europea;
c) a presentare richieste al Consiglio europeo finalizzate alla elaborazione di nuovi programmi tesi alla prosecuzione nel supporto agli Stati che si trovano in prima linea;
d) ad adoperarsi, nelle sedi competenti, per una concreta ed effettiva attuazione dei doveri di responsabilità, di solidarietà, di leale collaborazione e di fiducia reciproca nella gestione dell'emergenza dei flussi migratori che sta interessando l'Unione europea e per lo sviluppo di una strategia complessiva e organica nella gestione del fenomeno;
e) a sostenere con determinazione il progetto di riforma del cosiddetto «sistema Dublino» (regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013) allo scopo di ottenere una più equa distribuzione tra gli Stati membri dei richiedenti protezione internazionale, definendo in modo condiviso e sostenibile le procedure di ricollocazione e quelle di rimpatrio, e ribadendo l'esigenza di superare il principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso sulla trattazione delle domande d'asilo e addivenire a un vero sistema d'asilo comune europeo in attuazione degli articoli 78 e 79 del TFUE;
ad intervenire in tutte le sedi europee, assumendo ogni opportuna iniziativa volta al ritorno all'impianto originale del trattato di Maastricht e alla sospensione di tutte le modifiche intervenute successivamente, in primis il Fiscal Compact, attraverso strumenti legislativi inadeguati e, per alcuni versi, di dubbia legittimità, che hanno squilibrato il sistema europeo;
a promuovere in ambito UE, per ciò che attiene alla normativa in materia di etichettatura a tutela dei consumatori, l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili a una valutazione degli aspetti qualitativi del prodotto, anche con puntuali indicazioni di tracciabilità, soprattutto nell'ottica della tutela della salute, e al fine della salvaguardia delle produzioni nazionali di eccellenza;
ad adottare ogni iniziativa volta a modernizzare i mercati occupazionali attraverso una rivisitazione delle competenze, promuovendo gli investimenti nel capitale umano durante tutto l'arco della vita al fine di sostenere lo sviluppo delle qualifiche in modo da aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, conciliando meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori e sostenendo in generale le politiche attive del lavoro;
ad investire nel capitale umano, promuovendo, con il pieno coinvolgimento delle regioni, lo sviluppo di una formazione basata sulla partnership tra scuola e imprese, in grado di contrastare la disoccupazione giovanile e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;
a promuovere, in considerazione degli effetti degli interventi sinora realizzati per il tramite dell'applicazione dei princìpi di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta direttiva sul bail-in), un attento monitoraggio dell'impatto a livello nazionale e comunitario delle iniziative legislative e regolamentari assunte in sede europea, anche al fine di sospenderla o comunque proporne i necessari correttivi, e a predisporre strumenti eccezionali di intervento nel caso in cui si ha percezione che il sacrificio di azionisti e creditori derivante dall'applicazione del bail-in metta a repentaglio la stabilità dell'intero sistema;
a rivedere la disciplina europea sugli aiuti di Stato, superando l'attuale restrittiva interpretazione della Commissione europea del concetto di «aiuti», in particolare distinguendo tra interventi pubblici a favore di banche non in crisi, per le quali l'intervento dello Stato sarebbe ingiustificato e distorsivo del principio di libera concorrenza, e interventi pubblici conseguenti a «fallimenti del mercato» per cui lo Stato interviene solo in casi di reale emergenza, quando la stabilità del sistema viene seriamente minata;
ad adoperarsi affinché il processo di rafforzamento del mercato unico dei capitali si accompagni alla garanzia di una sempre maggiore trasparenza degli operatori, al fine di assicurare ai risparmiatori una tutela adeguata ed efficace;
a disporre una garanzia europea comune sui depositi bancari, in quanto è necessaria, in una unione monetaria, quale è l'Eurozona, la condivisione dei rischi e tutto quanto ne consegue, in termini di sacrifici richiesti ai governi e ai cittadini, non può che procedere di pari passo con la condivisione delle garanzie che quei rischi stessi servono a coprire, anche per far fronte a episodi di «panico finanziario»;
con riferimento alla crescita economica, al lavoro e alle imprese, specialmente quelle di piccola e di media dimensione, dove l'incidenza delle aziende finanziariamente fragili è aumentata anche per le difficili condizioni di accesso al credito, ad adottare misure comuni volte a vigilare affinché i finanziamenti della Banca Centrale Europea alle banche con sede legale e amministrazione centrale nei singoli Stati membri siano prioritariamente destinati al credito per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, e a perseguire un più marcato cammino verso l'armonizzazione, la semplificazione e ove necessario la deregolamentazione e delegificazione delle normative europee spesso ridondanti e inutili, e in conseguenza di ciò una conseguente semplificazione delle normative interne degli Stati membri;
ad intensificare l'azione di coordinamento per la predisposizione di linee guida per l'attuazione uniforme della disciplina sugli aiuti di Stato in alcuni settori, tra i quali quello delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un più agevole e ampio utilizzo dei relativi fondi pubblici, pur nel rispetto delle regole dell'Unione europea, anche valorizzando la possibilità di favorire regioni italiane svantaggiate come quelle del Mezzogiorno, alla stregua di analoghe regioni di altri Stati membri;
a favorire un migliore coordinamento a livello europeo nella lotta al terrorismo, in particolare promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di intelligence nazionali, e a potenziare a livello europeo le attività di ricerca e sviluppo nel settore della cyber-sicurezza, con particolare riferimento alle tecnologie di informazione e comunicazione, agli standard di sicurezza e ai regimi di certificazione, favorendo ogni iniziativa volta a sostenerne il finanziamento attraverso le risorse dell'Unione europea;
con riferimento alla politica estera (PESC) e di difesa (PSDC) comune, ad adoperarsi, nelle competenti sedi, affinché nella nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza, sia dato rilevo centrale all'assetto geopolitico dell'area mediterranea, caratterizzata da forte instabilità e fonte di gravi minacce per la sicurezza dell'Unione; analogamente, ad adoperarsi affinché l'Unione europea operi un deciso spostamento del suo asse prioritario di attenzione verso l'area del Mediterraneo, in termini di cooperazione sia politica che economica, con particolare riferimento alla stabilizzazione della Libia, a garantire un ruolo primario all'Unione europea nell'ambito delle iniziative che verranno assunte, in particolare per il sostegno alla ricostruzione delle istituzioni militari e civili e del tessuto sociale e politico del Paese;
ad assicurare, nel rispetto del diritto internazionale, la tempestiva attivazione delle ulteriori fasi operative della missione EUNAVFOR MED – Operazione SOPHIA;
ad adoperarsi nelle sedi europee per assicurare la partecipazione attiva e propulsiva dell'Italia al processo di integrazione in materia di difesa, e a sostenere e sviluppare la politica di sicurezza e di difesa comune.
6-00324.
Occhiuto, Elvira Savino.
N. 1.
Seduta dell'11 luglio 2017
ART. 1.
(Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Allo scopo di adeguare alla nuova terminologia introdotta dal Trattato di Lisbona e superare difformità letterali ai fini delle prove per gli esami di Stato abilitanti all'esercizio della professione forense, in vigore a partire dal 2018, all'articolo 46, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «diritto comunitario ed internazionale privato» sono sostituite dalle seguenti: «diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato».
1. 20. Rubinato.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
1. 21. Mazziotti di Celso.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di commercio elettronico. Completo adeguamento alla direttiva 2000/31/CE). – 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE e dall'articolo 3 della direttiva 2004/48/CE, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti.
2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro i quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione dell'Autorità.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 l'Autorità può fare obbligo ai prestatori di servizi della società dell'informazione di adottare misure idonee a impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima.
1. 020. Baruffi, Boccadutri, Cenni, Mongiello, Berretta, Senaldi, Donati.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di commercio elettronico. Completo adeguamento alla direttiva 2000/31/CE). – 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2003. n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'autorità amministrativa competente può ordinare in via cautelare l'immediata cessazione della violazione, nonché l'adozione di ogni misura tecnica necessaria per prevenirne la ripetizione, qualora appaia manifesta l'illiceità dei contenuti trasportati, dandone comunicazione ai soggetti interessati. Il provvedimento cautelare è emesso entro due giorni lavorativi dalla segnalazione dell'avente diritto che si ritiene leso e deve essere convalidato, a pena di decadenza, dalla medesima autorità che lo ha adottato entro il termine di dieci giorni, sentiti i soggetti interessati»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) limitatamente alle violazioni dei diritti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, non appena a conoscenza di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a incaricata di disciplinare con proprio regolamento e monitorare le modalità e misure tecniche necessarie per prevenire in maniera permanente la riproposizione dei contenuti illeciti»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'autorità amministrativa competente può ordinare in via cautelare l'immediata cessazione della violazione, nonché l'adozione di ogni misura tecnica necessaria per prevenirne la ripetizione, qualora appaia manifesta l'illiceità dei contenuti ospitati, dandone comunicazione ai soggetti interessati. Il provvedimento cautelare è emesso entro due giorni lavorativi dalla segnalazione dell'avente diritto che si ritiene leso e deve essere convalidato, a pena di decadenza, dalla medesima autorità che lo ha adottato entro il termine di dieci giorni, sentiti i soggetti interessati».
