Relatori: BRAGA, per la maggioranza; DE ROSA e GRIMOLDI, di minoranza.
N. 2.
Seduta del 22 ottobre 2014
(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)
ART. 1.
(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale).
Sopprimerlo.
* 1. 132. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimerlo.
* 1. 130. Grimoldi.
Sopprimere i commi da 1 a 9.
1. 7. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente:
al comma 4, sopprimere il quarto periodo;
sopprimere i commi 6 e 8.
1. 6. Caso.
Sopprimere i commi 1 e 2.
1. 81. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 1.
*1. 106. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 1.
* 1. 300. Grimoldi.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
1. 107. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è nominato con le seguenti: di concerto con il ministero delle infrastrutture, nomina, per la durata di due anni non prorogabili dall'entrata in vigore del presente decreto, un.
Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 9. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla tratta ferroviaria con le seguenti: alle tratte ferroviarie Cagliari-Sassari.
1. 4. Pili.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tratta ferroviaria Napoli-Bari aggiungere le seguenti: e l'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina. Conseguentemente dopo le parole: tratta ferroviaria Napoli-Bari ovunque ricorrano nell'articolo, aggiungere le seguenti: e l'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina.
1. 5. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 108. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 8. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La funzione commissariale è svolta collegialmente. La commissione è composta, oltre che dal soggetto di cui al comma 1 anche dai provveditori regionali alle opere pubbliche della Campania e della Puglia oltre a due ufficiali delle forze dell'ordine scelti tra gli appartenenti dalla Polizia Giudiziaria in servizio presso le procure di Napoli e Bari. Le nomine di tali ultimi esperti avvengono con designazione operata dai Procuratori della Repubblica di Napoli e di Bari, uno per ciascun Procuratore. Tali ultimi ufficiali hanno il compito di assumere informazioni preliminari sull'eventuale contiguità delle imprese interessate ai lavori con la criminalità organizzata. Il tutto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. Tale commissione resta in carica per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
1. 10. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.
Sopprimere i commi 2 e 3.
1. 82. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 2.
*1. 109. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 2.
*1. 301. Grimoldi.
Al comma 2 sopprimere il primo periodo.
1. 110. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla tratta ferroviaria con le seguenti: alle tratte ferroviarie Cagliari-Sassari e.
1. 65. Pili.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine con la seguente: e.
Conseguentemente:
allo stesso comma, sopprimere le parole: Anche sulla base dei progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti di urgenza e l'ultimo periodo.
sopprimere i commi 3, 4, 5 e 9.
1. 15. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine con la seguente: e.
Conseguentemente, allo stesso comma, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «Anche sulla base dei soli progetti preliminari»;
b) sostituire le parole: «decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi» con le seguenti: «definitivi, ai sensi dell'articolo 166 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
c) sopprimere i commi 3, 4, 5 e 9.
1. 16. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine con la seguente: e.
1. 12. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: provvede aggiungere le seguenti: subordinatamente alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale.
1. 134. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
1. 105. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario al fine di valutare le proposte avanzate dai comuni di Caserta e Maddaloni in riferimento alla realizzazione del Tratto 2 Cancello-Frasso e Variante Maddaloni, per la risoluzione della difficoltà connesse all'attraversamento di entrambi i comuni della rete ferroviaria, con particolare riferimento alla deturpazione della Reggia di Caserta da parte della linea ferroviaria stessa, può convocare un tavolo tecnico per la disamina delle soluzioni tecnico-progettuali, dal gruppo di lavoro tecnico già costituito dal Comune di Caserta, finalizzate a migliorare i livelli di sicurezza e di viabilità nei tratti interessati.
1. 302. Petrenga.
Al comma 2, sopprimere il terzo e l'ultimo periodo.
1. 14. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
1. 135. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: Anche sulla base dei soli progetti preliminari.
Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire le parole: decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi con le seguenti: definitivi, ai sensi dell'articolo 166 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1. 17. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: Anche sulla base fino alla fine del comma con le seguenti: Soltanto sulla scorta di progetti definitivi, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede ad indire manifestazione d'interesse per invitare operatori economici che abbiano competenza e requisiti per ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, necessaria all'esecuzione dell'opera, con scadenza a venti giorni. Tra coloro che invieranno domanda per partecipare alla procedura negoziata, qualora in numero superiore a cinque, sarà effettuato sorteggio in sede pubblica di cinque operatori economici dotati delle competenze e dei requisiti richiesti, che adiranno alla procedura negoziata. Qualora pervenga un numero di domande inferiore a cinque, il Commissario provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
1. 20. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire dalle parole: Anche sulla base alle parole: in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate con le seguenti: Soltanto sulla scorta di progetti definitivi, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede ad indire manifestazione d'interesse per invitare operatori economici che abbiano competenza e requisiti per ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, necessaria all'esecuzione dell'opera, con scadenza a venti giorni. Tra coloro che invieranno domanda per partecipare alla procedura negoziata, qualora in numero superiore a cinque, sarà effettuato sorteggio in sede pubblica di cinque operatori economici dotati delle competenze e dei requisiti richiesti, che adiranno alla procedura negoziata. Qualora pervenga un numero di domande inferiore a cinque, il Commissario provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate.
1. 19. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire con le seguenti: Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i progetti preliminari già presentati devono essere trasformati in progetti definitivi. Decorso tale termine il Commissario può bandire, anche sulla base dei soli progetti preliminari,.
1. 11. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei Protocolli di legalità stipulati con le Prefetture – Ufficio Territoriale del Governo competenti, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara, e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto.
Conseguentemente allo stesso comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato con le seguenti: Il mancato inserimento delle suddette previsioni.
1. 13. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2 sopprimere il quinto periodo.
1. 104. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2 sopprimere il sesto periodo.
1. 103. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: della citata tratta ferroviaria con le seguenti: delle citate tratte ferroviarie.
1. 66. Pili.
Al comma 2, sopprimere il settimo periodo.
1. 102. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.
1. 101. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli-Bari con le seguenti: I contratti istituzionali di sviluppo sottoscritti in relazione agli assi ferroviari Cagliari-Sassari e Napoli-Bari possono.
1. 67. Pili.
Al comma 2 ultimo periodo, sostituire le parole: derogato in base alle decisioni assunte dal con le seguenti: modificato su richiesta motivata del.
1. 18. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere i commi 3 e 4.
1. 83. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 3.
* 1. 100. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 3.
* 1. 21. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime delle tratte ferroviarie Cagliari-Sassari e Napoli-Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione delle opere, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.
1. 68. Pili.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, così come inteso nelle definizioni e nei modi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
1. 23. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Resta l'obbligo di VIA e VINCA ove necessaria.
1. 22. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure per l'affidamento dei lavori e dei servizi devono comunque essere effettuate nel rispetto del principio delle procedure ad evidenza pubblica e delle modalità di cui all'articolo 70 comma 11 decreto legislativo 2006 n. 163.
1. 24. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.
Sopprimere i commi 4 e 5.
* 1. 84. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere i commi 4 e 5.
* 1. 25. Colonnese, Liuzzi, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Sibilia, Mannino, Nuti, Di Benedetto, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 4.
**1. 99. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 4.
**1. 26. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
Il Commissario istituisce il progetto preliminare e successivamente istituisce una commissione speciale che nell'arco di sei mesi (con incontri bimestrali) devono redigere ed approvare il progetto definitivo; alla commissione speciale devono aderire tutti i soggetti della partecipazione (soprintendenze, regione, comune, portatori di interesse, eccetera); l'assenza non giustificata determina cancellazione dalla commissione; decorsi i sei mesi il commissario può redigere la gara.
1. 33. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
* 1. 35. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
* 1. 98. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati è convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti definitivi inserire le seguenti: che verranno integralmente trasmessi alle Amministrazioni interessate unitamente alla predetta convocazione.
1. 27. Della Valle, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.
1. 97. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 4 sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente:
La conferenza dei servizi si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Conseguentemente al quarto periodo sostituire le parole: «in deroga» con le seguenti: «ai sensi», e sostituire le parole: «è rimessa alla decisione del Commissario» con le seguenti: «è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri»;
c) all'ultimo periodo, le parole: «la decisione del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «la decisione del Consiglio dei Ministri».
1. 28. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: Qualora alla conferenza fino alla fine del comma.
1. 34. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza.
1. 37. Grillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
*1. 137. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 4 sopprimere il terzo periodo.
*1. 95. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 4 sopprimere il quarto periodo.
**1. 136. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti.
Al comma 4 sopprimere il quarto periodo.
**1. 30. Della Valle, Sorial, Colonnese, Liuzzi, Tofalo, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Caso, Sibilia, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis.
Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
**1. 131. Grimoldi.
Sopprimere i commi 5 e 6.
1. 85. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 5.
* 1. 94. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 5.
* 1. 41. Mannino, Grillo, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 5, aggiungere in fine le parole:, a meno di espressa richiesta di proroga da parte dell'ente che deve rilasciare il parere o il nulla osta.
1. 43. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, però, i pareri, i visti, ed i nulla-osta da acquisire, anche successivamente alla conferenza dei servizi, debbano essere resi da parte di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la mancata espressione del parere nei termini stabiliti non equivale in nessun caso ad assenso ma, se immotivata, viene valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1. 42. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.
Sopprimere i commi 6 e 7.
1. 86. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 6.
* 1. 93. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 6.
* 1. 44. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere i commi 7 e 8.
1. 87. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 7.
1. 92. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 7 sostituire le parole: alla tratta ferroviaria Napoli-Bari è eseguita con le seguenti: alle tratte ferroviarie Cagliari-Sassari e Napoli-Bari sono eseguite.
1. 73. Pili.
Sopprimere i commi 8 e 9.
1. 88. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 8.
1. 89. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 8 dopo la parola: provvede inserire le seguenti: entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.
Conseguentemente, allo stesso comma, dopo le parole: definanziamento degli interventi aggiungere le seguenti: Il rendiconto semestrale viene pubblicato nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni il territorio delle quali è attraversato nella tratta ferroviaria Napoli-Bari. La mancata ovvero tardiva rendicontazione annuale delle spese comportano la revoca del mandato di Commissario.
1. 45. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. Il Commissario di cui al comma 1 prima di adottare atti di natura programmatoria e gestionale necessari al conseguimento degli obiettivi, ha l'obbligo di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania il piano di rientro, il piano dei pagamenti e la rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta Napoli-Bari. Al fine di condividere con la cittadinanza l'urgenza e la necessità delle azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro è contestualmente altresì obbligato a rendere noto, con la stessa modalità, le scelte di natura programmatoria e gestionale di cui sopra.
1. 46. Brugnerotto.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. Il controllo sulla rendicontazione viene effettuato dal nucleo della polizia tributaria della guardia di finanza preposta all'esecuzione di attività di indagine per conto delle procure della corte dei conti di Napoli e di Bari. Rendicontazione e controllo che avvengono sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il rendiconto ed il controllo devono verificare anche come sono stati spesi i finanziamenti pubblici e con quali procedure.
Sul portale internet della stazione appaltante è obbligatoria la pubblicazione di ogni atto riferibile alla gestione commissariale, sia con riferimento alla fase di indizione gara ovvero di scelta del contraente (in presenza dei presupposti di legge) attraverso procedure negoziate, ex articolo 57 codice degli appalti o procedure in economia ex articolo 125 codice degli appalti (cottimo fiduciario e amministrazione diretta eccetera).
La pubblicazione riguarda tutti gli atti amministrativi contabili e tecnici che intervengono nella fase dell'indizione della gara, dell'esecuzione delle opere e del completamento dei lavori stessi come i bandi, capitolati, disciplinari nonché gli atti tecnici e finanziari, i SAL, i certificati di pagamenti, perizie di varianti sia tecniche che suppletive, i conti finali ed in generale tutti gli atti che consentano a chiunque di verificare eventuali anomalie.
1. 47. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Sopprimere il comma 9.
*1. 90. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 9.
*1. 303. Grimoldi.
Al comma 9 sostituire le parole: da 1 a 8 con le seguenti: 3 e 7.
1. 48. Colonnese, Liuzzi, Luigi Gallo, Tofalo, Silvia Giordano, Sibilia, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 9, sostituire le parole: AV/AC Palermo-Catania-Messina con le seguenti: AV/AC Catania-Enna-Caltanissetta-Palermo-Messina.
1. 51. Cancelleri, Lorefice, Grillo, Villarosa, D'Uva, Marzana, Lupo, Di Benedetto, Currò, Rizzo.
Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: al potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova.
1. 64. Zan.
Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: e all'ammodernamento della Ferrovia Jonica.
1. 72. Labriola, Zan.
Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: passante per Caltanissetta ed Enna.
1. 50. Cancelleri, Lorefice, Grillo, Villarosa, D'Uva, Marzana, Lupo, Di Benedetto, Currò, Rizzo.
Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: e alla realizzazione del completamento del raddoppio della linea ferroviaria pontremolese.
1. 49. Dell'Orco, Segoni.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Catania-Siracusa-Ragusa.
1. 52. Lorefice, Cancelleri, Grillo, Villarosa, D'Uva, Marzana, Lupo, Di Benedetto, Currò, Rizzo.
Sopprimere il comma 10.
* 1. 91. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 10.
* 1. 53. Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 10, sopprimere il primo periodo.
1. 138. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti.
Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente:
Ai fini della sua approvazione, ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238, il Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti, stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014, è trasmesso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Parlamento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e corredato del parere, ove previsto, del CIPE.
1. 54. Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: Rete ferroviaria nazionale, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di contratto ai sensi della legge n. 238/1993 corredati del parere, ove previsto, del CIPE,;
Conseguentemente dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il contratto di cui al precedente periodo, è inviato alle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di contratto, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
1. 55. De Lorenzis, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. Ai fini di un suo ammodernamento, la tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla medesima legge. Per la realizzazione dell'opera di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni al 2015 al 2017 a valere sulla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020.
1. 124. Latronico.
Sopprimere il comma 11.
* 1. 140. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti.
Sopprimere comma 11.
* 1. 56. Spessotto, Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Nuti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 201. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: entro trenta giorni aggiungere le seguenti: previa espressione del parere da parte del CIPE e delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 57. Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Nuti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 58. Nicola Bianchi.
Al comma 11 sopprimere il secondo periodo.
* 1. 139. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti.
Al comma 11, aggiungere in fine le parole: fatto salvo le verifiche di rischio idrogeologico, di rispetto della fascia demaniale o di inedificabilità assoluta, il codice della strada.
1. 59. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11.1. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, ad esclusione delle misure già previste dal medesimo articolo nei riguardi della regione Siciliana, e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 e di 40 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione siciliana integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari.
11.2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 11.1, relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione siciliana deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite di 60 milioni di euro complessivi, indicati dal precedente comma previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma precedente.
1. 141. Riccardo Gallo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11.1. L'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248 è abrogato; al secondo alinea del comma 4 dell'articolo 704 del codice della navigazione le parole da «che recepisce» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti «che viene stipulato tra Enac e gestore aeroportuale ed approvato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e che contiene il piano della qualità, il piano dell'ambiente ed il piano degli investimenti». Resta ferma la validità di tutti i contratti già stipulati.
1. 142. Dorina Bianchi, Vignali, Tancredi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11.1. All'articolo 76, il comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27 è sostituito dal seguente comma:
1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali l'Autorità di vigilanza, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.
1. 129. Dorina Bianchi, Vignali, Tancredi.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11.1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014, per i costi di progettazione preliminare dei macrolotti funzionali della strada Gela-Agrigento-Castelvetrano. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
1. 126. Riccardo Gallo.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11.1. Sono escluse da qualsiasi azione di definanziamento o di revisione della spesa le opere di progettazione tecnica, della manodopera e della sicurezza le quali non possono subire un ribasso superiore al 20 per cento così come stabilito dalla sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 709 del 2006, nonché come sancito dall'articolo 36 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 357 del Codice Penale.
1. 60. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11.1 Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, nel caso non sia stato ancora stipulato, i gestori degli aeroporti ed ENAC stipulano i contratti di programma mancanti per tutti gli aeroporti affidati in concessione totale ai sensi dell'articolo 7 comma 3 lettera b) del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 del Ministero dei trasporti e della navigazione.
1. 61. De Lorenzis, Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Spessotto, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituire i commi da 11-bis a 11-quater con i seguenti:
11-bis. Al fine di garantire l'ordinato procedere degli investimenti, le tariffe aeroportuali entrano in vigore nel termine di 120 giorni dall'apertura della procedura di consultazione. Per i Contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione sia alla consultazione, salvo il rispetto del predetto termine di 120 giorni.
11-ter. In attuazione della direttiva 11 marzo 2009, n. 2009/12/CE, articolo 1, comma 5, e 11 comma 6, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto è sottoposta ai requisiti di ammissibilità di cui al predetto articolo 11, comma 6, lettere b) e c). La procedura è volta esclusivamente ad esaminare la motivazione addotta dal gestore e comunque non può essere promossa quando il disaccordo verte sui piani di investimenti come disciplinati dall'articolo 77, comma 5 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulle loro conseguenze tariffarie, né quando la decisione è stata fatta propria dall'Amministrazione competente, salvi restando gli ordinari rimedi di giurisdizione.
11-quater. All'articolo 77 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto il seguente comma:
«5. I Piani degli investimenti aeroportuali da sottoporre alla consultazione con l'utenza ai sensi del precedente comma 2, lettera g) dovranno essere redatti in coerenza con gli altri strumenti di programmazione pluriennale oggetto di valutazione da parte degli uffici tecnici dell'ENAC nonché con gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione che disciplina l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto. L'ENAC, pertanto, approva, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del gestore, il Piano degli investimenti, il Piano della Qualità e della tutela ambientale – strumenti indispensabili per la definizione pluriennale delle tariffe – e il relativo monitoraggio annuale, che sono oggetto della procedura di consultazione con l'utenza aeroportuale a cui lo stesso Ente è tenuto a partecipare. L'ENAC approva, altresì, in via definitiva, entro trenta giorni dalla comunicazione, il piano degli investimenti ed il relativo ammontare di capitale da remunerare in tariffa ove siano pervenute proposte di modifica in esito alla consultazione con gli utenti.»
11-quinquies. All'articolo 76, il comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali l'Autorità di vigilanza, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.»
11-sexies. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nei Piani di Sviluppo Aeroportuali (Master Plan) degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmata ai livelli tariffari in vigore per l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano dal 1o gennaio 2015 – previa informativa alla IATA ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio – fino alla entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al Capo II del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.
11-septies. L'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248 è abrogato; al secondo alinea del comma 4 dell'articolo 704 del codice della navigazione le parole da «che recepisce» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti «che viene stipulato tra Enac e gestore aeroportuale ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e che contiene il piano della qualità, il piano dell'ambiente ed il piano degli investimenti». Resta ferma la validità di tutti i contratti già stipulati.
1. 71. Cera, De Mita, Dellai.
Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti per sbloccare prioritariamente gli interventi ricadenti nelle regioni con l'indice infrastrutturale ferroviario più basso e sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale.
1. 1. Pili.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Disposizioni per il completamento del Corridoio paneuropeo Helsinki-La Valletta). – 1. Al fine di garantire la continuità territoriale prevista dal Corridoio 5, Helsinki-La Valletta della rete trans europea dei trasporti e sviluppare la parte terminale dell'asse ferroviario ad AV/AC in Italia, in particolare tra i nodi di Verona-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria-Messina e Palermo sono introdotte le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il comma 8 dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:
7-bis. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.
7-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.
7-quater. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni devono intendersi applicabili anche all'Opera.
7-quinquies. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.
4. I minori oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 sono destinati all'avvio dei lavori conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.
1. 01. Attaguile.
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sulla Galleria ferroviaria di base del Brennero e connesse opere di accesso). – 1. In relazione all'attuale situazione di contingenza finanziaria che impone l'urgente reperimento delle risorse da destinare alla realizzazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo del paese nell'ambito dei Corridoi Trans-Europei, i fondi accantonati al 30 aprile 2014 ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, comprensivi dei relativi interessi maturati, sono versati dalla Società Autostrada del Brennero S.p.a., entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in conto entrate al bilancio dello Stato sul capitolo 3570 per essere riassegnate alla Società RFI per le finalità enunciate dal citato articolo 55, comma 13.
2. Con successivo atto aggiuntivo alla vigente convenzione, e successive modifiche, tra la Società Autostrada del Brennero e l'Amministrazione concedente, da approvare con Decreto del Ministro Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze verranno definiti gli aspetti concessori conseguenti all'avvenuto versamento nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. Tale atto dovrà stabilire la soppressione dell'articolo 9, comma 3, della convenzione aggiuntiva siglata il 6 maggio 2004 tra la Società Autostrada del Brennero Spa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il terzo periodo è soppresso.
4. A partire dal 1o maggio 2014 il soggetto incaricato di proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada medesima, e successivamente i soggetti che saranno individuati quali nuovi concessionari, sono tenuti a versare una quota annua di euro 34.344.000,00, come previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio di esercizio con le modalità di cui al comma 1 e per le stesse finalità di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
1. 02. Busin, Grimoldi.
ART. 2.
(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione).
Sopprimerlo.
2. 8. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le attività di cui al presente capo sono svolte dalla Direzione generale per le opere strategiche appositamente istituita presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, la cui dotazione organica è conseguentemente aumentata di una posizione dirigenziale di prima fascia e tre di seconda fascia. La Direzione generale è composta dai dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché da personale esterno all'amministrazione, nel limite di quindici unità, scelto sulla base della comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore delle infrastrutture strategiche, come individuate dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, tra professionisti che operano nei settori tecnico-ingegneristico, informatico e giuridico. Le funzioni e l'organico della Direzione generale per le opere strategiche, nonché le modalità di selezione per il personale esterno all'amministrazione ed il relativo trattamento economico, sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I professionisti esterni all'amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta».
Conseguentemente:
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 163, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 01, entrano in vigore a decorrere a decorrere dal 1o gennaio 2016. Dalla medesima data, il riferimento alla Struttura tecnica di missione, ovunque ricorra, deve intendersi fatto alla Direzione generale per le opere strategiche di cui al citato articolo 163.
4-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività in corso e nelle more della costituzione della Direzione generale di cui all'articolo 163, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 01, la Struttura Tecnica di Missione continua ad operare con la dotazione di personale in carico alla data di entrata in vigore della presente legge, restando confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di infrastrutture strategiche.
2. 300. Bruno Bossio.
Sopprimere il comma 1.
2. 5. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 2.
2. 6. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 3.
2. 7. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera b) sopprimere le parole: Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova e, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: la messa in sicurezza del tracciato della superstrada E-45 finalizzato alla riqualificazione e al potenziamento delle infrastrutture esistenti.
2. 2. Gallinella, Ciprini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 4.
*2. 1. Spessotto.
Sopprimere il comma 4.
*2. 9. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Zaccagnini, Ricciatti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il concessionario deve comunicare alla stazione appaltante ogni informazione relativa all'impresa che deve materialmente eseguire l'opera. Ogni tre mesi, senza preavviso, è disposto un controllo sui cantieri da parte di organi di polizia individuati dal Procuratore della Repubblica territorialmente competente finalizzato ad individuare i materiali esecutori dell'opera.
2. 3. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
ART. 3.
(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia).
Al comma 2, alinea, dopo le parole: sulle risorse di cui al comma 1, aggiungere in fine le seguenti: con vincolante priorità alle opere ricadenti nelle regioni con il più basso indice infrastrutturale stradale:.
3. 3. Pili.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: cantierabili entro il 31 dicembre 2014 con le seguenti parole: appaltabili entro il 31 dicembre 2014.
* 3. 60. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: cantierabili entro il 31 dicembre 2014 con le seguenti parole: appaltabili entro il 31 dicembre 2014.
* 3. 66. Grimoldi.
Al comma 2, lettere a), b) e c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: cantierabili con le seguenti: da cantierare.
Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: appaltabili con le seguenti: da appaltare.
3. 4. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, lettere a), b) e c) sostituire le parole: cantierabili con le seguenti: per le quali siano state avviate le procedure di appalto.
3. 80. Guerra.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma;.
3. 6. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015 e le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 30 giugno 2016.
3. 7. Pili.
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova.
3. 13. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 2, lettera b) dopo le parole: asse viario Lecco-Bergamo inserire le seguenti: Variante in provincia di Lecco 2o lotto San Gerolamo e Variante in provincia di Bergamo di Cisano Bergamasco – 1o Lotto Funzionale.
3. 68. Invernizzi, Grimoldi.
Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova.
Conseguentemente, alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ponte sul Ticino – Oleggio nel limite di spesa di 25 milioni di euro.
3. 16. Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova;.
3. 14. Simone Valente.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova; con le seguenti: rifinanziamento dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica;.
3. 11. De Lorenzis.
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: Quadrilatero Umbria-Marche;.
3. 12. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e al potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre – Treviso – Castelfranco – Padova.
3. 9. Zan.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle tratte metropolitane A e B di Roma.
3. 15. Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015 e cantierabili entro il 30 giugno 2016.
3. 17. Pili.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 con le seguenti: appaltabili entro il 31 agosto 2015 e cantierabili entro il 31 dicembre 2015.
3. 23. Della Valle.
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: tramvia di Firenze, aggiungere le seguenti: nuova tramvia in Roma, tratta Saxa Rubra-Laurentina.
3. 20. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: Variante della «Tremezzina» sulla strada statale internazionale 340 «Regina».
Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) il seguente intervento appaltabile entro il 30 aprile 2016 e cantierabile entro il 31 agosto 2016: «Variante della “Tremezzina” sulla strada statale internazionale 340 “Regina”».
3. 74. Molteni, Grimoldi.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR con le seguenti: Viabilità per il nuovo porto commerciale.
3. 22. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: Asse viario 212 Fortorina; inserire le seguenti: prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona.
3. 70. Matteo Bragantini, Grimoldi.
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: Asse viario 212 Fortorina; inserire le seguenti: variante alla strada statale 12 Verona Sud-Buttapietra.
3. 71. Matteo Bragantini, Grimoldi.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 con le seguenti: selezionate ad esito di una apposita procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi per il completamento di opere di interesse comunale, bandita dalla Presidenza del Consiglio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente al comma 3, sopprimere il primo periodo.
3. 21. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e una ulteriore quota pari a 20 milioni di euro è destinata al Comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo per la realizzazione dei lavori di restauro e recupero del complesso monumentale del Grand Hotel, ai fini dell'apertura del Casinò o Casa da gioco nel medesimo Comune di San Pellegrino Terme.
3. 67. Grimoldi.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il secondo periodo è soppresso.
3. 308. Taglialatela, Rampelli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, anche in considerazione di eventuali revoche ai sensi del comma 5, è assicurata l'integrale copertura dell'onere per la realizzazione della Variante della «Tremezzina» sulla strada statale internazionale 340 «Regina».
3. 310. Molteni, Grimoldi.
Al comma 4, lettera f), aggiungere in fine le parole: Tali risorse provenienti dal Fondo dello Sviluppo e coesione mantengono il riparto regionale vincolante degli stessi fondi già adottato con le precedenti disposizioni in materia.
3. 24. Pili.
Al comma 6, sopprimere la lettera a).
3. 300. Grimoldi.
Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) Potenziamento e raddoppio dei binari sulla linea ferroviaria Campobasso-Isernia-Venafro.
3. 77. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 6, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al completamento degli interventi sulla Strada statale 38 dello Stelvio;.
3. 76. Grimoldi.
Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) alla variante alla SS 12 Verona Sud-Buttapietra.
3. 73. Matteo Bragantini, Grimoldi.
Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al prolungamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona.
3. 72. Matteo Bragantini, Grimoldi.
Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al finanziamento dell'asse viario Lecco-Bergamo-III lotto «Lavello», nel territorio di Calolziocorte;.
3. 69. Invernizzi, Grimoldi.
Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al completamento del potenziamento ex S.S.n.415 Paullese incluso l'ampliamento del ponte sull'Adda (Regione Lombardia);.
3. 63. Grimoldi.
Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) alla Variante Vestone – Idro sulla Ex S.S.n.237 (Regione Lombardia);.
3. 64. Grimoldi.
Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) alla Variante di Casalpusterlengo sulla S.S.n.9 Emilia (ANAS S.p.A.);.
3. 65. Grimoldi.
Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) alla Variante alla S.S.n.341 Gallaratese – Bretella di Gallarate (ANAS S.p.A.);.
3. 62. Grimoldi.
Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) Potenziamento della linea ferroviaria Rho Gallarate – primo lotto (RFI – Rete Ferroviaria Italiana).
3. 61. Grimoldi.
Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) alla costruzione della Tangenziale Est di Torino;.
3. 50. Allasia, Grimoldi.
Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) alla costruzione della linea 2 della metropolitana di Torino;.
3. 49. Allasia, Grimoldi.
Al comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) alla prosecuzione del sottopasso Carlo Donat Cattin che porta dalla rotonda di Corso Potenza a via Pianezza e Corso Regina Margherita a Torino;.
3. 48. Allasia, Grimoldi.
Al comma 6, sopprimere la lettera b).
3. 301. Grimoldi.
Al comma 6, sopprimere la lettera c).
3. 302. Grimoldi.
Al comma 6, sopprimere la lettera d).
3. 303. Grimoldi.
Al comma 6, sopprimere la lettera d-bis).
3. 304. Grimoldi.
Al comma 6, sopprimere la lettera d-quater).
3. 305. Grimoldi.
Al comma 6, lettera d-quinquies, aggiungere, in fine, le parole:, previa valutazione del rischio idrogeologico locale e realizzazione di un piano di messa in sicurezza del bacino del torrente Bisagno.
3. 202. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 6, sopprimere la lettera d-sexies).
3. 306. Grimoldi.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1 Il progetto di collegamento dell'asse viario Orte-Mestre con la viabilità esistente nel territorio provinciale di Venezia deve essere approvato previo confronto con gli enti locali interessati.
3. 75. Prataviera, Grimoldi.
Al comma 11, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
3. 307. Grimoldi.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12.1. Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'individuazione nella legge di stabilità 2015 nella quale dovranno essere individuate idonee risorse per finanziare l'intervento infrastrutturale.
3. 52. Sandra Savino.
Sostituire la rubrica con la seguente: Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere ricadenti nelle regioni con l'indice infrastrutturale stradale più basso, indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia.
3. 1. Pili.
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis. – (Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, nell'ambito della prevenzione della corruzione). 1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «cinque esercizi» sono sostituite dalle parole: «sette esercizi», i numeri: «2» e «4» sono sostituiti dai numeri: «1» e «2» e dopo le parole: «a base d'asta» va aggiunto: «nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice»;
b) alla lettera b), le parole: «variabile tra 1 e 2 volte» sono sostituite dalle parole: «pari ad almeno una volta»;
c) alla lettera c), le parole: «due servizi» sono sostituite dalle parole: «un servizio» e le parole: «da 0,40 a 0,80» sono sostituite dalle parole: «da 0,20 a 0,40»;
d) alla lettera d), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle parole: «cinque anni» e le parole: «variabile tra 2 e 3 volte» sono sostituite dalle parole: «pari ad almeno una volta».
3. 02. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Sostegno attività commerciali nei territori di Genova e Parma colpiti da enti alluvionali).
1. Ai soggetti titolari di attività commerciali, artigianali, turistiche, aventi sede o unità produttive nel territorio del comune di Genova e nelle zone del comune di Parma e provincia colpiti dall'evento alluvionale che abbiano subito, in conseguenza di tale evento, danni a beni mobili o immobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è concesso un contributo a fondo perduto pari al valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 2.
2. I contributi di cui al comma 1, relativi ai beni immobili, sono erogati dietro presentazione delle fatture o delle ricevute fiscali relative ai lavori di ricostruzione o riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dell'importo. La documentazione relativa alla spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica. Relativamente ai beni mobili strumentali e alle scorte, i contributi sono assegnati previa presentazione di una perizia giurata che attesti l'entità dei danni subiti.
3. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa al contributo a fondo perduto, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:
a) la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento sostenute per il riavvio delle attività, in deroga ai vigenti limiti;
b) un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati alla ripresa delle attività produttive;
c) un credito d'imposta pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio realizzati sugli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa.
Per l'attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2014 a valere su Fondo di cui all'articolo 32 del decreto-legge 6-7-2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. 0300. Mucci.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al fine di permettere il rapido avvio di interventi di messa in sicurezza del territorio di Genova e Parma colpiti dall'evento alluvionale, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014 secondo le modalità dell'articolo 1 del comma 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede quanto a 80 milioni di euro a valere su Fondo di cui all'articolo 32 del decreto-legge 6-7-2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e quanto a 30 milioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. 0301. Mucci.
ART. 4.
(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali).
Sopprimerlo.
4. 60. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere i commi 1 e 2.
4. 61. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014, con le seguenti: verificare la possibilità di realizzare di opere selezionate ad esito di una apposita procedura ad evidenza pubblica – bandita dalla Presidenza del Consiglio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – per la concessione di contributi straordinari per il finanziamento di opere di interesse comunale,.
Conseguentemente, al medesimo comma:
sopprimere il secondo periodo.
all'ultimo periodo, sopprimere le parole: i cui termini sono ridotti alla metà.
4. 64. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: segnalate fino a: giugno 2014,.
Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sopprimere la parola: emersa.
4. 37. Guidesi, Grimoldi.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: segnalate, aggiungere le seguenti: a mezzo lettera raccomandata A/R.
Conseguentemente, al medesimo articolo, primo periodo, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 30 novembre.
4. 39. Guidesi, Grimoldi.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dal 2 al 15 giugno 2014.
4. 65. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 30 novembre.
4. 38. Guidesi, Grimoldi.
Al comma 1 sopprimere il secondo periodo
4. 62. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.
4. 63. Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Tra le opere segnalate ai sensi del comma 1 è ricompresa la ristrutturazione a scopo di riutilizzo funzionale per finalità pubbliche del complesso scolastico ubicato nel Palazzo degli Studi di Modica, sulla base del progetto già approvato dal comune medesimo. Al relativo onere, pari a euro 5,9 milioni di euro di provvede mediante proporzionale riduzione delle risorse già assegnate.
4. 26. Minardo.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I pagamenti connessi alla manutenzione delle scuole di cui all'elenco allegato al decreto 3 ottobre 2012 «Approvazione del programma di edilizia scolastica in attuazione della risoluzione parlamentare 2 agosto 2012, 8-00143 delle Commissioni V e VII della Camera dei deputati» sono esclusi dal patto di stabilità interno se effettuati nell'anno 2014.
4. 42. Guidesi, Grimoldi.
Al comma 3, alinea, dopo la parola: segnalazione inserire le seguenti: a mezzo lettera raccomandata A/R.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:
sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 30 novembre;
sostituire le parole da: 30 giorni fino alla fine del periodo con le seguenti: il 15 dicembre.
4. 41. Guidesi, Grimoldi.
Al comma 3, alinea, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 30 novembre.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: 30 giorni fino alla fine del periodo con le seguenti: il 15 dicembre.
4. 40. Guidesi, Grimoldi.
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, ovvero per le quali siano in corso le procedure di gara;.
* 4. 30. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, ovvero per le quali siano in corso le procedure di gara;.
* 4. 35. Grimoldi.
Al comma 3, dopo la lettera c-bis), inserire la seguente:
c-ter) i pagamenti esclusi dal patto devono riguardare esclusivamente edilizia scolastica, impianti sportivi, contrasto al dissesto idrogeologico, sicurezza stradale;.
4. 43. Guidesi, Grimoldi.
Al comma 3, dopo la lettera c-bis) inserire la seguente:
c-ter) i pagamenti esclusi dal patto devono essere effettuati da comuni che rispettino quale criterio di virtuosità un rapporto tra dipendenti dell'ente e abitanti inferiore alla media nazionale;.
4. 44. Guidesi, Grimoldi.
Al comma 3, dopo la lettera c-bis) inserire la seguente:
c-ter) i pagamenti esclusi dal patto devono essere effettuati dai comuni che rispettino i criteri di virtuosità di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011;.
4. 45. Guidesi, Grimoldi.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4.1. In considerazione della mancata assegnazione per l'anno 2014 ai comuni degli spazi finanziari per esclusione dal calcolo delle spese valide ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, alle province vengono assegnati per l'anno 2014 spazi finanziari pari a 35,6 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica. Le province beneficiarie e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 ottobre 2014.
* 4. 20. Paolo Russo.
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4.1. In considerazione della mancata assegnazione per l'anno 2014 ai comuni degli spazi finanziari per esclusione dal calcolo delle spese valide ai fini del patto di stabilità interno di cui all'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, alle province vengono assegnati per l'anno 2014 spazi finanziari pari a 35,6 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica. Le province beneficiarie e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 ottobre 2014.
* 4. 32. Grimoldi.
Sopprimere il comma 4-bis.
4. 300. Grimoldi.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nell'anno 2014.
* 4. 19. Paolo Russo.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nell'anno 2014.
* 4. 31. Grimoldi.
Al comma 5-bis, sopprimere le parole: da 2101 a 2512 per gli enti locali.
** 4. 34. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 5-bis, sopprimere le parole: da 2101 a 2512 per gli enti locali.
** 4. 36. Grimoldi.
Sopprimere il comma 6.
4. 46. Guidesi, Grimoldi.
Al comma 6 sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: del rimanente importo con le seguenti: dell'importo.
4. 47. Guidesi, Grimoldi.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: che beneficiano fino a: 100 milioni, con le seguenti: che hanno un residuo fiscale superiore a 15 miliardi di euro annuali;
4. 48. Guidesi, Grimoldi.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:
«9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere entro l'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto.».
4. 59. Fragomeli, Guerra, Lodolini.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Il comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:
«9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del predetto importo.».
4. 51. Guerra, Fragomeli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.».
4. 33. Grimoldi.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8.1. Al fine di favorire la semplificazione burocratica delle pratiche relative alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, l'efficacia delle funzioni dei servizi pubblici destinati allo scopo, il pieno e rapido utilizzo, nonché la trasparenza dell'uso delle risorse di cui alle contabilità speciali, comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono istituiti, presso le Unioni dei Comuni, uffici speciali per la ricostruzione. I Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ne promuovono, ne assicurano e ne coordinano l'attività attraverso propri atti normativi prevedendo l'istituzione di una commissione per i pareri alla quale partecipano i soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento amministrativo.
Al funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.122, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 66. Ferraresi.
Dopo il comma 8-quinquiesdecies, aggiungere i seguenti:
8-sexiesdecies. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, le parole «31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti « 31 ottobre 2015».
8-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal comma 8-sexiesdecies in termini di maggiori interessi del debito pubblico si provvede tramite le risorse già previste dall'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4.
4. 301. Ferraresi.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, che gestiscono in economia o che abbiano iniziato l'esternalizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, e 2017, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministero dell'Interno sono definite termini e modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.
4. 49. Grimoldi.
ART. 5.
(Norme in materia di concessioni autostradali).
Sopprimerlo.
*5. 2. Rubinato, Moretto, Crivellari, Ginato, Miotto, Mognato, Murer, Naccarato, Sbrollini, Casellato, Zoggia, Camani, Narduolo.
Sopprimerlo.
*5. 5. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti.
Sopprimerlo.
*5. 6. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
Conseguentemente sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.
5. 300. Dell'Orco.
Sopprimere il comma 1.
5. 13. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
5. 10. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i concessionari di tratte autostradali nazionali possono entro il 31 dicembre 2014, fino a aggiornamento o revisione con le seguenti: l'ANAS S.p.A. ovvero le società concedenti redigono entro il 31 dicembre 2014, studi di fattibilità ovvero progetti preliminari da porre a base di gara, con le modalità previste dagli articoli 143 o 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per il rinnovo delle concessioni autostradali in essere.
Conseguentemente:
a) allo stesso comma 1 sopprimere il secondo, terzo quarto e quinto periodo;
b) al comma 2, sostituire le parole: Il Piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario con le seguenti: Il piano economico-finanziario e la convenzione posti a base di gara, ovvero acquisiti in sede di gara con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, assicurano e sopprimere la parola: nonché.
5. 32. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 8. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 2.
5. 12. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 3.
5. 11. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite con le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1o gennaio 2015, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici;».
5. 30. Grimoldi.
Sopprimere il comma 4.
5. 9. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1 Al comma 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle parole: «non oltre i trenta anni e, comunque, non oltre la soddisfazione della copertura del reale capitale impiegato dalla concessionaria, coperto il quale, la concessione e la relativa riscossione dei pedaggi autostradali viene assegnata allo Stato nella sua totalità».
5. 35. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.
Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:
4-quater. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, dopo le parole: «dei carburanti», sono inserite le seguenti: «fermo quanto previsto dal comma 10 in materia di impianti autostradali»;
b) al comma 10, le parole da: «nel caso in cui tali attività» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «In ogni caso, sono fatti salvi i vincoli scaturenti dalle convenzioni di sub concessione relative ad aree autostradali assegnate con le procedure di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e s.m.i., ivi compresi quelli con cui l'ente proprietario della strada o il concessionario limiti in tutto o in parte lo svolgimento delle suddette attività. L'esercizio delle attività di cui al comma 8 nelle aree autostradali, anche laddove consentite dall'ente proprietario della strada o dal concessionario come attività accessorie all'impianto di distribuzione di carburanti, è affidato mediante procedura competitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e s.m.i. La procedura dovrà garantire il confronto concorrenziale sulle componenti economica e tecnica dell'offerta relative alle stesse attività e la parità di trattamento fra operatori diversi nella medesima area di servizio».
5. 301. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.
Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:
4-quater. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014, al fine di garantire che i volumi di investimento privati connessi alla realizzazione delle tratte autostradali risultino coerenti con le capacità di assorbimento delle risorse da parte degli stessi progetti, senza tuttavia comportare eccessivi costi per l'utenza in applicazione dell'esazione del pedaggio, trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica, all'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione dettagliata sulla analisi dei piani finanziari complessivi degli interventi sino ad oggi avviati con riferimento alle concessioni autostradali non ancora scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e rispetto alle quali gli stessi concessionari autostradali abbiano evidenziato criticità sotto il profilo dell'opportunità economica nella realizzazione dell'opera in termini di rapporto costi-benefici.
5. 302. Quaranta, Pellegrino, Zaratti, Scotto, Airaudo, Placido, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro, Zaccagnini.
ART. 5-bis.
(Disposizioni in materia di autostrade).
Sopprimerlo.
5-bis. 300. Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Ferraresi.
Sopprimere il comma 1.
*5-bis. 1. De Rosa, Daga.
Sopprimere il comma 1.
*5-bis. 2. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini..
Sopprimere il comma 2.
**5-bis. 3. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini..
Sopprimere il comma 2.
**5-bis. 4. De Rosa, Daga.
Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 1o gennaio 2016;
5-bis. 5. De Rosa, Daga.
Sopprimere il comma 3.
*5-bis. 6. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Sopprimere il comma 3.
*5-bis. 7. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 4.
5-bis. 8. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.
ART. 6.
(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili).
Al comma 1, capoverso 7-ter, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2015, con le seguenti: 31 dicembre 2016.
Conseguentemente, al medesimo capoverso 7-ter, lettera c), numero 3), sopprimere le seguenti parole: il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro.
6. 53. Palmieri, Vella, Latronico.
Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera b) sostituire la parola: pubblico con la seguente: comune.
Conseguentemente, sopprimere le parole da: previsto fino a: 26 agosto 2010.
6. 205. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera c), punto 2) sostituire la parola: dodici con la seguente: undici.
6. 209. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso 7-ter, lettera c), punto 3), secondo periodo, dopo le parole: 50 milioni di euro aggiungere le seguenti:, ma in tal caso dovrà essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi.
6. 210. Scotto, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Zaccagnini.
Al comma 1, capoverso 7-ter, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico amministrativo sia affidato ad un professionista iscritto all'albo che sia terzo rispetto all'impresa esecutrice.
*6. 31. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso 7-ter, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico amministrativo sia affidato ad un professionista iscritto all'albo che sia terzo rispetto all'impresa esecutrice.
*6. 38. De Mita.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 7-quater.
6. 215. Caparini, Busin, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, capoverso 7-quinquies, primo periodo, dopo le parole: interventi infrastrutturali inserire le seguenti: che sono utili per la comunità.
6. 216. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso 7-sexies, sostituire le parole: a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale con le seguenti: a valere su imposte ed oneri da versarsi con Modello F24 complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale e dopo le parole: imposta regionale sulle attività produttive aggiungere le seguenti: o in compensazione nel modello F24 senza limiti d'importo.
6. 45. Palmieri, Vella, Latronico.
Al comma 1 , capoverso 7-septies, terzo periodo, sostituire le parole: con una maggiore copertura del territorio e con le seguenti: con i.
6. 222. Caparini, Busin, Allasia, Grimoldi.
Al comma 1, sostituire il capoverso 7-octies con il seguente:
7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono definiti i requisiti tecnici minimi degli interventi ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies, le regole di funzionamento del sito web di cui al comma 7-sexies al fine di costituire una piattaforma online per la gestione rapida di prenotazioni e conferme di termine lavori, e, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 5.4 del documento «Progetto strategico banda ultralarga» oggetto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012 (Aiuto di Stato SA 34199 2012/N-Italia), le modalità del monitoraggio della realizzazione degli impegni assunti dagli operatori di cui al comma 7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di controllo e monitoraggio degli effetti economico-finanziari dei benefici di cui al comma 7-quinquies.
6. 51. Palmieri, Vella, Latronico.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di dare nuovo impulso agli investimenti nelle infrastrutture a banda ultralarga, riducendo il digital divide infrastrutturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentite l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) adotta con decreto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano strategico per la banda ultralarga (100 Mbps) facendo seguito al Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga approvato dalla Commissione europea con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012. Lo schema di decreto recante la proposta di piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
6. 225. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Al fine di dare nuovo impulso agli investimenti nelle infrastrutture a banda ultralarga, riducendo il digital divide infrastrutturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentite l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) elabora entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano strategico per la banda ultralarga (100 Mbps) facendo seguito al Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga approvato dalla Commissione europea con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012.
6. 32. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 3.
6. 33. Liuzzi, Sorial, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 3, capoverso 87-ter, sostituire la parola: sufficiente con la seguente: necessaria.
6. 230. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 4.
* 6. 24. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 4.
* 6. 34. Liuzzi, Mannino, Sorial, Luigi Gallo, Di Benedetto, Vacca, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Nuti, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, sopprimere le parole: in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non;
Conseguentemente al medesimo comma, dopo le parole: autorizzazione paesaggistica inserire le seguenti: semplificata per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazione.
6. 235. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 4, sostituire le parole: non sono soggette con le seguenti: sono soggette.
Conseguentemente, dopo le parole: autorizzazione paesaggistica inserire le seguenti: semplificata per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
6. 35. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: l'installazione o e, dopo le parole: da eseguire su sopprimere le parole: edifici e.
6. 36. Brescia.
Al comma 4, dopo le parole: superficie delle medesime antenne non superiore ai 0,5 metri quadrati, aggiungere le parole: Lo stesso criterio verrà adottato anche con riferimento a spazi e aree pubbliche.
6. 12. Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti, compresa l'installazione di fibra ottica».
6. 21. Dorina Bianchi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I comuni adottano un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».
6. 37. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole da: «, sentite» fino alla fine del comma sono soppresse.
* 6. 10. Abrignani, Palmieri.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1 All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole da: «, sentite» fino alla fine del comma sono soppresse.
* 6. 20. Vignali, Dorina Bianchi, Tancredi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole da: «, sentite» fino alla fine del comma sono soppresse.
* 6. 27. Caparini, Allasia, Grimoldi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole da: «, sentite» fino alla fine del comma sono soppresse.
* 6. 300. Taglialatela, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88» sono aggiunte le seguenti: «e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici».
6. 48. Palmieri, Vella, Latronico.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1 All'articolo 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi:
«4-ter. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1o luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del testo unico per l'edilizia. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio devono intendersi tutte le installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
4-quater. Tutti gli edifici di nuova realizzazione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1o luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica a far data dal 1o luglio 2015 in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 del testo unico per l'edilizia. Per punto di accesso deve intendersi il punto fisico stimato all'interno o all'esterno dell'edificio ed accessibile alle imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultra larga.
4-quinquies. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria e non vincolante, ai fini di cessione, affitto o vendita dell'immobile, “predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2, 3.
4-sexies. Gli edifici che provvedono all'acquisizione dell'etichetta di cui al comma 3 su base volontaria, in concomitanza o meno di una ristrutturazione edilizia, o a seguito di un piano di ammodernamento delle infrastrutture di rete proposto e sostenuto da un operatore di comunicazione elettronica possono beneficiare della detrazione di imposta IRPEF pari al 50 per cento. Il relativo periodo di riferimento così come il massimale detraibile sarà reso noto successivamente a seguito di adeguata copertura finanziaria oppure per le spese documentate sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, fino ad un ammontare complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma concorre con le detrazioni fiscali di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fatta salva la necessaria copertura. Per le prestazioni di servizi relative a tali tipologie di interventi si applica l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento.
4-septies. Per determinate categorie di edifici, in particolare per le abitazioni singole o gli edifici industriali presenti in particolari zone disagiate, o per le opere di ristrutturazione, l'autorità competente sul territorio può prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'adempimento di tali obblighi sia sproporzionato, ad esempio in termini di costi per singoli proprietari o comproprietari o per il tipo di edificio, come nel caso di specifiche categorie di monumenti, edifici storici, edifici militari, industriali o altri edifici utilizzati a fini di sicurezza nazionale. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate».
6. 47. Palmieri, Vella, Latronico.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. All'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 dopo le parole: «comunicazione elettronica» sono aggiunte le seguenti: «alcun onere, canone, tassa o indennizzo» e sono soppresse le parole: «oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».
5.2. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono soppresse le parole: «fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) e f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».
5.3. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
* 6. 13. Martinelli, Castiello, Distaso, Romele, Vella.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1. All'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «comunicazione elettronica» sono aggiunte le seguenti: «alcun onere, canone, tassa o indennizzo» e sono soppresse le parole: «oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».
5.2. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 dopo le parole: «per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono soppresse le parole: «fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e), ed f) del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».
5.3. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
* 6. 54. Palmieri, Vella, Latronico.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5.1 Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e/o loro modifiche che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni e/o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'ENAC, all'Aeronautica Militare ed all'ENAV per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.
5-ter. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea le tempistiche di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente, si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259.
6. 11. Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.
Sostituire il comma 5-quinquies con il seguente:
5-quinquies. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni, dalle province ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
** 6. 9. Abrignani, Palmieri, Bergamini.
Sostituire il comma 5-quinquies con il seguente:
5-quinquies. Al fine di colmare il divario digitale l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla costruzione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni, dalle province ed enti, o società a partecipazione pubblica, nei confronti degli operatori di comunicazione, ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
5.2. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
** 6. 26. Caparini, Allasia, Grimoldi.
ART. 6-ter.
(Disposizioni per l'infrastruttura degli edifici con impianti di comunicazione elettronica).
Al comma 1, capoverso 4-ter, dopo le parole: non alteri inserire le seguenti: in alcun modo.
6-ter. 1. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso 4-ter, dopo le parole: pregiudizio al medesimo aggiungere le seguenti:, né tantomeno venga arrecato danno o pregiudizio ai servizi esistenti.
6-ter. 2. Busin, Grimoldi.
Al comma 2, capoverso 135-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: dopo il 1o luglio 2015 inserire le seguenti: qualora ricadono in area che usufruisce di un servizio a banda ultralarga.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, dopo le parole: dopo il 1o luglio 2015 inserire le seguenti: qualora ricadono in area che usufruisce di un servizio a banda ultralarga.
6-ter. 3. Busin, Grimoldi.
Al comma 2, capoverso 135-bis, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: e accessibile con le seguenti: e facilmente accessibile.
6-ter. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, capoverso 135-bis, comma 3, sostituire le parole: predisposto alla banda larga con le seguenti: edificio predisposto alla banda larga.
6-ter. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
ART. 7.
(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).
Sopprimerlo.
* 7. 102. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Sopprimerlo.