1. 021. Baruffi, Cenni, Mongiello, Berretta, Senaldi, Donati.
ART. 2.
(Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2001/82/CE).
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) tutti i dati necessari a tracciare e monitorare ciascuna confezione di medicinale all'interno del sistema distributivo dal confezionamento alla vendita, al consumo, anche al fine di contrastare il mercato illecito;
2. 20. Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, lettera b), dopo le parole: commercializzazione dei medicinali veterinari aggiungere le seguenti: nonché le patologie per cui vengono prescritti.
2. 6. Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, al primo periodo sopprimere le parole: In alternativa al modello di cui al comma 1.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al primo periodo:
sostituire le parole: può essere redatta con le seguenti: deve essere redatta;
sostituire le parole: disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis con le seguenti: in analogia a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011 recante «De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)»;
al secondo periodo, sostituire le parole: predetto modello di ricetta elettronica con le seguenti: modello di ricetta elettronica la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011.
2. 9. Tancredi.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 108.
2. 7. Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT).
Al comma 1, capoverso 16-ter, primo periodo, sostituire le parole: da euro 120.000 a euro 2.500.000 con le seguenti: non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione.
2-bis. 20. Catalano.
(Votazione dell'articolo 2-bis)
ART. 3.
(Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST).
Sopprimere il comma 1.
3. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Disciplina transitoria dell'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147).
Al comma 01 premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'indennizzo è elargito in favore delle vittime, ovvero degli aventi diritto in caso di omicidio, per la rifusione delle spese mediche, assistenziali e legali per gli onorari di costituzione di parte civile, nonché per il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato».
4. 20. Ferraresi.
Al comma 01 premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le vittime di cui al comma 1 hanno altresì diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo di cui all'articolo 14, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
4. 21. Ferraresi.
Al comma 01, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) 12, comma 1, lettera a), le parole «non superiore a quello previsto» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al doppio di quello previsto»;
Conseguentemente, al comma 3:
sostituire le parole: valutati in 26 milioni con le seguenti: valutati in 30 milioni;
sostituire le parole: quanto a 26 milioni con le seguenti: quanto a 30 milioni.
4. 3. Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.
Al comma 01, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 12, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;».
Conseguentemente:
al medesimo comma:
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «autore del reato» sono aggiunte le seguenti: «salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità»;
sostituire la lettera g) con la seguente:
g) all'articolo 14, comma 4, le parole: «negli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il biennio successivo all'anno di riferimento»;
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2018 ed a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede per l'anno 2017 ed a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 22. Sereni, Giulietti.
Al comma 01, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero sia deceduto».
4. 23. Ferraresi.
Al comma 01, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera e) è abrogata;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Nei casi in cui la vittima abbia percepito per lo stesso fatto somme erogate a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati, l'indennizzo è corrisposto per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata».
4. 24. Ferraresi.
Al comma 01, lettera c), sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.
4. 25. Ferraresi.
Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: due anni.
4. 7. Gianluca Pini, Bossi.
Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: un anno.
4. 6. Gianluca Pini, Bossi.
Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.
4. 5. Gianluca Pini, Bossi.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 6.
(Modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione, in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE).
Sopprimerlo.
6. 1. Gianluca Pini, Bossi.
(Si vota il mantenimento dell'articolo 6)
Dopo l'articolo 6 aggiungere il presente:
Art. 6-bis. – (Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto. Procedura di infrazione n. 2013/4080). – 1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma, è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 020. Mazziotti di Celso.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il presente:
Art. 6-bis. – 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) la dicitura: “non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi” per le paste alimentari diverse da quella di cui alla categoria iii), lettera a), paragrafo 2, articolo 1, della direttiva n. 2006/125/CE, della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;».
6. 021. L'Abbate.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il presente:
Art. 6-bis. – (Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi). – 1. Nelle more della realizzazione di una riforma organica del settore della raccolta dei tartufi per l'introduzione della figura del produttore professionale e della relativa disciplina, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte II, il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5) ortaggi, piante mangerecce e tartufi, freschi e refrigerati, esclusi i tartufi presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;»;
b) alla tabella A, parte III, al numero 20-bis), le parole: «freschi, refrigerati o» sono soppresse.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2018.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 5, della legge 7 luglio 2016, n. 122, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, 234.
6. 022. Dadone, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella.
ART. 7.
(Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot 7060/14/TAXU).
(Votazione dell'articolo 7)
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. – 1. Ai fini della lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano a decorrere dall'anno 2018 con le modalità previste nel medesimo comma. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 020. Fantinati, Crippa, Battelli, Vallascas, Da Villa, Cancelleri, Della Valle.
ART. 8.
(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL).
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti:, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
8. 5. Matarrelli, Laforgia.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: contratti integrativi aggiungere le seguenti: comprensivi del trattamento previdenziale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole da:, esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: tra le università che in coerenza con quanto disposto dal comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro il 31 gennaio 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti Commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del comma 1.
8. 2. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Ai fini di cui al comma 1, nello schema tipo è compreso il trattamento previdenziale riconosciuto a ciascun ex lettore. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che ai fini di cui al medesimo comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi.
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Il decreto di cui al comma 2 prevede, altresì, lo svolgimento entro sessanta giorni dalla sua adozione, di una rilevazione da parte di ciascun ateneo interessato, finalizzata a verificare se tra gli ex lettori già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, vi siano soggetti che hanno già maturato il diritto al trattamento previdenziale. Nel caso in cui fossero presenti tali soggetti l'ateneo trasmette, entro il 31 marzo 2018, le relative informazioni al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro il 31 maggio 2018 un decreto contenente linee guida per la definizione delle pretese economiche spettanti ai soggetti di cui al presente comma da parte di ciascun ateneo interessato.
2-ter. Ai fini del riconoscimento delle somme dovute ai sensi del comma 2-bis il Fondo per il finanziamento ordinario delle università può essere incrementato di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2018. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-quater. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti Commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo, delle pretese economiche riconosciute ai sensi del comma 2-bis e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del presente articolo.
8. 3. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 26, comma 3, ultimo periodo, le parole: «Sono estinti i giudizi in materia» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice competente, valutate le circostanze e l'assenza di pretese residuali, dichiara estinti i giudizi in materia».
8. 6. Matarrelli, Laforgia.
(Votazione dell'articolo 8)
ART. 9.
(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2017/0129).
Al comma 5, sopprimere la parola: soltanto.
9. 21. Gianluca Pini, Bossi.
Al comma 7-bis, aggiungere, in fine, le parole: e graficamente riconoscibili.
9. 5. Zaccagnini, Matarrelli.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Le sanzioni previste nel comma precedente non si applicano a chi utilizza caseine e caseinati in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni di cui al comma 8 riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che l'utilizzatore non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.
9. 20. Fiorio.
Al comma 10, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 6.000.
Conseguentemente:
al comma 11, sostituire le parole: euro 2.500 con le seguenti: euro 3.000;
al comma 12, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 6.000.
9. 6. Zaccagnini, Matarrelli.
(Votazione dell'articolo 9)
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1. – (Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 2016/429 e al regolamento (CE) n. 2015/262). – 1. Il Ministero della salute, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata, istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative per la gestione ed il funzionamento dell'anagrafe degli equidi.
3. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, è abrogato l'articolo 8, comma 15, del decreto decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018 le risorse di cui al capitolo di spesa 7762, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito della Missione Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca, Programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca dell'ippica, e mezzi tecnici di produzione, pari a euro 43.404 annui, sono trasferite su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.
9. 050. Governo.
ART. 9-bis.
(Modifica all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE).
(Votazione dell'articolo 9-bis)
ART. 9-ter.
(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele).
(Votazione dell'articolo 9-ter)
ART. 10.
(Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI).
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: promuovono intese fino a: al fine di garantire garantiscono d'intesa con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza.
10. 5. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
10. 4. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli atti inerenti il presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.