* 7. 66. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. – (Principi relativi alla tutela e alla pianificazione). – 1. Si confermano i distretti idrografici come dimensione ottimale di governo e gestione dell'acqua come già identificati dal Ministero dell'ambiente ai sensi della lettera t) dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in ottemperanza della direttiva quadro 2000/60/CE.
2. Per ogni distretto idrografico, composto da uno più bacini e sottobacini idrografici viene costituita una Autorità di Distretto idrografico, con compiti di coordinamento fra i vari Enti territoriali (regioni, province e comuni) che fanno parte del distretto; l'Autorità definisce il Piano di gestione sulla base del bilancio idrico e gli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio; detto Piano di gestione deve essere aggiornato periodicamente. Il Piano di gestione costituisce uno stralcio del Piano di Bacino distrettuale.
3. Per ogni bacino idrografico, individuato dalle Regioni ai sensi delle lettere r) e s) dell'articolo 54 decreto legislativo n. 152 del 2006 e tenendo conto dei principi dell'unità del bacino idrografico o sub-bacino o dei bacini idrografici contigui e dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato, viene costituito un Consiglio di Bacino di cui fanno tutti gli Enti locali (provincia, comuni, comunità montane) che appartengono al bacino di riferimento, che provvede alla definizione ed approvazione del Piano di ambito o di bacino ed alla modulazione della tariffa per tutti gli usi: idropotabili (uso umano) ed usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del Bilancio idrico. Il Consiglio di bacino provvede, inoltre, in raccordo con l'Autorità di Distretto, a elaborare il bilancio idrico di bacino sulla base della conoscenza effettiva della risorsa idrica disponibile. Il Consiglio di bacino assorbe le competenze in materia di servizio idrico integrato precedentemente assegnate agli ambiti territoriali ottimali, di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 e quelli relativi ai Consorzi di bonifica e irrigazione.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua per decreto l'Autorità di distretto per la redazione e l'approvazione dei bilanci idrici di distretto e i relativi criteri per la loro redazione secondo i principi contenuti nella Direttiva 2000/60/CE al fine di assicurare:
a) la salvaguardia del diritto all'acqua come previsto dal comma 2 dell'articolo 2;
b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;
c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.
5. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere concesso dalla Autorità di Distretto e vincolato al rispetto delle priorità, così come stabilite all'articolo 2, commi 3 e 4, e alla definizione del bilancio idrico di bacino idrico di distretto, corredato da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche.
6. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse soddisfacendo in particolare il principio «chi inquina paga», così come previsto dall'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE, fermo restando quanto stabilito all'articolo 8 della presente legge, Per esigenze ambientali o sociali gli Enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.
7. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni dalle Autorità di Distretto e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.
8. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite «destinabili all'uso umano», non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.
9. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2015 come previsto dalla direttiva 2000/60/CE attraverso:
il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
l'uso corretto e razionale delle acque;
l'uso corretto e razionale del territorio.
10. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.
11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.
7. 103. Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. – (Princìpi relativi alla gestione del servizio idrico e ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato – decadenza delle forme di gestione – fase transitoria). – 1. In considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale (articolo 43 Costituzione), il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.
2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica e meccanismi tariffari.
3. Il presente articolo impegna il Governo italiano all'interno di qualsiasi Trattato o Accordo internazionale.
4. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell'articolo 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.
5. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente ad enti di diritto pubblico.
6. Gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né al Patto di stabilità interno relativo agli Enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale e occupazionale stabilite per i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono possibili acquisizioni di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.
8. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla medesima data.
9. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale misto pubblico-privato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, avviano il processo di trasformazione – previo recesso del settore acqua e scorporo del ramo d'azienda relativo, in caso di gestione di una pluralità di servizi – in società a capitale interamente pubblico. Detto processo deve completarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma 9 possono operare alle seguenti vincolanti condizioni:
a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;
b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;
c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;
d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro sei mesi dalla data di costituzione.
11. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale interamente pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, completano il processo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.
13. Con decreto dei ministri competenti da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità alle quali le Regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli.
7. 105. Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 1.
* 7. 106. Grillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 1.
* 7. 81. Grimoldi.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) nella Parte III, ovunque ricorrano le parole «l'Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità di Distretto Idrografico» e le parole «le Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti «le Autorità di distretto idrografico».
7. 107. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il primo periodo.
7. 204. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: perentorio.
7. 300. Grimoldi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
7. 208. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
7. 213. Busin, Grimoldi.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso sopprimere le parole da: ponendo a: inadempiente.
7. 214. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.
7. 215. Busin, Grimoldi.
Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: minore densità di popolazione aggiungere le parole: Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
7. 216. Daga, De Rosa, Segoni, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Vignaroli, Mannino.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: competente Regione aggiungere le seguenti: d'intesa con le Città Metropolitane e con i Comuni Capoluogo.
* 7. 57. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: competente Regione aggiungere le seguenti: d'intesa con le Città Metropolitane e con i Comuni Capoluogo.
* 7. 126. De Mita.
Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le seguenti parole: ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.
7. 88. Grimoldi.
Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.
* 7. 58. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.
* 7. 125. De Mita.
Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 3) e 4).
Conseguentemente:
alla lettera d), capoverso articolo 149-bis, comma 1, sopprimere le parole: e dal principio di unicità della gestione;
alla lettera d), capoverso comma 2, sopprimere le parole: al gestore unico di ambito;
alla lettera i), capoverso comma 1, sopprimere le parole: al gestore unico;
alla lettera i), sopprimere i capoversi comma 2, 3, 4.
7. 67. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 1 lettera b), sopprimere il numero 3.
7. 108. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 1 lettera b), sopprimere il numero 4.
7. 109. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La Regione, ove si renda necessario, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, può consentire l'affidamento del servizio idrico integrato in sub-ambiti territoriali. In tal caso, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 149-bis, 151, 153, si applicano con riferimento al sub-ambito».
7. 82. Grimoldi.
Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: territorio regionale aggiungere le seguenti: secondo quanto disposto dal comma 2.
7. 127. De Mita.
Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: città metropolitane inserire le seguenti: o alle Unioni dei comuni o ai comuni.
7. 110. Ferraresi, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera b), numero 4), ultimo periodo, sostituire le parole da: 100 abitanti fino alla fine del capoverso con le seguenti: 3000 abitanti e negli altri comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.
7. 301. Caparini, Grimoldi.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:
4-bis) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'ente di governo dell'Ambito.
2-quater. Sulle gestioni di cui al comma 2-ter gli enti di governo dell'Ambito esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio».
Conseguentemente, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) all'articolo 154 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Nella modulazione della tariffa sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni nelle misure di seguito indicate:
a) comunità fino a 1.500 abitanti, 50 per cento;
b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 40 per cento;
c) comunità sopra i 5.000 abitanti, 30 per cento.
7-ter. I comuni di cui all'articolo 147, comma 2-bis, applicano le riduzioni di cui al comma 7-bis, lettere a) e b), qualora aderiscano al servizio idrico integrato».
7. 83. Caparini, Grimoldi.
Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
7. 111. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: Art. 149-bis (Affidamento del servizio) con le seguenti: Art. 150 (Affidamento del servizio).
Conseguentemente:
alla medesima lettera d), capoverso, comma 2, sostituire le parole: dispone l'affidamento con le seguenti: affida il servizio;
alla lettera e), dopo il numero 7) sono inseriti i seguenti:
7-bis) al comma 8, prima delle parole: «Le società concessionarie del servizio idrico integrato», sono aggiunte le seguenti: «Fermo restando quando previsto dal comma 3 dell'articolo 174». Inoltre, dopo le parole: «possono emettere» è aggiunta la parola: «anche».
7-ter) il comma 5 è soppresso;
alla lettera f), sostituire il numero 2 con il seguente:
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che tenga conto di quanto contratto o versato ai fini del subentro nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o per la loro estinzione»;
dopo la lettera l) inserire la seguente:
m) all'articolo 174, è aggiunto il seguente nuovo comma:
«2-bis. Si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come, di volta in volta, modificato e/o sostituito, ove non manifestamente incompatibile con le previsioni di cui alla parte terza del presente decreto;».
7. 42. Abrignani.
Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 2-ter.
7. 302. Grimoldi.
Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente:
2-ter. L'ultimo periodo del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come introdotto dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente: «Le regioni concludono la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie entro il 30 aprile 2015, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia».
7. 236. Busin, Grimoldi.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
7. 112. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con le seguenti: dalla regione o provincia autonoma competente.
7. 86. Grimoldi.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).
*7. 113. Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).
*7. 87. Grimoldi.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
7. 114. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere l'ultimo periodo.
*7. 89. Grimoldi.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere l'ultimo periodo.
*7. 59. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1 inserire il seguente:
1-bis) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
le parole: «d'uso gratuita» sono abrogate;
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine il gestore riconosce all'ente locale proprietario un canone definito nell'atto propedeutico all'affidamento del servizio ovvero offerto in sede di gara, fino ad un massimo del 15 per cento del VRG. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa».
**7. 60. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1 inserire il seguente:
1-bis) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
le parole «d'uso gratuita» sono abrogate;
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine il gestore riconosce all'ente locale proprietario un canone definito nell'atto propedeutico all'affidamento del servizio ovvero offerto in sede di gara, fino ad un massimo del 15 per cento del VRG. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa».
**7. 128. De Mita.
Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente: al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che tenga conto di quanto contratto o versato ai fini del subentro nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o per la loro estinzione».
7. 41. Abrignani.
Al comma 1, lettera i) capoverso 1, sostituire le parole da: 30 settembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
7. 130. De Mita.
Al comma 1, lettera i) capoverso 1, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 30 giugno.
7. 132. De Mita.
Al comma 1, lettera i) capoverso 1, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 marzo.
7. 131. De Mita.
Al comma 1, lettera i), sopprimere i capoversi commi 3 e 4.
*7. 61. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera i), sopprimere i capoversi commi 3 e 4.
*7. 90. Grimoldi.
Al comma 1, lettera i), sopprimere i capoversi commi 3 e 4.
*7. 129. De Mita.
Al comma 1, lettera i), sopprimere il capoverso comma 3.
7. 72. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera i), sopprimere il capoverso comma 3-bis.
7. 218. Daga, De Rosa, Segoni, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Vignaroli, Mannino.
Al comma 1, sopprimere la lettera l)
7. 115. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al comma 8 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose, la cui validità è di quattro anni, l'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio».
7. 91. Caparini, Grimoldi.
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
l-bis) all'articolo 174, è aggiunto il seguente nuovo comma:
«2-bis. Si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come, di volta in volta, modificato e/o sostituito, ove non manifestamente incompatibili con le previsioni di cui alla parte terza del presente decreto».
7. 40. Abrignani.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Qualora il gestore del servizio idrico subentrante, di cui al comma 2, ultimo periodo, all'articolo 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sue successive modifiche e integrazioni, è un soggetto pubblico, questi può utilizzare le risorse del fondo di cui al successivo comma 1-ter, quale contributo per gli oneri conseguenti al valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente.
1-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo con una dotazione di 250 milioni di euro, quale contributo per le finalità di cui al precedente comma. Alla copertura finanziaria si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi 1-quater e 1-quinquies.
1-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
1-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
7. 69. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Qualora il gestore del servizio idrico subentrante, di cui al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 153 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e sue successive modifiche e integrazioni, è un soggetto pubblico, le spese conseguenti al valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente, sono escluse dal rispetto del Patto di stabilità interno. Alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi 1-quater e 1-quinquies.
1-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
7. 70. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Al comma 1, dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata» sono sostituite dalle seguenti; «avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale».
7. 84. Caparini, Grimoldi.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che deve stabilire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, attribuisce una particolare importanza alle misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati dalle concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i territori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica.
7. 85. Caparini, Grimoldi.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Il comma 5, lettera b-bis, dell'articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».
7. 64. Grimoldi.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Tali risorse devono essere prioritariamente destinate a interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE recepita con il decreto legislativo n. 152 del 2006, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, recepita con il decreto legislativo n. 49 del 2010, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Nel caso di interventi di ripristino post emergenza è necessario dare priorità alla delocalizzazione delle infrastrutture e degli edifici che sono stati causa dell'evento stesso.
7. 73. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: in accordo con le Autorità di distretto, in conformità ai principi e alle direttive dei piani paesaggistici regionali, e secondo criteri di prevenzione dal rischio a lungo termine, e di eliminazione degli stati di pericolo esistenti, inclusi quelli dovuti alla avvenuta edificazione ed alla attuata infrastrutturazione di zone franose ed inondabili.
7. 74. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
7. 62. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.
Sopprimere il comma 3.
7. 80. Grimoldi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
7. 116. Grillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 4.
*7. 71. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 4.
*7. 36. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.
Sopprimere il comma 4.
*7. 65. Grimoldi.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 240 articolo 2 della legge n. 191 del 2009, che possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i presidenti di regione hanno facoltà di bandire manifestazione d'interesse per invitare operatori economici che abbiano competenza e requisiti per ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, necessaria all'esecuzione dell'opera, con scadenza a venti giorni. Tra coloro che invieranno domanda per partecipare alla procedura negoziata, qualora in numero superiore a cinque, sarà effettuato sorteggio in sede pubblica di cinque operatori economici dotati delle competenze e del requisiti richiesti, che adiranno alla procedura negoziata. Soltanto qualora le domande di ammissione siano inferiori a cinque, i presidenti di regione possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.
7. 117. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, dopo le parole: di tutti i soggetti pubblici e privati, inserire le seguenti: nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui a decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
7. 230. Busin, Grimoldi.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per le opere di mitigazione del rischio idrogeologico e per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua le regioni adottano dei criteri che privilegiano interventi che utilizzano le tecniche dell'ingegneria naturalistica come definita ai commi 9-bis e seguenti.
Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis. Per tecniche di ingegneria naturalistica si intendono:
a) le tecniche di rinaturazione finalizzate alla realizzazione di ambienti idonei a specie o a comunità vegetali e animali;
b) le tecniche che utilizzano piante vive, o parti di esse, quali materiali da costruzione, da sole o in abbinamento coi altri materiali;
c) le tecniche che utilizzano materiali, anche solo inerti, infrastrutture e altri strumenti volti a garantire condizioni favorevoli alla vita delle specie animali.
9-ter. Le tecniche di ingegneria naturalistica si applicano per la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione d opere o di lavori puntuali e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio e al ripristino della compatibilità fra sviluppo sostenibile ed ecosistema, compresi le opere e i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. In particolare, tali tecniche consentono di:
a) limitare l'azione erosiva degli agenti meteorici;
b) garantire la stabilizzazione e il consolidamento delle opere eseguite;
c) accelerare i processi di reinserimento naturalistico delle aree di intervento, utilizzando le caratteristiche biotecniche di alcune specie vegetali quali la capacità di sviluppo di un considerevole apparato radicale e l'elevata capacità di propagazione vegetativa.
9-quater. Le tecniche di ingegneria naturalistica perseguono i seguenti obbiettivi:
a) tecnico-funzionali: riduzione del rischio di dissesto idrogeologico, consolidamento del terreno, protezione dall'erosione sia di pendii sia di corsi d'acqua, sistemazione idrogeologica diffusa del territorio e aumento della ritenzione delle precipitazioni meteoriche, stabilizzazione e consolidamento di scarpate in ambiti infrastrutturali;
b) ecologico-naturalistici: preparazione, riparazione e ricostruzione dei processi vitali di ecosistemi e con diverso grado di naturalità utilizzando anche particolari accorgimenti per garantire la continuità degli habitat, quali rampe per pesci o sottopassi e sovrapassi faunistici;
c) paesaggistici: impiego di materiali naturali del luogo e determinazione di processi pseudo-spontanei di riedificazione ambientale ed ecologica; garantendo l'integrazione delle componenti naturali e componenti antropiche;
d) economici: risparmi sui costi delle opere e, in particolare, su quelli di manutenzione calcolati sulla durata dell'intero ciclo di vita dei manufatti, rispetto alle tradizionali tecniche di ingegneria civile e di geotecnica;
e) socio-economici: di sviluppo dell'occupazione nelle aree collinari e montane nonché miglioramento della qualità dell'ambiente di vita; contributo alla gestione economica ed ecocompatibile delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.
9-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di seguito denominato «regolamento», prevedendo:
a) all'articolo 3, comma 1, del regolamento:
1) la soppressione, alla lettera h), delle parole: «e di ingegneria naturalistica»;
2) l'inserimento, dopo la lettera h), alla seguente lettera:
«h-bis) ingegneria naturalistica: la disciplina tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiale di costruzione, del materiale vivo, piante o parti di esse, in abbinamento con altri materiali non cementizi»;
b) la sostituzione della declaratoria della categoria OG13 dell'Allegato A annesso al regolamento ai sensi di quante previsto dall'allegato 1 annesso alla presente legge.
7. 124. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 6.
7. 120. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.
7. 121. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: idrico con le seguenti: della depurazione delle acque.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le seguenti parole: ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore;
al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: Restano ferme le previsioni della stessa delibera Cipe n. 60/2012 relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative.
7. 221. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Restano ferme le previsioni della stessa delibera Cipe n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, all'assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative.
7. 231. Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.
Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 119. Grillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 7.
7. 75. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre.
Conseguentemente al medesimo comma 7:
al medesimo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
al secondo periodo, sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente è attivata con le seguenti: il Ministro dell'ambiente verifica lo stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro per la depurazione delle acque reflue sottoscritti per l'utilizzazione dei fondi della Delibera CIPE n. 60/2012 e, in caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli stessi Accordi di Programma, attiva.
7. 233. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: dicembre con la seguente: ottobre.
Conseguentemente al medesimo comma 7:
al medesimo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è;
al secondo periodo, sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente è attivata con le seguenti: il Ministro dell'ambiente verifica lo stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro per la depurazione delle acque reflue sottoscritti per l'utilizzazione dei fondi della Delibera CIPE n.60/2012 e, in caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli stessi Accordi di Programma, attiva.
7. 232. Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente è attivata con le seguenti: il Ministro dell'ambiente verifica lo stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro per la depurazione delle acque reflue sottoscritti per l'utilizzazione dei fondi della Delibera CIPE n. 60/2012 e, in caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli stessi Accordi di Programma, attiva.
7. 122. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
7. 235. Grillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 229. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.
Al comma 8, dopo le parole: assegnata alle regioni, aggiungere: in cui erano state programmate le risorse.
*7. 43. Palese, Castiello, Latronico, Distaso, Ciracì.
Al comma 8, dopo le parole: assegnata alle regioni, aggiungere: in cui erano state programmate le risorse.
*7. 138. Distaso, Latronico, Fucci.
Al comma 8, sostituire le parole: sistemazione idraulica dei corsi d'acqua con le seguenti: in interventi di manutenzione e riqualificazione dei corsi d'acqua e dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche, aumentando la capacità di esondazione dei corsi d'acqua e di permeabilità dei suoli urbani o per delocalizzare strutture che oggi causano le condizioni di rischio. I criteri progettuali devono essere basati sull'abbattimento progressivo dei manufatti ubicati nelle zone a rischio abusivi e non, sulla rinaturalizzazione, sul restauro ambientale, sul ripristino boschivo, sulla inedificabilità dei suoli franosi ed inondabili, escludendo opere di regimazione idraulica che accelerino ovvero ostacolino il deflusso delle acque, che impediscano il naturale assorbimento nel terreno, che alterino il tracciato dei corsi d'acqua, che inibiscano l'esondazione nelle zone deputate.
7. 77. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'unità di missione deve operare di concerto anche con le Autorità di distretto, i piani di gestione e i piani di gestione del rischio alluvione redatti ai sensi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE.
7. 78. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9.1. Al decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
«Art. 68-bis. – (Contratti di fiume e di lago). – 1. I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree».
7. 79. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9.1. All'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni è infine inserito il seguente comma: «Resta fermo il raggiungimento dell'obiettivo del 50 per cento di effettivo avvio a riciclo delle frazioni carta, plastica, vetro, metalli, frazione organica e legno determinato entro il 2020, di cui alla direttiva 2008/98/CE, secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definita ai sensi della decisione 2011/753/EU».
7. 63. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 9-octies aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I Presidenti delle Regioni Calabria e Basilicata inviano al Parlamento, all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, semestralmente e successivamente alla chiusura delle contabilità speciali di cui alle Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82/2013 e n. 98/2013, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte, un'anagrafe degli interventi di ricostruzione relativi ad edifici privati e ad uso produttivo finanziati in corso di esecuzione ovvero da eseguire con l'indicazione dello stato di avanzamento procedurale fisico e finanziario e un cronoprogramma degli stessi interventi, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. I Commissari riferiscono altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
7. 239. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Dopo il comma 9-octies, inserire il seguente:
9-nonies. Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito i Commissari prevedono che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei Protocolli di legalità stipulati con le Prefetture – Ufficio Territoriale del Governo competenti, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara, e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto.
7. 240. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Dopo il comma 9-octies, inserire il seguente:
9-nonies. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, inviano al Parlamento, all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, semestralmente e al termine dell'incarico, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte, un'anagrafe degli interventi, delle attività e dei lavori in corso di esecuzione ovvero da eseguire con l'indicazione dello stato di avanzamento procedurale fisico e finanziario e un cronoprogramma degli stessi interventi, attività e lavori, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. I Commissari riferiscono altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
7. 241. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
ART. 8.
(Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto).
Sopprimerlo.
* 8. 15. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.
Sopprimerlo.
* 8. 21. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: la gestione delle terre e rocce da scavo inserire le seguenti: ivi compresi i materiali di riporto, nell'ottica di favorire quanto più possibile le attività di riutilizzo e la minimizzazione della produzione dei rifiuti.
Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: (Disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo e materiali di riporto per favorirne il riutilizzo e minimizzare la produzione dei rifiuti).
8. 24. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: terre e rocce da scavo inserire le seguenti: in particolare relative a procedimenti avviati prima del 6 ottobre 2012.
Conseguentemente:
al medesimo comma, alinea, dopo le parole: della legge n. 400 del 1998, inserire le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari,;
dopo il comma 1, inserire il seguente:
1.1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono dettate anche le disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina delle matrici materiali di riporto.
8. 14. Grimoldi.
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: disposizioni vigenti inserire le seguenti: in materia di gestione delle terre e rocce da scavo di materiali di riporto e di bonifica dei siti con presenza di materiali di riporto.
8. 25. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a.1) definizione precisa dei requisiti necessari per la qualifica di sottoprodotto e la cessazione della qualifica di rifiuto nell'ottica prioritaria di minimizzare la formazione di rifiuti ed il consumo di suolo;.
8. 26. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
8. 300. Grimoldi.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fermo restando l'ambito di applicazione delle disposizioni vigenti in materia di terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) indicazione delle condizioni per le quali i riporti sono esclusi dalla disciplina in materia di rifiuti.
8. 13. Vignali, Tancredi, Dorina Bianchi.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del principio di derivazione comunitaria chi inquina, paga.
8. 17. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 8. 16. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 8. 23. Grillo, Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: superiori a quelli, aggiungere la seguente: minimi.
8. 301. Grimoldi.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: direttiva 2008/98/UE inserire le seguenti: tenendo conto dei rischio del bio-accumulo negli organismi e dei rischi di esposizione della popolazione a sostanze pericolose.
8. 27. Zolezzi, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d.1) privilegiare nell'intervento di bonifica la rimozione della contaminazione, valutando non solo l'analisi di rischio sanitario, ma anche quello ecologico.
8. 19. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d.1) indirizzare gli interventi di bonifica affinché conservino e/o ricreino nel sito di intervento le funzioni ecologiche originarie o, comunque, non producano effetti tali da compromettere le funzioni ecologiche delle aree contermini al sito.
8. 20. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera d-bis), sopprimere le parole da: provenienti da cantieri fino alla fine della lettera.
8. 302. Grimoldi.
Al comma 1, dopo la lettera d-ter), aggiungere le seguenti:
d-quater) il rispetto del principio di derivazione comunitaria «chi inquina, paga»;
d-quinquies) privilegiare nell'intervento di bonifica la rimozione della contaminazione valutando non solo l'analisi di rischio sanitario, ma anche quello ecologico;
d-sexies) indirizzare gli interventi di bonifica affinché conservino e/o ricreino nel sito di intervento le funzioni ecologiche originarie o, comunque, non producano effetti tali da compromettere le funzioni ecologiche delle aree contermini al sito.
8. 29. De Rosa, Ferraresi, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituire la rubrica con la seguente: (Disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo).
8. 22. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
ART. 9.
(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM).
Sopprimerlo.
*9. 8. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.
Sopprimerlo.
*9. 21. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: costituisce estrema urgenza, la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che con le seguenti: le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi in cui.
Conseguentemente:
al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente con le seguenti: nei quali siano presenti materiali o prodotti contenente amianto libero o in matrice friabile;
al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d) ed e);
sopprimere il comma 2.
9. 25. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente con le seguenti: nei quali siano presenti materiali o prodotti contenente amianto libero o in matrice friabile.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere b), c), d) ed e).
9. 24. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:, comprensivi di nuove edificazioni sino alla fine del periodo.
9. 22. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: territorio aggiungere le seguenti:, anche attraverso la demolizione degli abusi edilizi realizzati in zone a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.
9. 23. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ogni caso la certificazione di indifferibilità deve risultare da eventi imprevedibili per la stazione appaltante e ad essa non imputabili;
Conseguentemente:
al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c);
al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: d) I lavori di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, iscritti in apposito elenco, detenuto presso l'ANAC, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione entro il 15 dicembre 2014. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro, i soggetti sono individuati nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I lavori affidati ai sensi del presente articolo, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;
al comma 2, lettera e), dopo le parole: cinque operatori economici inserire le seguenti:, da individuarsi nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi, di cui al secondo periodo della precedente lettera d);
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In fase di prima applicazione, per gli appalti, di cui al comma 1, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014. Per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al precedente periodo, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.
*9. 7. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ogni caso la certificazione di indifferibilità deve risultare da eventi imprevedibili per la stazione appaltante e ad essa non imputabili;
Conseguentemente:
al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c);
al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: d) I lavori di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, iscritti in apposito elenco, detenuto presso l'ANAC, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione entro il 15 dicembre 2014. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro, i soggetti sono individuati nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I lavori affidati ai sensi del presente articolo, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;
al comma 2, lettera e), dopo le parole: cinque operatori economici inserire le seguenti:, da individuarsi nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi, di cui al secondo periodo della precedente lettera d);
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In fase di prima applicazione, per gli appalti, di cui al comma 1, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014. Per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al precedente periodo, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.
*9. 12. Grimoldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ogni caso la certificazione di indifferibilità deve risultare da eventi imprevedibili per la stazione appaltante e ad essa non imputabili.
al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c);
al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: d) I lavori di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con invito rivolto ad almeno 20 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, iscritti in apposito elenco, detenuto presso l'ANAC, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione entro il 15 dicembre 2014. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro, i soggetti sono individuati nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I lavori affidati ai sensi del presente articolo, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;
al comma 2, lettera e), dopo le parole: cinque operatori economici inserire le seguenti:, da individuarsi nell'ambito degli operatori iscritti negli elenchi, di cui al secondo periodo della precedente lettera d);
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In fase di prima applicazione, per gli appalti, di cui al comma 1, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014. Per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al precedente periodo, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.
*9. 45. De Mita.
Sopprimere il comma 2.
9. 26. De Rosa, Daga, Terzoni, Segoni, Busto, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: Agli interventi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: purché siano già stati approvati i progetti esecutivi e limitatamente all'elenco che il MIUR pubblicherà entro il 31 dicembre 2014.
*9. 13. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: Agli interventi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: purché siano già stati approvati i progetti esecutivi e limitatamente all'elenco che il MIUR pubblicherà entro il 31 dicembre 2014.
*9. 46. De Mita.
Al comma 2, sopprimere le lettere a), d) ed e).
9. 27. De Rosa, Daga, Mannino, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
9. 14. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: e 10-ter.
9. 28. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 9. 15. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 9. 31. Colonnese, Tofalo, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Sibilia, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 163 del 2006 inserire le seguenti: di importo inferiore a cinquecentomila euro;
Conseguentemente:
sopprimere la lettera c);
alla lettera d), primo periodo, sostituire le parole: alla soglia comunitaria con le seguenti: a cinquecentomila euro.
9. 30. Di Benedetto.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
9. 33. Terzoni, Grillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2 sopprimere la lettera d).
9. 34. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: alla soglia comunitaria con le seguenti: a un milione di euro.
Conseguentemente, alla medesima lettera:
sostituire le parole: dall'articolo 57, comma 6, con le seguenti: dall'articolo 122 comma 7;
sopprimere l'ultimo periodo.
9. 36. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: dall'articolo 57, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici con le seguenti: dall'articolo 122 comma 7,.
9. 37. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
* 9. 16. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
* 9. 38. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, è consentito l'affidamento da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, a mezzo di manifestazione d'interesse di evidenza pubblica, e successiva procedura negoziata tra coloro che, inviata domanda di ammissione, presentano i requisiti richiesti, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici tramite sorteggio pubblico. Qualora il numero di domande d'ammissione sia inferiore a tre, sarà consentito l'affidamento diretto, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
9. 39. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, lettera e) sostituire le parole da: è consentito fino alla fine della lettera con le seguenti: di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro l'affidamento è consentito mediante procedura di cottimo fiduciario di cui all'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
9. 41. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: è consentito sino alla fine del periodo con le seguenti: di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro l'affidamento è consentito mediante procedura di cottimo fiduciario di cui all'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
9. 40. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis). Al fine di evitare che gli interventi relativi a uno stesso edificio scolastico possano essere suddivisi in più lotti del valore inferiore a 200.000 mila euro ciascuno per poter usufruire della formula dell'affidamento diretto come indicato e regolamentato nel comma e), tale possibilità è consentita solo per progetti che riguardano gli edifici nel loro complesso e la cui realizzazione si esaurisce in un solo intervento.
9. 42. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere attuate nel rispetto dell'articolo 70 comma 11 decreto legislativo 163 del 2006.
9. 43. Zolezzi, Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il responsabile del procedimento ha facoltà di bandire manifestazione d'interesse per invitare operatori economici che abbiano competenza e requisiti per ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, necessaria all'esecuzione dell'opera, con scadenza a venti giorni. Tra coloro che invieranno domanda per partecipare alla procedura negoziata, qualora in numero superiore a cinque, sarà effettuato sorteggio in sede pubblica di cinque operatori economici dotati delle competenze e dei requisiti richiesti, che adiranno alla procedura negoziata. Soltanto qualora le domande di ammissione siano inferiori a cinque, il RUP può richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società ai sensi della disciplina nazionale ed europea.
9. 44. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: dell'incolumità pubblica con le seguenti: dell'integrità fisica della popolazione.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo: dopo le parole: avviate o da avviarsi aggiungere le seguenti: aventi come oggetto la realizzazione di interventi ed attività funzionali a preservare l'integrità fisica della popolazione;
sostituire le parole: alle esigenze di incolumità pubblica con le seguenti: alle esigenze di preservare l'integrità fisica della popolazione.
9. 201. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Dopo, il comma 2-septies aggiungere i seguenti:
2-octies. I soggetti che alla data del 1o settembre 2014 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nel comune di Genova interessato dall'alluvione del 9 e del 10 ottobre 2014 che per effetto dell'evento calamitoso, hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, sono esonerati dal pagamento delle imposte calcolate per i contributi a fondo perduto, ricevuti a qualsiasi titolo ovvero con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per gli anni 2014 e 2015.
2-octies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'individuazione nella legge di stabilità 2015 nella quale dovranno essere individuate idonee risorse per finanziare le misure di cui al precedente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 300. Biasotti.
Dopo, il comma 2-septies aggiungere i seguenti:
2-octies) Alle imprese colpite nel territorio della città di Genova, a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nelle giornate del 9 e del 10 ottobre 2014, per la somma pari a 10 mila euro, a valere delle risorse disponibili dal Fondo di cui al medesimo comma, a seguito della presentazione di autocertificazione dei danni subiti da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-nonies) Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 301. Biasotti.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Interpretazione autentica in materia di responsabilità solidale).
1. La norma di cui all'articolo 35, comma 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta nel senso che la responsabilità solidale dell'appaltatore viene comunque meno dal momento dell'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, salvi i casi di accertata cointeressenza nell'omissione contributiva.
9. 029. Prataviera, Grimoldi.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Norme in materia di partecipazione delle imprese alle gare).
1. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. In nessun caso la mancata indicazione da parte del concorrente del nominativo del subappaltatore o del cottimista può costituire legittima causa di esclusione del concorrente stesso dalla gara.
9. 04. Grimoldi.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Banca dati nazionale dei contratti pubblici).
1. All'articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, primo periodo, le parole: «1o luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».
2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
9. 05. Grimoldi.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici» con le parole: «sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1o gennaio 2015, il cento per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici».
9. 020. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Abrogazione dei costi del servizio di vigilanza obbligatorio del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco).
1. Sono abrogati l'articolo 14, comma 2, lettera i) e l'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
9. 07. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Servizio di vigilanza obbligatorio a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco).
1. Il servizio di vigilanza obbligatorio a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per le attività dello spettacolo dal vivo, così come individuato dall'articolo 14, comma 2, lettera i) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, svolto nelle sale, strutture e spazi non tradizionali che ne sono obbligati verrà effettuato una volta al mese durante il periodo di attività della sala o struttura, o il solo giorno del debutto se lo spettacolo si realizza in spazi non tradizionali.
9. 08. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Manifestazioni dal vivo).
1. Le manifestazioni di concerti live realizzati all'aperto in strutture o spazi non convenzionali dalle imprese di musica popolare contemporanea riconosciute micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134, sono escluse dall'ambito applicativo del decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009 e successive modificazioni. Dall'adempimento delle norme di cui al presente comma non dovrà derivare alcun onere per la finanza pubblica.
9. 09. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure urgenti per semplificazione degli adempimenti per le imprese dello spettacolo).
1. In ragione delle necessità connesse allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, e per assicurare alle medesime la migliore effettuazione ai sensi dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo» per urgenti e comprovate ragioni connesse alle date di debutto delle manifestazioni, agli automezzi utilizzati dalle imprese di musica, teatro, circo e spettacolo viaggiante per il trasporto delle attrezzature, analogamente a quanto previsto per gli automezzi del servizio radiotelevisivo, non si applica il divieto di circolazione dei mezzi pesanti annualmente disposto con decreto del Ministero dell'interno.
2. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, ove prevista.
3. Con decreto Ministro dell'interno da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'allinea del comma 2 del presente articolo, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire.
4. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: «stabilimenti balneari» sono inserite le seguenti: «ed i parchi di divertimento».
5. All'articolo 141, secondo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo la parola «persone» è aggiunto «nonché, limitatamente ai circhi equestri, a prescindere dal numero di persone».
6. All'articolo 1, terzo comma, della legge 29 luglio 1980, n. 390, dopo le parole «beni strumentali» è aggiunto «nonché per la riqualificazione delle attrazioni esistenti».
7. All'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole «5 per cento» sono sostituite dalle parole «15 per cento».
8. All'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la parola «pagamento» è aggiunto il seguente periodo «effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile».
9. All'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 dopo la lettera m) del primo comma inserire il seguente periodo: «Le previsioni di cui alla lettera f) non si applicano in caso di fatturazione del corrispettivo».
10. All'articolo 7, comma 1 del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 dopo il comma 3 inserire il seguente comma «I biglietti e gli abbonamenti a data libera invenduti, possono essere annullati entro i cinque giorni successivi all'ultimo evento fruibile, ovvero alla fine della stagione nel corso della quale tali titoli siano fruibili».
11. Dall'adempimento delle norme di cui ai commi da 1 a 10 del presente articolo non dovrà derivare alcun onere per la finanza pubblica.
9. 010. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Eventi musicali dal vivo).
1. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi legge 22 aprile 1941 n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.
9. 011. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
ART. 10.
(Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia).
Sopprimerlo.
10. 1. Daga, Pesco, Sorial, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli, Cancelleri.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
1. L'articolo 5 nella legge 24 novembre 2003, n. 326, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269» recante misure per la «Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni», è abrogato.
10. 41. Daga, Pesco, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
10. 12. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10. 13. Castelli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A.» con le seguenti: «ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dalla legge»;.
10. 23. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: soggetti privati aggiungere le seguenti: e pubblici.
10. 22. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per il compimento di operazioni con le seguenti: per l'avvio, la realizzazione e/o il completamento di operazioni.
10. 21. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del successivo comma 11, lettera e), aggiungere le seguenti: acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,.
10. 3. Barbanti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione» aggiungere le seguenti: «che deve essere anche caratterizzata da adeguate prospettive di redditività».
10. 28. Marcon, Pellegrino, Zaratti, Melilla, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 7, lettera a), dopo le parole: «di ciascuna operazione» sono aggiunte le seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è, altresì, consentito per sostenere operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto, il cui valore sia pari o superiore a cinque milioni di euro. Per l'esecuzione dell'istruttoria su tali operazioni, la CDP S.p.A. si avvale del supporto tecnico degli istituti bancari».
10. 44. De Girolamo, Dorina Bianchi, Tancredi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*10. 20. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*10. 4. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a iniziative di pubblica utilità con le seguenti: alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche.
10. 17. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, aggiungere le seguenti: compresi i progetti già beneficiari di finanziamenti statali o dell'Unione europea ed anche a garanzia della quota di costo non coperta dai finanziamenti,.
10. 9. Pesco, Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, aggiungere le seguenti: compresi i progetti già beneficiari di finanziamenti statali o dell'Unione europea ed anche a completamento della quota di costo non coperta dai finanziamenti.
10. 10. Pesco, Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, aggiungere le seguenti: compresi i progetti già beneficiari di finanziamenti statali o dell'Unione europea ed anche a copertura della quota di costo a carico dei soggetti privati,.
10. 11. Pesco.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: efficientamento energetico aggiungere le seguenti: alla tutela idrogeologica del territorio, alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e degli edifici scolastici, alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'espansione dei servizi offerti ai cittadini, nonché a garantire il diritto all'abitare, attraverso progetti di manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo pubblico esistente e progetti di riutilizzo a funzione abitativa popolare di edifici dimessi e/o abbandonati,.
10. 27. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque.
10. 19. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) al comma 7 dell'articolo 5 nella legge 24 novembre 2003, n. 326, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» è aggiunta infine la seguente lettera: c) Al fine di conservare la originaria funzione di ente di raccolta dell'ingente risparmio postale dei cittadini italiani, entro 60 giorni dall'emanazione del presente decreto, la Cassa Depositi e Prestiti dovrà provvedere, alla predisposizione di moduli per il deposito della «dichiarazione in merito alla destinazione del gettito ricavato dal risparmio postale e affidato a Cassa Depositi e Prestiti» da inserire come parte integrante nelle procedure formali previste per la sottoscrizione di un libretto di risparmio postale o di un buono fruttifero postale.
10. 2. Daga, Pesco, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) al comma 7 è aggiunta la seguente lettera: c) Al fine di attuare la fase di transizione dei processi di ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, si prevedere l'istituzione di un Fondo per la ripubblicizzazione, per la cui alimentazione è autorizzata l'anticipazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti.
10. 5. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) al comma 7 dell'articolo 5 nella legge 24 novembre 2003, n. 326, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» è aggiunto infine la seguente lettera: c) gli investimenti finalizzati alla riappropriazione sociale dei beni comuni e dei servizi pubblici; gli investimenti finalizzati alla tutela del territorio finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e degli edifici scolastici, alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'espansione dei servizi offerti ai cittadini; gli investimenti finalizzati a garantire il diritto all'abitare, attraverso progetti di manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo pubblico esistente e progetti di riutilizzo a funzione abitativa popolare di edifici dimessi e/o abbandonati.
10. 8. Daga, Pesco, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente comma:
8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche agli investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della green economy, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:
(a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;
(b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.
10. 26. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*10. 18. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*10. 6. Castelli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: nonché i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento.
10. 16. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: le parole «con riferimento a ciascun esercizio finanziario», sono soppresse.
10. 15. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: alla fine del capoverso sono aggiunte le seguenti parole: «Con una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia.».
10. 14. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
e) al comma 11, dopo le parole: «con propri decreti di natura non regolamentare», sono aggiunte le seguenti: «, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari»;
f) al comma 11-bis, dopo le parole: «adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono aggiunte le seguenti: «acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,».
10. 7. Barbanti.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente: ”11-ter. Per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con propri decreti di natura non regolamentare, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, i settori di intervento e le esposizioni per quanto concerne le disposizioni di cui alle lettere e) e e-bis) del comma 11;.
10. 24. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Istituzione finanziaria per lo sviluppo della green economy).
1-bis. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della green economy.
2. Il Ministero dello sviluppo economico può stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei duali deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della green economy, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:
(a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;
(b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.
3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307.
4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del presente articolo, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati e pubblici.
5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
10. 25. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 2.
*10. 30. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 2.
*10. 35. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è soppresso.
10. 37. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativamente alla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa Depositi e Prestiti SpA può stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti.
2-ter. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito di cui al comma precedente, sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi.
10. 33. Taglialatela.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere mutui alle province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013, allo scopo di garantire l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari preesistenti e in fase di ammortamento.
2-ter. L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dell'interno entro venti giorni dalla data di trasmissione, da parte della provincia interessata, della deliberazione consiliare recante apposita richiesta, corredata da un prospetto riepilogativo dell'esposizione debitoria dell'ente, con indicazione dettagliata delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso nonché dell'istituto mutuante.
2-quater. Il decreto di cui al comma 2-ter stabilisce le condizioni e i criteri per la concessione e per il rimborso del mutuo ai sensi del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'applicazione di un tasso di interesse agevolato nonché la possibilità di adottare un piano di ammortamento con una durata massima fino a 80 anni.
2-quinquies. Per la provincia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sospeso sino all'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 2-ter.
10. 34. Simonetti, Grimoldi.
ART. 11.
(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto).
Sopprimerlo.
11. 10. Della Valle, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: previste con la seguente: incluse.
11. 3. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 50 con la seguente: 100.
11. 5. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: previste con la seguente: incluse.
11. 4. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 50 con la seguente: 100.
11. 6. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter.
11. 7. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 2 miliardi di euro con le seguenti: 1,8 miliardi di euro.
11. 8. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 2 miliardi di euro con le seguenti: 1,5 miliardi di euro.
11. 9. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. All'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2011, dopo le parole: «durante il periodo di concessione» aggiungere le seguenti: «e riferibili esclusivamente all'infrastruttura oggetto dell'intervento realizzata in regime di partenariato pubblico privato».
11. 1. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. All'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2011, dopo le parole: «durante il periodo di concessione» aggiungere le seguenti: «esclusivamente in relazione alla costruzione e gestione dell'opera realizzata in regime di partenariato pubblico privato».
11. 2. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Qualificazione catastale dei terreni adibiti ad attività estrattiva).
1. Nelle more della revisione del catasto, le aree nelle quali è esercitata attività estrattiva a seguito del rilascio della apposita autorizzazione alla coltivazione, ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e dell'articolo 24 del Testo unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono da intendersi iscritte nel Catasto dei Terreni, come previsto dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.
11. 01. Dorina Bianchi, Vignali, Tancredi.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS S.p.A.).
1. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti:
«23-bis. Per gli accessi esistenti su strade in gestione di ANAS S.p.A. alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dall'ANAS S.p.A. medesima, a decorrere dal 1o gennaio 2015 non è più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto di cui al comma 23-quinquies.
23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS S.p.A. provvede, a seguito dell'istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
23-quater. Le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte nella misura del trenta per cento, a condizione che il versamento avvenga un'unica soluzione ovvero nella misura del sessanta per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015 i titolari di accessi inoltrano apposita istanza all'ANAS S.p.A., costituente anche rinuncia al contenzioso, da presentare secondo le modalità definite tramite circolare dell'ente gestore e da perfezionare entro i sessanta giorni successivi con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.
23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione, da corrispondere all'ANAS S.p.A. in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 dicembre 2014.
23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distributore carburanti annessi e agli accessi ad impianti carburanti».
11. 02. Fedriga, Grimoldi.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
2. Non si considerano strutturalmente connessi al suolo, allo scopo di realizzare un unico bene complesso e non concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli impianti e i macchinari che – indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo – sono suscettibili di essere separati dal suolo e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica.
11. 03. Vignali, Tancredi.
ART. 12.
(Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei).
Sopprimere il comma 1.
12. 9. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sopprimere le parole: Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea.
12. 12. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire le parole: in caso di inerzia ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione con le seguenti: in caso di ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione.
12. 15. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire le parole: in caso di inerzia ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione con le seguenti: in caso di inerzia, grave ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione.
12. 16. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire le parole: in caso di inerzia ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione con le seguenti: in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione.
12. 14. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire le parole: in caso di inerzia ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione con le seguenti: in caso di grave ritardo delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione.
12. 17. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire le parole: in caso di inerzia ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione con le seguenti: in caso di inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione.
12. 13. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire le parole: ovvero in caso di inerzia ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo con le seguenti: ovvero in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo.
12. 19. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire le parole: ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo con le seguenti: ovvero in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo.
12. 21. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire le parole: ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo con le seguenti: ovvero in caso di grave ritardo delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo.
12. 18. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire le parole: ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo con le seguenti: ovvero in caso di inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo.
12. 20. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il Consiglio dei ministri, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri.
Conseguentemente, al medesimo comma sostituire la parola: 30 con la seguente: 90.
12. 24. Cariello.
Al comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata, con le seguenti: con il parere positivo della Conferenza unificata.
Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: trascorsi i quali il parere si intende reso, con le seguenti: trascorsi i quali il parere si intende positivo.
12. 8. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 60 giorni.
12. 7. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sopprimere le parole: trascorsi i quali il parere si intende reso.
12. 22. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sopprimere le parole: il definanziamento e;
Conseguentemente sopprimere il comma 3.
12. 6. Vignali, Tancredi.
Al comma 1, sopprimere le parole: anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di Governo.
* 12. 23. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sopprimere le parole: anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di Governo.
* 12. 25. Grillo, Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 2.
12. 10. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il Consiglio dei ministri, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri.
12. 36. Currò.
Al comma 2, sopprimere le parole: e degli obiettivi.
12. 26. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, sopprimere le parole: piani,.
12. 27. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, sopprimere le parole:, programmi.
12. 28. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, sopprimere le parole:, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.
12. 30. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, sopprimere le parole: statali e non statali.
12. 29. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 3.
12. 11. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 3, sostituire le parole: In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi con le seguenti: In caso di accertato inadempimento, inerzia o grave ritardo nell'attuazione degli interventi.
12. 31. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 3, sostituire le parole: In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi con le seguenti: In caso di accertata inerzia o grave ritardo nell'attuazione degli interventi.
12. 33. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 3, sostituire le parole: In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi con le seguenti: In caso di accertata inerzia nell'attuazione degli interventi.
12. 34. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 3, sostituire le parole: In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi con le seguenti: In caso di accertato grave ritardo nell'attuazione degli interventi.
12. 35. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 3, sostituire le parole: In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi con le seguenti: In caso di accertato inadempimento, nell'attuazione degli interventi.
12. 32. Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per le iniziative di cui ai commi precedenti il Consiglio dei Ministri riferisce in Parlamento.
12. 37. Castelli, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
ART. 13.
(Misure a favore dei project bond).
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: le parole: «sono nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dematerializzati».
13. 3. Paglia, Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera a), al numero 1, sopprimere le parole: le parole: «non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile».
13. 4. Agostinelli, Pesco.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*13. 1. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*13. 5. Agostinelli.
Al comma 1, lettera a), numero 4 ), sopprimere il capoverso 4-bis.
13. 6. Sarti.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.
13. 7. Agostinelli, Pesco.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
13. 8. Agostinelli, Pesco.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
13. 9. Agostinelli, Pesco.
Sopprimere il comma 2.
13. 10. Colletti.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
13. 2. Paglia, Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon, Ricciatti, Zaccagnini.
ART. 14.
(Disposizioni in materia di standard tecnici).
Sopprimerlo.
*14. 5. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimerlo.
*14. 6. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, prima delle parole: non possono essere, inserire le seguenti: Fermo restando quanto stabilito nei bandi, nelle lettere di invito a presentare offerte pubblicati e inviati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 8. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere la parola: non.
14. 7. D'Incà.
ART. 15.
(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese).
Sopprimerlo.
*15. 7. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimerlo.
*15. 24. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 1.
15. 9. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire le parole: il Governo promuove l'istituzione di un con le seguenti: È istituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, un.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: con un numero di addetti non inferiore a 150 con le seguenti: con un numero di addetti non inferiore a 100;
al comma 9, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. 8. Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 2.
15. 10. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato.
15. 26. Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2 sostituire le parole: imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato con le seguenti: micro, piccole e medie imprese.
15. 28. Della Valle, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2 sopprimere le parole: con un numero di addetti non inferiore a 150.
15. 29. Della Valle, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
Il sostegno finanziario e patrimoniale è esteso anche alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 50, con prospettive di mercato, che operano in regioni o aree socialmente ed economicamente disagiate o in contesti geograficamente svantaggiati, quali i territori montani e insulari.
15. 27. Vallascas.
Sopprimere il comma 3.
15. 11. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 4.
15. 12. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 5.
15. 13. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 6.
15. 14. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 6 sopprimere le lettere a) e b).
15. 20. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 6 sopprimere le lettere a) e c).
15. 22. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 6 sopprimere la lettera a).
15. 17. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 6 sopprimere le lettere b) e c).
15. 21. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 6 sopprimere la lettera b).
15. 18. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 6 sopprimere la lettera c).
15. 19. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 7.
15. 15. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 8.
15. 16. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 9.
15. 23. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:
Art. 15-bis.
(Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate).
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «funzionamento ed esercizio» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni».
15. 05. De Mita.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno).
1. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei Confidi aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il «Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno», con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, i cui contributi sono destinati a finanziare:
a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;
b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:
1) potenziamento patrimoniale dei confidi;
2) ampliamento dimensionale dei confidi;
3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
4) informatizzazione gestionale;
5) formazione professionale;
6) marketing associativo;
7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del comma 1.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 1 e 2.
4. Dal presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quanto disposto dal successivo comma 5.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui, all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione.
15. 06. Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Zaccagnini.
ART. 15-ter.
(Disposizione concernente la cessione dei crediti d'impresa).
Al comma 1, sostituire le parole: o che svolge con le seguenti: o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge.
15-ter. 500. La Commissione.
ART. 16.
(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere).
Sopprimerlo.
16. 300. Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: partecipazione di investimenti aggiungere la seguente: anche;
Conseguentemente, al medesimo periodo:
dopo le parole: sperimentale dell'investimento aggiungere la seguente: anche;
dopo le parole: nell'ospedale aggiungere le seguenti: ex San Raffaele.
16. 10. Capelli.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di strutture sanitarie aggiungere le seguenti: ad alta qualificazione, finalizzate in particolare alla ricerca scientifica alla quale deve essere destinata una quota annuale non inferiore al 20 per cento dell'investimento.
16. 12. Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di strutture sanitarie aggiungere le seguenti: ad alta qualificazione, finalizzate in particolare alla ricerca scientifica alla quale deve essere destinata una quota annuale non inferiore al 18 per cento dell'investimento.
16. 13. Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di strutture sanitarie aggiungere le seguenti: ad alta qualificazione, finalizzate in particolare alla ricerca scientifica alla quale deve essere destinata una quota annuale non inferiore a 10 milioni di euro.
16. 14. Dall'Osso.
Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
16. 2. Pili.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 1o gennaio 2021.
16. 17. Di Vita.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 1o gennaio 2020.
16. 16. Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 1o gennaio 2019.
16. 15. Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le società di investimento straniere impegnate nella realizzazione delle strutture sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo devono produrre la documentazione antimafia, garantire l'applicazione dei contratti nazionali di lavoro, delle norme in materia di sicurezza del lavoro vigenti nonché l'applicazione delle norme in materia di trasparenza.
16. 9. Grillo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In riferimento all'ospedale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dei parametri del numero di posti letto per 1000 abitanti si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
16. 7. Baroni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In riferimento all'ospedale di cui al comma 1 del presente articolo, i posti letto ai fini dei parametri per 1000 abitanti per la riabilitazione e la lungo degenza post-acuzie non devono superare il 20 per cento dei posti letto complessivi.
16. 8. Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sempre in relazione al carattere sperimentale dell'investimento nell'ospedale di Olbia, la regione Sardegna è autorizzata ad incrementare fino al 6 per cento il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La copertura di tali eventuali maggiori oneri, preventivamente autorizzati, avviene annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per quanto di competenza del Ministero della salute.
16. 3. Pili.
Al comma 2, sostituire le parole: fino al 6 per cento con le seguenti: fino al 4,5 per cento.
16. 5. Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sostituire le parole: fino al 6 per cento con le seguenti: fino al 5 per cento.
16. 18. Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sostituire le parole: fino al 6 per cento con le seguenti: fino al 5,5 per cento.
16. 4. Baroni, Silvia Giordano, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In relazione alle strutture di cui al comma 1 al fine di sostenere le ricadute occupazionali a livello locale degli investimenti di cui al citato comma, le assunzioni derivanti da questi devono rivolgersi prioritariamente a persone residenti nella Regione Sardegna.
16. 6. Cecconi.
ART. 16-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio).
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: alla data di entrata fino alla fine del periodo.
16-ter. 2. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in vigore del medesimo regolamento, aggiungere le seguenti: il progetto delle quali – sulla base del quale è stato aggiudicato il contratto – è stato approvato prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi».
16-ter. 3. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro otto mesi.
16-ter. 4. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro sette mesi.
16-ter. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per le attività di produzione degli oli vegetali destinati all'alimentazione umana e per le attività di trasformazione delle olive esercitate dalle imprese frantoiane, le disposizioni di cui al punto 12 dell'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica lo agosto 2011, n. 151, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015, secondo specifiche linee guida emanate dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sentite le associazioni di categoria nazionali rappresentative delle imprese frantoiane.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed in materia di imprese di produzioni di oli vegetali alimentari.
16-ter. 300. Mongiello.
ART. 17.
(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia).
Sopprimerlo.
*17. 53. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimerlo.
*17. 60. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sviluppo sostenibile con le seguenti: sostenibilità ambientale.
17. 52. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera c), sopprimere il numero 1);
sopprimere la lettera d);
lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) al comma 3, la lettera b) è soppressa».
17. 300. Alberti.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
17. 51. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, al medesimo comma:
sopprimere la lettera d);
lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) al comma 3, la lettera b) è soppressa».
17. 37. Alberti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
17. 50. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Alberti, Cancelleri.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
* 17. 56. Nardi, Zan.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
* 17. 92. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: unità immobiliari con le seguenti: unità abitative.
17. 24. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: nonché del carico urbanistico.
Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi oggetto di mancato introito da parte dei comuni sono compensati in loro favore in sede di equilibrio del patto di stabilità.
17. 106. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: nonché del carico urbanistico.
17. 29. Mannino.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
17. 145. Palese.
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: l'originaria destinazione d'uso con le seguenti: la destinazione d'uso prevalente ai sensi del comma 2 dell'articolo 23-bis del presente decreto o comunque all'immobile sia attribuita una destinazione d'uso compatibile o complementare con quella della maglia in cui è inserito.
17. 144. Palese.
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: l'originaria destinazione d'uso aggiungere le seguenti: per i successivi cinque anni a decorrere dall'ultimazione dell'intervento.
17. 301. Mannino.
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: l'originaria destinazione d'uso aggiungere le seguenti: per un periodo non inferiore a cinque anni.
17. 28. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese.
Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi di frazionamento e accorpamento sono sempre consentiti e prevalgono sulle diverse disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi e su eventuali limiti dimensionali o quantitativi che fossero espressamente stabiliti dagli stessi.
* 17. 76. Grimoldi.
Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi di frazionamento e accorpamento sono sempre consentiti e prevalgono sulle diverse disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi e su eventuali limiti dimensionali o quantitativi che fossero espressamente stabiliti dagli stessi.
* 17. 162. Abrignani, Castiello, Romele, Distaso, Vella, Martinelli.
Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi effettuati sui terreni di pertinenza dell'unità immobiliare, o comunque ad essa contigui, finalizzati al contrasto dell'erosione del suolo e della stabilità dei versanti, ed effettuati anche mediante opere di riprofilatura, inerbimento, rimboschimento, recupero della permeabilità del terreno, regimazione del reticolo idrografico minore, raccolta delle acque meteoriche.
17. 49. Segoni.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
17. 94. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 3-bis» con il seguente:
Art. 3-bis. – (Interventi di conservazione del tessuto urbano). – 1. Al fine di limitare l'espansione urbana in aree agricole o a bassa densità abitativa vengono segnalati, nei piani e programmi urbanistici gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi di pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale agirà per favorire la riqualificazione, il recupero e il restauro del tessuto urbano a garanzia del pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Gli interventi di conservazione del tessuto urbano hanno carattere operativo e previsionale con cadenza ciclica decennale, pertanto non possono essere assoggettati ad alcun procedimento di variante urbanistica.
17. 47. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 3-bis», con il seguente:
Art. 3-bis. – 1. Gli interventi di riuso urbano realizzati attraverso programmi o piani, comunque definiti, sono in deroga al decreto ministeriale 1444 del 1968 in materia di standard urbanistici, a condizione che sia approvato un documento che dimostra il concreto miglioramento, in termini reali e prestazionali, che l'intervento determina sotto il profilo ambientale, della mobilità e dei servizi. I programmi e i piani operativi di riuso urbano sono approvati, con priorità, con la procedura dell'accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2000 o del concorso di progettazione e realizzazione, sulla base della procedura del dialogo competitivo stabilita dal decreto legislativo n. 163 del 2006, previa pubblicazione del bando.
17. 93. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: Lo strumento urbanistico individua con le seguenti: I comuni individuano.
Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: della pianificazione aggiungere le seguenti: in sede di strumento urbanistico oppure con specifica delibera del consiglio comunale.
17. 105. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 01) con il seguente:
01) al comma 1, lettera a) dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione della pompa di calore per la produzione esclusivamente di aria».
17. 142. Castiello, Abrignani, Latronico.
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 01), aggiungere il seguente:
02) al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«e-bis) i manufatti in legno, o comunque sprovvisti di strutture in muratura, adibiti a ripostiglio collocati su scoperti di pertinenza di edifici residenziali ovvero esclusivi di singoli alloggi e che non abbiano alcuna caratteristica di superficie ed altezza funzionali all'agibilità per usi diversi»;
Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), capoverso, dopo le parole: comunicazione di inizio lavori aggiungere le seguenti: con gli opportuni elaborati progettuali.
17. 104. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 01), aggiungere il seguente:
02) al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«e-bis) i manufatti in legno, o comunque sprovvisti di strutture in muratura, adibiti a ripostiglio collocati su scoperti di pertinenza di edifici residenziali ovvero esclusivi di singoli alloggi e che non abbiano alcuna caratteristica di superficie ed altezza funzionali all'agibilità per usi diversi».
17. 74. Grimoldi.
Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere la lettera a).
17. 46. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*17. 44. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*17. 90. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, sostituire le parole: trasmette all'amministrazione con le parole: di concerto con l'amministrazione.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole:, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori con le seguenti: sia i dati identificativi dell'impresa alla quale si attende affidare la realizzazione dei lavori che i dati identificativi del responsabile unico del procedimento.
17. 45. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: l'elaborato progettuale e.
17. 302. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.
Al comma 1 lettera c), numero 2), dopo le parole: all'amministrazione comunale aggiungere le seguenti: l'elaborato progettuale e.
17. 14. De Mita.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).
* 17. 13. De Mita.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).
*17. 89. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, sostituire le parole: laddove integrata con la comunicazione di fine lavori con le seguenti: se trasmessa unitamente agli elaborati grafici con lo stato ante e post operam dell'immobile oggetto dell'intervento e al certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23, comma 7.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: ed è tempestivamente inoltrata con le seguenti:. La suddetta documentazione, entro trenta giorni, è trasmessa.
17. 202. Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.
Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, sostituire le parole: laddove integrata con la comunicazione di fine lavori con le seguenti: se trasmessa unitamente agli elaborati grafici con lo stato ante e post operam dell'immobile oggetto dell'intervento e al certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23, comma 7.
17. 203. Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.
Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, sostituire le parole: con la comunicazione di fine lavori con le seguenti: con il certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23, comma 7.
17. 204. Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.
Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, dopo le parole: con la comunicazione di fine lavori aggiungere le seguenti: e il certificato di collaudo finale, di cui all'articolo 23, comma 7.
17. 205. Mannino, Daga, De Rosa, Busto, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.
Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso, sostituire le parole: è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate con le seguenti: è contemporaneamente inoltrata all'amministrazione comunale e all'Agenzia delle entrate.
17. 55. Nardi, Zan.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5).
17. 43. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 17. 42. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 17. 91. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: o dei prospetti.
** 17. 73. Grimoldi.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: o dei prospetti.
** 17. 103. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 17. 82. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 17. 41. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: di ristrutturazione edilizia.
** 17. 12. De Mita.
Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: di ristrutturazione edilizia.
** 17. 87. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole da:, attuati anche in aree fino alla fine del capoverso con le seguenti: e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di effettuare ristrutturazioni di edifici esistenti al fine dell'utilizzo degli stessi in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico e previa consultazione popolare vincolante.
17. 39. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: anche in aree industriali con le seguenti: in aree.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la richiesta di permesso di costruire in deroga alle destinazioni d'uso preveda la realizzazione, su aree dismesse, di eventuali interventi di grande distribuzione organizzata, il progetto di ristrutturazione edilizia o urbanistica da autorizzare deve essere conforme a quanto previsto dagli strumenti di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.
* 17. 117. Vignali, Tancredi.
Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: anche in aree industriali con le seguenti: in aree.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la richiesta di permesso di costruire in deroga alle destinazioni d'uso preveda la realizzazione, su aree dismesse, di eventuali interventi di grande distribuzione organizzata, il progetto di ristrutturazione edilizia o urbanistica da autorizzare deve essere conforme a quanto previsto dagli strumenti di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.
* 17. 154. Martinelli, Castiello, Distaso, Romele, Vella.
Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: permesso di costruire aggiungere le seguenti: e permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, aggiungere in fine, il seguente periodo: Il procedimento istruttorio relativo alle istanze di permesso di costruire in deroga relative ad interventi di edilizia privata è quello previsto dal Capo II del Titolo II del presente decreto. Entro tali termini il Responsabile del procedimento trasmette comunque le istanze istruttorie al consiglio comunale che le esamina nella prima seduta utile una volta espletate le procedure previste dal proprio regolamento.;
sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 3, dopo le parole: «limiti di densità edilizia» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi i relativi parametri edilizi» e dopo le parole: «ed esecutivi» sono inserite le seguenti: «nonché le destinazioni d'uso».
17. 102. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: deroga alle destinazioni d'uso aggiungere le parole: comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
17. 83. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo la parola: d'uso aggiungere la seguente: pubblico.
Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere in fine le parole: e dopo le parole: «le disposizioni di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «3, 4, 5, 6».
17. 57. Nardi, Zan.
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
17. 31. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera g), premettere il seguente numero:
03) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contributi per il rilascio del permesso di costruire e le sanzioni di cui al capo II del Titolo IV della presente parte sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'acquisizione e al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o di immobili non utilizzati o in via dismissione, ovvero di siti all'interno dei quali sono stati realizzati immobili che compromettono le esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio e delle componenti naturali dell'ambiente, nonché a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale»;
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.
17. 32. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera g), premettere i seguenti numeri:
03) il comma 2-bis è abrogato;
03-bis) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. In tutti i casi nei quali il titolare del permesso di costruire abbia stipulato atti convenzionali con l'amministrazione comunale per l'affidamento in esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, in base alle disposizioni dell'articolo 16, comma 2-bis – su richiesta della stessa amministrazione da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione – viene sottoscritto atto aggiuntivo con il quale il titolare del permesso di costruire si sottomette all'obbligo di portare in detrazione dal contributo di cui al comma 2 il valore economico delle opere eseguite, accertato in sede di consuntivo, dopo l'approvazione del collaudo da parte del responsabile tecnico amministrativo, sulla base della documentazione, anche fiscale, consegnata dallo stesso titolare del permesso di costruire.»
17. 33. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera g), premettere il seguente numero:
03) al comma 2-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo può prevedere, a scelta dell'operatore privato che ne formula espressa richiesta al comune, una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all'operatore privato che, nella fase negoziale, può concordare con il comune di restarne in tutto o in parte proprietario, assicurando che vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico-finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi».
17. 159. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.
Al comma 1, lettera g), numero 3), dopo le parole: anziché quelli di nuova costruzione. aggiungere le seguenti: Sempre al fine di incentivare il recupero del costruito, gli interventi di ristrutturazione degli edifici usufruiranno di un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento. Per coprire i costi, le nuove costruzioni subiranno l'aumento IVA necessario all'arrivo della copertura della somma necessaria.
17. 40. Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera g), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando che per tali interventi il contributo di cui al comma 1 è dovuto solamente in caso di aggravio del carico urbanistico, determinato sulla base dell'aumento della superficie calpestabile oppure in caso di cambio della destinazione d'uso.
17. 20. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis.
(Maggiorazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire).
1. Sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 16:
a) gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole ovvero aree vegetate, aree verdi incolte o superfici boschive o forestali allo stato di fatto, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica;
b) gli interventi conformi rispetto alla strumentazione urbanistica e al regolamento edilizio vigenti, realizzati all'interno di lotti di estensione uguale o superiore a 0,5 ettari, che non siano interclusi, che prevedono un tasso di impermeabilizzazione del lotto stesso superiore al 33 per cento. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per «lotto intercluso» si intende un fondo libero da edificazioni e infrastrutture, ubicato all'interno di una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) tutti gli interventi edilizi realizzati che comportino varianti rispetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è determinata dai comuni, in un importo compreso tra un minimo pari a tre volte il contributo per il rilascio del permesso di costruire e un massimo pari a cinque volte lo stesso contributo, con le modalità previste dal presente articolo. I proventi della maggiorazione sono destinati esclusivamente al finanziamento di:
a) interventi forestali a rilevanza ecologica, di incremento della naturalità, di operazioni di bonifica dei suoli e di riduzione del rischio idrogeologico;
b) programmi di acquisizione o di manutenzione di aree verdi estese o di beni compresi all'interno di parchi e riserve naturali regionali, parchi nazionali e riserve statali.
3. Le domande per il rilascio del permesso di costruire, le denunce di inizio attività e le segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernenti la realizzazione di interventi di trasformazione del territorio sono corredate dalla dichiarazione resa da un professionista abilitato, con la quale si assevera che l'intervento non è assoggettabile alla maggiorazione di cui al comma 1 del presente articolo ovvero da una perizia giurata, redatta da un professionista abilitato, contenente il calcolo dell'importo della medesima maggiorazione dovuto per la realizzazione dell'intervento.
4. I comuni, con deliberazione consiliare da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sulla base della cartografia tecnica regionale provvedono:
a) all'individuazione, anche tramite perimetrazione sugli elaborati cartografici dello strumento urbanistico generale vigente, delle superfici agricole, delle aree vegetate, delle aree verdi incolte, delle superfici boschive o forestali nello stato di fatto di cui al comma 1, lettera a);
b) alla determinazione dell'importo della maggiorazione di cui al comma 1, da modulare, nell'ambito dei valori minimo e massimo stabiliti dal comma 2, con riferimento alle caratteristiche del territorio comunale e delle aree interessate dagli interventi e alla tipologia degli interventi stessi;
c) alla redazione di un elenco delle prestazioni ecologiche e all'individuazione degli ambiti e delle operazioni ammissibili ai contributi;
5. Qualora la delibera di cui al comma 4 non sia adottata entro il termine fissato ai sensi del medesimo comma, a decorrere da quello stesso termine la maggiorazione di cui al comma 1 è applicata dai comuni nella misura massima di cinque volte il contributo per il rilascio del permesso di costruire e il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'effettiva corresponsione del contributo e della maggiorazione. In caso di inerzia da parte dei comuni, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.”.
17. 35. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).
* 17. 11. De Mita.
Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).
* 17. 161. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.
Al comma 1, lettera h), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: per le nuove costruzioni con le seguenti: per gli interventi di nuovo impianto.
Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi oggetto del mancato introito da parte dei comuni sono compensati in loro favore in sede di equilibrio del patto di stabilità.
17. 100. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera h), numero 2), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando che per tali interventi il contributo è dovuto solamente in caso di aggravio del carico urbanistico, determinato sulla base dell'aumento della superficie calpestabile oppure in caso di cambio della destinazione d'uso.
17. 18. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
Al comma 1, lettera i), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
17. 99. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).
17. 303. Mannino.
Al comma 1, lettera m), numero 2, sostituire le parole: e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non con figurano una variazione essenziale con le seguenti: le varianti a permessi di costruire che non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ovvero ricadente all'interno delle le zone omogenee «A» di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, individuate dai comuni con la deliberazione di cui all'articolo 23-bis comma 4 e.
17. 304. Mannino.
Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: una variazione essenziale aggiungere le seguenti:, fatte salve le previsioni regionali più favorevoli.
*17. 71. Grimoldi.
Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: una variazione essenziale aggiungere le seguenti:, fatte salve le previsioni regionali più favorevoli.
*17. 98. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera m), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) alla rubrica, dopo le parole: «Interventi subordinati a» sono aggiunte le seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività o a».
17. 16. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) all'articolo 23-bis, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La presente disposizione prevale sulla strumentazione urbanistica comunale vigente e ai comuni sono assegnati 90 giorni per individuare le zone del territorio in cui non siano possibili i cambi di destinazione all'interno della medesima categoria e per l'individuazione di zone dove è possibile in cambio anche fra categorie diverse salvo il reperimento e o la monetizzazione degli standard. Le delibere del consiglio comunale sono soggette a controllo regionale, secondo le disposizioni vigenti nell'ambito delle singole regioni».
17. 143. Palese.
Al comma 1, sopprimere la lettera n).
17. 25. Mannino.
Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:
n) dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:
«Art. 23-ter.
(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante).
1. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale, direzionale e turistico-ricettiva;
b) produttiva e commercio all'ingrosso;
c) commerciale;
d) rurale.
2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
3. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito. Sono, inoltre, sempre ammessi i mutamenti di destinazione d'uso nell'ambito delle funzioni previste dal piano attuativo. Qualora le modifiche determinino un maggior carico di aree per servizi e di attrezzature di interesse pubblico e generale è possibile il ricorso alla monetizzazione senza che ciò costituisca variante essenziale del piano attuativo e della relativa convenzione.
4. In caso di mutamento di destinazione d'uso da turistico-ricettivo a residenziale il vincolo di destinazione alberghiera ove esistente è automaticamente rimosso.
5. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad adeguare la loro normativa alle disposizioni contenute nel presente articolo entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine si applica la normativa statale e la stessa prevale sulle previsioni degli strumenti urbanistici locali».
17. 158. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.
Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 23-ter, comma 1, alinea, dopo le parole: dalle leggi regionali aggiungere le seguenti: e dei regolamenti comunali.
17. 26. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese.
Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 23-ter, comma 1, alinea, sopprimere le parole: ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie”.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera a), dopo la parola: residenziale aggiungere le seguenti: studi professionali;
lettera c), dopo la parola: commerciale aggiungere le seguenti: e artigianale.
17. 84. Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 23-ter, comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva.
17. 97. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 1, sopprimere la lettera q).
17. 27. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, comma 1, dopo le parole: permesso di costruire convenzionato aggiungere le seguenti: con esclusione delle trasformazioni urbanistiche complesse, previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.
* 17. 7. De Mita.
Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, comma 1, dopo le parole: permesso di costruire convenzionato aggiungere le seguenti: con esclusione delle trasformazioni urbanistiche complesse, previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.
* 17. 85. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, comma 2, dopo le parole: del consiglio comunale aggiungere le seguenti: salva diversa previsione regionale,
17. 500. La Commissione.
Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, comma 3, sopprimere la lettera a).
17. 81. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Sono fatte salve le previsioni delle normative regionali e locali che disciplinano la medesima fattispecie, ove non in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
* 17. 8. De Mita.
Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Sono fatte salve le previsioni delle normative regionali e locali che disciplinano la medesima fattispecie, ove non in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
* 17. 75. Grimoldi.
Al comma 1, lettera q), capoverso Art. 28-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Sono fatte salve le previsioni delle normative regionali e locali che disciplinano la medesima fattispecie, ove non in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
* 17. 157. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
q-ter) all'articolo 36 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) dopo il comma 1, inserito il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in riferimento a interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al solo momento della presentazione della domanda, purché siano decorsi dieci anni dalla realizzazione degli stessi e con riferimento ad interventi non oggetto di procedura di cui all'articolo 44;
b) al comma 2, dopo le parole: “all'articolo 16” sono aggiunte le seguenti: “comunque in misura non inferiore a 516 euro”;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Nei casi di cui al comma 1-bis, la sanzione di cui al comma 2 viene raddoppiata»;
q-quater) all'articolo 37 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «valutate» sono aggiunte le seguenti: «a titolo gratuito»;
b) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in riferimento a interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al solo momento della presentazione della domanda, purché siano decorsi dieci anni dalla realizzazione dello stesso e con riferimento ad interventi non oggetto di procedura di cui all'articolo 44.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis la sanzione di cui al comma 4 è raddoppiata».
17. 95. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le regioni, le province e comuni, nei limiti delle rispettive competenze, adeguano le disposizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi in modo tale da garantire l'effettività e la massima applicazione delle misure di semplificazione previste dalla disciplina urbanistica ed edilizia.
1-ter. Le regioni, le province e i comuni nei limiti delle rispettive competenze, garantiscono il principio di libertà dei frazionamenti e degli accorpamenti. Non possono limitare o aggravare discrezionalmente tale libertà al di là dei vincoli minimi e inderogabili stabiliti nelle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni in materia di tutela del paesaggio.
* 17. 6. De Mita.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le regioni, le province e comuni, nei limiti delle rispettive competenze, adeguano le disposizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi in modo tale da garantire l'effettività e la massima applicazione delle misure di semplificazione previste dalla disciplina urbanistica ed edilizia.
1-ter. Le regioni, le province e i comuni nei limiti delle rispettive competenze, garantiscono il principio di libertà dei frazionamenti e degli accorpamenti. Non possono limitare o aggravare discrezionalmente tale libertà al di là dei vincoli minimi e inderogabili stabiliti nelle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni in materia di tutela del paesaggio.
* 17. 126. Vignali, Tancredi, Dorina Bianchi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
1-ter. Le maggiori entrate di cui al comma 1-bis confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307”.
17. 70. Molteni, Grimoldi.
Al comma 2, dopo le parole: ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3 aggiungere le seguenti: 36 e 37.
17. 96. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 4.
17. 80. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita l'Unità di missione per l'elaborazione e l'attuazione degli obiettivi nazionali di riuso e rigenerazione urbana, che elabora e presenta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, un progetto pluriennale di rigenerazione urbana sostenibile per promuovere l'integrazione delle politiche per la sicurezza dell'abitare, il risparmio energetico, la qualità ambientale e sociale; promuove ricerche e sperimentazioni di carattere nazionale; elabora metodologie ed esperienze di buone pratiche; mette a sistema le politiche di incentivazione degli interventi dei privati, anche attraverso l'impiego di risorse attingibili dalla programmazione europea 2014-2020; promuove convenzioni con il sistema bancario per facilitare il credito alle rigenerazioni urbane; propone semplificazioni amministrative e urbanistiche delle autorizzazioni dei progetti di riuso e rigenerazione urbana; collaziona e determina, laddove mancanti, standard minimi uniformi, per classi omogenee, in materia di contenimento del consumo dei suoli, di riuso e di rigenerazione urbana, di aree destinate a verde; integra nel progetto la dismissione e la valorizzazione degli immobili pubblici diversi da quelli di particolare pregio storico, paesaggistico, ambientale, o ad uso pubblico attuale e indispensabile. All'istituzione della Unità di missione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
17. 78. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico è consentita in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell'energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati.
4-ter. Sono ammessi ai benefici del presente comma gli interventi di consolidamento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009 e possono essere realizzati anche attraverso Esco. Sono esclusi i centri storici, le aree e gli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
4-quater. Gli interventi sulle parti comuni dei condomini, sugli appartamenti e sui locali ad uso commerciale che raggiungono le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, in alternativa alle detrazioni fiscali di cui al comma precedente possono beneficare dei titoli di efficienza energetica di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004, e successive modifiche. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e gas approva una nuova scheda per il retrofit energetico degli edifici condominiali attraverso interventi su involucri e impianti realizzati da parte di Esco. I titoli riconosciuti attraverso la scheda saranno legati alla riduzione dei consumi certificata dall'attestato di prestazione energetica con bonus progressivi in funzione della capacità di avvicinarsi alla Classe A di certificazione energetica degli alloggi.
17. 79. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 21-octies, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunte le seguenti parole: «entro il termine di due anni dall'efficacia dell'atto amministrativo».
17. 77. Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, allegato IV, punto 1.1.1., sono inserite, in fine, le seguenti parole: «Per le costruzioni si seguono le indicazioni delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008».
17. 122. Dorina Bianchi, Vignali, Tancredi.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17.1.
(Certezza dei titoli edilizi e semplificazione amministrativa).
1. Il comma 6 dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
«6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato nel sito web dell'amministrazione competente. Su richiesta dell'interessato, ed a proprie spese, si può richiedere una procedura di pubblicazione del provvedimento. Al termine di un periodo di 30 giorni di pubblicazione e in assenza di osservazioni da parte dei soggetti interessati ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 della legge n. 241 del 1990, il titolo edilizio risulta inoppugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Il medesimo effetto si realizza per gli atti di dia e Scia relativi alle ristrutturazioni edilizie, decorso l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per i controlli amministrativi. Ai soli fini della trasparenza delle informazioni, sul sito web dell'amministrazione devono altresì essere tempestivamente pubblicati e rimanere pubblicati sino alla fine lavori gli elaborati progettuali relativi al permesso di costruire. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, il cartello esposto presso il cantiere deve indicare gli estremi del permesso di costruire e l'indirizzo web dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti il permesso di costruire, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio».
2. Al comma 1-ter dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. n. 380 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Se la denuncia non viene presentata per via telematica, essa, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico».
3. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito il seguente periodo: «Se la segnalazione non viene presentata per via telematica, essa, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, deve essere prodotta anche su idoneo supporto informatico».
4. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso il predetto termine gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo».
5. Il comma 6-ter dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«6-ter. Gli elaborati costituenti le segnalazioni certificate di inizio attività e le denunce di inizio attività in materia edilizia e i relativi eventuali provvedimenti inibitori devono essere tempestivamente pubblicati nel sito web dell'amministrazione stessa e rimanervi pubblicati sino alla fine lavori. Ferme restando le ulteriori disposizioni in materia, presso i cantieri ove vengano svolte attività edilizie oggetto di segnalazione certificata di inizio attività ovvero di denuncia di inizio attività deve essere apposto un cartello contenente gli estremi della segnalazione o della denuncia e l'indirizzo web dell'amministrazione dove risultino liberamente consultabili gli elaborati costituenti l'atto stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio».
6. All'articolo 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formatisi in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere».
7. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La piena conoscenza dei titoli abilitativi edilizi espressi, nonché dei provvedimenti negativi taciti formatisi in relazione all'adozione di provvedimenti inibitori riguardanti l'attività edilizia decorre dal termine di trenta giorni dalla di comunicazione dell'apposizione del cartello di cantiere».
17. 01. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17.1.
(Misure di semplificazione in materia di autorizzazione sismica).
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 (L), comma 2, le parole «dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999. n. 490» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42»;
b) dopo l'articolo 3 (L) è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:
a) interventi “di carattere primario” nei riguardi della pubblica incolumità:
a.1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;
a.2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;
a.3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
a.4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
b) interventi “di carattere secondario” nei riguardi della pubblica incolumità:
b.1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
b.2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a.3);
c) interventi “minori” quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.»;
c) l'articolo 65 (R) è sostituito dal seguente:
«Art. 65 (L) – Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6). – 1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia del progetto e della relazione di cui al comma 3.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.»;
d) all'articolo 67:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Completata la struttura, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha centoventi giorni di tempo per depositare il collaudo.»;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), ne trasmette copia all'Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.»;
4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;
e) all'articolo 90 (L):
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.»;
2) il comma 2 è soppresso;
f) l'articolo 93 (R) è sostituito dal seguente:
«Art. 93 (L) – Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19). – 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente Ufficio Tecnico Regionale. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale e eventuali relazioni specialistiche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
5. Il committente che dovesse procedere ad un intervento di un adeguamento o miglioramento sismico di un edificio esistente, secondo i contenuti indicati espressamente nelle norme tecniche emanate dai competenti ministeri, può attuare questo adeguamento o miglioramento mediante una serie di interventi parziali, ciascuno finalizzato al miglioramento sismico dell'edificio.
Il committente procede al deposito di un Progetto Guida Unitario ed esteso a tutto l'edificio, che individui le linee di indirizzo del processo di adeguamento sismico. Il progettista o il direttore dei lavori dovrà asseverare la coerenza di ciascun intervento di miglioramento sismico con le finalità del progetto guida di cui sopra. Ciascun intervento di miglioramento sismico si chiude con il collaudo statico anche parziale redatto ai sensi del presente decreto.
Al termine del processo il certificato statico finale dovrà accertare il raggiungimento dell'adeguamento o miglioramento sismico di cui al Progetto Guida Unitario depositato ad ogni intervento saranno trasferiti i tempi per inizio ed ultimazione dei lavori come stabilito dal presente decreto per il corrispondente titolo abilitativo.
6. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
7. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
8. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.»;
g) all'articolo 94:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di “carattere primario”, di cui all'articolo 3-bis, comma 1 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente.»;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all'articolo 3-bis, comma 1 lettera a.4).
1-ter. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.»;
h) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
Art. 104 (L) – Costruzioni in corso (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articolo 30: articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000). – 1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato; sono escluse eventuali proroghe rilasciate dopo l'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, salvo ulteriore motivata proroga autorizzata dal competente Ufficio Tecnico Regionale o da altro Ente competente.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell'espletamento della gara, prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche.
3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale o ad altro Ente competente per il tramite dello sportello unico, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.
4. L'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento allo sportello unico per i necessari provvedimenti.
5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico al fine dell'annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito.
6. I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.
7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.».
2. Le linee guida di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera b) sono adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
17. 03. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17.1.
(Semplificazione della normazione tecnica).
1. In conformità al riconoscimento dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) della qualifica di «organismo nazionale di normazione» ai sensi dell'articolo 27 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, è attribuita al medesimo ente la competenza generale ed esclusiva in materia di elaborazione e aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori di pertinenza, incluso il settore delle costruzioni, in luogo degli organismi tecnico-consultivi attualmente preposti.
17. 02. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17.1.
1. È istituito un contributo nazionale sulle costruzioni di dimensioni superiori a 200 mq.
2. Il contributo di cui al comma 1 sarà obbligatorio per tutti gli enti comunali, i quali dovranno versare il 20 per cento degli oneri di costruzione ad essi spettanti nel Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
17. 013. Crippa.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17.1.
(Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90).
1. All'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole «40 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni a decorrere dal 2015, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
17. 05. Grimoldi.
ART. 17-bis.
(Regolamento unico edilizio).
Al comma 1, lettera a), dopo il comma 1-sexies inserire i seguenti:
1-septies. Lo schema di regolamento di cui al comma 4-bis si conforma, in particolare, ai seguenti criteri generali:
a) individuazione e definizione dei parametri urbanistici e edilizi applicabili sull'intero territorio nazionale;
b) fissazione delle definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi;
c) individuazione delle caratteristiche e dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, antincendio e antisismici, nonché di accessibilità in termini di eliminazione delle barriere architettoniche;
d) definizione degli elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni;
e) incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente e riduzione del consumo del suolo;
f) diversificazione degli interventi edilizi ai fini della sottoposizione a regimi procedimentali e contributivi differenziati in ragione della rispettiva natura e del carico urbanistico prodotto;
g) individuazione di misure volte a perseguire il risparmio energetico e a favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché ad incentivare l'utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia e la qualità architettonica degli edifici;
h) riconoscimento ai comuni della facoltà di integrare le disposizioni di cui allo schema di regolamento edilizio-tipo in relazione alle sole zone omogenee di tipo A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e a quelle ad esse equipollenti ai sensi dell'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali.
1-octies. Le disposizioni di cui ai commi 1-sexies e 1-septies-bis sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
17-bis. 302. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*17-bis. 300. Mannino.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*17-bis. 301. Dorina Bianchi, Vignali, Tancredi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*17-bis. 500. La Commissione.
ART. 18.
(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo).
Sopprimerlo.
18. 10. Vignali.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000.
18. 12. Nardi, Zan.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: euro 250 mila con le seguenti: euro 350 mila.
18. 300. Matarrese, Cimmino, Causin, D'Agostino, Vecchio.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: euro 250 mila aggiungere le seguenti:, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale;
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti.
18. 9. Vignali, Tancredi.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: euro 250 mila con le seguenti: euro 20 mila.
18. 13. Taglialatela.
ART. 19.
(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione).
Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:
Art. 19-bis.
(Restituzione o compensazione per quanto dovuto all'erario ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa).
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato per intero le somme relative al triennio 1990-1992, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e che hanno presentato domanda di restituzione entro il 31 dicembre 2012 hanno diritto alla definizione della propria posizione mediante la restituzione di quanto versato o, in alternativa, mediante compensazione tra il suddetto credito e quanto dovuto all'Erario per tributi e contributi maturati o maturandi.
2. Nell'eventuale contenzioso sorto a seguito di rigetto della domanda di cui al comma 1, l'Agenzia delle Entrate è obbligata a rinunciare ai procedimenti instaurati, in qualsiasi stato e grado del giudizio essi si trovino, provvedendo alla definizione delle controversie nei modi di cui al comma precedente anche mediante rateizzazione in 3 anni, senza corresponsione di interessi.
19. 04. Cancelleri.
ART. 20.
(Misure per il rilancio del settore immobiliare).
Sopprimerlo.
20. 13. De Rosa, Pesco, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri.
Al comma 1, lettera b), capoverso 119-bis, primo periodo, sostituire le parole: devono essere verificati con le seguenti: devono essere accertati.
Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera b), capoverso 119-bis, sostituire la parola: verificare con la seguente: accertare.
20. 5. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 75 per cento.
20. 6. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
m) dopo il comma 279, è inserito il seguente:
«279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279, per cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla-osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta deve intendersi applicabile anche per le opere in corso, avviate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione».
20. 3. Abrignani.
Al comma 2, capoverso 140-bis, primo periodo sostituire le parole: il concambio eseguito dai con le seguenti: Le azioni riconosciute dai.
20. 7. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, capoverso 140-bis, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: quotisti con la seguente: detentori.
20. 9. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, capoverso 140-quater, primo periodo, sopprimere la parola: prevalentemente.
20. 10. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 3.
20. 11. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 4-quater, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni inserire le seguenti: fermo restando la verifica a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare – da condursi con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies – della presenza di immobili di proprietà delle stesse pubbliche amministrazioni, da non alienare, in ordine ai quali avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e l'esito della verifica, a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare – da condursi con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies – della presenza di immobili di proprietà delle stesse pubbliche amministrazioni, da non alienare, in ordine ai quali avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.
20. 221. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.
Al comma 4-quinquies, sopprimere la lettera a).
20. 231. De Rosa, Daga, Busto, Zolezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 4-quinquies, sopprimere la lettera b).
20. 234. De Rosa, Daga, Busto, Zolezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 4-quinquies, lettera b), dopo le parole: agenzia del demanio inserire la seguente: non;
Conseguentemente, sopprimere le parole da: salvo parere fino a: dalla richiesta.
20. 236. De Rosa, Daga, Busto, Zolezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 4-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: da rendere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
20. 237. De Rosa, Daga, Busto, Zolezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 4-quinquies, sopprimere la lettera c).
20. 238. De Rosa, Daga, Busto, Zolezzi, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-sexies. Al fine di sostenere la domanda del mercato immobiliare, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo di garanzia straordinario con un importo pari a 100 milioni di euro, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, definite secondo la raccomandazione 2003/361/CE, specializzate in opere, di edilizia residenziale privata. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie assistite dallo Stato, concessi di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di opere residenziali private, individuate sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque successivamente alla definizione dell'intesa quadro di cui al precedente comma, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1o gennaio 2015.
20. 2. Abrignani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-sexies. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in ogni caso, ai fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalete utilizzo sociale, a quelli istituiti per la valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico nonché ai fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti»;
b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Stato o ente pubblico» sono inserite le seguenti:
«e società dagli stessi partecipate per almeno il 20 per cento del capitale a del patrimonio»;
c) al comma 3 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) Società di investimento immobiliare quotate di cui l'articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni:
d) al comma 3-bis le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. La tassazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-bis non trova, in ogni caso, applicazione qualora il fondo è partecipato, direttamente, ovvero indirettamente, per più del 50 per cento dagli investitori di cui al comma 3».
20. 16. Riccardo Gallo.
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
(Misure per il rilancio della riqualificazione energetica del patrimonio pubblico esistente).
1. Gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica che riguardano il patrimonio edilizio delle regioni e degli Enti Locali sono esclusi dal Patto di stabilità interno nei casi in cui realizzino una riduzione della spesa energetica certificata da Attestato di prestazione energetica ai sensi della legge 90/2013 e successive modificazioni e il consolidamento antisismico ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modificazioni.
2. Gli interventi di consolidamento antisismico e di riqualificazione energetica ammessi ai benefici di cui alla presente legge devono raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o ridurre almeno per il 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009 e possono essere realizzati anche attraverso Esco.
3. Di concerto tra i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è costituita una struttura che ha il compito di individuare parametri e riferimenti per la presentazione di studi di fattibilità per gli interventi di riqualificazione ai sensi del comma 1 e di coordinamento per i cofinanziamenti degli interventi nell'ambito della programmazione europea 2014-2020 e degli interventi di efficienza energetica previsti dalla Direttiva 2012/27. La struttura può svolgere anche il ruolo di supporto agli Enti Locali sui progetti di riqualificazione energetica e avvalersi delle competenze di altri Enti e istituzioni pubbliche.
4. Alla copertura finanziaria del presente articolo, si provvede nei limiti delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
5. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole; «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 percento».
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
20. 02. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
ART. 21.
(Misure per l'incentivazione del mercato immobiliare).
Sopprimerlo.
21. 18. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
(Norme per favorire l'offerta residenziale pubblica).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, a un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione continuativamente per almeno otto anni, ad un canone che non sia superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, finché con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011.
21. 16. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
(Risorse per favorire la mobilità nel settore delle locazioni).
1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnate ulteriori dotazioni pari a pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, rispettivamente:
a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno 2025 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno anni 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.
21. 17. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sopprimere le parole: di nuova costruzione.
21. 28. De Rosa, Mannino, Crippa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: o non locate al 31 dicembre 2014.
21. 29. Villarosa.
Al comma 1, sostituire le parole: del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000. con le seguenti: del prezzo di acquisto dell'immobile che non può superare i 300.000 euro e che risulti dall'atto di compravendita.
21. 19. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A favore dei fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano, delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. «SIIQ») e delle SICAF aventi esplicitamente, a seconda dei casi, nel proprio regolamento di gestione ovvero nello statuto della società, un oggetto di investimento prevalentemente incentrato su investimenti nel settore residenziale da destinare alla locazione:
a) è introdotta l'esenzione dall'imposta municipale propria di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'esenzione si applica a condizione e fino a quando permane tale destinazione e la proprietà od altro diritto reale riguardante il bene immobile non sia trasferita a soggetti diversi da quelli indicati nel periodo precedente;
b) è introdotta l'esenzione dalle ritenute e dalle imposte sostitutive sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto. L'esenzione si applica con riferimento ai redditi conseguiti dai sottoscrittori per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente;
c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 13, comma 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 e all'articolo 8 comma 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
21. 10. Riccardo Gallo.
Sopprimere il comma 2.
21. 31. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aree oggetto del presente comma devono essere edificabili alla data del 1o gennaio 2014.
21. 32. Alberti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri.
Sopprimere il comma 3.
21. 34. De Rosa, Alberti, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri.
Al comma 3, sostituire le parole: Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, con le seguenti: Pur nel limite massimo di spesa pari a 300.000 euro,.
21. 20. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 3, sostituire le parole: o realizzazione di ulteriori unità immobiliari con le seguenti: di ulteriori unità immobiliari, sempre che siano già ultimate alla data di entrata in vigore del presente decreto,;
Conseguentemente:
al comma 4, alla lettera b), premettere la seguente:
0b) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, né in aree giudicate a rischio idrogeologico;
al comma 4, lettera f), sopprimere le parole: entro il primo grado.
sostituire la rubrica con la seguente: Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione.
21. 306. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.
Al comma 3, sostituire le parole: o realizzazione di ulteriori unità immobiliari con le seguenti: di ulteriori unità immobiliari, sempre che siano già ultimate alla data di entrata in vigore del presente decreto,.
21. 302. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.
Subemendamento riferito all'emendamento 21. 500 della Commissione.
All'emendamento 21. 500 della Commissione, dopo le parole: l'unità immobiliare acquistata aggiungere le seguenti: o costruita su area edificabile.
0. 21. 500. 1. Grimoldi.
Al comma 4, alla lettera b), premettere la seguente:
0b) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.
21. 500. La Commissione.
Al comma 4, alla lettera b) premettere la seguente:
0b) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;.
21. 303. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.
Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, né in aree giudicate a rischio idrogeologico;.
21. 304. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.
Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: A o B con le seguenti: A, B o C.
*21. 300. Busin, Grimoldi.
Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: A o B con le seguenti: A, B o C.
*21. 301. Riccardo Gallo.
Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: o B.
21. 40. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole: entro il primo grado.
21. 305. Paglia, Zaratti, Pellegrino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.
Al comma 4 , lettera f), sostituire le parole: entro il primo grado con le seguenti: entro il terzo grado.
21. 21. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: entro il primo grado con la seguenti: entro il secondo grado.
21. 42. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno anni 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
21. 44. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
8. L'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, è abrogato.
21. 46. De Mita.
Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia popolare).
1. Alla lettera c-bis del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «e all'istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (I.T.E.A. S.p.A.), società interamente pubblica della provincia autonoma di Trento».
2. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), all'ultimo periodo dopo le parole: «comunque denominati» sono aggiunte le seguenti: «e all'istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (I.T.E.A. S.p.A.), società interamente pubblica della provincia autonoma di Trento».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 4 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 06. Ottobre.
ART. 22.
(Conto termico).
Al comma 1, dopo le parole: da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: e da unità di cogenerazione ad alto rendimento.
22. 7. Cera.
Al comma 1, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: assicurando la sostenibilità finanziaria tramite la revisione dei costi ammissibili degli interventi incentivabili,.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di massimizzare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, si ampliano le tipologie di interventi incentivabili con l'introduzione di sistemi elettrici integrati in grado di consentire l'ottenimento di risparmi energetici per gli impianti di climatizzazione (per esempio i sistemi domotici) e di sistemi di illuminazione ad alta efficienza per diminuire i carichi tecnici interni agli edifici.
22. 5. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Nei casi in cui il professionista qualificato abbia rilasciato una relazione tecnica o un attestato di prestazione energetica degli edifici di cui al presente comma difforme dal vero, l'Amministrazione finanziaria procede al recupero integrale delle somme portate in detrazione in conseguenza della relazione o dell'attestazione anzidette, nei confronti del costruttore o del proprietario.
22. 4. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sostituire il comma 2-bis, con il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, all'articolo 9, comma 5, lettera c), le parole: «secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834», sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dalle norme UNI EN 834, UNI 9019, UNI/TR 11388».
22. 6. Molteni, Grimoldi.
ART. 22-bis.
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, come annualmente determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22-bis. 2. Busin, Grimoldi.
ART. 23.
(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili).
Sopprimerlo.
23. 6. Businarolo.
Sopprimere il comma 1.
23. 7. Businarolo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 2645-bis del codice civile, inserire le seguenti: Per tali contratti le parti ai fini dell'autentica delle sottoscrizioni possono rivolgersi ad un avvocato, iscritto al consiglio dell'Ordine degli avvocati che attesti che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza con indicazione del luogo, della data e dell'ora.
23. 8. Turco.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'acquisto si perfeziona al momento del pagamento dell'intero corrispettivo del trasferimento.
* 23. 300. Busin, Grimoldi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'acquisto si perfeziona al momento del pagamento dell'intero corrispettivo del trasferimento.
* 23. 301. Riccardo Gallo.
Sopprimere il comma 2.
23. 9. Businarolo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sostituire le parole: un ventesimo con le parole: un quinto.
23. 10. Bonafede.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo li del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
* 23. 302. Busin, Grimoldi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È ammesso da parte del concedente il ricorso ai procedimenti di cui al Libro IV, Titolo I, Capo li del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
* 23. 303. Riccardo Gallo.
Sopprimere il comma 3.
23. 11. Businarolo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 4.
*23. 3. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.
Sopprimere il comma 4.
*23. 5. Grimoldi.
Sopprimere il comma 4.
*23. 12. Businarolo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 5.
23. 13. Businarolo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: inadempimento del concedente inserire le seguenti: se il conduttore non richiede l'applicazione dell'articolo 2932 del codice civile;
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: inadempimento del conduttore con le seguenti: inadempimento, o recesso, del conduttore.
23. 14. Bonafede.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: inadempimento del conduttore aggiungere le seguenti: superiore a un quinto del costo dell'immobile.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità con le seguenti: acquisisce interamente la parte di canoni imputata a corrispettivo della locazione e il 50 per cento della parte dei canoni imputata a corrispettivo del trasferimento. Alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente: Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto ed ha diritto alla restituzione del 50 per cento di quanto imputato a titolo di corrispettivo.
23. 15. Bonafede.
Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo: Qualora l'inadempienza del conduttore fosse ascrivibile alla fattispecie della morosità incolpevole, il conduttore può presentare istanza per accedere al contributo economico previsto dall'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
23. 17. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Sopprimere il comma 6.
23. 18. Businarolo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 7.
23. 19. De Rosa, Businarolo, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 8, sostituire le parole: di cui all'articolo 107 con le seguenti le parole: di cui all'articolo 108.
23. 20. Daga, Terzoni, Segoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vignaroli.
Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
8-bis. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai contratti stipulati, in qualità di proprietari, dagli enti previdenziali e dalle casse di previdenza, anche privati o privatizzati, comunque denominati, con determinazione del prezzo di acquisto, da farsi all'atto della stipula o del rinnovo dei contratti medesimi, mediante criteri che ne stabiliscano l'importo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori titolari di contratti di locazione, stipulati con enti previdenziali e casse di previdenza, anche privati o privatizzati, comunque denominati, in essere, ovvero scaduti ed in fase di rinnovo o di proroga, anche taciti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora alla medesima data sia stato già avviato il procedimento con l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.
23. 304. Rizzetto.
Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
8-bis. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai contratti stipulati, in qualità di proprietari, dagli enti previdenziali e dalle casse di previdenza, anche privati o privatizzati, comunque denominati, con determinazione del prezzo di acquisto, da realizzarsi all'atto della stipula o del rinnovo dei contratti medesimi, mediante criteri che ne stabiliscano l'importo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori titolari di contratti di locazione, stipulati con enti previdenziali e casse di previdenza, anche privati o privatizzati, comunque denominati, in essere, ovvero scaduti ed in fase di rinnovo o di proroga, anche taciti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora alla medesima data sia stato già avviato il procedimento con l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.
23. 305. Bechis.
Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
8-bis. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai contratti stipulati, in qualità di proprietari, dagli enti previdenziali e dalle casse di previdenza, anche privati o privatizzati, comunque denominati, con determinazione del prezzo di acquisto, da farsi all'atto della stipula o del rinnovo dei contratti medesimi, mediante criteri che ne stabiliscano l'importo conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori titolari di contratti di locazione, stipulati con enti previdenziali e casse di previdenza, anche privati o privatizzati, comunque denominati, in essere, ovvero scaduti ed in fase di rinnovo o di proroga, anche taciti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora alla medesima data sia stato già avviato il procedimento con l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.
23. 306. Baldassarre.
Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:
Art. 23-bis.
(Disciplina della locazione finanziaria).
Dopo il capo XVII del titolo III del libro quarto del codice civile, è aggiunto il seguente:
CAPO XVII – BIS.
DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA.
Art. 1860-bis.
(Nozione).
La locazione finanziaria è il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
Art. 1860-ter.
(Risoluzione del contratto).
1. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite.
2. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento della banca o dell'intermediario finanziario, l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene pagando i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto.
3. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, l'utilizzatore deve restituire il bene alla banca o all'intermediario finanziario e corrispondere tutti i canoni scaduti fino alla data della risoluzione nonché i canoni a scadere attualizzati e il prezzo previsto per l'opzione finale di acquisto dedotto quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene medesimo”.
23. 04. Abrignani.
Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
1. Le norme di cui al precedente articolo si applicano alle dismissioni del patrimonio immobiliare di tutti gli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 anche se il loro patrimonio è stato conferito ai vari fini compresa la vendita a fondi immobiliari o SGR.
2. Il diritto di riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nella città di residenza. L'inquilino degli enti e/o soggetti di cui al comma 1 che esercita il riscatto così come previsto nell'articolo 23 non può rivendere l'immobile prima del decorso di anni dieci. Allo scadere di tale termine il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat, e nell'ipotesi di vendita è attribuito diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che decidono per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.
3. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute del decreto-legge 25 settembre del 2001 n. 351 convertito con modificazioni della legge del 23 novembre 2001 n. 410 così come previste dall'articolo 3 comma 7,8.
4. Agli inquilini che detengono gli alloggi, così come indicati al comma 1, sulla base di un contratto di locazione in essere o scaduto, è riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto ed il diritto di prelazione all'affitto.
23. 0300. Lombardi.
ART. 24.
(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio).
Sopprimerlo.
24. 21. Busto.
Sostituirlo con il seguente:
1. I Comuni definiscono i criteri e le condizioni per favorire la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, il recupero e il riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano e extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni deliberano riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.
24. 22. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: I Comuni possono definire con le seguenti: I Comuni entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, definiscono.
24. 13. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: I Comuni possono definire con le seguenti: I comuni definiscono.
24. 25. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono definire con apposita delibera i criteri con le seguenti: entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono i criteri.
24. 11. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: cittadini singoli o associati, aggiungere le seguenti: da associazioni di rappresentanza delle categorie economiche, centri commerciali naturali o altre associazioni di piccole e medie imprese del commercio, dell'artigianato, del turismo e dei servizi comunque denominate.
24. 10. Vignali, Tancredi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in relazione al territorio da riqualificare aggiungere le seguenti: e non a scopo di lucro.
24. 14. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli interventi possono riguardare, la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Detti interventi non devono peggiorare le caratteristiche ecosistemiche delle matrici ambientali ed in particolare non devono ridurre la permeabilità del terreno.
24. 24. Segoni, Daga, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Micillo, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli interventi possono riguardare la difesa del suolo, la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
24. 23. Segoni, Daga, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Micillo, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: limitata con la seguente: definita.
24. 16. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere con le seguenti: i cittadini singoli o associati fruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1 del decreto-legge 83 del 2014 convertito in legge n. 106 del 2014.
24. 17. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: i Comuni possono deliberare con le seguenti: i Comuni deliberano.
24. 26. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
24. 18. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per i progetti di cui al comma 1, i comuni destinano in ogni caso almeno il 2 per cento delle loro risorse.
24. 27. De Rosa.
Sostituire la rubrica con la seguente: Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio e del riuso temporaneo di edifici pubblici dismessi e non utilizzati.
24. 12. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
ART. 25.
(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale).
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, di cui al comma 6-bis, è rimessa all'amministrazione procedente, la quale, qualora l'intervento proposto e valutato in conferenza necessiti dell'autorizzazione paesaggistica, adotta la proposta di provvedimento finale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela del paesaggio, e la trasmette alla soprintendenza competente, al fine di acquisirne il relativo parere, secondo le norme vigenti. Qualora la soprintendenza esprima parere favorevole sulla proposta di provvedimento finale, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono a far data dall'adozione, da parte dell'amministrazione competente, del detto provvedimento finale».