10. 1. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli atti inerenti il presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
10. 2. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati dei controlli e dei monitoraggi intercomparabili, delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1, sono pubblicati entro 15 giorni nel sito web dell'autorità di bacino distrettuale, delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza per quel territorio.
10. 3. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le autorità di bacino distrettuale rendono disponibili nel proprio sito web, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori.
10. 7. Gianluca Pini, Bossi.
(Votazione dell'articolo 10)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. – (Adeguamento della normativa nazionale alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000 n. 60, the istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Misure a favore di un utilizzo efficiente delle risorse idriche.). – 1. Allo scopo di favorire un utilizzo efficiente delle risorse idriche da parte degli utenti, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE, le disposizioni relative al Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 e di cui all'articolo 22 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, sono estese al settore idrico. Le modalità di gestione dei flussi informativi attinenti al settore idrico attraverso il sistema sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 020. Fragomeli, Senaldi.
ART. 11.
(Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici).
Al comma 1, sostituire le parole: Carico generato dall'agglomerato in A.E. con le seguenti: Potenzialità massima impianto in A.E.
11. 7. Zaccagnini, Matarrelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 1.1, dopo le parole: «situazione locale» sono inserite le seguenti: «e per entrambi i parametri nel caso di impianti recapitanti in aree sensibili».
11. 5. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: o a carico della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
11. 6. Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse necessarie per le attività di cui al presente comma sono comunque escluse dai proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. 4. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.
(Votazione dell'articolo 11)
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1. – (Disposizioni per la corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti in tema di sfalci e potature provenienti da verde urbano – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI). – 1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;».
11. 06. Zolezzi, Daga, De Rosa, Vignaroli, Busto, Micillo, Terzoni, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1. – 1. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda» sono aggiunte le seguenti: «per le sole opere asciutte»;
b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale».
11. 07. Crippa, Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11. 1. – (Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti in relazione alla sostenibilità del fenomeno turistico nelle isole minori). – 1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti in relazione al sostegno e al finanziamento degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, i comuni nel cui territorio insistono isole minori, limitatamente al territorio dell'isola minore, possono istituire il contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, anche in presenza dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1, dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.
11. 020. Borghi, Giulietti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1. – (Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti in relazione alla sostenibilità del fenomeno turistico nelle isole minori). – 1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti in relazione al sostegno e al finanziamento degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, per i comuni nel cui territorio insistono le isole, l'alternatività di cui all'articolo 4, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, deve intendersi limitata al solo territorio dell'isola minore.
11. 021. Borghi, Giulietti.
ART. 11-bis.
(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. II Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede all'inserimento, in forma obbligatoria nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, della materia di educazione ambientale, con particolare riferimento all'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato dalle plastiche e al corretto utilizzo e smaltimento delle borse di plastica.
11-bis. 20. Gianluca Pini, Castiello, Picchi, Grimoldi.
(Votazione dell'articolo 11-bis)
Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:
Art. 11-ter. – (Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica in materia di impianti di reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica). – 1. Ai fini della corretta attuazione della direttiva 2012/27/UE la disciplina di cui all'articolo 9, comma 5 lettera a) e lettera b) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non si applica per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica.
11-bis. 020. Sani.
Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:
Art. 11-ter. – (Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica in materia di impianti di reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica). – 1. La disciplina di cui all'articolo 9, comma 5 lettera a) e lettera b) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, si applica per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica a partire dal 1 gennaio 2018.
11-bis. 021. Sani.
ART. 12.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234).
Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:
0a) all'articolo 4, il comma 6 è abrogato;
0a-bis) all'articolo 14, il comma 5 è abrogato;
0a-ter) all'articolo 15, il comma 4 è abrogato;
12. 6. Gianluca Pini, Bossi.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 14, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione».
12. 2. Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.
Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:
0a) all'articolo 14, il comma 5 è abrogato;
0a-bis) all'articolo 15, il comma 4 è abrogato;
12. 4. Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «, nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione».
12. 3. Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
12. 1. Battelli, Baroni, Petraroli, Fraccaro.
(Votazione dell'articolo 12)
ART. 12-bis.
(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori).
(Votazione dell'articolo 12-bis)
ART. 13.
(Trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).
(Votazione dell'articolo 13)
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13.1. – (Misure a salvaguardia dei contributi versati dai soggetti partecipanti al mercato della capacita). – 1. Al fine di garantire certezza alle transazioni nei mercati dell'energia, con riferimento al mercato della capacita oggetto di notifica alla Commissione Europea ai sensi delle Linee Guida europee in materia di aiuti di stato per l'energia e l'ambiente, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 19 dicembre 2003 n. 379, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.
13. 020. Manfredi.
ART. 13-bis.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea).
(Votazione dell'articolo 13-bis)
Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
Art. 13-ter. – (Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali). – 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29:
1) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, i titolari possono avvalersi per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano in forma scritta atti giuridici con i predetti responsabili, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante.»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni di cui al comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis.»;
b) dopo l'articolo 110 è aggiunto il seguente:
«Art. 110-bis – (Riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici) – 1. Nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici può essere autorizzato dal Garante per la protezione dei dati personali il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o, anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza».
13-bis. 050. Governo.
Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
Art. 13-ter. – (Disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali). – 1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei poteri di controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali e per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea è attribuito, a decorrere dal 2018, un contributo aggiuntivo pari a 1.400.000 euro. Per le finalità di cui al primo periodo il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente dall'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 25 unità, i cui oneri sono quantificati in euro 887.250 per l'anno 2017 ed in euro 2.661.750 a decorrere dall'anno 2018.
2. All'onere di cui al comma 1, quantificabile in euro 887.250 per l'anno 2017 ed in euro 4.061.750 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13-bis. 051. Governo.
ART. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria).
(Votazione dell'articolo 14)
Relatori: RICHETTI, per la maggioranza; TURCO, di minoranza.
N. 4.
Seduta dell'11 luglio 2017
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)
EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Abolizione degli assegni vitalizi).
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 1.
(Introduzione del sistema contributivo).
1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è basato sul sistema di calcolo contributivo vigente per i dipendenti pubblici secondo le deliberazioni degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con decorrenza dal 1o gennaio 2012.
2. Il trattamento previdenziale spetta ai parlamentari cessati dal mandato che hanno compiuto sessantacinque anni di età e versato la contribuzione per almeno cinque anni di mandato parlamentare. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, con il limite inderogabile all'età di sessanta anni.
3. Ai parlamentari in carica alla data del 1o gennaio 2012, nonché ai parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti parlamentari in vigore, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. Il trattamento previdenziale non può comunque superare il massimo previsto dal Regolamento applicabile a ciascun parlamentare.
Art. 2.
(Contributo di solidarietà).
1. A decorrere dal 1o maggio 2017 e per un triennio, agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, diretti e di reversibilità, corrisposti ai parlamentari cessati dal mandato e loro aventi diritto, si applica un contributo straordinario sulla parte eccedente l'importo di 70.000 euro lordi annui, pari al:
10 per cento per la parte eccedente 70.000 euro lordi annui fino a 80.000 euro lordi annui;
20 per cento per la parte eccedente 80.000 euro lordi annui fino a 90.000 euro lordi annui;
30 per cento per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui fino a 100.000 euro lordi annui;
40 per cento per la parte eccedente 100.000 euro lordi annui.
2. Per i parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo per meno di un anno precedentemente al 1o gennaio 2012 è introdotto un contributo straordinario pari al 10 per cento dell'importo lordo annuo.
Conseguentemente:
a) sopprimere gli articoli da 2 a 13;
b) sostituire il titolo con il seguente: Nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento.
1. 11. Misuraca.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 1.
(Introduzione del sistema contributivo).
1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è basato sul sistema di calcolo contributivo vigente per i dipendenti pubblici secondo le deliberazioni degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, aventi decorrenza dal 1o gennaio 2012.
2. Il trattamento previdenziale spetta ai parlamentari cessati dal mandato che hanno compiuto sessantacinque anni di età e versato la contribuzione per almeno cinque anni di mandato parlamentare. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento per il diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, con il limite inderogabile all'età di sessanta anni.
3. Ai parlamentari in carica alla data del 1o gennaio 2012, nonché ai parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti parlamentari in vigore, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. Il trattamento previdenziale non può comunque superare il massimo previsto dal Regolamento applicabile a ciascun parlamentare.
Art. 2.
(Contributo di solidarietà).
1. A decorrere dal 1o maggio 2017 e per un triennio, agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, diretti e di reversibilità, corrisposti ai parlamentari cessati dal mandato e loro aventi diritto, si applica un contributo straordinario sulla parte eccedente l'importo di 70.000 euro lordi annui, pari al:
10 per cento per la parte eccedente 70.000 euro lordi annui fino a 80.000 euro lordi annui;
20 per cento per la parte eccedente 80.000 euro lordi annui fino a 90.000 euro lordi annui;
30 per cento per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui fino a 100.000 euro lordi annui;
40 per cento per la parte eccedente 100.000 euro lordi annui.
Conseguentemente:
a) sopprimere gli articoli da 2 a 13;
b) sostituire il titolo con il seguente: Nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento.
1. 12. Misuraca.
Al comma 1, sostituire le parole da: è volta ad abolire fino alla fine del comma, con le seguenti: disciplina i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti, in base al sistema vigente per i lavoratori dipendenti e autonomi.
1. 15. Giacobbe, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.
Al comma 1, sostituire le parole: ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un con le seguenti: a introdurre misure di equità previdenziale e a disciplinare il trattamento pensionistico dei membri delle Assemblee legislative in conformità con il.
1. 10. Menorello.
Al comma 1, sostituire le parole: dei titolari di cariche elettive con le seguenti: compresi quelli di reversibilità, spettanti ai titolari di cariche elettive o ai loro aventi causa.
Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, o ai loro aventi causa.
1. 50. Civati, Fratoianni, Brignone, Marcon, Andrea Maestri, Pastorino.
Al comma 2, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti: nel rispetto dei princìpi costituzionali di irretroattività delle norme e della tutela dei diritti quesiti.
1. 17. Sisto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. In nessun caso la rideterminazione dei diritti previdenziali acquisiti, prevista dalla presente legge in riferimento ai parlamentari e ai consiglieri regionali, può costituire un principio o un precedente applicabile a lavoratori e pensionati che non siano stati membri del Parlamento o dei consigli regionali.
1. 14. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Rimborso spese).
1. Al parlamentare è riconosciuto un rimborso delle spese di alloggio, erogato a seguito di presentazione della documentazione idonea a comprovarlo, fino a un massimo di 1500 euro.
1. 01. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
ART. 2.
(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).
Sopprimerlo.
2. 24. Menorello.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. – 1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento spetta una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma fino alla concorrenza di 2.000 euro e dietro presentazione di documentazione comprovante le spese per l'alloggio e per il pagamento delle eventuali utenze domestiche.
2. Il rimborso di cui al comma 1 non è corrisposto ai parlamentari residenti nella Città metropolitana di Roma Capitale.
3. Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali».
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
2. 42. Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle quote mensili dell'indennità, in misura tale che esse non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate, nonché i criteri di calcolo e la misura massima del trattamento previdenziale differito.
3. Ove con l'indennità concorra altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, la misura dell'indennità è ridotta di un importo pari al reddito concorrente. Ove con il trattamento previdenziale differito concorra altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, il cui cumulo determini il superamento della misura massima stabilita ai sensi del secondo comma, l'importo del trattamento previdenziale è corrispondentemente ridotto».
Conseguentemente:
a) sopprimere gli articoli da 3 a 13;
b) all'articolo 14, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge le Camere salvaguardano in ogni caso le situazioni giuridiche soggettive consolidate.
2. 10. Pisicchio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 in misura corrispondente all'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore ai 500.000 abitanti. Nella determinazione di tale importo si tiene conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità, in modo da pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti.
3. L'indennità di cui al presente articolo è rivalutata annualmente, con decorrenza dal 1o gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)».
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
2. 41. Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).
1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
Art. 1. – 1. L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge. Essa, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, è stabilita in una somma pari alla retribuzione spettante ai professori ordinari d'università, con rapporto a tempo pieno, appartenenti alla I fascia, classe 14/2, escluse la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale, l'assegno aggiuntivo, ed altri eventuali futuri emolumenti assimilabili a questi.
2. Le indennità aggiuntive riconosciute ai Presidenti delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, l'80 per cento dell'importo di cui al primo comma. Le indennità aggiuntive riconosciute ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, il 50 per cento del medesimo importo.
3. L'indennità di cui al primo comma è altresì costituita da un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
2. 28. Galgano.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è stabilita in misura corrispondente al reddito percepito nell'anno precedente le elezioni, e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore all'importo massimo dell'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
4. L'indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
5. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».
2. 1. Sisto, Brunetta.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è stabilita in misura corrispondente alla media dei redditi percepiti negli ultimi cinque anni precedenti le elezioni, e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore all'importo massimo dell'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
4. L'indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
5. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».
2. 2. Sisto, Brunetta.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: anche del rimborso spese di segreteria e di rappresentanza con le seguenti: di un trattamento finalizzato all'assegno di fine mandato.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al secondo comma dell'articolo 1, legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano la corresponsione ai membri del Parlamento dei rimborsi spese di segreteria e di rappresentanza».
2. 17. Marchi, Gnecchi.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e da con le seguenti: e dei contributi previdenziali di cui all'articolo 4 della legge recante disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Ai membri del Parlamento è riconosciuto.
2. 30. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
2. 16. Marchi, Gnecchi.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indennità viene comunque conguagliata fino al valore medio mensile della media dei redditi mensili percepiti dal parlamentare nei due anni antecedenti l'inizio del mandato, sino ad una soglia massima pari al doppio della misura base dell'indennità stessa.
2. 25. Menorello.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ove, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, sia autorizzata nei confronti di un membro del Parlamento l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il pagamento dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo è sospeso fino alla cessazione dell'efficacia della misura medesima».
2. 37. Mannino, Di Vita.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Qualora gli Uffici di Presidenza delle Camere istituiscano fondi integrativi per l'assistenza sanitaria dei membri del Parlamento o stipulino contratti assicurativi in loro favore, i relativi costi sono ripartiti tra i beneficiari e in forma mutualistica».
2. 40. Civati, Brignone, Marcon, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge.
2. 12. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. L'ammontare dell'indennità spettante ai membri del Parlamento è decurtato del 10 per cento se il reddito pregresso all'esercizio del mandato, in base alla media dei redditi percepiti nei dieci anni precedenti le elezioni, è pari a una cifra compresa tra i 15.001 euro e i 28.000 euro; del 15 per cento, se è pari a una cifra compresa tra i 28.001 euro e i 55.000 euro; del 20 per cento, se è pari a una cifra compresa tra i 55.001 euro e i 75.000 euro; del 40 per cento, se è pari a una cifra superiore ai 75.000 euro.
3. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 2 restano in apposito Fondo.
2. 50. Zaccagnini.
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).
1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso forfetario delle spese, comprensivo delle spese telefoniche e di connessione e assistenza informatiche, pari a euro 1.800 mensili. Al membro del Parlamento spettano tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea e il rimborso delle spese documentate sostenute per l'utilizzo di un veicolo proprio, di veicoli ad uso condiviso, di servizi di taxi o analoghi per trasferimenti nel territorio nazionale nell'esercizio della propria attività politica. È escluso qualunque ulteriore rimborso. Il membro del Parlamento ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate di alloggio, incluse eventuali utenze, nella misura massima di 2.000 euro mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio di Roma Capitale o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un membro del Parlamento subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se egli risiede a Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.
2. Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte.
3. Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al comma 1, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.
4. La Camera di appartenenza rimborsa a ciascun membro del Parlamento le spese sostenute per la remunerazione di collaboratori, consulenze, ricerche, servizi di gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche fino al limite massimo di 3.500 euro mensili».
2. 04. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).
1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso forfetario delle spese, comprensivo delle spese telefoniche e di connessione e assistenza informatiche, pari a euro 2000 mensili. Al membro del Parlamento spettano tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea e il rimborso delle spese documentate sostenute per l'utilizzo di un veicolo proprio, di veicoli ad uso condiviso, di servizi di taxi o analoghi per trasferimenti nel territorio nazionale nell'esercizio della propria attività politica. È escluso qualunque ulteriore rimborso. Il membro del Parlamento ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate di alloggio nella misura massima di 1.500 euro mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio del comune di Roma o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un membro del Parlamento subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se egli risiede a Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.
Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte.
2. Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al comma 1, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.
3. La Camera di appartenenza rimborsa a ciascun membro del Parlamento le spese sostenute per la remunerazione di collaboratori, consulenze, ricerche, servizi di gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche fino ad al limite massimo di 3.500 euro mensili».
2. 08. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – (Diaria). – 1. All'articolo 2, primo comma, secondo periodo, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole «15 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «20 giorni».
2. 01. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Dopo l'articolo, 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – 1. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte».
2. 03. Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Regime tributario, pignoramento e sequestro).