25. 17. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono dopo trenta giorni dall'adozione del provvedimento finale».
25. 18. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono dopo venti giorni dall'adozione del provvedimento finale».
25. 19. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono dopo dieci giorni dall'adozione del provvedimento finale».
25. 20. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
b) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole: «rimessa dall'amministrazione procedente» sono inserite le seguenti: «che non intenda uniformarsi al dissenso»;
b-bis) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole: «alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che» sono inserite le seguenti: «ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri»;
b-ter) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole: «Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora detta deliberazione contrasti, anche in parte, con l'atto di dissenso qualificato espresso in conferenza di servizi, essa deve essere congruamente motivata e non può comunque disapplicare i parametri del giudizio tecnico su cui si è basato il dissenso.».
25. 21. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 2.
25. 34. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «viene rilasciato il titolo edilizio ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una comunicazione di inizio lavori, di una dichiarazione di inizio attività e di una segnalazione certificata di inizio lavori». Conseguentemente, sostituire le parole: «e alla conseguente efficacia di quest'ultimo» con le seguenti: «ovvero alla presentazione della comunicazione della dichiarazione o della segnalazione sopracitate»;
b) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: a-bis) le modifiche di cui alla lettera a) del presente articolo trovano applicazione alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate a partire dal giorno successivo a quello nel quale entra in vigore la legge di conversione del presente decreto.«;
c) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «delle attività culturali e del turismo», inserire le seguenti: «ad eccezione di quelli rilasciati dal soprintendente rispetto agli interventi sugli immobili di cui all'articolo 146 comma 5 primo periodo». Conseguentemente, allo stesso comma 1-bis il quarto periodo è soppresso;
d) al comma 2, sopprimere le parole seguenti: «, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali».
25. 38. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 lettera a) le parole: «acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento» sono sostituite con le seguenti: «viene rilasciato il titolo edilizio ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una comunicazione di inizio lavori, di una dichiarazione di inizio attività e di una segnalazione certificata di inizio lavori» e conseguentemente sostituire le parole: «e alla conseguente efficacia di quest'ultimo» sono sostituite con le seguenti: «ovvero alla presentazione della comunicazione della dichiarazione o della segnalazione sopracitate»;
b) al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«a-bis) le modifiche di cui alla lettera a) del presente articolo trovano applicazione alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate a partire dal giorno successivo a quello nel quale entra in vigore la legge di conversione del presente decreto.»;
c) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «delle attività culturali e del turismo», inserire le seguenti: «ad eccezione di quelli rilasciati nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui all'articolo 146 del presente Codice, di quelli rimessi nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio del permesso di costruire ovvero al perfezionarsi degli altri titoli abilitativi all'attività edilizia previsti dalla normativa vigente, nonché di quelli rilasciati nell'ambito del procedimento per l'approvazione di progetti di opere pubbliche».
Conseguentemente, allo stesso comma 1-bis, il quarto periodo è soppresso.
d) al comma 2, sono soppresse le parole seguenti: ampliare e.
25. 37. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) le parole: «acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento» sono sostituite con le seguenti: «viene rilasciato il titolo edilizio ovvero decorre il termine entro il quale si può dare avvio ai lavori oggetto di una comunicazione di inizio lavori, di una dichiarazione di inizio attività e di una segnalazione certificata di inizio lavori» e conseguentemente le seguenti parole: «e alla conseguente efficacia di quest'ultimo» sono sostituite con le seguenti: «ovvero alla presentazione della comunicazione della dichiarazione o della segnalazione sopracitate»;
b) al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) le modifiche di cui alla lettera a) del presente articolo trovano applicazione alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate a partire dal giorno successivo a quello nel quale entra in vigore la legge di conversione del presente decreto.».
c) i commi 1-bis e 2 sono soppressi.
25. 35. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 il comma 1-bis è soppresso.
25. 39. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
25. 36. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le tipologie di interventi così individuate devono essere comunque tali da non determinare alterazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici sottoposti a tutela paesaggistica.
25. 40. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
25. 41. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 90 è inserito il seguente: «Articolo 90-bis. – Valorizzazione dei beni archeologici ritrovati durante le fasi di cantiere. – Nel corso dei lavori di realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità qualora vengano scoperte cose immobili di interesse archeologico, nei novanta giorni successivi alla scoperta il Soprintendente, sentita l'Amministrazione che ha autorizzato la costruzione dell'opera, determina le misure idonee a tutela del bene ritrovato, prendendo in esame le proposte progettuali del soggetto realizzatore dell'opera, volte a rendere compatibile la realizzazione della stessa con la valorizzazione e/o conservazione delle cose ritrovate.
Avverso le determinazioni del Soprintendente, nei trenta giorni successivi alla loro notifica, il soggetto realizzatore dell'opera può ricorrere al Ministro per i Beni e le attività culturali, che provvederà nel termine di novanta giorni dal ricevimento, previo parere di una Commissione per la tutela dei beni archeologici, nominata dallo stesso Ministro per i Beni e le Attività culturali e composta da esperti indipendenti nella valorizzazione dei beni archeologici.
Con successivo regolamento da emanarsi da parte del Ministro per i Beni e le Attività culturali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, saranno definiti la composizione ed il funzionamento di tale Commissione, che in ogni caso non dovrà comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, posto che i costi a essa connessi saranno a carico dei soggetti proponenti il ricorso».
25. 10. Dorina Bianchi, Vignali, Tancredi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale della Valle Brembana, in deroga alla normativa vigente, è autorizzata l'apertura del Casinò o Casa da gioco nel Comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo.
25. 15. Grimoldi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini paesaggistici.
25. 16. Caparini, Grimoldi.
Sopprimere il comma 3.
*25. 14. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Sopprimere il comma 3.
*25. 42. De Rosa, Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».
25. 25. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».
25. 26. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente quindici giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».
25. 27. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente ovvero l'interessato possono diffidare il Ministero a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, l'amministrazione competente o il privato richiedente possono agire avverso il silenzio del Ministero ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La mancata espressione del parere, da parte del soprintendente o del Ministero, nei termini stabiliti, non equivale in nessun caso ad assenso ma, se immotivata, viene valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e determina le conseguenze di cui all'articolo 2-bis della medesima legge.»
25. 43. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Colonnese, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fermo restando quanto stabilito nel secondo periodo del comma 5 del presente articolo, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi. La conferenza di servizi convocata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si svolge con le modalità e con la tempistica definite dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241».
25. 44. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Colonnese, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 146, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In tutti i casi nei quali non siano state approvate le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelate predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), e il Ministero dei Beni Culturali non abbia accertato l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici – come stabilito dal secondo periodo del comma 5 del presente articolo – decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi. La conferenza di servizi convocata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si svolge con le modalità e con la tempistica definite dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990. All'esito dei lavori della conferenza, e comunque scaduti i termini stabiliti in seno alla stessa conferenza per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione».
25. 45. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Colonnese, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, nonché quelle relative alle verifiche preventive, di cui al successivo articolo 28, comma 4, non si applicano ai casi di realizzazione di impianti elettrici interrati su strade statali, provinciali, comunali».
3-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«d) per la costruzione di elettrodotti interrati da realizzarsi per la loro maggiore estensione su strade, comprese le relative fasce di rispetto, senza la realizzazione di opere in soprasuolo;
e) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti, compresa l'installazione di fibra ottica.».
*25. 4. Castiello, Abrignani, Latronico.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 nonché, quelle relative alle verifiche preventive di cui al successivo articolo 28, comma 4, non si applicano ai casi di realizzazione di impianti elettrici interrati su strade statali, provinciali, comunali».
3-ter. All'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«d) per la costruzione di elettrodotti interrati da realizzarsi per la loro maggiore estensione su strade, comprese le relative fasce di rispetto, senza la realizzazione di opere in soprasuolo;
e) per l'adeguamento tecnologico degli impianti elettrici esistenti compresa l'installazione di fibra ottica».
*25. 11. Dorina Bianchi, Tancredi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 12, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le norme del presente comma si interpretano nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al successivo articolo 13, non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del presente decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare».
**25. 5. Latronico.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 12, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, inserire alla fine il seguente periodo: «Le norme del presente comma si interpretano nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al successivo articolo 13. Non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del presente decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare».
**25. 6. Tancredi, Dorina Bianchi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 12, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, inserire alla fine il seguente periodo: «Le norme del presente comma si interpretano nel senso che, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui al successivo articolo 13, non sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del presente decreto legislativo i beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare».
**25. 13. Guidesi, Grimoldi.
Sopprimere il comma 4.
25. 47. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Colonnese, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, sopprimere le parole: di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
25. 48. Mannino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 novembre 2014.
25. 28. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e dei turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio 2015.
25. 29. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e dei turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2015.
25. 30. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
ART. 26.
(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati).
Sopprimerlo.
* 26. 31. Sorial, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimerlo.
* 26. 18. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.
Sopprimere il comma 1.
26. 19. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, non costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune, anche recependo progetti di iniziativa civica e comunque attraverso percorsi di progettazione partecipata, presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento.
26. 32. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: patrimonio pubblico aggiungere le parole: ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione.
26. 208. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: allo sviluppo economico e sociale con le seguenti parole: alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.
26. 207. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Comune aggiungere le seguenti: previo censimento della totalità degli immobili pubblici inutilizzati, valutata preliminarmente la necessità dell'utilizzo del singolo immobile per fini pubblici,.
26. 35. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Comune aggiungere le seguenti:, previa consultazione della popolazione secondo le forme stabilite dallo statuto o mediante consultazione pubblica on-line,.
26. 37. Ruocco.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: una proposta con le seguenti: una proposta di piano, programma, progetto.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: una proposta con le seguenti: una proposta di piano, programma, progetto.
26. 209. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il progetto di recupero deve privilegiare l'assegnazione ad associazioni o piccole imprese, giovani imprenditori e start-up, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.
26. 204. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio alla concessione della locazione, a canone agevolato, sull'immobile interessato.
26. 206. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: La proposta e il progetto di recupero dell'immobile del Comune deve prevedere forme di consultazione, anche mediante procedure on-line, tese a coinvolgere in un percorso partecipato, la popolazione.
26. 304. Paolo Bernini.
Sopprimere il comma 2.
26. 20. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Ministero della difesa aggiungere: di concerto con il Ministero dell'ambiente.
26. 214. Busto, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: effettuano inserire le seguenti: previo censimento della totalità degli immobili pubblici inutilizzati.
26. 41. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo altresì quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. A tal fine il decreto previsto dal medesimo comma 1 dell'articolo 6 al citato decreto-legge n. 91 del 2013, deve essere adottato in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
26. 43. D'Uva.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al successivo comma.
2-ter. Le proposte di cui al precedente comma 2-bis devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre n. 207 del 2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli investimenti considerati in relazione alla diversa durata del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto qualora alla sua realizzazione concorra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti SGR S.p.A.
26. 7. Riccardo Gallo.
Sopprimere il comma 3.
26. 21. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La diversa destinazione urbanistica deve prevedere prioritariamente finalità a carattere pubblico a favore di situazioni segnate da gravi carenze quali gli istituti di pena; dell'edilizia scolastica; di attività culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico ed archeologico.
26. 49. Corda.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il progetto di recupero deve privilegiare l'assegnazione ad associazioni, giovani imprenditori, start-up o piccole imprese, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.
26. 50. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.
Sopprimere il comma 4.
*26. 22. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 4.
*26. 52. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 5.
26. 23. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: nonché forme di consultazione della popolazione, anche mediante procedure on-line, in merito al progetto di recupero dell'immobile presentato dal Comune.
26. 53. Ruocco, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri.
Sopprimere il comma 6.
26. 24. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio procede, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili, con prelazione a favore di enti pubblici e delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco che occupino immobili in locazione.
26. 56. Rizzo.
Sopprimere il comma 7.
26. 25. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti con le parole: ferme restando le volumetrie, le superfici e le sagome esistenti.
26. 220. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 7 primo periodo dopo le parole: superfici esistenti aggiungere le seguenti: nonché le prerogative in materia del consiglio comunale.
26. 306. Artini.
Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.
26. 300. Tofalo.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso la mancata attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, comporta una penale pari alla meta del valore assegnato al bene demaniale oggetto dell'accordo. Qualora tale accordo preveda una bonifica ambientale a carico del destinatario del bene demaniale, la penale è pari al triplo del valore addotto nell'accordo di programma alla bonifica.
26. 29. Artini, Basilio, Rizzo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Tofalo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Sono esclusi dai poteri del commissario ad acta di cui al comma 7, le prerogative in materia proprie del consiglio comunale nell'adozione e nell'approvazione della variante urbanistica.
26. 301. Basilio.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le linee guida di cui al comma 7 del presente articolo dovranno tra l'altro prevedere:
a) la gratuità del servizio di pronto soccorso per gli utenti aeroportuali e il divieto di aumento delle tasse aeroportuali in relazione al servizio di pronto soccorso;
b) l'individuazione del contraente erogatore dei servizi di pronto soccorso attraverso bandi pubblici;
c) la pubblicazione sul sito istituzionale dell'aeroporto del risultato del bando nonché dei servizi erogati, della loro gratuità e della gestione delle risorse destinate ai servizi di pronto soccorso.
26. 305. Lorefice.
Sopprimere il comma 8.
26. 26. Duranti, Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. Al fine della valorizzazione dei beni demaniali, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, in tema di proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 30 dicembre 2009, sono da intendersi applicabili alle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo e/o residenziale, di carattere stagionale e/o annuale.
26. 11. Abrignani.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. Gli investimenti dei Comuni che partecipano finanziariamente al recupero e riqualificazione sociale degli immobili di cui al presente articolo, sono esclusi dal computo dei vincoli del Patto di Stabilità Interno.
Con legge di stabilità per il 2015 è definito per i Comuni compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno in conto capitale, di cui al comma precedente.
26. 62. Frusone, Rizzo, Artini, Corda, Tofalo, Paolo Bernini, Basilio, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. L'eventuale nuova destinazione d'uso degli immobili deve risultare compatibile con la storia dell'edificio ed il ruolo dello stesso nel contesto territoriale.
26. 61. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8.1. Sono fatte salve le prerogative e le previsioni statutarie delle Regioni a Statuto speciale con particolare riferimento all'articolo 14 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna.
26. 64. Pili.
Aggiungere in fine, il seguente comma:
9. Gli investimenti dei Comuni che partecipano finanziariamente al recupero e riqualificazione sociale degli immobili di cui al presente articolo, sono esclusi dal computo dei vincoli del Patto di Stabilità Interno.
Con legge di stabilità per il 2015 è definito per i Comuni compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno in conto capitale, di cui al comma precedente.
26. 302. Frusone.
Aggiungere in fine, il seguente comma:
9. Gli investimenti dei Comuni che partecipano finanziariamente al recupero e riqualificazione sociale degli immobili di cui al presente articolo, sono esclusi dal computo dei vincoli del Patto di Stabilità Interno.
Con legge di stabilità per il 2015 è definito per i Comuni compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno in conto capitale, di cui al comma precedente.
26. 303. Frusone.
Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni concernenti la ridefinizione di aree del demanio marittimo concesse per finalità turistico-ricreative, nonché misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti e la valorizzazione delle coste).
1. Tutte le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio e sono escluse dal demanio marittimo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non più destinate ai pubblici usi del mare. Le aree individuate dal citato decreto sono trasferite al patrimonio disponibile, con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle stesse aree e destinate alla patrimonializzazione.
2. Al fine di contribuire efficacemente a un rapido risanamento dei conti economici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitare entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, nonché del diritto di prelazione in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e strutture. E fatto divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
3. La cessione di cui al comma 2 avviene al prezzo stabilito con apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con fissazione delle percentuali di abbattimento dei manufatti acquisiti al pubblico demanio in corso di svolgimento della concessione con licenza demaniale.
4. Le restanti aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1 del presente articolo, allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati. Nelle more del procedimento di revisione delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza. I manufatti possono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione.
5. Al concessionario non optante di cui al comma 4, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso dei valori.
6. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito del decreto di cui al comma 5, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale, fino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto, al fine di non pregiudicare la continuità dell'attività d'impresa.
26. 01. Abrignani.
ART. 27.
(Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL).
Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
27. 8. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire le parole: vengono individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente con le seguenti: sono individuate quelle opere di pubblica utilità da finanziare con urgenza e preferibilmente.
27. 4. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, dopo le parole: tra quelle in avanzato stato di realizzazione aggiungere le seguenti: e quelle a carattere sanitario, sociale o che interessano edifici pubblici danneggiati da eventi sismici,.
27. 7. Dall'Osso, Lorefice, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, dopo le parole: in avanzato stato di realizzazione aggiungere le seguenti: e con elevata intensità occupazionale e sostenibilità, prioritariamente gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di prevenzione del rischio sismico del patrimonio immobiliare pubblico.
27. 6. Zolezzi, Segoni, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Vignaroli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INAIL e i comuni interessati pubblicano sui siti istituzionali le opere di pubblica utilità individuate ai sensi del comma 1.
27. 9. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sopprimere le parole:, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati,.
27. 5. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Norma interpretativa in materia di cedolare secca).
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta. Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dichiarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia delle entrate».
27. 05. Grimoldi.
ART. 28.
(Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale).
Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.
28. 8. Paolo Nicolò Romano.
Al comma 7, dopo le parole: a cura dell'ENAC, aggiungere le seguenti: e del Ministero della salute.
28. 5. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 7, dopo le parole: a cura dell'ENAC aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della salute.
28. 9. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Gestori aeroportuali dovranno garantire agli utenti la gratuità del servizio di pronto soccorso come definito dalle linee guida di cui al presente comma.
28. 10. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le linee guida di cui al comma 7 del presente articolo dovranno tra l'altro prevedere:
a) la gratuità del servizio di pronto soccorso per gli utenti aeroportuali e il divieto di aumento delle tasse aeroportuali in relazione al servizio di pronto soccorso;
b) l'individuazione del contraente erogatore dei servizi di pronto soccorso attraverso bandi pubblici;
c) la pubblicazione sul sito istituzionale dell'aeroporto del risultato del bando nonché dei servizi erogati, della loro gratuità e della gestione delle risorse destinate ai servizi di pronto soccorso.
28. 11. Lorefice.
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: manuali operativi aggiungere le seguenti: e dalle linee guida.
28. 12. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'anno 2014 è pari a 6,50 euro per passeggero imbarcato di cui 1,00 euro destinato ai Comuni aeroportuali ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV S.p.A., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.A. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:
a) il 40 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente e al versamento in un apposito conto destinato ai Comuni Aeroportuali;
b) il 60 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
28. 4. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
ART. 29.
(Pianificazione strategica della portualità e della logistica).
Sopprimerlo.
29. 15. Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel traffico merci aggiungere le seguenti: in coerenza con la mappatura della Rete trans europea dei trasporti TEN-T, che ha individuato i Corridoi plurimodali e la rete centrale dei porti europei.
29. 18. Liuzzi, Agostinelli, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994.
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono soppresse. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni interessate, si provvede a bandire l'affidamento in concessione della gestione dei porti su cui insistono le autorità portuali, prevedendo che la concessionaria assorba il personale in servizio presso le autorità portuali al momento della loro soppressione.
29. 16. Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da effettuare ai sensi, con le seguenti: secondo le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 6, commi 8, 10 e 12.
29. 19. Prodani.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa con le Regioni.
29. 24. Pili.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di ottimizzare le strutture portuali esistenti sul territorio nazionale, il ministero delle infrastrutture provvede alla mappatura delle infrastrutture portuali esistenti, anche parti dismesse di porti esistenti o inutilizzati, al fine di dare apposite destinazioni d'uso volte a valorizzare le attività indicate nei commi precedenti ed esclude la realizzazione di nuovi porti.
29. 26. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese.
ART. 30.
(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti).
Sopprimerlo.
30. 28. Benedetti.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: numero aggiungere le seguenti: delle start up e.
30. 30. Mucci.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in particolare aggiungere la seguente: micro.
Conseguentemente, comma 2, lettera g), dopo le parole: da parte delle aggiungere la seguente: micro.
30. 29. Della Valle.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: è adottato d'intesa con il con le seguenti: è adottato, previa intesa con la conferenza permanente per il rapporto tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di concerto con il.
30. 17. Caon, Grimoldi.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: mercati esteri aggiungere le seguenti: alle start up e.
30. 33. Mucci.
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari tra cui anche l'estensione dei provvedimenti relativi al terremoto dei 20 e 29 maggio 2012 circa le produzioni DOP anche al comune di Offlaga in provincia di Brescia erroneamente non incluso a suo tempo tra i comuni colpiti da quell'evento sismico, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti.
30. 300. Guidesi, Grimoldi.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: in particolare agricole e agroalimentare con le seguenti: in particolare agricole, agroalimentari, manifatturiere e artigianali.
30. 31. Mucci.
Al comma 2, lettera c) sostituire le parole:, in particolare agricole e agroalimentari con le seguenti: agricole, agroalimentari, manifatturiere e artigianali,.
30. 34. Vallascas.
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: dei marchi aggiungere la seguente: esistenti.
30. 6. Russo, Faenzi.
Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sostegno a progetti volti a promuovere ed incentivare il consumo di prodotti agroalimentari italiani nella ristorazione italiana all'estero anche attraverso apposite intese tra ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed imprese agroalimentari ed esercizi di ristorazione interessati.
30. 32. Gagnarli.
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
Conseguentemente, alla lettera f), in fine, aggiungere le seguenti parole: anche durante l'Esposizione Universale 2015.
30. 18. Caon, Grimoldi.
Al comma 2 sopprimere la lettera e).
30. 7. Russo, Faenzi.
Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione durante l'Esposizione Universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari nazionali esclusivamente.
30. 35. Massimiliano Bernini.
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: Italian sounding aggiungere le seguenti: anche attraverso l'incentivazione di produzioni locali ed al rafforzamento di reti distributive efficienti.
30. 36. Mucci.
Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) le attività di promozione strategica, di cui alla lettera f), anche con lo scopo di dare maggiore impulso alle azioni di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding, dovranno essere rivolte alla diffusione della conoscenza degli aspetti relativi alla cultura, alle tradizioni, all'ambiente e in generale al contesto in cui è stato realizzato il prodotto.
30. 37. Vallascas.
Al comma 2, lettera i), dopo la parola: contributi aggiungere la seguente: automatici.
30. 8. Russo, Faenzi.
Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) assistenza tecnica, legale e logistica agli imprenditori italiani del settore agroalimentare che svolgono la propria attività su mercati esteri, con particolare riguardo all'accompagnamento nelle fasi di avvio delle attività.
Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e in particolare assicura, attraverso la messa a disposizione di consulenti specializzati in materia legale, di commercio internazionale e risoluzione alternativa delle controversie, l'assistenza di cui alla lettera m) del comma 2.
30. 39. Gallinella.
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) coinvolgimento dell'associazionismo italiano all'estero sia nella promozione del Made in Italy in sede estera che nella promozione delle opportunità di investimento in Italia anche attraverso il sostegno e la promozione di appositi ”corridoi produttivi, turistici e culturali.
30. 43. Fitzgerald Nissoli, De Mita, Rabino, Buttiglione, Falcone, Sberna, Gigli.
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) incentivi alle operazioni di concentrazione delle cooperative a mutualità prevalente, attraverso il riconoscimento di un credito di imposta all'impresa che risulta dall'operazione, da poter usufruire nei successivi tre anni, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, e comunque di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro annui.
30. 44. De Mita.
Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) semplificazione amministrativa delle procedure che garantiscano tempi certi alle imprese.
30. 20. Caon, Grimoldi.
Al comma 3-bis, premettere il seguente periodo: Il piano di cui al comma 1 ha durata quinquennale.
30. 40. Lupo.
Al comma 4, dopo le parole: del comma 2 aggiungere le seguenti: in funzione dell'incremento del fatturato dell'export delle imprese.
30. 9. Russo, Faenzi.
Al comma 5, lettera b), aggiungere in fine le parole: ed i criteri oggettivi per il raggiungimento degli stessi.
30. 19. Caon, Grimoldi.
Al comma 9, sostituire la parola: anche con la seguente: esclusivamente.
30. 41. Della Valle.
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le finalità previste dalle lettere f) e g) del comma 2 del medesimo articolo.
30. 5. Faenzi, Russo.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di consentire ai consumatori di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di tipicità, di originalità e di creatività dello stile italiano, è istituito il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy», di proprietà dello Stato. Il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy» è attribuito ai prodotti di cui al precedente periodo che sono ideati o progettati interamente da un'impresa italiana, a prescindere dal fatto che le fasi del processo di lavorazione e di confezionamento siano avvenute o meno nel territorio italiano. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'individuazione dei prodotti che sono autorizzati a utilizzare il marchio «Stile Italiano-Designed in Italy» con riferimento alle diverse filiere produttive, nonché i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.
30. 15. Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di attuare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009 e di garantire la compatibilità della normativa italiana sulla protezione del design industriale con le disposizioni contenute nella direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, l'articolo 239 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005. n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 230. – (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. I terzi che hanno fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli e divenute di pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001 non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché l'attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso».
30. 16. Nicchi, Ricciatti, Pannarale, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I commi 49-bis e 49-ter dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 sono abrogati.
30. 42. Fantinati.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 49-bis della legge n. 350 del 2003 al primo periodo sopprime le seguenti parole: ”ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
30. 301. Fantinati.
ART. 31.
(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri).
Sopprimerlo.
* 31. 12. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimerlo.
* 31. 20. Mucci.
Sopprimerlo.
* 31. 300. Petitti, Cominelli, Camani.
Sopprimere i commi 1 e 2.
31. 16. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 1.
31. 13. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sostituire le parole: da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: da adottare previo accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata.
Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 26 novembre 2002, con le seguenti: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225, del 25 settembre 2002.
*31. 21. Dellai, De Mita.
Al comma 1, sostituire le parole: da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: da adottare previo accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata.
Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 26 novembre 2002, con le seguenti: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225, del 25 settembre 2002.
*31. 302. Marguerettaz.
Al comma 1, dopo le parole: 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,.
31. 19. Prodani.
Al comma 1, dopo le parole: n. 281, inserire le seguenti: In coordinamento dei principi definiti dall'articolo 10 del decreto-legge 83 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge 106 del 2014.
31. 350. Mucci.
Al comma 1 sostituire le parole: non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi Immobiliari interessati con le seguenti: non può superare il 30 per cento della superficie complessiva di ogni unità immobiliare.
31. 301. Mucci.
Al comma 1 sostituire le parole: non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi Immobiliari interessati con le seguenti: non può superare il 30 per cento della superficie complessiva di ogni unità immobiliare.
31. 351. Mucci.
Al comma 1, sostituire le parole da: intendendosi fino alla fine del comma, con le seguenti: intendendosi tali gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicati in una o più unità immobiliari attigue o in parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. Nei condhotel la superficie delle unità abitative a destinazione residenziale non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati ed il numero complessivo delle camere, delle suites e delle unità abitative a destinazione residenziale che li compongono, deve essere maggiore di cinquanta.
31. 10. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 2.
* 31. 14. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 2.
* 31. 17. Nardi, Zan.
Sopprimere il comma 3.
31. 15. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. In deroga alle disposizioni in materia regionale e alla disciplina vigente, nell'esercizio delle attività balneari, al fine di promuovere la permanenza turistica nei lidi balneari e rafforzare l'integrazione e lo sviluppo degli itinerari turistici nei siti UNESCO italiani, in particolare quelli situati nel Mezzogiorno, in coerenza con le disposizioni previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, il periodo annuale, delle attività degli stabilimenti balneari è stabilito, entro un periodo massimo di cento giorni, oltre la stagione balneare attualmente definita, direttamente dai concessionari o titolari di imprese turistico balneare, classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che esercitano l'attività esclusivamente nel territorio nazionale.
3-ter. Restano valide le disposizioni previste dall'articolo 34-quater, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 179. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal precedente comma, entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
31. 305. Altieri.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, nelle Regioni a statuto ordinario decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino alla entrata in vigore della normativa regionale i comuni possono procedere al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche per gli interventi edilizi relativi alla realizzazione dei condhotel.
31. 7. Pizzolante, Tancredi, Dorina Bianchi.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Sono fatte salve le prerogative costituzionali e statutarie delle regioni a Statuto speciale con particolare riferimento alle competenze in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica.
31. 24. Pili.
ART. 32.
(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto).
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di ottimizzare le strutture portuali esistenti sul territorio nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla mappatura delle infrastrutture portuali esistenti, anche parti dismesse di porti esistenti o inutilizzati, al fine di dare apposite destinazioni d'uso volte a valorizzare le attività indicate nei commi precedenti ed esclude la realizzazione di nuovi porti.
32. 7. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese.
ART. 32-bis.
(Disposizioni in materia di autotrasporto).
Sopprimere il comma 2.
32-bis. 1. Scotto, Pellegrino, Zaratti.
Sopprimere il comma 3.
32-bis. 5. Busin, Grimoldi.
Dopo l'articolo 32-bis, aggiungere il seguente:
Art. 32-ter.
(Iva trasporto su acqua non di linea).
1. Il comma 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente:
«14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri».
32-bis. 0300. Dorina Bianchi.
ART. 33.
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio).
Sopprimerlo.
33. 64. De Rosa.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 33.
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio).
1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana e della preventiva partecipazione delle popolazioni territorialmente interessate, secondo quanto previsto dalla legge 108 del 2001. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.
2. Sulla base dei princìpi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, nonché la partecipazione dei cittadini, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate ed i Sindaci dei Comuni interessati. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
4. La competenza per la formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, e attribuita, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Nell'esercizio di tale competenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si avvale dell'ISPRA dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di un Comitato di Controllo cittadino debitamente costituito, a sua volta supportato da una commissione tecnico-scientifica di periti scelti dalle associazioni cittadine e dai movimenti territoriali interessati. Le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti dovranno seguire i principi e le norme comunitarie.
5. La proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del Sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione, e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.
La conferenza di servizi è convocata al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, non può superare il termine di 60 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale.
Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, e adottato entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sottende l'avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.
Non costituisce variante urbanistica. Nella dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori è assicurato il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli esistenti ambientali e non.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'articolo 114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.
12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 è trasferita al Comune di Napoli, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Comune di Napoli costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Comitato cittadino di controllo. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p,A. è riconosciuto dalla società costituita un indennizzo di esproprio per pubblica utilità delle aree e degli immobili trasferiti.
13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Comune di Napoli partecipa alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione.
33. 63. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 33.
1. In materia di bonifiche, riqualificazione e risanamento di aree contaminate e/o degradate è vietato procedere alla nomina di commissari di governo o di protezione civile secondo l'ordinamento esistente in quanto tali situazioni non sono riconducibili ad eventi improvvisi o imprevedibili. Le situazioni di inerzia o inadempienza da parte di Enti ed Istituzioni deputati ai procedimenti sono risolti esercitando i poteri sostitutivi da parte degli enti sovra-ordinati automatici in caso di inadempienza ed inerzia da parte di uno dei soggetti istituzionali deputati.
33. 65. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Attengono alla tutela dell'ambiente di cui con le seguenti: Attengono alla tutela della salute e al governo del territorio di cui all'articolo 117, terzo comma, e alla tutela dell'ambiente di cui.
33. 25. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In merito alla corretta applicazione del decreto legislativo 195/2005 sulla trasparenza dei dati e delle informazioni ambientali è fatto obbligo per il Ministero dell'Ambiente di risolvere le inadempienze esistenti relative alla pubblicazione nel proprio sito web istituzionale dei dati e delle informazioni ambientali, compresi i monitoraggi realizzati su tutte le matrici ambientali, sui Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 152/2006. L'eventuale persistenza dell'inadempienza comporta l'immediata sospensione con decurtazione del premio di produttività e, qualora i dati e le informazioni non siano pubblicate entro il 28 febbraio 2015, la decadenza dall'incarico del dirigente responsabile al procedimento per il quale non vengono resi disponibili le informazioni.
33. 66. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Sopprimere il comma 2.
33. 67. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sostituire le parole: garantendo comunque la partecipazione degli con le seguenti: e agli.
33. 26. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, dopo le parole: garantendo comunque la partecipazione, aggiungere le seguenti: delle comunità locali e.
33. 27. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 3, sostituire le parole: sentita la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: in accordo con la Conferenza Stato-regioni e previa intesa con la Regione interessata.
33. 71. Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 3, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza Unificata.
* 33. 48. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 3, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza Unificata.
* 33. 56. Grimoldi.
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: e i sindaci dei Comuni interessati.
33. 31. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: riqualificazione urbana, aggiungere le seguenti: e ambientale.
33. 28. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: della rete stradale e dei trasporti pubblici, con le seguenti: della rete stradale e prioritariamente dei trasporti pubblici.
33. 29. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: e dei trasporti pubblici, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo al trasporto su ferro.
33. 30. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di sanamento ambientale, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Le amministrazioni comunali interessate predispongono entro i termini temporali concordati con il Commissario, il documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3;
Conseguentemente:
al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento ambientale, e l'attuazione del programma di rigenerazione urbana predisposto dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica;
al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: la proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3, con le seguenti: la proposta di programma di risanamento ambientale dallo stesso elaborata, e di rigenerazione urbana predisposta dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3;
al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico, aggiungere le seguenti: elaborato dalle amministrazioni comunali interessate.
33. 32. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti:
Alla formazione, approvazione e attuazione e programma di risanamento ambientale, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Le amministrazioni comunali interessate predispongono entro i termini temporali concordati con il Commissario, il documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3.
33. 33. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3 inserire le seguenti:, ferme restando le responsabilità di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
* 33. 57. Grimoldi.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3 inserire le seguenti:, ferme restando le responsabilità di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
* 33. 49. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: preposti un Commissario straordinario del governo fino a: Il Commissario e il soggetto attuatore, con le seguenti: preposti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con gli enti territoriali interessati e con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per le parti di sua competenza, e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione delle misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. I suddetti soggetti;
Conseguentemente:
sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con gli enti territoriali e con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per le parti di sua competenza, sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi anche infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi;
al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: trasmette al Commissario straordinario di Governo, con le seguenti: trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al ministero delle infrastrutture e Trasporti;
al comma 9, sostituire le parole: Il Commissario straordinario di Governo, con le seguenti: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: adottato dal Commissario straordinario di Governo, con le seguenti: adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: Il Commissario straordinario di Governo vigila, con le seguenti: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti vigilano, in accordo con gli enti territoriali interessati;
al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: autorizzazione del Commissario straordinario di Governo, con le seguenti: autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'economia, e gli enti territoriali.
33. 47. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sentito il presidente della regione interessata con le seguenti: sentiti il presidente della regione e il sindaco dei comuni interessati.
* 33. 50. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sentito il presidente della regione interessata con le seguenti: sentiti il presidente della regione e il sindaco dei comuni interessati.
* 33. 58. Grimoldi.
Al comma 5, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: e i sindaci dei comuni interessati.
33. 34. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: interessata aggiungere le seguenti: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
33. 72. Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario provvede altresì all'esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
* 33. 51. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario provvede altresì all'esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
* 33. 59. Grimoldi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini delle garanzie di partecipazione di cui al precedente comma 2, gli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio provvedono a deliberare, nelle forme istituzionali, entro 60 giorni, gli indirizzi di programmazione e pianificazione locali per la trasformazione dei siti di cui al comma 3.
Conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: Ad esso compete aggiungere le seguenti: in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 5-bis.
33. 52. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: trasparenza e di concorrenza, aggiungere le seguenti: previa documentata verifica di conflitti di interesse di qualsivoglia natura.
33. 35. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento ambientale e l'attuazione del programma di rigenerazione urbana predisposto dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica.
33. 36. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: Al soggetto attuatore è affidata la formulazione di una proposta del Programma di cui al comma 3. A tali fini il soggetto attuatore indice preliminarmente, secondo un calendario temporalmente concentrato, strutturate sessioni di ascolto dei soggetti sociali organizzati, aperte anche alla cittadinanza, e attiva un sito web per la raccolta di contributi e proposte.
33. 37. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 8.
33. 73. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: la proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3, con le seguenti: la proposta di programma di risanamento ambientale dallo stesso elaborata, e di rigenerazione urbana predisposta dalle amministrazioni comunali interessate di cui al comma 3.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico, aggiungere le seguenti: elaborato dalle amministrazioni comunali interessate.
33. 38. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I fondi riferiti necessari alla bonifica dovranno essere comunque garantiti con fondi pubblici, qualora non si individui il responsabile dell'inquinamento così come previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
33. 53. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: comprensivi di eventuali premialità edificatorie.
33. 39. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Zaccagnini, Ricciatti.
Sostituire il comma 9, con il seguente:
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, la pubblica immediatamente nelle forme opportune per la massima diffusione e conoscenza da parte della cittadinanza e in ogni caso la trasmette al sindaco del comune interessato che avrà 60 giorni di tempo per comunicare eventuali osservazioni e/o proposte sulla base di una corrispondente delibera del consiglio comunale. Entro il medesimo termine i cittadini potranno far pervenire al commissario osservazioni e rilievi. Trascorso il termine dei 60 giorni, il commissario straordinario di Governo convoca immediatamente una conferenza di servizi nel corso della quale si assumeranno le necessarie motivate determinazioni sulle eventuali osservazioni, al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il soggetto attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della regione e il sindaco del comune interessati.
33. 41. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 120 giorni.
33. 91. Capelli.
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 90 giorni.
Conseguentemente, al medesimo comma:
al terzo periodo sostituire le parole: anche in deroga alle vigenti previsioni di legge con le seguenti:, di concerto con il presidente della regione interessata ed i sindaci del comuni interessati, che partecipano alle sedute del consiglio, tenendo conto dei pareri tecnici espressi in conferenza di servizi, ottemperando in via prioritaria a quelli ambientali e a tutela della salute.
sopprimere l'ultimo periodo.
33. 74. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: e i sindaci dei comuni interessati.
33. 40. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando aggiungere le seguenti: il rispetto degli standard urbanistici e.
33. 54. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 10, sostituire il terzo periodo con il seguente: Qualora il programma fosse in variante agli strumenti urbanistici vigenti, la variante deve essere approvata dall'amministrazione comunale con procedura semplificata e con tempi ridotti della metà rispetto a quelli previsti dalle norme.
33. 42. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere i commi 11, 12 e 13.
33. 62. Grimoldi.
Al comma 11, sopprimere la parola: estremo.
33. 92. Carloni.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnolifutura SpA alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge n. 147 del 2013. Il Commissario, Straordinario, con decorrenza dalla data di nomina del soggetto attuatore, di cui al comma 6, trasferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato.
* 33. 43. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Airaudo, Placido, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnolifutura SpA alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge n. 147 del 2013. Il Commissario, Straordinario, con decorrenza dalla data di nomina del soggetto attuatore, di cui al comma 6, trasferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato.
* 33. 79. De Mita.
Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: in stato di fallimento aggiungere le seguenti fatti salvi i diritti del Comune di Napoli.
33. 55. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: dalla società costituita e, al comma 13, sopprimere le parole: e la società di cui al comma 12 partecipano.
33. 75. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 12, terzo periodo, sostituire le parole da: che potrà essere versato fino a: Soggetto Attuatore con le seguenti:; il pagamento di tale importo resta sospeso fino alla definizione del processo in corso a carico di numerosi rappresentanti della Bagnoli Futura SpA volto ad accertare le responsabilità di questa società per la mancata bonifica e il disastro ambientale dell'area di Bagnoli-Coroglio.
33. 76. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 12, aggiungere in fine le parole: nonché il personale ivi impiegato.
33. 44. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Airaudo, Placido, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 13, dopo le parole: il Soggetto Attuatore e, aggiungere le seguenti: l'Amministrazione comunale di Napoli, sentita.
33. 45. Pellegrino, Zaratti, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13. 1. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva emanata da Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2014, recante «disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio».
33. 46. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13. 1. Le aree da bonificare comprese nel comprensorio della ex Selca e delle attività industriali della ex Union Carbide, nel Comune di Berzo Demo (BS), sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui al presente articolo.
33. 61. Caparini, Grimoldi.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13. 1. Le aree da bonificare del SIN Brescia-Caffaro – aree industriali e relative discariche da bonificare, come individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 1o dicembre 1998, n. 426, sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui al presente articolo.
33. 60. Caparini, Grimoldi.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13. 1. Fermo restando quanto disposto dal decreto-legge n. 136 del 2013 e successivi decreti ed atti attuativi, considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree site nella regione Campania individuate ai sensi del citato decreto-legge n. 136 del 2013 e successivi decreti ed atti attuativi, tali aree sono dichiarate con il presente provvedimento aree di interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.
33. 77. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33. 1.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dall'amianto).
1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dall'amianto è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma i del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
33. 01. Lavagno, Zan, Nardi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33. 1.
Al decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo l'articolo 246 è aggiunto il seguente articolo 246-bis:
«1. Il Ministero dell'Ambiente adotta entro il 30 giugno 2015 il Piano nazionale per le Bonifiche assicurando, attraverso la procedura di valutazione ambientale strategica, un'ampia partecipazione degli enti, delle istituzioni e del pubblico interessato. In assenza di tale Piano non possono essere sottoscritti ulteriori Accordi di programma di cui all'articolo 246 del presente decreto.
2. Per ogni di sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al decreto del ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013 n. 7 il Ministero dell'Ambiente, in accordo con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati, anche attraverso la destinazione di specifici fondi da destinarsi negli Accordi di Programma che interessano tali aree, assicura l'apertura di uno o più sportelli territoriali per la costante informazione del pubblico e delle aziende e per la ricezione di proposte e segnalazioni da parte dei cittadini, anche al fine di facilitare l'attuazione delle procedure e la diffusione dei documenti e delle informazioni ambientali in possesso degli enti relativi al sito in questione.
3. Le conferenze dei servizi convocate per la definizione delle procedure e degli interventi relative ai siti nazionali per le bonifiche sono aperte alla partecipazione del pubblico interessato, ivi compresi i comitati territoriali, al fine di assicurare la partecipazione al procedimento amministrativo acquisire informazioni che possono essere utili nella definizione dello stesso. Tutti i documenti attinenti i punti all'ordine del giorno delle conferenze sono resi disponibili informato digitale nel sito del Ministero dell'Ambiente.
4. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 gennaio 2013 n. 7, il Ministero dell'Ambiente costituisce un tavolo di lavoro permanente che si riunisce almeno una volta ogni due mesi in uno dei comuni inclusi nei perimetri dei SUi e a cui partecipano i portatori di interesse e in generale il pubblico interessato, finalizzato a promuovere l'ideazione di strategie, iniziative ed attività condivise volte a promuovere la bonifica e il riutilizzo delle aree interessate dall'inquinamento.
5. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 gennaio 2013 n. 7, comprese le aree ad esse contigue e quelle in cui i cittadini sono stati potenzialmente esposti a contaminanti provenienti da tali siti, il Ministero della Salute in accordo con le regioni e le province autonome interessate assicurano la costante sorveglianza epidemiologica. Per tali aree entro il 30 giugno 2015 è obbligatoria la costituzione del Registro dei Tumori e delle malattie da esposizione ambientale rispondenti ai criteri definiti in apposito Regolamento dal Ministero della Salute, da emanarsi entro il 28 febbraio 2015 sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il Regolamento assicura forme di costante partecipazione dei comitati territoriali di cittadini e delle associazioni dei medici per l'ambiente finalizzata al corretto funzionamento del Registro».
33. 02. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33. 1.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale).
1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
*33. 06. Lavagno, Zan, Nardi.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33. 1.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dall'amianto dei siti di interesse nazionale).
1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dall'amianto dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
*33. 07. Lavagno, Zan, Nardi.
ART. 34.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica).
Sopprimerlo.
34. 25. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 34.
1. Al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura strettamente necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o».
4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente articolo», sono inserite 1e seguenti: «, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»; b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».
6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».
7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
8. Ai fini dell'applicazione del comma 7 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette alla Regione, al Comune e alla Provincia competenti per territorio e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori al fine di consentire le attività di controllo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che è tenuta ad analizzare i campioni prelevati;
b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA ed a tutti gli enti coinvolti nel procedimento di bonifica da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; a tal fine presenta nei 15 giorni successivi al completamento degli interventi una relazione dettagliata contenente la descrizione delle attività svolte, dei presidi utilizzati e dei monitoraggi effettuati;
c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.
9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo. I valori di fondo devono essere valutati e concordati con gli enti di controllo sulla base di una proposta del proponente che deve avere una sufficiente motivazione tecnico-scientifica.
10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:
a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio che deve essere effettuata, qualora il proponente voglia ricorrere a tale strumento, al termine delle attività di caratterizzazione, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;
b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia.
34. 24. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: 3 aprile 2006, n. 152. aggiungere le seguenti: Per gli affidamenti comunque definiti per lavori aventi per oggetto la materia delle bonifiche ambientali il requisito dell'iscrizione nelle apposite categorie di cui all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 deve essere soddisfatto al momento dell'affidamento dei lavori ovvero della partecipazione alla eventuale procedura selettiva.
34. 26. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
Sopprimere i commi 3 e 4.
*34. 7. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.
Sopprimere i commi 3 e 4.
*34. 21. Grimoldi.
Sopprimere il comma 3.
34. 27. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole «Le circostanze invocate a giustificazione» sono aggiunte le seguenti: «dell'urgenza o»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati di cui al comma 2, lettera c) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, tra almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, iscritti in appositi elenchi. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro gli elenchi sono quelli istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123. Per importi pari o superiori a 1,5 milioni di euro, l'elenco è istituito presso l'Autorità, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento dà pubblicità, sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, dell'elenco degli operatori invitati. Si applica l'articolo 122, comma 7, terzo periodo».
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis) all'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:
«9-ter. In fase di prima applicazione, con riferimento ai lavori di bonifica e di messa insicurezza dei siti contaminati, di cui all'articolo 57, comma 2-bis, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro e da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014; per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al paragrafo precedente, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto; inoltre, la delibera dell'ANAC di cui al terzo periodo del predetto articolo 57, comma 2-bis, è adottata entro il 15 dicembre 2014».
34. 42. De Mita.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 57, comma 2, lettera c), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «Le circostanze invocate a giustificazione» aggiungere le seguenti parole «dell'urgenza o».
3-quater. All'articolo 57, dopo il comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati di cui al comma 2, lettera c) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, tra almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, iscritti in appositi elenchi. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro gli elenchi sono quelli istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123. Per importi pari o superiori a 1,5 milioni di euro, l'elenco è istituito presso l'Autorità, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento dà pubblicità, sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, dell'elenco degli operatori invitati. Si applica l'articolo 122, comma 7, terzo periodo».
3-quinquies. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente comma:
«9-ter. In fase di prima applicazione, con riferimento ai lavori di bonifica e di messa insicurezza dei siti contaminati, di cui all'articolo 57, comma 2-bis, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro e da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014; per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al paragrafo precedente, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto; inoltre, la delibera dell'ANAC di cui al terzo periodo del predetto articolo 57, comma 2-bis, è adottata entro il 15 dicembre 2014.».
*34. 52. Abrignani, Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 57, comma 2, lettera c), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «Le circostanze invocate a giustificazione» aggiungere le seguenti parole «dell'urgenza o».
3-quater. All'articolo 57, dopo il comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. I lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati di cui al comma 2, lettera c) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, tra almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, iscritti in appositi elenchi. Per i lavori di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro gli elenchi sono quelli istituiti dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 123. Per importi pari o superiori a 1,5 milioni di euro, l'elenco è istituito presso l'Autorità, che stabilisce con propria deliberazione i termini e le regole per la sua organizzazione, aggiornamento e consultazione. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento dà pubblicità, sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, dell'elenco degli operatori invitati. Si applica l'articolo 122, comma 7, terzo periodo».
Conseguentemente, all'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente comma:
“9-ter. In fase di prima applicazione, con riferimento ai lavori di bonifica e di messa insicurezza dei siti contaminati, di cui all'articolo 57, comma 2-bis, di importo inferiore ad 1,5 milioni di euro e da affidare entro il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti, ai fini della individuazione dei soggetti da invitare, devono tener conto anche delle domande di iscrizione presentate fino al 15 dicembre 2014; per gli appalti di importo compreso tra 1,5 milioni di euro e la soglia comunitaria, fino alla istituzione dell'elenco di operatori economici presso l'ANAC, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti da invitare nell'ambito degli stessi elenchi di cui al paragrafo precedente, se sussistono soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto; inoltre, la delibera dell'ANAC di cui al terzo periodo del predetto articolo 57, comma 2-bis, è adottata entro il 15 dicembre 2014.”».
*34. 22. Grimoldi.
Sopprimere il comma 5.
34. 14. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*34. 15. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*34. 28. Busto, Zolezzi, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
Sopprimere il comma 7.
34. 29. Daga, Zolezzi, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Nei siti inquinati, nei quali sono stati eseguiti non meno del 50 per cento degli interventi in ordine finanziario di quelli previsti di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
34. 45. Pili.
Al comma 7 sopprimere le parole: o non sono ancora avviate.
34. 30. Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni.
Al comma 7, sostituire le parole: possono essere realizzati, con le seguenti: possono essere realizzati, previo parere dell'Arpa,.
34. 16. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 7, sostituire le parole: altre opere lineari con le seguenti: altre opere.
34. 20. Grimoldi.
Al comma 7, dopo la parola: rischi aggiungere le seguenti: per l'ambiente,.
34. 17. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7.1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla regione rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica».
7.2. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto ai dissensi espressi nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla regione rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica».
34. 10. Vignali, Tancredi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. All'articolo 242, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per la selezione delle tecnologie di bonifica sito specifiche più idonee, la regione può autorizzare sperimentazioni pilota In campo delle tecniche di bonifica anche finalizzate all'individuazione del parametri di progetto necessari per il passaggio a scala».
34. 44. De Mita.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. I benefici previdenziali previsti dalla legislazione vigente in materia di pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto, ovvero i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o comunque sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto, si applicano anche a coloro i quali sono stati collocati in quiescenza in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «per un periodo superiore a dieci anni,» sono soppresse;
2) le parole: «il coefficiente di 1,25» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti coefficienti: 1,075, nel caso di cinque anni di esposizione: 1,1, nel caso di sei anni di esposizione; 1,125, nel caso di sette anni di esposizione; 1,15 nel caso di otto anni di esposizione; 1.2 nel caso di nove anni di esposizione; 1,25, nei casi di dieci o più anni di esposizione. I coefficienti si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i lavoratori esposti all'amianto addetti alle bonifiche, all'escavazione o all'estrazione non è fissato alcun termine»;
3) I benefìci derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non danno luogo alla corresponsione di arretrati;
4) all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
5) il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 300. Chimienti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. I benefici previdenziali previsti dalla legislazione vigente in materia di pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto, ovvero i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o comunque sono stati a contatto con esso in modo diretto o indiretto, si applicano anche a coloro i quali sono stati collocati in quiescenza in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «per un periodo superiore a dieci anni,» sono soppresse;
2) le parole: «il coefficiente di 1,25» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti coefficienti: 1,075, nel caso di cinque anni di esposizione: 1,1, nel caso di sei anni di esposizione; 1,125, nel caso di sette anni di esposizione; 1,15 nel caso di otto anni di esposizione; 1.2 nel caso di nove anni di esposizione; 1,25, nei casi di dieci o più anni di esposizione. I coefficienti si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto e che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al presente comma devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro il 31 dicembre 2013, con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i lavoratori esposti all'amianto addetti alle bonifiche, all'escavazione o all'estrazione non è fissato alcun termine»;
3) I benefìci derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non danno luogo alla corresponsione di arretrati;
4) all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
5) il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 301. Tripiedi.
Al comma 8, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: significativo con le seguenti: preciso, indicato da apposita tabella prevista con decreto del ministro dell'ambiente.
34. 49. Pili.
Al comma 8, lettera a), ultimo periodo sostituire le parole: il Piano con le seguenti: gli esiti del Piano.
34. 47. Capelli.
Al comma 8, sopprimere la lettera b).
34. 32. Rostellato.
Al comma 8, lettera c), dopo le parole: attività di scavo, sono rimosse e gestite inserire le seguenti: previa comunicazione all'Arpa competente.
34. 18. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 8, lettera c), aggiungere in fine le parole: da un ente o da un ente accreditato.
34. 36. Cominardi.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Qualora le opere di cui al comma 7 siano state sottoposte a procedure di VIA, o di Valutazione di Incidenza Ambientale, e se la presenza di aree inquinate dove operare non erano state inserite nella relativa documentazione, l'Autorità competente valuta se le attività in tali aree siano da considerarsi di entità e qualità tali da determinare di quanto previsto dall'articolo 24 comma 9-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
34. 35. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
Al comma 9, dopo le parole: valori di fondo aggiungere la seguente: naturale.
34. 33. Ciprini.
Sopprimere il comma 10.
34. 38. Busto, Zolezzi, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e posti in opera nella medesima successione originaria.
34. 51. Capelli.
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
34. 39. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
Al comma 10, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) qualora, ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio, non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sia stata autorizzata nel rispetto delle disposizione previste dalla disciplina comunitaria sulle discariche.
34. 40. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
Al comma 10, lettera b), sostituire le parole da: se nell'area fino alla fine della lettera, con le seguenti: nell'area di riutilizzo che sia stata autorizzata nel rispetto delle disposizione previste dalla disciplina comunitaria sulle discariche.
34. 19. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10. 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. A copertura degli oneri di cui al comma 10-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per il 2014, e 30 milioni dal 2015 al 2024.
34. 23. Lavagno, Zan, Nardi.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10. 1. Per gli affidamenti comunque definiti e denominati di lavori e servizi attinenti la materia delle bonifiche ambientali è fatto obbligo per l'Ente o l'Autorità procedente di pubblicare nel proprio siti WEB il curriculum del soggetto affidatario e dell'ultima visura camerale dello stesso disponibile.
34. 41. Segoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.
Al comma 10-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso, per ottemperare agli obblighi di cui alla Convenzione di Aarhus, l'Autorità competente assicura le forme di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 6, comma 2, della Convenzione, anche ai fini della presentazione di osservazioni da parte del pubblico.
34. 302. Segoni.
Al comma 10-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso l'autorità competente può richiedere la realizzazione di ulteriori caratterizzazioni sia per numero di punti di campionamento sia per parametri da ricercare per anche al fine di valutare il livello raggiunto di esposizione della popolazione e dell'ambiente ai contaminanti eventualmente presenti.
34. 303. Daga.
Al comma 10-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso il progetto deve contenere i dati per tutti i parametri di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto.
34. 304. Micillo.
Sopprimere il comma 10-bis.
34. 305. Daga.
Al comma 10-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) L'autorità competente assicura che su almeno il 10 per cento dei progetti esaminati ogni anno in ambito provinciale ovvero comunque non meno di 3 progetti ogni anno scelti casualmente tra quelli presentati siano svolte attività di validazione dei dati presentati dal proponente attraverso la collaborazione della rete delle Agenzie. La validazione avviene tenendo conto delle tecniche e degli elenchi di parametri di cui con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto.
34. 306. Vignaroli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica).
1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, gli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate sono considerati interventi di edilizia libera e realizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente del territorio e della tutela del mare. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente preposte in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.
3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.
4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.
5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.
6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.
34. 01. Cera.
Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:
Art. 34-bis.
1. All'articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 il comma 5 è soppresso.
34. 05. Capelli.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gasprodotti da discarica).
1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, gli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate sono considerati interventi di edilizia liberalizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente del territorio e della tutela del mare. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente preposte in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.
3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.
4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.
5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.
6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.
*34. 02. Abrignani.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gasprodotti da discarica).
1. Al fine di gestire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza ambientale delle discariche esistenti, anche a tutela della salute pubblica, gli impianti di captazione, trattamento, distruzione e produzione di energia elettrica del biogas prodotto all'interno di discariche debitamente autorizzate sono considerati interventi di edilizia liberalizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, godono della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta sulla rete di trasmissione nazionale indipendentemente dal punto di connessione alla stessa e non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite dalla trasmissione, anche per via telematica, del modello unico, approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente del territorio e della tutela del mare. Il soggetto proponente l'intervento, qualora non sia il titolare della concessione di discarica, nel modello unico esibisce il rapporto contrattuale con lo stesso e dichiara l'inizio delle attività realizzative all'amministrazione comunale competente la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, dà comunicazione alle autorità territorialmente preposte in materia ambientale, sanitaria e di prevenzione per l'espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.
3. Le dichiarazioni contenute nel modello unico di cui al comma 2 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni applicando le sanzioni previste nell'articolo 76 del medesimo decreto.
4. I soggetti destinatari delle dichiarazioni rese con il modello unico semplificato di cui al comma 2 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.
5. La qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il relativo allaccio alla rete elettrica nazionale riconosciuto a un impianto di bonifica del biogas operante su un originario lotto di discarica è trasferita, a domanda dell'operatore, anche agli impianti realizzati su nuovi lotti autorizzati presso la medesima discarica.
6. Gli impianti di cui al precedente comma 1, anche già realizzati, possono utilizzare componenti tecniche quali attrezzature dei pozzi, sottostazioni di aspirazione e controllo, tubazioni, stazioni di aspirazione o captazione del biogas, sistemi di depurazione e/o liquefazione del biogas, sistemi di analisi e controllo, motori endotermici e camere di post-combustione rigenerate o revisionate dalle case costruttrici o da officine specializzate riconosciute dalle stesse case costruttrici. La rigenerazione o revisione è attestata da una autocertificazione che comprova la ricambistica utilizzata, le ore di lavoro impiegate e il rispetto delle normative in materia di emissioni di sostanze inquinanti.
*34. 07. Piso.
ART. 35.
(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).
Sopprimerlo.
*35. 76. Capelli.
Sopprimerlo.
*35. 58. De Rosa, Vignaroli, Mannino, Zolezzi, Micillo, Della Valle, Spadoni, Busto, Daga, Segoni, Terzoni.
Sopprimerlo.
*35. 36. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.
Sopprimerlo.
*35. 16. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia, di recupero di materia, di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e quelli di compostaggio aerobico presenti nel territorio nazionale esistenti o da realizzare nel rispetto della gerarchia dei rifiuti prevista dalla Direttiva 2008/98/Ce, informando adeguatamente la popolazione residente. In ogni caso non è possibile realizzare impianti di recupero d'energia in aree già fortemente compromesse e altamente inquinate.
35. 60. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, individua con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, seguendo le linee guida già contenute nella nuova proposta di direttiva europea in materia di rifiuti (COM(2014)397) che limita il recupero energetico ai materiali non riciclabili e consente lo smaltimento in discarica unicamente per i rifiuti non recuperabili, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o eventualmente da realizzare per attuare un sistema integrato di gestione di tali rifiuti.
35. 61. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
(Disposizioni urgenti per l'individuazione di una rete nazionale adeguata di impianti per il riutilizzo e per il riciclaggio dei rifiuti).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del presente decreto e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del presente decreto, sono individuati nel territorio nazionale gli impianti ove vengono svolte attività di preparazione per il riutilizzo, di pre-selezione meccanica, di compostaggio, nonché ogni altro sito attualmente esistente nel territorio nazionale o approvato e già previsto nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito ove siano poste in essere operazioni di recupero di materia dai rifiuti.
2. Con il decreto di cui al comma 1, è stabilito il fabbisogno nazionale residuo dei predetti impianti, al fine di conseguire gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, contestualmente alla predisposizione di un piano di progressiva dismissione degli impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, nonché degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui ai commi 2 e 3, non possono essere autorizzati nuovi impianti di incenerimento con o senza recupero di energia.
35. 62. Vignaroli, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce, con proprio decreto, il tributo speciale per il recupero di energia e di smaltimento di rifiuti urbani e speciali di provenienza extraregionale. Soggetto passivo del tributo è il gestore dell'impresa che fornisce il servizio con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il deposito dei rifiuti da avviare a recupero di energia o di smaltimento. Questo tributo speciale è dovuto alle regioni dove sono ubicati i suddetti impianti che recuperano e/o smaltiscono materiale proveniente da altre regioni, l'ammontare di tale tributo affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare la raccolta differenziata ed incentivare l'acquisto di prodotti e materiali riciclati.
35. 65. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia da digestione anaerobica dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia da digestione anaerobica dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.
35. 411. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
(Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche.
2. Tutti gli impianti, sia esistenti che eventualmente da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.
3. Tutti gli eventuali impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.
5. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi compatibilmente con le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove sia dimostrato che l'eventuale incenerimento non sia fonte di più grave impatto sanitario e/o ambientale, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.
35. 71. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
(Rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica).
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del piano nazionale di prevenzione di cui all'articolo 180, degli ultimi dati disponibili sulla produzione e gestione dei rifiuti, dei Piani regionali di cui all'articolo 199, sono individuati l'attuale disponibilità sul territorio nazionale di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, e l'eventuale fabbisogno nazionale residuo di tali impianti, al fine di determinarne la rete nazionale integrata ed adeguata ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE. Ove la capacità di tali impianti sia superiore alle necessità effettive, verrà approntato, entro dodici mesi dall'esito del decreto di cui al primo periodo, un piano di dismissione progressiva, partendo dagli impianti più obsoleti e più impattanti sull'ambiente.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 182, fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, non possono essere presentate istanze di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento, anche se con recupero energetico, né di ampliamento di impianti esistenti, e i provvedimenti di autorizzazione eventualmente rilasciati in violazione di tale divieto sono nulli.
3. Dal 1o gennaio 2015 è proibito procedere all'utilizzo di ceneri derivanti da impianti di incenerimento e centrali elettriche a carbone nei cementifici. Gli scarti di produzione degli inceneritori ed affini, nonché delle centrali elettriche a carbone dovranno essere smaltiti come rifiuti pericolosi secondo le normative vigenti in materia.
35. 70. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
1. Tenuto conto dell'obbligo da rispettare riguardante la perentoria gerarchia dei rifiuti prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla Direttiva 2008/98/CE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto e tenendo conto degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali esistenti e quelli di compostaggio aerobico ancora da realizzare.
35. 67. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
1. Tenuto conto dell'obbligo da rispettare riguardante la perentoria gerarchia dei rifiuti prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla Direttiva 2008/98/CE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua tenendo conto degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con proprio decreto gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti e, solo laddove fossero necessari, quelli da realizzare per attuare un sistema integrato di gestione di tali rifiuti.
2. Tutti gli impianti, sia esistenti che eventualmente da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.
3. Per gli impianti di nuova realizzazione, qualora fossero necessari, dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.
35. 66. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono individuati nel territorio nazionale: gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
2. È istituito il tributo speciale per l'incenerimento ed il coincenerimento di rifiuti extraregionali. Presupposto dell'imposta è l'incenerimento ovvero il coincenerimento di rifiuti provenienti da regioni diverse da quella di ubicazione degli impianti:
a) soggetto passivo del tributo è il gestore dell'impresa che fornisce il servizio di incenerimento o di coincenerimento con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il deposito dei rifiuti da avviare a combustione;
b) è stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il limite inferiore ed il limite superiore del tributo speciale suddiviso per tipologia di rifiuti avviabili ad incenerimento o coincenerimento;
c) l'ammontare del tributo speciale è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti inceneriti o coinceneriti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti provenienti da altre regioni ed avviati ad incenerimento o coincenerimento;
d) il tributo speciale per l'incenerimento ed il coincenerimento dei rifiuti extraregionali è dovuto alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare la raccolta differenziata e gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati;
e) il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicato l'impianto di incenerimento o di coincenerimento una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti provenienti da altre regioni nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicato l'impianto dove vengono inceneriti o coinceneriti i rifiuti. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione;
f) l'accertamento, i controlli, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto da questo articolo sono disciplinati con legge della regione.
35. 64. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di compostaggio e di recupero della materia e riciclo della materia, esistenti, da completare, da avviare, da aggiornare o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione dei rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, per un totale rispetto dell'ambiente e a superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.
2. Gli obiettivi da conseguire in termini di materia recuperata, su base regionale, sono:
il 50 per cento della materia in massa entro il 1o gennaio 2016;
il 75 per cento della materia in massa entro il 1o gennaio 2020;
il 95 per cento della materia in massa entro il 1o gennaio 2023.
3. Durante il periodo di conseguimento degli obiettivi previsti al comma 2, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua uno o più soggetti pubblici ai quali affidare i seguenti compiti:
a) entro il 30 giugno 2015 ricognizione di tutte le tipologie di plastiche attualmente in commercio con l'obiettivo di ridurre il numero complessivo messe in commercio a n. 6. Il criterio dovrà essere quello di privilegiare le plastiche che più facilmente possano essere ripolimerizzate;
b) entro il 30 giugno 2016 ricognizione di tutte le tipologie di bioplastiche individuando quelle che potranno successivamente sostituire le plastiche individuate alla precedente lettera a);
c) entro il 31 dicembre 2020 fornire una dettagliata caratterizzazione della tipologia di rifiuto residuale non recuperabile al fine di individuare le modalità di raggiungimento del 100 per cento di materia recuperata.
4. Gli impianti individuati al precedente comma 1, dovranno essere avviati, aggiornati o realizzati nei tempi necessari per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.
5. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, individua annualmente i criteri di premiabilità e punibilità per le Amministrazioni e gli Amministratori inadempienti verso gli obiettivi di cui al comma 2; le maggiori entrate imputabili ai meccanismi di premiabilità non sono computabili ai fini del Patto di Stabilità interno.
35. 59. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere i commi 1, 3, 4, 6, 8, 9.
35. 204. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Sopprimere il comma 1.
*35. 19. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Rondini.
Sopprimere il comma 1.
*35. 205. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 3 e 4;
sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:
6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistono vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni.
7. Nel caso in cui in impianti di incenerimento e di coincenerimento localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani e speciali prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura minima di 20 euro e quella massima di 40 euro, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extra regionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.
sopprimere i commi 8 e 9.
35. 208. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono individuati nel territorio nazionale: gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilita la capacità massima di incenerimento dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.
35. 206. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale.
Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.
35. 207. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, individua – su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e attenendosi a quanto riportato dalla lettera f) comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – gli impianti di recupero e di smaltimento esistenti ovvero da realizzare solo se effettivamente necessari.
35. 68. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con proprio decreto, individua gli impianti di incenerimento esistenti o da realizzare solo se effettivamente necessari, articolati per regione e tenendo conto della pianificazione regionale, in considerazione di una loro progressiva riduzione ai fini del pieno rispetto della gerarchia dei rifiuti, di cui alla Direttiva 2008/98/CE, recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e degli obiettivi nazionali di raccolta differenziata e di riciclaggio previsti dalla normativa vigente.
35. 212. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.
Al comma 1 sopprimere le parole: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
35. 312. Fico.
Al comma 1 primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
35. 313. Luigi Di Maio.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centocinquanta giorni.
35. 314. Carinelli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*35. 37. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*35. 315. Battelli.
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le seguenti: il Ministero dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare.
35. 333. Dieni.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: sentito il Ministero della salute.
35. 88. Mantero, Colonnese, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 30 giorni dalla richiesta,.
35. 21. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Rondini.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
35. 69. Mantero, Colonnese, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
35. 20. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Rondini.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
35. 85. Mantero, Colonnese, Baroni, Cecconi, Di Vita, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: tenuto conto anche dei Piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei Piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dai Piani di Ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.
35. 22. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Rondini.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: proprio.
35. 311. Nesci.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo. con le seguenti: individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento, per i rifiuti urbani e speciali, e co-incenerimento, per i soli rifiuti speciali non pericolosi, in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento e coincenerimento con recupero energetico da realizzare per coprire il fabbisogno residuo.
35. 202. Busin, Grimoldi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio con le seguenti: impianti di riuso e riciclaggio dei rifiuti.
35. 328. D'Ambrosio.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo
35. 334. Fraccaro.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale.
35. 331. Lombardi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale con le seguenti: in ossequio agli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, nel rispetto della pianificazione regionale.
35. 330. Nuti.
Al comma 1, sostituire le parole:, tenendo conto della pianificazione regionale con le seguenti: e nel rispetto della pianificazione regionale.
35. 332. Grimoldi, Busin.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Tale decreto contiene disposizioni volte ad avviare un'indagine per valutare la necessità di realizzare discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in prossimità degli impianti produttivi, tenendo conto della presenza dei necessari interventi di riqualificazione e opere di bonifica nonché di eventuali pareri di compatibilità ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. È in ogni caso fatto divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere bonifica. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, è abrogato.
35. 92. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Tale decreto contiene disposizioni volte ad avviare un'indagine per valutare la necessità di realizzare discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in prossimità degli impianti produttivi, tenendo conto della presenza dei necessari interventi di riqualificazione e opere di bonifica nonché di eventuali pareri di compatibilità ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. È in ogni caso fatto divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nella provincia di Napoli.
35. 91. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale decreto stabilisce, in ogni caso, il divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere bonifica.
35. 90. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*35. 41. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*35. 72. Petraroli.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali impianti, individuati con finalità di progressivo squilibrio nella gestione dei rifiuti fra le aree del territorio nazionale, deprimono lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio, mentre aumentano la circolazione dei rifiuti sul territorio nazionale, nonché il fabbisogno delle discariche.
35. 63. Vignaroli, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza.
35. 301. Parentela.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale.
35. 302. L'Abbate.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e moderno.
35. 40. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la sicurezza nazionale nell'autosufficienza con le seguenti: l'autosufficienza nel territorio di ciascuna regione.
35. 23. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la sicurezza nazionale nell'autosufficienza con le seguenti: l'autosufficienza in ciascun ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,.
35. 24. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la sicurezza nazionale nell'autosufficienza con le seguenti: l'autosufficienza.
35. 86. Mantero, Colonnese, Baroni, Cecconi, Di Vita, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sicurezza nazionale con le seguenti: sicurezza regionale.
35. 25. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, e di Autorizzazione Integrale Ambientale, relative agli impianti di cui al presente articolo, devono essere integrate dallo Studio di Impatto Sanitario al fine di assicurare la tutela della salute dell'individuo e delle comunità interessate residenti nei territori ove saranno realizzati gli impianti di recupero di energia di cui al presente articolo. La redazione dello studio di impatto sanitario, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento ed i costi associati sono a carico del proponente. Lo studio deve essere redatto da specialisti aventi esperienza almeno pluriennale sugli argomenti oggetto di analisi i cui curricula sono allegati allo studio. In assenza dello Studio di Impatto sanitario gli impianti di cui al presente comma non possono né essere realizzati né essere autorizzati alla entrata in funzione.
1-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: ii): Studio di impatto sanitario: elaborato che integra lo studio di impatto ambientale o il rapporto ambientale avente per oggetto l'analisi delle possibili conseguenze sanitarie del piano, programma o progetto.
35. 94. Mantero.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: e a saturazione del carico termico devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario.
35. 95. Silvia Giordano.
Sopprimere il comma 2.
35. 26. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.
Al comma 2, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
35. 309. Vignaroli.
Al comma 2, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
35. 310. Pinna.
Al comma 2 sostituire le parole da: , su proposta del Ministro fino alla fine del comma con le seguenti: con proprio decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento a freddo degli gli impianti di recupero materia ove vengono svolte attività di preparazione per il riutilizzo, di pre-selezione meccanica, di compostaggio, nonché ogni altro sito attualmente esistente nel territorio nazionale o approvato e già previsto nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito ove siano poste in essere operazioni a freddo di recupero di materia dai rifiuti, nonché l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto. Gli impianti di cui al presente comma costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.
Conseguentemente:
sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
3. Con il decreto di cui al comma 2, è stabilito il fabbisogno nazionale residuo dei predetti impianti, al fine di conseguire i progressivi obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, nel rispetto della Comunicazione sull'economia circolare COM(2014)398 e la proposta di Direttiva COM(2014)397, contestualmente alla predisposizione di un piano di progressiva dismissione degli impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali, nonché degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono essere autorizzati nuovi impianti di incenerimento con o senza recupero di energia.
5. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 2 e 3 sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui.
sopprimere i commi 8 e 9.
35. 210. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si individuano le forme di riduzione tariffaria relativa alle utenze private per i soggetti che provvedano ad autocompostaggio (o a compostaggio aerobico condominiale) della frazione umida dei rifiuti (riduzione di almeno il 50 per cento del totale) e per gli utenti commerciali (almeno il 30 per cento).
35. 337. Zolezzi.
Sopprimere il comma 3.
*35. 216. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Terzoni, Segoni, Vignaroli.
Sopprimere il comma 3.
*35. 217. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sia esistenti che da realizzare con la parola: esistenti.
35. 44. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sia esistenti che inserire la seguente: eventualmente.
Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: tutti gli, inserire la seguente: eventuali.
35. 73. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Sopprimere il comma 4.
35. 221. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 4, sopprimere le parole: di nuova realizzazione.
35. 47. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 4, sostituire le parole: devono essere realizzati con le seguenti: dovranno essere adeguati.
35. 48. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 4, dopo le parole: allegato C inserire le seguenti: alla parte quarta,.
35. 27. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.
Sopprimere il comma 5.
35. 28. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.
Al comma 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
35. 306. Del Grosso.
Al comma 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
35. 307. Di Battista.
Al comma 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: ottanta giorni.
35. 308. Manlio Di Stefano.
Al comma 5, sopprimere le parole: per gli impianti esistenti.
35. 50. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 5, dopo le parole: a verificare la sussistenza aggiungere le seguenti: in relazione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e quelli che possono essere raggiunti in un determinato periodo, della necessità dell'impianto nonché.
35. 97. Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Cecconi, Di Vita, Dall'Osso, Grillo, Lorefice, Mantero.
Al comma 5, sostituire le parole: quando ne ricorrono le condizioni con le parole: qualora risulti necessario.
35. 51. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 6.
*35. 29. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.
Sopprimere il comma 6.
*35. 223. Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Cecconi, Di Vita, Dall'Osso, Grillo, Lorefice, Mantero.
Al comma 6, dopo le parole: non sussistendo vincoli di bacino inserire la seguente:, esclusivamente.
35. 31. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, aggiungere le seguenti: seguendo il principio di prossimità.
35. 224. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: che disciplinano la materia, aggiungere le seguenti: solamente qualora sia dimostrato che l'eventuale incenerimento non sia fonte di più grave impatto sanitario e/o ambientale, e.
35. 226. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Nel caso in cui in impianti di incenerimento e di coincenerimento localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani e speciali prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura minima di 20 euro e quella massima di 40 euro, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extra regionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.
35. 227. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 7, sostituire le parole: di euro 20 con le seguenti: di euro 25.
35. 229. Busin, Grimoldi.
Al comma 7, primo periodo, sopprimere la parola: indifferenziato.
35. 329. Grimoldi, Busin.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: è destinato con le seguenti: è finalizzato esclusivamente.
35. 304. Scagliusi.
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: è destinato inserire la seguente: esclusivamente.
35. 305. Grande.
Al comma 7 secondo periodo, dopo le parole: produzione dei rifiuti, inserire le seguenti: alla preparazione per il loro riutilizzo e per il riutilizzo stesso,.
35. 325. Cozzolino.
Al comma 7 secondo periodo, dopo le parole: produzione dei rifiuti, inserire le seguenti: alla preparazione per il loro riutilizzo,.
35. 327. Toninelli.
Al comma 7 secondo periodo, dopo le parole: produzione dei rifiuti, inserire le seguenti: al riutilizzo,.
35. 348. Spadoni.
Al comma 7 secondo periodo, dopo le parole: produzione dei rifiuti, inserire le seguenti; al loro riuso.
35. 326. Dadone.
Al comma 7 secondo periodo, dopo le parole: interventi di bonifica inserire le seguenti; e di ripristino.
35. 303. Sibilia.
Sopprimere il comma 8.
*35. 230. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 8.
*35. 231. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Sorial.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
35. 99. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni.
Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: di espropriazione per pubblica utilità,.
35. 338. Sorial.
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sono ridotti alla metà con le seguenti: sono ridotti di un terzo.
35. 55. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
35. 56. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 9.
*35. 233. Zolezzi, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Sopprimere il comma 9.
*35. 234. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 9.
*35. 35. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Invernizzi, Molteni, Rondini.
Al comma 9, dopo le parole: applica il potere sostitutivo aggiungere le seguenti: in capo al Governo.
35. 57. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9» e le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire l'applicazione delle semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
b) al comma 9-bis, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono aggiunte le seguenti: «, anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti».
35. 321. Vignali, Dorina Bianchi, Tancredi.
Al comma 13 sostituire le parole: dei relativi importi con le seguenti: degli importi dei contributi medesimi.
35. 238. Busin, Grimoldi.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato.
35. 18. Grimoldi, Caparini, Borghesi, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Rondini.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
7-bis. È in ogni caso fatto divieto di realizzare impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province campane in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere di bonifica. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, è abrogato e gli eventuali provvedimenti ad esso conseguenziali volti alla realizzazione di impianti di trattamento termico dei rifiuti sono nulli.
35. 103. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
7-bis. Quanto previsto dai commi precedenti è subordinato al Piano Nazionale dell'Aria, previsto dal decreto-legge 155/2010 nonché alle limitazioni indicate nelle AIA e nei Piani di Gestione dei Rifiuti regionali.
35. 105. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di consentire il recupero del rifiuto costituito dalle ceneri di combustione del carbone nelle centrali termoelettriche ceneri di carbone e delle ceneri leggere prodotte dal coincenerimento provenienti da centrali termoelettriche sono adottate le seguenti misure:
a) All'articolo 9-bis, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 dopo le parole: «autorizzazioni rilasciate» aggiungere le seguenti: «anche nel periodo transitorio»;
b) all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Nel caso di rifiuti non pericolosi provenienti da centrali termoelettriche, costituiti da ceneri di carbone e da ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, l'operazione di recupero di cui al primo periodo del comma 2 può consistere nel mero controllo del rispetto dei criteri ambientali e tecnici definiti nelle seguenti normative:
UNI-EN 450-1 e 2 «Ceneri volanti per calcestruzzo»;
UNI-EN 934-2 «Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione»;
UNI-EN 14227A «Ceneri volanti per miscele legate con leganti idraulici»;
UNI-EN 13043 «Aggregati per miscele bituminose e trattamento per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico»;
UNI-EN 12620 «Aggregati per calcestruzzo»;
UNI-EN 13139 «Aggregati per malta»;
UNI-EN 1504 «Tradotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo».
35. 300. Vignali.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di consentire lo sviluppo degli impianti di produzione di energia elettrica da recupero di cascami termici industriali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione si applicano i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione”.
35. 320. Vignali, Tancredi.
Dopo il l'articolo 35 inserire il seguente:
Art. 35-bis.
(Consorzi di bonifica).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti.
35. 010. Caparini, Grimoldi.
Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).
1. Al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, all'articolo 9, comma 5, lettera c), le parole: «dalla norma UNIEN 834» sono sostituite dalle seguenti: «dalle norme tecniche vigenti».
35. 09. Molteni, Grimoldi.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, i soggetti obbligati indicati dal secondo periodo dell'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo, nonché i soggetti che vogliono adempiere volontariamente, indicati dal primo periodo dell'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo, adempiono ai propri obblighi di ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti, secondo le seguenti previsioni:
a) iscrizione all'apposita sezione dell'Albo Gestori Rifiuti dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come disciplinato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65;
b) messa a disposizione di appositi contenitori, chiusi e strutturati in modo che il contenuto non sia accessibile agli utenti nonché chiaramente identificabili come dedicati al «Ritiro Uno contro Zero», dedicati al conferimento di RAEE di piccolissime dimensioni da parte degli utenti finali. Per quanto riguarda il ritiro delle sorgenti luminose, tali contenitori, diversi da quelli di cui al periodo precedente, dovranno essere dotati di strutture interne rimovibili atte alla raccolta e al trasporto in sicurezza dei rifiuti, anche al fine di evitare la dispersione delle polveri fluorescenti in essi contenute.
2. I distributori di cui al comma 1, al raggiungimento della saturazione del contenitore dedicato, ed in ogni caso entro i termini di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, effettuano una annotazione di carico sulla scheda di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, al fine di indicare la presa in carico del rifiuto, secondo le seguenti modalità:
a) indicare la descrizione delle caratteristiche dei rifiuti inseriti in ogni contenitore (Codice elenco rifiuti);
b) alla voce: «Data di presa in consegna» inserire la data di saturazione del contenitore;
c) alla voce: «Conferito da» inserire la seguente dizione: «Cittadini – Contenitore RAEE Uno contro Zero», lasciando in bianco i successivi campi, stante l'impossibilità di identificare il singolo utente che conferisce i RAEE;
d) le altre informazioni previste rimangono inalterate.
3. Il trasporto dei RAEE ritirati in regime di «Uno contro Zero» viene effettuato secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 e potrà essere effettuato in maniera separata o congiuntamente al trasporto dei RAEE ritirati in regime di «Uno contro Uno». In ogni caso, nella scheda riportata all'allegato II del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, alla voce «Quantità (numero pezzi)» deve essere indicata la dizione «Contenitore RAEE Uno contro Zero» e i campi «Descrizione» e «Codice elenco rifiuti» dovranno essere compilati analogamente a quanto previsto dal precedente comma 2.
4. Il punto 5 dell'Allegato II del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è sostituito dal seguente:
5. Apparecchiature di illuminazione:
5.1. Apparecchi di illuminazione, valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
5.2. Tubi fluorescenti.
5.3. Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
35. 014. Castiello, Distaso, Romele, Vella, Martinelli.
ART. 36.
(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi).
Sopprimerlo.
* 36. 17. Liuzzi.
Sopprimerlo.
* 36. 10. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 36.
1. L'Italia è dichiarata nazione «libera da trivelle».
2.Ogni nuova attività o istanza di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi solidi, liquidi o gassosi è vietata.
3. Le istanze di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi solidi, liquidi o gassosi già depositate presso i competenti uffici e non ancora arrivate alla conclusione del percorso autorizzativo sono dichiarate decadute.
4. Le istanze di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi solidi, liquidi o gassosi arrivate a positiva conclusione dell’iter autorizzativo sono dichiarate improcedibili. I competenti ministeri si attivano per risolvere consensualmente le controversie.
5. I canoni annui di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, sono aumentati fino al livello di quelli norvegesi.
6. Il maggior gettito derivante dai proventi di cui al comma 5) confluisce in un fondo speciale denominato «fondo per l'energia rinnovabile italiana».
7. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 è assicurata dal fondo di cui al comma 6.
36. 18. Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata con le seguenti: delle azioni di monitoraggio e di contrasto dell'inquinamento marino, delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare nonché degli studi epidemiologici finalizzati a comprendere le relazioni fra esposizioni ambientali e salute.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: in conto capitale con le seguenti: finalizzate alla realizzazione delle azioni, delle attività e degli studi di cui al comma 1 del presente articolo.
36. 20. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1 sopprimere le parole: nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata;
sopprimere il comma 2.
36. 19. Mannino, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole attività economiche aggiungere le seguenti: eco-compatibili.
36. 27. De Rosa, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Fatto salvo quanto stabilito nei commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 la Regione Basilicata, per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, è autorizzata ad escludere dal computo del patto di stabilità interno una quota aggiuntiva rispetto alle somme già escluse dal Patto di stabilità ai sensi del comma 4 dell'articolo della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a 100 milioni di euro delle risorse autonome di natura né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del proprio bilancio di previsione, per spese in conto capitale.
1-ter. Per le finalità del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 a valere sulla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020.
36. 6. Latronico, Ciracì.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2.1. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:
«2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».
36. 11. Busin, Grimoldi, Caon.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2. 1. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono destinate per una quota pari al 30 per cento alle Regioni per le finalità di cui alla predetta norma.
2. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche al decreto del Ministro dell'economia e finanze del 12 settembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2013, n. 223, le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis.
36. 7. Latronico, Ciracì.
Sopprimere il comma 2-bis.
36. 300. Liuzzi.
Al comma 2-ter, capoverso 17-ter, dopo le parole sono utilizzabili anche aggiungere le seguenti: per le stesse finalità elencate nell'ultimo periodo del comma precedente.
36. 201. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2-ter, capoverso 17-ter, sostituire le parole per le attività istituzionalmente svolte dalla competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le seguenti: della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS.
36. 202. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 2-quater.
36. 305. Liuzzi.
Sostituire il comma 2-quater con il seguente:
2-ter) All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:
«2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore».
36. 306. Busin, Grimoldi.
Al comma 2-quater, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.»
36. 307. Busin, Grimoldi.
Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36.1.
(Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio).
1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2014 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.
3. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con i criteri di cui al primo periodo.
4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2014 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.
5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2014, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
6. Al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti e aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
36. 01. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36.1.
(Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi).
1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi»;
b) al terzo periodo, sopprimere le parole: «, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
36. 05. Fabrizio Di Stefano.
ART. 37.
(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale).
Sopprimerlo.
* 37. 23. De Rosa, Vallascas, Mucci, Sorial, De Lorenzis, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimerlo.
* 37. 22. Labriola, Zan.
Sopprimerlo.
* 37. 51. Zaratti, Pellegrino, Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Zaccagnini, Ricciatti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 37.
1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di energia del sistema italiano ed europeo, la riqualificazione delle infrastrutture della rete nazionale di trasporto elettrico, al fine di contenere ed annullare le dispersioni, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente al fine della riqualificazione energetica, la ricerca sulle soluzioni di stoccaggio di tutte le fonti rinnovabili, al fine di superare la natura discontinua delle stesse, rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferenti e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
37. 28. Segoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 37.
1. Gli articoli 52-bis, 52-ter, 52-quater, 52-quinquies, 52-sexies, 52-septies, 52-octies e 52-nonies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001. n. 327 sono abrogati.
37. 27. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 37.
1. L'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è abrogato.
37. 26. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il fabbisogno energetico italiano è stabilito annualmente con delibera del CIPE e le fonti di approvvigionamento sono individuate sempre nel rispetto di elevati livelli di tutela ambientale e dell'ecosistema e di sicurezza.
La costruzione, la preparazione e l'allestimento di gasdotti d'importazione di gas dall'estero, di terminali di rigassificazione di GNL, degli stoccaggi di gas naturale e delle infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale restano disciplinati dal titolo III, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
37. 25. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 37.
1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con il Ministero dell'Ambiente individua i terminali di rigassificazione di GNL e gli stoccaggi di gas naturale che rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto e indicando le strutture di tale tipologia già esistenti e il loro effettivo utilizzo. Tali opere devono assicurare l'entrata in esercizio entro e non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge, venendo altrimenti a mancare il carattere di intervento di urgenza di cui al titolo del presente articolo.
37. 24. De Rosa, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 1.
37. 29. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Nuti, Di Benedetto, Colonnese.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al fine di garantire la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse, rivestono carattere di interesse strategico nazionale esclusivamente nei limiti delle infrastrutture necessarie all'approvvigionamento del fabbisogno annuo e a quelle indispensabili per assicurare il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione nel paese. Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, entro il 31 dicembre 2014 definisce per decreto, esclusivamente sulla base del fabbisogno nazionale equiparato ai consumi nazionali di gas relativi all'anno 2013, l'elenco delle opere che rientrano nel presente comma.
37. 30. De Rosa, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere le parole: i gasdotti di importazione di gas dall'estero.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: e sono di pubblica fino alla fine del comma.
37. 34. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere le parole: i gasdotti di importazione di gas dall'estero;
Conseguentemente:
al comma 2 sopprimere le lettere a) e b);
al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o da gasdotti di importazione di gas dall'estero.
sopprimere il comma 3.
37. 14. Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: i gasdotti di importazione di gas dall'estero.
37. 33. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, dopo le parole: i gasdotti di importazione di gas dall'estero aggiungere le seguenti: compreso il metanodotto di cui alla legge 12 dicembre 2002 n. 273, Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002 del 2002 relativo alla connessione tra Algeria – Italia via Sardegna.
37. 49. Pili.
Al comma 1 dopo le parole: di GNL aggiungere le seguenti: e i depositi fissi e mobili,.
37. 300. Giovanna Sanna, Francesco Sanna.
Al comma 1, dopo le parole: rete nazionale di trasporto del gas naturale, aggiungere le seguenti: individuati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico e con la Conferenza Unificata.
37. 9. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.
37. 31. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono di pubblica fino alla fine del comma.
37. 32. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il carattere di interesse strategico, prioritario e di pubblica utilità ai sensi del presente comma non comporta il riconoscimento, a favore dei gestori, di forme di remunerazione incentivante o l'applicazione di fattori di garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93 e successive modificazioni.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, stabilisce interventi di regolazione volti ad assicurare al sistema la disponibilità delle prestazioni di punta definite di anno in anno dal Ministero dello sviluppo economico, anche in relazione alla situazione di rischio di approvvigionamento derivante dalle crisi internazionali. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico garantisce il contenimento dei costi degli interventi di regolazione.
37. 3. Abrignani.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente articolo, in attesa della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto della competenza concorrente con le Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia prevista dal terzo comma del medesimo articolo 117, lo Stato assicura il necessario concerto con le Regioni interessate.
Conseguentemente all'articolo 38, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente articolo, in attesa della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto della competenza concorrente con le Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia prevista dal comma d del medesimo articolo 117, lo Stato assicura il necessario concerto con le Regioni interessate.
37. 4. Latronico.
Sopprimere il comma 2.
37. 35. Mannino, De Rosa, Nuti, Di Benedetto, Colonnese, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sopprimere la lettera a), b) e d).
37. 36. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).
37. 301. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
37. 37. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: «e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati».
*37. 10. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: «e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati».
*37. 38. Zolezzi, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
**37. 39. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
**37. 15. Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
37. 40. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, devono esprimere parere vincolante sull'opportunità della realizzazione dell'opera».
37. 41. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: importazione di gas dall'estero, aggiungere le seguenti: nonché gli enti territoriali e le comunità locali interessate e sopprimere l'ultimo periodo.
37. 16. Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 2, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.
37. 17. Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Duranti, Fratoianni, Sannicandro, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da:, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni con le seguenti:; tali modalità se approvate dall'Autorità Competente, di concerto con gli enti locali territorialmente interessati.
37. 42. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 52-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001. n. 327, alla fine del comma 5, sono inserite le parole: «, previa acquisizione del parere vincolante degli Enti locali ove ricadono le infrastrutture».
37. 13. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, alla fine del comma 4, sono inserite le parole: «, oltre alle adeguate forme di compensazione per i Comuni interessati».
37. 12. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, lettera c-bis), sopprimere le parole: da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
37. 302. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
c-ter) all'articolo 52-quinquies, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sostituire le parole: «entro i successivi» con le seguenti: «entro»: dopo le parole: «regione Interessata» inserire le seguenti: «, cui prende parte anche il proponente». Dopo le parole: «dell'opera,» inserire le seguenti: «comprensiva dell'impatto ambientale, da effettuarsi sulla scorta della documentazione prodotta ai fini del conseguimento del provvedimento di VIA». Dopo la parola: «dissenziente.» aggiungere le seguenti: «Il termine di 6 mesi previsto per la conclusione di tale procedimento è da intendersi perentorio.».
37. 7. Piso.
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
37. 43. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: con potenza termica di almeno 50 MW con le seguenti: con potenza termica di almeno 300 MW.
37. 44. De Lorenzis, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Sono vietate la realizzazione e la localizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 chilometri e di impianti termoelettrici, di trasporto di idrocarburi e di compressione a gas naturale connessi agli stessi nelle aree classificate come aree sismiche di prima categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia. Il divieto di cui al periodo precedente è valido anche per le opere dichiarate di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
37. 45. Del Grosso.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Al fine di favorire l'immediata realizzazione del metanodotto Algeria-Sardegna-Italia, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali, si definiscono accordi e intese, anche di livello europeo, per consentire la stipula di contratti a lungo termine tali da garantire la realizzazione dell'infrastruttura energetica attraverso il diretto finanziamento dei soggetti privati.
37. 50. Pili.
Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Valutazione di Impatto sanitario dei progetti di coltivazione di idrocarburi).
1. I progetti e i programmi di coltivazione, trasporto e raffinazione degli idrocarburi di cui all'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, punti 1 e 7 nonché alle lettere h), u) e v) dell'Allegato III alla parte seconda, compresi gli ampliamenti degli impianti esistenti, sono sottoposti ad ima procedura di impatto Valutazione di Impatto Sanitario (V.I.S.) da svolgersi nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o in quella di Valutazione Ambientale Strategica i cui termini temporali rimangono invariati. Le modalità di svolgimento della V.I.S. sono definiti dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del lavoro e con il Ministero della salute con decreto da emanare entro il 31 dicembre 2014. I procedimenti di V.I.A. o V.A.S. ancora in corso a quella data vengono aggiornati entro il 28 febbraio 2015 con la documentazione richiesta assicurando un'ulteriore fase di consultazione della durata di 30 giorni per le osservazioni del pubblico.
37. 02. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
ART. 38.
(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali).
Sopprimerlo.
* 38. 1. Labriola, Zan.
Sopprimerlo.
* 38. 113. Pili.
Sopprimerlo.
* 38. 47. De Rosa, Liuzzi, Crippa, Sorial, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimerlo.
* 38. 139. Zaratti, Pellegrino, Piras, Zaccagnini, Ricciatti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 38.
1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il periodo: «fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi» viene sostituito dal seguente: «in tutte le aree a ridosso di parchi istituiti ai sensi della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, e nella fascia marina compresa entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi»;
b) il periodo: «fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239» viene sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma».
38. 49. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 38.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare).
1. I periodi secondo e terzo del comma 17, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui ai citati articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991, e successive modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, di sviluppo e di coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al presente comma».
38. 140. Melilla, Pellegrino, Zaratti, Placido, Paglia, Ricciatti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Piras, Ricciatti.
Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
38. 50. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Liuzzi.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
38. 51. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere i commi 1 e 2.
38. 52. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 1.
38. 53. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Liuzzi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di assicurare la sovranità alimentare del paese salvaguardando la pesca e le produzioni agricole di qualità compresa l'intera filiera del settore agro-alimentare, per la tutela del patrimonio ambientale nazionale con particolare riferimento al patrimonio idrico nazionale al fine di assicurare l'autonomia dello Stato nell'approvvigionamento di risorse idriche a scopo potabile e alimentare sono vietate nuove installazioni per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi in mare a meno di 20 miglia dalla costa e su tutto il territorio nazionale. Sono considerati di interesse strategico la conservazione del patrimonio idrico e del patrimonio ambientale.
38. 58. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: approvvigionamenti del Paese aggiungere le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 30 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare, elevata dal 7 per cento al 25 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare e elevata dal 10 per cento al 30 per cento per gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, finalizzate rispettivamente al finanziamento della ricerca pubblica sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e a incentivare le imprese che incrementano l'approvvigionamento energetico autonomo da fonti rinnovabili.;
Conseguentemente, sopprimere le parole da: le attività fino a: espropriazione per pubblica utilità.
38. 57. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: prospezione, ricerca e coltivazione aggiungere le seguenti: di risorse geotermiche;
Conseguentemente:
a) al comma 5, dopo le parole: Le attività di ricerca e coltivazione di aggiungere le seguenti: risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni,;
b) al comma 5, dopo le parole: in caso di rinvenimento di un giacimento aggiungere le seguenti: di idrocarburi;
c) al comma 5, dopo le parole: e quella di ripristino finale. aggiungere le seguenti: Per le risorse geotermiche la fase di coltivazione ha la durata di 30 anni rinnovabile secondo la normativa vigente.;
d) al comma 6, dopo le parole: è accordato: a) aggiungere le seguenti: per gli idrocarburi;
e) al comma 6, dopo le parole: la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata sono aggiunte le seguenti: e per le risorse geotermiche dalle autorità competenti secondo la normativa vigente;
f) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
12. Alla lettera g), comma 3, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole: «valorizzare le risorse nazionali», sono aggiunte le seguenti: «geotermiche e».
38. 82. Dorina Bianchi, Tancredi, Vignali.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale aggiungere le seguenti:, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con la Conferenza unificata.
38. 133. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale.
38. 166. Grimoldi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di stoccaggio sotterraneo di gas naturale aggiungere le seguenti:, individuate in un apposito Programma da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,.
38. 141. Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di gas naturale aggiungere la seguente: non; dopo le parole: interesse strategico aggiungere il seguente periodo: qualora le regioni valorizzino le risorse energetiche rinnovabili programmando un piano energetico regionale che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti della propria Regione; sopprimere le parole: e sono di pubblica fino a: espropriazione per pubblica utilità.
38. 55. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di gas naturale aggiungere la seguente: non dopo le parole: interesse strategico aggiungere la seguente: non; sopprimere il periodo dalle parole: I relativi decreti alle parole: per pubblica utilità.
38. 56. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di stoccaggio sotterraneo di gas naturale inserire le seguenti:, individuate in un apposito Programma da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,.
38. 63. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
conseguentemente, dopo le parole: decreti autorizzativi inserire la seguente: non.
38. 54. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: urgenti ed indifferibili. aggiungere il seguente periodo: Sono comunque fatte salve le prerogative delle regioni a statuto speciale e le competenze esclusive in materia previste sia nei relativi statuti che nelle norme d'attuazione.
38. 115. Pili.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono vietare sul proprio territorio, con apposita legge regionale contenente un piano regionale che valorizzi le risorse energetiche rinnovabili e che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti della propria Regione, ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a terra e in mare.
38. 61. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono vietare sul proprio territorio, con apposita legge regionale contenente un piano regionale che valorizzi le risorse energetiche rinnovabili e che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti della propria Regione, ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a terra.
38. 60. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono vietare sul proprio territorio, con apposita legge regionale contenente un piano regionale che valorizzi le risorse energetiche rinnovabili e che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti della propria Regione, ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare.
38. 62. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono vietare sul proprio territorio, con apposita legge regionale contenente un piano regionale che valorizzi le risorse energetiche rinnovabili, che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti della propria Regione e incentivi la diminuzione dei consumi energetici, ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a terra.
38. 59. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Le regioni e le province autonome, le province e i comuni possono deliberare di diventare «Oil free zone» attraverso la definizione di un programma, assoggettato preventivamente a Valutazione Ambientale Strategica, per ridurre la dipendenza energetica dalle fonti fossili. Il programma definisce gli obiettivi di riduzione dei consumi di idrocarburi nel proprio territorio comunque più ambiziosi di quelli imposti da normative comunitarie e le relative scadenze temporali. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è demandata al sistema delle Agenzie ambientali. Nei territori definiti «oil free zone» nonché nelle aree marine prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa sono vietate nuove installazioni per la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi. Il mancato raggiungimento degli obiettivi temporali contenuti nell'atto di programmazione determina la decadenza di tale divieto.
38. 64. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 1-bis.
38. 300. Liuzzi.
Sopprimere il comma 2.
38. 65. Mannino, Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sopprimere la parola: Qualora, conseguentemente, sostituire la parola: comportino con le seguenti: non comportano, e dopo le parole: dell'autorizzazione inserire la seguente: non.
38. 67. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, sostituire le parole: ha effetto di variante urbanistica, con le seguenti:, avviene solo dopo apposita consultazione con le regioni, i comuni e le province autonome interessate.
38. 69. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, dopo le parole: di variante urbanistica, inserire le seguenti:, previa consultazione con le regioni, i comuni e le province autonome interessate.
38. 68. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, dopo le parole: variante urbanistica inserire le seguenti: che viene comunque assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
38. 66. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve ulteriori motivate prescrizioni degli Enti territoriali interessati.
38. 134. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono fatte salve le prerogative delle Regioni a Statuto Speciale e le competenze esclusive in materia urbanistica previste sia nei relativi Statuti che nelle norme d'attuazione.
38. 116. Pili.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Ai fini della tutela dell'ambiente marino e della prevenzione del rischio di subsidenza, tenuto conto che il mare Adriatico è un mare chiuso all'interno di un bacino e, quindi, particolarmente soggetto ai rischi di inquinamento ambientale e ad eventuali danni per l'economia turistica costiera, sono vietate nella zona marina A e B nuove attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi, comprese quelle autorizzate e non ancora avviate.
38. 71. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il Ministero dell'Ambiente procede allo svolgimento di una Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di una Valutazione di Impatto Sanitario da realizzarsi secondo criteri definiti dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero del Lavoro e con il Ministero della Salute con decreto da emanare entro il 31 dicembre 2014, per ciascuna zona marina finalizzata a valutare gli impatti, le interferenze con l'assetto ambientale e gli aspetti socio-economici e gli effetti cumulativi delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Le regioni e le province autonome definiscono procedure di V.A.S. aventi le stesse finalità per il loro territorio di competenza. Qualora entro il 31 dicembre 2015 tali procedure non siano state concluse lo Stato esercita il potere sostitutivo attraverso il Ministero dell'Ambiente. Fino alla definizione di tali procedure è sospeso il rilascio di nuovi titoli minerari nelle zone marine e nei territori delle rispettive regioni e province autonome. Agli esiti delle procedure consegue un eventuale rivalutazione dei titoli già rilasciati da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelli di coltivazione per i quali siano state già avviate le attività di estrazione.
38. 70. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per i progetti di ricerca e coltivazione di idrocarburi deve essere specificatamente valutato il rischio dei fenomeni di subsidenza e, rispetto a questi ultimi, gli effetti cumulativi derivanti dalle previsioni di innalzamento del livello medio marino causato dai cambiamenti climatici. Ai fini del Principio di Precauzione non possono comunque essere autorizzati progetti di coltivazione di idrocarburi entro 30 miglia marine prospicienti tratti di costa in cui si sia registrato negli ultimi 30 anni un aumento del livello medio marino in media di 1 mm/anno.
38. 72. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere i commi 3 e 4.
* 38. 73. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere i commi 3 e 4.
* 38. 104. Latronico.
Sopprimere il comma 3.
** 38. 74. De Rosa, Vacca, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 3.
** 38. 117. Capelli.
Sopprimere il comma 3.
** 38. 142. Zaratti, Pellegrino, Piras, Zaccagnini, Ricciatti.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere in fine le seguenti parole:, con esclusione delle aree marine delle regioni a statuto speciale.
38. 143. Piras, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Al punto v) dell'Allegato III alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: di coltivazione sono inserite le seguenti: in mare e.
38. 75. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Al punto v) dell'Allegato III alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: attività di sono inserite le seguenti:; , prospezione e ricerca; dopo le parole: sulla terraferma sono inserite le seguenti: e in mare.
38. 76. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Al punto v) dell'Allegato III alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: attività di sono inserite le seguenti: prospezione e ricerca; dopo le parole: sulla terraferma sono inserite le seguenti: e in mare. È abrogato il punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
38. 96. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: sulla terraferma, inserire le seguenti:, ad esclusione delle Regioni a Statuto Speciale che hanno la competenza esclusiva in materia di miniere e affini, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale in materia e.
38. 119. Pili.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: «del mare», è inserito il seguente periodo: «Sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e a terra entro 10 km dalle zone SIC, ZPS, dei SIC-ZSC, di cui alle Decisioni 2013/738/UE, 2013/741/UE e 2013/739/UE».
38. 97. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 4.
*38. 121. Capelli.
Sopprimere il comma 4.
*38. 99. De Rosa, Vacca, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ricerca e coltivazione.
38. 109. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: il procedimento, conclude, aggiungere le seguenti: se le norme regionali e l'avanzamento dell'istruttoria lo consentono.
*38. 144. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Ricciatti.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: il procedimento, conclude, aggiungere le seguenti: se le norme regionali e l'avanzamento dell'istruttoria lo consentono.
*38. 101. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 2015 con le seguenti: 2017.
Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.
38. 302. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 2015 con le seguenti: 2017.
38. 303. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
*38. 145. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
*38. 304. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le Regioni trasmettono al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare i procedimenti che abbiano avuto inizio all'entrata in vigore della presente decreto e dopo la sua entrata in vigore.
38. 102. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Decorso inutilmente tale termine inserire le seguenti: salvo diversa richiesta del proponente,.