1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti»;
b) il secondo e il terzo comma sono abrogati;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge».
*2. 06. Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Fratoianni, Pastorino.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Regime tributario, pignoramento e sequestro).
1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti»;
b) il secondo e il terzo comma sono abrogati;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge».
*2. 013. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – 1. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è abrogato.
2. 02. Menorello.
ART. 3.
(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano).
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: presente legge, aggiungere le seguenti: alle norme e.
3. 6. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dei vitalizi e.
3. 5. Menorello.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Versamento dei contributi).
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa da parte delle amministrazioni delle Camere il versamento agli istituti previdenziali dei contributi figurativi relativi ai parlamentari che risultano lavoratori dipendenti in aspettativa.
4. I parlamentari possono usufruire delle regole per il cumulo dei periodi assicurativi previste dall'articolo 1, commi da 239 a 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. 5. Marcon, Costantino, Fratoianni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. I membri del Parlamento accedono, a domanda, alle disposizioni sul cumulo dei periodi assicurativi, di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 195 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ai commi 197 e 198 della medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo le modalità ivi previste. Agli eventuali maggiori oneri si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della presente legge.
4. 50. D'Alia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Coloro che precedentemente iscritti a casse di previdenza degli ordini professionali e che abbiano riscattato la loro posizione in virtù di un incarico parlamentare possono far domanda di reiscrizione alla propria cassa di appartenenza, riversando i contributi già liquidati, ricostituendo la posizione contributiva d'intesa con la cassa di appartenenza.
4. 3. Menorello, Vaccaro.
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Gestione separata presso l'INPS).
Sopprimerlo.
5. 6. Giacobbe, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
1. Con effetto dal 1o gennaio 2018 è istituita presso l'INPS una gestione denominata «Gestione separata previdenza parlamentari». Alla gestione confluiscono tutte le contribuzioni dei parlamentari in carica e di coloro che sono cessati dal mandato.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è definito l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione separata secondo i criteri generali e le norme vigenti in materia e anche in riferimento alla fase di prima applicazione.
3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica trasferiscono al Ministro dell'economia e delle finanze l'intera dotazione finanziaria iscritta nei loro bilanci per l'annualità 2018 relativa alla spesa per l'erogazione dei trattamenti vitalizi e pensionistici, gli assegni di reversibilità e ogni altra risorsa finanziaria eventualmente destinata a trattamenti speciali di carattere socio-assistenziale previsti per l'anno 2018. Le due Camere trasferiscono altresì ogni somma individualmente versata a suo tempo da tutti i parlamentari cessati dal mandato, finalizzata al percepimento del vitalizio, attuarialmente ricalcolata e le contribuzioni versate dai parlamentari in carica ai sensi di quanto disposto dai regolamenti per il trattamento pensionistico dei parlamentari cessati dal mandato, approvati nel 2012.
4. A tutti i parlamentari in carica, a tutti i parlamentari cessati dal mandato, a coloro che percepiscono assegni di reversibilità o eventuali altre tipologie di assegni a carattere socio-assistenziale si applicano le facoltà di cui all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. All'accesso alla documentazione degli atti amministrativi individuali di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 13, ancorché tutelato dalla legge, non può essere opposto il silenzio diniego eventualmente previsto dai regolamenti interni delle due Camere.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto ad individuare lo specifico capitolo da iscrivere nel bilancio dello Stato e da denominarsi «Gestione separata previdenziale dei parlamentari presso l'INPS», indicando altresì la conseguente riduzione dei trasferimenti finanziari dovuti per il funzionamento degli organi costituzionali denominati Camera dei deputati e Senato della Repubblica.
6. Le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo e finanziario di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 continuano ad espletare le attività connesse all'accantonamento dei prelievi previdenziali dei parlamentari in carica, alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza maturati nel lasso di tempo che intercorre tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la costituzione del Fondo di cui al comma 1 e seguenti del presente articolo, nonché all'erogazione mensile dei vitalizi o dei trattamenti pensionistici e degli assegni di reversibilità o di assegni eventualmente deliberati a titolo socio-assistenziale. La compensazione economico-finanziaria tra quanto erogato in via transitoria dalle amministrazioni di cui al presente comma e il Fondo di cui al comma 1 avverrà entro i tre mesi successivi dall'avvio del funzionamento amministrativo e contabile del Fondo.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:
1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'Anagrafe di tutti i soggetti aventi diritto ai trattamenti di cui al comma 3 dell'articolo 5, elencando, sulla base di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 5, per ogni profilo individuale i diritti economici maturati ai sensi dei regolamenti vigenti. Le due Camere trasmettono altresì la serie storica dei regolamenti e delle delibere approvate dagli Uffici di Presidenza in materia di trattamenti vitalizi e pensionistici.
2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana uno o più decreti legislativi, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la rideterminazione dell'ammontare degli assegni vitalizi per tutti coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano maturato 18 anni di mandato parlamentare;
b) l'armonizzazione di cui alla lettera a) del presente comma per ogni tipologia di assegno di reversibilità o eventuali altri assegni erogati a titolo socio-assistenziale;
c) l'armonizzazione tra quanto previsto dai regolamenti previdenziali deliberati dalle due Camere nel 2012 con quanto disposto dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 124;
d) la salvaguardia dei contributi previdenziali versati all'INPS e dei loro effetti differiti, maturati dai parlamentari in carica o cessati dal mandato nei periodi precedenti e successivi l'esercizio del loro mandato elettivo e la salvaguardia dei contributi di cui all'articolo 31 della legge n. 300 del 1970;
e) la salvaguardia di ogni diritto previdenziale maturato dai parlamentari in carica o cessati dal mandato nell'ambito delle loro attività professionali precedenti e successive all'esercizio del mandato elettivo: professioni autonome, intellettuali, artistiche, sportive, giornalistiche o qualunque altra professione che preveda l'obbligatorietà di iscrizione previdenziale presso Casse o Gestioni previdenziali specificamente contemplate dalla legislazione vigente o vigilate dai competenti organi ministeriali;
f) la facoltà di cumulare, anche ai fini di quanto previsto alla lettera e) del presente comma, in un'unica erogazione pensionistica i trattamenti di cui alle lettere a) e c) con i trattamenti di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;
g) l'armonizzazione tra gli effetti delle deliberazioni eventualmente assunte in materia di vitalizi dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, successivamente all'approvazione delle riforme regolamentari del 2012, e la legislazione vigente;
h) la salvaguardia degli effetti fiscali di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi e di cui alla risoluzione n. 262-E del 26 ottobre 2009 per tutti coloro che, parlamentari in carica o cessati dal mandato, hanno ottemperato all'obbligo di versamento delle quote mensili finalizzate alla rendita vitalizia fino al 31 dicembre 2011. Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con proprio decreto, una ulteriore decurtazione al trasferimento delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali denominati Camera dei deputati e Senato della Repubblica per compensare il minor gettito fiscale dovuto alle rideterminazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
5. 5. Marchi, Gnecchi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Gestione del sistema previdenziale dei parlamentari).
1. I contributi di cui all'articolo 8, comma 3, afferiscono alla gestione previdenziale dei parlamentari di cui è dotato ciascun ramo del Parlamento.
2. Le pensioni ai parlamentari cessati dal mandato e ai superstiti sono erogate dal ramo del Parlamento presso il quale il mandato è stato esercitato per l'ultima volta.
3. Gli Uffici dei due rami del Parlamento determinano il montante contributivo complessivo e le rispettive quote di spettanza in proporzione al montante contributivo maturato presso ciascun ramo del Parlamento alla data di maturazione del diritto. Alla fine di ogni anno finanziario, gli stessi uffici procedono al conguaglio dei pagamenti effettuati.
5. 4. Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. A tutti i parlamentari in carica, a tutti i parlamentari cessati dal mandato, a coloro che percepiscono assegni di reversibilità o eventuali altre tipologie di assegni a carattere socio-assistenziale si applicano le facoltà di cui all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. All'accesso alla documentazione degli atti amministrativi individuali di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 13, ancorché tutelato dalla legge, non può essere opposto il silenzio diniego eventualmente previsto dai regolamenti interni delle due Camere.
Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'Anagrafe di tutti i soggetti aventi diritto ai trattamenti di cui al comma 3 dell'articolo 5, elencando, sulla base di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 5, per ogni profilo individuale i diritti economici maturati ai sensi dei regolamenti vigenti. Le due Camere trasmettono altresì la serie storica dei regolamenti e delle delibere approvate dagli Uffici di Presidenza in materia di trattamenti vitalizi e pensionistici.
5. 50. Marchi, Gnecchi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è aggiunto il seguente comma:
«Il regime previdenziale dei parlamentari è disciplinato degli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera, che si atterranno ai principi del sistema contributivo, altresì consentendo la possibilità di opzione per le Casse di previdenza in cui i parlamentari risultino iscritti, alle quali verranno comunque versate le somme non utilizzabili ai fini del regime ordinario».
5. 27. Menorello.
(Votazione dell'articolo 5)
ART. 6.
(Accesso al trattamento previdenziale).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. – (Accesso al trattamento previdenziale e sua determinazione). – 1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è determinato sulla base del sistema di calcolo contributivo previsto della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche con l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, commi 6 e 11, della medesima legge. Ai fini del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico si applica, altresì, l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
6. 14. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Hanno accesso con le seguenti: Possono accedere.
Conseguentemente, al comma 2:
sostituire le parole: è corrisposto con le seguenti: può essere corrisposto;
aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando la possibilità per il parlamentare di scegliere se accedere al trattamento previdenziale ai sensi del regime più favorevole di cui al presente articolo o, in alternativa, ai sensi della normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La scelta di cui al precedente periodo è da considerarsi definitiva e non è modificabile successivamente.
6. 19. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia secondo le regole previste per i lavoratori dipendenti.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;
sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema di calcolo contributivo, l'accesso al trattamento previdenziale può essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in suo favore, presso le gestioni previdenziali del lavoro dipendente e autonomo a cui è iscritto, un totale di almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, determinato ai sensi dall'articolo 24, comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Alla data di perfezionamento dei requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal fondo parlamentare è considerata come pensione supplementare.
6. 54. Giacobbe, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o abbiano comunque versato contributi connessi all'esercizio del mandato per almeno un periodo di pari durata.
*6. 5. Russo, Sisto.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o abbiano comunque versato contributi connessi all'esercizio del mandato per almeno un periodo di pari durata.
*6. 16. Menorello.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche cumulando la durata dei mandati di più legislature.
6. 13. Marcon, Costantino.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema di calcolo contributivo, l'accesso al trattamento previdenziale può essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in suo favore, presso le gestioni previdenziali del lavoro dipendente, autonomo o alle casse professionali a cui è iscritto, un totale di almeno venti anni di contribuzione effettiva.
3. Gli eletti che cessino il mandato parlamentare nella XVII legislatura o siano cessati in una delle legislature precedenti, che abbiano almeno dieci anni di versamenti contributivi e almeno sessanta anni di età, possono optare per la corresponsione di un anticipo pensionistico, sino al raggiungimento del requisito di età per l'accesso al trattamento pensionistico previsto dall'ordinamento del fondo cui sono o erano iscritti; l'importo corrisposto a titolo di anticipo pensionistico è ridotto rispetto al valore del trattamento previdenziale, calcolato ai sensi della presente legge, del 4 per cento per ciascun anno di anticipo rispetto ai requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia.
4. Alla data di perfezionamento dei requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal fondo parlamentare è considerata come pensione supplementare.
6. 50. Melilla, Zaratti, Ragosta, Kronbichler.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di presidente di regione o di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale.
6. 17. Menorello.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale.
6. 4. Russo, Sisto.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Hanno altresì accesso al trattamento previdenziale, nell'ambito delle rispettive casse di previdenza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato il mandato elettivo in altre assemblee legislative, nel corso del quale siano stati eletti al Parlamento, a condizione che abbiano versato la contribuzione volontaria fino a concorrenza di cinque anni.
6. 15. Marotta.
Al comma 2, sostituire le parole: del sessantacinquesimo anno con le seguenti: di sessantasei anni e sette mesi.
Conseguentemente all'articolo 13:
al comma 2, sostituire le parole: sessantacinque anni con le seguenti: sessantasei anni e sette mesi.
al comma 3, sostituire le parole: del sessantacinquesimo anno con le seguenti: di sessantasei anni e sette mesi.
6. 51. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, salvo per i parlamentari che abbiano una contribuzione di almeno quindici anni, per i quali si applicano le determinazioni in materia di riduzione dell'età pensionistica in rapporto al numero di anni di mandato esercitati, già adottate dalle Camere nell'ambito della propria autonomia alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 21. Marotta, Tancredi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le determinazioni in materia di riduzione dell'età pensionistica in rapporto al numero di anni di mandato esercitati, già adottate dalle Camere nell'ambito della propria autonomia alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. 20. Marotta.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: purché abbiano un requisito contributivo di almeno venti anni.
6. 18. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno tre legislature, il trattamento previdenziale è corrisposto al compimento del sessantesimo anno di età.
6. 3. Sisto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per ogni anno di mandato parlamentare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.
6. 11. Marchi, Gnecchi.
(Votazione dell'articolo 6)
ART. 7.
(Determinazione del trattamento previdenziale con il sistema contributivo).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Criteri di rideterminazione dei vitalizi).
1. Le Camere rideterminano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge.
2. Per i membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto l'età pensionabile, è sospesa l'erogazione del trattamento previdenziale fino al raggiungimento dei requisiti per percepirlo.
3. I soggetti di cui al comma 2, raggiunta l'età pensionabile di cui al comma 4, percepiscono il trattamento previdenziale ricalcolato con il sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
4. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi se di sesso maschile e di sessantacinque anni e sette mesi se di sesso femminile.
5. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
7. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 il trattamento previdenziale dei deputati e dei senatori è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
1-bis. Per i deputati in carica alla data del 1o gennaio 2012, nonché per i parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota del trattamento definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti in vigore a quella data presso i due rami del Parlamento, e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.
7. 2. Giacobbe, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
(Montante contributivo individuale).
(Votazione dell'articolo 8)
ART. 9.
(Decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale).
Al comma 1, dopo le parole: per l'accesso al aggiungere la seguente: medesimo.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: dei requisiti di cui all'articolo 6 con le seguenti: del requisito di cui al comma 1;
sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. La medesima sospensione opera anche nel caso di assunzione di qualunque altro mandato o carica pubblica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, salva rinunzia all'indennità o al trattamento economico, comunque denominato, previsto per le suddette cariche.
4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.
5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito di lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i lavoratori autonomi.
6. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che alla data di entrata in vigore della presente legge non percepiscono alcun trattamento previdenziale hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi;
sostituire la rubrica con la seguente: Erogazione del trattamento previdenziale e regime transitorio.
9. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
(Votazione dell'articolo 9)
ART. 10.
(Sospensione del trattamento previdenziale).
Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: se l'ammontare dell'indennità fino alla fine del comma.
10. 50. Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.
(Votazione dell'articolo 10)
ART. 11.
(Pensione ai superstiti).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).
1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 6 della presente legge.
11. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
(Votazione dell'articolo 11)
ART. 12.
(Rivalutazione delle pensioni).
(Votazione dell'articolo 12)
ART. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).
1. I titolari di vitalizi da mandati elettivi e di trattamenti previdenziali, comunque denominati, non possono godere di un trattamento economico superiore all'80 per cento degli emolumenti corrisposti a un eletto in carica dell'istituzione più alta dalla quale abbia origine il vitalizio o i vitalizi. Detta percentuale è rivista ogni tre anni con delibera degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Le quote trattenute per il superamento della misura spettante confluiscono in un fondo per l'equità previdenziale appositamente istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzato a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni pensionistiche delle nuove generazioni.
13. 5. Damiano, Giacobbe, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti:, nei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, ed entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
13. 2. Zaratti, Melilla, Ragosta, Kronbichler.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: nel rispetto dei princìpi costituzionali di irretroattività delle norme e della tutela dei diritti quesiti,.
13. 14. Sisto.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: contributivo inserire le seguenti:, nelle modalità di cui all'articolo 8, comma 3.
13. 3. Zaratti, Melilla, Ragosta, Kronbichler.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*13. 52. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
*13. 55. Giacobbe, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Gnecchi, Incerti, Marchi, Patrizia Maestri, Miccoli, Lenzi.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previdenziale di cui all'articolo 6, per i parlamentari in carica, per gli anni di mandato già espletati, o cessati dal mandato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o enti, è ammesso il riscatto, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti, per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera.
3-ter. Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma 3-bis sono, altresì, consentiti il recesso e la restituzione di eventuali trattamenti «una tantum», percepiti a titolo di liquidazione per incarichi o prestazioni lavorative, fino a concorrenza del loro ammontare, con costituzione di una delle posizioni assicurative indicate nella presente legge o confluenza nelle stesse.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.