*38. 95. Dorina Bianchi.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Decorso inutilmente tale termine inserire le seguenti: salvo diversa richiesta del proponente,.
*38. 105. Grimoldi.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Decorso inutilmente tale termine la Regione, inserire le seguenti: indice di una consultazione pubblica, vincolante, sulla realizzazione dell'opera, quindi.
38. 100. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
38. 108. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono fatte salve le prerogative e le competenze esclusive in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale delle Regioni a Statuto Speciale previste sia nei relativi Statuti che nelle norme d'attuazione.
38. 122. Pili.
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: La regione trasmette la relativa documentazione anche nel caso in cui l'istante comunichi di aver richiesto l'attivazione del procedimento per il rilascio di un titolo concessorio unico ai sensi del comma 5.
38. 123. Capelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vincolato ad una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente (il più grave nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi) durante le attività, e di applicare tutte le misure necessarie per individuare i responsabili del risarcimento in caso di gravi conseguenze ambientali fin dal rilascio dell'autorizzazione.
38. 146. Pellegrino, Zaratti, Piras, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
*38. 15. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.
*38. 147. Zaratti, Pellegrino, Piras, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 5.
38. 110. De Rosa, Vacca, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 5, sopprimere la parola: unico.
Conseguentemente, dopo la parola: concessorio inserire le seguenti: previa valutazione di impatto ambientale.
38. 4. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 5, sopprimere la parola: unico.
Conseguentemente, al comma 7, sopprimere la parola: unico.
38. 6. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 5, sopprimere la parola: unico.
38. 3. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 5, dopo le parole: concessorio unico, inserire le seguenti: previa valutazione di impatto ambientale,.
38. 5. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 5, sostituire la parola: sei, con la parola: tre.
38. 112. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 5, sostituire la parola: due volte con le seguenti: una volta.
38. 2. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole:, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.
38. 305. Liuzzi.
Al comma 5, sostituire la parola: trenta, con la parola: venti.
38. 111. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: Sono escluse le Regioni a Statuto speciale che tra le competenze esclusive comprendano le miniere, includendo tra queste anche le attività di estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi così come chiarito dalla Corte costituzionale.
38. 124. Pili.
Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: È disposto il ritiro del titolo concessorio, ove non siano completate le ricerche nei termini indicati dalla presente disposizione.
38. 16. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 6.
38. 8. De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 6, lettera a), sopprimere la parola: unico.
38. 9. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 6 lettera a) sopprimere le parole: è svolta anche la valutazione ambientale preliminare con le seguenti: è svolta anche la procedura di valutazione ambientale strategica.
38. 306. Terzoni.
Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di I 80 giorni tramite apposita conferenza di servizi. Il procedimento di valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori è coordinato con il procedimento unico e le fasi procedimentali di cui agli articoli 13, comma 2, e 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono ridotte rispettivamente della metà e di un terzo.
38. 156. Abrignani.
Al comma 6, lettera b) aggiungere, in fine, le parole:, per acquisire intese, concerti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, anche delle amministrazioni regionali e locali competenti.
38. 103. Allasia, Grimoldi.
Al comma 6, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: e dei costi sanitari ed ambientali connessi ai rischi per i cittadini residenti nelle aree territoriali interessate.
38. 17. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ottenuto il titolo concessorio unico, i tempi delle fasi procedimentali relative alla valutazione di impatto ambientale e all'autorizzazione di sicurezza relative alle attività di perforazione e di realizzazione degli impianti sono ridotti della metà.
38. 157. Abrignani.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni non si applicano alle Regioni a Statuto speciale che tra le competenze esclusive comprendano le miniere, includendo tra queste anche le attività di estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi così come chiarito dalla Corte costituzionale.
38. 126. Pili.
Al comma 6, aggiungere infine la seguente lettera:
d) previa sottoscrizione, da parte del concessionario, di una clausola fideiussoria a copertura di eventuali danni da incidenti causati dall'attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi o ad essa collegati, la clausola fideiussoria dovrà inoltre coprire i lavori di ripristino del territorio eventualmente danneggiato, concertati fra Stato e Regione.
38. 13. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 6, aggiungere infine la seguente lettera:
d) le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono vietate nelle aree naturali protette, nelle aree agricole, aree d'allevamento e casearie, nelle aree parco, lungo le coste, nelle aree di interesse storico, paesaggistico e culturale, nelle aree residenziali e a rischio per la salute umana, animale e in tutte le aree meritevoli di qualsivoglia tutela.
38. 14. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) Le società che fanno richiesta di titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi devono allegare alla domanda una polizza fideiussoria assicurativa per un importo pari a dieci milioni di euro per chilometro quadrato di concessione per garantire i rischi ambientali di tali attività.
38. 18. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 7.
38. 19. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 7, dopo le parole: le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, inserire le seguenti: le forme di compensazione per i Comuni interessati,.
38. 137. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 7, sopprimere la parola: unico.
38. 20. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 7, aggiungere in fine le parole: sentita la Conferenza Stato-Regioni.
38. 129. Capelli.
Sopprimere il comma 8.
38. 21. De Rosa, Vacca, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. I commi 5 e 6 non si applicano ai titoli vigenti e ai procedimenti in corso.
38. 23. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 8, sostituire le parole: da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del disciplinare tipo di cui al comma 7.
38. 155. Abrignani.
Al comma 8, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.
38. 22. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991. n. 9, dopo le parole: «il fiume Po» è aggiunto il seguente: ”Sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e a terra entro 10 km dai perimetri dei siti di Natura 2000 in Italia delle zone SIC, ZPS, dei SIC-ZSC, di cui alle Decisioni 2013/738/UE, 2013/741/UE e 2013/739/UE.
38. 26. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 10.
*38. 27. De Rosa, Segoni, Vacca, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 10.
*38. 151. Zaratti, Pellegrino, Piras, Ricciatti, Zaccagnini.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. L'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
38. 28. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 10, capoverso 1-bis, dopo le parole: altri Paesi rivieraschi, aggiungere le seguenti: e comunque nel rispetto delle 12 miglia di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
38. 152. Zaratti, Pellegrino, Piras, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 10, capoverso 1-bis, dopo le parole: l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: sentiti gli Enti locali e.
38. 138. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 10, capoverso 1-bis, sostituire le parole: sentite le regioni con le seguenti: d'intesa con le regioni.
38. 131. Pili.
Al comma 10, capoverso 1-bis, dopo le parole: può autorizzare, inserire le seguenti: previo espletamento della procedura di valutazione impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici.
Conseguentemente, il secondo periodo è sostituito dal seguente: I progetti sono corredati da programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
38. 130. Capelli.
Al comma 10, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai progetti si applicano in ogni caso le procedure di V.I.A.
38. 30. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 10, capoverso 1-ter aggiungere in fine il seguente periodo: Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno, inoltre, il dovere di indire una consultazione popolare sull'opportunità della realizzazione dell'opera.
38. 29. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di non pregiudicare la straordinaria urgenza e necessità dell'immediato e pieno conseguimento delle finalità di tutela e protezione già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto- legge 29 dicembre 2010 n. 225, come convertito nella legge 26 febbraio 2011 n. 10, per il Parco nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e San Salvo è vietato l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche munite delle autorizzazioni necessarie.
38. 31. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di non pregiudicare la straordinaria urgenza e necessità dell'immediato e pieno conseguimento delle finalità di tutela e protezione per le aree di mare e in terraferma che saranno comprese nel Parco nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e San Salvo è vietato l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche munite delle autorizzazioni necessarie.
38. 307. Vacca, Colletti, Del Grosso.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e di tutela del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale «Costa teatina», fino a tutto il 2014 e il 2015 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e San Salvo sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
38. 32. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e di tutela del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale «Costa teatina», nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e San Salvo sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
38. 33. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e di tutela del paesaggio al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale «Costa teatina», fino a tutto il 2014 e il 2015 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e San Salvo sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
38. 308. Vacca, Colletti, Del Grosso.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e di tutela del paesaggio al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale «Costa teatina», fino a tutto il 2014 e il 2015 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e San Salvo sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
38. 309. Vacca.
Sostituire il comma 11, con il seguente:
11. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'Ambiente e all'Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.
38. 158. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole: «autorizzazione rilasciata», sono aggiunte le parole: «dalla regione e».
38. 34. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che attesti l'assenza di rischio sismico e dell'Ispra che escluda il pericolo dell'inquinamento delle falde acquifere.
38. 37. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: d'intesa, per le attività da svolgere in terraferma, con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata,.
38. 35. Ferraresi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11. 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, apportare la seguente modifica:
a) Dopo il comma 17 dell'articolo 6, aggiungere il seguente comma:
17-bis. Al fine della tutela del sistema produttivo e dell'economia del territorio, è vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nella zone di produzione di prodotti agroalimentari riconosciuti dall'Unione europea con il marchio a denominazione di origine controllata o garantita o protetta.
38. 43. Crippa, Liuzzi, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11. 1. In caso di sversamento in acque marine di idrocarburi, saranno sospese immediatamente tutte le autorizzazioni di ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare nel raggio di 500 miglia dalla fonte di inquinamento fino al completo ripristino ambientale. In caso di presenza di concentrazione di idrocarburi nelle terre, nelle rocce o nelle falde acquifere di entità superiore a 2 volte i valori consentiti dalla legge, sarà sospesa ogni autorizzazione di ricerca o coltivazione di idrocarburi il cui perimetro è distante a meno di 10 km dalla zona inquinata fino al completo ripristino ambientale e all'avvenuto accertamento delle cause di inquinamento. I controlli di cui al periodo precedente saranno effettuati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
38. 44. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11. 1. All'articolo 6 comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il periodo «fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi» viene sostituito dal seguente periodo «in tutte le aree a ridosso di parchi istituiti ai sensi della legge del 6 dicembre 1991 n. 394 e nella fascia marina compresa entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi;
b) Il periodo «fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239» viene sostituito dal seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma».
38. 45. Vacca, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11. 1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e all'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso».
38. 46. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11. 1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa ivi compresi gli scogli affioranti lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette anche in fase di proposta».
38. 42. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11. 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai fini di una efficace applicazione delle disposizioni dei commi 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti solidi e liquidi estratti pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva».
38. 40. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11. 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il canone annuo per il permesso di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, è così determinata:
a) permesso di prospezione e ricerca: 7700 euro per chilometro quadrato;
b) concessione di coltivazione e stoccaggio: 3850 euro per chilometro quadrato;
c) concessione di coltivazione e stoccaggio in proroga: 15400 per chilometro quadrato».
38. 39. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11. 1. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, le parole: «0,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «1 per mille».
38. 38. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11.1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale in virtù delle competenze esclusive in materia di miniere, urbanistica, ambiente e paesaggio disciplinate dai relativi statuti e norme d'attuazione.
38. 160. Pili.
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
11. 1. Le procedure di VIA relative alle attività di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi sono sempre sottoposte all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24 comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
38. 36. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 11-quinquies, primo periodo, dopo le parole: sviluppo economico aggiungere le seguenti: e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici;
Conseguentemente:
dopo le parole: medesimi siti aggiungere le seguenti: a condizione che il 90 per cento dell'energia elettrica prodotta sia destinata all'autoconsumo;
dopo le parole: alla disciplina comunitaria in materia aggiungere le seguenti: di sostenibilità dei bioliquidi;
aggiungere infine il seguente periodo: Il Ministero dello Sviluppo economico nel definire le condizioni previste dalla presente norma dovrà computare gli incentivi precedentemente erogati all'impianto.
38. 201. Crippa.
Al comma 11-quinquies, primo periodo, dopo le parole: sviluppo economico aggiungere le seguenti: e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici.
38. 202. Crippa.
Al comma 11-quinquies, primo periodo, dopo le parole: medesimi siti aggiungere le seguenti: a condizione che il 90 per cento dell'energia elettrica prodotta sia destinata all'autoconsumo.
38. 203. Crippa.
Al comma 11-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: alla disciplina dell'Unione europea in materia aggiungere le seguenti: di sostenibilità dei bioliquidi.
38. 205. Crippa.
Al comma 11-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'applicazione della presente disposizione non possono derivare incrementi della tariffa della fornitura del gas naturale ai clienti finali.
38. 206. Busin, Grimoldi.
Al comma 11-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dello sviluppo economico nel definire le condizioni previste dalla presente norma dovrà computare gli incentivi precedentemente erogati all'impianto.
38. 207. Crippa.
Al comma 11-quinquies, infine aggiungere il seguente periodo: L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico vigila nell'applicazione della presente disposizione al fine di evitare maggiorazioni sulla bollette energetiche.
38. 310. Crippa.
Dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:
11-sexies. I termini di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2013, n. 143 sono prorogati al 30 giugno 2015.
38. 311. Abrignani.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38.1.
(Tutela del patrimonio ambientale nazionale).
1. Al fine di assicurare la sovranità alimentare del paese salvaguardando le produzioni agricole di qualità e il made in Italy con particolare riferimento al settore agro-alimentare, per la tutela del patrimonio ambientale nazionale con particolare riferimento alla tutela del patrimonio idrico nazionale, per la conservazione della biodiversità di interesse comunitario, per la prevenzione dei rischio idrogeologico e di quello sismico, sono vietate nuove installazioni per la ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle seguenti aree che divengono di interesse strategico nazionale:
a) territori con una a più coltivazioni denominate IGP, DOC, DOCG, DOP o IGT e in quelle candidate a divenirlo nonché nelle aree tampone ad essi contigui entro 5 km dal loro perimetro nonché nelle aree marine ad essi prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;
b) aree di salvaguardia e zone di protezione definitive per la salvaguardia delle aree di ricarica delle falde acquifere di cui, rispettivamente, all'articolo 94 commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in ogni caso, le aree circostanti 10 km le sorgenti con portata media annua maggiore di 50 litri/secondo.
d) siti della Rete Natura2000 in terraferma nonché nelle aree tampone ad essi contigui entro 5 km dal perimetro nonché nelle aree marine ad essi prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;
e) aree marine della Rete Natura2000 nonché aree tampone ad esse contigue per un'estensione di 20 miglia dal perimetro;
f) aree protette in terraferma così come definite dalla legge n. 394 del 1991 e relative aree di reperimento nonché nelle aree tampone ad esse contigue entro 5 km dal loro perimetro nonché nelle aree marine ad esse prospicienti entro le 20 miglia marine dalla linea di costa;
g) aree protette marine ivi comprese le aree di reperimento di cui alle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 nonché nelle aree tampone ad esse contigue entro le 20 miglia marine;
h) aree con rischio idrogeologico classificato R2 o R3 per il rischio frana e R3 o R4 per il rischio alluvioni nonché nelle aree a rischio sismico nelle categorie 2 e 3.
38. 04. Busto.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38.1.
(Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, destinati ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegate).
1. Al fine di favorire la riconversione degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, in unità cogenerative ad alto rendimento destinate ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegate, ai titolari dei predetti impianti è concessa, previa richiesta al GSE corredata del progetto di riconversione, a titolo di compensazione e per tutto il periodo previsto per la riconversione degli impianti, una maggiorazione dell'incentivo precedentemente riconosciuto, direttamente proporzionale al regime produttivo medio registrato da ciascun impianto oggetto di riconversione fino alla data di rinuncia dell'incentivo, così come comunicata al GSE, e inversamente proporzionale al periodo di avvenuto godimento dell'incentivazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, la maggiorazione dell'incentivo concesso ai titolari per ciascun impianto oggetto di riconversione è calcolata in misura pari al 25 per cento del prodotto delle seguenti voci:
a) per gli impianti a certificati verdi: il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, la potenza dell'impianto autorizzata a beneficiare degli incentivi, la media annua delle ore di produzione dell'impianto rilevata dalla data di avvio dell'esercizio commerciale, il coefficiente moltiplicativo spettante, il valore di ritiro dei CV registrato nell'anno di entrata in vigore della presente legge;
b) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva: il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, la potenza dell'impianto autorizzata a beneficiare degli incentivi, la media annua delle ore di produzione dell'impianto rilevata dalla data di avvio dell'esercizio commerciale, la tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.
3. Il GSE, procede all'erogazione di cui al comma 1, calcolato ai sensi del comma 2, in favore dei titolari degli impianti oggetto di riconversione che ne abbiano fatto richiesta, a decorrere dalla data di cessazione dell'incentivo, così come comunicata al GSE, in 3 o più rate, versate a cadenza annuale, in modo tale che ciascuna rata annuale non sia superiore all'incentivo originario cui gli impianti oggetto di riconversione hanno fatto rinuncia. Dall'applicazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della componente A3 e non possono discendere maggiori oneri complessivi rispetto all'erogazione dell'incentivo originario cui si è fatta rinuncia.
4. L'ammissione ai benefici di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) La predisposizione di un progetto di riconversione degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi in unità cogenerative ad alto rendimento, corredato da uno studio di fattibilità e dall'indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi di riconversione;
b) L'avvio dei lavori di riconversione degli impianti di cui al comma 1 deve essere effettuato entro un anno dall'ottenimento delle autorizzazioni necessarie. I lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data di avvio, fatti salvi i casi di forza maggiore;
c) L'erogazione dell'incentivo annuale da parte del GSE è subordinato alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori di riconversione degli impianti e in caso di mancato rispetto dei tempi previsti, il GSE può procedere alla parziale decurtazione ovvero alla revoca degli incentivi, fatti salvi i predetti casi di forza maggiore;
d) Gli impianti riconvertiti ai sensi del comma 1 devono essere destinati ad alimentare siti industriali, artigianali, dei servizi, nonché complessi produttivi e attività industriali collegati, fermo restando che il destinatario della fornitura energetica può essere anche società partecipata dal titolare dell'unità in questione;
e) a seguito dell'ultimazione dei lavori e decorso il periodo di erogazione dell'incentivo di cui al comma 3, cessa, per ciascuna unità produttiva interessata, il diritto a ottenere l'ammissione a qualsiasi beneficio economico connesso alla qualifica dell'impianto come IAFR, fino alla data di scadenza dell'incentivo originariamente attribuito mediante la stessa qualifica IAFR.
38. 05. Zan, Pilozzi, Piazzoni, Zaccagnini.
ART. 38-bis.
(Misure per la valorizzazione delle risorse geotermiche).
Sopprimerlo.
38-bis. 300. Segoni.
ART. 39.
(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive).
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole: «per veicoli a basse emissioni complessive» sono inserite le seguenti: «i velocipedi».
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 8), dopo le parole: Il contributo spetta sono inserite le seguenti: per i velocipedi acquistati nuovi di fabbrica e.
39. 300. Cristian Iannuzzi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole: «per veicoli a basse emissioni complessive» sono inserite le seguenti parole: «i velocipedi».
39. 5. Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Spessotto, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:
1) al comma 1 le parole: «da almeno dodici mesi» sono soppresse.
39. 4. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo la parola: veicoli aggiungere le seguenti: a motore in circolazione appartenenti alle categorie internazionali L, M e N trasformati in veicoli elettrici nonché i veicoli.
39. 6. Mucci, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
ART. 39-bis.
(Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti).
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
tt) «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti», un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno il 50 per cento energia rinnovabile, il 50 per cento calore di scarto, il 75 per cento calore cogenerato o il 50 per cento una combinazione di tale energia e calore.
39-bis. 201. Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
il 50 per cento di calore di scarto;
il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
il 75 per cento di calore cogenerato;
il 50 per cento di una combinazione di tale energia e calore.
Entro il 31 dicembre 2015 l'AEEGSI determina le modalità di individuazione e valutazione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente che ricomprendono in tale definizione anche la valutazione dei sistemi di distribuzione del calore all'utenza finale (rete).
39-bis. 202. Crippa.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
il 50 per cento di calore di scarto;
il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
il 75 per cento di calore cogenerato;
il 50 per cento di una combinazione di tale energia e calore.
Sono esclusi da tale definizione gli inceneritori di qualsiasi tipo.
39-bis. 203. Crippa.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
il 50 per cento di calore di scarto;
il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;
il 75 per cento di calore cogenerato;
39-bis. 204. Crippa, De Rosa.
Al comma 1, il capoverso con il seguente:
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti e sostenibili, un sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa per almeno:
il 50 per cento energia rinnovabile;
il 50 per cento calore di scarto;
il 75 per cento calore cogenerato o il 50 per cento una combinazione di tale energia e calore.
39-bis. 205. Crippa, De Rosa.
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: efficienti aggiungere le seguenti: secondo i principi di trasparenza ed economicità.
39-bis. 206. Crippa, De Rosa.
Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: in alternativa.
39-bis. 4. Segoni.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: in alternativa fino alla fine del capoverso con le seguenti: per almeno il 50 per cento energia rinnovabile, il 50 per cento calore di scarto, il 75 per cento calore cogenerato o il 50 per cento una combinazione di tale energia e calore.
39-bis. 300. Segoni.
Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
39-bis. 209. Crippa, De Rosa.
Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
39-bis. 210. Crippa, De Rosa.
Al comma 1, capoverso, lettera c), sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 85 per cento.
39-bis. 211. Crippa, De Rosa.
Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente: il 40 per cento una combinazione di tale energia e calore.
39-bis. 212. Crippa, De Rosa.
Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 25 per cento.
39-bis. 214. Crippa, De Rosa.
Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
39-bis. 213. Crippa, De Rosa.
Al comma 1, capoverso, lettera d), sostituire le parole: delle precedenti con le seguenti: di tale energia e calore.
39-bis. 215. Crippa.
ART. 40.
(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga).
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
a) quanto a 150 milioni per l'anno 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; quanto a 70 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata dai bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultano ancora riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 70 milioni di euro definitivamente al bilancio dello Stato.
sopprimere il comma 3.
40. 4. Scotto, Airaudo, Placido, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riduzione pari a 11.757.411 euro per il 2014, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
40. 5. Prataviera, Grimoldi.
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) riduzione pari a 11.757.411 euro per il 2014, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.
40. 6. Prataviera, Grimoldi.
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) riduzione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalle legge 28 febbraio 1990, n. 39;
40. 7. Prataviera, Grimoldi.
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) riduzione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119;
40. 8. Prataviera, Grimoldi.
ART. 41.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania).
Sopprimerlo.
41. 4. Grimoldi.
Sopprimere il comma 1.
41. 5. Grimoldi.
Sopprimere il comma 2.
41. 6. Grimoldi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il piano di cui al comma 1 deve prevedere aggiungere le seguenti: la riduzione dell'80 per cento delle spese correnti per consulenze esterne tramite un migliore impiego delle risorse umane interne.
41. 14. Dell'Orco, Barbanti, Dieni, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: razionalizzazione dell'offerta con le seguenti: razionalizzazione gestionale.
41. 11. Dell'Orco, Barbanti, Dieni, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: razionalizzazione dell'offerta aggiungere le seguenti:, salvaguardando al tempo stesso il diritto alla mobilità di tutti i cittadini.
41. 10. Dell'Orco, Barbanti, Dieni, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e riqualificazione dei servizi con le seguenti: riqualificazione, innovazione e modernizzazione dei servizi.
41. 12. Dell'Orco, Barbanti, Dieni, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km aggiungere le seguenti: altresì prevedendo una fascia di esonero per categorie sociali più deboli,.
41. 13. Dell'Orco, Barbanti, Dieni, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò, Sorial, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.
Sopprimere il comma 3.
41. 7. Grimoldi.
Sopprimere il comma 4.
41. 8. Grimoldi.
Sopprimere il comma 5.
41. 9. Grimoldi.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di realizzare una massimizzazione dell'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e di perseguire, nell'ambito del processo di riordino e risanamento delle società a partecipazione pubblica, il contenimento della spesa pubblica attraverso economie di scala, le amministrazioni pubbliche che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale in ambito regionale, per assicurare la continuità e stabilità del servizio di pubblico interesse, possono realizzare azioni di razionalizzazione ed ottimizzazione del predetto servizio, mediante cessione del contratto di servizio tra società con partecipazione interamente pubblica, salvaguardando l'utilizzo del personale attualmente impiegato nello svolgimento del medesimo servizio.
41. 2. Russo, Castiello.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Per assicurare la continuità dei collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166.
41. 300. Garofalo, Dorina Bianchi, Tancredi.
ART. 42.
(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 46, comma 6, le parole: «31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2014».
Conseguentemente, dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
Art. 42.1.
1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e rilevano ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2013.
42. 15. Gigli, Santerini, Narduolo.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 46, comma 6, le parole: «31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2014».
42. 16. Gigli, Santerini.
Al comma 1, capoverso 7-bis, lettera a), sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 220 milioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:
Art. 43.1.
1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e rilevano ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2013.
42. 17. Rubinato, Gigli, Miotto, Malpezzi, Santerini, Sbrollini, Ginato, Narduolo.
Al comma 1, capoverso 7-bis, sopprimere le lettere b), c), d) ed e).
Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 7-quater, dopo le parole: non si applica il comma 7 del presente articolo aggiungere le seguenti: limitatamente a un importo di 265 milioni di euro.
42. 28. Vacca, Sorial.
Al comma 1, capoverso 7-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso con riferimento alla spesa di cui al comma 1-bis, lettera a), le regioni assicurano il rispetto dei criteri di riparto seguiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coordinamento con le sue articolazioni territoriali, anche al fine di evitare disomogeneità e ritardi nell'erogazione dei finanziamenti. Il mancato rispetto dei criteri e dei tempi di riparto comporta la restituzione della quota al Ministero dell'istruzione che provvederà entro tre mesi alla erogazione diretta alle istituzioni scolastiche paritarie destinatarie.
42. 301. Gigli.
Al comma 1, capoverso 7-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
In ogni caso con riferimento alla spesa di cui al comma 7-bis, lettera a), le regioni assicurano il rispetto dei criteri di riparto seguiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coordinamento con le sue articolazioni territoriali, anche al fine di evitare disomogeneità e ritardi nell'erogazione dei finanziamenti.
42. 21. Gigli, Santerini, Narduolo.
Al comma 1, capoverso 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento alla somma di cui alla lettera a) del comma 1-bis, l'eventuale quota di spesa non effettuata dovrà essere riassegnata al capitolo 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel quale sono iscritti i contributi relativi alle scuole paritarie. Lo stesso Ministero, entro tre mesi dalla riassegnazione, è tenuto alla erogazione diretta alle istituzioni scolastiche paritarie destinatarie.
42. 300. Gigli.
Al comma 1, capoverso 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Con riferimento alla somma di cui alla lettera a) del comma 7-bis, l'eventuale quota di spesa non effettuata dovrà essere riassegnata al capitolo 1477 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel quale sono iscritti i contributi relativi alle scuole paritarie.
42. 23. Rubinato, Gigli, Miotto, Malpezzi, Santerini, Sbrollini, Ginato, Narduolo.
Al comma 2, sostituire le parole: 15 ottobre 2014 con le seguenti: 15 novembre 2014.
42. 10. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Ricciatti.
Al comma 3, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 ottobre.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 15 novembre.
42. 11. Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2014 con le seguenti: 30 novembre 2014.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
42. 12. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 5 sopprimere il secondo e terzo periodo.
42. 302. Grillo.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
42. 13. Palazzotto, Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Zaccagnini.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: per gli anni 2014-2017 aggiungere le seguenti: previa intesa con la regione.
Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
42. 303. Grillo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Alla regione Sardegna a far data dal 1o gennaio 2015 non si applica il patto di stabilità interno in quanto in contrasto con le disposizioni statutarie in materia di bilancio ed enti locali che dispongono la competenza esclusiva della Regione nelle richiamate materie.
42. 30. Pili.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. A sanatoria dell'indebita applicazione nella regione Sardegna del patto di Stabilità interno l'obiettivo, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 3.869 milioni di euro per l'anno 2014. Dall'obiettivo per l'anno 2014 sono escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente, le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a., nonché tutti gli interventi legati all'evento alluvionale del 18 novembre 2013 sia di pertinenza regionale che degli enti locali inseriti nell'apposito elenco dei comuni colpiti.
42. 31. Pili.
Sopprimere il comma 10.
42. 32. Pili.
Sopprimere il comma 12.
42. 33. Pili.
ART. 42-bis.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro, per l'anno 2014, per le finalità di cui al comma 320 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
42-bis. 200. Busin, Grimoldi.
ART. 43.
(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale).
Sopprimerlo.
43. 17. Guidesi, Grimoldi.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
43. 14. Guidesi, Grimoldi.
Al comma 1, sopprimere le parole: e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
43. 16. Guidesi, Grimoldi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Gli enti che prima dell'entrata in vigore del presente decreto hanno già ottenuto erogazioni a valere sul: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» possono avvalersi della facoltà prevista nel precedente comma 1, utilizzando a tal fine la quota di erogazione non ancora ammortizzata.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: secondo quanto previsto dal comma 1, con le seguenti: secondo quanto previsto dai commi 1 e 1-bis.
43. 13. Grimoldi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis, Gli enti locali che hanno deliberato un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 possono proporre una rimodulazione dello stesso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
43. 6. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 729-quater della legge 23 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, o mediante impegni di pari importo complessivo ripartiti pro quota sulle annualità 2014, 2015 e 2016.».
43. 7. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Sopprimere il comma 3.
43. 15. Guidesi, Grimoldi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'anno 2013, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica fino ad un importo pari al tre per cento delle entrate correnti dell'anno 2013 del comune inadempiente, risultanti dai dati acquisiti dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno.
*43. 26. De Mita.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'anno 2013, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica fino ad un importo pari al tre per cento delle entrate correnti dell'anno 2013 del comune inadempiente, risultanti dai dati acquisiti dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno.
*43. 24. Fragomeli, Lodolini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'anno 2013, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica fino ad un importo pari al tre per cento delle entrate correnti dell'anno 2013 del comune inadempiente, risultanti dai dati acquisiti dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno.
*43. 9. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Per l'anno 2013, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
43. 10. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. I comuni con popolazione fino 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 30.000 euro.
43. 11. Grimoldi.
Al comma 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Su richiesta dei comuni che abbiano attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
43. 210. Guerra.
Sopprimere il comma 5.
43. 18. Guidesi, Grimoldi.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
«5-bis. Al fine di garantire l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari preesistenti e in fase di ammortamento, le province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013, sono autorizzate ad assumere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.
5-ter. L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dell'interno entro venti giorni dalla data di trasmissione, da parte della provincia interessata, della deliberazione consiliare recante apposita richiesta, corredata da un prospetto riepilogativo dell'esposizione debitoria dell'ente, con indicazione dettagliata delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso nonché dell'istituto mutuante.
5-quater. Il decreto di cui al comma 5-ter stabilisce le condizioni e i criteri per la concessione e per il rimborso del mutuo ai sensi del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'applicazione di un tasso di interesse agevolato nonché la possibilità di adottare un piano di ammortamento con una durata massima fino a 80 anni.
5-quinquies. Per la provincia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sospeso sino all'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 5-ter.».
43. 12. Simonetti, Grimoldi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2014, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
43. 8. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Termini di pubblicazione dei provvedimenti TASI).
1. Al comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo l'undicesimo periodo aggiungere il seguente:
«688-bis. Le deliberazioni relative alla Tasi pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze tra il 19 settembre e il 5 ottobre 2014 sono comunque valide ai fini del pagamento dell'imposta dovuta per 2014 in base alle scelte del comune, in unica soluzione ed entro il termine della scadenza del saldo.»
43. 020. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43.1.
(Fondo per il passaggio alla nuova contabilità degli enti locali).
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per il ripiano del disavanzo determinato dal passaggio al nuovo sistema contabile», con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2024.
2. Ai fini dell'immediata operatività del Fondo di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 30 aprile di ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui al predetto Fondo. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione del Fondo. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
3. Gli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, registrano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un'anticipazione di cassa, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 3. entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2015 l'anticipazione di liquidità. L'anticipazione è concessa, entro il 15 luglio di ciascun anno a valere sul Fondo di cui al comma 3 proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili ed è restituita, in quote costanti, senza applicazione di interessi, in periodo pari a quello necessario per il recupero del disavanzo di cui al comma 1. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità definite con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere individuate modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. Il rimborso annuale sarà corrisposto a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancata corresponsione della quota annuale entro la predetta data di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214. riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
5. Gli Enti Locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 4 possono utilizzare tale somma ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 1 comma 15 del decreto legislativo n. 126 del 2014 secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del presente decreto.
43. 08. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43.1.
(Termini del bilancio di previsione 2015 per gli enti che già sperimentano la riforma della contabilità).
1. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 ed i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.
43. 015. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43.1.
(Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU).
1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso.
43. 016. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43.1.
(Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto-legge 66/2014 articolo 47).
1. All'articolo 47, del decreto-legge 24 aprile 2014. n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente:
12. Gli enti locali possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, considerando comunque l'evoluzione temporale delle condizioni di acquisizione dei beni o servizi, nonché la diversa qualità o dimensione delle acquisizioni medesime.
43. 019. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43.1.
(Estensione dell'incentivo per la partecipazione all'accertamento tributario erariale).
1. All'articolo 1, comma 12-bis decreto-legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011. n. 148, dopo le parole «e 2014», aggiungere le parole «e per il biennio 2015- 2016».
43. 017. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43.1.
(Ristrutturazione del debito degli enti locali).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti dagli enti locali secondo le modalità previste per i debiti delle Regioni dall'articolo 45 del decreto-legge 24/04/2014 n. 66. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino una vita residua pari o superiore a 5 anni e un importo del debito residuo pari o superiore a 100 mila euro.
2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, sentita la Conferenza Stato Città, entro il 30 novembre 2014.
43. 018. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43.1.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137).
1. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro previsto ad incremento, per l'anno 2013, del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.
43. 021. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Zaccagnini.
ART. 43-ter.
(Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni o di condizionamento da parte della criminalità organizzata).
Sopprimerlo.
43-ter. 300. Grimoldi, Busin.
Al comma 1, sostituire le parole da: sono destinate fino alla fine del periodo con le seguenti: restano nella dotazione del fondo di cui alla citata lettera a) ai fini di una ulteriore ripartizione.
43-ter. 200. Busin, Grimoldi.
Al comma 1, sostituire le parole da: alle finalità fino alla fine del comma con le seguenti: agli interventi di messa in sicurezza del territorio, con priorità per interventi di messa in sicurezza per prevenire il dissesto idrogeologico, con particolare priorità per le aree colpite dagli eventi alluvionali del 9 ottobre 2014.
43-ter. 201. Segoni, De Rosa, Zolezzi.
Relatore: FREGOLENT.
N. 1.
Seduta del 14 ottobre 2014
ART. 1.
(Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche).
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Per i veicoli nuovi alimentati a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida, immatricolati a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dalle tasse automobilistiche nell'anno della prima immatricolazione e nei tre anni successivi. Per i veicoli di cui al precedente periodo, le tasse automobilistiche sono ridotte dell'80 per cento per gli anni successivi al periodo di esenzione di cui al precedente periodo. Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 51. Pesco, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa, Pisano, Cancelleri.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I veicoli a motore nuovi aggiungere le seguenti: ivi compresi i ciclomotori.
Conseguentemente:
al medesimo periodo, sostituire le parole: tasse automobilistiche con le seguenti: tasse di circolazione e di proprietà;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tasse automobilistiche con le seguenti: tasse di circolazione e di proprietà;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tasse automobilistiche con le seguenti: tasse di circolazione e di proprietà;
alla rubrica, sostituire le parole: tasse automobilistiche con le seguenti: tasse di circolazione e di proprietà.
1. 52. Carella.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione delle autovetture mosse unicamente da motori a combustione interna alimentati esclusivamente a benzina o a gasolio.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
dopo le parole: prima immatricolazione aggiungere le seguenti: per tutti i motoveicoli nuovi e;
dopo le parole: per i veicoli nuovi aggiungere le seguenti:, comprese le autovetture.
1. 53. Da Villa.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione delle autovetture mosse unicamente da motori a combustione interna alimentati esclusivamente a benzina o a gasolio.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esenzione di cui al secondo periodo si applica a tutti i motoveicoli nuovi, comunque alimentati, ad esclusione dei quadricicli non alimentati a gas di petrolio liquefatto, a metano o ad alimentazione ibrida.
1. 54. Da Villa.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I motocicli e le unità da diporto nuovi immatricolati a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono esenti dalla tassa annuale di possesso nell'anno della prima immatricolazione e nei due anni successivi.
1. 55. Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Vitelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I veicoli a motore circolanti su cui venga installato post vendita un sistema di alimentazione a gas di petrolio liquefatto, o a metano ovvero che preveda l'utilizzo combinato o simultaneo dei combustibili alternativi, collaudato in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dalle tasse automobilistiche fino al quarto anno successivo a quello della installazione del nuovo sistema di alimentazione.
1. 4. Sottanelli.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL, o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007.
2-ter. Le cinque annualità di cui al comma 2-bis decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
1. 6. Senaldi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL, o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per tre annualità successive. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007.
2-ter. Le tre annualità di cui al comma 2-bis decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
1. 50. Sberna.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo comportano una rimodulazione del vigente regime tariffario senza ulteriori aggravi per i possessori di veicoli a motore.
1. 56. Carella.
(Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – (Effetti della perdita del possesso del veicolo). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti che perdano il possesso di un veicolo nel periodo in cui la tassa automobilistica regionale o erariale versata è in corso di validità, possono richiedere la compensazione della stessa su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato.
2. Il diritto alla compensazione o al rimborso per perdita del possesso del veicolo è riconosciuto nei seguenti casi:
a) furto, previa annotazione al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
b) rottamazione, certificata, ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
c) demolizione, certificata ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
d) vendita o esportazione all'estero, purché la relativa formalità sia stata presentata all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) anche per il tramite del consolato italiano nello Stato in cui si esporta definitivamente il veicolo;
e) provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportino l'indisponibilità del veicolo;
f) ogni altro caso di perdita del possesso accertato con sentenza dell'autorità giudiziaria.
3. Il diritto alla compensazione o al rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificata la perdita del possesso.
4. Qualora si abbia una nuova immatricolazione o un acquisto di un veicolo già immatricolato o fattispecie ad essi assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per i casi di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed f) è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o il nuovo acquisto di veicolo già immatricolato o assimilati avvenga entro un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.
5. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui ai commi precedenti o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento.
1. 01. Cancelleri, Pesco, Barbanti, Alberti, Ruocco, Villarosa, Pisano.
ART. 2.
(Modifica della quota di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali).
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Disposizioni finanziarie).
(Votazione dell'articolo 3)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4. – (Gestione dei dati fiscali dei veicoli). – 1. Al fine di integrare i dati relativi agli adempimenti fiscali dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «certificato di proprietà» sono aggiunte le seguenti: «, all'adempimento degli obblighi fiscali»;
b) al comma 7, dopo le parole: «dal P.R.A» sono aggiunte le seguenti: «dalle regioni, dall'Agenzia delle entrate».
3. 050. Catalano.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 4. – (Gestione dei dati fiscali dei veicoli). – 1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale delle tasse automobilistiche, i dati riguardanti l'adempimento dei relativi obblighi tributari vengono immagazzinati, per ogni veicolo e a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le regioni comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tali dati con cadenza regolare, per le finalità di cui al precedente comma.
3. 052. Catalano.
Relatore: SISTO
N. 2.
Seduta del 14 ottobre 2014
ART. 1.
(Esclusiva cura degli interessi pubblici).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – 1. Coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, operando nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitto di interessi.
2. A tale fine, i soggetti indicati all'articolo 2 sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, tese a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che abbia anche la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il terzo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
5. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
6. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il terzo grado sia preposto alla cura, ai sensi del comma 5, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
1. 1. Quaranta, Scotto, Costantino, Civati.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – 1. I titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
1. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e ad evitare che sulla raffigurazione e sulla cura degli interessi pubblici incidano i propri interessi privati, anche non patrimoniali.
1. 2. Gitti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
1. 51. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Il principio di cui al comma 1 si intende rispettato anche nell'ipotesi di coincidenza tra interessi pubblici e interessi privati.
1. 3. Centemero.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Ambito soggettivo di applicazione).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. – (Ambito soggettivo di applicazione e definizioni). – 1. Le disposizioni dei Capi II e III si applicano ai titolari di cariche di Governo.
2. Le disposizioni del Capo III-bis si applicano ai titolari di cariche pubbliche.
3. Ai fini della presente legge, per «titolare di una carica di Governo» s'intende chi riveste una delle seguenti cariche: Presidente o vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro, o Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo oppure componente di un'Autorità indipendente statale o regionale, compresa la Banca d'Italia.
4. Ai fini della presente legge, per «titolare di una carica pubblica» s'intende chi riveste una carica di Governo indicata dal comma 3 oppure una delle seguenti:
a) Presidente della Repubblica;
b) deputato o senatore;
c) presidente, vicepresidente oppure assessore della Giunta di una regione o di una provincia autonoma;
d) componente del Consiglio di una regione o provincia autonoma;
e) sindaco, vicesindaco, presidente, vicepresidente oppure assessore della Giunta di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, comprese le circoscrizioni di decentramento comunale;
f) componente del Consiglio di un comune, di una provincia o di una città metropolitana, comprese le circoscrizioni di decentramento comunale;
g) membro del Parlamento europeo spettante all'Italia;
h) giudice della Corte costituzionale;
i) componente del Consiglio superiore della magistratura o di un organo di amministrazione autonoma delle magistrature speciali;
f) titolare di funzioni di responsabilità comunque denominate, comprese quelle di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco e revisore, in imprese, società, agenzie, istituti, enti e fondazioni, quando ricorra uno dei seguenti casi:
1) l'impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione è strumentale dello Stato, di una regione, di una città metropolitana, di una provincia o di un comune;
2) la nomina all'incarico è disposta, proposta o approvata dallo Stato, da una regione, città metropolitana, provincia o comune;
3) lo Stato, una regione, una città metropolitana, una provincia o un comune, anche indirettamente o in concorso tra loro o con altri enti pubblici, concorrono al finanziamento dell'impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte nel bilancio della medesima impresa, società, agenzia, istituto, ente o fondazione o comunque per un importo annuo superiore a euro 200.000;
4) la società è controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dallo Stato, da una regione, città metropolitana, provincia o comune, anche indirettamente o in concorso tra loro o con altri enti pubblici;
m) componente di un organo esecutivo di un partito o movimento politico, compresi gli organi aventi funzioni di tesoriere o analoghe.
Conseguentemente, dopo il Capo III, aggiungere il seguente:
Capo III-bis.
ANAGRAFE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE
Art. 14-bis.
(Istituzione).
1. E istituita l'Anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, di seguito denominata «Anagrafe».
2. Le disposizioni necessarie per l'istituzione dell'Anagrafe sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali limitatamente agli aspetti attinenti all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. L'Anagrafe entra in funzione decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe forniscono i dati al Ministero dell'interno entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'Anagrafe degli amministratori locali e regionali è soppressa. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
5. La legge 5 luglio 1982, n. 441, è abrogata.
Art. 14-ter.
(Contenuti).
1. L'Anagrafe contiene, per ciascun titolare di cariche pubbliche, l'indicazione dei seguenti dati personali:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale;
b) carica pubblica, con riferimento anche alle cariche rivestite nel passato;
c) titolo di studio;
d) attività di studio e formazione, di lavoro, professionali e imprenditoriali, nonché funzioni di responsabilità comunque denominate, comprese quelle di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco e revisore, e incarichi di consulenza e arbitrali di qualsiasi natura per imprese, società, agenzie, istituti, enti e fondazioni, incluse le attività, le funzioni e gli incarichi rivestiti all'estero, nonché con riferimento anche a quelli rivestiti nel passato;
e) partito d'iscrizione, nonché associazioni portatrici d'interessi generali, con riferimento anche ai partiti e alle associazioni d'iscrizione nel passato;
f) indirizzo di posta elettronica ed eventuale numero di telefono di uso pubblico;
g) quadro annuale della situazione reddituale e patrimoniale, dai due anni precedenti l'assunzione della carica pubblica e fino ai due successivi alla sua cessazione, con specifico riferimento alla proprietà, al possesso o comunque alla disponibilità anche all'estero, nel proprio interesse o nell'interesse delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, di:
1) redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
3) azioni e partecipazioni in società quotate e non quotate in mercati regolamentati;
4) investimenti in titoli di Stato, titoli obbligazionari o altre utilità finanziarie, anche detenuti tramite fondi d'investimento, società d'investimento a capitale variabile o intestazioni fiduciarie;
h) quadro annuale, redatto secondo i criteri di cui alla lettera g), delle situazioni reddituali e patrimoniali delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, se le medesime vi consentono;
i) indennità e altri emolumenti, erogazioni e finanziamenti pubblici percepiti per ciascun mese in ragione della carica pubblica ricoperta;
l) finanziamenti, erogazioni, contributi, doni, benefici e altri vantaggi assimilabili, percepiti sotto qualunque forma, compresa la messa a disposizione di servizi, durante l'eventuale campagna elettorale e per ciascun mese nell'esercizio della carica pubblica, con l'indicazione delle persone che, per ciascun anno, hanno erogato elargizioni per un importo nel complesso superiore a euro 500;
m) spese sostenute e obbligazioni assunte per l'esercizio della carica pubblica, anche indirettamente mediante i collaboratori, con specifico riferimento a quelle per:
1) eventuale campagna elettorale;
2) collaboratori e ufficio;
3) eventuali iniziative politiche, propaganda e rapporti con il collegio elettorale;
4) viaggi;
5) comunicazioni;
n) nome e cognome, nonché luogo e data di nascita dei collaboratori;
o) quadro, aggiornato ogni quadrimestre, delle situazioni di potenziale conflitto di interessi al sensi dell'articolo 6 e di ogni altro interesse, relazione o affare privato, anche in capo a una delle persone indicate dall'articolo 6, comma 2, rilevante dal punto di vista qualitativo o quantitativo, che potrebbe influenzare impropriamente il titolare della carica pubblica nello svolgimento della sua funzione oppure danneggiare seriamente la pubblica fiducia nei suoi confronti, con riferimento specifico alle circostanze e indicazione dei comportamenti, sia volontari, sia in attuazione degli obblighi stabiliti dalla presente legge, tenuti per evitarne la concretizzazione;
p) procedimenti penali a carico, in corso o che hanno avuto conclusione negli ultimi vent'anni;
q) casi d'inosservanza, nonché sanzioni eventualmente irrogate per violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
2. L'Anagrafe reca, per ciascun titolare di una carica pubblica, i seguenti dati circa lo svolgimento delle sue funzioni;
a) atti adottati, presentati, proposti o sottoscritti, con indicazione dello stato del percorso d'esame e approvazione, in particolare progetti di legge ed emendamenti a progetti di legge, risoluzioni, mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni;
b) con riferimento alla partecipazione ai lavori della Camera o del Consiglio di appartenenza, comprese le Commissioni, del Governo o della Giunta della quale è componente, indicazione dei seguenti elementi, qualora siano rilevati e resi noti secondo la disciplina e le forme di pubblicità previste dai rispettivi organi:
1) ordine del giorno delle sedute o riunioni;
2) dati sulla presenza alle sedute o riunioni e sugli interventi nelle discussioni;
3) processi verbali, resoconti o comunicati e, ove disponibili, registrazioni audio e video delle discussioni;
4) voti espressi, salvi i casi di scrutinio segreto.
3. L'Anagrafe reca altresì i dati previsti dal comma 1 per ogni persona candidata a una carica pubblica eletta a suffragio universale e diretto.
Art. 14-quater.
(Compilazione, tenuta e pubblicazione).
1. L'Anagrafe è compilata e aggiornata dal Ministero dell'interno.
2. Il Ministero dell'interno pubblica l'Anagrafe in un apposito sito Internet, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i dati sono pubblicati integralmente e con il massimo livello di dettaglio;
b) i dati sono raccolti alla fonte, non sono pubblicati in forme aggregate né sottoposti ad altri trattamenti;
c) i dati sono pubblicati e aggiornati con la tempestività necessaria ad assicurarne l'utilità;
d) i dati sono pubblicati con l'uso di sistemi elettronici aperti e formati tali da garantire la più agevole consultazione al maggior numero di utenti e per la più ampia varietà di scopi;
e) per i fini indicati alla lettera d), in particolare:
1) i dati sono adeguatamente indicizzati, in particolare sono indicizzati per ogni singolo titolare di una carica pubblica;
2) i dati sono presentati con l'ausilio di collegamenti ipertestuali, grafici e altri strumenti volti a facilitarne la comprensione;
3) i dati sono accompagnati da adeguate spiegazioni e leggende;
f) i dati che si riferiscono a persone non più tenute all'iscrizione nell'Anagrafe sono archiviati in una separata sezione e rimangono consultabili negli stessi modi dei dati correnti.
3. Il Ministero dell'interno, quando possibile, rileva i dati necessari alla compilazione e all'aggiornamento dell'Anagrafe mediante sistemi automatici, dalle banche dati e dai sistemi informativi degli organi ai quali appartengono i titolari di cariche pubbliche interessati o della Commissione di cui all'articolo 9; promuove le intese necessarie a questo fine. Negli altri casi, le persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe trasmettono i dati corretti, completi, dettagliati e integri al Ministero dell'interno, entro venti giorni.
Art. 14-quinquies.
(Accertamenti e sanzioni).
1. Nel caso di mancato adempimento, anche parziale, dell'obbligo di trasmissione dei dati da parte delle persone tenute all'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 14-quater, comma 3, si applicano le disposizioni sull'accertamento e le sanzioni previste dall'articolo 8.
2. 20. Pastorino, Civati, Quaranta, Scotto, Costantino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. – 1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo statali si intendono: il Presidente del Consiglio dei ministri; i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri; i Ministri; i Vice Ministri; i Sottosegretari di Stato; i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Ai fini della presente legge, sono equiparati ai titolari di cariche di governo il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente di una regione e i componenti della giunta regionale.
4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.
2. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. – (Ambito soggettivo di applicazione). – 1. Agli effetti della presente legge, per cariche pubbliche si intendono le cariche politiche e quelle di alta amministrazione.
2. Per titolari di cariche politiche si intendono:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Per titolari di cariche di alta amministrazione si intendono i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Ai titolari di incarichi di alta amministrazione sono equiparati, ai fini della presente legge, i componenti delle Autorità indipendenti.
Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Oltre a quanto previsto per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), i membri del Parlamento italiano non possono:
a) ricoprire l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri, né quello di componente del Parlamento europeo;
b) ricoprire l'ufficio di componente di autorità amministrative indipendenti. Le disposizioni delle leggi istitutive di autorità indipendenti le quali prevedono che i componenti dell'autorità non possono ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura si interpretano, in assenza di specifici riferimenti alle cariche elettive, nel senso che sono ricompresi tra gli uffici pubblici anche gli uffici di deputato e di senatore;
c) ricoprire le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunte durante il mandato parlamentare, fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dall'articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 10. Francesco Sanna, Lattuca.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. – (Ambito soggettivo di applicazione). – 1. Agli effetti della presente legge, per cariche pubbliche si intendono le cariche politiche e quelle di alta amministrazione.
2. Per titolari di cariche politiche si intendono:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Per titolari di cariche di alta amministrazione si intendono i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Ai titolari di incarichi di alta amministrazione sono equiparati, ai fini della presente legge, i componenti delle Autorità indipendenti.
2. 8. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 1, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,
2. 7. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 1, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: al Presidente della Repubblica e.
Conseguentemente:
all'articolo 5, al comma 1 premettere il seguente:
01. L'ufficio di Presidente della Repubblica è esercitato in condizioni di assoluta esclusività ai sensi dell'articolo 84, secondo comma, della Costituzione. Con l'assunzione della carica si produce l'immediata ed automatica cessazione di qualunque altro ufficio nonché di qualunque carica, funzione o attività, pubblici o privati, comunque siano denominati e in qualunque modo siano svolti;
all'articolo 6:
comma 3, dopo le parole: i poteri e le funzioni attribuiti aggiungere le seguenti: al Presidente della Repubblica o;
comma 4, primo periodo, dopo le parole: per il tramite di società fiduciarie, aggiungere le seguenti: dal Presidente della Repubblica o;
all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: da parte aggiungere le seguenti: del Presidente della Repubblica o;
all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: valori mobiliari posseduti aggiungere le seguenti: dal Presidente della Repubblica o;
all'articolo 14, comma 3, dopo le parole: che garantiscono aggiungere le seguenti: al Presidente della Repubblica o.
2. 3. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.
Al comma 1, sostituire le parole: ai titolari di cariche del Governo con le seguenti: ai membri del Parlamento, ai titolari di cariche di Governo statali, regionali e locali, nonché ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente di una regione e i componenti della giunta regionale.
4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano, i componenti del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana, nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4. – (Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dei componenti delle altre Autorità e ne sono indicate le modalità, ivi compresa la disciplina relativa al conflitto di interessi che coinvolga componenti dell’ Autorità garante della concorrenza e del mercato e, in particolare, la devoluzione della questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
3. Gli schemi del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.;
sostituire, ovunque ricorrano, la parola: Commissione con la seguente: Autorità;
sostituire l'articolo 5 con il seguente:
Art. 5. – (Incompatibilità). – 1. Il mandato parlamentare e la titolarità delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge sono incompatibili con:
a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta;
b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;
c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici.
2. I dipendenti pubblici o privati, all'atto dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica, sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.
3. La titolarità di cariche di Governo statali, regionali e locali è altresì incompatibile con:
a) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;
b) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.
4. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, soltanto i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.
5. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un trust o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del medesimo codice civile.
6. I titolari di cariche di Governo statali, regionali e locali non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica:
a) ricoprire le cariche di cui al comma 1, lettera c);
b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica;
c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;
d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.
7. Le situazioni di incompatibilità dei parlamentari sono accertate ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione dalla Camera d'appartenenza, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 8 della presente legge, secondo le norme del suo Regolamento.
8. Le situazioni di incompatibilità dei titolari di cariche di Governo sono accertate dall'Autorità, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui l'Autorità rilevi l'esistenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa, si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. L'Autorità dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.;
sostituire gli articoli 9 e 10 con il seguente:
Art. 9. – (Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). – 1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi, come definite all'articolo 1, sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le previsioni della presente legge.
2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.
3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.
4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.
7. In caso di conflitto di interessi in capo ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la questione è devoluta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 4.
2. 1. Scotto, Costantino, Quaranta, Civati.
Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.
Conseguentemente:
al comma 2:
sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche;
aggiungere, in fine, le parole:, il Presidente della Repubblica, i parlamentari, i presidenti e i componenti delle giunte delle regioni, delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane o isolane, i presidenti e i componenti degli organi d'indirizzo politico ed amministrativo o di vertice, comunque denominati, della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, delle agenzie fiscali, delle altre agenzie governative nazionali, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle autorità indipendenti, delle commissioni di garanzia, degli enti pubblici non economici nazionali, delle agenzie regionali o locali, delle amministrazioni regionali o locali a ordinamento autonomo, delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti autonomi case popolari, degli enti pubblici non economici regionali o locali, delle università statali, degli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli enti pubblici nazionali di ricerca, dei musei, degli archivi e delle biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali, degli ordini professionali nazionali e territoriali, delle aziende ed enti pubblici economici, delle società a partecipazione pubblica che svolgono attività strumentali per conto di amministrazioni pubbliche o funzioni amministrative esternalizzate, degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie, delle fondazioni e altri soggetti la cui attività è vigilata o finanziata in modo maggioritario dalle amministrazioni pubbliche, dei gestori di servizi pubblici, delle società a partecipazione pubblica che operano in regime di concorrenza, con esclusione di quelle quotate in mercati regolamentati, di tutti i soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Tutte le amministrazioni indicate al comma 2 adeguano i loro ordinamenti entro la data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omesso adeguamento tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge s'intendono abrogate.
2. 52. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di Governo si intendono con le seguenti: pubbliche si intendono i parlamentari nazionali ed europei.
2. 53. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.
2. 51. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, dopo le parole: di Governo aggiungere le seguenti: e ai membri del Parlamento.
Conseguentemente:
all'articolo 5:
al comma 1, primo periodo:
dopo le parole: cariche di Governo aggiungere le seguenti: e con il mandato parlamentare;
sopprimere le parole: diversi dal mandato parlamentare e.;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che assumono con le seguenti: all'atto di assunzione del mandato parlamentare o;
al comma 3:
alle parole: I titolari di cariche di Governo premettere le seguenti: I membri del Parlamento e;
al secondo periodo, sostituire le parole: e non possono, per la durata della carica di Governo con le seguenti: e all'assunzione del mandato parlamentare e non possono, per la durata della carica di Governo e del mandato parlamentare;
al comma 4, alle parole: I titolari delle cariche di Governo premettere le seguenti: I membri del Parlamento e e dopo le parole: per la durata aggiungere le seguenti: del mandato parlamentare o.
all'articolo 7, comma 2, dopo la parola: Quando aggiungere le seguenti: il membro del Parlamento o;
all'articolo 8:
comma 1, alinea, dopo le parole: carica di Governo aggiungere le seguenti: e del mandato parlamentare;
comma 3, dopo le parole: carica di Governo aggiungere le seguenti: e il membro del Parlamento;
comma 4:
secondo periodo, dopo le parole: carica di Governo aggiungere le seguenti: e il membro del Parlamento;
alla lettera c), sopprimere le parole: le cariche di Governo statali;
all'articolo 10, comma 1, dopo la parola: membri aggiungere le seguenti: del Parlamento;
all'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e del mandato parlamentare.
2. 2. Costantino, Scotto, Quaranta, Civati.
Al comma 1, dopo le parole: di Governo aggiungere le seguenti: e, quando non è diversamente stabilito, ai parlamentari.
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 5 con il seguente:
Art. 5 – 1. Il mandato parlamentare e la titolarità di cariche di Governo sono incompatibili con:
a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e le cariche di Governo nonché tra il mandato parlamentare e la carica di amministratore locale di un comune con popolazione non superiore a cinquemila abitanti;
b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;
c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici.
2. I dipendenti pubblici o privati, al momento dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica di Governo, sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.
3. La titolarità di cariche di Governo è altresì incompatibile con:
a) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;
b) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.
4. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, unicamente i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.
5. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un trust o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
6. I titolari di cariche di Governo non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione della carica:
a) ricoprire le cariche di cui al comma 2, lettera c);
b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica, salvo che a ciò sia autorizzato dalla commissione previo accertamento del fatto che il nuovo datore di lavoro non ha intrattenuto rapporti con l'amministrazione posta sotto la responsabilità del membro del Governo durante in suo mandato;
c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;
d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.
7. Le situazioni di incompatibilità dei parlamentari sono accertate ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione dalla Camera d'appartenenza, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, secondo le norme del proprio Regolamento.
8. Le situazioni di incompatibilità dei titolari di cariche di Governo sono accertate dalla commissione, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui la Commissione riscontri la presenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. La commissione dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.
all'articolo 6:
commi 3 e 4, primo periodo, sostituire le parole: titolari di cariche di Governo con le seguenti: titolari delle cariche di cui all'articolo 2;
comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: titolare della carica di Governo con le seguenti: titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2;
all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: titolare di una carica di Governo con le seguenti: titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2;
all'articolo 8:
comma 1 , alinea, sopprimere le parole: di Governo;
comma 2, primo e secondo periodo, comma 3, comma 4, secondo periodo e lettera b), sostituire le parole: della carica di Governo con le seguenti: di una delle cariche di cui all'articolo 2;
comma 4, lettera c), sostituire le parole: per le cariche di Governo statali con le seguenti: per le cariche di cui all'articolo 2.
2. 4. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.
Al comma 1, dopo le parole: di Governo aggiungere le seguenti: e i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in carica.
2. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché i presidenti delle regioni, i membri delle giunte regionali, i sindaci e i componenti delle giunte degli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.
2. 5. Mazziotti Di Celso, Tinagli.
Sopprimere il comma 3.
2. 9. Centemero.
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – (Conflitto di interessi). – 1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo statali, regionali o locali indicate all'articolo 2 è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.
2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 versi in una delle situazioni previste dai capi II e III della presente legge.
2. 050. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – (Conflitto di interessi). – 1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo statali, regionali o locali indicate all'articolo 2 è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.
2. 051. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
ART. 3.
(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).
Sopprimerlo.
3. 50. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche regionali, uniformandosi ai principi generali desumibili dalla presente legge.
2. In funzione della prevenzione ed emersione del conflitto di interesse, la pubblicità e la trasparenza delle situazioni reddituali e patrimoniali attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Fino all'emanazione della normativa regionale di cui al comma 1, l'applicazione della disciplina della presente legge è rimessa alla Commissione di cui all'articolo 9.
3. 1. Francesco Sanna, Lattuca.
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali).
Sopprimerlo.
*4. 5. Centemero.
Sopprimerlo.
*4. 50. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico, con particolare riferimento ai conflitti di interesse dei titolari di cariche di Governo negli enti locali, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi 35 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento delle disposizioni dei suddetti decreti legislativi alla presente legge;
b) definizione e controllo dei compiti e delle funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Commissione di cui all'articolo 9, nei confronti degli organi di governo locali.
4. 3. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
4. 1. Scotto, Quaranta, Costantino, Civati.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un decreto legislativo per adeguare fino alla fine del comma con le seguenti: uno o più decreti legislativi per adeguare le disposizioni del testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) conferimento dei i compiti e delle funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, ad un giudice delegato, individuato annualmente da ciascun presidente di Corte d'appello, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali né regionali;
b) definizione delle modalità di esercizio dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera a) tali da assicurare il rispetto del principio del contraddittorio;
c) raccolta e pubblicazione da parte del Ministero dell'interno, nell'apposita anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, dei seguenti dati, conferiti dall'interessato mediante dichiarazione da rendere entro venti giorni dall'assunzione della carica:
1) i dati anagrafici;
2) il titolo di studio conseguito;
3) la professione esercitata e l'iscrizione ad albi professionali;
4) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
5) i propri impieghi pubblici o privati;
6) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o in società pubbliche o private, nonché in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
7) le dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
4. 2. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: dalla Commissione fino alla fine del comma con le seguenti: da un giudice delegato, individuato annualmente da ciascun presidente di Corte d'appello, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali né regionali e ne sono indicate le modalità.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 prevede che il Ministero dell'interno raccolga e pubblichi, nell'apposita anagrafe dei titolari di cariche pubbliche, i seguenti dati, conferiti dall'interessato mediante dichiarazione da rendere entro venti giorni dall'assunzione della carica:
a) i dati anagrafici;
b) il titolo di studio conseguito;
c) la professione esercitata e l'iscrizione ad albi professionali;
d) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
e) i propri impieghi pubblici o privati;
f) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o in società pubbliche o private, nonché in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
g) le dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).
3. Gli schemi del decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
4. 4. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Conseguentemente:
sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: Autorità garante della concorrenza e del mercato;
sostituire, ovunque ricorra, la parola: Commissione con la seguente: Autorità garante della concorrenza e del mercato;
sopprimere gli articoli 9, 10, 11 e 12.
4. 100. Centemero.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.).
Conseguentemente:
sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);
sostituire, ovunque ricorra, la parola: Commissione con la seguente: Autorità;
sopprimere l'articolo 9.
4. 20. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Conseguentemente:
sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: Autorità garante della concorrenza e del mercato;
sostituire, ovunque ricorra, la parola: Commissione con la seguente: Autorità garante della concorrenza e del mercato;
sopprimere l'articolo 9.
4. 101. Centemero.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione con le seguenti: dall'Autorità.
Conseguentemente:
sostituire, ovunque ricorra, la parola: Commissione con la seguente: Autorità;
sostituire l'articolo 9 con il seguente:
Art. 9. – (Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). – 1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi come definite all'articolo 1 sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le previsioni della presente legge.
2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.
3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.
4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.
7. In caso di conflitto di interessi in capo ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la questione è devoluta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 4.;
sopprimere l'articolo 10.
4. 21. Scotto, Quaranta, Costantino, Civati.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione con le seguenti: dall'Autorità.
Conseguentemente:
sostituire, ovunque ricorra, la parola Commissione con la seguente: Autorità;
sostituire l'articolo 9 con il seguente:
Art. 9. – (Competenza e funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). – 1. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi come definite all'articolo 1 sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata «Autorità», secondo le previsioni della presente legge.
2. L'Autorità può adottare disposizioni, istruzioni o direttive relative all'applicazione della presente legge. Essa può inoltre adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge.
3. L'Autorità può consultare, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, altre autorità di settore.
4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le informazioni e i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
6. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi della presente legge.
7. Le funzioni attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione quando i soggetti interessati dall'applicazione delle norme della presente legge siano i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.;
sopprimere l'articolo 10.
4. 22. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione con le seguenti: dall'Autorità.
Conseguentemente:
sostituire, ovunque ricorra, la parola: Commissione con la seguente: Autorità;
sostituire l'articolo 9 con il seguente:
Art. 9. – (Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato). – 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statale o regionale.
2. L'Autorità nazionale anticorruzione esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
3. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.
5. In ogni momento del procedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.
6. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.
7. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in attuazione della presente legge deve essere motivato.
8. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.
9. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
11. Per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche sono autorizzate a una rideterminazione della dotazione organica nel limite massimo di un incremento di dieci unità di personale ciascuna.;
sopprimere gli articoli 10 e 14.
4. 60. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dalla Commissione di cui all'articolo 9 con le seguenti: dall'Autorità nazionale anticorruzione.
4. 52. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente.
1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione nei confronti dei componenti delle citate Autorità e ne sono indicate le modalità.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Lo schema di decreto di cui al comma 1 con le seguenti: Gli schemi di decreto di cui ai commi 1 e 1-bis.
4. 53. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Votazione dell'articolo 4)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Cariche di alta amministrazione di nomina governativa).
1. La Commissione di cui all'articolo 9 è informata delle proposte di nomina sottoposte dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Prima dell'espressione del parere parlamentare di cui all'articolo 2 della citata legge n. 14 del 1978, essa può segnalare alle competenti Commissioni parlamentari i profili di conflitto di interesse in cui verserebbe il candidato se nominato.
2. L'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. Salvo quanto previsto da leggi speciali istitutive di Autorità indipendenti, richiedono il parere parlamentare previsto dalla presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, ovvero di componenti di consigli di amministrazione nei medesimi istituti o enti, in organismi di diritto pubblico, come definiti dall'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dalla pertinente giurisprudenza dell'Unione europea, ovvero in imprese o aziende pubbliche, comprese le società di capitali nelle quali vi sia una partecipazione azionaria dello Stato superiore al 10 per cento del capitale sociale.».
3. L'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è abrogato.
4. 01. Francesco Sanna, Lattuca.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Cariche di alta amministrazione di nomina governativa).
1. I soggetti coniugati ovvero collegati da parentela fino al secondo grado o affinità di primo grado con soggetti che ricoprono incarichi dirigenziali presso un Ministero non possono ricoprire le cariche di cui all'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, in enti vigilati dal medesimo Ministero.
4. 050. Nuti, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
ART. 5.
(Incompatibilità derivanti da impieghi o attività professionali).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. – 1. (Incompatibilità generali).
1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con:
a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione, limitatamente alle cariche di governo statali, delle cariche di deputato e di senatore;
b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del Governo statale ovvero del governo regionale o locale;
d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;
e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.
2. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni
di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
3. Il titolare di una delle cariche di governo indicate dalla presente legge, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.
4. I titolari delle cariche di governo iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.
5. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.
6. L'incompatibilità di cui al comma 5 per i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve intendersi riferita all'attività professionale svolta ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da parte della medesima Autorità.
7. I dipendenti pubblici e privati che assumono una delle cariche di governo indicate dalla presente legge sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e progressione di carriera.
8. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.
5. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. – 1. La titolarità di cariche di Governo è incompatibile con:
a) qualunque altra carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e le cariche di Governo nonché tra il mandato parlamentare e la carica di amministratore locale di un comune con popolazione non superiore a cinquemila abitanti;
b) qualunque impiego o lavoro pubblico o privato;
c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché cariche analoghe, comunque denominate, in imprese o società, pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici.
d) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito;
e) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.
2. I dipendenti pubblici o privati, al momento dell'assunzione del mandato parlamentare o della carica di Governo, sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, senza pregiudizio della propria posizione professionale o di carriera.
3. In ragione delle attività professionali o di lavoro autonomo possono essere percepiti, dopo l'assunzione della carica di Governo, unicamente i proventi riferiti a prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica, purché il loro ammontare sia determinato in misura fissa da disposizioni di legge o regolamentari o sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.
4. L'imprenditore individuale, che non rientri nella definizione di piccolo imprenditore ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, salva l'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, istituisce in ogni caso un trust o provvede alla nomina di uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
5. I titolari di cariche di Governo non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione della carica:
a) ricoprire le cariche di cui al comma 1, lettera c);
b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica, salvo che a ciò sia autorizzato dalla Commissione previo accertamento del fatto che il nuovo datore di lavoro non ha intrattenuto rapporti con l'amministrazione posta sotto la responsabilità del membro del Governo durante in suo mandato;
c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;
d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.
8. Le situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo sono accertate dalla Commissione, sulla base delle dichiarazioni presentate ai sensi della presente legge, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Nel caso in cui la Commissione riscontri la presenza di una situazione d'incompatibilità, essa invita l'interessato ad esercitare l'opzione nel termine di venti giorni, decorso il quale, senza che la situazione d'incompatibilità sia stata rimossa, si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per la posizione incompatibile. La Commissione dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri dell'invito all'opzione e, trascorso il termine per la stessa, della decisione assunta dal titolare della carica di Governo o del mancato esercizio dell'opzione, anche per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.
5. 3. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico o privato nonché l'esercizio di altre funzioni pubbliche non elettive.
5. 51. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di Governo fino alla fine del periodo con le seguenti: pubbliche ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico.
Conseguentemente:
al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche;
al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche;
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche;
al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubblica;
al comma 4, sostituire le parole: cariche di Governo con le seguenti: cariche pubbliche;
al comma 4, sostituire le parole: carica di Governo con le seguenti: carica pubblica.
5. 52. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60.
5. 9. Centemero.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque dall'effettiva assunzione della carica.
5. 53. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 3, premettere le parole: Salvo i casi di cariche attribuite direttamente dalla legge,
5. 6. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie,
5. 12. Centemero, Altieri, Bianconi.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:, neanche per interposta persona fino alla fine del comma con le seguenti: attività imprenditoriali né svolgere in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal momento del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni. Dal medesimo momento gli atti da essi eventualmente adottati nell'esercizio dei predetti incarichi e funzioni o comunque nello svolgimento di attività imprenditoriali e i voti da essi espressi sono nulli.
5. 10. Centemero.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: totale o prevalente.
5. 54. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:, nonché in imprese o enti privati fino alla fine del periodo con le seguenti: funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza di qualsiasi natura.
5. 11. Centemero.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: svolgimento di attività imprenditoriali aggiungere le seguenti: e in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del Governo statale ovvero del governo regionale o locale.
5. 55. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate con le seguenti: qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata.
5. 56. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche a titolo gratuito.
5. 2. Scotto, Costantino, Quaranta, Civati.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dai predetti incarichi e funzioni con le seguenti: dal predetto esercizio.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: relativi a tali incarichi e funzioni con le seguenti: che vi sia connesso.
5. 58. Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dai predetti incarichi e funzioni aggiungere le seguenti: e dallo svolgimento di attività imprenditoriali del predetto esercizio.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: relativi a tali incarichi e funzioni con le seguenti: che vi sia connesso.
5. 57. Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dal momento del giuramento con le seguenti: dal giorno delle rispettive nomine.
5. 59. Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il divieto previsto dai commi 1 e 3 è valido per tre anni dal termine della carica, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.
5. 60. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai titolari delle cariche di Governo di cui all'articolo 2 anche nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico.
5. 4. Mazziotti Di Celso, Tinagli.
Sopprimere il comma 4.
5. 14. Centemero.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, purché il loro ammontare sia già stato pattuito con atto di data certa antecedente all'assunzione della carica.
5. 1. Costantino, Scotto, Quaranta, Civati.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Tutti gli atti, i contratti e i voti espressi, posti in essere in violazione dei divieti del presente articolo, sono nulli. Gli autori di tali atti e contratti rispondono dei danni nei confronti dello Stato e dei terzi.
5. 5. Francesco Sanna, Lattuca.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. L'organo deputato al controllo, previsto dall'articolo 9, procede all'accertamento d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate e verifica la risoluzione del rapporto nel caso previsto dal comma 1, la cessazione dall'incarico nell'ipotesi di cui al comma 3, nonché la cessazione dell'esercizio della professione nell'ipotesi di cui al comma 4. Nel caso in cui la causa di incompatibilità non sia venuta meno, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a rimuoverla entro dieci giorni.
6. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
7. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 6, l'organo di cui all'articolo 9 applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro, disponendo altresì che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
8. Per i titolari di cariche di governo statali, l'organo di cui all'articolo 9 dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono ad informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
5. 61. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Qualora la Commissione di cui all'articolo 9 rilevi la sussistenza di un conflitto di interessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 10, dichiara l'incompatibilità del soggetto in conflitto di interessi con la carica di Governo e ne dà comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Camere per l'assunzione degli atti conseguenti.
Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. La Commissione procede alla verifica della sussistenza di un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 su richiesta motivata, sottoscritta da un terzo dei componenti di ciascuna Camera.
5. 62. Lauricella, Gitti.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. I titolari delle cariche di Governo non possono, nei due anni successivi alla cessazione del loro ufficio, assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 9. Il parere si intende favorevolmente espresso qualora entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta la Commissione non si sia pronunciata in senso negativo.
6. L'accertamento della violazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuti dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.
7. Ai fini del comma 6 si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.
5. 7. Francesco Sanna, Lattuca.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza delle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che sono investite del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che si tratti di un deputato o di un senatore.
2. Ciascuna Camera giudica sulle cause di incompatibilità dei propri componenti entro il centottantesimo giorno dalla loro proclamazione o dalla notizia della situazione di incompatibilità sopravvenuta».
6. Sono cause di incompatibilità con l'ufficio di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i casi di conflitto di interessi determinati ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.
7. L'ufficio di deputato, quello di senatore e quello di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia sono incompatibili inoltre con:
a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti o organismi di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza o a controllo del Governo o delle amministrazioni regionali o locali;
d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o di soggetti privati in ambito di interesse pubblico.
5. 63. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza delle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che sono investite del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che si tratti di un deputato o di un senatore.
2. Ciascuna Camera giudica sulle cause di incompatibilità dei propri componenti entro il centottantesimo giorno dalla loro proclamazione o dalla notizia della situazione di incompatibilità sopravvenuta».
5. 65. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Sono cause di incompatibilità con l'ufficio di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i casi di conflitto di interessi determinati ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.
5. 66. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. L'ufficio di deputato, quello di senatore e quello di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia sono incompatibili inoltre con:
a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti o organismi di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza o a controllo del Governo o delle amministrazioni regionali o locali;
d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o di soggetti privati in ambito di interesse pubblico.
5. 64. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 62, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «con popolazione superiore ai 20.000 abitanti» sono soppresse.
6. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, le parole: «aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono soppresse.
5. 70. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. Fermo restando quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 190, e dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, non sono eleggibili alle cariche di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che, nei trecento giorni precedenti l'accettazione di candidatura, risultino essere in una o più condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6.
6. In caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le condizioni di conflitto di interessi di cui all’ articolo 6 siano state rimosse entro il trentesimo giorno precedente l'accettazione della candidatura.
5. 67. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. L'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – 1. Non sono eleggibili:
a) i presidenti delle regioni e delle province autonome e gli assessori regionali;
b) i presidenti e gli assessori delle province;
c) i sindaci e gli assessori dei comuni e delle città metropolitane;
d) i capi e i vice capi di gabinetto dei Ministri;
e) i capi, i vice capi e i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato;
f) i responsabili degli uffici territoriali, ivi comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura. Il periodo di trecento giorni è ridotto a sessanta nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati;
g) i prefetti e i viceprefetti;
h) gli ufficiali generali e gli ammiragli delle Forze armate dello Stato;
i) gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura. Il periodo di trecento giorni è ridotto a sessanta nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati;
l) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
3. Le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno trecento giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati, salvo quanto previsto alle lettere f) e i) del comma 1.
4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, dalla formale presentazione di dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
6. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 11».
6. L'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se hanno svolto le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.
2. I soggetti di cui al comma 1 non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa non retribuita.
3. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di ventiquattro mesi, né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa.
4. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti non possono esercitare, dopo la cessazione dal mandato elettivo, le loro funzioni né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa, per un periodo di cinque anni».
7. Dopo l'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis. – 1. I direttori e i vice direttori di testate giornalistiche nazionali, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se abbiano esercitato l'incarico nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura».
8. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 61, le parole: «, eccettuati gli onorari,» sono soppresse.
9. L'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ricoprano una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che abbia un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, ovvero superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, qualora si tratti di: a) società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;
b) società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;
c) società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.
2. Non sono eleggibili coloro che detengono il controllo, anche in forma indiretta o per interposta persona, di società o imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, si ha interposizione di persona quando si trovi nelle condizioni indicate il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: Incompatibilità aggiungere le seguenti: e ineleggibilità.
5. 68. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Votazione dell'articolo 5)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Incompatibilità determinate dalla specifica natura del patrimonio del titolare della carica di Governo).
1. Le cariche di cui all'articolo 2 sono incompatibili:
a) con la proprietà di un patrimonio di valore superiore a 15 milioni di euro in beni, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato;
b) con la proprietà o il controllo o comunque la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato.
2. Il limite di 15 milioni di euro indicato nella lettera a) del comma 1 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
3. La Commissione di cui all'articolo 9, anche tramite proprie verifiche, sentito il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle altre Autorità di settore eventualmente interessate, accerta, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, la situazione di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato. L'interessato è invitato con il medesimo atto a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di Governo o il mantenimento della posizione incompatibile ovvero la scelta per la risoluzione della condizione di incompatibilità. A decorrere da tale data, il titolare della carica di Governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.
4. Della comunicazione e dell'invito indicati nel comma 3 vengono informati dalla Commissione, per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le altre cariche indicate nell'articolo 2 vengono informati dalla Commissione i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. L'invito a esercitare l'opzione o a eliminare la causa di incompatibilità è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione o della scelta di cui al comma 3 entro il termine prescritto, salve le impugnazioni, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo.
6. Nel caso di cui al comma 5, la Commissione informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri o di
Ministro il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Per le altre cariche di cui all'articolo 2 vengono informati dalla Commissione i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.
7. Del mancato esercizio dell'opzione o della scelta entro il termine stabilito e degli effetti giuridici che ne conseguono è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data della pubblicazione gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.
8. Il titolare della carica di Governo, qualora abbia scelto di eliminare la causa di incompatibilità, concorda con la Commissione gli adempimenti necessari per conseguire l'obiettivo. La causa di incompatibilità deve essere eliminata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'invito a esercitare l'opzione o a eliminare la causa di incompatibilità.
5. 01. Giorgis, Lattuca.
ART. 6.
(Situazioni di conflitto di interessi).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. – (Conflitto di interessi). – 1. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto di interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
2. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado sia preposto alla cura si sensi del comma 3 di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 11 con il seguente:
Art. 11. – (Individuazione delle situazioni di conflitto di interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione). – 1. Nell'ipotesi in cui, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerti, per il titolare di una carica di Governo, la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6, rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguato il ricorso all'astensione, come disciplinata ai sensi della presente legge, dispone la costituzione di un trust cieco secondo le previsioni dell'articolo 12.
2. La sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, tale da richiedere la costituzione di un trust cieco secondo le previsioni dell'articolo 12 è in ogni caso presunta quando il titolare di una carica di Governo ha la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito e il risparmio, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, della pubblicità, a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore.
3. Ai fini della presente legge, si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, nel caso di società quotate nei mercati regolamentati, e al 9 per cento negli altri casi.
4. Nel caso in cui sussista una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 rispetto alla quale risulti inadeguata la previsione di un obbligo di astensione, la Commissione, sentito l'interessato, dispone la costituzione di un trust cieco ai sensi dell'articolo 12.
5. In ogni caso, il titolare di una carica di cui all'articolo 2 può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio al conferimento attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o alle particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui sopra, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un trust cieco ai sensi dell'articolo 12.
6. Il ricavato dall'eventuale alienazione non può essere reinvestito che in titoli di Stato o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un trust cieco ai sensi dell'articolo 12.
sostituire l'articolo 12 con il seguente:
Art. 12. – (Costituzione del trust cieco). – 1. La costituzione di un trust cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dalla Commissione in base all'articolo 11 avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera compatibile con l'ordinamento italiano prescelta dal disponente, d'intesa con la Commissione ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.
2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.
3. Il trust istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.
4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il trust può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura ritenuta dalla Commissione adeguata a prevenire l'emergere di situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono avere solo una conoscenza quantitativa del patrimonio trasformato.
5. In ogni caso, i suddetti trust, per ottenere l'approvazione della commissione, devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 costituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve:
a) riconoscere il potere della commissione di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con la commissione stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il trust è stato istituito;
b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del trustee, essenziale al fine della sua stessa sussistenza ai sensi del comma 4;
c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dalla commissione;
d) individuare il beneficiario o i beneficiari del trust, che possono anche coincidere con il disponente;
e) indicare nella commissione il «guardiano» eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del «guardiano», salvo per dolo o colpa grave;
f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee sempre soggetti all'approvazione della commissione ed idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.
7. Il trustee del trust istituito per i fini di cui alla presente legge deve:
a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
c) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee e vantare una consolidata esperienza in materia di trust;
d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente, un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei cinque anni precedenti, in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o da un affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del trust;
i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
m) non avere, o non aver avuto nei cinque anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione o per reati finanziari;
p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;
q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.
8. Sul trustee gravano gli obblighi di:
a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dalla commissione come adeguata al fine di assicurare la cecità del trust;
b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel trust cieco e in particolare non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione;
c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;
d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di trustee. Sono poste in essere in conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui egli è trustee;
e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla commissione;
f) informare la commissione circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari a carico del trustee;
g) informare la commissione circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel trust cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e alla commissione il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni conferiti nel trust cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del trust cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1o gennaio di ogni anno;
i) rispondere a qualsiasi richiesta della commissione entro i termini indicati dalla stessa.
9. Il trustee ha facoltà di:
a) chiedere prescrizioni, direttive o pareri alla commissione tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del trust, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato alla commissione, al disponente e ai beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il disponente individua, entro trenta giorni, un nuovo trustee, da sottoporre all'approvazione della commissione. Ove il disponente non provveda, la commissione procede d'ufficio. Il nuovo trustee è comunque individuato e riceve l'incarico entro il termine di cessazione dell'incarico del precedente.
10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dalla commissione. Non sono ammessi altri rapporti tra il trustee e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.
11. Qualunque violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle previsioni volte a violare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi determina l'applicazione da parte della commissione di una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali.
6. 5. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. – (Conflitto d'interessi). – 1. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
2. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado abbia la titolarità, in qualunque forma, di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
3. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 che sia preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente o in altra posizione analoga, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla suddetta carica.
4. Ai fini della presente legge, si trova in una situazione di conflitto d'interessi il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2, qualora il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine entro il secondo grado sia preposto alla cura si sensi del comma 3 di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche inerenti alla carica ricoperta.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:
Art. 11. – (Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione). – 1. Nell'ipotesi in cui, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerti, per il titolare di una carica di Governo, la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguato il ricorso all'astensione, come disciplinata ai sensi della presente legge, dispone che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi secondo le previsioni dell'articolo 12.
2. La sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6, tale da richiedere che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi secondo le previsioni dell'articolo 12 è in ogni caso presunta quando il titolare di una carica di Governo ha la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito e il risparmio, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, della pubblicità, a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore.
3. Ai fini della presente legge, si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, nel caso di società quotate nei mercati regolamentati, e al 9 per cento negli altri casi.
4. Nel caso in cui sussista una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 rispetto alla quale risulti inadeguata la previsione di un obbligo di astensione, la Commissione, sentito l'interessato, dispone la adozione delle misure di cui all'articolo 12.
5. In ogni caso, il titolare di una carica di cui all'articolo 2 può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio alle misure di cui all'articolo 12 attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine potrà essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o alle particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui sopra, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque sottoposta alle misure di cui all'articolo 12.
6. Il ricavato dall'eventuale alienazione non potrà essere reinvestito che in titoli di Stato o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea ad ingenerare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, dovrà essere comunque sottoposta alle misure di cui all'articolo 12.
6. 4. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. – (Situazioni di conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali). 1. Le cariche di Governo statali, le cariche di Governo regionali e locali, nonché quelle di componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con:
a) la proprietà, il possesso o la disponibilità, anche all'estero, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un patrimonio immobiliare o mobiliare di valore superiore a 10 milioni di euro, ad eccezione dei contratti concernenti titoli di Stato;
b) la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale.
2. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, lettere a) e b), non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei 18 mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale del titolare della carica di governo, nonché dei soggetti di cui al comma 1, lettera a).
4. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile o il mantenimento della carica di Governo e l'adozione delle misure indicate dalla presente legge.
5. Il titolare di cariche di Governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.
6. I contratti conclusi in violazione del divieto di cui al comma 5 sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
6. 54. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui all'articolo 2 sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
02. Sussiste altresì conflitto di interessi anche nell'ipotesi di interferenza tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) comunicano altresì la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.
6. 14. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 1 premettere i seguenti:
01. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
02. Sussiste altresì conflitto di interessi anche nell'ipotesi di interferenza tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.
6. 15. Francesco Sanna, Lattuca.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per qualsiasi cittadino che sia titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge sussiste condizione di conflitto di interessi nei casi di proprietà, possesso o disponibilità di partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, ovvero di un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, o comunque superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, di:
a) una società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;
b) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;
c) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di contratto pubblico disciplinato dal testo unico di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) una società o impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di oligopolio o monopolio;
e) una società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la difesa, le comunicazioni di rilevanza nazionale, l'informazione, l'energia, le infrastrutture e le opere pubbliche, i trasporti.
6. 55. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, sopprimere le parole: il possesso o comunque la disponibilità nel proprio interesse o nell'interesse dei soggetti di cui al comma 2.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
6. 16. Centemero.
Al comma 1, sopprimere le parole: o nell'interesse dei soggetti di cui al comma 2.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
6. 17. Centemero.
Al comma 1, dopo le parole: dar luogo a aggiungere le seguenti: situazioni di.
6. 11. Gitti.
Sopprimere il comma 2.
6. 18. Altieri, Bianconi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nei casi di cui al comma 1 sussiste altresì conflitto di interessi qualora la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni siano relative a:
a) una società o impresa avente sede all'estero o appartenente a un gruppo multinazionale;
b) una società o impresa controllata o gestita per interposta persona o attraverso società fiduciarie nonché enti di gestione finanziari, operativi e non operativi, laddove l'interposizione di persona si ha quando il soggetto controllante o gestore è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado;
c) una società o impresa di capitale privato o misto;
d) una società o impresa istituita, acquisita, fusa per accorpamento, con atto normativo di governo, giunta o assemblea legislativa, statale o regionale, ovvero ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
e) una società o impresa con forma cooperativa, ovvero consortile, ivi compresa l'associazione temporanea di imprese, così come regolata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. 56. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 2, dopo le parole: dar luogo a aggiungere le seguenti: situazioni di.
6. 12. Gitti.
Al comma 2, dopo le parole: coniuge non aggiungere la seguente: legalmente.
6. 13. Gitti.
Al comma 2, sostituire le parole: secondo grado con le seguenti: terzo grado.
6. 1. Scotto, Costantino, Quaranta, Civati.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. In particolare determinano conflitto di interessi:
a) la proprietà, il possesso o la disponibilità, anche all'estero, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un patrimonio immobiliare o mobiliare di valore superiore a 15 milioni di euro, ad eccezione dei contratti concernenti titoli di Stato. Tale limite è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo. Sono comunque esclusi i beni mobili o immobili effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale del titolare della carica di Governo o dei suoi familiari, a tal fine indicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 8.
b) la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per
interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale.
2-ter. La Commissione di cui all'articolo 9, esaminate le dichiarazioni delle attività patrimoniali rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 8, effettuati i controlli e gli accertamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo, sentite per quanto di competenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali autorità di settore, accerta la sussistenza delle situazioni di conflitto previste dai commi precedenti al fine dell'applicazione delle misure di cui alla presente legge.
Conseguentemente sopprimere i commi da 3 a 7.
6. 57. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. In particolare determinano conflitto di interessi:
a) la proprietà, il possesso o la disponibilità, anche all'estero, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un patrimonio immobiliare o mobiliare di valore superiore a 10 milioni di euro, ad eccezione dei contratti concernenti titoli di Stato. Tale limite è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo. Sono comunque esclusi i beni mobili o immobili effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale del titolare della carica di Governo o dei suoi familiari, a tal fine indicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 8.
b) la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale.
2-ter. La Commissione di cui all'articolo 9, esaminate le dichiarazioni delle attività patrimoniali rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 8, effettuati i controlli e gli accertamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo, sentite per quanto di competenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali autorità di settore, accerta la sussistenza delle situazioni di conflitto previste dai commi precedenti al fine dell'applicazione delle misure di cui alla presente legge.
Conseguentemente sopprimere i commi da 3 a 7.
6. 58. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. In particolare determinano conflitto di interessi:
a) la proprietà, il possesso o la disponibilità, anche all'estero, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un patrimonio immobiliare o mobiliare di valore superiore a 10 milioni di euro, ad eccezione dei contratti concernenti titoli di Stato
b) la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale.
2-ter. La Commissione di cui all'articolo 9, esaminate le dichiarazioni delle attività patrimoniali rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 8, effettuati i controlli e gli accertamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo, sentite per quanto di competenza l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le eventuali autorità di settore, accerta la sussistenza delle situazioni di conflitto previste dai commi precedenti al fine dell'applicazione delle misure di cui alla presente legge.
Conseguentemente sopprimere i commi da 3 a 7.
6. 59. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis Sussiste condizione di conflitto di interessi per qualsiasi cittadino che, assumendo una delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge, ricopra una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza in una società o impresa di capitale pubblico, ovvero in una o più delle società indicate al comma 5, ovvero in una o più delle società o imprese di seguito indicate:
a) società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;
b) società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;
c) società o impresa che svolge la propria attività in regime di contratto pubblico disciplinato dal testo unico di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) società o impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di oligopolio o monopolio;
e) società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.
f) società o impresa avente sede all'estero o appartenente a un gruppo multinazionale;
g) società o impresa controllata o gestita per interposta persona o attraverso società fiduciarie nonché enti di gestione finanziari, operativi e non operativi, laddove l'interposizione di persona si ha quando il soggetto controllante o gestore è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado;
h) società o impresa di capitale privato o misto;
i) società o impresa istituita, acquisita, fusa per accorpamento, con atto normativo di governo, giunta o assemblea legislativa, statale o regionale, ovvero ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
l) società o impresa con forma cooperativa, ovvero consortile, ivi compresa l'associazione temporanea di imprese, così come regolata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. 60. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 3, sostituire le parole: sentite per quanto di competenza con le seguenti: di concerto con.
6. 20. Centemero.
Al comma 3, sostituire le parole: e le eventuali autorità di settore con le seguenti: l'ANAC.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.
6. 61. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con riferimento ad uno specifico atto.
6. 21. Centemero.
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: posseduti, con le seguenti: di proprietà.
6. 23. Centemero.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
Conseguentemente, al medesimo comma:
sopprimere il secondo periodo;
al terzo periodo, sopprimere la parola: effettivamente.
6. 24. Centemero.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
6. 19. Altieri, Bianconi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 10 milioni.
6. 62. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 3 milioni.
6. 8. Mazziotti Di Celso, Tinagli.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 8 milioni.
6. 63. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 10 milioni.
6. 64. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 13 milioni.
6. 65. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per i beni immobili il valore è determinato dai criteri catastali.
6. 25. Centemero.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La gestione formale di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario determina un conflitto di interessi allorquando, con riferimento a specifico atto, la Commissione di cui all'articolo 9, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché le autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti che l'impresa riveste una posizione rilevante nel relativo settore di attività.
6. 50. Centemero.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La proprietà di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario determina un conflitto di interessi allorquando, con riferimento a specifico atto, la Commissione di cui all'articolo 9, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché le autorità di settore eventualmente competenti, motivatamente attesti che l'impresa riveste una posizione rilevante nel relativo settore di attività.
6. 27. Centemero.
Al comma 5, sostituire le parole: Il possesso, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie con le seguenti: La gestione formale.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: allorquando aggiungere le seguenti: con riferimento ad uno specifico atto.
6. 51. Centemero.
Al comma 5, sostituire le parole: Il possesso, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie con le seguenti: La gestione formale.
6. 52. Centemero.
Al comma 5, sopprimere le parole: anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
6. 28. Centemero, Altieri, Bianconi.
Al comma 5, sostituire le parole: di partecipazioni rilevanti con le seguenti: di partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, ovvero di un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, o comunque superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale.
Conseguentemente al comma 6 sopprimere il primo periodo.
6. 66. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 5, sostituire le parole da: del credito fino a: settore pubblicitario con le seguenti: delle telecomunicazioni, dell'informatica, dei servizi erogati in regime di concessione o autorizzazione, del credito, della finanza, delle assicurazioni, delle opere pubbliche e dei lavori pubblici, della pubblicità commerciale, delle industrie automobilistiche e collegate,.
Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 3, 4 e 5 con le seguenti: 3 e 4.
6. 67. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 5, sopprimere le parole da: allorquando fino alla fine del comma.
*6. 2. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.
Al comma 5, sopprimere le parole da: allorquando fino alla fine del comma.
*6. 68. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 5, sostituire le parole da: allorquando fino alla fine del comma con le seguenti: a meno che la Commissione non accerti, con provvedimento motivato, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e eventualmente le Autorità di settore, la posizione del tutto marginale dell'impresa nel relativo settore.
6. 6. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.
Al comma 5, dopo la parola: allorquando aggiungere le seguenti: con riferimento ad uno specifico atto,.
6. 29. Centemero.
Al comma 5, sostituire le parole: nonché le autorità di settore eventualmente competenti con le seguenti: e l'ANAC.
6. 69. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 5, sostituire le parole: non marginale con la seguente: rilevante.
6. 53. Centemero.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche nel caso di possesso, anche per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori dei servizi pubblici e delle opere pubbliche di interesse regionale e delle comunicazioni a diffusione regionale, quando gli interessati siano presidenti di regione o membri di giunte regionali.
6. 7. Mazziotti Di Celso, Tinagli.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 20 per cento,.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 40 per cento.
6. 30. Centemero.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 9 per cento.
6. 3. Scotto, Costantino, Quaranta, Civati.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente.
8. Il titolare di cariche di Governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione di tale divieto sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
6. 70. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Il titolare di cariche pubbliche, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.
6. 74. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti.
8. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di una carica pubblica è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche pubbliche versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal successivo comma 9.
9. Le cariche pubbliche sono incompatibili con:
a) qualsiasi altro ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva. Nel caso di assunzione di carica di governo da parte di un parlamentare lo stesso decade dalla carica di deputato o di senatore con diritto al subentro del primo dei non eletti della medesima circoscrizione o collegio e della medesima organizzazione politica del parlamentare decaduto.
b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in organizzazioni di categoria e in organizzazioni sindacali, in enti anche senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del Governo statale ovvero del governo regionale o locale;
d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;
e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.
10. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 9 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
11. Il titolare di una delle cariche pubbliche, entro venti giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati ai precedenti commi 9 e 10. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare diversa da quella prevista per la carica ricoperta. In caso di mancata rinuncia la Commissione, entro un mese dalla scadenza dei venti giorni, dichiara la decadenza da ogni carica pubblica e l'interdizione dall'assumere qualsiasi altra carica pubblica per i successivi 5 anni, fatta eccezione per la carica di parlamentare la cui proposta di decadenza è obbligatoriamente esaminata dalla rispettiva camera di appartenenza entro un mese dalla segnalazione da parte della Commissione.
12. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 9 è valido per tre anni dal termine della carica pubblica ricoperta, salvo che si tratti di attività o funzioni antecedentemente svolte o che si tratti di attività svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.
13. Restano ferme per i titolari di cariche pubbliche le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.
Conseguentemente:
alla rubrica, dopo la parola: interessi aggiungere le seguenti: e di incompatibilità.
alla rubrica del Capo III, dopo la parola: interessi aggiungere le seguenti: e situazione di incompatibilità.
6. 72. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente.
8. È incompatibile con una carica pubblica la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale, propria e del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone stabilmente conviventi salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica pubblica, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato dalle regioni o dagli enti locali o da altre amministrazioni o enti pubblici, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale. Per la rilevazione dell'incompatibilità di cui al presente comma non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei 18 mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.
Conseguentemente:
alla rubrica, dopo la parola: interessi aggiungere le seguenti: e di incompatibilità.
alla rubrica del Capo III, dopo la parola: interessi aggiungere le seguenti: e situazione di incompatibilità.
6. 73. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Votazione dell'articolo 6)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. – 1. Il comma 12 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 228 del 2012, a decorrere dal 1o gennaio 2015 i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.»
6. 01. Scotto, Quaranta, Costantino, Civati.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. – 1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:
«1-bis) coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, nelle forme di cui all'articolo 2359 del codice civile, all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su una società vincolata con lo Stato nei modi di cui al numero 1) del presente comma, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare una influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficino di tali rapporti contrattuali per interposta persona. La detenzione indiretta è individuata nel caso in cui le quote societarie siano detenute per oltre il 20 per cento dall'interessato, dai suoi ascendenti e discendenti, dal coniuge, dai collaterali fino al terzo grado».
6. 02. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.
ART. 7.
(Obbligo di astensione e sanzioni).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. – (Obbligo di astensione e sanzioni). – 1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
2. Quando il titolare di una carica pubblica dubita della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero ritiene comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, è tenuto a investire immediatamente della questione la Commissione di cui all'articolo 9.
3. La Commissione deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito la Commissione della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.
4. Le deliberazioni con cui la Commissione stabilisce i casi in cui l'interessato è tenuto ad astenersi sono comunicate dalla Commissione stessa ai Presidenti delle Camere e, nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, al Presidente del Consiglio dei ministri perché ne informi il Consiglio dei ministri.
5. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.
6. Se, in violazione dell'obbligo di astensione di cui al comma 1, il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti ivi previsti un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato la Commissione di cui all'articolo 9, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Le impugnazioni contro la delibera di cui al primo periodo, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, ai membri del Parlamento si applica l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140.
7. 13. Francesco Sanna, Lattuca.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. – (Astensione). – 1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni presentate ai sensi della presente legge, la commissione accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.
2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma precedente risulti positivo, salva l'applicazione delle misure di prevenzione dei conflitti d'interessi di cui all'articolo 12, la commissione determina, con propria deliberazione scritta, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.
3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla commissione ai sensi del comma 2 la commissione, tenuto conto della gravità della stessa, applica una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali. In ogni caso, la commissione informa l'autorità giudiziaria.
4. In ogni caso, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti ad astenersi quando, anche al di là delle ipotesi di cui ai commi precedenti ritengano di essere in una situazione di conflitto d'interessi.
5. In ogni caso, essi, quando dubitino della sussistenza di un obbligo di astensione, o in ogni caso di una situazione di conflitto d'interessi precedentemente non valutata dalla commissione, sono tenuti a investire quest'ultima della questione. La commissione si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato può ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. Si applicano i commi 2 e 3.
6. Le deliberazioni in cui sono stabiliti i casi di obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri che ne assicurano idonee forme di conoscibilità all'interno degli organi che presiedono.
7. 5. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. – (Obbligo di astensione). – 1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la commissione accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.
2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma precedente risulti positivo, salva l'applicazione delle misure di prevenzione dei conflitti d'interessi di cui all'articolo 12, la commissione determina, con propria deliberazione scritta, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.
3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla commissione ai sensi del comma 2, la commissione stessa, tenuto conto della gravità della stessa, applica una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali. In ogni caso, la commissione informa l'autorità giudiziaria.
4. Le deliberazioni in cui sono stabiliti i casi di obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri che ne assicurano idonee forme di conoscibilità all'interno degli organi che presiedono.
7. 4. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. – (Obbligo di astensione e sanzioni). – 1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, la Commissione accerta se i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 si trovino in una situazione di conflitto d'interessi.
2. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 1 dia esito positivo, ferma restando l'applicazione delle misure per la prevenzione dei conflitti d'interessi, di cui all'articolo 12, la Commissione determina, con proprio provvedimento, le specifiche ipotesi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 è tenuto ad astenersi dall'adottare o dal concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.
3. In caso di violazione dell'obbligo di astensione determinato dalla Commissione ai sensi del comma 2, la stessa informa l'autorità giudiziaria e, tenuto conto della gravità della violazione, applica una sanzione amministrativa da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro, disponendo altresì la pubblicazione della notizia delle misure adottate sugli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, nonché la divulgazione in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. La pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
7. 2. Scotto, Quaranta, Costantino, Civati.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. – (Obbligo di astensione e sanzioni). – 1. I titolari delle cariche di Governo indicate all'articolo 2 hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. A tal fine, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di Governo è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo.
2. L'organo deputato al controllo, previsto dall'articolo 9, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici ad esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione la medesima autorità verifica e controlla l'azione del titolare delle cariche di Governo.
3. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 2, o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'organo di cui all'articolo 9 applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 1.500.000 euro. Lo stesso organo dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
7. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Un Ministro non può stipulare contratti di lavoro con un membro della sua famiglia né può autorizzare il ministero o l'ente di cui è responsabile a farlo. Gli atti adottati in violazione del divieto di cui al periodo precedente sono nulli.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Divieti, obbligo di astensione e sanzioni.
7. 54. Nuti, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Un Ministro non può stipulare contratti di lavoro con un membro della famiglia di un altro Ministro o di un parlamentare dello stesso partito né può autorizzare il ministero o l'ente di cui è responsabile a farlo. Gli atti adottati in violazione del divieto di cui al periodo precedente sono nulli.
7. 64. Nuti, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I titolari delle cariche di Governo indicate dalla presente legge hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
7. 51. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I titolari delle cariche di Governo indicate dalla presente legge hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
7. 52. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I titolari delle cariche di Governo indicate dalla presente legge hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio.
7. 53. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 2 con le seguenti: che ricoprono le cariche pubbliche di cui alla presente legge, oltre ai casi di conflitti d'interesse e di incompatibilità di cui agli articoli precedenti,
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubblica;
al comma 4, sostituire le parole da: ai Presidenti fino alla fine del comma con le seguenti: agli organi ed enti di afferenza del titolare della carica;
sopprimere il comma 5.
7. 55. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 1, sopprimere la parola: specificamente.
7. 56. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 1, sostituire le parole: specificamente incidere sulla con le seguenti: coinvolgere, direttamente o indirettamente, la.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: recando fino alla fine del comma.
7. 57. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 1, sostituire le parole da: situazione patrimoniale propria fino alla fine del comma con le seguenti: propria situazione patrimoniale con vantaggio economico rilevante e ingiusto.
7. 15. Centemero.
Al comma 1, sostituire le parole da: situazione patrimoniale fino a lavoro domestico con le seguenti: propria situazione patrimoniale.
7. 14. Centemero.
Al comma 1, sostituire le parole: situazione patrimoniale con la seguente: situazione.
7. 8. Gitti.
Al comma 1, dopo le parole: situazione patrimoniale aggiungere le seguenti: o personale.
7. 7. Gitti.
Al comma 1, sostituire le parole: affini entro il secondo grado, con le seguenti: affini entro il terzo grado.
7. 1. Quaranta, Scotto, Costantino, Civati.
Al comma 1, sopprimere la parola: economico.
7. 9. Gitti.
Sopprimere il comma 2.
7. 16. Centemero.
Sostituire il comma 2 con il seguente: Quando, in capo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2, sussista l'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero la Commissione ritenga che il soggetto possa essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione ad una deliberazione, questa interviene d'ufficio.
Conseguentemente, al comma 3:
al primo periodo, sopprimere le parole da trascorsi i quali fino alla fine del periodo;
al secondo periodo, sostituire le parole colui che ha investito la Commissione della questione con le seguenti: il soggetto interessato.