3-quinquies. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede a valere sulle risorse rivenienti dai risparmi di spesa prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
13. 16. Russo, Sisto.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previdenziale di cui all'articolo 6, per i parlamentari cessati dal mandato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o enti, è ammesso il riscatto, con oneri ridotti, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti, corrispondenti al mancato esercizio del mandato o di incarichi di governo, per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote contributive vigenti, nel regime ove il riscatto opera, al momento in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa.
3-ter. Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma 3-bis sono, altresì, consentiti il recesso e la restituzione di eventuali trattamenti una tantum, percepiti a titolo di liquidazione per incarichi di governo, fino a concorrenza del loro ammontare, con costituzione di una delle posizioni assicurative indicate nel predetto comma, o confluenza nelle stesse.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.
3-quinquies. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede a valere sulle risorse rivenienti dai risparmi di spesa prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
13. 18. Menorello.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 5, per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sugli importi dei trattamenti pensionistici spettanti ai membri del Parlamento, così come ricalcolati ai sensi del comma 1, se di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme derivanti dal contributo di solidarietà sono versate al fondo di cui al comma 5.
13. 21. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.
13. 20. Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.
(Votazione dell'articolo 13)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Norme transitorie).
1. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, provvedono ad abrogare tutti i Regolamenti previdenziali e le delibere assunte nel corso del tempo in materia di vitalizi.
2. Gli organi giurisdizionali delle due Camere, a fronte di eventuali ricorsi pendenti in materia di vitalizi dovranno concludere i loro procedimenti entro una data compatibile con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
13. 08. Marchi, Gnecchi.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 e, relativamente alle previsioni di cui all'articolo 7, con le entrate derivanti al bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dalla quota di contributo a carico dei parlamentari di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché dai versamenti obbligatori a carico della Camera di appartenenza.
13. 011. Zaratti, Melilla, Ragosta, Kronbichler.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – 1. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge sono destinati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione annuale concernente l'ammontare dei risparmi, anche attesi, di cui al precedente comma 1.
13. 04. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Rimborso delle spese generali).
1. A ciascun membro del Parlamento è assegnato un fondo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato per un importo non superiore a 1.000 euro mensili. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di presidenza delle due Camere in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.
2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 sono erogati per il rimborso delle spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi, ovvero sono impiegati a copertura di spese, comprese le spese telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza.
13. 07. Galgano.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Copertura delle spese di viaggio).
1. Ai fini dello svolgimento del mandato rappresentativo, ai membri del Parlamento è garantita la copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e il rimborso dei pedaggi autostradali documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con mezzi privati. Per i membri del Parlamento eletti all'estero, la copertura e il rimborso di cui al primo periodo sono estesi, alle medesime condizioni, anche al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma.
2. La copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico, di cui al comma 1, è garantita mediante tessere riservate all'uso personale dei membri del Parlamento e convenzioni stipulate dalle amministrazioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con vettori e agenzie di viaggio, che prevedano il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare.
3. Il riepilogo trimestrale delle spese di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate dalla Camera alla quale egli appartiene è sottoscritto dall'interessato, che vi allega una breve relazione nella quale indica gli scopi ed espone l'attinenza dei viaggi effettuati ai fini dell'esercizio del mandato.
4. Il diritto alla copertura e al rimborso delle spese di viaggio ai sensi del presente articolo non spetta per i viaggi effettuati dopo la cessazione del mandato parlamentare.
13. 06. Galgano.
Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Diaria).
L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. A titolo di rimborso delle spese di soggiorno, ai membri del Parlamento è assegnata una diaria di importo non superiore a 200 euro al giorno. Incrementi triennali successivi possono essere disposti dagli Uffici di presidenza di ciascuna Camera entro il limite stabilito al primo periodo, aumentato in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.
2. La diaria è liquidata per le sole giornate in cui si sono svolte sedute dell'Assemblea o delle Commissioni e in cui il membro del Parlamento è risultato presente. La diaria non spetta ai membri del Parlamento residenti nella città o nella provincia di Roma».
13. 05. Galgano.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – (Rinunciabilità dei trattamenti previdenziali). – 1. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge percepisca trattamenti previdenziali per lo svolgimento di mandati elettivi può rinunciare volontariamente ai trattamenti percepiti.
2. Chiunque maturi l'anzianità contributiva necessaria alla maturazione del trattamento previdenziale per lo svolgimento di mandati elettivi secondo i criteri previsti della presente legge o da altra normativa vigente può rinunciarvi volontariamente.
3. La rinuncia di cui al comma 1 si effettua con apposita istanza al Presidente della Camera che eroga il trattamento.
4. La rinuncia di cui al comma 2 si effettua con apposita istanza al Presidente della Camera di appartenenza.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, nei termini previsti dall'articolo 3, la propria normativa inserendo il principio di cui al comma 1.
13. 050. Luigi Di Maio, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – (Rinunciabilità dei trattamenti previdenziali). – 1. Chiunque abbia maturato trattamenti previdenziali per lo svolgimento di mandati elettivi ai sensi della presente legge e di altre normative vigenti può rinunciare volontariamente ai trattamenti percepiti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, nei termini previsti dall'articolo 3, la propria normativa inserendo il principio di cui al comma 1.
13. 02. Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – Il parlamentare cessato dal mandato ha la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento, e comunque prima che ne sia iniziata l'erogazione, al trattamento previdenziale maturato ai sensi del comma 1. In tal caso ha diritto alla restituzione dei contributi versati, rivalutati al momento dell'esercizio dell'opzione secondo quanto previsto dall'articolo 7.
13. 022. Misuraca.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio in ragione della carica ricoperta, hanno il diritto di rinunciare all'accesso al trattamento previdenziale previsto dalle disposizioni della presente legge. La rinuncia comporta il diritto alla restituzione in una unica soluzione della somma corrispondente alle somme trattenute a titolo di contributi.
13. 017. Sisto.
ART. 14.
(Entrata in vigore).
(Votazione dell'articolo 14)
EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Abolizione degli assegni vitalizi).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento e contributo di solidarietà).
1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati, compresi quelli di reversibilità, spettanti ai membri del Parlamento o ai loro aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti da un trattamento previdenziale calcolato con metodo contributivo secondo la disciplina vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello Stato alla data della maturazione del diritto.
2. Per cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2017, sugli importi dei trattamenti pensionistici spettanti ai membri del Parlamento e percepiti in qualunque forma, di importo superiore dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme trattenute sono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, a fini solidaristici.
Conseguentemente:
a) sostituire l'articolo 7 con il seguente:
Art. 7.
(Criteri per la rideterminazione dei vitalizi).
1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere calcolano l'importo del trattamento previdenziale determinato secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 1, spettante ai membri del Parlamento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono un assegno vitalizio o un trattamento previdenziale comunque denominato a carico delle rispettive Camere.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, la differenza tra l'importo attualmente percepito e quello determinato in base ai nuovi criteri, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, è imputata al fondo per il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 2.
b) sopprimere gli articoli 8, 10, 12, 13 e 14.
1. 5. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati e comprensivi di quelli di reversibilità dei membri del Parlamento sono aboliti e sono sostituiti con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali al momento della maturazione del diritto.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: agli eletti con le seguenti: ai membri del Parlamento;
alla rubrica, sostituire le parole: degli assegni vitalizi con le seguenti: dei vitalizi dei membri del Parlamento.
1. 6. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
ART. 2.
(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Indennità).
1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo spettante ai professori universitari ordinari a tempo pieno alla seconda progressione di carriera. Ad essi spetta altresì un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».
2. I consigli e le assemblee delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti speciali, determinano le indennità spettanti ai loro componenti, che non possono in alcun caso superare il 75 per cento dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
3. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è abrogato.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Contributi previdenziali).
1. Per l'attuazione delle disposizioni sul trattamento previdenziale di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, di seguito denominato «trattamento previdenziale», i membri del Parlamento sono soggetti alla trattenuta dei corrispondenti contributi.
2. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza sono ammessi al versamento di contributi di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.
2. 45. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attuazione dell'articolo 31 della Costituzione e al fine di consentire ai membri della Camera e del Senato di conciliare l'esercizio del mandato parlamentare con i doveri parentali, l'indennità parlamentare comprende anche una misura di sostegno economico al nucleo familiare nella misura e secondo i criteri stabiliti dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.
2. 8. Pisicchio.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge è inoltre assicurato un contributo mensile, stabilito dall'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera, per il rimborso delle spese di traduzione o di interpretariato sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
2. 7. Pisicchio.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la piena libertà di circolazione dei parlamentari sul territorio nazionale le quote comprendono un importo finalizzato a sostenere le spese di trasporto.