7. 3. Costantino, Scotto, Quaranta, Civati.
Al comma 2, sostituire le parole: poter essere in con le seguenti: essere in una situazione di.
7. 10. Gitti.
Sopprimere il comma 3.
7. 17. Centemero.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole tenuto ad astenersi con le seguenti: obbligato ad astenersi.
7. 58. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Gli atti adottati in violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di astensione di cui al comma 3, secondo periodo, sono nulli.
Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
7. 59. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 4, sostituire le parole è tenuto ad con le seguenti: ha l'obbligo di.
7. 18. Centemero.
Sopprimere il comma 5.
*7. 12. Francesco Sanna, Lattuca.
Sopprimere il comma 5.
*7. 60. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 6, sostituire le parole: da un minimo di 50.000 euro a un massimo di un milione e mezzo di euro con le seguenti: pari ad una somma corrispondente al minimo del 10 per cento del valore del vantaggio ingiusto recato, fino ad un massimo del 60 per cento.
7. 19. Centemero.
Al comma 6, sostituire le parole: 50.000 euro con le seguenti parole: 100.000 euro.
7. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La stessa Commissione dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
7. 61. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Votazione dell'articolo 7)
ART. 8.
(Obblighi dichiarativi e sanzioni).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. – (Obblighi dichiarativi e sanzioni). – 1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 2, il titolare della stessa dichiara all'organo deputato al controllo previsto dall'articolo 9:
a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;
d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura anche se gratuita anche in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;
e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.
2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 2, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'organo di cui all'articolo 9 una dichiarazione in cui sono indicati:
a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
b) la titolarità di imprese individuali;
c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;
d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;
e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
f) i trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano;
g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o attività di qualunque natura;
h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.
4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 sono tenuti a trasmettere all'organo di cui all'articolo 9 una copia della dichiarazione stessa.
5. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi del successivo articolo 12.
6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a presentare una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 5 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi del successivo articolo 12.
7. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere presentate all'organo di cui all'articolo 9, entro i medesimi termini ivi previsti, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
8. L'organo di cui all'articolo 9 accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 7. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti dal presente articolo, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.
9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'organo di cui all'articolo 9, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.
8. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. – (Obblighi dichiarativi e sanzioni). – 1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica pubblica, i soggetti di cui all'articolo 2:
a) dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 5 siano titolari;
b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata;
c) dichiarano se dispongono degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, producendone copia;
d) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura;
e) nel caso di cariche elettive, rendono una comunicazione contenente la formula: «sul mio onore affermo che questa dichiarazione corrisponde al vero», concernente:
1) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oppure l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte. Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti;
2) la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, con l'eventuale indicazione dell'adesione della medesima lista o gruppo ad un codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti e affini entro il secondo grado del titolare della carica pubblica. Ove essi non consentano, il titolare della carica pubblica è tenuto a dichiarare alla Commissione, in forma riservata, tutti gli elementi a sua conoscenza utili all'individuazione dei loro beni e attività patrimoniali.
3. Alla dichiarazione di cui al comma 1 è allegato un elenco dei beni mobili o immobili che il titolare della carica pubblica dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei propri familiari.
4. La Commissione di cui all'articolo 9, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti necessari anche avvalendosi, ove occorra tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica pubblica perché provvedano entro venti giorni all'integrazione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o mendaci, la Commissione:
a) procede all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi a tal fine del Corpo della guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato;
b) procede, tenuto conto della gravità dell'infrazione accertata ai sensi del capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del titolare della carica pubblica e degli altri soggetti interessati, applicando, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, l'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
c) informa contestualmente, per le cariche di Governo statali, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente procura della Repubblica, per le iniziative di rispettiva competenza;
d) informa contestualmente, nel caso dei parlamentari nazionali, la Giunta delle elezioni della Camera di appartenenza, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera.
5. Allo stesso modo e con gli stessi poteri la Commissione procede allorché, anche in tempi successivi, emergano elementi che facciano presumere la necessità di correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese.
8. 5. Francesco Sanna, Lattuca.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli obblighi dichiarativi, l'accertamento e le sanzioni dei soggetti di cui all'articolo 2 titolari delle seguenti cariche pubbliche: Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché i componenti delle Autorità indipendenti, sono disciplinati dai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo.
Per i restanti soggetti di cui al medesimo articolo 2 valgono le disposizioni di cui ai commi 6 e successivi.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro venti giorni dall'assunzione della carica di Governo, i soggetti di cui al primo periodo del comma 1:
a) dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9 di quali cariche o attività siano titolari;
b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.
8. 51. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di Governo con le seguenti: pubblica, dal termine di ciascun anno successivo e fino ai tre anni successivi alla cessazione della carica.
8. 52. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: di quali cariche fino alla fine della lettera con le seguenti: ogni carica o attività, di qualsiasi genere e anche gratuita, che lo stesso ricopra o svolga e che sia riferibile alla definizione di conflitto d'interesse e alle situazioni d'incompatibilità di cui alla presente legge.
8. 53. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: cariche aggiungere le seguenti:, funzioni.
8. 54. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:
b) i redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche percepiti nei due anni antecedenti all'assunzione della carica;
c) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
d) la titolarità di imprese individuali;
e) le azioni o le quote di partecipazione in società;
f) le partecipazioni in associazioni o società tra professionisti;
g) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
h) i trust di cui sia disponente, beneficiano, trustee o guardiano;
i) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o attività di qualunque natura;
l) i finanziamenti, le erogazioni, i contributi, le donazioni e qualunque altro vantaggio, percepiti, in qualsiasi forma, ivi compresa a messa a disposizione di servizi, nei due anni antecedenti l'assunzione della carica, nonché le obbligazioni assunte, per l'eventuale campagna elettorale, con specifica indicazione dei soggetti che hanno erogato, per ciascun anno, un importo superiore a 500 euro.
Conseguentemente sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Alla dichiarazione sono allegate anche le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.
3. Ogni anno, entro venti giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a trasmettere alla Commissione una copia della dichiarazione stessa.
3-bis. Ogni variazione rispetto alle indicazioni fornite nelle dichiarazioni di cui al presente articolo deve essere comunicata dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 alla Commissione entro i successivi venti giorni.
3-ter. Entro i venti giorni successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano alla Commissione una dichiarazione concernente qualunque variazione della situazione patrimoniale e degli altri elementi di cui alle lettere b), c), d), e) f), g), h), i) del comma i del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 5 e la cessazione dalla carica pubblica. La dichiarazione deve essere aggiornata in caso di variazioni che intervengano nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica, I medesimi soggetti comunicano all'Autorità anche le dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche presentate nei due anni successivi alla cessazione dalla carica.
3-quater. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese, entro i medesimi termini, anche dal coniuge non legalmente separato o dalla persona stabilmente convivente e dai parenti e affini entro il terzo grado dei soggetti di cui all'articolo 2.
3-quinquies. La Commissione predispone i modelli secondo cui devono essere rese le dichiarazioni e comunicazioni indicate nel presente articolo.
8. 1. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'ultima dichiarazione dei redditi con le seguenti: le dichiarazioni dei redditi relative ai tre anni precedenti:
8. 55. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre anni.
8. 56. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei con le seguenti: diciotto.
8. 63. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) comunicano altresì la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e degli interessi pubblici o privati tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.
8. 4. Francesco Sanna, Lattuca.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I soggetti di cui all'articolo 2 trasmettono alla Commissione le dichiarazioni dei redditi dei tre anni successivi alla cessazione della carica nonché i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
Conseguentemente, ai commi 2 e 3, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis.
8. 57. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I soggetti di cui all'articolo 2 trasmettono alla Commissione le dichiarazioni dei redditi dei tre anni successivi alla cessazione della carica nonché i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
8. 58. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Sopprimere il comma 2.
8. 7. Centemero, Altieri, Bianconi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: affini entro il secondo grado, con le seguenti: affini entro il terzo grado.
8. 3. Costantino, Quaranta, Scotto, Civati.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubblica.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubblica.
8. 59. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché dalle persone con esso stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
8. 60. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 3 sostituire le parole è allegato con le seguenti può essere allegato.
8. 8. Centemero.
Al comma 3, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubblica.
Conseguentemente, al comma 4:
sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di Governo con la seguente: pubblica.
al terzo periodo, lettera c) sostituire le parole da:, per le cariche fino alla fine della lettera con le seguenti: l'amministrazione cui la carica pubblica afferisce e tutti gli organi pubblici sovraordinati nonché la competente Procura della Repubblica, L'omissione della dichiarazione comporta la decadenza da qualsiasi carica pubblica come definita dalla presente legge e la nullità di qualsiasi atto posto in essere nonché l'interdizione ad assumere altre cariche pubbliche per i successivi 5 anni. Per la carica di parlamentare la proposta di decadenza è obbligatoriamente esaminata dalla rispettiva camera di appartenenza entro un mese dalla segnalazione da parte della Commissione.
8. 61. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché dei conviventi stabili non a scopo di lavoro domestico.
8. 62. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Sopprimere il comma 4.
8. 9. Centemero.
Al comma 4, alinea, aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto della gravità delle stesse, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 25.000 e i 250.000 euro. La Commissione informa altresì l'autorità giudiziaria. Il contenuto delle dichiarazioni di cui al presente articolo è pubblicato con l'uso di sistemi elettronici aperti, secondo modalità idonee ad assicurare la facilità di consultazione e la piena intelligibilità da stabilire in apposito regolamento approvato dall'Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).
8. 2. Quaranta, Scotto, Costantino, Civati.
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: pecuniaria fino alla fine della lettera con le seguenti: pari all'ammontare della indennità per la carica ricoperta maturata fino alla irrogazione della sanzione sommato ad un importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del reddito complessivo quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi personali. L'importo complessivo della sanzione non potrà in ogni modo essere inferiore a 70.000 euro.
8. 64. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: ove ne sussistano gli estremi,.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: per le iniziative
con le seguenti: per la valutazione delle iniziative.
8. 65. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Sopprimere il comma 5.
8. 10. Centemero.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
6. In concomitanza con l'accettazione della candidatura a deputato, senatore o parlamentare europeo, il candidato è tenuto a trasmettere alla Camera di competenza e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una dichiarazione personale nella quale indica le eventuali situazioni di conflitto di interessi nelle quali si trovi ai sensi dell'articolo 6. La dichiarazione personale di cui al precedente periodo è condizione necessaria per la validità della candidatura. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al primo periodo è causa di ineleggibilità. Qualora la competente Giunta delle elezioni accerti che la dichiarazione personale di cui al primo periodo è incompleta o contiene false dichiarazioni, ne dà comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che applica al membro del Parlamento una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a tre volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data dell'accertamento.
7. Qualora l'accertamento di cui al comma 6 sopravvenga dopo la convalida dell'elezione o la dichiarazione della compatibilità della carica, la Giunta delle elezioni riapre la procedura di verifica della validità dell'elezione o di valutazione della causa di incompatibilità.
8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito internet le dichiarazioni personali rese dagli eletti all'atto dell'accettazione della candidatura.
9. Ciascuna Camera verifica, entro centottanta giorni dal suo insediamento, i titoli di ammissione dei propri componenti nonché le eventuali situazioni di conflitto di interessi previste dalla legge.
10. Quando la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità previste dalla legge è accertata, il membro del Parlamento decade dalla carica alla proclamazione del risultato della deliberazione della Camera competente.
11. Quando la sussistenza di una o più situazioni di incompatibilità previste dalla legge è accertata dalla Camera competente, il membro del Parlamento, entro i trenta giorni successivi, deve comunicare al Presidente della Camera di appartenenza e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la modalità con cui, ai sensi del comma 6, intende rimuovere le cause di incompatibilità.
12. Si ha rinuncia idonea nei casi in cui:
a) il membro del Parlamento rinunzia all'incarico elettivo;
b) il membro del Parlamento si dimette dalla carica che determina conflitto d'interessi;
c) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con lo stesso o con altri membri del Parlamento;
d) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone che non siano il coniuge, il convivente di fatto, i parenti fino al quarto grado, gli affini fino al secondo grado dello stesso o di altri membri del Parlamento.
13. Il membro del Parlamento dichiarato incompatibile ha l'obbligo di rimuovere le cause di incompatibilità entro trecento giorni dalla data della decisione della Camera di appartenenza. Decorso tale termine, decade dal mandato parlamentare. La decadenza è comunicata alla Camera competente dal suo Presidente.
14. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con autonoma valutazione sulla base della documentazione trasmessa dalla Camera competente, irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) al membro del Parlamento dichiarato ineleggibile, una sanzione di importo pari a quattro volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della dichiarazione;
b) al membro del Parlamento che, dopo la dichiarazione di incompatibilità, ometta di rimuovere le cause di incompatibilità nel termine prescritto dal comma 7, una sanzione di importo pari a otto volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della decadenza.
15. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al partito o movimento politico nelle cui liste o sotto il cui contrassegno è stato eletto il membro del Parlamento di cui al comma 8, lettere a) e b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione irrogata al medesimo membro del Parlamento. Il provvedimento è comunicato alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che vi dà esecuzione mediante corrispondente decurtazione delle somme spettanti al partito o movimento politico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
8. 66. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
6. In concomitanza con l'accettazione della candidatura a deputato, senatore o parlamentare europeo, il candidato è tenuto a trasmettere alla Camera di competenza e alla Commissione di cui all'articolo 9 una dichiarazione personale nella quale indica le eventuali situazioni di conflitto di interessi nelle quali si trovi ai sensi dell'articolo 6. La dichiarazione personale di cui al precedente periodo è condizione necessaria per la validità della candidatura. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al primo periodo è causa di ineleggibilità. Qualora la competente Giunta delle elezioni accerti che la dichiarazione personale di cui al primo periodo è incompleta o contiene false dichiarazioni, ne dà comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 9, che applica al membro del Parlamento una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a tre volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data dell'accertamento.
7. Qualora l'accertamento di cui al comma 1 sopravvenga dopo la convalida dell'elezione o la dichiarazione della compatibilità della carica, la Giunta delle elezioni riapre la procedura di verifica della validità dell'elezione o di valutazione della causa di incompatibilità.
8. La Commissione di cui all'articolo 9 pubblica nel proprio sito internet le dichiarazioni personali rese dagli eletti all'atto dell'accettazione della candidatura.
9. Ciascuna Camera verifica, entro centottanta giorni dal suo insediamento, i titoli di ammissione dei propri componenti nonché le eventuali situazioni di conflitto di interessi previste dalla legge.
10. Quando la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità previste dalla legge è accertata, il membro del Parlamento decade dalla carica alla proclamazione del risultato della deliberazione della Camera competente.
11. Quando la sussistenza di una o più situazioni di incompatibilità previste dalla legge è accertata dalla Camera competente, il membro del Parlamento, entro i trenta giorni successivi, deve comunicare al Presidente della Camera di appartenenza e alla Commissione di cui all'articolo 9 la modalità con cui, ai sensi del comma 12, intende rimuovere le cause di incompatibilità.
12. Si ha rinuncia idonea nei casi in cui:
a) il membro del Parlamento rinunzia all'incarico elettivo;
b) il membro del Parlamento si dimette dalla carica che determina conflitto d'interessi;
c) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con lo stesso o con altri membri del Parlamento;
d) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone che non siano il coniuge, il convivente di fatto, i parenti fino al quarto grado, gli affini fino al secondo grado dello stesso o di altri membri del Parlamento.
13. Il membro del Parlamento dichiarato incompatibile ha l'obbligo di rimuovere le cause di incompatibilità entro trecento giorni dalla data della decisione della Camera di appartenenza. Decorso tale termine, decade dal mandato parlamentare. La decadenza è comunicata alla Camera competente dal suo Presidente.
14. La Commissione di cui all'articolo 9, con autonoma valutazione sulla base della documentazione trasmessa dalla Camera competente, irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) al membro del Parlamento dichiarato ineleggibile, una sanzione di importo pari a quattro volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della dichiarazione;
b) al membro del Parlamento che, dopo la dichiarazione di incompatibilità, ometta di rimuovere le cause di incompatibilità nel termine prescritto dal comma 7, una sanzione di importo pari a otto volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della decadenza.
15. La Commissione di cui all'articolo 9 applica al partito o movimento politico nelle cui liste o sotto il cui contrassegno è stato eletto il membro del Parlamento di cui al comma 8, lettere a) e b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione irrogata al medesimo membro del Parlamento. Il provvedimento è comunicato alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che vi dà esecuzione mediante corrispondente decurtazione delle somme spettanti al partito o movimento politico ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
8. 67. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di Governo, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a presentare all'organo deputato al controllo una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi dell'articolo 12.
7. Le dichiarazioni presentate dal titolare della carica di Governo sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'organo deputato al controllo, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.
8. 68. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Votazione dell'articolo 8)
ART. 9.
(Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi).
Al comma 1, dopo le parole: È istituita aggiungere le seguenti: presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
9. 51. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 1, dopo le parole: È istituita aggiungere le seguenti: presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: nominati fino alla fine del comma, con le seguenti: scelti tra i dirigenti dell'Autorità garante di cui al precedente comma 1.
9. 52. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. La Commissione è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, eletti dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei tre quinti dei componenti. Il presidente è scelto tra persone di specifica e comprovata competenza e notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di specifica e comprovata competenza e notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari in materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. I membri dell'Autorità non possono ricoprire e non devono aver ricoperto cariche di governo statali, regionali e locali, nonché svolgere o avere svolto il mandato parlamentare.
9. 53. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. La Commissione è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, eletti dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei tre quinti dei componenti. Il presidente è scelto tra persone di specifica e comprovata competenza e notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di specifica e comprovata competenza e notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari in materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. I membri dell'Autorità sono nominati per tre anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. I membri dell'Autorità non possono ricoprire e non devono aver ricoperto cariche di governo statali, regionali e locali, nonché svolgere o avere svolto il mandato parlamentare.
9. 54. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 2, sostituire le parole da: da cinque componenti fino alla fine del comma, con le seguenti: dai dieci componenti della Corte Costituzionale, rispettivamente nominati dal Presidente della Repubblica ed eletti dal Parlamento in seduta comune.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 3;
al comma 5, sostituire le parole: si avvale con le seguenti: può avvalersi.
9. 55. Lauricella, Gitti.
Al comma 2, sostituire le parole da: nominati dal Presidente della Repubblica fino alla fine del comma, con le seguenti: eletti, tra persone di notoria e indiscussa capacità e indipendenza, dal Parlamento in seduta comune,.
Conseguentemente:
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'elezione da parte del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'assemblea. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
al comma 3, sostituire la parola: nominati con la seguente: eletti.
9. 8. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 2, sostituire le parole da: nominati dal Presidente della Repubblica fino alla fine del comma con le seguenti:, scelti tra persone di notoria e indiscussa capacità e indipendenza. Il Presidente è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Gli altri quattro componenti sono eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: sono nominati con le seguenti: restano in carica.
9. 9. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 2, sostituire le parole da: nominati dal Presidente della Repubblica fino alla fine del comma con le seguenti: di cui due sorteggiati tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, due tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed uno tra gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. Il sorteggio è effettuato da un elenco costituito, previo avviso pubblico che determini il possesso circostanziato di una indiscussa e comprovata capacità e indipendenza.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
9. 56. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e, in particolare, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.;
Conseguentemente:
dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Non possono essere eletti o nominati a far parte della Commissione:
a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alcuna delle cariche di cui all'articolo 2 della presente legge;
b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti le cariche di Presidente della Regione o di membro della giunta o del consiglio regionale; di amministratore locale come definito dall'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti cariche all'interno di organismi di direzione di partiti o movimenti politici;
d) coloro che siano stati candidati nelle precedenti elezioni del Parlamento italiano o del Parlamento europeo o dei Consigli regionali;
e) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione;
f) coloro che siano coniuge, parenti o affini fino al terzo grado, o conviventi non a scopo di lavoro domestico, di uno dei soggetti titolari di una delle cariche di cui all'articolo 2.
2-ter. I membri dell'Autorità, per tutto il periodo del loro mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza:
a) qualunque altra carica o ufficio pubblico;
b) qualunque impiego pubblico o privato;
c) attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché di funzioni arbitrali, anche se non retribuite;
d) attività imprenditoriali;
e) le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici.;
2-quater. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:
a) quelli cui si applica la presente legge;
b) giudice costituzionale;
c) membro del C.S.M., se non in quanto membro di diritto;
d) componente di Autorità indipendente;
e) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;
f) capo di dipartimento di ministero, segretario generale di ministero, direttore generale di ministero o agenzia del Governo;
g) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica.
al comma 3, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I componenti dell'Autorità non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati durante il periodo del mandato e nei due anni successivi alla cessazione dall'incarico. I membri dell'Autorità ricevono un'indennità onnicomprensiva pari ai tre quarti di quella prevista per il Presidente della Repubblica.
9. 4. Civati, Pastorino, Scotto, Quaranta, Costantino.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e, in particolare, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.
9. 2. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: nominati con la seguente: eletti.
9. 18. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
9. 12. Centemero.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Ai componenti della Commissione è corrisposta un'indennità pari al 70 per cento degli emolumenti corrisposti ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.
9. 6. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, lettera a), della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono abrogati:
a) la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione degli articoli 7 e 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito alla Commissione di cui all'articolo 9, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvede sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) la legge 5 luglio 1982, n. 441, ad eccezione dell'articolo 2 oggetto del rinvio di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. 11. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine la medesima Autorità è autorizzata ad indire le procedure concorsuali, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del decreto legge n. 90 del 2014, come convertito nella legge 19 agosto 2014, n. 114, per l'assunzione di venti nuove unità di personale.
9. 7. Francesco Sanna, Lattuca.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
6. Possono far parte della Commissione i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione.
7. Non possono essere eletti o nominati membri dell'Autorità:
a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una carica di Governo;
b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una delle altre cariche di cui all'articolo 2;
c) coloro che siano stati condannati per delitto non colposo con sentenza definitiva passata in giudicato;
d) coloro che siano coniugi, parenti o affini fino al secondo grado di uno dei titolari di una delle cariche di cui all'articolo 2;
e) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di trustee, di consulenti di uno dei titolari delle cariche di Governo o del coniuge anche separato, di parenti o affini entro il secondo grado, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, o abbiano ricoperto ruoli negli enti controllati da uno dei titolari di cariche di Governo o da coniuge anche separato, da parenti o affini entro il secondo grado, dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
8. I membri della Commissione, durante il loro mandato, non possono, a pena di decadenza:
a) ricoprire qualunque altra carica o ufficio pubblico;
b) assumere qualunque impiego pubblico o privato;
c) esercitare attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché funzioni arbitrali, anche se non retribuite;
d) esercitare attività imprenditoriali;
e) assumere le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o membro del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici;
f) ricoprire cariche all'interno di organismi di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali o di categoria;
g) candidarsi in elezioni o sostenere pubblicamente candidati in elezioni.
9. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Dopo l'elezione o la nomina a membro della Commissione possono essere percepiti compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica.
10. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:
a) parlamentare italiano o europeo;
b) titolare di una carica di Governo;
c) giudice costituzionale;
d) componente del Consiglio superiore della magistratura, salvo che ne faccia parte di diritto;
e) componente di altra Autorità indipendente;
f) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;
g) capo di dipartimento di Ministero, segretario generale di Ministero, direttore generale di Ministero o Agenzia dei Governo;
h) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica;
i) presidente di regione o provincia autonoma, nonché componente dei relativi consigli o giunte;
l) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
9. 5. Francesco Sanna, Lattuca.
(Votazione dell'articolo 9)
ART. 10.
(Compiti della Commissione).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. – 1. La Commissione vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statale o regionale.
2. L'Autorità nazionale anticorruzione esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
3. La commissione garantisce ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
4. La Commissione presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.
5. In ogni momento del procedimento, la Commissione può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.
6. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, la Commissione può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.
7. Ogni provvedimento adottato dalla Commissione in attuazione della presente legge deve essere motivato.
8. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet della Commissione, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.
10. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, sostituire le parole da: e dei divieti con le seguenti:, dei divieti e dei doveri.
10. 51. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 1, sostituire le parole da: ai membri fino alla fine del comma, con le seguenti: ai titolari di cariche pubbliche.
10. 52. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, sostituire le parole: dei Governi nazionale e regionali e delle Autorità indipendenti con le seguenti: del Governo nazionale, delle Autorità indipendenti e dei rimanenti titolari di cariche pubbliche statali. L'esercizio dei medesimi poteri e funzioni, nei confronti dei titolari di cariche pubbliche non statali, di cui all'articolo 2, è esercitato dalla Commissione in via transitoria, fino al subentro da parte dell'Autorità individuata dalle normative regionali ai sensi dell'articolo 3 e del Giudice delegato individuato dal decreto legislativo di cui all'articolo 4, comma 1.
10. 1. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può approvare disposizioni, istruzioni o direttive per l'applicazione delle norme della presente legge. Essa può inoltre adottare con le seguenti: può esprimere.
10. 2. Centemero.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per l'applicazione con le seguenti: inerenti alle modalità ed all'applicazione tecnica.
10. 53. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: degli interessati aggiungere le seguenti: previo parere del Consiglio di Stato.
10. 54. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: annuale con la seguente: semestrale.
10. 55. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
(Votazione dell'articolo 10)
ART. 11.
(Procedimento per la prevenzione del conflitto di interessi).
Sopprimerlo.
11. 11. Centemero.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 11. – (Procedimento per l'accertamento preventivo delle incompatibilità derivanti da impieghi o attività professionali). – 1. L'organo deputato al controllo, previsto dall'articolo 9, procede all'accertamento d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate all'articolo 5, verifica la risoluzione del rapporto nel caso previsto dal comma 1, la cessazione dall'incarico nell'ipotesi di cui al comma 3, nonché la cessazione dell'esercizio della professione nell'ipotesi di cui al comma 4. Nel caso in cui la causa di incompatibilità non sia venuta meno, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a rimuoverla entro dieci giorni.
2. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
3. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 6, l'organo di cui all'articolo 9 applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro, disponendo altresì che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
4. Per i titolari di cariche di governo statali, l'organo di cui all'articolo 9 dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono ad informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
Art. 11-bis. – (Procedimento per l'accertamento preventivo delle situazioni di conflitto di interesse di carattere patrimoniale e relative sanzioni). – 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8 e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'organo di cui all'articolo 9 procede all'accertamento d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 6.
2. L'organo di cui all'articolo 9, sentito, ove occorra, il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa e delle altre Autorità di settore eventualmente interessate, nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 6, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della carica di governo e il conferimento del patrimonio ai sensi del successivo articolo 12, ovvero il mantenimento della posizione incompatibile.
3. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine ivi prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo. In questo caso gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
4. Nel caso in cui l'interessato abbia optato per il mantenimento della carica di governo, l'organo di cui all'articolo 9 assegna al soggetto in posizione di conflitto un termine entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 11. Nel caso di decorso infruttuoso di tale termine l'organo di cui all'articolo 9 applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.
5. Nel caso indicato dal comma 4, l'organo di cui all'articolo 9 dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
6. Per i titolari di cariche di Governo statali, l'organo di cui all'articolo 9 dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono ad informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
11. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. – 1. Con regolamento della Commissione sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche pubbliche e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
2. La Commissione presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.
3. In ogni momento del procedimento, la Commissione può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.
4. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, la Commissione può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono debitamente motivati, resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet della Commissione.
5. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti della Commissione è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per l'espletamento delle funzioni attribuite alla Commissione dalla presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è autorizzata ad una rideterminazione della dotazione organica nel limite massimo di un incremento di venti unità.
11. 51. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: conflitti con le seguenti: situazioni di conflitto.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: i conflitti con le seguenti: le situazioni di conflitto.
11. 4. Gitti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentite, se del caso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti autorità di settore con le seguenti: sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, se del caso, la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti autorità di settore.
Conseguentemente, al medesimo comma:
medesimo periodo:
sostituire le parole: il termine di tre mesi con le seguenti: quaranta giorni;
sostituire le parole: applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 12 con le seguenti: istituzione di un trust cieco ai sensi dell'articolo 12;
ultimo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: due mesi;
sostituire l'articolo 12 con il seguente:
Art. 12.
(Costituzione del trust cieco).
1. La costituzione di un trust cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dalla Commissione in base agli articolo 6 e 11 avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera compatibile con l'ordinamento italiano prescelta dal disponente, d'intesa con la Commissione ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.
2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.
3. Il trust istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.
4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il trust può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura ritenuta dalla Commissione adeguata a prevenire l'emergere di situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono avere solo una conoscenza quantitativa del patrimonio trasformato.
5. In ogni caso, i suddetti trust, per ottenere l'approvazione della commissione, devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 costituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve:
a) riconoscere il potere della commissione di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con la commissione stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il trust è stato istituito;
b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del trustee, essenziale al fine della sua stessa sussistenza ai sensi del comma 4;
c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dalla commissione;
d) individuare il beneficiario o i beneficiari del trust, che possono anche coincidere con il disponente;
e) indicare nella commissione il «guardiano» eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del «guardiano», salvo per dolo o colpa grave;
f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee sempre soggetti all'approvazione della commissione ed idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.
7. Il trustee del trust istituito per i fini di cui alla presente legge deve:
a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
c) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee e vantare una consolidata esperienza in materia di trust;
d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente, un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei cinque anni precedenti, in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o da un affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del trust;
i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
m) non avere, o non aver avuto nei cinque anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o un affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione o per reati finanziari;
p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;
q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.
8. Sul trustee gravano gli obblighi di:
a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dalla commissione come adeguata al fine di assicurare la cecità del trust;
b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel trust cieco e in particolare non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione;
c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;
d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di trustee. Sono poste in essere in conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui egli è trustee;
e) attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla commissione;
f) informare la commissione circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari a carico del trustee;
g) informare la commissione circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel trust cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o di un affine fino al quarto grado oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e alla commissione il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni conferiti nel trust cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del trust cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1o gennaio di ogni anno;
i) rispondere a qualsiasi richiesta della commissione entro i termini indicati dalla stessa.
9. Il trustee ha facoltà di:
a) chiedere prescrizioni, direttive o pareri alla commissione tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del trust, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato alla commissione, al disponente e ai beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il disponente individua, entro trenta giorni, un nuovo trustee, da sottopone all'approvazione della commissione. Ove il disponente non provveda, la commissione procede d'ufficio. Il nuovo trustee è comunque individuato e riceve l'incarico entro il termine di cessazione dell'incarico del precedente.
10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dalla commissione. Non sono ammessi altri rapporti tra il trustee e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.
11. Qualunque violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle previsioni volte a violare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi determina l'applicazione da parte della commissione di una sanzione amministrativa compresa tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini della imposta sui redditi personali.
11. 2. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, se del caso.
11. 1. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubblica.
11. 10. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
11. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: la Commissione esamina aggiungere le seguenti: entro venti giorni.
11. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: due mesi.
11. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso dei parlamentari nazionali, senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare di ciascuna Camera, il provvedimento motivato è trasmesso alla competente Giunta delle elezioni, che diffida l'interessato ad adempiere ed il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea. In caso di inadempimento entro trenta giorni, o entro il diverso termine indicato dalla Giunta, laddove la Camera interessata non disponga diversamente il Presidente attiva la procedura per la proclamazione in subentro.
11. 9. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o indirettamente e anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie.
11. 13. Altieri, Bianconi.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2.
11. 12. Altieri, Bianconi.
Sostituire la rubrica con la seguente: Procedimento per la prevenzione del compimento di atti in conflitto di interessi.
11. 3. Gitti.
(Votazione dell'articolo 11)
ART. 12.
(Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi).
Sopprimerlo.
12. 14. Centemero.
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 12.
(Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione).
1. Quando le situazioni patrimoniali di cui all'articolo 6 sono suscettibili di determinare conflitti di interessi rispetto alle quali, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguata ed inefficiente la previsione dell'obbligo di astensione ai sensi dello stesso articolo 6, la Commissione dispone che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi di cui al presente articolo. In tali casi la Commissione, sentito l'interessato, dispone la costituzione di un trust cieco come disciplinato dal successivo articolo 12-bis.
2. In ogni caso, il titolare di una carica di Governo può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio al conferimento in un trust cieco ai sensi dell'articolo 12-bis attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte della Commissione. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato da parte della Commissione stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o a particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui al primo e al secondo periodo, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un trust cieco istituito ai sensi dell'articolo 12-bis.
3. Il ricavato dall'eventuale alienazione può essere reinvestito soltanto in titoli di Stato italiani o esteri o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un trust cieco istituito ai sensi dell'articolo 12-bis.
Art. 12-bis.
(Costituzione del trust cieco).
1. La costituzione di un trust cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dalla Commissione in base all'articolo 7, avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera prescelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.
2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.
3. Il trust istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.
4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il trust può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura che l'Autorità ritiene adeguata a prevenire situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono essere informati soltanto del valore complessivo del patrimonio trasformato.
5. In ogni caso, il trust, per ottenere l'approvazione della Commissione, deve conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. L'atto con cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 costituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve:
a) riconoscere il potere dell'Autorità di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con l'Autorità stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il trust è stato istituito;
b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del trustee, essenziale per la qualificazione come trust cieco ai sensi del comma 4;
c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità;
d) individuare il beneficiario o i beneficiari del trust, anche nella persona stessa del disponente;
e) indicare nell'Autorità il guardiano eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del guardiano, fuori dei casi di dolo o colpa grave;
f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee sempre soggetti all'approvazione dell'Autorità e idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.
7. Il trustee del trust istituito per i fini di cui alla presente legge deve:
a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
c) avere come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee e possedere una consolidata esperienza in materia di trust;
d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale possedute da soggetti che le detengono per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente o un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori o soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano o siano state nei cinque anni precedenti in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del trust;
i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
m) non avere e non aver avuto nei cinque anni precedenti rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano o siano state nei cinque anni precedenti debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o per reati finanziari;
p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee, che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;
q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.
8. Sul trustee gravano gli obblighi di:
a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dall'Autorità come adeguata al fine di assicurare la cecità del trust;
b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel trust cieco e, in particolare, non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione;
c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze;
d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di trustee. Determinano conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui egli è trustee;
e) attenersi alle istruzioni impartite dall'Autorità;
f) informare l'Autorità circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari a carico del trustee;
g) informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel trust cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e all'Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo del valore complessivo dei beni conferiti nel trust cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del trust cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 1o gennaio di ogni anno;
i) rispondere a qualsiasi richiesta dell'Autorità entro i termini indicati dalla stessa.
9. Il trustee ha facoltà di:
a) chiedere istruzioni, direttive o pareri all'Autorità tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del trust, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato all'Autorità, al disponente e ai beneficiari. Entro trenta giorni dal ricevimento del preavviso, il disponente individua un nuovo trustee, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Ove il disponente non provveda, l'Autorità procede d'ufficio. Il trustee dimissionario esercita comunque le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo trustee.
10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dall'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il trustee e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.
11. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle prescrizioni volte a tutelare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. 1. Quaranta, Costantino, Scotto, Civati.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. – 1. In caso di situazioni di conflitto di interessi derivanti da attività patrimoniali, l'intero patrimonio del titolare della carica di governo di cui all'articolo 2, l'intero patrimonio del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, nonché di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, deve essere conferito ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza disciplinato ai sensi del presente articolo.
2. Il mandato con cui il titolare di una carica di Governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:
a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;
b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;
c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;
d) deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato fiduciario ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico;
e) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria.
3. Il mandato fiduciario conferito ai sensi del presente articolo deve inoltre prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui al comma 2, lettera e).
4. La società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di Governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, un convivente o un parente o affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria, inoltre, non deve avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti, né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito, con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o affini fino al secondo grado. Un analogo divieto deve essere applicato in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.
5. Gli esperti di cui al comma 2, lettera e), se costituiti in forma giuridica, non devono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente da un parente o affine fino al secondo grado del titolare della carica. Gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti, né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito, con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti e affini fino al secondo grado. Un analogo divieto deve essere applicato in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.
6. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'organo di cui all'articolo 9.
7. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.
8. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'organo previsto dall'articolo 9 circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, di suoi conviventi, di suoi parenti o affini fino al secondo grado.
9. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza semestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.
10. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'organo previsto dall'articolo 9 che vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi prescritti dal presente articolo, impartendo alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.
11. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti dal presente articolo, l’’organo previsto dall'articolo 9 applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.
12. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente articolo, l’’organo previsto dall'articolo 9 può imporre al conferente di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.
13. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell’’organo previsto dall'articolo 9, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.
14. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale, con previsione che tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.
12. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, dopo le parole: La commissione previene aggiungere le seguenti: il compimento di atti in conflitto e.
12. 5. Gitti.
Al comma 1, sopprimere la parola: progressivamente.
*12. 3. Matteo Bragantini.
Al comma 1, sopprimere la parola: progressivamente.
*12. 51. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.
Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire le parole: di Governo ovunque ricorrano, con la seguente: pubblica.
**12. 13. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.
Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire le parole: di Governo ovunque ricorrano, con la seguente: pubblica.
**12. 52. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, sopprimere le parole: e dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.
12. 15. Altieri, Bianconi.
Al comma 1, sostituire le parole: e può disporre con le seguenti: disponendo.
12. 53. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 1, sostituire le parole: entro il termine da essa stabilito con le seguenti: entro venti giorni dalla decisione assunta.
12. 2. Matteo Bragantini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sottoscrizione con la seguente: conclusione.
12. 45. Gitti.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, ove essa lo ritenga opportuno,.
12. 54. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e deve essere conferito senza rappresentanza. Inoltre, deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato conferito ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico. La revoca è consentita unicamente nel caso in cui il gestore venga meno agli obblighi prescritti dalla presente legge.
12. 55. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il gestore non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di Governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, un convivente o un parente o affine fino al secondo grado del titolare della carica. Il gestore, inoltre, non deve avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti, né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito, con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o affini fino al secondo grado. Un analogo divieto deve essere applicato in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene il gestore.
12. 56. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Al patrimonio fino a: gestore con le seguenti: Il patrimonio è distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del gestore e.
12. 6. Gitti.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2.
Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2;
12. 16. Altieri, Bianconi.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: assicura fino a: e con le seguenti: nel rispetto delle finalità di cui al comma 1.
12. 8. Gitti.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2.
12. 18. Bianconi.
Al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: resoconti con la seguente: rendiconti.
12. 9. Gitti.
Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: o ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.
12. 19. Bianconi.
Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: presente comma aggiungere le seguenti: è immediatamente revocato e.
12. 57. Dadone, Fraccaro, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Quando le attività patrimoniali concernono la proprietà di compendi immobiliari non ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero concernono la proprietà o il controllo di un'azienda o la proprietà o il possesso di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 6, comma 6, la Commissione dispone, qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, che i soggetti di cui agli articoli 2 e 6, comma 2, procedano alla loro vendita, con il successivo affidamento alla gestione fiduciaria del ricavato, al netto delle relative spese. In tal caso, la Commissione fissa il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro il predetto termine, il titolare della carica di Governo può tuttavia comunicare alla Commissione che non si intende procedere alla vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di Governo non opti per le dimissioni dall'incarico, questi o il titolare del patrimonio possono conferire un mandato irrevocabile a vendere le attività interessate a favore del gestore di cui al comma 2 che provvede senza indugio tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine l'interessato non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere al gestore, si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per le dimissioni dalla carica di Governo e la vendita non ha luogo. La Commissione ne dà in tal caso comunicazione, per ogni effetto di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono ad informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. In caso di mancate dimissioni dalla carica di governo, il titolare della carica decade di diritto dall'incarico ricoperto. La decadenza viene dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
12. 58. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: agli articoli 2 e 6, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2.
12. 20. Altieri, Bianconi.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità assoluta di cui all'articolo 5 della presente legge, ove l'impresa facente capo al titolare di cariche pubbliche, al coniuge non legalmente separato o ai parenti o agli affini entro il secondo grado, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1, la Commissione, laddove non intenda esercitare i poteri di cui ai commi da 1 a 10, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.
11-ter. In caso di inottemperanza, entro il termine assegnato, alla diffida di cui al comma 11-bis, la Commissione di cui all'articolo 9, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.
11-quater. Le impugnazioni contro la delibera di cui al comma 11-ter, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150.
12. 11. Francesco Sanna, Lattuca.
Alla rubrica, dopo le parole: prevenzione del aggiungere le seguenti: compimento di atti in.
12. 4. Gitti.
(Votazione dell'articolo 12)
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. – (Sanzioni alle imprese). – 1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'organo deputato al controllo, previsto dall'articolo 9, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.
2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, l'organo deputato al controllo, previsto dall'articolo 9, può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.
12. 050. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
ART. 13.
(Regime fiscale).
Sopprimerlo.
13. 1. Centemero.
Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.
*13. 2. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 1, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.
*13. 50. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Votazione dell'articolo 13)
Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:
Art. 13-bis.
(Cessioni a congiunti, a società collegate o a fini elusivi).
1. Si applica la disciplina di cui alla presente legge anche in caso di cessione a terzi dei beni e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o a un'impresa da questi controllata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in una delle seguenti condizioni:
a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;
b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.
Art. 13-ter.
(Imprese titolari di concessioni).
1. La Commissione può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica, nei confronti di imprese controllate direttamente o indirettamente dal titolare di cariche di Governo o dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, in caso di grave violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge, di cui i medesimi siano responsabili.
2. Le imprese in cui i soggetti di cui agli articoli 2 e 6, comma 2, abbiano partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 6, commi 5, 5-bis e 6, non possono ottenere dalle amministrazioni pubbliche concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Tali imprese non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni pubbliche, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio dell'attività propria o di società controllata, controllante o collegata.
3. I commi 1 e 2 non si applicano dopo che le partecipazioni siano state affidate alla gestione fiduciaria ai sensi dell'articolo 12.
13. 02. Mazziotti Di Celso, Tinagli.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Conflitto d'interessi in violazione delle misure preventive).
1. In ogni caso, qualora in violazione delle misure disposte dalla Commissione, o in pendenza dei termini per l'adozione delle stesse, i soggetti di cui all'articolo 2 agiscano in conflitto d'interessi, la Commissione stessa applica una sanzione amministrativa compresa tra il doppio e il triplo del vantaggio ottenuto.
13. 01. Civati, Pastorino, Quaranta, Scotto, Costantino.
ART. 14.
(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti della Commissione).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14. – 1. Con regolamento della Commissione sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche pubbliche e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
2. La Commissione presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.
3. In ogni momento del procedimento, la Commissione può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.
4. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, la Commissione può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono debitamente motivati, resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet della Commissione.
5. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti della Commissione è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per l'espletamento delle funzioni attribuite alla Commissione dalla presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è autorizzata ad una rideterminazione della dotazione organica nel limite massimo di un incremento di venti unità.
14. 50. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Al comma 3, sostituire le parole: di Governo con la seguente: pubbliche.
14. 2. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 3, sopprimere le parole: ai soggetti di cui all'articolo 6 comma 2 e.
14. 6. Altieri, Bianconi.
Al comma 5, sopprimere la parola: esclusiva.
14. 8. Centemero.
Al comma 5, sostituire le parole: giudice ordinario con le seguenti: giudice amministrativo.
* 14. 4. Francesco Sanna, Lattuca.
Al comma 5, sostituire le parole: giudice ordinario con le seguenti: giudice amministrativo.
* 14. 7. Centemero.
Al capo III, sostituire il titolo «Conflitto di interessi» con il seguente: «Situazioni di conflitto di interesse e prevenzione dei compimento di atti in conflitto di interessi».
14. 5. Gitti.
(Votazione dell'articolo 14)
Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:
Art. 14-bis.
(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di campagne elettorali e conflitti di interessi. Norme di principio).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni, su delega della predetta Autorità, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accertano che le imprese radiotelevisive e di comunicazione, le imprese operanti nell'ambito delle telecomunicazioni e le imprese operanti nell'ambito dell'editoria, anche a mezzo internet, che facciano capo rispettivamente ai candidati sindaci di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, ai candidati presidenti di provincia, ai candidati presidenti di regione e ai capi dei partiti o delle coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel corso delle campagne elettorali per l'elezione dei rispettivi organi, non pongano in essere comportamenti che forniscano ai soggetti sopra indicati un sostegno privilegiato.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle imprese di cui al medesimo comma 1 che fanno capo al coniuge e ai parenti entro il secondo grado delle persone indicate nel comma stesso ovvero siano sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3. Il sostegno privilegiato consiste in atti o comportamenti attuati dalle imprese predette che abbiano come scopo o come effetto qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, a favore delle persone indicate nel comma 1. La concessione di sostegno privilegiato deve essere accertata e resa nota, caso per caso, da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
4. Durante tutto il periodo della campagna elettorale, così come definito dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente e con il massimo rigore che le imprese di cui al comma 1 del presente articolo non adot
tino alcun genere di comportamento in violazione del principio della parità di accesso ai mezzi di informazione e comunque capace di incidere sul risultato elettorale, ai sensi della legge predetta, tra i candidati alle cariche indicate al medesimo comma 1.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri e applica le sanzioni previste dalle disposizioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
6. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida immediatamente e non oltre le ventiquattro ore l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine massimo di quarantotto ore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha offerto un sostegno privilegiato le sanzioni previste dalle disposizioni richiamate al comma 5.
7. Le sanzioni pecuniarie di cui al comma 6 sono aumentate sino a tre volte, in relazione alla gravità della violazione e al livello istituzionale corrispondente. Per ogni singola infrazione e salve le possibilità di ripristino della parità di accesso ai mezzi di informazione, sono adottate comunque, in considerazione del livello istituzionale dei candidati e della gravità dell'infrazione commessa, sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di violazioni ripetute, dopo la terza volta, è disposta la sospensione del provvedimento autorizzatorio per un periodo di quindici giorni.
8. Nel periodo successivo alla campagna elettorale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamenti che possa configurare un sostegno privilegiato. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7.
9. A seguito degli accertamenti di cui al comma 6 o dell'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce alle Camere con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1.
10. Nella comunicazione di cui al comma 9 sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attribuisce le deleghe e delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.
12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui al presente articolo.
Art. 14-ter.
(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al di fuori dei periodi relativi alle campagne elettorali).
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta, anche al di fuori del periodo considerato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che le imprese, che agiscono nel settore radiotelevisivo a livello nazionale, non pongano in essere comportamenti che forniscano un sostegno privilegiato ai titolari di cariche di Governo.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di parte o d'ufficio, procede ad accertare la sussistenza di comportamenti in violazione del comma 1 ed è comunque tenuta a svolgere un'attività di monitoraggio della programmazione delle imprese radiotelevisive nazionali, al fine di rilevare se nel corso di un periodo di quattro mesi si realizzano squilibri della complessiva informazione a favore di titolari di cariche di Governo.
3. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la diffusione di comunicazioni di rettifica ovvero la messa a disposizione di spazi a favore delle parti politiche lese.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato complessivo del settore dei mezzi di informazione in relazione agli spazi offerti ai diversi soggetti politici. L'Autorità riferisce anche sui procedimenti sanzionatori in corso o conclusi nonché sulle misure correttive e ripristinatorie adottate.
Art. 14-quater.
(Norme in materia di conflitti di interessi per i componenti delle autorità indipendenti).
1. All'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
1-bis. I titolari delle cariche elettive non possono essere nominati Presidenti o componenti delle autorità indipendenti prima che siano trascorsi due anni dalla fine del mandato.
14. 03. Mazziotti Di Celso, Tinagli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis. – (Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 15). La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.».
14. 01. Costantino, Scotto, Quaranta, Civati.
ART. 15.
(Disposizioni transitorie e finali).
Sopprimerlo.
*15. 1. Mazziotti Di Celso, Tinagli.
Sopprimerlo.
*15. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
La presente legge si applica anche alle cariche pubbliche ricoperte alla data di entrata in vigore e la decorrenza dei termini dall'assunzione della carica s'intende riferita, per le cariche in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. 51. Baroni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e sue successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le modificazioni seguenti:
a) al comma 12, le parole: «, prima del 31 dicembre 2014,» sono soppresse;
b) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. Le banche, gli intermediari finanziari nonché gli enti pubblici e le società partecipate in misura maggioritaria dal Ministero dell'Economia e delle Finanze non possono detenere o acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, anche diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».
15. 52. Liuzzi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Votazione dell'articolo 15)
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. – (Abrogazioni). – A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.
15. 050. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
ART. 16.
(Entrata in vigore).
Sopprimerlo.
16. 2. Mazziotti Di Celso, Tinagli.
Al comma 1, sostituire le parole: decorsi centoventi giorni dalla con le seguenti: il giorno successivo alla.
*16. 1. Costantino, Quaranta, Scotto, Civati.
Al comma 1, sostituire le parole: decorsi centoventi giorni dalla con le seguenti: il giorno successivo alla.
*16. 50. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Toninelli.
(Votazione dell'articolo 16)
Relatori: MICHELE BORDO, per la maggioranza; BORGHESI, di minoranza.
N. 1.
Seduta del 9 ottobre 2014
ART. 3.
(Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME).
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 14.
(Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185).
(Votazione dell'articolo 14)
ART. 17.
(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR).
(Votazione dell'articolo 17)
ART. 22.
(Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso. Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011).
(Votazione dell'articolo 22)
ART. 24.
(Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR).
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117. Procedura di infrazione n. 2009/2230).
1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2014 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
24. 01. Gianluca Pini.
ART. 32.
(Disposizioni in materia di certificato successorio europeo).
Sopprimere il comma 3.
32. 1. Borghesi.
(Votazione dell'articolo 32)
ART. 33.
(Clausola di invarianza finanziaria).
(Votazione dell'articolo 33)
Relatore: MIGLIORE.
N. 1.
Seduta del 14 ottobre 2014
ART. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).
Al comma 1, sostituire le parole: e di identificazione con le seguenti:, di identificazione e di espulsione.
1. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 1, dopo le parole: condizioni di trattenimento aggiungere le seguenti: e
di rispetto degli obblighi derivanti dalle norme vigenti nei centri e nel nostro paese da parte.
1. 2. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: condotte illegali aggiungere le seguenti:, gravi violazioni delle regole dei centri nonché comportamenti violenti o in violazione di disposizioni normative da parte delle persone ospitate.
1. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: e) valutare i rischi della mancata attivazione dei centri di identificazione ed espulsione attualmente non operativi, i tempi per l'attivazione in ciascuna regione di un centro per l'identificazione ed espulsione, le responsabilità per il mancato allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri sottoposti a procedure di rimpatrio;
1. 4. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e che gli stessi non siano implicati in procedimenti penali relativamente alla gestione, anche in passato, di centri di accoglienza o di identificazione ed espulsione.
1. 5. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 2, lettera h), dopo le parole: l'effettivo rispetto aggiungere le seguenti: delle norme vigenti nei centri e degli obblighi da esse derivanti,.
1. 6. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: per la gestione della questione dell'immigrazione con le seguenti: per rendere effettivo e più celere l'allontanamento degli stranieri sottoposti a procedure di rimpatrio.
1. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi.
Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: e per rendere effettivo e più celere l'allontanamento degli stranieri sottoposti a procedure di rimpatrio.
1. 8. Invernizzi, Matteo Bragantini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
m) valutare le misure più idonee atte ad evitare allontanamenti illegittimi dai centri per sottrarsi alle procedure di identificazione o espulsione.
1. 9. Invernizzi, Matteo Bragantini.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Composizione della Commissione).
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).
(Votazione dell'articolo 3)
ART. 4.
(Obbligo del segreto).
(Votazione dell'articolo 4)
ART. 5.
(Organizzazione).
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le spese di funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per i dodici mesi di attività e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
5. 1. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. La Commissione redige un rendiconto in forma analitica delle spese sostenute per il proprio funzionamento. Il rendiconto costituisce parte integrante della relazione di cui all'articolo 2, comma 5 ed è sottoposto alle stesse forme di pubblicità.
5. 2. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Con il Regolamento interno di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di rendicontazione delle spese di cui al comma 5 e le adeguate forme di pubblicità.
5. 3. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Votazione dell'articolo 5)