2. 9. Pisicchio.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
Lo stipendio è decurtato di importo percentualmente commisurato alla effettiva presenza ai lavori dell'Aula e della Commissione.
Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza del 2,5 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 25 per cento dell'indennità e dei rimborsi.
Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza inferiore del 25 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 50 per cento dell'indennità e dei rimborsi.
Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza inferiore del 50 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 75 per cento dell'indennità e dei rimborsi.
2. 14. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti per i dipendenti pubblici.
2. 15. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. È fatto obbligo ai membri del Parlamento di versare i contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, di seguito denominato «trattamento previdenziale».
3. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.
Conseguentemente:
alla rubrica, sostituire le parole: trattamento previdenziale dei membri del Parlamento con le seguenti: contributi previdenziali;
all'articolo 4, sopprimere il comma 2.
2. 11. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa non spetta alcuna indennità».
2. 13. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Indennità per la cessazione dal mandato).
1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile».
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.
2. 09. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
ART. 3.
(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Consiglieri delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano alle disposizioni introdotte dalla presente legge la disciplina degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, spettanti ai membri dei rispettivi consigli.
3. 8. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i rispettivi consiglieri.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
sostituire la rubrica con la seguente: Consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. 3. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
ART. 4.
(Versamento dei contributi).
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 1. Mannino, Di Vita.
ART. 5.
(Gestione separata presso l'INPS).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Trasferimento della gestione previdenziale all'Istituto nazionale della previdenza sociale).
1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi di cui all'articolo 2, sono gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Al fine di cui al comma 1, le Camere provvedono alle opportune intese con l'INPS per il trasferimento nei rispettivi bilanci interni delle risorse previste dal medesimo comma 1.
3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è demandata all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
5. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Trasferimento della gestione previdenziale all'INPS).
1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi previdenziali di cui all'articolo 7, sono gestite dall'INPS.
2. Ai fini di cui al comma 1 gli Uffici di Presidenza delle Camere adottano intese con l'INPS per il trasferimento delle risorse indicate al medesimo comma 1.
3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è attribuita all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939. n. 1272.
5. 9. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Sono iscritti alla gestione di cui al presente articolo i parlamentari eletti per la prima volta nella XVIII legislatura. Per tutti i parlamentari che hanno iniziato il mandato elettivo precedentemente, il trattamento pensionistico viene erogato dalla Camera di appartenenza, che applica la disciplina prevista dalla presente legge.
5. 8. Mannino, Di Vita.
ART. 6.
(Accesso al trattamento previdenziale).
Al comma 1, sostituire le parole da: coloro fino alla fine del comma con le seguenti: i membri del Parlamento che abbiano versato almeno 250 contributi settimanali.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 2 e 3;
sostituire la rubrica con la seguente: Diritto di accesso al trattamento previdenziale.
6. 26. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Al comma 1, sostituire le parole da: esercitato fino alla fine del comma con le seguenti: versato almeno 260 contributi settimanali nei cinque anni precedenti.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 2 e 3;
sostituire la rubrica con la seguente: Diritto di accesso al trattamento previdenziale;
dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Erogazione del trattamento previdenziale).
1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo trattamento.
2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui all'articolo 6, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale e per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico.
4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.
5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro.
6. 10. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. I parlamentari cessati dal mandato conseguono il diritto al trattamento previdenziale al compimento dei 65 anni di età e al seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni anno di mandato ulteriore l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con il limite di età di 60 anni.
6. 7. Pisicchio.
ART. 10.
(Sospensione del trattamento previdenziale).
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: amministrazione di enti pubblici aggiungere le seguenti:, anche economici,
10. 5. Mannino, Di Vita.
ART. 11.
(Pensione ai superstiti).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).
1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939. n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai trattamenti previdenziali dei membri del Parlamento e dei consigli delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
ART. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
13. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del presente articolo rientrano nell'autodichia delle Camere, che adottano a tal fine una specifica disciplina.
13. 11. Pisicchio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del presente articolo rientrano nell'autodichia delle Camere, che adottano a tal fine una specifica disciplina.
13. 12. Pisicchio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione contro le rideterminazioni di cui all'articolo 13 gli interessati possono proporre ricorso al giudice amministrativo.
13. 13. Pisicchio.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni finali).
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
13. 013. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Relatori: VERINI, per la maggioranza; FERRARESI, di minoranza.
N. 3.
Seduta del 13 luglio 2017
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)
EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – 1. Dopo l'articolo 270-sexies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 270-septies. (Integralismo islamico). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:
a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione e la flagellazione;
c) la negazione della libertà religiosa;
d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.
Nel caso di cui alla lettera d) la pena è aumentata ove la condotta di cui al primo comma si riferisca a donne o a minori.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva, da uno Stato straniero o da organizzazione o soggetti stranieri, beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma».
1. 36. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – (Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645 «Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione»). – 1. All'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: «il mezzo della stampa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero attraverso strumenti telematici o informatici»;
b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Il presente comma non si applica quando le immagini, i contenuti o i beni abbiano, unicamente, carattere storico-culturale, artistico o architettonico».
1. 38. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – (Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645 «Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione»). – 1. All'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, terzo comma, dopo le parole: «il mezzo della stampa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero attraverso strumenti telematici o informatici».
1. 2. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, dopo la parola: chiunque aggiungere le seguenti: , al fine di promuovere la riorganizzazione del partito fascista.
1. 24. Parisi.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, dopo la parola: chiunque aggiungere le seguenti: , in modo che derivi pericolo di riorganizzazione del partito fascista.
1. 5. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, dopo la parola: chiunque aggiungere la seguente: , pubblicamente,
1. 26. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sopprimere le parole: le immagini o.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da:, anche solo fino a: gestualità.
1. 21. Parisi.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sostituire le parole da: le immagini o fino alla fine del capoverso primo comma, con le seguenti: i contenuti o l'ideologia del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama la simbologia o la gestualità in manifestazioni pubbliche finalizzate alla propaganda è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: regime fascista e nazifascista con le seguenti: partito fascista e nazionalsocialista.
1. 25. Mazziotti di Celso.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sostituire le parole: del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco con le seguenti: dei regimi totalitari
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, alla rubrica sostituire le parole: del regime fascista e nazifascista con le seguenti: dei regimi totalitari
al titolo, sostituire le parole: del regime fascista e nazifascista con le seguenti: dei regimi totalitari
1. 29. Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sopprimere le parole da:, anche solo fino a: chiaramente riferiti.
1. 4. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sopprimere la parola: solo.
1. 27. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sopprimere la parola:, immagini.
1. 20. Fiano.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica quando le immagini, i contenuti o i beni abbiano, unicamente, carattere storico-culturale, artistico o architettonico.
1. 39. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», dopo il primo comma aggiungere i seguenti:
La pena di cui al primo comma si applica anche a chiunque produce, distribuisce, vende o mette altrimenti in circolazione, con qualsiasi mezzo, oggetti raffiguranti immagini o simbologie che si richiamano all'ideologia fascista o nazifascista, ovvero ad associazioni, movimenti o gruppi aventi le caratteristiche e perseguenti le finalità di cui al primo comma, e comunque sempre che ciò non si possa considerare opera d'arte o strumento di avanzamento della cultura, della scienza o della ricerca. Alla condanna consegue la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.
Chiunque detiene per la vendita gli oggetti di cui al secondo comma, soggiace alla sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1200 a euro 3600. All'accertamento della violazione amministrativa consegue la confisca delle cose detenute per la vendita.
1. 30. Ventricelli.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
Sostituirlo con il seguente: Art. 1. – 1. Nel capo Il del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del partito fascista e nazionalsocialista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti o l'ideologia del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».
1. 31. Mazziotti Di Celso.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sopprimere le parole: le immagini o.
1. 22. Parisi.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sostituire le parole: le immagini o i contenuti propri con le seguenti: i contenuti o l'ideologia.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere le parole: ovvero delle relative ideologie.
1. 32. Mazziotti di Celso.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, dopo le parole: i contenuti propri aggiungere le seguenti: del partito comunista,
1. 37. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sopprimere le parole da:, anche solo fino a: gestualità.
1. 23. Parisi.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», primo comma, sopprimere la parola: solo.
1. 33. Mazziotti di Celso.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», alla rubrica, sostituire la parola: regime con la seguente: partito.
1. 34. Mazziotti di Celso.
Al comma 1, capoverso «Art. 293-bis», alla rubrica, sostituire la parola: nazifascista con la seguente: nazionalsocialista.
1. 35. Mazziotti di Celso.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 2. – 1. Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è abrogato.
1. 030. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.